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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2018
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INDICE
APPENDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 3 : INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Articolo 131 : Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea

1.   Ciascun deputato può rivolgere alla Banca centrale europea un massimo di sei interrogazioni con richiesta di risposta scritta al mese, conformemente ai criteri stabiliti in un allegato del regolamento (1). Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.

2.   Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente. Al ricevimento di tali interrogazioni, il presidente della commissione competente le notifica alla Banca centrale europea. Il presidente della commissione competente dirime le questioni concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del presidente è comunicata all'interrogante.

3.   Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.

4.   Qualora un'interrogazione con richiesta di risposta scritta non abbia ricevuto risposta entro sei settimane, essa può essere iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il Presidente della Banca centrale europea.

(1) Cfr. allegato II.
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy