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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - settembre 2015
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO I  : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 2  : CARICHE

Articolo 19  : Durata delle cariche

1.    La durata delle cariche di Presidente, di vicepresidente e di Questore è di due anni e mezzo.

Il deputato che passi a un altro gruppo politico conserva per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell'Ufficio di presidenza o nel Collegio dei Questori.

2.    Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore.

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