RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365

31.1.2018 - (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatori: Kay Swinburne, Jakob von Weizsäcker


Procedura : 2016/0365(COD)
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Ciclo del documento :  
A8-0015/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365

(COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0856),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0484/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Senato italiano, dal Parlamento spagnolo e dal Senato rumeno, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 20 settembre 2017[1],

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0015/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*

alla proposta della Commissione

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Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea[4],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere della Banca centrale europea[6],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  I mercati finanziari svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento delle economie moderne. Più integrati sono, maggiori saranno le possibilità di un'allocazione efficiente delle risorse economiche, con conseguenti potenziali benefici in termini di risultati. Per migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari, è tuttavia importante predisporre procedure atte a gestire i fallimenti del mercato e a garantire che, se un ente finanziario o un'infrastruttura del mercato finanziario che opera in tale mercato unico versa in difficoltà finanziarie o è sull'orlo del dissesto, tale evento non destabilizzi l'intero mercato finanziario né comprometta la crescita nell'economia in generale. Le controparti centrali (CCP) sono componenti essenziali dei mercati finanziari: s'interpongono tra i partecipanti fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente e rivestono un ruolo centrale nel trattamento delle operazioni finanziarie e nella gestione dell'esposizione ai vari rischi insiti in tali operazioni. Le CCP accentrano la gestione delle operazioni e posizioni delle controparti, adempiono gli obblighi instaurati dalle operazioni e ricevono dai partecipanti un'adeguata garanzia sotto forma di margine e di contributo ai fondi di garanzia.

(2)  Le controparti centrali (CCP) sono componenti essenziali dei mercati finanziari globali: s'interpongono tra i partecipanti fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente e rivestono un ruolo centrale nel trattamento delle operazioni finanziarie e nella gestione dell'esposizione ai vari rischi insiti in tali operazioni. Le CCP accentrano la gestione delle operazioni e posizioni delle controparti, adempiono gli obblighi instaurati dalle operazioni e richiedono dai partecipanti un'adeguata garanzia sotto forma di margine e di contributo ai fondi di garanzia.

(3)  Con l'integrazione dei mercati finanziari nell'Unione le CCP hanno registrato un'evoluzione, passando da un ruolo principalmente di servizio dei bisogni e mercati nazionali a una funzione di snodo essenziale dei mercati finanziari nella più ampia dimensione dell'Unione. Oggi le CCP autorizzate nell'Unione compensano varie categorie di prodotti, che spaziano dai derivati finanziari e su merci, sia quotati sia fuori borsa (OTC), ai titoli azionari a pronti e alle obbligazioni, fino a prodotti quali le operazioni di pronti contro termine. Vanno oltre le frontiere nazionali prestando servizi a una vasta gamma di enti finanziari e di altra natura in tutta l'Unione. Sebbene alcune restino concentrate sul mercato nazionale, tutte le CCP autorizzate nell'Unione sono di rilevanza sistemica almeno nel rispettivo mercato nazionale.

(4)  Poiché un volume consistente del rischio finanziario presente nel sistema finanziario dell'Unione si concentra nelle CCP, che lo trattano per conto dei partecipanti diretti e dei relativi clienti, è essenziale che esse siano sottoposte a una regolamentazione efficace e a una vigilanza rigorosa. In vigore dall'agosto 2012, il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] impone alle CCP di soddisfare rigorose norme prudenziali, organizzative e relative alla condotta negli affari. Incombe alle autorità competenti di esercitare un controllo completo sulle attività delle CCP collaborando nell'ambito di collegi di vigilanza in cui confluiscono diverse autorità per le funzioni specifiche cui sono deputate. Conformemente agli impegni assunti dai leader del G20 a seguito della crisi finanziaria, il regolamento (UE) n. 648/2012 impone altresì l'obbligo di compensare a livello centrale i derivati OTC standardizzati tramite una CCP. Con l'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione centralizzata dei derivati OTC, aumenteranno verosimilmente il volume e la gamma di attività svolte dalle CCP, il che potrebbe determinare una sfida supplementare per le loro strategie di gestione dei rischi.

(5)  Il regolamento (UE) n. 648/2012 ha concorso ad aumentare la resilienza delle CCP e dei mercati finanziari più in generale a fronte dell'ampia gamma dei rischi trattati e concentrati nelle CCP. Nessun sistema di norme e pratiche è tuttavia in grado di ovviare al fatto che le risorse attuali sono insufficienti a gestire i rischi cui sono esposte le CCP, fra cui l'inadempimento di uno o più partecipanti diretti. Nell'ipotesi di gravi difficoltà o di dissesto imminente, in linea di massima gli enti finanziari dovrebbero essere sottoposti a procedura ordinaria di insolvenza. Con la crisi finanziaria è tuttavia emerso che, specie in un periodo di prolungata instabilità e di incertezza economica, tale procedura può perturbare funzioni che sono essenziali per l'economia, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria. Non sempre le procedure ordinarie di insolvenza applicabili alle imprese sono in grado di assicurare un intervento sufficientemente rapido o di dare la giusta priorità alla continuità delle funzioni essenziali degli enti finanziari nell'ottica di preservare la stabilità finanziaria. Per evitare queste conseguenze negative della procedura ordinaria di insolvenza è necessario predisporre uno specifico quadro per la risoluzione delle CCP.

(6)  La crisi ha evidenziato la mancanza di strumenti adeguati atti a preservare le funzioni essenziali assolte dagli enti finanziari in dissesto. Ha rivelato altresì la mancanza di quadri normativi che consentissero alle autorità, specie se situate in Stati membri o giurisdizioni diversi, di collaborare e coordinarsi per poter agire rapidamente e con risolutezza. Privi di tali strumenti e quadri di cooperazione e coordinamento, gli Stati membri sono stati costretti ad usare il denaro dei contribuenti per salvare gli enti finanziari, in modo da arginare il contagio e contenere il panico. Benché non beneficiarie dirette di sostegno finanziario pubblico ▌nel corso della crisi, le CCP hanno tratto indirettamente beneficio dalle misure di salvataggio rivolte alle banche, che le hanno messe al riparo dagli effetti che avrebbero altrimenti subito se le banche non avessero adempiuto agli obblighi che avevano nei loro confronti. Un quadro di risanamento e risoluzione delle CCP è quindi necessario per evitare il ricorso al denaro dei contribuenti in caso di dissesto disordinato di una di esse. All'interno di tale quadro si dovrebbe altresì tener conto della possibilità che le CCP siano sottoposte a risoluzione per motivi diversi dall'inadempimento di uno o più dei loro partecipanti diretti.

(7)  L'obiettivo di un quadro credibile di risanamento e risoluzione è fare per quanto possibile in modo che le CCP predispongano misure per uscire dalle difficoltà finanziarie, mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto liquidandone nel contempo le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza e preservare la stabilità finanziaria riducendo nel contempo al minimo il costo del dissesto della CCP per i clienti finali e i contribuenti. Il quadro di risanamento e risoluzione rafforza la prontezza delle CCP e delle autorità ad attenuare gli effetti degli stress finanziari e permette alle autorità di avere una visione più chiara del grado di preparazione delle CCP agli scenari di stress. Conferisce inoltre alle autorità i poteri che permettono loro di prepararsi alla potenziale risoluzione della CCP e di gestirne in modo coordinato il deterioramento, contribuendo così al buon funzionamento dei mercati finanziari.

(8)  Attualmente non vigono nell'Unione norme armonizzate sul risanamento e la risoluzione delle CCP. Alcuni Stati membri hanno già adottato modifiche normative che impongono alle CCP di redigere piani di risanamento e che introducono meccanismi atti a risolvere le CCP in dissesto. Vi sono inoltre fra gli Stati membri notevoli differenze sostanziali e procedurali sotto il profilo delle normative, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative che disciplinano l'insolvenza delle CCP. La mancanza di presupposti, poteri e procedure comuni per il risanamento e la risoluzione delle CCP rischia di costituire un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di intralciare la cooperazione tra le autorità nazionali che si trovano ad affrontare il dissesto di una CCP e ad applicare appropriati meccanismi di allocazione delle perdite nei confronti dei relativi partecipanti, nell'Unione e nel mondo. Questo vale in particolare quando, per via del diverso approccio seguito, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della stessa capacità di procedere alla risoluzione delle CCP. Le diversità fra i regimi di risanamento e risoluzione possono influire sulle CCP e sui relativi partecipanti in misura diversa nei vari Stati membri, potenzialmente falsando la concorrenza nel mercato interno. La mancanza di norme e strumenti comuni per gestire le difficoltà o il dissesto in cui versa una CCP può incidere sulla scelta del partecipante quanto alla compensazione e sulla scelta della CCP quanto al luogo di stabilimento, impedendo quindi alle CCP di godere appieno delle libertà fondamentali riconosciute loro nel mercato unico. Questo potrebbe a sua volta scoraggiare i partecipanti dall'oltrepassare le frontiere nel mercato interno per accedere alle CCP e ostacolare un'ulteriore integrazione dei mercati dei capitali in Europa. È pertanto necessario che in tutti gli Stati membri vigano norme comuni in materia di risanamento e risoluzione così che le CCP possano esercitare le libertà garantite loro dal mercato interno senza subire limitazioni derivanti dalla capacità finanziaria degli Stati membri e delle relative autorità di gestire i dissesti delle CCP.

(9)  La revisione del quadro normativo applicabile alle banche e ad altri enti finanziari effettuata nella scia della crisi, in particolare l'inasprimento dei requisiti patrimoniali e di riserve di liquidità delle banche, il miglioramento degli strumenti di politica macroprudenziale e le norme esaustive in materia di risanamento e risoluzione delle banche, ha ridotto la probabilità di crisi in futuro e migliorato la resilienza di tutti gli enti finanziari e le infrastrutture di mercato, CCP comprese, allo stress economico, sia esso provocato da perturbazioni sistemiche o da eventi specifici a un singolo ente. Dal 1º gennaio 2015 si applica in tutti gli Stati membri un regime di risanamento e risoluzione per le banche a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8].

(10)  Muovendo dalla linea seguita per le banche, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero essere preparate e disporre di strumenti di risanamento e di risoluzione adeguati a gestire le situazioni che comportano il dissesto di CCP. Date tuttavia le differenze che le separano per funzioni e modelli aziendali, banche e CCP presentano rischi diversi. Sono quindi necessari strumenti e poteri specifici per le ipotesi di dissesto di una CCP, sia esso provocato dal dissesto dei partecipanti diretti o scaturito da eventi diversi dall'inadempimento.

(11)  La forma del regolamento è necessaria per integrare e sviluppare l'impostazione varata con il regolamento (UE) n. 648/2012, che prevede requisiti prudenziali uniformi applicabili alle CCP. Stabilire in una direttiva gli obblighi relativi al risanamento e alla risoluzione potrebbe determinare incoerenze dovute alla potenziale adozione di normative nazionali divergenti su una materia altrimenti disciplinata da atti dell'Unione direttamente applicabili e contraddistinta sempre più dalla prestazione transfrontaliera dei servizi delle CCP. Anche in materia di risanamento e risoluzione delle CCP è pertanto opportuno adottare norme uniformi direttamente applicabili.

(12)  In un'ottica di coerenza con la normativa dell'Unione vigente in materia di servizi finanziari e al fine di garantire il più alto livello possibile di stabilità finanziaria in tutta l'Unione, il regime di risanamento e risoluzione dovrebbe applicarsi a tutte le CCP soggette ai requisiti prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, che abbiano o no l'autorizzazione bancaria. Sebbene vi possano essere differenze nel profilo di rischio associato a strutture societarie alternative, il presente regolamento tratta le CCP come soggetti indipendenti all'interno di qualsiasi struttura di gruppo o di mercato e garantisce l'autonomia del piano di risanamento e risoluzione della CCP, a prescindere dalla struttura del gruppo cui la CCP appartiene. Ciò riguarda in particolare i requisiti che impongono di detenere a livello di entità risorse finanziarie sufficienti per gestire una situazione di inadempimento o eventi diversi dall'inadempimento.

(13)  Ai fini dell'efficacia ed efficienza delle azioni di risoluzione e in linea con gli obiettivi della risoluzione, gli Stati membri dovrebbero affidare le funzioni e i compiti legati alla risoluzione ad autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici. Dovrebbero altresì garantire che alle autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. Se lo Stato membro nomina autorità di risoluzione l'autorità responsabile della vigilanza prudenziale sulle CCP, è opportuno garantire l'indipendenza del processo decisionale e adottare tutte le disposizioni necessarie per separare le funzioni di vigilanza da quelle di risoluzione, in modo da scongiurare conflitti di interessi e il rischio di acquiescenza normativa.

(14)  Date le conseguenze che il dissesto di una CCP e gli interventi che ne conseguono possono avere per il sistema finanziario e per l'economia di uno Stato membro nonché l'eventualità di dover in ultima istanza utilizzare fondi pubblici come soluzione estrema per risolvere una crisi, i ministeri delle finanze o altri ministeri competenti degli Stati membri dovrebbero essere implicati da vicino, sin dalle fasi iniziali, nella procedura di risanamento e risoluzione.

(15)  Poiché spesso la CCP presta servizi in tutta l'Unione, l'efficacia del risanamento e della risoluzione presuppone una collaborazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione nell'ambito di collegi di vigilanza e di risoluzione, specie nei preparativi del risanamento e della risoluzione. Le fasi preparatorie in questione riguardano la valutazione dei piani di risanamento redatti dalle CCP, la valutazione dei piani di risoluzione predisposti dall'autorità di risoluzione della CCP e il superamento degli impedimenti alla risolvibilità.

(16)  Nella risoluzione delle CCP è opportuno raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone all'urgenza della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive e, dall'altro, l'esigenza di preservare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui la CCP presta servizi. A tal fine, le autorità che, per ambito di competenza, potrebbero essere interessate dal dissesto della CCP dovrebbero confrontarsi nell'ambito del collegio di risoluzione. Allo stesso modo, le pertinenti autorità di paesi terzi dovrebbero essere invitate, quando necessario, a partecipare ai collegi di risoluzione in veste di osservatrici al fine di assicurare un periodico scambio di opinioni e un coordinamento con esse. Le autorità dovrebbero tener sempre conto dell'impatto delle loro decisioni sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui la CCP svolge attività essenziali o importanti per i mercati finanziari locali, compresi quelli in cui sono ubicati i partecipanti diretti e quelli in cui sono stabilite le sedi di negoziazione e le infrastrutture del mercato finanziario collegate.

(16 bis)  Dato il carattere transfrontaliero e globale di talune operazioni delle CCP, le decisioni delle autorità di risoluzione possono avere ripercussioni economiche e di bilancio in altre giurisdizioni. Per quanto ragionevolmente possibile, in sede di risanamento e risoluzione è opportuno tenere presenti tali implicazioni transfrontaliere, considerando al contempo anche la sovranità delle autorità fiscali delle altre giurisdizioni.

(17)  L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), per preparare le decisioni collegate ai compiti ad essa assegnati coinvolgendovi pienamente l'Autorità bancaria europea (ABE) e i suoi membri, dovrebbe costituire al suo interno un comitato di risoluzione, invitando le pertinenti autorità competenti dell'ABE a parteciparvi in veste di osservatrici.

(18)  Per affrontare efficacemente e in modo proporzionato il potenziale dissesto di una CCP, le autorità dovrebbero esercitare i poteri di risanamento e di risoluzione di cui sono investite tenendo conto di una serie di fattori caratterizzanti la CCP, quali natura dell'attività, struttura giuridica e organizzativa, profilo di rischio, dimensioni, status giuridico e interconnessioni con il sistema finanziario. Le autorità dovrebbero inoltre valutare la probabilità che il dissesto e la successiva liquidazione della CCP con procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti finanziari o sull'economia in generale.

(19)  Ai fini di una gestione efficace delle CCP in dissesto, è opportuno conferire alle autorità il potere d'imporre misure preparatorie alla CCP. È opportuno stabilire una norma minima circa il contenuto e le informazioni da includere nei piani di risanamento, in modo che nell'Unione tutte le CCP dispongano di piani di risanamento sufficientemente dettagliati su cui fare affidamento in caso di difficoltà finanziarie. Tali piani dovrebbero contemplare una serie appropriata di scenari che prevedano sia stress sistemici che stress specifici alla CCP. Gli scenari dovrebbero contemplare situazioni di stress che, pur rimanendo plausibili, siano più estreme di quelle utilizzate ai fini delle prove di stress periodiche di cui al capo XII del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, ad esempio il dissesto di altri partecipanti diretti oltre ai due nei confronti dei quali la CCP ha la maggiore esposizione e di una o più altre CCP. Il piano di risanamento dovrebbe costituire parte integrante del regolamento operativo della CCP stabilito per contratto con i partecipanti diretti. Il regolamento operativo dovrebbe prevedere altresì disposizioni atte a garantire l'esercitabilità delle misure di risanamento delineate nel piano in tutti gli scenari. I piani di risanamento non dovrebbero presupporre l'accesso a un sostegno finanziario pubblico ▌né esporre i contribuenti al rischio di perdite.

(19 bis)  I piani di risanamento dovrebbero garantire incentivi adeguati per far sì che le CCP, i partecipanti diretti e i clienti non lascino che la situazione si deteriori ulteriormente e per incoraggiare un comportamento collaborativo. Affinché la struttura degli incentivi sia credibile, gli scostamenti rispetto al piano di risanamento dovrebbero essere soggetti all'approvazione dell'autorità competente.

(20)  La CCP dovrebbe preparare e aggiornare periodicamente il piano di risanamento. ▌In questo contesto la fase del risanamento dovrebbe iniziare quando è riscontrato un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP o un rischio di violazione dei requisiti prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Queste situazioni dovrebbero risultare dal raffronto con un sistema di indicatori qualitativi e quantitativi inclusi nel piano di risanamento.

(20 bis)  I piani di risanamento dovrebbero garantire che l'ordine seguito nell'attivazione degli strumenti di risanamento determini un'allocazione equilibrata delle perdite tra le CCP, i partecipanti diretti e i loro clienti. Come principio generale, le perdite dovrebbero essere distribuite tra le CCP, i partecipanti diretti e i loro clienti in funzione della loro capacità di controllare i rischi. L'obiettivo è di creare solidi incentivi ex ante e di garantire un'equa allocazione delle perdite; pertanto, anche l'allocazione delle perdite per eventi diversi dall'inadempimento dovrebbe essere proporzionale al livello di responsabilità di ciascuna parte interessata coinvolta. I piani di risanamento dovrebbero garantire che ci si basi sul capitale delle CCP per sostenere le prime perdite nei casi di inadempimento, e a maggior ragione in eventi diversi dall'inadempimento. È opportuno prevedere che le perdite siano sostanzialmente assorbite dai partecipanti diretti prima di attivare altri strumenti per l'allocazione delle perdite tra i clienti.

(21)  La CCP dovrebbe presentare il piano di risanamento alle autorità competenti e al collegio delle autorità di vigilanza istituito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini di una valutazione completa, che assumerà la forma di una decisione congiunta del collegio. La valutazione dovrebbe indicare se il piano è completo e se è effettivamente in grado di ripristinare tempestivamente la sostenibilità economica della CCP, anche in periodi di grave stress finanziario.

(22)  Il piano di risanamento dovrebbe illustrare compiutamente le azioni che la CCP si ripromette di intraprendere per risolvere l'eventuale problema delle obbligazioni in essere non bilanciate, delle perdite non coperte, della carenza di liquidità o dell'inadeguatezza del capitale, così come le azioni atte a ricostituire le risorse finanziarie prefinanziate esaurite e gli accordi in materia di liquidità, al fine di recuperare la sostenibilità economica e di poter continuare a soddisfare i requisiti per l'autorizzazione, e a tale fine deve includere un'adeguata capacità di assorbimento delle perdite. Gli strumenti previsti dovrebbero essere esaustivi. Ogni strumento dovrebbe essere affidabile e tempestivo e poggiare su una solida base giuridica. Tali strumenti dovrebbero creare incentivi adeguati affinché gli azionisti della CCP, i partecipanti e i loro clienti controllino il rischio che essi introducono nel sistema o cui sono esposti al suo interno, monitorino le attività di assunzione e gestione dei rischi della CCP e partecipino alla procedura di gestione dell'inadempimento.

(22 bis)  I piani di risanamento dovrebbero indicare esplicitamente le misure che la CCP deve adottare in caso di attacchi informatici le cui conseguenze potrebbero essere un deterioramento significativo della sua situazione finanziaria o un rischio di violazione dei requisiti prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(23)  Le CCP dovrebbero evitare discriminazioni nei piani e assicurare che questi siano equilibrati in termini di effetti e incentivi generati. Nessun partecipante diretto o cliente dovrebbe risultarne svantaggiato in modo sproporzionato. A norma del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP dovrebbe assicurare in particolare che i partecipanti diretti abbiano un'esposizione limitata nei suoi confronti. Le CCP dovrebbero assicurare che tutti i pertinenti portatori d'interesse siano coinvolti nella stesura del piano di risanamento, mediante la partecipazione al comitato dei rischi della CCP, se del caso, e mediante la loro adeguata consultazione. Poiché è lecito attendersi che i portatori d'interesse abbiano opinioni divergenti, le CCP dovrebbero stabilire procedure chiare per gestire la diversità di opinioni tra i portatori d'interesse e qualsiasi conflitto di interessi tra questi ultimi e la controparte centrale.

(23 bis)  Le CCP dovrebbero garantire che i clienti dei partecipanti diretti non inadempienti siano adeguatamente risarciti qualora le loro attività siano utilizzate durante la procedura di risanamento.

(24)  Tenuto conto del carattere globale dei mercati serviti dalle CCP, è necessario garantire che la CCP possa, se necessario, applicare le opzioni di risanamento ai contratti o attività disciplinati dal diritto di un paese terzo o ai soggetti basati in paesi terzi. Il regolamento operativo della CCP dovrebbe pertanto prevedere disposizioni contrattuali atte a consentire tutto ciò.

(25)  Se la CCP non presenta un piano di risanamento adeguato, le autorità competenti dovrebbero poterle imporre l'adozione delle misure necessarie per colmare le lacune sostanziali, così che la CCP riesca a rafforzarsi nell'attività e, in caso di dissesto, a ripristinare il capitale o ribilanciare il portafoglio. Questo potere dovrebbe consentire alle autorità competenti d'intervenire preventivamente, per quanto necessario per colmare le lacune e conseguire così gli obiettivi di stabilità finanziaria.

(25 bis)  Qualora una CCP interessata da un piano di risanamento abbia applicato ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite che vanno oltre le linee di difesa di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e dunque non ne sia stata avviata la risoluzione, una volta ribilanciato il portafoglio l'autorità competente dovrebbe poter imporre alla CCP di risarcire i partecipanti mediante liquidità per le perdite subite o, se del caso, imporre alla CCP di emettere partecipazioni ai futuri utili della CCP.

(26)  La pianificazione della risoluzione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. I piani dovrebbero essere redatti dall'autorità di risoluzione della CCP e stabiliti di comune accordo dalle pertinenti autorità del collegio di risoluzione. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per individuare le funzioni essenziali e assicurarne la continuità. Il regolamento operativo della CCP stabilito per contratto con i partecipanti diretti dovrebbe contenere disposizioni volte a garantire l'applicabilità delle misure di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione, inclusa una richiesta di liquidità per la risoluzione.

(27)  In base alla valutazione della risolvibilità, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di imporre, direttamente o indirettamente attraverso l'autorità competente, modifiche della struttura giuridica e dell'organizzazione della CCP e di prendere le misure necessarie e proporzionate per ridurre o eliminare gli impedimenti sostanziali all'attivazione degli strumenti di risoluzione e assicurare la risolvibilità.

(28)  Con riferimento ai piani di risoluzione e alle valutazioni della risolvibilità prevale sulle considerazioni di vigilanza corrente la necessità di accelerare le azioni di ristrutturazione e di assicurarne la celerità, per garantire la continuità delle funzioni essenziali della CCP e preservare la stabilità finanziaria. Se i membri del collegio di risoluzione sono in disaccordo sulle decisioni da adottare riguardo al piano di risoluzione della CCP, alla valutazione della risolvibilità della CCP e all'eliminazione degli impedimenti che la ostacolano, l'ESMA dovrebbe fungere da mediatore in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. La mediazione vincolante dell'ESMA dovrebbe comunque essere esaminata preventivamente da un comitato interno dell'ESMA stessa, dato che i suoi membri hanno in diversi Stati membri competenze in materia di mantenimento della stabilità finanziaria e di vigilanza sui partecipanti diretti. È opportuno invitare talune autorità competenti ai sensi del regolamento istitutivo dell'ABE a partecipare in veste di osservatrici al comitato interno dell'ESMA, poiché assolvono funzioni analoghe a norma della direttiva 2014/59/UE. La mediazione vincolante non dovrebbe impedire, in altri casi, la mediazione non vincolante condotta in conformità dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(29)  ▌In funzione della struttura del gruppo di appartenenza, può risultare necessario stabilire nel piano di risanamento della CCP le condizioni che determinano l'attivazione di relazioni contrattuali volontarie o di altre relazioni vincolanti, quali garanzie fornite dall'impresa madre o accordi in materia di controllo e di trasferimento di profitti e perdite o altre forme di sostegno operativo da parte dell'impresa madre o di un'altra componente dello stesso gruppo. Assicurando la trasparenza su questo tipo di accordi si attenuerebbero i rischi per la liquidità e la solvibilità della componente del gruppo che eroga sostegno alla CCP che versa in difficoltà finanziarie. La modifica di tali accordi dovrebbe essere considerata una modifica sostanziale che implica la revisione del piano di risanamento.

(30)  Data la delicatezza delle informazioni ivi contenute, i piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero obbedire ad adeguate disposizioni in materia di riservatezza.

(31)  Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i piani di risanamento e le relative modifiche alle pertinenti autorità di risoluzione, le quali dovrebbero a loro volta inoltrare piani di risoluzione e modifiche alle autorità competenti, in modo che tutte le autorità pertinenti siano tenute sempre perfettamente informate.

(32)  Per preservare la stabilità finanziaria è necessario che le autorità competenti siano in grado di sanare il deterioramento della situazione finanziaria ed economica di una CCP prima che questa giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione, o imporre alla CCP un cambiamento di rotta se le azioni che compie compromettono la stabilità finanziaria generale. È opportuno pertanto conferire alle autorità competenti poteri di intervento precoce che permettano di scongiurare o ridurre al minimo gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria o sugli interessi dei clienti che potrebbero conseguire dall'applicazione di determinate misure da parte della CCP. I poteri di intervento precoce dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti in aggiunta ai poteri previsti dal diritto nazionale degli Stati membri o dal regolamento (UE) n. 648/2012 per le situazioni diverse da quelle considerate intervento precoce. I poteri di intervento precoce comprendono il potere di proibire o limitare nella massima misura possibile, senza attivare un effettivo inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP; dovrebbe altresì essere possibile limitare, proibire o congelare tutti i pagamenti ai dirigenti delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti EBA/GL/2015/22 dell'ABE, di benefici pensionistici discrezionali o delle indennità di buonuscita.

(33)  Nelle fasi di risanamento e di intervento precoce gli azionisti dovrebbero conservare tutti i loro diritti. Essi invece li perdono una volta che la CCP sia posta in risoluzione. Durante la fase di risanamento dovrebbe essere per quanto possibile limitata o proibita qualsiasi remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte dalla CCP.

(34)  Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere un avvio tempestivo della procedura prima che si manifesti l'insolvenza della CCP. La CCP dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando viola o rischia di violare in un prossimo futuro i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione, quando il risanamento non è riuscito a ripristinarne la sostenibilità economica, quando le sue attività sono o rischiano di essere in un prossimo futuro inferiori alle passività, quando non è o rischia di non essere in un prossimo futuro in grado di pagare i debiti alla scadenza o quando necessita di sostegno finanziario pubblico ▌. La mera circostanza che la CCP non soddisfi tutti i requisiti per l'autorizzazione non dovrebbe tuttavia giustificare di per sé l'avvio della procedura di risoluzione. Per consentire il tempestivo avvio della risoluzione, la decisione di un'autorità di risoluzione volta ad accelerare il passaggio dal risanamento alla risoluzione può essere impugnata solo per motivi di merito, sulla base del fatto che, al momento della sua adozione, la decisione era arbitraria e irragionevole alla luce delle informazioni all'epoca facilmente disponibili.

(35)  L'erogazione di assistenza di liquidità di emergenza da parte della banca centrale (laddove disponibile) non dovrebbe costituire una prova del fatto che la CCP non è o rischia di non essere in un prossimo futuro in grado di pagare le passività alla scadenza. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione volte a rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro non dovrebbero attivare il quadro di risoluzione quando sono soddisfatte determinate condizioni.

(36)  Se sussistono i presupposti per la risoluzione, l'autorità di risoluzione della CCP dovrebbe disporre di un complesso armonizzato di strumenti e poteri di risoluzione. Questi dovrebbero essere attivati o esercitati in base a presupposti, obiettivi e principi generali comuni. Gli ulteriori strumenti e poteri attivati o esercitati dalle autorità di risoluzione dovrebbero essere conformi ai principi e agli obiettivi della risoluzione. In particolare, l'attivazione o l'esercizio non dovrebbe interferire nella risoluzione efficace dei gruppi transfrontalieri. Visto l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, l'utilizzo di fondi pubblici, e considerato che è difficile prevedere la natura esatta di una grave crisi che richiederebbe l'intervento dell'autorità di risoluzione, è opportuno non escludere ex ante alcuno strumento di risoluzione. Per affrontare l'azzardo morale e meglio tutelare i contribuenti, è opportuno che le autorità competenti definiscano ex ante misure chiare e dettagliate per recuperare nella misura del possibile tali risorse dai partecipanti diretti.

(37)  Gli obiettivi primi della risoluzione dovrebbero essere garantire la continuità delle funzioni essenziali, scongiurare effetti negativi sulla stabilità finanziaria e tutelare le finanze pubbliche▌.

(38)  È opportuno mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto, seppur ristrutturandole con i necessari cambiamenti della direzione, mediante l'attivazione degli strumenti di risoluzione in situazione di continuità operativa e ricorrendo, nella massima misura possibile, a fondi privati. Varie soluzioni sarebbero percorribili per conseguire tale obiettivo: la vendita della CCP o la sua fusione con un terzo solvente, la ristrutturazione o riduzione del valore dei contratti e delle passività della CCP mediante l'allocazione delle perdite e il trasferimento delle posizioni dal partecipante inadempiente ai partecipanti non inadempienti, ovvero la ricapitalizzazione della CCP mediante la riduzione del valore delle sue azioni o la riduzione e conversione dei suoi titoli di debito in titoli di capitale. In linea con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP, e prima di procedere agli interventi di cui sopra, l'autorità di risoluzione dovrebbe vagliare la possibilità di dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali esistenti e in sospeso della CCP, comprese, segnatamente, le obbligazioni contrattuali in capo ai partecipanti diretti di soddisfare le richieste di liquidità o di assumere le posizioni dei partecipanti diretti inadempienti tramite asta o con altro mezzo stabilito nel regolamento operativo della CCP, così come le obbligazioni contrattuali esistenti e in sospeso che impongono a parti diverse dai partecipanti diretti di prestare sostegno finanziario in una qualsiasi forma. Le obbligazioni contrattuali dovrebbero trovare esecuzione da parte dell'autorità di risoluzione analogamente al modo in cui sarebbero attivate nella procedura ordinaria di insolvenza.

(39)  È necessario agire rapidamente e con risolutezza per sostenere la fiducia del mercato e ridurre al minimo il contagio. Non appena sussistono i presupposti per la risoluzione, nel pubblico interesse l'autorità di risoluzione della CCP non dovrebbe tardare ad avviare un'azione opportuna e coordinata di risoluzione. È possibile che il dissesto della CCP si verifichi in circostanze che impongono una reazione immediata dell'autorità di risoluzione. È pertanto opportuno consentire a tale autorità di avviare un'azione di risoluzione a prescindere dal fatto che la CCP attui provvedimenti di risanamento ovvero senza dover prima esercitare i poteri di intervento precoce.

(40)  Nell'avviare le azioni di risoluzione l'autorità di risoluzione della CCP dovrebbe tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione elaborato in seno al collegio di risoluzione e applicarle, a meno che non ritenga che, alla luce delle specifiche circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere raggiunti più efficacemente con azioni non previste in detto piano. L'autorità di risoluzione dovrebbe informare prontamente il collegio di risoluzione delle azioni di risoluzione che intende avviare, specie se si discostano dal piano.

(41)  L'ingerenza nei diritti di proprietà dovrebbe essere proporzionata al rischio per la stabilità finanziaria. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere pertanto applicati soltanto alle CCP che presentano i presupposti per la risoluzione, in particolare quando risulta necessario per perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria nel pubblico interesse. Poiché gli strumenti e i poteri di risoluzione possono interferire nei diritti degli azionisti, dei partecipanti diretti, dei loro clienti e dei creditori in senso lato, l'azione di risoluzione dovrebbe essere avviata soltanto quando è necessaria nel pubblico interesse e l'ingerenza in tali diritti dovrebbe essere compatibile con la Carta. In particolare, quando creditori della stessa categoria sono trattati in maniera diversa nell'azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e proporzionate al rischio sostenuto e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, a motivo della cittadinanza.

(42)  Gli azionisti, i partecipanti diretti e i creditori non dovrebbero subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Se le attività della CCP in risoluzione sono cedute solo in parte a un acquirente privato o a una CCP-ponte, è opportuno liquidare con procedura ordinaria di insolvenza la parte restante della CCP in risoluzione.

(43)  Per tutelare i diritti di azionisti, ▌creditori, partecipanti diretti e loro clienti è opportuno stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività della CCP e alla valutazione del trattamento che tali parti avrebbero ricevuto se l'autorità di risoluzione non avesse avviato l'azione di risoluzione. Dovrebbe essere possibile iniziare la valutazione già nella fase del risanamento. Prima dell'avvio dell'azione di risoluzione si dovrebbe effettuare una valutazione equa e realistica delle attività e delle passività della CCP, incluso il prezzo al quale si procederebbe allo scioglimento dei contratti nell'ambito della CCP, che dovrebbe tener conto della volatilità del mercato e della liquidità al momento della risoluzione. Il diritto di impugnare la valutazione dovrebbe essere possibile soltanto se coinvolge anche la decisione di risoluzione. In determinati casi è inoltre opportuno procedere a un raffronto a posteriori, ossia successivo all'attivazione degli strumenti di risoluzione, fra il trattamento riservato in concreto a azionisti, creditori, partecipanti diretti e loro clienti e quello che avrebbero ricevuto se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, tenendo adeguatamente conto di eventuali effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati. In taluni casi gli azionisti, i creditori, i partecipanti diretti e i loro clienti dovrebbero avere diritto a ricevere una somma equivalente alla differenza quando, a titolo di pagamento o di risarcimento per le loro pretese, hanno ricevuto un importo inferiore a quello che avrebbero ottenuto se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, tenendo adeguatamente conto di eventuali effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati. Ai fini del calcolo dell'importo che avrebbero ricevuto non si dovrebbe partire dal presupposto dell'erogazione di sostegno finanziario pubblico. Contrariamente a quanto previsto per la valutazione precedente l'azione di risoluzione, dovrebbe essere possibile contestare tale raffronto anche separatamente dalla decisione di risoluzione. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di stabilire la procedura secondo cui corrispondere ad azionisti, creditori, partecipanti diretti e loro clienti le differenze di trattamento constatate.

(44)  Ai fini di una risoluzione efficace, il processo di valutazione dovrebbe stabilire con la massima precisione possibile le perdite da allocare per permettere alla CCP di ribilanciare il portafoglio delle posizioni in essere e assolvere le obbligazioni di pagamento. La valutazione delle attività e passività della CCP in dissesto dovrebbe basarsi su ipotesi eque, prudenti e realistiche assunte al momento dell'attivazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria della CCP. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter procedere, in situazioni di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività della CCP in dissesto. Si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente.

(45)  All'avvio della risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe provvedere a che siano assolte le obbligazioni contrattuali in essere della CCP, dei partecipanti diretti e delle altre controparti previste dal regolamento operativo delle CCP, compresi i provvedimenti di risanamento in corso, salvo se l'esercizio di un diverso strumento o potere di risoluzione risulti più adatto per attenuare gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria o per assicurare tempestivamente la continuità delle funzioni essenziali della CCP. Le perdite dovrebbero quindi essere assorbite dagli strumenti del capitale regolamentare e dovrebbero essere allocate agli azionisti nei limiti della loro capacità mediante cancellazione o cessione delle partecipazioni ovvero mediante una forte diluizione, tenendo conto delle perdite che devono essere assorbite tramite l'esecuzione degli obblighi in essere nei confronti della CCP. Se tali strumenti si rivelano insufficienti, l'autorità di risoluzione dovrebbe avere il potere di ridurre per quanto necessario, senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria in generale, il valore del debito ▌non garantito e delle passività non garantite ▌secondo l'ordine previsto dal diritto fallimentare nazionale applicabile.

(46)  Se i provvedimenti di risanamento attuati dalla CCP non sono riusciti ad arginare le perdite, a ristabilire l'equilibrio con un portafoglio bilanciato delle posizioni in essere o a ricostituire nella totalità le risorse prefinanziate ovvero se l'autorità di risoluzione ha stabilito che l'attuazione di tali provvedimenti da parte della CCP comprometterebbe la stabilità finanziaria, l'autorità dovrebbe esercitare i poteri di allocazione delle perdite e delle posizioni disponendo l'allocazione delle perdite residue, il riequilibrio della posizione della CCP e la ricostituzione delle risorse prefinanziate richieste mediante la prosecuzione dell'uso degli strumenti previsti nel regolamento operativo della CCP o mediante altre azioni.

(47)  Le autorità di risoluzione dovrebbero provvedere a che i costi della risoluzione della CCP siano ridotti al minimo e che i creditori della stessa categoria ricevano pari trattamento. Se nell'azione di risoluzione i creditori della stessa categoria sono trattati in maniera diversa, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, a motivo della cittadinanza o per altre ragioni.

(48)  Gli strumenti di risanamento e risoluzione dovrebbero essere sfruttati al massimo prima di un'eventuale iniezione di capitale del settore pubblico ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico a favore della CCP. Il ricorso al sostegno finanziario pubblico a favore della risoluzione di CCP in dissesto dovrebbe rispettare le applicabili disposizioni in materia di aiuti di Stato e dovrebbe essere considerato una soluzione estrema di ultima istanza.

(49)  Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione di una CCP in dissesto sostenuti dai contribuenti. Dovrebbe assicurare anche che le CCP siano risolvibili senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni dovrebbero permettere di conseguire tale obiettivo garantendo che gli azionisti e le controparti comprese fra i creditori della CCP in dissesto subiscano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto della CCP. Detti strumenti dovrebbero pertanto rafforzare per gli azionisti e le controparti delle CCP l'incentivo a vigilare sulla solidità della CCP in situazioni di normalità, in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria[9].

(50)  Per offrire alle autorità di risoluzione la necessaria flessibilità nell'allocazione delle perdite e delle posizioni alle controparti in varie situazioni, è opportuno consentire loro di applicare innanzitutto gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni ▌nell'intento di mantenere i servizi essenziali di compensazione all'interno della CCP in risoluzione e quindi, qualora ciò sia necessario, di trasferire tali servizi essenziali a una CCP-ponte o a un terzo lasciando che la parte restante della CCP cessi l'operatività e sia liquidata.

(51)  Quando gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni sono applicati nell'intento di ripristinare la sostenibilità economica della CCP in dissesto per consentirne la continuità operativa, la risoluzione dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della direzione e dalla successiva ristrutturazione della CCP e delle relative attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale▌.

(52)  Gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni dovrebbero essere applicati per ribilanciare il portafoglio della CCP, arginare le ulteriori perdite e reperire risorse supplementari che concorrano a ricapitalizzare la CCP e a ricostituirne le risorse prefinanziate. Per essere efficaci e raggiungere gli obiettivi ricercati tali strumenti dovrebbero poter essere applicati a una gamma il più possibile ampia di contratti che generano passività non garantite o che determinano un portafoglio sbilanciato per la CCP in dissesto. Dovrebbero prevedere la possibilità di mettere all'asta fra gli altri partecipanti diretti le posizioni degli inadempienti; ▌di applicare a tali partecipanti e ai loro clienti scarti di garanzia ai margini di variazione in uscita; di attivare le rimanenti richieste di liquidità previste dai piani di risanamento; di attivare altre richieste di liquidità per la risoluzione destinate specificamente all'autorità di risoluzione nel regolamento operativo della CCP; di ridurre il valore degli strumenti di capitale e dei titoli di debito emessi dalla CCP, o di altre passività non garantite, e convertire i titoli di debito in azioni. Se ritenuto necessario per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione, minimizzando al contempo i rischi per la stabilità finanziaria ed evitando il ricorso a fondi pubblici, le autorità di risoluzione dovrebbero poter rompere parzialmente o in toto i contratti dei partecipanti diretti inadempimenti, delle linee di prodotto e della CCP.

(53)  Tenendo debito conto dell'impatto sulla stabilità finanziaria e come soluzione di ultima istanza, in determinate situazioni le autorità di risoluzione dovrebbero considerare la possibilità di includere solo parzialmente taluni contratti nell'allocazione delle perdite ▌. Quando tali strumenti sono utilizzati solo parzialmente, il livello di perdita o di esposizione applicato agli altri contratti può essere modificato, fatto salvo il rispetto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato.

(54)  Quando gli strumenti di risoluzione sono stati usati per trasferire le funzioni essenziali o l'attività economicamente sostenibile della CCP a un soggetto sano, quale un acquirente del settore privato o una CCP-ponte, la parte restante della CCP dovrebbe essere liquidata entro un termine appropriato, tenuto conto della necessità che la CCP in dissesto presti all'acquirente o alla CCP-ponte i servizi o l'assistenza che gli consentono di svolgere le attività o di prestare i servizi acquisiti in virtù di tale trasferimento.

(55)  Lo strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbe consentire alle autorità di vendere la CCP o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso dei soci. Nell'applicare tale strumento le autorità dovrebbero disporre una commercializzazione aperta, trasparente e non discriminatoria della CCP o dei rami della sua attività, puntando comunque a ottenere il prezzo di vendita più alto possibile.

(56)  I proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività della CCP in risoluzione nel contesto dello strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbero andare a beneficio del soggetto che rimane sottoposto alla procedura di liquidazione. I proventi netti derivanti dalla cessione di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione nel contesto dello strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbero andare a beneficio degli azionisti. I proventi dovrebbero essere calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto della CCP e dalla procedura di risoluzione.

(57)  Perché la vendita dell'attività d'impresa sia tempestiva e per salvaguardare la stabilità finanziaria, è opportuno effettuare la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in tempi che non ritardino l'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa.

(58)  È probabile che le informazioni concernenti la commercializzazione della CCP in dissesto e le trattative con i potenziali acquirenti prima dell'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa siano di rilevanza sistemica. A salvaguardia della stabilità finanziaria è importante che la divulgazione al pubblico di tali informazioni, prevista dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[10], possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione della CCP, nel rispetto dei termini consentiti dal regime in materia di abusi di mercato.

(59)  In quanto CCP di proprietà, totalmente o parzialmente, di una o più autorità pubbliche o CCP controllata dall'autorità di risoluzione, la CCP-ponte dovrebbe avere come finalità principale quella di garantire che i partecipanti diretti e i clienti della CCP posta in risoluzione continuino a ricevere i servizi finanziari essenziali e che siano mantenute le attività finanziarie fondamentali. È opportuno gestire la CCP-ponte come un soggetto economicamente sostenibile in continuità operativa e rimetterla sul mercato quando ve ne siano i presupposti ovvero liquidarla se cessa di essere economicamente sostenibile.

(60)  Se in concreto non è disponibile nessun'altra opzione o se le varie opzioni si dimostrano insufficienti a salvaguardare la stabilità finanziaria, dovrebbe essere possibile, nel rispetto delle applicabili norme in materia di aiuti di Stato, un coinvolgimento pubblico sotto forma di sostegno al capitale o di proprietà pubblica temporanea, che comprenda la ristrutturazione dell'operatività della CCP e consenta di recuperare nel tempo dai partecipanti al sistema che beneficiano del sostegno finanziario i fondi mobilitati. Il ricorso agli strumenti pubblici di stabilizzazione prescinde dal ruolo che le banche centrali svolgono, a loro discrezione, nell'erogazione di liquidità al sistema finanziario anche in periodi di stress, e non dovrebbe essere ritenuto probabile. Esso dovrebbe avere carattere temporaneo. Pertanto dovrebbero essere introdotti meccanismi esaustivi e credibili che consentano di recuperare entro un congruo periodo di tempo i fondi pubblici erogati.

(61)  Affinché le autorità di risoluzione possano applicare gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni ai contratti conclusi con soggetti basati in paesi terzi, è opportuno inserire tale possibilità nel regolamento operativo della CCP.

(62)  Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di tutti i necessari poteri giuridici di cui è possibile l'esercizio, in diverse combinazioni, quando sono attivati gli strumenti di risoluzione. Dovrebbero essere inclusi i poteri seguenti: cedere partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività della CCP in dissesto a un altro soggetto, quale un'altra CCP o una CCP-ponte; ridurre o annullare le partecipazioni ovvero ridurre o convertire le passività della CCP in dissesto; ridurre il margine di variazione; dare esecuzione alle obbligazioni che i terzi hanno in essere nei confronti della CCP, comprese le richieste di liquidità per il risanamento e la risoluzione - ivi incluse quelle previste nel regolamento operativo della CCP - e le allocazioni di posizioni; rompere parzialmente o in toto i contratti della CCP; sostituire la direzione; disporre una moratoria temporanea sul rimborso dei crediti. La CCP e i relativi membri del consiglio e dell'alta dirigenza dovrebbero continuare a dover rispondere civilmente o penalmente, secondo il diritto dello Stato membro, delle loro responsabilità per il dissesto della CCP.

(63)  Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere obblighi procedurali per assicurare che le azioni di risoluzione siano notificate nelle debite forme e rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a un efficace regime di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica. Occorre tenere conto del fatto che le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione, nonché gli esiti delle relative valutazioni, possono avere conseguenze di ampia portata, soprattutto per le imprese interessate. È d'obbligo presumere che qualsiasi informazione su una decisione comunicata prima che questa sia presa, riguardi essa la sussistenza o meno dei presupposti per la risoluzione, l'attivazione di uno specifico strumento o l'avvio di una data azione nel corso della procedura, abbia ripercussioni sugli interessi pubblici e privati su cui l'azione agisce. Tuttavia, per produrre effetti negativi su una data CCP potrebbe bastare la notizia che l'autorità di risoluzione sta esaminando la sua situazione. Occorre quindi assicurare l'esistenza di meccanismi adeguati per mantenere riservate dette informazioni, ad esempio il contenuto e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione e gli esiti delle valutazioni effettuate in tale contesto.

(64)  Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l'efficacia della cessione delle partecipazioni o dei titoli di debito e delle attività, diritti e passività. Ferme restando le salvaguardie applicabili, dovrebbero essere compresi il potere di rimuovere i diritti dei terzi dai titoli o attività ceduti e il potere di eseguire i contratti e assicurare la continuità degli accordi nei confronti del cessionario delle partecipazioni e attività cedute. Non dovrebbero tuttavia esserci ingerenze nel diritto dei dipendenti di sciogliere il contratto di lavoro. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di sciogliere il contratto che la lega alla CCP in risoluzione, o a un'altra componente del gruppo, per motivi diversi dalla risoluzione della CCP in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre del potere accessorio di ordinare alla CCP residua, liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, di prestare i servizi necessari per consentire alla CCP alla quale sono state cedute attività, contratti o partecipazioni in virtù dello strumento della vendita dell'attività d'impresa o dello strumento della CCP-ponte di svolgere la propria attività.

(65)  Ai sensi dell'articolo 47 della Carta le parti interessate hanno diritto a un giudice imparziale e a mezzi di ricorso efficaci nei confronti delle misure che le riguardano. Di conseguenza è opportuno prevedere il diritto di impugnare per motivi di merito le decisioni prese dalle autorità di risoluzione se, al momento della loro adozione, le decisioni erano arbitrarie e irragionevoli alla luce delle informazioni all'epoca facilmente disponibili.

(66)  L'azione di risoluzione avviata dalle autorità di risoluzione nazionali può comportare valutazioni economiche e un ampio margine di discrezionalità. Dette autorità sono specificamente dotate delle competenze necessarie per effettuare tali valutazioni e determinare il corretto uso del margine di discrezionalità. È quindi importante assicurare che le valutazioni economiche effettuate dalle autorità di risoluzione nazionali in tale contesto servano di base ai giudici nazionali che riesaminano le misure di gestione della crisi in questione.

(67)  Per contemplare le situazioni di estrema urgenza, e poiché la sospensione della decisione dell'autorità di risoluzione potrebbe interrompere la continuità delle funzioni essenziali, è necessario prevedere che l'impugnazione non abbia automaticamente effetto sospensivo sulla decisione contestata e che la decisione dell'autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva.

(68)  Inoltre, laddove necessario per tutelare i terzi che hanno acquistato in buona fede attività, contratti, diritti e passività della CCP in risoluzione in virtù dell'esercizio dei poteri in tal senso da parte delle autorità, e per assicurare la stabilità dei mercati finanziari, il diritto di impugnazione non dovrebbe incidere sui successivi atti amministrativi o operazioni conclusi in base a una decisione annullata. In tali casi, le misure correttive della decisione indebita dovrebbero pertanto limitarsi a riconoscere agli interessati il risarcimento dei danni subiti.

(69)  Poiché può essere necessario avviare con urgenza l'azione di risoluzione in presenza di gravi rischi per la stabilità finanziaria nello Stato membro e nell'Unione, è opportuno che la procedura prevista dal diritto nazionale per la domanda di omologazione preliminare da parte dell'autorità giudiziaria di una misura di gestione della crisi e l'esame di tale domanda in sede giudiziaria si svolgano celermente. Questo non pregiudica l'eventuale diritto delle parti interessate di chiedere al giudice di prescindere dalla decisione per un periodo limitato dopo che l'autorità di risoluzione ha preso la misura di gestione della crisi.

(70)  Nell'interesse di una risoluzione efficiente e per evitare conflitti di competenza, non deve essere aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione alla CCP in dissesto mentre l'autorità di risoluzione esercita i poteri o attiva gli strumenti di risoluzione, tranne che su iniziativa o con il consenso dell'autorità stessa. È utile e necessario sospendere, per un periodo limitato, determinati obblighi contrattuali, affinché l'autorità di risoluzione abbia il tempo di mettere in pratica gli strumenti di risoluzione. Ciò non dovrebbe tuttavia applicarsi agli obblighi della CCP in dissesto nei confronti dei sistemi designati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11], comprese le altre controparti centrali e le banche centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione a sistemi di pagamento e sistemi di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare che le tutele operino adeguatamente in situazione di crisi, mantenendo nel contempo un'adeguata certezza per gli operatori dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, la misura di prevenzione della crisi o l'azione di risoluzione non dovrebbe essere considerata procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto. Non dovrebbero tuttavia essere compromessi il funzionamento del sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE né il diritto alla tutela dei titoli dati in garanzia conferito dalla stessa direttiva.

(71)  Affinché, nel cedere attività e passività a un acquirente del settore privato o a una CCP-ponte, le autorità di risoluzione dispongano di un periodo sufficientemente lungo per individuare i contratti da cedere, potrebbe essere opportuno imporre limitazioni proporzionate dei diritti delle controparti di chiudere per close-out i contratti finanziari, anticiparli o scioglierli in altro modo prima del trasferimento. Tali limitazioni sarebbero necessarie per consentire alle autorità di ricavare un quadro veritiero dello stato patrimoniale della CCP in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei meccanismi terminativi. Per limitare al minimo necessario l'interferenza nei diritti contrattuali delle controparti, la limitazione dei meccanismi terminativi dovrebbe applicarsi soltanto in relazione alla misura di prevenzione della crisi o all'azione di risoluzione, compreso qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, lasciando impregiudicati i meccanismi terminativi derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento del margine.

(72)  Al fine di preservare gli accordi finanziari legittimi in caso di cessione di solo una parte delle attività, dei contratti, dei diritti e delle passività della CCP in dissesto, è opportuno introdurre meccanismi di salvaguardia per impedire la separazione, secondo il caso, di passività, diritti e contratti collegati. Questa limitazione di determinate prassi con riguardo ai contratti collegati e alle relative garanzie reali dovrebbe estendersi ai contratti con la stessa controparte assistiti da accordi di garanzia, contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close-out e contratti di finanza strutturata. Quando si applica la salvaguardia, le autorità di risoluzione dovrebbero puntare a trasferire tutti i contratti collegati nell'ambito di un accordo protetto ovvero a lasciarli alla CCP residua in dissesto. Questa forma di salvaguardia dovrebbe garantire che i requisiti di capitale previsti dalla direttiva 2013/36/UE per le esposizioni incluse in un accordo di netting siano alterati solo minimamente.

(73)  Le CCP dell'UE servono partecipanti diretti e clienti ubicati in paesi terzi e, viceversa, le CCP dei paesi terzi servono partecipanti diretti e clienti ubicati nell'UE. Una risoluzione efficace delle CCP attive a livello internazionale implica una cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dei paesi terzi. A tal fine l'ESMA dovrebbe emanare orientamenti sul contenuto degli accordi di cooperazione che devono essere conclusi con le autorità dei paesi terzi. Gli accordi di cooperazione dovrebbero garantire l'efficacia della pianificazione, del processo decisionale e del coordinamento riguardo alle CCP attive a livello internazionale. In determinate circostanze le autorità di risoluzione nazionali dovrebbero riconoscere ed eseguire le procedure di risoluzione dei paesi terzi. La collaborazione dovrebbe riguardare anche le filiazioni delle CCP dell'Unione o dei paesi terzi, e i relativi partecipanti diretti e clienti.

(74)  Ai fini di un'armonizzazione coerente e di una tutela adeguata dei partecipanti al mercato in tutta l'Unione, è opportuno che, in base a progetti elaborati dall'ESMA, la Commissione adotti, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione, il contenuto dei piani di risoluzione e gli elementi d'interesse per lo svolgimento delle valutazioni.

(75)  È opportuno conferire alla Commissione la facoltà di sospendere, su richiesta dell'autorità di risoluzione di una CCP in risoluzione o dell'autorità competente di un partecipante diretto della CCP in risoluzione e previo parere non vincolante dell'ESMA, l'obbligo di compensazione imposto a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012 per determinate categorie di derivati OTC compensati dalla CCP in risoluzione. La sospensione dovrebbe essere disposta solo se necessaria per preservare la stabilità finanziaria e la fiducia del mercato, in particolare per scongiurare effetti di contagio ed impedire che le controparti e gli investitori si ritrovino con un'esposizione a rischi elevati e incerti nei confronti di una CCP. La Commissione dovrebbe decidere tenendo conto degli obiettivi della risoluzione e dei criteri del regolamento (UE) n. 648/2012 che determinano l'obbligo di compensazione per i derivati OTC per i quali è chiesta la sospensione. La sospensione dovrebbe essere temporanea, con possibilità di rinnovo. È del pari opportuno potenziare il ruolo del comitato dei rischi della CCP, previsto all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 648/2012, per incoraggiare ulteriormente le CCP a gestire i rischi in modo prudente e a migliorare la resilienza. I membri del comitato dei rischi dovrebbero poter informare l'autorità competente quando la CCP non segue il parere del loro comitato e i rappresentanti dei partecipanti diretti e dei clienti che siedono in tale comitato dovrebbero poter usare le informazioni ottenute per monitorare le loro esposizioni verso la CCP, sempre nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza. Le autorità di risoluzione delle CCP dovrebbero infine avere accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012 e il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio[12].

(76)  Affinché le autorità di risoluzione delle CCP siano rappresentate in tutte le sedi pertinenti e affinché l'ESMA possa fruire di tutte le competenze necessarie per svolgere le funzioni relative al risanamento e alla risoluzione delle CCP, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1095/2010 per includere le autorità di risoluzione nazionali delle CCP nella gamma delle autorità competenti ai sensi di tale regolamento.

(77)  Per preparare le decisioni che l'ESMA deve adottare nell'assolvimento delle funzioni relative all'elaborazione dei progetti di norme tecniche sulle valutazioni ex ante ed ex post e sui collegi e piani di risoluzione, nonché relative all'elaborazione degli orientamenti sui presupposti per la risoluzione e sulla mediazione vincolante, e per garantire il pieno coinvolgimento dell'ABE e dei suoi membri nella preparazione di tali decisioni, l'ESMA dovrebbe costituire al suo interno un comitato di risoluzione, al quale dovrebbero essere invitate a partecipare in veste di osservatrici le pertinenti autorità competenti ai sensi del regolamento istitutivo dell'ABE.

(78)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, segnatamente il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

(79)  Quando adottano decisioni o avviano azioni in applicazione del presente regolamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero sempre tenere debitamente conto del relativo impatto sulla stabilità finanziaria e sulla situazione economica delle altre giurisdizioni e dovrebbero prendere in considerazione la significatività di ciascun partecipante diretto per il settore finanziario e l'economia delle giurisdizioni in cui è stabilito.

(80)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'armonizzazione delle norme e delle procedure di risoluzione delle CCP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle conseguenze che il dissesto di una CCP può avere sull'intera Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(81)  Per evitare incoerenze tra le disposizioni relative al risanamento e alla risoluzione delle CCP e il quadro giuridico in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, è opportuno differire l'applicazione del presente regolamento fino alla data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure di recepimento della [UP: inserire il riferimento alla direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme e procedure relative al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali (CCP) autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e le norme relative agli accordi con i paesi terzi in materia di risanamento e risoluzione delle CCP.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)  "CCP": la CCP come definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(2)  "collegio di risoluzione": il collegio costituito a norma dell'articolo 4;

(3)  "autorità di risoluzione": l'autorità designata ▌a norma dell'articolo 3;

(4)  "strumento di risoluzione": uno degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 27, paragrafo 1;

(5)  "potere di risoluzione": uno dei poteri di cui all'articolo 48;

(6)  "obiettivi della risoluzione": gli obiettivi della risoluzione previsti all'articolo 21;

(7)  "autorità competente": l'autorità designata ▌a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(7 bis)  "evento di inadempimento": uno scenario in cui uno o più partecipanti diretti non adempiono le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della CCP;

(7 ter)  "evento diverso dall'inadempimento": uno scenario in cui una CCP subisce perdite per qualsiasi ragione diversa dall'inadempimento di un partecipante diretto, tra cui frodi o carenze a livello delle attività, dei depositi a custodia, degli investimenti o carenze giuridiche o operative, incluse le carenze derivanti da attacchi informatici e le carenze di liquidità prive di copertura;

(8)  "piano di risoluzione": il piano di risoluzione predisposto per la CCP a norma dell'articolo 13;

(9)  "azione di risoluzione": l'applicazione di uno strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o più poteri di risoluzione una volta che sussistano i presupposti per la risoluzione enunciati all'articolo 22;

(10)  "partecipante diretto": il partecipante diretto come definito all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(11)  "impresa madre": l'impresa madre come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

(12)  "CCP di paese terzo": la CCP con sede legale stabilita in un paese terzo;

(13)  "accordo di compensazione" (set-off arrangement): l'accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra la CCP in risoluzione e una controparte possono compensarsi a vicenda;

(14)  "infrastruttura di mercato finanziario" (FMI): la controparte centrale, il depositario centrale di titoli, il repertorio di dati sulle negoziazioni, il sistema di pagamento o altro sistema definito e designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE;

(15)  "cliente": il cliente come definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(15 bis)  "O-SII": gli altri enti a rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;

(16)  "CCP interoperante": la CCP che ha concluso un accordo di interoperabilità a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012;

  ▌

(18)  "piano di risanamento": il piano di risanamento predisposto e aggiornato dalla CCP a norma dell'articolo 9;

(19)  "consiglio": l'organo di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, costituito conformemente al diritto societario nazionale a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(20)  "collegio di vigilanza": il collegio previsto all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, con la partecipazione del Comitato di risoluzione unico (SRB);

(21)  "capitale": il capitale quale definito all'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(22)  "linee di difesa in caso di inadempimento": le linee di difesa in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(23)  "funzioni essenziali": le attività, i servizi o le operazioni erogati a terzi esterni alla CCP la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o più Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell'operatività transfrontaliera della CCP o del gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità delle attività, dei servizi o delle operazioni;

(24)  "gruppo": un gruppo quale definito all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(25)  "FMI collegata": la CCP interoperante o altra FMI o una CCP con cui la CCP ha un accordo contrattuale;

(26)  "sostegno finanziario pubblico ▌": l'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di Stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità della CCP o del gruppo di cui la CCP fa parte;

(27)  "contratti finanziari": i contratti e gli accordi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE;

(28)  "procedura ordinaria di insolvenza": la procedura collettiva di insolvenza che comporta la dismissione parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore di norma applicabile alle CCP ai sensi del diritto nazionale, sia essa specifica per le CCP oppure applicabile in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;

(29)  "partecipazioni": azioni, quote, altri strumenti che conferiscono la proprietà nonché titoli convertibili in – o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano – azioni, quote o altre partecipazioni;

(30)  "autorità macroprudenziale nazionale designata": l'autorità cui spetta la conduzione della politica macroprudenziale di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);

(31)  "fondo di garanzia": il fondo di garanzia in caso di inadempimento costituito dalla CCP a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(32)  "risorse prefinanziate": le risorse detenute dalla persona giuridica di cui questa può disporre liberamente;

(33)  "alta dirigenza": la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività della CCP e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio;

(34)  "repertorio di dati sulle negoziazioni": il repertorio di dati sulle negoziazioni come definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 o all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio[13];

(35)  "disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione": la disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell'Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, o dell'articolo 109 TFUE;

(36)  "titoli di debito": le obbligazioni e altre forme non garantite di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito;

(37)  "richiesta di liquidità per la risoluzione": la richiesta ai partecipanti diretti di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza dei poteri legali dei quali l'autorità di risoluzione è investita a norma dell'articolo 31 e secondo quanto previsto nel regolamento operativo della CCP;

(38)  "richiesta di liquidità per il risanamento": la richiesta ai partecipanti diretti di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza di disposizioni contrattuali previste nel regolamento operativo della CCP;

(39)  "poteri di cessione": i poteri, specificati all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c) o d), di cedere azioni, quote, altre partecipazioni, titoli di debito, attività, diritti, obbligazioni o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, trasferendoli dalla CCP in risoluzione a un cessionario;

(40)  "derivato": il derivato come definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(41)  "accordo di netting": l'accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo da diventare immediatamente esigibili oppure da estinguersi e, in entrambi i casi, sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite; la definizione comprende le "clausole di compensazione (netting) per close-out" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14] e il "netting" come definito all'articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;

(42)  "misura di prevenzione della crisi": l'esercizio del potere di ordinare alla CCP di intervenire per colmare le carenze del piano di risanamento a norma dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9, l'esercizio del potere di superare o eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell'articolo 17 o l'applicazione di una misura d'intervento precoce a norma dell'articolo 19;

(43)  "meccanismi terminativi": clausole che attribuiscono alle parti del contratto il diritto di scioglierlo, di anticiparlo o di chiuderlo per close-out, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligazione prevista dal contratto;

(44)  "contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà": il contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE;

(45)  "obbligazione garantita": lo strumento di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15];

(46)  "procedura di risoluzione in paese terzo": l'azione avviata per gestire il dissesto della CCP di un paese terzo, ai sensi della legge di tale paese, che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui al presente regolamento;

(47)  "pertinenti autorità nazionali": le autorità di risoluzione, le autorità competenti o i ministeri competenti designati a norma del presente regolamento o a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE ovvero le altre autorità degli Stati membri con competenze in materia di attività, diritti, obbligazioni o passività delle CCP di paesi terzi che prestano servizi di compensazione nella loro giurisdizione;

(48)  "pertinente autorità di paese terzo": l'autorità del paese terzo deputata allo svolgimento di funzioni comparabili a quelle affidate all'autorità di risoluzione o all'autorità competente in virtù del presente regolamento.

TITOLO II

AUTORITÀ, COLLEGIO DI RISOLUZIONE E PROCEDURE

Sezione IAutorità di risoluzione, collegi di risoluzione e ruolo delle autorità europee di vigilanza

Articolo 3Designazione delle autorità di risoluzione e dei ministeri competenti

1.  Gli Stati membri in cui sono stabilite CCP designano un'autorità di risoluzione abilitata ad attivare gli strumenti di risoluzione e ad esercitare i poteri di risoluzione previsti dal presente regolamento e gli Stati membri in cui non sono stabilite CCP possono fare altrettanto.

Sono autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti, le autorità amministrative pubbliche o altre autorità investite di poteri amministrativi pubblici.

2.  L'autorità di risoluzione dispone delle competenze, delle risorse e della capacità operativa che le permettono di applicare le misure di risoluzione e di esercitare i suoi poteri con la celerità e la flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

3.  Se l'autorità di risoluzione designata a norma del paragrafo 1 è deputata allo svolgimento di altre funzioni, viene garantita la sua effettiva indipendenza operativa, inclusa la separazione del personale, delle linee gerarchiche e del processo decisionale, in particolare dall'autorità competente designata a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 nonché dalle autorità competenti e di risoluzione dei partecipanti diretti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, e viene adottata, dandone dimostrazione all'ESMA, ogni disposizione necessaria per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidatele in virtù del presente regolamento e tutte le altre.

I requisiti di cui al primo comma non impediscono la convergenza delle linee gerarchiche al massimo livello di un'organizzazione che include diverse autorità né il distaccamento, a condizioni prestabilite, del personale da un'autorità a un'altra per far fronte a picchi temporanei del carico di lavoro.

4.  ▌

L'autorità di risoluzione adotta e rende pubbliche le norme interne che assicurano la separazione strutturale prevista al primo comma, comprese quelle che regolano il segreto d'ufficio e gli scambi d'informazioni fra le diverse aree funzionali.

5.  Ciascuno Stato membro designa un unico ministero incaricato dell'esercizio delle funzioni che il presente regolamento affida al ministero competente.

6.  ▌L'autorità di risoluzione informa tempestivamente il ministero competente delle decisioni adottate a norma del presente regolamento.

7.  Se le decisioni previste al paragrafo 6 hanno un impatto diretto sul bilancio ▌, l'autorità di risoluzione ottiene la necessaria approvazione, come previsto dalla legge.

8.  Lo Stato membro notifica alla Commissione e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) la o le autorità di risoluzione designate a norma del paragrafo 1.

9.  ▌

10.  L'ESMA pubblica l'elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto notificate a norma del paragrafo 8.

Articolo 4

Collegi di risoluzione

1.  L'autorità di risoluzione costituisce, gestisce e presiede un collegio di risoluzione incaricato dell'esercizio delle funzioni previste agli articoli 13, 16 e 17 e della collaborazione e del coordinamento con le autorità omologhe dei paesi terzi.

Il collegio di risoluzione costituisce per l'autorità di risoluzione e per le altre autorità pertinenti l'ambito nel quale esercitare le funzioni seguenti:

(a)  scambio di informazioni d'interesse per la predisposizione dei piani di risoluzione, per la valutazione dell'interconnessione della CCP e dei suoi partecipanti, con altre banche centrali di interesse, per l'applicazione delle misure preparatorie e preventive e per la risoluzione;

(b)  valutazione dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 13;

(c)  valutazione della risolvibilità della CCP a norma dell'articolo 16;

(d)  individuazione, superamento ed eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità delle CCP a norma dell'articolo 17;

(e)  coordinamento della comunicazione delle strategie e dei programmi di risoluzione al pubblico.

(e bis)  scambio dei piani di risanamento e di risoluzione dei partecipanti diretti e valutazione del potenziale impatto e dell'interconnessione con la CCP;

2.  Sono membri del collegio di risoluzione:

(a)  l'autorità di risoluzione della CCP;

(b)  l'autorità competente della CCP;

(c)  le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(d)  le autorità competenti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(e)  le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle CCP di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(f)  le autorità competenti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(g)  i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(h)  le banche centrali di emissione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(i)  quando si applica l'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità competente dell'impresa madre;

(i bis)  le autorità competenti incaricate della vigilanza sugli O-SII di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;

(j)  quando non è l'autorità di risoluzione di cui alla lettera a), il ministero competente;

(k)  l'ESMA;

(l)  l'Autorità bancaria europea (ABE).

3.  L'ESMA, l'ABE e le autorità competenti incaricate della vigilanza sugli O-SII non hanno diritto di voto nel collegio di risoluzione.

4.  Possono essere invitate a partecipare al collegio di risoluzione in veste di osservatrici le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi e le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle CCP di paesi terzi con le quali la CCP ha concluso accordi di interoperabilità. La partecipazione di tali autorità è subordinata alla condizione che esse siano vincolate a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio del presidente del collegio di risoluzione, a quelli previsti all'articolo 71.

La partecipazione delle autorità di paesi terzi al collegio di risoluzione può essere limitata alla discussione di specifici aspetti di esecuzione transfrontaliera, fra i quali potrebbero rientrare:

(a)  esecuzione effettiva e coordinata dell'azione di risoluzione, in particolare a norma degli articoli 53 e 75;

(b)  individuazione ed eliminazione degli eventuali impedimenti a un'effettiva azione di risoluzione conseguenti alle divergenze fra le varie discipline normative in materia di garanzie reali, accordi di netting e accordi di compensazione e alle divergenze tra i poteri o strategie di risanamento e risoluzione;

(c)  rilevamento dell'eventuale necessità d'introdurre nuovi obblighi in tema di rilascio delle licenze, riconoscimento o autorizzazione e coordinamento a tal fine, tenuto conto dell'esigenza di tempestività nell'azione di risoluzione;

(d)  eventuale sospensione dell'obbligo di compensazione per le classi di attività influenzate dalla risoluzione della CCP a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 o di disposizioni equivalenti previste dal diritto nazionale del paese terzo;

(e)  eventuale incidenza della diversità di fuso orario sull'ora di fine attività applicabile alla chiusura delle negoziazioni.

5.  Al presidente del collegio di risoluzione sono deputate le funzioni seguenti:

(a)  stabilire per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio, le modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione;

(b)  coordinare tutte le attività del collegio di risoluzione;

(c)  indire tutte le riunioni del collegio di risoluzione e presiederle;

(d)  informare esaurientemente con congruo anticipo tutti i membri del collegio di risoluzione dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali in discussione nelle stesse e dei punti da esaminare a tal fine;

(e)  decidere se invitare autorità di paesi terzi, ed eventualmente quali, a specifiche riunioni del collegio di risoluzione in conformità del paragrafo 4;

(f)  coordinare l'interscambio tempestivo di tutte le informazioni rilevanti tra i membri del collegio di risoluzione;

(g)  informare tempestivamente tutti i membri del collegio di risoluzione delle decisioni e degli esiti di dette riunioni;

(g bis)  garantire che i membri del collegio si scambino tempestivamente tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

6.  Per garantire la coerenza e uniformità di funzionamento dei collegi di risoluzione in tutta l'Unione, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte di detto funzionamento previste al paragrafo 1.

Nell'elaborazione delle norme di regolamentazione previste al primo comma l'ESMA tiene conto delle disposizioni applicabili del regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione[16], e del capo 6, sezione 1, del regolamento delegato (UE) –/2016 della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione adottate in base all'articolo 88, paragrafo 7, della stessa direttiva[17].

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5Comitato di risoluzione dell'ESMA

1.  L'ESMA istituisce, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010, un comitato di risoluzione incaricato di preparare le decisioni deputate all'ESMA dal presente regolamento, eccetto le decisioni ai sensi dell'articolo 12.

Inoltre il comitato di risoluzione promuove l'elaborazione e il coordinamento dei piani di risoluzione e definisce strategie per la risoluzione delle CCP in dissesto.

2.  Il comitato di risoluzione è composto delle autorità designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

Le autorità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e le autorità competenti incaricate della vigilanza sugli O-SII sono invitate a partecipare al comitato di risoluzione in veste di osservatrici.

2 bis.  L'ESMA valuta i regimi di risanamento e risoluzione delle CCP all'interno dell'Unione con riferimento al loro effetto aggregato sulla stabilità finanziaria dell'Unione attraverso periodiche prove di stress e simulazioni di crisi riguardanti possibili eventi di stress di portata sistemica. Nell'assolvere tale ruolo, l'ESMA assicura la coerenza con le valutazioni sulla resilienza delle singole CCP di cui al capo XII del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, per quanto concerne la frequenza e la definizione delle prove, e collabora strettamente con i collegi di vigilanza istituiti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012, con il CERS e con le autorità competenti designate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, inclusa la BCE quando svolge le sue funzioni nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013, nonché con tutte le autorità nazionali competenti incaricate della vigilanza sulle CCP. Qualora le prove di stress globali rilevino carenze di tali regimi in alcuni settori, l'istituzione o le istituzioni responsabili provvedono a ovviare a tali carenze e ripresentano i propri regimi affinché siano sottoposti a un altro ciclo di prove di stress entro sei mesi dalle prove precedenti.

3.  Ai fini del presente regolamento l'ESMA collabora con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e con l'ABE nel comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Ai fini del presente regolamento l'ESMA provvede alla separazione strutturale tra il comitato di risoluzione e le altre funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6Collaborazione tra autorità

1.  Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l'ESMA collaborano strettamente nella predisposizione, pianificazione e, nella misura del possibile, applicazione delle decisioni di risoluzione. In particolare, l'autorità di risoluzione e le altre autorità pertinenti, incluse l'ESMA, le autorità di risoluzione designate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità delle FMI collegate, cooperano e comunicano efficacemente nel quadro del risanamento per consentire all'autorità di risoluzione di intervenire tempestivamente.

2.  Ai fini del presente regolamento le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano con l'ESMA in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010.

In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscono senza indugio all'ESMA tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti.

Sezione II

Processo decisionale e procedure

Articolo 7Principi generali del processo decisionale

Per formare le decisioni e agire a norma del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l'ESMA si attengono a tutti i principi e aspetti seguenti:

(a)  la decisione o azione è efficace e proporzionata alla singola CCP, almeno in considerazione dei fattori seguenti:

i)  assetto proprietario, giuridico e organizzativo della CCP, inclusa la sua eventuale appartenenza a un gruppo più ampio di FMI o altri enti finanziari;

ii)  natura, dimensioni e complessità dell'attività della CCP;

iii)  natura e diversità della struttura della partecipazione diretta della CCP, inclusi i partecipanti diretti, i loro clienti e le altre controparti alle quali detti partecipanti diretti e i clienti prestano servizi di compensazione nel quadro della CCP, nel caso in cui essi siano facilmente identificabili senza indebito ritardo;

  ▌v)  interconnessione della CCP con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altri enti finanziari e con il sistema finanziario in generale;

v bis) eventualità o meno che la CCP compensi un contratto derivato OTC appartenente a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

v ter) disponibilità di altre CCP che potrebbero fungere in modo credibile e fattibile da sostitute per le funzioni essenziali della CCP;

vi)  conseguenze effettive o potenziali delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 2;

(b)  sono rispettate le esigenze imperative di efficacia del processo decisionale e di massimo contenimento possibile dei costi, prevenendo nel contempo perturbazioni del mercato, nell'ambito della realizzazione della misura di intervento precoce o dell'azione di risoluzione al fine di evitare il ricorso a fondi pubblici;

(c)  le decisioni sono adottate e l'azione è avviata in modo tempestivo e, se necessario, con la dovuta sollecitudine;

(d)  le autorità di risoluzione, le autorità competenti e le altre autorità collaborano per garantire che le decisioni siano adottate e l'azione sia avviata in modo coordinato ed efficace;

(e)  sono definiti chiaramente i ruoli e le competenze delle diverse autorità pertinenti di ciascuno Stato membro;

(f)  sono tenuti debitamente in considerazione gli interessi degli Stati membri in cui la CCP presta servizi e in cui sono stabiliti i suoi partecipanti diretti, i loro clienti e le CCP collegate, in particolare l'impatto della decisione o dell'azione o inazione sulla stabilità finanziaria o sulle finanze pubbliche degli Stati membri e dell'Unione in generale;

(g)  sono tenuti debitamente in considerazione l'obiettivo di equilibrare gli interessi dei diversi partecipanti diretti, dei loro clienti, dei creditori in senso lato e delle parti interessate della CCP negli Stati membri interessati e l'obiettivo di non penalizzare o tutelare ingiustamente gli interessi di determinati soggetti in alcuni Stati membri, anche evitando un'iniqua ripartizione degli oneri tra Stati membri;

(g bis)  il sostegno finanziario pubblico è evitato nella massima misura possibile e utilizzato solo come soluzione di ultima istanza alle condizioni di cui all'articolo 45, e non vengono create aspettative circa il sostegno finanziario pubblico;

(h)  l'obbligo, a norma del presente regolamento, di consultare una data autorità prima di adottare la decisione o di avviare l'azione implica almeno l'obbligo di consultazione sugli elementi della decisione o azione proposta che hanno o possono avere:

(i)  un effetto sui partecipanti diretti, sui clienti o sulle FMI collegate;

(ii)  un impatto sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui sono stabiliti o ubicati i partecipanti diretti, i clienti o le FMI collegate;

(i)  il piano di risoluzione previsto all'articolo 13 è rispettato, a meno che sia necessario discostarsene per conseguire meglio gli obiettivi della risoluzione;

(j)  è assicurata la trasparenza nei confronti delle autorità pertinenti ogniqualvolta possibile, in particolare se la decisione o azione proposta rischia di ripercuotersi sulla stabilità finanziaria o sulle finanze pubbliche e nei confronti di qualsiasi altra giurisdizione, o di altre parti, ove ragionevolmente possibile;

(k)  le autorità citate si coordinano e collaborano il più strettamente possibile, anche nell'intento di ridurre il costo complessivo della risoluzione;

(l)  gli effetti economici e sociali negativi della decisione sono attenuati in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi in cui la CCP presta servizi, comprese le ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria.

Articolo 8Scambio di informazioni

1.  Di loro iniziativa o a richiesta, le autorità di risoluzione, le autorità competenti e l'ESMA si scambiano in modo tempestivo tutte le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni attribuite loro dal presente regolamento.

2.  Le autorità di risoluzione divulgano le informazioni riservate comunicate dall'autorità di un paese terzo solo previo consenso di questa.

Le autorità di risoluzione comunicano al ministero competente tutte le informazioni inerenti alle decisioni o misure riguardo alle quali il ministero deve ricevere notizia, essere consultato o dare l'approvazione.

TITOLO III

PREDISPOSIZIONE

CAPO IPianificazione del risanamento e della risoluzione

Sezione 1Pianificazione del risanamento

Articolo 9Piani di risanamento

1.  La CCP redige e tiene aggiornato un piano di risanamento globale ed efficace che prevede, in caso di eventi di inadempimento e di eventi diversi dall'inadempimento o di una combinazione di entrambi, l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione finanziaria senza alcun sostegno finanziario pubblico per consentire alla CCP di continuare a prestare servizi di compensazione in caso di deterioramento significativo o in presenza di un rischio di violazione dei requisiti prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

1 bis.  Il piano di risanamento opera una distinzione chiara tra gli scenari, in particolare, se possibile, tramite sezioni distinte, sulla base di:

(a)  eventi di inadempimento;

(b)  eventi diversi dall'inadempimento.

Il piano di risanamento include indicazioni su come combinare le disposizioni previste per gli scenari di cui alle lettere a) e b), nel caso in cui entrambi gli scenari si verifichino contemporaneamente.

2.  Il piano di risanamento contiene un quadro di indicatori, basato sul profilo di rischio della CCP, nel quale sono identificati i casi in cui devono essere adottate le misure ivi previste, prendendo in considerazione diversi scenari. Gli indicatori riguardano la situazione finanziaria della CCP e possono essere di carattere qualitativo o quantitativo.

La CCP predispone dispositivi appropriati, inclusa una stretta cooperazione tra le autorità pertinenti, per il monitoraggio periodico degli indicatori. La CCP riferisce all'ESMA e alle autorità competenti in merito al risultato di tale monitoraggio.

2 bis.  Entro ... [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'ESMA, in cooperazione con il CERS, emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che specificano l'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al presente articolo, paragrafo 2, primo comma.

3.  La CCP include nel proprio regolamento operativo disposizioni concernenti le procedure che deve seguire per realizzare gli obiettivi della procedura di risanamento, che prevedono:

(a)  di adottare le misure previste nel piano di risanamento anche in assenza degli indicatori rilevanti;

(b)  di non adottare le misure previste nel piano di risanamento anche in presenza degli indicatori rilevanti.

3 bis.  Tutte le misure di cui al paragrafo 3 richiedono l'approvazione dell'autorità competente.

4.  ▌ La CCP che intende attivare il piano di risanamento informa l'autorità competente e l'ESMA della natura e dell'entità dei problemi riscontrati, precisando tutte le circostanze del caso e indicando i provvedimenti di risanamento o di altro tipo di cui prospetta l'adozione per risolvere la situazione.

L'autorità competente, dopo aver informato l'ESMA, può ordinare alla CCP di non adottare il provvedimento di risanamento prospettato se ritiene che possa produrre effetti negativi significativi sul sistema finanziario, non sia verosimilmente efficace o possa avere ripercussioni sproporzionate sui clienti dei partecipanti diretti.

5.  L'autorità competente informa prontamente l'autorità di risoluzione della comunicazione ricevuta in conformità del paragrafo 4, primo comma, e dell'eventuale successiva istruzione emanata in conformità del paragrafo 4, secondo comma.

Qualora riceva la comunicazione di cui al paragrafo 4, primo comma, l'autorità competente proibisce o limita nella massima misura possibile, senza attivare un effettivo inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP; l'autorità competente può inoltre limitare, proibire o congelare tutti i pagamenti ai dirigenti delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti EBA/GL/2015/22 dell'ABE, di benefici pensionistici discrezionali e delle indennità di buonuscita.

6.  La CCP rivede e aggiorna, ove necessario, il piano di risanamento almeno annualmente e in caso di qualsiasi mutamento della struttura giuridica o organizzativa, ovvero dell'attività o della situazione finanziaria, che possa influire in misura sostanziale sul piano o renderne altrimenti necessaria la modifica. L'autorità competente può ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento con maggiore frequenza.

7.  Il piano di risanamento:

(a)  non presuppone l'accesso a un sostegno finanziario pubblico, a un'assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o a un'assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard, né il loro ottenimento;

(b)  tiene conto degli interessi di tutte le parti per le quali può avere conseguenze, in particolare in relazione ai partecipanti diretti e ai loro clienti, sia diretti sia indiretti; e

(c)  assicura che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP.

7 bis.  Gli strumenti di risanamento consentono di:

(a)  far fronte alle perdite derivanti da eventi diversi dall'inadempimento;

(b)  far fronte alle perdite derivanti da eventi di inadempimento;

(c)  ribilanciare il portafoglio a seguito di un evento di inadempimento;

(d)  far fronte alle carenze di liquidità prive di copertura; e

(e)  ricostituire le risorse finanziarie della CCP, compresi i fondi propri, a un livello sufficiente a consentire alla CCP di adempiere ai propri obblighi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e a garantire la continuità operativa e il tempestivo esercizio delle funzioni essenziali della CCP.

7 ter.  Il piano di risanamento include una gamma di scenari estremi, compreso l'inadempimento di partecipanti diretti oltre ai due maggiori e di altre CCP, pertinenti alla situazione specifica della CCP, fra cui il suo mix di prodotti, il modello commerciale, nonché il quadro di gestione della liquidità e del rischio. Tale gamma di scenari include sia eventi a carattere sistemico sia eventi di stress specifici alla CCP, tenendo conto dei potenziali effetti di contagio a livello nazionale e transfrontaliero in caso di crisi nonché delle crisi simultanee in diversi mercati importanti.

7 quater.  Entro ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'ESMA, in cooperazione con il CERS, emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che precisano ulteriormente la gamma di scenari da considerare ai fini del paragrafo 1. Nella formulazione di tali orientamenti, l'ESMA tiene conto, se del caso, del pertinente lavoro svolto a livello internazionale nel campo delle prove di stress prudenziali della CCP e del risanamento della CCP. Essa intende trarre vantaggio, laddove possibile, dalle sinergie tra le prove di stress prudenziale e la modellizzazione degli scenari di risanamento.

7 quinquies.  Se la CCP fa parte di un gruppo e se accordi contrattuali di sostegno da parte dell'impresa madre, incluso il finanziamento dei requisiti patrimoniali della CCP stabiliti in linea con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012 mediante partecipazioni emesse dall'impresa madre, fanno parte del piano di recupero, quest'ultimo contempla scenari in cui tali accordi non possono essere onorati.

7 sexies.   Il piano di risanamento riporta:

(a)  una sintesi dei suoi elementi salienti e una sintesi della capacità di risanamento complessiva;

(b)  una sintesi delle modifiche sostanziali della CCP rispetto all'ultimo piano di risanamento;

(c)  un piano di comunicazione e informazione che delinea il modo in cui la CCP intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato, assicurando nel contempo la massima trasparenza;

(d)  la gamma completa degli interventi su capitale, allocazione delle perdite e liquidità, necessari al fine di mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la situazione finanziaria della CCP, compresi il ribilanciamento del portafoglio e il ripristino della situazione patrimoniale, e di ricostituire le risorse prefinanziate di cui la CCP necessita per restare economicamente sostenibile in situazione di continuità operativa e continuare a prestare i servizi essenziali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione e dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione;

(e)  adeguate condizioni e procedure atte a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, così come una vasta gamma di opzioni di risanamento, inclusa una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

(f)  la descrizione dettagliata degli impedimenti sostanziali a una sua esecuzione efficace e tempestiva, anche in termini di effetto sui partecipanti diretti e sui clienti, compreso il caso in cui è probabile che i partecipanti diretti adottino, in conformità del rispettivo piano di risanamento, provvedimenti di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 2014/59/UE, e, se applicabile, in termini di effetto sul resto del gruppo;

(g)  l'indicazione delle funzioni essenziali;

(h)  una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività della CCP;

(i)  una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governance della CCP e con cui è integrata nel regolamento operativo della CCP sottoscritto dai partecipanti diretti, e una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;

(j)  meccanismi e misure in grado di incentivare i partecipanti diretti non inadempienti a presentare offerte concorrenziali, quando sono messe all'asta le posizioni dei partecipanti inadempienti;

(k)  meccanismi e misure che permettono alla CCP un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità, una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire risorse o liquidità tra linee di business, in modo da poter continuare a svolgere le proprie funzioni e assolvere le obbligazioni alla scadenza;

(l)  meccanismi e misure:

i)  per ridurre i rischi;

ii)  per ristrutturare contratti, diritti, attività e passività, tra cui:

a)  per sciogliere in tutto o in parte i contratti;

b)  per ridurre il valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti;

iii)  per ristrutturare le linee di business;

iv)  necessari per la continuità di accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

v)  necessari per la continuità di funzionamento delle procedure operative della CCP, compresi infrastrutture e servizi informatici;

vi)  una descrizione delle azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria e relativo effetto finanziario previsto;

vii)  misure preparatorie che la CCP ha preso o intende prendere per agevolare l'attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per una sua ricapitalizzazione tempestiva, per il ribilanciamento del portafoglio e per la ricostituzione delle risorse prefinanziate, e per garantire la relativa applicabilità attraverso le frontiere; tali misure includono provvedimenti volti a far sì che i partecipanti diretti non inadempienti forniscano alla CCP un contributo in contante minimo pari al massimo all'importo del contributo da essi versato al fondo di garanzia della CCP;

viii)  un quadro di indicatori che indica il punto in cui possono essere avviate le azioni adeguate previste dal piano;

ix)  se applicabile, un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate nel piano, la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e l'indicazione delle attività che si prevede siano considerate idonee come garanzie reali in base al meccanismo della banca centrale;

x)  tenuto conto dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, una gamma di scenari estremi di stress pertinenti alla situazione specifica della CCP, fra cui eventi di portata sistemica, stress specifici al soggetto giuridico e all'eventuale gruppo di appartenenza e stress specifici a singoli partecipanti diretti della CCP o, nel caso, a una FMI collegata;

xi)  tenuto conto dell'articolo 34 e dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli scenari determinati dalla situazione di stress o dall'inadempimento di uno o più partecipanti oppure da altri motivi, comprese le perdite derivanti dalle attività di investimento della CCP o da problemi operativi (anche sotto forma di grave minaccia esterna per l'operatività della CCP dovuta a perturbazione o shock esterni oppure ad un incidente informatico).

7 septies.  In seguito a un evento di inadempimento, la CCP usa un importo aggiuntivo di risorse proprie dedicate pari all'importo che deve essere utilizzato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, prima di avvalersi degli strumenti di cui al paragrafo 7 sexies, lettera l), del presente articolo. Qualora l'autorità competente ritenga che i rischi che hanno portato alle perdite siano stati sotto il controllo della CCP, può imporre a quest'ultima di utilizzare un importo più elevato di risorse proprie dedicate, che sarà stabilito dall'autorità competente.

7 octies.  In seguito a un evento diverso dall'inadempimento, la CCP usa risorse proprie dedicate pari a tre volte l'importo specificato all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 prima di avvalersi degli strumenti di cui al paragrafo 7 sexies, lettera l), del presente articolo e, per mantenere il rigoroso processo di incentivazione, la CCP non usa il fondo di garanzia e le linee di difesa in caso di inadempimento. Qualora l'autorità competente ritenga che i rischi che hanno portato alle perdite siano stati al di fuori del controllo della CCP, può consentire a quest'ultima di utilizzare un importo inferiore di risorse proprie dedicate, che sarà stabilito dall'autorità competente.

7 nonies.  Di concerto con l'autorità competente, la CCP si avvale degli strumenti di cui al paragrafo 7 sexies, lettera l), punto ii), solo dopo aver effettuato, alle condizioni di cui al paragrafo 7 sexies, lettera l), punto vii), richieste di liquidità di un importo minimo pari al fondo di garanzia della CCP.

7 decies.  Le autorità competenti possono ordinare alla CCP di inserire ulteriori informazioni nel piano di risanamento.

8.  Il consiglio della CCP valuta il piano di risanamento tenuto conto del parere del comitato dei rischi a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo approva prima di sottoporlo all'autorità competente e all'ESMA.

9.  Il piano di risanamento è considerato parte integrante del regolamento operativo della CCP e la CCP e i suoi partecipanti diretti, in caso di disposizioni relative ai loro clienti, assicurano che le misure ivi previste siano esercitabili in ogni momento.

9 bis.  La CCP pubblica gli elementi elencati al paragrafo 7 sexies, lettere da a) a g). Gli elementi elencati alle lettere da h) ad l) di detto paragrafo sono pubblicati nella misura in cui vi sia un interesse pubblico per la trasparenza di tali elementi. I partecipanti diretti assicurano che qualsiasi disposizione avente ripercussioni sui loro clienti venga adeguatamente comunicata a questi ultimi.

9 ter.  Le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullabilità o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applicano alle misure adottate dalla CCP conformemente al suo piano di risanamento istituito dal presente regolamento.

Articolo 10Valutazione del piano di risanamento

1.  La CCP ▌ sottopone il piano di risanamento all'autorità competente ▌.

2.  L'autorità competente trasmette senza indugio il piano al collegio di vigilanza e all'autorità di risoluzione.

Entro sei mesi dalla presentazione e in coordinamento con il collegio di vigilanza secondo la procedura prevista all'articolo 12, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza del piano di risanamento alla luce dei criteri indicati all'articolo 9.

3.  L'autorità competente valuta il piano di risanamento in consultazione con il CERS e tenendo in considerazione la struttura di capitale della CCP, le relative linee di difesa in caso di inadempimento, il livello di complessità della struttura organizzativa e il profilo di rischio della CCP, anche in termini di rischi finanziari, operativi e informatici, inclusa la sostituibilità delle sue attività, così come l'impatto che l'attuazione del piano di risanamento avrebbe sui partecipanti diretti, sui loro clienti, sui mercati finanziari serviti dalla CCP e sul sistema finanziario in generale. L'autorità competente considera debitamente se il piano di risanamento incentivi in modo adeguato i proprietari della CCP, i partecipanti diretti e i loro clienti a controllare il grado di rischio che creano o cui sono esposti nel sistema. L'autorità competente incoraggia il monitoraggio delle attività di assunzione di rischi e di gestione dei rischi intraprese dalla CCP e incoraggia una partecipazione il più completa possibile alla procedura di gestione dell'inadempimento della CCP.

3 bis.  Nel valutare il piano di risanamento, l'autorità competente tiene in considerazione gli accordi di sostegno dell'impresa madre come parti valide del piano di risanamento, solo quando tali accordi sono vincolanti sul piano contrattuale.

4.  L'autorità di risoluzione esamina il piano di risanamento per individuarvi le misure che potrebbero compromettere la risolvibilità della CCP. Qualora siano individuate siffatte misure, l'autorità di risoluzione le porta all'attenzione dell'autorità competente e rivolge all'autorità competente raccomandazioni su come affrontare le ripercussioni negative di tali misure sulla risolvibilità della CCP.

5.  L'autorità competente che decide di non dar seguito alle raccomandazioni rivoltele a norma del paragrafo 4 giustifica esaurientemente all'autorità di risoluzione la decisione assunta.

6.  L'autorità competente comunica alla CCP, ovvero all'impresa madre, se accetta le raccomandazioni dell'autorità di risoluzione o se altrimenti ritiene che il piano di risanamento presenti carenze sostanziali o che impedimenti sostanziali ne ostacolino l'attuazione, e offre alla CCP la possibilità di presentare osservazioni.

7.  Tenuto conto delle osservazioni della CCP, l'autorità competente può ordinare alla CCP ovvero all'impresa madre di presentare entro il termine di due mesi, prorogabile di un mese con il consenso dell'autorità competente, un piano riveduto che dimostri in che modo le carenze sono colmate o gli impedimenti superati. Il piano riveduto è esaminato in conformità del paragrafo 2, secondo comma.

8.  L'autorità competente ordina alla CCP ovvero all'impresa madre di apportare modifiche specifiche al piano se ritiene che il piano riveduto non colmi le carenze o non superi gli impedimenti in modo adeguato oppure se la CCP ovvero l'impresa madre non ha presentato un piano riveduto.

9.  Quando non risulta possibile colmare le carenze o superare gli impedimenti in modo adeguato attraverso modifiche specifiche del piano, l'autorità competente ordina alla CCP ovvero all'impresa madre d'indicare in tempi adeguati le modifiche della sua attività atte a colmare le carenze o a superare gli impedimenti all'attuazione del piano di risanamento.

Se la CCP ovvero l'impresa madre non indica dette modifiche nei tempi fissati dall'autorità competente oppure se l'autorità competente non ritiene che gli interventi proposti siano atti a colmare le carenze o a superare gli impedimenti all'attuazione del piano di risanamento in modo adeguato, o a migliorare la risolvibilità della CCP, l'autorità competente esige dalla CCP ovvero dall'impresa madre, entro un periodo di tempo specificato dall'autorità competente, l'adozione di una o più delle seguenti misure, tenuto conto della gravità delle carenze o impedimenti, dell'effetto delle misure sull'attività della CCP e della capacità della CCP di continuare a rispettare il regolamento (UE) n. 648/2012:

(a)  riduzione del profilo di rischio della CCP;

(b)  potenziamento della capacità della CCP di ricapitalizzarsi prontamente per rispettare i requisiti prudenziali;

(c)  revisione della strategia e della struttura della CCP;

(d)  modifica delle linee di difesa in caso di inadempimento, dei provvedimenti di risanamento e di altre modalità di allocazione delle perdite in modo da migliorare la risolvibilità e la resilienza delle funzioni essenziali;

(e)  modifica della struttura di governance della CCP.

10.  La richiesta di cui al paragrafo 9, secondo comma, è motivata e comunicata alla CCP per iscritto.

10 bis.  L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui specifica i criteri minimi che l'autorità competente deve considerare ai fini della valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 1.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Piani di risanamento delle CCP appartenenti a un gruppo

1.  Se l'impresa madre del gruppo al quale appartiene la CCP è un ente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/59/UE o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), di tale direttiva, l'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 21, della stessa direttiva ordina all'impresa madre di presentare un piano di risanamento di gruppo in conformità di detta direttiva. L'autorità competente sottopone il piano di risanamento di gruppo all'autorità competente della CCP.

Se l'impresa madre del gruppo al quale appartiene la CCP non è un ente o un'entità di cui al primo comma e al fine di valutare, ove necessario, tutti gli elementi della sezione A dell'allegato, l'autorità competente può, ▌secondo la procedura prevista all'articolo 10, esigere dalla CCP la presentazione di un piano di risanamento della CCP tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti relativi alla struttura del gruppo. La richiesta è motivata e comunicata per iscritto alla CCP e all'impresa madre.

2.  Se l'impresa madre presenta il piano di risanamento in conformità del paragrafo 1, primo comma, le disposizioni sul risanamento della CCP ne costituiscono una parte distinta e soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento; la CCP può non essere tenuta a redigere un piano di risanamento individuale.

3.  L'autorità competente della CCP valuta le disposizioni sul risanamento della CCP in conformità dell'articolo 10 e, nel caso, consulta l'autorità competente del gruppo.

Articolo 12Procedura di coordinamento per i piani di risanamento

1.  Il collegio di vigilanza concorre a una decisione congiunta su tutti gli aspetti seguenti:

(a)  verifica e valutazione del piano di risanamento;

(b)  applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafi 6, 7, 8 e 9;

(c)  eventuale necessità che l'impresa madre rediga un piano di risanamento in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1.

2.  Il collegio concorre a una decisione congiunta sugli aspetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l'autorità competente trasmette il piano di risanamento.

Il collegio concorre a una decisione congiunta sull'aspetto di cui al paragrafo 1, lettera c), entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l'autorità competente decide di chiedere all'impresa madre di elaborare un piano di gruppo.

Su richiesta di una delle autorità competenti rappresentate nel collegio di vigilanza, l'ESMA può assistere il collegio di vigilanza nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione del piano di risanamento, il collegio non è giunto a una decisione congiunta sugli aspetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente della CCP decide autonomamente.

L'autorità competente della CCP prende la decisione di cui al primo comma tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio nel corso del periodo di quattro mesi. L'autorità competente della CCP comunica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all'impresa madre, e agli altri membri del collegio di vigilanza.

4.  Se, al termine del periodo di quattro mesi, un gruppo di membri del collegio di vigilanza che rappresenta la maggioranza semplice dei membri del collegio ha deferito all'ESMA, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, una questione inerente alla valutazione del piano di risanamento e all'attuazione delle misure previste all'articolo 10, paragrafo 9, lettere a), b) e d), del presente regolamento, l'autorità competente della CCP attende la decisione adottata dall'ESMA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e decide conformandovisi.

5.  Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all'ESMA se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell'ESMA entro un mese, si applica la decisione dell'autorità competente della CCP.

Sezione 2Pianificazione della risoluzione

Articolo 13Piani di risoluzione

1.  L'autorità di risoluzione elabora della CCP un piano di risoluzione per ciascuna CCP previa consultazione dell'autorità competente e dell'ESMA e coordinandosi con il collegio di risoluzione secondo la procedura prevista all'articolo 15.

2.  Il piano di risoluzione prevede le azioni di risoluzione che l'autorità di risoluzione può attuare laddove la CCP presenti i presupposti per la risoluzione di cui all'articolo 22.

3.  Il piano di risoluzione tiene conto almeno degli elementi seguenti:

(a)  dissesto della CCP dovuto a:

i.  eventi di inadempimento;

ii.  eventi diversi dall'inadempimento;

iii.  instabilità finanziaria più ampia o eventi a carattere sistemico;

(b)  impatto che l'attuazione del piano di risoluzione produrrebbe sui partecipanti diretti e i loro clienti, anche laddove sia probabile che i partecipanti diretti siano sottoposti a provvedimenti di risanamento o azioni di risoluzione in conformità della direttiva 2014/59/UE, sulle FMI collegate, sui mercati finanziari serviti dalla CCP e sul sistema finanziario in generale;

(c)  modalità e situazioni in cui la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e indicazione delle attività che possono essere considerate idonee quali garanzie.

4.  Il piano di risoluzione non presuppone alcuno degli interventi seguenti:

(a)  sostegno finanziario pubblico;

(b)  assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

(c)  assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

4 bis.  Il piano di risoluzione formula ipotesi prudenti in merito alle risorse finanziarie disponibili sotto forma di strumenti di risoluzione, che possono essere necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, e alle risorse che prevede saranno disponibili conformemente alle norme e alle disposizioni della CCP al momento dell'avvio della risoluzione. Tali ipotesi prudenti si basano sui risultati delle prove di stress più recenti, eseguite in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 bis, e rimangono valide in scenari di condizioni di mercato estreme, aggravate dal risanamento o dalla risoluzione di una o altre CCP, compreso l'inadempimento di uno o diversi partecipanti diretti, oltre ai due clienti diretti nei confronti dei quali la CCP ha la maggiore esposizione.

5.  L'autorità di risoluzione riesamina il piano di risoluzione, aggiornandolo se del caso, almeno annualmente e a ogni mutamento della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria della CCP ovvero in caso di altro mutamento che influisce in misura sostanziale sull'efficacia del piano.

La CCP e l'autorità competente informano prontamente di detto mutamento l'autorità di risoluzione.

5 bis.  Il piano di risoluzione distingue chiaramente, in particolare ove possibile mediante sezioni separate, tra gli scenari basati sulle circostanze di cui al paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) e iii) rispettivamente.

6.  Il piano di risoluzione indica le situazioni e i diversi scenari in cui s'iscrivono l'attivazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione. Il piano di risoluzione comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:

(a)  una sintesi degli elementi fondamentali del piano, distinguendo tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall'inadempimento e una combinazione di entrambi;

(b)  una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla CCP dopo l'ultimo aggiornamento del piano di risoluzione;

(c)  la dimostrazione di come le funzioni essenziali possano essere separate dalle altre funzioni della CCP, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuità in caso sia avviata qualsiasi forma di risoluzione, incluso il dissesto della CCP;

(d)  una stima dei tempi necessari per la realizzazione di ciascun aspetto sostanziale del piano, compresa la ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP;

(e)  una descrizione particolareggiata della valutazione della risolvibilità effettuata a norma dell'articolo 16;

(f)  una descrizione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell'articolo 17, per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità individuati nella valutazione effettuata a norma dell'articolo 16;

(g)  una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle funzioni essenziali e delle attività della CCP;

(h)  una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 14 siano aggiornate e a disposizione dell'autorità di risoluzione in qualsiasi momento;

i)  le modalità che permettono il finanziamento delle azioni di risoluzione senza presupporre la sussistenza degli elementi di cui al paragrafo 4;

(j)  una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e relative tempistiche;

(k)  una descrizione delle interdipendenze critiche fra la CCP e altri partecipanti al mercato, compresi le interdipendenze infragruppo, gli accordi di interoperabilità e i collegamenti con altre FMI, nonché i modi per affrontare tali interdipendenze;

(l)  una descrizione delle diverse opzioni che assicurano:

i.  l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture;

ii.  il regolamento tempestivo delle obbligazioni dovute ai partecipanti diretti e loro clienti e alle FMI collegate;

iii.  l'accesso dei partecipanti al sistema ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie in titoli o in liquidità, fornite alla CCP e da questa detenute, che sono dovute a tali partecipanti;

iv.  la continuità operativa dei collegamenti fra la CCP e le altre FMI;

v.  la portabilità delle attività e delle posizioni dei clienti e dei clienti indiretti dei partecipanti diretti, conformemente all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 648/2012;

vi.  il mantenimento delle licenze, autorizzazioni, riconoscimenti e qualificazioni giuridiche di cui la CCP necessita per continuare a esercitare le funzioni essenziali, compreso il riconoscimento ai fini dell'applicazione delle norme sul carattere definitivo del regolamento e ai fini della partecipazione a altre FMI ovvero dei collegamenti con esse;

(l bis)  una descrizione dell'approccio che l'autorità di risoluzione prevede di seguire per determinare la portata e il valore di eventuali contratti da cessare conformemente all'articolo 29;

(m)  un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della CCP, compresa una stima dei costi associati, e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto delle norme e dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

(n)  il piano di comunicazione con i media e con il pubblico onde garantire la massima trasparenza;

(o)  una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della CCP.

(o bis)  una descrizione delle modalità di scambio delle informazioni in seno al collegio di risoluzione, prima della risoluzione e durante la stessa, in linea con le modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate alla CCP. La CCP può comunicare per iscritto all'autorità di risoluzione il suo parere sul piano di risoluzione. Il parere è incluso nel piano.

7.  L'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di trasmetterle la documentazione particolareggiata dei contratti di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012 dei quali è parte. L'autorità di risoluzione può indicare un termine per la trasmissione della documentazione e può fissare termini diversi per tipi diversi di contratti.

7 bis.  L'autorità di risoluzione della CCP coopera strettamente con le autorità di risoluzione dei clienti diretti della CCP al fine di garantire che non vi siano ostacoli alla risoluzione.

8.  Previa consultazione con il CERS e tenuto conto delle pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) –/-2016 della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione adottate in base all'articolo 10, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, e rispettando il principio di proporzionalità, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione in conformità del paragrafo 6.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene debitamente conto del livello di differenziazione tra i quadri giuridici nazionali dei vari Stati membri, in particolare nel settore del diritto fallimentare, nonché della diversità in termini di natura e dimensioni delle CCP stabilite nell'Unione.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14Dovere di collaborazione e di trasmissione delle informazioni in capo alla CCP

La CCP collabora secondo necessità all'elaborazione del piano di risoluzione e comunica all'autorità di risoluzione, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dello stesso, comprese le informazioni e l'analisi indicate nella sezione B dell'allegato.

L'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione tutte le informazioni di cui al primo comma che ha già a sua disposizione.

La CCP scambia tempestivamente informazioni con le autorità competenti e l'ESMA, al fine di facilitare la valutazione dei profili di rischio della CCP e l'interconnessione con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altre istituzioni finanziarie e con il sistema finanziario in generale, secondo la definizione di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

Articolo 15Procedura di coordinamento per i piani di risoluzione

1.  Il collegio di risoluzione concorre a una decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla relativa modifica entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l'autorità di risoluzione glielo trasmette in conformità del paragrafo 2.

2.  L'autorità di risoluzione trasmette al collegio di risoluzione un progetto di piano di risoluzione, le informazioni comunicate a norma dell'articolo 14 e qualsiasi altra informazione d'interesse per detto collegio.

L'autorità di risoluzione provvede a che l'ESMA riceva tutte le informazioni d'interesse per il ruolo che le spetta in conformità del presente articolo.

3.  L'autorità di risoluzione può decidere di associare all'elaborazione e alla verifica del piano di risoluzione autorità di paesi terzi, a condizione che rispettino gli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 71 e appartengano a giurisdizioni in cui è stabilito almeno uno dei soggetti seguenti:

i.  impresa madre della CCP, se pertinente;

ii.  partecipanti diretti verso cui la CCP ha un'esposizione significativa;

iii.  filiazioni della CCP, se pertinente;

iv.  altri prestatori di servizi essenziali alla CCP.

iv bis.  una CCP avente accordi di interoperabilità con la CCP.

4.  Su richiesta di una delle autorità di risoluzione, l'ESMA può assistere il collegio di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione del piano di risoluzione, il collegio di risoluzione non è giunto a una decisione congiunta, l'autorità di risoluzione decide autonomamente. L'autorità di risoluzione decide tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio di risoluzione nel corso del periodo di quattro mesi. L'autorità di risoluzione comunica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all'impresa madre, e agli altri membri del collegio di risoluzione.

6.  Se, al termine del periodo di quattro mesi, un gruppo di membri del collegio di risoluzione, che rappresenta la maggioranza semplice dei membri di tale collegio, ha deferito all'ESMA, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, una questione inerente al piano di risoluzione, l'autorità di risoluzione della CCP attende la decisione adottata dall'ESMA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e decide conformandovisi.

Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all'ESMA se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell'ESMA entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione.

7.  Laddove sia adottata una decisione congiunta a norma del paragrafo 1 e una delle autorità di risoluzione reputi, a norma del paragrafo 6, che l'oggetto del disaccordo sconfini nelle competenze di bilancio dello Stato membro di appartenenza, l'autorità di risoluzione della CCP riesamina il piano di risoluzione.

CAPO II

Risolvibilità

Articolo 16Valutazione della risolvibilità

1.  L'autorità di risoluzione valuta, in collaborazione con il collegio di risoluzione a norma dell'articolo 17, in che misura la CCP sia risolvibile senza fare affidamento sulle misure seguenti:

(a)  sostegno finanziario pubblico ▌;

(b)  assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

(c)  assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

2.  La CCP è considerata risolvibile quando l'autorità di risoluzione reputa fattibile e credibile liquidarla con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverla tramite l'attivazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione assicurandone nel contempo la continuità delle funzioni essenziali ed evitando qualsiasi utilizzo di fondi pubblici nonché, quanto più possibile, effetti negativi significativi sul sistema finanziario.

Costituiscono effetti negativi di cui al primo comma l'instabilità finanziaria più ampia o eventi a carattere sistemico in un qualsiasi Stato membro.

Se non considera risolvibile la CCP, l'autorità di risoluzione lo comunica con tempestività all'ESMA.

3.  Su richiesta dell'autorità di risoluzione la CCP dimostra che:

(a)  nulla osta alla riduzione del valore delle partecipazioni una volta esercitati i poteri di risoluzione, a prescindere dal completo esaurimento degli accordi contrattuali in essere o degli altri provvedimenti previsti dal piano di risanamento della CCP;

(b)  i contratti che legano la CCP ai partecipanti diretti o a terzi non consentono a tali partecipanti o terzi di opporsi con successo all'esercizio dei poteri di risoluzione da parte dell'autorità di risoluzione né di evitare altrimenti di esservi assoggettati.

4.  Ai fini della valutazione della risolvibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione esamina, se pertinenti, gli aspetti indicati nella sezione C dell'allegato.

4 bis.  L'ESMA adotta orientamenti volti a promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e di risoluzione relative all'applicazione della sezione C dell'allegato entro ... [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

5.  L'autorità di risoluzione, in collaborazione con il collegio di risoluzione, effettua la valutazione della risolvibilità contestualmente alla stesura e all'aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 13.

Articolo 17Superamento od eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità

1.  Se la valutazione prevista all'articolo 16 porta l'autorità di risoluzione, previa consultazione del collegio di risoluzione, a concludere che la risolvibilità della CCP incontra impedimenti sostanziali, l'autorità di risoluzione elabora una relazione in collaborazione con l'autorità competente e la trasmette alla CCP e al collegio di risoluzione.

La relazione prevista al primo comma analizza gli impedimenti ▌ all'efficace attivazione degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione nei confronti della CCP, ne considera gli effetti sul modello di business della CCP e raccomanda provvedimenti mirati atti ad eliminarli ove possibile.

2.  La trasmissione della relazione prevista al paragrafo 1 sospende l'obbligo per il collegio di risoluzione di concorrere a una decisione congiunta sul piano di risoluzione, di cui all'articolo 15, fino al momento in cui l'autorità di risoluzione accetta i provvedimenti atti ad eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma del paragrafo 3 ovvero in cui sono decisi provvedimenti alternativi a norma del paragrafo 4.

3.  Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione trasmessa in conformità del paragrafo 1, la CCP propone all'autorità di risoluzione i possibili provvedimenti volti a superare od eliminare gli impedimenti sostanziali individuati nella relazione. L'autorità di risoluzione comunica al collegio di risoluzione i provvedimenti proposti dalla CCP. L'autorità di risoluzione e il collegio di risoluzione valutano, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), se i provvedimenti superino od eliminino effettivamente gli impedimenti.

4.  Se l'autorità di risoluzione, tenendo conto del parere del collegio di risoluzione, conclude che i provvedimenti proposti dalla CCP in conformità del paragrafo 3 non riducono né eliminano effettivamente gli impedimenti individuati nella relazione, l'autorità di risoluzione indica provvedimenti alternativi, che comunica al collegio di risoluzione ai fini di una decisione congiunta conformemente all'articolo 18.

I provvedimenti alternativi previsti al primo comma tengono conto:

(a)  della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata dagli impedimenti alla risolvibilità della CCP;

(b)  dell'effetto che i provvedimenti alternativi producono sulla CCP, sui suoi partecipanti diretti e sui loro clienti, sulle FMI collegate e sul mercato interno.

(b bis)  degli effetti sull'erogazione di servizi integrati di compensazione per diversi prodotti e sulle pratiche di marginazione del portafoglio in diverse classi di attività.

Ai fini del secondo comma, lettera b), l'autorità di risoluzione consulta l'autorità competente, il collegio di vigilanza e il collegio di risoluzione nonché, nel caso, il CERS.

5.  L'autorità di risoluzione comunica per iscritto alla CCP, in conformità dell'articolo 18, direttamente o indirettamente per il tramite dell'autorità competente, i provvedimenti alternativi che devono essere adottati per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità. L'autorità di risoluzione illustra i motivi per cui le misure proposte dalla CCP non sarebbero idonee ad eliminare gli impedimenti alla risolvibilità mentre i provvedimenti alternativi lo sono.

6.  La CCP propone entro un mese un piano che indichi come intende attuare i provvedimenti alternativi entro il termine fissato dall'autorità di risoluzione.

7.  Esclusivamente ai fini del paragrafo 4 l'autorità di risoluzione, in coordinamento con l'autorità competente, ha facoltà di:

(a)  ordinare alla CCP di modificare o di elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione delle funzioni essenziali;

(b)  ordinare alla CCP di limitare il livello massimo di esposizione non garantita, individuale e aggregata;

(c)  ordinare alla CCP di cambiare le modalità di riscossione e di mantenimento dei margini a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(d)  ordinare alla CCP di cambiare la composizione e il numero dei fondi di garanzia previsti all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(e)  imporre alla CCP ulteriori obblighi informativi specifici o periodici;

(f)  ordinare alla CCP di cedere attività specifiche;

(g)  ordinare alla CCP di limitare o cessare determinate attività esistenti o proposte;

(h)  ordinare alla CCP di modificare il piano di risanamento, il regolamento operativo e altre disposizioni contrattuali;

(i)  limitare o impedire lo sviluppo di linee di business nuove o esistenti ovvero la prestazione di servizi nuovi o esistenti;

(j)  imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative della CCP o della componente del gruppo direttamente o indirettamente sotto il controllo della CCP, affinché le funzioni essenziali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;

(k)  ordinare alla CCP di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione;

(l)  ordinare alla CCP ▌ di emettere passività riducibili o convertibili ovvero di accantonare altre risorse per aumentare la capacità di assorbimento delle perdite, di ricapitalizzazione e di ricostituzione delle risorse prefinanziate;

(m)  ordinare alla CCP ▌ di prendere altri provvedimenti atti a consentire al capitale, ad altre passività e ai contratti di assorbire le perdite, di ricapitalizzare la CCP o di ricostituire le risorse prefinanziate. Le azioni prese in considerazione possono comprendere, in particolare, il tentativo di rinegoziare le passività emesse dalla CCP o di modificarne le condizioni contrattuali, in modo che all'eventuale decisione dell'autorità di risoluzione di ridurre, convertire o ristrutturare la passività, lo strumento o il contratto si applichi l'ordinamento della giurisdizione che disciplina tale passività o strumento;

(n)  ▌

(n bis)  limitare o sospendere i collegamenti di interoperabilità della CCP, qualora tale limitazione o sospensione sia necessaria per prevenire gli effetti negativi che l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione potrebbero esercitare sulle CCP interoperabili.

Articolo 18Procedura di coordinamento per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità

1.  Il collegio di risoluzione concorre a una decisione congiunta su:

(a)  individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma dell'articolo 16, paragrafo 1;

(b)  se del caso, valutazione delle misure proposte dalla CCP a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;

(c)  provvedimenti alternativi imposti a norma dell'articolo 17, paragrafo 4.

2.  La decisione congiunta sull'individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), è adottata entro quattro mesi dalla data in cui la relazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, è trasmessa al collegio di risoluzione.

La decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è adottata entro quattro mesi dalla data in cui la CCP trasmette le misure proposte per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità.

L'autorità di risoluzione motiva le decisioni congiunte previste al paragrafo 1 e le comunica per iscritto alla CCP e, nel caso, alla relativa impresa madre.

Su richiesta dell'autorità di risoluzione, l'ESMA può assistere il collegio di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione della relazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, il collegio di risoluzione non ha adottato una decisione congiunta, l'autorità di risoluzione decide autonomamente i provvedimenti adeguati che devono essere adottati a norma dell'articolo 17, paragrafo 5. L'autorità di risoluzione decide tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio di risoluzione nel corso del periodo di quattro mesi.

L'autorità di risoluzione comunica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all'impresa madre, e agli altri membri del collegio di risoluzione.

4.  Se, al termine del periodo di quattro mesi, un gruppo di membri del collegio di risoluzione che rappresenta la maggioranza qualificata dei membri di tale collegio ha deferito all'ESMA, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, una delle questioni contemplate all'articolo 17, paragrafo 7, lettera j), k) o n), l'autorità di risoluzione della CCP rinvia la propria decisione in attesa della decisione assunta dall'ESMA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento. In tal caso l'autorità di risoluzione decide conformandosi alla decisione dell'ESMA.

Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all'ESMA se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell'ESMA entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione.

TITOLO IV

INTERVENTO PRECOCE

Articolo 19Misure di intervento precoce

1.  Se la CCP viola i requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 o rischia di violarli o pone rischi per la stabilità finanziaria del sistema finanziario globale, del sistema finanziario dell'Unione o di parti di uno dei due, oppure se l'autorità competente coglie altre avvisaglie di sviluppi in grado di compromettere l'attività della CCP, e in particolare la sua capacità di prestare servizi di compensazione, l'autorità competente ha facoltà di:

(a)  ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento a norma dell'articolo 9 ▌se le circostanze che hanno determinato l'intervento precoce divergono dai presupposti fissati nel piano di risanamento iniziale;

(b)  ordinare alla CCP di attuare in un determinato lasso di tempo uno o più dei dispositivi o provvedimenti previsti nel piano di risanamento; se il piano è aggiornato in conformità della lettera a), i dispositivi o provvedimenti comprendono i relativi aggiornamenti;

(c)  ordinare alla CCP d'individuare le cause della violazione o probabile violazione di cui al paragrafo 1 e di elaborare un programma d'azione comprensivo di adeguate misure e scadenze;

(d)  ordinare alla CCP d'indire un'assemblea dei soci o, se la CCP non ottempera a tale obbligo, indire essa stessa l'assemblea; in entrambi i casi l'autorità competente fissa l'ordine del giorno, stabilendo anche le decisioni di cui i soci devono considerare l'adozione;

(e)  imporre la rimozione o la sostituzione di uno o più membri del consiglio o dell'alta dirigenza qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(f)  imporre cambiamenti della strategia aziendale della CCP;

(g)  imporre cambiamenti delle strutture giuridiche o operative della CCP;

(h)  comunicare all'autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie per aggiornare il piano di risoluzione della CCP in modo da predisporne l'eventuale risoluzione e da preparare la valutazione delle attività e passività a norma dell'articolo 24, comprese le informazioni acquisibili con ispezioni in loco;

(i)  ove necessario e in conformità del paragrafo 4, imporre l'esecuzione dei provvedimenti di risanamento della CCP;

(j)  ordinare alla CCP di astenersi dall'attuare determinati provvedimenti di risanamento qualora l'autorità competente abbia appurato che la loro attuazione può ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria o danneggiare indebitamente gli interessi dei clienti;

(k)  ordinare alla CCP di ricostituire prontamente le risorse finanziarie.

(k bis)  eccezionalmente e una tantum, consentire ai clienti dei partecipanti diretti di prendere parte direttamente alle aste, dispensando tali clienti dai requisiti prudenziali di cui al titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 diversi dai requisiti in materia di margini stabiliti all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012. I partecipanti diretti dei clienti informano questi ultimi in modo esauriente riguardo all'asta e facilitano la procedura di gara per gli stessi. I necessari pagamenti del margine da parte dei clienti passano attraverso un partecipante diretto non inadempiente;

(k ter)  proibire o limitare nella massima misura possibile, senza attivare un effettivo inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP, nonché limitare, proibire o congelare tutti i pagamenti ai dirigenti delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti EBA/GL/2015/22 dell'ABE, di benefici pensionistici discrezionali e delle indennità di buonuscita.

2.  Per ciascuna delle misure citate l'autorità competente fissa un termine adeguato e, una volta adottata la misura, ne valuta l'efficacia.

2 bis.  Le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullabilità o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applicano alle misure di intervento precoce adottate dall'autorità competente conformemente al presente regolamento.

3.  L'autorità competente può applicare le misure previste al paragrafo 1, lettere da a) a k), soltanto dopo aver tenuto conto del loro impatto sugli altri Stati membri in cui la CCP opera o presta servizi, in particolare se la CCP svolge attività essenziali o importanti per i mercati finanziari locali, compresi i luoghi di stabilimento dei partecipanti diretti e delle sedi di negoziazione e FMI collegate.

4.  L'autorità competente può applicare la misura prevista al paragrafo 1, lettera i), soltanto se è nel pubblico interesse e necessaria per conseguire uno o più degli obiettivi seguenti:

(a)  mantenere la stabilità finanziaria dell'Unione;

(b)  mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP in modo trasparente e non discriminatorio;

(c)  mantenere e rafforzare la resilienza finanziaria della CCP.

L'autorità competente non applica la misura prevista al paragrafo 1, lettera i), in relazione a provvedimenti che comportano la cessione di beni, diritti o passività di un'altra CCP.

5.  La CCP che ha attivato le linee di difesa in caso di inadempimento conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012 ne informa senza indugio l'autorità competente e l'autorità di risoluzione, precisando se l'evento dipende da sue proprie carenze o problemi.

6.  Se sussistono i presupposti previsti al paragrafo 1, l'autorità competente lo comunica all'ESMA e all'autorità di risoluzione e consulta il collegio di vigilanza.

A seguito di dette comunicazione e consultazione del collegio di vigilanza, l'autorità competente decide se applicare una o più delle misure previste al paragrafo 1. L'autorità competente comunica la decisione relativa alle misure da adottare al collegio di vigilanza, all'autorità di risoluzione e all'ESMA.

7.  Ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 6, primo comma, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di mettersi in contatto con i potenziali acquirenti per predisporre la risoluzione, fatte salve le condizioni stabilite all'articolo 41 e le disposizioni in materia di riservatezza previste all'articolo 71, nonché il quadro sui sondaggi di mercato, stabilito all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 e nei pertinenti atti delegati e di esecuzione.

Articolo 20Rimozione dell'alta dirigenza e del consiglio

In presenza di un grave deterioramento della situazione finanziaria della CCP o di una sua violazione degli obblighi giuridici, regolamento operativo compreso, e se le altre misure adottate a norma dell'articolo 19 non sono sufficienti a sanare la situazione, l'autorità competente può imporre la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o del consiglio della CCP.

La nuova alta dirigenza o il nuovo consiglio sono nominati in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 648/2012 e sono subordinati all'approvazione o all'assenso dell'autorità competente.

Titolo IV bis

Recupero delle perdite

Articolo 20 bisEmissione di partecipazioni ai futuri utili destinate ai partecipanti diretti e ai clienti che hanno subito perdite

1.  Qualora una CCP interessata da un piano di risanamento, causato da un evento diverso dall'inadempimento, abbia applicato ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti, meccanismi e misure per ridurre il valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti, quali definiti nel suo piano di risanamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7 ter, lettera l), punto ii), lettera b), che vanno oltre le linee di difesa in caso di inadempimento di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012, e dunque non ne sia stata avviata la risoluzione, l'autorità competente della CCP può, una volta ribilanciato il portafoglio, imporre alla CCP di risarcire i partecipanti mediante liquidità per le perdite subite o, se del caso, imporre alla CCP di emettere partecipazioni ai futuri utili della CCP.

Il valore delle partecipazioni ai futuri utili della CCP emesse a favore di ciascun partecipante diretto interessato non inadempiente, che deve essere trasferito ai clienti in una forma opportuna, è proporzionato alla perdita da questi subita e si basa su una valutazione eseguita in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3. Tali partecipazioni conferiscono al detentore il diritto di ricevere pagamenti dalla CCP su base annua fino al recupero integrale della perdita, per un adeguato numero massimo di anni dalla data di emissione. Per i pagamenti relativi a tali partecipazioni è utilizzata una quota massima adeguata degli utili annuali della CCP.

2.  Il presente articolo non riduce la responsabilità dei partecipanti diretti di assumersi le perdite che vanno oltre le linee di difesa in caso di inadempimento.

3.  L'ESMA sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in quale ordine devono essere versati i risarcimenti, il numero massimo adeguato di anni e la quota massima adeguata di utili annuali della CCP di cui al paragrafo 1, secondo comma.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [XXX dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO V

RISOLUZIONE

CAPO IObiettivi, presupposti e principi generali

Articolo 21Obiettivi della risoluzione

1.  Nell'attivazione degli strumenti di risoluzione e nell'esercizio dei poteri di risoluzione l'autorità di risoluzione tiene presenti tutti i seguenti obiettivi della risoluzione, bilanciandoli adeguatamente secondo la natura e le circostanze del caso:

(a)  assicurare la continuità delle funzioni essenziali della CCP ▌, in particolare:

i)  il regolamento tempestivo delle obbligazioni della CCP nei confronti dei partecipanti diretti e dei loro clienti;

ii)  la continuità dell'accesso dei partecipanti diretti ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie in titoli o in liquidità detenute dalla CCP per conto di tali partecipanti diretti;

(b)  assicurare la continuità dei collegamenti con altre FMI dalla cui interruzione deriverebbe un effetto negativo sostanziale sulla stabilità finanziaria o sull'assolvimento tempestivo delle funzioni di pagamento, compensazione, regolamento e conservazione delle registrazioni;

(c)  evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario, in particolare impedendo che il dissesto finanziario si propaghi ai partecipanti diretti della CCP, ai loro clienti o al più vasto sistema finanziario, incluse altre FMI, e mantenendo la fiducia del mercato e del pubblico;

(d)  salvaguardare le finanze pubbliche riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico e le potenziali perdite per i contribuenti;

(e)  contenere al minimo i costi della risoluzione per tutte le parti interessate ed evitare la distruzione del valore della CCP, a meno che la distruzione non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

2.  Il consiglio e l'alta dirigenza della CCP in risoluzione prestano all'autorità di risoluzione tutta l'assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

Articolo 22Presupposti per la risoluzione

1.  L'autorità di risoluzione avvia l'azione di risoluzione nei confronti della CCP se sussistono congiuntamente i presupposti seguenti:

(a)  la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto:

i)  dall'autorità competente, previa consultazione dell'autorità di risoluzione;

ii)  dall'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, se l'autorità di risoluzione dispone degli strumenti necessari per giungere a tale conclusione;

(b)  alla luce delle circostanze del caso, non vi sono prospettive ragionevoli d'impedire in tempi adeguati il dissesto della CCP tramite provvedimenti alternativi del settore privato o tramite un'azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce; e

(c)  l'azione di risoluzione è necessaria nel pubblico interesse per conseguire gli obiettivi della risoluzione, in caso di applicazione delle disposizioni contrattuali di allocazione delle perdite o qualora tali disposizioni non siano esaustive e qualora tali obiettivi non siano conseguiti in egual misura dalla liquidazione della CCP con procedura ordinaria di insolvenza.

Ai fini della lettera a), punto ii), l'autorità competente comunica senza indugio e di sua iniziativa all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che possano indicare che la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto. L'autorità competente comunica inoltre all'autorità di risoluzione, su richiesta, qualsiasi altra informazione necessaria al fine di effettuare la valutazione.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando si trova in una o più delle situazioni seguenti:

(a)  viola o rischia di violare i requisiti di autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(b)  non è in grado o rischia di non essere in grado di assolvere una funzione essenziale;

(c)  non è in grado o rischia di non essere in grado di recuperare la sostenibilità economica attuando provvedimenti di risanamento;

(d)  non è in grado o rischia di non essere in grado di pagare i debiti o altre passività alla scadenza;

(e)  necessita di sostegno finanziario pubblico ▌.

Ai fini della lettera e) una misura non è considerata sostegno finanziario pubblico se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i)  si configura come garanzia dello Stato a sostegno di strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate o come garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;

i bis)  non si verifica nessuna delle circostanze di cui al presente paragrafo, lettera a), b), c) o d), nel momento in cui viene concesso il sostegno finanziario pubblico;

i ter)  la garanzia dello Stato di cui al punto i) è necessaria per porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e per preservare la stabilità finanziaria;

ii)  la garanzia dello Stato di cui al punto i) è limitata alle CCP solventi, è subordinata ad approvazione definitiva nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, ha carattere cautelativo e temporaneo, è proporzionata a quanto necessario per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione di cui al punto i ter) e non è usata per coprire le perdite che la CCP ha registrato o verosimilmente registrerà in futuro;

3.  L'autorità di risoluzione può avviare l'azione di risoluzione anche se ritiene che la CCP applica o intende applicare provvedimenti di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario.

3 bis.  La decisione presa da un'autorità di risoluzione che considera che la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto può essere impugnata solo sulla base del fatto che, al momento della sua adozione, la decisione era arbitraria e irragionevole alla luce delle informazioni all'epoca facilmente disponibili.

4.  Entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA emana orientamenti volti a promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e di risoluzione relative all'esistenza delle situazioni nelle quali la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto, se e ove opportuno tenendo conto delle diversità in termini di natura e dimensioni delle CCP stabilite nell'Unione.

Quando adotta detti orientamenti l'ESMA tiene conto degli orientamenti emanati in conformità all'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 23

Principi generali della risoluzione

Per l'attivazione degli strumenti di risoluzione previsti all'articolo 27 e l'esercizio dei poteri di risoluzione previsti all'articolo 48 l'autorità di risoluzione adotta tutte le misure appropriate attenendosi ai principi seguenti:

(a)  tutti gli obblighi contrattuali e le altre disposizioni del piano di risanamento della CCP sono eseguiti ▌, per quanto non completati prima dell'entrata in risoluzione, a meno che, in circostanze eccezionali, l'autorità di risoluzione stabilisca che l'attivazione degli strumenti di risoluzione o l'esercizio dei poteri di risoluzione è una soluzione più adatta per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione;

(b)  gli azionisti della CCP in risoluzione sostengono le prime perdite dopo che tutti gli obblighi e le disposizioni di cui alla lettera a) sono stati eseguiti come ivi previsto;

(c)  i creditori della CCP in risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti secondo l'ordine di priorità delle loro pretese in una procedura ordinaria di insolvenza, salvo quando diversamente previsto espressamente dal presente regolamento;

(d)  i creditori della CCP appartenenti a una stessa categoria ricevono pari trattamento;

(e)  nessun azionista, creditore, partecipante diretto della CCP o i suoi clienti subiscono perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in conformità dell'articolo 60;

(f)  il consiglio e l'alta dirigenza della CCP in risoluzione sono sostituiti, salvo se l'autorità di risoluzione ritiene necessaria la permanenza in carica di tutti o di alcuni loro componenti per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

(g)  l'autorità di risoluzione informa e consulta i rappresentati dei dipendenti in conformità della normativa o pratica nazionale;

(h)  se la CCP fa parte di un gruppo, l'autorità di risoluzione tiene conto dell'impatto sulle altre componenti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso.

CAPO IIValutazione

Articolo 24

Finalità della valutazione

1.  L'autorità di risoluzione provvede a che l'azione di risoluzione sia avviata sulla scorta di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività, passività, diritti e obblighi della CCP.

2.  Prima di sottoporre a risoluzione la CCP, l'autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una prima valutazione atta ad accertare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione previsti all'articolo 22, paragrafo 1.

3.  Una volta deciso di sottoporre a risoluzione la CCP, l'autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una seconda valutazione atta a:

(a)  orientare la decisione sull'adeguata azione di risoluzione da avviare;

(b)  assicurare il rilevamento integrale delle perdite sulle attività e sui diritti della CCP al momento dell'attivazione degli strumenti di risoluzione;

(c)  orientare la decisione sull'entità della cancellazione o diluizione delle partecipazioni e la decisione sul valore e numero delle partecipazioni emesse o cedute in conseguenza dell'esercizio dei poteri di risoluzione;

(d)  orientare la decisione sull'entità della riduzione o conversione delle passività non garantite, titoli di debito compresi;

(e)  se sono applicati gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni, orientare la decisione sull'entità delle perdite da applicare sulle pretese, sugli obblighi in essere o sulle posizioni in relazione alla CCP dei creditori interessati nonché sulla portata e necessità di una richiesta di liquidità per la risoluzione;

(f)  se è applicato lo strumento della CCP-ponte, orientare la decisione sulle attività, passività, diritti e obblighi o sulle partecipazioni che possono esserle cedute e la decisione sulla quantificazione dell'eventuale corrispettivo versato alla CCP in risoluzione o, nel caso, ai detentori delle partecipazioni;

(g)  se è applicato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, orientare la decisione sulle attività, passività, diritti e obblighi o sulle partecipazioni che possono essere cedute al terzo acquirente e orientare l'autorità di risoluzione nell'accertamento delle condizioni di mercato ai fini dell'articolo 40;

(g bis)  il prezzo della cessazione di un contratto da parte dell'autorità di risoluzione si basa, per quanto possibile, su un prezzo di mercato equo determinato in base alle norme e alle disposizioni della CCP ed è sostituito da un altro metodo di determinazione dei prezzi solo ove ritenuto necessario dall'autorità di risoluzione.

Ai fini della lettera d) la valutazione tiene conto delle perdite che sarebbero assorbite dall'esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP e del livello di conversione da applicare ai titoli di debito.

4.  Avverso le valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è proponibile impugnazione ai sensi dell'articolo 72, solo contestualmente al ricorso contro la decisione che ha disposto l'attivazione dello strumento di risoluzione o l'esercizio del potere di risoluzione.

Articolo 25

Requisiti per la valutazione

1.  L'autorità di risoluzione provvede a che le valutazioni previste all'articolo 24 siano effettuate:

(a)  da un soggetto indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dalla CCP;

(b)  dall'autorità di risoluzione stessa se la valutazione non può essere effettuata dal soggetto di cui alla lettera a).

2.  Le valutazioni previste all'articolo 24 sono considerate definitive quando sono effettuate dal soggetto di cui al paragrafo 1, lettera a), e sono soddisfatti tutti i requisiti stabiliti al presente articolo.

3.  Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, la valutazione definitiva si fonda su ipotesi prudenti e non presuppone la possibilità che, a partire dal momento in cui è avviata l'azione di risoluzione, la CCP usufruisca di sostegno finanziario pubblico ▌, assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard. La valutazione tiene altresì conto del potenziale recupero delle spese ragionevoli sostenute dalla CCP in risoluzione a norma dell'articolo 27, paragrafo 9.

4.  La valutazione definitiva è integrata dalle seguenti informazioni detenute dalla CCP:

(a)  stato patrimoniale aggiornato e relazione sulla situazione finanziaria della CCP, compresi le residue risorse prefinanziate disponibili e gli impegni finanziari in essere;

(b)  documentazione sui contratti compensati di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(c)  informazioni sul valore di mercato e sul valore contabile delle attività, passività e posizioni, comprese le pretese rilevanti e gli obblighi in essere in capo alla CCP.

5.  La valutazione definitiva indica la suddivisione dei creditori in categorie in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile. Include altresì una stima del trattamento che ciascuna categoria di azionisti e di creditori avrebbe previsto di ricevere in applicazione del principio stabilito all'articolo 23, lettera e).

La stima di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione prevista all'articolo 61.

6.  Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell'articolo 36, paragrafi 14 e 15, della direttiva 2014/59/UE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano:

(a)  le circostanze in cui il soggetto è considerato indipendente sia dall'autorità di risoluzione sia dalla CCP ai fini del paragrafo 1;

(b)  la metodologia per valutare il valore delle attività e passività della CCP;

(c)  la separazione delle valutazioni previste agli articoli 24 e 61.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 26

Valutazione provvisoria

1.  Le valutazioni previste all'articolo 24 che non soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 25, paragrafo 2, sono considerate valutazioni provvisorie.

La valutazione provvisoria include una riserva per perdite aggiuntive con la relativa giustificazione adeguata.

2.  L'autorità di risoluzione che avvia l'azione di risoluzione basandosi su una valutazione provvisoria provvede a che sia effettuata una valutazione definitiva non appena possibile.

L'autorità di risoluzione provvede a che la valutazione definitiva di cui al primo comma:

(a)  consenta il rilevamento integrale di tutte le perdite della CCP nei libri contabili;

(b)  orienti la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato in conformità del paragrafo 3.

3.  Se nella valutazione definitiva la stima del valore patrimoniale netto della CCP risulta superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, l'autorità di risoluzione ha facoltà di:

(a)  aumentare il valore dei crediti ridotti o ristrutturati dei creditori interessati;

(b)  ordinare alla CCP-ponte di versare un corrispettivo supplementare per le attività, passività, diritti e obblighi della CCP in risoluzione o, secondo il caso, di versarlo ai titolari delle partecipazioni.

4.  Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell'articolo 36, paragrafo 15, della direttiva 2014/59/UE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, ai fini del paragrafo 1, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nella valutazione provvisoria.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO IIIStrumenti di risoluzione

Sezione 1Principi generali

Articolo 27Disposizioni generali sugli strumenti di risoluzione

1.  L'autorità di risoluzione avvia l'azione di risoluzione prevista all'articolo 21 attivando uno o più dei seguenti strumenti di risoluzione:

(a)  strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite;

(b)  strumento della riduzione e conversione;

(c)  strumento della vendita dell'attività d'impresa;

(d)  strumento della CCP-ponte;

(e)  altro strumento di risoluzione conforme agli articoli 21 e 23.

2.  In caso di crisi sistemica l'autorità di risoluzione può anche prestare sostegno finanziario pubblico ▌attivando gli strumenti pubblici di stabilizzazione previsti agli articoli 45, 46 e 47, ferma restando l'approvazione preventiva e definitiva nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione e la definizione di modalità globali e credibili per recuperare nell'arco di un periodo di tempo adeguato il sostegno finanziario fornito.

3.  Prima di attivare gli strumenti previsti al paragrafo 1 l'autorità di risoluzione esegue:

(a)  i diritti esistenti e in sospeso della CCP, compresi gli obblighi contrattuali in capo ai partecipanti diretti di soddisfare le richieste di liquidità, di fornire ulteriori risorse alla CCP o di assumere le posizioni dei partecipanti diretti inadempienti tramite asta o con altro mezzo stabilito nel regolamento operativo della CCP;

(b)  gli obblighi contrattuali esistenti e in sospeso che impongono a parti diverse dai partecipanti diretti di prestare sostegno finanziario in una qualsiasi forma.

L'autorità di risoluzione può eseguire gli obblighi contrattuali di cui alle lettere a) e b) in parte se non è possibile eseguirli in toto entro un lasso di tempo adeguato.

4.  In deroga al paragrafo 3 l'autorità di risoluzione può non dare esecuzione, né in parte né in toto, ai pertinenti obblighi esistenti e in sospeso, nell'intento di scongiurare effetti negativi significativi sul sistema finanziario o la diffusione del contagio, ovvero quando per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione risulta più appropriato attivare gli strumenti previsti al paragrafo 1.

▌6.  Se l'attivazione di uno strumento di risoluzione diverso dallo strumento della riduzione e conversione comporta perdite a carico dei partecipanti diretti, l'autorità di risoluzione esercita il potere di ridurre e convertire le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite immediatamente prima dell'attivazione dello strumento o contemporaneamente ad essa.

7.  Se sono applicati soltanto gli strumenti di risoluzione previsti al paragrafo 1, lettere c) e d), e solo una parte delle attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione è ceduta a norma degli articoli 40 e 42, la parte residua della CCP è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

8.  Le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullabilità o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applicano alle cessioni di attività, diritti, obblighi o passività della CCP per cui sono attivati strumenti di risoluzione o strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria.

9.  L'autorità di risoluzione recupera entro un congruo periodo di tempo le spese ragionevoli, compreso un adeguato premio di rischio, sostenute in relazione all'attivazione di strumenti o poteri di risoluzione ovvero in relazione all'attivazione di strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria secondo le modalità seguenti:

(a)  dalla CCP in risoluzione come creditore privilegiato;

(b)  dal corrispettivo pagato dall'acquirente in caso di attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa;

(c)  dai proventi derivanti dalla cessazione della CCP-ponte come creditore privilegiato;

(c bis)  da qualsiasi partecipante diretto, nella misura in cui non subisce perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei suoi confronti fossero stati invece fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza;

(c ter)  da eventuali entrate generate ricorrendo agli strumenti pubblici di stabilizzazione, compresi i proventi derivanti dalla vendita di partecipazioni, di cui all'articolo 46, e dalla vendita di una CCP sottoposta allo strumento della proprietà pubblica temporanea, di cui all'articolo 47.

9 bis.  Nel determinare gli importi da recuperare a norma del paragrafo precedente, l'autorità di risoluzione tiene conto dell'importo che i clienti e i membri della CCP sarebbero stati altrimenti tenuti a versare, sia ai sensi delle norme e delle disposizioni della CCP, sia nel quadro della risoluzione, qualora le autorità non avessero concesso il sostegno pubblico.

10.  Nell'applicare gli strumenti di risoluzione l'autorità di risoluzione assicura, basandosi su una valutazione conforme all'articolo 25, l'allocazione piena delle perdite, il ribilanciamento del portafoglio, la ricostituzione delle risorse prefinanziate della CCP o della CCP-ponte e la ricapitalizzazione della CCP o della CCP-ponte.

Articolo 27 bis

La possibilità di risarcire i partecipanti delle CCP non si applica alle loro perdite impegnate contrattualmente nella gestione dell'inadempimento o nelle fasi di risanamento.

Sezione 2Strumenti di allocazione delle posizioni e di allocazione delle perdite

Articolo 28

Obiettivo e ambito d'applicazione degli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite

1.  L'autorità di risoluzione attiva lo strumento dell'allocazione delle posizioni in conformità dell'articolo 29 e gli strumenti di allocazione delle perdite in conformità degli articoli 30 e 31.

2.  Gli strumenti di cui al paragrafo 1 possono essere attivati per tutti i contratti relativi a servizi di compensazione e alle corrispondenti garanzie reali fornite alla CCP.

3.  L'autorità di risoluzione attiva lo strumento dell'allocazione delle posizioni previsto all'articolo 29 per ribilanciare il portafoglio della CCP o, se d'applicazione, della CCP-ponte.

L'autorità di risoluzione attiva gli strumenti di allocazione delle perdite previsti agli articoli 30 e 31 al fine di:

(a)  coprire le perdite della CCP valutate in conformità dell'articolo 27, paragrafo 10;

(b)  rimettere la CCP in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento in scadenza;

(b bis)  facilitare il ribilanciamento di un portafoglio;

(c)  facilitare il ribilanciamento di un portafoglio fornendo alla CCP fondi per far fronte ad un'offerta d'asta che consenta alla CCP di allocare le posizioni degli inadempienti o di effettuare i pagamenti per i contratti cessati ai sensi dell'articolo 29;

(d)  conseguire i risultati di cui alle lettere a), b) e c) in relazione alla CCP-ponte;

(e)  sostenere la cessione dell'attività della CCP a un terzo solvente tramite lo strumento della vendita dell'attività d'impresa.

Articolo 29

Cessazione parziale o totale dei contratti

1.  L'autorità di risoluzione può cessare tutti i contratti seguenti o ad alcuni di essi:

(a)  contratti dei partecipanti diretti inadempienti;

(b)  contratti del servizio di compensazione o della classe di attività interessati;

(c)  contratti della CCP in risoluzione.

1 bis.  Quando esercita il potere di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione cessa i contratti di cui alle lettere a), b) e c) di detto paragrafo in modo analogo, senza discriminazione delle controparti di tali contratti, ad eccezione delle obbligazioni contrattuali che non possono essere eseguite entro un lasso di tempo adeguato.

2.  L'autorità di risoluzione può cessare i contratti di cui al paragrafo 1, lettera a), soltanto se le attività e posizioni derivanti da tali contratti non sono state cedute a norma dell'articolo 48, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.  L'autorità di risoluzione informa tutti i partecipanti diretti interessati della data alla quale cessano i contratti di cui al paragrafo 1.

4.  Prima di cessare il contratto previsto al paragrafo 1 l'autorità di risoluzione:

(a)  ordina alla CCP in risoluzione di calcolare il valore del contratto e aggiornare il saldo contabile di ciascun partecipante diretto;

(b)  determina l'importo netto che il partecipante diretto deve pagare o ricevere, tenendo conto del margine di variazione dovuto ma non pagato, anche in conseguenza della valutazione prevista alla lettera a);

(c)  comunica a ciascun partecipante diretto l'importo netto così determinato e lo riscuote.

In seguito alla cessazione del contratto, l'autorità di risoluzione notifica tempestivamente all'autorità competente i clienti designati come O-SII il cui contratto è stato risolto.

4a.  Il prezzo della cessazione di contratti da parte dell'autorità di risoluzione a norma del presente articolo si basa su un prezzo di mercato equo determinato in base alle norme e alle disposizioni della CCP oppure, ove l'utilizzo di tale metodo alternativo sia ritenuto necessario dall'autorità di risoluzione, è determinato mediante un altro metodo di determinazione dei prezzi adeguato.

5.  Quando il partecipante diretto non inadempiente non è in grado di pagare l'importo netto determinato a norma del paragrafo 4, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di porre in stato d'inadempimento tale partecipante e di utilizzarne il margine iniziale e il contributo versato al fondo di garanzia secondo quanto disposto dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012.

6.  L'autorità di risoluzione che ha cessato uno o più contratti dei tipi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) e c), impedisce temporaneamente alla CCP di compensare qualsiasi nuovo contratto dello stesso tipo.

L'autorità di risoluzione può consentire alla CCP di ricominciare a compensare detti tipi di contratti soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

(a)  la CCP soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012;

(b)  l'autorità di risoluzione emana e pubblica un avviso in tal senso con uno dei mezzi previsti all'articolo 70, paragrafo 3.

Articolo 30

Riduzione del valore degli utili che la CCP

deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti

1.  L'autorità di risoluzione può ridurre l'importo degli obblighi di pagamento della CCP nei confronti dei partecipanti diretti non inadempienti e dei loro clienti se tali obblighi discendono da utili dovuti in base alle procedure seguite dalla CCP per pagare il margine di variazione o per effettuare un pagamento equivalente sotto il profilo economico. I partecipanti diretti informano i loro clienti senza indugio circa l'attivazione dello strumento di risoluzione e il modo in cui tale attivazione li riguarda.

2.  L'autorità di risoluzione calcola la riduzione degli obblighi di pagamento prevista al paragrafo 1 applicando il meccanismo di allocazione equa stabilito nella valutazione effettuata in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, e comunicato al partecipante diretto non appena è attivato lo strumento di risoluzione. Il totale netto degli utili da ridurre per ciascun partecipante diretto è proporzionale agli importi dovuti dalla CCP.

3.  La riduzione del valore degli utili da pagare prende effetto nei confronti della CCP e dei partecipanti diretti interessati dal momento in cui l'autorità di risoluzione avvia l'azione di risoluzione, e li vincola immediatamente.

3 bis.  L'eventuale ricorso ai poteri di cui al presente articolo, che incide sulle posizioni di un cliente designato come O-SII, è notificato all'autorità competente di tale cliente in modo tempestivo. 4.  Il partecipante diretto non inadempiente non avanza pretese nell'eventuale procedimento successivamente aperto nei confronti della CCP, o del soggetto che le succede, a motivo della riduzione degli obblighi di pagamento prevista al paragrafo 1.

5.  Se l'autorità di risoluzione riduce solo parzialmente il valore degli utili dovuti, l'importo residuo in essere continua ad essere dovuto al partecipante diretto non inadempiente.

5 bis.  La CCP include nel suo regolamento operativo un riferimento al potere di ridurre gli obblighi di pagamento di cui al paragrafo 1, in aggiunta a eventuali disposizioni analoghe di cui al regolamento operativo nella fase di risanamento. La CCP assicura che siano conclusi accordi contrattuali per consentire alle autorità di risoluzione di esercitare i suoi poteri ai sensi del presente articolo.

Articolo 31Richiesta di liquidità per la risoluzione

1.  L'autorità di risoluzione può ordinare al partecipante diretto non inadempiente di fornire alla CCP contributi in contante. L'importo di tali contributi in contante è stabilito dall'autorità di risoluzione in modo da conseguire al meglio gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

Laddove la CCP abbia più fondi di garanzia, l'importo del contributo in contante previsto al primo comma si riferisce al contributo versato dal partecipante diretto al fondo o ai fondi di garanzia del servizio di compensazione o della classe di attività interessati.

L'autorità di risoluzione può attivare la richiesta di liquidità per la risoluzione indipendentemente dall'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali che impongono ai partecipanti diretti non inadempienti di versare un contributo in contante.

L'autorità di risoluzione determina l'importo del contributo in contante del partecipante diretto non inadempiente in proporzione al contributo da esso versato al fondo di garanzia.

2.  Se il partecipante diretto non inadempiente non versa l'importo richiesto, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di porlo in stato d'inadempimento e di utilizzarne il margine iniziale e il contributo versato al fondo di garanzia secondo quanto disposto dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2 bis.  Nel suo regolamento operativo, la CCP inserisce un riferimento alla richiesta di liquidità per la risoluzione, oltre alle richieste di liquidità per il risanamento, e si assicura che siano conclusi accordi contrattuali onde consentire all'autorità di risoluzione di esercitare i suoi poteri ai sensi del presente articolo.

2 ter.  L'autorità di risoluzione determina l'importo della richiesta di liquidità per la risoluzione da includere nel regolamento operativo, che è almeno equivalente al contributo versato dal partecipante diretto al fondo di garanzia.

2 quater.  L'autorità di risoluzione definisce l'importo della richiesta di liquidità per la risoluzione da includere nel suo regolamento operativo.

Sezione 3

Riduzione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

Articolo 32Obbligo di riduzioni e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

1.  L'autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione a norma dell'articolo 33 per le partecipazioni e i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione o per altre passività non garantite, al fine di assorbire le perdite, ricapitalizzare la CCP o la CCP-ponte ovvero sostenere l'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa.

▌2.  Basandosi sulla valutazione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, l'autorità di risoluzione determina:

(a)  l'importo di cui ridurre le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite, tenuto conto delle perdite che devono essere assorbite tramite l'esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP;

(b)  l'importo per il quale convertire i titoli di debito o le altre passività non garantite in partecipazioni al fine di ripristinare i requisiti prudenziali della CCP o della CCP-ponte.

Articolo 33Disciplina della riduzione o conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

1.  L'autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione secondo l'ordine di priorità dei crediti applicabile nella procedura ordinaria di insolvenza.

2.  Prima di ridurre o convertire il valore nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite, l'autorità di risoluzione riduce il valore nozionale delle partecipazioni in proporzione alle perdite e, ove necessario, sino a concorrenza del loro valore totale.

Se dopo la riduzione del valore delle partecipazioni la CCP mantiene, secondo la valutazione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, un valore netto positivo, l'autorità di risoluzione cancella o, secondo il caso, diluisce tali partecipazioni.

3.  L'autorità di risoluzione riduce o converte, o riduce e converte, l'importo nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite per quanto necessario a raggiungere gli obiettivi della risoluzione e, ove necessario, sino a concorrenza del loro valore totale.

4.  L'autorità di risoluzione non attiva lo strumento della riduzione e conversione per le passività seguenti:

(a)  passività verso i dipendenti per retribuzione, benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo;

(b)  passività verso i creditori, siano esso fornitori o imprese commerciali, che hanno fornito alla CCP beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali;

(c)  passività verso le autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto fallimentare applicabile;

(d)  passività verso i sistemi o gli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE.

5.  In caso di riduzione dell'importo nozionale della partecipazione o dell'importo nominale del titolo di debito o altra passività non garantita si applicano le condizioni seguenti:

(a)  la riduzione è permanente;

(b)  il detentore del titolo non avanza alcuna pretesa in relazione alla riduzione, eccetto per quanto riguarda le passività già maturate, la responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità della riduzione e le pretese collegate alle partecipazioni emesse o cedute a norma del paragrafo 6;

(c)  in caso di riduzione solo parziale, l'accordo che ha istituito la passività originaria resta applicabile all'importo residuo, fatte salve le necessarie modifiche dei suoi termini derivanti dalla riduzione.

La lettera a) non osta a che, se l'entità della riduzione operata in base alla valutazione provvisoria risulta superiore all'importo determinato necessario in base alla valutazione definitiva prevista all'articolo 26, paragrafo 2, l'autorità di risoluzione applichi un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i detentori di titoli di debito o altre passività non garantite e, quindi, i detentori di partecipazioni.

6.  In caso di conversione di titoli di debito o altre passività non garantite a norma del paragrafo 3, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP o alla relativa impresa madre di emettere o cedere partecipazioni ai detentori di titoli di debito o altre passività non garantite.

7.  L'autorità di risoluzione converte il titolo di debito o altra passività non garantita a norma del paragrafo 3 soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

(a)  l'autorità di risoluzione ha ottenuto l'accordo dell'autorità competente dell'impresa madre quando quest'ultima è tenuta a emettere la partecipazione;

(b)  la partecipazione è emessa prima che la CCP emetta partecipazioni a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di enti pubblici;

(c)  il tasso di conversione compensa adeguatamente il detentore dei titoli di debito, coerentemente con il trattamento che gli sarebbe riservato nella procedura ordinaria di insolvenza.

In caso di conversione del titolo di debito o altra passività non garantita in partecipazione, questa è sottoscritta o ceduta immediatamente dopo la conversione.

8.  Ai fini del paragrafo 7 l'autorità di risoluzione provvede a che, nell'elaborazione e successivi aggiornamenti del piano di risoluzione della CCP e nell'ambito dei poteri di eliminazione degli impedimenti alla relativa risolvibilità, la CCP possa emettere in qualsiasi momento il numero necessario di partecipazioni.

Articolo 34Effetto della riduzione e conversione

L'autorità di risoluzione esegue o dispone l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali necessari per dare effetto all'attivazione dello strumento della riduzione e conversione, tra cui:

(a)  la modifica di tutti i registri rilevanti;

(b)  l'esclusione delle partecipazioni o dei titoli di debito dalla quotazione o dalla negoziazione;

(c)  l'ammissione alla quotazione o alla negoziazione delle nuove partecipazioni;

(d)  la riammissione alla quotazione o alla negoziazione dei titoli di debito che sono stati oggetti di riduzione senza il requisito di pubblicare il prospetto in conformità della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[18].

Articolo 35Eliminazione degli ostacoli procedurali alla riduzione e conversione

Quando è d'applicazione l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, l'autorità competente ordina alla CCP o alla relativa impresa madre di mantenere in qualsiasi momento un importo di partecipazioni sufficiente a consentirle di emettere un numero sufficiente di nuove partecipazioni e a poter procedere effettivamente all'emissione o alla conversione in partecipazioni.

L'autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione prescindendo dalle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto della CCP, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o l'obbligo di ottenere il consenso dei soci a un aumento di capitale.

Articolo 36Presentazione del piano di riorganizzazione aziendale

1.  Entro un mese dall'attivazione dello strumento previsto all'articolo 32 la CCP esegue una valutazione delle cause del suo dissesto e la presenta all'autorità di risoluzione insieme a un piano di riorganizzazione aziendale a norma dell'articolo 37. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, il piano è compatibile con il piano di ristrutturazione che la CCP è tenuta a presentare alla Commissione a norma di tale disciplina.

Se necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, l'autorità di risoluzione può prorogare il termine previsto al primo comma fino a un massimo di due mesi.

2.  Se la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione impone la comunicazione di un piano di ristrutturazione, la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale non incide sul termine da essa stabilito a tal fine.

3.  L'autorità di risoluzione presenta la valutazione e il piano di riorganizzazione aziendale, e le relative modifiche a norma dell'articolo 38, all'autorità competente e al collegio di risoluzione.

Articolo 37Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale

1.  Il piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 36 indica le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP o di rami della sua attività entro un arco di tempo adeguato. Le misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e dei mercati finanziari in cui la CCP si troverà ad operare.

Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto della situazione attuale e prospettica dei mercati finanziari e ipotizza lo scenario più favorevole e quello meno favorevole, compresa una combinazione di eventi che permetta di individuare i principali punti vulnerabili della CCP. I presupposti sono raffrontati ad appropriati parametri di riferimento settoriali.

2.  Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:

(a)  la diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno portato la CCP al dissesto o al rischio di dissesto;

(b)  la descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s'intende adottare;

(c)  il calendario di attuazione di tali misure.

3.  Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP possono comprendere:

(a)  la riorganizzazione e la ristrutturazione delle attività della CCP;

(b)  modifiche dei sistemi operativi e dell'infrastruttura della CCP;

(c)  la vendita di attività o di linee di business.

3 bis.  Nel caso in cui la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione sia applicata conformemente all'articolo 36, paragrafi 1, e 2, l'autorità di risoluzione, l'autorità competente e la Commissione coordinano la valutazione delle misure previste per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, qualsiasi richiesta alla CCP di ripresentare un piano modificato e l'adozione definitiva del piano di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale.

3 ter.  Entro ... [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che specificano ulteriormente gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 2.

3 quater.  Tenendo conto, se del caso, dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 3 bis, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38Valutazione e adozione del piano di riorganizzazione aziendale

1.  Entro un mese dalla data in cui la CCP presenta il piano di riorganizzazione aziendale a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione e l'autorità competente valutano l'effettiva adeguatezza delle misure ivi previste a ripristinarne la sostenibilità economica a lungo termine.

Se l'autorità di risoluzione e l'autorità competente giungono alla conclusione che il piano è atto a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l'autorità di risoluzione lo approva.

2.  Se l'autorità di risoluzione e l'autorità competente non sono convinte che le misure indicate nel piano siano atte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l'autorità di risoluzione comunica alla CCP i rilievi emersi e le ordina di ripresentare entro due settimane un piano modificato che ne tenga conto.

3.  L'autorità di risoluzione e l'autorità competente valutano il piano ripresentato e comunicano alla CCP entro una settimana dalla ricezione se esso tiene adeguatamente conto dei rilievi espressi o se invece sono necessarie ulteriori modifiche.

3 bis.  Entro ... [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 1.

3 ter.  Tenendo conto, se del caso, dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 3 bis, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 39Attuazione e monitoraggio del piano di riorganizzazione aziendale

1.  La CCP attua il piano di riorganizzazione aziendale e presenta all'autorità di risoluzione e all'autorità competente una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano ogniqualvolta le sia richiesta e, comunque, a cadenza almeno semestrale.

2.  Di concerto con l'autorità competente, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di rivedere il piano qualora sia necessario per conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 37, paragrafo 1.

La CCP sottopone la revisione di cui al primo comma all'autorità di risoluzione affinché la valuti a norma dell'articolo 38, paragrafo 3. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, l'autorità di risoluzione coordina tale valutazione con la Commissione.

Sezione 4 Strumento della vendita dell'attività d'impresa

Articolo 40Strumento della vendita dell'attività d'impresa

1.  L'autorità di risoluzione può cedere all'acquirente diverso dalla CCP-ponte:

(a)   partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

(b)   attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione.

La cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso dei soci della CCP o di terzi diversi dall'acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli previsti all'articolo 41.

2.  La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni di mercato, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.

Ai fini del primo comma l'autorità di risoluzione adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere condizioni di mercato conformi alla valutazione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3.

3.  Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, il corrispettivo pagato dall'acquirente è corrisposto:

(a)  ai titolari di partecipazioni, quando la vendita dell'attività d'impresa è stata effettuata mediante trasferimento di partecipazioni emesse dalla CCP dai loro detentori all'acquirente;

(b)  alla CCP, quando la vendita dell'attività d'impresa è stata effettuata mediante cessione all'acquirente di parte o della totalità delle attività o delle passività della CCP;

(c)  ai partecipanti diretti non inadempienti che hanno subito perdite prima della risoluzione.

Il corrispettivo pagato dall'acquirente è allocato secondo le linee di difesa in caso di inadempimento della CCP di cui agli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) n. 648/2012 e secondo l'ordine di priorità dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza.

4.  L'autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione previsto al paragrafo 1 a più riprese, procedendo ad ulteriori cessioni di partecipazioni emesse dalla CCP o, secondo i casi, di attività, diritti, obblighi o passività della CCP.

5.  Con il consenso dell'acquirente l'autorità di risoluzione può ritrasferire alla CCP le attività, i diritti, gli obblighi o le passività che erano stati ceduti all'acquirente o restituire le partecipazioni ai titolari originari.

Quando l'autorità di risoluzione esercita il potere di cessione previsto al primo comma, la CCP o i titolari originari si riprendono le attività, i diritti, gli obblighi o le passività ovvero le partecipazioni.

6.  La cessione prevista al paragrafo 1 è effettuata indipendentemente dal fatto che l'acquirente sia autorizzato a prestare i servizi e a svolgere le attività derivanti dall'acquisizione.

Se l'acquirente non è autorizzato a prestare i servizi e a svolgere le attività derivanti dall'acquisizione, l'autorità di risoluzione svolge, in consultazione con l'autorità competente, un'adeguata verifica sull'acquirente e provvede a che questi chieda l'autorizzazione non appena possibile e comunque entro un mese dall'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa. L'autorità competente provvede a che la domanda di autorizzazione sia esaminata celermente.

7.  Se la cessione di partecipazioni prevista al paragrafo 1 determina l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, l'autorità competente effettua la valutazione prevista da detto articolo entro un termine che né ritarda l'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa né impedisce all'azione di risoluzione di conseguire i suoi obiettivi.

8.  Se l'autorità competente non completa la valutazione prevista al paragrafo 7 entro la data in cui ha effetto la cessione delle partecipazioni, si applicano le disposizioni seguenti:

(a)  la cessione delle partecipazioni ha effetto giuridico immediato dalla data di cessione;

(b)  nel corso del periodo di valutazione e nel corso del periodo di dismissione previsto alla lettera f), i diritti di voto dell'acquirente associati alle partecipazioni sono sospesi e conferiti esclusivamente all'autorità di risoluzione, che non è obbligata ad esercitarli né è tenuta responsabile per averli esercitati o per essersene astenuta;

(c)  nel corso del periodo di valutazione e nel corso del periodo di dismissione previsto alla lettera f), alla cessione non si applicano le sanzioni o misure previste in caso di violazione dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(d)  immediatamente dopo aver concluso la valutazione l'autorità competente ne comunica per iscritto l'esito all'autorità di risoluzione e all'acquirente in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(e)  se l'autorità competente non si oppone alla cessione, i diritti di voto associati alle partecipazioni sono considerati conferiti integralmente all'acquirente a decorrere dalla comunicazione prevista alla lettera d);

(f)  se l'autorità competente si oppone alla cessione delle partecipazioni, la lettera b) resta d'applicazione e l'autorità di risoluzione può, tenuto conto delle condizioni di mercato, stabilire un periodo di dismissione entro il quale l'acquirente dismette le partecipazioni.

9.  Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, l'acquirente è considerato una continuazione della CCP in risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

10.  Nulla osta a che l'acquirente di cui al paragrafo 1 eserciti i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra infrastruttura del mercato finanziario, a condizione che siano soddisfatti i criteri di appartenenza o di partecipazione a tali sistemi o infrastrutture.

Se non soddisfa i criteri di cui al primo comma, l'acquirente può continuare a esercitare i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso a detti sistemi e infrastrutture previa approvazione dell'autorità di risoluzione. Tale approvazione è concessa solo per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi.

11.  Per un periodo di 12 mesi, non è negato all'acquirente l'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra infrastruttura del mercato finanziario per il fatto che non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un'agenzia di rating del credito ovvero che la sua valutazione non è sufficiente per ottenere l'accesso a tali sistemi o infrastrutture.

12.  Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, gli azionisti, i creditori, i partecipanti diretti e i clienti della CCP in risoluzione e gli altri terzi i cui attività, diritti, obblighi o passività non sono ceduti non vantano alcun diritto sulle attività, sui diritti, sugli obblighi o sulle passività ceduti o in relazione ad essi.

Articolo 41Strumento della vendita dell'attività d'impresa: obblighi procedurali

1.  In caso di attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa nei confronti della CCP, l'autorità di risoluzione pubblicizza la disponibilità delle attività, dei diritti, degli obblighi, delle passività o delle partecipazioni destinati alla cessione ovvero ne dispone la commercializzazione. Possono essere commercializzati separatamente aggregati di diritti, attività, obblighi e passività.

2.  Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, la commercializzazione prevista al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti:

(a)  è improntata alla massima trasparenza possibile e alla correttezza delle informazioni concernenti le attività, i diritti, gli obblighi, le passività o le partecipazioni della CCP, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, compatibilmente con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria;

(b)  non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti;

(c)  è immune da qualsiasi conflitto di interessi;

(d)  tiene conto delle esigenze di celerità di svolgimento dell'azione di risoluzione;

(e)  mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività.

I criteri enunciati al primo comma non ostano a che l'autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali.

3.  In deroga al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può commercializzare le attività, i diritti, gli obblighi, le passività o le partecipazioni prescindendo dai criteri enunciati al paragrafo 2 se il loro soddisfacimento rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione.

Sezione 5Strumento della CCP-ponte

Articolo 42Strumento della CCP-ponte

1.  L'autorità di risoluzione può cedere a una CCP-ponte:

(a)  partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

(b)  attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione.

La cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso dei soci della CCP in risoluzione o di terzi diversi dalla CCP-ponte e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli previsti all'articolo 43.

2.  Per CCP-ponte s'intende una persona giuridica che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

(a)  è controllata dall'autorità di risoluzione ed è di proprietà, integralmente o parzialmente, di una o più autorità pubbliche che possono comprendere l'autorità di risoluzione;

(b)  è costituita per ricevere e detenere la totalità o parte delle partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione ovvero la totalità o parte delle attività, dei diritti, degli obblighi e delle passività della CCP con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali e procedere quindi alla vendita della CCP.

3.  Nell'applicare lo strumento della CCP-ponte, l'autorità di risoluzione assicura che il valore complessivo delle passività e degli obblighi ceduti alla CCP-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dalla CCP in risoluzione.

4.  Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, il corrispettivo pagato dalla CCP-ponte è corrisposto:

(a)  ai titolari delle partecipazioni, quando la cessione alla CCP-ponte è stata effettuata mediante trasferimento di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione dai loro detentori alla CCP-ponte;

(b)  alla CCP in risoluzione, quando la cessione alla CCP-ponte è stata effettuata mediante cessione alla CCP-ponte di parte o della totalità delle attività o delle passività della CCP.

5.  L'autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione previsto al paragrafo 1 a più riprese, procedendo ad ulteriori cessioni di partecipazioni emesse dalla CCP o di attività, diritti, obblighi o passività della CCP.

6.  L'autorità di risoluzione può ritrasferire alla CCP in risoluzione i diritti, obblighi, attività o passività ceduti alla CCP-ponte ovvero restituire le partecipazioni ai titolari originari se così prevede espressamente lo strumento mediante il quale è effettuata la cessione prevista al paragrafo 1.

Quando l'autorità di risoluzione esercita il potere di cessione previsto al primo comma, la CCP in risoluzione o i titolari originari sono tenuti a riprendersi le attività, i diritti, gli obblighi o le passività ovvero le partecipazioni se sussistono i presupposti indicati al primo comma o al paragrafo 7.

7.  Se la partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività non rientra nelle classi di partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività stabilite dallo strumento mediante il quale è effettuata la cessione, ovvero non presenta i presupposti per la relativa cessione, l'autorità di risoluzione può ritrasferirlo dalla CCP-ponte alla CCP in risoluzione o al titolare originario.

8.  Il trasferimento previsto ai paragrafi 6 e 7 può essere effettuato in qualsiasi momento e soddisfa tutte le altre condizioni stabilite al riguardo nello strumento mediante il quale è effettuata la cessione.

9.  L'autorità di risoluzione può trasferire partecipazioni ovvero attività, diritti, obblighi o passività dalla CCP-ponte a un terzo.

10.  Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP-ponte è considerata una continuazione della CCP in risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

Per tutti gli altri fini l'autorità di risoluzione può prescrivere che la CCP-ponte sia considerata una continuazione della CCP in risoluzione e possa continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

11.  Nulla osta a che la CCP-ponte eserciti i diritti della CCP in risoluzione in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra FMI, a condizione che siano soddisfatti i criteri di appartenenza o di partecipazione a tali sistemi o infrastrutture.

Se non soddisfa i criteri di cui al primo comma, la CCP-ponte può continuare a esercitare i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso a detti sistemi e infrastrutture per il periodo di tempo indicato dall'autorità di risoluzione. La durata di tale periodo non supera 12 mesi.

12.  Non è negato alla CCP-ponte l'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra FMI per il fatto che non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un'agenzia di valutazione del merito di credito ovvero che la sua valutazione non è sufficiente per ottenere l'accesso a tali sistemi o infrastrutture.

13.  Gli azionisti o i creditori della CCP in risoluzione e altri terzi i cui attività, diritti, obblighi o passività non sono ceduti alla CCP-ponte non avanzano alcuna pretesa sulle attività, sui diritti, sugli obblighi o sulle passività ceduti alla CCP-ponte né alcuna pretesa nei confronti del consiglio o dell'alta dirigenza di questa.

14.  La CCP-ponte non ha obblighi né responsabilità verso gli azionisti o creditori della CCP in risoluzione, nei confronti dei quali il consiglio o l'alta dirigenza della CCP-ponte non ha alcuna responsabilità per gli atti od omissioni compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, a meno che l'atto o l'omissione consegua da negligenza grave o colpa grave a norma del diritto nazionale applicabile.

Articolo 43CCP-ponte: obblighi procedurali

1.  La CCP-ponte adempie a tutti gli obblighi seguenti:

(a)  ottenere l'approvazione dell'autorità di risoluzione per quanto riguarda:

i)  l'atto costitutivo;

ii)  i componenti del consiglio, se non nominati direttamente dall'autorità di risoluzione;

iii)  le competenze e la remunerazione dei componenti del consiglio, se non stabilite dall'autorità di risoluzione;

iv)  la strategia e il profilo di rischio;

(b)  rilevare le autorizzazioni della CCP in risoluzione a prestare i servizi o svolgere le attività derivanti dalla cessione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012.

Se la CCP-ponte non ha l'autorizzazione prevista al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di risoluzione ottiene l'approvazione dell'autorità competente per effettuare la cessione di cui all'articolo 42, paragrafo 1. Se approva la cessione, l'autorità competente indica il periodo per il quale la CCP-ponte è esonerata dall'obbligo di conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012.

I requisiti prudenziali di cui al titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, vengono meno solo per un periodo massimo di tre mesi, mentre tutte le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 possono essere sospese per un periodo massimo di 12 mesi.

2.  Fatte salve le limitazioni imposte dalle norme dell'Unione o nazionali in materia di concorrenza, la direzione gestisce la CCP-ponte con l'obiettivo di mantenere l'accesso delle parti interessate alle funzioni essenziali della CCP-ponte e di vendere a uno o più acquirenti del settore privato la CCP-ponte stessa o una o più delle sue attività, diritti, obblighi o passività. La vendita è effettuata quando il mercato presenta condizioni adeguate ed entro il periodo previsto al paragrafo 5 e, se applicabile, al paragrafo 6.

3.  L'autorità di risoluzione dispone la cessazione della CCP-ponte al verificarsi di una delle situazioni seguenti:

(a)  sono conseguiti gli obiettivi della risoluzione;

(b)  la CCP-ponte si fonde con un altro soggetto;

(c)  la CCP-ponte cessa di soddisfare i requisiti stabiliti all'articolo 42, paragrafo 2;

(d)  la CCP-ponte oppure la totalità o quasi totalità delle sue attività, diritti, obblighi o passività sono vendute a norma del paragrafo 4;

(e)  è scaduto il termine previsto al paragrafo 5;

(f)  i contratti compensati dalla CCP-ponte sono regolati, scadono o sono chiusi per close-out e sono quindi totalmente assolti i relativi diritti e obblighi della CCP.

4.  Prima di vendere la CCP-ponte o le relative attività, diritti, obblighi o passività, l'autorità di risoluzione pubblicizza la disponibilità degli elementi destinati alla vendita, ne assicura una commercializzazione aperta e trasparente e provvede alla correttezza delle informazioni fornite al riguardo.

L'autorità di risoluzione effettua la vendita ai sensi del primo comma a condizioni di mercato e non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti.

5.  L'autorità di risoluzione cessa l'operatività della CCP-ponte due anni dopo la data in cui è stata effettuata l'ultima cessione dalla CCP in risoluzione.

L'autorità di risoluzione che cessa l'operatività della CCP-ponte chiede all'autorità competente di revocarle l'autorizzazione.

6.  L'autorità di risoluzione può prorogare il termine previsto al paragrafo 5 per uno o più periodi supplementari di un anno se la proroga è necessaria ai fini della cessazione della CCP-ponte a norma del paragrafo 3, lettere da a) a d).

La decisione di prorogare il termine previsto al paragrafo 5 è motivata e corredata di una valutazione particolareggiata della situazione della CCP-ponte in relazione alle condizioni di mercato correnti e prospettiche.

7.  In caso di cessazione nelle circostanze previste al paragrafo 3, lettera d) o e), la CCP-ponte è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, i proventi generati dalla cessazione della CCP-ponte sono corrisposti ai suoi soci.

Se la CCP-ponte è usata per la cessione di attività e passività di più CCP in risoluzione, i proventi di cui al secondo comma sono assegnati in funzione delle attività e passività cedute da ciascuna CCP in risoluzione.

Sezione 6Altre modalità di finanziamento

Articolo 44Meccanismo di finanziamento alternativo

Se necessario ai fini di un'efficace attivazione degli strumenti di risoluzione, l'autorità di risoluzione può stipulare contratti per contrarre prestiti o ottenere altre forme di sostegno finanziario, anche in provenienza dalle risorse prefinanziate disponibili nei fondi di garanzia non esauriti della CCP in risoluzione.

Sezione 7

Strumenti pubblici di stabilizzazione

Articolo 45

Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria

1.  L'autorità di risoluzione può ricorrere agli strumenti pubblici di stabilizzazione in conformità degli articoli 46 e 47 ai fini della risoluzione della CCP soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

(a)  il sostegno finanziario è necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

(b)  il sostegno finanziario costituisce una soluzione di ultima istanza dopo aver valutato e utilizzato, nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, gli altri strumenti di risoluzione, secondo le determinazioni assunte dal ministero competente o dal governo previa consultazione dell'autorità di risoluzione;

(c)  il sostegno finanziario è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione;

(c bis)  il sostegno finanziario è utilizzato per un periodo di tempo limitato;

(d)  ▌

(d bis)  l'autorità di risoluzione ha definito in anticipo meccanismi esaustivi e credibili per il recupero, entro un termine adeguato, dei fondi pubblici mobilitati dai partecipanti che beneficiano del sostegno pubblico, a meno che tali fondi non siano già stati recuperati attraverso la vendita a un acquirente privato a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, o dell'articolo 47, paragrafo 2;

2.  Per garantire l'efficacia degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, il ministero competente o il governo dispone dei poteri di risoluzione previsti dagli articoli da 48 a 59 e provvede a che siano rispettati gli articoli 52, 54 e 70.

3.  È fatto ricorso agli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria come soluzione di ultima istanza ai fini del paragrafo 1, lettera b), se sussiste almeno uno dei presupposti seguenti:

(a)  il ministero competente o il governo e l'autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e dell'autorità competente, stabiliscono che l'attivazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario;

(b)  il ministero competente o il governo e l'autorità di risoluzione stabiliscono che l'attivazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l'interesse pubblico, laddove la CCP abbia già precedentemente ricevuto dalla banca centrale un'assistenza di liquidità straordinaria;

(c)  con riferimento allo strumento della proprietà pubblica temporanea, il ministero competente o il governo, previa consultazione dell'autorità competente e dell'autorità di risoluzione, stabilisce che l'attivazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l'interesse pubblico, laddove la CCP abbia già beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale.

Articolo 46

Strumento pubblico di sostegno al capitale

1.  Può essere fornito sostegno finanziario pubblico per la ricapitalizzazione della CCP contro partecipazioni.

2.  La CCP sottoposta allo strumento pubblico di sostegno al capitale è gestita su base commerciale e professionale.

3.  Le partecipazioni di cui al paragrafo 1 sono vendute ad un acquirente privato non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consente.

Articolo 47

Strumento della proprietà pubblica temporanea

1.  La CCP può essere assoggettata a proprietà pubblica temporanea mediante esecuzione da parte dello Stato membro di uno o più ordini di trasferimento di partecipazioni a un cessionario che è:

(a)  un soggetto designato dello Stato membro oppure

(b)  una società interamente di proprietà dello Stato membro.

2.  La CCP sottoposta allo strumento della proprietà pubblica temporanea è gestita su base commerciale e professionale ed è venduta ad un acquirente privato non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consente, valutando altresì la possibilità di recuperare il costo della risoluzione.

CAPO IVPoteri di risoluzione

Articolo 48Poteri generali

1.  L'autorità di risoluzione dispone di tutti i poteri necessari per l'attivazione efficace degli strumenti di risoluzione, compresi i poteri di:

(a)  esigere da qualsiasi soggetto le informazioni che le sono necessarie per decidere e predisporre l'azione di risoluzione, compresi aggiornamenti e supplementi delle informazioni contenute nel piano di risoluzione o acquisibili tramite ispezioni in loco;

(b)  assumere il controllo della CCP in risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai detentori di partecipazioni e al consiglio della CCP;

(b bis)  modificare il regolamento operativo della CCP, anche relativamente alle condizioni di partecipazione, laddove tali modifiche siano necessarie per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità;

(b ter)  astenersi dall'applicazione di taluni obblighi contrattuali previsti dalle norme e dalle disposizioni della CCP o discostarsi in altro modo da esse ove necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione e scongiurare effetti negativi significativi sul sistema finanziario;

(c)  cedere le partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

(d)  cedere ad altro soggetto, con il suo consenso, diritti, attività, obblighi o passività della CCP;

(e)  ridurre, anche azzerandolo, il valore nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite della CCP in risoluzione o il debito residuo derivante dai medesimi;

(f)  convertire i titoli di debito o altre passività non garantite della CCP in risoluzione in partecipazioni della CCP stessa o della CCP-ponte a cui sono stati ceduti le attività, i diritti, gli obblighi o le passività della CCP in risoluzione;

(g)  annullare i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione;

(h)  ridurre, anche azzerandolo, l'importo nominale delle partecipazioni della CCP in risoluzione e annullare tali partecipazioni;

(i)  ordinare alla CCP in risoluzione ▌di emettere nuove partecipazioni, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;

(j)  riguardo ai titoli di debito e alle altre passività della CCP, modificare o ritoccare la scadenza, modificare l'importo degli interessi da pagare o modificare la data alla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio;

(k)  attivare clausole di close-out disponendo lo scioglimento dei contratti finanziari;

(l)  disporre la rimozione o la sostituzione del consiglio e dell'alta dirigenza della CCP in risoluzione;

(m)  ordinare all'autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(n)  ridurre, anche azzerandolo, l'importo del margine di variazione dovuto al partecipante diretto della CCP in risoluzione o ad un cliente di tale partecipante diretto, alle condizioni di cui all'articolo 30;

(o)  trasferire le posizioni aperte e le attività collegate, compresi i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o con costituzione di garanzia reale, gli accordi di compensazione e gli accordi di netting, dal conto del partecipante diretto inadempiente a quello del partecipante diretto non inadempiente coerentemente con l'articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(p)  disporre l'esecuzione degli obblighi contrattuali esistenti e in essere dei partecipanti della CCP in risoluzione;

(q)  disporre l'esecuzione degli obblighi esistenti e in essere dell'impresa madre della CCP in risoluzione, anche per sostenere finanziariamente la CCP con garanzie o linee di credito;

(r)  ordinare ai partecipanti diretti di fornire ulteriori contributi in contante.

L'autorità di risoluzione può esercitare i poteri previsti al primo comma singolarmente o in combinazione fra loro.

2.  Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento e dalla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, nell'esercizio dei poteri previsti al paragrafo 1 l'autorità di risoluzione non è tenuta a:

(a)  ottenere l'approvazione o il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato;

(b)  adempiere obblighi in relazione alla cessione di strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività della CCP in risoluzione o della CCP-ponte;

(c)  informare qualsiasi soggetto pubblico o privato;

(d)  pubblicare qualsiasi avviso o prospetto;

(e)  depositare o registrare qualsiasi documento presso qualsiasi altra autorità.

Articolo 49Poteri accessori

1.  Nell'esercizio di uno dei poteri previsti all'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può esercitare anche uno o più dei poteri accessori seguenti:

(a)  fatto salvo l'articolo 65, disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attività o passività che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere;

(b)  dichiarare estinti i diritti ad acquisire ulteriori partecipazioni;

(c)  ordinare all'autorità pertinente di disporre l'esclusione o la sospensione dalla negoziazione in un mercato regolamentato o dalla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari emessi dalla CCP a norma della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[19];

(d)  prevedere che l'acquirente o la CCP-ponte, a norma rispettivamente dell'articolo 40 e dell'articolo 42, sia trattato alla stregua della CCP in risoluzione per tutti i suoi diritti o obblighi ovvero per le azioni da essa avviate, compresi i diritti o obbligazioni collegati alla partecipazione alle infrastrutture di mercato;

(e)  ordinare alla CCP in risoluzione ovvero all'acquirente o, secondo il caso, alla CCP-ponte di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza;

(f)  prevedere che il partecipante diretto cessionario di posizioni assegnategli mediante i poteri previsti all'articolo 48, paragrafo 1, lettere o) e p), subentri, per tali posizioni, nei diritti o obblighi collegati alla partecipazione alla CCP;

(g)  annullare o modificare le clausole del contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o sostituirla come parte con l'acquirente o la CCP-ponte;

(h)  modificare il regolamento operativo della CCP in risoluzione ▌;

(i)  trasferire l'appartenenza del partecipante diretto dalla CCP in risoluzione al suo acquirente o alla CCP-ponte.

Nessun diritto di compensazione previsto dal presente regolamento costituisce un peso, vincolo od onere ai fini del primo comma, lettera a).

2.  L'autorità di risoluzione può prevedere le disposizioni volte a garantire la continuità necessarie affinché l'azione di risoluzione risulti efficace e l'acquirente o la CCP-ponte possano esercitare l'attività trasferita. Possono rientrare fra le disposizioni volte a garantire la continuità:

(a)  la continuità dei contratti stipulati dalla CCP in risoluzione, in modo che l'acquirente o la CCP-ponte ne assuma i diritti e passività collegati agli strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività ceduti e si sostituisca esplicitamente o implicitamente alla CCP in risoluzione in tutti i documenti contrattuali d'interesse;

(b)  la sostituzione della CCP in risoluzione con l'acquirente o la CCP-ponte nei procedimenti giudiziari vertenti sugli strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività ceduti.

3.  I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera b), lasciano impregiudicati:

(a)  il diritto del dipendente della CCP di sciogliersi dal contratto di lavoro;

(b)  fatti salvi gli articoli 55, 56 e 57, la facoltà per la parte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, in conseguenza, laddove le clausole del contratto lo prevedano, ad atto o omissione compiuto dalla CCP prima della cessione o dall'acquirente o dalla CCP-ponte a cessione avvenuta.

Articolo 50Amministrazione straordinaria

1.  L'autorità di risoluzione può nominare uno o più amministratori straordinari in sostituzione del consiglio della CCP in risoluzione. L'amministratore straordinario possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.  L'amministratore straordinario ha tutti i poteri dei soci e del consiglio della CCP. Può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell'autorità di risoluzione. L'autorità di risoluzione può limitare l'azione dell'amministratore straordinario o subordinare determinati atti al consenso preliminare.

L'autorità di risoluzione rende pubblica la nomina prevista al paragrafo 1 con i relativi termini e condizioni.

3.  L'amministratore straordinario è nominato per un periodo massimo di un anno. L'autorità di risoluzione può rinnovare il periodo ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

4.  L'amministratore straordinario adotta tutte le misure necessarie a promuovere gli obiettivi della risoluzione ed eseguire le azioni di risoluzione decise dall'autorità di risoluzione. In caso di incompatibilità o conflitto, detta funzione attribuita per legge prevale su qualsiasi altra funzione di gestione attribuita dallo statuto della CCP o dal diritto nazionale.

5.  L'amministratore straordinario trasmette relazioni all'autorità di risoluzione che lo ha nominato a intervalli regolari da questa stabiliti e all'inizio e alla fine del mandato. Le relazioni descrivono in dettaglio la situazione finanziaria della CCP e illustrano i motivi dei provvedimenti adottati.

6.  L'autorità di risoluzione può revocare l'amministratore straordinario in qualsiasi momento. La rimozione è un atto dovuto nei casi seguenti:

(a) quando l'amministratore straordinario non esercita le funzioni attribuitegli secondo i termini e le condizioni stabiliti dall'autorità di risoluzione;

(b) quando gli obiettivi della risoluzione sarebbero conseguiti più efficacemente revocando o sostituendo l'amministratore straordinario;

(c) quando vengono meno le condizioni che hanno determinato la nomina.

7.  Se il diritto fallimentare nazionale prevede la nomina di un'amministrazione per l'insolvenza, l'amministratore straordinario nominato a norma del paragrafo 1 può essere nominato anche amministratore dell'insolvenza o viceversa.

Articolo 51Potere di ordinare la fornitura di servizi e mezzi

1.  L'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP in risoluzione, o ad altra componente del gruppo di appartenenza o al partecipante diretto, di fornire all'acquirente o alla CCP-ponte i servizi e i mezzi necessari per esercitare efficacemente l'attività che gli è stata ceduta.

Il primo comma si applica anche se la componente del gruppo cui appartiene la CCP o il partecipante diretto della CCP è sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza o è a sua volta in risoluzione.

2.  L'autorità di risoluzione può dare esecuzione agli obblighi imposti a norma del paragrafo 1 dall'autorità di risoluzione di un altro Stato membro nei casi in cui i poteri in questione sono esercitati nei confronti di una componente dello stesso gruppo di appartenenza della CCP in risoluzione o di un partecipante diretto della CCP.

3.  I servizi e i mezzi previsti al paragrafo 1 escludono qualsiasi forma di sostegno finanziario.

4.  I servizi e i mezzi di cui al paragrafo 1 sono forniti:

(a)  alle stesse condizioni di mercato applicate immediatamente prima dell'avvio della risoluzione in forza di un accordo già in essere con la CCP;

(b)  a eque condizioni di mercato in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.

Articolo 52Potere di dare esecuzione alle azioni di risoluzione

o alle misure di prevenzione della crisi disposte da altri Stati membri

1.  Se la partecipazione, l'attività, il diritto, l'obbligo o la passività della CCP in risoluzione è ubicato in uno Stato membro, ovvero è disciplinato dalla legge di uno Stato membro, che non è quello dell'autorità di risoluzione, la cessione o l'azione di risoluzione in relazione alla partecipazione, all'attività, al diritto, all'obbligo o alla passività ha effetto in conformità della legge di tale altro Stato membro.

2.  L'autorità di risoluzione dello Stato membro riceve dalle autorità degli altri Stati membri interessati tutta l'assistenza necessaria affinché la partecipazione, l'attività, il diritto, l'obbligo o la passività sia trasferito all'acquirente o alla CCP-ponte o affinché qualsiasi altra azione di risoluzione diventi efficace in conformità del diritto nazionale applicabile.

3.  L'azionista, il creditore o il terzo interessato dalla cessione della partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività di cui al paragrafo 1 non ha diritto di impedirla, contestarla o annullarla a norma della legislazione dello Stato membro che la disciplina.

4.  Se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro attiva gli strumenti di risoluzione previsti agli articoli 28 o 32 e i contratti, passività, partecipazioni o titoli di debito della CCP in risoluzione includono titoli, contratti o passività disciplinati dal diritto di un altro Stato membro ovvero passività dovute a creditori ivi ubicati e contratti con partecipanti diretti o loro clienti ivi ubicati, l'autorità pertinente dell'altro Stato membro provvede alla realizzazione degli interventi derivanti dall'attivazione di detti strumenti di risoluzione.

Ai fini del primo comma, l'azionista, il creditore e il partecipante diretto o i suoi clienti al sistema interessato da detti strumenti di risoluzione non ha diritto di contestare la riduzione del capitale o dell'importo esigibile del titolo o della passività né la relativa conversione o ristrutturazione.

5.  I diritti e le salvaguardie seguenti sono stabiliti in conformità del diritto dello Stato membro dell'autorità di risoluzione:

(a)  diritto dell'azionista, del creditore e del terzo di impugnare a norma dell'articolo 72 la cessione della partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività di cui al paragrafo 1;

(b)  diritto del creditore interessato di impugnare a norma dell'articolo 72 la riduzione del capitale o dell'importo esigibile del titolo, della passività o del contratto di cui al paragrafo 4 ovvero la relativa conversione o ristrutturazione;

(c)  salvaguardie in caso di cessione parziale, di cui al capo V, in relazione all'attività, diritto, obbligo o passività di cui al paragrafo 1.

Articolo 53Poteri su attività, contratti, diritti, passività, obblighi

e partecipazioni di soggetti ubicati in paesi terzi o disciplinati dal diritto di paesi terzi

1.  Quando l'azione di risoluzione verte su attività o contratti di un soggetto ubicato in un paese terzo o su partecipazioni, diritti, obblighi o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, l'autorità di risoluzione può disporre che:

(a)  la CCP in risoluzione e il cessionario dell'attività, contratto, partecipazione, diritto, obbligo o passività svolga tutti gli adempimenti necessari affinché la misura consegua i suoi effetti;

(b)  la CCP in risoluzione trattenga la partecipazione, attività o diritto ovvero assolva la passività o l'obbligo per conto del cessionario fintantoché la misura non sia divenuta efficace;

(c)  le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal cessionario per l'esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate con una delle modalità previste all'articolo 27, paragrafo 9.

2.  Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP d'inserire nel contratto o altro accordo concluso con il partecipante diretto o con il detentore della partecipazione, ovvero del titolo di debito o altra passività, ubicato in un paese terzo o disciplinato dal diritto di tale paese una clausola con cui accetta di essere vincolato dalle azioni su tale attività, contratto, diritto, obbligo o passività assunte dall'autorità di risoluzione, compresa l'applicazione degli articoli 55, 56 e 57. L'autorità di risoluzione può chiedere alla CCP di fornirle un parere giuridico relativo all'applicabilità giuridica e all'efficacia di tali disposizioni.

3.  Se non produce effetti, l'azione di risoluzione prevista al paragrafo 1 è nulla in relazione alla partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività in questione.

Articolo 54Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione

1.  La misura di prevenzione della crisi o l'azione di risoluzione adottata ai sensi del presente regolamento, o l'evento direttamente connesso all'applicazione di tale azione, non costituisce un evento determinante l'escussione della garanzia o determinante l'insolvenza ai sensi della direttiva 2002/47/CE e della direttiva 98/26/CE, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

Ai fini del primo comma la procedura di risoluzione in paese terzo riconosciuta a norma dell'articolo 75, o altrimenti se l'autorità di risoluzione decide in tal senso, costituisce un'azione di risoluzione adottata in conformità del presente regolamento.

2.  La misura di prevenzione della crisi o l'azione di risoluzione prevista al paragrafo 1 non è usata per:

(a)  esercitare il diritto di recesso, sospensione, modifica, netting o compensazione relativamente a un contratto stipulato da una componente del gruppo di cui fa parte la CCP nel quale sono previste disposizioni o obblighi di inadempienza indiretta (cross-default) garantiti da una componente del gruppo o gravanti su di essa;

(b)  acquisire il possesso o esercitare il controllo di beni della CCP o di una componente del gruppo di appartenenza in relazione a un contratto comprendente clausole di inadempienza indiretta (cross-default) od escutere un diritto di garanzia su detti beni;

(c)  influire sui diritti contrattuali della CCP o di una componente del gruppo di appartenenza in relazione a un contratto comprendente clausole di inadempienza indiretta (cross-default).

Articolo 55Potere di sospendere taluni obblighi

1.  L'autorità di risoluzione può disporre la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna rivenienti a carico di entrambe le controparti dal contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di sospensione a norma dell'articolo 70 sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s'intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell'autorità di risoluzione.

2.  Qualora fosse stato da adempiere nel corso del periodo di sospensione, l'obbligo di pagamento o di consegna è assolto immediatamente alla scadenza del periodo di sospensione.

3.  L'autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 sugli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o dei relativi operatori, comprese le altre controparti centrali e le banche centrali.

Articolo 56Potere di limitare l'escussione di garanzie

1.  L'autorità di risoluzione può impedire al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di limitazione a norma dell'articolo 70 sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s'intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell'autorità di risoluzione.

2.  L'autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 sui diritti di garanzia attribuiti ai sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o ai relativi operatori, comprese le altre controparti centrali e le banche centrali in relazione ad attività della CCP in risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.

Articolo 57Potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi

1.  L'autorità di risoluzione può sospendere l'attivazione dei meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione a norma dell'articolo 70 sino alla fine del giorno lavorativo successivo, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s'intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro della risoluzione.

2.  L'autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 nei confronti dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o dei relativi operatori, comprese le altre controparti centrali e le banche centrali.

3.  Il contraente può attivare i meccanismi terminativi riconosciutigli dal contratto prima della fine del periodo previsto al paragrafo 1 se l'autorità di risoluzione lo avvisa che i diritti e le passività contemplati dal contratto non sono:

(a)  ceduti ad altro soggetto;

(b)  sottoposti a riduzione o conversione o all'attivazione di uno strumento di risoluzione atto ad allocare le perdite o posizioni.

4.  In assenza dell'avviso di cui al paragrafo 3 i meccanismi terminativi possono essere attivati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 54, secondo le modalità seguenti:

(a)  in caso di cessione ad altro soggetto dei diritti e delle passività contemplati dal contratto, la controparte può attivare i meccanismi terminativi in base alle clausole di tale contratto soltanto se il cessionario provoca l'evento determinante l'escussione della garanzia o lo protrae;

(b)  se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nella CCP, si applicano i meccanismi terminativi in base alle condizioni per la cessazione quali stabilite nel contratto tra la CCP e la controparte pertinente, solo se l'evento determinante l'escussione si verifica o si protrae dopo la scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 58Potere di controllo sulla CCP

1.  L'autorità di risoluzione può esercitare il controllo sulla CCP in risoluzione al fine di:

(a)  gestirne le attività e i servizi esercitando i poteri spettanti ai soci e al consiglio e consultare il comitato dei rischi;

(b)  gestirne e liquidarne le attività e i beni.

Il controllo previsto al primo comma può essere esercitato direttamente dall'autorità di risoluzione o indirettamente da una o più soggetti da questa nominati.

2.  L'autorità di risoluzione che esercita il controllo sulla CCP non è assimilabile alla figura dell'amministratore ombra o amministratore di fatto a norma del diritto nazionale.

Articolo 59

Esercizio dei poteri da parte dell'autorità di risoluzione

Fatto salvo l'articolo 72 l'autorità di risoluzione avvia l'azione di risoluzione mediante provvedimento esecutivo conforme alle competenze e procedure amministrative nazionali.

CAPO VSalvaguardie

Articolo 60Principio del trattamento non peggiore del creditore

In caso di attivazione di uno o più strumenti di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe garantire che nessun azionista, creditore, partecipante diretto e suo cliente subisca perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione, nel momento in cui ha accertato la sussistenza dei relativi presupposti a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e nei suoi confronti fossero stati invece fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP e da tutte le altre disposizioni contrattuali del regolamento operativo della CCP in caso di inadempimento o di un evento diverso dall'inadempimento, e se la CCP non avesse avuto alcun valore di avviamento residuo e fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, tenendo adeguatamente conto degli effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati.

(a)  ▌

(b)  ▌

Non si tiene conto degli effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati di cui al primo comma finché le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 61, paragrafo 5, non consentono la loro valutazione.

Una volta entrate in vigore le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 61, paragrafo 5, le autorità di risoluzione tengono conto degli effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati ai fini del primo comma.

Articolo 61Valutazione ai fini dell'applicazione del principio del trattamento non peggiore del creditore

1.  Al fine di informare i portatori di interessi esposti alla CCP, la CCP elabora una stima della misura in cui le perdite inciderebbero su ciascuna categoria di creditori nel quadro di scenari estremi ma plausibili in caso di inadempimento o di un evento diverso dall'inadempimento che determini l'insolvenza della CCP e aggiorna tale stima annualmente.

Detta stima rispecchia pienamente le disposizioni contrattuali che disciplinano la gerarchia di allocazione delle perdite (loss waterfall) della CCP ed è conforme alla metodologia di marginazione e di prove di stress utilizzata per ottemperare agli obblighi della CCP a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

1 bis.  Per valutare il rispetto del principio enunciato all'articolo 60 secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, l'autorità di risoluzione incarica un esperto indipendente di effettuare una valutazione il più presto possibile dopo le azioni di risoluzione.

2.  La valutazione prevista al paragrafo 1 indica:

(a)  il trattamento che gli azionisti, i creditori e i partecipanti diretti o i loro clienti avrebbero ricevuto se, nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP e da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza senza alcun valore di avviamento residuo, tenendo adeguatamente conto degli effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati;

(b)  il trattamento ricevuto in concreto dagli azionisti, creditori e partecipanti diretti o loro clienti per effetto della risoluzione della CCP;

(c)  l'eventuale differenza fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).

3.  Ai fini del calcolo del trattamento di cui al paragrafo 2, la valutazione prevista al paragrafo 1 non tiene conto dell'eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore della CCP in risoluzione e la metodologia di determinazione dei prezzi della CCP non è presa in considerazione qualora non rifletta le condizioni effettive del mercato.

4.  La valutazione indicata al paragrafo 1 è distinta dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3.

5.  Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell'articolo 74, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono la metodologia da seguire per la valutazione prevista al paragrafo 1, compresa, ove tecnicamente possibile, la valutazione di eventuali effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 62Salvaguardia per azionisti, creditori

, partecipanti diretti e clienti di questi ultimi

L'azionista, creditore, partecipante diretto o cliente di quest'ultimo che, dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 61, risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei suoi confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, ha diritto a ricevere una somma equivalente alla differenza.

Articolo 62 bis

Recupero dei pagamenti

L'autorità di risoluzione recupera le spese ragionevoli sostenute in relazione al pagamento di cui all'articolo 62 secondo le modalità seguenti:

(a)  dalla CCP in risoluzione come creditore privilegiato;

(b)  dal corrispettivo pagato dall'acquirente in caso di attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa;

(c)  dai proventi derivanti dalla cessazione della CCP-ponte come creditore privilegiato;

(d)  da qualsiasi partecipante diretto, nella misura in cui non subisce perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei suoi confronti fossero stati invece fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Articolo 63Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

Le tutele previste agli articoli 64, 65 e 66 si applicano nei casi seguenti:

(a)  quando l'autorità di risoluzione trasferisce all'acquirente solo una parte delle attività, dei diritti, degli obblighi o delle passività della CCP in risoluzione o della CCP-ponte;

(b)  quando l'autorità di risoluzione esercita i poteri previsti all'articolo 49, paragrafo 1, lettera g).

Articolo 64Tutela dei contratti di garanzia finanziaria e degli accordi di compensazione e di netting

L'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non determini il trasferimento, dalla CCP in risoluzione alle altre parti del contratto o accordo, di soltanto una parte dei diritti e delle passività ricompresi in un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, in un accordo di compensazione o in un accordo di netting ovvero la modifica o l'estinzione dei diritti e delle passività nel quadro di detto contratto o accordo mediante l'esercizio dei poteri accessori.

Rientra fra i contratti o accordi di cui al primo comma qualsiasi contratto o accordo sulla cui base le parti possono sottoporre detti diritti e passività a compensazione o a netting.

Articolo 65Tutela degli accordi di garanzia

Con riferimento agli accordi di garanzia fra la CCP in risoluzione e altre parti, fatto salvo l'utilizzo di strumenti di allocazione delle posizioni di cui all'articolo 29, l'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non determini:

(a)  la cessione delle attività a garanzia della passività, salvo se sono ceduti anche la passività e il beneficio della garanzia;

(b)  la cessione della passività garantita, salvo se è ceduto anche il beneficio della garanzia;

(c)  la cessione del beneficio della garanzia, salvo se è ceduta anche la passività garantita;

(d)  la modifica o lo scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori, se l'effetto della modifica o dello scioglimento è che la passività cessa di essere garantita.

Articolo 66Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite

Con riferimento ai contratti di finanza strutturata, comprese le obbligazioni garantite, l'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non determini:

(a)  la cessione di alcuni soltanto dei diritti, delle attività e delle passività che costituiscono o fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata di cui la CCP in risoluzione è parte;

(b)  la modifica o l'estinzione, mediante l'esercizio dei poteri accessori, dei diritti, delle attività e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata di cui la CCP in risoluzione è parte.

Ai fini del primo comma sono contratti di finanza strutturata le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell'aggregato di copertura e che a norma del diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da un fiduciario, agente o soggetto designato.

Articolo 67Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

1.  L'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non pregiudichi il funzionamento né le regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, nei casi in cui tale autorità:

(a)  dispone la cessione all'acquirente solo di una parte delle attività, dei diritti o delle passività della CCP in risoluzione;

(b)  elimina o modifica le clausole di un contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o la sostituisce come parte con l'acquirente o la CCP-ponte.

2.  Ai fini del paragrafo 1 l'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non determini:

(a)  la revoca di un ordine di trasferimento in conformità dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE;

(b)  un pregiudizio all'opponibilità degli ordini di trasferimento e del netting prescritta dagli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE;

(c)  un pregiudizio all'impiego dei fondi, dei titoli o delle facilitazioni di credito prescritto dall'articolo 4 della direttiva 98/26/CE;

(d)  un pregiudizio alla tutela delle garanzie in titoli prescritta dall'articolo 9 della direttiva 98/26/CE.

CAPO VI

Obblighi procedurali

Articolo 68Obblighi di comunicazione

1.  La CCP che si considera in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, ne informa l'autorità competente.

2.  L'autorità competente informa l'autorità di risoluzione della comunicazione ricevuta a norma del paragrafo 1 e dei provvedimenti di risanamento o altre misure a norma del titolo IV di cui impone l'adozione alla CCP.

L'autorità competente informa l'autorità di risoluzione del verificarsi di una situazione di emergenza di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardo alla CCP e dell'informativa ricevuta in conformità dell'articolo 48 dello stesso regolamento.

3.  Se accerta che per la CCP sussistono i presupposti previsti all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente o l'autorità di risoluzione lo comunica tempestivamente alle autorità seguenti:

(a)  autorità competente o autorità di risoluzione della CCP;

(b)  autorità competente dell'impresa madre della CCP;

(b bis)  collegio di vigilanza della CCP;

(b ter)  collegio di risoluzione della CCP;

(c)  banca centrale;

(d)  ministero competente;

(e)  CERS e autorità macroprudenziale nazionale designata.

Articolo 69Decisione dell'autorità di risoluzione

1.  Ricevuta dall'autorità competente la comunicazione a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, l'autorità di risoluzione decide se è necessaria un'azione di risoluzione.

2.  La decisione che stabilisce se adottare o no un'azione di risoluzione nei confronti della CCP riporta gli elementi seguenti:

(a)  la valutazione dell'autorità di risoluzione in merito alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione relativamente alla CCP;

(b)  le azioni che l'autorità di risoluzione intende avviare, compresa la decisione di chiedere la liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o, fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), dal diritto nazionale.

Articolo 70Obblighi procedurali dell'autorità di risoluzione

1.  Non appena possibile dopo l'avvio dell'azione di risoluzione l'autorità di risoluzione ne dà comunicazione:

(a)  alla CCP in risoluzione;

(b)  al collegio di risoluzione;

(c)  all'autorità macroprudenziale nazionale designata e al CERS;

(d)  alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e all'EIOPA;

(e)  agli operatori dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE cui partecipa la CCP in risoluzione.

2.  La comunicazione prevista al paragrafo 1 include una copia del provvedimento o strumento che avvia l'azione di risoluzione, con indicazione della data a decorrere dalla quale questa prende effetto.

La comunicazione al collegio di risoluzione a norma del paragrafo 1, lettera b), indica anche se l'azione di risoluzione si discosta dal piano di risoluzione, illustrando nel caso i motivi dello scostamento.

3.  Una copia del provvedimento o dello strumento che avvia l'azione di risoluzione o un avviso che riassume gli effetti di tale azione e, se del caso, le condizioni e il periodo della sospensione o della limitazione previste agli articoli 55, 56 e 57 sono pubblicati con tutti i mezzi seguenti:

(a)  sito internet dell'autorità di risoluzione;

(b)  sito internet dell'autorità competente, se diversa dall'autorità di risoluzione, e sito internet dell'ESMA;

(c)  sito internet della CCP in risoluzione;

(d)  se le partecipazioni o i titoli di debito della CCP in risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative alla CCP in risoluzione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[20].

4.  Se le partecipazioni o i titoli di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova del provvedimento di cui al paragrafo 3 siano trasmessi ai detentori delle partecipazioni e ai creditori della CCP in risoluzione il cui nominativo figura nei registri o nelle banche dati della CCP in risoluzione che sono a disposizione dell'autorità di risoluzione.

Articolo 71Riservatezza

1.  Sono vincolati dal segreto d'ufficio i soggetti seguenti:

(a)  autorità di risoluzione;

(b)  autorità competenti, ESMA e ABE;

(c)  ministeri competenti;

(d)  amministratori straordinari o amministratori temporanei nominati a norma del presente regolamento;

(e)  potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuto in preparazione dell'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un'acquisizione;

(f)  revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico dalle autorità di risoluzione, dalle autorità competenti, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e);

(g)  banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;

(h)  CCP-ponte;

(i)  qualsiasi altro soggetto che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a soggetti di cui alle lettere da a) a k);

(j)  prima, durante e dopo la rispettiva nomina, l'alta dirigenza, i componenti del consiglio della CCP e i dipendenti dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);

(k)  tutti gli altri membri del collegio di risoluzione non previsti alle lettere a), b), c) e g).

2.  Ai fini del rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti ai paragrafi 1 e 3, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h) e k), provvedono a che vigano norme interne, fra cui norme atte a garantire la segretezza delle informazioni tra i soggetti che intervengono direttamente nella procedura di risoluzione.

3.  Ai soggetti di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di comunicare a qualsiasi soggetto o autorità le informazioni riservate acquisite nel corso dell'attività professionale o ricevute dall'autorità competente o dall'autorità di risoluzione in relazione alle funzioni svolte a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in una forma sintetica o aggregata che non consente d'identificare le singole CCP, oppure previo consenso espresso dell'autorità o della CCP che fornisce l'informazione.

Prima di divulgare qualsiasi tipo di informazione i soggetti di cui al paragrafo 1 valutano i possibili effetti della divulgazione sull'interesse pubblico in termini di politica finanziaria, monetaria o economica, interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, finalità delle ispezioni, indagini e revisioni contabili.

La procedura di verifica degli effetti generati dalla divulgazione delle informazioni comprende una specifica valutazione degli effetti dell'eventuale divulgazione dei contenuti e dei dettagli relativi ai piani di risanamento e di risoluzione di cui agli articoli 9 e 13 e all'esito delle valutazioni effettuate a norma degli articoli 10 e 16.

I soggetti di cui al paragrafo 1 sono civilmente responsabili, in conformità del diritto nazionale, in caso di violazione degli obblighi imposti dal presente articolo.

4.  A condizione che vigano con essi accordi sulla riservatezza finalizzati allo scambio d'informazioni, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono, in deroga al paragrafo 3, scambiare informazioni riservate con i soggetti seguenti:

(a)  qualunque altro soggetto, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione dell'azione di risoluzione;

(b)  commissioni parlamentari di inchiesta dello Stato membro di appartenenza, corti dei conti dello Stato membro di appartenenza e altri organi di indagine dello Stato membro di appartenenza;

(c)  autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari e delle imprese di assicurazione e ispettori che agiscono per loro conto, autorità responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l'uso di norme macroprudenziali, autorità responsabili per la tutela della stabilità del sistema finanziario e persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali.

5.  Il presente articolo non osta a che:

(a)  i dipendenti e gli esperti dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e lettera k), condividano informazioni in seno a ciascun soggetto;

(b)  le autorità di risoluzione e le autorità competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, condividano, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell'Unione, altre autorità competenti dell'Unione, ministeri competenti, banche centrali, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l'uso di norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l'ABE, l'ESMA o, fatto salvo l'articolo 78, autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione ovvero, in base a obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente.

6.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di divulgazione delle informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.

CAPO VII

Diritto di impugnazione ed esclusione di altre azioni

Articolo 72

Omologazione preliminare da parte dell'autorità giudiziaria e diritto di impugnazione

1.  ▌2.  Chiunque risenta degli effetti della decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o della decisione di esercitare uno dei poteri, azione di risoluzione esclusa, ha diritto di impugnarla.

3.  Ha diritto d'impugnare la decisione di adottare un'azione di risoluzione chiunque ne risenta.

4.  Il diritto di impugnazione di cui al paragrafo 3 è subordinato alle condizioni seguenti:

(a)  la decisione dell'autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che la sospensione dell'esecuzione sarebbe contraria all'interesse pubblico;

(b)  la procedura di impugnazione è celere;

(c)  il giudice fonda il giudizio sulle valutazioni economiche dei fatti effettuate dall'autorità di risoluzione.

4 bis.  La decisione di un'autorità di risoluzione di avviare un'azione di risoluzione, adottare una misura di prevenzione della crisi o una decisione di esercitare determinati poteri, diversi dall'azione di risoluzione, è annullata per motivi di merito solo se, al momento della sua adozione, era arbitraria e irragionevole, sulla base delle informazioni allora prontamente disponibili.

5 bis.  La presentazione del ricorso non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata.

5.  Se necessario per tutelare gli interessi del terzo in buona fede che ha acquisito partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione in virtù dell'azione di risoluzione, l'annullamento della decisione dell'autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o le successive operazioni che l'autorità di risoluzione ha concluso in base alla decisione annullata.

Ai fini del primo comma, se la decisione dell'autorità di risoluzione è annullata, i rimedi a disposizione del ricorrente si limitano al risarcimento della perdita subita a causa della decisione.

Articolo 73Limitazioni applicabili ad altre procedure

1.  È avviata una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti della CCP soltanto su iniziativa dell'autorità di risoluzione o con il suo consenso in conformità del paragrafo 3.

2.  L'autorità competente e l'autorità di risoluzione sono informate al più presto della domanda di apertura di una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti della CCP, indipendentemente dal fatto che questa sia sottoposta a risoluzione o che la decisione sia stata resa pubblica conformemente all'articolo 70, paragrafo 3.

3.  L'autorità competente per la procedura ordinaria di insolvenza può avviare detta procedura soltanto dopo che l'autorità di risoluzione le ha comunicato la decisione di non avviare un'azione di risoluzione nei confronti della CCP ovvero quando non è pervenuta alcuna comunicazione nei sette giorni successivi all'informazione prevista al paragrafo 2.

Se necessario per l'effettiva attivazione degli strumenti di risoluzione e l'effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, l'autorità di risoluzione può chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo di tempo funzionale all'obiettivo perseguito, dell'azione o del procedimento giudiziari di cui la CCP in risoluzione è parte o può divenirla.

TITOLO VI RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 74Accordi con paesi terzi

1.  Conformemente all'articolo 218 TFUE la Commissione può presentare al Consiglio raccomandazioni relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione e le pertinenti autorità dei paesi terzi in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione per le CCP e le CCP di paesi terzi nelle situazioni seguenti:

(a)  quando la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni in uno o più Stati membri;

(b)  quando la CCP stabilita in uno Stato membro presta servizi o ha una o più filiazioni in un paese terzo.

(b bis)  quando un numero significativo di partecipanti diretti di una CCP è stabilito in tale paese terzo;

(b ter)  quando la CCP di un paese terzo dispone di un numero significativo di partecipanti diretti stabiliti nell'Unione.

2.  L'accordo previsto al paragrafo 1 è volto in particolare ad assicurare la predisposizione di procedure e modalità di cooperazione ai fini dell'adempimento delle funzioni e dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 77, compreso lo scambio di informazioni necessario per detti scopi.

Articolo 75Riconoscimento ed esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo

1.  Il presente articolo si applica in relazione alle procedure di risoluzione in paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige l'accordo internazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1. Si applica anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo internazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, con il paese terzo se tale accordo non disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle procedure di risoluzione in paese terzo.

2.  La pertinente autorità nazionale riconosce la procedura di risoluzione in paese terzo nei confronti della CCP del paese terzo quando:

(a)  la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni stabilite in uno o più Stati membri;

(b)  la CCP del paese terzo ha attività, diritti, obblighi o passività ubicati in uno o più Stati membri ovvero disciplinati dal diritto di uno o più Stati membri.

La pertinente autorità nazionale provvede all'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo riconosciuta a norma del proprio diritto nazionale.

3.  La pertinente autorità nazionale ha come minimo il potere di:

(a)  esercitare i poteri di risoluzione in relazione:

(i)   alle attività della CCP del paese terzo ubicate nello Stato membro di appartenenza o disciplinate dal diritto di detto Stato membro;

(ii)   ai diritti o passività della CCP del paese terzo contabilizzati nello Stato membro di appartenenza o disciplinati dal diritto di detto Stato membro ovvero nei casi in cui i crediti relativi a tali diritti e passività sono opponibili nello Stato membro di appartenenza;

(b)  perfezionare, anche imponendo ad altri un intervento in tal senso, la cessione di partecipazioni in una filiazione stabilita nello Stato membro designante;

(c)  esercitare i poteri di cui agli articoli 55, 56 e 57 in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un soggetto di cui al paragrafo 2, se tali poteri sono necessari ai fini dell'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo;

(d)  rendere inopponibili i diritti di scioglimento, liquidazione o anticipazione dei contratti oppure intaccare i diritti contrattuali dei soggetti di cui al paragrafo 2 e di altre componenti del gruppo, se il diritto deriva da un'azione di risoluzione nei confronti della CCP del paese terzo, sia essa avviata dalla stessa autorità di risoluzione del paese terzo o avviata altrimenti in ossequio ad obblighi giuridici o normativi previsti dalle disposizioni sulla risoluzione di tale paese, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

4.  Il riconoscimento e l'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo non pregiudica la possibilità di una procedura ordinaria di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile.

Articolo 76Diritto di rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo

In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, la pertinente autorità nazionale può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo quando:

(a)  la procedura avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria dello Stato membro di appartenenza;

(b)  i creditori o i partecipanti diretti o i clienti di tali partecipanti diretti stabiliti nello Stato membro di appartenenza non riceverebbero, in base alla procedura nazionale di risoluzione del paese terzo, lo stesso trattamento degli omologhi del paese terzo aventi diritti giuridici analoghi;

(c)  il riconoscimento o l'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo avrebbe implicazioni sostanziali per le finanze pubbliche dello Stato membro di appartenenza;

(d)  il riconoscimento o l'esecuzione sarebbero in contrasto con il diritto nazionale.

Articolo 77Cooperazione con le autorità dei paesi terzi

1.  Il presente articolo si applica in relazione alla cooperazione con i paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige l'accordo internazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1. Si applica anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo internazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, con il paese terzo se tale accordo non disciplina la materia trattata nel presente articolo.

2.  Tenuto conto dei vigenti accordi di cooperazione stipulati a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, l'autorità competente o, secondo il caso, l'autorità di risoluzione conclude un accordo di cooperazione con la pertinente autorità del paese terzo, ossia:

(a)  quando la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni in uno o più Stati membri, la pertinente autorità del paese terzo in cui è stabilita la CCP;

(b)  quando la CCP presta servizi o ha una o più filiazioni in paesi terzi, la pertinente autorità di ciascun paese terzo in cui sono prestati i servizi o sono stabilite le filiazioni.

3.  Nell'accordo di cooperazione previsto al paragrafo 2 le autorità partecipanti fissano le procedure e modalità di condivisione delle informazioni necessarie e di collaborazione ai fini dell'adempimento delle funzioni seguenti ovvero dell'esercizio dei poteri seguenti nei confronti delle CCP di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o del relativo gruppo di appartenenza:

(a)  stesura del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 13 e obblighi analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(b)  valutazione della risolvibilità della CCP e del gruppo in conformità dell'articolo 16 e obblighi analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(c)  esercizio del potere di superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell'articolo 17 e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(d)  applicazione delle misure di intervento precoce a norma dell'articolo 19 e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(e)  attivazione degli strumenti di risoluzione e esercizio dei poteri di risoluzione, e dei poteri analoghi conferiti alla pertinente autorità del paese terzo.

4.  Gli accordi di cooperazione conclusi a norma del paragrafo 2 tra le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri e le loro omologhe dei paesi terzi possono includere disposizioni in materia di:

(a)  scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l'aggiornamento dei piani di risoluzione;

(b)  consultazione e cooperazione nell'elaborazione dei piani di risoluzione, compresi i principi per l'esercizio dei poteri previsti all'articolo 75 e dei poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(c)  scambio delle informazioni necessarie per l'attivazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(d)  allerta precoce o consultazione delle parti dell'accordo di cooperazione prima dell'avvio, a norma del presente regolamento o della legge del paese terzo, di un'azione sostanziale idonea a ripercuotersi sulla CCP o sul gruppo contemplati dall'accordo;

(e)  coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;

(f)  procedure e intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione di cui alle lettere da a) a e), nel caso anche tramite l'istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.

Ai fini dell'applicazione comune, uniforme e coerente del paragrafo 3, l'ESMA emana orientamenti sui tipi e sui contenuti delle disposizioni di cui al paragrafo 4 entro [UP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

5.  Le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l'ESMA di ciascun accordo di cooperazione da esse concluso in conformità del presente articolo.

Articolo 78Scambio di informazioni riservate

1.  L'autorità di risoluzione, l'autorità competente, il ministero competente e, nel caso, qualsiasi altra autorità nazionale pertinente scambiano informazioni riservate, piani di risanamento compresi, con la pertinente autorità del paese terzo soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

(a)  l'autorità del paese terzo è soggetta a obblighi e norme di riservatezza che tutte le autorità interessate considerano almeno equivalenti a quelli imposti dall'articolo 71.

(b)  le informazioni sono necessarie alla pertinente autorità del paese terzo per svolgere a norma del diritto nazionale funzioni analoghe a quelle previste dal presente regolamento e sono utilizzate esclusivamente a tali fini.

2.  Se lo scambio di informazioni riguarda dati personali, la gestione e la trasmissione di tali dati all'autorità del paese terzo sono disciplinate dal diritto sulla protezione dei dati applicabile a livello di Unione e nazionale.

3.  L'autorità di risoluzione, l'autorità competente e il ministero competente comunicano alla pertinente autorità del paese terzo le informazioni riservate provenienti da un altro Stato membro solo al verificarsi congiunto delle condizioni seguenti:

(a)  la pertinente autorità dello Stato membro che ha trasmesso l'informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione;

(b)  la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai fini autorizzati dall'autorità indicata alla lettera a).

4.  Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione.

Articolo 78 bis

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.  Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando le disposizioni del presente regolamento non sono rispettate, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni in materia di diritto penale. Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri assicurano che, in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 a carico di CCP, partecipanti diretti delle CCP o imprese madri, possano essere applicate sanzioni amministrative, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, ai membri del consiglio della CCP e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

3.  I poteri di irrogare sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento sono attribuiti alle autorità di risoluzione o, se diverse, alle autorità competenti in base alla tipologia di violazione. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni, le autorità di risoluzione e le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative o altre misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

4.  Le autorità di risoluzione e le autorità competenti esercitano i loro poteri amministrativi di irrogare sanzioni conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:

(a)  direttamente;

(b)  in collaborazione con altre autorità;

(c)  sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

(d)  rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Articolo 78 ter

Disposizioni specifiche

1.  Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni e altre misure amministrative almeno in relazione ai seguenti casi:

(a)   mancata preparazione, mancata manutenzione o mancato aggiornamento dei piani di risanamento in violazione dell'articolo 9;

(b)   mancata fornitura di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione in violazione dell'articolo 14;

(c)   mancata notifica da parte del consiglio della CCP all'autorità competente quando la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto in violazione dell'articolo 68, paragrafo 1.

2.  Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

(a)  una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, l'ente, l'impresa madre nell'Unione, la CCP o altra persona giuridica responsabile e la natura della violazione;

(b)  un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre fine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

(c)  un divieto temporaneo, a carico dei membri dell'alta dirigenza della CCP o di qualunque altra persona fisica ritenuta responsabile, ad esercitare funzioni nelle CCP;

(d)  nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative pari fino al 10 % del fatturato netto annuo totale di tale persona giuridica nel precedente esercizio. Quando la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato derivante dai bilanci consolidati dell'impresa madre ultima nell'esercizio precedente;

(e)  nel caso di una persona fisica, ammende amministrative pari fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri in cui l'euro non è la moneta ufficiale, il valore corrispondente nella moneta nazionale al [data di entrata in vigore del regolamento];

(f)  ammende amministrative fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.

Articolo 78 quater

Pubblicazione delle sanzioni amministrative

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno le sanzioni amministrative che siano state da loro irrogate per violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento laddove tali sanzioni non siano state oggetto di ricorso o qualora i mezzi di ricorso siano stati esauriti. Tale pubblicazione è effettuata senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica è stata informata di tale sanzione amministrativa, comprese le informazioni sulla tipologia e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione delle sanzioni avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito web ufficiale le informazioni sullo stato di tale ricorso e sul relativo esito.

2.  Le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano le sanzioni da loro irrogate in forma anonima, in maniera conforme al diritto nazionale in uno dei seguenti casi:

(a)  se la sanzione è irrogata a una persona fisica e, mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità della pubblicazione, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;

(b)  se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

(c)  se la pubblicazione determinerebbe, nella misura in cui possa essere stabilito, un danno sproporzionato alla CCP o alle persone fisiche coinvolte.

In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si può prevedere che le ragioni di una pubblicazione anonima cessino di esistere entro tale periodo.

3.  Le autorità di risoluzione e le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità di risoluzione o dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili sulla protezione dei dati.

4.  Entro il [UP: inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'ESMA presenta alla Commissione una relazione concernente la pubblicazione da parte degli Stati membri in forma anonima, a norma del paragrafo 2, delle sanzioni per non conformità alle disposizioni del presente regolamento e in particolare se vi sono state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Tale relazione affronta altresì eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni in conformità del diritto nazionale degli Stati membri applicabile alla pubblicazione delle sanzioni.

Articolo 78 quinquies

Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell'ESMA

1.  Fatto salvo il rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 71, le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l'ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative da loro irrogate a norma dell'articolo 78 bis per violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché allo stato del ricorso e al relativo esito.

2.  L'ESMA gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità di risoluzione ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime.

3.  L'ESMA gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità competenti; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime.

4.  L'ESMA gestisce una pagina web con link a tutte le pubblicazioni delle sanzioni delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti a norma dell'articolo 78 quater e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni.

Articolo 78 sexies

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, le autorità competenti e le autorità di risoluzione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

(a)  la gravità e la durata della violazione;

(b)  il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

(c)  la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio, quale risulta dal fatturato totale della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;

(d)  l'ammontare degli utili conseguiti o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;

(e)  le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

(f)  il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente e con l'autorità di risoluzione; (g) le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile;

(h)  potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

TITOLO VIIMODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 E (UE) 2015/2365

Articolo 79Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

(22)  all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il punto iv) seguente:

"iv) in relazione al regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], l'autorità di risoluzione come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, del medesimo regolamento.";

(23)  all'articolo 40, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell'autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro.".

Articolo 80

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

(1)  è inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Sospensione dell'obbligo di compensazione durante la risoluzione

1.  Se la CCP presenta i presupposti previsti all'articolo 22 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], l'autorità di risoluzione della CCP designata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento ▌ può chiedere alla Commissione di sospendere temporaneamente l'obbligo di compensazione imposto dall'articolo 4, paragrafo 1, per determinate categorie di derivati OTC se sussistono i presupposti seguenti:

(a)  la CCP in risoluzione è autorizzata ai sensi dell'articolo 14 a compensare le specifiche categorie di derivati OTC soggette a compensazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per le quali è chiesta la sospensione;

(b)  la sospensione dell'obbligo di compensazione imposto dall'articolo 4 per le specifiche categorie di derivati OTC è necessaria per scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria nell'Unione in relazione alla risoluzione della CCP, in particolare se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

i)  si registrano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una minaccia grave alla stabilità finanziaria;

ii)  la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà sulla stabilità finanziaria un effetto negativo, compresi gli eventuali effetti prociclici, sproporzionato rispetto ai benefici apportati.

ii bis)  non vi sono CCP alternative disponibili per fornire il servizio di compensazione ai partecipanti diretti della CCP in risoluzione, oppure i partecipanti diretti e i loro clienti non sono in grado, a livello operativo e tecnico, di soddisfare entro un termine ragionevole tutti i requisiti giuridici o operativi di tali CCP alternative.

La richiesta di cui al primo comma è corredata della prova della sussistenza dei presupposti indicati al medesimo comma, lettere a) e b).

L'autorità di risoluzione di cui al primo comma comunica la richiesta motivata all'ESMA e al CERS contestualmente alla comunicazione alla Commissione.

2.  Entro 24 ore dalla comunicazione della richiesta di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del CERS, l'ESMA emana un parere sulla sospensione prospettata tenendo conto della necessità di scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria nell'Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP] e dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

3.  Il parere previsto al paragrafo 2 non è reso pubblico.

4.  Entro 48 ore dalla richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta, in conformità del paragrafo 6, una decisione che sospende temporaneamente l'obbligo di compensazione per determinate categorie di derivati OTC ovvero che respinge la richiesta di sospensione.

5.  La decisione della Commissione è comunicata all'autorità che ha chiesto la sospensione e all'ESMA ed è pubblicata sul sito internet della Commissione. Se la Commissione decide di sospendere l'obbligo di compensazione, ne è data pubblicità nel registro pubblico previsto all'articolo 6.

6.  La Commissione può decidere di sospendere temporaneamente l'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 1 per una specifica categoria di derivati OTC se sussistono i presupposti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b). Ai fini dell'adozione della decisione la Commissione tiene conto del parere emanato dall'ESMA di cui al paragrafo 2, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento per quanto riguarda dette categorie di derivati OTC e della necessità della sospensione per scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria.

7.  La sospensione dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 4 è valida per un periodo iniziale non superiore a un mese a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8.  Se sussistono i motivi che vi sono alla base, la Commissione, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, dell'ESMA e del CERS, può rinnovare la sospensione di cui al paragrafo 7 per uno o più periodi non superiori, cumulativamente, a tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione iniziale.

9.  La sospensione decade automaticamente se non è rinnovata entro la fine del periodo iniziale o entro la fine di ogni successivo periodo di rinnovo.

10.  La Commissione informa l'ESMA dell'intenzione di rinnovare la sospensione dell'obbligo di compensazione.

Entro 48 ore dal momento in cui la Commissione la informa dell'intenzione di rinnovare la sospensione dell'obbligo di compensazione, l'ESMA emana un parere sul rinnovo prospettato tenendo conto della necessità di scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria nell'Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP] e dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.";

(2)  all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.  Il comitato dei rischi formula pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti riguardanti il modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l'esternalizzazione di funzioni. Il comitato dei rischi informa tempestivamente il consiglio di qualsiasi nuovo rischio che incide sulla resilienza della CCP. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. È compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP in situazioni di emergenza, compresi gli sviluppi attinenti alle esposizioni dei partecipanti diretti verso la CCP e alle interdipendenze con altre CCP, fatti salvi i limiti allo scambio di informazioni stabiliti dal diritto in materia di concorrenza.";

(3)  all'articolo 28, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.  La CCP informa immediatamente l'autorità competente e il comitato dei rischi di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi, e ne illustra i motivi. Il comitato dei rischi o qualsiasi suo membro può informare l'autorità competente delle aree in cui ritiene che il parere formulato dal comitato non sia stato seguito.";

(4)  all'articolo 38 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"I partecipanti diretti della CCP informano chiaramente i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite specifiche o altri costi che possono trovarsi a sostenere in seguito all'applicazione della procedura di gestione dell'inadempimento e delle modalità di allocazione delle perdite previste dal regolamento operativo della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell'articolo 48, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficienti per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento."

(5)  all'articolo 81, paragrafo 3, è aggiunta la lettera q) seguente:

"q) le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP].".

Articolo 81Modifiche del regolamento (UE) 2015/2365

All'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunta la lettera n) seguente:

"n) le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP].".

TITOLO VIIIDISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82Clausola di revisione

Entro il ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], al più tardi, e prima, se del caso, alla luce di altri atti legislativi adottati, l'ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Entro il [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o all'adozione di altri atti pertinenti] la Commissione riesamina il presente regolamento e la relativa attuazione e valuta l'efficacia dei dispositivi di governance per il risanamento e la risoluzione delle CCP nell'Unione e presenta una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio.

In particolare, tale relazione:

(a)  valuta se l'istituzione di un'autorità di risoluzione unica per le CCP dell'Unione sia vantaggiosa, tempestiva e coerente con gli sviluppi relativi all'architettura di vigilanza delle CCP nell'Unione e con lo stato di integrazione di tale architettura di vigilanza; e

(b)  riesamina quali istituzioni, organi e agenzie dell'Unione possano svolgere le funzioni di un'autorità di risoluzione unica per le CCP dell'Unione e valuta la loro idoneità.

Se prima dell'elaborazione di tale relazione fosse già stata istituita un'autorità di vigilanza unica per le CCP dell'Unione o qualora la relazione concluda che l'architettura di vigilanza delle CCP dell'Unione è sufficientemente integrata perché un'autorità di risoluzione unica per le CCP sia coerente con essa, la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento al fine di istituire un'autorità di risoluzione unica per le CCP o, a seconda dei casi, per affidare la risoluzione delle CCP dell'Unione a un'istituzione, organo o agenzia dell'Unione idonea.

Articolo 83Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [UP: inserire la data indicata all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo   Per il Consiglio

Il presidente  Il presidente

ALLEGATO

SEZIONE ARequisiti del piano di risanamento

1.  Il piano di risanamento:

(1)  non presuppone l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento;

(2)  tiene conto degli interessi di tutte le parti per le quali può avere conseguenze;

(3)  assicura che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP.

La CCP predispone adeguati meccanismi per coinvolgere nella stesura del piano di risanamento le FMI collegate e le parti interessate che, in caso di attivazione del piano, subirebbero perdite, dovrebbero sostenere costi o dovrebbero contribuire a colmare le carenze di liquidità.

SEZIONE BInformazioni che l'autorità di risoluzione può chiedere alla CCP

ai fini della predisposizione e

dell'aggiornamento del piano di risoluzione

Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione l'autorità di risoluzione può chiedere alla CCP di fornire almeno:

(2)  una descrizione dettagliata della struttura organizzativa della CCP, compreso un elenco di tutte le persone giuridiche;

(3)  l'identificazione dell'assetto proprietario e la percentuale dei titoli con e senza diritto di voto di ciascuna persona giuridica;

(4)  l'ubicazione, la giurisdizione di costituzione, le licenze e il personale dirigente chiave di ciascuna persona giuridica;

(5)  una mappatura delle operazioni essenziali e delle linee di business principali della CCP, compresi i dati dello stato patrimoniale relativi a tali operazioni e linee di business, con riferimento alle persone giuridiche;

(6)  una descrizione dettagliata delle componenti della CCP e delle attività svolte da tutti i suoi soggetti giuridici, operando una distinzione almeno per tipo di servizi e rispettivo importo dei volumi compensati, posizioni aperte, margine iniziale, flussi del margine di variazione, fondi di garanzia in caso di inadempimento e relativi diritti di valutazione o altre azioni di risanamento concernenti tali linee di business;

(7)  dati sugli strumenti di capitale e titoli di debito emessi dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici;

(8)  la provenienza delle garanzie reali ricevute dalla CCP, con indicazione della relativa forma (trasferimento del titolo di proprietà o diritto di garanzia), il destinatario delle garanzie reali costituite dalla CCP, con indicazione della relativa forma e del titolare, e, in entrambi i casi, la giurisdizione in cui è ubicata la garanzia;

(9)  una descrizione delle esposizioni fuori bilancio della CCP e dei suoi soggetti giuridici, compresa l'attribuzione a operazioni essenziali e linee di business principali;

(10)  le coperture rilevanti della CCP, compresa l'attribuzione alle varie persone giuridiche;

(11)  l'indicazione dell'esposizione e dell'importanza relative dei partecipanti diretti della CCP e un'analisi dell'impatto sulla CCP del dissesto di grandi partecipanti diretti;

(12)  ciascun sistema nel quale la CCP effettua un volume sostanziale di scambi, in termini di numero o di valore, compresa l'attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

(13)  ciascun sistema di pagamento, compensazione o regolamento al quale la CCP partecipa direttamente o indirettamente, compresa l'attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

(14)  un inventario dettagliato e una descrizione dei sistemi informatici gestionali fondamentali utilizzati dalla CCP, fra cui quelli per la gestione del rischio, la contabilità e le segnalazioni finanziarie e regolamentari, compresa l'attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

(15)  l'identificazione dei proprietari dei sistemi indicati al punto 13, i relativi accordi sul livello di servizio e i software e sistemi ovvero le licenze, compresa l'attribuzione ai loro vari soggetti giuridici, operazioni essenziali e linee di business principali;

(16)  l'identificazione e la mappatura delle persone giuridiche e delle interconnessioni e interdipendenze fra di esse, quali:

–  personale, strutture e sistemi comuni o condivisi;

–  accordi su capitali, finanziamenti o liquidità;

–  esposizioni creditizie effettive o potenziali;

–  accordi reciproci di garanzia, accordi reciproci su garanzie reali, disposizioni in materia di inadempienza indiretta e accordi di netting tra affiliati;

–  trasferimenti di rischi e accordi di scambio back-to-back; accordi sul livello di servizio;

(17)  l'autorità competente e l'autorità di risoluzione per ciascuna persona giuridica, se diverse da quelle designate a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell'articolo 3 del presente regolamento;

(18)  il membro del consiglio responsabile della comunicazione delle informazioni necessarie per preparare il piano di risoluzione della CCP e, se diversi, i responsabili per le varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

(19)  una descrizione dei meccanismi che la CCP ha istituito per garantire che, in caso di risoluzione, l'autorità di risoluzione disponga di tutte le informazioni a suo parere necessarie per l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione;

(20)  tutti gli accordi stipulati dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici con parti terze di cui l'attivazione dello strumento di risoluzione decisa dall'autorità può determinare lo scioglimento, con indicazione dell'eventualità che le conseguenze dello scioglimento incidano sull'applicazione dello strumento;

(21)  una descrizione delle possibili fonti di liquidità a sostegno della risoluzione;

(22)  informazioni concernenti le attività vincolate, attività liquide, attività fuori bilancio, strategie di copertura e prassi di contabilizzazione.

SEZIONE CAspetti che l'autorità di risoluzione deve prendere in considerazione

nel valutare la risolvibilità della CCP

Nel valutare la risolvibilità della CCP l'autorità di risoluzione tiene conto degli aspetti seguenti:

(23)  la misura in cui la CCP è in grado di attribuire le linee di business principali e le operazioni essenziali alle varie persone giuridiche;

(24)  la misura in cui le strutture giuridiche e societarie sono allineate con le linee di business principali e le operazioni essenziali;

(25)  la misura in cui sono predisposti dispositivi per fornire il personale, le infrastrutture, i finanziamenti, la liquidità e i capitali indispensabili per sostenere e mantenere in essere le linee di business principali e le operazioni essenziali;

(26)  la misura in cui i contratti di servizio mantenuti dalla CCP sono pienamente opponibili in caso di risoluzione della CCP;

(27)  la misura in cui la struttura di governance della CCP è adeguata per assicurare la gestione e l'osservanza delle politiche interne della CCP a fronte dei suoi accordi sul livello di servizio;

(28)  la misura in cui la CCP dispone di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di accordi sul livello di servizio in caso di separazione di funzioni essenziali o linee di business principali;

(29)  la misura in cui sono predisposti piani e misure di emergenza per assicurare la continuità dell'accesso ai sistemi di pagamento e regolamento;

(30)  l'adeguatezza dei sistemi informatici gestionali per permettere all'autorità di risoluzione di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di business principali e sulle operazioni essenziali al fine di agevolare decisioni rapide;

(31)  la capacità dei sistemi informatici gestionali di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della CCP in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;

(32)  la misura in cui la CCP ha testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress definiti dall'autorità di risoluzione;

(33)  la misura in cui la CCP è in grado di assicurare la continuità dei sistemi informatici gestionali sia per la CCP interessata sia per la CCP nuova nel caso in cui le operazioni essenziali e le linee di business principali siano separate dal resto delle operazioni e linee di business;

(34)  se la CCP fruisce di garanzie infragruppo o vi è esposta, la misura in cui tali garanzie sono fornite a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

(35)  qualora la CCP effettui operazioni back-to-back, la misura in cui tali operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

(36)  la misura in cui il ricorso a garanzie infragruppo o a operazioni di contabilizzazione back-to-back aumenta il rischio di contagio nel gruppo;

(37)  la misura in cui la struttura giuridica della CCP ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di persone giuridiche, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le linee di business ai soggetti del gruppo;

(38)  nel caso, la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe ripercuotersi negativamente su un'altra parte del gruppo di appartenenza;

(39)  l'esistenza e la solidità degli accordi sul livello di servizio;

(40)  la disponibilità, presso le autorità dei paesi terzi, degli strumenti di risoluzione necessari per sostenere le autorità di risoluzione dell'Unione nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata fra autorità dell'Unione e autorità dei paesi terzi;

(41)  la possibilità di attivare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto degli strumenti disponibili e della struttura della CCP;

(42)  i requisiti specifici necessari per emettere le partecipazioni nuove di cui all'articolo 33, paragrafo 1;

(43)  gli accordi e i mezzi che potrebbero ostacolare la risoluzione quando la CCP ha partecipanti diretti o contratti di garanzia stabiliti in giurisdizioni diverse;

(44)  la credibilità dell'attivazione degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su partecipanti diretti, altre controparti e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di paesi terzi;

(45)  la misura in cui è possibile valutare adeguatamente l'impatto della risoluzione della CCP sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari;

(46)  la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale;

(47)  la misura in cui sarebbe possibile contenere, mediante l'attivazione degli strumenti di risoluzione o l'esercizio dei poteri di risoluzione, il contagio di altre CCP o dei mercati finanziari;

(48)  la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe avere un effetto significativo sul funzionamento dei sistemi di pagamento e regolamento.

  • [1]    GU C 372 dell'1.11.2017, pag. 6.
  • [2]    GU C 209 del 30.6.2017, pag. 28.
  • [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [4]   GU C del , pag. .
  • [5]   GU C 209 del 30.6.2017, pag. 28.
  • [6]   GU C 372 dell'1.11.2017, pag. 6.
  • [7]   Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
  • [8]   Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
  • [9]    http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf
  • [10]   Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
  • [11]    Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
  • [12]   Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
  • [13]   Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
  • [14]   Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).
  • [15]   Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
  • [16]   Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).
  • [17]   Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).
  • [18]   Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
  • [19]   Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).
  • [20]   Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Quadro per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali

Riferimenti

COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.11.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

13.2.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

12.1.2017

JURI

25.1.2017

 

 

Relatori

       Nomina

Jakob von Weizsäcker

15.12.2016

Kay Swinburne

15.12.2016

 

 

Esame in commissione

23.11.2017

 

 

 

Approvazione

24.1.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

49

3

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Paloma López Bermejo, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Lieve Wierinck, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Helga Stevens, Rainer Wieland

Deposito

31.1.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Helga Stevens, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

6

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2018
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