RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i visti umanitari

16.10.2018 - (2017/2270(INL))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Juan Fernando López Aguilar
(Iniziativa – articolo 46 del regolamento)


Procedura : 2017/2270(INL)
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A8-0328/2018
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A8-0328/2018
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i visti umanitari

(2017/2270(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 18 e 19,

–  visti la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e il relativo Protocollo del 1967,

–  visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)[1],

–  visti il patto mondiale delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare e il patto mondiale delle Nazioni Unite sui rifugiati, che hanno fatto seguito alla dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti adottata all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 settembre 2016,

–  vista la valutazione del valore aggiunto europeo sui visti umanitari preparata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0328/2018),

A.  considerando che, nonostante numerose dichiarazioni e richieste di percorsi sicuri e legali che consentano l'accesso al territorio europeo per le persone che necessitano di protezione internazionale, non esiste attualmente alcuna armonizzazione a livello di Unione in merito alle procedure d'ingresso protetto né un quadro giuridico dell'Unione per i visti umanitari, vale a dire per i visti rilasciati allo scopo di raggiungere il territorio di uno Stato membro per ottenere protezione internazionale;

B.  considerando che, secondo la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2017 nella causa C-638/16[2], gli Stati membri non sono tenuti, in forza del diritto dell'Unione, a concedere un visto umanitario alle persone che intendono recarsi nel loro territorio con l'intenzione di chiedere asilo, ma restano liberi di farlo sulla base del rispettivo diritto nazionale; che tale sentenza interpreta il diritto vigente dell'Unione, che può essere modificato;

C.  considerando che diversi Stati membri dispongono attualmente o disponevano in passato di sistemi nazionali per il rilascio di visti umanitari o permessi di soggiorno per motivi umanitari al fine di garantire l'ingresso protetto delle persone in stato di necessità;

D.  considerando che il numero delle persone ammesse sulla base delle procedure nazionali d'ingresso per la protezione umanitaria o mediante il reinsediamento rimane basso rispetto alle necessità globali, con disparità significative tra gli Stati membri; che l'ambito di applicazione delle procedure nazionali d'ingresso per la protezione umanitaria e il reinsediamento è definito in maniera ristretta e, in caso di reinsediamento, è strettamente connesso ai criteri di vulnerabilità e di registrazione con lo status di rifugiato presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

E.   considerando che, di conseguenza, si stima che il 90 % di coloro che hanno ottenuto protezione internazionale abbia raggiunto l'Unione con mezzi irregolari, il che ne ha determinato la stigmatizzazione ancor prima dell'arrivo alle frontiere esterne degli Stati membri;

F.   considerando che le donne che viaggiano sole o con bambini, le donne a capo di un nucleo familiare, le donne in gravidanza e in allattamento, le persone con disabilità, le ragazze adolescenti e le donne anziane sono particolarmente vulnerabili lungo le rotte migratorie verso l'Europa e affrontano rischi notevolmente superiori di subire violenza di genere, tra cui lo stupro, la violenza e il fatto di diventare vittime di trafficanti per essere sfruttate sessualmente ed economicamente; che, inoltre, le donne e le ragazze tendono ad essere più vulnerabili a tutte le forme di sfruttamento, compreso lo sfruttamento lavorativo e sessuale lungo le rotte migratorie verso l'Unione, e sono spesso costrette a ricorrere al sesso di sopravvivenza per poter proseguire il viaggio;

G.   considerando che il costo stimato di queste politiche in termini di vite umane è stato di almeno 30 000 decessi alle frontiere dell'Unione dall'inizio del 2000; che è urgentemente necessario un quadro giuridico dell'Unione quale mezzo per far fronte all'intollerabile bilancio delle vittime nel Mediterraneo e sulle rotte migratorie verso l'Unione, per combattere realmente il traffico di esseri umani e l'esposizione alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento della manodopera e alla violenza, per gestire l'arrivo ordinato, la ricezione dignitosa e l'equo trattamento delle domande di asilo e per ottimizzare l'impiego del bilancio degli Stati membri e dell'Unione relativo alle procedure d'asilo, ai controlli alle frontiere e alle attività di ricerca e salvataggio, nonché per giungere a pratiche coerenti nell'acquis dell'Unione in materia di asilo;

H.   considerando che il Parlamento ha cercato di includere disposizioni in tal senso nel regolamento (CE) n. 810/2009;

I.   considerando che sia il Consiglio che la Commissione hanno respinto tali emendamenti con la motivazione, tra l'altro, che tali disposizioni non dovrebbero essere incluse nel regolamento (CE) n. 810/2009 dal momento che il suo ambito di applicazione copre soltanto i visti per soggiorni di breve durata;

J.  considerando che il Parlamento, di fronte all'inerzia della Commissione, ha quindi deciso di procedere all'elaborazione della presente relazione di iniziativa legislativa sui visti umanitari;

K.   considerando che è stato svolto un intenso lavoro, anche con l'aiuto di esperti, per elaborare le raccomandazioni allegate alla presente proposta;

1.  chiede alla Commissione di presentare, entro il 31 marzo 2019, sulla base dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), una proposta di regolamento che istituisca un visto umanitario europeo, seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;

2.  ritiene che gli Stati membri debbano poter rilasciare un visto umanitario europeo alle persone che necessitano di protezione internazionale, al fine di consentire loro di entrare nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato al solo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in quello Stato membro,

3.  ritiene che i visti umanitari europei debbano completare e non sostituire le procedure d'ingresso nazionali già esistenti per la protezione umanitaria, le procedure di reinsediamento e le domande spontanee conformemente al diritto internazionale dei rifugiati;

4.  ritiene che qualsiasi iniziativa in materia di visti umanitari europei debba lasciare impregiudicate le altre iniziative di politica migratoria, comprese quelle volte ad affrontare le cause profonde della migrazione;

5.  sottolinea l'urgente necessità di percorsi sicuri e legali verso l'Unione, uno dei quali dovrebbe essere costituito dai visti umanitari, che rivestono una notevole importanza anche da una prospettiva di genere, poiché le donne sono particolarmente vulnerabili e pertanto più esposte alla violenza sessuale e di genere lungo le rotte e nei centri di accoglienza; sottolinea che spesso la vulnerabilità economica e altri tipi di dipendenza pongono le donne e le ragazze di paesi terzi in una situazione in cui è ancor più difficile rispetto agli uomini fare richiesta di asilo in condizioni di sicurezza;

6.  ritiene che una parte delle implicazioni finanziarie della proposta richiesta debba essere coperta dal bilancio generale dell'Unione quale espressione concreta del principio di solidarietà e dell'equa ripartizione delle responsabilità, comprese le sue implicazioni finanziarie, tra gli Stati membri, conformemente all'articolo 80 TFUE;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni allegate alla Commissione e al Consiglio, ai parlamenti nazionali, alla Corte di giustizia, al Servizio europeo per l'azione esterna, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

  • [1]    GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
  • [2]    Sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, X. e X./État Belge, C-638/16, ECLI:EU:C2017:173.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONERACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba:

1.  FORMA E TITOLO DELLO STRUMENTO DA ADOTTARE

–   essere un atto giuridico distinto da adottare sotto forma di regolamento dal titolo "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto umanitario europeo",

2.  BASE GIURIDICA

–   avere come base giuridica l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

3.  MOTIVAZIONE

–   essere giustificato dalle seguenti motivazioni:

–   l'attuale vuoto giuridico nel diritto dell'Unione, che al di là delle procedure di reinsediamento applicabili ai rifugiati vulnerabili non prevede procedure nell'acquis in materia di visti né in quello in materia di frontiere o di asilo per quanto concerne l'ammissione nel territorio degli Stati membri di persone in cerca di protezione, unitamente al fatto che si stima che il 90 % delle persone alle quali viene successivamente riconosciuto lo status di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria raggiunge il territorio degli Stati membri in modo irregolare[1], spesso attraverso rotte potenzialmente mortali,

–   il rischio di frammentazione, dal momento che gli Stati membri istituiscono sempre più spesso i propri programmi e procedure di ammissione umanitaria, in contrasto con l'obiettivo generale di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE di sviluppare una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, il che comporta anche il rischio che questi diversi regimi compromettano l'applicazione uniforme delle disposizioni comuni sull'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri, come previsto dai regolamenti (CE) n. 810/2009[2] e (UE) 2016/399[3] del Parlamento europeo e del Consiglio,

–   i costi elevati, in termini umani, ma anche sociali, economici e di bilancio, associati allo status quo per i cittadini dei paesi terzi interessati (tariffe dei trafficanti, rischio di tratta e di sfruttamento, rischio di persecuzioni, rischio di morte e di maltrattamenti, ecc.) e per gli Stati membri e l'Unione (spesa di bilancio elevata per la ricerca e il salvataggio, compreso il trasporto marittimo privato, per la protezione delle frontiere, la cooperazione con i paesi terzi, le procedure di asilo e l'eventuale rimpatrio in caso di respingimento delle domande di protezione internazionale, nonché per la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta e il contrabbando, ecc.),

–   il valore aggiunto dell'azione dell'Unione, in termini di garanzia del rispetto dei valori dell'Unione, compresi i diritti fondamentali, la fiducia reciproca tra gli Stati membri e la fiducia nel sistema da parte dei richiedenti asilo, la certezza del diritto, la prevedibilità e l'applicazione e attuazione uniformi delle norme, il raggiungimento di economie di scala e la riduzione dei sopra citati costi dello status quo,

–   ricordare che la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4] e il regolamento (UE) n. 640/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] si applicano soltanto nel territorio degli Stati membri, sebbene al momento vi siano mezzi giuridici insufficienti perché i richiedenti asilo raggiungano tale territorio,

–  ricordare che, a seguito della presentazione di una domanda di asilo in uno Stato membro, si applica il sistema europeo comune di asilo dell'Unione,

–  sottolineare che il rifiuto di una domanda di visto umanitario europeo non pregiudica in alcun modo il diritto a presentare domanda di asilo nell'Unione né impedisce al richiedente di presentare domanda per altri sistemi di protezione disponibili,

4.  DISPOSIZIONI GENERALI

–   perseguire l'obiettivo di definire disposizioni sulle procedure e sulle condizioni alle quali uno Stato membro può rilasciare il visto umanitario europeo alle persone che necessitano di protezione internazionale, al fine di consentire loro di entrare nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato al solo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in quello Stato membro,

–   includere nel suo ambito d'applicazione i cittadini dei paesi terzi che devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001[6] del Consiglio, e la cui esposizione a persecuzioni o il cui rischio di persecuzioni, quali definiti nella direttiva 2011/95/UE[7] del Parlamento europeo e del Consiglio, sono manifestamente fondati, ma che non sono già oggetto della procedura di reinsediamento quale definita dai sistemi nazionali di reinsediamento o [dal nuovo regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento o] dalla direttiva 2001/55/CE[8] del Consiglio,

–   escludere dal suo ambito di applicazione i familiari che avrebbero altrimenti il diritto di raggiungere la loro famiglia in uno Stato membro in modo tempestivo conformemente ad altri atti legislativi di cui al diritto dell'Unione o nazionale,

5.  PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI VISTI UMANITARI

–   prevedere che tali domande di visto siano presentate direttamente, per via elettronica o per iscritto, presso qualsiasi consolato o ambasciata degli Stati membri,

–   stabilire le modalità pratiche per tali domande di visto, comprese la compilazione del modulo di domanda, la comunicazione di informazioni sull'identità del richiedente, inclusi gli identificatori biometrici, e l'indicazione di motivazioni, per quanto possibile documentate, relative al timore di persecuzione o di un danno grave,

–   prevedere che il richiedente del visto sia invitato a un colloquio (se necessario con l'assistenza di un traduttore), che può anche essere condotto a distanza attraverso mezzi di comunicazione audio e video, che assicurino un livello adeguato di sicurezza, protezione e riservatezza,

–   prevedere che i documenti presentati siano valutati, anche in relazione alla loro autenticità, da un'autorità competente, indipendente e imparziale, con conoscenze e competenze adeguate in materia di protezione internazionale,

–   prevedere che le domande di visto siano valutate sulla base della dichiarazione del richiedente e del colloquio con lo stesso e, ove disponibile, della documentazione di supporto, senza esperire l'intera procedura di determinazione dello status,

–   prevedere che, prima del rilascio del visto, ciascun richiedente sia sottoposto a controlli di sicurezza, attraverso le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili sulla protezione dei dati, per assicurare che non presenti rischi per la sicurezza,

–   prevedere che la decisione in merito a tali domande di visto sia presa entro 15 giorni di calendario dalla data di presentazione,

–   prevedere che la decisione relativa alla domanda sia comunicata al richiedente e che sia personalizzata, scritta e motivata,

–   prevedere che al cittadino del paese terzo al quale tale visto è stato rifiutato sia consentito di presentare ricorso, come è attualmente possibile fare in caso di rifiuto di un visto di breve durata o di respingimento alla frontiera,

6.  RILASCIO DI UN VISTO UMANITARIO

–   prevedere che tali visti siano rilasciati mediante un adesivo comune e inseriti nel sistema di informazione visti,

–   prevedere che, una volta rilasciato un visto umanitario, esso consenta al suo titolare di entrare nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato al solo fine di presentare una domanda di protezione internazionale in quello Stato membro,

7.  GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE

–   prevedere che le domande relative al visto siano valutate da personale adeguatamente formato,

–   prevedere che il personale in questione possa essere distaccato in ambasciate, consolati o negli Stati membri, nel qual caso le domande sono trasmesse per via elettronica e i colloqui sono condotti a distanza,

–   prevedere che determinati aspetti del processo, che non comportano preselezioni di casi, valutazioni o decisioni di alcun tipo, possano essere gestiti da fornitori di servizi esterni, comprese la fornitura di informazioni, la gestione degli appuntamenti per i colloqui e la raccolta di identificatori biometrici,

–   prevedere l'adozione di misure appropriate per garantire la protezione e la sicurezza dei dati e la riservatezza delle comunicazioni,

–   prevedere che gli Stati membri cooperino tra loro, con le agenzie dell'Unione, con le organizzazioni internazionali, con le organizzazioni governative e non governative e con altri pertinenti portatori di interessi per garantire un'applicazione armonizzata,

–   prevedere che le informazioni sulle procedure e sulle condizioni dei visti, nonché sulle condizioni e sulle procedure per ottenere la protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, siano rese ampiamente disponibili, anche sui siti web delle ambasciate e dei consolati degli Stati membri e tramite il Servizio europeo per l'azione esterna,

8.  DISPOSIZIONI FINALI

–  prevedere un apprezzabile sostegno finanziario da parte del Fondo di gestione integrata delle frontiere da mettere a disposizione degli Stati membri per la sua attuazione,

–   prevedere che gli Stati membri che rilasciano tale visto umanitario abbiano accesso allo stesso contributo del Fondo Asilo e migrazione che essi ricevono quando accolgono un rifugiato nell'ambito del quadro europeo per il reinsediamento,

9.  MODIFICA DI ALTRI ATTI GIURIDICI

–   prevedere modifiche:

–  del regolamento (CE) n. 810/2009 al fine di chiarire che le disposizioni del regolamento che istituisce un visto umanitario europeo si applicano alle persone che necessitano di protezione internazionale,

–  del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] al fine di garantire che le domande di visto umanitario siano inserite in tale sistema,

–  del Regolamento (UE) 2016/399 per adeguare le condizioni di ingresso per le persone che hanno ottenuto un visto umanitario europeo,

–  del Fondo di gestione integrata delle frontiere al fine di fornire finanziamenti agli Stati membri per l'attuazione del regolamento che istituisce il visto umanitario europeo,

–  dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[10] e della direttiva 2001/51/CE del Consiglio[11] al fine di esentare i vettori che trasportano cittadini di paesi terzi da responsabilità, obblighi e sanzioni se i cittadini in questione dichiarano l'intenzione di presentare domanda di protezione internazionale o umanitaria nel territorio degli Stati membri.

  • [1]    HEIN / DONATO (CIR) 2012: Exploring avenues for protected entry in Europe (Esplorare possibilità di ingresso protetto in Europa), pag. 17.
  • [2]    Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
  • [3]    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
  • [4]    Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
  • [5]    Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
  • [6]    Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
  • [7]    Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
  • [8]    Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
  • [9]    Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
  • [10]    GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
  • [11]    Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45).

MOTIVAZIONE

Contesto[1]

Il Parlamento ha iniziato a chiedere visti umanitari nel contesto della crisi migratoria e dinanzi all'inaccettabile bilancio delle vittime nel Mediterraneo. Ha espresso il proprio punto di vista, tra l'altro, nella risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione.

La questione dei visti umanitari è già stata discussa nel contesto dell'UE, ma senza risultati concreti. Attualmente esiste un certo numero di programmi mirati degli Stati membri, ma il diritto dell'Unione non prevede alcuna normativa-quadro.

La commissione LIBE ha cercato di porre rimedio a questo vuoto giuridico nel contesto della revisione del codice dei visti (2014/0094(COD)), ma sia il Consiglio che la Commissione si sono opposti agli emendamenti inclusi al riguardo nei negoziati di trilogo che hanno avuto inizio nel maggio 2016. Nel settembre 2017, dopo mesi di stallo dovuti al rifiuto del Consiglio di proseguire i negoziati fintanto che gli emendamenti non fossero stati ritirati, la squadra negoziale del Parlamento ritirava tali emendamenti. In alternativa, la commissione LIBE decideva di elaborare la presente relazione di iniziativa di carattere legislativo.

Malgrado ciò, il Consiglio e la Commissione hanno interrotto i negoziati.

Il 6 dicembre 2017 la commissione LIBE è stata autorizzata a elaborare la presente relazione di iniziativa di carattere legislativo ai sensi dell'articolo 225 TFUE e dell'articolo 46.

Per l'elaborazione della presente relazione, il relatore ha raccolto contributi dei relatori ombra, ma anche della società civile e del mondo accademico. Inoltre, l'elaborazione è stata sostenuta da una valutazione del valore aggiunto europeo preparata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo. Il relatore esprime la propria gratitudine per la cooperazione e il sostegno fornito.

Richieste del Parlamento alla Commissione

Alla Commissione dovrebbe essere presentata una chiara richiesta di proposta legislativa che istituisca il visto umanitario europeo. Tale proposta dovrebbe essere presentata entro la fine di marzo 2019. Questo periodo potrebbe sembrare breve. È, tuttavia, pienamente giustificato dati l'urgenza della questione, le approfondite discussioni che si sono svolte, gli studi intrapresi e le raccomandazioni particolareggiate formulate nella presente relazione.

Spiegazione dettagliata delle raccomandazioni

L'ordine delle raccomandazioni, in allegato ma facenti parte della proposta di risoluzione, si basa sulla struttura di uno strumento legislativo. Le raccomandazioni riguardano gli elementi fondamentali che tale strumento legislativo dovrebbe contenere.

Questo strumento legislativo dovrebbe essere un atto giuridico nuovo, distinto. Le discussioni sul codice dei visti hanno dimostrato che è necessario un atto distinto. Il relatore ritiene che la scelta adeguata dello strumento sarebbe un regolamento come gli altri strumenti dell'acquis in materia di visti.

Base giuridica

Il relatore ritiene che il combinato disposto degli articoli 77, paragrafo 2, lettera b), e 78, paragrafo 2, lettera g), TFUE, in merito ai controlli alle frontiere e alla gestione dei flussi di richiedenti asilo, costituirebbe una base giuridica adeguata.

Motivazione della proposta

I considerando del nuovo strumento legislativo dovrebbero iniziare spiegando le motivazioni principali alla base dello strumento. 

Fra queste dovrebbe figurare, in primo luogo, l'attuale situazione paradossale in base alla quale nel diritto dell'Unione non esiste alcuna disposizione sulle modalità effettive di arrivo dei rifugiati, il che fa sì che quasi tutti gli arrivi siano irregolari. Questa situazione ha gravi conseguenze per i singoli, ma anche per gli Stati membri. Le persone in fuga devono intraprendere viaggi in cui rischiano la vita con l'aiuto di trafficanti a cui devono versare cifre esorbitanti e durante i quali sono vittime di sfruttamento, maltrattamenti e abusi. Un aspetto negativo per gli Stati membri sono gli effetti degli arrivi incontrollati (con numeri indefiniti e nessuna informazione su chi arriva) e gli sforzi necessari maggiori per gestire tali arrivi in termini di rafforzamento dei controlli e della sorveglianza alle frontiere, di attività di ricerca e salvataggio, di cooperazione con i paesi terzi, ecc. Allo stesso tempo, gli Stati membri si trovano ad affrontare una criminalità organizzata sempre più forte che beneficia del guadagno finanziario derivante dal traffico di esseri umani. 

Un altro argomento a favore di questo nuovo strumento legislativo è il rischio di frammentazione. Si può osservare come gli Stati membri istituiscono sistemi nazionali, ma questi ultimi sono tutti diversi fra loro. Il relatore accoglie con favore tutte le iniziative che garantiscono un passaggio sicuro. Allo stesso tempo, dato che l'UE costituisce uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia senza frontiere interne (articolo 3, paragrafo 2, TUE), occorre attribuire maggiore peso alle politiche comuni. 

Poiché l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana e dei diritti umani (articolo 2 TUE), tale strumento è, infine, necessario altresì per garantire che l'UE sia in linea con le sue stesse disposizioni del trattato.

Disposizioni generali

L'obiettivo del nuovo strumento dovrebbe essere limitato alle disposizioni sulle procedure e condizioni per il rilascio dei visti umanitari. Dovrebbe trattarsi di visti con validità territoriale limitata per consentire ai titolari di raggiungere il territorio in cui presentare domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro che rilascia il visto diventerebbe, quindi, responsabile delle procedure di asilo.

Hanno avuto luogo discussioni sull'opportunità o meno dell'esistenza di una sorta di meccanismo di ricollocazione. Dopo un'attenta riflessione, il relatore non propone un simile meccanismo per evitare che il sistema diventi eccessivamente complicato. 

Il nuovo strumento dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto che necessitano di protezione contro un rischio reale di esposizione a persecuzioni o gravi danni e che non sono coperti da altri strumenti come il reinsediamento. Il reinsediamento è fortemente sostenuto dal relatore, ma non può essere l'unico percorso legale sicuro in quanto riguarda solo un gruppo limitato di persone alle quali è già stato riconosciuto lo status di rifugiato.

Procedure e condizioni per il rilascio dei visti umanitari 

Le procedure per tali visti dovrebbero essere simili a quelle per i visti per soggiorni di breve durata qualora la loro natura lo consenta. Ciò riguarderebbe, ad esempio, le fasi procedurali, i termini di trattamento, la necessità di moduli di domanda e di dati biometrici, il coinvolgimento di fornitori di servizi esterni, i controlli di sicurezza e il diritto di ricorso. Le procedure dovrebbero, tuttavia, essere diverse nel caso in cui la situazione specifica delle persone lo richieda. Dovrebbe, ad esempio, avere sempre luogo un colloquio (anche per far fronte al rischio di tratta) e dovrebbe essere possibile presentare domanda per via elettronica. Inoltre, per ridurre i costi e tenere conto della situazione delle persone, si dovrebbe fare uso di moderni strumenti di comunicazione più di quanto avvenga attualmente per le domande di visto. Dovrebbe, ad esempio, essere possibile condurre colloqui a distanza consentendo agli Stati membri di collaborare con esperti in materia di asilo non necessariamente ubicati nei paesi terzi.

La domanda di visto dovrebbe essere valutata prima facie per stabilire se i richiedenti sono realmente esposti a un rischio di persecuzione o di danno grave. Il relatore ritiene che tale valutazione sia necessaria affinché la procedura sia credibile. Sottolinea che la valutazione è una valutazione della domanda di visto e non un trattamento esterno di una domanda di asilo, che porrebbe troppi interrogativi di natura giuridica e pratica. 

Gestione amministrativa e organizzazione 

Lo strumento richiederà sforzi amministrativi per i quali gli Stati membri dovrebbero poter ricevere sostegno, anche dal punto di vista finanziario. A tal fine potrebbero essere apportate modifiche ai programmi finanziari del nuovo QFP, in particolare al Fondo di gestione integrata delle frontiere. Si prevedono, inoltre, risparmi in altri settori in quanto gli arrivi saranno più ordinati e caratterizzati da meno persone chiaramente non bisognose di protezione internazionale. L'utilizzo della moderna tecnologia di comunicazione dovrebbe consentire ulteriori risparmi.

Disposizioni finali

Il relatore riconosce senza alcun dubbio che devono essere effettuati un numero considerevole di preparativi pratici prima che il nuovo strumento così concepito possa essere attuato. Sarà necessario considerare l'interconnessione tra le procedure di visto e di asilo in modo nuovo e organizzare di conseguenza il flusso di lavoro amministrativo. Per questo motivo il relatore propone un periodo di transizione di due anni prima che le nuove norme diventino applicabili. Successivamente, le norme dovrebbero essere testate nell'ambiente controllato di alcuni paesi terzi selezionati quali regioni pilota. Ciò dovrebbe consentire di fare e analizzare esperienze prima di un ulteriore sviluppo.

Dovrebbero essere fornite strutture di supporto specifiche per gli Stati membri nelle regioni pilota, che dovrebbero poter ricevere finanziamenti UE significativi (ad esempio dal Fondo di gestione integrata delle frontiere) per l'ulteriore adeguamento dei loro locali, la formazione del personale e la riorganizzazione dei flussi di lavoro e dell'infrastruttura IT. Le agenzie, tra cui l'EASO, Frontex, Europol e FRA, dovrebbero fornire la consulenza di esperti. L'attuazione nelle regioni pilota dovrebbe essere attentamente monitorata per consentire di trarre conclusioni. I risultati del monitoraggio dovrebbero rientrare nella valutazione dopo due anni. Tali risultati dovrebbero essere valutati attentamente e, se necessario, il nuovo strumento può essere modificato. Successivamente agli adeguamenti eventualmente necessari, il nuovo strumento dovrebbe essere ulteriormente sviluppato.

Modifica di altri atti giuridici

Sarebbe necessario modificare una serie di atti dell'acquis in materia di visti, in particolare il codice dei visti e il VIS, al fine di adeguarli all'esistenza di questo strumento completamente nuovo. La stessa esigenza riguarda gli strumenti legislativi a cui il titolare del visto sarà soggetto quando si recherà nell'UE. Ad esempio, al momento dell'arrivo alla frontiera esterna con questo visto, il codice frontiere Schengen dovrà essere modificato per riconoscerlo. Sono infine necessari alcuni adeguamenti dell'acquis in materia di asilo. Anche se, ovviamente, la procedura di asilo si svolgerà interamente nel territorio dell'UE, dovrebbe essere integrato il fatto che il richiedente è titolare di un visto umanitario. Ad esempio, qualsiasi valutazione già effettuata nell'ambito della domanda di visto dovrebbe altresì essere presa in considerazione nella procedura di asilo per evitare inutili duplicazioni degli sforzi.

Conclusione

Il relatore ritiene che sia giunto il momento di trovare soluzioni innovative affrontando le esigenze sia delle persone che chiedono protezione e sia degli Stati membri. L'approccio attuale per compartimenti stagni per quanto riguarda l'acquis in materia di visti e quello in materia di asilo è artificioso e non adattato alla realtà odierna. È necessario compiere un passo coraggioso affinché l'UE possa essere all'altezza dei suoi valori.

  • [1]    Per maggiori dettagli si rinvia al documento di lavoro del relatore sui visti umanitari del 5 aprile 2018.

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (10.9.2018)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

recante raccomandazioni alla Commissione sui visti umanitari
(2017/2270(INL))

Relatore per parere: Malin Björk

(Iniziativa – articolo 46 del regolamento)

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che è ampiamento riconosciuto che il genere rientra nell'ambito dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale, che è uno dei motivi di protezione ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del relativo Protocollo del 1967 (Convenzione sui rifugiati), che la persecuzione basata sul genere costituisce un motivo per richiedere e ottenere protezione a norma dei quadri giuridici internazionali e dell'UE, compresa la Convenzione di Istanbul, e che le donne in tutto il mondo sono colpite in modo sproporzionato dalla violenza sessuale e da altre forme di violenza di genere nonché in modi specifici durante i conflitti armati e le guerre;

B.  considerando che, nell'attuale crisi dei rifugiati, le donne che viaggiano sole o con bambini, le donne responsabili della famiglia, le donne in gravidanza e in allattamento, le persone con disabilità, le ragazze adolescenti e le donne anziane sono particolarmente vulnerabili lungo le rotte migratorie verso l'Europa e affrontano rischi notevolmente superiori di subire violenza di genere;

C.  considerando che, secondo gli orientamenti dell'UNHCR sulla persecuzione di genere del 2002, la definizione di rifugiato dovrebbe comprendere le richieste per ragioni legate al genere e chi concede l'asilo dovrebbe adottare "un'interpretazione sensibile al genere" dei motivi per cui è richiesta la protezione nonché garantire una procedura non discriminatoria;

D.  considerando che, secondo le statistiche dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), dal 2014 oltre 15 000 migranti hanno perso la vita o risultano dispersi nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa; che il Mediterraneo centrale è rimasto la rotta più letale, con quasi due morti ogni 100 migranti nel 2015, il che è inaccettabile;

E.  considerando che la Convenzione di Istanbul, in particolare l'articolo 60, impone alle parti di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza di genere nei confronti delle donne possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione e di accertarsi che ai motivi per la concessione dell'asilo indicati nella Convenzioni sui rifugiati del 1951 sia applicata un'interpretazione sensibile al genere;

F.  considerando l'urgente necessità di predisporre percorsi legali e sicuri verso l'Unione, anche in una prospettiva di genere, e che i visti umanitari possono integrare, ma non sostituire, altri percorsi sicuri quali il reinsediamento e l'ammissione umanitaria; 

G.  considerando che l'attuale impossibilità di richiedere protezione per motivi umanitari al di fuori dell'Unione costringe i richiedenti asilo a entrare in Europa in modo irregolare, mettendo a repentaglio la loro vita e la loro salute, con particolari conseguenze di genere per le donne, le ragazze e le persone LGBTI, tra cui lo stupro, la violenza e il fatto di diventare vittime di sfruttamento sessuale ed economico da parte di passatori e trafficanti;

H.  considerando che l'istituzione di un visto umanitario consentirà alle persone vulnerabili e a chi affronta problemi specifici come i malati, le persone con disabilità, le famiglie, le donne, le gestanti, i minori, gli anziani e le persone LGTBI di accedere alle procedure di asilo e alla protezione umanitaria, in modo da viaggiare in sicurezza verso l'Europa, dove sarà trattata la loro richiesta di asilo o di protezione umanitaria;

I.  considerando che le donne e le ragazze, nei paesi di origine, possono essere vittime di forme specifiche di persecuzione e discriminazione basate sul genere, tra cui, a titolo esemplificativo, la mutilazione genitale femminile, il matrimonio forzato, la violenza domestica, lo stupro, la violenza sessuale e i cosiddetti "delitti d'onore";

J.  considerando che, secondo l'UNHCR, nel 2017 le donne costituivano tra il 9 e il 22 % degli arrivi via mare in Italia, Grecia e Spagna [1], e che la notevole discrepanza di genere è legata alla vulnerabilità specifica delle donne, compresa la dipendenza economica e di altro genere;

K.   considerando che le donne e le ragazze sono esposte a un rischio elevato di subire violenze e abusi sessuali e fisici, compreso lo stupro, e tendono a essere più vulnerabili a tutte le forme di sfruttamento, tra cui lo sfruttamento del lavoro e lo sfruttamento sessuale, lungo le rotte migratorie verso l'UE; che spesso sono costrette a ricorrere al sesso di sopravvivenza per poter proseguire il viaggio; che i gruppi criminali, i passatori e i trafficanti approfittano dell'assenza di passaggi sicuri verso l'Unione europea;

L.  considerando che le ragazze e le donne vittime della violenza di genere e bisognose di protezione internazionale possono essere restie a indicare la reale portata della persecuzione subita o temuta e che, pertanto, hanno bisogno di un ambiente che le sostenga, in modo da essere rassicurate circa la riservatezza;

1.  sottolinea la pressante necessità di predisporre percorsi sicuri e legali verso l'Unione europea, uno dei quali dovrebbe essere costituito dai visti umanitari; osserva che ciò è importante in una prospettiva di genere, dato che le donne e le persone LGBTI sono particolarmente vulnerabili e quindi maggiormente esposte alla violenza sessuale e di genere lungo le rotte e nei centri di accoglienza;

2.  si rammarica dell'alto livello di disparità tra le donne e gli uomini che sono costretti a lasciare i loro paesi di origine in cerca di protezione internazionale; sottolinea che spesso la vulnerabilità economica e altri tipi di dipendenza pongono le donne e le ragazze di paesi terzi in una situazione in cui è ancor più difficile rispetto agli uomini fare richiesta di asilo in condizioni di sicurezza;

3.  condanna l'attuale situazione in cui, per chiedere asilo nell'UE, le donne, le ragazze e le persone LGBTI si espongono a gravi rischi di violenze sessuali e violenze di genere lungo le rotte e nei centri di accoglienza;

4.  sottolinea che la violenza di genere, compresa la violenza sessuale, ha gravi conseguenze sulla vita e sulla salute delle donne e delle ragazze, il che può ripercuotersi sulla salute mentale delle donne e causare disturbi da stress post-traumatico nonché ansia e depressione;

5.  sottolinea che le donne, le ragazze e le persone LGBTI che dichiarano un fondato timore di una persecuzione basata sul genere devono poter richiedere in sicurezza visti per motivi umanitari;

6.  chiede l'istituzione di uno strumento distinto per i visti umanitari, in aggiunta e a completamento di un programma dell'Unione sul reinsediamento e l'ammissione umanitaria, al fine di fornire un accesso sicuro e legale al territorio dell'UE alle persone bisognose di protezione internazionale, garantendo nel contempo un approccio attento alla prospettiva di genere e un'efficace protezione delle vittime di persecuzione basata sul genere, nel qual caso è di fondamentale importanza che il processo sia gestito con sensibilità e rispetto, con la piena consapevolezza della complessità e delle vulnerabilità di tutti i richiedenti, in particolare delle donne, dei minori e delle persone LGBTI;

7.  sottolinea che lo strumento del visto umanitario dovrebbe anche includere le richieste di protezione umanitaria basate sulle condizioni di salute, su motivi familiari impellenti, quando questi non costituiscono giustificazione per il ricongiungimento familiare, sui motivi di sfollamento a causa dei cambiamenti climatici e su altre esigenze imperative di protezione umanitaria;

8.  sottolinea che le forme di violenza e di discriminazione basate sul genere, inclusi, ma non a titolo esclusivo, lo stupro e la violenza sessuale, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, la violenza domestica, i cosiddetti delitti d'onore e la discriminazione di genere tollerata dallo Stato, rappresentano una forma di persecuzione e dovrebbero essere una valida ragione per richiedere asilo o protezione umanitaria e che ciò dovrebbe trovare riscontro nel nuovo strumento; invita pertanto la Commissione a riconoscere la persecuzione basata sul genere come motivo valido per richiedere la protezione internazionale, nonché a garantire l'inclusione della prospettiva di genere in tutte le fasi della procedura di asilo, rispettando gli orientamenti dell'UNHCR del 2002 sulla protezione internazionale: persecuzione di genere;

9.  avvisa che il nuovo strumento del visto umanitario non può costituire un modo per trasferire la responsabilità della valutazione delle richieste dei rifugiati a paesi esterni all'Europa, ma un modo per garantire ai richiedenti asilo e alle persone bisognose di protezione umanitaria di viaggiare in sicurezza verso l'Europa, dove sarà trattata la loro richiesta; ritiene che proposte come quella delle piattaforme di sbarco minino alla base i principi fondamentali della protezione internazionale ed europea dei rifugiati;

10.  invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la raccolta di dati disaggregati per genere nell'ambito dell'attuale crisi dei rifugiati e a garantire l'integrazione di una prospettiva di parità di genere nelle politiche di asilo pertinenti;

11.  ricorda che la normativa e le politiche volte a combattere la tratta di esseri umani non dovrebbero mai impedire l'accesso alle procedure di asilo dell'UE e dovrebbero cercare di aiutare i migranti e i rifugiati a evitare situazioni dannose di sfruttamento;

12.  critica la designazione dei paesi terzi come paesi di origine sicuri, paesi terzi sicuri e paesi di primo asilo e sottolinea che persino nei paesi considerati sicuri le donne possono subire persecuzioni basate sul genere e che anche le persone LGBTI possono subire abusi, potendo pertanto presentare una legittima richiesta di protezione;

13.  chiede di porre immediatamente fine al trattenimento di minori, donne in gravidanza e in allattamento e vittime di stupro, violenza sessuale e tratta di esseri umani, e che sia predisposto un sostegno psicologico adeguato;

14.  sottolinea la necessità di un finanziamento destinato a sostenere in modo specifico le donne e le ragazze più vulnerabili della nostra società, segnatamente le donne disabili, le donne rifugiate e quelle vittime di tratta e abusi;

15.  invita gli Stati membri a fornire una formazione necessaria e sufficiente al personale e agli operatori sanitari che si occupano di minori, ragazze e donne vittime di violenza di genere al loro arrivo nell'UE, al fine di prestare servizi di cura e assistenza specializzati, compresa l'assistenza per la salute sessuale e riproduttiva e il sostegno psicologico;

16.  si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano ratificato la Convenzione di Istanbul e ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri affinché ratifichino tale Convenzione e la attuino integralmente senza indugio;

17.  chiede una responsabilità condivisa e una stretta cooperazione tra i paesi europei, le organizzazioni internazionali, le parti interessate pertinenti e i settori, a diversi livelli; ricorda alla Commissione e agli Stati membri che la protezione delle persone bisognose di protezione internazionale è un problema che riguarda tutti, a cui occorre dare una risposta comune basata sul principio di solidarietà.

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

3.9.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

8

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria Noichl, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Maria Gabriela Zoană

Supplenti presenti al momento della votazione finale

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jérôme Lavrilleux, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Cécile Kashetu Kyenge, Patrick O'Flynn, Patrizia Toia

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

15

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl, Patrizia Toia, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Monika Vana

8

-

EFDD

Patrick O'Flynn

ENF

Mylène Troszczynski

NI

Krisztina Morvai

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]    https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63039

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

10.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

10

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Marek Jurek, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Daniele Viotti

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Jude Kirton-Darling

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, József Nagy, Csaba Sógor

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

10

-

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kristina Winberg

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Brice Hortefeux, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2018
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