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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - marzo 2019
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INDICE
APPENDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 6 : PROCEDURA DI BILANCIO

Articolo 88 : Posizione del Parlamento sul progetto di bilancio

1.   I singoli deputati possono presentare alla commissione competente emendamenti alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio.

Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa o una commissione possono presentare in seduta plenaria emendamenti alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio.

2.   Gli emendamenti sono presentati e motivati per iscritto, sono sottoscritti dai loro autori e indicano la linea di bilancio cui si riferiscono.

3.   Il Presidente stabilisce il termine di presentazione degli emendamenti.

4.   La commissione competente per il merito vota sugli emendamenti prima della loro discussione in seduta plenaria.

5.   Gli emendamenti presentati in seduta plenaria che siano stati respinti in seno alla commissione competente per il merito possono essere posti in votazione solo se una commissione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa ne abbiano fatto richiesta per iscritto entro un termine fissato dal Presidente. Tale termine non può in ogni caso essere inferiore a 24 ore prima dell'inizio della votazione.

6.   Gli emendamenti allo stato di previsione del Parlamento che riprendano progetti analoghi a quelli già respinti dal Parlamento in sede di elaborazione di tale stato di previsione sono posti in discussione solo se hanno ottenuto il parere favorevole della commissione competente per il merito.

7.   Il Parlamento si pronuncia con votazioni successive su:

-   gli emendamenti alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio, per sezione,

-   le proposte di risoluzione relative a tale progetto di bilancio.

Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all'articolo 174, paragrafi da 4 a 10.

8.   Gli articoli, i capitoli, i titoli e le sezioni del progetto di bilancio per i quali non siano stati presentati emendamenti sono considerati approvati.

9.   In conformità dell'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per essere approvati gli emendamenti devono ottenere i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

10.   Qualora il Parlamento abbia emendato la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio, la posizione così emendata è trasmessa al Consiglio e alla Commissione corredata delle motivazioni e del processo verbale della seduta in cui gli emendamenti sono stati approvati.

Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy