Indice 
Testi approvati
Giovedì 21 giugno 2007 - Strasburgo
MEDA e l'aiuto finanziario alla Palestina - valutazione, attuazione e controllo
 Ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici ***I
 Scambi di informazioni tra gli Stati membri estratte dai casellari giudiziari *
 Strategia e programma per l'Asia - (2007-2013)
 Risultati sulla missione d'informazione nelle regioni di Andalusia, Valencia e Madrid
 Verso un trattato sul commercio delle armi
 Delinquenza giovanile - Ruolo delle donne, della famiglia e della società
 Strategia relativa alla dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
 Evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia
 Cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo
 Fiducia del consumatore nell'ambiente digitale
 Cuba
 Diritti dell'uomo in Etiopia
 Birmania

MEDA e l'aiuto finanziario alla Palestina - valutazione, attuazione e controllo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 su MEDA e l'aiuto finanziario alla Palestina - valutazione, attuazione e controllo (2006/2128(INI))
P6_TA(2007)0277A6-0210/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la dichiarazione di Barcellona adottata alla Conferenza euromediterranea il 28 novembre 1995, che ha dato avvio al partenariato euromediterraneo(1),

–   visto il regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo(2) (regolamento MEDA),

–   visto il regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96(3) (regolamento MEDA II),

–   vista la sua risoluzione del 1° febbraio 2001 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo volta a preparare la quarta riunione dei Ministri degli esteri euromediterranei "imprimere un nuovo impulso al processo di Barcellona"(4),

–   vista la sua risoluzione del 3 giugno 2003 sulla relazione annuale del programma MEDA 2000(5),

–   vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 su Euromed(6),

–   viste le sue risoluzioni del 12 febbraio 2004 su un nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti umani e della democratizzazione(7) e del 27 ottobre 2005 processo di Barcellona rivisitato(8),

–   viste le priorità politiche della Presidenza europea (Parlamento europeo) dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, formulate il 21 aprile 2005(9),

–   vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sulla politica europea di prossimità(10),

–   vista la sua posizione del 6 luglio 2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato(11),

–   visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato(12),

–   vista la comunicazione del 4 dicembre 2006 della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726),

–   vista la relazione finale del 18 luglio 2005 sulla valutazione intermedia del programma MEDA-II(13),

–   vista la relazione annuale 2006 sulla politica di sviluppo della Comunità europea e sull'esecuzione dell'assistenza esterna nel 2005(14),

–   vista la relazione speciale n. 5/2006 della Corte dei conti europea sul programma MEDA(15),

–   vista la relazione annuale 2005, del 26 giugno 2006, sul Fondo per gli investimenti e il partenariato Euro-Mediterranei (FEMIP)(16),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio "Valutazione del Fondo per gli investimenti e il partenariato Euro-Mediterranei (FEMIP) e opzioni future", del 17 ottobre 2006 (COM(2006)0592),

–   visto il partenariato strategico per il Mediterraneo e il Medio Oriente, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2006(17),

–   vista la decisione 2002/817/CE del Consiglio, del 23 settembre 2002, relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) per quanto riguarda l'assistenza ai profughi nel Vicino Oriente (2002-2005)(18),

–   vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2003 su pace e dignità in Medio Oriente(19),

–   visto il regolamento (CE) n. 669/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza(20),

–   vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sui risultati delle elezioni in Palestina e la situazione a Gerusalemme Est(21),

–   viste le dichiarazioni del 30 gennaio 2006(22) e del 9 maggio 2006(23), in cui il Quartetto del Medio Oriente (composto da rappresentanti dell'UE, dell'ONU, degli Stati Uniti e della Russia) ha espresso profonda preoccupazione circa il deterioramento della situazione nei territori palestinesi e si è detto disposto ad approvare un meccanismo temporaneo per la fornitura diretta di aiuti al popolo palestinese,

–   viste le conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente, del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 15 maggio 2006(24), in cui esso ha espresso profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria, economica e finanziaria in Cisgiordania e a Gaza e si è rallegrato per la disponibilità del Quartetto a sostenere la creazione di un meccanismo internazionale temporaneo (TIM) avente come obiettivo l'erogazione diretta e il controllo degli aiuti al popolo palestinese,

–   vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulla crisi umanitaria nei territori palestinesi e sul ruolo dell'UE(25),

–   vista la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sulla situazione in Medio Oriente(26),

–   vista la relazione della sua delegazione ad hoc inviata in Israele e nei territori palestinesi il 20 e 21 dicembre 2006,

–   vista la relazione del 31 gennaio 2007 della commissione per lo sviluppo internazionale della Camera dei comuni del Regno Unito, concernente l'assistenza allo sviluppo e i territori palestinesi occupati(27),

–   vista la relazione del febbraio 2007 della Banca Mondiale su "Cisgiordania e Gaza - rassegna della spesa pubblica - dalla crisi ad una maggiore indipendenza fiscale" (28),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0210/2007),

A.   considerando che il programma MEDA costituisce il principale strumento finanziario dell'UE per l'attuazione delle misure di sostegno previste nel quadro del partenariato euromediterraneo volte ad accompagnare la riforma delle strutture economiche e sociali nei paesi partner mediterranei al fine di ridurre il divario tra le due sponde della regione mediterranea,

B.   considerando che i principali settori di intervento del programma MEDA derivano direttamente dagli obiettivi della Dichiarazione di Barcellona del 1995, che sono stati riaffermati in numerose occasioni:

   capitolo politico e di sicurezza: intrattenere un dialogo politico a livello sia bilaterale che regionale, istituire misure di sviluppo del partenariato ed elaborare una Carta per la pace e la stabilità, con l'obiettivo principale di creare uno spazio di pace e stabilità basato sui principi dei diritti umani e della democrazia;
   capitolo economico e finanziario: istituire uno spazio di libero scambio nella regione euromediterranea (nord-sud, sud-nord), fornire il sostegno finanziario dell'UE ai fini della transizione economica e un sostegno più generale per far fronte alle sfide sul piano socioeconomico, aumentare il flusso di investimenti verso i partner mediterranei risultante dal libero commercio, con l'obiettivo principale di creare uno spazio di prosperità condivisa e di sviluppo;
   capitolo sociale, culturale e umano: creare scambi, sviluppare le risorse umane, sostenere lo sviluppo delle società civili e lo sviluppo sociale, con l'obiettivo principale di sviluppare una società civile libera e rafforzata e di promuovere la comprensione reciproca tra le due parti,

C.   considerando che in media gli impegni annuali sono simili in MEDA I e MEDA II, ammontando rispettivamente a 613 milioni EUR e a 618 milioni EUR, e che le indicazioni per il 2005-2006 mostrano che tali impegni saranno portati a circa 660 milioni EUR,

D.   considerando che il contributo di MEDA II al partenariato euromediterraneo dal 2000 al 2006 era previsto a 5 350 milioni EUR,

E.   considerando che gli impegni annuali sotto MEDA II sono oscillati tra 569 milioni EUR (nel 2000) e 817 milioni EUR (nel 2006) e considerando che da MEDA I a MEDA II gli impegni sono aumentati per l'Algeria, i Territori palestinesi, la Giordania, il Marocco, la Siria e la Tunisia e per le attività regionali, mentre sono diminuiti per l'Egitto e il Libano,

Stanziamenti di impegno per paese, in milioni di euro

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

MEDA I

Total

MEDA II

Algeria

0

0

41

95

29

30

60

50

42

51

40

66

165

339

Cisgiordania

e Gaza

3

20

41

5

42

97

0

100

81

73

80

92

111

522

Egitto

0

75

203

397

11

13

0

78

104

159

110

129

685

593

Giordania

7

100

10

8

129

15

20

92

43

35

58

69

254

332

Libano

0

10

86

0

86

0

0

12

44

18

27

32

182

133

Marocco

30

0

236

219

176

141

120

122

143

152

135

168

660

980

Siria

0

13

42

0

46

38

8

36

1

53

22

22

101

180

Tunisia

20

120

138

19

132

76

90

92

49

22

118

71

428

517

Totale

bilaterale

60

337

797

743

650

409

298

582

505

562

590

649

2 587

3 596

Regionale

113

33

114

66

145

160

305

29

110

135

145

168

471

740

Totale

173

369

912

809

802

569

603

612

615

698

735

817

3 057

4 336

Fonte: Europe-Aid Office

F.   considerando che MEDA II include nuovi settori quali giustizia e polizia, società civile/diritti umani e migrazione; considerando che tra i settori che hanno beneficiato di un netto aumento dei fondi vi sono l'istruzione, la formazione e il sostegno economico istituzionale, ma che per altri settori, quali l'agricoltura, lo sviluppo locale e le riforme private, sotto MEDA II sono stati impegnati meno fondi che sotto MEDA I,

G.   considerando che il regolamento MEDA II specifica che le operazioni gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) possono ricevere fondi dell'UE dal bilancio MEDA per progetti ambientali e per effettuare operazioni di capitali di rischio nei paesi partner mediterranei; considerando che il volume totale delle operazioni della BEI a titolo di MEDA II rimane comparabile a quello di MEDA I ma che la loro composizione è cambiata, mostrando una significativa riduzione dei programmi di agevolazione dei prestiti e un aumento delle operazioni legate ai capitali di rischio,

BEI: mandato di prestito assegnato a titolo del Fondo per gli investimenti e il partenariato euro-mediterranei (FEMIP)

1995-1999

4 808 milioni EUR

2000-2007

6 400 milioni EUR

Fonte: DG RELEX

H.   considerando che sin dall'ottobre 2002 le operazioni della BEI nei paesi partner mediterranei sono riunite sotto il Fondo per gli investimenti e il partenariato euro-mediterranei (FEMIP),

I.   considerando che il regolamento MEDA è giunto a scadenza nel 2006 e che il nuovo strumento europeo di vicinato e partenariato è entrato in vigore nel 2007,

J.   considerando che dal 1994 al 2006 la Commissione ha erogato circa 2 300 milioni EUR a favore del popolo palestinese, inclusi il sostegno ai rifugiati palestinesi attraverso l'UNRWA, l'assistenza umanitaria attraverso l'Ufficio europeo per gli aiuti umanitari (ECHO), l'assistenza per la sicurezza alimentare, azioni per sostenere il processo di pace in Medio Oriente e azioni di sostegno alla salute, all'istruzione e al consolidamento delle istituzioni,

K.   considerando che gli importi erogati alle zone palestinesi sono stati piuttosto stabili tra il 2002 e il 2005, assestandosi tra 233 e 260 milioni EUR all'anno, e che le variazioni nei tassi di impegno riflettono la difficile natura del processo di pace, ma che il rapporto pagamenti/impegni è aumentato passando da meno del 45% nel 2000 a più del 90% nel 2005,

AIUTI ALLE ZONE DI AMMINISTRAZIONE PALESTINESE FINANZIATI MEDIANTE IL BILANCIO GENERALE 2000-2006

Impegni (in milioni di euro)

Programmi geografici/

tematici

Programma

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Totale generale

Programmi geografici

MEDA

119

0

105

93

74

92

102 

483

UNRWA

40

57

55

58

61

64

64 

335

Accordo di pace Israele/OLP

20

43

88

47

51

51

56 

300

Totale programmi geografici

179

100

248

198

186

207

222 

1 118

Programmi tematici

Aiuti alimentari

16

17

35

24

24

29

26 

145

Diritti umani

2

1

3

0,5

2,5

4

13

ONG

2,5

1

1,5

4

5

0

14

ECHO

18

26

35

38

37

36

84 

190

altri

7

4

5

0

1

1

18

Totale programmi tematici

45,5

49

79,5

66,5

69,5

70

113 

380

Totale generale

224,5

149

327,5

264,5

255,5

277

335 

1 832

Totale impegni CE 2000-2006 = 1 832 milioni EUR (escluse azioni PESC, approssimativamente 10 milioni EUR nel 2006)

Fonte: DG BUDGET, DG AIDCO

Pagamenti (in milioni di euro)

Programmi geografici/

tematici

Programma

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Totale generale

Programmi geografici

MEDA

31

62

81

59

93

94

420

UNRWA

40

54

57

58

60

60

329

Accordo di pace Israele/OLP

13

48

80

66

58

50

315

Totale programmi geografici

84

164

218

183

211

204

1 064

Programmi tematici

Aiuti alimentari

0

2

7

15

17

32

73

Diritti umani

2

0

1

0

3

4

10

ONG

0

2

2

2

1

3

10

ECHO

6

9

14

33

31

14

107

altri

5

1

4

0

0

3

13

Totale programmi tematici

13

14

28

50

52

56

213

Totale generale

97

178

246

233

263

260

1 277

Fonte: DG BUDGET

L.   considerando che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nel marzo 2005 ha chiuso le sue indagini sull'assistenza diretta della Commissione al bilancio dell'Autorità palestinese e sulla base delle informazioni disponibili alla data del comunicato stampa dell'OLAF del 17 marzo 2005 non è stata rilevata alcuna prova determinante di sostegno ad attacchi armati o attività illecite finanziati mediante contributi della Commissione all'Autorità palestinese; considerando tuttavia che secondo il comunicato stampa dell'OLAF vi sono indizi concordanti a sostegno dell'ipotesi che non possa essere escluso che alcune delle risorse dell'Autorità palestinese possano essere state usate da talune persone per propositi diversi da quelli cui erano destinate,

M.   considerando che il gruppo per lo sviluppo sociale ed economico del Medio oriente e della regione del Nord Africa della Banca mondiale ha analizzato esaurientemente le finanze pubbliche dell'Autorità palestinese ed ha reso pubbliche le sue conclusioni e raccomandazioni nel febbraio 2007,

N.   considerando che da quando Hamas ha vinto le elezioni al Consiglio legislativo palestinese, nel gennaio 2006, Israele trattiene introiti fiscali e doganali palestinesi per un valore di 50 milioni EUR al mese, corrispondenti approssimativamente a 2/3 delle entrate pubbliche,

O.   considerando che il Quartetto ha fatto riferimento, il 9 maggio 2006, alla situazione umanitaria nei territori palestinesi e ha chiesto all'UE, alla luce della serietà della situazione e degli enormi problemi del popolo palestinese, di proporre e sviluppare un meccanismo internazionale temporaneo (TIM) che sia limitato nella portata e nella durata, operi in modo trasparente, poggi su responsabilità chiaramente definite e assicuri la fornitura diretta di assistenza al popolo palestinese,

P.   considerando che nel 2006 l'UE (bilancio UE e Stati membri dell'UE) ha destinato quasi 700 milioni EUR alla Palestina, ossia un importo superiore a quello di qualsiasi anno precedente,

Q.   considerando che in seguito il TIM è stato sviluppato dalla Commissione ed approvato dal Consiglio europeo il 16 giugno 2006,

R.   considerando che nel 2006 la Commissione ha assegnato complessivamente 107,5 milioni EUR ai tre capitoli di assistenza:

   10 milioni EUR per forniture essenziali e spese correnti di ospedali e centri sanitari, attraverso il programma di sostegno ai servizi d'emergenza della Banca mondiale (ESSP) (capitolo 1),
   40 milioni EUR per la fornitura continua di risorse energetiche, tra cui carburante, mediante il contributo d'urgenza temporaneo (IERC) (capitolo 2),
   54,5 milioni EUR per il sostegno ai palestinesi in difficoltà, mediante il pagamento di prestazioni sociali alle fasce più povere della popolazione e a lavoratori che ricoprono funzioni chiave nella fornitura di servizi pubblici essenziali (capitolo 3),
   oltre al TIM, la Commissione ha destinato all'Ufficio del Presidente dell'Autorità palestinese 12 milioni EUR a titolo della linea di bilancio 19 08 02 01 del programma MEDA, per l'assistenza tecnica e il potenziamento delle capacità,

Costo e finanziamento del TIM nel 2006 in milioni di euro

Bilancio CE

+ donatori

TIM - Capitolo 2 (contributo d'urgenza temporaneo (IERC) fase II)

40

Totale della linea di bilancio 19 08 02 01 (MEDA)

40

TIM - Capitolo 1 (programma di sostegno ai servizi d'emergenza della Banca mondiale (ESSP))

10

+ 46,6

TIM - Capitolo 3 (Pagamento di prestazioni sociali)

57,50

+ 61,9

Totale della linea di bilancio 19 08 03 (Processo di pace)

67,50

Totale delle due linee di bilancio

107,50

Fonte: DG AIDCO

S.   considerando che la lotta tra i sostenitori di Hamas e quelli di Fatah agli inizi del 2007 ha reso estremamente difficile lo svolgimento delle operazioni del meccanismo internazionale temporaneo,

1.   conferma la convinzione espressa nella sua risoluzione del 27 ottobre 2005 sul processo di Barcellona rivisitato, secondo la quale anche se il partenariato non ha ancora prodotto tutti i benefici previsti e non ha contribuito, come avrebbe potuto, all'abbassamento delle tensioni nella regione, sono ancora possibili miglioramenti e, di conseguenza, il processo di Barcellona resta il quadro indicato per la politica mediterranea, ferma restando la necessità di apportarvi modifiche per conseguire risultati migliori;

2.   rileva che, da un punto di vista strategico globale, la pertinenza del programma MEDA come strumento comunitario di assistenza a sostegno del processo di Barcellona e degli accordi di associazione bilaterali è ritenuta soddisfacente secondo il "giudizio generale" della valutazione intermedia del programma MEDA II, stando alla quale inoltre la pertinenza del programma è aumentata dal periodo di MEDA I a quello di MEDA II e può aumentare ulteriormente negli anni a venire;

3.   sottolinea che l'efficienza e l'efficacia della gestione di MEDA e delle disposizioni di attuazione stanno migliorando ma non sono ancora del tutto soddisfacenti;

4.   rileva che in termini di efficacia finanziaria, il programma MEDA II nella sua totalità ha erogato fondi più rapidamente rispetto a MEDA I: per raggiungere un livello di pagamenti pari al 30% ci sono voluti in media tre anni durante MEDA I, mentre nel corso di MEDA II sono stati sufficienti due anni;

IMPEGNI / ESBORSI PER IL PROGRAMMA MEDA 1995-2006

in milioni di euro

1995-1999

2000-2006

1995-2006

Impegni

Esborsi

Impegni

Esborsi

Impegni

Esborsi

Bilaterale

Algeria

164

30

339

142

504

172

Cisgiordania/Gaza

111

59

522

486

633

546

Egitto

686

157

592

695

1279

852

Giordania

254

108

331

345

585

454

Libano

182

1

133

182

315

183

Marocco

660

128

980

917

1640

1045

Siria

101

0

180

91

281

91

Tunisia

428

168

518

489

946

657

Totale bilaterale

2 586

651

3 595

3 349

6 182

4 000

Regionale

471

223

1 052

712

1 483

934

Totale

3 057

874

4 647

4 060

7 705

4 934

L'importo totale disponibile a titolo di MEDA I + II = 3 424 + 5 350 = 8 774 milioni EUR. Di questo importo, circa 852 milioni EUR sono stati impegnati per la Turchia nel periodo 1996-2002 (lievi differenze dovute agli arrotondamenti).

Fonte: EuropeAid

5.   rileva che secondo la relazione speciale n. 5/2006 della Corte dei conti, la gestione del programma MEDA da parte della Commissione è nettamente migliorata rispetto ai primi anni, tanto da potersi considerare soddisfacente, tenendo conto dei vincoli esterni e di procedura contabile, e gli sforzi di programmazione conducono ora a una più adeguata ripartizione delle risorse nel tempo, a periodi di preparazione più brevi e a un significativo incremento degli esborsi;

6.   sottolinea il fatto che quanto risulta dalla valutazione di medio percorso del programma MEDA II e dalle conclusioni della Corte dei conti sull'efficacia ed efficienza del dispositivo gestionale ed esecutivo – "stanno migliorando, ma non sono ancora pienamente soddisfacenti" – non può di per sé spiegare le differenze tra paesi e programmi in termini di rendimento di MEDA; rileva che le differenze osservate in quanto a rapidità di cambiamento e modalità di esborso finanziario sono chiaramente imputabili a fattori esterni (regolamentazione finanziaria, governance, fattori culturali); invita la Commissione a tenere conto di tali fattori in sede di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione;

7.   invita la Commissione e il Consiglio ad attribuire priorità elevata al processo di Barcellona in quanto forza trainante nell'elaborazione politica nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato (periodo 2007-2013), con politiche e misure più efficaci che tengano conto delle sfide e dei problemi specifici dei paesi partner mediterranei;

8.   ricorda che, secondo l'articolo 15 del regolamento MEDA II, la Commissione, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, deve elaborare una relazione di valutazione globale dell'assistenza già fornita ai partner mediterranei, che includa l'efficacia dei programmi, valutare ex post i rispettivi progetti e i principali settori di intervento ed esaminare come procede l'attuazione, nonché presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo; invita la Commissione, a proposito di tale obbligo, ad informarlo sullo stato di avanzamento dell'elaborazione di tali valutazioni ex-post per progetto e per settore e a trasmetterle al Parlamento e al Consiglio unitamente alle più recenti relazioni annuali;

9.   sollecita la Commissione a tenere conto dei fattori in grado di contribuire al miglioramento della gestione futura:

   a) un aumento del numero di progetti e programmi, parallelamente alla valutazione del loro contenuto, della loro efficacia e del loro valore qualitativo;
   b) un utilizzo più diffuso, nell'insieme del programma, del sostegno diretto al bilancio;
   c) il generale effetto positivo del trasferimento delle responsabilità in materia di preparazione e attuazione dei progetti dai servizi centrali della Commissione alle delegazioni (effetti del decentramento);
   d) la cooperazione e la partecipazione effettiva delle autorità locali;
   e) il rafforzamento della cooperazione tra i paesi partner mediterranei (sud-sud) per il conseguimento dell'obiettivo della dimensione regionale;

10.   ritiene che ulteriori miglioramenti comprendano un monitoraggio e una valutazione più sistematici nonché un rafforzamento del dialogo e del coordinamento con le controparti locali e gli altri donatori; invita la Commissione ad assicurare meccanismi di monitoraggio regolare adattati ad ogni tipo di progetto;

11.   concorda con la Corte dei conti circa la necessità che la Commissione:

   a) assicuri una transizione rapida e agevole verso i nuovi programmi nazionali, onde evitare conseguenze negative per la loro futura attuazione,
   b) definisca più chiaramente gli obiettivi strategici nei nuovi documenti di programmazione nazionali e stabilisca indicatori appropriati, in modo da migliorare il monitoraggio e la valutazione dell'impatto,
   c) continui a focalizzare il proprio sostegno su un numero limitato di aree d'intervento al fine di garantire la coerenza e la gestibilità dei programmi,
   d) prosegua nella ricerca delle migliori pratiche di gestione dei progetti per evitare ritardi;

12.   appoggia le 19 raccomandazioni della valutazione intermedia del programma MEDA II riguardanti la pertinenza, l'efficacia e l'efficienza della gestione del programma MEDA;

13.   chiede alla Commissione di trovare un equilibrio tra l'efficacia dell'assistenza in termini di sviluppo istituzionale sostenibile e l'efficienza dell'assistenza in termini di capacità di assorbimento e rapidità degli esborsi finanziari, di trasparenza e di controllo della gestione del bilancio;

14.   chiede alla Commissione di migliorare ulteriormente la qualità della programmazione strategica e indicativa investendo in un centro di ricerche MEDA destinato ad approfondire la comprensione delle condizioni di attuazione e degli aspetti legati alla rapidità dei cambiamenti istituzionali nei paesi MEDA, come suggerito dalla valutazione intermedia in vista della revisione del regolamento che istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

15.   ritiene che l'aspetto economico del partenariato debba essere ridiretto verso la coesione sociale e lo sviluppo economico sostenibile, ma reputa altresì che sia importante per l'intera regione perseguire tutti gli obiettivi del processo di Barcellona; invita pertanto la Commissione a prestare il più possibile attenzione alle questioni relative a sviluppo istituzionale, Stato di diritto, libertà di stampa, diritti umani e parità di genere;

16.   invita la Commissione a motivare e impegnare i suoi partner nei paesi MEDA a perseguire anche tutti gli obiettivi non economici del programma MEDA e a monitorare sistematicamente gli indicatori relativi a tali obiettivi;

17.   ritiene che, data la situazione economica dei paesi partner mediterranei, sia necessario un notevole sostegno per i progetti infrastrutturali, in particolare nel campo dei trasporti, della sanità, degli alloggi e della fornitura di acqua potabile;

18.   raccomanda alla Commissione di potenziare la capacità di gestire progetti su piccola scala basati su iniziative della società civile e raccomanda l'adozione di misure volte a rafforzare la crescita economica e la coesione, in particolare mediante la concessione di prestiti e microcrediti a piccole e medie imprese nei paesi partner;

19.   sottolinea che l'osservanza del principio della parità di genere è una questione di rispetto dei diritti umani e della democrazia e chiede che l'integrazione della dimensione di genere sia incorporata orizzontalmente in modo esplicito nel processo di Barcellona e nei tre pilastri del partenariato;

20.   sottolinea il fatto che le donne svolgono una funzione importante nello sviluppo economico e sociale dei paesi partner e chiede alla Commissione di riferire in merito all'adempimento e all'effettiva attuazione degli impegni finanziari previsti dal programma MEDA onde sostenere la partecipazione attiva delle donne alla vita economica e sociale (istruzione, formazione, occupazione);

21.   rammenta l'importanza di rafforzare la complementarità e la coerenza tra MEDA, altre azioni esterne dell'UE e le attività della BEI;

22.   ritiene che l'Assemblea parlamentare euromediterranea potrebbe svolgere, mediante il dialogo interparlamentare, una funzione chiave nel miglioramento del partenariato euromediterraneo al momento di sviluppare successivamente relazioni interparlamentari stabili, fornendo orientamenti politici mediante le sue dichiarazioni e risoluzioni e promuovendo un controllo politico e una valutazione sistematici dell'attuazione del programma MEDA;

23.   accoglie con favore l'istituzione, nel 2002, del FEMIP nell'ambito della BEI ma chiede che si tengano ulteriori discussioni tra gli Stati membri dell'UE e i loro partner euromediterranei al fine di fare di questa iniziativa uno strumento finanziario concreto per la cooperazione, in risposta alle nuove esigenze e sfide sia del settore privato che di quello pubblico;

24.   ricorda che la suddivisione dei compiti tra la DG Relex e EuropeAid è funzionale, nel senso che la dimensione politica del programma è separata dalla formulazione dell'assistenza professionale e dalla funzione di esecuzione, e che vi è tuttavia un margine di miglioramento in termini di efficienza ed efficacia;

25.   riconosce i progressi compiuti dalla Commissione per profilare maggiormente la cooperazione esterna della Comunità e la sollecita a perseverare nei suoi sforzi; deplora tuttavia il fatto che il pubblico non sia consapevole della stretta partecipazione dell'UE a molti progetti e programmi; invita la Commissione a rivolgersi alle organizzazioni internazionali e alle ONG al fine di:

   a) assicurare che il pubblico sia a conoscenza del contributo e della partecipazione dell'UE,
   b) elaborare disposizioni che prevedano la conduzione di operazioni adeguate di valutazione, audit e controllo anche relativamente a progetti e programmi svolti con o attraverso organizzazioni internazionali o ONG;

26.   ricorda la sua risoluzione del 1° giugno 2006 concernente la crisi umanitaria nei territori palestinesi e il ruolo dell'UE, in cui chiedeva alla Commissione e al Consiglio di mettere a punto un meccanismo internazionale temporaneo (TIM) in modo da evitare una grave crisi umanitaria in detti territori; ricorda di aver accolto favorevolmente, a seguito delle raccomandazioni del Consiglio europeo e del Quartetto del giugno 2006, l'istituzione, da parte dell'UE, del TIM per l'Autorità palestinese nonché le sue successive proroghe;

27.   rileva che tale palliativo finanziario ha consentito, in tutta trasparenza e in partenariato con il presidente dell'Autorità palestinese, di limitare i danni umanitari più manifesti provocati dal congelamento dell'assistenza finanziaria europea ed internazionale, dal mancato versamento parziale, da parte di Israele, delle entrate doganali e fiscali palestinesi nonché, in linea generale, dall'impossibilità di sviluppare un'economia sostenibile nell'attuale situazione occupazionale;

28.   si congratula con la Commissione per la progettazione e l'attuazione del TIM in circostanze difficili; reputa modesto il costo amministrativo del meccanismo al livello del 5% per i capitoli 2 e 3(29) e adeguato il metodo di pagamento diretto mediante banche commerciali alle famiglie beneficiarie; sottolinea inoltre che per ogni bonifico effettuato nel quadro del capitolo 3, la banca HSBC, operante a livello internazionale e locale, riceve 8 euro (3% dell'importo totale erogato);

29.   sottolinea che i pagamenti a titolo del TIM non sono stati inviati all'Ufficio del Presidente dell'Autorità palestinese o al Ministero delle Finanze, né sono passati attraverso di essi, bensì forniti per il pagamento diretto di fatture o per il pagamento in contanti di indennità a favore di singoli beneficiari; rileva che le indennità non sono andate a copertura di personale addetto alla sicurezza o a livello politico;

30.   si rammarica tuttavia del fatto che tale assistenza finanziaria non abbia compensato la tragica situazione in Palestina e che le condizioni a livello economico, sociale e umano siano peggiorate negli ultimi mesi(30),

31.   accoglie con favore il fatto che più di 140.000 famiglie a basso reddito, per oltre 800.000 persone, abbiano potuto ricevere direttamente sussidi modesti ma utili mediante il meccanismo internazionale temporaneo, nell'ambito del capitolo 3, e senza la partecipazione del governo guidato da Hamas, e il fatto che sia stato possibile evitare il blocco totale del funzionamento di ospedali e di altri servizi basilari grazie al sostegno del meccanismo internazionale temporaneo che nell'ambito del capitolo 2 ha consentito un flusso continuo di servizi essenziali;

32.   deplora tuttavia la lenta attuazione del capitolo 1 del TIM, destinato a finanziare le forniture essenziali e le spese correnti degli ospedali mediante il programma di sostegno ai servizi d'emergenza della Banca mondiale (ESSP); rileva che la prima consegna di medicinali nel quadro di suddetto programma è stata effettuata soltanto il 24 gennaio 2007, negli ospedali della Striscia di Gaza; invita la Commissione ad analizzare le ragioni di tali ritardi e a suggerire alternative per assicurare l'attuazione tempestiva degli obiettivi del capitolo 1 del meccanismo internazionale temporaneo;

33.   sottolinea che i meccanismi di controllo e l'audit interno, posti in essere dall'Autorità Palestinese dopo il 2003, costituiscono una solida garanzia contro le frodi e la corruzione;

34.   ribadisce il suo appello ad Israele affinché ottemperi ai propri obblighi giuridici riprendendo a trasferire le entrate fiscali e doganali palestinesi trattenute; invita Israele, qualora rifiutasse di farlo, almeno a prendere in considerazione la possibilità di destinare al TIM le tasse trattenute, consentendo in tal modo al popolo palestinese di far fronte alle proprie necessità basilari; invita Israele a contribuire alla necessità del popolo palestinese di creare un'economia funzionante ed autonoma e a cessare di porre ostacoli ingiustificati in tale direzione;

35.   prende nota dell'accurato lavoro d'analisi che si riflette nella rassegna sulla spesa pubblica effettuata dalla Banca mondiale sulla Cisgiordania e la striscia di Gaza; si compiace che secondo tale rassegna l'autorità palestinese abbia effettuato progressi soprattutto nei settori dell'istruzione e della sanità, rispetto ad altri paesi del Medio oriente e del Nord Africa, e nel settore della governance e della gestione delle finanze pubbliche, nel quale l'autorità palestinese tra il 2000 e 2004 ha attuato un insieme di riforme che hanno ridotto la corruzione e hanno migliorato la trasparenza; invita tutte le parti interessate a riattivare il processo di riforma e a considerare pertanto seriamente le raccomandazioni dettagliate della relazione della Banca mondiale, in particolare quelle riguardanti la riforma del servizio pubblico e della gestione delle finanze pubbliche ad inclusione del controllo finanziario e dell'audit;

36.   accoglie il fatto che tra gli obiettivi e gli impegni del Ministero delle finanze (ad esempio il recente accordo con una società internazionale di audit) vi sia il fine di raggiungere una riforma nell'ambito della finanza pubblica e di garantire piena trasparenza e presa di responsabilità, incluso il rispetto delle norme contabili internazionali;

37.   invita tutte le parti nelle aree palestinesi ad adoperarsi al massimo per risolvere pacificamente i conflitti e formare e mantenere un governo stabile ed efficiente, in grado di cooperare con la comunità internazionale e di utilizzare in modo efficace i finanziamenti provenienti dall'UE e dai donatori internazionali;

38.   si compiace della decisione del Consiglio del 18 giugno 2007 con cui si chiede all'Unione europea di riprendere immediatamente rapporti normali con l'Autorità palestinese e di sviluppare a tal fine le condizioni per un'assistenza pratica e finanziaria urgente che comprenda il sostegno finanziario diretto al nuovo governo nonché di assicurare la fornitura di assistenza di emergenza e umanitaria alla popolazione di Gaza (in particolare tramite un meccanismo internazionale temporaneo);

39.   ritiene pertanto importante, ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico, che le forze di sicurezza impegnate ad instaurare la pace e la stabilità ricevano addestramento ed equipaggiamento, incluse armi di polizia; ritiene che il finanziamento di un addestramento e un equipaggiamento di tale tipo debba essere gestito con le opportune salvaguardie, sotto l'autorità del Presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas, in modo da evitare che i fondi vengano usati per altri propositi o a fini illegali; sottolinea che il mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti statali, inclusi quelli presso le forze di sicurezza, contribuisce al deterioramento della situazione politica, sociale ed economica dei territori palestinesi;

40.   sottolinea i pericoli dell'attuale collasso delle autorità amministrative palestinesi; sottolinea la necessità che l'Unione europea e la comunità internazionale vadano oltre il loro impegno umanitario e investano nuovamente nella creazione di capacità e nella sicurezza per non mettere a rischio le condizioni di vita, a lungo termine, del popolo palestinese;

41.   invita la Commissione ad esaminare strategie, utilizzando il TIM o un altro organismo di tipo permanente, in combinazione con altri strumenti finanziari, che siano in grado di far fronte in un futuro prossimo non solo a problemi urgenti bensì anche di soddisfare un più ampio ventaglio di necessità di una più grande parte della popolazione palestinese; in ogni caso è a favore di sviluppi politici ed economici in grado di ridurre gradualmente la dipendenza dell'Autorità palestinese dall'aiuto internazionale;

42.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, alla BEI, ai parlamenti degli Stati membri nonché ai governi e ai parlamenti dei partner mediterranei.

(1) http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm
(2) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1, abrogato dal Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).
(3) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1.
(4) GU C 267 del 21.9.2001, pag. 68.
(5) GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 134.
(6) GU C 87 E del 7.4. 2004, pag. 500.
(7) GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 656.
(8) GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 570.
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/home/politicalpriorities_en.pdf
(10) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 312.
(11) Testi approvati, P6_TA(2006)0306.
(12) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.
(13) http://ec.europa.eu/europeaid/reports/meda-evaluation-midterm-report-2005_en.pdf
(14) http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_full_version_en.pdf
(15) GU C 200 del 24.8.2006, pag. 1; http://eca.europa.eu/audit_reports/special_reports/docs/2006/rs05_06en.pdf
(16) http://www.eib.org/publications/publication.asp?publ=257
(17) Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (14-15 dicembre 2006), documento del Consiglio 16879/06.
(18) GU L 281 del 19.10.2002, pag. 10.
(19) GU C 82 E del 1.4.2004, pag. 610.
(20) GU L 105 del 14.4.2004, pag. 1.
(21) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 79.
(22) http://www.un.org/news/dh/infocus/middle_east/quartet-30jan2006.htm
(23) http://www.un.org/news/dh/infocus/middle_east/quartet-30jan2006.htm
(24) Documento del Consiglio 9397/06, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st09397.en06.pdf
(25) Testi approvati, P6_TA(2006)0237.
(26) Testi approvati, P6_TA(2006)0348.
(27) http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmintdev/114/114i.pdf
(28) Relazione n. 38207-WBG, Volumi 1 e 2.
(29) Fonte: Comunicazione del 4 giugno 2007 di DG AidCo - DG Finanze Contratti e audit: "Costs of Implementing TIM Windows II and III - Summary of Allowances and Bank Fees".
(30) Relazione della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Consiglio legislativo palestinese relativa alla sua missione a Gerusalemme Est, a Ramallah e a Gaza dal 29 aprile al 3 maggio 2007; documento della Banca mondiale del febbraio 2007 "West Bank and Gaza Public Expenditure Review: From Crisis to greater Fiscal Independence".


Ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (COM(2006)0195 – C6-0141/2006 – 2006/0066(COD))
P6_TA(2007)0278A6-0172/2007

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0195),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0141/2006),

–   visto l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali,

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0172/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 giugno 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici

P6_TC1-COD(2006)0066


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2007/66/CE)


Scambi di informazioni tra gli Stati membri estratte dai casellari giudiziari *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))
P6_TA(2007)0279A6-0170/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione (COM(2005)0690)(1),

–   visti l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0052/2006),

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0170/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Il fatto che regimi giuridici diversi possano applicarsi ad un'unica condanna penale determina la circolazione di informazioni inaffidabili tra gli Stati membri e crea incertezza del diritto per la persona condannata. Per evitare tale situazione, lo Stato membro di condanna dovrebbe essere considerato come il proprietario dei dati sulle condanne penali pronunciate nel suo territorio nei confronti di cittadini di altri Stati membri. Di conseguenza, lo Stato membro di appartenenza della persona condannata al quale sono trasmessi tali dati dovrebbe garantire che essi siano tenuti aggiornati tenendo conto di ogni eventuale modifica o soppressione effettuata nello Stato membro di condanna. Soltanto i dati aggiornati secondo questo metodo dovrebbero essere utilizzati internamente dallo Stato membro di appartenenza o da esso trasmessi a qualunque altro Stato, sia esso uno Stato membro o un paese terzo.
Emendamento 2
Considerando 10
(10)  Il trattamento dei dati personali nel quadro dell'attuazione della presente decisione quadro è tutelato a norma delle disposizioni della decisione quadro … relativa alla tutela dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La presente decisione quadro integra inoltre le disposizioni della decisione 21 novembre 2005 relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario , la quale fissa limiti all'uso da parte dello Stato membro richiedente delle informazioni trasmessegli su sua richiesta. Essa le completa stabilendo altresì norme specifiche per la ritrasmissione da parte dello Stato membro di appartenenza di informazioni relative a condanne penali trasmessegli su iniziativa dello Stato membro di condanna.
(10)  Il trattamento dei dati personali nel quadro dell'attuazione della presente decisione quadro è tutelato a norma delle disposizioni della decisione quadro … relativa alla tutela dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e, in particolare, nel rispetto dei principi basilari in materia di protezione dei dati di cui all'articolo 9. La presente decisione quadro integra inoltre le disposizioni della decisione 21 novembre 2005 relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, la quale fissa limiti all'uso da parte dello Stato membro richiedente delle informazioni trasmessegli su sua richiesta. Essa le completa stabilendo altresì norme specifiche per la ritrasmissione da parte dello Stato membro di appartenenza di informazioni relative a condanne penali trasmessegli su iniziativa dello Stato membro di condanna.
Emendamento 3
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Il miglioramento degli scambi e della circolazione delle informazioni sulle condanne può migliorare sensibilmente la cooperazione giudiziaria e di polizia a livello dell'Unione europea, ma tale cooperazione rischia di essere ostacolata se non è accompagnata dalla rapida adozione di un insieme uniforme di garanzie processuali basilari a favore degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali, che siano applicabili in tutti gli Stati membri.
Emendamento 5
Articolo 2, lettera a)
a) "condanna": qualsiasi pronuncia definitiva di una giurisdizione penale o di un'autorità amministrativa la cui decisione stabilisca la colpevolezza di una persona per un'infrazione penale o un atto passibile di sanzione in base all"ordinamento nazionale in quanto lesivo di norme di diritto, e che possa essere impugnata dinanzi a una giurisdizione competente, segnatamente in materia penale;
a) "condanna": qualsiasi pronuncia definitiva di una giurisdizione che stabilisca la colpevolezza di una persona nell'ambito di un procedimento penale per un reato in virtù dell"ordinamento nazionale;
Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 1
1.  Ai fini della presente decisione-quadro, ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale. Tuttavia, per comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 4 e per rispondere alle richieste di cui agli articoli 6 e 7, gli Stati membri possono designare una o più autorità centrali.
1.  Ai fini della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale. Tuttavia, per comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 4 e per rispondere alle richieste di informazioni a norma dell'articolo 7, gli Stati membri possono designare una o più autorità centrali.
Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 1
1.  Ciascuno Stato membro dispone i provvedimenti necessari affinché qualsiasi decisione di condanna pronunciata sul proprio territorio comporti, all'atto della trasmissione al casellario giudiziario nazionale, l'indicazione della nazionalità della persona condannata, ove si tratti di un cittadino di uno Stato membro.
1.  Ciascuno Stato membro dispone i provvedimenti necessari affinché qualsiasi decisione di condanna pronunciata sul proprio territorio, una volta registrata nel casellario giudiziario, comporti, all'atto della trasmissione al casellario giudiziario nazionale, l'indicazione della o delle nazionalità della persona condannata, ove si tratti di un cittadino di un altro Stato membro.
Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 2, comma 2
Ove l'interessato sia cittadino di più Stati membri, le informazioni vengono trasmesse a ciascuno di essi, anche qualora la persona condannata sia un cittadino dello Stato membro sul cui territorio è stata condannata.
Qualora sia noto che la persona condannata è cittadino di più Stati membri, le informazioni vengono trasmesse a ciascuno di essi, anche qualora la persona condannata sia un cittadino dello Stato membro sul cui territorio è stata condannata.
Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 3
3.  La trasmissione delle informazioni relative alle decisioni di condanna comporta altresì l'indicazione della durata di conservazione nel registro dello Stato membro di condanna dell'iscrizione, quale risulta dall'applicazione della legislazione nazionale dello Stato membro medesimo all'atto della trasmissione della condanna allo Stato membro di appartenenza.
soppresso
Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 4
4.  Le misure posteriori prese in applicazione della legislazione nazionale dello Stato membro di condanna, che implicano una modifica o una soppressione delle informazioni contenute nel casellario giudiziario, compresi i cambiamenti che incidono sulla durata di conservazione delle informazioni, vengono trasmesse senza indugio dall'autorità centrale dello Stato membro di condanna all'autorità centrale dello Stato membro di appartenenza.
4.  Ogni modifica o soppressione posteriore delle informazioni contenute nel casellario giudiziario è trasmessa immediatamente dall'autorità centrale dello Stato membro di condanna all'autorità centrale dello Stato membro di appartenenza.
Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 1
1.  L'autorità centrale dello Stato membro di appartenenza conserva integralmente le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, onde essere in grado di ritrasmetterle conformemente all'articolo 7.
1.  L'autorità centrale dello Stato membro di appartenenza conserva integralmente le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 11, onde essere in grado di ritrasmetterle conformemente all'articolo 7.
Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 3
3.  Lo Stato membro di appartenenza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2. L'obbligo di cui al paragrafo 2 in nessun caso può condurre a trattare la persona in questione, nel quadro di un procedimento nazionale, in modo più sfavorevole che se avesse formato oggetto di una condanna pronunciata da una giurisdizione nazionale.
3.  Lo Stato membro di appartenenza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2.
Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 1
1.  Quando si richiedono informazioni che figurano nel casellario giudiziario di uno Stato membro, l'autorità centrale, nel rispetto della legislazione nazionale, può rivolgere una richiesta di estratti dal casellario giudiziario e di informazioni relative a quest'ultimo all'autorità centrale di un altro Stato membro.
1.  Quando, nell'ambito di un procedimento penale contro una persona o per un qualunque altro fine diverso da un procedimento penale, si richiedono informazioni che figurano nel casellario giudiziario di uno Stato membro, l'autorità centrale, nel rispetto della legislazione nazionale, può rivolgere una richiesta di estratti dal casellario giudiziario e di informazioni relative a quest'ultimo all'autorità centrale di un altro Stato membro.
Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario dello Stato membro di appartenenza viene rivolta per un qualunque fine diverso da un procedimento penale, lo Stato membro richiedente indica lo scopo della sua richiesta.
Emendamento 15
Articolo 6, paragrafo 2
2.  Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta può, nel rispetto della legislazione nazionale, richiedere estratti dal casellario giudiziario e informazioni relative a quest'ultimo presso l'autorità centrale di un altro Stato membro, qualora l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto.
2.  Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta richiede, nel rispetto della legislazione nazionale, estratti dal casellario giudiziario e informazioni relative a quest'ultimo presso l'autorità centrale di un altro Stato membro, qualora l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto.
Emendamento 16
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
a) alle condanne nazionali;
a) alle condanne nazionali registrate nel casellario giudiziario;
Emendamento 17
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)
d) alle condanne pronunciate da paesi terzi di cui ha ricevuto notifica.
d) alle condanne pronunciate da paesi terzi di cui ha ricevuto notifica e registrate nel casellario giudiziario.
Emendamento 18
Articolo 7, paragrafo 2, comma 1
2.  Quando una richiesta di informazioni estratta dal casellario giudiziario viene rivolta a fini diversi da un procedimento penale all'autorità centrale dello Stato membro di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, e quest'ultima risponde, in conformità del diritto nazionale, indicando le condanne pronunciate dai propri tribunali e quelle pronunciate da paesi terzi che le siano state notificate.
2.  Quando una richiesta di informazioni estratta dal casellario giudiziario viene rivolta a fini diversi da un procedimento penale all'autorità centrale dello Stato membro di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, quest'ultima risponde in merito alle condanne pronunciate dai propri tribunali e a quelle pronunciate da paesi terzi che le siano state notificate e che siano state registrate nel suo casellario giudiziario ai sensi del diritto nazionale.
Emendamento 19
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2
L"autorità centrale dello Stato membro di appartenenza verifica immediatamente presso l'autorità centrale dello Stato membro di condanna se, e entro quali limiti, le informazioni relative alle condanne pronunciate da quest'ultimo che gli sono state trasmesse possano essere comunicate all'autorità centrale dello Stato membro richiedente.
Per quanto riguarda le informazioni trasmesse dallo Stato membro di condanna, l'autorità centrale dello Stato membro di appartenenza comunica le informazioni ricevute. Nel trasmettere informazioni conformemente all'articolo 4, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna può comunicare all'autorità centrale dello Stato membro di appartenenza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato di condanna e trasmesse allo Stato di appartenenza possono essere trasmesse all'autorità centrale di un altro Stato membro richiedente esclusivamente con il consenso dello Stato membro di condanna.
Emendamento 20
Articolo 7, paragrafo 2, comma 3
L'autorità centrale dello Stato membro di condanna risponde all'autorità centrale dello Stato membro di appartenenza entro un termine che consenta a quest'ultimo di rispettare i tempi di risposta fissati dall'articolo 8.
Qualora debba essere richiesto il consenso dello Stato membro di condanna, l'autorità centrale di quest'ultimo risponde all'autorità centrale dello Stato membro di appartenenza entro un termine che consenta a quest'ultimo di rispettare i tempi di risposta fissati dall'articolo 8.
Emendamento 21
Articolo 7, paragrafo 4
4.  Quando una domanda di informazioni estratte dal casellario giudiziario è rivolta all'autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di appartenenza, detta autorità trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni corrispondenti alle condanne nazionali. Se la richiesta è formulata a fini diversi da un procedimento penale, la risposta viene data in conformità del diritto nazionale.
4.  Quando una domanda di informazioni estratte dal casellario giudiziario è rivolta all'autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di appartenenza, lo Stato membro cui è rivolta la richiesta trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni corrispondenti alle condanne registrate nel suo casellario giudiziario. Se la richiesta è formulata a fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale dello Stato membro cui è rivolta la richiesta risponde in conformità del diritto nazionale.
Emendamento 22
Articolo 9, paragrafo -1 (nuovo)
-1.  Il trattamento di dati personali ai fini della presente decisione quadro rispetta almeno i seguenti principi basilari:
a) il trattamento dei dati è consentito dalla legge ed è necessario e proporzionato in relazione alle finalità della raccolta e/o di un ulteriore trattamento;
b) i dati sono raccolti soltanto per finalità specifiche e legittime e sono sottoposti ad un ulteriore trattamento in un modo compatibile con tali finalità;
c) i dati sono esatti e aggiornati;
d) il trattamento di categorie particolari di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza politica o sindacale, l'orientamento sessuale o la salute è ammesso soltanto se strettamente necessario ai fini di un caso specifico e nel rispetto di adeguate garanzie.
Emendamento 23
Articolo 9, paragrafo 1
1.  I dati personali comunicati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, nel quadro di un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente solo ai fini del procedimento penale per cui sono stati chiesti, in conformità del modulo che figura in allegato.
1.  I dati personali comunicati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, nel quadro di un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente nel rispetto dei principi di cui al paragrafo -1 e, in particolare, solo ai fini del procedimento penale per cui sono stati chiesti, in conformità del modulo che figura in allegato.
Emendamento 24
Articolo 9, paragrafo 2
2.  I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente, nel rispetto della propria legislazione nazionale, solo ai fini per cui sono stati chiesti e nei limiti specificati nel modulo dallo Stato membro richiesto.
2.  I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente, nel rispetto della propria legislazione nazionale e dei principi di cui al paragrafo -1 nonché, in particolare, solo ai fini per cui sono stati chiesti e nei limiti specificati nel modulo dallo Stato membro richiesto.
Emendamento 25
Articolo 9, paragrafo 3
3.  Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4 possono essere usati dallo Stato membro richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza.
3.  Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4 possono essere usati dallo Stato membro richiedente qualora tale uso sia necessario e proporzionato rispetto alla finalità di prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza; in tal caso lo Stato membro richiedente trasmette allo Stato membro cui è stata rivolta la richiesta una notifica ex post che attesta il rispetto delle condizioni di necessità, proporzionalità, urgenza e gravità del pericolo.
Emendamento 26
Articolo 9, paragrafo 4
4.  Gli Stati membri dispongono le misure necessarie affinché i dati personali trasmessi da un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo d'applicazione negli Stati membri, ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
4.  Inoltre, gli Stati membri dispongono le misure necessarie affinché i dati personali trasmessi da un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo d'applicazione negli Stati membri, ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Emendamento 27
Articolo 9, paragrafo 5
5.  Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.
5.  I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.
Emendamento 28
Articolo 9, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati siano sistematicamente informate in merito agli scambi di dati personali effettuati ai sensi della presente decisione quadro e, in particolare, in merito all'utilizzazione dei dati personali nei casi previsti all'articolo 9, paragrafo 3.
Le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati controllano gli scambi di dati personali di cui al paragrafo 1 e cooperano tra loro a tal fine.
Emendamento 29
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Diritti della persona interessata
1.  La persona interessata è informata del fatto che vengono trattati dati personali che la riguardano. La comunicazione di tale informazione è ritardata ove ciò sia necessario per non contrastare le finalità per le quali i dati sono trattati.
2.  La persona interessata ha il diritto di ricevere, senza indebiti ritardi e in una lingua che comprende, la comunicazione dei dati che sono oggetto di trattamento nonché di rettificare e, se del caso, di cancellare dati trattati in violazione dei principi di cui all'articolo 9, paragrafo -1.
3.  L'informazione di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata o ritardata ove ciò sia strettamente necessario:
(a) per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico;
(b) per impedire un reato;
(c) per non ostacolare l'indagine e il perseguimento di reati;
(d) per tutelare i diritti e le garanzie di terzi.
Emendamento 30
Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)
a) informazioni relative alla persona oggetto della condanna (cognome, nome, data e luogo di nascita, se del caso pseudonimo o alias, sesso, nazionalità, nonché forma giuridica e sede sociale nel caso delle persone giuridiche);
a) informazioni relative alla persona oggetto della condanna (cognome, nome, cognome precedente, data, luogo e Stato di nascita, se del caso pseudonimo o alias, sesso, nazionalità, nonché forma giuridica e sede sociale nel caso delle persone giuridiche);
Emendamento 31
Articolo 11, paragrafo 2, lettera b)
b) informazioni relative alla forma della condanna (data e luogo, denominazione e natura dell'autorità che l'ha irrogata);
b) informazioni relative alla forma della condanna (data e luogo, numero di riferimento se noto, nonché denominazione e natura dell'autorità che l'ha irrogata);
Emendamento 32
Articolo 11, paragrafo 2, lettera c)
c) informazioni relative ai fatti che hanno determinato la condanna (data e luogo, natura, fattispecie, legislazione penale applicabile);
c) informazioni relative ai fatti che hanno determinato la condanna (data, natura, fattispecie, legislazione penale applicabile);
Emendamento 33
Articolo 11, paragrafo 6
6.  Gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 5 devono intervenire entro un massimo di tre mesi a decorrere dall'adozione del formato e delle modalità di scambio computerizzato delle informazioni sulle condanne penali.
6.  Gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 5 devono intervenire entro un massimo di un anno a decorrere dall'adozione del formato e delle modalità di scambio computerizzato delle informazioni sulle condanne penali.
Emendamento 34
Articolo 14, paragrafo 5
5.  La presente decisione-quadro lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni più favorevoli contenute negli accordi bilaterali conclusi fra Stati membri.
5.  La presente decisione quadro lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni più favorevoli contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi fra Stati membri.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Strategia e programma per l'Asia - (2007-2013)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sul progetto di decisione della Commissione che stabilisce un documento di strategia regionale 2007-2013 e un programma indicativo pluriennale per l'Asia
P6_TA(2007)0280B6-0265/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(1),

–   visto il progetto di decisione della Commissione che stabilisce un documento di strategia regionale 2007-2013 e un programma indicativo pluriennale per l'Asia (CMT-2007-1122),

–   visto il parere reso l'8 giugno 2007 dal comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento citato (in appresso "il comitato di gestione dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo (SCS)"),

–   visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),

–   visto l'articolo 81 del suo regolamento,

A.   considerando che l'8 giugno 2007 il comitato di gestione dello SCS ha votato a favore del progetto di documento di strategia regionale 2007-2013 e del programma indicativo pluriennale per l'Asia (CMT-2007-1122),

B.   considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE e del punto 1 dell'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE(3) del Consiglio, il Parlamento ha ricevuto i risultati della votazione,

C.   considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006, "l'obiettivo primario generale della cooperazione a titolo del presente regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile",

D.   considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006, "le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1(4), sono concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal [Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa] OCSE/DAC",

E.   considerando che nel documento intitolato "Reporting Directives for the Creditor Reporting System" (DCD/DAC)(2002)21), l'OCSE/DAC definisce l'APS come il flusso finanziario verso i paesi inclusi nella lista DAC dei beneficiari dell'APS, relativamente ai quali, tra l'altro, "ciascuna transazione viene gestita prefiggendosi principalmente la promozione dello sviluppo economico e del benessere nei paesi in via di sviluppo"(5),

F.   considerando che i paragrafi 3 e 8 dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1905/2006 stabiliscono rispettivamente che "in linea di principio, i documenti di strategia sono elaborati sulla base di un dialogo con il paese o la regione partner, coinvolgendo la società civile e le autorità regionali e locali" e che "la Commissione e gli Stati membri intraprendono consultazioni reciproche, e consultano inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, ivi compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali, al fine di promuovere la complementarità delle rispettive attività di cooperazione",

1.   è del parere che nel progetto di documento strategico 2007-2013 e nel progetto di programma indicativo pluriennale 2007-2010 per l'Asia, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive previste nell'atto di base, includendo nel Settore focale 1 ("Sostegno all'integrazione regionale") gli elementi seguenti, non conformi ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1905/2006, dal momento che il loro obiettivo principale non è l'eliminazione della povertà ed essi non ottemperano ai criteri per l'APS, stabiliti dall'OCSE/DAC:

   per quanto riguarda l'ASEM (riunione Asia-Europa) e, in particolare, l'AEF (Fondazione Asia-Europa), una delle priorità dichiarate è quella di "agevolare la diffusione di informazione e la condivisione di risorse e di rafforzare la sensibilità pubblica nei confronti dell'ASEM/AEF";
   per quanto riguarda l'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del Sud (SAARC), uno dei programmi proposti è quello per l'aviazione civile nell'Asia del Sud; fra gli obiettivi del programma, la Commissione include il sostegno all'adozione delle norme di sicurezza europee;
   per quanto riguarda il sostegno all'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), gli obiettivi dichiarati del programma "Sostegno istituzionale e dialogo interregionale" comprendono il sostegno a "eventuali negoziati per un accordo di libero scambio ASEAN-UE e alla sua applicazione" e "una maggiore visibilità del contributo della CE all'ASEAN";
   anche per quanto riguarda il sostegno all'ASEAN, l'obiettivo globale del programma "Cooperazione e riforma politica nel settore della sicurezza" è di "sostenere la cooperazione e la riforma nel settore della sicurezza, per mettere a punto un sistema più coerente di gestione delle frontiere, installato in determinati porti principali di entrata/uscita dei paesi membri dell'ASEAN (...). Più specificamente, l'obiettivo è di rafforzare l'efficacia del sistema di gestione delle frontiere dell'ASEAN, a livello di cooperazione regionale e in determinati punti di attraversamento di frontiera";

2.   è del parere che nel progetto di documento di strategia 2007-2013 e nel progetto di programma indicativo pluriennale per l'Asia, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive previste nell'atto di base, includendo nel Settore focale 2 ("Istruzione superiore e istituti di ricerca"), cui assegna circa il 15% della dotazione finanziaria del programma indicativo pluriennale, i seguenti elementi, non conformi ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1905/2006, dal momento che il loro obiettivo principale non è l'eliminazione della povertà ed essi non ottemperano ai criteri dell'APS, stabiliti dall'OCSE/DAC:

   per quanto riguarda l''istruzione superiore", uno degli obiettivi specifici è di "promuovere una migliore comprensione dell'istruzione superiore europea nei paesi asiatici in via di sviluppo", mentre le attività proposte comprendono: "schemi di mobilità per studenti e per ricercatori; creazione di reti e trasferimento di pratiche migliori fra università europee e asiatiche" e "laboratori, fiere dell'istruzione superiore, riunioni fra le parti interessate, promozione di attività, produzione di documenti di lavoro, sostegno al reciproco riconoscimento di qualifiche, studi panoramici"; mancano disposizioni volte ad assicurare che i campi di studio ammissibili a titolo del programma saranno selezionati in funzione delle necessità di sviluppo delle regioni, o che la selezione dei beneficiari del programma favorirà gli strati più poveri della popolazione e non contribuirà al divario fra ricchi e poveri, né vi sono disposizioni specifiche per evitare la "fuga dei cervelli";
   per quanto riguarda il "sostegno agli istituti di ricerca", l'obiettivo dichiarato è quello di "rafforzare la reciproca comprensione nella prospettiva di contribuire allo sviluppo della regione asiatica"; le attività specifiche comprendono: "la riunione di gruppi di riflessione e di attori della politica di entrambe le regioni, l'ampliamento e l'intensificazione di seminari e di conferenze"; la Commissione sostiene che saranno stanziate risorse per "sostenere le attività di istituti specializzati nelle relazioni Asia-UE e che le attività punteranno a rafforzare le capacità di ricerca, favorendo il dibattito pubblico sulle relazioni UE-Asia e il gemellaggio fra istituti, gruppi di riflessione e circoli analoghi, asiatici ed europei";

3.   invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione che stabilisce un documento di strategia regionale 2007-2013 e un programma indicativo pluriennale per l'Asia e a presentarne al comitato di gestione dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo (SCS) uno nuovo che rispetti pienamente il disposto del regolamento (CE) n. 1905/2006;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) JO L 378 del 27.12.2006, p. 41.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19.
(4) Articolo 1, paragrafo 1: "La Comunità finanzia misure volte a sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo ...".
(5) Schede tecniche OCSE/DAC, ottobre 2006, "Is it ODA", pag. 1.


Risultati sulla missione d'informazione nelle regioni di Andalusia, Valencia e Madrid
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sui risultati della missione di accertamento dei fatti condotta nelle regioni spagnole di Andalusia, Valencia e Madrid a nome della commissione per le petizioni
P6_TA(2007)0281B6-0251/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 194 del trattato CE, che garantisce il diritto di petizione a tutti i cittadini e a tutti i residenti dell'UE,

–   visto l'articolo 6 del trattato UE, il quale dichiara che L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando i contenuti e le raccomandazioni della relazione sulla terza missione di accertamento dei fatti in Spagna, approvata dalla commissione per le petizioni l"11 aprile 2007, in cui sono esaminate le asserzioni contenute in un numero molto elevato di petizioni concernenti violazioni del diritto legittimo di cittadini europei alla proprietà e preoccupazioni dettagliate in materia di sviluppo sostenibile, tutela ambientale, approvvigionamento idrico e qualità dell'acqua, nonché di appalti pubblici generalmente in relazione al controllo insufficiente delle procedure urbanistiche da parte delle autorità locali e regionali,

B.   considerando la propria risoluzione adottata il 13 dicembre 2005 sulle denunce di utilizzazione abusiva della legge sulla proprietà fondiaria di Valencia o legge sulla regolamentazione delle attività urbanistiche (Ley reguladora de la actividad urbanística ‐ LRAU) e i suoi effetti sui cittadini europei(1),

C.   considerando che sono stati riportati casi di pratiche di corruzione connessi a progetti di urbanizzazione massiccia, che hanno condotto all'arresto e alla condanna di funzionari e di eletti locali,

D.   considerando che la Spagna recentemente ha promulgato una nuova normativa quadro nazionale relativa al diritto fondiario, che dovrà entrare in vigore il 1° luglio 2007,

E.   considerando che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Spagna per la mancata applicazione delle direttive dell'UE sugli appalti pubblici relativamente a programmi di urbanizzazione a Valencia,

1.   ritiene che l'obbligo di cedere una proprietà privata legittimamente acquisita senza un giusto processo e un indennizzo equo, unito all'obbligo di pagare i costi arbitrari relativi allo sviluppo di infrastrutture non richieste e spesso inutili, costituisca una violazione dei diritti fondamentali dell'individuo quali definiti dalla Convenzione europea dei diritti umani e dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani in materia (cfr ad esempio la causa Aka contro Turchia(2)), nonché dal trattato UE;

2.   deplora profondamente il fatto che tali pratiche siano diffuse in varie regioni autonome della Spagna, in particolare nella regione di Valencia e in altre parti della zona costiera mediterranea, ma anche, ad esempio, nella regione di Madrid;

3.   esprime severa condanna e opposizione nei riguardi dei progetti di urbanizzazione massiccia avviati da imprese edili e da promotori immobiliari che non hanno alcuna attinenza con le reali esigenze delle città e dei paesi in questione, non sono sostenibili dal punto di vista ambientale e hanno un impatto disastroso sull'identità storica e culturale delle zone interessate;

4.   condanna l'approvazione tacita accordata da certe municipalità a sviluppi edilizi in seguito dichiarati illegali e che risultano nella distruzione, o nella minaccia di distruzione, di beni immobili acquistati in buona fede da cittadini europei mediante promotori e agenti commerciali regolari;

5.   riconosce gli sforzi della Commissione volti ad assicurare l'ottemperanza della Spagna alle direttive sugli appalti pubblici, ma ritiene che la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione ai casi documentati di violazione delle direttive in materia di ambiente, acque e politica dei consumatori;

6.   considera imperativo che si prendano misure adeguate a garantire l'applicazione appropriata e il rispetto della direttiva quadro sulle acque(3) per quanto concerne le grandi urbanizzazioni;

7.   invita il Consiglio e la Commissione, nonché lo Stato membro interessato, ad assicurare la corretta applicazione del diritto comunitario e dei diritti fondamentali a tutti i cittadini e residenti dell'UE;

8.   invita le autorità spagnole e i governi regionali spagnoli, in particolare il governo di Valencia, che hanno l'obbligo di rispettare e applicare le disposizioni del trattato UE e delle leggi comunitarie, a riconoscere i diritti legittimi dei singoli nei confronti di proprietà acquisite legalmente e a definire, sotto forma di legge, criteri più specifici in merito all'applicazione dell'articolo 33 della costituzione spagnola riguardante il pubblico interesse, al fine di prevenire e impedire la violazione dei diritti di proprietà dei cittadini attraverso decisioni delle autorità locali e regionali;

9.   chiama in causa i metodi di designazione degli urbanisti e i poteri, spesso eccessivi, attribuiti in concreto agli urbanisti e ai promotori immobiliari da talune autorità locali, a spese delle comunità locali e dei cittadini che vi possiedono case e proprietà legalmente acquisite;

10.   sollecita gli enti locali a consultare i cittadini e a coinvolgerli nei progetti di sviluppo urbano per incoraggiare uno sviluppo urbano accettabile e sostenibile laddove ciò sia necessario, nell'interesse delle comunità locali e non nel solo interesse dei promotori immobiliari, degli agenti immobiliari o di altri interessi personali;

11.   condanna con fermezza la pratica occulta di taluni promotori immobiliari di arrecare pregiudizio, mediante sotterfugi, al diritto legittimo di proprietà di cittadini europei interferendo con la registrazione dei terreni e invita le autorità locali rilevanti a porre in essere salvaguardie giuridiche idonee per scongiurare tale pratica;

12.   invita le autorità regionali a istituire commissioni amministrative speciali che coinvolgano i difensori civici locali, a cui dovrebbero riferire servizi di indagine indipendenti, che abbiano il potere di decisione in merito alle controversie riguardanti i progetti di urbanizzazione e che dovrebbero essere accessibili gratuitamente da parte di coloro che sono direttamente interessati dai programmi di urbanizzazione, compresi coloro che sono rimasti vittima di transazioni immobiliari illegali nell'ambito di piani di sviluppo urbanistico non autorizzati;

13.   ritiene che, qualora sia previsto un indennizzo per una perdita di proprietà, questo andrebbe fissato a livelli adeguati, e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti umani;

14.   invita la Commissione a lanciare una campagna d'informazione rivolta ai cittadini europei che acquistano beni immobiliari in uno Stato membro diverso dal proprio;

15.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché alle autorità spagnole e ai governi regionali spagnoli.

(1) GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 225.
(2) Sentenza del 23 settembre 1998.
(3) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2000 (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).


Verso un trattato sul commercio delle armi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 su un trattato sul commercio delle armi: fissazione di criteri internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali
P6_TA(2007)0282B6-0249/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue risoluzioni del 15 marzo 2001, sulla Conferenza dell'ONU su tutti gli aspetti del commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro(1), del 15 novembre 2001, sulle armi di piccolo calibro(2), del 19 giugno 2003, sull'attuazione del programma d'azione ONU per la lotta al traffico illecito di armi leggere(3) e del 26 maggio 2005, sulle armi leggere e di piccolo calibro(4), nonché le sue risoluzioni annuali sull'attuazione del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi,

–   vista la sua risoluzione del 15 giugno 2006(5), sulle armi leggere e di piccolo calibro, che incita la comunità internazionale ad avviare i negoziati per un trattato internazionale sul commercio delle armi (ATT) nel quadro delle Nazioni Unite subito dopo la Conferenza di riesame del programma d'azione delle Nazioni Unite 2006 mirante a creare uno strumento giuridicamente vincolante per disciplinare i trasferimenti di armi a livello mondiale,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   si compiace dell'adozione della risoluzione A/RES/61/89 da parte dell'Assemblea generale dell'ONU il 6 dicembre 2006 che rappresenta l'inizio formale di un processo verso un ATT e notando che la risoluzione ha ricevuto un sostegno pieno da parte di 153 Stati, indice di una forte convinzione politica a livello mondiale che è giunto ormai il momento di porre fine a un irresponsabile commercio di armi,

B.   notando che come primo passo il Segretario generale dell'ONU sta chiedendo il parere dei membri delle Nazioni Unite sulla fattibilità, il campo di azione e i parametri di base in merito ad uno strumento esauriente e giuridicamente vincolante che fissi criteri internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali,

C.   tenendo conto che circa 100 governi hanno già presentato i loro pareri e che l'Ufficio ONU per il disarmo ha indicato che i pareri presentati entro il 20 giugno 2007 saranno inclusi nella relazione che il Segretario generale ONU presenterà alla prima commissione dell'Assemblea generale dell'ONU per il disarmo e la sicurezza internazionale nell'ottobre 2007, mentre i pareri che gli Stati invieranno dopo la scadenza del 20 giugno 2007 saranno aggiunti come addenda alla relazione,

D.   considerando che la summenzionata risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU, del 6 dicembre 2006, dà al Segretario generale dell'ONU, anche il mandato di istituire un gruppo di esperti governativi (GGE) per esaminare, a decorrere dal 2008, la fattibilità, il campo di azione e i parametri in merito ad uno strumento esauriente e giuridicamente vincolante che fissi criteri internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali,

E.   sottolineando che un esito positivo di questo processo di consultazione ha un'importanza vitale per quanto riguarda le basi dei futuri negoziati sull'ATT,

F.   riaffermando che finché questi negoziati non siano stati conclusi con successo, trasferimenti irresponsabili di armi continueranno a causare sofferenze umane inaccettabili e ad aggravare i conflitti armati, l'instabilità, gli attacchi terroristici, i casi di cattiva governance e la corruzione, nonché gravi violazioni dello stato di diritto, dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e a minare lo sviluppo sostenibile,

G.   convinto che in attesa del risultato dei negoziati in parola gli Stati non dovrebbero continuare a consentire che gli embargo al commercio di armi già esistenti vengano sprezzantemente ignorati e non siano tenuti in nessun conto da chi è impegnato in conflitti armati e dai fornitori di armi privi di scrupoli,

H.   sostenendo quindi con favore le attuali iniziative attuate dalle organizzazioni della società civile,

1.   invita tutti i 153 Stati che hanno votato a favore della summenzionata risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU, del 6 dicembre 2006, e fra questi tutti gli Stati membri della UE, ad inviare senza ulteriori indugi i loro pareri a sostegno dell'ATT al Segretario generale ONU;

2.   sollecita il Consiglio a sviluppare un programma di attività che utilizzi vari fora internazionali, inclusi la NATO, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e l'Assemblea ACP/UE a incoraggiare gli Stati ad inviare i loro pareri;

3.   sollecita tutti gli Stati a sottolineare nei loro pareri che l'ATT dovrebbe codificare gli obblighi già esistenti nell'ambito del diritto internazionale per quanto riguarda i trasferimenti di armi, soprattutto quelli che coprono i diritti umani e il diritto umanitario;

4.   raccomanda vivamente che gli Stati, affinché l'ATT sia efficace, basino i loro pareri sui seguenti parametri:

   i) gli Stati sono responsabili e devono disciplinare tutti i trasferimenti di armi che rientrano nella loro giurisdizione;
  ii) gli Stati devono valutare tutti i trasferimenti internazionali di armi in base alle seguenti tre categorie di vincoli nel quadro del diritto vigente;
   a) divieti espliciti, per cui gli Stati non devono trasferire armi in determinate situazioni in base a divieti esistenti rispetto alla produzione, al possesso,all'uso e al trasferimento di armi;
   b) divieti basati sul probabile uso delle armi, in particolare quando è probabile che le armi vengano utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto internazionale sui diritti umani o del diritto umanitario internazionale;
   c) i criteri e le norme emergenti che devono essere presi in considerazione al momento di valutare i trasferimenti di armi, inclusa la questione che le armi vengano usate per attacchi terroristici e il crimine organizzato e/o violento, che incidano negativamente sullo sviluppo sostenibile o sulla sicurezza o la stabilità regionale o coinvolgano prassi di corruzione;
   iii) gli Stati devono accordarsi su un meccanismo di controllo e di applicazione che preveda un'indagine immediata, imparziale e trasparente di presunte violazioni dell'ATT e sanzioni adeguate per chi lo violi;

5.   invita tutti gli Stati a sostenere le attività e a impegnarsi col GGE, per garantire che esso faccia progressi significativi per la creazione di un ATT efficace;

6.   è convinto che la riuscita dell'ATT dipenderà in maniera cruciale da una maggiore apertura ed una nuova volontà di scambiare informazioni sui trasferimenti di armi, soprattutto sugli utenti finali e che ciò renderà necessario ricorrere a meccanismi, quale una versione migliorata del registro ONU delle armi convenzionali, che rappresenti una garanzia reciproca ed equilibrata della trasparenza globale;

7.   invita tutti gli Stati, in attesa della creazione dell'ATT, a prendere misure efficienti per porre fine all'irresponsabile attività di intermediazione e trasporto di armi, munizioni e tutte le relative attrezzature militari e di sicurezza di tutti i tipi, ad inclusione dei componenti e degli articoli a doppio uso nonché al trasferimento e alle autorizzazioni di produrre all'estero tali attrezzature, rilasciate a terzi soggetti all'embargo internazionale di armi o che continuano a commettere gravi violazioni dei diritti umani internazionali o del diritto umanitario internazionale;

8.   invita in questa prospettiva tutti gli Stati membri a trasporre nelle rispettive legislazioni nazionali le disposizioni della posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi(6) per ottenere la massima efficienza nel porre fine all'irresponsabile commercio di armi;

9.   denuncia in modo categorico il commercio di armi e di munizioni compiuto in violazione degli embargo sulle armi imposti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e riconosce che questi trasporti vengono effettuati soprattutto per via aerea; invita gli Stati membri dell'UE a promuovere la propria cooperazione con gli altri Stati in questo settore; invita le organizzazioni internazionali competenti e le organizzazioni regionali interessate a raccomandare, in coordinazione con l'industria dei trasporti aerei, misure preventive adeguate;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'ONU, al Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU, al Segretario generale NATO, all'OSCE, all'Unione Africana, al Foro parlamentare per le piccole armi e le armi leggere, all'Assemblea dell'Unione interparlamentare e al gruppo di ONG conosciuto come il Comitato di direzione per il trattato sul commercio delle armi.

(1) GU C 343 del 5.12.2001, pag. 311.
(2) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 587.
(3) GU C 69 E del 19.3.2004, pag. 136.
(4) GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 230.
(5) GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 496.
(6) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79.


Delinquenza giovanile - Ruolo delle donne, della famiglia e della società
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla delinquenza giovanile: il ruolo delle donne, della famiglia e della società (2007/2011(INI))
P6_TA(2007)0283A6-0212/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e in particolare gli articoli 37 e 40,

–   viste le regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile o "regole di Pechino" del 1985, quali adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985,

–   visti i principi guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile o "principi guida di Riyad" del 1990, quali adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 45/112 del 14 dicembre 1990,

–   viste le regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà, quali adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 45/113 del 14 dicembre 1990,

–   vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del Consiglio d'Europa, del 25 gennaio 1996, in particolare l'articolo 1 e gli articoli da 3 a 9,

–   vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri concernente nuovi modi per affrontare la delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile del 24 settembre 2003(1),

–   vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile, del 17 settembre 1987(2),

–   vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle reazioni sociali alla delinquenza dei giovani provenienti da famiglie immigrate, del 18 aprile 1988(3),

–   visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 6 e le disposizioni del titolo VI concernenti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,

–   visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il titolo XI concernente la politica sociale, l'istruzione, la formazione professionale e la gioventù, e soprattutto l'articolo 137,

–   visti il programma quadro concernente la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS), conclusosi il 31 dicembre 2006, e il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(4),

–   vista la sua posizione del 30 novembre 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull'Unione europea(5),

–   vista la sua posizione del 22 maggio 2007 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma "Daphne III") nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"(6),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2006)0367),

–   vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo(7), in particolare i punti 8.22 e 8.23,

–   vista la decisione 2001/427/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità(8),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 marzo 2006, dal titolo "La prevenzione e il trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile nell'Unione europea"(9),

–   viste le conclusioni della conferenza tenutasi a Glasgow dal 5 al 7 settembre 2005, nel quadro della Presidenza britannica, sul tema "I giovani e la criminalità: una prospettiva europea",

–   viste le ultime relazioni annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0212/2007),

A.   considerando che la delinquenza giovanile rappresenta di per sé un problema più pericoloso rispetto alla criminalità adulta, poiché interessa una parte della popolazione particolarmente vulnerabile nella fase della costruzione della sua personalità ed espone molto presto i giovani al rischio di esclusione e di stigmatizzazione sociale,

B.   considerando che la descolarizzazione è uno dei fattori che aggravano i rischi di delinquenza giovanile,

C.   considerando che gli studi realizzati a livello nazionale, europeo e internazionale indicano che negli ultimi vent'anni la delinquenza giovanile è aumentata in modo allarmante,

D.   considerando che la delinquenza giovanile diventa preoccupante per via delle considerevoli proporzioni che assume oggi essendosi abbassata l'età dell'entrata nella delinquenza ed essendo aumentato il numero dei reati commessi da ragazzi di età inferiore ai tredici anni, e per via del fatto che gli atti dei minori sono sempre più crudeli,

E.   considerando che il modo in cui vengono registrate e presentate oggi le statistiche sulla delinquenza giovanile non corrisponde alle esigenze reali né alle condizioni attuali, il che rende ancor più tassativa la necessità di disporre di dati statistici nazionali attendibili,

F.   considerando che è difficile classificare in modo assoluto le cause che inducono un giovane ad adottare un comportamento trasgressivo, in quanto il suo cammino verso forme di comportamento socialmente devianti e infine trasgressive costituisce volta per volta un caso individuale e specifico che riflette il suo vissuto e gli assi più importanti intorno ai quali ogni bambino e ogni adolescente si sviluppa: la famiglia, la scuola, la cerchia degli amici, come pure, più in generale, il contesto socioeconomico in cui vive,

G.   considerando che tra i principali fattori della delinquenza giovanile vi sono la mancanza di punti di riferimento, la mancanza di comunicazione e di valorizzazione di modelli adeguati all'interno della famiglia, spesso a causa dell'assenza dei genitori, problemi psicopatologici legati a violenze fisiche o abusi sessuali da parte di persone dell'ambiente familiare, le carenze dei sistemi educativi nella trasmissione di valori sociali, la povertà, la disoccupazione, l'esclusione sociale e il razzismo; considerando che altri fattori decisivi sono inoltre la marcata tendenza all'imitazione presente nei giovani nella fase della formazione della loro personalità, i disturbi della personalità legati al consumo di alcol e stupefacenti, e l'offerta, da parte dei mezzi di comunicazione, di taluni siti Internet e dei videogiochi, di modelli che esaltano una violenza gratuita, eccessiva e ingiustificata,

H.   considerando che il comportamento deviante dei giovani non è sempre dovuto al contesto familiare,

I.   considerando che l'aumento del consumo di cannabis e di altre droghe e/o di alcol da parte degli adolescenti va messo in relazione con l'aumento della delinquenza giovanile,

J.   considerando che i migranti, soprattutto se minori, sono molto più esposti al controllo sociale, il che può far credere che il problema della delinquenza giovanile riguardi soprattutto il mondo dell'immigrazione e non l'intera società, un approccio questo che non è solo sbagliato ma anche socialmente pericoloso,

K.   considerando che le due forme "moderne" di delinquenza giovanile sono rappresentate dalla formazione di "bande giovanili" e dalla recrudescenza della violenza in ambito scolastico, fenomeni che sono particolarmente estesi in taluni Stati membri e il cui studio e i cui rimedi eventuali risultano complessi,

L.   considerando che l'intensificazione di fenomeni come quello delle bande di giovani violenti organizzati ha indotto determinati Stati membri ad avviare un dibattito sulla necessità di rivedere il diritto penale dei minori,

M.   considerando che in alcuni Stati membri le vicinanze e persino i cortili delle scuole, anche nei quartieri favoriti, sono divenuti zone di non diritto (offerta di droga, violenze, talvolta con l'utilizzazione di armi bianche, racket di diverso tipo, giochi pericolosi e, per esempio, il fenomeno dell''happy slapping", ossia il trasferimento su siti Internet di foto di scene di violenza riprese con i telefoni cellulari),

N.   considerando che negli ultimi anni si è assistito ad una riforma graduale delle legislazioni penali nazionali concernenti i minori, che dovrebbe essere incentrata su misure di prevenzione, provvedimenti giudiziari e extragiudiziari, misure di rieducazione e di riabilitazione che includono una terapia in caso di necessità; considerando altresì che occorre tuttavia sottolineare che l'applicazione pratica di tali misure è molto spesso resa impossibile dalla mancanza di un'infrastruttura materiale e tecnica moderna e adattata, nonché di personale adeguatamente formato dall'insufficienza dei finanziamenti e talvolta dalla mancanza di volontà degli operatori interessati o alle volte dalle carenze intrinseche del sistema,

O.   considerando che l'enorme quantità di scene di una violenza estrema e di materiale pornografico che viene diffusa da mezzi di comunicazione e da mezzi audiovisivi, come i giochi, la televisione e Internet, come anche lo sfruttamento, da parte dei mass media, dell'immagine di minori delinquenti e vittime sfiorano spesso la violazione dei diritti fondamentali del bambino e contribuiscono a diffondere una banalizzazione della violenza,

P.   considerando che le statistiche pubblicate in taluni Stati membri indicano che dal 70 all'80% dei minori delinquenti che sono stati puniti al primo reato non sono recidivi,

Q.   considerando gli studi e gli articoli pubblicati in taluni Stati membri che rivelano l'aumento del numero di violenze esercitate da adolescenti sui genitori e l'impotenza in cui si trovano questi ultimi,

R.   considerando che le reti della criminalità organizzata adoperano talvolta minori delinquenti per le loro attività,

S.   considerando che, nel quadro della Rete europea di prevenzione della criminalità creata nel 2001, è stato istituito un gruppo di lavoro specifico per lottare contro la delinquenza giovanile, che ha intrapreso l'elaborazione di uno studio comparato approfondito nei 27 Stati membri, il quale dovrà fungere da base per i futuri sviluppi della politica dell'Unione in tale ambito,

1.   sottolinea che, per combattere in modo efficace la delinquenza giovanile, è necessario prevedere una strategia integrata a livello nazionale ma anche europeo, che combini misure incentrate sui tre principi guida seguenti: misure di prevenzione provvedimenti giudiziari e extragiudiziari e misure di inclusione sociale di tutti i giovani;

Politiche nazionali

2.   sottolinea che è fondamentale che tutte le parti interessate della società – ossia lo Stato in quanto amministrazione centrale, i responsabili degli enti regionali e locali, i responsabili della comunità scolastica, la famiglia, le ONG, in particolare le ONG giovanili, la società civile e ogni singolo individuo – partecipino direttamente alla programmazione e all'attuazione di una strategia nazionale integrata; sostiene che, per porre in atto azioni intese a lottare in modo radicale contro la delinquenza giovanile, è indispensabile poter disporre di risorse finanziarie sufficienti;

3.   reputa che per risolvere con efficacia il problema della delinquenza giovanile sia necessario porre in atto una politica integrata e valida in ambito scolastico, sociale, familiare ed educativo, che contribuisca alla trasmissione dei valori sociali e civici, e alla socializzazione precoce dei giovani; ritiene che sia inoltre necessario definire una politica incentrata su una migliore coesione politica e sociale, volta a ridurre le disparità sociali e a lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, riservando un'attenzione particolare alla povertà dei bambini;

4.   ritiene che sia necessario che la famiglia, gli educatori e la società trasmettano ai giovani determinati valori fin dall'infanzia;

5.   ritiene che la prevenzione della delinquenza giovanile richieda altresì politiche pubbliche in altri settori fra cui l'alloggio, l'occupazione, la formazione professionale, le attività del tempo libero e gli scambi di giovani;

6.   ricorda che sia le famiglie che le scuole, come pure la società in generale, devono collaborare nella lotta contro il fenomeno crescente della violenza giovanile;

7.   sottolinea il ruolo specifico che è assegnato alla famiglia in ogni fase della lotta contro la delinquenza giovanile e chiede agli Stati membri di predisporre un sostegno adeguato per i genitori; constata che in taluni casi è necessario coinvolgerli e responsabilizzarli di più;

8.   incoraggia gli Stati membri a prevedere, nelle loro politiche nazionali, l'istituzione di un congedo parentale di un anno, che consenta alle famiglie che lo desiderano di privilegiare in tal modo la prima educazione del loro bambino, la quale riveste un'importanza capitale per il suo sviluppo affettivo;

9.   invita gli Stati membri a fornire particolare sostegno alle famiglie che devono far fronte a problemi economici e sociali; sottolinea che l'adozione di provvedimenti volti a soddisfare esigenze essenziali in fatto di alloggio e alimentazione, la garanzia dell'accesso per tutti i membri della famiglia, soprattutto i bambini, all'istruzione di base e all'assistenza sanitario-farmaceutica, come pure azioni volte a garantire un accesso equo dei membri di queste famiglie al mercato del lavoro e alla vita sociale, economica e politica contribuiranno ad assicurare un contesto familiare sano ed equilibrato per lo sviluppo e la prima socializzazione dei minori;

10.   invita gli Stati membri a mettere a disposizione le risorse necessarie per ampliare in modo efficace l'offerta di consulenza psicosociale, prevedendo fra l'altro punti di contatto per le famiglie con problemi che sono interessate dalla delinquenza giovanile;

11.   sottolinea il ruolo particolare assegnato alla scuola e alla comunità scolastica nella formazione della personalità dei bambini e degli adolescenti; sottolinea che due caratteristiche fondamentali della scuola di oggi, vale a dire il multiculturalismo e l'accentuazione delle differenze fra classi sociali, possono – in mancanza di adeguate strutture di intervento, sostegno e approccio dei discenti al sistema educativo – portare a fenomeni di violenza all'interno delle scuole;

12.   invita, in questo contesto, gli Stati membri a impartire alle autorità scolastiche le opportune direttive per introdurre una procedura moderna di soluzione delle controversie in ambito scolastico, grazie ad organi di mediazione cui parteciperanno alunni, genitori, insegnanti e servizi competenti degli enti locali;

13.   ritiene assolutamente necessario fornire un adeguato addestramento agli insegnanti affinché possano essere in grado di gestire l'eterogeneità delle classi, sviluppare un'attività pedagogica basata non sul moralismo, bensì sulla prevenzione e sulla solidarietà, e rifuggire dalla stigmatizzazione e dall'emarginazione sia dei minori delinquenti sia dei loro compagni che ne sono le vittime;

14.   invita gli Stati membri ad inserire nella loro politica in materia di istruzione la prestazione di un particolare sostegno psicologico e di consulenza ai minori che denotano problemi di socializzazione, la possibilità di fornire assistenza medica in ogni scuola, la nomina in ognuno degli istituti scolastici di un assistente sociale, di un sociologo-criminologo, di un pedopsichiatra e di esperti in materia di delinquenza giovanile, rigorosi controlli per quanto riguarda il consumo di alcol e l'uso di sostanze stupefacenti da parte degli alunni, la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di membri della comunità scolastica, la nomina di un mediatore comunitario che faccia da collegamento tra la scuola e la comunità, come pure la cooperazione tra le varie comunità scolastiche per quanto riguarda l'ideazione e l'attuazione di programmi contro la violenza;

15.   invita gli Stati membri e le competenti autorità di regolamentazione nazionali e regionali a dare un'attuazione rigorosa e assoluta alla legislazione comunitaria e nazionale relativa alla segnalazione del contenuto delle trasmissioni televisive e di altri programmi che possono contenere scene di particolare violenza o inadatte ai minori; invita altresì gli Stati membri a concordare con i responsabili dei mezzi di comunicazione di massa una "guida" per la tutela dei diritti dei minori, e in particolare dei delinquenti giovanili, per quanto attiene al divieto sia di trasmettere immagini estreme in determinate ore del giorno sia di rivelare l'identità dei minori implicati in comportamenti delinquenziali;

16.   raccomanda agli Stati membri di rafforzare il ruolo e di valorizzare sotto il profilo qualitativo i centri giovanili quali luoghi di scambio tra giovani, e sottolinea che l'inserimento dei giovani delinquenti in tali spazi ne coadiuverà l'operosità sociale e rafforzerà il loro sentimento di appartenere alla società;

17.   sottolinea che i mezzi di comunicazione di massa possono svolgere un ruolo importante per quanto riguarda la prevenzione del fenomeno della delinquenza giovanile assumendo iniziative di informazione e di sensibilizzazione del pubblico, come pure fornendo trasmissioni di elevata qualità, che promuovano il contributo positivo dei giovani alla società e contenendo, viceversa, la diffusione dell'uso della violenza, della pornografia e del consumo di sostanze stupefacenti, e ciò sulla base di accordi da inserire nella "guida" per la tutela dei diritti dei minori;

18.   sottolinea altresì, nel quadro della lotta contro la delinquenza giovanile, l'importanza di sviluppare negli Stati membri misure che prevedano pene alternative alla reclusione e di carattere pedagogico e dando ampia scelta al giudice nazionale, come ad esempio l'offerta di un lavoro socialmente utile, il risarcimento e l'intermediazione con la vittima nonché corsi di formazione professionale, in funzione della gravità del delitto, dell'età del delinquente, della sua personalità e maturità;

19.   invita gli Stati membri ad adottare nuovi provvedimenti innovativi di approccio giudiziale, come la diretta partecipazione dei genitori o dei tutori del minore al procedimento penale, dalla fase dell'esercizio dell'azione penale fino all'applicazione di provvedimenti, accompagnata da un approccio pedagogico o da un sostegno psicologico intensivo, la possibilità di scegliere una famiglia di adozione affinché educhi il minore quando ciò sia ritenuto necessario e l'assistenza e l'informazione ai genitori, agli insegnanti e agli alunni in caso di comportamento violento manifestato in ambito scolastico;

20.   ricorda che, in materia di delinquenza giovanile, lo svolgimento della procedura giudiziaria e la sua durata, la scelta della misura da adottare nonché la sua esecuzione ulteriore devono essere guidati dal principio dell'interesse superiore del bambino e dal rispetto del diritto procedurale di ciascuno Stato membro; sottolinea, a tale riguardo, che qualsiasi misura di carcerazione deve avvenire solo in ultima istanza ed essere eseguita in infrastrutture adeguate ai minori delinquenti;

21.   invita gli Stati membri a prevedere, nell'ambito di un approccio integrato alla delinquenza giovanile, stanziamenti di bilancio specifici ed autonomi finalizzati all'adozione di provvedimenti di prevenzione della delinquenza giovanile, un aumento dei fondi per i programmi di integrazione sociale e di inserimento professionale dei giovani, e il potenziamento delle risorse destinate sia alla valorizzazione e all'ammodernamento delle infrastrutture di accoglienza dei giovani delinquenti a livello centrale e regionale che alla formazione specialistica e all'aggiornamento continuo di tutti i professionisti e i responsabili interessati;

Verso una strategia europea

22.   raccomanda agli Stati membri di procedere con urgenza, in cooperazione con la Commissione, all'elaborazione e all'adozione di una serie di norme minime e di principi guida comuni a tutti gli Stati membri in materia di delinquenza giovanile, incentrati sui tre pilastri fondamentali: in primo luogo, la prevenzione, in secondo luogo, provvedimenti giudiziari e extragiudiziari e, in terzo luogo, la riabilitazione, l'integrazione e il reinserimento sociale, sulla base dei principi sanciti a livello internazionale nelle "regole di Pechino" e nelle "direttive di Riyad", nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo nonché in altre convenzioni internazionali adottate in tale settore;

23.   reputa che l'obiettivo di un approccio europeo comune debba consistere nel definire modelli di intervento volti a fronteggiare e a gestire la delinquenza giovanile, mentre il ricorso a misure detentive e a sanzioni penali dovrebbe avvenire solo in ultima istanza e quando ciò sia giudicato assolutamente necessario;

24.   ribadisce che l'interessamento e la partecipazione dei giovani a tutte le questioni e decisioni che li concernono sono indispensabili per reperire soluzioni comuni che siano coronate da successo; ritiene che per questo motivo occorra assicurare, in fase di intervento degli assessori ai tribunali minorili, non solo che essi abbiano un'esperienza nel settore dell'educazione dei giovani, ma anche che abbiano ricevuto una formazione per quanto riguarda il problema della violenza e dei giovani;

25.   chiede alla Commissione di definire criteri specifici, destinati a tutti gli Stati membri, concernenti l'elaborazione di statistiche nazionali, al fine di garantire che queste ultime siano comparabili e pertanto utilizzabili durante la pianificazione delle misure da adottare a livello europeo; invita gli Stati membri a partecipare attivamente al lavoro della Commissione diffondendo e fornendo informazioni provenienti da tutte le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale nonché dalle associazioni, dalle ONG e da altre organizzazioni della società civile operanti nel settore in questione;

26.   invita la Commissione e le autorità nazionali e locali degli Stati membri ad ispirarsi alle migliori prassi in vigore negli Stati membri, che siano atte a mobilitare l'intera società e che comprendano azioni e interventi concreti da parte delle associazioni di genitori e delle ONG nelle scuole e dei residenti nei quartieri, nonché a fare un bilancio delle esperienze maturate dagli Stati membri in materia di accordi di cooperazione tra autorità di polizia, istituti scolastici, enti locali, organizzazioni giovanili e servizi sociali a livello locale, rispettando la regola del segreto condiviso, e strategie e programmi nazionali a favore dei giovani; invita gli Stati membri ad ispirarsi alle migliori pratiche in vigore negli stessi per lottare contro l'inquietante sviluppo del consumo di droghe da parte dei minori e della delinquenza ad esso connessa, come anche alle migliori soluzioni da applicare in caso di consumo problematico, in particolare in materia di cure mediche;

27.   si compiace delle iniziative nazionali che includono azioni positive di integrazione, come "l'animatore extrascolastico", che comincia a svilupparsi in regioni come La Rioja;

28.   invita la Commissione e gli Stati membri ad attivare, in una prima fase, gli strumenti e i programmi europei già esistenti, inserendovi azioni per il contenimento e la prevenzione del fenomeno della delinquenza giovanile e prevedendo anche il regolare reinserimento sociale degli autori e delle vittime; fa in particolare riferimento:

   al programma speciale "Prevenzione e lotta contro la delinquenza" (2007-2013), che si pone gli obiettivi fondamentali di prevenire la criminalità e proteggere le vittime,
   al programma speciale "Giustizia penale" (2007-2013), per la promozione della cooperazione giudiziaria in materia penale sulla base del riconoscimento e della fiducia reciproci, e per il miglioramento dei contatti e degli scambi di informazioni tra le autorità nazionali competenti,
   al programma DAPHNE ΙΙΙ, per combattere la violenza contro i bambini e i giovani,
   al programma "Gioventù in azione" (2007-2013), fra le cui priorità principali figura il sostegno dei giovani che hanno più scarse opportunità o che vivono in un contesto meno favorevole,
   alle azioni del Fondo sociale europeo e del programma Equal in materia di potenziamento dell'inserimento sociale e di lotta contro le discriminazioni, come pure di agevolazione dell'accesso al mercato del lavoro delle persone meno favorite,
   al programma di iniziativa Urbact sostenuto dall'Unione, che mira allo scambio delle migliori prassi tra le città europee finalizzato a realizzare un ambiente più vivibile per i cittadini e che include azioni intese a creare un ambiente urbano più sicuro per i giovani come pure azioni di inserimento sociale per i giovani meno avvantaggiati, incentrate sull'intensificazione della loro attività e partecipazione sociale,
   a vari programmi di iniziativa interstatali come "Let bind safe net for children and youth at risk", incentrati sull'individuazione di azioni a favore dei bambini e dei giovani a rischio o in condizioni di esclusione sociale, programmi ai quali possono e devono partecipare partner provenienti dal maggior numero possibile di Stati membri,
   alla linea europea a favore dei bambini scomparsi, fra cui figurano le vittime della delinquenza giovanile;

29.   sottolinea l'esigenza di stretta cooperazione e della creazione di una rete tra tutte le autorità giudiziarie e di polizia a livello nazionale e comunitario relativamente alle indagini e alla soluzione di casi di bambini scomparsi vittime della delinquenza giovanile, prendendo a base gli obiettivi specifici della strategia UE sui diritti dei bambini quale rappresentata nella Comunicazione della Commissione;

30.   sottolinea che uno degli elementi di prevenzione e di lotta contro la delinquenza giovanile consiste nello sviluppo di una politica di comunicazione che consenta di sensibilizzare il pubblico ai problemi, nell'eliminazione della violenza dai mezzi di comunicazione e nella promozione dei mezzi audiovisivi la cui programmazione non sia incentrata esclusivamente su programmi violenti; chiede di conseguenza che vengano fissate norme europee intese limitare la diffusione della violenza sia nei mezzi di comunicazione audiovisivi che nella stampa scritta;

31.   sottolinea che la direttiva 89/552/CEE(10) "Televisione senza frontiere" pone considerevoli limitazioni alla proiezione di immagini contenenti violenza e, più in generale, di scene inadatte all'educazione di bambini, il che costituisce un'opportuna misura di prevenzione della violenza perpetrata dai giovani a danno dei giovani; invita la Commissione a porre in essere ulteriori azioni in tal senso, estendendo tali obblighi anche al settore della telefonia mobile e di Internet, azioni che dovrebbero costituire una delle priorità politiche fondamentali nell'ambito della succitata comunicazione della Commissione sui diritti del fanciullo;

32.   plaude all'attuazione di un quadro europeo di autoregolamentazione delle imprese europee per un uso più sicuro dei telefoni cellulari da parte di adolescenti e bambini, e sottolinea che l'informazione e l'avvertenza in merito ad una navigazione sicura su Internet e ad un utilizzo sicuro dei telefoni cellulari dovrà in futuro formare oggetto di proposte concrete della Commissione che siano vincolanti su scala europea;

33.   chiede alla Commissione di incoraggiare l'istituzione di un numero verde gratuito a livello europeo per i bambini e gli adolescenti con problemi, in quanto questi sistemi possono apportare un importante contributo alla prevenzione della delinquenza giovanile;

34.   invita la Commissione a presentare, una volta completati i necessari studi a livello europeo, un programma quadro comunitario integrato, che preveda misure preventive a livello dell'UE, un sostegno alle iniziative delle ONG e alla cooperazione internazionale, il finanziamento di programmi pilota a livello regionale e locale che si fondino sulle migliori prassi nazionali e si propongano di diffonderle in tutta Europa, e rispondano nel contempo alle necessità in materia di infrastrutture sociali e pedagogiche;

35.   sottolinea che vi sono due linee dell'azione che occorre definire con urgenza a livello delle azioni comunitarie:

   il finanziamento di misure preventive nel quadro dei programmi comunitari esistenti e la creazione di una nuova linea di bilancio per le azioni integrate e le reti di lotta contro la delinquenza giovanile;
   la pubblicazione di uno studio e, successivamente, di una comunicazione della Commissione sull'ampiezza del fenomeno in Europa e preparativi adeguati, mediante una rete di esperti nazionali, in vista dell'elaborazione di un programma quadro integrato volto a combattere la delinquenza giovanile;

36.   invita in tale contesto la Commissione a predisporre un programma di misure cofinanziate comprendente:

   la ricerca delle migliori prassi in materia di prevenzione e soluzioni efficaci e innovatrici a partire da un approccio multisettoriale;
   la valutazione e l'analisi dell'efficacia a lungo termine di taluni metodi sviluppati di recente in materia di criminalità giovanile, quale la "giustizia riparatrice",
   lo scambio delle migliori prassi a livello internazionale, nazionale e locale, tenendo conto delle esperienze assai positive maturate nel quadro del programma europeo Daphne contro la violenza, che può essere considerato come un esempio di "migliori prassi" grazie ai suoi numerosi progetti efficaci contro la violenza,
   la garanzia che tali prassi e servizi siano incentrati in via prioritaria sull'interesse superiore del fanciullo e del giovane, sulla protezione dei loro diritti e sull'apprendimento dei loro doveri nel rispetto della legge,
   lo sviluppo di un modello europeo per la protezione dei giovani incentrato sui tre pilastri fondamentali costituiti dalla prevenzione, dai provvedimenti giudiziari e extragiudiziari e dal reinserimento sociale nonché sulla promozione dei valori del rispetto e dell'uguaglianza, nonché dei diritti e degli obblighi di tutti,
   l'elaborazione di programmi educativi e di formazione professionale per i giovani al fine di facilitarne l'integrazione sociale, e la realizzazione di un'autentica parità di opportunità attraverso l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; una formazione che sia efficace per tutti e sin dalle prime fasi e la realizzazione degli obiettivi di Barcellona, che costituiscono una condizione preliminare per qualsiasi prevenzione efficace della violenza; il sostegno alle attuali iniziative prese in questo campo dalle organizzazioni giovanili,
   l'istituzione di un programma coordinato di formazione continua per i difensori civici nazionali, gli agenti di polizia, i funzionari della magistratura, gli organi nazionali competenti e le autorità di controllo,
   la messa in rete dei servizi competenti degli enti locali e regionali, delle organizzazioni giovanili e della comunità scolastica;

37.   raccomanda alla Commissione di proporre con urgenza, nel contesto dei lavori preliminari dell'Osservatorio europeo della delinquenza giovanile e del relativo programma quadro, le seguenti misure per la promozione e la diffusione delle esperienze e delle conoscenze:

   ricerca collettiva e diffusione dei risultati delle politiche nazionali,
   organizzazione di seminari e di forum con la partecipazione di esperti nazionali,
   promozione della comunicazione e dell'informazione tra le autorità competenti e gli attori sociali grazie ad Internet e alla creazione di un sito web dedicato a tali questioni,
   istituzione di un centro di eccellenza internazionale;

o
o   o

38.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

(1) (Rec(2003)20).
(2) (Rec(87)20).
(3) (Rec(88)6).
(4) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(5) Testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0510.
(6) Testi approvati in tale data, P6_TA(2007)0188.
(7) GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67.
(8) GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1.
(9) GU C 110 del 9.5.2006, pag. 75.
(10) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.


Strategia relativa alla dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia: strategia relativa alla dimensione esterna, piano d'azione per l'attuazione del programma dell'Aia (2006/2111(INI))
P6_TA(2007)0284A6-0223/2007

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 2, 6 e il titolo VI del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) che trattano del rafforzamento dell'Unione europea in quanto spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG),

–   visti le conclusioni della Presidenza e gli obiettivi definiti dai Consigli europei susseguitisi a partire dal 1999 nel settore della dimensione esterna dell'SLSG, tra cui il Consiglio del 14-15 dicembre 2006,

–   vista la proposta della Commissione concernente una decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004)0328),

–   vista la proposta della Commissione concernente una decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (COM(2005)0475),

–   viste la comunicazione della Commissione su una strategia relativa alla dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (COM(2005)0491) e la relazione di attività della Commissione sull'attuazione di tale strategia (SEC(2006)1498),

–   viste la strategia del Consiglio relativa alla dimensione esterna della GAI: libertà, sicurezza e giustizia a livello mondiale, adottata il 1° dicembre 2005, (in appresso denominata "la strategia") e la relazione del Consiglio sull'attuazione di tale strategia per il 2006, adottata dal 2768° Consiglio GAI del 4 e 5 dicembre 2006,

–   visti il programma di lavoro della multipresidenza in materia di relazioni esterne del Consiglio GAI (5003/1/7), adottato il 23 gennaio 2007, il documento di azione del Consiglio su misure di miglioramento della cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione, l'immigrazione illegale e il terrorismo tra l'UE e i Balcani occidentali (9360/06) e il documento di azione orientato su misure di aumento del sostegno UE alla lotta contro la produzione di stupefacenti in Afghanistan e il traffico degli stessi in provenienza da tale paese, comprese le rotte di transito (9305/06), entrambi adottati dal Consiglio GAI il 1° e il 2 giugno 2006, nonché il documento di azione orientato su misure relative alla realizzazione con la Russia di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia (15534/06), adottato l'11 novembre 2006,

–   visti i suoi precedenti dibattiti annuali sull'SLSG e le risoluzioni incentrate sulla dimensione esterna dello stesso (terrorismo, CIA, protezione dei dati, migrazione, traffico, lotta contro la droga, riciclaggio del denaro),

–   viste la sua raccomandazione del 14 ottobre 2004 al Consiglio e al Consiglio europeo sul futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché sulle condizioni per rafforzarne la legittimità e l'efficacia(1),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0223/2007),

A.   considerando che la dimensione esterna dell'SLSG aumenta in quanto lo spazio interno di libertà, sicurezza e giustizia sta gradualmente prendendo forma sotto la pressione di un mondo sempre più interconnesso e dell'intrinseco carattere internazionale di minacce come il terrorismo, la criminalità organizzata nonché delle sfide come i flussi migratori; e che la proiezione esterna dei valori che sottendono l'SLSG è essenziale al fine di tutelare il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali, della sicurezza e della stabilità all'interno dell'UE,

B.   considerando che,con l'adozione e l'applicazione di una strategia coerente per la dimensione esterna dell'SLSG, l'UE aumenta la propria credibilità e la propria influenza nel mondo e che la strategia può essere realizzata solo in stretta cooperazione con i paesi terzi, e con paesi alleati come gli Stati Uniti, e le organizzazioni internazionali,

C.   considerando che tale strategia è un importante passo verso l'istituzione di un SLSG, con la creazione di un contesto esterno sicuro e verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea in materia di relazioni esterne, con la promozione dello Stato di diritto, dei valori democratici, del rispetto dei diritti umani e di istituzioni sane,

D.   considerando la necessità di integrare il rafforzamento di un equilibrio effettivo tra sicurezza e giustizia nell'elaborazione e nell'attuazione di tutte le politiche per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia reale e sostenibile,

E.   considerando che la coerenza politica e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE sono attualmente ostacolate da:

   - la complessità del quadro istituzionale interno nel cui ambito gli accordi e i programmi esterni sono adottati in base alle procedure del primo, secondo e terzo pilastro,
   - l'insufficiente coinvolgimento del Parlamento, nonostante il Consiglio e la Commissione siano attualmente tenuti a consultarlo e informarlo,
   - la condivisione di competenze tra le istituzioni comunitarie e i 27 Stati membri,

F.   considerando che l'UE dispone di una serie di strumenti politici per contribuire ad attuare la strategia sulla dimensione esterna dell'SLSG, come accordi bilaterali (accordi di associazione, accordi di partenariato e cooperazione, accordi di stabilizzazione e associazione), il processo di allargamento e di preadesione comunitarie, i piani d'azione inerenti alla politica europea di prossimità (PEP), la cooperazione regionale, gli accordi individuali con alcuni paesi ( Stati Uniti, Giappone, Cina, ecc.), la cooperazione operativa, la politica di sviluppo e l'aiuto esterno,

Presenta le seguenti raccomandazioni all'attenzione del Consiglio e della Commissione:
Migliorare la responsabilità democratica nel quadro della dimensione esterna dell'SLSG

1.   sollecita il Consiglio europeo a seguire le raccomandazioni attuali e future del Parlamento per quanto concerne la strategia esterna dell'UE in materia di SLSG; ricorda che il Parlamento ha un ruolo essenziale da svolgere nel rafforzare la responsabilità dell'azione esterna dell'UE;

2.   sollecita la Presidenza del Consiglio e la Commissione:

   - a consultare il Parlamento su ogni accordo internazionale basato sugli articoli 24 e 38 del TUE, qualora gli accordi abbiano un'incidenza sui diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione e gli aspetti principali della cooperazione giudiziaria e di polizia con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali,
   - a tenere il Parlamento regolarmente informato in merito ai negoziati relativi agli accordi in materia di SLSG e a garantire che si tenga nel debito conto la posizione del Parlamento come previsto dagli articoli 39 e 21 del TUE e dall'articolo 300 del TCE;

3.   sollecita il Consiglio ad attivare la clausola passerelle, di cui all'articolo 42 del TUE, contestualmente al proseguimento del processo costituzionale, il che porterebbe ad inserire le disposizioni in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'ambito di applicazione del quadro comunitario, rafforzando l'efficienza e la trasparenza, la responsabilità nonché il controllo democratico e giudiziario; sollecita pertanto la Commissione a presentare al Consiglio, prima dell'ottobre 2007, una proposta formale di decisione in base all'articolo 42 del TUE; ritiene che la coerenza interna potrebbe migliorare con l'entrata in vigore del Trattato che adotta una costituzione per l'Europa, in particolare con l'istituzione della carica di Ministro degli affari esteri e di un servizio diplomatico esterno;

4.   esorta il Consiglio ad accelerare in particolar modo l'adozione delle decisioni quadro riguardanti l'archiviazione, l'uso e lo scambio di dati sulle condanne penali e la codifica dei diritti processuali nell'ambito di procedimenti penali in tutta l'UE, come la summenzionata proposta della Commissione (COM(2004)0328);

Per quanto riguarda gli obiettivi principali della strategia

5.   si compiace dei principi definiti nella strategia, soprattutto la necessità di un partenariato con i paesi terzi per affrontare i problemi comuni e raggiungere gli obiettivi politici condivisi; sottolinea la necessità di coordinare l'ampia gamma di strumenti a disposizione dell'UE per fornire una risposta adeguata e coerente; sottolinea, inoltre, l'esigenza di coordinare l'azione degli Stati membri e della Commissione al fine di garantire la complementarità e di evitare doppioni; ritiene, tenuta presente l'importanza che l'UE e i suoi Stati membri attribuiscono alla costruzione dell'SLSG, che un elevato livello di cooperazione da parte dei paesi terzi in questi ambiti dovrebbe avere un impatto positivo sulle loro relazioni con l'UE;

6.   sottolinea la necessità che l'UE utilizzi le sue relazioni e gli strumenti convenzionali con i paesi terzi come un incentivo che li spinga ad adottare e attuare i pertinenti standard internazionali e gli obblighi relativi alle questioni GAI;

7.   ricorda la necessità di razionalizzare l'attività delle istituzioni comunitarie e di usare gli strumenti esistenti nonché di coordinare le azioni degli Stati membri e quelle attuate a livello di Unione europea per garantire una risposta coerente ed efficace nell'ambito delle relazioni dell'UE con i paesi terzi ed evitare doppioni; sottolinea la necessità di uno sviluppo equilibrato delle dimensioni interna ed esterna dell'SLSG;

8.   sottolinea l'esigenza che il Parlamento aumenti la coerenza delle sue attività in materia di relazioni esterne che comprendono un'ampia serie di attori; chiede pertanto di integrare sistematicamente nelle sue politiche le attività concernenti diritti umani, governance, Stato di diritto nei paesi terzi e dimensione esterna della sicurezza;

9.   invita il Consiglio a chiarire ulteriormente le sue politiche per quanto concerne la dimensione esterna dell'SLSG e a garantire il coordinamento tra i suoi gruppi di lavoro geografici e i gruppi incaricati delle questioni attinenti alla giustizia, alla libertà e alla sicurezza;

10.   rileva che è essenziale migliorare il coordinamento tra i pilastri ed evitare doppioni tra i vari strumenti appartenenti all'SLSG, alla politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla Comunità; sottolinea che l'efficacia di tale coordinamento dovrebbe essere sottoposta ad una verifica costante da parte del Parlamento; si compiace delle azioni avviate per migliorare la coerenza e la cooperazione integrata civile-militare della PESD, in particolare nel settore della gestione delle crisi;

11.   sottolinea che la procedura di pianificazione delle operazioni della PESD dovrebbe tener conto delle varie misure di accompagnamento o di seguito previste dagli strumenti comunitari nei settori dello Stato di diritto, del traffico di armi e stupefacenti, della tratta di donne e bambini, della prevenzione e della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata nonché della stabilizzazione post-conflitto, in particolare per quanto riguarda lo strumento di stabilità e lo strumento europeo di prossimità e partenariato;

12.   ritiene che i tempi siano maturi per superare gli ostacoli politici che si frappongono ad una più approfondita cooperazione transatlantica sul piano generale della libertà e della sicurezza, basata sul rispetto dei diritti fondamentali, ad esempio nei settori della lotta contro il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata e il terrorismo, in particolare nella prospettiva delle future operazioni civili della PESD in Kosovo e in Afghanistan nonché nel campo dei diritti delle donne e dello scambio e la protezione di dati personali; ricorda, in tale contesto, gli appelli lanciati dal Parlamento in cui chiede la chiusura della prigione di Guantanamo e sottolinea che l'esistenza di detto centro trasmette un segnale negativo sui metodi di lotta contro il terrorismo;

13.   esorta gli Stati membri a promuovere singolarmente, collettivamente e in tutti i pertinenti forum bilaterali e internazionali, la soluzione diplomatica e pacifica dei conflitti nel mondo, evitando di applicare o di dare l'impressione di applicare due pesi e due misure nel perseguimento delle azioni comunitarie in materia di politica estera, sicurezza e diritti umani;

14.   chiede una migliore cooperazione tra l'UE e le organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, e sottolinea la necessità di rafforzare il dialogo regionale e la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza;

15.   invita la Commissione a potenziare i suoi sforzi per sostenere la cooperazione regionale in materia di giustizia, libertà e sicurezza attraverso gli organi esistenti, come l'Unione africana, e incoraggiando nuove iniziative nelle aree in cui la cooperazione regionale è debole, come nel Medio Oriente e in Europa orientale;

16.   invita la Commissione a monitorare in modo continuo l'attuazione a fronte degli obiettivi e delle priorità definiti dalla strategia e a riferire in materia ogni 18 mesi; chiede alla Commissione di valutare regolarmente l'efficacia dell'impiego di fondi nei settori disciplinati dalla strategia; invita il Consiglio a rivedere i progressi e le priorità su base regolare visto che la dimensione esterna dell'SLSG sta crescendo rapidamente;

Rafforzare sicurezza e diritti umani

17.   sollecita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri:

   - a fare della promozione di standard democratici, diritti umani, libertà politiche e istituzioni sane, una dimensione indispensabile delle relazioni tra l'UE e i paesi terzi; sottolinea che si tratta di un aspetto fondamentale degli obiettivi globali della dimensione esterna dell'SLSG,
   - a mantenere la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quale base per tutti i negoziati e gli accordi tra l'UE e i suoi Stati membri e paesi terzi,
   - a integrare nei dialoghi con i paesi terzi in materia di SLSG i dati concreti raccolti dalle organizzazioni internazionali di tutela dei diritti umani e le sentenze della Corte europea dei diritti umani,
   - a garantire che i diritti fondamentali siano parte integrante di qualsiasi strumento, programma o misura operativa connessi alla lotta contro il terrorismo o la criminalità organizzata, alla migrazione, all'asilo e alla gestione delle frontiere,
   - a includere una "clausola relativa ai diritti umani" negli accordi con i paesi terzi e a valutare l'efficacia di tali clausole relative ai diritti umani e di altre clausole relative all'SLSG,
   - a includere in qualsiasi documento d'azione una sezione sulla situazione dei diritti umani nel paese terzo interessato; ritiene che l'Agenzia dei diritti fondamentali dell'UE dovrebbe aiutare le istituzioni dell'Unione europea a valutare la conformità degli accordi UE con i diritti umani;

18.   raccomanda alla Commissione, agli Stati membri e al Consiglio di prendere in considerazione la possibilità di integrare le attività finanziate nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia concernenti regioni e paesi terzi fornendo un finanziamento specifico destinato ai progetti connessi alla tutela e al rispetto dei diritti umani;

19.   esprime preoccupazione per la mancanza di impegno a favore dei diritti fondamentali da parte di alcuni paesi terzi con cui l'UE ha stretti legami, in particolare i paesi beneficiari della politica di vicinato e la Federazione russa, dove avvengono in particolare violazioni della libertà di stampa e di espressione, e chiede un dialogo più intenso al riguardo con tali paesi;

20.   è inoltre preoccupato per il modo in cui l'UE stessa rispetta le norme sui diritti umani, visto il recente esempio delle consegne straordinarie alla CIA e tutte le pratiche discutibili di numerosi Stati membri ad esse collegate;

21.   invita l'UE e gli Stati membri a rispettare pienamente il principio di non estradizione verso paesi in cui la persona estradata rischia di essere sottoposta a tortura, trattamenti degradanti e/o pena di morte; invita il Consiglio e la Commissione a sollecitare i paesi con cui ha strette relazioni ad abolire tali prassi e a garantire a tutti il diritto a un processo equo;

22.   esprime profonda preoccupazione per l'inadeguatezza delle garanzie giuridiche in vigore per i cittadini dell'UE le cui generalità vengano messe a disposizione di paesi terzi, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui passeggeri (PNR), i dati bancari (SWIFT) o la raccolta di dati relativi alle telecomunicazioni da parte dell'FBI; reitera la propria richiesta alla Commissione di procedere ad un'indagine per determinare quali categorie di informazioni personali appartenenti ai cittadini dell'Unione siano consultate e utilizzate da paesi terzi nelle loro giurisdizioni; sottolinea che la condivisione di dati deve avere una base giuridica adeguata ed essere disciplinata da norme e criteri chiari, in linea con la legislazione comunitaria in materia di tutela adeguata della vita privata e delle libertà civili; ritiene che la condivisione di dati con gli USA debba avvenire nell'opportuno contesto giuridico per la cooperazione transatlantica e sulla base degli accordi UE-USA, mentre accordi bilaterali non sono accettabili;

23.   deplora la mancanza di controllo democratico nelle relazioni UE-USA avviate dal gruppo di contatto ad alto livello, il quale comprende rappresentanti della Commissione e del Consiglio nonché rappresentanti governativi dei dipartimenti statunitensi di giustizia e sicurezza interna, mentre restano esclusi dal dialogo il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e il Congresso degli Stati Uniti;

24.   raccomanda una politica unica in materia di protezione dei dati che copra sia il primo che il terzo pilastro; ricorda che le divergenze esistenti in questo ambito compromettono non solo i diritti dei cittadini alla protezione dei dati personali ma anche l'efficacia dell'applicazione della legge e la fiducia reciproca tra Stati membri; a tal fine, invita il Consiglio ad adottare quanto prima la proposta concernente la decisione quadro sulla protezione dei dati personali (COM(2005)0475);

Assicurare ai cittadini dell'Unione un elevato livello di sicurezza nei confronti del terrorismo e della criminalità organizzata

25.   ritiene che la politica antiterrorismo dell'UE dovrebbe essere pienamente conforme ai principi di legittimità democratica, proporzionalità, efficacia e rispetto dei diritti umani, in linea con le conclusioni della summenzionata risoluzione del Parlamento del 14 febbraio 2007 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri(2);

26.   invita la Commissione e il Consiglio ad applicare, nel quadro della lotta al terrorismo internazionale, le conclusioni a cui è giunta la commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone, approvate dal Parlamento il 14 febbraio 2007; raccomanda, in particolare, a tutte le istituzioni comunitarie di vigilare affinché l'esigenza di sicurezza degli Stati membri non pregiudichi mai, in alcun caso, il rispetto dei diritti umani di tutti gli individui, inclusi gli indiziati per reati di terrorismo;

27.   invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri ad adottare tutte le misure possibili per limitare la cooperazione con i paesi terzi che tutelano e/o finanziano le organizzazioni terroristiche; sottolinea che uno Stato deve rinunciare pienamente al terrorismo prima di poter beneficiare di relazioni migliori con l'UE; sollecita gli Stati che non hanno proceduto in tal senso a firmare e/o ratificare tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sul terrorismo;

28.   sottolinea la molteplicità delle risposte di cui l'UE dispone nel settore dell'azione esterna per combattere il terrorismo e rileva la necessità di usare in modo coerente tutti gli strumenti disponibili; invita gli Stati membri a portare avanti i lavori concernenti una definizione comune delle Nazioni Unite di terrorismo;

29.   rammenta la necessità di valutare l'efficacia delle iniziative internazionali in materia di misure antiterrorismo (ad esempio l'attuale revisione del Patriot Act negli USA); sottolinea l'importanza di un'adeguata politica comunitaria contro il terrorismo e rileva che l'incisività delle misure antiterrorismo potrà aumentare considerevolmente se l'UE, nel negoziare tali misure con i paesi terzi, sarà in grado di esprimersi con una sola voce;

30.   ricorda la necessità di promuovere la cooperazione con tutti i principali Stati delle varie regioni, nei settori concernenti la lotta contro il terrorismo, il reclutamento e il finanziamento dei terroristi e la protezione delle infrastrutture critiche, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione europea;

31.   invita il Consiglio a rafforzare il dialogo con altri paesi terzi, a sostenere lo sviluppo di istituzioni e capacità, a elaborare ulteriormente ed attuare i piani d'azione nazionali per far fronte efficacemente alla corruzione e a inserire clausole contro il terrorismo negli accordi firmati con i paesi terzi; ritiene che, in questo settore, siano necessari un finanziamento e un uso maggiori degli strumenti di recente creati dalla Comunità;

32.   sollecita gli Stati che non lo hanno ancora fatto a firmare e/o ratificare strumenti come la Convenzione ONU contro la corruzione, la Convenzione ONU sulla lotta contro la criminalità transnazionale organizzata e i relativi tre protocolli contro l'ingresso clandestino di migranti, il traffico di persone e la produzione e il traffico illeciti di armi da fuoco e la Convenzione internazionale sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

33.   invita il Consiglio a pretendere dai paesi terzi partner dell'UE che concludano, se non l'hanno ancora fatto, accordi armonizzati in materia di estradizione sul modello degli accordi negoziati con gli USA in materia di estradizione e assistenza giudiziaria reciproca in questioni penali per l'estradizione di presunti terroristi e criminali, affinché siano sottoposti a processo;

34.   sottolinea la necessità di ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità cibernetica per prevenire l'abuso di dati e di reti di telecomunicazione a fini terroristici e criminali, a partire da sistemi informatici siti in paesi terzi;

35.   invita la Commissione e il Consiglio a mettere a punto procedure standardizzate per sorvegliare la produzione, lo stoccaggio, il commercio, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di armi ed esplosivi al fine di evitare gli abusi sia all'interno dell'Unione europea che nei paesi terzi;

Rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria e la gestione delle frontiere

36.   chiede una cooperazione di polizia e giudiziaria più efficace, compreso un miglior uso comune delle risorse nazionali come ad esempio gli ufficiali di collegamento; sottolinea che, sebbene lo sviluppo della capacità istituzionale e della cooperazione operativa siano importanti in questi settori, le attività dell'UE dovrebbero essere svolte a sostegno di standard universali in relazione ai diritti umani;

37.   raccomanda che Europol disponga presto della facoltà di organizzare e coordinare azioni operative e indagini, partecipare a squadre comuni di indagine e dispiegare i propri ufficiali di collegamento in regioni prioritarie come i Balcani occidentali;

38.   raccomanda che l'UE negozi, sulla base dell'articolo 30 del TUE, accordi standard di cooperazione di polizia con gli USA, i paesi associati alla PEP e altri partner; chiede che il Parlamento, in quanto rappresentante democratico legittimo dei cittadini interessati da tale accordo, partecipi attivamente al dialogo con il congresso USA durante i negoziati sul futuro accordo;

39.   sostiene i progressi realizzati con riguardo agli scambi di informazioni tra l'UE e la Russia ma ricorda tuttavia che miglioramenti sono ancora possibili soprattutto nel settore della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo;

40.   osserva che sono necessari miglioramenti significativi nella cooperazione UE-Russia al fine di ridurre le fonti di instabilità nell'UE e nella zona della PEP, quali i conflitti in sospeso in Moldova e in Georgia e le tendenze radicali violente tra le minoranze russe negli Stati membri dell'UE;

41.   invita la presidenza del Consiglio e la Commissione a concludere convenzioni internazionali di diritto privato, necessarie per salvaguardare gli interessi dei cittadini europei nei paesi terzi, e a fare il possibile per rafforzare la credibilità dell'Unione e dei suoi Stati membri in questo processo;

42.   si compiace degli accordi sull'estradizione e la cooperazione giudiziaria in materia penale tra l'UE e gli USA, accordi che possono essere considerati come un vero successo; constata che il Congresso ha dato avvio al processo di ratifica di detti accordi ed invita tutti gli Stati membri a procedere nello stesso modo e si compiace dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e gli USA;

43.   invita gli USA e tutti gli altri paesi che applicano un sistema di visti di ingresso nei confronti di determinati Stati membri dell'UE ad eliminare immediatamente tale requisito e a trattare tutti i cittadini degli Stati membri dell'UE allo stesso modo; deplora l'inclusione di una "clausola di condivisione dell'informazione" supplementare ( clausola PNR) nelle modifiche proposte al programma USA di rinuncia ai visti;

44.   ritiene che l'UE e gli USA siano alleati essenziali e leali nella lotta contro il terrorismo e che si debba concludere un accordo internazionale affinché SWIFT rispetti la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(3); chiede di prevedere in detto accordo internazionale le garanzie necessarie contro qualsiasi uso abusivo dei dati a fini economici e commerciali; fa rilevare che SWIFT dovrebbe metter fine alla sua attuale pratica di riprodurre tutti i dati sul suo sito specchio statunitense;

45.   insiste sul fatto che efficaci controlli alle frontiere sono fondamentali per la lotta contro l'immigrazione illegale e possono rivelarsi utili in taluni casi per la lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo;

46.   raccomanda che Frontex svolga un ruolo operativo nella gestione delle frontiere esterne attraverso un aumento delle sue capacità operative e la fornitura di risorse finanziarie, umane e tecniche sufficienti, in applicazione del principio di solidarietà e di aiuto reciproco tra gli Stati membri, secondo cui tutti dovrebbero condividere l'onere derivante dalla gestione delle frontiere esterne dell'Unione;

47.   chiede che i nuovi Stati membri siano ulteriormente sostenuti nel loro sforzo continuo per rendere sicure le nuove frontiere esterne orientali dell'UE;

48.   sostiene il crescente ruolo di Eurojust e l'armonizzazione dei poteri dei suoi membri nazionali, che dovrebbero promuoverne la capacità di coordinare efficacemente ed avviare indagini e azioni penali;

Rafforzare la solidarietà internazionale con riguardo alle politiche di migrazione, riammissione e asilo

49.   raccomanda che il Consiglio adotti una politica comune dell'Unione europea in materia di migrazione che comprenda misure idonee a far fronte efficacemente alle sfide dell'immigrazione sia legale che illegale; chiede in tale contesto di applicare le conclusioni adottate otto anni fa dal Consiglio europeo di Tampere e confermate dal Consiglio europeo informale di Lahti, il Programma dell'Aia e le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2006 che sancisce la necessità di applicare la strategia globale in materia di immigrazione approvata nel 2005;

50.   ricorda che l'immigrazione può portare notevoli benefici se gestita in modo adeguato, in termini di solidarietà e partenariato con i paesi terzi, e che l'integrazione degli immigrati dovrebbe essere un elemento fondamentale della futura politica dell'UE in materia di migrazione; sottolinea che le attività dell'UE, volte a migliorare la capacità dei paesi terzi di gestire i flussi migratori e le proprie frontiere, devono essere realizzate nell'ambito di una efficace politica di sviluppo, tenendo conto della specifica situazione economica e sociale e affrontando le cause reali della migrazione legale e clandestina, come povertà e mancanza di diritti umani, nei paesi interessati e dovrebbero comprendere sia l'aiuto per migliorare la loro capacità di gestire i flussi migratori che l'aiuto per uno sviluppo e un cosviluppo efficaci;

51.   invita il Consiglio a introdurre la codecisione e la votazione a maggioranza qualificata nei settori della migrazione legale e dell'integrazione al fine di migliorare l'attività decisionale e di completare il processo avviato nel 2005 quando il metodo comunitario è stato esteso alla migrazione clandestina e ai controlli alle frontiere;

52.   chiede al Consiglio e alla Commissione di compiere tutti gli sforzi possibili affinché le autorità dei paesi di origine e di transito cooperino efficacemente con l'UE e i suoi Stati membri per prevenire l'immigrazione illegale e lottare contro le organizzazioni che si dedicano alla tratta di esseri umani; chiede altresì al Consiglio e alla Commissione di valutare regolarmente il grado di cooperazione di questi paesi terzi in materia di immigrazione illegale e, in tal senso, sottolinea l'importanza del meccanismo di seguito e di valutazione dei paesi terzi nell'ambito della lotta contro l'immigrazione illegale, creato dal Consiglio nel 2003 su richiesta del Consiglio europeo tenutosi a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003;

53.   chiede di mettere a punto senza indugio un sistema europeo comune di asilo, che sia equo ed efficace, e sollecita il Consiglio a rimuovere qualsiasi ostacolo alla sua istituzione;

54.   ritiene che la conclusione di accordi di riammissione sia una priorità facente parte di una più ampia strategia di lotta contro l'immigrazione clandestina; ricorda la necessità di disporre di norme comuni, chiare, trasparenti ed eque sul rimpatrio; è preoccupato che gli accordi in materia di riammissione, firmati a nome dell'UE, non escludono esplicitamente i richiedenti asilo dall'ambito degli accordi stessi e possono pertanto riguardare la riammissione dei richiedenti asilo le cui domande non sono ancora state esaminate nel merito o sono state respinte o ritenute inammissibili applicando il concetto di "paese terzo sicuro"; chiede salvaguardie per garantire che il principio del non-refoulement sia osservato;

55.   raccomanda di negoziare con paesi terzi direttive sull'agevolazione del rilascio dei visti se possibile sulla base della reciprocità, al fine di sviluppare un effettivo partenariato in materia di gestione della migrazione; chiede al Consiglio di incoraggiare gli Stati membri a ridurre i costi dei visti per incoraggiare gli sviluppi democratici nei paesi PEP ed evitare, in nome della sicurezza, di creare ulteriori barriere ai viaggiatori legali comuni;

56.   sostiene i programmi di protezione regionale messi a punto dalla Commissione in stretta cooperazione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e i paesi terzi interessati, e ricorda che è importante garantire che coloro i quali necessitano di protezione possano avere accesso alla stessa quanto più rapidamente possibile, a prescindere dal paese o dalla regione in cui si trovano;

o
o   o

57.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 166 E del 7.7.2005, pag. 58.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0032.
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


Evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia
PDF 122kWORD 45k
Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio del 21 giugno 2007 sull'evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (2007/2067(INI))
P6_TA(2007)0285A6-0151/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Martine Roure a nome del gruppo PSE, sull'evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (B6-0076/2007),

–   vista la sua posizione del 4 luglio 2002 sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia(1),

–   vista l'azione comune 96/443/GAI del 15 luglio 1996 adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia(2) (in prosieguo: "l'azione comune"),

–   vista la proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, presentata dalla Commissione (COM(2001)0664)(3),

–   vista la proposta di decisione quadro del Consiglio del 2005 definita "Compromesso di Lussemburgo"(4),

–   vista la proposta di decisione quadro del Consiglio del gennaio 2007(5),

–   visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, e in particolare il suo articolo 20, paragrafo 2,

–   vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965,

–   visto il protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità del 28 gennaio 2003, sulla criminalizzazione degli atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso le reti informatiche(6),

–   visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0151/2007),

A.   considerando che le relazioni annuali dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, le sue relazioni comparative sui crimini razzisti e le sue due recenti relazioni sull'antisemitismo e l'islamofobia hanno evidenziato il fatto che i crimini razzisti costituiscono un problema persistente e costante in tutti gli Stati membri; considerando che, stando alle stime, oltre 9 milioni di persone sono state vittima di un atto razzista nel 2004,

B.   considerando che l'anno 2007 è stato proclamato "Anno europeo delle pari opportunità per tutti" e che è opportuno nel corso di quest'anno porre un accento particolare sulla lotta contro ogni forma di discriminazione,

C.   considerando che è necessario mantenere un equilibrio tra il rispetto della libertà di espressione e la lotta contro il razzismo e la xenofobia,

D.   considerando che, pur se è opportuna una politica criminale in materia, questa deve però tener conto del fatto che in una cultura di libertà e di diritti, il diritto penale costituisce sempre l'ultimo ricorso, da utilizzare il minimo indispensabile; sottolineando inoltre che la politica legislativa in materia deve essere ponderata alla luce di tutti i valori in questione, in particolare alla luce del conflitto tra libertà di espressione e diritto di ogni essere umano a pari considerazione e rispetto,

E.   considerando che occorre tutelare la libertà di espressione e di associazione, a meno che non sia esercitata per sostenere l'utilizzo della forza, della violenza o dell'odio, sia intesa ad incitare o a provocare atti illeciti e possa dare origine a tali atti,

F.   considerando che, sebbene tutti gli Stati membri dispongano di una legislazione per combattere il razzismo e la xenofobia, esistono significative divergenze tra tali legislazioni; considerando altresì che tale diversità evidenzia la necessità di un certo grado di armonizzazione a livello europeo al fine di garantire una lotta efficace contro il razzismo e la xenofobia transfrontalieri e in Europa in generale,

G.   considerando che occorre combattere energicamente il razzismo e la xenofobia in tutta l'Unione europea, soprattutto attraverso l'istruzione e un incessante discorso di tipo sociale e politico che smascheri le argomentazioni a favore degli stessi e ne isoli i fautori,

H.   considerando che, dopo sei anni di negoziati, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su un progetto di decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia durante il Consiglio giustizia e affari interni del 19 aprile 2007,

I.   considerando che tale accordo politico è il frutto di diversi anni di negoziati e deve costituire il punto di partenza per l'attuazione di una legislazione europea più solida in questo settore,

J.   ricordando che ha approvato la sua posizione il 4 luglio 2002, che tale posizione si fondava tuttavia sulla proposta iniziale della Commissione del 2001 e che l'accordo politico del 19 aprile 2007 è il frutto di laboriosi negoziati ed ha di conseguenza modificato in maniera sostanziale il testo iniziale della Commissione; ritenendo pertanto di dover essere consultato nuovamente sulla base di tale nuovo testo,

K.   ricordando che l'adozione di tale decisione quadro comporterà quindi l'abrogazione dell'azione comune e che pertanto è opportuno che la sua portata non sia inferiore a quella di quest'ultima,

1.   a fronte della proposta di decisione quadro che ha formato oggetto di un accordo politico durante il Consiglio giustizia e affari interni del 19 aprile 2007, trasmette al Consiglio le raccomandazioni seguenti:

   a) lanciare un messaggio politico forte a favore di un'Europa dei cittadini e garantire la massima tutela dei diritti fondamentali, finalizzando il testo in tempi brevi e garantendone la pubblicità;
   b) garantire che la lotta contro il razzismo e la xenofobia sia condotta soprattutto con l'educazione alla pace, alla non-violenza e al rispetto dei diritti fondamentali e del dialogo tra religioni e culture a livello dell'Unione europea,
   c) assicurare che la decisione quadro apporti un valore aggiunto europeo rispetto all'azione comune,
   d) insieme alla Commissione, applicare più attivamente le attuali disposizioni del trattato contro la discriminazione e il razzismo, nonché attivare uno stretto monitoraggio della futura trasposizione ed attuazione della decisione quadro in ogni Stato membro e riferire al Parlamento europeo; vigilare affinché la Commissione avvii procedure di violazione nei confronti degli Stati membri che non attuano la legislazione,
   e) riconoscere che alcuni Stati membri hanno criminalizzato la negazione o la palese banalizzazione del genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra;
   f) adottare nel testo finale della decisione quadro la fattispecie di reato a sfondo razzista e xenofobo già inclusa nella suddetta proposta della Commissione di decisione quadro che rendeva perseguibile il "dirigere, sostenere o partecipare alle attività di un gruppo razzista o xenofobo, nell'intento di contribuire alle attività criminali dell'organizzazione",
   g) escludere la nozione di turbativa dell'ordine pubblico, in quanto questa non si basa su una definizione esatta di tale concetto e definire il comportamento minaccioso, ingiurioso o insultante in merito al quale gli Stati membri possono decidere se sia punibile o meno,
   h) integrare una clausola di non-regresso analoga a quelle di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(7), e vigilare a tal fine affinché l'attuazione della decisione quadro non comporti un indebolimento delle protezioni esistenti,
   i) prevedere che l'attuazione della decisione quadro non pregiudichi alcun obbligo imposto in virtù della già citata Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,
   j) istituire in capo all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali un'unità al fine di monitorare simili reati negli Stati membri, con il compito di reperire, conservare e classificare i dati,
   k) assicurare un'efficace attuazione della decisione quadro, facendo in modo che la relazione della Commissione tenga conto del parere dell'Agenzia per i diritti fondamentali e delle organizzazioni non governative interessate, conformemente al modello che figura nella direttiva 2000/43/CE,
   l) predisporre un quadro giuridico completo che consenta di combattere la discriminazione in tutte le sue forme con l'ausilio della rapida approvazione di una direttiva globale sulla lotta contro la discriminazione (conformemente all'articolo 13 del trattato), che preveda sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive per tutte le forme di discriminazione nonché sanzioni amministrative e di riabilitazione quali l'obbligo di istruzione e il servizio alla comunità, o ammende che in caso di personalità pubbliche e di rappresentanti delle autorità dovrebbero essere più severe a motivo del fatto che il loro status dovrebbe essere considerato una circostanza aggravante,
   m) tener conto del fatto che non dovrebbe esistere alcuna gerarchia tra i motivi di discriminazione di cui all'articolo 13 del trattato e che, di conseguenza, tali forme di discriminazione richiedono pari attenzione da parte del Consiglio; includere nell'ambito della responsabilità penale i reati di odio e di violenza basati su motivi di discriminazione ovvero su una combinazione di motivi di questo tipo (discriminazione multipla),
   n) impegnarsi a procedere entro tre anni al massimo dal termine ultimo per la trasposizione della decisione quadro a una revisione delle disposizioni di detta decisione quadro sulla base di una relazione di valutazione che gli sarà trasmessa dai vari Stati membri riguardo all'attuazione soprattutto dell'articolo 1 al fine di ridurre la portata delle deroghe,

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 558.
(2) GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.
(3) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 269.
(4) Documenti 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
(5) Documento 5118/07 DROIPEN 1.
(6) Serie dei trattati del Consiglio d'Europa, STCE n. 189.
(7) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.


Cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo
PDF 135kWORD 56k
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sull'asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo (2006/2184(INI))
P6_TA(2007)0286A6-0182/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 63, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea,

–   vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento della revoca dello status di rifugiato(1),

–   vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta(2),

–   visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo(3) (regolamento Dublino II),

–   vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri(4),

–   visto il programma dell'Aja del 4 e 5 novembre 2004,

–   vista la sua posizione del 27 settembre 2005 sul progetto di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato(5),

–   vista la comunicazione della Commissione "sul rafforzamento della cooperazione pratica, nuove strutture, nuovi approcci: migliorare la qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo" (COM(2006)0067),

–   vista la comunicazione della Commissione per adattare le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di giustizia per una tutela giurisdizionale più effettiva (COM(2006)0346),

–   visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0182/2007),

A.  A considerando che le convenzioni internazionali e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali devono sempre garantire il principio del non-respingimento,

B.   ricordando che, con l'adozione dei quattro strumenti previsti dall'articolo 63, paragrafo 1 del trattato CE, si è conclusa la prima fase dell'introduzione del regime comune in materia d'asilo; che esistono difficoltà, sia politiche sia tecniche, da superare per pervenire alla seconda fase del regime che ha l'obiettivo di instaurare una procedura comune in materia d'asilo e uno status uniforme per le persone che hanno diritto all'asilo o ad una protezione sussidiaria e che è auspicabile che la scadenza prevista, nella fattispecie il 2010, potrà essere rispettata,

C.   considerando che ha già dato il proprio sostegno alla definizione di "rifugiato" quando è apparsa nella direttiva 2004/83/CE del Consiglio e che tale definizione è quindi valida anche per quanto riguarda la presente risoluzione,

D.   considerando che, quando si tratta di applicare norme comuni, l'adozione di direttive costituisce solo una prima tappa e che questa fase deve essere necessariamente seguita da una trasposizione corretta in tutti gli Stati membri delle disposizioni adottate a livello comunitario; che il controllo di questo processo di trasposizione da parte della Commissione ha un'importanza fondamentale e che devono quindi essere messe a disposizione risorse adeguate per svolgere tale compito,

E.   considerando che gli strumenti adottati finora in materia di asilo hanno unicamente stabilito norme minime, e tenendo presente che si deve superare la tendenza ad accettare un minimo comune denominatore onde evitare un livellamento verso il basso che porti a una diminuzione della protezione e della qualità dell'accoglienza, delle procedure e della protezione,

F.   ricordando che nel programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a mettere a punto strutture adeguate comprendenti i servizi nazionali degli Stati membri competenti in materia di asilo per agevolare la cooperazione concreta e che il rafforzamento di tale cooperazione concreta nonché degli scambi di informazioni e dettagli sulle migliori pratiche tra Stati membri costituisce un importante strumento per conseguire l'obiettivo di una procedura comune di asilo e uno status uniforme,

G.   considerando che il rafforzamento della fiducia reciproca è uno degli elementi fondamentali della creazione di un regime comune in materia di asilo e che una cooperazione concreta e regolare tra i diversi livelli amministrativi degli Stati membri, costituisce il migliore strumento per instaurare tale fiducia; che il rafforzamento della fiducia reciproca è necessario per garantire la qualità e rafforzare altresì la fiducia dell'opinione pubblica nella gestione dell'asilo, rendendo così il processo meno controverso e più efficace,

H.   considerando che un'efficace attuazione della politica in materia d'asilo presuppone il perseguimento di vari obiettivi complementari come il miglioramento della qualità del processo decisionale, il trattamento rapido e sicuro delle richieste di protezione nonché l'organizzazione di campagne d'informazione nei paesi di origine e transito che illustrino le possibilità d'immigrazione legale, le modalità di acquisizione dello status di rifugiato o della protezione umanitaria, i pericoli connessi al traffico di esseri umani, in particolare donne e minori non accompagnati, e le conseguenze sia di un'immigrazione illegale che del rifiuto dello status di rifugiato,

I.   considerando che, al fine di migliorare la qualità del trattamento delle domande di asilo e di ridurre così i procedimenti giudiziari e i ritardi procedurali, può essere utile ricorrere al sostegno di organizzazioni specializzate quali l'UNHCR, che ha messo a punto un metodo per aiutare le autorità a migliorare la qualità dei loro processi decisionali (Quality Initiative),

J.   considerando che, come ha dichiarato il Consiglio "Giustizia e affari interni" del 27 e 28 aprile 2006, l'instaurazione di una procedura uniforme deve essere incoraggiata per evitare ritardi e fornire un contributo concreto al miglioramento dell'efficacia delle procedure,

K.   sottolineando che, nonostante un corpus comune di misure adottate in materia di asilo dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, gli Stati membri continuano ad adottare a livello nazionale misure o decisioni che hanno implicazioni per gli altri Stati membri, in particolare per quanto concerne la concessione di protezione internazionale,

L.   considerando che l'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE prevede la costituzione di un elenco comune minimo di paesi terzi di origine considerati sicuri e notando che, da una parte tale elenco non è stato ancora messo a punto e, dall'altra, il Consiglio non ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo al momento di adottare la direttiva, ragion per cui è attualmente all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee (Corte di giustizia) un'azione volta all'annullamento della direttiva 2005/85/CE; che tale elenco dovrebbe essere adottato in base alla procedura di codecisione; che l'inclusione di un paese in tale elenco non comporta automaticamente che ai richiedenti asilo di tale paese venga di norma rifiutato l'asilo ma piuttosto che, in base alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 concernente lo status di rifugiato, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (Convenzione di Ginevra), si proceda ad una valutazione individuale di ogni singola domanda,

M.   deplorando che, per quanto concerne la messa a punto dell'elenco dei paesi di origine sicuri, il Consiglio non abbia ritenuto necessario applicare la procedura di codecisione e considerando che è attesa con interesse la sentenza al riguardo della Corte di giustizia,

N.   considerando che gli Stati membri devono poter disporre di informazioni di elevata qualità in merito agli attuali pericoli nei paesi di origine, se intendono garantire procedure affidabili ed eque per assicurare il rispetto dei diritti dei richiedenti asilo,

O.   considerando che la violenza e la minaccia di violenze contro le donne rappresentano una violazione del diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica e psichica, nonché una grave minaccia alla salute fisica e mentale delle vittime di simili violenze,

P.   considerando che, sebbene esistano problemi tecnici e politici che ostacolano la condivisione di informazioni sensibili in merito ai paesi d'origine, in ultima analisi va certo istituita una banca dati comune sui paesi d'origine in modo che tutte le persone coinvolte nella procedura possano basarsi sulle stesse informazioni quando trattano una domanda individuale,

Q.   considerando che, per migliorare le procedure decisionali, è necessario innalzare il livello di formazione dei funzionari che prendono tali decisioni,

R.   considerando che la procedura più adeguata a consentire alla Corte di giustizia di garantire l'unità del diritto comunitario è quella della pronuncia in via pregiudiziale prevista all'articolo 234 del trattato CE, e che un elemento essenziale di tale procedura è il principio secondo cui ogni giurisdizione nazionale può rivolgersi alla Corte di giustizia; considerando tuttavia che, a causa della deroga a tale principio introdotta dall'articolo 68 del trattato CE, la Corte di giustizia è purtroppo abilitata a interpretare le disposizioni in materia di asilo solo se la questione le viene sottoposta dalle giurisdizioni nazionali di ultima istanza;

1.   si compiace degli sforzi compiuti per migliorare la cooperazione pratica nel quadro del regime comune europeo in materia di asilo; ritiene che un miglioramento della qualità delle procedure e delle decisioni sia nell'interesse tanto degli Stati membri quanto dei richiedenti asilo;

2.   ribadisce la necessità di una politica UE comune in materia di asilo che sia proattiva e basata sull'obbligo di ammettere i richiedenti asilo e sul rispetto del principio del non respingimento; ricorda, in tale contesto, il ruolo fondamentale di una forte politica estera e di sicurezza comune, che promuova e salvaguardi la democrazia e i diritti fondamentali;

3.   ribadisce fermamente che l'obiettivo ultimo dell'instaurazione di un regime comune in materia d'asilo deve essere quello di garantire un'alta qualità di protezione, di valutazione delle richieste individuali di asilo e delle procedure che portino a decisioni debitamente documentate ed eque; richiama l'attenzione sul fatto che il miglioramento della qualità del processo decisionale deve garantire a quanti necessitano di protezione la possibilità di avere accesso sicuro al territorio dell'UE nonché di vedere le loro richieste debitamente esaminate, come pure garantire un rigoroso rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e di rifugiati, in particolare del principio del non respingimento;

4.   condanna l'evidente carenza di risorse a disposizione della Commissione per controllare l'attuazione delle diverse direttive in materia di asilo ed esorta gli Stati membri ad agevolare tale compito della Commissione fornendole sistematicamente una tabella di corrispondenze in cui figuri esattamente quali misure sono state adottate per attuare quali disposizioni delle direttive;

5.   invita il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi per l'introduzione in tutti gli Stati membri di una procedura unica per un processo decisionale equo ed efficace, al fine di garantire che lo status di rifugiato sia concesso con la massima rapidità a tutti coloro che ne hanno diritto;

6.   rileva che, in relazione alle condizioni e alle modalità per la concessione della protezione internazionale, e in particolare della protezione sussidiaria, continueranno ad esistere differenze tra gli Stati membri e la realtà dell''asylum shopping" resterà un problema fino a quando le disposizioni nel settore del diritto d'asilo si fonderanno su norme minime e sul minimo comune denominatore;

7.   sottolinea che uno degli obiettivi degli strumenti adottati in materia di asilo è quello di limitare i movimenti detti "secondari"; esorta quindi gli Stati membri ad adoperarsi concretamente per realizzare il massimo livello di convergenza tra le loro rispettive politiche in materia di asilo;

8.   ritiene che uno dei miglioramenti da apportare al regime UE in materia di asilo dovrebbe consistere, ai fini di una maggiore solidarietà, in una ripartizione più equa dell'onere sostenuto in particolare dagli Stati membri alle frontiere esterne dell'Unione europea e attende già con interesse la valutazione della Commissione sul regolamento Dublino II e qualsiasi proposta tale valutazione possa avanzare nel settore;

9.   ritiene che occorra vigilare affinché i funzionari incaricati della concessione dello status di rifugiato dispongano di una formazione adeguata sulla base di un curriculum europeo, con la possibilità di introdurre qualifiche obbligatorie o un livello obbligatorio di qualifica;

10.   chiede di effettuare nei paesi di origine e di transito campagne di informazione che illustrino ai potenziali migranti i rischi dell'immigrazione illegale e le conseguenze del rifiuto dello status di rifugiato nonché le caratteristiche dell'immigrazione legale e la possibilità di chiedere asilo in casi giustificati, come pure i pericoli del traffico di esseri umani, in particolare di donne e minori non accompagnati;

11.   chiede che, una volta esperite tutte le possibilità giudiziarie, le misure applicabili alle persone cui non è stato concesso lo status di rifugiato o il cui status di rifugiato è stato revocato vengano attuate rapidamente ed equamente, nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali delle persone che vanno rimpatriate; chiede inoltre, al riguardo, la messa a punto quanto più rapida possibile di una procedura UE di rimpatrio;

12.   chiede un'attuazione rapida ed equa delle misure da applicare alle persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato o la protezione umanitaria al fine di favorire condizioni di vita decorose, un'integrazione effettiva nella vita sociale e politica e la partecipazione attiva e condivisa alle scelte della comunità di accoglienza;

13.   invita la Commissione a risolvere quanto più rapidamente possibile i problemi tecnici e politici inerenti all'introduzione di una banca dati comune contenente informazioni sui paesi di origine; ritiene che una banca dati UE dovrebbe operare come sistema aperto, di modo che tutte le persone coinvolte nella procedura possano basarsi sulle stesse informazioni quando trattano una domanda individuale; auspica che si trovi una soluzione pragmatica al problema del multilinguismo;

14.   nota da una parte, gli sforzi finora compiuti dalla Commissione, in base alle disposizioni dell'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE, per elaborare un elenco dei paesi d'origine sicuri, ma ricorda, dall'altra, l'azione di annullamento intentata dinanzi alla Corte di giustizia e ancora all'esame, concernente tale direttiva, ragion per cui l'elaborazione di un siffatto elenco è attualmente sospesa, e invita il Consiglio a tener conto di tali elementi contrastanti e a decidere di conseguenza; rileva, inoltre, che il concetto di paese terzo sicuro non esime gli Stati membri dai loro obblighi a norma del diritto internazionale, in particolare le disposizioni della Convenzione di Ginevra concernenti il principio di non respingimento e la valutazione individuale di ogni singola domanda di asilo;

15.   ritiene che le attività di coordinamento connesse alla cooperazione concreta in materia di asilo debbano restare di competenza della Commissione, che deve poter disporre di risorse adeguare a tal fine; chiede alla Commissione di privilegiare tale opzione nella relazione che presenterà all'inizio del 2008 sui progressi realizzati nella prima fase delle attività e, qualora scelga un'altra opzione, di spiegare perchè si ritenga necessaria la creazione di una nuova struttura nella forma di una "Agenzia europea di sostegno", dato che si dovrebbe tener conto del rapporto costi-benefici; ritiene che, se la Commissione prevede la creazione di un'Agenzia europea di sostegno, dovrebbe farlo imponendosi un rigoroso obbligo di garantire trasparenza e rendicontazione;

16.   incoraggia gli Stati membri a cooperare pienamente con l'UNHCR, a fornirgli il sostegno adeguato e a realizzare una operazione "Quality Initiative" nonché a pubblicarne i risultati, al fine di far conoscere e di promuovere le migliori pratiche nel trattamento delle domande di protezione internazionale;

17.   ritiene inaccettabile che i richiedenti asilo siano trattenuti in condizioni di privazione della libertà individuale;

18.   sottolinea la necessità di realizzare centri di accoglienza con strutture separate per le famiglie, le donne e i bambini nonché strutture adeguate per gli anziani e i disabili richiedenti asilo; chiede che, nel contesto dell'applicazione della direttiva 2003/9/CE, si proceda a una valutazione delle condizioni di accoglienza; sottolinea che in materia occorre utilizzare pienamente le possibilità offerte dal nuovo Fondo europeo per i rifugiati;

19.   si compiace delle misure previste dalla Commissione per aiutare quegli Stati membri che sono soggetti a notevoli pressioni a far fronte ai problemi di accoglienza dei richiedenti asilo e di trattamento delle domande di asilo; si compiace, in particolare e soprattutto, della proposta di inviare gruppi di esperti comprendenti membri di diversi Stati membri;

20.   insiste sul fatto che spetta alla Commissione controllare l'applicazione delle direttive adottate in materia di asilo e che le risorse a sua disposizione a tal fine risultano attualmente del tutto insufficienti per realizzare efficacemente un compito di tale portata; ritiene che ne vada della credibilità dell'Unione in questo settore nonché del futuro della politica comune in materia di asilo;

21.   incoraggia la Commissione a facilitare l'accesso agli strumenti finanziari quali il Fondo europeo per i rifugiati e il programma ARGO per permettere agli Stati membri di ottenere rapidamente finanziamenti in situazioni d'emergenza;

22.   richiama l'attenzione sul fatto che il corpus del diritto comunitario nel settore della politica in materia di asilo necessita di un'interpretazione e di un'applicazione uniformi in tutta l'Unione; ritiene che il processo di armonizzazione in materia di asilo sarà agevolato e accelerato se la Corte di giustizia potrà essere adita anche da giudici diversi da quelli nazionali di ultima istanza, come avviene attualmente; invita, quindi, il Consiglio a restituire alla Corte di giustizia tutte le sue competenze pregiudiziali a norma del titolo IV del trattato CE; accoglie con favore il documento di riflessione della Corte di giustizia relativo al trattamento delle questioni pregiudiziali concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia(6), e incoraggia un dibattito sulla necessità di una procedura adattata alla natura specifica delle cause in materia di asilo e immigrazione;

23.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.
(2) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
(3) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
(4) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.
(5) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 46.
(6) Documento del Consiglio 13272/06.


Fiducia del consumatore nell'ambiente digitale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale (2006/2048(INI))
P6_TA(2007)0287A6-0191/2007

Il Parlamento europeo,

–   visti il Libro verde della Commissione sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM(2006)0744) e il compendio del diritto europeo dei consumatori – analisi comparativa(1),

–   vista l'audizione pubblica e gli studi di esperti presentati in tale occasione sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale, che si è tenuta al Parlamento europeo il 24 gennaio 2007,

–   visto il trattato CE e in particolare gli articoli 95 e 153,

–   viste la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto europeo dei contratti e revisione dell'acquis: la via da seguire(2) e la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto contrattuale europeo(3),

–   vista la legislazione comunitaria in vigore nel settore della protezione dei consumatori, del commercio elettronico e dello sviluppo della società dell'informazione,

–   vista la Carta della Presidenza tedesca dal titolo "Sovranità dei consumatori in un mondo digitale",

–   vista la comunicazione della Commissione sulla lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate (spam), i programmi spia (spyware) e i software maligni (COM(2006)0688),

–   vista la comunicazione della Commissione sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM(2006)0334),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0191/2007),

A.   considerando che la tecnologia digitale è ormai parte integrante della vita quotidiana; che l'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) svolge un importante ruolo di fornitore per quanto riguarda piattaforme, dispositivi, software, comunicazione, intrattenimento e beni culturali; che i confini fra beni e servizi divengono sempre più sfumati, che varie forme di TIC attraversano attualmente un processo di convergenza; che i metodi di acquisto si stanno diversificando; che i consumatori generano in misura crescente contenuti o valore aggiunto per i prodotti; considerando, inoltre, che diviene sempre più arduo, in tale complessa nuova struttura, identificare chi fornisce le varie componenti di un servizio e comprendere l'impatto di determinate tecnologie e dei nuovi modelli commerciali,

B.   considerando che la fiducia dei consumatori e degli imprenditori europei nell'ambiente digitale è bassa e che per alcuni aspetti del commercio elettronico l'Europa è in ritardo rispetto agli Stati Uniti e all'Asia,

C.   considerando che, nonostante il potenziale della comunicazione digitale, solo il 6% dei consumatori fa ricorso al commercio elettronico transfrontaliero di merci, servizi e contenuti, sebbene tale dato sia in crescita,

D.   considerando che, nonostante le potenzialità offerte dalla composizione alternativa delle controversie, tali sistemi sono utilizzati regolarmente soltanto dal 3% dei rivenditori, mentre il 41% di essi ignora la possibilità di ricorrere a tali strumenti,

E.   considerando che lo sviluppo del mercato digitale nell'Unione europea favorirebbe un considerevole aumento della competitività dell'Unione europea nel commercio mondiale,

F.   considerando che la neutralità della rete merita un'indagine approfondita ed uno stretto controllo a livello europeo al fine di liberare e sfruttare al massimo il suo potenziale di aumento della scelta dei consumatori e permettere anche alle nuove imprese di godere di pari accesso al mercato interno,

G.   considerando che la frammentazione di una parte del mercato elettronico nell'Unione europea pregiudica i diritti iscritti nell'acquis comunitario,

H.   considerando che il divario digitale è di natura sociale e geografica e che i soggetti dimenticati dall'evoluzione digitale sono spesso in zone sfavorite e rurali,

I.   considerando che i consumatori e gli imprenditori europei godono di una certezza del diritto inferiore per il commercio elettronico all'interno dell'Unione europea rispetto alle transazioni effettuate a livello nazionale o al di fuori dell'Unione europea,

J.   considerando che una stessa transazione elettronica è soggetta a numerose disposizioni giuridiche che impongono requisiti divergenti, per cui gli imprenditori e i consumatori non dispongono di norme chiare e di facile applicazione,

K.   considerando che il futuro della società dell'informazione dipende in grandissima misura dalla sfida di garantire un'adeguata protezione dei dati personali nonché un elevato livello di sicurezza nell'ambiente elettronico,

1.   invita la Commissione a sostenere un quadro idoneo allo sviluppo del commercio elettronico, volto a rafforzare la fiducia attualmente debole dei consumatori, a creare un ambiente economico più favorevole, a migliorare la qualità della legislazione, a rafforzare i diritti dei consumatori e la posizione dei piccoli imprenditori sul mercato e a porre fine alla frammentazione del mercato interno nell'ambiente digitale; si compiace, a tale proposito, della comunicazione della Commissione sulla Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 – Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace (COM(2007)0099);

2.   invita la Commissione, oltre a cercare di migliorare la qualità della legislazione sui consumatori, a concentrarsi sulla definizione di norme appropriate in materia di commercio elettronico transfrontaliero sotto forma di standard ai quali i titolari di marchi di fiducia per il commercio elettronico transfrontaliero potranno aderire volontariamente;

3.   invita la Commissione a proporre una strategia atta ad accrescere la fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale nel suo complesso, facendo tesoro dell'esperienza acquisita grazie all'iniziativa e-Confidence(4);

4.   è convinto della necessità di attuare realmente e senza indugio l'iniziativa e-inclusion (partecipazione elettronica dei cittadini); chiede pertanto alla Commissione di invitare gli Stati membri firmatari di tale azione paneuropea di agire in tal senso;

5.   è convinto dell'opportunità di adottare una definizione più ampia di "consumatore", che sia più adeguata alla società dell'informazione;

6.   è convinto che i piccoli operatori meritino una specifica tutela volta a migliorare la loro posizione sul mercato della società dell'informazione;

7.   sottolinea che esistono fattori che determinano una mancanza di fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale e ritiene pertanto necessario perseguire una politica attiva e sostenere meccanismi specifici atti a favorire un aumento della fiducia dei consumatori provvedendo a che le transazioni nell'ambiente digitale possano essere effettuate in modo sicuro e corretto;

8.   invita la Commissione, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)(5), a concludere accordi di cooperazione per la protezione dei consumatori con paesi terzi (in particolare quelli dell'OCSE), ai fini di una migliore applicazione dei diritti dei consumatori nell'ambiente digitale;

9.   plaude all'iniziativa della Commissione di rivedere e aggiornare la normativa comunitaria in materia di consumatori e in particolare la forte enfasi sul commercio elettronico;

Aumento della fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale

10.   ritiene che una nuova strategia e-Confidence contribuirebbe ad accrescere la fiducia dei consumatori, in particolare mediante progressi nei seguenti settori:

   creazione di un programma di sovvenzioni e ricorso agli attuali programmi finanziari per progetti mirati ad aumentare la fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale, incluse campagne di istruzione e di informazione e progetti di verifica pratica dei servizi online (quali il "mystery shopping"),
   creazione di un modulo di apprendimento elettronico direttamente inerente alla tutela dei consumatori e ai diritti degli utenti nell'ambiente digitale in abbinamento con il progetto Dolceta (Development of On-line Consumer Education Tool for Adults) che nel contempo terrebbe conto degli interessi specifici dei giovani consumatori nell'ambiente digitale,
   sostegno a favore dei progetti educativi e informativi destinati a sensibilizzare le piccole e medie imprese sui loro obblighi connessi con la fornitura di beni, servizi o contenuti a livello transfrontaliero nell'ambiente digitale,
   rafforzamento degli strumenti tradizionali per la protezione dei consumatori, al fine di garantire un loro impiego efficace anche nell'ambiente digitale, segnatamente ampliando gli obiettivi dei Centri europei dei consumatori,
   rimozione degli ostacoli che gravano sugli imprenditori operanti in ambito transfrontaliero nell'ambiente digitale, ad esempio normalizzando le norme dell'Unione europea che disciplinano la fatturazione elettronica transfrontaliera (e-invoicing),
   creazione di un forum di esperti paneuropeo per lo scambio delle migliori prassi nazionali, che proponga anche una strategia legislativa e non legislativa a lungo termine mirata ad aumentare la fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale,
   realizzazione di studi di impatto relativi a tutte le proposte legislative relative al mercato interno al fine di valutare gli effetti che tali proposte avrebbero sui consumatori nell'ambiente digitale,
   coordinamento e sostegno dei codici di autoregolamentazione europei conformemente alle migliori pratiche e agli aspetti salienti di un'autoregolamentazione efficace (compresa la valutazione del loro impatto sul miglioramento della posizione dei consumatori sul mercato dell'ambiente digitale),
   introduzione dell'obbligo di far eseguire un audit esterno in merito a taluni tipi specifici di servizi elettronici nei casi in cui maggiore è l'esigenza di garantire che tali servizi siano pienamente sicuri, al fine proteggere i dati e le informazioni personali (ad esempio nel caso dell'Internet banking), ecc.,
   sostegno a favore dell'impiego obbligatorio delle tecnologie più sicure per i pagamenti online,
   creazione di un sistema europeo di allerta rapida, che includa una banca dati, per contrastare le attività fraudolente nell'ambiente digitale; tale banca dati dovrebbe offrire ai consumatori la possibilità di denunciare comportamenti fraudolenti mediante un semplice formulario online;
   chiede il lancio di una campagna d'informazione europea sulla contraffazione dei medicinali venduti su Internet sottolineando il grave pericolo che ciò rappresenta per la salute pubblica;

11.   sottolinea l'importanza di un recepimento tempestivo ed efficace da parte di tutti gli Stati membri della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)(6), quale strumento essenziale a garanzia della tutela dei consumatori nelle transazioni transfrontaliere;

12.   ritiene altresì che una nuova iniziativa e-Confidence non dovrebbe riguardare solamente la protezione dei consumatori, ma dovrebbe anche definire un approccio coordinato alla questione dell'ambiente digitale nel suo complesso, inclusa un'analisi dei fattori esterni al mercato, quali la tutela della vita privata, l'accesso del grande pubblico alle tecnologie dell'informazione ("e-inclusion"), la sicurezza di internet, ecc.;

13.   insiste sul fatto che il diritto all'accesso all'ambiente digitale dei cittadini europei è di primaria importanza e ricorda a tale proposito l'importanza di mettere a punto adeguati strumenti finanziari e giuridici atti a promuovere l'e-inclusion, segnatamente facendo rispettare e, se del caso, ampliando i necessari obblighi di servizio universale nel campo delle comunicazioni elettroniche e destinando risorse finanziarie agli investimenti nello sviluppo dell'infrastruttura di comunicazione digitale;

14.   è convinto che le parti interessate (rappresentanti dell'industria e delle organizzazioni dei consumatori) debbano essere consultate sulle future misure da adottare;

Cultura del commercio elettronico

15.   invita la Commissione a iniziare a formulare norme volontarie europee finalizzate a facilitare il commercio elettronico transfrontaliero, vale a dire norme europee intese a compensare le differenze linguistiche e le diversità tra le normative in vigore nei vari Stati membri, dato che tale fattore costituisce un grave ostacolo che impedisce sia ai consumatori che alle piccole e medie imprese di sfruttare appieno le potenzialità offerte dal mercato interno nell'ambiente digitale;

16.   invita la Commissione a sostenere la creazione di contratti standardizzati facoltativi e di modalità e condizioni generali facoltative e normalizzate per il commercio elettronico al fine di garantire una relazione equilibrata, in considerazione del fatto che generalmente né i consumatori né gli imprenditori sono esperti tecnici e giuridici, ma a lasciare comunque alle parti l'opzione della libera contrattazione basata sul principio fondamentale, sancito dal diritto civile, della libertà di contrattare;

17.   chiede alla Commissione di imporre agli imprenditori che si avvalgono volontariamente dei contratti normalizzati e delle modalità e condizioni commerciali generali normalizzate il requisito di evidenziare le disposizioni contrattuali che differiscono da tali contratti;

18.   chiede alla Commissione di proporre la modifica delle norme che disciplinano le comunicazioni elettroniche per migliorare la trasparenza e la pubblicazione di informazioni per gli utenti finali;

Marchio di fiducia europeo per il commercio elettronico transfrontaliero

19.   invita la Commissione, una volta rimossi gli ostacoli all'integrazione della vendita al dettaglio del mercato interno, a valutare le possibilità di avviare la definizione relativa alle condizioni e a un logo per un marchio di fiducia europeo, al fine di garantire una maggiore sicurezza nel settore del commercio elettronico transfrontaliero e a garantire, a tale proposito, un quadro giuridico generale per i marchi di fiducia volontari, conformemente a quanto richiestole nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)(7); a tale riguardo raccomanda che ciò preveda:

   un sistema poco oneroso,
   l'assenza di concorrenza con marchi di fiducia o di qualità esistenti,
   la copertura di spese unicamente in caso di controversie,
   il principio di autoregolamentazione (il marchio non è attribuito a livello istituzionale, ma i commercianti lo utilizzano se dimostrano pubblicamente di aver fornito le informazioni obbligatorie entro un determinato periodo di tempo, di utilizzare i contratti raccomandati, di esaminare tempestivamente i reclami, di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie o di conformarsi ad altre norme europee),
   sanzioni in caso di uso improprio;

20.   rileva tuttavia i seguenti problemi connessi con l'attuazione di sistemi efficaci di marchi di fiducia:

   la riluttanza degli interessati a investire nella commercializzazione e nella promozione di tali sistemi;
   l'aumento delle possibilità di un uso fraudolento in assenza di un adeguato controllo;

21.   è convinto che i modi più efficaci di incoraggiare la fiducia dei consumatori siano i seguenti:

   sistemi settoriali specifici, fortemente appoggiati e controllati da un ente commerciale avente il sostegno delle piccole e medie imprese di tutto il settore;
   codici di condotta settoriali specifici per i fornitori di servizi, come promosso dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno(8) ("la direttiva servizi");
   referenze indipendenti destinate ai consumatori pubblicate su siti Internet per aiutare i consumatori a scegliere;
  

e chiede alla Commissione di agevolare lo scambio delle migliori pratiche relative a sistemi del genere;

22.   rileva che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali riguarda l'uso fraudolento di marchi di fiducia o di altri marchi nonché le false referenze dei consumatori; chiede agli Stati membri di provvedere affinché i loro Centri nazionali per la difesa dei consumatori siano informati di tali abusi;

23.   chiede alla Commissione di valutare l'esperienza già maturata con i marchi di fiducia esistenti e coronati da successo, in particolare quelli operanti in più di uno Stato membro, come Euro-Label, e di utilizzare tale esperienza al momento di definire il marchio di fiducia UE per il commercio elettronico transfrontaliero (verificando nel contempo se la diffusione dei marchi di fiducia nei nuovi Stati membri potrebbe essere ostacolata da una mancanza di risorse adeguate per finanziare l'introduzione di tali marchi);

24.   è fermamente convinto che i marchi di qualità offrono, in particolare, alle piccole e medie imprese una possibilità significativa di consolidare la fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale;

Carta europea dei diritti degli utenti nella società dell'informazione

25.   invita la Commissione, dopo aver consultato le organizzazioni dei consumatori, a presentare una Carta europea dei diritti degli utenti che chiarisca i diritti e i doveri degli attori della società dell'informazione, inclusi i consumatori, in particolare i diritti degli utenti per quanto riguarda il contenuto digitale (vale a dire dei diritti e dei doveri degli utenti nell'utilizzo del contenuto digitale), i diritti degli utenti che garantiscono norme di interoperabilità di base e i diritti degli utenti particolarmente vulnerabili (vale a dire il miglioramento dell'accesso a Internet per le persone con disabilità); qualora fosse temporaneamente impossibile redigere la Carta a causa dello sviluppo dinamico del settore, invita la Commissione a presentare una guida che illustri i diritti e i doveri degli attori della società dell'informazione nel contesto dell'attuale acquis;

26.   chiede alla Commissione di definire le libertà e i diritti fondamentali degli utenti nella società dell'informazione; considera, a tale riguardo, che alcune libertà e diritti degli utenti dovrebbero essere già sanciti nell'ambito dell'imminente comunicazione sui contenuti online nel mercato interno;

27.   ritiene che l'ambiente online e anche le tecnologie digitali consentano ai consumatori di ricevere offerte relative a un'ampia gamma di nuovi prodotti e servizi e che la proprietà intellettuale costituisca la vera e propria base di tali servizi; ritiene che i consumatori, onde trarre il massimo profitto da tali servizi e soddisfare le loro aspettative, abbiano bisogno di informazioni chiare in merito a quanto possono e non possono fare per quanto riguarda il contenuto digitale, la gestione dei diritti digitali e le questioni di tutela tecnologica; è convinto che i consumatori dovrebbero avere accesso a soluzioni interoperabili;

28.   chiede alla Commissione di diffondere e di far diffondere ampiamente dagli Stati membri e le organizzazioni interessate la Carta europea dei diritti degli utenti a tutti gli utenti di Internet affinché siano consapevoli dei loro diritti e siano in grado di farli valere;

Frammentazione del mercato interno nell'ambiente digitale

29.   invita la Commissione a proporre misure per porre fine alla frammentazione del mercato interno nell'ambiente digitale (ad esempio il rifiuto dell'accesso a merci, servizi e contenuti offerti in un contesto transfrontaliero), che si ripercuote in misura significativa sui consumatori, in particolare nei nuovi e nei piccoli Stati membri, solamente sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o del possesso di una carta di pagamento emessa in un determinato Stato membro, e invita la Commissione a informare regolarmente il Parlamento sui progressi compiuti in tale settore;

30.   è fermamente convinto che sia inaccettabile che taluni imprenditori che forniscono beni o servizi e contenuti via Internet in numerosi Stati membri neghino l'accesso ai loro siti web ai consumatori di altri Stati membri e li costringano a utilizzare i loro siti web nello Stato in cui il consumatore risiede o di cui ha la cittadinanza;

31.   chiede alla Commissione di proporre una norma relativa all'accesso ai prodotti forniti a livello transfrontaliero conformemente all'articolo 20 della direttiva servizi;

32.   chiede alla Commissione di monitorare da vicino l'efficacia dell'articolo 20 della direttiva servizi, in particolare per quanto riguarda i criteri oggettivi;

33.   si compiace per il fatto che la Commissione stia indagando in che modo la pratica della concessione di licenze territoriali o contratti territoriali esclusivi sia incompatibile con il mercato interno e la incoraggia e la invita ad informare approfonditamente il Parlamento sui risultati di tale indagine;

34.   sottolinea l'importanza di far sì che gli imprenditori europei nell'ambiente digitale abbiano buoni motivi per offrire beni, servizi e contenuti a livello transfrontaliero su tutto il mercato interno;

35.   rileva che l'interoperabilità è un fattore economico cruciale e sottolinea l'importanza di norme trainate dal settore industriale, accessibili e interoperabili a livello tecnico e giuridico per consentire economie di scala, garantire un accesso non discriminatorio ai dispositivi, ai servizi e al contenuto per i consumatori, promuovere il rapido sviluppo delle tecnologie e contribuire ad evitare la frammentazione del mercato; sottolinea che, almeno a livello del consumatore (utente finale) dovrebbe essere promossa la vera interoperabilità dei dispositivi, dei servizi e del contenuto;

Rafforzamento della protezione giuridica dei consumatori nell'ambiente digitale

36.   è convinto che l'aumento della fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale sarebbe reso possibile da un acquis comunitario in materia di protezione dei consumatori più chiaro e migliore, nell'interesse di strumenti giuridici orizzontali e dell'armonizzazione di taluni aspetti del diritto contrattuale dei consumatori; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, individuando le questioni relative alla fiducia dei consumatori;

37.   plaude alla proposta avanzata dalla Commissione nel Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori di inserire i file digitali nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo(9);

38.   ritiene che l'applicazione del sistema alle clausole contrattuali abusive dovrebbe essere rafforzato nel settore degli accordi di licenza con gli utenti finali e dovrebbe comprendere le cosiddette condizioni tecniche contrattuali;

39.   invita la Commissione a proporre l'estensione delle norme che disciplinano i contratti a distanza ai contratti conclusi tra i consumatori e gli operatori professionali nelle vendite all'asta on line, come pure ai contratti relativi ai servizi turistici (biglietti aerei, soggiorni in hotel, noleggio di veicoli, servizi per il tempo libero, ecc.) ordinati individualmente su Internet;

40.   invita la Commissione a semplificare e a standardizzare i requisiti concernenti le informazioni obbligatorie fornite dal venditore all'acquirente nel quadro dellle transazioni di commercio elettronico e, in tale contesto, a stabilire un ordine di priorità di tali informazioni definendo le informazioni obbligatorie essenziali;

41.   invita la Commissione a rendere più trasparente la catena di approvvigionamento nell'ambiente digitale, affinché il consumatore conosca sempre l'identità del fornitore e sappia se si tratta di un intermediario o di un fornitore finale;

42.   ritiene fermamente che sia inaccettabile che i consumatori siano trasferiti dal sito del venditore a altri siti senza esserne debitamente informati, dato che ciò fa sì che la vera identità dell'effettivo fornitore dei beni, servizi o contenuti sia celata ai consumatori;

43.   invita la Commissione a rafforzare la protezione del consumatore qualora quest'ultimo assuma tutti i rischi contrattuali, ad esempio pagando anticipatamente, e in particolare nei contratti elettronici;

44.   chiede alla Commissione di accelerare il suo esame dell'azione relativa ai meccanismi di ricorso collettivi per le controversie transfrontaliere tra imprese e consumatori nell'ambiente digitale;

45.   ricordando le esperienza positive di SOLVIT e della rete dei Centri europei dei consumatori, chiede la creazione di un sistema d'informazioni europeo e-consumer che offra a tutti i consumatori europei online una guida e informazioni dettagliate sui diritti e i doveri dei consumatori e delle imprese nell'ambiente digitale, orientamenti pratici circa le possibilità di risoluzione alternativa delle controversie, sia sul piano generale che, eventualmente, nei singoli casi;

46.   chiede alla Commissione di far sì che i consumatori siano efficacemente protetti dagli attacchi alla sicurezza e alla vita privata nell'ambiente digitale mediante misure sia regolamentari che tecniche;

47.   chiede alla Commissione di verificare dettagliatamente le tendenze relative alla protezione dei consumatori nel commercio elettronico mediante telefonia mobile, ponendo in particolare l'accento sulla tutela dei giovani consumatori;

48.   chiede agli Stati membri di cooperare al perseguimento dell'obiettivo di un elevato livello di tutela dei consumatori nell'ambiente digitale su tutto il mercato interno;

49.   chiede alla Commissione di informare il Parlamento dei progressi compiuti in materia di tutela dei consumatori nell'ambiente digitale, comprese le misure concrete adottate nel dar seguito alla presente risoluzione, a intervalli periodici (preferibilmente una volta all'anno);

o
o   o

50.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
(2) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 109.
(3) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247.
(4) Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Consumer Confidence in E-Commerce: lessons learned from the e-confidence initiative".
(5) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(6) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(7) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(8) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(9) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.


Cuba
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 su Cuba
P6_TA(2007)0288RC-B6-0250/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione a Cuba e, in particolare, quelle del 17 novembre 2004(1) e del 2 febbraio 2006(2),

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali sui diritti umani nel mondo per gli anni 2004, 2005 e 2006, e vista le risoluzioni sulla politica dell'UE in materia del 28 aprile 2005(3), del 18 maggio 2006(4) e del 26 aprile 2007(5)

–   vista la sua risoluzione sul seguito del Premio Sakharov, del 14 dicembre 2006(6),

–   viste la dichiarazione della Presidenza del Consiglio del 14 dicembre 2005 sulle Damas de blanco, nonché le precedenti dichiarazioni del 26 marzo 2003 e del 5 giugno 2003 sulla situazione a Cuba,

–   vista la posizione comune 96/697/PESC del Consiglio su Cuba(7), adottata il 2 dicembre 1996 e periodicamente aggiornata,

–   viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 giugno 2007 su Cuba,

–   visto l'articolo 115 del suo regolamento,

A.   considerando che la difesa dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani, inclusi i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, continua ad essere uno dei principali obiettivi dell'Unione europea,

B.   considerando che sono tuttora detenuti decine di giornalisti indipendenti, dissidenti pacifici e difensori dei diritti umani (membri dell'opposizione democratica, legati per la maggior parte al progetto Varela), alcuni dei quali versano in gravi condizioni di salute e molti dei quali sono familiari stretti delle Damas de blanco,

C.   considerando che il Parlamento europeo ha assegnato il Premio Sakharov 2005 per la libertà di pensiero alle Damas de blanco; considerando che il rifiuto da parte delle autorità cubane di autorizzare le Damas de blanco a recarsi presso la sede del Parlamento per ritirare il proprio premio viola uno dei diritti umani fondamentali, ossia il diritto di lasciare liberamente il proprio paese e di farvi ritorno liberamente, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani,

D.   considerando che il Parlamento ha deciso di inviare una delegazione a Cuba per esaminare la situazione dei vincitori del premio Sakharov e deplorando il rifiuto delle autorità cubane di rilasciare i visti ai membri di detta delegazione;

E.   considerando inoltre che ad Oswaldo Payá Sardiñas, vincitore del Premio Sakharov 2002 del Parlamento, è stata sistematicamente negata la libertà di lasciare Cuba per accettare gli inviti di questo Parlamento e di altri organismi della UE,

F.   considerando la necessità di avviare a Cuba un processo di transizione politica verso una democrazia pluripartitica che veda la partecipazione e l'esercizio del potere decisionale di tutti i cubani attraverso un dialogo aperto che non escluda nessuno,

G.   considerando che, come riconosciuto dal Consiglio, non sono stati conseguiti risultati tangibili quanto al rispetto dei diritti umani a Cuba, nonostante la buona volontà che il Consiglio ha dimostrato sospendendo nel 2005 le misure complementari alla posizione comune,

H.   considerando che il dialogo politico tra la UE e il governo cubano, secondo le conclusioni del Consiglio, non deve dimenticare né trascurare il dialogo diretto e intenso con la società civile e l'opposizione pacifica e dovrebbe tenere conto della posizione della UE concernente la democrazia, i diritti umani universali e le libertà fondamentali, nonché della sua politica a sostegno ai difensori dei diritti umani in tutto il mondo,

I.   considerando che l'ultima revisione della posizione comune del Consiglio prevede che le visite di alto livello a l'Avana debbano includere incontri sia con le autorità cubane sia con l'opposizione pacifica e democratica e con la società civile, e che la situazione dei diritti umani sia un tema di discussione obbligatorio;

J.   si rammarica della decisione del Consiglio su diritti umani delle Nazioni Unite d'interrompere il monitoraggio degli abusi dei diritti umani a Cuba "

1.   deplora che, nonostante un primo trasferimento temporaneo di potere in 48 anni da Fidel Castro a una dirigenza collettiva guidata da suo fratello Raul Castro, il sistema politico, economico e sociale a Cuba rimanga essenzialmente invariato;

2.   deplora l'assenza di qualsiasi segnale significativo da parte delle autorità cubane in risposta agli appelli della UE per il pieno rispetto delle libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di associazione politica;

3.   deplora che non sia stato dato seguito alla richiesta del Parlamento e del Consiglio relativa all'immediato rilascio di tutti di prigionieri politici e di coscienza e ribadisce che l'incarcerazione dei dissidenti cubani a causa dei loro ideali e delle loro attività politiche e pacifiche è contraria alla Dichiarazione universale dei diritti umani;

4.   esorta il Consiglio e la Commissione a continuare ad adottare qualsiasi azione risulti necessaria per esigere il rilascio dei prigionieri politici e per assicurare che venga posta immediatamente fine alle vessazioni ai danni di oppositori politici e di difensori dei diritti umani;

5.   chiede alle istituzioni della UE che offrano appoggio incondizionato e pieno incoraggiamento all'avvio di un processo pacifico di transizione politica verso una democrazia pluripartitica a Cuba, conformemente alla posizione comune del Consiglio 96/697/CFSP;

6.   accoglie con favore l'accordo recentemente raggiunto dai gruppi cubani di opposizione racchiuso nel documento "Unidad por la Libertad"; invita la Commissione a preparare un piano d'azione per la diffusione di detto documento tra la popolazione cubana;

7.   ricorda che la riconciliazione e la comprensione reciproca devono includere tutti i cubani che sono disposti ad operare pacificamente per la libertà, la democrazia e l'armonia;

8.   esorta la UE a continuare il loro dialogo con la società civile cubana e di offrire il loro appoggio per un cambiamento pacifico a Cuba mediante strumenti di cooperazione allo sviluppo, tra cui lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani(8);

9.   sottolinea che la posizione comune 96/697/CFSP su Cuba rimane pienamente valida, così come lo rimangono i suoi obiettivi; deplora profondamente che le visite di alto livello delle istituzioni della UE e degli Stati membri tenutesi finora abbiano comportato colloqui con tutte le autorità del regime cubano ma non riunioni dirette con i rappresentanti dell'opposizioni democratica pacifica o i familiari dei prigionieri politici;

10.   conferma la sua decisione di inviare una delegazione ufficiale del Parlamento a Cuba ed esorta le autorità cubane a modificare la loro posizione e ad autorizzare l'ingresso di tale delegazione;

11.   esorta le autorità cubane ad autorizzare con effetto immediato le Damas de Blanco a lasciare l'isola affinché possano accettare l'invito del Parlamento europeo e incarica il proprio Presidente di adottare tutte le misure possibili per far sì che i vincitori del premio possano davvero venire a ritirarlo di persona;

12.   rinnova il proprio invito ad Oswaldo Payá Sardiñas e chiede che le autorità cubane gli consentano di recarsi in Europa affinché possa esprimersi dinanzi alle istituzioni della UE;

13.   chiede che le autorità cubane permettano ai membri dell'opposizione politica, agli attivisti per i diritti umani e a tutti i cittadini di recarsi all'estero liberamente e di ritornare a Cuba liberamente;

14.   rileva che il Consiglio ha deciso di invitare una delegazione cubana a Bruxelles al fine di riprendere un dialogo politico esaustivo e aperto con le autorità cubane; spera che, nella preparazione di detta visita, il Consiglio includa nei colloqui con il governo cubano la questione degli inviti rivolti dalle istituzioni della UE alle Damas de Blanco e a Oswaldo Payá sardiñas, nonché il desiderio del Parlamento di inviare una delegazione a Cuba;

15.   ritiene estremamente importante che qualsiasi rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche, inclusi gli aiuti allo sviluppo, tra la UE e le autorità cubane che possa derivare da un dialogo politico esaustivo e aperto sia vincolato a miglioramenti concreti e verificabili delle condizioni dei diritti umani di tutti i cittadini cubani, a partire dal rilascio di tutti i prigionieri politici e di coscienza;

16.   condanna le politiche di discriminazione sessuale e di repressione come finora praticate a Cuba ed accoglie con favore le campagne di istruzione contro la discriminazione sessuale che sono attualmente attuate dal centro nazionale per l'educazione sessuale di Cuba;

17.   ricorda che la prossima revisione della posizione comune del Consiglio è programmata per il giugno 2008;

18.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Assemblea EUROLAT, al governo cubano e all'Assemblea nazionale del potere popolare nonché alla Damas de Blanco e a Oswaldo Payá Sardiñas, vincitori del Premio Sakharov del Parlamento.

(1) GU C 201 E del 18.8.2005, pag. 83.
(2) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 81.
(3) GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 107.
(4) GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 341.
(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0165.
(6) Testi approvati, P6_TA(2006)0601.
(7) GU L 322 del 12.12.1996, pag. 1.
(8) Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).


Diritti dell'uomo in Etiopia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla situazione in Etiopia
P6_TA(2007)0289RC-B6-0246/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla crisi post-elettorale e le gravi violazioni dei diritti umani in Etiopia, in particolare quelle del 7 luglio 2005 sulla situazione dei diritti umani in Etiopia(1), del 13 ottobre 2005 sulla situazione in Etiopia(2), del 15 dicembre 2005 sulla situazione in Etiopia e i nuovi conflitti alle frontiere(3), del 16 novembre 2006 sull'Etiopia(4) e del 10 maggio 2007 sul Corno d'Africa: un partenariato politico regionale dell'UE per la pace, la sicurezza e lo sviluppo(5),

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che in data 11 giugno 2007 un tribunale etiope ha giudicato 38 esponenti dell'opposizione colpevoli di reati connessi alle proteste popolari suscitate dalle elezioni contestate di due anni fa, reati che vanno dal "vilipendio alla costituzione" all''alto tradimento aggravato,

B.   considerando che la sentenza è attesa per il prossimo mese e che gli accusati rischiano la pena capitale,

C.   considerando che tra gli incriminati figurano Hailu Shawel, presidente della Coalizione per l'unità e la democrazia, il Prof. Mesfin Woldemariam, ex presidente del Consiglio etiope dei diritti umani, il Dr. Yacob Hailemariam, ex inviato speciale dell'ONU ed ex pubblico ministero presso il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, il Dr. Berhanu Nega, sindaco eletto di Addis Abeba, e la sig.ra Birtukan Mideksa, ex giudice, tutti dichiarati prigionieri di coscienza da Amnesty International,

D.   considerando che i 38 prigionieri, che si sono tutti dichiarati innocenti, figurano fra le circa 30 000 persone arrestate nel corso di un'azione del regime contro i dimostranti che protestavano contro il governo del Primo ministro Meles Zenawi, accusato di aver commesso brogli elettorali in occasione della consultazione elettorale del 2005,

E.   considerando che il rapporto della commissione d'inchiesta costituita dal parlamento etiope alla fine del novembre 2005 per indagare sulle violenze del giugno e del novembre 2005, conclude che 193 civili sono stati uccisi e 763 feriti dalle forze di sicurezza governative; che detto rapporto ha accertato che alcune delle vittime sono state uccise da un unico proiettile alla testa e che i tiratori scelti hanno puntato l'arma su alcuni leader dell'opposizione, e che, sempre secondo il rapporto, i dimostranti erano inermi e le forze di sicurezza hanno ecceduto nell'uso della forza,

F.   considerando che il rapporto afferma anche che un ragazzo di 14 anni è stato ucciso durante le manifestazioni; che il fratello, accorso in suo aiuto, è stato abbattuto a colpi di arma da fuoco alle spalle e che Etenesh Yimam, moglie di un candidato di opposizione, è stata abbattuta dinanzi alla propria abitazione di fronte ai figli,

G.   considerando che la Coalizione per l'unità e la democrazia (CUD) ha attribuito la responsabilità di tali fatti alle forze di sicurezza, mentre Meles Zenawi ha accusato l'opposizione di aver dato origine alle proteste violente,

H.   considerando che il presidente e il vicepresidente della commissione d'inchiesta sono stati costretti alla fuga a seguito delle pressioni esercitate dal governo, che cercava di far cambiare le risultanze dell'inchiesta, e che una testimonianza di tali fatti è stata resa al Parlamento europeo dal vicepresidente della commissione d'inchiesta Woldemichael Meshesha nel corso di un'audizione svoltasi il 5 giugno 2007,

I.   considerando che i giornalisti continuano a subire arresti e che si impedisce loro l'esercizio della professione,

J.   considerando che, secondo quanto viene riferito, nel gennaio 2007 le forze di polizia hanno percosso e gravemente ferito degli studenti nelle città di Dembi Dollo e Ghimbi, e che a seguito di tali fatti tre studenti hanno perduto la vita e altri 30-50 sono stati tratti in arresto,

K.   considerando che alcune persone accusate di terrorismo internazionale, fra cui dei cittadini dell'Unione europea, sono state illegalmente detenute e "rese",

L.   considerando che la stabilità politica e democratica dell'Etiopia è essenziale per lo sviluppo dei Paesi del Corno d'Africa,

M.   considerando che l'Etiopia necessita di un processo di riconciliazione in grado di ritrovare la strada smarrita della democrazia e di spianare la via a uno sviluppo sostenibile rispettoso dei diritti umani fondamentali, del pluralismo politico, dei diritti delle minoranze, in particolare quella degli Oromos, e della preminenza del diritto,

N.   considerando che l'Etiopia è cofirmataria dell'Accordo di Cotonou(6), il cui articolo 96 dispone che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è un elemento essenziale della cooperazione ACP-UE,

O.   considerando che membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si sono incontrati il 16 giugno 2007 ad Addis Abeba con l'Unione africana (UA), con funzionari etiopi e con il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana,

1.   invita il governo etiope a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i prigionieri politici, compresi i membri eletti del Parlamento, i leader del CUD, i militanti per i diritti umani, i giornalisti, gli insegnanti, gli studenti, i sindacalisti e i comuni cittadini attualmente detenuti;

2.   deplora il recente giudizio di colpevolezza emesso da un tribunale etiope nei confronti di 38 esponenti dell'opposizione, di militanti per i diritti umani e di giornalisti, e condanna fermamente l'assenza di garanzie di difesa in tale procedimento, che si è svolto senza riguardo per gli standard internazionali che richiedono un libero ed equo processo e che è stato ampiamente condannato dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani;

3.   sollecita le autorità giudiziarie etiopi a riesaminare il verdetto ed invita il governo dell'Etiopia ad annullare eventuali sentenze capitali e/o detentive e a garantire l'indipendenza dell'apparato giudiziario;

4.   accoglie con favore il rilascio il 10 aprile 2007 di 28 accusati, fra cui sette giornalisti, una dei quali, Serkalem Fasil, al sesto mese di gravidanza al momento dell'arresto, si è vista negare adeguate cure mediche;

5.   chiede la costituzione di una commissione internazionale d'inchiesta indipendente ed esorta il governo etiope a permettere una prosecuzione indipendente dell'inchiesta originaria e a dare alla commissione accesso illimitato alle fonti e ai documenti pertinenti per le indagini;

6.   condanna l'arresto di giornalisti indipendenti ed invita il governo etiope a garantire la libertà di stampa;

7.   sollecita il governo etiope ad aprire immediatamente un'inchiesta sugli incidenti a Dembi Dollo e Ghimbi in cui sono stati coinvolti studenti e ad assicurare i responsabili alla giustizia;

8.   invita il governo etiope a rivelare il numero totale di persone detenute e a permettere che tutti i detenuti possano entrare in contatto con le loro famiglie e beneficiare di assistenza legale e di cure mediche;

9.   condanna la detenzione e le consegne arbitrarie di persone accusate di terrorismo internazionale, fra cui cittadini UE, e chiede al governo etiope di rivelare immediatamente le informazioni relative a tali consegne;

10.   invita il regime etiope a rispettare i diritti umani, la preminenza del diritto e le libertà democratiche, fra cui la libertà di associazione e di espressione, la Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite e la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, e a dare attuazione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;

11.   sollecita il governo etiope a impegnarsi in serio dialogo con l'opposizione e la società civile ai fini di una riconciliazione nazionale che permetta l'instaurarsi di un autentico processo di democratizzazione;

12.   invita la Commissione, il Consiglio, l'Unione africana e le Nazioni Unite a incoraggiare e sostenere un dialogo inter-etiope a tutto campo, con la partecipazione dei partiti politici e della società civile, al fine di elaborare una soluzione durevole per l'attuale crisi politica;

13.   invita la Commissione e il Consiglio a rivolgere al governo etiope la chiara richiesta di rilasciare immediatamente ed incondizionatamente tutti i detenuti politici;

14.   invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a condannare il ricorso alla pena capitale in Etiopia;

15.   chiede formalmente alla Commissione e al Consiglio di condividere con il Parlamento europeo le relazioni prodotte da quanti, per conto della Commissione e del Consiglio, operano come osservatori nei processi attualmente in corso, come quello a carico del britannico Michael Ellman e di altri;

16.   chiede alla Commissione e al Consiglio di condannare fermamente il governo etiope per la brutale repressione seguita alle elezioni del maggio 2005 e per le gravi violazioni dei diritti umani e della democrazia da allora perpetrate dalle autorità, e a monitorare la situazione in Etiopia;

17.   invita la Commissione e il Consiglio a seguire per l'Etiopia una politica post-elettorale coerente;

18.   invita il Consiglio europeo a considerare l'applicazione di sanzioni mirate contro alti esponenti governativi;

19.   invita la Commissione e il Consiglio a sostenere le vittime di efferate violazioni dei diritti umani e i familiari dei detenuti politici;

20.   chiede formalmente alla Commissione e al Consiglio di adottare azioni concrete per rimettere in marcia il processo democratico e per impedire l'ulteriore degrado della situazione dei diritti umani in Etiopia che, senza un pronto ed adeguato intervento, potrebbe avere conseguenze di grave portata per la regione;

21.   invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, mediante strumenti di cooperazione, lo sviluppo in Etiopia di mass media radiofonici e televisivi liberi;

22.   invita il Consiglio e la Commissione ad adottare una presa di posizione coordinata conformemente all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou; sottolinea che i programmi di cooperazione allo sviluppo nel quadro dell'Accordo di Cotonou dovrebbero essere subordinati al rispetto dei diritti umani e al buongoverno;

23.   invita le Nazioni Unite a nominare un "relatore speciale" incaricato di condurre in Etiopia un'inchiesta concernente l'indipendenza dell'apparato giudiziario e le detenzioni arbitrarie, la situazione in materia di diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, le violenze e le uccisioni all'indomani delle elezioni e le accuse di vilipendio alla costituzione e di alto tradimento mosse a leader dell'opposizione, giornalisti e militanti della società civile;

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, alla Commissione dell'Unione africana e al Parlamento panafricano, al governo etiope e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 495.
(2) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 116.
(3) GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 528.
(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0501.
(5) Testi approvati, P6_TA(2007)0180.
(6) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


Birmania
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla Birmania
P6_TA(2007)0290RC-B6-0248/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la prima sessione ufficiale sulla Birmania del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, svoltasi il 29 settembre 2006,

–   vista la dichiarazione del 25 maggio 2007 del Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, il quale invitava ad eliminare le restrizioni imposte a Daw Aung Suu Kyi e ad altri esponenti politici,

–   visto il dodicesimo vertice dell'ASEAN svoltosi nelle Filippine dal 9 al 15 gennaio 2007,

–   vista l'ottava riunione dei ministri degli affari esteri dell'ASEM svoltasi in Germania il 28 e 29 maggio 2007,

–   vista la lettera in data 15 maggio 2007 inviata al generale Than Shwe e firmata da 59 ex Capi di Stato che chiedono l'immediato rilascio di Aung San Suu Kyi, sola vincitrice del Premio Nobel per la pace a essere detenuta,

–   viste le sue precedenti risoluzioni del 12 maggio 2005(1), del 17 novembre 2005(2) e del 14 dicembre 2006(3) sulla Birmania,

–   visto il regolamento (CE) n. 481/2007 della Commissione del 27 aprile 2007(4) che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania,

–   visto il 17° anniversario della vittoria della Lega nazionale per la democrazia (LND) alle elezioni parlamentari del 27 maggio 1990,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che Daw Aung San Suu Kyi, leader della LND, Premio Nobel per la pace e vincitrice del Premio Sakarov, ha trascorso undici degli ultimi diciassette anni agli arresti domiciliari,

B.   considerando che il 25 maggio 2007 il Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC) ha prorogato di un altro anno la detenzione illegale di Daw Aung San Suu Kyi,

C.   considerando che l'SPDC continua a sottoporre la popolazione birmana a gravi abusi dei diritti umani, quali lavori forzati, persecuzione di dissidenti, reclutamento di bambini soldato e trasferimenti forzati,

D.   considerando che il 30% della popolazione birmana, circa 15 milioni di persone, vive sotto la soglia di povertà,

E.   considerando che la Convenzione nazionale, convocata la prima volta nel 1993 per elaborare una costituzione, ma da allora più volte sospesa, si riunirà il 18 luglio 2007 per una sessione finale, ma che essa manca di legittimità e di credibilità internazionale a seguito dell'assenza di rappresentanti eletti democraticamente, in particolare di rappresentanti della LND,

F.   considerando che l'ASEAN ha assunto un atteggiamento più determinato nei confronti degli abusi perpetrati dal regime militare birmano e che insiste affinché il paese migliori la propria situazione dei diritti umani e accetti la democrazia,

G.   considerando che il 15 maggio 2007 Russia e Birmania hanno concluso un accordo per costruire un reattore di ricerca nucleare in Birmania, nonostante le preoccupazioni internazionali quanto alle norme di sicurezza e al rischio di un doppio utilizzo;

1.   chiede l'immediato e incondizionato rilascio di Daw Aung San Suu Kyi;

2.   deplora il fatto che Daw Aung San Suu Kyi abbia scontato anni di reclusione agli arresti domiciliari, compreso il confino solitario, e dal 2003 sia stata autorizzata a lasciare il proprio domicilio solo per cure mediche urgenti e per incontrare brevemente il Sottosegretario generale dell'ONU per gli affari politici;

3.   condanna la repressione incessante e la persecuzione continua perpetrata dall'SPDC nei confronti del popolo birmano, nonché l'imprigionamento di attivisti favorevoli alla democrazia; richiama in particolare l'attenzione sul caso di U Win Tin, giornalista di 78 anni, detenuto come prigioniero politico da quasi vent'anni per aver scritto una lettera all'ONU sul trattamento crudele dei prigionieri politici e sulle loro misere condizioni di vita;

4.   insiste affinché U Win Tin e tutti i prigionieri politici (circa 1.200) vittime dell'SPDC siano immediatamente rilasciati;

5.   deplora il fatto che, nonostante le condizioni in cui versa il paese, le critiche a livello regionale e internazionale e quarantacinque anni di governo, l'SPDC non sia stato in grado di effettuare progressi sostanziali verso la democrazia;

6.   esorta a rafforzare la legittimità della Convenzione internazionale includendovi la LND e altri partiti e gruppi politici, e a far sì che essa adotti un tracciato verso la democrazia, che rifletta i reali auspici della popolazione birmana, in luogo di consolidare l'oppressione militare al potere;

7.   si compiace della dichiarazione effettuata dal Presidente del 12° Vertice dell'ASEAN, in occasione del quale i leader dell'ASEAN "hanno esortato la Birmania ad effettuare maggiori progressi verso una riconciliazione nazionale", hanno chiesto "il rilascio di tutte le persone arrestate e l'avvio di un effettivo dialogo con tutte le parti interessate" e hanno convenuto "sulla necessità di mantenere la credibilità dell'ASEAN, in qualità di organizzazione regionale efficace, dimostrandone la capacità di gestire importanti questioni di carattere regionale";

8.   deplora tuttavia che la missione d'inchiesta in Birmania effettuata nel 2006 dal ministro degli affari esteri della Malaysia, dotato di mandato dell'11° Vertice dell'ASEAN, non si sia ancora tradotta in misure più efficaci contro la giunta militare birmana e confida che tali misure saranno adottate prossimamente;

9.   esorta il Consiglio e la Commissione a continuare le relazioni costruttive con i paesi dell'ASEAN e a garantire che i negoziati per il libero scambio UE-ASEAN siano utilizzati per accrescere le pressioni sull'SPDC, a favore di un governo civile e democratico;

10.   deplora il fatto che al Ministro degli affari esteri birmano Nyan Win sia stato permesso di partecipare all'ottava riunione dei ministri degli affari esteri dell'ASEM, svoltasi quest'anno in Germania, solo qualche giorno dopo che la giunta militare birmana aveva prorogato di un altro anno gli arresti domiciliari di Daw Aung San Suu Kyi; rammenta che Nyan Win è nella lista delle persone colpite da divieto di viaggio nell'UE e invita gli Stati membri dell'UE ad applicare tale divieto con maggiore rigore;

11.   insiste affinché l'Agenzia internazionale di energia atomica sottoponga la costruzione di qualsiasi reattore di ricerca nucleare in Birmania al rispetto delle clausole di salvaguardia, onde garantire che qualsiasi programma nucleare civile non sia deviato per scopi militari e invita il regime birmano a tenere fede agli impegni assunti ai sensi del trattato di non proliferazione nucleare;

12.   esorta Cina e India ad utilizzare la loro influenza economica e politica nei confronti delle autorità birmane affinché nel paese si verifichino miglioramenti sostanziali e, in ogni caso, a cessare le forniture di armamenti e di altri mezzi strategici;

13.   invita le industrie che investono in Birmania ad assicurare che i loro progetti siano realizzati nel rispetto dei diritti umani effettivi e, in caso di abuso di tali diritti, a sospendere l'attività nel paese; esprime il proprio disappunto dinanzi al fatto che taluni paesi abbiano ritenuto opportuno aumentare sostanzialmente gli investimenti in Birmania, nonostante la disastrosa situazione dei diritti umani nel paese;

14.   si compiace del fatto che l'UE abbia rinnovato le sanzioni mirate, ma riconosce che esse non hanno permesso di realizzare l'impatto auspicato su quanti sono direttamente responsabili delle sofferenze della popolazione birmana; invita il Consiglio a garantire che tutti gli Stati membri applichino rigorosamente le misure restrittive in vigore;

15.   invita il Consiglio ad estendere la portata delle sanzioni e ad ampliare la lista delle persone perseguibili, affinché comprenda tutti i ministri dell'SPDC, deputati, membri, sostenitori e lavoratori, oltre ai membri delle loro famiglie, uomini d'affari e altre persone importanti alleati del regime;

16.   constata che, conformemente alla posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006(5), che proroga le misure restrittive contro la Birmania, il sostegno è limitato agli aiuti e all'assistenza umanitari per coloro che più ne hanno bisogno; insiste affinché qualsiasi aiuto destinato alla Birmania sia consegnato per il tramite di ONG e raggiunga la popolazione cui è destinato, coinvolgendo il meno possibile l'SPDC;

17.   propone, in tale contesto, che siano effettuati tutti gli sforzi possibili per rafforzare i contatti e siano concepiti programmi incentrati sulla società civile birmana, in particolare sui gruppi di donne e sulle minoranze etniche;

18.   deplora il fatto che il 12 gennaio 2007 Cina e Russia con il sostegno del Sudafrica, abbiano posto il veto al progetto di risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla Birmania e invita il Consiglio di sicurezza dell'ONU a raddoppiare gli sforzi per ottenere il sostegno unanime a una risoluzione vincolante che esiga il rilascio dei prigionieri politici, inclusa Daw Aung San Suu Kyi;

19.   si compiace della nomina di Ibrahim Gambari a Consigliere speciale per la Birmania del Segretario generale dell'ONU, in un momento cruciale per la strategia dell'ONU nei confronti della Birmania, e invita l'SPDC a cooperare pienamente con l'ONU e a non ostruirne l'attività;

20.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai governi dei paesi dell'ASEAN, alla Lega nazionale per la democrazia della Birmania, al Consiglio di Stato della Birmania per la pace e lo sviluppo, al governo della Repubblica popolare cinese, al governo dell'India, al governo della Russia, al Direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 410.
(2) GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 473.
(3) Testi approvati, P6_TA(2006)0607.
(4) GU L 111 del 28.4.2007, pag. 50.
(5) GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77.

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