RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio

19.4.2017 - (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Dominique Riquet


Procedura : 2016/0172(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0165/2017
Testi presentati :
A8-0165/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio

(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0371),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0210/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0165/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  La maggior parte degli Stati membri già usa ove possibile una combinazione di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza dei traghetti ro-ro con altri tipi di visite e ispezioni, segnatamente visite a cura dello Stato di bandiera e ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo. Per ridurre ulteriormente l'onere ispettivo e massimizzare i tempi d'esercizio commerciale delle navi, le imbarcazioni soggette alle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo dovrebbero essere assoggettate alla direttiva 2009/16/CE e il campo di applicazione della presente direttiva dovrebbe limitarsi alle navi che assicurano servizi di traghetto ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea tra i porti di uno Stato membro o tra un porto di uno Stato membro e un porto in un paese terzo in cui la bandiera battuta dall'imbarcazione è la stessa dello Stato membro in questione.

(3)  La maggior parte degli Stati membri già usa ove possibile una combinazione di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza dei traghetti ro-ro con altri tipi di visite e ispezioni, segnatamente visite a cura dello Stato di bandiera e ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo. Per ridurre ulteriormente l'onere ispettivo e massimizzare i tempi d'esercizio commerciale delle navi, pur continuando a garantire standard di sicurezza elevati, che non dovrebbero essere ridotti, le imbarcazioni soggette alle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo dovrebbero essere assoggettate alla direttiva 2009/16/CE e il campo di applicazione della presente direttiva dovrebbe limitarsi alle navi che assicurano servizi di traghetto ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea tra i porti di uno Stato membro o tra un porto di uno Stato membro e un porto in un paese terzo in cui la bandiera battura dall'imbarcazione è la stessa dello Stato membro in questione. Per le navi battenti bandiera di uno Stato membro, che forniscono servizi regolari di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri tra uno Stato membro e un paese terzo, il regime della direttiva 2009/16/CE (controllo da parte dello Stato di approdo) si applica quando la bandiera battuta dall'imbarcazione non è la stessa dello Stato membro in questione.

Emendamento     2

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  La direttiva 1999/35/CE prevedeva che lo Stato ospite effettuasse, una volta ogni 12 mesi, una visita specifica e una visita durante un servizio di linea. Sebbene l'obiettivo di questa disposizione fosse quello di assicurare che queste due ispezioni venissero effettuate ad un certo intervallo di distanza, il controllo di qualità REFIT ha dimostrato che ciò non avviene sempre. Per eliminare l'ambiguità di tale disposizione ed assicurare un livello comune di sicurezza andrebbe chiarito che le due ispezioni annuali devono svolgersi a intervalli regolari, approssimativamente con cadenza semestrale.

(5)  La direttiva 1999/35/CE prevedeva che lo Stato ospite effettuasse, una volta ogni 12 mesi, una visita specifica e una visita durante un servizio di linea. Sebbene l'obiettivo di questa disposizione fosse quello di assicurare che queste due ispezioni venissero effettuate con un intervallo sufficiente, il controllo di qualità REFIT ha dimostrato che ciò non avviene sempre. Per chiarire il regime delle ispezioni e assicurare un quadro ispettivo armonizzato che garantisca un livello di sicurezza elevato, tenendo comunque conto delle esigenze comuni dei servizi, andrebbe chiarito che le due ispezioni annuali devono svolgersi a intervalli regolari, approssimativamente con cadenza semestrale. L’intervallo tra tali ispezioni consecutive non dovrebbe essere inferiore a quattro mesi e superiore a otto mesi. Inoltre, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima dovrebbe realizzare e presentare uno studio sulle effettive conseguenze dell'applicazione della presente direttiva.

Emendamento     3

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Dato il loro profilo di rischio elevato e specifico, i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri dovrebbero essere considerati sistematicamente come navi ad alto rischio e, quindi, essere ispezionati in via prioritaria. A questo titolo, le loro ispezioni dei traghetti ro-ro dovrebbero essere contabilizzate nel numero complessivo di ispezioni annuali che ogni Stato membro deve effettuare come previsto all'articolo 5 della direttiva 2009/16/CE e occorre quindi modificare in tal senso l'allegato II di detta direttiva.

Emendamento     4

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Le ispezioni dovrebbero tener conto anche degli ambienti di lavoro e di vita del personale di bordo, tenuto conto che la sicurezza e gli aspetti sociali sono strettamente correlati tra di loro.

Emendamento     5

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5)  "servizio di linea": una serie di traversate effettuate da traghetti ro-ro o unità veloci da passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:

5)  "servizio di linea": una serie di traversate effettuate da traghetti ro-ro o unità veloci da passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, in base a tabelle pubblicamente disponibili o pianificate di arrivi e partenze:

Emendamento     6

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12)  "ispettore": un dipendente del settore pubblico o un'altra persona debitamente autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro a svolgere le ispezioni di cui alla presente direttiva e che risponde a tale autorità competente e soddisfa i criteri minimi specificati nell'allegato XI della direttiva 2009/16/CE.

(12)  “ispettore": un dipendente del settore pubblico o un'altra persona debitamente autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro a svolgere le ispezioni di cui alla presente direttiva e che risponde a tale autorità competente.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis)   "autorità competente dello Stato membro": l'autorità designata dallo Stato membro conformemente alla presente direttiva e responsabile dei compiti assegnate dalla stessa.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Prima dell'avvio dell'attività di un traghetto ro-ro o di un'unità veloce da passeggeri in un servizio di linea rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva gli Stati membri effettuano un'ispezione preavviamento consistente di:

1.  Prima dell'avvio dell'attività di un traghetto ro-ro o di un'unità veloce da passeggeri in un servizio di linea rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri effettuano un'ispezione preavviamento consistente di:

Emendamento     9

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo -1

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  In caso di ispezioni preavviamento, uno Stato membro può dispensare da taluni requisiti o procedure, di cui agli allegati I e II e che sono pertinenti alle visite o ispezioni annuali dello Stato di bandiera effettuate nei sei mesi precedenti, che hanno rispettato le pertinenti procedure e linee guida per le visite specificate nell'HSSC oppure procedure volte a raggiungere lo stesso obiettivo. Gli Stati membri trasferiscono le informazioni pertinenti nella banca dati sulle ispezioni conformemente all'articolo 10.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri sono destinati ad essere adibiti ad un altro servizio di linea, lo Stato membro tiene conto delle ispezioni e delle visite precedentemente effettuate su detto traghetto ro-ro o detta unità veloce da passeggeri ai fini dell'esercizio in un precedente servizio di linea coperto dalla presente direttiva. A condizione che lo Stato membro sia soddisfatto di queste ispezioni e visite precedenti e che queste siano pertinenti alle nuove condizioni operative, non è necessario praticare le ispezioni e le visite di cui all'articolo 3, paragrafo 1, prima che inizi l'esercizio del traghetto ro-ro o dell'unità veloce da passeggeri nel nuovo servizio di linea.

1.  Quando un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri sono destinati ad essere adibiti ad un altro servizio di linea, lo Stato membro può tenere conto delle ispezioni e delle visite precedentemente effettuate su detto traghetto ro-ro o detta unità veloce da passeggeri ai fini dell'esercizio in un precedente servizio di linea coperto dalla presente direttiva. A condizione che lo Stato membro sia soddisfatto di queste ispezioni e visite precedenti e che queste siano pertinenti alle nuove condizioni operative, non è necessario praticare le ispezioni e le visite di cui all'articolo 3, paragrafo 1, prima che inizi l'esercizio del traghetto ro-ro o dell'unità veloce da passeggeri nel nuovo servizio di linea.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  un'ispezione visiva e un controllo documentario non diano adito a preoccupazioni quanto al fatto che il traghetto ro-ro o l'unità veloce da passeggeri non soddisfi i requisiti per un esercizio in condizioni di sicurezza e

(Non concerne tutte le versioni linguistiche.)

Correzione ortografica della versione francese.

Emendamento     12

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  un'ispezione durante un servizio di linea, non prima di cinque mesi ma non dopo sette mesi dall'ispezione. Detta ispezione interessa le voci elencate nell'allegato III e un numero sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II per assicurare che il traghetto ro-ro o l'unità veloce da passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un esercizio in condizioni di sicurezza.

b)  una seconda ispezione durante un servizio di linea, da effettuarsi non prima di quattro mesi o non dopo otto o più mesi dalla prima ispezione, di cui alla lettera a); detta seconda ispezione interessa le voci elencate nell'allegato III e ciò che, secondo il parere professionale dell’ispettore, costituisce un numero sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II per assicurare che il traghetto ro-ro o l'unità veloce da passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un esercizio in condizioni di sicurezza.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri sottopongono i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri a un'ispezione conformemente all'allegato II ogni volta che essi subiscano riparazioni, alterazioni e modificazioni di rilievo oppure qualora sia intervenuto un cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttavia, in caso di cambiamento di gestione o di passaggio di classe lo Stato membro, dopo aver preso in considerazione le ispezioni precedentemente effettuate sul traghetto ro-ro o sull'unità veloce da passeggeri e purché le condizioni di sicurezza di esercizio del traghetto o dell'unità non siano compromesse dal suddetto cambiamento o passaggio, può dispensare il traghetto o l'unità dall'ispezione richiesta dal presente paragrafo.

3.  Gli Stati membri sottopongono i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri a un'ispezione conformemente all'allegato II ogni volta che essi subiscano riparazioni, alterazioni e modificazioni di rilievo oppure qualora sia intervenuto un cambiamento di gestione o un passaggio di classe.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In caso di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza o la salute o costituiscono un rischio immediato per la vita, il traghetto ro-ro o l'unità veloce da passeggeri, per l'equipaggio e i passeggeri, lo Stato membro assicura che il traghetti ro-ro o l'unità veloce da passeggeri sia sottoposto a fermo. Il comandante riceve copia del provvedimento di fermo.

2.  In caso di carenze, nel traghetto ro-ro o nell'unità veloce da passeggeri, che rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza o costituiscono un rischio immediato per la salute o le vite del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, lo Stato membro assicura che il traghetti ro-ro o l'unità veloce da passeggeri sia sottoposto a fermo. Il comandante riceve copia del provvedimento di fermo.

Emendamento     15

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il provvedimento di fermo non è revocato fino a quando non sia stato eliminato il pericolo o fino a che lo Stato membro stabilisca che, a determinate condizioni, la nave può riprendere il mare o l'esercizio può essere ripreso senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o senza rischi per il traghetto ro-ro o per l'unità veloce da passeggeri o per le altre navi.

3.  Il provvedimento di fermo non è revocato fino a quando non sia stato effettivamente eliminato il pericolo o fino a che lo Stato membro stabilisca che, a determinate condizioni, la nave può riprendere il mare o l'esercizio può essere ripreso senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o senza rischi per il traghetto ro-ro o per l'unità veloce da passeggeri o per le altre navi.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Al fine di alleggerire la congestione portuale, lo Stato membro può autorizzare che un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri sottoposti a fermo siano spostati verso un'altra parte del porto se ciò è possibile in condizioni di sicurezza. Tuttavia, il rischio di congestione portuale non costituisce un elemento da prendere in considerazione nel decidere un provvedimento di fermo o di revoca di un fermo. Le autorità o gli enti portuali agevolano la sistemazione delle navi sottoposte a fermo.

7.  Al fine di alleggerire la congestione portuale, l’autorità competente dello Stato membro può autorizzare che un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri sottoposti a fermo siano spostati verso un'altra parte del porto se ciò è possibile in condizioni di sicurezza. Tuttavia, il rischio di congestione portuale non costituisce un elemento da prendere in considerazione nel decidere un provvedimento di fermo o di revoca di un fermo. Le autorità o gli enti portuali agevolano la sistemazione delle navi sottoposte a fermo.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora le ispezioni di cui agli articoli 3 e 5 confermino o rivelino carenze che giustificano il fermo, le spese complessive connesse alle ispezioni sono a carico della compagnia.

1.  Qualora le ispezioni di cui agli articoli 3 e 5 confermino o rivelino carenze che giustificano il fermo, le spese complessive connesse alle ispezioni sono a carico della compagnia. Il regime dei potenziali costi aggiuntivi per il porto è regolamentato dalle relazioni contrattuali tra l'operatore e il porto.

Emendamento     18

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle ispezioni contenente tutte le informazioni necessarie per attuare il sistema di ispezioni istituito ai sensi della presente direttiva o per migliorare ulteriormente la banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE.

1.  La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle ispezioni contenente tutte le informazioni necessarie per attuare il sistema di ispezioni istituito ai sensi della presente direttiva e la collegherà alla banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE.

Emendamento     19

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri provvedono a trasferire nella banca dati sulle ispezioni le informazioni relative alle ispezioni effettuate in conformità alla presente direttiva, comprese quelle relative alle carenze e ai fermi, non appena è ultimato il rapporto sull'ispezione o il fermo è revocato. Per quanto concerne gli elementi oggetto di tali informazioni, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'allegato XIII della direttiva 2009/16/CE.

2.  Gli Stati membri provvedono a trasferire nella banca dati sulle ispezioni le informazioni relative alle ispezioni effettuate in conformità alla presente direttiva, comprese quelle relative alle carenze e ai fermi, entro 24 ore dalla finalizzazione del rapporto sull'ispezione o dalla revoca del fermo. Per quanto concerne gli elementi oggetto di tali informazioni, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'allegato XIII della direttiva 2009/16/CE.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da[la data di entrata in vigore].

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da[la data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento     21

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 3

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri ha fatto l'oggetto di un'ispezione, tale ispezione è registrata come ispezione estesa nella banca dati sulle ispezioni e presa in considerazione ai fini degli articoli 10, 11 e 12 e per calcolare il rispetto dell'impegno di ispezione di ciascuno Stato membro, essendo interessate tutte le voci di cui all'allegato VII della presente direttiva.;

4.  Se un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri ha fatto l'oggetto di un'ispezione, tale ispezione è registrata come ispezione estesa nella banca dati sulle ispezioni e presa in considerazione ai fini degli articoli 10, 11 e 12 e per calcolare il rispetto dell'impegno di ispezione di ciascuno Stato membro, essendo interessate tutte le voci di cui all'allegato VII della presente direttiva. Essa è contabilizzata nel numero delle ispezioni obbligatorie per Stato membro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.

Emendamento     22

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 3

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Durante l'ispezione di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità veloce da passeggeri l'ispettore dell'autorità competente dello Stato di approdo può accettare di essere accompagnato da un ispettore dello Stato di approdo di un altro Stato membro che interviene in qualità di osservatore. Nel caso in cui la nave batta bandiera di uno Stato membro, lo Stato di approdo invita, su richiesta, un rappresentante dello Stato di bandiera a seguire l'ispezione in veste di osservatore.

Emendamento     23

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 19 – paragrafo 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  All'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 10bis:

 

10 bis.   Ove l'ispezione sia effettuata ai sensi della presente direttiva, si compie ogni sforzo per evitare che una nave sia indebitamente sottoposta a fermo o trattenuta.

  • [1]  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 176.

MOTIVAZIONE

Contesto generale

La proposta della Commissione concernente l'ispezione dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri si iscrive nel programma "REFIT" il cui scopo è la semplificazione e la razionalizzazione dell'attuale quadro legislativo. Il dibattito sulla proposta prende avvio al Parlamento in un momento cruciale per il settore marittimo; il 2017 è infatti l'anno marittimo europeo. Quest'anno dovrebbe quindi essere cruciale per rafforzare il posizionamento del settore marittimo nel mercato interno

La proposta mira a eliminare il vuoto, l'incertezza e/o la ridondanza giuridica derivanti dalla coesistenza di due direttive sull'ispezione delle navi, vale a dire la direttiva 1999/35/CE, che prevede ispezioni specifiche per i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri, e la direttiva 2009/16/CE, che istituisce un sistema di controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, basato sulla valutazione del rischio.

La proposta della Commissione dovrebbe consentire anche di ridurre gli oneri amministrativi ed economici a carico di operatori/armatori, evitando sovrapposizioni tra le visite specifiche previste dalla direttiva 1999/35/CE e le ispezioni estese a norma della direttiva 2009/16/CE, o ancora le visite annuali da parte dello Stato di bandiera, pur mantenendo un elevato livello di sicurezza.

In effetti, la proposta di direttiva, destinata a sostituire la direttiva 1999/35/CE, riduce il campo di applicazione di quest'ultima. La proposta limita le ispezioni ai soli traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea tra un porto di uno Stato membro e un porto di un paese terzo in cui la bandiera battuta dalla nave è la stessa di quella dello Stato membro in questione o adibiti a viaggi nazionali in servizio di linea in tratti di mare in cui possono operare navi di classe A conformemente alla direttiva 2009/45/CE.

Dal canto suo, il campo di applicazione della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo viene ampliato, specificando la natura delle ispezioni necessarie per garantire le condizioni di sicurezza di esercizio dei traghetti ro-ro o delle unità veloci da passeggeri.

Posizione del relatore

Il vostro relatore sostiene e accoglie molto favorevolmente la proposta della Commissione volta a garantire regole comuni chiare, semplificate ed estese per i traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri verso e da l'Unione europea. È del parere che questo quadro giuridico solido e coerente sia necessario per garantire non solo un livello di sicurezza comune, ma anche un ambiente concorrenziale imparziale per tutti gli operatori, indipendentemente dalla loro nazionalità o dalla bandiera battuta dalla nave.

In particolare, ritiene quindi che la proposta vada nella direzione della semplificazione evitando le ridondanze giuridiche e chiarendo il campo di applicazione tra la presente direttiva e la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.

Inoltre, la proposta garantisce il rafforzamento della direttiva includendo una frequenza semestrale dei controlli, vale a dire due controlli a un intervallo di sei mesi, e colmando i vuoti giuridici senza peraltro appesantire la direttiva o nuocere alla sua semplificazione.

Giova fare qualche precisazione. Al considerando 3, il relatore desidera apportare maggiore chiarezza tra l'ambito di applicazione della presente direttiva e la direttiva 2009/16/CE, presentando i diversi casi dei servizi regolari tra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi al fine di evitare così qualsiasi vuoto giuridico.

Il relatore ritiene inoltre che all'articolo 2 sia necessario definire l'autorità competente dello Stato membro, perché la direttiva vi fa riferimento a più riprese e l'autorità può essere di tipo diverso a seconda dello Stato membro.

All'articolo 5, il relatore ritiene che una deroga al controllo dei servizi di linea, secondo quanto proposto dalla Commissione europea, potrebbe ridurre la sicurezza dei passeggeri e propone quindi di escluderla dalla proposta.

Per quanto riguarda le spese derivanti dal fermo di una nave, il relatore suggerisce di chiarire il testo esplicitando che i relativi costi per il porto sono contemplati nelle relazioni contrattuali, in modo da evitare ogni incertezza giuridica.

In definitiva, si tratta di qualche precisazione per cercare di chiarire il testo.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE

Riferimenti

COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)

Presentazione della proposta al PE

6.6.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Relatori

       Nomina

Dominique Riquet

27.6.2016

 

 

 

Esame in commissione

27.2.2017

10.4.2017

 

 

Approvazione

11.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Deposito

19.4.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka,

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Cam

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti