TITOLO
I
: DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO
1
: DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo
11
: Osservatori
1.
In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può invitare il parlamento dello Stato aderente a designare fra i suoi membri un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Parlamento europeo.
2.
Tali osservatori prendono parte ai lavori del Parlamento in attesa dell'entrata in vigore del trattato di adesione e hanno diritto di parola in seno alle commissioni e ai gruppi politici. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Parlamento. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Parlamento.
3.
Il loro trattamento è assimilato a quello dei deputati al Parlamento europeo per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Parlamento e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori.
4.
Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis in attesa dell'entrata in vigore delle modalità
(1) per l’assegnazione a taluni Stati membri di un certo numero di seggi aggiuntivi nel Parlamento fino al termine della settima legislatura. Gli Stati membri interessati sono invitati a designare gli osservatori in conformità del proprio diritto nazionale.