Quando decide sulla base di una relazione, il Parlamento procede a qualsiasi votazione unica e/o finale ricorrendo al voto per appello nominale in conformità dell'articolo 180, paragrafo 2. La votazione sugli emendamenti si svolge per appello nominale unicamente sulla base di una richiesta in tal senso presentata a norma dell'articolo 180.
Le disposizioni di cui all'articolo 179 sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.