TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 6 : PROCEDURA DI BILANCIO
Articolo 92 : Regime dei dodicesimi provvisori
1. Le decisioni adottate dal Consiglio che autorizzano spese superiori al dodicesimo provvisorio degli stanziamenti aperti per l'esercizio precedente sono deferite alla commissione competente.
2. La commissione competente può presentare un progetto di decisione volto a ridurre le spese di cui al paragrafo 1. Il Parlamento decide in merito entro trenta giorni a decorrere dall'adozione della decisione del Consiglio.
3. Il Parlamento delibera a maggioranza dei deputati che lo compongono.