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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - settembre 2015
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO II  : LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 11  : ALTRE PROCEDURE

Articolo 107  : Esame nell'ambito della procedura con le commissioni associate o della procedura con riunioni congiunte delle commissioni

1.    Se l'atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 54, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all'esame degli atti delegati e dei progetti di atti o di misure di esecuzione:

-    l'atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione è trasmesso alla commissione competente per il merito e alla commissione associata;

-    il presidente della commissione competente per il merito stabilisce un termine entro il quale la commissione associata può formulare proposte sui punti di sua esclusiva competenza o di competenza congiunta tra queste due commissioni;

-    se l'atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione rientra essenzialmente nelle competenze esclusive della commissione associata, le proposte di quest'ultima sono riprese senza votazione dalla commissione competente; in caso contrario il Presidente può autorizzare la commissione associata a presentare una proposta di risoluzione al Parlamento.

2.    Se l'atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 55, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all'esame degli atti delegati e dei progetti di atti o di misure di esecuzione:

-    il Presidente determina, sin dalla ricezione dell'atto delegato o del progetto di atto o di misura di esecuzione, la commissione competente o le commissioni competenti congiuntamente per il loro esame, alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 55 e di eventuali accordi tra i presidenti delle commissioni interessate;

-    se un atto delegato o un progetto di atto o di misura di esecuzione è stato rinviato per esame secondo la procedura con riunioni congiunte delle commissioni, ciascuna commissione può chiedere la convocazione di una riunione congiunta per l'esame di una proposta di risoluzione. In mancanza di un accordo tra i presidenti delle commissioni interessate, la riunione congiunta è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione.

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