TITOLO
V
: RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO
1
: NOMINE
Articolo
117
: Elezione del Presidente della Commissione
1.
Dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione.
Il Consiglio europeo è invitato a partecipare al dibattito.
2.
Il Parlamento elegge il Presidente della Commissione a maggioranza dei membri che lo compongono.
La votazione si svolge a scrutinio segreto
3.
Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando quest'ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario.
4.
Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, il Presidente invita il Consiglio europeo a proporre, entro un mese, un nuovo candidato all'elezione, secondo la stessa procedura.