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Regolamento del Parlamento europeo
7a legislatura - marzo 2014
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO V  : RELAZIONI CON I PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 130  : Scambio di informazioni, contatti e agevolazioni reciproche

1.    Il Parlamento europeo tiene regolarmente informati i parlamenti nazionali degli Stati membri in merito alle sue attività.

2.    L'organizzazione e la promozione dell'effettiva e costante cooperazione interparlamentare all'interno dell'Unione, a norma dell'articolo 9 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, sono negoziate in base ad un mandato conferito dalla Conferenza dei presidenti, previa consultazione della Conferenza dei presidenti di commissione.

Il Parlamento approva gli accordi in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 127.

3.    Una commissione può avviare direttamente un dialogo con i parlamenti nazionali a livello di commissione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio accantonati a tal fine. Ciò può comprendere opportune forme di cooperazione prelegislativa e postlegislativa.

4.    Ogni documento concernente una procedura legislativa a livello dell'Unione che sia trasmesso ufficialmente da un parlamento nazionale al Parlamento europeo è inoltrato alla commissione competente per la materia trattata in tale documento.

5.    La Conferenza dei presidenti può dare mandato al Presidente di negoziare agevolazioni a favore dei parlamenti nazionali degli Stati membri, su base reciproca, e di proporre qualsiasi altra misura volta a facilitare i contatti con i parlamenti nazionali.

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