RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

2.8.2016 - (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Vicky Ford
Relatore per parere (*): Bodil Valero, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(*)  Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2015/0269(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0251/2016
Testi presentati :
A8-0251/2016
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0750),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0358/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Senato polacco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0251/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  In risposta ai recenti atti terroristici, che hanno evidenziato lacune nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE, in particolare per quanto riguarda la disattivazione delle armi, la convertibilità e le norme sulla marcatura, il "programma europeo sulla sicurezza", adottato nell'aprile 2015, e la dichiarazione dei ministri al Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015 chiedono la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.

soppresso

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  La gestione e lo scambio di informazioni a norma della presente direttiva sono soggetti al rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

_____________________

 

1 bis  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)   Occorre tenere conto del fatto che il terrorismo e i reati gravi non si contrastano efficacemente frapponendo inutili ostacoli a cacciatori e sportivi che rispettano la legge.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati.

(3)  Alcuni aspetti derivanti dalla direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati, in modo appropriato, al fine di contrastare il traffico di armi da fuoco a scopi criminali o terroristici e al fine di promuovere un'applicazione armonizzata delle norme applicabili da parte degli Stati membri, onde garantire il buon funzionamento del mercato unico nonché un elevato livello di sicurezza in tutta l'Unione.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  È opportuno chiarire la definizione del termine "arma da fuoco" e migliorare il controllo dei componenti essenziali, includendo nella definizione qualsiasi oggetto portatile che condivida un componente essenziale con un'arma da fuoco. Un componente essenziale contenuto in un siffatto dispositivo dovrebbe essere considerato idoneo a essere utilizzato in un'arma da fuoco quando il componente essenziale in questione può essere trasferito da tale dispositivo all'arma da fuoco senza una modifica sostanziale.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  Le forze di difesa nazionale di uno Stato membro, quali definite dalla legislazione nazionale, possono includere, oltre all'esercito, unità quali la guardia nazionale, i riservisti e le forze di difesa volontarie che partecipano ai sistemi di difesa nazionale sotto il comando delle forze di difesa nazionale.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater)  Alcune persone hanno un legittimo interesse ad accedere alle armi da fuoco rientranti nella categoria A, a condizione che le deroghe siano concesse in casi eccezionali e debitamente motivati. Tali persone possono includere, in particolare, gli armaioli, i centri di prova, gli esperti certificati, i produttori, gli esperti forensi e, in determinati casi, le persone che partecipano a una produzione cinematografica.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies)  Gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare privati ad acquisire e detenere armi da fuoco proibite e loro parti essenziali a fini di difesa nazionale, come nel contesto dell'addestramento militare volontario previsto ai sensi del diritto degli Stati membri.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.

(4)  Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare i musei e i collezionisti riconosciuti ad acquistare e a detenere armi da fuoco e munizioni proibite, se necessario per scopi storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi, estetici o legati al patrimonio, a condizione che dimostrino, prima che sia loro concessa l'autorizzazione, di aver adottato le misure necessarie per far fronte a eventuali rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico, compresa la custodia in condizioni di sicurezza. Tale autorizzazione dovrebbe tenere conto e riflettere la situazione specifica, compresa la natura della raccolta e la sua finalità.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.

(5)  I collezionisti hanno gli stessi diritti degli altri utilizzatori oggetto della direttiva 91/477/CE e pertanto dovrebbero rientrare nel suo campo di applicazione.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)   Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere oggetto dalla presente direttiva.

(6)   Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere oggetto dalla presente direttiva ed essere soggetti agli stessi obblighi degli armaioli in tutti gli aspetti pertinenti.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  La presente direttiva dovrebbe precisare che le attività di un armaiolo comprendono non soltanto la fabbricazione ma anche la sostanziale modifica o la conversione di un'arma da fuoco, come l'accorciamento di un'arma da fuoco completa, che determini un cambiamento di categoria o di sottocategoria, nonché la modifica o la conversione di componenti essenziali di armi da fuoco e di munizioni. Pertanto, solo gli armaioli autorizzati dovrebbero poter svolgere tali attività. La ricarica manuale e la ricarica di munizioni da componenti di munizioni ad uso privato non dovrebbero essere ritenute una modifica sostanziale.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  Come nel caso del meccanismo di segnalazione di operazioni sospette di cui al regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, un'operazione per l'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti di innesco attivo dovrebbe essere considerata sospetta se, per esempio, riguarda quantità inusuali per l'uso privato ipotizzato, o se l'acquirente sembra avere scarsa dimestichezza con le munizioni o se è restio a esibire un documento d'identità. Quando l'armaiolo o l'intermediario non possono verificare l'identità dell'acquirente, il pagamento totale in contanti per l'acquisizione di armi da fuoco dovrebbe essere proibito.

 

_____________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 98/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio,

del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e

all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39

del 9.2.2013, pag. 1).

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che le armi da fuoco disattivate rientrino nel campo d'applicazione dalla presente direttiva. Per le armi da fuoco più pericolose occorre inoltre introdurre norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati la detenzione e gli scambi. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle armi da fuoco di tale categoria, anche una volta disattivate. Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compresa la distruzione di tali armi da fuoco.

soppresso

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  L'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco dovrebbero essere permesse soltanto a persone che abbiano un motivo valido. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere che l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco per, ad esempio, la caccia, il tiro sportivo, le associazioni folcloristiche e tradizionali, gli organismi culturali e storici, le attività scientifiche, tecniche, di sperimentazione e rievocazione di eventi storici, la produzione cinematografica o gli studi storici, costituiscono un valido motivo.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione di un sistema efficace per il controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco. Tale sistema, che può essere continuo o non continuo, dovrebbe essere basato su una valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti al momento del rilascio o del rinnovo di un'autorizzazione, ovvero su un sistema alternativo efficace di controllo continuo che tenga conto dei rischi in questione e di qualsiasi elemento pertinente, proveniente ad esempio dal personale medico, che indichi che le condizioni richieste per autorizzare la detenzione non sono più soddisfatte.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)  Le armi da fuoco e munizioni dovrebbero essere custodite in modo sicuro quando non sono soggette a un controllo immediato. I criteri per la custodia e il trasporto sicuro dovrebbero essere definiti dal diritto nazionale, tenendo conto del numero e della natura delle armi da fuoco interessate.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Al fine di garantire la tracciabilità delle armi da fuoco disattivate esse dovrebbero essere registrate in registri nazionali.

(8)  Al fine di migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco e dei componenti essenziali nonché di agevolare la loro libera circolazione, le armi da fuoco assemblate e tutti i loro componenti essenziali venduti separatamente dovrebbero essere provvisti di marcatura inamovibile nel momento in cui sono fabbricati o immediatamente dopo la loro importazione nell'Unione. I requisiti di tracciabilità non dovrebbero essere applicati alle armi da fuoco che sono state disattivate in conformità della presente direttiva.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  È opportuno migliorare l'attuazione e il riconoscimento in tutti gli Stati membri della carta europea d'arma da fuoco quale principale documento di cui necessitano i cacciatori e gli sportivi provvedendo a che gli Stati membri non subordinino il rilascio, il rinnovo e l'accettazione della carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti superiori alle spese amministrative o a costi altrimenti ingiustificati ovvero a ulteriori procedure amministrative.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Al fine di evitare che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura.

(10)  Al fine di impedire che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura. Dette norme dovrebbero applicarsi esclusivamente alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali venduti separatamente che sono immessi sul mercato a decorrere dalla data entro cui gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni essenziali della presente direttiva.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, fino a quando non venga certificata la loro distruzione.

(11)  Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, fino a quando non venga certificata la loro distruzione o disattivazione. L'accesso a tali dati e a tutti i dati personali connessi dovrebbe essere limitato alle autorità competenti. L'obbligo di continuare a registrare le armi da fuoco e i componenti essenziali dopo la disattivazione dovrebbe applicarsi solo alle armi da fuoco e ai componenti essenziali già registrati e alle persone che li detengono al momento della disattivazione. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai successivi trasferimenti di tali armi da fuoco disattivate o loro componenti essenziali o alle armi da fuoco e ai componenti essenziali che, conformemente alle norme nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, sono stati cancellati dal registro dopo la loro disattivazione.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno limitare ad armaioli ed intermediari la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet.

(12)  La commercializzazione di armi da fuoco, di componenti essenziali e di munizioni su Internet o mediante altri canali di comunicazione a distanza, ad esempio cataloghi di aste online o annunci pubblicati, e l'organizzazione di una vendita o altra operazione, ad esempio per telefono o per e-mail, dovrebbero essere possibili, se autorizzate dal diritto nazionale, purché sia possibile procedere alla verifica dell'identità e del diritto di effettuare questo tipo di operazione. Risulta pertanto opportuno assicurare che le condizioni per l'acquisto di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet, siano tali da consentire la verifica, al più tardi al momento della consegna, almeno dell'identità dell'acquirente e, ove richiesto, della loro autorizzazione ad acquisire un'arma da fuoco, da parte dell'armaiolo o dell'intermediario o di un'autorità pubblica o un suo rappresentante.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Le attività degli armaioli e degli intermediari autorizzati, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, dovrebbero comprendere l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'esposizione, l'assemblaggio, la modifica, la conversione, la manutenzione, la custodia, il trasporto, la spedizione, la distribuzione, la consegna, lo scambio o la locazione di un'arma da fuoco o di un suo componente essenziale. Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero vendere, trasferire o consegnare un'arma da fuoco e i suoi componenti essenziali solo a persone che possiedono un'adeguata autorizzazione o licenza, tenere registri delle vendite e informare le autorità competenti degli Stati membri di qualsiasi vendita, trasferimento o consegna.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Il rischio che armi a salve siano convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

(13)  Inoltre, per evitare il rischio che armi a salve siano fabbricate in modo che possano essere convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti, è opportuno adottare specifiche tecniche in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri, la Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri. La valutazione della Commissione può essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

(14)  Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri e la tracciabilità delle armi da fuoco, potrebbero essere utilizzati vari meccanismi esistenti, singoli punti di contatto o nuovi sistemi di scambio, a seconda della natura dell'informazione che deve essere scambiata. La Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri e consentire l'accesso obbligatorio da parte degli Stati membri. La valutazione della Commissione dovrebbe essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni. Oltre alla necessità di tenere traccia delle armi da fuoco, tale sistema di scambio d'informazioni dovrebbe garantire la tracciabilità delle armi da fuoco sequestrate dalle autorità, consegnate alle autorità competenti o confiscate dagli Stati membri, assicurando in questo modo che il loro percorso sia verificato fino all'eventuale distruzione, successivo utilizzo o reimmissione sul mercato.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-a)   al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

 

"Inoltre, è considerato un'arma da fuoco qualsiasi dispositivo portatile che contiene un componente essenziale che può essere utilizzato in un'arma da fuoco."

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 bis

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-a bis)  Il paragrafo 1 bis è soppresso.

1 bis.  Ai fini della presente direttiva, si intende per "parte" qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.

 

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter.  Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

1 ter.  Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, comprese sia la parte superiore sia quella inferiore, se del caso, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 sexies

 

Testo della Commissione

    Emendamento

1 sexies.   Ai fini della presente direttiva, per "intermediario" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro o nell'esportazione verso un paese terzo di armi da fuoco completamente assemblate, loro parti e munizioni.

1 sexies.   Ai fini della presente direttiva, per "intermediario" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi agente o rappresentante di tale persona, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita, nel noleggio, nella concessione in leasing o nell'organizzazione del trasferimento all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un altro Stato membro o nell'esportazione verso un paese terzo o nell'importazione in uno Stato membro da un paese terzo di armi da fuoco completamente assemblate, loro componenti essenziali e munizioni.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 septies

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 septies.   Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono i dispositivi portatili con alloggiamento del caricatore e sfogo dei gas verso la parte anteriore, laterale o superiore, che sono progettati e fabbricati specificamente per lanciare allarme o inviare un segnale e che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche.

1 septies.   Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione" si intendono i dispositivi con alloggiamento del caricatore che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche e che non possono essere convertiti per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 octies

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 octies.  Ai fini della presente direttiva, per "armi da saluto e acustiche" si intendono armi da fuoco specificamente convertite per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive.

1 octies.  Ai fini della presente direttiva, per "armi da saluto e acustiche" si intendono armi da fuoco specificamente convertite per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate, ad esempio, in spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 nonies

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 nonies.  Ai fini della presente direttiva, per "riproduzioni di armi da fuoco" si intendono gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco, ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

soppresso

Motivazione

Qualsiasi oggetto che abbia l'apparenza fisica di un'arma da fuoco e che possa essere convertito in un'arma da fuoco è coperto dall'articolo 1 della direttiva, ulteriormente rafforzato con l'inclusione di qualsiasi oggetto che contiene un componente essenziale (emendamento 23). Gli oggetti che non possono essere convertiti in armi da fuoco non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 decies

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 decies.   Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione.

1 decies.   Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutti i componenti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione, in conformità dell'articolo 10 ter.

 

In caso di armi da fuoco di rarità o valore storico riconosciuti, gli Stati membri possono decidere che, ai fini della disattivazione, le armi che possiedono tale valore possono essere disattivate mediante la rimozione di uno o più componenti essenziali dell'arma, rendendola impossibile da utilizzare. In caso di applicazione di tale procedura, i componenti essenziali rimossi sono affidati in custodia alle autorità competenti dello Stato membro.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 decies bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente:

 

"1 decies bis.  Ai fini della presente direttiva, per "museo" si intende un'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi, estetici o legati al patrimonio e riconosciuta come tale da uno Stato membro."

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c ter (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 decies ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente:

 

"1 decies ter.  Ai fini della presente direttiva, per "collezionista" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupa della raccolta e della conservazione delle armi da fuoco o munizioni a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi, estetici o legati al patrimonio e riconosciuta come tale da uno Stato membro."

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 2 – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)   fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione di armi da fuoco;

i)   fabbricazione, comprese le modifiche diverse da quelle ad uso privato che non determinano un cambiamento di categoria o di sottocategoria, o trasformazione, commercio, scambio, locazione o riparazione di armi da fuoco;

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 2 – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii)   fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione di parti di armi da fuoco;

ii)   fabbricazione, comprese le modifiche diverse da quelle ad uso privato che non determinano un cambiamento di categoria o di sottocategoria, o trasformazione, commercio, scambio, locazione o riparazione di componenti essenziali di armi da fuoco;

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 2 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii)   fabbricazione, commercio, scambio o trasformazione di munizioni.

iii)   fabbricazione, diversa dalla ricarica manuale e dalla ricarica di munizioni ad uso privato, comprese le modifiche diverse da quelle ad uso privato che non determinano un cambiamento di categoria o di sottocategoria, o trasformazione, commercio o scambio di munizioni.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d ter (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(d ter) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d'identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo all'atto di un controllo della detenzione o al momento dell'acquisizione."

"3.   Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d'identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo o a un intermediario all'atto di un controllo della detenzione o al momento dell'acquisizione. Se l'indirizzo di una persona non figura sul suo passaporto o sulla sua carta d'identità, il paese di residenza è determinato sulla base di una qualsiasi altra attestazione ufficiale di residenza riconosciuta dallo Stato membro in questione."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis)  All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo."

"1.  La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo, né di disposizioni nazionali più rigorose sulle vendite illegali di armi da fuoco."

Motivazione

La presente direttiva deve aumentare la tracciabilità transfrontaliera e la trasparenza in materia di detenzione e vendita di armi nonché consentire l'adozione di misure attive per la lotta contro il traffico illegale di armi.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

2.  La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze di difesa nazionale, della polizia e di altre autorità pubbliche. Il termine "forze di difesa nazionale" comprende tutte le unità, inclusi i riservisti, e le forze di difesa volontarie nel quadro dei sistemi di difesa nazionale sotto il comando di tali forze di difesa nazionale, inclusi l'esercito e i sistemi di sicurezza pubblica interna. La presente direttiva non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva.

1.  Gli Stati membri garantiscono che, al momento dell'immissione sul mercato, le armi da fuoco assemblate o i loro componenti essenziali venduti separatamente siano stati provvisti di marcatura e registrati in conformità della presente direttiva, oppure siano stati disattivati nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter e registrati in conformità della presente direttiva. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per essere provvisto di marcatura in conformità della presente direttiva, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale.

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

2.  Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata e ogni componente essenziale venduto separatamente, gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco e di ogni componente essenziale destinato a essere venduto separatamente, o immediatamente dopo l'importazione nell'Unione dell'arma da fuoco o componente in questione, che essi siano contrassegnati da una marcatura chiara, permanente e unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore e non si applica alle armi da fuoco o ai componenti essenziali considerati oggetti d'antiquariato ai sensi della normativa nazionale o destinati a soggetti provvisti di autorizzazione in conformità dell'articolo 6, primo o secondo comma, purché questi siano dotati delle marcature originali che ne consentono la piena tracciabilità. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per poter essere provvisto di una marcatura contenente tutte queste informazioni, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Tale obbligo non si applica alle armi da fuoco o ai componenti essenziali venduti separatamente fabbricati prima ... [della data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

La marcatura deve essere apposta sul fusto dell'arma da fuoco.

In caso di arma da fuoco assemblata, la marcatura deve essere apposta sul fusto o sulla carcassa dell'arma da fuoco.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. A tal fine, gli Stati membri decidono di applicare le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento. Le armi da fuoco classificate nella categoria A devono essere state preventivamente disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter, o convertite in modo permanente in armi semiautomatiche conformemente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter bis, salvo nel caso dei trasferimenti effettuati a soggetti provvisti di autorizzazioni in conformità dell'articolo 6, primo o secondo comma.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo o di intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

3.  Gli Stati membri regolamentano l'esercizio dell'attività di armaioli o intermediari sul proprio territorio, subordinandolo alle seguenti misure:

 

(a)   registrazione degli intermediari e degli armaioli che operano sul loro territorio;

 

(b)   rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di intermediari e armaioli;

 

(c)   verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario interessato, nonché un controllo della trasparenza dell'attività commerciale. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – seconda frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione.

Tale archivio registra tutte le informazioni relative alle armi da fuoco necessarie ai fini della loro tracciabilità e identificazione. Queste informazioni includono, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie come pure qualsiasi trasformazione o modifica apportate all'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificata e la relativa data, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e di ciascun acquirente o detentore dell'arma da fuoco, comprese le date dell'acquisizione e, ove applicabile, della fine della detenzione o del trasferimento a un'altra persona, a meno che tale trasferimento non riguardi un'arma da fuoco che è stata registrata come disattivata. I dati aggiornati relativi a ciascuna arma da fuoco e al relativo detentore sono accessibili a tutte le autorità autorizzate. Tutti i dati relativi a un'arma da fuoco sono conservati in un formato consultabile elettronicamente per un periodo indeterminato.

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 4 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

 

Ogni Stato membro garantisce che i registri degli armaioli e degli intermediari stabiliti nel suo territorio siano collegati all'archivio computerizzato delle armi da fuoco.

Ogni Stato membro garantisce che gli armaioli e gli intermediari stabiliti nel suo territorio segnalino all'autorità nazionale competente le operazioni riguardanti le armi da fuoco o i loro componenti essenziali entro un termine non superiore a 10 giorni.

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

 

"Nessun armaiolo, intermediario o altro soggetto è autorizzato a vendere o comunque commerciare, cedere o trasferire a qualsiasi titolo armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni, sulla base di una un'autorizzazione o licenza rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri in cui esso è stabilito, a una persona che non sia in possesso di un'autorizzazione o licenza per l'acquisizione e la detenzione dell'arma da fuoco, del componente essenziale o delle munizioni in questione."

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)   L'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

soppresso

"Articolo 4 ter

 

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari e degli armaioli. Tale sistema può comportare una o più delle seguenti misure:

 

(a)   registrazione degli intermediari e degli armaioli che operano sul loro territorio;

 

(b)   rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di intermediari e armaioli.

 

2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 include almeno un controllo dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa."

 

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 ter bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)   È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 4 ter bis

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'accorciamento di un'arma da fuoco lunga mediante modifica di uno o più dei suoi componenti essenziali in modo da renderla un'arma da fuoco corta sia considerato come fabbricazione e sia quindi illecito a meno che non sia effettuato da un armaiolo autorizzato."

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri autorizzano ad acquisire e detenere armi da fuoco soltanto persone che abbiano un motivo valido e che:

1.  Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono di acquisire e detenere armi da fuoco soltanto alle persone che abbiano un motivo valido e che:

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  abbiano almeno 18 anni, tranne che per la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

(a)  abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato, e che tale adulto si assuma la responsabilità della custodia conformemente all'articolo 5 bis; e

 

 

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

(b)  non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse o per gli altri, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Nel caso dell'acquisizione di armi da fuoco o munizioni per via successoria, l'acquirente è tenuto a informare immediatamente l'autorità competente del suo Stato membro. In assenza di un motivo valido dimostrabile, le armi da fuoco e le munizioni soggette ad autorizzazione sono rese inutilizzabili mediante disattivazione conformemente alla presente direttiva, oppure sono vendute o consegnate a una persona fisica o giuridica autorizzata.

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Gli Stati membri possono limitare il numero delle armi da fuoco detenute dai collezionisti per tutte le categorie elencate nell'allegato I. Tale restrizione non si applica nel caso in cui le armi da fuoco in questione siano state disattivate in conformità della presente direttiva.

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  Il collezionismo può costituire un motivo valido per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di collezionisti che abbiano almeno 18 anni e che non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stessi o per gli altri, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prevedono esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di monitoraggio per l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, su base continua o non continua, che preveda tra l'altro la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti conformemente alla legislazione nazionale, e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui l'acquisizione o la detenzione erano state autorizzate non sussistano più.

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Purché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti sia effettuata seguendo la procedura corretta, la persona incaricata della valutazione non ha alcuna responsabilità in merito alle azioni di una persona sottoposta a tale valutazione.

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione della stessa arma nel proprio territorio.

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma da fuoco acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione dello stesso tipo di arma da fuoco nel proprio territorio.

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso alle stesse da parte di persone non autorizzate. Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente durante la loro custodia. In questo caso "sorveglianza" significa che la persona che detiene l'arma da fuoco o la munizione ne ha il controllo durante il trasporto e l'utilizzo. Il livello di controllo in relazione alle modalità di custodia è commisurato alla categoria di arma da fuoco in questione.

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 ter

 

Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni rientranti nelle categorie A, B, C e D di cui all'allegato I mediante comunicazione a distanza, quale definita all'articolo 2 della direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*), l'identità e, ove richiesto, l'autorizzazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco, suoi componenti essenziali o sue munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da parte di:

 

(a)  un armaiolo o intermediario autorizzati; o

 

(b)  un'autorità pubblica o un suo rappresentante.

 

_____________________

 

* Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Emendamento    61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate.

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere o disattivare le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate. In casi eccezionali e debitamente motivati, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui sopra quando non lo impediscano la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico o la difesa nazionale.

 

 

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

Gli Stati membri possono decidere di concedere autorizzazioni a musei e collezionisti per le armi da fuoco e le munizioni della categoria A purché il museo o il collezionista in questione dimostri alle autorità nazionali competenti di aver adottato le misure necessarie per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico e purché l'arma da fuoco o le armi da fuoco interessate siano custodite con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato alle stesse.

 

Gli Stati membri istituiscono un registro di tutti i musei e i collezionisti autorizzati. Tali musei e collezionisti autorizzati sono tenuti a conservare un registro di tutte le armi da fuoco della categoria A da essi detenute, e a renderlo accessibile alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri istituiscono un adeguato sistema di monitoraggio in relazione a tali musei e collezionisti autorizzati, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.

soppresso

Emendamento    64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -7 (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-7) All'articolo 7 il paragrafo 4, lettera b), è sostituito dal seguente:

"(b) la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e"

"(b) la verifica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Emendamento    65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

I limiti massimi non sono superiori a cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

La durata massima di un'autorizzazione non è superiore a cinque anni, a meno che gli Stati membri non abbiano attuato un sistema di monitoraggio continuo a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(7 bis)   All'articolo 8 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione e dall'acquirente stesso.

"2.   I venditori, gli armaioli, gli intermediari o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione e dall'acquirente stesso.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=IT)

Emendamento    67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(7 ter) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

"Articolo 10

Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate."

Le norme relative all'acquisizione delle munizioni e alla detenzione delle munizioni che contengono un solo proiettile sono identiche a quelle previste per le armi da fuoco alle quali sono destinate. L'acquisizione di munizioni è consentita solo alle persone cui è permesso detenere un'arma da fuoco della rispettiva categoria o cui è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6, secondo comma.

 

Gli intermediari e gli armaioli possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenerla sospetta, a causa della sua natura o portata, e segnalano tale transazione o il tentativo di transazione alle autorità competenti. Gli intermediari e gli armaioli non sono autorizzati a portare a termine una transazione relativa all'acquisizione di un'arma da fuoco se non sono in grado di verificare l'identità dell'acquirente nell'archivio istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, e se è previsto il pagamento integrale in contanti."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Emendamento    68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 bis – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione non possano essere convertite in armi da fuoco.

Emendamento    69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco. La Commissione adotta il primo dei citati atti delegati entro il ... [inserire la data].

Emendamento    70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 bis – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento    71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

1.   Gli Stati membri garantiscono che la disattivazione delle armi da fuoco sia effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato III.

 

La presente disposizione non si applica alle armi da fuoco disattivate prima dell'8 aprile 2016, a meno che tali armi da fuoco non siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato.

 

La disattivazione delle armi da fuoco è effettuata da organismi pubblici o privati o da persone abilitate a farlo in conformità della legislazione nazionale.

 

Gli Stati membri designano un'autorità competente ("organismo di verifica") per verificare che la disattivazione dell'arma da fuoco in questione sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato III.

 

Qualora la disattivazione dell'arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato III, l'organismo di verifica provvede a:

 

(a)  apporre una marcatura unica comune su tutti i componenti modificati per la disattivazione dell'arma da fuoco; e

 

(b)  rilasciare un certificato di disattivazione al proprietario dell'arma da fuoco.

 

Se l'arma da fuoco è registrata nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4, la sua disattivazione è inserita tra i dati ad essa relativi.

 

Gli Stati membri possono introdurre ulteriori misure per la disattivazione delle armi da fuoco nel loro territorio, che vanno oltre le specifiche tecniche di cui all'allegato III.

Emendamento    72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis per modificare l'allegato III nell'ottica di aggiornarlo, tenendo conto, se necessario, di qualsiasi ulteriore misura introdotta dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, settimo comma.

Emendamento    73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono modelli per la marcatura unica comune e il modello di certificato per le armi da fuoco disattivate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

Emendamento    74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.   Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, identifica quali norme e tecniche di disattivazione nazionali applicate dagli Stati membri prima dell'8 aprile 2016 abbiano garantito che le armi da fuoco fossero rese definitivamente inutilizzabili e inservibili e riconosce le disattivazioni certificate effettuate in conformità delle medesime norme e tecniche di disattivazione.

Emendamento    75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 10 ter bis

 

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi da fuoco automatiche convertite in armi da fuoco semiautomatiche dopo il ... [data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] non possano essere nuovamente convertite in armi da fuoco automatiche.

 

2.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo specifiche tecniche per garantire che le armi da fuoco semiautomatiche convertite da armi da fuoco originariamente automatiche non possano essere nuovamente convertite in armi da fuoco automatiche. La Commissione adotta il primo dei citati atti delegati entro il ... [31 dicembre 2017]."

Emendamento    76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(8 ter)   All'articolo 11 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1   Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza."

"1.  Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita mediante comunicazione a distanza."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Emendamento    77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(8 quater)  All'articolo 11, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli."

"Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli o intermediari."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Emendamento    78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(8 quinquies)   All'articolo 11, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3.  Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri."

"3.  Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli o agli intermediari il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo o un intermediario stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Emendamento    79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 sexies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(8 sexies)   All'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente."

"Prima della data del trasferimento, gli armaioli o gli intermediari comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli o dagli intermediari e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli o dagli intermediari entro un termine che conceda tempo sufficiente."

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Emendamento    80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 septies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(8 septies)   All'articolo 11, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3."

"Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli e agli intermediari in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Emendamento    81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 octies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(8 octies)  All'articolo 12, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.  In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione."

"2.  In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie A, B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31991L0477)

Emendamento    82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 nonies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(8 nonies) All'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti."

"Gli Stati membri non possono subordinare:

 

(a)   il rilascio o il rinnovo di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti superiori alle spese amministrative sostenute per il rilascio della carta; e

 

(b)   l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco, direttamente o indirettamente, al pagamento di tasse o diritti o alla concessione di un'approvazione amministrativa."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Emendamento    83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 decies (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(8 decies)   All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.  Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco."

"3.  Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, o mediante il riconoscimento reciproco dei dati inseriti nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Emendamento    84

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7.

4.  Gli Stati membri garantiscono, entro ... [data], uno scambio efficiente di informazioni per via elettronica, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, direttamente o tramite sportelli unici, sulle autorizzazioni rilasciate per il trasferimento di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché di informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate conformemente all'articolo 7, per motivi di sicurezza o relativi all'affidabilità della persona interessata, entro ... [data].

 

Ogni Stato membro scambia, previa richiesta da parte di un altro Stato membro, le informazioni rilevanti per una valutazione degli eventuali precedenti penali delle persone che presentano la richiesta o che beneficiano delle deroghe in conformità dell'articolo 6 o alle quali sono state concesse autorizzazioni conformemente all'articolo 7. Tali informazioni si riferiscono a qualsiasi decisione corrispondente di un organismo giudiziario o di un'autorità pubblica competente, ove applicabile.

 

 

 

 

Emendamento    85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 13 bis riguardanti le modalità dello scambio di informazioni in merito alle autorizzazioni concesse e rifiutate.

5.  La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 13 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le modalità dello scambio di informazioni in merito alle autorizzazioni concesse o rifiutate per il trasferimento di armi da fuoco verso un altro Stato membro. La Commissione adotta il primo dei citati atti delegati entro il ... [inserire la data].

Emendamento    86

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Prima dell'adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento    87

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, dell'articolo 10 ter, paragrafo 2, dell'articolo 10 ter bis, paragrafo 2, o dell'articolo 13, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    88

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 16 bis

 

1.  Gli Stati membri possono decidere di confermare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui al punto 6 o 7 bis della categoria A e legalmente acquisite e registrate prima ... [data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] e di rinnovarle per il proprietario legale alla data in questione, fatte salve altre condizioni di cui alla presente direttiva, e possono altresì autorizzare l'acquisizione di tali armi da fuoco da parte di persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva.

 

2.  Gli Stati membri possono autorizzare gli sportivi ad acquisire e detenere le armi semiautomatiche di cui al punto 6 o 7 bis della categoria A, fatte salve le seguenti condizioni:

 

(a)  lo sportivo partecipa a gare di tiro organizzate da un'organizzazione di tiro sportivo ufficiale riconosciuta da uno Stato membro o da una federazione di tiro sportivo internazionale ufficialmente riconosciuta; e

 

(b)  lo sportivo è membro di un club di tiro riconosciuto e pratica regolarmente il tiro sportivo da almeno 12 mesi.

 

Gli sportivi autorizzati ad acquisire e detenere le armi semiautomatiche di cui al punto 6 o 7 bis della categoria A possono far figurare tali armi da fuoco su una carta europea d'arma da fuoco ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2."

Emendamento    89

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 17 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, incluso un controllo dell'adeguatezza delle relative disposizioni, corredata all'occorrenza da proposte concernenti, in particolare, le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse all'attuazione del sistema per la carta europea d'arma da fuoco, alla marcatura ed alle nuove tecnologie come gli effetti della stampa 3D. La prima di tali relazioni è presentata entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Emendamento    90

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema di scambio tra gli Stati membri delle informazioni contenute nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

Entro il ... [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema di scambio tra gli Stati membri delle informazioni contenute nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4, inclusa la possibilità di consentire a ciascuno Stato membro di accedere a tale sistema. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

Emendamento    91

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche;

6.  Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche, a meno che la Commissione non abbia adottato specifiche tecniche ai sensi dell'articolo 10 ter bis, nel qual caso ciò non si applica alle armi da fuoco che sono state convertite in conformità dei requisiti stabiliti;

Emendamento    92

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Armi da fuoco semiautomatiche che sono state convertite in armi da fuoco automatiche;

Emendamento    93

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;

soppresso

Emendamento    94

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  Armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale e caricatori, con una o più delle seguenti caratteristiche:

 

(a)  armi da fuoco lunghe (ossia armi da fuoco originariamente progettate per essere appoggiate alla spalla) la cui lunghezza può essere ridotta a meno di 60 cm, senza perdere la funzionalità, per mezzo di una cassa pieghevole o telescopica;

 

(b)  armi da fuoco che consentono di sparare più di 21 cartucce senza ricaricare, se un caricatore che può contenere più di 20 cartucce è parte dell'arma da fuoco o vi è inserito.

 

Al fine di acquisire un caricatore, occorre presentare, al momento dell'acquisizione, l'autorizzazione dell'arma da fuoco corrispondente."

Emendamento    95

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo la disattivazione.

8.  Qualsiasi arma da fuoco classificata in tale categoria dopo essere stata convertita in arma a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o in arma da saluto o acustica.

Emendamento    96

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 13 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria B – punto 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)   nella categoria B, è aggiunto il seguente punto:

 

"6 bis.  Armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche."

Emendamento    97

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 13 – lettera a – punto i ter (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria B – punto 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i ter)   nella categoria B, è aggiunto il seguente punto:

 

"6 ter.  Armi da fuoco semiautomatiche a percussione anulare di calibro 22 o inferiore."

Emendamento    98

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i quater (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria B – punto 6 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i quater)   nella categoria B, è aggiunto il seguente punto:

 

"6 quater. Qualsiasi arma da fuoco classificata in tale categoria dopo essere stata convertita in arma a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o in arma da saluto o acustica."

Emendamento    99

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria C – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Armi d'allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche nonché riproduzioni;

5.   Qualsiasi arma da fuoco classificata in tale categoria dopo essere stata convertita in arma a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o in arma da saluto o acustica;

Emendamento    100

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria C – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Armi da fuoco di cui alla categoria B e ai punti da 1 a 5 della categoria C, dopo la disattivazione.

soppresso

Emendamento    101

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – lettera A – categoria D

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(iii bis)  nella categoria D, il testo che segue il titolo è sostituito dal seguente:

"Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia."

"Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia, comprese quelle che sono state convertite in armi a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive o munizioni pirotecniche o in armi da saluto o acustiche."

Emendamento    102

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b (nuova)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte III – comma 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b)  al primo comma è aggiunto il seguente punto:

 

"c bis) sono armi da fuoco disattivate, a condizione che la disattivazione sia stata eseguita:

 

(i)  conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato III; oppure

 

(ii)  prima ... [della data di applicazione della presente direttiva di modifica] conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403; oppure

 

(iii)  prima dell'8 aprile 2016:

 

  conformemente a qualsiasi norma e tecnica nazionale di disattivazione applicata dagli Stati membri e stabilita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 ter; oppure

 

  conformemente alle norme e tecniche nazionali di disattivazione applicate dagli Stati membri, a condizione che l'arma da fuoco disattivata non sia trasferita in un altro Stato membro o immessa sul mercato; oppure

 

  conformemente a una procedura per il taglio di un'apertura, in modo che sia stata tagliata un'apertura larga almeno 4 mm lungo la parete della camera e lungo almeno il 50 % della lunghezza della canna, e che la canna sia stata fissata o saldata alla carcassa/fusto, e che la trasformazione per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile non sia possibile;"

Emendamento    103

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte III – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

  Emendamento  

sono concepiti per salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

(b) sono concepiti per fungere da allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, per impieghi industriali e tecnici, o concepiti unicamente per poter espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di aria compressa o altro gas non generato dall'azione di un propellente combusto, oppure sono concepiti come dispositivi "airsoft" o ad aria compressa di qualsiasi tipo in grado di espellere soltanto piccole pallottole di plastica con una potenza limitata, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici e non possano essere trasformati in modo tale da renderli in grado di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combusto;

Emendamento    104

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato II – lettera f

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(14 bis)  All'allegato II, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"(f)  le seguenti menzioni:

"(f)  le seguenti menzioni:

"il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un'arma o armi delle categorie B, C e D menzionate sulla presente carta è subordinato ad un'autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

"il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un'arma o armi delle categorie A, B, C e D menzionate sulla presente carta è subordinato ad un'autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma di categoria C o D per l'esercizio della caccia o con un'arma di categoria B, C o D per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma e di poter fornire il motivo del viaggio."

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma di categoria C o D per l'esercizio della caccia o con un'arma di categoria A, B, C o D per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma e di poter fornire il motivo del viaggio."

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie C o D è vietata nel suo territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni:

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie A, B, C o D è vietata nel suo territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni:

"Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i)] con l'arma … [identificazione] è vietato."

"Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i)] con l'arma … [identificazione] è vietato."

"Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i)] con l'arma … [identificazione] è soggetto ad autorizzazione."

"Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i)] con l'arma … [identificazione] è soggetto ad autorizzazione."

Emendamento    105

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato III (nuovo)

 

Testo della Commissione

 

 

Emendamento

(14 bis) È aggiunto il seguente allegato:

"Allegato III

Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco

Le operazioni di disattivazione da effettuare al fine di rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili sono definite sulla base di tre tabelle:

Tabella I, che elenca i diversi tipi di armi da fuoco;

Tabella II, che descrive le operazioni da effettuare per rendere ogni componente essenziale delle armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabile;

Tabella III, che stabilisce quali operazioni di disattivazione devono essere effettuate per i vari tipi di armi da fuoco.

TABELLA I: Elenco dei tipi di armi da fuoco

TIPI DI ARMI DA FUOCO

1

Pistole (a colpo singolo, semiautomatiche)

2

Rivoltelle (comprese rivoltelle ad avancarica del tamburo)

3

Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante)

4

Armi da fuoco a canna basculante (per esempio a canna liscia, a canna rigata, combinate, a blocco cadente/ad otturatore rollante, armi da fuoco corte e lunghe)

5

Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata)

6

Armi da fuoco lunghe semi-automatiche (a canna liscia o rigata)

7

Armi da fuoco (completamente) automatiche, ad esempio fucili d'assalto scelti, mitra, pistole completamente automatiche (non mitragliatrici che richiedono più di una persona per funzionare)

8

Armi da fuoco ad avancarica

TABELLA II: Operazioni specifiche per componente

COMPONENTE

PROCEDIMENTO

1. CANNA

1.1 Se la canna è fissata al telaio (1), bloccarla con un perno in acciaio temprato (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm) che passi attraverso la camera e il telaio. Il perno deve essere saldato (2).

 

1.2 Se la canna è libera (non fissata), tagliare un'apertura longitudinale su tutta la lunghezza della camera (larghezza > ½ calibro, al massimo 8 mm) e saldare in modo sicuro un perno o una barretta nella canna partendo dall'inizio della camera (L ≥ ⅔ della lunghezza della canna). Per armi a canna liscia, solo la camera necessita di essere bloccata in modo definitivo con un perno della stessa lunghezza della camera.

 

1.3 Nel primo terzo della canna a partire dalla camera, praticare dei fori (di diametro pari ad almeno ⅔ del diametro dell'anima per le armi a canna liscia e all'intero diametro dell'anima per tutte le altre armi, uno dietro l'altro, 3 per le armi corte, 6 per le armi lunghe) oppure tagliare, dopo la camera, un'apertura a V (angolo 60 ± 5°), che renda parzialmente aperta la canna, oppure tagliare, dopo la camera, un'apertura longitudinale (di larghezza pari a 8-10 mm ± 0,5 mm e di lunghezza ≥ 52 mm) nella stessa posizione dei fori, oppure tagliare un'apertura longitudinale (di larghezza pari a 4-6 mm ± 0,5 mm) dalla camera alla bocca, lasciando 5 mm alla bocca.

 

1.4 Per le canne con rampa di alimentazione, rimuovere la rampa di alimentazione.

 

1.5 Impedire la rimozione della canna dal telaio mediante perni di acciaio temprato o mediante saldatura.

 

1.6. Fissare una barra nel cono di forzamento della canna (L>⅔ della lunghezza della canna). Saldare nel cono di forzamento. Fissare la canna (attraverso il cono di forzamento) al fusto e saldare. Trapanare un foro con un diametro interno di ⅔ nel primo terzo della canna dal cono di forzamento e saldare la barra alla canna attraverso il foro.

2. BLOCCO DI CULATTA, TESTA DELL'OTTURATORE

2.1. Rimuovere o accorciare il percussore.

 

2.2. Limare il lato anteriore dell'otturatore con un angolo di almeno 45 gradi che occupi una superficie di oltre il 50 % della superficie della culatta.

 

2.3. Saldare il foro del percussore.

3. TAMBURO

3.1. Eliminare tutte le pareti interne del tamburo per almeno ⅔ della sua lunghezza limando un anello con un diametro pari a metà del diametro del bossolo.

 

3.2. Ove possibile, saldare per impedire la rimozione del tamburo dal telaio oppure adottare misure adeguate come la fissazione per rendere impossibile la rimozione.

4. CARRELLO

4.1. Limare o rimuovere più del 50 % della superficie della culatta con un'angolazione tra 45 e 90 gradi.

 

4.2. Rimuovere o accorciare il percussore.

 

4.3. Limare e saldare il foro del percussore.

 

4.4. Eliminare almeno i ⅔ dei tenoni nel carrello.

 

4.5. Se possibile, limare l'interno del bordo anteriore superiore della finestra di eiezione nel carrello creando un angolo di 45 gradi.

5. TELAIO (PISTOLE)

5.1. Rimuovere la rampa di alimentazione.

 

5.2. Eliminare almeno ⅔ delle guide del carrello su entrambi i lati del telaio.

 

5.3. Saldare il dispositivo di blocco del carrello o ricorrere a misure appropriate se la saldatura non è possibile.

 

5.4. Impedire lo smontaggio delle pistole con telaio in polimero mediante saldatura, l'incollatura o ricorrendo a misure appropriate se la saldatura o l'incollatura non sono possibili.

6. SISTEMA AUTOMATICO

6.1. Distruggere il pistone e il sistema di recupero del gas mediante taglio o saldatura.

 

6.2. Rimuovere il blocco di culatta, sostituirlo con un pezzo di acciaio e saldare quest'ultimo, oppure ridurre il blocco di almeno il 50 % e rimuovere mediante taglio i tenoni di chiusura dalla testa dell'otturatore.

 

6.3. Saldare il meccanismo del grilletto in un pezzo unico e, se possibile, saldarlo al telaio. Qualora non sia possibile saldare il meccanismo del grilletto al telaio, rimuoverlo e riempire lo spazio vuoto in modo adeguato (ad esempio incollandovi un pezzo che si incastri perfettamente o colandovi resina epossidica).

7. AZIONE

7.1. Limare un cono di almeno 60 gradi (angolo al vertice), al fine di ottenere una base di diametro pari ad almeno 1 cm o al diametro della superficie della culatta.

 

7.2. Rimuovere il percussore, allargare il foro del percussore portandolo a un diametro minimo di 5 mm e saldare detto foro.

8. CARICATORE (se del caso)

8.1. Saldare il caricatore su diversi punti o utilizzare misure appropriate, a seconda del tipo di arma e di materiale, per impedirne la rimozione.

 

8.2. In caso di assenza del serbatoio, mettere punti di saldatura nella sede del serbatoio oppure fissarvi una chiusura in modo da impedire in modo definitivo l'inserimento di un serbatoio.

 

8.3. Inserire un perno di acciaio temprato attraverso il serbatoio, la camera e il telaio. Fissare mediante saldatura.

9. AVANCARICA

9.1. Rimuovere o saldare il luminello, saldare il foro.

10. SILENZIATORE

10.1. Impedire la rimozione del silenziatore dalla canna usando un perno di acciaio temprato o saldarlo qualora il silenziatore faccia parte dell'arma.

 

10.2. Rimuovere tutte le parti interne e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare due fori con un trapano nell'astuccio (5 mm di diametro) vicino al punto in cui il silenziatore si attacca alla canna.

Durezza degli inserti

Perno o barretta di acciaio temprato

TABELLA III: Operazioni specifiche per componenti essenziali di ciascun tipo di arma da fuoco

TIPO

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCEDIMENTO

Pistole (eccetto quelle automatiche)

Rivoltella

Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante)

Armi da fuoco a canna basculante (a canna liscia, a canna rigata, combinate)

Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata)

Armi da fuoco lunghe semi-automatiche (a canna liscia o rigata)

Armi da fuoco automatiche: fucili d'assalto, pistole mitragliatrici

Armi da fuoco ad avancarica

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 e 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (per pistole automatiche)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

5.4

X (telaio in polimero)

 

 

 

 

 

X (per pistole automatiche)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 o 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (serbatoio tubolare)

X (serbatoio tubolare)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1)  Canna fissata al telaio tramite viti o morsetti o in altro modo.

(2)  La saldatura è un processo di fabbricazione o di scultura in cui vengono uniti materiali, solitamente metallici o termoplastici, grazie alla fusione.

Emendamento    106

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [3 mesi dalla pubblicazione nella GU]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Introduzione

L'Unione europea dispone di una legislazione sull'acquisto e la detenzione di armi da fuoco sin dal 1991, ovvero la direttiva 91/477/CE, modificata nel 2008. Detta direttiva stabilisce le norme relative alla marcatura e alla tracciabilità delle armi da fuoco, nonché le condizioni che i singoli cittadini devono soddisfare per poter acquistare o detenere un'arma da fuoco.

È importante riconoscere che la stragrande maggioranza di armi da fuoco detenute legalmente nell'UE non rappresenta alcun pericolo per il pubblico.

Sebbene l'utilizzo di armi da fuoco acquistate legalmente da criminali e terroristi sia limitato, sono stati comunque registrati casi del genere. Ad esempio, un tipo di arma da fuoco utilizzata negli attacchi di Parigi contro Charlie Hebdo è stata acquistata legalmente in uno Stato membro dopo la trasformazione in arma da fuoco acustica a salve, che ai sensi della legge di tale Stato membro, prima della recente modifica, non necessitava di autorizzazione. Dopodiché è stata ritrasformata in una vera e propria arma da fuoco vietata dalla legge.

È in questo contesto che la Commissione europea ha avviato il suo riesame della direttiva sulle armi da fuoco. La Commissione ha presentato una serie di proposte che modificano notevolmente l'ambito di applicazione e i requisiti della direttiva, senza tuttavia accompagnarle da una valutazione d'impatto. Tale valutazione avrebbe aiutato a chiarire le ragioni di tali proposte nonché gli elementi probanti su cui esse si basano. Tale mancanza ha provocato una diffusa preoccupazione da parte dei proprietari di armi da fuoco acquistate legalmente in diversi ambiti. Ovviamente numerose parti interessate esprimono preoccupazione per la mancata chiarezza di alcune proposte e per le eventuali conseguenze per i legittimi proprietari.

Il relatore ha pertanto tentato di condurre le consultazioni nel modo più ampio e trasparente possibile al fine di assicurare che la sua relazione affronti i problemi reali e limiti le conseguenze indesiderate non necessarie. Il relatore consiglia di mantenere lo status quo laddove non vi siano prove sufficienti per giustificare un cambiamento.

Tuttavia, nello stesso giorno in cui ha avviato il riesame della direttiva, la Commissione ha adottato anche un regolamento sulla disattivazione. Le parti interessate di numerosi Stati membri hanno espresso il timore che il nuovo regolamento possa rendere più difficile, per gli organismi incaricati dell'applicazione delle norme, sapere se un'arma da fuoco sia stata disattivata in modo corretto.

Le armi da fuoco disattivate e le riproduzioni possono essere usate legittimamente nell'industria cinematografica e nelle rappresentazioni militari. Sulla base degli scambi di opinioni con gli esperti, il relatore osserva che vi sono differenze nell'utilizzo pratico del termine "disattivato" tra gli esperti. A scanso di equivoci, ai fini della presente proposta si intende per "arma da fuoco disattivata" un'arma da fuoco che è stata resa non operativa in modo irreversibile.

Per questo motivo, il relatore ritiene che qualsiasi modifica alla direttiva debba bilanciare il diritto di detenere certe tipologie di armi da fuoco e controlli proporzionati al rischio che esse comportano.

1. Definizione di arma da fuoco

Il relatore propone di adottare un approccio basato sui componenti essenziali, in modo tale che qualsiasi dispositivo che condivida un componente essenziale con un'arma da fuoco sia per definizione un'arma da fuoco.

Le riproduzioni e le armi da segnalazione non sono considerate armi da fuoco purché non siano trasformate in armi da fuoco o condividano un componente essenziale con un'arma da fuoco.

2. Armi a salve

Il relatore propone che qualsiasi arma da fuoco convertita in arma a salve rimanga, ai fini della definizione di arma da fuoco, nella propria categoria originaria.

3. Caricatori

Il relatore ha ricevuto suggerimenti da un piccolo numero di esperti che propongono di attuare il controllo sui caricatori includendoli tra i componenti essenziali di un'arma da fuoco. Il relatore nutre serie riserve in merito a tale approccio e ha ricevuto molte altre osservazioni differenti al riguardo, in considerazione della relativa semplicità di un caricatore, che rende la sua fabbricazione alquanto semplice, e della quantità di caricatori che sono già detenuti legalmente dai proprietari di armi da fuoco e che sono in gran parte interscambiabili. L'efficacia di una misura di questo genere non è pertanto chiara, perciò il relatore non propone di includere i caricatori tra i "componenti essenziali".

4. Scambio di informazioni

Talune autorità di applicazione delle legge hanno suggerito alcuni miglioramenti al sistema di scambio delle informazioni. Il relatore propone di rendere immediatamente accessibili le registrazioni tramite sistemi interoperabili.

5. Custodia

Il relatore osserva che nella maggior parte degli Stati membri sono già in vigore norme sulla custodia delle armi da fuoco e raccomanda che tale situazione sia formalizzata nella direttiva e che gli obblighi in materia di custodia tengano conto della natura e della categoria delle armi da fuoco interessate.

6. Esami medici

Il relatore ritiene che possano essere apportati diversi miglioramenti alle proposte iniziali della Commissione in materia di esami medici, al fine di riflettere le migliori prassi esistenti in tutti gli Stati membri. Il relatore propone che gli Stati membri stabiliscano un sistema di controlli, da effettuare come valutazione periodica o come processo di monitoraggio continuo.

7. Casi particolari

Il relatore propone di ripristinare la disposizione prevista all'articolo 6, a cui gli Stati membri possono ricorrere per autorizzare determinate persone a detenere un'arma da fuoco di categoria A in specifiche circostanze. Il relatore è consapevole che vi sono organizzazioni che richiedono tale autorizzazione, ad esempio armaioli, centri di prova, produttori, esperti forensi, case di produzione cinematografica in determinati casi e taluni privati cittadini per scopi di protezione personale. Il relatore propone che tali autorizzazioni siano concesse caso per caso, in modo rigorosamente limitato e solamente qualora non siano contrarie alla sicurezza pubblica.

Il relatore propone che le autorizzazioni per motivi storici siano definite in modo più rigoroso e che siano concesse caso per caso, a discrezione dello Stato membro, e solamente laddove siano garantite misure di sicurezza adeguate.

8. Vendite online

Il relatore propone che le vendite a distanza siano consentite solamente qualora la consegna finale dell'arma da fuoco, del componente essenziale o della munizione avvenga previa esecuzione dei controlli necessari.

9. Regolamento in materia di disattivazione

Gli esperti hanno incontrato numerose problematiche tecniche in relazione al nuovo regolamento di esecuzione sulla disattivazione, che entrerà in vigore l'8 aprile. Il relatore ha proposto diverse modalità per affrontare la questione, ad esempio tramite emendamenti dettagliati da apportare alla relazione di attuazione, tramite un riesame delle norme precedentemente esistenti, tramite un emendamento specifico per le armi da fuoco disattivate o la definizione tecnica di apertura e fissazione.

10. Munizioni

Il relatore suggerisce che la legislazione già in essere ai fini del controllo dei precursori di esplosivi possa essere rilevante per il controllo delle munizioni, segnatamente l'obbligo di segnalare gli acquisti sospetti di quantità significative di munizioni. Nel quadro degli sforzi per ridurre il pericolo legato all'uso illecito di armi da fuoco e relativi componenti e munizioni detenuti legalmente, questo tipo di obbligo deve aiutare ad affrontare i rischi associati alla possibilità di acquistare munizioni senza essere sottoposti a controlli.

11. Armi da fuoco di categoria A e B

Il relatore è consapevole che l'attuazione della proposta della Commissione di includere le "armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica" nella categoria A provocherebbe problemi pratici e che in passato alcuni Stati membri hanno provato tale soluzione, giudicandola inappropriata.

PARERE DI MINORANZA

presentato a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento

da Mylène Troszczynski, a nome del gruppo ENF

Considerando quanto segue:

- La revisione della direttiva 91/477/CEE è illegittima in quanto non proporzionata agli obiettivi perseguiti, ossia la lotta contro i terroristi islamici che colpiscono l'Europa e il blocco delle loro fonti privilegiate di approvvigionamento di armi da fuoco;

- La proposta di revisione della direttiva 91/477/CEE è inutile poiché non concerne il traffico illegale di armi da fuoco che si sviluppa in modo esponenziale sui territori dei paesi membri dello spazio Schengen;

- La revisione della direttiva 91/477/CEE è imprecisa e fornisce risposte inadeguate a questioni tuttavia cruciali di protezione e sicurezza nazionale e internazionale, lasciando prosperare i terroristi islamici;

- La revisione della direttiva 91/477/CEE è ingiusta poiché mira unicamente a limitare le libertà pubbliche delle persone oneste nelle loro procedure volte ad acquisire e detenere armi da fuoco, procedure già fortemente regolamentate;

- La proposta di revisione della direttiva 91/477/CEE è sproporzionata per i settori economici, culturali e sportivi legati alle armi da fuoco, che subiranno le conseguenze di una normativa mal preparata, sprovvista di qualsiasi analisi di impatto seria.

Il gruppo ENF si dissocia dal lavoro svolto in commissione IMCO e si opporrà alla revisione della direttiva 91/477/CEE considerata, allo stato attuale, come ampiamente sufficiente.

PARERE della commissione per le libertà civili,la giustizia e gli affari interni (18.5.2016)

(*)destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatorisulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Relatore per parere (*): Bodil Valero

(*) Commissione associata – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

L'acquisto, la detenzione e l'importazione/esportazione di armi da fuoco per uso civile sono soggetti al quadro normativo generale dell'Unione stabilito dalla direttiva 91/477/CEE, modificata dalla direttiva 2008/51/CE. L'obiettivo della direttiva è determinare norme minime in materia di marcatura, custodia, fabbricazione, commercializzazione, registrazione e disattivazione delle armi da fuoco, nonché stabilire definizioni e introdurre reati perseguibili.

Malgrado la maggior severità della legislazione, la violenza da armi da fuoco continua a costituire una grave minaccia in tutta l'UE. Nella dichiarazione del Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015, i ministri degli Affari interni hanno chiesto un intervento urgente in materia di disattivazione delle armi da fuoco al fine di impedirne la riattivazione e l'utilizzo da parte della criminalità. I ministri hanno ribadito, altresì, la richiesta di revisione della direttiva sulle armi da fuoco e di un approccio comune alla disattivazione, migliorando la tracciabilità nel quadro della legislazione esistente al fine di colmare le lacune e le mancanze in merito alla sua applicazione a livello nazionale.

La relazione sull'applicazione della direttiva sulle armi da fuoco ha individuato, inoltre, ostacoli alla tracciabilità delle armi da fuoco dovuti alle differenze esistenti tra gli Stati membri. Nella sua proposta la Commissione ha suggerito di modificare la legislazione esistente in diversi ambiti, ad esempio:

•  norme comuni dell'UE in materia di disattivazione;

•  norme comuni dell'EU in materia di marcatura delle armi da fuoco al fine di migliorarne la tracciabilità;

•  uno scambio di informazioni più efficace tra gli Stati membri, ad esempio in merito a tutte le autorizzazioni alla detenzione di armi da fuoco rifiutate da un'altra autorità nazionale e l'obbligo di connettere tra loro i registri nazionali in materia di armi;

•  criteri comuni a proposito delle armi d'allarme (ad esempio, segnali di soccorso e pistole per starter) per impedire la loro trasformazione in armi da fuoco pienamente funzionanti;

•  norme più severe per l'acquisto online di armi da fuoco, onde evitare l'acquisto di armi da fuoco, componenti fondamentali o munizioni via Internet;

•  norme più severe per proibire talune armi da fuoco semiautomatiche, la cui detenzione non sarà consentita ai privati, anche se le armi sono state disattivate in modo permanente;

•  condizioni più rigide per la circolazione delle armi da fuoco disattivate;

•  condizioni più rigide per i collezionisti, al fine di ridurre il rischio di vendita ai criminali.

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha organizzato una mini-audizione il 15 febbraio 2016, al fine di esaminare i punti migliorabili all'interno dell'attuale direttiva e di definire il livello appropriato di armonizzazione a livello dell'UE

È stato invitato un esperto in materia di armi da fuoco, il quale ha evidenziato, in particolare, la minaccia costituita dalle armi da fuoco convertite e riattivate e la necessità di elevati standard comuni in materia di disattivazione in tutta l'UE e ha osservato, inoltre, che tutti i componenti essenziali di un'arma da fuoco devono essere marcati per poter essere rintracciati in caso di furto o smarrimento. L'esperto ha affermato che un divieto generale relativo alle armi da fuoco semiautomatiche sulla base dei criteri di "somiglianza" presenta diversi problemi e che la sua applicazione non è realizzabile per gli Stati membri.

Alla mini-audizione ha partecipato anche un esperto in materia di licenze e esami medici, il quale ha dichiarato che per concedere una licenza di porto d'armi è necessario eseguire controlli medici di base (verifica dell'attitudine fisica e della salute mentale), nonché periodici esami di follow-up.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la revisione della direttiva, al fine di ovviare alle lacune della legislazione esistente e di innalzare il livello di sicurezza per i cittadini europei. Il relatore, pertanto, appoggia la maggioranza dei suggerimenti formulati nella proposta della Commissione. È necessario, tuttavia, modificare alcune parti per rendere la nuova normativa comprensibile, efficace, equilibrata e proporzionata.

Inoltre, il relatore desidera sottolineare con fermezza che, sebbene l'obiettivo della direttiva sia garantire una migliore sicurezza per i cittadini, essa non affronta il problema delle armi illegali nonché della criminalità organizzata e delle attività terroristiche ad esso correlate, che rappresentano solamente due tipologie di problemi legati alle armi. La direttiva si concentra maggiormente sulle misure volte a impedire la vendita delle armi da fuoco legali sul mercato nero e a prevenire stragi con armi da fuoco, suicidi, omicidi e incidenti con armi da fuoco.

Il relatore si rammarica che la commissione non abbia presentato anticipatamente una valutazione d'impatto. In tale valutazione la commissione avrebbe potuto, per esempio, specificare le tipologie e il numero di armi da fuoco interessate dalla proposta, consentendo al Parlamento di assumere più facilmente una posizione informata in merito.

Alla luce di queste considerazioni, il relatore propone alcuni emendamenti, riguardanti in particolare:

1.  l'ambito di applicazione della direttiva (per includere non soltanto le armi da fuoco, ma anche i componenti essenziali e le munizioni);

2.  la marcatura dei componenti essenziali;

3.  la disattivazione delle armi da fuoco;

4.  gli scambi di informazioni tra gli Stati membri;

5.  le vendite a distanza;

6.  i test di idoneità per coloro che richiedono una licenza;

7.  le misure di sicurezza aggiuntive.

Nella sua proposta, la commissione desidera modificare l'allegato 1 della direttiva aggiungendo alla categoria A le "armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche" e le "armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo la disattivazione", vietando di conseguenza tali armi da fuoco. Il relatore concorda.

La commissione desidera, inoltre, includere la categoria "B7" comprendente le "armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche" nella categoria A. Il relatore riconosce che tale disposizione, nella sua forma attuale, non è né comprensibile né realizzabile sul piano pratico, poiché non distingue tra apparenza fisica e caratteristiche tecniche. I criteri decisivi dovrebbero essere non il mero aspetto di un'arma, bensì le sue caratteristiche tecniche, quali l'energia di eccitazione, il calibro, la possibilità di agganciare un caricatore di grandi dimensioni, o altre proprietà non dettate da motivi validi, quali l'impugnatura della pistola, il calcio pieghevole, i sistemi di raffreddamento, eccetera. Il relatore esorta la Commissione a riconsiderare la sua proposta su questo punto.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  In risposta ai recenti atti terroristici, che hanno evidenziato lacune nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE, in particolare per quanto riguarda la disattivazione delle armi, la convertibilità e le norme sulla marcatura, il "programma europeo sulla sicurezza", adottato nell'aprile 2015, e la dichiarazione dei ministri al Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015 chiedono la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.

(2)  Le modifiche alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio non dovrebbero risultare da alcun tipo di associazione tra i recenti attacchi terroristici e l'uso e la detenzione legali di armi nell'Unione, segnatamente da parte di cacciatori, tiratori sportivi e collezionisti. La produzione, il commercio, la detenzione e l'uso di armi e munizioni rappresentano attività legittime, importanti dal punto di vista ludico, sportivo ed economico e rilevanti per la creazione di occupazione e ricchezza nell'Unione.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  La gestione e lo scambio di informazioni sono soggetti al rispetto del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.

 

_____________________

 

1bis  Regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), e abrogazione della direttiva 95/46/CE (GU L …).

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati.

(3)  Alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati, in modo appropriato, al fine di contrastare il traffico di armi a scopi criminali o terroristici e al fine di promuovere un'applicazione armonizzata da parte degli Stati membri.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.

(4)  Gli organismi e le persone fisiche , quali musei e collezionisti, interessati al carattere culturale, storico, scientifico, tecnico o educativo delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti dovrebbero poter mantenere e acquistare armi da fuoco classificate nella categoria A con l'autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali organismi o persone abbiano adottato le misure necessarie per far fronte a eventuali rischi per la sicurezza pubblica, anche mediante la custodia in condizioni di sicurezza. Tale autorizzazione dovrebbe tenere in conto la situazione specifica, tra cui la natura della collezione e le sue finalità.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.

soppresso

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Per prevenire l'uso improprio delle armi da fuoco, è necessario includere nella presente direttiva requisiti minimi relativi alla custodia delle armi da fuoco in condizioni di sicurezza. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una persona che acquisisce o detiene legalmente un'arma da fuoco o munizioni sia tenuta a prendere ragionevoli precauzioni per garantire che l'arma da fuoco o le munizioni siano protette contro la perdita o il furto e non siano accessibili a terzi.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che le armi da fuoco disattivate rientrino nel campo d'applicazione dalla presente direttiva. Per le armi da fuoco più pericolose occorre inoltre introdurre norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati la detenzione e gli scambi. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle armi da fuoco di tale categoria, anche una volta disattivate. Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compresa la distruzione di tali armi da fuoco.

(7)  Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che le armi da fuoco disattivate rientrino nel campo d'applicazione dalla presente direttiva. Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compresa la distruzione di tali armi da fuoco. A tal proposito, è opportuno tenere conto del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/24031bis della Commissione, del 5 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.

 

__________________

 

1bis GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Al fine di garantire la tracciabilità delle armi da fuoco disattivate esse dovrebbero essere registrate in registri nazionali.

(8)  Al fine di garantire la tracciabilità, la disattivazione delle armi da fuoco dovrebbe essere registrata in registri nazionali periodicamente aggiornati e accessibili alle forze dell'ordine dei singoli Stati membri.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di conversione verso la categoria "A", determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi. L'uso civile di tali armi semiautomatiche dovrebbe quindi essere vietato.

soppresso

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Al fine di evitare che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura.

(10)  Al fine di evitare che le marcature siano cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura. Le norme dovrebbero tenere in conto i nuovi materiali utilizzati nella fabbricazione di armi e l'introduzione di armi tridimensionali. Inoltre dovrebbero tenere conto delle armi importate.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Gli Stati membri dovrebbero definire criteri di sicurezza relativi alla conservazione e al trasporto di armi da fuoco, che dovrebbero essere adattati al numero di armi da fuoco detenute e al loro indice di pericolosità.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, fino a quando non venga certificata la loro distruzione.

(11)  Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, fino a quando da parte delle autorità competenti non venga certificata la loro distruzione.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno limitare ad armaioli ed intermediari la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet.

(12)  La vendita di armi da fuoco e loro componenti essenziali mediante canali di comunicazione a distanza può comportare particolari minacce per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali. Per assicurare controlli adeguati risulta pertanto opportuno limitare ad armaioli ed intermediari la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet, ad eccezione dei casi in cui la consegna o la raccolta delle armi da fuoco avvenga nei locali di un armaiolo autorizzato, di una stazione di polizia locale o di un altro organismo autorizzato dal diritto nazionale dello Stato membro interessato o se lo Stato membro può assicurare in altro modo la verifica e il controllo delle identità, delle autorizzazioni e della documentazione pertinente delle parti interessate. Tale disposizione non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare norme più severe in materia di vendita privata di armi senza intermediari.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Il rischio che armi a salve siano convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

(13)  È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che sia impossibile convertirle in armi da fuoco.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri, la Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri. La valutazione della Commissione può essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

(14)  Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri e la tracciabilità delle armi da fuoco, la Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema che preveda l'accesso obbligatorio per tutti gli Stati membri alle informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri. La valutazione della Commissione dovrebbe essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni. Oltre alla necessità di tenere traccia delle armi detenute da privati o enti, in termini giuridici tale sistema dovrebbe garantire la tracciabilità delle armi sequestrate dalle autorità, consegnate alle autorità o confiscate e passate agli Stati membri, assicurando in questo modo che il loro percorso sia verificato fino all'eventuale distruzione, successivo utilizzo o reimmissione sul mercato.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Al fine di garantire un adeguato scambio d'informazioni tra Stati membri sulle autorizzazioni concesse e rifiutate, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di un atto per consentire agli Stati membri di porre in essere un siffatto sistema di scambio d'informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15)  Al fine di garantire un adeguato scambio d'informazioni tra Stati membri sulle autorizzazioni concesse e rifiutate, sulle interruzioni e su qualsiasi altra informazione di cui alla presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di un atto per consentire agli Stati membri di porre in essere un siffatto sistema di scambio d'informazioni sistematico e obbligatorio tra gli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter.  Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

1 ter.  Ai fini della presente direttiva, per "componente essenziale" si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Motivazione

I silenziatori non sono componenti "essenziali" e la loro inclusione in quanto tali non contribuirebbe a incrementare la sicurezza.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1sexies

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 sexies.  Ai fini della presente direttiva, per "intermediario" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro o nell'esportazione verso un paese terzo di armi da fuoco completamente assemblate, loro parti e munizioni.

1 sexies.  Ai fini della presente direttiva, per "intermediario" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro o nell'esportazione verso un paese terzo o nell'importazione in uno Stato membro da un paese terzo di armi da fuoco completamente assemblate, loro parti e munizioni.

Motivazione

Non vi è alcun motivo per non includere l'importazione di armi da fuoco da paesi terzi in uno Stato membro nell'ambito di attività di un intermediario.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 nonies

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 nonies.  Ai fini della presente direttiva, per "riproduzioni di armi da fuoco" si intendono gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco, ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

soppresso

Motivazione

Una definizione di riproduzione che si riferisce a oggetti aventi l'apparenza fisica di un'arma da fuoco e che non possono essere convertiti per espellere un proiettile, contempla un oggetto che non è neppure ipoteticamente un'arma da fuoco e non ha pertanto motivo di figurare nella direttiva sulle armi da fuoco né di essere coperto dal suo ambito di applicazione. Non vi è alcuna necessità di includere nella direttiva disposizioni relative a giocattoli, articoli ornamentali, ecc.. Oltretutto, l'imprecisione del criterio dell'apparenza esterna rende difficile la distinzione tra riproduzioni e altri oggetti.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 nonies

 

Testo della Commissione

Emendamento

1i.  Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione.

1i.  Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un'eventuale riattivazione, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403 della Commissione, del 5 dicembre 20151bis, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.

 

__________________

 

1bis  GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis)  Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo.

"1.  La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo, né di una legislazione più rigorosa sulle vendite illegali di armi."

Motivazione

La presente direttiva deve aumentare la tracciabilità transfrontaliera e la trasparenza in materia di detenzione e vendita di armi nonché consentire l'adozione di misure attive per la lotta contro il traffico illegale di armi.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

2.  La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche o dei collezionisti e degli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali dei prodotti dell'industria della difesa, né all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni soggette ad autorizzazione, registrazione o dichiarazione in virtù del diritto nazionale da parte di musei e collezionisti riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Gli Stati membri che introducono o hanno introdotto uno statuto specifico per i collezionisti precisano le disposizioni della presente direttiva loro applicabili.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva.

1.  Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o i relativi componenti essenziali prodotti in seguito all'entrata in vigore della presente direttiva, siano stati provvisti di marcatura inamovibile e registrati immediatamente dopo la loro fabbricazione o importazione e prima di essere immessi sul mercato, in conformità della presente direttiva.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

2.  Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata e i relativi componenti essenziali gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o di ogni componente essenziale di tale arma da fuoco o al momento dell'importazione nell'Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie, l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie, e il tipo o modello dell'arma, nonché il suo calibro. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La marcatura deve essere apposta sul fusto dell'arma da fuoco.

soppresso

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco o di qualsiasi loro componente essenziale dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo o di intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

3.  Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo o di intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario, nonché sulla trasparenza dell'attività commerciale. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione.

Tale archivio registra in particolare, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco sono conservati per un periodo indefinito fino a quando le autorità competenti non ne certifichino la distruzione.

 

Gli Stati membri forniscono, entro il [data], alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri l'accesso diretto alle informazioni contenute nei loro registri nazionali. A tal fine designano l'autorità incaricata di consentire tale accesso e comunicano il suo nominativo alla Commissione.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 4 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il sistema di cui al paragrafo 1 include almeno un controllo dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

2.  Il sistema di cui al paragrafo 1 include almeno un controllo dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario, nonché un controllo della trasparenza dell'attività commerciale. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  abbiano almeno 18 anni, tranne che per la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

(a)  abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione con modalità diverse dall'acquisto e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

Motivazione

La Commissione ha rimosso questa parte di testo, reintrodotta dall'emendamento, senza una motivazione adeguata. L'eccezione estremamente limitata e rigorosamente controllata che consente agli Stati membri di autorizzare alcuni minori a detenere armi da fuoco è necessaria nell'organizzazione di taluni settori formativi, in particolare quelli legati alla gestione forestale. Inoltre, non è ragionevole autorizzare tali minori a detenere armi da fuoco senza consentire loro di acquisirle. Tali armi da fuoco sono rigorosamente tenute sotto controllo.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

(b)  non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per gli altri, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  si impegnano a detenere le loro armi da fuoco in conformità dei criteri di custodia e trasporto fissati dalla legislazione dello Stato membro in cui risiedono e nei termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Per ridurre il più possibile il rischio di furto di armi da fuoco rientranti nella categoria B detenute da privati, gli Stati membri prevedono criteri di sicurezza in materia di custodia, detenzione e trasporto di armi da fuoco e munizioni. Tali criteri dovrebbero essere adattati al livello di pericolosità dell'arma da fuoco e al numero di armi da fuoco detenute.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prevedono esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

soppresso

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  La presente direttiva non pregiudica la proprietà di armi da fuoco e munizioni acquisite per eredità; gli Stati membri limitano la detenzione di tali armi da fuoco da parte di proprietari non debitamente autorizzati.

Motivazione

Occorre risolvere la situazione delle persone sprovviste della debita autorizzazione che acquisiscono armi da fuoco per eredità, indipendentemente dalla loro volontà. Per quanto la detenzione e l'uso di tali armi da parte di dette persone debbano essere limitati, non ci dovrebbe essere alcun dubbio in merito alla loro proprietà e a determinati diritti che ne derivano, come la capacità giuridica di vendere le armi.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  L'autorità o la persona che realizza l'esame di idoneità non ha alcuna responsabilità in relazione alle azioni di una persona sottoposta a tale esame, purché l'esame sia effettuato secondo la procedura corretta.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater)  Gli Stati membri revocano le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 qualora le condizioni di cui al presente articolo non sussistano più.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate. Nei casi speciali relativi alla difesa nazionale, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni per tali armi da fuoco e munizioni quando non lo impediscano la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico.

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all'aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 ter.

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli organismi e le persone interessati all'aspetto culturale, storico, scientifico, tecnico o educativo delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco e munizioni della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione o siano state esonerate dalla disattivazione per ragioni di conservazione del patrimonio culturale e storico, scientifico, tecnico o educativo, e se può essere dimostrato che la loro custodia non mette a repentaglio la sicurezza e l'incolumità pubblica o l'ordine pubblico.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.

L'acquisizione di armi da fuoco e dei loro componenti essenziali delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'accorciamento di un'arma da fuoco lunga mediante modifica di uno o più dei suoi componenti essenziali e risultante nella sua ridefinizione quale arma da fuoco corta sia considerato come fabbricazione e quindi illegale, a meno che non sia stato effettuato da un armaiolo autorizzato.

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  All'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

 

I dati relativi alle armi da fuoco rientranti nella categoria B, così come ogni altra decisione di autorizzare o rifiutare l'acquisizione o la detenzione di tali armi dovrebbero essere registrati negli archivi computerizzati gestiti dagli Stati membri ed essere direttamente accessibili alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

soppresso

I limiti massimi non sono superiori a cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

 

Motivazione

Aggiungere un limite obbligatorio per le autorizzazioni comporterebbe un'enorme quantità di oneri burocratici aggiuntivi per le autorità e i legittimi proprietari di armi da fuoco, senza migliorare la sicurezza. Tali risorse sarebbero utilizzate in maniera più efficace nella lotta contro le armi da fuoco illegali.

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie nei confronti dei fabbricanti di armi degli armaioli per garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco. Gli Stati membri provvedono inoltre a che tali armi siano state provviste di marcatura a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva e siano registrate negli archivi computerizzati gestiti dagli Stati membri.

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, della presente direttiva, emana norme comuni in materia di conversione entro il 31 dicembre 2016, garantendo che ogni conversione di un'arma da fuoco che ne modifichi la categoria sia eseguita in modo tale da rendere tale conversione irreversibile.

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

A norma del regolamento 2015/24031 bis della Commissione, del 15 dicembre 2015, gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato e di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco e l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile su ognuna dei componenti essenziali dell'arma disattivata.

 

Gli Stati membri designano l'autorità competente per procedere alla disattivazione delle armi da fuoco e ne danno apposita comunicazione alla Commissione entro il [data].

 

__________________

 

1bis GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di custodia in condizioni di sicurezza di armi da fuoco e munizioni di cui alle categorie A, B e C che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo, garantendo che le armi da fuoco e le munizioni siano conservate in modo tale da ridurre al minimo ogni rischio di accesso da parte di persone non autorizzate.

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 10 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli stock di eccedenze di armi di servizio della categoria A utilizzate dalla polizia, dalle autorità doganali e dalle forze militari sono disattivate in maniera irreversibile conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, salvo nel caso di trasferimenti effettuati in conformità delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 o paragrafo 2.

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Oltre alla necessità del sistema di registrazione delle armi detenute da privati o enti, in termini giuridici ogni Stato membro dispone di un registro che garantisce la tracciabilità delle armi sequestrate dalle autorità o confiscate e passate allo Stato, dal momento della consegna o del sequestro delle stesse fino all'eventuale distruzione o utilizzo da parte delle autorità o la reimmissione sul mercato.

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7.

4.  Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni per via elettronica sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7 entro il [data] in conformità del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.

 

___________________

 

1bis Regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), e abrogazione della direttiva 95/46/CE (GU L …).

Motivazione

Lo scambio di informazioni deve essere efficace e conforme alla legislazione esistente sulla protezione dei dati.

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, tra cui un controllo dell'adeguatezza delle nuove disposizioni, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alla progettazione modulare delle armi e alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12

Direttiva 91/477/CEE

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema di scambio tra gli Stati membri delle informazioni contenute nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

Entro il [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema che consenta l'accesso di ogni Stato membro alle informazioni contenute nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 13

Direttiva 91/477/CEE

ALLEGATO – parte II

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Nella direttiva 91/477/CE, allegato I, la parte II è modificata come segue:

soppresso

(a)  il punto A è così modificato:

 

(i)  nella categoria A sono aggiunti i punti seguenti:

 

‘6  Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche;

 

Armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;

 

Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo la disattivazione.

 

(ii)  nella categoria B, il punto 7 è soppresso.

 

(iii)  nella categoria C sono aggiunti i punti seguenti:

 

‘5  Armi d'allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche nonché riproduzioni;

 

Armi da fuoco di cui alla categoria B e ai punti da 1 a 5 della categoria C, dopo la disattivazione."

 

(b)  Al punto B il seguente testo è soppresso:

 

Il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte.

 

Motivazione

La modifica proposta potrebbe danneggiare la capacità di difesa globale di taluni Stati membri.

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Direttiva 91/477/CEE

Allegato I – parte II – punto A – Categoria C – punto 5

 

Testo in vigore  

Emendamento

 

(13 bis)  Nella direttiva 91/477/CE, allegato I, la parte II è modificata come segue:

 

Nella categoria C è aggiunto il punto seguente:

5.  Armi d'allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche nonché riproduzioni;

5.  Le armi da fuoco delle categorie A e B, e della categoria C, punti da 1 a 4, dopo la conversione in armi d'allarme, armi da segnalazione, armi da saluto, armi acustiche, armi a gas, paintball o airsoft, Flobert.

Motivazione

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

Riferimenti

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

LIBE

14.12.2015

Commissioni associate - annuncio in aula

28.4.2016

Relatore per parere

       Nomina

Bodil Valero

10.12.2015

Esame in commissione

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Approvazione

9.5.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

6

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Eugen Freund, Georgi Pirinski

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

Riferimenti

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Presentazione della proposta al PE

18.11.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Relatori

       Nomina

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Esame in commissione

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Approvazione

13.7.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

10

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Deposito

2.8.2016