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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2014
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO V  : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 1  : NOMINE

Articolo 117  : Elezione del Presidente della Commissione

1.    Dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione.

Il Consiglio europeo è invitato a partecipare al dibattito.

2.    Il Parlamento elegge il Presidente della Commissione a maggioranza dei membri che lo compongono.

La votazione si svolge a scrutinio segreto

3.    Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando quest'ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario.

4.    Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, il Presidente invita il Consiglio europeo a proporre, entro un mese, un nuovo candidato all'elezione, secondo la stessa procedura.

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