RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE

4.2.2019 - (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) - ***I

Commissione per il controllo dei bilanci
Relatore: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra


Procedura : 2018/0211(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0064/2019
Testi presentati :
A8-0064/2019
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce il programma antifrode dell’UE

(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0386),

–  visti l'articolo 325 e l'articolo 33 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0236/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Corte dei conti del 15 novembre 2018[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A8-0064/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  sottolinea che la dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa costituisce per l'autorità legislativa solo un'indicazione e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  È necessario compensare la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri al fine di contrastare le irregolarità e combattere le frodi. La fluttuazione nel numero delle irregolarità può essere correlata all'andamento dei cicli di programmazione pluriennale nonché a un ritardo nella notifica. Ciò richiede la creazione di un sistema uniforme di raccolta di dati sulle irregolarità e sui casi di frode negli Stati membri, al fine di uniformare il processo di notifica e di garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti.

Motivazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode. Consultabile al seguente link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//IT

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  È innegabile l'importanza delle attività di prevenzione svolte dalla Commissione e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), come pure del potenziamento dell'attuazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e del sistema d'informazione antifrode (AFIS), nonché della messa a punto di strategie nazionali antifrode. Nell'ambito di tali attività è necessario elaborare un quadro per la digitalizzazione di tutti i processi di attuazione delle politiche dell'Unione (inclusi gli inviti a presentare proposte, la presentazione delle domande, la valutazione, l' attuazione e i pagamenti), quadro che dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri.

Motivazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode. Consultabile al seguente link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//IT

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il sostegno dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, segnalazione delle irregolarità, mutua assistenza amministrativa e cooperazione in ambito doganale e agricolo dovrebbe essere riorganizzato in un unico programma, il programma antifrode dell'UE ("programma"), al fine di potenziare le sinergie e la flessibilità di bilancio e di semplificare la gestione.

(6)  Il sostegno dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, segnalazione delle irregolarità, mutua assistenza amministrativa e cooperazione in ambito doganale e agricolo dovrebbe essere riorganizzato in un unico programma, il programma antifrode dell'UE ("programma"), al fine di potenziare le sinergie e la flessibilità di bilancio e di semplificare la gestione, fatto salvo un efficace controllo dell'attuazione del programma da parte dei colegislatori.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  La tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbe riguardare tutti gli aspetti del bilancio dell'Unione, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese. In tale contesto, si dovrà tenere in debita considerazione il fatto che il programma è l'unico che tutela in modo specifico il lato delle spese del bilancio dell'Unione europea.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Al presente regolamento si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, giacché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale di una sana gestione finanziaria e di un efficace finanziamento dell'UE.

(10)  Al presente regolamento si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. I contratti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione nel quadro del programma sono pertanto soggetti, tra l'altro, ai principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, mentre le sovvenzioni sono inoltre soggette ai principi di cofinanziamento, divieto di cumulo e di doppio finanziamento, non retroattività e divieto del fine di lucro. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, giacché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale di una sana gestione finanziaria e di un efficace finanziamento dell'UE.

Motivazione

Cfr. articolo 160, paragrafo 1, del regolamento finanziario (principi applicabili agli appalti e alle concessioni) e articolo 188 del regolamento finanziario (principi applicabili alle sovvenzioni).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  I tassi massimi per il cofinanziamento delle sovvenzioni a titolo del programma non dovrebbero superare l'80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nel programma di lavoro, come i casi riguardanti Stati membri esposti ad un rischio elevato in relazione agli interessi finanziari dell'Unione, il tasso massimo di cofinanziamento dovrebbe essere fissato al 90 % dei costi ammissibili.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  La Commissione dovrebbe adottare i programmi di lavoro in conformità dell'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro dovrebbero contenere una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di azione, un calendario di attuazione orientativo e il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni. Nell'elaborare il programma di lavoro, la Commissione dovrebbe tenere conto delle priorità del Parlamento europeo espresse nel quadro della sua valutazione annuale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma di lavoro dovrebbe essere pubblicato sul sito web della Commissione e trasmesso al Parlamento europeo.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)  Le azioni dovrebbero essere ammissibili in base alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 2. Questi possono includere la fornitura di assistenza tecnica speciale per le autorità competenti degli Stati membri, come la fornitura di conoscenze specifiche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici (TI) efficaci; assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l'istituzione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere; o potenziare gli scambi di personale per progetti specifici. Inoltre, le azioni ammissibili possono comprendere anche l'organizzazione una formazione specializzata mirata, seminari di analisi del rischio nonché, ove opportuno, conferenze e studi.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  L'acquisto di attrezzature attraverso lo strumento di sostegno finanziario dell'Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale26 può incidere positivamente sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. Lo strumento di sostegno finanziario dell'Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale e il programma antifrode condividono la responsabilità di evitare qualsiasi sovrapposizione del sostegno fornito dall'Unione. In sostanza, il programma dovrebbe concentrare il proprio sostegno sull'acquisizione di tipi di attrezzature che non rientrano nell'ambito di applicazione dello strumento di sostegno finanziario dell'Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale, o di attrezzature i cui beneficiari sono autorità diverse da quelle interessate da detto strumento. Si dovrebbe garantire in particolare l'assenza di sovrapposizioni nel quadro dell'elaborazione dei programmi di lavoro annuali.

(13)  L'acquisto di attrezzature attraverso lo strumento di sostegno finanziario dell'Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale26 può incidere positivamente sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. Lo strumento di sostegno finanziario dell'Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale e il programma antifrode condividono la responsabilità di evitare qualsiasi sovrapposizione del sostegno fornito dall'Unione. In sostanza, il programma dovrebbe concentrare il proprio sostegno sull'acquisizione di tipi di attrezzature che non rientrano nell'ambito di applicazione dello strumento di sostegno finanziario dell'Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale, o di attrezzature i cui beneficiari sono autorità diverse da quelle interessate da detto strumento. Inoltre, dovrebbe esserci un chiaro collegamento tra l'impatto delle attrezzature finanziate e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Si dovrebbe garantire in particolare l'assenza di sovrapposizioni e la creazione di sinergie tra il programma e altri programmi pertinenti in settori quali la giustizia, le dogane e gli affari interni nel quadro dell'elaborazione dei programmi di lavoro.

_________________

_________________

26 [rif.]

26 [rif.]

Motivazione

In linea con le osservazioni della Corte dei conti europea nella sua relazione speciale 19/2017 "Procedure di importazione: carenze nel quadro giuridico e un'attuazione inefficace incidono sugli interessi finanziari dell'UE".

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Il programma sostiene la cooperazione tra le autorità amministrative e di contrasto degli Stati membri e tra queste e la Commissione, compreso OLAF, nonché altri organismi e agenzie competenti dell'Unione, quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), al fine di garantire una tutela più efficace degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma sosterrà inoltre la cooperazione in tale settore con la Procura europea (EPPO), quando essa diventerà operativa.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  È opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), come pure alla partecipazione dei paesi in via d'adesione, dei paesi candidati e dei candidati potenziali, nonché dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi. Il programma dovrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi a condizione che questi concludano un accordo specifico che ne disciplini la partecipazione ai programmi dell'Unione.

(14)  È opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), come pure alla partecipazione dei paesi in via d'adesione, dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati, nonché dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi. Il programma dovrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi a condizione che questi abbiano un accordo di associazione o concludano un accordo specifico che ne disciplini la partecipazione ai programmi dell'Unione.

Motivazione

Viene incluso un riferimento specifico ai paesi terzi aventi un accordo di associazione con l'UE.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  In particolare, dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione di entità stabilite in paesi che hanno un accordo di associazione in vigore con l'Unione, al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la cooperazione in materia doganale e lo scambio di migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda le modalità della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come pure per quanto riguarda la necessità di far fronte alle sfide poste dai nuovi sviluppi tecnologici.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201635, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in forza delle prescrizioni specifiche di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare le conseguenze del programma sul terreno.

(22)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201635, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte tramite relazioni , segnatamente sulle prescrizioni in materia di prestazioni, di monitoraggio e di valutazione, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare le conseguenze del programma sul terreno. Un valutatore indipendente effettua la valutazione.

__________________

__________________

35 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

35 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Motivazione

Allineamento all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Al fine di elaborare le disposizioni relative a un quadro di monitoraggio e valutazione del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(23)  Al fine di integrare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'adozione dei programmi di lavoro. Inoltre, al fine di modificare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Allineamento al considerando standard sugli atti delegati concordato nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 181,207 milioni di EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 321 314 000 EUR a prezzi 2018 (362 414 000 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

In linea con la decisione della Conferenza dei presidenti del 13 settembre 2018, l'emendamento riflette gli importi contenuti nella relazione interlocutoria sul Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 approvata in Aula il 14 novembre 2018.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  114,207 milioni di EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

(a)  202 512 000 EUR a prezzi 2018 (228 414 000 a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  7 milioni di EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

(b)  12 412 000 EUR a prezzi 2018 (14 milioni di EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  60 milioni di EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

(c)  106 390 000 EUR a prezzi 2018 (120 milioni di EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di riassegnare i fondi tra gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Se una riassegnazione comporta la modifica del 10 % o più di uno degli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la riassegnazione sarà effettuata mediante un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 14.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

3.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Inoltre, la ripartizione indicativa di cui al paragrafo 2, lettera a) tiene in debita considerazione il fatto che il programma è l'unico che riguarda in particolare il lato delle spese nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione e i benefici della partecipazione;

soppresso

Motivazione

Il contenuto di tale lettera è coperto dalle altre lettere dello stesso comma.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni e appalti, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, come previsto all'articolo 238 del regolamento finanziario.

2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni in conformità del titolo VIII e appalti in conformità del titolo VII, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, come previsto all’articolo 238 del regolamento finanziario.

Motivazione

Sono inclusi riferimenti al regolamento finanziario.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Capo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

SOVVENZIONI

soppresso

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni concesse nell'ambito del programma non supera l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono ammissibili al finanziamento.

Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono ammissibili al finanziamento:

 

(a)  fornire conoscenze tecniche, nonché materiale specialistico e tecnicamente avanzato e strumenti informatici efficaci che rafforzino la cooperazione transnazionale e multidisciplinare e la cooperazione con la Commissione;

 

(b)  potenziare gli scambi di personale per progetti specifici, assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l'istituzione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere;

 

(c)  fornire sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale, in particolare alle autorità doganali e alle autorità di contrasto, al fine di rafforzare la lotta alla frode e ad altre attività illegali;

 

(d)  rafforzare la capacità informatica negli Stati membri e nei paesi terzi, intensificare lo scambio di dati, sviluppare e mettere a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e il monitoraggio delle attività di intelligence;

 

(e)  organizzare attività di formazione specializzata, seminari sull'analisi dei rischi, conferenze e studi intesi a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i servizi coinvolti nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

 

(f)  finanziare una serie di applicazioni informatiche relative alle dogane utilizzate nell'ambito di un sistema comune d'informazione gestito dalla Commissione, istituito per eseguire i compiti affidati a quest'ultima dal regolamento(CE) n. 515/971 bis;

 

(g)  finanziare uno strumento di comunicazione elettronica sicura che aiuti gli Stati membri a rispettare l'obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e che contribuisca alla gestione e all'analisi delle irregolarità;

 

(h)  qualsiasi altra azione prevista dai programmi di lavoro di cui all'articolo 10, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 2.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

Motivazione

È opportuno inserire nell'articolo una descrizione più dettagliata delle azioni ammissibili.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Quando l'azione sostenuta prevede l'acquisto di attrezzature, la Commissione garantisce che l'attrezzatura finanziata contribuisca alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Motivazione

In linea con le osservazioni della Corte dei conti europea nella sua relazione speciale 19/2017 "Procedure di importazione: carenze nel quadro giuridico e un'attuazione inefficace incidono sugli interessi finanziari dell'UE".

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

(c)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali, quali definiti all'articolo 156 del regolamento finanziario.

Motivazione

Viene incluso un riferimento al regolamento finanziario.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti delegati in conformità dell'articolo 14.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione esplora sinergie tra il programma e altri programmi pertinenti in settori quali la giustizia, le dogane e gli affari interni e si adopera affinché vengano evitate duplicazioni nell'ambito dell'elaborazione dei programmi di lavoro.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I programmi di lavoro sono pubblicati sul sito web della Commissione e trasmessi al Parlamento europeo, che ne valuterà il contenuto e i risultati nel quadro della valutazione annuale della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14, per modificare l'allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

2.  Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14, per modificare l'allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario.

Motivazione

Il quadro a cui si fa riferimento non esiste al momento.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del programma.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1.  Le valutazioni sono svolte con tempestività da un valutatore indipendente per alimentare il processo decisionale.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

Motivazione

Valutazione del programma dopo tre anni.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti europea.

4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti europea e le pubblica sul proprio sito web.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 10 e 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Clausola standard mancante nella proposta.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Non è obbligatorio rendere nota l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne la visibilità qualora si rischi di compromettere l'efficace svolgimento delle attività operative in materia di lotta contro la frode e in ambito doganale.

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la massima visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Non è obbligatorio rendere nota l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne la visibilità qualora si rischi di compromettere l'efficace svolgimento delle attività operative in materia di lotta contro la frode e in ambito doganale.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2.

2.  La Commissione conduce regolarmente azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 2 – punto 1.1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a)  al numero e al tipo di attività organizzate e (co)finanziate tramite il programma;

Motivazione

Inclusione di indicatori quantitativi e qualitativi.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 2 – punto 1.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.2  : alla percentuale di Stati membri che beneficiano ogni anno del sostegno del programma;

1.2  : all'elenco degli Stati membri che beneficiano ogni anno del programma e alla rispettiva quota di finanziamento.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 4 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a)  Numero delle segnalazioni di irregolarità.

Motivazione

Inclusione di indicatori quantitativi.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tasso di soddisfazione degli utenti che si avvalgono del sistema d'informazione antifrode.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Numero e tipo di attività relative all'assistenza reciproca.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per i bilanci (23.11.2018)

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE
(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Relatore per parere: Nedzhmi Ali

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  È necessario affrontare adeguatamente la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri per contrastare le irregolarità e combattere le frodi. La fluttuazione nel numero delle irregolarità può essere correlata all'andamento dei cicli di programmazione pluriennale e a un ritardo nella notifica. Tutto ciò richiede la creazione di un sistema uniforme di raccolta di dati comparabili sulle irregolarità e sui casi di frode negli Stati membri, al fine di uniformare il processo di notifica e di garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti.

Motivazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode. Disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//IT

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  È innegabile l'importanza delle attività di prevenzione svolte dalla Commissione e dall'OLAF, nonché il potenziamento dell'attuazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e del sistema d'informazione antifrode (AFIS), e la messa a punto di strategie nazionali antifrode. Da tali esigenze emerge la necessità di elaborare un quadro per la digitalizzazione di tutti i processi per l'attuazione delle politiche dell'UE (inviti a presentare proposte, presentazione delle domande, valutazione, attuazione, pagamenti) che dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri.

Motivazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode. Disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//IT

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il sostegno dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, segnalazione delle irregolarità, mutua assistenza amministrativa e cooperazione in ambito doganale e agricolo dovrebbe essere riorganizzato in un unico programma, il programma antifrode dell'UE ("programma"), al fine di potenziare le sinergie e la flessibilità di bilancio e di semplificare la gestione.

(6)  Il sostegno dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, segnalazione delle irregolarità, mutua assistenza amministrativa e cooperazione in ambito doganale e agricolo dovrebbe essere riorganizzato in un unico programma, il programma antifrode dell'UE ("programma"), al fine di potenziare le sinergie e la flessibilità di bilancio e di semplificare la gestione. Inoltre, nell'ambito dell'elaborazione dei programmi di lavoro annuali si esaminerà il modo di evitare le duplicazioni e di trovare sinergie tra il programma antifrode dell'UE e altri programmi pertinenti in settori quali la giustizia, le dogane e gli affari interni.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Al presente regolamento si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, giacché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale di una sana gestione finanziaria e di un efficace finanziamento dell'UE.

(10)  Al presente regolamento si applicano le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. I contratti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione nel quadro del programma antifrode dell'UE sono pertanto soggetti, tra l'altro, ai principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, mentre le sovvenzioni sono inoltre soggette ai principi di cofinanziamento, divieto di cumulo e di doppio finanziamento, non retroattività e divieto del fine di lucro. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, giacché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale di una sana gestione finanziaria e di un efficace finanziamento dell'UE.

Motivazione

Cfr. articolo 160, paragrafo 1, del regolamento finanziario (principi applicabili agli appalti e alle concessioni) e articolo 188 del regolamento finanziario (principi applicabili alle sovvenzioni)

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Bilancio

Bilancio

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 181,207 milioni di EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 322 000 000 di EUR a prezzi 2018 (363 000 000 di EUR a prezzi correnti).

2.  La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

2.  La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

(a)  114,207 milioni di EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

(a)  203 000 000 di EUR a prezzi 2018 (229 000 000 di EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

(b)  7 milioni di EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

(b)  12 000 000 di EUR a prezzi 2018 (14 000 000 di EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

(c)  60 milioni di EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

(c)  107 000 000 di EUR a prezzi 2018 (120 000 000 di EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

3.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

3.  L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Programma antifrode dell'UE

Riferimenti

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

CONT

14.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

BUDG

14.6.2018

Relatore per parere

Nomina

Nedzhmi Ali

11.7.2018

Esame in commissione

26.9.2018

 

 

 

Approvazione

21.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Programma antifrode dell’UE

Riferimenti

COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.5.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CONT

14.6.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

14.6.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

12.7.2018

 

 

 

Esame in commissione

13.12.2018

 

 

 

Approvazione

29.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Deposito

5.2.2019

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2019
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