RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico

26.4.2018 - (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Alain Cadec
(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 2, del regolamento)


Procedura : 2017/0348(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0149/2018
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A8-0149/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0774),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0446/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2018[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0149/2018),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Contenuto della proposta

Uno degli obiettivi principali dell'attuale riforma della politica comune della pesca (PCP)[1] è quello di conseguire per tutti gli stock un tasso di sfruttamento corrispondente al rendimento massimo sostenibile (FMSY), al fine di ricostituire e mantenere le popolazioni degli stock ittici a livelli sostenibili. Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine può essere conseguito più efficacemente mediante un approccio pluriennale alla gestione della pesca incentrato sull'adozione di piani di gestione pluriennali che, in base all'attuale PCP, devono tenere conto delle specificità dei vari stock e delle varie attività di pesca. I piani di gestione pluriennali dovrebbero fornire il quadro per lo sfruttamento sostenibile degli stock definendo chiaramente il calendario e i meccanismi di salvaguardia applicabili in caso di sviluppi imprevisti nello stato degli stock ittici.

L'obiettivo specifico che corrisponde all'obiettivo FMSY deve essere espresso sotto forma di intervallo di valori FMSY fornito dagli esperti e successivamente fissato dai colegislatori e stabilito nel piano. Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca su base annuale, nel rispetto dei pareri scientifici e in modo da conseguire gli obiettivi del piano[2].

Il primo piano di gestione pluriennale adottato a seguito della riforma della PCP riguardava la regione del Mar Baltico. Il regolamento (UE) 2016/1139 ha istituito un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto (nel prosieguo "gli stock interessati") nel Mar Baltico (nel prosieguo "il piano"). Il piano mira a garantire che lo sfruttamento degli stock interessati ne ricostituisca e mantenga le popolazioni al di sopra dei livelli in grado di conseguire l'FMSY. Esso definisce obiettivi specifici quantificabili, vale a dire intervalli di mortalità per pesca e valori di riferimento per la conservazione espressi in termini di FMSY Btrigger e Blim. I valori numerici dei suddetti parametri sono stati ricavati dai pareri scientifici forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel 2015[3]. Dalla valutazione scientifica realizzata nel 2017 si evince che i valori FMSY per gli stock di aringa del Mare di Botnia e di aringa del Golfo di Botnia sono cambiati.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139 qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che i valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato II dello stesso regolamento non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, tali valori possono essere presentati con urgenza al Parlamento europeo e al Consiglio a fini di revisione.

La Commissione ha pertanto proposto una modifica del regolamento (UE) 2016/1139 alla luce dei più recenti e dei migliori pareri scientifici.

Risultati delle consultazioni delle parti interessate e valutazione dell’impatto

La base scientifica per la modifica è stata fornita dal CIEM. Nel 2017 esso ha effettuato una valutazione degli stock di aringa nel Mare di Botnia e nel Golfo di Botnia[4]. Una questione ritenuta essenziale dagli scienziati riguarda l'identificazione degli stock, ovvero l'ipotesi di combinare le due zone in un'unica unità di valutazione o se invece continuare a valutarle separatamente. Si è deciso di combinare lo stock sulla base delle seguenti considerazioni:

a) non vi sono valide prove biologiche per combinare o separare gli stock;

b) i dati disponibili non consentono una valutazione realmente affidabile per l'aringa del Golfo di Botnia ed è improbabile che in futuro si possa disporre di dati più esaustivi;

c) non vi è motivo di temere un eccessivo sfruttamento della componente più piccola dello stock nel Golfo di Botnia, in caso di fusione con la componente principale dello stock di aringa nel Mare di Botnia.

In seguito alla fusione dei due stock, il CIEM ha stimato i nuovi valori di riferimento FMSY. Il valore FMSY è pari a 0,21. Sono stati calcolati i campi corrispondenti di FMSY e l'FMSY inferiore è stato fissato a 0,15, mentre l'FMSY superiore è stato fissato a 0,21. Data la probabilità che la biomassa dello stock scenda al di sotto dei livelli di salvaguardia, l'FMSY superiore è limitato e pari al valore dell'FMSY, ossia a 0,21. I livelli di biomassa corrispondenti di FMSY Btrigger e Blim sono stati calcolati rispettivamente a 283 180 e 202 272 tonnellate.

Non si è proceduto a una valutazione d'impatto specifica in quanto gli effetti dell'applicazione del concetto di FMSY alla gestione della pesca sono già stati oggetto della valutazione d'impatto realizzata per la riforma della PCP. Nell'ambito di tale valutazione[5] sono stati quantificati gli impatti del raggiungimento dell'FMSY. Una nuova valutazione d'impatto non aggiungerebbe nulla alle informazioni fornite dalla precedente valutazione. Le modifiche dell'attuale regolamento scaturiscono dai pareri scientifici e sono conformi al suo articolo 5, paragrafo 6. Si tratta di modifiche essenziali per la fissazione o la revisione, se del caso, delle possibilità di pesca annuali per il Mar Baltico e per l'efficace funzionamento della nuova PCP.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore questa proposta legislativa che riguarda una modifica tecnica del piano di gestione del Mar Baltico, in particolare per l’aringa del Golfo di Botnia.

Il relatore propone di approvare la proposta della Commissione mediante procedura semplificata, conformemente all'articolo 50 del regolamento del Parlamento europeo.

  • [1]   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
  • [2]   Task force sui piani pluriennali. Relazione finale aprile 2014 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf
  • [3]   Richiesta di parere specifico del CIEM. Parere CIEM 2015, volume 6. Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli FMSY per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico.
  • [4]   CIEM 2017 Relazione del Benchmark Workshop on Baltic Stocks (WKBALT), 7-10 febbraio 2017, Copenaghen, Danimarca. CIEM CM 2017/ACOM:30, pag. 108.
  • [5]   SEC(2011) 891.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Tassi di mortalità per pesca e livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico

Riferimenti

COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)

Presentazione della proposta al PE

18.12.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

15.1.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Alain Cadec

27.2.2018

 

 

 

Procedura semplificata - decisione

24.4.2018

Esame in commissione

26.2.2018

21.3.2018

24.4.2018

 

Approvazione

24.4.2018

 

 

 

Deposito

26.4.2018

Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2018
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