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Regolamento del Parlamento europeo
7a legislatura - dicembre 2009
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO II  : LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3  : PRIMA LETTURA
Fase dell'esame in Aula

Articolo 57  : Approvazione di emendamenti a una proposta della Commissione

1.    Qualora la proposta della Commissione sia approvata nel suo insieme, ma con l'introduzione di emendamenti, la votazione sul progetto di risoluzione legislativa è rinviata al momento in cui la Commissione abbia comunicato la propria posizione su ciascun emendamento del Parlamento.

Se la Commissione non è in grado di esprimere la propria posizione al termine della votazione del Parlamento sulla proposta, comunica al Presidente o alla commissione competente il momento in cui sarà in grado di farlo; la proposta è quindi iscritta nel progetto di ordine del giorno della prima tornata successiva.

2.    Qualora la Commissione comunichi che non intende accettare tutti gli emendamenti del Parlamento, il relatore della commissione competente o, in mancanza, il presidente di tale commissione presentano al Parlamento una proposta formale quanto all'opportunità di procedere alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa. Prima di presentare tale proposta il relatore o il presidente della commissione competente possono chiedere al Presidente del Parlamento di sospendere l'esame del punto.

Se il Parlamento decide di aggiornare la votazione, la questione si considera rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

In tal caso la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro un termine fissato dal Parlamento e che non può comunque essere superiore a due mesi.

Se la commissione competente non è in grado di rispettare il termine, si applica la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 4.

In questa fase sono ricevibili soltanto gli emendamenti presentati dalla commissione competente e volti a raggiungere un compromesso con la Commissione.

3.    L'applicazione del paragrafo 2 non esclude che qualsiasi altro deputato possa presentare una richiesta di rinvio conformemente all'articolo 175.

In caso di rinvio sulla base del paragrafo 2 la commissione competente è tenuta in primo luogo, ai sensi del mandato che tale paragrafo le assegna, a riferire al Parlamento entro la scadenza stabilita e, se del caso, a presentare degli emendamenti volti a raggiungere un compromesso con la Commissione, senza però dover riesaminare l'insieme delle disposizioni approvate dal Parlamento.

A tale riguardo, tuttavia, a causa dell'effetto sospensivo del rinvio, la commissione gode della massima libertà e, quando lo ritenga necessario per raggiungere un compromesso, può proporre di ritornare sulle disposizioni sulle quali è stato pronunciato voto favorevole in Aula.

In tal caso, dal momento che sono ricevibili solo gli emendamenti di compromesso della commissione e che occorre preservare la sovranità del Parlamento, è necessario che, nel riferire al Parlamento ai sensi del paragrafo 2, si faccia chiara menzione delle disposizioni già approvate che verrebbero a decadere in caso di approvazione dell'emendamento ovvero degli emendamenti proposti.

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