TITOLO
IV
: RELAZIONI CON LE ALTRE ISITITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO
3
: INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO, ALLA COMMISSIONE E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA
Articolo
117
: Interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio e alla Commissione
1.
Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio o alla Commissione in conformità delle direttive stabilite in un allegato al regolamento
(1). Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.
2.
Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica all'istituzione interessata. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un’interrogazione. La sua decisione è comunicata all’interrogante.
3.
Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente. Si applica a tal fine mutatis mutandis l'articolo 116.
4.
Alle interrogazioni che richiedono una risposta sollecita, ma che non esigono ricerche approfondite (interrogazioni prioritarie), è data risposta entro tre settimane dalla loro presentazione all'istituzione interessata. Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese.
Alle interrogazioni di altro tipo (interrogazioni non prioritarie) è data risposta entro sei settimane dalla loro trasmissione all'istituzione interessata.
Il deputato deve indicare di quale tipo di interrogazione si tratta. La decisione in merito spetta al Presidente.
5.
Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.