RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

9.3.2017 - (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Marita Ulvskog


Procedura : 2016/0130(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0064/2017
Testi presentati :
A8-0064/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0248),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0181/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione giuridica (A8-0064/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e fissa le pertinenti prescrizioni minime, compresi i valori limite, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili.

(1)  La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici durante il lavoro e fissa le pertinenti prescrizioni minime, compresi i valori limite, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili, della fattibilità economica, di una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misura dell'esposizione sul luogo di lavoro. Le prescrizioni di cui suddetta direttiva sono intese a proteggere i lavoratori a livello di Unione e devono essere considerate prescrizioni minime. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite vincolanti di esposizione professionale più rigorosi.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  È essenziale tener conto del principio di precauzione, soprattutto ove vi siano incertezze quanto alle conseguenze, per la salute dei lavoratori, del contatto con determinate sostanze e con le loro miscele o qualora i dati scientifici e tecnici disponibili non siano sufficienti.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  I valori limite dovrebbero essere rivisti quando necessario alla luce dei dati scientifici.

(2)  Alla luce dei nuovi dati scientifici e tecnici e delle migliori prassi, delle tecniche e dei protocolli basati su dati concreti per la misurazione dei livelli di esposizione sul luogo di lavoro, la direttiva 2004/37/CE e i valori limite vincolanti di esposizione professionale in essa previsti dovrebbero essere riesaminati periodicamente, almeno ogni cinque anni, ed essere se del caso rivisti di conseguenza. Le revisioni dovrebbero tener conto delle raccomandazioni e dei pareri del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH), composto di tre membri a pieno titolo per Stato membro in rappresentanza dei governi nazionali, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni dei datori di lavoro, e avvenire in collaborazione con l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC). È inoltre necessario acquisire dati epidemiologici, relativi agli ultimi tre decenni, sull'incidenza del cancro tra i lavoratori e sulle malattie e condizioni di salute correlate alla loro esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)   È necessario sottolineare l'importanza di proteggere i lavoratori dall'esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. Sul luogo di lavoro, uomini e donne sono spesso esposti a una combinazione di sostanze, il che può accrescere i rischi per la salute, avere effetti nocivi sul loro sistema riproduttivo, ridurre la loro fertilità o provocare l'infertilità e influenzare negativamente lo sviluppo fetale e la lattazione. Le sostanze tossiche per la riproduzione sono estremamente preoccupanti e nell'organizzare la prevenzione sul luogo di lavoro si dovrebbe applicare lo stesso approccio seguito per gli agenti cancerogeni e mutageni. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è necessaria per conseguire uno degli obiettivi principali della strategia Europa 2020, in base al quale entro il 2020 il 75% delle persone di età compresa fra 20 e 64 anni dovrebbe essere occupato. Dal momento che non tutte le sostanze reprotossiche sono sostanze per le quali esiste una soglia limite, è estremamente importante estendere alle sostanze reprotossiche il campo di applicazione della direttiva 2004/37/CE per allineare detta direttiva al regolamento (CE) n. 1907/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, meglio proteggere i lavoratori e la loro prole e garantire la partecipazione delle donne sul lavoro in condizioni di maggiore sicurezza.

 

_____________________

 

1 bis.Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  Data la mancanza di dati coerenti sull'esposizione alle sostanze, occorre proteggere i lavoratori esposti o a rischio di esposizione rendendo obbligatoria la sorveglianza sanitaria, anziché procedere alla sorveglianza solo quando ritenuta necessaria. Pertanto, la sorveglianza della salute dei lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/37/CE rivela un rischio per la salute e per la sicurezza dovrebbe proseguire anche al termine della vita lavorativa ed essere effettuata dagli Stati membri. È opportuno modificare l'articolo 14 della direttiva 2004/37/CE in modo da garantire una sorveglianza sanitaria lungo l'intero arco della vita di tutti i lavoratori esposti.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater)  È necessario che gli Stati membri raccolgano dati appropriati e coerenti presso i datori di lavoro per garantire e migliorare la sicurezza dei lavoratori e assicurare loro assistenza adeguata. La Commissione dovrebbe sostenere le migliori prassi in materia di raccolta dati tra gli Stati membri e proporre soluzioni per migliorare tale raccolta. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni alla Commissione ai fini delle sue relazioni sull'attuazione della direttiva 2004/37/CE.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies)  Non esiste una metodologia armonizzata per misurare a livello di Unione l'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. È opportuno che la Commissione definisca quanto prima una siffatta metodologia dell'Unione per garantire, da un lato, una protezione elevata e simile dei lavoratori e, dall'altro, pari condizioni di concorrenza.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 sexies)  Occorre garantire maggiore trasparenza circa i rischi sanitari cui sono esposti i lavoratori inserendo due nuove colonne nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, per indicare il rischio cancerogeno residuo connesso a ciascun valore limite vincolante di esposizione professionale e la data della stima più recente.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 septies)  Dopo le modifiche dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE previste nella presente direttiva, saranno proposti in tempi brevi ulteriori valori limite per altre sostanze e miscele e altri processi. L'elenco prioritario degli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici sul luogo di lavoro individuati da varie agenzie e parti interessate nonché dall'Organizzazione mondiale della sanità comprende tra le 50 e le 70 sostanze. Le future modifiche dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero comprendere fra l'altro sostanze, miscele e processi tra cui gli scarichi dei motori diesel, la formaldeide, il cadmio e i suoi composti, il berillio e i suoi composti, i composti del nickel, l'arsenico e i suoi composti e l'acrilonitrile.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Per alcuni agenti cancerogeni e mutageni è necessario tenere presenti le altre vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

(3)  Per tutti gli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici è necessario tenere presenti le altre vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici ("il comitato") assiste la Commissione, in particolare, nella valutazione dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici, che vanno stabiliti a livello di UE a norma della direttiva 98/24/CE47 del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE. Per gli agenti chimici o-toluidina e 2-nitropropano non erano disponibili raccomandazioni del comitato e sono state quindi esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico48 49.

(4)  Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici ("il comitato") assiste la Commissione, in particolare, nell'identificazione, nella valutazione e nell'analisi dettagliata dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici, che vanno stabiliti a livello di UE a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio47 e della direttiva 2004/37/CE. Per quanto riguarda gli agenti chimici o-toluidina e 2‑nitropropano non erano disponibili raccomandazioni del comitato e sono state quindi esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico48 49.

__________________

__________________

47 Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

47 Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

 

48

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf e http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf and http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Gli orientamenti e le buone prassi elaborati in seguito ad iniziative quali l'"accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti" (NEPSi) costituiscono strumenti preziosi per integrare le misure normative e in particolare per sostenere l'efficace applicazione dei valori limite.

(6)  Gli orientamenti e le buone prassi elaborati in seguito ad iniziative quali l'"accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti" (NEPSi) costituiscono strumenti preziosi e necessari per integrare le misure normative e in particolare per sostenere l'efficace applicazione dei valori limite, ed è pertanto opportuno tenerne debitamente conto.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro.

(7)  Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro; è altresì opportuno abolire la distinzione tra polveri di legno duro e polveri di legno tenero per quanto riguarda il valore limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE, come raccomandato dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e dallo IARC, la cui valutazione di rischio per le polveri di legno (SCOEL/SUM/102 final) conclude che, alla luce dei dati disponibili e al fine di proteggere la salute dei lavoratori, non è pertinente distinguere tra polveri di legno tenero e polveri di legno duro.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'1,2-epossipropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile individuare chiaramente un livello di esposizione al di sotto del quale l'esposizione a tale sostanza cancerogena non dovrebbe produrre effetti nocivi. È quindi opportuno stabilire tale valore limite per l'1,2-epossipropano.

(8)  L'1,2-epossipropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile individuare un livello di esposizione al di sotto del quale l'esposizione a tale sostanza cancerogena non dovrebbe produrre effetti nocivi. È quindi opportuno stabilire tale valore limite per l'1,2-epossipropano.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  La presente modifica rafforza la protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

(18)  La presente modifica rafforza la protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la loro sicurezza sul luogo di lavoro, a condizione che le modifiche della direttiva 2004/37/CE siano correttamente recepite e attuate dagli Stati membri nonché rispettate dalle imprese e dai lavoratori. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli ispettorati del lavoro dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i propri compiti e, nel contempo, assistere le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), a ottemperare alle nuove disposizioni, e dovrebbero collaborare strettamente con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, prevedendo risorse finanziarie adeguate per favorire la corretta attuazione della presente direttiva, evitando al tempo stesso la perdita di posti di lavoro.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  Nei suoi pareri, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) fa riferimento a un arco di tempo per la revisione dei valori limite vincolanti di esposizione professionale relativi a varie sostanze. Per la silice cristallina respirabile e le polveri di legno duro viene suggerito di rivedere i valori limite vincolanti di esposizione professionale entro tre-cinque anni, per l'acrilamide e l'1,3-butadiene entro tre anni e per il cromo esavalente entro un arco di tempo adeguato. È dunque opportuno che la Commissione inviti l'ACSH a presentare pareri aggiornati relativamente a tali sostanze.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)  Nel suo parere sulle fibre ceramiche refrattarie l'ACSH ha convenuto sulla necessità di stabilire un limite vincolante di esposizione professionale, ma non è riuscito a trovare un accordo sulla soglia da applicare. La Commissione dovrebbe pertanto incoraggiare l'ACSH a presentare un parere su un limite vincolante di esposizione professionale per le fibre ceramiche refrattarie.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 31, paragrafo 1.

(20)  La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 2 (diritto alla vita) e all'articolo 31, paragrafo 1 (diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, sane, sicure e dignitose).

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  I valori limite fissati nella presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i DNEL (livelli derivati senza effetto) determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra.

(21)  I valori limite fissati nella presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i DNEL (livelli derivati senza effetto) determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di UE, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

(22)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di UE, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Poiché il presente atto riguarda la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, il termine per il recepimento dovrebbe essere di due anni.

(23)  Poiché il presente atto riguarda la protezione della salute dei lavoratori e la sicurezza sul luogo di lavoro, il termine per il recepimento non dovrebbe essere superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1)  Il titolo è sostituito dal seguente:

"Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)"

 

"Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)"

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 bis)  all'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi."

"La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi."

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter)  all'articolo 2 è inserita la seguente lettera b bis):

 

"b bis)  agente reprotossico:

 

sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;"

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quater)  all'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)  "valore limite", se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un "agente cancerogeno o mutageno" nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva.

 

"c)  valore limite: se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un "agente cancerogeno, mutageno o reprotossico" nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva."

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quinquies)  All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

"1.  La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici a causa della loro attività lavorativa."

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 sexies)  All'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

2.  Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.

"2.  Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare."

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 septies)  All'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni.

"Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici."

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 octies)  All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.  I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni o mutageni.

"4.  I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici."

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 nonies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 nonies)  All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, un preparato o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.

"1.  I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno, mutageno o reprotossico sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori."

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 decies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 decies)  All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni o mutageni con una sostanza, un preparato o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni o mutageni avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

"2.  Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici con una sostanza, una miscela o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile."

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 undecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 undecies)  All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.  L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno stabilito all'allegato III.

"4.  L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o reprotossico stabilito all'allegato III."

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 duodecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 duodecies)  All'articolo 5, paragrafo 5, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

5.  In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni o mutageni, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:

"5.  In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:"

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 terdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 terdecies)  All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)  limitazione delle quantità di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro;

"a)  limitazione delle quantità di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici sul luogo di lavoro;"

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quaterdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quaterdecies)  All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)  concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro;

"c)  concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici nel luogo di lavoro;"

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quindecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quindecies)  All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d)  evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni o mutageni, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

"d)  evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;"

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sexdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera e

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 sexdecies)  All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e)  impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni o mutageni, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;

"e)  impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;"

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera j

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 septdecies)  All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

j)  delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

"j)  delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici;"

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octodecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 6 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 octodecies)  All'articolo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)  le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;

"a)  le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici;"

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 novodecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 6 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 novodecies)  All'articolo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b)  i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o preparati contenenti agenti cancerogeni o mutageni;

"b)  i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o miscele contenenti agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici;"

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 vicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 vicies)  È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 6 bis

 

Informazioni da fornire alla Commissione

 

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 6 della presente direttiva come parte delle relazioni di attuazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE."

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 unvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 unvicies)  All'articolo 10, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

1.  Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:

"1.  Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:"

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 duovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 duovicies)  All'articolo 10, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)  i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni o mutageni;

"a)  i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici;"

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 tervicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 tervicies)  All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni o mutageni e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.

"2.  I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili."

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quatervicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quatervicies)   All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza della salute dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivela un rischio per la salute e per la sicurezza.

"1.   Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria lungo tutto l'arco della vita dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivela un rischio per la salute e per la sicurezza."

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quinvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quinvicies)   All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  I provvedimenti di cui al paragrafo 1 devono essere tali da consentire ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto ad un'idonea sorveglianza sanitaria:

"2.   I provvedimenti di cui al paragrafo 1 consentono ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto a un'idonea sorveglianza sanitaria lungo tutto l'arco della vita:

–  prima dell'esposizione,

–  prima dell'esposizione,

–  e, in seguito, ad intervalli regolari.

–  ad intervalli regolari durante il periodo di esposizione,

 

  al termine dell'esposizione e del rapporto di lavoro.

Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l'applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro.

Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l'applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro."

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sexvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 sexvicies)  All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.  Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo. In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

"3.   Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo. In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2."

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 8

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 septvicies)  All'articolo 14, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8.  Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

"8.  Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici durante l'attività lavorativa devono essere notificati all'autorità responsabile."

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 octovicies)  All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"2 bis.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 8, della presente direttiva come parte delle relazioni di attuazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE."

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 novovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 novovicies)  All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  Con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio fissa con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.

"1.  Con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio fissa con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse."

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 tricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 tricies)  All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Gli adattamenti di ordine strettamente tecnico dell'allegato II in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni, sono adottati con la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

"2.  Gli adattamenti di ordine strettamente tecnico dell'allegato II in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli cancerogeni, mutageni o reprotossici, sono adottati con la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE."

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Allegato II – punto 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis)  Nell'allegato II, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore.

"1.  Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore."

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A

 

Testo della Commissione

N. CAS (1)

N. CE (2)

NOME AGENTE

VALORI LIMITE (3)

Osservazioni (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

-

-

Polveri di legno duro

3 (8)

-

-

-

-

-

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), della direttiva (come cromo)

0,025

-

-

-

-

-

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), della direttiva

-

-

0,3

-

-

-

Polvere di silice cristallina respirabile

0,1 (9)

-

-

-

71-43-2

200-753-7

Benzene

3,25

1

-

Pelle

75-01-4

200-831-0

Cloruro di vinile monomero

2,6

1

-

-

75-21-8

200-849-9

Ossido di etilene

1,8

1

-

Pelle

75-56-9

200-879-2

1,2-Epossipropano

2,4

1

-

-

79-06-1

201-173-7

Acrilammide

0,1

-

-

Pelle

79-46-9

201-209-1

2-Nitropropano

18

5

-

-

95-53-4

202-429-0

o-Toluidina

0,5

0,1

-

-

106-99-0

203-450-8

1,3-Butadiene

2,2

1

-

-

302-01-2

206-114-9

Idrazina

0,013

0,01

-

Pelle

593-60-2

209-800-6

Bromoetilene

4,4

1

-

-

________________

1 N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

2 N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore.

4 Possibile penetrazione cutanea con contributo significativo al carico corporeo totale.

5 mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

6 ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

7 f/ml = fibre per millilitro.

8 Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

9 Frazione respirabile.

 

Emendamento

N. CAS (1)

N. CE (2)

NOME AGENTE

VALORI LIMITE (3)

Osservazioni (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

-

-

Polveri di legno

2 (8)

-

-

Polveri di legno duro: 3 mg/m³ sino al XXXX (5 anni dopo l'entrata in vigore) Polveri di legno tenero: 5 mg/m³ sino al XXXX (5 anni dopo l'entrata in vigore)

-

-

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), della direttiva (come cromo)

0,001

-

-

-

-

-

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), della direttiva

-

-

0,3

-

-

-

Polvere di silice cristallina respirabile

0,05 (9)

-

-

Valore di transizione di 0,1 mg/m3 sino al XXXX (10 anni dopo l'entrata in vigore) – da rivedere 5 anni dopo l'entrata in vigore

71-43-2

200-753-7

Benzene

3,25

1

-

Pelle

75-01-4

200-831-0

Cloruro di vinile monomero

2,6

1

-

-

75-21-8

200-849-9

Ossido di etilene

1,8

1

-

Pelle

75-56-9

200-879-2

1,2-Epossipropano

2,4

1

-

-

79-06-1

201-173-7

Acrilammide

0,1

-

-

Pelle

79-46-9

201-209-1

2-Nitropropano

18

5

-

-

95-53-4

202-429-0

o-Toluidina

0,5

0,1

-

-

106-99-0

203-450-8

1,3-Butadiene

2,2

1

-

-

302-01-2

206-114-9

Idrazina

0,013

0,01

-

Pelle

593-60-2

209-800-6

Bromoetilene

4,4

1

-

-

________________

1 N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

2 N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

3 Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore.

4 Possibile penetrazione cutanea con contributo significativo al carico corporeo totale.

5 mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

6 ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

7 f/ml = fibre per millilitro.

8 Frazione inalabile.

9 Frazione respirabile.

MOTIVAZIONE

Il 13 maggio 2016 la Commissione ha pubblicato una proposta di modifica della direttiva 2004/37/CE finalizzata a migliorare la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro. Il Parlamento europeo aveva sollecitato a più riprese una revisione della direttiva, sia nell'attuale legislatura che in quella precedente.

Il relatore accoglie positivamente l'iniziativa della Commissione quale primo, importante passo per affrontare il problema generale dell'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Il cancro è la seconda causa di morte in Europa e la prima per quanto riguarda i decessi legati al lavoro. Tutte le forme tumorali di origine professionale sono prevenibili. L'esistenza, nell'Unione europea, di un quadro legislativo aggiornato e preciso contribuirà a una migliore prevenzione del cancro professionale. I costi annuali per gli Stati membri sono stimati in 334 miliardi di EUR[1].

Secondo l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), gli Stati membri segnalano che a livello nazionale mancano dati sull'esposizione e dati tossicologici e che è difficile raggiungere un consenso sui limiti di esposizione professionale (OEL). Il relatore è dell'avviso che il principio guida per la fissazione di OEL vincolanti (BOEL) consista nel seguire le migliori prassi, negli Stati membri e a livello mondiale, e nell'agire conformemente al principio di precauzione. Tale principio dovrebbe essere sistematicamente riflesso nella direttiva, come ricordato al considerando 14 della stessa ("Alla tutela della salute dei lavoratori deve essere applicato il principio di precauzione.")

I. Inclusione degli agenti reprotossici nel campo d'applicazione della direttiva

Il relatore propone di ampliare il campo d'applicazione della direttiva per permettere l'inclusione degli agenti reprotossici, in linea con precedenti richieste del Parlamento europeo[2] e con la legislazione in vigore in alcuni Stati membri.

In base a un recente studio francese[3], più dell'1 % dei lavoratori è esposto ad agenti reprotossici. Estrapolando tali dati, nell'Unione europea i lavoratori esposti ad agenti reprotossici potrebbero essere tra i 2 e i 3 milioni. Attualmente, la protezione di legge dei lavoratori dall'esposizione a dette sostanze è molto debole, poiché si limita sostanzialmente alle disposizioni di ordine generale della direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici. Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), le sostanze reprotossiche sono sostanze estremamente preoccupanti, e le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dovrebbero riflettere tale dato. La direttiva 92/85/CE sulle lavoratrici gestanti non impone misure preventive prima che la lavoratrice gestante abbia informato del suo stato il datore di lavoro. Ciò significa che non esiste alcuna protezione specifica durante le prime settimane di gravidanza e nessuna protezione della fertilità maschile o femminile. Nella legislazione europea, ad esempio nel regolamento REACH, gli agenti cancerogeni e mutageni sono legati a quelli reprotossici. A livello nazionale, sei Stati membri (Francia, Austria, Finlandia, Germania, Svezia e Repubblica ceca) hanno già esteso il campo d'applicazione della direttiva per includervi in sede di recepimento gli agenti reprotossici.

Nel 2004, uno studio realizzato in Francia ha valutato 50 sostanze potenzialmente tossiche per la riproduzione, classificandole in base al rischio e all'esposizione. Le prime 10 sostanze dell'elenco stilato secondo tale metodologia erano: il di-(2-etilesil) ftalato, lo ftalato di butilbenzene, lo ftalato di dibutile, il cadmio, il piombo, l'esaclorobenzene, il toluene, il nolifenolo, l'etilenglicol-etiletere e il benomil[4]. Fra gli effetti di sostanze reprotossiche come gli ftalati rientrano ad esempio: la tossicità testicolare, la riduzione della fertilità maschile e femminile e la tossicità fetale (che può causare la morte del feto o malformazioni). Gli alchilfenoli e le sostanze chimiche collegate hanno effetti simili a quelli degli ormoni e possono determinare una riduzione della fertilità maschile, interferire nello sviluppo dei testicoli e diminuire la qualità dello sperma[5].

II. Valori limite più rigorosi

Il relatore ha proposto valori limite più rigorosi per parecchie delle sostanze considerate ed è del parere che i limiti di esposizione professionale vincolanti stabiliti dall'Unione europea dovrebbero rispecchiare le migliori prassi sviluppate negli Stati membri. Come evidenziato dalla Commissione nella valutazione d'impatto, le decisioni in materia di valori limite sono il frutto della ricerca di un equilibrio tra il rischio di cancro e i costi stimati della sua prevenzione. Nel caso di difficoltà pratiche dovute alla mancanza di sostanze alternative o di soluzioni tecniche, è stato proposto un periodo di tempo supplementare per l'applicazione di valori limite più rigorosi. Ciò offre ai datori di lavoro il tempo di mettere a punto soluzioni e di compensare i costi di investimento. Tutte le modifiche proposte dal relatore riflettono i limiti di esposizione professionale vincolanti che sono già in vigore o esistono in alcuni Stati membri.

– Silice cristallina

Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) ha raccomandato un valore limite di 0,05 mg/m³; il relatore condivide tale punto di vista e ha proposto lo stesso valore limite dello SCOEL. Secondo la valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, tale limite si tradurrebbe in 107 350 morti in meno nel periodo 2010-2069 rispetto allo scenario attuale.

– Cromo VI

Il relatore condivide la posizione espressa da vari Stati membri (Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Lituania e Svezia) durante le discussioni in sede di Consiglio, secondo i quali il valore limite per il cromo IV dovrebbe essere ridotto rispetto alla proposta della Commissione (0,025 mg/m³). Il relatore guarda con preoccupazione al fatto che il valore limite sarà fissato a un livello relativamente elevato, sebbene non siano disponibili dati aggiornati sull'esposizione al cromo esavalente, poiché i dati utilizzati per fissare il limite proposto risalgono al 1995. Attualmente, tre Stati membri applicano un valore limite di 0,001 mg/m³. Anche in questo caso, deve essere applicato il principio di precauzione.

– Polveri di legno

Il relatore condivide la valutazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), secondo la quale è sufficientemente provato che non si dovrebbe distinguere tra legno duro e legno tenero. Poiché negli ultimi anni sono stati realizzati notevoli progressi tecnici, da un punto di vista pratico è assolutamente possibile fissare un valore limite più severo per le polveri di legno. Dal momento che la maggior parte degli Stati membri dell'UE applica un valore limite di 2 mg/m³, questo dovrebbe essere il valore limite comune per l'Unione europea fino a che non sarà possibile applicare il valore limite francese di 1 mg/m³, corrispondente alla migliore prassi. Nell'ambito della futura revisione della direttiva si dovrebbe valutare l'introduzione di un valore limite ancora più severo, pari a 0,5 mg/m³, sulla base delle implicazioni in termini di salute e sicurezza, della fattibilità tecnica e dei costi.

III. Altre questioni da affrontare

Il relatore non ha proposto di introdurre limiti di esposizione professionale vincolanti per altre sostanze alla luce dell'intenzione esplicita della Commissione di modificare ulteriormente la direttiva nell'immediato futuro. Dato che le sostanze identificate come cancerogene, mutagene e reprotossiche sono numerose, il relatore accoglie con favore tali piani e chiede che siano introdotti rapidamente altri valori limite per proteggere un maggior numero di lavoratori dall'esposizione, prevenire ulteriori rischi e salvare più vite umane.

In sede di revisione della direttiva occorre altresì affrontare il tema del miglioramento della raccolta dei dati, attraverso la condivisione delle migliori pratiche a livello europeo e con il contributo delle parti sociali, in particolare dei datori di lavoro. Allo stato attuale, gli Stati membri non raccolgono dati chiari ed esaustivi, e ciò crea ostacoli alla protezione, alla prevenzione e a un'adeguata assistenza sanitaria, oltre che a una politica responsabile.

Le lacune nella raccolta dati evidenziano inoltre la necessità di introdurre l'obbligo di sorveglianza sanitaria lungo tutto l'arco della vita dei lavoratori esposti. Questo è quanto è stato proposto in un emendamento alla direttiva a causa dell'urgenza del problema; in mancanza di dati sufficienti sull'esposizione dei lavoratori, infatti, è impossibile valutare quando sia necessaria una sorveglianza sanitaria. Fino a quando non saranno disponibili dati sufficienti e completi e non sarà possibile condividerli sistematicamente con i professionisti della sanità interessati, la sorveglianza sanitaria deve essere intrapresa per tutti i lavoratori esposti, anche dopo la fine dell'esposizione e la cessazione della vita lavorativa. Ciò riguarda tutti i lavoratori, i tirocinanti, gli apprendisti e i membri del personale addetto alla manutenzione che sono stati esposti. L'individuazione precoce del cancro è uno dei fattori più importanti che contribuiscono a innalzare i tassi di sopravvivenza.

In generale, la revisione va vista come un primo passo nel senso di una rinnovata ambizione a proteggere i lavoratori dalle sostanze nocive sul luogo di lavoro. È importante esaminare quali altre politiche possono contribuire a sostenere l'obiettivo di lungo termine della protezione, ad esempio tramite iniziative nel campo della ricerca e dell'innovazione.

  • [1]  Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention (Il cancro professionale nell'Unione europea: dimensioni, impatto e opzioni per una maggiore prevenzione), RIVM, 2016
  • [2]  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2011/2147(INI).
  • [3]  "Les expositions aux cancérogenes mutagenes et reprotoxiques" (Le esposizioni agli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici), INRS, Références en santé au travail, n. 144, 2015.
  • [4]  AFSSET (Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'ambiente e del lavoro), Identification d’une liste de substances toxiques pour la reproduction et le développement et Proposition d’une méthode de hiérarchisation pour l’analyse des Valeurs Toxicologiques de Référence (Identificazione di un elenco di sostanze tossiche per la riproduzione e lo sviluppo e proposta di un metodo di classificazione per l'analisi dei valori tossicologici di riferimento) relazione del gruppo di esperti "VTR reprotoxic" , 2006, pag. 58.
  • [5]  Evans, T.J., "Endocrine disruptors" (interferenti endocrini), Gupta, R.C. (a cura di), Reproductive and Developmental Toxicity (Tossicità per la riproduzione e lo sviluppo), Elsevier Inc., 2011, pagg. 874 e 875.

PARERE della commissione giuridica (1.2.2017)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

Relatore per parere: Kostas Chrysogonos

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, che è corroborata da una valutazione d'impatto[1], intende garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'UE, grazie all'introduzione a livello UE di migliori standard occupazionali, per quanto riguarda l'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro.

I principali obiettivi della proposta sono nello specifico i seguenti: a) migliorare la protezione della salute dei lavoratori riducendone l'esposizione professionale agli agenti chimici potenzialmente cancerogeni o mutageni; b) garantire una maggiore chiarezza e creare condizioni di concorrenza più eque per gli operatori economici; e c) rafforzare l'efficacia del quadro UE per la protezione dei lavoratori aggiornandolo sulla base delle evidenze scientifiche disponibili. Tali obiettivi sono coerenti con il diritto fondamentale alla vita e a condizioni di lavoro giuste ed eque, sane, sicure e dignitose, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare all'articolo 2 e all'articolo 31.

In quanto tale, la proposta rientra nel quadro strategico UE della Commissione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020 e si inserisce nell'ambito delle azioni prioritarie della Commissione nel suo programma di lavoro 2016 per un mercato unico approfondito e più giusto e per l'istituzione di un mercato del lavoro equo ed autenticamente paneuropeo, che offra ai lavoratori una protezione dignitosa e posti di lavoro sostenibili. Il cancro costituisce la causa principale di mortalità (53 %) connessa al lavoro nell'UE. Per i lavoratori e le loro famiglie il cancro non soltanto provoca un drastico peggioramento della qualità della vita, ma costringe ad affrontare spese sanitarie dirette e causa indirettamente un calo del reddito, sia nel presente che nel futuro. I tumori professionali hanno ripercussioni anche sul piano economico in generale, poiché riducono l'offerta di manodopera, ne abbassano la produttività e accrescono l'onere gravante sulle finanze pubbliche attraverso spese che si potrebbero evitare in termini di assistenza sanitaria e altre prestazioni. Infine, i tumori professionali implicano per le aziende costi legati alla sostituzione del personale, alla perdita di produttività e alla necessità di versare salari più elevati per compensare i maggiori rischi professionali.

Nell'UE, la protezione dei lavoratori rispetto alle sostanze chimiche cancerogene è attualmente assicurata dalla direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni e mutageni (di seguito, "direttiva ACM"), che è una delle 24 direttive che rientrano nella direttiva quadro 89/391/CEE concernente la sicurezza e la salute sul lavoro (di seguito "direttiva quadro SSL"). La direttiva quadro SSL stabilisce obiettivi generali per ridurre al minimo ed eliminare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La direttiva ACM prevede che i datori di lavoro debbano "individuare e valutare i rischi derivanti, per i lavoratori, dall'esposizione a specifici agenti cancerogeni ed evitare l'esposizione ove siano presenti tali rischi". Ove tecnicamente possibile, il processo o l'agente in questione devono essere sostituiti con un processo o un agente non pericoloso o meno pericoloso. Se la sostituzione non è possibile, gli agenti cancerogeni devono essere utilizzati in un sistema chiuso, oppure l'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al livello minimo tecnicamente possibile. I datori di lavoro hanno anche l'obbligo di garantire che non siano superati i valori limite di esposizione professionale.

La nuova proposta mira a far rientrare nel campo di applicazione della direttiva ACM un certo numero di agenti chimici che sono riconosciuti come cancerogeni per l'uomo in paesi al di fuori dell'UE o da organizzazioni internazionali, ma che non sono ancora classificati in base all'attuale sistema UE. In particolare, essa propone di rivedere o introdurre valori limite di esposizione professionale a livello UE per 13 agenti chimici sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, armonizzando in tal modo valori limite nazionali molto diversi, ove esistenti. Secondo la valutazione d'impatto, ciò dovrebbe salvare 100 000 vite entro il 2069, con un beneficio totale sanitario valutato in termini monetari tra 34 e 89 miliardi di euro.

Il relatore sostiene pertanto vivamente la proposta, anche se con una serie di emendamenti, che mirano soprattutto a sottolineare la necessità di un approccio precauzionale per quanto riguarda l'attuazione della proposta. Il principio precauzionale può essere definito come un principio generale del diritto dell'Unione destinato ad essere applicato in modo da garantire un elevato livello di tutela della salute e sicurezza dei consumatori nonché di protezione dell'ambiente in tutti gli ambiti di attività dell'Unione[2]. Questo principio è quindi particolarmente importante ove vi siano incertezze circa le conseguenze del contatto con miscele, soprattutto di agenti tossici, sulla salute dei lavoratori o qualora non siano disponibili dati scientifici e tecnici sufficienti. Fondamentalmente, è necessario definire un nuovo ed efficace paradigma di prevenzione del cancro e dei problemi di salute connessi che tenga conto dell'interazione tra molteplici fattori e dei progressi più recenti a livello delle tecniche di misurazione, delle misure di gestione del rischio e di altri fattori rilevanti.

Infine, il relatore osserva che sono necessari ulteriori sforzi al fine di proteggere efficacemente i lavoratori contro i rischi connessi agli agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, in quanto vi sono ancora diverse sostanze non figuranti nell'elenco della proposta che possono potenzialmente avere un impatto negativo sulla salute dei lavoratori[3]. Tutte le sostanze che possono aumentare il rischio di tumori professionali devono essere coperte dalla legislazione UE.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e fissa le pertinenti prescrizioni minime, compresi i valori limite, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili.

(1)  La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto la protezione di oltre 217 milioni di lavoratori dell'Unione contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e fissa le pertinenti prescrizioni minime, compresi i valori limite, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  La direttiva 2004/37/CE deve essere aggiornata con urgenza al fine di prevedere nuove misure di prevenzione e di protezione.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  Le sostanze nocive per la fertilità umana hanno effetti altrettanto negativi per la salute dei lavoratori degli agenti cancerogeni o mutageni; è dunque opportuno che il campo d'applicazione della direttiva 2004/37/CE abbracci anche le sostanze nocive per la fertilità umana.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)  È essenziale tener conto del principio di precauzione, soprattutto ove vi siano incertezze quanto alle conseguenze, per la salute dei lavoratori, del contatto con determinate sostanze e le loro miscele o qualora non siano disponibili dati scientifici e tecnici sufficienti.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  I valori limite dovrebbero essere rivisti quando necessario alla luce dei dati scientifici.

(2)  Per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle disposizioni quadro dell'Unione a protezione dei lavoratori, e in conformità del principio di precauzione, i valori limite dovrebbero essere rivisti regolarmente alla luce delle informazioni e dei dati scientifici e tecnici più recenti, nonché alla luce dei progressi più recenti a livello delle tecniche di misurazione, delle misure di gestione del rischio e di altri fattori rilevanti.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  È necessario sottolineare l'importanza di proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Sul luogo di lavoro, uomini e donne sono spesso esposti a una combinazione di sostanze, il che può accrescere i rischi per la salute, avere effetti nocivi sul loro sistema riproduttivo e ridurre la loro fertilità o provocare l'infertilità, e può influenzare negativamente lo sviluppo fetale e infantile, anche a causa degli effetti nocivi sulla lattazione o dei danni trasmessi attraverso l'allattamento. Le sostanze tossiche per la riproduzione e la funzione sessuale sono estremamente preoccupanti, e nell'organizzare la prevenzione sul luogo di lavoro si dovrebbe procedere esattamente come per gli agenti cancerogeni e mutageni. Per garantire una maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, in condizioni di sicurezza, conformemente a uno degli obiettivi principali della strategia Europa 2020, è opportuno che nella revisione della direttiva 2007/37/CE siano comprese le sostanze reprotossiche. Ciò allineerebbe la direttiva al regolamento (CE) n. 1907/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis per quanto concerne la protezione delle donne sul luogo di lavoro.

 

________________

 

1 bis. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  È necessario prevenire l'uso delle sostanze chimiche cancerogene, mutagene e reprotossiche e realizzare una campagna d'informazione a livello di Unione, dal momento che, secondo i dati Eurostat più recenti sulla produzione chimica, ogni anno nell'Unione europea vengono prodotti circa 31 milioni di tonnellate di tali sostanze.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Per alcuni agenti cancerogeni e mutageni è necessario tenere presenti le altre vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

(3)  In conformità del principio di precauzione, per gli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici è essenziale tenere presenti le altre vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il maggior livello di protezione possibile della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici ("il comitato") assiste la Commissione, in particolare, nella valutazione dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici, che vanno stabiliti a livello di UE a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio47 e della direttiva 2004/37/CE. Per gli agenti chimici o-toluidina e 2-nitropropano non erano disponibili raccomandazioni del comitato e sono state quindi esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico48, 49.

(4)  Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici ("il comitato") assiste la Commissione, in particolare, nell'identificazione, nella valutazione e nell'analisi dettagliata dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici, che vanno stabiliti a livello di UE a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio47 e della direttiva 2004/37/CE. Per gli agenti chimici o-toluidina e 2-nitropropano non erano disponibili raccomandazioni del comitato e sono state quindi esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico48, 49.

__________________

__________________

47 Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 05.05.1998, pag. 11).

47 Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 05.05.1998, pag. 11).

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf e http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

48 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf e http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf e http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

49 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf e http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Vi sono prove sufficienti della cancerogenicità della polvere di silice cristallina respirabile. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è opportuno stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione non è soggetta a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio50. È pertanto opportuno inserire nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione e stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile ("frazione respirabile").

(5)  Vi sono prove sufficienti della cancerogenicità della polvere di silice cristallina respirabile, che può penetrare in profondità nei polmoni provocando gravi problemi di salute. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è opportuno stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione non è soggetta a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio50. È pertanto opportuno inserire nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione o un altro procedimento collegato e stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile ("frazione respirabile").

__________________

__________________

50 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

50 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Gli orientamenti e le buone prassi elaborati in seguito ad iniziative quali l'"accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti" (NEPSi) costituiscono strumenti preziosi per integrare le misure normative e in particolare per sostenere l'efficace applicazione dei valori limite.

(6)  Gli orientamenti e le buone prassi elaborati in seguito ad iniziative quali l'"accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti" (NEPSi) costituiscono strumenti preziosi per integrare le misure normative e in particolare per sostenere l'efficace applicazione dei valori limite e aggiornare questi ultimi alla luce delle prassi attuali.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro.

(7)  Per garantire il rispetto e l'applicazione del principio di precauzione quanto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, e opportuno rivedere regolarmente i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il cloruro di vinile monomero, le polveri di legno duro, il benzene e il cromo (VI) alla luce dei dati scientifici più recenti.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Alcuni composti del cromo VI rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per tali composti del cromo VI. È quindi opportuno stabilire un valore limite per i composti del cromo VI definiti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE.

(12)  Alcuni composti del cromo VI rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È quindi possibile e necessario stabilire un valore limite per i composti del cromo VI definiti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE, basandosi a tale fine sulle informazioni più recenti disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  La presente modifica rafforza la protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

(18)  La presente modifica della direttiva 2004/37/CE è finalizzata a migliorare e rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro mediante il potenziamento degli adeguati strumenti di controllo. Essa accresce inoltre l'efficacia e la chiarezza della normativa pertinente dell'Unione e garantisce condizioni di parità.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 31, paragrafo 1.

(20)  La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto fondamentale alla vita, di cui all'articolo 2, e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, sane, sicure e dignitose di cui all'articolo 2 e all'articolo 31, paragrafo 1.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Poiché il presente atto riguarda la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, il termine per il recepimento dovrebbe essere di due anni.

(23)  Poiché il presente atto riguarda la protezione della salute dei lavoratori e la sicurezza sul luogo di lavoro, il termine per il recepimento non dovrebbe essere superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1.  Il titolo è sostituito dal seguente:

"Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro"

"Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici durante il lavoro"

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 bis.  All'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.   La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.

"1.   La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione durante il lavoro agli agenti cancerogeni, mutageni o nocivi per la fertilità umana, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter.  All'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

 

"c bis)   agente reprotossico: sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008."

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 17 bis

 

Sostanze reprotossiche

 

Entro il 1° novembre 2017 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali, procede alla revisione della presente direttiva e propone le eventuali modifiche necessarie per tener conto dell'inclusione delle sostanze reprotossiche nel suo campo d'applicazione."

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Riferimenti

COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

25.5.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

25.5.2016

Relatore per parere

       Nomina

Kostas Chrysogonos

11.7.2016

Esame in commissione

8.11.2016

28.11.2016

 

 

Approvazione

31.1.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt

  • [1]  SWD(2016)0152 e SWD(2016)0153.
  • [2]  Cfr. tra le altre la causa T-74/00, Artegodan/Commissione, [2000], RACC II-02583, punti 183-184.
  • [3]  Cfr. tra gli altri H. Wriedt, ‘Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should be subject to binding limits on workers' exposure’ (2016).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Riferimenti

COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)

Presentazione della proposta al PE

10.5.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL25.5.2016

 

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

25.5.2016

ITRE

25.5.2016

JURI

25.5.2016

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE14.6.2016

 

 

 

 

Relatori

       Nomina

Marita Ulvskog2.6.2016

 

 

 

 

Esame in commissione

31.8.2016

13.10.2016

8.12.2016

25.1.2017

Approvazione

28.2.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:–:

0:

 

386

0

 

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Heinz K. Becker, Sergio Gutiérrez Prieto, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Jasenko Selimovic, Csaba Sógor

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ulrike Rodust

Deposito

9.3.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

38

+

ALDE

EFDD

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

NI

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Renate Weber

Laura Agea, Tiziana Beghin

Heinz K. Becker, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Jean Lambert;Tatjana Ždanoka

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

Maria Arena, Guillaume Balas;, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Jan Keller, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská, Dominique Martin, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti