RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011

12.10.2017 - (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Viorica Dăncilă


Procedura : 2016/0389(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0300/2017
Testi presentati :
A8-0300/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0786),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0514/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0300/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Il programma di indagini europee sulla struttura delle aziende agricole, in atto nell'Unione sin dal 1966, dovrebbe proseguire in modo da rilevare l'evoluzione della struttura delle aziende agricole a livello dell'Unione e fornire la base di conoscenze statistiche indispensabile per progettare, attuare, monitorare e valutare le politiche pertinenti, in particolare la politica agricola comune e le politiche incentrate sull'ambiente, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla mitigazione dei loro effetti.

(2)  Il programma di indagini europee sulla struttura delle aziende agricole, in atto nell'Unione sin dal 1966, dovrebbe proseguire in modo da rilevare l'evoluzione della struttura delle aziende agricole a livello dell'Unione e fornire la base di conoscenze statistiche indispensabile per progettare, attuare, monitorare, valutare e rivedere le politiche pertinenti, in particolare la politica agricola comune (PAC), includendo le misure di sviluppo rurale, così come le politiche dell'Unione incentrate sull'ambiente, sull'adattamento ai cambiamenti climatici, sulla mitigazione dei loro effetti e sull'uso del suolo, e alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Questa base di conoscenze è altresì necessaria per stimare il relativo impatto sulla forza lavoro femminile nelle aziende agricole.

 

 

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  La rilevazione di dati statistici – in particolare l'indagine sulla struttura delle aziende agricole – dovrebbe mirare a far sì che il processo decisionale disponga di dati aggiornati in vista delle future riforme della PAC.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  La coerenza e la compatibilità dei dati così come l'uniformità dei formati di trasmissione degli stessi sono requisiti essenziali per l'elaborazione delle statistiche agricole dell'Unione, in particolare per assicurare l'efficienza dei processi di rilevazione, trattamento e diffusione nonché per garantire la qualità dei risultati ottenuti.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  Ciò evidenzia la necessità di selezionare i contenuti delle rilevazioni statistiche in modo funzionale all'obiettivo di elaborare azioni più mirate e incisive in materia di politica agricola e sviluppo rurale, che tengano conto in via prioritaria dei bisogni dei produttori e dei consumatori dell'Unione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Le registrazioni di dati statistici riguardanti le aziende agricole permettono la tabulazione incrociata dei dati di base e dei dati dei moduli, consentendo quindi di estrarre le informazioni a partire da variabili quali il sesso del capo azienda, la sua età, l'assetto proprietario e le dimensioni dell'azienda, nonché l'adozione di misure ambientali. Una disaggregazione dei risultati sarà possibile per i criteri inclusi nei dati di base e per le combinazioni di criteri.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  La rilevazione di informazioni riguardanti l'anno di nascita, l'anno della classificazione come capo azienda e il sesso potrebbe fornire dati per lo sviluppo di azioni in materia di ricambio generazionale e di aspetti legati al genere.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)  La Commissione dovrebbe rendere disponibili su internet, pronti per essere utilizzati, dati comparabili oggetto di tabulazione incrociata provenienti da tutti gli Stati membri, comprese informazioni specifiche in rapporto, fra gli altri aspetti, al genere. Tali dati dovrebbero essere presentati in un modo facilmente fruibile.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quinquies)  La coerenza e la compatibilità dei dati così come l'uniformità dei formati di trasmissione degli stessi sono requisiti essenziali per l'elaborazione delle statistiche agricole dell'Unione, in particolare per assicurare l'efficienza dei processi di rilevazione, trattamento e diffusione nonché per garantire la qualità dei risultati ottenuti.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Gli Stati membri in cui i periodi di rilevazione sul campo ai fini dell'indagine dell'anno di riferimento 2020 coincidano con i lavori previsti per il censimento decennale della popolazione dovrebbero avere la possibilità di anticipare l'indagine agricola di un anno, così da ridurre il pesante onere derivante dall'effettuazione contemporanea di questi due grandi censimenti.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Per evitare oneri eccessivi alle aziende agricole e alle amministrazioni nazionali, per le unità di base oggetto della rilevazione dei dati si dovrebbero definire soglie che escludano le unità di indagine non rilevanti.

(9)  È importante evitare oneri e costi eccessivi alle aziende agricole e alle amministrazioni nazionali nella fase di attuazione del presente regolamento. A tale riguardo, per le unità di base oggetto della rilevazione dei dati si dovrebbero definire soglie che escludano le unità di indagine non rilevanti. Nel contempo, ai fini della definizione di un'azione strategica efficace per sostenere e mantenere le aziende agricole di piccole dimensioni, è importante disporre di dati anche per le aziende che rientrano in questo gruppo.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  È essenziale ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico delle microimprese e delle PMI, che potrebbero non disporre delle risorse strumentali e organizzative necessarie per far fronte a rilevazioni di dati frequenti ed eccessivamente dettagliate.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  È necessario poter distinguere le aziende agricole multinazionali – che siano intra-unionali, che coinvolgano due o più Stati membri o che si estendano al di fuori dell'Unione – da quelle di proprietà di persone fisiche o giuridiche di un solo Stato membro.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali dovrebbero avere accesso ai dati amministrativi nella misura in cui questi sono indispensabili per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

(11)  Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali dovrebbero avere accesso ai dati amministrativi nella misura in cui questi sono indispensabili per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Per la rilevazione di questi dati, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali non dovrebbero in alcun caso far ricorso a mezzi sproporzionati, come l'introduzione di multe, nel caso in cui gli agricoltori non vogliano prendere parte a un'indagine.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti si adoperano per semplificare nella misura del possibile la rilevazione dei dati statistici provenienti dalle aziende agricole. A tale riguardo, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni digitali.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Al fine di assicurare la flessibilità del sistema delle statistiche agricole europee, e nell'interesse della semplificazione e dell'ammodernamento delle statistiche agricole, le variabili da raccogliere dovrebbero essere attribuite a diversi gruppi di rilevazione (informazioni di base e dati dei moduli) differenziati per frequenza e rappresentatività o per entrambi i parametri.

(12)  Al fine di assicurare la flessibilità del sistema delle statistiche agricole europee, e nell'interesse della semplificazione e dell'ammodernamento delle statistiche agricole, le variabili da raccogliere dovrebbero essere attribuite a diversi gruppi di rilevazione (informazioni di base e dati dei moduli) differenziati per frequenza e rappresentatività o per entrambi i parametri. Gli Stati membri non dovrebbero costringere gli agricoltori a partecipare alle indagini allo scopo di garantire la loro rappresentatività con l'ausilio di mezzi sproporzionati quali le multe.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Gli aspetti economici del presente regolamento dovrebbero essere sottoposti a revisione per il periodo successivo al 2020, tenendo conto del nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) e di altre pertinenti modifiche agli strumenti dell'Unione. Sulla base di tale revisione, la Commissione dovrebbe proporre opportune modifiche del presente regolamento.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione perché possa specificare le descrizioni delle caratteristiche figuranti nell'allegato III e gli aspetti tecnici dei dati da presentare, come anche definire le informazioni da presentare occasionalmente (ad hoc) e disporre le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011.

(24)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione perché possa specificare le descrizioni delle caratteristiche figuranti nell'allegato III e gli aspetti tecnici dei dati da presentare, nonché disporre le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011. Nell'esercitare tale potere la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per le aziende agricole e gli Stati membri.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Al fine di soddisfare le nuove esigenze in fatto di dati dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ad atti modificativi delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Al fine di assicurare la compatibilità e agevolare il ricorso ad altre fonti di dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ad atti modificativi delle caratteristiche figuranti nell'allegato III. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(25)  Al fine di soddisfare le nuove esigenze in fatto di dati dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ad atti modificativi delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV e al fine di precisare quali informazioni sono da fornire occasionalmente (ad hoc) a norma dell'articolo 9. Al fine di assicurare la compatibilità e agevolare il ricorso ad altre fonti di dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ad atti modificativi delle caratteristiche figuranti nell'allegato III. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Nell'esercitare tale potere la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per le aziende agricole e gli Stati membri.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per rispettare tali condizioni gli Stati membri trasmettono dati rappresentativi delle aziende agricole e delle unità agricole di terreni collettivi che raggiungono almeno una delle soglie fisiche figuranti nell'allegato II in relazione alle dimensioni dei terreni agricoli o al numero di animali.

2.  Per rispettare tali condizioni gli Stati membri trasmettono dati rappresentativi delle aziende agricole e delle unità agricole di terreni collettivi che raggiungono almeno una delle soglie fisiche figuranti nell'allegato II in relazione alle dimensioni dei terreni agricoli o al numero di animali. Nel quadro della rilevazione di questi dati, gli Stati membri non fanno ricorso a misure sproporzionate, come l'imposizione di multe, per raggiungere il livello di rappresentatività desiderato.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se la base campionaria principale dell'indagine, specificata al paragrafo 2, non rappresenta il 98 % della superficie agricola utilizzata e il 98 % delle unità di bestiame, gli Stati membri ampliano la base campionaria stabilendo soglie inferiori a quelle di cui al paragrafo 2 e/o stabilendo soglie supplementari.

4.  Se la base campionaria principale dell'indagine, specificata al paragrafo 2, non rappresenta il 98 % della superficie agricola utilizzata e il 98 % delle unità di bestiame, gli Stati membri ampliano la base campionaria in conformità dell'articolo 6, stabilendo soglie inferiori a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo e/o stabilendo soglie supplementari.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base ("dati di base") relativi alle aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, per gli anni di riferimento delle indagini 2020, 2023 e 2026, figuranti nell'allegato III. La rilevazione dei dati di base per l'anno di riferimento dell'indagine 2020 avviene sotto forma di censimento.

1.  Gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base ("dati di base") relativi alle aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, per gli anni di riferimento delle indagini 2020, 2023 e 2026, figuranti nell'allegato III. La rilevazione dei dati di base per l'anno di riferimento dell'indagine 2020 avviene sotto forma di censimento. I dati annuali relativi alla domanda, quali verificati dal SIGC, sono anch'essi considerati una fonte di dati.

Motivazione

SIGC = Sistema integrato di gestione e di controllo: Sulla base dei dati della domanda compilata dai beneficiari della PAC, i dati sono sottoposti a un controllo incrociato con le aree di riferimento e tra di essi, così da verificare i dati utilizzabili e non semplicemente le dichiarazioni dei richiedenti.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Dati derivanti dai pagamenti degli aiuti a titolo della PAC

 

Gli Stati membri, attraverso gli organismi che gestiscono i pagamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), raccolgono le informazioni amministrative derivanti dagli atti di concessione degli aiuti diretti, al fine di eseguire una corretta valutazione degli strumenti utilizzati e fornire una base per le future decisioni politiche.

 

Gli organismi che gestiscono i pagamenti del FEAGA e del FEASR in ciascuno Stato membro:

 

a) eseguono l'elaborazione statistica delle informazioni relative ai pagamenti, aggregando i dati relativi al volume di aiuti, alla superficie interessata e al numero di beneficiari per ciascuna regione, in funzione del tipo di misure e per livelli di aiuti ricevuti;

 

b) comunicano tali risultati aggregati ai servizi statistici degli Stati membri e alla Commissione.

Motivazione

L'informazione derivante dai pagamenti degli aiuti a titolo della PAC rappresenta una valida fonte statistica, di cui attualmente si fa poco uso e il cui sfruttamento comporterebbe un costo supplementare minimo.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I dati sulle aziende agricole incluse in tale base campionaria ampliata possono essere rilevati mediante indagini campionarie. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati dell'indagine siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

2.  I dati sulle aziende agricole incluse in tale base campionaria ampliata possono essere rilevati mediante indagini campionarie. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati dell'indagine siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V. La struttura dei campioni è soggetta all'approvazione preliminare della Commissione (Eurostat). Nel quadro della rilevazione di questi dati, gli Stati membri non fanno ricorso a misure sproporzionate, come l'imposizione di multe, per raggiungere il livello di rappresentatività desiderato.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  modulo "Pratiche di gestione del suolo" per il 2023;

e)  modulo "Inverdimento e pratiche di gestione del suolo" per il 2023;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per gli anni 2023 e 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 16 riguardo a modifiche delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Nell'esercitare tale potere la Commissione si assicura che tali atti delegati non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti, e che sia modificato non oltre il 25 % delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV (con arrotondamento al numero intero più vicino).

3.  Per gli anni 2023 e 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 16 riguardo a modifiche delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Nell'esercitare tale potere la Commissione si assicura che tali atti delegati non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti e forniscano una giustificazione esaustiva al riguardo, e che sia modificato non oltre il 25 % delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV (con arrotondamento al numero intero più vicino).

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare quali informazioni sono da fornire occasionalmente (ad hoc):

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 16 al fine di precisare quali informazioni siano da fornire occasionalmente (ad hoc), nel caso in cui siano ritenute necessarie:

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  l'elenco delle caratteristiche, non superiore a 40 variabili, e le relative unità di misura, da trasmettere alla Commissione (Eurostat);

a)  l'elenco delle caratteristiche, non superiore a 40 variabili, i motivi di queste esigenze statistiche addizionali, e le relative unità di misura, da trasmettere alla Commissione (Eurostat);

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento dell'indagine.

2.  Tali atti delegati sono adottati non oltre 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento dell'indagine. Al momento dell'elaborazione di tali atti delegati, si tiene conto di eventuali costi e oneri amministrativi supplementari per le aziende agricole e gli Stati membri.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  per tutte le altre caratteristiche ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento comune, compreso nell'anno di riferimento dell'indagine.

f)  per tutte le altre caratteristiche ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento comune, compreso nell'anno di riferimento dell'indagine. Tali periodi di riferimento sono in linea con il calendario delle dichiarazioni delle superfici nella domanda SIGC.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Nella rilevazione e nella pubblicazione di tali dati statistici, la Commissione garantisce il rispetto delle stesse norme di qualità e trasparenza.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione garantisce la rilevazione e la pubblicazione tempestive dei dati ricevuti. Tali dati sono presentati in modo da includere una ripartizione delle pertinenti statistiche per Stato membro nonché le tendenze generali.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  Le statistiche e i dati rilevati sono pubblicati e messi a disposizione sia dei responsabili politici che del grande pubblico in modo trasparente.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Per la rilevazione dei dati ad hoc specificati nell'articolo 9, l'Unione può concedere sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, a copertura del costo dell'attuazione di una rilevazione di dati ad hoc. Tale contributo finanziario dell'Unione non può superare il 90 % dei costi ammissibili.

6.  Per la rilevazione dei dati ad hoc specificati nell'articolo 9, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, a copertura del costo dell'attuazione di una rilevazione di dati ad hoc. Tale contributo finanziario dell'Unione non può superare il 90 % dei costi ammissibili.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

In tutti gli atti legislativi il Parlamento europeo applica il principio secondo cui la delega di potere è conferita alla Commissione per un periodo di tempo determinato.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 bis

 

Deroga applicabile all'anno di riferimento dell'indagine per quanto riguarda Grecia, Spagna e Portogallo

 

In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 1, i riferimenti all'anno di riferimento dell'indagine 2020 si intendono fatti all'anno di riferimento 2019 per quanto riguarda Grecia, Spagna e Portogallo.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche generali – Personalità giuridica dell'azienda – riga 9 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

Emendamento

Il conduttore è classificato come giovane agricoltore o agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

sì/no

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche generali – Personalità giuridica dell'azienda – riga 4 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

 

Emendamento

Comproprietà

sì/no

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche generali – Capo azienda – riga 3 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

Emendamento

Anno della classificazione come capo azienda

anno

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche dei terreni – Superficie agricola utilizzata (SAU) – Seminativi – Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) – riga 1

 

Testo della Commissione

Frumento (grano) tenero e spelta

ha

 

Emendamento

Frumento (grano) tenero e spelta

ha

ha

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche dei terreni – Superficie agricola utilizzata (SAU) – Seminativi – Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) – riga 2

 

Testo della Commissione

Frumento (grano) duro

ha

 

Emendamento

Frumento (grano) duro

ha

ha

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche dei terreni – Superficie agricola utilizzata (SAU) – Seminativi – Piante industriali – riga 4

 

Testo della Commissione

Soia

ha

 

Emendamento

Soia

ha

ha

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche dei terreni – Superficie agricola utilizzata (SAU) – Seminativi – Piante raccolte verdi da seminativi – riga 2

 

Testo della Commissione

Leguminose raccolte verdi

ha

 

Emendamento

Leguminose raccolte verdi

ha

ha

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche dei terreni – Altre superfici agricole – riga 2 bis (nuova)

 

 

 

Emendamento

Superfici montagnose o collinose

ha

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche del bestiame – Bovini – Giovenche di 2 anni e più – Vacche – riga 1

 

Testo della Commissione

Vacche da latte

capi

 

Emendamento

Vacche da latte

capi

capi

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche del bestiame – Bovini – Giovenche di 2 anni e più – Vacche – riga 2

 

Testo della Commissione

Altre vacche

capi

 

Emendamento

Altre vacche

capi

capi

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche del bestiame – Bovini – riga 10 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

Emendamento

 

 

Bufale

 

capi

 

 

 

Bufale da latte

capi

 

 

 

Altre bufale

capi

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche del bestiame – Ovini e caprini

 

Testo della Commissione

Ovini e caprini

 

capi

Emendamento

Ovini e caprini

 

 

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche del bestiame – Ovini e caprini – Ovini (di tutte le età)

 

Testo della Commissione

Ovini (di tutte le età)

capi

 

Emendamento

Ovini (di tutte le età)

capi

capi

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche del bestiame – Ovini e caprini – Caprini (di tutte le età)

 

Testo della Commissione

Caprini (di tutte le età)

capi

 

Emendamento

Caprini (di tutte le età)

capi

capi

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche del bestiame – Suini – riga 1

 

Testo della Commissione

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

capi

 

Emendamento

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

capi

capi

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche del bestiame – Pollame – riga 1

 

Testo della Commissione

Polli da carne

capi

 

Emendamento

Polli da carne

capi

capi

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Allegato III – Caratteristiche del bestiame – Pollame – riga 2

 

Testo della Commissione

Galline ovaiole

capi

 

Emendamento

Galline ovaiole

capi

capi

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Allegato IV – Modulo: Manodopera e altre attività remunerative – tematica 8 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

 

 

Emendamento

 

Incidenti nelle aziende agricole

Tipo di incidente:

 

 

Gravità dell'incidente

 

 

Contesto demografico

Motivazione

La sicurezza nelle aziende agricole è un aspetto critico e il numero degli incidenti che si verificano presso di esse è troppo elevato. I responsabili politici hanno bisogno di informazioni accurate sulle cause degli incidenti e sulla portata dei rischi per le aziende agricole, così da poter attuare politiche intese a far fronte a tale problema, che presuppone un costo sociale ed economico molto elevato.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Allegato IV – Modulo: Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti – Impianti per gli effluenti – tematica dettagliata 2 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Misure di sicurezza

Motivazione

La sicurezza nelle aziende agricole è un aspetto critico e il numero degli incidenti che si verificano presso di esse è troppo elevato. I responsabili politici hanno bisogno di informazioni accurate sulle cause degli incidenti e sulla portata dei rischi per le aziende agricole, così da poter attuare politiche intese a far fronte a tale problema, che presuppone un costo sociale ed economico molto elevato.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Allegato IV – Modulo: Macchinari e impianti – Macchinari – tematica dettagliata 5 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Misure di sicurezza

Motivazione

La sicurezza nelle aziende agricole è un aspetto critico e il numero degli incidenti che si verificano presso di esse è troppo elevato. I responsabili politici hanno bisogno di informazioni accurate sulle cause degli incidenti e sulla portata dei rischi per le aziende agricole, così da poter attuare politiche per far fronte a tale problema, che presuppone un costo sociale ed economico molto elevato.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Allegato IV – Modulo: Macchinari e impianti – Macchinari – tematica dettagliata 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Misure di sicurezza

Motivazione

La sicurezza nelle aziende agricole è un aspetto critico e il numero degli incidenti che si verificano presso di esse è troppo elevato. I responsabili politici hanno bisogno di informazioni accurate sulle cause degli incidenti e sulla portata dei rischi per le aziende agricole, così da poter attuare politiche intese a far fronte a tale problema, che presuppone un costo sociale ed economico molto elevato.

MOTIVAZIONE

Le statistiche sulle aziende agricole sono strumenti alquanto importanti per comprendere la situazione dell'agricoltura nell'UE, gli effetti delle politiche agricole, lo stato delle nostre zone rurali e il modo in cui esse sono interessate dai cambiamenti climatici e sociali. L'UE ha bisogno di informazioni il più possibile precise in questo settore per elaborare politiche che apportino benefici a tutti i cittadini d'Europa. L'agricoltura, che utilizza quasi la metà della superficie dell'UE, è al centro del modello rurale europeo, ha un forte impatto sul cambiamento climatico e l'ambiente, e molte comunità rurali dipendono da essa.

La proposta della Commissione per un nuovo regolamento quadro mira ad accrescere la comparabilità e la coerenza delle statistiche UE sulla struttura delle aziende agricole europee, accelerare la trasmissione dei dati e consentire una rilevazione dei dati più flessibile e mirata che riduca l'onere per le aziende agricole dell'UE.

Il regolamento quadro all'esame è il primo di due regolamenti di questo tipo e concerne le statistiche integrate sulle aziende agricole (IFS) per i dati di tipo agricolo con trasmissione di dati a livello microeconomico e il censimento 2020. Un secondo regolamento quadro sulle statistiche aggregate di input e output nell'agricoltura, contenente rappresentazioni tabulari, è previsto per una data successiva.

Il regolamento IFS stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di azienda agricola e prevede l'integrazione delle informazioni relative alle strutture con altre informazioni quali i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale e gli aspetti agroambientali e di altro tipo per mezzo di un sistema flessibile di moduli e indagini ad hoc legati a una serie di variabili. I dati sono ricavati dal censimento agricolo del 2020 e da due indagini campionarie nel 2023 e 2026.

In quanto responsabili politici, abbiamo bisogno di statistiche valide e di informazioni pertinenti. Molte delle più recenti risoluzioni e relazioni d'iniziativa del Parlamento europeo chiedono dati più accurati e tempestivi. Questioni quali la struttura di genere del settore agricolo e della mano d'opera, i giovani agricoltori e lo spopolamento delle campagne, la concentrazione dei terreni e la maggiore pressione esercitata dall'urbanizzazione e, sicuramente, dall'inverdimento, nonché l'utilizzo di aree di interesse ecologico, la destinazione dei suoli, il cambiamento della destinazione dei suoli e la silvicoltura (LULUCF) sono solo alcuni esempi di settori in cui la produzione di statistiche affidabili è essenziale per poter adottare decisioni informate in sede di definizione delle politiche.

La presente relazione mira a garantire che la necessità di dati accurati e tempestivi sia presa in considerazione in modo accessibile, mantenendo nel contempo la flessibilità del processo e riducendo l'onere che grava sulle aziende agricole nell'UE e gli istituti nazionali di statistica.

Purtroppo, il censimento agricolo ha luogo ogni dieci anni, mentre il Quadro finanziario pluriennale (QFP) è stabilito per un periodo di sette anni e le riforme della PAC seguono pertanto la stessa periodicità. L'ultimo censimento agricolo in quanto tale ha avuto luogo nel 2010, prima dell'ultima riforma, mentre il prossimo si svolgerà nel 2020, alla fine dell'attuale QFP e dopo l'adozione della prossima PAC. È ormai tardi, purtroppo, per cercare di sincronizzare questi cicli, ma il relatore ritiene che, per il futuro, sia importante riflettere sul modo in cui garantire che le informazioni censuarie siano rese disponibili prima della discussione su una riforma della PAC.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Statistiche integrate sulle aziende agricole

Riferimenti

COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

Presentazione della proposta al PE

9.12.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

15.12.2016

 

 

 

Relatori

       Nomina

Viorica Dăncilă

28.2.2017

 

 

 

Approvazione

10.10.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

2

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Stanisław Ożóg

Deposito

12.10.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Stanisław Ożóg

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

3

0

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti