Indice 
Testi approvati
Mercoledì 23 febbraio 2005 - Strasburgo
Accordo euromediterraneo di associazione CE-Egitto ***
 Codice doganale comunitario ***II
 Statistiche sulla formazione professionale nelle imprese ***I
 Documenti d'identità dei marittimi *
 Introduzione di sanzioni per casi di inquinamento ***II
 Patente di guida ***I
 Informazione fluviale ***I
 Riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare ***I
 Agenzia comunitaria di controllo della pesca *
 Piano d'azione per l'ambiente e la salute 2004-2010
 Relazione tra l'Unione europea e i paesi della regione mediterranea

Accordo euromediterraneo di associazione CE-Egitto ***
PDF 190kWORD 27k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (5100/2005 – COM(2004)0428 – C6-0027/2005 – 2004/0131(AVC))
P6_TA(2005)0036A6-0041/2005

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (5100/2005 - COM(2004)0428)(1),

–   vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, nonché dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0027/2005),

–   visti l'articolo 43, paragrafo 1, l'articolo 75 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0041/2005),

1.   esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica araba di Egitto.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Codice doganale comunitario ***II
PDF 102kWORD 26k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (12060/2/2004 - C6-0211/2004 - 2003/0167 (COD))
P6_TA(2005)0037A6-0021/2005

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (12060/2/2004 - C6-0211/2004),

–   vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0452)(2),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0021/2005),

1.   approva la posizione comune;

2.   constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.   incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.   incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati del 20.4.2004, P5_TA(2004)0281.
(2) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Statistiche sulla formazione professionale nelle imprese ***I
PDF 313kWORD 44k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (COM(2004)0095 – C5-0083/2004 – 2004/0041(COD))
P6_TA(2005)0038A6-0033/2005

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0095)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0083/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0033/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 febbraio 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese

P6_TC1-COD(2004)0041


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1)  In occasione del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 l'Unione europea ha stabilito l'obiettivo strategico di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

(2)  L'occupabilità, l'adattabilità e la mobilità dei cittadini è vitale per l'Europa se vuole mantenere il suo impegno di diventare la società basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

(3)  L'apprendimento permanente è un elemento chiave per lo sviluppo e la promozione di una manodopera qualificata, formata e adattabile.

(4)  Il Consiglio nelle sue conclusioni del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell'istruzione e della formazione (parametri di riferimento)(5) ha adottato il seguente parametro di riferimento "Pertanto, entro il 2010, il livello medio di partecipazione all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dovrebbe attestarsi nell'Unione europea almeno al 12,5% della popolazione adulta in età lavorativa (fascia di età compresa tra 25 e 64 anni)".

(5)  Il Consiglio europeo di Lisbona ha confermato che l'apprendimento permanente costituisce una componente essenziale del modello sociale europeo.

(6)  La nuova strategia europea per l'occupazione confermata dalla decisione 2003/578/CE del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione(6) intende meglio contribuire alla strategia di Lisbona e porre in atto strategie coerenti e globali per l'apprendimento permanente.

(7)  Nell'applicazione del presente regolamento è opportuno tenere conto della nozione di "persone svantaggiate sul mercato di lavoro" presente negli Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.

(8)  Si deve riservare un'attenzione particolare alla formazione nel posto di lavoro e durante l'orario di lavoro quali dimensioni cruciali dell'apprendimento permanente.

(9)  Informazioni statistiche comparabili a livello comunitario, con un'attenzione specifica per la formazione erogata dalle imprese, sono essenziali per lo sviluppo di strategie di apprendimento permanente e per il monitoraggio dei progressi realizzati ai fini della loro attuazione.

(10)  La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata da regole stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(7).

(11)  La trasmissione di dati che sottostanno all'obbligo di riservatezza dei dati statistici è disciplinata dalle regole enunciate nel regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell"11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto(8).

(12)  Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici(9) stabilisce le condizioni in base alle quali può essere consentito l'accesso ai dati riservati trasmessi alla Comunità.

(13)  Poiché lo scopo del presente regolamento, ossia la creazione di standard statistici comuni che consentano la produzione di dati armonizzati, non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall"articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per raggiungere tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10). Tali misure dovrebbero tenere conto delle risorse disponibili negli Stati membri per la raccolta e la trasformazione dei dati.

(15)  Il Comitato del programma statistico è stato consultato conformemente all'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un Comitato del Programma statistico delle Comunità europee(11),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

   a) "impresa': l'impresa quale definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità(12);
   (b) "NACE Rev. 1': la classificazione generale industriale delle attività economiche nella Comunità europea stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee(13).

Articolo 3

Dati da raccogliere

1.  I dati sono raccolti dagli Stati membri al fine di produrre statistiche comunitarie per l'analisi della formazione professionale continua nelle imprese nei seguenti ambiti:

   a) la politica di formazione e le strategie di formazione delle imprese per lo sviluppo delle competenze della loro manodopera;
   b) la gestione, l'organizzazione e le forme di formazione professionale continua nelle imprese;
   c) il ruolo delle parti sociali nell'assicurare in tutti i suoi aspetti una formazione professionale continua sul posto di lavoro;
   d) l'accesso alla formazione professionale continua, il suo volume e contenuto, soprattutto in relazione all'attività economica e alla grandezza dell'impresa;
   e) misure specifiche di formazione professionale continua delle imprese per migliorare le abilità TIC della loro manodopera;
   f) le opportunità che i lavoratori delle PMI hanno di accedere alla formazione professionale continua e di acquisire nuove abilità, e in particolare i bisogni specifici delle PMI di fornire formazione;
   g) l'impatto di misure pubbliche sulla formazione professionale continua nelle imprese;
   ( h) le pari opportunità nell'accesso alla formazione professionale continua nelle imprese per tutti i lavoratori, in particolare con un'attenzione specifica per il genere e per specifici gruppi d'età;
   ( i) misure specifiche di formazione professionale continua per gruppi che si trovano svantaggiati sul mercato del lavoro;
   j) misure di formazione professionale rivolte alle diverse forme di contratto di lavoro;
   ( k) spesa per la formazione professionale continua: livelli di finanziamento e risorse finanziarie, incentivi per la formazione professionale continua;
   ( l) procedure di valutazione e monitoraggio delle imprese in relazione alla formazione professionale continua.

2.  Dati specifici sono raccolti dagli Stati membri per quanto concerne la formazione professionale iniziale nelle imprese relativamente a:

   a) i partecipanti alla formazione iniziale;
   b) la spesa complessiva per la formazione iniziale.

Articolo 4

Campo di applicazione

Le statistiche sulla formazione professionale coprono almeno tutte le attività economiche definite nelle sezioni da C a K e nella sezione O della NACE Rev. 1.

Articolo 5

Unità statistiche

Per la raccolta dei dati si usa quale unità statistica l'impresa attiva nell'ambito di una delle attività economiche di cui all'articolo 4 e che occupa almeno 10 lavoratori.

Tenendo conto della specifica distribuzione delle imprese per dimensione a livello nazionale e dell'evoluzione dei fabbisogni del settore, gli Stati membri possono estendere la definizione di unità statistica sul loro territorio. La Commissione può a sua volta decidere di estendere tale definizione, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, qualora tale estensione migliori nettamente la rappresentatività e la qualità dei risultati dell'indagine negli Stati membri interessati.

Articolo 6

Fonti di dati

1.  Gli Stati membri acquisiscono i dati necessari facendo ricorso a un'indagine nelle imprese ovvero a una combinazione di indagine nelle imprese e di altre fonti, applicando i principi di riduzione dell'aggravio per gli intervistati e di semplificazione amministrativa.

2.  Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali le imprese rispondono all'indagine.

3.  Nel corso di un'indagine le imprese sono tenute a fornire dati corretti e completi entro le scadenze stabilite.

4.  Altre fonti, compresi dati amministrativi, possono essere usate per completare i dati da raccogliere allorché tali fonti siano appropriate in termini di pertinenza e aggiornamento.

Articolo 7

Caratteristiche dell'indagine

1.  L'indagine è un'indagine per campione.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i dati trasmessi rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche. L'indagine è effettuata in modo tale da consentire una ripartizione dei risultati a livello comunitario almeno nelle seguenti categorie:

a)   attività economiche in base alla NACE Rev.1;

b)   dimensioni delle imprese.

3.  I requisiti di campionamento e di esattezza e le dimensioni del campione necessarie a rispondere tali requisiti, le specifiche della NACE e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 8

Strategia d'indagine

1.  Per ridurre l'aggravio a carico degli intervistati la strategia d'indagine consentirà di adeguare su misura la raccolta dei dati in relazione a:

   a) imprese che formano e imprese che non formano;
   b) diverse forme di formazione.

2.  I dati specifici da raccogliere a seconda delle imprese che formano e delle imprese che non formano e le diverse forme di formazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 9

Controllo di qualità e relazioni

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare la qualità dei dati trasmessi.

2.  Entro 21 mesi a decorrere dallo scadere del periodo di riferimento gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione contenente tutte le informazioni e i dati da essi richiesti per verificare la qualità dei dati trasmessi. Essi segnalano eventuali violazioni dei requisiti metodologici.

3.  Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in particolare al fine di garantire la comparabilità dei dati tra Stati membri.

4.  I requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese, la struttura delle relazioni di qualità da presentarsi ad opera degli Stati membri e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 10

Periodo di riferimento e periodicità

1.  Il periodo di riferimento da coprire per la raccolta dei dati è un anno di calendario.

2.  La Commissione determina il primo anno di riferimento per il quale si devono raccogliere dati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.  Gli Stati membri raccolgono i dati con cadenza quinquennale.

Articolo 11

Trasmissione dei dati

1.  Gli Stati membri e la Commissione, entro i loro rispettivi ambiti di competenza, promuovono le condizioni per un uso più intenso della raccolta elettronica di dati, della trasmissione elettronica di dati e dell'elaborazione automatica di dati.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati individuali delle imprese conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione di dati riservati di cui al regolamento (CE) n. 322/97 e al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90. Gli Stati membri assicurano che i dati trasmessi non consentano l'identificazione diretta delle unità statistiche.

3.  Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente all'appropriato formato tecnico e alla norma sull'interscambio di informazioni che devono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri trasmettono i dati completi e corretti entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Articolo 12

Relazione sull'attuazione

1.  Entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e previa consultazione del Comitato del programma statistico la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. In particolare la relazione:

   a) accerta i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri e agli utenti delle statistiche prodotte in relazione all'aggravio a carico degli intervistati;
   b) identifica ambiti per potenziali miglioramenti e modifiche ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti.

2.  A seguito della relazione sull'attuazione la Commissione può presentare misure per migliorare l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

Misure di attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento, comprese le misure atte a tener conto degli sviluppi economici e tecnici in materia di raccolta, trasmissione e trattamento dei dati, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 15

Finanziamento

1.  Per il primo anno di riferimento per cui sono prodotte le statistiche comunitarie di cui al presente regolamento, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri un contributo finanziario per contribuire a coprire i costi da essi sostenuti nel raccogliere, trattare e trasmettere i dati.

2.  L'ammontare del contributo finanziario è fissato contestualmente alla pertinente procedura di bilancio annuale. L'autorità di bilancio determina lo stanziamento disponibile.

3.  Nell'applicazione al presente regolamento la Commissione può ricorrere ad esperti e organizzazioni di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere predisposto contestualmente al quadro finanziario generale del presente regolamento. La Commissione ha facoltà di organizzare seminari, colloqui o altre riunioni di esperti suscettibili di agevolare l'attuazione del presente regolamento e di intraprendere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) Non ancora pubblicato in GU
(2) GU C [], [], pag. [].
(3) GU C [], [], pag. [].
(4) Posizione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005.
(5) GU C 134 del 7.6.2003, p. 3.
(6) GU L 197 del 5.8.2003, pag. 13.
(7) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(8) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(9) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.
(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(11) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(12) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(13) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


Documenti d'identità dei marittimi *
PDF 190kWORD 26k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa ai documenti d'identità dei marittimi (Convenzione n. 185) (COM(2004)0530 – C6-0167/2004 – 2004/0180(CNS))
P6_TA(2005)0039A6-0037/2005

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0530)(1),

–   visto l'articolo 62, paragrafo 2, lettere b) e i) e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, conformemente al quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0167/2004),

–   visto l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0037/2005),

1.   approva la proposta di decisione del Consiglio;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Introduzione di sanzioni per casi di inquinamento ***II
PDF 361kWORD 130k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (11964/3/2004 – C6-0157/2004 – 2003/0037(COD))
P6_TA(2005)0040A6-0015/2005

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (11964/3/2004 – C6-0157/2004),

–   vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0092)(2),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0015/2005),

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 23 febbraio 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

P6_TC2-COD(2003)0037


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

CONSIDERANDO:

(1)  La politica comunitaria sulla sicurezza marittima mira a garantire un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente ed è fondata sulla convinzione che tutte le parti coinvolte nel trasporto di merci per mare hanno la responsabilità di garantire che le navi utilizzate nelle acque comunitarie siano conformi alle regole e alle norme applicabili.

(2)  Le norme pratiche di tutti gli Stati membri per gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi si basano sulla convenzione Marpol 73/78; tuttavia, in assenza di un intervento correttivo, tali norme sono quotidianamente ignorate da un numero molto elevato di navi che solcano le acque comunitarie.

(3)  La convenzione Marpol 73/78 viene attuata in maniera diversa nei vari Stati membri ed è dunque necessario armonizzarne l'attuazione a livello comunitario; in particolare, le pratiche degli Stati membri in materia di sanzioni applicabili allo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi presentano notevoli divergenze.

(4)  Le misure dissuasive costituiscono parte integrante della politica comunitaria sulla sicurezza marittima, in quanto garantiscono un nesso tra la responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte nel trasporto di merci inquinanti per mare e la possibilità che tali parti incorrano in sanzioni; per un'efficace protezione dell'ambiente occorrono pertanto sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate.

(5)  È essenziale, a tal fine, un ravvicinamento, per mezzo degli strumenti giuridici appropriati, delle disposizioni legali vigenti, in particolare quelle concernenti la definizione precisa della violazione in questione, i casi di deroga e norme minime in materia di sanzioni, nonché quelle concernenti responsabilità e giurisdizione.

(6)  La presente direttiva è completata da dettagliate regole sui reati e sulle sanzioni nonché da altre disposizioni enunciate nella decisione quadro del Consiglio 2005/... /GAI del ... [intesa a rafforzare il quadro normativo penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi] (6).

(7)  Né il regime internazionale relativo alla responsabilità civile e all'indennizzo in caso di inquinamento da idrocarburi, né il regime riguardante l'inquinamento causato da altre sostanze pericolose o nocive hanno sufficienti effetti dissuasivi, tali da scoraggiare le parti coinvolte nel trasporto di carichi pericolosi in mare dall'adottare pratiche che non rispettino gli standard; gli effetti di dissuasione richiesti possono essere raggiunti solo con l'introduzione di sanzioni applicabili a chiunque causi o contribuisca a causare inquinamento marino; le sanzioni dovrebbero essere applicabili non solo al proprietario o al comandante della nave ma anche al proprietario del carico, alla società di classificazione o a qualsiasi altra persona coinvolta.

(8)  Gli scarichi di sostanze inquinanti provocati dalle navi dovrebbero essere considerati violazioni se sono effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/.../GAI che completa la presente direttiva, e nelle circostanze previste da tale decisione.

(9)  Le sanzioni per gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi non sono correlate alla responsabilità civile delle parti interessate e non sono pertanto soggette alle norme riguardanti la limitazione o la configurazione della responsabilità civile, né limitano l'indennizzo efficace delle vittime degli incidenti di inquinamento.

(10)  Occorre un'ulteriore efficace cooperazione tra gli Stati membri per garantire l'individuazione tempestiva degli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi e l'identificazione dei responsabili. Per tale ragione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima ha un ruolo chiave da svolgere cooperando con gli Stati membri nello sviluppo di soluzioni tecniche e nella prestazione di assistenza tecnica relativamente all'attuazione della presente direttiva e assistendo la Commissione nell'esecuzione di qualsiasi compito ad essa assegnato per l'attuazione efficace della presente direttiva.

(11)  Onde prevenire e combattere nel modo migliore l'inquinamento marino, si dovrebbero creare sinergie tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge quali i corpi nazionali di guardiacostiera. In tale contesto, la Commissione dovrebbe procedere a uno studio di fattibilità su un corpo di guardiacostiera europeo incaricato di prevenire e far fronte all'inquinamento, chiarendo i costi ed i benefici. Tale studio dovrebbe, se del caso, essere seguito da una proposta su un corpo di guardiacostiera europeo.

(12)  Se esistono elementi di prova chiari e obiettivi di uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno, gli Stati membri dovrebbero sottoporre la questione alle autorità competenti per avviare un procedimento a norma dell'articolo 220 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

(13)  L'applicazione della direttiva 2000/59/CE(7) è, insieme alla presente direttiva, uno strumento chiave nell'ambito della serie di misure destinate a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi.

(14)  La presente direttiva è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità stabiliti all'articolo 5 del trattato. L'inserimento nel diritto comunitario delle norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e l'istituzione di sanzioni, che possono essere anche penali o amministrative, in caso di violazione delle suddette norme, è necessario per raggiungere un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel trasporto marittimo. Tale obiettivo può essere raggiunto efficacemente dalla Comunità solo attraverso norme armonizzate. La direttiva si limita a stabilire le disposizioni minime necessarie per conseguire l'obiettivo in questione e non va al di là di quanto necessario a tal fine. Essa non impedisce agli Stati membri di adottare misure più rigorose contro l'inquinamento provocato dalle navi conformemente al diritto internazionale.

(15)  La presente direttiva rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; si deve garantire un'audizione equa ed imparziale a qualsiasi persona sospettata di aver commesso una violazione. Le sanzioni devono essere proporzionate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità

1.  Scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi vengano comminate sanzioni adeguate di cui all'articolo 8, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi.

2.  La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose contro l'inquinamento provocato dalle navi, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1.   "convenzione Marpol 73/78": la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, con le successive modifiche;

   2. "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) della convenzione Marpol 73/78;
   3. "scarico": ogni rigetto comunque proveniente da una nave, quale figura all'articolo 2 della convenzione Marpol 73/78;
   4. "nave": un'imbarcazione marittima di qualsiasi tipo e battente qualsiasi bandiera, che operi nell'ambiente marino; sono inclusi gli aliscafi, i veicoli su cuscino d'aria, i sommergibili e i natanti.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.  La presente direttiva è applicabile, conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di sostanze inquinanti:

   a) nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è applicabile il regime Marpol;
   b) nelle acque territoriali di uno Stato membro;
   c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti;
   d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale;
   e) in alto mare.

2.  La presente direttiva è applicabile agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra o ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

Articolo 4

Violazioni

Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/.../GAI che completa la presente direttiva, e nelle circostanze previste da tale decisione.

Articolo 5

Deroghe

1.  Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1 non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norme 9, 10, 11 a) o 11 c), o all'allegato II, norme 5, 6 a) o 6 c) della convenzione Marpol 73/78.

2.  Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) e e), non è considerato una violazione da parte del proprietario, del comandante o dell'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norma 11 b) o all'allegato II, norma 6 b), della convenzione Marpol 73/78.

Articolo 6

Misure di controllo dell'applicazione per le navi che si trovano nel porto di uno Stato membro

1.  Se eventuali irregolarità o informazioni fanno nascere sospetti sul fatto che una nave che si trova volontariamente all'interno di un porto o in un terminale off-shore di uno Stato membro abbia proceduto o stia procedendo allo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lo Stato membro in questione garantisce che si proceda ad un'adeguata ispezione a norma del diritto nazionale, tenendo presenti gli orientamenti adottati in materia dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

2.  Se l'ispezione di cui al paragrafo 1 mette in evidenza elementi che potrebbero far pensare a una violazione ai sensi dell'articolo 4, vengono informate le autorità competenti dello Stato membro in questione e dello Stato di bandiera.

Articolo 7

Misure di controllo dell'applicazione adottate dagli Stati costieri per le navi in transito

1.  Se il presunto scarico di sostanze inquinanti avviene nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c), d) o e) e se la nave sospettata di aver effettuato lo scarico non approda in un porto dello Stato membro che detiene le informazioni riguardo al presunto scarico, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) se il successivo porto di approdo della nave è situato in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati collaborano strettamente tra di loro nell'ispezione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e per decidere gli opportuni provvedimenti da adottare riguardo allo scarico;
   b) se il successivo porto di approdo della nave è situato in uno Stato terzo, lo Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire che il successivo porto di approdo della nave venga informato del presunto scarico e invita lo Stato in cui è situato tale porto ad adottare le iniziative adeguate rispetto allo scarico in questione.

2.  Se esistono elementi di prova chiari e obiettivi che una nave che naviga nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o d), abbia commesso, nell'area di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), una violazione consistente in uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o agli interessi collegati dello Stato membro colpito o alle risorse delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o d), il suddetto Stato membro provvede, quando gli elementi di prova lo giustificano e fatta salva la parte XII, sezione 7, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, a sottoporre la questione alle autorità competenti per avviare un procedimento, compreso il procedimento per il fermo della nave, a norma del proprio diritto nazionale.

3.  In ogni caso vengono informate le autorità dello Stato di bandiera.

Articolo 8

Sanzioni

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le violazioni di cui all'articolo 4 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possono comprendere sanzioni penali o amministrative.

2.  Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a chiunque sia responsabile di una violazione di cui all'articolo 4.

Articolo 9

Conformità al diritto internazionale

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni formali o discriminazioni di fatto tra le navi straniere e agiscono nel rispetto del diritto internazionale applicabile, compresa la sezione 7, parte XII, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; essi notificano tempestivamente allo Stato di bandiera dell'imbarcazione e a qualsiasi altro Stato interessato i provvedimenti adottati a norma della presente direttiva.

Articolo 10

Misure di accompagnamento

1.  Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri e la Commissione cooperano, se del caso in stretta collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e tenendo conto del programma di azione inteso a far fronte all'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali istituito dalla decisione n. 2850/2000/CE(8)  e, se del caso, dell'applicazione della direttiva 2000/59/CE, al fine di:

   a) predisporre i necessari sistemi di informazione richiesti per l'efficace applicazione della presente direttiva;
  b) istituire prassi e orientamenti comuni sulla base di quelli esistenti a livello internazionale, in particolare per:
   monitorare e individuare tempestivamente le navi che scaricano sostanze inquinanti in violazione della presente direttiva, eventualmente anche con il ricorso ad apparecchiature di monitoraggio di bordo;
   applicare metodi affidabili per rintracciare le sostanze inquinanti in mare e attribuirle ad una determinata nave; e
   procedere efficacemente al controllo dell'applicazione della presente direttiva.

2.  Conformemente ai compiti definiti nel regolamento (CE) n. 1406/2002(9) l'Agenzia europea per la sicurezza marittima deve:

   a) cooperare con gli Stati membri nello sviluppo di soluzioni tecniche e nella prestazione di assistenza tecnica relativamente all'attuazione della presente direttiva, in azioni quali l'individuazione degli scarichi per mezzo del monitoraggio e della sorveglianza satellitari;
   b) assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, incluso, se del caso, mediante visite negli Stati membri, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1406/2002.

Articolo 11

Studio di fattibilità

Al fine di prevenire e combattere nel modo migliore l'inquinamento marino si dovrebbero creare sinergie tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge quali i corpi nazionali di guardiacostiera. In tale contesto, la Commissione presenta, prima della fine del 2006, al Parlamento europeo e al Consiglio uno studio di fattibilità su un corpo di guardiacostiera europeo incaricato di prevenire e affrontare l'inquinamento, chiarendo i costi e i benefici.

Articolo 12

Comunicazione delle informazioni

Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte delle autorità competenti. Sulla base delle relazioni pervenutele, la Commissione presenta una relazione comunitaria al Parlamento europeo e al Consiglio. In detta relazione la Commissione valuta, fra l'altro, l'opportunità di rivedere o estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva. Essa descrive inoltre l'evoluzione della pertinente giurisprudenza degli Stati membri ed esamina la possibilità di creare una banca dati pubblica contenente detta pertinente giurisprudenza.

Articolo 13

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002(10).

2.  La Commissione informa periodicamente il comitato istituito ai sensi della decisione n. 2850/2000/CE delle eventuali misure proposte o di altre pertinenti attività riguardanti interventi di risposta in caso di inquinamento marino.

Articolo 14

Modifiche

Gli emendamenti alla convenzione Marpol 73/78, di cui all'articolo 2, punto 1, possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Articolo 15

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ……(11) Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Sintesi, a fini di riferimento, delle norme in materia di scarichi della convenzione Marpol 73/78

riguardanti lo scarico di idrocarburi e di sostanze liquide nocive di cui all'articolo 2, punto 2

Parte I: Idrocarburi (Marpol 73/78, Allegato I)

Ai fini dell'allegato I della convenzione Marpol 73/8, per "idrocarburi" s'intende il petrolio in tutte le sue forme, ed in particolare il petrolio greggio, l'olio combustibile, le morchie, i residui d'idrocarburi e i prodotti raffinati (diversi dai prodotti petrolchimici che sono soggetti alle disposizioni dell'allegato II alla convenzione Marpol 73/78) e per "miscela di idrocarburi" s'intende ogni miscela contenente degli idrocarburi.

Estratti delle disposizioni in materia della convenzione Marpol 73/78, allegato I

Norma 9: Regolamentazione degli scarichi di idrocarburi

1)  Fatte salve le disposizioni delle norme 10 e 11 del presente allegato e del paragrafo 2 della presente norma, viene vietato ad ogni nave alla quale si applichi il presente allegato di scaricare in mare degli idrocarburi o delle miscele di idrocarburi, tranne nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  a) per quanto riguarda le petroliere, tranne nei casi previsti alla lettera b) del presente paragrafo:
   i) la petroliera non si trovi in una zona speciale;
   ii) la petroliera si trovi a più di 50 miglia marine dalla terra più vicina;
   iii) la petroliera si trovi in navigazione;
   iv) il flusso istantaneo di scarico degli idrocarburi non superi i 30 litri per miglio marino;
   v) la quantità totale di idrocarburi scaricata in mare non superi, per le petroliere esistenti, 1/15.000 della quantità totale del carico particolare da cui provengono i residui e, per le petroliere nuove, 1/30.000 della quantità totale del carico particolare da cui provengono i residui; e
   vi) la petroliera utilizzi un dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi ed un sistema di cisterne di decantazione come prescritto dalla norma 15 del presente allegato;
  b) per quanto riguarda le navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, e per quanto concerne le petroliere, per gli scarichi dalle sentine dei locali macchine ad esclusione delle sentine dei locali pompe del carico, a meno che tali scarichi non siano mescolati con dei residui del carico di idrocarburi:
   i) la nave non si trovi in una zona speciale;
   ii) la nave sia in navigazione;
   iii) il contenuto di idrocarburi degli scarichi non superi, senza essere diluito, 15 parti per milione; e
   iv) la nave utilizzi [un dispositivo di sorveglianza continua, di controllo e un sistema di filtraggio] prescritto dalla norma 16 del presente allegato.

2)  Per quanto riguarda le navi di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, che navighino fuori delle zone speciali, l'autorità [dello Stato di bandiera] vigila affinché siano attrezzate, nella misura del possibile e della ragionevolezza, con impianti che permettano la conservazione dei residui di idrocarburi a bordo e il loro scarico negli impianti di raccolta o in mare conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) della presente norma.

[...]

3)  Le disposizioni del paragrafo 1 della presente norma non si applicano allo scarico della zavorra pulita o separata. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allo scarico di miscele di idrocarburi che, non diluite, abbiano un contenuto di idrocarburi non superiore alle 15 parti per milione e che non provengono dalle sentine dei locali pompe del carico e non sono mescolate con dei residui del carico di idrocarburi.

4)  Lo scarico in mare non deve contenere né prodotti chimici od altre sostanze in quantità o concentrazioni pericolose per l'ambiente marino, né prodotti chimici o altre sostanze utilizzate per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma.

5)  I residui di idrocarburi che non possono essere scaricati in mare nelle condizioni enunciate nei paragrafi 1, 2 e 4 della presente norma dovranno essere conservati a bordo o scaricati negli impianti di raccolta.

[...]

Norma 10: Metodi di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi dovuto alle navi in esercizio nelle zone speciali

1)  Ai fini del presente allegato, le zone speciali sono la zona del Mare Mediterraneo, la zona del Mar Baltico, la zona del Mar Nero, la zona del Mar Rosso, la "zona dei Golfi", la zona del Golfo di Aden, la zona dell'Antartide e le acque dell'Europa nordoccidentale [che sono definite nel modo seguente].

2)  Fatte salve le disposizioni contenute nella norma 11 del presente allegato:

a)   è vietato ad ogni petroliera, nonché ad ogni altra nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, di scaricare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi mentre si trova in una zona speciale. […]

   b) […] È vietato ad ogni nave di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate, diversa da una petroliera, di scaricare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi mentre si trova in una zona speciale, a meno che il contenuto di idrocarburi degli scarichi non superi, senza essere diluito, 15 parti per milione.

3) a)  Le disposizioni del paragrafo 2 della presente norma non si applicano allo scarico della zavorra pulita o separata.

b)  Le disposizioni del paragrafo 2, lettera a) della presente norma non si applicano allo scarico delle sentine trattate dei locali macchine ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   i) le acque di sentina non provengano dalle sentine dei locali pompe del carico;
   ii) le acque di sentina non siano mescolate con dei residui del carico di idrocarburi;
   iii) la nave sia in navigazione;
   iv) il contenuto di idrocarburi degli scarichi non superi, senza essere diluito, 15 parti per milione;
   v) la nave utilizzi un sistema di filtraggio prescritto dalla norma 16.5 del presente allegato;
   vi) il sistema di filtraggio sia dotato di un dispositivo di arresto che permetta di arrestare automaticamente lo scarico se il contenuto di idrocarburi dell'effluente supera 15 parti per milione.

4) a)  Lo scarico in mare non deve contenere né prodotti chimici od altre sostanze in quantità o concentrazioni pericolose per l'ambiente marino, né prodotti chimici od altre sostanze utilizzate per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma.

b)  I residui di idrocarburi che non possono essere scaricati in mare alle condizioni enunciate al paragrafo 2 o 3 della presente norma dovranno essere conservati a bordo o scaricati in impianti di raccolta.

5)  Nessuna disposizione della presente norma vieta ad una nave di cui solo una parte del tragitto si trovi in una zona speciale di effettuare degli scarichi fuori della zona speciale conformemente alle disposizioni contenute nella norma 9 del presente allegato.

[...]

Norma 11: Eccezioni

Le norme 9 e 10 del presente allegato non si applicano:

   a) allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi effettuato da una nave per assicurare la propria sicurezza o quella di un'altra nave, o salvare delle vite umane in mare; o
  b) allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi provenenti da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento:
   i) a condizione che siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni dopo l'avaria o la scoperta dello scarico per impedire o ridurre tale scarico, e
   ii) tranne il caso in cui il proprietario o il comandante abbia agito con l'intenzione di provocare l'avaria o incautamente e con la consapevolezza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o
   c) allo scarico in mare di sostanze contenenti degli idrocarburi approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera], quando tali sostanze siano utilizzate per lottare contro un particolare caso di inquinamento al fine di ridurre i danni dovuti a tale inquinamento. Ogni scarico di tale natura dovrà essere sottoposto all'approvazione del governo sotto la cui giurisdizione sia previsto che lo scarico possa avvenire.

Parte II: Sostanze liquide nocive (Marpol 73/78, Allegato II)

Estratti delle disposizioni in materia della convenzione Marpol 73/78, Allegato II

Norma 3: Classificazione in categorie ed elencazione delle sostanze liquide nocive

1)  Ai fini delle norme del presente allegato, le sostanze liquide nocive vengono suddivise nelle seguenti quattro categorie:

a)  Categoria A: sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un grave rischio sia per le risorse marine sia per la salute umana o nuocciono seriamente alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e giustificano, di conseguenza, l'attuazione di misure rigorose di lotta contro l'inquinamento.

b)  Categoria B: sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un rischio sia per le risorse marine o per la salute umana o nuocciono alle attrattive dei luoghi sia alle altre utilizzazioni legittime del mare e giustificano perciò l'attuazione di particolari misure di lotta contro l'inquinamento.

c)  Categoria C: sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra, presentano un lieve rischio sia per le risorse marine sia per la salute umana o nuocciono un poco alle attrattive dei luoghi e alle altre utilizzazioni legittime del mare e richiedono perciò delle particolari condizioni operative.

d)  Categoria D: sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra, presentano un lievissimo rischio sia per le risorse marine sia per la salute dell'uomo o nuocciono pochissimo alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e richiedono perciò alcune precauzioni nelle condizioni operative.

[...]

[Altri orientamenti sulla classificazione delle sostanze, compreso un elenco delle sostanze classificate, sono contenuti nella norma 3, paragrafi 2-4, nella norma 4 e nelle appendici della convenzione Marpol 73/78, allegato II]

[...]

Norma 5: Scarico di sostanze liquide nocive

Sostanze di categorie A, B e C fuori delle zone speciali e di categoria D in tutte le zone

Subordinatamente alle disposizioni della norma 6 del presente allegato,

1)  È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A definite nella norma 3, paragrafo 1, lettera a) del presente allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in questa categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengono tali sostanze. Quando le cisterne che contengono sostanze o miscele devono essere lavate, i residui risultanti devono essere scaricati in un impianto di raccolta fino a che la concentrazione della sostanza nell'effluente a tale impianto sia uguale o inferiore a 0,1% in peso e fino a che la cisterna risulti vuota, ad eccezione del fosforo, giallo o bianco, per il quale la concentrazione residua deve essere pari a 0,01% in peso. L'acqua eventualmente aggiunta alla cisterna può essere scaricata in mare ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocità non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma o ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi;
   b) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e
   c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina ed in acque profonde almeno 25 metri.

2)  È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B definite dalla norma 3, paragrafo 1, lettera b) del presente allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in questa categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non vengano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocità di almeno 7 nodi se dotata di propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi;
   b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvati dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Essi sono basati sulle norme elaborate dall'[IMO] ed assicurano che la concentrazione e il tasso di scarico dell'effluente siano tali che nella scia a poppavia della nave la concentrazione della sostanza non sia superiore ad una parte per milione;
   c) che la quantità massima di carico che viene scaricata da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantità massima approvata secondo i procedimenti considerati alla lettera b) del presente paragrafo, la quale, in ogni caso, non deve superare la maggiore delle quantità seguenti: 1 metro cubo o 1/3.000 della capacità della cisterna in metri cubi;
   d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e
   e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina ed in acque profonde almeno 25 metri.

3)  È vietato lo scarico in mare delle sostanze di categoria C, definite dalla norma 3, paragrafo 1, lettera c) del presente allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in tale categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocità di almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi;
   b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvati dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Essi sono basati sulle norme elaborate dall'[IMO] ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente sono tali che nella scia a poppavia della nave la concentrazione della sostanza non superi dieci parti per milione;
   c) che la quantità massima di carico che viene scaricata da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantità massima approvata secondo i procedimenti di cui alla lettera b) del presente paragrafo, la quale in ogni caso non deve superare la maggiore delle quantità seguenti: 3 metri cubi o 1/1.000 della capacità della cisterna in metri cubi;
   d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e
   e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina ed in acque profonde almeno 25 metri.

4)  È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria D, definite dalla norma 3, paragrafo 1, lettera d) del presente allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in tale categoria nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocità di almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi;
   b) che la concentrazione della miscela non superi una parte della sostanza per 10 parti di acqua; e
   c) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina.

5)  Per liberare le cisterne dai residui del carico può venire usato un sistema di ventilazione approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Tale sistema deve essere basato su norme elaborate dall'[IMO]. L'acqua eventualmente introdotta successivamente nella cisterna deve essere considerata pulita e non è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 della presente norma.

6)  È vietato lo scarico in mare di sostanze che non appartengano ancora ad una categoria o che non siano state classificate a titolo provvisorio o che siano valutate in conformità della norma 4, paragrafo 1 del presente allegato, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui o miscele che contengano tali sostanze.

Sostanze delle categorie A, B e C nelle zone speciali

[definite nella convenzione Marpol 73/78, allegato II, norma 1, compreso il Mar Baltico]

Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 14 della presente norma e della norma 6 del presente allegato,

7)  È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A definite nella norma 3, 1, a) del presente allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze. Quando le cisterne che contengono tali sostanze o miscele devono essere lavate i residui risultanti devono essere scaricati in un impianto di raccolta preparato dagli Stati rivieraschi della zona speciale in base alle disposizioni della norma 7 del presente allegato, fino a che la concentrazione della sostanza nell'effluente a tale impianto sia uguale o inferiore allo 0,05% in peso e fino a che la cisterna risulti vuota, ad eccezione del fosforo, giallo o bianco, per il quale la concentrazione residua deve essere pari a 0,005% in peso. L'acqua eventualmente aggiunta successivamente alla cisterna può essere scaricata in mare ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   a) che la nave stia procedendo in rotta ad una velocità non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi;
   b) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e
   c) che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina ed in acque profonde almeno 25 metri.

8)  È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B, definite nella norma 3, 1, b) del presente allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   a) che la cisterna sia stata lavata conformemente al procedimento approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera] e fondato sulle norme elaborate dall'[IMO] e che i residui risultanti dal lavaggio siano stati scaricati in un impianto di raccolta;
   b) che la nave navighi ad una velocità non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi;
   c) che i procedimenti e le sistemazioni per provvedere allo scarico ed al lavaggio siano approvati dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Essi si basano sulle norme elaborate dall'[IMO] ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente siano tali da non permettere che la concentrazione della sostanza nella scia a poppavia della nave superi una parte per milione;
   d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e
   e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina ed in acque profonde almeno 25 metri.

9)  È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria C, definite dalla norma 3, 1, c) del presente allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   a) che la nave navighi ad una velocità non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi;
   b) che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvati dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Essi si basano sulle norme elaborate dall'[IMO] ed assicurano che la concentrazione ed il tasso di scarico dell'effluente siano tali da non permettere che la concentrazione della sostanza, nella scia a poppavia della nave, superi una parte per milione;
   c) che la quantità massima di carico scaricata in mare da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantità massima approvata secondo i procedimenti di cui alla lettera b) del presente paragrafo, non dovendo in ogni caso tale quantità superare la maggiore delle seguenti quantità: 1 metro cubo o 1/3.000 della capacità della cisterna in metri cubi;
   d) che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e
   e) che lo scarico avvenga ad una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina ed in acque profonde almeno 25 metri.

10)  Per liberare le cisterne dai residui del carico può venire usato un sistema di ventilazione approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Tale sistema deve essere basato sulle norme elaborate dall'[IMO]. L'acqua eventualmente introdotta nella cisterna deve essere considerata pulita e non è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 7, 8 o 9 della presente norma.

11)  È vietato lo scarico in mare delle sostanze che non appartengono ancora ad una categoria o che non siano state classificate a titolo provvisorio o che siano valutate conformemente alla norma 4.1 del presente allegato, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui o miscele che contengano tali sostanze.

12)  Le disposizioni della presente norma non vietano alle navi di tenere a bordo dei residui di carico delle categorie B o C e di scaricarle fuori di una zona speciale, in base alle disposizioni, rispettivamente, dei paragrafi 2 o 3 della presente norma.

Norma 6: Esclusioni

La Norma 5 del presente allegato non si applica:

   a) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive, o di miscele che contengano tali sostanze, che si renda necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane in mare; o
  b) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o di miscele contenenti tali sostanze che derivano da avaria a una nave o al suo equipaggiamento:
   i) a condizione che dopo l'avaria o la scoperta dello scarico siano prese tutte le ragionevoli precauzioni per impedire o ridurre lo scarico, e
   ii) salvo quando l'armatore o il comandante abbiano agito con l'intento di causare l'avaria o incautamente ed essendo a conoscenza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o
   c) allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o di miscele che contengano tali sostanze approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera] quando effettuato per la lotta contro determinati casi di inquinamento per ridurre i danni. Qualsiasi scarico di tal genere è subordinato all'approvazione di tutti i governi nei cui limiti di giurisdizione tale scarico debba, secondo ogni previsione, avvenire.

(1) Testi approvati del 13.1.2004, P5_TA(2004)0009.
(2) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(3) GU C 220 del 16.9.2003, pag. 72.
(4) GU C
(5) Posizione del Parlamento europeo del 13 gennaio 2004 (GU C 92 E del 21.4.2004, pag. 77), posizione comune del Consiglio del 7 ottobre 2004 (GU C 25 E dell'1.2.2005, pag. 29), posizione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005.
(6) Cfr. pag. della presente GU.
(7) Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81). Direttiva modificata dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).
(8) Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (OJ L 138 del 30.4.2004, pag. 12).
(9) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).
(10) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).
(11)* 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.


Patente di guida ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (COM(2003)0621 – C5-0610/2003 – 2003/0252(COD))
P6_TA(2005)0041A6-0016/2005

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0621)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0610/2003),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0016/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 febbraio 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Consiglio concernente la patente di guida

P6_TC1-COD(2003)0252


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida(4) è stata modificata in modo sostanziale a più riprese. In occasione di nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno provvedere alla rifusione di detta direttiva.

(2)  Malgrado i progressi raggiunti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, sussistono divergenze fondamentali tra gli ordinamenti degli Stati membri che impongono un'armonizzazione più spinta al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie. Le normative relative alle patenti di guida sono un elemento indispensabile per realizzare la politica comune dei trasporti e per migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché agevolare la circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato ospitante è in grado di favorire la libera circolazione dei cittadini.

(3)  La facoltà d'imporre le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, prevista dalla direttiva 91/439/CEE ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell'ordine e le amministrazioni responsabili della gestione delle patenti e agevola la contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa.

(4)  Le vecchie patenti di guida dovrebbero essere sostituite in tutti gli Stati membri, onde evitare di ritrovarsi semplicemente con un modello europeo supplementare invece che con un modello europeo unico. A tal fine, per il vecchio modello cartaceo dovrebbe essere previsto un termine di 10 anni, mentre per quello in formato scheda di plastica dovrebbe essere previsto un termine di 20 anni.

(5)  La sostituzione delle patenti esistenti non dovrebbe pregiudicare i diritti acquisiti in relazione all'abilitazione alla guida di diverse categorie di veicoli.

(6)  L'introduzione di un periodo di validità amministrativa permetterà di rinnovare periodicamente le patenti al fine di applicare le tecniche anticontraffazione più recenti, nonché di imporre all'atto del rinnovo periodico gli esami medici o le altre misure previste dagli Stati membri, quali corsi di aggiornamento teorici o pratici.

(7)  Gli Stati membri possono imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime di idoneità fisica e mentale alla guida dei veicoli a motore. Gli esami oculistici a partire dall'età di 45 anni potrebbero contribuire, per esempio, al miglioramento della sicurezza stradale.

(8)  Il rispetto delle norme minime relative all'idoneità fisica e mentale alla guida di un veicolo a motore per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci, appartenenti a talune categorie, deve essere controllato nel quadro di un esame medico all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente, in ossequio alle disposizioni normative nazionale; è necessario armonizzare la periodicità di tali esami medici al fine di contribuire alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, di evitare distorsioni della concorrenza e di tenere conto della responsabilità dei conducenti di tali veicoli.

(9)  Per quanto riguarda i limiti minimi di età è necessario rafforzare maggiormente il principio dell'accesso graduale alle categorie. È opportuno variare ulteriormente le modalità di accesso alle diverse categorie di veicoli a due e a tre ruote, nonché alle diverse categorie di veicoli destinati al trasporto di persone e merci. La categoria B1 deve restare facoltativa, con una possibilità di deroga per l'età minima, al fine di conservare la possibilità di introdurre, in futuro, un accesso graduale a tale categoria.

(10)  Le categorie devono essere armonizzate in vista del rafforzamento del principio dell'accesso graduale.

(11)  È opportuno che gli Stati membri possano modificare l'età minima per le categorie di autoveicoli e di motocicli, al fine di migliorare la sicurezza e la circolazione stradale. Tuttavia, per le categorie di motocicli deve essere mantenuto il principio dell'accesso graduale. Occorrerebbe riflettere approfonditamente sull'opportunità di estendere in futuro il principio dell'accesso graduale al settore degli autoveicoli.

(12)  Le definizioni delle nuove categorie e delle categorie esistenti devono meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché l'abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi.

(13)  L'introduzione di una categoria di patente per i ciclomotori mira, in particolare, a rafforzare la sicurezza stradale dei conducenti più giovani che, secondo le statistiche, sono i più soggetti agli incidenti stradali.

(14)  Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è pertanto necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida.

(15)  Occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone affette da minorazioni fisiche.

(16)  Per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti nella misura del possibile ad applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione, restrizione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia preso residenza normale sul loro territorio.Per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia preso residenza normale sul loro territorio.

(17)  Il modello di patente definito dalla direttiva 91/439/CEE deve essere sostituito da un modello unico in formato tessera di plastica. Allo stesso tempo, tale modello di patente deve essere adattato a causa dell'introduzione di una nuova categoria di patente per i ciclomotori.

(18)  L'inserimento di un microchip facoltativo nel modello di patente in formato tessera di plastica deve consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode. Le caratteristiche tecniche del microchip devono essere fissate dalla Commissione, assistita dal comitato sulla patente di guida.

(19)  È opportuno che gli Stati membri possano registrare informazioni supplementari sul microchip, a condizione che ciò non ne pregiudichi l'uso corretto. In tal caso va garantita le protezione dei dati.

(20)  Devono essere stabilite norme minime relative all'accesso alla professione di esaminatore di guida e alla formazione continua al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli esaminatori, di garantire una valutazione più obiettiva dei candidati al conseguimento della patente, di giungere a una migliore armonizzazione degli esami di guida e di rafforzare il principio generale del riconoscimento reciproco delle patenti di guida.

(21)  È opportuno consentire alla Commissione di adeguare al progresso tecnico gli allegati da I a IV.

(22)  Le misure necessarie per l"attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(23)  Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle loro dimensioni ed effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ossequio al principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(24)  La presente direttiva non deve pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale e all'applicazione delle direttive di cui all"allegato VIII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modello della patente di guida

1.  Gli Stati membri istituiscono la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva.

2.  Gli Stati membri hanno diritto di inserire un microchip nelle patenti che rilasciano, a partire dal momento in cui le disposizioni tecniche saranno fissate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. La Commissione garantisce che le disposizioni tecniche relative al microchip da inserire nella patente di guida prevedano un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

3.  Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui all'allegato I.

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono registrare informazioni supplementari sul microchip, a condizione che ciò non pregiudichi l'applicazione della presente direttiva e non costituisca una violazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati.

Al fine di garantire la futura interoperabilità, la Commissione può adeguare l'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 2

Riconoscimento reciproco

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

Articolo 3

Misure antifalsificazione

1.  La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.

2.  Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ne informano la Commissione.

3.  Il supporto utilizzato per la patente a norma dell'allegato I deve essere protetto dalla falsificazione mediante misure specifiche stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10. Gli Stati membri possono introdurre ulteriori caratteristiche di sicurezza.

4.  Entro ...(6) tutte le patenti che non sono conformi né all'allegato I della presente direttiva né all'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE, introdotto dalla direttiva 96/47/CE, sono sostituite dal modello di cui all'allegato I della presente direttiva.

Entro ...(7)* tutte le patenti che non sono conformi all'allegato I della presente direttiva sono sostituite dal modello di cui all'allegato I.

Una patente di guida per una determinata categoria di veicoli rilasciata prima ...(8)** non può essere ritirata né in qualche modo limitata sulla base delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

Categorie

1.  La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

categoria Am:

   ciclomotori, vale a dire i veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione superiore a 6 km/h e non superiore a 45 km/h, caratterizzati da un motore con cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici, nel caso di motore a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW nel caso di un motore elettrico, oppure, nel caso di ciclomotori a tre ruote, da un motore la cui potenza nominale continua massima non superi i 4 kW nel caso di motore a combustione interna di altro tipo;
   - veicoli a motore leggeri a quattro ruote la cui massa a vuoto è uguale o inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie se si tratta di un veicolo elettrico, con una velocità massima di costruzione di 45 km/h e una cilindrata non superiore ai 50 centimetri cubici se si tratta di motori ad accensione comandata o con una potenza massima non superiore a 4 kW se si tratta di altri motori a combustione interna o con una potenza nominale continua massima non superiore a 4 kW nel caso di motori elettrici;
  

categoria A1:

   motocicli leggeri di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11  kW e con un rapporto potenza/peso inferiore a 0,1 kW per kg;
   veicoli a motore a tre ruote con una potenza massima di 15 kW;
  

categoria A 2:

   motocicli, con o senza sidecar, di potenza massima di 35 kW e aventi un rapporto potenza/peso inferiore a 0,2 kW per kg; questi motocicli non possono essere derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; a tali motocicli può essere agganciato un sidecar;
   veicoli a motore a tre ruote con una potenza massima di 35 kW;
  

categoria A

   motocicli, con o senza sidecar;
   veicoli a motore a tre ruote con una potenza superiore a 35 kW;
  

categoria B 1:

   veicoli a motore a tre ruote con una potenza massima di 15 kW e veicoli a motore a quattro ruote che non sono contemplati dal secondo trattino della categoria AM dei veicoli a motore leggeri a quattro ruote, con una massa a vuoto di non oltre 400 kg (550 kg in caso di veicoli adibiti al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie in caso di veicoli elettrici, con una potenza nominale continua massima di 15 kW e una velocità massima di costruzione di 80 km/h;
  

categoria B

  a) autoveicoli:
   la cui massa massima autorizzata non supera i 3 500 kg;
   progettati e costruiti per trasportare un numero di persone non superiore a otto oltre al conducente.

Fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli in questione, ad essi può essere agganciato un rimorchio a condizione che la massa massima autorizzata della combinazione motrice-traino non superi i 3 500 kg.

Nel caso in cui il conducente abbia seguito una formazione in conformità dell'allegato V e fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli in questione, ad essi può essere agganciato un rimorchio, a condizione che la massa massima autorizzata della combinazione motrice-traino non superi i 4 250 kg e l'insieme dei veicoli agganciati non sia utilizzato per fini commerciali; la formazione supplementare per i conducenti non è obbligatoria qualora il peso del rimorchio non superi 750 kg.

Nel caso in cui il conducente abbia seguito una formazione in conformità dell'allegato VI, detti autoveicoli possono avere una massa massima autorizzata di 4 250 kg, purché si tratti di un autocaravan, quale definito all'allegato II, punto A,5.1., della direttiva 2001/116/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(9) il carico utile non superi i 1 000 kg e il veicolo non sia utilizzato per fini commerciali;

   b) veicoli a motore a tre ruote con una potenza massima di 35 kW;
   c) veicoli a motore a tre ruote con una potenza di oltre 35 kW, a condizione che il titolare della patente di guida abbia compiuto il ventunesimo anno di età;
  

categoria B + E

   fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli interessati, insiemi di veicoli agganciati composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o un semirimorchio, purché la massa massima autorizzata del rimorchio o del semirimorchio non sia superiore a 3 500 kg;
  

categoria C1:

   autoveicoli che non rientrano nella categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria C1 può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
  

categoria C1 + E:

   fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli interessati, insiemi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella categoria C1 e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg;
   fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli interessati, insiemi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella categoria B e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi i 12 000 kg;
  

categoria C

   autoveicoli che non rientrano nella categoria D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria C può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
  

categoria C + E

   fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli interessati, insiemi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semi rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
  

categoria D 1:

   autoveicoli progettati e costruiti per trasportare un massimo di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di otto metri; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D1 può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
  

categoria D 1 + E:

   fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli interessati, insiemi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella categoria D 1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg;
  

categoria D

   autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
  

categoria D + E

   fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli interessati, insiemi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. Ad eccezione dei trasporti di linea urbani, i rimorchi non possono essere utilizzati per il trasporto di persone.
  

Ai fini della presente direttiva:

   a) per "veicolo a motore" si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
   b) il termine "ciclomotore" non include le biciclette a pedalata assistita;
   c) il termine "triciclo" designa un veicolo munito di tre ruote simmetriche e dotato di un motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi se a combustione interna e/o la cui velocità massima di costruzione è superiore a 45 km/h;
   d) il termine "motociclo" designa ogni veicolo a due ruote la cui velocità massima di costruzione è superiore a 45 km/h, oppure, se tale veicolo è dotato di un motore a combustione interna, la cui cilindrata è superiore a 50 centimetri cubi. Il moto-sidecar è assimilato a questo tipo di veicolo;
   e) per "autoveicolo" si intende un veicolo a motore che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
   f) per "trattore agricolo o forestale" si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

3.  La categoria B1 è facoltativa. Negli Stati membri che non prevedono questa categoria di patente di guida, è richiesta la patente della categoria B per la guida dei corrispondenti veicoli.

4.  Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di autoveicoli, come i veicoli speciali per minorati fisici.

Articolo 5

Condizioni - Limitazioni

1.  La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare.

2.  Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all"articolo 8 è effettuata a bordo di un tale veicolo.

Articolo 6

Equivalenze tra categorie

1.  Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

   a) la patente per le categorie C1, C, D1 e D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
   b) la patente per le categorie B + E, C1 + E, C + E, D1 + E e D + E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 e D.

2.  La validità della patente di guida è fissata come segue:

   a) la patente per le categorie C1 + E, C + E, D1 + E e D + E è convalidata anche per guidare complessi della categoria B + E;
   b) la patente convalidata per la categoria C + E è convalidata anche per la categoria D + E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D;
   c) la patente per le categorie A, B, C o D è anche convalidata rispettivamente per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;

d)   la patente per la categoria A2 è convalidata altresì per la categoria A1;

e)   la patente per le categorie C+E e D+E è convalidata anche per le combinazioni motrice-traino rispettivamente delle categorie C1+E e D1+E;

   f) f) la patente di tutte le categorie è convalidata anche per i veicoli che rientrano nella categoria AM. Per quanto riguarda invece le patenti rilasciate sul proprio territorio, uno Stato membro può limitare l'equivalenza per la categoria AM alle sole categorie A1, A2 e A, qualora detto Stato membro preveda una formazione pratica per conducenti ai fini del conseguimento della patente della categoria AM.

3.  Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:

   - i ciclomotori e i motocicli leggeri possono essere guidati con una patente della categoria B.

Poiché tale norma si applica soltanto sul territorio nazionale, gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare della stessa è autorizzato a guidare questo tipo di veicoli.

4.  Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:

   a) di autoveicoli della categoria D1 ( aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di minorati fisici) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
   b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempre che tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre 9 persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato;
   c) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg da parte di persone di età superiore a 21 anni in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempre che tali autoveicoli abbiano più di 25 anni, siano mantenuti in modo adeguato e sano dal punto di vista ambientale, in condizioni storicamente corrette e non siano utilizzati a fini commerciali;
   d) di autoveicoli delle categorie D e D1 da parte di titolari di patente di guida per le categorie C, C1 e C+E, sempre che gli autoveicoli debbano essere trasferiti vuoti per brevi distanze.TESTO

Articolo 7

Età minima

1.  In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:

  a) 16 anni:
   per la categoria Am;
   per la categoria A1;
   per la categoria B1;
  b) 18 anni:
   per la categoria A 2;
   per le categorie B, B + E;
   per le categorie C1 e C1+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri(10);
  c) 21 anni:
   per la categoria A;
   per le categorie C, C+E, D1 e D1+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dalla direttiva 2003/59/CE;
   per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni per la guida di tali autoveicoli previste dalla direttiva 2003/59/CE;
  d) 24 anni:
   per la categoria A;
   per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dalla direttiva 2003/59/CE.

2.  Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per le categorie B e B+E e rilasciare tali categorie di patenti a partire da 17 anni, nonché per la categoria B1 e rilasciare tale categoria esclusivamente a partire dall'età di 18 anni. Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità sul loro territorio di una patente di guida delle categorie B e B1 il cui titolare non abbia ancora compiuto 18 anni.

Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per la categoria Am e rilasciare tale categoria a partire da 14 anni. Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità sul loro territorio di una patente di guida della categoria Am il cui titolare non abbia ancora compiuto 16 anni.

Gli Stati membri possono elevare l'età minima per le categorie A1, A2 e A a condizione che:

   tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 vi sia un intervallo di due anni;
   prima dell'ottenimento della patente di guida della categoria A, il titolare abbia maturato tre anni di esperienza di guida con un ciclomotore della categoria A2 oppure l'età minima per la categoria A senza esperienza di guida con un ciclomotore della categoria A2 sia superiore di sei anni a quella prevista per la categoria A2.

L'età minima per la categoria A senza esperienza di guida con un ciclomotore della categoria A2 non può essere superiore ai 26 anni.

Gli Stati membri che elevano l'età minima per la guida dei veicoli delle categorie A1, A2 o A riconoscono le patenti di guida degli altri Stati membri.

Gli Stati membri possono abbassare l'età minima per il rilascio di una patente di guida di categoria D1 a 18 anni in relazione ai veicoli utilizzati in situazioni di emergenza ovvero destinati a missioni di soccorso.

Gli Stati membri, nella misura in cui impongono ai candidati di superare una prova di capacità e del comportamento quale condizione per il rilascio di una patente di guida della categoria AM, possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per la categoria A2 e rilasciare una patente per tale categoria a persone di età minima di 17 anni.

Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per i motocicli della categoria A (diverse da quelle previste per i motocicli di categoria A1 e per i motocicli di categoria A2) e rilasciare tali patenti a persone di età minima compresa tra 21 anni e 26 anni.

Articolo 8

Rilascio – Validità - Rinnovo

1.  Il rilascio della patente di guida è subordinato:

   a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
   b) al superamento di una prova di verifica delle cognizioni esclusivamente per la categoria Am; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, nonché un esame medico per le patenti di guida della categoria Am che rilasciano.

Per i ciclomotori a tre e quattro ruote di questa categoria gli Stati membri possono, in particolare, prescrivere una formazione pratica di guida. Per differenziare i veicoli della categoria AM, sulla patente di guida può figurare un codice nazionale;

   c) al superamento di una prova di verifica esclusivamente delle capacità e dei comportamenti per un candidato alla patente di guida della categoria A2 che ha acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo in possesso di una patente di categoria A1;
   d) alla partecipazione a una formazione per conducenti a norma dell'allegato VII per un candidato alla patente di guida della categoria A che ha acquisito un'esperienza di almeno tre anni su un motociclo in possesso di una patente di categoria A2; nessuna prova ulteriore è richiesta per un candidato alla patente di guida della categoria A, che abbia acquisito un'esperienza di almeno tre anni su un motociclo in possesso di una patente di categoria A2 e un'esperienza di almeno due anni su un motociclo in possesso di una patente di categoria A1;
   e) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per un candidato alla patente di guida della categoria A1, A2 o A, che sia già in possesso di una patente della categoria AM, A1 o A2;
   f) alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2.  A partire dal ...(11) le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e B+E, hanno una validità amministrativa di dieci anni. Gli Stati membri possono limitare a tre anni il periodo di validità della prima patente di guida rilasciata ai conducenti inesperti per le categorie A e B, al fine di poter applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.

A partire dal ...* le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E, hanno una validità di cinque anni. Ai fini dell'attuazione di particolari misure intese a rafforzare la sicurezza stradale dei conducenti principianti delle categorie C e D, gli Stati membri possono limitare a tre anni la validità della loro prima patente di guida.

Se, tuttavia, una patente di guida rilasciata prima dell'entrata in vigore della direttiva deve essere rinnovata a causa della scadenza del periodo di validità, all'atto del rinnovo si applicano i diversi periodi di validità fissati al primo e al secondo capoverso.

La presenza di un microchip a norma dell'articolo 1 non costituisce il presupposto per la validità di una patente di guida. L'eventuale smarrimento, illeggibilità o altro danneggiamento del microchip non influisce sulla validità del documento.

3.  Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui questa viene a scadenza è subordinato:

   a) alla continua osservanza delle norme minime relative all'idoneità fisica e mentale alla guida descritte nell'allegato III per le patenti di guida delle categorie C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E;
   b) all'esistenza della residenza normale o la prova della qualifica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, senza obbligo di soggiorno per un periodo di almeno sei mesi.

All'atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie A, A1, A2, B, B1 e B+E, gli Stati membri possono imporre una verifica delle norme minime relative all'idoneità fisica e mentale alla guida descritte nell'allegato III.

In casi particolari gli Stati membri possono limitare il periodo di validità delle patenti di guida di tutte le categorie, di cui al paragrafo 2, qualora ritengano necessari controlli medici più frequenti o altre misure speciali, quali ad esempio restrizioni in seguito a infrazioni al codice stradale.

Gli Stati membri possono istituire sistemi di calcolo delle infrazioni stradali ("sistemi a punti") che avranno, come conseguenza, la limitazione del periodo di validità, definito al paragrafo 2, delle patenti di guida di qualsiasi categoria. Tali sistemi devono essere efficaci, dissuasivi, proporzionati e modulati secondo la categoria di conducente professionista o privato.

4.  Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.

5.a)  Si può essere titolari di un'unica patente di guida.

b)  Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro. Uno Stato membro può inoltre rifiutare il rilascio della patente a un richiedente che sia oggetto in un altro Stato membro di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

c)  Gli Stati membri prendono misure a norma della lettera b).

Le misure necessarie relativamente al rilascio, sostituzione o rinnovo di una patente consistono nel verificare, con gli altri Stati membri, se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di una patente di guida.

Le misure necessarie relativamente alla sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro consistono nel verificare con lo Stato membro che ha rilasciato la patente se il richiedente non sia oggetto di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

d)  Onde facilitare i controlli internazionali a norma della lettera b), la Commissione, con l'assistenza degli Stati membri, concepisce, realizza e gestisce una rete per lo scambio internazionale tra i vari Stati membri dei dati relativi alle patenti di guida.

Articolo 9

Comitato

Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VII sono adottati con la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un "comitato per la patente di guida", denominato in appresso "comitato".

2.  Nel caso in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8 di quest'ultima.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Esaminatori

A partire dall'entrata in vigore della presente direttiva gli esaminatori di guida devono rispondere alle norme minime di cui all'allegato IV. Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione prima del(12) sono soggetti esclusivamente alle disposizioni relative alla sicurezza della qualità e alla formazione periodica.

Articolo 12

Disposizioni varie relative al riconoscimento della patente di guida

1.  Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente; spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2.  Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

3.  Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

4.  Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti di cui al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida a una persona cui siano state applicate misure di restrizione, sospensione o ritiro della patente di guida in un altro Stato membro.

Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato cui sia stata annullata la patente in un altro Stato membro.

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona che al momento del rilascio non risiedeva nello Stato membro in questione.

5.  La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta presso le autorità competenti dello Stato in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.

6.  Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono indicati sulla patente.

Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito dall" articolo 2.

Articolo 13

Residenza normale

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, per "residenza normale" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Articolo 14

Equivalenze dei modelli di patente non comunitari

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra le categorie delle patenti rilasciate anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 4.

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare nelle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo 12, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 15

Valutazione

La Commissione esegue una valutazione delle disposizioni comunitarie relative alle categorie di cui all'articolo 4 e delle età minime fissate all'articolo 7 e dei loro effetti sulla sicurezza stradale, nonché una valutazione della possibile introduzione di un accesso progressivo alla categoria B, compresa la categoria B1, entro e non oltre il ...(13).

Articolo 16

Cooperazione tra gli Stati membri

Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate o sostituite. Essi si avvalgono della rete delle patenti di guida creata a tal fine, non appena tale rete sarà operativa.

Articolo 17

Attuazione

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 3 e 5, all'articolo 11, agli articoli da 16 a 20, nonché all'allegato II, punto 5.2 e all'allegato IV al più tardi entro il ...(14). Essi comunicano immediatamente alla commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

2.  Essi applicano tali disposizioni a partire dal ...(15)*.

3.  Allorché gli Stati membri le adottano, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate del riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatte alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale menzione sono stabilite dagli Stati membri.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

5.  L'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 91/439/CEE, modificato dalla direttiva 96/47/CE, è abrogato dal giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 18

Abrogazione

La direttiva 91/439/CEE, modificata dalle direttive di cui all"allegato VIII, parte A, è abrogata con effetto dal ... **, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di attuazione in diritto nazionale di cui all"allegato VIII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti in base alla tavola di concordanza di cui all"allegato IX.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e b, e paragrafi 3 e 4, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, l'articolo 10, gli articoli da 12 a 15 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere dal ...(16) .

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a , il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente il Presidente

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1.  Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2.  Sicurezza fisica della patente di guida

La sicurezza fisica della patente di guida è compromessa:

   dalla fabbricazione di schede falsificate: creazione di un nuovo oggetto che presenta una notevole somiglianza con il documento, o ex novo o come copia di un documento originale;
   da un'alterazione sostanziale: alterazione di una caratteristica del documento originale, ad esempio modifica di alcuni dati stampati sul documento.

La sicurezza generale è garantita dal sistema nel suo insieme, che consta dei seguenti elementi: procedura di richiesta, trasmissione di dati, supporto della scheda, tecnica di stampa, livello minimo delle diverse caratteristiche visive e personalizzazione.

a)  Il supporto della patente di guida deve essere realizzato mediante le seguenti tecniche antifalsificazione (caratteristiche visive obbligatorie):

   supporto senza agente di schiarimento ottico;
   modello con sfondo di sicurezza, protetto, attraverso stampa iridata con inchiostro policromo di sicurezza e stampa a guilloche positiva e negativa, contro la falsificazione mediante scannerizzazione, stampa o riproduzione; il modello non deve essere composto dai colori primari (CMYK), ma deve presentare una struttura complessa composta da almeno due colori speciali e microscrittura;
   componenti ottiche variabili, che offrono una adeguata protezione contro la riproduzione e la manipolazione della fotografia;
   incisione al laser;
   nella zona per la fotografia, lo sfondo di sicurezza e la fotografia dovrebbero coincidere almeno sui bordi di quest'ultima (modello sfumato).

b)  Inoltre, il supporto per le patenti di guida deve essere protetto con almeno tre delle seguenti tecniche antifalsificazione (caratteristiche di sicurezza supplementari):

   colori dipendenti dall'angolo visuale*;
   colori termocromatici*;
   ologrammi speciali*;
   immagini al laser variabili*;
   fluorescenza UV visibile e trasparente;
   stampa iridata;
   filigrana digitale sullo sfondo;
   pigmenti infrarossi o pigmenti fosforescenti;
   segni, simboli o modelli riconoscibili al tatto*.

Gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre ulteriori caratteristiche di sicurezza. Di base vanno privilegiate le tecniche contrassegnate da un asterisco, in quanto consentono ai funzionari di polizia di verificare la validità della scheda senza particolari ausili.

3.  La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

   a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
   b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
   c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B:

Belgio

CZ :

Repubblica ceca

DK:

Danimarca

D:

Germania

EST :

Estonia

GR:

Grecia

E:

Spagna

F:

Francia

IRL:

Irlanda

I:

Italia

CY :

Cipro

LV :

Lettonia

LT :

Lituania

L:

Lussemburgo

H :

Ungheria

M :

Malta

NL:

Paesi Bassi

A:

Austria

PL :

Polonia

P:

Portogallo

SLO :

Slovenia

SK :

Slovacchia

FIN:

Finlandia

S:

Svezia

UK:

Regno Unito
  d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
   1) cognome del titolare;
   2) nome del titolare;
   3) data e luogo di nascita del titolare;
   4) a) data di rilascio della patente;
   b) data di scadenza della validità amministrativa della patente oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;
   c) designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);
   d) numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);
   5) numero della patente;
   6) fotografia del titolare;
   7) firma del titolare;
   8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
   9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
   e) la dicitura "modello delle Comunità europee" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz 

Kørekort

Führerschein

Juhiluba 

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Ajokortti

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība 

Vairuotojo pažymėjimas 

Vezetői engedély 

Liċenzja tas-Sewqan 

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje 

Körkort;

  f) colori di riferimento:
   blu: Pantone Reflex Blue,
   giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

   a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
   10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);
   11) la data di scadenza della validità per ciascuna categoria;
   12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

Codici da 01 a 99:

codici comunitari armonizzati

CONDUCENTE (motivi medici)

01.  Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01  Occhiali

01.02  Lenti a contatto

01.03  Occhiali protettivi

01.04  Lente opaca

01.05  Occlusore oculare

01.06  Occhiali o lenti a contatto

02.  Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01  Apparecchi acustici monoauricolari

02.02  Apparecchi acustici biauricolari

03.  Protesi/ortosi per gli arti

03.01  Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02  Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05.  Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01  Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02  Guida entro un raggio di… km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione…

05.03  Guida senza passeggeri

05.04  Velocità di guida limitata a … km/h

05.05  Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06  Guida senza rimorchio

05.07  Guida non autorizzata in autostrada

05.08  Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10.  Cambio di velocità modificato

10.01  Cambio manuale

10.02  Cambio automatico

10.03  Cambio elettronico

10.04  Leva del cambio adattata

10.05  Senza cambio marce secondario

15.  Frizione modificata

15.01  Pedale della frizione adattato

15.02  Frizione manuale

15.03  Frizione automatica

15.04  Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

20.  Dispositivi di frenatura modificati

20.01  Pedale del freno modificato

20.02  Pedale del freno allargato

20.03  Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04  Pedale del freno ad asola

20.05  Pedale del freno basculante

20.06  Freno di servizio manuale (adattato

20.07  Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

20.08  Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza

20.09  Freno di stazionamento modificato

20.10  Freno di stazionamento a comando elettrico

20.11  Freno di stazionamento a pedale (adattato)

20.12  Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile

20.13  Freno a ginocchio

20.14  Freno di servizio a comando elettrico

25.  Dispositivi di accelerazione modificati

25.01  Pedale dell'acceleratore modificato

25.02  Acceleratore ad asola

25.03  Pedale dell'acceleratore basculante

25.04  Acceleratore manuale

25.05  Acceleratore a ginocchio

25.06  Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)

25.07  Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno

25.08  Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09  Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

30.  Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

30.01  Pedali paralleli

30.02  Pedali sullo stesso livello (o quasi)

30.03  Acceleratore e freno a slitta

30.04  Acceleratore e freno a slitta per otrosi

30.05  Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili

30.06  Fondo rialzato

30.07  Elemento di protezione a fianco del pedale del freno

30.08  Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno

30.09  Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore

30.10  Sostegno per calcagno/gamba

30.11  Acceleratore e freno a comando elettrico

35.  Disposizione dei comandi modificata

(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

35.01  Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida

35.02  Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.03  Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.04  Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.05  Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

40.  Sterzo modificato

40.01  Servosterzo standard

40.02  Servosterzo rinforzato

40.03  Sterzo con sistema di sicurezza

40.04  Piantone del volante prolungato

40.05  Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)

40.06  Volante inclinabile

40.07  Volante verticale

40.08  Volante orizzontale

40.09  Sterzo controllato tramite piede

40.10  Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

40.11  Volante con impugnatura a manovella

40.12  Volante dotato di ortosi della mano

40.13  Con ortosi collegata al tendine

42.  Retrovisore/i modificato/i

42.01  Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro

42.02  Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango

42.03  Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico

42.04  Specchietto retrovisore interno panoramico

42.05  Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore

42.06  Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

43.  Sedile conducente modificato

43.01  Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali

43.02  Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03  Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto

43.04  Sedile conducente dotato di braccioli

43.05  Sedile del conducente con scorrimento prolungato

43.06  Cinture di sicurezza modificate

43.07  Cinture di sicurezza a quattro punti

44.  Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01  Impianto frenante su una sola leva

44.02  Freno manuale (adattato), ruota anteriore

44.03  Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

44.04  Leva dell'acceleratore

44.05  Cambio e frizione manuale (adattati)

44.06  Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)

44.07  Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

44.08  Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente

45.  Solo per motocicli con sidecar

50.  Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

51.  Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70.  Sostituzione della patente n.… rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)

71.  Duplicato della patente n.… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)

72.  Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)

73.  Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)

74.  Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)

75.  Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)

76.  Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1 + E)

77.  Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1 + E).

78.  Limitata a veicoli con cambio automatico

(Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1, secondo capoverso)

   79. (…) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva
   90. 01: a sinistra
   90. 02 a destra
   90. 03: sinistra
   90. 04: destra
   90. 05: mano
   90. 06: piede
   90. 07: tilizzabile.

95.  Conducente titolare di CAP in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a ... (ad esempio: 01.01.2012).

96.  Conducente che ha seguito una formazione a norma dell'allegato V, che gli consente di guidare un veicolo a motore della categoria B con rimorchio per fini non commerciali, con una massa massima superiore ai 3500 kg e fino ai 4250 kg.

97.  Conducente che ha seguito una formazione a norma dell'allegato VI che gli consente di guidare, per fini non commerciali, un autocaravan ai sensi dell'allegato II, parte A, punto 5.1 della direttiva 2001/116/CE, con una massa massima superiore ai 3500 kg e fino a 4250 kg e un carico utile massimo di 1000 kg.

- codici 100 e superiori:

Codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;

   13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
   14) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.

Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

   15) I dati relativi alle urgenze mediche vanno registrati nello spazio di cui al punto 14.
   b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, spagnolo, slovacco, sloveno, svedese, tedesco e ungherese, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

   c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

4.  Disposizioni particolari

a)  Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

b)  Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

Pagina 1

PATENTE DI GUIDA………………………. [STATO MEMBRO]

20050223-P6_TA(2005)0041_IT-p0000001.fig

Pagina 2

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Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Rilasciata il 4b. Validità 4c. Rilasciata da 5. Patente n. 8. Indirizzo 9. Categoria 10. Categoria rilasciata il 11. Categoria valida fino al 12. Restrictioni

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO

Patente belga (a titolo indicativo)

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20050223-P6_TA(2005)0041_IT-p0000005.fig

ALLEGATO II

I.  REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:

   una prova teorica, e quindi
   una prova pratica e di comportamento.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A.  PROVA TEORICA

1.  Modalità

La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate ai punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria, ferma restando l'obbligatorietà di sostenimento dell'esame, può essere esonerato soltanto da quelle parti del programma corrispondenti alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.

2.  Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

2.1.  Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri.

2.1.1.  Le norme che regolano la circolazione stradale:

   in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità.

2.1.2.  Il conducente:

   importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada,
   osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento.

2.1.3.  La strada:

   principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche che della strada,
   fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche ed al passaggio dal giorno alla notte,
   caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento.

2.1.4.  Gli altri utenti della strada:

   fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti, motociclisti e persone con mobilità ridotta,
   rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente.

2.1.5.  Norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

   formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli,
   regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati,
   fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico ed alle persone trasportate.

2.1.6.  Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo,

2.1.7.   elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

2.1.8.   sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;

2.1.9.   regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3.  Disposizioni specifiche per le categorie A, A2 e A1

3.1.  Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

   3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi ed abbigliamento protettivo di altro tipo;
   3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
   3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
   3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio ed alla catena.

4.  Disposizioni specifiche per le categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E

4.1.  Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

   4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo ai sensi del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada(17); impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada(18);
   4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, a seconda del caso;
   4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;
   4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di prima assistenza;
   4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
   4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
   4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
   4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (opzionale);
   4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico ed impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, C + E, C1, C1 + E);
   4.1.10. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, D + E, D1, D1 + E).

4.2.  Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, C + E, D e D + E:

   4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, sui liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), sul sistema di alimentazione del carburante, su quello elettrico, su quello di accensione e su quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
   4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;
   4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
   4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
   4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie C + E, D + E);
   4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;
   4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
   4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, C + E).

B.  PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5.  Il veicolo e le sue dotazioni

5.1.  Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

Qualora un siffatto candidato superi in seguito una prova di capacità incentrata esclusivamente sull'impiego del cambio di un veicolo dotato di cambio manuale, l'indicazione di cui sopra è soppressa.

Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocità del motore e quella delle ruote può essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.

5.2.  I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Categoria A: Motociclo di categoria A, senza sidecar, e una potenza di almeno 35 kW

Categoria A1:

Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm³ e in grado di raggiunge una velocità di almeno 90 km/h

Categoria A2:

Motociclo di categoria A2, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 375 cm³ e una potenza di almeno 25 kW

Categoria A:

Motociclo di categoria A, senza sidecar, e una potenza di almeno 35 kW

Categoria B:

un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

Categoria B + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria B combinato ad un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 chilogrammi, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h, tale da non far rientrare la combinazione nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante; il cassone può anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

Categoria B1:

un veicolo a motore a tre o quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.

Categoria C:

un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore; deve essere presentato con un minimo di 10 000 chilogrammi di massa totale effettiva.

Categoria C + E:

un autoarticolato o un veicolo adatto alla prova per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore, presentato con un minimo di 15 000 chilogrammi di massa totale effettiva.

Categoria C1:

un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 5 metri, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore.

Categoria C1 + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 chilogrammi, per una lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore; il cassone può anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

Categoria D:

un veicolo della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria D + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria D combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri, presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

Categoria D1:

un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 5 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria D1 + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 chilogrammi e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri, presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 e D1 + E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento di entrata in vigore della presente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati per ulteriori dieci anni al massimo. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati nel termine di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva.

6.  Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A, A2 e A1

6.1.  Categorie A ed A1: preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

   6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
   6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

6.2.  Categorie A ed A1: manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

6.2.1.   mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;

   6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
   6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.
   6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h, ed una volta ad evitare un ostacolo ad una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;
   6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva.

6.3.  Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

   6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
   6.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
   6.3.3. guida in curva;
   6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
   6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
   6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
   6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
   6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
   6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

7.  Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, B + E

7.1.  Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

   7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
   7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e di altre eventuali dotazioni;
   7.1.3. controllo della chiusura delle porte;
   7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
   7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria B + E);
   7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria B + E).

7.2.  Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale.

Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

   7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
   7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
   7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
   7.2.4. frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è opzionale.

7.3.  Categoria B + E: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

7.3.1.   aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

   7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
   7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

7.4.  Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

   7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
   7.4.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
   7.4.3. guida in curva;
   7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
   7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
   7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
   7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
   7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
   7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

8.  Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E

8.1.  Categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E: preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

   8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
   8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
   8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
   8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
   8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
   8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, C + E, C1, C1 + E);
   8.1.7. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie C + E, C1 + E, D + E, D1 + E);
   8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E);
   8.1.9. lettura di una cartina stradale (opzionale).

8.2.  Categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E; manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

   8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trainante (solo per le categorie C + E, C1 + E, D + E, D1 + E); all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);
   8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
   8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, C + E, C1, C1 + E);
   8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E).

8.3.  Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

   8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
   8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
   8.3.3. guida in curva;
   8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
   8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
   8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
   8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
   8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
   8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

9.  Valutazione della prova di capacità e comportamento

9.1.  Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o meno dovuto intervenire, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.

9.2.  Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'atro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

9.3.  L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

   9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo ; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico(solo per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D + E, D1 + E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);
   9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E);
   9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga ed a media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
   9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
   9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
   9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
   9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
   9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
   9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
   9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E).

10.  Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A2, A1, B , B1e B + E ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11.  Luogo di prova

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o similare), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

II.  CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei precedenti punti da 1 a 9, in modo da poter:

   riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,
   essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto,
   rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,
   individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio,
   tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,
   contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a comportarsi come si conviene ad un buon conducente.

ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

DEFINIZIONI

1.  Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

  1.1. Gruppo 1

conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e B + E
conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, C1, C1+E, D, D + E, D1 e D1 + E
   1.2. Gruppo 2

1.3.  La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

2.  Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà rilasciato o rinnovato.

ESAMI MEDICI

3.  Gruppo 1

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

4.  Gruppo 2

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici all'atto di ciascun rinnovo della patente di guida in base alla normativa nazionale dello Stato membro in cui risiedono normalmente.

5.  Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

VISTA

6.  Il candidato alla patente di guida dovrà sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da una autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Gruppo 1

6.1.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120o sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potrà essere rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

6.2.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente dovrà certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2

6.3.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 8 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

UDITO

7.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

8.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

8.1.  La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

8.2.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.

Gruppo 2

8.3.  L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9.  Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

Gruppo 1

9.1.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

9.2.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

9.  3. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

9.  4. L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO

10.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito se l'interessato non è insulino-dipendente ovvero, nei casi in cui è insulino-dipendente (tipo 1), con riserva di un'autorizzazione medica.

Gruppo 2

10.1.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, ove cio' sia debitamente giustificato dal parere di un medico autorizzato. È compito del conducente notificare alle autorità nazionali competenti qualsiasi mutamento delle sue condizioni di salute.

MALATTIE NEUROLOGICHE

11.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento.

12.  Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

12.1.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, con esame effettuato da un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Quest'ultima valuterà la natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Durante tale procedura il paziente ha il diritto di essere rappresentato dal medico di sua scelta.

Gruppo 2

12.2.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

TURBE PSICHICHE

Gruppo 1

13.1.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

   colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;
   colpito da ritardo mentale grave;
   colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità
  

salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare.

Gruppo 2

13.2.  L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

ALCOLE

14.  Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1

14.1.  La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.

Gruppo 2

14.2.  L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DROGHE E MEDICINALI

15.  Abuso

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Consumo regolare

Gruppo 1

15.1.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

Gruppo 2

15.2.  L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI

Gruppo 1

16.1.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

16.2.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

DISPOSIZIONI VARIE

Gruppo 1

17.1.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.

Gruppo 2

17.2.  L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

18.  In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.

ALLEGATO IV

FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA DEGLI ESAMINATORI DI GUIDA

Requisiti minimi per le persone che effettuano esami pratici di guida

1.  Necessaria idoneità degli esaminatori di guida

1.1.  Chiunque sia abilitato a giudicare la capacità pratica di guida di un candidato a bordo di un veicolo a motore deve disporre, per quanto riguarda le materie indicate ai punti da 1.2 a 1.6, delle necessarie conoscenze e competenze, nonché della necessaria capacità di comprensione .

1.2.  L'idoneità di un esaminatore di guida deve consentirgli di giudicare la capacità di guida di un candidato che desideri ottenere una patente di guida della categoria per la quale si effettua l'esame di guida.

1.3.  Conoscenze e capacità di comprensione per quanto riguarda la guida e la valutazione:

   teoria del comportamento di guida;
   riconoscimento dei pericoli e capacità di evitare incidenti;
   conoscenza dell'elenco dei requisiti per l'esame di guida;
   requisiti per l'esame di guida;
   norme che disciplinano la circolazione stradale, comprese le pertinenti disposizioni regolamentari e amministrative comunitarie e nazionali e gli orientamenti interpretativi pertinenti;
   teoria e pratica della valutazione;
   guida difensiva.

1.4.  Capacità di valutazione:

   capacità di osservare, controllare e giudicare attentamente nel complesso la prestazione del candidato e in particolare
   il corretto e completo riconoscimento delle situazioni di pericolo;
   la precisa identificazione della causa e dei prevedibili effetti di queste situazioni;
   livello di idoneità e riconoscimento degli errori;
   uniformità e coerenza della valutazione;
   rapida assimilazione delle informazioni e discernimento degli aspetti essenziali;
   anticipazione delle situazioni, riconoscimento di potenziali problemi e sviluppo di corrispondenti strategie di reazione;
   notifiche tempestive e costruttive.

1.5.  Capacità personali di guida:

Chiunque sia abilitato ad effettuare un esame pratico per una categoria di patente deve essere in grado di guidare veicoli a motore della stessa categoria con un livello costantemente elevato di guida.

1.6.  Qualità del servizio:

   stabilire e comunicare che cosa debba attendersi il candidato durante l'esame;
   comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le richieste dei clienti;
   chiara notifica per quanto riguarda il risultato dell'esame;
   trattamento non discriminatorio e rispettoso di ogni candidato.

1.7.  Conoscenze fisiche e tecniche del veicolo:

   conoscenze tecniche del veicolo, ad esempio in materia di sterzo, pneumatici, freni, fanaleria, soprattutto per quanto riguarda motocicli e autocarri;
   assicurazione del carico;
   conoscenze sulla fisica del veicolo quali velocità, attrito, dinamica, energia.

1.8.  Guida attenta ai consumi e all'ambiente.

2.  Condizioni generali

2.1.  Un esaminatore di guida per la patente di categoria B

   a) deve essere titolare di una patente di guida della categoria B da almeno tre anni;
   b) deve avere compiuto almeno 23 anni di età;
   c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 e, successivamente, deve seguire ogni anno le periodiche misure di perfezionamento professionale previste al punto 4;
   d) deve aver seguito una formazione professionale per un certificato di livello 3 ai sensi della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee(19);
   e) non può contemporaneamente esercitare la professione di istruttore di scuola guida.

2.2.  Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:

   a) deve essere titolare di una patente della categoria in questione;
   b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 e, successivamente, deve seguire ogni anno le periodiche misure di perfezionamento professionale previste al punto 4;
  c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; tale durata può essere ridotta a un anno, a condizione che l'esaminatore dimostri di possedere quanto segue:
   un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata oppure
   la documentazione teorica e pratica di un'esperienza di guida di livello più elevato di quanto necessario per ottenere la patente di guida, il che rende superfluo il requisito in questione;
   d) deve aver seguito una formazione professionale per un certificato di livello 3 ai sensi della decisione 85/368/CEE;
   e) non può contemporaneamente esercitare la professione di istruttore di scuola guida.

2.3.  Equivalenze

2.3.1.  Gli Stati membri possono consentire a un esaminatore di guida di effettuare esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A, qualora abbia acquisito la formazione iniziale prevista al punto 3 per queste categorie.

2.3.2.  Gli Stati membri possono consentire a un esaminatore di guida di effettuare esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D qualora abbia acquisito la formazione iniziale prevista al punto 3 per queste categorie.

2.3.3.  Gli Stati membri possono consentire a un esaminatore di guida di effettuare esami di guida per le categorie B+E, C1+E, C+E, , D1+E e D+E qualora abbia acquisito la formazione iniziale prevista al punto 3 per una di queste categorie.

3.  Formazione iniziale

3.1.  Formazione di base

3.1.1.  Per poter essere abilitata ad effettuare esami di guida, una persona deve avere superato con successo un programma di formazione sulla base delle eventuali prescrizioni dello Stato membro interessato, ai fini dell'idoneità di cui al punto 1.

3.1.2.  Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato programma di formazione si riferisca all'abilitazione ad effettuare esami di guida per una o più categorie di patenti.

3.2.  Esami

3.2.1.  Per poter essere abilitata ad effettuare esami di guida, una persona deve comprovare conoscenze, comprensione, capacità e idoneità di livello adeguato per tutte le materie indicate al punto 1.

3.2.2.  Gli Stati membri predispongono una procedura di esame che consenta di accertare adeguatamente se, in materia d'istruzione, la persona in questione disponga dell'idoneità di cui al punto 1 e in particolare al punto 1.4. Questa procedura di esame deve comprendere sia una componente teorica che una componente pratica. Sono eventualmente consentite forme di valutazione basate sul supporto informatico. A ogni Stato membro spetta stabilire le condizioni dettagliate in merito al tipo e alla durata delle singole prove e valutazioni nell'ambito dell'esame.

3.2.3.  Gli Stati membri devono stabilire se il programma di un determinato esame si riferisca all'abilitazione ad effettuare esami di guida per una o più categorie di patente.

4.  Garanzia della qualità e periodico perfezionamento professionale

4.1.  Garanzia della qualità

4.1.1.  Gli Stati membri devono disporre di normative in merito alla garanzia della qualità che assicurino il mantenimento dei requisiti degli esaminatori di guida.

4.1.2.  Le normative in materia di garanzia della qualità devono comprendere il controllo degli esaminatori di guida durante la loro attività, il loro perfezionamento professionale e il rinnovo dell'abilitazione, il loro costante sviluppo professionale e la regolare verifica dei risultati degli esami di guida da essi effettuati.

4.1.3.  Gli Stati membri devono provvedere, nel quadro delle misure di garanzia della qualità figuranti al punto 4.1.2, affinché ogni esaminatore sia sottoposto a un controllo annuale. Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché ogni esaminatore una volta ogni cinque anni venga sottoposto a controllo durante gli esami di guida per un periodo minimo di una mezza giornata, in modo da poter osservare più esami di guida. La persona che effettua il controllo deve essere stata autorizzata a questo fine dal rispettivo Stato membro.

4.1.4.  Se l'esaminatore è abilitato ad effettuare esami di guida per più categorie, gli Stati membri possono decidere che i requisiti di controllo per quanto riguarda più categorie siano sostituiti da un controllo in una sola categoria.

4.1.5.  L'attività dell'esaminatore di guida deve essere monitorata e verificata da un organismo autorizzato dallo Stato membro interessato, al fine di garantire la corretta e uniforme applicazione della valutazione.

4.2.  Periodico perfezionamento professionale

  4.2.1. Gli Stati membri provvedono affinché gli esaminatori si sottopongano a quanto indicato in appresso per conservare l'abilitazione, indipendentemente dal numero delle categorie per le quali sono abilitati:

almeno un periodico perfezionamento professionale di quattro giorni complessivi nell'arco di due anni, al fine di:
almeno un periodico perfezionamento professionale della durata di cinque giorni complessivi nell'arco di cinque anni al fine di sviluppare e conservare le necessarie capacità pratiche di guida.
   conservare e rinfrescare le necessarie conoscenze e capacità di esame;
   sviluppare nuove capacità che siano diventate indispensabili per l'esercizio della professione;
   provvedere affinché l'interessato effettui costantemente gli esami in base a requisiti equi e uniformi;

4.2.2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per provvedere affinché gli esaminatori per i quali il sistema di garanzia della qualità in vigore abbia messo in evidenza serie carenze, siano sottoposti immediatamente a uno specifico perfezionamento professionale.

4.2.3  Il periodico perfezionamento professionale può essere effettuato sotto forma di colloqui, lezioni, comunicazioni tradizionali o informatiche e può essere impartito a singole persone o gruppi. Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, esso può prevedere una riformulazione dei requisiti.

4.2.4.  Se un esaminatore è abilitato ad effettuare esami di guida per più categorie, gli Stati membri possono decidere che il requisito del perfezionamento professionale degli esaminatori per quanto riguarda più categorie sia soddisfatto dal perfezionamento professionale in una sola categoria, purché siano soddisfatti i requisiti del punto 4.2.5.

4.2.5.  Se nell'arco di 24 mesi un esaminatore non ha effettuato alcun esame di guida per una categoria, deve sottoporsi a nuova valutazione per poter essere abilitato ad effettuare ulteriori esami di guida in questa categoria. La nuova valutazione può effettuarsi nel quadro dei requisiti del punto 4.2.1.

5.  Diritti acquisiti

5.1.  Gli Stati membri possono consentire alle persone abilitate ad effettuare esami di guida immediatamente prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni a continuare ad effettuare esami di guida, anche se non sono state abilitate a norma delle condizioni generali di cui al punto 2 o della procedura in materia di formazione iniziale di cui al punto 3.

5.2.  Gli esaminatori interessati sono comunque soggetti a verifica periodica e alle misure di garanzia della qualità di cui al punto 4.

ALLEGATO V

FORMAZIONE DEI CONDUCENTI (VEICOLI A MOTORE PESANTI CON RIMORCHIO)

1.  Gli utilizzatori di veicoli a motore pesanti della categoria B con rimorchio aventi una massa massima autorizzata compresa fra i 3.500 e i 4.250 kg devono partecipare a una formazione per conducenti.

2.  La formazione dei conducenti deve essere effettuata da un organismo di formazione che è riconosciuto e controllato ufficialmente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono normalmente. I dettagli sono disciplinati dallo Stato membro.

3.  Programma di formazione dei conducenti:

   durata di un giorno (almeno 7 ore);
   parte teorica e soprattutto pratica e colloquio finale;
   dinamica di guida e criteri di sicurezza, motrice e rimorchio, corretto caricamento, nonché accessori di sicurezza;
   parte pratica in area delimitata con lo svolgimento dei seguenti esercizi: frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, manovra, parcheggio.

ALLEGATO VI

FORMAZIONE DEI CONDUCENTI (AUTOCARAVAN)

1.  Gli utilizzatori di autocaravan, quali definiti dall'allegato II, punto A, 5, 1, della direttiva 2001/116/CE aventi una massa massima autorizzata compresa fra i 3.500 kg e i 4.250 kg e un carico utile fino a 1.000 kg devono partecipare a una formazione per conducenti.

2.  La formazione dei conducenti deve essere effettuata da un organismo di formazione che è riconosciuto e controllato ufficialmente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono normalmente. I dettagli sono disciplinati dallo Stato membro.

3.  Programma di formazione dei conducenti:

   durata di un giorno (almeno 7 ore);
   parte teorica e soprattutto pratica e colloquio finale;
   dinamica di guida e criteri di sicurezza, corretto caricamento, nonché accessori di sicurezza;
   parte pratica in area delimitata con lo svolgimento dei seguenti esercizi: frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, manovra, parcheggio.

ALLEGATO VII

FORMAZIONE DEI CONDUCENTI (CATEGORIE DI MOTOCICLI)

1.  Formazione per il passaggio da una categoria di motocicli a un'altra

2.  La formazione dei conducenti deve essere effettuata da un apposito organismo, riconosciuto e controllato ufficialmente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono normalmente. I dettagli sono disciplinati dallo Stato membro.

3.  Contenuto della formazione dei conducenti:

   durata: almeno 5 ore;
   speciale approfondimento sulle differenze tra categorie;
   parte pratica in area delimitata con lo svolgimento dei seguenti esercizi: frenata, spazio di frenata, frenata/schivata, manovra, accelerazione;
   parte pratica dedicata al comportamento su strada.

ALLEGATO VIII

Parte A

Direttiva abrogata con le modifiche successive

(di cui all'articolo 18)

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio(20)

GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1

Direttiva 94/72/CE del Consiglio

GU L 337 del 24.12.1994, pag. 86

Direttiva 96/47/CE del Consiglio

GU L 235 del 17.9.1996, pag. 1

Direttiva 97/26/CE del Consiglio

GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41

Direttiva 2000/56/CE della Commissione

GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusivamente l'articolo 10, paragrafo 2

GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

Parte B

Termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e per l'applicazione

(di cui all'articolo 18)

Direttiva

Termine ultimo per il recepimento

Data di applicazione

Direttiva 91/439/CEE

1º luglio 1994

1º luglio 1996

Direttiva 94/72/CE

-

xx.xx.1995

Decisione 96/427/CE

-

16 luglio 1996

Direttiva 96/47/CE

1º luglio 1996

1º luglio 1996

Direttiva 97/26/CE

1º gennaio 1998

1º gennaio 1998

Direttiva 2000/56/CE

30 settembre 2003

30 settembre 2003,

30 settembre 2008

(allegato II, punto 6.2.5)

e 30 settembre 2013

(allegato II, punto 5.2)

Direttiva 2003/59/CE

10 settembre 2006

10 settembre 2008

(trasporto di passeggeri)

e 10 settembre 2009

(trasporto di merci)

ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

Direttiva 91/439/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

-

-

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 3

-

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2, prima frase

-

Articolo 2, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 3

-

Articolo 2, paragrafo 4

-

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

-

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

-

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

-

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, decimo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, undicesimo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, quattordicesimo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, quindicesimo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

-

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, nono trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, dodicesimo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, tredicesimo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, primo sotto-trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, tredicesimo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, secondo sotto-trattino

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

-

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, secondo comma

-

Articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 3, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 3, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera f)

-

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

-

Articolo 3, paragrafo 5

-

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

-

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

-

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, prima frase

-

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, seconda frase

-

Articolo 6, paragrafo 3

-

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

-

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

-

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 3

-

-

Articolo 8, paragrafo 2

-

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5, prima frase

-

Articolo 8, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 7 bis, paragrafo 1

-

Articolo 7 bis, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 7 ter

Articolo 10

-

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12, paragrafo 1

-

Articolo 12, paragrafo 2

-

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 16

-

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 18, primo comma

-

Articolo 18, secondo comma

-

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 20

Allegato I

-

Allegato I bis

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

-

Allegato IV

-

Allegato V

-

Allegato VI

-

Allegato VII

-

Allegato VIII

-

Allegato IX

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C , pag. .
(3) Posizione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005.
(4) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284, 31.10.2003, pag. 1).
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(6)* Dieci anni dalla data fissata dall'articolo 17, paragrafo 2.
(7)** Vent'anni dalla data fissata dall'articolo 17, paragrafo 2.
(8)*** Della data fissata dall'articolo 17, paragrafo 2.
(9) GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.
(10) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
(11)* Data fissata dall'articolo 17, paragrafo 2.
(12)* Data fissata all'articolo 17, paragrafo 2.
(13)* Cinque anni dalla data fissata dall'articolo 17, paragrafo 2.
(14)* Due anni dalla data fissata dall'articolo 19.
(15)** Due anni dalla data fissata dall'articolo 17, paragrafo 1.
(16)* Due anni dalla data fissata dall'articolo 19, paragrafo 1.
(17) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.
(18) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(19) GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56.
(20) La direttiva 91/439/CEE è stata inoltre modificata dal seguente atto non abrogato: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).


Informazione fluviale ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale sulle vie navigabili interne della Comunità (COM(2004)0392 – C6-0042/2004 – 2004/0123(COD))
P6_TA(2005)0042A6-0055/2004

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0392)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0042/2004),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0055/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 febbraio 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (servizi RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

P6_TC1-COD(2004)0123


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1)  L'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulle vie navigabili interne contribuisce in modo significativo al miglioramento della sicurezza e dell'efficienza di questo modo di trasporto.

(2)  Taluni Stati membri utilizzano già applicazioni nazionali di servizi d'informazione su numerose vie navigabili interne. Per porre in essere un sistema di ausilio alla navigazione e di informazione armonizzato, interoperabile e aperto sulla rete idroviaria della Comunità, occorre pertanto stabilire requisiti e specifiche tecniche comuni.

(3)  Per motivi di sicurezza e nell'interesse di un'armonizzazione paneuropea, il contenuto di tali requisiti e specifiche tecniche comuni dovrebbe fondarsi sul lavoro svolto in questo campo dalle organizzazioni internazionali competenti, come l'Associazione internazionale di navigazione (PIANC), la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UNECE).

(4)  I servizi di informazione fluviale (servizi RIS) dovrebbero essere fondati su sistemi interoperabili basati su norme aperte e pubbliche, accessibili a tutti gli operatori e utenti del sistema in forma non discriminatoria.

(5)  Sulle vie navigabili nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro non è obbligatorio stabilire i suddetti requisiti e specifiche tecniche. Si raccomanda tuttavia di porre in essere su tali vie navigabili servizi RIS conformi alla definizione della presente direttiva e di provvedere alla loro interoperabilità con sistemi esistenti.

(6)  Lo sviluppo di servizi RIS deve rispondere a obiettivi quali la sicurezza, l'efficienza e la compatibilità ambientale della navigazione interna, realizzabili attraverso attività quali la gestione del traffico e dei trasporti, la protezione dell'ambiente e delle infrastrutture e l'applicazione di norme specifiche.

(7)  I requisiti relativi ai servizi RIS devono vertere quanto meno sui servizi d'informazione che devono essere forniti dagli Stati membri.

(8)  La definizione delle specifiche tecniche deve contemplare sistemi quali i sistemi di cartografia nautica elettronica, i sistemi di segnalazione navale elettronica, incluso un sistema europeo di numerazione uniforme delle navi, gli avvisi ai comandanti e i sistemi navali di localizzazione e monitoraggio. I lavori del comitato RIS devono portare alla compatibilità tecnica delle apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei servizi RIS.

(9)  E' compito degli Stati membri, in cooperazione con l'Unione europea, incoraggiare gli utenti a rispettare i requisiti in materia di procedure e apparecchiature, tenendo in considerazione la struttura piccola e media delle imprese del settore della navigazione interna.

(10)  L'introduzione dei servizi RIS implica il trattamento di dati personali. A tal fine si devono osservare le norme europee stabilite, tra l'altro, dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(5) e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche(6). L'introduzione dei servizi RIS non deve condurre al trattamento incontrollato di dati sensibili sotto il profilo economico riguardanti gli operatori del mercato.

(11)  Si raccomanda che i servizi RIS per i quali è richiesto un posizionamento esatto utilizzino le tecnologie di posizionamento satellitare. Ove possibile, tali tecnologie dovrebbero essere interoperabili con altri sistemi pertinenti e venire in essi integrate, in conformità con le decisioni applicabili in materia.

(12)  Poiché lo scopo dell'azione proposta, ossia istituire servizi RIS armonizzati nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sua dimensione europea, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)  Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(14)  A norma del paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le norme per l'introduzione e l'uso, nella Comunità, di servizi d'informazione fluviale (servizi RIS) armonizzati a sostegno del trasporto per vie navigabili interne, allo scopo di accrescerne la sicurezza, l'efficacia e la compatibilità ambientale e di facilitare l'interfacciamento con altri modi di trasporto.

La presente direttiva stabilisce un quadro di norme per l'introduzione e lo sviluppo delle esigenze, delle specifiche e delle condizioni tecniche necessarie per garantire servizi RIS armonizzati, interoperabili e aperti sulle vie navigabili interne della Comunità. La Commissione, assistita dal comitato RIS costituito a tal fine, introduce e sviluppa le esigenze, le specifiche e le condizioni tecniche in questione; in tale contesto, essa tiene debitamente conto delle misure elaborate dalle organizzazioni internazionali competenti, come l'Associazione internazionale di navigazione (PIANC), la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UNECE). È garantita la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto, in particolare i servizi di gestione del traffico e i sistemi d'informazione marittimi.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  La presente direttiva si applica ai fini dell'introduzione e del funzionamento dei servizi RIS in tutte le vie navigabili interne degli Stati membri, di classe IV e superiore, collegate mediante una via navigabile di classe IV o superiore ad una via navigabile di classe IV o superiore di un altro Stato membro, nonché nei porti su tali vie navigabili di cui alla decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III(8). Ai fini della presente direttiva si applica la classificazione delle vie navigabili interne europee stabilita dalla risoluzione n. 30 dell'UNECE del 12 novembre 1992.

2.  Uno Stato membro può applicare le disposizioni della presente direttiva alle vie navigabili interne e ai porti interni non menzionati al paragrafo 1.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva i seguenti termini sono così definiti:

a)   "servizi d'informazione fluviale" (servizi RIS) i servizi d'informazione armonizzati di supporto alla gestione del traffico e dei trasporti nel settore della navigazione interna, comprese, ovunque tecnicamente fattibile, le interfacce con altri modi di trasporto. I servizi RIS non riguardano le attività commerciali interne tra le varie compagnie interessate, ma possono essere interfacciati con attività commerciali. I servizi RIS comprendono servizi quali informazioni sui canali, informazioni sul traffico, gestione del traffico, supporto alla prevenzione di incidenti, informazioni sulla gestione dei trasporti, statistiche e servizi doganali nonché diritti per l'utilizzo delle vie navigabili e tasse portuali;

b)   "informazioni sui canali" le informazioni geografiche, idrologiche e amministrative riguardanti le vie navigabili (canali). Si tratta di informazioni unidirezionali: riva-nave o riva-ufficio;

c)   "informazioni tattiche sul traffico" le informazioni aventi un'incidenza immediata sulle decisioni di navigazione tenuto conto della situazione attuale del traffico e del circondario geografico immediato;

d)   "informazioni strategiche sul traffico" le informazioni aventi un'incidenza sulle decisioni a medio e lungo termine degli utenti RIS;

e)   "applicazione RIS" la fornitura di servizi d'informazione fluviale per mezzo di sistemi dedicati;

f)   "centro RIS" il luogo in cui gli operatori gestiscono i servizi RIS;

g)   "utenti RIS" le varie categorie di utenti tra cui comandanti delle navi, operatori di servizi RIS, gestori di chiuse/ponti, autorità fluviali, operatori portuali e di terminali, operatori dei centri di prevenzione incidenti dei servizi di soccorso, gestori della flotta, spedizionieri e agenti marittimi;

h)   "interoperabilità" il fatto che i servizi, il contenuto, il formato e la frequenza dello scambio dei dati sono armonizzati in modo tale che gli utenti RIS di tutta Europa abbiano accesso agli stessi servizi e alle stesse informazioni.

Articolo 4

Istituzione dei servizi d'informazione fluviale

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per introdurre servizi RIS nelle vie navigabili interne ai sensi dell'articolo 2.

2.  Gli Stati membri sviluppano i servizi in modo tale che l'applicazione RIS sia efficace, espandibile e interoperabile così da poter interagire con altre applicazioni RIS e, laddove possibile, con i sistemi d'informazione di altri modi di trasporto. L'applicazione RIS funge inoltre da interfaccia con i sistemi di gestione dei trasporti e con attività commerciali.

3.  Per istituire i servizi RIS, gli Stati membri:

   a) forniscono agli utenti RIS tutti i dati pertinenti alla navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili. I dati sono forniti almeno in un formato elettronico accessibile;
   b) provvedono affinché gli utenti RIS dispongano, oltre ai dati di cui alla lettera a), di carte nautiche elettroniche adeguate alla navigazione di tutte le vie navigabili interne europee di classe Va e superiore, conformemente alla classificazione delle vie navigabili interne europee;
   c) autorizzano le autorità competenti, laddove la normativa nazionale o internazionale esiga un sistema di segnalazione, a ricevere segnalazioni elettroniche dei dati richiesti alle navi. Nel caso di trasporti transfrontalieri, le suddette informazioni sono trasmesse alle autorità competenti del paese confinante. Tale trasmissione deve essere completata prima dell'arrivo della nave alla frontiera;
   d) provvedono affinché gli avvisi ai comandanti, comprese le informazioni sul livello dell'acqua (o il pescaggio massimo consentito) e le condizioni di gelo sulle vie navigabili nazionali, siano trasmessi sotto forma di messaggi normalizzati, codificati e scaricabili. Ogni messaggio normalizzato contiene almeno le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Gli avvisi ai comandanti sono forniti almeno in un formato elettronico accessibile.

Gli Stati membri adempiono agli obblighi di cui al presente paragrafo conformemente alle specifiche definite agli allegati I e II.

4.  Le autorità competenti degli Stati membri istituiscono centri RIS in funzione delle esigenze regionali.

5.  Per l'utilizzazione di sistemi automatici di identificazione si applica l'accordo regionale sui servizi radiotelefonici per la navigazione interna concluso a Basilea il 6 aprile 2000 nel quadro dei regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

6.  Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno di concerto con l'Unione europea, i comandanti, gli operatori o gli agenti delle navi che percorrono le vie navigabili nazionali, gli spedizionieri o i proprietari del carico trasportato a bordo di tali navi e le navi stesse a ricorrere pienamente ai servizi messi a disposizione a norma della presente direttiva.

7.  La Commissione adotta le misure adeguate a verificare l'interoperabilità, l'affidabilità e la sicurezza dei servizi RIS.

Articolo 5

Orientamenti tecnici e specifiche tecniche

1.  Per contribuire alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 3, lettera a) e provvedere alla loro interoperabilità secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione definisce, nei modi indicati al paragrafo 2, gli orientamenti tecnici riguardanti la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi (orientamenti RIS) nonché le specifiche tecniche, in particolare per i seguenti aspetti:

a)   sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (Electronic Chart Display and Information System for Inland Navigation - Inland ECDIS);

b)   sistema elettronico di segnalazione navale (Electronic Ship Reporting);

c)   avvisi ai comandanti (Notices to Skippers);

d)   sistemi di localizzazione e monitoraggio (Tracking and Tracing Systems);

e)   compatibilità delle apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei servizi RIS.

Tali orientamenti e specifiche si fondano sui principi tecnici stabiliti all'allegato II e tengono conto del lavoro svolto in questo settore dalle organizzazioni internazionali competenti.

2.  Gli orientamenti tecnici e le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono definiti e, ove opportuno, modificati dalla Commissione conformemente alla procedura descritta all'articolo 11, paragrafo 3. Tale definizione è effettuata in conformità con il seguente calendario:

   a) orientamenti RIS: entro [ ... ](9);
   b) specifiche tecniche relative al sistema "Inland ECDIS", al sistema elettronico di segnalazione navale e agli avvisi ai comandanti: entro [ ... ](10)*;
   c) specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e di monitoraggio: entro [ ... ](11)**.

3.  Gli orientamenti RIS e le specifiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Posizionamento via satellite

Si raccomanda che i servizi RIS per i quali è richiesto un posizionamento esatto utilizzino le tecnologie di posizionamento satellitare.

Articolo 7

Approvazione di tipo delle apparecchiature RIS

1.  Laddove la sicurezza della navigazione e le corrispondenti specifiche tecniche lo esigano, la conformità delle apparecchiature dei terminali e delle reti RIS e delle applicazioni software alle suddette specifiche deve essere essere attestata da un'approvazione di tipo prima di mettere in servizio tali apparecchiature o applicazioni nelle vie navigabili interne.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi nazionali responsabili dell'approvazione di tipo; la Commissione comunica tale informazione agli altri Stati membri.

3.  Tutti gli Stati membri riconoscono le approvazioni di tipo rilasciate dagli organismi competenti degli altri Stati membri.

Articolo 8

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti per le applicazioni RIS e per lo scambio di dati a livello internazionale. Gli Stati membri notificano tali autorità alla Commissione.

Articolo 9

Norme relative al rispetto della vita privata, alla sicurezza e al riutilizzo delle informazioni

1.  Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento de dati personali necessari per il funzionamento dei servizi RIS si svolga nell'osservanza della normativa europea che tutela le libertà e i diritti fondamentali degli individui, in particolare della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2002/58/CE.

2.  Gli Stati membri pongono in essere e mantengono misure di sicurezza per proteggere i messaggi RIS e i relativi archivi da eventi pregiudizievoli o utilizzi abusivi, in particolare accessi non autorizzati, modifiche o perdite.

3.  Si applica la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico(12).

Articolo 10

Procedura per le modifiche degli allegati

Gli allegati I e II possono essere modificati alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e adeguati al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 11

Comitato RIS

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE(13).

2.  Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

3.  Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

4.  Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

5.  La Commissione consulta regolarmente rappresentanti del settore.

Articolo 12

Recepimento

1.  Gli Stati membri sul cui territorio si trovano vie navigabili interne che rientrano nell'ambito dell'articolo 2, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […](14). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti dell'articolo 4 entro 30 mesi dall'entrata in vigore dei pertinenti orientamenti tecnici e specifiche tecniche di cui all'articolo 5. Gli orientamenti tecnici e le specifiche tecniche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.  Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, prorogare il termine previsto al paragrafo 2 per soddisfare uno o più requisiti dell'articolo 4 relativamente alle vie navigabili interne di cui all'articolo 2 che sono caratterizzate da scarsa intensità di traffico, o relativamente a vie navigabili interne per le quali i costi sostenuti a tal fine sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici. Questo termine può essere prorogato con semplice decisione della Commissione; la proroga può essere rinnovata. Lo Stato membro giustifica la propria richiesta di proroga basandosi sui criteri dell'intensità del traffico e delle particolari condizioni economiche della via navigabile in questione. Finché la Commissione non abbia preso la sua decisione, lo Stato membro che ha richiesto una proroga può continuare le proprie attività come se la proroga fosse stata concessa.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

5.  Laddove necessario, gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva.

6.  La Commissione controlla l'istituzione dei servizi RIS nella Comunità e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro [ ... ](15).

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sul cui territorio si trovano vie navigabili interne di cui all'articolo 2 sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

Allegato I

Requisiti minimi in materia di dati

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) sono in particolare forniti i seguenti dati:

   assi idroviari e loro lunghezza in chilometri;
   limitazioni per navi e convogli in termini di lunghezza, larghezza, pescaggio e tirante d'aria;
   orari di servizio delle strutture che potrebbero ostacolare il traffico, in particolare chiuse e ponti;
   localizzazione di porti e impianti di trasbordo;
   1. dati di riferimento relativi al livello dell'acqua utili per la navigazione.

Allegato II

Principi per l'elaborazione degli orientamenti RIS e delle specifiche tecniche

Orientamenti RIS

Gli orientamenti RIS di cui all'articolo 5 rispettano i seguenti principi:

   a) indicazione dei requisiti tecnici necessari per la programmazione, l'attuazione e l'uso operativo dei servizi e dei relativi sistemi;
   b) architettura RIS e sua organizzazione; e
   2. raccomandazioni relative alla partecipazione delle navi al sistema RIS, ai singoli servizi e allo sviluppo graduale dei servizi RIS.

Sistema "Inland ECDIS"

Le specifiche tecniche da definire conformemente all'articolo 5 per un sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione (sistema "Inland ECDIS") rispettano i seguenti principi:

   a) compatibilità con il sistema ECDIS marittimo per agevolare il traffico di imbarcazioni di navigazione interna nelle zone di traffico misto come gli estuari e il traffico marittimo-fluviale;
   b) definizione dei requisiti minimi delle apparecchiature "Inland ECDIS" e del contenuto minimo delle carte nautiche elettroniche tenendo conto della sicurezza della navigazione, in particolare
   alto livello di affidabilità e di disponibilità delle apparecchiature "Inland ECDIS" utilizzate;
   robustezza delle apparecchiature "Inland ECDIS" per resistere alle condizioni ambientali generalmente presenti a bordo di una nave, senza subire degradi della qualità e dell'affidabilità;
   inserimento nelle carte nautiche elettroniche di tutti gli elementi geografici (limiti del canale, costruzioni sulla riva, radiofari) necessari per garantire la sicurezza della navigazione;
   monitoraggio della carta nautica elettronica mediante sovrapposizione dell'immagine radar nei casi di pilotaggio della nave;
   integrazione dei dati relative alla profondità del canale nella carta nautica elettronica e visualizzazione fino a un livello d'acqua predeterminato o del livello d'acqua effettivo;
   integrazione di informazioni supplementari (ad es. forniti da soggetti diversi dalle autorità competenti) nella carta nautica elettronica e visualizzazione nel sistema "Inland ECDIS" senza compromettere sulle informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione;
   c) disponibilità delle carte nautiche elettroniche per gli utenti dei servizi RIS;
   3. messa a disposizione dei dati delle carte nautiche elettroniche a tutti i fabbricanti di applicazioni, ove opportuno ad un prezzo proporzionato rispetto al costo.

Sistema di segnalazione navale elettronica

Le specifiche tecniche del sistema di segnalazione navale elettronica per la navigazione interna rispettano, conformemente all'articolo 5, i seguenti principi:

   a) facilitazione dello scambio elettronico di dati tra le autorità competenti degli Stati membri, tra i soggetti della navigazione interna, della navigazione marittima e del trasporto multimodale, laddove questo interessa la navigazione interna;
   b) uso di un messaggio normalizzato di notifica del trasporto tra la nave e l'autorità, tra l'autorità e la nave e tra autorità diverse, in modo da garantire la compatibilità con la navigazione marittima;
   c) uso di elenchi di codici e di classificazioni riconosciuti a livello internazionale, possibilmente integrati per tener conto delle esigenze supplementari della navigazione interna;
   4. uso di un numero europeo unico di identificazione delle navi.

Avvisi ai comandanti

Le specifiche tecniche degli avvisi ai comandanti di cui all'articolo 5, in particolare in materia di informazioni sui canali, informazioni sul traffico, gestione del traffico e programmazione del viaggio rispettano, conformemente all'articolo 5, i seguenti principi:

   a) struttura normalizzata dei dati mediante modulistica testuale predefinita e per quanto possibile codificata in modo da permettere una traduzione automatica dei contenuti principali in altre lingue e da facilitare l'integrazione degli avvisi ai comandanti nei sistemi di programmazione dei viaggi;
   5. compatibilità della struttura normalizzata dei dati con la struttura dei dati del sistema "Inland ECDIS" per facilitare l'integrazione degli avvisi ai comandanti in tale sistema.

Sistemi di localizzazione e di monitoraggio

Le specifiche tecniche dei sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi rispettano, conformemente all'articolo 5, i seguenti principi:

   a) definizione dei requisiti relativi ai sistemi e ai messaggi normalizzati e procedure perché tali messaggi possano essere inviati automaticamente;
   b) differenziazione tra sistemi conformi ai requisiti delle informazioni tattiche sul traffico e sistemi conformi ai requisiti delle informazioni strategiche sul traffico, dal punto di vista della precisione del posizionamento e della frequenza di attualizzazione richiesta;
   c) descrizione dei pertinenti sistemi tecnici di localizzazione e di monitoraggio delle navi quali il sistema automatico di identificazione per la navigazione interna (Inland Automatic Identification System - Inland AIS);
   d) compatibilità dei formati di dati con il sistema AIS marittimo.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C [...] del [...], pag. [...].
(3) GU C [...] del [...], pag. [...].
(4) Posizione del Parlamento europeo del 23.2.2005.
(5) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(6) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1.
(9)* Nove mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(10)** Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(11)*** Quindici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(12) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.
(13) Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(14)* 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva.
(15)* Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.


Riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modifica della direttiva 2001/25/CE (COM(2004)0311 – C6-0033/2004 – 2004/0098(COD))
P6_TA(2005)0043A6-0057/2004

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0311)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0033/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0057/2004),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 febbraio 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE

P6_TC1-COD(2004)0098


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1)  Nelle sue conclusioni del 5 giugno 2003 sul miglioramento dell'immagine del trasporto marittimo comunitario e sull'avvicinamento dei giovani alla professione marittima, il Consiglio ha sottolineato la necessità di promuovere la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'Unione europea, ponendo in particolare l'accento sulle procedure di riconoscimento dei certificati di abilitazione, e sull'esigenza di garantire nel contempo la stretta osservanza dei requisiti previsti dalla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, adottata dall'Organizzazione marittima internazionale nel 1978, con le successive modifiche (di seguito "convenzione STCW").

(2)  Il trasporto marittimo è un settore in forte e rapida evoluzione, che presenta caratteristiche specificamente internazionali. Pertanto, data la crescente carenza di marittimi comunitari, l'equilibrio fra domanda e offerta di personale può essere mantenuto più facilmente a livello comunitario che a livello nazionale. Di conseguenza, è indispensabile ampliare l'ambito della politica comune dei trasporti nel settore marittimo per facilitare la circolazione dei marittimi all'interno della Comunità.

(3)  Con riferimento alle qualificazioni professionali, la Comunità ha stabilito una serie di requisiti minimi in materia di istruzione, formazione e certificazione dei lavoratori marittimi mediante la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare(5). Tale direttiva recepisce nell'ordinamento comunitario le norme internazionali in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia stabilite dalla convenzione STCW.

(4)  In base alla direttiva 2001/25/CE, ciascun marittimo deve essere in possesso di un certificato di abilitazione rilasciato e convalidato dall'autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva; tale certificato legittima il titolare a prestare servizio a bordo di una nave con le qualifiche, le funzioni ed i livelli di responsabilità specificati nel certificato medesimo.

(5)  A norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2001/25/CE il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati rilasciati a marittimi cittadini degli Stati membri o di paesi terzi è soggetto alle disposizioni delle direttive 89/48/CEE(6) e 92/51/CEE(7) che stabiliscono, rispettivamente, un primo ed un secondo sistema generale per il riconoscimento dell'istruzione e della formazione professionale. Tali direttive non prevedono il riconoscimento automatico dei titoli di formazione dei marittimi, in quanto stabiliscono che nei confronti degli stessi possono essere applicate misure di compensazione.

(6)  È opportuno che ciascuno Stato membro riconosca i certificati e gli altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri a norma della direttiva 2001/25/CE. Pertanto ciascuno Stato membro deve consentire ai marittimi che abbiano ottenuto, in un altro Stato membro, un certificato di abilitazione che soddisfi i requisiti previsti da tale direttiva di intraprendere o proseguire la professione marittima per la quale hanno conseguito l'abilitazione, senza ulteriori condizioni rispetto a quelle previste per i propri cittadini.

(7)  La presente direttiva è volta ad agevolare il reciproco riconoscimento dei certificati, quindi non disciplina i requisiti per l'accesso al posto di lavoro.

(8)  La convenzione STCW specifica le competenze linguistiche richieste ai marittimi. Occorre recepire tali requisiti nell'ordinamento comunitario per assicurare un'efficace comunicazione a bordo delle navi e facilitare la libera circolazione dei marittimi all'interno della Comunità.

(9)  Attualmente la diffusione di certificati di abilitazione ottenuti in maniera fraudolenta comporta un serio pericolo per la sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino. Nella maggior parte dei casi i titolari di certificati ottenuti con la frode non soddisfano i requisiti minimi di certificazione stabiliti dalla convenzione STCW. Tali marittimi possono facilmente concorrere al verificarsi di incidenti marittimi.

(10)  Di conseguenza è opportuno che gli Stati membri adottino e facciano applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati nonché proseguano i loro sforzi nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale per raggiungere accordi rigorosi e applicabili per la lotta contro tali prassi su scala mondiale. Il Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) è al riguardo un forum adeguato per lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi.

(11)  Il regolamento (CE) n. 1406/2002(8) ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (di seguito: "l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. L'Agenzia ha segnatamente il compito di assistere la Commissione nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa comunitaria in materia di formazione, certificazione e servizi di guardia degli equipaggi delle navi.

(12)  L'Agenzia deve pertanto coadiuvare la Commissione nella verifica dell'osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme stabilite dalla presente direttiva e dalla direttiva 2001/25/CE.

(13)  Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati rilasciati a marittimi aventi la cittadinanza degli Stati membri o di paesi terzi non deve più essere soggetto alle disposizioni delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, bensì essere disciplinato dalle disposizioni della presente direttiva.

(14)  Il Consiglio dovrebbe, conformemente al paragrafo 34 dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(9) incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(15)  La direttiva 2001/25/CE deve essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai marittimi che sono:

   a) cittadini degli Stati membri;
   b) cittadini di paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

   a) "marittimo": la persona che abbia ricevuto una formazione certificata da uno Stato membro almeno conforme ai requisiti riportati nell'allegato I della direttiva 2001/25/CE;
   b) "certificato", un documento valido ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/25/CE;
   c) "certificato adeguato": il certificato, ai sensi dell'articolo 1, punto 27 della direttiva 2001/25/CE;
   d) "convalida": il documento valido emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 6 della direttiva 2001/25/CE;
   e) "riconoscimento": l'accettazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro ospitante del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro;

f)  "Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui il marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato appropriato (dei suoi certificati appropriati) o di un altro certificato (o di altri certificati);

   g) "convenzione STCW": la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, con le successive modifiche;
   h) "codice STCW": il codice sulla formazione della gente di mare, sul rilascio dei certificati, sui servizi di guardia, adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, con le successive modifiche;
   i) "Agenzia": l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002.

Articolo 3

Riconoscimento dei certificati

1.  Ciascuno Stato membro riconosce i certificati adeguati o altri certificati rilasciati da un altro Stato membro in conformità alla direttiva 2001/25/CE.

2.  Il riconoscimento dei certificati adeguati è limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed è corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.

3.  Gli Stati membri assicurano il diritto di ricorso contro qualsiasi rifiuto di autenticare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità alla legislazione e alle procedure nazionali.

4.  Fatto salvo il paragrafo 3, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, come indicato nell'articolo 7 della direttiva 2001/25/CE, o certificati alternativi rilasciati in virtù del regolamento VII/1 dell'allegato I della direttiva 2001/25/CE.

5.  Lo Stato membro ospitante garantisce che i marittimi che sollecitano il riconoscimento di certificati per le mansioni a livello di gestione possiedano un'appropriata conoscenza della legislazione marittima dello Stato membro pertinente per le mansioni che sono autorizzati a svolgere.

Articolo 4

Modificazione della direttiva 2001/25/CE

La direttiva 2001/25/CE è così modificata:

1.  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 4

Certificato

Un certificato è qualsiasi documento valido sotto qualsiasi nome sia conosciuto, rilasciato da o in virtù dell'autorità della competente autorità di uno Stato membro conformemente all'articolo 5 e ai requisiti di cui all'allegato I.

"

2.  E' inserito il seguente articolo 7 bis:

"

Articolo 7 bis

Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

1.  Gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi ed altre prassi illegali concernenti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle loro autorità competenti e fanno sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le prassi fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri in materia di certificazione dei marittimi.

Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Gli Stati membri informano altresì immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente al regolamento I/10, paragrafo 1.2 della Convenzione STCW.

3.  Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell'autenticità dei certificati dei marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.

"

3.  I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18 sono soppressi con effetto dal(10).

4.  E' inserito il seguente articolo 21 bis:

"

Articolo 21 bis

Controllo periodico dell'ottemperanza

Fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato CE, la Commissione verifica con l'assistenza dell'Agenzia, su una base regolare e almeno ogni cinque anni, che gli Stati membri ottemperino alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.

"

5.  E' inserito il seguente Articolo 21 ter:

"

Articolo 21 ter

Relazione sull'ottemperanza

Entro il …(11) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione elaborata in base alle informazioni ottenute conformemente all'articolo 21 bis. In tale relazione, la Commissione analizza l'ottemperanza degli Stati membri alla presente direttiva e, qualora necessario, presenta proposte per misure supplementari.

"

6.  Nell'allegato I, capo I, è inserito il seguente punto 1 bis:

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che i marittimi possiedano le competenze linguistiche adeguate, come indicato nelle Sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del Codice STCW che permettano loro di svolgere le loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro ospitante.

Articolo 5

Attuazione

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […](12)*. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C […] del […], pag. […].
(3) GU C […] del […], pag. […].
(4) Posizione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005.
(5) GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/103/CE (GU L 326 del 13.12.2003, pag. 28).
(6) Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16). Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
(7) Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/108/EC della Commissione (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 15).
(8) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).
(9) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(10)* 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(11)* 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(12)** 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.


Agenzia comunitaria di controllo della pesca *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2004)0289 – C6-0021/2004 – 2004/0108(CNS))
P6_TA(2005)0044A6-0022/2005

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0289)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0021/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A6-0022/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 2
(2)  Per adempiere a tali obblighi è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nelle acque comunitarie e internazionali in relazione alle attività dei pescherecci comunitari, tenendo conto, in particolare, degli obblighi assunti dalla Comunità nell'ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi.
(2)  Per adempiere a tali obblighi è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nelle acque comunitarie, internazionali e di paesi terzi con i quali la Comunità abbia negoziato un accordo di pesca che include un accordo di attuazione in relazione alle attività dei pescherecci comunitari, tenendo conto, in particolare, degli obblighi assunti dalla Comunità nell'ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 3
(3)  Tale cooperazione, attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione, dovrebbe contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e garantire parità di condizioni agli operatori del settore alieutico che sfruttano tali risorse, riducendo in questo modo le distorsioni di concorrenza.
(3)  Tale cooperazione, attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione, dovrebbe contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e garantire parità di condizioni agli operatori del settore alieutico che sfruttano tali risorse, minimizzando in questo modo le distorsioni di concorrenza, in particolare quelle derivanti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Essa dovrebbe altresì essere volta a creare condizioni in base alle quali gli Stati membri possano adempiere ai loro obblighi in modo quanto più efficace possibile sotto il profilo dei costi.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 16
(16)  È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare il corretto ed efficace funzionamento dell'Agenzia.
(16)  È opportuno che la Commissione, gli Stati membri e il settore alieutico siano rappresentati in un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare il corretto ed efficace funzionamento dell'Agenzia.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 18
(18)  Le modalità di voto nel consiglio di amministrazione devono rispondere all'interesse che riveste, per gli Stati membri e la Commissione, il corretto funzionamento dell'Agenzia. E" opportuno disporre che il consiglio di amministrazione comprenda un numero limitato di rappresentanti del settore alieutico privi di diritto di voto.
(18)  Le modalità di voto nel consiglio di amministrazione devono rispondere all'interesse che riveste, per gli Stati membri, la Commissione e il settore alieutico, il corretto funzionamento dell'Agenzia.
Emendamento 5
ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)
L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione il supporto tecnico e scientifico necessario per assisterli nella corretta applicazione delle norme della politica comune della pesca, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e all'igiene sul posto di lavoro.
Emendamento 6
ARTICOLO 2, ALINEA
Il coordinamento operativo dell'Agenzia verte sul controllo e l'ispezione, fino al primo punto di vendita dei prodotti della pesca, delle attività di pesca praticate
Il coordinamento operativo dell'Agenzia verte sul controllo e l'ispezione delle attività di pesca - inclusi l'importazione, il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, fino al primo punto di vendita di tutti questi prodotti - praticate
Emendamento 7
ARTICOLO 2, LETTERA C)
c) al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari.
c) al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari, incluse le acque di paesi terzi con i quali la Comunità abbia negoziato un accordo di pesca che include un accordo di attuazione,
Emendamento 8
ARTICOLO 2, LETTERA C BIS) (nuova)
c bis) da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi che esercitino la propria attività in modo illegale, non dichiarato e non regolamentato,
Emendamento 9
ARTICOLO 2, LETTERA C TER) (nuova)
c ter) nel territorio di paesi terzi, allorché esistano protocolli di cooperazione bilaterali tra servizi di ispezione ovvero nell'ambito delle organizzazioni regionali della pesca.
Emendamento 10
ARTICOLO 4, LETTERA B BIS) (nuova)
b bis) coordinare le operazioni di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in conformità delle norme comunitarie;
Emendamento 11
ARTICOLO 4, LETTERA D BIS) (nuova)
d bis) assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzazione dell'applicazione della politica comune della pesca in tutta l'Unione europea;
Emendamento 12
ARTICOLO 4, LETTERA D TER) (nuova)
d ter) coordinare le autorità nazionali nella raccolta dei dati fondamentali per il funzionamento dell'Agenzia;
Emendamento 13
ARTICOLO 4, LETTERA D QUATER) (nuova)
d quater) collaborare con gli Stati membri e la Commissione nell'investigare e sviluppare soluzioni tecniche in relazione al controllo e alle ispezioni;
Emendamento 14
ARTICOLO 4, LETTERA D QUINQUIES) (nuova)
d quinquies) informare sull'applicabilità e il rapporto costo/efficacia delle norme della politica comune della pesca in relazione al controllo e alle ispezioni.
Emendamento 15
ARTICOLO 7
L'Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri, su richiesta dei medesimi, per l'espletamento delle attività di controllo e di ispezione che questi sono tenuti a svolgere nelle acque comunitarie e/o internazionali, compresi il noleggio e l'impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati.
L'Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri e alla Commissione, su richiesta dei medesimi, per l'espletamento delle attività di controllo e di ispezione che gli Stati membri sono tenuti a svolgere nelle acque comunitarie e/o internazionali, compresi il noleggio e l'impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati.
Emendamento 16
ARTICOLO 8, LETTERA A)
a) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori incaricati di formare gli ispettori di pesca degli Stati membri e, se del caso, predispone ulteriori corsi di formazione e seminari per tali ispettori;
a) istituisce un centro di formazione, stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori incaricati di formare gli ispettori di pesca degli Stati membri e, se del caso, predispone seminari per tali ispettori;
Emendamento 18
ARTICOLO 14
L'Agenzia effettua una valutazione annuale dell'efficacia di ciascun piano di impiego congiunto nonché un'analisi, sulla base degli elementi disponibili, intesa a determinare il rischio di non conformità delle attività di pesca alle vigenti misure di conservazione di controllo. Tali valutazioni vengono trasmesse senza indugio alla Commissione.
L'Agenzia effettua una valutazione annuale dell'efficacia di ciascun piano di impiego congiunto nonché un'analisi, sulla base degli elementi disponibili, intesa a determinare il rischio di non conformità delle attività di pesca alle vigenti misure di conservazione di controllo. Tali valutazioni vengono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo, alla Commissione, agli Stati membri e al Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA).
Emendamento 19
ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1
1.  La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività di controllo e di ispezione nelle acque comunitarie e internazionali.
1.  La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi con cui la Comunità abbia negoziato un accordo di pesca che include un accordo di attuazione si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività di controllo e di ispezione nelle acque comunitarie e internazionali.
Emendamento 20
ARTICOLO 19, PARAGRAFO 4
4.  La sede dell'Agenzia è stabilita a [……….], Spagna.
4.  La sede dell'Agenzia è stabilita a Vigo, Spagna.
Emendamento 21
ARTICOLO 19, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)
4 bis. Lo Stato membro ospitante può fornire un contributo all'istituzione dell'Agenzia, segnatamente sotto forma di edifici, terreni edificabili e infrastrutture.
Emendamento 22
ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA C), COMMA 1
c) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.
c) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e al CCPA.
Emendamento 23
ARTICOLO 25, PARAGRAFO 1, COMMA 1
1.  Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro le cui navi praticano la pesca di risorse biologiche marine e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da quattro rappresentanti del settore alieutico designati dalla Commissione e privi di diritto di voto.
1.  Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro le cui navi praticano la pesca di risorse biologiche marine e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da quattro rappresentanti del settore alieutico designati dal CCPA.
Emendamento 24
ARTICOLO 25, PARAGRAFO 2
2.  Gli Stati membri e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.
2.  Gli Stati membri, la Commissione e il CCPA nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.
Emendamento 25
ARTICOLO 27, PARAGRAFO 3
3.  Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione.
3.  Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione, di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione o della maggioranza dei rappresentanti del settore.
Emendamento 26
ARTICOLO 27, PARAGRAFO 4
4.  Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri designati dalla Commissione quali rappresentanti del settore alieutico. Le modalità di applicazione della presente disposizione possono essere fissate nel regolamento interno.
soppresso
Emendamento 27
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, COMMA 1
2.  Ogni membro nominato da uno Stato membro dispone di un voto. I membri nominati dalla Commissione dispongono complessivamente di dieci voti. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto.
2.  Ogni membro dispone di un voto, fatta eccezione per i membri che rappresentano la Commissione, che dispongono complessivamente di dieci voti. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto.
Emendamento 28
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1
1.  I membri del consiglio di amministrazione nominati dalla Commissione in qualità di rappresentanti del settore alieutico rilasciano una dichiarazione di impegno e di interesse che indichi l'assenza di interessi che potrebbero pregiudicarne l'indipendenza o specifichi eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.
1.  I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione di impegno e di interesse che indichi l'assenza di interessi che potrebbero pregiudicarne l'indipendenza o specifichi eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.
Emendamento 29
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2
2.  I membri del consiglio di amministrazione nominati dalla Commissione in qualità di rappresentanti del settore alieutico dichiarano ad ogni riunione eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza relativamente ai punti all'ordine del giorno.
2.  I membri del consiglio di amministrazione dichiarano ad ogni riunione eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza relativamente ai punti all'ordine del giorno e non hanno il diritto di votare su tali punti.
Emendamento 30
ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3, LETTERA G BIS) (nuova)
g bis) riferisce annualmente al Parlamento europeo sulle attività e il funzionamento dell'Agenzia.
Emendamento 31
ARTICOLO 31, PARAGRAFO 1
1.  Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e all'esperienza, debitamente comprovata, in materia di politica della pesca, tra una terna di candidati proposti dalla Commissione al termine di una procedura di selezione, previa pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, su altri organi di informazione, di un invito a manifestare interesse.
1.  Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e all'esperienza, debitamente comprovata, in materia di politica comune della pesca nonché di controllo e di ispezione della pesca, tra una terna di candidati proposti dalla Commissione al termine di una procedura di selezione, previa pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, su altri organi di informazione, di un invito a manifestare interesse.
Emendamento 32
ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3
3.  Su proposta della Commissione, il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo.
3.  Su proposta di uno dei suoi membri, il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo. La decisione viene adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Emendamento 33
ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1
1.  Entro [cinque] anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.
1.  Entro [tre] anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.
Emendamento 34
ARTICOLO 41
Articolo 34 quater, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2847/93)
1.  Conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca e di concerto con gli Stati membri interessati, la Commissione determina le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione, nonché le condizioni applicabili a tali programmi.
1.  La Commissione, assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nel quadro della politica comune della pesca e agendo conformemente alla procedura stabilita agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione* e di concerto con gli Stati membri interessati, determina le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione, nonché le condizioni applicabili a tali programmi. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 20 giorni lavorativi.
_____________________
* GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Piano d'azione per l'ambiente e la salute 2004-2010
PDF 133kWORD 47k
Risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (2004/2132(INI))
P6_TA(2005)0045A6-0008/2005

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo relativa al piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (COM(2004)0416),

–   vista la sua risoluzione del 31 marzo 2004 sulla strategia europea in materia di ambiente e di salute(1),

–   visto il piano d'azione dell'Organizzazione mondiale della sanità adottato alla quarta conferenza ministeriale paneuropea su ambiente e salute tenutasi a Budapest dal 23 al 25 giugno 2004,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0008/2005),

A.   considerando che i rischi per la salute connessi ai diversi fattori di inquinamento ambientale sono al centro delle preoccupazioni dei cittadini europei e che l'Unione europea non può più rinviare l'attuazione di un'effettiva politica di sicurezza sanitaria ambientale,

B.   considerando che l'ambiente e la natura possono apportare un prezioso contributo alla salute pubblica nell'Unione europea,

C.   considerando che il piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute proposto dalla Commissione era stato previsto per dare attuazione alla strategia europea per l'ambiente e la salute, nota anche come iniziativa SCALE (che si basa sulla scienza (Science), è incentrata sui bambini (Children), mira a sensibilizzare riguardo alla connessione tra ambiente e salute (Awareness), utilizza gli strumenti giuridici (Legal instruments) e comprende una valutazione (Evaluation) costante) (COM(2003)0338),

D.   considerando che nel piano d'azione non si tiene sufficientemente conto della questione della valutazione dei rischi cui sono esposti i gruppi più vulnerabili della popolazione a causa dell'inquinamento ambientale, in particolare i bambini, a differenza di quanto è stato deciso nell'iniziativa SCALE,

E.   considerando, tuttavia, che nell'Unione europea quasi una patologia pediatrica su tre tra la nascita e l'età di 19 anni può essere attribuita a fattori ambientali e che oltre il 40% di dette patologie riguarda bambini di età inferiore a 5 anni,

F.   considerando che i bambini sono particolarmente vulnerabili all'esposizione precoce o continua a fattori ambientali atti a provocare malattie croniche, le quali talvolta si manifestano soltanto decenni dopo,

G.   considerando che altri gruppi nella società, come le famiglie a basso reddito, le famiglie monoparentali e le comunità minoritarie, sono esposti a livelli sproporzionati di rischio sanitario a causa delle loro condizioni sociali o economiche e che anche questi gruppi richiedono un'attenzione specifica,

H.   considerando che nelle diverse regioni europee i bambini non sono esposti in misura uguale all'inquinamento domestico e che ogni azione dell'Unione europea in detto ambito dovrebbe pertanto fissare come obiettivo un intervento di lotta contro le disparità in materia di salute dei bambini,

I.   considerando l'aumento notevole e inquietante, nel corso degli ultimi 20 anni, delle patologie seguenti:

   le infezioni respiratorie acute, principale causa di mortalità infantile tra i bambini di età inferiore a 5 anni, di cui è stato stabilito un legame con l'inquinamento dell'aria esterna e interna,
   i disturbi nello sviluppo neurologico, talvolta irreversibili, provocati dall'esposizione precoce a sostanze pericolose quali piombo, metilmercurio, PCB, determinati solventi e pesticidi,

J.   considerando che nella sua riunione del 1° e 2 giugno 2004 il Consiglio ha adottato conclusioni relative all'asma infantile e ha invitato la Commissione e gli Stati membri a tenere pienamente conto della sfida principale posta alla sanità pubblica dall'asma infantile,

K.   considerando che il presente piano d'azione, per il primo ciclo 2004-2010, si fissa l'obiettivo prioritario di rafforzare il coordinamento e la dimensione trasversale delle azioni attuate tra i diversi protagonisti nei settori della ricerca, della sanità e dell'ambiente, con lo scopo principale di migliorare le conoscenze relative all'impatto dell'inquinamento ambientale sulla salute,

L.   considerando che un simile approccio è sostanzialmente insufficiente perché ignora i numerosi studi scientifici pubblicati in cui si evidenzia la correlazione esistente tra l'esposizione ai fattori ambientali e le quattro patologie prioritarie che figurano nella presente comunicazione: asma e allergie infantili, disturbo dello sviluppo neurologico, cancro e fattori che alterano il sistema endocrino,

M.   considerando che nel piano d'azione l'utilizzazione degli strumenti giuridici è completamente assente, a differenza di quanto era stato previsto nell'iniziativa SCALE (lettera "L"),

N.   considerando che due dei tre obiettivi fondamentali di SCALE, segnatamente la riduzione dell'incidenza dei fattori ambientali nella malattia e l'individuazione e prevenzione di nuove minacce per la salute legate a fattori ambientali, non sono stati ripresi dal piano d'azione,

O.   considerando che uno dei principali pilastri del primo ciclo dell'iniziativa SCALE, segnatamente la riduzione dell'esposizione, non figura nel piano d'azione,

P.   considerando, tuttavia, che sia il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 31 marzo 2004, sia i 52 ministri europei della sanità e dell'ambiente, nel loro piano d'azione del 25 giugno 2004, hanno riaffermato l'esigenza di applicare il principio di precauzione poiché dalla mancanza di azione scaturirebbero costi e rischi potenziali troppo elevati per la nostra salute e per l'ambiente,

Q.   considerando il segnale incoraggiante recentemente lanciato dal Consiglio "competitività", il quale, in applicazione del principio di precauzione, ha adottato la decisione di proibire sei prodotti chimici della famiglia degli ftalati utilizzati nella fabbricazione di giocattoli di plastica per bambini,

R.   considerando che nel piano d'azione manca palesemente una simile volontà politica, dato che in esso in nessun punto si raccomanda di applicare il principio di precauzione, neppure quando l'impatto sulla salute di un fattore inquinante è facilmente accertabile, soprattutto per quanto riguarda le malattie infettive e talune forme di cancro,

S.   considerando che una valutazione costante per " verificare il rapporto costi-benefici delle azioni volte a ridurre i problemi di salute connessi all'ambiente" deve essere attuata nell'ambito del piano d'azione, in linea con quanto era stato previsto nel quadro dell'iniziativa SCALE (lettera "E"),

T.   considerando che le disposizioni della convenzione di Aarhus e la direttiva 2003/4/CE(2) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale costituiscono il contesto ideale per il sistema comunitario di monitoraggio dell'ambiente e della salute, e che, quindi, è ormai necessario passare all'azione pratica,

U.   considerando che tutte le misure volte a formare e mobilitare i professionisti del settore medico in materia di legami tra ambiente e salute sono apprezzabili poiché rappresentano un passo indispensabile per sensibilizzare i cittadini su questa nuova problematica,

V.   considerando che la Commissione non ha inserito nel piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 proposte specifiche riguardanti le risorse finanziarie che sono necessarie per porre in atto le azioni in questione,

1.   denuncia il forte ridimensionamento, in termini di approccio e ambizione, tra la strategia europea per l'ambiente e la salute della Commissione e quella che dovrebbe essere la sua attuazione, vale a dire il piano d'azione; ritiene che quest'ultimo possa essere considerato tutt'al più come un piano d'azione di ricerca, che difficilmente potrà di per sé ridurre il contributo dei fattori ambientali all'insorgenza delle malattie;

2.   deplora che, delle tredici azioni definite nella strategia della Commissione in materia di ambiente e di salute per il periodo 2004-2010, soltanto quattro riguardino misure specifiche e nessuna di loro fissi obiettivi;

3.   rileva che manca qualsiasi riferimento all'istituzione immediata di un sistema di biosorveglianza su scala comunitaria, incentrato sulla tracciabilità dei marcatori biologici, onde misurare l'esposizione agli inquinanti nell'ambiente, da collegare all'osservazione degli effetti da parte degli specialisti di medicina ambientale;

4.   ritiene che la biosorveglianza dovrebbe contribuire a una politica di valutazione dei rischi e riguardare in primo luogo malattie infettive come la legionellosi e i tumori provocati da determinate sostanze inquinanti, per i quali è più agevole determinare il nesso di causa-effetto: nesso tra amianto e tumore della pleura, arsenico e tumore ai reni, legame tra determinati pesticidi e la leucemia, tumori dei linfonodi e della prostata;

5.   ricorda che la mancanza di certezza scientifica e la necessità di effettuare ricerche supplementari per le patologie multifattoriali non devono servire da pretesto per ritardare l'introduzione di misure indispensabili e urgenti mirate a ridurre l'esposizione dei bambini e degli adulti all'inquinamento ambientale;

6.   ritiene che, fatta salva la legislazione comunitaria in vigore e tenuto conto del parere del comitato scientifico competente, si debba esaminare con urgenza una limitazione della commercializzazione e/o dell'utilizzazione delle seguenti sostanze pericolose, alle quali sono ampiamente esposti i neonati, i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, i lavoratori e altri gruppi a rischio, nel momento in cui si rendono disponibili alternative più sicure:

   sei prodotti della famiglia degli ftalati (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) nei prodotti destinati all'uso domestico e nei dispositivi medici, tranne quando una siffatta limitazione avrebbe un effetto negativo sul trattamento terapeutico,
   solventi clorinati usati nella produzione di vernici, rivestimenti e polimeri,
   il mercurio utilizzato negli amalgami dentari e negli apparecchi di misurazione e di controllo di tipo non elettrico e non elettronico,
   il cadmio nelle sue diverse applicazioni,
   tre prodotti della famiglia dei pesticidi organofosfati (clorpirifo, diazinon e malation) e l'endosulfan, un pesticida organoclorato, in tutte le loro utilizzazioni;

7.   chiede alla Commissione di dare priorità alla ricerca sulla produzione e l'utilizzazione di categorie di prodotti di consumo quotidiano contenenti prodotti chimici che possono provocare allergie e tumori nelle persone;

8.   insiste affinché, sotto l'egida della Commissione, sia realizzato uno studio epidemiologico sui bambini, secondo il modello del "National children study" negli Stati Uniti, al fine di sorvegliare, dalla gestazione fino all'età adulta, le relazioni tra le patologie legate all'ambiente e l'esposizione ai principali inquinanti;

9.   sottolinea che occorre evitare qualsiasi aumento delle sperimentazioni sugli animali nel quadro del piano d'azione e che occorre rivolgere particolare attenzione allo sviluppo e all'utilizzazione di metodi di sperimentazione alternativi;

10.   invita la Commissione ad assicurare che tutte le valutazioni dei rischi che verranno effettuate affrontino specificamente i rischi per il feto, i neonati e i bambini, nei casi in cui vi sia un rischio di esposizione di questi gruppi particolarmente vulnerabili;

11.   sottolinea sia l'utilità dell'impegno dell'OMS nel settore dell'ambiente e della salute sia la rilevanza della cooperazione internazionale onde meglio approfondire il rapporto fra ambiente e salute e adottare provvedimenti efficaci;

12.   evidenzia l'importanza di educare e informare la popolazione sulle problematiche ambientali e sanitarie, in particolare sui vantaggi che un ambiente naturale e artificiale ricco e vario presenta per la salute e il benessere fisico e mentale delle persone; sottolinea che un ambiente e uno stile di vita sani sono il risultato non solo delle opzioni comportamentali individuali, come confermano in particolare i dati concernenti i gruppi meno avvantaggiati della popolazione come i cittadini a basso reddito; ritiene che i progetti locali di informazione vadano sostenuti valorizzando maggiormente le conoscenze delle difficoltà in loco raccolte dal personale sanitario di ambulatori e ospedali e dagli operatori sociali, in modo da evitare un'impostazione gerarchizzata nell'opera di sensibilizzazione;

13.   sottolinea che la raccolta dei dati deve essere effettuata in modo da consentire l'analisi dell'esposizione delle diverse categorie sociali ai vari inquinanti e del relativo impatto su di esse e che, grazie alle statistiche di genere, si comprende meglio, per esempio, come uomini e donne sono esposti alle varie forme di inquinamento ambientale nonché il relativo impatto sugli stessi;

14.   deplora che nel piano d'azione non si faccia menzione dell'impatto dell'inquinamento sulla salute mentale e neurologica;

15.   chiede che il piano d'azione definisca, in via prioritaria, condizioni ambientali accettabili per gli spazi in cui i bambini trascorrono spesso molto tempo, come ad esempio gli asili, i luoghi di gioco e le scuole;

16.   sostiene tutte le azioni proposte per facilitare l'accesso dei cittadini all'informazione e rinnova la richiesta di istituire registri nazionali in cui siano indicate per grandi zone geografiche le principali emissioni, da un lato, e, dall'altro, le principali patologie; ritiene che la Commissione potrebbe utilizzare a tal fine la nuova base di dati geografici europea INSPIRE;

17.   sottolinea in tale contesto la necessità di un maggiore impegno per contrastare i problemi di salute connessi con lo stile di vita e riconducibili, ad esempio, al tabacco, alle bevande alcoliche, alla cattiva alimentazione o alla mancanza di movimento;

18.   chiede che si esamini l'impatto sulla salute dei nuovi materiali da costruzione;

19.   ritiene essenziale che, per influenzare i comportamenti individuali e collettivi su larga scala, la Commissione introduca, in collaborazione con gli Stati membri, un sistema di etichettatura degli effetti sanitari e ambientali dei prodotti e dei materiali edilizi;

20.   si compiace per la volontà espressa dalla Commissione di continuare ad agire per porre fine al tabagismo nei locali chiusi, o di autorizzare zone fumatori appositamente riservate, fisicamente separate e adeguatamente ventilate, e l'invita a classificare quanto prima il fumo di tabacco nell'ambiente come agente cancerogeno della classe I; chiede tuttavia alla Commissione di dare la priorità ai problemi transfrontalieri e ai problemi sanitari che sono chiaramente legati all'ambiente; propone che vengano destinati fondi supplementari alla ricerca sulle malattie legate ai prodotti chimici, i cui risultati dovrebbero essere utilizzati per azioni volte a migliorare la salute;

21.   ricorda che la qualità dell'aria all'interno degli edifici può essere migliorata soltanto con un approccio di ampia portata, che tenga conto delle molteplici fonti di inquinamento: gli apparecchi a combustione, le apparecchiature e i mobili nonché l'attività umana; chiede alla Commissione di redigere un Libro verde dedicato alla problematica specifica dell'inquinamento domestico;

22.   invita la Commissione ad includere nel piano d'azione la descrizione dei rischi legati ai luoghi di lavoro e alle professioni, il monitoraggio delle loro ripercussioni sulla salute nonché la definizione delle migliori prassi in materia di protezione della salute;

23.   invita la Commissione a promuovere energicamente la nuova iniziativa avviata in alcuni Stati membri, ossia di istituire un'unità mobile denominata "ambulanza ambientale", con lo scopo di procedere a un'analisi ambientale globale e individuare gli inquinanti domestici che potrebbero avere effetti nocivi sulla salute;

24.   ritiene indispensabile che si informino e si formino gli insegnanti e tutte le altre persone che vengono in contatto con bambini e neonati riguardo ai fattori ambientali nocivi per la salute;

25.   sottolinea la grande importanza che riveste l'informazione riguardante l'esposizione ai raggi solari (scottature) e il rischio di tale esposizione per lo sviluppo del cancro della pelle;

26.   chiede che si esamini in modo sistematico e scientifico l'impatto delle concentrazioni urbane sulla salute e il benessere, considerato che, nella maggior parte dei paesi, più del 70% della popolazione vive in un contesto urbano;

27.   insiste affinché la Commissione assicuri una corretta applicazione, da parte degli Stati membri, della normativa europea in vigore in materia di qualità dell'aria; chiede alla Commissione di avviare una procedura di infrazione nei confronti degli Stati membri che non garantiscano un elevato livello di qualità dell'aria ai loro cittadini;

28.   ribadisce la sua domanda che sia riservata particolare attenzione alle popolazioni che abitano in prossimità di siti inquinanti e auspica che la Commissione lanci un'iniziativa per ridurre entro il 2010 l'emissione nell'atmosfera di sostanze tossiche di origine industriale, in via prioritaria diossina, cadmio, piombo, cloruro di vinile monomero e benzene, secondo percentuali e anni di riferimento da fissare;

29.   sottolinea che la capacità di individuare ed eliminare gradualmente sostanze chimiche pericolose costituirà un fattore decisivo per migliorare la salute umana;

30.   si rammarica che il piano d'azione proposto dalla Commissione non sia corredato di una scheda finanziaria indicativa e che faccia solo un vago riferimento all'uso delle risorse (finanziarie) esistenti per realizzare il piano d'azione per l'ambiente e la salute 2004-2007;

31.   ritiene che sia indispensabile utilizzare pienamente le risorse finanziarie previste per le azioni in materia di ambiente e salute nel quadro della decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)(3), e valorizzare i risultati e le esperienze ad esso relativi, evitando le sovrapposizioni;

32.   ritiene che la raccolta di dati nel quadro del piano d'azione per l'ambiente e la salute dovrebbe riguardare settori che non sono coperti dalla decisione n. 1786/2002/CE;

33.   invita la Commissione a presentare una scheda finanziaria specifica relativa alla messa in atto delle azioni prioritarie per il periodo 2004-2007, nonché previsioni per l'attuazione di azioni integrate in materia di ambiente e salute nel quadro della definizione delle nuove prospettive finanziarie dell'Unione europea;

34.   sottolinea che, per garantire la coerenza e l'efficacia del piano d'azione, occorre fin da ora prevedere un finanziamento adeguato per il periodo 2004-2007; aggiunge che i progetti "ambiente e salute" dovranno essere considerati una tematica a pieno titolo nel settimo programma quadro per la ricerca (2007-2010) e dovranno fruire di un finanziamento conseguente, non inferiore a 300 milioni di euro, alla luce delle enormi attese e sfide socio-economiche nel settore della salute ambientale;

35.   chiede alla Commissione:

   di informare il Parlamento delle modifiche apportate al piano d'azione motivandole;
   di tenere il Parlamento regolarmente informato dei progressi nell'attuazione del piano d'azione;
   di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale che verifichi il rapporto tra costo e rendimento delle azioni del piano d'azione in termini di riduzione dei problemi di salute connessi con l'ambiente;

36.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P5_TA(2004)0246.
(2) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(3)1 GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).


Relazione tra l'Unione europea e i paesi della regione mediterranea
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Risoluzione del Parlamento europeo sul partenariato euromediterraneo
P6_TA(2005)0046RC-B6-0035/2005

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sul partenariato euromediterraneo,

–   vista la dichiarazione di Barcellona del novembre 1995 e il relativo programma di lavoro,

–   viste le conclusioni delle dieci precedenti conferenze ministeriali euromediterranee,

–   vista la creazione dell'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Imprimere un nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti umani e della democratizzazione, Documento di orientamento strategico" (COM(2003)0294),

–   viste le conclusioni dei Forum civili che hanno accompagnato le riunioni ministeriali soprammenzionate,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che negli ultimi dieci anni il processo di Barcellona ha fornito il quadro per un partenariato tra i paesi e i popoli delle due rive del Mediterraneo,

B.   considerando che il Mediterraneo riveste un'importanza strategica per l'Unione europea e che è necessaria una politica mediterranea solidale per affrontare le molteplici sfide comuni, quali la pace, la stabilità, il terrorismo e la sicurezza, la comprensione reciproca, la lotta contro la tratta degli esseri umani (inclusa l'immigrazione clandestina e illegale); considerando altresì l'obiettivo di stabilire una zona di prosperità condivisa,

C.   considerando che la dichiarazione di Barcellona impegna i paesi partecipanti ad instaurare tra loro un dialogo regolare sugli aspetti politici, economici e sociali, nonché sui diritti dell'uomo,

D.   considerando che l'Unione ha definito una nuova politica europea di vicinato volta a rinsaldare tale partenariato, a creare nuove opportunità per approfondire le relazioni, a rafforzare il dialogo politico, ad integrare i paesi partner nelle politiche dell'Unione per promuovere la pace, la stabilità e la democrazia nei paesi vicini,

E.   considerando che i primi piani d'azione conclusi con il Marocco, la Tunisia, la Giordania, Israele e l'Autorità nazionale palestinese, adottati dal Consiglio, impegnano l'Unione e i paesi partner in un dialogo stretto e non esclusivo, e che devono rispettare un approccio regionale coerente e comune,

F.   sottolineando che la ripresa del dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto israelo-palestinese è un'occasione da cogliere per regolare tale questione in modo globale e duraturo, atta a stimolare tutto il processo euromediterraneo,

G.   considerando che il 19 ottobre 2004 la Commissione e la Siria hanno ufficialmente concluso i negoziati in vista di un accordo di associazione CE-Siria, mettendo così fine alla fase degli accordi bilaterali prevista nel partenariato euromediterraneo,

H.   prendendo atto della posizione comune 2004/698/PESC del Consiglio del 14 ottobre 2004(1), che revoca le misure restrittive e l'embargo sulle armi decretati nei confronti della Libia, aprendo così la strada ad una piena partecipazione di tale paese al processo di Barcellona,

I.   considerando che la trasformazione del Forum parlamentare euromediterrano in Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM), dotata di tre commissioni, rafforza la dimensione parlamentare del processo euromediterraneo, che è ormai investito di una responsabilità democratica maggiore; considerando inoltre che questo nuovo organo dovrebbe intensificare il dialogo generale tra le due regioni,

J.   indignato dinanzi all'assassinio di Rafic Hariri e preoccupato quanto alla situazione che questo atto criminale ha creato in Libano,

K.   preoccupato in relazione alla revoca dell'immunità parlamentare e alla carcerazione di Ayman Nour, presidente del partito egiziano al-Ghad,

1.   si compiace della decisione presa dai ministri di fare del 2005 l'Anno del Mediterraneo e invita il Consiglio e la Commissione ad intensificare i loro sforzi per rafforzare la democrazia nei paesi mediterranei, contribuendo a promuovere le necessarie riforme politiche, economiche e sociali;

2.   ritiene che il dialogo politico previsto non abbia ancora dato realmente risultati tangibili ovunque nella regione; deplora che il capitolo del processo di Barcellona relativo ai diritti dell'uomo sia ancora insufficientemente sviluppato e che la situazione in taluni paesi non presenti alcun segno di miglioramento; deplora altresì che la clausola relativa ai diritti dell'uomo contenuta negli accordi euromediterranei non venga rispettata; ribadisce il suo invito alla Commissione di presentare una relazione annuale pubblica sui diritti dell'uomo nei paesi del Mediterraneo, che possa servire da base per sviluppare il partenariato;

3.   invita tutti i paesi della regione a cooperare strettamente per far fronte alle sfide crescenti dell'immigrazione in uno spirito di responsabilità condivisa;

4.   chiede alla Commissione di concepire il nuovo strumento finanziario "di vicinato" in modo trasparente, in concertazione con i paesi partner e con la partecipazione del Parlamento europeo e dell'APEM, cosicché tale strumento sia realmente atto a rilanciare lo sviluppo e ad incoraggiare gli investimenti;

5.   si compiace della creazione della piattaforma non governativa euromediterranea per il Forum civile, che terrà la sua riunione costitutiva a Lussemburgo nel mese di aprile 2005; sottolinea a tale riguardo che è importante sviluppare una cooperazione stretta con tale piattaforma, invitando regolarmente i suoi membri a presentare i loro punti di vista nel quadro dell'APEM;

6.   chiede a tale proposito alla Commissione di associarlo alla valutazione dell'esecuzione dei piani d'azione;

7.   è del parere che l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo debba svolgere un ruolo centrale nella promozione dei valori fondatori dell'Unione nel quadro del processo di Barcellona; sollecita la Commissione ad assumere le proprie responsabilità insistendo sul rispetto della clausola dei diritti dell'uomo inserita negli accordi;

8.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere, nello spirito del rapporto del PNUD, il rispetto dei diritti delle donne nell'esecuzione degli aiuti finanziari e tecnici destinati ai paesi partner;

9.   prende atto della firma ormai prossima dell'accordo di associazione CE-Siria, che impegna Damasco a procedere a riforme profonde e sostanziali allo scopo di avviare un autentico processo di democratizzazione delle sue strutture; esorta la Siria a non tollerare alcuna forma di terrorismo, incluso il sostegno alla componente militare di Hezbollah, nonché ad astenersi da ogni ingerenza negli affari interni del Libano; chiede il ritiro delle truppe siriane dal Libano, come indicato nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e considera tale condizione come un elemento essenziale della sua valutazione quando giungerà il momento della firma dell'Accordo di associazione CE-Siria;

10.   chiede al Consiglio di prevedere l'invio di una delegazione di osservatori dell'Unione per le elezioni in Libano;

11.   condanna con forza l'attentato che è costato la vita all'ex Primo ministro libanese Hariri e alle sue guardie del corpo, e dichiara che starà molto attento alle conclusioni dell'inchiesta internazionale in corso;

12.   chiede che Ayman Nour sia rimesso in libertà; ritiene che la revoca dell'immunità e la detenzione di un membro del parlamento egiziano colpiscano lo spirito e la lettera dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e l'Egitto; chiede alla Commissione, al Consiglio e all'Alto Rappresentante dell'Unione per la PESC di esercitare tutta l'influenza necessaria per ricordare alle autorità egiziane lo spirito di questo accordo;

13.   chiede alla Libia di prendere le misure e gli impegni necessari – incluso il rilascio immediato del personale medico straniero incarcerato – per integrarsi pienamente nel partenariato euromediterraneo e contribuire così al rafforzamento del processo di Barcellona;

14.   si compiace degli ultimi sviluppi positivi del conflitto mediorientale, poiché influiranno in modo decisivo sulla piena attuazione di tutto il partenariato euromediterraneo, e chiede a tutti i paesi partner di adoperarsi per sostenere la ripresa del dialogo e dare forma concreta alla Road Map;

15.   chiede al Consiglio e alla Commissione, nelle loro relazioni con i partner mediterranei, di formulare proposte concrete per fare avanzare il dossier sicurezza, facendo ricorso agli elementi risultanti dalla Strategia europea in materia di sicurezza, nonché agli strumenti di gestione di crisi già predisposti alla Commissione;

16.   rileva con soddisfazione il miglioramento netto e costante dei risultati dei finanziamenti MEDA;

17.   sottolinea l'importanza che la promozione e l'estensione delle reti transeuropee, in particolare nei settori dell'energia e dei trasporti, rivestono per le relazioni e la cooperazione con i partner mediterranei;

18.   sostiene la proposta volta ad istituire un sistema di allerta precoce nel Mediterraneo per la prevenzione delle catastrofi, tenuto conto dell'esperienza maturata con lo tsunami che ha colpito l'Asia sudorientale;

19.   ritiene che la firma dell'accordo di Agadir tra Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania nel febbraio 2004 sia il segnale positivo di un rafforzamento della cooperazione sud-sud, che completa la cooperazione nord-sud e incoraggia tutti i paesi della regione mediterranea a rafforzare le loro relazioni dirette, comprese quelle commerciali, e, all'occorrenza, a rimuovere gli eventuali ostacoli che vi si frappongono;

20.   si auspica che il Consiglio adotti una decisione per organizzare un Summit euromediterraneo dei Capi di Stato o di Governo al fine di commerorare il decimo anniversario del processo di Barcellona; sottolinea l'importanza, in tale contesto, della dimensione parlamentare di tale processo e invita l'APEM, che si riunirà al Cairo dal 12 al 15 marzo 2005, a convocare una riunione straordinaria per celebrare tale decimo anniversario;

21.   attende con interesse la sessione inaugurale della Fondazione euromediterranea Anna Lindh per il dialogo fra le culture, la cui azione può senz'altro contribuire ad accrescere la comprensione reciproca e consentire di trarre il massimo vantaggio da un'eredità comune;

22.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, a quelli dei paesi mediterranei firmatari della Dichiarazione di Barcellona e al Presidente dell'APEM.

(1) GU L 317 del 16.10.2004, pag. 40.

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