Indice 
Testi approvati
Giovedì 11 ottobre 2007 - Bruxelles
Conclusione degli accordi pertinenti ai sensi dell'articolo XXI del GATS *
 Adesione di Bulgaria e Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali *
 Raccolta e gestione di dati sulla politica comune della pesca *
 Finanziamento della politica agricola comune *
 Accordo CE-Stati Uniti sui trasporti aerei *
 Composizione del Parlamento europeo
 Situazione umanitaria a Gaza
 Uccisioni di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale, e ruolo dell'Unione europea nella lotta contro tale fenomeno
 Lotta al contrabbando di sigarette (Accordo CE - Philip Morris)
 Capacità aeroportuale e gestione a terra
 Strategia globale di controllo del cancro
 Cattedrale cattolica romana di San Giuseppe a Bucarest, Romania

Conclusione degli accordi pertinenti ai sensi dell'articolo XXI del GATS *
PDF 192kWORD 33k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione degli accordi pertinenti ai sensi dell'articolo XXI del GATS con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese), la Colombia, Cuba, l'Ecuador, Hong Kong Cina, l'India, il Giappone, la Corea, la Nuova Zelanda, le Filippine, la Svizzera e gli Stati Uniti, nonché sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (11507/2007 – COM(2007)0154 – C6-0239/2007 – 2007/0055(CNS))
P6_TA(2007)0424A6-0340/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0154),

–   visti l'articolo 133, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 300, paragrafo 2 del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0239/2007),

–   visti l'articolo 43, paragrafo 1, l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0340/2007),

1.   approva la conclusione degli accordi;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi terzi che sono parte dei summenzionati accordi pertinenti.


Adesione di Bulgaria e Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali *
PDF 188kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (COM(2007)0217 – C6-0157/2007 – 2007/0077(CNS))
P6_TA(2007)0425A6-0319/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2007)0217),

–   visto il trattato CE,

–   visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

–   visto l'articolo 3, paragrafo 4 dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania(1), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0157/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0319/2007),

1.   approva la raccomandazione della Commissione;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la raccomandazione della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).


Raccolta e gestione di dati sulla politica comune della pesca *
PDF 185kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati alieutici essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (COM(2007)0369 – C6-0235/2007 – 2007/0127(CNS))
P6_TA(2007)0426A6-0317/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0369),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0235/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0317/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Finanziamento della politica agricola comune *
PDF 351kWORD 110k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(2007)0122 – C6-0116/2007 – 2007/0045(CNS))
P6_TA(2007)0427A6-0321/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0122),

–   visto l'articolo 37, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0116/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0321/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 10
(10)  Dato che non è necessario che gli Stati membri informino la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare le risorse annullate o di modificare il piano di finanziamento del relativo programma di sviluppo rurale, è opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
soppresso
Emendamento 2
CONSIDERANDO 12
(12)  È necessario chiarire la base giuridica per l'adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005. In particolare, è opportuno che la Commissione possa adottare modalità di applicazione per la pubblicazione di informazioni sui beneficiari della politica agricola comune, per le misure di intervento per le quali nell'ambito della pertinente organizzazione comune dei mercati non è fissato un importo unitario e per gli stanziamenti riportati allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
(12)  È necessario chiarire la base giuridica per l'adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché garantire, dopo aver ricevuto il parere dei servizi giuridici della Commissione, che all'atto dell'applicazione delle sanzioni non si compiano discriminazioni fra i beneficiari del sostegno a titolo della politica agricola comune. In particolare, è opportuno che la Commissione possa adottare modalità di applicazione per la pubblicazione di informazioni sui beneficiari della politica agricola comune, per le misure di intervento per le quali nell'ambito della pertinente organizzazione comune dei mercati non è fissato un importo unitario e per gli stanziamenti riportati allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 14
(14) Rendendo tali informazioni accessibili al pubblico si rafforza la trasparenza sull'uso dei fondi comunitari nell'ambito della politica agricola comune e se ne migliora la corretta gestione finanziaria, grazie in particolare ad un maggior controllo pubblico sull'utilizzazione di tali somme. Data l'estrema importanza degli obiettivi perseguiti appare giustificato, alla luce del principio di proporzionalità e dell'obbligo della protezione dei dati personali, prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti dato che questa disposizione non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per prevenire le irregolarità.
(14)  Rendendo tali informazioni accessibili al pubblico si rafforza la trasparenza sull'uso dei fondi comunitari nell'ambito della politica agricola comune e se ne migliora una comprensione dei cittadini in ordine al sostegno all'agricoltura polifunzionale dell'Europa e relativamente alla corretta gestione finanziaria di questi fondi. Tenuto conto dell'importanza preminente degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di proporzionalità e del requisito della protezione dei dati personali, è giustificato rendere accessibili al pubblico tali informazioni in quanto esse non vanno al di là di quanto è necessario fare in una società democratica per prevenire le irregolarità. Gli agricoltori forniscono ad ogni membro della società prestazioni per le quali le aziende ottengono una compensazione. Fra tali prestazioni rientrano in particolare l'approvvigionamento di quasi 500 milioni di cittadini europei con prodotti a prezzi economici e di buona qualità, la messa a disposizione di materie prime rinnovabili, di energia rinnovabile e la salvaguardia dell'ambiente rurale. Per ottenere tale compensazione, le aziende agricole devono rispettare impegni chiaramente definiti che sono controllati rigorosamente dalle autorità.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)
(14 bis)  La pubblicazione di tali informazioni tange in misura notevole i diritti alla riservatezza della persona degli interessati. È pertanto tassativamente necessario inserire nel regolamento del Consiglio disposizioni sostanziali per la protezione giuridica dei dati nonché gli elementi essenziali della pubblicazione invece di riservarli alle modalità d'esecuzione. Occorre in particolare garantire che gli interessati siano informati con anticipo della pubblicazione. E' essenziale stipulare che coloro che utilizzano o esaminano i dati provvedano a firmare o a iscriversi.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 14 TER (nuovo)
(14 ter)  Le disposizioni sulla trasparenza rappresentano uno strumento fondamentale del controllo di bilancio. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei fondi pagati a titolo del bilancio comunitario in caso di gravi violazioni dell'obbligo di trasparenza. A tal fine occorre prevedere un periodo transitorio.
Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 2, comma 1 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
1 bis) all'articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori gli uffici o gli organismi che rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri informano la Commissione dei riconoscimenti effettuati, includendo una valutazione del rispetto da parte dell'organismo pagatore delle condizioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri informano altresì la Commissione di modifiche rilevanti nelle strutture o nel funzionamento dell'organismo pagatore riconosciuto, che potrebbero incidere sul rispetto delle condizioni da parte degli organismi pagatori.".
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (NUOVO)
Articolo 6, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
1 ter) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può revocare il riconoscimento a meno che lo Stato membro non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che la Commissione stabilisce in funzione della gravità del problema.".
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUATER (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
1 quater) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:
"4 bis. La Commissione controlla il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri. Se un organismo pagatore riconosciuto non soddisfa o non soddisfa più una o più delle condizioni stabilite al paragrafo 1, la Commissione ordina allo Stato membro di ritirare il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non compia le modifiche necessarie entro un periodo che la Commissione deve determinare in funzione della gravità del problema."
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 7 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
1 quinquies) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
Organismi di certificazione
L'organismo di certificazione è un ente giuridico pubblico o privato designato dallo Stato membro per certificare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto, tenendo conto della gestione e dei sistemi di controllo.
Se un organismo di certificazione non può adempiere o non può più adempiere ai suoi compiti, lo Stato membro ritira la designazione, a meno che l'organismo di certificazione non compia le modifiche necessarie entro un periodo da determinare in relazione alla gravità del problema.
Gli Stati membri informano la Commissione della designazione degli organismi di certificazione, includendo una valutazione della loro capacità di adempiere ai compiti indicati. Gli Stati membri informano altresì la Commissione in caso di modifiche rilevanti nelle strutture o nel funzionamento degli organismi di certificazione, che potrebbero eventualmente incidere sulla capacità degli stessi di adempiere ai loro compiti.
La Commissione controlla la designazione degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri nonché il loro funzionamento. Se un organismo di certificazione non può o non può più adempiere ai suoi compiti, la Commissione ordina allo Stato membro che l'ha designato di ritirare la designazione, a meno che l'organismo di certificazione non compia le modifiche necessarie entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema."
Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEXIES (NUOVO)
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
1 sexies) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Senza pregiudizio dei suddetti obblighi, ogni Stato membro, a livello nazionale opportuno, prima di ricevere il finanziamento comunitario nell'anno N, su base annuale, quale parte della sintesi annuale di cui all'articolo 53 ter, paragrfao 3, del regolamento finanziario, rilascia una dichiarazione, basata sulle revisioni contabili e le dichiarazioni disponibili, nella quale dichiara che le strutture di controllo finanziarie necessarie ai sensi del diritto comunitario esistono e funzionano".
Emendamenti 11 e 12
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
a) la Commissione ha già adottato almeno due decisioni, a norma dell'articolo 31, per l'esclusione dal finanziamento comunitario di spese sostenute dallo Stato membro per la stessa misura e per gli stessi motivi;
a) la Commissione ha già adottato nei confronti dello stesso organismo pagatore di uno Stato membro almeno due decisioni, a norma dell'articolo 31, per l'esclusione dal finanziamento comunitario di spese sostenute dallo Stato membro per la stessa misura e per gli stessi motivi. Questa condizione sarà ritenuta rispettata nei casi in cui la seconda decisione non riguardi lo stesso organismo pagatore di uno Stato membro se dalla situazione generale risulta che persiste l'errore constatato presso il primo organismo pagatore controllato. Tale misura è applicata per la prima volta dopo il 16 ottobre 2008, data alla quale, conformemente all'articolo 2, entrerà in vigore il presente regolamento;
Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 17 bis, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell'ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera a).";
La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell'ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera a); la percentuale è ridotta se lo Stato membro interessato ha nel frattempo rimosso in parte le carenze menzionate nella precedente decisione della Commissione. La Commissione può decidere di aumentare annualmente tale percentuale se si constata che le suddette carenze persistono da quattro anni o più.
Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 17 bis, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
3 bis.  Se durante la procedura di liquidazione dei conti lo Stato membro dimostra che le riduzioni o la sospensione dei pagamenti mensili imposte in conformità del presente articolo non sono sufficientemente motivate, gli importi corrispondenti alle riduzioni o alla sospensione dei pagamenti in questione vengono immediatamente restituiti a tale Stato membro, maggiorati degli oneri dovuti per legge e conformi agli usi.
Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 31, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
5 bis) all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo, della durata e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato alla Comunità."
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)
Articolo 31, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
6 bis)  All'articolo 31 è aggiunto il seguente paragrafo 5bis:
"5 bis. La Commissione redige una relazione annuale che individua gli importi esclusi dai finanziamenti comunitari a seguito del mancato rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi ai sensi del regolamento (CEE) n. 4045/89 nonché gli importi che non hanno potuto essere esclusi a causa dell'omissione della notifica tempestiva agli Stati membri, come previsto dal paragrafo 5, lettera c).
La prima relazione annuale inoltre individua i dati descritti al paragrafo precedente per anni già trascorsi della prospettiva finanziaria precedente".
Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 6 TER (nuovo)
Articolo 32, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
6 ter)  All'articolo 32, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono interamente a carico dello Stato membro. È ammesso un periodo transitorio di cinque anni.
Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma.
Qualora nell'ambito del procedimento di recupero un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.
Tuttavia qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nei termini di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 000 000 EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale".
Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 33, paragrafo 4, comma 2 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
7) all'articolo 33, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;
soppresso
Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 7 BIS (nuovo)
Articolo 33, paragrafo 8, comma 1 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
7 bis)  All'articolo 33, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
"8. Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico dello Stato membro interessato e sono iscritte in bilancio decorsi quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni, qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano prima della chiusura".
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA QUATER)
Articolo 42, punto 8 ter) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
8 ter) le modalità relative all'obbligo degli Stati membri di pubblicare informazioni sui beneficiari, previsto dall'articolo 44 bis, compresi gli aspetti relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
8 ter) se del caso, le modalità relative all'obbligo degli Stati membri di pubblicare informazioni sui beneficiari, previsto dall'articolo 44 bis, compresi gli aspetti relativi alla perseguibilità, allo sfruttamento e all'uso di dati da parte di terzi nonché alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla protezione di tali persone contro gli attivisti radicali per i diritti degli animali;
Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 9 BIS (nuovo)
Articolo 43, comma 1 bis (regolamento (CE) n. 1290/2005)
9 bis) all'articolo 43 è aggiunto il seguente comma:
"Entro due anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra le esperienze acquisite attraverso la pubblicazione delle informazioni riguardanti i beneficiari dei pagamenti agricoli. Tale relazione comprende un resoconto della destinazione d'uso dei dati e delle persone che li hanno utilizzati nonché una valutazione dei vantaggi o meno della pubblicazione di tali dati dal punto di vista dell'apertura, della trasparenza e della pubblica comprensione della politica agricola comune. Inoltre, la Commissione indica se è auspicabile la pubblicazione centralizzata delle informazioni a livello di Commissione o, eventualmente, il motivo per il quale ciò non è opportuno."
Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 9 TER (nuovo)
Articolo 43 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
9 bis) è inserito il seguente articolo 43 bis:
"Articolo 43 bis
Relazioni di valutazione
1.  Nel 2008-2009 la Commissione redige una relazione di valutazione, se del caso corredata di proposte legislative1.
2.  Nel 2011 la Commissione redige una relazione di valutazione, se del caso corredata di proposte legislative, esaminando in particolare la distribuzione oggettiva dei fondi agricoli e per lo sviluppo rurale, sulla base di criteri oggettivi, invece di assumere come punto di partenza la spesa storica e i compromessi in seno al Consiglio.
____________
1 In linea con la dichiarazione n. 9 allegata all'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1)."
Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 44 bis (regolamento (CE) n. 1290/2005)
In applicazione dell'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi.
1.  In applicazione dell'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori, via Internet, dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi. Al momento dell'accesso alla pagina Internet prevista, è necessario predisporre una notifica o una registrazione degli utenti. A fini di trasparenza reciproca, qualsiasi beneficiario di pagamenti comunitari i cui estremi sono stati pubblicati, deve poter accedere a una relazione sui visitatori su pagine che lo riguardano.
La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:
2.  La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:
a) per il FEAGA, l'importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese;
a) per il FEAGA, l'importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese. Inoltre, la spesa di intervento viene suddivisa per settore;
b) per il FEAS R, l'importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario.
b) per il FEASR, l'importo del finanziamento pubblico per beneficiario, suddiviso per assi a norma del titolo IV, capo I, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 , sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)1;
b bis) i nominativi (nomi e cognomi) dei beneficiari e – fatte salve le disposizioni vincolanti in materia di protezione dei dati – i comuni in cui sono residenti o hanno la sede sociale e gli importi dei pagamenti annuali;
b ter) se per le aziende agricole aventi forma giuridica di impresa individuale il titolare è reso pubblico con nome e cognome, per le altre forme giuridiche di impresa, comprese le persone giuridiche, è necessario in tal caso indicare anche il nome e il cognome dei finanziatori e quelli dei responsabili, ad esempio quelli dei presidenti di una S.p.a. e degli amministratori delegati di una S.r.l.
Nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, gli Stati membri possono ulteriormente suddividere le informazioni. In particolare, essi possono altresì pubblicare le informazioni riguardanti i pagamenti a titolo del FEASR in base ai progetti. Gli Stati membri non sono tenuti a pubblicare dettagli dei pagamenti nazionali a titolo di fondi puramente nazionali (top-up), ma sarà incoraggiata la pubblicazione di tali informazioni.
3.  Le informazioni sono pubblicate annualmente in una data da specificare da parte degli Stati membri, che dovrebbe essere notificata alla Commissione e ai beneficiari per iscritto in anticipo o come parte della comunicazione dell'organismo pagatore che descrive l'importo del pagamento.
4.  In caso di spese finanziate direttamente dal FEAGA e riguardanti singoli dipendenti, la pubblicazione sarà consentita solo con l'assenso esplicito del dipendente interessato o in una forma che non consenta di determinare lo stipendio effettivo del singolo dipendente.
5.  Gli Stati membri possono prevedere che la pubblicazione delle informazioni a norma dell'articolo 44 bis sia effettuata integralmente o in parte dai singoli organismi pagatori, nel qual caso possono stabilire che l'informazione sia limitata ai pagamenti effettuati nella regione coperta dall'organismo pagatore interessato (pubblicazione su base regionale).
6.  La Commissione istituisce una piattaforma Internet collegata alle piattaforme Internet degli Stati membri. Se gli Stati membri fanno pubblicare informazioni da vari organismi pagatori, anche questi ultimi sono collegati l'uno con l'altro. Gli Stati membri e la Commissione hanno la facoltà di effettuare valutazioni generali dei dati pubblicati e di illustrarli. I dati concernenti i singoli sono valutati solo con il consenso di tali persone.
7.  La pubblicazione delle informazioni è accompagnata da una valutazione illustrativa globale che spiega la destinazione dei pagamenti e, in caso di pagamento unico per azienda, una dichiarazione dalla quale risulti che, in vari casi, il pagamento unico per azienda costituisce il reddito effettivo dell'azienda e che, in alcuni casi, il reddito effettivo dell'azienda è inferiore all'importo del pagamento unico per azienda a causa dei costi di produzione.
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1 GU L 277 dl 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).
Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 10 BIS
Articolo 44 ter (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1290/2005)
10 bis)  È inserito il seguente articolo 44 ter:
"Articolo 44 ter
Disposizioni complementari sulla pubblicazione di informazioni sui beneficiari
1.  Qualora la pubblicazione annuale degli Stati membri successivamente al 30 giugno 2009 presenti gravi errori dovuti alla mancanza di elementi chiave suscettibile di mettere sensibilmente in dubbio la perseguita trasparenza dei modelli di spesa, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i pagamenti vanno ridotti forfettariamente del 2% per il fondo interessato e per l'organismo pagatore interessato per ogni anno in cui non sono stati corretti i gravi errori. L'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo comma, si applica per analogia.
2.  Il punto 2.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)1 è soppresso.
--  -------------------------
1 GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 434/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 8)."
Emendamento 25
ARTICOLO 2, COMMA 2
Il punto 10) dell'articolo 1 si applica alle spese del FEAGA sostenute a partire dal 16 ottobre 2007 e alle spese del FEASR sostenute a partire dal 1° gennaio 2007.
Il punto 10) dell'articolo 1 si applica alle spese del FEAGA sostenute a partire dal 16 ottobre 2008 e alle spese del FEASR sostenute a partire dal 1° gennaio 2008.
Esso riguarda i pagamenti che gli Stati membri effettuano dopo il 16 ottobre 2008 a titolo del FEAGA e dopo il 1° gennaio 2008 a titolo del FEASR.
L'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 5 entrano in vigore il 16 ottobre 2008.

Accordo CE-Stati Uniti sui trasporti aerei *
PDF 190kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (8044/3/2007 – COM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(CNS))
P6_TA(2007)0428A6-0320/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio (COM(2006)0169),

–   vista la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, contenente il progetto di accordo firmato il 30 aprile 2007 dalle delegazioni dell'Unione europea e degli Stati Uniti d'America (8044/3/2007),

–   vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sullo sviluppo dell'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione(1),

–   vista la sua risoluzione del 14 marzo 2007 sulla conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro(2),

–   visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0210/2007),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0320/2007),

1.   approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.

(1) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 84.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0071.


Composizione del Parlamento europeo
PDF 143kWORD 81k
Risoluzione
Allegato
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulla composizione del Parlamento europeo (2007/2169(INI))
P6_TA(2007)0429A6-0351/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG): parere del Parlamento europeo (articolo 48 del trattato UE)(1),

–   visti l'articolo I-20, paragrafo 2, del trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per l'Europa e il protocollo 34 di tale trattato(2),

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007(3),

–   visti l'articolo 1, punto 15), del progetto di trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato modificativo)(4),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0351/2007),

A.   considerando che il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 ha invitato il Parlamento europeo a presentare entro il mese di ottobre 2007 un progetto di iniziativa relativo a una decisione sulla futura composizione del Parlamento europeo, come previsto dal protocollo 34, adottato dalla Conferenza intergovernativa del 2004,

B.   considerando che la distribuzione dei seggi per la legislatura 2009-2014 è attualmente fissata dall'articolo 9, paragrafo 2, dell'atto del 25 aprile 2005 relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea,

C.   considerando che il progetto di trattato modificativo propone di modificare il trattato sull'Unione europea (nuovo articolo [9 A]) prevedendo una nuova procedura per la definizione della composizione del Parlamento europeo che stabilisce un limite globale di 750 seggi, con un massimo di 96 e un minimo di 6 per Stato membro, e il principio di "proporzionalità degressiva",

D.   considerando che il principio di proporzionalità degressiva non è definito nel trattato e deve essere precisato in modo chiaro e oggettivo per poter servire da indirizzo per qualsiasi ridistribuzione dei seggi al Parlamento europeo,

E.   considerando che il principio di proporzionalità degressiva, quale principio stabilito dal diritto primario e quale definito nella presente risoluzione, servirà da parametro per valutare la conformità della decisione che le istituzioni competenti saranno indotte a prendere ai fini della fissazione della composizione del Parlamento europeo,

F.   considerando che qualsiasi violazione di tale principio potrà essere anche sanzionata dalla Corte di giustizia,

G.   considerando che, così stando le cose, importa fare in modo che nessuno Stato membro si veda imporre riduzioni ulteriori di seggi rispetto a quelle risultanti dall'ultimo allargamento,

H.   considerando che nella fase attuale non giova tener conto dell'impatto dei futuri allargamenti allo stato non prevedibili e le cui conseguenze potranno essere prese in debita considerazione negli atti di adesione corrispondenti attraverso un superamento provvisorio del limite globale di 750 seggi, così come si è proceduto in occasione dell'ultimo allargamento,

I.   considerando che un sistema chiaro, comprensibile e trasparente deve poter essere applicato anche in relazione a future variazioni del numero di abitanti degli Stati membri, senza procedere a nuovi negoziati nel merito,

J.   considerando che un sistema giusto, comprensibile e duraturo di ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo sarà necessario per rafforzare la legittimità democratica della rappresentanza popolare e costituirà la condizione affinché il Parlamento europeo possa svolgere il suo ruolo e partecipare al processo di formazione dell'opinione e al processo legislativo europei,

K.   considerando che l'attuale numero di seggi del Parlamento europeo fa sembrare opportuno e giustificabile che quello da prevedere per il Parlamento che sarà eletto nel 2009 costituisce una transizione dalla situazione attuale a quella che risulterà da un regime più stabile, basato sulla proporzionalità degressiva,

1.   condivide la volontà del Consiglio europeo di pervenire sin d'ora a un accordo politico che consenta di adattare la composizione del Parlamento europeo conformemente alla lettera e allo spirito del nuovo trattato e di formalizzare tale accordo immediatamente dopo l'entrata in vigore del nuovo trattato e in tempo utile prima delle elezioni al Parlamento europeo del 2009;

2.   ritiene che la definizione di una nuova composizione del Parlamento europeo, più vicina alla realtà demografica e tale da riflettere meglio la cittadinanza europea, rafforzerà la legittimità democratica del Parlamento europeo nel momento in cui esso dovrà esercitare le maggiori competenze che gli verranno affidate dal nuovo trattato;

3.   constata che la composizione del Parlamento europeo prevista nell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania dovrà in ogni caso essere modificata immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato modificativo;

4.   constata che l'articolo [9 A] del trattato sull'Unione europea, ripreso nel progetto di trattato modificativo, fissa un quadro che comporta un limite globale di 750, un massimo di 96 seggi per lo Stato membro più popolato e un minimo di 6 seggi per quello meno popolato e che pone il principio della rappresentanza dei cittadini europei secondo una proporzionalità degressiva, pur senza definirlo in maniera più precisa;

5.   osserva che il quadro del succitato articolo [9 A] consente di abbinare il principio di efficacia, scaglionando il numero di deputati a un livello ancora compatibile con il ruolo di un'assemblea legislativa, con il principio del pluralismo consentendo a ciascuno Stato membro di veder rappresentato il ventaglio dei principali orientamenti politici, in particolare maggioranza e opposizione, e con il principio di solidarietà, attraverso cui gli Stati più popolati accettano di essere sottorappresentati per consentire una migliore rappresentanza di quelli meno popolati;

6.   ritiene che il principio di proporzionalità degressiva implica che il rapporto tra la popolazione e il numero di seggi di ciascuno Stato membro deve variare in funzione della rispettiva popolazione in modo che ciascun deputato di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e viceversa, ma anche che nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato più popolato;

7.   sottolinea che, considerata l'armonizzazione attualmente insufficiente del concetto di cittadinanza a livello degli Stati membri, occorre riferirsi, quando si tratta della popolazione di ciascuno Stato membro, ai dati forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), che sono quelli su cui si basa il Consiglio dell'Unione europea quando deve verificare, nel caso dell'adozione di una decisione a maggioranza qualificata, la percentuale della popolazione totale dell'Unione;

8.   ritiene opportuno non proporre per alcuno Stato membro, nella fase attuale del processo di integrazione europea, una riduzione del numero di seggi attribuiti rispetto a quello dei seggi attribuiti dal trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, ad esclusione della riduzione derivante dal mandato relativo al trattato modificativo, che prevede per lo Stato membro più popolato, la Germania, il passaggio da 99 a 96 seggi;

9.   ritiene d'altra parte che nelle condizioni attuali il numero di seggi al Parlamento europeo, e quindi la rappresentanza dei cittadini europei, non andrebbe ridotto in vista di ulteriori ampliamenti, le cui date non sono prevedibili;

10.   propone pertanto di ripartire i seggi del futuro Parlamento europeo sulla base di 750 deputati e ritiene che le future adesioni potranno comportare un superamento provvisorio di tale limite entro la fine della legislatura, come si è proceduto nel caso della Bulgaria e della Romania, seguito da una revisione globale della ripartizione dei seggi per le elezioni al Parlamento europeo successive all'allargamento;

11.   ricorda che il mancato rispetto del principio di proporzionalità degressiva, quale definito nella presente risoluzione, potrebbe in futuro essere sanzionato dalla Corte di giustizia, una volta che l'atto che stabilisce la composizione del Parlamento europeo diventerà un atto di diritto derivato che deve rispettare i limiti e i principi fissati nel trattato;

12.   chiede alla Conferenza intergovernativa di inserire il progetto di decisione del Consiglio europeo che fissa la composizione del Parlamento europeo, riportato nell'allegato 1 della presente risoluzione, in una dichiarazione sull'articolo [9 A], paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea quale ripreso nel progetto di trattato modificativo, da allegare all'atto finale di detta Conferenza, prevedendo che sia formalmente adottato in conformità della procedura di cui al succitato articolo [9 A], paragrafo 2 subito dopo l'entrata in vigore del trattato modificativo; si impegna, dal canto suo, ad agire con sollecitudine una volta entrato in vigore il trattato modificativo; invita il Consiglio europeo ad attuare la dichiarazione soprammenzionata non appena il trattato di riforma entrerà in vigore e in conformità delle sue disposizioni, affinché gli Stati membri possano emanare tempestivamente le disposizioni interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo relative alla legislatura 2009-2014;

13.   insiste affinché la revisione prevista all'articolo 3 del suddetto progetto di decisione del Consiglio europeo sia sfruttata per studiare la possibilità tecnica e politica di sostituire la presa in considerazione del numero degli abitanti, quale stabilito annualmente da Eurostat, con quello del numero dei cittadini europei; invita in questa ottica i propri rappresentanti alla Conferenza intergovernativa a trasmettere alla Conferenza il progetto di dichiarazione relativa all'articolo 2 del progetto di Protocollo n. 10 sulle disposizioni transitorie (Titolo I: Disposizioni concernenti il Parlamento europeo), riportato nell'allegato 2 della presente risoluzione, e chiede alla Conferenza di allegare la dichiarazione al suo Atto finale;

14.   richiama l'attenzione sul nesso politico esistente tra la nuova ripartizione dei seggi proposta in base al principio della proporzionalità degressiva e l'intero pacchetto di riforme relativo alle istituzioni dell'Unione, in particolare il principio della "doppia maggioranza" per la definizione di una maggioranza in seno al Consiglio (articolo [9 C], paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea quale ripreso nel progetto di trattato modificativo) e la composizione della Commissione (articolo [9 D], paragrafo 5, del trattato soprammenzionato); sottolinea la necessità che il pacchetto di riforme sia coerente riconoscendo, nel contempo, la natura giuridica specifica di ciascuna istituzione; è d'accordo sul fatto che la riforma del voto a maggioranza in seno al Consiglio e della composizione della Commissione non deve entrare in vigore prima del 2014, mentre la nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo dovrebbe essere applicata nel 2009; si riserva tuttavia di dare il proprio sostegno alla decisione del Consiglio europeo a norma del soprammenzionato articolo [9 A] del trattato sull'Unione europea in merito alla nuova ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo solo alla luce delle riforme delle istituzioni dell'Unione quali stabilite dal trattato modificativo;

15.   è consapevole del fatto che la composizione del Parlamento europeo così proposta costituisce un'applicazione obiettiva delle disposizioni previste dal progetto di trattato modificativo, ma imporrà in futuro uno sforzo di adattamento per far fronte alle nuove sfide che si porranno a lungo termine, soprattutto in occasione delle future adesioni; ritiene che, nell'ambito di una tale futura riforma, si dovrebbe procedere comunque alla correzione di possibili disparità di trattamento che si spiegano per ragioni storiche;

16.   propone al Consiglio europeo di esaminare per tempo prima di ogni nuova elezione al Parlamento europeo, insieme al Parlamento europeo, i dati disponibili sulla popolazione e di prenderli come base di calcolo;

17.   si ripropone a tale riguardo di esaminare la possibilità di eleggere una parte dei deputati europei su liste transnazionali; ritiene che ciò contribuirebbe a conferire una vera dimensione europea al dibattito elettorale, in particolare affidando un ruolo centrale ai partiti politici europei;

18.   ribadisce che tale proposta è strettamente subordinata all'entrata in vigore del trattato modificativo; ritiene che, qualora la ratifica del trattato modificativo non dovesse essere conclusa con successo prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2009, dovrebbe continuare a valere la ripartizione dei seggi prevista nei trattati vigenti;

19.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la citata relazione della commissione per gli affari costituzionali alla Conferenza intergovernativa, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi candidati all'adesione.

ALLEGATO 1

Progetto di decisione del Consiglio europeo che fissa la composizione del Parlamento europeo

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto l'articolo [9 A], paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

vista l'iniziativa del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando che:

(1)  Occorre adottare in tempi brevi la decisione di cui all'articolo [9 A], paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea per consentire agli Stati membri di adottare le disposizioni interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014.

(2)  Tale decisione deve rispettare i criteri definiti al paragrafo 2, primo comma, del medesimo articolo, vale a dire un numero totale di rappresentanti dei cittadini dell'Unione che non superi settecentocinquanta membri, stante che tale rappresentanza è assicurata in modo degressivamente proporzionale con una soglia minima di sei membri per Stato membro, nessuno Stato membro avendo attribuiti più di novantasei seggi.

(3)  Occorre non tener conto in questa fase dell'impatto dei possibili futuri allargamenti, che potrà tradursi nei corrispondenti atti di adesione mediante il superamento provvisorio del limite globale di settecentocinquanta, come avvenuto in occasione dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il principio di proporzionalità degressiva, previsto all'articolo [9 A] del trattato sull'Unione europea, va applicato nel modo che segue:

   le cifre minime e massime fissate dal trattato devono essere pienamente utilizzate affinché il ventaglio dei seggi al Parlamento europeo sia il meno lontano possibile dal ventaglio delle popolazioni degli Stati membri;
   più uno Stato membro è popolato, più ha diritto ad un numero elevato di seggi;
   più uno Stato membro è popolato, più il numero di abitanti che ogni deputato europeo rappresenta è elevato.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue a decorrere dall'inizio della legislatura 2009-2014:

Belgio

22

Bulgaria

18

Repubblica ceca

22

Danimarca

13

Germania

96

Estonia

6

Grecia

22

Spagna

54

Francia

74

Irlanda

12

Italia

72

Cipro

6

Lettonia

9

Lituania

12

Lussemburgo

6

Ungheria

22

Malta

6

Paesi Bassi

26

Austria

19

Polonia

51

Portogallo

22

Romania

33

Slovenia

8

Slovacchia

13

Finlandia

13

Svezia

20

Regno Unito

73

Articolo 3

La presente decisione sarà rivista con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2014-2019 al fine di consentire in futuro, prima di ogni nuova elezione al Parlamento europeo, di riattribuire i seggi tra gli Stati membri in modo obiettivo, secondo il principio di proporzionalità degressiva di cui all'articolo 1, tenuto conto dell'eventuale aumento del loro numero e delle evoluzioni demografiche debitamente constatate.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Bruxelles,

Per il Consiglio europeo

Il Presidente

ALLEGATO 2

Progetto di dichiarazione relativa all'articolo 2 del protocollo n. 10 sulle disposizioni transitorie (Titolo I: Disposizioni concernenti il Parlamento europeo)

Senza pregiudizio della decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, la Conferenza invita il Parlamento a presentare un progetto concernente l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, conformemente all'articolo 190, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che definisca con maggiore precisione il termine "cittadini" di cui all'articolo 9A, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. Tale progetto dovrebbe essere elaborato con sufficiente anticipo rispetto alle prossime elezioni previste per il 2014.

(1) Testi approvati in pari data, P6_TA(2007)0328.
(2) GU C 310 del 16.12.2004, pag. 1.
(3) 11177/1/07/REV 1.
(4) CIG 1/1/07 del 5 ottobre 2007.


Situazione umanitaria a Gaza
PDF 167kWORD 40k
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulla situazione umanitaria a Gaza
P6_TA(2007)0430B6-0375/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sul Medio Oriente, in particolare la risoluzione del 2 febbraio 2006 sui risultati delle elezioni palestinesi e la situazione a Gerusalemme Est(1), la risoluzione del 1° giugno 2006 sulla crisi umanitaria nei territori palestinesi e il ruolo dell'UE(2), la risoluzione del 7 settembre 2006 sulla situazione in Medio Oriente(3), la risoluzione del 16 novembre 2006 sulla situazione nella Striscia di Gaza(4), la risoluzione del 21 giugno 2007 sul programma MEDA e il sostegno finanziario alla Palestina: valutazione, applicazione e controllo(5), e la risoluzione del 12 luglio 2007 sul Medio Oriente(6),

–   viste le risoluzioni n. 242 (1967) e n. 338 (1973) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

–   vista la dichiarazione del Quartetto, del 23 settembre 2007,

–   viste le conclusioni del Consiglio "Relazioni esterne", del 23 e 24 luglio 2007,

–   vista la dichiarazione sul Medio Oriente effettuata dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, il 21 settembre 2007,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che, a seguito del blocco che impedisce la circolazione di persone e di beni, della massiccia distruzione di infrastrutture pubbliche e di abitazioni private, della disorganizzazione degli ospedali, delle cliniche e delle scuole, del parziale rifiuto di concedere l'accesso all'acqua potabile, ai prodotti alimentari e all'elettricità, e della distruzione di terreni agricoli, la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza ha raggiunto dimensioni catastrofiche,

B.   considerando che i punti di passaggio di Karni e Rafah sono chiusi da mesi e che il blocco che impedisce la circolazione di persone e di beni ha ulteriormente aggravato la paralisi dell'economia e contribuito in modo significativo all'altissimo tasso di disoccupazione nella Striscia di Gaza,

C.   considerando che il settore idrico e quello delle acque reflue si trovano in una situazione critica che, a seguito delle scarse risorse idriche e della possibilità che le acque reflue esondino, potrebbe tradursi in ulteriori crisi ambientali e umanitarie,

D.   considerando che il sistema sanitario è sottoposto a forti pressioni e che una notevole parte della popolazione risente della mancanza di cure e di medicine, che sono urgentemente necessarie,

E.   considerando che il sistema scolastico è confrontato a gravi carenze dovute alla mancanza del materiale di base necessario per il suo funzionamento, che ciò si ripercuote negativamente sulla qualità dell'insegnamento e che tale situazione comprometterà il futuro dei giovani palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza;

F.   considerando che negli ultimi anni l'UE ha fornito aiuti finanziari considerevoli ai palestinesi e che, fin dal 2006, il meccanismo internazionale temporaneo e il finanziamento di progetti da parte dell'UE hanno svolto un importante ruolo per evitare una catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania,

G.   considerando che il blocco della circolazione di persone e di beni e l'insicurezza interna nella Striscia di Gaza rendono quanto mai difficili le operazioni della Direzione Generale Aiuti umanitari della Commissione europea, delle agenzie delle Nazioni Unite, della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa e di altre organizzazioni umanitarie che forniscono aiuti e assistenza alla popolazione nella Striscia di Gaza; considerando che la Commissione, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Medio Oriente e la Banca mondiale hanno sospeso vari progetti infrastrutturali a causa dell'impossibilità di importare materie prime; considerando che questi uffici, agenzie e organizzazioni umanitari continuano le proprie attività, nonostante tutti gli ostacoli incontrati, e sottolineando la necessità che l'UE e i suoi Stati membri facciano fronte agli impegni finanziari assunti in tale quadro,

H.   considerando che nella dichiarazione del 23 settembre 2007 il Quartetto ha espresso profonda preoccupazione per la situazione nella Striscia di Gaza e ha concordato sull'importanza di continuare a fornire aiuti di emergenza e aiuti umanitari senza ostacoli, chiedendo che i servizi essenziali continuino a essere forniti,

I.   considerando che il miglioramento delle condizioni di vita dei palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, nonché la ripresa del processo di pace e la creazione di istituzioni palestinesi dotate di pieni poteri, sono elementi fondamentali degli sforzi intesi a raggiungere una pace giusta e duratura fra israeliani e palestinesi,

1.   esprime la propria viva preoccupazione per la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e per le gravi conseguenze che essa potrebbe generare; sottolinea che i diritti umani e il diritto umanitario internazionale devono essere pienamente rispettati in tale area e ribadisce il proprio invito a tutte le parti affinché rinuncino alla violenza;

2.   chiede a Israele di rispettare i propri impegni internazionali a titolo delle Convenzioni di Ginevra e di garantire l'accesso degli aiuti umanitari, dell'assistenza umanitaria e dei servizi essenziali, come l'elettricità e il carburante, alla Striscia di Gaza; chiede che venga abolito il blocco della striscia di Gaza; sollecita Israele a permettere la circolazione delle persone e dei beni a Rafah, in conformità dell'Accordo in materia di circolazione e accesso e della Missione UE di assistenza alle frontiere, nonché la circolazione dei beni a Karni; invita il Consiglio, l'Alto rappresentante per la PESC e la Commissione ad assumersi pienamente le responsabilità per l'applicazione di tale accordo; chiede a Israele di permettere l'accesso di risorse finanziarie alla Striscia di Gaza, sospeso dal 25 settembre 2007, e ritiene che tale sospensione comporti un grave impatto sulla vita economica, sociale e quotidiana dei palestinesi;

3.   invita l'Autorità palestinese e Hamas ad agevolare, nonostante lo stallo politico, il funzionamento delle istituzioni pubbliche che forniscono i servizi di base, nonché le operazioni di uffici, agenzie, organizzazioni umanitarie internazionali, allo scopo di migliorare le condizioni di vita di tutti i palestinesi che vivono in tale area;

4.   invita il Consiglio e la Commissione a continuare ad assicurare, insieme alla comunità internazionale, la fornitura di aiuti umanitari essenziali per la popolazione palestinese, con particolare attenzione alle necessità specifiche di gruppi particolarmente vulnerabili; esorta il Consiglio e la Commissione ad assicurare, in conformità dell'accordo euromediterraneo concluso con lo Stato di Israele(7) e dell'Accordo euromediterraneo interinale di associazione con l'Autorità palestinese(8), che il diritto umanitario internazionale e i diritti umani siano pienamente rispettati nell'area, anche dagli attori non statali, al fine di proteggere il necessario spazio umanitario;

5.   formula l'auspicio che gli sforzi intesi a convocare una conferenza di pace internazionale contribuiscano a instaurare una pace giusta e duratura fra israeliani e palestinesi, basata sulle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sul diritto dello Stato di Israele a vivere all'interno di frontiere sicure e riconosciute e sul diritto dei palestinesi a uno Stato capace di esistenza autonoma;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'inviato speciale del Quartetto per il Medio Oriente, al Presidente dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, al Presidente dell'Autorità palestinese, al Consiglio legislativo palestinese, al governo e alla Knesset israeliani e al governo e al parlamento egiziani.

(1) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 79.
(2) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 223.
(3) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 236.
(4) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 324.
(5) Testi approvati, P6_TA(2007)0277.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0350.
(7) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
(8) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.


Uccisioni di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale, e ruolo dell'Unione europea nella lotta contro tale fenomeno
PDF 148kWORD 69k
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno (2007/2025(INI))
P6_TA(2007)0431A6-0338/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–   visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, entrambi del 1966,

–   visto il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 2003 (protocollo di Palermo),

–   vista la convenzione interamericana per la prevenzione, la punizione e l'eliminazione della violenza contro le donne (convenzione di Belém do Pará) del 1994,

–   visti la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 e il suo protocollo facoltativo del 2002 e l'opportunità di una sua migliore attuazione,

–   visti la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna del 1979 (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo del 1999,

–   viste la Dichiarazione americana sui diritti e doveri dell'uomo del 1948 e le raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione interamericana per i diritti umani del 7 marzo 2003 sulla situazione dei diritti delle donne a Ciudad Juárez, Messico, e sul diritto di non essere oggetto di violenza e discriminazione,

–   vista la terza relazione della Commissione del Messico per la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro le donne a Ciudad Juárez per il periodo compreso tra il maggio 2005 e il settembre 2006,

–   viste le raccomandazioni contenute nella relazione del 12 maggio 2005 sulle sparizioni e gli assassinii di numerose donne e ragazze in Messico, elaborata dalla commissione per le pari opportunità tra la donna e l'uomo del Consiglio d'Europa, nonché le raccomandazioni contenute nella risoluzione 1454(2005) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sullo stesso tema e quelle contenute nella risposta del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 28 settembre 2005,

–   viste le raccomandazioni contenute nella relazione del 13 gennaio 2006 sull'integrazione dei diritti umani delle donne, la prospettiva di genere e la violenza contro le donne, che ha illustrato le conclusioni di Yakin Ertürk, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, a seguito della sua missione in Messico,

–   viste le raccomandazioni contenute nella relazione del 10 febbraio 2005 sull'integrazione dei diritti umani delle donne, la prospettiva di genere e la violenza contro le donne, che ha illustrato le conclusioni di Yakin Ertürk a seguito della sua missione in Guatemala,

–   vista l'audizione pubblica congiunta sul femminicidio: il caso del Messico e del Guatemala, del 19 aprile 2006, organizzata dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e dalla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo,

–   visti l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra,(1) l'accordo di dialogo politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, firmato nel 2003 e l'accordo-quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama(2),

–   visti il documento di strategia regionale della Commissione per l'America Centrale e il documento di strategia nazionale della Commissione per il Messico, rispettivamente per i periodi 2001-2006 e 2007-2013,

–   visto il terzo obiettivo di sviluppo del Millennio (MDG), relativo alla promozione dell'uguaglianza di genere e del conferimento di responsabilità alle donne,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0338/2007),

A.   considerando che il Messico nonché l'insieme degli Stati dell'America Centrale hanno firmato e ratificato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

B.   considerando che il Messico è stato ugualmente eletto alla presidenza del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite,

C.   considerando che dal 1999 il Messico beneficia dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa e partecipa alle riunioni del Comitato dei ministri e degli ambasciatori sulla base di tale status; considerando che il Messico ha parimenti ratificato il protocollo di Palermo,

D.   considerando che il Messico ha ratificato lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale stipulato a Roma,

E.   considerando che il termine "femminicidio" deriva dalla definizione di violenza contro le donne stabilita all'art. 1 della Convenzione di Belém do Pará quale qualsiasi atto o comportamento basato sul genere che causi morte, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alla donna, sia nell'ambito pubblico che in quello privato e che la sua punizione ed eliminazione rappresentano un obbligo e devono costituire una priorità per qualsiasi stato di diritto,

F.   considerando che la presente risoluzione rappresenta un invito a migliorare in modo efficace la situazione poco soddisfacente in alcuni paesi e che, di conseguenza, le constatazioni e i suggerimenti in essa contenuti non costituiscono in alcun caso un'accusa o una requisitoria nei confronti dei governi di Stati pienamente sovrani e riconosciuti come partner uguali in materia di politica internazionale,

G.   considerando che la violenza contro le donne ha una dimensione mondiale e non solo regionale e che riguarda tutti i paesi, anche quelli europei, e che la presente risoluzione dovrebbe essere considerata parte di una strategia globale per la realizzazione di azioni e sforzi congiunti da parte dell'Unione europea e dei suoi partner, ai fini dell'eliminazione e della prevenzione delle morti violente delle donne, ovunque queste avvengano; considerando parimenti la necessità di promuovere il dialogo, la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra i paesi latino-americani e quelli europei in tal senso,

H.   considerando che gli assassinii di donne a Ciudad Juárez, in Messico, e in Guatemala sono stati caratterizzati da un'eccezionale brutalità e che molte donne sono state oggetto di violenza sessuale, il che costituisce di per sé un trattamento crudele, inumano e degradante; considerando che, nel caso di Ciudad Juárez, una concomitanza di fattori quali la crescita demografica, i flussi migratori e la presenza di criminalità organizzata ha avuto un ruolo importante e che un'alta percentuale di questi assassinii ha avuto luogo in zone in cui operano fabbriche messicane note con il nome di "maquiladoras", prive delle misure di sicurezza necessarie per tutelare le donne,Iche, come affermato nella relazione sul Messico di Yakin Ertürk, relatrice speciale delle Nazioni Unite, è necessario dotare tali zone delle infrastrutture necessarie per rendere più sicuri gli spostamenti dei lavoratori,

I.   considerando che i femminicidi oggetto della presente risoluzione non possono essere spiegati con il "clima di violenza generalizzata", ma che si devono prendere in considerazione anche la discriminazione e il contesto locale socioeconomico sfavorevole alle donne (in particolare alle donne indigene), nonché l'alto tasso di povertà, la dipendenza economica delle donne, l'attività di bande criminali e il mancato smantellamento dei corpi illegali di sicurezza e degli apparati clandestini di sicurezza,

J.   considerando la risoluzione 1454(2005) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, secondo cui le autorità messicane compiono attualmente sforzi considerevoli a tutti i livelli per riparare il tessuto sociale delle città, combattere la violenza nei confronti delle donne, indagare sugli assassinii e le sparizioni di donne e portare in giudizio sia gli autori di tali crimini sia i funzionari che, all'inizio, hanno trascurato tali indagini e ostacolato il corso della giustizia,

K.   considerando certi casi di impunità, ovvero l'assenza di responsabilità, di fatto o di diritto, sul piano penale, amministrativo, disciplinare o civile degli autori degli atti suddetti, la mancanza di indagini o di applicazione di sanzioni, le scarse risorse di bilancio e i frequenti ostacoli frapposti all'accesso alla giustizia con cui si scontrano le vittime e i loro familiari,

L.   considerando che uno stato di diritto ha l'obbligo di promuovere politiche che consentano alle donne in generale, e soprattutto alle donne meno favorite, di essere adeguatamente protette contro le discriminazioni, la violenza e, infine, i femminicidi e che si deve cominciare a sensibilizzare le autorità a tutti i livelli e la società nel suo insieme sulla gravità del problema,

M.   considerando che nella lotta contro il femminicidio e l'impunità si devono prendere in considerazione il rafforzamento delle misure di prevenzione, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione a livello legislativo, l'agevolazione delle denunce e le misure di protezione delle denuncianti, nonché il rafforzamento del sistema giudiziario e delle procedure giudiziarie (in particolar modo nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata) a partire dall'indagine giudiziaria fino all'esecuzione delle sentenze,

N.   considerando che la ricostruzione o il rafforzamento delle istituzioni sono condizioni essenziali per una lotta efficace contro la violenza di genere e che entrambi richiedono risorse umane e finanziarie,

O.   considerando che, al punto 9 della definizione del mandato della piattaforma d'azione derivante dalla Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, un principio fondamentale enunciato in tutte le conferenze internazionali del passato decennio è sancito come segue: "L'applicazione di questo Programma d'azione, per mezzo di leggi nazionali e anche di strategie, di politiche, di programmi e di priorità di sviluppo, rientra nella responsabilità sovrana di ciascun Stato, operante nel rispetto di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e la presa in considerazione e il rigoroso rispetto dei diversi valori religiosi ed etici, del patrimonio culturale e delle convinzioni filosofiche degli individui e delle loro comunità dovrebbero contribuire al pieno esercizio da parte delle donne dei loro diritti fondamentali, allo scopo di ottenere uguaglianza, sviluppo e pace",

P.   considerando inaccettabile il ricorso alla tortura per ottenere confessioni dai presunti responsabili di femminicidi,

Q.   considerando che due cittadine olandesi sono state vittime di femminicidi: Hester Van Nierop nel 1998 e Brenda Susana Margaret Searle nel 2001, con sentenza pronunciata il 26 febbraio 2007(3) con la condanna di due colpevoli a 33 e 39 anni di prigione, ma non definitiva perchè oggetto di un ricorso,

R.   considerando che la problematica del femminicidio e in taluni casi dell'impunità degli autori di reati a danno delle donne persiste ancora,

S.   considerando che la violenza nei paesi in cui gli stereotipi sociali fanno delle donne le prime vittime delle diverse forme di questa violenza è un fenomeno ricorrente,

T.   accogliendo con favore le misure legislative adottate in Messico e in particolare la legge generale del febbraio 2007, relativa al diritto delle donne a una vita senza violenza, nonché la creazione di istituzioni specializzate a carattere federale e locale come, tra l'altro, la Procura speciale per le indagini sui delitti connessi con atti di violenza contro le donne, istituita nel 2006, la Commissione Juárez e l'Istituto nazionale per le donne,

U.   riconoscendo gli sforzi compiuti dai paesi dell'America centrale in materia di legislazione in materia di riconoscimento dei diritti delle donne nei loro sistemi giuridici, ma restando preoccupato per le difficoltà e i ritardi che si frappongono all'applicazione di tale legislazione ,

V.   considerando l'alleanza interparlamentare di dialogo e cooperazione tra deputate di Spagna, Messico e Guatemala, creata per la promozione di azioni legislative volte ad eliminare la violenza contro le donne,

W.   considerando che lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, devono essere parte integrante dell'azione esterna dell'Unione europea,

X.   considerando la clausola sui diritti umani e la democrazia dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e il Messico, ha carattere giuridicamente vincolante ed effetti di reciprocità,

Y.   considerando che l'Unione europea e i suoi partner, quando concludono con un paese terzo un accordo comprendente una clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia, si assumono la responsabilità di vigilare affinché tale paese rispetti le norme internazionali sui diritti umani, e che tale clausola ha carattere di reciprocità,

1.   chiede ai governi della regione e alle istituzioni europee di assicurare il pieno rispetto delle raccomandazioni contenute nelle diverse relazioni e negli strumenti internazionali di protezione dei diritti umani, in particolare quelli concernenti i diritti umani delle donne menzionati in precedenza; in tale contesto, riconosce i progressi compiuti in Messico in materia di uguaglianza tra donne e uomini, si compiace per la legge federale sulla prevenzione e l'eliminazione della discriminazione ed esorta il Messico a proseguire su questa via;

2.   chiede ai governi del Messico e dell'America Centrale di adottare le misure necessarie per realizzare gli MDG delle Nazioni Unite;

3.   invita i governi degli Stati membri, nel quadro delle loro relazioni bilaterali con i paesi dell'America latina, nonché le istituzioni dell'Unione europea nel quadro del loro partenariato strategico con gli stessi paesi, ad appoggiare con programmi di cooperazione e con risorse finanziarie e tecniche le politiche di prevenzione e protezione in materia di violenza contro le donne, come la creazione o il rafforzamento di programmi di sensibilizzazione e formazione relativi alle problematiche del genere, ad aumentare il bilancio degli organismi preposti alle indagini sugli assassinii, a creare sistemi di protezione efficaci per i testimoni, le vittime e le loro famiglie, a rafforzare le capacità degli organi giudiziari, dei corpi di sicurezza e delle procure, al fine di agevolare il perseguimento e la condanna dei responsabili e la lotta contro il narcotraffico e il crimine organizzato; chiede parimenti la promozione di un migliore coordinamento istituzionale tra tutti i livelli governativi in questi settori;

4.   chiede alle istituzioni europee di promuovere la cooperazione e il dialogo tra l'Unione europea e gli Stati membri, da un lato, e il Messico e i paesi dell'America Centrale, dall'altro, appoggiando le iniziative realizzate a tutti i livelli per eliminare la violenza contro le donne e sostenendo misure di protezione adeguate per le vittime e i loro familiari;

5.   chiede all'Unione europea di promuovere il coordinamento istituzionale con il Messico e i paesi dell'America Centrale, mediante l'appoggio all'elaborazione di un programma di scambio e cooperazione in materia di lotta contro la violenza di genere, e di dare impulso alla cooperazione tra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri e dei loro partner al fine di realizzare progetti di assistenza e di formazione reciproca in tale contesto;

6.   riconosce la chiara volontà di combattere l'impunità di cui i partiti politici rappresentati al Congresso del Guatemala hanno dato prova sostenendo l'istituzione della Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala; chiede al prossimo governo eletto di tale paese di dare continuità a detti sforzi compiuti per combattere l'impunità, agevolando le condizioni istituzionali necessarie perché la Commissione internazionale possa adempiere al suo mandato e rivolge un appello alla comunità internazionale perché vegli alla realizzazione pratica di tali sforzi comuni;

7.   chiede ai paesi dell'America Centrale di prendere tutte le misure necessarie per lottare efficacemente contro la violenza nei confronti delle donne; chiede che queste misure garantiscano il pieno rispetto dei diritti dell'uomo quali definiti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Dichiarazione americana sui diritti e doveri dell'uomo, ad esempio il patrocinio gratuito di un avvocato per le donne vittime e per i loro familiari; invita il governo messicano a portare avanti le azioni energiche adottate a tal fine dalle amministrazioni successive;

8.   esorta i governi del Messico e dei paesi dell'America Centrale a eliminare dalle loro leggi nazionali qualsiasi elemento discriminatorio nei confronti delle donne; riconosce i progressi realizzati dal Messico in tale contesto con l'adozione della legge federale per la prevenzione e l'eliminazione della discriminazione e della legge generale sull'uguaglianza fra uomini e donne, ed esorta le autorità nazionali a promuovere iniziative legislative intese a classificare come reati specifici le violenze domestiche e le molestie sessuali sul posto di lavoro e in tutti i settori della vita pubblica, nonché ad elaborare politiche e norme intese a combattere l'impunità e a promuovere l'uguaglianza di genere, basandosi sulle conclusioni e le raccomandazioni formulate dagli attori della società civile che si occupano dei femminicidi e delle vittime degli stessi;

9.   chiede ai governi del Messico e dei paesi dell'America Centrale di rispettare e agevolare l'azione delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile incaricate di offrire sostegno ai familiari delle vittime dei femminicidi nonché ai difensori dei diritti umani mediante la creazione di un sistema di protezione efficace per i testimoni e la promozione di meccanismi di riparazione per le famiglie delle vittime che, al di là dell'indennizzo finanziario, garantiscano loro un sostegno psicologico e un accesso alla giustizia, e di stabilire un dialogo con tali interlocutori, nonché di riconoscere il ruolo fondamentale che essi svolgono nella società;

10.   esorta i governi del Messico e dei paesi dell'America Centrale a garantire i diritti lavorativi delle donne nelle legislazioni nazionali e a tutti i livelli governativi, nonché di incoraggiare le imprese affinché, nel quadro della responsabilità sociale, rispettino l'integrità, la sicurezza, il benessere fisico e mentale e i diritti lavorativi delle loro dipendenti;

11.   chiede ai governi di Belize, Honduras e Nicaragua di ratificare il protocollo facoltativo della CEDAW;

12.   chiede alla Commissione di promuovere, nel quadro degli accordi in vigore e di quelli in fase di negoziato, l'inserimento di un obbligo reciproco concernente l'applicazione di una clausola sui diritti umani e la democrazia, la cui formulazione dovrebbe basarsi sugli obblighi risultanti dai patti internazionali sottoscritti dagli Stati membri, dal Messico e dai paesi dell'America centrale, con particolare attenzione al rispetto dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, secondo quanto stabilito dalla CEDAW e al protocollo facoltativo della CEDAW nonché dalla Dichiarazione americana sui diritti e doveri dell'uomo;

13.   sollecita la Commissione e gli Stati membri affinché, nell'ambito della loro cooperazione con il Messico e con i paesi dell'America Centrale, si adoperino in via prioritaria per la ristrutturazione e il rafforzamento dei sistemi giudiziari e delle strutture detentive della regione, promuovendo lo scambio di buone pratiche, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione e lo sviluppo di meccanismi di protezione delle vittime, dei testimoni e dei familiari, in particolare nei casi di denuncia di femminicidi; ritiene che tale cooperazione potrebbe coinvolgere altri attori, quali l'Ufficio internazionale del lavoro e l'OCSE, con l'obiettivo di sviluppare ove opportuno programmi che garantiscano alle donne sicurezza, condizioni di lavoro dignitose e uguaglianza salariale;

14.   chiede alla Commissione di presentare una proposta metodologica, che dovrà essere discussa, tra l'altro, in seno all'assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al vertice UE-America latina e Caraibi (ALC) che si svolgerà a Lima nel 2008, quanto al modo di coordinare le diverse iniziative europee in materia di lotta contro i femminicidi e l'impunità dei colpevoli, in cooperazione con le istituzioni e le organizzazioni locali, e di realizzare azioni di sensibilizzazione del personale di dette istituzioni e organizzazioni in relazione alle questioni di genere e alla violenza contro le donne; chiede altresì che queste iniziative siano regolarmente presentate e discusse in seno alla sua commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, in associazione con la sua delegazione per i rapporti con i paesi dell'America centrale e con la sua delegazione presso la commissione parlamentare mista UE-Messico;

15.   chiede alla delegazione della Commissione in Messico di applicare, appena possibile, un nuovo programma in materia di diritti umani che dia continuità ai lavori realizzati negli ultimi anni, basato su tre priorità, ovvero in primo luogo l'armonizzazione della legislazione messicana con gli impegni internazionali assunti nel settore dei diritti umani, in secondo luogo l'eliminazione della violenza di genere e in terzo luogo la riforma del sistema giudiziario;

16.   chiede alla Commissione di inserire i programmi in materia di diritti umani per il Messico e i paesi dell'America Centrale in una linea separata dagli stanziamenti destinati alla cooperazione bilaterale, per non intaccare le scarse risorse finanziarie assegnate;

17.   chiede alla Commissione e ai governi degli Stati membri di includere sistematicamente, nel loro dialogo politico con i governi del Messico e dei paesi dell'America Centrale e nel loro dialogo con la società civile, i temi della violenza contro le donne e in particolare dei femminicidi, nonché dell'accesso alla giustizia delle famiglie delle vittime e delle organizzazioni di sostegno;

18.   si congratula per gli sforzi profusi in materia di genere e chiede agli organismi comunitari interessati di appoggiare l'instaurazione di un dialogo permanente e lo scambio di esperienze positive in tale contesto, fornendo il loro contributo; chiede tuttavia alla Commissione di rafforzare l'attenzione consacrata ai femminicidi, alla violenza e alla discriminazione nei confronti delle donne nei suoi documenti di strategia nazionale per il periodo 2007-2013 e di proporre un piano d'azione;

19.   invita gli Stati membri a sostenere le iniziative in materia di non discriminazione tra donne e uomini e a contribuire all'instaurazione di un dialogo strutturato inteso a favorire lo scambio di buone pratiche in tale settore;

20.   chiede che, quanto prima e nel quadro dei negoziati relativi al futuro accordo di associazione CE-America Centrale, la Commissione effettui una valutazione dell'impatto sullo sviluppo sostenibile con uno studio dell'impatto sulla parità di genere e che i risultati siano tenuti in considerazione durante i negoziati;

21.   chiede alla Commissione di fornire informazioni sui progressi compiuti nei negoziati relativi al futuro accordo di associazione CE-America centrale prima della chiusura dei negoziati e in ogni caso prima del vertice UE-ALC;

22.   esorta le rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e le ambasciate degli Stati membri a organizzare una tavola rotonda sulla violenza di genere nelle sue diverse manifestazioni, e in particolare sui femminicidi e l'impunità a livello globale, cui partecipino le diverse reti e iniziative parlamentari, i centri di ricerca, le associazioni per i diritti umani e di genere e i familiari delle vittime;

23.   invita la sua delegazione per le relazioni con i paesi dell'America Centrale e la commissione parlamentare mista UE-Messico a integrare sistematicamente nel programma delle missioni parlamentari rispettive la violenza di genere, i femminicidi e l'impunità in Messico, America Centrale e Europa, come pure in occasione delle visite in Europa delle delegazioni parlamentari messicana e centroamericane, al fine di assicurare un monitoraggio sistematico della situazione dei diritti dell'uomo, come previsto nelle norme approvate dalla conferenza dei presidenti delle delegazioni del Parlamento nel 2006;

24.   propone che si svolga un'udienza pubblica congiunta tra la sua commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, la sua sottocommissione per i diritti dell'uomo e le delegazioni competenti prima del Vertice UE-ALC previsto a Lima nel 2008, al fine di fare un bilancio delle misure adottate sia nell'Unione europea sia in America latina, comprese le esperienze degli organismi creati in Messico in tale contesto nell'ambito della lotta contro la violenza di genere;

25.   chiede che tale bilancio includa tutti i casi di vittime cittadini di uno Stato membro;

26.   chiede, per tutte le ragioni indicate nella presente risoluzione, al Consiglio e alle future presidenze del Consiglio di adottare orientamenti in materia di diritti della donna, che contribuiranno in modo essenziale al rafforzamento del contenuto e della coerenza della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;

27.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti del Messico, del Belize e delle repubbliche di Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama.

(1) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 44.
(2) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 39.
(3) Nel caso di Brenda Searle il processo penale contro i responsabili è durato cinque anni e si è concluso nel 2007.


Lotta al contrabbando di sigarette (Accordo CE - Philip Morris)
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, Stati membri e Philip Morris per l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di transito comunitario (2005/2145(INI))
P6_TA(2007)0432A6-0337/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la sua raccomandazione del 13 marzo 1997(1), che approva la relazione della commissione d'inchiesta sul regime di transito comunitario e le sue 38 raccomandazioni,

–   visto l'accordo contro il contrabbando e la contraffazione concluso tra la Commissione, dieci Stati membri e Philip Morris International del 9 luglio 2004,

–   vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 11/2006 sul regime di transito comunitario, e le risposte della Commissione(2),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0337/2007),

A.   considerando che il regime di transito comunitario agevola il movimento delle merci comunitarie e non comunitarie, importate da o esportate verso paesi terzi, in tutto il territorio dell'UE, con la temporanea sospensione dei diritti doganali e di altre tasse al momento in cui le merci raggiungono la destinazione finale,

B.   considerando che il Parlamento, in base ai risultati della Commissione d'inchiesta, sostenuto dal Consiglio e dalla Corte dei conti europea, aveva raccomandato che, per evitare frodi, il movimento di transito fosse computerizzato, che il quadro giuridico fosse rivisto e che la Commissione egli Stati membri migliorassero i controlli fisici, sulla base di un'analisi comune dei rischi,

C.   considerando che la summenzionata commissione d'inchiesta, che è stata la prima commissione d'inchiesta del Parlamento, è riuscita a far uscire la questione del transito dal sottobosco amministrativo e a portarla sulla scena politica, a suscitare una rapida risposta da parte dei soggetti interessati e a dimostrare che le commissioni d'inchiesta possono apportare un notevole valore aggiunto al processo politico e recare benefici ai cittadini dell'UE;

1.   accoglie con favore la summenzionata relazione speciale della Corte dei conti europea n. 11/2006; rileva che la Corte dei conti europea ha effettuato visite di audit in 11 Stati membri, il che corrisponde all'80% dei movimenti di transito; ricorda che, nel caso di prodotti ad alta tassazione e di peso ridotto, come le sigarette, i frodatori possono ricavare profitti enormi da un piccolo numero di movimenti; invita la Corte dei conti europea a seguire le sue conclusioni non solo con gli 11 Stati membri visitati, ma anche con gli altri Stati membri;

Informatizzazione della procedura di transito

2.   rileva che, malgrado forti ritardi, il nuovo regime di transito computerizzato (NRTC) è divenuto operativo in tutti gli Stati membri dal gennaio 2006, quantunque i risultati varino da uno Stato membro all'altro; ritiene che ciò rappresenti un cambiamento enorme rispetto alla vecchia, arcaica procedura cartacea; rileva altresì che, da un punto di vista tecnico, la Commissione ha coordinato con successo l'applicazione dell'NRTC negli Stati membri;

3.   constata che, a differenza di ciò che avveniva con la vecchia procedura cartacea, l'NRTC impedisce il falso espletamento delle operazioni di transito con l'aiuto di documenti falsificati e di timbri contraffatti; ricorda che l'NRTC dovrebbe parimenti contribuire ad individuare in tempo reale i casi di merci sottratte al controllo doganale prima del loro arrivo alla destinazione finale e a mettere immediatamente in moto le indagini del caso; prende atto delle risultanze della Corte dei conti europea ed esprime rammarico per il fatto che nessuno degli 11 Stati membri visitati abbia rispettato le scadenze per l'avvio delle indagini; invita la Commissione a riflettere sul fatto che l'NRTC non può impedire false dichiarazioni di merci e ad adottare un'adeguata azione per poter trattare adeguatamente le false dichiarazioni di merci;

Gravi carenze nell'applicazione da parte degli Stati membri delle nuove regole di transito

4.   esprime preoccupazione per le numerose lacune riscontrate dalla Corte dei conti europea nell'applicazione da parte degli Stati membri del rivisto quadro giuridico, in particolare per quanto concerne la verifica delle procedure semplificate d'inchiesta e recupero; osserva che la Corte dei conti europea ha presentato un elenco dettagliato di tali carenze e degli Stati membri interessati (cfr. allegato 1 della summenzionata relazione speciale della n. 11/2006);

5.   ricorda che gli Stati membri sono tenuti, sulla base della regolamentazione concernente le risorse proprie(3), ad iscrivere i diritti constatati nel conto A ed a metterli a disposizione della Commissione il secondo mese successivo a quello in cui i diritti sono stati constatati, al netto delle spese di raccolta; rileva inoltre che, in via eccezionale, gli Stati membri possono iscrivere diritti non pagati, non garantiti o sospesi per contestazione nel conto B; è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti europea ha constatato che in Germania, Spagna, Francia, Belgio e Ungheria diritti per transiti non completati siano stati iscritti nei conti B quantunque fossero coperti da garanzie; constata che in alcuni Stati membri le pratiche amministrative per quanto riguarda i conti B sono discutibili;

6.   invita la Commissione ad avviare procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri ogniqualvolta gli errori concernenti il conto B non siano estemporanei, bensì sistematici e strutturali; plaude al fatto che, negli ultimi due anni, in seguito alle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione nei confronti di diversi Stati membri, la Corte di giustizia delle Comunità europee abbia emesso una serie di importanti sentenze che hanno confermato l'interpretazione delle norme fornita dalla Commissione; ritiene che il corretto funzionamento del sistema dei conti A e B debba essere riconsiderato dopo il 2009;

7.   osserva che la Camera dei Lords(4) ritiene che circa il 4% delle entrate potenziali dell'IVA nel Regno Unito vada perso ogni anno a causa delle frodi carosello; prende atto delle risultanze della Camera dei Lord secondo cui, quantunque appaia più lucrativo commettere frodi IVA nell'ambito degli scambi intracomunitari, tali frodi possono verificarsi anche nel quadro degli scambi con paesi terzi; è molto preoccupato per la spiegazione della Camera dei Lords secondo cui, in questi ultimi casi, gli abusi commessi nell'ambito del regime di transito comunitario rientrano nel modulo classico delle frodi carosello;

8.   è allarmato per le prove raccolte dalla Camera dei Lords a dimostrazione del fatto che ogni settimana voli cargo siano utilizzati per il trasporto di merci elettroniche al di fuori dell'UE nel quadro di frodi carosello; osserva che la Camera dei Lords, tenendo conto della summenzionata relazione speciale della Corte dei conti europea n. 11/2006, conclude che "questo tipo di frode può avvenire grazie alla cattiva gestione e al cattivo controllo del regime di transito comunitario da parte degli Stati membri";

9.   è grato alla Camera dei Lord per essersi interessata alla vulnerabilità del regime di transito comunitario alla frode, quantunque la Corte dei conti europea non si sia concentrata sul Regno Unito in particolare; plaude calorosamente alla raccomandazione della Camera dei Lords affinché "il governo collabori con gli altri Stati membri per assicurare che alle modifiche proposte dalla Corte dei conti europea al regime di transito comunitario sia attribuita priorità al fine di attaccare la catena che alimenta questo tipo di …frode"; invita gli altri Stati membri a cooperare con il governo del Regno Unito per garantire alla fine un regime di transito comunitario a prova di frode; chiede alla Commissione di coordinare tale cooperazione;

10.   reputa che andrebbero esplorati nuovi strumenti per migliorare il coordinamento della lotta contro la frode fiscale a livello dell'UE; plaude alle iniziative della Commissione in tale ambito, in particolare alla comunicazione della Commissione del 31 maggio 2006 sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006)0254); osserva che il Consiglio ECOFIN del 5 giugno 2007, sulla base delle proposte della Commissione, ha invitato quest'ultima non solo a presentare proposte legislative su misure antifrode convenzionali, ma anche a esplorare ulteriormente misure antifrode di più ampia portata quali la tassazione negli Stati membri di partenza o l'introduzione di un meccanismo facoltativo di inversione contabile; rileva che, nel quadro di un meccanismo di inversione contabile, l'obbligo del versamento delle imposte è trasferito dall'impresa fornitrice all'impresa beneficiaria;

11.   plaude al fatto che il Consiglio ECOFIN del 5 giugno 2007 abbia invitato la Commissione ad analizzare gli effetti di un meccanismo facoltativo di inversione contabile e a presentare i risultati di tale analisi al Consiglio entro la fine del 2007; nota in particolare che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di avviare un progetto pilota in Austria; invita la Commissione a presentare i suoi risultati anche al Parlamento;

12.   osserva che, a partire dal giugno 2007, il Regno Unito beneficia di una deroga alla normativa sull'IVA la quale autorizza l'applicazione dell''inversione contabile" all'IVA sui telefoni cellulari e i chip informatici; invita la Commissione a trasmettere anche al Parlamento la propria valutazione dell'efficacia di tale misura, prevista per il 2009;

13.   sottolinea che le deroghe alle disposizioni comunitarie generali in materia di riscossione dell'IVA comportano sempre il rischio che in tal modo le attività fraudolente non siano contrastate, ma semplicemente trasferite ad altri settori economici o altri paesi;

14.   sottolinea che l'elaborazione a livello comunitario di una strategia comune di lotta contro la frode fiscale deve restare un obiettivo prioritario;

15.   invita la Corte dei conti europea a fornire sin d'ora un parere sulle proposte legislative della Commissione attese dal Consiglio per la fine del 2007;

16.   è scioccato dalle risultanze della Corte dei conti europea secondo cui la Commissione non ha effettuato ispezioni sulle risorse proprie in relazione al transito tra il 2001 e il 2005, ma unicamente nel 2006; chiede alla Commissione di informare il Parlamento circa i modi in cui si potrà rimediare in futuro a questa mancanza di ispezioni;

Costi e benefici dell'NRTC per quanto riguarda la lotta contro la frode

17.   rileva che la commissione d'inchiesta ritiene che gli investimenti per la NRTC siano relativamente ridotti; fa presente di aver contato sulle stime della Commissione secondo cui l'NRTC avrebbe ridotto la frode in misura sostanziale e garantito un beneficio di 5-10miliardi di euro su di un periodo di 5 anni; osserva che uno studio esterno commissionato dalla Commissione nel 2006 valuta a 359 000 000 EUR i costi complessivi dell'NRTC; si rammarica del fatto che i dati disponibili fossero molto limitati o del tutto inesistenti per quanto riguarda gli importi ricavati dall'individuazione delle frodi;

18.   prende atto inoltre delle seguenti risultanze della Corte dei conti europea(5)secondo cui: "una valutazione dell'efficacia della riforma del regime di transito, in termini di riduzione delle frodi, richiederebbe dati affidabili e completi sulla frode a livello UE. L'audit ha mostrato, tuttavia, che l'affidabilità e la completezza delle principali fonti di dati disponibili sulle frodi e sulle irregolarità nei transiti a livello UE non possono essere assicurate"; non è disposto a ritenere positivo il rapporto tra i costi e i benefici dell'NRTC fino a quando la Commissione non avrà presentato dati sulla capacità di tale sistema di ridurre le frodi ed evitare perdite di risorse proprie;

Razionalizzare i sistemi di scambio di informazioni in concorrenza e i controlli fisici

19.   prende atto che la Corte dei conti europea chiede che alla Commissione sia garantito il pieno accesso ai sistemi d'informazione disponibili o previsti per tutti i tipi di merci, non solo per le merci sensibili, al fine di un'analisi operativa e strategica e della gestione di rischi, assicurando nel contempo un'adeguata protezione dei dati personali(6); rileva altresì che la Corte dei conti europea fornisce gli esempi dell'NRTC, dell'SCE (sistema di controllo delle esportazioni), del SAI (sistema automatico delle importazioni) e dell'SMCA (sistema di movimento e controllo delle accise);

20.   chiede ai servizi della Commissione responsabili dei sistemi di scambio d'informazioni concernenti irregolarità e frodi, in particolare la DG Tassazione e Unione doganale (TAXUD), la DG Bilancio (BUDG) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), di consolidare queste banche dati, di fornire alla Comunità statistiche affidabili e complete in merito all'effettiva capacità delle sue attività di ridurre irregolarità e frodi, di stabilire un approccio comune all'analisi dei rischi a livello comunitario e nazionale e coordinare i controlli fisici di conseguenza; chiede alla Commissione di riferire sulle sue risultanze al Parlamento e alla sua commissione per il controllo dei bilanci entro la fine del 2008;

21.   si rammarica del fatto che, sebbene la summenzionata commissione d'inchiesta avesse invitato la Commissione a definire una politica comune in materia di gestione del rischio già nel 1997, si sia dovuto attendere il regolamento (CE) n. 648/2005(7) per disporre, per la prima volta nella legislazione comunitaria, di un quadro comune in materia di gestione del rischio per il transito e altre procedure doganali, il quale concede agli Stati membri lunghi periodi di transizione per l'effettiva attuazione della gestione informatizzata dei rischi;

22.   rileva che, ai sensi della legislazione comunitaria, la definizione dei rischi in materia di transito e di altre procedure doganali include esplicitamente gli eventi che minacciano gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri; nota che, secondo la summenzionata relazione speciale n. 11/2006 della Corte dei conti europea, i servizi della Commissione non hanno ancora affrontato in modo adeguato il rischio di frodi nel settore del transito;

23.   ritiene urgente agevolare ulteriormente il lavoro dell'OLAF per consentirgli di tutelare efficacemente gli interessi finanziari della Comunità; chiede pertanto all'autorità di bilancio di congelare ulteriori finanziamenti per l'NRTC fino a quando l'OLAF non avrà avuto pieno accesso ai dati ad esso relativi, i quali forniranno una visione d'insieme delle rotte di traffico consolidate delle merci sensibili in transito e consentiranno inoltre di effettuare un'analisi strategica e operativa per tali merci; Sottolinea che l'OLAF dovrà avere accesso a tali dati quando la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, proposta dalla Commissione (COM(2005)0609), entrerà in vigore;

24.   si congratula con l'OLAF per aver coordinato efficacemente le autorità doganali di tutti e 27 gli Stati membri nel corso dell'operazione "Diabolo" del febbraio 2007, operazione che ha portato al sequestro di 135 milioni di sigarette ed altri prodotti contraffatti evitando una perdita potenziale per i bilanci della Comunità e degli Stati membri di 220 000 000 EUR;

25.   rileva che, per quanto riguarda la gestione del rischio negli Stati membri, la summenzionata relazione speciale della Corte dei conti europea n. 11/2006 conclude che "la gestione sistematica dei rischi nel settore del transito è rudimentale o inesistente in numerosi Stati membri e soltanto un numero limitato di essi hanno integrato dei profili di rischio nell'NSTI"(8); plaude al fatto che alcuni Stati membri abbiano già reagito alle conclusioni della Corte dei conti europea e stiano procedendo all'integrazione di strumenti di analisi del rischio nelle loro applicazioni nazionali NSTI; invita la Corte dei conti europea a seguire le sue conclusioni in materia di gestione del rischio con ciascuno Stato membro; invita gli Stati membri a garantire il rispetto della legislazione comunitaria in materia di gestione del rischio per quanto concerne il transito e altre procedure doganali;

26.   rileva che le autorità doganali di alcuni Stati membri usano tecnologie più avanzate rispetto ad altre, quali scanner per controllare i container che entrano nei porti dell'UE; teme che gli autori di frodi possano concentrarsi sui porti che usano tecnologie meno avanzate; chiede alla Commissione di monitorare gli sviluppi tecnologici e di promuovere le tecnologie di avanguardia in tutta l'UE;

Cooperazione con i paesi terzi

27.   sottolinea che qualsiasi sistema di scambio transfrontaliero di informazioni può funzionare solo in presenza di un'amministrazione doganale dotata di risorse adeguate e di personale qualificato; plaude pertanto all'estensione del programma di azione comunitario doganale al 2013; invita il Consiglio ad accelerare la procedura legislativa volta ad estendere al 2013 il programma Fiscalis concernente il miglioramento dei sistemi di imposizione nel mercato interno; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alla partecipazione ai programmi dei paesi candidati, dei paesi vicini e di altri paesi terzi, al fine di risolvere la questione non meno importante dei paradisi fiscali;

28.   invita la Commissione ad assicurarsi che la cooperazione nel settore doganale con i paesi confinanti con l'UE sia ulteriormente rafforzata; reputa che la situazione al confine con Kaliningrad sia migliorata, ma che sussistano considerevoli importazioni illegali di sigarette e di altre merci;

Nuovo approccio nella lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette: l'accordo Philip Morris e oltre

29.   considera allarmanti le conclusioni della Commissione(9) secondo cui i prodotti del tabacco rientrano ancora, come negli anni precedenti, tra le merci maggiormente colpite da frodi e irregolarità; invita pertanto la Commissione ad assicurarsi che i prezzi al dettaglio nell'attuale UE allargata siano inclusi in una fascia più ristretta in modo da rendere il contrabbando di sigarette meno proficuo; invita inoltre l'OLAF a rendere note non solo le quantità confiscate, ma anche i marchi coinvolti;

30.   esprime preoccupazione per il volume crescente di sigarette contraffatte presente sul mercato europeo; ritiene problematico non solo la perdita di reddito in termini di tasse e tributi, ma anche il fatto che la produzione e la commercializzazione di tali prodotti costituiscono una fonte di introiti sempre più importante per le organizzazioni criminali; invita la Commissione a informare il Parlamento sulle azioni che intende intraprendere per lottare contro questo tipo particolare di criminalità;

L'accordo con Philip Morris

31.   ricorda che l'accordo con la Philip Morris inteso a porre fine alla controversia tra le due parti, in base al quale la Philip Morris è stata obbligata a pagare 1,25 miliardi di dollari per un periodo di 12 anni e a combattere la frode e il traffico illecito di sigarette, ha rappresentato un importante passo avanti; rileva che, sulla base di tale accordo, Philip Morris rafforzerà la tracciatura dei suoi prodotti così da potere assistere le autorità responsabili dell'applicazione delle leggi nella lotta contro il traffico illegale; osserva altresì che, sulla base dell'accordo, Philip Morris dovrà pagare un compenso per la perdita di diritti in caso di sequestro di sigarette recanti il marchio Philip Morris; chiede al governo britannico di associarsi all'accordo, poiché il Regno Unito è l'unico stato membro che non lo ha firmato; in considerazione del suo impegno contro la frode nell'UE, invita la Camera dei Lord a sostenere tale richiesta;

32.   esprime profondo disappunto per il modo in cui la Commissione ha proceduto alla distribuzione dei versamenti previsti dall'accordo Philip Morris tra i 10 Stati membri e la Comunità, per cui quest'ultima ha ricevuto soltanto il 9,7% del totale mentre il resto, senza essere stanziato, è stato direttamente assegnato ai ministri delle finanze degli Stati membri; ritiene che tale ripartizione sia contraria allo spirito e all'intento dell'accordo, la cui base negoziale prevedeva che l'importo di 1,25 miliardi di dollari fosse utilizzato per la lotta contro la frode;

33.   ritiene e capisce che l'inopportuna ripartizione dei versamenti di Philip Morris nel quadro dell'accordo dissuada altri produttori dal concludere accordi analoghi e invita la Commissione e gli Stati membri, prima di firmare altri accordi, a chiarire a tutte le parti che i futuri versamenti saranno utilizzati per la lotta contro la frode;

Negoziati di accordi ulteriori

34.   lamenta il fatto che, fino ad ora, nessun altro produttore di sigarette abbia concluso un accordo analogo; invita la Commissione a portare avanti i negoziati con tutti gli attori principali del mercato per la conclusione di accordi, assumendo l'accordo Philip Morris come norma minima, fatta eccezione per il pagamento principale; appoggia l'invito rivolto dalla Commissione alla Japan Tabacco e Reynolds American a firmare accordi simili in cambio di una rinuncia da parte dell'UE di perseguire azioni legali contro di loro;

35.   ritiene tuttavia che la Commissione dovrebbe ricorrere a tutti i suoi poteri giuridici per ottenere un risarcimento cospicuo per le perdite inflitte all'UE e agli Stati membri da parte di società che hanno contribuito, o che contribuiranno, direttamente o indirettamente, a favorire il commercio illegale di sigarette o di altri prodotti del tabacco;

36.   invita la Commissione, e in particolare l'OLAF, a informare la commissione competente del Parlamento su base regolare e confidenziale sui progressi compiuti in relazione alla conclusione di accordi con i fabbricanti di prodotti del tabacco, inclusi eventuali procedimenti legali contro tali società;

37.   ritiene che l'accordo Philip Morris debba fungere da esempio per gli accordi conclusi con società che producono e trattano altri prodotti ad alto rischio quali alcool, prodotti tessili o prodotti derivati da oli minerali nonché altri prodotti agricoli; invita pertanto la Commissione a informare il Parlamento sulle misure che intende adottare per elaborare e negoziare accordi standard in altri settori;

38.   ritiene che questo tipo di accordi debba essere concluso anche con i produttori e i commercianti di tabacco greggio, specie per quanto riguarda la tracciabilità e la rintracciabilità; ritiene che tali accordi contribuiranno ad accrescere la trasparenza e a stabilire un'equa condivisione di rischi finanziari tra tutte le persone o le società aventi un interesse finanziario nel commercio di sigarette;

39.   nota che l'elevato rischio di frodi nel settore del transito di merci sensibili quali sigarette o alcool ha determinato un cambiamento nel mercato dei trasporti e della logistica; osserva che attualmente numerose società di trasporti rifiutano di occuparsi di tali prodotti; nota che altre società di trasporti si sono specializzate nel trasporto di tali merci, proteggendosi nel contempo contro le frodi, per esempio chiedendo ai propri clienti di farsi carico dei rischi finanziari correlati al transito di tali merci;

40.   invita le imprese logistiche nonché i produttori, gli esportatori e gli importatori di merci sensibili - nonostante i negoziati in corso su accordi analoghi all'accordo Philip Morris - a rafforzare le loro misure antifrode in cooperazione con la Commissione e con le autorità doganali nazionali;

Ulteriori misure di lotta contro il commercio illecito di sigarette

41.   sollecita la Commissione, malgrado i ritardi della procedura legislativa, ad assicurare la piena applicazione del programma Hercule II; constata che la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2013 è pari a 98 500 000 EUR in totale e che la Commissione prevede di spendere 44 000 000 EUR per il nuovo obbiettivo prioritario della lotta contro il traffico illecito di sigarette;

42.   sostiene con forza le attività della Commissione di iscrivere i principi dell'accordo Philip Morris nel protocollo sul traffico illecito alla Convenzione quadro sul controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della sanità, del 2005;

43.   suggerisce che la Commissione istituisca un laboratorio che consenta al personale degli organi inquirenti di controllare l'autenticità delle sigarette e di raccogliere i risultati di tali controlli in una base dati sull'origine del tabacco e degli altri componenti utilizzati nelle sigarette in questione; reputa che i produttori di sigarette debbano essere invitati a sostenere finanziariamente tale progetto;

44.   chiede alla Commissione di lanciare uno studio e un eventuale progetto pilota per individuare la migliore soluzione tecnica possibile per l'identificazione delle sigarette originali, la quale offra ai consumatori la garanzia di acquistare sigarette autentiche e assicuri il massimo controllo delle frodi; ritiene che, qualora esistano simili soluzioni tecniche, la Commissione, in coordinamento con l'industria del tabacco e con gli Stati membri, debba proporre che le norme e gli standard europei in tale settore siano adattati di conseguenza;

45.   invita la Commissione, al fine di lottare contro la contraffazione di sigarette, a presentare proposte legislative intese a introdurre un sistema di licenze per l'acquisto di macchinari e altre attrezzature per la produzione di sigarette e a vietare il commercio di macchinari usati;

46.   invita la Commissione a istituire una piattaforma aperta a tutte le parti interessate, comprese l'industria e la società civile, ad individuare e coordinare approcci maggiormente efficaci in materia di lotta contro il commercio illecito dei prodotti del tabacco incluse le sigarette contraffatte;

47.   chiede, infine, alla Commissione: (a) di rimediare alla mancanza di ispezioni per quanto concerne il transito; (b) di consolidare le basi di dati, assicurare l'affidabilità dei dati per quanto riguarda le frodi e le irregolarità e trovare un approccio comune all'analisi dei rischi e ai controlli fisici; (c) di continuare a promuovere la realizzazione dell'accordo con Philip Morris a livello europeo e internazionale;

48.   chiede inoltre agli Stati membri: (a) di armonizzare le applicazioni TI relative al funzionamento dell'NRTC, come suggerito dalla Commissione nella sua proposta legislativa concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (decisione "e-Customs"); (b) di porre termine, in alcuni Stati membri, a pratiche ambigue concernenti i conti B; (c) di affrontare, con urgenza, il problema delle carenze individuate dalla Corte dei conti europea, in particolare per quanto riguarda i controlli delle procedure semplificate, di ricerca e di recupero;

49.   invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2008, alla competente commissione del Parlamento, una relazione esaustiva sul seguito dato dalla Commissione stessa e dagli Stati membri alla presente risoluzione;

50.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C115 del 14.04.1997, pag. 157.
(2) GU C 44 del 27. 2.2007, pag. 1.
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, p. 1).
(4) Camera dei Lords, Commissione per l'Unione europea, 20° relazione della sezione 2006-07, "Stopping the Carousel: Missing trader fraud in the EU", pubblicata il 25 maggio 2007.
(5) GU C 44 del 27.2.2007, pagina 1, paragrafo 56.
(6) GU C 101 del 4.5.2007, pag. 4, paragrafo 9.
(7) Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
(8) GU C 44 del 27.2.2007, pag. 1, paragrafo 74.
(9) Cfr. l'allegato alla relazione annuale 2006 sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità pubblicata il 6 luglio 2007 (COM(2007)0390 - SEC(2007)0938).


Capacità aeroportuale e gestione a terra
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulle capacità aeroportuali e i servizi di assistenza a terra: verso una politica più efficiente (2007/2092(INI))
P6_TA(2007)0433A6-0349/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Un piano d'azione per migliorare le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa" (COM(2006)0819),

–   vista la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 (COM(2006)0821),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0349/2007),

A.   considerando che la globalizzazione e la rapida crescita economica si tradurranno, per l'Unione europea, in un aumento medio della domanda di viaggi per via aerea (traffico senza vincoli aeroportuali) di almeno 4,3% all'anno, e molto probabilmente del 5,2% l'anno,

B.   considerando che, entro il 2025, ciò comporterà una crescita della domanda di viaggi per via arerea 2,5 volte superiore a quella del 2003,

C.   considerando che nel 2025, anche tenuto conto di tutti i nuovi investimenti, più di 60 aeroporti non saranno in grado di gestire la domanda oraria di traffico normale senza incorrere in ritardi o cancellazioni di voli per capacità insufficiente (rimarrebbe così insoddisfatta una domanda di 3,7 milioni di voli l'anno),

D.   considerando che, dal momento che gli aeroporti esistenti non possono espandersi come sarebbe necessario, uno dei modi per gestire il gran numero di voli cancellati per capacità insufficiente previsti per il 2025 potrebbe consistere nella costruzione di aeroporti secondari nelle vicinanze di quelli congestionati,

E.   considerando che la carenza nelle capacità aeroportuali e l'aumento della domanda di viaggi per via aerea porteranno probabilmente ad una domanda di nuovi grandi aeroporti (fino a 10 secondo uno studio di Eurocontrol) e aeroporti di medie dimensioni (fino a 15 secondo Eurocontrol),

F.   considerando che le tendenze nel settore del trasporto aereo in Europa evidenziano la necessità di anticipare le misure che è necessario adottare a livello di Unione europea a beneficio dei cittadini dell'Unione e dell'economia dell'UE in generale,

G.   considerando che servizi efficienti di assistenza a terra contribuiscono anch'essi a migliorare l'uso delle esistenti capacità aeroportuali accelerando il traffico aeroportuale,

H.   considerando che anche la piena attuazione della direttiva 96/67/CE relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità(1) e sue eventuali modifiche potrebbero, aumentando l'efficienza nella fornitura di tali servizi, migliorare l'uso delle capacità aeroportuali esistenti,

I.   considerando che le compagnie aeree tradizionali, le compagnie aeree a basso costo, le compagnie charter, le compagnie di trasporto merci e gli aeromobili d'affari hanno esigenze diverse in termini di servizi aeroportuali e assegnazione di bande orarie,

J.   considerando che un'adeguata infrastruttura di trasporto per la fornitura di servizi verso e dagli aeroporti, in particolare sotto forma di sistemi integrati di trasporti pubblici, costituisce una componente essenziale dell'infrastruttura aeroportuale,

1.   accoglie con favore la succitata comunicazione della Commissione come un primo passo per affrontare il problema delle capacità aeroportuali, benché la progettazione di una nuova infrastruttura permanga tra le competenze di ciascuno Stato membro; invita nel contempo la Commissione ad accordare al trasporto aereo l'attenzione che merita quale elemento centrale del trasporto merci e passeggeri in Europa; chiede inoltre alla Commissione di monitorare l'attuale situazione delle capacità aeroportuali e presentare al riguardo statistiche precise in modo da affrontare meglio tale problema;

2.   rileva che capacità aeroportuali adeguate, compreso l'uso delle capacità esistenti, ed efficienti servizi di assistenza a terra sono di importanza fondamentale per l'economia europea e devono essere garantiti;

3.   si compiace per le proposte presentate dalla Commissione nella sua comunicazione e sottolinea il ruolo importante che i trasporti aerei svolgono nel garantire la coesione territoriale, economica e sociale dell'Unione, in particolare delle regioni decentrate, periferiche e insulari;

4.   ritiene che le 14 misure proposte dalla Commissione nell'allegato alla sua comunicazione rappresentino un approccio coerente per migliorare l'uso delle capacità esistenti; chiede nondimeno alla Commissione di stabilire scadenze più concrete per la loro attuazione e insiste sul rispetto di dette scadenze;

Creare nuove capacità

5.   ritiene, tuttavia, che la Commissione non abbia ancora pienamente vagliato la possibilità di un approccio globale dell'Unione europea in relazione al fabbisogno di capacità supplementari, ai vincoli sui futuri investimenti in capacità aggiuntive e agli elementi strategici che consentirebbero non solo di anticipare il rischio di una "crisi della capacità", ma anche di assicurare che l'Unione europea diventi una piattaforma coesa e competitiva per i trasporti aerei a livello mondiale;

6.   suggerisce che sia effettuato uno studio sulla domanda reale di infrastrutture, che potrebbe migliorare qualsiasi futuro piano globale di capacità degli aeroporti europei e diventare un meccanismo riconosciuto di previsione del trasporto aereo su scala comunitaria; fa presente che tale meccanismo potrebbe essere utilizzato dagli aeroporti come quadro progettuale per il miglioramento delle capacità e che il vantaggio derivante da previsioni basate sulla domanda è quello di fornire un'immagine realistica di mercato per i futuri sviluppi del trasporto aereo;

7.   rileva, come indicato da molti rappresentanti degli aeroporti comunitari, che uno dei principali ostacoli alla liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra e all'efficienza è costituito dalla mancanza di spazio, ma ritiene che tale questione vada verificata e, se del caso, risolta;

8.   sottolinea la necessità di mettere a punto definizioni e strumenti analitici comuni per la valutazione delle capacità aeroportuali, nonché procedure che coinvolgano tutti i soggetti interessati nella valutazione delle esigenze dell'Unione europea in materia di capacità aeroportuali a medio e lungo termine; osserva che quest'approccio collaborativo potrebbe essere accompagnato da uno scambio di buone pratiche in settori quali l'impatto ambientale e l'efficienza dei costi, il prefinanziamento di nuove infrastrutture, la pianificazione/gestione dell'uso dei terreni, l'integrazione di tutti i modi di trasporto, nonché da strumenti di modellazione/simulazione al fine di accelerare la programmazione e la creazione di nuove capacità; rileva che tali iniziative fungerebbero da complemento al programma SESAR (Single European Sky Air traffic management Research) e potrebbero essere integrate da nuovi strumenti istituzionali che contribuirebbero ad aumentare la capacità aeroportuale;

9.   chiede alla Commissione di riferire al Parlamento prima del 2009 su un Piano generale per il potenziamento delle capacità aeroportuali in Europa; sottolinea che una siffatta relazione dovrebbe presentare un'impostazione coerente per gli Stati membri in modo da promuovere e coordinare tutte le iniziative nazionali e transfrontaliere per la creazione di nuove capacità aeroportuali destinate al traffico internazionale, utilizzare meglio le capacità esistenti e gestire le capacità degli aeroporti secondari, fatte salve le competenze degli Stati membri e della Comunità in materia di distribuzione delle capacità aeroportuali; rileva che, mediante i viaggi punto a punto, gli aeroporti hub e quelli regionali possono, ciascuno a suo modo e tenendo conto dei vincoli specifici dei vari Stati membri, rispondere ai problemi ambientali e di congestione e alle sfide dell'accessibilità, e che solo la coesistenza di diversi modelli di aeroporto che riflettano le specificità nazionali consentirà all'Unione europea di soddisfare le sue esigenze in questo campo; ricorda a tale proposito che l'accessibilità degli aeroporti riveste grande importanza e che la loro positiva integrazione nella rete dei trasporti costituisce un requisito fondamentale della co-modalità;

10.   invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad assicurare che gli aeroporti, a prescindere dalla natura dell'ente che ne assicura la gestione, figurino nei piani di sviluppo territoriale delle regioni e siano tenuti in considerazione nelle strategie di sviluppo regionale; ricorda che l'ampliamento e la costruzione di nuove grandi infrastrutture come gli aeroporti devono essere sottoposti ad una valutazione dell'impatto territoriale;

11.   sostiene la Commissione nella sua ambizione di incrementare l'efficienza logistica interna degli aeroporti, ma suggerisce di limitarsi a tracciare bagagli e cargo soltanto;

12.   ritiene che, ai fini dell'aumento delle capacità, il prefinanziamento dello sviluppo infrastrutturale sia un'opzione valida per gli aeroporti; sottolinea che questo sistema di finanziamento risulta vantaggioso sia per le compagnie aeree che per gli aeroporti in quanto riduce il costo del finanziamento complessivo dell'infrastruttura, assicurando così un profilo dei prezzi più agevole per le compagnie aeree e riducendo il rischio per gli aeroporti dal momento che le compagnie iniziano a coprire prima le spese per gli investimenti;

13.   sottolinea l'importanza economica degli aeroporti per la creazione di nuova occupazione, in particolare a livello regionale; rileva che i gestori degli aeroporti europei, le compagnie aeree e i servizi di manutenzione e di ristorazione sono in grado di creare un numero considerevole di posti di lavoro e contribuire così alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona;

14.   invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a tener conto, nella scelta del sito per gli aeroporti, di fattori ambientali quali l'inquinamento acustico, le emissioni, la densità di circolazione stradale in prossimità del sito, la vicinanza di depositi di carburanti e simili, nonché delle condizioni meteorologiche;

Promuovere una crescita compatibile con l'ambiente

15.   fa presente che le migliorate prestazioni dei motori degli aerei hanno permesso di ridurre le loro emissioni di CO2 del 70% per km negli ultimi 40 anni e che questa riduzione continuerà anche in futuro; sottolinea che l'obiettivo dell'industria è di tagliare le emissioni di un ulteriore 50% entro il 2020;

16.   ricorda tuttavia che, nonostante tali progressi, lo sviluppo del traffico aereo, che è sensibilmente aumentato negli ultimi anni, ha comportato un forte incremento del volume globale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore (+100% rispetto al 1990, secondo le stime dell'Agenzia europea per l'ambiente), e che la congestione aeroportuale vi contribuisce in misura significativa;

17.   ricorda che l'aumento dei trasporti aerei dovrà essere accompagnato da disposizioni tecniche e regolamentari che limitino i costi esterni di questo modo di trasporto; a tale proposito si compiace dell'iniziativa della Commissione di inserire l'aviazione nel Sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea; osserva che l'efficacia delle iniziative destinate a ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo dipende anche dalle politiche condotte dai paesi su scala mondiale e, in tal senso, sottolinea la necessità di stabilire programmi congiunti con paesi terzi;

18.   ritiene tuttavia che il problema delle emissioni di gas ad effetto serra dovrebbe, laddove possibile, essere affrontato più vigorosamente tanto a livello europeo quanto a livello internazionale, allo scopo di migliorare la competitività di un settore più sostenibile dei trasporti aerei dell'Unione europea, competitività già minacciata dal rapido sviluppo di grandi aeroporti hub nelle regioni limitrofe dell'Europa non appartenenti all'Unione auropea; invita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi di tutti i mezzi a disposizione per raggiungere un accordo su tale questione a livello internazionale;

19.   insiste in particolare sulla necessità di mettere a punto sistemi regolamentari e finanziari per incentivare la messa in conformità a posteriori e il rinnovo delle flotte aeree e migliorare le prestazioni dei motori sotto il profilo ambientale, onde renderli più silenziosi, più efficienti in termini energetici e meno inquinanti;

Garantire la corretta attuazione e l'adeguamento del quadro regolamentare

20.   ritiene che l'aumento del traffico aereo richiederà una più completa attuazione del quadro giuridico applicabile ai trasporti aerei;

21.   chiede alla Commissione di garantire la piena attuazione del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità(2), e di fornire maggiori orientamenti e chiarimenti sul testo; insiste in particolare sull'esigenza di assicurare un migliore coordinamento e collegamento tra l'assegnazione delle bande orarie dei servizi di Gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM) e l'assegnazione delle bande orarie degli aeroporti, comitati di coordinamento delle bande orarie più efficaci e maggiore coordinamento di partenze e arrivi; richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di armonizzare le definizioni, i livelli di tolleranza e la modalità di assegnazione delle bande orarie aeroportuali e dei servizi ATFM;

22.   ricorda l'esigenza di introdurre nella procedura per l'assegnazione delle bande orarie meccanismi basati sul mercato, allo scopo di giungere ad un uso ottimale delle limitate capacità aeroportuali; rileva tuttavia che, conformemente al regolamento (CEE) n. 95/93 quale modificato nel 2004, la Commissione doveva presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio sull'attuazione di tale regolamento entro l'aprile 2007 e che l'introduzione di un meccanismo basato sul mercato dovrebbe essere presa in considerazione unicamente sulla base di tale relazione;

23.   prende atto, tuttavia, che il ricorso a meccanismi basati sul mercato, quali l'assegnazione delle bande orarie per utilizzare meglio le capacità aeroportuali esistenti, non contrasterebbe le carenze infrastrutturali, dato che un siffatto meccanismo non creerebbe una banda supplementare unica; ritiene inoltre che la coerenza tra le bande orarie degli aeroporti e le bande ATFM comporti vantaggi molto limitati e non risolverà il problema delle capacità;

24.   invita il Consiglio, al fine di migliorare la cooperazione tra le autorità dell'aviazione civile degli Stati membri limitrofi, a proporre un calendario e scadenze in modo da assicurare progressi significativi nella creazione di blocchi funzionali di spazio aereo entro il 2008;

25.   sottolinea la necessità di un preciso quadro temporale per l'attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo e prende atto delle iniziative positive adottate al riguardo da taluni Stati membri, in particolare nell'Europa settentrionale e centrale, quali ad esempio il Programma di controllo dello spazio superiore nordico (NUAC) e il nuovo progetto "FAB Europe Central";

26.   esorta la Commissione, nel caso in cui gli Stati membri non realizzino in tale ambito progressi di rilievo entro il 2008, ad adottare un'impostazione top-down per garantire miglioramenti sostanziali;

27.   sottolinea l'importanza del progetto Galileo per ottimizzare l'uso della capacità di gestione attuale e futura del trasporto aereo e prende atto che, nell'interesse dell'attuazione del progetto SESAR, si devono trarre le giuste conclusioni dalle attuali difficoltà nel quadro di Galileo;

28.   teme che il tasso di innovazione e di introduzione di nuove tecnologie possa essere molto più lento del tasso di crescita del traffico aereo; sottolinea inoltre che saranno indispensabili nuove norme rigorose sul rumore concordate a livello internazionale e un nuovo approccio per limitare il numero delle persone esposte al rumore;

Migliorare la cooperazione in materia di capacità a livello di regioni aeroportuali

29.   è del parere che l'aumento delle capacità aeroportuali non sarà possibile senza un'efficace collaborazione tra le autorità degli aeroporti e le competenti amministrazioni regionali e locali, purché tale collaborazione non contravvenga alle regole comunitarie in materia di concorrenza;

30.   accoglie con favore qualsiasi iniziativa delle regioni aeroportuali in grado di portare ad un dialogo a livello europeo su questioni connesse allo sviluppo di ulteriori capacità aeroportuali, e in particolare sul coordinamento o integrazione di capacità, sulle conseguenze ambientali per le popolazioni che vivono nelle vicinanze, sulla pianificazione territoriale, la crescita e l'occupazione;

31.   invita la Commissione ad incitare gli Stati membri a rafforzare le norme urbanistiche e di costruzione in modo da prevenire il rumore e altre forme di inquinamento causato dagli aeroporti nelle aree limitrofe;

32.   invita la Commissione e gli Stati membri a favorire lo scambio delle migliori prassi in materia di gestione pubblica di queste regioni aeroportuali e a sostenere finanziariamente progetti pilota e programmi di ricerca collegati al problema dell'impatto degli aeroporti sui territori circostanti e i loro abitanti;

33.   auspica che gli aeroporti "di sviluppo regionale" delle regioni intercluse, periferiche o ultraperiferiche possano continuare a beneficiare di aiuti statali proporzionati alle loro missioni d'interesse generale;

34.   ritiene che le compagnie aeree dovrebbero fornire garanzie adeguate ed essere responsabilizzate per quanto riguarda l'ammortamento delle attrezzature aeroportuali che esse esigono dai gestori aeroportuali onde non metterli in difficoltà in caso di ritiro imprevisto prima dell'ammortamento completo;

Servizi di assistenza a terra

35.   prende atto della succitata relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio;

36.   si compiace degli effetti positivi di tale direttiva illustrati dalla Commissione, ma fa presente, innanzitutto, che la valutazione positiva si basa sui dati di uno studio del 2002 che non copriva tutta l'Unione allargata e che, com'è stato segnalato, l'attuazione della direttiva suscita particolare preoccupazione negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo tale data; rileva inoltre che le difficoltà e le incertezze relative all'attuazione della direttiva permangono, segnatamente per quanto riguarda i criteri che devono essere osservati dai fornitori di servizi partecipanti a gare d'appalto; invita la Commissione a pubblicare orientamenti dettagliati o, se del caso, a presentare nuove proposte per chiarire le regole per le gare d'appalto;

37.   invita la Commissione ad effettuare una nuova analisi sull'impatto dell'attuazione della direttiva, sui benefici e/o svantaggi finali per gli utenti, i dipendenti e i passeggeri, prima di presentare qualsiasi proposta che porterebbe ad un'ulteriore liberalizzazione;

38.   ritiene che, sulla base di questa nuova valutazione d'impatto, la Commissione potrebbe eventualmente fornire ulteriori orientamenti sull'interpretazione di alcune disposizioni che potrebbero lasciare agli aeroporti un margine troppo ampio d'interpretazione e produrre effetti indesiderati sulla capacità dei prestatori di servizi di assistenza a terra di entrare nel mercato;

39.   ritiene, d'altro canto, che talune disposizioni necessitino di un rapido chiarimento, come quelle relative alla protezione dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese e alle tasse di entrata; esorta pertanto la Commissione a fornire quanto prima orientamenti sull'interpretazione di tali disposizioni;

40.   raccomanda che qualsiasi nuovo tentativo di modificare la direttiva in questione si concentri innanzitutto sulla qualità dei servizi di assistenza a terra e sulla qualità occupazionale nel settore dei servizi di assistenza a terra; in particolare invita la Commissione a:

   - esaminare la possibilità di stabilire standard minimi di qualità e sociali di cui si dovrebbe tener conto nella procedura di selezione e che andrebbero inseriti nei contratti conclusi tra la compagnia aerea e il prestatore di servizi di assistenza a terra,
   - disciplinare il ricorso al subappalto garantendo livelli minimi di sicurezza/qualità per i prestatori, in modo da assicurare un'equa concorrenza e richiedere l'identificazione preventiva di ogni subappaltatore,
   - definire e stabilire chiaramente, per quanto possibile, a quali condizioni un aeroporto può fornire servizi di assistenza a terra, specialmente quando un numero sufficiente di prestatori indipendenti è disposto a fornire tali servizi,
   - considerare di rivedere e, ove opportuno, aumentare il numero minimo di prestatori di servizi autorizzati negli aeroporti (attualmente due) soprattutto nel caso di grandi aeroporti, e prendere in considerazione l'eliminazione dei limiti artificiali al numero di prestatori terzi di servizi,
   - introdurre una procedura di licenze a livello di Stati membri, onde garantire che un livello minimo di qualità e sostenibilità diventi obbligatorio per i prestatori e che vengano rispettate le normative sociali e gli accordi collettivi; sottolinea che la concessione di una licenza dovrebbe basarsi sul principio del mutuo riconoscimento,
   - assicurare che i prestatori garantiscano un adeguato livello di formazione e protezione sociale dei loro dipendenti,
   - assicurare un adeguato livello di sicurezza a tutti gli utenti, passeggeri e cargo;

41.   fa presente che, per quanto riguarda la selezione dei prestatori di servizi riservati di assistenza a terra, non sempre gli aeroporti tengono sufficientemente conto del parere degli utenti delle compagnie aeree e ricorda che si sono verificati casi in cui prestatori di servizi riservati di assistenza a terra sono stati scelti contro il parere quasi unanime del Comitato degli utenti aeroportuali;

42.   insiste sulla necessità di una maggiore trasparenza e di disposizioni più rigorose orientate all'utente per quanto concerne la scelta dei prestatori di servizi riservati di assistenza a terra; raccomanda in particolare di prendere in considerazione la possibilità di stabilire ulteriori norme relative al Comitato degli utenti aeroportuali, consistenti ad esempio nell'obbligo di precisare il motivo per cui la scelta fatta dall'aeroporto non è conforme al parere del Comitato; rileva che in questo caso una siffatta decisione potrebbe anche essere deferita ad un'autorità indipendente dall'ente di gestione dell'aeroporto; propone infine che la Commissione esamini, all'atto di qualsiasi futura proposta di modifica della direttiva 96/67/CE, l'eventualità che le compagnie aeree che già assicurano servizi di assistenza a terra nell'aeroporto mediante prestatori terzi, siano escluse dalla votazione per la scelta di un nuovo prestatore;

43.   constata che dall'approvazione della direttiva 96/67/CE si è avuto un forte aumento della concorrenza e che i prezzi per i servizi di assistenza a terra sono diminuiti in quasi tutti i "vecchi" Stati membri dell'Unione europea;

44.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.
(2) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50).


Strategia globale di controllo del cancro
PDF 126kWORD 40k
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla necessità di attuare una strategia globale di controllo del cancro
P6_TA(2007)0434P6_DCL(2007)0052

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.   considerando che, secondo quanto stabilito nei Trattati, la Comunità è chiamata a svolgere un ruolo attivo in materia di salute, fatto salvo il principio di sussidiarietà,

B.   considerando che il cancro rimane la principale causa di morte in Europa,

C.   considerando che oggi sappiamo che un terzo dei cancri può essere prevenuto e che un terzo può essere individuato precocemente, il che permette un esito positivo della terapia,

1.   ritiene che se il cancro sarà affrontato mediante una strategia globale, presto non costituirà più la principale causa di morte in Europa;

2.   invita il Consiglio e la Commissione a formulare una strategia globale imperniata sui quattro fondamentali fattori di controllo del cancro:

   a) prevenzione
   b) individuazione precoce
   c) diagnosi, cura e follow-up
   d) cure palliative;

3.   invita la Commissione a rivedere la normativa e le misure comunitarie in materia, a rivalutarle e modificarle alla luce dei nuovi progressi scientifici;

4.   invita la Commissione a:

   - incoraggiare la ricerca e l'innovazione nei settori della prevenzione primaria e della individuazione precoce del cancro,
   - promuovere in materia campagne d'informazione per il grande pubblico e per tutto il personale sanitario,
   - garantire che la normativa comunitaria preveda incentivi per l'industria e la ricerca, al fine di assicurare il proseguimento delle ricerche già in corso a garantire nuove generazioni di farmaci e nuovi trattamenti per la prevenzione e il controllo del cancro,
   - assicurare, attraverso reti, la diffusione di buone pratiche per garantire ai cittadini l'accesso alle migliori cure disponibili;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio e alla Commissione:

Elenco dei firmatari

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Anastase, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beer, Belohorská, Bennahmias, Berlinguer, Blokland, Bonde, Bonsignore, Bourzai, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Bullmann, Burke, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, del Castillo Vera, Chatzimarkakis, Chichester, Christensen, Chruszcz, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Correia, Coşea, Cottigny, Cramer, Creţu Gabriela, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dimitrakopoulos, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Estrela, Ettl, Evans Jill, Falbr, Fatuzzo, Fernandes, Fernández Martín, Ferreira Anne, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gklavakis, Goebbels, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Hazan, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Honeyball, Hybášková, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kristovskis, Kuc, Kudrycka, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lax, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Leinen, Lewandowski, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mann Thomas, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Martin David, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Nassauer, Navarro, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pinheiro, Pinior, Pirker, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Ries, Riis-Jřrgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schmidt Olle, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schuth, Seeber, Seeberg, Şerbu, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Skinner, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Toia, Toma, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Henri, Weisgerber, Wijkman, Willmott, Wojciechowski Bernard, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Záborská, Zaleski, Zani, Ždanoka, Zīle, Zvěřina, Zwiefka


Cattedrale cattolica romana di San Giuseppe a Bucarest, Romania
PDF 126kWORD 45k
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla necessità di adottare misure di tutela della Cattedrale cattolica romana di San Giuseppe a Bucarest, Romania - monumento storico e archittetonicamente in pericolo
P6_TA(2007)0435P6_DCL(2007)0054

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.   considerando che l'articolo 151 del trattato CE, che costituisce la base dell'azione comunitaria nell'ambito della cultura, si prefigge la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale degli Stati membri,

B.   considerando che, a soli otto metri dalla Cattedrale di San Giuseppe a Bucarest e all'interno della zona protetta istituita dalla legislazione romena intorno a questo monumento storico, è attualmente in costruzione un grattacielo di 20 piani e 4 livelli interrati,

C.   considerando che nella fattispecie le autorità romene competenti rifiutano sistematicamente di applicare tanto le disposizioni di diritto interno relative alla salvaguardia dei monumenti storici quanto le norme di diritto comunitario in materia di salvaguardia del patrimonio culturale ed architettonico,

1.   condanna fermamente la costruzione illegale di detto grattacielo, che mette in pericolo due edifici dell'Arcivescovado cattolico romano di Bucarest – la Cattedrale di San Giuseppe e il Palazzo Metropolitano cattolico romano – ambedue iscritti nell'elenco dei monumenti storici dell'architettura romena;

2.   invita la Commissione e il Consiglio a condannare fermamente l'atteggiamento delle autorità romene e ad avviare i debiti procedimenti giuridici per costringere dette autorità a adempiere agli obblighi comunitari in materia di conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale e architettonico che ad esse incombono a norma dell'articolo 151 del trattato CE;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione, al governo romeno nonché alle istituzioni responsabili della tutela del patrimonio culturale europeo:

Elenco dei firmatari

Agnoletto, Aita, Albertini, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Athanasiu, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Bărbuleţiu, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belohorská, Berend, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Bloom, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Camre, Cappato, Carlotti, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Daul, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dîncu, Doorn, Dover, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Esteves, Estrela, Ettl, Falbr, Fatuzzo, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grossetête, Gruber, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Hegyi, Hellvig, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hudacký, Hutchinson, Irujo Amezaga, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jöns, Jonckheer, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Krasts, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lambert, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lynne, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maňka, Mann Thomas, Mantovani, Markov, Marques, Martens, Martin David, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Morţun, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nattrass, Navarro, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Paparizov, Parish, Paşcu, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Prodi, Protasiewicz, Queiró, Raeva, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Rivera, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt Olle, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stihler, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Ţicău, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Veraldi, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Weber Henri, Willmott, Wojciechowski Bernard, Wojciechowski Janusz, Yańez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

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