TITOLO
II
: LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO
1
: PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo
44
: Procedure legislative sulle iniziative presentate dagli Stati membri
1.
Le iniziative presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vengono esaminate a norma del presente articolo e degli articoli da 36 a 39, 43 e 55 del presente regolamento.
2.
La commissione competente può invitare rappresentanti degli Stati membri promotori a presentarle la loro iniziativa. Detti rappresentanti possono essere accompagnati dalla Presidenza del Consiglio.
3.
Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se ha messo a punto una posizione sull'iniziativa e, in caso affermativo, la invita a precisarle tale posizione.
4.
Qualora la Commissione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell'ambito di un'unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi.