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Regolamento del Parlamento europeo
7a legislatura - marzo 2014
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO IV  : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 3  : INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Articolo 115  : Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione

1.    Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono rivolgere interrogazioni al Consiglio o alla Commissione e chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento.

Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le sottopone senza indugio alla Conferenza dei presidenti.

La Conferenza dei presidenti decide se e in quale ordine devono essere iscritte le interrogazioni all'ordine del giorno. Le interrogazioni non iscritte all'ordine del giorno del Parlamento entro tre mesi dalla presentazione decadono.

2.    Un'interrogazione deve essere trasmessa all'istituzione interessata almeno una settimana prima della seduta all'ordine del giorno della quale sarà iscritta, se si tratta di un'interrogazione alla Commissione, e almeno tre settimane prima di questa data, se si tratta di un'interrogazione al Consiglio.

3.    Per le interrogazioni riguardanti i settori menzionati all'articolo 42 del trattato sull'Unione europea, il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica. Il Consiglio è tenuto a fornire una risposta entro un termine ragionevole affinché il Parlamento sia debitamente informato.

4.    Uno degli autori dell'interrogazione dispone di cinque minuti per svolgere l'interrogazione. Un membro dell'istituzione interessata risponde.

L'interrogante ha il diritto di utilizzare l'intera durata del tempo di parola indicato.

5.    L'articolo 110, paragrafi da 2 a 5, si applica mutatis mutandis.

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