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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2018
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INDICE
APPENDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 2 : PROCEDURE IN COMMISSIONE

Articolo 49 : Relazioni di carattere legislativo

1.   Il presidente della commissione cui è stata deferita una proposta di atto giuridicamente vincolante propone alla sua commissione la procedura da seguire.

2.   Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica la procedura semplificata di cui all'articolo 50, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto giuridicamente vincolante tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base all'articolo 47, paragrafo 3.

3.   La relazione della commissione comprende:

(a)   gli eventuali emendamenti alla proposta, corredati, se del caso, di brevi motivazioni, che sono redatte sotto la responsabilità dell'autore e non sono poste in votazione;

(b)   un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 5;

(c)   se del caso, una motivazione che comprenda, ove necessario, una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale;

(d)   se disponibile, un riferimento alla valutazione d'impatto eseguita dal Parlamento.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy