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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2018
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INDICE
APPENDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 5 : NUMERO LEGALE, EMENDAMENTI E VOTAZIONI

Articolo 180 bis : Votazione a scrutinio segreto (1)

1.   Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 204, paragrafo 2, primo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di candidati di cui è stata presentata la candidatura.

2.   La votazione ha inoltre luogo a scrutinio segreto nel caso in cui un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della votazione.

3.   Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale.

4.   Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori estratti a sorte tra i deputati, salvo in caso di votazione elettronica.

Per le votazioni di cui al paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori.

I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati nel processo verbale della seduta nel corso della quale la votazione ha avuto luogo.

(1) L'articolo 180 bis si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 209).
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy