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Regolamento del Parlamento europeo
7a legislatura - dicembre 2009
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO I  : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 2  : CARICHE

Articolo 13  : Candidature e disposizioni generali

1.    Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori sono eletti a scrutinio segreto, conformemente al disposto dell'articolo 169. Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati. Esse possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Tuttavia, qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione.

2.    Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei Questori, congiuntamente considerati, è opportuno complessivamente tener conto di un'equa rappresentanza degli Stati membri e degli orientamenti politici.

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