RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

7.12.2016 - (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)) - ***I

Commissione per lo sviluppo regionale
Relatori: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl
Relatore per parere (*):
Costas Mavrides, commissione per i problemi economici e monetari
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2015/0263(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0374/2016
Testi presentati :
A8-0374/2016
Testi approvati :

(*)  Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0701),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175 e l'articolo 197, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0373/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2016[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 7 aprile 2016[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la pesca e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0374/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  L'articolo 174 TFUE dispone che l'Unione sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e, in particolare, mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso i loro effetti positivi si fanno sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un'attuazione tempestiva e efficiente è quindi essenziale per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato determinante per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro.

(4)  Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche, nonché una cooperazione a più livelli e una visione a lungo termine. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso il loro impatto si fa sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un'attuazione tempestiva ed efficiente è quindi essenziale per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato importante per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro. La titolarità delle riforme strutturali sul campo è essenziale affinché il Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") abbia successo.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione delle riforme strutturali, riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione e l'attuazione inadeguate della normativa UE.

(5)  Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione di riforme strutturali favorevoli alla crescita, in linea con gli obiettivi economici e sociali dell'Unione, segnatamente il sostegno alla crescita economica, la creazione di posti di lavoro sostenibili, la promozione di investimenti solidi e lo sviluppo sociale. Tali carenze possono essere riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione inadeguata e/o l'attuazione ritardata della normativa UE intesa a favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  L'Unione vanta una lunga esperienza nella prestazione di un sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza acquisita dall'UE nell'aiutare le autorità nazionali ad attuare le riforme dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri. Occorre un'azione globale e integrata per fornire sostegno agli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e chiedono l'assistenza dell'Unione al riguardo.

(6)  L'Unione vanta una lunga esperienza in relazione ad azioni concrete e finanziamenti esistenti nella prestazione di un sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che, in particolare, l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza acquisita dall'UE nell'aiutare le autorità nazionali ad attuare le riforme dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri. Esiste e occorre un'azione globale e integrata per fornire sostegno agli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e chiedono l'assistenza dell'Unione al riguardo.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6bis)  La relazione speciale n. 19/2015 della Corte dei conti dal titolo "Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia, va prestata una maggiore attenzione ai risultati" contiene raccomandazioni utili riguardo alla prestazione di assistenza tecnica da parte della Commissione agli Stati membri, che dovrebbero essere prese in considerazione al momento dell'attuazione del sostegno nell'ambito del Programma.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione degli investimenti nell'economia reale.

(7)  Occorre quindi istituire il Programma per rafforzare la capacità degli Stati membri di elaborare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita e a creare coerenza con le strategie di sviluppo nazionali e regionali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, in particolare i Fondi strutturali e d'investimento europei ("fondi SIE"). Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, coesione economica, sociale e territoriale, creazione di posti di lavoro, garanzia di un livello elevato di protezione sociale e di servizi sanitari e d'istruzione di alta qualità, lotta alla povertà e all'esclusione sociale, rafforzamento della competitività e della produttività dell'Europa e promozione di investimenti sostenibili nell'economia reale.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell'ambito del Programma riguarderà, tra l'altro, i seguenti settori: bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, processi di privatizzazione, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, politiche per il settore finanziario.

(8)  Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell'ambito del Programma riguarderà, tra l'altro, i seguenti settori: coesione e politica urbana, bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, organizzazione territoriale, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, misure intese a contrastare l'evasione fiscale, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, partenariati per attirare investimenti, concorrenza, appalti pubblici, aumento della partecipazione pubblica alle imprese e processi di privatizzazione, se del caso, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, potenziamento dei sistemi di istruzione pubblica e di formazione, politiche del lavoro, sistemi di sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, pesca e politiche per il settore finanziario.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del Programma, un sostegno per l'attuazione di riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse all'attuazione della normativa UE e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

(9)  Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del Programma, un sostegno per l'elaborazione e l'attuazione di riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse all'attuazione della normativa UE e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la coesione economica, sociale e territoriale, la sostenibilità degli investimenti, nonché l'aumento della crescita, della creazione di posti di lavoro e della competitività. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sui principali elementi della richiesta di sostegno.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.

(10)  In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di sussidiarietà, solidarietà, trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità e della gravità dei problemi individuati, della motivazione della riforma richiesta, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Lo Stato membro interessato dovrebbe essere responsabile dell'applicazione del principio di partenariato. Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e attività esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o dai programmi dell'Unione, la Commissione dovrebbe giungere a un accordo con lo Stato membro interessato sugli ambiti prioritari, sugli obiettivi, su un calendario indicativo, sulla portata del sostegno da fornire e sul contributo finanziario globale stimato per tale sostegno, da definire in un piano di cooperazione e di sostegno. Il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente informato al ricevimento di una richiesta di sostegno a titolo del Programma e dell'analisi effettuata dalla Commissione. La Commissione dovrebbe trasmettere il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo quanto prima.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  La Commissione dovrebbe, con il consenso dello Stato membro che desidera ricevere sostegno, poter organizzare la prestazione di sostegno in cooperazione con organizzazioni internazionali, quali definite nel presente regolamento.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)  Lo Stato membro che desidera ricevere sostegno dovrebbe, per un determinato settore di sostegno, poter concludere un partenariato con uno o più Stati membri quali partner per le riforme per contribuire alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predisporre un'assistenza di elevata qualità o sorvegliare l'attuazione delle strategie e dei progetti. Mentre la responsabilità per le riforme spetta allo Stato membro che desidera ricevere sostegno, i partner per le riforme o altri Stati membri che prestano sostegno dovrebbero poter contribuire a una positiva attuazione del Programma. Il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente informato sulla partecipazione di un partner per la riforma e sul suo ruolo nel piano di cooperazione e di sostegno.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Le comunicazioni della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea"13 e "Un bilancio per la strategia Europa 2020"14 sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze.

(11)  Le comunicazioni della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea"13 e "Un bilancio per la strategia Europa 2020"14 sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su azioni e attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni e le attività di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello regionale, nazionale e dell'UE, come indicato nel Quadro strategico comune creato a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come pure a livello internazionale se del caso. Le azioni e le attività previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze, allo scopo di mettere a punto soluzioni adeguate al contesto specifico degli Stati membri richiedenti.

__________________

__________________

13 COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

13 COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

14 COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

14 COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del Programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria1 bis. Il finanziamento del Programma attraverso lo storno di dotazioni a titolo dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione dovrebbe essere considerato unicamente una soluzione una tantum, che non dovrebbe creare un precedente per il finanziamento di future iniziative in tale ambito. Un'eventuale proposta legislativa volta a prorogare il Programma nell'ambito del nuovo Quadro finanziario pluriennale dovrebbe includere una nuova dotazione finanziaria distinta, specificatamente destinata al Programma.

 

___________________

 

1 bis GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Gli Stati membri che chiedono sostegno dovrebbero poter contribuire alla dotazione finanziaria del Programma con finanziamenti aggiuntivi. Ora come ora, il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita la possibilità di trasferire le risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro agli Stati membri con difficoltà di bilancio temporanee. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe quindi essere modificato per consentire agli Stati membri di partecipare finanziariamente al Programma. Le risorse trasferite dal bilancio dell'Unione dovrebbero essere utilizzate per sostenere azioni che contribuiscano ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o a obiettivi specifici dei fondi negli Stati membri interessati.

(14)  Gli Stati membri che chiedono sostegno dovrebbero aver la possibilità di contribuire alla dotazione finanziaria del Programma con finanziamenti aggiuntivi. Ora come ora, il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita la possibilità di trasferire le risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro agli Stati membri con difficoltà di bilancio temporanee. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe quindi essere modificato per consentire agli Stati membri di partecipare finanziariamente al Programma. Le risorse trasferite dal bilancio dell'Unione dovrebbero essere utilizzate per sostenere azioni che contribuiscano ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o a obiettivi specifici dei fondi negli Stati membri interessati tramite un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza e un maggior assorbimento dei fondi. Gli Stati membri dovrebbero decidere volontariamente se stanziare parte delle loro risorse al sostegno delle riforme strutturali.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio18 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro pluriennali che definiscano gli obiettivi politici perseguiti, i risultati attesi dal sostegno e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. Questi elementi dovrebbero essere ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali adottati mediante atti di esecuzione.

(15)  Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio18 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro pluriennali che definiscano gli obiettivi sociali, politici ed economici perseguiti, i risultati attesi dal sostegno e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. Questi elementi dovrebbero essere ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali.

__________________

__________________

18 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

18 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Vista l'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento pari al 100% dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

(16)  Vista l'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni fino al 100% dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione dovrebbe poter adottare misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti.

(17)  Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, su richiesta di uno Stato membro che desidera ricevere sostegno, la Commissione dovrebbe poter adottare urgentemente misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale e per un periodo limitato di tempo fino a sei mesi, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente informato sull'adozione di queste misure speciali.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per garantire un'allocazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'UE e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese nell'ambito del presente Programma dovrebbero essere complementari e aggiungersi ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, conformemente alle rispettive competenze, un coordinamento efficace, a livello di Unione e nazionale e in tutte le fasi del processo, per garantire coerenza, complementarità e sinergie fra le fonti di finanziamento che sostengono azioni strettamente legate al presente Programma negli Stati membri interessati, segnatamente con le misure finanziate dai fondi dell'Unione negli Stati membri.

(18)  Per garantire un impiego efficiente, coerente e trasparente dei fondi provenienti dal bilancio dell'UE e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese nell'ambito del presente Programma dovrebbero essere complementari e aggiungersi ai programmi dell'Unione in corso ed essere coordinate con essi, evitando però di finanziare due volte gli stessi costi ammissibili. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, conformemente alle rispettive competenze, un coordinamento efficace, a livello di Unione e nazionale e in tutte le fasi del processo, per garantire coerenza, complementarità e sinergie fra le fonti di finanziamento che sostengono azioni strettamente legate al presente Programma negli Stati membri interessati, segnatamente con le misure finanziate dai fondi dell'Unione e dai programmi dell'Unione negli Stati membri, specialmente i fondi SIE. È di particolare importanza che la Commissione garantisca la complementarietà e le sinergie con il sostegno fornito dalle organizzazioni internazionali pertinenti.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(19)  Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

(20)  Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato e trasparente per il monitoraggio dell'attuazione delle azioni e dei risultati raggiunti. Si dovrebbero effettuare una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del Programma, inclusa un'analisi dell'applicazione dei criteri per valutare la richiesta di sostegno, una valutazione intermedia provvisoria relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo, nonché una valutazione del Programma nel prossimo periodo di programmazione, inclusi il suo eventuale rinnovo e le fonti di finanziamento alternative. Una valutazione ex post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori definiti in via preliminare che ne misurino gli effetti.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21)  Per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, e al fine di integrare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con i diversi soggetti interessati, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'adozione dei programmi di lavoro pluriennali e annuali, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

(22)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'adozione dei programmi di lavoro annuali, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione in conformità dell'articolo 291 TFUE. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. Per l'adozione dei programmi di lavoro annuali dovrebbe essere applicata la procedura consultiva.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

(23)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali decise in accordo con gli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali, quali definite nel presente regolamento, per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, le strutture di governance o l'amministrazione pubblica, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.  "Stato membro beneficiario": uno Stato membro che riceve sostegno dall'Unione nell'ambito del presente Programma;

1.  "Stato membro beneficiario": uno Stato membro che richiede e riceve sostegno dall'Unione nell'ambito del presente Programma;

2.  "fondi dell'Unione": i Fondi strutturali e d'investimento europei di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il Fondo di aiuti europei agli indigenti istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio19, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio20, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio21 e lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio22.

2.  "fondi dell'Unione": i Fondi strutturali e d'investimento europei di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il Fondo di aiuti europei agli indigenti istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio19, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio20, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio21 e lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio22;

 

2 bis.  "autorità nazionale": una o più autorità nazionali, incluse le autorità a livello regionale e locale, operanti in conformità del quadro giuridico e istituzionale dello Stato membro e in conformità del principio di partenariato quale definito nel codice di condotta europeo sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei22 bis;

 

2 ter.  "organizzazione internazionale": un'organizzazione internazionale del settore pubblico istituita mediante un accordo internazionale, come anche le agenzie specializzate istituite da una siffatta organizzazione, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario.

__________________

__________________

19 Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

19 Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

20 Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

20 Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

21 Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

21 Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

22 Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

22 Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

 

22 bis Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento siano tali da produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

1.  Il programma finanzia azioni e attività con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni e le attività selezionate per il finanziamento producano risultati che, conformemente al principio di sussidiarietà, presentano un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

2.  Le azioni e le attività del Programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:

2.  Le azioni e le attività del Programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:

(a)  lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide nazionali che incidono sulle sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione;

(a)  lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide locali, regionali e nazionali che incidono sulle sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione, e a contribuire alla coesione sociale, economica e territoriale;

(b)  la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello nazionale, dell'UE e internazionale;

(b)  la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello regionale, nazionale e dell'UE, come indicato nel Quadro strategico comune istituito dal regolamento (UE) n. 1303/2013, come pure, se del caso, a livello internazionale;

(c)  il loro contributo all'attuazione coerente e uniforme della normativa UE;

(c)  il loro contributo all'attuazione coerente e uniforme della normativa e delle politiche UE, come anche alla promozione di valori europei, segnatamente la solidarietà e il rispetto dei diritti fondamentali;

(d)  il loro contributo alla condivisione delle buone pratiche e alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell'Unione;

(d)  il loro contributo alla condivisione delle buone pratiche nella prospettiva di accrescere la visibilità dei programmi di riforma dell'Unione e alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell'Unione;

(e)  la promozione della fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione e la collaborazione fra gli Stati membri.

(e)  la promozione della fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione e la collaborazione fra gli Stati membri.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita, l'occupazione e gli investimenti, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare e rafforzare le istituzioni, la governance, l'amministrazione pubblica, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, la competitività, la produttività delle imprese dell'Unione, la crescita sostenibile, la creazione di occupazione e gli investimenti, nell'ambito dei processi di governance economica o attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell'Unione, in particolare i fondi SIE.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

1.  Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici, che sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari:

(a)  sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

(a)  sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare e ad attuare le riforme in funzione delle loro priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici e territoriali previsti, nonché la necessità di contribuire all'obiettivo della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

(b)  aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

(b)  aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di pianificare e di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma, e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra le priorità a livello nazionale e, ove opportuno, gli obiettivi e i mezzi a livello regionale in tutti i settori;

(c)  aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

(c)  aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle migliori pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

(d)  aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali. Questi obiettivi sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari.

(d)  aiutare le autorità nazionali a migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali, come anche del dialogo sociale.

 

(d bis)  aiutare le autorità nazionali come pure i partner economici e sociali a migliorare le loro capacità sul piano amministrativo e operativo di attuare i fondi dell'Unione, in particolare i fondi SIE.

2.  Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

2.  Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla coesione economica, sociale e territoriale, alla competitività, all'innovazione, a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

(a)  gestione delle finanze pubbliche, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate;

(a)  gestione delle finanze pubbliche, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate;

(b)  riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

(b)  riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione normativa, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

(c)  contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione;

(c)  contesto imprenditoriale, reindustrializzazione, sviluppo del settore privato, assistenza finanziaria e amministrativa alle PMI, investimenti, maggiore partecipazione pubblica nelle imprese e processi di privatizzazione, se del caso, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione e alla digitalizzazione;

(d)  istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria, politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere;

(d)  coesione, istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro volte a creare posti di lavoro sostenibili, combattere la povertà e promuovere l'inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria;

(e)  politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

(e)  politiche per l'attuazione dell'azione per il clima, la promozione dell'efficienza energetica, il conseguimento della diversificazione energetica, nonché per il settore agricolo, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

(f)  politiche per il settore finanziario e accesso ai finanziamenti.

(f)  politiche per il settore finanziario, compresa la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e prestiti all'economia reale; produzione, diffusione e attento monitoraggio di dati e statistiche; politiche di contrasto all'evasione fiscale.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, il Programma può finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 e di trovare soluzioni ad hoc, il Programma può finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

(a)  consulenze strategiche, modifiche delle politiche, riforme legislative, istituzionali, strutturali e/o amministrative;

(a)  consulenze in materia di indicazioni strategiche, riorientamento delle politiche, formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e/o amministrative se del caso a livello nazionale, regionale e locale;

(b)  messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti (anche residenti) incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;

(b)  messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti (anche residenti) incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;

(c)  sviluppo delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di supporto, in particolare:

(c)  sviluppo delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di supporto, compreso il conferimento di responsabilità alla società civile, come anche riforme a tutti i livelli di governance, in particolare:

(i)  seminari, conferenze e workshop;

(i)  seminari, conferenze e workshop;

(ii)  visite di lavoro organizzate negli Stati membri interessati o in un paese terzo per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti;

(ii)  visite di lavoro organizzate negli Stati membri interessati o in un paese terzo per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti;

(iii)  azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali correlate alle riforme pertinenti;

iii)  azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali correlate alle riforme pertinenti;

(d)  raccolta di dati e statistiche; definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;

(d)  raccolta di dati e statistiche; definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;

(e)  organizzazione di un supporto operativo locale in ambiti quali l'asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;

(e)  organizzazione di un supporto operativo locale in ambiti quali l'asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;

(f)  sviluppo di capacità informatiche: sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti;

(f)  sviluppo di capacità informatiche per lo sviluppo, la manutenzione, la gestione e il controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti, e programmi orientati alla digitalizzazione dei servizi pubblici;

(g)  studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d'impatto, elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

(g)  studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d'impatto, elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

(h)  progetti di comunicazione; attività di apprendimento, collaborazione, sensibilizzazione e divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione e di campagne ed eventi mediatici, compresa la comunicazione istituzionale;

(h)  progetti di comunicazione nel contesto delle riforme proposte per le attività di apprendimento, collaborazione, sensibilizzazione e divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, di campagne ed eventi mediatici, comprese la comunicazione istituzionale e la comunicazione attraverso le reti sociali, ove opportuno;

(i)  raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al Programma; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

(i)  raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al Programma, anche mediante lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

(j)  qualsiasi altra attività a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

(j)  qualsiasi altra attività pertinente a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

1.  Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno civile. La Commissione fornisce orientamenti riguardo ai principali elementi inclusi nella richiesta di sostegno presentata dallo Stato membro.

2.  Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno.

2.  Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà, trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei settori previsti, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle attività esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione e lo Stato membro interessato si accordano, nel quadro di un piano di cooperazione e di sostegno, sugli ambiti prioritari per il sostegno, gli obiettivi, un calendario indicativo, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale stimato a tale sostegno.

 

2 bis.  Non appena perviene una richiesta di sostegno a titolo del Programma, la Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo dell'analisi da essa effettuata. Inoltre, la Commissione trasmette quanto prima a detta Istituzione il piano di cooperazione e di sostegno.

3.  Le richieste di sostegno presentate possono riguardare:

3.  Le richieste di sostegno presentate possono riguardare:

(a)  l'attuazione delle riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e/o di azioni pertinenti connesse all'attuazione della normativa UE;

(a)  l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro;

(b)  l'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione a titolo degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio23 per gli Stati membri della zona euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio24 per gli Stati non membri della zona euro;

(b)  l'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione a titolo degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio23 per gli Stati membri della zona euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio24 per gli Stati non membri della zona euro;

(c)  l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

(c)  l'attuazione di riforme sostenibili nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, o di azioni pertinenti connesse all'attuazione della normativa UE.

________________

________________

23 Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

23 Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

24 Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

24 Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(Al paragrafo 3, le lettere a) e c) sono diventate, nell'emendamento del Parlamento, rispettivamente, le lettere c) e a). Entrambe sono modificate.)

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Organizzazione del sostegno

Organizzazione del sostegno e partner per le riforme

1.  La Commissione può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.

1.  La Commissione può, con il consenso dello Stato membro beneficiario, organizzare il sostegno in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.

2.  Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

2.  Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, e sulla base di un'intesa reciproca con lo Stato membro beneficiario e la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti. La Commissione tiene pienamente informato il Parlamento europeo riguardo alla partecipazione di un partner per le riforme e al suo ruolo nel piano di cooperazione e di sostegno.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma ammonta a un massimo di 142 800 000 EUR.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma ammonta a un massimo di 142 800 000 EUR a prezzi correnti.

2.  La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.

2.  La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.

3.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti del quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

3.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento     32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 9, il Programma può essere finanziato mediante contributi aggiuntivi degli Stati membri.

1.  Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 9, il Programma può essere finanziato mediante contributi aggiuntivi volontari degli Stati membri.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

1.  La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.  Le misure previste dal Programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:

2.  Le misure previste dal Programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:

(d)  sovvenzioni (comprese le sovvenzioni destinate alle autorità nazionali degli Stati membri);

(d)  sovvenzioni (comprese le sovvenzioni destinate alle autorità nazionali degli Stati membri);

(e)  contratti di appalti pubblici;

(e)  contratti di appalti pubblici;

(f)  rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni;

(f)  rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni, compresi gli esperti delle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono il sostegno;

(g)  contributi a fondi fiduciari;

(g)  contributi a fondi fiduciari istituiti da organizzazioni internazionali; e

(h)  azioni realizzate in gestione indiretta.

(h)  azioni realizzate in gestione indiretta.

3.  Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o privati e a entità aventi la propria sede legale:

3.  Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o privati e a entità aventi la propria sede legale:

(a)  negli Stati membri;

(a)  negli Stati membri;

(b)  nei paesi EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.

(b)  nei paesi EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

4.  Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

4.  Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

5.  Ai fini dell'attuazione del Programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento definendo programmi di lavoro annuali. Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6.  Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali possono stipulare che, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione possa adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7.

6.  Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali possono stipulare che, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione possa adottare, su richiesta di uno Stato membro che desidera ricevere sostegno, misure speciali urgenti inizialmente non figuranti nel programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali sono di natura temporanea, possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7. Le misure speciali terminano entro sei mesi e possono essere sostituite dal sostegno conformemente alle condizioni di cui all'articolo 7.

 

La Commissione tiene il Parlamento europeo pienamente informato riguardo alle misure speciali adottate sulla base del presente articolo.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

(a)  garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti UE e nazionali, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

(a)  garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti, unionali, nazionali e regionali, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione, in particolare in relazione ai fondi SIE;

(b)  ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi;

(b)  ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e dei costi;

(c)  garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE e nazionale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

(c)  garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE, nazionale e regionale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

I programmi di lavoro pluriennali e annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto un supporto in uno degli ambiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

I programmi di lavoro pluriennali e annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto un supporto in uno degli ambiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

 

La Commissione garantisce complementarità e sinergie con il sostegno fornito dalle organizzazioni internazionali pertinenti.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione prende opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

1.  La Commissione prende opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate o non correttamente utilizzate e, se del caso, sanzioni amministrative ed economiche effettive e proporzionate in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

1.  La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 4 e degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del Programma, comprensiva di un'analisi dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per la valutazione delle richieste di sostegno presentate dagli Stati membri, una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

3.  La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.

3.  La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare, sospendere o ristabilire, nell'ambito del prossimo quadro finanziario con una dotazione finanziaria specifica, i finanziamenti nei settori coperti dal Programma. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post valuta il Programma nel suo complesso e contiene informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

3 bis.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 91 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Fino a 112 233 000 EUR di questo importo sono assegnati al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

3.  Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Un massimo di 112 233 000 EUR a prezzi correnti è assegnato al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 18

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento su iniziativa e/o per conto della Commissione. 30 567 000 EUR di questo importo sono assegnati al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento su iniziativa e/o per conto della Commissione. Di questo importo, 30 567 000 EUR a prezzi correnti sono assegnati al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

  • [1] GU C 177 del 18.5.2016, pag. 47.
  • [2]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (*) (14.11.2016)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Relatore(*): Costas Mavrides

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Diversi Stati membri sono stati oggetto e continuano ad essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere gli squilibri macroeconomici accumulatisi in passato e molti di essi devono far fronte a una bassa crescita potenziale. L'Unione ha annoverato l'attuazione delle riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza.

(3)  Diversi Stati membri sono stati oggetto e continuano ad essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere gli squilibri macroeconomici accumulatisi in passato e molti di essi devono far fronte a una bassa crescita potenziale e ad elevati tassi di disoccupazione. L'Unione ha annoverato la necessità di attuare riforme strutturali propizie alla crescita fra le sue priorità strategiche al fine di creare le condizioni per realizzare un percorso di crescita sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza nonché un aumento degli investimenti.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso i loro effetti positivi si fanno sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un'attuazione tempestiva e efficiente è quindi essenziale per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato determinante per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro.

(4)  Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche nonché una visione a lungo termine. Non è facile attuare riforme strutturali sostenibili in diversi settori, poiché spesso i loro effetti positivi si fanno sentire solo con un impegno continuo e dopo un certo lasso di tempo e, pertanto, occorre adottare misure che disincentivino l'elaborazione di politiche caratterizzate da una prospettiva a breve termine. In particolare, è essenziale un'attuazione tempestiva e efficiente, anche per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato determinante per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro e può costituire un utile precedente per un programma di sostegno alle riforme strutturali. La titolarità delle riforme strutturali e la volontà politica da parte degli Stati membri, comprese le autorità locali e regionali, ove opportuno, nonché le parti sociali, sono essenziali per la buona riuscita di un tale programma.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione delle riforme strutturali, riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione e l'attuazione inadeguate della normativa UE.

(5)  Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione di riforme strutturali propizie alla crescita. Tali carenze sono riconducibili a fattori quali la progettazione inadeguata delle riforme, la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione e l'attuazione inadeguate della normativa UE.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  L'Unione vanta una lunga esperienza nella prestazione di un sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza acquisita dall'UE nell'aiutare le autorità nazionali ad attuare le riforme dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri. Occorre un'azione globale e integrata per fornire sostegno agli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e chiedono l'assistenza dell'Unione al riguardo.

(6)  L'Unione vanta una lunga esperienza nella prestazione di un sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza e la capacità politica delle istituzioni dell'Unione dovrebbe essere la base per un'azione globale e integrata volta a sostenere gli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e chiedono l'assistenza dell'Unione al riguardo. Dovrebbe essere pertanto adottato un approccio integrato e trasversale a tutti i settori, al fine di assicurare la coerenza del panorama politico.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  La relazione speciale n. 19/2015 della Corte dei conti dal titolo "Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia va prestata una maggiore attenzione ai risultati" contiene raccomandazioni utili riguardo alla prestazione di assistenza tecnica da parte della Commissione agli Stati membri, che dovrebbero essere prese in considerazione al momento dell'attuazione del sostegno nell'ambito del Programma di sostegno alle riforme strutturali.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  Gli sforzi a favore di riforme strutturali atte a favorire la crescita dovrebbero essere portati avanti con determinazione al fine di assicurare l'efficacia di tali riforme e progredire ulteriormente sulla base dei risultati conseguiti.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione degli investimenti nell'economia reale.

(7)  Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità degli Stati membri di progettare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma fornisce un sostegno aggiuntivo significativo per un'attuazione più rapida e migliore delle riforme intese a contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: convergenza, ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della coesione, della competitività e della produttività dell'Europa e promozione degli investimenti nell'economia reale.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell'ambito del Programma riguarderà, tra l'altro, i seguenti settori: bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, processi di privatizzazione, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, politiche per il settore finanziario.

(8)  Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell'ambito del Programma riguarderà, tra l'altro, i seguenti settori: bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, partecipazione pubblica nelle imprese, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, politiche per il settore finanziario.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del Programma, un sostegno per l'attuazione di riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse all'attuazione della normativa UE e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

(9)  Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del Programma, un sostegno per la progettazione e l'attuazione di riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare per migliorare l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse all'adeguata attuazione della normativa UE e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la sostenibilità degli investimenti, promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro nonché la competitività e la coesione territoriale.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.

(10)  In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, sussidiarietà, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, le misure prioritarie per un sostegno efficace nonché la tipologia e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione;

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  La Commissione dovrebbe avere la facoltà, con il consenso dello Stato membro che desidera ricevere sostegno, di organizzare la prestazione di sostegno in cooperazione con organizzazioni internazionali o altri Stati membri che concordino di fungere da partner per le riforme. Lo Stato membro che desidera ricevere sostegno dovrebbe, per un determinato settore di sostegno, poter concludere un partenariato con uno o più Stati membri quali partner per le riforme per contribuire alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predisporre l'assistenza o sorvegliare l'attuazione delle strategie e dei progetti. Sebbene la responsabilità per la realizzazione delle riforme spetti allo Stato membro che desidera ricevere sostegno, i partner per le riforme o gli altri Stati membri che prestano sostegno dovrebbero poter contribuire a una positiva attuazione del Programma.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Le comunicazioni della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea" e "Un bilancio per la strategia Europa 2020" sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze.

(11)  Le comunicazioni della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea" e "Un bilancio per la strategia Europa 2020" sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia dei cittadini nel progetto europeo e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze, in modo che le proposte possano essere adattate alla situazione specifica dello Stato membro richiedente.

__________________

__________________

1COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

1COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

2COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

2COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

(23)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la struttura di governance territoriale a livello nazionale, regionale e locale, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Definizioni

Definizioni e principi

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e i principi seguenti:

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  "Stato membro beneficiario": uno Stato membro che riceve sostegno dall'Unione nell'ambito del presente Programma;

1.  "Stato membro beneficiario": uno Stato membro che richiede e riceve sostegno dall'Unione nell'ambito del presente Programma;

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide nazionali che incidono sulle sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione;

(a)  lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide nazionali che derivano dalle sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione o che incidono su di esse e a contribuire alla coesione sociale ed economica;

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il loro contributo all'attuazione coerente e uniforme della normativa UE;

(c)  il loro contributo all'attuazione coerente e uniforme della normativa e delle politiche dell'UE;

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita, l'occupazione e gli investimenti, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali e amministrative e alle riforme strutturali propizie alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali e, se del caso, regionali e locali per l'attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare o creare le istituzioni, la governance e l'amministrazione in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro di qualità e gli investimenti, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

1.  Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici, che sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari:

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

(a)  sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare e attuare le riforme sostenibili in funzione delle priorità e del principio di sussidiarietà, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

Emendamento     22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

(b)  aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di pianificare, elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

Emendamento     23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 –lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

(c)  aiutare le autorità nazionali a elaborare e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

(d)  aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia del dialogo sociale e della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Questi obiettivi sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari.

soppresso

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

2.  Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla coesione, alla competitività, all'innovazione, alla crescita sostenibile, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

(b)  riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, ivi compresa la corretta applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione;

(c)  contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, partecipazione pubblica nelle imprese, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione;

Emendamento     29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

(e)  politiche per l'attuazione dell'azione per il clima, la promozione dell'efficienza energetica, il conseguimento della diversificazione energetica e la cessazione dell'isolamento energetico di Stati membri e regioni, nonché per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

Emendamento     30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  politiche per il settore finanziario e accesso ai finanziamenti.

(f)  politiche per il settore finanziario, in particolare per la promozione delle conoscenze finanziarie, della stabilità finanziaria, dell'accesso ai finanziamenti e dei prestiti all'economia reale; produzione, diffusione e attento monitoraggio di dati e statistiche nonché politiche di contrasto all'evasione fiscale;

Emendamento     31

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

1.  Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno tecnico a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno.

2.  Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento, sussidiarietà, rispetto per le parti sociali e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, in particolare i Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e il FEIS, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, le misure prioritarie per un sostegno efficace, gli obiettivi specifici per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 5 del presente regolamento, un calendario, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale stimato a tale sostegno.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le richieste di sostegno presentate possono riguardare:

3.   Le richieste di sostegno presentate possono riguardare:

(a)  l'attuazione delle riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e/o di azioni pertinenti connesse all'attuazione della normativa UE;

(a)  l'attuazione di riforme sostenibili intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare ai fini della crescita economica e della creazione di posti di lavoro.

(b)   l'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione a titolo degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli Stati membri della zona euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio per gli Stati non membri della zona euro;

(b)   l'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione a titolo degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli Stati membri della zona euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio per gli Stati non membri della zona euro;

(c)  l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

(c)  l'attuazione di riforme sostenibili nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, o di azioni pertinenti connesse all'attuazione della normativa dell'Unione;

_____________

________________

23 Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

23 Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

24 Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

24 Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(Le lettere a) e c) sono diventate, rispettivamente, la c) e la a) nell'emendamento del Parlamento. Entrambe sono altresì modificate.)

Emendamento     34

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Organizzazione del sostegno

Organizzazione del sostegno tecnico

Emendamento     35

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.

1.  La Commissione può definire il sostegno tecnico previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.

Emendamento     36

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

2.  In collaborazione con la Commissione, lo Stato membro beneficiario può concludere un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Collaborando con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

Emendamento     37

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 9, il Programma può essere finanziato mediante contributi aggiuntivi degli Stati membri.

1.  Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 9, il Programma può essere finanziato mediante contributi aggiuntivi volontari degli Stati membri.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del programma ed elabora una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021. La relazione annuale contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, le motivazioni di qualsiasi decisione relativa alla concessione o al diniego del sostegno agli Stati membri, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto europeo del Programma e la valutazione dell'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post contiene informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.

soppresso

Emendamento     40

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)  il numero di obiettivi nel piano di sostegno conseguiti dallo Stato membro beneficiario

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020

Riferimenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

2.12.2015

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

2.12.2015

Commissioni associate - annuncio in aula

12.5.2016

Relatore per parere

       Nomina

Costas Mavrides

12.5.2016

Esame in commissione

13.7.2016

10.10.2016

 

 

Approvazione

10.11.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

8

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Eva Paunova, Romana Tomc

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

PARERE della commissione per i bilanci (10.11.2016)

destinato alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Relatore per parere: Jan Olbrycht

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali (“il Programma”) per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione degli investimenti nell'economia reale.

(7)  Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali (“il Programma”) per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione di investimenti sostenibili nell'economia reale.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.

(10)  In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione. La Commissione dovrebbe arricchire ulteriormente il pool di esperti esterni disponibili che potrebbero essere inviati, secondo modalità ad hoc, negli Stati membri per lavorare a progetti di sostegno.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Le comunicazioni della Commissione “Revisione del bilancio dell'Unione europea”13 e “Un bilancio per la strategia Europa 2020”14 sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze.

(11)  Le comunicazioni della Commissione “Revisione del bilancio dell'Unione europea”13 e “Un bilancio per la strategia Europa 2020”14 sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello regionale e nazionale, dell'UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze.

__________________

__________________

13 COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

13 COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

14 COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

14 COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del Programma, che costituisce per il Parlamento europeo e il Consiglio l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

 

 

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) Il finanziamento del Programma attraverso il trasferimento di assegnazioni a titolo dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione può essere unicamente considerato una soluzione una tantum, che non dovrebbe creare un precedente per il finanziamento di future iniziative in tale ambito. Un'eventuale proposta legislativa volta a prorogare il Programma nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale dovrebbe includere una nuova dotazione finanziaria distinta, specificatamente destinata al Programma.

 

 

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Vista l'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento pari al 100% dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

(16)  Vista l'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento fino al 100% dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

(20)  Al fine di facilitare la valutazione del Programma ed il conseguimento degli obiettivi stabiliti, si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Tale quadro dovrebbe altresì tenere conto degli insegnamenti tratti nel corso del processo. Si dovrebbe procedere ad una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del Programma, inclusa un'analisi dell'applicazione dei criteri per valutare la richiesta di sostegno, una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo nonché una valutazione del futuro del Programma nel prossimo periodo di programmazione finanziaria. Una valutazione ex post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis.   La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, le spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma ammonta a un massimo di 142 800 000 EUR.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma è fissata a 142 800 000 EUR.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.

soppresso

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del Programma, inclusa un'analisi dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per la valutazione delle richieste di sostegno presentate dagli Stati membri, una relazione di valutazione intermedia entro la fine del 2018 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.

3.  La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di ristabilire i finanziamenti nei settori da esso coperti nel prossimo quadro finanziario con una dotazione finanziaria specifica. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 91 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Lo 0,35% delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Fino a 112 233 000 EUR di questo importo sono assegnati al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

3.  Lo 0,35% delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Fino a 112 233 000 EUR a prezzi correnti di questo importo sono assegnati al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25% della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento su iniziativa e/o per conto della Commissione. 30 567 000 EUR di questo importo sono assegnati al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25% della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento su iniziativa e/o per conto della Commissione. 30 567 000 EUR a prezzi correnti di questo importo sono assegnati al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020

Riferimenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

2.12.2015

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

2.12.2015

Relatore per parere

       Nomina

Jan Olbrycht

18.1.2016

Approvazione

10.11.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

6

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (10.11.2016)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Relatore per parere: Csaba Sógor

BREVE MOTIVAZIONE

La crisi economica ha reso più forte e più urgente che mai la necessità di riforme strutturali nell'Unione europea (UE). Nel giugno 2010, i capi di Stato e di governo di tutti gli Stati membri dell'UE hanno sottoscritto la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La strategia ha riconosciuto che la recessione aveva esposto le fragilità strutturali dell'economia europea. La risposta che l'UE, nel suo complesso, ha deciso di elaborare non mirava unicamente a ristabilire la situazione precedente alla crisi; anzi, sottolineava che gli Stati membri e l'Unione dovrebbero intensificare gli sforzi tesi ad attuare le riforme strutturali necessarie in modo da ripristinare la crescita e garantire un percorso sostenibile per l'economia europea, aiutando l'UE a emergere dalla crisi più forte che mai.

A sei anni dall'avvio della strategia Europa 2020, tale impegno è lungi dall'essere realizzato.

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ritiene che la maggior parte degli Stati membri dell'UE non possano più permettersi ritardi nella realizzazione di riforme ambiziose. Nella sua relazione "Going for growth" del 2016, l'OCSE ha osservato che "le prospettive di crescita globale rimangono incerte nel breve periodo, con un rallentamento del commercio mondiale e una ripresa attenuata nelle economie avanzate in ragione della persistente debolezza degli investimenti. La realizzazione di riforme strutturali, congiuntamente a politiche di sostegno alla domanda, continua a essere fortemente auspicabile al fine di risollevare in modo sostenibile la produttività e la creazione di posti di lavoro, promuovendo migliori condizioni di equità. [...] In un contesto caratterizzato da prospettive economiche globali modeste, è opportuno dare priorità alle riforme che, oltre a incentivare l'occupazione e la produttività, sono in grado di sostenere al meglio l'attività nel breve periodo".

Il processo che conduce a una corretta progettazione e attuazione delle riforme può risultare difficoltoso e richiede forti capacità analitiche, gestionali e di pianificazione, nonché accesso alle informazioni e alle risorse umane adeguate. Sulla base dell'esperienza tratta dalla task force per la Grecia, si evince che la disponibilità di assistenza tecnica può rivelarsi cruciale per stimolare le riforme; il suo impatto può tuttavia essere gravemente compromesso dall'assenza di una strategia chiara. Tale esperienza dimostra inoltre che l'assistenza tecnica non dovrebbe essere disponibile soltanto in periodi di crisi; il relatore è del parere che tale assistenza debba essere impiegata per creare economie strutturalmente sicure e resilienti, in grado di far fronte alle sfide future.

In tale contesto, la proposta della Commissione di istituire il Programma di sostegno alle riforme strutturali fornendo assistenza a un'ampia gamma di riforme è accolta positivamente, poiché tutti gli Stati membri dell'UE dovrebbero avere la possibilità di chiedere e ottenere assistenza per portare avanti riforme capaci di creare un ambiente economico sano, incentivare la crescita e l'occupazione e migliorare il tenore di vita dei propri cittadini.

La Commissione ha individuato nella politica di coesione, e più precisamente nelle risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, la fonte di finanziamento per il nuovo programma. Tale scelta desta preoccupazioni che occorre tenere in considerazione, dal momento che non è in alcun modo garantito che le esigenze degli Stati membri, relativamente allo sviluppo di capacità per gestire efficacemente ed efficientemente i fondi nell'ambito del nuovo e più complesso quadro normativo, si riveleranno inferiori a quanto inizialmente previsto. Occorre tuttavia ricordare che la natura delle riforme previste dal programma contribuirebbe di per sé a creare l'ambiente favorevole in grado di aiutare gli Stati membri a beneficiare appieno degli investimenti della politica di coesione in beni sia tangibili sia intangibili, migliorando altresì i tassi di assorbimento.

Considerando le disparità in termini di livelli di sviluppo degli Stati membri nonché di disponibilità di competenze di elevata qualità per la progettazione e l'attuazione di riforme strutturali profonde, alcuni paesi potranno beneficiare di tale assistenza in misura maggiore rispetto ad altri. In ogni caso, tutte le riforme attuate con successo contribuiranno in ultima analisi a rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale nell'UE.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Inoltre, conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

soppresso

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Gli articoli 5 e 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, è tenuto a elaborare annualmente orientamenti per il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Diversi Stati membri sono stati oggetto e continuano ad essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere gli squilibri macroeconomici accumulatisi in passato e molti di essi devono far fronte a una bassa crescita potenziale. L'Unione ha annoverato l'attuazione delle riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza.

(3)  Diversi Stati membri sono stati oggetto e continuano ad essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere gli squilibri macroeconomici e sociali accumulatisi in passato e molti di essi soffrono di una bassa crescita potenziale, di elevati tassi di disoccupazione, di una forte crisi nei principali sistemi produttivi, di disparità sociali in aumento e di un maggiore rischio di povertà tra la popolazione. Vi è pertanto la necessità di riforme socialmente responsabili, intelligenti, sostenibili e inclusive, che soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 9 TFUE. L'Unione ha pertanto annoverato l'attuazione di tali riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento, creare occupazione, promuovere gli investimenti e sostenere il processo di convergenza verso l'alto.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso i loro effetti positivi si fanno sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un'attuazione tempestiva e efficiente è quindi essenziale per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato determinante per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro.

(4)  Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono volontà politica, capacità di dialogo e di una cooperazione multilivello, risorse amministrative e di bilancio, nonché una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso i loro risultati positivi si concretizzano solo dopo un certo lasso di tempo. Un'attuazione tempestiva e efficiente è quindi essenziale per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato importante per sostenere il processo di risanamento fiscale e le riforme strutturali, soprattutto negli Stati membri sottoposti a programmi di aggiustamento economico. Pertanto, l'Unione dovrebbe tener conto degli insegnamenti appresi negli ultimi anni dai programmi volti a sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro. Affinché il Programma produca effetti economici e sociali positivi, è fondamentale altresì che le parti interessate partecipino alla definizione delle riforme, che siano condotte valutazioni d'impatto e che gli Stati membri si riapproprino delle riforme, coinvolgendo le autorità regionali e locali, le parti sociali e la società civile.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Nel quadro del semestre europeo, il Parlamento europeo ha definito1bis "socialmente responsabili" le riforme basate sulla solidarietà, l'integrazione, la giustizia sociale e un'equa distribuzione della ricchezza, ovvero un modello che garantisce uguaglianza e tutela sociale, protegge i gruppi vulnerabili e innalza il tenore di vita di tutti i cittadini;

 

__________________

 

1 bis Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2016.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione delle riforme strutturali, riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione e l'attuazione inadeguate della normativa UE.

(5)  Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione di riforme strutturali sostenibili e compatibili con gli obiettivi economici e sociali dell'Unione, incluso il sostegno alla crescita economica, la creazione di posti di lavoro dignitosi e sostenibili, la promozione di investimenti pubblici solidi e lo sviluppo sociale. Tali sfide sono riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione e l'attuazione inadeguate della normativa UE, che potrebbero determinare una progettazione inadeguata delle riforme rispetto al conseguimento di tali obiettivi. Tali condizioni potrebbero, a loro volta, nuocere al potenziale di crescita a lungo termine di alcuni Stati membri e avere ripercussioni sulle prestazioni sociali e la creazione di posti di lavoro.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  L'Unione vanta una lunga esperienza nella prestazione di un sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza acquisita dall'UE nell'aiutare le autorità nazionali ad attuare le riforme dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri. Occorre un'azione globale e integrata per fornire sostegno agli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e chiedono l'assistenza dell'Unione al riguardo.

(6)  Le istituzioni e gli organismi dell'Unione vantano una lunga esperienza nella prestazione di un sostegno specifico alle autorità nazionali e/o subnazionali degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza acquisita dalle istituzioni e dagli organismi dell'UE nell'aiutare le autorità nazionali e regionali a progettare e ad attuare riforme inclusive e sostenibili dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri interessati per contribuire a migliorare il loro potenziale di crescita e la coesione sociale attraverso misure volte ad aumentare i tassi di occupazione, a combattere l'esclusione sociale e la povertà nonché ad aumentare l'accessibilità e la qualità dell'assistenza sanitaria e dei servizi scolastici. Tali misure di sostegno dovrebbero basarsi su un approccio integrato e globale che tenga conto dei collegamenti tra i diversi ambiti contemplati dalle riforme strutturali e della capacità di lavorare in partenariato tra tutti i livelli di governo, nel rispetto del quadro istituzionale di ciascuno Stato membro e coinvolgendo inoltre tutte le parti interessate.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  La relazione speciale n. 19/2015 della Corte dei conti dal titolo "Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia, va prestata una maggiore attenzione ai risultati" riconosce che la prestazione di assistenza tecnica agli Stati membri dovrebbe basarsi su una strategia con obiettivi ben definiti. La relazione fornisce inoltre raccomandazioni utili, che dovrebbero essere tenute in considerazione, riguardo al modo in cui la Commissione può migliorare il proprio sostegno agli Stati membri, anche tramite l'aumento della titolarità e dell'efficacia delle riforme.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione degli investimenti nell'economia reale.

(7)  Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità degli Stati membri di progettare e attuare riforme amministrative e strutturali in campo economico e sociale che siano sostenibili e volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, in particolare dei Fondi strutturali e di investimento europei. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, rafforzamento della competitività dell'Europa, creazione di posti di lavoro stabili e sostenibili, aumento della produttività, promozione degli investimenti sostenibili nell'economia reale, garanzia di servizi sanitari e scolastici di alta qualità, lotta alla povertà e all'esclusione sociale e, infine, il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Inoltre, conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, l'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione sono tenute a operare nel modo più trasparente possibile.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell'ambito del Programma riguarderà, tra l'altro, i seguenti settori: bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, processi di privatizzazione, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, politiche per il settore finanziario.

(8)  Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell'ambito del Programma riguarderà, tra l'altro, i settori in cui sono state individuate esigenze specifiche dagli Stati membri, ad esempio bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, lotta contro il lavoro non dichiarato e contro il fenomeno delle società di comodo, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, processi di privatizzazione, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro e sociali, lotta contro la povertà e promozione dell'inclusione sociale, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, politiche per il settore finanziario.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  È opportuno prevedere azioni ammissibili mediante le quali conseguire l'obiettivo del Programma.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del Programma, un sostegno per l'attuazione di riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse all'attuazione della normativa UE e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

(9)  Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del Programma, un sostegno per l'attuazione delle loro riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse all'attuazione della normativa, delle politiche e delle strategie dell'UE e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la sostenibilità degli investimenti, la creazione di occupazione, l'inclusività della crescita, l'inclusione e la coesione sociale nonché una protezione sociale adeguata. Affinché le riforme perseguite godano di un ampio sostegno, gli Stati membri che intendono beneficiare del Programma dovrebbe consultare nella preparazione delle domande le parti interessate rilevanti, quali gli enti locali e regionali, le parti sociali ed economiche e la società civile, conformemente alle disposizioni rilevanti del Codice di condotta in materia di partenariato nel quadro della politica di coesione, come pure i parlamenti nazionali.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.

(10)  In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di sussidiarietà, trasparenza, partenariato, autonomia della parti sociali, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, della giustificazione della riforma, compresi i risultati delle consultazioni con i partner e con le parti interessate del caso, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici, della capacità amministrativa generale dello Stato membro, tenendo nel contempo in considerazione le azioni e le misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione. La decisione di fornire sostegno nel quadro del Programma dovrebbe assumere la forma di un contratto di assistenza tecnica nell'ambito del quale, in base alle esigenze specifiche individuate dallo Stato membro interessato, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero concordare gli ambiti prioritari, la portata e le tempistiche indicative del sostegno da fornire nonché il contributo finanziario globale a tale sostegno. In questo modo, la Commissione e lo Stato membro in questione dovrebbero tenere conto delle esistenti divisioni dei poteri tra i diversi livelli di governo, come pure del fatto che parte delle raccomandazioni specifiche per paese è destinata agli enti locali e regionali.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Le comunicazioni della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea"13 e "Un bilancio per la strategia Europa 2020"14 sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze.

(11)  Le comunicazioni della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea"13 e "Un bilancio per la strategia Europa 2020"14 sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri, come stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio14bis e dalle sue norme di applicazione. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie, a livello locale, regionale, nazionale, dell'UE e internazionale, con altri programmi e altre politiche. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero o dell'UE e che migliorino l'attuazione della normativa, delle politiche e delle strategie dell'UE. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze, allo scopo di mettere a punto soluzioni adeguate al contesto specifico degli Stati membri richiedenti.

__________________

__________________

13 COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

13 COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

14 COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

14 COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

 

14 bis Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  La fonte di finanziamento per il Programma non dovrebbe costituire un precedente per eventuali future proposte. In occasione della valutazione intermedia, è necessario che la Commissione e la Corte dei conti analizzino nel dettaglio la pertinenza del Programma, il suo valore aggiunto europeo e la possibilità di tenere conto di altre fonti di finanziamento.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Gli Stati membri che chiedono sostegno dovrebbero poter contribuire alla dotazione finanziaria del Programma con finanziamenti aggiuntivi. Ora come ora, il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita la possibilità di trasferire le risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro agli Stati membri con difficoltà di bilancio temporanee. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe quindi essere modificato per consentire agli Stati membri di partecipare finanziariamente al Programma. Le risorse trasferite dal bilancio dell'Unione dovrebbero essere utilizzate per sostenere azioni che contribuiscano ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o a obiettivi specifici dei fondi negli Stati membri interessati.

(14)  Gli Stati membri che chiedono sostegno dovrebbero poter contribuire alla dotazione finanziaria del Programma con finanziamenti aggiuntivi. Ora come ora, il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita la possibilità di trasferire le risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro agli Stati membri con difficoltà di bilancio temporanee. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe quindi essere modificato per consentire agli Stati membri di partecipare finanziariamente al Programma. Le risorse trasferite dal bilancio dell'Unione dovrebbero essere utilizzate per sostenere azioni che contribuiscano ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o a obiettivi specifici dei fondi negli Stati membri interessati tramite un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza e un maggior assorbimento dei fondi.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio18 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro pluriennali che definiscano gli obiettivi politici perseguiti, i risultati attesi dal sostegno e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. Questi elementi dovrebbero essere ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali adottati mediante atti di esecuzione.

(15)  Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare, tramite atti delegati, programmi di lavoro pluriennali che definiscano gli obiettivi sociali ed economici perseguiti, i risultati attesi dal sostegno e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali dovrebbero altresì stabilire criteri trasparenti per determinare l'ordine di priorità degli interventi del Programma e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili. Questi elementi dovrebbero essere ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali adottati mediante atti di esecuzione.

__________________

 

18 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

 

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Vista l'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento pari al 100% dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

(16)  Vista l'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative socialmente responsabili e sostenibili, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento pari a fino il 100% dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione dovrebbe poter adottare misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti.

(17)  Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero poter concordare, su richiesta di uno Stato membro, l'adozione di misure speciali per una parte limitata del programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per garantire un'allocazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'UE e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese nell'ambito del presente Programma dovrebbero essere complementari e aggiungersi ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, conformemente alle rispettive competenze, un coordinamento efficace, a livello di Unione e nazionale e in tutte le fasi del processo, per garantire coerenza, complementarità e sinergie fra le fonti di finanziamento che sostengono azioni strettamente legate al presente Programma negli Stati membri interessati, segnatamente con le misure finanziate dai fondi dell'Unione negli Stati membri.

(18)  Per garantire un'allocazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'UE e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese nell'ambito del presente Programma dovrebbero essere complementari e aggiungersi ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, conformemente alle rispettive competenze, un coordinamento efficace, a livello di Unione e nazionale e in tutte le fasi del processo, per garantire coerenza, complementarità e sinergie fra le misure finanziate dai fondi, dai programmi e dagli strumenti dell'Unione e il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali rilevanti.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(19)  Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

(20)  Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il controllo dell'attuazione delle azioni e il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia esterna relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto, anche ma non solo nei settori strategici relativi a competitività, crescita, occupazione e investimenti a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare su base annua informazioni sull'attuazione dei programmi di lavoro annuali, incluse informazioni sui beneficiari dell'assistenza tecnica, i fornitori di assistenza tecnica e gli obiettivi e le priorità delle riforme perseguite mediante l'assistenza e i fondi stanziati.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21)  Per adottare i programmi di lavoro pluriennali e per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'adozione dei programmi di lavoro pluriennali e alla modifica dell'elenco. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'adozione dei programmi di lavoro pluriennali e annuali, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

(22)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'adozione dei programmi di lavoro annuali, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

(23)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire a riforme istituzionali, amministrative e strutturali sostenibili negli Stati membri fornendo assistenza tecnica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  "autorità nazionali": le autorità degli Stati membri, comprese le autorità a livello regionale e locale, in conformità del diritto nazionale;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  "accordo di assistenza tecnica": un documento stipulato fra la Commissione e lo Stato membro beneficiario che definisce i termini della fornitura di sostegno nell'ambito del Programma e che specifica, tra le altre cose, gli ambiti prioritari, la portata e un calendario indicativo delle misure di sostegno da fornire, nonché il contributo finanziario del Programma;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento siano tali da produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

1.  Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento possano produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le azioni e le attività del Programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:

2.  Le azioni del Programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide nazionali che incidono sulle sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione;

(a)  lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide nazionali con una possibile incidenza a livello transfrontaliero o dell'Unione;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello nazionale, dell'UE e internazionale;

(b)  la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello locale, regionale, nazionale, dell'UE e internazionale;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il loro contributo all'attuazione coerente e uniforme della normativa UE;

(c)  il loro contributo all'attuazione della normativa UE;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il loro contributo alla condivisione delle buone pratiche e alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell'Unione;

(d)  il loro contributo alla condivisione delle buone pratiche e/o alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell'Unione;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  la promozione dei valori europei, in particolare la solidarietà e il rispetto dei diritti fondamentali;

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  la promozione della fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione e la collaborazione fra gli Stati membri.

soppresso

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita, l'occupazione e gli investimenti, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali condotte in un modo socialmente responsabile negli Stati membri fornendo sostegno tecnico alle autorità nazionali per la progettazione e l'attuazione di misure volte a migliorare la competitività, la crescita inclusiva e sostenibile, l'occupazione dignitosa e sostenibile, la produttività e gli investimenti sostenibili, a rafforzare la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, a promuovere un livello elevato di istruzione e formazione e a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

(a)  sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle loro priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti nonché degli obiettivi di contribuire ad attuare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di promuovere la coesione sociale;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

(b)  aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma legate alla crescita e alla coesione sociale e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  sostenere le autorità nazionali nell'armonizzazione della legislazione nazionale con il diritto dell'Unione e nell'attuazione di quest'ultimo;

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

(c)  aiutare le autorità nazionali, in stretta collaborazione con le parti interessate, a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Questi obiettivi sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari.

Questi obiettivi sono perseguiti in piena cooperazione con gli Stati membri beneficiari, rispettando le priorità degli Stati membri e il dialogo con le parti sociali.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

2.  Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita inclusiva, all'occupazione sostenibile, agli investimenti e alla coesione sociale, tra cui in particolare:

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

(b)  riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio di qualità presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione, il riciclaggio del denaro, nonché politiche di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione;

(c)  contesto imprenditoriale, re-industrializzazione, modifiche ai sistemi produttivi, settori energetici, sviluppo del settore privato, investimenti, processi di privatizzazione debitamente giustificati dal punto di vista economico e sociale, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione e alla digitalizzazione;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria, politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere;

(d)  istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro volte a creare posti di lavoro sostenibili, combattere la povertà e promuovere l'inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria;

 

 

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Lo Stato membro, in consultazione con le autorità regionali, se del caso, individua i settori strategici in cui desidera intervenire in conformità delle esigenze specifiche.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  consulenze strategiche, modifiche delle politiche, riforme legislative, istituzionali, strutturali e/o amministrative;

(a)  consulenze in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e/o amministrative;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)  formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, elaborazione di atti legislativi e non legislativi;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  raccolta di dati e statistiche; definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;

(d)  raccolta di dati e statistiche; definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori e/o parametri di riferimento;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  organizzazione di un supporto operativo locale in ambiti quali l'asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;

(e)  organizzazione di un supporto operativo locale;

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  sviluppo di capacità informatiche: sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti;

(f)  sviluppo di capacità informatiche per lo sviluppo, la manutenzione, la gestione e il controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  progetti di comunicazione; attività di apprendimento, collaborazione, sensibilizzazione e divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione e di campagne ed eventi mediatici, compresa la comunicazione istituzionale;

(h)  progetti di comunicazione nel quadro delle riforme perseguite; attività di apprendimento, collaborazione, sensibilizzazione e divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione e di campagne ed eventi mediatici;

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al Programma; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

(i)  raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al Programma, anche mediante lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

1.  Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile. Prima di presentare una richiesta, gli Stati membri coinvolgono i rispettivi parlamenti nazionali e, in linea con il principio di partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le autorità regionali e locali con cui collaborano, le parti sociali e i rappresentanti della società civile.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno.

2.  Nel rispetto dei principi di solidarietà, trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, della giustificazione della riforma, compresi i risultati delle consultazioni con i partner e le parti interessate del caso, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro, tenendo conto nel contempo delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi e strumenti dell'Unione.

 

La decisione di fornire sostegno nel quadro del Programma assume la forma di un contratto di assistenza tecnica nell'ambito del quale, in base alle esigenze specifiche individuate dallo Stato membro interessato, la Commissione e lo Stato membro concordano gli ambiti prioritari, la portata e le tempistiche indicative del sostegno da fornire nonché il contributo finanziario globale a tale sostegno.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

(c)  l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti e della creazione di posti di lavoro, la crescita inclusiva e la competitività.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Una volta approvata l'assistenza a uno Stato membro, le autorità nazionali dello Stato membro beneficiario informano il parlamento nazionale, i rispettivi comitati consultivi e le parti sociali in merito all'accordo di assistenza tecnica concluso, nel pieno rispetto della legislazione nazionale applicabile.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.

1.  La Commissione, in accordo con lo Stato membro beneficiario, può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

2.  Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici sulla base di un accordo reciproco. Coordinandosi con la Commissione e lo Stato membro beneficiario, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.

2.  La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I contributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per sostenere azioni che contribuiscano ad attuare la strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il contributo versato da uno Stato membro beneficiario conformemente al paragrafo 2 è utilizzato esclusivamente in tale Stato membro.

3.  I contributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per sostenere azioni che contribuiscano ad attuare la strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il contributo versato da uno Stato membro beneficiario conformemente al paragrafo 2 è utilizzato esclusivamente per l'assistenza tecnica prevista per tale Stato membro.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  contributi a fondi fiduciari;

(g)  contributi a fondi fiduciari per la prestazione di sostegno da parte di organizzazioni internazionali;

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o privati e a entità aventi la propria sede legale:

3.  Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e a entità aventi la propria sede legale:

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

4.  Singoli esperti possono inoltre essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Ai fini dell'attuazione del Programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5.  La Commissione adotta atti delegati in conformità all'articolo 16 riguardo all'adozione di programmi di lavoro annuali. Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali possono stipulare che, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione possa adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7.

6.  Per garantire la flessibilità e la tempestiva disponibilità delle risorse in caso di imprevisti, i programmi di lavoro annuali prevedono altresì la possibilità di adottare misure speciali inizialmente non incluse nei programmi di lavoro annuali. Pertanto, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE e nazionale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

(c)  garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE nonché a livello locale, regionale e nazionale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione prende opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

1.  La Commissione prende opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate o non correttamente utilizzate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive e proporzionate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato e a indicatori specifici aggiuntivi concordati dalla Commissione e dallo Stato membro beneficiario per ogni richiesta di sostegno.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

2.  La Commissione pubblica su base annua informazioni sull'attuazione dei programmi di lavoro annuali, incluse informazioni sui beneficiari dell'assistenza tecnica, i fornitori di assistenza tecnica e gli obiettivi e le priorità delle riforme perseguite mediante l'assistenza e i fondi stanziati. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esterna di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.

3.  La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti, se necessario con gli opportuni adeguamenti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, o dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 25 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1.   Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio(*), una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta."

"1.   Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio(*), una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta. Le risorse trasferite conformemente a tali disposizioni sono utilizzate per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'utilizzo dei fondi specifici interessati. "

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1 – punto 1 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione."

"Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione. In sede di valutazione della richiesta, la Commissione verifica la conformità all'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013."

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sarà valutato sulla base dei seguenti indicatori:

L'attuazione delle misure finanziate dal Programma sarà monitorata sulla base dei seguenti indicatori:

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  numero e tipo di autorità nazionali, servizi dell'amministrazione e altri enti pubblici, come i ministeri nazionali o le autorità di regolamentazione, di ogni Stato membro beneficiario a cui è stato fornito sostegno nell'ambito del Programma;

(a)  numero e tipo di autorità nazionali, regionali e locali, servizi dell'amministrazione e altri enti pubblici, come i ministeri nazionali o le autorità di regolamentazione, di ogni Stato membro beneficiario a cui è stato fornito sostegno nell'ambito del Programma;

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – lettera c – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  destinatari del sostegno nello Stato membro beneficiario, ad esempio le autorità nazionali;

(d)  destinatari del sostegno nello Stato membro beneficiario, ad esempio le autorità nazionali, regionali e locali;

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  riscontri pervenuti dalle autorità nazionali, dai servizi dell'amministrazione e da altri enti pubblici che hanno ricevuto sostegno nell'ambito del Programma nonché (se disponibili) da altri portatori di interesse/partecipanti sui risultati e/o sull'impatto delle azioni realizzate nell'ambito del Programma per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;

soppresso

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  riscontri pervenuti dai fornitori di sostegno sui risultati e/o sull'impatto del sostegno fornito nell'ambito del Programma in relazione all'obiettivo specifico e al settore in cui sono intervenuti, ripartiti per Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;

soppresso

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  evoluzione dei pareri delle parti interessate in merito al contributo dato dal Programma all'attuazione delle riforme per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici.

soppresso

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sarà valutato sulla base dei seguenti indicatori:

 

(a)  riscontri pervenuti dalle autorità nazionali, regionali o locali, dai servizi dell'amministrazione e da altri enti pubblici che hanno ricevuto sostegno nell'ambito del Programma nonché (se disponibili) da altri portatori di interesse/partecipanti sui risultati e/o sull'impatto delle azioni realizzate nell'ambito del Programma per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;

 

(b)  riscontri pervenuti dai fornitori di sostegno sui risultati e/o sull'impatto del sostegno fornito nell'ambito del Programma in relazione all'obiettivo specifico e al settore in cui sono intervenuti, ripartiti per Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;

 

(c)  evoluzione dei pareri delle parti interessate in merito al contributo dato dal Programma all'attuazione delle riforme per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Allegato – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Questi indicatori saranno utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili (compresi gli opportuni dati quantitativi o empirici).

Questi indicatori saranno utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili (compresi gli opportuni dati quantitativi o empirici). Essi sono integrati da indicatori specifici aggiuntivi concordati dalla Commissione e dallo Stato membro beneficiario per ogni richiesta di sostegno.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020

Riferimenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

REGI

2.12.2015

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

EMPL

2.12.2015

Relatore per parere

 Nomina

Csaba Sógor

12.4.2016

Esame in commissione

16.6.2016

31.8.2016

13.10.2016

 

Approvazione

8.11.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

10

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

David Coburn

PARERE della commissione per la pesca (16.6.2016)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Relatore per parere: Alain Cadec

BREVE MOTIVAZIONE

Il Programma di sostegno alle riforme strutturali mira a contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali degli Stati membri, fornendo loro un supporto mediante una parte dell'assistenza tecnica prevista dai Fondi strutturali. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma è pari a 142,8 milioni di EUR per quattro anni. Tali importi verrebbero dedotti delle risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, fino a un massimo dello 0,35 % del totale. Inoltre, gli Stati membri potranno decidere di aggiungere risorse finanziarie a tali importi, trasferendo al Programma una parte delle risorse disponibili a titolo dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri. Nel caso della politica comune della pesca, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri può raggiungere il 6 % del totale di un programma operativo finanziato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Il relatore per parere esprime preoccupazione quanto alla possibile utilizzazione del FEAMP ai fini del finanziamento di riforme strutturali non connesse alla pesca. Infatti, nulla impedirebbe a uno Stato membro di riassegnare una parte dell'assistenza tecnica del FEAMP ad altre tematiche. Il relatore per parere propone pertanto che il possibile contributo del FEAMP sia strettamente legato alla realizzazione di riforme strutturali connesse all'attuazione della politica comune della pesca.

Gli Stati membri incontrano notevoli difficoltà nel dare attuazione all'obbligo di sbarco, per cui tale meccanismo potrebbe rappresentare un contributo in tal senso. Il rafforzamento dei controlli e il miglioramento della raccolta di dati scientifici rappresentano anch'essi degli obiettivi. Il FEAMP è un Fondo dedicato alla pesca e tale deve restare.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  Dato che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dispone di risorse finanziarie limitate rispetto agli altri Fondi dell'Unione, è opportuno che il trasferimento delle sue risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro serva esclusivamente a sostenere le riforme strutturali connesse all'attuazione della politica comune della pesca, inclusi il controllo e la raccolta dei dati scientifici.

Motivazione

Il contributo del FEAMP al Programma di sostegno alle riforme strutturali dovrebbe essere esclusivamente destinato all'attuazione della politica comune della pesca.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

e)  politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e attuazione della politica comune della pesca;

Motivazione

Occorre aggiungere un riferimento all'attuazione della politica comune della pesca al fine di consentire che l'eventuale contributo del FEAMP sia destinato a questo obiettivo.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Le risorse di cui al paragrafo 2 provenienti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca sono utilizzate esclusivamente per sostenere azioni che contribuiscano all'attuazione della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda il controllo e la raccolta dei dati scientifici.

Motivazione

Il contributo del FEAMP al Programma di sostegno alle riforme strutturali dovrebbe essere esclusivamente destinato all'attuazione della politica comune della pesca.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020

Riferimenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

2.12.2015

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

PECH

2.12.2015

Relatore per parere

       Nomina

Alain Cadec

10.12.2015

Esame in commissione

17.2.2016

 

 

 

Approvazione

15.6.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

José Blanco López

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (11.11.2016)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Relatore per parere: Curzio Maltese

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione mira alla creazione di un programma di sostegno alle riforme strutturali che comprende un intervento in molteplici settori, tra cui l'istruzione e la formazione. In un contesto in cui gli interventi sono destinati alla ripresa economica, il relatore sottolinea le peculiarità dell'istruzione, della formazione, dell'accesso alla cultura e al patrimonio culturale: le finalità di questi settori non possono essere determinate dagli obiettivi economici dell'Unione europea.

L'istruzione è, come ricorda anche l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un diritto umano fondamentale che deve essere garantito a ogni individuo. La sua azione mira allo sviluppo complessivo della sfera umana e, come sottolineato dai ministri dell'Educazione dell'UE nella dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015, la "facoltà primaria dell'educazione non è solo sviluppare conoscenze, abilità, competenze, ma anche aiutare i giovani a divenire componenti della società attivi, responsabili e mentalmente aperti". Il relatore considera di fondamentale importanza sostenere tutte le azioni finalizzate a migliorare i sistemi e le politiche nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'accesso alla cultura che siano universali, gratuiti e di qualità e pertanto ritiene che il successo di queste politiche non possa essere misurato attraverso parametri che tengono in considerazione i possibili effetti economici a breve termine.

Per poter garantire il completo esercizio del diritto all'istruzione è necessario che essa sia inclusiva: ogni persona deve avere la possibilità di accedere a un'istruzione di qualità indipendentemente dal contesto socioeconomico di appartenenza. Nei paesi in cui è già intervenuta l'assistenza tecnica che la Commissione propone di estendere a tutti gli Stati membri, come Grecia e Cipro, i programmi di aggiustamento economico attivati hanno più volte chiesto la riduzione delle spese nei campi dell'istruzione e della formazione portando alla marginalizzazione degli studenti provenienti dai gruppi svantaggiati e minando quindi la garanzia dell'accesso effettivo al diritto all'istruzione. Questo è ampiamente dimostrato anche dallo studio effettuato per il Parlamento europeo "L'impatto della crisi sui diritti fondamentali negli Stati membri UE".

Il relatore esprime preoccupazione per il trasferimento di risorse già destinate o impegnate nei settori dell'educazione, della formazione e della cultura all'interno di altri fondi dell'Unione e pertanto propone l'esclusione di questi fondi dalla dotazione finanziaria del programma.

Il relatore inoltre, in linea con il parere espresso dal Comitato economico e sociale europeo (ECO/398), sottolinea l'importanza di coinvolgere le parti sociali e tutti gli attori della società civile nel processo di attivazione, sorveglianza e monitoraggio del programma di sostegno alle riforme strutturali.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 13, 14 e 15,

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Inoltre, conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(1)  A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, tenendo in considerazione il rispetto della diversità culturale. Inoltre, conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione degli investimenti nell'economia reale.

(7)  Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità delle autorità nazionali e regionali di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione di investimenti sostenibili nell'economia reale.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.

(10)  In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, previo coinvolgimento delle parti sociali e della società civile, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di sussidiarietà, trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  In conformità dell'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'istruzione è un diritto umano fondamentale e un bene comune. Essa deve pertanto essere di qualità elevata e inclusiva e garantire l'accesso a tutti. Di conseguenza, la priorità accordata alla ripresa economica deve essere soppesata rispetto alla necessità di riservare un'attenzione speciale al settore dell'istruzione. La funzione dell'istruzione, in conformità della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare dell'articolo 26, è indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e pertanto le sue finalità non possono essere determinate solo dagli obiettivi economici dell'Unione. Al fine di creare un quadro socioeconomico appropriato per promuovere l'occupabilità e migliorare l'accesso all'istruzione, il sostegno non dovrebbe essere misurato esclusivamente in termini finanziari, ma anche in termini di cittadinanza e sviluppo personale.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  La dotazione finanziaria del Programma dovrebbe essere costituita da risorse finanziarie derivanti dalle assegnazioni per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17. Per consentire tale detrazione occorre modificare i regolamenti suddetti.

(13)  La dotazione finanziaria del Programma dovrebbe essere costituita da risorse finanziarie derivanti dalle assegnazioni per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17. Per consentire tale detrazione occorre modificare i regolamenti suddetti. Il finanziamento del Programma non dovrebbe costituire un precedente per eventuali iniziative future della Commissione da finanziare mediante la politica di coesione.

__________________

__________________

16 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

16 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

17 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

17 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione dovrebbe poter adottare misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti.

(17)  Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione dovrebbe poter adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità locali, regionali e nazionali a coprire le necessità urgenti.

Motivazione

In uno dei punti chiave del suo parere, il CESE sottolinea che il Programma deve essere accessibile alle autorità locali e regionali, che devono essere direttamente coinvolte nell'elaborazione del progetto di riforma strutturale in questione, ove del caso.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

(20)  Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti. L'attuazione del Programma dovrebbe essere soggetta a un monitoraggio annuale e a una valutazione intermedia ed ex-post in base ai quali potrebbe essere decisa l'eventuale sospensione dopo il 2020. Dovrebbe pertanto essere possibile aggiungere gli indicatori di risultato all'insieme degli indicatori proposti.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21)   Per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

(23)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità locali, regionali e nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

Motivazione

In uno dei punti chiave del suo parere, il CESE sottolinea che il Programma deve essere accessibile alle autorità locali e regionali, che devono essere direttamente coinvolte nell'elaborazione del progetto di riforma strutturale in questione, ove del caso.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento siano tali da produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

1.  Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento siano tali da produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto. Le azioni dovrebbero essere monitorate attentamente e qualsiasi riscontro dovrebbe essere preso in considerazione e attuato di conseguenza.

Motivazione

Sono necessarie alcune precisazioni sulle modalità e le tempistiche di monitoraggio delle azioni, prima della valutazione intermedia ed ex-post. Ciò potrebbe essere utile per prendere le decisioni corrette per le azioni e i progetti successivi e apportare l'auspicato valore aggiunto europeo.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello nazionale, dell'UE e internazionale;

(b)  la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello nazionale, regionale e locale, dell'UE e internazionale;

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  la promozione dei valori europei, in particolare la solidarietà che è alla base di tutte le politiche regionali, compresa la responsabilizzazione di tutti i cittadini nei processi decisionali a livello regionale e locale.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter)  la promozione del dialogo interculturale attraverso l'istruzione, la formazione e i settori creativi.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita, l'occupazione e gli investimenti, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali, locali e regionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita sostenibile, l'occupazione, gli investimenti e la coesione economica, sociale e territoriale, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

1.  Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

(a)  sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

(a)  sostenere le iniziative delle autorità nazionali, regionali e locali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

(b)  aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

(b)  aiutare le autorità nazionali, regionali e locali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

 

(b bis)  aiutare le autorità competenti a migliorare i sistemi e le politiche nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'accesso alla cultura, che dovrebbero essere universali, di qualità, sostenibili, inclusivi e dovrebbero promuovere l'eccellenza, la ricerca e lo sviluppo a ogni livello;

(c)  aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

(c)  aiutare le autorità nazionali, regionali e locali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

(d)  aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

(d)  aiutare le autorità nazionali, regionali e locali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

 

(d bis)  promuovere la partecipazione dei cittadini al processo decisionale attraverso consultazioni e rafforzare la cittadinanza mediante fattori partecipativi.

Questi obiettivi sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari.

Questi obiettivi sono perseguiti su richiesta degli Stati membri beneficiari e in stretta collaborazione con essi.

2.  Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

2.  Lo Stato membro, in consultazione con le autorità competenti, se del caso con le autorità regionali, stabilisce i settori strategici in cui desidera intervenire in conformità delle specifiche esigenze nazionali e regionali.

(a)  gestione delle finanze pubbliche, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate;

 

(b)  riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

 

(c)  contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione;

 

(d)  istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria, politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere;

 

(e)  politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

 

(f)  politiche per il settore finanziario e accesso ai finanziamenti.

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti (anche residenti) incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;

(b)  messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti (anche residenti) incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature. L'abbinamento di esperti stranieri e locali può contribuire a massimizzare l'efficacia, semplificando la comprensione dei problemi e la concezione di soluzioni ad-hoc per la situazione specifica nello Stato membro richiedente;

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

1.  Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano, previa consultazione con le parti sociali interessate e la società civile, una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno.

2.  Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno. Il Programma resta volontario per gli Stati membri e non comporta procedure obbligatorie e stigmatizzanti.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

(c)  l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita, dell'istruzione di alta qualità, della ricerca, della formazione e della creazione di posti di lavoro.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.

1.  La Commissione può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri, le parti sociali interessate, la società civile o le organizzazioni internazionali.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

2.  Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con lo Stato membro beneficiario e la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti del quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

3.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti del quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, che garantisce risorse appropriate per quanto concerne azioni, piani, programmi e progetti in materia di istruzione, formazione e cultura.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

1.  La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.  Le misure previste dal Programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:

2.  Le misure previste dal Programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:

(d)  sovvenzioni (comprese le sovvenzioni destinate alle autorità nazionali degli Stati membri);

(d)  sovvenzioni (comprese le sovvenzioni destinate alle autorità locali, regionali e nazionali degli Stati membri);

(e)  contratti di appalti pubblici;

(e)  contratti di appalti pubblici;

(f)  rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni;

(f)  rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni;

(g)  contributi a fondi fiduciari;

(g)  contributi a fondi fiduciari;

(h)  azioni realizzate in gestione indiretta.

(h)  azioni realizzate in gestione indiretta.

3.  Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o privati e a entità aventi la propria sede legale:

3.  Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità locali, regionali e nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o privati e a entità aventi la propria sede legale:

(a)  negli Stati membri;

(a)  negli Stati membri;

(b)  nei paesi EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.

(b)  nei paesi EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100% dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100% dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

4.  Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

4.  Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5; inoltre dovrebbe essere debitamente previsto un seguito alle attività/procedure di monitoraggio concernenti il loro contributo.

5.  Ai fini dell'attuazione del Programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 intesi a integrare il presente regolamento, stabilendo programmi di lavoro pluriennali. Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

 

5 bis.  Ai fini della progettazione dei programmi è necessario il coinvolgimento delle parti sociali interessate e della società civile. Il processo di attivazione del sostegno non può essere avviato senza la consultazione delle parti sociali interessate e della società civile.

6.  Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali possono stipulare che, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione possa adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7.

6.  Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali possono stipulare che, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione possa adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali, regionali e locali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e non violano l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis).

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis), nell'ambito delle rispettive competenze la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

(a)  garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti UE e nazionali, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

(a)  garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti UE e nazionali, regionali e locali, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

(b)  ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi;

(b)  ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e dei costi;

(c)  garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE e nazionale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

(c)  garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE e nazionale, regionale e locale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

I programmi di lavoro pluriennali e annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto un supporto in uno degli ambiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

I programmi di lavoro pluriennali e annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto un supporto in uno degli ambiti di cui all'articolo 5 senza contravvenire all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis).

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

1.  La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio annuale e una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2018 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

3.  La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.

3.  La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo e valuterà il Programma nel suo insieme, le sue carenze e i suoi punti di forza.

 

3 bis.  L'attuazione del Programma è soggetta a un monitoraggio annuale e a una valutazione intermedia ed ex post in base ai quali potrebbe essere decisa l'eventuale sospensione dopo il 2020. Gli indicatori di risultato potrebbero pertanto essere aggiunti all'insieme degli indicatori proposti.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5 b

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020

Riferimenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

2.12.2015

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CULT

4.2.2016

Relatore per parere

       Nomina

Curzio Maltese

23.2.2016

Esame in commissione

20.6.2016

 

 

 

Approvazione

8.11.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

4

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Therese Comodini Cachia, Santiago Fisas Ayxelà, Emma McClarkin

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

David Coburn, Ángela Vallina

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020

Riferimenti

COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Presentazione della proposta al PE

18.11.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

2.12.2015

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

2.12.2015

ECON

2.12.2015

EMPL

2.12.2015

ENVI

2.12.2015

 

ITRE

2.12.2015

AGRI

2.12.2015

PECH

2.12.2015

CULT

4.2.2016

 

LIBE

2.12.2015

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

AGRI

11.1.2016

LIBE

14.12.2015

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

ECON

12.5.2016

 

 

 

Relatori

       Nomina

Lambert van Nistelrooij

14.1.2016

Constanze Krehl

14.1.2016

 

 

Esame in commissione

25.5.2016

8.9.2016

 

 

Approvazione

29.11.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

11

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Buda, James Carver, Elena Gentile, Ivana Maletić, Dan Nica, James Nicholson, Bronis Ropė

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Vladimir Urutchev, Boris Zala

Deposito

7.12.2016