TITOLO
I
: DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO
2
: CARICHE
Articolo
13
: Candidature e disposizioni generali
1.
Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori sono eletti a scrutinio segreto, conformemente al disposto dell'articolo 169. Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati. Esse possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Tuttavia, qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione.
2.
Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei Questori, congiuntamente considerati, è opportuno complessivamente tener conto di un'equa rappresentanza degli Stati membri e degli orientamenti politici.