RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock

16.10.2018 - (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Ruža Tomašić


Procedura : 2017/0043(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0337/2018

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0097),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0095/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la pesca e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0337/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La politica comune della pesca (PCP) dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.40

(1)  La politica comune della pesca (PCP) dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio40, e di uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat conformemente alla direttiva del Consiglio 92/43/CEE40bis e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio40ter.

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40 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

40 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

 

40bisDirettiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

 

40terDirettiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  In occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio41 stabilisce le norme della PCP conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare l'approccio ecosistemico nella gestione della pesca.

(2)  Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio41 stabilisce le norme della PCP conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare l'approccio ecosistemico nella gestione della pesca.

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41 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

41 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Il Mare Adriatico è un'importante sotto-regione del Mediterraneo, che totalizza circa un terzo del valore totale degli sbarchi.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  I piani di gestione attuati e le misure tecniche introdotte nel 2016 dovrebbero produrre effetti sugli stock e devono essere analizzati e tenuti in considerazione in sede di definizione del piano pluriennale per gli stock di pelagici nella regione.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Le misure di gestione vigenti per i piccoli pelagici nel Mare Adriatico vertono sull'accesso alle acque, sul controllo dello sforzo di pesca e su misure tecniche volte a disciplinare l'uso degli attrezzi da pesca. I pareri scientifici indicano che il controllo delle catture è il mezzo più appropriato per adeguare la mortalità per pesca e che consentirebbe una gestione più efficace dei piccoli pelagici.43

(5)  Le misure di gestione vigenti per i piccoli pelagici nel Mare Adriatico vertono sull'accesso alle acque, sul controllo dello sforzo di pesca e su misure tecniche volte a disciplinare l'uso degli attrezzi da pesca.

__________________

 

43 Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Valutazione degli stock del Mediterraneo - parte 2 (CSTEP- 11-14).

 

Motivazione

Parte soppressa tenendo conto dell'ultima relazione dello CSTEP (CSTEP 16-14), nella quale si conclude, previa analisi degli effetti positivi e negativi di diversi principi di gestione, che ad avere il migliore impatto è l'approccio che integra diverse misure di gestione combinate (catture, sforzo, limitazioni della capacità) e che l'adozione di un approccio specifico per ciascuna misura comporta anche effetti negativi.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

(6)  Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali e misure tecniche.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  La pesca di piccoli pelagici nel Mar Adriatico, in particolare nelle sottozone geografiche 17 e 18, ha importanti conseguenze socioeconomiche per la sussistenza e il futuro delle comunità costiere degli Stati membri.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  In linea con i principi e gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno ricorrere alla regionalizzazione per adottare e attuare misure che tengano conto delle specificità di ciascuna zona di pesca e ne salvaguardino le condizioni ambientali.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater)  Le possibilità di pesca dovrebbero essere attribuite secondo i principi indicati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, utilizzando criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Le possibilità di pesca dovrebbero altresì essere distribuite equamente tra i vari segmenti della pesca, includendo la pesca tradizionale e quella artigianale. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero fornire incentivi ai pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o tecniche di pesca dall'impatto ambientale ridotto.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia.

(7)  A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati sui migliori pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, obiettivi di conservazione e misure tecniche per l'attuazione dell'obbligo di sbarco, nonché misure volte a evitare e ridurre nella maggior misura possibile le catture accidentali e misure di salvaguardia.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il piano pluriennale dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a conseguire e mantenere l'MSY per gli stock considerati, instaurare un settore della pesca sostenibile e fornire un quadro di gestione efficace.

(8)  Il piano pluriennale dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre l'MSY, attuare l'obbligo di sbarco, instaurare un settore della pesca sostenibile e fornire un quadro di gestione efficace.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Il presente regolamento non è da considerarsi un precedente per altri piani pluriennali nel Mar Mediterraneo, salvo altrimenti previsto.

Motivazione

La presente proposta per il Mare Adriatico, così com'è, costituirebbe un precedente pericoloso, in quanto, se adottata, potrebbe essere utilizzata come modello anche per altre zone del Mar Mediterraneo, con ripercussioni negative ancora più ampie sul piano economico e sociale. Ogni regione marina presenta diverse proprietà oceaniche e caratteristiche uniche.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  Un piano pluriennale dovrebbe sempre trovare un equilibrio tra il risultato conseguibile, tenuto conto delle scadenze, e le conseguenze socioeconomiche.

 

 

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  In linea con l'approccio ecosistemico, oltre al descrittore legato alla pesca di cui alla direttiva 2008/56/CE, ai fini della gestione della pesca vanno presi in considerazione i descrittori qualitativi 1, 4 e 6 contenuti nell'allegato I della direttiva.

(10)  In linea con l'approccio ecosistemico, il piano dovrebbe altresì contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella direttiva 2008/56/CE, e ai fini della gestione della pesca vanno presi in considerazione i descrittori qualitativi 1, 4 e 6 contenuti nell'allegato I della direttiva. Il piano dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie, come previsto rispettivamente dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e dalla direttiva 92/43/CE del Consiglio1ter.

 

_________________

 

1bisDirettiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

 

1terDirettiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali.

soppresso

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  È opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY). Tali intervalli, basati su pareri scientifici, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY sono stati calcolati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5% rispetto all'MSY.45Inoltre, al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto della Blim non sia superiore al 5%.

(12)  È opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY). Tali intervalli, basati sui migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY sono stati calcolati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).45bis In base al piano, essi sono calcolati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. Inoltre, al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto della Blim non sia superiore al 5%.

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_________________

45 Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico. Valutazioni per il Mediterraneo, parte 1 (CSTEP-15-14). [Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [La seconda parte di questo riferimento non sembra corretta. OPOCE, si prega di verificare.]

 

 

45 bisComitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico. Valutazioni per il Mediterraneo, parte 1 (CSTEP-15-14). [Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [La seconda parte di questo riferimento non sembra corretta. OPOCE, si prega di verificare.]

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire una soglia per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, purché lo stato dello stock interessato sia considerato soddisfacente, un limite più elevato per alcuni casi. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite più elevato solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca.

(13)  Ai fini del conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale, l'obiettivo specifico per ciascuna specie dovrebbe essere il valore SSBpa. Dovrebbe essere possibile fissare un obiettivo specifico più elevato solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock oppure qualora uno degli stock di piccoli pelagici si trovi al di sotto del valore SSBlim.

Motivazione

L'utilizzo della sola biomassa è più appropriato e offre un valore di riferimento più certo per la gestione delle piccole specie pelagiche che dipendono maggiormente dalle condizioni ambientali che dallo sfruttamento, almeno finché non si miglioreranno le valutazioni scientifiche.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Per gli stock per i quali sono disponibili, e ai fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come MSY Btrigger e Blim per l'acciuga e la sardina. Se gli stock scendono al di sotto dell'MSY Btrigger, la mortalità per pesca dovrebbe essere ridotta a un livello inferiore all'FMSY.

(15)  Ai fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come SSBlim e SSBpa per i piccoli pelagici. Se gli stock scendono al di sotto del valore SSBlim, si dovrebbero adottare adeguate misure correttive per contribuire a riportare rapidamente lo stock interessato a livelli superiori al SSBpa.

Motivazione

L'utilizzo della sola biomassa è più appropriato e offre un valore di riferimento più certo per la gestione delle piccole specie pelagiche che dipendono maggiormente dalle condizioni ambientali che dallo sfruttamento, almeno finché non si miglioreranno le valutazioni scientifiche.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È opportuno attuare ulteriori misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto del valore di riferimento Blim. Le misure di salvaguardia dovrebbero includere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da altre misure, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

soppresso

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Agli stock per i quali non sono disponibili valori di riferimento si dovrebbe applicare l'approccio precauzionale. Nel caso specifico di stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici sui livelli minimi di biomassa riproduttiva di tali stock, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive.

(17)  Agli stock per i quali non sono disponibili valori di riferimento si dovrebbe applicare l'approccio precauzionale.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per consentire l'attuazione dell'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati.

(18)  Per consentire l'attuazione dell'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, in particolare misure atte a eliminare gradualmente i rigetti, a contare i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nonché a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare gli effetti negativi delle attività di pesca sull'ambiente marino. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  Lo CSTEP ed esperti indipendenti hanno ricevuto e sottoposto a revisione una raccomandazione congiunta di Croazia, Italia e Slovenia (gruppo ad alto livello Adriatica) e uno studio sulle caratteristiche tecniche dei ciancioli e sul loro impatto sulle comunità demersali. È pertanto opportuno prevedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma e all'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio dovrebbe tenerne conto. A tal fine, il Consiglio dovrebbe poter stabilire un totale ammissibile di catture (TAC) per le catture commerciali che tenga in considerazione il volume delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e/o adottare altre misure che limitino la pesca ricreativa, quali limiti di cattura e periodi di divieto.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di talune misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame, o per migliorare la selettività.

(20)  Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di talune misure tecniche, temporali e spaziali, di accompagnamento, che tengano conto dei migliori pareri scientifici disponibili, per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame, o per migliorare la selettività.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Nel definire le misure tecniche derivanti dal piano pluriennale o da atti delegati adottati a norma dello stesso, è necessario salvaguardare gli attrezzi da pesca artigianali che si rifanno a pratiche storiche e radicate nelle comunità di pescatori.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  Al fine di consentire al settore di far fronte alle misure di riduzione dello sforzo di pesca e la conseguente contrazione dei redditi per le imprese e per i marittimi, è opportuno prevedere vie prioritarie di accesso ad adeguate misure di sostegno a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.

 

_____________

 

1bis Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter)  Al fine di garantire un'attuazione coerente con le ricadute socioeconomiche, è pertanto opportuno prevedere, da un lato, deroghe ai limiti temporali di durata delle misure di arresto temporaneo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 508/2014, contemplando unicamente i pescherecci che rientrano nel presente piano pluriennale e, dall'altro, consentire la riapertura delle misure di arresto definitivo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 e l'accesso a tali misure per i medesimi pescherecci.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Poiché nel Mare Adriatico le imbarcazioni adibite alla cattura di piccoli pelagici tendono a effettuare bordate di breve durata, è opportuno adeguare il ricorso alla notifica preventiva previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 disponendo che le notifiche preventive siano presentate almeno un'ora e mezza prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto limitato di bordate di pesca che interessano piccoli quantitativi di pesce degli stock considerati, è opportuno stabilire una soglia per tali notifiche preventive, quando tali imbarcazioni hanno a bordo almeno una tonnellata di acciughe o di sardine.

(22)  Poiché nel Mare Adriatico le imbarcazioni adibite alla cattura di piccoli pelagici tendono a effettuare bordate di breve durata, è opportuno adeguare il ricorso alla notifica preventiva previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 disponendo che le notifiche preventive siano presentate almeno mezz'ora prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto limitato di bordate di pesca che interessano piccoli quantitativi di pesce degli stock considerati, è opportuno stabilire una soglia per tali notifiche preventive, quando tali imbarcazioni hanno a bordo almeno una tonnellata di piccoli pelagici.

Motivazione

In ragione della specificità della costa e del fatto che le zone di pesca sono relativamente vicine ai porti, è necessario prevedere un periodo più breve per la notifica preventiva.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  È opportuno stabilire, per le catture di acciuga e sardina, soglie oltre le quali i pescherecci sono tenuti a effettuare sbarchi in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento in modo da garantire un controllo efficace.

(24)  È opportuno stabilire, per le catture di piccoli pelagici, soglie oltre le quali i pescherecci sono tenuti a effettuare sbarchi in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento in modo da garantire un controllo efficace.

Motivazione

Si riprende il concetto di "piccoli pelagici" dal piano di gestione della CGPM, che presuppone la gestione congiunta delle due specie in questione. Le due specie sono catturate insieme e, dato che nella pesca con ciancioli non è possibile scegliere come bersaglio esclusivamente una delle specie, le misure di gestione dovrebbero essere applicate a entrambe. Inoltre, le due specie si alternano in natura e sono fortemente dipendenti dalle condizioni ambientali. Per questo motivo, lo sfruttamento di queste due specie dovrebbe essere controllato e gestito congiuntamente, come già riconosciuto nel quadro attuale della CGPM.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive per la conservazione dello sgombro e del sugarello, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(25)  Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con riguardo all'attuazione dell'obbligo di sbarco e alle misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Motivazione

Le disposizioni del piano pluriennale si dovrebbero applicare solo alla sardina e all'acciuga, dato che per altre specie (sgombri-Scomber spp e sugarelli-Trachurus spp) vi è una grave carenza di dati e di valutazioni scientifiche. Tali specie dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del piano pluriennale in ragione di un obbligo di sbarco, dato che questa è stata la principale spiegazione della Commissione, ma tale aspetto dovrebbe essere chiaramente distinto nell'ambito del piano pluriennale.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano basata su pareri scientifici. Il piano dovrebbe essere valutato ogni cinque anni. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

(26)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano basata su pareri scientifici. Il piano dovrebbe essere valutato tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  Al fine di sostenere i pescatori nell'attuazione delle misure previste dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero fare il più ampio uso possibile delle misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 508/2014. È opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del presente regolamento possono essere ritenute ammissibili al sostegno a titolo del regolamento (UE) n. 508/2014, al fine di tener conto degli aspetti socioeconomici del presente regolamento. È inoltre opportuno prevedere una deroga, per i pescherecci interessati dal presente piano pluriennale, dai periodi durante i quali può essere accordato il sostegno nonché dal limite massimo del contributo finanziario del FEAMP per le misure di arresto temporaneo previste dal regolamento (UE) n. 508/2014.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il presente regolamento si applica agli stock di acciuga (Engraulis encrasicolus) e di sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico ("gli stock considerati") e alle attività di pesca che sfruttano tali stock. Esso si applica inoltre alle catture accessorie di sgombro (Scomber spp.) e di sugarello (Trachurus spp.) nel Mare Adriatico effettuate nella pesca di uno o di entrambi gli stock considerati.

2.  Il presente regolamento si applica agli stock di acciuga (Engraulis encrasicolus) e di sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico ("i piccoli pelagici") e alle attività di pesca aventi come specie bersaglio tali stock. Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente regolamento si applica inoltre alle catture accessorie di sgombro (Scomber spp.) e di sugarello (Trachurus spp.) nel Mare Adriatico effettuate nella pesca dei piccoli pelagici.

Motivazione

Le disposizioni del piano pluriennale si dovrebbero applicare solo alla sardina e all'acciuga, dato che per le altre specie vi è una grave carenza di dati e di valutazioni scientifiche. Tali specie dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del piano pluriennale in ragione di un obbligo di sbarco, dato che questa è stata la principale spiegazione della Commissione, ma tale aspetto dovrebbe essere chiaramente distinto nell'ambito del piano pluriennale.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)  "Migliori pareri scientifici disponibili": i pareri scientifici accessibili al pubblico che si basano sui più recenti dati e metodi disponibili e sono stati o pubblicati o rivisti da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione europea o internazionale.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  "avente come specie bersaglio": quando le sardine o le acciughe rappresentano almeno il 50% delle catture in peso vivo;

Motivazione

La definizione di "avente come specie bersaglio" è importante per la gestione in termini di giornate di pesca.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  "stock di piccoli pelagici": gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock;

(c)  "piccoli pelagici": gli stock di sardina (Sardina pilchardus) e di acciuga (Engraulis encrasicolus);

Motivazione

Si riprende il concetto di "piccoli pelagici" dal piano di gestione della CGPM, che presuppone la gestione congiunta delle due specie in questione. Le due specie sono catturate insieme e, dato che nella pesca con ciancioli non è possibile scegliere come bersaglio esclusivamente una delle specie, le misure di gestione dovrebbero essere applicate a entrambe. Inoltre, le due specie si alternano in natura e sono fortemente dipendenti dalle condizioni ambientali. Per questo motivo, lo sfruttamento di queste due specie dovrebbe essere controllato e gestito congiuntamente, come già riconosciuto nel quadro attuale della CGPM.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  "intervallo FMSY": un intervallo di valori in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo indicati in modo scientifico, in situazioni di pesca multispecifica e in base a pareri scientifici, danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY), nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock considerati;

soppresso

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  "giornata di pesca": periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale un peschereccio è dedito all'attività di pesca, ossia all'attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013; .

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  "SSBlim": il valore di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore al di sotto del quale devono essere adottate misure correttive di gestione per garantire la ricostituzione dello stock a un livello che rientri nei limiti di sicurezza biologica;

Motivazione

L'utilizzo della sola biomassa è più appropriato e offre un valore di riferimento più certo per la gestione delle piccole specie pelagiche che dipendono maggiormente dalle condizioni ambientali che dallo sfruttamento, almeno finché non si miglioreranno le valutazioni scientifiche.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater)  "SSBpa": il valore precauzionale di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione per garantire la ricostituzione dello stock a un livello che rientri nei limiti di sicurezza biologica;

Motivazione

L'utilizzo della sola biomassa è più appropriato e offre un valore di riferimento più certo per la gestione delle piccole specie pelagiche che dipendono maggiormente dalle condizioni ambientali che dallo sfruttamento, almeno finché non si miglioreranno le valutazioni scientifiche.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  "MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY;

soppresso

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  "possibilità di pesca": un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca.

soppresso

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

1.  Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Motivazione

Gli obiettivi sono indicati nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e non occorre ripeterli in questa sede. Gli obiettivi della PCP sono altrettanto importanti e il raggiungimento dell'MSY non può essere più importante di altri obiettivi, come ad esempio la stabilità sociale del segmento di pesca interessato.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il piano pluriennale fornisce un quadro di gestione efficace, semplice e stabile per lo sfruttamento degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico.

2.  Il piano pluriennale fornisce un quadro di gestione efficace, semplice e stabile per lo sfruttamento dei piccoli pelagici nel Mare Adriatico.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli sviluppi o le modifiche del piano pluriennale tengono conto degli aspetti socioeconomici conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il piano pluriennale contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie soggette a limiti di cattura e a cui si applica il presente regolamento.

3.  Il piano pluriennale contribuisce a ridurre i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie soggette a limiti di cattura e a cui si applica il presente regolamento.

Motivazione

L'eliminazione totale dei rigetti in mare è operativamente impossibile, anche perché il de minimis è comunque una possibilità riconosciuta dal regolamento di base.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il piano pluriennale applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020, stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

4.  Il piano pluriennale applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, in particolare sugli habitat vulnerabili e le specie protette, inclusi mammiferi e uccelli marini e rettili, siano ridotti al minimo e, ove possibile, eliminati. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020, stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con gli obiettivi e le disposizioni di cui alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Le misure adottate nell'ambito del piano sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Capo 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

OBIETTIVI SPECIFICI, MISURE DI SALVAGUARDIA E MISURE SPECIFICHE

OBIETTIVI SOCIOECONOMICI SPECIFICI, MISURE DI SALVAGUARDIA E MISURE SPECIFICHE

Motivazione

L'inserimento del termine "socioeconomici" è coerente alla modifica proposta con il successivo articolo 4 bis (obiettivi socioeconomici) e con i considerando (21 bis) e (24 bis) aggiunti.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi specifici per l'acciuga e la sardina

Obiettivi specifici per i piccoli pelagici

Motivazione

Questo concetto presuppone la gestione congiunta delle due specie in questione.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il tasso-obiettivo di mortalità per pesca deve essere raggiunto quanto prima, e in modo progressivo, entro il 2020 per gli stock considerati, e deve essere successivamente mantenuto negli intervalli di valori di cui all'allegato I e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

1.  I valori-obiettivo di riferimento relativi ai piccoli pelagici devono essere raggiunti quanto prima ed essere successivamente mantenuti al di sopra dei valori di cui all'allegato I e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Motivazione

Adeguamento delle disposizioni dell'articolo 4 in linea con la proposta relativa ai valori di riferimento basati sulla biomassa.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le possibilità di pesca rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca indicati nell'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

2.  Le misure di gestione per i piccoli pelagici rispettano i valori-obiettivo di riferimento indicati nell'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

Motivazione

Adeguamento delle disposizioni dell'articolo 4 in linea con la proposta relativa ai valori di riferimento basati sulla biomassa. Si propone che di far riferimento non alle "possibilità di pesca" ma alle "misure di gestione". In particolare, le possibilità di pesca indicano un sistema basato sul totale ammissibile di catture; si propone invece di parlare di misure di gestione in quanto si tratta di un concetto più adeguato a un regime di gestione basato sullo sforzo.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli di cui all'allegato I, colonna A.

3.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le misure di gestione possono perseguire livelli corrispondenti a valori superiori a quelli di cui all'allegato I, colonna A, se:

 

(a)  sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

 

(b)  sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

 

(c)  uno degli stock di piccoli pelagici è al di sotto del valore di riferimento indicato nell'allegato I, colonna B.

Motivazione

Adeguamento delle disposizioni dell'articolo 4 in linea con la proposta relativa ai valori di riferimento basati sulla biomassa. In particolare, le possibilità di pesca indicano un sistema basato sul totale ammissibile di catture; si propone invece di parlare di misure di gestione in quanto si tratta di un concetto più adeguato a un regime di gestione basato sullo sforzo.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In deroga ai paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli intervalli di mortalità per pesca indicati nell'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A:

soppresso

(a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

 

(b) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure

 

(c) per limitare a un massimo del 20% le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

 

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio ne tiene conto e può limitare la pesca ricreativa al momento di fissare le possibilità di pesca al fine di evitare di superare l'obiettivo complessivo della mortalità per pesca.

 

 

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Obiettivi socioeconomici

 

Al fine di tener conto degli obiettivi socioeconomici di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera f) del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'applicazione delle misure tecniche e di conservazione previste dal presente regolamento gli Stati membri fanno ampio uso delle pertinenti misure di cui al regolamento (UE) n. 508/2014.

Motivazione

L'emendamento intende far sì che, ove i pescatori siano interessati da misure tecniche e/o di conservazione dall'impatto particolarmente forte, con conseguenze negative sia per le imprese sia per i lavoratori, gli Stati membri possano concedere l'accesso al sostegno finanziario a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli minimi e livelli limite della biomassa dello stock riproduttore, che devono essere applicati per salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock considerati, sono definiti all'allegato II.

1.  I valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli minimi e livelli limite della biomassa dello stock riproduttore sono applicati per salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock considerati.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Tre anni dopo l'applicazione delle misure di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis, si procede attraverso ricerche scientifiche alla verifica dell'efficacia delle misure adottate, in particolare per quanto concerne gli stock oggetto del presente regolamento e la pesca che sfrutta tali stock.

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per la verifica dell'efficacia delle misure proposte all'articolo 4 bis.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore minimo di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore stabilito nell'allegato II, colonna A, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock considerato a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento, le possibilità di pesca per gli stock considerati sono fissate a un livello compatibile con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito nell'allegato I, colonna B, del presente regolamento, tenendo conto del calo della biomassa di tale stock.

2.  Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno dei piccoli pelagici è inferiore al valore minimo di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore stabilito nell'allegato I, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per contribuire a un rapido ritorno dei piccoli pelagici a livelli superiori al valore di riferimento figurante nell'allegato I, colonna A. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, le misure di gestione sono adeguate tenendo conto del calo della biomassa di tale stock.

Motivazione

Le modifiche proposte sono coerenti ad altre che si basano sulla biomassa come unico valore, in virtù della sua maggior certezza.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (Blim) stabilito nell'allegato II, colonna A, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock considerato a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 2, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

3.  Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di entrambi gli stock di piccoli pelagici è inferiore al valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (SSBlim) stabilito nell'allegato I, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per contribuire a un rapido ritorno dei due stock a livelli superiori al valore di riferimento figurante nell'allegato I, colonna A. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e altre misure di gestione adeguate.

Motivazione

Le modifiche proposte sono coerenti ad altre che si basano sulla biomassa come unico valore, in virtù della sua maggior certezza.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione degli stock di piccoli pelagici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento o, nel caso dell'acciuga e della sardina, quando la biomassa riproduttiva di uno di tali stock per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato II, colonna A, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:

1.   Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione dei piccoli pelagici o quando la biomassa riproduttiva di uno di tali stock per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato I, colonna B, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Motivazione

Le modifiche proposte sono coerenti ad altre che si basano sulla biomassa come unico valore, in virtù della sua maggior certezza.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare la dimensione di maglia, la costruzione dell'attrezzo, le dimensioni dell'attrezzo o l'utilizzo di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

soppresso

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'utilizzo degli attrezzi da pesca e la profondità di utilizzo dell'attrezzo per garantire o migliorare la selettività;

soppresso

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i riproduttori e il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di specie non bersaglio;

soppresso

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi in periodi specifici per proteggere i riproduttori, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di specie non bersaglio;

soppresso

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;

soppresso

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  altre caratteristiche correlate alla selettività.

soppresso

Motivazione

La genericità del punto f), che rientra negli atti delegati, potrebbe contrastare con le delimitazioni in termini di contenuto previste dall'articolo 290 TFUE. È preferibile optare per la soppressione.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.   Fatto salvo il paragrafo 1, per raggiungere gli obiettivi specifici fissati all'articolo 4, sono applicate le seguenti misure per il periodo 2019-2022:

 

(a)   nel 2019 il limite di cattura per i piccoli pelagici è fissato al livello delle catture del 2014; a partire dal 2020 i limiti di cattura per i piccoli pelagici per lo Stato membro interessato sono ridotti gradualmente ogni anno del 4 % rispetto all'anno precedente, fino al 2022; tuttavia la riduzione non si applica se nell'anno precedente il totale delle catture di ciascuno Stato membro interessato è inferiore di oltre il 2 % al livello delle catture del 2014;

 

(b)   lo sforzo di pesca dei pescherecci aventi come specie bersaglio i piccoli pelagici non supera le 180 giornate di pesca all'anno e le 20 giornate di pesca al mese, con un massimo di 144 giornate di pesca all'anno per le sardine e un massimo di 144 giornate di pesca all'anno per le acciughe;

 

(c)   ogni anno sono attuati divieti spazio-temporali per proteggere le zone di riproduzione e crescita; tali divieti, per i diversi tipi di attrezzi da pesca, riguardano l'intera distribuzione dei piccoli pelagici nel Mare Adriatico, per periodi non inferiori a 15 giorni consecutivi e fino a un massimo di 30 giorni consecutivi; i divieti sono attuati nei seguenti periodi:

 

(i)   per la sardina, dal 1° ottobre al 31 marzo, e

 

(ii)   per l'acciuga, dal 1° aprile al 30 settembre;

 

(d)   per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri si attuano, separatamente per ciascun tipo di attrezzo da pesca, ulteriori divieti per periodi non inferiori a sei mesi; tali divieti riguardano almeno il 30 % della zona identificata come zona di riproduzione o zona importante per la protezione di giovani classi di età dei pesci (nelle acque territoriali e nelle acque interne);

 

(e)   la capacità globale della flotta di pescherecci operanti con reti da traino e a circuizione che pescano attivamente gli stock di piccoli pelagici non supera la capacità della flotta attiva registrata nel 2014 in termini di stazza lorda e/o di tonnellaggio di stazza lorda, potenza del motore (kW) e numero di imbarcazioni.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.   Fatto salvo il paragrafo 1 bis, per garantire la stabilità e limitare le variazioni nelle misure di gestione, la durata dei divieti di cui ai punti c) e d) dello stesso paragrafo non varia di più del 10 % tra due anni consecutivi.

Motivazione

Le misure proposte sono attuate pienamente a partire dal 2017 e, in parte, dal 2015. Sono in linea con il piano di gestione della CGPM ed è essenziale proseguire con il medesimo approccio di gestione e le medesime misure per poterne valutare l'impatto. Inoltre, si propone di procedere a una graduale riduzione dei limiti di cattura per lo stesso periodo.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Misure tecniche

 

1.   Ai fini del presente regolamento, non si applicano l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma e l'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

 

2.   Ai fini del presente regolamento, la lunghezza massima delle reti a circuizione (ciancioli e reti a circuizione senza chiusura) è limitata a 600 metri, con altezza della rete pari al massimo a un terzo della lunghezza.

Motivazione

Per l'attuazione di qualsiasi piano di gestione è essenziale includere tali disposizioni nel piano pluriennale. Una soluzione di questo tipo era già stata richiesta con una raccomandazione comune degli Stati membri adriatici ed elaborata attraverso uno studio sulle caratteristiche tecniche dei ciancioli e sul loro impatto sulle comunità pelagiche. Lo studio in questione e la richiesta sono inoltre stati esaminati da esperti indipendenti e dallo CSTEP, che hanno confermato le conclusioni. Questa è una delle disposizioni fondamentali per garantire la praticabilità della pesca con ciancioli dei piccoli pelagici nell'Adriatico.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:

Motivazione

Le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1380/2013 in merito all'obbligo di sbarco e alla regionalizzazione sono sufficienti. Pertanto, non è opportuno che la Commissione agisca ulteriormente attraverso atti delegati.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, e

(a)  le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali i migliori pareri scientifici disponibili dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, e

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 7 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di garantire la protezione del novellame.

soppresso

Motivazione

Si propone la soppressione della lettera d) in quanto rientra già nell'articolo 6 e la ripetizione non è necessaria.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva di cui a tale articolo è presentata almeno un'ora e mezza prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato nel porto.

1.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva di cui a tale articolo è presentata almeno mezz'ora prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato nel porto.

Motivazione

In molte zone dell'Adriatico, l'equipaggio è impegnato fino a pochi minuti prima di rientrare in porto ad ultimare le operazioni di selezione del pescato nelle apposite cassette. La suddetta notifica preventiva dell'arrivo in porto, che obbliga i comandanti dei pescherecci a comunicare con largo anticipo alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera una serie di informazioni riguardanti la nave e le catture, costituisce un adempimento piuttosto oneroso.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'obbligo di notifica preventiva si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione aventi a bordo almeno una tonnellata di acciughe o una tonnellata di sardine.

2.  L'obbligo di notifica preventiva si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione aventi a bordo almeno due tonnellate di acciughe o due tonnellate di sardine. Tali quantitativi sono conteggiati al netto delle catture di cui all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) 1380/2013.

Motivazione

La specifica si rende necessaria a motivo dell'obbligo di sbarco, in base al quale il prodotto sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione deve essere sbarcato e destinato a un uso diretto diverso dal consumo umano. Le quantità sono quelle indicate all'articolo 13, lettere a) e b) della presente proposta di regolamento.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1224/2009 i comandanti di tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiori a 12 metri trasmettono le informazioni di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento prima dell'inizio delle operazioni di sbarco.

 

 

Motivazione

Per i pescherecci soggetti agli obblighi del presente piano di gestione, operanti su specie massive, si rende necessario consentire la chiusura del giornale di pesca prima dell'avvio delle operazioni di sbarco. Infatti l'invio prima dell'entrata in porto, così come prevede la norma generale, risulta difficoltoso e talora pericoloso, se si considera sia la delicatezza delle operazioni di rientro in banchina, sia la grande mole di prodotto da incassettare e selezionare.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Per le specie degli stock considerati oggetto del piano pluriennale, la soglia applicabile al peso vivo oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è la seguente:

La soglia applicabile al peso vivo dei piccoli pelagici oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è pari a quattro tonnellate.

(a) 2 000 kg per l'acciuga;

 

(b) 2 000 kg per la sardina.

 

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano pluriennale per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano pluriennale per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, presenta una proposta di modifica del presente regolamento.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Sostegno del FEAMP

 

1. Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano pluriennale sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

 

2. In deroga all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, sino al 31 dicembre 2020 la durata massima del sostegno a norma del medesimo regolamento è di nove mesi per i pescherecci cui si applicano i divieti spazio-temporali previsti dal presente regolamento.

 

3. Al fine di garantire l'attuazione del paragrafo 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 508/2014 è possibile aumentare il contributo finanziario complessivo a titolo del FEAMP oltre al limite del 15 % fissato in tale articolo.

 

4. Nell'attuazione delle azioni previste all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 508/2014 è accordata la priorità ai pescatori interessati dall'attuazione delle misure contenute nel presente piano pluriennale.

 

5. Sino al 31 dicembre 2020, in deroga al termine di cui all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 508/2014, i pescherecci che hanno sospeso ogni attività di pesca in seguito alle misure di contrazione dello sforzo di pesca di cui al presente regolamento possono essere ammissibili al sostegno per l'arresto definitivo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014.

 

 

 

 

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

  • [1]  OJ C 288, 31.8.2017, p. 68.

MOTIVAZIONE

1) Contesto della proposta della Commissione

Il piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock (in appresso: piano pluriennale per il Mare Adriatico) è sviluppato in conformità delle disposizioni del regolamento di base. I piani pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici e devono contenere misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Inoltre, il regolamento di base stabilisce che, prima di includere le misure nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.

È legittimo attendersi che il piano pluriennale per il Mare Adriatico, il primo di questo tipo nella regione del Mediterraneo, avrà un impatto significativo sulla gestione della pesca nell'intera regione.

Il Mare Adriatico è un'importante sotto-regione del Mediterraneo, che totalizza circa un terzo del valore totale degli sbarchi. Sardine e acciughe costituiscono la maggioranza delle catture nella pesca di piccoli pelagici, realizzate in gran parte da Italia e Croazia. Segue tra gli Stati membri la Slovenia, con meno dell'1% delle catture totali, e anche l'Albania e il Montenegro partecipano con una quota parimenti esigua. Ad oggi le attività di pesca di piccoli pelagici sono disciplinate a livello nazionale, dell'UE e internazionale. A livello internazionale, attualmente questo tipo di pesca è regolamentato dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.

Obiettivo ultimo della proposta è il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2020, conformemente a quanto previsto dalla politica comune della pesca. Nella motivazione della sua proposta, la Commissione afferma che l'obiettivo principale del piano pluriennale per il Mare Adriatico è di ripristinare il buono stato di salute degli stock e del settore alieutico garantendo la sostenibilità delle attività di pesca.

2) Contenuto della proposta

Il 24 febbraio 2017 la Commissione ha presentato una proposta di piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il campo di applicazione del piano pluriennale comprende gli stock di acciuga, sardina, sgombro e sugarello. L'obiettivo di fondo della proposta è di conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile (MSY) per gli stock interessati, instaurare un settore della pesca sostenibile e fornire un quadro di gestione efficace.

Nell'ambito della proposta di piano pluriennale per il Mare Adriatico, gli obiettivi specifici sono espressi in intervalli di valori di mortalità per pesca basati sull'FMSY, come raccomandato dallo CSTEP, e devono essere conseguiti al più tardi entro il 2020. Sono stati fissati obiettivi specifici per l'acciuga e la sardina e gli intervalli di valori si basano sulle raccomandazioni dello CSTEP. Secondo la motivazione della Commissione, tali intervalli di valori consentono una gestione degli stock basata sull'MSY e offrono la possibilità di effettuare adeguamenti in caso di evoluzione dei pareri scientifici. Nei casi in cui si dispone di dati per gli stock ittici, tali valori di riferimento sono espressi in termini di biomassa dello stock riproduttore.

La proposta contiene disposizioni relative all'obbligo di sbarco, che occorre adottare nel contesto della regionalizzazione.  

3) Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore il piano pluriennale per il Mare Adriatico quale strumento per la gestione pluriennale delle risorse biologiche marine, con l'obiettivo di ricostituire gli stock e ripristinare la sostenibilità del settore alieutico. Le valutazioni scientifiche dello stato degli stock di sardina e acciuga mostrano che l'attuale livello di catture nel Mare Adriatico determina uno sfruttamento eccessivo. Il relatore appoggia l'introduzione di misure volte a migliorare lo stato degli stock, prestando particolare attenzione alla tutela dello spazio nelle zone in cui si trova il novellame nonché alla tutela dello stock in fase di riproduzione.

Tenendo conto dello stato degli stock, della specificità della pesca e della complessa situazione socio-economica nel Mare Adriatico, e con l'obiettivo di garantire una gestione efficace e apportare maggiore chiarezza e linearità a determinate disposizioni contenute nella proposta, il relatore suggerisce di introdurre le seguenti modifiche:

Gestione congiunta per la sardina e l'acciuga

Il relatore non condivide la proposta della Commissione quanto alla gestione distinta della sardina e dell'acciuga e propone una gestione congiunta delle due specie. Poiché i piccoli pelagici sono particolarmente esposti agli effetti delle condizioni ambientali, la loro biomassa può variare considerevolmente da un anno all'altro, indipendentemente dalla mortalità per pesca. Dal momento che nelle attività di pesca non è possibile scegliere come bersaglio esclusivamente una delle due specie in questione, il relatore ritiene che esse debbano essere oggetto della medesima gestione. Inoltre, la sardina e l'acciuga condividono la stessa nicchia ecologica, e la loro biomassa varia. Il relatore integra nella proposta il concetto di "small pelagics" utilizzato anche nel piano regionale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.

Mantenimento del principio di gestione basato sulla gestione dello sforzo di pesca

Il relatore si oppone fermamente all'intento della Commissione di far sì che la pesca sia disciplinata attraverso la fissazione dei volumi complessivi delle catture e l'introduzione di un sistema di quote. Per l'intera regione dell'Adriatico (GSA 17 e GSA 18) attualmente è in vigore il piano di gestione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, che si basa su una regolamentazione dello sforzo e della capacità di pesca conseguita con norme di carattere spazio-temporale e una limitazione del numero di giornate di pesca per peschereccio, ma che, inoltre, per la prima volta fissa un limite di sicurezza delle catture al livello del 2014 (catch limit). La raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo attualmente in vigore (GFCM/40/2016/2) è stata adottata nel 2016. Il relatore attribuisce grande importanza a tale raccomandazione, in quanto accorda una relativa stabilità al settore. Il pacchetto di misure si applica per il periodo 2017-2018, durante il quale si dovrebbe capire se tali misure, applicabili dal 2015, sono efficaci e si traducono in risultati.

Il suddetto metodo di gestione si applica all'intero Mediterraneo ed è legittimo attendersi che qualsiasi modifica significativa della gestione in una minima parte causerebbe perturbazioni del mercato dell'UE, aprirebbe la strada a un aumento delle importazioni da paesi terzi e determinerebbe una posizione di svantaggio sul mercato per il settore alieutico.

Poiché la proposta del relatore si basa sulla gestione dello sforzo di pesca, si propone di far riferimento, nell'ambito del meccanismo di gestione, non alle "possibilità di pesca" ma alle "misure di gestione".

Il relatore mette in guardia circa la variabilità delle valutazioni e raccomandazioni scientifiche, e ritiene che ciò sia un ulteriore valido motivo per evitare il sistema delle quote. Sottolinea in particolare i diversi risultati ottenuti dai gruppi di lavoro della CGPM e dello CSTEP a partire dai medesimi dati. L'incertezza racchiusa in tali valutazioni è fonte di ulteriore preoccupazione quando si tratta di adottare decisioni fondamentali e di ampia portata sulla base di raccomandazioni scientifiche variabili.

Questione delle valutazioni scientifiche e del loro utilizzo nel piano proposto

Una delle disposizioni fondamentali della proposta si basa sui valori di riferimento biologici. Nella proposta tali valori di riferimento si basano sul valore di mortalità per pesca (F) corrispondente allo sfruttamento delle risorse al livello del rendimento massimo sostenibile (FMSY). Tale valore rappresenta un livello-obiettivo che è necessario raggiungere, secondo il regolamento di base, entro il 2020. Tuttavia, il valore di mortalità di pesca corrispondente al valore teorico del massimo livello sostenibile di sfruttamento dipende da una serie di presupposti che rientrano nel processo di valutazioni scientifiche dello stato degli stock e, pertanto, può variare anche in misura significativa. Nel 2016, ad esempio, secondo lo CSTEP il valore FMSY per la sardina era pari a 0,08, mentre secondo la CGPM era pari a 0,7, ossia quasi dieci volte maggiore. In occasione dell'ultima seduta plenaria dello CSTEP (17-01) è stato raccomandato l'utilizzo, per il livello-obiettivo di rendimento massimo sostenibile, non tanto del valore FMSY, quanto invece di un valore teorico alternativo sotto forma di un coefficiente di sfruttamento (rapporto tra mortalità per pesca e mortalità complessiva, E=0,4), che può essere espresso anche come valore F della mortalità per pesca. Dal momento che lo CSTEP, organismo scientifico consultivo della Commissione, ha concluso che nelle valutazioni in questione vi sono numerose incertezze, il relatore propone che come valore di riferimento nel piano pluriennale per il Mare Adriatico si utilizzi la biomassa degli stock, e non la mortalità per pesca. È importante sottolineare che, alla luce delle controversie esistenti sulla questione nell'ambito della comunità scientifica, non è possibile introdurre un sistema di quote, in base al quale le catture complessive sarebbero determinate proprio nell'ottica di tali valori di riferimento. Tenendo conto delle variazioni nell'ambito di tali valori, non è possibile avvalersi degli stessi per determinare le catture totali consentite; è necessario invece applicare meccanismi di regolamentazione dello sforzo di pesca che garantiranno la conservazione di un quantitativo adeguato di ciascuna specie in termini di biomassa.

Definizione delle caratteristiche tecniche delle reti a circuizione per la piccola pesca pelagica nell'Adriatico

Il relatore suggerisce che, nell'ambito del piano proposto, siano previste esenzioni a quanto disposto dal regolamento "Mediterraneo" relativamente all'altezza della rete a circuizione e al rapporto tra la profondità e l'altezza della rete. Il relatore sottolinea che il piano è elaborato conformemente alle caratteristiche regionali e deve essere adeguato alle attività di pesca della zona cui è riferito, e deve altresì immediatamente riconoscere e integrare le specificità degli attrezzi di pesca utilizzati nell'area adriatica.

I paesi dell'Adriatico riuniti nel quadro di AdriaMed, iniziativa subregionale sviluppata come progetto della FAO, hanno condotto uno studio scientifico volto a descrivere le caratteristiche tecniche delle reti a circuizione nell'Adriatico, il loro possibile impatto sul fondale marino e il loro comportamento nelle attività di pesca. Tale studio ha dimostrato la legittimità della richiesta comune di Italia, Croazia e Slovenia, che vorrebbero che il piano definisse le dimensioni delle reti a circuizione stabilendo una lunghezza massima di 600 m e un'altezza equivalente al massimo a un terzo della lunghezza. Con le dimensioni proposte è altresì indispensabile abrogare la disposizione del regolamento "Mediterraneo" che limita l'utilizzo di tali reti nelle zone in cui la profondità è inferiore al 70 % dell'altezza della rete, in quanto, a causa della configurazione del fondale marino nell'Adriatico, tale disposizione non è applicabile.

Impatto socio-economico del piano proposto

Il regolamento di base stabilisce, tra l'altro, che prima di includere le misure nei piani pluriennali occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.

Il relatore osserva che nella proposta della Commissione manca una valutazione dettagliata delle ripercussioni socio-economiche. Esprime particolare preoccupazione per il fatto che il settore della pesca nel Mediterraneo è in crisi da oltre vent'anni, e l'introduzione di nuove norme non adeguatamente ponderate rischia di avere notevoli ripercussioni e di condurre l'intero settore al collasso. Osserva altresì la totale mancanza di misure di sostegno finanziario e/o di riconversione delle imprese e dei lavoratori a fronte della proposta di ridurre le catture di sardine e acciughe, sebbene queste rappresentino una risorsa fondamentale per l'economia delle piccole comunità locali, in particolare quelle insulari, e dell'indotto.

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (14.9.2017)

destinata alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare presenta alla commissione per la pesca, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La politica comune della pesca (PCP) dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3.

(1)  La politica comune della pesca (PCP) dovrebbe assicurare la protezione dell'ambiente marino e la gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e dovrebbe contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3.

__________________

__________________

3 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

3 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  È opportuno ricorrere alla regionalizzazione per introdurre provvedimenti su misura che tengano conto delle specificità di ciascuna zona di pesca e ne salvaguardino le condizioni ambientali.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate secondo i principi indicati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, utilizzando criteri trasparenti e obiettivi tra cui quelli di natura ambientale, sociale ed economica. Le possibilità di pesca dovrebbero essere equamente ripartite all'interno dei vari segmenti della pesca, incluse la pesca tradizionale e la pesca artigianale. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero fornire incentivi ai pescherecci che impiegano attrezzature da pesca selettive o tecniche di pesca dall'impatto ambientale ridotto.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Tali misure correttive possono inoltre includere, se del caso, la presentazione di proposte legislative da parte della Commissione e l'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano pluriennale per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano pluriennale per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nella ricostituzione e nel mantenimento degli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio e può, ove opportuno e tenendo conto dei più recenti pareri scientifici, proporre adeguamenti del piano pluriennale o apportare modifiche agli atti delegati.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock

Riferimenti

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

1.3.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

1.3.2017

Approvazione

7.9.2017

 

 

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock

Riferimenti

COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)

Presentazione della proposta al PE

24.2.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

1.3.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

1.3.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Ruža Tomašić

22.3.2017

 

 

 

Esame in commissione

25.4.2017

21.6.2017

21.11.2017

21.3.2018

Approvazione

9.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

11

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicola Caputo, Rosa D'Amato, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gardini, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

David Borrelli, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Tadeusz Zwiefka

Deposito

16.10.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

14

+

ECR

Nosheena Mobarik, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato

NI

David Borrelli

PPE

Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Tadeusz Zwiefka

S&D

Renata Briano

11

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

GUE/NGL

Anja Hazekamp

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Klaus Buchner, Linnéa Engström

1

0

ENF

Sylvie Goddyn

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 1 novembre 2018
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