RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

26.11.2018 - (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Fredrick Federley


Procedura : 2018/0110(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0394/2018
Testi presentati :
A8-0394/2018
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0231),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0170/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del ...,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0394/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  La rapida evoluzione del mercato dei domini di primo livello (TLD) e il panorama digitale dinamico necessitano di un ambiente normativo flessibile e adeguato alle esigenze future. Lo scopo del dominio TLD .eu è, attraverso la buona gestione, di contribuire a rafforzare l'identità dell'Unione e promuovere i valori dell'Unione quali il multilinguismo, il rispetto della riservatezza e della sicurezza degli utenti, il rispetto dei diritti umani nonché le priorità online.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Il TLD .eu è l'ottavo principale dominio di primo livello geografico (ccTLD) del mondo con oltre 3,8 milioni di registrazioni nel 2017. Il TLD .eu è utilizzato dalle istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione, anche per i loro progetti e iniziative.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il TLD .eu dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con l'Unione e con il mercato europeo. Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche dell'Unione di registrare un nome di dominio sotto il TLD .eu. Ai cittadini dell'Unione dovrebbe essere consentito di registrare un nome di dominio .eu, a prescindere dal loro luogo di residenza.

(4)  Il TLD .eu, in quanto nome di dominio specifico per l'Unione costituito da un'etichetta chiara e facilmente riconoscibile, dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con l'Unione e con il mercato europeo, nonché un'identità online dell'Unione, creando una forte identità per il mercato unico digitale, nel rispetto del diritto e delle norme commerciali dell'Unione. Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese e alle organizzazioni stabilite all'interno dell'Unione o all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), e alle persone fisiche che sono residenti di uno Stato membro o di un paese terzo membro del SEE di registrare un nome di dominio sotto il TLD .eu. Ai cittadini dell'Unione dovrebbe essere consentito di registrare un nome di dominio TLD .eu, a prescindere dal loro luogo di residenza. L'esistenza di tale dominio è un elemento importante dell'identità europea e i suoi utenti sono responsabili del suo uso corretto.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  I nomi di dominio nel TLD .eu dovrebbero essere assegnati alle parti ammesse in funzione della disponibilità.

(5)  I nomi di dominio nel TLD .eu dovrebbero essere assegnati a un prezzo ragionevole alle parti ammesse in funzione della disponibilità.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  La Commissione dovrebbe valutare il ruolo potenziale dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nella registrazione dei nomi di dominio TLD .eu, al fine di fornire ai richiedenti di un marchio dell'Unione europea o di un disegno e modello comunitario registrato (DMC) l'assegnazione dei TLD .eu applicabili ai loro marchi o modelli, in funzione delle disponibilità. Tale valutazione dovrebbe altresì includere altre misure o agenzie che potrebbero intervenire per evitare registrazioni speculative e abusive (cybersquatting) e facilitare procedure amministrative semplici, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  La Commissione dovrebbe, sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, designare un registro per il TLD .eu. È opportuno che la Commissione stipuli con il Registro selezionato un contratto che dovrebbe comprendere i principi e le procedure dettagliati applicabili al Registro per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu. Tale contratto dovrebbe avere una validità limitata nel tempo ed essere rinnovabile.

(9)  La Commissione dovrebbe, sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto dell'efficienza sotto il profilo dei costi e della semplicità amministrativa, designare un registro per il TLD .eu. Al fine di stabilire i criteri per la designazione di un registro e una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria per tale designazione, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161 bis. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  È opportuno che la Commissione stipuli con il registro selezionato un contratto che dovrebbe comprendere i principi e le procedure dettagliati applicabili al registro per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu. Tale contratto dovrebbe avere una durata stabilita ed essere rinnovabile.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'efficacia e del funzionamento del TLD .eu. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle pratiche di lavoro del registro designato e della pertinenza dei suoi compiti.

(22)  La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'efficacia e del funzionamento del TLD .eu. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle pratiche di lavoro del registro designato e della pertinenza dei suoi compiti. La Commissione dovrebbe inoltre presentare, ogni tre anni, una relazione sul funzionamento del nome TLD .eu.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Il presente regolamento è inteso a sostenere il mercato unico digitale, costruendo un'identità europea online e incoraggiando le attività transfrontaliere online, promuovendo la competitività del nome TLD .eu.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  "registro": l'entità alla quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu, compresa la manutenzione dei corrispondenti database e dei servizi di interrogazione pubblici (public query services) ad essi associati, la registrazione dei nomi di dominio, il funzionamento del registro dei nomi di dominio, il funzionamento dei server del registro nomi di dominio di primo livello e la distribuzione dei file di zona relativi ai domini di primo livello;

a)  "registro": l'entità alla quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu, compresa la manutenzione dei corrispondenti database e dei servizi di interrogazione pubblici (public query services) ad essi associati, la registrazione dei nomi di dominio, il funzionamento del registro dei nomi di dominio, il funzionamento dei server del registro nomi di dominio di primo livello e la distribuzione dei file di zona relativi ai domini di primo livello, se del caso;

Motivazione

I TLD hanno fatto ricorso a restrizioni della distribuzione dei file di zona relativi ai domini di primo livello come misura di sicurezza e tale flessibilità deve essere mantenuta evitando di imporre un obbligo.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  una persona fisica residente in uno Stato membro che non sia cittadino dell'Unione; o

ii)  un cittadino di un paese terzo, residente in uno Stato membro o in un paese terzo membro del SEE;

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  un'impresa stabilita all'interno dell'Unione; o

iii)  un'impresa stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo membro del SEE;

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv)  un'organizzazione stabilita all'interno dell'Unione, fatta salva l'applicazione del diritto nazionale.

iv)  un'organizzazione stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo membro del SEE, fatta salva l'applicazione del diritto nazionale.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il registro può revocare un nome di dominio di propria iniziativa, e senza ricorrere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, per i seguenti motivi:

3.  Il registro può revocare o sospendere un nome di dominio di propria iniziativa, e senza ricorrere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, per i seguenti motivi:

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Un nome di dominio può anche essere revocato e, ove necessario, trasferito successivamente ad un'altra parte, a seguito di una procedura giudiziaria o di un'opportuna risoluzione extragiudiziale delle controversie, qualora tale nome sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto internazionale o dell'Unione, e qualora:

4.  Un nome di dominio può anche essere revocato e, ove necessario, trasferito successivamente ad un'altra parte, a seguito di una procedura giudiziaria o di un'opportuna risoluzione extragiudiziale delle controversie, qualora tale nome sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto internazionale o dell'Unione. Un nome di dominio può essere revocato qualora:

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Previa consultazione con la Commissione e il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera c bis), il registro adotta politiche trasparenti e prevedibili per garantire la pronta identificazioni di eventuali registrazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) o b). A tal fine il registro coopera, se del caso, con le autorità di contrasto e le squadre nazionali di pronto intervento informatico (CERT).

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora il tribunale di uno Stato membro giudichi un nome di dominio diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico, il registro lo blocca non appena gli viene notificata la decisione del tribunale e tale nome di dominio è revocato previa notifica della decisione definitiva del tribunale. Il registro blocca qualsiasi futura registrazione dei nomi oggetto di tale ordinanza del tribunale per l'intero periodo di validità della stessa.

5.  Qualora il tribunale di uno Stato membro giudichi un nome di dominio diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, o esso risulti tale in base al diritto unionale o nazionale, il registro lo blocca non appena gli viene notificata la decisione del tribunale. Non appena gli viene notificata la decisione del tribunale, il registro revoca il nome di dominio.

 

In deroga al primo paragrafo, il nome di dominio non è bloccato dal registro se la decisione del tribunale è rilevante ai fini dell'esecuzione di un atto di esecuzione o una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 5 del regolamento .../... [sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, 2018/0136 (COD)]. Il nome di dominio è revocato dal registro previa notifica della decisione definitiva del tribunale.

 

Il registro blocca qualsiasi futura registrazione dei nomi di dominio oggetto di tale ordinanza del tribunale per l'intero periodo di validità della stessa.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  I nomi di dominio registrati nel dominio TLD .eu possono essere trasferiti esclusivamente a soggetti legittimati a registrare nomi di dominio TLD .eu.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La registrazione dei nomi di dominio è effettuata utilizzando tutti i caratteri alfabetici delle lingue ufficiali dell'Unione, in conformità alle norme internazionali disponibili, come consentito dai pertinenti protocolli dei nomi di dominio internazionalizzati (IDN).

1.  La registrazione dei nomi di dominio è effettuata utilizzando tutti i caratteri delle lingue ufficiali dell'Unione, in conformità alle norme internazionali disponibili, come consentito dai pertinenti protocolli dei nomi di dominio internazionalizzati (IDN).

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  possono essere registrati o riservati solo sotto un dominio di secondo livello dagli Stati membri. Tali nomi di dominio devono essere limitati a termini relativi a concetti geografici e/o geopolitici generalmente riconosciuti che interessano l'organizzazione politica o territoriale degli Stati membri.

b)  possono essere registrati o riservati solo a un dominio di secondo livello dagli Stati membri. Tali nomi di dominio sono limitati a termini relativi a concetti geografici e/o geopolitici generalmente riconosciuti che interessano l'organizzazione politica o territoriale degli Stati membri.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione stabilisce i criteri e la procedura per la designazione del registro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

1.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 17 bis, a integrazione del presente regolamento, che definiscono i criteri e la procedura per la designazione del registro, e criteri che stabiliscono i requisiti minimi per circostanze diverse da quelle definite all'articolo 4, in cui il registro blocca, sospende o revoca un nome di dominio, al fine di tutelare i valori dell'Unione, quali il multilinguismo, il rispetto della riservatezza e della sicurezza degli utenti e il rispetto dei diritti umani.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione stipula un contratto con il registro designato. Tale contratto specifica le regole, le politiche e le procedure per la prestazione dei servizi da parte del registro e le condizioni secondo cui la Commissione supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro. Il contratto è limitato nel tempo e rinnovabile e comprende i principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu stabiliti in base all'articolo 11.

3.  La Commissione stipula un contratto con il registro designato. Tale contratto specifica le regole, le politiche e le procedure per la prestazione dei servizi da parte del registro e le condizioni secondo cui la Commissione supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro. Il contratto è limitato nel tempo e rinnovabile e comprende i principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu stabiliti in base agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)  promuove il TLD .eu in tutta l'Unione e nei paesi terzi al fine di garantire la sua competitività;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e il contratto di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

a)  rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e il contratto di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e in particolare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  organizza, amministra e gestisce il TLD .eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità, trasparenza, accessibilità e non discriminazione e garantendo condizioni di concorrenza leale;

b)  organizza, amministra e gestisce il TLD .eu secondo criteri di interesse pubblico;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  in tutti gli aspetti dell'amministrazione e della gestione del TLD .eu, garantisce qualità elevata, trasparenza, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza, non discriminazione, condizioni di concorrenza leale e l'applicazione di misure di tutela dei consumatori per un nome di dominio TLD .eu;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  promuove gli obiettivi dell'Unione in materia di governance di internet;

i)  promuove gli obiettivi dell'Unione in materia di governance di internet, tra l'altro partecipando a forum internazionali;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)  si sottopone a sue spese a una verifica da parte di un organismo indipendente almeno ogni due anni, al fine di certificare la conformità alle disposizioni del presente regolamento, e ne invia i risultati alla Commissione;

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il contratto, stipulato tra la Commissione e il registro designato in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, contiene i principi e le procedure riguardanti il funzionamento del TLD .eu, in conformità al presente regolamento, compresi i seguenti elementi:

1.   Il contratto, stipulato tra la Commissione e il registro designato in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, contiene i principi e le procedure riguardanti il funzionamento del TLD .eu, in conformità al presente regolamento, compresi i seguenti elementi:

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i requisiti e le procedure per le richieste di registrazione e la politica in materia di verifica dei dati dei registranti e delle registrazioni speculative dei nomi di dominio;

b)  i requisiti e le procedure per le richieste di registrazione, i sistemi per verificare che i criteri per la registrazione siano rispettati, inclusa la verifica dell'identità dei registranti, dei dati e delle registrazioni speculative dei nomi di dominio;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  le misure tecniche e organizzative volte a consentire alle autorità competenti di accedere ai dati nel registro ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati, come stabilito dal diritto nazionale o dell'UE;

f)  le misure tecniche e organizzative volte a consentire alle autorità competenti di accedere ai dati nel registro ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati, come stabilito dal diritto nazionale o dell'UE secondo i controlli e gli equilibri adeguati;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.   Tuttavia, le misure di cui al paragrafo 1, lettera f), previste dal diritto nazionale, non sono applicate se sono pertinenti ai fini di un atto di esecuzione o una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 5 del regolamento .../... [sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, 2018/0136 (COD)]. Tale misura può essere utilizzata sulla base di una decisione definitiva di un tribunale o altra azione amministrativa definitiva.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il registro istituisce e gestisce un database WHOIS al fine di fornire informazioni di registrazione precise e aggiornate circa i nomi di dominio sotto il TLD .eu.

1.  Il registro istituisce e gestisce, con dovuta diligenza, un database WHOIS al fine di fornire informazioni di registrazione precise e aggiornate circa i nomi di dominio sotto il TLD .eu.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il database WHOIS contiene informazioni - pertinenti e non eccessive rispetto alla finalità del database - circa i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio sotto il TLD .eu e i titolari dei nomi di dominio. Qualora il titolare di un nome di dominio sia una persona fisica, le informazioni da rendere accessibili al pubblico sono soggette al consenso del titolare del nome di dominio ai sensi del regolamento 2016/679.

2.  Il database WHOIS contiene informazioni pertinenti, in conformità del regolamento (UE) 2016/679. In particolare, le informazioni raccolte non sono eccessive rispetto alla finalità del database - circa i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio sotto il TLD .eu e i titolari dei nomi di dominio. Qualora il titolare di un nome di dominio sia una persona fisica, le informazioni da rendere accessibili al pubblico sono soggette al consenso del titolare del nome di dominio ai sensi del regolamento 2016/679.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione può, se del caso, consultare i portatori di interessi e richiedere la consulenza di esperti in merito ai risultati delle attività di supervisione di cui al presente articolo e alle modalità per migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro.

4.  La Commissione può, se del caso, consultare il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu e altri portatori di interessi e richiedere la consulenza di esperti in merito ai risultati delle attività di supervisione di cui al presente articolo e alle modalità per migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Si istituisce un Consiglio multipartecipativo .eu al fine di fornire consulenza alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento.

1.  Si istituisce un Gruppo consultivo multipartecipativo .eu al fine di fornire consulenza alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento. La Commissione tiene in debita considerazione qualsiasi raccomandazione o suggerimento fornito dal Gruppo consultivo multipartecipativo .eu nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente regolamento.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il Consiglio multipartecipativo .eu è costituito da rappresentanti del settore privato, della comunità tecnica, degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali, della società civile e del mondo accademico ed è nominato dalla Commissione in base a una procedura aperta e trasparente.

2.  Il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu è costituito da rappresentanti del settore privato, della comunità tecnica, degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali, della società civile e del mondo accademico ed è nominato dalla Commissione in base a una procedura aperta e trasparente, tenendo in massimo conto il principio di parità di genere.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il Consiglio multipartecipativo .eu svolge i seguenti compiti:

3.  Il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu svolge i seguenti compiti:

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  fornisce pareri in materia di gestione, organizzazione e amministrazione del TLD .eu;

b)  fornisce pareri in materia di gestione, organizzazione e amministrazione del TLD .eu, comprese le questioni relative alla cibersicurezza e alla protezione dei dati;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  fornisce consulenza alla Commissione in materia di monitoraggio e supervisione del registro.

c)  fornisce consulenza alla Commissione in materia di monitoraggio e supervisione del registro, in particolare per quanto riguarda la verifica di cui all'articolo 10, lettera k).

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  fornisce consulenza alla Commissione in merito alle migliori prassi per quanto concerne le politiche e le misure che le consentono di individuare nomi di dominio registrati dal titolare senza averne il diritto o un interesse legittimo nel nome e nomi di dominio utilizzati in cattiva fede, nonché ove necessario prendere adeguati provvedimenti al riguardo, anche in cooperazione con agenzie di contrasto e le CERT.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del TLD .eu.

1.  Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del TLD .eu, sulla base in particolare delle informazioni fornite dal registro a norma dell'articolo 10, lettera k).

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La Commissione valuta, entro ... [inserire la data: tre anni a partire dalla data di applicazione del presente regolamento], il ruolo del presente regolamento nel prevenire l'accaparramento dei nomi di dominio (cybersquatting) e nel fornire procedure amministrative semplici, in particolare per le PMI. Valuta altresì l'eventuale ruolo dell'EUIPO e di altre agenzie dell'Unione nella registrazione di nomi TLD .eu e, se del caso, intraprende azioni appropriate, ad esempio proponendo misure legislative adeguate.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis corredandoli, se del caso, di opportune proposte legislative.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 bis

 

Esercizio della delega

 

1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

 

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La nuova proposta sul dominio di primo livello .eu (TLD .eu) pubblicata dalla Commissione il 24 aprile 2018 è intesa ad abrogare le normative in vigore. Nonostante il dominio TLD .eu continui a funzionare correttamente, il quadro giuridico che lo disciplina deve essere adeguato ad un contesto e un mercato online in evoluzione.

In linea con gli obiettivi della strategia per il mercato unico digitale, la presente iniziativa è volta a garantire che un TLD che ha funzionato relativamente bene continui a farlo in futuro, onde garantire che i benefici ad esso collegati possano raggiungere il maggior numero possibile di cittadini nel prossimo futuro.

Il relatore accoglie con favore la proposta e condivide l'obiettivo di stare al passo con la rapida evoluzione del mercato TLD e con un panorama digitale dinamico, che necessitano di un ambiente normativo flessibile e adeguato alle esigenze future.

L'esistenza di un nome di dominio specifico per l'Unione è molto importante per l'identità online dell'UE. Il relatore è del parere che si tratti di un'opportunità per le istituzioni, le imprese e i cittadini di avere la possibilità di accedere a un TLD .eu. Essi potranno infatti essere facilmente identificati come parte della comunità dell'UE che condivide lo stesso insieme di norme e valori.

La proposta stabilisce i principi generali della registrazione del nome di dominio di primo livello .eu. Ne definisce i criteri di ammissibilità, le condizioni generali di registrazione e di revoca dei nomi di dominio, le lingue, il diritto applicabile e la giurisdizione competente, le procedure per la riserva dei nomi di dominio da parte del registro, della Commissione e degli Stati membri e le procedure di accreditamento per i registrar.

Registro: le disposizioni riguardano la designazione del registro da parte della Commissione, le sue caratteristiche e i suoi obblighi fondamentali. La proposta stabilisce inoltre un elenco di principi e procedure relativi al funzionamento del TLD .eu da includere nel contratto con il registro.

Pur sostenendo i principi generali, il relatore intende sostenere la promozione di valori dell'UE quali il multilinguismo, il rispetto della riservatezza e della sicurezza degli utenti, la tutela dei consumatori e i diritti umani. Specie per quanto riguarda la questione della tutela dello Stato di diritto, il relatore suggerisce salvaguardie aggiuntive.

Il relatore auspica inoltre un migliore controllo da parte del Parlamento europeo sulla definizione dei criteri e della procedura per la designazione del registro mediante atti delegati.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONEDA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

Commissione europea

EUrid

EDRI

EUIPO

Business Europe

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Attuazione e funzionamento del nome di dominio di primo livello “.eu”

Riferimenti

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

Presentazione della proposta al PE

25.4.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Relatori

       Nomina

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Esame in commissione

24.9.2018

 

 

 

Approvazione

21.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

53

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Flack

Deposito

26.11.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2018
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