TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 2 : PROCEDURE IN COMMISSIONE
Articolo 49 : Relazioni di carattere legislativo
1. Il presidente della commissione cui è stata deferita una proposta di atto giuridicamente vincolante propone alla sua commissione la procedura da seguire.
2. Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica la procedura semplificata di cui all'articolo 50, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto giuridicamente vincolante tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base all'articolo 47, paragrafo 3.
3. La relazione della commissione comprende:
(a) gli eventuali emendamenti alla proposta, corredati, se del caso, di brevi motivazioni, che sono redatte sotto la responsabilità dell'autore e non sono poste in votazione;
(b) un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 5;
(c) se del caso, una motivazione che comprenda, ove necessario, una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale;
(d) se disponibile, un riferimento alla valutazione d'impatto eseguita dal Parlamento.