RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen

28.2.2017 - (2016/2295(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Laura Ferrara

Procedura : 2016/2295(IMM)
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A8-0047/2017
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A8-0047/2017
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen

(2016/2295(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Marine Le Pen, trasmessa in data 5 ottobre 2016 da Jean-Jacques URVOAS, Ministro della giustizia francese (Guardasigilli), nel quadro di un procedimento di inchiesta nei confronti dell'on. Marine Le Pen davanti al Tribunale di grande istanza di Nanterre per diffusione sul suo conto Twitter di immagini islamiste a carattere violento,

–  vista l'audizione dell'on. Jean-François Jalkh in rappresentanza dell'on. Marine Le Pen a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013[1],

–  visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0047/2017),

A.  considerando che le autorità giudiziarie francesi hanno chiesto la revoca dell'immunità dell'on. Marine Le Pen, deputata al Parlamento europeo e presidente del Front National (FN), nel quadro di un procedimento per diffusione a mezzo del suo conto Twitter di immagini a carattere violento che rappresentavano le esecuzioni di tre ostaggi del gruppo terroristico DAECH e accompagnate dal commento "Ecco che cos'è DAECH" in data 16 dicembre 2015, a seguito di un'intervista sulla rete radiofonica RMC in cui l'ascesa del FN era stata paragonata all'azione del gruppo terroristico DAECH;

B.  considerando che la giurisprudenza del Parlamento europeo prevede che l'immunità di un deputato facente parte di questa Camera può essere revocata qualora le opinioni e/o le immagini controverse non abbiano un nesso diretto ed evidente con l'esercizio, da parte del parlamentare perseguito, delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo e non costituiscano l'espressione di opinioni o voti espressi nel quadro di queste stesse funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese;

C.  considerando inoltre che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.  considerando che la diffusione di immagini a carattere violento in grado di recare pregiudizio alla dignità umana è un reato previsto e punito dagli articoli 227-24, 227-2 e 227-31 del Codice penale francese;

E.  considerando che l'articolo 6-1 della Legge francese n. 2004-575 del 21 giugno 2004 Pour la Confiance dans l'Èconomie Numérique ("Per la fiducia nell'economia numerica"), che recepisce la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), si riferisce alle attività dei prestatori di servizi delle società di informazione e non alle attività di carattere individuale;

F.  considerando che, nonostante le immagini pubblicate dall'on. Marine Le Pen siano accessibili da tutti sul motore di ricerca Google e siano state ampiamente riprese in rete dopo la loro diffusione iniziale, il loro carattere violento rimane comunque in grado di recare pregiudizio alla dignità umana;

G.  considerando che la soppressione delle tre fotografie è stata richiesta dalla famiglia dell'ostaggio James Foley in data 17 dicembre 2015, ovvero successivamente all'intervento delle autorità giudiziarie, e che, in seguito a detta richiesta, l'on. Marine Le Pen ha soppresso la sola fotografia di James Foley;

H.  considerando che la tempistica con cui si è svolto il procedimento giudiziario contro l'on. Marine Le Pen rientra nei tempi tipici delle procedure concernenti la stampa e altri mezzi di comunicazione e che, pertanto, non vi sono motivi di sospettare di un caso di fumus persecutionis, ovvero di una situazione in cui, da indizi o apparenze, emerga un intento persecutorio nei confronti di un soggetto;

I.  considerando che l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese prevede che nessun membro del Parlamento possa essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'assemblea di cui fa parte;

J.  considerando che non spetta al Parlamento europeo pronunciarsi sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente gli atti che gli sono attribuiti;

1.  decide di revocare l'immunità dell'on. Marine Le Pen;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica francese e all'on. Marine Le Pen.

  • [1] Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

MOTIVAZIONE

I.  IN FATTO

Nella seduta del 24 ottobre 2016, il Presidente ha comunicato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto una lettera da parte di Jean-Jacques Urvoas, Ministro della giustizia francese (Guardasigilli), il 5 ottobre 2016, in cui si chiedeva la revoca dell'immunità di Marine Le Pen. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica.

Il procedimento di inchiesta nei confronti di Marine Le Pen è stato avviato dalle autorità giudiziarie francesi in seguito alla diffusione sul conto Twitter di Marine Le Pen di tre immagini a carattere violento in grado di recare pregiudizio alla dignità umana che rappresentavano l'esecuzione di tre ostaggi del gruppo terrorista DAECH il 16 dicembre 2015. Le tre fotografie, non oscurate, presentavano James Foley, ostaggio americano decapitato, Moaz Al-Kazabeh, pilota giordano bruciato vivo in una gabbia, e Fadi Ammar Zidan, soldato siriano schiacciato ancora in vita dai cingoli di un carro armato. Le fotografie erano accompagnate dal commento di Marine Le Pen: "Ecco che cos'è DAECH!". È emerso che tale pubblicazione faceva seguito a un'intervista nella stessa data del politologo Gilles Kepel da parte di Jean-Jacques Bourdin sulla rete RMC, in cui era stato fatto il paragone tra l'ascesa del Front national e l'azione di DAECH. Marine Le Pen, prima di pubblicare le foto controverse, pubblicava quindi il seguente commento: «Il paragone effettuato stamattina da Jean-Jacques Bourdin tra Daech e il FN è una deriva inaccettabile. Deve ritirare le sue ignobili parole.»

Informato dei fatti e delle constatazioni effettuate, il procuratore della Repubblica di Nanterre chiedeva la chiusura e la trasmissione della procedura avviata dall'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication (OCLCTIC - Ufficio centrale di lotta contro la criminalità legata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) a fini di rinvio alla Brigade de Répression de la Délinquance aux Personnes (BRDP - Brigata di repressione della delinquenza contro le persone) a Parigi.

Il giorno seguente, 17 dicembre 2015, la famiglia dell'ostaggio James Foley chiedeva la soppressione delle tre fotografie. Marine Le Pen sopprimeva solo la fotografia di James Foley, dichiarando "Non sapevo che si trattasse di una foto di James Foley. Essa è accessibile da tutti su Google. Apprendo questa mattina che la sua famiglia mi chiede di ritirarla. È chiaro che l'ho ritirata immediatamente."

Il 5 gennaio 2016 Marine Le Pen veniva convocata per un'audizione di fronte alla BRDP. Il 4 gennaio 2016 l'avv. David Dassa-Le Deist, legale di Marine Le Pen, informava gli inquirenti che la sua cliente non si sarebbe presentata a detta convocazione e che intendeva esclusivamente "rispondere, se del caso e nelle forme, a un magistrato giudicante".

Il 21 gennaio 2016 il Procuratore della Repubblica, Catherine Denis, avviava un'indagine preliminare per diffusione di immagini di carattere violento in grado di recare pregiudizio alla dignità umana - reato previsto e sanzionato dagli articoli 227-24, 227-29 e 227-31 del Codice penale francese.

Il 31 marzo 2016 Marine Le Pen veniva convocata per un interrogatorio di prima comparizione in data 29 aprile 2016 alle 10.30. Con lettera del 28 aprile 2016, l'avv. David Dassa-Le Deist informava il Tribunale che Marine Le Pen non sarebbe comparsa il giorno successivo, richiamandosi all'immunità di cui beneficia in qualità di parlamentare europea e trattandosi di atti che mettevano in causa la sua libertà di espressione. Egli aggiungeva: "Le assicuro che non è in causa la Sua giurisdizione, ma le azioni della procura che intendono, su un argomento tanto importante, minacciare la libertà di espressione di un parlamentare francese."

Il 30 agosto 2016 l'aggiunto incaricato dell'istruttoria, Carole Bochter, inviava al Procuratore generale presso la Corte di appello di Versailles, p.m. della Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di grande istanza di Nanterre, la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marine Le Pen.

Il 7 settembre 2016 il Procuratore generale, Marc Robert, faceva pervenire l'originale della richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marine Le Pen al Guardasigilli, Jean Jacques Urvoas.

Il 5 ottobre 2016 il Guardasigilli, Jean-Jacques Urvoas, inviava all'on. Martin Schulz, Presidente del Parlamento europeo, la richiesta del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Versailles volta ad ottenere la revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Marine Le Pen per poter procedere all'interrogatorio sui fatti che le sono contestati.

II.  IN DIRITTO

a)  Disposizioni applicabili del diritto europeo

Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea

"Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri."

Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976

"Articolo 6, paragrafo 2

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee."

Conclusioni della sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10

"L'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell'interessato per il reato di calunnia, costituisce un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell'immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale."

b)  Disposizioni del diritto francese

Costituzione della Repubblica francese

"Articolo 26

Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.

Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea di cui fa parte. Tale autorizzazione non è richiesta in caso di crimine, di delitto flagrante o di condanna definitiva.

La detenzione, le misure di privazione o di restrizione della libertà o l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione qualora l'assemblea di cui fa parte lo richieda.

L'assemblea interessata si riunisce di pieno diritto in sedute supplementari per consentire, se del caso, l'applicazione del suddetto comma."

Codice penale francese

"Articolo 227-24

Il fatto di produrre, trasportare, diffondere con qualsiasi mezzo e con qualsiasi supporto un messaggio di carattere violento, che istighi al terrorismo, pornografico o in grado di arrecare grave pregiudizio alla dignità umana o indurre i minori a dedicarsi a giochi che li mettano fisicamente in pericolo, ovvero di fare commercio di un messaggio del genere è punito con una pena detentiva di tre anni e un pena pecuniaria di 75 000 euro qualora il messaggio possa essere visto o percepito da un minore.

Qualora i reati previsti al presente articolo siano commessi tramite stampa scritta o audiovisiva o comunicazione pubblica online, le disposizioni particolari delle leggi che disciplinano tali materie sono applicabili per quanto concerne la determinazione dei responsabili."

"Articolo 227-29

Le persone fisiche colpevoli dei reati previsti al presente capitolo sono inoltre passibili delle seguenti pene accessorie:

1. L'interdizione dai diritti civici, civili e familiari, in base alle modalità definite all'articolo 131-26;

2. La sospensione, per una durata di cinque anni al massimo, della patente di guida, sospensione che può essere limitata alla guida al di fuori dell'attività professionale;

3. L'annullamento della patente di guida con divieto di richiedere il rilascio di una nuova patente per cinque anni al massimo;

4. Il divieto, per la durata di cinque anni al massimo, di lasciare il territorio della Repubblica;

5. La confisca della cosa che è servita o era destinata a commettere il reato o della cosa che ne è il prodotto;

6. Il divieto, a titolo definitivo o per una durata di dieci anni al massimo, di esercitare un'attività professionale o benevola che implichi un contatto abituale con minori;

7. L'obbligo di seguire un corso di responsabilità parentale in base alle modalità definite dall'articolo 131-35-1;

8. Per i reati previsti dagli articoli 227-2 e 227-16, l'interdizione, in base alle modalità previste dall'articolo 131-27, dall'esercizio di una funzione pubblica o dell'attività professionale o sociale nell'esercizio o in occasione dell'esercizio della quale il reato è stato commesso, o di una professione commerciale o industriale, di dirigere, amministrare, gestire o controllare a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per proprio conto o per conto d'altri, un'impresa commerciale o industriale o una società commerciale. Tali interdizioni dall'esercizio possono essere pronunciate cumulativamente."

"Articolo 227-31

Le persone che si sono rese colpevoli dei reati di cui agli articoli da 227-22 a 227-27 possono essere altresì condannate ad un monitoraggio socio-giudiziario in base alle modalità previste dagli articoli da 131-36-1 a 131-36-13."

Legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004, Pour la Confiance dans l'Èconomie Numérique

"Articolo 1, IV

Così come previsto all'articolo 1 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione, la comunicazione al pubblico per via elettronica è libera.

L'esercizio di tale libertà può essere limitato solo nella misura richiesta, da un canto, dal rispetto della dignità della persona umana, della libertà e della proprietà altrui, del carattere pluralista dell'espressione delle correnti di pensiero e di opinione e, dall'altro, dalla salvaguardia dell'ordine pubblico, dalle esigenze di difesa nazionale, dalle necessità di servizio pubblico, dai vincoli tecnici inerenti ai mezzi di comunicazione, nonché dalla necessità, per i servizi audiovisivi, di sviluppare la produzione audiovisiva.

Per comunicazione al pubblico per via elettronica si intende qualsiasi messa a disposizione del pubblico o di categorie del pubblico, tramite un procedimento di comunicazione elettronica, di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura che non abbiano carattere di corrispondenza privata.

Per comunicazione al pubblico online si intende qualsiasi trasmissione, su richiesta individuale, di dati digitali che non abbiano carattere di corrispondenza privata, tramite un procedimento di comunicazione elettronica che consente uno scambio reciproco di informazioni tra l'emittente e il ricevente.

Per posta elettronica si intende qualsiasi messaggio, sotto forma di testo, voce, suono o immagine, inviato da una rete pubblica di comunicazione, archiviato in un server della rete o nell'attrezzatura terminale del destinatario, finché quest'ultimo lo recuperi."

"Articolo 6-1

Qualora le necessità della lotta contro l'istigazione ad atti terroristici o l'apologia di tali atti di cui all'articolo 421-2-5 del Codice penale o contro la diffusione delle immagini o delle rappresentazioni di minori di cui all'articolo 227-23 dello stesso codice lo giustifichino, l'autorità amministrativa può richiedere a qualsiasi persona citata al titolo III dell'articolo 6 della presente legge o alle persone citate al paragrafo 2 del titolo I dello stesso articolo 6 di ritirare i contenuti che contravvengono a questi stessi articoli 421-2-5 e 227-23. Essa ne informa simultaneamente le persone citate al paragrafo 1 del titolo I dell'articolo 6 della presente legge.

Qualora tali contenuti non siano ritirati entro un termine di 24 ore, l'autorità amministrativa può notificare alle persone citate allo stesso paragrafo 1, l'elenco degli indirizzi elettronici dei servizi di comunicazione al pubblico online che contravvengono a detti articoli 421-2-5 e 227-23. Queste persone devono allora impedire senza indugio l'accesso a tali indirizzi. Tuttavia, qualora la persona citata al titolo III dello stesso articolo 6 non metta a disposizione le informazioni citate allo stesso titolo III, l'autorità amministrativa può procedere alla notifica prevista alla prima fase del presente comma senza aver preventivamente richiesto il ritiro dei contenuti alle condizioni previste alla prima frase del primo comma del presente articolo.

L'autorità amministrativa trasmette le richieste di ritiro e l'elenco citati, rispettivamente al primo e al secondo comma a una personalità qualificata, designata al suo interno dalla Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà per la durata del suo mandato presso tale commissione. Essa non può essere designata tra le persone citate al paragrafo 1 del titolo I dell'articolo 13 della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, agli archivi e alle libertà. La personalità qualificata garantisce la regolarità delle richieste di ritiro e le condizioni di definizione, aggiornamento, comunicazione e utilizzo dell'elenco. Se constata un'irregolarità, può in qualsiasi momento raccomandare all'autorità amministrativa di porvi fine. Se l'autorità amministrativa non segue tale raccomandazione, la personalità qualificata può adire il tribunale amministrativo competente, con procedura per direttissima o su istanza.

L'autorità amministrativa può inoltre notificare gli indirizzi elettronici i cui contenuti contravvengono agli articoli 421-2-5 e 227-23 del codice penale ai motori di ricerca o agli elenchi telematici, i quali adottano qualsiasi misura utile destinata a far cessare il referenziamento del servizio di comunicazione al pubblico online. È applicabile la procedura prevista al terzo comma del presente articolo.

La personalità qualificata di cui allo stesso terzo comma pubblica ogni anno una relazione di attività sulle condizioni di esercizio e i risultati della sua attività che precisa in particolare il numero di richieste di ritiro, il numero di contenuti che sono stati ritirati, i motivi del ritiro e il numero di raccomandazioni formulate all'autorità amministrativa. La relazione è trasmessa al Governo e al Parlamento.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono precisate per decreto, in particolare il compenso, eventualmente, dei costi supplementari giustificati derivanti dagli obblighi incombenti agli operatori.

Qualsiasi inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo è punita con le pene previste al paragrafo 1 del titolo VI dell'articolo 6 della presente legge."

III.  CONSIDERAZIONI/GIUSTIFICAZIONE

Ai sensi degli articoli 227-24, 227-29, 227-31 del Codice penale francese, che prevedono e puniscono il reato di diffusione di immagini a carattere violento in grado di recare pregiudizio alla dignità umana, le autorità giudiziarie francesi hanno chiesto la revoca dell'immunità dell'on. Marine Le Pen, deputata al Parlamento europeo e presidente del FN, in seguito alla pubblicazione sul suo conto Twitter di tre immagini che rappresentavano le esecuzioni di tre ostaggi del gruppo terroristico DAECH e accompagnate dal commento "Ecco che cos'è DAECH" in data 16 dicembre 2015, in seguito a un'intervista sulla rete radiofonica RMC in cui l'ascesa del FN era stata paragonata all'azione del gruppo terroristico DAECH.

Innanzitutto, nonostante le suddette immagini siano accessibili da tutti sul motore di ricerca Google e siano state ampiamente riprese in rete dopo la loro diffusione iniziale, il loro carattere violento in grado di recare pregiudizio alla dignità umana è innegabile e, pertanto, la loro pubblicazione è un atto perseguibile penalmente.

Inoltre, l'articolo 6-1 della Legge francese n. 2004-575 del 21 giugno 2004 Pour la Confiance dans l'Èconomie Numérique, che prevede l'esenzione dall'avvio di un procedimento penale nei confronti dei prestatori di servizi delle società di informazione nel caso in cui le immagini a carattere violento vengano ritirate entro ventiquattro ore dalla comunicazione della necessità di tale ritiro da parte dell'autorità competente, si riferisce appunto alle sole attività dei prestatori di servizi delle società di informazione e non alle attività di carattere privato/individuale - come risulta essere quella in questione. A tal proposito, va poi anche sottolineato il fatto che l'on. Le Pen ha soppresso la sola fotografia dell'esecuzione dell'ostaggio James Foley e non le altre due immagini.

Infine, dato che la tempistica con cui si è svolto il procedimento giudiziario contro l'on. Marine Le Pen rientra nei tempi tipici delle procedure concernenti la stampa e altri mezzi di comunicazione, non vi sono motivi di sospettare di un caso di fumus persecutionis, ovvero di una situazione in cui, da indizi o apparenze, emerga un intento persecutorio nei confronti di un soggetto.

IV.  CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni di cui sopra e ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, dopo aver esaminato le ragioni favorevoli e contrarie alla revoca dell'immunità della deputata, la commissione giuridica raccomanda che il Parlamento europeo revochi l'immunità parlamentare dell'on. Marine Le Pen.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

28.2.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken