RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

16.6.2016 - (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)) - *

Commissione giuridica
Relatore: Jean-Marie Cavada


Procedura : 2016/0059(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0209/2016
Testi presentati :
A8-0209/2016
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

(COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0106),

–  visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0127/2016),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0209/2016),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  "Stato membro": uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali in virtù della decisione 2016/.../UE o in virtù di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Motivazione

È importante introdurre una nuova definizione di Stato membro ai fini del presente regolamento, in modo che essa si riferisca solo agli Stati membri che partecipano al regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi, in linea con la definizione figurante all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III).

MOTIVAZIONE

I. Procedura

La presente proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi è la seconda sull'argomento. Dopo lo stallo dei negoziati tra Stati membri – ogni accordo deve essere unanime in materia di diritto di famiglia –, la proposta torna al Parlamento sotto forma di una cooperazione rafforzata. Quanto agli aspetti procedurali della cooperazione rafforzata, il lettore è invitato a consultare la raccomandazione specifica sull'argomento.

La proposta riguarda anche la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. La proposta di regolamento del 2016 non è identica alla proposta iniziale della Commissione del 2011 – al contrario, essa integra numerose modifiche proposte dal Parlamento nel 2013 e corrisponde al testo su cui 23 Stati membri erano pronti a dare il loro accordo alla fine del 2015.

II. Portata

Il regolamento sarà uno strumento molto utile per le coppie internazionali in seno all'Unione europea. Esso copre, in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, la competenza e la giurisdizione applicabile nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. Tuttavia, esclude in particolare le questioni riguardanti la capacità dei partner, l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un'unione, le obbligazioni alimentari e la successione del partner premorto. L'autonomia degli Stati membri in materia di diritto di famiglia è quindi salvaguardata. Il regolamento non pregiudica neppure la competenza di merito del diritto degli Stati membri in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Le richieste del Parlamento sono dunque state accolte.

III. Competenza

Il regolamento stabilisce in modo chiaro quale giudice è competente a pronunciarsi sulle domande in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Qualora la domanda relativa ai regimi patrimoniali tra coniugi sia legata alla successione di un partner premorto o a una domanda di scioglimento o annullamento dell'unione, è il tribunale competente in applicazione delle norme specifiche a tali settori che sarà competente anche per decidere sul regime patrimoniale. Negli altri casi, il regolamento fornisce un elenco di criteri per decidere sulla competenza, lasciando alle coppie in questione la facoltà di scegliere un'altra giurisdizione in alcuni casi. Nel caso in cui uno Stato membro non riconosca l'unione in questione, è data facoltà ai giudici di tale Stato di rimettere il caso ai tribunali di un altro Stato membro che riconosce tale unione.

IV. Diritto applicabile

La sezione sul diritto applicabile è di applicazione universale, ossia consente anche l'applicazione del diritto di uno Stato terzo. Il grande passo avanti in questo contesto è il principio dell'unità del diritto applicabile che prevede che il diritto dei regimi patrimoniali tra coniugi si applichi alla totalità dei beni detenuti nell'ambito dell'unione, ovunque si trovino. Ciò mette dunque fine alla suddivisione del regime dei beni della coppia. Il regolamento consente la scelta del diritto applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi, ma è limitato dal requisito di essere cittadino o residente abituale dello Stato in questione. In mancanza di scelta, taluni criteri consentono la designazione univoca del diritto applicabile. Chiarimenti vari precedentemente richiesti dal Parlamento sono stati inseriti.

V. Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni

Per quanto riguarda il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, il testo attuale è in larga misura ispirato alla posizione del Parlamento europeo del 2013. Esso riprende in materia le disposizioni molto precise del regolamento n. 650/2012 (sulle successioni transfrontaliere). Pertanto, se il riconoscimento è automatico, una decisione è esecutiva solo dopo l'ottenimento di una dichiarazione di esecutività nello Stato membro interessato. Ciò si spiega con la natura sensibile delle decisioni in materia di diritto di famiglia e corrisponde alle soluzioni in vigore per le successioni transfrontaliere. Tuttavia, la dichiarazione di esecutività può essere rifiutata solo in alcuni casi molto specifici, tra i quali figura la contrarietà all'ordine pubblico.

VI. Atti pubblici e transazioni giudiziarie

Il regolamento consente altresì, a determinate condizioni, la circolazione e l'esecutività degli atti pubblici, il che corrisponde a una richiesta del Parlamento. Analoghe disposizioni riguardano le transazioni giudiziarie.

VII. Notificazione agli interessati

Infine, il regolamento prevede la creazione di mezzi di diffusione dell'informazione giuridica di base necessaria alle coppie internazionali.

VIII. Conclusione

Per concludere, il relatore ritiene che la proposta di regolamento relativa ai regimi patrimoniali tra coniugi sia chiaramente nell'interesse dell'Unione e delle coppie internazionali. Esso permetterà di porre fine a molti casi di confusione e difficoltà giuridiche. La proposta attuale, che è la seconda in materia, ha integrato la maggior parte degli emendamenti proposti in precedenza dal Parlamento. Il relatore propone pertanto che il Parlamento dia un parere favorevole su tale proposta, senza apportarvi modifiche sostanziali in questa fase.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Competenza, legge applicabile e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

Riferimenti

COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)

Consultazione del PE

30.3.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

JURI

11.4.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

Annuncio in Aula

LIBE

11.4.2016

FEMM

11.4.2016

 

 

Pareri non espressi

Decisione

LIBE

14.4.2016

FEMM

19.4.2016

 

 

Relatori

Nomina

Jean-Marie Cavada

15.3.2016

 

 

 

Esame in commissione

20.4.2016

23.5.2016

 

 

Approvazione

14.6.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

3

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Kazimierz Michał Ujazdowski

Deposito

16.6.2016