RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 214/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE

6.9.2018 - (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Nicola Danti


Procedura : 2017/0353(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0277/2018

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 214/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0795),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0004/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0277/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione è necessario assicurare che i prodotti soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica. L'applicazione rigorosa di tali prescrizioni è indispensabile per tutelare adeguatamente questi interessi e per creare condizioni favorevoli alla concorrenza leale sul mercato delle merci dell'Unione. Sono quindi necessarie norme per garantire tale applicazione in tutto il mercato interno, anche per quanto riguarda i prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi.

(1)  Al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione è necessario assicurare che i prodotti siano pienamente conformi alla legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione e pertanto soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica. L'applicazione rigorosa di tali prescrizioni è indispensabile per tutelare adeguatamente questi interessi e per creare condizioni favorevoli alla concorrenza leale sul mercato delle merci dell'Unione. Sono quindi necessarie norme per garantire tale applicazione in tutto il mercato interno, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano commercializzati tramite canali tradizionali o elettronici e che essi siano fabbricati all'interno dell'Unione o entrino nell'Unione da paesi terzi.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Le norme dell'Unione sui prodotti coprono un'ampia parte dei prodotti fabbricati nell'Unione. Il numero crescente di prodotti illegali e non conformi presenti sul mercato mette a rischio i cittadini, esponendoli a prodotti potenzialmente pericolosi, implica spesso violazioni di altre normative dell'Unione, compromette le norme europee in materia di lavoro, salute e ambiente e provoca distorsioni della concorrenza. In particolare, gli operatori economici che vendono prodotti conformi devono affrontare una concorrenza distorta causata da coloro che cercano "scorciatoie" o violano deliberatamente le norme per ottenere un vantaggio competitivo.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Il rafforzamento del mercato unico delle merci grazie ad un maggiore impegno ad evitare l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti non conformi è stato indicato come una priorità nella comunicazione della Commissione "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese"24. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto rafforzando la vigilanza del mercato, fornendo i giusti incentivi agli operatori economici, intensificando i controlli di conformità e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le amministrazioni preposte a far rispettare le norme, anche attraverso una collaborazione con le autorità doganali.

(2)  Il rafforzamento del mercato unico delle merci grazie ad un maggiore impegno ad evitare l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti non conformi è stato indicato come una priorità nella comunicazione della Commissione "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese"24. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto rafforzando la vigilanza del mercato, fornendo norme chiare, trasparenti e complete agli operatori economici, intensificando i controlli di conformità e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le amministrazioni preposte a far rispettare le norme, anche attraverso una collaborazione con le autorità doganali.

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24 COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015.

24 COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il quadro per la vigilanza del mercato dovrebbe essere rafforzato al fine di migliorare ulteriormente la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e la sua applicazione.

(3)  Attualmente, l'attuazione della vigilanza di mercato è insufficiente. Pertanto, il quadro per la vigilanza del mercato dovrebbe essere rafforzato al fine di migliorare ulteriormente la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e la sua applicazione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25 stabilisce gli obblighi generali di sicurezza per tutti i prodotti di consumo e prevede obblighi particolari e poteri degli Stati membri per quanto riguarda i prodotti pericolosi nonché lo scambio di informazioni in tal senso attraverso il sistema di informazione rapida dell'Unione sui prodotti non alimentari pericolosi (RAPEX). Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere la possibilità di adottare le misure più specifiche a loro disposizione ai sensi di detta direttiva. Al fine di conseguire un livello più elevato di sicurezza dei prodotti di consumo, è opportuno integrare i meccanismi per gli scambi di informazioni e per le situazioni che esigono un intervento rapido previsti dalla direttiva 2001/95/CE e rafforzati dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio26 al fine di renderli maggiormente efficaci.

(4)  La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25 stabilisce gli obblighi generali di sicurezza per tutti i prodotti di consumo e prevede obblighi particolari e poteri degli Stati membri per quanto riguarda i prodotti pericolosi nonché lo scambio di informazioni in tal senso attraverso il sistema di informazione rapida dell'Unione sui prodotti non alimentari pericolosi (RAPEX). Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere la possibilità di adottare le misure più specifiche a loro disposizione ai sensi di detta direttiva. Al fine di conseguire un livello più elevato di sicurezza, di qualità e di affidabilità dei prodotti di consumo, è opportuno integrare i meccanismi per gli scambi di informazioni e per le situazioni che esigono un intervento rapido previsti dalla direttiva 2001/95/CE e rafforzati dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio26 al fine di renderli maggiormente efficaci.

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25 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

25 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

26 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

26 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Il presente regolamento dovrebbe riguardare i prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato. La normativa elencata nell'allegato dovrebbe comprendere tutta la normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti fabbricati diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione. In questo modo sarà garantito un quadro uniforme per la vigilanza del mercato di tali prodotti a livello dell'Unione. Vari strumenti della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti devono essere modificati di conseguenza, in particolare al fine di sopprimere i riferimenti a determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008. Qualora in futuro venga adottata una nuova normativa di armonizzazione dell'Unione, sarà quest'ultima a stabilire se anche ad essa si applichi il presente regolamento.

(5)  Il presente regolamento dovrebbe riguardare i prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato. La normativa elencata nell'allegato dovrebbe comprendere tutta la normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti fabbricati diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione. In questo modo sarà garantito un quadro uniforme per la vigilanza del mercato di tali prodotti a livello dell'Unione e sarà fornito un contributo per aumentare la fiducia dei consumatori nei prodotti immessi sul mercato dell'Unione. Vari strumenti della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti devono essere modificati di conseguenza, in particolare al fine di sopprimere i riferimenti a determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008. Qualora in futuro venga adottata una nuova normativa di armonizzazione dell'Unione, sarà quest'ultima a stabilire se anche ad essa si applichi il presente regolamento.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La sicurezza dei consumatori dipende in larga misura dall'applicazione attiva della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti in cui sono stabilite prescrizioni in materia di sicurezza. È pertanto necessario rafforzare le misure di applicazione. Tali misure dovrebbero essere costantemente migliorate e rese sempre più efficaci allo scopo di far fronte alle attuali sfide del mercato globale e alla crescente complessità della catena di fornitura.

(7)  La sicurezza dei consumatori dipende in larga misura dall'applicazione attiva della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti in cui sono stabilite prescrizioni in materia di sicurezza. È pertanto necessario rafforzare le misure di applicazione, anche per quanto riguarda i prodotti che sono messi in vendita online agli utenti finali all'interno dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere costantemente migliorate e rese sempre più efficaci allo scopo di far fronte alle attuali sfide del mercato globale e alla crescente complessità della catena di fornitura.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  La responsabilità dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere tenute a garantire la piena conformità alla normativa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire approcci sistematici per garantire l'efficacia della vigilanza del mercato e delle altre attività di applicazione delle norme.

(9)  La responsabilità dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere tenute a garantire la piena conformità alla normativa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire approcci armonizzati sistematici per garantire l'efficacia della vigilanza del mercato e delle altre attività di applicazione delle norme. A tale riguardo, è opportuno che gli Stati membri controllino le loro autorità nazionali di vigilanza del mercato, al fine di garantire che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Al fine di coadiuvare le autorità di vigilanza del mercato nel garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e valutare se sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, è auspicabile istituire un efficace sistema di valutazione inter pares.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Lo sviluppo del commercio elettronico è anche dovuto in larga misura alla proliferazione dei prestatori di servizi della società dell'informazione, che offrono servizi di intermediazione, di norma mediante piattaforme e dietro retribuzione, memorizzando contenuti di terzi, senza però esercitare alcun controllo su tali contenuti e pertanto senza agire per conto di un operatore economico. La rimozione dei contenuti riguardanti prodotti non conformi o, se ciò non è possibile, il blocco dell'accesso a prodotti non conformi offerti mediante i loro servizi non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio55. In particolare, ai prestatori di servizi non dovrebbe essere imposto un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Inoltre i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero essere considerati responsabili a condizione che non siano effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e non siano al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione.

(13)  Lo sviluppo del commercio elettronico è anche dovuto in larga misura alla proliferazione dei prestatori di servizi della società dell'informazione, che offrono servizi di intermediazione, di norma mediante piattaforme e dietro retribuzione, memorizzando contenuti di terzi, senza però esercitare alcun controllo su tali contenuti e pertanto senza agire per conto di un operatore economico. La rimozione dei contenuti riguardanti prodotti non conformi o, se ciò non è possibile, il blocco dell'accesso a prodotti non conformi offerti mediante i loro servizi non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio55, tenendo conto nel contempo della raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1º marzo 2018, sulle misure per affrontare efficacemente i contenuti illeciti on line.

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55 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

55 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Sebbene il presente regolamento non affronti il tema della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, occorre tuttavia tener conto del fatto che, spesso, i prodotti contraffatti non rispettano le prescrizioni stabilite nella normativa di armonizzazione dell'Unione, costituiscono un grave rischio per la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, falsano la concorrenza, pregiudicano gli interessi pubblici e sostengono altre attività illegali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto continuare ad adottare misure efficaci volte a prevenire l'ingresso dei prodotti contraffatti sul mercato dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013. Per ragioni di efficienza, le autorità doganali dovrebbero poter utilizzare le loro competenze e informazioni pertinenti sui rischi, per quanto riguarda i prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale, anche ai fini di un'efficace vigilanza del mercato dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione a norma del presente regolamento.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Un mercato unico più equo dovrebbe garantire pari condizioni di concorrenza a tutti gli operatori economici e la protezione contro la concorrenza sleale. A tal fine è necessario rafforzare l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. Una buona cooperazione tra fabbricanti e autorità di vigilanza del mercato è fondamentale in quanto consente di intervenire immediatamente e di adottare misure correttive riguardanti il prodotto. È importante che vi sia una persona di contatto stabilita nell'Unione in modo che le autorità di vigilanza del mercato abbiano un interlocutore cui rivolgere domande sulla conformità di un prodotto alla normativa di armonizzazione dell'Unione. La persona responsabile di fornire queste informazioni sulla conformità dovrebbe essere il fabbricante o l'importatore o un'altra persona designata a tal fine dal fabbricante, ad esempio un altro operatore economico. Il ruolo della persona stabilita nell'Unione e responsabile delle informazioni sulla conformità è essenziale affinché le autorità di vigilanza del mercato dispongano di un interlocutore stabilito nell'Unione come pure ai fini dello svolgimento tempestivo di compiti specifici atti a garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione, a beneficio dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese all'interno dell'Unione. Le disposizioni del presente regolamento che impongono la presenza di una persona stabilita nell'Unione che sia responsabile delle informazioni sulla conformità non dovrebbero applicarsi nei casi in cui prescrizioni specifiche stabilite in determinati strumenti giuridici relativi ai prodotti, vale a dire l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/2009, l'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/745 e l'articolo 15 del regolamento 2017/746, conseguano nella pratica lo stesso risultato.

(14)  Un mercato unico più equo dovrebbe garantire pari condizioni di concorrenza a tutti gli operatori economici e la protezione contro la concorrenza sleale. A tal fine è necessario rafforzare l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. Una buona cooperazione tra fabbricanti e autorità di vigilanza del mercato è fondamentale in quanto consente di intervenire immediatamente e di adottare misure correttive riguardanti il prodotto. È importante che vi sia una persona di riferimento stabilita nell'Unione in modo che le autorità di vigilanza del mercato abbiano un interlocutore cui rivolgere domande sulla conformità di un prodotto alla normativa di armonizzazione dell'Unione e in grado di intervenire per rettificare i casi di inosservanza. La persona di riferimento dovrebbe essere il fabbricante o l'importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, o un rappresentante autorizzato designato a tal fine dal fabbricante.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  Lo sviluppo del commercio elettronico pone alcune sfide alle autorità di vigilanza del mercato per quanto riguarda la garanzia della conformità dei prodotti venduti online e l'efficace applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione. Il numero di operatori economici che offrono prodotti direttamente ai consumatori con mezzi elettronici sta aumentando. Pertanto, il ruolo della persona di riferimento è essenziale affinché le autorità di vigilanza del mercato dispongano di un interlocutore stabilito nell'Unione come pure ai fini dello svolgimento tempestivo di compiti specifici atti a garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione, a beneficio dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese all'interno dell'Unione. Al fine di colmare le lacune esistenti e garantire che vi sia sempre una persona di riferimento stabilita nell'Unione per quanto concerne il prodotto, i fabbricanti stabiliti al di fuori dell'Unione, nel caso in cui non vi sia un importatore, dovrebbero designare un rappresentante autorizzato, cui incomberebbero gli obblighi della persona di riferimento nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)  Gli obblighi della persona di riferimento non dovrebbero pregiudicare gli obblighi e le responsabilità esistenti del fabbricante, dell'importatore e del rappresentante autorizzato nel quadro della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. Le disposizioni del presente regolamento che impongono la presenza di una persona di riferimento stabilita nell'Unione non dovrebbero applicarsi nei casi in cui prescrizioni specifiche stabilite in determinati strumenti giuridici relativi ai prodotti conseguano nella pratica lo stesso risultato, vale a dire l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/2009, l'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/745 e l'articolo 15 del regolamento 2017/746.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Gli Stati membri dovrebbero prestare assistenza agli operatori economici attraverso la comunicazione, da parte dei punti di contatto per i prodotti istituiti a norma del regolamento (UE) [inserire il riferimento al nuovo regolamento sul reciproco riconoscimento]56, di informazioni sulla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile o mediante orientamenti sulla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile forniti dall'autorità di vigilanza del mercato nell'ambito di accordi di partenariato per la conformità. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero potersi basare sulla cooperazione esistente con le parti interessate ed essere autorizzate a concludere con queste ultime protocolli d'intesa, al fine di promuovere la conformità o di individuare i casi di non conformità per quanto riguarda certe categorie di prodotti in una determinata area geografica.

(15)  Gli Stati membri dovrebbero prestare assistenza agli operatori economici attraverso la comunicazione, da parte dei punti di contatto per i prodotti istituiti a norma del regolamento (UE) [inserire il riferimento al nuovo regolamento sul reciproco riconoscimento]56. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero potersi basare sulla cooperazione esistente con le parti interessate ed essere autorizzate a concludere con queste ultime protocolli d'intesa, al fine di sensibilizzare, fornire consulenza e orientamenti, promuovere azioni volontarie, promuovere la conformità o di individuare i casi di non conformità per quanto riguarda certe categorie di prodotti in una determinata area geografica, compresi i prodotti offerti online.

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56 Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del … (GU L, , pag. )

56Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del … (GU L, , pag. )

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Lo sviluppo del commercio elettronico pone alcuni problemi per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori finali rispetto ai prodotti non conformi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire un'organizzazione efficace delle loro attività di vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti venduti online. Le attività riguardanti tali prodotti dovrebbero essere svolte in modo proattivo e reattivo e tenere conto delle diverse fonti di informazione, come RAPEX, il portale globale sul richiamo dei prodotti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), i reclami dei consumatori e le informazioni ricevute da altre autorità, operatori economici e mezzi di comunicazione.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter)  Nell'effettuare le attività di vigilanza del mercato sui prodotti offerti online, le autorità di vigilanza del mercato devono far fronte a numerose difficoltà, quali rintracciare i prodotti messi in vendita online, individuare gli operatori economici responsabili, svolgere test di sicurezza o valutazioni dei rischi, causate della mancanza di accesso fisico ai prodotti. Sulla base delle attuali esperienze collettive e delle migliori prassi, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla vigilanza del mercato per i prodotti venduti online (2017/C 250/01), con l'obiettivo di contribuire a una migliore comprensione della normativa dell'Unione sui prodotti e a un'applicazione più uniforme e coerente di tale normativa in relazione ai prodotti venduti on line. Oltre alle prescrizioni obbligatorie in materia di organizzazione della vigilanza del mercato per i prodotti venduti online, introdotte dal presente regolamento, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la citata comunicazione come orientamento complementare e come documento di riferimento in termini di migliori prassi per la vigilanza del mercato e per la comunicazione con le imprese e i consumatori.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 quater)  È opportuno prestare particolare attenzione a una proliferazione dell'Internet degli oggetti (IoT) e al numero crescente di dispositivi capaci di usare l'intelligenza artificiale (IA), tenendo conto del fatto che i consumatori utilizzano sempre di più dispositivi connessi nella loro vita quotidiana. Il quadro normativo dell'Unione dovrebbe affrontare le attuali minacce alla sicurezza di tali dispositivi che possono essere oggetto di accesso abusivo e quindi presentano nuovi rischi a distanza. Nel settore dell'IoT e dell'IA, la sicurezza e la protezione dei prodotti è fondamentale per garantire la sicurezza dei loro utilizzatori. A tale riguardo, il presente regolamento dovrebbe essere pienamente coerente con il regolamento ENISA [2017/0225(COD)] e la comunicazione dal titolo "L'intelligenza artificiale per l'Europa" COM(2018)0237.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 quinquies)  Nell'era dello sviluppo costante delle tecnologie digitali, è opportuno esplorare nuove soluzioni basate sul mercato che potrebbero contribuire all'efficacia della vigilanza del mercato all'interno dell'Unione. In tale contesto, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a considerare il potenziale della tecnologia Blockchain e le nuove norme in materia di etichettatura per i prodotti, che potrebbero sostituire i tradizionali metodi di etichettatura, nonché facilitare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato fornendo informazioni facilmente accessibili e strutturate sul prodotto in modo elettronico.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Le attività di vigilanza del mercato dovrebbero essere accurate ed efficaci al fine di garantire che la normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti sia applicata correttamente. Dato che i controlli possono costituire un onere per gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero organizzare e condurre attività di ispezione tenendo conto degli interessi di questi ultimi e limitando tale onere a quanto necessario per eseguire controlli efficienti ed efficaci. Le autorità competenti di uno Stato membro dovrebbero inoltre svolgere le attività di vigilanza del mercato con lo stesso livello di accuratezza a prescindere dal fatto che la non conformità del prodotto in questione riguardi il territorio di tale Stato membro o possa avere un impatto sul mercato di un altro Stato membro.

(18)  Le attività di vigilanza del mercato dovrebbero essere accurate ed efficaci al fine di garantire che la normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti sia applicata correttamente. Dato che i controlli possono costituire un onere per gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero organizzare e condurre attività di ispezione tenendo conto degli interessi di tali operatori e limitando tale onere a quanto necessario per eseguire controlli efficienti ed efficaci. Le autorità competenti di uno Stato membro dovrebbero inoltre svolgere le attività di vigilanza del mercato con lo stesso livello di accuratezza a prescindere dal fatto che la non conformità del prodotto in questione riguardi il territorio di tale Stato membro o possa avere un impatto sul mercato di un altro Stato membro. Dovrebbero essere stabilite condizioni uniformi per le attività d'ispezione condotte dalle autorità di vigilanza del mercato quando un prodotto presenta un rischio noto o emergente.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  Le disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 sono state attuate in molte forme diverse e specifiche a livello nazionale. Emergono differenze non solo in termini di ripartizione delle competenze tra le autorità di vigilanza del mercato, ma anche in termini di meccanismi di coordinamento interno a livello nazionale, di livello di risorse finanziarie impiegate e destinate alla vigilanza del mercato, di strategie di vigilanza del mercato e approcci alla stessa nonché di facoltà in relazione ai prodotti non conformi e al livello di sanzioni in caso di violazione, il che comporta un'attuazione frammentata della normativa di armonizzazione dell'Unione. Tale frammentazione conduce a una vigilanza di mercato più rigorosa in alcuni Stati membri rispetto ad altri e potrebbe comportare un potere di deterrenza meno efficace, condizioni di disparità tra le imprese in alcuni Stati membri nonché potenziali squilibri nel livello di sicurezza dei prodotti in tutta l'Unione.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  L'attuazione e l'esercizio dei poteri in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere proporzionati e adeguati alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, del caso di non conformità agli interessi pubblici tutelati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso e scegliere le misure più appropriate che si rivelino essenziali per affrontare il caso di non conformità. Tali misure dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la libertà degli Stati membri di scegliere il sistema di applicazione che ritengono appropriato. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se le loro autorità di vigilanza del mercato possono esercitare i poteri di indagine e di applicazione direttamente in forza della propria autorità oppure mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti.

(20)  L'attuazione e l'esercizio dei poteri in applicazione del presente regolamento dovrebbero altresì essere conformi ad altre normative dell'Unione e nazionali, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi dei diritti fondamentali e dovrebbero lasciare impregiudicata la libertà degli Stati membri di scegliere il sistema di applicazione che ritengono appropriato. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di definire le condizioni e i limiti relativi all'esercizio dei poteri nel diritto nazionale, in conformità del diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se le loro autorità di vigilanza del mercato possono esercitare i poteri di indagine e di applicazione direttamente in forza della propria autorità, facendo ricorso ad altre autorità pubbliche competenti oppure mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso a tutte le prove, ai dati e alle informazioni concernenti l'oggetto di un'indagine necessari per accertare se si sia verificata una violazione della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile e, in particolare, per identificare l'operatore economico responsabile, a prescindere da chi sia in possesso delle prove, dei dati o delle informazioni in questione e indipendentemente da dove essi si trovino e dal loro formato. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter richiedere a terzi all'interno della catena del valore digitale di fornire tutte le prove, i dati e le informazioni necessari.

(22)  Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso a tutte le prove, ai dati, alle specifiche tecniche e ad altre informazioni concernenti l'oggetto di un'indagine necessari per accertare se si sia verificata una violazione della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile e, in particolare, per identificare l'operatore economico responsabile, a prescindere da chi sia in possesso delle prove, dei dati o delle informazioni in questione e indipendentemente da dove essi si trovino e dal loro formato. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter richiedere a terzi all'interno della catena del valore digitale di fornire tutte le prove, i dati e le informazioni necessari.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter richiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore economico interessato di fornire spiegazioni oppure fatti, informazioni o documenti relativi all'oggetto dell'ispezione in loco e poter registrare le risposte di tale rappresentante o membro del personale.

(24)  Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter richiedere a un rappresentante dell'operatore economico o a un membro del personale dell'operatore economico interessato di fornire spiegazioni oppure fatti, informazioni o documenti relativi all'oggetto dell'ispezione in loco e poter registrare le risposte di tale rappresentante o membro del personale.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter verificare la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione dei prodotti destinati a essere immessi sul mercato e poter raccogliere le prove della non conformità. Dovrebbero pertanto avere la facoltà di effettuare acquisti campione nonché, qualora le prove non possano essere ottenute con altri mezzi, di acquistare prodotti in forma anonima.

(25)  Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter verificare la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione dei prodotti destinati a essere immessi sul mercato, ispezionarli e sottoporli a ingegneria inversa al fine di raccogliere le prove della non conformità. Dovrebbero pertanto avere la facoltà di effettuare acquisti campione nonché, qualora le prove non possano essere ottenute con altri mezzi, di acquistare prodotti in forma anonima.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Per quanto riguarda in particolare l'ambiente digitale, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere in grado di porre fine alle non conformità in modo rapido ed efficace, soprattutto se l'operatore economico che vende il prodotto occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all'interno dell'Unione o in un paese terzo al fine di eludere l'applicazione delle norme. Nei casi in cui vi sia un rischio di danni gravi e irreparabili agli utilizzatori finali a causa della non conformità, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter adottare misure temporanee, qualora non siano disponibili altri mezzi per evitare o attenuare tali danni, compresa, se necessario, la sospensione di un sito web, di un servizio o di un account o la sospensione di un nome di dominio completo per un determinato periodo di tempo, in conformità ai principi stabiliti nella direttiva 2000/31/CE. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere inoltre la facoltà di chiudere, o di richiedere a un terzo prestatore di servizi di chiudere, un sito web, un servizio o un account, o parte di questi, o di cancellare un nome di dominio completo.

(26)  Per quanto riguarda in particolare l'ambiente digitale, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere in grado di porre fine alle non conformità in modo rapido ed efficace, soprattutto se l'operatore economico che vende il prodotto occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all'interno dell'Unione o in un paese terzo al fine di eludere l'applicazione delle norme. Nei casi in cui vi sia un rischio di danni gravi e irreparabili agli utilizzatori finali a causa della non conformità, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero poter adottare misure temporanee, qualora siano debitamente giustificate e proporzionate e qualora non siano disponibili altri mezzi per evitare o attenuare tali danni, compresa, se necessario, la sospensione di un sito web, di un servizio o di un account o la sospensione di un nome di dominio completo per un determinato periodo di tempo, in conformità ai principi stabiliti nella direttiva 2000/31/CE. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere inoltre la facoltà di chiudere, o di richiedere a un terzo prestatore di servizi di chiudere, un sito web, un servizio o un account, o parte di questi, o di cancellare un nome di dominio completo.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Le autorità di vigilanza del mercato agiscono nell'interesse degli operatori economici, degli utilizzatori finali e del grande pubblico, al fine di garantire che gli interessi pubblici stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti siano sistematicamente preservati e tutelati mediante opportuni provvedimenti di applicazione e che la conformità a tale normativa sia assicurata lungo tutta la catena di fornitura grazie a controlli adeguati. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero quindi rendere conto dell'efficacia e dell'efficienza delle attività che svolgono agli operatori economici, agli utilizzatori finali e al grande pubblico. Esse dovrebbero rendere accessibili le informazioni riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle loro attività, inclusi i controlli, e pubblicare regolarmente informazioni sulle attività svolte e sui relativi risultati. Dovrebbero inoltre avere il diritto, a determinate condizioni, di pubblicare o rendere disponibili informazioni sui precedenti di conformità dei singoli operatori economici in base all'esito dei controlli di vigilanza del mercato.

(27)  Le autorità di vigilanza del mercato agiscono nell'interesse degli operatori economici, degli utilizzatori finali e del grande pubblico, al fine di garantire che gli interessi pubblici stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti siano sistematicamente preservati e tutelati mediante opportuni provvedimenti di applicazione e che la conformità a tale normativa sia assicurata lungo tutta la catena di fornitura grazie a controlli adeguati. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero quindi rendere conto dell'efficacia e dell'efficienza delle attività che svolgono agli operatori economici, agli utilizzatori finali e al grande pubblico. Esse dovrebbero rendere accessibili le informazioni riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle loro attività, inclusi i controlli, e pubblicare regolarmente informazioni sulle attività svolte e sui relativi risultati. Dovrebbero inoltre avere il diritto, a determinate condizioni, di pubblicare o rendere disponibili informazioni sui precedenti di conformità dei singoli operatori economici in base all'esito dei controlli di vigilanza del mercato, garantendo nel contempo agli operatori economici la possibilità di presentare osservazioni in merito alle informazioni, ad essi relative, prima della pubblicazione delle stesse..

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Al fine di garantire l'affidabilità e la coerenza delle prove condotte in tutta l'Unione nel quadro della vigilanza del mercato, la Commissione dovrebbe designare impianti di prova dell'Unione. Dovrebbe inoltre essere sviluppato un sistema di informazione più completo per la condivisione dei risultati delle prove all'interno dell'Unione al fine di evitare inutili duplicazioni e di garantire una maggiore coerenza a livello dell'Unione.

(33)  Al fine di garantire l'efficacia e la coerenza delle prove condotte in tutta l'Unione nel quadro della vigilanza del mercato, per quanto riguarda prodotti specifici o una categoria o un gruppo specifici di prodotti, o rischi specifici connessi a una categoria o a un gruppo di prodotti, la Commissione dovrebbe designare impianti di prova dell'Unione. Dovrebbe inoltre essere sviluppato un sistema di informazione più completo per la condivisione dei risultati delle prove all'interno dell'Unione al fine di evitare inutili duplicazioni e di garantire una maggiore coerenza a livello dell'Unione.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare le autorità di vigilanza del mercato di personale e attrezzature adeguati. Per essere efficaci le attività di vigilanza del mercato richiedono notevoli risorse ed è opportuno garantire risorse stabili a un livello adeguato in qualsiasi momento alle esigenze di applicazione delle norme. I finanziamenti pubblici dovrebbero pertanto essere integrati mediante la riscossione di oneri a copertura delle spese sostenute nello svolgimento delle attività di vigilanza del mercato in relazione a prodotti risultati non conformi, tenuto debitamente conto dei precedenti di conformità dell'operatore economico.

(35)  Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare le autorità di vigilanza del mercato di personale e attrezzature adeguati. Per essere efficaci le attività di vigilanza del mercato richiedono notevoli risorse ed è opportuno garantire risorse stabili a un livello adeguato in qualsiasi momento alle esigenze di applicazione delle norme. I controlli amministrativi e automatizzati non possono sostituire i controlli fisici che garantiscono la sostanziale conformità di un prodotto con la pertinente normativa dell'Unione. I finanziamenti pubblici dovrebbero pertanto essere integrati mediante la riscossione di oneri a copertura delle spese sostenute nello svolgimento delle attività di vigilanza del mercato in relazione a prodotti risultati non conformi, tenuto debitamente conto dei precedenti di conformità dell'operatore economico.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Un modo efficace per garantire che i prodotti non sicuri o non conformi non siano immessi sul mercato dell'Unione consisterebbe nell'individuare tali prodotti prima che siano immessi in libera pratica. Le autorità doganali, in quanto autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione, dispongono di un quadro completo dei flussi commerciali attraverso le frontiere esterne e dovrebbero pertanto essere tenute ad effettuare controlli adeguati sulla base di una valutazione del rischio, per contribuire a rendere il mercato più sicuro. Un'applicazione uniforme della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti può essere raggiunta soltanto mediante una cooperazione sistematica e uno scambio regolare di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali. Queste ultime dovrebbero ricevere con largo anticipo dalle autorità di vigilanza del mercato tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti non conformi o le informazioni sugli operatori economici a rischio più elevato di non conformità. Le autorità doganali dovrebbero a loro volta informare in tempo utile le autorità di vigilanza del mercato dell'immissione di prodotti in libera pratica e dei risultati dei controlli, qualora tali informazioni siano pertinenti per l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. La Commissione, qualora venga a conoscenza di gravi rischi presentati da un prodotto importato, dovrebbe inoltre informare gli Stati membri in merito a tali rischi, al fine di garantire che i controlli in materia di conformità e applicazione delle norme nei primi punti di entrata nell'Unione siano realizzati in maniera coordinata e più efficace.

(38)  Un modo efficace per garantire che i prodotti non sicuri o non conformi non siano immessi sul mercato dell'Unione consisterebbe nell'individuare tali prodotti prima che siano immessi in libera pratica. Le autorità doganali, in quanto autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione, dispongono di un quadro completo dei flussi commerciali attraverso le frontiere esterne e dovrebbero pertanto essere tenute ad effettuare controlli adeguati sulla base di una valutazione del rischio, per contribuire a rendere il mercato più sicuro, il che garantisce un livello elevato di tutela degli interessi pubblici. Un'applicazione uniforme della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti può essere raggiunta soltanto mediante una cooperazione sistematica e uno scambio regolare di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali. Queste ultime dovrebbero ricevere con largo anticipo dalle autorità di vigilanza del mercato tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti non conformi o le informazioni sugli operatori economici a rischio più elevato di non conformità. Le autorità doganali dovrebbero a loro volta informare in tempo utile le autorità di vigilanza del mercato dell'immissione di prodotti in libera pratica e dei risultati dei controlli, qualora tali informazioni siano pertinenti per l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. La Commissione, qualora venga a conoscenza di gravi rischi presentati da un prodotto importato, dovrebbe inoltre informare gli Stati membri in merito a tali rischi, al fine di garantire che i controlli in materia di conformità e applicazione delle norme nei primi punti di entrata nell'Unione siano realizzati in maniera coordinata e più efficace.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis)  La Commissione dovrebbe monitorare le prestazioni delle autorità doganali e porre rimedio alle carenze ivi riscontrate che potrebbero condurre a un indebolimento delle condizioni di parità per i produttori dell'Unione che si conformano alla normativa rispetto ai produttori di paesi terzi che esportano verso l'Unione. La Commissione dovrebbe altresì porre rimedio alla pratica che vede esportatori di paesi terzi scegliere i punti di entrata nell'Unione in cui i controlli sono meno rigorosi o sistematici.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Per aiutare le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato a svolgere i compiti legati ai controlli sui prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione, dovrebbe essere concesso un trattamento più favorevole per i prodotti dichiarati per la libera pratica da un operatore economico autorizzato, come definito all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, in attesa della definizione della procedura per lo scambio di informazioni sullo status degli operatori economici autorizzati e sui loro precedenti di conformità per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti. Tale approccio dovrebbe consentire un controllo più mirato, fondato sui rischi, dei prodotti immessi in libera pratica.

(39)  Per aiutare le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato a svolgere i compiti legati ai controlli sui prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione, dovrebbe essere concesso un trattamento più favorevole per i prodotti dichiarati per la libera pratica da un operatore economico autorizzato, come definito all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, in attesa della definizione della procedura per lo scambio di informazioni sullo status degli operatori economici autorizzati e sui loro precedenti di conformità per quanto riguarda la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione e la sicurezza dei prodotti. Tale approccio dovrebbe consentire un controllo più mirato, fondato sui rischi, dei prodotti immessi in libera pratica.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis)  Lo scambio di informazioni tra i vari Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbe essere efficace, rapido e accurato. Il regolamento (CE) n. 765/2008 prevede una serie di strumenti, quali il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e il sistema di informazione rapida sui prodotti non alimentari pericolosi (RAPEX), che consentono il coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato nell'Unione. Tali strumenti, insieme all'interfaccia che consente il trasferimento dei dati dall'ICSMS al RAPEX, sono aggiornati e sviluppati ulteriormente al fine di sfruttare appieno il loro potenziale e contribuire ad aumentare il livello di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  In tale contesto è necessario mantenere e sviluppare ulteriormente l'attuale sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS). Ai fini della raccolta di informazioni sull'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti, il sistema ICSMS dovrebbe essere migliorato e diventare accessibile alla Commissione, agli uffici unici di collegamento, alle autorità di vigilanza del mercato, come pure al grande pubblico, tramite un'interfaccia pubblica. Dovrebbe inoltre essere sviluppata un'interfaccia elettronica per consentire uno scambio efficace di informazioni tra sistemi doganali nazionali e autorità di vigilanza del mercato.

(41)  In tale contesto, ai fini della raccolta di informazioni sull'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti, il sistema ICSMS dovrebbe essere migliorato e diventare accessibile alla Commissione, agli uffici unici di collegamento, alle autorità di vigilanza del mercato, come pure al grande pubblico, tramite un'interfaccia pubblica. Dovrebbe inoltre essere sviluppata un'interfaccia elettronica per consentire uno scambio efficace di informazioni tra sistemi doganali nazionali e autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi da esso perseguiti. A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201659, la valutazione in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore.

(42)  La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi da esso perseguiti, anche tenendo conto dei nuovi sviluppi tecnologici, economici, commerciali e giuridici e prestando particolare attenzione ai dispositivi capaci di usare l'IoT e l'IA e nuove soluzioni innovative basate sul mercato. A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201659, la valutazione in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore, anche ampliando l'ambito di applicazione del presente regolamento ai prodotti non armonizzati.

__________________

__________________

59 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

59 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  La diversità delle sanzioni all'interno dell'Unione è uno dei principali motivi che spiegano l'insufficiente effetto dissuasivo e il livello diseguale di protezione. Le norme relative all'istituzione di sanzioni, anche di tipo pecuniario, sono una questione di competenza nazionale e dovrebbero pertanto essere fissate dal diritto nazionale. Dovrebbero tuttavia essere stabiliti criteri e principi orientativi comuni per la determinazione del livello delle sanzioni al fine di conseguire in tutta l'Unione un effetto dissuasivo uniforme ed efficace. La definizione di una serie di criteri che consentano di determinare livelli di sanzione effettivi, proporzionati e dissuasivi in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda il comportamento passato degli operatori economici, la loro cooperazione nel corso delle indagini condotte dalle autorità di vigilanza del mercato e il livello del danno, è essenziale per evitare punti deboli che potrebbero incoraggiare il forum-shopping.

(44)  La diversità delle sanzioni all'interno dell'Unione è uno dei principali motivi che spiegano l'insufficiente effetto dissuasivo e il livello diseguale di protezione. Le norme relative all'istituzione di sanzioni, anche di tipo pecuniario, sono una questione di competenza nazionale e dovrebbero pertanto essere fissate dal diritto nazionale. Dovrebbero tuttavia essere stabiliti criteri e principi orientativi comuni per la determinazione del livello delle sanzioni al fine di conseguire in tutta l'Unione un effetto dissuasivo uniforme ed efficace. La definizione di una serie di criteri che consentano di determinare livelli di sanzione effettivi, proporzionati e dissuasivi in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda il comportamento passato degli operatori economici, specialmente se vengono individuate violazioni ripetute delle norme dell'Unione in relazione alla conformità dei prodotti, la loro cooperazione nel corso delle indagini condotte dalle autorità di vigilanza del mercato e il livello e la gravità del danno, è essenziale per evitare punti deboli che potrebbero incoraggiare il forum-shopping.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis)  Al fine di assicurare un'efficace valutazione inter pares delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per quanto riguarda le attività che esse svolgono in applicazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di un piano per le valutazioni inter pares, dei criteri riguardanti la composizione del gruppo di valutazione, della metodologia utilizzata per la valutazione, del calendario, della periodicità e degli altri compiti relativi alla valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato ed applicato conformemente a tali diritti e principi. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della protezione dei consumatori, della libertà d'impresa, della libertà di espressione e d'informazione, del diritto di proprietà e della protezione dei dati di carattere personale,

(47)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e presenti nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, compresi quelli in materia di libertà di espressione e di libertà e pluralismo dei media. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della protezione dei consumatori, della libertà d'impresa, della libertà di espressione e d'informazione, del diritto di proprietà e della protezione dei dati di carattere personale.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  L'obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto i prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per la fornitura di informazioni sulla conformità di determinati prodotti oggetto di atti dell'Unione che armonizzano le condizioni per la loro commercializzazione. Esso istituisce un quadro per la cooperazione con gli operatori economici in relazione a tali prodotti.

Il regolamento stabilisce altresì norme e procedure per la fornitura di informazioni sulla conformità di determinati prodotti oggetto di atti dell'Unione che armonizzano le condizioni per la loro commercializzazione. Esso istituisce un quadro per la cooperazione con gli operatori economici in relazione a tali prodotti.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento fornisce inoltre un quadro per la vigilanza del mercato di tali prodotti per garantire che essi soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica.

soppresso

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a specificare meglio gli obiettivi del regolamento.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 del presente regolamento si applicano a tutti i prodotti oggetto della normativa dell'Unione nella misura in cui altri atti normativi dell'Unione non contengano disposizioni specifiche riguardo all'organizzazione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico;

(3)  "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione e non pregiudichino la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la sicurezza pubblica o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico;

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a specificare meglio gli obiettivi del regolamento.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore. Comprende anche:

(12)  "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore e qualsiasi altra persona soggetta ad obblighi in relazione alla messa a disposizione di prodotti sul mercato in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. Comprende anche:

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  "rischio grave": qualsiasi rischio grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità di vigilanza del mercato;

(15)  "rischio grave": qualsiasi rischio grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido e un seguito da parte delle autorità di vigilanza del mercato;

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Persona responsabile delle informazioni sulla conformità

Persona di riferimento

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un prodotto può essere messo a disposizione sul mercato solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1.  Un prodotto può essere messo a disposizione sul mercato solo se vi è una persona di riferimento stabilita nell'Unione in relazione a tale prodotto.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il fabbricante è stabilito nell'Unione o è presente almeno una delle seguenti figure in relazione al prodotto:

soppresso

i)  un importatore;

 

ii)  una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la designa quale persona responsabile dello svolgimento dei compiti elencati al paragrafo 3 e le impone di svolgere tali compiti per conto del fabbricante;

 

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  l'identità e i dati di contatto del fabbricante, dell'importatore o di un'altra persona che soddisfa i requisiti di cui alla lettera a) sono resi pubblici conformemente al paragrafo 4 e sono indicati o identificabili conformemente al paragrafo 5.

soppresso

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Ai fini del paragrafo 1, per persona di riferimento si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

 

a) il fabbricante stabilito nell'Unione;

 

b) un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione;

 

c) un rappresentante autorizzato, qualora un fabbricante non sia stabilito nell'Unione e non vi sia un importatore, che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per conto del fabbricante;

 

Il mandato di cui alla lettera c) è firmato sia dal fabbricante che dal mandatario autorizzato designato.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini del presente articolo per "persona responsabile delle informazioni sulla conformità" si intende la persona, sia essa il fabbricante, l'importatore o un'altra persona, che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), in relazione al prodotto o, se sono presenti più di queste persone, una qualsiasi di esse.

soppresso

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La persona responsabile delle informazioni sulla conformità svolge i seguenti compiti:

3.  Fatti salvi eventuali obblighi e responsabilità degli operatori economici ai sensi della normativa di armonizzazione applicabile, una persona di riferimento svolge i seguenti compiti:

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  se la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto prevede una dichiarazione UE di conformità e della documentazione tecnica, tiene questa dichiarazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa;

a)  se la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto prevede una dichiarazione UE di conformità e della documentazione tecnica, verifica che questa dichiarazione e la documentazione tecnica siano state redatte e le tiene a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa;

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  qualora valuti o abbia motivo di ritenere che un prodotto in esame non sia conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, ne informa immediatamente il fabbricante e, se del caso, altri operatori economici;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  coopera con le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, all'adozione di provvedimenti volti a eliminare o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati dal prodotto.

c)  coopera con le autorità di vigilanza del mercato e interviene immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per risolvere o rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  informa le pertinenti autorità di vigilanza del mercato della cessazione del mandato che lo designa come operatore economico responsabile della conformità a norma del paragrafo 1 bis, lettera c).

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I fabbricanti rendono pubblici l'identità e i dati di contatto della persona responsabile delle informazioni sulla conformità del prodotto sul loro sito web o, se non dispongono di un sito web, con qualsiasi altro mezzo grazie al quale le informazioni siano facilmente e gratuitamente accessibili al grande pubblico nell'Unione.

soppresso

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'identità e i dati di contatto della persona responsabile delle informazioni sulla conformità del prodotto sono indicati sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento o sono identificabili a partire dalle informazioni riportate su di essi.

5.  Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale, della persona di riferimento sono indicati sul prodotto, o, laddove non sia possibile a causa delle dimensioni o delle caratteristiche fisiche del prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Gli operatori economici che offrono un prodotto per la vendita online indicano, congiuntamente all'offerta di vendita, il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto di una persona di riferimento in relazione al prodotto. A tal proposito, i mercati online facilitano la visualizzazione delle informazioni di cui sopra per i prodotti venduti attraverso tale canale.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Ai fini del paragrafo 1:

soppresso

a)  i fabbricanti possono designare una persona a norma del paragrafo 1, lettera a), punto ii), a prescindere dal fatto che abbiano o meno il diritto o l'obbligo di nominare un rappresentante autorizzato ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto;

 

b)  qualora il fabbricante abbia tale diritto od obbligo ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione, la nomina di un rappresentante autorizzato ai sensi di detta normativa può essere considerata come una designazione ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), purché la nomina soddisfi le prescrizioni di tale paragrafo.

 

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora la normativa di armonizzazione dell'Unione preveda la redazione di una dichiarazione UE di conformità, i fabbricanti rendono pubblica tale dichiarazione sul loro sito web o, se non dispongono di un sito web, con qualsiasi altro mezzo grazie al quale la dichiarazione sia facilmente e gratuitamente accessibile al grande pubblico nell'Unione.

Qualora la normativa di armonizzazione dell'Unione preveda la redazione di una dichiarazione UE di conformità, i fabbricanti rendono pubblica tale dichiarazione sul loro sito web o, se non dispongono di un sito web, con qualsiasi altro mezzo grazie al quale la dichiarazione sia agevolmente, facilmente e gratuitamente accessibile al grande pubblico nell'Unione.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 10 del [regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio / l'articolo 9 del regolamento (UE)... del Parlamento europeo e del Consiglio sul principio del reciproco riconoscimento] si applica per quanto riguarda i compiti dei punti di contatto per i prodotti.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Gli Stati membri garantiscono la visibilità dei punti di contatto per i prodotti e li dotano di poteri sufficienti e di risorse adeguate per svolgere adeguatamente i loro compiti. I punti di contatto per i prodotti forniscono i loro servizi conformemente al [regolamento sullo sportello digitale unico].

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. La Commissione prepara le informazioni di carattere generale per quanto riguarda i requisiti del prodotto stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione, che i punti di contatto per i prodotti forniscono agli operatori economici e pubblicano online in modo uniforme, trasparente, accessibile e comprensibile al fine di sensibilizzare circa la normativa di armonizzazione dell'Unione.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies. La Commissione avvia e assicura una cooperazione e uno scambio di informazioni efficienti tra le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti dei vari Stati membri.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

soppresso

Accordi di partenariato per la conformità

 

1.  Un'autorità di vigilanza del mercato può concludere con un operatore economico stabilito nel suo territorio un accordo di partenariato in base al quale l'autorità accetta di fornire all'operatore economico consulenze e orientamenti riguardo alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile ai prodotti per i quali l'operatore economico è responsabile.

 

L'accordo non riguarda le attività di valutazione della conformità affidate agli organismi notificati ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione.

 

2.  Un'autorità di vigilanza del mercato che concluda un accordo di partenariato a norma del paragrafo 1 indica tale informazione nel sistema di cui all'articolo 34, precisando la portata dell'accordo come pure il proprio nome e indirizzo e quelli dell'operatore economico.

 

3.  Qualora un'autorità di vigilanza del mercato concluda un accordo di partenariato a norma del paragrafo 1, le altre autorità di vigilanza del mercato la informano in merito alle eventuali misure temporanee da esse adottate nei confronti dell'operatore economico, nonché alle eventuali misure correttive adottate dall'operatore economico, per quanto riguarda la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile.

 

4.  Un'autorità di vigilanza del mercato che concluda un accordo di partenariato a norma del paragrafo 1 può imporre all'operatore economico il pagamento di oneri che rappresentano le spese ragionevolmente sostenute dall'autorità nell'esercizio delle sue funzioni a norma dei paragrafi 1 e 2.

 

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Protocolli d'intesa con le parti interessate

Cooperazione tra autorità di vigilanza del mercato e operatori economici

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato possono concludere protocolli d'intesa con le imprese o con organizzazioni che rappresentano le imprese o gli utilizzatori finali per la realizzazione o il finanziamento di attività congiunte volte a individuare i casi di non conformità o a promuovere la conformità in determinate aree geografiche o per quanto riguarda categorie specifiche di prodotti.

Le autorità di vigilanza del mercato possono concludere protocolli d'intesa con gli operatori economici o con organizzazioni che rappresentano gli operatori economici, altre autorità pertinenti o gli utilizzatori finali per la realizzazione o il finanziamento di attività congiunte volte a sensibilizzare, fornire consulenza e orientamenti riguardo alla normativa di armonizzazione dell'Unione, promuovere azioni volontarie, individuare i casi di non conformità o a promuovere la conformità in determinate aree geografiche o per quanto riguarda prodotti specifici, inclusi i prodotti venduti online, o categorie di prodotti, in particolare quelli che spesso, in base a quanto riscontrato, presentano un grave rischio.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora un protocollo d'intesa sia concluso direttamente con gli operatori economici, tale circostanza non impedisce agli altri operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti della stessa categoria di chiedere di aderire a tale protocollo.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di vigilanza del mercato in questione mette tale protocollo a disposizione del grande pubblico e lo inserisce nel sistema di cui all'articolo 34.

L'autorità di vigilanza del mercato in questione mette tale protocollo a disposizione del grande pubblico, della Commissione e degli Stati membri e lo inserisce nel sistema di cui all'articolo 34, precisando la portata del protocollo come pure i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La rete istituita a norma dell'articolo 31 fornisce, su richiesta di uno Stato membro, assistenza nell'elaborazione e nell'attuazione dei protocolli d'intesa.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'autorità di vigilanza del mercato e le parti di cui al paragrafo 1 che concludono protocolli d'intesa garantiscono che tali protocolli non comportino una concorrenza sleale tra gli operatori economici e contengano disposizioni volte a salvaguardare la riservatezza, l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti e delle attività in questione. Qualora una delle parti violi una delle disposizioni summenzionate, si pone fine al protocollo d'intesa.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualsiasi scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato e le imprese o le organizzazioni di cui al paragrafo 1 ai fini dell'elaborazione o dell'attuazione di un protocollo d'intesa da esse concluso a norma di tale paragrafo è considerato non costituire una violazione degli obblighi di segreto professionale.

3.  Qualsiasi scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato e le parti di cui al paragrafo 1 ai fini dell'elaborazione o dell'attuazione di un protocollo d'intesa da esse concluso a norma di tale paragrafo è considerato non costituire una violazione degli obblighi di segreto professionale.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  I consumatori devono essere informati, attraverso un portale online, dei diritti relativi ai prodotti non conformi che hanno acquistato, come il diritto di sostituire un prodotto, di ricevere un indennizzo, il diritto di regresso e i contatti a cui far riferimento per ricevere tutte le informazioni del caso.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato in materia di organizzazione

 

1.  Le autorità di vigilanza del mercato istituiscono adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento con le altre autorità di vigilanza del mercato.

 

2.  Le autorità di vigilanza del mercato stabiliscono le seguenti procedure in relazione ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato:

 

a)  procedure per dare seguito ai reclami o alle relazioni su questioni attinenti ai rischi;

 

b)  procedure per monitorare gli eventuali infortuni o danni per la salute o la sicurezza degli utilizzatori finali che si sospetta siano stati causati da tali prodotti;

 

c)  procedure per verificare l'effettiva applicazione da parte degli operatori economici delle misure correttive che dovevano adottare;

 

d)  procedure per raccogliere e analizzare le conoscenze scientifiche e tecniche su questioni attinenti alla sicurezza.

 

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni Stato membro designa una o più autorità di vigilanza del mercato nel proprio territorio. Esso informa la Commissione, tramite la rete istituita a norma dell'articolo 31, e gli altri Stati membri circa le autorità di vigilanza del mercato da esso designate e gli ambiti di competenza di ciascuna autorità, utilizzando il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34.

1.  Ogni Stato membro designa una o più autorità di vigilanza del mercato nel proprio territorio. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri circa le sue autorità di vigilanza del mercato e gli ambiti di competenza di ciascuna autorità, utilizzando il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'ufficio unico di collegamento di uno Stato membro è responsabile del coordinamento delle attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme realizzate dalle autorità di vigilanza del mercato designate da tale Stato membro.

3.  L'ufficio unico di collegamento di uno Stato membro è responsabile del coordinamento delle attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme realizzate dalle autorità di vigilanza del mercato e da altre autorità, in particolare le autorità responsabili del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione designate da tale Stato membro.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità di vigilanza del mercato e i rispettivi uffici unici di collegamento dispongano delle risorse - tra cui sufficienti risorse di bilancio e di altro tipo - delle competenze, delle procedure e altre disposizioni necessarie per espletare correttamente le proprie funzioni.

4.  Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità di vigilanza del mercato e i rispettivi uffici unici di collegamento dispongano delle risorse - tra cui sufficienti risorse di bilancio e di altro tipo - delle competenze, delle procedure e altre disposizioni nonché di sufficiente personale qualificato per espletare correttamente le proprie funzioni.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora nel loro territorio siano presenti più autorità di vigilanza del mercato, gli Stati membri garantiscono che le loro rispettive funzioni siano chiaramente definite e che dette autorità operino in stretta collaborazione in modo da espletare efficacemente le proprie funzioni.

5.  Qualora nel loro territorio siano presenti più autorità di vigilanza del mercato, gli Stati membri garantiscono che le loro rispettive funzioni siano chiaramente definite e che siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento affinché dette autorità possano operare in stretta collaborazione ed espletare efficacemente le proprie funzioni.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  l'adozione, da parte delle autorità stesse, di misure temporanee appropriate e proporzionate e l'adozione, da parte degli operatori economici, di misure correttive appropriate e proporzionate per quanto riguarda la conformità a tale normativa e al presente regolamento.

b)  l'adozione, da parte delle autorità stesse, di misure appropriate e proporzionate e l'adozione, da parte degli operatori economici, di misure correttive appropriate e proporzionate per quanto riguarda la conformità a tale normativa e al presente regolamento.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Le autorità di vigilanza del mercato esercitano i loro poteri e svolgono le loro funzioni in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Le autorità di vigilanza del mercato istituiscono adeguati ed efficaci meccanismi di comunicazione e coordinamento con le altre autorità di vigilanza del mercato e altre autorità pertinenti all'interno dell'Unione.

 

A tale proposito, le autorità di vigilanza del mercato elaborano altresì adeguati ed efficaci meccanismi di comunicazione e coordinamento con le autorità doganali per l'identificazione e l'esame dei potenziali rischi legati ai prodotti contraffatti e per il ritiro di tali prodotti dal mercato.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli nel quadro delle loro attività di cui al paragrafo 1 seguendo un approccio basato sul rischio e tenendo conto, come minimo, dei seguenti fattori:

2.  Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli nel quadro delle loro attività di cui al paragrafo 1 seguendo un approccio basato sul rischio, dando la priorità alle risorse e alle azioni volte a garantire un'efficace vigilanza del mercato e tenendo conto, come minimo, dei seguenti fattori:

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a)  i rischi identificati associati:

a)  i rischi identificati, che hanno il potenziale di incidere negativamente sulla salute e sulla sicurezza delle persone in generale, sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro, sulla tutela dei consumatori, sull'ambiente e sulla sicurezza pubblica, associati:

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La metodologia e i criteri di valutazione dei rischi sono armonizzati in tutti gli Stati membri al fine di garantire parità di condizioni per tutti gli operatori economici.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che un prodotto sia ritirato o richiamato dal mercato o che la sua messa a disposizione sul mercato sia vietata o limitata se, quando il prodotto è utilizzato conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili ed è installato e mantenuto correttamente, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

soppresso

a)  il prodotto può compromettere la salute o la sicurezza degli utilizzatori finali;

 

b)  il prodotto non è conforme alle prescrizioni applicabili della normativa di armonizzazione dell'Unione.

 

Quando i prodotti sono ritirati, richiamati, vietati o sottoposti a restrizioni, l'autorità di vigilanza del mercato garantisce che la Commissione, tramite la rete istituita a norma dell'articolo 31, gli altri Stati membri e gli utilizzatori finali siano informati di conseguenza.

 

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  In relazione ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato, le autorità di vigilanza del mercato stabiliscono le seguenti procedure:

 

a) procedure per dare seguito ai reclami o alle relazioni su questioni attinenti alla non conformità e ai rischi che sorgono in relazione ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione;

 

b) procedure per monitorare e raccogliere informazioni riguardanti gli infortuni o danni per la salute o la sicurezza degli utilizzatori finali che si sospetta siano stati causati dai prodotti e per mettere tali informazioni a disposizione del grande pubblico attraverso la banca dati centralizzata per la raccolta delle informazioni sugli incidenti e gli infortuni o attraverso altri strumenti;

 

c) procedure per verificare l'effettiva applicazione da parte degli operatori economici delle misure correttive che dovevano adottare;

 

d) procedure per seguire le conoscenze scientifiche e tecniche su questioni attinenti alla sicurezza;

 

e) procedure per la cooperazione con piattaforme e mercati online.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le loro attività con un livello elevato di trasparenza e mettono a disposizione del grande pubblico le informazioni che ritengono pertinenti per quest'ultimo. Garantiscono inoltre che nel sistema di cui all'articolo 34 siano inserite le seguenti informazioni:

4.  Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le loro attività con un livello elevato di trasparenza e mettono a disposizione del grande pubblico le informazioni che ritengono pertinenti per quest'ultimo, osservando nel contempo il principio di riservatezza per proteggere i segreti commerciali e professionali o per tutelare i dati personali.

 

Le autorità di vigilanza del mercato garantiscono inoltre che nel sistema di cui all'articolo 34 siano inserite le seguenti informazioni:

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  la natura delle misure temporanee che hanno adottato nei confronti degli operatori economici e la natura delle misure correttive adottate da questi ultimi;

c)  informazioni dettagliate riguardanti le misure che hanno adottato nei confronti degli operatori economici, gli impegni ad esse comunicati dagli operatori economici e informazioni dettagliate concernenti le misure correttive adottate da questi ultimi;

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le autorità di vigilanza del mercato esercitano i loro poteri e svolgono le loro funzioni in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi.

soppresso

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Attività delle autorità di vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti venduti online

 

1. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri garantiscono un'organizzazione efficace delle attività di vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti messi in vendita online agli utilizzatori finali all'interno dell'Unione.

 

2. A norma del paragrafo 1, gli Stati membri assegnano le risorse di conseguenza e si assicurano che le autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongano di un numero adeguato di ispettori responsabili dei prodotti venduti online ("ispettori online") dotati di una conoscenza e una consapevolezza specifiche dell'ambiente online e incaricati di svolgere indagini al fine di individuare i prodotti non conformi venduti online.

 

3. Gli Stati membri si assicurano che le autorità nazionali di vigilanza del mercato svolgano le loro attività per quanto concerne i prodotti messi in vendita online come segue:

 

a) in modo proattivo, controllando alcune categorie di prodotti o alcuni operatori economici, sulla base dei criteri legati al rischio e delle priorità definite nelle strategie nazionali di cui all'articolo 13; e

 

b) in modo reattivo, monitorando le informazioni sulla potenziale non conformità dei prodotti venduti online, tenendo conto dei reclami dei consumatori, delle informazioni ricevute da altre autorità, dagli operatori economici e dai mezzi di comunicazione nonché da altre fonti di informazione.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 ter

 

Monitoraggio e valutazione delle autorità di vigilanza del mercato

 

1. Gli Stati membri monitorano le proprie autorità nazionali di vigilanza del mercato a intervalli regolari, onde garantire che esse soddisfino in modo permanente i requisiti di cui al presente regolamento.

 

2. Qualora un'autorità nazionale di vigilanza del mercato non rispetti i requisiti di cui al presente regolamento o non adempia ai suoi obblighi, lo Stato membro interessato adotta azioni adeguate o si assicura che tali azioni siano adottate.

 

3. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato sono soggette ad una valutazione inter pares per quanto riguarda le attività di vigilanza di mercato dei prodotti che esse svolgono a norma del presente regolamento, al fine di valutare se tali autorità di vigilanza del mercato rispettino i requisiti di cui al presente regolamento, assisterle e fornire loro orientamenti al fine di potenziare le loro attività e garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento.

 

4. Le valutazioni inter pares riguardano la valutazione delle procedure istituite dalle autorità di vigilanza del mercato, in particolare le procedure per controllare la conformità dei prodotti che sono soggetti alla normativa dell'Unione in materia di armonizzazione, i meccanismi di comunicazione e coordinamento con le altre autorità di vigilanza del mercato e altre autorità pertinenti, la competenza del personale, la correttezza dei controlli e la metodologia di ispezione nonché l'esattezza dei risultati. Le valutazioni inter pares valutano altresì se le autorità di vigilanza del mercato in questione dispongono di risorse sufficienti per il corretto svolgimento dei loro compiti come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 4.

 

5. La valutazione inter pares di un'autorità di vigilanza del mercato è eseguita da due autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri e dalla Commissione ed ha luogo almeno una volta ogni cinque anni.

 

6. Tenendo debitamente conto delle considerazioni della rete istituita a norma dell'articolo 31, la Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 62 bis volti a stabilire un piano per le valutazioni inter pares durante un periodo di almeno 5 anni, in cui siano definiti i criteri riguardanti la composizione del gruppo di valutazione inter pares, la metodologia utilizzata per la valutazione, il calendario, la periodicità e gli altri compiti relativi alla valutazione.

 

7. I risultati delle valutazioni inter pares sono esaminati dalla rete. La Commissione elabora e rende pubblica una sintesi dei risultati.

 

8. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e alla rete in merito al modo in cui danno seguito alle raccomandazioni che accompagnano i risultati della valutazione.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale di vigilanza del mercato, almeno ogni tre anni. La strategia promuove un approccio coerente, globale e integrato alla vigilanza del mercato e all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione nel territorio dello Stato membro e comprende tutti i settori e tutte le fasi della catena di fornitura del prodotto, comprese le importazioni e le catene di approvvigionamento digitale.

1.  Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale di vigilanza del mercato, almeno ogni tre anni. La strategia nazionale tiene conto delle priorità definite nel programma di lavoro della rete istituita a norma dell'articolo 31 e promuove un approccio coerente, globale e integrato alla vigilanza del mercato e all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione nel territorio dello Stato membro, inclusa la vigilanza di mercato dei prodotti venduti online, e comprende tutti i settori e tutte le fasi della catena di fornitura del prodotto, comprese le importazioni e le catene di approvvigionamento digitale.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La strategia nazionale di vigilanza del mercato comprende almeno i seguenti elementi:

2.  La strategia nazionale di vigilanza del mercato comprende perlomeno i seguenti elementi:

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  una valutazione della presenza di prodotti non conformi, che tenga conto in particolare dei controlli basati sul rischio di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 3, come pure delle tendenze del mercato che possono incidere sui tassi di non conformità delle categorie di prodotti;

a)  una valutazione della presenza di prodotti non conformi, che tenga conto in particolare dei controlli basati sul rischio di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 3, dei prodotti che sono stati oggetto di una decisione di emergenza ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, come pure delle tendenze del mercato che possono incidere sui tassi di non conformità delle categorie di prodotti, comprese, in particolare, le minacce e i rischi connessi ai dispositivi abilitati per l'Internet degli oggetti e l'intelligenza artificiale;

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  i settori identificati come prioritari per le attività di vigilanza dei prodotti messi in vendita online, tenendo conto delle azioni di vigilanza del mercato proattive e reattive;

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  i provvedimenti di applicazione previsti al fine di ridurre i casi di non conformità nei settori definiti come prioritari, compresi, se del caso, i livelli minimi di controllo previsti per le categorie di prodotti che presentano livelli significativi di non conformità;

c)  i provvedimenti di applicazione specifici previsti al fine di ridurre i casi di non conformità nei settori definiti come prioritari a norma delle lettere b) e b bis), compresi, se del caso, i livelli minimi di controllo previsti per le categorie di prodotti che presentano livelli significativi di non conformità;

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri comunicano le rispettive strategie nazionali di vigilanza del mercato mediante il sistema di cui all'articolo 34.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le rispettive strategie nazionali di vigilanza del mercato mediante il sistema di cui all'articolo 34. Gli Stati membri rendono pubbliche, integralmente o parzialmente, le informazioni contenute nelle loro strategie nazionali di vigilanza del mercato, conformemente all'articolo 16 del presente regolamento.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato i poteri di vigilanza del mercato, di indagine e di applicazione necessari per l'applicazione del presente regolamento e della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato del presente regolamento.

1.  Gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato i poteri di vigilanza del mercato, inclusa la vigilanza di mercato dei prodotti contraffatti e dei prodotti venduti online, di indagine e di applicazione necessari per l'applicazione del presente regolamento e della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato del presente regolamento e forniscono loro le risorse necessarie a tal fine.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La autorità di vigilanza del mercato esercitano i poteri di cui al presente articolo in ottemperanza al principio di proporzionalità, nella misura in cui riguardi l'oggetto, la finalità delle azioni nonché la natura e il danno complessivo, effettivo o potenziale, del caso di non conformità, in maniera efficiente ed efficace e conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, compresi i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le salvaguardie procedurali applicabili e le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non conferire tutti i poteri ad ogni autorità competente, a condizione che ciascuno di tali poteri possa essere effettivamente esercitato in conformità del paragrafo 2.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nel conferire poteri a norma del paragrafo 1, compreso uno dei poteri prescritti dal paragrafo 3, gli Stati membri possono disporre che tali poteri siano esercitabili in uno dei seguenti modi, a seconda dei casi:

2.  Gli Stati membri possono disporre che tali poteri siano esercitabili in uno dei seguenti modi, a seconda dei casi:

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  mediante il ricorso ad altre autorità pubbliche;

b)  se del caso, previo ricorso ad altre autorità pubbliche, in conformità con la divisione dei poteri e l'organizzazione istituzionale e amministrativa dello Stato membro in questione;

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti di pronunciare la decisione necessaria per autorizzare l'esercizio del potere in questione.

c)  mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti di pronunciare la decisione necessaria per autorizzare l'esercizio del potere in questione, se del caso anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1 comprendono come minimo:

3.  I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il potere di effettuare audit dei sistemi delle organizzazioni degli operatori economici, compresi audit delle procedure di cui dispongono per garantire la conformità al presente regolamento e alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile;

soppresso

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  il potere di avere accesso ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti in relazione a un caso di non conformità, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto o dal luogo in cui sono conservati;

c)  il potere di avere accesso ai documenti, alle specifiche tecniche, ai dati o alle informazioni pertinenti in relazione a un caso di non conformità, compreso l'accesso a software e algoritmi che controllano il prodotto, nella misura necessaria per valutare la conformità del prodotto alla normativa applicabile dell'Unione sull'armonizzazione dei prodotti, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto o dal luogo in cui sono conservati;

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  il potere di imporre a qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del mercato, o a qualsiasi persona fisica o giuridica, di fornire le informazioni, i dati o i documenti, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto o dal luogo in cui sono conservati, che consentano all'autorità di vigilanza del mercato di determinare se si sia verificato, o si stia verificando, un caso di non conformità e di stabilire i particolari di tale non conformità, tra cui segnatamente le informazioni, i dati o i documenti necessari per individuare e tracciare i flussi finanziari e di dati, accertare l'identità e i dati di contatto delle persone coinvolte nei flussi finanziari e di dati come pure di accertare le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;

d)  il potere di imporre a qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del mercato, o a qualsiasi persona fisica o giuridica, di fornire le informazioni, i dati o i documenti pertinenti, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto o dal luogo in cui sono conservati, che consentano all'autorità di vigilanza del mercato di determinare se si sia verificato, o si stia verificando, un caso di non conformità e di stabilire i particolari di tale non conformità, tra cui segnatamente le informazioni, i dati o i documenti necessari per individuare e tracciare i flussi finanziari e di dati, accertare l'identità e i dati di contatto delle persone coinvolte nei flussi finanziari e di dati come pure di accertare le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web, qualora le informazioni, i dati o i documenti in questione siano correlati all'oggetto dell'indagine;

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3)  imporre a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore economico di fornire spiegazioni su fatti, informazioni o documenti relativi all'oggetto dell'ispezione e registrarne le risposte;

3)  imporre a un rappresentante dell'operatore economico o a un membro competente del personale dell'operatore economico di fornire spiegazioni oppure fatti, informazioni o documenti relativi all'oggetto dell'ispezione e registrarne le risposte;

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  il potere di prelevare gratuitamente campioni di prodotti al fine di rilevare i casi di non conformità e raccogliere prove;

f)  il potere di prelevare gratuitamente campioni di prodotti al fine di rilevare i casi di non conformità e raccogliere prove, nella misura in cui ciò sia proporzionato rispetto al valore del prodotto e alla gravità della non conformità;

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)  il potere di acquistare prodotti effettuando acquisti campione, anche in forma anonima, per rilevare i casi di non conformità e raccogliere prove;

g)  il potere di acquistare prodotti, anche quelli venduti online, effettuando acquisti campione, anche in forma anonima, per ispezionarli e sottoporli a ingegneria inversa per rilevare i casi di non conformità al presente regolamento e raccogliere prove;

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)  il potere di adottare misure temporanee, qualora non siano disponibili altri mezzi efficaci per prevenire un rischio grave, comprese in particolare misure temporanee che impongano ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti, disabilitare o limitare l'accesso a contenuti o di sospendere o limitare l'accesso a un sito web, a un servizio o a un account o che impongano ai registri e alle autorità di registrazione del dominio di sospendere un nome di dominio completo per un determinato periodo di tempo;

h)  il potere di adottare misure, ove debitamente giustificato e proporzionato e qualora non siano disponibili altri mezzi efficaci per prevenire un rischio grave, comprese in particolare misure che impongano ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti, disabilitare o limitare, integralmente o parzialmente, l'accesso a contenuti o di sospendere o limitare l'accesso a un sito web, a un servizio o a un account o che impongano ai registri e alle autorità di registrazione del dominio di sospendere un nome di dominio completo per un determinato periodo di tempo;

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)  il potere di cercare di ottenere da un operatore economico l'impegno a porre fine a un caso di non conformità;

j)  il potere di cercare di ottenere o di accettare da un operatore economico responsabile della non conformità l'impegno a porre fine a un caso di non conformità;

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)  il potere di imporre sanzioni nei confronti di un operatore economico, anche in forma di ammende o penalità di mora, in caso di non conformità o di mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure temporanee o altre misure adottate dall'autorità di vigilanza del mercato;

l)  il potere di imporre sanzioni nei confronti di un operatore economico, anche in forma di ammende o penalità di mora, in caso di non conformità o di mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure adottate dall'autorità di vigilanza del mercato;

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I poteri di cui al presente paragrafo, lettera h), sono esercitati mediante richiesta agli organi giurisdizionali, in conformità del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità di vigilanza del mercato pubblicano gli impegni ad esse comunicati dagli operatori economici come pure informazioni dettagliate sulle misure correttive adottate dagli operatori economici nei rispettivi territori e sulle misure temporanee adottate dalla pertinente autorità di vigilanza del mercato a norma del presente regolamento.

4.  Le autorità di vigilanza del mercato pubblicano, quando li ritengono pertinenti per il grande pubblico, gli impegni ad esse comunicati dagli operatori economici come pure informazioni dettagliate sulle misure correttive adottate dagli operatori economici nei rispettivi territori e sulle misure adottate dalla pertinente autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, primo comma, del presente regolamento, garantendo agli operatori economici la possibilità di presentare osservazioni in merito alle informazioni, ad essi relative, prima della pubblicazione delle stesse.

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le autorità di vigilanza del mercato esercitano i loro poteri conformemente al principio di proporzionalità.

soppresso

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato controllano in modo appropriato e nella misura adeguata le caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche documentarie e, se del caso, controlli fisici e di laboratorio sulla base di un campione rappresentativo.

Le autorità di vigilanza del mercato controllano in modo appropriato, su scala e con una frequenza adeguate le caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche documentarie e, se del caso, sufficienti controlli fisici e di laboratorio sulla base di campioni rappresentativi sufficienti.

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel decidere quali controlli effettuare e in quale misura, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto, in particolare, di principi consolidati di valutazione del rischio e dei reclami.

Nel decidere quali controlli effettuare, su quali tipi di prodotti e in quale misura, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto, in particolare, di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni pertinenti.

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora gli operatori economici presentino rapporti di prova o certificati di conformità dei loro prodotti alla normativa di armonizzazione dell'Unione rilasciati da un organismo accreditato di valutazione della conformità, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto di tali rapporti o certificati.

Qualora gli operatori economici presentino rapporti di prova o certificati di conformità dei loro prodotti alla normativa di armonizzazione dell'Unione rilasciati da un organismo di valutazione della conformità, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto di tali rapporti o certificati.

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Ai fini del paragrafo 1, nel contesto della valutazione del prodotto, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto della misura in cui il prodotto soddisfa:

 

a) le prescrizioni di cui o in applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabili al prodotto e riguardanti il rischio potenziale in esame;

 

b) le norme europee o altre specifiche tecniche pertinenti i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

La conformità alle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) determina una presunzione che il prodotto salvaguardi adeguatamente gli interessi pubblici cui tali prescrizioni si riferiscono. Tuttavia, ciò non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure a norma del presente regolamento, se emergono elementi di prova che, nonostante tale conformità, il prodotto presenta un rischio.

 

La possibilità di ottenere un livello più elevato di protezione degli interessi pubblici in questione o la disponibilità di altri prodotti che presentano un livello più elevato di protezione non costituisce di per sé un motivo per ritenere che un prodotto presenti un rischio.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Per quanto riguarda determinati prodotti o determinate categorie di prodotti, laddove siano stati costantemente individuati rischi specifici o violazioni gravi della pertinente normativa dell'Unione in materia di armonizzazione, nonché al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza e altri interessi pubblici protetti da detta normativa, la Commissione, tenendo debitamente conto delle considerazioni della rete istituita a norma dell'articolo 31, adotta atti delegati conformemente all'articolo 62 bis al fine di determinare le condizioni uniformi di controllo, i criteri per stabilire la frequenza dei controlli e la quantità di campioni da controllare in relazione a tali prodotti o categorie di prodotti a livello dell'Unione.

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro che decidano di ritirare un prodotto fabbricato in un altro Stato membro informano senza indugio l'operatore economico interessato.

3.  Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro che decidano di ritirare un prodotto fabbricato in un altro Stato membro o immesso sul mercato in un altro Stato membro informano senza indugio l'operatore economico interessato.

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato osservano il principio di riservatezza qualora ciò sia necessario per proteggere i segreti commerciali e professionali o per tutelare i dati personali ai sensi del diritto nazionale, fermo restando l'obbligo di massima pubblicità delle informazioni al fine di proteggere gli interessi degli utilizzatori finali nell'Unione.

Le autorità di vigilanza del mercato assicurano le più rigorose garanzie di riservatezza e del segreto commerciale e professionale e tutelano i dati personali ai sensi del diritto nazionale, fermo restando l'obbligo di massima pubblicità delle informazioni al fine di proteggere gli interessi degli utilizzatori finali nell'Unione.

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Le autorità di vigilanza del mercato adottano misure appropriate, anche assicurandosi che la messa a disposizione di un prodotto sia vietata o limitata o che un prodotto sia ritirato o richiamato dal mercato se, quando il prodotto è utilizzato conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili ed è installato e mantenuto correttamente, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

 

a) il prodotto può compromettere la salute o la sicurezza degli utilizzatori finali;

 

b) il prodotto non è conforme alle prescrizioni applicabili della normativa di armonizzazione dell'Unione.

 

c) il prodotto è contraffatto.

 

Ai fini del presente paragrafo, le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di fornire informazioni sugli altri modelli di prodotto aventi le stesse caratteristiche tecniche del prodotto in questione, pertinenti ai fini della conformità alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione.

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis.  Fatto salvo il paragrafo -1, le autorità di vigilanza del mercato impongono al pertinente operatore economico di porre fine alla non conformità formale alle prescrizioni amministrative della legislazione dell'Unione applicabile in tema di armonizzazione che non comporta una violazione delle prescrizioni essenziali stabiliti in detta normativa. Tuttavia, se tale non conformità formale permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prima che una misura, decisione od ordinanza di cui al paragrafo 1 sia presa o emessa, l'operatore economico interessato ha la possibilità di essere sentito entro un adeguato periodo di tempo non inferiore a dieci giorni, a meno che ciò risulti impossibile a causa dell'urgenza della misura, decisione o ordinanza, sulla base di prescrizioni a tutela della salute o della sicurezza o per altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

Prima che una misura, decisione od ordinanza di cui al paragrafo 1 sia presa o emessa, l'operatore economico interessato ha la possibilità di essere sentito entro un adeguato periodo di tempo non inferiore a dieci giorni lavorativi, a meno che ciò risulti impossibile a causa dell'urgenza della misura, decisione o ordinanza, sulla base di prescrizioni a tutela della salute o della sicurezza o per altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 1, quando i prodotti sono ritirati, richiamati, vietati o sottoposti a restrizioni, l'autorità di vigilanza del mercato garantisce che la Commissione, gli altri Stati membri e gli utilizzatori finali siano informati di conseguenza, anche attraverso il sistema di cui all'articolo 34.

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità di vigilanza del mercato adottano misure per richiamare o ritirare prodotti che comportano un rischio grave o per vietarne la messa a disposizione sul mercato. Essi informano immediatamente la Commissione di dette misure, conformemente all'articolo 19.

1.  Le autorità di vigilanza del mercato adottano immediatamente misure per richiamare o ritirare prodotti che comportano un rischio grave per la sicurezza o la salute delle persone, o interessi pubblici tutelati dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione in relazione a tali prodotti, o per vietare la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato. Essi informano immediatamente la Commissione di dette misure, conformemente all'articolo 19.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nel caso in cui un prodotto che comporta un rischio grave sia stato messo a disposizione sul mercato, le autorità di vigilanza del mercato notificano alla Commissione le eventuali misure volontarie adottate e comunicate da un operatore economico.

2.  Nel caso in cui un prodotto che comporta un rischio grave sia stato messo a disposizione sul mercato, le autorità di vigilanza del mercato notificano immediatamente alla Commissione le eventuali misure volontarie adottate e comunicate da un operatore economico.

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione può designare impianti di prova dell'Unione per prodotti specifici o per una categoria o un gruppo specifici di prodotti o per rischi specifici connessi a una categoria o a un gruppo di prodotti messi a disposizione sul mercato.

1.  La Commissione, previa consultazione della rete istituita a norma dell'articolo 31, può designare impianti di prova dell'Unione per prodotti specifici o per una categoria o un gruppo specifici di prodotti o per rischi specifici connessi a una categoria o a un gruppo di prodotti messi a disposizione sul mercato, anche qualora gli Stati membri non dispongano delle strutture per eseguire le prove di cui sopra all'interno del loro territorio.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli impianti di prova dell'Unione hanno lo scopo di assicurare una sufficiente capacità di laboratorio, affidabilità e coerenza delle prove ai fini della vigilanza del mercato nell'Unione.

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  L'istituzione di impianti di prova dell'Unione non incide sulla libertà delle autorità di vigilanza del mercato di scegliere gli impianti di prova ai fini delle loro attività di vigilanza del mercato.

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli impianti di prova dell'Unione, nell'ambito delle loro competenze, svolgono almeno i seguenti compiti:

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  effettuano prove sui prodotti in relazione ad attività di vigilanza del mercato e a indagini;

a)  effettuano prove su prodotti specifici o su una specifica categoria o gruppo di prodotti o su rischi specifici correlati ad una categoria o gruppo di prodotti in relazione ad attività di vigilanza del mercato e a indagini, su richiesta della Commissione, della rete istituita a norma dell'articolo 31 o delle autorità di vigilanza del mercato;

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  contribuiscono alla risoluzione di controversie tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, gli operatori economici e gli organismi di valutazione della conformità;

soppresso

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Le autorità di vigilanza del mercato accettano, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, i rapporti di prova rilasciati dagli impianti di prova dell'Unione.

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63.

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le procedure per la designazione, il funzionamento e il finanziamento degli impianti di prova dell'Unione e che stabiliscono una procedura di ricorso appropriata riguardo ai loro compiti a norma del paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63.

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità di vigilanza del mercato possono imporre agli operatori economici oneri amministrativi in relazione a casi di non conformità ad essi imputabili al fine di poter recuperare i costi delle attività svolte dalle stesse autorità in relazione a questi casi di non conformità. Tali costi possono comprendere i costi per la realizzazione di prove ai fini della valutazione del rischio, i costi per l'adozione di misure conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e i costi delle attività svolte in relazione a prodotti che sono risultati non conformi e che sono soggetti a misure correttive prima della loro immissione in libera pratica.

2.  Le autorità di vigilanza del mercato possono imporre agli operatori economici oneri amministrativi in relazione a casi di non conformità ad essi imputabili al fine di poter recuperare la totalità dei costi delle attività svolte dalle stesse autorità in relazione a questi casi di non conformità. Qualora l'autorità di vigilanza del mercato ritenga che tale misura sia sproporzionata, può decidere che i costi siano solo in parte a carico dell'operatore economico. Tali costi sono proporzionati in relazione alla non conformità e possono comprendere i costi per la realizzazione di prove ai fini della valutazione del rischio, i costi per l'adozione di misure conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e i costi delle attività svolte in relazione a prodotti che sono risultati non conformi e che sono soggetti a misure correttive prima della loro immissione in libera pratica.

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri garantiscono che gli oneri amministrativi di cui al paragrafo 2, imposti dalle autorità di vigilanza del mercato, siano utilizzati per il finanziamento di ulteriori attività di vigilanza del mercato di tali autorità.

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e l'Unione e tra le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione vi è una cooperazione e uno scambio di informazioni efficienti.

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità interpellata, su richiesta di un'autorità richiedente, fornisce tutte le informazioni che ritiene pertinenti per stabilire se un prodotto non è conforme e per far sì che sia possibile porre fine alla non conformità.

1.  L'autorità interpellata, su richiesta debitamente motivata di un'autorità richiedente, fornisce a quest'ultima senza indugio, e in ogni caso entro 30 giorni, tutte le informazioni che ritiene pertinenti per stabilire se un prodotto non è conforme e per far sì che sia possibile porre fine alla non conformità.

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità interpellata intraprende le indagini appropriate o adotta altre misure opportune al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l'assistenza di altre autorità di vigilanza del mercato.

2.  L'autorità interpellata intraprende le indagini appropriate o adotta altre misure opportune al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l'assistenza di altre autorità di vigilanza del mercato. L'autorità interpellata tiene informata l'autorità richiedente in merito alle azioni intraprese riguardo alla sua richiesta.

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Nel fornire le informazioni all'autorità richiedente a norma del paragrafo 1, l'autorità interpellata rispetta il principio di riservatezza al fine di proteggere i segreti professionali e commerciali o di tutelare i dati personali ai sensi della legislazione nazionale.

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità interpellata risponde alla richiesta di cui al paragrafo 1 secondo la procedura ed entro i termini precisati dalla Commissione a norma del paragrafo 5.

soppresso

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano i termini, i moduli standard e ulteriori dettagli relativi alle procedure da seguire per formulare le richieste di informazioni di cui al paragrafo 1 e per rispondervi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63.

soppresso

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità interpellata, su richiesta di un'autorità richiedente, adotta senza indugio, avvalendosi dei poteri ad essa conferiti ai sensi del presente regolamento, tutte le misure di applicazione necessarie per porre fine ad un caso di non conformità.

1.  Nel caso in cui siano necessarie misure all'interno della giurisdizione di un altro Stato membro per porre fine alla non conformità nei riguardi di un prodotto, una richiesta debitamente motivata di misure di esecuzione può essere avanzata da un'autorità richiedente a un'autorità interpellata in tale Stato membro. In tal caso l'autorità interpellata, su richiesta di un'autorità richiedente, adotta senza indugio, avvalendosi dei poteri ad essa conferiti ai sensi del presente regolamento, tutte le misure di applicazione necessarie per porre fine ad un caso di non conformità, mediante l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 14 e di qualsiasi potere aggiuntivo conferitole ai sensi del diritto nazionale, inclusa l'imposizione di sanzioni.

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità interpellata informa e consulta regolarmente e senza indebiti ritardi l'autorità richiedente in merito alle misure di cui al paragrafo 2 che sono state adottate o che si intende adottare.

L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente in merito alle misure di cui al paragrafo 2 che sono state adottate o che si intende adottare. Se lo ritiene necessario, l'autorità interpellata può consultare l'autorità richiedente in merito a tali misure.

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità interpellata notifica senza indugio all'autorità richiedente, alle autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri e alla Commissione le misure che ha adottato e i loro effetti sulla non conformità in questione. La notifica è effettuata utilizzando il sistema di cui all'articolo 34 e comprende almeno le seguenti informazioni:

L'autorità interpellata notifica all'autorità richiedente, alle autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri e alla Commissione le misure che ha adottato e i loro effetti sulla non conformità in questione. La notifica è effettuata utilizzando il sistema di cui all'articolo 34.

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  se sono state imposte misure temporanee;

soppresso

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  se la non conformità ha avuto termine;

soppresso

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  se sono state imposte sanzioni e, in caso affermativo, quali;

soppresso

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  se sono state applicate altre misure adottate dall'autorità interpellata o dall'operatore economico.

soppresso

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità interpellata risponde alla richiesta di cui al paragrafo 1 secondo la procedura ed entro i termini precisati dalla Commissione a norma del paragrafo 5.

soppresso

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano i termini, i moduli standard e ulteriori dettagli relativi alle procedure da seguire per formulare le richieste di misure di applicazione di cui al paragrafo 1 e per rispondervi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63.

soppresso

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In caso di richieste di assistenza reciproca a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 23 l'autorità richiedente fornisce informazioni sufficienti per consentire all'autorità interpellata di ottemperare alla richiesta, comprese tutte le prove necessarie che possono essere ottenute unicamente nello Stato membro dell'autorità richiedente.

1.  In caso di richieste di assistenza reciproca a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 23 l'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni disponibili per consentire all'autorità interpellata di ottemperare alla richiesta, comprese tutte le prove necessarie che possono essere ottenute unicamente nello Stato membro dell'autorità richiedente.

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le richieste di assistenza reciproca a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 23 sono inviate dall'autorità richiedente all'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità interpellata e, per conoscenza, anche all'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità richiedente. L'ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell'autorità interpellata trasmette senza indebiti ritardi le richieste all'autorità competente appropriata.

2.  Le richieste di assistenza reciproca a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 23 sono inviate dall'autorità richiedente all'autorità interpellata e, per conoscenza, anche agli uffici unici di collegamento degli Stati membri dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata.

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I prodotti ritenuti non conformi in base a una decisione di un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro sono considerati non conformi dalle autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tranne qualora gli operatori economici siano in grado di dimostrare il contrario.

3.  Fatta salva ogni procedura di salvaguardia dell'Unione ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, i prodotti ritenuti non conformi in base a una decisione di un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro sono considerati non conformi dalle autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tranne qualora una pertinente autorità di vigilanza del mercato in un altro Stato membro disponga di prove evidenti del contrario ottenute nel corso della propria indagine o fornite da un operatore economico. La rete istituita a norma dell'articolo 31 discute senza indugio le interpretazioni divergenti dei diversi Stati membri in relazione al medesimo prodotto.

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità doganali del primo punto di entrata, qualora abbiano motivo di ritenere che prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'immissione in libera pratica comportino un rischio, trasmettono tutte le informazioni pertinenti all'ufficio doganale di destinazione competente.

Le autorità doganali del primo punto di entrata, qualora abbiano motivo di ritenere che prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'immissione in libera pratica non siano conformi alla normativa dell'UE applicabile o comportino un rischio, trasmettono tutte le informazioni pertinenti all'ufficio doganale di destinazione competente.

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Le autorità doganali di uno Stato membro, qualora abbiano motivo di ritenere che prodotti potenzialmente non conformi possano entrare nel mercato dell'Unione in un altro Stato membro, trasmettono senza indugio tutte le informazioni pertinenti agli uffici doganali competenti degli altri Stati membri.

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati statistici sui controlli effettuati dalle autorità designate a norma del paragrafo 1 in relazione a prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione nel corso dell'anno civile precedente, compresi dati riguardanti:

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati statistici dettagliati sui controlli effettuati dalle autorità designate a norma del paragrafo 1 in relazione a prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione nel corso dell'anno civile precedente, compresi dati riguardanti:

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il numero di interventi nell'ambito dei controlli su tali prodotti, tra cui in materia di sicurezza e conformità dei prodotti;

a)  il numero e i tipi di interventi nell'ambito dei controlli su tali prodotti, tra cui in materia di sicurezza e conformità dei prodotti;

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  le caratteristiche dei prodotti risultati non conformi.

d)  i tipi e le caratteristiche dei prodotti risultati non conformi.

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione elabora una relazione contenente le informazioni presentate dagli Stati membri per l'anno civile precedente. La relazione è pubblicata nel sistema di cui all'articolo 34.

Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione elabora una relazione contenente le informazioni presentate dagli Stati membri per l'anno civile precedente, compresa un'analisi relativa alle operazioni doganali e alle procedure di contrasto in vigore negli Stati membri. La relazione è pubblicata nel sistema di cui all'articolo 34.

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  La Commissione, qualora venga a conoscenza del fatto che prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che sono importati da un paese terzo comportano un rischio grave in uno Stato membro, raccomanda allo Stato membro interessato di adottare opportune misure di vigilanza del mercato.

8.  La Commissione, qualora venga a conoscenza del fatto che prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che sono importati da un paese terzo comportano un rischio grave in uno Stato membro, chiede allo Stato membro interessato di adottare opportune misure di vigilanza del mercato.

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.  Al fine di garantire un'applicazione coerente della normativa di armonizzazione dell'Unione, rafforzare i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e garantire un livello efficace e uniforme di tali controlli, la Commissione, tenendo debitamente conto delle considerazioni della rete istituita a norma dell'articolo 31, adotta atti delegati conformemente all'articolo 62 bis che definiscono obiettivi, parametri di riferimento e tecniche comuni per i controlli sulla base di un'analisi comune dei rischi a livello dell'Unione.

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  l'identità e i dati di contatto di una persona responsabile delle informazioni sulla conformità del prodotto non sono indicati o identificabili conformemente all'articolo 4, paragrafo 5;

d)  il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio commerciale registrato e i dati di contatto, incluso l'indirizzo postale e i dati di contatto di una persona di riferimento sulla conformità del prodotto non sono indicati o identificabili conformemente all'articolo 4, paragrafo 5;

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  il prodotto è contraffatto ed è soggetto alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 608/2013;

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  per qualsiasi altra ragione vi è motivo di ritenere che il prodotto non sarà conforme alle prescrizioni stabilite nella normativa di armonizzazione dell'Unione ad esso applicabile al momento dell'immissione sul mercato o comporterà un rischio grave.

e)  per qualsiasi altra ragione, quando vi sono motivi ragionevoli di ritenere che il prodotto non è conforme alle prescrizioni stabilite nella normativa di armonizzazione dell'Unione ad esso applicabile al momento dell'immissione sul mercato o comporta un rischio.

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le autorità di vigilanza del mercato che abbiano motivo di ritenere che un prodotto non sarà conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione ad esso applicabile o comporterà un rischio grave impongono alle autorità designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di sospendere la procedura per la sua immissione in libera pratica.

3.  Le autorità di vigilanza del mercato che abbiano motivi ragionevoli di ritenere che un prodotto non sarà conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione ad esso applicabile o comporterà un rischio grave impongono alle autorità designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di sospendere la procedura per la sua immissione in libera pratica.

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali si scambiano informazioni sullo status degli operatori economici autorizzati e sui loro precedenti di conformità per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti.

3.  Le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali si scambiano informazioni sullo status degli operatori economici autorizzati e sui loro precedenti di conformità per quanto riguarda la normativa di armonizzazione dell'Unione e la sicurezza dei prodotti. Le informazioni scambiate devono anche essere comunicate, ove opportuno, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Qualora sia rilevata una non conformità nel corso dei controlli di cui al paragrafo 2, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato sospendono il trattamento favorevole di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, e inseriscono informazioni dettagliate sulla non conformità nel sistema di cui all'articolo 34.

4.  Qualora sia rilevata una non conformità nel corso dei controlli di cui al paragrafo 2, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato sospendono il trattamento favorevole di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma. Esse informano le autorità doganali pertinenti della non conformità rilevata e inseriscono informazioni dettagliate sulla non conformità nel sistema di cui all'articolo 34.

Emendamento    174

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Scopo della rete è di fungere da piattaforma per una cooperazione strutturata tra le autorità degli Stati membri e la Commissione e semplificare le prassi di vigilanza del mercato nell'Unione, rendendo le attività di vigilanza del mercato più efficaci.

Emendamento    175

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La rete è composta da un comitato dell'Unione per la conformità dei prodotti, da gruppi di coordinamento amministrativo e da una segreteria.

1.  La rete è composta da un rappresentante di ciascuno degli uffici unici di collegamento di cui all'articolo 11, da due rappresentanti della Commissione e dai rispettivi supplenti, da gruppi di coordinamento amministrativo e da una segreteria.

Emendamento    176

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il comitato dell'Unione per la conformità dei prodotti è composto da un rappresentante di ciascuno degli uffici unici di collegamento di cui all'articolo 11 e da due rappresentanti della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti.

soppresso

Motivazione

La struttura della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti è stata riorganizzata al fine di garantire un'interazione più dinamica tra i diversi attori della rete. Onde rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione, sono stati previsti nuovi compiti e poteri comuni per la rete e la Commissione.

Emendamento    177

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione istituisce gruppi di coordinamento amministrativo distinti o congiunti per tutti gli strumenti della normativa di armonizzazione dell'Unione elencati nell'allegato del presente regolamento. Ogni gruppo di coordinamento amministrativo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti e, se del caso, da rappresentanti degli uffici unici di collegamento, e da rappresentanti delle associazioni di categoria pertinenti e delle associazioni dei consumatori.

3.  La Commissione istituisce gruppi di coordinamento amministrativo distinti o congiunti per tutti gli strumenti della normativa di armonizzazione dell'Unione elencati nell'allegato del presente regolamento. Ogni gruppo di coordinamento amministrativo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti e, se del caso, da rappresentanti degli uffici unici di collegamento, e da rappresentanti delle associazioni di categoria pertinenti e delle associazioni dei consumatori. La Commissione organizza le riunioni dei gruppi di coordinamento amministrativo e vi assiste in qualità di osservatore.

Emendamento    178

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alle riunioni della rete, i gruppi di coordinamento amministrativo sono rappresentati sulla base delle conoscenze e delle esperienze specifiche richieste a seconda della tematica in questione.

Emendamento    179

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La segreteria è composta da personale della Commissione.

4.  La segreteria è composta da personale della Commissione. Essa organizza le riunioni della rete e fornisce supporto tecnico e logistico.

Emendamento    180

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione può assistere alle riunioni dei gruppi di coordinamento amministrativo.

soppresso

Emendamento    181

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La rete si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro.

Emendamento    182

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.  La rete può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici.

Emendamento    183

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater.  La rete si adopera al meglio per adottare decisioni all'unanimità. Qualora sia impossibile raggiungere un accordo, la rete adotta la sua posizione a maggioranza semplice dei suoi membri.

Emendamento    184

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quinquies.  La rete può invitare esperti e altre terze parti, incluse le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria, piccole e medie imprese, consumatori, laboratori e organismi di valutazione della conformità a livello di Unione, a partecipare alle riunioni come osservatori o a fornire contributi scritti.

Emendamento    185

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 sexies.  La riunione della rete e le riunioni dei gruppi di coordinamento amministrativo si svolgono in modo trasparente.

Emendamento    186

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  La rete ha i seguenti compiti:

 

a) adottare il suo programma di lavoro biennale, che definisca tra l'altro le priorità per le azioni comuni di vigilanza del mercato, incluse le azioni comuni per quanto riguarda la vigilanza del mercato online, e i settori o le categorie di prodotti prioritari;

 

b) adottare il proprio regolamento interno e quello per il funzionamento dei gruppi di coordinamento amministrativo;

 

c) riesaminare e discutere periodicamente una metodologia generale di valutazione del rischio, al fine di assicurarne l'applicazione uniforme;

 

d) preparare orientamenti settoriali in relazione ai controlli da effettuare sulle caratteristiche dei prodotti soggetti al presente regolamento;

 

e) discutere le condizioni uniformi dei controlli, i criteri per stabilire la frequenza degli stessi o la quantità di campioni da controllare in relazione ad alcuni prodotti, come previsto all'articolo 15, paragrafo 1, in conformità delle priorità definite al paragrafo -1, lettera a), nonché gli obiettivi, i parametri di riferimento e le tecniche comuni per le verifiche relative al controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8 bis;

 

f) agevolare lo scambio di informazioni sui prodotti non conformi, sui recenti sviluppi scientifici e le nuove tecnologie, sui rischi emergenti e su altri aspetti concernenti le attività di controllo, nonché sull'attuazione delle strategie e delle attività di vigilanza del mercato;

 

g) garantire il coordinamento e il monitoraggio dei gruppi di coordinamento amministrativo e delle loro attività;

 

h) fornire assistenza, su richiesta di uno Stato membro, nell'elaborazione e nell'attuazione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 8;

 

i) agevolare l'efficace funzionamento di un sistema di valutazione inter pares tra le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione, ai sensi dell'articolo 12 ter, ed esaminare e monitorare i risultati di tali valutazioni;

 

j) esaminare le controversie tra autorità di vigilanza del mercato relative all'applicazione del presente regolamento, analizzare qualsiasi altra questione in merito e adottare orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche al fine di promuovere un'applicazione coerente e un'interpretazione uniforme del presente regolamento, anche mediante lo sviluppo di una metodologia comune per definire e stabilire sanzioni;

 

k) discutere in che modo garantire adeguate modalità di finanziamento e recupero dei costi della vigilanza del mercato nell'Unione e proporre il finanziamento delle attività di cui all'articolo 36;

 

l) promuovere e agevolare la collaborazione con altre reti e altri gruppi pertinenti, in particolare l'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain, nell'ottica di esaminare le possibilità di utilizzare le nuove tecnologie, segnatamente la blockchain, ai fini della vigilanza del mercato e della tracciabilità dei prodotti;

 

m) fornire consulenza e assistenza alla Commissione in merito alle questioni relative all'ulteriore sviluppo di RAPEX e di ICSMS.

Emendamento    187

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  adottare il programma di lavoro della rete, sulla base di una proposta della segreteria, e seguirne l'attuazione;

a)  seguire l'attuazione del programma di lavoro della rete e informare la rete sulle conclusioni di tale monitoraggio;

Emendamento    188

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  organizzare la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni e delle migliori pratiche tra autorità di vigilanza del mercato;

f)  organizzare la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni e delle migliori pratiche tra autorità di vigilanza del mercato nonché con le autorità doganali;

Emendamento    189

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  agevolare l'organizzazione di progetti comuni di vigilanza del mercato e progetti comuni di prove sui prodotti, compresi progetti comuni per quanto riguarda i prodotti venduti online;

Emendamento    190

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter)  facilitare l'organizzazione di programmi comuni di formazione e scambi di personale tra autorità di vigilanza del mercato e, se del caso, con le autorità di vigilanza del mercato di paesi terzi o con organizzazioni internazionali;

Emendamento    191

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)  organizzare valutazioni inter pares, programmi comuni di formazione e agevolare gli scambi di personale tra autorità di vigilanza del mercato e, se del caso, con le autorità di vigilanza del mercato di paesi terzi o con organizzazioni internazionali;

soppresso

Emendamento    192

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m)  esaminare, di propria iniziativa o su richiesta del comitato dell'Unione per la conformità dei prodotti, tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento e formulare orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche al fine di promuovere un'applicazione coerente del presente regolamento, anche mediante la definizione di norme sulle sanzioni minime.

soppresso

Emendamento    193

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m bis)  favorire la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali e, se del caso, con le autorità di vigilanza del mercato di paesi terzi o con organizzazioni internazionali, in merito a indagini correlate alla conformità dei prodotti messi in vendita online e destinati a utilizzatori finali all'interno dell'Unione.

Emendamento    194

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il comitato dell'Unione per la conformità dei prodotti svolge i seguenti compiti:

soppresso

a)  definire le priorità per azioni comuni di vigilanza del mercato;

 

b)  garantire il coordinamento e il monitoraggio dei gruppi di coordinamento amministrativo e delle loro attività;

 

c)  assistere nell'elaborazione e nell'attuazione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 8;

 

d)  adottare il proprio regolamento interno e quello per il funzionamento dei gruppi di coordinamento amministrativo.

 

Emendamento    195

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione sviluppa e mantiene un sistema di informazione e comunicazione per la raccolta e la conservazione, in forma strutturata, di informazioni su questioni relative all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione. La Commissione, gli uffici unici di collegamento e le autorità designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, hanno accesso a tale sistema.

1.  La Commissione sviluppa e mantiene un sistema di informazione e comunicazione per la raccolta, il trattamento e la conservazione, in forma strutturata, di informazioni su questioni relative all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, al fine di favorire la condivisione di tali dati tra gli Stati membri e consentire alla Commissione di monitorare le attività di vigilanza del mercato.

 

Tale sistema dispone di un'interfaccia pubblica con informazioni chiave in tutte le lingue dell'Unione e informa gli utenti finali in merito alle attività di vigilanza del mercato e ai suoi risultati.

 

La Commissione, gli uffici unici di collegamento, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, hanno accesso a tale sistema.

Emendamento    196

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  le strategie nazionali di vigilanza del mercato elaborate dai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 13.

Emendamento    197

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  gli eventuali accordi di partenariato da esse conclusi a norma dell'articolo 7;

soppresso

Emendamento    198

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Il sistema di informazione consente la trasmissione dei fascicoli tra le autorità di vigilanza del mercato e costituisce lo strumento preferenziale per le richieste di informazioni a norma dell'articolo 22.

Emendamento    199

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione può scambiare informazioni riservate in materia di vigilanza del mercato con le autorità di regolamentazione di paesi terzi od organizzazioni internazionali con cui abbia concluso accordi di riservatezza basati sul principio di reciprocità.

1.  Per migliorare l'efficienza della vigilanza del mercato nell'Unione, la Commissione può scambiare informazioni riservate in materia di vigilanza del mercato con le autorità di regolamentazione di paesi terzi od organizzazioni internazionali con cui abbia concluso accordi di riservatezza basati sul principio di reciprocità.

Emendamento    200

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La Commissione provvede affinché gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 1 siano conformi alla legislazione applicabile dell'Unione.

Emendamento    201

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'approvazione può essere concessa a un paese terzo a norma del paragrafo 3 solo dopo la realizzazione nell'Unione di un audit che dimostri il rispetto delle seguenti condizioni:

5.  L'approvazione può essere concessa a un paese terzo a norma del paragrafo 3 solo dopo la realizzazione nel paese terzo pertinente e nell'Unione di audit che dimostrino il rispetto delle seguenti condizioni:

Emendamento    202

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 5 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)  il paese terzo dispone di un efficiente sistema di verifica della conformità dei prodotti esportati nell'Unione;

Emendamento    203

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  La Commissione ritira l'approvazione concessa a norma del paragrafo 3 qualora accerti che, in un numero significativo di casi, i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione non sono conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione.

9.  La Commissione monitora regolarmente il corretto funzionamento dell'approvazione e ritira l'approvazione concessa a norma del paragrafo 3 qualora accerti che, in un numero significativo di casi, i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione non sono conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione. La Commissione informa immediatamente gli Stati membri e il paese terzo interessato.

Emendamento    204

Proposta di regolamento

Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Applicabilità del regolamento (CE) n. 765/2008 e modifiche della normativa di armonizzazione dell'Unione

Modifiche del regolamento (CE) n. 765/2008

Emendamento    205

Proposta di regolamento

Articolo 38

Testo della Commissione

Emendamento

Gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 non si applicano alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato.

Gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 sono soppressi.

Emendamento    206

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la situazione finanziaria delle piccole e medie imprese;

soppresso

Emendamento    207

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  la natura, la gravità e la durata della non conformità, prendendo in considerazione il danno causato agli utilizzatori finali;

b)  la natura, la gravità e la durata della non conformità, prendendo in considerazione il danno causato agli utilizzatori finali o all'interesse pubblico protetti dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione;

Emendamento    208

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  la situazione finanziaria delle piccole e medie imprese.

Emendamento    209

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri provvedono in particolare affinché sia possibile imporre sanzioni nei casi in cui l'operatore economico non cooperi o rifiuti di cooperare durante i controlli e le attività di vigilanza del mercato.

5.  Gli Stati membri hanno la possibilità di non applicare sanzioni in caso di violazioni formali di ridotta entità e ove la non conformità sia corretta dall'operatore economico in modo tempestivo. Tuttavia gli Stati membri provvedono affinché sia possibile imporre sanzioni nei casi in cui l'operatore economico non cooperi o rifiuti di cooperare durante i controlli e le attività di vigilanza del mercato.

Emendamento    210

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie applicate per violazioni della normativa di armonizzazione dell'Unione siano utilizzate per finanziare ulteriori attività di vigilanza del mercato.

Emendamento    211

Proposta di regolamento

Articolo 62 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [31 dicembre 2024], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    212

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione valuta se il presente regolamento ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero di prodotti non conformi presenti sul mercato dell'Unione, l'efficace ed efficiente applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione all'interno dell'Unione, il miglioramento della cooperazione tra le autorità competenti e il rafforzamento dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, tenendo conto al contempo dell'impatto sulle imprese, soprattutto quelle piccole e medie. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare l'efficacia delle attività di vigilanza del mercato finanziate dall'Unione alla luce delle prescrizioni delle politiche e della normativa dell'Unione.

La relazione valuta se il presente regolamento ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero di prodotti non conformi presenti sul mercato dell'Unione, l'efficace ed efficiente applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione all'interno dell'Unione, il miglioramento della cooperazione tra le autorità competenti e il rafforzamento dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, tenendo conto al contempo dell'impatto sulle imprese, soprattutto quelle piccole e medie.

 

La valutazione è effettuata, in particolare, nell'ottica di valutare l'ambito di applicazione del presente regolamento e l'efficacia delle sue disposizioni in relazione ai dispositivi abilitati per l'Internet degli oggetti e l'intelligenza artificiale nonché alla luce degli sviluppi tecnologici, economici e giuridici.

 

La valutazione dovrebbe inoltre esaminare l'efficacia delle attività di vigilanza del mercato finanziate dall'Unione alla luce delle prescrizioni delle politiche e della normativa dell'Unione nonché vagliare e proporre nuove soluzioni basate sul mercato che poterebbero integrare efficacemente le azioni di vigilanza del mercato.

Emendamento    213

Proposta di regolamento

Articolo 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 62 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 1 ter, e all'articolo 26, paragrafo 8 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 1 ter, e all'articolo 26, paragrafo 8 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

 

5. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 ter, paragrafo 6, dell'articolo 15, paragrafo 1 ter, e dell'articolo 26, paragrafo 8 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La libera circolazione delle merci è la più sviluppata delle quattro libertà fondamentali. Tale pilastro si fonda sulla fiducia dei consumatori europei, che devono poter contare sul fatto che i prodotti che acquistano sono sicuro e conformi, a prescindere dal produttore, dallo Stato membro in cui avviene l'acquisto e tramite quale canale (tradizionale o vendita online).

Numerosi scandali recenti, come ad esempio il "dieselgate", hanno mostrato che l'esistenza di prodotti non sicuri e non conformi è ancora una realtà nel mercato dell'UE, mettendo in risalto la necessità di un coordinamento e di un'efficacia maggiori della vigilanza del mercato nell'Unione. La presenza sul mercato di prodotti che non rispettano le normative armonizzate dell'Unione mina la fiducia che i consumatori nutrono nei confronti della qualità, della sicurezza e della compatibilità ambientale dei prodotti sul mercato, mettendo a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico. In questo modo è compromesso l'interesse sia pubblico che dei consumatori, mentre le imprese che rispettano le norme subiscono uno svantaggio competitivo.

L'incremento delle importazioni verso l'UE, l'accresciuta complessità delle catene di valore, il maggior quantitativo di prodotti in circolazione nel mercato unico, l'aumento delle attività di commercio online e le nuove tecnologie pongono nuove sfide per le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e per le istituzioni dell'UE. È chiaro che solo una vigilanza del mercato unionale adeguata, efficace e coordinata potrebbe rispondere a tali sfide e garantire che ai consumatori finali giungano esclusivamente prodotti sicuri e conformi.

In generale, il relatore accoglie con grande favore il nuovo "pacchetto merci" presentato dalla Commissione e, più nello specifico, che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione.

Dato che il "pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato" è purtroppo ancora bloccato dal 2013 al Consiglio, l'Unione europea ha l'esigenza sempre più pressante di poter contare su un quadro giuridico efficace e aggiornato in materia di vigilanza del mercato e rispetto della conformità dei prodotti nel mercato unico.

In tale prospettiva, il progetto di relazione presentato dal relatore sostiene e consolida le principali disposizioni della proposta della Commissione e intende chiarire una serie di questioni.

L'obiettivo principale del relatore è di introdurre un approccio europeo maggiormente armonizzato in materia di vigilanza del mercato e garantire un livello più elevato di cooperazione tra le autorità nazionali preposte a detta vigilanza e le altre autorità competenti.

1. Garantire la conformità dei prodotti e la parità di condizioni tra gli operatori economici

Il relatore ritiene fermamente che il rafforzamento della vigilanza del mercato sia essenziale per garantire che sul mercato dell'UE vi siano esclusivamente prodotti sicuri e conformi, contribuendo in tal modo a migliorarne il funzionamento. Il regolamento in esame dovrebbe mirare proprio a tale obiettivo.

Il relatore riconosce che un'efficace vigilanza del mercato, così come stabilita dal regolamento di cui trattasi, potrebbe essere fondamentale per salvaguardare gli interessi pubblici quali la salute e la sicurezza in generale, ma anche la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica.

Il relatore ritiene sia di fondamentale importanza garantire una concorrenza leale e una parità di condizioni tra gli operatori economici. Gli operatori di mercato che adottano una condotta onesta, oltre a compiere notevoli sforzi per rispettare i requisiti dell'Unione, subiscono le dannose conseguenze della produzione o dell'importazione di merci non conformi o non sicure. Un'inefficiente vigilanza di mercato non è in grado di tutelare le imprese oneste e comporta il rischio di eliminare posti di lavoro. È opportuno che le autorità preposte alla vigilanza del mercato garantiscano che i prodotti non conformi e non sicuri siano identificati e ritirati dal mercato nell'interesse dei consumatori, come pure dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori affidabili.

2. Introdurre un approccio europeo armonizzato in materia di vigilanza del mercato

•  Rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza degli Stati membri

Il regolamento stabilisce una serie di poteri per le autorità di vigilanza del mercato, al fine di assicurare che la normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti sia applicata efficacemente attraverso le frontiere. Il relatore si compiace dell'applicazione dei poteri delle autorità di vigilanza del mercato, ma insiste sul fatto che tali misure dovrebbero essere applicate in maniera proporzionata e con un approccio basato sul rischio.

Tra i punti principali sollevati dal relatore vi è la necessità di garantire che le autorità di vigilanza del mercato operanti nei diversi Stati membri applichino le stesse regole nello stesso modo.

A tal fine, propone di armonizzare la metodologia e i criteri di valutazione dei rischi, nonché i controlli per assicurare la parità di condizioni per tutti gli operatori economici e una concorrenza equa sul mercato.

L'approccio armonizzato alla vigilanza del mercato va di pari passo con l'introduzione di un efficace sistema di valutazione tra pari delle autorità preposte ai controlli, onde garantire che le norme pertinenti siano attuate e applicate in maniera rigorosa e uniforme in tutta l'Unione.

•  Conferire una dimensione europea alla rete dell'Unione per la conformità dei prodotti

Il relatore si compiace della creazione di una rete dell'unione per la conformità dei prodotti, volta a promuovere una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, le istituzioni europee e gli operatori economici. Tuttavia, il relatore ritiene che la proposta della Commissione non preveda un grado di interazione adeguato tra i diversi attori della rete. Pertanto intende conferire un'autentica dimensione europea alla rete e rafforzarne il ruolo, attribuendole i poteri di definire congiuntamente le priorità delle azioni comuni di vigilanza del mercato, di creare condizioni uniformi per i controlli in relazione a determinati prodotti, nonché di agevolare lo scambio di informazioni sui prodotti non conformi.

3. Rafforzare le misure per contrastare la non conformità

•  Persona responsabile della conformità

La Commissione introduce il concetto di persona responsabile delle informazioni sulla conformità come condizione necessaria per mettere i prodotti a disposizione sul mercato. Gli obiettivi principali consistono nell'applicare la normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti garantendo buoni contatti tra i fabbricanti o i loro rappresentanti designati e le autorità di vigilanza del mercato e nel creare condizioni di scambio eque sul mercato dell'Unione.

Il relatore sostiene fermamente tale concetto e propone di estendere le funzioni della persona responsabile delle informazioni sulla conformità. In tal senso, un prodotto può essere messo a disposizione sul mercato solo se vi è una persona responsabile della conformità di tale prodotto. Il relatore estende le competenze del responsabile della conformità, incaricandolo di contattare il fabbricante in caso di non conformità. Il responsabile, di propria iniziativa oppure su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, dovrà intervenire per rettificare i casi di non conformità identificati.

•  Banca dati sulla conformità

Il relatore introduce altresì il nuovo concetto di "banca dati online sulla conformità ", che conterrà i dati di contatto della persona responsabile della conformità e la dichiarazione UE di conformità dei fabbricanti. Tale banca dati sarà alimentata dai fabbricanti e altri operatori economici, e sarà accessibile alle autorità di vigilanza del mercato e al grande pubblico dell'Unione europea a titolo gratuito. Tale banca dati presenta un duplice vantaggio: gli operatori economici possono inserire la dichiarazione di conformità e altre informazioni pertinenti in un'unica banca dati dedicata, mentre le autorità e i cittadini potranno accedere a tali informazioni in maniera centralizzata, invece di dover cercare tra le diverse fonti e i siti web degli operatori economici.

•  Accordi di partenariato per la conformità e protocolli d'intesa

La Commissione stabilisce la possibilità che un'autorità di vigilanza del mercato concluda un accordo di partenariato con un operatore economico stabilito nel suo territorio. Il relatore è contrario alle norme armonizzate sugli accordi di partenariato per la conformità. È dell'avviso che tali partenariati possano contrapporsi al requisito di indipendenza delle autorità pubbliche. In ragione della natura ibrida dei compiti degli operatori economici, vi è un palese rischio di conflitto di interessi nel momento in cui un'autorità di vigilanza del mercato deve eseguire controlli su una impresa a cui, precedentemente, ha fornito consulenza. Inoltre, la conclusione di un accordo di partenariato può distrarre le autorità di vigilanza del mercato dal loro compito principale, ovvero garantire che siano immessi sul mercato solo i prodotti conformi. Per gli stessi motivi, anche le disposizioni relative ai protocolli d'intesa, di cui dall'articolo 8 della proposta della Commissione, devono essere riformulate.

4. Affrontare le nuove sfide: il commercio elettronico e l'Internet degli oggetti

L'incremento delle attività legate al commercio elettronico pone alcune sfide per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utilizzatori finali dai prodotti non alimentari pericolosi e dai prodotti non conformi. Le autorità di vigilanza del mercato devono far fronte a numerose difficoltà, quali rintracciare i prodotti messi in vendita online, individuare gli operatori economici responsabili, svolgere test di sicurezza o valutazione dei rischi, causate dalla mancanza di accesso fisico ai prodotti. La proposta della Commissione non affronta questo aspetto. Sulla base degli orientamenti della Commissione in materia di commercio elettronico, il relatore raccomanda agli Stati membri di organizzare efficacemente le attività di vigilanza del mercato sui prodotti venduti online e di garantire che all'interno delle autorità nazionali di vigilanza del mercato vi sia un numero adeguato di ispettori che si occupano dei prodotti venduti online.

Inoltre, la Commissione non ha tenuto conto della diffusione dell'Internet degli oggetti (IoT) e del numero crescente di dispositivi connessi. Il relatore ritiene opportuno che il quadro normativo dell'Unione affronti le attuali minacce alla sicurezza dei dispositivi IoT che possono essere oggetto di accesso abusivo e generare quindi nuovi rischi a distanza. Pertanto, è dell'avviso che la valutazione dei nuovi rischi a cui sono esposti i consumatori a causa dei prodotti in grado di connettersi a Internet debba assumere un'importanza prioritaria.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

ALIBABA

AMAZON

AMFORI

ANEC

ANIMA

APPLE

ASSOGIOCATTOLI

BEUC

BIC

BUSINESSEUROPE

CECE

CECED

CONFCOMMERCIO

CONFINDUSTRIA

DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE

DIGITAL EUROPE

E-BAY

EGMF - Federazione dell'industria europea delle macchine da giardinaggio

ELECTRICAL SAFETY FIRST

EMOTA

EUROCOMMERCE

FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION

FEDERUNACOMA

FESI – Federazione dell'industria europea degli articoli sportivi

HDE – FEDERAZIONE TEDESCA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

IBM

INDICAM

INDUSTRIALL

LIDL STIFTUNG

LVMH

MARKENVERBAND – ASSOCIAZIONE TEDESCA DEI MARCHI

ORGALIME

PROSAFE

RINA Consulting

SCHNEIDER ELECTRIC

TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE

UNIFAB - Union des fabricants

VDMA

 

COMMISSIONE EUROPEA

RAPPRESENTANZA PERMAMENTE AUSTRIACA PRESSO L'UE

RAPPRESENTANZA PERMAMENTE TEDESCA PRESSO L'UE

RAPPRESENTANZA PERMAMENTE DANESE PRESSO L'UE

RAPPRESENTANZA PERMAMENTE FRANCESE PRESSO L'UE

AGENZIA DELLE DOGANE ITALIANA

MINISTERO ITALIANO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

RAPPRESENTANZA PERMAMENTE ITALIANA PRESSO L'UE

RAPPRESENTANZA PERMAMENTE RUMENA PRESSO L'UE

RAPPRESENTANZA PERMAMENTE SVEDESE PRESSO L'UE

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (12.7.2018)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE
(COM(2017)0795 – C8 – 2017/0353(COD))

Relatore per parere: Miroslav Mikolášik

BREVE MOTIVAZIONE

La sicurezza dei consumatori e la tutela dell'ambiente sono le pietre angolari del mercato unico delle merci, che è una delle maggiori conquiste dell'Europa ed è concepito per consentire la libera circolazione.

In tutta l'UE vi sono norme ambientali e di sicurezza comuni intese a tutelare i cittadini dai pericoli per la sicurezza, l'inquinamento e i danni all'ambiente. Tuttavia, vi sono ancora troppi prodotti venduti sul mercato dell'UE che non rispettano le norme previste dalla legislazione dell'UE. L'esistenza di prodotti non conformi espone i consumatori a prodotti potenzialmente pericolosi, mette a rischio l'ambiente e provoca distorsioni della concorrenza.

La proposta di regolamento fa parte di un "pacchetto merci" che affronta alcuni punti deboli per un migliore funzionamento del mercato unico delle merci. Il relatore accoglie con favore la proposta di regolamento che mira a rafforzare la conformità e l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. Tuttavia, il relatore rileva i limiti del campo di applicazione del regolamento, che riguarda solo i prodotti armonizzati elencati nell'allegato. In relazione alla legislazione di cui all'allegato, una "disposizione di lex generalis" è concepita per evitare qualsiasi eventuale rischio di sovrapposizioni o disposizioni contraddittorie con "disposizioni di lex specialis" aventi pari obiettivo, natura o effetto in altra normativa di armonizzazione vigente o futura dell'Unione.

Il relatore riconosce che l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione compete agli Stati membri, che sono vincolati da confini giurisdizionali. Pertanto, per garantire un'applicazione coerente in tutta l'UE e per affrontare efficacemente la non conformità è necessario coordinare le attività.

La conformità con la legislazione dell'UE è considerata il modo migliore per garantire la sicurezza dei prodotti. Ad esempio, la legislazione dell'Unione in settori quali i giocattoli e le sostanze chimiche è tra le più rigorose al mondo. Tuttavia, ogni giorno nell'Unione vengono venduti ingenti quantitativi di prodotti non sicuri e non conformi. Secondo la relazione annuale RAPEX del 2017, le categorie di prodotti più pericolosi all'interno dell'UE sono: giocattoli (29 %), veicoli a motore (20 %) e abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda (12 %), e il rischio segnalato con maggior frequenza è quello di lesioni (28 %) seguito dal rischio chimico (22 %).

Per migliorare la situazione attuale è necessaria una maggiore cooperazione tra le autorità e gli operatori economici. Ciò va di pari passo con la coerenza delle pratiche di vigilanza del mercato in tutta l'UE e alle sue frontiere esterne al fine di garantire ovunque lo stesso livello elevato di conformità. In tale contesto, il relatore accoglie con favore gli obblighi di assistenza reciproca e la presunzione giuridica che i prodotti risultati non conformi in uno Stato membro siano non conformi in tutta l'UE.

Il relatore conviene che la proposta dovrebbe migliorare la cooperazione in materia di applicazione e conformità senza imporre un onere sproporzionato o eccessivo sulle autorità degli Stati membri e sugli operatori economici. La proposta dovrebbe pertanto limitarsi a quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi. Il relatore ricorda che vanno tenute in considerazione le possibilità oggettive delle PMI.

Al fine di garantire l'affidabilità e la coerenza delle prove condotte in tutta l'Unione nel quadro della vigilanza del mercato, la Commissione propone di designare impianti di prova dell'Unione. I laboratori designati come impianti di prova dell'Unione dovrebbero disporre di competenze, attrezzature, infrastrutture e personale adeguati per svolgere compiti nel rispetto degli standard più elevati. Il relatore suggerisce quindi che essi fungano anche da centri di conoscenza in materia di rischi e rischi emergenti (ad esempio in relazione a sostanze chimiche dannose). Il relatore desidera garantire che un organismo notificato o qualsiasi altro organismo di valutazione della conformità abbia la possibilità di diventare un impianto di prova dell'Unione purché soddisfi le condizioni prescritte.

Il relatore accoglie con favore il fatto che il regolamento istituisca una rete dell'Unione per la conformità dei prodotti intesa a coordinare e facilitare l'attuazione di attività congiunte di applicazione delle norme da parte degli Stati membri. Inoltre, il relatore suggerisce di istituire una banca dati paneuropea armonizzata per la raccolta di dati sugli incidenti e gli infortuni che garantisca coerenza nel monitoraggio in tutta l'UE e funga da strumento per lo sviluppo di una nuova legislazione e nuove norme in materia di salute e sicurezza e per il miglioramento dell'applicazione.

Il relatore accoglie con particolare favore il fatto che il regolamento preveda un quadro rafforzato per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione (quasi il 30 % delle merci nell'UE), perché, una volta entrati nell'Unione, possono circolarvi liberamente. Al contempo il relatore sottolinea l'importanza che i requisiti relativi alla protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza si applichino ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione e che nel mercato unico entrino solo prodotti sicuri e conformi. Per garantire che nel mercato dell'Unione non vengano introdotti prodotti non sicuri o non conformi, le autorità doganali effettuano controlli adeguati prima che essi siano immessi in libera pratica. Secondo il relatore è necessario che si affronti in modo adeguato la pratica della scelta, da parte di esportatori di paesi terzi, dei punti di entrata in cui i controlli sono meno rigorosi o sistematici, e che si ponga rimedio alle carenze nello svolgimento delle attività delle autorità doganali.

In generale, negli emendamenti proposti il relatore si concentra sul rafforzamento della protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente e ritiene che il regolamento in materia di conformità e applicazione contribuirà a creare un mercato interno per i beni più equo.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione è necessario assicurare che i prodotti soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica. L'applicazione rigorosa di tali prescrizioni è indispensabile per tutelare adeguatamente questi interessi e per creare condizioni favorevoli alla concorrenza leale sul mercato delle merci dell'Unione. Sono quindi necessarie norme per garantire tale applicazione in tutto il mercato interno, anche per quanto riguarda i prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi.

(1)  Al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione è necessario assicurare che i prodotti soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica. L'applicazione rigorosa di tali prescrizioni è indispensabile per tutelare adeguatamente questi interessi e per creare condizioni favorevoli alla concorrenza leale sul mercato delle merci dell'Unione. Sono quindi necessarie norme per garantire tale applicazione in tutto il mercato interno, anche per quanto riguarda i prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi. Al fine di facilitare il rispetto del diritto dell'Unione da parte degli operatori economici e conferire maggiori poteri alle autorità di vigilanza del mercato nelle loro attività di applicazione delle norme, tali prescrizioni dovrebbero trovare il giusto equilibrio tra semplicità ed efficacia. Le prescrizioni del presente regolamento e la loro applicazione sono concepite in modo da dare priorità alla vigilanza dei prodotti che potrebbero comportare un rischio grave.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Il presente regolamento dovrebbe riguardare i prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato. La normativa elencata nell'allegato dovrebbe comprendere tutta la normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti fabbricati diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione. In questo modo sarà garantito un quadro uniforme per la vigilanza del mercato di tali prodotti a livello dell'Unione. Vari strumenti della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti devono essere modificati di conseguenza, in particolare al fine di sopprimere i riferimenti a determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008. Qualora in futuro venga adottata una nuova normativa di armonizzazione dell'Unione, sarà quest'ultima a stabilire se anche ad essa si applichi il presente regolamento.

(5)  Il presente regolamento dovrebbe riguardare i prodotti che sono soggetti alla direttiva 2001/95/CE o alla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato. La normativa elencata nell'allegato dovrebbe comprendere tutta la normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti fabbricati diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione. In questo modo sarà garantito un quadro uniforme per la vigilanza del mercato di tali prodotti a livello dell'Unione. Vari strumenti della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti devono essere modificati di conseguenza, in particolare al fine di sopprimere i riferimenti a determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008. Qualora in futuro venga adottata una nuova normativa di armonizzazione dell'Unione, sarà quest'ultima a stabilire se anche ad essa si applichi il presente regolamento.

Motivazione

Per una efficace protezione dei consumatori è essenziale che la direttiva sia inclusa nella normativa. Alcuni prodotti previsti dalla direttiva, come i giocattoli, sono particolarmente importanti per il pubblico e dovrebbero essere protetti.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La sicurezza dei consumatori dipende in larga misura dall'applicazione attiva della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti in cui sono stabilite prescrizioni in materia di sicurezza. È pertanto necessario rafforzare le misure di applicazione. Tali misure dovrebbero essere costantemente migliorate e rese sempre più efficaci allo scopo di far fronte alle attuali sfide del mercato globale e alla crescente complessità della catena di fornitura.

(7)  La sicurezza dei consumatori dipende in larga misura dall'applicazione attiva della normativa dell'Unione relativa ai prodotti in cui sono stabilite prescrizioni in materia di sicurezza. È pertanto necessario rafforzare le misure di applicazione, anche per quanto riguarda i prodotti che sono messi in vendita online agli utenti finali all'interno dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere costantemente migliorate e rese sempre più efficaci allo scopo di far fronte alle attuali sfide del mercato globale e alla crescente complessità della catena di fornitura.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta all'Internet degli oggetti e al numero crescente di dispositivi dotati di intelligenza artificiale, tenendo conto del fatto che i consumatori utilizzano sempre più dispositivi connessi nella loro vita quotidiana senza conoscere le minacce alla sicurezza che tali dispositivi possono rappresentare e i rischi remoti esistenti. Il quadro normativo dell'Unione dovrebbe pertanto affrontare tali questioni per garantire una migliore tutela dei consumatori.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  La responsabilità dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere tenute a garantire la piena conformità alla normativa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire approcci sistematici per garantire l'efficacia della vigilanza del mercato e delle altre attività di applicazione delle norme.

(9)  La responsabilità dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere tenute a garantire la piena conformità alla normativa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire approcci sistematici per garantire l'efficacia della vigilanza del mercato e delle altre attività di applicazione delle norme, e la Commissione dovrebbe monitorare la corretta applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Un mercato unico più equo dovrebbe garantire pari condizioni di concorrenza a tutti gli operatori economici e la protezione contro la concorrenza sleale. A tal fine è necessario rafforzare l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. Una buona cooperazione tra fabbricanti e autorità di vigilanza del mercato è fondamentale in quanto consente di intervenire immediatamente e di adottare misure correttive riguardanti il prodotto. È importante che vi sia una persona di contatto stabilita nell'Unione in modo che le autorità di vigilanza del mercato abbiano un interlocutore cui rivolgere domande sulla conformità di un prodotto alla normativa di armonizzazione dell'Unione. La persona responsabile di fornire queste informazioni sulla conformità dovrebbe essere il fabbricante o l'importatore o un'altra persona designata a tal fine dal fabbricante, ad esempio un altro operatore economico. Il ruolo della persona stabilita nell'Unione e responsabile delle informazioni sulla conformità è essenziale affinché le autorità di vigilanza del mercato dispongano di un interlocutore stabilito nell'Unione come pure ai fini dello svolgimento tempestivo di compiti specifici atti a garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione, a beneficio dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese all'interno dell'Unione. Le disposizioni del presente regolamento che impongono la presenza di una persona stabilita nell'Unione che sia responsabile delle informazioni sulla conformità non dovrebbero applicarsi nei casi in cui prescrizioni specifiche stabilite in determinati strumenti giuridici relativi ai prodotti, vale a dire l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/2009, l'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/745 e l'articolo 15 del regolamento 2017/746, conseguano nella pratica lo stesso risultato.

(14)  Un mercato unico più equo dovrebbe garantire pari condizioni di concorrenza a tutti gli operatori economici e la protezione contro la concorrenza sleale. A tal fine è necessario rafforzare l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. Una buona cooperazione tra fabbricanti, distributori, grossisti, dettaglianti e autorità di vigilanza del mercato è fondamentale in quanto consente di intervenire immediatamente e di adottare misure correttive riguardanti il prodotto. È importante che vi sia una persona di contatto stabilita nell'Unione in modo che le autorità di vigilanza del mercato abbiano un interlocutore cui rivolgere domande sulla conformità di un prodotto alla normativa di armonizzazione dell'Unione. La persona responsabile di fornire queste informazioni sulla conformità dovrebbe essere il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato designato a tal fine. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione e non ha un rappresentante autorizzato, la persona responsabile di fornire queste informazioni sulla conformità dovrebbe essere l'importatore o il distributore. Il ruolo della persona stabilita nell'Unione e responsabile delle informazioni sulla conformità è essenziale affinché le autorità di vigilanza del mercato dispongano di un interlocutore stabilito nell'Unione come pure ai fini dello svolgimento tempestivo di compiti specifici atti a garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione, a beneficio dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese all'interno dell'Unione. Le disposizioni del presente regolamento che impongono la presenza di una persona stabilita nell'Unione che sia responsabile delle informazioni sulla conformità non dovrebbero applicarsi nei casi in cui prescrizioni specifiche stabilite in determinati strumenti giuridici relativi ai prodotti, vale a dire l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/2009, l'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/745 e l'articolo 15 del regolamento 2017/746, conseguano nella pratica lo stesso risultato.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Le attività di vigilanza del mercato dovrebbero essere accurate ed efficaci al fine di garantire che la normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti sia applicata correttamente. Dato che i controlli possono costituire un onere per gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero organizzare e condurre attività di ispezione tenendo conto degli interessi di questi ultimi e limitando tale onere a quanto necessario per eseguire controlli efficienti ed efficaci. Le autorità competenti di uno Stato membro dovrebbero inoltre svolgere le attività di vigilanza del mercato con lo stesso livello di accuratezza a prescindere dal fatto che la non conformità del prodotto in questione riguardi il territorio di tale Stato membro o possa avere un impatto sul mercato di un altro Stato membro.

(18)  Le attività di vigilanza del mercato dovrebbero essere accurate ed efficaci al fine di garantire che la normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti sia applicata correttamente. Dato che i controlli possono costituire un onere per gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero organizzare e condurre attività di ispezione tenendo conto degli interessi di tali operatori e limitando tale onere a quanto necessario per eseguire controlli efficienti ed efficaci. Le autorità competenti di uno Stato membro dovrebbero inoltre svolgere le attività di vigilanza del mercato con lo stesso livello di accuratezza a prescindere dal fatto che la non conformità del prodotto in questione riguardi il territorio di tale Stato membro o possa avere un impatto sul mercato di un altro Stato membro. Dovrebbero essere stabilite condizioni uniformi per le attività d'ispezione condotte dalle autorità di vigilanza del mercato quando un prodotto presenta un rischio noto o emergente.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)  Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere in grado di fornire consulenza in materia di imballaggio e di disporre l'esecuzione di modifiche laddove riscontrino situazioni in conflitto con la normativa dell'Unione.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Al fine di garantire l'affidabilità e la coerenza delle prove condotte in tutta l'Unione nel quadro della vigilanza del mercato, la Commissione dovrebbe designare impianti di prova dell'Unione. Dovrebbe inoltre essere sviluppato un sistema di informazione più completo per la condivisione dei risultati delle prove all'interno dell'Unione al fine di evitare inutili duplicazioni e di garantire una maggiore coerenza a livello dell'Unione.

(33)  Al fine di garantire l'affidabilità e la coerenza delle prove condotte in tutta l'Unione nel quadro della vigilanza del mercato, la Commissione dovrebbe designare impianti di prova dell'Unione. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero tenere debitamente conto dei risultati delle prove effettuate da tali impianti di prova dell'Unione. Dovrebbe inoltre essere sviluppato un sistema di informazione più completo per la condivisione dei risultati delle prove all'interno dell'Unione al fine di evitare inutili duplicazioni e di garantire una maggiore coerenza a livello dell'Unione. Gli impianti di prova dell'Unione dovrebbero fungere da centri di conoscenza in relazione ai rischi noti ed emergenti nonché assistere l'Unione e gli Stati membri nello sviluppo di metodologie di prova comuni e all'avanguardia.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare le autorità di vigilanza del mercato di personale e attrezzature adeguati. Per essere efficaci le attività di vigilanza del mercato richiedono notevoli risorse ed è opportuno garantire risorse stabili a un livello adeguato in qualsiasi momento alle esigenze di applicazione delle norme. I finanziamenti pubblici dovrebbero pertanto essere integrati mediante la riscossione di oneri a copertura delle spese sostenute nello svolgimento delle attività di vigilanza del mercato in relazione a prodotti risultati non conformi, tenuto debitamente conto dei precedenti di conformità dell'operatore economico.

(35)  Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare le autorità di vigilanza del mercato di personale e attrezzature adeguati. Per essere efficaci le attività di vigilanza del mercato richiedono notevoli risorse ed è opportuno garantire risorse stabili a un livello adeguato in qualsiasi momento alle esigenze di applicazione delle norme. I controlli amministrativi e automatizzati non possono sostituire i controlli fisici che garantiscono la sostanziale conformità di un prodotto con la pertinente normativa dell'Unione. I finanziamenti pubblici dovrebbero pertanto essere integrati mediante la riscossione di oneri a copertura delle spese sostenute nello svolgimento delle attività di vigilanza del mercato in relazione a prodotti risultati non conformi, tenuto debitamente conto dei precedenti di conformità dell'operatore economico.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)  Il livello di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e alle violazioni delle disposizioni di qualsiasi normativa dell'Unione e degli Stati membri sui prodotti che impongono obblighi agli operatori economici, dovrebbe essere rafforzato, al fine di scoraggiare efficacemente l'immissione di prodotti non conformi sul mercato.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis)  La Commissione dovrebbe monitorare le prestazioni delle autorità doganali e porre rimedio alle carenze ivi riscontrate che potrebbero condurre a un indebolimento delle condizioni di parità per i produttori dell'Unione che si conformano alla normativa rispetto ai produttori di paesi terzi che esportano verso l'Unione. La Commissione dovrebbe altresì porre rimedio alla pratica che vede esportatori di paesi terzi scegliere i punti di entrata nell'Unione in cui i controlli sono meno rigorosi o sistematici.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per la fornitura di informazioni sulla conformità di determinati prodotti oggetto di atti dell'Unione che armonizzano le condizioni per la loro commercializzazione. Esso istituisce un quadro per la cooperazione con gli operatori economici in relazione a tali prodotti.

Il presente regolamento mira a proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori europei nonché l'ambiente, e prevede procedure per garantire che solo i prodotti sicuri e conformi siano messi a disposizione dei consumatori europei.

 

 

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato del presente regolamento ("normativa di armonizzazione dell'Unione").

1.  Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti soggetti alla direttiva 2001/95/CE o alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato del presente regolamento ("normativa di armonizzazione dell'Unione").

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'applicazione del presente regolamento non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure più specifiche, come previsto nella direttiva 2001/95/CE.

3.  L'applicazione del presente regolamento non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure più specifiche, come previsto nella direttiva 2001/95/CE. Le autorità di vigilanza del mercato devono sempre agire sulla base del principio di precauzione, in particolare in materia di salute e ambiente.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico;

(3)  "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni della normativa dell'Unione e non pregiudichino la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la sicurezza pubblica o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico;

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis)  "non conformità formale": qualsiasi non conformità amministrativa che non comporta una violazione delle prescrizioni essenziali, compresi, tra l'altro, i casi di non conformità di cui all'articolo R34 dell'allegato I della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

_________________

 

1 bis Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  "rischio grave": qualsiasi rischio grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità di vigilanza del mercato;

(15)  "rischio grave": qualsiasi rischio che richiede un intervento rapido e un controllo successivo, compresi i casi in cui gli effetti potrebbero non essere immediati; qualsiasi prodotto che non soddisfi un requisito essenziale definito dalla normativa di armonizzazione dell'Unione o qualsiasi prodotto che non soddisfi i criteri generali di sicurezza dei prodotti in base alla direttiva 2001/95/CE è considerato un prodotto che presenta un rischio grave;

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

22 bis)  "misure volontarie": misure che l'operatore ha intrapreso volontariamente per eliminare la non conformità sulla base delle conclusioni dell'autorità di vigilanza del mercato o sulla base di sue proprie constatazioni;

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

22 ter)  "richiesta motivata": una richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato basata su un sospetto di non conformità;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

22 quater)  "modelli distinti": tutti i prodotti che presentano caratteristiche differenti, talvolta minori o persino inesistenti.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il fabbricante è stabilito nell'Unione o è presente almeno una delle seguenti figure in relazione al prodotto:

a)  il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato, è stabilito nell'Unione o è presente almeno una delle seguenti figure in relazione al prodotto:

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  un importatore;

i)  un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione o non è presente un rappresentante autorizzato;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)  un distributore;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la designa quale persona responsabile dello svolgimento dei compiti elencati al paragrafo 3 e le impone di svolgere tali compiti per conto del fabbricante;

ii)  qualora non vi siano fabbricanti o importatori stabiliti nell'Unione, una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la designa quale persona responsabile di assicurare la conformità e di svolgere i compiti elencati al paragrafo 3 per conto del fabbricante;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  l'identità e i dati di contatto del fabbricante, dell'importatore o di un'altra persona che soddisfa i requisiti di cui alla lettera a) sono resi pubblici conformemente al paragrafo 4 e sono indicati o identificabili conformemente al paragrafo 5.

b)  l'identità e i dati di contatto del fabbricante, dell'importatore, del distributore o di un'altra persona che soddisfa i requisiti di cui alla lettera a) sono resi pubblici conformemente al paragrafo 4 e sono indicati o identificabili conformemente al paragrafo 5.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua ufficiale dell'Unione stabilita dallo Stato membro interessato;

b)  a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua ufficiale dell'Unione stabilita dallo Stato membro interessato, e per dimostrare l'esistenza di caratteristiche essenziali differenti tra modelli distinti, così come definiti all'articolo 3, punto 22 quater);

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  coopera con le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, all'adozione di provvedimenti volti a eliminare o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati dal prodotto.

c)  coopera con le autorità di vigilanza del mercato e interviene immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta di tali autorità, per eliminare, o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi posti da un prodotto, o rettifica la non conformità dello stesso alle prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione o dalla direttiva 2001/95/CE;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  qualora valuti o abbia motivo di ritenere che un prodotto in esame presenti un rischio o non sia conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione o a una norma armonizzata applicabile, ne informa immediatamente il fabbricante e, se del caso, altri operatori economici.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I fabbricanti rendono pubblici l'identità e i dati di contatto della persona responsabile delle informazioni sulla conformità del prodotto sul loro sito web o, se non dispongono di un sito web, con qualsiasi altro mezzo grazie al quale le informazioni siano facilmente e gratuitamente accessibili al grande pubblico nell'Unione.

soppresso

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'identità e i dati di contatto della persona responsabile delle informazioni sulla conformità del prodotto sono indicati sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento o sono identificabili a partire dalle informazioni riportate su di essi.

5.  L'identità e i dati di contatto del fabbricante e i dati di contatto della persona responsabile delle informazioni sulla conformità del prodotto sono indicati sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento o sono identificabili a partire dalle informazioni riportate su di essi.

Motivazione

Un prodotto può essere immesso sul mercato solo se è conforme e sicuro per i consumatori e per l'ambiente. Di ciò è responsabile primariamente il fabbricante.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Il fabbricante, l'importatore e qualsiasi altra persona che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, mettono a disposizione del pubblico e di altri operatori economici, con ogni mezzo idoneo, elenchi dei loro modelli di prodotto, accompagnati da un'immagine, in particolare per i prodotti che sono o sono stati oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE e per i prodotti ad ampia distribuzione.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Obblighi dei distributori

 

1. Prima di rendere un prodotto disponibile sul mercato, i distributori adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti stabiliti dalla normativa di armonizzazione applicabile, dalle norme armonizzate o dalla direttiva 2001/95/CE.

 

2. A seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, la persona responsabile delle informazioni sulla conformità fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua ufficiale dell'Unione stabilita dallo Stato membro interessato, nonché l'esistenza di caratteristiche essenziali differenti tra modelli distinti, così come definiti all'articolo 3, punto 22 quater);

Motivazione

I dettaglianti consentono sistematicamente la vendita e il consumo di beni illegali o non conformi. La modifica obbligherà i distributori ad assumere un ruolo più proattivo nell'interdire i beni illegali.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora la normativa di armonizzazione dell'Unione preveda la redazione di una dichiarazione UE di conformità, i fabbricanti rendono pubblica tale dichiarazione sul loro sito web o, se non dispongono di un sito web, con qualsiasi altro mezzo grazie al quale la dichiarazione sia facilmente e gratuitamente accessibile al grande pubblico nell'Unione.

Qualora la normativa di armonizzazione dell'Unione preveda la redazione di una dichiarazione UE di conformità, i fabbricanti, compresi quelli stabiliti in paesi terzi, o gli importatori rendono tale dichiarazione gratuitamente accessibile.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

soppresso

Accordi di partenariato per la conformità

 

1.  Un'autorità di vigilanza del mercato può concludere con un operatore economico stabilito nel suo territorio un accordo di partenariato in base al quale l'autorità accetta di fornire all'operatore economico consulenze e orientamenti riguardo alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile ai prodotti per i quali l'operatore economico è responsabile.

 

L'accordo non riguarda le attività di valutazione della conformità affidate agli organismi notificati ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione.

 

2.  Un'autorità di vigilanza del mercato che concluda un accordo di partenariato a norma del paragrafo 1 indica tale informazione nel sistema di cui all'articolo 34, precisando la portata dell'accordo come pure il proprio nome e indirizzo e quelli dell'operatore economico.

 

3.  Qualora un'autorità di vigilanza del mercato concluda un accordo di partenariato a norma del paragrafo 1, le altre autorità di vigilanza del mercato la informano in merito alle eventuali misure temporanee da esse adottate nei confronti dell'operatore economico, nonché alle eventuali misure correttive adottate dall'operatore economico, per quanto riguarda la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile.

 

4.  Un'autorità di vigilanza del mercato che concluda un accordo di partenariato a norma del paragrafo 1 può imporre all'operatore economico il pagamento di oneri che rappresentano le spese ragionevolmente sostenute dall'autorità nell'esercizio delle sue funzioni a norma dei paragrafi 1 e 2.

 

Motivazione

Le autorità di vigilanza del mercato devono rimanere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato possono concludere protocolli d'intesa con le imprese o con organizzazioni che rappresentano le imprese o gli utilizzatori finali per la realizzazione o il finanziamento di attività congiunte volte a individuare i casi di non conformità o a promuovere la conformità in determinate aree geografiche o per quanto riguarda categorie specifiche di prodotti.

Le autorità di vigilanza del mercato possono concludere protocolli d'intesa con autorità doganali, portuali e aeroportuali, con fabbricanti o importatori, con le imprese o con organizzazioni che rappresentano le imprese o gli utilizzatori finali per la realizzazione o il finanziamento di attività congiunte volte a individuare i casi di non conformità o a promuovere la conformità in determinate aree geografiche o per quanto riguarda categorie specifiche di prodotti al fine di far fronte, tra le altre cose, alle questioni che preoccupano in modo specifico i consumatori di tale zona. L'autorità di vigilanza del mercato fornisce alla Commissione un progetto di protocollo d'intesa almeno 2 mesi prima della sua adozione. La Commissione fornisce un parere alle autorità di vigilanza del mercato in merito al progetto di protocollo e alla relazione di attuazione.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Un'autorità di vigilanza del mercato può utilizzare qualsiasi informazione derivante dalle attività realizzate o finanziate da altre parti di un protocollo d'intesa da essa concluso a norma del paragrafo 1 nel quadro di un'indagine sulla non conformità condotta dall'autorità stessa, ma solo se le attività in questione sono state realizzate in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi.

2.  Un'autorità di vigilanza del mercato può utilizzare qualsiasi informazione derivante dalle attività realizzate o finanziate da altre parti di un protocollo d'intesa da essa concluso a norma del paragrafo 1 nel quadro di un'indagine sulla non conformità condotta dall'autorità stessa, ma solo se le attività in questione sono state realizzate in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi. Le informazioni sul modo in cui i prodotti sono stati testati e i risultati di tali prove sono messi a disposizione del pubblico.

Motivazione

È necessaria maggiore trasparenza rispetto ai metodi e ai criteri di prova e ai risultati delle prove.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualsiasi scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato e le imprese o le organizzazioni di cui al paragrafo 1 ai fini dell'elaborazione o dell'attuazione di un protocollo d'intesa da esse concluso a norma di tale paragrafo è considerato non costituire una violazione degli obblighi di segreto professionale.

3.  Qualsiasi scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato, la Commissione o il comitato dell'Unione per la conformità dei prodotti e le imprese o le organizzazioni di cui al paragrafo 1 ai fini dell'elaborazione o dell'attuazione di un protocollo d'intesa da esse concluso a norma di tale paragrafo è trattato in conformità degli obblighi di segreto professionale. Qualsiasi ulteriore utilizzo di tali informazioni è soggetto alle più rigorose garanzie di riservatezza e di segreto professionale e commerciale.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  procedure per monitorare gli eventuali infortuni o danni per la salute o la sicurezza degli utilizzatori finali che si sospetta siano stati causati da tali prodotti;

b)  procedure per monitorare gli eventuali infortuni o danni per la salute o la sicurezza o incolumità degli utilizzatori finali che si sospetta siano stati causati da tali prodotti;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  procedure per raccogliere e analizzare le conoscenze scientifiche e tecniche su questioni attinenti alla sicurezza, che incidono in particolare sulla salute e sulla tutela dell'ambiente.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter)  procedure per stabilire cooperazioni e scambi di informazioni e di esperienze tra le autorità di vigilanza del mercato e gli istituti scientifici o di ricerca.

Motivazione

La condivisione di conoscenze, informazioni ed esperienze tra le autorità di vigilanza del mercato e istituti scientifici e di ricerca risulta vantaggiosa per entrambe le parti, in particolare nei settori caratterizzati da rapido sviluppo scientifico e innovazione.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli nel quadro delle loro attività di cui al paragrafo 1 seguendo un approccio basato sul rischio e tenendo conto, come minimo, dei seguenti fattori:

2.  Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli nel quadro delle loro attività di cui al paragrafo 1 seguendo un approccio basato sul rischio, in conformità del principio di precauzione e tenendo conto, come minimo, dei seguenti fattori:

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

i)  al prodotto, come il numero di prodotti presenti sul mercato e tutti i pericoli associati a tale prodotto;

i)  al prodotto, come il numero di prodotti presenti sul mercato e tutti i pericoli associati a tale prodotto, prestando particolare attenzione alla dimensione sanitaria del rischio potenziale;

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il prodotto può compromettere la salute o la sicurezza degli utilizzatori finali;

a)  il prodotto può compromettere la salute e mettere a rischio la sicurezza o l'incolumità degli utilizzatori finali o provocare danni ambientali;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il prodotto non è conforme alle prescrizioni applicabili della normativa di armonizzazione dell'Unione.

b)  il prodotto non è conforme alle prescrizioni applicabili della normativa di armonizzazione dell'Unione o della direttiva 2001/95/CE e quindi potrebbe mettere in pericolo la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Quando i prodotti sono ritirati, richiamati, vietati o sottoposti a restrizioni, l'autorità di vigilanza del mercato garantisce che la Commissione, tramite la rete istituita a norma dell'articolo 31, gli altri Stati membri e gli utilizzatori finali siano informati di conseguenza.

Quando i prodotti sono ritirati, richiamati, vietati o sottoposti a restrizioni, l'autorità di vigilanza del mercato garantisce che la Commissione, tramite la rete istituita a norma dell'articolo 31, gli impianti di prova dell'Unione, gli altri Stati membri e gli utilizzatori finali siano informati di conseguenza.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Per risolvere eventuali controversie derivanti da una valutazione divergente del rischio tra le autorità degli Stati membri, gli operatori economici e gli organismi di valutazione della conformità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità di vigilanza, commissionare una valutazione del rischio a un laboratorio di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 28. Tale valutazione del rischio è vincolante per tutte le parti interessate.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale di vigilanza del mercato, almeno ogni tre anni. La strategia promuove un approccio coerente, globale e integrato alla vigilanza del mercato e all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione nel territorio dello Stato membro e comprende tutti i settori e tutte le fasi della catena di fornitura del prodotto, comprese le importazioni e le catene di approvvigionamento digitale.

1.  Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale di vigilanza del mercato, almeno ogni quattro anni, in considerazione delle rapide evoluzioni del mercato e dei nuovi rischi emergenti. La strategia promuove un approccio coerente, globale e integrato alla vigilanza del mercato e all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione nel territorio dello Stato membro e comprende tutti i settori e tutte le fasi della catena di fornitura del prodotto, comprese le importazioni e le catene di approvvigionamento digitale. Nell'istituire le loro strategie nazionali di vigilanza del mercato, gli Stati membri consultano le parti interessate e rendono le loro osservazioni pubblicamente accessibili.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i settori definiti come prioritari ai fini dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione;

b)  i settori definiti come prioritari ai fini dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione; gli Stati membri considerano come settori prioritari i prodotti che sono o sono stati oggetto di una decisione di emergenza ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  i provvedimenti di applicazione previsti al fine di ridurre i casi di non conformità nei settori definiti come prioritari, compresi, se del caso, i livelli minimi di controllo previsti per le categorie di prodotti che presentano livelli significativi di non conformità;

c)  i provvedimenti di applicazione previsti al fine di ridurre i casi di non conformità nei settori definiti come prioritari, compresi, se del caso, i livelli minimi di controllo previsti per le categorie di prodotti che presentano livelli significativi di non conformità e potrebbero comportare un rischio grave;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  una valutazione dei nuovi rischi per i consumatori relativi a prodotti che possono connettersi a Internet e mettere in pericolo la sicurezza dei consumatori.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri comunicano le rispettive strategie nazionali di vigilanza del mercato mediante il sistema di cui all'articolo 34.

3.  Gli Stati membri comunicano le rispettive strategie nazionali di vigilanza del mercato mediante il sistema di cui all'articolo 34 e le rendono disponibili al pubblico.

Motivazione

Maggiore trasparenza.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il potere di effettuare audit dei sistemi delle organizzazioni degli operatori economici, compresi audit delle procedure di cui dispongono per garantire la conformità al presente regolamento e alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile;

soppresso

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  apporre sigilli sui locali o sequestrare informazioni, dati o documenti di un operatore economico nel corso dell'ispezione per il periodo e nella misura necessari ai fini dell'indagine;

(2)  apporre sigilli sui locali pertinenti o sequestrare informazioni, dati o documenti di un operatore economico nel corso dell'ispezione per il periodo e nella misura necessari ai fini dell'indagine;

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)  il potere di adottare misure temporanee, qualora non siano disponibili altri mezzi efficaci per prevenire un rischio grave, comprese in particolare misure temporanee che impongano ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti, disabilitare o limitare l'accesso a contenuti o di sospendere o limitare l'accesso a un sito web, a un servizio o a un account o che impongano ai registri e alle autorità di registrazione del dominio di sospendere un nome di dominio completo per un determinato periodo di tempo;

h)  il potere di adottare misure temporanee o definitive relative a prodotti non sicuri o non conformi, qualora non siano disponibili altri mezzi efficaci per prevenire un rischio grave, comprese in particolare misure che impongano ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti, disabilitare o limitare l'accesso a contenuti o di sospendere o limitare l'accesso a un sito web, a un servizio o a un account o che impongano ai registri e alle autorità di registrazione del dominio di sospendere un nome di dominio completo per un determinato periodo di tempo;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m)  il potere di disporre la restituzione dei profitti ottenuti a seguito di un caso di non conformità;

m)  il potere di disporre la restituzione dei profitti ottenuti a seguito di un caso di non conformità e di chiedere alle imprese di rimborsare i consumatori interessati;

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n)  il potere di pubblicare le decisioni definitive, le misure definitive e gli impegni assunti dall'operatore economico o le decisioni prese a norma del presente regolamento, ivi compresa la pubblicazione dell'identità dell'operatore economico responsabile della non conformità.

n)  il potere di pubblicare le decisioni definitive, le misure definitive e gli impegni assunti dall'operatore economico o le decisioni prese a norma del presente regolamento, ivi compresa la pubblicazione dell'identità dell'operatore economico responsabile della non conformità, nel rispetto delle più rigorose garanzie di confidenzialità e di segreto professionale e commerciale, nonché le condizioni a cui dovrà sottostare l'operatore economico per compensare la perdita o il danno subito dai consumatori.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità di vigilanza del mercato pubblicano gli impegni ad esse comunicati dagli operatori economici come pure informazioni dettagliate sulle misure correttive adottate dagli operatori economici nei rispettivi territori e sulle misure temporanee adottate dalla pertinente autorità di vigilanza del mercato a norma del presente regolamento.

4.  Le autorità di vigilanza del mercato pubblicano gli impegni ad esse comunicati dagli operatori economici come pure informazioni dettagliate sulle misure correttive adottate dagli operatori economici nei rispettivi territori e sulle misure temporanee adottate dalla pertinente autorità di vigilanza del mercato a norma del presente regolamento, nel rispetto delle più rigorose garanzie di riservatezza e di segreto professionale e commerciale.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le autorità di vigilanza del mercato esercitano i loro poteri conformemente al principio di proporzionalità.

5.  Le autorità di vigilanza del mercato esercitano i loro poteri conformemente al principio di precauzione e al principio di proporzionalità.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato controllano in modo appropriato e nella misura adeguata le caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche documentarie e, se del caso, controlli fisici e di laboratorio sulla base di un campione rappresentativo.

Le autorità di vigilanza del mercato controllano in modo appropriato e nella misura adeguata le caratteristiche dei prodotti, in conformità della metodologia comune definita dalla Commissione, attraverso verifiche documentarie e, se del caso, controlli fisici e di laboratorio sulla base di un campione rappresentativo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, stabilendo percentuali minime per il numero di controlli che le autorità di vigilanza del mercato devono eseguire sui prodotti appartenenti a categorie diverse, in conformità delle priorità stabilite dalla rete dell'Unione per la conformità dei prodotti.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato osservano il principio di riservatezza qualora ciò sia necessario per proteggere i segreti commerciali e professionali o per tutelare i dati personali ai sensi del diritto nazionale, fermo restando l'obbligo di massima pubblicità delle informazioni al fine di proteggere gli interessi degli utilizzatori finali nell'Unione.

Le autorità di vigilanza del mercato assicurano le più rigorose garanzie di riservatezza e del segreto commerciale e professionale e tutelano i dati personali ai sensi del diritto nazionale, fermo restando l'obbligo di massima pubblicità delle informazioni al fine di proteggere gli interessi degli utilizzatori finali nell'Unione.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per decidere se un prodotto comporti o meno un rischio grave si fa ricorso ad un'adeguata valutazione del rischio che tiene conto della natura del pericolo stesso e della probabilità che si materializzi. La possibilità di ottenere livelli di sicurezza più elevati o la disponibilità di altri prodotti che comportano un rischio minore non costituisce un motivo per ritenere che un prodotto comporti un rischio grave.

2.  Per decidere se un prodotto comporti o meno un rischio grave si fa ricorso ad un'adeguata valutazione del rischio che tiene conto della natura del pericolo stesso, della probabilità che si materializzi e del principio di precauzione. Tale decisione tiene conto in particolare della dimensione sanitaria del rischio. La possibilità di ottenere livelli di sicurezza più elevati o la disponibilità di altri prodotti che comportano un rischio minore non costituisce un motivo per ritenere che un prodotto comporti un rischio grave.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  forniscono pareri tecnici o scientifici indipendenti alla Commissione, anche nell'ambito della rete istituita a norma dell'articolo 31, e agli Stati membri;

c)  forniscono pareri tecnici o scientifici indipendenti alla Commissione, anche nell'ambito della rete istituita a norma dell'articolo 31, e agli Stati membri e segnalano nuovi rischi emergenti in base alle più recenti conoscenze scientifiche;

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  fungono da centro di conoscenze in materia di rischi e rischi emergenti per i consumatori e l'ambiente, ad esempio in relazione alle sostanze chimiche nocive classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o altre sostanze problematiche contenute nei prodotti di consumo;

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)  fungono da centro di conoscenze in materia di nuovi rischi per i consumatori in relazione a prodotti che possono connettersi a Internet;

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quater) Gli impianti di prova dell'Unione assistono inoltre la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo di metodologie di prova unificate e all'avanguardia; sono stabiliti stretti rapporti tra l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e gli impianti di prova dell'Unione che fungono da centro di conoscenze al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sostegno ottimale alle attività di vigilanza del mercato e di applicazione da parte degli Stati membri.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto dei risultati delle prove, delle analisi e delle conclusioni degli impianti di prova dell'Unione per adottare adeguate misure di vigilanza del mercato.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità interpellata, su richiesta di un'autorità richiedente, adotta senza indugio, avvalendosi dei poteri ad essa conferiti ai sensi del presente regolamento, tutte le misure di applicazione necessarie per porre fine ad un caso di non conformità.

1.  L'autorità interpellata, su richiesta di un'autorità richiedente o della Commissione o di altre parti interessate che forniscano idonea prova di non conformità, adotta senza indugio, avvalendosi dei poteri ad essa conferiti ai sensi del presente regolamento, tutte le misure di applicazione necessarie per porre fine ad un caso di non conformità. Se l'autorità interpellata non adotta provvedimenti, la Commissione stessa può adottare tutte le misure di applicazione necessarie.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione elabora una relazione contenente le informazioni presentate dagli Stati membri per l'anno civile precedente. La relazione è pubblicata nel sistema di cui all'articolo 34.

Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione elabora una relazione contenente le informazioni presentate dagli Stati membri per l'anno civile precedente e una sintesi di tale relazione. La relazione è pubblicata nel sistema di cui all'articolo 34.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora le autorità doganali di uno Stato membro abbiano motivo di ritenere che un operatore economico abbia modificato il punto di entrata per i propri prodotti sul mercato dell'Unione spostandolo in un altro Stato membro in cui vigono controlli meno rigorosi o sistematici, esse comunicano alle corrispondenti autorità dello Stato membro in questione il profilo di rischio dell'operatore economico e possono chiedere alla rete dell'Unione per la conformità dei prodotti di monitorare l'ingresso di tali prodotti.

Motivazione

L'obiettivo è di garantire che nel mercato entrino solo prodotti sicuri e conformi.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il prodotto non è contrassegnato o etichettato conformemente a tale normativa di armonizzazione dell'Unione;

b)  il prodotto non è contrassegnato o etichettato conformemente a tale normativa di armonizzazione dell'Unione e tale mancanza non può essere corretta entro un periodo di tempo ragionevole;

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità di vigilanza del mercato trattano in via prioritaria i prodotti dichiarati per la libera pratica da un operatore economico autorizzato di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 e la cui immissione in libera pratica è sospesa a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento.

1.  Le autorità di vigilanza del mercato trattano l'immissione in libera pratica dei prodotti sospesi a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento allo stesso modo per tutti gli operatori economici.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La Commissione autorizza le pertinenti parti interessate, comprese le associazioni dei consumatori, ad apportare un contributo strutturato per aiutare a stabilire le priorità e a selezionare attività di sorveglianza simultanee comuni.

Motivazione

Le organizzazioni dei consumatori svolgono regolarmente prove di prodotto comparative in laboratori e contribuiscono a identificare prodotti di consumo non sicuri e non conformi. Le prove e i dati da esse raccolti a livello nazionale ed europeo potrebbero contribuire a un miglior funzionamento della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  monitorare le attività di vigilanza del mercato e delle autorità doganali al fine di garantire un livello di controllo paritario e rigoroso dei prodotti armonizzati e non armonizzati nei vari Stati membri;

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)  definire un metodo di prova comune al fine di garantire l'uniformità dei controlli effettuati dagli Stati membri;

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  organizzare la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni e delle migliori pratiche tra autorità di vigilanza del mercato;

f)  organizzare la cooperazione e agevolare lo scambio efficace e regolare di informazioni e delle migliori pratiche tra gli Stati membri e tra autorità di vigilanza del mercato, nonché tra gli Stati membri e le parti interessate pertinenti;

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m bis)  mettere a punto pratiche uniformi per l'analisi del rischio e la definizione delle diverse categorie di rischio;

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera m ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m ter)  monitorare le prestazioni delle autorità doganali e porre rimedio alle carenze ivi riscontrate che potrebbero condurre a un indebolimento delle condizioni di parità per i produttori dell'Unione che si conformano alla normativa rispetto ai produttori di paesi terzi che esportano verso l'Unione, nonché porre rimedio alla pratica che vede esportatori di paesi terzi scegliere i punti di entrata nell'Unione in cui i controlli sono meno rigorosi o sistematici;

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera m quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m quater)  presentare una relazione annuale al Parlamento europeo sulle attività della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti;

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera m quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m quinquies)  istituire procedure per una banca dati paneuropea per raccogliere dati relativi a incidenti, infortuni o danni alla salute, alla sicurezza e/o all'incolumità degli utenti finali o all'ambiente e per rendere le informazioni fornite in tale banca dati facilmente accessibile a tutte le pertinenti parti interessate.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione può scambiare informazioni riservate in materia di vigilanza del mercato con le autorità di regolamentazione di paesi terzi od organizzazioni internazionali con cui abbia concluso accordi di riservatezza basati sul principio di reciprocità.

1.  La Commissione può scambiare informazioni riservate in materia di vigilanza del mercato con le autorità di regolamentazione di paesi terzi od organizzazioni internazionali, nel rispetto delle più rigorose garanzie di riservatezza e di segreto professionale e commerciale.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e delle disposizioni di qualsiasi normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti disciplinati dal presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici, se tali normative non prevedono sanzioni, e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

La Commissione e gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e delle disposizioni di qualsiasi normativa dell'Unione relativa ai prodotti disciplinati dal presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici, se tali normative non prevedono sanzioni, e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

La Commissione stabilisce inoltre le norme operative affinché gli Stati membri adottino misure temporanee e azioni correttive riguardanti i prodotti non conformi e gli operatori economici non conformi al fine di proteggere rapidamente i consumatori in caso di rischio.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la situazione finanziaria delle piccole e medie imprese;

soppresso

Motivazione

Questo criterio non è correlato alla proporzionalità del danno causato agli utenti finali o all'ambiente e pertanto non dovrebbe essere considerato in primo luogo nella procedura di adozione di una sanzione.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  la natura, la gravità e la durata della non conformità, prendendo in considerazione il danno causato agli utilizzatori finali;

b)  la natura, la gravità e la durata della non conformità, prendendo in considerazione il danno causato agli utilizzatori finali, all'ambiente, agli interessi sociali ed economici;

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  la situazione finanziaria delle piccole e medie imprese.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Norme e procedure per il rispetto e l’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione sui prodotti

Riferimenti

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

5.2.2018

Relatore per parere

       Nomina

Miroslav Mikolášik

1.3.2018

Esame in commissione

16.5.2018

 

 

 

Approvazione

10.7.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

53

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Norme e procedure per il rispetto e l’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione sui prodotti

Riferimenti

COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.12.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

5.2.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

INTA

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ITRE

5.2.2018

 

Pareri non espressi

       Decisione

INTA

22.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Relatori

       Nomina

Nicola Danti

23.1.2018

 

 

 

Esame in commissione

22.1.2018

16.5.2018

18.6.2018

11.7.2018

Approvazione

3.9.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

5

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Fabio Massimo Castaldo, Isabella De Monte, Michael Detjen, Michaela Šojdrová

Deposito

6.9.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

28

+

ALDE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen

S&D

Nicola Danti, Isabella De Monte, Michael Detjen, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Marcus Pretzell

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2018
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