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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2018
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INDICE
APPENDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 5 : QUESTIONI COSTITUZIONALI

Articolo 85 : Cooperazione rafforzata fra Stati membri

1.   Le richieste miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri a norma dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applica l'articolo 99.

2.   La commissione competente verifica il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.   Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento conformemente alle stesse procedure che sarebbero state applicate ove non fosse stata instaurata la cooperazione rafforzata. Si applica l'articolo 47.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy