RELAZIONE sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea

29.11.2018 - (2018/2095(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Relatori: Marisa Matias, Ernest Urtasun
(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 55 del regolamento)


Procedura : 2018/2095(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0416/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea

(2018/2095(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 8, 10, 11, 153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 23 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2015,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2016 sull'uguaglianza di genere (00337/2016),

–  visto il patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020, allegato alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 (07166/2011),

–  vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare l'articolo 14, che proibisce la discriminazione,

–  visti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la relazione delle Nazioni Unite del 15 gennaio 2016 dal titolo "Final study on illicit financial flows, human rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Studio conclusivo sui flussi finanziari illeciti, i diritti umani e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), elaborata dall'esperto indipendente sugli effetti del debito estero e degli altri obblighi finanziari internazionali correlati degli Stati sul pieno godimento di tutti i diritti umani, in particolare i diritti economici, sociali e culturali,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005), Pechino +15 (2010) e Pechino +20 (2015),

–  visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e il relativo articolo 3 che definisce il "genere" come i "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini", nonché la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne (Convenzione di Belém do Parà) del 1994,

–  vista la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile),

–  viste le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla parità di genere, tra cui la Convenzione sulla parità di retribuzione (n. 100), la Convenzione sulla discriminazione (in materia di impiego e di professione) (n. 111), la Convenzione sui lavoratori con responsabilità familiari (n. 156) e la Convenzione sulla protezione della maternità (n. 183),

–  vista la relazione congiunta presentata al Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) da parte del Centro per i diritti economici e sociali (CESR), Alliance Sud, la Global Justice Clinic presso la New York University School of Law, Public Eye e la Tax Justice Network intitolata "Swiss Responsibility for the Extraterritorial Impacts of Tax Abuse on Women's Rights" (Responsabilità della Svizzera relativa agli effetti extraterritoriali degli abusi fiscali sui diritti delle donne), che evidenzia gli oneri fiscali sproporzionati a carico delle donne, segnatamente delle donne che percepiscono un basso reddito e delle donne nei paesi in via di sviluppo, derivanti dalla perdita in termini di entrate pubbliche dovuta agli abusi fiscali transfrontalieri,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015, dal titolo "Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019" (SWD(2015)0278),

–  vista la strategia Europa 2020 della Commissione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,

–  viste le relazioni per paese 2018 elaborate dalla Commissione nel quadro del semestre europeo,

–  vista la relazione 2017 della Commissione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea,

–  vista la relazione della Commissione intitolata "Taxation Trends in the European Union – Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition" (Tendenze in materia fiscale nell'Unione europea – Dati relativi agli Stati membri dell'UE, all'Islanda e alla Norvegia, edizione 2018),

–  vista la relazione della Commissione dell'8 maggio 2018 sullo sviluppo dei servizi di assistenza alla prima infanzia al fine di incrementare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, di promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita familiare per i genitori che lavorano e di favorire una crescita sostenibile e inclusiva in Europa (gli "obiettivi di Barcellona") (COM(2018)0273),

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura,

–  vista la proposta di direttiva del Consiglio del 18 gennaio 2018 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)0020),

–  visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE),

–  vista la relazione 2015 delle Nazioni Unite sulle donne, dal titolo "Progress of the world's women 2015-2016. Transforming economies, realising rights" ("Progresso delle donne nel mondo 2015-2016. Trasformare le economie, realizzare i diritti"),

–  vista la relazione finale 2005 del gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sul bilancio di genere ("gender budgeting"), che definisce il bilancio di genere come "una valutazione dei bilanci basata sul genere che integra una prospettiva di genere a tutti i livelli del processo di bilancio e che ristruttura entrate e spese al fine di promuovere la parità di genere",

–  visto lo studio elaborato nel 2015 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo dal titolo "Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union – I – Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning" (Portare trasparenza, coordinamento e convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'UE – I – Valutazione della portata di una pianificazione fiscale aggressiva delle imprese),

–  viste le osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne sugli obblighi extraterritoriali relativi all'impatto di genere dei flussi finanziari illeciti e dell'elusione dell'imposta sulle società della Svizzera nel 2016 e del Lussemburgo nel 2018[1],

–  vista la nota informativa dell'Institute of Development Studies del 2016 dal titolo "Redistributing Unpaid Care Work – Why Tax Matters for Women's Rights" (Ridistribuire il lavoro di assistenza non retribuito – Perché la fiscalità è importante per i diritti delle donne),

–  visto lo studio svolto nell'aprile 2017 dal dipartimento tematico C (Diritti dei cittadini e affari costituzionali) del Parlamento europeo dal titolo "Gender equality and taxation in the European Union" (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea),

–  vista la relazione delle Nazioni Unite sulle donne dell'aprile 2018 intitolata "Gender, taxation and equality in developing countries" (Genere, fiscalità e uguaglianza nei paesi in via di sviluppo),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sul ruolo delle donne nell'economia verde[2],

–  vista la relazione dell'OCSE sull'attuazione della raccomandazione dell'OCSE sul genere (giugno 2017) e sulle imposte e i modelli di prestazioni sociali (2015),

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015[3],

–  vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza nell'UE[4],

–  vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere[5],

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015[6],

–  vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale[7],

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0416/2018),

A.  considerando che gli articoli 2 e 3 TUE riconoscono la non discriminazione e la parità tra donne e uomini come due dei valori e degli obiettivi fondanti dell'Unione; che gli articoli 8 e 10 TFUE obbligano l'Unione europea a puntare all'eliminazione delle ineguaglianze, alla promozione della parità di genere e alla lotta alle discriminazioni in sede di definizione e attuazione delle sue politiche e delle sue attività; che la Carta dei diritti fondamentali stabilisce diritti e principi relativi al divieto di discriminazioni dirette e indirette (articolo 21, paragrafo 1) e alla parità tra donne e uomini (articolo 23); che i diritti sanciti dalla Carta sono direttamente pertinenti per gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51);

B.  considerando che nell'Unione europea le donne continuano ad essere sottorappresentate sul mercato del lavoro e che il tasso di occupazione complessivo delle donne è tuttora inferiore a quello degli uomini di quasi il 12 %; che nell'Unione il 31,5 % delle donne lavoratrici lavora a tempo parziale, a fronte dell'8,2 % degli uomini lavoratori;

C.  considerando che è della massima importanza far fronte al divario di genere nei livelli di occupazione e attenuare il divario pensionistico di genere, che è pari quasi al 40 % in media nell'Unione e deriva dalle disparità accumulate durante tutto il corso della vita delle donne e dai periodi di loro assenza dal mercato del lavoro;

D.  considerando che nell'Unione il divario retributivo di genere si attesta al 16 %, il che significa che nell'Unione le donne, nei vari settori economici, guadagnano in media il 16 % in meno all'ora rispetto agli uomini;

E.  considerando che l'effetto cumulativo dei molteplici divari che interessano le donne (divario retributivo e occupazionale di genere, interruzioni nella carriera e dovute alla cura dei figli, lavoro a tempo pieno contro lavoro a tempo parziale) contribuisce sostanzialmente al divario retributivo e al divario pensionistico di genere, con un conseguente aumento del rischio di esposizione delle donne alla povertà e all'esclusione sociale, i cui impatti negativi si estendono anche ai loro figli e alle loro famiglie;

F.  considerando che la piattaforma d'azione di Pechino sottolinea la necessità di analizzare da una prospettiva di genere diverse politiche e diversi programmi, compresi quelli relativi alla fiscalità, e di adeguarli ove necessario, al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata delle attività produttive, della ricchezza, delle opportunità, del reddito e dei servizi;

G.  considerando che la CEDAW richiede che le famiglie siano fondate sull'uguaglianza, la giustizia e la realizzazione personale di ciascun membro e tratta le donne al pari degli uomini – anche nell'ambito della legislazione fiscale – in quanto individui e cittadini autonomi, piuttosto che persone dipendenti dagli uomini;

H.  considerando che gli Stati membri, quali firmatari del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, si sono impegnati a rispettare l'obbligo di mobilitare le massime risorse disponibili in modo da disporre di fondi per realizzare progressivamente i diritti economici, sociali e culturali;

I.  considerando che le norme sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, che implicitamente sfavoriscono le donne in termini di accesso all'occupazione e di condizioni lavorative e pensionistiche offerte da un datore di lavoro, possono violare l'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE[8], del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[9];

J.  considerando che il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Strategic Engagement for Gender Equality (2016-2019)" (Impegno strategico per l'uguaglianza di genere per il periodo 2016-2019) identifica ambiti chiave per promuovere la parità tra donne e uomini, incluse le politiche fiscali, ma manca di disposizioni vincolanti o di un invito a impegnarsi per l'integrazione delle tematiche di genere a livello degli Stati membri;

K.  considerando che le politiche fiscali possono configurare discriminazioni di genere esplicite o implicite; che si ha discriminazione esplicita quando una disposizione fiscale si applica direttamente agli uomini o alle donne in modo diverso, mentre nel caso di una discriminazione implicita la disposizione si applica nominalmente a tutti in modo paritario, ma in realtà vi è discriminazione in quanto la norma interagisce con modelli di comportamento o di reddito che hanno un impatto diverso in base al genere; che la maggior parte degli Stati membri ha abolito le norme fiscali che operano una differenziazione esplicita tra uomini e donne, ma che le discriminazioni fiscali implicite sono ancora prevalenti in tutta l'Unione, in quanto le norme fiscali interagiscono con le realtà socioeconomiche;

L.  considerando che le scelte politiche in materia di innalzamento e di ridistribuzione dei redditi possono avere ripercussioni sproporzionate sulle entrate e sulla sicurezza economica delle donne e ridurre il loro accesso a servizi pubblici di qualità, minando la loro capacità di far valere i propri diritti economici e sociali e di progredire verso la parità di genere;

M.  considerando che l'assenza di una prospettiva di genere nelle politiche fiscali dell'Unione e nazionali esacerba gli attuali divari di genere (occupazione, reddito, lavoro non retribuito, pensioni, povertà, ricchezza ecc.), crea disincentivi per le donne a entrare e a rimanere nel mercato del lavoro e riproduce i tradizionali ruoli e stereotipi di genere;

N.  considerando che la progettazione delle politiche fiscali è uno degli aspetti essenziali della strategia Europa 2020; che la principale priorità del semestre europeo rimane quella di garantire la conformità al patto di stabilità e di crescita e che gli aspetti legati al genere tendono a essere trascurati nelle priorità e nelle raccomandazioni, in particolare quelle relative alla fiscalità;

O.  considerando che i cambiamenti regressivi nella tassazione del lavoro, delle società, dei consumi e della ricchezza che hanno interessato gli Stati membri negli ultimi decenni hanno comportato un indebolimento del potere redistributivo dei sistemi fiscali e contribuito alla tendenza delle crescenti disparità di reddito; che tale cambiamento strutturale nella tassazione ha portato a uno spostamento dell'onere fiscale sui gruppi a basso reddito, e quindi soprattutto sulle donne, a causa dell'iniqua distribuzione del reddito tra donne e uomini, della scarsa presenza femminile tra i percettori dei redditi più alti, degli indici di consumo al di sopra della media per le donne per quanto riguarda i beni e i servizi di base e della quota relativamente elevata di redditi da lavoro, nonché della ridotta percentuale di redditi da capitale, nel reddito complessivo delle donne[10];

P.  considerando che le donne, in particolare, possono subire disparità economiche dovute a una distribuzione iniqua del reddito tra donne e uomini, alla scarsa presenza femminile tra i percettori dei redditi più alti e alla quota relativamente elevata di redditi da lavoro, nonché alla ridotta percentuale di redditi da capitale, nel reddito complessivo delle donne[11];

Q.  considerando che, mediamente, le aliquote d'imposta sulle società si sono ridotte drasticamente a partire dagli anni Ottanta, passando da oltre il 40 % al 21,9 % nel 2018, mentre invece le aliquote relative ai consumi (costituite in gran parte dall'IVA) sono aumentate dal 2009, attestandosi al 20,6 % nel 2016[12];

R.  considerando che gli sgravi fiscali sembrano essere aumentati dopo il 2015 e alcune multinazionali possono già limitare le loro aliquote d'imposta effettive a meno dell'1 % grazie alle generose possibilità offerte dagli Stati membri[13];

S.  considerando che la perdita di gettito fiscale per l'Unione derivante da una pianificazione fiscale aggressiva delle imprese è stimata ad almeno 50-70 miliardi di euro all'anno[14]; che ciò determina una perdita di entrate per gli Stati membri che devono aumentare le entrate tramite altre forme di tassazione o tagliare la spesa, politiche che, in un modo o nell'altro, hanno un impatto maggiore sulle donne;

T.  considerando che le attuali politiche macroeconomiche dovrebbero rispecchiare meglio l'importanza del lavoro domestico e di assistenza non retribuito e che, in base ai dati, l'80 % dei servizi di assistenza nell'Unione è fornito da prestatori di assistenza informali non retribuiti, il 75 % dei quali sono donne; che talune politiche fiscali, il finanziamento insufficiente dei servizi pubblici e l'accesso ai servizi sociali hanno un impatto sproporzionato sulle categorie a basso reddito, e in particolare sulle donne, le quali spesso colmano i divari esistenti per quanto riguarda l'assistenza, l'istruzione e altre forme di sostegno alle famiglie, generalmente senza essere remunerate, il che perpetua le eccessive responsabilità di assistenza delle donne; che, in tutti i paesi dell'Unione, sono le donne più povere e più vulnerabili ad accollarsi il doppio onere del lavoro di assistenza informale e del lavoro precario sottopagato[15];

U.  considerando che quasi tutti gli Stati membri hanno reso duplice il sistema di imposizione basato sul reddito applicando un'aliquota fiscale marginale più alta sul reddito del percettore di reddito secondario e introducendo aliquote fiscali uniformi per la maggior parte dei redditi da capitale; che un onere fiscale eccessivamente elevato per i percettori di reddito secondario nella maggior parte degli Stati membri, derivante da un'imposizione fiscale progressiva sui redditi da lavoro, costituisce uno dei principali disincentivi alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro[16], oltre ad altre disposizioni fiscali e previdenziali congiunte, nonché ai costi e all'assenza di servizi universali per l'infanzia;

V.  considerando che i sistemi duplici di imposizione basati sul reddito hanno dimostrato di indebolire il potere redistributivo della tassazione sul reddito; che tali sistemi non hanno posto rimedio alla distribuzione iniqua dei redditi da capitale tra uomini e donne all'interno dei nuclei familiari, anzi l'hanno aggravata;

W.  considerando che i livelli della "trappola dell'inattività" (attualmente al 40 %) e della spirale del basso salario, che si ripercuotono in modo sproporzionato sulle donne e le scoraggiano dalla piena partecipazione all'occupazione, sono determinati in misura significativa dalle disposizioni in materia di imposte dirette, oltre che dal venir meno delle prestazioni sociali;

X.  considerando che l'imposta sul reddito delle persone fisiche può, di fatto, comportare l'applicazione di un'aliquota più elevata alla tassazione del reddito delle donne rispetto a quella applicata al reddito maschile, nel momento in cui il reddito familiare viene accorpato per calcolare le tasse dovute e il reddito femminile è considerato supplementare a quello dell'uomo quale principale percettore di reddito; che solo la Svezia e la Finlandia possono essere considerate paesi dotati di un sistema di tassazione del reddito strettamente individualizzato; che, anche quando una dichiarazione dei redditi congiunta può portare a un guadagno finanziario totale per l'intero nucleo familiare, dato che il reddito congiunto si trova in uno scaglione di imposta più basso rispetto a una dichiarazione individuale, non è detto che siano le donne a beneficiare di tale guadagno finanziario o a decidere come utilizzarlo;

Y.  considerando che in alcuni Stati membri le famiglie possono tuttora beneficiare di sgravi fiscali per il coniuge a carico, indennità per le coppie sposate e/o crediti d'imposta per le coppie con un unico percettore di reddito, il che perpetua le asimmetrie rispetto alle famiglie monoparentali, costituite soprattutto da donne, e non riconosce la diversità delle situazioni familiari esistenti nell'Unione; che tali vantaggi fiscali solitamente disincentivano le donne coniugate dall'accedere al mercato del lavoro e portano direttamente o indirettamente le donne a riassegnare il proprio tempo dal lavoro retribuito al lavoro non retribuito;

Z.  considerando che l'impatto della tassazione sui divari di genere in termini di ricchezza aziendale, ricchezza personale e patrimonio costituisce un ambito della ricerca non abbastanza sviluppato e che vi è urgente bisogno di garantire che siano resi disponibili dati disaggregati per genere in questi settori;

1.  invita la Commissione a sostenere l'uguaglianza di genere in tutte le politiche fiscali e a emanare linee guida e raccomandazioni specifiche destinate agli Stati membri, inclusa la realizzazione di audit di genere delle politiche fiscali al fine di eliminare le discriminazioni di genere in ambito fiscale e garantire che non si introducano nuove imposte, nuove leggi di spesa, nuovi programmi o nuove pratiche che aggravino il divario di genere relativo al reddito di mercato o al reddito al netto delle imposte o che rafforzino il modello familiare in cui il capofamiglia maschile rappresenta l'unica fonte di reddito;

2.  sottolinea che, conformemente al principio di sussidiarietà quale definito all'articolo 5, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono liberi di adottare le proprie regole riguardo alle politiche fiscali, purché esse rispettino le norme dell'Unione; sottolinea, inoltre, che le decisioni dell'Unione in materia fiscale richiedono un accordo unanime da parte di tutti gli Stati membri;

3.  invita la Commissione (DG Fiscalità e unione doganale) a dotarsi di un esplicito mandato di cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) al fine di monitorare e comunicare regolarmente l'impatto delle politiche fiscali degli Stati membri sulla parità di genere; invita la Commissione a incrementare la dotazione finanziaria dell'EIGE a tal fine;

4.  invita la Commissione a promuovere la ratifica, da parte dell'Unione, della CEDAW, come ha fatto per la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e per la Convenzione di Istanbul;

5.  incoraggia la Commissione a rafforzare lo status dell'impegno strategico per l'uguaglianza di genere adottandolo come comunicazione[17] e a includere obiettivi chiari e azioni chiave per migliorare la parità tra donne e uomini tramite un'analisi settoriale, comprensiva degli aspetti fiscali, di tutte le azioni dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la legislazione dell'Unione sulla discriminazione di genere diretta e indiretta sia attuata correttamente e che i suoi progressi siano monitorati sistematicamente, al fine di garantire che uomini e donne siano attori paritari;

Imposizione diretta

Imposta sul reddito delle persone fisiche

6.  rileva che le politiche fiscali hanno un impatto variabile su diversi tipi di nuclei familiari (ad esempio nuclei familiari con due percettori di reddito, nuclei familiari con un singolo percettore di reddito, donna o uomo, ecc.); sottolinea le conseguenze negative della mancata incentivazione dell'occupazione femminile e dell'indipendenza economica delle donne e richiama l'attenzione sull'ampio divario pensionistico di genere derivante dalla tassazione congiunta; sottolinea che i sistemi di tassazione non dovrebbero più essere basati sul presupposto che le famiglie mettano in comune e condividano equamente i loro fondi, e che per raggiungere l'equità fiscale per le donne occorre adottare un sistema impositivo individuale; reputa essenziale che uomini e donne diventino percettori di reddito e prestatori di assistenza su un piano paritario; esorta tutti gli Stati membri a introdurre gradualmente la tassazione individuale, garantendo al tempo stesso il pieno mantenimento di tutti i benefici finanziari e di altro tipo legati alla genitorialità negli attuali sistemi di tassazione congiunta; riconosce che potrebbero essere necessari, in alcuni Stati membri, periodi di transizione verso un simile sistema di tassazione individuale; sollecita, durante tali periodi di transizione, l'eliminazione di tutte le spese fiscali basate sul reddito congiunto e constata la necessità di garantire che tutte le agevolazioni fiscali, le prestazioni in denaro e i servizi pubblici in natura siano riconosciuti alle persone su base individuale, in modo da garantire la loro autonomia finanziaria e sociale;

7.  prende atto della comunicazione della Commissione del 20 novembre 2017 intitolata "Piano d'azione dell'UE per il 2017-2019 – Affrontare il problema del divario retributivo di genere" (COM(2017)0678), che riconosce otto settori di intervento e invita gli Stati membri a intensificare i propri sforzi per affrontare in modo efficace il divario retributivo di genere, al fine di migliorare la situazione economica delle donne e tutelare la loro indipendenza economica;

8.  rileva che nel 2014 le aliquote medie nette delle imposte personali per i percettori di reddito secondario con due figli erano in media del 31 % per gli Stati membri dell'UE facenti parte dell'OCSE e del 28 % per tutti i paesi OCSE; invita la Commissione a monitorare continuamente e a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra donne e uomini per un lavoro identico o di pari valore negli Stati membri, al fine di garantire che le disuguaglianze siano eliminate sia dal mercato del lavoro che dalla tassazione; invita la Commissione e gli Stati membri a far fronte alla segregazione orizzontale e verticale sul mercato del lavoro eliminando le disparità di genere e la discriminazione nell'ambito dell'occupazione, in particolare tramite l'istruzione e la sensibilizzazione e incoraggiando donne e ragazze a intraprendere studi, lavori e carriere in settori innovativi in crescita, tra i quali gli ambiti TIC e STEM;

9.  invita gli Stati membri a garantire che gli incentivi fiscali connessi all'occupazione e al lavoro autonomo non operino discriminazioni in base al genere e a prendere in considerazione incentivi fiscali e altre agevolazioni e servizi fiscali per i percettori di reddito secondario e per le famiglie monoparentali; invita gli Stati membri inoltre a prendere in esame diverse strade per far fronte alla questione della sottorappresentanza femminile sul mercato del lavoro e a trattare i potenziali disincentivi economici per i percettori di reddito secondario che accedono al mercato del lavoro; osserva che le discriminazioni di genere possono verificarsi anche nelle detrazioni e nelle esenzioni fiscali legate al lavoro, come il trattamento fiscale favorevole per gli orari di lavoro supplementari, a vantaggio soprattutto delle professioni attualmente occupate da uomini;

10.  invita gli Stati membri a non ridurre la natura progressiva dei rispettivi sistemi d'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esempio nel tentativo di semplificare la tassazione del reddito delle persone fisiche;

11.  chiede che l'imposta sul reddito delle persone fisiche (struttura delle aliquote, esenzioni, deduzioni, prestazioni, crediti ecc.) sia progettata in modo tale da promuovere attivamente una distribuzione paritaria del lavoro retribuito e non retribuito, del reddito e dei diritti pensionistici tra donne e uomini, e da eliminare gli incentivi che perpetuano ruoli di genere iniqui;

12.  rileva che in alcuni Stati membri le agevolazioni fiscali ai privati sulle pensioni avvantaggiano in misura sproporzionata i percettori di redditi alti e gli uomini; ritiene che un sistema pensionistico universale che dia alle donne accesso paritario a una garanzia pensionistica globale rappresenti il modo migliore per sostenere la parità di genere nella terza età;

Tassazione delle persone giuridiche

13.  ribadisce l'importanza dell'imposta sul reddito delle società nell'ambito dei redditi complessivi disponibili agli Stati membri, fonte fondamentale di reddito per il corretto funzionamento delle disposizioni previdenziali; esprime preoccupazione per la riduzione delle aliquote legali ed effettive dell'imposta sulle società che ha interessato l'Unione europea negli ultimi 35 anni e per la corsa al ribasso tra gli Stati membri, a seguito della quale sei di essi hanno ridotto le aliquote d'imposta sulle società nel 2017 e quindici le hanno ridotte dal 2009 ad oggi;

14.  rileva che un'aliquota d'imposta societaria minima comune e giusta è l'unico modo per determinare un trattamento equo e giusto tra i diversi soggetti che svolgono un'attività imprenditoriale nell'UE e all'interno della più ampia comunità di soggetti fiscali; invita gli Stati membri a ultimare i negoziati e a introdurre senza più indugio la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB); invita gli Stati membri inoltre a introdurre aliquote minime per l'imposta sulle società a livello di Unione al fine di porre fine alla corsa al ribasso;

15.  chiede che gli Stati membri identificati nel semestre europeo per le loro disposizioni in materia di pianificazione fiscale aggressiva modifichino le rispettive legislazioni e abroghino tali disposizioni quanto prima[18]; esprime preoccupazione per il rischio che, pur adoperandosi per il coordinamento delle rispettive basi imponibili per le imprese, gli Stati membri possano addivenire a nuove disposizioni per facilitare una pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società, lasciando agli Stati membri l'onere di trovare nuove fonti di tassazione (comprese le imposte sui consumi) che hanno un effetto sproporzionato sulle donne;

16.  invita gli Stati membri a razionalizzare gli incentivi o le agevolazioni fiscali che concedono alle società, così da assicurare che tali incentivi e agevolazioni avvantaggino soprattutto le piccole imprese e favoriscano una reale innovazione, nonché a valutare ex ante e a posteriori l'impatto potenziale di tali incentivi sull'uguaglianza di genere;

17.  rileva che le differenze nella ricchezza aziendale e nelle strutture del mercato del lavoro portano a effetti differenziati per genere derivanti dalle imposte sulle società e che i benefici che le donne ottengono dagli sgravi sull'imposta sulle società e dagli incentivi fiscali sono minori rispetto a quelli ottenuti dagli uomini, dato che le donne sono notevolmente sottorappresentate nella categoria degli imprenditori e degli azionisti nonché nella creazione di nuove imprese[19];

Tassazione del capitale e del patrimonio

18.  constata che la tassazione delle società e del patrimonio svolge un ruolo cruciale nella riduzione delle disuguaglianze grazie alla ridistribuzione in seno al sistema fiscale e al gettito risultante, che serve a finanziare le prestazioni e i trasferimenti sociali;

19.  rileva che l'indisponibilità, i costi proibitivi e la mancanza di infrastrutture sufficienti che offrano servizi di assistenza all'infanzia di qualità rimangono un ostacolo significativo, in primo luogo, alla pari partecipazione delle donne a tutti gli aspetti della società, compresa l'occupazione; invita gli Stati membri a potenziare le politiche fiscali per migliorare la disponibilità e l'accessibilità di servizi di assistenza all'infanzia di alta qualità e a prezzi accessibili, attraverso incentivi fiscali, al fine di ridurre gli ostacoli che impediscono alle donne di accedere al lavoro retribuito e contribuire a una più equa distribuzione del lavoro retribuito e non retribuito all'interno dei nuclei familiari, riducendo così al minimo i divari retributivi e pensionistici di genere; sottolinea che tali politiche dovrebbero consentire l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e concentrarsi in particolare sulle famiglie a basso reddito, sulle famiglie monoparentali e su altri gruppi svantaggiati;

20.  invita gli Stati membri a eliminare i divari di genere in tutta l'Unione europea per quel che attiene alla ricchezza in termini di attività finanziarie, proprietà immobiliari, attività aziendali, diritti assicurativi, risparmi pensionistici e opzioni su azioni[20]; constata che la riduzione delle imposte sulle plusvalenze e sul patrimonio avvantaggia soprattutto gli uomini, poiché è più probabile che siano questi ultimi a controllare tali risorse[21];

21.  deplora che, complessivamente, il contributo delle imposte sulla ricchezza al totale delle entrate fiscali sia rimasto piuttosto limitato, raggiungendo il 5,8 % del gettito complessivo nell'UE-15 e il 4,3 % nell'UE-28[22];

22.  deplora che la quota delle tasse sul capitale evidenzi una tendenza al ribasso dal 2002 in conseguenza, tra l'altro, di una tendenza generale osservabile in molti Stati membri a non applicare più l'imposta regolare sul reddito delle persone fisiche ai redditi da capitale, ma piuttosto a tassarli con aliquote fisse relativamente moderate[23];

Tassazione indiretta

23.  constata che, dal 2009 al 2016, la quota delle tasse sui consumi nell'Unione è aumentata; rileva altresì che, generalmente, l'IVA rappresenta tra i due terzi e i tre quarti delle imposte sui consumi negli Stati membri e che l'IVA corrisponde attualmente in media a circa un quinto delle entrate fiscali complessive nell'UE[24];

24.  rileva che la discriminazione di genere si verifica ove la normativa fiscale si interseca con le relazioni di genere, le norme e il comportamento economico; constata che l'IVA è responsabile di una discriminazione di genere in ragione dei diversi modelli di consumo delle donne, diversi da quelli degli uomini, poiché esse acquistano più beni e servizi allo scopo di promuovere la salute, l'istruzione e la nutrizione[25]; teme che ciò, unitamente al più basso reddito femminile, porti le donne a dover sopportare un onere dell'IVA maggiore; invita gli Stati membri a prevedere esenzioni IVA, aliquote ridotte e aliquote zero per i prodotti e i servizi che hanno effetti positivi sulla società, sulla salute e sull'ambiente, in conformità all'attuale revisione della direttiva sull'IVA dell'Unione europea;

25.  ritiene che la povertà legata al ciclo mestruale sia un problema costante nell'UE, in relazione al quale Plan International UK stima che una ragazza su dieci non possa permettersi prodotti sanitari; lamenta che i prodotti per l'igiene femminile e i prodotti e i servizi per la cura dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità non siano ancora considerati beni essenziali in tutti gli Stati membri; invita tutti gli Stati membri a eliminare la cosiddetta tassa sui prodotti per l'igiene femminile ("tampon tax"), avvalendosi della flessibilità introdotta dalla direttiva sull'IVA e applicando esenzioni o aliquote IVA allo 0 % a questi beni essenziali; riconosce che una riduzione dei prezzi dovuta all'esenzione IVA su questi prodotti costituirebbe un beneficio incommensurabile per le giovani donne; sostiene le azioni intraprese per sostenere un'ampia disponibilità di prodotti sanitari e incoraggia gli Stati membri a fornire gratuitamente prodotti per l'igiene femminile in determinati luoghi (pubblici), quali scuole, università e rifugi per i senzatetto, nonché per le donne provenienti da ambienti a basso reddito, al fine di eliminare completamente la povertà legata al ciclo mestruale in tutti i bagni pubblici dell'UE;

Impatto dell'evasione fiscale e dell'elusione fiscale sull'uguaglianza di genere

26.  constata che l'evasione e l'elusione fiscali sono tra i fattori che contribuiscono maggiormente alle disuguaglianze di genere nell'Unione e a livello mondiale, poiché limitano le risorse che i governi hanno a disposizione per rafforzare l'uguaglianza a livello nazionale e internazionale[26];

27.  ricorda la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale[27], e le raccomandazioni delle precedenti commissioni speciali (TAX e TAX2) elaborate per contrastare l'evasione e l'elusione fiscali nell'UE; invita gli Stati membri ad adottare quanto prima una comunicazione pubblica paese per paese, una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società nell'Unione europea e una direttiva rivista sugli interessi e i canoni;

28.  ricorda la posizione[28] delle sue commissioni PANA, TAX e TAX2 in merito alla creazione di un organismo globale nel quadro delle Nazioni Unite, che dovrebbe essere dotato di risorse adeguate e di sufficienti mezzi supplementari per assicurare che tutti i paesi possano partecipare su un piano di parità alla formulazione e alla riforma delle politiche fiscali globali; chiede che tale organismo disponga di competenze in materia di genere e sia incaricato di riesaminare le politiche fiscali nazionali, regionali e globali conformemente agli obblighi in materia di parità di genere e di diritti umani;

29.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere riforme fiscali basate sulla parità tra donne e uomini in tutte le sedi internazionali, comprese l'OCSE e l'ONU, e a sostenere la creazione di un organismo fiscale intergovernativo dell'ONU con adesione universale, uguali diritti di voto e partecipazione paritaria di donne e uomini; sottolinea che tale organismo dovrebbe disporre dei mezzi adeguati per sviluppare competenze specifiche in materia di fiscalità di genere;

30.  constata che i trattati volti a evitare la doppia imposizione fiscale tra gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo, generalmente, non promuovono la tassazione alla fonte e pertanto avvantaggiano le multinazionali a spese della mobilitazione delle risorse nazionali da parte dei paesi in via di sviluppo; constata che l'assenza di mobilitazione di risorse nazionali impedisce il pieno finanziamento di servizi pubblici quali la sanità o l'istruzione in questi paesi, il che ha un impatto sproporzionato su donne e ragazze; esorta gli Stati membri a incaricare la Commissione di rivedere i trattati in materia di doppia imposizione attualmente in vigore, onde esaminare e risolvere tali criticità, e garantire che i futuri trattati in materia includano disposizioni sull'uguaglianza di genere oltre alle generali disposizioni di lotta agli abusi;

31.  invita la commissione speciale TAX3 a includere una prospettiva di genere nella formulazione delle sue raccomandazioni;

32  deplora che le politiche fiscali a livello del Consiglio siano spesso bloccate da singoli Stati membri al fine di proteggere i paradisi fiscali; chiede pertanto l'abolizione del principio dell'unanimità degli Stati membri in relazione alle questioni fiscali al fine di compiere progressi nella lotta per la giustizia fiscale e ridurre l'onere a carico dei cittadini europei;

Integrazione delle tematiche di genere nelle politiche fiscali

33.  invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare valutazioni dell'impatto di genere delle politiche fiscali in una prospettiva di parità di genere, concentrandosi sull'effetto moltiplicatore e sui pregiudizi impliciti per garantire che nelle politiche fiscali dell'UE non sia presente nessuna discriminazione né diretta né indiretta;

34.  invita gli Stati membri a condividere le migliori pratiche sulla progettazione dei propri mercati del lavoro e regimi fiscali al fine di contribuire a ridurre i divari di genere relativi a retribuzione e pensioni, il che potrebbe promuovere una maggiore equità e uguaglianza tra uomini e donne nel trattamento fiscale;

35.  rammenta alla Commissione che, da quando il trattato di Lisbona ha integrato la Carta dei diritti fondamentali nel diritto primario, essa ha l'obbligo giuridicamente vincolante di promuovere la parità di genere nelle sue politiche e nelle sue azioni;

36.  riconosce l'importanza delle organizzazioni per i diritti delle donne e il fatto che il settore partecipativo svolge un ruolo di primo piano nella definizione delle politiche pubbliche, anche in relazione all'impatto delle politiche fiscali sulla parità di genere; riconosce le sfide finanziarie con cui devono fare i conti le organizzazioni femminili e di tipo partecipativo in molti Stati membri a seguito di un decennio di politiche di austerità; invita tutti gli Stati membri che hanno tagliato la spesa nell'ultimo decennio a ripristinare i finanziamenti per il settore partecipativo femminile al livello precedente al 2008;

37.  riconosce che molti gruppi di sostegno e della società civile si sentono messi ai margini nelle discussioni sulle politiche fiscali a causa di una mancanza di competenze specialistiche e che in molti Stati membri i gruppi industriali e finanziari sono quindi sovrarappresentati nei processi consultivi relativi al bilancio; invita gli Stati membri ad affrontare tale questione offrendo attività formative sui processi di bilancio oltre a opportunità per un'autentica consultazione della società civile;

38.  invita la Commissione a rispettare il proprio obbligo giuridico di promuovere la parità di genere tramite l'integrazione degli aspetti di genere nell'ambito delle valutazioni relative alla progettazione delle politiche fiscali fondamentali effettuate nell'ambito del semestre europeo; sottolinea che le revisioni dei sistemi fiscali degli Stati membri nel quadro del semestre europeo, nonché le raccomandazioni specifiche per paese, richiedono un'analisi approfondita riguardante gli effetti sui divari di genere socioeconomici, il divieto di discriminazione e la promozione della sostanziale parità di genere e dovrebbero anche tener conto della necessità di misure istituzionali adeguate a livello degli Stati membri;

39.  invita la Commissione ad avvalersi delle priorità della strategia Europa 2020 per far fronte alle debolezze strutturali dell'economia europea, affrontare il divario di genere relativo a retribuzione e pensioni, migliorare la competitività e la produttività dell'UE e sostenere un'economia sociale di mercato che porti vantaggi a tutti gli uomini e le donne;

40.  ricorda la sua posizione sulla proposta di direttiva sulla comunicazione pubblica paese per paese[29], che propone misure ambiziose per migliorare la trasparenza fiscale e il controllo pubblico delle imprese multinazionali, in quanto ciò consentirebbe al grande pubblico di avere accesso alle informazioni sugli utili realizzati, sulle sovvenzioni ricevute e sulle imposte pagate nelle giurisdizioni in cui operano; raccomanda di porre un'ampia analisi di genere al centro di tutti i livelli esistenti e futuri della ricerca e delle politiche in materia di giustizia fiscale, al fine di conseguire maggiori trasparenza e responsabilità fiscali; esorta il Consiglio a giungere a un accordo comune sulla proposta di avviare negoziati con le altre istituzioni, al fine di adottare una comunicazione pubblica paese per paese, che rappresenta una delle misure chiave per assicurare una maggiore trasparenza sull'informazione fiscale delle imprese per tutti i cittadini; ricorda la necessità che gli Stati membri effettuino regolarmente analisi dell'impatto concreto di tali misure, comprese analisi dei pregiudizi di genere nelle politiche fiscali, della loro capacità di aumentare le entrate interne per finanziare i diritti delle donne, su altri Stati membri e sui paesi in via di sviluppo, pur riconoscendo che sono stati effettuati lavori al riguardo nel quadro della Piattaforma per la buona governance fiscale;

41.  rileva che l'uguaglianza di genere non è solamente un diritto umano fondamentale, ma che il suo conseguimento contribuirebbe a una crescita più inclusiva e sostenibile; sottolinea che l'analisi di bilancio fondata sul genere permetterebbe informazioni migliori sull'impatto distributivo degli investimenti pubblici su uomini e donne; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare il bilancio di genere in modo tale da identificare esplicitamente la quota di fondi pubblici destinati alle donne e garantire che tutte le politiche per la mobilitazione delle risorse e l'assegnazione della spesa promuovano l'uguaglianza di genere;

42.  invita la Commissione a promuovere le migliori pratiche in materia di politiche fiscali che tengano conto dell'impatto di genere e promuovano la parità di genere, in particolare in termini di tassazione del reddito familiare e di IVA; invita la Commissione a includere un'analisi di genere nella sua relazione annuale intitolata "Taxation Trends in the European Union" (Tendenze in materia fiscale nell'Unione europea);

43.  deplora che la parità di genere non sia stata riconosciuta come priorità orizzontale nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e ritiene che ciò contravvenga al principio dell'integrazione della dimensione di genere di cui all'articolo 8 TFUE; esorta le istituzioni dell'UE a integrare immediatamente il bilancio di genere, relativamente alle entrate e alle uscite, nel processo di bilancio, in linea con l'obbligo di integrazione delle questioni di genere dell'Unione europea;

44.  invita gli Stati membri a rispettare il loro obbligo giuridico, previsto dalla Carta dei diritti fondamentali, di promuovere la parità di genere nell'attuazione delle norme dell'UE e nell'esecuzione delle politiche nazionali disciplinate dal diritto dell'UE;

45.  sottolinea la necessità di realizzare ulteriori ricerche e garantire una migliore raccolta di dati disaggregati in base al genere riguardo agli effetti distributivi e allocativi del sistema di tassazione differenziati in base al genere; invita, in particolare, gli Stati membri a raccogliere dati fiscali su base individuale e non solamente sulla base del nucleo familiare, nonché a colmare i divari nei dati di genere concernenti i modelli di consumo e l'impiego di aliquote ridotte, la distribuzione dei redditi da impresa e i relativi pagamenti di imposta e la distribuzione della ricchezza netta, del reddito da capitale e dei relativi pagamenti di imposta;

46.  si rammarica del fatto che la maggioranza degli Stati membri non raccolga o valuti dati individualizzati relativi all'imposta sul reddito e che molti Stati membri raccolgano tuttora dati a livello di nuclei familiari esclusivamente tramite dichiarazioni fiscali congiunte;

47.  incoraggia gli Stati membri a definire una struttura di incentivi in materia fiscale e a livello di prestazioni sociali nelle diverse misure politiche che incoraggi le donne migranti a intraprendere (o riprendere) una formazione o ad assumere un impiego;

48.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  CEDAW/C/CHE/CO/4-5, paragrafi 40-43 (Svizzera 2016); CEDAW/C/LUX/CO/6-7, paragrafi 10, 15 e 16 (Lussemburgo 2018).
  • [2]  GU C 353E del 3.12.2013, pag. 38.
  • [3]  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.
  • [4]  GU C 66 del 21.2.2018, pag. 30.
  • [5]  GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.
  • [6]  GU C 263 del 25.7.2018, pag. 49.
  • [7]  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.
  • [8]  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
  • [9]  Dipartimento tematico C del Parlamento europeo, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.
  • [10]  Dipartimento tematico C del Parlamento europeo, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.
  • [11]  Dipartimento tematico C del Parlamento europeo, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.
  • [12]  DG Fiscalità e unione doganale della Commissione europea, Taxation Trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway - 2018 Edition (Tendenze in materia fiscale nell'Unione europea – Dati relativi agli Stati membri dell'UE, all'Islanda e alla Norvegia, edizione 2018),
  • [13]  Eurodad, Tax Games: the Race to the Bottom, Europe's role in supporting an unjust global tax system, 2017, e Commissione europea, 2018 European Semester: Country Reports, 7 marzo 2018.
  • [14]  Servizio Ricerca del Parlamento europeo, Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union – I – Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning (Portare trasparenza, coordinamento e convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'UE – I – Valutazione della portata di una pianificazione fiscale aggressiva delle imprese), 2015.
  • [15]  Institute of Development Studies, Redistributing Unpaid Care Work – Why Tax Matters for Women's Rights (Ridistribuire il lavoro di cura non retribuito – Perché la fiscalità è importante per i diritti delle donne), nota informativa, numero 109, gennaio 2016.
  • [16]  Dipartimento tematico C del Parlamento europeo, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.
  • [17]  Come richiesto nelle conclusioni del Consiglio sull'uguaglianza di genere del 16 giugno 2016,
  • [18]  Commissione europea, Semestre europeo: relazioni annuali per paese, 7 marzo 2018.
  • [19]  Parlamento europeo, dipartimento tematico C, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.
  • [20]  Action Aid, Making tax work for women's rights (Mettere la fiscalità al servizio dei diritti delle donne),
  • [21]  Institute of Development Studies (2016). Redistributing Unpaid Care Work – Why Tax Matters for Women's Rights (Ridistribuire il lavoro di cura non retribuito – Perché la fiscalità è importante per i diritti delle donne), Nota informativa, numero 109.
  • [22]  Parlamento europeo, dipartimento tematico C, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.
  • [23]  Parlamento europeo, dipartimento tematico C, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.
  • [24]  Parlamento europeo, dipartimento tematico C, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.
  • [25]  La Fiscalidad en España desde una perspectiva de género (La fiscalità in Spagna da una prospettiva di genere), 2016, Institut per a l'estudi i la transformació de la vida quotidiana / Ekona Consultoría.
  • [26]  Studio finale delle Nazioni Unite sui flussi finanziari illeciti, i diritti umani e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Final study on illicit financial flows, human rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development), elaborato dal gruppo di esperti indipendenti sugli effetti del debito estero e di altri obblighi finanziari internazionali analoghi degli Stati sul pieno godimento di tutti i diritti umani, in particolare dei diritti economici, sociali e culturali, 2016.
  • [27]  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.
  • [28]  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132; GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.
  • [29]  Testi approvati, P8_TA(2017)0284.

PARERE DI MINORANZA

Anna Záborská e Brian Hayes, a nome del gruppo PPE

Il Partito popolare europeo difende le famiglie europee e il loro diritto di scegliere il sistema fiscale che riflette le loro circostanze. Non possiamo votare a favore di una relazione che nega loro tale diritto.

La presente relazione non affronta le cause dell'ineguaglianza. Invece rappresenta falsamente le politiche fiscali come discriminatorie e viola il principio di sussidiarietà. Respingiamo tale approccio e chiediamo un'elaborazione delle politiche che sia responsabile e migliori gli strumenti atti a garantire le pari opportunità per tutte le donne sul mercato del lavoro.

Il PPE ha un programma ambizioso in materia di diritti delle donne. Sosteniamo con forza la parità tra donne e uomini, insistiamo sull'attuazione della legislazione esistente che affronta le distorsioni sul mercato del lavoro e combattiamo tutte le forme di discriminazione delle donne sul posto di lavoro, nell'istruzione e nella vita pubblica. Crediamo nell'elaborazione di politiche basate sull'esperienza e sosteniamo la raccolta sistematica di dati. Allo stesso tempo, il PPE è sempre stato in prima linea nel combattere la povertà proponendo soluzioni sistematiche, mirate ed efficaci, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà dell'UE.

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

21.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

10

15

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Giuseppe Ferrandino, Iratxe García Pérez, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Anna Hedh, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Wolf Klinz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Barbara Matera, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Angelika Mlinar, Luděk Niedermayer, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Dariusz Rosati, Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Michaela Šojdrová, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Biljana Borzan, Matt Carthy, Mady Delvaux, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Clare Moody, Mylène Troszczynski, Monika Vana, Julie Ward, Lieve Wierinck

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Ádám Kósa

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

41

+

ALDE

Wolf Klinz, Angelika Mlinar, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Daniela Aiuto, Marco Valli

GUE/NGL

Malin Björk, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Mady Delvaux, Giuseppe Ferrandino, Iratxe García Pérez, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Mary Honeyball, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Maria Noichl, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Julie Ward, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Marco Affronte, Sven Giegold, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Monika Vana

10

-

ECR

Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Anna Záborská, Michaela Šojdrová

15

0

ALDE

Thierry Cornillet

PPE

Birgit Collin-Langen, Markus Ferber, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Ádám Kósa, Barbara Matera, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2019
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