RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

11.3.2019 - (COM(2018)0460 – C8‑0275/2018 – 2018/0243(COD)) - ***I

Commissione per gli affari esteri
Commissione per lo sviluppo
Relatori: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 55 del regolamento)
Relatore per parere (*):
Eider Gardiazabal Rubial, commissione per i bilanci
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2018/0243(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0173/2019
Testi presentati :
A8-0173/2019
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0460),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 209 e 212, e l'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0275//2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i bilanci, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0173/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

(1)  L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello fornire un quadro finanziario atto a sostenere l'affermazione e la promozione dei valori, dei principi e degli interessi fondamentali dell'Unione in tutto il mondo conformemente agli obiettivi e ai principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  A norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'applicazione del presente regolamento deve fondarsi sui principi dell'azione esterna dell'Unione, vale a dire democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Il presente regolamento intende contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, ivi compresi le politiche dell'Unione in materia di diritti umani e gli obiettivi delineati nel quadro strategico e nel piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia. L'azione dell'Unione dovrebbe favorire il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Conformemente all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione e gli Stati membri devono favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura. Il presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del trattato sull'Unione europea.

(4)  L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), TUE, e di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, come sancito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  L'Unione assicura la coerenza delle politiche di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È opportuno che l'Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile figuranti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 201545. Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale.

(5)  L'Unione assicura la coerenza delle politiche di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È opportuno che l'Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile figuranti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 201545. Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale. Le politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero integrarsi e rafforzarsi a vicenda.

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45 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).

45 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici57 e al programma di azione di Addis Abeba58, è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Di portata universale, fornisce un quadro d'azione comune globale che si applica all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno. La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente.

(7)  Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato su regole e valori, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici57 ("l'accordo di Parigi") e al programma di azione di Addis Abeba58, è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà, a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e a promuovere società pacifiche, giuste e inclusive, lottando nel contempo contro il riscaldamento climatico e adoperandosi per la conservazione degli oceani e delle foreste. Di portata universale, fornisce un quadro d'azione comune globale che si applica all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale, culturale, educativa e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno e tenta di rivolgersi innanzitutto alle persone più svantaggiate. La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero ispirarsi ai principi e agli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030, nell'accordo di Parigi e nel programma d'azione di Addis Abeba e dovrebbero contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, prestando particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente senza compromettere gli altri obiettivi.

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57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.

57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.

58 "Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo", adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313)

58 "Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo", adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313)

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori e gli interessi dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale, lottare contro le cause profonde dell'immigrazione irregolare e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo, sostenere la politica commerciale, la diplomazia economica e la cooperazione economica, promuovere soluzioni e tecnologie digitali, nonché dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione. Nel promuovere i propri interessi, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali e ambientali elevate, dello Stato di diritto, del diritto internazionale e dei diritti umani.

(8)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sulle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, promuovere la democrazia e i diritti umani, contribuire all'eliminazione della povertà, alla difesa della pace, alla prevenzione dei conflitti, alla mediazione e alla ricostruzione post-bellica includendo le donne in tutte le fasi, garantire la sicurezza nucleare, rafforzare la sicurezza internazionale, affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni alle prese con catastrofi naturali o provocate dall'uomo, realizzare le condizioni per creare un quadro giuridico internazionale per la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità, sostenere una politica commerciale equa, sostenibile e basata su regole e valori quale strumento per lo sviluppo e il miglioramento dello Stato di diritto e dei diritti umani, la diplomazia economica e culturale e la cooperazione economica, promuovere l'innovazione, le soluzioni e le tecnologie digitali, tutelare il patrimonio culturale soprattutto nelle aree di conflitto, affrontare le minacce alla sanità pubblica globale e dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione. Nel promuovere i propri interessi, principi e valori fondamentali, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali, occupazionali e ambientali elevate, anche in merito ai cambiamenti climatici, allo Stato di diritto, al diritto internazionale, compreso il diritto umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani.

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59 "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", giugno 2016.

59 "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", giugno 2016.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo (in appresso "il consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell'Unione e degli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il principio di non lasciare indietro nessuno e il rafforzamento della resilienza sono al centro della politica di cooperazione allo sviluppo.

(9)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi altresì sul consenso europeo in materia di sviluppo (in appresso "il consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, che definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell'Unione e degli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il principio di non lasciare indietro nessuno, la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici e il rafforzamento della resilienza dovrebbero essere alla base dell'applicazione del presente regolamento.

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60 "Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo ‘Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro'", dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 8 giugno 2017.

60 "Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo ‘Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro'", dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 8 giugno 2017.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Oltre all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, al programma d'azione di Addis Abeba, alla strategia globale dell'UE e al consenso europeo sullo sviluppo e la politica europea di vicinato, che costituiscono il quadro politico primario, anche i seguenti documenti e le loro future revisioni dovrebbero orientare l'applicazione del presente regolamento:

 

  il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia;

 

  gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;

 

  l'approccio integrato dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni e l'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni del 2013;

 

  l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'UE delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza;

 

  il programma dell'Unione per la prevenzione dei conflitti violenti;

 

  le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti;

 

  il concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'UE;

 

  il quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (SSR);

 

  la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni;

 

  il concetto UE a sostegno di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

 

  le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2007 sulla risposta dell'Unione europea alle situazioni di fragilità e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 19 novembre 2007 sulla sicurezza e lo sviluppo;

 

  la dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta al terrorismo, la strategia antiterrorismo dell'Unione europea del 30 novembre 2005 e le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2011 sul rafforzamento dei legami tra la dimensione interna ed esterna dell'antiterrorismo.

 

  le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;

 

  i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

 

  la nuova agenda urbana delle Nazioni Unite;

 

  la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

 

  la Convenzione sui rifugiati;

 

  la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;

 

  i risultati della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD);

 

  la tabella di marcia dell'UNCTAD verso rinegoziazioni sostenibili dei debiti sovrani (aprile 2015);

 

  i principi guida relativi al debito estero e ai diritti umani elaborati dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

 

  il patto globale sui rifugiati;

 

  il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, adottato il 10 dicembre 2018 a Marrakech;

 

  la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  In conformità della strategia globale e del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi (2015-2030) adottato il 18 marzo 201561, andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturato e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le emergenze prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione, mitigazione dei rischi e la fase di preparazione; sono inoltre necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare azione umanitaria e azione per lo sviluppo attraverso interventi di risposta rapida.

(11)  In conformità della strategia globale e del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi (2015-2030) adottato il 18 marzo 201561, andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturato, preventivo e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le emergenze prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione, mitigazione dei rischi e la fase di preparazione; sono inoltre necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare azione umanitaria e azione per lo sviluppo, in particolare attraverso interventi di risposta rapida e i pertinenti programmi geografici e tematici, garantendo al contempo la prevedibilità, la trasparenza e la responsabilità adeguate, nonché la coerenza e la complementarità con gli aiuti umanitari e il pieno rispetto del diritto umanitario internazionale, senza ostacolare l'erogazione degli aiuti umanitari in base ai principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza nei contesti di emergenza e post-emergenza.

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61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 (A/RES/69/283).

61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 (A/RES/69/283).

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  In linea con gli impegni internazionali dell'Unione sull'efficacia dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, rinnovati al Forum ad alto livello di Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la cooperazione allo sviluppo dell'Unione dovrebbe applicare i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità.

(12)  In linea con gli impegni internazionali dell'Unione sull'efficacia dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, rinnovati al Forum ad alto livello di Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, l'Unione, nel contesto del suo aiuto pubblico allo sviluppo e per tutte le modalità di aiuto, dovrebbe applicare i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, la trasparenza reciproca e la responsabilità, oltre ai principi di allineamento e di armonizzazione.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare il 20% dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, comprese la parità di genere e l'emancipazione femminile.

(13)  Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare almeno il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, ponendo l'accento sui servizi sociali di base, quali la sanità e l'istruzione, l'alimentazione, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la tutela sociale, in particolare per i più emarginati, tenendo conto della parità di genere, dell'emancipazione femminile e dei diritti dell'infanzia come tematiche orizzontali.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Ove possibile ed opportuno, i risultati dell'azione esterna dell'Unione dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner.

(14)  Per migliorare l'efficacia della rendicontazione e della trasparenza del bilancio dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire meccanismi chiari di monitoraggio e valutazione per garantire un'analisi efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. I risultati dell'azione esterna dell'Unione dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e secondo il quadro dei risultati del paese partner. La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente le sue azioni ed esaminare i progressi, rendendo pubblici i risultati, in particolare sotto forma di una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione di stanziare lo 0,7% del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall'Agenda 2030. Pertanto, almeno il 92% dei finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbe contribuire ad azioni progettate in modo tale da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo, definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

(15)  Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione di stanziare lo 0,7% del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall'Agenda 2030. Tale impegno dovrebbe essere basato su una chiara tabella di marcia per l'Unione e i suoi Stati membri, in modo da fissare scadenze e modalità per il suo conseguimento. Pertanto, almeno il 95 % dei finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbe contribuire ad azioni progettate in modo tale da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo, definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Al fine di garantire che le risorse vadano laddove servono di più, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in situazioni di fragilità e di conflitto, il presente regolamento dovrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo collettivo di destinare lo 0,20% del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati entro i termini indicati dall'Agenda 2030.

(16)  Al fine di garantire che le risorse vadano laddove servono di più, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in situazioni di fragilità e di conflitto, il presente regolamento dovrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo collettivo di destinare lo 0,20% del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati entro i termini indicati dall'Agenda 2030. Tale impegno dovrebbe essere basato su una chiara tabella di marcia per l'UE e i suoi Stati membri, in modo da fissare scadenze e modalità per il suo conseguimento.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  In linea con gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II, almeno l'85 % dei programmi, geografici e tematici, finanziati a titolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe prefiggersi la parità di genere come obiettivo principale o significativo, quale definito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Un riesame obbligatorio della spesa dovrebbe garantire che una parte significativa di questi programmi abbiano come obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter)  Il presente regolamento dovrebbe riservare un'attenzione particolare ai bambini e ai giovani in quanto soggetti che contribuiscono alla realizzazione dell'Agenda 2030. L'azione esterna dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe prestare particolare attenzione alle loro esigenze e alla loro emancipazione e contribuirà alla realizzazione del loro potenziale come agenti chiave del cambiamento, investendo nello sviluppo umano e nell'inclusione sociale.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 quater)  Gli abitanti dei paesi dell'Africa subsahariana sono principalmente adolescenti e giovani. Ogni paese dovrebbe decidere in merito alla propria politica demografica. Tuttavia, la dinamica demografica dovrebbe essere affrontata in modo globale al fine di garantire che le generazioni attuali e future siano in grado di realizzare appieno le proprie potenzialità in modo sostenibile.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi migratori, cambiamenti climatici e diritti umani).

(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi, segnatamente i paesi meno sviluppati) che tematico (sviluppo sostenibile, eliminazione della povertà, democrazia e diritti umani, Stato di diritto, buona governance, sicurezza, flussi migratori sicuri, ordinati e regolari, riduzione delle disuguaglianze, parità di genere, lotta al degrado ambientale e cambiamenti climatici e minacce globali per la salute pubblica).

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  Il presente regolamento dovrebbe contribuire a creare resilienza negli Stati e nelle società nel settore della salute pubblica a livello mondiale affrontando le minacce alla salute pubblica a livello globale, rafforzando i sistemi sanitari, realizzando una copertura sanitaria universale, prevenendo e combattendo le malattie trasmissibili e contribuendo ad assicurare farmaci e vaccini a prezzi accessibili per tutti.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione della politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015, e delle reti di cooperazione regionale, quali la cooperazione transfrontaliera e gli aspetti esterni delle pertinenti strategie e politiche macro-regionali e dei bacini marittimi. Tali iniziative offrono quadri strategici per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e della titolarità e responsabilità condivisa.

(18)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe consentire di preservare e migliorare la relazione speciale instauratasi con i paesi limitrofi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 8 TUE. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati e delle società nel vicinato dell'Unione, sulla base dell'impegno assunto nella strategia globale. Esso dovrebbe sostenere l'attuazione della politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015, e delle reti di cooperazione regionale, quali la cooperazione transfrontaliera e gli aspetti esterni delle pertinenti strategie e politiche macro-regionali e dei bacini marittimi nel vicinato orientale e meridionale, compresa la dimensione settentrionale e la cooperazione regionale del Mar Nero. Tali iniziative offrono quadri strategici supplementari per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e della titolarità e responsabilità condivisa.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 201562, punta a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo economico. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, la politica europea di vicinato riesaminata si concentra su quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo economico; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione.

(19)  Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato punta ad approfondire la democrazia, a promuovere i diritti umani, ad affermare lo Stato di diritto, a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo le riforme politiche, economiche e sociali. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, l'attuazione della politica europea di vicinato riesaminata attraverso il presente regolamento dovrebbe concentrarsi sui seguenti quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo socio-economico, compresa la lotta alla disoccupazione giovanile e l'istruzione e la sostenibilità ambientale; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e sostenendo le popolazioni, i paesi e le regioni sottoposte a pressioni migratorie accentuate. Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione degli accordi di associazione e degli accordi di libero scambio globali e approfonditi dell'Unione con i paesi del vicinato. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione. L'approccio basato sui risultati è uno dei principi chiave della politica europea di vicinato. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia in uno dei paesi partner, è opportuno sospendere il sostegno. Il finanziamento destinato al vicinato rappresenta una leva fondamentale nell'affrontare le sfide comuni, ad esempio l'immigrazione irregolare e i cambiamenti climatici, nonché nel diffondere la prosperità, la sicurezza e la stabilità attraverso lo sviluppo economico e una migliore governance. È pertanto opportuno aumentare la visibilità dell'assistenza dell'Unione nell'area del vicinato.

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__________________

62 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

62 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione di un accordo di associazione aggiornato con il gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e consentire all'Unione europea e ai suoi partner ACP di sviluppare ulteriori forti alleanze sulle principali sfide a livello mondiale. In particolare il regolamento dovrebbe sostenere il proseguimento della cooperazione ormai consolidata tra l'Unione europea e l'Unione africana, in linea con la strategia comune Africa-UE, e rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il periodo successivo al 2020, anche attraverso un approccio continentale verso l'Africa.

(20)  Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione di un accordo di associazione aggiornato con il gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e consentire all'Unione europea e ai suoi partner ACP di sviluppare ulteriori forti alleanze sulle principali sfide comuni a livello mondiale. In particolare il regolamento dovrebbe sostenere il proseguimento della cooperazione ormai consolidata tra l'Unione europea e l'Unione africana, in linea con la strategia comune Africa-UE, tra cui l'impegno dell'Africa e dell'Unione per la promozione dei diritti dei minori e la responsabilizzazione dei giovani europei e africani, e rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il periodo successivo al 2020, anche attraverso un approccio continentale verso l'Africa e un partenariato alla pari reciprocamente vantaggioso tra l'UE e l'Africa.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire agli aspetti commerciali delle relazioni esterne dell'Unione, quali la cooperazione con i paesi terzi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per stagno, tantalio e oro, il processo di Kimberley, il patto di sostenibilità, l'attuazione degli impegni assunti a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis (regolamento SPG), la cooperazione nel quadro dell'applicazione delle normative, della governance e del commercio nel settore forestale (FLEGT) e le iniziative di aiuto al commercio allo scopo di garantire coerenza e sostegno reciproco tra la politica commerciale dell'Unione, da un lato, e i suoi obiettivi e le sue azioni in materia di sviluppo, dall'altro.

 

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1 bis Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, in particolare lo strumento di assistenza preadesione III63, lo strumento per gli aiuti umanitari64, la decisione sui paesi e territori d'oltremare65, lo strumento europeo per la sicurezza nucleare inteso a integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom66, la politica estera e di sicurezza comune e lo strumento europeo per la pace appena proposto67 (non finanziato dal bilancio dell'Unione), nonché la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Sono comprese la coerenza e la complementarità con l'eventuale assistenza macrofinanziaria. Al fine di massimizzare l'impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

(21)  È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, in particolare lo strumento di assistenza preadesione III63, lo strumento per gli aiuti umanitari64, la decisione sui paesi e territori d'oltremare65, lo strumento europeo per la sicurezza nucleare inteso a integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom66, la politica estera e di sicurezza comune e lo strumento europeo per la pace appena proposto67 (non finanziato dal bilancio dell'Unione), nonché la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione compresi fondi fiduciari e politiche e programmi degli Stati membri dell'UE. Sono comprese la coerenza e la complementarità con l'eventuale assistenza macrofinanziaria. Al fine di massimizzare l'impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

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63 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM (2018) 465 final).

63 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM (2018) 465 final).

64 Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

64 Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

65 Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra ("decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2018) 461 final).

65 Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra ("decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2018) 461 final).

66 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare al fine di integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018) 462 final).

66 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare al fine di integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018) 462 final).

67 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio per una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

67 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio per una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Erasmus, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento Erasmus68.

(22)  I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Erasmus ed Europa creativa, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento Erasmus68 e al regolamento Europa creativa68 bis.

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68 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport" e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018) 367 final).

68 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport" e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018) 367 final).

 

68 bis Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018 366 final).

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)  La dimensione internazionale del programma Erasmus Plus dovrebbe essere rafforzata al fine di aumentare le opportunità di mobilità e cooperazione per le persone e le organizzazioni dei paesi meno sviluppati del mondo, sostenendo il rafforzamento delle capacità nei paesi terzi, lo sviluppo delle competenze, gli scambi interpersonali e offrendo al contempo maggiori opportunità di cooperazione e mobilità con i paesi avanzati ed emergenti.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 ter)  Considerando l'importanza di affrontare il tema dell'istruzione e della cultura in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali, il presente regolamento dovrebbe contribuire a garantire un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, favorire le relazioni culturali internazionali e riconoscere il ruolo della cultura nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate atte ad avere un chiaro impatto sul ruolo dell'UE sulla scena globale.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Per le azioni finanziate dal presente regolamento l'approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni. Tale approccio dovrebbe essere integrato da programmi tematici e da eventuali azioni di risposta rapida.

(23)  Per le azioni finanziate dal presente regolamento l'approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni, sostenendo al contempo priorità tematiche quali i diritti umani, la società civile e la sostenibilità. Gli obiettivi dei programmi geografici e tematici dovrebbero essere coerenti fra loro e dovrebbero essere integrati da programmi tematici e da eventuali azioni di risposta rapida. È opportuno garantire un'efficace complementarità tra le azioni e i programmi geografici, tematici e di risposta rapida. Per tenere conto delle specificità di ciascun programma, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento fissando la strategia dell'Unione, i settori prioritari, obiettivi dettagliati, i risultati attesi, gli indicatori di performance specifici e l'assegnazione finanziaria specifica per ciascun programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"1 bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

 

________________

 

1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  In linea con il consenso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la programmazione congiunta per aumentare l'impatto complessivo mettendo insieme risorse e capacità. La programmazione congiunta dovrebbe rifarsi all'impegno, all'appropriazione e alla titolarità dei paesi partner. L'UE e gli Stati membri dovrebbero cercare di sostenere i paesi partner attraverso un'attuazione comune ogniqualvolta risulti appropriato.

(24)  In linea con il consenso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la programmazione congiunta per aumentare l'impatto complessivo mettendo insieme risorse e capacità. La programmazione congiunta dovrebbe rifarsi all'impegno, all'appropriazione e alla titolarità dei paesi partner. L'UE e gli Stati membri dovrebbero cercare di sostenere i paesi partner attraverso un'applicazione comune ogniqualvolta risulti appropriato. L'applicazione comune dovrebbe essere inclusiva e aperta a tutti i partner dell'Unione che accettino e possano contribuire a una visione comune, tra cui le agenzie degli Stati membri e le relative istituzioni finanziarie per lo sviluppo, le autorità locali, il settore privato, la società civile e il mondo accademico.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)  In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto in uno dei paesi partner, il sostegno, attraverso un atto delegato, può essere sospeso completamente o parzialmente. La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 ter)  Il presente regolamento dovrebbe riconfermare la sicurezza nucleare quale componente importante dell'azione esterna dell'Unione e facilitare gli obiettivi di cooperazione specificati nel regolamento EINS. Pertanto, qualora un paese partner persista a non osservare le norme fondamentali in materia di sicurezza nucleare, come le disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali nel quadro dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), le convenzioni di Espoo e di Aarhus e successive modifiche, il trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e i relativi protocolli aggiuntivi, gli impegni a favore della realizzazioni di stress test e relative misure, nonché gli obiettivi di cooperazione specificati nel regolamento EINS, l'assistenza fornita a norma del presente regolamento al paese interessato dovrebbe essere riesaminata e potrebbe essere sospesa completamente o parzialmente.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, compresa la parità di genere e l'emancipazione femminile, dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione del presente regolamento, l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.

(25)  Se la promozione della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la protezione dei minori, delle minoranze, delle persone con disabilità e delle persone LGBTI, nonché la parità di genere e l'emancipazione delle donne e della ragazze dovrebbe costantemente riflettersi e integrarsi nella fase di applicazione del presente regolamento, l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile e gli enti locali dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati. A tal fine, l'Unione dovrebbe essere particolarmente attenta ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolarmente grave e sistematico, nonché alle situazioni in cui sono in gioco gli spazi a disposizione della società civile. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere concepita in modo da consentire il sostegno alla società civile e la cooperazione e il partenariato con la stessa su questioni delicate relative ai diritti umani e alla democrazia, garantendo la flessibilità e la reattività necessaria per rispondere al mutare delle circostanze, alle esigenze dei beneficiari o ai periodi di crisi e, se necessario, contribuire al consolidamento delle capacità della società civile. In questi casi, le priorità politiche dovrebbero essere quelle di promuovere il rispetto del diritto internazionale e di fornire mezzi di intervento alla società civile locale e ad altre parti interessate pertinenti per i diritti umani al fine di contribuire alle attività condotte in circostanze molto difficili. Il presente regolamento, inoltre, dovrebbe dare la possibilità alle organizzazioni della società civile di ricevere, laddove necessario, piccole sovvenzioni in modo efficiente e rapido, in particolare nei contesti più difficili come le situazioni di fragilità, crisi e tensioni tra le comunità.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  Conformemente agli articoli 2, 3 e 21 del TUE e all'articolo 8 TFUE, l'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi della parità di genere, dell'emancipazione delle donne e delle ragazze e dovrebbe mirare a tutelare e promuovere i diritti delle donne, in linea con il piano d'azione II sulla parità di genere, le conclusioni del Consiglio sulla pace e la sicurezza delle donne del 10 dicembre 2018, la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa e l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter)  Il presente regolamento dovrebbe affrontare e integrare la promozione dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a livello globale, anche sostenendo le organizzazioni che si adoperano per promuovere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti (accesso a informazioni di qualità e accessibili, istruzione e servizi) e per combattere la violenza e la discriminazione basate sul genere, nonché riconoscendo e affrontando gli stretti legami tra le questioni della pace, della sicurezza, dello sviluppo e della parità di genere. Tale attività dovrebbe essere coerente con i principi e le convenzioni internazionali ed europee pertinenti e promuoverne l'attuazione.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori con ruoli e mandati diversi, tra cui tutte le strutture non statali e non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali o economici. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali.

(26)  Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori dotati di ruoli e mandati molteplici, tra cui tutte le strutture non statali, non lucrative e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali, religiosi, ambientali, economici, o per far sì che le autorità rendano conto del loro operato. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali. Se necessario, possono essere finanziati altri organismi o attori non espressamente esclusi dal presente regolamento per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)  Conformemente al consenso in materia di sviluppo, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali nel contribuire allo sviluppo sostenibile e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali, dei diritti umani, della giustizia sociale e in qualità di fornitori di servizi sociali di base alle popolazioni più bisognose. Essi dovrebbero riconoscere i molteplici ruoli svolti dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali, queste ultime in quanto promotrici di un approccio territoriale allo sviluppo, che comprende processi di decentramento, partecipazione, controllo e responsabilità. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere uno spazio operativo e un contesto favorevole per le organizzazioni della società civile e intensificare ulteriormente il loro sostegno per lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali al fine di rafforzare la loro voce nel processo di sviluppo sostenibile e stimolare il dialogo politico, sociale ed economico, anche attraverso programmi e strumenti della società civile.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter)  L'Unione sostiene le organizzazioni della società civile e ne promuove un maggiore coinvolgimento strategico in tutti gli strumenti e programmi esterni, inclusi i programmi geografici e le azioni di risposta rapida del presente regolamento, in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 ottobre 2012 dal titolo "Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne".

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima in tutte le politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire per il 25% della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del presente regolamento, mentre il contributo complessivo del regolamento dovrebbe rientrare nei relativi processi di valutazione e riesame.

(28)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, della tutela dell'ambiente e della lotta contro la perdita di biodiversità, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e la convenzione sulla biodiversità e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima e l'ambiente in tutte le politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima e sostenere le azioni che producono effetti positivi collaterali chiari e identificabili in tutti i settori. Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al 45 % della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima, gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, di cui il 30 % della dotazione finanziaria globale dovrebbe essere destinato alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'applicazione del presente regolamento, mentre il contributo complessivo del regolamento dovrebbe rientrare nei relativi processi di valutazione e riesame. L'azione dell'Unione in questo settore dovrebbe favorire il rispetto dell'accordo di Parigi e delle convenzioni di Rio e non contribuire al degrado dell'ambiente o causare danni all'ambiente o al clima. Le azioni e le misure che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo in materia di clima pongono un accento particolare sul sostegno degli adattamenti ai cambiamenti climatici nei paesi poveri e altamente vulnerabili e dovrebbero tener conto del nesso tra clima, pace e sicurezza, emancipazione femminile e lotta alla povertà. Il presente regolamento dovrebbe contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e promuovere le attività estrattive, la gestione delle foreste e l'agricoltura sostenibili e sicure.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e affrontando con efficacia il fenomeno dell'immigrazione irregolare. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a garantire l'accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti, nonché a moltiplicare l'impegno, ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento, sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani. Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l'Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l'assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni. Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva.

(29)  La collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori può dar luogo a vantaggi reciproci derivanti da flussi migratori ordinati, sicuri e responsabili e permettere di affrontare con efficacia l'immigrazione irregolare e gli sfollamenti forzati. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a facilitare percorsi sicuri e legali per la migrazione e l'asilo, a garantire l'accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, ad instaurare un dialogo con le diaspore, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nel far fronte all'immigrazione irregolare, alla tratta degli esseri umani e al traffico di migranti, nonché ad adoperarsi per rimpatri, riammissioni e reinserimenti sostenibili e in condizioni di sicurezza e dignità, ove necessario, in modo sensibile ai conflitti, sulla base della responsabilità reciproca e nel pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani emananti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione. La coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l'assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a combattere la povertà e le disuguaglianze, promuova i diritti e le libertà e contribuisca a una gestione dei flussi migratori ordinati, sicuri e responsabili. Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e l'impatto positivo dei flussi migratori e della mobilità sullo sviluppo.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di rispondere alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alle migrazioni, in modo complementare rispetto alla politica migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte salve circostanze impreviste, il 10% della sua dotazione finanziaria dovrebbe servire ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e a sostenere la gestione e la governance delle migrazioni, compresa la protezione dei rifugiati e i diritti dei migranti nell'ambito degli obiettivi del presente regolamento.

(30)  Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di rispondere alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alle migrazioni, in modo complementare rispetto alle politiche migratorie e di sviluppo dell'Unione. A tal fine, per ottimizzare il contributo dei flussi migratori allo sviluppo, e fatte salve nuove sfide emergenti o nuove necessità, un massimo del 10 % della sua dotazione finanziaria dovrebbe servire ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e a sostenere il rafforzamento dell'impegno volto ad agevolare la migrazione sicura, ordinata, regolare e responsabile e l'attuazione della governance e di politiche pianificate e ben gestite in materia di migrazione, compresa la protezione dei rifugiati e i diritti dei migranti sulla base del diritto internazionale e del diritto dell'Unione nell'ambito degli obiettivi del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire ad affrontare il fenomeno della fuga dei cervelli e a sostenere le esigenze delle persone sfollate e delle comunità che le ospitano, in particolare garantendo l' accesso a servizi di base e alle opportunità di sussistenza.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis)  Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i relativi servizi sono fattori comprovati di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva. Possono svolgere un ruolo chiave nel migliorare la vita dei cittadini, finanche nei paesi più poveri, in particolare emancipando donne e ragazze, rafforzando la governance democratica e la trasparenza e potenziando la competitività e la creazione di posti di lavoro. Tuttavia, la connettività e l'accessibilità economica restano un problema sia tra regioni che all'interno delle stesse, dal momento che esistono ampi divari tra i paesi ad alto reddito e quelli a più basso reddito e tra le città e le zone rurali. Il presente regolamento dovrebbe pertanto aiutare l'Unione europea a integrare ulteriormente la digitalizzazione nelle sue politiche di sviluppo.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter)  L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 con una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato quanto sia importante promuovere società pacifiche e inclusive, sia in quanto obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16, sia al fine di conseguire altri risultati nella politica di sviluppo. L'SDG 16.a chiede specificamente di "consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare a ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine".

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Considerando 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 quater)  Nel comunicato della riunione ad alto livello del 19 febbraio 2016 il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ha aggiornato le direttive sull'elaborazione delle relazioni sull'aiuto pubblico allo sviluppo nel settore della pace e della sicurezza. Il finanziamento delle azioni intraprese a norma del presente regolamento costituisce un aiuto pubblico allo sviluppo qualora soddisfi i criteri stabiliti in tali direttive relative all'elaborazione delle relazioni o in eventuali successive direttive sull'elaborazione delle relazioni che il Comitato di aiuto allo sviluppo possa concordare.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Considerando 30 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 quinquies)  Il potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dovrebbe essere utilizzato solo in casi eccezionali, laddove gli obiettivi del regolamento non possano essere soddisfatti mediante altre attività di cooperazione allo sviluppo. È essenziale sostenere gli attori del settore della sicurezza nei paesi terzi, compreso, in circostanze eccezionali, il settore militare, in situazioni di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi o stabilizzazione, al fine di garantire condizioni adeguate per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo. Gli elementi essenziali di uno Stato che funziona adeguatamente in qualsiasi contesto sono la buona governance, un controllo democratico e una vigilanza civile del sistema di sicurezza efficaci, anche con riguardo al settore militare, nonché il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, e dovrebbero essere promossi attraverso un sostegno più ampio ai paesi terzi nell'ottica di una riforma del settore della sicurezza.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Considerando 30 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 sexies)  Il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle conclusioni della valutazione della Commissione richiesta per giugno 2020, compresa una consultazione pubblica ampia ed estesa a una pluralità di soggetti interessati che valuti la coerenza del potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo nell'ambito del nesso sviluppo-sicurezza finanziato dall'Unione e dai suoi Stati membri con la strategia globale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Considerando 30 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 septies)  L'Unione dovrebbe inoltre promuovere un approccio attento ai conflitti e alla problematica di genere in tutte le azioni e i programmi previsti dal presente regolamento, allo scopo di evitare ripercussioni negative e ottimizzare gli effetti positivi.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(32)  Le tipologie di finanziamento e le modalità di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle esigenze dei partner, alle loro preferenze, al contesto specifico e alla loro pertinenza, sostenibilità e capacità di rispettare i principi di efficacia dello sviluppo, conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/10461 bis del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario"). Il ruolo del Fondo europeo per la democrazia quale fondazione incaricata dalle istituzioni dell'UE di sostenere la democrazia, la società civile e i diritti umani nel mondo dovrebbe essere migliorato e potenziato nel quadro del presente regolamento. Il Fondo dovrebbe essere dotato della flessibilità amministrativa e delle risorse finanziarie per erogare sovvenzioni mirate agli attori della società civile del vicinato europeo che si adoperano per l'attuazione della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della democrazia, dei diritti umani, delle elezioni libere e dello Stato di diritto.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Sulla scorta dei risultati positivi ottenuti dal precedente EFSD70, il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari a livello mondiale. L'EFSD+ dovrebbe sostenere il piano per gli investimenti esterni e combinare le operazioni di finanziamento misto e di garanzia di bilancio coperte dalla garanzia per le azioni esterne, comprese quelle riguardanti i rischi sovrani associati alle operazioni di prestito, precedentemente effettuate nell'ambito del mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti. Dato il ruolo che le è stato attribuito dai trattati e l'esperienza maturata nel corso degli ultimi decenni nel sostenere le politiche dell'Unione, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe rimanere per la Commissione il partner naturale per l'attuazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne.

(33)  Sulla scorta dei risultati ottenuti dal precedente EFSD70, il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari a livello mondiale. L'EFSD+ dovrebbe sostenere il piano per gli investimenti esterni e combinare le operazioni di finanziamento misto e di garanzia di bilancio coperte dalla garanzia per le azioni esterne, comprese quelle riguardanti i rischi sovrani associati alle operazioni di prestito, precedentemente effettuate nell'ambito del mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti. Dato il ruolo che le è stato attribuito dai trattati e l'esperienza maturata nel corso degli ultimi decenni nel sostenere le politiche dell'Unione, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe rimanere per la Commissione il partner naturale per l'applicazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne. Anche altre banche multilaterali di sviluppo (MDB) o banche nazionali di sviluppo dell'UE (NDB) hanno competenze e capitali in grado di apportare notevole valore all'impatto sulla politica di sviluppo dell'Unione e la loro partecipazione nell'ambito dell'EFSD+ dovrebbe inoltre essere pertanto fortemente promossa mediante il presente regolamento.

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70 Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.

70 Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontando le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

(34)  L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico, culturale e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la prevenzione dei conflitti e la promozione di società pacifiche, giuste e inclusive, il progresso economico sostenibile e inclusivo, la lotta ai cambiamenti climatici attraverso la mitigazione e l'adattamento e al degrado ambientale, la creazione di posti di lavoro dignitosi nel rispetto delle pertinenti norme dell'OIL e di opportunità economiche, in particolare per le donne, i giovani e le persone vulnerabili. Si dovrebbe porre l'accento su un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e sullo sviluppo di competenze e dello spirito imprenditoriale rafforzando le strutture educative e culturali, anche per i bambini in situazioni di emergenza umanitaria e di sfollamento forzato. Dovrebbe altresì puntare a sostenere un ambiente stabile per gli investimenti, l'industrializzazione, i settori socioeconomici, le cooperative, le imprese sociali, le microimprese e le piccole e medie imprese nonché a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, la mancanza dei quali spesso costituisce le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta anche a migliorare la fornitura di servizi essenziali pubblici di base, la sicurezza alimentare e a migliorare la qualità della vita delle popolazioni urbane in rapida crescita, anche attraverso alloggi adeguati, sicuri ed economicamente accessibili. L'EFSD+ dovrebbe incoraggiare i partenariati con o senza scopo di lucro come strumento per orientare gli investimenti del settore privato verso lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà. In tutte le fasi del ciclo del progetto andrebbe promossa anche la partecipazione strategica delle organizzazioni della società civile e delle delegazioni dell'Unione nei paesi partner, per contribuire alla ricerca di soluzioni su misura per promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità, la creazione di posti di lavoro e nuove opportunità commerciali. Gli investimenti dovrebbero basarsi sull'analisi dei conflitti, concentrarsi sulle cause profonde dei conflitti, della fragilità e dell'instabilità, ottimizzando le potenzialità per favorire la pace e minimizzando i rischi di aggravare i conflitti.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  L'EFSD+ dovrebbe massimizzare l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato. La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, senza provocare distorsioni del mercato, essere efficace sotto il profilo dei costi e basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. L'EFSD+ dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili.

(35)  L'EFSD+ dovrebbe massimizzare l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato per ottimizzare il contributo dei finanziamenti privati allo sviluppo sostenibile locale. La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, nel pieno rispetto dell'ambiente e dei diritti e dei mezzi di sussistenza delle comunità locali, senza provocare distorsioni del mercato locale e senza creare una concorrenza sleale nei confronti dei soggetti economici locali. Tale partecipazione dovrebbe inoltre essere efficace sotto il profilo dei costi e basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. Basandosi su adeguati criteri in materia di responsabilità e trasparenza, l'EFSD+ dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis)  Una garanzia dell'UE per le operazioni di investimento sovrano nel settore pubblico deve far parte dell'EFSD +. Detta garanzia non è estesa alle operazioni di investimento sovrano che prevedono la concessione di prestiti al settore privato o a entità sub-statali, o a loro beneficio, che possono accedere a finanziamenti a favore di enti pubblici senza garanzie statali. Per contribuire alla pianificazione della capacità da parte della BEI, è assegnato alla BEI un volume minimo garantito di tali operazioni di investimento sovrano.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) …/... (IPA III) e del regolamento (UE) …/... (EINS), che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, a seconda dei casi e in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio". La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo.

(36)  Sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) …/... (IPA III) e del regolamento (UE) …/... (EINS), che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi e di mezzi di sussistenza e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti e fornire le maggiori garanzia di sostenibilità e impatto sullo sviluppo a lungo termine grazie alla titolarità locale. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, tra cui l'impatto sui diritti umani e sui mezzi di sussistenza delle comunità interessate, l'impatto sulle disuguaglianze e l'individuazione di modi per affrontarle, in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio" e tenendo conto del principio del libero, previo e informato consenso (FPIC) delle comunità interessate negli investimenti fondiari. La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo. Dovrebbero altresì essere effettuate valutazioni d'impatto ex post per misurare l'impatto sullo sviluppo delle operazioni dell'EFSD+.

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71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Al fine di assicurare la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere per le controparti ammissibili una deroga alle norme relative alle modalità di esecuzione del bilancio dell'Unione, come stabilito nel regolamento finanziario. Le controparti ammissibili potrebbero anche essere organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato, oppure organismi di diritto privato di un paese partner.

(37)  Al fine di assicurare la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato, promuovere una concorrenza equa e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere per le controparti ammissibili una deroga alle norme relative alle modalità di esecuzione del bilancio dell'Unione, come stabilito nel regolamento finanziario. Le controparti ammissibili potrebbero anche essere organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato, oppure organismi di diritto privato di un paese partner.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali per i diritti umani, la democrazia e il buon governo, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, gli oceani, la crisi migratoria e le sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Rifacendosi all'esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo (FES), per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare un importo non assegnato come riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.

(39)  Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali per i diritti umani e le libertà fondamentali, la democrazia e il buon governo, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, gli oceani e i flussi migratori, comprese le loro cause profonde, come la povertà e le disuguaglianze, e l'impatto, specialmente sui paesi in via di sviluppo, di un numero crescente di persone sfollate. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l'applicazione finanziaria dei programmi. Rifacendosi all'esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo (FES), per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze non trattate dai programmi e dai documenti di programmazione, bisognerebbe lasciare un importo predefinito e non assegnato a titolo di riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato in casi debitamente giustificati in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Al fine di migliorare la titolarità dei processi di sviluppo da parte dei paesi partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire l'uso delle istituzioni, dei sistemi e delle procedure dei paesi partner per tutti gli aspetti del ciclo del progetto di cooperazione.

(42)  Al fine di migliorare la titolarità democratica dei processi di sviluppo da parte dei paesi partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire l'uso delle istituzioni, delle risorse, delle competenze, dei sistemi e delle procedure dei paesi partner per tutti gli aspetti del ciclo del progetto di cooperazione, garantendo al contempo le risorse e le competenze locali e il pieno coinvolgimento della società civile e dei governi locali. L'Unione dovrebbe altresì fornire programmi di formazione sulle modalità di applicazione dei finanziamenti dell'Unione ai dipendenti pubblici degli enti locali e alle organizzazioni della società civile, in modo da aiutarli a migliorare l'ammissibilità e l'efficienza dei loro progetti. Detti programmi dovrebbero essere realizzati nei paesi interessati ed essere disponibili nella lingua del paese e integrare eventuali programmi di apprendimento a distanza già in vigore e garantire una formazione mirata che risponda alle esigenze di tale paese.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)  Per contribuire alla lotta internazionale alle frodi fiscali, all'evasione fiscale, alle frodi, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, tutti i finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbero essere erogati in modo completamente trasparente. Inoltre le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, né partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa o in un paradiso fiscale. Le controparti dovrebbero inoltre astenersi dal ricorrere all'elusione fiscale o a regimi aggressivi di pianificazione fiscale.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/201177 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

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77 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

 

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  Per integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i tassi di copertura di cui all'articolo 26, paragrafo 3, i settori di cooperazione e intervento elencati negli allegati II, III e IV, i settori prioritari delle operazioni dell'EFSD+ elencate nell'allegato V e la governance dell'EFSD+ di cui all'allegato VI, nonché allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori dell'allegato VII, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione

(46)  Per integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la definizione della strategia dell'Unione, dei settori prioritari, degli obiettivi dettagliati, dei risultati attesi, degli indicatori di performance specifici e dell'assegnazione finanziaria e delle modalità di cooperazione specifiche per ciascun programma geografico e tematico, nonché per i piani d'azione e le misure che non si basano su documenti di programmazione che istituiscono un quadro operativo per i diritti umani e un quadro per la gestione del rischio, decidono in merito alle necessità non trattate dai programmi o dai documenti di programmazione e alla sospensione dell'assistenza, stabiliscono l'approccio basato sulle prestazioni, definiscono i tassi di copertura, istituiscono un quadro di monitoraggio e valutazione ed estendono l'ambito di applicazione delle azioni a paesi e territori non contemplati dal presente regolamento. Per modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda i settori di cooperazione e intervento elencati negli allegati II, III e IV, i settori prioritari delle operazioni dell'EFSD+ e le finestre d'investimento elencate nell'allegato V, nonché gli indicatori elencati nell'allegato VII.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201678, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in ottemperanza degli specifici requisiti di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, specie a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali requisiti possono includere indicatori misurabili, quale base per valutare gli effetti del programma sul campo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201678, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in ottemperanza degli specifici requisiti di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, specie a carico degli Stati membri. Tali requisiti dovrebbero includere indicatori misurabili, quale base per valutare gli effetti del programma sul campo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con le parti interessate, come la società civile ed esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

__________________

__________________

78 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

78 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  I riferimenti agli atti dell'Unione di cui all'articolo 9 della decisione n. 2010/427/UE79 del Consiglio sostituiti dal presente regolamento dovrebbero essere letti come riferimenti al presente regolamento, e la Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del ruolo del SEAE, come previsto dalla decisione.

(48)  Tenuto conto dell'ampia natura e dell'ampio ambito di applicazione del presente regolamento e per garantire la coerenza tra i principi, gli obiettivi e la spesa a norma del presente regolamento e di altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, come il regolamento (UE) .../... (EINS), o strumenti intrinsecamente correlati alle politiche esterne, come il regolamento (UE) .../... (IPA III), è opportuno che un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, sia responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione delle politiche, dei programmi, degli obiettivi e delle azioni a norma del presente regolamento, in modo da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità del finanziamento esterno dell'Unione. Il VP/AR dovrebbe assicurare il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per tutte le azioni, comprese le azioni di risposta e le misure di assistenza straordinaria, e per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, l'alto rappresentante e il SEAE dovrebbero collaborare con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Tutte le proposte di decisione dovrebbero essere elaborate secondo le procedure della Commissione ed essere sottoposte all'approvazione della Commissione.

__________________

 

79 Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

 

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 bis)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe, se del caso, essere complementare e conforme alle misure adottate dall'Unione nel perseguimento degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune nel quadro del capo 2 del titolo V del TUE e alle misure adottate nel quadro della parte V del TFUE.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero attenersi rigorosamente alle condizioni e procedure stabilite dalle misure restrittive dell'Unione,

soppresso

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 bis)  Il Parlamento europeo dovrebbe partecipare appieno alle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti al fine di garantire un controllo politico e democratico e la responsabilità dei fondi dell'Unione nel settore dell'azione esterna. È opportuno instaurare un dialogo rafforzato tra le istituzioni al fine di garantire che il Parlamento europeo possa esercitare un controllo politico durante l'applicazione del presente regolamento in modo sistematico e regolare, aumentando pertanto sia l'efficienza che la legittimità,

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  "organizzazioni della società civile": tutte le strutture non governative, non a fini di lucro e non violente attraverso le quali le persone organizzano il conseguimento di obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali, economici, religiosi, ambientali o di controllo delle autorità responsabili, che operano a livello locale, nazionale, regionale o internazionale, e che possono includere le organizzazioni urbane e rurali nonché le organizzazioni formali e informali; nel contesto del programma tematico in materia di diritti umani e democrazia, la "società civile" comprende tutti gli individui o i gruppi che sono indipendenti dallo Stato e le cui attività contribuiscono a promuovere i diritti umani e la democrazia, compresi i difensori dei diritti umani quali definiti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e sulla responsabilità degli individui;

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  "enti locali": livelli di governo o enti pubbliche che operano a livello subnazionale (ad esempio a livello di comuni, comunità, distretti, contee, province o regioni).

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  "donatore": uno Stato membro, un'istituzione finanziaria internazionale o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altri enti che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al fondo comune di copertura.

(8)  "donatore": uno Stato membro, un'istituzione finanziaria internazionale o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altri enti pubblici o privati che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al fondo comune di copertura.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  "addizionalità": principio che garantisce che la garanzia per le azioni esterne contribuisca allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza di essa o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa, nonché il fatto di attirare fondi del settore privato e affrontare carenze del mercato o situazioni di investimento subottimali oltre a migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Il principio assicura altresì che le operazioni di investimento e finanziamento della garanzia per le azioni esterne non sostituiscano il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione o internazionale, ed evitano l'esclusione di altri investimenti pubblici o privati. I progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d'investimento senza la garanzia per le azioni esterne.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  "paesi industrializzati": paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo ("APS") del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE ("OCSE/DAC").

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater)  "povertà": tutte le condizioni in cui le persone sono indigenti e percepite come persone prive di capacità in varie società e contesti locali; le dimensioni chiave della povertà includono capacità economiche, umane, politiche, socioculturali e di protezione;

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quinquies)  "sensibilità di genere": un approccio che mira a comprendere e tenere in considerazione i fattori sociali e culturali che concorrono all'esclusione e alla discriminazione di genere in tutti i settori della vita pubblica e privata;

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 sexies)  "sensibilità ai conflitti": un approccio che mira a comprendere che qualunque iniziativa realizzata in un contesto interessato da un conflitto interagirà con tale conflitto e che tale interazione avrà conseguenze che possono avere effetti positivi o negativi; significa altresì provvedere affinché nelle sue azioni (politiche, strategiche e relative all'assistenza esterna) l'Unione, per quanto in suo potere, eviti un impatto negativo e massimizzi le ricadute positive sulle dinamiche dei conflitti, contribuendo così alla prevenzione dei conflitti, alla stabilità strutturale e al consolidamento della pace.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nei casi in cui è fatto riferimento ai diritti umani, è inteso che sono comprese le libertà fondamentali.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel contesto dell'articolo 15, i "paesi più bisognosi" possono includere anche i paesi di cui all'allegato I.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del regolamento è affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

1.  L'obiettivo generale del regolamento è definire un quadro finanziario che consenta all'Unione di affermare e promuovere i suoi valori, principi e interessi fondamentali in tutto il mondo, conformemente agli obiettivi e ai principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, nonché degli articoli 11 e 208 TFUE.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  contribuire a onorare gli impegni internazionali e conseguire gli obiettivi convenuti dall'Unione, in particolare l'Agenda 2030, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi;

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)  sviluppare una relazione speciale rafforzata con i paesi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione, fondata sulla cooperazione, sulla pace e sulla sicurezza, sulla responsabilità reciproca e sull'impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, dell'integrazione socioeconomica, della tutela ambientale e dell'azione per il clima;

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a quater)  perseguire la riduzione e, nel lungo termine, l'eliminazione della povertà, in particolare nei paesi meno sviluppati; consentire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità;

(b)  a livello mondiale, sostenere le organizzazioni della società civile e le autorità locali, contribuire alla stabilità e alla pace, prevenire i conflitti, promuovere società giuste e inclusive, favorire il multilateralismo, la giustizia internazionale e la responsabilità e affrontare altre sfide mondiali e regionali, compresi i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, nonché le necessità e le priorità della politica estera, come stabilito nell'allegato III, tra cui la promozione della creazione di un clima di fiducia e delle relazioni di buon vicinato;

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  proteggere, promuovere e far progredire i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, come pure la parità di genere e l'uguaglianza sociale, anche nelle circostanze più difficili e nelle situazioni di emergenza, in collaborazione con la società civile, ivi compresi i difensori dei diritti umani a livello mondiale;

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  rispondere rapidamente a: situazioni di crisi, instabilità e conflitto; problemi di resilienza e necessità di collegare gli aiuti umanitari all'azione per lo sviluppo; necessità e priorità della politica estera.

(c)  rispondere rapidamente a: situazioni di crisi, instabilità e conflitto; problemi di resilienza e necessità di collegare gli aiuti umanitari all'azione per lo sviluppo;

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Almeno il 92% della spesa nell'ambito del presente regolamento soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo che sono stati definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

3.  Almeno il 95 % della spesa nell'ambito del presente regolamento soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo che sono stati definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Il presente regolamento contribuisce al conseguimento dell'obiettivo collettivo di destinare lo 0,2 % del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati e lo 0,7 % del reddito nazionale lordo dell'Unione come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall'Agenda 2030.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Almeno il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato a titolo del presente regolamento in tutti i programmi, geografici e tematici, su base annua e per la durata delle sue azioni, è riservato all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, al fine di sostenere e rafforzare l'erogazione di servizi sociali di base quali la sanità, l'istruzione, la nutrizione e la protezione sociale, soprattutto a favore delle persone più emarginate, con particolare attenzione alle donne e ai bambini.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Almeno l'85 % dei programmi, geografici e tematici, finanziati a titolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo erogato nell'ambito del presente regolamento è inteso a realizzare la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze quale obiettivo principale o rilevante, come definito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Inoltre una parte significativa di tali programmi ha come obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento sono erogati attraverso:

1.  I finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento sono applicati attraverso:

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, esclusi i paesi candidati e candidati potenziali, come definiti nel regolamento (UE) …/…80 (IPA) e i paesi e territori d'oltremare come definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio.

I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, esclusi i paesi candidati e candidati potenziali, come definiti nel regolamento (UE) …/…80 (IPA) e i paesi e territori d'oltremare come definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio. Possono essere altresì istituiti programmi geografici di portata continentale o transnazionale, in particolare un programma panafricano che interessi i paesi africani di cui alle lettere a) e b) e un programma che interessi i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico di cui alle lettere b), c) e d).

__________________

__________________

80 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L ).

80 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L ).

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  organizzazioni della società civile,

(b)  organizzazioni della società civile e autorità locali,

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  necessità e priorità della politica estera.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d'oltremare definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio.

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi. I paesi e territori d'oltremare hanno pienamente accesso ai programmi tematici, come previsto dalla decisione …/… (UE) del Consiglio. La loro partecipazione effettiva è assicurata tenendo conto delle loro specificità e delle sfide specifiche che devono affrontare.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  contribuire alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi;

(a)  contribuire alla pace, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi;

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo;

(b)  contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, anche a livello delle autorità locali, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo;

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  rispondere alle necessità e alle priorità della politica estera.

soppresso

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni previste dal presente regolamento sono attuate principalmente tramite i programmi geografici.

Le azioni previste dal presente regolamento sono applicate principalmente tramite i programmi geografici.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni attuate tramite i programmi tematici sono complementari alle azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e sostengono le iniziative mondiali e transregionali per raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, proteggere i beni pubblici globali o affrontare le sfide mondiali. Le azioni nell'ambito dei programmi tematici possono essere intraprese anche nel caso in cui il programma geografico non esiste o è stato sospeso, o non è stato raggiunto un accordo sull'azione con il paese partner interessato, oppure se l'azione non può essere attuata adeguatamente attraverso i programmi geografici.

Le azioni applicate tramite i programmi tematici sono complementari alle azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e sostengono le iniziative mondiali e transregionali volte a raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a bis, nonché i beni pubblici globali o affrontare le sfide mondiali. Le azioni nell'ambito dei programmi tematici possono essere altresì intraprese in modo indipendente, anche nel caso in cui il programma geografico non esiste o è stato sospeso, o non è stato raggiunto un accordo sull'azione con il paese partner interessato, oppure se l'azione non può essere attuata adeguatamente attraverso i programmi geografici.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni di risposta rapida sono complementari ai programmi geografici e tematici. Queste azioni sono concepite e attuate in modo tale da consentire, se del caso, la loro continuità nell'ambito dei programmi geografici o tematici.

Le azioni di risposta rapida sono complementari ai programmi geografici e tematici, nonché alle azioni finanziate nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 [regolamento relativo all'aiuto umanitario]. Tali azioni sono concepite e applicate in modo tale da consentire, se del caso, la loro continuità nell'ambito dei programmi geografici o tematici.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nell'attuazione del presente regolamento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell'azione esterna dell'Unione, nonché con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione, e la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

1.  Nell'applicazione del presente regolamento vengono garantite l'unità, la coerenza, le sinergie e la complementarità con tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione, compresi altri strumenti di finanziamento esterno, in particolare il regolamento (UE) .../.... [regolamento IPA III] e altre misure adottate a norma del titolo V, capo 2, TUE e della parte quinta TFUE, nonché con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione, e la coerenza delle politiche per lo sviluppo. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'applicazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della loro realizzazione e prevenire una sovrapposizione dei fondi.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione e il SEAE tengono debitamente conto delle posizioni del Parlamento europeo.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 89 200 milioni di EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'applicazione del presente regolamento nel periodo 2021‑2027 è di 82 451 milioni di EUR a prezzi 2018 (93 154 milioni di EUR a prezzi correnti) [100 %].

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  68 000 milioni di EUR per i programmi tematici:

(a)  63 687 milioni di EUR a prezzi 2018 (71 954 milioni di EUR a prezzi correnti) [77,24 %] per i programmi geografici:

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

–  vicinato: almeno 22 000 milioni di EUR,

–  vicinato: almeno 20 572 milioni di EUR a prezzi 2018 (23 243 milioni di EUR a prezzi correnti) [24,95 %],

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

–  Africa subsahariana: almeno 32 000 milioni di EUR,

–  Africa subsahariana: almeno 30 723 milioni di EUR a prezzi 2018 (34 711 milioni di EUR a prezzi correnti) [37,26 %],

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

–  Asia e Pacifico: 10 000 milioni di EUR,

–  Asia e Pacifico: 8 851 milioni di EUR a prezzi 2018 (10 000 milioni di EUR a prezzi correnti), [10,73 %], di cui almeno 620 milioni di EUR a prezzi 2018 (700 milioni di EUR a prezzi correnti) per il Pacifico,

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

–  Americhe e Caraibi: 4 000 milioni di EUR,

–  Americhe e Caraibi: 3 540 milioni di EUR a prezzi 2018 (4 000 milioni di EUR a prezzi correnti) [4,29 %], di cui almeno 1 062 milioni di EUR a prezzi 2018 (1 200 milioni di EUR a prezzi correnti) per i Caraibi,

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  7 000 milioni di EUR per i programmi tematici:

(b)  9 471 milioni di EUR a prezzi 2018 (10 700 milioni di EUR a prezzi correnti) [11,49 %] per i programmi tematici:

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

–  Diritti umani e democrazia: 1 500 milioni di EUR,

–  Diritti umani e democrazia: almeno 1 770 milioni di EUR a prezzi 2018 (2 000 milioni di EUR a prezzi correnti [2,15 %], con un massimo del 25 % del programma da destinare al finanziamento delle missioni di osservazione elettorale dell'UE,

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

–  Organizzazioni della società civile: 1 500 milioni di EUR,

–  Organizzazioni della società civile (OSC) e autorità locali (AL): 2 390 milioni di EUR a prezzi 2018 (2 700 milioni di EUR a prezzi correnti) [2,90 %], di cui 1 947 milioni a prezzi 2018 (2 200 milioni a prezzi correnti) [2,36 %] per le OSC e 443 milioni di EUR a prezzi 2018(500 milioni di EUR a prezzi correnti) [0,54 %] per le AL,

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

–  Stabilità e pace: 1 000 milioni di EUR,

–  Stabilità e pace: 885 milioni di EUR a prezzi 2018 (1 000 milioni di EUR a prezzi correnti) [1,07 %],

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

–  Sfide mondiali: 3 000 milioni di EUR,

–  Sfide mondiali: 3 983 milioni di EUR a prezzi 2018 (4 500 milioni di EUR a prezzi correnti) [4,83 %],

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Necessità e priorità della politica estera: 443 milioni di EUR a prezzi 2018(500 milioni di EUR a prezzi correnti) [0,54 %],

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  4 000 milioni di EUR per le azioni di risposta rapida.

(c)  3 098 milioni di EUR a prezzi 2018 (3 500 milioni di EUR a prezzi correnti) [3,76 %] per le azioni di risposta rapida:

 

  stabilità e prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi: 1 770 milioni di EUR a prezzi 2018 (2 000 milioni a prezzi del 2018) [2,15 %],

 

  rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e collegamento degli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo: 1 328 milioni di EUR a prezzi 2018 (1 500 milioni a prezzi correnti) [1,61 %].

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a 10 200 milioni di EUR, si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 15.

3.  La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a 6 196 milioni di EUR a prezzi 2018 (7 000 milioni di EUR a prezzi correnti) [7,51 %], si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 15.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Le azioni di cui all'articolo 9 sono finanziate fino a un importo di 270 milioni di EUR.

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale durante la procedura di bilancio, previa concertazione delle priorità da parte delle istituzioni.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi commerciali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, le raccomandazioni e gli atti adottati in seno agli organismi istituiti da detti accordi, come pure gli accordi multilaterali pertinenti, gli atti legislativi dell'Unione, le conclusioni del Consiglio europeo, le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici e altre dichiarazioni internazionali e conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le risoluzioni e le posizioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e le convenzioni e risoluzioni delle Nazioni Unite, costituiscono il quadro strategico generale per l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.

1.  L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner, tramite l'azione in seno alle Nazioni Unite e in altri consessi internazionali e tramite la collaborazione con le organizzazioni della società civile, le autorità locali e gli operatori del settore privato, i principi su cui si fonda, vale a dire democrazia, Stato di diritto, buona governance universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale. I finanziamenti erogati a titolo del presente regolamento rispettano detti principi, così come gli impegni assunti dall'Unione nel quadro del diritto internazionale.

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Conformemente agli articoli 2 e 21 TUE, il contributo dell'Unione alla democrazia, allo Stato di diritto, nonché alla promozione e alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal diritto internazionale in materia di diritti umani e dal diritto umanitario internazionale.

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi più poveri e più vulnerabili, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il presente regolamento promuove la parità di genere e l'emancipazione femminile.

2.  Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi emarginati e vulnerabili, incluse le minoranze, le donne, i bambini e giovani, gli anziani, i popoli indigeni, le persone LGBTI e le persone con disabilità, ai diritti fondamentali del lavoro e all'inclusione sociale, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il presente regolamento promuove la parità di genere e l'emancipazione delle donne, dei giovani e dei minori, anche per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole e sui valori per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali, ivi compresi le istituzioni finanziarie internazionali e le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, e gli altri donatori.

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

L'Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali e gli altri donatori.

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto del loro bilancio in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali e delle relazioni contrattuali con l'Unione.

Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto del loro bilancio in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali, in particolare dell'accordo di Parigi, e delle relazioni contrattuali con l'Unione, segnatamente gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione e gli accordi commerciali.

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove, ove opportuno, i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.

La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove i principi di efficacia dello sviluppo in tutte le modalità, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca, nonché l'allineamento alle priorità dei paesi partner. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, ove opportuno, che le parti interessate dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le amministrazioni locali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio dei programmi.

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura che le parti interessate dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le amministrazioni locali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, applicazione e monitoraggio dei programmi.

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, ove opportuno, il ricorso ai sistemi dei paesi partner per l'attuazione dei programmi.

In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, ove opportuno, il ricorso ai sistemi dei paesi partner per l'applicazione dei programmi.

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  I programmi e le azioni attuati ai sensi del presente regolamento integrano i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente e la parità di genere e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio improntato alla resilienza, tengono conto delle situazioni di conflitto e applicano il principio di non lasciare indietro nessuno.

6.  I programmi e le azioni attuati ai sensi del presente regolamento integrano i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente conformemente all'articolo 11 TFUE, la riduzione del rischio di catastrofi e la preparazione alle stesse, lo sviluppo umano, la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace, la parità di genere e l'emancipazione delle donne, dei minori e dei giovani, la non discriminazione, l'istruzione e la cultura, nonché la digitalizzazione, e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi delle capacità, dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio basato sulle persone e sulla comunità e improntato alla resilienza, tengono conto delle situazioni di conflitto e applicano i principi di non lasciare indietro nessuno e di non nuocere.

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è valutata periodicamente.

7.  Fatti salvi gli altri obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è valutata periodicamente, senza subordinare l'assegnazione di aiuti allo sviluppo a favore di paesi terzi alla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori e nel pieno rispetto dei diritti umani, compreso il diritto di ogni individuo a lasciare il proprio paese d'origine.

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  La Commissione provvede affinché le azioni adottate nell'ambito del presente regolamento in relazione alla sicurezza, alla stabilità e alla pace, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e la cibersicurezza, siano realizzate nel rispetto del diritto internazionale, ivi compresi la normativa in materia di diritti umani e il diritto umanitario. La Commissione può definire, di concerto con i partner beneficiari, tabelle di marcia per migliorare la conformità istituzionale e operativa degli operatori del settore militare alle norme in materia di trasparenza e diritti umani. La Commissione monitora attentamente e valuta l'applicazione di tali azioni per ciascun obiettivo e riferisce in merito alla stessa a norma dell'articolo 31, al fine di garantire la conformità agli obblighi in materia di diritti umani. Per tali azioni, la Commissione persegue un approccio che tiene conto delle situazioni di conflitto, ivi compresa un'analisi ex ante dei conflitti rigorosa e sistematica che integra pienamente l'analisi di genere, e applica le disposizioni sulla gestione del rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 8, lettera b). La Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 34, che integra il presente regolamento istituendo un quadro operativo, basato sugli orientamenti esistenti, per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e nell'applicazione delle misure di cui al presente articolo, in particolare per quanto concerne la prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il rispetto del giusto processo, tra cui la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.

8.  La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo, di propria iniziativa e su richiesta del Parlamento europeo, con cui intrattiene dialoghi politici significativi.

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.  La Commissione intrattiene scambi sistematici di informazioni con la società civile e le autorità locali.

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 ter.  La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 che integra il presente regolamento istituendo un opportuno quadro di gestione del rischio, che comprenda una valutazione e misure di mitigazione per ciascun obiettivo pertinente del regolamento.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 quater.  La trasparenza e la responsabilità, con una forte attenzione alla rendicontazione e al controllo, sono alla base dell'intero strumento. Esse includono un sistema di controllo trasparente, che comprende la comunicazione delle informazioni sui destinatari dei fondi e sulla tempestività dei pagamenti.

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i finanziamenti erogati dall'Unione a norma del presente regolamento non coprono né l'acquisto di armi o munizioni né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

1.  I finanziamenti erogati dall'Unione a norma del presente regolamento non coprono né l'acquisto di armi o munizioni né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Tutte le attrezzature, i servizi o le tecnologie forniti a norma del presente regolamento sono soggetti a rigorosi controlli sui trasferimenti di cui alla posizione comune 944/2008/PESC del Consiglio, al regolamento sul duplice uso e a tutte le misure restrittive dell'UE in vigore. A norma del regolamento (UE) .../... [regolamento dell'UE sui prodotti utilizzati per la pena di morte e la tortura] il presente regolamento non è utilizzato per finanziare la fornitura di alcun tipo di attrezzatura che possa essere utilizzata per la tortura, il maltrattamento o altre violazioni dei diritti umani.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per potenziare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.

2.  Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per potenziare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo, in linea con l'obiettivo generale del conseguimento dello sviluppo sostenibile.

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.

(b)  se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile e che tali operatori non sono coinvolti in violazioni dei diritti umani e non rappresentano una minaccia per il funzionamento delle istituzioni statali, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità (ownership) da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi del diritto internazionale.

6.  Nell'elaborare e applicare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità (ownership) da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità e la responsabilità nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi del diritto internazionale. La Commissione garantisce che tali misure producano vantaggi diretti per la popolazione in termini di sicurezza umana, siano integrate in una più ampia politica di riforma del settore della sicurezza che comprenda forti elementi di controllo democratico e parlamentare e di responsabilità, anche in termini di una migliore fornitura di servizi di sicurezza, e si inseriscano in strategie per la pace e lo sviluppo a lungo termine concepite per affrontare le cause profonde del conflitto. La Commissione garantisce inoltre che le azioni intese a riformare le forze militari contribuiscano a rendere queste ultime più trasparenti, responsabili e rispettose dei diritti umani di coloro che rientrano nella loro giurisdizione. Per le misure volte a fornire attrezzature alle forze militari partner, la Commissione specifica il tipo di attrezzatura da fornire nel contesto di ciascuna misura. La Commissione applica le disposizioni di cui all'articolo 8 - paragrafo 8 ter (nuovo) per garantire che tali attrezzature siano utilizzate solo dai beneficiari previsti.

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  La Commissione stabilisce adeguate procedure divalutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure ai sensi del presente articolo.

7.  La Commissione intraprende, nell'ambito della valutazione ai sensi dell'articolo 32, in particolare per quanto riguarda una valutazione intermedia, valutazioni congiunte con gli Stati membri. I risultati orientano la concezione dei programmi e l'assegnazione delle risorse, nonché potenziano ulteriormente la coerenza e la complementarietà dell'azione esterna dell'Unione.

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Titolo II

Testo della Commissione

Emendamento

ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Portata dei programmi geografici

 

1.  La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente articolo si applica per azioni di natura locale, nazionale, regionale, transregionale e continentale.

 

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, i programmi geografici sono elaborati sulla base dei seguenti settori di cooperazione:

 

(a)   buona governance, democrazia, Stato di diritto, diritti umani, libertà fondamentali e società civile;

 

(b)   eliminazione della povertà, lotta alle disuguaglianze e sviluppo umano;

 

(c)   migrazione e mobilità;

 

(d)   ambiente e cambiamenti climatici;

 

(e)   crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa;

 

(f)   sicurezza, stabilità e pace;

 

(g)   partenariato.

 

3.   Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 2 sono riportati nell'allegato II.

(Nuovo articolo da inserire prima dell'articolo 10 che figura nel titolo II, capo I)

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 ter

 

Portata dei programmi tematici

 

1.   I programmi tematici interessano i seguenti settori di intervento:

 

(a)   diritti umani, libertà fondamentali e democrazia:

 

   tutela e promozione dei diritti umani e dei difensori dei diritti umani nei paesi e nelle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio, anche rispondendo alle urgenti esigenze di protezione dei difensori dei diritti umani in modo flessibile ed esaustivo;

 

  rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, alla non discriminazione, all'uguaglianza, alla giustizia sociale e alla responsabilità;

 

  consolidare e sostenere la democrazia, affrontare tutti gli aspetti della governance democratica, compreso il rafforzamento del pluralismo democratico, promuovere la partecipazione dei cittadini, anche sostenendo le organizzazioni di osservazione elettorale dei cittadini e le loro reti regionali in tutto il mondo, creare un ambiente favorevole alla società civile e sostenere processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti durante l'intero ciclo elettorale, in particolare mediante le missioni di osservazione elettorale dell'UE.

 

  promozione di un multilateralismo efficace e partenariati strategici, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali e a conferire potere agli attori locali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

 

  promozione di nuove sinergie transregionali e creazione di reti tra le società civili locali e tra la società civile e altri organismi e meccanismi pertinenti per i diritti umani in modo da ottimizzare la condivisione delle migliori prassi in materia di diritti umani e democrazia e da creare dinamiche positive;

 

(b)   organizzazioni della società civile e autorità locali:

 

  sostegno a una società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata e indipendente nei paesi partner;

 

  promozione del dialogo con le organizzazioni della società civile e tra le stesse;

 

   sostegno al potenziamento delle capacità delle autorità locali e mobilitazione delle loro competenze per promuovere un approccio territoriale allo sviluppo;

 

  aumento della sensibilizzazione, della conoscenza e dell'impegno dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

 

   sostegno alla società civile affinché partecipi alle politiche pubbliche, alle iniziative di patrocinio e al dialogo con i governi e le istituzioni internazionali;

 

  sostegno alla società civile per sensibilizzare consumatori e cittadini, rendendoli consapevoli delle pratiche di produzione e consumo eque ed ecocompatibili, così da incoraggiarli ad adottare comportamenti più sostenibili;

 

(c)   stabilità e pace:

 

   assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi;

 

   assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti;

 

(d)   sfide globali:

 

  salute;

 

   istruzione;

 

   parità di genere,

 

   bambini e giovani;

 

   migrazione e sfollamenti forzati;

 

   lavoro dignitoso, protezione sociale e disuguaglianze;

 

   cultura;

 

   garanzia di un ambiente sano e lotta ai cambiamenti climatici;

 

   energia sostenibile;

 

   crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato;

 

   alimentazione e nutrizione;

 

  promozione di società inclusive, buona governance economica e gestione trasparente delle finanze pubbliche;

 

   accesso all'acqua potabile e ai sistemi igienico-sanitari;

 

(e)    necessità e priorità della politica estera:

 

  sostegno a strategie di cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promozione di dialoghi politici e sviluppo di approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria;

 

  sostegno alla politica commerciale dell'Unione;

 

   contributo all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione, promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale.

 

2.    Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 3 sono riportati nell'allegato III.

(Nuovo articolo da inserire prima dell'articolo 10 che figura nel titolo II, capo I)

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  i documenti di programmazione garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi indicati nel presente regolamento;

(a)  i documenti di programmazione garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi indicati nel presente regolamento e si basi su una strategia dell'Unione nei confronti di un paese o una regione partner o su strategie tematiche dell'Unione;

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  se del caso, l'Unione consulta inoltre altri donatori e operatori, compresi i rappresentanti della società civile e le amministrazioni locali;

(c)  se del caso, l'Unione incoraggia, sin da una fase iniziale e durante l'intero processo di programmazione, un dialogo regolare, multilaterale e inclusivo con altri donatori e operatori dell'Unione e di paesi terzi, compresi i rappresentanti della società civile e le amministrazioni locali, nonché le fondazioni private e politiche. Il Parlamento europeo è informato in merito all'esito di tali consultazioni.

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  i programmi tematici Diritti umani e Democrazia e società civile di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati. Questi programmi tematici sostengono principalmente le organizzazioni della società civile.

(d)  i programmi tematici Diritti umani e Democrazia, Organizzazioni della società civile e autorità locali, e Stabilità e pace di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a), b) e c), forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati. I programmi tematici Diritti umani e Democrazia, Organizzazioni della società civile e autorità locali sostengono principalmente le organizzazioni della società civile, compresi i difensori dei diritti umani e i giornalisti che subiscono pressioni.

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Principi di programmazione per i programmi geografici

Principi di programmazione

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  La programmazione a norma del presente regolamento tiene nella debita considerazione i diritti umani, le libertà fondamentali, la buona governance e la democrazia nei paesi partner.

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis.  La preparazione, l'applicazione e il riesame di tutti i documenti di programmazione a norma del presente articolo rispettano i principi di coerenza delle politiche per lo sviluppo e di efficacia degli aiuti.

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter.  I programmi geografici e tematici sono complementari e coerenti tra loro e creano valore aggiunto.

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  fatto salvo il paragrafo 4, le azioni si basano, per quanto possibile, su un dialogo tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le amministrazioni nazionali e locali, con la partecipazione della società civile, dei parlamenti nazionali e locali e di altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità del processo e di incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali;

(a)  fatto salvo il paragrafo 4, le azioni si basano su un dialogo inclusivo tra le istituzioni dell'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le amministrazioni nazionali, locali e regionali, con la partecipazione delle organizzazioni della società civile, dei parlamenti regionali, nazionali e locali, delle comunità e di altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità democratica del processo e di incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali;

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  ove opportuno, il periodo di programmazione è sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner;

(b)  ove possibile, il periodo di programmazione è sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner;

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su:

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, la programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su:

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;

(a)  le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici e di un'analisi approfondita, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della situazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e della parità di genere, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la capacità dei partner di generare risorse finanziarie e di accedervi e la rispettiva capacità di assorbimento;

(b)  la capacità dei partner di mobilitare e utilizzare efficacemente le risorse interne per sostenere priorità di sviluppo nazionali e la rispettiva capacità di assorbimento;

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  gli impegni e le prestazioni dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica e lo sviluppo economico e sociale;

(c)  gli impegni, compresi quelli concordati con l'Unione, e gli sforzi dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica, i progressi in termini di Stato di diritto, buona governance, diritti umani, e lotta alla corruzione, lo sviluppo economico e sociale, la sostenibilità ambientale e l'uso efficace degli aiuti;

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  la capacità e l'impegno dei partner di favorire interessi e valori condivisi e di sostenere obiettivi comuni e alleanze multilaterali, nonché la promozione delle priorità dell'Unione.

(e)  la capacità e l'impegno dei partner di favorire valori, principi e interessi fondamentali condivisi e di sostenere obiettivi comuni e alleanze multilaterali, nonché la promozione delle priorità dell'Unione.

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La cooperazione con i paesi industrializzati si concentra sulla promozione degli interessi dell'Unione e degli interessi reciproci.

4.  La cooperazione con i paesi industrializzati si concentra sulla promozione degli interessi dell'Unione e degli interessi reciproci, nonché degli interessi e dei valori fondamentali condivisi, degli obiettivi comuni e concordati e del multilateralismo. Tale cooperazione si basa, se del caso, su un dialogo tra l'Unione, ivi compreso il Parlamento europeo, e gli Stati membri, con la partecipazione della società civile.

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I documenti di programmazione per i programmi geografici devono basarsi sui risultati e tener conto, ove opportuno, dei traguardi e indicatori convenuti a livello internazionale, in particolare quelli stabiliti per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come pure dei quadri dei risultati per i singoli paesi, al fine di valutare e rendere noto il contributo dell'Unione ai risultati, a livello di realizzazioni, esiti e ripercussioni.

5.  I documenti di programmazione sono orientati ai risultati e comprendono, ove possibile, chiari obiettivi e indicatori per misurare i progressi e l'impatto dell'assistenza dell'Unione. Gli indicatori possono basarsi, ove opportuno, sulle norme convenute a livello internazionale, in particolare quelle stabilite per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come pure sui quadri dei risultati per i singoli paesi.

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, si tiene debitamente conto delle necessità e delle circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati.

6.  Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, si tiene debitamente conto delle necessità e delle circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati, nonché delle vulnerabilità, dei rischi e delle capacità al fine di migliorare la resilienza. Occorre inoltre prestare attenzione alla prevenzione dei conflitti, al consolidamento dello Stato e della pace, alla riconciliazione e ricostruzione post conflitto, alla preparazione alle catastrofi nonché al ruolo delle donne e ai diritti dei minori in tali processi. Si applica un approccio basato sui diritti umani e incentrato sulle persone.

Quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post-crisi o di fragilità, viene rivolta particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra tutti i soggetti interessati per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo.

Quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post-crisi o di fragilità, viene rivolta particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra tutti i soggetti interessati per favorire la prevenzione della violenza e la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo.

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Il presente regolamento contribuisce alle azioni stabilite a norma del regolamento (UE) …/… (Erasmus). Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento (UE) .../... (IPA III). Il regolamento (UE) …/… …/… (Erasmus) si applica all'uso di questi fondi.

7.  Il presente regolamento contribuisce con i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento alle azioni stabilite a norma del regolamento (UE) …/… (Erasmus). Un importo indicativo di almeno 2 000 000 000 EUR a titolo dei programmi geografici dovrebbe essere destinato alle azioni per la mobilità, la cooperazione e il dialogo politico con le autorità, le istituzioni e le organizzazioni dei paesi partner. Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento (UE) .../... (IPA III). Il regolamento (UE) …/… …/… (Erasmus) si applica all'uso di questi fondi, garantendo al contempo la conformità al regolamento (UE) .../... (IPA III).

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  Il presente regolamento contribuisce alle azioni previste dal regolamento (UE) …/… (Europa creativa). Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento (UE) .../... (IPA III). Il regolamento (UE) .../... (Europa creativa) si applica all'uso di tali fondi.

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per ciascun programma specifico pluriennale nazionale e multinazionale. Tali disposizioni quadro:

 

(a)    specificano i settori prioritari tra quelli definiti agli articoli 9 bis e 15 ter;

 

(b)   definiscono gli obiettivi specifici dettagliati e misurabili di ciascun programma;

 

(c)   fissano i risultati attesi con obiettivi misurabili e indicatori di performance chiari e specifici legati agli obiettivi;

 

(d)   specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario;

 

(e)   stabiliscono le modalità di cooperazione, ivi compresi i contributi alla garanzia per le azioni esterne.

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per i programmi geografici, l'attuazione del presente regolamento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali nazionali e multinazionali.

soppresso

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per settore prioritario.

soppresso

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I programmi indicativi pluriennali si basano su:

3.  I programmi pluriennali si basano su:

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  una relazione contenente un'analisi in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, delle necessità, delle capacità, degli impegni e della performance del paese o dei paesi partner interessati e dell'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione, nonché uno o più dei seguenti elementi:

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  una strategia nazionale o regionale sotto forma di piano di sviluppo o documento analogo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

(a)  una strategia nazionale o regionale sotto forma di piano di sviluppo o documento analogo, basato su una consultazione significativa della popolazione locale e della società civile e accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  un documento quadro che definisce la politica dell'Unione nei confronti del/dei partner interessato/i, comprendente un documento comune tra l'Unione e gli Stati membri;

(b)  un documento che definisce la politica dell'Unione nei confronti del/dei partner interessato/i, comprendente un documento comune tra l'Unione e gli Stati membri;

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Al fine di aumentare l'impatto della cooperazione collettiva dell'Unione, ove possibile un documento di programmazione congiunta sostituisce i documenti di programmazione dell'Unione europea e degli Stati membri. Un documento di programmazione congiunta può sostituire il programma indicativo pluriennale dell'Unione se è conforme agli articoli 10 e 11, contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e stabilisce la ripartizione del lavoro tra Unione e Stati membri.

4.  Al fine di aumentare l'impatto della cooperazione collettiva dell'Unione, ove possibile un documento di programmazione congiunta sostituisce i documenti di programmazione dell'Unione europea e degli Stati membri. Un documento di programmazione congiunta può sostituire il programma pluriennale dell'Unione se è approvato in un atto adottato a norma dell'articolo 14 ed è conforme agli articoli 10 e 11, contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e stabilisce la ripartizione del lavoro tra Unione e Stati membri.

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  I programmi pluriennali possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati a norma dell'articolo 21.

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per ciascun programma specifico pluriennale tematico. Tali disposizioni quadro:

 

(a)    specificano i settori prioritari tra quelli definiti all'articolo 9 ter;

 

(b)    definiscono gli obiettivi specifici dettagliati e misurabili di ciascun programma;

 

(c)    fissano i risultati attesi con obiettivi misurabili e indicatori di performance chiari e specifici legati agli obiettivi;

 

(d)    specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario;

 

(e)    stabiliscono le modalità di cooperazione.

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per i programmi tematici, l'attuazione del presente regolamento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali.

soppresso

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici, la situazione internazionale e le attività dei principali partner per il settore interessato.

soppresso

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. L'assegnazione finanziaria indicativa può essere indicata sotto forma di un intervallo di valori.

soppresso

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le disposizioni quadro di cui agli articoli 12 e 13 si basano su una relazione contenente un'analisi della situazione internazionale e delle attività dei principali partner per il settore interessato e che indica i risultati attesi dal programma.

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I programmi pluriennali possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati a norma dell'articolo 21.

Emendamento    174

Proposta di regolamento

Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Adozione e modifica dei programmi indicativi pluriennali

Adozione e modifica dei programmi pluriennali

Emendamento    175

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2. La procedura si applica anche ai riesami di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, che incidono in misura significativa sul contenuto del programma indicativo pluriennale.

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per i programmi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 mediante atti delegati. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 34. La procedura si applica anche ai riesami di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.

Emendamento    176

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In sede di adozione dei documenti di programmazione pluriennale congiunta di cui all'articolo 12, la decisione della Commissione si applica soltanto al contributo dell'Unione agli stessi documenti.

2.  In sede di adozione dei documenti di programmazione pluriennale congiunta di cui all'articolo 12, l'atto delegato si applica soltanto al contributo dell'Unione agli stessi documenti.

Emendamento    177

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7, oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi.

3.  I programmi geografici e tematici pluriennali giungono a scadenza al più tardi il 30 giugno 2025. La Commissione adotta nuovi programmi pluriennali entro il 30 giugno 2025, sulla base dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della valutazione intermedia di cui all'articolo 32.

Emendamento    178

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I programmi indicativi pluriennali per programmi tematici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7.

4.  I programmi pluriennali possono essere, se necessario, modificati ai fini di un'applicazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7. I programmi pluriennali sono modificati nei casi in cui la mobilitazione della riserva per le sfide e le priorità emergenti richiede una modifica delle disposizioni quadro del programma in questione.

Emendamento    179

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 35, paragrafo 4.

5.  Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 34 bis.

Emendamento    180

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, viene utilizzato, tra l'altro, per:

1.  L'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, viene utilizzato in casi debitamente giustificati, dando priorità ai paesi più bisognosi, e in piena complementarità e coerenza con gli atti adottati a norma del presente regolamento:

Emendamento    181

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di circostanze impreviste;

(a)  assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di necessità impreviste non trattate dai programmi e dai documenti di programmazione;

Emendamento    182

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell'Unione o dei paesi limitrofi, legate a situazioni di crisi e post-crisi, o alla pressione migratoria;

(b)  rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell'Unione o dei paesi limitrofi o quelle dei paesi terzi, legate a situazioni di crisi, sia naturali che provocate dall'uomo, e post-crisi, o a fenomeni migratori, in particolare gli sfollamenti forzati;

Emendamento    183

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  promuovere nuove iniziative o priorità dell'Unione o internazionali.

(c)  promuovere nuove iniziative o priorità internazionali o rispondervi.

Emendamento    184

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Sospensione dell'assistenza

 

1.    Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti previsti dagli accordi stipulati con i paesi e le regioni partner, nel caso in cui un paese partner persista a non osservare i principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, o le norme in materia di sicurezza nucleare, alla Commissione è conferito il potere, conformemente all'articolo 34, di adottare atti delegati che modificano l'allegato VII bis aggiungendo un paese partner all'elenco dei paesi partner per i quali l'assistenza dell'Unione è totalmente o parzialmente sospesa. Nell'eventualità di una sospensione parziale sono indicati i programmi cui si applica la sospensione.

 

2.    Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, le è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 34, al fine di modificare l'allegato VII bis per ripristinare l'assistenza dell'Unione.

 

3.    Nei casi di sospensione parziale, l'assistenza dell'Unione è destinata principalmente a sostenere le organizzazioni della società civile e gli attori non statali per quanto riguarda le misure volte a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché a sostenere i processi di democratizzazione e di dialogo nei paesi partner.

 

4.    La Commissione tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale.

Emendamento    185

Proposta di regolamento

Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 ter

 

Obiettivi specifici per il vicinato

 

1.    In conformità degli articoli 3 e 4, il sostegno dell'Unione nel vicinato a norma del presente regolamento ha quali obiettivi:

 

(a)    rafforzare la cooperazione politica e la titolarità della politica europea di vicinato da parte dell'Unione e dei suoi paesi partner;

 

(b)    sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti;

 

(c)    rafforzare e consolidare la democrazia, la costruzione dello Stato, la buona governance, lo Stato di diritto e i diritti umani, nonché promuovere un modo più efficace di attuare le riforme concordate in modalità reciproche;

 

(d)    stabilizzare il vicinato in termini politici, economici e di sicurezza;

 

(e)    intensificare la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, nonché la cooperazione transfrontaliera;

 

(f)    promuovere la creazione di un clima di fiducia, le relazioni di buon vicinato e altre misure che contribuiscono alla sicurezza in tutte le sue forme e alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, compresi quelli che si protraggono da tempo, il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione, nonché al rispetto del multilateralismo e del diritto internazionale;

 

(g)    promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner, anche attraverso una maggiore mobilità e contatti interpersonali, in particolare in relazione alle attività culturali, educative, professionali e sportive;

 

(h)    intensificare la cooperazione in materia di migrazione regolare e irregolare;

 

(i)    conseguire una progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, anche attraverso zone di libero scambio globali e approfondite, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti;

 

(j)    sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile, inclusivo e vantaggioso per tutti, favorendo la creazione di posti di lavoro e l'occupabilità, specialmente dei giovani;

 

(k)    contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi, rafforzando la cooperazione in materia di sicurezza energetica e promuovendo le energie rinnovabili, l'energia sostenibile e gli obiettivi di efficienza energetica;

 

(l)    incoraggiare l'attuazione di quadri tematici con i paesi vicini dei paesi partner del vicinato, in modo da affrontare sfide comuni quali le migrazioni, l'energia, la sicurezza e la salute.

(Nuovo articolo da inserire prima dell'articolo 16 che figura nel titolo II, capo II)

Emendamento    186

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali;

(b)  l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche, ambientali e sociali;

Emendamento    187

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile;

(c)  l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, compresi la promozione dei diritti umani, la buona governance, il rispetto dello Stato di diritto e la lotta alla corruzione;

Emendamento    188

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  un impegno a favore del multilateralismo;

Emendamento    189

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Il sostegno dell'Unione ai paesi partner elencati all'allegato I si applica in conformità del principio di cofinanziamento di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario.

Emendamento    190

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  A titolo indicativo, il 10% della dotazione finanziaria fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per integrare le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 12 è destinato ai paesi partner elencati nell'allegato I al fine di attuare l'approccio basato sulle prestazioni. Le relative assegnazioni sono decise in base ai progressi compiuti sul fronte della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto, della cooperazione in materia di migrazioni, della governance economica e delle riforme. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati annualmente.

1.  Almeno il 10 % della dotazione finanziaria fissata all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, per integrare le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 12 è destinato ai paesi partner elencati nell'allegato I al fine di applicare l'approccio basato sulle prestazioni. Le relative assegnazioni sono decise in base ai progressi compiuti sul fronte della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto, della buona governance, della cooperazione per una migrazione sicura, ordinata e regolare, della governance economica e dell'attuazione delle riforme concordate. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati annualmente, con l'attivo coinvolgimento della società civile, in particolare tramite le relazioni sui progressi compiuti dai paesi che indicano anche le tendenze rispetto agli anni precedenti.

Emendamento    191

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  L'applicazione dell'approccio basato sulle prestazioni previsto dal presente regolamento è oggetto di periodici scambi di opinioni in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.

Emendamento    192

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'approccio basato sulle prestazioni non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la collaborazione tra le autorità locali, al sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alle crisi. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il sostegno a queste azioni può essere aumentato.

2.  L'approccio basato sulle prestazioni non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la collaborazione tra le autorità locali, al sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alle crisi. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il sostegno a queste azioni, se del caso, è aumentato.

Emendamento    193

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione e il SEAE riesaminano il sostegno basato sulle prestazioni in caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto.

Emendamento    194

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 al fine di integrare il presente regolamento istituendo il quadro metodologico dell'approccio basato sulle prestazioni.

Emendamento    195

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la cooperazione alle frontiere terrestri limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, la cooperazione marittima nei bacini marittimi e la cooperazione interregionale.

1.  La cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la cooperazione alle frontiere terrestri e marittime limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, la cooperazione marittima nei bacini marittimi e la cooperazione interregionale. La cooperazione transfrontaliera mira a essere coerente con gli obiettivi delle strategie macroregionali esistenti e future e dei processi di integrazione regionale.

Emendamento    196

Proposta di regolamento

Titolo II – capo III – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Piani d'azione, misure e modalità di attuazione

Esecuzione

Emendamento    197

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

1.  La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di applicazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

Emendamento    198

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione.

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 che stabiliscono misure speciali non basate sui documenti di programmazione.

Emendamento    199

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I piani d'azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per attuare le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c).

3.  I piani d'azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per eseguire le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b).

Emendamento    200

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Una misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di 18 mesi e può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.

soppresso

Emendamento    201

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell'azione dell'Unione è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi.

soppresso

Emendamento    202

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Le misure adottate a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, possono avere una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata due volte per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi per una durata totale massima pari a 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti all'esecuzione, purché ciò non comporti un aumento dell'importo finanziario relativo alla misura.

 

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata massima ammonta a 18 mesi. In casi debitamente giustificati è possibile adottare ulteriori misure se la continuità dell'azione dell'Unione a norma del presente paragrafo è indispensabile e non può essere garantita con altri mezzi.

Emendamento    203

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

1.  Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'esecuzione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale esecuzione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

Emendamento    204

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I piani d'adozione e le misure sono adottati tramite atti di esecuzione conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

1.  I piani d'adozione e le misure sono adottati tramite decisione della Commissione conformemente al regolamento finanziario.

Emendamento    205

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La procedura di cui al paragrafo 1 non è richiesta per:

soppresso

(a)  i piani d'azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

 

(b)  le misure speciali, nonché i piani d'azione e le misure adottati al fine di attuare azioni di risposta rapida, per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 20 milioni di EUR;

 

(c)  le modifiche tecniche, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:

 

i)  il cambiamento del metodo di attuazione;

 

ii)  le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;

 

iii)  gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20% del bilancio iniziale e non eccedano 10 milioni di EUR.

 

In caso di piani d'azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 2), lettere a), b) e c), punto iii), si applicano su base annuale.

 

I piani d'azione e le misure, salvo le misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche adottati ai sensi del presente paragrafo sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35 entro un mese dalla loro adozione.

 

Emendamento    206

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo.

Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva applicazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio e del Parlamento europeo al riguardo.

Emendamento    207

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all'attuazione delle misure di assistenza straordinaria ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza.

La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione delle misure ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza. Quanto prima possibile, a seguito dell'adozione o della sostanziale modifica di una misura, e in ogni caso entro un mese da tale adozione o modifica, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e fornisce una presentazione generale della natura e della motivazione della misura adottata, della sua durata, del suo bilancio e del relativo contesto, compresa la complementarità di tale misura rispetto ad altri aiuti dell'Unione, sia in corso che programmati. Per le misure di assistenza straordinaria, la Commissione indica inoltre se, in che misura e in che modo garantirà la continuità della politica attuata per mezzo dell'assistenza straordinaria mediante l'assistenza a medio e a lungo termine a norma del presente regolamento.

Emendamento    208

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Prima di adottare piani d'azione e misure che non si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 al fine di integrare il presente regolamento definendo gli obiettivi specifici da perseguire, i risultati attesi, gli strumenti da utilizzare, le attività principali e le dotazioni finanziarie indicative di tali piani d'azione e misure.

Emendamento    209

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi, incluse le catastrofi naturali o provocate dall'uomo, oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d'azione e misure, o modifiche di piani d'azione e misure vigenti, come atti di esecuzione immediatamente applicabili, conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4.

soppresso

Emendamento    210

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio82 e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio83, un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.

Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE82 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/337/CEE83 del Consiglio, un'idonea analisi in materia di diritti umani e aspetti sociali e ambientali, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.

__________________

__________________

82 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

82 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

83 Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

83 Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

Emendamento    211

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sono inoltre effettuate valutazioni ex ante dell’impatto in materia di diritti umani e questioni di genere, sociali e occupazionali, nonché l'analisi dei conflitti e la valutazione dei rischi.

Emendamento    212

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.

Ove pertinente, nell'ambito dell'esecuzione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni strategiche che vertono sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati a dette valutazioni e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.

Emendamento    213

Proposta di regolamento

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 21 bis

 

Programmi di assistenza del Parlamento europeo

 

La Commissione avvia un dialogo con il Parlamento europeo e tiene conto delle opinioni di detta istituzione relativamente agli ambiti in cui essa gestisce i propri programmi di assistenza, come il rafforzamento delle capacità e l'osservazione elettorale.

Emendamento    214

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;

(c)  contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato, compreso il sostegno a una vasta partecipazione mediante l'istituzione di un organo appartenente a un'organizzazione terza e indipendente della società civile allo scopo di valutare e monitorare l'avvio di partenariati pubblico-privato;

Emendamento    215

Proposta di regolamento

Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Forme di finanziamento dell'UE e modalità di attuazione

Forme di finanziamento dell'Unione e modalità di applicazione

Emendamento    216

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

2.  Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Tale valutazione tiene conto delle condizioni per una partecipazione e un coinvolgimento significativi di tutte le parti interessate, in particolare la società civile locale. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Le diverse modalità indicate garantiscono la trasparenza, la tracciabilità e l'innovazione. Viene incoraggiata la cooperazione tra ONG locali e internazionali per rafforzare le capacità della società civile locale al fine di conseguirne la piena partecipazione ai programmi di sviluppo.

Emendamento    217

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani per finanziare azioni di protezione d'urgenza, eventualmente senza necessità di cofinanziamento;

(a)  sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani e a meccanismi di tutela dei difensori dei diritti umani a rischio per finanziare azioni di protezione d'urgenza, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, nonché a mediatori e altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace;

Emendamento    218

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'attuazione;

(b)  sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, minacce alle istituzioni democratiche, un'escalation della crisi o un conflitto armato in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati alle crisi e ai conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'applicazione;

Emendamento    219

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

(c)  sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti, ricercatori, insegnati e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

Emendamento    220

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  progetti di dimensioni ridotte come descritti all'articolo 23 bis (nuovo).

Emendamento    221

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e la promozione del buon governo e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e spendere meglio al fine di sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile, la creazione di posti di lavoro e l'eliminazione della povertà.

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani, della parità di genere, dell'inclusione sociale, dello sviluppo umano e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Esso comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e la promozione del buon governo e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e spendere meglio al fine di favorire uno sviluppo socioeconomico sostenibile e inclusivo a beneficio di tutti, la creazione di posti di lavoro dignitosi, con particolare attenzione ai giovani, la riduzione delle disuguaglianze e l'eliminazione della povertà, tenendo in debita considerazione le economie locali e i diritti ambientali e sociali .

Emendamento    222

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici. Uno dei principali fattori determinanti ai fini di tale decisione è la valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner relativamente alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto.

Emendamento    223

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel fornire sostegno al bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri della condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni.

Nel fornire sostegno al bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri della condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la partecipazione delle organizzazioni della società civile al monitoraggio e la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni nonché lo sviluppo di solidi sistemi di appalti pubblici che sostengano lo sviluppo economico locale e le imprese locali.

Emendamento    224

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di attuazione e rendicontazione.

7.  Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di applicazione e rendicontazione.

Emendamento    225

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  La Commissione e il SEAE non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni definite non cooperative nell'ambito della pertinente politica dell'Unione o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme fiscali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione.

Emendamento    226

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 bis

 

Fondi per progetti di dimensioni ridotte

 

1.    I finanziamenti a norma del presente regolamento possono essere destinati a fondi per progetti di dimensioni ridotte, con l'obiettivo di selezionare ed attuare progetti di volume finanziario contenuto.

 

2.    I beneficiari dei fondi per progetti di dimensioni ridotte sono organizzazioni della società civile.

 

3.    I destinatari finali di un fondo per progetti di dimensioni ridotte ricevono sostegno a norma del presente regolamento, tramite il beneficiario, e realizzano i piccoli progetti nel quadro di detto fondo ("progetto di dimensioni ridotte").

 

4.    Qualora il contributo pubblico a un progetto di dimensioni ridotte non superi 50 000 EUR, esso assume la forma di costi unitari o somme forfettarie o include tassi fissi.

Emendamento    227

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

(f)  i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti applicati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Emendamento    228

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un'entità, o attuate in gestione diretta o indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario, si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità.

5.  Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un'entità, o applicate in gestione diretta o indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario, si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità.

Emendamento    229

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  L'ammissibilità di cui al presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.

9.  L'ammissibilità di cui al presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace applicazione. Le limitazioni basate sulla cittadinanza non si applicano alle organizzazioni internazionali.

Emendamento    230

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11.  Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data la precedenza agli appaltatori locali e regionali laddove il regolamento finanziario preveda l'aggiudicazione in base a una sola offerta. In tutti gli altri casi è promossa la partecipazione di appaltatori locali e regionali ai sensi delle pertinenti disposizioni di tale regolamento.

11.  Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data la precedenza agli appaltatori locali e regionali, prestando attenzione alle rispettive attività comprovate nell'ambito della sostenibilità ambientale o del commercio equo, laddove il regolamento finanziario preveda l'aggiudicazione in base a una sola offerta. In tutti gli altri casi è promossa la partecipazione di appaltatori locali e regionali ai sensi delle pertinenti disposizioni di tale regolamento. In tutti i casi si applicano i criteri di sostenibilità e dovuta diligenza.

Emendamento    231

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis.  Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale non sostiene azioni che, secondo l'analisi ambientale di cui all'articolo 21, nuocciano all'ambiente o al clima. Le dotazioni sono pienamente compatibili con l'accordo di Parigi e, nel complesso, i finanziamenti europei destinati all'azione esterna contribuiscono al conseguimento degli obiettivi a lungo termine di detto accordo. In particolare, lo strumento non sostiene:

 

(a)    azioni incompatibili con i contributi stabiliti a livello nazionale dai paesi beneficiari nel quadro dell'accordo di Parigi;

 

(b)    investimenti nelle attività a monte, intermedie e a valle nel settore dei combustibili fossili.

Emendamento    232

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni relative agli stanziamenti automaticamente riportati, compresi i relativi importi, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

Emendamento    233

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), finanzia il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne.

Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne sono finanziati dalle dotazioni finanziarie per i programmi geografici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), garantendo al contempo che tale finanziamento non leda altre azioni sostenute dai programmi geografici.

Emendamento    234

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorire la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari di cui all'articolo 23, paragrafo 1, è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti, massimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e catalizzando finanziamenti dal settore privato, in modo da promuovere lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile e inclusivo, l'industrializzazione e un contesto di investimento solido, al fine di favorire la resilienza socioeconomica e ambientale dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, la protezione e la gestione ambientale, la creazione di posti di lavoro dignitosi in conformità con i pertinenti standard dell'OIL, in particolare per i gruppi vulnerabili, fra cui le donne e i giovani, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, con particolare attenzione alle imprese e alle cooperative sociali in considerazione del loro potenziale di riduzione della povertà e delle disuguaglianze e a favore dei diritti umani e dei mezzi di sussistenza, sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e contribuire al reintegro sostenibile dei migranti che fanno ritorno nei paesi di origine, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Il 45 % dei finanziamenti è destinato a investimenti che contribuiscono agli obiettivi in materia di clima, gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, dedicando il 30 % della dotazione finanziaria globale all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli stessi. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati, unitamente a un sostegno supplementare per il rafforzamento delle capacità istituzionali, la governance economica e l'assistenza tecnica. La garanzia per le azioni esterne è utilizzata in aggiunta agli investimenti del governo nei servizi pubblici essenziali, che rimangono una responsabilità governativa.

Emendamento    235

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne l'Unione può garantire operazioni firmate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, per un importo massimo di 60 000 000 000 EUR.

3.  Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne l'Unione può garantire operazioni firmate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, per un importo massimo di 60 000 000 000 EUR. L'importo massimo viene rivisto nel contesto della relazione di valutazione intermedia a norma dell'articolo 32.

Emendamento    236

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il tasso di copertura va dal 9% al 50%, a seconda del tipo di operazione.

4.  Il tasso di copertura va dal 9% al 50%, a seconda del tipo di operazione. Un importo massimo di 10 miliardi di EUR è assegnato dal bilancio dell'Unione mediante una specifica linea di bilancio nel quadro della procedura annuale di bilancio o mediante uno storno di bilancio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare tale importo massimo, laddove necessario.

Emendamento    237

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I tassi di copertura sono riesaminati ogni tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 40. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare tali tassi.

I tassi di copertura sono riesaminati ogni due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 40. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare tali tassi e gli importi finanziari interessati.

Emendamento    238

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono sostenere operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner delle zone geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziata dal bilancio dei programmi geografici istituiti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e viene trasferita nel fondo comune di copertura. L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono anche sostenere operazioni presso i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento IPA III. Il finanziamento di queste operazioni da parte dell'EFSD+ e per la dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziato dal regolamento IPA. La dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne per i prestiti ai paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS è finanziata dal regolamento EINS.

6.  L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono sostenere operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner delle zone geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziata dal bilancio dei programmi geografici istituiti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e viene trasferita nel fondo comune di copertura. La distribuzione geografica delle operazioni dell'EFSD+ rispecchia inoltre, quanto più possibile, il peso relativo delle dotazioni finanziarie per le diverse regioni come enunciato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono anche sostenere operazioni presso i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento IPA III. Il finanziamento di queste operazioni da parte dell'EFSD+ e per la dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziato dal regolamento IPA. La dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne per i prestiti ai paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS è finanziata dal regolamento EINS.

Emendamento    239

Proposta di regolamento

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 bis

 

Obiettivi per l'EFSD+

 

1.    Le operazioni dell'EFSD+ ammissibili ai fini del sostegno mediante la garanzia per le azioni esterne contribuiscono ai seguenti obiettivi prioritari:

 

(a)    erogare finanziamenti e sostenere lo sviluppo del settore privato e delle imprese cooperative e sociali per contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale con particolare attenzione all'eliminazione della povertà e, se del caso, alla politica europea di vicinato e agli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) .../...; [IPA III];

 

(b)    affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati, in particolare garantendo la certezza giuridica degli investimenti;

 

(c)    stimolare il finanziamento del settore privato, con particolare attenzione alle microimprese e alle imprese di piccole e medie dimensioni;

 

(d)    rafforzare i settori e le aree socioeconomici, le relative infrastrutture pubbliche e private e la connettività e la produzione sostenibili, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo socioeconomico inclusivo e sostenibile che rispetti i diritti umani e l'ambiente;

 

(e)    contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente;

 

(f)    contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della migrazione, tra cui la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati, e contribuire a rendere la migrazione e la mobilità sicure, ordinate e regolari.

Emendamento    240

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner. In particolare, sostengono gli obiettivi, i principi generali e il quadro strategico del presente regolamento e i relativi documenti di programmazione indicativa, tenendo debitamente conto dei settori prioritari di cui all'allegato V.

1.  Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, in particolare le sue politiche di sviluppo e la politica europea di vicinato, nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner, e affrontano i fallimenti del mercato o le operazioni di investimento subottimali a livello locale senza esercitare una concorrenza sleale nei confronti dei soggetti economici locali. In particolare, sostengono gli obiettivi, i principi generali e il quadro strategico del presente regolamento e i relativi documenti di programmazione indicativa, tenendo debitamente conto dei settori prioritari di cui all'articolo 26 bis e descritti ulteriormente nell'allegato V.

Emendamento    241

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La concessione della garanzia per le azioni esterne è subordinata alla conclusione dei rispettivi accordi di garanzia dell'EFSD tra la Commissione, a nome dell'Unione, e la controparte ammissibile.

Emendamento    242

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento finanziario e che:

2.  La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento che affrontano i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale. Tali operazioni sono inoltre conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento finanziario e che:

Emendamento    243

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a bis)  forniscono addizionalità finanziaria e di sviluppo;

Emendamento    244

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera -a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a ter)  si sottopongono a una valutazione partecipativa ex ante di impatto sociale, occupazionale, ambientale e relativo ai diritti umani accessibile al pubblico, che individui e affronti i rischi in tali settori e tenga debitamente conto del principio del libero, previo e informato consenso delle comunità interessate dagli investimenti fondiari;

Emendamento    245

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale.

(c)  sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e socioeconomico.

Emendamento    246

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  si rivolgono a settori e questioni caratterizzati da chiari fallimenti istituzionali o del mercato che impediscono il finanziamento del settore privato;

Emendamento    247

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  sono strutturate in modo da contribuire a promuovere lo sviluppo del mercato e a mobilitare le risorse del settore privato verso le carenze di investimenti;

Emendamento    248

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater)  si concentrano su progetti che comportano rischi più elevati rispetto a quelli che i finanziatori privati sono pronti ad assumersi unicamente su base commerciale;

Emendamento    249

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quinquies)  non provocano distorsioni nei mercati dei paesi e delle regioni partner;

Emendamento    250

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c sexies)  massimizzano, ove possibile, la mobilitazione del capitale del settore privato locale;

Emendamento    251

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c septies)  rispettano i principi di efficacia dello sviluppo quali definiti dal partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e ribaditi a Nairobi nel 2016, ivi compresi la titolarità, l'allineamento, l'attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca nonché l'obiettivo di svincolo degli aiuti;

Emendamento    252

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c octies)  sono concepite in modo da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo stabiliti dall'OCSE/DAC, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato, a eccezione delle operazioni nei paesi industrializzati non ammissibili per l'aiuto pubblico allo sviluppo;

Emendamento    253

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c nonies)  sono applicate nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale, delle linee guida, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale, compresi i principi di investimento responsabile, i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), le convenzioni e norme dell'OIL, la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, i principi di Maastricht sugli obblighi extraterritoriali degli Stati in materia di diritti economici, sociali e culturali e le direttive volontarie della FAO per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale;

Emendamento    254

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per le azioni esterne sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, comprese quelle provenienti dai paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per le azioni esterne, previa approvazione della Commissione ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, sono ammissibili ai fini della garanzia organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28, i quali forniscono assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria.

4.  Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per le azioni esterne sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, comprese quelle provenienti dai paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per le azioni esterne, previa approvazione della Commissione ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento e previo parere del comitato strategico. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, sono ammissibili ai fini della garanzia organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28, i quali forniscono assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria.

Emendamento    255

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Il gruppo Banca europea per gli investimenti, fra l'altro:

 

(a) partecipa, insieme ad altre istituzioni finanziarie europee, alla gestione del rischio dell'EFSD +, tenendo debitamente conto della necessità di evitare possibili conflitti di interesse;

 

(b)   attua in modo esclusivo parte di una finestra di investimento che copre un prestito sovrano cui deve essere fornito un importo pari ad almeno 1 000 000 000 EUR proveniente dalle dotazioni finanziarie dei programmi geografici, conformemente alle procedure di cui ai capi I e III del presente titolo;

 

(c)    è una controparte ammissibile delle attività di attuazione nell'ambito di altre finestre d'investimento.

Emendamento    256

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali e di governo societario.

Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali, fiscali e di governo societario.

Emendamento    257

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di attuazione dell'EFSD+. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD+.

La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e pari condizioni di accesso ai finanziamenti e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di applicazione dell'EFSD+. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD+.

Emendamento    258

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare le controparti ammissibili, le organizzazioni della società civile e le comunità locali a uno scambio di opinioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.

Emendamento    259

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  i principi di gare d'appalto eque e aperte.

Emendamento    260

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  La Commissione istituisce finestre d'investimento per regioni, paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici o categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a norma del presente regolamento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d'investimento con il presente articolo e con le loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

soppresso

La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

 

Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Gli strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner.

 

Emendamento    261

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3, ove possibile basandosi sui sistemi esistenti per la misurazione dei risultati delle controparti ammissibili. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione per ciascuna finestra d'investimento, su base annuale.

8.  La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3. La Commissione stabilisce un quadro di indicatori da applicare ai fini della selezione dei progetti. I partner esecutivi compilano il quadro per tutte le operazioni nell'ambito dell'EFSD+. La Commissione effettua una valutazione di tutte le operazioni sostenute dalla garanzia rispetto ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 27 e utilizza il quadro di indicatori per eseguire un controllo di qualità indipendente sulla dovuta diligenza e sulla valutazione effettuata dai partner esecutivi a livello di progetto. Se necessario, la Commissione chiede chiarimenti e modifiche ai partner esecutivi. La Commissione pubblica il quadro di valutazione di tutti i progetti a seguito dell'approvazione dell'utilizzo della garanzia da parte della Commissione stessa e dei partner esecutivi, nonché i risultati di tutti gli strumenti di garanzia e dei singoli progetti nell'ambito della sua valutazione per ciascuna finestra d'investimento, su base annuale.

Emendamento    262

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare i settori prioritari di cui all'allegato V e la governance dell'EFSD+ di cui all'allegato VI.

9.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare i settori prioritari e le finestre d'investimento di cui all'allegato V. La Commissione tiene in debita considerazione la consulenza fornita dal comitato strategico e consulta i comitati operativi in sede di integrazione o modifica delle finestre d'investimento per regioni, paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici o categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a norma del presente regolamento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato.

 

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d'investimento con i requisiti di cui all'articolo 26 bis e al presente articolo e alle loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

 

La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

 

Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Gli strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner. Nei paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e, ove giustificato, in altri paesi, può essere fornito sostegno agli investimenti del settore pubblico che hanno effetti significativi sullo sviluppo del settore privato.

Emendamento    263

Proposta di regolamento

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

 

Governance e struttura dell'EFSD+

 

1.  L'EFSD+ è composto da piattaforme d'investimento regionali create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture degli esistenti meccanismi di finanziamento misto esterno dell'Unione, che possono associare le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+.

 

2.  La Commissione è responsabile della gestione complessiva dell'EFSD+ e della garanzia per le azioni esterne. Oltre a ciò, la Commissione non aspira a svolgere operazioni bancarie generali. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo per garantire i più elevati livelli di trasparenza e responsabilità finanziaria.

 

3.  Un comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione per la gestione dell'EFSD+ tranne nel caso delle operazioni riguardanti la politica di allargamento dell'Unione e finanziate dall'[IPA III], per le quali un comitato strategico del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali fornisce consulenza alla Commissione. La Commissione opera inoltre in stretta cooperazione con tutte le controparti ammissibili per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia per le azioni esterne. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da esperti della Commissione e delle controparti ammissibili, avente lo scopo di valutare il rischio e la relativa determinazione dei prezzi.

 

4.  Il comitato strategico fornisce consulenze alla Commissione in merito all'orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+ e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, della sua politica di sviluppo e della politica europea di vicinato, agli obiettivi di cui all'articolo 3 nonché alle finalità dell'EFSD+ di cui all'articolo 26. Il comitato sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia per le azioni esterne allo scopo di supportare le operazioni dell'EFSD+ e monitora il raggiungimento di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento, dedicando al contempo particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati ("PMS") e ai paesi poveri fortemente indebitati.

 

5.  Il comitato strategico favorisce inoltre il coordinamento, la complementarità e la coerenza globali tra le piattaforme di investimento regionali, tra i tre pilastri del piano europeo per gli investimenti, tra il piano europeo per gli investimenti e le altre azioni dell'Unione relative alla migrazione e all'attuazione dell'agenda 2030, nonché con gli altri programmi di cui al presente regolamento, gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e i fondi fiduciari.

 

6.  Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti. Al Parlamento europeo è attribuito lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali pertinenti e altri soggetti interessati possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico è consultato prima dell'ammissione di ogni nuovo osservatore. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante.

 

7.  Il comitato strategico si riunisce almeno due volte l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Il presidente può organizzare ulteriori riunioni in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del comitato strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Tali diritti di voto tengono debitamente conto della fonte di finanziamento. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e gli ordini del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici.

 

8.  La Commissione riferisce con cadenza annuale al comitato strategico in merito ai progressi compiuti riguardo all'applicazione dell'EFSD+. Il comitato strategico del WBIF riferisce in merito ai progressi compiuti nell'applicazione dello strumento di garanzia per la regione dell'allargamento onde integrare dette relazioni. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i pertinenti soggetti interessati sull'orientamento strategico e l'applicazione dell'EFSD+.

 

9.  L'esistenza di due comitati strategici non influisce sulla necessità di avere un solo quadro EFSD+ unificato per la gestione del rischio.

 

10.  Nel periodo di applicazione dell'EFSD+, il comitato strategico adotta e pubblica quanto prima orientamenti che enunciano in che modo deve essere garantita la conformità delle operazioni dell'EFSD+ agli obiettivi e ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 26 bis e 27.

 

11.  Nella propria attività di orientamento strategico, il comitato strategico tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle pertinenti decisioni e conclusioni del Consiglio.

 

12.  I comitati operativi delle piattaforme d'investimento regionali sostengono la Commissione, a livello di applicazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali, nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sull'uso della garanzia per le azioni esterne a copertura delle operazioni dell'EFSD+.

Emendamento    264

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I contributi dei paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e di altre parti terze devono essere versati in contanti e previa approvazione da parte della Commissione.

I contributi dei paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e di altre parti terze devono essere versati in contanti, previo parere del comitato strategico e previa approvazione da parte della Commissione.

Emendamento    265

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Su richiesta degli Stati membri, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di azioni in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento esistenti.

soppresso

Emendamento    266

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica.

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia.

Emendamento    267

Proposta di regolamento

Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Attuazione degli accordi di garanzia per le azioni esterne

Applicazione degli accordi di garanzia per le azioni esterne

Emendamento    268

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione, a nome dell'Unione, stipula accordi di garanzia per le azioni esterne con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'articolo 27. È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili.

1.  La Commissione, a nome dell'Unione, stipula accordi di garanzia per le azioni esterne con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'articolo 27. Tali accordi sono incondizionati, irrevocabili, esigibili a prima richiesta e in favore delle controparti selezionate. È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili.

Emendamento    269

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, previa richiesta, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

Tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

Emendamento    270

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  un riferimento agli obiettivi e alle finalità del presente regolamento, una valutazione del fabbisogno e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e del comportamento responsabile delle imprese;

(c)  un riferimento agli obiettivi e alle finalità del presente regolamento, una valutazione del fabbisogno e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e dell'esigenza di garantire un comportamento responsabile delle imprese, in particolare anche attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e degli strumenti giuridici concordati a livello internazionale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera c nonies);

Emendamento    271

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  la remunerazione della garanzia, che deve rispecchiare il livello di rischio, e la possibilità di sovvenzionare in parte la remunerazione in modo da offrire condizioni più vantaggiose in casi debitamente giustificati;

(d)  la remunerazione della garanzia, che deve rispecchiare il livello di rischio, e la possibilità di sovvenzionare in parte la remunerazione in modo da offrire condizioni più vantaggiose in casi debitamente giustificati e in determinati paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, nei paesi meno sviluppati e nei paesi fortemente indebitati;

Emendamento    272

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione;

(g)  gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione trasparenti;

Emendamento    273

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne.

(h)  procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'applicazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne.

Emendamento    274

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La Commissione, in sede di conclusione di accordi relativi alla garanzia per le azioni esterne con controparti ammissibili, tiene debitamente conto dei seguenti elementi:

 

(a)   la consulenza e gli orientamenti dei comitati operativi strategici e regionali;

 

(b)   gli obiettivi della finestra d'investimento;

 

(c)   l'esperienza e la capacità operativa, finanziaria e di gestione del rischio della controparte ammissibile;

 

(d)   la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento.

Emendamento    275

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Le controparti ammissibili forniscono, su richiesta, alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere gli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento.

7.  Le controparti ammissibili forniscono, su richiesta, alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere gli obblighi che incombono ad essa in virtù del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni derivanti dalla valutazione ex ante dell'impatto sociale, occupazionale, ambientale e sui diritti umani e degli altri criteri di selezione elencati all'articolo 27.

Emendamento    276

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  La Commissione riferisce in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria conformemente all'articolo 241 e all'articolo 250 del regolamento finanziario. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione.

8.  La Commissione riferisce in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria conformemente all'articolo 241 e all'articolo 250 del regolamento finanziario. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione. Inoltre, la Commissione trasmette una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, come specificato all'articolo 31, paragrafo 6 bis.

Emendamento    277

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.  La Commissione o le controparti ammissibili informano senza indugio l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione o le controparti ammissibili forniscono all'OLAF tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un'indagine completa e approfondita.

Emendamento    278

Proposta di regolamento

Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 29 bis

 

Meccanismo relativo a reclami e ricorsi

 

In vista di possibili reclami da parte di terzi nei paesi partner, comprese le comunità e gli individui interessati dai progetti sovvenzionati dall'EFSD+ e dalla garanzia per le azioni esterne, la Commissione e le delegazioni dell'Unione europea pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi con la Commissione. La Commissione istituisce altresì un meccanismo di reclamo centralizzato dell'UE per tutti i progetti a norma del capo IV del presente regolamento al fine di offrire la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto di tali informazioni ai fini della futura collaborazione con tali controparti.

Emendamento    279

Proposta di regolamento

Articolo 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 29 ter

 

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

 

1.   La garanzia per le azioni esterne non sostiene operazioni di finanziamento e di investimento che:

 

(a)   sono legate al settore militare o a quello della sicurezza dello Stato;

 

(b)   sostengono lo sviluppo dell'energia nucleare, a eccezione dei prestiti previsti in conformità del regolamento EINS, e dei combustibili fossili e continuano a promuovere la dipendenza dal carbonio delle economie e delle società;

 

(c)   comportano ingenti costi ambientali esterni, ad esempio quelli che comportano il degrado delle aree protette, degli habitat vulnerabili e dei siti appartenenti al patrimonio per i quali non è attuato alcun piano di sviluppo e gestione sostenibili;

 

(d)   comportano una violazione dei diritti umani nei paesi partner, per esempio privando le comunità del loro diritto di accesso alle risorse naturali, come la terra, e di controllo delle medesime, contribuiscono agli sfollamenti forzati delle popolazioni o implicano il lavoro forzato o minorile.

 

2.   Nelle loro operazioni di finanziamento e di investimento, le controparti ammissibili rispettano il diritto dell'Unione applicabile e le norme convenute a livello internazionale e dell'Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode e all'evasione fiscali. Inoltre, le controparti ammissibili non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme fiscali in materia di trasparenza e scambio di informazioni concordate a livello internazionale o dell'Unione. Le controparti ammissibili possono derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma del presente paragrafo. Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, le controparti ammissibili procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro ottemperanza.

 

3.   Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità con la direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni paese per paese in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento    280

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento è misurato attraverso un sistema di monitoraggio, rendicontazione e valutazione adeguato, trasparente e responsabile, che garantisca l'opportuno coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio e rafforzi la partecipazione di tutti i partner dell'Unione, ivi compresa la società civile, all'applicazione dei programmi.

Emendamento    281

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli indicatori per riferire, ai fini del presente regolamento, sui progressi nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato VII e sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. I valori degli indicatori al 1° gennaio 2021 sono utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi.

1.  Gli indicatori per riferire, ai fini del presente regolamento, sui progressi nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato VII e sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. I valori degli indicatori al 1° gennaio 2021 sono utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi.

Emendamento    282

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti.

La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti.

Emendamento    283

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi dovrebbero essere monitorati sulla base di indicatori chiari, trasparenti e, ove opportuno, misurabili. Il numero degli indicatori deve essere limitato per agevolare la tempestiva rendicontazione.

I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi sono monitorati sulla base di indicatori chiari, trasparenti e misurabili definiti all'allegato VII e nel quadro di monitoraggio e valutazione adottato a norma del paragrafo 9, nonché in conformità delle disposizioni dell'UE sull'esecuzione del bilancio. Il numero degli indicatori deve essere limitato per agevolare la tempestiva rendicontazione e questi ultimi sono quantomeno disaggregati per sesso ed età.

Emendamento    284

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I quadri comuni dei risultati inclusi nei documenti di programmazione congiunta che soddisfano i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 4, servono da punto di riferimento per il monitoraggio comune da parte dell'Unione e degli Stati membri dell'attuazione del loro sostegno collettivo al paese partner.

I quadri comuni dei risultati inclusi nei documenti di programmazione congiunta che soddisfano i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 4, servono da punto di riferimento per il monitoraggio comune da parte dell'Unione e degli Stati membri dell'applicazione del loro sostegno collettivo al paese partner.

Emendamento    285

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l'attuazione e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l'applicazione e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Emendamento    286

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione esamina i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento. A partire dal 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, utilizzando indicatori che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza del regolamento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.  La Commissione esamina i progressi compiuti nell'applicazione del presente regolamento. A partire dal 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, utilizzando indicatori, ivi compresi, a titolo non esaustivo, quelli che figurano nell'allegato VII e l'esecuzione del bilancio dell'Unione, che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza del regolamento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento    287

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione dei partner interessati e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti, per paese e regione partner, nonché per settore di cooperazione. Essa valuta i risultati dei finanziamenti dell'Unione utilizzando, nella misura del possibile, indicatori specifici e misurabili del loro ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei principi in materia di efficacia dell'aiuto, anche per gli strumenti finanziari innovativi.

5.  La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione e sul grado di cooperazione dei partner interessati e sull'applicazione del bilancio in termini di impegni e pagamenti, per paese e regione partner, nonché per settore di cooperazione. La relazione include una valutazione dei progressi compiuti verso i risultati attesi e riguardo all'inserimento delle questioni trasversali citate all'articolo 8, paragrafo 6. Essa valuta i risultati dei finanziamenti dell'Unione utilizzando indicatori specifici e misurabili del loro ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì il rispetto dei principi in materia di efficacia dell'aiuto, anche per gli strumenti finanziari innovativi.

Emendamento    288

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, di cui all'articolo 40, paragrafo 2, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti.

6.  La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti. Essa comprende una valutazione del livello di capacità del personale presso le sedi e a livello di delegazioni dell'Unione ai fini della realizzazione di tutti gli obiettivi indicati nel presente regolamento.

Emendamento    289

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  La Commissione presenta, come parte della relazione annuale, una comunicazione dettagliata in merito alle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e al funzionamento dell'EFSD+, alla sua gestione e al suo effettivo contributo alla realizzazione dei suoi obiettivi. Tale sezione della relazione annuale è corredata di un parere della Corte dei conti. Essa comprende i seguenti elementi:

 

(a)   una valutazione dei risultati che contribuiscono alla realizzazione della finalità e degli obiettivi dell'EFSD+ enunciati dal presente regolamento;

 

(b)   una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia per le azioni esterne, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento, includendo le misure di rischio e il rispettivo impatto sulla stabilità economica e finanziaria dei partner;

 

(c)   una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e dei risultati e impatti delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne in termini aggregati, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, sulla capacità di fornire un salario di sussistenza, sull'eliminazione della povertà e sulla riduzione della disuguaglianza; tale valutazione comprende un'analisi di genere delle operazioni coperte, basata su prove e su dati disaggregati per genere, ove possibile, e un'analisi del tipo di settore privato sostenuto, comprese le cooperative e le imprese sociali.

 

(d)   una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia per le azioni esterne e del conseguimento degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;

 

(e)  una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne e dall'EFSD+;

 

(f)   l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte ammissibile;

 

(g)   una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;

 

(h)   informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia per le azioni esterne, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti come pure sull'esposizione complessiva al rischio;

 

(i)   le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente;

 

(j)   una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne e quelle sviluppate nel quadro del secondo e terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti esterni, sulla base delle pertinenti relazioni esistenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto riguarda la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche che tengono conto della dimensione di genere, nonché la promozione dell'imprenditorialità, del contesto imprenditoriale locale e dei mercati finanziari locali;

 

(k)   una valutazione della conformità delle operazioni della garanzia per le azioni esterne con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale;

 

(l)   una valutazione della remunerazione delle garanzie;

 

(m)   una valutazione dell'attuazione delle disposizioni relative alle attività escluse e alle giurisdizioni non cooperative.

Emendamento    290

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva destinata all'azione per il clima e alla biodiversità. I finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (“marcatori di Rio”), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrate nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e alla biodiversità al livello dei piani d'azione e delle misure di cui all'articolo 19, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale.

7.  Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva relativa agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. I finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, fra cui i "marcatori di Rio", senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrate nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima, alla biodiversità e all'ambiente, allo sviluppo umano e all'inclusione sociale, alla parità di genere e all'aiuto pubblico allo sviluppo al livello dei piani d'azione e delle misure di cui all'articolo 19, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale. La Commissione trasmette tale stima al Parlamento europeo nel quadro della relazione annuale.

Emendamento    291

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  La Commissione rende disponibili le informazioni sulla cooperazione allo sviluppo mediante standard riconosciuti a livello internazionale.

8.  La Commissione rende disponibili le informazioni sulla cooperazione allo sviluppo mediante standard riconosciuti a livello internazionale, compresi gli standard dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e utilizzando il quadro di riferimento per uno standard comune sviluppato dall'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali.

Emendamento    292

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal presente regolamento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare l'allegato VII allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

9.  Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal presente regolamento nel conseguire i propri obiettivi, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare l'allegato VII allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, anche nel contesto di una revisione intermedia a norma dell'articolo 32, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione, che può includere indicatori di performance supplementari applicabili a ciascuno degli obiettivi specifici del presente regolamento.

Emendamento    293

Proposta di regolamento

Articolo 32 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione

Revisione intermedia e valutazione

Emendamento    294

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione intermedia del presente regolamento va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

La Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2024. La relazione di valutazione intermedia riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 ed esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, mediante indicatori che misurano i risultati ottenuti e i risultati e le conclusioni relativi all'impatto del presente regolamento, incluso l'impatto del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus e la garanzia per le azioni esterne.

Emendamento    295

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il Parlamento europeo può fornire il proprio contributo a tale valutazione. La Commissione e il SEAE organizzano una consultazione con i principali soggetti interessati e beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile. La Commissione e il SEAE prestano particolare attenzione a garantire che siano rappresentati i soggetti più emarginati.

Emendamento    296

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le valutazioni possono eventualmente ricorrere ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri.

La Commissione valuta altresì l'impatto e l'efficacia delle proprie azioni per settore di intervento e l'efficacia della programmazione mediante valutazioni esterne. Le proposte e le opinioni del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle valutazioni esterne indipendenti sono debitamente prese in considerazione dalla Commissione e dal SEAE. Se del caso, le valutazioni possono ricorrere ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri. La valutazione intermedia prende in esame i risultati ottenuti dall'Unione in relazione agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento    297

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Al termine dell'attuazione del presente regolamento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento. Tale valutazione esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto degli indicatori che misurano i risultati ottenuti e delle eventuali risultanze e conclusioni relative all'impatto del presente regolamento.

La relazione di valutazione intermedia esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, il funzionamento dell'architettura semplificata e razionalizzata, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento, la complementarità e le sinergie tra le azioni finanziate, il contributo delle misure a una coerente azione esterna dell'Unione, nonché il grado di consapevolezza del sostegno finanziario dell'UE da parte dell'opinione pubblica dei paesi beneficiari, se del caso, e include le risultanze delle relazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 4.

Emendamento    298

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione di valutazione finale esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento.

soppresso

Emendamento    299

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione di valutazione finale è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell'ambito del regolamento.

La relazione di valutazione intermedia è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'applicazione dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell'ambito del regolamento.

Emendamento    300

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione di valutazione finale contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.

La relazione di valutazione intermedia contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti, nonché per programma geografico e tematico e azione di risposta rapida, compresi i fondi mobilitati dalla riserva per le sfide e le priorità emergenti.

Emendamento    301

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35. Specifiche valutazioni possono essere discusse nell'ambito di tale comitato su richiesta degli Stati membri. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.

La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.

Emendamento    302

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i soggetti interessati nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri e i partner dello sviluppo in stretta collaborazione con i paesi partner.

La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati e i beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri e i partner dello sviluppo in stretta collaborazione con i paesi partner.

Emendamento    303

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione presenta la relazione di valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento.

Emendamento    304

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Al termine del periodo di applicazione del presente regolamento e comunque dopo non più di tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento alle stesse condizioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento    305

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In casi debitamente giustificati e laddove l'azione da realizzare è di natura mondiale, regionale o transregionale, la Commissione può decidere, nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali o dei piani d'azione o delle misure pertinenti, di estendere la portata delle azioni a paesi e territori non contemplati dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 4, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o di promuovere la cooperazione regionale o transregionale.

1.  In casi debitamente giustificati e laddove l'azione da applicare è di natura mondiale, regionale o transregionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 34 allo scopo di integrare il presente regolamento aggiungendo paesi e territori a quelli contemplati dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 4 ai fini di dette azioni.

Emendamento    306

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la collaborazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM del Consiglio. A tal fine, il presente regolamento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione PTOM e/o del regolamento CTE, ad azioni attuate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione PTOM, o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed attuati ai sensi del regolamento CTE.

soppresso

Emendamento    307

Proposta di regolamento

Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 33 bis

 

Cooperazione dei paesi e delle regioni partner con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare

 

1.   La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la collaborazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM del Consiglio. A tal fine, il presente regolamento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione PTOM e/o del regolamento CTE, ad azioni applicate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione PTOM o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed applicati ai sensi del regolamento CTE.

 

2.   Il tasso di cofinanziamento dell'Unione non supera il 90 % della spesa ammissibile di un programma o di una misura. Per l'assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento è del 100 %.

Emendamento    308

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 9, e all'articolo 31, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 3 bis, all'articolo 26, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 31, paragrafo 9, e all'articolo 33, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento. La Commissione adotta quanto prima tali atti delegati. Tuttavia, gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 31, paragrafo 9, sono adottati entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento    309

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 9, e all'articolo 31, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 3 bis, all'articolo 26, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 31, paragrafo 9, e all'articolo 33, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento    310

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 9, e dell'articolo 31, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo, né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15 bis, dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 21, paragrafo 3 bis, dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 9, dell'articolo 31, paragrafo 9, e dell'articolo 33, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo, né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    311

Proposta di regolamento

Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 34 bis

 

Procedura d'urgenza

 

1.   Qualora, in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati e si applica la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

 

2.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 3.   La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Emendamento    312

Proposta di regolamento

Articolo 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 34 ter

 

Responsabilità democratica

 

1.   Per rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, la Commissione e il SEAE, e per aumentare la trasparenza e la responsabilità, nonché la rapidità nell'adozione degli atti e delle misure da parte della Commissione, il Parlamento europeo può invitare la Commissione e il SEAE a comparire dinanzi ad esso per esaminare gli orientamenti strategici e le linee guida per la programmazione a norma del presente regolamento. Tale dialogo promuove inoltre la coerenza globale di tutti gli strumenti di finanziamento esterno in linea con l'articolo 5 e può aver luogo prima dell'adozione degli atti delegati e del progetto di bilancio annuale da parte della Commissione, come pure su una base ad hoc in vista di importanti sviluppi politici, su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione o del SEAE.

 

2.   La Commissione e il SEAE presentano al Parlamento europeo tutti i documenti pertinenti a tale riguardo almeno un mese prima del dialogo. Per il dialogo relativo al bilancio annuale, la Commissione e il SEAE forniscono informazioni consolidate su tutti i piani d'azione e tutte le misure adottati o pianificati in linea con l'articolo 21 e informazioni sulla cooperazione per paese, regione e settore tematico e sull'utilizzo delle azioni di risposta rapida, della riserva per le sfide e le priorità emergenti e della garanzia per le azioni esterne.

 

3.   La Commissione e il SEAE tengono nella massima considerazione la posizione espressa dal Parlamento europeo. Nel caso in cui non tengano conto delle posizioni del Parlamento europeo, la Commissione o il SEAE forniscono debita giustificazione.

 

4.   La Commissione e il SEAE, in particolare attraverso il gruppo direttivo di cui all'articolo 38, sono responsabili di tenere informato il Parlamento europeo in merito allo stato di applicazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle misure e alle azioni in corso e ai risultati ottenuti.

Emendamento    313

Proposta di regolamento

Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35

soppresso

Comitato

 

1.  La Commissione è assistita dal comitato per il vicinato, la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione internazionale. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

 

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

 

5.  La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.

 

6.  Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la Banca.

 

Emendamento    314

Proposta di regolamento

Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazione, comunicazione e pubblicità

Trasparenza, comunicazione e pubblicazione delle informazioni

Emendamento    315

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. La Commissione è responsabile del monitoraggio dell'osservanza di tali requisiti da parte dei destinatari.

Emendamento    316

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.  La Commissione applica azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento    317

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione adotta misure per rafforzare la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica per comunicare i valori dell'Unione e il suo valore aggiunto.

Emendamento    318

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  La Commissione istituisce un unico archivio elettronico centrale pubblico e completo di tutte le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, ivi compresi i criteri utilizzati per stabilire le necessità dei partner nel processo di assegnazione delle risorse, e ne garantisce l'aggiornamento periodico, a eccezione delle azioni che si ritiene diano origine a questioni di sicurezza o sensibilità politiche locali a norma dell'articolo 37.

Emendamento    319

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.  L'archivio include altresì informazioni su tutte le operazioni di finanziamento e di investimento, anche a livello individuale e di progetto, nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi di garanzia dell'EFSD+, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti ammissibili, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

Emendamento    320

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quinquies.  Conformemente alla loro politica di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili dell'EFSD+ mettono a disposizione del pubblico sul loro sito web, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi del presente regolamento. Tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. Le controparti ammissibili, inoltre, rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne conformemente al presente regolamento.

Emendamento    321

Proposta di regolamento

Articolo 38

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38

soppresso

Clausola EEAS

 

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

 

Emendamento    322

Proposta di regolamento

Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 38 bis

 

Governance

 

Un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, è responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione di tale strumento nell'ambito di tutto il ciclo di gestione così da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità di tutti i finanziamenti esterni dell'Unione. Il VP/AR assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per tutte le azioni, comprese le azioni di risposta rapida e le misure di assistenza straordinaria, e per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, l'alto rappresentante e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Tutte le proposte di decisione sono elaborate secondo le procedure della Commissione e sono sottoposte alla Commissione per adozione.

 

Il Parlamento europeo è pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti, al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei finanziamenti dell'Unione in materia di azione esterna.

Emendamento    323

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027.

Emendamento    324

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 17

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno fornito dall'Unione in quest'area può essere utilizzato anche per consentire alla Federazione russa di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera e ad altri programmi multinazionali pertinenti.

Il sostegno fornito dall'Unione in quest'area può essere utilizzato anche per consentire alla Federazione russa di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera e ad altri programmi multinazionali pertinenti, ivi compresa la cooperazione in materia di istruzione, in particolare gli scambi di studenti.

Emendamento    325

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Rafforzare la democrazia e i processi democratici, la governance e il controllo, compresi processi elettorali trasparenti e credibili.

(a)  Rafforzare la democrazia e i processi democratici inclusivi, la governance e il controllo, compresi un sistema giudiziario indipendente, lo Stato di diritto e processi elettorali trasparenti, pacifici e credibili.

Emendamento    326

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Rafforzare la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

(b)  Rafforzare la promozione e la protezione dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la realizzazione degli strumenti internazionali correlati, sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani, contribuire all'attuazione di patti e quadri globali e regionali, aumentare le capacità della società civile nella loro attuazione e nel loro monitoraggio e porre le basi per la creazione di un quadro giuridico per la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici.

Emendamento    327

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere e i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

(c)  Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere, i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze e i diritti dei bambini e dei giovani, delle persone con disabilità, delle persone appartenenti a minoranze, delle persone LGBTI e dei popoli indigeni.

Emendamento    328

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Sostenere una società civile dinamica e il suo ruolo nei processi di riforma e di trasformazione democratica; promuovere uno spazio che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini al processo decisionale politico.

(d)  Sostenere una società civile dinamica e rafforzare il suo ruolo nelle transizioni politiche e nei processi di riforma e di trasformazione democratica; promuovere uno spazio che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini alla vita politica al controllo dei processi decisionali.

Emendamento    329

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  Rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, alimentari, demografici e sociali.

(f)  Rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui per prepararli a resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente di fronte a shock ambientali ed economici, catastrofi naturali e provocate dall'uomo e conflitti, crisi sanitarie e di sicurezza alimentare.

Emendamento    330

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  Promuovere lo sviluppo di istituzioni pubbliche democratiche a livello nazionale e subnazionale, compreso un sistema giudiziario indipendente, efficace, efficiente e responsabile, la promozione dello Stato di diritto e l'accesso alla giustizia per tutti.

(g)  Promuovere lo sviluppo di istituzioni pubbliche democratiche a livello internazionale, nazionale e subnazionale, compreso un sistema giudiziario indipendente, efficace, efficiente e responsabile, la promozione dello Stato di diritto, la giustizia internazionale, la responsabilità e l'accesso alla giustizia per tutti.

Emendamento    331

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  Sostenere i processi di riforma della pubblica amministrazione, anche mediante un approccio di eGovernment incentrato sui cittadini, rafforzare i quadri giuridici e l'assetto istituzionale, i sistemi statistici nazionali e le capacità, promuovere una sana gestione delle finanze pubbliche e contribuire alla lotta contro la corruzione.

(h)  Sostenere i processi di riforma della pubblica amministrazione, anche mediante un approccio di eGovernment incentrato sui cittadini, rafforzare i quadri giuridici e l'assetto istituzionale, i sistemi statistici nazionali e le capacità, promuovere una sana gestione delle finanze pubbliche e contribuire alla lotta contro la corruzione, l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

Emendamento    332

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  Aumentare la trasparenza e la rendicontabilità delle istituzioni pubbliche, rafforzare gli appalti pubblici e la gestione delle finanze pubbliche, sviluppare l'eGovernment e migliorare l'erogazione dei servizi.

(j)  Aumentare la trasparenza e la rendicontabilità delle istituzioni pubbliche, rafforzare gli appalti pubblici, anche incoraggiando lo sviluppo di criteri (ambientali, sociali ed economici) e obiettivi di sostenibilità, e la gestione delle finanze pubbliche, sviluppare l'eGovernment e migliorare l'erogazione dei servizi.

Emendamento    333

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis)  Promuovere la democrazia parlamentare.

Emendamento    334

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Eliminare la povertà in tutte le sue dimensioni, combattere le discriminazioni e le disuguaglianze e non lasciare nessuno indietro.

(a)  Eliminare la povertà in tutte le sue dimensioni, combattere le discriminazioni e le disuguaglianze, non lasciare nessuno indietro e raggiungere per prime le persone più svantaggiate, dando la priorità agli investimenti nei servizi pubblici nei settori della sanità, della nutrizione, dell'istruzione e della protezione sociale.

Emendamento    335

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Moltiplicare gli sforzi per l'adozione di politiche e la realizzazione di investimenti adeguati onde promuovere i diritti delle donne e dei giovani, agevolarne il coinvolgimento nella vita sociale, civica ed economica e garantire il loro pieno contributo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile.

(b)  Moltiplicare gli sforzi per l'adozione di politiche e la realizzazione di investimenti adeguati onde promuovere, tutelare e realizzare i diritti delle donne, dei bambini e dei giovani e delle persone con disabilità, agevolarne il coinvolgimento e la partecipazione significativa alla vita sociale, civica ed economica e garantire il loro pieno contributo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile.

Emendamento    336

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze, compresi i diritti economici, occupazionali e sociali, nonché la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, e prevenire la violenza sessuale e di genere in tutte le sue forme.

(c)  Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze e la loro emancipazione, compresi i diritti economici, occupazionali e sociali, i diritti fondiari nonché la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, e prevenire la violenza sessuale e di genere in tutte le sue forme nonché proteggerle da tale violenza; ciò comprende la promozione dell'accesso universale a informazioni esaustive in materia di salute sessuale e riproduttiva e un'educazione completa alla sessualità. Promuovere la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione per sviluppare strumenti nuovi e migliori di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, anche per quanto concerne la pianificazione familiare, in particolare in contesti di risorse scarse.

Emendamento    337

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Rivolgere particolare attenzione alle persone svantaggiate, vulnerabili ed emarginate, tra cui i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone LGBTI e le popolazioni indigene. Questo comprende la promozione del passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità per i bambini.

(d)  Rivolgere particolare attenzione alle persone svantaggiate, vulnerabili ed emarginate, tra cui i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone LGBTI e le popolazioni indigene. Questo comprende la promozione del passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità per i bambini con o senza disabilità.

Emendamento    338

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  Promuovere un approccio integrato per sostenere le comunità, specialmente quelle più povere, al fine di migliorare l'accesso ai beni e ai servizi fondamentali.

(e)  Promuovere un approccio integrato per sostenere le comunità, specialmente quelle più povere e difficili da raggiungere, migliorando l'accesso universale ai beni e ai servizi fondamentali, in particolare la sanità, compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva, l'istruzione, la nutrizione e la protezione sociale.

Emendamento    339

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  Sostenere la creazione di un ambiente sicuro e stimolante per i bambini, elemento importante per promuovere una popolazione giovanile sana, in grado di raggiungere il suo pieno potenziale.

(f)  Consentire ai bambini, in particolare a quelli più emarginati, di affacciarsi alla vita nelle migliori condizioni investendo nello sviluppo nella prima infanzia, e garantire che i bambini che vivono in condizioni di povertà o disuguaglianza abbiano accesso a servizi di base quali la sanità, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale. Sostenere la creazione di un ambiente sicuro e stimolante per i bambini, elemento importante per promuovere una popolazione giovanile sana, in grado di raggiungere il suo pieno potenziale, prestando particolare attenzione alle esigenze delle ragazze.

Emendamento    340

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  Sostenere l'accesso universale a un'alimentazione sufficiente, sicura, nutriente e a prezzi abbordabili, in particolare per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, e rafforzare la sicurezza alimentare e la nutrizione, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti.

(g)  Sostenere l'accesso universale a un'alimentazione sufficiente, sicura, nutriente e a prezzi abbordabili, in particolare per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, tra cui i bambini di età inferiore ai cinque anni, gli adolescenti, sia ragazze che ragazzi, e le donne, soprattutto durante la gravidanza e l'allattamento, e rafforzare la sicurezza alimentare e la nutrizione, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti. Promuovere approcci multisettoriali all'agricoltura, sensibili agli aspetti nutrizionali.

Emendamento    341

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  Sostenere l'accesso universale a quantità sufficienti di acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, nonché una gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche.

(h)  Sostenere l'accesso universale a quantità sufficienti di acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, nonché una gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche in quanto fattori determinanti fondamentali per la sanità, l'istruzione, la nutrizione, la resilienza ai cambiamenti climatici e la parità di genere.

Emendamento    342

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  Conseguire una copertura sanitaria universale, con un accesso equo a servizi sanitari di qualità e a prezzi abbordabili, anche tramite il sostegno alla creazione di sistemi sanitari solidi, resilienti e di qualità, e rafforzare le capacità di allarme rapido, riduzione dei rischi, gestione e ripresa.

(i)  Conseguire una copertura sanitaria universale, con un accesso equo a servizi sanitari di qualità e a prezzi abbordabili, compresi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva, e tramite il sostegno alla creazione di sistemi sanitari inclusivi, solidi, resilienti e di qualità accessibili a tutti, e rafforzare le capacità di allarme rapido, riduzione dei rischi, gestione e ripresa. Integrare l'azione attraverso il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione al fine di affrontare le minacce alla sanità globale, sviluppare vaccini e trattamenti sicuri, efficienti e a prezzi accessibili contro le malattie connesse alla povertà e trascurate e migliorare le risposte alle sfide sanitarie, comprese le malattie trasmissibili, la resistenza antimicrobica e le malattie ed epidemie emergenti.

Emendamento    343

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)  Rafforzare la resilienza delle persone e delle comunità, anche attraverso un aumento degli investimenti in progetti di preparazione e riduzione del rischio di catastrofi (RRC) di tipo partecipativo.

Emendamento    344

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j ter)  Sostenere i governi e le amministrazioni nazionali, regionali e locali nella creazione delle infrastrutture necessarie, comprese le risorse fisiche, tecnologiche e umane, utilizzando le più recenti evoluzioni tecnologiche e amministrative per consentire l'effettuazione accurata di tutte le registrazioni all'anagrafe (dalla nascita alla morte) e la pubblicazione di duplicati riconosciuti ufficialmente ove necessario, al fine di garantire che tutti i cittadini esistano ufficialmente e possano accedere ai loro diritti fondamentali.

Emendamento    345

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k)  Promuovere uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile per ovviare alle disuguaglianze nelle aree urbane, concentrandosi sulle persone più bisognose.

(k)  Promuovere uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile per ovviare alle disuguaglianze nelle aree urbane, concentrandosi sulle persone più bisognose e adottando un approccio sensibile alla dimensione di genere.

Emendamento    346

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

(l)  Aiutare le autorità locali a migliorare, a livello di città, l'erogazione dei servizi di base e l'accesso equo alla sicurezza alimentare, a un alloggio accessibile, dignitoso ed economicamente abbordabile e la qualità della vita, in particolare per coloro che vivono in insediamenti irregolari e in baraccopoli.

soppresso

Emendamento    347

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m)  Promuovere un'istruzione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa per tutti, a tutti i livelli, compresa la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, ricorrendo tra l'altro alle tecnologie digitali per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento.

(m)  Promuovere il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione, ponendo l'accento su sistemi di istruzione pubblici e gratuiti, attraverso un'istruzione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, a tutti i livelli, compresi lo sviluppo nella prima infanzia e la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, ricorrendo tra l'altro alle tecnologie digitali per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento.

Emendamento    348

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(m bis)  Supportare corridoi educativi affinché siano accolti nelle università dell'Unione gli studenti provenienti da paesi in conflitto.

Emendamento    349

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

(n)  Sostenere le azioni di rafforzamento delle capacità, mobilità per l'apprendimento verso, da o tra i paesi partner, cooperazione e dialogo politico con le istituzioni, le organizzazioni, gli enti e le autorità locali di tali paesi.

(n)  Sostenere le azioni di mobilità per l'apprendimento, rafforzamento delle capacità e cooperazione culturale, verso, da o tra i paesi partner, cooperazione e dialogo politico con le istituzioni, le organizzazioni, gli enti e le autorità locali di tali paesi.

Emendamento    350

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n bis)  Promuovere lo sviluppo delle capacità e la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, in particolare affrontando le sfide sociali legate alla povertà che colpiscono in modo sproporzionato i paesi partner, e nei settori trascurati della ricerca e innovazione che dispongono di investimenti privati limitati, nei dati aperti e nella promozione dell'innovazione sociale.

Emendamento    351

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

(o)  Promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, i dati aperti e l'innovazione.

(o)  Promuovere lo sviluppo delle capacità e la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, i dati aperti, i big data, l'intelligenza artificiale e l'innovazione, in collaborazione con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione, per contrastare la cosiddetta "fuga dei cervelli".

Emendamento    352

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera q

Testo della Commissione

Emendamento

(q)  Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, conservare e promuovere il patrimonio culturale e sfruttare il potenziale delle industrie creative ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile.

(q)  Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, conservare e promuovere il patrimonio culturale e sfruttare il potenziale dei settori culturali e creativi ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile.

Emendamento    353

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(q bis)  Sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli e delle comunità, e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale.

Emendamento    354

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Migrazione e mobilità

3.  Migrazione, mobilità e sfollamenti forzati

Emendamento    355

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  Sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, a tutti i livelli, compresi i programmi di protezione, per agevolare la migrazione sicura, ordinata e regolare.

Emendamento    356

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Rafforzare i partenariati in materia di migrazione e di mobilità in base a un approccio integrato ed equilibrato che copra tutti gli aspetti della migrazione, tra cui l'assistenza nell'attuazione degli accordi e delle intese bilaterali o regionali dell'Unione, compresi i partenariati per la mobilità.

(a)  Contribuire a rafforzare i partenariati bilaterali, regionali, compresi quelli sud-sud, e internazionali in materia di migrazione e di mobilità in base a un approccio integrato ed equilibrato che copra tutti gli aspetti della migrazione, e in conformità del diritto internazionale e dell'Unione e degli obblighi in materia di diritti umani.

Emendamento    357

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  Fornire assistenza nell'attuazione degli accordi e delle intese bilaterali o regionali dell'Unione con i paesi terzi, compresi i partenariati per la mobilità, e per la creazione di vie sicure e legali, anche attraverso l'elaborazione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di accordi di reinsediamento, e sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani.

Emendamento    358

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Sostenere il reinserimento sostenibile dei migranti di ritorno.

(b)  Sostenere il reinserimento socioeconomico sostenibile ed efficace dei migranti di ritorno.

Emendamento    359

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Lottare contro la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti; intensificare la cooperazione in materia di gestione integrata delle frontiere.

(d)  Ridurre le vulnerabilità nella migrazione, anche affrontando il fenomeno della migrazione irregolare, e rafforzare la risposta transnazionale alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti, in conformità del diritto internazionale e dell'Unione;

Emendamento    360

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  Rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione della migrazione.

(e)  Rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione della migrazione, anche per quanto riguarda la raccolta e l'utilizzo di dati accurati e disaggregati quale base per politiche fondate su elementi di prova, al fine di agevolare una migrazione sicura, ordinata e responsabile.

Emendamento    361

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  Sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, compresi i programmi di protezione.

soppresso

Emendamento    362

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  Creare i presupposti per agevolare la migrazione legale, una buona gestione della mobilità e i contatti interpersonali; massimizzare l'incidenza della migrazione sullo sviluppo.

(g)  Creare i presupposti per agevolare la migrazione legale, una buona gestione della mobilità e i contatti interpersonali, anche fornendo informazioni accurate e tempestive in tutte le fasi della migrazione.

Emendamento    363

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis)  Massimizzare l'incidenza della migrazione sullo sviluppo e migliorare una comprensione comune del nesso tra migrazione e sviluppo.

Emendamento    364

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  Garantire la protezione dei migranti e delle persone vittime di sfollamenti forzati.

(h)  Garantire la protezione dei migranti e delle persone vittime di sfollamenti forzati, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e adottando un approccio basato sui diritti, e assicurare il riconoscimento e l'accertamento dello status delle persone bisognose di protezione internazionale nell'ambito dei flussi migratori misti.

Emendamento    365

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  Promuovere soluzioni basate sullo sviluppo per le persone vittime di sfollamenti forzati e le comunità di accoglienza.

(i)  Promuovere soluzioni basate sullo sviluppo per le persone vittime di sfollamenti forzati e le comunità di accoglienza, anche attraverso l'accesso all'istruzione e a posti di lavoro dignitosi, al fine di promuovere la dignità, la resilienza e l'autonomia delle persone sfollate e il loro inserimento nella vita economica e sociale dei paesi ospitanti.

Emendamento    366

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  Sostenere l'impegno della diaspora nei paesi di origine.

(j)  Sostenere l'impegno della diaspora nei paesi di origine, al fine di contribuire pienamente allo sviluppo sostenibile.

Emendamento    367

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis)  Contribuire a fornire ai migranti e alle società i mezzi per realizzare la loro piena inclusione e la coesione sociale.

Emendamento    368

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La cooperazione in questo settore sarà gestita in linea con il [Fondo Asilo e migrazione], nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche di sviluppo.

Emendamento    369

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Contribuire agli sforzi profusi dai partner per onorare i loro impegni in materia di cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ivi compresa l'attuazione del contributo stabilito a livello nazionale (NDC) e dei piani d'azione in materia di adattamento e mitigazione, comprese le sinergie tra adattamento e mitigazione.

(b)  Sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione agli Stati particolarmente vulnerabili e alle popolazioni prive delle risorse necessarie per adottare le misure richieste; contribuire agli sforzi profusi dai partner per onorare i loro impegni in materia di cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ivi compresa l'attuazione del contributo stabilito a livello nazionale (NDC) e dei piani d'azione in materia di adattamento e mitigazione, comprese le sinergie tra adattamento e mitigazione, e per onorare i loro impegni nel quadro di altri accordi ambientali multilaterali, come la Convenzione sulla biodiversità e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione.

Emendamento    370

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Intensificare la cooperazione in materia di energia sostenibile. Promuovere e intensificare la cooperazione in materia di efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili.

(d)  Promuovere l'accesso all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, al fine di onorare l'impegno assunto dall'Unione nel 2012 di garantire tale accesso ad altri 500 milioni di persone entro il 2030, dando priorità a soluzioni su piccola scala, mini-rete e non collegate alla rete di elevato valore dal punto di vista ambientale e dello sviluppo. Intensificare la cooperazione in materia di energia sostenibile. Promuovere e intensificare la cooperazione in materia di efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili. Promuovere l'accesso a servizi energetici affidabili, sicuri, abbordabili, puliti e sostenibili, in particolare soluzioni locali e decentrate che garantiscano l'accesso all'energia alle persone che vivono in povertà e in regioni isolate.

Emendamento    371

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  Sviluppare le capacità per l'integrazione degli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici e perseguire una crescita verde nell'ambito delle strategie di sviluppo locali e nazionali, anche promuovendo criteri di sostenibilità negli appalti pubblici.

Emendamento    372

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  Promuovere la responsabilità sociale delle imprese, la dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento e l'applicazione coerente dell'approccio precauzionale e del principio "chi inquina paga".

Emendamento    373

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater)  Promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, compresa l'agroecologia, che abbiano dimostrato di contribuire alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e che rafforzino la resilienza ambientale e sociale a lungo termine ai cambiamenti climatici.

Emendamento    374

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  Rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali nella risposta ai cambiamenti climatici, la conservazione degli ecosistemi e la gestione delle risorse naturali. Promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e la resilienza nelle aree urbane.

(f)  Rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali e delle popolazioni indigene nella risposta ai cambiamenti climatici, la lotta contro la perdita di biodiversità e i reati contro le specie selvatiche, la conservazione degli ecosistemi e la gestione delle risorse naturali, anche tramite il miglioramento della gestione del regime fondiario e delle risorse idriche. Promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e la resilienza nelle aree urbane.

Emendamento    375

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  Porre fine al commercio di minerali provenienti da zone di conflitto e agli abusi nei confronti dei minatori e sostenere lo sviluppo delle comunità locali a norma del regolamento (UE) 2017/821 sugli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e delle misure di accompagnamento, nonché estendere tale approccio ai minerali non ancora disciplinati.

Emendamento    376

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter)  Promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile al fine di responsabilizzare le persone affinché trasformino la società e costruiscano un futuro sostenibile.

Emendamento    377

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  Promuovere la conservazione, la gestione e l'uso sostenibili e il ripristino delle risorse naturali, nonché ecosistemi sani, arrestare la perdita di biodiversità e tutelare le specie selvatiche.

(g)  Promuovere la conservazione, la gestione e l'uso sostenibili e il ripristino delle risorse naturali, nonché ecosistemi sani, arrestare la perdita di biodiversità e tutelare le specie selvatiche, anche attraverso la lotta contro il bracconaggio e il traffico illegale di specie selvatiche.

Emendamento    378

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis)  Far fronte alla perdita di biodiversità e attuare le iniziative internazionali e dell'Unione atte a contrastarla, in particolare tramite la promozione della conservazione, dell'uso sostenibile e della gestione degli ecosistemi terrestri e marini e della biodiversità associata.

Emendamento    379

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  Promuovere la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e la cooperazione transfrontaliera nel settore idrico.

(h)  Promuovere la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e la cooperazione transfrontaliera nel settore idrico conformemente al diritto internazionale.

Emendamento    380

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  Promuovere la conservazione e il rafforzamento degli stock di carbonio attraverso una gestione sostenibile del suolo, il cambiamento della destinazione dei terreni e la silvicoltura e lottare contro il degrado ambientale, la desertificazione e il degrado del terreno.

(i)  Promuovere la conservazione e il rafforzamento degli stock di carbonio attraverso una gestione sostenibile del suolo, il cambiamento della destinazione dei terreni e la silvicoltura e lottare contro il degrado ambientale, la desertificazione e il degrado del terreno e delle foreste, nonché la siccità.

Emendamento    381

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  Limitare la deforestazione e promuovere l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT); lottare contro il disboscamento illegale e il commercio illegale di legname e prodotti del legno.

(j)  Limitare la deforestazione e promuovere l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT); lottare contro il disboscamento illegale e il commercio illegale di legname e prodotti del legno. Sostenere una migliore governance e lo sviluppo delle capacità per la gestione sostenibile delle risorse naturali. Sostenere la negoziazione e l'attuazione di accordi volontari di partenariato.

Emendamento    382

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k)  Sostenere la governance degli oceani, compresi la protezione e il ripristino delle zone costiere e marine, in tutte le sue forme, inclusi gli ecosistemi, la lotta contro i rifiuti marini, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e la protezione della biodiversità marittima.

(k)  Sostenere la governance degli oceani, compresi la protezione e il ripristino delle zone costiere e marine, in tutte le sue forme, inclusi gli ecosistemi, la lotta contro i rifiuti marini, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e la protezione della biodiversità marittima conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Emendamento    383

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

(l)  Rafforzare la riduzione del rischio di catastrofi (RRC) e la resilienza, in sinergia con le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.

(l)  Rafforzare la riduzione del rischio di catastrofi (RRC), la preparazione e la resilienza, mediante un approccio a livello di comunità e incentrato sulle persone, in sinergia con le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.

Emendamento    384

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m)  Promuovere l'uso efficiente delle risorse e il consumo e la produzione sostenibili, compresa la lotta contro l'inquinamento e una sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti.

(m)  Promuovere l'uso efficiente delle risorse e il consumo e la produzione sostenibili, anche nell'intera catena di approvvigionamento, in particolare riducendo l'utilizzo delle risorse naturali che finanziano i conflitti e contribuendo al rispetto, da parte dei portatori di interessi, di iniziative come il regime di certificazione del processo di Kimberley. Lottare contro l'inquinamento e promuovere una sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti.

Emendamento    385

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

(n)  Sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica sostenibile, la competitività e gli scambi, lo sviluppo del settore privato, con particolare attenzione per la crescita verde, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, le microimprese, le PMI e le cooperative, avvalendosi degli accordi commerciali già esistenti con l'UE.

(n)  Sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica sostenibile, la competitività, le catene di approvvigionamento per la condivisione del valore e gli scambi equi, lo sviluppo del settore privato, con particolare attenzione per la crescita verde, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, le microimprese, le imprese sociali, le PMI e le cooperative, avvalendosi dei vantaggi per lo sviluppo degli accordi commerciali già esistenti con l'UE.

Emendamento    386

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n bis)  Adempiere agli impegni internazionali relativi alla conservazione della biodiversità presenti in trattati quali la Convenzione sulla biodiversità (CBD), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) e gli altri trattati sulla biodiversità.

Emendamento    387

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n ter)  Migliorare l'integrazione e la centralità degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e ambiente nella cooperazione dell'Unione in materia di sviluppo, fornendo sostegno al lavoro metodologico e di ricerca svolto dai paesi in via di sviluppo, condotto su tali paesi e in tali paesi, anche tramite meccanismi di monitoraggio, relazioni e verifica, mappatura degli ecosistemi, esame e valutazione, potenziare le competenze ambientali e promuovere le azioni innovative e la coerenza delle politiche.

Emendamento    388

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera n quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(n quater)  Far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sullo sviluppo, sulla pace e sulla sicurezza.

Emendamento    389

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Sostenere l'imprenditoria, la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'occupabilità mediante lo sviluppo di abilità e competenze, compresa l'istruzione, il miglioramento delle norme in materia di lavoro e le condizioni di lavoro e la creazione di opportunità, in particolare per i giovani.

(a)  Sostenere l'imprenditoria, anche attraverso la microfinanza, la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'occupabilità mediante lo sviluppo di abilità e competenze, compresa l'istruzione, il miglioramento della piena applicazione delle norme dell'OIL in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda il dialogo sociale e la lotta al lavoro minorile, le condizioni di lavoro in un ambiente sano, i salari di sussistenza e la creazione di opportunità, in particolare per i giovani.

Emendamento    390

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Sostenere i percorsi di sviluppo nazionali per massimizzare l'impatto e i risultati sociali positivi e promuovere una fiscalità progressiva e politiche pubbliche ridistributive.

(b)  Sostenere i percorsi di sviluppo nazionali per massimizzare l'impatto e i risultati sociali positivi, promuovere una fiscalità efficace e sostenibile e politiche pubbliche ridistributive, nonché l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale e sistemi di assicurazione sociale sostenibili. Sostenere gli sforzi a livello nazionale e internazionale per combattere l'evasione fiscale e i paradisi fiscali.

Emendamento    391

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti, creando un contesto normativo favorevole per lo sviluppo economico e aiutando le imprese, in particolare le micro, piccole e medie imprese, ad espandere la loro attività e a creare posti di lavoro.

(c)  Migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti responsabile, creando un contesto normativo favorevole per lo sviluppo economico e aiutando le imprese, in particolare le micro, piccole e medie imprese, le cooperative e le imprese sociali, ad espandere la loro attività e a creare posti di lavoro, nonché sostenere lo sviluppo di un'economia della solidarietà e rafforzare la responsabilità del settore privato.

Emendamento    392

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  Promuovere la responsabilità delle imprese e meccanismi di risarcimento per le violazioni dei diritti umani correlate alle attività del settore privato; sostenere gli sforzi a livello locale, regionale e globale per garantire il rispetto, da parte delle imprese, delle norme in materia di diritti umani e delle evoluzioni normative, anche per quanto riguarda la dovuta diligenza obbligatoria e uno strumento internazionale vincolante su imprese e diritti umani a livello globale;

Emendamento    393

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Rafforzare la sostenibilità sociale e ambientale, la responsabilità sociale delle imprese e la condotta aziendale responsabile da un'estremità all'altra delle catene del valore.

(d)  Rafforzare la sostenibilità sociale e ambientale, la responsabilità sociale delle imprese e la condotta aziendale responsabile da un'estremità all'altra delle catene del valore, e garantire la condivisione del valore, prezzi equi e condizioni di correttezza commerciale.

Emendamento    394

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  Aumentare l'efficacia della spesa pubblica e promuovere un uso più strategico delle finanze pubbliche, anche mediante strumenti di finanziamento combinato, per mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati.

(e)  Aumentare l'efficacia e la sostenibilità della spesa pubblica, anche mediante la promozione di appalti pubblici sostenibili, e promuovere un uso più strategico delle finanze pubbliche, anche mediante strumenti di finanziamento combinato, per mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati.

Emendamento    395

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, creando legami più stretti tra le zone urbane e quelle rurali e agevolando lo sviluppo del settore del turismo come fattore di sviluppo sostenibile.

(g)  Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, creando legami più stretti tra le zone urbane e quelle rurali e agevolando lo sviluppo delle industrie creative e del settore del turismo culturale come fattore di sviluppo sostenibile.

Emendamento    396

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  Rafforzare e diversificare le catene del valore agricole e alimentari, promuovere la diversificazione economica, l'aggiunta di valore, l'integrazione regionale, la competitività e il commercio e incentivare le innovazioni sostenibili, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici.

(h)  Rafforzare e diversificare le catene del valore agricole e alimentari sostenibili e inclusive, promuovere la sicurezza alimentare e la diversificazione economica, l'aggiunta di valore, l'integrazione regionale, la competitività e il commercio equo e incentivare le innovazioni sostenibili, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici.

Emendamento    397

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)  Enfatizzare l'intensificazione di un'agricoltura ecologicamente efficiente per i piccoli agricoltori, in particolare per le donne, sostenendo politiche nazionali, strategie e quadri giuridici efficaci e sostenibili, nonché un accesso giusto e sostenibile alle risorse, tra cui terra, acqua, (micro)credito e altri fattori di produzione agricola.

Emendamento    398

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h ter)  Incoraggiare attivamente una maggiore partecipazione della società civile e delle organizzazioni agricole all'elaborazione di politiche e ai programmi di ricerca e incrementare il loro coinvolgimento nell'attuazione e nella valutazione dei programmi di governo.

Emendamento    399

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  Favorire l'accesso universale all'energia sostenibile, promuovendo un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

(j)  Favorire l'accesso universale all'energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili, promuovendo un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Emendamento    400

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

(l)  Promuovere una connettività digitale inclusiva, affidabile e a prezzi abbordabili e rafforzare l'economia digitale.

(l)  Promuovere una connettività digitale inclusiva, affidabile, a prezzi abbordabili e sicura e rafforzare l'economia digitale. Promuovere l'alfabetizzazione digitale e le competenze informatiche. Favorire l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro. Promuovere l'uso delle tecnologie digitali in quanto fattori chiave per lo sviluppo sostenibile. Far fronte alla cibersicurezza, alla riservatezza dei dati e alle altre questioni normative legate alla digitalizzazione.

Emendamento    401

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m)  Sviluppare e rafforzare i mercati e i settori in modo da incentivare una crescita inclusiva e sostenibile.

(m)  Sviluppare e rafforzare i mercati e i settori in modo da incentivare una crescita inclusiva e sostenibile e gli scambi commerciali equi.

Emendamento    402

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

(n)  Sostenere l'agenda di integrazione regionale, politiche commerciali ottimali, nonché il consolidamento e l'attuazione degli accordi commerciali tra l'UE e i suoi partner.

(n)  Sostenere l'agenda di integrazione regionale, politiche commerciali ottimali a sostegno di uno sviluppo inclusivo e sostenibile, nonché il consolidamento e l'attuazione di accordi commerciali equi tra l'Unione e i suoi partner, ivi compresi accordi olistici e asimmetrici con i paesi partner in via di sviluppo. Promuovere e rafforzare il multilateralismo, la cooperazione economica sostenibile e le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Emendamento    403

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

(o)  Promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, i dati aperti e l'innovazione.

(o)  Promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, la digitalizzazione, i dati aperti, i big data e l'intelligenza artificiale nonché l'innovazione, compreso lo sviluppo della diplomazia scientifica.

Emendamento    404

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

(p)  Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme; preservare e promuovere il patrimonio culturale.

(p)  Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, sviluppare l'artigianato locale nonché le espressioni culturali e artistiche contemporanee e preservare e promuovere il patrimonio culturale.

Emendamento    405

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera r

Testo della Commissione

Emendamento

(r)  Migliorare l'accesso a un lavoro dignitoso, creare mercati del lavoro più inclusivi ed efficienti e adottare politiche occupazionali finalizzate a un lavoro dignitoso per tutti, specialmente i giovani.

(r)  Migliorare l'accesso a un lavoro dignitoso per tutti in un ambiente sano, creare mercati del lavoro più inclusivi ed efficienti e adottare politiche occupazionali finalizzate a un lavoro dignitoso, al rispetto dei diritti umani e del lavoro, compresi salari di sussistenza per tutti, specialmente le donne e i giovani.

Emendamento    406

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r bis)  Garantire che l'accesso al settore estrattivo sia equo e sostenibile e che non contribuisca ai conflitti o alla corruzione.

Emendamento    407

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera s

Testo della Commissione

Emendamento

(s)  Promuovere un accesso equo, sostenibile e senza distorsioni al settore estrattivo.

(s)  Promuovere un accesso equo, sostenibile e senza distorsioni al settore estrattivo. Garantire maggiore trasparenza, la dovuta diligenza e la responsabilità degli investitori, promuovendo al contempo la responsabilità del settore privato. Applicare le misure di accompagnamento del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Emendamento    408

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Sicurezza, stabilità e pace

6.  Pace, sicurezza e stabilità

Emendamento    409

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Contribuire alla pace e alla stabilità sviluppando la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, demografici e sociali.

(a)  Contribuire alla pace, alla prevenzione dei conflitti e, pertanto, alla stabilità sviluppando la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, demografici e sociali, anche sostenendo valutazioni della resilienza pensate per individuare le capacità endogene delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da tali pressioni e shock.

Emendamento    410

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  Promuovere una cultura della non violenza, anche attraverso il sostegno all'educazione formale e informale alla pace.

Emendamento    411

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Sostenere la prevenzione dei conflitti, l'allarme rapido e la costruzione della pace tramite la mediazione, la gestione delle crisi e la stabilizzazione.

(b)  Sostenere la prevenzione dei conflitti, l'allarme rapido e la costruzione della pace tramite la mediazione, la gestione delle crisi, la stabilizzazione e la ricostruzione post-conflitto, ivi compreso un rafforzamento del ruolo delle donne in tutte queste fasi. Promuovere, agevolare e sviluppare le capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, le relazioni di buon vicinato e altre misure che contribuiscono alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, con un'attenzione particolare per le tensioni intracomunitarie emergenti, nonché per le misure di conciliazione tra segmenti della società e per i conflitti e le crisi che si protraggono da tempo.

Emendamento    412

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Sostenere la riabilitazione e il reinserimento delle vittime di conflitti armati nonché il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile, prestando attenzione alle necessità specifiche delle donne.

Emendamento    413

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  Rafforzare il ruolo delle donne e dei giovani nella costruzione della pace e nella prevenzione dei conflitti nonché la loro inclusione, la loro partecipazione significativa alla vita civile e politica e il loro riconoscimento sociale. Sostenere l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare nelle situazioni e nei paesi fragili, interessati da conflitti o in fase post-bellica.

Emendamento    414

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Promuovere una riforma del settore della sicurezza che fornisca progressivamente ai singoli individui e allo Stato servizi di sicurezza più efficaci e responsabili ai fini dello sviluppo sostenibile.

(c)  Promuovere una riforma del settore della sicurezza che tenga conto delle situazioni di conflitto e che fornisca progressivamente ai singoli individui e allo Stato servizi di sicurezza più efficaci, democratici e responsabili ai fini dello sviluppo sostenibile e della pace.

Emendamento    415

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo (CBSD).

(d)  Sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo.

Emendamento    416

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  Sostenere le iniziative regionali e internazionali per il disarmo e i regimi e meccanismi di controllo delle esportazioni di armi.

Emendamento    417

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  Sostenere le iniziative regionali e internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla pace.

(e)  Sostenere le iniziative locali, regionali e internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla pace e collegare tali diverse iniziative.

Emendamento    418

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  Prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo.

(f)  Prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo mediante programmi e azioni contestualizzati, attenti ai conflitti e alla dimensione di genere e incentrati sulle persone.

Emendamento    419

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  Far fronte all'impatto socioeconomico sulla popolazione civile delle mine antipersona, degli ordigni inesplosi o dei residuati bellici esplosivi, prestando attenzione alle esigenze delle donne.

Emendamento    420

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter)  Far fronte alle conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate, prestando attenzione alle esigenze delle donne.

Emendamento    421

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f quater)  Sostenere tribunali locali, nazionali, regionali e internazionali ad hoc e commissioni e meccanismi per la verità e la riconciliazione.

Emendamento    422

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  Promuovere la cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda la gestione sostenibile delle risorse naturali comuni.

(h)  Promuovere la cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda la gestione sostenibile delle risorse naturali comuni conformemente al diritto internazionale e dell'Unione.

Emendamento    423

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  Collaborare con i paesi terzi per l'uso pacifico dell'energia nucleare, in particolare attraverso lo sviluppo delle capacità e delle infrastrutture dei paesi terzi nel campo della sanità, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare; sostenere le azioni sociali volte a ovviare alle ripercussioni di eventuali incidenti radiologici sulle fasce più vulnerabili della popolazione e a migliorare le loro condizioni di vita; promuovere la gestione delle conoscenze, la formazione e l'educazione nei settori connessi al nucleare.

(i)  Collaborare con i paesi terzi per l'uso pacifico dell'energia nucleare, in particolare attraverso lo sviluppo delle capacità e delle infrastrutture dei paesi terzi nel campo della sanità, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare; sostenere le azioni sociali volte a ovviare alle ripercussioni di eventuali incidenti radiologici sulle fasce più vulnerabili della popolazione e a migliorare le loro condizioni di vita; promuovere la gestione delle conoscenze, la formazione e l'educazione nei settori connessi al nucleare. Tali attività sono sviluppate unitamente a quelle nell'ambito dello strumento europeo per la sicurezza nucleare istituito dal regolamento (UE) .../... [regolamento EINS].

Emendamento    424

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  Rafforzare la sicurezza marittima a favore di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile.

(j)  Rafforzare la sicurezza e la protezione marittime a favore di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Emendamento    425

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  Sostenere e rafforzare la cooperazione dei paesi e delle regioni partner con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione [...] del Consiglio, del [...], relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea.

Emendamento    426

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 7 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Promuovere un contesto favorevole alle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, rafforzando la loro partecipazione significativa e strutturata alle politiche interne e la loro capacità di svolgere il proprio ruolo quali attori indipendenti dello sviluppo e della governance; sviluppare nuove modalità di partenariato con le organizzazioni della società civile, promuovendo un dialogo concreto e strutturato con l'Unione e l'uso effettivo delle tabelle di marcia nazionali per l'impegno dell'UE con la società civile.

(d)  Promuovere un contesto favorevole alle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, rafforzando la loro partecipazione alle politiche interne e la loro capacità di svolgere il proprio ruolo quali attori indipendenti dello sviluppo e della governance; sviluppare nuove modalità di partenariato con le organizzazioni della società civile, promuovendo un dialogo concreto e strutturato con l'Unione e l'uso e l'attuazione effettivi delle tabelle di marcia nazionali per l'impegno dell'Unione con la società civile.

Emendamento    427

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 7 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  Dialogare in modo più efficace con i cittadini dei paesi terzi, anche avvalendosi pienamente della diplomazia economica, culturale e pubblica.

(f)  Dialogare in modo più efficace con i cittadini e i difensori dei diritti umani dei paesi terzi, anche avvalendosi pienamente della diplomazia economica, culturale, sportiva e pubblica.

Emendamento    428

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B

Testo della Commissione

Emendamento

B.  Disposizioni specifiche per l'area del vicinato

soppresso

(a)  Promuovere una cooperazione politica rafforzata.

 

(b)  Sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti.

 

(c)  Promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner, anche attraverso i contatti interpersonali.

 

(d)  Intensificare la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, e la cooperazione transfrontaliera.

 

(e)  Garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, anche

 

Emendamento    429

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

  Contribuire a promuovere i valori fondamentali di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo, rispetto della dignità umana, principi di non discriminazione, uguaglianza e solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

soppresso

Emendamento    430

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

  Consentire la cooperazione e il partenariato con la società civile sulle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia, anche in situazioni delicate e urgenti. Sarà definita una strategia coerente e olistica a tutti i livelli per conseguire gli obiettivi indicati in appresso.

soppresso

Emendamento    431

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

  Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, all'assenza di discriminazioni, alla tolleranza, alla giustizia e alla responsabilità, alla solidarietà e all'uguaglianza. Il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti sono monitorati, promossi e rafforzati in linea con i principi di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani. Il campo di applicazione del programma comprende i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Vengono affrontate le sfide relative ai diritti umani, rafforzando nel contempo la società civile, proteggendo i difensori dei diritti umani e fornendo loro maggiori mezzi d'azione, anche in considerazione della riduzione dello spazio in cui operano.

soppresso

Emendamento    432

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

  Sviluppare, consolidare e tutelare la democrazia affrontando in modo globale tutti gli aspetti della governance democratica, anche attraverso il rafforzamento del pluralismo democratico e della partecipazione dei cittadini e il sostegno a processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti. La democrazia viene rafforzata sostenendo i principali pilastri dei sistemi democratici, tra cui lo Stato di diritto, le norme e i valori democratici, l'indipendenza dei media, istituzioni responsabili e inclusive, compresi i partiti politici e i parlamenti, e la lotta alla corruzione. L'osservazione elettorale svolge un ruolo di primo piano nel quadro del sostegno ai processi democratici. In questo contesto, le missioni di osservazione elettorale dell'UE e le loro raccomandazioni di follow-up rimangono una componente fondamentale del programma.

soppresso

Emendamento    433

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

  Promuovere un multilateralismo efficace e un partenariato strategico, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Vengono rilanciati i partenariati strategici, con particolare attenzione all'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), alla Corte penale internazionale (CPI) e ai pertinenti meccanismi regionali e nazionali per i diritti umani. Il programma promuove inoltre l'educazione e la ricerca in materia di diritti umani e democrazia, anche attraverso il Campus globale per i diritti umani e la democrazia.

soppresso

Emendamento    434

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nell'ambito del presente programma, l'Unione presta assistenza per affrontare questioni in materia di diritti umani e democratizzazione a livello mondiale, regionale, nazionale e locale, in partenariato con la società civile nei seguenti settori d'intervento strategici:

 

1 bis.  Tutelare e promuovere i diritti umani e i difensori dei diritti umani nei paesi e nelle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio, anche rispondendo alle esigenze urgenti di protezione dei difensori dei diritti umani in modo flessibile ed esaustivo.

 

L'accento è posto sulle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia che non possono essere affrontate con programmi geografici o altri programmi tematici a causa del loro carattere sensibile o della natura urgente. In questi casi la priorità è promuovere il rispetto del diritto internazionale pertinente e fornire un sostegno tangibile e mezzi di intervento per le attività della società civile locale svolte in circostanze estremamente difficili. Particolare attenzione viene prestata anche al rafforzamento di un meccanismo specifico di tutela dei difensori dei diritti umani.

 

1 ter.  Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, all'assenza di discriminazioni, all'uguaglianza, alla giustizia sociale, alla giustizia internazionale e alla responsabilità.

 

L'assistenza dell'Unione può affrontare le questioni politiche più delicate, quali la pena di morte, la tortura, la libertà di espressione in contesti restrittivi e la discriminazione contro gruppi vulnerabili, nonché la tutela e la promozione dei diritti dei minori (per esempio il lavoro minorile, la tratta di minori, la prostituzione minorile e i bambini soldato) e rispondere a sfide emergenti e complesse come la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, grazie alla sua indipendenza di azione e alla sua elevata flessibilità in termini di modalità di cooperazione.

 

1 quater.  Consolidare e sostenere la democrazia, affrontare tutti gli aspetti della governance democratica, anche attraverso il rafforzamento del pluralismo democratico e della partecipazione dei cittadini, creare un ambiente favorevole alla società civile e sostenere processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti, in particolare mediante le missioni di osservazione elettorale dell'Unione.

 

La democrazia viene rafforzata sostenendo i principali pilastri dei sistemi democratici, tra cui lo Stato di diritto, le norme e i valori democratici, l'indipendenza dei media, istituzioni responsabili e inclusive, compresi i partiti politici e i parlamenti, oltre a un settore della sicurezza responsabile, e la lotta alla corruzione. La priorità consiste nel fornire un sostegno tangibile e mezzi di intervento agli attori politici che svolgono le loro attività in circostanze estremamente difficili. L'osservazione elettorale svolge un ruolo di primo piano nel quadro del sostegno ai processi democratici. In tale contesto, le missioni di osservazione elettorale dell'Unione e le loro raccomandazioni di follow-up rimangono una componente fondamentale del programma. Un altro elemento centrale sarà il sostegno delle organizzazioni di cittadini impegnate nell'osservazione elettorale e delle loro reti regionali in tutto il mondo.

 

La capacità e la visibilità delle organizzazioni di cittadini per l'osservazione elettorale nel vicinato europeo orientale e meridionale e le rispettive organizzazioni di piattaforme regionali sono rafforzate, in particolare promuovendo un programma sostenibile di apprendimento inter pares per organizzazioni indipendenti di cittadini per l'osservazione elettorale. L'Unione si adopera per migliorare le capacità delle organizzazioni nazionali di cittadini per l'osservazione elettorale, educare gli elettori, fornire alfabetizzazione mediatica, programmi per il monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale nazionali e internazionali, e difende la credibilità e la fiducia nei confronti degli istituti delle elezioni e dell'osservazione elettorale.

 

1 quinquies.  Promuovere un multilateralismo efficace e partenariati strategici, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali e a conferire potere agli attori locali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

 

I partenariati per i diritti umani, che si concentrano sul rafforzamento dell'architettura nazionale e internazionale in materia di diritti umani, ivi compreso il sostegno al multilateralismo, come l'indipendenza e l'efficacia dell'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), della Corte penale internazionale (CPI) e dei pertinenti meccanismi regionali per i diritti umani, sono essenziali. Prosegue il sostegno all'educazione e alla ricerca in materia di diritti umani e democrazia nonché alla promozione della libertà accademica, anche attraverso il sostegno al Campus globale per i diritti umani e la democrazia.

 

1 sexies.  Promuovere nuove sinergie transregionali e creare reti tra la società civile locale e tra la società civile e altri organismi e meccanismi pertinenti per i diritti umani in modo da ottimizzare la condivisione delle migliori prassi in materia di diritti umani e democrazia e da creare dinamiche positive.

 

L'accento sarà posto sulla tutela e promozione del principio di universalità, sull'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche relative a tutti i diritti umani, sia civili che politici o economici, sociali e culturali, e sulle libertà fondamentali, anche nell'affrontare sfide importanti tra cui la sicurezza sostenibile, la lotta contro il terrorismo, la migrazione e la riduzione dello spazio per le ONG. A tale scopo occorrerà intensificare gli sforzi per riunire una vasta gamma di portatori di interessi nell'ambito dei diritti umani (ad esempio, attivisti della società civile e dei diritti umani, avvocati, accademici, istituzioni nazionali per i diritti umani e i diritti delle donne, sindacati) di diversi paesi e continenti che, insieme, possono creare una narrazione positiva in materia di diritti umani con un effetto moltiplicatore.

 

1 septies.  L'Unione promuove inoltre, nelle sue relazioni con i paesi terzi nel quadro dello strumento, sforzi internazionali a favore di un accordo multilaterale su un divieto di commerciare merci utilizzate per infliggere torture e pene capitali.

Emendamento    435

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  SETTORI DI INTERVENTO PER LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE

2.  SETTORI DI INTERVENTO PER LA SOCIETÀ CIVILE E LE AUTORITÀ LOCALI

Emendamento    436

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Spazio civico per una società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata e indipendente nei paesi partner

1.  Una società civile e autorità locali inclusive, partecipative, responsabilizzate e indipendenti nei paesi partner

Emendamento    437

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile, anche attraverso le fondazioni.

(a)  Creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile, anche sostenendo la partecipazione attiva della società civile al dialogo politico attraverso le fondazioni.

Emendamento    438

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Sviluppare la capacità delle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, di fungere da attori dello sviluppo e della governance.

(b)  Sostenere e sviluppare la capacità delle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, di fungere da attori dello sviluppo e della governance.

Emendamento    439

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  Garantire lo sviluppo di capacità, il coordinamento e il potenziamento istituzionale per le organizzazioni della società civile e le autorità locali, incluse le reti di organizzazioni della società civile e autorità locali e organizzazioni ombrello del sud del mondo per collaborare all'interno delle rispettive organizzazioni e tra diversi tipi di portatori di interessi attivi nel dibattito pubblico sullo sviluppo, dialogare con i governi in materia di politiche pubbliche e partecipare in modo efficace al processo di sviluppo.

Emendamento    440

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Dialogo con e tra le organizzazioni della società civile sulla politica di sviluppo

2.  Dialogo con e tra le organizzazioni della società civile

Emendamento    441

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Promuovere altre sedi di dialogo multilaterale inclusivo, compresa l'interazione fra i cittadini, le organizzazioni della società civile, le autorità locali, gli Stati membri, i paesi partner e gli attori fondamentali dello sviluppo.

(a)  Promuovere sedi di dialogo multilaterale inclusivo e il potenziamento istituzionale delle reti della società civile e delle autorità locali, compresi l'interazione e il coordinamento fra i cittadini, le organizzazioni della società civile, le autorità locali, gli Stati membri, i paesi partner e gli attori fondamentali dello sviluppo.

Emendamento    442

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Mobilitare il sostegno dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali a favore di strategie di sviluppo sostenibili e inclusive nei paesi partner.

(b)  Mobilitare il sostegno dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali a favore della riduzione della povertà e di strategie di sviluppo sostenibili e inclusive nei paesi partner.

Emendamento    443

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Sensibilizzare riguardo al consumo e alla produzione sostenibili, alle catene di approvvigionamento e agli effetti del potere di acquisto dei cittadini dell'Unione nella realizzazione dello sviluppo sostenibile.

Emendamento    444

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Prestazione dei servizi sociali di base alle popolazioni bisognose

 

Intervenire nei paesi partner che sostengono i gruppi vulnerabili ed emarginati attraverso la fornitura di servizi sociali di base, come la sanità, comprese la nutrizione, l'educazione e la protezione sociale, nonché l'accesso ad acqua sicura e a servizi igienico-sanitari, erogati tramite le organizzazioni della società civile e le autorità locali.

Emendamento    445

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali quali attori di sviluppo:

 

(a)  aumentando la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze tra le autorità locali dell'Unione e dei paesi in via di sviluppo di garantire un dialogo politico concreto e costante e una partecipazione efficace in materia di sviluppo e di promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l'approccio territoriale allo sviluppo locale;

 

(b)  intensificando le interazioni con i cittadini dell'Unione sulle questioni inerenti allo sviluppo (sensibilizzazione, condivisione delle conoscenze, coinvolgimento, anche tramite l'adozione di criteri di sostenibilità negli appalti pubblici), in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nell'Unione e nei paesi candidati e potenziali candidati;

 

(c)   migliorando la titolarità degli aiuti e l'assorbimento degli stessi tramite programmi di formazione nazionali per i funzionari delle autorità locali su come richiedere finanziamenti dell'Unione;

Emendamento    446

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  SETTORI DI INTERVENTO PER LA STABILITÀ E LA PACE

3.  SETTORI DI INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DELLA PACE, LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI E LA STABILITÀ

Emendamento    447

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere misure volte a creare e a rafforzare la capacità dei partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e affrontare le necessità pre- e post-crisi, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, e con attori statali e della società civile, in relazione agli sforzi da essi profusi principalmente negli ambiti seguenti, con particolare attenzione alla partecipazione delle donne:

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere misure volte a creare e a rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e affrontare le necessità pre- e post-crisi, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, e con attori statali e della società civile, in relazione agli sforzi da essi profusi principalmente negli ambiti seguenti, con particolare attenzione alla parità di genere, all'emancipazione delle donne e alla partecipazione dei giovani:

Emendamento    448

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  allarme rapido e analisi dei rischi sensibile ai conflitti; creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione;

(a)  allarme rapido e analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'ambito del processo decisionale e dell'attuazione delle politiche;

Emendamento    449

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  promozione e sviluppo di capacità per la creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione, con particolare attenzione alle tensioni intracomunitarie, in particolare la prevenzione del genocidio e dei crimini contro l'umanità;

Emendamento    450

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)  rafforzamento delle capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione; rafforzamento delle capacità dell'Unione, della società civile e dei partner dell'Unione per la partecipazione e lo schieramento di missioni civili di mantenimento e costruzione della pace; scambio di informazioni e migliori pratiche in materia di costruzione della pace, analisi dei conflitti, allarme rapido o formazione e fornitura di servizi;

Emendamento    451

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  ripresa post-conflitto e ripresa post-catastrofe;

(b)  sostegno alla ripresa post-conflitto, anche affrontando la questione delle persone scomparse in situazioni post-conflitto e sostenendo l'attuazione di pertinenti accordi multilaterali riguardanti le mine terrestri e i residuati bellici, e ripresa post-catastrofe con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza;

Emendamento    452

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato;

(c)  sostegno alle azioni per la costruzione della pace e il consolidamento dello Stato, ivi compresi le organizzazioni della società civile locale e internazionale, gli Stati e le organizzazioni internazionali; sviluppo di dialoghi strutturali tra tali soggetti a vari livelli, tra la società civile locale e i paesi partner, nonché con l'Unione;

Emendamento    453

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  limitazione dell'uso delle risorse naturali per il finanziamento dei conflitti e sostegno per la conformità, da parte dei portatori di interessi, a iniziative quali il regime di certificazione del processo di Kimberly, comprese quelle connesse al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio1 bis, specialmente per quanto riguarda l'attuazione di controlli efficienti a livello nazionale sulla produzione e il commercio di risorse naturali;

 

__________________

 

1 bis GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

Emendamento    454

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD).

(e)  potenziamento delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo.

Emendamento    455

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  sostegno ad azioni che promuovono la parità di genere e l'emancipazione delle donne, in particolare mediante l'attuazione delle risoluzioni 1325 e 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché la partecipazione e la rappresentanza delle donne e dei giovani nei processi di pace formali e informali;

Emendamento    456

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter)  sostegno ad azioni intese a promuovere una cultura della non violenza, anche attraverso l'educazione formale, informale e non formale alla pace;

Emendamento    457

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e quater)  sostegno ad azioni per il rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui, comprese valutazioni della resilienza pensate per identificare le capacità endogene all'interno delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da pressioni e shock;

Emendamento    458

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e quinquies)  sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e agli altri meccanismi per la composizione giuridica delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello Stato di diritto;

Emendamento    459

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e sexies)  sostegno a misure intese a contrastare l'uso illegale delle armi da fuoco e delle armi leggere e di piccolo calibro nonché l'accesso illegale a tali armi.

Emendamento    460

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le misure in questo settore:

 

(a)  comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi;

 

(b)   contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione della pace;

 

(c)   possono comprendere l'assistenza tecnica e finanziaria per l'applicazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.

Emendamento    461

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere gli sforzi dei paesi partner e le azioni dell'Unione volti ad affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti, principalmente nei seguenti ambiti:

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere gli sforzi dei paesi partner e le azioni dell'Unione volti ad affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti, nei seguenti ambiti:

Emendamento    462

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  minacce per l'ordine pubblico e per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, tra cui terrorismo, estremismo violento, criminalità organizzata, criminalità informatica, minacce ibride nonché traffico, commercio e transito illeciti;

(a)  minacce per l'ordine pubblico e per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, tra cui terrorismo, estremismo violento, criminalità organizzata, criminalità informatica, minacce ibride nonché traffico, commercio e transito illeciti, in particolare rafforzando la capacità delle autorità civili, giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, ivi compresa la criminalità informatica, e tutte le forme di traffico illecito e nel controllo efficace del commercio e del transito illeciti.

 

È data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti.

 

Le misure pongono in particolare l'accento sulla buona governance e sono conformi al diritto internazionale. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali.

 

Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento.

 

Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno.

Emendamento    463

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  minacce negli spazi pubblici e minacce per le infrastrutture critiche, la cibersicurezza, la salute pubblica o la stabilità ambientale, minacce per la sicurezza marittima, minacce derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici;

(b)  minacce negli spazi pubblici e minacce per le infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, la gestione e distribuzione dell'energia, la cibersicurezza, la salute pubblica, comprese le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale, o la stabilità ambientale, minacce per la sicurezza marittima, minacce globali e transregionali derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza;

Emendamento    464

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  attenuazione dei rischi di origine intenzionale, accidentale o naturale legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari e dei rischi per gli impianti o i siti connessi;

(c)  attenuazione dei rischi di origine intenzionale, accidentale o naturale legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari e dei rischi per gli impianti o i siti connessi, in particolare nei seguenti settori:

 

(1)   sostegno e promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa;

 

(2)   potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;

 

(3)   sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, della creazione di infrastrutture civili e ai pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;

 

(4)   rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);

 

(5)   sviluppo del quadro giuridico e della capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni, in particolare di beni a duplice uso, comprese le misure di cooperazione regionale, e sull'attuazione delle disposizioni del trattato sul commercio delle armi e sulla promozione del suo rispetto;

 

(6)   sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.

 

Tali attività sono sviluppate unitamente a quelle nell'ambito dello strumento europeo per la sicurezza nucleare istituito dal regolamento (UE) .../... [regolamento EINS].

Emendamento    465

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – punto 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD).

(d)  potenziamento delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo.

Emendamento    466

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Sviluppare gli aspetti fondamentali di un sistema sanitario efficiente e globale che possono essere affrontati meglio a livello sovranazionale per garantire un accesso equo ai servizi sanitari nonché ai servizi relativi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi.

(a)  Sviluppare gli aspetti fondamentali di un sistema sanitario efficiente e globale che possono essere affrontati meglio a livello sovranazionale per garantire un accesso equo, a prezzi abbordabili, inclusivo e universale ai servizi sanitari pubblici nonché ai servizi relativi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi.

Emendamento    467

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  Promuovere, prestare e ampliare i servizi di base e i servizi di assistenza psicologica alle vittime di violenza, in particolare le donne e i bambini vittime di stupro.

Emendamento    468

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Promuovere la sicurezza sanitaria mondiale attraverso la lotta contro le malattie trasmissibili e la ricerca in questo campo, tradurre le conoscenze in prodotti e politiche in grado di gestire le trasformazioni del carico di morbilità (malattie non trasmissibili, tutte le forme di malnutrizione e fattori di rischio ambientale) e configurare i mercati mondiali per migliorare l'accesso ai beni e ai servizi sanitari di base, specialmente in materia di salute sessuale e riproduttiva.

(c)  Promuovere la sicurezza sanitaria mondiale attraverso la lotta contro le malattie trasmissibili, ivi comprese le malattie connesse alla povertà e trascurate, e la ricerca in questo campo, combattendo tali malattie e i medicinali contraffatti, tradurre le conoscenze in prodotti sicuri, accessibili e a prezzi abbordabili e politiche in grado di gestire l'immunizzazione, l'ampio spettro del carico persistente delle infezioni, delle malattie ed epidemie emergenti e riemergenti e della resistenza antimicrobica, (le malattie non trasmissibili, tutte le forme di malnutrizione e fattori di rischio ambientale), e configurare i mercati mondiali per migliorare l'accesso ai beni e ai servizi sanitari di base, specialmente in materia di salute sessuale e riproduttiva.

Emendamento    469

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  Sostenere iniziative per incrementare l'accesso a medicinali sicuri, a prezzi abbordabili ed efficaci (compresi i medicinali generici), la diagnostica e le tecnologie sanitarie correlate, utilizzando tutti i mezzi disponibili per ridurre il prezzo di medicinali e strumenti diagnostici salvavita.

Emendamento    470

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  Promuovere una buona salute e combattere le malattie trasmissibili rafforzando i sistemi sanitari e conseguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche aumentando l'accento posto sulla prevenzione e sulla lotta alle malattie a prevenzione vaccinale.

Emendamento    471

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Promuovere azioni congiunte a livello mondiale a favore di un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa per tutti, a tutti i livelli, anche in situazioni di emergenza e di crisi.

(a)  Promuovere il conseguimento di obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione e la lotta contro la povertà educativa attraverso azioni congiunte a livello mondiale a favore di un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa a tutti i livelli, per tutte le età, compreso lo sviluppo della prima infanzia, in situazioni di emergenza e di crisi e attribuendo particolare priorità al rafforzamento dei sistemi di istruzione pubblici e gratuiti.

Emendamento    472

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Rafforzare le conoscenze, le competenze e i valori attraverso partenariati e alleanze, per promuovere una cittadinanza attiva e società produttive, inclusive e resilienti.

(b)  Rafforzare le conoscenze, la ricerca e l'innovazione, le competenze e i valori attraverso partenariati e alleanze, per promuovere una cittadinanza attiva e società produttive, istruite, democratiche, inclusive e resilienti.

Emendamento    473

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Sostenere un'azione mondiale volta a ridurre le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni, ad esempio il divario tra donne/ragazze e uomini/ragazzi, per garantire a tutti le stesse possibilità di partecipare alla vita economica e sociale.

(c)  Sostenere un'azione mondiale volta a ridurre le discriminazioni e le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni, ad esempio il divario tra donne/ragazze e uomini/ragazzi, per garantire a tutti le stesse possibilità di partecipare alla vita economica, politica, sociale e culturale.

Emendamento    474

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  Sostenere gli sforzi e migliorare le buone pratiche messe in atto dagli attori della società civile per garantire un'istruzione inclusiva e di qualità in contesti fragili in cui le strutture di governance sono deboli.

Emendamento    475

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  Sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli e delle comunità, e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale.

Emendamento    476

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Donne e minori

3.  Donne

Emendamento    477

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Guidare e sostenere le iniziative, i partenariati e le alleanze mondiali volti a eliminare tutte le forme di violenza contro donne e ragazze, vale a dire la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e di altra natura e le discriminazioni, compresa l'esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica.

(a)  Guidare e sostenere le iniziative locali, nazionali e regionali e gli sforzi, i partenariati e le alleanze mondiali a favore dei diritti delle donne quali sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e nel relativo protocollo facoltativo al fine di eliminare tutte le forme di violenza, le pratiche dannose e tutte le forme di discriminazione contro donne e ragazze, vale a dire la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, politica e di altra natura e le discriminazioni, compresa l'esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica.

Emendamento    478

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  Affrontare le cause profonde delle disuguaglianze di genere quale strumento per contribuire alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace. Promuovere l'emancipazione delle donne, anche nel loro ruolo di attrici dello sviluppo e costruttrici di pace. Emancipare le donne e le ragazze per sostenere la loro voce e la partecipazione alla vita sociale, economica, politica e civica.

Emendamento    479

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)  Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze, compresi i diritti economici, occupazionali, sociali e politici, nonché la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ivi compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva.

Emendamento    480

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Promuovere nuove iniziative per potenziare i sistemi di protezione dei minori nei paesi terzi, affinché i minori siano tutelati in tutti i campi (violenza, abusi e abbandono), anche favorendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità.

soppresso

Emendamento    481

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Minori e giovani

 

(a)   Promuovere nuove iniziative per potenziare i sistemi di protezione dei minori nei paesi terzi, affinché i minori si affaccino alla vita nelle migliori condizioni e siano tutelati in tutti i settori dalla violenza, dagli abusi e dall'abbandono, anche favorendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità.

 

(b)   Promuovere l'accesso dei minori, compresi i più emarginati, ai servizi sociali essenziali, con particolare attenzione alla sanità, alla nutrizione, all'istruzione, allo sviluppo della prima infanzia e alla protezione sociale, compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva, servizi ad hoc calibrati sui giovani e un'educazione sessuale esauriente, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale.

 

(c)   Promuovere l'accesso dei giovani alle competenze, a posti di lavoro dignitosi e di qualità attraverso l'istruzione e la formazione professionale e tecnica nonché alle tecnologie digitali. Sostenere l'imprenditorialità giovanile e promuovere la creazione di posti di lavoro sostenibili con condizioni di lavoro dignitose.

 

(d)   Promuovere iniziative volte a responsabilizzare i giovani e i bambini e a sostenere politiche e azioni che garantiscano la loro inclusione, la loro partecipazione significativa alla vita civile e politica e il loro riconoscimento sociale, prendendo atto del loro potenziale reale in quanto agenti positivi del cambiamento rispetto a tematiche quali la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente e la riduzione della povertà.

Emendamento    482

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Migrazione e sfollamenti forzati

4.  Migrazione, mobilità e sfollamenti forzati

Emendamento    483

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Garantire una leadership costante dell'UE nella definizione dell'agenda mondiale sulla governance in materia di migrazione e sfollamenti forzati in tutte le sue dimensioni.

(a)  Garantire una leadership costante dell'UE nella definizione dell'agenda mondiale sulla governance in materia di migrazione e sfollamenti forzati in tutte le sue dimensioni, per agevolare la migrazione sicura, ordinata e regolare.

Emendamento    484

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Orientare e sostenere i dialoghi politici a livello mondiale e transregionale, compresi gli scambi e la cooperazione sulla migrazione e sugli sfollamenti forzati.

(b)  Orientare e sostenere i dialoghi politici a livello mondiale e transregionale, compresi la migrazione sud-sud e gli scambi e la cooperazione sulla migrazione e sugli sfollamenti forzati.

Emendamento    485

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  La cooperazione in questo settore adotta un approccio basato sui diritti umani ed è gestita in linea con il [Fondo Asilo e migrazione], nel pieno rispetto della dignità umana e del principio della coerenza delle politiche di sviluppo.

Emendamento    486

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Contribuire all'agenda mondiale sul lavoro dignitoso, in particolare nelle catene del valore globali, e migliorare la conoscenza delle politiche occupazionali efficaci che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, compresi l'istruzione e la formazione professionali e l'apprendimento permanente.

(b)  Contribuire all'agenda mondiale sul lavoro dignitoso per tutti all'interno di un ambiente sano, sulla base delle norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro, tra cui il dialogo sociale, i salari di sussistenza e la lotta al lavoro minorile e forzato, in particolare rendendo sostenibili e responsabili le catene del valore globali, sulla base di obblighi orizzontali in materia di dovere di diligenza, e migliorare la conoscenza delle politiche occupazionali efficaci che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, compresi l'istruzione e la formazione professionali e l'apprendimento permanente.

Emendamento    487

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Sostenere iniziative globali su imprese e diritti umani, compresa la responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti e l'accesso ai mezzi di ricorso.

Emendamento    488

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Sostenere le iniziative mondiali sulla protezione sociale universale improntate ai principi di efficienza, sostenibilità ed equità, compreso un sostegno per ovviare alle disuguaglianze e garantire la coesione sociale.

(c)  Sostenere le iniziative mondiali sulla protezione sociale universale improntate ai principi di efficienza, sostenibilità ed equità, compreso un sostegno per ovviare alle disuguaglianze e garantire la coesione sociale, in particolare con l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale sostenibili e sistemi di assicurazione sociale, la riforma fiscale, il potenziamento della capacità dei sistemi fiscali e la lotta alla frode, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva.

Emendamento    489

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Promuovere iniziative riguardanti la diversità culturale e il dialogo interculturale per garantire relazioni pacifiche tra le diverse comunità.

(a)  Promuovere iniziative riguardanti la diversità culturale e il dialogo interculturale e interreligioso per garantire relazioni pacifiche tra le diverse comunità.

Emendamento    490

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Sostenere la cultura quale fattore di sviluppo sociale ed economico sostenibile e rafforzare la cooperazione relativa al patrimonio culturale.

(b)  Sostenere la cultura e l'espressione creativa e artistica quali fattori di sviluppo sociale ed economico sostenibile e rafforzare la cooperazione relativa al patrimonio culturale e alle espressioni artistiche e culturali contemporanee, nonché la loro conservazione.

Emendamento    491

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Sviluppare l'artigianato locale quale mezzo per preservare il patrimonio culturale locale.

Emendamento    492

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  Rafforzare la cooperazione in materia di salvaguardia, conservazione e potenziamento del patrimonio culturale, compresa la conservazione del patrimonio culturale particolarmente vulnerabile, in particolare delle minoranze, delle comunità isolate e delle popolazioni indigene.

Emendamento    493

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quater)  Sostenere iniziative per il rimpatrio dei beni culturali nei rispettivi paesi di origine o per la loro restituzione in caso di appropriazione illecita.

Emendamento    494

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quinquies)  Sostenere la cooperazione culturale con l'Unione, anche mediante scambi, partenariati e altre iniziative e il riconoscimento della professionalità di autori, artisti e operatori culturali e creativi.

Emendamento    495

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b sexies) Sostenere la cooperazione e i partenariati tra le organizzazioni sportive.

Emendamento    496

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Contribuire alla proiezione esterna delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e cambiamenti climatici.

(b)  Contribuire alla proiezione esterna delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e cambiamenti climatici nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche di sviluppo.

Emendamento    497

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Integrare l'ambiente, i cambiamenti climatici e gli obiettivi di riduzione del rischio di catastrofi nelle strategie, nei piani e negli investimenti, anche migliorando le conoscenze e l'informazione.

(c)  Integrare l'ambiente, i cambiamenti climatici e gli obiettivi di riduzione del rischio di catastrofi nelle strategie, nei piani e negli investimenti, anche migliorando le conoscenze e l'informazione, anche nei programmi o nelle misure di cooperazione interregionale istituiti tra i paesi e le regioni partner, da un lato, e le regioni ultraperiferiche limitrofe e i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM, dall'altro.

Emendamento    498

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Attuare iniziative a livello internazionale e di UE per promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, anche attraverso l'attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale (NDC) e di strategie a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici, promuovere la riduzione del rischio di catastrofi, lottare contro il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione e l'uso e la gestione sostenibili degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili (terre, acqua, oceani, pesca e foreste), lottare contro la deforestazione, il degrado del suolo, il disboscamento illegale, il traffico di specie selvatiche e l'inquinamento, garantire un ambiente sano, affrontare le questioni emergenti relative al clima e all'ambiente, promuovere l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili e la sana gestione di prodotti chimici e rifiuti e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici.

(d)  Attuare iniziative a livello internazionale e di UE per promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, anche attraverso l'attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale (NDC) e di strategie a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici, promuovere la riduzione del rischio di catastrofi, lottare contro il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, garantire la conservazione e l'uso e la gestione sostenibili degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili (terre, acqua, oceani, pesca e foreste), lottare contro la deforestazione, la desertificazione, il degrado del suolo, il disboscamento illegale, il traffico di specie selvatiche e l'inquinamento, garantire un ambiente sano, affrontare le questioni emergenti relative al clima e all'ambiente, promuovere l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, la gestione integrata delle risorse idriche e la sana gestione di prodotti chimici e rifiuti e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici.

Emendamento    499

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  Promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, compresa l'agroecologia, al fine di proteggere gli ecosistemi e la biodiversità e aumentare la resilienza ambientale e sociale ai cambiamenti climatici, con un'attenzione particolare al sostegno per i piccoli agricoltori, i lavoratori e gli artigiani.

Emendamento    500

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  Attuare le iniziative internazionali e dell'Unione atte a contrastare la perdita di biodiversità, promuovendo la conservazione, l'uso sostenibile e la gestione degli ecosistemi terrestri e marini e della biodiversità associata.

Emendamento    501

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Sostenere le iniziative, gli impegni, i partenariati e le alleanze mondiali, compresa la transizione verso l'energia sostenibile.

(a)  Sostenere le iniziative, gli impegni, i partenariati e le alleanze mondiali, in particolare la transizione verso l'energia sostenibile.

Emendamento    502

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  Promuovere la sicurezza energetica per i paesi partner e le comunità locali, ad esempio diversificando le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e le possibilità di riduzione delle emissioni, migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici e, in particolare, di elettricità.

Emendamento    503

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte B – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Incoraggiare i governi partner a riformare le politiche e i mercati nel settore dell'energia per creare un ambiente favorevole agli investimenti, ampliando l'accesso a servizi energetici moderni, affidabili, sostenibili e a prezzi abbordabili, con un forte accento sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica.

(b)  Incoraggiare i governi partner a riformare le politiche e i mercati nel settore dell'energia per creare un ambiente favorevole alla crescita inclusiva e agli investimenti, ampliando l'accesso a servizi energetici rispettosi del clima, moderni, affidabili, sostenibili e a prezzi abbordabili, dando la priorità alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica.

Emendamento    504

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Promuovere investimenti privati sostenibili attraverso meccanismi di finanziamento innovativi e la condivisione dei rischi.

(a)  Promuovere investimenti privati sostenibili attraverso meccanismi di finanziamento innovativi anche per i paesi meno sviluppati e gli Stati fragili che altrimenti non attirerebbero tali investimenti e laddove l'addizionalità sia dimostrabile.

Emendamento    505

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, sostenere un maggiore dialogo tra settore pubblico e settore privato e sviluppare le capacità delle micro, piccole e medie imprese.

(b)  Sviluppare un settore privato locale responsabile dal punto di vista sociale ed ecologico, migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, sostenere un maggiore dialogo tra settore pubblico e settore privato e sviluppare le capacità, la competitività e la resilienza delle micro, piccole e medie imprese locali nonché delle cooperative e delle imprese sociali e la loro integrazione nell'economia locale, regionale e mondiale.

Emendamento    506

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Promuovere l'inclusione finanziaria incentivando l'accesso e l'impiego efficace di servizi finanziari quali il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e i pagamenti da parte delle microimprese e delle PMI e delle famiglie, in particolare i gruppi svantaggiati e vulnerabili.

Emendamento    507

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Sostenere la politica commerciale e gli accordi commerciali dell'Unione e la loro attuazione; migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti.

(c)  Sostenere l'attuazione della politica commerciale e degli accordi commerciali dell'Unione che mirano allo sviluppo sostenibile; migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare il commercio equo, gli investimenti responsabili nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, nonché mirare a facilitare l'accesso alle tecnologie e alla proprietà intellettuale rispettose del clima, garantendo al contempo la massima condivisione possibile del valore e la dovuta diligenza in materia di diritti umani nelle catene di approvvigionamento, nel pieno rispetto della coerenza delle politiche di sviluppo, laddove siano interessati paesi in via di sviluppo.

Emendamento    508

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Sostenere e influenzare le strategie, le organizzazioni, i meccanismi e i soggetti internazionali che trattano importanti questioni e quadri strategici mondiali inerenti alla sicurezza alimentare e nutrizionale.

(a)  Sostenere e influenzare le strategie, le organizzazioni, i meccanismi e i soggetti internazionali che trattano importanti questioni e quadri strategici mondiali inerenti alla sicurezza alimentare e nutrizionale sostenibile e contribuire alla responsabilizzazione riguardo agli impegni internazionali concernenti la sicurezza alimentare, la nutrizione e l'agricoltura sostenibile, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi.

Emendamento    509

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Migliorare i beni pubblici globali per porre fine a fame e malnutrizione; strumenti quali la Rete mondiale per le crisi alimentari rafforzano la capacità di dare una risposta adeguata alle crisi alimentari e al fabbisogno nutrizionale nell'ambito del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace (contribuendo quindi a mobilitare le risorse del terzo pilastro).

(b)  Garantire l'accesso equo all'alimentazione, anche contribuendo ad affrontare le carenze di finanziamenti per la nutrizione. Migliorare i beni pubblici globali per porre fine a fame e malnutrizione; strumenti quali la Rete mondiale per le crisi alimentari rafforzano la capacità di dare una risposta adeguata alle crisi alimentari e al fabbisogno nutrizionale nell'ambito del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace (contribuendo quindi a mobilitare le risorse del terzo pilastro).

Emendamento    510

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Potenziare in modo coordinato e accelerato gli sforzi transettoriali per migliorare le capacità connesse alla produzione alimentare diversificata a livello locale e regionale, garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'accesso all'acqua potabile e rafforzare la resilienza dei soggetti più vulnerabili, in particolare nei paesi caratterizzati da crisi prolungate o frequenti.

Emendamento    511

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Ribadire a livello mondiale il ruolo centrale dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sostenibili per promuovere una maggiore sicurezza alimentare, l'eliminazione della povertà, la creazione di posti di lavoro, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la resilienza e gli ecosistemi sanitari.

(c)  Ribadire a livello mondiale il ruolo centrale dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, ivi compresi la piccola agricoltura, l'allevamento di bestiame e la pastorizia, per promuovere una maggiore sicurezza alimentare, l'eliminazione della povertà, la creazione di posti di lavoro, l'accesso equo e sostenibile alle risorse e la gestione delle medesime, tra cui terreni e diritti fondiari, acqua, (micro)credito, sementi open source e altri fattori di produzione agricoli, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la resilienza e gli ecosistemi sanitari.

Emendamento    512

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Promuovere le innovazioni attraverso la ricerca internazionale e migliorare le conoscenze e le competenze mondiali, specie per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, le catene del valore globali e inclusive, la sicurezza alimentare, gli investimenti responsabili, la governance dei terreni e la gestione delle risorse naturali.

(d)  Promuovere le innovazioni attraverso la ricerca internazionale e migliorare le conoscenze e le competenze mondiali, la promozione e il rafforzamento delle strategie di adattamento locali e autonome, specie per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, le catene del valore globali e inclusive, il commercio equo, la sicurezza alimentare, gli investimenti responsabili, la governance dei terreni e la gestione delle risorse naturali.

Emendamento    513

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte C – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  Incoraggiare attivamente una maggiore partecipazione della società civile e delle organizzazioni agricole all'elaborazione di politiche e ai programmi di ricerca e aumentare il loro coinvolgimento nell'attuazione e nella valutazione dei programmi di governo.

Emendamento    514

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte D – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Promuovere società inclusive, una buona governance economica, compresa la mobilitazione equa e inclusiva delle entrate nazionali, una gestione trasparente delle finanze pubbliche e una spesa pubblica efficace e inclusiva.

2.  Promuovere società inclusive, una buona governance economica, comprese la mobilitazione equa e inclusiva delle entrate nazionali e la lotta all'elusione fiscale, una gestione trasparente delle finanze pubbliche e una spesa pubblica efficace e inclusiva.

Emendamento    515

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  SETTORI DI INTERVENTO PER LE NECESSITÀ E LE PRIORITÀ DELLA POLITICA ESTERA

 

Le azioni a favore degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d bis), sostengono la politica estera dell'Unione in relazione alle questioni politiche, di sviluppo, economiche e di sicurezza. Tali azioni permettono all'Unione di intervenire in presenza di un interesse di politica estera o di un'opportunità di conseguire i suoi obiettivi, a cui sia difficile rispondere con altri mezzi. Le azioni in questione possono comprendere:

 

(a)   sostegno delle strategie di cooperazione dell'Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, comprese le questioni relative a migrazione, sviluppo, cambiamenti climatici e sicurezza, in particolare nei seguenti settori:

 

  sostegno all'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di azione e di analoghi strumenti bilaterali;

 

  approfondimento del dialogo politico ed economico con i paesi terzi particolarmente importanti sulla scena mondiale, anche nel settore della politica estera;

 

  sostegno al dialogo con pertinenti paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse comune;

 

  promozione di un adeguato follow-up o un'attuazione coordinata delle conclusioni raggiunte e degli impegni assunti nelle pertinenti sedi internazionali;

 

(b) sostegno alla politica commerciale dell'Unione:

 

  sostegno alla politica commerciale dell'Unione e alla negoziazione, all'attuazione e all'applicazione degli accordi commerciali, nel pieno rispetto della coerenza delle politiche di sviluppo, laddove siano interessati paesi in via di sviluppo, e pienamente in linea con il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

 

  sostegno per migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, in particolare le PMI, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti e tutelando i diritti di proprietà intellettuale, tramite la diplomazia economica e la cooperazione commerciale e normativa, con i necessari adeguamenti per quanto riguarda i paesi partner in via di sviluppo;

 

(c)   contributi all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione:

 

  contributi all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione riguardanti, fra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la scienza e l'istruzione e alla cooperazione per la gestione e la governance degli oceani;

 

  promozione delle politiche interne dell'Unione con i principali paesi partner e sostegno della convergenza normativa in materia;

 

(d)   promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale:

 

  promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione;

 

  aumento della mobilità degli studenti e del personale universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e diplomi comuni con conseguente riconoscimento accademico ("programma Erasmus+").

 

Tali azioni applicano strategie o iniziative innovative in linea con le necessità, le opportunità e le priorità a breve-medio termine esistenti o in evoluzione, anche nella prospettiva di orientare le azioni future nell'ambito dei programmi geografici o tematici. Si punta in via prioritaria ad approfondire le relazioni e il dialogo dell'UE e a stringere partenariati e alleanze con i principali paesi di interesse strategico, in particolare le economie emergenti e i paesi a medio reddito che svolgono un ruolo sempre più importante negli affari e nella governance mondiali, nella politica estera, nell'economia internazionale e nelle sedi multilaterali.

Emendamento    516

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Azioni che contribuiscono alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, di crisi emergenti, di crisi e di post-crisi

1.  Azioni che contribuiscono alla pace, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, di crisi emergenti, di crisi e di post-crisi

Emendamento    517

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  situazioni di urgenza, crisi, crisi emergenti o calamità naturali;

(a)  situazioni di urgenza, crisi, crisi emergenti o calamità naturali, laddove pertinente per la stabilità, la pace e la sicurezza;

Emendamento    518

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità;

(b)  situazioni che minacciano la pace, la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità;

Emendamento    519

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al punto 1 può riguardare quanto segue:

 

(a)   il sostegno, mediante la fornitura di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali, regionali e locali e dagli attori statali e della società civile nella promozione della l'instaurazione di un clima di fiducia, della mediazione, del dialogo e della riconciliazione, della giustizia di transizione e dell'emancipazione di donne e giovani, in particolare per quanto riguarda le tensioni tra comunità e i conflitti che si protraggono nel tempo;

 

(b)   il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, specialmente quelli sulle donne, la pace e la sicurezza e sui giovani, la pace e la sicurezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto;

 

(c)   il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;

 

(d)   il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza, nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;

 

(e)   il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e agli altri meccanismi per la composizione giuridica delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello Stato di diritto;

 

(f)   il sostegno al rafforzamento della capacità di uno Stato – in situazioni di forte pressione – di costruire, mantenere o ripristinare rapidamente le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base;

 

(g)   il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

 

(h)   il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e del reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;

 

(i)   il sostegno a misure intese ad attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;

 

(j)   il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi o residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del presente regolamento possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;

 

(k)   il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e l'accesso alle stesse;

 

(l)   il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini, compresa la prevenzione della loro esposizione a violenze di genere;

 

(m)   il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;

 

(n)   il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;

 

(o)   il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;

 

(p)   il sostegno a misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;

 

(q)   il sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;

 

(r)   lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo.

Emendamento    520

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), consentono di rafforzare efficacemente la resilienza e di collegare gli aiuti umanitari e le azioni di sviluppo che non è possibile attuare rapidamente tramite i programmi geografici e tematici.

Le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), consentono di rafforzare efficacemente la resilienza e di collegare gli aiuti umanitari e le azioni di sviluppo che non è possibile attuare rapidamente tramite i programmi geografici e tematici e garantendo coerenza e complementarità con gli aiuti umanitari di cui all'articolo 5.

Emendamento    521

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  rafforzare la resilienza aiutando le persone, le comunità, le istituzioni e i paesi a essere più preparati, resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente in seguito a pressioni e shock politici, economici e sociali, catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali, anche rafforzando la capacità di uno Stato – in situazioni di forte pressione – di costruire, mantenere o ripristinare rapidamente le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base, e la capacità di società, comunità e singoli individui di gestire le opportunità e i rischi in maniera pacifica e stabile e di costruire, mantenere o ripristinare i mezzi di sussistenza in situazioni di forte pressione;

(a)  rafforzare la resilienza aiutando le persone, le comunità, le istituzioni e i paesi a essere più preparati, resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente in seguito a pressioni e shock politici, economici e sociali, catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali, anche rafforzando la capacità di società, comunità e singoli individui di gestire le opportunità e i rischi in maniera pacifica, sensibile ai conflitti e stabile e di costruire, mantenere o ripristinare i mezzi di sussistenza in situazioni di forte pressione e sostenendo i singoli individui, le comunità e le società nell'individuazione e nel potenziamento delle loro capacità endogene esistenti di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da tali pressioni e shock, compresi quelli che potrebbero comportare un'escalation di violenza;

Emendamento    522

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  eseguire opere di ripristino e di ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ripristinare quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati; ciò include la necessità di affrontare esigenze urgenti e immediate derivanti dai movimenti di popolazioni (rifugiati, sfollati e rimpatriati) in seguito a catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

(c)  eseguire opere di ripristino e di ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ripristinare quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati; ciò include la necessità di affrontare esigenze urgenti e immediate derivanti dai movimenti forzati di popolazioni in seguito a catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

Emendamento    523

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  aiutare gli Stati o le regioni a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.

(d)  aiutare gli Stati, le regioni, le autorità locali o le organizzazioni non governative competenti a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.

Emendamento    524

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Azioni volte ad affrontare le esigenze e le priorità della politica estera

soppresso

Le azioni di risposta rapida a favore degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), sostengono la politica estera dell'Unione in relazione alle questioni politiche, economiche e di sicurezza. Tali azioni permettono all'Unione di intervenire in presenza di un interesse di politica estera urgente o imperativo o di un'opportunità di conseguire i suoi obiettivi, che richiedano una reazione rapida e a cui sia difficile rispondere con altri mezzi.

 

Le azioni in questione possono mirare a:

 

(a)  sostenere le strategie di cooperazione dell'Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, comprese le questioni relative a migrazione e sicurezza, e sfruttare le opportunità in questo contesto;

 

(b)  sostenere la politica commerciale e gli accordi commerciali dell'Unione e la loro attuazione; migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, in particolare le PMI, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, tramite la diplomazia economica e la cooperazione commerciale e normativa;

 

(c)  contribuire all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione riguardanti, fra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici e l'energia, e alla cooperazione per la gestione e la governance degli oceani;

 

(d)  promuovere la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione.

 

Queste azioni attuano strategie o iniziative innovative in linea con le necessità, le opportunità e le priorità a breve-medio termine esistenti o in evoluzione, anche nella prospettiva di orientare le azioni future nell'ambito dei programmi geografici o tematici. Si punta in via prioritaria ad approfondire le relazioni e il dialogo dell'UE e a stringere partenariati e alleanze con i principali paesi di interesse strategico, in particolare le economie emergenti e i paesi a medio reddito che svolgono un ruolo sempre più importante negli affari e nella governance mondiali, nella politica estera, nell'economia internazionale e nelle sedi multilaterali.

 

Emendamento    525

Proposta di regolamento

Allegato V – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni dell'EFSD+ ammissibili al sostegno della garanzia per le azioni esterne si prefiggono in particolare i seguenti obiettivi prioritari:

Le operazioni dell'EFSD+ ammissibili al sostegno della garanzia per le azioni esterne contribuiscono ai seguenti obiettivi prioritari:

Emendamento    526

Proposta di regolamento

Allegato V – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  fornire finanziamenti e sostegno per lo sviluppo del settore privato e cooperativo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, del [regolamento finanziario], con un'attenzione particolare per le aziende locali e le micro, piccole e medie imprese, la creazione di posti di lavoro dignitosi e la promozione del contributo delle imprese europee agli obiettivi dell'EFSD+;

(a)  fornire finanziamenti e sostegno per lo sviluppo del settore privato, delle imprese sociali e cooperativo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, del [regolamento finanziario], per contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale così come all'attuazione dell'Agenda 2030, dell'accordo di Parigi e, se del caso, della politica europea di vicinato e degli obiettivi stabiliti all'articolo 3 del regolamento UE .../... [IPA III], all'eliminazione della povertà, alla promozione delle competenze e dello spirito imprenditoriale, alla parità di genere e all'emancipazione delle donne e dei giovani, perseguendo e rafforzando al contempo lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani, con un'attenzione particolare per le aziende locali, le imprese sociali e le micro, piccole e medie imprese, la creazione di posti di lavoro dignitosi conformemente alle pertinenti norme dell'OIL, i salari di sussistenza, le opportunità economiche e la promozione del contributo delle imprese europee agli obiettivi dell'EFSD+;

Emendamento    527

Proposta di regolamento

Allegato V – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente;

(e)  contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente, producendo così benefici climatici e ambientali collaterali, assegnando il 45 % dei finanziamenti a investimenti che contribuiscono agli obiettivi in materia di clima, gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, e destinando il 30 % della dotazione finanziaria globale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;

Emendamento    528

Proposta di regolamento

Allegato V – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della migrazione irregolare, nonché rafforzare la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza, e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d'origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani.

(f)  contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare la povertà e la disuguaglianza in quanto fattori trainanti della migrazione, ivi compresi la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati, nonché contribuire alla migrazione sicura, ordinata e regolare, rafforzando la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza, e contribuendo al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d'origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance, della parità di genere, della giustizia sociale e dei diritti umani.

Emendamento    529

Proposta di regolamento

Allegato V – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sono create le seguenti finestre d'investimento:

 

-  Energia sostenibile e connettività sostenibile

 

-  Finanziamento di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI)

 

-  Agricoltura sostenibile, imprenditoria rurale, compresa l'agricoltura di sussistenza e i piccoli agricoltori, pastorizia e agroindustria ecologica

 

-  Città sostenibili

 

-  Digitalizzazione per lo sviluppo sostenibile

 

-  Sviluppo umano

Emendamento    530

Proposta di regolamento

Allegato VI

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    531

Proposta di regolamento

Allegato VII – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Numero di studenti iscritti all'istruzione primaria e/o secondaria e alla formazione con il sostegno dell'UE

(5)  Numero di studenti che hanno completato l'istruzione primaria e/o secondaria acquisendo competenze minime nella lettura e nella matematica e la formazione con il sostegno dell'Unione

Emendamento    532

Proposta di regolamento

Allegato VII – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Stabilità politica e assenza di violenza

(9)  Stabilità politica e assenza di violenza sulla base di una valutazione della situazione di partenza

Emendamento    533

Proposta di regolamento

Allegato VII – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ove pertinente, tutti gli indicatori sono disaggregati per sesso.

L'indicatore 4 è disaggregato per sesso e gli indicatori 2, 3 e 5 sono disaggregati per sesso ed età.

Emendamento    534

Proposta di regolamento

Allegato VII bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato VII bis

 

Paesi partner in relazione ai quali l'assistenza dell'Unione è sospesa

 

[A cura della Commissione, conformemente all'articolo 15 bis]

  • [1]  GU C 45 del 4.2.2009, pag. 1.
  • [2]  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione per uno strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) riunisce la maggior parte[1] degli attuali strumenti di finanziamento esterno (EFI), proponendo un bilancio di 89,2 miliardi di EUR. Inoltre, la proposta NDICI comprende una serie di disposizioni che si applicano anche ad altri EFI[2]. La valutazione intermedia della Commissione degli attuali EFI ha mostrato gli strumenti da adattare sostanzialmente allo scopo, un elemento che il Parlamento ha riconosciuto nelle sue relazioni di attuazione[3]. Lo strumento NDICI comprende l'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES), richiesta a lungo dal Parlamento europeo[4]. Le commissioni AFET e DEVE rilevano che le richieste del Parlamento affinché gli strumenti di sviluppo, di vicinato, per i diritti umani e di preadesione continuino a essere separati non sono state tenute in considerazione nella vigente proposta NDICI. Tra i quattro strumenti summenzionati, solo l'ultimo rimane separato. Le commissioni sono disponibili a considerare un'architettura semplificata e razionalizzata per gli EFI purché questa rispetti chiaramente gli obiettivi delle politiche soggiacenti dell'Unione e rafforzi la trasparenza, la responsabilità, l'efficienza, la coerenza e la flessibilità dei fondi dell'UE per l'azione esterna. Tale obiettivo è alla base degli emendamenti alla proposta di regolamento NDICI, che trattano gli aspetti riportati di seguito. I correlatori hanno espresso la loro disponibilità, nel corso dei futuri negoziati con il Consiglio, a valutare se possano essere soddisfatte le condizioni per presentare l'approccio di uno strumento di vicinato separato, al fine di rispecchiare adeguatamente, a livello degli strumenti finanziari, la relazione speciale che lega l'Unione e i paesi del vicinato orientale e meridionale.

Migliore governance e ruolo più incisivo del Parlamento

La fusione dei vari strumenti nell'ambito della proposta NDICI intende aumentare la coerenza dell'azione esterna dell'UE, aumentando al contempo anche la flessibilità dello strumento per rispondere agli sviluppi futuri. Gli emendamenti proposti riconoscono tale esigenza di flessibilità, ma mirano a bilanciarla con un aumento della responsabilità democratica e un rafforzamento dei meccanismi di controllo. Con l'introduzione della procedura degli atti delegati per le scelte politiche secondarie, in particolare la programmazione, le commissioni intendono consentire la flessibilità garantendo al contempo la legittimità democratica e la trasparenza attraverso il pari coinvolgimento di entrambi i colegislatori a livello strategico. Gli atti delegati che integrano il presente regolamento sono necessari per l'istituzione di programmi pluriennali che delineino i settori prioritari, gli obiettivi, i risultati attesi, le assegnazioni finanziarie indicative e le modalità di cooperazione. Tale procedura concederà altresì ai colegislatori maggiore controllo politico quando sarà mobilitata la riserva per le priorità e le sfide emergenti, una caratteristica fondamentale dello strumento NDICI in termini di flessibilità. L'inserimento degli atti delegati per la programmazione pluriennale è accompagnato dall'eliminazione degli atti di esecuzione e della procedura di comitato alla luce della recente giurisprudenza[5], che dovranno essere sostituiti da decisioni della Commissione relative all'esecuzione del regolamento.

Per garantire la responsabilità democratica, la relazione prevede un dialogo rafforzato tra il Parlamento e la Commissione, in particolare prima dell'adozione degli atti delegati, nonché prima della presentazione del progetto di bilancio annuale da parte della Commissione, per discutere delle linee guida e degli orientamenti strategici. La relazione auspica altresì di assicurare la coerenza e la complementarità dei vari EFI e con la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione.

Al di là della programmazione, la relazione delle commissioni AFET/DEVE prevede anche un rafforzamento del controllo, delle salvaguardie e dei meccanismi di governance in altri modi: inclusione di atti delegati al fine di istituire quadri per la gestione del rischio, adozione di un approccio basato sulle prestazioni nel vicinato e, per i diritti umani nelle attività del settore della sicurezza, creazione di finestre d'investimento. La relazione fissa anche la data di fine del regolamento nel 2027, facendola coincidere con il periodo del QFP, e prevede, connessa a tale aspetto, un'autentica revisione intermedia del regolamento. Sono altresì previsti meccanismi rafforzati di monitoraggio e rendicontazione, anche per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+). Infine, le commissioni AFET e DEVE propongono di inserire nel corpo principale del regolamento importanti disposizioni, ossia in merito alla struttura dei programmi, agli obiettivi per il vicinato o alla governance dell'EFSD+, rispecchiate solo negli allegati della proposta della Commissione.

Obiettivi distinti e più chiari per le varie politiche

Il vicinato europeo costituisce uno dei principali settori prioritari dell'azione esterna dell'UE. Qualsiasi strumento futuro per il vicinato deve poter rispondere alle specifiche necessità e circostanze dei paesi del vicinato e tenere conto dello status privilegiato di cui beneficiano tali paesi in conformità dei trattati. Pertanto, il progetto di regolamento prevede giustamente un apposito capo contenente disposizioni specifiche in materia di vicinato. Le commissioni AFET e DEVE propongono di rafforzare ulteriormente il quadro strategico e di introdurre alcuni miglioramenti mirati all'approccio basato sulle prestazioni, che in linea con il principio "più progressi, più aiuti" rappresenta uno dei principi fondamentali della politica europea di vicinato (PEV).

La relazione è favorevole a porre l'accento sull'Africa subsahariana quale settore prioritario per l'azione esterna dell'UE riservando e rafforzando le assegnazioni finanziarie e consente, al contempo, la creazione di un programma panafricano per affrontare le sfide del continente africano nel complesso. È altresì previsto un eventuale programma che interessi i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) per rispondere alle possibili esigenze derivanti da un accordo futuro post-Cotonou e sono stati stanziati fondi per i Caraibi e il Pacifico.

Nell'attuale QFP i fondi per lo sviluppo rappresentano oltre due terzi del bilancio totale per l'azione esterna. È pertanto fondamentale che le commissioni tengano adeguatamente conto del peso finanziario dei fondi di sviluppo dello strumento NDICI nel testo del regolamento rafforzando le disposizioni che costituiscono i fondamenti della cooperazione allo sviluppo dell'UE. In primo luogo, tra gli obiettivi dello strumento NDICI è stato introdotto un riferimento essenziale all'eliminazione della povertà e agli obiettivi di sviluppo sostenibile; in secondo luogo, le commissioni aumentano l'obiettivo del finanziamento nell'ambito del presente regolamento, che dovrebbe soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo, al 95 % rispetto al 92 % proposto. Considerando che l'attuale cifra si attesta al 94 %, l'aumento proposto è chiaramente realizzabile.

Il principio della coerenza delle politiche di sviluppo rimane lo strumento di base per garantire che gli obiettivi di sviluppo siano integrati in altri settori dell'azione esterna. Le commissioni AFET e DEVE introducono nuove disposizioni intese a garantire che eventuali politiche esterne che possano avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo tengano conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo. Riconoscendo l'ampia diversità delle questioni affrontate nell'ambito del programma tematico Sfide globali, le commissioni hanno aumentato il bilancio proposto di 1,5 miliardi di EUR al fine di consentire un rafforzamento degli aspetti che sono considerati alla base dello sviluppo sostenibile, ossia la sanità e l'istruzione. Per quanto riguarda la migrazione, la relazione sottolinea la necessità di un approccio olistico e a più lungo termine affrontando le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e sostenendo politiche efficaci e basate sui diritti umani per agevolare la migrazione sicura, ordinata e regolare. Infine, tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, le commissioni inseriscono il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi tra gli obiettivi del regolamento e hanno richiesto che le azioni nell'ambito dello strumento NDICI favoriscano il rispetto dell'accordo di Parigi. Le commissioni hanno inoltre deciso che il 30 % dei fondi NDICI dovrebbe contribuire al sostegno degli obiettivi in materia di clima, e un ulteriore 15 % ad altri obiettivi ambientali.

In occasione del settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le commissioni AFET e DEVE hanno ritenuto più importante che mai ricordare che la base per l'azione esterna dell'Unione è rappresentata dagli stessi principi che costituiscono il fondamento della creazione dell'Unione: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

In conformità di quanto precede, le commissioni hanno introdotto disposizioni mediante le quali l'assistenza a un determinato paese può essere sospesa nei casi in cui persista l'inosservanza dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nessuno dei quali è negoziabile. Inoltre, l'assegnazione finanziaria alle attività per i diritti umani e la democrazia è stata aumentata di 0,5 miliardi di EUR alla luce della riduzione dello spazio della società civile a livello mondiale, dell'aumento della necessità di attività a favore dei diritti umani e del successo del sostegno dell'UE a tali attività nell'attuale QFP.

Infine, le commissioni propongono di integrare l'assistenza alle autorità locali nel programma tematico a sostegno delle organizzazioni della società civile (OSC-AL) come nell'attuale strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e di aumentare la dotazione per tale programma di 1,2 miliardi di EUR (0,5 miliardi di EUR per le AL e un ulteriore importo pari a 0,7 miliardi di EUR per le OSC).

Le commissioni concordano con l'approccio innovativo della Commissione di integrare le disposizioni in materia di stabilità e pace in tutti i programmi geografici e tematici, nonché nel pilastro relativo alla risposta rapida. Tuttavia, le commissioni propongono di includere la prevenzione dei conflitti tra gli obiettivi dello strumento NDICI e di modificare il quadro strategico pertinente per la stabilità e la pace. Esse suggeriscono di assegnare una dotazione finanziaria specifica di 2 miliardi di EUR per la stabilità e la prevenzione dei conflitti nell'ambito del pilastro relativo alla risposta rapida.

Gli allegati relativi alla stabilità e alla pace sono sostanzialmente estesi per includere attività già finanziate a norma dell'attuale strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), nonché alcune nuove attività. Per quanto riguarda il potenziamento delle capacità degli attori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, le commissioni osservano che le proposte rispecchiano rigorosamente le disposizioni di cui all'IcSP esistente. Tale sostegno deve essere in linea con l'obiettivo globale di conseguire lo sviluppo sostenibile e non copre né l'acquisto di armi o munizioni né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Per tali attività è introdotto un limite massimo di 270 milioni di EUR. Inoltre, è inclusa un'ulteriore serie di salvaguardie intese a gestire e mitigare il rischio di un uso improprio di tale assistenza.

Per quanto riguarda la cooperazione con i paesi industrializzati, strategici e a reddito medio-alto, le commissioni AFET e DEVE accolgono con favore l'integrazione di un'ampia parte delle attività nell'ambito dell'attuale strumento di partenariato (PI) nel quadro dell'approccio geografico scelto dalla Commissione. Tale approccio dovrebbe altresì garantire una maggiore cooperazione con i paesi a reddito medio-alto per i quali non è più necessaria l'assistenza bilaterale allo sviluppo e che non figurano tra i partner strategici ufficiali dell'UE, il che rappresentava una delle maggiori lacune individuate nell'attuazione dello strumento di partenariato vigente. Inoltre, le commissioni ritengono che la stragrande maggioranza delle azioni proposte nell'ambito del programma "necessità e priorità della politica estera" debba essere programmabile e pertanto propongono che tale programma sia spostato dal pilastro relativo alla risposta rapida al pilastro tematico.

Le commissioni AFET e DEVE sostengono la creazione del nuovo EFSD+ e di un'unica garanzia per le azioni esterne nell'ambito della proposta NDICI. L'approccio della relazione a tali disposizioni è stato orientato dall'esigenza di reintrodurre una serie di salvaguardie e garanzie per gli investimenti intesi a contribuire allo sviluppo sostenibile, rispettando al contempo le norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani. Per consentire la continuità delle operazioni di lunga data della BEI al di fuori dell'UE a sostegno dell'azione esterna dell'Unione, le commissioni propongono che la BEI attui in modo esclusivo una parte di una finestra di investimento che copre i prestiti sovrani per almeno 1 miliardo di EUR.

Misure di bilancio

Le commissioni AFET e DEVE hanno approvato vari emendamenti al fine di rispecchiare meglio l'importanza strategica di una serie di questioni geografiche e tematiche. Esse accolgono con favore il fatto che siano state stanziate le assegnazioni geografiche del vicinato e dell'Africa subsahariana. Inoltre, la relazione interlocutoria del Parlamento sul QFP[6] propone un aumento del finanziamento di un piano di investimenti per l'Africa di 3,5 miliardi di EUR a prezzi del 2018, da dividere tra l'Africa subsahariana (2,4 miliardi di EUR) e il vicinato (1,1 miliardo di EUR). Le commissioni AFET e DEVE accolgono con favore tale aumento.

Il rafforzamento proposto delle assegnazioni finanziarie per i diritti umani, la società civile e le autorità locali e le sfide globali summenzionate sono stati compensati da una riduzione equivalente della riserva per la flessibilità. Tale riduzione rispecchia inoltre l'opinione delle commissioni in merito al fatto che lo strumento debba essere programmato nella misura più ampia possibile per garantire un controllo democratico, prevedendo, tuttavia, al contempo un'ampia flessibilità in modo da rispondere alle necessità impreviste.

  • [1]  Regolamento (UE) n. 233/2014 che istituisce lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, regolamento (UE) n. 234/2014 che istituisce lo strumento di partenariato, regolamento (UE) n. 232/2014 che istituisce lo strumento europeo di vicinato, regolamento (UE) n. 235/2014 che istituisce lo strumento europeo per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo, regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, un fondo di garanzia per le azioni esterne (regolamento (CE/Euratom) n. 480/2009), il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, la sua garanzia e il suo Fondo di garanzia (regolamento (UE) 2017/1601), e il regolamento di esecuzione comune.
  • [2]  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM (2018) 465 final). Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra ("decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2018) 461 final).  Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare al fine di integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018) 462 final).
  • [3]  Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo, 2017/2258(INI), risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sull'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del 2017 e futura architettura post 2020 (2017/2280(INI)), risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020, 2017/2052(INI).
  • [4]  Cfr., ad esempio, risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 sul futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020, 2016/2053(INI).
  • [5]  Cfr. causa C-521/15 Spagna/Consiglio, EU:C:2017:982, punti 47 e 48.
  • [6]  Relazione interlocutoria del Parlamento europeo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)).

PARERE della commissione per il commercio internazionale (24.1.2019)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Relatore per parere: Marietje Schaake

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per lo sviluppo, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Visto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020,

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

(1)  L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello di promuovere lo sviluppo economico e sociale, contribuire a eliminare la povertà e affermare i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'Unione persegue la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche, e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali. L'ampia gamma di azioni consentite dal presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo del trattato.

(2)  Ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'Unione persegue la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche, in particolare in materia di commercio internazionale, e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali. L'ampia gamma di azioni consentite dal presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo del trattato.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  La politica commerciale dell'Unione dovrebbe essere coerente con le sue altre politiche esterne ed interne e rispettare il principio della coerenza delle politiche di sviluppo, sancito dai trattati, al fine di garantire la trasparenza, la stabilità e la realizzazione di condizioni di concorrenza più eque. Una politica commerciale solidale ed equa, coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con la promozione dei diritti umani, può fornire un contributo importante all'eliminazione della povertà.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il presente strumento prevede azioni a sostegno di tali obiettivi e delle politiche di azione esterna e si basa sulle azioni finanziate in precedenza nell'ambito del regolamento (UE) n. 233/201446, dell'accordo interno47 e del regolamento di esecuzione48 dell'11º Fondo europeo di sviluppo (FES), del regolamento (UE) n. 232/201449, del regolamento (UE) n. 230/201450, del regolamento (UE) n. 235/201451, del regolamento (UE) n. 234/201452, del regolamento (Euratom) n. 237/201453, del regolamento (UE) n. 236/201454, della decisione n. 466/2014/UE, del regolamento (CE) n. 480/200955 e del regolamento (Euratom) n. 2017/160156.

(6)  Il presente strumento prevede azioni a sostegno di tali obiettivi e delle politiche di azione esterna e si basa sulle azioni finanziate in precedenza nell'ambito del regolamento (UE) n. 233/201446, dell'accordo interno47 e del regolamento di esecuzione48 dell'11º Fondo europeo di sviluppo (FES), del regolamento (UE) n. 232/201449, del regolamento (UE) n. 230/201450, del regolamento (UE) n. 235/201451, del regolamento (UE) n. 234/201452, del regolamento (Euratom) n. 237/201453, del regolamento (UE) n. 236/201454, della decisione n. 466/2014/UE, del regolamento (CE) n. 480/200955 e del regolamento (Euratom) n. 2017/160156. Tale architettura semplificata e razionalizzata per gli strumenti di finanziamento europei (EFI) dovrebbe rispettare gli obiettivi delle politiche soggiacenti dell'Unione e rafforzare la trasparenza, la responsabilità, l'efficienza e la coerenza, garantendo nel contempo la flessibilità dei fondi dell'Unione per l'azione esterna.

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46 Regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

46 Regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

47 Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

47 Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

48 Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11º Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

48 Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11º Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

49 Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

49 Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

50 Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

50 Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

51 Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).

51 Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).

52 Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

52 Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

53 Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

53 Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

54 Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

54 Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

55 Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

55 Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

56 Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD

56 Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici57 e al programma di azione di Addis Abeba58, è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Di portata universale, fornisce un quadro d'azione comune globale che si applica all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno. La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente.

(7)  Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici57 e al programma di azione di Addis Abeba58, è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Di portata universale, fornisce un quadro d'azione comune globale che si applica all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno. La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente.

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57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.

57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.

58 "Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo", adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313)

58 "Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo", adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  L'Unione ribadisce la sua piena adesione al duraturo valore del multilateralismo e chiede un'agenda commerciale fondata su scambi liberi, equi e basati su regole a beneficio di tutti, che sostenga l'agenda per lo sviluppo sostenibile includendo le questioni sociali, dell'ambiente e dei diritti umani e che garantisca che le norme concordate a livello multilaterale e armonizzate siano applicate uniformemente nei confronti di tutti. È ormai urgente procedere alla modernizzazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) alla luce degli ultimi sviluppi internazionali e rivedere a fondo svariati aspetti del funzionamento di tale organizzazione per accrescerne sia l'efficacia che la legittimità.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale"), presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori e gli interessi dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale, lottare contro le cause profonde dell'immigrazione irregolare e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo, sostenere la politica commerciale, la diplomazia economica e la cooperazione economica, promuovere soluzioni e tecnologie digitali, nonché dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione. Nel promuovere i propri interessi, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali e ambientali elevate, dello Stato di diritto, del diritto internazionale e dei diritti umani.

(8)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sulle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale"), presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori e gli interessi dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, promuovere la democrazia e i diritti umani, preservare la pace, prevenire i conflitti, incentivare la mediazione e la ricostruzione postbellica promuovendo tra l'altro il ruolo delle donne in tutte le fasi, rafforzare la sicurezza internazionale, affrontare le cause profonde dell'immigrazione forzata e degli sfollamenti forzati e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo, promuovere le riforme economiche, predisporre le condizioni per la creazione di un quadro giuridico internazionale per la protezione delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, sostenere una politica commerciale equa, sostenibile e basata su norme e su valori quale strumento di sviluppo e di rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti umani, promuovendo tra l'altro un divieto internazionale di commerciare merci utilizzate per la tortura e la pena di morte, sostenere la diplomazia economica e la cooperazione economica, promuovere soluzioni e tecnologie digitali, far fronte alle minacce alla salute pubblica su scala mondiale nonché dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione. Nel promuovere i propri interessi, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali, occupazionali e ambientali elevate, anche in relazione ai cambiamenti climatici, dello Stato di diritto e del diritto internazionale, anche per quanto riguarda il diritto umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo (in appresso "il consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell'Unione e degli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il principio di non lasciare indietro nessuno e il rafforzamento della resilienza sono al centro della politica di cooperazione allo sviluppo.

(9)  Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo (in appresso "il consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell'Unione e degli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba, che ha lo scopo di rendere possibile uno sviluppo sostenibile e accelerare la trasformazione mettendo in risalto gli elementi trasversali della politica di sviluppo, come la parità di genere, i giovani, gli investimenti e il commercio, l'energia sostenibile e l'azione per il clima, la buona governance, la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, la migrazione e la mobilità, nell'ottica di contribuire all'insieme delle politiche dell'Unione in materia di azione esterna, compresa la politica commerciale comune, e agli obiettivi definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il principio di non lasciare indietro nessuno e il rafforzamento della resilienza sono al centro della politica di cooperazione allo sviluppo.

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60 "Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo ‘Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro'", dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 8 giugno 2017.

60 "Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo ‘Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro'", dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 8 giugno 2017.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 201562, punta a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo economico. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, la politica europea di vicinato riesaminata si concentra su quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo economico; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione.

(19)  Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 201562, punta a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo economico. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, la politica europea di vicinato riesaminata si concentra su quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo economico; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde della migrazione forzata e degli sfollamenti forzati. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione. Nel quadro della politica di vicinato, l'Unione si è impegnata con numerosi paesi partner vicini per negoziare e concludere accordi ambiziosi di libero scambio globali e approfonditi. Detti accordi mirano non solo a migliorare l'accesso al mercato e a favorire l'instaurazione di un clima favorevole agli investimenti, ma anche a contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali della politica di vicinato, come lo sviluppo socioeconomico sostenibile e inclusivo, che sarà vantaggioso per tutti. La società civile di ciascun paese partner e dell'Unione, i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo dovrebbero essere associati ai processi negoziali nonché al monitoraggio dell'attuazione di tali accordi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto sostenere la negoziazione di tali accordi e la corretta attuazione degli accordi conclusi.

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62 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

62 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire agli aspetti commerciali delle relazioni esterne dell'Unione, quali la cooperazione con i paesi terzi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per stagno, tantalio e oro, il processo di Kimberley, il patto di sostenibilità, l'attuazione degli impegni assunti a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis (regolamento SPG), la cooperazione nel quadro dell'applicazione delle normative, della governance e del commercio nel settore forestale (FLEGT) e le iniziative di aiuto al commercio allo scopo di garantire coerenza e sostegno reciproco tra la politica commerciale dell'Unione, da un lato, e i suoi obiettivi e le sue azioni in materia di sviluppo, dall'altro.

 

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1 bis Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e affrontando con efficacia il fenomeno dell'immigrazione irregolare. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a garantire l'accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti, nonché a moltiplicare l'impegno, ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento, sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani. Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l'Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l'assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni. Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva.

(29)  È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e affrontando con efficacia il fenomeno dell'immigrazione irregolare. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a garantire l'accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde della migrazione forzata e degli sfollamenti forzati, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti, nonché a moltiplicare l'impegno, ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento, sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani. Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l'Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l'assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni. Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva.

 

(La modifica si applica all'intero testo)

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontando le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

(34)  L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi e opportunità economiche in particolare per le donne e i giovani, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontando le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) ..../... (IPA III) e del regolamento (UE) ..../... (EINS), che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, a seconda dei casi e in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio". La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo.

(36)  Sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) ..../... (IPA III) e del regolamento (UE) ..../... (EINS), che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, a seconda dei casi e in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio". La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo.

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71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Al fine di assicurare la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere per le controparti ammissibili una deroga alle norme relative alle modalità di esecuzione del bilancio dell'Unione, come stabilito nel regolamento finanziario. Le controparti ammissibili potrebbero anche essere organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato, oppure organismi di diritto privato di un paese partner.

(37)  Al fine di assicurare la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato, promuovere una concorrenza equa e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere per le controparti ammissibili una deroga alle norme relative alle modalità di esecuzione del bilancio dell'Unione, come stabilito nel regolamento finanziario. Le controparti ammissibili potrebbero anche essere organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato, oppure organismi di diritto privato di un paese partner.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

1.  L'obiettivo generale del regolamento è affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, nonché degli articoli 11, 207 e 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)   sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell’Africa subsahariana, dell’Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

(a)  sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi, in particolare in merito al conseguimento di uno sviluppo economico e sociale sostenibile e all'eliminazione della povertà;

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità;

(b)  a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione al commercio internazionale basato su norme e su valori, eliminare la povertà, promuovere la crescita economica e promuovere e difendere il multilateralismo, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, comprese le migrazioni e la mobilità;

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Quadro strategico

Quadro strategico

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato, commerciali e di cooperazione, gli accordi multilaterali, gli altri accordi e le pertinenti normative dell'Unione che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  L'Unione promuove inoltre, nelle sue relazioni con i paesi terzi nel quadro dello strumento, sforzi internazionali a favore di un accordo multilaterale su un divieto di commerciare merci utilizzate per la tortura e la pena di morte.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto del loro bilancio in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali e delle relazioni contrattuali con l'Unione.

Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto del loro bilancio in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali, in particolare dell'accordo di Parigi, e delle relazioni contrattuali con l'Unione, compresi gli accordi di associazione, di partenariato e di cooperazione nonché gli accordi commerciali.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, ove opportuno, che le parti interessate dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le amministrazioni locali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio dei programmi.

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura che le parti interessate dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le amministrazioni locali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio dei programmi.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, ove opportuno, il ricorso ai sistemi dei paesi partner per l'attuazione dei programmi.

In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce il ricorso ai sistemi dei paesi partner per l'attuazione dei programmi.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.

8.  La Commissione fornisce informazioni sostanziali e documenti completi di programmazione pluriennale, nonché piani e misure d'azione, e intrattiene uno scambio sistematico di opinioni con le commissioni competenti del Parlamento europeo, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;

(a)  le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici e inserite in un registro consultabile, su richiesta, dal Parlamento europeo, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La cooperazione con i paesi industrializzati si concentra sulla promozione degli interessi dell'Unione e degli interessi reciproci.

4.  La cooperazione con i paesi industrializzati si concentra sulla promozione degli interessi dell'Unione e degli interessi reciproci, nonché degli interessi e dei valori condivisi, degli obiettivi comuni e della difesa del multilateralismo. Tale cooperazione si basa, se del caso, su un dialogo tra l'Unione, incluso il Parlamento europeo, e gli Stati membri, con la partecipazione della società civile.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  qualsiasi precedente accordo o regolamento multilaterale o bilaterale in vigore concluso dal paese e/o dalla regione in questione, quali il regolamento SPG, il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1236/2005 e i futuri regolamenti relativi ai prodotti a duplice uso e all'importazione di beni culturali;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)  qualunque accordo commerciale multilaterale o bilaterale concluso, ivi compresi gli accordi di libero scambio globali e approfonditi conclusi tra l'Unione e i paesi vicini, nonché qualunque preferenza commerciale accordata dall'Unione a un paese partner;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7, oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi.

3.  Previa consultazione del Parlamento europeo, i programmi indicativi pluriennali per programmi geografici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7, oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I programmi indicativi pluriennali per programmi tematici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7.

4.  Previa consultazione del Parlamento europeo, i programmi indicativi pluriennali per programmi tematici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il partenariato con l'Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;

(d)  il partenariato e gli accordi di associazione, nonché altre relazioni commerciali e di investimento con l'Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

1.  La Commissione adotta, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione.

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, la Commissione può adottare, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, misure speciali non previste nei documenti di programmazione.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorire la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorire la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi e opportunità economiche in particolare per le donne e i giovani, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La valutazione intermedia esamina altresì il funzionamento dell'architettura semplificata e razionalizzata per gli EFI rispetto agli obiettivi delle politiche soggiacenti dell'Unione e ai principi di trasparenza, responsabilità, efficienza, coerenza e flessibilità dei fondi dell'Unione per l'azione esterna.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione di valutazione finale esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento.

La relazione di valutazione finale esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, il funzionamento dell'architettura semplificata e razionalizzata, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera A – paragrafo 4 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  Limitare la deforestazione e promuovere l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT); lottare contro il disboscamento illegale e il commercio illegale di legname e prodotti del legno.

(j)  Fermare la deforestazione e promuovere l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT); lottare contro il disboscamento illegale e il commercio illegale di legname e prodotti del legno. Sostenere la negoziazione e l'attuazione di accordi di partenariato volontari.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera A – paragrafo 5 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  Promuovere e rafforzare il multilateralismo, la cooperazione economica sostenibile, il commercio internazionale e le relazioni in materia di investimenti, nonché le norme e i principi dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera A – paragrafo 5 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

(n)  Sostenere l'agenda di integrazione regionale, politiche commerciali ottimali, nonché il consolidamento e l'attuazione degli accordi commerciali tra l'UE e i suoi partner.

(n)  Sostenere l'agenda di integrazione regionale, politiche commerciali ottimali a favore di uno sviluppo inclusivo e sostenibile, nonché il consolidamento e l'attuazione degli accordi commerciali tra l'UE e i suoi partner.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera A – paragrafo 5 – lettera s

Testo della Commissione

Emendamento

(s)  Promuovere un accesso equo, sostenibile e senza distorsioni al settore estrattivo.

(s)  Garantire che l'accesso al settore estrattivo sia equo e sostenibile.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 1 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

–  Ridurre l'utilizzo delle risorse naturali per finanziare conflitti e sostenere il rispetto da parte dei portatori di interessi di iniziative come il regime di certificazione del processo di Kimberley, ivi comprese quelle relative al [regolamento dell'UE sui minerali dei conflitti], in particolare per quanto riguarda l'attuazione di controlli nazionali efficienti della produzione e del commercio di risorse naturali.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 1 – trattino 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

–  Contribuire agli sforzi dell'Unione a favore di un divieto internazionale di commerciare merci utilizzate per la tortura e la pena di morte.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 1 – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

–  Promuovere un multilateralismo efficace e un partenariato strategico, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Vengono rilanciati i partenariati strategici, con particolare attenzione all'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), alla Corte penale internazionale (CPI) e ai pertinenti meccanismi regionali e nazionali per i diritti umani. Il programma promuove inoltre l'educazione e la ricerca in materia di diritti umani e democrazia, anche attraverso il Campus globale per i diritti umani e la democrazia.

–  Promuovere un multilateralismo efficace e partenariati strategici, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali e a fornire agli attori locali gli strumenti per garantire la promozione e la tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. I partenariati per i diritti umani si concentrano sul rafforzamento dell'architettura nazionale e internazionale in materia di diritti umani, ivi compreso il sostegno al multilateralismo, dal momento che sono essenziali l'indipendenza e l'efficacia dell'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), della Corte penale internazionale (CPI) e dei pertinenti meccanismi regionali per i diritti umani. Proseguire il sostegno all'educazione e alla ricerca in materia di diritti umani e democrazia, anche attraverso il sostegno al Campus globale per i diritti umani e la democrazia.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

–  Sostenere la modernizzazione dell'OMC per accrescerne sia l'efficacia che la legittimità.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 4 – lettera A – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Contribuire all'agenda mondiale sul lavoro dignitoso, in particolare nelle catene del valore globali, e migliorare la conoscenza delle politiche occupazionali efficaci che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, compresi l'istruzione e la formazione professionali e l'apprendimento permanente.

(b)  Contribuire all'agenda mondiale sul lavoro dignitoso, in particolare sulle catene del valore globali, e migliorare la conoscenza delle politiche occupazionali efficaci che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, compresi l'istruzione e la formazione professionali e l'apprendimento permanente.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 4 – lettera C – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, sostenere un maggiore dialogo tra settore pubblico e settore privato e sviluppare le capacità delle micro, piccole e medie imprese.

(b)  Migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, sostenere un maggiore dialogo tra settore pubblico e settore privato e sviluppare le capacità delle micro, piccole e medie imprese, compresa la loro internazionalizzazione.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 4 – lettera C – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Sostenere la politica commerciale e gli accordi commerciali dell'Unione e la loro attuazione; migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti.

(c)  Sostenere l'attuazione degli strumenti di politica commerciale e gli accordi commerciali dell'Unione al fine di migliorare lo sviluppo sostenibile, la diversificazione economica e l'accesso al mercato dell'Unione, oltre a mirare a facilitare l'accesso alle tecnologie e alla proprietà intellettuale rispettose del clima.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

Riferimenti

COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

2.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Marietje Schaake

9.7.2018

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

5.7.2018

Esame in commissione

20.11.2018

 

 

 

Approvazione

24.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

2

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kārlis Šadurskis, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

2

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

6

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per i bilanci (12.1.2019)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Relatore per parere (*): Eider Gardiazabal Rubial

(*)  Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per lo sviluppo, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Le controparti dovrebbero essere ammissibili alla garanzia purché allineino le proprie politiche interne onde riflettere il contesto giuridico recentemente adottato al fine di combattere l'elusione fiscale, oltre all'evasione fiscale, come indicato in dettaglio nella comunicazione della Commissione del 21 marzo 2018 sui nuovi requisiti contro l'elusione fiscale nella legislazione dell'UE che disciplina in particolare le operazioni di finanziamento e d'investimento (C(2018)1756);

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima in tutte le politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire per il 25% della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del presente regolamento, mentre il contributo complessivo del regolamento dovrebbe rientrare nei relativi processi di valutazione e riesame.

(28)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima in tutte le politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 25% delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo 2021-2027 e il 30% il più presto possibile, al più tardi entro il 2027. Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire per il 35% della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del presente regolamento, mentre il contributo complessivo del regolamento dovrebbe rientrare nei relativi processi di valutazione e riesame.

Motivazione

Al fine di allineare la formulazione con la relazione interlocutoria sul QFP/sulle risorse proprie.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis)  Una garanzia dell'UE per le operazioni di investimento sovrano nel settore pubblico fa parte dell'EFSD +. La garanzia dell'UE non si estende alle operazioni di investimento sovrano che riguardano il prestito al settore privato o il prestito a entità sub-statali o a loro beneficio, le quali possono accedere a finanziamenti sub-statali senza garanzie statali. Al fine di contribuire alla pianificazione della capacità da parte della BEI, un volume minimo garantito di tali operazioni di investimento sovrano è assegnato alla BEI.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) /... (IPA III) e del regolamento (UE) /... (EINS), che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, a seconda dei casi e in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio". La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo.

(36)  Sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD, del mandato per i prestiti esterni e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) ..../... (IPA III) e del regolamento (UE) ..../... (EINS), che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio". La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo.

__________________

__________________

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)  Per contribuire alla lotta internazionale alle frodi fiscali, all'evasione fiscale, alle frodi, alla corruzione e al riciclaggio di denaro tutti i finanziamenti per mezzo del presente regolamento dovrebbero essere erogati in modo completamente trasparente. Inoltre le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, né partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa o in un paradiso fiscale. Le controparti devono inoltre astenersi dal ricorrere all'elusione fiscale o a regimi aggressivi di pianificazione fiscale.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  "addizionalità": principio che garantisce che la garanzia per le azioni esterne contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza di essa o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa. Con il termine "addizionalità" si indica anche il fatto di attirare i fondi del settore privato e di affrontare i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali nonché di migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Il principio assicura altresì che le operazioni di investimento e finanziamento della garanzia per le azioni esterne non sostituiscono il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione o internazionale, ed evitano l'esclusione di investimenti pubblici o privati. I progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d'investimento senza la garanzia per le azioni esterne.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del regolamento è affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

1.  L'obiettivo generale del regolamento è affermare e promuovere i valori, i principi e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea nonché degli articoli 208 e 11 TFUE.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 89 200 milioni di EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 82 451 000 000 di EUR a prezzi del 2018 (93 154 000 000 di EUR a prezzi correnti).

Motivazione

Al fine di rafforzare le dotazioni finanziarie destinate al vicinato meridionale e all'Africa subsahariana con 3,5 miliardi di EUR supplementari, in linea con la relazione interlocutoria sul QFP e le risorse proprie.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a)  68 000 milioni di EUR per i programmi tematici:

a)  63 687 milioni di EUR a prezzi del 2018 (71 954 milioni di EUR a prezzi correnti) per i programmi tematici:

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

–  vicinato: almeno 22 000 milioni di EUR,

–  vicinato: almeno 20 572 milioni di EUR a prezzi del 2018 (23 243 milioni di EUR a prezzi correnti),

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

–  Africa subsahariana: almeno 32 000 milioni di EUR,

–  Africa subsahariana: almeno 30 723 milioni di EUR a prezzi del 2018 (34 712 milioni di EUR a prezzi correnti),

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

–  Asia e Pacifico: 10 000 milioni di EUR,

–  Asia e Pacifico: 8 851 milioni di EUR a prezzi del 2018 (10 000 milioni di EUR a prezzi correnti),

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

–  Americhe e Caraibi: 4 000 milioni di EUR,

–  Americhe e Caraibi: 3 540 milioni di EUR a prezzi del 2018 (4 000 milioni di EUR a prezzi correnti),

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b)  7 000 milioni di EUR per i programmi tematici:

b)  6 196 milioni di EUR a prezzi del 2018 (7 000 milioni di EUR a prezzi correnti) per i programmi tematici:

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

–  Diritti umani e democrazia: 1 500 milioni di EUR,

–  Diritti umani e democrazia: 1 328 milioni di EUR a prezzi del 2018 (1 500 milioni di EUR a prezzi correnti),

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

–  Organizzazioni della società civile: 1 500 milioni di EUR,

–  Organizzazioni della società civile: 1 328 milioni di EUR a prezzi del 2018 (1 500 milioni di EUR a prezzi correnti),

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

–  Stabilità e pace: 1 000 milioni di EUR,

–  Stabilità e pace: 886 milioni di EUR a prezzi del 2018 (1 000 milioni di EUR a prezzi correnti),

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

–  Sfide mondiali: 3 000 milioni di EUR,

–  Sfide mondiali: 2 656 milioni di EUR a prezzi del 2018 (3 000 milioni di EUR a prezzi correnti),

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  1 062 milioni di EUR a prezzi del 2018 (1 200 milioni di EUR a prezzi correnti) per la parità di genere e l'emancipazione femminile

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  4 000 milioni di EUR per le azioni di risposta rapida.

c)  3 540 milioni di EUR a prezzi del 2018 (4 000 milioni di EUR a prezzi correnti) per le azioni di risposta rapida.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a 10 200 milioni di EUR, si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 15.

3.  La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a 7 966 milioni di EUR a prezzi del 2018 (9 000 milioni di EUR a prezzi correnti), si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 15.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale durante la procedura di bilancio una volta che le priorità sono state concordate tra le istituzioni.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2. La procedura si applica anche ai riesami di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, che incidono in misura significativa sul contenuto del programma indicativo pluriennale.

1.  La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 mediante atti delegati.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7, oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi.

3.  I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici sono riesaminati a medio termine e, se necessario, ai fini di un'attuazione efficace, in qualsiasi momento, in particolare in caso di modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 7, oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'impiego di tali fondi è deciso secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 21.

2.   Lo stanziamento geografico o tematico di tali fondi è deciso nel quadro della procedura annuale di bilancio o degli storni di bilancio e secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 21.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I piani d'adozione e le misure sono adottati tramite atti di esecuzione conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare i piani d'adozione e le misure tramite atti delegati conformemente all'articolo 34.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I piani d'azione e le misure, salvo le misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche adottati ai sensi del presente paragrafo sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35 entro un mese dalla loro adozione.

soppresso

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo.

Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio e del Parlamento europeo al riguardo.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all'attuazione delle misure di assistenza straordinaria ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza.

soppresso

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni relative agli stanziamenti automaticamente riportati, compresi i relativi importi, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), finanzia il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne.

Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne sono finanziati dalle dotazioni finanziarie per i programmi geografici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), il che non è pregiudizievole per le altre azioni finanziate nell'ambito dei programmi geografici.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorire la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari di cui all'articolo 23, paragrafo 1, è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorire la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause profonde dell'immigrazione, l'azione per il clima e la tutela e gestione ambientale, massimizzando al contempo l'addizionalità, fornendo prodotti innovativi e attirando i fondi del settore privato. Il 30% dei finanziamenti sono destinati progressivamente agli investimenti che contribuiscono all'azione per il clima, all'energia rinnovabile e all'efficienza delle risorse. È garantito un equilibrio geografico, in linea con l'azione esterna e le priorità di sviluppo dell'UE. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il tasso di copertura va dal 9% al 50%, a seconda del tipo di operazione.

Il tasso di copertura va dal 9% al 50%, a seconda del tipo di operazione. Un importo massimo di 10 miliardi di EUR è assegnato dal bilancio dell'UE tramite una specifica linea di bilancio nel quadro della procedura annuale di bilancio o degli storni di bilancio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare tale importo massimo, ove risulti necessario.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I tassi di copertura sono riesaminati ogni tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 40. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare tali tassi.

I tassi di copertura sono riesaminati ogni due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 40. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare tali tassi e gli importi finanziari interessati.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La concessione della garanzia per le azioni esterne è subordinata alla conclusione dei rispettivi accordi di garanzia dell'EFSD tra la Commissione, a nome dell'Unione, e la controparte ammissibile.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento finanziario e che:

2.  La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento che affrontano i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale. Tali operazioni sono inoltre conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento finanziario e che:

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  garantiscono l'addizionalità;

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  sono rivolte alle aree con palesi fallimenti del mercato, incanalano il capitale privato dove vi sono carenze di investimenti e si concentrano sulle aree a rischio che non riescono ad attirare investimenti esclusivamente privati;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali e di governo societario.

Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali, fiscali e di governo societario.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare le controparti ammissibili a uno scambio di opinioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

 

Governance e struttura dell'EFSD+

 

1. L'EFSD+ è composto da piattaforme regionali d'investimento create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture dei meccanismi esistenti di finanziamento misto esterno dell'Unione, che possono associare le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+.

 

2. La Commissione è responsabile per la gestione generale dell'EFSD+ e della garanzia per le azioni esterne. Oltre a ciò, la Commissione non aspira a svolgere operazioni bancarie generali. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo per garantire i più alti livelli di trasparenza e responsabilità finanziaria.

 

3. Un comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione per la gestione dell'EFSD+ tranne nel caso delle operazioni riguardanti la politica di allargamento dell'UE e finanziate dall'IPA III, per le quali esiste un comitato strategico nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali (WBIF). La Commissione opera inoltre in stretta cooperazione con tutte le controparti ammissibili per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia per le azioni esterne. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da esperti della Commissione e delle controparti ammissibili, avente lo scopo di valutare il rischio e la relativa quantificazione.

 

4. Il comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito all'orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia dell'EFSD+ e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, della sua politica di sviluppo e della politica europea di vicinato, agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento nonché alle finalità dell'EFSD+ di cui all'articolo 26. Esso sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'EFSD+ e nel monitoraggio di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento.

 

5. Il comitato strategico favorisce inoltre, attraverso le piattaforme di investimento regionali, il coordinamento, la complementarità e la coerenza globali fra i tre pilastri del piano europeo per gli investimenti, fra il piano europeo per gli investimenti e le altre azioni dell'Unione relative alla migrazione e all'attuazione dell'agenda 2030 e con gli altri programmi di cui al presente regolamento.

 

6. Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti. Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri soggetti interessati possono ottenere, se del caso, lo status di osservatori. Il consiglio strategico è consultato prima dell'ammissione di ogni nuovo osservatore. Il consiglio strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante.

 

7. Il consiglio strategico si riunisce almeno due volte l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Ulteriori riunioni possono essere organizzate dal presidente in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del consiglio strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Tali diritti di voto tengono debitamente conto della fonte di finanziamento. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio strategico sono resi pubblici.

 

8. La Commissione riferisce con cadenza annuale al comitato strategico in merito ai progressi compiuti riguardo all'attuazione dell'EFSD+. Il comitato strategico del WBIF riferisce sui progressi compiuti nell'attuazione dello strumento di garanzia per la regione dell'allargamento onde integrare le relazioni di cui sopra. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull'orientamento strategico e l'attuazione dell'EFSD+.

 

9. L'esistenza di due comitati strategici non influisce sulla necessità di avere un solo quadro EFSD+ unificato per la gestione del rischio.

 

10. I comitati operativi delle piattaforme d'investimento regionali sono incaricati di assistere la Commissione, a livello di attuazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali, nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sull'uso della garanzia per le azioni esterne che copre le operazioni dell'EFSD+.

Motivazione

Spostamento dell'allegato VI sulla governance e la struttura dell'EFSD+ nel testo principale.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 ter

 

Il gruppo della Banca europea per gli investimenti fra l'altro:

 

a) partecipa, insieme ad altre istituzioni finanziarie europee, alla gestione del rischio dell'EFSD +, tenendo debitamente conto della necessità di evitare possibili conflitti di interesse;

 

b) attua in modo esclusivo parte di una finestra di investimento che copre il prestito sovrano cui deve essere fornito almeno 1 miliardo di EUR dalle dotazioni finanziarie dei programmi geografici, conformemente alle procedure di cui ai capitoli 1 e 3 del presente titolo;

 

c) è una controparte ammissibile dell'attuazione di attività nell'ambito di altre finestre d'investimento.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Su richiesta degli Stati membri, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di azioni in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento esistenti.

Su richiesta degli Stati membri, i loro contributi possono essere presi in considerazione per essere destinati all'avvio di azioni in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento esistenti.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.  La Commissione o le controparti ammissibili informano senza indugio l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione o le controparti ammissibili forniscono all'OLAF tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un'indagine completa e approfondita.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 30 bis

 

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

 

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili rispettano il diritto dell'Unione applicabile e le norme convenute a livello internazionale e dell'Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode e all'evasione fiscali. Inoltre, le controparti ammissibili non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme fiscali concordate a livello internazionale o dell'Unione in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Le controparti ammissibili possono derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma del presente paragrafo. Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, le controparti ammissibili procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro ottemperanza.

 

2. Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni paese per paese in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 30 ter

 

Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi

 

In vista di possibili rimostranze di terzi nei paesi partner, comprese le comunità e gli individui interessati dai progetti sovvenzionati dall'EFSD+ e dalla garanzia per le azioni esterne, la Commissione e le delegazioni dell'Unione europea pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi con la Commissione. La Commissione fornisce altresì la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto di tali informazioni in vista della futura collaborazione con tali controparti.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, di cui all'articolo 40, paragrafo 2, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti.

6.  La Commissione presenta inoltre una relazione annuale al Parlamento europeo sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne. La relazione è resa pubblica e comprende le seguenti informazioni:

 

a) una valutazione dei risultati che contribuiscono alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del presente regolamento;

 

b) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia per le azioni esterne, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento, comprendente le misure di rischio e il loro impatto sulla stabilità economica e finanziaria dei partner;

 

c) una valutazione, in termini aggregati, dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, sull'eliminazione della povertà e su come siano affrontate le cause profonde della migrazione; tale valutazione comprende un'analisi di genere delle operazioni coperte, basata su prove e su dati disaggregati per genere, ove possibile;

 

d) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia per le azioni esterne e del conseguimento degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;

 

e) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dall'EFSD Plus e dalla garanzia per le azioni esterne;

 

f) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte ammissibile;

 

g) una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;

 

h) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia per le azioni esterne, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti come pure sull'esposizione complessiva al rischio;

 

i) le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente;

 

j) una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne e quelle sviluppate nel quadro del secondo e terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti esterni, sulla base delle pertinenti relazioni esistenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto riguarda la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche che tengono conto della dimensione di genere, nonché la promozione dell'imprenditorialità, del contesto imprenditoriale locale e dei mercati finanziari locali;

 

k) una valutazione della conformità delle operazioni della garanzia dell'EFSD con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale;

 

l) una valutazione della remunerazione delle garanzie;

 

m) una valutazione dell'attuazione delle disposizioni relative alle attività escluse e alle giurisdizioni non cooperative.

 

La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna indipendente degli anni precedenti.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 32 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione

Revisione intermedia e valutazione

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione intermedia del presente regolamento va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

Entro il 31 dicembre 2024 è presentata alla Commissione una relazione sulla revisione intermedia dell'attuazione del presente regolamento. Essa copre il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2024 e si concentra sul conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, utilizzando indicatori che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza di tutti gli strumenti coperti dallo strumento in questione, compresi il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus e la garanzia per le azioni esterne. La relazione esamina inoltre il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la complementarità e le sinergie tra gli strumenti coperti dal presente regolamento, il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi e il contributo delle misure a una coerente azione esterna dell'Unione. Contiene altresì informazioni sull'effetto leva ottenuto mediante le operazioni di investimento finanziate nell'ambito del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le valutazioni possono eventualmente ricorrere ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri.

La relazione sulla revisione intermedia di cui al paragrafo 1, primo comma, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento.

 

Le valutazioni ricorrono inoltre ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazione, comunicazione e pubblicità

Trasparenza, comunicazione e pubblicazione delle informazioni

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione pubblica sul suo portale web le informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi di garanzia dell'EFSD Plus, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti ammissibili, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Conformemente alla loro politica di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili dell'EFSD Plus mettono a disposizione del pubblico sul loro sito web, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi del presente regolamento. Ove possibile, tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Tali informazioni tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e sensibili sotto il profilo commerciale. Le controparti ammissibili rendono pubblico anche il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne conformemente al presente regolamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

Riferimenti

COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

2.7.2018

Commissioni associate - annuncio in aula

5.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Eider Gardiazabal Rubial

11.7.2018

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

5.7.2018

Esame in commissione

21.11.2018

 

 

 

Approvazione

10.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Marco Zanni

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (28.11.2018)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per lo sviluppo, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi migratori, cambiamenti climatici e diritti umani).

(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi migratori, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e diritti umani).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Per le azioni finanziate dal presente regolamento l'approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni. Tale approccio dovrebbe essere integrato da programmi tematici e da eventuali azioni di risposta rapida.

(23)  Per le azioni finanziate dal presente regolamento l'approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni, nonché farla controllare dall’Unione stessa, onde assicurare che l’assistenza giunga a destinazione. Tale approccio dovrebbe essere integrato da programmi tematici e da eventuali azioni di risposta rapida.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima in tutte le politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire per il 25% della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del presente regolamento, mentre il contributo complessivo del regolamento dovrebbe rientrare nei relativi processi di valutazione e riesame.

(28)  Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima in tutte le politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30% delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire per il 30 % della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del presente regolamento, mentre il contributo complessivo del regolamento dovrebbe rientrare nei relativi processi di valutazione e riesame.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis)  Il presente regolamento dovrebbe contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali, quali acque, suolo e foreste. Dovrebbero pertanto essere promosse tecniche di estrazione sicure e sostenibili, pratiche di gestione sostenibile delle foreste e pratiche agricole sostenibili.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  sfide mondiali.

(d)  sfide mondiali, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorire la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorire la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la resilienza agli impatti negativi dei cambiamenti climatici, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

Riferimenti

COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

2.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

5.7.2018

Approvazione

27.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

48

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Christophe Hansen, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Edward Czesak, Jens Geier, Vladimír Maňka, Virginie Rozière

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

48

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Jens Geier, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

PPE

Alojz Peterle

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (24.1.2019)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Relatrice per parere: María Teresa Giménez Barbat

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione europea che istituisce lo "strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI)" (2021-2027) integrerebbe diversi strumenti dell'UE per il finanziamento delle azioni esterne nel contesto dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), la maggior parte delle quali giungerà a scadenza il 31 dicembre 2020:

•  lo strumento di cooperazione allo sviluppo (SCS),

•  lo strumento europeo di vicinato (ENI),

•  lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (PI).

•  lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR),

•  lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP),

•  il Fondo di garanzia per le azioni esterne.

•  Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale integrerà inoltre l'attuale Fondo europeo di sviluppo (FES) fuori bilancio, che comprende il Fondo investimenti ACP del FES.

La promozione dei valori fondamentali e dei diritti umani è al centro dei suddetti strumenti.

Con un bilancio aumentato di 89,2 miliardi di EUR, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sarà il principale strumento dell'UE per contribuire all'eliminazione della povertà e sostenere la democrazia e lo sviluppo sostenibile nei paesi partner.

Il regolamento proposto comprende tre componenti principali: una componente geografica, una componente tematica e una componente di risposta rapida.

Componente geografica (dotazione finanziaria: 68 miliardi di EUR)

Concentrandosi soprattutto sui paesi del vicinato e sull'Africa subsahariana, affronterà in maniera concertata sfide globali come lo sviluppo umano, compresa la parità di genere, il cambiamento climatico, la protezione dell'ambiente, la migrazione e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare.

Componente tematica (dotazione finanziaria proposta: 7 miliardi di EUR)

Integrerà la componente geografica fornendo un sostegno a livello mondiale a favore dei diritti umani e la democrazia, la società civile, la stabilità e la pace e le sfide globali riguardanti questioni come la salute, l'istruzione e la formazione, le donne e i minori, il lavoro dignitoso e la protezione sociale, la cultura, le migrazioni, l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia sostenibile, la crescita sostenibile e inclusiva, il settore privato e le autorità locali.

Componente di "risposta rapida" (dotazione finanziaria proposta: 4 miliardi di EUR)

Consentirà all'UE di intervenire rapidamente ed efficacemente per la prevenzione dei conflitti e per rispondere a situazioni di crisi o instabilità. Contribuirà ad aumentare la resilienza dei paesi partner e ad agire tempestivamente per rispondere alle esigenze e alle priorità in materia di politica estera dell'UE. Anche questa componente ha una copertura mondiale. Per questa componente non serve una programmazione: l'attuazione assume la forma di adozione diretta di misure di assistenza straordinaria, piani d'azione e misure individuali.

Riserva per le sfide e le priorità emergenti, costituita da fondi non assegnati (dotazione finanziaria proposta: 10,2 miliardi di EUR)

Garantirà una risposta adeguata alle priorità urgenti, in particolare nei settori della migrazione e della stabilità.

---

La relatrice riconosce che l'architettura degli strumenti attuali si è rivelata inefficace, in parte a causa della sua mancanza di flessibilità, quanto alla capacità di rispondere rapidamente alle sfide emergenti. Per questo motivo, ritiene opportuno procedere a una nuova revisione per rafforzare la capacità di risposta dell'UE e per massimizzare l'impatto degli interventi combinati.

Ritiene tuttavia che la nuova architettura non dovrebbe incidere sul ruolo e sul coinvolgimento del Parlamento europeo nella programmazione e nell'attuazione del nuovo strumento e nel processo di controllo.

Sebbene il regolamento preveda un sostegno finanziario per le azioni relative alla mobilità per l'apprendimento con i paesi terzi nel quadro del programma Erasmus, nonché la cooperazione e il dialogo politico tra l'UE e tali paesi nel settore dell'istruzione e della cultura, la relatrice ritiene che gli obiettivi fissati per questi settori dovrebbero essere molto più ambiziosi.

Ritiene inoltre che nel progetto di regolamento dovrebbe essere attribuito maggiore rilievo all'istruzione e alla cultura, garantendo a tutti l'accesso a un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa e promuovendo le relazioni culturali internazionali attraverso la diplomazia culturale.

L'importanza dell'istruzione come una delle componenti chiave dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile trova riscontro nell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4 ("Garantire un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti"). Un'istruzione migliore è, in effetti, una condizione preliminare per l'eliminazione della povertà, lo sviluppo umano, l'inclusione sociale e la parità di genere.

Per quanto riguarda la cultura, l'importanza di promuovere la cooperazione culturale, compresa la diplomazia culturale, è sempre più riconosciuta come strumento per promuovere la comprensione reciproca e il rispetto dei diritti umani e dei valori comuni.

Pertanto, la relatrice ritiene che un importo indicativo pari al 15 % della dotazione finanziaria proposta debba essere destinato ad azioni nel campo dell'istruzione e della cultura.

***

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

(1)  L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello di affermare e promuovere il rispetto e il sostegno dei valori fondamentali, in particolare la democrazia e i diritti umani in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'Unione persegue la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche, e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali. L'ampia gamma di azioni consentite dal presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo del trattato.

(2)  Ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'Unione persegue la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche, e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali, ivi compresa la dimensione culturale, nei settori della cultura, l'istruzione, la ricerca e lo sport, con un approccio interpersonale. L'ampia gamma di azioni consentite dal presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo del trattato.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  In linea con la comunicazione congiunta intitolata "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali", approvata con la risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017, gli strumenti europei di finanziamento e in particolare il presente programma dovrebbero riconoscere l'importanza della cultura nelle relazioni internazionali e il suo ruolo nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate concepite in modo che l'impatto dell'Unione sia chiaramente visibile sulla scena mondiale.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  Conformemente all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura. Il presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo del trattato.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater)  Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere conformi alla direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.

 

____________________

 

1bisDirettiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del trattato sull'Unione europea.

(4)  L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale, culturale, educativo e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del trattato sull'Unione europea.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e al programma di azione di Addis Abeba58, è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Di portata universale, fornisce un quadro d'azione comune globale che si applica all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno. La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente.

(7)  Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e al programma di azione di Addis Abeba, è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Di portata universale, fornisce un quadro d'azione comune globale che si applica all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale, culturale, educativa e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno. La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero prestare particolare attenzione al sostegno delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 4.

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57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.

57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.

58 "Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo", adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

58 "Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo", adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  La cultura svolge un ruolo specifico, sia come pilastro autonomo dello sviluppo sostenibile, sia come elemento chiave per il conseguimento degli attuali obiettivi di sviluppo sostenibile. La cultura è un fattore determinante per l'innovazione e il cambiamento comportamentale attraverso l'introduzione di nuovi stili di vita e paradigmi di sviluppo sostenibile, e favorisce approcci locali e fondati sulle comunità necessari per la comprensione dello sviluppo sostenibile a livello locale. La partecipazione culturale promuove comportamenti responsabili sotto il profilo ambientale, migliora la salute e il benessere fisici e mentali, facilita e promuove il dialogo interculturale, il rispetto per gli altri e l'integrazione sociale delle minoranze, migliora la frequenza e i risultati scolastici dei giovani, contribuendo quindi al raggiungimento di molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile attuali. Il presente regolamento dovrebbe sfruttare il potere di trasformazione della cultura e dell'istruzione per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori e gli interessi dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale, lottare contro le cause profonde dell'immigrazione irregolare e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo, sostenere la politica commerciale, la diplomazia economica e la cooperazione economica, promuovere soluzioni e tecnologie digitali, nonché dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione. Nel promuovere i propri interessi, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali e ambientali elevate, dello Stato di diritto, del diritto internazionale e dei diritti umani.

(8)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori e gli interessi dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, preservare una pace duratura, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale, affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare degli sfollamenti delle popolazioni e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo, promuovere un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa e opportunità di apprendimento permanente per tutti, sostenere una politica commerciale libera, equa e sostenibile, l'imprenditoria, la diplomazia economica e culturale e la cooperazione economica, il ruolo della cultura nelle relazioni internazionali, l'impegno dei giovani e un approccio interpersonale che promuova l'innovazione e soluzioni e tecnologie digitali, dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione e proteggere il patrimonio culturale, in particolare nelle zone di conflitto. Nel promuovere i propri interessi, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali e ambientali elevate, dello Stato di diritto, del diritto internazionale e dei diritti umani. Inoltre, il ruolo dei partenariati pubblico-privato a titolo del presente regolamento dovrebbe essere ulteriormente valutato, con particolare riguardo alla cooperazione culturale a livello globale e alla diplomazia pubblica.

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59 "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", giugno 2016.

59"Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", giugno 2016.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo (in appresso "il consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell'Unione e degli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il principio di non lasciare indietro nessuno e il rafforzamento della resilienza sono al centro della politica di cooperazione allo sviluppo.

(9)  Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo (in appresso "il consenso")60, firmato il 7 giugno 2017, definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell'Unione e degli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, l'accesso a un'istruzione di qualità, il principio di non lasciare indietro nessuno e il rafforzamento della resilienza sono al centro della politica di cooperazione allo sviluppo.

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60"Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro'", dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 8 giugno 2017.

60 "Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo 'Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro'", dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 8 giugno 2017.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  La cultura, ivi compreso il dialogo interculturale, svolge un ruolo fondamentale nelle relazioni esterne e nelle politiche di sviluppo, in particolare per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, per l'opera di pacificazione e la responsabilizzazione delle popolazioni locali. Una strategia culturale solida e ambiziosa, inclusa la diplomazia culturale, è pertanto necessaria per raggiungere un nuovo consenso europeo sullo sviluppo.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare il 20% dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, comprese la parità di genere e l'emancipazione femminile.

(13)  Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, comprese l'istruzione, la cultura e lo sport, la parità di genere e l'emancipazione delle donne, dei giovani e dei minori al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi migratori, cambiamenti climatici e diritti umani).

(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi migratori, cambiamenti climatici, istruzione, cultura e patrimonio culturale, partecipazione dei cittadini, buon governo, parità di genere, pari opportunità, inclusione dei giovani e diritti umani).

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 201562, punta a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo economico. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, la politica europea di vicinato riesaminata si concentra su quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo economico; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione.

(19)  Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 201562, punta a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo economico. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, la politica europea di vicinato riesaminata si concentra su quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile, a promuovere un'istruzione e una formazione di qualità e un approccio basato sulle relazioni interpersonali, nonché uno sviluppo economico e sociale sostenibile; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione irregolare, degli sfollamenti della popolazione e degli sfollamenti forzati, anche attraverso l'istruzione e la cooperazione culturale. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione.

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62 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

62 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione di un accordo di associazione aggiornato con il gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e consentire all'Unione europea e ai suoi partner ACP di sviluppare ulteriori forti alleanze sulle principali sfide a livello mondiale. In particolare il regolamento dovrebbe sostenere il proseguimento della cooperazione ormai consolidata tra l'Unione europea e l'Unione africana, in linea con la strategia comune Africa-UE, e rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il periodo successivo al 2020, anche attraverso un approccio continentale verso l'Africa.

(20)  Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione di un accordo di associazione aggiornato con il gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e consentire all'Unione europea e ai suoi partner ACP di sviluppare ulteriori forti alleanze sulle principali sfide a livello mondiale. In particolare il regolamento dovrebbe sostenere il proseguimento della cooperazione ormai consolidata tra l'Unione europea e l'Unione africana, in linea con la strategia comune Africa-UE, tra cui l'impegno di Africa e UE per la promozione dei diritti dei minori e la responsabilizzazione dei giovani europei e africani, e rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il periodo successivo al 2020, anche attraverso un approccio continentale verso l'Africa.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Erasmus, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento Erasmus68.

(22)  I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Erasmus e del programma Europa creativa, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento Erasmus68 e al regolamento Europa creativa68bis.

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68 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport" e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018) 367 final).

68 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport" e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018) 367 final).

 

68bis Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018 366 final).

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, compresa la parità di genere e l'emancipazione femminile, dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione del presente regolamento, l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.

(25)  Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, compresa la parità di genere e l'emancipazione femminile e dei giovani, dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione del presente regolamento, l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)  Considerando l'importanza di affrontare il tema dell'istruzione e della cultura in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali, il presente regolamento dovrebbe contribuire a garantire un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti e favorire le relazioni culturali internazionali in considerazione del ruolo dell'UE quale attore globale.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontando le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

(34)  L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico, culturale e sociale sostenibile e inclusivo, sostenendo sistemi d'istruzione moderni, rafforzando le strutture culturali e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner. Dovrebbe continuare ad avere un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, anche educativa, la promozione di un'istruzione e di una formazione inclusive, paritarie e di qualità, la crescita sostenibile e inclusiva, un ampio accesso alla cultura, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze trasferibili e lo spirito imprenditoriale, compresa l'imprenditoria sociale, i settori socioeconomici, le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontando le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti della popolazione, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)  È altresì essenziale, in linea con i valori fondamentali europei, che l'EFSD+ sia utilizzato per migliorare l'accesso all'istruzione per tutti i bambini delle zone di emergenza umanitaria e sostenere la creazione di corridoi educativi al fine di assicurare che sia tutelato il diritto all'istruzione per i bambini in situazioni di sfollamento forzato e migrazione.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 ter)  La dimensione internazionale del programma Erasmus Plus dovrebbe essere rafforzata al fine di aumentare le opportunità di mobilità e cooperazione per le persone e le organizzazioni dei paesi meno sviluppati del mondo, sostenendo il rafforzamento delle capacità nei paesi terzi, lo sviluppo delle competenze, gli scambi interpersonali e offrendo al contempo maggiori opportunità di cooperazione e mobilità con i paesi avanzati ed emergenti.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità;

(b)  a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, garantire un'istruzione qualitativamente superiore e accessibile a tutti, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità e le relazioni culturali internazionali come fattore chiave per conseguire gli obiettivi di sviluppo e di cooperazione internazionale, riducendo le disuguaglianze e la povertà, consentendo alle persone di vivere in modo più sano e sostenibile e incoraggiando la tolleranza e la conoscenza per costruire società più pacifiche.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo;

(b)  contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità, della società civile e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Al fine di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione e della cultura, un importo indicativo corrispondente ad almeno il 15 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato ad azioni nel quadro della cooperazione e del dialogo politico in materia di cultura, istruzione, gioventù e sport con i paesi terzi.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi più poveri e più vulnerabili, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il presente regolamento promuove la parità di genere e l'emancipazione femminile.

2.  Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi più poveri, più vulnerabili e più emarginati, tra cui le minoranze, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. In particolare, l'Unione sostiene l'istruzione e lo sport come strumenti per favorire lo sviluppo e contribuire all'eliminazione della povertà, come pure promuovere il consolidamento della pace, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, nonché garantire l'accesso alla cultura. Il presente regolamento promuove la parità di genere e l'emancipazione delle donne, dei giovani e dei minori.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Al fine di massimizzare l'impatto del regolamento sulle popolazioni, in particolare i gruppi più vulnerabili, l'Unione deve sostenere non soltanto la cooperazione istituzionale ma anche le iniziative a livello locale, i contatti interpersonali e le organizzazioni della società civile.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione sostiene, ove opportuno, l'attuazione della cooperazione e del dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, degli accordi di partenariato e della cooperazione triangolare.

L'Unione sostiene, ove opportuno, l'attuazione della cooperazione e del dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, degli accordi di partenariato e della cooperazione triangolare, anche attraverso un dialogo strutturato tra istituzioni e società civile, e strategie di apprendimento tra pari tra le società civili di diversi paesi e regioni.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove, ove opportuno, i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.

La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove, ove opportuno, i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza, responsabilità reciproca e rispetto. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  I programmi e le azioni attuati ai sensi del presente regolamento integrano i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente e la parità di genere e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio improntato alla resilienza, tengono conto delle situazioni di conflitto e applicano il principio di non lasciare indietro nessuno.

6.  I programmi e le azioni attuati ai sensi del presente regolamento integrano i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente, l'istruzione e la cultura e la parità di genere e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi dei rischi e delle vulnerabilità, inclusa la comprensione delle diverse forme di discriminazione, la discriminazione multipla e i relativi effetti su gruppi specifici quali le donne e i giovani, integrano un approccio preventivo resiliente, tengono conto delle situazioni di conflitto e applicano il principio di non lasciare indietro nessuno.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è valutata periodicamente.

7.  Con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è valutata periodicamente, senza pregiudicare gli altri obiettivi dell'azione esterna dell'UE.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per potenziare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.

2.  Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, culturalmente consapevoli, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per potenziare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Il presente regolamento contribuisce alle azioni stabilite a norma del regolamento (UE) …/… (Erasmus). Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento (UE) .../... (IPA III). Il regolamento (UE) …/… …/… (Erasmus) si applica all'uso di questi fondi.

7.  Il presente regolamento contribuisce finanziariamente alle azioni stabilite a norma del regolamento (UE) …/… (Erasmus) e del regolamento (UE) ../... (Europa creativa). Sulla base di tali regolamenti viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento (UE).../... (IPA III). Il regolamento (UE) …/… (Erasmus) e il regolamento (UE) .../... (Europa creativa) si applicano all'uso di questi fondi, ed è assicurata nel contempo la conformità al presente regolamento e al regolamento (UE) …/… (IPA III).

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione e il grado di sviluppo;

(a)  le esigenze, determinate in base a criteri specifici e a un'analisi approfondita, tenendo conto della popolazione, della povertà, della disuguaglianza, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale, dei diritti umani, della democrazia e dello spazio civico, della parità di genere e della resilienza dello Stato e della società;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

(c)  sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese opportunità di mobilità e borse di studio per studenti, ricercatori, docenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi dovrebbero essere monitorati sulla base di indicatori chiari, trasparenti e, ove opportuno, misurabili. Il numero degli indicatori deve essere limitato per agevolare la tempestiva rendicontazione.

I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi dovrebbero essere monitorati sulla base di indicatori chiari, trasparenti e, ove opportuno, misurabili. In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, gli indicatori sono disaggregati almeno per genere e per età. Il numero degli indicatori deve essere limitato per agevolare la tempestiva rendicontazione.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)   Rafforzare il ruolo dell'istruzione nel diffondere i valori di libertà, tolleranza e non discriminazione e promuovere il ruolo della cultura per migliorare la comprensione reciproca all'interno delle società, favorire il consolidamento della pace e contrastare la radicalizzazione.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere e i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

(c)  Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e i protocolli facoltativi, i diritti delle persone appartenenti a minoranze come sancito dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose, i diritti delle popolazioni indigene sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, e i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), comprese le misure atte e depenalizzare l'omosessualità, a combattere la violenza e la persecuzione di carattere omofobico e transfobico e a promuovere la libertà di riunione, associazione ed espressione per le persone LGBTI.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  Promuovere la cultura, il patrimonio culturale e le espressioni creative e artistiche nonché la cooperazione e i partenariati tra istituzioni e settori culturali e creativi, valorizzare la dimensione economica, sociale ed esterna della cooperazione a livello europeo e irrobustire la competitività dei settori culturali e creativi.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  Promuovere e sostenere il riconoscimento da parte degli istituti di istruzione e formazione degli Stati membri dei diplomi e dei periodi di apprendimento trascorsi all'estero dei cittadini di paesi terzi.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  Promuovere e sostenere la mobilità dei professionisti creativi e della cultura, degli artisti, dei ricercatori, degli insegnanti, dei volontari, degli studenti nonché del personale di istituzioni culturali, educative e sportive.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter)  Sostenere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei giovani e i partenariati tra le organizzazioni giovanili.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Eliminare la povertà in tutte le sue dimensioni, combattere le discriminazioni e le disuguaglianze e non lasciare nessuno indietro.

(a)  Eliminare la povertà in tutte le sue dimensioni, inclusa quella educativa, combattere le discriminazioni e le disuguaglianze e non lasciare nessuno indietro.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Moltiplicare gli sforzi per l'adozione di politiche e la realizzazione di investimenti adeguati onde promuovere i diritti delle donne e dei giovani, agevolarne il coinvolgimento nella vita sociale, civica ed economica e garantire il loro pieno contributo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile.

(b)  Moltiplicare gli sforzi per l'adozione di politiche e la realizzazione di investimenti adeguati onde promuovere i diritti dei minori, delle donne e dei giovani, compreso il diritto di accesso alla cultura e all'istruzione, agevolarne il coinvolgimento nella vita sociale, civica ed economica e garantire il loro pieno contributo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m)  Promuovere un'istruzione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa per tutti, a tutti i livelli, compresa la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, ricorrendo tra l'altro alle tecnologie digitali per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento.

(m)  Assicurare un'istruzione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, a tutti i livelli, compresa la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, ricorrendo tra l'altro alle tecnologie digitali per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento, compreso l'uso delle tecnologie del linguaggio, anche attraverso Massive Open Online Courses (MOOC) e forme blended.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(m bis)  Supportare corridoi educativi affinché siano accolti nelle università dell'Unione gli studenti provenienti da paesi in conflitto.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

(n)  Sostenere le azioni di rafforzamento delle capacità, mobilità per l'apprendimento verso, da o tra i paesi partner, cooperazione e dialogo politico con le istituzioni, le organizzazioni, gli enti e le autorità locali di tali paesi.

(n)  Sostenere le azioni di mobilità per l'apprendimento, rafforzamento delle capacità e cooperazione culturale, verso, da o tra l'Unione e paesi terzi, cooperazione e dialogo politico con le istituzioni, le organizzazioni, gli enti e le autorità locali di tali paesi.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(o bis)  Sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli e delle comunità, e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera q

Testo della Commissione

Emendamento

(q)  Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, conservare e promuovere il patrimonio culturale e sfruttare il potenziale delle industrie creative ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile.

(q)  Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, conservare e promuovere il patrimonio culturale e sfruttare il potenziale dei settori culturali e creativi ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  Promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile al fine di responsabilizzare le persone affinché trasformino la società e costruiscano un futuro sostenibile.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, creando legami più stretti tra le zone urbane e quelle rurali e agevolando lo sviluppo del settore del turismo come fattore di sviluppo sostenibile.

(g)  Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, creando legami più stretti tra le zone urbane e quelle rurali e agevolando lo sviluppo delle industrie creative e del settore del turismo culturale come fattore di sviluppo sostenibile.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

(o)  Promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, i dati aperti e l'innovazione.

(o)  Promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, i dati aperti e l'innovazione, compreso lo sviluppo della diplomazia scientifica.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 5 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

(p)  Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme; preservare e promuovere il patrimonio culturale.

(p)  Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme; preservare e promuovere il patrimonio culturale, nonché le espressioni culturali e artistiche contemporanee.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Sostenere la prevenzione dei conflitti attraverso l'educazione alla pace, promuovere la cooperazione internazionale in ambito culturale, scientifico e della ricerca.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 7 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  Dialogare con le autorità locali e sostenerne il ruolo di responsabili politici e decisionali per stimolare lo sviluppo locale e una migliore governance.

(e)  Dialogare in modo più efficace con i cittadini dei paesi terzi, anche avvalendosi pienamente della diplomazia economica, culturale, sportiva e pubblica.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 7 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  Dialogare in modo più efficace con i cittadini dei paesi terzi, anche avvalendosi pienamente della diplomazia economica, culturale e pubblica.

(f)  Dialogare in modo più efficace con i cittadini dei paesi terzi, anche avvalendosi pienamente della diplomazia economica, culturale, sportiva e pubblica, nonché delle relazioni culturali.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner, anche attraverso i contatti interpersonali.

(c)  Promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner, anche attraverso il contatto interpersonale, in particolare in relazione alle attività culturali, educative, professionali e sportive.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Promuovere azioni congiunte a livello mondiale a favore di un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa per tutti, a tutti i livelli, anche in situazioni di emergenza e di crisi.

(a)  Promuovere azioni congiunte a livello mondiale di contrasto alla povertà educativa e a favore di un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa per tutti, a tutti i livelli e per tutte le età, in particolare bambine e bambini, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, anche in situazioni di emergenza e di crisi, mettendo a disposizione quote crescenti previste dal programma per l'accesso all'istruzione e ai servizi educativi.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  Sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli e delle comunità, e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Rafforzare le conoscenze, le competenze e i valori attraverso partenariati e alleanze, per promuovere una cittadinanza attiva e società produttive, inclusive e resilienti.

(b)  Rafforzare le conoscenze, la ricerca e l'innovazione, le competenze e i valori attraverso partenariati e alleanze, per promuovere una cittadinanza attiva e società istruite, democratiche, inclusive e resilienti.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Sport

 

a) Sostenere la cooperazione e i partenariati tra le organizzazioni sportive.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Promuovere iniziative riguardanti la diversità culturale e il dialogo interculturale per garantire relazioni pacifiche tra le diverse comunità.

(a)  Promuovere iniziative riguardanti la diversità culturale e il dialogo interculturale e interreligioso per garantire relazioni pacifiche tra le diverse comunità.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Sostenere la cultura quale fattore di sviluppo sociale ed economico sostenibile e rafforzare la cooperazione relativa al patrimonio culturale.

(b)  Sostenere la cultura e l'espressione creativa e artistica per il loro valore intrinseco e quale fattore di sviluppo sociale, personale ed economico sostenibile e rafforzare la cooperazione relativa al patrimonio culturale nonché alle espressioni artistiche e culturali contemporanee.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Sostenere la cooperazione con l'UE, anche attraverso scambi, partenariati e altre iniziative che coinvolgono i partner locali e la società civile, unitamente agli attori, i settori e le istituzioni culturali europei.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  Sostenere il riconoscimento della professionalità di autori, artisti e operatori culturali e creativi al fine di sviluppare un dialogo interculturale e l'innovazione artistica e culturale, l'inclusione sociale e per operare a livello internazionale.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quater)  Rafforzare la cooperazione per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 6 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quinquies)  Migliorare la diffusione transnazionale e internazionale, la distribuzione online e offline e la distribuzione cinematografica delle opere audiovisive europee nel nuovo ambiente digitale.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  promuovere la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione.

(d)  promuovere la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la cultura nelle relazioni internazionali, la cooperazione in materia di istruzione e accademica, la promozione del patrimonio culturale europeo e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

Riferimenti

COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)

Commissioni competenti per il merito

Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

CULT

2.7.2018

Relatore per parere

Nomina

María Teresa Giménez Barbat

1.6.2018

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

Annuncio in Aula

5.7.2018

Esame in commissione

8.11.2018

 

 

 

Approvazione

22.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Liadh Ní Riada, Francis Zammit Dimech

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

17

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

PPE

Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

2

-

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

2

0

ECR

John Procter

PPE

Andrea Bocskor

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (17.12.2018)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Relatore per parere: Barbara Spinelli

BREVE MOTIVAZIONE

Pur avendo una portata geografica mondiale, il presente regolamento mantiene un'attenzione particolare per i paesi del vicinato dell'UE. Tenuto conto della fragilità istituzionale registrata in molti di questi paesi, che spesso si riflette in un profondo degrado dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Unione può svolgere un ruolo di particolare rilevanza e divenire un attore internazionale nei settori dello sviluppo e della cooperazione internazionale.

L'obiettivo principale di qualsiasi politica di sviluppo è quello di stimolare progressi tangibili in campo economico e sociale nei paesi terzi, che apportino benefici innanzitutto alle società e che promuovano nel contempo i diritti umani e le libertà fondamentali. Per questo motivo è fondamentale che l'Unione favorisca un dialogo costruttivo con le organizzazioni della società civile e le ONG in qualità di partner chiave, considerando il valore aggiunto della loro imparzialità politica e le loro attività locali nell'ambito dei diritti umani e dello sviluppo sociale. Il regolamento dovrebbe rafforzare il loro ruolo nell'attuazione dei programmi; il Consiglio e la Commissione europea dovrebbero tener conto del loro parere e portare avanti un rapporto basato sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità.

Con l'adozione di atti giuridici vincolanti e di impegni politici, come la Carta dei diritti fondamentali, il Consenso europeo in materia di sviluppo e il riconoscimento formale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'Unione si è dotata di un quadro giuridico che deve essere applicato all'insieme della sua legislazione e delle sue politiche.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sugli articoli 2 e 3 e la disposizione contenuta nell'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali impongono che l'agenda dell'UE relativa alle politiche di sviluppo e di cooperazione si basi su un approccio imperniato sui diritti umani. Pertanto, fenomeni come gli sfollamenti forzati dovrebbero essere affrontati attraverso politiche a lungo termine, a partire dai livelli amministrativi locali e nel pieno rispetto dei principi e degli impegni europei, soprattutto per quanto riguarda il diritto all'accesso alla protezione internazionale prescritto dal diritto internazionale.

Data la vocazione democratica del Parlamento europeo, è essenziale rafforzare il suo ruolo chiave di controllo. Ne consegue che, insieme agli Stati membri, il Parlamento europeo dovrebbe mantenere una competenza specifica nel controllo e nella valutazione della relazione annuale presentata dalla Commissione europea. Limitarsi a informare il Parlamento, come previsto nel progetto di proposta, non è sufficiente.

Come indicato nella stessa proposta, uno degli obiettivi del presente regolamento è quello di offrire una maggiore flessibilità finanziaria nella riassegnazione dei fondi. Tuttavia, la flessibilità necessaria per rispondere rapidamente alle sfide urgenti non dovrebbe andare a scapito di un meccanismo di governance chiaro, trasparente e ben consolidato. Inoltre, dovrebbe rispondere in primo luogo alle urgenti necessità dei paesi vulnerabili (Africa subsahariana, paesi meno sviluppati) e non essere predeterminata e condizionata da scelte di politica estera geostrategica dell'UE. La cooperazione allo sviluppo non dovrebbe diventare uno strumento di politica estera o commerciale utilizzato principalmente per promuovere gli interessi dell'UE, come sembra suggerire il regolamento relativo allo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) (articolo 3, paragrafo 1).

Il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'eliminazione della povertà, sulla lotta contro le disuguaglianze e sulla promozione dei diritti e non su obiettivi politici dell'UE quali la sicurezza e il controllo dell'immigrazione.

Di qui la necessità di un migliore equilibrio nel regolamento tra il pilastro geografico, oggetto di eccessiva enfasi, e quello tematico, tenendo conto del fatto che il primo è più legato agli obiettivi geopolitici dell'Unione europea, mentre il secondo contribuisce allo sviluppo mondiale dei diritti fondamentali e al benessere delle popolazioni colpite da situazioni di crisi o post-crisi.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

(1)  L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello di promuovere lo sviluppo sostenibile, contribuire all'eliminazione della povertà e lottare contro le disuguaglianze come quelle causate, tra l'altro, dallo sfruttamento delle risorse o dall'appropriazione dei terreni e delle risorse idriche, nonché di difendere i principi dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori e gli interessi dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale, lottare contro le cause profonde dell'immigrazione irregolare e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo, sostenere la politica commerciale, la diplomazia economica e la cooperazione economica, promuovere soluzioni e tecnologie digitali, nonché dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione. Nel promuovere i propri interessi, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali e ambientali elevate, dello Stato di diritto, del diritto internazionale e dei diritti umani.

(8)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dal quadro politico per la cooperazione allo sviluppo dell'Unione, come stabilito dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, dall'accordo di Parigi1 bis, dal consenso europeo in materia di sviluppo1 ter, dal piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. L'attuazione del presente regolamento dovrebbe altresì ispirarsi alle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i principi dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, contribuire a eliminare la povertà, contrastare le disuguaglianze, segnatamente le disuguaglianze sociali, preservare la pace, prevenire i conflitti, lottare contro le cause profonde della migrazione forzata e degli sfollamenti forzati, garantendo nel contempo una solida cooperazione con i paesi terzi al fine di realizzare uno spazio di vicinato di sicurezza e stabilità, aiutare le popolazioni e i paesi e le regioni colpiti da forti pressioni migratorie o da catastrofi naturali o provocate dall'uomo, sostenere una politica commerciale giusta e rispettosa dei diritti umani, la diplomazia economica e la cooperazione economica, promuovere soluzioni e tecnologie digitali, nonché dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione. Nel promuovere i propri interessi, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire norme sociali e ambientali elevate, la democrazia costituzionale, il diritto internazionale e i diritti umani.

__________________

__________________

 

59 "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", giugno 2016.

1 bis GU C 282 del 19.10.2016, pag. 4.

1 ter GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1

59 "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", giugno 2016.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  In conformità della strategia globale e del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi (2015-2030) adottato il 18 marzo 201561, andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturato e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le emergenze prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione, mitigazione dei rischi e la fase di preparazione; sono inoltre necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare azione umanitaria e azione per lo sviluppo attraverso interventi di risposta rapida.

(11)  In conformità della strategia globale e del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi (2015-2030) adottato il 18 marzo 201561, andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturato e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le emergenze prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione, mitigazione dei rischi e la fase di preparazione; sono inoltre necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura e fondata sui diritti umani. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare azione umanitaria e azione per lo sviluppo attraverso programmi geografici e tematici e interventi di risposta rapida.

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61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 (A/RES/69/283).

61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 (A/RES/69/283).

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare il 20% dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, comprese la parità di genere e l'emancipazione femminile.

(13)  Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare il 20% dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, comprese la parità di genere e l'emancipazione femminile nonché l'inclusione delle persone con disabilità.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi migratori, cambiamenti climatici e diritti umani).

(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi meno sviluppati e altri paesi di tutto il mondo che sono fragili e più bisognosi) che tematico (raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso la cooperazione internazionale, combattere i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, combattere le disuguaglianze e contribuire alla tutela dei diritti umani nei paesi partner dell'Unione).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 201562, punta a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo economico. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, la politica europea di vicinato riesaminata si concentra su quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo economico; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione.

(19)  Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 201562, punta a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo economico. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, la politica europea di vicinato riesaminata si concentra su quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo economico; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione forzata e degli sfollamenti forzati e aiutando le popolazioni, i paesi e le regioni che devono farvi fronte, nonché le nuove sfide quale la migrazione ambientale. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione. Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro della politica europea di vicinato e garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile in tutti i suoi obiettivi.

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62 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

62 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e affrontando con efficacia il fenomeno dell'immigrazione irregolare. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a garantire l'accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti, nonché a moltiplicare l'impegno, ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento, sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani. Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l'Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l'assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni. Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva.

(29)  La collaborazione con i paesi terzi dovrebbe contribuire a garantire l'accesso alla protezione internazionale, anche agevolando percorsi sicuri e legali di migrazione e asilo, ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione forzata e degli sfollamenti forzati, a dare una risposta efficace alla migrazione ambientale, a proteggere le vittime della tratta e del traffico di esseri umani nonché a eliminarne la domanda, sulla base del pieno rispetto degli obblighi europei e internazionali in materia di diritti umani e dei principi di solidarietà, non discriminazione e non respingimento.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di rispondere alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alle migrazioni, in modo complementare rispetto alla politica migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte salve circostanze impreviste, il 10% della sua dotazione finanziaria dovrebbe servire ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e a sostenere la gestione e la governance delle migrazioni, compresa la protezione dei rifugiati e i diritti dei migranti nell'ambito degli obiettivi del presente regolamento.

(30)  Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di rispondere alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alla politica migratoria e in materia di asilo, in modo complementare rispetto alla politica migratoria dell'Unione e alle priorità stabilite per il Fondo Asilo e migrazione. A tal fine, e fatte salve nuove sfide emergenti, il 10% della sua dotazione finanziaria dovrebbe servire ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione forzata e degli sfollamenti forzati, avvalendosi di canali legali di migrazione, garantendo un accesso adeguato alla protezione internazionale e sostenendo le esigenze degli sfollati e delle comunità di accoglienza. A tal fine è necessario appoggiare un'occupazione dignitosa e sostenibile, in particolare per i giovani, nonché l'assistenza sanitaria, l'alimentazione, l'istruzione e altri presupposti sociali preliminari all'occupabilità.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontando le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

(34)  L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo; favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, il progresso economico sostenibile e inclusivo, la creazione di posti di lavoro dignitosi e di opportunità economiche, in particolare per i giovani e le donne, le competenze e lo spirito imprenditoriale, attraverso il sostegno alle microimprese e le piccole e medie imprese e le cooperative e un ambiente stabile per gli investimenti, nonché affrontando il degrado ambientale, l'accaparramento dei terreni e delle risorse idriche, i cambiamenti climatici attraverso la mitigazione e l'adattamento, nonché le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione forzata e degli sfollamenti forzati, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Inoltre, dovrebbe essere prestata attenzione a migliorare la fornitura di servizi pubblici essenziali di base quali la sanità, l'istruzione, l'alimentazione, l'acqua, i servizi igienico-sanitari, come pure la sicurezza alimentare e un accesso equo ad alloggi dignitosi, nonché a migliorare la qualità della vita delle popolazioni urbane in rapida crescita. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali per i diritti umani, la democrazia e il buon governo, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, gli oceani, la crisi migratoria e le sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Rifacendosi all'esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo (FES), per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare un importo non assegnato come riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.

(39)  Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali per i diritti umani, la democrazia e il buon governo, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, gli oceani e le cause profonde della migrazione forzata e degli sfollamenti forzati. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Rifacendosi all'esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo (FES), per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare un importo non assegnato come dotazione finanziaria per le nuove sfide e situazioni di emergenza. Tale importo andrebbe mobilitato in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  I piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui all'articolo 19 costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d'azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.

(43)  I piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui all'articolo 19 costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d'azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure, raggruppate in un unico documento, che specificano gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi e le principali attività, i metodi e i partner di attuazione, il bilancio ed eventuali spese di sostegno collegate.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201678, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in ottemperanza degli specifici requisiti di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, specie a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali requisiti possono includere indicatori misurabili, quale base per valutare gli effetti del programma sul campo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201678, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in ottemperanza degli specifici requisiti di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, specie a carico degli Stati membri. Tali requisiti dovrebbero includere indicatori misurabili, quale base per valutare gli effetti del programma sul campo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di parti interessate ed esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13aprile2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

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78 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

78 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(47 bis)  Al fine di migliorare la rendicontazione effettiva e la trasparenza del bilancio dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni che rafforzino il monitoraggio, l'informativa e la valutazione e, in particolare, una procedura specifica per migliorare la comunicazione al Parlamento europeo in merito alla programmazione annuale. Con una maggiore flessibilità nell'assegnazione dei fondi, il controllo dell'esecuzione diventa fondamentale per le autorità di bilancio dell'Unione, al fine di garantire che la spesa rifletta gli obiettivi e i principi del presente regolamento.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

(a)  sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi, allo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile, eliminare la povertà e combattere le disuguaglianze, come quelle causate, tra l'altro, dallo sfruttamento delle risorse naturali o dall'appropriazione dei terreni e delle risorse idriche;

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità;

(b)  consolidare e promuovere la democrazia, i diritti umani e l'uguaglianza sociale, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità basata sulla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui i cambiamenti climatici e le cause profonde delle migrazioni forzate e degli sfollamenti forzati, della povertà e delle catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Almeno il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere riservato ad azioni a favore dell'inclusione sociale e dello sviluppo umano, al fine di sostenere e rafforzare l'erogazione di servizi sociali di base quali la sanità, inclusa la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale, in particolare a favore delle persone più emarginate e ponendo l'accento sulle donne e sui minori.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, esclusi i paesi candidati e candidati potenziali, come definiti nel regolamento (UE) …/…80 (IPA) e i paesi e territori d'oltremare come definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio.

I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, esclusi i paesi e territori d'oltremare definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio.

_________________

 

80 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L ).

 

Motivazione

Durante la crisi migratoria, la Commissione europea ha fornito finanziamenti umanitari ai paesi dei Balcani occidentali, che sono tutti paesi candidati che hanno accesso all'assistenza preadesione. Oltre all'assistenza umanitaria, lo strumento di assistenza preadesione ha fornito sostegno finanziario e tecnico per le attività connesse all'aumento del flusso di migranti e rifugiati. L'attuale strumento non dovrebbe escludere esplicitamente i candidati e i potenziali paesi candidati invocando il motivo di garantire, se necessario, la flessibilità finanziaria.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  contribuire alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi;

(a)  contribuire alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi, conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e ad affrontare le cause profonde delle crisi, come la desertificazione, lo sfruttamento delle risorse naturali e l'appropriazione dei terreni e delle risorse idriche;

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a 10 200 milioni di EUR, si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 15.

3.  La riserva per le sfide, le emergenze e le priorità emergenti, pari a 10 200 milioni di EUR, si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 15.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

Il consenso europeo in materia di sviluppo, il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, purché tali accordi di associazione, partenariato e cooperazione e accordi multilaterali e di altro tipo non colleghino gli aiuti allo sviluppo, le esigenze di sicurezza e la gestione della migrazione, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi più poveri e più vulnerabili, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il presente regolamento promuove la parità di genere e l'emancipazione femminile.

2.  Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi più poveri e più vulnerabili, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il presente regolamento presta una particolare attenzione alle esigenze dei minori e dei giovani e promuove la parità di genere e l'emancipazione femminile.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è valutata periodicamente.

7.  Con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è valutata periodicamente, senza subordinare gli aiuti allo sviluppo alla gestione della migrazione da parte dei paesi terzi e nel rispetto dei diritti umani, compreso il diritto di ogni individuo a lasciare il proprio paese d'origine.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

Utilizzo dei finanziamenti dell'Unione per lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.

(c)  la formazione intesa a contribuire alla capacità di lotta di qualsiasi forza armata.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  se del caso, l'Unione consulta inoltre altri donatori e operatori, compresi i rappresentanti della società civile e le amministrazioni locali;

(c)  l'Unione consulta inoltre altri donatori e operatori, compresi i rappresentanti della società civile e le amministrazioni locali;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  fatto salvo il paragrafo 4, le azioni si basano, per quanto possibile, su un dialogo tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le amministrazioni nazionali e locali, con la partecipazione della società civile, dei parlamenti nazionali e locali e di altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità del processo e di incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali;

(a)  fatto salvo il paragrafo 4, le azioni si basano su un dialogo inclusivo tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le amministrazioni nazionali e locali, con la partecipazione della società civile, compresi i rappresentanti dei bambini, degli anziani, delle persone con disabilità, delle persone LGBTI e delle popolazioni indigene, i parlamenti nazionali e locali e le comunità e altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità del processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Riserva per le priorità e le sfide emergenti

Sfide emergenti e situazioni di emergenza

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di circostanze impreviste;

(a)  assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di sfide emergenti e circostanze impreviste;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell'Unione o dei paesi limitrofi, legate a situazioni di crisi e post-crisi, o alla pressione migratoria;

(b)  rispondere a nuove esigenze, sfide emergenti o situazioni di emergenza legate a situazioni di crisi e post-crisi, alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo o alle violazioni su vasta scala dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  L'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, non è utilizzato per misure subordinate alla gestione della migrazione.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  A titolo indicativo, il 10% della dotazione finanziaria fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per integrare le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 12 è destinato ai paesi partner elencati nell'allegato I al fine di attuare l'approccio basato sulle prestazioni. Le relative assegnazioni sono decise in base ai progressi compiuti sul fronte della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto, della cooperazione in materia di migrazioni, della governance economica e delle riforme. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati annualmente.

1.  A titolo indicativo, il 10% della dotazione finanziaria fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per integrare le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 12 è destinato ai paesi partner elencati nell'allegato I al fine di attuare l'approccio basato sulle prestazioni. Le relative assegnazioni sono decise in base ai progressi compiuti sul fronte dei diritti umani, dello Stato di diritto e della buona governance. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati annualmente, con la partecipazione attiva della società civile.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'approccio basato sulle prestazioni non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la collaborazione tra le autorità locali, al sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alle crisi. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il sostegno a queste azioni può essere aumentato.

2.  L'approccio basato sulle prestazioni non si applica al sostegno alle organizzazioni della società civile, alle ONG, ai contatti interpersonali, al sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alle crisi. In caso di grave o persistente deterioramento dei diritti umani, il sostegno a queste azioni è aumentato.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la cooperazione alle frontiere terrestri limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, la cooperazione marittima nei bacini marittimi e la cooperazione interregionale.

1.  Nel pieno rispetto degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani, tra cui il protocollo al trattato che istituisce la Comunità economica africana relativo alla libera circolazione delle persone, al diritto di soggiorno e al diritto di stabilimento e la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati, la cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la cooperazione alle frontiere terrestri limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, la cooperazione marittima nei bacini marittimi e la cooperazione interregionale. La cooperazione transfrontaliera non è attuata per sostenere il controllo della migrazione. La Commissione fornisce la possibilità di ricevere direttamente reclami da parte delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto di tali informazioni in vista della futura collaborazione con tali controparti.

 

 

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  In caso di violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, qualsiasi programma di cooperazione transfrontaliera nel paese interessato e finanziato dall'Unione è sospeso senza indugio.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d'azione o nelle misure di cui all'articolo 21, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno può coprire:

2.  Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d'azione o nelle misure di cui all'articolo 21, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno, ad esclusione di qualsiasi attività o misura di natura militare, può coprire:

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorire la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e un contesto stabile per gli investimenti, favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, previa richiesta, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

Tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  norme dettagliate sull'erogazione della garanzia per le azioni esterne, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un'analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;

(b)  norme dettagliate sull'erogazione della garanzia per le azioni esterne, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un'analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, prestando particolare attenzione ai rischi connessi al rispetto dei diritti umani, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione;

(g)  obblighi trasparenti in materia di monitoraggio, rendicontazione e valutazione;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In vista di possibili rimostranze di terzi nei paesi partner, comprese le comunità e le persone interessate dai progetti sovvenzionati dalla garanzia dell'EFSD+, la Commissione e le delegazioni dell'Unione europea pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi con la Commissione. La Commissione fornisce altresì la possibilità di ricevere direttamente dalle controparti ammissibili i reclami relativi al trattamento delle loro rimostranze. La Commissione tiene conto di tali informazioni in vista della futura collaborazione con tali controparti.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  La Commissione riferisce in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria conformemente all'articolo 241 e all'articolo 250 del regolamento finanziario. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione.

8.  La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD+ e al funzionamento dell'EFSD+, alla sua gestione e al suo effettivo contributo alla realizzazione dei suoi obiettivi. Tale relazione è pubblicata e corredata da un parere della Corte dei conti.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le valutazioni possono eventualmente ricorrere ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri.

Le valutazioni possono ricorrere ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Al termine dell'attuazione del presente regolamento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento. Tale valutazione esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto degli indicatori che misurano i risultati ottenuti e delle eventuali risultanze e conclusioni relative all'impatto del presente regolamento.

Al termine dell'attuazione del presente regolamento e comunque non oltre diciotto mesi dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento. Tale valutazione esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto degli indicatori che misurano i risultati ottenuti e delle eventuali risultanze e conclusioni relative all'impatto del presente regolamento.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La valutazione finale valuta i risultati ottenuti dall'Unione in merito agli obiettivi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 3, sullo sviluppo umano e l'inclusione sociale.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i soggetti interessati nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri e i partner dello sviluppo in stretta collaborazione con i paesi partner.

La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati e i beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento; è prestata particolare attenzione ad assicurare che siano rappresentati le persone e i gruppi più emarginati e vulnerabili. La Commissione può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri e i partner dello sviluppo in stretta collaborazione con i paesi partner.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 37

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 37

soppresso

Deroga ai requisiti di visibilità

 

Questioni di sicurezza o sensibilità politiche locali possono rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni per determinati periodi. In tali casi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l'Unione. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi imprevista, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell'Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall'inizio.

 

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere e i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

(c)  Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere e i diritti dei minori e delle persone appartenenti a minoranze, delle persone LGBTI e delle popolazioni autoctone.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m)  Promuovere un'istruzione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa per tutti, a tutti i livelli, compresa la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, ricorrendo tra l'altro alle tecnologie digitali per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento.

(m)  Promuovere un'istruzione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa per tutti, a tutti i livelli, che includa lo sviluppo della prima infanzia e la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, ricorrendo tra l'altro alle tecnologie digitali per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Rafforzare i partenariati in materia di migrazione e di mobilità in base a un approccio integrato ed equilibrato che copra tutti gli aspetti della migrazione, tra cui l'assistenza nell'attuazione degli accordi e delle intese bilaterali o regionali dell'Unione, compresi i partenariati per la mobilità.

(a)  Sviluppare accordi di agevolazione dei visti e di reinsediamento.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Affrontare e attenuare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati.

(c)  Affrontare e attenuare le cause profonde degli sfollamenti forzati.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Lottare contro la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti; intensificare la cooperazione in materia di gestione integrata delle frontiere.

soppresso

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  Sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, compresi i programmi di protezione.

(f)  Sostenere politiche migratorie basate sui diritti umani, compresi i programmi di protezione.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Promuovere una cooperazione politica rafforzata.

(a)  Promuovere una cooperazione politica rafforzata in materia di diritti umani.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Intensificare la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, e la cooperazione transfrontaliera.

(d)  Intensificare la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, e la cooperazione transfrontaliera, in linea con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Garantire una leadership costante dell'UE nella definizione dell'agenda mondiale sulla governance in materia di migrazione e sfollamenti forzati in tutte le sue dimensioni.

(a)  Garantire la leadership dell'Unione nella definizione dell'agenda mondiale sugli sfollamenti forzati, in linea con i patti mondiali delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare e sui rifugiati e in conformità dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Orientare e sostenere i dialoghi politici a livello mondiale e transregionale, compresi gli scambi e la cooperazione sulla migrazione e sugli sfollamenti forzati.

(b)  Orientare e sostenere i dialoghi politici a livello mondiale e transregionale, compresa la cooperazione basata sui diritti umani in materia di sfollamenti forzati.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Sostenere l'osservanza degli impegni assunti a livello internazionale e di UE in materia di migrazione e sfollamenti forzati, anche come seguito del Patto globale sulla migrazione e del Patto globale sui rifugiati.

(c)  Sostenere l'osservanza degli impegni assunti a livello internazionale e di Unione in materia di migrazione e sfollamenti forzati, compreso il seguito del Patto globale sulla migrazione e del Patto globale sui rifugiati, e conformemente all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Migliorare la base di conoscenze globale, anche in relazione al nesso tra migrazione e sviluppo, e avviare azioni pilota volte a definire metodi operativi innovativi in materia di migrazione e sfollamenti forzati.

(d)  Migliorare la base di conoscenze globale, anche in relazione al nesso tra migrazione e sviluppo, e avviare azioni pilota volte a definire metodi innovativi basati sui diritti umani in materia di sfollamenti forzati.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  eseguire opere di ripristino e di ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ripristinare quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati; ciò include la necessità di affrontare esigenze urgenti e immediate derivanti dai movimenti di popolazioni (rifugiati, sfollati e rimpatriati) in seguito a catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

(c)  eseguire opere di ripristino e di ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, conflitti e minacce mondiali di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ripristinare quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati; ciò include la necessità di affrontare esigenze urgenti e immediate derivanti dai movimenti di popolazioni in seguito a catastrofi naturali o provocate dall'uomo ;

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Allegato V – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della migrazione irregolare, nonché rafforzare la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza, e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d'origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani.

(f)  contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde degli sfollamenti forzati, nonché rafforzare la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza, e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d'origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

Riferimenti

COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

LIBE

2.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Barbara Spinelli

30.8.2018

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

5.7.2018

Esame in commissione

18.10.2018

10.12.2018

 

 

Approvazione

10.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

11

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

22

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

11

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (10.12.2018)

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Relatore per parere: Eleonora Forenza

BREVE MOTIVAZIONE

L'elaborazione del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP 2021-2027) potrebbe offrire all'Unione europea e ai suoi Stati membri l'opportunità di attuare una visione globale per una cooperazione e un vicinato europeo che affondino le proprie radici nei valori europei, come la tutela dei diritti umani e delle norme ambientali, il miglioramento della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze, nonché l'eliminazione della povertà e di tutte le forme di discriminazione. Su tali basi si fonda l'intervento del relatore per parere inteso a modificare la proposta della Commissione.

Nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), l'obiettivo generale indicato è quello di "affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione" (articolo 3). Ciononostante, la proposta sembra destinata a promuovere gli interessi interni di breve termine dell'UE, in particolare per quanto riguarda la migrazione e la sicurezza, a scapito della cooperazione internazionale e dello sviluppo. Per diminuire tali aspetti critici, il relatore per parere, unitamente a esperti delle parti interessate e delle ONG, ha elaborato un parere sulla base di un approccio femminista allo sviluppo, allo scopo di tutelare gli obiettivi di cooperazione internazionale e attuare uno sviluppo sostenibile di lungo termine.

Il relatore per parere propone di accentuare il riferimento agli strumenti di cooperazione esistenti, nonché la coerenza delle politiche. Secondo i principi fondamentali altresì enunciati nei trattati europei, il regolamento in esame dovrebbe contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro della politica europea di vicinato e garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile in tutti i suoi obiettivi. L'attuazione dell'NDICI dovrebbe essere improntata al quadro politico dell'Unione per la cooperazione allo sviluppo, come stabilito dal trattato di Lisbona, dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dall'accordo di Parigi sul clima. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile non possono essere conseguiti mediante traguardi e approcci incentrati su un unico settore: l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 sulla parità di genere ha carattere trasversale e mira a conseguire la parità di genere e l'emancipazione femminile in tutte le altre dimensioni. L'Unione dovrebbe potenziare i partenariati fra tutti gli attori dello sviluppo, in particolare le organizzazioni della società civile, e favorire il dialogo interculturale. Le sue azioni dovrebbero promuovere i valori fondamentali dell'UE, fra cui contribuire all'eliminazione della povertà e contrastare la disuguaglianza in tutte le sue forme, in particolare le disparità di genere. È opportuno che il nuovo NDICI sostenga e rafforzi le misure atte a preservare la pace, prevenire i conflitti, combattere le cause profonde degli sfollamenti forzati e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni che devono far fronte ad una maggiore pressione migratoria e a catastrofi naturali o causate dall'uomo. Dovrebbe altresì sostenere una politica commerciale, una diplomazia economica e una cooperazione economica giuste, conformi ai diritti umani ed eque dal punto di vista del genere.

Il nuovo strumento dovrebbe essere finalizzato a salvaguardare e promuovere il ruolo delle donne, in quanto attrici chiave dello sviluppo sostenibile, nella costruzione della pace. Come l'approccio femminista ha rivelato, storicamente le donne non hanno mai costruito la loro identità politica su basi nazionalistiche, bensì basandosi per lo più sulla creazione di reti internazionali con donne di diverse estrazioni, sviluppando un'attitudine al dialogo interculturale.

Secondo il relatore per parere, gli obiettivi del regolamento possono essere conseguiti esclusivamente dotando gli strumenti di cooperazione di mezzi sufficienti, in modo da sostenere un'alimentazione adeguata, un'istruzione di qualità, un'occupazione dignitosa e sostenibile, in particolare per le persone più vulnerabili, come donne, bambini e membri della comunità LGBTIQ, nonché l'assistenza sanitaria, incluso l'accesso all'aborto sicuro, e altri diritti sociali essenziali alla cittadinanza.

L'Unione europea dovrebbe andare al di là degli impegni e degli obiettivi internazionali in materia di parità di genere e adottare un approccio femminista, in quanto punto di vista equo per tutti, non solo per donne e ragazze. Lo scopo delle politiche di sviluppo e cooperazione è sostenere mezzi di sussistenza giusti ed equi per tutti, l'ambiente e gli ecosistemi, nonché le risorse sociali e umane. La politica di cooperazione dell'UE dovrebbe essere sensibile alle questioni di genere e includere il lavoro assistenziale o riproduttivo. Tali economie non possono essere disciplinate dai principi ristretti della crescita, della concorrenza e dell'efficienza. È necessario analizzare, modernizzare e rivalutare il quadro dell'UE in materia di sviluppo e cooperazione da una prospettiva femminista.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per lo sviluppo, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello di affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

(1)  L'obiettivo generale del programma "Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale" (in appresso "lo strumento") dovrebbe essere quello di promuovere lo sviluppo sostenibile, contribuire a eliminare la povertà e a contrastare le disuguaglianze in tutte le loro forme, in particolare le disuguaglianze di genere, e difendere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del trattato sull'Unione europea.

(4)  L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del trattato sull'Unione europea, nonché di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  L'Unione assicura la coerenza delle politiche di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È opportuno che l'Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile figuranti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 201545. Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale.

(5)  L'Unione assicura la coerenza delle politiche di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È opportuno che l'Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile figuranti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 201545. Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale. Tale obiettivo impone altresì di considerare l'impatto di tutte le politiche sulle dinamiche dei conflitti, promuovendo un approccio attento alla prospettiva di genere per l'analisi dei conflitti in tutte le azioni e in tutti i programmi di cui nel presente regolamento, con lo scopo di evitare ripercussioni negative su donne, ragazze e persone LGBTIQ, e di incrementare al massimo gli effetti positivi.

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45 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).

45 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici57 e al programma di azione di Addis Abeba58, è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Di portata universale, fornisce un quadro d'azione comune globale che si applica all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno. La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente.

(7)  Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici57 e al programma di azione di Addis Abeba58, è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'UE ha sostenuto l'assunzione di tali impegni internazionali e il presente regolamento dovrebbe innanzitutto cercare di contribuire al loro assolvimento. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà, a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e a promuovere società pacifiche, giuste e inclusive per tutti, compresi tutti i tipi di identità di genere. Di portata universale, fornisce un quadro d'azione comune globale che si applica all'Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 sulla parità di genere ha carattere trasversale e mira a conseguire la parità di genere e l'emancipazione femminile in tutte le predette dimensioni. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno e il suo obiettivo n. 5 è specificamente inteso a porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne e le ragazze, cercando di adottare e rafforzare una legislazione applicabile che promuova la parità di genere. La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente, senza pregiudicarne altri.

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57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.

57 Firmato a New York il 22 aprile 2016.

58 "Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo", adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

58 "Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo", adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313).

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori e gli interessi dell'Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale, lottare contro le cause profonde dell'immigrazione irregolare e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo, sostenere la politica commerciale, la diplomazia economica e la cooperazione economica, promuovere soluzioni e tecnologie digitali, nonché dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione. Nel promuovere i propri interessi, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali e ambientali elevate, dello Stato di diritto, del diritto internazionale e dei diritti umani.

(8)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (in appresso "la strategia globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell'Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori dell'Unione in tutti i suoi aspetti e contribuire così all'eliminazione della povertà, contrastare le disuguaglianze in tutte le loro forme, segnatamente le disuguaglianze di genere, preservare la pace, prevenire i conflitti coinvolgendo un'ampia gamma di esperti e portatori d'interessi nei negoziati per la costruzione della pace, tra cui donne e rappresentanti della società civile, rafforzare la sicurezza e la protezione internazionale, lottare contro le cause profonde dell'immigrazione e degli sfollamenti, e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni interessati da crescenti pressioni migratorie e colpiti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo, sostenere una politica commerciale leale, rispettosa dei diritti umani ed equa sotto il profilo di genere, la diplomazia economica e la cooperazione economica, promuovere soluzioni e tecnologie digitali, nonché dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell'Unione e promuovere società giuste e inclusive. Nel promuovere i propri interessi, l'Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali e ambientali elevate, dello Stato di diritto, del diritto internazionale e dei diritti umani.

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59 "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", giugno 2016.

59 "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", giugno 2016.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  L'Unione dovrebbe riconoscere il ruolo cruciale delle donne nella costruzione della pace. L'attuazione del presente regolamento dovrebbe altresì tenere conto della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza, riconoscendone l'obiettivo principale di proteggere le donne e aumentare in modo considerevole la loro partecipazione ai processi politici e decisionali là dove sono ancora sottorappresentate. L'effettiva partecipazione delle donne ai processi decisionali a tutti i livelli è fondamentale ai fini della definizione di risposte che tengano conto della dimensione di genere per far fronte alle disuguaglianze alla base.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  In conformità della strategia globale e del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi (2015-2030) adottato il 18 marzo 201561, andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturato e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le emergenze prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione, mitigazione dei rischi e la fase di preparazione; sono inoltre necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare azione umanitaria e azione per lo sviluppo attraverso interventi di risposta rapida.

(11)  In conformità della strategia globale e del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi (2015-2030) adottato il 18 marzo 2015[1], andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturato e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le emergenze prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione, mitigazione dei rischi e la fase di preparazione; sono inoltre necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura e fondata sui diritti umani. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare azione umanitaria e azione per lo sviluppo attraverso programmi geografici e sensibili alla dimensione di genere nonché interventi di risposta rapida.

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61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 (A/RES/69/283).

61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 (A/RES/69/283).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, comprese la parità di genere e l'emancipazione femminile.

(13)  Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell'ambito del presente regolamento all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, prestando particolare attenzione ai servizi sociali di base, segnatamente la salute e l'istruzione.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  In linea con gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II, almeno l'85 % dei programmi finanziati a titolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dovrebbe prefiggersi come obiettivo significativo la parità di genere, e il genere dovrebbe essere oggetto di un programma tematico. Questi impegni si rifletteranno attraverso obiettivi specifici nell'ambito di tutti i pilastri dello strumento e tenendo conto della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze come tematica trasversale. I bambini e i giovani, in particolare le ragazze e le giovani donne, sono agenti fondamentali del cambiamento e offrono un contributo essenziale per la realizzazione dell'Agenda 2030, come riconosciuto nel consenso e all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. L'azione esterna dell'Unione nel quadro del presente regolamento presterà particolare attenzione alle loro esigenze e all'emancipazione delle donne e delle ragazze, e contribuirà alla realizzazione del loro potenziale quali agenti chiave del cambiamento investendo nello sviluppo umano e nell'inclusione sociale.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Ove possibile ed opportuno, i risultati dell'azione esterna dell'Unione dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner.

(14)  I risultati dell'azione esterna dell'Unione dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese, specifici di genere e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi migratori, cambiamenti climatici e diritti umani).

(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi meno sviluppati e gli altri paesi fragili e più bisognosi) che tematico (conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, sicurezza e tutela delle persone, anche nel contesto dei flussi migratori, lotta ai cambiamenti climatici e sostegno alla realizzazione dei diritti umani, compresa la parità di genere in tutti i paesi partner dell'UE).

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  Il presente regolamento dovrebbe affrontare l'aumento delle reazioni negative nei confronti dei diritti delle donne e della parità di genere a livello globale; esso dovrebbe fornire assistenza e garantire una capacità operativa sufficiente alle organizzazioni impegnate nel settore della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi (accesso a un'informazione, a un'educazione e a servizi accessibili e di qualità) come pure della violenza di genere, ivi compresa, ma non solo, la lotta contro pratiche tradizionali dannose come la mutilazione genitale femminile, i cosiddetti crimini di onore, lo stupro e la violenza sessuale, la violenza domestica, i matrimoni infantili e la discriminazione di genere tollerata dallo Stato.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione62, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015, punta a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo economico. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, la politica europea di vicinato riesaminata si concentra su quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo economico; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione.

(19)  Nell'ambito delle principali priorità politiche dell'Unione62, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015, punta a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo economico. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, la politica europea di vicinato riesaminata si concentra su quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo economico; sicurezza e protezione, flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell'immigrazione e degli sfollamenti e il diverso impatto che hanno su donne e ragazze. La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell'orientamento del partenariato con l'Unione. Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei paesi non appartenenti all'Unione europea e garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile in tutti i suoi obiettivi.

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62 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

62 Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, in particolare lo strumento di assistenza preadesione III63, lo strumento per gli aiuti umanitari64, la decisione sui paesi e territori d'oltremare65, lo strumento europeo per la sicurezza nucleare inteso a integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom66, la politica estera e di sicurezza comune e lo strumento europeo per la pace appena proposto67 (non finanziato dal bilancio dell'Unione), nonché la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Sono comprese la coerenza e la complementarità con l'eventuale assistenza macrofinanziaria. Al fine di massimizzare l'impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

(21)  È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, in particolare lo strumento di assistenza preadesione III63, lo strumento per gli aiuti umanitari64, la decisione sui paesi e territori d'oltremare65, lo strumento europeo per la sicurezza nucleare inteso a integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom66, la politica estera e di sicurezza e protezione comune e lo strumento europeo per la pace appena proposto67 (non finanziato dal bilancio dell'Unione), nonché la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Sono comprese la coerenza e la complementarità con l'eventuale assistenza macrofinanziaria. Al fine di massimizzare l'impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

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63 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM (2018) 465 final).

63 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM (2018) 465 final).

64 Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

64 Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

65 Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra ("decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2018) 461 final).

65 Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra ("decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2018) 461 final).

66 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare al fine di integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018) 462 final).

66 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare al fine di integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018) 462 final).

67 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio per una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

67 Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio per una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (C(2018) 3800 final).

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Per le azioni finanziate dal presente regolamento l'approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni. Tale approccio dovrebbe essere integrato da programmi tematici e da eventuali azioni di risposta rapida.

(23)  Per le azioni finanziate dal presente regolamento l'approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione e avvicinare l'azione dell'Unione ai paesi partner e alle popolazioni. Tale approccio dovrebbe essere integrato da programmi tematici e da eventuali azioni di risposta rapida, ricorrendo a un'impostazione attenta alla dimensione di genere.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, compresa la parità di genere e l'emancipazione femminile, dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione del presente regolamento, l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.

(25)  Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, compresa la parità di genere e i diritti delle donne e delle ragazze e la loro emancipazione, dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione del presente regolamento, l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile dovrebbe avere una funzione complementare e specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori con ruoli e mandati diversi, tra cui tutte le strutture non statali e non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali o economici. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali.

(26)  Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori con ruoli e mandati diversi, tra cui tutte le strutture non statali e non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali o economici. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali. Ove si tratti di questioni di genere, il loro operato dovrebbe essere coerente con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e, se del caso, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("la Convenzione di Istanbul").

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)  In linea con il consenso, il presente regolamento approfondirà i partenariati con le organizzazioni della società civile (OSC) impegnate nello sviluppo sostenibile, promuovendo spazi di manovra e un contesto favorevole per le OSC affinché possano svolgere molteplici ruoli di promotori dei diritti umani, compresi i diritti delle donne e delle ragazze, la democrazia, lo Stato di diritto e la giustizia sociale, di difensori dei titolari dei diritti, di rappresentanti indipendenti che controllano le autorità e chiedono conto del loro operato, di esecutori e di agenti del cambiamento, anche attraverso l'educazione allo sviluppo e la sensibilizzazione. Il presente regolamento promuoverà lo spazio indipendente della società civile, intensificherà il sostegno per lo sviluppo di capacità delle OSC, per rafforzare la loro partecipazione e influenza nel processo di sviluppo e stimolare il progresso politico, sociale, ambientale ed economico.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di rispondere alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alle migrazioni, in modo complementare rispetto alla politica migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte salve circostanze impreviste, il 10 % della sua dotazione finanziaria dovrebbe servire ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e a sostenere la gestione e la governance delle migrazioni, compresa la protezione dei rifugiati e i diritti dei migranti nell'ambito degli obiettivi del presente regolamento.

(30)  Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di rispondere alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alle migrazioni, in modo complementare rispetto alla politica migratoria dell'Unione europea, includendo le priorità quali stabilite dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). A tal fine, e fatte salve circostanze impreviste, il 10 % della sua dotazione finanziaria dovrebbe servire ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione e degli sfollamenti e a sostenere le esigenze degli sfollati e delle comunità di accoglienza, adottando un approccio di genere, e inoltre la gestione e la governance delle migrazioni, compresa la protezione dei rifugiati e i diritti dei migranti nell'ambito degli obiettivi del presente regolamento agevolando una migrazione sicura e regolare, il che contribuirà ad aumentare i benefici della migrazione.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(32)  Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle esigenze dei partner, alle loro preferenze, al contesto specifico e alle questioni di genere, nonché alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontando le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

(34)  L'EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la promozione di società pacifiche, eque e inclusive, il progresso sostenibile e inclusivo, la creazione di posti di lavoro dignitosi e di opportunità economiche, in particolare per le persone più vulnerabili, quali donne, ragazze e persone LGBTI, le vittime di conflitti e le persone con disabilità, sostenendo i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese e le cooperative, segnatamente quelle di proprietà di donne, nonché affrontando i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione e degli sfollamenti, che colpiscono in modo sproporzionato le donne e le ragazze, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  L'EFSD+ dovrebbe massimizzare l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato. La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, senza provocare distorsioni del mercato, essere efficace sotto il profilo dei costi e basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. L'EFSD+ dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili.

(35)  L'EFSD+ dovrebbe massimizzare l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato, con un'attenzione particolare per lo sviluppo sostenibile locale che può sostenere l'emancipazione delle donne e incoraggiarne l'autodeterminazione. La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, senza provocare distorsioni del mercato, essere efficace sotto il profilo dei costi e basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. L'EFSD+ dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) ..../... (IPA III) e del regolamento (UE) ..../... (EINS), che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, a seconda dei casi e in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio". La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo.

(36)  Sulla base dell'attuale garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) ..../... (IPA III) e del regolamento (UE) ..../... (EINS), che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, in particolare per i gruppi vulnerabili, comprese le donne, le persone LGBTI e le persone con disabilità. Nel finanziare le operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti nonché a quelle che offrono le massime garanzie in termini di sostenibilità e di impatto sullo sviluppo a lungo termine e sensibile alle specificità di genere. Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un'approfondita valutazione ex ante ed ex post degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, incluso l'impatto unico sulle donne e l'impatto sulle comunità colpite e isolate, nonché l'individuazione di modi efficaci di affrontarli, in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio". La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo.

__________________

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71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali per i diritti umani, la democrazia e il buon governo, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, gli oceani, la crisi migratoria e le sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Rifacendosi all'esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo (FES), per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare un importo non assegnato come riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.

(39)  Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali per i diritti umani, la democrazia e il buon governo, la sicurezza e la protezione e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, gli oceani, la crisi migratoria e le sue cause profonde, che colpiscono in modo sproporzionato le donne e le ragazze ed espongono i gruppi vulnerabili, incluse le persone LGBTI, a un maggiore rischio di danno. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Rifacendosi all'esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo (FES), per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare un importo non assegnato come riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201678, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in ottemperanza degli specifici requisiti di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, specie a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali requisiti possono includere indicatori misurabili, quale base per valutare gli effetti del programma sul campo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201678, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in ottemperanza degli specifici requisiti di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, specie a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali requisiti dovrebbero includere indicatori misurabili, ad esempio dati disaggregati per genere, quale base per valutare gli effetti del programma sul campo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

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78 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

78 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo generale del regolamento è affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

1.  L'obiettivo generale del regolamento è affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, rispettando nel contempo il quadro strategico per la cooperazione allo sviluppo dell'UE quale previsto all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consenso europeo in materia di sviluppo, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il piano d'azione sulla parità di genere II e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

(a)  sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi, con lo scopo di conseguire uno sviluppo sostenibile, eliminare la povertà e combattere tutti i tipi di disuguaglianze, inclusa quella di genere;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità;

(b)  a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e la parità di genere, sostenere le organizzazioni della società civile, comprese le associazioni di donne, costruire la pace, prevenire i conflitti e promuovere società giuste e inclusive, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni, la mobilità e i cambiamenti climatici;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Almeno il 92 % della spesa nell'ambito del presente regolamento soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo che sono stati definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

3.  Il presente regolamento contribuisce agli obiettivi collettivi dell'Unione entro i termini indicati dall'Agenda 2030, tenendo conto della specificità trasversale dell'obiettivo n. 5. Almeno il 92 % della spesa nell'ambito del presente regolamento soddisfa i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo quali attualmente definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  In linea con il consenso, almeno il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) finanziato nell'ambito del presente regolamento in tutti i programmi, geografici e tematici, su base annua e per la durata delle sue azioni, dovrebbe essere riservato all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, al fine di sostenere e rafforzare l'erogazione di servizi sociali di base quali la sanità, inclusa la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale, in particolare a favore delle persone più emarginate, tra cui le donne e i bambini.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  In linea con gli impegni contratti nel piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II, almeno l'85 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) finanziato nell'ambito del presente regolamento dovrebbe prefiggersi quale obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, in tutti i programmi, geografici e tematici, su base annua e per la durata delle sue azioni.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  parità di genere ed emancipazione delle donne e delle ragazze;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  stabilità e pace;

(c)  costruzione della pace, prevenzione dei conflitti e stabilità;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  7 000 milioni di EUR per i programmi tematici:

(b)  9 700 milioni di EUR per i programmi tematici:

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Parità di genere ed emancipazione delle donne e delle ragazze: 1 700 milioni di EUR,

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

–  Stabilità e pace: 1 000 milioni di EUR,

–  Costruzione della pace, prevenzione dei conflitti e stabilità: 1 000 milioni di EUR,

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a 10 200 milioni di EUR, si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 15.

3.  La dotazione per le sfide e le esigenze emergenti, pari a 7 500 milioni di EUR, si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell'articolo 15.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento. Ciò include inoltre, tra l'altro, la strategia globale dell'UE, l'approccio integrato dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni, il consenso, il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere, l'attuazione da parte dell'UE delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi più poveri e più vulnerabili, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il presente regolamento promuove la parità di genere e l'emancipazione femminile.

2.  Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle donne e la parità di genere, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi emarginati, compresi i bambini e i giovani, gli anziani, le persone con disabilità, le minoranze e le persone indigene, e le persone LGBTI, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Il presente regolamento promuove la parità di genere e l'emancipazione femminile, in particolare assegnando finanziamenti al miglioramento della parità di genere nei paesi terzi e, in generale, garantendo l'inclusione dell'indicatore di genere nella concezione, nell'attuazione e nella valutazione di tutti i progetti. I diritti delle donne, la promozione della parità di genere e la giustizia climatica sono integrati in tutti i programmi strategici nazionali e regionali.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Il presente regolamento promuove un'applicazione piena ed effettiva della piattaforma d'azione di Pechino, del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), nonché i risultati delle relative conferenze di revisione, ed è a favore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti. Esso promuove, protegge e rispetta il diritto di ogni individuo di avere il pieno controllo sulle questioni riguardanti la propria sessualità e salute sessuale e riproduttiva, e di decidere liberamente e in modo responsabile al riguardo, senza discriminazioni, coercizioni e violenze. Il presente regolamento presta particolare attenzione all'esigenza di garantire l'accesso universale a un'informazione, a un'educazione – compresa un'educazione sessuale esauriente – e a servizi sanitari globali, di qualità e a prezzi contenuti in materia di salute sessuale e riproduttiva.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.  Il presente regolamento promuove l'emancipazione dei bambini e dei giovani, segnatamente delle ragazze e delle giovani donne, contribuendo nel contempo alla realizzazione del loro potenziale in quanto agenti chiave del cambiamento.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto del loro bilancio in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali e delle relazioni contrattuali con l'Unione.

Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto del loro bilancio in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali, in particolare l'accordo di Parigi, e delle relazioni contrattuali con l'Unione.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove, ove opportuno, i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.

La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza, responsabilità reciproca e parità di genere. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, ove opportuno, che le parti interessate dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le amministrazioni locali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio dei programmi.

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura che le parti interessate dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile, le associazioni di donne e le amministrazioni locali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti, e che si consenta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio dei programmi.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  I programmi e le azioni attuati ai sensi del presente regolamento integrano i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente e la parità di genere e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio improntato alla resilienza, tengono conto delle situazioni di conflitto e applicano il principio di non lasciare indietro nessuno.

6.  I programmi e le azioni attuati ai sensi del presente regolamento integrano la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace, la sensibilità ai conflitti, i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente, la parità di genere e l'emancipazione femminile, e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio improntato alla resilienza, tengono conto delle situazioni di conflitto. Essi applicano il principio del "non lasciare indietro nessuno" e il principio del "non nuocere".

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

Sviluppo delle capacità degli operatori del settore della pace a sostegno dello sviluppo e della sicurezza e della protezione per lo sviluppo

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per potenziare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.

2.  Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche, caratterizzate dalla parità di genere e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza e della protezione o per potenziare le capacità degli operatori costruttori di pace nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza e protezione per lo sviluppo.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.

3.  L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza e protezione per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento e se esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a cui le istituzioni statali non possono far fronte, e

(a)  se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento e se esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani, della parità di genere e delle libertà fondamentali, a cui le istituzioni statali non possono far fronte, e

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  La Commissione garantisce inoltre che le azioni intese a riformare le forze militari contribuiscano a rendere queste ultime più trasparenti, responsabili e rispettose dei diritti umani di tutte le donne e le ragazze e di tutti gli uomini e i ragazzi che rientrano nella loro giurisdizione.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  La Commissione stabilisce adeguate procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure ai sensi del presente articolo.

7.  La Commissione coinvolge attivamente la società civile inclusiva in tutto il processo politico, garantendo la piena partecipazione delle donne e delle ragazze anche nelle valutazioni dei rischi e nell'analisi dei conflitti; essa esegue un'analisi ex ante dei conflitti rigorosa e sistematica che integra pienamente l'analisi di genere e procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure ai sensi del presente articolo. Le valutazioni esaminano l'impatto (potenziale) di ciascuna misura a norma del presente articolo al di là delle capacità militari immediate dei paesi partner, al fine di garantire che siano sensibili ai conflitti e sensibili alla dimensione di genere, che non abbiano un impatto negativo e contribuiscano attivamente alla sicurezza umana e ad una pace sostenibile. I processi di monitoraggio e valutazione si basano ampiamente su analisi e testimonianze della società civile e di diverse donne e ragazze per valutare l'impatto di ciascuna misura sul conflitto e le dinamiche di genere in ogni contesto nazionale pertinente.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La cooperazione e gli interventi nell'ambito del presente regolamento vengono programmati, tranne per le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

1.  Ogni azione di cooperazione e ogni intervento nell'ambito del presente regolamento sono sensibili ai conflitti e al genere. La cooperazione e gli interventi nell'ambito del presente regolamento vengono programmati, tranne per le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  se del caso, l'Unione consulta inoltre altri donatori e operatori, compresi i rappresentanti della società civile e le amministrazioni locali;

(c)  l'Unione consulta inoltre altri donatori e operatori, compresi i rappresentanti della società civile e le amministrazioni locali;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  i programmi tematici Diritti umani e Democrazia e società civile di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati. Questi programmi tematici sostengono principalmente le organizzazioni della società civile.

(d)  i programmi tematici Diritti umani e Democrazia, Parità di genere ed emancipazione di donne e ragazze e Società civile di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a), a bis) e b), forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati. Questi programmi tematici sostengono principalmente le organizzazioni della società civile, comprese quelle che difendono i diritti delle donne.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la programmazione può prevedere attività di cooperazione finanziate da varie fonti elencate all'articolo 6, paragrafo 2, e da altri programmi dell'Unione in conformità del loro atto di base.

(c)  gli impegni e le prestazioni dei partner, definiti sulla base di criteri quali la riforma politica, la parità di genere, la buona governance, i diritti umani e lo sviluppo economico e sociale.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;

(a)  le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali compresa la parità di genere, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  gli impegni e le prestazioni dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica e lo sviluppo economico e sociale;

(c)  gli impegni e le prestazioni dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica, la parità di genere, la buona governance, i diritti umani e lo sviluppo economico e sociale;

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  l'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione sulla parità di genere;

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I documenti di programmazione per i programmi geografici devono basarsi sui risultati e tener conto, ove opportuno, dei traguardi e indicatori convenuti a livello internazionale, in particolare quelli stabiliti per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come pure dei quadri dei risultati per i singoli paesi, al fine di valutare e rendere noto il contributo dell'Unione ai risultati, a livello di realizzazioni, esiti e ripercussioni.

5.  I documenti di programmazione per i programmi geografici devono basarsi sui risultati e tener conto dei traguardi e degli indicatori convenuti a livello internazionale, in particolare quelli stabiliti per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come pure dei quadri dei risultati per i singoli paesi, al fine di valutare e rendere noto il contributo dell'Unione ai risultati, a livello di realizzazioni, esiti e ripercussioni.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, si tiene debitamente conto delle necessità e delle circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati.

L'elaborazione dei documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità avviene sulla base di analisi specifiche del contesto e di un approccio fondato sui diritti umani e delle donne.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

È opportuno prestare particolare attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento della pace e di riconciliazione e di ricostruzione post-conflitto, alla prevenzione delle calamità nonché al ruolo delle donne e ai diritti dei minori in tali processi.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per settore prioritario.

2.  I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici, disaggregati almeno per età e genere, e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per settore prioritario, comprese le dotazioni destinate alla società civile e al sostegno delle associazioni di donne.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  un documento comune tra l'Unione e il partner o i partner interessati che stabilisce una valutazione dell'impatto di genere.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici, la situazione internazionale e le attività dei principali partner per il settore interessato.

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, una valutazione dell'impatto di genere, indicatori di performance chiari e specifici, disaggregati almeno per genere ed età, la situazione internazionale e le attività dei principali partner per il settore interessato.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 35, paragrafo 4.

5.  Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, la pace, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 35, paragrafo 4.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione e il grado di sviluppo;

(a)  le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione, il grado di sviluppo e gli indicatori di parità di genere;

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile;

(c)  l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia e di una pace radicate e sostenibili;

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  l'impatto sulla parità di genere;

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  A titolo indicativo, il 10% della dotazione finanziaria fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per integrare le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 12 è destinato ai paesi partner elencati nell'allegato I al fine di attuare l'approccio basato sulle prestazioni. Le relative assegnazioni sono decise in base ai progressi compiuti sul fronte della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto, della cooperazione in materia di migrazioni, della governance economica e delle riforme. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati annualmente.

1.  A titolo indicativo, il 10% della dotazione finanziaria fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per integrare le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 12 è destinato ai paesi partner elencati nell'allegato I al fine di attuare l'approccio basato sulle prestazioni. Le relative assegnazioni sono decise in base ai progressi compiuti sul fronte della pace, della democrazia, dei diritti umani, della parità di genere, dello Stato di diritto, della cooperazione in materia di migrazioni, della buona governance e delle riforme. I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati annualmente, con la partecipazione della società civile, in particolare delle associazioni di donne.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

1.  La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse. Illustrano inoltre in che modo ciascuna azione contribuisce allo sviluppo umano, all'inclusione sociale, alla parità di genere e ai diritti e all'emancipazione delle donne e delle ragazze, nonché al cambiamento climatico e all'ambiente, come indicato all'articolo 3, paragrafo 3, comprese le assegnazioni indicative. I piani e le misure sono adattati anche alla luce dei potenziali effetti negativi che hanno su questi obiettivi.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti;

(a)  studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, comprese le prassi riguardanti le donne, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti;

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo.

Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'approccio strategico del Consiglio al riguardo, ivi compreso un approccio sensibile alle specificità di genere.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi, incluse le catastrofi naturali o provocate dall'uomo, oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d'azione e misure, o modifiche di piani d'azione e misure vigenti, come atti di esecuzione immediatamente applicabili, conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4.

4.  Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi, incluse le catastrofi naturali o provocate dall'uomo, oppure minacce immediate per la democrazia, la pace, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d'azione e misure, o modifiche di piani d'azione e misure vigenti, come atti di esecuzione immediatamente applicabili, conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio82 e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio83, un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.

Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio82 e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio83, un'idonea analisi che verta sui diritti dell'uomo, compresi i diritti delle donne, e sugli aspetti sociale e ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.

__________________

__________________

82 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

82 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

83 Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

83 Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

A livello delle azioni è inoltre effettuata un'idonea analisi dell'impatto di genere, volta a garantire che esse siano conformi agli atti legislativi applicabili dell'Unione, segnatamente la direttiva di rifusione 2006/54/CE1bis del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2004/113/CE del Consiglio1ter.

 

__________________

 

1 bis Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

 

1 ter Direttiva 2004/113/CE, del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I finanziamenti previsti dal presente strumento possono essere erogati anche mediante contributi a fondi internazionali, regionali o nazionali, come quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi e regioni partner, oppure da organizzazioni internazionali o altri donatori.

2.  I finanziamenti previsti dal presente strumento possono essere erogati anche mediante contributi a fondi internazionali, regionali o nazionali, come quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi e regioni partner, oppure da organizzazioni internazionali e associazioni di donne o altri donatori.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

2.  Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Tale valutazione deve tenere conto delle condizioni per una partecipazione e un coinvolgimento significativi di tutte le parti interessate, in particolare la società civile locale e le associazioni di donne. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Le diverse modalità devono essere attuate con trasparenza, essere tracciabili e consentire l'innovazione.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'attuazione;

(b)  sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, la sicurezza e la protezione delle persone sono particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani e dei diritti delle donne operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'attuazione;

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e la promozione del buon governo e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e spendere meglio al fine di sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile, la creazione di posti di lavoro e l'eliminazione della povertà.

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani, della parità di genere, dell'inclusione sociale, dello sviluppo umano e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità, il bilancio di genere e la promozione del buon governo, compreso il controllo di bilancio da parte della società civile e delle associazioni di donne, e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e spendere meglio al fine di sostenere uno sviluppo inclusivo e sostenibile, la riduzione di tutte le forme di disuguaglianza e l'eliminazione della povertà.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, sul bilancio di genere, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno al bilancio generale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.

Il sostegno al bilancio generale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità e dei rischi peculiari cui sono confrontate le donne, le ragazze e le persone LGBTI.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell'azione, la partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate nell'ambito dei programmi per la stabilità, la pace, i diritti umani e la democrazia, nonché delle azioni di risposta rapida, è aperta senza limitazioni.

2.  Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell'azione, la partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate nell'ambito dei programmi per i diritti umani e la democrazia, la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze, le organizzazioni della società civile, la costruzione della pace e la stabilità e la pace, nonché delle azioni di risposta rapida, è aperta senza limitazioni.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 12

Testo della Commissione

Emendamento

12.  Nell'ambito del programma per la democrazia e i diritti umani, le entità che non rientrano nella definizione di "soggetto giuridico" di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono ammissibili quando ciò sia necessario per perseguire i settori d'intervento del programma.

12.  Nell'ambito dei programmi per la democrazia e i diritti umani e per la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze, le entità che non rientrano nella definizione di "soggetto giuridico" di cui all'articolo 2, punto 6, sono ammissibili quando ciò sia necessario per perseguire i settori d'intervento del programma.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorire la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione irregolare, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e favorire la resilienza socioeconomica dei paesi partner. Per raggiungere tale obiettivo, è opportuno prestare un'attenzione particolare all'eliminazione della povertà, all'emancipazione economica delle donne, al progresso sostenibile e inclusivo, alla creazione di posti di lavoro dignitosi e di opportunità economiche, in particolare per donne e ragazze, alle competenze e allo spirito imprenditoriale, ai settori socioeconomici, con un'attenzione particolare per le imprese e le cooperative sociali in considerazione del loro potenziale di riduzione della povertà e delle disuguaglianze, sostenendo le microimprese e le piccole e medie imprese e affrontando le cause socio-economiche profonde dell'immigrazione e degli sfollamenti, conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati. La garanzia dell'EFSD+ è utilizzata in aggiunta agli investimenti del governo nei servizi pubblici essenziali, che rimangono una responsabilità governativa.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  dedicano particolare attenzione alle microimprese e alle piccole e medie imprese dirette da donne e all'equilibrio di genere nell'occupazione quali principali veicoli per colmare il divario di genere e promuovere uno sviluppo economico inclusivo;

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  promuovono la protezione sociale nel paese beneficiario garantendo il rispetto dei diritti del lavoro e delle norme in materia di lavoro dignitoso, in particolare per i gruppi più vulnerabili, quali le donne e le persone LGBTI;

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater)  si sottopongono a una valutazione partecipativa ex ante di impatto ambientale e sui diritti umani, accessibile al pubblico, che individui e affronti i rischi in tali settori e tenga debitamente conto del principio del libero, previo e informato consenso (FPIC) delle comunità interessate negli investimenti fondiari.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per ciascuna finestra d'investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia per le azioni esterne tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Inoltre, al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia per le azioni esterne può essere concessa per singole operazioni di finanziamento o di investimento.

Per ciascuna finestra d'investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia per le azioni esterne tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Inoltre, al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia per le azioni esterne può essere concessa per singole operazioni di finanziamento o di investimento. Tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  un riferimento agli obiettivi e alle finalità del presente regolamento, una valutazione del fabbisogno e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e del comportamento responsabile delle imprese;

(c)  un riferimento agli obiettivi e alle finalità del presente regolamento, una valutazione del fabbisogno, una valutazione dell'impatto di genere e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della necessità di garantire il comportamento responsabile delle imprese;

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione;

(g)  gli obblighi trasparenti di monitoraggio, anche prevedendo indicatori disaggregati per genere, nonché gli obblighi di rendicontazione e valutazione;

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Le controparti ammissibili forniscono, su richiesta, alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere gli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento.

7.  Le controparti ammissibili forniscono alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere gli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni della valutazione ex ante di impatto ambientale e sui diritti umani e altri criteri di selezione di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 3.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  La Commissione riferisce in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria conformemente all'articolo 241 e all'articolo 250 del regolamento finanziario. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione.

8.  La Commissione riferisce ogni anno in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria conformemente all'articolo 241 e all'articolo 250 del regolamento finanziario. A tal fine elabora una relazione che include una valutazione dei risultati delle azioni condotte, segnatamente per quanto concerne la parità di genere, sulla base di dati disaggregati per genere. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione.

 

(a)  una valutazione dei risultati che contribuiscono alla finalità e agli obiettivi dell'EFSD di cui all'articolo 26, paragrafo 1;

 

(b)  una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD in termini aggregati, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, sull'eliminazione della povertà e sulla riduzione della disuguaglianza; tale valutazione comprende un'analisi di genere delle operazioni coperte, basata su prove e su dati disaggregati per genere;

 

(c)  l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte ammissibile su base aggregata, compresi genere ed età;

 

(d)  una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD e quelle sviluppate nel quadro del secondo e terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti esterni, sulla base delle pertinenti relazioni esistenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto riguarda la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche che tengono conto della dimensione di genere, nonché la promozione dell'imprenditorialità locale, delle cooperative e dei mercati finanziari locali.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti.

La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi e degli obiettivi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 3, sullo sviluppo umano e l'inclusione sociale, i cambiamenti climatici e l'ambiente, la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, che comprendono realizzazioni ed esiti.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi dovrebbero essere monitorati sulla base di indicatori chiari, trasparenti e, ove opportuno, misurabili. Il numero degli indicatori deve essere limitato per agevolare la tempestiva rendicontazione.

I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi dovrebbero essere monitorati sulla base di indicatori chiari, trasparenti e misurabili. Il numero degli indicatori deve essere limitato per agevolare la tempestiva rendicontazione.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione dei partner interessati e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti, per paese e regione partner, nonché per settore di cooperazione. Essa valuta i risultati dei finanziamenti dell'Unione utilizzando, nella misura del possibile, indicatori specifici e misurabili del loro ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei principi in materia di efficacia dell'aiuto, anche per gli strumenti finanziari innovativi.

5.  La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione che tengono conto della dimensione di genere, incluso un capitolo sulla parità di genere, sulla partecipazione dei partner interessati e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti, per paese e regione partner, nonché per settore di cooperazione, specificando gli impegni di bilancio e gli stanziamenti di pagamento assegnati alle azioni a favore della parità di genere. Essa valuta i risultati dei finanziamenti dell'Unione utilizzando, nella misura del possibile, indicatori specifici e misurabili del loro ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei principi in materia di efficacia dell'aiuto, anche per gli strumenti finanziari innovativi. La relazione comprende informazioni sulla performance nel rispetto degli obiettivi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 3, compresa una stima annuale della spesa complessiva per tali settori mediante marcatori e indicatori pertinenti.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, di cui all'articolo 40, paragrafo 2, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti.

6.  La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti, anche per quanto riguarda l'impatto delle misure sulla parità di genere, e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva destinata all'azione per il clima e alla biodiversità. I finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("marcatori di Rio"), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrate nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e alla biodiversità al livello dei piani d'azione e delle misure di cui all'articolo 19, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale.

7.  Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva destinata all'azione per il clima e alla biodiversità, alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace nonché alla parità di genere. I finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("marcatori di Rio"), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrate nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e alla biodiversità, alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace nonché alla parità di genere, al livello dei piani d'azione e delle misure di cui all'articolo 19, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le valutazioni possono eventualmente ricorrere ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri.

Le valutazioni ricorrono ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri. La valutazione intermedia prende in esame i risultati ottenuti dall'Unione in merito agli obiettivi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 3, sullo sviluppo umano e l'inclusione sociale, i cambiamenti climatici e l'ambiente, la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione di valutazione finale esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento.

La relazione di valutazione finale esamina altresì il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento. La relazione di valutazione finale contiene un capitolo sulla valutazione dell'impatto di genere comprendente un'analisi della spesa destinata alla promozione della parità di genere.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 37 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Questioni di sicurezza o sensibilità politiche locali possono rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni per determinati periodi. In tali casi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l'Unione. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi imprevista, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell'Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall'inizio.

Questioni di sicurezza e di protezione o sensibilità politiche locali possono rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni per determinati periodi. In tali casi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l'Unione. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi imprevista, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell'Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall'inizio.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani

1.  Buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani e parità di genere

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Rafforzare la democrazia e i processi democratici, la governance e il controllo, compresi processi elettorali trasparenti e credibili.

(a)  Rafforzare la democrazia e i processi democratici, la governance e il controllo, compresi processi elettorali trasparenti, pacifici e credibili.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Rafforzare la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

(b)  Rafforzare la protezione e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pace, la democrazia e lo Stato di diritto e i relativi strumenti internazionali.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere e i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

(c)  Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze, nonché i diritti dei minori, dei giovani, delle persone appartenenti a minoranze, delle persone LGBTI e delle popolazioni indigene.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Sostenere una società civile dinamica e il suo ruolo nei processi di riforma e di trasformazione democratica; promuovere uno spazio che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini al processo decisionale politico.

(d)  Sostenere la parità di genere e una società civile dinamica , rafforzando il ruolo della stessa nei processi di transizione politica, di riforma e di trasformazione democratica; promuovere uno spazio che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini, con una partecipazione e una rappresentanza eque a livello di genere nella vita politica e nel processo decisionale.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze, compresi i diritti economici, occupazionali e sociali, nonché la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, e prevenire la violenza sessuale e di genere in tutte le sue forme.

(c)  Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze e la loro emancipazione, compresi i diritti economici, occupazionali e sociali, nonché la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, e prevenire la violenza sessuale e di genere in tutte le sue forme nonché proteggerle da essa; ciò comprende la promozione dell'accesso universale a informazioni esaustive in materia di salute sessuale e riproduttiva e un'educazione completa alla sessualità. Promuovere la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione per sviluppare strumenti nuovi e migliori di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, anche per quanto concerne la pianificazione familiare, in particolare in contesti di risorse scarse.

Motivazione

Per dare concretezza alla parità di genere, è necessario essere più specifici.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  Sostenere l'accesso universale a un'alimentazione sufficiente, sicura, nutriente e a prezzi abbordabili, in particolare per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, e rafforzare la sicurezza alimentare e la nutrizione, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti.

(g)  Sostenere l'accesso universale a un'alimentazione sufficiente, sicura, nutriente e a prezzi abbordabili, in particolare per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, segnatamente i bambini di età inferiore ai cinque anni, gli adolescenti, le ragazze e le donne, soprattutto durante la gravidanza e l'allattamento, rafforzare la sicurezza alimentare e la nutrizione, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti, e promuovere approcci multisettoriali all'agricoltura, ai diritti e all'emancipazione di donne e ragazze, alla salute, alla protezione sociale e all'istruzione che tengano conto dell'aspetto nutrizionale.

Motivazione

Per dare concretezza alla parità di genere, è necessario essere più specifici.

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  Sostenere l'accesso universale ai servizi sociali di base, compresa la sanità, in particolare i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva, attraverso servizi ad hoc calibrati sui giovani e un'educazione completa alla sessualità, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale.

Motivazione

Per dare concretezza alla parità di genere, è necessario essere più specifici.

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Sicurezza, stabilità e pace

6.  Pace, sicurezza e protezione e stabilità

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Promuovere una riforma del settore della sicurezza che fornisca progressivamente ai singoli individui e allo Stato servizi di sicurezza più efficaci e responsabili ai fini dello sviluppo sostenibile.

(c)  Promuovere una riforma del settore della sicurezza e della protezione che fornisca progressivamente ai singoli individui e allo Stato servizi di protezione più efficaci e responsabili ai fini dello sviluppo sostenibile.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 6 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  Sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo (CBSD).

(d)  Sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori per la pace a sostegno dello sviluppo e della sicurezza e protezione per lo sviluppo (CBSD).

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  Sostenere le iniziative regionali e internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla pace.

(e)  Sostenere le iniziative locali, regionali e internazionali che contribuiscono alla sicurezza e alla protezione, alla stabilità e alla pace.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 6 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  Prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo.

(f)  Sviluppare programmi e azioni contestualizzati volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo. Tali programmi dovrebbero essere attenti alla dimensione di genere e incentrati sulle persone, anticipare le rivendicazioni locali, esistenti e future, che portano alla radicalizzazione e fornirvi risposte, nonché evitare eventuali impatti negativi o reagire a essi.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 6 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  Lottare contro ogni forma di violenza, la corruzione, la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro.

(g)  Far fronte alle esigenze connesse alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, incluse le esigenze delle donne che vivono la diversità in situazioni di conflitto o post-belliche.

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 6 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)  Far fronte alle esigenze connesse all'impatto socioeconomico sulla popolazione civile delle mine antipersona, degli ordigni inesplosi o dei residuati bellici esplosivi, incluse le esigenze delle donne in situazioni di conflitto o post-belliche.

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 6 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  Rafforzare la sicurezza marittima a favore di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile.

(j)  Rafforzare la sicurezza e la sorveglianza marittime a favore di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Allegato II – sezione A – punto 6 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis)  Promuovere una cultura della non violenza, anche attraverso il sostegno all'educazione formale e informale alla pace.

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 1 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

  Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, all'assenza di discriminazioni, alla tolleranza, alla giustizia e alla responsabilità, alla solidarietà e all'uguaglianza. Il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti sono monitorati, promossi e rafforzati in linea con i principi di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani. Il campo di applicazione del programma comprende i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Vengono affrontate le sfide relative ai diritti umani, rafforzando nel contempo la società civile, proteggendo i difensori dei diritti umani e fornendo loro maggiori mezzi d'azione, anche in considerazione della riduzione dello spazio in cui operano.

—  Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, all'assenza di discriminazioni, alla tolleranza, alla giustizia e alla responsabilità, alla solidarietà e all'uguaglianza. Il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti sono monitorati, promossi e rafforzati in linea con i principi di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani. Il campo di applicazione del programma comprende i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e sono affrontati, fra gli altri temi, la lotta contro il razzismo e la xenofobia e la discriminazione; i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI), comprese misure volte a depenalizzare l'omosessualità; i diritti delle donne quali sanciti nella convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e nel relativo protocollo facoltativo, incluse le misure volte a contrastare qualsiasi forma di violenza contro le donne e le ragazze, in particolare la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati o combinati, i delitti "d'onore", la violenza domestica e sessuale e la tratta di donne e ragazze; i diritti dei minori quali sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nei protocolli facoltativi.

Motivazione

Per dare concretezza alla parità di genere, è necessario essere più specifici.

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Promuovere la parità di genere e affrontare le cause profonde delle disuguaglianze di genere, rafforzare la partecipazione e la rappresentanza di donne e uomini in situazioni di diversità, incluso il ruolo dei giovani nella vita politica, economica e sociale.

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  SETTORI DI INTERVENTO PER LA STABILITÀ E LA PACE

3.  SETTORI DI INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DELLA PACE, LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI E LA STABILITÀ

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  azioni volte a promuovere la parità di genere, l'emancipazione femminile e il ruolo di donne, giovani e minoranze nella vita politica ed economica, in particolare negli sforzi finalizzati alla costruzione della pace e alla prevenzione dei conflitti. Vi rientrano la risposta alle cause profonde della disuguaglianza e ai conflitti di genere, il sostegno alle risoluzioni 1325 e 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la partecipazione e rappresentanza di donne e giovani nei processi di pace formali e informali;

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 3 – punto 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter)  azioni intese a promuovere una cultura della non violenza, anche attraverso il sostegno all'educazione formale e informale alla pace.

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 3 – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  minacce per l'ordine pubblico e per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, tra cui terrorismo, estremismo violento, criminalità organizzata, criminalità informatica, minacce ibride nonché traffico, commercio e transito illeciti;

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 3 – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  minacce negli spazi pubblici e minacce per le infrastrutture critiche, la cibersicurezza, la salute pubblica o la stabilità ambientale, minacce per la sicurezza marittima, minacce derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici;

(b)  minacce negli spazi pubblici e minacce per le infrastrutture critiche, la cibersicurezza, la salute pubblica o la stabilità ambientale, minacce per la sicurezza e la sorveglianza marittime, minacce derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici;

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 4 – parte A – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  Promuovere, garantire e ampliare i servizi essenziali e psicologici di sostegno alle vittime di violenza, in particolare donne e bambini.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 4 – parte A – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Promuovere azioni congiunte a livello mondiale a favore di un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa per tutti, a tutti i livelli, anche in situazioni di emergenza e di crisi.

(a)  Promuovere azioni congiunte a livello mondiale a favore di un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa per tutti, a tutti i livelli, compreso lo sviluppo nella prima infanzia, anche mediante l'accesso universale a un'educazione completa alla sessualità, focalizzando l'attenzione sulle situazioni di emergenza e di crisi e attribuendo una particolare priorità al rafforzamento dei sistemi di istruzione pubblici.

Motivazione

Per dare concretezza alla parità di genere, è necessario essere più specifici.

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 4 – parte A – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  Sostenere un'azione mondiale volta a ridurre le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni, ad esempio il divario tra donne/ragazze e uomini/ragazzi, per garantire a tutti le stesse possibilità di partecipare alla vita economica e sociale.

(c)  Sostenere un'azione mondiale volta a ridurre le discriminazioni e le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni, ad esempio il divario tra donne/ragazze e uomini/ragazzi, per garantire a tutti le stesse possibilità di partecipare alla vita economica, politica e sociale.

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 4 – parte A – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Guidare e sostenere le iniziative, i partenariati e le alleanze mondiali volti a eliminare tutte le forme di violenza contro donne e ragazze, vale a dire la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e di altra natura e le discriminazioni, compresa l'esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica;

(a)  Sostenere le iniziative locali, nazionali e regionali e guidare gli sforzi, i partenariati e le alleanze mondiali a favore dei diritti delle donne quali sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e nel relativo protocollo facoltativo, nonché le misure intese a combattere ed eliminare tutte le forme di violenza e discriminazione contro donne e ragazze, vale a dire la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, politica e di altra natura e le discriminazioni, compresa l'esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica. Affrontare le cause profonde delle disuguaglianze di genere quale strumento per contribuire alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace. Promuovere l'emancipazione delle donne, anche nel loro ruolo di attrici dello sviluppo e costruttrici di pace.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 4 – parte A – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  Promuovere la tutela e la realizzazione dei diritti di donne e ragazze, compresi i diritti economici, occupazionali, sociali e politici, nonché la salute sessuale e riproduttiva, inclusi i diritti sessuali e riproduttivi legati alla salute, all'istruzione e alla fornitura di beni.

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 4 – parte A – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  c) Promuovere iniziative volte a emancipare i giovani e i bambini e a sostenere politiche e azioni che garantiscano la loro inclusione, la loro partecipazione significativa alla vita civile e politica e il loro riconoscimento sociale, prendendo atto del loro potenziale reale in quanti agenti positivi del cambiamento rispetto a tematiche quali la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente e l'eradicazione della povertà.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  sostegno, ove pertinente nel quadro dell'assistenza tecnica e logistica, agli sforzi esplicati dalle organizzazioni locali e internazionali della società civile, nonché dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali, per la costruzione della pace, compresi la costruzione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, la giustizia di transizione e l'emancipazione di donne e giovani, in particolare per quanto riguarda le tensioni tra comunità e i conflitti che si protraggono da tempo;

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, incluse misure volte a rispondere alle esigenze specifiche di donne, ragazze, persone LGBTIQ e richiedenti asilo.

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni di risposta rapida a favore degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), sostengono la politica estera dell'Unione in relazione alle questioni politiche, economiche e di sicurezza. Tali azioni permettono all'Unione di intervenire in presenza di un interesse di politica estera urgente o imperativo o di un'opportunità di conseguire i suoi obiettivi, che richiedano una reazione rapida e a cui sia difficile rispondere con altri mezzi.

Le azioni di risposta rapida a favore degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), sostengono la politica estera dell'Unione in relazione alle questioni politiche, economiche e di sicurezza e di protezione. Tali azioni permettono all'Unione di intervenire in presenza di un interesse di politica estera urgente o imperativo o di un'opportunità di conseguire i suoi obiettivi, che richiedano una reazione rapida e a cui sia difficile rispondere con altri mezzi.

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sostenere le strategie di cooperazione dell'Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, comprese le questioni relative a migrazione e sicurezza, e sfruttare le opportunità in questo contesto;

(a)  sostenere le strategie di cooperazione dell'Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, comprese le questioni relative a migrazione e sicurezza e protezione, e sfruttare le opportunità in questo contesto;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

Riferimenti

COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

FEMM

2.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Eleonora Forenza

16.7.2018

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

5.7.2018

Esame in commissione

22.10.2018

21.11.2018

 

 

Approvazione

27.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

6

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, André Elissen, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Julie Ward

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Lynn Boylan

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun

6

-

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

ENF

André Elissen

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

2

0

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

Riferimenti

COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.6.2018

 

 

 

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

INTA

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

CULT

2.7.2018

 

LIBE

2.7.2018

FEMM

2.7.2018

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

BUDG

5.7.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Pier Antonio Panzeri

11.7.2018

Cristian Dan Preda

11.7.2018

Charles Goerens

11.7.2018

Frank Engel

11.7.2018

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

5.7.2018

Approvazione

4.3.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

6

10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Nirj Deva, Mireille D’Ornano, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, David McAllister, Linda McAvan, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Lola Sánchez Caldentey, Anders Sellström, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Frank Engel, Stefan Gehrold, Neena Gill, Ana Gomes, Patricia Lalonde, Florent Marcellesi, Gilles Pargneaux, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Kathleen Van Brempt, Marie-Christine Vergiat

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Birgit Collin-Langen, Christophe Hansen, Georgi Pirinski, Vladimir Urutchev

Deposito

11.3.2019

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

46

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Charles Goerens, Patricia Lalonde, Mirja Vehkaperä

ECR

Nirj Deva, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Michèle Alliot-Marie, Birgit Collin-Langen, Frank Engel, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Christophe Hansen, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Wajid Khan, Arne Lietz, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Kathleen Van Brempt

6

-

EFDD

James Carver, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

10

0

PPE

Arnaud Danjean, Andrey Kovatchev, Vladimir Urutchev

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Jordi Solé

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2019
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