CAPITOLO 5 : NUMERO LEGALE, EMENDAMENTI E VOTAZIONI
Articolo 182 bis : Contestazione della votazione
(1)
1. I richiami al regolamento concernenti la validità di una votazione possono essere formulati dopo che il Presidente ne ha dichiarato la chiusura.
2. Dopo la proclamazione del risultato di una votazione per alzata di mano può essere chiesta la controprova. Essa ha luogo ricorrendo al sistema elettronico.
3. Sulla validità del risultato proclamato decide il Presidente. La sua decisione è inoppugnabile.