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Regolamento del Parlamento europeo
7a legislatura - luglio 2009
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO IV  : RELAZIONI CON LE ALTRE ISITITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 5  : RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI

Articolo 120  : Proposte di risoluzione

1.    Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea.

Tale proposta consiste al massimo di 200 parole.

2.    La commissione competente decide sulla procedura.

Essa può trattare la proposta di risoluzione congiuntamente ad altre proposte di risoluzione o relazioni.

Essa può emettere un parere, anche sotto forma di lettera.

Essa può decidere di elaborare una relazione a norma dell'articolo 48.

3.    Gli autori della proposta di risoluzione sono informati delle decisioni della commissione e della Conferenza dei presidenti.

4.    La relazione deve contenere il testo della proposta di risoluzione.

5.    I pareri sotto forma di lettera destinati ad altre istituzioni dell'Unione europea sono trasmessi a cura del Presidente.

6.    L'autore o gli autori di una proposta di risoluzione presentata conformemente agli articoli 110, paragrafo 2, 115, paragrafo 5, e 122, paragrafo 2, hanno il diritto di ritirarla prima della relativa votazione finale.

7.    Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 1 può essere ritirata dal suo autore o dai suoi autori o dal primo firmatario della proposta prima che la commissione competente abbia deciso, sulla base del paragrafo 2, di elaborare una relazione in merito.

Una volta che la proposta è stata fatta propria in tal modo dalla commissione, solo quest'ultima ha facoltà di ritirarla, purché ciò avvenga prima della votazione finale.

8.    Una proposta di risoluzione ritirata può essere immediatamente fatta propria e ripresentata da un gruppo politico, da una commissione parlamentare o da un numero di deputati pari a quello necessario per presentarla.

Sarà cura delle commissioni fare il possibile perché le proposte di risoluzione presentate conformemente al presente articolo e che rispondono ai requisiti fissati ricevano un seguito e siano congruamente richiamate nei documenti che riflettono questo seguito.

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