Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(5) L'istituzione dell'EES richiede l'adattamento delle procedure di verifica sulle persone all'attraversamento delle frontiere esterne previste dal regolamento (UE) 2016/399. In particolare, l'EES intende abolire, all'ingresso e all'uscita, l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno [o per un soggiorno sulla base di un visto di circolazione], sostituendola con la registrazione elettronica dell'ingresso e dell'uscita direttamente nell'EES. Tuttavia, l'apposizione dei timbri sul documento di viaggio in caso di respingimento di un cittadino di paese terzo è mantenuta poiché una situazione di questo tipo riguarda viaggiatori che rappresentano un rischio più elevato. Inoltre, nelle procedure di verifica di frontiera occorre tenere conto dell'interoperabilità instaurata fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS). Infine, l'EES apre la possibilità di usare nuove tecnologie per l'attraversamento delle frontiere da parte dei soggiornanti di breve durata.
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(5) L'istituzione dell'EES richiede l'adattamento delle procedure di verifica sulle persone all'attraversamento delle frontiere esterne previste dal regolamento (UE) 2016/399. In particolare, l'EES intende abolire, all'ingresso e all'uscita, l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno [o per un soggiorno sulla base di un visto di circolazione], sostituendola con la registrazione elettronica dell'ingresso e dell'uscita direttamente nell'EES. Inoltre, nelle procedure di verifica di frontiera occorre tenere conto dell'interoperabilità instaurata fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS). Infine, l'EES apre la possibilità di usare nuove tecnologie per l'attraversamento delle frontiere da parte dei soggiornanti di breve durata.
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 22, 23, 24 e 25:
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(1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 22, 23, 24, 25 e 25 bis:
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 2 – punto 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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25 bis. "conferma dell'autenticità e dell'integrità dei dati memorizzati nel chip" il processo con cui si verifica, mediante certificati, che i dati memorizzati nel chip provengano dall'autorità emittente e non siano stati modificati.
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 6 bis – paragrafo 3 – lettera d – punto i
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(i) capi di Stato e membri della loro delegazione in virtù del punto 1 dell'allegato VII;
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(i) capi di Stato e di governo e i membri delle rispettive delegazioni in virtù del punto 1 dell'allegato VII;
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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Se il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità dei dati ivi memorizzati è confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile, per motivi tecnici o, nel caso di un documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, per indisponibilità di certificati validi.
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Per le persone il cui attraversamento delle frontiere è oggetto di registrazione nell'EES, se il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità dei dati ivi memorizzati è confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile, per motivi tecnici o, nel caso di un documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, per indisponibilità di certificati validi.
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto i
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a – punto i
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Testo della Commissione
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Emendamento
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"(i) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo, e della validità e dell'autenticità del documento di viaggio, tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:
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soppresso
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(1) il sistema d'informazione Schengen;
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(2) la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti;
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(3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.
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Questo accertamento include una disamina approfondita del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione.
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Eccezion fatta per i cittadini di paesi terzi il cui ingresso è oggetto di registrazione nell'EES, se il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) alla quale è possibile avere accesso in termini legali e tecnici, tale accertamento include una verifica dell'immagine del volto registrata nel chip comparandola elettronicamente a quella fotografata sul posto;
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto i
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(ii) l'accertamento che, all'occorrenza, il documento di viaggio sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto.
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soppresso
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Se il permesso di soggiorno contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità dei dati ivi memorizzati è confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile per motivi tecnici. La verifica approfondita all'ingresso comporta anche una verifica sistematica della validità del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata tramite consultazione, nel SIS o nelle altre pertinenti banche dati, delle informazioni relative esclusivamente ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati[]; [21]
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________________
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21 Questi paragrafi possono necessitare di ulteriori adattamenti dopo l'adozione della proposta COM(2015) 670/2.
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto iii
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(iii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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soppresso
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"(b) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto [o di un visto di circolazione] ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all'ingresso comprende anche l'accertamento dell'autenticità, della validità territoriale e temporale e dello status del visto e, se del caso, dell'identità del suo titolare, tramite consultazione del VIS conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio22".
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_________________
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22 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)."
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto iv
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera g – punto i
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(iv) il punto i) della lettera g) è sostituito dal seguente:
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soppresso
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"(i) l'accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera e che, all'occorrenza, il documento sia accompagnato dal visto o dal permesso di soggiorno richiesto. La verifica del documento include la consultazione delle pertinenti banche dati e in particolare del sistema d'informazione Schengen, la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti; e delle banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati. 23 Eccezion fatta per i cittadini di paesi terzi il cui ingresso è oggetto di registrazione nell'EES, se il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) alla quale è possibile avere accesso in termini legali e tecnici, tale accertamento include una verifica dell'immagine del volto registrata nel chip comparandola elettronicamente a quella fotografata sul posto;
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_____________________
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23 Questa condizione è prevista nella proposta (COM(2015) 670/2) che modifica l'articolo 7 del CFS e farà parte delle verifiche obbligatorie sui beneficiari del diritto alla libera circolazione. La frase potrà necessitare di adattamenti in funzione della versione finale del testo adottato.
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 bis
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Testo della Commissione
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Emendamento
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[...]
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soppresso
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).
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Motivazione |
Le disposizioni dell'articolo in questione non rientrano nel campo di applicazione (articolo 2) dell'EES come proposto dal regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite che non comprende cittadini dell'Unione o categorie di cui ai paragrafi 3 e 4. Il paragrafo dovrebbe pertanto essere soppresso. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 bis bis
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(4 bis) È inserito il seguente articolo 8 bis bis:
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"Articolo 8 bis bis
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Norme relative ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato
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1. I sistemi di controllo di frontiera automatizzato sono progettati in modo tale da poter essere utilizzati da qualsiasi persona, a eccezione dei minori di età inferiore a 12 anni. Sono altresì progettati in modo da garantire il pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili. Allorché gli Stati membri decidono di avvalersi di sistemi di controllo di frontiera automatizzato, essi garantiscono la presenza di personale in numero sufficiente per assistere le persone nell'utilizzo di tali sistemi.
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2. Alla Commissione, in stretta cooperazione con eu-Lisa, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo all'adozione di norme tecniche supplementari relative ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato."
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Motivazione |
Occorrono norme relative ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 ter
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Testo della Commissione
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Emendamento
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[...]
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soppresso
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).
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Motivazione |
Le disposizioni dell'articolo in questione non rientrano nel campo di applicazione (articolo 2) dell'EES come proposto dal regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite che non comprende cittadini di paesi terzi che sono titolari di un permesso di soggiorno. Il paragrafo dovrebbe pertanto essere soppresso. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 quater – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(a) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità dei dati ivi memorizzati deve essere confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
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(a) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati devono essere confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 quater – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(b) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, legalmente e tecnicamente accessibile al sistema automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto.
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(b) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, legalmente e tecnicamente accessibile al sistema di controllo di frontiera automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto.
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(a) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità dei dati ivi memorizzati deve essere confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
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(a) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati devono essere confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(b) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, legalmente e tecnicamente accessibile al sistema automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto;
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(b) il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, legalmente e tecnicamente accessibile al sistema di controllo di frontiera automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto.
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 quinquies – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. Se ricorrono le condizioni stabilite al paragrafo 1, le verifiche all'ingresso e all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), o all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), possono avvenire tramite un sistema self-service. Quando è effettuata tramite un sistema di controllo di frontiera automatizzato, la verifica di frontiera all'uscita include le verifiche previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h).
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2. Se ricorrono le condizioni stabilite al paragrafo 1, le verifiche di frontiera all'ingresso e all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), o all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), possono avvenire tramite un sistema self-service. Quando è effettuata tramite un sistema di controllo di frontiera automatizzato, la verifica di frontiera all'uscita include le verifiche previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h).
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 quinquies – paragrafo 2 bis
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 bis. Se una persona è ammessa a un programma nazionale di facilitazione istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 8 sexies, le verifiche di frontiera condotte mediante un sistema self-service all'ingresso possono non includere l'esame degli aspetti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), all'attraversamento delle frontiere esterne di tale Stato membro oppure delle frontiere esterne di un altro Stato membro che abbia stipulato un accordo ai sensi dell'articolo 8 sexies, paragrafo 4 con il suddetto Stato membro.
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 sexies – paragrafo 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1. Ciascuno Stato membro può stabilire un programma volontario per consentire ai cittadini di paesi terzi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 6, o ai cittadini di uno specifico paese terzo che non godono del diritto di libera circolazione, di beneficiare delle facilitazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro.
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1. Ciascuno Stato membro può stabilire un programma volontario per consentire ai cittadini di paesi terzi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 6, o ai cittadini di uno specifico paese terzo che non godono del diritto di libera circolazione conformemente al diritto dell'Unione, di beneficiare delle facilitazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro.
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 sexies – paragrafo 2 – lettera c – punto iv
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(iv) il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare, se del caso, dimostra di aver utilizzato correttamente precedenti visti con validità territoriale limitata, dimostra la propria situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri a tempo debito. Conformemente all'articolo 23 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], le autorità di cui alla lettera b) del presente articolo sono abilitate a consultare l'EES per accertare che il richiedente non abbia precedentemente superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri;
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(iv) il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare, se del caso, dimostra l'utilizzo corretto di precedenti visti o di precedenti visti con validità territoriale limitata, la propria situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto, se del caso, o prima del termine del periodo di soggiorno autorizzato. Conformemente all'articolo 23 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], le autorità di cui alla lettera b) del presente articolo sono abilitate a consultare l'EES per accertare che il richiedente non abbia precedentemente superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri;
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 sexies – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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4 bis. Nel caso dei cittadini di paesi terzi che beneficiano di un programma nazionale di facilitazione, le guardie di frontiera possono effettuare le verifiche all'ingresso a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e le verifiche all'uscita a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera g), senza confrontare elettronicamente i dati biometrici bensì comparando un'immagine del volto presa dal chip e l'immagine del volto del fascicolo EES individuale del cittadino di paese terzo con il cittadino stesso. L'accertamento completo è effettuato in modo casuale e in base a un'analisi del rischio.
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 sexies – paragrafo 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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4 ter. È istituito un adeguato livello di sicurezza tra i programmi nazionali di facilitazione e l'EES in seguito a un'adeguata valutazione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni.
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 8 sexies – paragrafo 4 quater (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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4 quater. Allorché istituiscono un siffatto programma nazionale di facilitazione, gli Stati membri, in stretta cooperazione con eu-LISA, garantiscono norme di sicurezza dei dati equivalenti a quelle previste all'articolo 39 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]. Gli Stati membri effettuano un'adeguata valutazione del rischio connesso alla sicurezza delle informazioni e le responsabilità in materia di sicurezza sono rese chiare per tutte le fasi del processo.
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 10 – paragrafo 3 bis bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(10 bis) All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis bis:
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"3 bis bis. Allorché gli Stati membri decidono di istituire un programma nazionale di facilitazione a norma dell'articolo 8 sexies, essi possono stabilire di usare corsie specifiche per i cittadini di paesi terzi che non beneficiano di un siffatto programma nazionale di facilitazione."
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 37 – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(14 bis) All'articolo 37, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato."
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"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 bis bis, all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato."
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 37 – paragrafo 3
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(14 ter) All'articolo 37, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
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"3. La delega di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore."
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"3. La delega di cui all'articolo 8 bis bis, all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore."
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(14 quater) All'articolo 37 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale 'Legiferare meglio'* del 13 aprile 2016."
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__________
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* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 37 – paragrafo 5
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Testo in vigore
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Emendamento
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(14 quinquies) All'articolo 37, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
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"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, e dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
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"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 bis bis, dell'articolo 13, paragrafo 5, e dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Allegato VII – paragrafo 1
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Testo in vigore
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Emendamento
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(15 bis) All'allegato VII, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
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"1. Capi di Stato
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"1. Capi di Stato e di governo
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In deroga all'articolo 6 e agli articoli da 8 a 14, i capi di Stato e i membri della loro delegazione, il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera, non sono soggetti alle verifiche di frontiera."
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In deroga all'articolo 6 e agli articoli da 8 a 14, i capi di Stato e di governo e i membri delle rispettive delegazioni, il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera, non sono soggetti alle verifiche di frontiera."
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Allegato – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/399
Allegato IV – punto 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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soppresso
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1. Quando espressamente previsto dalla legislazione nazionale, uno Stato membro può apporre un timbro all'ingresso e all'uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da quello Stato membro conformemente all'articolo 11. Inoltre, conformemente all'allegato V, parte A, in caso di respingimento di cittadini di paesi terzi ai sensi dell'articolo 14, la guardia di frontiera apporrà sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento figurante nell'allegato V, parte B.
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1. Quando espressamente previsto dalla legislazione nazionale, uno Stato membro può apporre un timbro all'ingresso e all'uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da quello Stato membro conformemente all'articolo 11.
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Allegato – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/399
Allegato IV – punto 3
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(c) il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(c) il punto 3 è soppresso.
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"3. In caso di respingimento di un cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto il timbro, di norma, è apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.
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Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è apposto alcun timbro."
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/399
Allegato V – parte A – punto 1 – lettera b
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(b) per i cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento di respingimento sulla base di un visto per soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione], i dati relativi al respingimento saranno registrati nell'EES conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]. Inoltre, la guardia di frontiera apporrà sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento figurante nella parte B del presente allegato;
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(b) per i cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento di respingimento sulla base di un visto per soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione], i dati relativi al respingimento saranno registrati nell'EES conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)];
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Allegato V – parte B
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Testo della Commissione
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Emendamento
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3 bis. All'allegato V, parte B, è aggiunta la parte seguente nella sezione intitolata "Commenti":
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"Si informa la persona interessata che i suoi dati personali, così come i dati relativi al respingimento, sono registrati nel sistema di ingressi/uscite conformemente all'articolo 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)].
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A norma dell'articolo 46 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], la persona interessata ha il diritto di ottenere che le siano comunicati i dati che la riguardano registrati nell'EES e può chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati e che i dati registrati illecitamente siano cancellati."
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