TITOLO
I
: DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO
2
: CARICHE
Articolo
19
: Durata delle cariche
1.
La durata delle cariche di Presidente, di vicepresidente e di Questore è di due anni e mezzo.
Il deputato che passi a un altro gruppo politico conserva per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell'Ufficio di presidenza o nel Collegio dei Questori.
2.
Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore.