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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - settembre 2016
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO IV  : TRASPARENZA DEI LAVORI

Articolo 116  : Diritto di accesso del pubblico ai documenti

1.    Qualsiasi cittadino dell'Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento, a norma dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e in conformità delle specifiche disposizioni del presente regolamento.

Nella misura del possibile, l'accesso ai documenti del Parlamento è parimenti consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 è pubblicato per informazione secondo le stesse modalità del regolamento del Parlamento (1).

2.    Ai fini dell'accesso ai documenti, l'espressione "documenti del Parlamento" sta ad indicare qualsiasi contenuto informativo ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 che sia stato elaborato o ricevuto dai titolari di cariche del Parlamento ai sensi del titolo I, capitolo 2, dagli organi del Parlamento, dalle commissioni o delegazioni interparlamentari o dal Segretariato del Parlamento.

I documenti elaborati da singoli deputati o gruppi politici sono documenti del Parlamento ai fini dell'accesso ai documenti se sono presentati a norma del presente regolamento.

L'Ufficio di presidenza stabilisce norme volte ad assicurare che tutti i documenti del Parlamento siano registrati.

3.    Il Parlamento istituisce un registro dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e alcune altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il registro del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel registro.

Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dall'Ufficio di presidenza e pubblicato sul sito internet del Parlamento. Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate; tali documenti sono resi accessibili su richiesta scritta.

L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

4.    L'Ufficio di presidenza designa gli organi incaricati del trattamento delle domande iniziali (articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001) e adotta le decisioni relative alle domande di conferma (articolo 8 di detto regolamento) e alle domande di accesso a documenti sensibili (articolo 9 dello stesso).

5.    La Conferenza dei presidenti nomina i rappresentanti del Parlamento al comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

6.    Uno dei vicepresidenti è responsabile della supervisione del trattamento delle domande di accesso ai documenti.

7.    La commissione competente del Parlamento, sulla base di informazioni fornite dall'Ufficio di presidenza e da altre fonti, elabora la relazione annuale di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e la presenta in Aula.

Inoltre, la commissione competente esamina e valuta le relazioni adottate dalle altre istituzioni e agenzie a norma dell'articolo 17 del precitato regolamento.

(1)Vedi allegato XIV.
Note legali - Informativa sulla privacy