RELAZIONE sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese

27.6.2016 - (2015/2038(INI))

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Eleonora Forenza

Procedura : 2015/2038(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0217/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese

(2015/2038(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,

–   visti gli articoli 11, 153, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497)[1];

–  viste le conclusioni della 10a conferenza ministeriale dell'OMC (MC10)[2],

–  visto l'accordo di Parigi (conferenza dal 30 novembre all'11 dicembre 2015)[3],

–  vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo (2014)[4],

–  visto il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia (2015-2019) – Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE,

–  visti gli orientamenti sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto delle iniziative politiche attinenti al commercio[5],

–  visto lo studio dal titolo "Clausole in materia di diritti umani e democrazia negli accordi internazionali", pubblicato nel 2015 dal dipartimento tematico del Parlamento europeo,

–  vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo "Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"[6],

–  visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea[7],

–  visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate[8],

–  viste le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali[9],

–  vista la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio[10],

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani – Stato dei lavori[11],

–  vista la comunicazione della Commissione del 2011 dal titolo "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2011)0681),

–  visto il quadro per la politica d'investimento dell'UNCTAD a favore dello sviluppo sostenibile (2015)[12],

–  visto lo studio dal titolo "La politica commerciale dell'UE: da sorda al genere a sensibile al genere?", elaborato dal dipartimento tematico del Parlamento europeo,

–  vista la quarta relazione dei periti indipendenti sulla "Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo" – Nota del Segretario generale delle Nazioni Unite all'Assemblea generale del 5 agosto 2015 (A/70/285),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi internazionali[13],

–  vista la risoluzione 64/292 delle Nazioni Unite, nella quale l'acqua e i servizi igienico-sanitari sono esplicitamente riconosciuti come diritti umani dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e si afferma che un'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari sono fondamentali per la realizzazione di tutti i diritti umani,

–  vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul seguito dato all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"[14],

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali[15],

–  vista la sua risoluzione dell'8 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici[16],

–  visto lo studio dal titolo "Integrazione della dimensione di genere nelle commissioni e delegazioni del Parlamento europeo", pubblicato nel 2014 dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo,

–  vista la risoluzione 26/9 del Consiglio per i diritti umani, che sancisce la decisione di "istituire un gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani, con il mandato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese commerciali"[17],

–  visto il sistema di preferenze generalizzate riformato dell'UE previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012,

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2014-2015 (COM(2016)0029),

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani, le linee guida riviste dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, il quadro del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata, i dieci principi del patto globale delle Nazioni Unite e le linee guida sulla responsabilità sociale ISO 26000,

–  visti il disegno di legge francese sulla "dovuta diligenza", che propugna i principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani, e la dichiarazione del Presidente Juncker al vertice del G7 del 2015,

–  visto il progetto "Realising Long-term Value for Companies and Investors" (realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori), avviato nel quadro dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (PRI) e del Patto globale delle Nazioni Unite,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0217/2016),

A.  considerando che il Parlamento ha formulato raccomandazioni destinate alla Commissione relativamente alle norme sociali e ambientali, ai diritti umani e alla responsabilità delle imprese nel 2010; che alcune di queste raccomandazioni sono state attuate e altre no;

B.  considerando che il Parlamento agisce in qualità di colegislatore con riferimento alle misure che definiscono il quadro di esecuzione della politica commerciale comune dell'Unione; che, per la ratifica di ciascuno degli accordi commerciali negoziati dall'Unione, è necessario il consenso del Parlamento; che l'attuazione delle raccomandazioni del Parlamento è pertanto necessaria per garantire il successo delle iniziative intraprese dalla Commissione nell'ambito della politica commerciale comune;

C.  considerando che il commercio svolge un ruolo importante nel promuovere le opportunità commerciali, creare prosperità, aumentare l'occupazione e dare impulso allo sviluppo economico, al progresso sociale, al tenore di vita, alla qualità della vita nonché al miglioramento a lungo termine delle norme in materia di diritti umani;

D.  considerando che l'UE sottolinea il suo impegno risoluto a promuovere lo sviluppo sostenibile, come riaffermato nella strategia "Commercio per tutti", come pure i diritti umani e il buon governo, avvalendosi di modalità basate su incentivi, quali ad esempio il sistema SPG+ e disposizioni in materia di accesso preferenziale al mercato, nei paesi che si impegnano ad applicare le convenzioni internazionali fondamentali in tali settori;

E.  considerando che l'UE possiede la capacità di contribuire positivamente a un maggiore rispetto dei diritti dell'uomo e allo sviluppo sostenibile a livello globale attraverso la propria politica commerciale; che la Commissione deve perseguire il proprio operato tenendo presente questo obiettivo; che gli accordi commerciali e di investimento hanno un impatto sui diritti umani e sullo sviluppo sostenibile e dovrebbero, pertanto, essere concepiti in modo tale da sostenere il progresso sociale e ambientale, garantendo che gli standard europei non possano essere posti in discussione, salvaguardando i diritti umani e assicurando il rispetto delle norme sociali e ambientali;

F.  considerando che il commercio e gli investimenti esteri delle società internazionali contribuiscono ad accrescere l'impegno a favore dei diritti umani e sociali nonché dei diritti dei lavoratori nei paesi in cui operano tali società;

G.  considerando che il contributo del Parlamento europeo può essere misurato in termini di effettiva attuazione delle sue raccomandazioni; che è necessario monitorare periodicamente l'applicazione degli accordi, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e degli impegni sanciti negli accordi commerciali, in particolare in materia di protezione dei diritti umani;

H.  considerando che, secondo l'articolo 208 TFUE, l'Unione e i suoi Stati membri hanno effettivamente l'obbligo giuridico di rendere le loro politiche coerenti con gli obiettivi di sviluppo;

I.  considerando che la proposta della Commissione relativa a una nuova strategia commerciale e di investimento dal titolo "Commercio per tutti" riconosce il nesso esistente tra scambi commerciali, diritti umani e norme sociali e ambientali e insiste sulla necessità di rendere tali diritti e norme parte integrante delle relazioni economiche e commerciali dell'Unione;

J.  considerando che i rivenditori e le imprese transnazionali a livello mondiale hanno una grande responsabilità, in ragione degli attuali modelli produttivi, nel migliorare le condizioni di lavoro e i salari nei paesi produttori;

K.  considerando che i diritti delle donne sono parte integrante dei diritti umani; che l'uguaglianza di genere rientra nell'ambito di competenza dei capitoli sullo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali; che gli accordi commerciali e di investimento hanno un impatto specifico diverso sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità di genere strutturali e che lo sviluppo sostenibile e inclusivo, la crescita e gli accordi commerciali devono tenere conto dei diritti umani, anche in una prospettiva di genere;

L.  considerando che l'agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile riconosce l'impatto determinante delle politiche commerciali nel realizzare i suoi obiettivi disciplinando vari settori di intervento, quali le norme di origine, la regolamentazione sugli alimenti, i mercati dei beni e l'uguaglianza di genere;

M.  considerando che è possibile migliorare la capacità dei sistemi SPG e SPG+ di garantire la ratifica e l'attuazione delle convenzioni sui diritti umani e sui diritti del lavoro nei paesi in via di sviluppo, subordinando gli incentivi economici all'effettiva adozione e al costante monitoraggio dell'attuazione delle convenzioni fondamentali in materia di diritti umani e diritti del lavoro;

N.  considerando che, a seguito del disastro del Rana Plaza, l'UE, in collaborazione con il governo del Bangladesh e l'OIL, ha avviato un Patto di sostenibilità per migliorare il rispetto dei diritti relativi al lavoro e alla sicurezza sul luogo di lavoro in Bangladesh, il cui obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza dei lavoratori; che questi sforzi hanno portato a una maggiore consapevolezza pubblica, come pure all'approntamento di soluzioni innovative per affrontare le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, come l'accordo sulla sicurezza antincendio e degli edifici in Bangladesh;

O.  considerando che manca tuttora un quadro normativo riguardo alle modalità con cui le imprese si conformano agli obblighi in materia di diritti umani per quanto riguarda le norme sociali e ambientali; che il settore privato deve contribuire, parallelamente al settore pubblico, allo sviluppo sostenibile; che le imprese devono agire in modo socialmente ed ecologicamente responsabile; che gli accordi in materia di commercio e investimenti di nuova generazione dell'Unione contengono capitoli sullo sviluppo sostenibile che chiedono alle parti di impegnarsi a proteggere i diritti umani, rispettare le norme sociali e ambientali e garantire la responsabilità sociale delle imprese; che tali capitoli, negli accordi commerciali dell'UE che si sono susseguiti, hanno presentato livelli variabili di ambizione; che la Commissione è incoraggiata a perseguire il grado di ambizione più elevato possibile;

P.  considerando che la strategia della Commissione dal titolo "Commercio per tutti" del 2015 fa del commercio e dello sviluppo sostenibile una priorità per l'UE; che, affinché tale strategia dia il giusto impulso all'agenda sul commercio e lo sviluppo sostenibile, la Commissione deve ora rivolgere la sua ambizione, che è particolarmente apprezzata, verso azioni risolute e concrete;

Q.  considerando che il progetto sulla realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori, avviato nel quadro dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del Patto globale delle Nazioni Unite, dimostra che la ripresa economica in Europa e nel mondo è compatibile e sinergica con i principi di giustizia sociale, sostenibilità ambientale e rispetto dei diritti umani;

R.  considerando che l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che "la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione";

S.  considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) ribadisce che l'azione esterna dell'UE è guidata dai principi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

T.  considerando che il legame tra il commercio e i diritti umani, da un lato, e le norme sociali e ambientali, dall'altro, è diventato parte integrante delle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea; che la politica dell'UE in materia di diritti umani e democrazia nei paesi terzi dovrebbe continuare a essere integrata nelle altre politiche dell'UE aventi una dimensione esterna, inclusa la politica commerciale; che l'UE dovrebbe utilizzare la politica commerciale per promuovere l'obiettivo di istituire elevati standard globali in materia di diritti umani e sociali, tutela dei consumatori e questioni ambientali;

U.  considerando che la politica commerciale e accordi commerciali ambiziosi stanno promuovendo e rafforzando il sistema commerciale globale basato su norme; che occorre tenere conto anche delle questioni relative ai diritti umani prima di concludere negoziati commerciali in modo corretto e trasparente; che i principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani, insieme a tutti gli altri strumenti pertinenti, tra cui la promozione della responsabilità sociale delle imprese, mirano a favorire disposizioni a tutela dei diritti umani in relazione alla politica commerciale;

V.  considerando che il 26 giugno 2014 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla creazione di un gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di avviare un processo volto all'introduzione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel quadro del diritto internazionale, le attività delle società transnazionali e di altre imprese;

W.  considerando che il commercio e i diritti umani possono rafforzarsi a vicenda e che la comunità imprenditoriale, che pure è tenuta a rispettare i diritti umani, può altresì svolgere un ruolo importante offrendo incentivi alla promozione dei diritti umani, della democrazia, delle norme ambientali e della responsabilità sociale delle imprese; che l'UE ha svolto un ruolo di primo piano nella negoziazione e nell'attuazione di una serie di iniziative per la responsabilità globale che vanno di pari passo con la promozione e il rispetto delle norme internazionali, tra cui la giustizia sociale, la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti umani; che è riconosciuto l'impatto positivo a lungo termine sui diritti umani dell'attività delle imprese europee che operano a livello globale e fungono da esempio grazie a una cultura aziendale non discriminatoria; che il potenziamento di relazioni commerciali basate sulla protezione e l'applicazione dei diritti umani rafforza la comprensione reciproca e i valori comuni, quali lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani;

Principi generali

1.  invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la prospettiva di genere in tutte le loro politiche, tra cui la politica commerciale, e a garantire, tra l'altro, l'effettivo rispetto della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW); chiede alla Commissione di tenere conto, nella sua valutazione dell'impatto della strategia commerciale dell'UE, degli aspetti correlati all'uguaglianza di genere con riferimento ai diritti delle donne e invita altresì la Commissione a effettuare valutazioni sistematiche degli attuali accordi in materia di commercio e investimenti, in modo da identificare le loro conseguenze sull'uguaglianza di genere;

2.  invita la Commissione ad assicurare una maggiore coerenza rispetto allo sviluppo, a garantire una effettiva valutazione delle politiche e un efficace coordinamento tra la politica di aiuto allo sviluppo e la politica commerciale e ad adoperarsi per far sì che tutte le parti interessate rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani, uguaglianza di genere, diritto del lavoro e rispetto dell'ambiente;

3.  invita l'UE a svolgere un ruolo attivo nella realizzazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) figuranti nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della sua 70a sessione;

4.  invita l'UE e gli Stati membri a promuovere misure vincolanti per garantire che le società paghino le tasse nel luogo in cui hanno luogo le attività economiche ed è creato il valore, a promuovere la segnalazione obbligatoria "paese per paese" da parte del settore privato, come da raccomandazione dell'OCSE, e a favorire una buona governance, segnatamente in ambito fiscale, nonché un'efficace riscossione delle imposte; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che tali aspetti abbiano la priorità nell'ordine del giorno del dialogo strategico (a livello politico sullo sviluppo e il commercio), nonché a sostenere il ruolo della società civile nel garantire il controllo pubblico della governance fiscale e il monitoraggio dei casi di frode fiscale; ritiene che la politica fiscale di un'azienda debba essere considerata parte integrante della responsabilità sociale di tale azienda e che, pertanto, le strategie di elusione fiscale o di sfruttamento di paradisi fiscali siano incompatibili con un comportamento socialmente responsabile;

5.  riconosce che l'accesso ai beni comuni, quali l'acqua, i servizi igienico-sanitari e l'istruzione, rappresenta un importante elemento che rispecchia la capacità di un paese di garantire i diritti umani e sociali;

6.  sottolinea che l'UE, grazie alla sua esperienza di lunga data nelle questioni sociali e ambientali nell'ambito della sua diplomazia commerciale, si colloca già in una posizione avanzata rispetto agli altri grandi attori del commercio mondiale; sottolinea che gli impegni in materia di diritti umani dei nostri partner commerciali forniscono una solida base per il dialogo in corso, per i processi di cooperazione in atto e per progressivi miglioramenti a lungo termine;

7.  sottolinea l'importanza del commercio e degli investimenti esteri in quanto strumenti importanti per conseguire la crescita economica, lo sviluppo sostenibile, il buon governo e la tutela dei diritti umani;

8.  ribadisce che gli scambi commerciali e gli investimenti esteri diretti incrementano la ricchezza nei paesi più poveri; ricorda che esiste una correlazione tutt'altro che trascurabile tra una maggiore prosperità e una maggior tutela dei diritti umani e sociali e dei diritti dei lavoratori, nonché una solida protezione ambientale;

9.  ricorda che l'Unione europea si è impegnata a promuovere e a rispettare in modo coerente i diritti umani e la democrazia nelle sue relazioni con i paesi terzi in tutte le sue politiche, inclusa la politica commerciale, e in tutti i suoi pertinenti strumenti di finanziamento esterno;

10.  raccomanda pertanto di fare della strategia commerciale dell'Unione europea uno strumento per la promozione dei valori democratici nei paesi terzi; si compiace, pertanto, del rafforzamento degli accordi commerciali e dei programmi di preferenza commerciale quali strumenti atti a promuovere i diritti umani, eliminare il lavoro forzato e minorile e garantire la sicurezza alimentare e il diritto alla salute, lo sviluppo sostenibile e norme rigorose in materia di sicurezza e di ambiente, come pure opportunità economiche per tutti;

Norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani a livello multilaterale

11.  ricorda l'importanza per l'Unione di costruire la cooperazione a livello multilaterale e reitera pertanto la sua richiesta alla Commissione di assumere un ruolo guida nella riforma della governance dell'OMC, in particolare in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

(a)  rafforzare la cooperazione efficace e il dialogo regolare tra l'OMC e le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite, quali l'Alto commissario per i diritti umani, la Conferenza per il commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare nel conferire all'OIL lo status di osservatore presso l'OMC e nell'associare l'OIL in tutte le controversie commerciali relative a violazioni delle convenzioni internazionali sui diritti umani e sul lavoro; ritiene che l'OIL debba continuare a essere coinvolta nei negoziati relativi agli accordi commerciali bilaterali, multilaterali e plurilaterali;

(b)  riformare i meccanismi di riesame delle politiche commerciali dell'OMC, onde includere le dimensioni sociale, ambientale e dei diritti umani sulla base degli orientamenti dell'OIL e delle Nazioni Unite sui diritti umani e sugli accordi ambientali multilaterali e promuovere uno sviluppo sostenibile, in particolare mediante la creazione di un comitato sul commercio e il lavoro dignitoso in seno all'OMC oltre al già esistente comitato per il commercio e l'ambiente, come richiesto nelle sue raccomandazioni del 2010;

(c)  valutare in quale misura il comitato dell'OMC per il commercio e l'ambiente abbia adempiuto al proprio mandato quale figura nella decisione a livello ministeriale dell'OMC sul commercio e l'ambiente, adottata a Marrakech il 15 aprile 1994, e nelle sue conclusioni su quanto ancora debba essere fatto, soprattutto nel contesto del dialogo globale sulla mitigazione e l'adeguamento al cambiamento climatico e sull'OMC, come inizialmente richiesto dal Parlamento;

(d)  partecipare in modo costruttivo al gruppo di lavoro delle Nazioni Unite incaricato dell'elaborazione di un trattato relativo alle imprese e ai diritti umani, seguendo lo studio condotto dall'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani relativo al trattamento delle gravi violazioni dei diritti umani da parte delle imprese attraverso un ricorso giurisdizionale;

12.  invita la Commissione a promuovere attivamente ulteriori riforme dell'OMC al fine di definire norme multilaterali per la gestione sostenibile delle catene di approvvigionamento mondiali in modo responsabile, che dovrebbero prevedere in particolare:

(a)  l'efficacia e l'applicabilità del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e requisiti di trasparenza, basandosi sui principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

(b)  norme in materia di salute e sicurezza, riconoscendo in particolare il diritto dei lavoratori ai comitati per la sicurezza;

(c)  una base minima in materia di protezione sociale;

(d)  il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro dell'OIL;

13.  reitera la propria richiesta di garantire che qualsiasi misura adottata da una delle parti nell'ambito dell'accordo di Parigi o riferita a qualsiasi principio o impegno di cui agli articoli 3 e 4 dell'UNFCCC sarà assicurata anche mediante la fornitura di una protezione più solida dal punto di vista giuridico del diritto di regolamentare negli accordi commerciali;

14.  esorta la Commissione ad accelerare i progressi verso lo sviluppo di sistemi volti a differenziare i prodotti in base al loro metodo di produzione e di trasformazione (MPT) e ai criteri di sostenibilità nell'ambito degli accordi commerciali;

15.  invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per onorare l'impegno di eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili in linea con l'impegno del G20;

16.  ritiene che la politica commerciale potrebbe contribuire maggiormente alla transizione energetica e che gli strumenti commerciali dell'Unione dovrebbero promuovere la nascita e lo sviluppo delle energie rinnovabili nonché la creazione di beni e tecnologie ecocompatibili in Europa; riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per negoziare un accordo plurilaterale sui beni ecocompatibili (l'Accordo sui beni ambientali - EGA) e chiede che questi negoziati sfocino in un accordo ambizioso ed equilibrato; chiede alla Commissione, nel quadro dei negoziati sull'EGA, a sviluppare criteri quantitativi o qualitativi per individuare i "beni ecocompatibili" e per promuovere una metodologia credibile e trasparente nei negoziati sull'EGA; esorta inoltre la Commissione a tenere debitamente conto dei fattori che incidono sul commercio dei beni ecocompatibili, quali le politiche antidumping nel settore delle energie rinnovabili, i regimi di proprietà intellettuale, rigorosi programmi di finanziamento e politiche nazionali per l'ambiente che creino la domanda di tali beni;

Norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani a livello bilaterale

17.  si compiace della decisione della Commissione di effettuare valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità ex ante ed ex post per tutti gli accordi commerciali in conformità con gli orientamenti sull'analisi delle valutazioni d'impatto sui diritti umani delle iniziative politiche attinenti al commercio; invita, a tale riguardo, la Commissione a:

(a)  applicare gli orientamenti nello sviluppo delle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità a tutti i negoziati attuali e futuri;

(b)  rispecchiare in tali valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità anche i principi guida elaborati dal relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo;

(c)  prendere in considerazione l'impatto degli accordi commerciali e d'investimento in particolare sulle persone vulnerabili, quali gli appartenenti a un gruppo minoritario o le persone geograficamente isolate, povere o emarginate dalla società; tiene a ricordare, a questo proposito, anche l'impegno della Commissione a valutare l'impatto degli accordi di libero scambio sulle regioni ultraperiferiche dell'UE;

(d)  assicurare un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali nello sviluppo delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità e coinvolgere il Parlamento in ogni fase di tale processo;

(e)  tenere pienamente conto dei risultati di tali valutazioni durante i negoziati;

(f)  garantire la puntuale pubblicazione delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità al fine di informare le posizioni negoziali ancor prima che sia formulate, informare il pubblico e consentire ai suoi rappresentanti eletti di valutare correttamente qualsiasi accordo proposto;

18.  chiede fermamente che le valutazioni d'impatto sui diritti umani e le valutazioni d'impatto sulla sostenibilità diventino vincolanti e inizino in una fase precoce, onde informare le posizioni negoziali ancor prima che siano formulate;

19.  riconosce le conclusioni del Mediatore europeo relative alla decisione della Commissione di finalizzare l'accordo con il Vietnam prima della conclusione della valutazione d'impatto sui diritti umani ed esorta la Commissione a effettuare tale valutazione alla prima opportunità sulla base della nuova metodologia per consentire al Parlamento di adottare una decisione informata;

20.  ribadisce il suo sostegno alle condizionalità sui diritti umani negli accordi commerciali nonché l'importanza di rispettare e attuare le clausole sui diritti umani; accoglie con favore l'impegno della Commissione e del Consiglio di inserire tali clausole vincolanti in materia di diritti umani in tutti gli accordi commerciali e d'investimento, conformemente all'orientamento comune, e chiede la pubblicazione dell'orientamento comune del Consiglio; osserva che le clausole in materia di diritti umani non sono state inserite in tutti gli accordi dell'UE e chiede che i negoziati commerciali in corso con altri partner dell'UE, e in particolare quelli relativi al TTIP, garantiscano l'inclusione di una clausola vincolante in materia di diritti umani;

21.  ritiene tuttavia che le clausole esistenti abbiano avuto un impatto limitato sul conseguimento degli obblighi e degli impegni relativi ai diritti umani; chiede pertanto alla Commissione e al Consiglio di procedere all'attuazione dei seguenti adeguamenti:

(a)  l'inclusione di disposizioni commerciali di salvaguardia per tutelare la capacità di ognuna delle parti dell'accordo di onorare gli obblighi in materia di diritti umani nei settori in cui è principalmente responsabile in caso di dimostrate violazioni delle disposizioni delle clausole sui diritti umani;

(b)  un monitoraggio approfondito periodico dell'attuazione delle clausole sui diritti umani negli accordi commerciali e di associazione, in particolare mediante la pubblicazione di relazioni congiunte periodiche della Commissione e del SEAE, destinate al Parlamento, sul rispetto da parte dei paesi partner dei diritti umani e mediante l'istituzione di un comitato interistituzionale;

(c)  esaminare l'inclusione di una commissione per i diritti umani in tutti gli accordi commerciali dell'UE al fine di assicurare che venga dato un seguito serio e sistematico alle questioni dei diritti umani in relazione all'accordo; ricorda a tale proposito l'importanza del coinvolgimento dei cittadini nei negoziati per garantire la trasparenza;

(d)  garantire che l'UE disponga di un sistema interno di mezzi di ricorso che permetta di presentare denunce in caso di mancato rispetto degli accordo commerciali e delle clausole sui diritti umani;

22.  ricorda la sua richiesta avanzata nella risoluzione del 2010 che ogni accordo commerciale dell'UE, sia bilaterale sia multilaterale, includa capitoli relativi agli scambi e allo sviluppo sostenibile ambiziosi, globali e aventi efficacia esecutiva; mette in evidenza le discrepanze riscontrate nei capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile nei diversi accordi commerciali dell'UE; invita pertanto la Commissione a mantenere il più alto livello di coerenza in tutti i negoziati commerciali e a introdurre capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile con le seguenti caratteristiche:

(a)  un impegno di ciascuna delle parti a ratificare e ad attuare con efficacia le otto convenzioni principali e le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL nonché gli accordi multilaterali internazionali in materia di ambiente;

(b)  la copertura delle clausole in materia di diritti umani e dei capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile da parte della risoluzione generale delle controversie su un piano di parità con le altre parti degli accordi, come richiesto dalle raccomandazioni del 2010 per garantire la conformità alle norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani;

(c)  la possibilità di andare in appello e presentare ricorso per mezzo di una procedura di denuncia per le parti sociali e la società civile;

(d)  misure deterrenti efficaci, anche sotto forma di misure correttive pecuniarie, in caso di violazioni gravi e accertate delle disposizioni del capitolo sullo sviluppo sostenibile contenuto in un accordo; tali misure potrebbero essere attuate mediante un rallentamento, una riduzione o persino una sospensione temporanei di determinati benefici commerciali previsti dall'accordo in caso di violazioni gravi e persistenti delle norme in questione, come misura cui ricorrere in ultima istanza nonché l'introduzione di piani di azione con i nostri partner che potrebbero contribuire a correggere il mancato rispetto di taluni impegni presenti negli accordi in materia di commercio e investimenti;

23.  ribadisce la richiesta di istituire forum o gruppi consultivi sullo sviluppo sostenibile durante le varie fasi di elaborazione, negoziazione e applicazione di un accordo; ribadisce la necessità che tutti i gruppi consultivi nazionali siano pienamente indipendenti e abbiano accesso a risorse adeguate; prende atto delle critiche spesso espresse da alcuni partecipanti ai gruppi consultivi nazionali istituiti dall'Unione europea in base agli accordi commerciali esistenti, secondo cui le loro deliberazioni non avrebbero un impatto concreto, e propone che la Commissione attui le seguenti misure:

(a)  istituire un sistema di segnalazione che consenta al Parlamento di valutare l'operato dei gruppi consultivi;

(b)  rispondere in modo sistematico e concreto alle preoccupazioni sollevate dai gruppi consultivi nazionali dell'UE e dare un seguito alle iniziative proposte dalle organizzazioni della società civile e dalle parti sociali dell'UE in tale ambito;

(c)  includere disposizioni logistiche di base nei capitoli in materia di scambi e sviluppo sostenibile per consentire un'attuazione efficace, in quanto tali aspetti si sono dimostrati in certi casi seri ostacoli, e le relative misure di accompagnamento come i programmi di assistenza tecnica e cooperazione;

24.  chiede una maggiore trasparenza e rendicontabilità nei confronti delle organizzazioni di base relativamente alla formulazione delle regole commerciali internazionali e delle politiche commerciali nazionali, garantendo nel contempo la coerenza quanto al rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, compresi i diritti delle donne;

25.  chiede alla Commissione di coinvolgere il Parlamento più da vicino nel processo di monitoraggio dell'attuazione degli accordi in materia di commercio e investimenti per quanto riguarda la conformità alle norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani e chiede al Consiglio di consultare il Parlamento su ogni decisione di rivedere o addirittura di sospendere l'applicazione di un accordo, qualora si renda necessario;

Norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani a livello unilaterale

26.  accoglie con favore l'entrata in vigore del nuovo sistema di preferenze generalizzate (SPG) (regolamento (UE) n. 978/2012) il 1º gennaio 2014 e la pubblicazione della prima relazione di monitoraggio sull'SPG per il periodo 2014-2015; ritiene che la politica commerciale debba essere un modo per incoraggiare i paesi partner dell'UE ad adottare norme sociali e ambientali più rigorose e chiede pertanto alla Commissione di attuare le seguenti misure correttive:

a)  chiarire, per mezzo di un atto delegato o della prossima revisione del regolamento (UE) n. 978/2012, le definizioni di "gravi carenze nell'attuazione effettiva" di una convenzione internazionale e "violazione grave e sistematica dei principi" contenuti in una convenzione internazionale;

b)  consultare tutti gli organi di controllo competenti al fine di valutare meglio la conformità con le convenzioni internazionali menzionate nel regolamento SPG; incentrare in particolare la sua valutazione sulle opinioni espresse dal comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni dell'OIL, per quanto riguarda sia la concessione sia la sospensione delle preferenze commerciali in conformità del regolamento SPG;

c)  rafforzare, nella prossima revisione del regolamento (UE) n. 978/2012, il monitoraggio degli impegni assunti dai paesi beneficiari; alle parti sociali e alle organizzazioni della società civile dovrebbe essere attribuito un ruolo formale nel monitoraggio dell'SPG ed SPG+, in particolare mediante una procedura per ascoltare e rispondere alle preoccupazioni rivolte alla Commissione;

d)  includere inoltre nella revisione, come già chiesto nel 2010, la responsabilità sociale delle imprese nel regolamento SPG per garantire la conformità delle società transnazionali ai loro obblighi giuridici nazionali e internazionali in materia di diritti umani, norme del lavoro e ambiente; e)  monitorare e valutare gli sviluppi relativi all'attuazione e all'efficacia del regime "Tutto tranne le armi" e del regime ordinario di preferenze generalizzate nonché riferirne al Parlamento europeo;

27.  sostiene l'impegno assunto dalla Commissione di adoperarsi per l'eliminazione del lavoro minorile; accoglie con favore l'adozione di un documento di lavoro dei servizi della Commissione e ribadisce la richiesta già avanzata nel 2010 di una proposta legislativa equilibrata e realistica, che comprenda misure quali l'etichettatura dei prodotti con la dicitura "senza ricorso al lavoro minorile", la concessione di preferenze commerciali ai paesi che rispettano determinate norme del lavoro e il divieto orizzontale di importazione per i prodotti fabbricati ricorrendo al lavoro minorile; sottolinea l'importanza di integrare l'obiettivo della lotta contro il lavoro forzato e contro il lavoro minorile nei capitoli in materia di scambi e sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE, insieme alle altre 6 convenzioni fondamentali dell'OIL e all'impegno dell'UE nelle discussioni internazionali a livello di OMC, OCSE e ILO per potenziare la sua dimensione multilaterale;

28.  ribadisce la sua opposizione a qualsiasi disposizione diretta o indiretta che incida sugli scambi nei servizi correlati all'energia, che consenta la neutralità tecnologica delle sovvenzioni; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere in seria considerazione il fatto che le crescenti emissioni di CO2 provenienti dagli scambi commerciali internazionali compromettono la strategia europea sul clima e sottolinea che il passaggio a modelli di produzione e di consumo locali può contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi;

29.  rammenta il legame intrinseco tra i cambiamenti climatici e la deforestazione causata dallo sfruttamento non sostenibile e illegale di materie prime; invita la Commissione a garantire l'efficace attuazione ed esecuzione del piano d'azione FLEGT e del regolamento EUTR, compreso l'obbligo di legalità nelle catene di approvvigionamento del legname;

30.  accoglie con favore la decisione della Commissione di avviare uno studio di fattibilità per un piano d'azione europeo in materia di deforestazione e di degrado forestale;

Responsabilità sociale delle imprese (RSI)

31.  ribadisce la richiesta del Parlamento del 2010 di includere la RSI in tutti gli accordi e disposizioni commerciali dell'UE al fine di un'applicazione più rigorosa, in particolare la possibilità che la Commissione svolga indagini sui casi di presunta violazione degli impegni in materia di RSI e lo sviluppo di punti di contatto dell'UE che si basino sui punti di contatto OCSE e li rafforzino; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per conseguire la conformità da parte delle imprese, nell'insieme delle loro catene di approvvigionamento, e il pieno rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro dell'OIL e delle norme RSI riconosciute a livello internazionale, in particolare le linee guida, recentemente aggiornate, dell'OCSE per le imprese multinazionali, i dieci principi del Patto globale delle Nazioni Unite, le linee guida sulla responsabilità sociale ISO 26000, la dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle multinazionali e alla politica sociale e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare nel settore dell'abbigliamento e nelle industrie estrattive dove le violazioni dei diritti umani e delle norme sociali avvengono con maggiore frequenza; ricorda che, dopo la tragedia del Rana Plaza in Bangladesh nel 2013, la Commissione ha lanciato il Patto sulla sostenibilità, in cooperazione con il Bangladesh, l'OIL e gli Stati Uniti; sottolinea l'importanza di perseguire gli obiettivi del Patto sulla sostenibilità onde migliorare i diritti dei lavoratori e la necessità di una gestione più responsabile delle catene di approvvigionamento a livello internazionale; chiede alla Commissione di portare avanti programmi e azioni simili con altri partner commerciali dell'Unione;

32.  ritiene essenziale continuare ad adoperarsi per aderire alla dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, garantendo che le linee guida siano specificamente menzionate in tutti i nuovi accordi tra l'UE e i paesi terzi e passando da un approccio "passivo" alla loro attuazione a uno "attivo"; invita la Commissione a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sul comportamento delle imprese e a introdurre un sistema di segnalazione efficace e applicabile che fornisca informazioni sulle catene del valore dei prodotti; ricorda la sua posizione del 2010 di chiedere alle imprese di pubblicare il loro bilancio in materia di RSI e l'obbligo di diligenza per tutte le imprese; esorta la Commissione ad aggiornare la sua strategia sulla RSI per prevedere requisiti di segnalazione e di conformità più rigorosi e garantire un'attuazione più efficace dei principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani, ed esorta gli Stati membri a sostenere la promozione della RSI negli accordi commerciali;

33.  chiede all'Unione europea di istituire piattaforme di dialogo in materia di responsabilità sociale delle imprese, che riuniscano la società civile, le imprese, le organizzazioni internazionali e gli altri soggetti interessati;

34.  invita la Commissione a mettere in pratica i risultati derivanti dal progetto sulla "realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori", avviato sulla base dei Principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del Patto globale dell'ONU, nel quadro del proprio Fondo europeo per gli investimenti strategici e del dialogo con gli investitori in sede di negoziazione degli accordi commerciali, nonché a sostenere il concetto di una "Unione sostenibile dei mercati di capitali" attraverso la promozione del commercio sostenibile;

35.  ricorda che la dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle multinazionali e alla politica sociale, l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e gli elementi relativi al lavoro delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali sono testi fondamentali in materia di responsabilità sociale delle imprese; invita la Commissione a dare seguito alle iniziative dell'OCSE e dell'ONU incorporando le norme internazionali di recente o nuova elaborazione nella legislazione dell'UE e a promuovere raccomandazioni politiche equilibrate ed esaustive che comprendano una forte dimensione dello sviluppo sostenibile relativa alle catene di valore globale nella riunione dei ministri del Commercio del G20 che si terrà nel luglio 2016 a Shanghai;

36.  ricorda che l'UE è l'attore principale a livello mondiale in materia di piani d'azione nazionale per la RSI; invita la Commissione a promuovere attivamente il comportamento responsabile delle imprese fra le aziende dell'Unione che operano all'estero, rivolgendo una particolare attenzione alla garanzia di un rigoroso rispetto di tutti i loro obblighi giuridici derivanti dalle legislazioni nazionali o da obblighi giuridici bilaterali o internazionali a cui sono soggette le loro operazioni commerciali, con particolare riferimento al rispetto delle norme e delle regole internazionali in materia di diritti umani, lavoro e ambiente; suggerisce inoltre alla Commissione, a tale fine, di collaborare attivamente con i suoi paesi partner nello scambio delle migliori prassi e del know-how sui modi e i mezzi per migliorare il contesto imprenditoriale e la sensibilizzazione in merito al comportamento responsabile delle imprese;

37.  rileva che l'agenda della RSI deve adattarsi alle particolari necessità delle regioni e dei paesi per contribuire a migliorare lo sviluppo economico e sociale sostenibile;

38.  chiede alla Commissione di adottare misure, nel settore del commercio e degli investimenti, che incoraggino e ricompensino le imprese che attuano strategie a favore della RSI, attraverso il conferimento di marchi, la concessione di un accesso preferenziale agli appalti pubblici dell'Unione e l'attuazione di programmi di assistenza per le PMI;

39.  plaude vivamente all'inclusione della rendicontazione sui diritti umani da parte delle grandi imprese nella direttiva dell'Unione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; invita gli Stati membri dell'UE a recepire la direttiva in modo rapido ed efficace; richiama l'attenzione sui principi guida delle Nazioni Unite in materia di rendicontazione, sui parametri di riferimento per le imprese in materia di diritti umani e sull'obiettivo di "rendicontazione integrata", e invita tutte le società dell'UE quotate in borsa unitamente ai loro azionisti a conformarsi allo spirito della direttiva all'interno dell'UE e negli scambi commerciali al di fuori dell'UE;

40.  invita l'UE e gli Stati membri a partecipare attivamente nei lavori del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) verso un trattato internazionale in virtù del quale le multinazionali siano chiamate a rispondere degli abusi dei diritti umani e delle violazioni delle norme ambientali;

41.  sottolinea che l'effettiva attuazione di queste raccomandazioni costituisce un elemento cruciale nella valutazione che il Parlamento darà agli accordi commerciali negoziati dalla Commissione; chiede alla Commissione una risposta dettagliata e tempestiva a tutti i punti sollevati nella presente risoluzione;

42.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

  • [1]  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1467281771653&uri=CELEX:52015DC0497
  • [2]  https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm
  • [3]  http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
  • [4]  http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf
  • [5]  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf
  • [6]  Risoluzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).
    http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
  • [7]  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
  • [8]  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
  • [9]  http://mneguidelines.oecd.org/text/
  • [10]  http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
  • [11]  (SWD(2015)0144) del 14 luglio 2015, http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374
  • [12]  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf
  • [13]  GU C 99E del 3.4.2012, pag. 101.
  • [14]  Testi approvati, P8_TA(2015)0294.
  • [15]  Testi approvati, P7_TA(2010)0434.
  • [16]  Testi approvati, P7_TA(2010)0445.
  • [17]  A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf

PARERE della commissione per gli affari esteri (13.4.2016)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese
(2015/2038(INI))

Relatore per parere: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani, le linee guida riviste dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, il quadro del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata, i dieci principi del patto globale delle Nazioni Unite e le linee guida sulla responsabilità sociale ISO 26000,

–  visti il disegno di legge francese sulla "dovuta diligenza" che porta avanti i principi guida dell'ONU concernenti le imprese e i diritti umani e la dichiarazione del Presidente Juncker al vertice del G7 del 2015,

–  visto il progetto "Realising Long-term Value for Companies and Investors" (realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori), avviato nel quadro dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (PRI) e del Patto globale delle Nazioni Unite,

A.  considerando che l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che "la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione";

B.  considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) ribadisce che l'azione esterna dell'UE è guidata dai principi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

C.  considerando che il legame tra commercio e diritti umani, da un lato, e norme sociali e ambientali, dall'altro, è diventato parte integrante delle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea; che la politica dell'UE in materia di diritti umani e democrazia dovrebbe continuare ad essere integrata nelle altre politiche dell'UE aventi una dimensione esterna, inclusa la politica commerciale; che l'UE dovrebbe utilizzare la politica commerciale per promuovere l'obiettivo di istituire elevati standard globali in materia di diritti umani e sociali, tutela dei consumatori e questioni ambientali;

D.  considerando che la politica commerciale e accordi commerciali ambiziosi stanno promuovendo e rafforzando il sistema commerciale globale basato su norme; che si dovrebbe tener conto anche delle questioni dei diritti umani prima di concludere negoziati commerciali in modo sano e trasparente; che i principi guida dell'ONU concernenti le imprese e i diritti umani, insieme a tutti gli altri strumenti pertinenti, tra cui la promozione della responsabilità sociale delle imprese, mirano a favorire disposizioni dei diritti umani in relazione alla politica commerciale;

E.  considerando che il 26 giugno 2014 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla creazione di un gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di avviare un processo volto a elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese;

F.  considerando che il commercio e i diritti umani potrebbero rafforzarsi a vicenda e che la comunità imprenditoriale, obbligata a rispettare i diritti umani, potrebbe altresì svolgere un ruolo importante nella promozione dei diritti umani, della democrazia, delle norme ambientali e della responsabilità sociale delle imprese; che l'UE ha svolto un ruolo di primo piano nel negoziato e nell'attuazione di una serie di iniziative per la responsabilità globale che vanno di pari passo con la promozione e il rispetto delle norme internazionali, tra cui la giustizia sociale, la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti umani; considerando che è assodato l'impatto positivo a lungo termine sui diritti umani ad opera delle imprese europee che operano a livello globale e fungono da esempio grazie ad una cultura aziendale non discriminatoria; che il rafforzamento delle relazioni commerciali basate sulla protezione e l'applicazione dei diritti umani rafforza la conoscenza reciproca e i valori comuni quali lo Stato di diritto, il buon governo ed il rispetto dei diritti umani;

1.  ricorda che l'Unione europea si è impegnata a promuovere e a rispettare in modo coerente i diritti umani e la democrazia nelle sue relazioni con i paesi terzi in tutte le sue politiche, inclusa la politica commerciale, e in tutti i suoi pertinenti strumenti di finanziamento esterno;

2.  raccomanda pertanto di fare della strategia commerciale dell'Unione europea uno strumento per la promozione dei valori democratici nei paesi terzi; plaude quindi al rafforzamento degli accordi commerciali e dei programmi di preferenze commerciali quali strumenti atti a promuovere i diritti umani, eliminare il lavoro forzato e minorile e garantire la sicurezza alimentare e il diritto alla salute, lo sviluppo sostenibile e elevati standard di sicurezza e ambientali, così come opportunità economiche per tutti;

3.  accoglie con favore la nuova "Strategia commercio per tutti", nonché il riferimento alla responsabilità sociale delle imprese inclusa ora in tutti gli accordi commerciali e negli altri accordi bilaterali dell'UE; invita l'UE a proporre adeguate misure di follow-up come, ad esempio, un meccanismo di denuncia, e ad affrontare eventuali carenze negli accordi commerciali e di investimento, nonché ad aggiornare la propria legislazione in materia di controlli delle esportazioni a duplice uso;

4.  prende atto degli sforzi profusi dalla Commissione per adempiere al suo impegno di includere le questioni dei diritti umani e economiche, sociali e ambientali nei suoi studi sulle valutazioni di impatto delle proposte legislative e non legislative, misure di attuazione e accordi commerciali; ribadisce che le valutazioni d'impatto dovrebbero portare a migliorare le tutele in materia di diritti umani e i meccanismi istituiti negli accordi e nelle politiche commerciali; invita altresì la Commissione ad eseguire sistematicamente tali valutazioni di impatto nonché valutazioni di impatto ex-post in materia di diritti umani ed a migliorarne la qualità e la completezza; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Commissione non abbia effettuato una valutazione di impatto sui diritti umani in relazione all'accordo di libero scambio UE-Vietnam e ribadisce il proprio sostegno affinché venga eseguita una valutazione globale del Vietnam, compresi i diritti umani, nell'ambito della valutazione ex post di tale accordo e come follow-up della valutazione d'impatto sulla sostenibilità avviata nel 2009; accoglie con favore tutti gli sforzi di coordinamento a livello internazionale, in particolare con l'ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al fine di far rispettare tutti i principi internazionali concordati e le convenzioni firmate nel campo dei diritti umani;

5.  ribadisce il suo sostegno all'introduzione sistematica di clausole di condizionalità sui diritti umani negli accordi internazionali, compresi quelli commerciali, tra l'UE e i paesi terzi; mette in evidenza la necessità della volontà politica di far rispettare gli impegni assunti dai paesi terzi; chiede alla Commissione di riferire regolarmente in merito all'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani da parte degli Stati membri; chiede che l'attuazione di tali principi e di altre norme internazionali in materia di responsabilità delle imprese sia costantemente invocata dai rappresentanti dell'UE nell'ambito dei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi; invita l'UE a sostenere la società civile nei paesi terzi nel contribuire alle valutazioni d'impatto;

6.  invita inoltre la Commissione a monitorare in modo sistematico l'applicazione delle clausole relative ai diritti umani e a riferire periodicamente al Parlamento in merito al rispetto dei diritti umani da parte dei paesi partner; invita inoltre la Commissione ad istituire le necessarie misure di salvaguardia per affrontare i possibili impatti negativi sui diritti umani degli accordi commerciali e a tener conto dell'apporto fornito da gruppi consultivi nazionali e da comitati consultivi misti, nonché ad istituire adeguati meccanismi di controllo, denuncia e applicazione, in modo tale da garantire che le imprese e gli investitori rispettino i diritti umani;

7.  plaude agli sforzi della Commissione volti a sostenere l'attuazione dei principi fondamentali dell'ONU concernenti le imprese e i diritti umani, del Patto globale delle Nazioni Unite, delle linee guida riviste dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, della dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle multinazionali e alla politica sociale, delle linee guida sulla responsabilità sociale ISO 26000, nonché a incoraggiare nel contempo tutti i partner commerciali a conformarsi a tali principi internazionali, a fornire loro assistenza in tale ambito e a monitorare il modo in cui si conformano; ritiene che l'aspetto dell'accesso ai ricorsi dovrebbe essere rafforzato nei piani d'azione nazionali e nella strategia dell'UE nel quadro dei principi guida; ribadisce l'importanza di un'efficace attuazione di tali principi e del Patto globale; accoglie con favore l'opera finora svolta dal gruppo di lavoro intergovernativo (GLI) e invita tutti i membri dell'ONU, compresi gli Stati membri dell'UE, ad impegnarsi in modo costruttivo nei negoziati; accoglie con favore lo studio, condotto dall'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, relativo al trattamento delle gravi violazioni dei diritti umani da parte delle imprese attraverso un ricorso giurisdizionale;

8.  accoglie con favore l'entrata in vigore del nuovo sistema di preferenze generalizzate (SPG) (regolamento (UE) n. 978/2012) il 1º gennaio 2014; ricorda che i paesi partner sono tenuti ad attuare le 27 principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani e norme del lavoro elencate nel regolamento SPG; sottolinea che la Commissione ha il compito di monitorare e riferire in merito all'attuazione di tali convenzioni da parte dei beneficiari dell'SPG+; invita a proseguire il dialogo con i paesi SPG+, poiché in questo modo l'UE può avere il massimo impatto nella lotta contro le violazioni dei diritti umani e può essere pronta a sospendere i benefici SPG+ nei casi più gravi di violazione dei diritti umani;

9.  accoglie con favore l'inclusione di relazioni in materia di diritti umani da parte delle grandi imprese nella direttiva dell'Unione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e ne chiede la rapida attuazione; esprime il proprio sostegno a favore delle linee guida dell'OCSE come mezzo di valorizzazione delle disposizioni sui diritti umani in relazione al commercio; evidenzia, a tale proposito, l'importanza di meccanismi di trasparenza e di cooperazione giudiziaria tra paesi; richiama l'attenzione sui principi guida delle Nazioni Unite in materia di rendicontazione, sui parametri di riferimento per le imprese in materia di diritti umani e sull'obiettivo di "rendicontazione integrata", e invita tutte le parti interessate a conformarsi alla suddetta direttiva;

10.  sottolinea che la strategia dell'UE "Commercio per tutti" prevede che essa di impegni a "rafforzare le iniziative di responsabilità sociale delle imprese" ed evidenzia che ciò deve portare a nuove forme di azione a livello di UE, compreso un accordo relativo a un nuovo piano d'azione dell'UE in materia di responsabilità sociale delle imprese entro il 2020;

11.  invita la Commissione ad applicare i risultati emergenti dal progetto sulla realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori, avviato attualmente nel quadro dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del Patto globale dell'ONU, al Fondo europeo per gli investimenti strategici dell'UE, al suo dialogo con gli investitori, nonché a sostenere il concetto di una "Unione sostenibile dei mercati di capitali".

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

11.4.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

9

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Jaromír Štětina, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Igor Šoltes, Bodil Valero

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Beatriz Becerra Basterrechea, Georgios Epitideios, Claudiu Ciprian Tănăsescu

PARERE della commissione per lo sviluppo (11.11.2015)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese
(2015/2038(INI))

Relatore per parere: Lola Sánchez Caldentey

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  sottolinea che le politiche commerciali e di investimento dell’UE sono collegate alle politiche in materia di protezione sociale, sviluppo, diritti umani e ambiente; invita la Commissione a rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo in tutte le politiche esterne e, in particolare, ad inserirlo in tutti i trattati, in modi coerenti con gli impegni internazionali concordati in materia di diritti umani, lavoro dignitoso, parità di genere e sostenibilità ambientale;

2.  ricorda la dichiarazione ONU del 1986 sul diritto allo sviluppo, che conferma il diritto allo sviluppo come un diritto umano inalienabile; invita l'Unione europea a rispettare, nel quadro della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, altri trattati riconosciuti a livello internazionale e gli obiettivi di sviluppo del millennio, la sovranità dei paesi in via di sviluppo in linea con il principio di sviluppo della titolarità democratica, integrato nel programma per l'efficacia dello sviluppo; sottolinea l'importanza di garantire la dignità delle persone e gli obblighi e i doveri di tutti gli investitori, al fine di garantire standard sociali, ambientali e dei diritti umani concordati a livello internazionale, promuovendo una cooperazione efficace con tutti gli attori dello sviluppo;

3.  invita l'UE a riconoscere la responsabilità comune ma differenziata dei paesi in via di sviluppo, garantendo al tempo stesso equità nel trattamento dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile post-2030 e delle dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile; ricorda la responsabilità dell'UE nel garantire la titolarità e il contributo dei paesi partner al proprio sviluppo, in particolare per quanto riguarda le politiche fiscali, commerciali e di investimento; in particolare, sottolinea la necessità di riequilibrare le norme globali che disciplinano il commercio e gli investimenti con gli obblighi dei diritti umani in modo tale da trovare il giusto equilibrio tra i diritti e le responsabilità delle imprese e dei governi;

4.  ricorda che la realizzazione dell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso (sulla base di convenzioni e raccomandazioni dell’OIL) costituisce una parte essenziale delle strategie di sviluppo sostenibile che possono essere applicate dalle imprese commerciali; sottolinea, in questo contesto, che il dialogo sociale è un criterio chiave per la responsabilità aziendale;

5.  rileva che l’agenda della RSI deve adattarsi alle particolari necessità delle regioni e dei paesi per contribuire a migliorare lo sviluppo economico e sociale sostenibile;

6.  in un momento in cui il settore privato suscita crescente interesse come attore dello sviluppo, giudica deplorevole che vi sia una significativa mancanza di informazione adeguata e di trasparenza per quanto riguarda le azioni delle imprese e il loro impatto sulle norme sociali e ambientali e i diritti umani; sottolinea l'importanza di un aumento effettivo della trasparenza e della responsabilità delle imprese e un'analisi di impatto ex-ante indipendente prima della firma di qualsiasi accordo internazionale, compresi gli accordi commerciali; chiede, nell'ambito degli accordi commerciali dell'UE, un forte meccanismo di controllo e esecuzione per garantire in modo efficace che le imprese rispettino le norme sociali, ambientali e dei diritti umani; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a promuovere misure vincolanti per garantire che le società multinazionali paghino le tasse nei paesi in cui vengono generati i loro profitti e a promuovere una segnalazione obbligatoria paese per paese da parte del settore privato, aumentando così le capacità di mobilitazione delle risorse interne dei paesi;

7.  ricorda che l'inglobamento di un approccio basato sui diritti umani dovrebbe essere al centro della politica di sviluppo dell'UE; ribadisce, quindi, che in un momento in cui aumenta il ricorso ai meccanismi di combinazione come strumento di sviluppo dell'UE, il rispetto e l'attuazione delle linee guida e dei principi riconosciuti a livello internazionale in ordine alla condotta delle imprese e ai loro strumenti di responsabilità (vale a dire le convenzioni e le norme dell'OIL, tra cui la dichiarazione OIL sui principi relativi alle multinazionali e alla politica sociale, gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, il Global Compact e i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite) dovrebbero diventare condizione fondamentale per concedere sostegno al settore privato nella cooperazione allo sviluppo;

8.  deplora il fatto che, nonostante l'approvazione unanime dei principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani da parte del Consiglio per i diritti umani nel 2011, il numero di violazioni dei diritti umani collegate all’attività commerciale continui a crescere; chiede alla Commissione di elaborare una relazione sullo stato di attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani;

9.  ritiene deplorevole la mancanza di un quadro normativo sul modo in cui le imprese rispettano le norme in materia di diritti umani e gli obblighi relativi alle norme sociali e ambientali che permette ad alcuni Stati ed imprese di aggirarle impunemente; chiede l'istituzione di un quadro normativo obbligatorio e applicabile per governare il modo in cui le imprese rispettano i diritti umani e gli obblighi relativi alle norme sociali e ambientali; deplora che le attuali clausole sui diritti umani negli accordi di libero scambio ed altri accordi di partenariato economico siano di solito non rispettate; ribadisce la sua richiesta alla Commissione europea affinché si impegni maggiormente nella promozione di diritti umani e clausole sociali e ambientali vincolanti e non negoziabili nel negoziato di accordi internazionali;

10.  esorta la Commissione a promuovere ulteriormente iniziative obbligatorie ed applicabili in materia di responsabilità nell'ambito dell'estrazione mineraria, dello sfruttamento forestale e dell'approvvigionamento di materie prime che potrebbero comprendere regimi sostenibili privati in tutta la catena di approvvigionamento e ad intensificare l'analisi del ciclo di vita dei prodotti e dei processi sotto il profilo ambientale e sociale al fine di migliorare l'informazione dei consumatori e di garantire in modo efficace la responsabilità delle imprese;

11.  invita l'UE a seguire le raccomandazioni di cui al quadro complessivo per la politica d'investimento in relazione allo sviluppo sostenibile dell’UNCTAD al fine di garantire che investimenti responsabili e trasparenti, in modo tale da non pregiudicare gli standard sociali e ambientali, i diritti umani, lo sviluppo e la dignità delle persone, garantendo al contempo rispetto dei diritti umani, parità di genere, lavoro dignitoso, diritti sindacali, tutela dell'ambiente, protezione sociale, accesso universale a beni e servizi pubblici di qualità (con particolare attenzione alla copertura sanitaria pubblica e universale), protezione sociale, accesso universale ai farmaci e sicurezza degli alimenti e dei prodotti;

12.  in un contesto in cui gli standard, i principi e i meccanismi esistenti di ricorso sulle imprese e i diritti umani sono frammentati nel diritto internazionale, accoglie con favore il recente inserimento di clausole sui diritti umani negli accordi bilaterali di libero scambio ed altri accordi di partenariato economico, nonché di un capitolo dedicato alla sviluppo sostenibile; ritiene che tali clausole spianino la strada ad una migliore cooperazione tra l'UE e i suoi paesi partner; ricorda la responsabilità degli Stati di garantire il rispetto e la promozione dei diritti umani; considerando che sono stati registrati scarsi progressi nell'attuazione dei principi guida dell'ONU, chiede all'UE e ai suoi Stati membri di impegnarsi attivamente nelle attività del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e del Programma ambientale delle Nazioni Unite per un trattato internazionale che attribuisca alle multinazionali le loro responsabilità in materia di violazioni dei diritti umani e violazioni degli standard ambientali;

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

10.11.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

9

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Joachim Zeller

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (21.3.2016)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese
(2015/2038(INI))

Relatore per parere: Tiziana Beghin

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  chiede che il rispetto delle otto norme fondamentali sul lavoro e delle quattro convenzioni prioritarie per i paesi industrializzati dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nonché delle pertinenti norme dell'UE, sia incluso in tutti gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali dell'UE mediante una clausola sociale e che tali norme siano attuate; ritiene necessario prevedere incentivi per incoraggiare le aziende ad assumere impegni in materia di responsabilità sociale di impresa (RSI) e ad adottare misure proattive atte a individuare e prevenire eventuali violazioni dei diritti umani o ambientali nonché i casi di corruzione ed evasione fiscale, anche a livello di controllate e catene di approvvigionamento; sottolinea l'importanza del rispetto delle norme minime obbligatorie del lavoro nei paesi terzi e, pertanto, chiede alla Commissione di prevedere meccanismi di controllo in collaborazione con le parti sociali; sottolinea la necessità di garantire non solo la ratifica delle norme, ma anche la loro effettiva attuazione, che richiede un volume adeguato di personale negli ispettorati del lavoro in linea con le raccomandazioni dell'OIL;

2.  ricorda che la dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle multinazionali e alla politica sociale, l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e gli elementi relativi al lavoro degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali sono testi fondamentali in materia di responsabilità sociale delle imprese, e sottolinea che la direzione generale della Commissione europea per l'occupazione (DG Occupazione) deve continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel coordinamento congiunto della politica dell'UE in materia di RSI;

3.  invita la Commissione a dare seguito alla strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 nel campo della RSI, tenendo in debita considerazione l'eventualità di avviare una consultazione pubblica;

4.  ricorda l'interazione delle norme sociali e ambientali, dei diritti umani, dei diritti del lavoro e della politica di sviluppo nelle relazioni esterne dell'UE e il ruolo importante che l'UE deve svolgere nel promuovere tali diritti e norme, segnatamente nella politica commerciale esterna e nei pertinenti accordi;

5.  sottolinea che la RSI ha una lunga tradizione europea e che le imprese socialmente responsabili continuano a tutt'oggi a dare l'esempio;

6.  sottolinea che, oltre al suo impatto a livello globale, la RSI ha un impatto a livello locale e regionale, che deve essere riconosciuto e promosso;

7.  ritiene che la politica fiscale di un'azienda debba essere considerata parte integrante della RSI e che, pertanto, le strategie di elusione fiscale o di sfruttamento di paradisi fiscali siano incompatibili con un comportamento socialmente responsabile;

8.  invita a sostenere la partecipazione dell'OIL alle attività dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), accordando all'OIL lo status di osservatore e il diritto di parola alle conferenze ministeriali dell'OMC; ritiene che l'OIL debba essere coinvolta anche nei negoziati relativi agli accordi commerciali bilaterali e multilaterali; invita a tenere debitamente conto della RSI nella politica commerciale a livello multilaterale, all'interno dei consessi internazionali che favoriscono la RSI, in particolare l'OCSE e l'OIL, nonché nell'ambito dell'OMC;

9.  ritiene che una collaborazione più intensa a livello multilaterale promuoverà il conseguimento di un autentico coordinamento tra le organizzazioni internazionali, che, ad esempio, consentirà all'OIL di elaborare relazioni di esperti indipendenti, in modo tale che nelle attività dell'OMC si tenga debitamente conto delle disposizioni in materia di lavoro e di lavoro dignitoso, onde evitare di mettere a repentaglio lo sviluppo sociale;

10.  invita a rafforzare il capitolo sullo sviluppo sostenibile negli accordi bilaterali e multilaterali, mediante l'introduzione di un meccanismo di controllo e segnalazione aperto alle parti sociali, e a istituire meccanismi di responsabilità nel caso di mancata osservanza; ritiene che tale procedura dovrebbe avere conseguenze nel caso in cui si registrino violazioni delle norme sullo sviluppo sostenibile o di determinate disposizioni e norme in materia di lavoro;

11.  chiede che, nei prossimi accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi, la sicurezza e la salute sul lavoro assumano un ruolo di maggiore importanza come parte del programma sul lavoro dignitoso; sollecita il supporto tecnico dell'UE per l'attuazione di tali disposizioni, in modo tale che esse non costituiscano un ostacolo agli scambi;

12.  ritiene che sia essenziale attuare più efficacemente gli orientamenti delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, onde sostenere le norme fondamentali del lavoro, sociali e ambientali nei luoghi di lavoro;

13.  sottolinea la necessità che la RSI comprenda nuovi ambiti quali l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità e l'inclusione sociale, le misure antidiscriminatorie e lo sviluppo dell'istruzione e dell'apprendimento permanenti; sottolinea che la RSI deve riguardare, per esempio, la qualità del lavoro, il salario equo, le prospettive di carriera e la promozione di progetti innovativi in modo da sostenere la transizione a un'economia sostenibile;

14.  ritiene necessario promuovere le politiche sociali, ambientali e dei diritti umani attraverso le varie attività dell'UE, anche grazie agli accordi bilaterali; rileva, inoltre, che nessuna politica dell'UE dovrebbe ostacolare le politiche attuate dagli Stati parte degli accordi bilaterali in materia di sviluppo sostenibile e rispetto dei diritti e delle libertà individuali sanciti dalla Carta europea dei diritti dell'uomo; invita quindi la Commissione ad adoperarsi affinché, prima dei negoziati, siano svolte valutazioni dell'impatto sociale, ambientale, economico e sui diritti umani e, a posteriori, siano realizzati un monitoraggio e una valutazione sistematici; rammenta che le clausole di sospensione vigenti negli accordi bilaterali devono essere attivate nei casi in cui siano rilevate gravi violazioni degli obiettivi e/o delle norme sociali, ambientali e dei diritti umani concordati;

15.  invita la Commissione a rispettare e promuovere, in tutti gli accordi di libero scambio negoziati con paesi terzi, norme sociali elevate conformi all'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso, che stabilisce obiettivi essenziali per garantire ambienti di lavoro dignitosi, stabili e pacifici ed evidenzia l'importanza del coinvolgimento delle parti sociali nella promozione dell'agenda stessa, onde promuovere più efficacemente un'occupazione di qualità e posti di lavoro dignitosi, ottenere il riconoscimento e il rispetto dei diritti dei lavoratori, ampliare la protezione sociale e promuovere il dialogo sociale; invita inoltre le imprese dell'UE a rispettare tali obiettivi fondamentali sia all'interno dell'Unione sia nelle relazioni con gli attori non appartenenti all'UE;

16.  sottolinea che la strategia europea "Commercio per tutti" prevede che l'Unione europea "rafforzi le iniziative di responsabilità sociale delle imprese" ed evidenzia che ciò deve comportare nuove azioni a livello dell'UE, compresa l'adozione di un nuovo piano d'azione dell'UE in materia di RSI fino al 2020, come pure di un meccanismo in tutti i nuovi accordi commerciali che non sia un semplice riferimento alla RSI, alle attività economiche e ai diritti umani, ma introduca un sistema di monitoraggio e di attuazione in ciascun caso;

17.  invita la Commissione ad impegnarsi proattivamente e in modo costruttivo con l'OCSE e l'OIL per sviluppare un approccio globale per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore dell'abbigliamento;

18.  invita la Commissione, in sede di negoziazione di nuovi accordi commerciali, ad esempio quelli con l'Australia e la Nuova Zelanda, a stabilire nuove norme a livello bilaterale volte a garantire accordi commerciali democratici, trasparenti ed equi, che possano essere considerati pietre miliari in una nuova strategia commerciale globale;

19.  riconosce che il dialogo sociale europeo offre alle parti sociali un'opportunità completa per affrontare le questioni relative alla RSI e incoraggia la negoziazione di nuovi accordi quadro in settori specifici per portare avanti il conseguimento degli obiettivi in materia di RSI;

20.  sottolinea che, al momento di aggiudicare gli appalti pubblici, le istituzioni dell'UE valutano in via prioritaria l'impegno comprovato e documentato delle imprese per quanto concerne il comportamento sostenibile ed etico e sollecita le autorità aggiudicatrici a utilizzare tali criteri conformemente alle direttive in materia di appalti;

21.  sottolinea che la RSI può svolgere un ruolo importante nel garantire norme sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico in materia di crescita e lavoro, come pure nell'evitare la corruzione all'interno dell'UE e in tutto il mondo, specialmente quando prevede norme adeguate sulla trasparenza e meccanismi affidabili di rendicontabilità; suggerisce una maggiore responsabilizzazione delle imprese in questo senso; esorta la Commissione ad adottare una nuova strategia sulla RSI che preveda requisiti informativi e di conformità più rigorosi, garantendo un'attuazione più efficace dei principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani, ed esorta gli Stati membri a sostenere la promozione della RSI negli accordi commerciali;

22.  continua a sollecitare la Commissione affinché vieti ogni tipo di importazione di beni e servizi nell'UE per i quali si ricorra a forme moderne di schiavitù o lavoro forzato, soprattutto a danno di gruppi vulnerabili, o siano violati diritti umani fondamentali;

23.  invita la Commissione a fornire un sostegno costruttivo agli imprenditori che si impegnano sul fronte della RSI e a promuovere partenariati sostenibili in materia di RSI a livello mondiale, ad esempio attraverso un'intermediazione attiva, e ad adottare misure esecutive per coordinare tale attività;

24.  invita la Commissione a creare incentivi e promuovere l'assunzione della RSI, che deve integrare le norme in materia di lavoro e ambiente, senza mai sostituirle;

25.  accoglie con favore il ruolo della DG Occupazione e della Commissione nel convocare il gruppo ad alto livello degli Stati membri sulla responsabilità sociale delle imprese e invita a intensificare il dialogo e la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri per promuovere la strategia dell'UE in materia di responsabilità sociale delle imprese;

26.  plaude vivamente agli elementi relativi al lavoro presenti nei requisiti di comunicazione sull'impatto sociale delle grandi imprese inclusi nella direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario[1]; invita gli Stati membri a recepire la direttiva in modo rapido ed efficace; invita tutte le società quotate dell'UE e i loro azionisti a conformarsi allo spirito della direttiva, al fine di perseguire un'economia più sostenibile e più equa sotto il profilo sociale;

27.  prende atto della crescente attenzione dedicata alla promozione delle buone pratiche occupazionali nelle catene di approvvigionamento globali dopo il crollo delle fabbriche del Rana Plaza, dell'introduzione del progetto di legge francese in materia di "dovere di diligenza" e della dichiarazione del Presidente Juncker in occasione del vertice del G7 a favore di "un'azione urgente" per migliorare la responsabilità nelle catene di approvvigionamento globali;

28.  ricorda che l'UE continua a non riuscire ad affrontare il divario in materia di giustizia rispetto alle disposizioni dei principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani, per quanto riguarda "l'accesso a mezzi di ricorso" nei casi estremi di stragi di lavoratori come nella tragedia di Bhopal; invita a proporre disposizioni volte ad attribuire la competenza ai tribunali europei nei casi in cui siano insufficienti i mezzi di ricorso disponibili nei paesi terzi interessati;

29.  invita la Commissione, in particolare la direzione generale Giustizia, ad avanzare proposte volte a favorire l'accesso alla giustizia nei tribunali dell'UE per i casi più estremi ed eclatanti di violazione dei diritti umani o dei lavoratori da parte di società con sede in Europa ovvero delle controllate, dei subappaltatori o dei partner commerciali delle stesse, come raccomandato dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani;

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

16.3.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

4

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Thomas Händel, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Karima Delli, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivo Vajgl

  • [1]  Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (3.12.2015)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese
(2015/2038(INI))

Relatore per parere: Malin Björk

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che gli accordi commerciali e la liberalizzazione degli scambi possono avere un impatto diverso sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità strutturali di genere esistenti per quanto concerne l'accesso all'istruzione, alle opportunità lavorative, ai servizi e alle risorse, così come per quanto concerne il reddito, la posizione in quanto consumatori, la rappresentanza nel processo decisionale, la misura in cui occupano posti poco qualificati e le diverse regole sociali che si applicano loro;

B.  considerando che la parità di genere quale obiettivo strategico è fondamentale per realizzare gli obiettivi generali dell'UE; che l'attuale strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini 2010-2015 prevede che l'Unione includa la parità di genere nella sua politica commerciale, inserita nel più ampio contesto dello sviluppo sostenibile;

C.  considerando che qualsiasi misura volta a migliorare le qualifiche dei lavoratori, la stabilità occupazionale, le condizioni di lavoro, la copertura in caso di disoccupazione e le prestazioni sociali – quali il congedo retribuito, incluso il congedo parentale, e l'assistenza sanitaria – tornerà verosimilmente a deciso vantaggio delle lavoratrici, in particolare di quelle la cui situazione è più precaria;

D.  considerando che accordi commerciali globali ed equilibrati possono avere un impatto positivo sul tasso di occupazione femminile, contribuendo alla crescita e alla coesione sociale; che, conformemente all'articolo 8 TFUE, la dimensione di genere dovrebbe essere integrata in tutte le attività dell'Unione europea, in particolare in sede di negoziazione di accordi commerciali;

E.  considerando che la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali non menzionava il genere;

F.  considerando che il quinto obiettivo degli Obiettivi di sviluppo sostenibile è il raggiungimento entro il 2030 della parità di genere;

G.  considerando che gli accordi commerciali non dovrebbero in nessun caso annacquare i risultati conseguiti dall'Unione, o dai suoi Stati membri, in materia di parità di genere;

H.  considerando che l'eliminazione delle barriere agli investimenti rappresentate da diritti giuridici, norme sociali, regolamentazioni a tutela dei consumatori e dell'ambiente porterà a una "armonizzazione" verso il basso delle norme del lavoro, nonché alla privatizzazione dei servizi pubblici e del settore del welfare, il che avrà un impatto negativo sulla parità di genere;

I.  considerando che lo sviluppo e la crescita sostenibili e inclusivi devono includere la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze;

J.  considerando che non ci si può aspettare che la liberalizzazione del commercio elimini di per sé le disuguaglianze di genere e che sono necessarie misure specifiche ad hoc e risorse economiche per monitorare l'impatto sulle donne;

1.  chiede che negli accordi commerciali preferenziali dell'Unione trovino applicazione vincolante le norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la sua agenda per il lavoro dignitoso – vista la particolare rilevanza delle norme OIL ai fini del miglioramento della parità di genere, dati i principi di non discriminazione in base al sesso e di parità di retribuzione tra uomini e donne contenuti in tali norme –, così come gli impegni internazionali per la protezione dell'ambiente;

2.  chiede che alle consultazioni e trattative commerciali, nonché alla definizione della politica commerciale e alla sua attuazione, partecipino in modo ampio, effettivo, costante e trasparente non soltanto le donne, le organizzazioni per i diritti delle donne e i sindacati, ma anche le organizzazioni di difesa dell'ambiente, dei consumatori e dei lavoratori e le organizzazioni per lo sviluppo; incoraggia le donne e le organizzazioni femminili a partecipare attivamente presentando iniziative e fornendo informazioni pertinenti per i negoziati;

3.  chiede una maggiore trasparenza e rendicontabilità nei confronti delle organizzazioni di base relativamente alla formulazione delle regole commerciali internazionali e delle politiche commerciali nazionali, garantendo nel contempo la coerenza quanto al rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, compresi i diritti delle donne;

4.  invita l'UE a garantire che la politica commerciale non annulli le norme nazionali in materia di protezione sociale, tutela dei consumatori, sicurezza pubblica, sanità pubblica e istruzione, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e parità di genere;

5.  prende atto del fatto che la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) è stata inserita nell'elenco delle convenzioni del regime SPG+ e chiede che il rispetto degli obblighi da parte dei paesi beneficiari sia oggetto di un accurato monitoraggio;

6.  invita l'UE a includere sistematicamente negli accordi internazionali dell'Unione, compresi gli accordi commerciali e di investimento conclusi o da concludere, clausole vincolanti, esecutive e non negoziabili relative ai diritti umani, inclusi i diritti delle donne e delle bambine;

7.  ribadisce l'importanza di attivare la clausola sospensiva contenuta negli accordi commerciali internazionali in caso di violazioni dei diritti umani perpetrate dall'altra parte contraente;

8.  ricorda parimenti l'impegno dell'Unione europea a integrare la dimensione di genere in tutte le sue politiche e l'importanza di garantire che uomini e donne traggano pari benefici dalle trasformazioni sociali, dalla crescita economica e dalla creazione di posti di lavoro dignitosi, eliminando le discriminazioni e promuovendo il rispetto dei diritti delle donne in tutto il mondo;

9.  ritiene deplorevole che gli accordi commerciali siano spesso negoziati senza far specificamente riferimento alle loro ripercussioni sui diritti di donne e bambine, quali il diritto alla salute (e i diritti ad esso associati, inclusa la salute riproduttiva), all'accesso all'istruzione e alla formazione, al cibo, al lavoro, a condizioni di lavoro sicure e all'acqua;

10.  invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati e ad analizzarne in maniera approfondita il potenziale impatto specifico di tali accordi sulla situazione di donne e bambine, anche nei paesi terzi, al fine di accrescere la coerenza fra politiche diverse ma correlate fra loro, come le politiche in materia di scambi commerciali, sviluppo, occupazione, migrazione e parità di genere;

11.  invita la Commissione ad avvalersi di indicatori in materia di parità di genere e di risorse specifiche per effettuare valutazioni ex ante ed ex post degli effetti degli accordi commerciali sulle donne e sulla parità di genere, nel quadro di una più ampia valutazione dell'impatto sullo sviluppo umano; sottolinea la necessità di disporre di dati solidi e attendibili per valutare l'impatto di genere delle diverse misure e dei diversi strumenti commerciali, quali ad esempio il TTIP, il TiSA, il CETA; chiede che gli accordi commerciali e di investimento esistenti siano sottoposti a una valutazione approfondita, sistematica e obbligatoria al fine di individuare eventuali ambiti suscettibili di incidere negativamente sulla parità di genere;

12.  sottolinea che la politica commerciale dell'Unione deve garantire che non venga minata la capacità degli Stati di disciplinare e tutelare i diritti delle donne, nonché i diritti in materia di ambiente e i diritti dei consumatori e dei lavoratori, e assicurare che imprese e investitori rispondano ai cittadini e ai governi dell'impatto delle loro attività sotto il profilo sociale, ambientale, dei diritti umani, della parità di genere e dello sviluppo;

13.  sollecita analisi approfondite quanto all'impatto dei risultati degli accordi commerciali multilaterali e bilaterali negoziati fra l'UE e i paesi terzi sotto il profilo dei diritti umani, del clima, della parità di genere e della sostenibilità;

14.  sottolinea che, in fase di negoziazione degli accordi commerciali, l'Unione europea dovrebbe cercare non solo di migliorare le norme sociali e ambientali globali e di pervenire a un modello di commercio mondiale più giusto ed equo, ma anche di promuovere la parità di genere;

15.  deplora che la prospettiva di genere sia stata finora ampiamente trascurata nel settore della responsabilità sociale delle imprese (RSI); invita la Commissione a integrare la dimensione di genere nella sua politica in materia di RSI, segnatamente nelle clausole RSI degli accordi commerciali internazionali, mediante misure inclusive che obblighino ad esempio le imprese ad aumentare la rappresentanza delle donne nelle posizioni dirigenziali a tutti i livelli, a sostenere l'apprendimento e la formazione permanenti delle donne lavoratrici, a garantire adeguate condizioni lavorative e diritti alle donne lungo tutta la loro catena di fornitura e a evitare l'acquisto di materie prime provenienti da zone di conflitto dove è diffusa la violenza di genere;

16.  rileva che la strategia dell'Unione per la parità tra uomini e donne non ha tenuto debitamente conto della dimensione di genere della politica commerciale dell'UE; deplora che la comunicazione del 15 ottobre 2015 sulla nuova strategia dell'Unione in materia di commercio e investimenti non abbia preso adeguatamente in considerazione il genere;

17.  sottolinea che modelli d'impresa alternativi quali le cooperative, le mutue e le imprese sociali svolgono un ruolo importante ai fini della promozione della parità di genere e di uno sviluppo e una crescita sostenibili e inclusivi; invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare e promuovere questi modelli alternativi in tutta l'UE così come nel quadro della politica commerciale e di sviluppo.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

3.12.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

8

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Köstinger, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel, Julie Girling, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Julie Ward

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Kristina Winberg

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

16.6.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

5

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Goffredo Maria Bettini, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Jan Keller, Dominique Martin, Giulia Moi, Jozo Radoš, Dario Tamburrano, Hermann Winkler