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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - settembre 2015
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO I  : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1  : DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 5  : Privilegi e immunità

1.    I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

2.    L'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri.

3.    I lasciapassare che assicurano la libera circolazione negli Stati membri ai deputati sono rilasciati a questi ultimi dal Presidente del Parlamento, non appena egli abbia ricevuto notifica della loro elezione.

4.    I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione, salvo i documenti e i conteggi personali la cui consultazione è consentita solo ai deputati interessati. Le deroghe a questo principio per il trattamento dei documenti cui può essere negato l'accesso al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sono disciplinate dall'allegato VII del presente regolamento.

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