RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online

9.4.2019 - (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Daniel Dalton
Relatore per parere (*):Julie Ward, commissione per la cultura e l'istruzione
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2018/0331(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0193/2019
Testi presentati :
A8-0193/2019
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0640),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0405/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati ceca, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0193/2019),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online

relativo alla lotta alla diffusione di contenuti terroristici online

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una società aperta e democratica prevenendo l'uso improprio dei servizi di hosting a fini terroristici. Occorre migliorare il funzionamento del mercato unico digitale rafforzando la certezza del diritto per i prestatori di servizi di hosting, il che aumenterà la fiducia degli utilizzatori nell'ambiente online, e potenziando le salvaguardie per la libertà di espressione e di informazione.

(1)  Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una società aperta e democratica contrastando l'uso improprio dei servizi di hosting a fini terroristici e contribuendo alla sicurezza pubblica nelle società europee. Occorre migliorare il funzionamento del mercato unico digitale rafforzando la certezza del diritto per i prestatori di servizi di hosting, il che aumenterà la fiducia degli utilizzatori nell'ambiente online, e potenziando le salvaguardie per la libertà di espressione, per la libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica e per la libertà e il pluralismo dei media.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  La regolamentazione dei prestatori di servizi di hosting può solo integrare le strategie degli Stati membri intese a far fronte al terrorismo, che devono mettere in rilievo misure offline, come gli investimenti in attività sociali, le iniziative di deradicalizzazione e l'impegno nei confronti delle comunità interessate, ai fini di una prevenzione sostenibile della radicalizzazione nella società.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  I contenuti terroristici fanno parte di un problema più ampio relativo ai contenuti illegali online, che comprende altri tipi di contenuti come lo sfruttamento sessuale dei minori, le pratiche commerciali illecite e le violazioni della proprietà intellettuale. Le organizzazioni terroristiche e altre organizzazioni criminali spesso si dedicano al traffico di contenuti illegali per riciclare denaro e reperire capitale di avviamento per finanziare le loro operazioni. Tale problema richiede una combinazione di misure legislative, non legislative e volontarie basate sulla collaborazione tra le autorità e i prestatori di servizi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Sebbene la minaccia rappresentata dai contenuti illegali sia stata attenuata da iniziative di successo come il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online, promosso da aziende del settore, e WePROTECT Global Alliance, un progetto che intende porre fine agli abusi sessuali sui minori online, è necessario istituire un quadro legislativo per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali di regolamentazione per la rimozione dei contenuti illegali.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  I prestatori di servizi di hosting che operano in Internet svolgono un ruolo essenziale nell'economia digitale mettendo in relazione le imprese e i cittadini e facilitando il dibattito pubblico così come la diffusione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee, e contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, i loro servizi sono utilizzati impropriamente da terzi per perpetrare attività illegali online. Particolarmente preoccupante è l'uso improprio dei servizi di hosting da parte di gruppi terroristici e dei loro sostenitori per pubblicare contenuti terroristici online allo scopo di propagare il loro messaggio, radicalizzare e attirare nuove reclute, nonché facilitare e dirigere attività terroristiche.

(2)  I prestatori di servizi di hosting che operano in Internet svolgono un ruolo essenziale nell'economia digitale mettendo in relazione le imprese e i cittadini, offrendo opportunità di apprendimento e facilitando il dibattito pubblico così come la diffusione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee, e contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, i loro servizi sono utilizzati impropriamente da terzi per perpetrare attività illegali online. Particolarmente preoccupante è l'uso improprio dei servizi di hosting da parte di gruppi terroristici e dei loro sostenitori per pubblicare contenuti terroristici online allo scopo di propagare il loro messaggio, radicalizzare e attirare nuove reclute, nonché facilitare e dirigere attività terroristiche.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  La presenza di contenuti terroristici online ha gravi conseguenze negative per gli utilizzatori, i cittadini e la società in generale così come per i prestatori di servizi online che ospitano tali contenuti, poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori e nuoce ai loro modelli commerciali. In considerazione dell'importanza del ruolo che svolgono nonché delle capacità e dei mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono, i prestatori di servizi online hanno particolari responsabilità nei confronti della società sotto il profilo della protezione dei loro servizi dall'uso improprio che potrebbero farne i terroristi e del contributo che possono apportare al contrasto della diffusione di contenuti terroristici attraverso i loro servizi.

(3)  Pur non essendo l'unico fattore, la presenza di contenuti terroristici online si è rivelata essere un catalizzatore della radicalizzazione degli individui che hanno perpetrato atti terroristici e, pertanto, ha gravi conseguenze negative per gli utilizzatori, i cittadini e la società in generale così come per i prestatori di servizi online che ospitano tali contenuti, poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori e nuoce ai loro modelli commerciali. In considerazione dell'importanza del ruolo che svolgono nonché in proporzione alle capacità e ai mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono, i prestatori di servizi online hanno particolari responsabilità nei confronti della società sotto il profilo della protezione dei loro servizi dall'uso improprio che potrebbero farne i terroristi e del sostegno che possono apportare alle autorità competenti per contrastare la diffusione di contenuti terroristici attraverso i loro servizi, tenendo in considerazione l'importanza fondamentale della libertà di espressione e della libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Gli sforzi volti a contrastare i contenuti terroristici online sono stati avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel quadro della cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting; essi dovrebbero essere integrati da un quadro legislativo chiaro al fine di ridurre l'accessibilità dei contenuti terroristici online e affrontare in modo adeguato un fenomeno in rapida evoluzione. Tale quadro legislativo poggerebbe su iniziative volontarie, che sono state rafforzate dalla raccomandazione (UE) 2018/3347, e risponde alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare le misure volte ad affrontare i contenuti illegali e nocivi e a quella del Consiglio europeo di migliorare l'individuazione automatizzata e la rimozione dei contenuti che incitano a compiere atti terroristici.

(4)  Gli sforzi volti a contrastare i contenuti terroristici online sono stati avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel quadro della cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting; essi dovrebbero essere integrati da un quadro legislativo chiaro al fine di ridurre l'accessibilità dei contenuti terroristici online e affrontare in modo adeguato un fenomeno in rapida evoluzione. Tale quadro legislativo poggerebbe su iniziative volontarie, che sono state rafforzate dalla raccomandazione (UE) 2018/3347, e risponde alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare le misure volte ad affrontare i contenuti illegali e nocivi, in linea con il quadro orizzontale stabilito dalla direttiva 2000/31/CE, e a quella del Consiglio europeo di migliorare l'individuazione e la rimozione dei contenuti che incitano a compiere atti terroristici.

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7 Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63 del 6.2.2018, pag. 50).

7 Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63 del 6.2.2018, pag. 50).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE8. In particolare, tutte le misure adottate dal prestatore di servizi di hosting conformemente al presente regolamento, comprese le eventuali misure proattive, non dovrebbero comportare automaticamente la perdita, per il prestatore di servizi, del beneficio dell'esenzione di responsabilità prevista in tale disposizione. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità e degli organi giurisdizionali nazionali a stabilire la responsabilità dei prestatori di servizi di hosting in determinati casi se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE per beneficiare dell'esenzione di responsabilità.

(5)  L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2000/31/CE8. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità e degli organi giurisdizionali nazionali a stabilire la responsabilità dei prestatori di servizi di hosting in determinati casi se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 2000/31/CE per beneficiare dell'esenzione di responsabilità.

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8 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

8 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il presente regolamento definisce, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali tutelati nell'ordinamento giuridico dell'Unione e, in particolare, quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, norme intese a prevenire l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici online, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

(6)  Il presente regolamento definisce norme, che dovrebbero pienamente rispettare i diritti fondamentali tutelati nell'ordinamento giuridico dell'Unione e, in particolare, quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, intese a contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici online, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il presente regolamento contribuisce alla protezione della pubblica sicurezza, attuando nel contempo adeguate e solide salvaguardie per garantire la tutela dei diritti fondamentali in gioco. Ciò include i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il diritto alla libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e trasmettere informazioni, la libertà d'impresa e il principio di non discriminazione. Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare solo le misure che sono necessarie, adeguate e proporzionate in una società democratica, tenendo conto della particolare importanza rivestita dalla libertà di espressione e di informazione, che costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e uno dei valori su cui si fonda l'Unione. Le misure che costituiscano un'ingerenza nella libertà di espressione e d'informazione dovrebbero essere rigorosamente mirate, nel senso che devono servire a prevenire la diffusione di contenuti terroristici, ma senza pregiudicare il diritto di ricevere e diffondere informazioni in modo lecito, tenuto conto del ruolo centrale dei prestatori di servizi di hosting nel facilitare il dibattito pubblico e la diffusione e la ricezione di informazioni, pareri e idee nel rispetto della legge.

(7)  Il presente regolamento intende contribuire alla protezione della pubblica sicurezza e dovrebbe attuare adeguate e solide salvaguardie per garantire la tutela dei diritti fondamentali in gioco. Ciò include i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il diritto alla libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e trasmettere informazioni, la libertà d'impresa e il principio di non discriminazione. Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare solo le misure che sono necessarie, adeguate e proporzionate in una società democratica, tenendo conto della particolare importanza rivestita dalla libertà di espressione, dalla libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee, dal diritto al rispetto della vita privata e familiare e dal diritto alla protezione dei dati personali, che costituiscono i fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e i valori su cui si fonda l'Unione. Le misure dovrebbero evitare qualsiasi ingerenza nella libertà di espressione e d'informazione e, nella misura del possibile, dovrebbero servire a contrastare la diffusione di contenuti terroristici attraverso un approccio rigorosamente mirato, ma senza pregiudicare il diritto di ricevere e diffondere informazioni in modo lecito, tenuto conto del ruolo centrale dei prestatori di servizi di hosting nel facilitare il dibattito pubblico e la diffusione e la ricezione di informazioni, pareri e idee nel rispetto della legge. L'adozione di misure efficaci per contrastare il terrorismo online e la protezione della libertà di espressione non sono elementi contrastanti, bensì obiettivi complementari e che si rafforzano a vicenda.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall'articolo 19 del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una qualsiasi delle misure adottate in base al presente regolamento che possa ledere i diritti di tale persona. Il diritto comprende in particolare la possibilità per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di impugnare effettivamente un ordine di rimozione dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui autorità l'ha emanato.

(8)  Il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall'articolo 19 del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una qualsiasi delle misure adottate in base al presente regolamento che possa ledere i diritti di tale persona. Il diritto comprende in particolare la possibilità per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di impugnare effettivamente un ordine di rimozione dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui autorità l'ha emanato e la possibilità per i fornitori di contenuti di impugnare le misure specifiche adottate dal prestatore di servizi di hosting.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Onde chiarire le misure che i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti dovrebbero adottare per prevenire la diffusione di contenuti terroristici online, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una definizione dei contenuti terroristici per fini di prevenzione sulla base della definizione dei reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Data la necessità di contrastare la propaganda online più perniciosa, la definizione dovrebbe ricomprendere il materiale e i messaggi che incitano, incoraggiano o appoggiano la commissione di reati di terrorismo e la partecipazione agli stessi, impartiscono istruzioni finalizzate alla commissione di tali reati o promuovono la partecipazione nelle attività di un gruppo terroristico. Tali materiali comprendono, in particolare, testi, immagini, registrazioni audio e video. Nel valutare se il contenuto pubblicato online costituisce contenuto terroristico ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti, così come i prestatori di servizi di hosting, dovrebbero tenere conto di fattori quali la natura e la formulazione dei messaggi, il contesto in cui sono emessi e il loro potenziale di portare a conseguenze dannose, compromettendo la sicurezza e l'incolumità delle persone. Il fatto che il materiale sia prodotto o diffuso da un'organizzazione terroristica o da una persona che figura negli elenchi dell'Unione costituisce un elemento importante della valutazione. Occorre proteggere adeguatamente la diffusione di contenuti per scopi giornalistici, educativi o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, polemiche o controverse espresse nell'ambito di dibattiti politici sensibili non dovrebbero essere considerate contenuti terroristici.

(9)  Onde chiarire le misure che i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti dovrebbero adottare per contrastare la diffusione di contenuti terroristici online, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una definizione dei contenuti terroristici per fini di prevenzione sulla base della definizione dei reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Data la necessità di contrastare i contenuti terroristici online più perniciosi, la definizione dovrebbe ricomprendere il materiale che incita o sollecita la commissione di reati di terrorismo e la partecipazione agli stessi o che promuove la partecipazione nelle attività di un gruppo terroristico, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente. Nella definizione dovrebbero inoltre rientrare i contenuti che forniscono indicazioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco o qualsiasi altra arma o sostanza nociva o pericolosa, nonché sostanze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN), e qualsiasi istruzione su altri metodi e tecniche, compresa la selezione degli obiettivi, allo scopo di commettere reati di terrorismo. Tali materiali comprendono, in particolare, testi, immagini, registrazioni audio e video. Nel valutare se il contenuto pubblicato online costituisce contenuto terroristico ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti, così come i prestatori di servizi di hosting, dovrebbero tenere conto di fattori quali la natura e la formulazione dei messaggi, il contesto in cui sono emessi e il loro potenziale di portare a conseguenze dannose, compromettendo la sicurezza e l'incolumità delle persone. Il fatto che il materiale sia prodotto o diffuso da un'organizzazione terroristica o da una persona che figura negli elenchi dell'Unione costituisce un elemento importante della valutazione. Occorre proteggere adeguatamente la diffusione di contenuti per scopi giornalistici, educativi o di ricerca o a fini di sensibilizzazione contro l'attività terroristica. In particolare nei casi in cui il fornitore di contenuti detenga una responsabilità editoriale, qualsiasi decisione relativa alla rimozione del materiale diffuso dovrebbe tener conto delle norme giornalistiche previste dalla regolamentazione della stampa o dei media in conformità del diritto dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, le opinioni radicali, polemiche o controverse espresse nell'ambito di dibattiti politici sensibili non dovrebbero essere considerate contenuti terroristici.

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9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Al fine di ricomprendere i servizi di hosting attraverso i quali sono diffusi i contenuti terroristici online, il presente regolamento si dovrebbe applicare ai servizi della società dell'informazione che memorizzano informazioni fornite da un destinatario del servizio su sua richiesta e che rendono disponibili a terzi tali informazioni memorizzate, indipendentemente dalla natura meramente tecnica, automatica o passiva di tale attività. Ad esempio, i prestatori di servizi della società dell'informazione includono le piattaforme dei social media, i servizi di streaming video, i servizi di condivisione di video, audio e immagini, servizi di condivisione di file e altri servizi cloud, nella misura in cui mettono queste informazioni a disposizione di terzi e di siti web in cui gli utilizzatori possono esprimere commenti o postare recensioni. Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, ma che sono stabiliti al di fuori di essa, dal momento che una quota significativa dei prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici che possono essere diffusi tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le imprese operanti nel mercato unico digitale si conformino agli stessi obblighi a prescindere dal paese di stabilimento. Per determinare se offre servizi nell'Unione, è necessario verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità del sito Internet di un prestatore di servizi o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto in uno o più Stati membri non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione del presente regolamento.

(10)  Al fine di ricomprendere i servizi di hosting attraverso i quali sono diffusi i contenuti terroristici online, il presente regolamento si dovrebbe applicare ai servizi della società dell'informazione che memorizzano informazioni fornite da un destinatario del servizio su sua richiesta e che rendono disponibili al pubblico tali informazioni memorizzate, indipendentemente dalla natura meramente tecnica, automatica o passiva di tale attività. Ad esempio, i prestatori di servizi della società dell'informazione includono le piattaforme dei social media, i servizi di streaming video, i servizi di condivisione di video, audio e immagini, servizi di condivisione di file e altri servizi cloud, nella misura in cui mettono queste informazioni a disposizione del pubblico e di siti web in cui gli utilizzatori possono esprimere commenti o postare recensioni. Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, ma che sono stabiliti al di fuori di essa, dal momento che una quota significativa dei prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici che possono essere diffusi tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le imprese operanti nel mercato unico digitale si conformino agli stessi obblighi a prescindere dal paese di stabilimento. Per determinare se offre servizi nell'Unione, è necessario verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità del sito Internet di un prestatore di servizi o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto in uno o più Stati membri non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi cloud, inclusi i servizi cloud business-to-business, su cui il prestatore di servizi non ha alcun diritto contrattuale in merito alla tipologia di contenuti memorizzati o alla modalità di trattamento o divulgazione al pubblico da parte dei relativi clienti o degli utilizzatori finali di tali clienti, e laddove il prestatore di servizi non abbia la capacità tecnica di rimuovere il contenuto specifico memorizzato dai rispettivi clienti o dagli utilizzatori finali dei rispettivi servizi.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  L'esistenza di un collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe essere presa in considerazione al fine di determinare l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in caso contrario, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utilizzatori in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle sue attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online ("app store") nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione, o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio10. Al contrario, non si può considerare che la prestazione del servizio al solo scopo di conformarsi al divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio11 comprovi, di per sé, che le sue attività sono dirette o orientate verso un dato territorio all'interno dell'Unione.

(11)  L'esistenza di un collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe essere presa in considerazione al fine di determinare l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in caso contrario, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utilizzatori in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle sue attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online ("app store") nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione, o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio10. Al contrario, non si può considerare che la prestazione del servizio al solo scopo di conformarsi al divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio11 comprovi, di per sé, che le sue attività sono dirette o orientate verso un dato territorio all'interno dell'Unione.

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10 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

10 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

11 Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 601 del 2.3.2018, pag. 1).

11 Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 601 del 2.3.2018, pag. 1).

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  I prestatori di servizi di hosting dovrebbero rispettare determinati obblighi di diligenza al fine di prevenire la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi. Tali obblighi di diligenza non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza. Gli obblighi di diligenza dovrebbero tra l'altro significare che, quando applicano il presente regolamento, i prestatori di servizi di hosting agiscono in maniera diligente, proporzionata e non discriminatoria nei confronti dei contenuti che memorizzano, in particolare quando applicano le proprie condizioni contrattuali, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. La rimozione di contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi devono essere effettuate nel rispetto della libertà di espressione e di informazione.

(12)  I prestatori di servizi di hosting dovrebbero rispettare determinati obblighi di diligenza al fine di contrastare la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi al pubblico. Tali obblighi di diligenza non dovrebbero costituire un obbligo generale per i prestatori di servizi di hosting di sorvegliare le informazioni che memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti che indichino la presenza di attività illecite. Gli obblighi di diligenza dovrebbero tra l'altro significare che, quando applicano il presente regolamento, i prestatori di servizi di hosting agiscono in maniera trasparente, diligente, proporzionata e non discriminatoria nei confronti dei contenuti che memorizzano, in particolare quando applicano le proprie condizioni contrattuali, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. La rimozione di contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi devono essere effettuate nel rispetto della libertà di espressione, della libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica, nonché della libertà e del pluralismo dei media.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Occorre armonizzare la procedura e gli obblighi che discendono dagli ordini giuridici che ingiungono ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso, in esito a una valutazione delle autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti, assegnando tale compito alle autorità amministrative, esecutive o giudiziarie di loro scelta. In considerazione della velocità alla quale i contenuti terroristici sono diffusi attraverso i servizi online, la presente disposizione impone ai prestatori di servizi di hosting l'obbligo di provvedere a che i contenuti terroristici oggetto di un ordine di rimozione siano rimossi o che l'accesso sia disattivato entro un'ora dal ricevimento del provvedimento. Spetta ai prestatori di servizi di hosting decidere se rimuovere il contenuto in questione o disabilitarne l'accesso per gli utilizzatori nell'Unione.

(13)  Occorre armonizzare la procedura e gli obblighi che discendono dagli ordini di rimozione che ingiungono ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso, in esito a una valutazione delle autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti, assegnando tale compito a un'autorità giudiziaria o a un'autorità amministrativa o esecutiva indipendente dal punto di vista funzionale di loro scelta. In considerazione della velocità alla quale i contenuti terroristici sono diffusi attraverso i servizi online, la presente disposizione impone ai prestatori di servizi di hosting l'obbligo di provvedere a che i contenuti terroristici oggetto di un ordine di rimozione siano rimossi o che l'accesso sia disattivato entro un'ora dal ricevimento del provvedimento.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  L'autorità competente dovrebbe trasmettere l'ordine di rimozione direttamente al destinatario e al punto di contatto con ogni mezzo elettronico che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano al prestatore di stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e ricevimento dell'ordine, quali posta elettronica protetta e piattaforme o altri canali protetti, compresi quelli messi a disposizione dal prestatore di servizi, in conformità delle norme in materia di protezione dei dati personali. Segnatamente, tale obbligo può essere assolto usando servizi elettronici di recapito certificato qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

(14)  L'autorità competente dovrebbe trasmettere l'ordine di rimozione direttamente al punto di contatto del prestatore di servizi di hosting e, laddove il prestatore di servizi di hosting abbia lo stabilimento principale in un altro Stato membro, all'autorità competente di tale Stato membro con ogni mezzo elettronico che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano al prestatore di stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e ricevimento dell'ordine, quali posta elettronica protetta e piattaforme o altri canali protetti, compresi quelli messi a disposizione dal prestatore di servizi, in conformità delle norme in materia di protezione dei dati personali. Segnatamente, tale obbligo può essere assolto usando servizi elettronici di recapito certificato qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

__________________

__________________

12 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

12 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Le segnalazioni emesse dalle autorità competenti o da Europol costituiscono un modo efficace e rapido di sensibilizzare i prestatori di servizi di hosting alla presenza di contenuti specifici nei loro servizi. Questo meccanismo inteso ad allertare i prestatori di servizi di hosting nei confronti delle informazioni che possono essere considerate contenuti terroristici, che permette loro su base volontaria di esaminare la compatibilità delle proprie clausole contrattuali, dovrebbe rimanere disponibile in aggiunta agli ordini di rimozione. È importante che i prestatori di servizi di hosting valutino tali segnalazioni in via prioritaria e forniscano rapidamente un feedback in merito alle azioni intraprese. La decisione finale in merito all'opportunità di rimuovere il contenuto, in quanto non compatibile con le proprie condizioni contrattuali spetta al prestatore di servizi di hosting. Nell'attuazione del presente regolamento con riferimento alle segnalazioni, il mandato di Europol, definito nel regolamento (UE) 2016/79413, resta invariato.

soppresso

__________________

 

13 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

 

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  In considerazione della portata e della rapidità necessarie per individuare e rimuovere efficacemente i contenuti terroristici, l'adozione proattiva di misure proporzionate, compreso il ricorso in alcuni casi a strumenti automatizzati, costituisce un elemento essenziale di lotta ai contenuti terroristici online. Al fine di ridurre l'accessibilità ai contenuti terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero valutare se sia opportuno adottare misure proattive in funzione dei rischi e dell'esposizione a contenuti terroristici nonché delle conseguenze sui diritti dei terzi alle informazioni e dell'interesse pubblico. Di conseguenza, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero determinare le misure proattive appropriate, efficaci e proporzionate da attuare. Tale obbligo non dovrebbe implicare un obbligo generale di sorveglianza. Nel contesto di tale valutazione, l'assenza di ordini di rimozione e di segnalazioni inviate a un prestatore di servizi di hosting è un'indicazione di un basso livello di esposizione a contenuti terroristici.

(16)  In considerazione della portata e della rapidità necessarie per individuare e rimuovere efficacemente i contenuti terroristici, l'adozione di misure specifiche proporzionate costituisce un elemento essenziale di lotta ai contenuti terroristici online. Al fine di ridurre l'accessibilità ai contenuti terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero valutare se sia opportuno adottare misure specifiche in funzione dei rischi e dell'esposizione a contenuti terroristici nonché delle conseguenze sui diritti dei terzi e dell'interesse pubblico a ricevere e diffondere informazioni, in particolare in presenza di un livello sostanziale di esposizione a contenuti terroristici e di ordini di rimozione. Di conseguenza, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero determinare le misure specifiche appropriate, mirate, efficaci e proporzionate da attuare. Tale obbligo non dovrebbe implicare un obbligo generale di sorveglianza. Tali misure specifiche possono includere l'invio di relazioni periodiche alle autorità competenti, un incremento delle risorse umane che si occupano di misure volte a tutelare i servizi dalla diffusione pubblica di contenuti terroristici, nonché lo scambio delle migliori pratiche. Nel contesto di tale valutazione, l'assenza di ordini di rimozione indirizzati a un prestatore di servizi di hosting è un'indicazione di un basso livello di esposizione a contenuti terroristici.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Quando attuano misure proattive, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero assicurare che sia preservato il diritto degli utilizzatori alla libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà di ricevere e diffondere informazioni. Oltre ai requisiti stabiliti nella legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire con la debita diligenza e attuare misure di salvaguardia, comprese in particolare la sorveglianza e le verifiche umane, se del caso, al fine di evitare decisioni indesiderate ed erronee di rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. Ciò vale in particolare quando i prestatori di servizi di hosting utilizzano strumenti automatizzati per individuare i contenuti terroristici. Qualsiasi decisione di ricorrere a strumenti automatizzati, adottata dal prestatore di servizi di hosting stesso o su richiesta dell'autorità competente, dovrebbe essere valutata sotto il profilo dell'affidabilità della tecnologia utilizzata e delle conseguenze per i diritti fondamentali.

(17)  Quando attuano misure specifiche, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero assicurare che sia preservato il diritto degli utilizzatori alla libertà di espressione e alla libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica. Oltre ai requisiti stabiliti nella legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire con la debita diligenza e attuare misure di salvaguardia, comprese in particolare la sorveglianza e le verifiche umane, al fine di evitare decisioni indesiderate ed erronee di rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Al fine di garantire che i prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici adottino misure adeguate per prevenire l'uso improprio dei loro servizi, le autorità competenti dovrebbero imporre ai prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ordine di rimozione, divenuto definitivo, di riferire in merito alle misure proattive adottate. Si potrebbe trattare di misure volte a prevenire che il contenuto terroristico rimosso o il cui accesso è stato disabilitato sia nuovamente caricato online a seguito di un ordine di rimozione o di una segnalazione ricevuta, utilizzando strumenti pubblici o privati che permettano di confrontarlo con contenuti terroristici noti. Tali misure possono inoltre fare uso di strumenti tecnici affidabili per individuare nuovi contenuti terroristici, avvalendosi di quelli disponibili sul mercato o quelli sviluppati dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi dovrebbe riferire in merito alle specifiche misure proattive attuate al fine di consentire all'autorità competente di valutare se siano efficaci e proporzionate e se, qualora siano utilizzati strumenti automatizzati, il prestatore di servizi di hosting dispone delle necessarie competenze in materia di sorveglianza e verifiche umane. Nel valutare l'efficacia e la proporzionalità delle misure, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei parametri pertinenti, compresi il numero di ordini di rimozione e segnalazioni trasmessi al prestatore, la sua capacità economica e l'impatto dei suoi servizi sulla diffusione di contenuti terroristici (ad esempio, in considerazione del numero di utilizzatori nell'Unione).

(18)  Al fine di garantire che i prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici adottino misure adeguate per prevenire l'uso improprio dei loro servizi, l'autorità competente dovrebbe imporre ai prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un numero sostanziale di ordini di rimozione definitivi di riferire in merito alle misure specifiche adottate. Tali misure possono inoltre fare uso di strumenti tecnici affidabili per individuare nuovi contenuti terroristici. Il prestatore di servizi dovrebbe riferire in merito alle specifiche misure attuate al fine di consentire all'autorità competente di valutare se siano necessarie, efficaci e proporzionate e se, qualora siano utilizzati strumenti automatizzati, il prestatore di servizi di hosting dispone delle necessarie competenze in materia di sorveglianza e verifiche umane. Nel valutare l'efficacia, la necessità e la proporzionalità delle misure, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei parametri pertinenti, compresi il numero di ordini di rimozione trasmessi al prestatore, le sue dimensioni, la sua capacità economica e l'impatto dei suoi servizi sulla diffusione di contenuti terroristici (ad esempio, in considerazione del numero di utilizzatori nell'Unione), nonché le misure di salvaguardia attuate per tutelare la libertà di espressione e di informazione e il numero di casi in cui sono state applicate limitazioni a contenuti legali.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  A seguito della richiesta, l'autorità competente dovrebbe avviare un dialogo con il prestatore di servizi di hosting sulle misure proattive necessarie da attuare. Se necessario, l'autorità competente dovrebbe esigere l'adozione di misure proattive appropriate, efficaci e proporzionate qualora ritenga che le misure adottate siano insufficienti per far fronte ai rischi. La decisione di imporre tali misure proattive non dovrebbe, in linea di principio, comportare l'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE. Considerando i rischi particolarmente gravi connessi alla diffusione di contenuti terroristici, le decisioni adottate dalle autorità competenti sulla base del presente regolamento possono derogare all'approccio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE per talune misure specifiche e mirate la cui adozione sia necessaria per motivi imperativi di sicurezza pubblica. Prima di adottare tale decisione, l'autorità competente dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra obiettivi di interesse generale e i diritti fondamentali in questione, in particolare la libertà di espressione e d'informazione e la libertà d'impresa, e addurre un'adeguata giustificazione.

(19)  A seguito della richiesta, l'autorità competente dovrebbe avviare un dialogo con il prestatore di servizi di hosting sulle misure specifiche necessarie da attuare. Se necessario, l'autorità competente dovrebbe chiedere al prestatore di servizi di hosting di valutare nuovamente le misure necessarie o dovrebbe chiedere l'adozione di misure specifiche appropriate, efficaci e proporzionate qualora ritenga che le misure adottate non rispettino i principi di necessità e proporzionalità o siano insufficienti per far fronte ai rischi. L'autorità competente dovrebbe richiedere unicamente misure specifiche che il prestatore di servizi di hosting possa ragionevolmente attuare, tenendo conto, tra gli altri fattori, delle risorse finanziarie e di altra natura del prestatore di servizi di hosting. La richiesta di attuare tali misure specifiche non dovrebbe comportare l'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  L'obbligo per i prestatori di servizi di hosting di conservare i contenuti rimossi e i relativi dati dovrebbe essere previsto per finalità specifiche e limitato al tempo necessario. Tale obbligo di conservazione dei dati dovrebbe essere esteso ai relativi dati, nella misura in cui tali dati andrebbero altrimenti perduti a seguito della rimozione del contenuto in questione. I relativi dati possono ad esempio includere dati relativi agli abbonati, compresi in particolare i dati relativi all'identità del fornitore di contenuti, nonché i "dati relativi agli accessi", tra cui ad esempio i dati relativi alla data e all'ora di utilizzo da parte del fornitore di contenuti, o la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo, unitamente all'indirizzo IP assegnato al fornitore di contenuti dal prestatore di servizi di accesso a Internet.

(20)  L'obbligo per i prestatori di servizi di hosting di conservare i contenuti rimossi e i relativi dati dovrebbe essere previsto per finalità specifiche e limitato al tempo necessario. Tale obbligo di conservazione dei dati dovrebbe essere esteso ai relativi dati, nella misura in cui tali dati andrebbero altrimenti perduti a seguito della rimozione del contenuto in questione. I relativi dati possono ad esempio includere dati relativi agli abbonati, in particolare i dati relativi all'identità del fornitore di contenuti, nonché i "dati relativi agli accessi", tra cui ad esempio i dati relativi alla data e all'ora di utilizzo da parte del fornitore di contenuti, o la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo, unitamente all'indirizzo IP assegnato al fornitore di contenuti dal prestatore di servizi di accesso a Internet.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  L'obbligo di conservare il contenuto ai fini di un procedimento di riesame amministrativo o giurisdizionale è necessario e giustificato per garantire misure di tutela efficaci al fornitore di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o l'accesso disabilitato o per garantire il ripristino di tale contenuto allo stato precedente alla sua rimozione, in funzione dell'esito del procedimento di riesame. L'obbligo di conservare il contenuto a fini di indagine e azione penale è giustificato e necessario in considerazione della potenziale utilità di tale materiale per scardinare o prevenire attività terroristiche. Se le imprese rimuovo i contenuti o ne disabilitano l'accesso, segnatamente a seguito dell'adozione proattiva di proprie misure, e non ne informano le pertinenti autorità ritenendo che non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità di contrasto potrebbero non essere a conoscenza dell'esistenza di tale contenuto. Ciò giustifica anche la conservazione di contenuti a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo. A tal fine, l'obbligo di conservazione è limitato ai dati che possono riguardare reati di terrorismo e può pertanto contribuire a perseguire i reati di terrorismo o la prevenzione di gravi rischi per la sicurezza pubblica.

(21)  L'obbligo di conservare il contenuto ai fini di un procedimento di riesame o di ricorso amministrativo o giurisdizionale è necessario e giustificato per garantire misure di tutela efficaci al fornitore di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o l'accesso disabilitato o per garantire il ripristino di tale contenuto allo stato precedente alla sua rimozione, in funzione dell'esito del procedimento di riesame. L'obbligo di conservare il contenuto a fini di indagine e azione penale è giustificato e necessario in considerazione della potenziale utilità di tale materiale per scardinare o prevenire attività terroristiche. Se le imprese rimuovo i contenuti o ne disabilitano l'accesso a seguito dell'adozione di proprie misure specifiche, dovrebbero informarne tempestivamente le autorità di contrasto competenti. Ciò giustifica anche la conservazione di contenuti a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo. A tal fine, i contenuti terroristici e i relativi dati dovrebbero essere conservati solo per un periodo di tempo tale da consentire alle autorità di contrasto di controllare i contenuti e decidere se sono necessari ai suddetti fini specifici. Tale periodo ha una durata massima di sei mesi. A fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo, l'obbligo di conservazione è limitato ai dati che possono riguardare reati di terrorismo e può pertanto contribuire a perseguire i reati di terrorismo o la prevenzione di gravi rischi per la sicurezza pubblica

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Per garantire la proporzionalità, il periodo di conservazione dovrebbe essere limitato a sei mesi, in modo da dare ai fornitori di contenuti il tempo sufficiente ad avviare il procedimento di riesame e consentire alle autorità di contrasto di accedere ai dati pertinenti ai fini delle indagini e dell'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo. Su richiesta dell'autorità che effettua il riesame, tale termine può tuttavia essere prorogato del tempo necessario qualora il procedimento di riesame sia avviato ma non completato entro il periodo di sei mesi. Tale periodo dovrebbe essere sufficiente per consentire alle autorità di contrasto di conservare gli elementi di prova necessari in relazione alle loro indagini assicurando nel contempo un equilibrio con i diritti fondamentali in questione.

(22)  Per garantire la proporzionalità, il periodo di conservazione dovrebbe essere limitato a sei mesi, in modo da dare ai fornitori di contenuti il tempo sufficiente ad avviare il procedimento di riesame o consentire alle autorità di contrasto di accedere ai dati pertinenti ai fini delle indagini e dell'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo. Su richiesta dell'autorità che effettua il riesame, tale termine può tuttavia essere prorogato del tempo necessario qualora il procedimento di riesame o di ricorso sia avviato ma non completato entro il periodo di sei mesi. Tale periodo dovrebbe inoltre essere sufficiente per consentire alle autorità di contrasto di conservare il materiale necessario in relazione alle loro indagini e azioni penali assicurando nel contempo un equilibrio con i diritti fondamentali in questione.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La trasparenza della politica applicata dai prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti terroristici è essenziale ai fini della loro maggiore responsabilità nei confronti dei propri utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato unico digitale. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pubblicare relazioni annuali sulla trasparenza contenenti informazioni utili sulle misure adottate per individuare, identificare e rimuovere contenuti terroristici.

(24)  La trasparenza della politica applicata dai prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti terroristici è essenziale ai fini della loro maggiore responsabilità nei confronti dei propri utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato unico digitale. Solo i prestatori di servizi di hosting che sono soggetti a ordini di rimozione per l'anno di riferimento dovrebbero essere tenuti a pubblicare relazioni annuali sulla trasparenza contenenti informazioni utili sulle misure adottate per individuare, identificare e rimuovere contenuti terroristici.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)  Le autorità competenti dell'emissione di ordini di rimozione dovrebbero altresì pubblicare relazioni sulla trasparenza contenenti informazioni sul numero di ordini di rimozione emanati, sul numero di rifiuti opposti, sul numero di contenuti terroristici individuati che hanno condotto a indagini e azioni penali in relazione a reati di terrorismo, nonché sul numero di casi di contenuti erroneamente individuati come terroristici.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Le procedure di reclamo costituiscono una tutela necessaria contro la rimozione erronea di contenuti protetti nell'ambito della libertà di espressione e di informazione. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto predisporre meccanismi di facile uso per i reclami, assicurando che siano trattati tempestivamente e in piena trasparenza nei confronti del fornitore di contenuti. L'obbligo di ripristinare il contenuto rimosso erroneamente non pregiudica la possibilità che il prestatore di servizi di hosting applichi le proprie condizioni contrattuali per altri motivi.

(25)  Le procedure di reclamo costituiscono una tutela necessaria contro la rimozione erronea di contenuti protetti nell'ambito della libertà di espressione e della libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto predisporre meccanismi di facile uso per i reclami, assicurando che siano trattati tempestivamente e in piena trasparenza nei confronti del fornitore di contenuti. L'obbligo di ripristinare il contenuto rimosso erroneamente non pregiudica la possibilità che il prestatore di servizi di hosting applichi le proprie condizioni contrattuali per altri motivi.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in forza del quale le persone devono essere in grado di conoscere il motivo per cui il contenuto da loro caricato è stato rimosso o il relativo accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe mettere a disposizione del fornitore di contenuti utili informazioni che gli consentano di impugnare la decisione. Può tuttavia non essere necessario inviare una notifica al fornitore di contenuti. A seconda delle circostanze, i prestatori di servizi di hosting possono sostituire il contenuto considerato terroristico con un messaggio indicante che il contenuto è stato rimosso o disattivato in conformità del presente regolamento. Su sua richiesta, il fornitore di contenuti dovrebbe ricevere maggiori informazioni sui motivi della rimozione e sui mezzi di ricorso. Le autorità competenti dovrebbero informare il prestatore di servizi di hosting se, per motivi di pubblica sicurezza, in particolare nel contesto di un'indagine, ritengono inappropriato o controproducente notificare direttamente la rimozione del contenuto o la disabilitazione dell'accesso al contenuto.

(26)  L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in forza del quale le persone devono essere in grado di conoscere il motivo per cui il contenuto da loro caricato è stato rimosso o il relativo accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe mettere a disposizione del fornitore di contenuti utili informazioni, come i motivi della rimozione o della disabilitazione dell'accesso e il fondamento giuridico alla base dell'azione, che gli consentano di impugnare la decisione. A seconda delle circostanze, i prestatori di servizi di hosting possono sostituire il contenuto considerato terroristico con un messaggio indicante che il contenuto è stato rimosso o disattivato in conformità del presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero informare il prestatore di servizi di hosting se, per motivi di pubblica sicurezza, in particolare nel contesto di un'indagine, ritengono inappropriato o controproducente notificare direttamente la rimozione del contenuto o la disabilitazione dell'accesso al contenuto.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Al fine di evitare duplicazioni ed eventuali interferenze con le indagini, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni, coordinarsi e cooperare reciprocamente e, se del caso, con Europol, quando emettono ordini di rimozione o trasmettono segnalazioni ai prestatori di servizi di hosting. Europol potrebbe sostenere l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto del suo attuale mandato e del quadro giuridico esistente.

(27)  Al fine di evitare duplicazioni ed eventuali interferenze con le indagini e di ridurre al minimo le spese a carico dei prestatori di servizi interessati, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni, coordinarsi e cooperare reciprocamente e, se del caso, con Europol, quando emettono ordini di rimozione ai prestatori di servizi di hosting. Europol potrebbe sostenere l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto del suo attuale mandato e del quadro giuridico esistente.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  Le segnalazioni emesse da Europol costituiscono un modo efficace e rapido di sensibilizzare i prestatori di servizi di hosting alla presenza di contenuti specifici nei loro servizi. Questo meccanismo inteso ad allertare i prestatori di servizi di hosting nei confronti delle informazioni che possono essere considerate contenuti terroristici, che permette loro su base volontaria di esaminare la compatibilità con le proprie clausole contrattuali, dovrebbe rimanere disponibile in aggiunta agli ordini di rimozione. Per tale motivo, è importante che i prestatori di servizi di hosting collaborino con Europol, valutino le segnalazioni di Europol in via prioritaria e forniscano rapidamente un feedback in merito alle azioni intraprese. La decisione finale in merito all'opportunità di rimuovere il contenuto, in quanto non compatibile con le proprie condizioni contrattuali, spetta al prestatore di servizi di hosting. Nell'attuazione del presente regolamento, il mandato di Europol, definito nel regolamento (UE) 2016/7941 bis, resta invariato.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Per garantire un'attuazione efficace e sufficientemente coerente di misure proattive, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero consultarsi in merito alle discussioni che conducono con i prestatori di servizi di hosting sull'identificazione, l'attuazione e la valutazione di misure proattive specifiche. Analogamente, tale cooperazione è necessaria anche per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di sanzioni, comprese l'attuazione e l'esecuzione delle stesse.

(28)  Per garantire un'attuazione efficace e sufficientemente coerente delle misure da parte dei prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero consultarsi in merito alle discussioni che conducono con i prestatori di servizi di hosting sugli ordini di rimozione e sull'identificazione, l'attuazione e la valutazione di misure specifiche. Tale cooperazione è necessaria anche per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di sanzioni, comprese l'attuazione e l'esecuzione delle stesse.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  È essenziale che l'autorità competente dello Stato membro responsabile di infliggere le sanzioni sia pienamente informata degli ordini di rimozione e delle segnalazioni, così come dei successivi scambi tra il prestatore di servizi di hosting e l'autorità competente pertinente. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano predisposti canali e meccanismi di comunicazione adeguati per condividere tempestivamente le informazioni pertinenti.

(29)  È essenziale che l'autorità competente dello Stato membro responsabile di infliggere le sanzioni sia pienamente informata degli ordini di rimozione, così come dei successivi scambi tra il prestatore di servizi di hosting e le autorità competenti pertinenti di altri Stati membri. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano predisposti canali e meccanismi di comunicazione adeguati e sicuri per condividere tempestivamente le informazioni pertinenti.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Sia i prestatori di servizi di hosting sia gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto per facilitare il rapido trattamento degli ordini di rimozione e delle segnalazioni. Contrariamente al rappresentante legale, il punto di contatto assolve compiti di natura operativa. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting dovrebbe disporre degli strumenti specifici che permettono di trasmettere per via elettronica gli ordini di rimozione e le segnalazioni e delle risorse tecniche e personali che consentono di trattarli rapidamente. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting non deve necessariamente essere situato nell'Unione e il prestatore di servizi di hosting è libero di designare un punto di contatto già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento. Al fine di garantire che il contenuto terroristico sia rimosso o l'accesso disattivato entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero far sì che il punto di contatto sia accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le informazioni sul punto di contatto dovrebbero comprendere informazioni sulla lingua in cui il punto di contatto può essere contattato. Per facilitare la comunicazione tra i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti, i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati ad ammettere la comunicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione nella quale sono disponibili le loro condizioni contrattuali.

(33)  Sia i prestatori di servizi di hosting sia gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto per facilitare il rapido trattamento degli ordini di rimozione. Contrariamente al rappresentante legale, il punto di contatto assolve compiti di natura operativa. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting dovrebbe disporre degli strumenti specifici che permettono di trasmettere per via elettronica gli ordini di rimozione e delle risorse tecniche e personali che consentono di trattarli rapidamente. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting non deve necessariamente essere situato nell'Unione e il prestatore di servizi di hosting è libero di designare un punto di contatto già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento. Al fine di garantire che il contenuto terroristico sia rimosso o l'accesso disattivato entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero far sì che il punto di contatto sia accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le informazioni sul punto di contatto dovrebbero comprendere informazioni sulla lingua in cui il punto di contatto può essere contattato. Per facilitare la comunicazione tra i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti, i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati ad ammettere la comunicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione nella quale sono disponibili le loro condizioni contrattuali.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  In assenza di un obbligo generale per i prestatori di servizi di assicurare la presenza fisica all'interno del territorio dell'Unione, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro nella cui giurisdizione ricade il prestatore di servizi di hosting che offre servizi all'interno dell'Unione. Generalmente, il prestatore di servizi di hosting ricade nella giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui ha designato un rappresentante legale. Tuttavia, quando un altro Stato membro emette un ordine di rimozione, le sue autorità dovrebbero poter dare esecuzione ai loro ordini adottando misure coercitive di natura non punitiva, ad esempio sanzioni pecuniarie. Anche se un prestatore di servizi di hosting non ha sede nell'Unione e non vi ha designato un rappresentante legale, qualsiasi Stato membro dovrebbe comunque poter infliggere sanzioni, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem.

(34)  In assenza di un obbligo generale per i prestatori di servizi di assicurare la presenza fisica all'interno del territorio dell'Unione, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro nella cui giurisdizione ricade il prestatore di servizi di hosting che offre servizi all'interno dell'Unione. Generalmente, il prestatore di servizi di hosting ricade nella giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui ha designato un rappresentante legale. Anche se un prestatore di servizi di hosting non ha sede nell'Unione e non vi ha designato un rappresentante legale, qualsiasi Stato membro dovrebbe comunque poter infliggere sanzioni, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  I prestatori di servizi di hosting che non sono stabiliti nell'Unione dovrebbero designare, per iscritto, un rappresentante legale al fine di assicurare il rispetto e l'esecuzione degli obblighi ai sensi del presente regolamento.

(35)  I prestatori di servizi di hosting che non sono stabiliti nell'Unione dovrebbero designare, per iscritto, un rappresentante legale al fine di assicurare il rispetto e l'esecuzione degli obblighi ai sensi del presente regolamento. I prestatori di servizi di hosting possono avvalersi di un rappresentante legale già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti. L'obbligo di designare le autorità competenti non richiede necessariamente l'istituzione di nuove autorità; i compiti stabiliti dal presente regolamento possono essere assegnati ad organismi esistenti. Il presente regolamento fa obbligo di designare autorità competenti a emettere ordini di rimozione e segnalazioni, vigilare sulle misure proattive e infliggere sanzioni. Spetta agli Stati membri decidere quante autorità intendono designare per tali compiti.

(37)  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità giudiziaria o un'unica autorità amministrativa indipendente dal punto di vista funzionale. Tale obbligo non richiede l'istituzione di una nuova autorità; i compiti stabiliti dal presente regolamento possono essere assegnati a un organismo esistente. Il presente regolamento fa obbligo di designare un'autorità competente a emettere ordini di rimozione, vigilare sulle misure specifiche e infliggere sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero comunicare l'autorità competente designata a norma del presente regolamento alla Commissione, che dovrebbe pubblicare online un elenco indicante l'autorità competente di ciascuno Stato membro. Il registro online dovrebbe essere facilmente accessibile per agevolare la rapida verifica dell'autenticità degli ordini di rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Le sanzioni sono necessarie per garantire che i prestatori di servizi di hosting diano effettiva attuazione agli obblighi previsti dal presente regolamento. Occorre che gli Stati membri adottino norme relative alle sanzioni, comprese, eventualmente, linee guida per il calcolo delle stesse. Sanzioni particolarmente severe dovrebbero essere inflitte nel caso in cui il prestatore di servizi di hosting ometta sistematicamente di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione. La mancata conformità in casi individuali potrebbe essere sanzionata nel rispetto del principio ne bis in idem e del principio di proporzionalità, assicurando che tali sanzioni tengano conto dell'inosservanza sistematica. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento dovrebbe stabilire in che misura gli obblighi pertinenti possano essere soggetti a sanzioni. Sanzioni in caso di mancato rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere adottate solo in relazione agli obblighi derivanti dalla richiesta di riferire a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una decisione che impone misure proattive supplementari a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Nel determinare se debbano essere inflitte sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie del prestatore. Gli Stati membri assicurano che le sanzioni non incoraggino la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica.

(38)  Le sanzioni sono necessarie per garantire che i prestatori di servizi di hosting diano effettiva attuazione agli obblighi previsti dal presente regolamento. Occorre che gli Stati membri adottino norme relative alle sanzioni, comprese, eventualmente, linee guida per il calcolo delle stesse. Dovrebbero essere inflitte sanzioni nel caso in cui i prestatori di servizi di hosting omettano sistematicamente e persistentemente di ottemperare agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento. Sanzioni in caso di mancato rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere adottate solo in relazione agli obblighi derivanti da una richiesta di attuazione di misure specifiche supplementari a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Nel determinare se debbano essere inflitte sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie del prestatore. L'autorità competente dovrebbe altresì considerare se il prestatore di servizi di hosting è una start-up o una piccola o media impresa e dovrebbe stabilire, caso per caso, se il prestatore ha la capacità di conformarsi in maniera adeguata all'ordine emesso. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le sanzioni non incoraggino la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sull'attuazione della legislazione. Occorre elaborare un programma dettagliato volto a monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento, al fine di fornire elementi per la valutazione della normativa.

(41)  Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sull'attuazione della legislazione, incluse informazioni sul numero di casi in cui l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati terroristici hanno avuto un esito positivo a seguito del presente regolamento. Occorre elaborare un programma dettagliato volto a monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento, al fine di fornire elementi per la valutazione della normativa.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Sulla base delle constatazioni e conclusioni formulate nella relazione di attuazione e dell'esito dell'esercizio di monitoraggio, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. Sarà valutato il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal regolamento, in particolare l'efficacia delle misure volte a migliorare l'individuazione, l'identificazione e la rimozione di contenuti terroristici, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia nonché le potenziali conseguenze per i diritti e gli interessi di terzi, compresa una revisione dell'obbligo di informare i fornitori di contenuti.

(42)  Sulla base delle constatazioni e conclusioni formulate nella relazione di attuazione e dell'esito dell'esercizio di monitoraggio, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento dopo un anno dalla sua entrata in vigore. La valutazione dovrebbe essere basata sui sette criteri di efficienza, necessità, proporzionalità, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. Dovrebbe esaminare il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal regolamento, in particolare l'efficacia delle misure volte a migliorare l'individuazione, l'identificazione e la rimozione di contenuti terroristici, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia nonché le potenziali conseguenze per i diritti fondamentali, inclusi la libertà di espressione e la libertà di ricevere e diffondere informazioni, la libertà e il pluralismo dei media, la libertà d'impresa e il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. La Commissione dovrebbe altresì valutare le potenziali conseguenze per gli interessi di terzi, compresa una revisione dell'obbligo di informare i fornitori di contenuti.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento stabilisce regole uniformi per impedire l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione di contenuti terroristici online. Esso prevede in particolare:

1.  Il presente regolamento stabilisce regole uniformi mirate per contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione pubblica di contenuti terroristici online. Esso prevede in particolare:

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  norme relative agli obblighi di diligenza che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per impedire la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione;

(a)  norme relative agli obblighi di diligenza ragionevoli e proporzionati che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione pubblica di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  una serie di misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per individuare i contenuti terroristici, consentirne la rapida rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting e facilitare la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione.

(b)  una serie di misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per individuare i contenuti terroristici, consentirne la rapida rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting, conformemente alla legislazione dell'Unione che prevede salvaguardie adeguate in materia di libertà di espressione e di libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica, e facilitare la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale.

2.  Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi al pubblico nell'Unione, indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Il presente regolamento non si applica ai contenuti diffusi per scopi educativi, artistici, giornalistici o di ricerca o per finalità di sensibilizzazione, né ai contenuti che rappresentano l'espressione di opinioni polemiche o controverse nell'ambito di dibattiti pubblici.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Il presente regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e si applica fatti salvi i principi fondamentali sanciti nel diritto nazionale e dell'Unione per quanto concerne la libertà di parola, la libertà di stampa nonché la libertà e il pluralismo dei media.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.  Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2000/31/CE.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)  "servizi della società dell'informazione": i servizi di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "prestatore di servizi di hosting": un prestatore di servizi della società dell'informazione che consistono nel memorizzare informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest'ultimo e nel rendere le informazioni memorizzate disponibili a terzi;

(1)  "prestatore di servizi di hosting": un prestatore di servizi della società dell'informazione che consistono nel memorizzare informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest'ultimo e nel rendere le informazioni memorizzate disponibili al pubblico. Tale definizione si applica esclusivamente ai servizi forniti al pubblico al livello applicazioni. I fornitori di infrastrutture cloud e i fornitori di cloud non sono considerati prestatori di servizi di hosting. Analogamente, tale definizione non si applica ai servizi di comunicazione elettronica di cui alla direttiva (UE) 2018/1972;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  "fornitore di contenuti": un utilizzatore che ha fornito informazioni che sono (o sono state) memorizzate, su sua richiesta, da un prestatore di servizi di hosting;

(2)  "fornitore di contenuti": un utilizzatore che ha fornito informazioni che sono (o sono state) memorizzate o rese disponibili al pubblico, su sua richiesta, da un prestatore di servizi di hosting;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  "reati di terrorismo": i reati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541;

soppresso

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  "contenuto terroristico": uno o più dei seguenti messaggi:

(5)  "contenuto terroristico": uno o più dei seguenti materiali:

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  istigazione, anche mediante l'apologia del terrorismo, alla commissione di reati di terrorismo, generando in tal modo il pericolo che tali reati siano effettivamente commessi;

(a)  istigazione alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541, se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici, inciti a compiere reati di terrorismo, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  incitamento a contribuire a reati di terrorismo;

(b)  sollecitazione nei confronti di un'altra persona o di un altro gruppo di persone a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente;

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  promozione delle attività di un gruppo terroristico, in particolare incoraggiando la partecipazione o il sostegno a un gruppo terroristico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/541;

(c)  sollecitazione nei confronti di un'altra persona o di un altro gruppo di persone a prendere parte alle attività di un gruppo terroristico, ivi compreso fornendo informazioni o risorse materiali o finanziando in qualsiasi modo le attività di tale gruppo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2017/541, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  istruzioni su metodi o tecniche allo scopo di commettere reati di terrorismo;

(d)  l'atto di impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altri metodi o tecniche specifici allo scopo di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541;

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  descrizione della commissione di uno o più dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente;

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  "diffusione di contenuti terroristici": il fatto di rendere accessibili a terzi i contenuti terroristici tramite i servizi dei prestatori di servizi di hosting;

(6)  "diffusione di contenuti terroristici": il fatto di rendere accessibili al pubblico i contenuti terroristici tramite i servizi dei prestatori di servizi di hosting;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  "segnalazione": un avviso trasmesso da un'autorità competente o, se del caso, da un pertinente organismo dell'Unione a un prestatore di servizi di hosting in merito a contenuti che possono essere considerati contenuti terroristici, affinché il prestatore proceda, su base volontaria, alla verifica della compatibilità con le proprie condizioni contrattuali al fine di prevenire la diffusione di contenuti terroristici;

soppresso

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  "autorità competente": un'unica autorità giudiziaria designata o un'autorità amministrativa indipendente dal punto di vista funzionale nello Stato membro.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting adottano, in conformità al presente regolamento, misure adeguate, ragionevoli e proporzionate, per prevenire la diffusione di contenuti terroristici e proteggere gli utilizzatori da tali contenuti. In tale contesto, essi agiscono in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio, prestano il debito rispetto ai diritti fondamentali degli utilizzatori e tengono conto della fondamentale importanza che riveste la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica.

1.  I prestatori di servizi di hosting agiscono in conformità al presente regolamento per proteggere gli utilizzatori dai contenuti terroristici. Essi agiscono in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio, prestano il debito rispetto in tutte le circostanze ai diritti fondamentali degli utilizzatori e tengono conto della fondamentale importanza che rivestono la libertà di espressione e la libertà di ricevere e trasmettere informazioni e idee in una società aperta e democratica, al fine di evitare l'eliminazione dei contenuti non terroristici.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Tali obblighi di diligenza non costituiscono un obbligo generale per i prestatori di servizi di hosting di sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prestatori di servizi di hosting includono nelle loro condizioni contrattuali disposizioni volte a prevenire la diffusione di contenuti terroristici e ne assicurano l'applicazione.

soppresso

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Laddove siano a conoscenza o siano consapevoli dell'esistenza di contenuti terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting ne informano le autorità competenti ed eliminano tali contenuti rapidamente.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  I prestatori di servizi di hosting che soddisfano i criteri della definizione di fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma della direttiva (UE) 2018/1808 adottano misure appropriate per contrastare la diffusione di contenuti terroristici conformemente all'articolo 28 ter, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2018.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità competente ha facoltà di adottare una decisione che imponga al prestatore di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso.

1.  L'autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha il suo stabilimento principale ha facoltà di adottare un ordine di rimozione che imponga al prestatore di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso in tutti gli Stati membri.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  L'autorità competente di uno Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting non ha la sua sede principale o un rappresentante legale può chiedere che l'accesso ai contenuti terroristici sia disabilitato e dare esecuzione a tale richiesta all'interno del suo territorio.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Se l'autorità competente interessata non ha rilasciato in precedenza un ordine di rimozione a un prestatore di servizi di hosting, contatta il prestatore di servizi di hosting, fornendo informazioni sulle procedure e i termini applicabili, almeno 12 ore prima del rilascio di un ordine di rimozione.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o ne disabilitano l'accesso entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione.

2.  I prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o ne disabilitano l'accesso il prima possibile e entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'identificazione dell'autorità competente che emette l'ordine di rimozione e l'autenticazione dell'ordine di rimozione da parte dell'autorità competente;

(a)  l'identificazione, tramite firma elettronica, dell'autorità competente che emette l'ordine di rimozione e l'autenticazione dell'ordine di rimozione da parte dell'autorità competente;

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la motivazione per cui il contenuto è considerato contenuto terroristico, almeno con riferimento alle categorie di contenuti terroristici elencati all'articolo 2, paragrafo 5;

(b)  la motivazione dettagliata per cui il contenuto è considerato contenuto terroristico e un riferimento specifico alle categorie di contenuti terroristici elencati all'articolo 2, paragrafo 5;

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto in questione;

(c)  un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) esatto e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto in questione;

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di hosting e del fornitore di contenuti;

(f)  informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di hosting e del fornitore di contenuti, ivi compresi il ricorso all'autorità competente nonché il ricorso a un organo giurisdizionale e i termini per il ricorso;

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  se del caso, la decisione di cui all'articolo 11 di non divulgare informazioni sulla rimozione dei contenuti terroristici o sulla disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

(g)  ove necessario e proporzionato, la decisione di cui all'articolo 11 di non divulgare informazioni sulla rimozione dei contenuti terroristici o sulla disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Su richiesta del prestatore di servizi di hosting o del fornitore di contenuti, l'autorità competente trasmette una motivazione dettagliata, fermo restando l'obbligo del prestatore di servizi di hosting di conformarsi all'ordine di rimozione entro il termine di cui al paragrafo 2.

soppresso

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le autorità competenti indirizzano l'ordine di rimozione allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 16 e lo trasmettono al punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali ordini sono trasmessi con mezzi elettronici che producano una traccia scritta in condizioni che consentano di stabilire l'autenticazione del mittente, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricezione dell'ordine.

5.  L'autorità competente indirizzano l'ordine di rimozione allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 16 e lo trasmettono al punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali ordini sono trasmessi con mezzi elettronici che producano una traccia scritta in condizioni che consentano di stabilire l'autenticazione del mittente, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricezione dell'ordine.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  I prestatori di servizi di hosting accusano ricevuta e informano senza indebito ritardo l'autorità competente della rimozione dei contenuti terroristici o della disabilitazione dell'accesso agli stessi, indicando, in particolare, la data e l'ora dell'intervento, utilizzando il modello di cui all'allegato II.

6.  I prestatori di servizi di hosting informano senza indebito ritardo l'autorità competente della rimozione dei contenuti terroristici o della disabilitazione dell'accesso agli stessi, indicando, in particolare, la data e l'ora dell'intervento, utilizzando il modello di cui all'allegato II.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Se non è in grado di conformarsi all'ordine di rimozione per cause di forza maggiore o di impossibilità di fatto a lui non imputabile, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e ne spiega i motivi, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena i motivi addotti vengono meno.

7.  Se non è in grado di conformarsi all'ordine di rimozione per cause di forza maggiore o di impossibilità di fatto a lui non imputabile, anche per motivi tecnici o operativi, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e ne spiega i motivi, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena i motivi addotti vengono meno.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Se non è in grado di conformarsi all'ordine di rimozione, in quanto il provvedimento è viziato da errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti per l'esecuzione dell'ordine, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e chiede i chiarimenti necessari, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena sono forniti i chiarimenti.

8.  Il prestatore di servizi di hosting può rifiutare di eseguire l'ordine di rimozione se tale provvedimento è viziato da errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti. Il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e chiede i chiarimenti necessari, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena sono forniti i chiarimenti. .

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  L'autorità competente che ha emesso l'ordine di rimozione informa l'autorità competente che vigila sull'attuazione delle misure proattive di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), quando l'ordine di rimozione diventa definitivo. Un ordine di rimozione diventa definitivo se non è oggetto di ricorso entro il termine stabilito in conformità al diritto nazionale applicabile o se è stato confermato in esito al ricorso.

9.  L'autorità competente che ha emesso l'ordine di rimozione informa l'autorità competente che vigila sull'attuazione delle misure specifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), quando l'ordine di rimozione diventa definitivo. Un ordine di rimozione diventa definitivo se non è oggetto di ricorso entro il termine stabilito in conformità al diritto nazionale applicabile o se è stato confermato in esito al ricorso.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Procedura di consultazione per gli ordini di rimozione

 

1. L'autorità competente che emette un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, trasmette una copia dell'ordine di rimozione all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), dello Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale nel momento stesso in cui l'ordine è trasmesso al prestatore di servizi di hosting conformemente all'articolo 4, paragrafo 5.

 

2. Qualora l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting abbia fondati motivi di ritenere che l'ordine di rimozione possa incidere sugli interessi fondamentali di tale Stato membro, essa informa al riguardo l'autorità di emissione competente. L'autorità di emissione tiene conto di tali circostanze e, se necessario, ritira o adegua l'ordine di rimozione.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 ter

 

Procedura di cooperazione per il rilascio di un ordine di rimozione supplementare

 

1. Se un'autorità competente ha emesso un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, tale autorità può contattare l'autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha il suo stabilimento principale al fine di chiedere che quest'ultima autorità competente emetta altresì un ordine di rimozione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

 

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting emette un ordine di rimozione o rifiuta di emettere un ordine quanto prima ma non oltre un'ora dal momento in cui è stata contattata a norma del paragrafo 1 e informa l'autorità competente che ha emesso il primo ordine della sua decisione.

 

3. Laddove un'autorità competente di uno Stato membro di stabilimento principale necessità di più di un'ora per effettuare la propria valutazione del contenuto, essa presenta al prestatore di servizi di hosting interessato la richiesta di disabilitare temporaneamente l'accesso al contenuto per un massimo di 24 ore e in tale periodo l'autorità competente esegue la valutazione e invia l'ordine di rimozione o ritira la richiesta di disabilitare l'accesso.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Segnalazioni

 

1.  L'autorità competente o l'organismo competente dell'Unione può inviare una segnalazione a un prestatore di servizi di hosting.

 

2.  I prestatori di servizi di hosting mettono in atto misure operative e tecniche per agevolare la rapida valutazione dei contenuti che le autorità competenti e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione segnalano loro affinché provvedano, su base volontaria, ad esaminarli.

 

3.  La segnalazione è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 16 e trasmessa al punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali segnalazioni sono trasmesse per via elettronica.

 

4.  La segnalazione contiene informazioni sufficientemente dettagliate, segnatamente i motivi per i quali il contenuto è considerato contenuto terroristico, un URL e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto terroristico oggetto della segnalazione.

 

5.  Il prestatore di servizi di hosting procede, in via prioritaria, a valutare il contenuto individuato nella segnalazione rispetto alle proprie condizioni contrattuali e decide se rimuovere tale contenuto o disabilitarne l'accesso.

 

6.  Il prestatore di servizi di hosting informa rapidamente la competente autorità o l'organismo competente dell'Unione dell'esito della valutazione e della tempistica di eventuali misure prese a seguito della segnalazione.

 

7.  Se ritiene che la segnalazione non contenga informazioni sufficienti per valutare il contenuto in oggetto, il prestatore di servizi di hosting ne informa senza indugio l'autorità competente o l'organismo dell'Unione competente, precisando quali ulteriori informazioni o chiarimenti sono necessari.

 

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure proattive

Misure specifiche

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting adottano, se del caso, misure proattive per proteggere i loro servizi dalla diffusione di contenuti terroristici. Tali misure sono efficaci e proporzionate, in considerazione del rischio e del livello di esposizione a contenuti terroristici, dei diritti fondamentali degli utilizzatori e dell'importanza fondamentale che riveste la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica.

1.  Fatte salve la direttiva (UE) 2018/1808 e la direttiva 2000/31/CE, i prestatori di servizi di hosting possono adottare misure specifiche per proteggere i loro servizi dalla diffusione pubblica di contenuti terroristici. Tali misure sono efficaci, mirate e proporzionate e prestano particolare attenzione al rischio e al livello di esposizione a contenuti terroristici, ai diritti fondamentali degli utilizzatori e all'importanza fondamentale che rivestono la libertà di espressione e la libertà di ricevere e trasmettere informazioni e idee in una società aperta e democratica.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando è stata informata a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), richiede al prestatore di servizi di hosting di presentare, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta e, successivamente, almeno una volta l'anno, una relazione in merito alle specifiche misure proattive adottate, anche facendo ricorso a strumenti automatizzati, al fine di:

soppresso

(a)  prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti che erano stati rimossi o il cui accesso era stato disattivato perché considerati contenuti terroristici;

 

(b)  individuare, identificare e rimuovere prontamente i contenuti terroristici o disabilitarne l'accesso.

 

La richiesta è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting.

 

La relazione contiene tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di valutare se le misure proattive sono efficaci e proporzionate, anche per valutare il funzionamento degli strumenti automatizzati utilizzati nonché la sorveglianza umana e i meccanismi di verifica applicati.

 

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se ritiene che le misure proattive adottate e trasmesse a norma del paragrafo 2 non siano sufficienti per attenuare e gestire il rischio e il livello di esposizione, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può richiedere al prestatore di servizi di hosting di adottare specifiche misure proattive supplementari. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting coopera con l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), al fine di individuare le misure specifiche che è tenuto ad attuare, definire i principali obiettivi e criteri di riferimento, nonché il calendario dell'attuazione.

soppresso

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se non è possibile raggiungere un accordo entro tre mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 3, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può emettere una decisione che impone l'adozione di specifiche misure proattive supplementari necessarie e proporzionate. La decisione tiene conto, in particolare, della capacità economica del prestatore di servizi di hosting, delle ripercussioni di tali misure sui diritti fondamentali degli utilizzatori e dell'importanza fondamentale della libertà di espressione e di informazione. La decisione è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi di hosting rende periodicamente conto dell'attuazione di tali misure, secondo le indicazioni dell'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

4.  Dopo aver accertato che un prestatore di servizi di hosting ha ricevuto un numero significativo di ordini di rimozione, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può inviare una richiesta di misure specifiche necessarie, proporzionate ed efficaci aggiuntive che il prestatore di servizi di hosting dovrà attuare. L'autorità competente non impone un obbligo generale di sorveglianza né l'utilizzo di strumenti automatizzati. La richiesta tiene conto, in particolare, della fattibilità tecnica delle misure, delle dimensioni e della capacità economica del prestatore di servizi di hosting, delle ripercussioni di tali misure sui diritti fondamentali degli utilizzatori e dell'importanza fondamentale della libertà di espressione e della libertà di ricevere e trasmettere informazioni e idee in una società aperta e democratica. La richiesta è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi di hosting rende periodicamente conto dell'attuazione di tali misure, secondo le indicazioni dell'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il prestatore di servizi di hosting può, in qualsiasi momento, chiedere un riesame all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, eventualmente, la revoca della richiesta o della decisione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2, 3 e 4. L'autorità competente adotta una decisione motivata entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto la richiesta del prestatore di servizi di hosting.

5.  Il prestatore di servizi di hosting può, in qualsiasi momento, chiedere un riesame all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, eventualmente, la revoca della richiesta o della decisione di cui, rispettivamente, al paragrafo 4. L'autorità competente adotta una decisione motivata entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto la richiesta del prestatore di servizi di hosting.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il prestatore di servizi di hosting conserva i contenuti terroristici rimossi o disabilitati a seguito di un ordine di rimozione, di una segnalazione o di misure proattive in conformità degli articoli 4, 5 e 6 e i relativi dati rimossi in conseguenza della rimozione del contenuto terroristico e che sono necessari per:

1.  Il prestatore di servizi di hosting conserva i contenuti terroristici rimossi o disabilitati a seguito di un ordine di rimozione o di misure specifiche in conformità degli articoli 4 e 6 e i relativi dati rimossi in conseguenza della rimozione del contenuto terroristico e che sono necessari per:

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  i procedimenti di riesame amministrativo o giudiziario;

(a)  i procedimenti di riesame o ricorso amministrativi o giudiziari;

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo.

(b)  la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo da parte delle autorità di contrasto.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I contenuti terroristici e i relativi dati di cui al paragrafo 1 sono conservati per un periodo di sei mesi. Su richiesta dell'autorità competente o di un organo giurisdizionale, i contenuti terroristici sono conservati per un periodo più lungo e per tutto il tempo necessario per il procedimento di riesame amministrativo o giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, lettera a).

2.  I contenuti terroristici e i relativi dati di cui al paragrafo 1, lettera a), sono conservati per un periodo di sei mesi e cancellati al termine di tale periodo. Su richiesta dell'autorità competente o di un organo giurisdizionale, i contenuti terroristici sono conservati per un periodo successivamente specificato soltanto in caso di necessità e per tutto il tempo necessario per il procedimento di riesame o ricorso amministrativo o giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, lettera a). I prestatori di servizi di hosting conservano i contenuti terroristici e i relativi dati di cui al paragrafo 1, lettera b), finché l'autorità di contrasto non reagisce alla notifica effettuata dal prestatore di servizi di hosting in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, ma non oltre sei mesi.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi di trasparenza

Obblighi di trasparenza per i prestatori di servizi di hosting

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting definiscono nelle loro condizioni contrattuali la loro politica volta ad impedire la diffusione di contenuti terroristici, che include, se del caso, una valida spiegazione del funzionamento delle misure proattive, compreso l'uso di strumenti automatizzati.

1.  Ove applicabile, i prestatori di servizi di hosting definiscono chiaramente nelle loro condizioni contrattuali la loro politica volta ad impedire la diffusione di contenuti terroristici, che include, se del caso, una valida spiegazione del funzionamento delle misure specifiche.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prestatori di servizi di hosting pubblicano relazioni annuali sulla trasparenza in merito alle misure intraprese contro la diffusione di contenuti terroristici.

2.  I prestatori di servizi di hosting che sono o sono stati soggetti a un ordine di rimozione nell'anno di riferimento rendono pubblicamente disponibili relazioni annuali sulla trasparenza in merito alle misure intraprese contro la diffusione di contenuti terroristici.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  informazioni sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti che erano stati rimossi o ai quali l'accesso era stato disabilitato perché considerati contenuti terroristici;

(b)  informazioni sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti che erano stati rimossi o ai quali l'accesso era stato disabilitato perché considerati contenuti terroristici, in particolare se sono state utilizzate tecnologie automatizzate;

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il numero di messaggi con contenuto terroristico che sono stati rimossi o ai quali l'accesso è stato disattivato, a seguito, rispettivamente, di ordini di rimozione, segnalazioni o misure proattive;

(c)  il numero di messaggi con contenuto terroristico che sono stati rimossi o ai quali l'accesso è stato disattivato, a seguito, rispettivamente, di ordini di rimozione o misure specifiche e il numero di ordini il cui contenuto non è stato rimosso a norma dell'articolo 4, paragrafi 7 e 8, congiuntamente alle motivazioni del rifiuto.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  un quadro sintetico e i risultati dei procedimenti di reclamo.

(d)  il numero e i risultati dei procedimenti di reclamo e azioni di riesame giudiziario, compreso il numero di casi in cui è stato accertato che i contenuti sono stati erroneamente identificati come contenuti terroristici;

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Obblighi di trasparenza delle autorità competenti

 

1. Le autorità competenti pubblicano relazioni annuali sulla trasparenza che includono almeno le seguenti informazioni:

 

(a) il numero di ordini di rimozione emessi, il numero di rimozioni e il numero di ordini di rimozione rifiutati o ignorati;

 

(b) il numero di contenuti terroristici individuati che hanno portato all'indagine e al perseguimento di reati e il numero di vasi di contenuti erroneamente individuati come terroristici;

 

(c) una descrizione delle misure richieste dalle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Salvaguardie specifiche per quanto riguarda l'uso e l'attuazione di misure proattive

Salvaguardie specifiche per quanto riguarda l'uso e l'attuazione di misure specifiche

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Laddove utilizzino, in conformità al presente regolamento, strumenti automatizzati in relazione ai contenuti che memorizzano, i prestatori di servizi di hosting predispongono misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire l'accuratezza e la fondatezza delle decisioni relative a tali contenuti, in particolare delle decisioni di rimuovere i contenuti considerati terroristici o di disabilitarne l'accesso.

1.  Laddove utilizzino strumenti automatizzati in relazione ai contenuti che memorizzano, i prestatori di servizi di hosting predispongono misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire l'accuratezza e la fondatezza delle decisioni relative a tali contenuti, in particolare delle decisioni di rimuovere i contenuti considerati terroristici o di disabilitarne l'accesso.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Tali misure di salvaguardia comprendono, in particolare, la sorveglianza umana e meccanismi di verifica ove opportuno e, in ogni caso, quando sia necessaria una valutazione dettagliata del contesto pertinente al fine di determinare se i contenuti siano da considerare terroristici.

2.  Tali misure di salvaguardia comprendono, in particolare, la sorveglianza umana e meccanismi di verifica dell'adeguatezza della decisione di rimuovere un contenuto o di negarvi l'accesso, in particolare per quanto riguarda il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di ricevere e trasmettere informazioni e idee in una società aperta e democratica.

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Ricorso effettivo

 

1. I fornitori di contenuti i cui contenuti sono stati rimossi o ai quali l'accesso è stato disabilitato a seguito di un ordine di rimozione e i prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ordine di rimozione hanno il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri mettono in atto procedure efficaci per l'esercizio di tale diritto.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi efficaci e accessibili che consentono ai fornitori di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o reso inaccessibile a seguito di una segnalazione a norma dell'articolo 5 o di misure proattive a norma dell'articolo 6, di presentare un reclamo nei confronti della misura adottata dal prestatore di servizi di hosting, chiedendo la reintegrazione del contenuto.

1.  I prestatori di servizi di hosting predispongono un meccanismo efficace e accessibile che consentono ai fornitori di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o reso inaccessibile a seguito di una segnalazione o di misure specifiche a norma dell'articolo 6, di presentare un reclamo nei confronti della misura adottata dal prestatore di servizi di hosting, chiedendo la reintegrazione del contenuto.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prestatori di servizi di hosting esaminano tempestivamente ogni reclamo che ricevono e ripristinano il contenuto senza indebito ritardo quando la rimozione o la disabilitazione dell'accesso si rivela ingiustificata. Essi informano l'autore del reclamo delle conclusioni del loro esame.

2.  I prestatori di servizi di hosting esaminano tempestivamente ogni reclamo che ricevono e ripristinano il contenuto senza indebito ritardo quando la rimozione o la disabilitazione dell'accesso si rivela ingiustificata. Essi informano l'autore del reclamo delle conclusioni del loro esame entro due settimane dal ricevimento del reclamo, fornendo una spiegazione laddove decidano di non ripristinare il contenuto. Il ripristino del contenuto non osta all'adozione di ulteriori misure giudiziarie nei confronti della decisione del prestatore di servizi di hosting o dell'autorità competente.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando rimuove contenuti terroristici o ne disabilita l'accesso, il prestatore di servizi di hosting mette a disposizione del fornitore di contenuti informazioni concernenti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

1.  Quando rimuove contenuti terroristici o ne disabilita l'accesso, il prestatore di servizi di hosting mette a disposizione del fornitore di contenuti informazioni complete e concise concernenti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti e le possibilità di impugnare la decisione e fornisce, su richiesta, una copia dell'ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 4.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Su richiesta del fornitore di contenuti, il prestatore di servizi di hosting gli comunica i motivi della rimozione o della disabilitazione dell'accesso e lo informa delle possibilità di ricorso.

soppresso

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'obbligo previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applica se l'autorità competente decide che la motivazione non sia divulgata per ragioni di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati di terrorismo, per il tempo necessario, ma non superiore a [quattro] settimane da tale decisione. In tal caso, il prestatore di servizi di hosting si astiene dal divulgare qualsiasi informazione concernente la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a contenuti terroristici.

3.  L'obbligo previsto al paragrafo 1 non si applica se l'autorità competente decide, sulla base di prove oggettive e tenuto conto della proporzionalità e necessità di tale decisione, che la motivazione non sia divulgata per ragioni di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati di terrorismo, per il tempo necessario, ma non superiore a [quattro] settimane da tale decisione. In tal caso, il prestatore di servizi di hosting si astiene dal divulgare qualsiasi informazione concernente la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a contenuti terroristici.

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria e di risorse sufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria e di risorse sufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento, con solide garanzie di indipendenza.

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Cooperazione tra i prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione

Cooperazione tra i prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti e, se del caso, gli organismi competenti dell'Unione

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni, si coordinano e cooperano tra loro e, se del caso, con i pertinenti organismi dell'Unione quali Europol, per quanto riguarda gli ordini di rimozione e le segnalazioni, in modo da evitare duplicazioni, potenziare il coordinamento ed evitare qualsiasi interferenza con indagini in corso nei diversi Stati membri.

1.  Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni, si coordinano e cooperano tra loro e, se del caso, con Europol, per quanto riguarda gli ordini di rimozione, in modo da evitare duplicazioni, potenziare il coordinamento ed evitare qualsiasi interferenza con indagini in corso nei diversi Stati membri.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni, si coordinano e cooperano con l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto riguarda le misure adottate a norma dell'articolo 6, e i provvedimenti sanzionatori a norma dell'articolo 18. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), sia in possesso di tutte le informazioni pertinenti. A tal fine, gli Stati membri predispongono canali e meccanismi di comunicazione adeguati per garantire che le informazioni pertinenti siano condivise tempestivamente.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni, si coordinano e cooperano con l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto riguarda le misure adottate a norma dell'articolo 6, e i provvedimenti sanzionatori a norma dell'articolo 18. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), sia in possesso di tutte le informazioni pertinenti. A tal fine, gli Stati membri predispongono canali e meccanismi di comunicazione adeguati e sicuri per garantire che le informazioni pertinenti siano condivise tempestivamente.

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting possono scegliere di avvalersi di appositi strumenti, inclusi, se del caso, quelli stabiliti dagli organismi pertinenti dell'Unione quali Europol, per facilitare in particolare:

3.  Gli Stati membri possono avvalersi di appositi strumenti, inclusi quelli stabiliti da Europol, per facilitare in particolare:

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il trattamento dei dati e il feedback relativi alle segnalazioni a norma dell'articolo 5;

soppresso

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la cooperazione allo scopo di individuare ed attuare misure proattive a norma dell'articolo 6.

(c)  la cooperazione allo scopo di individuare ed attuare misure specifiche a norma dell'articolo 6.

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Laddove sia a conoscenza di eventuali prove di reati di terrorismo, il prestatore di servizi di hosting ne informa immediatamente l'autorità competente per le indagini e il perseguimento di reati nello Stato membro interessato o il punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o un rappresentante legale. In caso di dubbi, il prestatore di servizi di hosting può trasmettere tali informazioni a Europol, che vi darà adeguato seguito.

4.  Laddove sia a conoscenza di eventuali contenuti terroristici, il prestatore di servizi di hosting ne informa immediatamente l'autorità competente per le indagini e il perseguimento di reati nello Stato membro interessato. Ove non sia possibile individuare lo Stato membro interessato, il prestatore di servizi di hosting informa il punto di contatto di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o un rappresentante legale e trasmette inoltre tali informazioni a Europol, che vi darà adeguato seguito.

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  I prestatori di servizi di hosting cooperano con le autorità competenti.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting istituiscono un punto di contatto incaricato di ricevere gli ordini di rimozione e le segnalazioni per via elettronica e di assicurarne il rapido trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5. Essi provvedono affinché tali informazioni siano rese pubbliche.

1.  I prestatori di servizi di hosting che hanno precedentemente ricevuto uno o più ordini di rimozione istituiscono un punto di contatto incaricato di ricevere gli ordini di rimozione per via elettronica e di assicurarne il rapido trattamento ai sensi dell'articolo 4. Essi provvedono affinché tali informazioni siano rese pubbliche.

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 precisano la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione, elencate al regolamento 1/58, nelle quali è possibile rivolgersi al punto di contatto e nelle quali avvengono gli ulteriori scambi relativi agli ordini di rimozione e alle segnalazioni a norma degli articoli 4 e 5. Tali lingue comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale ai sensi dell'articolo 16.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 precisano la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione, elencate al regolamento 1/58, nelle quali è possibile rivolgersi al punto di contatto e nelle quali avvengono gli ulteriori scambi relativi agli ordini di rimozione e alle segnalazioni a norma dell'articolo 4. Tali lingue comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale ai sensi dell'articolo 16.

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto per trattare le richieste di chiarimenti e di feedback in relazione agli ordini di rimozione e alle segnalazioni che hanno emesso. Le informazioni relative al punto di contatto sono rese pubbliche.

soppresso

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Laddove il prestatore di servizi di hosting ometta di designare un rappresentante legale, tutti gli Stati membri sono competenti.

2.  Laddove il prestatore di servizi di hosting che non ha lo stabilimento principale in uno degli Stati membri ometta di designare un rappresentante legale, tutti gli Stati membri sono competenti. Uno Stato membro, qualora decida di esercitare tale competenza, ne informa tutti gli altri Stati membri.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se l'autorità di un altro Stato membro ha emesso un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, tale Stato membro è competente ad adottare misure coercitive conformemente alla legislazione nazionale, al fine di dare esecuzione all'ordine di rimozione.

soppresso

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il prestatore di servizi di hosting che non è stabilito nell'Unione, ma offre servizi nell'Unione, designa, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell'Unione per la ricezione, l'attuazione e l'esecuzione degli ordini di rimozione, delle segnalazioni, delle richieste e delle decisioni emessi dalle autorità competenti sulla base del presente regolamento. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi offre i propri servizi.

1.  Il prestatore di servizi di hosting che non è stabilito nell'Unione, ma offre servizi nell'Unione, designa, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell'Unione per la ricezione, l'attuazione e l'esecuzione degli ordini di rimozione e delle richieste emessi dalle autorità competenti sulla base del presente regolamento. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi offre i propri servizi.

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il prestatore di servizi di hosting incarica il rappresentante legale di ricevere, attuare ed eseguire, per suo conto, gli ordini di rimozione, le segnalazioni, le richieste e le decisioni di cui al paragrafo 1. Il prestatore di servizi di hosting conferisce al proprio rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per cooperare con le autorità competenti e per ottemperare a tali decisioni e ordini.

2.  Il prestatore di servizi di hosting incarica il rappresentante legale di ricevere, attuare ed eseguire, per suo conto, gli ordini di rimozione e le richieste di cui al paragrafo 1. Il prestatore di servizi di hosting conferisce al proprio rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per cooperare con le autorità competenti e per ottemperare a tali decisioni e ordini.

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro designa la o le autorità competenti per:

1.  Ciascuno Stato membro designa un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente dal punto di vista funzionale competente per:

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  individuare, identificare e segnalare contenuti terroristici ai prestatori di servizi di hosting a norma dell'articolo 5;

soppresso

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sorvegliare l'attuazione delle misure proattive a norma dell'articolo 6;

(c)  sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche a norma dell'articolo 6;

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri designano un punto di contatto all'interno delle autorità competenti per trattare le richieste di chiarimenti e di feedback in relazione agli ordini di rimozione che hanno emesso. Le informazioni relative al punto di contatto sono rese pubbliche.

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica la notifica e le eventuali modifiche della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  Entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione istituisce un registro online di tutte le autorità competenti e del punto di contatto designato per ciascuna autorità competente. La Commissione pubblica la notifica e le eventuali modifiche della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione da parte dei prestatori di servizi di hosting degli obblighi derivanti dal presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni sono limitate a violazioni degli obblighi sanciti dai seguenti articoli:

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione sistematica e persistente da parte dei prestatori di servizi di hosting degli obblighi derivanti dal presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni sono limitate a violazioni degli obblighi sanciti dai seguenti articoli:

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  articolo 3, paragrafo 2 (condizioni contrattuali dei prestatori di servizi di hosting);

soppresso

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  articolo 5, paragrafi 5 e 6 (valutazione delle segnalazioni e relativo feedback);

soppresso

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  articolo 6, paragrafi 2 e 4 (relazioni sulle misure proattive e adozione di misure a seguito di una decisione che impone specifiche misure proattive);

(d)  articolo 6, paragrafo 4 (relazioni sulle misure specifiche e adozione di misure a seguito di una richiesta che impone misure specifiche supplementari);

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  articolo 8 (trasparenza);

(f)  articolo 8 (trasparenza per i prestatori di servizi di hosting);

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  articolo 9 (salvaguardie in relazione a misure proattive);

(g)  articolo 9 (salvaguardie relative all'attuazione di misure specifiche):

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  articolo 13, paragrafo 4 (informazioni relative alle prove di reati di terrorismo);

(j)  articolo 13, paragrafo 4 (informazioni relative ai contenuti terroristici);

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], le norme e misure adottate al riguardo nonché ogni modifica ad esse apportata successivamente.

2.  Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], le norme e misure adottate al riguardo nonché ogni modifica ad esse apportata successivamente.

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  il livello di cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorità competenti.

(e)  il livello di cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorità competenti;

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  la natura e le dimensioni dei prestatori di servizi di hosting, in particolare le microimprese o le piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri provvedono a che la sistematica inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni pecuniarie fino al 4 % del fatturato mondiale del prestatore di servizi di hosting dell'ultimo esercizio finanziario.

4.  Gli Stati membri provvedono a che la sistematica e persistente inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni pecuniarie fino al 4 % del fatturato mondiale del prestatore di servizi di hosting dell'ultimo esercizio finanziario.

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Requisiti tecnici e modifiche ai modelli da utilizzare per gli ordini di rimozione

Requisiti tecnici, criteri di valutazione della rilevanza e modifiche ai modelli da utilizzare per gli ordini di rimozione

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare nel presente regolamento i requisiti tecnici relativi agli strumenti elettronici che saranno utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere gli ordini di rimozione.

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare nel presente regolamento i necessari requisiti tecnici relativi agli strumenti elettronici che saranno utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere gli ordini di rimozione.

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento con criteri e dati che le autorità competenti utilizzeranno per stabilire quando la quantità di ordini di rimozione di contenuti non impugnati costituisca un numero significativo secondo il presente regolamento.

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  informazioni sul numero di ordini di rimozione e segnalazioni, il numero di messaggi con contenuto terroristico che sono stati rimossi o il cui accesso è stato disabilitato, comprese le corrispondenti tempistiche a norma degli articoli 4 e 5;

(a)  informazioni sul numero di ordini di rimozione, il numero di messaggi con contenuto terroristico che sono stati rimossi o il cui accesso è stato disabilitato, comprese le corrispondenti tempistiche a norma dell'articolo 4, nonché informazioni sul numero dei relativi casi in cui l'individuazione, l'indagine e il perseguimento dei reati terroristici hanno avuto un esito positivo;

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  informazioni sul numero di richieste di accesso emesse dalle autorità competenti riguardanti i contenuti conservati dai prestatori di servizi di hosting a norma dell'articolo 7;

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Non prima di [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, compreso il funzionamento e l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia. Se opportuno, la relazione è accompagnata da proposte legislative. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

A un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, compreso il funzionamento e l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia, nonché l'impatto sui diritti fondamentali e in particolare sulla libertà di espressione, la libertà di ricevere e trasmettere informazioni e il diritto al rispetto della vita privata. Nel quadro di tale valutazione, la Commissione riferisce inoltre in merito alla necessità, alla fattibilità e all'efficacia di un'eventuale piattaforma europea sui contenuti terroristici online, che consentirebbe a tutti gli Stati membri di utilizzare un unico canale di comunicazione sicuro per inviare ordini di rimozione relativi ai contenuti terroristici ai prestatori di servizi di hosting. Se opportuno, la relazione è accompagnata da proposte legislative. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dopo l'entrata in vigore].

Esso si applica a decorrere dal [12 mesi dopo l'entrata in vigore].

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione B – comma 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

[ ] istiga, anche mediante l'apologia del terrorismo, alla commissione di reati di terrorismo (articolo 2, paragrafo 5, lettera a))

[ ] istiga alla commissione di reati di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i) della direttiva (UE) 2017/541 (articolo 2, paragrafo 5, lettera a));

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – comma 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

[ ] incita a contribuire a reati di terrorismo (articolo 2, paragrafo 5, lettera b))

[ ] sollecita un'altra persona o un gruppo di persone a commettere o contribuire alla commissione di reati di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i) della direttiva (UE) 2017/541 (articolo 2, paragrafo 5, lettera b));

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – comma 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

[ ] promuove le attività di un gruppo terroristico, incoraggiando la partecipazione o il sostegno a tale gruppo (articolo 2, paragrafo 5, lettera c))

[ ] sollecita un'altra persona o un gruppo di persone a partecipare alle attività di un gruppo terroristico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i) della direttiva (UE) 2017/541 (articolo 2, paragrafo 5, lettera c));

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – comma 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

[ ] impartisce istruzioni su metodi o tecniche allo scopo di commettere reati di terrorismo (articolo 2, paragrafo 5, lettera d))

[ ] impartisce istruzioni o tecniche per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541 (articolo 2, paragrafo 5, lettera d));

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – comma 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

[ ] descrive la commissione di reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i) della direttiva (UE) 2017/541 (articolo 2, paragrafo 5, lettera e)).

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione G – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni relative all'organismo o all'organo giurisdizionale competente, ai termini e alle procedure per impugnare l'ordine di rimozione:

Informazioni relative all'organismo o all'organo giurisdizionale competente, ai termini e alle procedure, compresi i requisiti formali per impugnare l'ordine di rimozione:

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione B – punto i – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

[ ] cause di forza maggiore o impossibilità di fatto non imputabile al destinatario o al prestatori di servizi

[ ] cause di forza maggiore o impossibilità di fatto non imputabile al destinatario o al prestatori di servizi, anche per motivi tecnici o operativi

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

PARERE DELLA commissione per la cultura e l'istruzione (13.3.2019)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online
(COM(2018)0640 – C8-04058/2018 – 2018/0331(COD))

Relatore per parere (*): Julie Ward

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Il 12 settembre 2018 la Commissione ha pubblicato la sua proposta volta a contrastare la diffusione di contenuti terroristici online mediante l'istituzione di un quadro giuridico chiaro e armonizzato al fine di prevenire l'uso improprio dei servizi di hosting.

Il relatore prende atto della proposta, intesa a chiarire le responsabilità giuridiche che incombono ai prestatori di servizi di hosting, i quali devono adottare tutte le opportune misure ragionevoli e proporzionate necessarie a garantire la sicurezza dei loro servizi nonché l'individuazione e la rimozione rapide ed efficaci dei contenuti terroristici online.

Il relatore esprime preoccupazione in merito a numerosi aspetti dell'approccio della Commissione, con particolare riferimento al grado di rispetto dei diritti fondamentali, quali la libertà di espressione e di accesso alle informazioni, nonché il pluralismo dei media. Nella sua formulazione attuale, la proposta comporta altresì diversi problemi di natura giuridica in relazione alle norme vigenti, in particolare per quanto riguarda la sua coerenza con la direttiva 2000/31/CE[1] e la direttiva (UE) 2018/1808[2].

Il relatore ritiene fondamentale che il regolamento proposto non deroghi ai diritti fondamentali e al quadro giuridico dell'UE vigente né li comprometta. Al fine di affrontare tali preoccupazioni, il relatore propone una serie di emendamenti volti a chiarire dal punto di vista giuridico alcune delle questioni in esame.

Principali elementi del progetto di parere:

i)  Definizioni (articolo 2)

- Prestatore di servizi di hosting

La definizione proposta di "prestatore di servizi di hosting" è troppo ampia e giuridicamente poco chiara e potrebbe involontariamente includere un numero significativo di fornitori che non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il relatore propone di restringere la definizione affinché si applichi esclusivamente ai prestatori di servizi di hosting che permettono ai loro utenti di rendere i contenuti accessibili al grande pubblico.

- Contenuto terroristico

Analogamente, anche la definizione proposta di "contenuto terroristico" dovrebbe essere ulteriormente chiarita. Il relatore suggerisce di allineare la definizione proposta alla direttiva (UE) 2017/541, nonché di escludere esplicitamente tutto il materiale utilizzato a fini educativi, giornalistici e di ricerca.

ii)  Ordini di rimozione di contenuti (articolo 4)

- Autorità competenti

Il paragrafo 1 stabilisce che l'autorità competente ha facoltà di adottare una decisione che imponga al prestatore di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso. Il relatore ritiene che solamente le autorità giudiziarie, che dispongono di competenze sufficienti a emanare un ordine di rimozione valido, dovrebbero avere facoltà di adottare tali decisioni.

- Termine per conformarsi agli ordini di rimozione

Il paragrafo 2 stabilisce che i prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o ne disabilitano l'accesso entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione. Sebbene i prestatori di servizi debbano adoperarsi quanto prima per rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti terroristici, un'ora sembra essere un intervallo di tempo troppo limitato per conformarsi a un ordine di rimozione. Molti prestatori di servizi, in particolare le PMI, non dispongono delle risorse adeguate per concludere l'operazione entro tale termine. Una scadenza così stringente, unitamente alle severe sanzioni inflitte ai prestatori di servizi in caso di inosservanza a norma dell'articolo 18, implica altresì che le parti interessate da ordini di rimozione siano di fatto private del diritto o della possibilità di contestare tale ordine. Ciò potrebbe potenzialmente generare situazioni di abuso e determinare al contempo un'insufficiente tutela dei diritti fondamentali. Va inoltre osservato che alcuni contenuti comprendenti immagini animate o file audio potrebbero durare più di un'ora.

È dunque necessario un periodo di tempo sufficiente a conformarsi agli ordini di rimozione. L'espressione "un'ora" dovrebbe essere sostituita da "senza indebito ritardo", consentendo così ai prestatori di servizi di gestire gli ordini di rimozione in modo equilibrato e adeguato.

- Eccezioni

I paragrafi 7 e 8 prevedono eventuali eccezioni che consentono ai prestatori di servizi di non conformarsi all'ordine di rimozione per cause di forza maggiore, impossibilità di fatto, errori manifesti o mancanza di informazioni sufficienti. Il relatore ritiene, tuttavia, che tali eccezioni siano troppo limitate e suggerisce dunque di aggiungere eccezioni basate su motivazioni di natura tecnica od operativa.

iii)  Misure proattive (articolo 6)

L'articolo 6 stabilisce che i prestatori di servizi di hosting adottano, se del caso, misure proattive per proteggere i loro servizi dalla diffusione di contenuti terroristici. L'articolo prevede inoltre che i prestatori di servizi presentino una relazione in merito alle specifiche misure proattive adottate al fine di prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti terroristici che erano stati rimossi o il cui accesso era stato disattivato.

Il relatore ritiene che tale articolo sia estremamente problematico, poiché comporterebbe l'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza ai prestatori di servizi di hosting, in contraddizione con l'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.

Nonostante la Commissione intenda aggirare il problema mediante talune garanzie giuridiche, specificando al considerando 19 che l'imposizione di "tali misure proattive non dovrebbe, in linea di principio, comportare l'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza", ciò è evidentemente insufficiente ad assicurare che non venga imposto alcun obbligo generale di sorveglianza. Viceversa, la Commissione afferma che in considerazione dei "rischi particolarmente gravi connessi alla diffusione di contenuti terroristici", gli Stati potrebbero essere autorizzati a, "in via eccezionale, derogare a tale principio nell'ambito di un quadro dell'UE". Ciò comporterebbe un cambiamento significativo nell'approccio giuridico esistente per quanto concerne gli obblighi imposti ai prestatori di servizi di hosting online e il loro regime di responsabilità, nonché conseguenze considerevoli per i diritti fondamentali.

Inoltre, l'articolo 6 presenta taluni problemi in relazione alla direttiva (UE) 2018/1808. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento proposto dovrebbero adottare misure proattive. L'articolo 28 ter, paragrafo 1, della direttiva impone ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video di adottare "misure adeguate per tutelare [...] il grande pubblico da programmi [...] che includano contenuti la cui diffusione costituisce un'attività che rappresenta un reato ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541". L'articolo indica inoltre chiaramente che "tali misure non conducono a misure di controllo ex ante o al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano conformi all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE". Le misure proattive appaiono dunque incompatibili con il divieto di imporre controlli ex ante o il filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, come disposto dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi.

In tale contesto, considerando le contraddizioni giuridiche esistenti fra il regolamento proposto e le direttive 2000/31/CE e (UE) 2018/1808, il relatore propone di sopprimere l'articolo 6.

iv)  Sanzioni

L'articolo 18 prevede una serie di sanzioni applicabili in caso di violazione da parte dei prestatori di servizi di hosting degli obblighi derivanti dal regolamento. Sono previste sanzioni pecuniarie severe in caso di sistematica inosservanza degli ordini di rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting. Il relatore ritiene che gli Stati membri debbano stabilire sanzioni a livello nazionale, in modo proporzionato e realizzabile. Gli Stati membri dovrebbero altresì decidere se imporre sanzioni pecuniarie ai prestatori di servizi. Il relatore suggerisce pertanto di eliminare le sanzioni pecuniarie proposte dalla Commissione, sia al fine di evitare un sovraccarico dei piccoli prestatori di servizi, i quali non potrebbero sopravvivere a tali sanzioni pecuniarie, sia per non creare una situazione tale per cui le società potrebbero procedere a un blocco e a una rimozione eccessivi dei contenuti con l'obiettivo di tutelarsi da eventuali sanzioni pecuniarie.

In linea con i suddetti punti principali, il relatore introduce una serie di emendamenti volti a chiarire diverse questioni dal punto di vista giuridico, per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, i meccanismi di ricorso e il diritto a presentare ricorso.

Infine, il relatore desidera ribadire taluni principi di base essenziali per prevenire la radicalizzazione che conduce al terrorismo e all'estremismo violento, i quali superano di gran lunga qualsivoglia misura che l'Unione potrebbe adottare per contrastare la diffusione di contenuti terroristici online. L'importanza dei media e dell'alfabetizzazione digitale per tutti i cittadini di qualsiasi età non può essere sottovalutata. In tal senso, fra le principali azioni da intraprendere per prevenire la radicalizzazione, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle sue politiche e adoperarsi per promuovere una più stretta cooperazione con la società civile e i prestatori di servizi online, al fine di affrontare le sfide che si presentano in rete. È necessario profondere ulteriori sforzi per incoraggiare i giovani a riflettere in modo critico sui messaggi estremisti visibili online. Le buone pratiche e la ricerca sull'inclusione dell'alfabetizzazione mediatica nell'istruzione e nella formazione formali, così come nell'apprendimento non formale e informale, sono imprescindibili.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online

relativo al contrasto alla diffusione di contenuti terroristici online

Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader,

Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader,

riunitisi a Salisburgo il 19-20 settembre 2018

riunitisi a Salisburgo il 19-20 settembre 2018

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una società aperta e democratica prevenendo l'uso improprio dei servizi di hosting a fini terroristici. Occorre migliorare il funzionamento del mercato unico digitale rafforzando la certezza del diritto per i prestatori di servizi di hosting, il che aumenterà la fiducia degli utilizzatori nell'ambiente online, e potenziando le salvaguardie per la libertà di espressione e di informazione.

(1)  Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una società aperta e democratica prevenendo l'uso improprio dei servizi di hosting a fini terroristici e a fornire uno strumento concreto per contrastare tale fenomeno e contribuire a garantire libertà e sicurezza ai cittadini. Occorre migliorare il funzionamento del mercato unico digitale rafforzando la certezza del diritto per i prestatori di servizi di hosting, il che aumenterà la fiducia degli utilizzatori nell'ambiente online, e potenziando le salvaguardie per la libertà di espressione e di informazione e il diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali, nonché la libertà di stampa e il pluralismo dei media.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  I contenuti terroristici fanno parte di un problema più ampio relativo ai contenuti illegali online, che comprende altri tipi di contenuti come lo sfruttamento sessuale dei minori, le pratiche commerciali illecite e le violazioni della proprietà intellettuale. Le organizzazioni terroristiche e altre organizzazioni criminali spesso si dedicano al traffico di contenuti illegali per riciclare denaro e reperire capitale di avviamento per finanziare le loro operazioni. Tale problema richiede una combinazione di misure legislative, non legislative e volontarie basate sulla collaborazione tra le autorità e i prestatori di servizi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Sebbene la minaccia rappresentata dai contenuti illegali sia stata attenuata da iniziative di successo come il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online, promosso da aziende del settore, e WePROTECT Global Alliance, un progetto che intende porre fine agli abusi sessuali sui minori online, è necessario istituire un quadro legislativo per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali di regolamentazione per la rimozione dei contenuti illegali.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  I prestatori di servizi di hosting che operano in Internet svolgono un ruolo essenziale nell'economia digitale mettendo in relazione le imprese e i cittadini e facilitando il dibattito pubblico così come la diffusione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee, e contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, i loro servizi sono utilizzati impropriamente da terzi per perpetrare attività illegali online. Particolarmente preoccupante è l'uso improprio dei servizi di hosting da parte di gruppi terroristici e dei loro sostenitori per pubblicare contenuti terroristici online allo scopo di propagare il loro messaggio, radicalizzare e attirare nuove reclute, nonché facilitare e dirigere attività terroristiche.

(2)  I prestatori di servizi di hosting che operano in Internet svolgono un ruolo essenziale nell'economia digitale mettendo in relazione le imprese e i cittadini e facilitando il dibattito pubblico così come la diffusione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee, e contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, i loro servizi sono utilizzati impropriamente da terzi per perpetrare attività illegali online che costituiscono reato ai sensi del diritto dell'Unione. Particolarmente preoccupante è l'uso improprio dei servizi di hosting da parte di gruppi terroristici e dei loro sostenitori per pubblicare contenuti terroristici online allo scopo di propagare il loro messaggio, radicalizzare e attirare nuove reclute, nonché facilitare e dirigere attività terroristiche.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  La presenza di contenuti terroristici online ha gravi conseguenze negative per gli utilizzatori, i cittadini e la società in generale così come per i prestatori di servizi online che ospitano tali contenuti, poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori e nuoce ai loro modelli commerciali. In considerazione dell'importanza del ruolo che svolgono nonché delle capacità e dei mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono, i prestatori di servizi online hanno particolari responsabilità nei confronti della società sotto il profilo della protezione dei loro servizi dall'uso improprio che potrebbero farne i terroristi e del contributo che possono apportare al contrasto della diffusione di contenuti terroristici attraverso i loro servizi.

(3)  Pur non essendo l'unico fattore, la presenza di contenuti terroristici online si è rivelata determinante nel favorire la radicalizzazione degli individui che hanno perpetrato atti terroristici sia all'interno che all'esterno dell'Unione, con gravissime conseguenze negative per i cittadini e la società in generale, ma anche per i prestatori di servizi online che ospitano tali contenuti, poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori e nuoce ai loro modelli commerciali. Pertanto, in considerazione dell'importanza del ruolo che svolgono nonché delle capacità professionali di cui dispongono, oltre ai mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono, pur tenendo conto dell'importanza di salvaguardare le libertà fondamentali di espressione e di informazione, i prestatori di servizi online hanno particolari responsabilità nei confronti della società sotto il profilo della protezione dei loro servizi dall'uso improprio che potrebbero farne i terroristi e del contributo che possono apportare al contrasto della diffusione di contenuti terroristici attraverso i loro servizi.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Gli sforzi volti a contrastare i contenuti terroristici online sono stati avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel quadro della cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting; essi dovrebbero essere integrati da un quadro legislativo chiaro al fine di ridurre l'accessibilità dei contenuti terroristici online e affrontare in modo adeguato un fenomeno in rapida evoluzione. Tale quadro legislativo poggerebbe su iniziative volontarie, che sono state rafforzate dalla raccomandazione (UE) 2018/3347, e risponde alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare le misure volte ad affrontare i contenuti illegali e nocivi e a quella del Consiglio europeo di migliorare l'individuazione automatizzata e la rimozione dei contenuti che incitano a compiere atti terroristici.

(4)  Gli sforzi volti a contrastare i contenuti terroristici online sono stati avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel quadro della cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting. Purtroppo tale cooperazione si è rivelata insufficiente a contrastare il fenomeno. Pertanto, il diritto dell'Unione dovrebbe essere integrato da un quadro legislativo chiaro al fine di ridurre l'accessibilità dei contenuti terroristici online e affrontare in modo adeguato un fenomeno in rapida evoluzione. Tale quadro legislativo poggerebbe su iniziative volontarie, che sono state rafforzate dalla raccomandazione (UE) 2018/3347, e risponde alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare le misure volte ad affrontare i contenuti illegali e nocivi e a quella del Consiglio europeo di migliorare l'individuazione automatizzata e la rimozione dei contenuti che incitano a compiere atti terroristici.

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7 Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63 del 6.2.2018, pag. 50).

7 Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63 del 6.2.2018, pag. 50).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE8. In particolare, tutte le misure adottate dal prestatore di servizi di hosting conformemente al presente regolamento, comprese le eventuali misure proattive, non dovrebbero comportare automaticamente la perdita, per il prestatore di servizi, del beneficio dell'esenzione di responsabilità prevista in tale disposizione. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità e degli organi giurisdizionali nazionali a stabilire la responsabilità dei prestatori di servizi di hosting in determinati casi se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE per beneficiare dell'esenzione di responsabilità.

(5)  L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE8. In particolare, tutte le misure adottate dal prestatore di servizi di hosting conformemente al presente regolamento, comprese le eventuali misure proattive, non dovrebbero comportare automaticamente la perdita, per il prestatore di servizi, del beneficio dell'esenzione di responsabilità prevista in tale disposizione, dato che l'articolo 14 prevede che i prestatori di servizi agiscano immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitarne l'accesso non appena siano al corrente dell'illegalità di un'attività o di un'informazione. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità e degli organi giurisdizionali nazionali a stabilire la responsabilità dei prestatori di servizi di hosting in determinati casi se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE per beneficiare dell'esenzione di responsabilità.

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8 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

8 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Gli obblighi previsti dal presente regolamento non dovrebbero influire sul dovere e sulla capacità delle autorità e dei tribunali nazionali di adottare misure adeguate, ragionevoli e proporzionate contro i reati, conformemente al diritto nazionale.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il presente regolamento contribuisce alla protezione della pubblica sicurezza, attuando nel contempo adeguate e solide salvaguardie per garantire la tutela dei diritti fondamentali in gioco. Ciò include i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il diritto alla libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e trasmettere informazioni, la libertà d'impresa e il principio di non discriminazione. Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare solo le misure che sono necessarie, adeguate e proporzionate in una società democratica, tenendo conto della particolare importanza rivestita dalla libertà di espressione e di informazione, che costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e uno dei valori su cui si fonda l'Unione. Le misure che costituiscano un'ingerenza nella libertà di espressione e d'informazione dovrebbero essere rigorosamente mirate, nel senso che devono servire a prevenire la diffusione di contenuti terroristici, ma senza pregiudicare il diritto di ricevere e diffondere informazioni in modo lecito, tenuto conto del ruolo centrale dei prestatori di servizi di hosting nel facilitare il dibattito pubblico e la diffusione e la ricezione di informazioni, pareri e idee nel rispetto della legge.

(7)  Il presente regolamento contribuisce alla protezione della pubblica sicurezza, attuando nel contempo adeguate e solide salvaguardie per garantire la tutela dei diritti fondamentali in gioco. Ciò include i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il diritto alla libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e trasmettere informazioni, la libertà d'impresa e il principio di non discriminazione. Le autorità competenti, quali definite nel presente regolamento, e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare esclusivamente le misure che sono necessarie, adeguate e proporzionate in una società democratica, tenendo conto della particolare importanza rivestita dalla libertà di espressione e di informazione e dal diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali, che costituiscono i fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e uno dei valori su cui si fonda l'Unione. Le misure adottate a norma del presente regolamento dovrebbero essere necessarie, appropriate e proporzionate all'obiettivo di contribuire alla lotta al terrorismo, ma senza pregiudicare il diritto di ricevere e diffondere informazioni in modo lecito, tenuto conto del ruolo centrale dei prestatori di servizi di hosting nel facilitare il dibattito pubblico e la diffusione e la ricezione di informazioni, pareri e idee nel rispetto della legge.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall'articolo 19 del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una qualsiasi delle misure adottate in base al presente regolamento che possa ledere i diritti di tale persona. Il diritto comprende in particolare la possibilità per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di impugnare effettivamente un ordine di rimozione dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui autorità l'ha emanato.

(8)  Il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall'articolo 19 del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una qualsiasi delle misure adottate in base al presente regolamento che possa ledere i diritti di tale persona. Il diritto comprende in particolare la possibilità per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di essere informati sui mezzi di ricorso, la possibilità per i fornitori di contenuti di proporre appello contro le decisioni di rimozione adottate dal prestatore di servizi di hosting e la possibilità per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di impugnare effettivamente un ordine di rimozione dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui autorità l'ha emanato, nonché la possibilità per i prestatori di servizi di hosting di contestare l'eventuale decisione di imporre sanzioni dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui sono stabiliti o hanno un rappresentante legale.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Onde chiarire le misure che i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti dovrebbero adottare per prevenire la diffusione di contenuti terroristici online, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una definizione dei contenuti terroristici per fini di prevenzione sulla base della definizione dei reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Data la necessità di contrastare la propaganda terroristica online più perniciosa, la definizione dovrebbe ricomprendere il materiale e i messaggi che incitano, incoraggiano o appoggiano la commissione di reati di terrorismo e la partecipazione agli stessi, impartiscono istruzioni finalizzate alla commissione di tali reati o promuovono la partecipazione nelle attività di un gruppo terroristico. Tali materiali comprendono, in particolare, testi, immagini, registrazioni audio e video. Nel valutare se il contenuto pubblicato online costituisce contenuto terroristico ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti, così come i prestatori di servizi di hosting, dovrebbero tenere conto di fattori quali la natura e la formulazione dei messaggi, il contesto in cui sono emessi e il loro potenziale di portare a conseguenze dannose, compromettendo la sicurezza e l'incolumità delle persone. Il fatto che il materiale sia prodotto o diffuso da un'organizzazione terroristica o da una persona che figura negli elenchi dell'Unione costituisce un elemento importante della valutazione. Occorre proteggere adeguatamente la diffusione di contenuti per scopi giornalistici, educativi o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, polemiche o controverse espresse nell'ambito di dibattiti politici sensibili non dovrebbero essere considerate contenuti terroristici.

(9)  Onde chiarire le misure che i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti dovrebbero adottare per prevenire la diffusione di contenuti terroristici online, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una definizione dei contenuti terroristici per fini di prevenzione sulla base della definizione dei reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Data la necessità di contrastare la propaganda terroristica online più perniciosa, la definizione dovrebbe ricomprendere il materiale e i messaggi che incitano, incoraggiano o appoggiano la commissione di reati di terrorismo e la partecipazione agli stessi, impartiscono istruzioni finalizzate alla commissione di tali reati o promuovono la partecipazione nelle attività di un gruppo terroristico. Tali materiali comprendono, in particolare, testi, immagini, registrazioni audio e video. Nel valutare se il contenuto pubblicato online costituisce contenuto terroristico ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti, così come i prestatori di servizi di hosting, dovrebbero tenere conto di fattori quali la natura e la formulazione dei messaggi, il contesto in cui sono emessi e il loro potenziale di portare a conseguenze dannose, compromettendo la sicurezza e l'incolumità delle persone. Il fatto che il materiale sia prodotto o diffuso da un'organizzazione terroristica o da una persona che figura negli elenchi dell'Unione costituisce un elemento importante della valutazione. Occorre, ovviamente, distinguere e proteggere adeguatamente la diffusione di contenuti per scopi giornalistici, educativi o di ricerca che non dovrebbero essere equiparati ad attività di incitamento al terrorismo, a meno che la diffusione di tali contenuti non consenta il loro utilizzo a fini terroristici. Occorre quindi trovare il giusto equilibrio tra la libertà di espressione e di informazione e le esigenze di pubblica sicurezza. In particolare, ogni decisione relativa alla rimozione di contenuti giornalistici dovrebbe tener conto dei codici di autoregolamentazione e deontologici dei giornalisti, nel rispetto dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Per garantire la coerenza, le opinioni radicali, polemiche o controverse espresse nell'ambito di dibattiti politici sensibili non dovrebbero essere considerate contenuti terroristici.

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9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Al fine di ricomprendere i servizi di hosting attraverso i quali sono diffusi i contenuti terroristici online, il presente regolamento si dovrebbe applicare ai servizi della società dell'informazione che memorizzano informazioni fornite da un destinatario del servizio su sua richiesta e che rendono disponibili a terzi tali informazioni memorizzate, indipendentemente dalla natura meramente tecnica, automatica o passiva di tale attività. Ad esempio, i prestatori di servizi della società dell'informazione includono le piattaforme dei social media, i servizi di streaming video, i servizi di condivisione di video, audio e immagini, servizi di condivisione di file e altri servizi cloud, nella misura in cui mettono queste informazioni a disposizione di terzi e di siti web in cui gli utilizzatori possono esprimere commenti o postare recensioni. Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, ma che sono stabiliti al di fuori di essa, dal momento che una quota significativa dei prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici che possono essere diffusi tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le imprese operanti nel mercato unico digitale si conformino agli stessi obblighi a prescindere dal paese di stabilimento. Per determinare se offre servizi nell'Unione, è necessario verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità del sito Internet di un prestatore di servizi o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto in uno o più Stati membri non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione del presente regolamento.

(10)  Al fine di ricomprendere i servizi di hosting attraverso i quali sono diffusi i contenuti terroristici online, il presente regolamento si dovrebbe applicare unicamente ai servizi della società dell'informazione che memorizzano informazioni fornite da un destinatario del servizio su sua richiesta e rendono tali contenuti disponibili al pubblico, il che significa che la portata dei potenziali utilizzatori dei contenuti non è determinata in anticipo dai fornitori di contenuti. Ad esempio, siffatti prestatori di servizi includono le piattaforme di condivisione di video, le piattaforme dei social media, i servizi di streaming video, i servizi di condivisione di video, audio e immagini, i servizi di condivisione di file e altri servizi cloud e di memorizzazione, a eccezione dei prestatori di servizi cloud hosting da impresa a impresa, nella misura in cui rendono i contenuti disponibili al pubblico. Dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i fornitori di servizi di web hosting che forniscono l'infrastruttura tecnica agli operatori di siti web, il semplice trasporto ("mere conduit") e altri servizi di comunicazione elettronica, servizi di memorizzazione temporanea ("caching"), servizi dell'infrastruttura IT del cloud, servizi di protezione, altri servizi forniti in altri strati dell'infrastruttura di Internet, quali registri e autorità di registrazione, DNS (domain name system – sistema dei nomi di dominio), servizi adiacenti, quali i servizi di pagamento, servizi di protezione contro gli attacchi distribuiti di negazione del servizio (DDoS), servizi di comunicazione interpersonale che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tra un numero finito di persone, in cui le persone che avviano la comunicazione o vi partecipano determinano il destinatario o i destinatari della comunicazione. Dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i servizi di infrastrutture cloud che consistono nella fornitura di risorse fisiche o virtuali su richiesta che offrono capacità infrastrutturali informatiche e di memorizzazione su cui il prestatore di servizi non ha alcun diritto contrattuale in merito alla tipologia di contenuti memorizzati o alla modalità di trattamento o divulgazione al pubblico da parte dei relativi clienti o degli utilizzatori finali di tali clienti, e laddove il fornitore di servizi non abbia la capacità tecnica di rimuovere il contenuto specifico memorizzato dai rispettivi clienti o dagli utilizzatori finali dei rispettivi clienti. Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, ma che sono stabiliti al di fuori di essa, dal momento che una quota significativa dei prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici che possono essere diffusi tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le imprese operanti nel mercato unico digitale si conformino agli stessi obblighi a prescindere dal paese di stabilimento. Per determinare se offre servizi nell'Unione, è necessario verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità del sito Internet di un prestatore di servizi o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto in uno o più Stati membri non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  I prestatori di servizi di hosting dovrebbero rispettare determinati obblighi di diligenza al fine di prevenire la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi. Tali obblighi di diligenza non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza. Gli obblighi di diligenza dovrebbero tra l'altro significare che, quando applicano il presente regolamento, i prestatori di servizi di hosting agiscono in maniera diligente, proporzionata e non discriminatoria nei confronti dei contenuti che memorizzano, in particolare quando applicano le proprie condizioni contrattuali, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. La rimozione di contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi devono essere effettuate nel rispetto della libertà di espressione e di informazione.

(12)  I prestatori di servizi di hosting dovrebbero rispettare determinati obblighi di diligenza al fine di prevenire e scoraggiare la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi. Tali obblighi di diligenza non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza e dovrebbero lasciare impregiudicato l'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE. Gli obblighi di diligenza dovrebbero tra l'altro significare che, quando applicano il presente regolamento, i prestatori di servizi di hosting agiscono in maniera diligente, proporzionata e non discriminatoria nei confronti dei contenuti che memorizzano, in particolare quando applicano le proprie condizioni contrattuali, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. Allorché vengono rimossi contenuti, o viene disabilitato l'accesso agli stessi, occorre prestare il debito rispetto alla libertà di espressione e di informazione. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero mettere a disposizione meccanismi di reclamo e ricorso efficaci e rapidi in caso di rimozione ingiustificata di contenuti.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Occorre armonizzare la procedura e gli obblighi che discendono dagli ordini giuridici che ingiungono ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso, in esito a una valutazione delle autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti, assegnando tale compito alle autorità amministrative, esecutive o giudiziarie di loro scelta. In considerazione della velocità alla quale i contenuti terroristici sono diffusi attraverso i servizi online, la presente disposizione impone ai prestatori di servizi di hosting l'obbligo di provvedere a che i contenuti terroristici oggetto di un ordine di rimozione siano rimossi o che l'accesso sia disattivato entro un'ora dal ricevimento del provvedimento. Spetta ai prestatori di servizi di hosting decidere se rimuovere il contenuto in questione o disabilitarne l'accesso per gli utilizzatori nell'Unione.

(13)  Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero valutare l'eventuale natura terroristica dei contenuti ed emanare un ordine giuridico che impone ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere siffatti contenuti o di disabilitarne l'accesso. In considerazione della velocità alla quale i contenuti terroristici sono diffusi attraverso i servizi online, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero provvedere a che siffatti contenuti terroristici oggetto di un ordine di rimozione siano rimossi o che l'accesso sia disattivato senza indebito ritardo dopo aver ricevuto il provvedimento. Spetta ai prestatori di servizi di hosting decidere se rimuovere il contenuto in questione o disabilitarne l'accesso per gli utilizzatori nell'Unione.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  In considerazione della portata e della rapidità necessarie per individuare e rimuovere efficacemente i contenuti terroristici, l'adozione proattiva di misure proporzionate, compreso il ricorso in alcuni casi a strumenti automatizzati, costituisce un elemento essenziale di lotta ai contenuti terroristici online. Al fine di ridurre l'accessibilità ai contenuti terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero valutare se sia opportuno adottare misure proattive in funzione dei rischi e dell'esposizione a contenuti terroristici nonché delle conseguenze sui diritti dei terzi alle informazioni e dell'interesse pubblico. Di conseguenza, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero determinare le misure proattive appropriate, efficaci e proporzionate da attuare. Tale obbligo non dovrebbe implicare un obbligo generale di sorveglianza. Nel contesto di tale valutazione, l'assenza di ordini di rimozione e di segnalazioni inviate a un prestatore di servizi di hosting è un'indicazione di un basso livello di esposizione a contenuti terroristici.

(16)  In considerazione della portata e della rapidità necessarie per individuare e rimuovere efficacemente i contenuti terroristici, l'adozione proattiva di misure proporzionate, compreso il ricorso in alcuni casi a strumenti automatizzati, costituisce un elemento essenziale di lotta ai contenuti terroristici online. Al fine di ridurre l'accessibilità ai contenuti terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero valutare se sia opportuno, efficace e proporzionato adottare misure proattive mirate in funzione dei rischi e dell'esposizione a contenuti terroristici nonché delle conseguenze sui diritti dei terzi alle informazioni e dell'interesse pubblico. Di conseguenza, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero determinare le misure proattive appropriate, efficaci e proporzionate da attuare. Tale obbligo non dovrebbe implicare un obbligo generale di sorveglianza, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE. Ciò dovrebbe altresì lasciare impregiudicata la direttiva (UE) 2018/1808, che impone ai fornitori di piattaforme di condivisione di video di adottare misure per tutelare il grande pubblico da contenuti la cui diffusione costituisce un'attività che rappresenta un reato ai sensi del diritto dell'Unione. Nel contesto di tale valutazione, l'assenza di ordini di rimozione e di segnalazioni inviate a un prestatore di servizi di hosting è un'indicazione di un basso livello di esposizione a contenuti terroristici.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Quando attuano misure proattive, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero assicurare che sia preservato il diritto degli utilizzatori alla libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà di ricevere e diffondere informazioni. Oltre ai requisiti stabiliti nella legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire con la debita diligenza e attuare misure di salvaguardia, comprese in particolare la sorveglianza e le verifiche umane, se del caso, al fine di evitare decisioni indesiderate ed erronee di rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. Ciò vale in particolare quando i prestatori di servizi di hosting utilizzano strumenti automatizzati per individuare i contenuti terroristici. Qualsiasi decisione di ricorrere a strumenti automatizzati, adottata dal prestatore di servizi di hosting stesso o su richiesta dell'autorità competente, dovrebbe essere valutata sotto il profilo dell'affidabilità della tecnologia utilizzata e delle conseguenze per i diritti fondamentali.

(17)  Quando attuano misure proattive, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero assicurare che sia preservato il diritto degli utilizzatori alla libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà di ricevere e diffondere informazioni. Oltre ai requisiti stabiliti nella legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire con la debita diligenza e attuare misure di salvaguardia, comprese in particolare la sorveglianza e le verifiche umane, se del caso, al fine di evitare decisioni indesiderate ed erronee di rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. Ciò vale in particolare quando i prestatori di servizi di hosting utilizzano strumenti automatizzati per individuare i contenuti terroristici. Qualsiasi decisione di ricorrere a strumenti automatizzati, adottata dal prestatore di servizi di hosting stesso o su richiesta dell'autorità competente, dovrebbe essere valutata sotto il profilo dell'affidabilità della tecnologia utilizzata e delle conseguenze per i diritti fondamentali. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero predisporre meccanismi di reclamo e ricorso efficaci e rapidi per far fronte ai casi di rimozione ingiustificata di contenuti.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Al fine di garantire che i prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici adottino misure adeguate per prevenire l'uso improprio dei loro servizi, le autorità competenti dovrebbero imporre ai prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ordine di rimozione, divenuto definitivo, di riferire in merito alle misure proattive adottate. Si potrebbe trattare di misure volte a prevenire che il contenuto terroristico rimosso o il cui accesso è stato disabilitato sia nuovamente caricato online a seguito di un ordine di rimozione o di una segnalazione ricevuta, utilizzando strumenti pubblici o privati che permettano di confrontarlo con contenuti terroristici noti. Tali misure possono inoltre fare uso di strumenti tecnici affidabili per individuare nuovi contenuti terroristici, avvalendosi di quelli disponibili sul mercato o quelli sviluppati dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi dovrebbe riferire in merito alle specifiche misure proattive attuate al fine di consentire all'autorità competente di valutare se siano efficaci e proporzionate e se, qualora siano utilizzati strumenti automatizzati, il prestatore di servizi di hosting dispone delle necessarie competenze in materia di sorveglianza e verifiche umane. Nel valutare l'efficacia e la proporzionalità delle misure, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei parametri pertinenti, compresi il numero di ordini di rimozione e segnalazioni trasmessi al prestatore, la sua capacità economica e l'impatto dei suoi servizi sulla diffusione di contenuti terroristici (ad esempio, in considerazione del numero di utilizzatori nell'Unione).

(18)  Al fine di garantire che i prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici adottino misure adeguate per prevenire l'uso improprio dei loro servizi, le autorità competenti dovrebbero imporre ai prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ordine di rimozione, divenuto definitivo, di riferire in merito alle misure proattive adottate nonché in merito al funzionamento dei meccanismi di reclamo e ricorso. Si potrebbe trattare di misure volte a contrastare la riapparizione di contenuti terroristici che sono già stati rimossi o il cui accesso è già stato disabilitato, a seguito di un ordine di rimozione o di una segnalazione ricevuta, utilizzando strumenti pubblici o privati che permettano di confrontarlo con contenuti terroristici noti. Tali misure possono inoltre fare uso di strumenti tecnici affidabili per individuare nuovi contenuti terroristici che, ad esempio, utilizzino, interamente o in parte, contenuti terroristici che sono già soggetti a un ordine di rimozione definitivo, o che siano stati caricati da utilizzatori che hanno già caricato contenuti terroristici, avvalendosi di quelli disponibili sul mercato o quelli sviluppati dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi dovrebbe riferire in merito alle specifiche misure proattive attuate al fine di consentire all'autorità competente di valutare se siano efficaci e proporzionate e se, qualora siano utilizzati strumenti automatizzati, il prestatore di servizi di hosting dispone delle necessarie competenze in materia di sorveglianza e verifiche umane. Nel valutare l'efficacia e la proporzionalità delle misure, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei parametri pertinenti, compresi il numero di ordini di rimozione e segnalazioni trasmessi al prestatore, la sua capacità economica e l'impatto dei suoi servizi sulla diffusione di contenuti terroristici (ad esempio, in considerazione del numero di utilizzatori nell'Unione).

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  A seguito della richiesta, l'autorità competente dovrebbe avviare un dialogo con il prestatore di servizi di hosting sulle misure proattive necessarie da attuare. Se necessario, l'autorità competente dovrebbe esigere l'adozione di misure proattive appropriate, efficaci e proporzionate qualora ritenga che le misure adottate siano insufficienti per far fronte ai rischi. La decisione di imporre tali misure proattive non dovrebbe, in linea di principio, comportare l'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE. Considerando i rischi particolarmente gravi connessi alla diffusione di contenuti terroristici, le decisioni adottate dalle autorità competenti sulla base del presente regolamento possono derogare all'approccio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE per talune misure specifiche e mirate la cui adozione sia necessaria per motivi imperativi di sicurezza pubblica. Prima di adottare tale decisione, l'autorità competente dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra obiettivi di interesse generale e i diritti fondamentali in questione, in particolare la libertà di espressione e d'informazione e la libertà d'impresa, e addurre un'adeguata giustificazione.

(19)  A seguito della richiesta, l'autorità competente dovrebbe avviare un dialogo con il prestatore di servizi di hosting sulle misure proattive necessarie da attuare. Se necessario, l'autorità competente dovrebbe esigere l'adozione di misure proattive appropriate, efficaci e proporzionate qualora ritenga che le misure adottate siano insufficienti per far fronte ai rischi. La decisione di imporre tali misure proattive non dovrebbe comportare l'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE. Considerando i rischi particolarmente gravi connessi alla diffusione di contenuti terroristici, le decisioni adottate dalle autorità competenti sulla base del presente regolamento possono derogare all'approccio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE unicamente per talune misure specifiche e mirate la cui adozione sia necessaria per motivi imperativi di sicurezza pubblica. Prima di adottare tale decisione, l'autorità competente dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra obiettivi di interesse generale e i diritti fondamentali in questione, in particolare la libertà di espressione e d'informazione e la libertà d'impresa, e addurre un'adeguata giustificazione.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Le procedure di reclamo costituiscono una tutela necessaria contro la rimozione erronea di contenuti protetti nell'ambito della libertà di espressione e di informazione. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto predisporre meccanismi di facile uso per i reclami, assicurando che siano trattati tempestivamente e in piena trasparenza nei confronti del fornitore di contenuti. L'obbligo di ripristinare il contenuto rimosso erroneamente non pregiudica la possibilità che il prestatore di servizi di hosting applichi le proprie condizioni contrattuali per altri motivi.

(25)  Le procedure di reclamo costituiscono una tutela necessaria contro la rimozione erronea di contenuti protetti nell'ambito della libertà di espressione e di informazione. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto predisporre meccanismi effettivi e di facile uso per i reclami e i ricorsi, per assicurare che siano trattati tempestivamente e in piena trasparenza nei confronti del fornitore di contenuti. L'obbligo di ripristinare il contenuto rimosso erroneamente non pregiudica la possibilità che il prestatore di servizi di hosting applichi le proprie condizioni contrattuali per altri motivi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti possano effettivamente esercitare il loro diritto al ricorso giurisdizionale. Inoltre, i fornitori di contenuti i cui contenuti siano stati rimossi a seguito di un ordine di rimozione dovrebbero avere diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, conformemente all'articolo 19 del TUE e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dovrebbero essere istituiti meccanismi di ricorso effettivi a livello nazionale per garantire che tutte le parti destinatarie di un ordine di rimozione emesso da un'autorità giudiziaria competente abbiano il diritto di presentare ricorso dinanzi a un organo giudiziario. La procedura di ricorso non pregiudica la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari nazionali.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in forza del quale le persone devono essere in grado di conoscere il motivo per cui il contenuto da loro caricato è stato rimosso o il relativo accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe mettere a disposizione del fornitore di contenuti utili informazioni che gli consentano di impugnare la decisione. Può tuttavia non essere necessario inviare una notifica al fornitore di contenuti. A seconda delle circostanze, i prestatori di servizi di hosting possono sostituire il contenuto considerato terroristico con un messaggio indicante che il contenuto è stato rimosso o disattivato in conformità del presente regolamento. Su sua richiesta, il fornitore di contenuti dovrebbe ricevere maggiori informazioni sui motivi della rimozione e sui mezzi di ricorso. Le autorità competenti dovrebbero informare il prestatore di servizi di hosting se, per motivi di pubblica sicurezza, in particolare nel contesto di un'indagine, ritengono inappropriato o controproducente notificare direttamente la rimozione del contenuto o la disabilitazione dell'accesso al contenuto.

(26)  Più in generale, l'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in forza del quale le persone devono essere in grado di conoscere il motivo per cui il contenuto da loro caricato è stato rimosso o il relativo accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe mettere a disposizione del fornitore di contenuti utili informazioni che gli consentano di impugnare la decisione. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero, ove possibile, informare i fornitori di contenuti, con qualsiasi mezzo disponibile, degli eventuali contenuti rimossi dal prestatore di servizi di hosting. Tuttavia, le autorità competenti dovrebbero informare il prestatore di servizi di hosting se, per motivi di pubblica sicurezza, in particolare nel contesto di un'indagine, ritengono inappropriato o controproducente notificare direttamente la rimozione del contenuto o la disabilitazione dell'accesso al contenuto.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Per garantire un'attuazione efficace e sufficientemente coerente di misure proattive, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero consultarsi in merito alle discussioni che conducono con i prestatori di servizi di hosting sull'identificazione, l'attuazione e la valutazione di misure proattive specifiche. Analogamente, tale cooperazione è necessaria anche per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di sanzioni, comprese l'attuazione e l'esecuzione delle stesse.

(28)  Per garantire un'attuazione efficace e sufficientemente coerente di misure proattive, le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri dovrebbero consultarsi in merito alle discussioni che conducono con i prestatori di servizi di hosting come pure con gli istituti di istruzione e le organizzazioni della società civile, quali ad esempio associazioni di giornalisti, organizzazioni giovanili, organi di vigilanza dei media e altri, per quanto riguarda la valutazione, l'identificazione e l'attuazione di misure proattive, significative e sostenibili per lottare contro il terrorismo e la radicalizzazione.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Sia i prestatori di servizi di hosting sia gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto per facilitare il rapido trattamento degli ordini di rimozione e delle segnalazioni. Contrariamente al rappresentante legale, il punto di contatto assolve compiti di natura operativa. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting dovrebbe disporre degli strumenti specifici che permettono di trasmettere per via elettronica gli ordini di rimozione e le segnalazioni e delle risorse tecniche e personali che consentono di trattarli rapidamente. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting non deve necessariamente essere situato nell'Unione e il prestatore di servizi di hosting è libero di designare un punto di contatto già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento. Al fine di garantire che il contenuto terroristico sia rimosso o l'accesso disattivato entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero far sì che il punto di contatto sia accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le informazioni sul punto di contatto dovrebbero comprendere informazioni sulla lingua in cui il punto di contatto può essere contattato. Per facilitare la comunicazione tra i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti, i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati ad ammettere la comunicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione nella quale sono disponibili le loro condizioni contrattuali.

(33)  Sia i prestatori di servizi di hosting sia gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto per facilitare il rapido trattamento degli ordini di rimozione e delle segnalazioni. Contrariamente al rappresentante legale, il punto di contatto assolve compiti di natura operativa. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting dovrebbe disporre degli strumenti specifici che permettono di trasmettere per via elettronica gli ordini di rimozione e le segnalazioni e delle risorse tecniche e personali che consentono di trattarli rapidamente. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting non deve necessariamente essere situato nell'Unione e il prestatore di servizi di hosting è libero di designare un punto di contatto già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento. Al fine di garantire che il contenuto terroristico sia rimosso o l'accesso disattivato tempestivamente e senza indebito ritardo dal ricevimento di un ordine di rimozione, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero far sì che il punto di contatto sia accessibile. Le informazioni sul punto di contatto dovrebbero comprendere informazioni sulla lingua in cui il punto di contatto può essere contattato. Per facilitare la comunicazione tra i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti, i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati ad ammettere la comunicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione nella quale sono disponibili le loro condizioni contrattuali.

Motivazione

È irrealistico chiedere alle PMI di rimuovere i contenuti entro un'ora dal ricevimento del provvedimento di rimozione senza concedere tempo sufficiente per la corretta valutazione della richiesta. Le piccole imprese semplicemente non saranno in grado di rispettare tale condizione, poiché nella maggior parte dei casi esse non hanno sufficienti risorse umane che siano disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e che rimuovano i contenuti entro un'ora.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  In assenza di un obbligo generale per i prestatori di servizi di assicurare la presenza fisica all'interno del territorio dell'Unione, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro nella cui giurisdizione ricade il prestatore di servizi di hosting che offre servizi all'interno dell'Unione. Generalmente, il prestatore di servizi di hosting ricade nella giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui ha designato un rappresentante legale. Tuttavia, quando un altro Stato membro emette un ordine di rimozione, le sue autorità dovrebbero poter dare esecuzione ai loro ordini adottando misure coercitive di natura non punitiva, ad esempio sanzioni pecuniarie. Anche se un prestatore di servizi di hosting non ha sede nell'Unione e non vi ha designato un rappresentante legale, qualsiasi Stato membro dovrebbe comunque poter infliggere sanzioni, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem.

(34)  In assenza di un obbligo generale per i prestatori di servizi di assicurare la presenza fisica all'interno del territorio dell'Unione, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro nella cui giurisdizione ricade il prestatore di servizi di hosting che offre servizi all'interno dell'Unione. Generalmente, il prestatore di servizi di hosting ricade nella giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui ha designato un rappresentante legale. Tuttavia, quando un altro Stato membro emette un ordine di rimozione, la sua autorità dovrebbe poter dare esecuzione ai suoi ordini adottando misure coercitive di natura non punitiva, ad esempio sanzioni pecuniarie. Anche se un prestatore di servizi di hosting non ha sede nell'Unione e non vi ha designato un rappresentante legale, qualsiasi Stato membro dovrebbe comunque poter infliggere sanzioni, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Le sanzioni sono necessarie per garantire che i prestatori di servizi di hosting diano effettiva attuazione agli obblighi previsti dal presente regolamento. Occorre che gli Stati membri adottino norme relative alle sanzioni, comprese, eventualmente, linee guida per il calcolo delle stesse. Sanzioni particolarmente severe dovrebbero essere inflitte nel caso in cui il prestatore di servizi di hosting ometta sistematicamente di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione. La mancata conformità in casi individuali potrebbe essere sanzionata nel rispetto del principio ne bis in idem e del principio di proporzionalità, assicurando che tali sanzioni tengano conto dell'inosservanza sistematica. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento dovrebbe stabilire in che misura gli obblighi pertinenti possano essere soggetti a sanzioni. Sanzioni in caso di mancato rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere adottate solo in relazione agli obblighi derivanti dalla richiesta di riferire a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una decisione che impone misure proattive supplementari a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Nel determinare se debbano essere inflitte sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie del prestatore. Gli Stati membri assicurano che le sanzioni non incoraggino la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica.

(38)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per garantire che i prestatori di servizi di hosting diano effettiva attuazione agli obblighi previsti dal presente regolamento. Occorre che gli Stati membri adottino norme relative alle sanzioni di cui sopra, le quali dovrebbero essere proporzionate e praticabili, tenendo conto delle dimensioni e della natura dei prestatori di servizi di hosting interessati. Sanzioni severe dovrebbero essere inflitte nel caso in cui il prestatore di servizi di hosting ometta sistematicamente di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso senza indebito ritardo. Laddove un contenuto terroristico sia manifestamente pericoloso o rappresenti una minaccia immediata per l'ordine pubblico, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe rimuovere il contenuto terroristico o disabilitarne l'accesso nel momento in cui riceve un ordine di rimozione debitamente motivato. La mancata conformità in casi individuali potrebbe essere sanzionata nel rispetto del principio ne bis in idem e del principio di proporzionalità, assicurando che tali sanzioni tengano conto dell'inosservanza sistematica, ma non incoraggino la rimozione arbitraria di contenuti che non sono contenuti terroristici. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento dovrebbe stabilire in che misura gli obblighi pertinenti possano essere soggetti a sanzioni. Sanzioni in caso di mancato rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere adottate solo in relazione agli obblighi derivanti dalla richiesta di riferire a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una decisione che impone misure proattive supplementari a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Nel determinare se debbano essere inflitte sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie del prestatore. Gli Stati membri assicurano che le sanzioni non incoraggino la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento stabilisce regole uniformi per impedire l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione di contenuti terroristici online. Esso prevede in particolare:

1.  Fatto salvo l'obbligo di rispettare i diritti e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del TUE, il presente regolamento stabilisce regole uniformi per impedire l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione al pubblico di contenuti terroristici online. Esso prevede in particolare:

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  norme relative agli obblighi di diligenza che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per impedire la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione;

(a)  norme relative agli obblighi di diligenza che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione online al pubblico di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  una serie di misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per individuare i contenuti terroristici, consentirne la rapida rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting e facilitare la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione.

(b)  una serie di misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per individuare i contenuti terroristici, consentirne la rapida rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting e facilitare la cooperazione con le autorità competenti pertinenti e, se del caso, con le autorità giudiziarie di altri Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente regolamento non si applica ai contenuti diffusi con finalità educative, artistiche, giornalistiche, di ricerca o per altri scopi di natura editoriale, purché ciò non inciti alla violenza, o a contenuti diffusi ai fini della sensibilizzazione nei confronti delle attività terroristiche.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale.

2.  Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi al pubblico nell'Unione, indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "prestatore di servizi di hosting": un prestatore di servizi della società dell'informazione che consistono nel memorizzare informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest'ultimo e nel rendere le informazioni memorizzate disponibili a terzi;

(1)  "prestatore di servizi di hosting": un prestatore di servizi della società dell'informazione che consistono nel memorizzare contenuti online forniti dal fornitore di contenuti su richiesta di quest'ultimo e nel rendere le informazioni memorizzate disponibili al pubblico;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  "autorità competente": un'unica autorità giudiziaria nazionale designata nello Stato membro, o un'autorità amministrativa indipendente, dotata delle pertinenti competenze.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  "reati di terrorismo": i reati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541;

(4)  "reati di terrorismo": uno degli atti intenzionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  "contenuto terroristico": uno o più dei seguenti messaggi:

(5)  "contenuto terroristico": contenuti online che possono contribuire alla commissione di atti intenzionali che costituiscono reato ai sensi del diritto nazionale e unionale e di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva 2017/541/UE, mediante:

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  incitamento a contribuire a reati di terrorismo;

(b)  Incitamento, nei confronti di persone o di gruppi di persone, a contribuire a reati di terrorismo;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  promozione delle attività di un gruppo terroristico, in particolare incoraggiando la partecipazione o il sostegno a un gruppo terroristico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/541;

(c)  promozione delle attività di un gruppo terroristico, in particolare incoraggiando persone o gruppi di persone a partecipare a un gruppo terroristico, incontrarne i membri, comunicare con essi o sostenerne le attività criminali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/541, o promuovendo la diffusione di contenuti terroristici;

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  "diffusione di contenuti terroristici": il fatto di rendere accessibili a terzi i contenuti terroristici tramite i servizi dei prestatori di servizi di hosting;

(6)  "diffusione di contenuti terroristici": il fatto di rendere pubblicamente accessibili a terzi i contenuti terroristici tramite i servizi dei prestatori di servizi di hosting;

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  "segnalazione": un avviso trasmesso da un'autorità competente o, se del caso, da un pertinente organismo dell'Unione a un prestatore di servizi di hosting in merito a contenuti che possono essere considerati contenuti terroristici, affinché il prestatore proceda, su base volontaria, alla verifica della compatibilità con le proprie condizioni contrattuali al fine di prevenire la diffusione di contenuti terroristici;

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  "stabilimento principale": la sede centrale o la sede legale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie ed eseguiti i controlli operativi.

(9)  "stabilimento principale": la sede centrale o la sede legale nell'Unione nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie ed eseguiti i controlli operativi.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'espressione di opinioni radicali, polemiche o controverse nel quadro del dibattito pubblico relativo a questioni politiche sensibili e i contenuti volti a fornire informazioni o a denunciare contenuti terroristici non sono considerati contenuti terroristici a norma del punto 5 del presente articolo.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting adottano, in conformità al presente regolamento, misure adeguate, ragionevoli e proporzionate, per prevenire la diffusione di contenuti terroristici e proteggere gli utilizzatori da tali contenuti. In tale contesto, essi agiscono in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio, prestano il debito rispetto ai diritti fondamentali degli utilizzatori e tengono conto della fondamentale importanza che riveste la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica.

1.  I prestatori di servizi di hosting adottano, in conformità al presente regolamento, misure adeguate, ragionevoli e proporzionate, per prevenire la diffusione pubblica di contenuti terroristici e proteggere gli utilizzatori da tali contenuti. In tale contesto, essi agiscono in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio e prestano il debito rispetto ai diritti fondamentali degli utilizzatori, in particolare alla libertà di espressione e di informazione.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prestatori di servizi di hosting includono nelle loro condizioni contrattuali disposizioni volte a prevenire la diffusione di contenuti terroristici e ne assicurano l'applicazione.

2.  Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, i prestatori di servizi di hosting includono nelle loro condizioni contrattuali l'impegno ad adottare misure adeguate, efficaci e proporzionate al fine di contrastare la diffusione di contenuti terroristici per mezzo dei loro servizi.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I prestatori di servizi di hosting di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che soddisfano i criteri della definizione di fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottano misure appropriate per contrastare la diffusione di contenuti terroristici conformemente all'articolo 28 ter, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2018.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità competente ha facoltà di adottare una decisione che imponga al prestatore di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso.

1.  L'autorità competente ha facoltà di adottare un ordine di rimozione che imponga al prestatore di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Qualora l'autorità competente dello Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting o il fornitore di contenuti ha lo stabilimento principale abbia fondati motivi di ritenere che l'ordine di rimozione possa incidere sui diritti fondamentali del singolo, essa informa al riguardo l'autorità competente richiedente. Quest'ultima tiene conto di tali circostanze e, se necessario, ritira o adegua la richiesta di rimozione.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o ne disabilitano l'accesso entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione.

2.  Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, i prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o ne disabilitano l'accesso senza indebito ritardo a seguito della ricezione dell'ordine di rimozione. Gli Stati membri possono prevedere che, laddove un contenuto terroristico sia manifestamente dannoso o rappresenti una minaccia immediata per l'ordine pubblico, il prestatore di servizi di hosting rimuova il contenuto terroristico o ne disabiliti l'accesso al momento della ricezione di un ordine di rimozione debitamente giustificato.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la motivazione per cui il contenuto è considerato contenuto terroristico, almeno con riferimento alle categorie di contenuti terroristici elencati all'articolo 2, paragrafo 5;

(b)  la motivazione esaustiva per cui il contenuto è considerato contenuto terroristico, almeno con riferimento alle categorie di contenuti terroristici elencati all'articolo 2, paragrafo 5;

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto in questione;

(c)  un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) online esatto, l'identificazione del fornitore di contenuti online e qualsiasi altra informazione che consenta di individuare il contenuto in questione;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di hosting e del fornitore di contenuti;

(f)  informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di hosting e del fornitore di contenuti e sui termini per la presentazione di un ricorso;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Il prestatore di servizi di hosting o il fornitore di contenuti hanno il diritto di impugnare l'ordine di rimozione presentando ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente nello Stato membro in cui ha sede lo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o del fornitore di contenuti.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le autorità competenti indirizzano l'ordine di rimozione allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 16 e lo trasmettono al punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali ordini sono trasmessi con mezzi elettronici che producano una traccia scritta in condizioni che consentano di stabilire l'autenticazione del mittente, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricezione dell'ordine.

5.  Le autorità competenti indirizzano l'ordine di rimozione allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 16 e lo trasmettono al punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali ordini sono trasmessi con mezzi elettronici che producano una traccia scritta in condizioni che consentano di stabilire l'autenticazione del mittente, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricezione dell'ordine. Tali ordini sono redatti in una delle lingue specificate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Se non è in grado di conformarsi all'ordine di rimozione, in quanto il provvedimento è viziato da errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti per l'esecuzione dell'ordine, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e chiede i chiarimenti necessari, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena sono forniti i chiarimenti.

8.  Se non è in grado di conformarsi all'ordine di rimozione, in quanto il provvedimento è viziato da errori manifesti o non contiene informazioni tecniche sufficienti per l'esecuzione dell'ordine, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e chiede i chiarimenti necessari, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena sono forniti i chiarimenti.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.  Se non è in grado di conformarsi all'ordine di rimozione per motivi di carattere tecnico od operativo, il prestatore di servizi di hosting ne informa l'autorità giudiziaria competente e ne spiega i motivi, illustrando altresì le azioni che intende intraprendere per conseguire la piena conformità all'ordine di rimozione, utilizzando il modello di cui all'allegato III.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Cooperazione transfrontaliera

 

1.  L'autorità competente che emette l'ordine di rimozione al prestatore di servizi di hosting ne sottopone immediatamente una copia all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), dello Stato membro in cui ha sede lo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o del suo rappresentante designato.

 

2.  Qualora l'autorità competente dello Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting, il suo rappresentante designato oppure il fornitore di contenuti ha lo stabilimento principale abbia fondati motivi di ritenere che l'ordine di rimozione possa incidere sui diritti fondamentali del singolo, essa informa al riguardo l'autorità competente richiedente.

 

3.  Quest'ultima tiene conto di tali circostanze e, se necessario, ritira o adegua la richiesta di rimozione.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La segnalazione contiene informazioni sufficientemente dettagliate, segnatamente i motivi per i quali il contenuto è considerato contenuto terroristico, un URL e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto terroristico oggetto della segnalazione.

4.  La segnalazione contiene informazioni sufficientemente dettagliate, segnatamente un elenco esaustivo dei motivi per i quali il contenuto è considerato contenuto terroristico, un URL e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto terroristico oggetto della segnalazione.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting adottano, se del caso, misure proattive per proteggere i loro servizi dalla diffusione di contenuti terroristici. Tali misure sono efficaci e proporzionate, in considerazione del rischio e del livello di esposizione a contenuti terroristici, dei diritti fondamentali degli utilizzatori e dell'importanza fondamentale che riveste la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica.

1.  Fatte salve la direttiva (UE) 2018/1808 e la direttiva 2000/31/CE, i prestatori di servizi di hosting adottano, in funzione del rischio e del livello di esposizione a contenuti terroristici, misure proattive per proteggere i loro servizi dalla diffusione di contenuti terroristici. Tali misure sono efficaci, mirate e proporzionate, in considerazione del rischio e del livello di esposizione a contenuti terroristici, e garantiscono un adeguato rispetto dei diritti fondamentali degli utilizzatori, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Quando è stata informata a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), richiede al prestatore di servizi di hosting di presentare, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta e, successivamente, almeno una volta l'anno, una relazione in merito alle specifiche misure proattive adottate, anche facendo ricorso a strumenti automatizzati, al fine di:

Quando è stata informata a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, l'autorità competente pertinente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), richiede al prestatore di servizi di hosting di presentare, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta e, successivamente, almeno una volta l'anno, una relazione in merito alle specifiche misure proattive adottate, anche facendo ricorso a strumenti automatizzati, al fine di:

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti che erano stati rimossi o il cui accesso era stato disattivato perché considerati contenuti terroristici;

(a)  contrastare in maniera efficace la ricomparsa di contenuti che erano stati rimossi o il cui accesso era stato disattivato perché considerati contenuti terroristici;

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione contiene tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di valutare se le misure proattive sono efficaci e proporzionate, anche per valutare il funzionamento degli strumenti automatizzati utilizzati nonché la sorveglianza umana e i meccanismi di verifica applicati.

La relazione contiene tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità competente pertinente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di valutare se le misure proattive sono efficaci e proporzionate, anche per valutare il funzionamento degli strumenti automatizzati utilizzati nonché la sorveglianza umana e i meccanismi di verifica applicati.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se ritiene che le misure proattive adottate e trasmesse a norma del paragrafo 2 non siano sufficienti per attenuare e gestire il rischio e il livello di esposizione, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può richiedere al prestatore di servizi di hosting di adottare specifiche misure proattive supplementari. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting coopera con l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), al fine di individuare le misure specifiche che è tenuto ad attuare, definire i principali obiettivi e criteri di riferimento, nonché il calendario dell'attuazione.

3.  Se ritiene che le misure proattive adottate e trasmesse a norma del paragrafo 2 siano sproporzionate o non siano sufficienti per attenuare e gestire il rischio e il livello di esposizione, l'autorità competente pertinente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può richiedere al prestatore di servizi di hosting di adattare le misure già intraprese o di adottare specifiche misure proattive supplementari. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting coopera con l'autorità competente pertinente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), al fine di individuare le modifiche o le misure specifiche che è tenuto ad attuare, definire i principali obiettivi e criteri di riferimento, nonché il calendario dell'attuazione.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se non è possibile raggiungere un accordo entro tre mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 3, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può emettere una decisione che impone l'adozione di specifiche misure proattive supplementari necessarie e proporzionate. La decisione tiene conto, in particolare, della capacità economica del prestatore di servizi di hosting, delle ripercussioni di tali misure sui diritti fondamentali degli utilizzatori e dell'importanza fondamentale della libertà di espressione e di informazione. La decisione è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi di hosting rende periodicamente conto dell'attuazione di tali misure, secondo le indicazioni dell'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

4.  Se non è possibile raggiungere un accordo entro tre mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 3, l'autorità competente pertinente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può emettere una decisione che impone l'adozione di specifiche misure proattive supplementari necessarie e proporzionate. La decisione tiene conto, in particolare, del tipo di contenuti ospitati nel servizio, della fattibilità tecnica delle misure, della capacità economica del prestatore di servizi di hosting e delle ripercussioni di tali misure sui diritti fondamentali degli utilizzatori, in particolare sulla libertà di espressione e di informazione. La decisione è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi di hosting rende periodicamente conto dell'attuazione di tali misure, secondo le indicazioni dell'autorità competente pertinente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il prestatore di servizi di hosting può, in qualsiasi momento, chiedere un riesame all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, eventualmente, la revoca della richiesta o della decisione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2, 3 e 4. L'autorità competente adotta una decisione motivata entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto la richiesta del prestatore di servizi di hosting.

5.  Il prestatore di servizi di hosting può, in qualsiasi momento, chiedere un riesame all'autorità competente pertinente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, eventualmente, la revoca della richiesta o della decisione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2, 3 e 4. L'autorità competente pertinente adotta una decisione motivata entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto la richiesta del prestatore di servizi di hosting.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Gli articoli 6 e 9 non si applicano ai prestatori di servizi di infrastrutture cloud che consistono nella fornitura di risorse fisiche o virtuali su richiesta che offrono capacità infrastrutturali informatiche e di memorizzazione su cui il prestatore di servizi non ha alcun diritto in merito alla tipologia di contenuti memorizzati o alle modalità del loro trattamento o divulgazione al pubblico da parte dei relativi clienti o degli utilizzatori finali di tali clienti, e laddove il prestatore di servizi non disponga di alcun controllo specifico sui contenuti memorizzati dai suoi clienti o dagli utilizzatori finali dei suoi clienti.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting definiscono nelle loro condizioni contrattuali la loro politica volta ad impedire la diffusione di contenuti terroristici, che include, se del caso, una valida spiegazione del funzionamento delle misure proattive, compreso l'uso di strumenti automatizzati.

1.  I prestatori di servizi di hosting definiscono chiaramente nelle loro condizioni contrattuali la loro politica volta a contrastare la diffusione di contenuti terroristici, che include, se del caso, una valida spiegazione del funzionamento delle misure proattive, compreso l'uso di strumenti automatizzati, e a collaborare con le autorità competenti pertinenti.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prestatori di servizi di hosting pubblicano relazioni annuali sulla trasparenza in merito alle misure intraprese contro la diffusione di contenuti terroristici.

2.  I prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti pertinenti e gli organismi dell'Unione pubblicano relazioni annuali sulla trasparenza in merito alle misure intraprese contro la diffusione pubblica di contenuti terroristici.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le relazioni sulla trasparenza contengono almeno le seguenti informazioni:

3.  Le relazioni sulla trasparenza dei prestatori di servizi di hosting contengono almeno le seguenti informazioni:

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  informazioni sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti che erano stati rimossi o ai quali l'accesso era stato disabilitato perché considerati contenuti terroristici;

(b)  informazioni dettagliate sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per contrastare la ricomparsa di contenuti che erano stati rimossi o ai quali l'accesso era stato disabilitato perché considerati contenuti terroristici;

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  un quadro sintetico e i risultati dei procedimenti di reclamo.

(d)  un quadro sintetico e una valutazione dell'efficacia dei meccanismi di reclamo e ricorso.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Laddove utilizzino, in conformità al presente regolamento, strumenti automatizzati in relazione ai contenuti che memorizzano, i prestatori di servizi di hosting predispongono misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire l'accuratezza e la fondatezza delle decisioni relative a tali contenuti, in particolare delle decisioni di rimuovere i contenuti considerati terroristici o di disabilitarne l'accesso.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Tali misure di salvaguardia comprendono, in particolare, la sorveglianza umana e meccanismi di verifica ove opportuno e, in ogni caso, quando sia necessaria una valutazione dettagliata del contesto pertinente al fine di determinare se i contenuti siano da considerare terroristici.

2.  Tali misure di salvaguardia comprendono, in particolare, la sorveglianza umana e meccanismi di verifica dell'adeguatezza della decisione di rimuovere un contenuto o di negarvi l'accesso, in particolare per quanto riguarda il diritto alla libertà di espressione e di informazione. È richiesta la sorveglianza umana laddove sia necessaria una valutazione dettagliata del contesto pertinente al fine di determinare se i contenuti siano da considerare terroristici.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Meccanismi di reclamo

Meccanismi di reclamo e ricorso

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi efficaci e accessibili che consentono ai fornitori di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o reso inaccessibile a seguito di una segnalazione a norma dell'articolo 5 o di misure proattive a norma dell'articolo 6, di presentare un reclamo nei confronti della misura adottata dal prestatore di servizi di hosting, chiedendo la reintegrazione del contenuto.

1.  Fatti salvi i mezzi di ricorso giudiziari a disposizione dei fornitori di contenuti ai sensi del diritto nazionale, i prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi di reclamo e ricorso rapidi, efficaci e accessibili che consentono ai fornitori di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o reso inaccessibile a seguito di una segnalazione a norma dell'articolo 5 o di misure proattive a norma dell'articolo 6, di presentare un reclamo motivato nei confronti della misura adottata dal prestatore di servizi di hosting, chiedendo la reintegrazione del contenuto.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Nei casi in cui il contenuto sia stato rimosso o reso inaccessibile a seguito di un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4, di una segnalazione a norma dell'articolo 5 o di misure proattive a norma dell'articolo 6, il fornitore di contenuti interessato può avviare in qualsiasi momento un procedimento giudiziario, chiedendo la reintegrazione del contenuto. L'avvio del procedimento giudiziario non è subordinato al ricorso ai meccanismi di reclamo di cui all'articolo 10.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Laddove sia a conoscenza di eventuali prove di reati di terrorismo, il prestatore di servizi di hosting ne informa immediatamente l'autorità competente per le indagini e il perseguimento di reati nello Stato membro interessato o il punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o un rappresentante legale. In caso di dubbi, il prestatore di servizi di hosting può trasmettere tali informazioni a Europol, che vi darà adeguato seguito.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione da parte dei prestatori di servizi di hosting degli obblighi derivanti dal presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni sono limitate a violazioni degli obblighi sanciti dai seguenti articoli:

1.  Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione da parte dei prestatori di servizi di hosting degli obblighi derivanti dal presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni sono limitate a violazioni degli obblighi sanciti dai seguenti articoli:

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  articolo 6, paragrafi 2 e 4 (relazioni sulle misure proattive e adozione di misure a seguito di una decisione che impone specifiche misure proattive);

(d)  articolo 6, paragrafi 2 e 4 (relazioni sulle misure proattive e relativa adozione a seguito di una decisione che impone specifiche misure proattive);

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  articolo 9 (salvaguardie in relazione a misure proattive);

(g)  articolo 9 (salvaguardie relative all'uso e all'attuazione di misure proattive):

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri provvedono a che, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

3.  Gli Stati membri provvedono a che, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni, le autorità competenti pertinenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  il livello di cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorità competenti.

(e)  il livello di cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorità competenti pertinenti.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  la natura e le dimensioni dei prestatori di servizi di hosting, in particolare le microimprese o le imprese di piccole dimensioni, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri provvedono a che la sistematica inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni pecuniarie fino al % del fatturato mondiale del prestatore di servizi di hosting dell'ultimo esercizio finanziario.

4.  Gli Stati membri provvedono a che la sistematica inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni pecuniarie fino al 2 % del fatturato mondiale del prestatore di servizi di hosting dell'ultimo esercizio finanziario.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare nel presente regolamento i requisiti tecnici relativi agli strumenti elettronici che saranno utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere gli ordini di rimozione.

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare nel presente regolamento i requisiti tecnici necessari relativi agli strumenti elettronici che saranno utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere gli ordini di rimozione.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali atti delegati per modificare gli allegati I, II e III al fine di rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il contenuto dei moduli degli ordini di rimozione e dei moduli da utilizzare per fornire informazioni sull'impossibilità di dare esecuzione all'ordine di rimozione.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali atti delegati per modificare gli allegati I, II e III al fine di rispondere in modo competente all'eventuale necessità di migliorare il contenuto dei moduli degli ordini di rimozione e dei moduli da utilizzare per fornire informazioni sull'impossibilità di dare esecuzione all'ordine di rimozione.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 19, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere [dalla data di applicazione del presente regolamento].

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 19, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo determinato della durata di tre anni a decorrere [dalla data di applicazione del presente regolamento].

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione B – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)  fornire una descrizione delle azioni che si intende adottare per risolvere i summenzionati problemi di carattere tecnico od operativo, al fine di conformarsi all'ordine di rimozione

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire la coerenza sul piano giuridico con l'emendamento relativo all'articolo 4, paragrafo 7.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online

Riferimenti

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CULT

22.10.2018

Commissioni associate - annuncio in aula

31.1.2019

Relatore per parere

       Nomina

Julie Ward

11.12.2018

Approvazione

11.3.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"), GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
  • [2]  Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato GU L 303, del 28.11.2018, pag. 69.

PARERE DELLA commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (4.3.2019)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Relatore per parere: Julia Reda

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una società aperta e democratica prevenendo l'uso improprio dei servizi di hosting a fini terroristici. Occorre migliorare il funzionamento del mercato unico digitale rafforzando la certezza del diritto per i prestatori di servizi di hosting, il che aumenterà la fiducia degli utilizzatori nell'ambiente online, e potenziando le salvaguardie per la libertà di espressione e di informazione.

(1)  Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una società aperta e democratica contrastando l'uso improprio dei servizi di hosting a fini terroristici. Occorre migliorare il funzionamento del mercato unico digitale rafforzando la certezza del diritto per i prestatori di servizi di hosting, il che aumenterà la fiducia degli utilizzatori nell'ambiente online, e potenziando le salvaguardie per la libertà di espressione e di informazione, il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, la libertà d'impresa e i diritti alla protezione della vita privata e dei dati personali.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  La regolamentazione dei prestatori di servizi di hosting può solo integrare le strategie degli Stati membri intese a far fronte al terrorismo, che devono mettere in rilievo misure offline, come gli investimenti in attività sociali, le iniziative di deradicalizzazione e l'impegno nei confronti delle comunità interessate, ai fini di una prevenzione sostenibile della radicalizzazione nella società.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  I prestatori di servizi di hosting che operano in Internet svolgono un ruolo essenziale nell'economia digitale mettendo in relazione le imprese e i cittadini e facilitando il dibattito pubblico così come la diffusione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee, e contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, i loro servizi sono utilizzati impropriamente da terzi per perpetrare attività illegali online. Particolarmente preoccupante è l'uso improprio dei servizi di hosting da parte di gruppi terroristici e dei loro sostenitori per pubblicare contenuti terroristici online allo scopo di propagare il loro messaggio, radicalizzare e attirare nuove reclute, nonché facilitare e dirigere attività terroristiche.

(2)  I prestatori di servizi di hosting che operano in Internet svolgono un ruolo essenziale nell'economia digitale mettendo in relazione le imprese e i cittadini e facilitando il dibattito pubblico così come la diffusione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee, e contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, i loro servizi sono utilizzati impropriamente da terzi per perpetrare attività illegali online. Estremamente preoccupante è l'uso improprio dei servizi di hosting da parte di gruppi terroristici e dei loro sostenitori per pubblicare contenuti terroristici online allo scopo di propagare il loro messaggio, radicalizzare, disinformare e attirare nuove reclute, nonché facilitare e dirigere attività terroristiche.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  La presenza di contenuti terroristici online ha gravi conseguenze negative per gli utilizzatori, i cittadini e la società in generale così come per i prestatori di servizi online che ospitano tali contenuti, poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori e nuoce ai loro modelli commerciali. In considerazione dell'importanza del ruolo che svolgono nonché delle capacità e dei mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono, i prestatori di servizi online hanno particolari responsabilità nei confronti della società sotto il profilo della protezione dei loro servizi dall'uso improprio che potrebbero farne i terroristi e del contributo che possono apportare al contrasto della diffusione di contenuti terroristici attraverso i loro servizi.

(3)  La presenza di contenuti terroristici online ha gravi conseguenze negative per gli utilizzatori, i cittadini e la società in generale così come per i prestatori di servizi online che ospitano tali contenuti, poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori e nuoce ai loro modelli commerciali. In considerazione dell'importanza del ruolo che svolgono nonché in proporzione alle capacità e ai mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono, i prestatori di servizi online hanno responsabilità nei confronti della società sotto il profilo della protezione dei loro servizi dall'uso improprio che potrebbero farne i terroristi e del sostegno che possono apportare alle autorità competenti per contrastare i reati di terrorismo commessi attraverso i loro servizi, tenendo in considerazione l'importanza fondamentale della libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Gli sforzi volti a contrastare i contenuti terroristici online sono stati avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel quadro della cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting; essi dovrebbero essere integrati da un quadro legislativo chiaro al fine di ridurre l'accessibilità dei contenuti terroristici online e affrontare in modo adeguato un fenomeno in rapida evoluzione. Tale quadro legislativo poggerebbe su iniziative volontarie, che sono state rafforzate dalla raccomandazione (UE) 2018/3347, e risponde alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare le misure volte ad affrontare i contenuti illegali e nocivi e a quella del Consiglio europeo di migliorare l'individuazione automatizzata e la rimozione dei contenuti che incitano a compiere atti terroristici.

(4)  Gli sforzi volti a contrastare i contenuti terroristici online sono stati avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel quadro della cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting; essi dovrebbero essere migliorati attraverso un quadro legislativo chiaro al fine di ridurre la pubblicazione e l'accessibilità dei contenuti terroristici online e di introdurre misure di salvaguardia urgentemente necessarie per garantire lo Stato di diritto e la protezione dei diritti fondamentali. Tale quadro legislativo poggerebbe su iniziative volontarie, che sono state rafforzate dalla raccomandazione (UE) 2018/3347, e risponde alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare le misure volte ad affrontare i contenuti illegali e nocivi, in linea con il quadro orizzontale stabilito dalla direttiva 2000/31/CE, e a quella del Consiglio europeo di migliorare l'individuazione e la rimozione dei contenuti che incitano a compiere atti terroristici.

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__________________

7 Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63 del 6.2.2018, pag. 50).

7 Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63 del 6.2.2018, pag. 50).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE8. In particolare, tutte le misure adottate dal prestatore di servizi di hosting conformemente al presente regolamento, comprese le eventuali misure proattive, non dovrebbero comportare automaticamente la perdita, per il prestatore di servizi, del beneficio dell'esenzione di responsabilità prevista in tale disposizione. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità e degli organi giurisdizionali nazionali a stabilire la responsabilità dei prestatori di servizi di hosting in determinati casi se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE per beneficiare dell'esenzione di responsabilità.

(5)  Il presente regolamento dovrebbe stabilire obblighi specifici per i prestatori di servizi di hosting che sono esposti a contenuti terroristici. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2000/31/CE8. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità e degli organi giurisdizionali nazionali a stabilire la responsabilità dei prestatori di servizi di hosting in determinati casi se non sono soddisfatte le condizioni della direttiva 2000/31/CE per beneficiare dell'esenzione di responsabilità.

__________________

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8 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

8 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il presente regolamento definisce, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali tutelati nell'ordinamento giuridico dell'Unione e, in particolare, quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, norme intese a prevenire l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici online, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

(6)  Il presente regolamento definisce, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali tutelati nell'ordinamento giuridico dell'Unione e, in particolare, quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, norme intese a contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici online, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il presente regolamento contribuisce alla protezione della pubblica sicurezza, attuando nel contempo adeguate e solide salvaguardie per garantire la tutela dei diritti fondamentali in gioco. Ciò include i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il diritto alla libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e trasmettere informazioni, la libertà d'impresa e il principio di non discriminazione. Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare solo le misure che sono necessarie, adeguate e proporzionate in una società democratica, tenendo conto della particolare importanza rivestita dalla libertà di espressione e di informazione, che costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e uno dei valori su cui si fonda l'Unione. Le misure che costituiscono un'ingerenza nella libertà di espressione e d'informazione dovrebbero essere rigorosamente mirate, nel senso che devono servire a prevenire la diffusione di contenuti terroristici, ma senza pregiudicare il diritto di ricevere e diffondere informazioni in modo lecito, tenuto conto del ruolo centrale dei prestatori di servizi di hosting nel facilitare il dibattito pubblico e la diffusione e la ricezione di informazioni, pareri e idee nel rispetto della legge.

(7)  Il presente regolamento è inteso a contribuire alla protezione della pubblica sicurezza, attuando nel contempo adeguate e solide salvaguardie per garantire la tutela dei diritti fondamentali in gioco. Ciò include i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il diritto alla libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e trasmettere informazioni, la libertà d'impresa e il principio di non discriminazione. Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare solo le misure che sono necessarie, adeguate e proporzionate in una società democratica, tenendo conto della particolare importanza rivestita dalla libertà di espressione e di informazione e dai diritti alla protezione della vita privata e dei dati personali, che costituiscono i fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e fanno parte dei valori su cui si fonda l'Unione. Le misure adottate per rimuovere contenuti terroristici online dovrebbero evitare qualsiasi ingerenza nella libertà di espressione e d'informazione e dovrebbero essere rigorosamente mirate, necessarie, appropriate e proporzionate per contribuire alla lotta al terrorismo, inclusi l'indagine e il perseguimento dei reati di terrorismo, ma senza pregiudicare la libertà di espressione e il diritto di ricevere e diffondere informazioni in modo lecito, tenuto conto del ruolo centrale dei prestatori di servizi di hosting nel facilitare il dibattito pubblico e la diffusione e la ricezione di informazioni, pareri e idee nel rispetto della legge.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Il presente regolamento non dovrebbe modificare l'obbligo degli Stati membri di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. Tali diritti fondamentali includono la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni e idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche. Eventuali limitazioni all'esercizio di tali diritti fondamentali nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere prescritte per legge e dovrebbero essere necessarie in una società democratica, al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, nella sua sentenza del 24 novembre 2011 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha concluso che il diritto dell'Unione europea, in particolare la direttiva 2000/31/CE1 bis e i diritti fondamentali applicabili, osta all'ingiunzione rivolta ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive, e senza limiti nel tempo.

 

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1 bis Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico).

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall'articolo 19 del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una qualsiasi delle misure adottate in base al presente regolamento che possa ledere i diritti di tale persona. Il diritto comprende in particolare la possibilità per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di impugnare effettivamente un ordine di rimozione dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui autorità l'ha emanato.

(8)  Il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall'articolo 19 del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una qualsiasi delle misure adottate in base al presente regolamento che possa ledere i diritti di tale persona. Il diritto comprende in particolare il diritto per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di essere informati su tutti i mezzi di ricorso disponibili e la possibilità per i fornitori di contenuti di contestare i risultati delle misure adottate dal prestatore di servizi di hosting e di essere informati dei mezzi di ricorso effettivi. Esso comprende inoltre il diritto per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di impugnare effettivamente un ordine di rimozione dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui autorità ha emanato l'ordine di rimozione o ha comminato sanzioni, o dinanzi all'autorità giurisdizionale in cui il prestatore di servizi di hosting è stabilito o rappresentato.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Onde chiarire le misure che i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti dovrebbero adottare per prevenire la diffusione di contenuti terroristici online, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una definizione dei contenuti terroristici per fini di prevenzione sulla base della definizione dei reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Data la necessità di contrastare la propaganda terroristica online più perniciosa, la definizione dovrebbe ricomprendere il materiale e i messaggi che incitano, incoraggiano o appoggiano la commissione di reati di terrorismo e la partecipazione agli stessi, impartiscono istruzioni finalizzate alla commissione di tali reati o promuovono la partecipazione nelle attività di un gruppo terroristico. Tali materiali comprendono, in particolare, testi, immagini, registrazioni audio e video. Nel valutare se il contenuto pubblicato online costituisce contenuto terroristico ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti, così come i prestatori di servizi di hosting, dovrebbero tenere conto di fattori quali la natura e la formulazione dei messaggi, il contesto in cui sono emessi e il loro potenziale di portare a conseguenze dannose, compromettendo la sicurezza e l'incolumità delle persone. Il fatto che il materiale sia prodotto o diffuso da un'organizzazione terroristica o da una persona che figura negli elenchi dell'Unione costituisce un elemento importante della valutazione. Occorre proteggere adeguatamente la diffusione di contenuti per scopi giornalistici, educativi o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, polemiche o controverse espresse nell'ambito di dibattiti politici sensibili non dovrebbero essere considerate contenuti terroristici.

(9)  Onde chiarire le misure che i prestatori di servizi di hosting e l'autorità competente dovrebbero adottare per limitare la diffusione di contenuti terroristici online, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una definizione dei contenuti terroristici in linea con la definizione dei reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Data la necessità di contrastare la propaganda terroristica online, la definizione dovrebbe ricomprendere il materiale e i messaggi che incitano intenzionalmente o appoggiano la commissione di reati di terrorismo, o impartiscono intenzionalmente istruzioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, finalizzate alla commissione di tali reati, nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo, o partecipano alle attività di un gruppo terroristico. Tali materiali comprendono, in particolare, testi, immagini, registrazioni audio e video. Nel valutare se il contenuto pubblicato online costituisce contenuto terroristico ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di fattori quali la natura e la formulazione dei messaggi, il contesto in cui sono emessi, la loro intenzionalità e il loro potenziale di portare a conseguenze dannose, compromettendo la sicurezza e l'incolumità delle persone. Il fatto che i contenuti siano prodotti o diffusi da un'organizzazione terroristica o da una persona che figura negli elenchi dell'Unione costituisce un elemento importante della valutazione. Occorre proteggere con forza la diffusione di contenuti per scopi giornalistici, educativi, di controargomentazione o di ricerca. Qualora il materiale diffuso sia pubblicato sotto la responsabilità editoriale del prestatore di servizi di hosting, qualsiasi decisione relativa alla rimozione di tali contenuti dovrebbe tener conto delle norme giornalistiche previste dalla regolamentazione della stampa o dei media in conformità del diritto dell'Unione nonché del diritto alla libertà di espressione e del diritto alla libertà e al pluralismo dei media sanciti all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, le opinioni radicali, polemiche o controverse espresse nell'ambito di dibattiti politici sensibili non dovrebbero essere considerate contenuti terroristici. Il diritto di esprimere tali opinioni può essere invocato dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting conformemente al presente regolamento, come pure dinanzi o all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di contenuti.

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9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

9 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Al fine di ricomprendere i servizi di hosting attraverso i quali sono diffusi i contenuti terroristici online, il presente regolamento si dovrebbe applicare ai servizi della società dell'informazione che memorizzano informazioni fornite da un destinatario del servizio su sua richiesta e che rendono disponibili a terzi tali informazioni memorizzate, indipendentemente dalla natura meramente tecnica, automatica o passiva di tale attività. Ad esempio, i prestatori di servizi della società dell'informazione includono le piattaforme dei social media, i servizi di streaming video, i servizi di condivisione di video, audio e immagini, servizi di condivisione di file e altri servizi cloud, nella misura in cui mettono queste informazioni a disposizione di terzi e di siti web in cui gli utilizzatori possono esprimere commenti o postare recensioni. Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, ma che sono stabiliti al di fuori di essa, dal momento che una quota significativa dei prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici che possono essere diffusi tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le imprese operanti nel mercato unico digitale si conformino agli stessi obblighi a prescindere dal paese di stabilimento. Per determinare se offre servizi nell'Unione, è necessario verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità del sito Internet di un prestatore di servizi o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto in uno o più Stati membri non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione del presente regolamento.

(10)  Al fine di ricomprendere i servizi di hosting attraverso i quali sono diffusi i contenuti terroristici online, il presente regolamento si dovrebbe applicare, nella misura in cui sia possibile individuare e rimuovere contenuti specifici oggetto del presente regolamento, ai servizi della società dell'informazione che memorizzano informazioni fornite da un destinatario del servizio su sua richiesta e che rendono direttamente disponibili al pubblico tali informazioni memorizzate. La definizione di prestatori di servizi di hosting è pertanto distinta e più circoscritta rispetto a quella impiegata nella direttiva 2000/31/CE. Ad esempio, i prestatori di servizi della società dell'informazione includono le piattaforme dei social media, i servizi di streaming video, i servizi di condivisione di video, audio e immagini, servizi di condivisione di file e altri servizi cloud, nella misura in cui mettono queste informazioni a disposizione del pubblico e accelerano la diffusione dei contenuti. I prestatori di servizi quali le enciclopedie online, i repertori educativi e scientifici, i software open source per lo sviluppo di piattaforme, i fornitori di servizi di infrastruttura cloud e i fornitori di cloud (ivi compresi servizi cloud business-to-business) non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di hosting ai sensi del presente regolamento. Sono esclusi dall'ambito di applicazione il semplice trasporto ("mere conduit") e altri servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o i prestatori di servizi di memorizzazione temporanea ("caching"), ovvero altri servizi forniti in altri strati dell'infrastruttura di Internet, quali registri e autorità di registrazione, DNS (domain name system - sistema dei nomi di dominio) o servizi adiacenti, quali i servizi di pagamento o di protezione contro gli attacchi distribuiti di negazione del servizio (DDoS). Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, ma che sono stabiliti al di fuori di essa, dal momento che una quota significativa dei prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici che possono essere diffusi tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le imprese operanti nel mercato unico digitale si conformino agli stessi obblighi a prescindere dal paese di stabilimento. Per determinare se offre servizi nell'Unione, è necessario verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità del sito Internet di un prestatore di servizi o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto in uno o più Stati membri non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  I prestatori di servizi di hosting dovrebbero rispettare determinati obblighi di diligenza al fine di prevenire la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi. Tali obblighi di diligenza non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza. Gli obblighi di diligenza dovrebbero tra l'altro significare che, quando applicano il presente regolamento, i prestatori di servizi di hosting agiscono in maniera diligente, proporzionata e non discriminatoria nei confronti dei contenuti che memorizzano, in particolare quando applicano le proprie condizioni contrattuali, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. La rimozione di contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi devono essere effettuate nel rispetto della libertà di espressione e di informazione.

(12)  I prestatori di servizi di hosting che sono esposti a contenuti terroristici dovrebbero rispettare determinati obblighi di diligenza al fine di limitare la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi. Tali obblighi di diligenza non dovrebbero costituire un obbligo generale per i prestatori di servizi di hosting di sorvegliare le informazioni che memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti che indichino la presenza di attività illecite. Gli obblighi di diligenza dovrebbero tra l'altro significare che, quando applicano il presente regolamento, i prestatori di servizi di hosting agiscono in maniera trasparente, diligente, proporzionata e non discriminatoria nei confronti dei contenuti che memorizzano, in particolare quando applicano le proprie condizioni contrattuali, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. La rimozione di contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi devono essere effettuate nel rispetto della libertà di espressione e di informazione, nonché della libertà e del pluralismo dei media.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Occorre armonizzare la procedura e gli obblighi che discendono dagli ordini giuridici che ingiungono ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso, in esito a una valutazione delle autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti, assegnando tale compito alle autorità amministrative, esecutive o giudiziarie di loro scelta. In considerazione della velocità alla quale i contenuti terroristici sono diffusi attraverso i servizi online, la presente disposizione impone ai prestatori di servizi di hosting l'obbligo di provvedere a che i contenuti terroristici oggetto di un ordine di rimozione siano rimossi o che l'accesso sia disattivato entro un'ora dal ricevimento del provvedimento. Spetta ai prestatori di servizi di hosting decidere se rimuovere il contenuto in questione o disabilitarne l'accesso per gli utilizzatori nell'Unione.

(13)  Occorre armonizzare la procedura e gli obblighi che discendono dagli ordini giuridici che ingiungono ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso, in esito a una valutazione delle autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero liberamente designare un'unica autorità competente assegnandole tale compito, a meno che il loro ordinamento costituzionale non impedisca che un'unica autorità possa essere competente, garantendo al contempo la certezza del diritto e la prevedibilità agli utilizzatori e ai prestatori di servizi. Se l'autorità incaricata dell'emissione di ordini di rimozione è di natura amministrativa o esecutiva, lo Stato membro dovrebbe prevedere un riesame effettivo e indipendente degli ordini di rimozione emessi dalle proprie autorità competenti. Tale riesame dovrebbe prevedere un meccanismo per valutare d'ufficio (in assenza di una richiesta di riesame) i singoli ordini di rimozione e per rettificare eventuali decisioni erronee. Tale meccanismo di riesame integra le possibilità per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di presentare ricorso in sede giurisdizionale contro gli ordini di rimozione emessi nei loro confronti o che li riguardano. La presente disposizione impone ai prestatori di servizi di hosting l'obbligo di provvedere a che i contenuti terroristici oggetto di un ordine di rimozione siano rimossi o che l'accesso sia disattivato entro il periodo specificato dall'autorità competente. L'autorità competente dovrebbe prescrivere al prestatore di servizi di hosting un termine definito nell'ordine di rimozione, che non dovrebbe essere inferiore a otto ore, tenendo conto della portata e della precedente esposizione di un prestatore di servizi di hosting a contenuti terroristici. Fatto salvo l'obbligo di conservare i dati a norma dell'articolo 7 del presente regolamento, spetta ai prestatori di servizi di hosting decidere se rimuovere il contenuto in questione o disabilitare l'accesso al contenuto o agli utilizzatori nell'Unione.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  L'ordine di rimozione dovrebbe includere una classificazione dei contenuti pertinenti quali contenuti terroristici e contenere informazioni sufficienti per localizzare i contenuti, fornendo un URL e ogni altra informazione aggiuntiva quale ad esempio una copia della schermata (screenshot), se disponibile, dei contenuti in questione. L'autorità competente dovrebbe inoltre trasmettere una motivazione supplementare indicante i motivi per cui il contenuto è considerato contenuto terroristico. Le motivazioni fornite non devono contenere informazioni sensibili che potrebbero compromettere le indagini. Le motivazioni dovrebbero tuttavia consentire al prestatore di servizi di hosting e, in ultima istanza, al fornitore di contenuti di esercitare effettivamente il loro diritto al ricorso giurisdizionale.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  L'autorità competente dovrebbe trasmettere l'ordine di rimozione direttamente al destinatario e al punto di contatto con ogni mezzo elettronico che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano al prestatore di stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e ricevimento dell'ordine, quali posta elettronica protetta e piattaforme o altri canali protetti, compresi quelli messi a disposizione dal prestatore di servizi, in conformità delle norme in materia di protezione dei dati personali. Segnatamente, tale obbligo può essere assolto usando servizi elettronici di recapito certificato qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

(14)  L'autorità competente dovrebbe trasmettere l'ordine di rimozione direttamente al destinatario e al punto di contatto con ogni mezzo elettronico che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che stabiliscano l'autenticità dell'ordine senza oneri finanziari irragionevoli o altri oneri che ricadano sul prestatore, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e ricevimento dell'ordine, quali posta elettronica protetta e piattaforme o altri canali protetti, compresi quelli messi a disposizione dal prestatore di servizi, in conformità delle norme in materia di protezione dei dati personali. Segnatamente, tale obbligo può essere assolto usando servizi elettronici di recapito certificato qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

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_________________

12 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

12 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Le segnalazioni emesse dalle autorità competenti o da Europol costituiscono un modo efficace e rapido di sensibilizzare i prestatori di servizi di hosting alla presenza di contenuti specifici nei loro servizi. Questo meccanismo inteso ad allertare i prestatori di servizi di hosting nei confronti delle informazioni che possono essere considerate contenuti terroristici, che permette loro su base volontaria di esaminare la compatibilità delle proprie clausole contrattuali, dovrebbe rimanere disponibile in aggiunta agli ordini di rimozione. È importante che i prestatori di servizi di hosting valutino tali segnalazioni in via prioritaria e forniscano rapidamente un feedback in merito alle azioni intraprese. La decisione finale in merito all'opportunità di rimuovere il contenuto, in quanto non compatibile con le proprie condizioni contrattuali spetta al prestatore di servizi di hosting. Nell'attuazione del presente regolamento con riferimento alle segnalazioni, il mandato di Europol, definito nel regolamento (UE) 2016/79413, resta invariato.

(15)  Le segnalazioni emesse dalle autorità competenti o da Europol costituiscono un modo efficace e rapido di sensibilizzare i prestatori di servizi di hosting alla presenza di contenuti specifici nei loro servizi. Questo meccanismo inteso ad allertare i prestatori di servizi di hosting nei confronti delle informazioni che possono essere considerate contenuti terroristici, che permette loro su base volontaria di esaminare la compatibilità delle proprie clausole contrattuali, come previsto dal regolamento (UE) 2016/794, dovrebbe rimanere disponibile in aggiunta agli ordini di rimozione, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di hosting verifichi rapidamente, dopo l'emissione di una segnalazione, se il contenuto oggetto di una segnalazione costituisce un contenuto terroristico e, ove opportuno, assicuri un seguito mediante un ordine di rimozione. È importante che le autorità competenti o Europol forniscano una valutazione dettagliata e che i prestatori di servizi di hosting forniscano rapidamente un feedback in merito alle azioni intraprese. La decisione finale in merito all'opportunità di rimuovere il contenuto oggetto di una segnalazione spetta al prestatore di servizi di hosting, a meno che la segnalazione non sia seguita da un ordine di rimozione. Nell'attuazione del presente regolamento con riferimento alle segnalazioni, il mandato di Europol, definito nel regolamento (UE) 2016/79413, resta invariato.

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13 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

13 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  In considerazione della portata e della rapidità necessarie per individuare e rimuovere efficacemente i contenuti terroristici, l'adozione proattiva di misure proporzionate, compreso il ricorso in alcuni casi a strumenti automatizzati, costituisce un elemento essenziale di lotta ai contenuti terroristici online. Al fine di ridurre l'accessibilità ai contenuti terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero valutare se sia opportuno adottare misure proattive in funzione dei rischi e dell'esposizione a contenuti terroristici nonché delle conseguenze sui diritti dei terzi alle informazioni e dell'interesse pubblico. Di conseguenza, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero determinare le misure proattive appropriate, efficaci e proporzionate da attuare. Tale obbligo non dovrebbe implicare un obbligo generale di sorveglianza. Nel contesto di tale valutazione, l'assenza di ordini di rimozione e di segnalazioni inviate a un prestatore di servizi di hosting è un'indicazione di un basso livello di esposizione a contenuti terroristici.

(16)  In considerazione della complessità dell'individuazione e della rimozione efficaci dei contenuti terroristici su ampia scala e del potenziale impatto sui diritti fondamentali, occorre che i prestatori di servizi di hosting adottino misure specifiche proporzionate, in funzione del rischio e del livello di esposizione, per quanto riguarda i contenuti terroristici online. Tali misure obbligatorie non dovrebbero includere l'uso di filtri dei contenuti o di altre misure che comportino una sorveglianza sistematica del comportamento degli utilizzatori. Le misure specifiche potrebbero includere, ad esempio, sistemi che consentano agli utilizzatori di segnalare potenziali contenuti terroristici o una moderazione dei contenuti tra pari. Al fine di ridurre l'accessibilità ai contenuti terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero valutare se sia opportuno adottare misure specifiche in funzione dei rischi e dell'esposizione a contenuti terroristici nonché delle conseguenze sui diritti dei terzi alle informazioni e dell'interesse pubblico. Di conseguenza, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero determinare le misure specifiche giustificate, appropriate, efficaci e proporzionate da attuare. Tale obbligo non dovrebbe implicare un obbligo generale di sorveglianza. Ciò lascia impregiudicate eventuali misure volontarie adottate dal prestatore di servizi di hosting al di fuori del campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Quando attuano misure proattive, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero assicurare che sia preservato il diritto degli utilizzatori alla libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà di ricevere e diffondere informazioni. Oltre ai requisiti stabiliti nella legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire con la debita diligenza e attuare misure di salvaguardia, comprese in particolare la sorveglianza e le verifiche umane, se del caso, al fine di evitare decisioni indesiderate ed erronee di rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. Ciò vale in particolare quando i prestatori di servizi di hosting utilizzano strumenti automatizzati per individuare i contenuti terroristici. Qualsiasi decisione di ricorrere a strumenti automatizzati, adottata dal prestatore di servizi di hosting stesso o su richiesta dell'autorità competente, dovrebbe essere valutata sotto il profilo dell'affidabilità della tecnologia utilizzata e delle conseguenze per i diritti fondamentali.

(17)  Quando attuano misure specifiche, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero assicurare che siano preservati i diritti degli utilizzatori alla libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà di ricevere e diffondere informazioni, come pure il diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali. Oltre ai requisiti stabiliti nella legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire con la debita diligenza e attuare misure di salvaguardia, comprese in particolare la sorveglianza come pure le verifiche umane, se del caso, al fine di evitare decisioni indesiderate ed erronee di rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. Qualsiasi decisione di ricorrere a misure contro i contenuti terroristici, comprese le misure volontarie, adottata dal prestatore di servizi di hosting stesso o su richiesta dell'autorità competente, dovrebbe essere valutata sotto il profilo dell'affidabilità della tecnologia utilizzata e delle conseguenze per i diritti fondamentali. In ogni caso, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero valutare l'impatto sui diritti fondamentali di qualsiasi misura volontaria o specifica che attuano.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Al fine di garantire che i prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici adottino misure adeguate per prevenire l'uso improprio dei loro servizi, le autorità competenti dovrebbero imporre ai prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ordine di rimozione, divenuto definitivo, di riferire in merito alle misure proattive adottate. Si potrebbe trattare di misure volte a prevenire che il contenuto terroristico rimosso o il cui accesso è stato disabilitato sia nuovamente caricato online a seguito di un ordine di rimozione o di una segnalazione ricevuta, utilizzando strumenti pubblici o privati che permettano di confrontarlo con contenuti terroristici noti. Tali misure possono inoltre fare uso di strumenti tecnici affidabili per individuare nuovi contenuti terroristici, avvalendosi di quelli disponibili sul mercato o quelli sviluppati dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi dovrebbe riferire in merito alle specifiche misure proattive attuate al fine di consentire all'autorità competente di valutare se siano efficaci e proporzionate e se, qualora siano utilizzati strumenti automatizzati, il prestatore di servizi di hosting dispone delle necessarie competenze in materia di sorveglianza e verifiche umane. Nel valutare l'efficacia e la proporzionalità delle misure, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei parametri pertinenti, compresi il numero di ordini di rimozione e segnalazioni trasmessi al prestatore, la sua capacità economica e l'impatto dei suoi servizi sulla diffusione di contenuti terroristici (ad esempio, in considerazione del numero di utilizzatori nell'Unione).

(18)  Al fine di garantire che i prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici adottino misure specifiche adeguate per proteggere i loro servizi dall'uso improprio, le autorità competenti dovrebbero imporre ai prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ordine di rimozione, divenuto definitivo, di riferire in merito a eventuali misure specifiche adottate, ove applicabile. Il prestatore di servizi dovrebbe riferire in merito alle specifiche misure attuate al fine di consentire all'autorità competente di valutare se siano necessarie, efficaci e proporzionate e se le misure specifiche siano basate sulla sorveglianza e su verifiche umane. Nel valutare l'efficacia, la necessità e la proporzionalità delle misure, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei parametri pertinenti, compresi il numero di ordini di rimozione e segnalazioni trasmessi al prestatore, la sua capacità economica e l'impatto dei suoi servizi sulla diffusione di contenuti terroristici (ad esempio, in considerazione del numero di utilizzatori nell'Unione), come pure le misure di salvaguardia messe in atto per tutelare la libertà di espressione e di informazione e il numero di casi di limitazioni dei contenuti legali.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  A seguito della richiesta, l'autorità competente dovrebbe avviare un dialogo con il prestatore di servizi di hosting sulle misure proattive necessarie da attuare. Se necessario, l'autorità competente dovrebbe esigere l'adozione di misure proattive appropriate, efficaci e proporzionate qualora ritenga che le misure adottate siano insufficienti per far fronte ai rischi. La decisione di imporre tali misure proattive non dovrebbe, in linea di principio, comportare l'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE. Considerando i rischi particolarmente gravi connessi alla diffusione di contenuti terroristici, le decisioni adottate dalle autorità competenti sulla base del presente regolamento possono derogare all'approccio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE per talune misure specifiche e mirate la cui adozione sia necessaria per motivi imperativi di sicurezza pubblica. Prima di adottare tale decisione, l'autorità competente dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra obiettivi di interesse generale e i diritti fondamentali in questione, in particolare la libertà di espressione e d'informazione e la libertà d'impresa, e addurre un'adeguata giustificazione.

soppresso

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  Il prestatore di servizi di hosting dovrebbe potere chiedere, in qualsiasi momento, all'autorità competente di procedere a un riesame e, se del caso, di revocare una richiesta in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2. L'autorità competente dovrebbe adottare una decisione motivata entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto la richiesta del prestatore di servizi di hosting.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  L'obbligo per i prestatori di servizi di hosting di conservare i contenuti rimossi e i relativi dati dovrebbe essere previsto per finalità specifiche e limitato al tempo necessario. Tale obbligo di conservazione dei dati dovrebbe essere esteso ai relativi dati, nella misura in cui tali dati andrebbero altrimenti perduti a seguito della rimozione del contenuto in questione. I relativi dati possono ad esempio includere dati relativi agli abbonati, compresi in particolare i dati relativi all'identità del fornitore di contenuti, nonché i «dati relativi agli accessi», tra cui ad esempio i dati relativi alla data e all'ora di utilizzo da parte del fornitore di contenuti, o la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo, unitamente all'indirizzo IP assegnato al fornitore di contenuti dal prestatore di servizi di accesso a Internet.

(20)  L'obbligo per i prestatori di servizi di hosting di conservare i contenuti rimossi e i relativi dati dovrebbe essere previsto per finalità specifiche e limitato al tempo necessario, e dovrebbe garantirne una protezione adeguata in caso di dati personali. Tale obbligo di conservazione dei dati dovrebbe essere esteso ai relativi dati, nella misura in cui tali dati andrebbero altrimenti perduti a seguito della rimozione del contenuto in questione. I relativi dati possono ad esempio includere dati relativi agli abbonati, compresi in particolare i dati relativi all'identità del fornitore di contenuti, nonché i «dati relativi agli accessi», tra cui ad esempio i dati relativi alla data e all'ora di utilizzo da parte del fornitore di contenuti, o la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo, unitamente all'indirizzo IP assegnato al fornitore di contenuti dal prestatore di servizi di accesso a Internet.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La trasparenza della politica applicata dai prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti terroristici è essenziale ai fini della loro maggiore responsabilità nei confronti dei propri utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato unico digitale. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pubblicare relazioni annuali sulla trasparenza contenenti informazioni utili sulle misure adottate per individuare, identificare e rimuovere contenuti terroristici.

(24)  La trasparenza della politica applicata dai prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti terroristici è essenziale ai fini della loro maggiore responsabilità nei confronti dei propri utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato unico digitale. I prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici dovrebbero pubblicare relazioni annuali sulla trasparenza contenenti informazioni utili sulle misure adottate per individuare, identificare e rimuovere contenuti terroristici, incluse le misure volontarie e il numero delle rimozioni contestate. I prestatori di servizi di hosting non dovrebbero essere tenuti a divulgare il codice sorgente nel quadro delle loro relazioni sulla trasparenza. Le autorità competenti dovrebbero altresì pubblicare relazioni annuali sulla trasparenza contenenti informazioni utili sul numero di ordini di rimozione emessi, sul numero di rimozioni, sul numero di contenuti terroristici individuati e rilevati che sono stati rimossi e sul numero di rimozioni contestate.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)  I fornitori di contenuti i cui contenuti siano stati rimossi dovrebbero avere diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 19 TUE e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alcuni prestatori di servizi di hosting utilizzano già strumenti automatizzati per rimuovere i contenuti illegali dalle loro piattaforme. Tali tecnologie non sono in grado di distinguere i contenuti terroristici dai contenuti legali, come i contenuti diffusi per scopi giornalistici, educativi o di ricerca.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Le procedure di reclamo costituiscono una tutela necessaria contro la rimozione erronea di contenuti protetti nell'ambito della libertà di espressione e di informazione. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto predisporre meccanismi di facile uso per i reclami, assicurando che siano trattati tempestivamente e in piena trasparenza nei confronti del fornitore di contenuti. L'obbligo di ripristinare il contenuto rimosso erroneamente non pregiudica la possibilità che il prestatore di servizi di hosting applichi le proprie condizioni contrattuali per altri motivi.

(25)  Le procedure di reclamo costituiscono una tutela necessaria contro la rimozione erronea di contenuti protetti nell'ambito della libertà di espressione e di informazione. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto predisporre meccanismi di facile uso per i reclami, assicurando che siano trattati tempestivamente e in piena trasparenza nei confronti del fornitore di contenuti, e tali meccanismi dovrebbero comprendere informazioni su tutte le possibilità di ricorso effettivo disponibili, compresi i mezzi di ricorso giurisdizionale. I fornitori di contenuti dovrebbero avere inoltre il diritto di presentare un reclamo direttamente all'autorità competente nel rispettivo Stato membro qualora non siano in grado di risolvere il loro reclamo con un prestatore di servizi di hosting. L'obbligo di ripristinare il contenuto rimosso erroneamente non pregiudica la possibilità che il prestatore di servizi di hosting applichi le proprie condizioni contrattuali per altri motivi.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in forza del quale le persone devono essere in grado di conoscere il motivo per cui il contenuto da loro caricato è stato rimosso o il relativo accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe mettere a disposizione del fornitore di contenuti utili informazioni che gli consentano di impugnare la decisione. Può tuttavia non essere necessario inviare una notifica al fornitore di contenuti. A seconda delle circostanze, i prestatori di servizi di hosting possono sostituire il contenuto considerato terroristico con un messaggio indicante che il contenuto è stato rimosso o disattivato in conformità del presente regolamento. Su sua richiesta, il fornitore di contenuti dovrebbe ricevere maggiori informazioni sui motivi della rimozione e sui mezzi di ricorso. Le autorità competenti dovrebbero informare il prestatore di servizi di hosting se, per motivi di pubblica sicurezza, in particolare nel contesto di un'indagine, ritengono inappropriato o controproducente notificare direttamente la rimozione del contenuto o la disabilitazione dell'accesso al contenuto.

(26)  L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in forza del quale le persone devono essere in grado di conoscere il motivo per cui il contenuto da loro caricato è stato rimosso o il relativo accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe mettere a disposizione del fornitore di contenuti utili informazioni che gli consentano di impugnare la decisione. A seconda delle circostanze, i prestatori di servizi di hosting possono sostituire il contenuto considerato terroristico con un messaggio indicante che il contenuto è stato rimosso o disattivato in conformità del presente regolamento. Il fornitore di contenuti dovrebbe ricevere maggiori informazioni sui motivi della rimozione e sui mezzi di ricorso. Le autorità competenti dovrebbero informare il prestatore di servizi di hosting se, per motivi di pubblica sicurezza, in particolare nel contesto di un'indagine, ritengono controproducente notificare direttamente la rimozione del contenuto o la disabilitazione dell'accesso al contenuto.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  È essenziale che l'autorità competente dello Stato membro responsabile di infliggere le sanzioni sia pienamente informata degli ordini di rimozione e delle segnalazioni, così come dei successivi scambi tra il prestatore di servizi di hosting e l'autorità competente pertinente. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano predisposti canali e meccanismi di comunicazione adeguati per condividere tempestivamente le informazioni pertinenti.

(29)  È essenziale che l'autorità competente dello Stato membro responsabile di infliggere le sanzioni sia pienamente informata degli ordini di rimozione e delle segnalazioni, così come dei successivi scambi tra il prestatore di servizi di hosting e l'autorità competente pertinente. A tal fine, gli Stati membri devono provvedere affinché siano predisposti canali e meccanismi di comunicazione adeguati per condividere tempestivamente le informazioni pertinenti.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Sia i prestatori di servizi di hosting sia gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto per facilitare il rapido trattamento degli ordini di rimozione e delle segnalazioni. Contrariamente al rappresentante legale, il punto di contatto assolve compiti di natura operativa. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting dovrebbe disporre degli strumenti specifici che permettono di trasmettere per via elettronica gli ordini di rimozione e le segnalazioni e delle risorse tecniche e personali che consentono di trattarli rapidamente. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting non deve necessariamente essere situato nell'Unione e il prestatore di servizi di hosting è libero di designare un punto di contatto già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento. Al fine di garantire che il contenuto terroristico sia rimosso o l'accesso disattivato entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero far sì che il punto di contatto sia accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le informazioni sul punto di contatto dovrebbero comprendere informazioni sulla lingua in cui il punto di contatto può essere contattato. Per facilitare la comunicazione tra i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti, i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati ad ammettere la comunicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione nella quale sono disponibili le loro condizioni contrattuali.

(33)  Sia i prestatori di servizi di hosting sia gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto per facilitare il rapido trattamento degli ordini di rimozione e delle segnalazioni. Contrariamente al rappresentante legale, il punto di contatto assolve compiti di natura operativa. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting dovrebbe disporre degli strumenti specifici che permettono di trasmettere per via elettronica gli ordini di rimozione e le segnalazioni e delle risorse tecniche e personali che consentono di trattarli rapidamente. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting non deve necessariamente essere situato nell'Unione e il prestatore di servizi di hosting è libero di designare un punto di contatto già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento. Al fine di garantire che il contenuto terroristico sia rimosso o l'accesso disattivato quanto prima dopo il ricevimento di un ordine di rimozione, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero far sì che il punto di contatto sia accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le informazioni sul punto di contatto dovrebbero comprendere informazioni sulla lingua in cui il punto di contatto può essere contattato. Per facilitare la comunicazione tra i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti, i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati ad ammettere la comunicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione nella quale sono disponibili le loro condizioni contrattuali.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  In assenza di un obbligo generale per i prestatori di servizi di assicurare la presenza fisica all'interno del territorio dell'Unione, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro nella cui giurisdizione ricade il prestatore di servizi di hosting che offre servizi all'interno dell'Unione. Generalmente, il prestatore di servizi di hosting ricade nella giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui ha designato un rappresentante legale. Tuttavia, quando un altro Stato membro emette un ordine di rimozione, le sue autorità dovrebbero poter dare esecuzione ai loro ordini adottando misure coercitive di natura non punitiva, ad esempio sanzioni pecuniarie. Anche se un prestatore di servizi di hosting non ha sede nell'Unione e non vi ha designato un rappresentante legale, qualsiasi Stato membro dovrebbe comunque poter infliggere sanzioni, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem.

(34)  In assenza di un obbligo generale per i prestatori di servizi di assicurare la presenza fisica all'interno del territorio dell'Unione, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro nella cui giurisdizione ricade il prestatore di servizi di hosting che offre servizi all'interno dell'Unione. Generalmente, il prestatore di servizi di hosting ricade nella giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui ha designato un rappresentante legale.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  I prestatori di servizi di hosting che non sono stabiliti nell'Unione dovrebbero designare, per iscritto, un rappresentante legale al fine di assicurare il rispetto e l'esecuzione degli obblighi ai sensi del presente regolamento.

(35)  I prestatori di servizi di hosting che non sono stabiliti nell'Unione dovrebbero designare, per iscritto, un rappresentante legale al fine di assicurare il rispetto e l'esecuzione degli obblighi ai sensi del presente regolamento. I prestatori di servizi di hosting possono avvalersi di un rappresentante legale già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti. L'obbligo di designare le autorità competenti non richiede necessariamente l'istituzione di nuove autorità; i compiti stabiliti dal presente regolamento possono essere assegnati ad organismi esistenti. Il presente regolamento fa obbligo di designare autorità competenti a emettere ordini di rimozione e segnalazioni, vigilare sulle misure proattive e infliggere sanzioni. Spetta agli Stati membri decidere quante autorità intendono designare per tali compiti.

(37)  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità competente, a meno che il loro ordinamento costituzionale non impedisca che un'unica autorità possa essere competente. L'obbligo di designare le autorità competenti non richiede necessariamente l'istituzione di nuove autorità; i compiti stabiliti dal presente regolamento possono essere assegnati ad organismi esistenti. Il presente regolamento fa obbligo di designare autorità competenti a emettere ordini di rimozione e infliggere sanzioni.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Le sanzioni sono necessarie per garantire che i prestatori di servizi di hosting diano effettiva attuazione agli obblighi previsti dal presente regolamento. Occorre che gli Stati membri adottino norme relative alle sanzioni, comprese, eventualmente, linee guida per il calcolo delle stesse. Sanzioni particolarmente severe dovrebbero essere inflitte nel caso in cui il prestatore di servizi di hosting ometta sistematicamente di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione. La mancata conformità in casi individuali potrebbe essere sanzionata nel rispetto del principio ne bis in idem e del principio di proporzionalità, assicurando che tali sanzioni tengano conto dell'inosservanza sistematica. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento dovrebbe stabilire in che misura gli obblighi pertinenti possano essere soggetti a sanzioni. Sanzioni in caso di mancato rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere adottate solo in relazione agli obblighi derivanti dalla richiesta di riferire a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una decisione che impone misure proattive supplementari a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Nel determinare se debbano essere inflitte sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie del prestatore. Gli Stati membri assicurano che le sanzioni non incoraggino la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica.

(38)  Le sanzioni sono necessarie per garantire che i prestatori di servizi di hosting diano effettiva attuazione agli obblighi previsti dal presente regolamento e dovrebbero altresì tenere conto della situazione delle filiali o delle imprese collegate, se del caso. Occorre che gli Stati membri adottino norme relative alle sanzioni, comprese, eventualmente, linee guida per il calcolo delle stesse. Sanzioni dovrebbero essere inflitte nel caso in cui il prestatore di servizi di hosting ometta sistematicamente di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso entro il periodo specificato dall'autorità competente. Nel valutare la natura della violazione e nel decidere in merito all'applicazione di sanzioni, dovrebbero essere pienamente rispettati i diritti fondamentali quali la libertà di espressione. Nel determinare se debbano essere inflitte sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie del prestatore, dei ritardi non intenzionali, in particolare da parte delle piccole e medie imprese e delle start-up. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le sanzioni non incoraggino la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  L'utilizzo di modelli standardizzati facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i prestatori di servizi, consentendo loro di comunicare in modo più rapido ed efficace. È particolarmente importante garantire un intervento rapido dopo la ricezione di un ordine di rimozione. I modelli riducono i costi di traduzione e contribuiscono a un livello elevato di qualità. Analogamente, formulari di risposta dovrebbero consentire uno scambio di informazioni standardizzato, particolarmente importante nel caso in cui i prestatori di servizi non sono in grado di conformarsi a una richiesta. Canali di trasmissione autenticati possono garantire l'autenticità dell'ordine di rimozione, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricezione dell'ordine.

(39)  L'utilizzo di modelli standardizzati facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i prestatori di servizi, consentendo loro di comunicare in modo più rapido ed efficace. È particolarmente importante garantire un intervento rapido dopo la ricezione di un ordine di rimozione, in funzione delle dimensioni e dei mezzi del prestatore di servizi di hosting. I modelli riducono i costi di traduzione e contribuiscono a un livello elevato di qualità. Analogamente, formulari di risposta dovrebbero consentire uno scambio di informazioni standardizzato, particolarmente importante nel caso in cui i prestatori di servizi non sono in grado di conformarsi a una richiesta. Canali di trasmissione autenticati possono garantire l'autenticità dell'ordine di rimozione, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricezione dell'ordine.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sull'attuazione della legislazione. Occorre elaborare un programma dettagliato volto a monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento, al fine di fornire elementi per la valutazione della normativa.

(41)  Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sull'attuazione della legislazione, incluse informazioni sul numero dei casi in cui l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati di terrorismo hanno avuto un esito positivo a seguito del presente regolamento. Occorre elaborare un programma dettagliato volto a monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento, al fine di fornire elementi per la valutazione della normativa.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Sulla base delle constatazioni e conclusioni formulate nella relazione di attuazione e dell'esito dell'esercizio di monitoraggio, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. Sarà valutato il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal regolamento, in particolare l'efficacia delle misure volte a migliorare l'individuazione, l'identificazione e la rimozione di contenuti terroristici, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia nonché le potenziali conseguenze per i diritti e gli interessi di terzi, compresa una revisione dell'obbligo di informare i fornitori di contenuti.

(42)  Sulla base delle constatazioni e conclusioni formulate nella relazione di attuazione e dell'esito dell'esercizio di monitoraggio, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. Sarà valutato il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal regolamento, in particolare l'efficacia delle misure volte a migliorare l'individuazione, l'identificazione e la rimozione di contenuti terroristici, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia nonché le potenziali conseguenze per i diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione e il diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento stabilisce regole uniformi per impedire l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione di contenuti terroristici online. Esso prevede in particolare:

1.  Il presente regolamento stabilisce regole uniformi per contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione di contenuti terroristici online. Esso prevede in particolare:

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  norme relative agli obblighi di diligenza che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per impedire la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione;

(a)  norme relative agli obblighi di diligenza che i prestatori di servizi di hosting che sono esposti a contenuti terroristici sono tenuti ad applicare al fine di garantirne, ove necessario, la rapida rimozione

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  una serie di misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per individuare i contenuti terroristici, consentirne la rapida rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting e facilitare la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione.

(b)  una serie di misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per individuare i contenuti terroristici, consentirne la rapida rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting e facilitare la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione, al fine di coordinare le azioni di contrasto ai contenuti terroristici online.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale.

2.  Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting esposti che offrono servizi nell'Unione, indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  L'applicazione del presente regolamento è soggetta al diritto dell'Unione concernente i diritti, le libertà e i valori fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea e non ha l'effetto di modificare gli obblighi da essi derivanti. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni richieste dai principi fondamentali relativi alla libertà di stampa e alla libertà e al pluralismo dei media, e in conformità di tali principi.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2000/31/CE.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "prestatore di servizi di hosting": un prestatore di servizi della società dell'informazione che consistono nel memorizzare informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest'ultimo e nel rendere le informazioni memorizzate disponibili a terzi;

(1)  "prestatore di servizi di hosting": un prestatore di servizi della società dell'informazione la cui attività consiste nel memorizzare ed elaborare informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest'ultimo e nel diffondere le informazioni memorizzate al pubblico, e per il quale è possibile identificare e rimuovere contenuti specifici.

 

In particolare, ai fini del presente regolamento, i prestatori di servizi in altri strati dell'infrastruttura di Internet diversi dal livello di applicazione e i prestatori di servizi dell'infrastruttura informatica cloud non sono considerati prestatori di servizi di hosting;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  "reati di terrorismo": i reati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541;

(4)  "reati di terrorismo": uno degli atti elencati all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  "contenuto terroristico": uno o più dei seguenti messaggi:

(5)  "contenuto terroristico": informazioni o materiale che costituiscono uno o più dei seguenti reati commessi intenzionalmente, quali definiti agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2017/541, in particolare mediante:

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  istigazione, anche mediante l'apologia del terrorismo, alla commissione di reati di terrorismo, generando in tal modo il pericolo che tali reati siano effettivamente commessi;

(a)  istigazione alla commissione di uno dei reati elencati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541, se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici, inciti a compiere reati di terrorismo, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere effettivamente commessi;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  incitamento a contribuire a reati di terrorismo;

(b)  sollecitazione nei confronti di un'altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), o di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2017/541;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  promozione delle attività di un gruppo terroristico, in particolare incoraggiando la partecipazione o il sostegno a un gruppo terroristico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/541;

(c)  partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2017/541;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  istruzioni su metodi o tecniche allo scopo di commettere reati di terrorismo;

(d)  l'atto di impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541, nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo, è punibile come reato, se compiuto intenzionalmente;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  "diffusione di contenuti terroristici": il fatto di rendere accessibili a terzi i contenuti terroristici tramite i servizi dei prestatori di servizi di hosting;

(6)  "diffusione di contenuti terroristici": il fatto di rendere pubblicamente accessibili a terzi i contenuti terroristici tramite i servizi dei prestatori di servizi di hosting. È protetta adeguatamente la diffusione di contenuti per scopi educativi, scientifici o di documentazione e a fini di lotta contro la radicalizzazione e di controargomentazione;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  "autorità competente": l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale unica designata nello Stato membro.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting adottano, in conformità al presente regolamento, misure adeguate, ragionevoli e proporzionate, per prevenire la diffusione di contenuti terroristici e proteggere gli utilizzatori da tali contenuti. In tale contesto, essi agiscono in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio, prestano il debito rispetto ai diritti fondamentali degli utilizzatori e tengono conto della fondamentale importanza che riveste la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica.

1.  I prestatori di servizi di hosting che sono esposti a contenuti terroristici adottano, in conformità al presente regolamento, misure adeguate, ragionevoli e proporzionate, per prevenire la diffusione di contenuti terroristici e proteggere gli utilizzatori da tali contenuti. In tale contesto, essi agiscono in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio, prestano il debito rispetto in tutte le circostanze ai diritti fondamentali degli utilizzatori e tengono conto della fondamentale importanza che riveste la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica. Le misure di cui sopra non costituiscono un obbligo generale per i prestatori di servizi di hosting di sorvegliare le informazioni che memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti che indichino la presenza di attività illecite.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prestatori di servizi di hosting includono nelle loro condizioni contrattuali disposizioni volte a prevenire la diffusione di contenuti terroristici e ne assicurano l'applicazione.

soppresso

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità competente ha facoltà di adottare una decisione che imponga al prestatore di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso.

1.  L'autorità competente ha facoltà di adottare un ordine di rimozione che imponga al prestatore di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso e informa immediatamente le autorità competenti di eventuali altri Stati membri i cui interessi, a suo avviso, possano essere coinvolti dall'emissione di tale ordine di rimozione.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri garantiscono che gli ordini di rimozione emessi da un'autorità amministrativa siano oggetto di riesame da parte di un'autorità giudiziaria indipendente, che ne valuta la conformità alla definizione di contenuti terroristici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e revoca l'ordine di rimozione, se del caso.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o ne disabilitano l'accesso entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione.

2.  I prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o ne disabilitano l'accesso prontamente. L'autorità competente fissa un termine per l'attuazione dell'ordine di rimozione, che non può essere inferiore a otto ore. Nel fissare tale termine, l'autorità competente tiene debitamente conto delle dimensioni e delle risorse del prestatore di servizi di hosting, in particolare del fatto che le PMI possono richiedere un termine più lungo per conformarsi all'ordine di rimozione. In ogni caso, il termine non può essere anteriore alla fine del giorno lavorativo successivo per i prestatori di servizi di hosting che non sono stati precedentemente oggetto di un ordine di rimozione e che sono microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, comprese le imprese individuali.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la motivazione per cui il contenuto è considerato contenuto terroristico, almeno con riferimento alle categorie di contenuti terroristici elencati all'articolo 2, paragrafo 5;

(b)  la motivazione dettagliata per cui il contenuto è considerato contenuto terroristico, con specifico riferimento alle categorie di contenuti terroristici elencati all'articolo 2, paragrafo 5, che comprovi gli elementi di illiceità e intenzionalità e indichi il diritto nazionale pertinente;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di hosting e del fornitore di contenuti;

(f)  informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di hosting e del fornitore di contenuti e sui termini per la presentazione di un ricorso;

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  se del caso, la decisione di cui all'articolo 11 di non divulgare informazioni sulla rimozione dei contenuti terroristici o sulla disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

(g)  se necessaria e appropriata, la decisione di cui all'articolo 11 di non divulgare informazioni sulla rimozione dei contenuti terroristici o sulla disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Su richiesta del prestatore di servizi di hosting o del fornitore di contenuti, l'autorità competente trasmette una motivazione dettagliata, fermo restando l'obbligo del prestatore di servizi di hosting di conformarsi all'ordine di rimozione entro il termine di cui al paragrafo 2.

soppresso

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Se non è in grado di conformarsi all'ordine di rimozione, in quanto il provvedimento è viziato da errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti per l'esecuzione dell'ordine, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e chiede i chiarimenti necessari, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena sono forniti i chiarimenti.

8.  Se non è in grado di conformarsi all'ordine di rimozione nei casi in cui il provvedimento sia viziato da errori manifesti o non contenga informazioni sufficienti per l'esecuzione dell'ordine, il prestatore di servizi di hosting ne informa immediatamente l'autorità competente e chiede i chiarimenti necessari, utilizzando il modello di cui all'allegato III. Il prestatore di servizi di hosting rimuove i contenuti terroristici o ne disabilita l'accesso rapidamente non appena sono forniti i chiarimenti all'ordine di rimozione.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  L'autorità competente che ha emesso l'ordine di rimozione informa l'autorità competente che vigila sull'attuazione delle misure proattive di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), quando l'ordine di rimozione diventa definitivo. Un ordine di rimozione diventa definitivo se non è oggetto di ricorso entro il termine stabilito in conformità al diritto nazionale applicabile o se è stato confermato in esito al ricorso.

9.  L'autorità competente che ha emesso l'ordine di rimozione informa l'autorità competente che vigila sull'attuazione delle misure specifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), quando l'ordine di rimozione diventa definitivo. Un ordine di rimozione diventa definitivo se non è oggetto di ricorso né è stato presentato un ricorso entro il termine stabilito in conformità al diritto nazionale applicabile o se è stato confermato in esito al ricorso.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Cooperazione transfrontaliera relativa agli ordini di rimozione

 

1.  L'autorità competente che emette l'ordine di rimozione al prestatore di servizi di hosting ne sottopone immediatamente una copia all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting o il suo rappresentante designato ha lo stabilimento principale.

 

2.  Qualora l'autorità competente dello Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting o il suo rappresentante designato oppure il fornitore di contenuti ha lo stabilimento principale abbia fondati motivi di ritenere che l'ordine di rimozione possa incidere sui diritti fondamentali del singolo, essa informa al riguardo l'autorità competente richiedente.

 

3.   Quest'ultima tiene conto di tali circostanze e, se necessario, ritira o adegua la richiesta di rimozione.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prestatori di servizi di hosting mettono in atto misure operative e tecniche per agevolare la rapida valutazione dei contenuti che le autorità competenti e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione segnalano loro affinché provvedano, su base volontaria, ad esaminarli.

soppresso

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La segnalazione è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 16 e trasmessa al punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali segnalazioni sono trasmesse per via elettronica.

3.  La segnalazione è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 16 e trasmessa al punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali segnalazioni sono trasmesse per via elettronica. La segnalazione è altresì inviata all'autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting o il suo rappresentante designato ha lo stabilimento principale

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La segnalazione contiene informazioni sufficientemente dettagliate, segnatamente i motivi per i quali il contenuto è considerato contenuto terroristico, un URL e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto terroristico oggetto della segnalazione.

4.  La segnalazione contiene informazioni dettagliate, segnatamente una dichiarazione dettagliata dei motivi per i quali il contenuto è considerato contenuto terroristico, un URL, copie delle schermate (screenshot), se disponibili, e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto terroristico oggetto della segnalazione.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il prestatore di servizi di hosting procede, in via prioritaria, a valutare il contenuto individuato nella segnalazione rispetto alle proprie condizioni contrattuali e decide se rimuovere tale contenuto o disabilitarne l'accesso.

5.  Il prestatore di servizi di hosting può rimuovere tale contenuto o disabilitarne l'accesso fintanto che la decisione dell'autorità competente a norma del paragrafo 6 bis non sarà diventata definitiva.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Il prestatore di servizi di hosting informa rapidamente la competente autorità o l'organismo competente dell'Unione dell'esito della valutazione e della tempistica di eventuali misure prese a seguito della segnalazione.

6.  Il prestatore di servizi di hosting informa la competente autorità o l'organismo competente dell'Unione di eventuali misure prese a seguito della segnalazione, compreso il caso in cui non sia stata presa alcuna misura.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  L'autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting o il suo rappresentante designato ha lo stabilimento principale valuta, senza indebito ritardo, se i contenuti oggetto della segnalazione costituiscono contenuti terroristici ai sensi del presente regolamento. In seguito alla valutazione, l'autorità competente, senza indebito ritardo, comunica al prestatore di servizi di hosting che i contenuti non sono stati considerati contenuti terroristici, oppure emette un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.  I prestatori di servizi di hosting non sono ritenuti responsabili in via esclusiva del rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Se ritiene che la segnalazione non contenga informazioni sufficienti per valutare il contenuto in oggetto, il prestatore di servizi di hosting ne informa senza indugio l'autorità competente o l'organismo dell'Unione competente, precisando quali ulteriori informazioni o chiarimenti sono necessari.

soppresso

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure proattive

Misure specifiche

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting adottano, se del caso, misure proattive per proteggere i loro servizi dalla diffusione di contenuti terroristici. Tali misure sono efficaci e proporzionate, in considerazione del rischio e del livello di esposizione a contenuti terroristici, dei diritti fondamentali degli utilizzatori e dell'importanza fondamentale che riveste la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica.

1.  I prestatori di servizi di hosting adottano, se del caso, nonché in funzione del rischio e del livello di esposizione, misure specifiche proporzionate per proteggere i loro servizi dalla diffusione di contenuti terroristici, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali degli utilizzatori e dell'importanza fondamentale che riveste la libertà di espressione e di informazione, nonché il diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali in una società aperta e democratica. Tali misure possono includere sistemi che consentano agli utilizzatori di segnalare potenziali contenuti terroristici o una moderazione dei contenuti tra pari. Tali misure sono adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e in particolare non comprendono un sistema di filtraggio automatico dei contenuti o altre misure che comportino il monitoraggio sistematico della condotta degli utilizzatori. Tali misure sono mirate e proporzionate, tengono conto del rischio e del livello di esposizione a contenuti terroristici e rispettano l'ordinamento costituzionale dello Stato membro in cui il prestatore dei servizi di hosting o il suo rappresentante designato ha lo stabilimento principale. Il presente paragrafo lascia impregiudicate eventuali misure volontarie aggiuntive adottate dal prestatore di servizi di hosting al di fuori del campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Quando è stata informata a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), richiede al prestatore di servizi di hosting di presentare, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta e, successivamente, almeno una volta l'anno, una relazione in merito alle specifiche misure proattive adottate, anche facendo ricorso a strumenti automatizzati, al fine di:

Quando è stata informata a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, l'autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore dei servizi di hosting o il suo rappresentante designato ha lo stabilimento principale, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), richiede al prestatore di servizi di hosting di presentare, entro sei mesi dal ricevimento della richiesta e, successivamente, almeno una volta l'anno, una relazione in merito alle specifiche misure adottate.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti che erano stati rimossi o il cui accesso era stato disattivato perché considerati contenuti terroristici;

soppresso

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  individuare, identificare e rimuovere prontamente i contenuti terroristici o disabilitarne l'accesso.

soppresso

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione contiene tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di valutare se le misure proattive sono efficaci e proporzionate, anche per valutare il funzionamento degli strumenti automatizzati utilizzati nonché la sorveglianza umana e i meccanismi di verifica applicati.

La relazione contiene tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di valutare se le misure specifiche sono mirate e proporzionate, nonché basate sulla sorveglianza umana, e per valutare se sono applicati meccanismi efficaci per tutelare i diritti fondamentali degli utilizzatori.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se ritiene che le misure proattive adottate e trasmesse a norma del paragrafo 2 non siano sufficienti per attenuare e gestire il rischio e il livello di esposizione, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può richiedere al prestatore di servizi di hosting di adottare specifiche misure proattive supplementari. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting coopera con l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), al fine di individuare le misure specifiche che è tenuto ad attuare, definire i principali obiettivi e criteri di riferimento, nonché il calendario dell'attuazione.

soppresso

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se non è possibile raggiungere un accordo entro tre mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 3, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può emettere una decisione che impone l'adozione di specifiche misure proattive supplementari necessarie e proporzionate. La decisione tiene conto, in particolare, della capacità economica del prestatore di servizi di hosting, delle ripercussioni di tali misure sui diritti fondamentali degli utilizzatori e dell'importanza fondamentale della libertà di espressione e di informazione. La decisione è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi di hosting rende periodicamente conto dell'attuazione di tali misure, secondo le indicazioni dell'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il prestatore di servizi di hosting può, in qualsiasi momento, chiedere un riesame all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, eventualmente, la revoca della richiesta o della decisione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2, 3 e 4. L'autorità competente adotta una decisione motivata entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto la richiesta del prestatore di servizi di hosting.

5.  Il prestatore di servizi di hosting può, in qualsiasi momento, chiedere all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di riesaminare ed, eventualmente, di revocare la richiesta o la decisione di cui al paragrafo 2. L'autorità competente adotta una decisione motivata entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto la richiesta del prestatore di servizi di hosting.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il prestatore di servizi di hosting conserva i contenuti terroristici rimossi o disabilitati a seguito di un ordine di rimozione, di una segnalazione o di misure proattive in conformità degli articoli 4, 5 e 6 e i relativi dati rimossi in conseguenza della rimozione del contenuto terroristico e che sono necessari per:

1.  Il prestatore di servizi di hosting conserva i contenuti terroristici rimossi o disabilitati a seguito di un ordine di rimozione, di una segnalazione o di misure specifiche in conformità degli articoli 4, 5 e 6 e i relativi dati rimossi in conseguenza della rimozione del contenuto terroristico e che sono necessari per:

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  la gestione dei reclami secondo il meccanismo di cui all'articolo 10.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I contenuti terroristici e i relativi dati di cui al paragrafo 1 sono conservati per un periodo di sei mesi. Su richiesta dell'autorità competente o di un organo giurisdizionale, i contenuti terroristici sono conservati per un periodo più lungo e per tutto il tempo necessario per il procedimento di riesame amministrativo o giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, lettera a).

2.  I contenuti terroristici e i relativi dati di cui al paragrafo 1 sono conservati per un periodo di sei mesi. Su richiesta dell'autorità competente o di un organo giurisdizionale, i contenuti terroristici sono conservati per un periodo più lungo specificamente definito e per tutto il tempo necessario per l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o per il procedimento di riesame amministrativo o giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, lettera a).

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting definiscono nelle loro condizioni contrattuali la loro politica volta ad impedire la diffusione di contenuti terroristici, che include, se del caso, una valida spiegazione del funzionamento delle misure proattive, compreso l'uso di strumenti automatizzati.

1.  I prestatori di servizi di hosting illustrano in maniera chiara nelle loro condizioni contrattuali la loro politica relativa ai contenuti terroristici e alla protezione degli utilizzatori da tali contenuti, che include una valida spiegazione del funzionamento delle misure specifiche, come pure delle eventuali misure volontarie aggiuntive che un prestatore di servizi di hosting può impiegare al di fuori degli obblighi previsti dal presente regolamento, compreso, se del caso, l'uso di strumenti automatizzati, nonché una descrizione del meccanismo di reclamo disponibile ai fornitori di contenuti in conformità all'articolo 10.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prestatori di servizi di hosting pubblicano relazioni annuali sulla trasparenza in merito alle misure intraprese contro la diffusione di contenuti terroristici.

2.  I prestatori di servizi di hosting – a meno che non debbano adottare azioni specifiche ai sensi del presente regolamento in un dato anno – e le autorità competenti e i pertinenti organismi dell'Unione rendono disponibili al pubblico relazioni annuali sulla trasparenza in merito alle misure intraprese contro la diffusione di contenuti terroristici.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le relazioni sulla trasparenza contengono almeno le seguenti informazioni:

3.  Le relazioni sulla trasparenza dei prestatori di servizi di hosting contengono almeno le seguenti informazioni:

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  informazioni sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per quanto concerne l'individuazione, l'identificazione e la rimozione di contenuti terroristici;

(a)  informazioni sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per quanto concerne l'individuazione, l'identificazione e la rimozione di contenuti terroristici, comprese le misure volontarie;

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  informazioni sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti che erano stati rimossi o ai quali l'accesso era stato disabilitato perché considerati contenuti terroristici;

soppresso

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il numero di messaggi con contenuto terroristico che sono stati rimossi o ai quali l'accesso è stato disattivato, a seguito, rispettivamente, di ordini di rimozione, segnalazioni o misure proattive;

(c)  il numero di messaggi con contenuto terroristico che sono stati rimossi o ai quali l'accesso è stato disattivato, a seguito, rispettivamente, di ordini di rimozione, segnalazioni o misure specifiche a norma del presente regolamento, o anche misure volontarie;

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  un quadro sintetico e i risultati dei procedimenti di reclamo.

(d)  un quadro sintetico e i risultati dei procedimenti di reclamo, compreso il numero di casi in cui è stato accertato che i contenuti sono stati erroneamente identificati come contenuti terroristici;

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  Le relazioni sulla trasparenza delle autorità competenti e dei pertinenti organismi dell'Unione comprendono informazioni sul numero di ordini di rimozione e segnalazioni emesse, comprese informazioni sul numero di rimozioni che hanno portato all'individuazione, all'indagine e al perseguimento con esito positivo di reati terroristici, e sul loro utilizzo dei contenuti terroristici, che sono stati conservati a norma dell'articolo 7 per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Mezzi di ricorso

 

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di contenuti o i prestatori di servizi di hosting possano contestare un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, presentando un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting o il suo rappresentante designato oppure il fornitore di contenuti risiede o ha lo stabilimento principale, a norma dell'articolo 16.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Salvaguardie specifiche per quanto riguarda l'uso e l'attuazione di misure proattive

Salvaguardie specifiche per quanto riguarda la rimozione di contenuti

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Laddove utilizzino, in conformità al presente regolamento, strumenti automatizzati in relazione ai contenuti che memorizzano, i prestatori di servizi di hosting predispongono misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire l'accuratezza e la fondatezza delle decisioni relative a tali contenuti, in particolare delle decisioni di rimuovere i contenuti considerati terroristici o di disabilitarne l'accesso.

1.  Laddove utilizzino, in conformità al presente regolamento o comunque nel perseguimento delle finalità dello stesso, misure volontarie o altre misure in relazione ai contenuti che memorizzano, i prestatori di servizi di hosting predispongono misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire l'accuratezza e la fondatezza delle decisioni relative a tali contenuti, in particolare delle decisioni di rimuovere i contenuti considerati terroristici o di disabilitarne l'accesso, e per garantire che tali decisioni non determinino la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica o non li rendano inaccessibili.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Tali misure di salvaguardia comprendono, in particolare, la sorveglianza umana e meccanismi di verifica ove opportuno e, in ogni caso, quando sia necessaria una valutazione dettagliata del contesto pertinente al fine di determinare se i contenuti siano da considerare terroristici.

2.  Tali misure di salvaguardia comprendono, in particolare, la sorveglianza umana e meccanismi di verifica dell'adeguatezza della decisione di rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti, in particolare nel rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  I fornitori di contenuti i cui contenuti siano stati rimossi o resi inaccessibili hanno diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 19 TUE e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi efficaci e accessibili che consentono ai fornitori di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o reso inaccessibile a seguito di una segnalazione a norma dell'articolo 5 o di misure proattive a norma dell'articolo 6, di presentare un reclamo nei confronti della misura adottata dal prestatore di servizi di hosting, chiedendo la reintegrazione del contenuto.

1.  I prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi efficaci e accessibili che consentono ai fornitori di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o reso inaccessibile a seguito di un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4, di una segnalazione a norma dell'articolo 5, di misure specifiche a norma dell'articolo 6, o di misure volontarie aggiuntive, di presentare un reclamo nei confronti della misura adottata dal prestatore di servizi di hosting, chiedendo la reintegrazione del contenuto. Le garanzie connesse alla rimozione o alla disabilitazione dell'accesso includono anche la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prestatori di servizi di hosting esaminano tempestivamente ogni reclamo che ricevono e ripristinano il contenuto senza indebito ritardo quando la rimozione o la disabilitazione dell'accesso si rivela ingiustificata. Essi informano l'autore del reclamo delle conclusioni del loro esame.

2.  I prestatori di servizi di hosting esaminano tempestivamente ogni reclamo che ricevono e ripristinano il contenuto senza indebito ritardo quando la rimozione o la disabilitazione dell'accesso si rivela ingiustificata. Essi informano l'autore del reclamo delle conclusioni del loro esame senza indebito ritardo e non oltre due settimane dopo la ricezione del reclamo, salvo nel caso in cui la legislazione nazionale preveda un termine diverso.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando rimuove contenuti terroristici o ne disabilita l'accesso, il prestatore di servizi di hosting mette a disposizione del fornitore di contenuti informazioni concernenti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

1.  Quando rimuove contenuti terroristici o ne disabilita l'accesso, il prestatore di servizi di hosting mette a disposizione del fornitore di contenuti informazioni complete concernenti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti, trasmesse al prestatore di servizi di hosting dall'autorità competente conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, tra cui la base giuridica che stabilisce la natura terroristica dei contenuti e le possibilità di impugnare la decisione, compresi i requisiti formali, la descrizione delle fasi successive della procedura e le scadenze correlate.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Su richiesta del fornitore di contenuti, il prestatore di servizi di hosting gli comunica i motivi della rimozione o della disabilitazione dell'accesso e lo informa delle possibilità di ricorso.

soppresso

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'obbligo previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applica se l'autorità competente decide che la motivazione non sia divulgata per ragioni di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati di terrorismo, per il tempo necessario, ma non superiore a [quattro] settimane da tale decisione. In tal caso, il prestatore di servizi di hosting si astiene dal divulgare qualsiasi informazione concernente la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a contenuti terroristici.

3.  L'obbligo previsto al paragrafo 1 non si applica se l'autorità competente decide che la motivazione non sia divulgata per ragioni di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati di terrorismo, per il tempo necessario, ma non superiore a [quattro] settimane da tale decisione. In tal caso, il prestatore di servizi di hosting si astiene dal divulgare qualsiasi informazione concernente la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a contenuti terroristici.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Laddove sia a conoscenza di eventuali prove di reati di terrorismo, il prestatore di servizi di hosting ne informa immediatamente l'autorità competente per le indagini e il perseguimento di reati nello Stato membro interessato o il punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o un rappresentante legale. In caso di dubbi, il prestatore di servizi di hosting può trasmettere tali informazioni a Europol, che vi darà adeguato seguito.

4.  Laddove sia a conoscenza di un'imminente minaccia per la vita a seguito di reati di terrorismo, il prestatore di servizi di hosting ne informa immediatamente l'autorità competente per le indagini e il perseguimento di reati nello Stato membro interessato o il punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o un rappresentante legale. In caso di dubbi, il prestatore di servizi di hosting può trasmettere tali informazioni a Europol, che vi darà adeguato seguito.

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto per trattare le richieste di chiarimenti e di feedback in relazione agli ordini di rimozione e alle segnalazioni che hanno emesso. Le informazioni relative al punto di contatto sono rese pubbliche.

3.  Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto per trattare le richieste di chiarimenti e di feedback in relazione agli ordini di rimozione e alle segnalazioni che hanno emesso. Una banca dati con le informazioni relative ai punti di contatto negli Stati membri è resa pubblica dalla Commissione europea.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro designa la o le autorità competenti per:

1.  Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità incaricata dell'attuazione del presente regolamento, a meno che il rispettivo ordinamento costituzionale non impedisca che un'unica autorità possa essere responsabile. Tale autorità è competente per:

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  emanare ordini di rimozione a norma dell'articolo 4;

(a)  emanare ordini di rimozione a norma dell'articolo 4, che sono oggetto di riesame da parte di un'autorità giudiziaria indipendente nel caso delle autorità amministrative;

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  individuare, identificare e segnalare contenuti terroristici ai prestatori di servizi di hosting a norma dell'articolo 5;

(b)  individuare, identificare e segnalare potenziali contenuti terroristici ai prestatori di servizi di hosting a norma dell'articolo 5 fintanto che è sospesa la valutazione per determinare se tali contenuti corrispondano alla definizione di contenuti terroristici;

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sorvegliare l'attuazione delle misure proattive a norma dell'articolo 6;

(c)  sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche a norma dell'articolo 6, come pure delle misure volontarie di cui all'articolo 9;

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica la notifica e le eventuali modifiche della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  Entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione l'autorità competente di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica la notifica e le eventuali modifiche della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione da parte dei prestatori di servizi di hosting degli obblighi derivanti dal presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni sono limitate a violazioni degli obblighi sanciti dai seguenti articoli:

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione sistematica e continua da parte dei prestatori di servizi di hosting o dei loro rappresentanti degli obblighi derivanti dal presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni sono limitate a violazioni degli obblighi sanciti dai seguenti articoli:

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  articolo 3, paragrafo 2 (condizioni contrattuali dei prestatori di servizi di hosting);

soppresso

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  articolo 5, paragrafi 5 e 6 (valutazione delle segnalazioni e relativo feedback);

(c)  articolo 5, paragrafo 6 (valutazione delle segnalazioni e relativo feedback);

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  articolo 6, paragrafi 2 e 4 (relazioni sulle misure proattive e adozione di misure a seguito di una decisione che impone specifiche misure proattive);

(d)  articolo 6, paragrafo 2 (relazioni sulle misure specifiche);

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  articolo 9 (salvaguardie in relazione a misure proattive);

(g)  articolo 9 (salvaguardie in relazione alla rimozione di contenuti);

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  precedenti violazioni da parte della persona giuridica ritenuta responsabile;

(c)  precedenti violazioni da parte della persona giuridica ritenuta responsabile, di una filiale o di una persona o un'impresa collegata;

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  la solidità finanziaria della persona giuridica ritenuta responsabile;

(d)  la solidità finanziaria della persona giuridica ritenuta responsabile, di una filiale o di una persona o un'impresa collegata;

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  il livello di cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorità competenti.

(e)  il livello di cooperazione del prestatore di servizi di hosting, o dei loro rappresentanti, con le autorità competenti;

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  i ritardi non intenzionali, in particolare da parte delle piccole e medie imprese e delle start-up.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri provvedono a che la sistematica inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni pecuniarie fino al 4 % del fatturato mondiale del prestatore di servizi di hosting dell'ultimo esercizio finanziario.

4.  Gli Stati membri provvedono a che la sistematica inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni pecuniarie almeno pari al 1% e fino al 4 % del fatturato mondiale del prestatore di servizi di hosting dell'ultimo esercizio finanziario.

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri raccolgono dalle loro autorità competenti e dai prestatori di servizi di hosting soggetti alla loro giurisdizione informazioni concernenti le azioni intraprese a norma del presente regolamento e le trasmettono alla Commissione ogni anno entro il [31 marzo]. Tali informazioni includono:

1.  Gli Stati membri raccolgono dalle loro autorità competenti e dai prestatori di servizi di hosting soggetti alla loro giurisdizione informazioni concernenti le azioni intraprese a norma del presente regolamento e le trasmettono alla Commissione ogni anno entro il [31 marzo]. Tali informazioni includono politiche, condizioni contrattuali e relazioni sulla trasparenza dei prestatori di servizi di hosting in aggiunta a:

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  informazioni sulle specifiche misure proattive adottate a norma dell'articolo 6, compresa la quantità di contenuti terroristici che è stata rimossa o il cui accesso è stato disabilitato, comprese le corrispondenti tempistiche;

(b)  informazioni sulle specifiche misure adottate a norma degli articoli 4 e 6, compresa la quantità di contenuti terroristici che è stata rimossa o il cui accesso è stato disabilitato, e le corrispondenti informazioni sul numero di casi in cui i reati terroristici sono stati individuati, investigati e perseguiti con successo;

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Non prima di [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, compreso il funzionamento e l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia. Se opportuno, la relazione è accompagnata da proposte legislative. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

La Commissione procede a una valutazione del presente regolamento ed entro [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento] trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, compreso il funzionamento e l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia. La relazione riguarda altresì l'impatto del presente regolamento sulla libertà di espressione e di informazione. Se opportuno, la relazione è accompagnata da proposte legislative. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dopo l'entrata in vigore].

Esso si applica a decorrere dal [18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) ...,16 entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione dall'autorità competente, il destinatario di detto ordine rimuove i contenuti terroristici o ne disabilita l'accesso.

A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) ...16, entro il termine stabilito dall'autorità competente, il destinatario di detto ordine rimuove i contenuti terroristici o ne disabilita l'accesso.

__________________

__________________

16 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (GU L...).

16 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (GU L...).

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) …17, i destinatari sono tenuti a conservare i contenuti e i relativi dati che sono stati rimossi o resi inaccessibili per un periodo di sei mesi o, su richiesta dell'autorità competente o di un organo giurisdizionale, per un periodo più lungo.

A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) …17, i destinatari sono tenuti a conservare i contenuti e i relativi dati che sono stati rimossi o resi inaccessibili per un periodo di sei mesi o, su richiesta dell'autorità competente o di un organo giurisdizionale o del fornitore di contenuti, per un periodo più lungo, al fine di gestire i reclami secondo il meccanismo di cui all'articolo 10.

__________________

__________________

17 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (GU L...).

17 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (GU L...).

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione B – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

B  Contenuto da rimuovere o accesso da disabilitare entro un'ora:

B  Contenuto da rimuovere o accesso da disabilitare entro il termine stabilito dall'autorità competente:

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione B – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Indirizzo URL e ulteriori informazioni necessarie che consentano di individuare e localizzare con esattezza il contenuto in questione:

Indirizzo URL e ulteriori informazioni necessarie, tra cui copie delle schermate (screenshot), se disponibili, che consentano di individuare e localizzare con esattezza il contenuto in questione:

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione B – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni supplementari sui motivi per i quali il contenuto è considerato terroristico (facoltativo):

Informazioni supplementari sui motivi per i quali il contenuto è considerato terroristico a norma del diritto nazionale e possibilità di impugnare la decisione, compresi i requisiti formali, la descrizione delle fasi successive della procedura e le scadenze correlate:

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione G – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni relative all'organismo o all'organo giurisdizionale competente, ai termini e alle procedure per impugnare l'ordine di rimozione:

Informazioni relative all'organismo o all'organo giurisdizionale competente, ai termini e alle procedure, compresi i requisiti formali per impugnare l'ordine di rimozione:

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online

Riferimenti

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

22.10.2018

Relatore per parere

       Nomina

Julia Reda

24.9.2018

Esame in commissione

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Approvazione

4.3.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online

Riferimenti

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.9.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

CULT

31.1.2019

 

 

 

Relatori

       Nomina

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Relatori sostituiti

Helga Stevens

 

 

 

Esame in commissione

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Approvazione

8.4.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

1

8

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Deposito

9.4.2019

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

Verts/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2019
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