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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - marzo 2019
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INDICE
APPENDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO XII : COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI EUROPEI E ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

Articolo 224 : Competenze dell'Ufficio di presidenza (soppresso) (1)

1.   L'Ufficio di presidenza decide in merito alla domanda di finanziamento presentata dal partito politico a livello europeo nonché alla ripartizione degli stanziamenti fra i partiti politici beneficiari. Esso stabilisce un elenco dei beneficiari e degli importi assegnati.

2.   L'Ufficio di presidenza decide l'eventuale sospensione o riduzione di un finanziamento e l'eventuale recupero delle somme indebitamente riscosse.

3.   L'Ufficio di presidenza approva, una volta concluso l'esercizio di bilancio, la relazione di attività finale e i conteggi finanziari finali del partito politico beneficiario.

4.   L'Ufficio di presidenza, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, può concedere l'assistenza tecnica ai partiti politici a livello europeo sulla base delle loro proposte. L'Ufficio di presidenza può delegare al Segretario generale determinati tipi di decisioni relative alla concessione di assistenza tecnica.

5.   In tutti i casi di cui ai paragrafi precedenti l'Ufficio di presidenza agisce sulla base di una proposta del Segretario generale. Tranne nei casi di cui ai paragrafi 1 e 4, prima di prendere una decisione l'Ufficio di presidenza sente i rappresentanti del partito politico interessato. L'Ufficio di presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il parere della Conferenza dei presidenti.

6.   Allorché il Parlamento constata, previa verifica, che un partito politico a livello europeo non rispetta più i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, l'Ufficio di presidenza decide l'esclusione di tale partito politico dal finanziamento.

(1) L'articolo 224 rimane applicabile agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche a livello europeo per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, i quali, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, continuano a essere disciplinati dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo. Cfr. anche le note agli articoli 223 bis e 225.
Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy