TITOLO
I
: DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO
1
: DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo
5
: Privilegi e immunità
1.
I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
2.
L'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri.
3.
I lasciapassare che assicurano la libera circolazione negli Stati membri ai deputati sono rilasciati a questi ultimi dal Presidente del Parlamento, non appena egli abbia ricevuto notifica della loro elezione.
4.
I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione, salvo i documenti e i conteggi personali la cui consultazione è consentita solo ai deputati interessati. Le deroghe a questo principio per il trattamento dei documenti cui può essere negato l'accesso al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sono disciplinate dall'allegato VII del presente regolamento.