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 Indice 
Testi approvati
Giovedì 7 settembre 2000 - Strasburgo
Ozono (inalatori, pompe per la somministrazione di farmaci)***I (procedura senza discussione)
 Settore delle acque ***III
 Veicoli fuori uso ***III
 Pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ***II
 Immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) ***I
 Tredicesima Conferenza internazionale sull'AIDS
 Fusioni nel settore delle telecomunicazioni
 Clonazione umana
 Trasporti aerei e ambiente
  Lotta contro il doping nello sport
  Relazione di Helsinki sullo sport
  Incidenti di sottomarini nucleari
  Burundi
  Diritti umani: Rifugiati del Bhutan in Nepal
  Diritti umani: Birmania
  Diritti umani: Violazione dei diritti umani in Colombia, con particolare riferimento al caso di Padre Brendan Forde
  Diritti umani: Soldati britannici, ostaggi in Sierra Leone
  Diritti umani: Bombardamenti turchi nell'Iraq settentrionale
  Centrale nucleare di Temelin
  Incendi in Europa

Ozono (inalatori, pompe per la somministrazione di farmaci)***I (procedura senza discussione)
Testo
Risoluzione
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. …/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente agli inalatori per la somministrazione di dosi controllate e pompe per la somministrazione di farmaci (COM(2000) 427 - C5-0360/2000 - 2000/0175(COD) )
P5_TA(2000)0368A5-0221/2000

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. …/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente agli inalatori per la somministrazione di dosi controllate e pompe per la somministrazione di farmaci (COM(2000) 427 - C5-0360/2000 - 2000/0175(COD) )
P5_TA(2000)0368A5-0221/2000

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 427 ),

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0360/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0221/2000 ),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Settore delle acque ***III
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (C5-0347/2000 - 1997/0067(COD) )
P5_TA(2000)0369A5-0214/2000

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

-  visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la dichiarazione della Commissione al riguardo (C5-0347/2000 ),

-  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta e sulle proposte modificate della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1997) 49 (2) , COM(1997) 614 (3) e COM(1998) 76 (4) ),

-  vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 271 )(5) ,

-  vista la sua posizione in seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio(6) ,

-  visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2000) 219 - C5-0295/2000 ),

-  visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

-  visto l'articolo 83 del suo regolamento,

-  vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0214/2000 ),

1.  approva il progetto comune e ricorda la dichiarazione della Commissione al riguardo;

2.  incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 150 del 28.5.1999, pag. 388 e GU C 54 del 25.2.2000, pag. 76.
(2) GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20.
(3) GU C 16 del 20.1.1998, pag. 14.
(4) GU C 108 del 07.4.1998, pag. 94.
(5) GU C 342 del 30.11.1999, pag. 1.
(6) Testi approvati del 16.2.2000, punto 6.


Veicoli fuori uso ***III
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i veicoli fuori uso (C5-0258/2000 - 1997/0194(COD) )
P5_TA(2000)0370A5-0212/2000

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

-  visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (C5-0258/2000 ),

-  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1997) 358 )(2) ,

-  vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 176 )(3) ,

-  vista la sua posizione in seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio(4) ,

-  visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2000) 166 - C5-0159/2000 ),

-  visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

-  visto l'articolo 83 del suo regolamento,

-  vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0212/2000 ),

1.  approva il progetto comune;

2.  incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 150 del 28.5.1999, pag. 420.
(2) GU C 337 del 7.11.1997, pag. 3.
(3) GU C 156 del 3.6.1999, pag. 5.
(4) Testi approvati del 3.2.2000, punto 6.


Pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa agli pneumatici dei veicoli a motore e ai loro rimorchi nonché al loro montaggio (5347/2/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348(COD) )
P5_TA(2000)0371A5-0218/2000

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la posizione comune del Consiglio (5347/2/2000 - C5-0220/2000 )(1) ,

-  vista la sua posizione in prima lettura2(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1997) 680 )(3) ,

-  visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

-  visto l'articolo 80 del suo regolamento,

-  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0218/2000 ),

1.  modifica come segue la posizione comune;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Articolo 3
   1. Entro ….*, è adottata una modifica della direttiva 92/23/CEE , secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, allo scopo di introdurre prove di aderenza al suolo per i pneumatici.
   1. A decorrere dal 1º ottobre 2003, nell'ambito delle prove per l'omologazione di tipi di pneumatici che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva viene effettuata la prova dell'attrito volvente, e a decorrere dalla stessa data i pneumatici devono rispettare determinati coefficienti di attrito volvente.
   2. Entro il ….**, la Commissione presenta proposte di misure nel settore della disciplina dei veicoli a motore, tenendo conto degli aspetti relativi alla sicurezza, all'ambiente ed al risparmio energetico, allo scopo di rivedere le disposizioni della direttiva 92/23/CEE .
   2. A decorrere dal 1º ottobre 2003, nell'ambito delle prove per l'omologazione di tipi di pneumatici che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva viene effettuata la prova dell'aderenza al suolo.
2bis. A decorrere dal 1º ottobre 2005 queste disposizioni si applicano a tutti i pneumatici che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.
2ter. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta d'integrazione della direttiva stessa. Tale proposta contiene disposizioni relative alla prova dell'attrito volvente e alla fissazione di valori limiti per tale attrito a norma del paragrafo 1, e disposizioni per la prova dell'aderenza al suolo dei pneumatici a norma del paragrafo 2.
2quater. Entro 30 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di ulteriore riduzione dei valori limite delle emissioni sonore pneumatico/strada per tutti i pneumatici.
* 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
**48 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(Emendamento 2)
ALLEGATO, PUNTO 8
Allegato V, punto 4.2.1, tabella (direttiva 92/23/CEE )
Posizione comune del Consiglio
Classe del pneumatico
Larghezza nominale della sezione
espressa in mm
Valori limite espressi in dB(A)
C1a
≤ 145
72
C1b
> 145 ≤ 165
73
C1c
> 165 ≤ 185
74
C1d
> 185 ≤ 215
75
C1e
> 215
76
Emendamento del Parlamento
Classe del pneumatico
Larghezza nominale della sezione
espressa in mm
Valori limite espressi in dB(A)
C1a
≤ 145
70
C1b
> 145 ≤ 165
71
C1c
> 165 ≤ 185
72
C1d
> 185 ≤ 215
73
C1e
> 215
74

(1) GU C 195 dell'11.7.2000, pag. 16.
(2) GU C 80 del 16.3.1998, pag. 90.
(3) GU C 30 del 28.1.1998, pag. 8.


Immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) ***I
Testo
Risoluzione
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (COM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD) )
P5_TA(2000)0372A5-0168/2000

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione1(1)   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando 7
   (7) I metodi di prova da applicare per dimostrare la conformità alla presente direttiva sono definiti, per le fibre comuni, all'allegato della medesima.
   (7) I metodi di prova da applicare per dimostrare la conformità alla presente direttiva sono definiti, per le fibre comuni, all'allegato della medesima. La Commissione seguirà molto attentamente l'evoluzione di ulteriori metodi di prova adeguando immediatamente l'allegato della presente direttiva non appena siano disponibili metodi di prova ancor più affidabili.
(Emendamento 6)
Considerando 7 bis (nuovo)
   (7) bis.Poiché un controllo puntuale dei tappeti orientali fatti a mano ne comporterebbe la distruzione e il rischio per la salute connesso ai tappeti orientali presumibilmente non è eccessivo, questo tipo di tappeti è temporaneamente escluso dalla normativa in appresso. Tuttavia, per fornire ai consumatori e ai lavoratori una tutela ancora maggiore, devono essere inclusi i tappeti orientali fabbricati a partire dal 1º gennaio 2006. Nel frattempo sarebbe auspicabile che gli importatori di tappeti mettessero a punto un marchio volontario di qualità per l'identificazione dei tappeti per i quali i fornitori possano già adesso garantire che sono stati prodotti senza coloranti azoici.
(Emendamento 3)
ALLEGATO
Allegato I, punto 43 (direttiva 76/769/CEE )
   1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare nel prodotto finito una o più delle ammine aromatiche elencate in Appendice, in concentrazioni superiori a 30 ppm, secondo il metodo di calcolo specificato in Appendice,
   1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare nel prodotto finito una o più delle ammine aromatiche elencate in Appendice, in concentrazioni superiori a 30 ppm, secondo il metodo di calcolo specificato in Appendice,
non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio potenzialmente destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana; ad esempio:
   - abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari,
   - calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie,
- giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio ,
   - tappeti.
   2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
non devono essere usati nei seguenti articoli potenzialmente destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana:
   - abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,
   - calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borsellini da appendere al collo,
- giocattoli,
   - tappeti (esclusi i tappeti orientali fatti a mano).
   2. Inoltre gli articoli di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
(Emendamento 4)
ALLEGATO
Allegato I, Appendice, sezione A, punti 21 bis e 21 ter (nuovi) (direttiva 76/769/CEE )
Numero CAS Sostanza
21 bis95-68-12,4-xylidina
21 ter87-62-72,6-xylidina
(Emendamento 5)
ALLEGATO
Allegato I, Appendice, sezione B, Metodo, punto 3 (direttiva 76/769/CEE )
   3. La presenza delle ammine elencate alla sezione A deve essere verificatamediante il metodo di analisi ufficiale tedesco denominato “Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder” pubblicato su “Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 1997”.
   3. La presenza delle ammine elencate alla sezione A, deve essere verificata, in attesa della conclusione dei lavori del Comitato Tecnico 289 “Leather”, sia mediante il metodo italiano UNI A90.00.028.0 del 1998 sia mediante il metodo di analisi ufficiale tedesco denominato “Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder” pubblicato su “Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 1997”.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (COM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD) )
P5_TA(2000)0372A5-0168/2000

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 620 )(2) ,

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0312/1999 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0168/2000 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)1 GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 67.
(2) GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 67.


Tredicesima Conferenza internazionale sull'AIDS
Risoluzione del Parlamento europeo sulla conferenza internazionale sull'AIDS a Durban (Sudafrica)
P5_TA(2000)0373RC-B5-0748/2000

Il Parlamento europeo,

-  viste le sue precedenti risoluzioni sull'HIV-AIDS,

-  visto l'impegno globale delle Nazioni Unite firmato da imprese, sindacati, gruppi per i diritti umani e gruppi conservazionisti a New York il 26 luglio 2000,

-  viste le conclusioni della riunione del G8 ad Okinawa (Giappone) del 22 e 23 luglio 2000,

-  viste le conclusioni del vertice UE-USA a Queluz (Portogallo) del 31 maggio 2000,

-  vista la tredicesima conferenza internazionale sull'AIDS e le malattie sessualmente trasmissibili in Africa tenutasi a Durban (Sudafrica) dal 9 al 14 luglio 2000,

A.  ricordando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato a New York, il 17 luglio 2000, la sua prima risoluzione in assoluto (1308/2000) su una questione inerente alla salute, incentrata sulla crisi dell'HIV/AIDS e sul suo impatto sulle operazioni internazionali di mantenimento della pace,

B.  prendendo atto dei continui sforzi delle agenzie delle Nazioni Unite per lavorare con i governi delle nazioni in via di sviluppo, con i paesi donatori e con altre organizzazioni internazionali, inclusa l'Unione europea, per portare avanti una partnership internazionale contro l'AIDS in Africa,

C.  considerando che l'HIV-AIDS ha raggiunto proporzioni pandemiche nelle regioni del mondo più colpite (in Africa questa malattia uccide 5 persone ogni minuto) e ha creato oltre 13,2 milioni di orfani, e considerando che almeno il 50% delle persone colpite sono donne che probabilmente trasmetteranno l'HIV ai propri bambini,

D.  considerando che l'HIV-AIDS è la principale causa di mortalità nell'Africa subsahariana e che 18,8 milioni di persone - inclusi 3,8 milioni di bambini - sono morti di AIDS nel mondo, invertendo una tendenza di anni nei quali il tasso di mortalità decresceva e rendendo probabile che l'aspettativa di vita in Africa scenda ora al di sotto dei 45 anni entro il 2015,

E.  considerando che il continuo rapido dilagare dell'HIV-AIDS rappresenta una minaccia diretta a tutti gli sforzi di sviluppo in quanto mina le strutture politiche, sociali ed economiche in tutto il mondo in via di sviluppo, poiché l'HIV-AIDS colpisce i settori più attivi della popolazione,

F.  considerando che la crisi dell'AIDS è stata troppo a lungo sottovalutata dalla maggior parte dei governi africani e che alcune tradizioni culturali e religiose pongono ostacoli all'attuazione efficace di misure di lotta contro questa malattia,

G.  considerando che azioni nazionali concertate in Senegal ed in Uganda hanno arrestato il dilagare dell'epidemia facendo ricorso a massicce campagne pubblicitarie e alla distribuzione gratuita di preservativi e che queste azioni provano che sono fortemente necessari gli appelli e la partecipazione delle personalità politiche e religiose,

H.  considerando che nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo non sono previste misure di assistenza di qualità per le persone terminalmente malate,

I.  considerando che in alcuni paesi i costi connessi all'HIV-AIDS assorbiranno presto oltre la metà del bilancio per la sanità in quanto altri quattro milioni di persone sono stati contagiati dall'HIV nel 1999 nell'Africa subsahariana,

J.  considerando che gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero accelerare la remissione del debito per quei paesi in via di sviluppo che rafforzano gli investimenti nella sanità pubblica e nell'istruzione,

K.  considerando che le imprese farmaceutiche devono esaminare come ridurre i prezzi poiché le nazioni dei paesi in via di sviluppo non possono permettersi i medicinali antivirali disponibili nel mondo industrializzato e che pertanto la questione dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe essere urgentemente riesaminata,

L.  avvertendo che la situazione può solo deteriorare a meno che la comunità internazionale non investa molto di più negli sforzi di prevenzione nonché in programmi volti ad affrontare le conseguenze sociali ed economiche della pandemia dell'HIV-AIDS,

M.  chiedendo che le future politiche in materia di HIV-AIDS, di malaria e di tubercolosi siano fondate su un aumento dei fondi disponibili e su una loro migliore utilizzazione, coinvolgendo pienamente la società civile e le organizzazioni non governative e del settore privato,

N.  osservando con allarme che un terzo della popolazione mondiale non ha accesso ai trattamenti esistenti contro l'HIV-AIDS e che altre malattie che erano considerate sotto controllo, quali la malaria e la tubercolosi, sono in aumento,

O.  considerando che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero operare in stretta associazione con altri paesi sviluppati e organismi internazionali, quali le Nazioni Unite, per creare un programma integrato ed una struttura finanziaria e tecnica di lotta contro la minaccia globale posta dal rapido aumento dei casi di HIV-AIDS, di malaria e di tubercolosi,

1.  invita gli Stati membri e la Commissione ad attribuire la massima priorità politica e finanziaria alla lotta contro la crescente pandemia dell'HIV/AIDS;

2.  ritiene che un approccio globale all'HIV-AIDS sia urgentemente necessario nell'Africa subsahariana per poter fermare e far retrocedere la diffusione dell'AIDS entro il 2015;

3.  riconosce e sostiene il lavoro portato avanti dal programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV-AIDS ed esorta la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea a cooperare strettamente con l'UNAIDS;

4.  invita i vari donatori internazionali attivi nella lotta contro l'AIDS quali la Banca mondiale, l'UNICEF, l'UNDP, l'UNFPA, l'UNDCP, l'UNESCO, l'OMS e l'UE a coordinare le iniziative al fine di evitare uno spreco di risorse e a garantire che i programmi di adeguamento strutturale tengano in considerazione la pandemia dell'HIV-AIDS;

5.  esorta il vertice del millennio di New York dell'8 settembre 2000 a concordare una rinnovata iniziativa di lotta contro l'HIV-AIDS;

6.  invita il forum economico mondiale di Melbourne dell'11 - 13 settembre 2000 a rafforzare il patto globale delle Nazioni Unite e decidere finanziamenti per la lotta contro l'HIV-AIDS;

7.  ritiene che la politica dell'Unione europea in materia di AIDS debba costituire parte integrante delle politiche sanitaria e di sviluppo e debba essere coerente con altre politiche quali la pianificazione familiare, l'istruzione e la sanità, la valorizzazione del ruolo delle donne, l'occupazione, l'alleviamento della povertà e i diritti umani;

8.  esorta la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea ad aiutare le nazioni in via di sviluppo a finanziare la lotta contro l'HIV-AIDS, nonché contro la malaria e la tubercolosi, riducendo il debito dei paesi in via di sviluppo, poiché la sola Africa paga alle nazioni più ricche del mondo 15 miliardi di dollari USA l'anno di restituzione del debito mentre la spesa nazionale e internazionale totale per l'AIDS è di soli 300 milioni di dollari USA;

9.  esorta il G8 a considerare la possibilità di un programma di “remissione di debito in cambio di lotta contro l'AIDS” per compensare gli sforzi dei paesi in via di sviluppo nella loro lotta contro l'AIDS;

10.  prende atto dell'annuncio secondo cui la Banca mondiale sta creando un fondo di 500 milioni di dollari USA per aiutare i governi africani a finanziare più ampi programmi contro l'AIDS, ma ritiene che a tal fine occorrerebbero miliardi; esorta la Banca europea per gli investimenti e la Commissione a cooperare con questa nuova iniziativa;

11.  esorta la Commissione a seguire da vicino gli esperimenti su esseri umani in Gran Bretagna per un nuovo vaccino contro l'AIDS e a promuovere la ricerca dell'Unione europea su altri potenziali vaccini contro tale malattia;

12.  invita l'industria farmaceutica a ridurre drasticamente i prezzi e a fornire gratuitamente determinati quantitativi di medicinali;

13.  sottolinea la necessità di continuare la ricerca, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di vaccini, oltre ad ogni altra attività operativa di lotta contro l'AIDS;

14.  sottolinea la necessità di creare meccanismi ed incentivi globali per promuovere la ricerca e sviluppo nel campo delle malattie, quali l'HIV-AIDS e la tubercolosi, che colpiscono in modo sproporzionato i paesi in via di sviluppo;

15.  esorta la Commissione, l'OMC e l'OMS a sostenere l'iniziativa internazionale per un vaccino contro l'AIDS e ad esaminare modi per rendere disponibili farmaci anti-AIDS a prezzi ridotti nei paesi in via di sviluppo attingendo all'esperienza del Consiglio d'Europa per quanto riguarda le licenze dei prodotti farmaceutici;

16.  sottolinea che i prezzi elevati dei medicinali brevettati hanno portato a legittime preoccupazioni per quanto concerne il potenziale impatto dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (TRIPS), che mira all'applicazione di una protezione globale dei brevetti;

17.  invita le autorità religiose, culturali e politiche a cooperare pienamente ai fini dell'attuazione dei programmi di prevenzione e a partecipare in maniera costruttiva alle azioni di prevenzione dell'AIDS, inclusi programmi di istruzione e di informazione;

18.  osserva che l'HIV-AIDS sta provocando gravi sconvolgimenti demografici, contribuendo a un rafforzamento delle migrazioni man mano che le economie di paesi in via di sviluppo crollano a seguito del ridursi delle coltivazioni di prodotti redditizi e di generi alimentari; invita l'Unione europea a favorire la cooperazione regionale affinché le popolazioni migranti abbiano accesso ai servizi di base per quanto concerne la sanità e l'istruzione;

19.  esorta la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea ad assicurare che i governi dei paesi in via di sviluppo attuino nei prossimi cinque anni vasti programmi nazionali di lotta contro l'AIDS e rafforzino la legislazione a tutela dalle discriminazioni connesse all'affezione HIV;

20.  ritiene che i fondi dell'Unione europea devono essere spesi per migliorare l'assistenza sanitaria di base e l'istruzione pubblica al fine di lottare non solo contro l'HIV-AIDS, ma anche contro malattie quali la malaria e la tubercolosi;

21.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Segretario generale delle Nazioni Unite, agli Stati membri della Convenzione di Lomé, all'Organizzazione mondiale per la sanità, all'Organizzazione mondiale del commercio, all'UNDP, all'UNICEF, all'UNFPA, all'UNDCP, all'UNESCO, alla Banca mondiale, all'OCSE, al Consiglio d'Europa, alla Banca europea per gli investimenti e al Forum economico mondiale.


Fusioni nel settore delle telecomunicazioni
Risoluzione del Parlamento europeo sulle fusioni nel settore delle telecomunicazioni
P5_TA(2000)0374RC-B5-0654/2000

Il Parlamento europeo,

-  vista la dichiarazione della Commissione,

-  visto l'articolo 81 del trattato CE che proibisce tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune,

-  vista la relazione di aggiornamento presentata dalla Commissione al Consiglio nel giugno 2000 sul regolamento in materia di fusioni,

-  viste le recenti decisioni, sia della Commissione europea che del Ministero della giustizia USA, di vietare la fusione fra MCI WorldCom e Sprint,

-  viste le proprie precedenti risoluzioni sulle fusioni, le ristrutturazioni, il trasferimento e la chiusura di imprese nell'UE,

-  visti i codici di condotta dell'OIL e dell'ONU,

A.  considerando che il trattato sull'Unione europea sancisce il principio che gli Stati membri della Comunità devono sviluppare una politica economica informata ai principi del libero mercato e della concorrenza e che offra garanzie di crescita e di occupazione,

B.  considerando che la relazione di aggiornamento 1999 sulle comunicazioni stabilisce i principali obiettivi programmatici da conseguire mediante strumenti normativi nonché i principi e la struttura generale del quadro normativo applicabile a questo settore in rapida crescita,

C.  considerando che l'Unione europea sta attraversando una serie di trasformazioni, fra cui il processo di consolidamento del Mercato interno accelerato dall'introduzione dell'euro in settori strategici del terziario, l'introduzione di nuove tecnologie, i rivolgimenti finanziari, il prossimo ampliamento dell'UE e la crescente globalizzazione,

D.  considerando che dal 1990 il numero delle fusioni notificate ai sensi della normativa in materia è cresciuto di cinque volte raggiungendo il numero di circa 300 l'anno, il che rappresenta una crescita delle attività di fusione del 33% rispetto al 1998; che le fusioni e le relative operazioni di controllo sono divenute sempre più complesse in relazione all'estensione del loro ambito geografico e alla conseguente necessità di analizzare contestualmente una pluralità di mercati,

E.  considerando l'impossibilità di prevedere con certezza il ritmo e le tendenze delle future cessioni, acquisizioni, fusioni, scissioni e alleanze fra le società che operano nel settore delle telecomunicazioni,

F.  considerando l'elevatissima penetrazione statunitense nel mercato europeo soprattutto nei settori della telefonia vocale, delle joint ventures e delle partecipazioni dirette; che la cooperazione fra le autorità garanti della concorrenza negli USA e nella Comunità europea è sufficientemente sviluppata e opera in maniera soddisfacente,

1.  saluta con soddisfazione la decisione della Commissione europea e del Ministero della giustizia USA di bloccare la fusione fra MCI WorldCom e Sprint, per le sue ripercussioni sulla concorrenza nel mercato della connettività Internet di alto livello e delle comunicazioni di telefonia vocale fra USA e UE; ritiene che tale decisione costituisca un ottimo esempio di intervento contro una posizione dominante nel mercato delle telecomunicazioni, che va a beneficio dei consumatori europei;

2.  ritiene che l'Europa debba creare i presupposti di un'economia moderna, soprattutto attraverso le nuove tecnologie dell'informazione, lo sviluppo di nuovi servizi e la creazione di nuove imprese; è fermamente persuaso che, nello gestire le trasformazioni industriali, la UE debba creare uno sviluppo economico sostenibile, garantire l'accesso universale e a basso costo alla rete Internet per tutti i cittadini europei, attraverso una concorrenza basata sulla qualità, l'iniziativa e l'innovazione e promuovere una società europea basata sulla conoscenza, la parità di opportunità, la formazione permanente, l'efficace protezione sociale, l'adattabilità e l"”occupabilità”;

3.  ritiene che una concorrenza efficace su scala europea e globale possa essere mantenuta solo assicurando la presenza di concorrenti di dimensioni ragionevolmente comparabili, evitando l'egemonia da parte di un'unica società e assicurando una ragionevole libertà di accesso in tutti i segmenti del mercato;

4.  invita il Consiglio e la Commissione a riformare il regolamento comunitario sulle fusioni e la direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto prevedendo per tali casi una procedura semplificata che risponda agli interessi del consumatore tenendo presenti i requisiti di informazione e consultazione dei dipendenti;

5.  è profondamente preoccupato per gli effetti della proposta normativa finanziaria dei ministeri USA del Commercio e della Giustizia e del dipartimento di Stato, che prevede limitazioni al trasferimento di licenze alle società con partecipazione estera superiore al 25%, senza la possibilità di fruire delle deroghe in vigore;

6.  ritiene che la legge proposta rappresenti una violazione degli impegni assunti dagli USA nell'ambito del GATS e dell'OMC e crei un pericoloso precedente per altri paesi, dando vita a nuove tendenze protezionistiche;

7.  ribadisce la richiesta di considerare ulteriormente il concetto di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e saluta pertanto con soddisfazione l'intendimento della Commissione di tracciare un bilancio più accurato del sistema di controllo delle fusioni;

8.  intende ritornare su tali complesse tematiche in sede di esame delle relazioni della Commissione sulla concorrenza;

9.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle parti sociali.


Clonazione umana
Risoluzione del Parlamento europeo sulla clonazione umana
P5_TA(2000)0375RC-B5-0710/2000

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta del governo del Regno Unito di autorizzare la ricerca medica che fa uso di embrioni creati mediante la tecnica di sostituzione dei nuclei cellulari (la cosiddetta “clonazione terapeutica”),

-  viste le sue risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici dell'ingegneria genetica(1) e sull'inseminazione artificiale "in vivo” e "in vitro”(2) , del 28 ottobre 1993 sulla clonazione di embrioni umani(3) , del 12 marzo 1997 sulla clonazione(4) , del 15 gennaio 1998 sulla clonazione umana(5) e del 30 marzo 2000(6) ,

-  viste la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano con riguardo alle applicazioni biologiche e mediche - Convenzione sui diritti umani e la biomedicina - e la propria risoluzione del 20 settembre 1996 sull'argomento(7) , e visto altresì il protocollo aggiuntivo che proibisce la clonazione di esseri umani,

-  vista la Raccomandazione 1046 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'impiego di embrioni umani,

-  visti il Quinto programma quadro di ricerca della Comunità e i relativi programmi specifici,

-  vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(8) ,

A.  considerando che la dignità umana e il conseguente valore di ciascun essere umano sono gli obiettivi primari degli Stati membri, come sancito da molte moderne costituzioni,

B.  considerando che l'indiscutibile esigenza di ricerca medica derivante dai progressi realizzati nella conoscenza della genetica umana deve essere controbilanciata da rigorose limitazioni etiche e sociali,

C.  considerando che vi sono metodi alternativi alla clonazione embrionale per curare malattie gravi, come ad esempio le tecniche che implicano l'estrazione di cellule staminali da individui adulti o dal cordone ombelicale dei neonati, e che vi sono altre cause patologiche esterne che devono essere oggetto di ricerca,

D.  considerando che il Quinto programma quadro e la decisione del Consiglio 1999/167/CE del 25 gennaio 1999 che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche” (1998-2002) affermano: "Parimenti, non sarà condotta alcuna attività di ricerca intesa nel senso del termine "clonazione”, volta a sostituire il nucleo di una cellula germinale o embrionale con quello della cellula di un altro individuo o con una cellula embrionale o una cellula proveniente da un embrione umano all'ultimo stadio di sviluppo”,

E.  considerando che è pertanto vietato utilizzare, direttamente o indirettamente, fondi comunitari per finanziare questo tipo di ricerca,

F.  considerando che la precitata direttiva 98/44/CE afferma che nella Comunità si è concordi sul fatto che l'intervento genetico germinale sull'uomo e la clonazione di esseri umani costituiscono una violazione dell'ordine pubblico e del buon costume;

G.  considerando che una nuova strategia semantica cerca di indebolire il significato morale della clonazione umana,

H.  considerando che non vi è alcuna differenza tra clonazione a fini terapeutici e clonazione a fini di riproduzione e che qualsiasi allentamento del divieto attuale creerà pressioni per ulteriori sviluppi nella produzione e nell'utilizzo di embrioni,

I.  considerando che questo Parlamento definisce la clonazione umana come la creazione di embrioni umani con lo stesso patrimonio genetico di un altro essere umano vivente o morto in qualsiasi stadio del suo sviluppo senza distinzione possibile per quanto riguarda il metodo seguito,

J.  considerando che le proposte del governo del Regno Unito richiedono il consenso dei membri di entrambi i rami del parlamento britannico, che avranno il diritto di votare liberamente secondo coscienza sulla questione,

1.  ritiene che i diritti dell'uomo e il rispetto della dignità umana e della vita umana debbano costituire l'obiettivo costante dell'attività politica legislativa;

2.  ritiene che la “clonazione terapeutica”, che implica la creazione di embrioni umani esclusivamente per scopi di ricerca, ponga un profondo dilemma etico, rappresenti un passo senza ritorno per quanto riguarda le norme della ricerca e sia in contrasto con l'impostazione in materia di ordine pubblico adottata dall'Unione europea;

3.  invita il governo britannico a rivedere la propria posizione sulla clonazione di embrioni umani e chiede agli onorevoli membri del Parlamento del Regno Unito di esprimere il proprio voto secondo coscienza e di respingere la proposta di autorizzare la ricerca che fa uso di embrioni creati mediante trasferimento del nucleo cellulare;

4.  reitera il suo invito a tutti gli Stati membri a introdurre normative vincolanti che vietino tutte le forme di ricerca su qualsiasi tipo di clonazione umana sul loro territorio e prevedano sanzioni penali per ogni violazione;

5.  chiede con insistenza che vengano esplicati i massimi sforzi a livello politico, legislativo, scientifico ed economico a favore di terapie che impiegano cellule staminali derivate da soggetti adulti;

6.  ribadisce il suo appoggio alla ricerca scientifica biotecnologica in campo medico, a condizione che essa sia controbilanciata da rigorose limitazioni etiche e sociali;

7.  reitera la sua richiesta di tecniche di inseminazione artificiale umana che non producano un numero eccessivo di embrioni, al fine di evitare di generare embrioni superflui;

8.  chiede alle autorità nazionali e comunitarie competenti di provvedere a che sia riaffermata l'esclusione degli elementi umani dalla brevettabilità e dalla clonazione e di adottare le necessarie misure regolamentari in tal senso;

9.  invita la Commissione a garantire il pieno rispetto dei termini del Quinto programma quadro e dei relativi programmi specifici, e sottolinea che il modo migliore di dare attuazione alla decisione in questione è garantire che nessun istituto di ricerca che sia in qualche modo coinvolto nella clonazione di embrioni umani ottenga finanziamenti a carico del bilancio UE per nessuno dei suoi lavori;

10.  ribadisce con forza l'idea che debba essere imposto un divieto universale e specifico a livello di Nazioni Unite sulla clonazione di esseri umani in tutti gli stadi di formazione e di sviluppo;

11.  ritiene che una commissione temporanea costituita da questo Parlamento per esaminare le questione etiche e giuridiche sollevate dai nuovi sviluppi nel settore della genetica umana debba prendere come punto di partenza i pareri già espressi nelle sue risoluzioni; tale commissione dovrebbe esaminare questioni sulle quali il Parlamento non ha ancora espresso una posizione chiara; i suoi poteri, la sua composizione e la durata del suo mandato saranno definiti su proposta della Conferenza dei presidenti, senza alcuna limitazione delle competenze della commissione permanente responsabile per le questioni attinenti al controllo e all'applicazione del diritto comunitario in materia;

12.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, ai membri del Parlamento del Regno Unito e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) GU C 96 del 17.4.1989, pag. 165.
(2) GU C 96 del 17.4.1989, pag. 171.
(3) GU C 315 del 22.11.1993, pag. 224.
(4) GU C 115 del 14.4.1997, pag. 92.
(5) GU C 34 del 2.2.1998, pag. 164.
(6) "Testi approvati” in tale data, punto 9.
(7) GU C 320 del 20.9.1996, pag. 268.
(8) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.


Trasporti aerei e ambiente
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Trasporti aerei e ambiente: raccogliere la sfida di uno sviluppo sostenibile (COM(1999) 640 - C5-0086/2000 - 2000/2054(COS) )
P5_TA(2000)0376A5-0187/2000

Il Parlamento europeo,

-  vista la comunicazione della Commissione (COM(1999) 640 - C5-0086/2000 ),

-  visto l'articolo 2 del trattato CE, che include espressamente lo sviluppo sostenibile fra gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea,

-  visto l'articolo 6 del trattato CE, che obbliga la Comunità ad integrare le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente in tutte le politiche e azioni comunitarie,

-  visto che la sicurezza è sempre stata la priorità principale dell'industria del trasporto aereo e che ciò ha costituito un fattore importante del suo successo; che i livelli di sicurezza devono continuare a essere salvaguardati, indipendentemente dalle strategie ambientali richieste,

-  visto che il trattato CE stabilisce chiaramente che i principi dello sviluppo sostenibile devono applicarsi a tutte le modalità di trasporto (stradale, ferroviario e aereo),

-  vista l'importanza economica e sociale dell'industria aeronautica negli Stati membri dell'unione dell'UE, nei quali il trasporto aereo ha apportato lavoro e prosperità ed aumentato gli scambi e le opportunità di viaggio e di turismo,

-  visto che l'Unione non dovrebbe creare diversità non necessarie dove già esistano norme globali; che laddove debbano invece essere adottate nuove disposizioni, ad esempio, in materia di protezione dell'ambiente, è necessario un approccio internazionale per un'industria universale come quella del trasporto aereo,

-  visti il Quinto programma d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente, che raccomanda l'uso di strumenti fiscali a favore della politica ambientale per assicurare che le risorse naturali siano utilizzate in modo responsabile da parte di consumatori e fornitori, nonché la sua risoluzione del 17 novembre 1992 su un programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile(1) ,

-  vista la riunione del Consiglio dell'OCSE del maggio 1999, in occasione della quale i Ministri hanno ribadito che lo sviluppo sostenibile richiede l'integrazione di strumenti economici per la tutela dell'ambiente, e in particolare l'internalizzazione dei costi esterni(2) ,

-  vista la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT), che ha pubblicato un'analisi approfondita delle più avanzate tecniche di internalizzazione corredata di una serie di proposte concrete per l'introduzione di tasse ambientali in tutti i settori dei trasporti(3) ,

-  visti il Libro Bianco della Commissione "Pagamento commisurato all'uso dell'infrastruttura: approccio graduale a un quadro comune di fissazione degli oneri per l'infrastruttura di trasporto nell'UE” (COM(1998) 466 ), in cui la Commissione presenta un nuovo quadro di fissazione degli oneri per l'infrastruttura tenendo conto dei costi sociali marginali del trasporto, nonché la relativa risoluzione del Parlamento del 15 aprile 1999(4) ,

-  vista la relazione finale sulle "Opzioni di addebitamento diretto agli utenti dei costi delle infrastrutture dei trasporti”, del gruppo ad alto livello sull'addebito delle infrastrutture di trasporto del 9 settembre 1999,

-  visto il processo di integrazione dell'ambiente, avviato a Cardiff nel 1998, nell'ambito del quale i Ministri hanno ribadito in varie occasioni l'importanza di internalizzare i costi esterni nel settore dei trasporti(5) ,

-  visto il rapporto speciale del Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) su "L'Aviazione e l'atmosfera globale”, nel quale si riconosce che gli effetti di alcuni tipi di emissioni di aeromobili sono ben noti, ma che rivela anche l'esistenza di alcuni settori centrali ancora scientificamente incerti che limitano attualmente la capacità di previsione dell'impatto dell'aviazione sul clima e sullo strato d'ozono,

-  visti gli Orientamenti sul rumore, approvati dall'Organizzazione mondiale della sanità nel marzo 2000, e la Carta su trasporti, ambiente e salute, approvata dall'OMS nel giugno 1999,

-  visto che l'UE è rappresentata all'ICAO da alcuni suoi Stati membri e fa parte essa stessa, in qualità di osservatore, del Comitato dell'ICAO per la tutela dell'ambiente nel settore dell'aviazione (CAEP), in seno al quale vengono elaborate tali norme ambientali,

-  viste le sue risoluzioni del 30 marzo 2000 sugli aerei muniti di silenziatore(6) , del 14 aprile 2000 sui voli notturni e l'inquinamento acustico nelle vicinanze degli aeroporti(7) e del 4 maggio 2000 sull'industria del trasporto aereo in Europa: dal mercato unico alle sfide mondiali(8) ,

-  visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0187/2000 ),

A.  considerando che il Principio 16 della Dichiarazione di Rio approvata dalla Conferenza delle NU su Ambiente e Sviluppo chiede ai paesi firmatari di promuovere l'internalizzazione dei costi ambientali e l'uso di strumenti economici, seguendo l'approccio secondo il quale chi inquina dovrebbe in linea di massima sostenere il costo dell'inquinamento, tenendo debitamente conto dell'interesse pubblico ed evitando di distorcere il commercio internazionale e gli investimenti,

B.  considerando che l'Allegato 4.2b della Convenzione volta a contenere il riscaldamento globale impegna le Parti di cui all'Allegato 1 a "varare politiche nazionali e ad adottare idonee misure per mitigare il cambiamento climatico, limitando le emissioni di gas ad effetto serra di origine antropica e tutelando e potenziando i loro serbatoi e pozzi di assorbimento di tali gas”,

C.  considerando che l'articolo 2.2 del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle NU sul cambiamento climatico (UNFCCC) chiede alle Parti elencate all'Allegato 1 di adoperarsi per limitare o ridurre i gas ad effetto serra prodotti dall'aviazione,

D.  considerando che in occasione della 32a Assemblea dell'ICAO sono state prese, su richiesta degli Stati membri dell'Unione europea, decisioni volte a portare avanti e ad accelerare i lavori dell'ICAO nel settore della protezione ambientale aerea,

E.  considerando che il CAEP ha istituito un gruppo di lavoro specifico per identificare e valutare il ruolo potenziale delle opzioni basate sul mercato, inclusi le tasse sulle emissioni, le tasse sul carburante, la compensazione delle emissioni di carbonio e i sistemi di negoziazione delle emissioni,

F.  considerando che l'ICAO è l'agenzia specializzata globalmente responsabile per la fissazione di norme, pratiche raccomandate e orientamenti sui vari aspetti dell'aviazione civile internazionale, inclusa la protezione ambientale, e che le norme e le pratiche raccomandate da esso stabilite hanno applicazione globale, fornendo parametri alle normative regionali e nazionali,

G.  considerando che il traffico aereo passeggeri intra ed extracomunitario è aumentato di circa il 40% nel periodo 1993-1997 e che nel corso dei prossimi 15 anni si prevede un raddoppiamento del numero dei passeggeri nell'Unione europea, con un impatto negativo sull'ambiente che va necessariamente limitato,

H.  considerando che si prevede che l'ICAO stabilirà nuove norme di certificazione del rumore e misure connesse nel gennaio 2001 e definirà i parametri mondiali per nuove opzioni basate sul mercato, compresa una tassa sulle emissioni,

I.  considerando che su brevi distanze è opportuno prevedere altri efficienti mezzi di trasporto pubblico di superficie quale alternativa ai trasporti aerei,

J.  considerando gli attuali lavori dell'ICAO/CAEP concernenti la riduzione dell'impatto delle emissioni sonore e di gas degli aeromobili, e considerando che nell'ambito della 33a Assemblea dell'ICAO, che si terrà nel 2001, sarà possibile introdurre su scala mondiale norme più rigorose per quanto riguarda le emissioni sonore degli aeromobili,

K.  auspicando che per tale Assemblea gli Stati membri conferiscano alla Commissione, nelle materie di competenza dell'UE, un chiaro mandato negoziale che rifletta l'obbligo sancito dal Trattato di integrare le esigenze in materia di tutela ambientale in tutte le politiche,

Osservazioni generali

1.  accoglie con favore questa importante iniziativa della Commissione; ritiene vi sia stata una grave lacuna nell'approccio politico e che sia pertanto urgentemente necessario adottare idonee misure strategiche;

2.  reputa essenziale fissare obiettivi e introdurre date, al fine di consentire all'industria aeronautica, alle compagnie aeree e agli utilizzatori di adeguarsi in tempo utile alle misure legislative;

3.  ritiene che uno degli elementi che distinguono il trasporto aereo dagli altri modi di trasporto è il fatto che esso richiede pratiche commerciali comuni a livello mondiale e un quadro normativo internazionale;

4.  chiede alla Commissione di presentare una strategia UE da inserire nel processo ICAO prima della riunione del comitato CAEP 5 che si terrà nel gennaio 2001;

5.  si compiace dell'adozione, nel maggio 2000, della direttiva sulla protezione dei lavoratori dalle radiazioni per quanto concerne il personale navigante delle compagnie aeree, che viene ora applicata da tutte le compagnie aeree dell'UE;

Emissioni sonore degli aeromobili

6.  ritiene che la Comunità debba sostenere e rafforzare il processo di revisione dei livelli di riduzione del rumore degli aeromobili attuato dall'ICAO in modo da soddisfare nella massima misura possibile le particolari esigenze dell'Unione europea, industrializzata e densamente popolata, e da tenere conto delle particolari esigenze delle compagnie aeree di paesi terzi in via di sviluppo che fanno scalo negli aeroporti dell'Unione europea; ritiene che in tale contesto si possa prevedere un sistema globale di classificazione degli aeroporti concordato sotto gli auspici dell'ICAO e invita pertanto la Commissione a prevedere misure complementari da attuarsi qualora l'ICAO non possa giungere ad un accordo soddisfacente;

7.  accoglie con favore l'impostazione seguita dalla Commissione nell'insistere su norme di transizione che consentano il progressivo ritiro degli aeromobili più rumorosi tra quelli rientranti nel capitolo 3;

8.  chiede insistentemente alla Commissione di mettere a punto una definizione comune di livello medio di rumore al suolo che serva da base per la messa a punto di norme in materia di rumore negli aeroporti europei;

9.  raccomanda di fissare un nuovo e ambizioso scadenziario per il progressivo ritiro degli aeromobili che si collocano entro un margine di 5d BA dalla soglia del capitolo 3 e degli altri aeromobili del capitolo 3 quando saranno state formulate nuove norme;

10.  raccomanda, al fine di tutelare la salute dei cittadini che vivono in prossimità degli aeroporti, che l'UE sviluppi a livello comunitario valori guida che tengano conto, ad esempio, degli orientamenti dell'OMS per l'esposizione della comunità al rumore e di tutte le fonti di rumore ambientale;

11.  raccomanda inoltre all'UE di adottare a livello comunitario obiettivi di esposizione al rumore tali da garantire che nessuno sia esposto a un livello inaccettabile di rumore durante la notte; questi livelli dovrebbero essere basati sugli orientamenti dell'OMS;

12.  chiede alla Commissione di creare un quadro comunitario che fornisca agli Stati membri gli orientamenti necessari per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 7 e 8; ritiene che una riduzione dell'inquinamento acustico nei dintorni degli aeroporti possa essere ottenuta soprattutto attraverso una combinazione di misure;

13.  chiede alla Commissione di mettere a punto obiettivi per la definizione del concetto di "aeroporto sensibile in termini di inquinamento acustico”;

14.  esorta la Comunità a continuare a contribuire attivamente ai lavori dell'ICAO per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione di meccanismi ispirati al mercato e di nuovi parametri concernenti le emissioni durante la fase ascensionale e di volo a velocità di crociera;

Emissioni di gas

15.  si rammarica per l'imprecisione con cui la Commissione formula tale questione e la invita a definire obiettivi chiari relativamente alle emissioni di gas, in particolare nel contesto dell'esame di tale problema nell'ambito del programma di lavoro del CAEP/5;

16.  ritiene che debba esservi una situazione paritetica tra le prestazioni richieste all'aviazione internazionale e quelle degli altri settori industriali e dei trasporti e ritiene pertanto che un obiettivo ambizioso, ma raggiungibile per i paesi (sviluppati) di cui all'Allegato I, dovrebbe essere lo stesso stabilito per altri settori a norma del Protocollo di Kyoto;

Gestione del traffico aereo

17.  chiede alla Commissione di mettere a punto un nuovo quadro di riferimento che consenta di collegare l'assegnazione delle bande orarie anche alle prestazioni ambientali degli aeromobili e delle operazioni, compresa l'assegnazione prioritaria di bande aeree a tratte per le quali non esistono alternative in termini di treni ad alta velocità;

18.  appoggia gli attuali sforzi della Commissione volti a ristrutturare i sistemi di gestione del traffico aereo in Europa (ATM), dal momento che, secondo il rapporto dell'IPCC, una migliore gestione del traffico aereo contribuirebbe a una riduzione del consumo di carburante compresa tra il 6 e il 12%;

19.  invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per lo sviluppo di una politica aeroportuale coerente, che crei complementarità fra aeroporti regionali e nazionali;

Tassa sul kerosene

20.  ritiene necessario, per motivi di politica ambientale, introdurre una tassa sul kerosene su tutte le rotte in partenza dall'UE (punto 26, opzione A) qualora le norme internazionali e/o bilaterali lo consentano; ritiene che la Commissione dovrebbe studiare l'introduzione di questo provvedimento solo se sia dimostrato che si tratti di una soluzione tecnicamente possibile, economicamente ragionevole e vantaggiosa per l'ambiente; incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nei loro dibattiti sull'argomento nell'ambito dell'ICAO;

Tasse ambientali

21.  ritiene che, se non verrà raggiunto un accordo internazionale sulla tassa sul kerosene o su altri strumenti economici per garantire sufficienti miglioramenti ambientali, bisognerebbe introdurre una tassa ambientale a livello comunitario basata sul principio "chi inquina paga” e sostiene pertanto le azioni proposte dalla Commissione in questo campo; ritiene che tale tassa dovrebbe assicurare la parità della concorrenza tra i modi di trasporto, e che, pur percepita a livello comunitario, il suo gettito dovrebbe essere restituito agli Stati membri per essere investito in ulteriori riduzioni dei danni ambientali provocati dall'aviazione;

Sovvenzioni dirette

22.  invita la Commissione a esaminare con urgenza l'impatto economico dell'aliquota zero sull'IVA applicabile ai biglietti aerei, al kerosene e all'acquisto di nuovi aerei, oltre a quello dell'esenzione del kerosene dalle accise e dei sussidi diretti agli aeroporti e alle compagnie aeree, al fine di assicurare un'equa concorrenza tra i vari modi di trasporto e a presentare una relazione entro la fine del 2000;

Pianificazione territoriale

23.  appoggia la proposta della Commissione di stabilire, in stretta cooperazione con gli Stati membri, le prassi ottimali raccomandate in materia di pianificazione del territorio in prossimità degli aeroporti;

24.  chiede alla Commissione di sviluppare orientamenti in materia di assetto territoriale in modo da standardizzare le legislazioni nazionali e coordinare le azioni degli Stati membri; ritiene che gli Stati membri dovrebbero evitare lo sviluppo dell'urbanizzazione nei pressi degli aeroporti, così da salvaguardare la salute dei cittadini e le possibilità di espansione a lungo termine degli aeroporti;

Riduzione del traffico e passaggio ad altro modo di trasporto

25.  nota che la Commissione ha riconosciuto come l'incoraggiamento del passaggio dal trasporto aereo alle alternative ferroviarie possa costituire un importante elemento della strategia volta a ridurre i problemi ambientali connessi all'aviazione; chiede alla Commissione di presentare entro la fine del 2001 una relazione in cui definisca la portata di probabili vantaggi ambientali nell'ambito di scenari diversi;

Audit ambientale

26.  invita il settore dell'aviazione, in cooperazione con la Commissione, ad esaminare nel dettaglio la legalità e la praticabilità di concedere un marchio di certificazione della prestazione ambientale, secondo le linee definite dall'EMAS, che i produttori, le linee aeree, gli aeroporti e l'industria turistica possano usare per promuovere le loro prestazioni;

Osservazioni conclusive

27.  invita gli Stati membri a conferire alla Commissione un chiaro mandato negoziale per la 33a Assemblea dell'ICAO che si terrà nel 2001, affinché in tale sede possano essere perseguiti energicamente e fatti valere gli obiettivi delle politiche in materia di ambiente e trasporti;

o
o   o

28.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1) GU C 337 del 21.12.1992, pag. 34
(2) Comunicato stampa SG/COM/NEWS (99)52 dell'OCSE sulla riunione ad alto livello del Consiglio dell'OCSE, Parigi 26-27 maggio 1999.
(3) "Trasporti efficienti per l'Europa: Politiche di internalizzazione dei costi esterni”, CEMT, Parigi 1998.
(4) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 460.
(5) Cfr. "Seguito dato alle conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff: Relazione al Consiglio europeo di Vienna sull'integrazione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile nella politica dei trasporti della Comunità”, 13811/98, Bruxelles, 30.11-1.12.1999.
(6) “Testi approvati”, punto 3.
(7) “Testi approvati”, punto 1.
(8) “Testi approvati”, punto 8.


Lotta contro il doping nello sport
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping nello sport (COM(1999) 643 - C5-0087/2000 - 2000/2056(COS) )
P5_TA(2000)0377A5-0203/2000

Il Parlamento europeo,

-  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio (COM(1999) 643 - C5-0087/2000 ),

-  visto l'articolo 152, paragrafo 1, del trattato CE,

-  vista la direttiva del Consiglio 94/33/CE del 22 giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro(1) ,

-  vista la Dichiarazione n. 29 sullo sport, allegata al trattato di Amsterdam,

-  vista la Convenzione anti-doping del Consiglio d'Europa, adottata il 16 novembre 1989,

-  vista la sua risoluzione del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello sport(2) ,

-  visto il parere del Comitato delle regioni sul "Modello europeo dello sport”(3) ,

-  visto il parere del Comitato economico e sociale(4) ,

-  viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio di Vienna dell'11-12 dicembre 1998 sul doping nello sport,

-  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sulle misure urgenti da adottare contro il doping nello sport(5) ,

-  viste le conclusioni della Conferenza dell'Unione europea sullo sport tenutasi ad Olimpia nel maggio 1999,

-  vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario - relazione di Helsinki sullo sport (COM(1999) 644 ),

-  visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0203/2000 ),

A.  considerando che più della metà dei cittadini dell'Unione europea partecipa ad attività sportive su base regolare e che quasi due milioni di insegnanti, istruttori e operatori volontari dedicano il loro lavoro o tempo libero all'organizzazione di attività sportive,

B.  considerando che, oltre al suo significato economico, lo sport professionistico e dilettantistico ha un'importante funzione educativa e sociale nel promuovere uno spirito di amicizia, di solidarietà e di lealtà e nel contribuire a superare la xenofobia e il razzismo,

C.  considerando che gli atleti costituiscono un esempio per molti europei, specialmente per i giovani,

D.  considerando che l'eccessiva commercializzazione dello sport, il sovraccarico dei calendari delle manifestazioni sportive e le crescenti sollecitazioni a livello fisico e mentale cui sono sottoposti gli atleti hanno portato ad una sempre maggiore pressione competitiva,

E.  considerando che, come è dimostrato, questa pressione non solo nuoce alla salute degli atleti, ma è anche all'origine di un aumento dell'uso di prodotti dopanti,

F.  considerando che l'uso di prodotti dopanti da parte degli atleti è in antitesi con lo spirito di lealtà, di solidarietà e di correttezza che dovrebbe caratterizzare lo sport,

G.  considerando che l'uso o il consumo di prodotti dopanti da parte degli atleti può nuocere alla loro salute e vanificare i benefici derivanti dalla pratica di uno sport,

H.  considerando che gli atleti trascorrono sempre più tempo in spostamenti e competizioni all'interno dell'UE e al di fuori dei loro Stati membri,

I.  considerando che la maggior parte degli Stati membri dispone di una propria legislazione in materia di lotta contro il doping,

J.  considerando che questo è un problema sovranazionale e che gli Stati agendo da soli non possono superarlo,

K.  considerando che, sebbene il trattato non preveda una base giuridica per l'azione comunitaria nel campo dello sport in quanto tale, è possibile mobilitare tutta una serie di politiche e di strumenti comunitari nella lotta contro il doping,

L.  considerando che è anche nell'interesse degli sponsor commerciali evitare il doping,

M.  considerando che l'industria farmaceutica si preoccupa per la salute degli atleti,

N.  considerando che si dovrebbe riconoscere che non tutte le forme di doping sono intenzionali e che esso non aumenta sempre necessariamente le prestazioni degli sportivi,

O.  considerando che il doping non esiste soltanto negli sport professionistici e a livello professionistico, ma anche negli sport dilettantistici e a livello dilettantistico,

P.  considerando che uno dei principi enunciati nella Carta dei diritti dell'uomo è quello della difesa, basato sul diritto alla presunzione di innocenza e sul principio del contraddittorio,

Q.  considerando che un atleta deve avere il diritto di dimostrare la propria innocenza, come nel caso di qualsiasi altro atto punibile commesso nell'ambito o al di fuori dello sport,

R.  considerando che è necessario che la legislazione comunitaria garantisca la tutela e la riservatezza dei dati relativi ai prelievi di campioni e dell'istruzione di procedimenti disciplinari, tutelando il diritto alla vita privata e l'onore dell'atleta,

S.  considerando che così come esiste la massima tutela del lavoro minorile in materia di lavoro, dovrebbe essere altresì protetta la salute dei bambini e degli adolescenti che praticano uno sport,

1.  chiede che nel trattato sia inserita una base giuridica per l'azione comunitaria nel campo dello sport;

2.  ricorda che le recenti decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno confermato che lo sport ha caratteristiche specifiche che consentono un trattamento speciale nell'applicazione del diritto comunitario, rendendo evidente la necessità che nel trattato esista una base giuridica per lo sport;

3.  valuta positivamente la comunicazione della Commissione e l'azione in essa proposta, chiede tuttavia che vengano analizzate le cause del doping nei diversi sport e ai diversi livelli;

4.  esorta la Commissione e gli Stati membri ad esaminare attentamente le possibili azioni per combattere il doping nello sport proposte dal Gruppo europeo di etica;

5.  invita le multinazionali legate al mondo dello sport a reinvestire una quota/parte dei loro profitti nella lotta al doping, nei modi che esse riterranno più opportuni;

6.  invita la Commissione ad esortare il COI, affinché revisioni periodicamente, almeno a cadenza annuale, la lista delle sostanze dopanti;

7.  constata che l'assunzione di sostanze dopanti non è circoscritta allo sport professionistico, ma è molto comune anche nell'ambito di quello dilettantistico (ad esempio fitness, culturismo, ecc.), il che rende tale pratica un problema di sanità pubblica, una nuova forma di tossicodipendenza e una grave minaccia per l'etica dello sport;

8.  esorta perciò la Commissione a effettuare un'analisi esaustiva del problema del doping, nel contesto del nuovo programma d'azione di sanità pubblica;

9.  invita la Commissione ad intensificare, nell'ambito del Quinto programma quadro, la ricerca sulle sostanze dopanti, sui metodi di rilevazione e sulle conseguenze dell'uso di sostanze dopanti per la salute e sui limiti degli ormoni naturali prodotti dal corpo umano;

10.  plaude al piano della Commissione di mobilitare i programmi dell'Unione europea in materia di educazione, di formazione professionale e per i giovani, al fine di informare questi ultimi in merito ai rischi inerenti ai prodotti dopanti; sollecita però la Commissione ad intraprendere una campagna informativa con atleti famosi, volta a dare il buon esempio in tutti i settori dello sport;

11.  invita la Commissione e gli Stati membri, ai fini della prevenzione del doping, a potenziare la ricerca scientifica volta alla comprensione dei meccanismi alla base del doping stesso;

12.  ritiene che la politica d'informazione, in particolare nell'ambito dei media, dovrebbe far conoscere all'opinione pubblica i programmi di allenamento degli atleti e non soltanto i risultati delle manifestazioni sportive, e fornire le informazioni utili sulle conseguenze negative del doping per la salute;

13.  si compiace dell'intenzione della Direzione generale per l'istruzione e la cultura di sostenere una campagna di informazione e sensibilizzazione in merito al doping nello sport;

14.  constata che la produzione e la distribuzione di sostanze dopanti hanno dato luogo a un giro d'affari internazionale controllato da reti criminali ben organizzate;

15.  si compiace del piano della Commissione di usare programmi comunitari per migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra Stati membri;

16.  invita la Commissione a fare pieno uso dei propri poteri a norma dell'articolo 12 della direttiva del Consiglio 92/27/CEE per esaminare la possibilità di far figurare sulla scatola dei prodotti farmaceutici un logo standard riferito al mondo dello sport che funga da semaforo, accompagnato dai cinque cerchi olimpici, da cui si evinca immediatamente se l'assunzione di un determinato prodotto da parte di un atleta comporterebbe in modo certo/comporterebbe probabilmente/non comporterebbe un risultato positivo in caso di test antidoping;

17.  invita la Commissione, a norma dell'articolo 152 del trattato, ad adoperarsi ai fini di un maggior coordinamento delle politiche in materia di doping nello sport e a presentare una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione del doping nello sport in particolare in quello amatoriale;

18.  si compiace della messa a disposizione alla linea B3-2020 del bilancio di fondi per progetti pilota destinati a campagne di lotta contro l'uso di prodotti dopanti nello sport in Europa;

19.  invita la Commissione a norma dell'articolo 152 del trattato ad includere nelle sue campagne di informazione in merito ai pericoli dei prodotti dopanti notizie sui possibili effetti nocivi di prodotti “quasi dopanti”, nonché a scoraggiare i grandi magazzini, i negozi di articoli sportivi, le palestre ecc. dal vendere tali prodotti e a sconsigliare il ricorso abituale a prodotti medicinali per disturbi di lieve entità;

20.  invita la Commissione ad insistere presso le associazioni sportive affinché applichino il "gender mainstreaming” ed esigano la partecipazione delle donne a tutti i processi decisionali nonché all'agenzia antidoping,

21.  invita la Commissione e gli Stati membri a sollecitare le organizzazioni sportive a dare priorità alla salute degli atleti nel fissare l'orario delle manifestazioni sportive, i calendari, la durata delle competizioni, ecc.;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a sollecitare le federazioni sportive ad insistere affinché gli atleti si sottopongano a una visita medica obbligatoria prima di ottenere l'abilitazione dalla federazione;

23.  invita la Commissione a presentare al più presto una raccomandazione al Consiglio a norma dell'articolo 300 del trattato affinché la Comunità europea aderisca alla Convenzione antidoping del Consiglio d'Europa;

24.  sostiene la creazione di un'Agenzia mondiale antidoping (WADA), basata su principi di indipendenza, trasparenza e neutralità, e chiede una presenza e un'azione più coordinate e più risolute fra gli Stati membri dell'Unione europea che partecipano a tale Agenzia;

25.  invita la Commissione a presentare al più presto al Parlamento e al Consiglio una proposta al fine di formalizzare la partecipazione attiva ed effettiva della Comunità all'Agenzia mondiale antidoping;

26.  invita la Commissione a esortare la WADA, insieme al Comitato olimpico internazionale, a definire norme ISO e nei laboratori del COI accreditati e, in particolare, ad esaminare i vantaggi inerenti all'adozione della norma ISO 17025, nonché di una procedura armonizzata in materia di prelievo di campioni, che contempli altresì la standardizzazione delle apparecchiature e del personale e l'abilitazione del personale addetto al prelievo dei campioni;

27.  invita la Commissione a sollecitare la WADA a considerare altamente prioritaria la tutela dei minori (e a stabilire le responsabilità in caso di assunzione di sostanze dopanti da parte di questi ultimi), a eseguire controlli al di fuori delle competizioni, ad elaborare un elenco unico di prodotti e metodi vietati a livello UE e, se possibile, su scala mondiale;

28.  invita la Commissione a sollecitare la WADA ad esaminare con attenzione l'eventualità di inserire in tale elenco i prodotti medicinali destinati alla cura di disturbi quali il comune raffreddore;

29.  invita la Commissione a sollecitare la WADA a considerare altamente prioritaria l'imposizione di sanzioni uniformi ed efficaci destinate agli atleti di tutte le discipline sportive e di tutte le nazionalità che fanno uso di sostanze dopanti e, tenendo presente che anche federazioni, associazioni e club sportivi possono essere coinvolti nel doping, a fare in modo che anch'essi siano passibili di sanzioni;

30.  chiede alla Commissione di sollecitare la WADA a mettere a punto una procedura disciplinare armonizzata che garantisca i diritti degli atleti;

31.  chiede alla Commissione di sollecitare la WADA ad avviare il coordinamento dei diversi sistemi nazionali, onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra i controlli effettuati, durante e al di fuori delle competizioni, dalle autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e l'agenzia stessa, nonché di assicurare un sostegno particolare e prestare un'attenzione speciale a quei paesi che, per mancanza di risorse, non possono definire e applicare una politica nazionale anti-doping;

32.  chiede alla Commissione di presentare regolarmente una relazione sulle attività dell'Agenzia e sui risultati ottenuti;

33.  invita la Commissione ad indire unitamente al Consiglio d'Europa, entro il 1º aprile 2001, una conferenza per elaborare un progetto di codice di condotta nello sport;

34.  invita la Commissione a ricorrere alle politiche e agli strumenti UE per sottolineare il messaggio secondo cui la partecipazione all'attività sportiva non comporta solo una vittoria o una sconfitta, ma ha anche effetti benefici sulla salute dell'individuo e vantaggi sociali più ampi;

35.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.
(2) GU C 200 del 30.6.1997, pag. 252.
(3) Parere del Comitato delle regioni 37/99 del 16.9.1999.
(4) CES 589/2000.
(5) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 291.


Relazione di Helsinki sullo sport
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario - Relazione di Helsinki sullo sport (COM(1999) 644 - C5-0088/2000 - 2000/2055(COS) )
P5_TA(2000)0378A5-0208/2000

Il Parlamento europeo,

-  vista la relazione della Commissione (COM(1999) 644 - C5-0088/2000 ),

-  viste le Assise dello sport dell'Unione europea svoltesi ad Olimpia dal 20 al 23 maggio 1999, che hanno sottolineato l'importanza dello sport per avvicinare di più i cittadini dell'Unione europea,

-  vista la Dichiarazione n. 29 sullo sport allegata al Trattato di Amsterdam,

-  visto il Libro bianco della Commissione sull'istruzione e la formazione (COM(1995) 590 ),

-  visto il parere del Comitato delle Regioni sul “modello europeo dello sport”(1) ,

-  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sulle misure urgenti da adottare contro il doping nello sport(2) ,

-  viste le conclusioni del Consiglio europeo di Vienna dell'11-12 dicembre 1998,

-  viste le sue risoluzioni del 22 maggio 1996 sulla radiodiffusione di eventi sportivi(3) e del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello sport(4) ,

-  visto il punto 50 delle conclusioni del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, che chiede di tener conto delle caratteristiche specifiche dello sport in Europa e della sua funzione sociale,

-  vista la sentenza Bosman della Corte di giustizia Comunità europee(5) ,

-  viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause Deliège (C-191/97) e Lethonen (C-176/96),

-  vista la sua risoluzione del 18 novembre 1999 sulla preparazione della riforma dei trattati della prossima Conferenza intergovernativa(6) ,

-  vista la comunicazione della Commissione sul Piano d'appoggio comunitario alla lotta contro il doping nello sport (COM(1999) 643 ),

-  viste le raccomandazioni della Conferenza “Helsinki Spirit 2000” della rete europea “donne e sport” (EWS),

-  vista la non soddisfacente risposta della Commissione all'interrogazione parlamentare del 13 gennaio 2000, relativa alla richiesta di riconoscere la specificità dello sport dilettantistico (P-0102/2000),

-  visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0208/2000 ),

A.  considerando che lo sport rappresenta una tribuna ideale per l'inclusione e la coesione sociale e che, pertanto, deve essere parte integrante dei programmi comunitari esistenti, i quali dovrebbero avvalersene per lottare contro l'esclusione sociale, la violenza, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia,

B.  considerando la diffusa preoccupazione per il manifestarsi di riprovevoli forme di violenza, razzismo e xenofobia a margine delle manifestazioni sportive,

C.  considerando che è dovere degli Stati membri e degli organismi sportivi garantire una protezione ai propri cittadini in uno spazio di libertà e di giustizia, nell'ambito dell'organizzazione di eventi sportivi,

D.  considerando il dilagare del fenomeno del doping e le preoccupanti infiltrazioni della criminalità organizzata in questo settore, con gravi conseguenze a causa del persistente vuoto legislativo; considerando il sempre maggiore abuso di farmaci, dal quale conseguono gravi danni alla salute di coloro che praticano attività sportive; considerando la necessità che le autorità sportive europee elaborino una serie di regole comuni da applicare al problema del doping,

E.  considerando l'esistenza, nello sport professionistico, di squilibri economici tra i club e gli atleti, nonché i problemi della formazione dei giovani atleti, venutisi a creare in seguito alla sentenza Bosman,

F.  considerando che lo sport professionistico e la sua commercializzazione sono divenuti un'attività commerciale; che pertanto il diritto di concorrenza e le quattro libertà si debbono applicare agli aspetti commerciali dello sport; che inoltre, nell'applicare le regole del trattato allo sport, si deve tener conto delle particolari caratteristiche del settore, come già indicato dalla Corte di giustizia,

G.  considerando la posizione assunta dalla Commissione in merito alla risoluzione di questo Parlamento del 22 maggio 1996 relativa ai diritti esclusivi di trasmissione a emittenti non criptate, al fine di far partecipare la maggior parte della popolazione agli avvenimenti sportivi di grande interesse,

H.  considerando l'enorme sviluppo economico dello sport, che si traduce nella crescita del valore dei diritti televisivi, delle sponsorizzazioni, del merchandising e di tutte le altre attività economiche connesse e strumentali, nonché nel moltiplicarsi delle competizioni internazionali, con il conseguente aumento di posti di lavoro nel settore,

I.  considerando che l'esercizio delle attività economiche, posto in essere in ambito sportivo da enti collettivi e persone fisiche, è sottoposto alle regole del trattato e del diritto comunitario,

J.  considerando che lo sport rappresenta un incomparabile strumento educativo e di integrazione sociale per tutte le fasce sociali e che, pertanto, deve essere preso in adeguata considerazione dalle politiche nazionali e comunitarie,

K.  considerando che la pratica di attività sportive presenta aspetti molto positivi ai fini dello sviluppo della politica europea in materia di sanità,

L.  considerando che l'attività lavorativa e lo status degli sportivi devono essere adeguatamente tutelati e presi in considerazione dagli Stati membri e dalle Federazioni sportive nazionali ed internazionali,

M.  considerando l'importanza dell'istituzione in tutti gli Stati membri di una federazione sportiva che sovrintenda alla diffusione e alla pratica delle attività sportive dei disabili e delle categorie sociali meno fortunate; auspicando una maggiore attenzione verso i programmi e le manifestazioni sportive destinate a tali categorie,

1.  accoglie favorevolmente le dichiarazioni della Commissione sull'importanza delle funzioni educativa e sociale dello sport; sottolinea il carattere socializzante dell'attività sportiva e l'importanza che essa riveste non solo per quanto riguarda lo sviluppo fisico, ma anche sul piano spirituale, in quanto fattore di apprendimento di importanti valori sociali, quali lo spirito di squadra, la competizione leale, la cooperazione, la tolleranza e la solidarietà;

2.  sottolinea la necessità per la Comunità di tener conto dell'autonomia e della competenza di enti sportivi di rinomanza sia nazionale che internazionale per quanto riguarda l'amministrazione e l'organizzazione delle rispettive discipline sportive;

3.  invita la Commissione ad inserire nei programmi comunitari Socrates e Leonardo il lavoro già svolto dalla rete europea degli istituti sportivi (ENSSHE) ed i temi della formazione e delle qualifiche professionali degli sportivi, nonché a promuovere il reinserimento degli sportivi nel mercato del lavoro a conclusione dell'attività agonistica;

4.  si compiace della disponibilità dimostrata della Commissione nella relazione di Helsinki di presentare misure di accompagnamento, di coordinamento o d'interpretazione a livello comunitario per rafforzare la sicurezza giuridica dello sport e la sua specifica funzione sociale ed educativa;

5.  sottolinea l'importanza dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola; invita gli Stati membri ad annettere il giusto valore all'insegnamento dell'educazione fisica nei programmi di tutte le scuole e a incoraggiare la pratica dello sport dilettantistico da parte dei giovani;

6.  chiede quindi alla Commissione, dando per scontato che essa riconosce come consolidati i principi sanciti dalla sentenza Bosman, di sostenere strutture di autogoverno nello sport che promuovano la solidarietà e forniscano un'assistenza nell'incoraggiare l'allenamento e lo sviluppo dei giocatori, sia a livello di club locali più piccoli che di grandi club di rinomanza internazionale; ricorda alla Commissione che tali strutture e obiettivi sono pienamente compatibili con la sentenza della Corte di giustizia CE nella causa Bosman; chiede alla Commissione di evitare di prendere misure o di presentare proposte che possano rimettere in questione il principio stabilito con la sentenza Bosman;

7.  invita le Federazioni sportive a rafforzare la democrazia interna e a tener conto delle diverse esigenze di gestione dello sport professionistico e di quello dilettantistico, dotandosi di strutture adeguatamente rappresentative;

8.  chiede alla Conferenza intergovernativa di inserire nell'articolo 151 del trattato un riferimento esplicito allo sport, affinché l'Unione europea riconosca, nella sua azione, quel fenomeno culturale, economico e sociale che è lo sport;

9.  rinnova il proprio invito rivolto alla Commissione nel paragrafo 6, lettera F) della sua precitata risoluzione del 13 giugno 1997 a esaminare le diverse normative nazionali in materia di sovvenzioni pubbliche alle associazioni sportive professionistiche e a garantire la trasparenza della loro situazione finanziaria;

10.  invita, in particolare, la Commissione europea, nell'elaborare la politica sanitaria della Comunità, a considerare l'impatto positivo dello sport sulla salute;

11.  ricorda le conclusioni della precitata risoluzione del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nell'ambito dello sport, per quanto riguarda l'organizzazione dell'Anno europeo dello sport;

12.  invita la Commissione a considerare favorevolmente le pratiche che promuovono lo sviluppo dello sport al livello di base e che assicurano pari opportunità, contribuendo così a uno sviluppo sano e diversificato dello sport europeo;

13.  manifesta il proprio rispetto per le attività di volontariato svolte nell'ambito di associazioni sportive impegnate nello sport amatoriale e in particolare le attività destinate ai giovani e a gruppi minoritari nello sport e nella società; ribadisce la necessità di coordinare in modo speciale determinati aspetti dello sport amatoriale;

14.  ritiene che tali attività meritino un maggiore sostegno e chiede alla Commissione di esaminare in che modo tale sostegno possa essere garantito a livello europeo in modo migliore e con una portata più generale;

15.  mette in guardia contro le forti disparità che possono sorgere, da un lato, tra gli sport di alta competizione e associazioni sportive più piccole e, dall'altro, tra sport agonistici e sport amatoriali; fa presente che in entrambi i casi gli uni non possono fare a meno degli altri, cosicché occorre vigilare a che continui a sussistere un sostegno reciproco;

16.  chiede di incoraggiare la costituzione di associazioni sportive, quando siano volte a promuovere lo sport dilettantistico e a manifestare solidarietà nei confronti degli strati meno abbienti della società;

17.  chiede alla Commissione, pur nel rispetto del quadro comunitario per lo sport, di tenere debitamente conto, nello spirito della precitata Dichiarazione 29, del carattere nazionale e regionale delle strutture sportive e della tradizione storica dello sport in Europa;

18.  invita la Commissione a raccogliere e diffondere ampiamente le prassi eccellenti messe a punto dalle autorità locali e regionali, in quanto leader di comunità e attori di importanza chiave nell'ambito delle partnership di risanamento locale, nonché come prestatori e attivatori di servizi per tutti i membri della comunità;

19.  chiede che gli Stati membri e le federazioni sportive proteggano gli sportivi minorenni disponendo un quadro regolamentare rigoroso che giunga fino alla proibizione delle transazioni commerciali di cui siano oggetto e realizzino uno studio sul “commercio” dei giovani sportivi, concentrandosi in particolare sugli effetti esercitati sui giovani atleti di età inferiore ai diciotto anni che fanno ingresso nel professionismo sportivo;

20.  invita la Federazione internazionale di ginnastica a non incoraggiare la magrezza estrema, penalizzando i ginnasti e gli altri atleti;

21.  chiede agli organismi sportivi di dettare i principi necessari affinché ogni giovane atleta, formato ai fini dell'alta competizione sportiva, riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva; chiede inoltre alla Commissione di tener conto di tali aspetti nei programmi Socrates e Leonardo;

22.  ricorda agli enti sportivi e agli Stati membri l'obiettivo dell'Unione europea di tutelare i suoi cittadini nei settori della libertà e della sicurezza e chiede alle autorità responsabili una maggiore cooperazione nel prevenire la violenza in occasione di eventi sportivi;

23.  chiede agli Stati membri di recepire quanto prima nei propri ordinamenti interni la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 1996 concernente la prevenzione e la repressione dei disordini connessi con le partite calcistiche e di adottare le più severe sanzioni nei confronti dei responsabili, conformemente al manuale di cooperazione internazionale di polizia approvato dal Consiglio, nella sua risoluzione del 21 giugno 1999(7) ;

24.  invita gli Stati membri ad adottare, nell'ambito delle proprie legislazioni, misure fiscali che favoriscano gli investimenti privati nel settore dello sport;

25.  chiede agli Stati membri che ancora non l'abbiano fatto di costituire una Federazione sportiva per i disabili, sia fisici che mentali, riconosciuta e sostenuta dagli organismi sportivi istituzionali; invita gli Stati membri a rivolgere particolare attenzione allo sviluppo, al finanziamento e alla promozione dello sport per i portatori di handicap, nel rispetto delle loro esigenze specifiche, quale parte della cultura sportiva, nonché a promuovere scambi tra sportivi, disabili e non; invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere, attraverso i programmi comunitari, lo sport e l'attività fisica dei portatori di handicap;

26.  invita le organizzazioni sportive a ripartire le responsabilità nello sport fra donne e uomini e a rafforzare il ruolo delle donne nel processo decisionale, nonché ad elaborare programmi di equiparazione dei sessi per i loro membri;

27.  chiede che la cessione dei diritti televisivi avvenga nel rispetto del diritto antitrust, e che la titolarità di sfruttamento di questi ultimi sia attribuita ai soggetti che si facciano carico dei rischi che si assumono per allestire l'evento sportivo; chiede altresì che anche l'attribuzione dei diritti televisivi avvenga secondo criteri di trasparenza;

28.  chiede, a fronte dell'enorme importanza economica della produzione di abbigliamento ed articoli sportivi, di adoperarsi per il rispetto del diritto comunitario ed in particolare di non importare nei mercati UE, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, articoli la cui produzione non corrisponda alle norme ambientali e dell'OIL;

29.  invita la Commissione, alla luce delle conclusioni adottate dalla Presidenza portoghese in occasione del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, a presentare una comunicazione sull'inserimento dello sport nelle varie politiche comunitarie e sul riconoscimento che merita il lavoro delle organizzazioni sportive, sullo spazio concesso all'insegnamento dell'educazione fisica dai programmi scolastici dei singoli Stati membri e sulle molestie sessuali e gli abusi nello sport;

30.  insiste sul fatto che ai consumatori sia garantita una congrua parte dell'utile, e in particolare che i cittadini europei non debbano essere defraudati dell'opportunità di assistere ad importanti eventi sportivi tramite il servizio televisivo pubblico, o tramite altri canali che siano gratuiti al punto di consegna; chiede pertanto alla Commissione di considerare favorevolmente le pratiche atte a realizzare tale situazione e, in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE, di autorizzare una parziale deroga alle regole di concorrenza;

31.  reitera la richiesta fatta a tutti gli Stati membri nel paragrafo 4 della sua precitata risoluzione del 13 giugno 1997 di avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 3 bis della direttiva sulle televisioni, di impedire che una parte importante del pubblico sia privata della possibilità di seguire eventi di rilievo trasmessi in esclusiva;

32.  invita gli Stati membri ad assicurare che una quota delle entrate provenienti dagli sponsor e dalla pubblicità vada a beneficio dello sport dilettantistico;

33.  invita gli Stati membri a potenziare le scuole di specializzazione in Medicina dello sport e istituire corsi formazione professionale per tecnici nei vari settori della Medicina dello sport;

34.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 374 del 23.12.1999, pag. 56.
(2) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 291.
(3) GU C 166 del 10.6.1996, pag. 109.
(4) GU C 200 del 30.6.1997, pag. 252.
(5) Racc. 1995, I-4921.
(6) “Testi approvati”, punto 4.
(7)GU C 196 del 13.7.99, pag. 1.


Incidenti di sottomarini nucleari
Risoluzione del Parlamento europeo sull'affondamento del sottomarino Kursk e il pericolo di inquinamento nucleare nell'ex Unione Sovietica
P5_TA(2000)0379RC-B5-0704/2000

Il Parlamento europeo,

-  viste le sue precedenti risoluzioni sul pericolo di inquinamento nucleare negli Stati dell'ex Unione Sovietica,

A.  profondamente turbato dall'affondamento del sottomarino russo Kursk nel Mar di Barents il 12 agosto scorso e dalla scomparsa dei 118 marinai dell'equipaggio,

B.  preoccupato dalle possibili fughe radioattive dal sottomarino nucleare,

C.  pienamente consapevole dei rischi ecologici che rappresentano gli almeno 110 sottomarini nucleari in disarmo, con 135 reattori nucleari con combustibile spento in 72 sottomarini, i cui reattori potrebbero avvelenare l'Artico con scorie radioattive,

D.  deplorando il fatto che il Presidente russo Putin e il governo russo non abbiano fornito alcuna informazione sull'incidente per quattro giorni e in seguito abbiano taciuto su numerosi fatti, un atteggiamento che ha compromesso un'operazione di salvataggio internazionale e dato altresì una falsa impressione del pericolo nucleare per il Mar di Barents e i suoi vicini europei,

E.  profondamente preoccupato dalle continue accuse contro Alexander Nikitin, ex ufficiale della Marina ed ex prigioniero di coscienza che ha denunciato la minaccia ecologica per la regione ed è stato in seguito accusato di aver rivelato segreti di Stato, nonché dalle vessazioni nei confronti di scienziati ambientali e dei mezzi di comunicazione,

1.  condivide il lutto delle famiglie delle vittime, che hanno sofferto non solo a causa del disastro ma anche per il modo in cui le autorità russe lo hanno affrontato, in conseguenza della loro inadeguata politica di informazione;

2.  esprime la propria gratitudine agli esperti russi, britannici e norvegesi che hanno corso notevoli rischi nel tentativo di trarre in salvo l'equipaggio del Kursk;

3.  invita le autorità russe a tenere seriamente conto dei rischi ecologici rappresentati dai sottomarini nucleari in disuso nella regione, e a provvederne al disarmo in condizioni di maggiore sicurezza;

4.  invita le autorità russe ad esaminare in maniera esauriente il relitto e a svolgere un'effettiva valutazione del rischio, in collaborazione con un istituto civile in Russia e con esperti internazionali, prima di decidere di sollevare il Kursk dal fondo marino;

5.  sollecita le autorità russe a servirsi di tutte le risorse disponibili, inclusi i propri specialisti del settore;

6.  invita la Commissione ad aumentare gli aiuti alla Russia a favore dello smantellamento della flotta di sottomarini nucleari obsoleti sulla scia del disastro del Kursk;

7.  sollecita la Commissione a compiere tutto ciò che è in suo potere, nell'ambito della cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza regolamentare, per garantire che le infrastrutture per il carburante nucleare spento della Russia non rappresentino una minaccia per l'uomo o l'ambiente;

8.  chiede alla Commissione di partecipare attivamente ai lavori e alle riunioni del Consiglio artico, che rappresenta una tribuna ideale per coordinare gli interventi su simili tematiche nella regione artica;

9.  invita il Consiglio e gli Stati membri, tenuto conto del fatto che il bilancio dell'Unione europea non dispone dei fondi necessari, a prendere in considerazione la possibilità di finanziare l'assistenza alle repubbliche dell'ex Unione Sovietica, allo scopo di garantire la sicurezza del nostro ambiente comune;

10.  sottolinea la necessità di accordi comuni tra la Russia e i paesi occidentali in materia di operazioni di salvataggio, ivi incluse quelle che riguardano incidenti militari (navali);

11.  auspica che le installazioni militari (navali) siano incluse negli accordi esistenti di allerta reciproca in caso di incidente in generale o incidenti a installazioni nucleari;

12.  sollecita le autorità russe a ritirare le accuse nei confronti di Alexander Nikitin e chiudere definitivamente il caso;

13.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Presidente e al governo della Russia, nonché alla Duma.


Burundi
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Burundi
P5_TA(2000)0380RC-B5-0660/2000

Il Parlamento europeo,

-  viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Burundi,

-  viste le dichiarazioni della Presidenza dell'Unione europea e della Commissione europea del 29 agosto 2000,

-  visto l'accodo di pace firmato ad Arusha,

A.  considerando che dal 1993 il Burundi è devastato da un conflitto interno che ha fatto oltre 200.000 vittime e che ha costretto alla fuga oltre 800.000 persone, la maggior parte delle quali colpita da carestia e malattie,

B.  considerando che, dopo lunghi negoziati e grazie in particolare all'instancabile impegno dell'ex Presidente del Sudafrica Nelson Mandela, il 28 agosto ad Arusha è stato finalmente firmato un protocollo di pace, che rappresenta un nuovo importante passo sulla via della riconciliazione nazionale,

C.  considerando che alla firma del Protocollo di pace, negoziato da Nelson Mandela, hanno assistito un rappresentante dell'Unione europea, vari capi di Stato della regione e il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton,

D.  considerando che tutte le delegazioni hutu presenti e quattro partiti tutsi hanno firmato il protocollo mentre altri gruppi fautori della linea dura si sono rifiutati di farlo,

E.  considerando che l'accordo non stabilisce chi guiderà il paese durante il periodo di transizione,

F.  considerando che una minoranza mantiene ancora il proprio controllo sull'apparato dello Stato, in particolare sull'esercito,

G.  considerando il proprio attaccamento al principio democratico della rappresentanza pluralistica,

H.  esprimendo profondo rammarico per il fatto che le parti non abbiano raggiunto un accordo sulle modalità di un cessate il fuoco prima della firma del protocollo e che nel paese gli scontri continuino mietendo vittime soprattutto tra civili innocenti,

I.  considerando che il protocollo di pace mira a stabilire una più equa ripartizione del potere tra la minoranza tutsi e la maggioranza di etnia hutu,

J.  considerando che il processo di pace e la riconciliazione nazionale devono essere basati anche sulla giustizia e sulla condanna dei responsabili della violenza etnica,

K.  considerando che non vi potrà essere una pace duratura nel Burundi senza l'instaurazione della pace nella regione dei Grandi Laghi e nella Repubblica democratica del Congo,

1.  accoglie con favore la firma del protocollo di pace al Vertice di Arusha e si congratula con il Presidente Mandela, con l'équipe dei mediatori e con i negoziatori del Burundi per questo successo, che rappresenta un importante passo avanti nel processo di pace;

2.  accoglie positivamente l'annuncio di un incontro per sottoscrivere un eventuale cessate il fuoco, previsto per il 20 settembre a Nairobi;

3.  sollecita le parti che hanno sottoscritto il protocollo ad impegnarsi congiuntamente a favore dell'attuazione delle disposizioni concordate e a raddoppiare i loro sforzi per risolvere i problemi in sospeso, al fine di giungere a un accordo di pace di ampia portata;

4.  invita le parti che si sono rifiutate di firmare il protocollo a rivedere la loro posizione e a trovare il necessario compromesso;

5.  invita l'intera popolazione del Burundi ad abbandonare la violenza e chiede in particolare ai gruppi armati di sospendere le ostilità e di unirsi ai negoziati;

6.  invita i paesi confinanti a sostenere il processo di pace nel Burundi garantendo che il loro territorio non venga usato in alcun modo per minacciare la sicurezza della popolazione burundese;

7.  sottolinea che l'erogazione di aiuti strutturali al Burundi dovrebbe riprendere gradualmente non appena saranno soddisfatte le seguenti condizioni: impegno attivo dei partiti politici nel processo di pace e miglioramento della situazione dei diritti dell'uomo e della sicurezza;

8.  chiede che la transizione venga gestita in modo collegiale con una condivisione delle responsabilità in seno a un governo di unione nazionale;

9.  chiede che vengano organizzate elezioni libere, conformemente agli accordi di Arusha;

10.  accoglie favorevolmente il processo di chiusura dei campi di “raggruppamento” hutu;

11.  ricorda che una stampa libera e responsabile può svolgere un ruolo importante nel processo di pace, di ricostruzione e di riconciliazione nazionale;

12.  si rallegra della liberazione dei prigionieri politici, a condizione che i colpevoli di crimini contro l'umanità siano ritenuti penalmente responsabili delle loro azioni;

13.  chiede che venga organizzata la protezione delle popolazioni civili garantendo il rimpatrio dei profughi e il libero accesso delle popolazioni agli aiuti umanitari;

14.  ritiene indispensabile creare progressivamente un esercito rappresentativo dell'insieme della nazione;

15.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Presidente Mandela, all'OUA e ai governi del Burundi, della Repubblica democratica del Congo, della Tanzania e dell'Uganda.


Diritti umani: Rifugiati del Bhutan in Nepal
Risoluzione del Parlamento europeo sui profughi bhutanesi in Nepal
P5_TA(2000)0381RC-B5-0673/2000

Il Parlamento europeo,

-  visto la sua risoluzione del 14 marzo 1996 sulla situazione dei profughi del Bhutan di lingua nepalese(1) ,

A.  considerando la visita in Nepal dal 21 al 22 aprile 2000 della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi dell'Asia del sud e la SAARC, che ha compreso una valutazione in loco della situazione tuttora critica dei quasi 98.000 rifugiati bhutanesi sistemati in sette campi profughi del Nepal orientale,

B.  rammentando che tanto il Bhutan che il Nepal hanno fornito assicurazioni al Parlamento europeo secondo cui sarebbero stati rapidamente conclusi dei negoziati bilaterali e l'effettiva verifica nei campi sarebbe iniziata entro il luglio 2000,

C.  consapevole che la crescita demografica tra i profughi bhutanesi, che è un processo naturale, comporta un ulteriore fabbisogno di risorse tra cui capanne supplementari e strutture connesse in campi già angusti e che, analogamente, le forniture di prodotti alimentari e non alimentari rappresentano un altro ambito in cui il fabbisogno continua ad aumentare anno dopo anno,

D.  conscio del ruolo essenziale svolto dal Programma Alimentare Mondiale (WFP) e dall'UNHCR, i quali forniscono assistenza ai profughi, e del fatto che l'Unione europea ed altri donatori hanno fornito fondi a queste due organizzazioni, e compiacendosi che l'UE abbia anche fornito sostegno ai profughi e alle zone interessate dai profughi mediante le ONG,

E.  sottolineando che, mentre la UE rimane uno dei principali donatori, sia l'UNHCR che il WPF incontrano crescenti difficoltà nel raccogliere fondi per la conduzione dei campi e che negli ultimi mesi il WFP si è trovato dinanzi alla possibilità concreta e molto grave di una futura penuria alimentare, ed esprimendo altresì la propria inquietudine per il fatto che i donatori sono sempre più preoccupati per l'assenza di progressi,

F.  compiacendosi dei colloqui sul problema dei profughi bhutanesi tenuti dall'Alto Commissario per i profughi dell'ONU, Sadako Ogata, con le autorità bhutanesi e nepalesi in occasione della sua visita in questi paesi alla fine di aprile - inizio di maggio 2000,

1.  ribadisce la sua richiesta ai governi del Bhutan e del Nepal di raggiungere, in cooperazione con tutte le altre parti in causa, un accordo che consenta il tempestivo rimpatrio volontario dei profughi bhutanesi;

2.  deplora l'occupazione illegale e istituzionalizzata delle case e delle terre delle persone scacciate, poiché essa complica l'eventuale futuro rimpatrio e rende più difficile raggiungere una composizione equa;

3.  si compiace dell'ultimo giro di colloqui bilaterali tra il Nepal e il Bhutuan che ha avuto luogo a Thimphu nel maggio di quest'anno; si compiace altresì che il Nepal abbia accettato il compromesso dell'UNHCR sull'essenziale definizione del concetto di unità "familiare” a fini di verifica ed esorta le autorità bhutanesi ad accettare il compromesso dell'UNHCR di modo che si possa dare immediatamente seguito all'impegno a favore di verifiche sul posto ai fini di un rimpatrio dei profughi tempestivo ed entro una determinata scadenza;

4.  si compiace dell'impegno dato dalle autorità bhutanesi all'Alto Commissario dell'ONU per i rifugiati in occasione della sua visita in Bhutan e in Nepal, a risolvere il problema dei profughi e a dar prova della flessibilità necessaria per una soluzione tempestiva del problema dei profughi bhutanesi in Nepal;

5.  ritiene che i donatori internazionali debbano mettere a disposizione dei fondi sufficienti per consentire la conduzione dei campi durante il processo negoziale e di verifica e apprezza enormemente il sostegno diretto ai campi i quali, finora, sono costati 92 milioni di dollari USA ed esorta i donatori ad insistere ulteriormente acciocché il governo bhutanese faciliti un rapido rimpatrio dei profughi;

6.  riconosce la disponibilità non indifferente manifestata dal Nepal nell'accogliere i profughi che sono le vittime di un'arbitraria privazione della nazionalità e di espulsioni coatte i quali sono giunti in Nepal attraverso l'India, paese che si rifiuta sistematicamente di contribuire a risolvere la questione dei rimpatri sostenendo che si tratta di una questione bilaterale che riguarda solo il Bhutan e il Nepal;

7.  ritiene che le autorità indiane debbano prendere in debita considerazione la situazione umanitaria dei profughi bhutanesi in Nepal e intraprendere iniziative politiche allo scopo di favorire la soluzione del problema, rilevando tuttavia al tempo stesso che vi sono 25.000 profughi bhutanesi in India;

8.  esorta ed incoraggia tutte le parti interessate, compresi i donatori internazionali, a contribuire alla ricerca di una soluzione tempestiva e permanente tenendo presente che negli ultimi 8 anni quasi 98.000 persone sono state private dei loro diritti umani;

9.  si compiace del rilascio di Tek Nath Rizal e di 200 altri prigionieri quale segnale positivo della disponibilità bhutanese ma al tempo stesso deplora l'assenza di progressi in altri ambiti;

10.  si compiace delle azioni positive per la definizione della banca dati e degli aspetti procedurali legati al processo di verifica e segnala il ruolo importante che può essere svolto dall'UNHCR nell'agevolare l'attuazione pratica del processo;

11.  rileva con soddisfazione che i Primi Ministri del Bhutan e del Nepal si incontreranno assai presto a New York e incontreranno anche l'Alto Commissario per i rifugiati Ogata; auspica che da questa riunione scaturisca una composizione politica definitiva di questo problema di lunga data; in caso contrario, esorta il Consiglio ad avviare discussioni concrete e a prendere in considerazione la concessione di sostegno finanziario al fine di incoraggiare tutte le parti in causa ad intraprendere le necessarie iniziative politiche che sfocino in una soluzione definitiva e durevole al massimo livello politico;

12.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai governi del Bhutan, del Nepal e dell'India, al Segretariato della SAARC, al WFP e all'UNHCR.

(1) GU C 96 dell'1.4.1996, pag. 296.


Diritti umani: Birmania
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Birmania
P5_TA(2000)0382RC-B5-0716/2000

Il Parlamento europeo,

-  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Birmania, in particolare le risoluzioni del 16 settembre 1999(1) e del 18 maggio 2000(2) ,

-  viste le due dichiarazioni della Presidenza dell'Unione europea sulla Birmania (25 agosto 2000 e 2 settembre 2000),

A.  considerando che sono trascorsi dieci anni da quando la Lega Nazionale per la democrazia (NLD) ha vinto elezioni libere ed eque ottenendo 392 seggi su 485 in parlamento e considerando che il parlamento eletto, che ora è rappresentato dal CRPP, non è ancora stato autorizzato a riunirsi,

B.  considerando che la signora Aung San Suu Kyi si è attivata per molti anni a favore del ripristino della democrazia con mezzi pacifici ed è stata insignita del Premio Nobel e del Premio Sakharov per il suo impegno,

C.  considerando che alla fine di agosto il Consiglio di Stato per la Pace e lo Sviluppo (SPDC) della Birmania ha impedito a una delegazione del NLD, della quale faceva parte anche la signora Aung San Suu Kyi, di incontrare funzionari del NLD a Kungyangon,

D.  considerando che in un primo momento i membri del NLD si sono rifiutati di ritornare nella capitale e hanno vissuto per strada per molti giorni a seguito dei quali sono stati obbligati a ritornare a Rangoon dove, secondo Amnesty International, la signora Aung San Suu Kyi e i suoi colleghi sono tenuti segregati dal 2 settembre 2000,

E.  considerando che alla fine di marzo 2000 l'organo di governo dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha fornito prove del mantenimento, da parte del SPDC, di un regime di lavoro forzato che non accenna a migliorare e ha adottato una risoluzione in cui auspica l'imposizione di sanzioni contro il governo birmano,

F.  considerando che il 14 giugno 2000 la Conferenza dell'OIL a Ginevra ha approvato, con 257 voti a favore, 41 voti contrari e 31 astensioni, l'imposizione di queste sanzioni contro la Birmania, concedendo tuttavia al paese quattro mesi di tempo per dimostrare la propria disponibilità ad abolire il lavoro forzato,

G.  considerando che il regime ha accettato le condizioni della missione dell'OIL nel paese, che ha rinviato l'imposizione delle sanzioni fino al 30 novembre 2000, data a partire dalla quale esse verranno applicate a meno che il regime non dia prova della propria intenzione di rispettare pienamente le raccomandazioni del suddetto organo dell'OIL,

H.  constatando che gli sforzi dell'UE volti a migliorare la situazione attraverso il dialogo con le autorità birmane sono rimasti vani ed esprimendo rammarico per la recente riammissione della Birmania nell'ASEAN e alle riunioni UE-ASEAN,

I.  osservando che il Consiglio non ha ancora risposto alla richiesta di Aung San Suu Kyi di imporre sanzioni economiche e non ha adottato alcuna misura economica di rilievo contro il SPDC e osservando che gli Stati Uniti hanno già bloccato nuovi investimenti in Birmania,

J.  preoccupato per le informazioni secondo le quali sul territorio birmano sarebbero state costruite numerose basi militari cinesi,

1.  condanna fermamente la violazione della libertà di circolazione, di espressione e di riunione del Segretario generale della Lega Nazionale per la democrazia, le intimidazioni nei suoi confronti, le minacce alle attività del NLD, gli arresti domiciliari ai quali è di fatto costretta dal suo ritorno e la negazione ai diplomatici occidentali della possibilità di incontrarla;

2.  chiede alle autorità birmane di concedere immediatamente la libertà di circolazione a Aung San Suu Kyi e a tutti i cittadini del paese;

3.  sollecita la Commissione e l'Alto rappresentante per la PESC a impegnarsi con determinazione per incontrare Aung San Suu Kyi;

4.  invita il SPDC a porre fine al regime di lavoro forzato, che è stato definito dall'OIL come un “crimine contro l'umanità”, e alle connesse violazioni dei diritti umani;

5.  invita l'OIL a imporre sanzioni in novembre, fino a quando il lavoro forzato non verrà abolito in Birmania;

6.  sollecita le autorità birmane a ripristinare la democrazia e ad aprire un dialogo con l'opposizione che possa portare alla riconciliazione nazionale in uno stato unito e democratico;

7.  invita i governi dei paesi membri dell'ASEAN a persuadere il SPDC ad abolire le restrizioni nei confronti del principale leader dell'opposizione del paese e dei membri del NLD;

8.  ribadisce il proprio invito alla Commissione e al Consiglio ad imporre, di concerto con gli Stati Uniti, sanzioni economiche contro la Birmania e ad escludere il paese dalle riunioni UE-ASEAN, come per esempio l'incontro dei ministri degli Esteri UE-ASEAN che si terrà in dicembre, attivandosi nel contempo in seno all'ONU per isolare la Birmania fino al ripristino della democrazia;

9.  invita la Commissione e il Consiglio ad offrire assistenza ai profughi birmani in Thailandia, Malaysia e India,

10.  invita la Commissione e il Consiglio a indagare sulle informazioni riguardanti le basi militari cinesi in Birmania;

11.  ritiene che i governi degli Stati membri debbano sconsigliare i propri cittadini di recarsi in Birmania per turismo, in particolare perché molte strutture turistiche sono state costruite anche mediante il ricorso al lavoro forzato;

12.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri dell'Unione europea e ai paesi membri dell'ASEAN e ai governi di Birmania, India, Cina e Giappone.

(1) GU C 54 del 25.2.2000, pag. 111.
(2) Testi approvati, punto 21.


Diritti umani: Violazione dei diritti umani in Colombia, con particolare riferimento al caso di Padre Brendan Forde
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti dell'uomo in Colombia e le minacce di morte contro il Padre francescano Brendan Forde e la sua Comunità
P5_TA(2000)0383RC-B5-0664/2000

Il Parlamento europeo,

-  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Colombia,

-  viste le ultime relazioni sulla Colombia della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite,

A.  considerando l'avvio del processo di pace e ribadendo il fermo sostegno dell'Unione europea agli sforzi in suo favore, al fine di raggiungere un accordo tra tutte le parti in conflitto,

B.  profondamente preoccupato per l'esistenza di una spirale della violenza politica in Colombia,

C.  considerando che le Comunità per la pace della regione di Uraba si sono dichiarate neutrali nel conflitto politico che imperversa in Colombia tra guerriglia, gruppi paramilitari e forze militari; che, tuttavia, la Comunità per la pace de La Unión e la Commissione intercongregativa per la giustizia e la pace, compreso il Padre francescano irlandese Brendan Forde, hanno continuato a ricevere minacce di morte se non abbandoneranno la zona,

D.  constatando che la popolazione civile si trova indifesa dinanzi alla violenza,

1.  ribadisce il proprio sostegno a una soluzione pacifica del conflitto colombiano e il proprio appoggio ai dialoghi e ai negoziati di pace tra il governo della Colombia e i gruppi di guerriglia FARC e ELN;

2.  condanna fermamente la violenza qualunque sia la sua origine, soprattutto il massacro dell'8 luglio 2000 nella Comunità per la pace de La Unión, nella regione di Uraba, ed esprime la propria solidarietà a tutti coloro che lavorano a favore dello stato di diritto in tale paese;

3.  esorta le autorità colombiane a proteggere maggiormente le organizzazioni che militano a favore dei diritti dell'uomo e a sostenerne per quanto possono l'operato, e soprattutto ad attivarsi immediatamente per proteggere la vita e i diritti dei membri delle Comunità per la pace, soprattutto a La Unión, e dei membri della Commissione intercongregativa per la giustizia e la pace, nonché del Padre francescano irlandese Brendan Forde;

4.  si compiace della decisione adottata dal governo colombiano di istituire e di partecipare a una commissione incaricata di indagare sull'ultimo massacro a La Unión, il terzo in questa comunità dal 1997, al fine di consegnare alla giustizia i responsabili;

5.  ribadisce il proprio rifiuto dell'uso delle armi quale strumento per risolvere i problemi della società colombiana ed esorta tutte le parti in conflitto a portare avanti i negoziati di pace che il Presidente Andrés Pastrana sta conducendo con i gruppi di guerriglia FARC e ELN;

6.  chiede alla Commissione europea e agli Stati membri, in stretta concertazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, di seguire l'evoluzione della situazione dei diritti dell'uomo in Colombia e di informarne in merito il Parlamento europeo;

7.  si impegna ad incoraggiare la UE ad accrescere il proprio sostegno all'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo dell'ONU in Colombia;

8.  ritiene che l'Unione europea debba perseguire una propria strategia, non militare, di lotta contro il narcotraffico, di modo che i paesi poveri produttori di stupefacenti non siano i soli a doversi confrontare con questa piaga, ma che vi sia una collaborazione da parte dei paesi destinatari della droga, dal momento che il commercio internazionale di stupefacenti è possibile solo con la partecipazione degli uni e degli altri paesi;

9.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo della Colombia e alle autorità della Comunità per la pace di La Unión/San José de Apartadó.


Diritti umani: Soldati britannici, ostaggi in Sierra Leone
Risoluzione del Parlamento europeo sul sequestro di soldati britannici nella Sierra Leone
P5_TA(2000)0384RC-B5-0714/2000

Il Parlamento europeo,

-  viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione politica nella Sierra Leone,

A.  considerando il sequestro, da parte dei miliziani denominati West Side Boys, di 11 soldati britannici avvenuto lo scorso 25 agosto 2000 nella Sierra Leone,

B.  considerando che, dopo il rilascio di 5 ostaggi, altri 6 sono tuttora detenuti,

C.  considerando che i sequestratori chiedono, in cambio della libertà dei rapiti, la liberazione del leader "Brigadier Bombblast”,

D.  considerando i precedenti esistenti nella Sierra Leone in materia di sequestri di soldati e personale appartenente alle forze delle Nazioni Unite UNAMSIL, in particolare il sequestro di 400 impiegati dell'ONU avvenuto nello scorso maggio,

E.  visti gli accordi di Lomé del luglio 1999, purtroppo non rispettati, che prevedono il disarmo di tutte le forze non governative,

F.  considerando che la presenza britannica ha impedito il lancio di un nuovo sanguinoso attacco dei ribelli contro la capitale Freetown,

G.  considerando che il governo della Sierra Leone ha respinto le richieste dei miliziani e rifiuta di aprire negoziati,

H.  considerando che una soluzione pacifica per la Sierra Leone può essere trovata soltanto attraverso una genuina cooperazione a livello regionale e una lotta contro il contrabbando di diamanti, controllato principalmente dal RUF nelle province orientali con ramificazioni nei paesi vicini,

I.  considerando positivamente le dichiarazioni rese dopo quest'ultimo sequestro da Johnny Paul Koroma, ex capo dell'AFRC e vicino al gruppo West Side Boys, nelle quali egli chiede la liberazione più immediata possibile dei soldati britannici e prende le distanze dalle richieste della milizia,

1.  esige dalla milizia dei West Side Boys l'immediata e incondizionata liberazione dei soldati britannici sequestrati, esprime la propria solidarietà ai soldati britannici ancora sequestrati e alle loro famiglie e auspica ardentemente la loro pronta liberazione;

2.  esorta il governo della Sierra Leone a mantenere saldamente la propria posizione di non liberare Brigadier Bombblast e continuare nel processo verso la pace e la riconciliazione del popolo della Sierra Leone;

3.  esorta il Consiglio a continuare ad adoperarsi per consolidare il processo di pace nella Sierra Leone a prescindere dalle notevoli difficoltà con cui si sta scontrando e ad appoggiare l'operato dell'esercito britannico nella zona adottando misure atte ad integrarne l'azione;

4.  esorta l'ONU, l'OUA, il Consiglio e la Commissione ad adottare le misure del caso contro il traffico di diamanti che alimenta la guerra e a proteggere la popolazione civile su cui si riversa tutto l'impatto della guerra civile;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Primo Ministro del Regno Unito, al Presidente della Sierra Leone e ai Segretari generali dell'ONU e dell'OUA.


Diritti umani: Bombardamenti turchi nell'Iraq settentrionale
Risoluzione del Parlamento europeo sui bombardamenti turchi nel nord dell'Iraq
P5_TA(2000)0385RC-B5-0672/2000

Il Parlamento europeo,

-  viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Turchia e in particolare quelle concernenti i bombardamenti turchi nel nord dell'Iraq ,

A.  considerando che la Turchia ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione internazionale contro la tortura,

B.  considerando che il Consiglio europeo, nella sua riunione di Helsinki del dicembre 1999, ha riconosciuto alla Turchia lo status di paese candidato,

C.  considerando che l'esercito turco ha bombardato, il 15 agosto 2000, alcuni villaggi della regione di Kendakor nel nord dell'Iraq, provocando diverse decine di vittime nonché decine di feriti tra la popolazione civile,

D.  considerando che una delegazione dell'associazione turca per i diritti umani che voleva rendersi conto delle conseguenze di questi ultimi bombardamenti non è stata autorizzata a recarsi sul luogo,

E.  considerando che il bombardamento di villaggi curdi nel nord dell'Iraq da parte dell'esercito turco costituisce una violazione dell'integrità territoriale dell'Iraq e del diritto internazionale,

F.  considerando che la Turchia, in quanto paese candidato all'adesione all'Unione europea, si è impegnata a conformarsi ai criteri di Copenaghen,

1.  esprime le sue condoglianze alle famiglie delle vittime dei bombardamenti turchi del 15 agosto 2000 nel Nord dell'Iraq;

2.  chiede il rispetto delle frontiere internazionali di tutti i paesi della regione e condanna di conseguenza, in quanto contrarie al diritto internazionale, tutte le incursioni turche in territorio iracheno;

3.  ribadisce la sua profonda convinzione che il riconoscimento e il rispetto dei diritti fondamentali dei Curdi costituisce un elemento essenziale del processo di democratizzazione della Turchia, nonché del processo di adesione di questo paese all'Unione conformemente ai criteri di Copenaghen;

4.  esorta gli Stati membri a rispettare il codice di comportamento concernente le esportazioni di armi anche nel caso della Turchia;

5.  ribadisce la sua convinzione che solo una soluzione politica e pacifica alla "questione curda”, che deve includere un rimedio al sottosviluppo delle regioni della Turchia sudorientale, potrà contribuire alla stabilizzazione e allo sviluppo della regione;

6.  esorta il Consiglio e la Commissione a sottolineare che solo il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e del diritto internazionale permetterà alla Turchia di continuare a pretendere lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea;

7.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché al governo e al parlamento turchi.


Centrale nucleare di Temelin
Risoluzione del Parlamento europeo sulla centrale nucleare ceca di Temelin
P5_TA(2000)0386RC-B5-0708/2000

Il Parlamento europeo,

-  vista la comunicazione della Commissione relativa ad azioni nel settore nucleare a favore di paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e dei nuovi Stati indipendenti (COM(1998) 134 - C4-0314/1998 ),

-  viste le conclusioni del Consiglio sulla sicurezza nucleare nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea del 7 dicembre 1998,

-  vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 25/98 sulle operazioni dell'Unione europea nel settore della sicurezza nucleare in Europa centrale ed orientale (PECO) e nei Nuovi Stati Indipendenti (NSI) (periodo 1990-1997)(1) ,

-  vista la sua risoluzione del 6 maggio 1999 sulla centrale nucleare ceca di Temelin(2) ,

A.  considerando che gli Stati sovrani hanno il diritto di determinare le proprie opzioni in materia di energia,

B.  considerando che il governo della Repubblica ceca intende avviare nel corso dei prossimi giorni l'attivazione di prova del reattore n. 1 di Temelin e che il combustibile è stato già caricato nel mese di luglio,

C.  considerando che il reattore, originariamente del tipo VVER 1000 di progettazione sovietica, è stato trasformato da una sussidiaria della BNFL, l'impresa statunitense Westinghouse,

D.  considerando che la decisione di inserire Temelin nella rete sta causando considerevole preoccupazione tra la popolazione della Repubblica ceca e dei paesi confinanti,

E.  considerando che, secondo alcune fonti ceche, le verifiche dell'impatto ambientale per quanto concerne le modifiche strutturali apportate alla centrale nucleare di Temelin non sarebbero state completate,

F.  considerando che l'attivazione del blocco 1 della centrale nucleare di Temelin prima del regolare completamento delle procedure di verifica sopra menzionate priva di significato questo importante strumento,

G.  considerando che l'opinione pubblica ceca ed internazionale non è ancora stata informata dettagliatamente in merito ai livelli di sicurezza di Temelin, sui quali permangono gravi dubbi,

H.  considerando che, per proteggere la popolazione d'Europa, sono necessari i più elevati livelli di sicurezza nucleare,

1.  esorta il governo della Repubblica ceca ad assicurare che il blocco 1 della centrale nucleare di Temelin sarà collegato alla rete solo quando le relative procedure di verifica ambientale saranno state svolte a livelli accettabili nell'ambito dell'Unione europea;

2.  esorta il governo della Repubblica ceca a garantire che l'opinione pubblica ceca ed internazionale ricevano dall'operatore di Temelin, nonché dall'autorità nazionale di controllo (SUJB), informazioni dettagliate sulla base delle quali i livelli di sicurezza raggiunti a Temelin possano essere anche esaminati da esperti;

3.  esorta il governo ceco a fare ricorso a tutti gli strumenti di dialogo e a rafforzare lo scambio di informazioni rilevanti con le istituzioni dell'Unione europea;

4.  invita il parlamento della Repubblica ceca a ratificare rapidamente la convenzione di Espoo, che garantisce i diritti dei cittadini dei paesi confinanti nel contesto delle procedure di verifica ambientale per quanto concerne le centrali nucleari e a considerare l'immediata applicazione volontaria delle disposizioni di tale convenzione;

5.  invita il governo ceco e le autorità ceche in generale a fare il possibile per conformarsi pienamente ai criteri internazionali di sicurezza e a continuare la loro cooperazione con l'IAEA;

6.  chiede che le questioni relative all'energia e alla sicurezza nucleare continuino ad essere deferite alla commissione parlamentare mista PE-Repubblica ceca;

7.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle autorità competenti delle Repubblica ceca.

(1) GU C 35, del 9.2.1999, pag. 1.
(2) GU C 279, dell'1.10.1999, pag. 427.


Incendi in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo sugli incendi forestali in Europa
P5_TA(2000)0387RC-B5-0703/2000

Il Parlamento europeo,

-  visti gli incendi forestali verificatesi nel corso dell'estate 2000 in Europa e in particolare in Grecia, Spagna, Francia, Italia, Portogallo e nei Balcani,

-  vista la decisione 1999/847/CE che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile,

-  visto il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi e la proposta di modifica in corso di negoziato (COM(1999) 379 ) e la sua posizione in materia del 6 luglio 2000(1) ,

-  viste le sue risoluzioni del 20 gennaio 2000(2) e del 14 aprile 2000(3) sulle conseguenze agricole, silvicole e ambientali delle tempeste dell'inverno 1999,

A.  considerando l'elevato numero di incendi che hanno devastato vaste regioni dell'Europa meridionale, provocando la morte di diverse persone, bruciando oltre 100.000 ettari di foreste e terre coltivate, un elevato numero di allevamenti e altre tenute, causando ingenti distruzioni e danneggiando gravemente abitazioni e infrastrutture,

B.  considerando le conseguenze disastrose per le economie delle regioni interessate dagli incendi,

C.  considerando il ruolo importante che riveste la foresta mediterranea per l'economia regionale, l'assetto del territorio, l'ambiente di vita e la conservazione della diversità biologica; considerando che la superficie distrutta dagli incendi è nettamente superiore alle zone annualmente rimboschite, un fatto dalle implicazioni economiche, sociali ed ecologiche estremamente gravi,

D.  considerando l'assenza di una politica forestale comunitaria e le modifiche al regolamento (CEE) n. 2158/92 che non consentono di andare oltre la semplice sorveglianza dello stato delle foreste,

E.  considerando che gli Stati membri, segnatamente quelli più poveri, non sono in grado di far fronte ai disastri naturali di simile ampiezza e necessitano di solidarietà ed assistenza,

1.  esprimere cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime e agli abitanti delle zone colpite e rende omaggio alla mobilitazione e all'abnegazione dei pompieri e dei volontari che hanno lottato senza tregua contro gli incendi, spesso rischiando la propria vita;

2.  condanna fermamente l'atteggiamento criminale di coloro che ricorrono agli incendi per incassare premi assicurativi e beneficiare di programmi di risarcimento, distruggendo in tal modo il patrimonio e mettendo in pericolo la vita di cittadini e pompieri;

3.  invita la Commissione e le autorità nazionali/regionali a modificare la legislazione in materia, onde assicurare che i programmi di sovvenzioni all'agricoltura non abbiano l'effetto perverso di incentivare la distruzione del patrimonio;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri colpiti dagli incendi forestali ad adeguare i programmi di sviluppo regionale 2000-2006 finanziati a titolo dei Fondi strutturali, allo scopo di affrontare le questioni legate a questa tematica con provvedimenti di prevenzione, ripristino e rimboschimento, segnatamente nelle regioni mediterranee e dell'Europa meridionale;

5.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di servirsi dell'iniziativa comunitaria Interreg 2000-2006 per intraprendere azioni nell'ambito della pianificazione territoriale e nella gestione sostenibile dell'utilizzo della terra delle zone colpite dagli incendi forestali;

6.  chiede che la politica di rimboschimento delle zone danneggiate sia condotta nel rispetto delle specie vegetali locali e della diversità degli ecosistemi e rammenta con veemenza che occorre prestare particolare attenzione al ripristino dei paesaggi rurali; sottolinea che la ricerca e l'attuazione di una gestione ecologica delle risorse necessitano di un riequilibrio su un determinato territorio tra le potenzialità, tra cui particolare quelle agricole, silvicole e pastorali, e le attività intraprese, suscettibili di imprimere un nuovo dinamismo a tali zone, offrendo alternative di sviluppo sostenibile; sottolinea che una simile presenza di attività in zone silvicole costituisce un elemento di vigilanza e di dissuasione contro gli incendi, siano essi dolosi o meno;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri ad intraprendere tutte le iniziative e le misure necessarie ad introdurre registri forestali nei paesi che ne sono sprovvisti, contribuendo in tal modo alla tutela, allo sviluppo, al ripristino ecologico e allo sfruttamento produttivo delle foreste in tali paesi e invita gli Stati membri a lottare contro la speculazione fondiaria al fine di proteggere e rimboschire le zone sinistrate;

8.  auspica la realizzazione di inventari di attività economiche ad elevato utilizzo del territorio e la ricerca di tecniche che le valorizzino e che prevengano i rischi di incendio, nonché la costituzione di banche dati geografiche che permettano un approccio migliore alla gestione dello spazio rurale e alla valorizzazione delle risorse naturali;

9.  chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa volta ad accrescere lo scambio di informazioni tecniche e investigative e sviluppare a livello europeo il coordinamento delle forze di polizia specializzate nei settori agroambientale e forestale;

10.  invita gli enti locali, regionali, nazionali e, se necessario, le istituzioni europee a lanciare campagne comuni d'informazione e programmi di educazione ambientale, volti a una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa i rischi legati agli incendi forestali;

11.  invita gli enti locali a migliorare la gestione delle foreste e ad adottare i necessari provvedimenti di pianificazione del territorio e di bilancio, che permettano ai pompieri di individuare gli incendi ed agire con celerità allorché scoppiano;

12.  invita la Commissione a creare un Centro europeo per la prevenzione degli incendi ai fini dello studio sistematico e dell'introduzione di nuove metodologie tecniche per la prevenzione e la lotta agli incendi forestali nei paesi mediterranei e in altri paesi dell'Europa meridionale;

13.  accoglie favorevolmente le iniziative intraprese di recente dalla Commissione e dal Centro comune di ricerca volte ad elaborare indicatori di rischio negli Stati membri del Mediterraneo, consentendo in tal modo ai pompieri di valutare l'eventuale necessità di interventi di emergenza, e auspica ulteriori iniziative in questo settore;

14.  invita la Commissione ad accrescere gli investimenti nella protezione civile a livello di UE;

15.  chiede alla Commissione di promuovere la creazione di organismi comunitari specializzati che coordinino e partecipino attivamente alla prevenzione e agli interventi in caso di catastrofi naturali e industriali;

16.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri, nonché alle autorità locali delle zone interessate.

(1) "Testi approvati”, punto 25.
(2) "Testi approvati”, punto 3.
(3) "Testi approvati”, punto 2.

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