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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - settembre 2015
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO V  : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 2  : DICHIARAZIONI

Articolo 123  : Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo

1.    I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente del Parlamento per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente del Consiglio europeo rende una dichiarazione al termine di ogni riunione dello stesso. Il Presidente del Parlamento decide quando tale dichiarazione possa essere fatta e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.

2.    Quando è iscritta all'ordine del giorno una dichiarazione seguita da discussione, il Parlamento decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione.

3.    Le proposte di risoluzione sono poste in votazione nello stesso giorno. Il Presidente decide in merito alle deroghe. Sono ammesse dichiarazioni di voto.

4.    Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, gruppi politici o deputati.

5.    Dopo l'approvazione di una proposta di risoluzione non è posta in votazione nessun'altra proposta di risoluzione, a meno che, a titolo eccezionale, il Presidente non decida diversamente.

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