Indice 
Testi approvati
Mercoledì 5 maggio 2010 - Bruxelles
Cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi nel settore dell'IVA (rifusione) *
 Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alle norme di fatturazione *
 Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Miloslav Ransdorf
 Discarico 2008: Corte di giustizia
 Discarico 2008: Corte dei conti
 Discarico 2008: Mediatore europeo
 Discarico 2008: Garante europeo della protezione dei dati
 Discarico 2008: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea
 Discarico 2008: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
 Discarico 2008: Agenzia comunitaria di controllo della pesca
 Discarico 2008: Agenzia europea per la ricostruzione
 Discarico 2008: Agenzia europea per la sicurezza aerea
 Discarico 2008: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
 Discarico 2008: Agenzia europea per le sostanze chimiche
 Discarico 2008: Agenzia europea dell'ambiente
 Discarico 2008: Autorità europea per la sicurezza alimentare
 Discarico 2008: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
 Discarico 2008: Agenzia europea per i medicinali
 Discarico 2008: Agenzia europea per la sicurezza marittima
 Discarico 2008: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
 Discarico 2008: Agenzia ferroviaria europea
 Discarico 2008: Fondazione europea per la formazione professionale
 Discarico 2008: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
 Discarico 2008: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom
 Discarico 2008: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
 Discarico 2008: Eurojust
 Discarico 2008: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
 Discarico 2008: FRONTEX
 Discarico 2008: Autorità di vigilanza europea GNSS
 Discarico 2008: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
 Discarico 2008: impresa comune SESAR
 Attrezzature a pressione trasportabili ***I
 Diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione ***I
 Orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione) ***I
 Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, per quanto concerne la semplificazione di taluni requisiti e di talune disposizioni relative alla gestione finanziaria ***I
 Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso
 Potere di delega legislativa
 Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018
 Europeana - Le prossime tappe
 Valutazione del Piano d'azione per il benessere degli animali 2006–2010
 Agricoltura e cambiamenti climatici
 Agricoltura in zone caratterizzate da svantaggi naturali: una valutazione specifica
 Una nuova agenda digitale per l'Europa: 2015.eu
 Discarico 2008: Commissione
 Discarico 2008: Settimo, ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo (FES)
 Discarico 2008: Parlamento europeo
 Discarico 2008: Comitato economico e sociale europeo
 Discarico 2008: Comitato delle regioni
 Discarico 2008: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie
 Discarico 2008: Accademia europea di polizia
 Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina
 Vertice UE-Canada
 SWIFT
 Registrazione dei nominativi dei passeggeri (Passenger Name Record - PNR)
 Divieto delle tecnologie di estrazione mineraria che prevedono l'uso del cianuro
 Lotta contro il cancro al seno nell'Unione europea

Cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi nel settore dell'IVA (rifusione) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

(Procedura legislativa speciale – consultazione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0427),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0165/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–   visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–   vista la lettera in data 12 novembre 2009 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7–0061/2010),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e quale emendata in appresso;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai Parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 settembre 2008 su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale1, ha ribadito che l'attuale sistema di gestione dell'IVA richiede una revisione radicale e ha di conseguenza chiesto alla Commissione di presentare proposte intese ad armonizzare le procedure di registrazione e di cancellazione dei soggetti passivi e a permettere agli Stati membri l'accesso automatico ai dati non sensibili relativi ai loro contribuenti immagazzinati da un altro Stato.
_______________
1 GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 13.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)  Nell'ottenimento di tale accesso automatico ai dati non sensibili, occorre garantire un adeguato livello di protezione, un periodo limitato di memorizzazione dei dati scambiati e la dovuta responsabilità dell'istituzione o dell'organo che detiene i dati, al fine di evitare una cattiva gestione o una fuga di dati.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 4 dicembre 2008 sulla relazione speciale n. 8/2007 della Corte dei conti europea relativa alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto1, ha manifestato la convinzione che l'introduzione di Eurofisc potrà comportare un significativo valore aggiunto solo se la partecipazione degli Stati membri sarà obbligatoria, al fine di evitare i problemi sperimentati con Eurocanet («European Carrousel Network»), e solo se la Commissione parteciperà pienamente alle attività di Eurofisc, svolgendo un ruolo di coordinamento.
__________
1 GU C 21 E del 28.1.2010, pag. 3.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)  Il Parlamento europeo, nella citata risoluzione del 4 dicembre 2008, ha inoltre chiesto l'introduzione di Eurofisc e ha ribadito l'assoluta necessità di condividere le migliori prassi nazionali esistenti nella lotta contro la frode all'IVA transfrontaliera, mirando ad introdurre sia adeguati incentivi per assicurare la dovuta diligenza da parte degli Stati membri in relazione all'IVA, sia compensi per i contribuenti onesti.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Per consentire un trattamento più rapido delle richieste di informazioni, tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all'interno della Comunità, è importante generalizzare l'uso di formulari tipo nell'ambito dello scambio di informazioni.
(14)  Per consentire un trattamento più rapido delle richieste di informazioni, tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all'interno della Comunità, è importante generalizzare e promuovere l'uso di formulari tipo nell'ambito dello scambio di informazioni.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Le condizioni per lo scambio e l'accesso automatizzato degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente in ciascuno Stato membro dovrebbero essere definite in maniera chiara.
(20)  Le condizioni per lo scambio e l'accesso automatizzato degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente in ciascuno Stato membro e i relativi mezzi di memorizzazione dovrebbero essere definiti in maniera chiara.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  L'esperienza pratica di recente acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 nell'ambito della lotta contro la frode «carosello» ha dimostrato che in alcuni casi l'attuazione di un meccanismo di scambio di informazioni molto più rapido e riguardante informazioni più estese e mirate è indispensabile per lottare efficacemente contro la frode; questo meccanismo deve essere inserito nell'ambito del presente regolamento mantenendo tuttavia una flessibilità sufficiente per adattarlo ai nuovi tipi di frode. La rete EUROCANET («European Carrousel Network»), realizzata su iniziativa del Belgio e sostenuta dalla Commissione, è un esempio di questo tipo di cooperazione.
(29)  L'esperienza pratica di recente acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 nell'ambito della lotta contro la frode «carosello» ha dimostrato che in alcuni casi l'attuazione di un meccanismo di scambio di informazioni molto più rapido e riguardante informazioni più estese e mirate è indispensabile per lottare efficacemente contro la frode; tale meccanismo dovrebbe essere inserito nell'ambito del presente regolamento mantenendo tuttavia una flessibilità sufficiente per adattarlo ai nuovi tipi di frode. Per garantire il buon funzionamento di tale meccanismo è opportuno adottare una strategia a livello dell'Unione. La rete EUROCANET, realizzata su iniziativa del Belgio e sostenuta dalla Commissione, è un esempio di questo tipo di cooperazione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 35
(35)  Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima. Tale limitazione è necessaria e proporzionata tenuto conto delle perdite di gettito potenziali per gli Stati membri e dell'importanza cruciale di queste informazioni per lottare efficacemente contro la frode.
(35)  Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima, nonché quelli previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati1.
____________
1 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)  Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione vegliano al rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 15
Le autorità competenti degli Stati membri comunicano spontaneamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all'articolo 1 di cui sono a conoscenza e che possono essere utili a queste ultime.
Le autorità competenti degli Stati membri comunicano spontaneamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all'articolo 1 di cui sono a conoscenza e che siano necessarie per accertare correttamente l'IVA, verificare la corretta applicazione della normativa in materia, in particolare per quanto concerne le transazioni intra-Unione, e lottare contro la frode a danno dell'IVA.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Le persone di cui alla lettera b) sono invitate a fornire il loro parere sulla qualità delle informazioni detenute.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
3.  L'elenco e i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), e al paragrafo 2 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2.
4.  Senza imporre all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo, l'elenco e i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), ed f), e al paragrafo 2 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea
Ciascuno Stato membro accorda alle autorità competenti di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle  informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 18. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati:
Con il fine di prevenire una violazione della legislazione in materia di IVA, e ove lo si ritenga necessario per controllare le acquisizioni di beni o le prestazioni di servizi intra-Unione soggette all'imposta in uno Stato membro, ciascuno Stato membro accorda alle autorità competenti di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 18. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati:
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo)
Qualora le informazioni di cui all'articolo18, paragrafo 1, lettera a), includano dati personali, l'accesso automatizzato a tali informazioni è limitato alle categorie di dati menzionate nel presente articolo.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – alinea
1.  Il presente regolamento istituisce una struttura comune per la lotta alla frode e all'evasione dell'IVA. Tale struttura svolge in particolare le seguenti funzioni:
1.  Il presente regolamento istituisce una struttura a livello dell'Unione europea per la lotta alla frode e all'evasione dell'IVA. Tale struttura svolge in particolare le seguenti funzioni:
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
2.  Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono i settori di indagine della struttura istituita al paragrafo 1.
2.  La struttura a livello dell'Unione istituita al paragrafo 1 è composta di funzionari designati dalle autorità competenti degli Stati membri.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3
3.  Per ciascun settore di indagine le autorità competenti degli Stati membri designano, all'interno della struttura, uno o più Stati membri incaricati di controllare e guidare l'esecuzione delle funzioni di cui al paragrafo 1.
3.  La struttura a livello dell'Unione di cui al paragrafo 1 determina gli ambiti di indagine in cui si svilupperà la sua attività.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Al fine di indagare con maggiore efficienza sulle frodi IVA all'interno dell'Unione, è creato un meccanismo di incentivi per il recupero dei crediti fiscali transfrontalieri che consiste nella distribuzione di un'equa percentuale dei proventi derivanti dal recupero dell'IVA non pagata tra lo Stato membro che ha effettuato il recupero dei crediti fiscali e lo Stato membro richiedente.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 35
La struttura istituita dall'articolo 34 è costituita da funzionari competenti designati dalle autorità competenti degli Stati membri. Tale struttura beneficia del sostegno tecnico, amministrativo e operativo della Commissione.
La Commissione coordina, guida e controlla l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fornendo sostegno tecnico, amministrativo e operativo alle autorità competenti degli Stati membri.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 39
La struttura istituita dall'articolo 34 presenta ogni anno un bilancio delle attività svolte al comitato di cui all'articolo 60.
La struttura istituita dall'articolo 34 presenta ogni anno un bilancio delle attività svolte agli Stati membri, al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 60.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. In particolare gli Stati membri effettuano audit di tale funzionamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.
1.  Gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. In particolare gli Stati membri effettuano audit di tale funzionamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo e riferisce periodicamente agli Stati membri e al Parlamento europeo in merito ai risultati.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all'applicazione che essi danno al presente regolamento.
2.  Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all'applicazione che essi danno al presente regolamento.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 9
9.  Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento la Commissione può mettere a disposizione degli Stati membri perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica, azioni di comunicazione o qualsiasi altro tipo di sostegno operativo.
9.  Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento la Commissione mette a disposizione degli Stati membri perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica, azioni di comunicazione o qualsiasi altro tipo di sostegno operativo.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2
2.  Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.
2.  Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi, come pure della direttiva 95/46/CE e delle sue disposizioni di attuazione e del regolamento (CE) n. 45/2001 e delle sue disposizioni di attuazione.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Le informazioni comunicate o raccolte in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento, compresa qualsiasi informazione che sia stata accessibile a un funzionario nelle circostanze di cui ai capi VII, VIII e IX nonché nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie. Esse possono essere utilizzate unicamente nelle circostanze previste dal presente regolamento.
1.  Le informazioni comunicate o raccolte in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento, compresa qualsiasi informazione che sia stata accessibile a un funzionario nelle circostanze di cui ai capi VII, VIII e IX nonché nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie. Tali informazioni godono altresì della protezione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. Esse possono essere utilizzate unicamente nelle circostanze previste dal presente regolamento.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5
5.  Le archiviazioni o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alledisposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima.
5.  Le archiviazioni o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alla direttiva 95/46/CE e alle sue disposizioni di attuazione e del regolamento (CE) n. 45/2001 e alle sue disposizioni di attuazione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare misure legislative che limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Gli Stati membri e la Commissione vegliano al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di informazione degli interessati nel caso di ottenimento di dati personali quali definiti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis) garantire gli standard più elevati di qualità dei dati scambiati, affiancati, qualora opportuno, dal massimo grado di trasparenza.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i casi in cui altri Stati membri abbiano rifiutato di fornire informazioni allo Stato membro richiedente o gli abbiano impedito di svolgere indagini amministrative debitamente richieste. Gli Stati membri interpellati comunicano alla Commissione i motivi che li hanno indotti a rifiutare di fornire le informazioni o di facilitare le indagini. La Commissione valuta l'informazione e formula le raccomandazioni del caso. Tali raccomandazioni sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Qualora le misure adottate nel quadro della procedura di cui al paragrafo 2 facciano riferimento a dati personali o implichino il trattamento di tali dati, è consultato il Garante europeo della protezione dei dati.

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alle norme di fatturazione *
PDF 330kWORD 97k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
P7_TA(2010)0092A7-0065/2010

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0021),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0078/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–   visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7–0065/2010),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4
(4)  Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, occorre dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga la cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.
(4)  Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, gli Stati membri dovrebbero autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga la cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.
Emendamento 2
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
7 bis)  All'articolo 91, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente :
'In deroga al primo comma, gli Stati membri accettano il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno in cui l'imposta diventa esigibile o, in assenza della pubblicazione del tasso di cambio quel giorno, quello del giorno prima che l'imposta diventi esigibile. Se nessuna delle due valute è l'euro, il tasso di cambio si calcola in funzione del tasso di cambio tra le valute in questione e l'euro.«
Emendamento 3
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 167 bis – paragrafo 2 – alinea
2.  Gli Stati membri possono prevedere che nel quadro di un regime opzionale i soggetti passivi debbano posporre il diritto a detrazione fino al pagamento dell'IVA da parte del fornitore/prestatore, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
2.  Gli Stati membri prevedono che nel quadro di un regime opzionale i soggetti passivi debbano posporre il diritto a detrazione fino al pagamento dell'IVA da parte del fornitore/prestatore, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 178 – lettera f
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
soppresso
'f) quando è tenuto ad assolvere l'IVA quale destinatario o acquirente in caso di applicazione degli articoli da 194 a 197 o dell'articolo 199, essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6, e adempiere alle formalità fissate da ogni Stato membro.«
Emendamento 5
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 219 bis
1.  L'emissione di una fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro che ha rilasciato al soggetto passivo il numero di identificazione IVA con il quale è stata effettuata la cessione/prestazione.
1.  L'emissione della fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta.
In mancanza del numero, le norme sono quelle in vigore nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA.
Quando l'IVA non è dovuta nell'Unione, le norme sono quelle in vigore nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
Quando il fornitore/prestatore che emette una fattura relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi imponibile non è stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta e il debitore dell'imposta è il destinatario dei beni o dei servizi, l'emissione della fattura è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la propria sede o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale viene effettuata la cessione/prestazione.
Quando il fornitore/prestatore non dispone di un centro di attività sul territorio dell'Unione l'emissione della fattura non è soggetta alle norme della presente direttiva.
2.  Quando un acquirente/destinatario che riceve una cessione di beni/prestazione di servizi è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dal quale la cessione/prestazione è stata effettuata e l'acquirente/destinatario è soggetto al pagamento dell'IVA, l'emissione della fattura è soggetta alle norme che si applicano nello Stato membro che ha emesso il numero di identificazione IVA con il quale l'acquirente/destinatario ha ricevuto la cessione/prestazione.
2.  Quando il destinatario dei beni o dei servizi emette una fattura (autofatturazione) ed è soggetto al pagamento dell'IVA, l'emissione della fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta.
Emendamento 6
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 220 bis – paragrafo 1 – lettera a
a) quando la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi è inferiore a 200 EUR;
a) quando la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi è inferiore a 300 EUR;
Emendamento 7
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 221
Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura semplificata per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, qualora il luogo della cessione o della prestazione si trovi nel loro territorio.
1.  Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura a norma dell'articolo 226 o 226 ter per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, qualora il luogo della cessione o della prestazione si trovi nel loro territorio.
2.  Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220 o 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di una esenzione, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, in forza degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, dell'articolo 128, paragrafo 1, degli articoli 132, 135, 136, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390.
Emendamento 8
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 222
La fattura deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.
La fattura deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.
Emendamento 9
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19 – lettera a
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 226 – punto 4
4) il numero di identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario di cui all'articolo 214;
4) il numero di identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario, di cui all'articolo 214, con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui all'articolo 138;
Emendamento 10
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 226 ter
Nelle fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 bis e all'articolo 221 sono obbligatorie soltanto le indicazioni seguenti:
1.  Nelle fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 bis e all'articolo 221 sono obbligatorie soltanto le indicazioni seguenti:
a) la data di emissione della fattura;
a) la data di emissione della fattura;
b) l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione;
b) l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione, con l'indicazione del numero di identificazione IVA di tale soggetto passivo;
c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o dei servizi resi e del loro valore;
c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o dei servizi resi e del loro valore;
d) l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare o i dati che permettono di calcolarla.
d) l'aliquota e l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare o i dati che permettono di calcolarli;
d bis) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio che modifica una fattura iniziale ai sensi dell'articolo 219, il riferimento specifico e inequivocabile a tale fattura iniziale.
2.  Gli Stati membri possono richiedere che le fatture semplificate emesse conformemente agli articoli 220 bis e 221 contengano le seguenti informazioni supplementari con riferimento a specifiche transazioni o categorie di soggetti passivi:
a) l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione, mediante l'indicazione del suo nome e del suo indirizzo;
b) un numero progressivo, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo univoco;
c) l'identificazione del cliente, mediante il suo numero di identificazione IVA, il suo nome e il suo indirizzo;
d) in caso di esenzione IVA, o se il cliente è soggetto al pagamento dell'IVA, le indicazioni richieste conformemente agli articoli 226 e 226 bis.
Emendamento 11
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 230
Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per il giorno in cui l'imposta diventa esigibile, o, in assenza di pubblicazione per quel giorno, il giorno di pubblicazione precedente.
Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione di beni o della prestazione di servizi utilizzando uno dei tassi di cambio di cui all'articolo 91.
Emendamento 12
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2006/112/CE
Articoli 233, 234, 235 e 237
(25)  Gli articoli 233, 234, 235 e 237 sono soppressi.
(25)  Gli articoli 233, 234 e 235 sono soppressi.
Emendamento 13
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 237
(25 bis)  L'articolo 237 è sostituito dal seguente:
'Articolo 237
Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 2013, una relazione di valutazione sull'attuazione della fatturazione elettronica. Tali relazioni illustrano in particolare le eventuali difficoltà tecniche o carenze che possono aver incontrato i soggetti passivi e le autorità fiscali, tra cui una valutazione dell'eventuale impatto di attività fraudolente inerenti alla fatturazione elettronica, riconducibili all'abolizione dell'obbligo di includere la trasmissione elettronica di dati (EDI) o la firma elettronica nelle fatture elettroniche. Entro il 1° luglio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata di proposte idonee, sulla base delle relazioni di valutazione degli Stati membri.«
Emendamento 14
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 29
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 244 – comma 3
L'archiviazione delle fatture è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA.«
Le fatture possono essere archiviate nello stesso formato in cui sono pervenute, sia esso su supporto cartaceo o elettronico. In alternativa, una fattura su supporto cartaceo può essere convertita in formato elettronico. Inoltre, l'archiviazione delle fatture è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA.«
Emendamento 15
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 247
Il soggetto passivo provvede all'archiviazione delle fatture per un periodo di sei anni.
Il soggetto passivo provvede all'archiviazione delle fatture per un periodo di cinque anni. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali in ambiti diversi dall'IVA che prevedono periodi di archiviazione obbligatori diversi per i documenti giustificativi, tra cui le fatture.
Emendamento 16
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 34
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 248 bis
(34)  Al titolo XI, capo 4, sezione 3 è inserito il seguente articolo 248 bis:
soppresso
'Articolo 248 bis
A fini di controllo, gli Stati membri in cui l'imposta è dovuta possono prescrivere che determinate fatture siano tradotte nelle loro lingue ufficiali.«
Emendamento 17
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 36 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Titolo XIV – Capitolo 4 bis (nuovo)
(36 bis)  Dopo l'articolo 401 è inserito il seguente capitolo:
'Capitolo 4 bis
Amministrazione elettronica
Articolo 401 bis
Al fine di sviluppare attivamente un'amministrazione elettronica efficiente e affidabile nel settore dell'IVA, la Commissione valuta le misure e gli strumenti di amministrazione elettronica vigenti negli Stati membri e favorisce lo scambio tra Stati membri delle migliori pratiche in materia. La Commissione si avvale inoltre del programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013), istituito mediante la decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, unitamente ad altri fondi dell'Unione, quali i Fondi strutturali, per fornire assistenza tecnica agli Stati membri che hanno più bisogno di aggiornare la propria amministrazione elettronica mediante l'accesso e il ricorso ai principali sistemi informatici transeuropei.
______________
1 GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1.«.

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Miloslav Ransdorf
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Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM))
P7_TA(2010)0093A7-0107/2010

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta di revoca dell'immunità Miloslav Ransdorf, , trasmessa dalla competente autorità della Repubblica ceca in data 16 settembre 2009, e comunicata in seduta plenaria il 23 novembre 2009,

–   avendo ascoltato Miloslav Ransdorf, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visto l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dell«8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),

–   visto l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A7–0107/2010),

A.   considerando che Miloslav Randsdorf è un deputato del Parlamento europeo,

B.   considerando che, in conformità dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell«8 aprile 1965, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i membri di esso beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese, che l'immunità non può essere invocata quando un membro è colto nell'atto di commettere un reato; che questo non impedisce al Parlamento di esercitare il suo diritto di revocare l'immunità di uno dei suoi membri,

C.   considerando che, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 4, della Costituzione ceca, nessun deputato o senatore può essere sottoposto ad azione penale senza il consenso della Camera di appartenenza e che, se la Camera nega il consenso, l'azione penale è esclusa in via definitiva,

1.   decide di revocare l'immunità di Miloslav Ransdorf;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle pertinenti autorità della Repubblica ceca.

(1) Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.


Discarico 2008: Corte di giustizia
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Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione IV – Corte di giustizia (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))
P7_TA(2010)0094A7-0079/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (C7-0175/2009)(2),

–   vista la relazione annuale della Corte di giustizia riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni(3),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(4),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, nonché l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0079/2010),

1.   concede il discarico al cancelliere della Corte di giustizia per l'esecuzione del bilancio della Corte di giustizia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione IV – Corte di giustizia (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(6),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (C7-0175/2009)(7),

–   vista la relazione annuale della Corte di giustizia riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni(8),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(9),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, nonché l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10) (Regolamento finanziario), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0079/2010),

1.   nota che nel 2008 la Corte di giustizia europea (CGE) disponeva di stanziamenti di pagamento per un totale di 297 milioni di EUR (2007: 275 milioni di EUR), per un tasso di utilizzazione del 98,20%, più elevato della media delle altre istituzioni (95,67%);

2.   nota che la Corte dei conti nella sua relazione annuale indica che il suo audit di un contratto concluso dalla Corte di giustizia europea per la prestazione di servizi (a seguito di una procedura di gara di appalto esperita congiuntamente con uno Stato membro) ha mostrato carenze nel sistema di controllo esterno per l'attuazione della procedura di gara; nota che la Corte dei conti ha trovato che ciò abbia portato a una scadenza estremamente breve entro la quale i candidati potevano ottenere le specifiche del bando (violazione dell'articolo 98 del regolamento finanziario), alla comunicazione nel bando sia dell'obbligo di presentare offerte in un'unica lingua (violazione dell'articolo 125 quater delle Modalità di esecuzione del regolamento finanziario(11)) sia dello svolgimento di una riunione a porte chiuse per l'apertura delle offerte (violazione dell'articolo 118, paragrafo 3 delle Modalità di esecuzione);

3.   prende atto dei chiarimenti offerti dalla Corte di giustizia, in particolare che il calendario, sebbene ristretto, osservava le scadenze temporali formalmente prescritte dal regolamento finanziario; nota che la scadenza ravvicinata è stata dovuta a un'esigenza di assegnare il contratto in una data che consentisse al candidato prescelto di essere operativo al momento della consegna del nuovo complesso immobiliare, nonché della necessità di prevedere tempo sufficiente per consentire ai candidati di preparare l'offerta;

4.   prende atto del chiarimento della Corte di giustizia che l'informazione del contratto fornito ai candidati è stata presentata soltanto in francese (pratica abituale nello Stato membro interessato) per una mancanza di coordinamento, mentre il capitolato d'oneri prevedeva che l'offerta potesse essere presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e prende inoltre atto del chiarimento che qualora uno dei candidati avesse voluto partecipare alla riunione di commissione per l'apertura delle offerte avrebbe potuto farlo;

5.   sottoscrive il suggerimento della Corte dei conti, secondo la quale la Corte di giustizia dovrebbe fissare procedure di appalto più rigorose per consentire ai servizi ordinatori di organizzare meglio le procedure di gara e di controllare la conformità agli obblighi regolamentari;

6.   nota che, a parte i commenti sulla suddetta procedura di appalto, la relazione annuale della Corte dei conti non contiene nessun'altra osservazione che riguardi la Corte di giustizia;

7.   nota con soddisfazione l'entrata in funzione nella Corte di giustizia dell'Unità di recente costituzione di controllo contabile interno e si compiace delle sue raccomandazioni sulla convalida, l'autorizzazione e i pagamenti di spesa, nonché il fatto che le raccomandazioni sono state messe in atto, in particolare la revisione del sistema delle deleghe e dei termini delle sottodeleghe, l'autovalutazione dei sistemi di controllo interno, l'aumento del numero di verifiche ex post e i miglioramenti delle procedure di documentazione; prende atto anche dei risultati dell'audit sull'osservanza degli obblighi legislativi in merito alle informazioni e alle comunicazioni delle informazioni finanziarie e di bilancio, che ha portato a misure atte a migliorare la gestione e il controllo interno dei contratti pubblici, nonché gli audit sulle procedure di forniture per la biblioteca e sulle indennità compensative;

8.   si compiace della costante riduzione della durata delle procedure di fronte alla Corte di giustizia, in particolare della riduzione significativa della durata delle procedure riguardanti le pronunce pregiudiziali; ritiene comunque che tale riduzione non sia ancora soddisfacente; prende atto della diminuzione del numero delle cause completate (333 sentenze e 161 ordinanze rispetto a 379 e 172 rispettivamente nel 2007), tuttavia prende atto del fatto che il numero di richieste di pronuncia pregiudiziale è risultato notevolmente più elevato; prende atto anche del fatto che nel 2008 il numero delle cause presentate (592) è stato il più alto dal 1979, con un leggero aumento del numero di cause pendenti alla fine del 2008 (767 cause; 741 cause alla fine del 2007);

9.   si compiace che il Tribunale nel 2008 mostrava un aumento del 52% del numero di cause decise, nonché una certa diminuzione della durata dei processi, che comunque non è ancora soddisfacente; prende atto tuttavia che il numero di nuove cause nel 2008 è stato eccezionalmente elevato (629 nuove cause rispetto a 522 nel 2007) e che pertanto il numero di cause pendenti continua ad aumentare anche per il Tribunale (da 1 154 nel 2007 a 1 178 nel 2008);

10.   nota che, mentre il Tribunale della funzione pubblica, che nel 2008 è stato per la prima volta parzialmente rinnovato per un triennio, ha concluso un minor numero di cause rispetto al 2007, tuttavia il numero di cause pendenti è diminuito leggermente (da 235 nel 2007 a 217 nel 2008) grazie al numero notevolmente inferiore di nuove cause (111 rispetto a 157 nel 2007);

11.   si compiace del nuovo sistema integrato di controllo finanziario e di gestione, operativo dal 1° gennaio 2008, che ha consentito risparmi di bilancio e maggiore efficienza per le tre istituzioni coinvolte (il Consiglio, la Corte di giustizia e la Corte dei conti);

12.   si compiace della continua e proficua cooperazione interistituzionale con la Corte dei conti per quanto riguarda la formazione;

13.   nota il seguito dato dalla Corte di giustizia alle osservazioni fatte dal Parlamento e dalla Corte dei conti in precedenti decisioni di discarico e relazioni, in particolare si compiace delle misure prese per creare una procedura di selezione per l'assunzione di agenti ausiliari a contratto; si duole tuttavia che la Corte di giustizia sia riluttante a pubblicare le dichiarazioni d'interesse finanziario dei suoi membri e chiede che essa introduca senza indugio tale prassi;

14.   si compiace con la Corte di giustizia per la sua prassi consolidata di includere nella sua relazione di attività una relazione che indica il seguito dato nel corso dell'anno alle precedenti decisioni di discarico del Parlamento e alle relazioni della Corte dei conti.

(1) GU L 71 del 14.3.2008.
(2) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(3) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(4) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 71 del 14.3.2008.
(7) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(8) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(9) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).


Discarico 2008: Corte dei conti
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Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione V – Corte dei conti (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))
P7_TA(2010)0095A7-0097/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (C7-0176/2009)(2),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate(3),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(4),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e l'articolo 314, paragrafo 10 e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0097/2010),

1.   concede il discarico al Segretario generale della Corte dei conti per l'esecuzione del bilancio della medesima per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione V – Corte dei conti (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(6),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (C7-0176/2009)(7),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008,

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008, corredata dalle risposte delle istituzioni(8),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(9),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e l'articolo 314, paragrafo 10 e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0097/2010),

1.   osserva che nel 2008 la Corte dei conti aveva stanziamenti d'impegno disponibili per 133 milioni di EUR (2007: 122 milioni di EUR; 2006: 114 milioni di EUR), con un tasso di utilizzazione del 90,66%, inferiore alla media delle altre istituzioni (95,67%);

2.   rammenta che, per quanto riguarda l'esercizio 2008, il bilancio della Corte è stato certificato da un'impresa esterna, PricewaterhouseCoopers (come nel 2007, mentre in precedenza da KPMG), la quale ha raggiunto le seguenti conclusioni:

   a) in relazione alla precisione del bilancio per l'esercizio 2008, «a nostro giudizio i prospetti contabili presentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della Corte dei conti europea al 31 dicembre 2008, il risultato economico e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del suddetto regolamento del Consiglio, e alle norme contabili della Corte dei conti europea», nonché
   b) in relazione alle risorse finanziarie assegnate alla Corte e all'adeguatezza delle procedure di controllo in essere nel corso dell'esercizio 2008, «non vi sono elementi a noi noti che ci inducano a ritenere che per tutti gli aspetti significativi e sulla base dei criteri (individuati), a) le risorse assegnate alla Corte non siano state utilizzate per le finalità previste, e b) le procedure di controllo in essere non forniscano le necessarie garanzie per assicurare il rispetto nelle operazioni finanziarie delle norme e dei regolamenti applicabili»;

3.   ricorda la sua proposta di esaminare la possibilità di ideare una struttura più razionale per la Corte e invita la Corte a valutare modelli alternativi volti a ridurre il numero totale dei suoi membri, introducendo un massimale e adottando ad esempio un sistema di rotazione paritaria tra i suoi membri;

4.   prende atto dello sforzo della Corte volto a migliorare la procedura di pubblicazione e presentazione della sua relazione annuale; auspica che per il futuro si possa stabilire una procedura condivisa per questa fase topica della procedura di discarico, nel rispetto della piena indipendenza della Corte e delle prerogative della commissione competente;

5.   osserva che l'attuale procedura di pubblicazione e presentazione delle relazioni speciali della Corte, se da una parte rafforza l'identità e la visibilità della Corte, dall'altra desta qualche preoccupazione: sebbene il Parlamento rispetti pienamente il diritto della Corte a presentare osservazioni sotto forma di relazioni speciali in qualsiasi momento, esso ritiene che l'attuale procedura, che ha inizio con la presentazione pubblica della relazione speciale e la conferenza stampa della Corte, con largo anticipo rispetto alla presentazione della relazione speciale alla commissione per il controllo dei bilanci, potrebbe non riflettere appieno il ruolo della Corte in quanto istituzione di notifica chiamata ad assistere il Parlamento e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio;

6.   accoglie con favore il fatto che nella relazione sulla «revisione tra pari», redatta da un gruppo internazionale e consegnata nel dicembre 2008, la conclusione generale raggiunta riconosce che la maggior parte delle raccomandazioni era stata anticipata nel quadro del piano d'azione messo in atto prima della revisione; accoglie con favore l'intenzione della Corte di integrare le altre raccomandazioni nella strategia di audit 2009–2012 e il suo impegno per metterle in atto nel corso di tale periodo;

7.   osserva che, malgrado la Corte abbia assunto 97 dipendenti nel 2008 (48 funzionari, 18 agenti temporanei, 31 agenti a contratto), il numero complessivo di posti vacanti alla fine del 2008 (69) era più elevato rispetto alla fine del 2007 (56); tiene conto del fatto che la Corte ha ottenuto 22 nuovi posti (totalizzando 853) e che è stata la mancanza di vincitori idonei ad impedire alla Corte di reclutare tanto nuovo personale quanto intendeva; chiede alla Corte di riferire sui progressi che compie nella riduzione dei ritardi del suo processo di assunzione;

8.   accoglie con favore l'istituzione del comitato paritetico per le pari opportunità, i progressi compiuti nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni e la gestione efficace dello spazio ufficio;

9.   rileva che la relazione 2008 del revisore interno della Corte è stata ampiamente positiva e accoglie con favore in questo contesto il fatto che la maggior parte delle raccomandazioni espresse dal revisore interno siano state accettate e integrate in piani di misure correttive; accoglie con favore l'istituzione di un quadro di monitoraggio dell'efficacia dei controlli interni, nonché l'adozione di indicatori chiave di rendimento;

10.   si compiace del nuovo sistema integrato di gestione e controllo finanziario (SAP), in funzione dal 1° gennaio 2008, che ha permesso economie di bilancio e una maggiore efficienza per le tre istituzioni interessate (Consiglio, Corte dei conti e Corte di giustizia), ma deplora che la Corte dei conti non lo abbia applicato prima;

11.   accoglie con favore il perdurante successo della cooperazione interistituzionale con la Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di formazione;

12.   ricorda, in relazione alle dichiarazioni di interesse finanziario dei membri, che in conformità al codice etico della Corte i membri di quest'ultima trasmettono una dichiarazione relativa ai propri interessi finanziari al presidente della Corte, che le custodisce in condizioni di riservatezza, e che queste dichiarazioni non sono pubblicate; ribadisce la propria posizione secondo la quale, nell'interesse della trasparenza, le dichiarazioni di interessi finanziari dei membri di tutte le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero essere accessibili su Internet tramite un registro pubblico, ed esorta la Corte a prendere le necessarie misure all'uopo;

13.   loda la Corte per la qualità della sua relazione annuale d'attività e accoglie con favore l'inclusione di un capitolo sul seguito dato nel corso dell'anno alle decisioni del Parlamento sul discarico precedente.

(1) GU L 71 del 14.3.2008.
(2) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(3) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(4) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 71 del 14.3.2008.
(7) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(8) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(9) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


Discarico 2008: Mediatore europeo
PDF 199kWORD 39k
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione VIII – Mediatore europeo (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))
P7_TA(2010)0096A7-0070/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (C7-0179/2009)(2),

–   vista la relazione annuale del Mediatore europeo riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008(3) e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate,

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(4),

–   visto l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, nonché l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0070/2010),

1.   concede il discarico al Mediatore europeo per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione VIII – Mediatore europeo (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(6),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (C7-0179/2009)(7),

–   vista la relazione annuale del Mediatore europeo riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008(8) e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate,

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(9),

–   visto l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, nonché l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0070/2010),

1.   nota che nel 2008 il Mediatore europeo (il Mediatore) ha avuto a disposizione stanziamenti di impegno per un totale di 9 milioni di EUR (2007: 8,2 milioni di EUR), con un tasso di utilizzazione del 91,51% inferiore alla media delle altre istituzioni (95,67%);

2.   nota che la Corte dei conti ha indicato nella sua relazione annuale che l'audit non ha dato luogo a osservazioni significative per quanto riguarda il Mediatore;

3.   nota la tendenza a una crescita continua nel periodo dal 2003 al 2008, nel corso del quale gli stanziamenti d'impegno sono raddoppiati, passando da 4,4 milioni di EUR a 9 milioni di EUR, e il numero di posti è aumentato da 31 a 57 (6 posti aggiuntivi nel 2009), mentre i ricorsi sono aumentati da 2 436 a 3 346 e le nuove inchieste avviate sono passate da 253 a 293; nota che mentre il numero dei posti non era aumentato negli ultimi tre anni, era previsto che esso aumentasse a 63 nel 2009; nota anche che attualmente, dopo la ristrutturazione interna del 2008, 24 dei 57 posti sono destinati all'analisi dei ricorsi e allo svolgimento delle indagini (servizio giuridico), mentre 31 sono destinati alla registrazione, alla distribuzione e al seguito dei ricorsi, nonché a qualsiasi altra attività non direttamente collegata all'attività principale (amministrazione e finanze);

4.   ricorda che l'accordo quadro di cooperazione di durata indefinita tra il Mediatore europeo e il Parlamento, entrato in vigore il 1° aprile 2006, stipula che il Parlamento fornisce taluni servizi amministrativi, tra cui edifici, tecnologie dell'informazione, comunicazioni, servizio giuridico, servizi medici, formazione, traduzione e interpretazione;

5.   nota che le zone prioritarie identificate dal servizio di audit interno, in particolare l'audit delle procedure per gli appalti pubblici, incluso il seguito delle azione non completate, il trattamento per gli stanziamenti per gli audit e il completamento e la relazione sugli audit 2007; si compiace in particolare della conclusione secondo cui la procedura di appalti pubblici è stata notevolmente migliorata e che sono state migliorate due azioni aperte dopo l'audit 2005, nonché il fatto che il processo per la concessione di aiuti osservi il quadro regolamentare, i principi della trasparenza e una sana gestione finanziaria;

6.   nota tuttavia che l'audit interno ha rivelato anche zone dove sono possibili ulteriori miglioramenti, in particolare: le pratiche relative alla procedura di appalti pubblici devono includere informazioni più complete, modifiche della data di fornitura possono essere consentite solo in casi eccezionali, una migliore pianificazione del calendario per le procedure d'appalto e clausole incoerenti presenti nei contratti che devono essere corrette prima della firma; chiede al Mediatore europeo di dar seguito a queste preoccupazioni e riferire al Parlamento nella sua relazione di attività;

7.   si compiace della decisione del Mediatore europeo di pubblicare la dichiarazione annuale degli interessi del Mediatore e del fatto che la dichiarazione sia pubblicata sul sito web del Mediatore stesso;

8.   ribadisce la sua richiesta che il Mediatore europeo includa nella sua relazione di attività un capitolo nel quale si inserisca un resoconto dettagliato del seguito dato nel corso dell'anno alle precedenti decisioni di discarico del Parlamento.

(1) GU L 71 del 14.3.2008.
(2) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(3) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(4) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 71 del 14.3.2008.
(7) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(8) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(9) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


Discarico 2008: Garante europeo della protezione dei dati
PDF 198kWORD 39k
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))
P7_TA(2010)0097A7-0098/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (C7-0180/2009)(2),

–   vista la relazione annuale del Garante europeo della protezione dei dati riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate(3),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(4),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0098/2010),

1.   concede il discarico al Garante europeo della protezione dei dati per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(6),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (C7-0180/2009)(7),

–   vista la relazione annuale del Garante europeo della protezione dei dati riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(8),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(9),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0098/2010),

1.   rileva che nel 2008 il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) disponeva di stanziamenti di impegno pari a un totale di 5,3 milioni di EUR (2007: 5 milioni di EUR(11)), con un tasso di utilizzo dell«86,14%, inferiore alla media delle altre istituzioni (95,67%);

2.   nota il continuo aumento dei posti permanenti da 29 nel 2007 a 33 nel 2008 (2006: 24 posti) assegnati al Garante; si compiace che tutti questi posti siano occupati e prende atto della crescita controllata e di un'espansione limitata sia di compiti sia di personale, a garanzia che il nuovo personale viene adeguatamente integrato e formato; nota tuttavia che la spesa alla voce di bilancio «Altri agenti» mostra un tasso di attuazione inferiore alla media (51,98%);

3.   osserva che la Corte dei conti ha indicato nella sua relazione annuale che dalla verifica contabile non sono scaturite osservazioni significative sul GEPD;

4.   si compiace del consolidamento della gestione delle risorse finanziarie e delle risorse umane, nonché dei miglioramenti di funzionalità ed efficienza delle funzioni di controllo interno raggiunti nel 2008; auspica futuri sviluppi riguardo alle risorse finanziarie e umane nonché alle procedure di lavoro interne, selezionate dal Garante europeo quali suoi principali obiettivi per il 2009;

5.   ricorda che la gestione amministrativa di tutte le missioni del GEPD è garantita dall'Ufficio pagamenti della Commissione (sulla base dell'accordo di cooperazione amministrativa tra i Segretari generali della Commissione, del Parlamento e del Consiglio, firmato insieme al Garante europeo il 7 dicembre 2006 per un ulteriore periodo di tre anni a partire dal 16 gennaio 2007);

6.   ricorda che la valutazione effettuata dal Servizio di revisione contabile interna del Garante europeo della protezione dei dati (cioè dal revisore contabile interno della Commissione sulla base dell'accordo di cooperazione amministrativa) ha dimostrato la funzionalità e l'efficienza del sistema di controllo interno e la sua capacità di fornire una garanzia ragionevole per il raggiungimento degli obiettivi del GEPD, e rimane in attesa dei risultati della revisione contabile di seguito; si compiace che la relazione interna sui controlli interni indichi un tasso di attuazione delle raccomandazioni interne pari all«80%;

7.   si compiace della pubblicazione annuale delle dichiarazioni d'interesse finanziario dei membri eletti dell'istituzione (GEPD e Garante aggiunto), che contengono informazioni pertinenti sui posti o le attività remunerati e sulle attività professionali dichiarabili;

8.   chiede che il Garante europeo della protezione dei dati includa nella sua prossima relazione di attività (esercizio 2009) un capitolo che fornisca un resoconto dettagliato per il resto dell'anno relativo alle pertinenti decisioni di discarico del Parlamento.

(1) GU L 71 del 14.3.2008.
(2) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(3) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(4) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 71 del 14.3.2008.
(7) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(8) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(9) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) 2006: 4,1 milioni di EUR.


Discarico 2008: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea
PDF 292kWORD 47k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))
P7_TA(2010)0098A7-0071/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte del Centro(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea(3), in particolare l'articolo 14,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0071/2010),

1.   concede il discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte del Centro(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea(7), in particolare l'articolo 14,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0071/2010),

1.   approva la chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2008, accompagnata dalle risposte del Centro(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185;

–   visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea(11), in particolare l'articolo 14,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0071/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2007(13) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro:

   ha preso atto dell'osservazione contenuta nella relazione della Corte dei conti per il 2006, secondo cui l'eccedenza di bilancio accumulata nel 2006 era di 16 900 000 EUR e che nel 2007 il Centro avrebbe rimborsato 9 300 000 EUR ai suoi clienti; convenuto con la Corte dei conti che un tale accumulo di eccedenze indicava che il metodo utilizzato dal Centro per stabilire i prezzi delle traduzioni non era abbastanza preciso,
   ha insistito sulla necessità che la Commissione e il Centro risolvano rapidamente la disputa relativa ai contributi pensionistici per il personale,

Prestazioni

1.   si congratula con il Centro che ha messo a punto FLOSYSWEB, un efficiente strumento informatico utilizzato dai clienti per inviare le traduzioni, che consente loro di scegliere fra varie opzioni di formato e di ricevere le traduzioni tramite lo stesso sistema;

Eccedenza di bilancio contraria al regolamento di base

2.   prende atto del fatto che da vari anni il Centro ha un'eccedenza di bilancio accumulata, contraria al regolamento (CE) n. 2965/94, che nel 2008 ammontava a 26 700 000 EUR (nel 2006 a 16 900 000 EUR, nel 2005 a 10 500 000 EUR e nel 2004 a 3 500 000 EUR); prende atto altresì del fatto che tale eccedenza è innanzitutto dovuta alla mancanza di precisione nelle previsioni relative alle domande di traduzione trasmesse dai clienti del Centro; chiede al Centro di adottare misure più efficaci per porre rimedio a tale aumento costante delle sue eccedenze;

3.   nota che nel 2009 il Centro ha rimborsato ai suoi clienti 11 450 000 EUR;rileva altresì che nel 2007 il Centro aveva già rimborsato ai suoi clienti 9 300 000 EUR;

4.   prende atto che nell'esercizio 2008 il Centro ha registrato entrate derivanti da interessi per un importo di 1 580 984,34 EUR; giunge alla conclusione, in base ai conti annuali e al livello dei pagamenti di interessi, che il Centro dispone permanentemente di saldi di cassa enormemente elevati; prende atto che al 31 dicembre 2008 i saldi di cassa del Centro ammontavano a 48 405 006,88 EUR; chiede alla Commissione di esaminare quali possibilità vi siano di contribuire alla piena attuazione di una gestione della liquidità orientata alle necessità, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, e quali modifiche concettuali siano necessarie per mantenere permanentemente i saldi di cassa del Centro quanto più bassi possibile; invita il Centro a fatturare in futuro i servizi forniti ai clienti in modo da coprire i costi sostenuti;

Contributi pensionistici per il personale

5.   ritiene inaccettabile il fatto che, sebbene tale problema fosse stato evidenziato per diversi anni nelle risoluzioni di discarico, non sia stata ancora trovata una soluzione al conflitto che oppone il Centro alla Commissione riguardo alla quota contributiva datoriale per le pensioni del personale;

6.   constata con preoccupazione che tale conflitto, tuttora in corso con la Commissione, costa al Centro diversi milioni; nota, in particolare, che nel 2008 il Centro ha creato una riserva di 15 300 000 EUR per far fronte alle conseguenze di tale conflitto; chiede pertanto al Centro di informare l'autorità di discarico sugli sviluppi dei negoziati e sui costi di effettivi (rispetto ai tempi e alle spese) imputabili al conflitto;

Audit interno

7.   nota che nel 2006 il Centro ha creato una funzione di audit interno e che tale posto è occupato dal febbraio 2008;

8.   riconosce che la maggior parte delle raccomandazioni del Servizio di audit interno (SAI) è stata attuata; reputa estremamente importante il fatto che il Centro attui appieno una politica in materia di posti sensibili e di mobilità del personale;

Risorse umane

9.   constata che nel dicembre 2008 solo l«81% dei posti previsti erano occupati da funzionari e da agenti temporanei; prende atto del fatto che il Centro ha giustificato tale carenza con una mancanza di spazio per uffici che non ha consentito di procedere alle assunzioni conformemente alle previsioni dell'organigramma; ritiene tuttavia che il Centro debba organizzare in modo più realistico ed efficiente le proprie procedure di assunzione, per rispettare le scadenze e prevedere tutte le esigenze che un aumento del personale comporta;

10.   esorta il Centro a mettere a punto percorsi di formazione esaustivi basati sulle competenze e capacità necessarie al personale, al fine di mantenere elevato il livello di competenze del proprio personale; inoltre, sostiene il Centro nelle iniziative che ha adottato per monitorare con efficacia la qualità dei propri corsi di formazione;

o
o   o

11.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che corredano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 107.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 107.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, p. 107.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 145.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
PDF 207kWORD 46k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1 Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))
P7_TA(2010)0099A7-0091/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte del Centro(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(3), in particolare l'articolo 12 bis,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0091/2010),

1.   concede il discarico al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte del Centro(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(7), in particolare l'articolo 12 bis,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0091/2010),

1.   approva la chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte del Centro(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(11), in particolare l'articolo 12 bis,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0091/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2007(13) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento europeo ha tra l'altro richiamato l'attenzione sulle osservazioni della Corte dei conti riguardanti l'elevata proporzione di riporti e annullamenti, la necessità di fissare obiettivi ed indicatori misurabili nel quadro della programmazione nonché l'opportunità di stabilire un chiaro rapporto tra gli obiettivi e le risorse di bilancio necessarie alla loro realizzazione,

1.   esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti ha dichiarato legittimi e regolari i conti annuali del Centro per l'esercizio 2008;

Prestazioni

2.   si compiace che il Centro abbia ricevuto dalla Corte dei conti una dichiarazione di affidabilità positiva per l'esercizio 2008, non solo in ordine ai conti, ma anche alle sottostanti transazioni; constata che il Centro ha compiuto enormi progressi in materia di procedura d'inventario intesa a individuare, registrare e capitalizzare le attività, in materia di documentazione delle procedure di controllo interne nonché per quanto riguarda le procedure di gare d'appalto pubbliche;

3.   sottolinea nuovamente quanto sia importante che il Centro stabilisca obiettivi SMART e indicatori RACER nella sua programmazione onde valutare le sue realizzazioni; prende nondimeno atto che il Centro ha dichiarato di aver preso in considerazione tali osservazioni nel suo programma per il 2009; invita quindi il Centro a considerare l'introduzione di un diagramma di Gantt nella programmazione di ciascuna delle sue attività operative, onde indicare rapidamente il tempo dedicato ad un determinato progetto da ciascun membro del personale e favorire un approccio orientato al conseguimento di risultati;

4.   si congratula nondimeno con il Centro che intende introdurre nel 2010 un sistema sperimentale di registrazione del tempo dedicato a un determinato progetto del Centro da ciascun membro del personale;

5.   chiede al Centro di presentare una tabella comparativa, da allegare alla prossima relazione della Corte dei conti, sulle realizzazioni effettuate nel corso dell'esercizio di discarico in esame e quelle effettuate nel corso dell'esercizio precedente, onde consentire all'autorità di discarico di valutare meglio le prestazioni del Centro da un anno all'altro;

6.   si compiace della stretta collaborazione e delle sinergie tra il Cedefop e la Fondazione europea per la formazione (FEF), data l'affinità dei settori di cui si occupano; chiede ad entrambe le agenzie di inserire nelle relazioni d'attività 2009 un dettagliato resoconto sul monitoraggio dell'accordo di cooperazione;

Gestione di bilancio e finanziaria

7.   richiama l'attenzione sul fatto che il Centro ha nuovamente riportato stanziamenti (il 25% degli stanziamenti di pagamento, ossia 1 400 000 EUR); sottolinea che tale situazione è rivelatrice di carenze nella programmazione e nel monitoraggio degli stanziamenti dissociati destinati alle attività operative;

Risorse umane

8.   osserva che il Centro dispone di 128 collaboratori e nel 2009 ha introdotto un sistema di misurazione delle prestazioni; si attende di essere informato sui risultati dell'introduzione di tale sistema;

Audit interno

9.   si congratula con il Centro per essere stato la prima agenzia ad accettare di buon grado un audit pilota sul quadro etico; sottolinea che tale audit è stato svolto da un'équipe tra il 16 e il 20 febbraio 2009 e che il Servizio di audit interno (SAI) ha confermato che il Centro aveva posto in essere un quadro etico appropriato;

10.   prende atto del fatto che, a partire dal 2006, il Centro ha implementato 15 delle 30 raccomandazioni del SAI; rileva che 6 delle 15 raccomandazioni ancora in sospeso sono considerate «molto importanti» e riguardano principalmente la gestione delle risorse umane (ad esempio prestazioni del personale, determinazione degli obiettivi del personale e definizione dei ruoli e delle responsabilità del Comitato del personale); si attende progressi in questo campo, essenziale per l'attività del Centro, e chiede di essere tenuto informato;

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o   o

11.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 118.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 118.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 118.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 141.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Agenzia comunitaria di controllo della pesca
PDF 206kWORD 44k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l'esercizio 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))
P7_TA(2010)0100A7-0105/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria per il controllo della pesca(3), in particolare l'articolo 36,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0105/2010),

1.   concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l'esercizio 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria per il controllo della pesca(7), in particolare l'articolo 36,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0105/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l'esercizio 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria per il controllo della pesca(11), in particolare l'articolo 36,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0105/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha dato discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2007(13) e che, nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento ha preso atto in particolare:

   dell'osservazione della Corte dei conti secondo cui l'Agenzia non aveva introdotto procedure appropriate per determinare gli stanziamenti da riportare, ragion per cui erano stati riportati senza un impegno giuridico stanziamenti dell'ordine di almeno 125 000 EUR,
   che secondo la Corte dei conti l'Agenzia non aveva sufficientemente documentato le sue procedure di controllo interno,

Prestazioni

1.   prende nota delle osservazioni della Corte dei conti secondo cui l'Agenzia non elabora programmi di lavoro pluriennali; sottolinea quindi l'importanza di elaborare tale documento affinché l'Agenzia possa efficacemente organizzare l'attuazione della propria strategia e la realizzazione dei propri obiettivi; si compiace nondimeno con l'Agenzia per la sua decisione di sviluppare tale documento conformemente alla strategia di medio termine del suo consiglio di amministrazione;

2.   invita inoltra l'Agenzia a considerare l'introduzione di un diagramma di Gantt nella programmazione di ciascuna delle sue attività operative in modo da indicare rapidamente il tempo trascorso da ciascun agente su un dato progetto e favorire un approccio orientato all'ottenimento di risultati;

3.   chiede in tale contesto all'Agenzia di presentare, nella tabella da allegare alla prossima relazione della Corte dei conti, un quadro comparativo delle realizzazioni effettuate durante l'anno di discarico in esame e quelle effettuate nell'esercizio precedente onde consentire all'autorità di discarico di valutare meglio le prestazioni dell'Agenzia da un anno all'altro;

Gestione finanziaria e di bilancio

4.   richiama l'attenzione sulla necessità per l'Agenzia di far fronte alle carenze di programmazione delle sue attività onde far sì che in futuro le procedure relative alla redazione di bilancio siano sufficientemente rigorose ed evitino di determinare aumenti e/o diminuzioni di stanziamenti sulle sue linee di bilancio; sottolinea inoltre che tale situazione è contraria al principio di specializzazione; constata altresì che contrariamente alle norme applicabili il consiglio di amministrazione non è stato sollecitato a autorizzare gli storni né è stato informato di tali operazioni; prende nota nondimeno del fatto che l'Agenzia si impegna a migliorare la pianificazione e il controllo finanziario e quindi a diminuire il numero di modifiche apportate al bilancio;

5.   prende nota altresì della risposta dell'Agenzia che ha voluto sottolineare che il 2008 è stato un anno particolarmente difficile in termini di pianificazione di bilancio a causa del trasloco dell'Agenzia nella sua sede definitiva;

6.   prende atto del commento della Corte dei conti che osserva che, contrariamente al regolamento finanziario, taluni impegni giuridici (per un importo totale di 1 400 000 EUR) sono stati contratti prima dei corrispondenti impegni finanziari;

Audit interno

7.   constata che il Servizio di audit interno (IAS) ha individuato 15 raccomandazioni per l'Agenzia, 9 delle quali considerate «molto importanti» e riguardanti la necessità di definire una serie di indicatori che coprano tutte le attività dell'Agenzia, le strutture organizzativa e procedurale interne a sostegno della garanzia di gestione, la gestione delle risorse umane (quanto al potenziamento delle procedure di assunzione e dei sistemi di documentazione) e la necessità di modificare le procedure interne onde ridurre i ritardi di pagamento dell'Agenzia;

Risorse umane

8.   osserva che nel 2008 il tasso delle assunzioni è stato più elevato di quanto inizialmente previsto e che la situazione è stata tale che gli stanziamenti necessari al pagamento degli stipendi sono stati sottostimati di oltre il 35% (circa 1 300 000 EUR); chiede quindi all'Agenzia di migliorare il controllo dell'esecuzione del proprio bilancio;

o
o   o

9.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 1.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 1.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 202.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Agenzia europea per la ricostruzione
PDF 205kWORD 45k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))
P7_TA(2010)0101A7-0072/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione(3), in particolare l'articolo 8,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0072/2010),

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione(7), in particolare l'articolo 8,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0072/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2008, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione(11), in particolare l'articolo 8,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0072/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni legali e regolari,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2007(13) e che nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico ha in particolare rilevato che la Corte aveva individuato, nella sua relazione annuale 2007, tre rischi potenziali connessi al trasferimento delle attività dell'agenzia verso le delegazioni:

   a) per via del carattere pluriennale dell'attività dell'Agenzia, una parte degli stanziamenti di bilancio, pari a 453 000 000 EUR, non è mai stata utilizzata e doveva esserlo dopo il 2008, ultimo anno di esistenza dell'Agenzia;
   b) la nota di orientamento emessa dalla Commissione l«11 giugno 2008 sul trasferimento dei fascicoli non copriva tutte le linee di bilancio dell'Agenzia;
   c) l'eccedenza accumulata pari a 180 000 000 EUR che figurava nel bilancio dell'Agenzia al 31 dicembre 2007 avrebbe dovuto altresì essere inclusa e gestita dalla Commissione alla fine del mandato dell'Agenzia;

1.   constata che il protocollo di accordo tra la Commissione e l'Agenzia europea per la ricostruzione del 17 dicembre 2008 prevede che dopo il 31 dicembre 2008 l'attivo restante dell'Agenzia divenga proprietà della Commissione;

Gestione di bilancio e finanziaria

2.   prende atto della constatazione della Corte dei conti che rivela che nessuna delle condizioni formali richieste per la concessione di una sovvenzione diretta pari a 1 399 132 EUR (ossia lo 0,31% del bilancio operativo disponibile) a un'organizzazione internazionale è stata nella fattispecie rispettata;

3.   sottolinea che la pertinenza di cinque progetti sottoposti a audit dalla Corte dei conti riguardo la cooperazione transfrontaliera (del valore totale di 528 000 EUR pari allo 0,12% del bilancio operativo disponibile) è stata contestata sulla base del fatto che il comitato di valutazione composto dall'Agenzia e da una delegazione della Commissione non aveva tenuto conto delle questioni sollevate dai valutatori locali; prende atto nondimeno della risposta dell'Agenzia, si difende argomentando che conformemente alle norme in vigore, il comitato di valutazione non è a tutt'oggi vincolato dal parere dei valutatori;

4.   chiede che, in considerazione della cessazione delle attività dell'Agenzia europea per la ricostruzione, si proceda a una valutazione dei finanziamenti concessi al Kosovo per appurare se tali finanziamenti abbiano contribuito ad instaurare strutture stabili e funzionanti nel settore della giustizia e dell'amministrazione;

5.   si rammarica che sia stata posta fine all'esistenza di un'Agenzia che operava in maniera efficiente e che la gestione delle risorse finanziarie sia stata trasferita alle delegazioni; sollecita una relazione della Commissione da cui risulti in quale misura si sia proceduto a un aumento del personale nelle delegazioni per assumere i compiti dell'Agenzia; invita la Commissione a chiarire in maniera esaustiva e dettagliata se sia stato fornito un sostegno di bilancio a partire dai fondi trasferiti dall'Agenzia alle delegazioni;

o
o   o

6.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 43.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 43.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, p. 43.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 176.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Agenzia europea per la sicurezza aerea
PDF 209kWORD 46k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))
P7_TA(2010)0102A7-0068/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008(3), che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l'articolo 60,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0068/2010),

1.   concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008(7), che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l'articolo 60,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0068/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008(11), che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l'articolo 60,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0068/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio 2008 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2007(13) e che, nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento ha:

   preso atto che la Corte dei conti aveva criticato svariate procedure di appalto oggetto di revisione contabile;
   chiesto all'Agenzia di mantenere l'impegno, assunto nelle sue risposte alla Corte dei conti, di attenersi strettamente alle norme che disciplinano le procedure di gara, prestando particolare attenzione a fornire informazioni precise ai potenziali offerenti;
   rilevato che la Corte dei conti faceva osservare che la tabella dell'organico per il 2007 prevedeva 467 posti temporanei, mentre gli stanziamenti di bilancio per le spese relative al personale non consentivano di coprire i costi effettivi connessi a tali posti, e che di conseguenza l'Agenzia aveva concordato con la Commissione una riduzione del numero di posti per giungere a un totale di 342, dei quali 333 erano stati coperti alla fine dell'anno;

1.   si compiace del fatto che la Corte dei conti abbia considerato affidabili i conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2008 e constatato che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari;

2.   osserva che l'Agenzia ha ricevuto 30 000 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento a titolo del bilancio per l'esercizio 2008;

3.   osserva che, rispetto al 2007, il bilancio dell'Agenzia nel 2008 è aumentato del 42%, passando da 72 000 000 EUR a 102 000 000 EUR, affiancato da un incremento dell'organico da 362 a 442 unità;

Prestazioni

4.   insiste sull'importanza per l'Agenzia di fissare obiettivi SMART e indicatori RACER nella sua programmazione onde valutare i propri risultati; prende atto della risposta dell'Agenzia, che assicura di aver migliorato il suo programma di lavoro 2010 con l'introduzione di obiettivi e indicatori chiave di performance e di un sistema più efficace di pianificazione delle risorse; invita pertanto l'Agenzia a considerare l'introduzione di un diagramma di Gantt nella programmazione di ciascuna delle sue attività operative, in modo da indicare in forma concisa il tempo dedicato da ciascun agente a un dato progetto e da favorire un approccio orientato al raggiungimento di risultati;

5.   chiede all'Agenzia di presentare, in una tabella da allegare alla prossima relazione della Corte dei conti, un quadro comparativo delle attività realizzate durante l'esercizio oggetto della presente procedura di discarico e di quelle realizzate nell'esercizio precedente, onde consentire all'autorità di discarico di valutare meglio le prestazioni dell'Agenzia da un anno all'altro;

Regolamento relativo ai diritti e agli onorari

6.   prende nota del fatto che il 2008 è stato il primo anno completo di esecuzione delle attività di certificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea(14);

7.   chiede all'Agenzia di istituire un sistema di monitoraggio a livello dei progetti di certificazione onde assicurarsi che, nel corso dell'intera durata del progetto, i diritti percepiti non divergano significativamente dai costi effettivi;

8.   si rammarica che, nel 2008, il sistema dei diritti fissi annuali abbia generato entrate notevolmente superiori ai costi effettivi dei servizi forniti ed esorta l'Agenzia a presentare, con urgenza, un piano dettagliato che garantisca che ciò non si ripeta in futuro;

Riporto di stanziamenti

9.   richiama l'attenzione sul fatto che l'Agenzia ha riportato al 2009 un importo elevato di stanziamenti riguardanti le spese di funzionamento (più di 53 000 000 di EUR, pari al 79% degli stanziamenti operativi); constata che l'elevato livello di stanziamenti riportati al 2009 è in contrasto con il principio di annualità, sebbene una certa incertezza sul livello dei diritti e degli onorari sia intrinseca al ciclo commerciale iniziale dell'Agenzia; sottolinea altresì che questa situazione è rivelatrice di carenze nel sistema di pianificazione delle risorse dell'impresa dovute a un ritardo nella firma del contratto di servizio; chiede pertanto che, per il prossimo esercizio finanziario, vengano presentate alla Commissione e al Parlamento previsioni molto più realistiche, con un lasso di tempo sufficiente per poterle analizzare;

10.   prende atto del fatto che, nell'esercizio 2008, l'Agenzia ha registrato entrate derivanti da interessi per un importo di 1 988 000 EUR; giunge alla conclusione, in base ai conti annuali e al livello dei pagamenti di interessi, che l'Agenzia dispone permanentemente di saldi di cassa enormemente elevati; prende atto del fatto che al 31 dicembre 2008 i saldi di cassa dell'Agenzia ammontavano a 57 245 000 EUR; chiede alla Commissione di esaminare quali possibilità vi siano di contribuire alla piena attuazione di una gestione della liquidità orientata alle necessità, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002; invita la Commissione a esaminare quali modifiche concettuali siano necessarie per mantenere permanentemente i saldi di cassa dell'Agenzia quanto più bassi possibile;

11.   osserva che, nel 2008, il 15% delle spese relative al personale è stato trasferito alle spese di funzionamento, operazione che dimostra una pianificazione delle assunzioni irrealistica; è preoccupato riguardo ai guadagni di efficienza che scaturiscono da questo trasferimento e intende esaminare ulteriormente i costi di sviluppo e di seguito dell'attuazione del sistema di pianificazione delle risorse di impresa (ERP) a questo riguardo;

Altri miglioramenti da introdurre a cura dell'Agenzia

12.   esprime preoccupazione in merito alla mancanza di coordinamento tra le necessità, l'organico e il regolamento finanziario dell'Agenzia e, in particolare, in merito alle procedure di selezione del personale, che rendono difficile assumere personale adeguatamente qualificato; è del parere che il gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate potrebbe affrontare la questione;

13.   invita l'Agenzia a migliorare la pianificazione delle assunzioni così da renderla più realistica e da porre fine alle inefficienze riguardanti la redazione del bilancio e il monitoraggio del sistema di pianificazione delle risorse dell'impresa;

Audit interno

14.   constata che l'Agenzia ha attuato 15 delle 28 raccomandazioni formulate dal Servizio di audit interno della Commissione (IAS) dal 2006; nota che delle 13 raccomandazioni in corso di attuazione, 2 sono considerate «essenziali» e 5 «molto importanti»; nota che tali raccomandazioni riguardano l'incertezza del bilancio, l'assenza di analisi di rischio, l'assenza di una politica di valutazione e di promozione, la procedura di separazione degli esercizi (cut-off) e la mancanza di una procedura per la registrazione delle eccezioni scadute;

o
o   o

15.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 21.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 21.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 21.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 122.
(14) GU L 140 dell«1.6.2007, pag. 3.
(15) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
PDF 221kWORD 50k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))
P7_TA(2010)0103A7-0104/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte del Centro(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie(3), in particolare l'articolo 23,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0104/2010),

1.   concede il discarico al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte del Centro(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie(7), in particolare l'articolo 23,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0104/2010),

1.   approva la chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte del Centro(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie(11), in particolare l'articolo 23,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0104/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2007(13) e che, nella sua risoluzione che correda la decisione di discarico, il Parlamento europeo ha:

   constatato che il bilancio del Centro è passato da 17 100 000 EUR nel 2006 a 28 900 000 EUR nel 2007,
   rilevato che nel 2006 il tasso di riporto era attorno al 45% e che non è stato realizzato alcun progresso nel 2007, quando è stato vicino al 43%, cosa che evidenzia le difficoltà del Centro ad eseguire il proprio bilancio,
   preso atto dell'osservazione della Corte dei conti che il livello degli emendamenti di bilancio indica carenze di monitoraggio dell'esecuzione del bilancio,

1.   esprime apprezzamento per i positivi risultati conseguiti nel quinto anno di attività del Centro; constata che il bilancio del Centro è passato da 17 100 000 EUR nel 2006 a 28 900 000 EUR nel 2007 e a 40 700 000 EUR nel 2008;

Prestazioni
2. rileva di conseguenza che il Centro ha consolidato le sue funzioni in materia di sanità pubblica, migliorato le capacità dei suoi programmi riguardanti malattie specifiche, ulteriormente sviluppato i partenariati e migliorato le sue strutture gestionali;

3.   chiede al Centro di presentare in una tabella, da allegare alla prossima relazione della Corte dei conti, una comparazione tra le realizzazioni effettuate nel corso dell'esercizio di discarico in esame e quelle effettuate nel corso dell'esercizio precedente, onde consentire all'autorità di discarico di valutare meglio le prestazioni dell'Agenzia da un anno all'altro;

Riporto di stanziamenti

4.   prende atto che la Corte dei conti ha rilevato che hanno dovuto essere riportati circa 16 200 000 EUR (corrispondenti al 40% del bilancio totale del Centro); si preoccupa, di conseguenza, del fatto che tale situazione sia contraria al principio di annualità e rivelatrice di carenze inerenti alla programmazione e alla successiva esecuzione del bilancio del Centro;

5.   prende atto che nell'esercizio 2008 il Centro ha registrato entrate da interessi per 313 000 EUR e che, conformemente al regolamento finanziario, 307 000 EUR hanno dovuto essere rimborsati alla Commissione; giunge alla conclusione, in base ai conti annuali e al livello degli interessi, che il Centro trattiene per lunghi periodi riserve di cassa enormemente elevate; prende atto che al 31 dicembre 2008 il saldo di cassa del Centro ammontava a 16 705 090,95 EUR; chiede alla Commissione di esaminare quali possibilità vi siano di contribuire alla piena attuazione di una gestione della liquidità basata sulle necessità, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, e quali modifiche concettuali siano necessarie per mantenere i saldi di cassa del Centro quanto più bassi possibile nel lungo termine;

6.   prende atto degli sforzi compiuti dal Centro per concludere all'inizio del 2009 le procedure di aggiudicazione di appalti e di contratti avviate nel 2008, in modo da ridurre il livello dei riporti;

Sede del Centro

7.   deplora che fino al 31 dicembre 2008 non era stato ancora concluso un accordo sulla sede tra il Centro e il governo svedese, dato che restavano numerose questioni importanti che richiedono ulteriori negoziati; tiene a sottolineare che nel suo discarico per l'esercizio 2007, l'autorità di discarico si dichiarava già preoccupata dell'osservazione della Corte dei conti secondo cui il Centro aveva speso 500 000 EUR per lavori di restauro negli edifici affittati per stabilirvi la sua sede e del fatto che, al pari del 2006, la realizzazione di tali lavori era stata decisa d'intesa diretta tra il Centro e il proprietario, senza precisarne la natura né i termini e le condizioni di pagamento; nondimeno si compiace della conclusione di un accordo nel marzo 2009 sui numeri d'identità personale e sostiene gli sforzi del Centro per trovare soluzioni definitive con il governo svedese;

8.   ricorda al gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate di affrontare la questione, in linea generale, nelle sue discussioni;

Risorse umane

9.   sottolinea che sussistono ancora carenze nella pianificazione delle procedure di assunzione; deplora, in particolare, il fatto che alla fine del 2008 erano stati coperti solo 101 posti sui 130 autorizzati;

10.   prende atto degli sforzi compiuti per attuare l'organigramma autorizzato di 130 posti nel 2008; si compiace dell'assunzione di altre 54 persone (agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati) con il risultato di 101 posti occupati alla fine del 2008, il che contribuirà a garantire l'operatività del Centro e gli consentirà di assolvere le mansioni che gli sono state affidate; si rammarica del fatto che sia stato necessario riaprire 16 procedure di assunzione; sostiene le misure adottate dal Centro per migliorare la situazione; accoglie con favore la revisione della propria organizzazione interna avviata dal Centro;

Audit interno

11.   deplora che il Centro non abbia ancora adempiuto all'obbligo di trasmettere all'autorità di discarico una relazione elaborata dal suo direttore che riassuma il numero di audit interni condotti dal controllore interno, come previsto dall'articolo 72, paragrafo 5, del regolamento finanziario quadro; riconosce nondimeno che il Centro ha fornito talune informazioni sulle sei raccomandazioni ancora in sospeso, considerate «importantissime» dal servizio di audit interno (SAI); rileva che tutto ciò si riflette sulla qualità della gestione (per quanto riguarda la consulenza scientifica, la comunicazione in materia di sanità e il rafforzamento della procedura corrente per la valutazione d'urgenza di rischi/minaccia), l'azione di seguito rispetto a talune norme di controllo interno (quali la creazione di circuiti finanziari) e l'attuazione di altre norme di controllo interno (quali l'individuazione di carenze e la strutturazione della relazione annuale di attività);

o
o   o

12.  rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che corredano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 112.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 112.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 112.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 133.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Agenzia europea per le sostanze chimiche
PDF 212kWORD 49k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))
P7_TA(2010)0104A7-0089/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006(3), relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in particolare l'articolo 97,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0089/2010),

1.   concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006(7), relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in particolare l'articolo 97,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0089/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante osservazioni che fanno parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per le sostanze chimiche(11), in particolare l'articolo 97,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0089/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 2008 è stato il primo esercizio operativo dell'Agenzia,

1.   rileva che l'Agenzia è stata finanziata nel 2008 con un contributo comunitario pari a 62 200 000 EUR, a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario generale e, in misura minore, dalle tasse versate dalle imprese per la registrazione di sostanze chimiche in conformità del regolamento REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche);

Prestazioni

2.   ritiene che l'Agenzia svolge un ruolo che la Commissione non è in grado di assumersi e che l'Agenzia rispetta pienamente le priorità strategiche dell'Unione come pure che le sue attività siano complementari a quelle di altre agenzie;

3.   prende atto delle osservazioni formulate nella valutazione esterna delle agenzie decentrate dell'Unione europea, commissionata dalla Commissione nel 2009, in cui si ricorda che gli obiettivi e le attività dei programmi di lavoro pluriennali sono compatibili con il mandato dell'Agenzia e che i risultati forniti sono puntuali, utili e di alta qualità;

4.   sottolinea nondimeno che l'Agenzia farebbe bene a mettere a punto procedure di feedback e un approccio maggiormente orientato al cliente;

5.   esprime la sua soddisfazione per il successo del primo anno di funzionamento dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), dato che la Commissione (DG Imprese e Industria) è stata responsabile della gestione del bilancio dell'Agenzia nel 2007; sottolinea in particolare che la pacifica e rapida istituzione dell'Agenzia è imputabile soprattutto all'efficace sostegno fornito dalla direzione generale da cui discende, allo scambio di esperienze con altre agenzie dello stesso tipo e al notevole sostegno fornito dal paese ospite;

6.   prende atto che il regolamento (CE) n. 1907/2006, che istituisce l'Agenzia, stipula che è soggetto a revisione ogni 10 anni;

Gestione di bilancio e finanziaria

7.   prende atto che la Corte dei conti constata ritardi nelle attività operative imputabili alle difficoltà riscontrate nella messa in atto del sistema informatico e alla mancanza di personale qualificato; constata, in particolare, che il 41% degli stanziamenti d'impegno concessi alle attività operative sono stati riportati e che il 37,5% sono stati annullati; sottolinea che tale situazione è contraria al principio di annualità e segnala la presenza di carenze in materia di pianificazione delle attività dell'Agenzia; chiede pertanto all'Agenzia di mettere in atto misure intese a migliorare la pianificazione e il monitoraggio delle sue risorse;

8.   chiede inoltre all'Agenzia di migliorare le sue procedure in materia di monitoraggio dell'utilizzo dei suoi stanziamenti; prende atto, a tale riguardo, che la Corte dei conti ha rilevato che, rispetto a un numero significativo di operazioni, di valore totale superiore a 400 000 EUR, le spese non erano coperte da un impegno di bilancio ed erano di conseguenza irregolari; nondimeno, prende atto della risposta dell'Agenzia, che assicura di aver impiegato nel 2009 personale adeguato e di aver rivisto e consolidato le procedure finanziarie e di controllo interno;

9.   prende atto che nell'esercizio 2008 l'Agenzia ha registrato entrate da interessi per un importo di 643 007,40 EUR; giunge alla conclusione, in base ai conti annuali e al livello degli interessi, che l'Agenzia trattiene riserve di cassa elevate per lunghi periodi; osserva che al 31 dicembre 2008 le riserve di cassa dell'Agenzia ammontavano a 18 747 210,75 EUR; chiede alla Commissione di esaminare quali siano i modi per dare piena attuazione al principio di una gestione della liquidità basata sulle necessità, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, e quali modifiche concettuali siano necessarie per mantenere al minimo le riserve di cassa dell'Agenzia nel lungo termine;

Risorse umane

10.   rileva che il numero totale dei posti in organico è più che raddoppiato nel corso del primo anno di funzionamento indipendente dell'Agenzia; si compiace del fatto che alla fine dell'anno l'Agenzia aveva ottenuto il 95% di esecuzione dell'organico; ricorda, in questo contesto, la necessità di un'attenta attuazione della procedura di assunzione;

11.   deplora i vizi che la Corte dei conti ha constatato nei documenti di sintesi relativi ai lavori dei comitati di selezione; prende atto inoltre che la Corte dei conti ha constatato che, nel quadro di 14 procedure di assunzione, l'indipendenza dei membri del comitato di selezione (agenti temporanei subordinati al direttore) non era garantita per il fatto che il direttore stesso dell'Agenzia presiedeva il comitato; si congratula nondimeno con l'Agenzia per aver deciso che in futuro il direttore non parteciperà più ai lavori dei comitati di selezione;

12.   è consapevole del fatto che i frequenti avvicendamenti nei posti chiave dell'Agenzia comportano un rischio per la continuità delle attività; chiede pertanto all'Agenzia di istituire procedure ben definite atte a garantire un'agevole transizione nelle funzioni nonché una trasmissione coerente delle relative attività, dossier e procedure;

Audit interno

13.   riconosce che il 2008 è stato il primo esercizio operativo del servizio di audit interno all'Agenzia (SAI) e che nel luglio 2008 è stata eseguita una valutazione del rischio mirante a definire sia le priorità in materia di audit che il piano di audit del SAI per il prossimo triennio;

14.   sottolinea che il SAI ha formulato 12 raccomandazioni, di cui quattro classificate «importantissime», riguardano la continuità delle attività dell'Agenzia e le sue procedure di assunzione; riconosce che la maggior parte di tali raccomandazioni sono già state attuate nel 2008 e che le altre azioni sono state completate al 31 dicembre 2009;

o
o   o

15.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che corredano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(13) sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 33.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 33.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, p. 33.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Agenzia europea dell'ambiente
PDF 206kWORD 45k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))
P7_TA(2010)0105A7-0092/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata)(3), in particolare l'articolo 13,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0092/2010),

1.   concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata)(7), in particolare l'articolo 13,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0092/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata)(11), in particolare l'articolo 13,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0092/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2007(13) e che, nella sua risoluzione che correda la decisione di discarico, il Parlamento ha constatato segnatamente carenze nella gestione delle convenzioni con i centri tematici europei e ha chiesto all'Agenzia di rispettare pienamente le procedure di appalto,

1.   osserva che le entrate operative dell'Agenzia per l'esercizio 2008 ammontavano a 37 100 000 EUR, compresa la sovvenzione comunitaria di 31 700 000 EUR; sottolinea che tale cifra è inferiore di oltre 2 000 000 EUR rispetto alla corrispondente cifra del bilancio generale 2007; è soddisfatto della generale esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento;

2.   sottolinea il ruolo svolto dall'Agenzia nel valutare l'applicazione della legislazione ambientale dell'Unione, sia all'interno di quest'ultima che nei paesi vicini;

Prestazioni

3.   prende atto del carattere estremamente positivo delle principali conclusioni figuranti nella valutazione esterna delle agenzie decentrate dell'Unione europea, commissionata dalla Commissione nel 2009; si congratula in particolare con l'Agenzia per aver messo a punto un efficace sistema di gestione articolato per attività, un programma di lavoro pluriennale, una tabella di marcia equilibrata munita di indicatori nonché un sistema di controllo integrato della gestione che contribuiscono a rendere efficiente la gestione dell'agenzia;

4.   rileva che anche un'altra valutazione esterna indipendente della strategia quinquennale 2004–2008 dell'Agenzia ha dimostrato la sua capacità di conseguire gli obiettivi e soddisfare i suoi beneficiari;

5.   chiede all'Agenzia di continuare a far emettere regolarmente (ossia ogni 5 anni) una valutazione esterna indipendente, fondata sul regolamento di base e i programmi di lavoro adottati dal consiglio di amministrazione; invita l'Agenzia, pertanto, a tenere informata l'autorità di discarico dell'evoluzione della prossima valutazione esterna concernente il periodo 2009–2013;

6.   chiede all'Agenzia di presentare una tabella comparativa, da allegare alla prossima relazione della Corte dei conti, sulle realizzazioni effettuate nel corso dell'esercizio di discarico in esame e quelle effettuate nel corso dell'esercizio precedente, onde consentire all'autorità di discarico di valutare meglio l'efficienza dell'Agenzia da un anno all'altro;

7.   prende atto del rilievo della Corte dei conti in merito alle convenzioni di sovvenzioni concluse dall'Agenzia e chiede di fornire maggiori chiarimenti sulle ore di lavoro imputate dai partner; sottolinea che per ridurre il rischio di pagamenti indebiti, i beneficiari dovrebbero ricevere istruzioni più precise in materia di calcolo dei tassi d'imputazione e si dovrebbe stabilire un chiaro rapporto tra i costi imputati e i costi stimati figuranti nei piani di realizzazione;

Contratto di locazione

8.   prende atto del rilievo della Corte dei conti, la quale constata che avrebbe dovuto essere organizzata una gara d'appalto per l'aggiudicazione della ristrutturazione dei locali affittati dall'Agenzia invece di pagare le prestazioni di un'impresa scelta dai proprietari dell'edificio;

Audit interno

9.   prende atto del fatto che a partire dal 2006 l'Agenzia ha implementato 9 delle 27 raccomandazioni del Servizio di audit interno (SAI); rileva che 5 delle 17 raccomandazioni che non sono state ancora implementate sono considerate «importantissime» e riguardano la gestione delle sovvenzioni (per quanto riguarda la messa a punto di circuiti finanziari, la promozione di controlli/verifiche delle sovvenzioni sul campo e il controllo e il monitoraggio dell'implementazione delle sovvenzioni) nonché l'implementazione delle norme di controllo interne (per quanto riguarda la determinazione di posti sensibili e il miglioramento del sistema contabile);

o
o   o

10.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che corredano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 60.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 60.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 60.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 180.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Autorità europea per la sicurezza alimentare
PDF 229kWORD 51k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))
P7_TA(2010)0106A7-0086/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Autorità(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare(3), in particolare l'articolo 44,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0086/2010),

1.   concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Autorità(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare(7), in particolare l'articolo 44,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0086/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Autorità(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare(11), in particolare l'articolo 44,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0086/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2007(13) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione sul discarico ha notato, tra l'altro che:

   gli stanziamenti riportati nel 2007 erano pari a 8 600 000 EUR (ovvero al 17% del bilancio 2007) e gli stanziamenti annullati ammontavano a 4 800 000 EUR;
   la sottoesecuzione dei pagamenti nel 2007 era principalmente dovuta all'adozione e all'attuazione tardive del programma di lavoro annuale 2007 relativo alle sovvenzioni e al riporto di 7 900 000 EUR di stanziamenti dell'esercizio precedente (2006), 4 500 000 EUR dei quali a titolo delle attività operative;

Prestazioni, gestione di bilancio e finanziaria

1.   sottolinea il ruolo dell'Autorità nel fornire consulenze scientifiche indipendenti su qualunque argomento che abbia un'attinenza diretta o indiretta con la sicurezza alimentare, compresi la salute e il benessere degli animali e la protezione delle piante, e la necessità di comunicare in modo adeguato la consulenza scientifica;

2.   rileva che durante il 2008, suo sesto anno di attività, l'Autorità ha costantemente migliorato le proprie prestazioni; osserva che gli indicatori di realizzazione riflettono tale miglioramento: un aumento del 57% delle dichiarazioni e dei pareri scientifici rispetto al 2007, compreso un rafforzamento delle metodologie di valutazione dei rischi e il coordinamento delle reti scientifiche (ad esempio, documenti di orientamento e relazioni di raccolta di dati), un aumento della comunicazione di consigli scientifici e una facilitazione del dialogo con le parti interessate (ad esempio, una maggiore copertura mediatica in articoli e servizi audiovisivi; un incremento dei comunicati stampa e un aumento del 21% del numero di abbonati al bollettino «Highlights EFSA», rispetto al 2007); constata che a tale aumento delle realizzazioni corrisponde un aumento (27% rispetto al 2007) delle risorse umane;

3.   rileva che nel 2008 l'Autorità ha raggiunto un elevato livello di esecuzione del bilancio sia in termini di stanziamenti di impegno che di stanziamenti di pagamento: rispettivamente il 97% e il 95%; sottolinea che rispetto all'anno precedente il bilancio è aumentato di 9 000 000 EUR;

4.   osserva, tuttavia, che per il terzo anno consecutivo la Corte dei conti constata stanziamenti riportati all'anno seguente (il 23% degli stanziamenti del bilancio 2008 sono stati riportati all'esercizio 2009; il 16% degli stanziamenti del bilancio 2007 sono stati riportati all'esercizio 2008; il 20% degli stanziamenti del bilancio 2006 sono stati riportati all'esercizio 2007); nota che, nel caso dell'esercizio 2008, tale situazione era imputabile all'adozione e all'attuazione tardive di azioni di sviluppo del software, di cooperazione scientifica con esperti esterni, nonché alle sovvenzioni per studi e progetti relativi alla raccolta di dati;

5.   osserva altresì che per il secondo anno consecutivo la Corte dei conti constata che è stato necessario annullare degli impegni per attività operative riportate dall'esercizio precedente (37% degli impegni per attività operative riportate dal 2007 e il 26% degli impegni per attività operative riportate dal 2006); rileva che nel caso dell'esercizio 2008, la situazione era principalmente dovuta a ritardi notevoli nell'attuazione delle convenzioni di sovvenzione del 2007 durante l'esercizio 2008;

6.   è pertanto preoccupato che tale situazione non sia conforme al principio dell'annualità del bilancio e rivelatrice di carenze nella programmazione, nel monitoraggio delle scadenze contrattuali stabilite e nel bilancio dell'Autorità;

7.   si congratula con l'Autorità che, nel suo programma di lavoro per il 2008, ha elencato obiettivi prioritari e indicatori di risultati per ciascuna delle principali attività previste; nondimeno, esorta l'Autorità a migliorare l'individuazione degli obiettivi SMART e degli indicatori RACER, onde favorire il conseguimento di risultati e consentire un efficace controllo delle prestazioni; ritiene positiva l'attuazione, da parte dell'Autorità, del processo di valutazione dei rischi che, per l'anno 2009, dovrebbe già rafforzare e consentire un attento monitoraggio delle attività scientifiche e amministrative dell'Autorità stessa;

8.   sottolinea la necessità che, nelle sue procedure relative alle convenzioni di sovvenzione, l'Autorità ponga in futuro un maggiore accento sulla valutazione della complessità del servizio, per meglio definire il termine di presentazione dell'offerta; osserva inoltre che l'Autorità dovrebbe controllare meglio l'effettivo rispetto dei termini contrattuali stabiliti nelle convenzioni di sovvenzione;

9.   considera positivo il fatto che l'Autorità abbia introdotto nel bilancio 2009 gli stanziamenti dissociati destinati alle sovvenzioni, per evitare annullamenti nei prossimi esercizi;

10.   prende atto del fatto che nell'esercizio 2008 l'Autorità ha registrato entrate derivanti da interessi per un importo di 485 651,33 EUR; giunge alla conclusione, in base ai conti annuali e al livello del pagamento di interessi, che l'Autorità dispone in maniera costante di fondi di cassa molto elevati; prende atto del fatto che al 31 dicembre 2008 i fondi di cassa dell'Autorità ammontavano a 19 990 492,26 EUR; invita la Commissione a verificare quali possibilità esistano per contribuire alla piena attuazione di una gestione delle liquidità in funzione dei bisogni conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, e quali modifiche concettuali siano necessarie per mantenere al livello minimo possibile in maniera permanente i fondi di cassa dell'Autorità;

Audit interno

11.   ritiene che il comitato di audit, creato dall'Autorità nel 2006, svolga un importante ruolo di assistenza del consiglio di amministrazione, garantendo che il lavoro dei servizi di audit interno (SAI) della Commissione e degli organi di audit interno dell'Autorità sia effettuato correttamente e debitamente tenuto in considerazione dal consiglio di amministrazione e dal direttore esecutivo; reputa pertanto che tale comitato di audit in seno all'Autorità possa fungere da esempio ad altre agenzie;

12.   nota che 20 delle 25 raccomandazioni formulate dal SAI e dagli organi di audit interno sono state attuate (80%); invita tuttavia l'Autorità a fornire al Parlamento ulteriori informazioni sul loro livello di importanza e sulle azioni intraprese per la loro attuazione;

Risorse umane

13.   osserva che l'Autorità si è dotata nel 2008 di 318 dei 335 posti previsti dal piano dell'organico (il che rappresenta un'assunzione di 45 unità temporanee rispetto al 2007), malgrado le difficoltà riscontrate nell'assunzione di personale scientifico altamente qualificato a Parma; nota che altri 40 agenti di supporto (ausiliari, contrattuali, esperti nazionali distaccati) sono stati assunti per coadiuvare l'Autorità nello svolgimento dei suoi compiti;

14.   si congratula per il fatto che la presente relazione della Corte dei conti non rilevi carenze nelle procedure di assunzione;

15.   sollecita l'Autorità a fare in modo che tutti gli ex funzionari, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, la informino quando assumono nuovi incarichi al di fuori delle istituzioni; qualora tali attività siano in contrasto con i legittimi interessi delle istituzioni, l'Autorità è tenuta a prendere le misure appropriate;

16.   prende atto del secondo sondaggio concernente il personale lanciato a ottobre 2008 nella prospettiva di valutare l'ambiente di lavoro all'Autorità; si compiace che il livello di partecipazione sia passato dal 44% nel 2007 al 55% nel 2008; incoraggia il comitato del personale a svolgere periodicamente questo tipo di sondaggi e ad aumentare il livello di partecipazione, e spera che la direzione dell'Autorità tenga conto dei risultati del sondaggio nella gestione del personale e nell'attività quotidiana;

Ruolo di coordinatore della rete di agenzie

17.   si congratula con il direttore esecutivo dell'Autorità, che dal 1° marzo al 31 dicembre 2009 ha svolto con grande competenza le mansioni di coordinatore della rete di agenzie;

o
o   o

18.   rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sulla performance, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 95.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 31 dell«1.2.2002, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 95.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 31 dell«1.2.2002, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 95.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 31 dell«1.2.2002, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 185.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
PDF 221kWORD 47k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))
P7_TA(2010)0107A7-0067/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Osservatorio(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze(3), in particolare l'articolo 15,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0067/2010),

1.   concede il discarico al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Osservatorio(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione)(7), in particolare l'articolo 15,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0067/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Osservatorio(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione)(11), in particolare l'articolo 15,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0067/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato con ragionevole certezza che i conti annuali relativi all'esercizio 2008 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2007(13) e che, nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento:

–   ha osservato che l'Osservatorio aveva messo a punto regolari procedure e strumenti di controllo e di controllo ex-post costanti e aveva sviluppato ulteriormente la gestione delle risorse umane, in particolare creando un portale dedicato alle risorse umane sul suo sito intranet,

–   si è congratulato con l'Osservatorio per la sua stretta cooperazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, anch'essa con sede a Lisbona, al fine di condividere gli edifici e fare uso comune delle infrastrutture e dei servizi, e ha preso atto che il trasferimento nei nuovi locali era previsto per il primo trimestre 2009;

1.   nota con soddisfazione che la Corte dei conti ha potuto dichiarare con ragionevole certezza che i conti annuali dell'Osservatorio relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 sono affidabili in tutti gli aspetti rilevanti e che le operazioni sottostanti risultano, nel complesso, legittime e regolari;

Prestazioni

2.   sottolinea quanto sia importante che l'Osservatorio stabilisca obiettivi SMART e indicatori RACER nella sua programmazione onde valutare le sue realizzazioni; prende atto che l'Osservatorio ha dichiarato di aver preso in considerazione tali osservazioni nel suo programma di lavoro per il 2009;

3.   invita, inoltre, l'Osservatorio a considerare l'introduzione di un diagramma di Gantt nella programmazione di ognuna delle sue attività operative, onde indicare rapidamente il tempo dedicato a un determinato progetto da ciascun membro del personale e favorire un approccio orientato al conseguimento di risultati;

4.   rileva che nei prossimi anni il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio dovrebbe inoltre basarsi sulle prestazioni dell'Osservatorio durante l'intero esercizio;

Audit interno

5.   riconosce che, dal 2006, l'Osservatorio ha implementato 15 delle 41 raccomandazioni del Servizio di audit interno (IAS); osserva che, delle 26 raccomandazioni ancora in sospeso, 14 sono considerate «molto importanti» e riguardano principalmente la preparazione del trasferimento (per quanto concerne il controllo di qualità della nuova sede, le precauzioni contro i rischi di inondazione, un piano di continuità operativa e gli investimenti nelle attrezzature) e l'attuazione delle norme di controllo interno (per quanto concerne le promozioni del personale, la valutazione dello stesso, la gestione del rischio e la registrazione delle eccezioni);

6.   prende atto del fatto che, nell'esercizio 2008, l'Osservatorio ha registrato entrate derivanti da interessi per un importo di 107 591,31 EUR; giunge alla conclusione, in base alla chiusura dei conti annuali e al livello dei pagamenti di interessi, che l'Osservatorio dispone permanentemente di riserve liquide elevate; rileva che, al 31 dicembre 2008, le riserve liquide dell'Osservatorio ammontavano a 1 635 537,86 EUR e che, all'inizio dell'esercizio 2009, sul conto bancario dell'Osservatorio era stata accreditata una somma di 354 051,31 EUR iscritta tra i crediti dell'Osservatorio a causa di un errore contabile della banca; chiede alla Commissione di esaminare quali possibilità vi siano per contribuire alla piena attuazione del principio di una gestione della liquidità orientata alle necessità, come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, e quali modifiche metodologiche siano necessarie per mantenere le riserve liquide dell'Osservatorio quanto più basse possibile a lungo termine;

o
o   o

7.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 148.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 148.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 148.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 137.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Agenzia europea per i medicinali
PDF 208kWORD 45k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))
P7_TA(2010)0108A7-0078/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004(3), che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, in particolare l'articolo 68,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0078/2010),

1.   concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali , al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004(7), che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, in particolare l'articolo 68,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0078/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali , al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004(11), che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, in particolare l'articolo 68,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0078/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha dato discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2007(13) e che nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico ha in particolare rilevato

   carenze nella gestione del bilancio riguardante il programma di telematica,
   carenze constatate nelle procedure di aggiudicazione degli appalti,
   progressi in materia di rispetto del regolamento relativo ai canoni,

1.   rileva che il bilancio 2008 dell'Agenzia ammontava a 182 900 000 EUR, a fronte dei 163 100 000 EUR dell'esercizio precedente; rileva inoltre che nel 2008 l'Agenzia ha ricevuto 34 000 000 EUR di sovvenzioni comunitarie, vale a dire il 2,4% in meno rispetto al 2007;

Prestazioni

2.   si congratula con l'Agenzia per aver instaurato metodi sofisticati per l'elaborazione del bilancio per attività e la valutazione della soddisfazione degli utenti; rileva altresì che l'Agenzia sta esaminando il funzionamento della struttura dei suoi comitati per sviluppare le interazioni alla luce del proliferare dei comitati scientifici e dei lavori svolti;

Riporto di stanziamenti

3.   è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti ha rilevato che gli importi degli stanziamenti di bilancio riportati e annullati hanno rispettivamente raggiunto i 36 000 000 EUR (19,7% del bilancio) e 9 700 000 EUR (5,3% del bilancio); sottolinea, come constatato nel corso degli esercizi precedenti, che il livello elevato di stanziamenti riportati per spese di funzionamento (vale a dire 21 400 000 EUR) è principalmente imputabile a spese nel settore informatico relative all'applicazione di un programma di telematica per la regolamentazione dei medicinali; è quindi preoccupato in quanto tale situazione, che perdura da numerosi anni, è contraria al principio di annualità;

Procedure di aggiudicazione degli appalti

4.   chiede all'Agenzia di migliorare la qualità delle sue procedure di aggiudicazione degli appalti per porre fine alle insufficienze individuate dalla Corte dei conti (come, ad esempio, in materia di applicazione dei metodi di valutazione per quanto riguarda i criteri di prezzo e in materia di giustificazioni indispensabili per la scelta delle procedure);

5.   prende atto di una politica che l'Agenzia ha adottato da tempo e che consiste nello stipulare contratti in cambi a termine in modo da coprire una parte del suo bilancio amministrativo in caso di fluttuazioni sfavorevoli del tasso di cambio della sterlina; si aspetta che l'Agenzia gestisca questo tipo di transazioni con prudenza; raccomanda la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di osservare e di controllare da vicino la strategia di copertura;

Entrate provenienti da canoni

6.   sottolinea che i canoni percepiti per i servizi di valutazione costituiscono la principale fonte di reddito dell'Agenzia pari al 70,2% delle sue entrate totali nel 2008; ricorda a tal fine l'importanza dello strumento relativo alle entrate con destinazione prestabilita concepite per le agenzie le cui entrate provengono da canoni per far fronte all'andamento non prevedibile dei mercati;

7.   prende atto che nell'esercizio 2008 l'Agenzia ha registrato entrate derivanti da interessi per un importo di 2 046 000 EUR; giunge alla conclusione, in base ai conti annuali e al livello dei pagamenti di interessi, che l'Agenzia dispone permanentemente di saldi di cassa enormemente elevati; prende atto che al 31 dicembre 2008 i saldi di cassa dell'Agenzia ammontavano a 41 887 000 EUR; chiede alla Commissione di esaminare quali possibilità vi siano di contribuire alla piena attuazione di una gestione della liquidità orientata alle necessità, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, e quali modifiche concettuali siano necessarie per mantenere permanentemente i saldi di cassa dell'Agenzia quanto più bassi possibile;

Risorse umane

8.   osserva che la tabella dell'organico autorizzata prevedeva 481 posti nel 2008, di cui 469 coperti prima della fine dell'esercizio; rileva che nel 2008 sono state assunte altre 41 persone come personale di complemento (ausiliari, agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati), il che ha portato il totale degli effettivi a 587;

Audit interno

9.   constata che il Servizio di audit interno della Commissione ha formulato nella sua relazione di audit una raccomandazione «essenziale» relativa agli esperti esposti a conflitto di interesse e otto raccomandazioni «molto importanti» relative ai documenti da fornire a cura del personale dell'Agenzia al fine di prevenire conflitti d'interesse, vale a dire le basi di dati che servono per le procedure amministrative che disciplinano la valutazione e l'adeguamento delle linee direttrici applicabili alla presentazione dei fascicoli nonché all'attuazione completa di dette linee direttrici;

10.   si congratula con l'Agenzia per aver adottato un codice di condotta che definisce i principi e le norme di indipendenza e di riservatezza applicabili ai membri del consiglio di amministrazione e dei comitati nonché agli esperti e al personale dell'Agenzia;

o
o   o

11.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 27.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 27.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 27.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 117.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Agenzia europea per la sicurezza marittima
PDF 206kWORD 47k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))
P7_TA(2010)0109A7-0081/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza (3), in particolare l'articolo 19,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0081/2010),

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza(7), in particolare l'articolo 19,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0081/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza(11), in particolare l'articolo 19,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0081/2010),

A.  considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2007(13) e che, nella sua risoluzione che correda la decisione di discarico, il Parlamento europeo ha, inter alia:

   constatato che la Corte dei conti aveva enumerato 32 storni di bilancio nel 2007 e ha preso atto dei rilievi mossi dalla Corte a tale elevato numero di storni,
   rilevato che la Corte dei conti, come nel 2006, aveva ritenuto che gli impegni giuridici erano stati contratti prima dei corrispondenti impegni di bilancio,
   chiesto all'Agenzia di provvedere a che le sue procedure di assunzione di personale siano trasparenti e non discriminatorie, in particolare garantendo la partecipazione del Comitato del personale,

Prestazioni

1.   è deluso che l'Agenzia abbia omesso di predisporre un programma di lavoro pluriennale e che il suo programma di lavoro annuale, non sia legato al suo bilancio di impegni; insiste perché l'Agenzia fissi obiettivi SMART e indicatori RACER nella sua programmazione onde valutare le sue realizzazioni; prende nondimeno atto della risposta dell'Agenzia che assicura di aver migliorato il suo programma di lavoro per il 2009 mediante l'attuazione di obiettivi ed indicatori chiave di efficienza ed un migliore sistema di pianificazione delle risorse; chiede pertanto che la strategia sia presentata al Parlamento quanto prima; invita tuttavia l'Agenzia a considerare l'introduzione di un diagramma di Gantt nella programmazione di ciascuna delle sue attività operative, onde indicare rapidamente il tempo speso da ciascun agente su un determinato progetto e favorire un approccio orientato al conseguimento di risultati;

2.   chiede all'Agenzia di presentare una tabella comparativa, da allegare alla prossima relazione della Corte dei conti, sulle realizzazioni effettuate nel corso dell'esercizio di discarico in esame e quelle effettuate nel corso dell'esercizio precedente onde consentire all'autorità di discarico di valutare meglio l'efficienza dell'Agenzia da un anno all'altro;

Gestione di bilancio e finanziaria

3.   accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti abbia trovato i conti dell'Agenzia per il 2008 affidabili e abbia considerato le operazioni soggiacenti, nel complesso, legittime e regolari;

4.   rileva che l'Agenzia ha ricevuto 44 300 000 di EUR in stanziamenti d'impegno e 46 890 000 di EUR in stanziamenti di pagamento a carico del bilancio 2008 dell'Unione europea;

5.   giudica preoccupante che la Corte dei conti abbia nuovamente rilevato un numero elevato di storni di bilancio nel 2008 (52 nel 2008 e 32 nel 2007); prende atto della risposta dell'Agenzia che ricorda che gli stanziamenti in vista di spese amministrative sono limitati al periodo 2008/2009 a causa del trasloco dell'Agenzia nei suoi uffici definitivi; constata con preoccupazione, in particolare, il fatto che nel periodo giugno-novembre 2008, oltre 2 000 000 EUR corrispondenti a stanziamenti destinati alle spese di personale sono stati stornati sulle linee di bilancio relative alle spese amministrative, cosa che ha permesso di aumentare gli stanziamenti riportati all'esercizio 2009 e di ridurre l'importo da rimborsare alla Commissione; prende atto, nondimeno, della risposta dell'Agenzia che si impegna a proseguire i suoi sforzi intesi a migliorare la pianificazione e il monitoraggio e dunque a ridurre il numero di modifiche di bilancio;

6.   rileva che la Corte dei conti, come nel 2006 e nel 2007, ha nuovamente calcolato che sono stati contratti impegni giuridici prima dei corrispondenti impegni di bilancio; invita pertanto l'Agenzia a raddoppiare gli sforzi nelle sue attività di formazione e di comunicazione onde evitare che in futuro si ripeta la medesima situazione; chiede inoltre che le azioni avviate in tale settore siano documentate nella relazione annuale sull'attività dell'Agenzia nel 2009;

7.   prende atto che nell'esercizio 2008 l'Agenzia ha registrato entrate derivanti da interessi per un importo di 519 598,10 EUR, di cui 472 251,18 EUR sono già stati rimborsati alla Direzione generale Energia e trasporti e i rimanenti 47 346,92 EUR sono stati contabilizzati come ratei e risconti passivi; giunge alla conclusione, in base ai conti annuali e al livello dei pagamenti di interessi, che l'Agenzia dispone permanentemente di saldi di cassa enormemente elevati; prende atto con soddisfazione che al 31 dicembre 2008 i saldi di cassa dell'Agenzia ammontavano ancora solamente a 3 610 677,41 EUR; chiede alla Commissione di esaminare quali possibilità vi siano di assicurare la piena attuazione di una gestione della liquidità orientata alle necessità, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, e di tener conto della necessità di apportare modifiche concettuali per mantenere permanentemente i saldi di cassa dell'Agenzia quanto più bassi possibile;

Audit interno e risorse umane

8.   riconosce che a fine 2008 l'Agenzia ha dato attuazione a 25 raccomandazioni del Servizio di audit interno (IAS) sulle 32 emesse a partire dal 2006; rileva che le raccomandazioni considerate «importantissime» riguardano: l'approvazione delle norme di applicazione dello statuto del personale concernente l'assunzione di personale temporaneo conformemente allo statuto del personale; i controlli nella procedura di selezione miranti a garantire maggiore trasparenza e parità di trattamento tra i candidati; lo sviluppo di una strategia per la pianificazione delle carriere (comprendente attività di addestramento, coaching e supervisione), nonché una migliore programmazione delle risorse umane;

o
o   o

9.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che corredano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 55.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 55.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 55.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 172.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
PDF 220kWORD 46k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico rispetto all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))
P7_TA(2010)0110A7-0087/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione(3), in particolare l'articolo 17,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0087/2010),

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione rispetto all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione(7), in particolare l'articolo 17,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0087/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico rispetto all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea in particolare l'articolo 319,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione(11), in particolare l'articolo 17,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0087/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione rispetto all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2007(13) e che, nella sua risoluzione che correda la decisione di discarico, il Parlamento europeo,

–   prendeva atto del rilievo mosso dalla Corte dei conti in merito alla concentrazione dell'attuazione delle attività operative nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2007, con il 40% degli impegni ed oltre il 50% dei pagamenti relativi alle attività operative eseguiti nel novembre e nel dicembre del 2007,

–   non era soddisfatto della risposta dell'Agenzia, la quale indicava che in taluni casi gli stanziamenti riportati erano stati calcolati con un certo grado di approssimazione,

–   si dichiarava preoccupato per le carenze rilevate dalla Corte dei conti nelle procedure di appalto, in particolare perché le preselezioni delle offerte non erano giustificate, il comitato di valutazione non aveva firmato i documenti di valutazione e che i dossier non erano strutturati e sono incompleti,

Prestazioni

1.   si congratula con l'Agenzia per le sue prestazioni nel 2008, per il miglioramento apportato alla capacità di recupero delle reti di comunicazione elettronica europee, per lo sviluppo e la cooperazione con gli Stati membri;

2.   chiede all'Agenzia di presentare, nella tabella da allegare alla prossima relazione della Corte dei conti, una comparazione tra le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio di discarico in esame e quelle dell'esercizio precedente, onde consentire all'autorità di discarico di valutarne meglio le prestazioni da un anno all'altro;

Gestione di bilancio e finanziaria

3.   prende atto che la Corte dei conti ha rilevato carenze nelle procedure di appalto, in particolare per quanto riguarda la sottovalutazione dei bilanci di contratto quadro; sottolinea, in particolare, che la sottovalutazione dei bilanci degli appalti pubblici ostacola la concorrenza leale, in quanto le imprese sono meno inclini a presentare offerte per importi modesti; prende atto, nondimeno, della reazione dell'Agenzia, che, nel corso del terzo trimestre del 2009, ha pubblicato un nuovo bando inteso ad ovviare alle sue precedenti carenze;

4.   prende atto che l'Agenzia continua ad adottare tutte le misure possibili per ottenere dall'amministrazione fiscale dello Stato membro ospite un rimborso di 45 000 EUR corrispondente all'importo dell'IVA prepagata dall'Agenzia;

5.   prende atto che nell'esercizio 2008 l'Agenzia ha registrato entrate da interessi per 143 818 EUR; giunge alla conclusione, in base ai conti annuali e al livello degli interessi, che l'Agenzia ha riserve di cassa elevate; prende atto che al 31 dicembre 2008 le riserve di cassa dell'Agenzia ammontavano a 2 436 694 EUR; chiede alla Commissione di esaminare quali possibilità vi siano di contribuire alla piena attuazione di una gestione della liquidità basata sulle necessità, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, e quali modifiche concettuali siano necessarie per mantenere i saldi di cassa dell'Agenzia quanto più bassi possibile nel lungo termine;

Audit interno e risorse umane

6.   si congratula con l'Agenzia per aver attuato le otto raccomandazioni del servizio di audit interno qualificate «molto importanti»; rileva che dette raccomandazioni riguardavano l'attuazione effettiva dell'audit standard di controllo interno e la gestione delle risorse umane (ad esempio concernenti la politica del personale, il rinnovo dei contratti che giungevano a scadenza a fine 2008, l'indipendenza dei comitati di selezione, i servizi di formazione e la trasparenza della procedura di promozione);

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7.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che corredano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 16.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 16.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 16.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 153.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Agenzia ferroviaria europea
PDF 210kWORD 44k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))
P7_TA(2010)0111A7-0084/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea(3), in particolare l'articolo 39,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0084/2010),

1.   concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia ferroviaria europea sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia ferroviaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea(7), in particolare l'articolo 39,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0084/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia ferroviaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea(11), in particolare l'articolo 39,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0084/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso al direttore esecutivo dell'Agenzia ferroviaria europea il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008(13) e che nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico il Parlamento, tra l'altro:

   ha osservato che dalla relazione annuale della Corte dei conti per il 2006 risulta che il bilancio definitivo dell'Agenzia per il 2007 ammontava a 16 600 000 EUR, compresa una riserva di 1 900 000 EUR; osserva altresì che alla fine del 2007 3 400 000 EUR hanno dovuto essere annullati, compresa la riserva, e che inoltre 2 700 000 EUR sono stati riportati al 2008;
   si è preoccupato della conclusione della Corte dei conti secondo cui più del 35% degli stanziamenti definitivi non era stato utilizzato, il che a giudizio della Corte dimostrava che le procedure di programmazione e di redazione del bilancio applicate dall'Agenzia presentano gravi lacune;
   ha invitato l'Agenzia, sulla base dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, ad applicare una gestione rigorosa delle liquidità onde garantire che i saldi di tesoreria siano limitati a esigenze debitamente giustificate e ad annettere particolare attenzione al miglioramento della gestione delle liquidità;

1.   si compiace del fatto che la Corte dei conti abbia considerato affidabili i conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2008 e constatato che le operazioni a monte sono, nel complesso, legittime e regolari;

2.   osserva che l'Agenzia ha ricevuto 18 000 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento dal bilancio dell'Unione per l'esercizio 2008;

Prestazioni

3.   chiede all'Agenzia di presentare, nella tabella da allegare alla prossima relazione della Corte dei conti, un quadro comparativo delle realizzazioni effettuate durante l'anno di discarico in esame e quelle effettuate nell'esercizio precedente, onde consentire all'autorità di discarico di valutare meglio le prestazioni dell'Agenzia da un anno all'altro;

4.   insiste sull'importanza che l'Agenzia fissi obiettivi SMART e indicatori RACER nella sua programmazione onde valutarne le realizzazioni; prende tuttavia atto che l'Agenzia ha dichiarato di aver preso in considerazione tali osservazioni nel suo programma per il 2009; invita inoltre l'Agenzia a considerare l'introduzione di un diagramma di Gantt nella programmazione di ciascuna delle sue attività operative in modo da indicare rapidamente il tempo trascorso da ciascun agente su un dato progetto e favorire un approccio orientato al raggiungimento di risultati;

5.   prende atto della constatazione della Corte dei conti sul fatto che l'Agenzia esercita le sue attività in due siti (Valenciennes e Lille), il che determina costi addizionali;

Riporto di stanziamenti

6.   prende atto che la Corte dei conti ha rilevato che più di 4 100 000 EUR sono stati riportati al 2009, di cui 3 900 000 EUR circa riguardanti spese di funzionamento e spese operative (ossia il 57% degli stanziamenti annuali relativi ai titoli II e III); sottolinea che tale situazione è rivelatrice delle difficoltà incontrate dall'Agenzia per quanto riguarda la programmazione e la gestione finanziaria delle sue attività;

Procedure di aggiudicazione degli appalti

7.   esprime preoccupazione per le carenze nelle procedure d'appalto rilevate dall'audit della Corte dei conti;

8.   si congratula con l'Agenzia per aver predisposto un piano di azione volto a rimediare alle lacune in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti individuate dalla Corte dei conti e che incidevano sulla trasparenza delle procedure;

Audit interno

9.   constata che 32 delle 36 raccomandazioni formulate dal Servizio di audit interno (IAS) sono state attuate a partire dal 2006; almeno 4 raccomandazioni sono in corso, 1 è considerata «essenziale» e 3 «molto importanti»; invita l'Agenzia ad applicare taluni sistemi di controllo interno per quanto riguarda le firme, la separazione delle funzioni, i posti sensibili e la delegazione dei poteri;

o
o   o

10.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 89.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 89.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 89.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 167.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Fondazione europea per la formazione professionale
PDF 212kWORD 49k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))
P7_TA(2010)0112A7-0083/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte della Fondazione(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione)(3), in particolare l'articolo 17,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0083/2010),

1.   concede il discarico al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte della Fondazione(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione)(7), in particolare l'articolo 17,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0083/2010),

1.   approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per la formazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2008, accompagnata dalle risposte della Fondazione(9),

–  – vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185(10),

–   visto il regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione)(11), in particolare l'articolo 17,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0083/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento europeo ha concesso al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale il discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2007(13), e che nella sua risoluzione che accompagna la decisione sul discarico ha, tra l'altro:

   preso atto del fatto che, nel bilancio rettificativo, la Corte dei conti ha riscontrato un errore nell'ammontare delle entrate con destinazione specifica; l'importo esatto avrebbe dovuto essere di 1 200 000 EUR anziché di 3 400 000 EUR,
   preso atto del fatto che nella dichiarazione di affidabilità (allegata alla relazione annuale di attività), il direttore manteneva le riserve formulate l'anno precedente e concernenti l'incertezza politica nei paesi partner, la gestione finanziaria della convenzione Tempus e le possibili ripercussioni in termini sociali, legali e finanziari, nonché di reputazione, dell'assistenza tecnica Tempus in seno alla Fondazione;

1.   esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato legittimi e regolari i conti annuali della Fondazione per l'esercizio 2008;

Prestazioni

2.   nota che, nella valutazione interlocutoria della Fondazione (EAC/06/05, relazione conclusiva, 25 maggio 2006), l'impatto delle sue attività sui beneficiari diretti è stato in generale positivo; rileva ciononostante che l'impatto sulle istituzioni governative può essere difficilmente provato, vista la difficoltà di stabilire un nesso diretto fra i risultati dei progetti della Fondazione e l'operato di tali istituzioni;

3.   si congratula con la Fondazione che, nella sua attività di sostegno alla Commissione nel 2008, ha ottenuto un tasso di soddisfazione di quest'ultima istituzione pari al 97%; sottolinea, in particolare, che le richieste più frequenti inoltrate alla Fondazione hanno riguardato il settore delle politiche e dei contributi alla preparazione degli strumenti europei di vicinato (32%), seguito dalla formulazione (21%), la programmazione (11%), l'identificazione di progetti (10%) e il loro seguito;

4.   chiede alla Fondazione di presentare, in una tabella da allegarsi alla prossima relazione della Corte dei conti, un raffronto fra le realizzazioni effettuate durante l'anno di discarico esaminato e quelle effettuate nel corso dell'esercizio precedente, onde consentire all'autorità di discarico di valutare meglio le prestazioni della Fondazione da un anno all'altro;

Campo d'azione della Fondazione

5.   nota che, a seguito della rifusione, nel 2008, del regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale(14), la Fondazione ha acquisito la possibilità di sviluppare la propria perizia in campi diversi da quelli degli anni precedenti; nota che il regolamento (CE) n. 1339/2008 specifica nuovi meccanismi procedurali per approvare un'estensione del campo d'azione della Fondazione, a livello tematico e geografico;

Cooperazione con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

6.   chiede una stretta collaborazione e sinergie tra la Fondazione e il Cedefop, data l'affinità delle tematiche di cui si occupano, e che la relazione d'attività dei direttori delle due agenzie rechi regolarmente informazioni al riguardo.

Audit interno

7.   riconosce che 12 delle 27 raccomandazioni formulate dal Servizio di audit interno (SAI) sono state attuate a partire dal 2006; nota che, fra le 15 raccomandazioni che non sono ancora state attuate, sei sono ritenute «molto importanti»; esorta pertanto la Fondazione ad applicare senza indugio taluni standard di controllo interno (relativi alla documentazione delle procedure, ai controlli delle transazioni finanziarie e alla continuità delle operazioni) nonché ad attuare talune raccomandazioni in materia di risorse umane (relative alla gestione delle risorse umane nella programmazione annuale e nella raccolta di dati sulle attività, la fissazione di obiettivi e la registrazione dei tempi di lavoro del personale);

Risorse umane

8.   è preoccupato per le osservazioni della Corte dei conti relative alla mancanza di trasparenza nelle procedure di selezione del personale e per l'intervento dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che ha aperto un'inchiesta (OF/2009/0370); ricorda gli orientamenti dell'Unione inerenti alle politiche in materia di occupazione, in particolare la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione(15) e di condizioni di lavoro, in relazione ai criteri di selezione e alle condizioni di assunzione; si attende che tutte le agenzie dell'Unione aderiscano almeno a tali orientamenti e invita la Fondazione a dare l'esempio, adottando in futuro procedure di assunzione eque, trasparenti e complete;

9.   esorta la Fondazione a riferire in merito allo stanziamento delle proprie risorse umane; sottolinea, in particolare, che un inadeguato esame delle risorse umane nel contesto della programmazione annuale e della raccolta di dati sulle attività comporta il rischio di inefficienza e mancanza di trasparenza nella destinazione e nell'utilizzo del personale della Fondazione; sottolinea inoltre che gli obiettivi dei singoli membri del personale devono essere maggiormente in linea con gli obiettivi annuali e strategici della Fondazione e che anche il sistema di registrazione dei tempi di lavoro del personale deve essere inserito nel quadro della programmazione annuale e del bilancio;

10.   prende atto dell'osservazione della Corte dei conti stando alla quale le procedure di assunzione presentano varie lacune; sottolinea in particolare la necessità che i comitati di valutazione delle assunzioni forniscano informazioni adeguate sulle procedure seguite indicando, fra l'altro, le motivazioni e le date delle decisioni, onde garantire la trasparenza di tali procedure;

11.   nota, tuttavia, che la Fondazione ha dichiarato di aver intrapreso una revisione approfondita delle proprie procedure di assunzione, in risposta alle constatazioni della Corte dei conti e nel quadro di un audit interno effettuato dal Servizio di audit interno nel 2008; chiede pertanto alla Fondazione di comunicare all'autorità di discarico le azioni intraprese e i risultati conseguenti;

12.   prende atto della risposta della Fondazione che ammette la fondatezza del parere della Corte dei conti sull'indennità di espatrio degli agenti che, a seguito di un'interpretazione erronea delle norme, si sono visti rifiutare tale indennità; si compiace della promessa della Fondazione di esaminare i casi in questione e di apportare le modifiche adeguate;

o
o   o

13.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che corredano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(16) sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 136.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 136.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 136.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 149.
(14) GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.
(15) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(16) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
PDF 206kWORD 45k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))
P7_TA(2010)0113A7-0069/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro(3), in particolare l'articolo 14,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0069/2010),

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro(7), in particolare l'articolo 14,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0069/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro(11), in particolare l'articolo 14,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0069/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti indica di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2008, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2007(13) e che, nella risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, il Parlamento ha richiamato l'attenzione in particolare sul fatto che la Corte dei conti aveva emesso una dichiarazione di affidabilità positiva e non aveva formulato alcuna osservazione,

1.   rileva con soddisfazione che la Corte dei conti ha riconosciuto la legittimità e la regolarità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

Operato dell'Agenzia

2.   si congratula con l'Agenzia per avere considerevolmente migliorato la sua gestione finanziaria nel corso degli ultimi tre anni; incoraggia l'Agenzia a continuare ad impegnarsi per garantire la massima qualità per quanto riguarda la programmazione, l'esecuzione e il controllo di bilancio;

3.   si congratula in modo particolare con l'Agenzia per il completamento delle fasi I e II dell'indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER), per la creazione di una rete di organizzazioni europee in grado di fornire incentivi economici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per la creazione di una banca dati delle risorse in materia di valutazione dei rischi nel quadro della campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri» 2008/2009;

4.   chiede all'Agenzia di presentare, in una tabella da allegare alla prossima relazione della Corte dei conti, un raffronto tra le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio per il quale deve essere concesso il discarico e quelle effettuate nel corso dell'esercizio precedente, onde consentire all'autorità di discarico di valutare meglio l'efficienza dell'Agenzia da un anno all'altro;

Struttura di governo dell'Agenzia

5.   considera non trascurabili le spese amministrative dell'Agenzia, che ha un consiglio di amministrazione composto da 84 membri e impiega 64 persone (dati relativi all'esercizio 2008);

Spese operative riportate

6.   prende atto che l'Agenzia ha riportato 3 400 000 EUR (importo che corrisponde al 44% degli stanziamenti operativi), di cui circa 1 000 000 EUR riguardava impegni riferiti esclusivamente all'esercizio 2009; sottolinea che tale situazione è in contrasto con il principio di annualità; chiede pertanto, ai fini della sana gestione finanziaria, che le previsioni di bilancio siano adeguate in modo tale da rispecchiare i fabbisogni effettivi; prende atto, tuttavia, della risposta data dall'Agenzia, in cui si afferma che la complessità dei progetti ha fatto sì che la loro finalizzazione abbia richiesto più tempo di quanto inizialmente previsto; si congratula con l'Agenzia per il miglioramento del monitoraggio e della pianificazione delle sue spese operative, al fine di evitare di impegnare una quantità significativa di fondi alle fine dell'anno;

Procedure di gara d'appalto

7.   prende atto dell'irregolarità rilevata dalla Corte dei conti in relazione a una procedura di gara d'appalto (uso di un contratto quadro per importi che eccedono il suo valore massimo); sottolinea, in particolare, che l'Agenzia avrebbe dovuto avviare in tempi brevi una nuova gara d'appalto al fine di definire un nuovo contratto quadro; prende atto, tuttavia, della giustificazione data dall'Agenzia, la quale ha sottolineato la necessità di continuare a utilizzare il suddetto contratto quadro al fine di sostituire il sistema di sovvenzioni senza che ciò comporti ricadute negative sulle sue attività;

8.   si attende che l'Agenzia risolva per il futuro il problema dell'uso di un contratto quadro per gli appalti pubblici per importi che eccedono il suo valore massimo, in modo tale da contribuire all'applicazione della normativa europea in materia di bilancio;

Risorse umane

9.   constata che, secondo la relazione d'attività 2008, l'Agenzia disponeva alla fine dell'anno di 64 collaboratori;

Revisione contabile interna

10.   prende atto che l'Agenzia ha dato attuazione a 19 delle 33 raccomandazioni formulate dal servizio di revisione contabile interna (IAS) a partire dal 2006; rileva che 6 delle 14 raccomandazioni che restano ancora da attuare sono considerate molto importanti e riguardano il seguito dato alle attese delle parti interessate nonché l'attuazione di talune norme di controllo interno (concernenti problemi afferenti a singoli dossier, la relazione annuale sul controllo interno e lo sviluppo delle procedure di controllo interno);

11.   rileva che nell'ultimo trimestre del 2008 è stata eseguita un'analisi dei rischi intesa a stabilire sia le priorità in materia di revisione contabile che il piano di revisione contabile dell'IAS per il prossimo triennio;

o
o   o

12.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che corredano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 49.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 49.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 49.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 195.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))
P7_TA(2010)0114A7-0076/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   vista la decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio del 12 febbraio 2008 che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom(3), in particolare l'articolo 8,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0076/2010),

1.   concede il discarico al direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2008(C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   vista la decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio del 12 febbraio 2008 che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom(7), in particolare l'articolo 8,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0076/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Decisione al direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   vista la decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio del 12 febbraio 2008 che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom(11), in particolare l'articolo 8,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0076/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

B.   considerando che, a seguito della decisione 2008/114/CE, Euratom, l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom che ha avuto sede a Lussemburgo sin dal 1958 ha sostituito il precedente statuto ed è diventata un'Agenzia,

1.   prende nota del fatto che nel 2008 l'Agenzia non ha ricevuto alcuna sovvenzione per il finanziamento delle sue attività operative e che la Commissione si è fatta carico di tutte le spese da essa sostenute nell'ambito dell'esecuzione del bilancio relativo all'esercizio 2008; prende atto altresì del fatto che gli impegni riportati dall'esercizio 2007 sono stati coperti per la parte inutilizzata delle sovvenzioni per l'esercizio 2007;

2.   prende atto pertanto che, in assenza di un bilancio autonomo, l'Agenzia è di fatto integrata nella Commissione;

3.   sottolinea nondimeno che tale situazione solleva la questione della necessità di conservare l'Agenzia sotto la sua forma e con l'organizzazione attuale; prende atto pertanto della risposta dell'Agenzia secondo cui la situazione attuale riflette l'equilibrio tra, da un lato, una relazione chiara con la Commissione (ad esempio la Commissione può emettere direttive e nominare il direttore generale dell'Agenzia) e, dall'altro, un grado di autonomia giuridica e finanziaria;

Audit interno

4.   constata che a norma dell'articolo 3 del suo statuto, l'Agenzia ha selezionato il proprio revisore interno che ha assunto le sue funzioni solo il 1° luglio 2009;

o
o   o

5.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la Decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(13) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 6.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 6.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 6.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
PDF 225kWORD 50k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))
P7_TA(2010)0115A7-0088/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte della Fondazione(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(3), in particolare l'articolo 16,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0088/2010),

1.   concede il discarico al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5maggio 2010 sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte della Fondazione(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(7), in particolare l'articolo 16,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0088/2010),

1.   approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte della Fondazione(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(11), in particolare l'articolo 16,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0088/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento europeo ha concesso al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro il discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2007(13), e nella sua risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro:

   si rammaricava che nel 2007, come del resto nel 2006, la Corte dei conti abbia riscontrato carenze nelle procedure di assunzione; in particolare, la Corte dei conti segnalava nuovamente un caso in cui i criteri di selezione non erano stati definiti in conformità dell'avviso di posto vacante;
   esprimeva preoccupazione per le anomalie riscontrate dalla Corte dei conti in tre procedure di appalto, quali:
   a) la procedura relativa alla valutazione finanziaria per un contratto non chiaramente specificata nella documentazione di gara;
   b) criteri di selezione che non consentivano una valutazione appropriata della capacità finanziaria dei candidati;

1.   esprime la sua soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti ha dichiarato legittimi e regolari i conti annuali della Fondazione per l'esercizio finanziario 2008;

Prestazioni

2.   constata che nel 2007 la Fondazione ha effettuato una valutazione ex post del suo programma di lavoro 2001–2004 per determinare il suo impatto, valore aggiunto ed efficienza; si congratula con la Fondazione che, durante tale valutazione, ha dimostrato che le realizzazioni previste sono state portate a termine con efficacia; rileva inoltre che i dati recenti, inclusi nella valutazione delle agenzie commissionate dalla Commissione nel 2009, hanno dimostrato che la Fondazione, anche nel 2008, ha portato a compimento le proprie realizzazioni in modo efficace;

3.   si congratula con la Fondazione per l'avvio di un altro esercizio di valutazione ex post del programma di lavoro 2005–2008; pertanto, chiede alla Fondazione di essere tenuto al corrente sui risultati di detta valutazione, per meglio definirne l'impatto, il valore aggiunto e l'efficienza durante tale periodo specifico;

4.   inoltre, invita la Fondazione a presentare, nella tabella da allegare alla prossima relazione della Corte, un confronto fra i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio di discarico in esame e quelli conseguiti nel corso dell'esercizio precedente, per consentire all'autorità di discarico di valutare meglio le prestazioni della Fondazione di anno in anno;

Spese operative riportate

5.   nota che, stando alla Corte dei conti, per l'esercizio 2008 l'importo riportato rappresentava oltre il 55% degli stanziamenti (ovvero 4 900 000 EUR); prende tuttavia atto della risposta della Fondazione in cui si afferma che, benché presenti, le carenze sono meno rilevanti (10%) rispetto a quanto indicato dalla Corte, dato che nel programma annuale della Fondazione era già previsto di riportare un importo pari al 45% degli stanziamenti di cui al titolo 3, a seguito della durata dei contratti di studio, da un lato, e delle scadenze dei pagamenti della Fondazione, dall'altro; sottolinea tuttavia che tale situazione è indicativa di carenze nella pianificazione e programmazione delle attività operative della Fondazione e contraria al principio di annualità; invita pertanto la Fondazione ad adottare misure volte a evitare che tale situazione si ripeta in futuro e a informarne l'autorità di discarico;

Storni di bilancio senza documentazione

6.   prende atto della constatazione della Corte dei conti stando alla quale taluni storni di bilancio non sono stati adeguatamente giustificati: non era stata effettuata una stima del fabbisogno, né il consiglio di amministrazione era stato avvertito; tuttavia, si congratula con la Fondazione che ha posto rimedio a tale carenza;

Procedure per l'aggiudicazione degli appalti

7.   chiede alla Fondazione di garantire un migliore controllo delle procedure di aggiudicazione degli appalti, lanciando i nuovi bandi di gara con molto anticipo sul termine del contratto corrispondente; a tale riguardo, sottolinea che la Corte ha osservato che, in due casi, la Fondazione aveva proceduto a una proroga illegale del contratto, oltre la durata massima autorizzata e che, in un altro caso, non aveva giustificato una procedura negoziata;

Risorse umane

8.   chiede alla direzione della Fondazione di prendere misure adeguate al fine di prevedere meglio, nel quadro della gestione delle risorse umane, la partenza di collaboratori chiave, nel rispetto degli obblighi di esecuzione del bilancio;

9.   chiede alla Fondazione che l'organico, incluso gli agenti contrattuali (87 collaboratori), figuri in maniera trasparente nella relazione d'attività;

10.   si congratula con la Fondazione che, nel 2008, ha adottato procedure di assunzione conformi alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti negli ultimi due anni; in particolare, constata che la Corte dei conti non ha più rilevato carenze nelle procedure di assunzione (ad esempio nei criteri di selezione) che non garantissero la trasparenza e il carattere non discriminatorio di tali procedure;

Audit interno

11.   manifesta preoccupazione per il fatto che la qualità dei rendiconti finanziari della Fondazione per il 2008 era insufficiente e non coerente rispetto ai conti del 2007 ed è stato di conseguenza necessario apportare importanti correzioni durante l'audit; rileva che tale situazione si spiega con il fatto che la Fondazione ha dovuto assumere un agente temporaneo per un breve periodo, per chiudere i conti del 2008, e che, inoltre, la transizione fra i contabili non è stata assicurata in modo adeguato; pertanto, chiede alla Fondazione di evitare che una situazione analoga si ripeta in futuro;

12.   riconosce che 26 delle 54 raccomandazioni formulate dal Servizio di audit interno (SAI) sono state attuate dal 2006; rileva che, delle 28 raccomandazioni che devono essere attuate, 8 sono considerate «molto importanti»; in particolare, esorta la Fondazione a mettere in atto le restanti norme di controllo interno (ad esempio, la delega agli agenti finanziari), a seguire l'applicazione di altre norme di controllo interno (ad esempio, un coordinamento efficace del sistema di controllo interno e la conformità delle procedure di appalto al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione) e a introdurre un sistema di programmazione e di monitoraggio efficace (ad esempio, creando un sistema di valutazione dei rischi in relazione alle attività della Fondazione, mettendo a punto una metodologia basata sull'attività e strumenti informatici di monitoraggio);

o
o   o

13.   rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5maggio 2010(14) sulle prestazioni, la finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 142.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 142.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 142.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 190.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Eurojust
PDF 223kWORD 49k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))
P7_TA(2010)0116A7-0093/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte di Eurojust(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(3), in particolare l'articolo 36,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0093/2010),

1.   concede il discarico al direttore di Eurojust per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti di Eurojust per l'esercizio 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte di Eurojust(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(7), in particolare l'articolo 36,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0093/2010),

1.   approva la chiusura dei conti di Eurojust per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte di Eurojust(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(11), in particolare l'articolo 36,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0093/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore amministrativo di Eurojust per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2007(13) e che, nella sua risoluzione che correda la decisione di discarico, il Parlamento ha segnatamente:

   preso atto della constatazione della Corte dei conti secondo cui, nel 2007, erano stati impegnati stanziamenti pari a 18 000 000 EUR, di cui 5 200 000 EUR erano stati riportati;
   deplorato che la Corte dei conti abbia rilevato, come nei due esercizi precedenti, carenze nelle procedure di appalto;
   manifestato preoccupazione per il fatto che la Corte aveva constatato che Eurojust non era riuscito ad assumere i 60 addetti necessari per coprire i posti previsti dall'organigramma nel 2007 e che a fine 2007 erano stati coperti solo 95 posti;

1.   nota con soddisfazione che la Corte dei conti ha ottenuto ragionevoli garanzie sull'affidabilità, sotto tutti gli aspetti sostanziali, dei conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, come pure sulla legittimità e regolarità delle operazioni soggiacenti nel loro complesso;

Prestazioni

2.   sottolinea che l'assenza di indicatori, le carenze di misurazione del grado di soddisfazione degli utenti e la mancanza di coordinamento tra il bilancio e il programma di lavoro rendono difficile la valutazione delle prestazioni di Eurojust;

3.   si compiace della conclusione, il 24 settembre 2008, dell'accordo pratico sulle modalità di cooperazione tra Eurojust e OLAF(14);

4.   osserva che nei prossimi anni il discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust dovrà basarsi maggiormente sulle sue prestazioni durante l'intero esercizio;

Riporto degli stanziamenti

5.   prende atto della constatazione della Corte dei conti secondo cui nel 2008 Eurojust continua ad avere un problema di riporto degli stanziamenti, anche se pare che l'importo sia inferiore rispetto all'esercizio precedente (13% degli stanziamenti di bilancio definitivi invece del 25% riportati nel 2007); constata tuttavia con preoccupazione che il volume di stanziamenti riportati dall'esercizio precedente e poi cancellati (1 000 000 EUR, ossia il 25% degli stanziamenti riportati) è stato elevato e che questa situazione è contraria al principio di annualità; chiede pertanto a Eurojust di prendere iniziative intese ad evitare che tale situazione si riproduca in futuro e di informarne l'autorità di discarico;

6.   prende atto che nell'esercizio 2008 Eurojust ha registrato entrate da interessi per un importo di 191 390,56 EUR; giunge alla conclusione, in base ai conti annuali e al livello degli interessi, che Eurojust ha saldi di cassa permanentemente elevati; prende atto che al 31 dicembre 2008 il saldo di cassa di Eurojust ammontava a 4 612 878,47 EUR; chiede alla Commissione di esaminare quali possibilità vi siano di contribuire alla piena attuazione di una gestione della liquidità basata sulle necessità, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, e quali modifiche concettuali siano necessarie per mantenere permanentemente i saldi di cassa di Eurojust quanto più bassi possibile;

Carenze che viziano le procedure di aggiudicazione degli appalti

7.   deplora che la Corte dei conti abbia rilevato nuovamente carenze nelle procedure di appalto, come nei tre esercizi precedenti; si dichiara, in particolare, preoccupato della constatazione della Corte dei conti secondo cui nel 2008, in primo luogo, in molti casi di appalti non è stata effettuata una valutazione di mercato preliminare prima dell'avvio della procedura e, in secondo luogo, c'erano carenze ricorrenti e gravi nel monitoraggio dei contratti e nella pianificazione degli appalti; sottolinea che tale situazione è rivelatrice di gravi carenze nelle capacità di collaborazione appropriata tra vari servizi di Eurojust e indica una mancanza di orientamento e di controllo da parte dell'ordinatore;

8.   prende atto della risposta di Eurojust che si impegna ad attuare un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate dalla Corte; chiede di conseguenza ad Eurojust di informare le autorità di discarico dei risultati di tali azioni;

Risorse umane

9.   esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti ha nuovamente constatato carenze nella pianificazione e attuazione delle procedure di assunzione; constata, in particolare, un livello ancora troppo elevato di posti vacanti (26%), che è nondimeno inferiore a quello del 2007 (33%);

10.   condivide il parere della Corte dei conti secondo cui Eurojust non ha rispettato il principio di specialità, avendo prelevato un importo di 1 800 000 EUR dagli stanziamenti destinati alle retribuzioni degli agenti temporanei e contrattuali principalmente per aumentare (del 238%) gli stanziamenti destinati al personale interinale;

11.   prende atto della risposta di Eurojust riguardo alle critiche della Corte dei conti relative alle procedure di selezione del personale; chiede a Eurojust, in particolare, di informare l'autorità di discarico circa la sua nuova procedura di assunzione avviata nel 2009, che dovrebbe garantire meglio d'ora in avanti trasparenza e nessuna discriminazione di trattamento tra candidati esterni ed interni;

Audit interno

12.   constata con preoccupazione che non è stata data attuazione completa a nessuna delle 26 raccomandazioni formulate dal servizio di audit interno (SAI); rileva che quattro di esse sono giudicate «fondamentali» e 12 «importantissime»; invita instantemente Eurojust ad applicare senza indugio le raccomandazioni seguenti concernenti la gestione delle risorse umane: elaborare un piano a breve termine per la copertura dei posti vacanti; ridefinire l'organizzazione dell'Unità delle risorse umane; ridurre il numero di agenti temporanei; rafforzare la procedura di assunzione; adottare le modalità di esecuzione relative allo svolgimento delle carriere; garantire l'indipendenza dei membri della giuria; infine, vigilare sulla buona applicazione delle procedure di appalto;

o
o   o

13.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che corredano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(15) sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 131.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 131.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 131.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 112.
(14) GU C 314 del 9.12.2008, pag. 4.
(15) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
PDF 277kWORD 44k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))
P7_TA(2010)0117A7-0090/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(3), in particolare l'articolo 21,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0090/2010),

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(7), in particolare l'articolo 21,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0090/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(11), in particolare l'articolo 21,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0090/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2007(13) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha tra l'altro rilevato:

   che l'Agenzia dovrebbe perseguire delle sinergie ed evitare sovrapposizioni con altre istituzioni operanti nel settore dei diritti umani, in particolare il Consiglio d'Europa;
   che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un'indagine sull'Agenzia; chiede di conseguenza che l'OLAF, l'Agenzia e la Commissione informino quanto prima l'autorità di discarico sui risultati dell'indagine e su eventuali misure di accompagnamento;
   che la Corte dei conti ha riscontrato, in merito a una procedura di gara, che il metodo di valutazione finanziaria pubblicato faceva diminuire indirettamente l'importanza relativa del criterio del prezzo, il che, oltre a non essere in linea con il principio di sana gestione finanziaria, può aver dissuaso alcuni potenziali offerenti;

1.   si compiace di notare che la Corte dei conti è stata in grado di ottenere rassicurazioni ragionevoli sul fatto che i conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2008 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, affidabili e che le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell'Agenzia, viste nel loro complesso, sono legittime e regolari;

Prestazioni

2.   esorta l'Agenzia a fissare nella sua programmazione degli obiettivi SMART e degli indicatori RACER per meglio valutare i risultati conseguiti; prende atto, tuttavia, che l'Agenzia ha dichiarato di aver preso in considerazione tali osservazioni nel suo programma per il 2009;

3.   si felicita con l'Agenzia per aver avviato verso la metà del 2009 l'applicazione di un software di bilancio articolato per attività, che fornirà degli indicatori chiari sulle risorse finanziarie e umane assegnate;

4.   si compiace con l'Agenzia per aver dato seguito alle osservazioni della Corte dei conti e dell'autorità di bilancio in occasione del precedente discarico;

5.   osserva che nei prossimi anni il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dovrà maggiormente basarsi sui risultati dell'Agenzia nel corso dell'anno;

Indagine dell'OLAF

6.   prende atto che nel 2009 l'OLAF ha portato a termine la sua indagine – aperta nel 2008 – sull'Agenzia, e l'ha ora archiviata senza ulteriore seguito;

Audit interno

7.   prende atto che nel febbraio 2008 il Servizio di audit interno (IAS) ha realizzato un ulteriore audit sull'implementazione delle raccomandazioni pendenti della sua relazione 2007, rilevando che soltanto una raccomandazione (sulla supervisione delle assunzioni da parte del consiglio di amministrazione) restava in sospeso; rileva, tuttavia, che la situazione è cambiata e che, una volta avviate le attività dell'Agenzia e nominato il nuovo direttore, tale raccomandazione non ha più ragion d'essere e può di conseguenza essere considerata implementata;

o
o   o

8.   rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 10.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 10.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 10.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 198.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: FRONTEX
PDF 313kWORD 55k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) per l'esercizio 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))
P7_TA(2010)0118A7-0085/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea(3), in particolare l'articolo 30,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0085/2010),

1.   concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea(7), in particolare l'articolo 30,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0085/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea(11), in particolare l'articolo 30,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0085/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso al direttore esecutivo dell'Agenzia europea il discarico per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2007(13) e che nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico il Parlamento ha tra l'altro:

   deplorato che la Corte dei conti nella relazione annuale 2007 aveva riscontrato numerose deficienze già rilevate nella sua relazione annuale 2006, segnatamente un livello elevato di riporti e di annullamenti (circa il 70% degli stanziamenti disponibili per il 2007 non era stato speso);
   constatato che il bilancio dell'Agenzia per il 2007 (42 100 000 EUR) era più che raddoppiato rispetto al 2006 (19 200 000 EUR);
   invitato l'Agenzia a migliorare la propria gestione finanziaria in particolare per quanto riguarda l'aumento del suo bilancio per gli esercizi 2007 e 2008;

C.   considerando che il 2008 è stato il terzo esercizio completo di funzionamento dell'Agenzia,

1.   nota con soddisfazione che la Corte dei conti ha potuto ottenere ragionevoli garanzie sull'affidabilità, sotto tutti gli aspetti sostanziali, dei conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e sulla legittimità e regolarità delle operazioni complessive su cui si basano tali conti;

2.   constata che il bilancio dell'Agenzia è sostanzialmente aumentato nel corso di questi tre ultimi esercizi; prende atto che per l'esercizio 2008 il bilancio è aumentato di 29 000 000 EUR ossia quasi il 69% rispetto all'esercizio precedente e che nel 2007 (42 100 000 EUR) era già più che raddoppiato rispetto al 2006 (19 200 000 EUR);

Problematiche ricorrenti dall'esercizio finanziario 2006

3.   è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti ha osservato varie deficienze già rilevate nelle sue relazioni annuali 2006 e 2007; deplora, in particolare:

   un livello elevato di riporti e di annullamenti (49% degli stanziamenti disponibili per il 2008 non è stato speso nel corso dell'esercizio, quasi il 69% nel 2007 e il 55% nel 2006);
   che taluni impegni giuridici sono stati contratti prima degli impegni di bilancio corrispondenti;
   che secondo la Corte dei conti le procedure di assunzione si discostano dalla norma in quanto a trasparenza e al carattere non discriminatorio delle procedure medesime;

4.   prende atto che 30 300 000 EUR di stanziamenti dell'esercizio hanno dovuto essere riportati e che 13 000 000 EUR di stanziamenti disponibili hanno dovuto essere annullati; sottolinea anche che trattandosi di spese operative (titolo III), sui 26 800 000 EUR di stanziamenti riportati un importo pari a 850 000 EUR riguardava operazioni chiuse che avrebbero dovuto dar luogo ad una liquidazione; a tal fine prende parimenti nota della risposta dell'Agenzia che dichiara di aver apportato le correzioni agli stati finanziari annuali finali e assicurato che adotterà misure supplementari per rafforzare il controllo degli impegni;

5.   sottolinea nondimeno che un livello elevato di riporti e di annullamenti è rivelatore dell'incapacità dell'Agenzia di gestire un aumento così importante del suo bilancio; si chiede, nonostante l'Agenzia abbia realizzato progressi sostanziali in merito all'utilizzazione degli stanziamenti nel 2009, se non sia indice di maggiore responsabilità il fatto che le autorità di bilancio facciano in futuro più attenzione nel decidere aumenti del bilancio dell'Agenzia tenuto conto del tempo necessario per attuare le nuove attività; chiede pertanto all'Agenzia di fornirgli più ampi dettagli sull'attendibilità degli impegni futuri;

6.   ritiene altresì necessario che l'Agenzia istituisca:

   un sistema efficace di programmazione e di controllo dei termini contrattuali stabiliti;
   un processo di valutazione dei rischi riguardante le proprie attività onde consentire successivamente un rigoroso controllo;
   un sistema di stanziamenti dissociati nei futuri bilanci per quanto riguarda le sovvenzioni onde evitare annullamenti negli esercizi successivi;

7.   è preoccupato del fatto che le osservazioni della Corte dei conti criticano l'Agenzia per aver versato più di 17 000 000 EUR sulla base di decisioni unilaterali di concessione di sovvenzioni, firmate unicamente dall'Agenzia, mentre le norme in vigore per le agenzie non prevedono questo tipo di strumento; si dichiara inoltre preoccupato per il fatto che la Corte dei conti ritiene che l'Agenzia ha spesso firmato tali decisioni dopo aver già avviato se non addirittura terminato le azioni; prende nota nondimeno della risposta dell'Agenzia che assicura che sono stati adesso firmati nuovi accordi quadro con tutte le autorità di sorveglianza delle frontiere che parteciperanno alle operazioni congiunte coordinate dall'Agenzia;

8.   è preoccupato del fatto che la Corte dei conti ha nuovamente constatato che impegni giuridici sono stati contratti prima dei rispettivi impegni finanziari; constata inoltre che alla fine dell'esercizio 2008, 49 impegni a posteriori (per un importo complessivo di più di 1 000 000 EUR) sono stati iscritti nel registro delle eccezioni; sottolinea anche che, benché l'Agenzia abbia assicurato che nel maggio 2009 il numero di eccezioni era già diminuito del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il numero elevato di eccezioni è nondimeno rivelatore di un problema ricorrente nel sistema di impegno dell'Agenzia; chiede pertanto all'Agenzia di impegnarsi in maniera più efficace a risolvere completamente il problema;

9.   si compiace con l'Agenzia per aver istituito una politica di tesoreria;

10.   prende atto che nell'esercizio 2008 l'Agenzia ha registrato entrate derivanti da interessi per un importo di 474 116,65 EUR; giunge alla conclusione, in base ai conti annuali e al livello dei pagamenti di interessi, che l'Agenzia dispone permanentemente di saldi di cassa elevati; prende atto che al 31 dicembre 2008 i saldi di cassa dell'Agenzia ammontavano a 28 604 623,67 EUR; chiede alla Commissione di esaminare quali possibilità vi siano di contribuire alla piena attuazione di una gestione della liquidità orientata alle necessità, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, e quali modifiche concettuali siano necessarie per mantenere permanentemente i saldi di cassa dell'Agenzia quanto più bassi possibile;

11.   invita l'Agenzia a esercitare pienamente le sue funzioni e a continuare a migliorare la sua gestione finanziaria, con specifico riguardo agli incrementi registrati nei suoi bilanci per il 2009 e il 2010;

Risorse umane

12.   constata con preoccupazione che la Corte dei conti ha nuovamente individuato procedure di assunzione che si discostano dalla norma e non garantiscono la trasparenza e la non discriminazione dei candidati;

Prestazioni

13.   nota che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato nel giugno 2009 un piano pluriennale per il periodo 2010–2013 nonostante ciò non sia previsto nel suo regolamento di base; sottolinea l'importanza di tale piano pluriennale affinché l'Agenzia possa pianificare meglio le proprie attività e valutarne i rischi; chiede nondimeno all'Agenzia di stabilire con rapidità un nesso evidente tra il suo programma di lavoro e le sue previsioni finanziarie;

14.   incoraggia il direttore a presentare al consiglio di amministrazione dati relativi all'impatto delle operazioni;

15.   chiede in tale contesto all'Agenzia di presentare, nella tabella da allegare alla prossima relazione della Corte dei conti, un quadro comparativo delle realizzazioni effettuate durante l'anno di discarico in esame e quelle effettuate nell'esercizio precedente onde consentire all'autorità di discarico di valutare meglio le prestazioni dell'Agenzia da un anno all'altro;

16.   rileva che nei prossimi anni il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dovrebbe basarsi maggiormente sulla valutazione del rendimento dell'Agenzia durante l'intero esercizio;

Trasparenza

17.   nota che l'Agenzia non ha pubblicato informazioni sul proprio consiglio di amministrazione nel suo sito web; raccomanda nondimeno, al fine di incrementare la trasparenza, che l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione figuri nel sito web dell'Agenzia unitamente ai recapiti completi di tutti i membri del consiglio di amministrazione;

Cooperazione con gli Stati membri

18.   constata che l'utilizzazione e l'attuazione del bilancio dipende in parte dalla partecipazione degli Stati membri; incoraggia pertanto l'Agenzia a rafforzare il dialogo con gli Stati membri onde stimolarne la partecipazione;

19.   chiede all'Agenzia di migliorare la propria gestione finanziaria riguardo al rimborso delle spese contratte dagli Stati membri individuando assieme a loro le radici del problema per applicare insieme le soluzioni più appropriate;

Audit interno

20.   constata che delle 23 raccomandazioni presentate a seguito dell'audit iniziale effettuato nel 2007 dal Servizio di audit interno (IAS) 4 sono state adeguatamente e effettivamente attuate, 15 sono in corso e 4 non sono ancora iniziate; sottolinea che tali raccomandazioni che sono da considerare «molto importanti» riguardano il completamento della descrizione del posto e la redazione degli obiettivi per tutto il personale, il potenziamento della sicurezza, il miglioramento della registrazione della posta, il miglioramento delle procedure di gestione e la garanzia del rispetto del regolamento finanziario;

21.   si congratula con l'Agenzia per aver assunto alla fine del 2008 un Coordinatore del controllo interno/Manager della qualità; sottolinea che questo nuovo posto aiuterà l'Agenzia ad assicurare un approccio più strutturato, disciplinato e coerente nell'applicazione delle raccomandazioni dello IAS;

o
o   o

22.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 38.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 38.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 38.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 126.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Autorità di vigilanza europea GNSS
PDF 209kWORD 46k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità di vigilanza europea GNSS per l'esercizio 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))
P7_TA(2010)0119B7-0259/2009

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Autorità di vigilanza europea GNSS relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Autorità(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite(3), in particolare l'articolo 12,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0073/2010),

1.   concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità di vigilanza europea GNSS per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Autorità di vigilanza europea GNSS, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Autorità di vigilanza europea GNSS per l'esercizio 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Autorità di vigilanza europea GNSS relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Autorità(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite(7), in particolare l'articolo 12,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0073/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Autorità di vigilanza europea GNSS per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Autorità di vigilanza europea GNSS, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità di vigilanza europea GNSS per l'esercizio 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dall'Autorità di vigilanza europea GNSS relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Autorità(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite(11), in particolare l'articolo 12,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0073/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti ha espresso delle riserve nella sua dichiarazione relativa all'affidabilità dei conti annuali per l'esercizio 2008 e alla legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che la Corte dei conti ha espresso una dichiarazione di affidabilità positiva nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità per il 2006,

C.   considerando che la Corte dei conti precisa di non aver potuto farsi un'opinione sui conti dell'Autorità di vigilanza europea GNSS per l'esercizio 2007 e fa presente che l'insieme dell'architettura del progetto Galileo è stata oggetto di un riesame nel 2007 e che i conti dell'Autorità sono stati preparati in un contesto giuridico fragile,

D.   considerando che l'Autorità ha acquisito autonomia finanziaria nel 2006,

E.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità di vigilanza europea GNSS per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2007(13) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico, il Parlamento:

   osservava che gli stanziamenti effettivamente messi a disposizione dell'Autorità (210 000 000 EUR) erano notevolmente inferiori a quelli previsti in bilancio a causa dei ritardi accusati dal programma Galileo,
   si dichiarava preoccupato per le seguenti debolezze riscontrate dalla Corte dei conti in relazione all'esecuzione del bilancio: basso livello di utilizzo degli stanziamenti di impegno e di pagamento per le attività operative (63% per gli impegni e 51% per i pagamenti); assenza di chiaro legame fra il programma di lavoro dell'Autorità e il bilancio; mancata motivazione o documentazione degli storni; registrazione sistematica tardiva degli ordini di recupero; presentazione incoerente dell'esecuzione del bilancio,
   prendeva atto della critica della Corte dei conti riguardo agli attivi del progetto Galileo, secondo cui l'Autorità non è stata in grado di fornire nei suoi conti sufficienti dati informativi, giacché a fine 2007 non esisteva un inventario dei beni in possesso dell'Agenzia spaziale europea,

Gestione finanziaria e di bilancio

1.   si rammarica che la Corte dei conti abbia attenuato la dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti annuali per l'esercizio 2008 e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;

2.   constata che l'Autorità ha deciso di presentare i risultati delle sue attività senza prendere in considerazione il fatto che la gestione dei programmi Galileo e EGNOS sarebbe cessata una volta completato il trasferimento degli attivi e dei fondi alla Commissione, previsto per la fine del primo trimestre 2008;

3.   prende atto del fatto che il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008(14) è entrato in vigore il 25 luglio 2008 e che nonostante il trasferimento di responsabilità alla Commissione circa la gestione dei programmi Galileo e EGNOS, la Commissione ha versato 95 000 000 EUR sul conto bancario dell'Autorità in data 24 dicembre 2008; deplora che non sia stato adottato alcun bilancio rettificativo appropriato;

4.   constata che in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 683/2008, nel 2008 è stata approvata una riduzione molto considerevole del bilancio dell'Autorità (da 436 500 000 EUR nel 2007 a 22 700 000 EUR);

5.   si inquieta che, per quanto in virtù del regolamento (CE) n. 683/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 la Commissione sia divenuta responsabile della gestione dei fondi e dell'attuazione dei programmi europei di navigazione via satellite (EGNOS e Galileo), alla fine del 2008 nessuna attività o bene erano stati ancora trasferiti alla Commissione e che la nuova ripartizione delle competenze fra la Commissione e l'Autorità non traspariva nei loro rispettivi conti annuali; apprende dalla Corte dei conti che l'Autorità avrebbe dovuto considerare l'importo di 58 400 000 EUR come un debito verso la Commissione anziché farlo figurare come prefinanziamenti ricevuti dalla Commissione; constata inoltre che i 55 600 000 EUR da pagare all'Agenzia spaziale europea non avrebbero dovuto figurare nei conti, dal momento che questo importo corrispondeva ai contributi delle Comunità ai programmi Galileo e EGNOS ed erano di competenza della Commissione;

6.   prende comunque atto della risposta dell'Autorità, che si giustifica affermando che la Commissione ha confermato ufficialmente la sua accettazione del trasferimento delle attività solamente a partire dal 31 luglio 2009, dal momento che era stato possibile concordare le modalità del trasferimento con la Commissione solo a fine giugno 2009;

7.   rinvia alle raccomandazioni della relazione speciale n. 7/2009 della Corte dei conti destinata alla Commissione in quanto nuovo gestore del programma Galileo;

Audit interno

8.   prende atto del fatto che il servizio di audit interno ha effettuato la sua revisione contabile interna nel novembre 2007 e le revisioni di verifica nell'ottobre 2008 e nel dicembre 2009; osserva che le due raccomandazioni importanti di questo servizio ancora da attuare riguardano i posti sensibili e la descrizione delle funzioni;

o
o   o

9.   rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che corredano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 5 maggio 2010(15) sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 100.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 100.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 100.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 162.
(14) Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).
(15) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Discarico 2008: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))
P7_TA(2010)0120A7-0094/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, corredata delle risposte dell'Impresa comune(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi(3), in particolare l'articolo 5,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0094/2010),

1.   concede il discarico al direttore dell'Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, corredata delle risposte dell'Impresa comune(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi(7), in particolare l'articolo 5,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0094/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, corredata delle risposte dell'Impresa comune(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi(11), in particolare l'articolo 5,

–   visto il regolamento finanziario dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, adottato con la decisione del suo consiglio di direzione il 22 ottobre 2007 (in appresso «regolamento finanziario ITER»),

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0094/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che l'Impresa comune si trova nella fase di avviamento e non ha completato nel corso dell'esercizio 2008 l'instaurazione di un sistema di controllo interno e di informazione finanziaria,

C.   considerando che l'articolo 75 del regolamento finanziario ITER prevede che l'Impresa comune disponga di una funzione di revisione interna, esercitata nel rispetto delle norme internazionali pertinenti,

D.   considerando che il regolamento finanziario ITER si fonda sul regolamento finanziario quadro, recentemente modificato per essere reso conforme alle modifiche apportate al regolamento finanziario generale,

E.   considerando che il 28 febbraio 2008 il direttore dell'Impresa comune ha chiesto il parere della Corte dei conti in merito al regolamento finanziario ITER,

F.   considerando che nell'ottobre 2008 la Corte dei conti ha formulato il suo parere n. 4/2008 su tale regolamento,

Riporto di stanziamenti

1.   prende atto del fatto che la Corte dei conti ha constatato che il conto di risultato presentava un'eccedenza di 57 600 000 EUR, pari al 38% dei 149 700 000 EUR di entrate; sottolinea, in particolare, che una parte di tale eccedenza (ossia 32 200 000 EUR) è stata riportata all'esercizio 2009; prende atto, nondimeno, della risposta dell'Impresa comune, la quale spiega, a ragione, che la sottoutilizzazione di tali risorse era inerente al primo anno di autonomia finanziaria dell'Impresa comune rispetto alla Commissione nonché ai ritardi nell'avvio dell'organizzazione internazionale ITER e del programma «fusione» di Euratom nel suo complesso;

Irregolarità negli impegni

2.   rileva che, in sei dei casi esaminati dalla Corte dei conti, l'Impresa comune ha proceduto agli impegni di bilancio solo dopo aver contratto gli impegni giuridici corrispondenti; chiede pertanto all'Impresa comune di rispettare il regolamento finanziario anche a tale proposito;

Regolamento finanziario ITER

3.   si compiace che la Corte dei conti abbia rilevato che il regolamento finanziario ITER è basato in gran parte sui principi del regolamento finanziario quadro e del regolamento finanziario generale; constata, nondimeno, che occorre modificare alcuni punti specifici, in particolare per quanto riguarda le eccezioni ai principi di bilancio, il ruolo del servizio di audit interno della Commissione, il pagamento tardivo dei contributi di associazione, le condizioni di concessione delle sovvenzioni e le disposizioni transitorie previste all'articolo 133 del regolamento finanziario ITER;

Relazione annuale di attività

4.   raccomanda espressamente all'Impresa comune di rispettare i termini convenuti con la Corte dei conti per la presentazione della sua relazione annuale di attività;

Sistemi di controllo interno

5.   raccomanda espressamente all'Impresa comune di avviare ulteriori lavori per quanto riguarda la documentazione dei processi e delle attività informatiche nonché la mappatura dei rischi informatici;

6.   prende atto del fatto che il controllore finanziario interno dell'Impresa comune ha assunto le sue funzioni solo il 1° luglio 2009; si congratula nondimeno con l'Impresa comune per aver preparato ora un piano d'azione per l'applicazione delle norme di controllo interno e per aver istituito un gruppo di lavoro incaricato di coordinarne e controllarne l'attuazione; sottolinea inoltre che l'Impresa comune ha designato un garante per la protezione dei dati e che sono state prese misure per sviluppare ulteriormente il piano per la continuità operativa e il recupero dei dati;

7.   rileva che l'Impresa comune ha dichiarato che è in corso un'attività di mappatura di tutti i relativi processi operativi;

8.   prende atto del fatto che nell'esercizio 2008 l'Impresa comune ha registrato entrate derivanti da interessi per un importo di 216 304,89 EUR; giunge alla conclusione, in base ai conti annuali e al livello dei pagamenti di interessi, che l'Impresa comune dispone permanentemente di saldi di cassa elevati; osserva che al 31 dicembre 2008 i saldi di cassa dell'Impresa comune ammontavano a 58 980 569,87 EUR; chiede alla Commissione di esaminare quali possibilità vi siano di introdurre nell'Impresa comune una gestione della liquidità orientata alle necessità e quali modifiche concettuali siano necessarie per mantenere permanentemente i saldi di cassa dell'Impresa comune quanto più bassi possibile.

(1) GU C 310 del 18.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 310 del 18.12.2009, pag. 1.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 310 del 18.12.2009, pag. 1.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


Discarico 2008: impresa comune SESAR
PDF 282kWORD 45k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico rispetto all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))
P7_TA(2010)0121A7-0077/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio del 27 febbraio 2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)(3), in particolare l'articolo 4 ter,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0077/2010),

1.   concede il discarico al Direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR rispetto all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, corredata delle risposte dell'impresa comune(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 219/2007, del 27 febbraio 2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)(7), in particolare l'articolo 4 ter,

–   visto il regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2343/2002, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0077/2010),

1.   approva la chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico rispetto all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, corredata delle risposte dell'impresa comune(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   visto l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 219/2007, del 27 febbraio 2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)(11), in particolare l'articolo 4 ter,

–   visto il regolamento finanziario dell'impresa comune SESAR adottato dal suo consiglio di amministrazione il 3 luglio 2007 (nel prosieguo «regolamento finanziario SESAR»),

–   visto il regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2343/2002, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0077/2010),

A.   considerando che la Corte dei conti dichiara di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2008 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,

B.   considerando che l'impresa comune SESAR è stata costituita nel febbraio 2007 per gestire le attività del progetto SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Reserch – Programma di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo),

C.   considerando che l'impresa comune è in fase di avvio e non ha ancora completamente instaurato i propri controlli interni e il proprio sistema d'informazione finanziaria alla fine dell'anno 2008,

D.   considerando che l'impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi tangibili e intangibili da essa creati o che le sono trasferiti per la fase di sviluppo del progetto SESAR a norma degli accordi specifici conclusi con i suoi membri,

1.   si compiace del fatto che la Corte dei conti abbia considerato affidabili i conti annuali dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2008 e constatato che le operazioni soggiacenti sono, nel complesso, legittime e regolari;

2.   osserva che l'impresa comune ha ricevuto 250 000 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 100 900 000 EUR in stanziamenti di pagamento dal bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2008;

3.   riconosce che gli anni 2007 e 2008 sono stati un periodo di avvio per l'impresa comune, che il nuovo regolamento del Consiglio (CE) n. 1361/2008(13)che ne modifica l'atto di base è stato adottato soltanto il 16 dicembre 2008, e che vi è stato un ritardo nel pagamento del contributo iniziale di Eurocontrol;

Non rispetto del principio dell'annualità di bilancio

4.   osserva che nell'aprile 2008 il consiglio di amministrazione dell'impresa comune ha adottato il bilancio definitivo che copre il periodo che va dall'agosto 2007 al dicembre 2008 e che tale decisione non è conforme al principio di annualità;

Esecuzione del bilancio

5.   nota che il bilancio definitivo adottato nell'aprile 2008 dal consiglio di amministrazione dell'impresa comune si è rivelato particolarmente irrealistico, come dimostrato dai tassi di esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento che hanno rispettivamente raggiunto l«1% e il 17%;

6.   deplora che in diversi casi il controllo delle operazioni non si sia svolto correttamente e che non siano stati messi in atto controlli interni adeguati per i contratti e gli appalti;

Contabilizzazione degli attivi

7.   esprime preoccupazione per il fatto che, in contrasto con tassi di utilizzo estremamente bassi, l'impresa comune dispone a fine esercizio di somme considerevoli depositate in conti bancari, contravvenendo così al principio del pareggio di bilancio;

8.   raccomanda espressamente all'impresa comune di elaborare una politica contabile riguardo agli attivi generati durante la fase di sviluppo del progetto;

Regolamento finanziario SESAR

9.   si compiace con la Corte dei conti per l'intenzione di presentare un parere sul regolamento finanziario SESAR adottato dal consiglio di amministrazione nel luglio 2007; sottolinea in particolare l'importanza che tale regolamento sia conforme al regolamento finanziario quadro degli organismi comunitari; si ricollega al parere della Corte dei conti secondo cui le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio e alla presentazione dei conti, alle procedure di aggiudicazione degli appalti e alla funzione di audit interno devono essere completate; nota inoltre che l'impresa comune dovrebbe adottare le norme attuative del proprio regolamento finanziario;

Relazione annuale d'attività

10.   raccomanda espressamente all'impresa comune di rispettare i termini convenuti con la Corte dei conti per la presentazione della sua relazione annuale d'attività;

Sistemi di controllo interno

11.   osserva che soltanto a partire dal mese di gennaio 2009 è stato istituito un servizio di audit interno conforme alle norme internazionali applicabili in materia; chiede altresì all'impresa comune di elaborare con la massima urgenza sistemi di controllo interno appropriati nel contesto dell'aggiudicazione degli appalti; sottolinea in particolare l'importanza di predisporre un piano di ripristino dell'attività in caso di emergenza e di definire una politica di protezione dei dati;

12.   prende atto che nell'esercizio 2008 l'impresa comune ha contabilizzato interessi per 148 370 EUR; conclude, sulla base dei conti annuali e dell'importo degli interessi, che l'impresa comune dispone di elevate riserve di cassa per lunghi periodi; prende atto che al 31 dicembre 2008 la consistenza di cassa dell'impresa comune ammontava a 116 007 569 EUR; chiede alla Commissione di analizzare i modi per garantire che l'impresa comune applichi il principio di una gestione della liquidità in funzione delle necessità e quali sono le modifiche concettuali necessarie per mantenere le consistenze di cassa dell'impresa comune al minimo livello possibile nel lungo termine;

13.   osserva inoltre che il consiglio di amministrazione non ha definito una tabella dell'organico per il 2008.

(1) GU C 310 del 18.12.2009, pag. 9.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 310 del 18.12.2009, pag. 9.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 310 del 18.12.2009, pag. 9.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12.


Attrezzature a pressione trasportabili ***I
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Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0482),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0161/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 febbraio 2010,

–   visto il parere del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0101/2010),

1.   approva la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.   prende atto della dichiarazione allegata alla risoluzione legislativa;

3.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE del Consiglio

P7_TC1-COD(2009)0131


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/35/UE)

ALLEGATO

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 TFUE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 290 TFUE o di singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.


Diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione ***I
PDF 417kWORD 67k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione (COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD))
P7_TA(2010)0123A7-0035/2010

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0217),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0038/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 novembre 2009,

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0035/2010),

1.   adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione

P7_TC1-COD(2009)0063


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  La sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei rientra essenzialmente fra le responsabilità dello Stato. ▌ È ▌ necessario istituire un quadro di norme comuni che disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti per le misure di sicurezza e le modalità della loro fissazione poiché, in mancanza di tale quadro, alcuni requisiti fondamentali delle relazioni tra gli organi che fissano tali diritti e gli utenti degli aeroporti stessi rischiano di non essere rispettati.

(2)  La riscossione dei diritti corrispondenti alla prestazione dei servizi di navigazione aerea e dei servizi di assistenza a terra è già stata disciplinata, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea(3), e dalla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità(4).

(3)  È essenziale che gli utenti dell'aeroporto ricevano periodicamente dall'organo che li stabilisce e li applica, le informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione. Tali informazioni consentiranno agli utenti degli aeroporti di conoscere le spese sostenute per la prestazione dei servizi di sicurezza, quali le spese di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell«11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile(5)e le sue regole di attuazione, la produttività degli investimenti correlati, ed eventuali contributi e sovvenzioni destinati dalle autorità a fini di sicurezza. Per consentire all'organo competente che stabilisce o applica i diritti di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare i suoi investimenti futuri, occorre che gli utenti degli aeroporti abbiano l'obbligo di mettere a disposizione dell'organo competente, in tempo utile, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo e le loro particolari richieste.

(4)  Poiché nell'Unione esistono metodi diversi per il finanziamento o la fissazione e la riscossione dei diritti per le operazioni di sicurezza, negli aeroporti dell'Unione nei quali i diritti connessi alla sicurezza comprendono anche il costo di tale operazioni è necessario armonizzare la base di calcolo di tali diritti. Negli aeroporti in questione il diritto corrispondente dovrebbe essere commisurato al costo delle operazioni di sicurezza, tenendo conto di eventuali interventi del settore pubblico nel finanziamento di tali operazioni, al fine di evitare qualsiasi scopo di lucro e fornire servizi e impianti di sicurezza adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi negli aeroporti interessati.

(5)  È importante assicurare la trasparenza in merito al ricorso a misure di sicurezza nazionali più severe rispetto alle norme fondamentali comuni stabilite in conformità al regolamento (CE) n. 300/2008.

(6)  In ogni Stato membro nel quale sono riscossi diritti per le misure di sicurezza negli aeroporti un'autorità di vigilanza indipendente dovrebbe garantire l'applicazione corretta ed efficace della presente direttiva. Detta autorità dovrebbe disporre di tutte le risorse necessarie in personale, competenze tecniche e mezzi finanziari per l'esercizio delle proprie funzioni.

(7)  Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare un sistema di tariffazione comune a una rete aeroportuale o ad altri gruppi di aeroporti, ivi compresi quelli che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano.

(8)  Nel calcolare i diritti per le misure di sicurezza con riguardo all'aderenza ai costi, sarebbe opportuno basarsi su criteri obiettivi, quali quelli definiti nei pertinenti documenti dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, che raccomandano l'uso del numero di passeggeri, del peso massimo al decollo dell'aeromobile o di una combinazione dei due fattori.

(9)  Poiché gli obiettivi dell'iniziativa proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che essi – procedendo individualmente – non sono in grado di istituire un sistema uniforme di diritti per le misure di sicurezza nell'insieme dell'Unione e possono quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'iniziativa, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1.  La presente direttiva stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti connessi alle misure di sicurezza negli aeroporti dell'Unione.

2.  La presente direttiva si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto alle disposizioni del trattato e che sono aperti al traffico commerciale.

La presente direttiva non si applica né ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale ai sensi del regolamento (CE) n. 1794/2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

   a) «aeroporto», qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
   b) «gestore aeroportuale», il soggetto al quale le disposizioni legislative o regolamentari nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti interessati;
   c) «rete aeroportuale», un gruppo di aeroporti situati in uno Stato membro, gestiti da un gestore aeroportuale designato dall'autorità nazionale competente;
   d) «organo competente», un gestore aeroportuale o ogni altro organo o autorità responsabile dell'applicazione e/o della fissazione dell'ammontare e della struttura dei diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti dell'Unione;
   e) «utente di un aeroporto», qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l'aeroporto considerato;
   f) «diritti per le misure di sicurezza», i prelievi raccolti, sotto varie forme, da un ente, aeroporto o utente di un aeroporto, specificamente diretti a coprire i costi delle operazioni di sicurezza finalizzate a proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita. Il costo inerente alla sicurezza dell'aviazione può includere le spese sostenute per garantire l'applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008 o per coprire i costi correlati della regolamentazione e della vigilanza a carico dell'autorità competente;
   g) «sicurezza aerea», combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza.

Articolo 3

Non discriminazione

Gli Stati membri provvedono affinché i diritti per le misure di sicurezza non creino discriminazioni tra gli utenti degli aeroporti e tra i passeggeri.

Articolo 4

Rete aeroportuale

Gli Stati membri possono autorizzare l'organo competente di una rete aeroportuale a introdurre un sistema di tariffazione dei diritti per le misure di sicurezza comune e trasparente da applicare all'intera rete.

Articolo 5

Sistemi di tariffazione comuni

Dopo aver informato la Commissione e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri possono consentire all'organo competente di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti pienamente gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Consultazione e ricorsi

1.  Gli Stati membri provvedono affinché l'organo competente abbia accesso a tutte le necessarie informazioni sui costi inerenti alla prestazione dei servizi di sicurezza dell'aviazione nell'aeroporto.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché ▌ sia istituita una procedura di consultazione obbligatoria e periodica tra l'organo competente e gli utenti dell'aeroporto o i rappresentanti e le associazioni degli utenti dell'aeroporto in relazione al funzionamento del sistema dei diritti per le misure di sicurezza e all'ammontare di tali diritti. Tale consultazione ha luogo almeno una volta all'anno, salvo se diversamente convenuto nell'ultima consultazione. Laddove esista un accordo pluriennale tra l'organo competente e gli utenti dell'aeroporto, le consultazioni si svolgono secondo le modalità previste in tale accordo. Gli Stati membri conservano il diritto di chiedere consultazioni più frequenti.

3.  L'organo competente sottopone agli utenti dell'aeroporto o ai rappresentanti o alle associazioni di utenti aeroportuali ogni proposta di modifica del sistema dei diritti per le misure di sicurezza o del loro ammontare al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni. L'organo competente organizza consultazioni con gli utenti dell'aeroporto sulle modifiche proposte e tiene conto della posizione da questi espressa prima di prendere una decisione.

4.  L'organo competente pubblica la decisione al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. L'organo competente motiva la propria decisione in relazione alle posizioni espresse dagli utenti nel caso in cui sulle modifiche proposte non sia intervenuto alcun accordo tra l'organo competente e gli utenti.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di disaccordo su una decisione inerente i diritti per le misure di sicurezza presa dall'organo competente, ciascuna delle due parti possa rivolgersi all'autorità di vigilanza indipendente di cui all'articolo 10, la quale esaminerà le motivazioni che corredano la proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti per le misure di sicurezza.

6.  Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 5 in relazione alle modifiche dell'ammontare o della struttura dei diritti per le misure di sicurezza per gli aeroporti per i quali:

   a) esiste una procedura obbligatoria in virtù della normativa nazionale che prevede che i diritti per le misure di sicurezza nel settore dell'aviazione, o il loro ammontare massimo, siano determinati o approvati dall'autorità di vigilanza indipendente; o
   b) esiste una procedura obbligatoria in virtù della normativa nazionale che prevede che l'autorità di vigilanza indipendente esamini, periodicamente o in risposta a richieste da soggetti interessati, se gli aeroporti sono soggetti o meno ad un'effettiva concorrenza. Laddove giustificato sulla base di un tale esame, lo Stato membro decide che i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione, o il loro ammontare massimo, devono essere determinati o approvati dall'autorità di vigilanza indipendente. Tale decisione si applica per il periodo necessario sulla base dell'esame effettuato da tale autorità.

Le procedure, le condizioni e i criteri applicati dallo Stato membro ai fini del presente paragrafo, sono pertinenti, oggettivi, non discriminatori e trasparenti.

Articolo 7

Trasparenza

1.  Gli Stati membri provvedono affinché l'organo competente, ogni qualvolta si proceda alle consultazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fornisca ad ogni utente dell'aeroporto o ai rappresentanti o alle associazioni degli utenti informazioni sugli elementi ▌ che serviranno come base per la determinazione della struttura e dell'ammontare di tutti i diritti per le misure di sicurezza riscossi in ogni aeroporto. Tali informazioni comprendono, come minimo:

   a) un elenco dei vari servizi e infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti per le misure di sicurezza riscossi;
   b) il metodo di calcolo dei diritti per le misure di sicurezza;
   c) la struttura globale dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi connessi ai diritti per le misure di sicurezza;
   d) gli introiti dei diritti per le misure di sicurezza e il costo totale dei servizi forniti in cambio;
   e) il numero totale di impiegati nei servizi che danno luogo all'esazione dei diritti per le misure di sicurezza;
   f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche delle infrastrutture e dei servizi cui si riferiscono i diritti per le misure di sicurezza;
   g) l'ammontare previsto dei diritti per le misure di sicurezza, tenendo conto degli investimenti proposti, dell'aumento del traffico e dell'innalzamento del livello delle minacce alla sicurezza;
   h) tutti gli investimenti prospettati che possono incidere significativamente sull'ammontare dei diritti per le misure di sicurezza.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti dell'aeroporto comunichino all'organo competente, prima di ogni consultazione di cui all'articolo 6, informazioni riguardanti in particolare:

   a) le previsioni del traffico;
   b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della loro flotta;
   c) i loro progetti di sviluppo nell'aeroporto in questione;
   d) le loro esigenze nell'aeroporto in questione;
   e) l'importo dei diritti per le misure di sicurezza riscossi dagli utenti degli aeroporti a carico dei passeggeri in partenza dall'aeroporto e le informazioni sugli elementi che servono come base per la determinazione di tali diritti in conformità delle lettere da a) ad h) del paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri garantiscono che le informazioni relative all'importo dei diritti per le misure di sicurezza riscossi dall'organo competente e dagli utenti dell'aeroporto siano accessibili al pubblico.

4.  Fatta salva la legislazione nazionale, le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono considerate e trattate come informazioni riservate o economicamente sensibili. Nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, devono essere rispettati in particolare i regolamenti di borsa.

Articolo 8

Misure più severe

1.  I costi addizionali derivanti dall'applicazione di misure più severe in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 300/2008 sono a carico degli Stati membri ▌.

2.  Prima di adottare misure ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione effettua una valutazione d'impatto riguardo all'incidenza di tali misure sull'ammontare dei diritti per le misure di sicurezza. La Commissione consulta il gruppo consultivo delle parti interessate, costituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 300/2008 in merito al risultato di tale valutazione di impatto.

Articolo 9

Aderenza dei diritti ai costi

I diritti riscossi per la sicurezza sono utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi allo svolgimento delle operazioni di sicurezza. Questi costi sono determinati utilizzando i principi contabili e di valutazione generalmente riconosciuti in ciascuno Stato membro. Il totale degli introiti ricavati dai diritti per le misure di sicurezza non deve superare il totale dei costi delle misure di sicurezza dell'aviazione per l'aeroporto, la rete aeroportuale o il gruppo di aeroporti in questione.

Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché siano presi in particolare considerazione:

   il costo del finanziamento delle infrastrutture e delle installazioni adibite alle operazioni di sicurezza, ivi compreso un equo ammortamento del loro valore;
   il livello nazionale e/o internazionale della minaccia alla sicurezza;
   la spesa per le operazioni di sicurezza e per il personale ad esse addetto;
   gli aiuti e le sovvenzioni erogati dalle autorità per garantire la sicurezza.

La base di calcolo dei diritti per le misure di sicurezza non comprende i costi riconducibili a funzioni di sicurezza più generali assicurate dagli Stati membri, come misure di controllo generali, raccolta di informazioni e sicurezza nazionale.

Articolo 10

Autorità di vigilanza indipendente

1.  Gli Stati membri designano o istituiscono un'autorità di vigilanza nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva. Questo organo può essere lo stesso al quale lo Stato membro ha affidato l'applicazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell«11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali(6).

2.  La presente direttiva non impedisce all'autorità di vigilanza nazionale indipendente di delegare, nel rispetto della legislazione nazionale, sotto il suo controllo e la sua piena responsabilità, l'attuazione della presente direttiva ad altre autorità di vigilanza indipendenti, a condizione che tale attuazione si svolga conformemente alle stesse norme.

3.  Gli Stati membri garantiscono l'autonomia dell'autorità di vigilanza indipendente provvedendo affinché questa sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi organo competente o vettore aereo. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo degli aeroporti, di società di gestione aeroportuale o di vettori aerei garantiscono l'effettiva separazione strutturale della funzione regolatrice dalle attività inerenti l'esercizio della proprietà o del controllo. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di vigilanza indipendente eserciti i propri poteri in modo imparziale e trasparente.

4.  Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità di vigilanza indipendente, le funzioni e le competenze ad essa conferite nonché i provvedimenti presi per garantire l'osservanza del paragrafo 3.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché, con riguardo ai casi di disaccordo in materia di diritti per le misure di sicurezza, siano adottati provvedimenti al fine di:

   a) stabilire una procedura per la risoluzione delle controversie tra l'organo competente e gli utenti dell'aeroporto;
   b) determinare le condizioni in cui l'autorità di vigilanza indipendente può essere adita per un disaccordo e, in particolare, consentire a detta autorità di respingere i reclami che essa ritiene non debitamente giustificati o adeguatamente documentati; e
   c) fissare i criteri in base ai quali i casi di disaccordo sono valutati ai fini di una risoluzione.

Tali procedure, condizioni e criteri sono non discriminatori, trasparenti e obiettivi.

6.  L'autorità di vigilanza indipendente pubblica ogni anno una relazione sulle attività svolte.

7.  Quando uno Stato membro applica, in conformità della sua legislazione nazionale, una procedura regolamentare o legislativa per determinare e approvare la struttura o l'ammontare dei diritti per la sicurezza a livello nazionale, le autorità nazionali responsabili per l'esame della validità di tali diritti esercitano le funzioni di autorità di controllo indipendente di cui ai paragrafi da 1 a 6.

Articolo 11

Relazione e revisione

1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro ...(7), una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredandola, se del caso, di opportune proposte.

2.  Gli Stati membri e la Commissione cooperano all'applicazione della presente direttiva, con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni ai fini della relazione di cui al paragrafo 1.

3.  La Commissione presenta, entro ...(8)*, una relazione sul finanziamento della sicurezza dell'aviazione, che esamina l'evoluzione dei costi per la sicurezza dell'aviazione e i metodi di finanziamento della sicurezza dell'aviazione.

Articolo 12

Attuazione

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ...(9). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

3.  Uno Stato membro non è tenuto a conformarsi ai paragrafi 1 e 2, qualora in nessun aeroporto di tale Stato siano riscossi diritti per le misure di sicurezza e fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 128 del 18.5.2010, pag. 142.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010.
(3) GU L 341 del 7.12.2006, pag. 3.
(4) GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.
(5) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(6) GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11.
(7)* Quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(8)** Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(9)* GU: inserire la data: due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.


Orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione) ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010

(Procedura legislativa ordinaria - rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0391),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0111/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 172, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 novembre 2009,

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–   vista la lettera in data 11 dicembre 2009 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0030/2010),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali,

1.   approva la posizione figurante in appresso, quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2010 in vista dell'adozione della decisione n. .../2010/UE del Parlamento europeo e del consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione)

P7_TC1-COD(2009)0110


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 661/2010/UE)

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, per quanto concerne la semplificazione di taluni requisiti e di talune disposizioni relative alla gestione finanziaria ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di regolamento (COM(2009)0384),

–   visto l'articolo 161 del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0003/2010),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 novembre 2009,

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0055/2010),

1.   adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

P7_TC1-COD(2009)0107


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 539/2010)


Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (COM(2009)0665) – «omnibus»
P7_TA(2010)0126B7-0221/2010

Il Parlamento europeo,

–   vista l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009,

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665) e il relativo Addendum (COM(2010)0147),

–   vista la lettera del 23 marzo 2010 con cui il Consiglio dei ministri ha proceduto ad una nuova consultazione,

–   viste le comunicazioni del presidente in Aula del 15 dicembre 2009,

–   visti gli articoli 58 e 59 del suo regolamento,

–   vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona(1), in particolare il paragrafo 75,

–   vista la verifica delle commissioni parlamentari di tutte le proposte in sospeso e i risultati esposti dalla Conferenza dei presidenti di commissione l«8 febbraio 2010,

–   vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 4 marzo 2010 che approva i risultati della verifica effettuata,

–   viste le lettere del presidente del 14 aprile 2010 al presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della Commissione europea in risposta alla comunicazione della Commissione (COM(2009)0665),

A.   considerando che il Parlamento europeo ha verificato la completezza della comunicazione della Commissione, nonché la relativa regolarità, in particolare per quanto riguarda la base giuridica e la procedura indicata a norma del trattato di Lisbona dalla Commissione nel suo elenco,

1.   ritiene che il trattato di Lisbona istituisca un nuovo contesto giuridico che incide sulle procedure in corso, segnatamente in seguito ai cambiamenti introdotti per le rispettive basi giuridiche e/o le rilevanti procedure e pertanto prende atto del seguente elenco di 10 procedure per la quali auspica una proposta nuova o modificata della Commissione oppure, se del caso, una nuova consultazione da parte del Consiglio dei ministri onde tenere in debita considerazione il nuovo contesto e invita le due istituzioni a dare seguito alle richieste seguenti:

   proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce la procedura di applicazione nella Comunità economica europea della decisione n. 3/80 del Consiglio d'associazione CEE-Turchia, relativa all« applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (1983/1101(CNS)),
   proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare (2005/0214(COD)),
   proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a misure di lotta contro le malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer, tramite la programmazione congiunta delle attività di ricerca (2009/0113(CNS)),
   proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (2009/0033(CNS)),
   proposta di regolamento del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in considerazione della situazione in Somalia (2009/0114(CNS)),
   proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2009/0136(CNS)),
   proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche (2008/0112(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra (1996/0053(CNS)),
   progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, in nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, 2006 (2006/0263(CNS)),
   proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il mandato del presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2005/0078(CNS));

2.   conferma la sua posizione in merito alle 29 procedure seguenti, le quali a norma del trattato di Lisbona sono passate dalla consultazione alla procedura legislativa ordinaria, dalla consultazione all'approvazione o dalla procedura del parere conforme a quella di approvazione:

   proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama dall'altra (2003/0266(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra (2003/0268(CNS)),
   proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (2008/0183(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell'atto finale (2007/0171(CNS)),
   proposta di regolamento del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. […] ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (2007/0152(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la Convenzione sul lavoro nella pesca - 2007, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzione 188) (2008/0107(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2008/0171(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione degli accordi pertinenti ai sensi dell'articolo XXI del GATS con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese), la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e Taipei cinese, nonché sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (2007/0055(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, al fine di tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (2005/0121(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (1998/0304(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (2007/0083(AVC)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (2008/0061(AVC)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Côte d'Ivoire dall'altra (2008/0136(AVC)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo e dei quattro accordi collegati (2007/0115(AVC)),
   proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (2005/0089(CNS)),
   proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (versione codificata) (2008/0039(CNS)),
   proposta di direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (versione codificata) (2008/0037(CNS)),
   proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (versione codificata) (2008/0253(CNS)),
   proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (2000/0177(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2005/0143(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2005/0140(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e Serbia e Montenegro su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2005/0141(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica di Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (2006/0036(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (2006/0048(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (2006/0058(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (2007/0111(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse (2008/0111(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi nell'ambito dei trasporti (protocollo «Trasporti») (2008/0262(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea dell'accordo di adesione della Comunità europea alla Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (2009/0121(CNS));

3.   decide di non confermare la sua posizione già espressa in merito alle quattro procedure seguenti e comunica l'intenzione di procedere a una nuova prima lettura della proposta originaria:

   proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione allo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte della Comunità europea e all'esercizio dei suoi diritti e obblighi (2009/0085(CNS)),
   proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (2007/0112(CNS)),
   proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (2007/0229(CNS)),
   proposta di decisione del Consiglio relativa a una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (CIWIN) (2008/0200(CNS));

4.   incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dei ministri, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P6_TA(2009)0373.


Potere di delega legislativa
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa (2010/2021(INI))
P7_TA(2010)0127A7-0110/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–   vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia(1),

–   vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona(2),

–   vista la sua posizione del 24 novembre 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quinta parte(3),

–   vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2009)0673),

–   vista la lettera del 29 gennaio 2010 del Presidente del Parlamento europeo al Presidente della Commissione europea sugli articoli 290 e 291 TFUE,

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0110/2010),

A.   considerando che il trattato di Lisbona sancisce il potere legislativo e introduce una gerarchia di norme nell'ordinamento giuridico dell'Unione, rafforzando così il carattere democratico dell'Unione e razionalizzandone l'ordinamento giuridico; considerando che il trattato di Lisbona introduce il nuovo concetto di atto legislativo, con conseguenze di ampia portata,

B.   considerando che uno degli elementi del potere legislativo è la possibilità, prevista dall'articolo 290 TFUE, che in un atto legislativo (in appresso «atto di base») il legislatore deleghi parte dei suoi poteri alla Commissione,

C.   considerando che la delega è un'operazione delicata, con cui la Commissione è incaricata di esercitare un potere che è intrinseco al ruolo proprio del legislatore; considerando che nell'esaminare la questione della delega il punto di partenza deve perciò essere sempre la libertà del legislatore,

D.   considerando che questo potere delegato può consistere unicamente nell'integrazione o nella modifica di parti di un atto legislativo che il legislatore non considera essenziali; considerando che gli atti delegati adottati dalla Commissione in base alla delega saranno atti non legislativi di portata generale; considerando che l'atto di base deve delimitare esplicitamente l'obiettivo, il contenuto, la portata e la durata di tale delega e deve fissare le condizioni cui la delega è soggetta,

E.   considerando che gli atti delegati avranno importanti implicazioni in numerosi ambiti; considerando che è pertanto essenziale, in particolare per quanto riguarda gli atti delegati, che questi siano elaborati e adottati in piena trasparenza, così da consentire effettivamente ai colegislatori di esercitare un controllo democratico sull'esercizio dei poteri delegati alla Commissione, anche attraverso dibattiti politici in Parlamento, ove necessario,

F.   considerando che il Parlamento dovrebbe essere su un piano di parità con il Consiglio per quanto concerne tutti gli aspetti del potere di delega legislativa,

G.   considerando che la «procedura Lamfalussy» ha aperto la strada all'attuale meccanismo di delega con pieno controllo da parte del legislatore; considerando che la Dichiarazione 39 della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 23 luglio 2007, allegata al trattato di Lisbona, riconosce la natura specifica del settore dei servizi finanziari; considerando che il nuovo regime degli atti delegati non può in alcun modo indebolire i preesistenti diritti del Parlamento in tale settore, specialmente per quanto riguarda la tempestiva trasmissione di documenti e informazioni,

H.   considerando che la delega può essere vista come uno strumento per legiferare meglio, il cui obiettivo è garantire che la legislazione possa allo stesso tempo restare semplice ed essere completata e aggiornata senza dover ricorrere a ripetute procedure legislative, consentendo anche nel contempo al legislatore di mantenere il potere e la responsabilità di cui è titolare in ultima istanza,

I.   considerando che, a differenza di quanto previsto all'articolo 291 TFUE, riguardante le misure di esecuzione, l'articolo 290 FUE non contiene una base giuridica per l'adozione di un atto orizzontale che stabilisca le regole e i principi generali applicabili alle deleghe di potere; considerando che tali condizioni devono perciò essere stabilite in ciascun atto di base,

J.   considerando che la Commissione deve rendere conto al Parlamento; considerando che il Commissario responsabile per le relazioni interistituzionali e l'amministrazione, nel corso della sua audizione dinanzi alla commissione per gli affari costituzionali del 18 gennaio 2010, si è impegnato a lavorare in stretta cooperazione con il Parlamento al fine di garantire che l'esercizio da parte della Commissione del potere delegato avvenga in modo soddisfacente per il Parlamento,

Aspetti da definire nell'atto di base

1.   ritiene che gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega a norma dell'articolo 290 TFUE debbano essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base;

2.   sottolinea che l'articolo 290 TFUE conferisce al legislatore la libertà di scegliere quale meccanismo o quali meccanismi di controllo porre in essere; ritiene che i due esempi indicati all'articolo 290, paragrafo 2, l'obiezione e la revoca, siano puramente illustrativi e che si possa contemplare la possibilità di assoggettare una delega di potere ad altri mezzi di controllo, ad esempio ad un'approvazione esplicita di ciascun atto delegato da parte del Parlamento e del Consiglio o alla possibilità di abrogare singoli atti delegati già in vigore;

3.   ritiene tuttavia che i due esempi di possibili condizioni citati all'articolo 290, paragrafo 2, TFUE, l'obiezione e la revoca, possano essere considerati i modi più consueti di controllare l'uso che la Commissione fa dei poteri delegati e debbano essere entrambi inclusi in ciascun atto di base;

4.   ritiene che i meccanismi di controllo stabiliti dal legislatore debbano rispettare alcuni principi generali del diritto dell'Unione e che, in particolare, debbano:

   essere semplici e facilmente comprensibili,
   salvaguardare la certezza del diritto,
   consentire alla Commissione di esercitare efficacemente il potere delegato, e
   consentire al legislatore un controllo appropriato dell'uso che viene fatto del potere delegato;

5.   ritiene che l'esercizio da parte del Parlamento del diritto di obiezione sia necessariamente condizionato dal ruolo parlamentare e dai luoghi di lavoro del Parlamento stesso; ritiene che non vi sia motivo di stabilire un termine fisso per sollevare obiezioni applicabile a tutti gli atti giuridici, e che tale termine debba essere fissato di volta in volta in ciascun atto di base tenendo conto della complessità della materia ed essere sufficiente a consentire un controllo efficace della delega senza ritardare indebitamente l'entrata in vigore degli atti delegati non controversi;

6.   ritiene che per casi del tutto eccezionali, ad esempio riguardanti questioni di sicurezza, sanità o crisi umanitarie, dovrebbe essere contemplata una procedura d'urgenza prevista già nell'atto di base;

7.   ritiene tuttavia che la grande maggioranza delle situazioni che richiedono la rapida adozione di atti delegati potrebbe essere affrontata con una procedura flessibile di non-obiezione anticipata da parte del Parlamento e del Consiglio, su richiesta della Commissione in casi debitamente giustificati;

8.   sostiene che la durata della delega può essere indefinita, tenuto conto del fatto che la delega può essere revocata in qualsiasi momento; ritiene tuttavia che una delega di durata limitata potrebbe prevedere la possibilità di rinnovo periodico su richiesta esplicita della Commissione; ritiene che la delega possa essere rinnovata solo se né il Parlamento né il Consiglio sollevano obiezioni entro un termine stabilito;

9.   si oppone fermamente all'inserimento negli atti di base di disposizioni che impongano al legislatore altri obblighi oltre a quelli già previsti dall'articolo 290 TFUE;

Modalità pratiche

10.   ritiene che taluni aspetti pratici potrebbero essere meglio coordinati nel quadro di un'intesa comune fra le istituzioni, che potrebbe assumere la forma di un accordo interistituzionale, concernente fra l'altro:

   consultazioni durante la preparazione e la stesura degli atti delegati,
   scambi reciproci di informazioni, in particolare in caso di revoca,
   modalità di trasmissione dei documenti,
   termini minimi per le obiezioni da parte del Parlamento e del Consiglio;
   computo dei termini,
   pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale in diverse fasi della procedura;

11.   sottolinea che, nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve:

   garantire la trasmissione tempestiva e continua delle informazioni e dei documenti pertinenti, compresi successivi progetti di atti delegati ed eventuali contributi ricevuti, alle competenti commissioni del Parlamento; a tal fine, l'attuale registro della comitatologia potrebbe essere utilizzato come modello per un sistema d'informazione digitale migliorato;
   consentire al Parlamento l'accesso alle relative riunioni preparatorie, scambi di opinioni e consultazioni;

12.   è del parare che lo scambio di informazioni prima di una revoca dovrebbe avvenire per ragioni di trasparenza, cortesia e leale cooperazione fra le istituzioni interessate, assicurando così che tutte le istituzioni siano pienamente informate a tempo debito della possibilità di una revoca; considera comunque superfluo e fuorviante introdurre negli atti di base un obbligo giuridico specifico di motivare l'adozione di determinati atti giuridici in aggiunta all'obbligo generale stabilito all'articolo 296 TFUE, che si applica a tutti gli atti giuridici;

13.   propone che in un eventuale futuro accordo si stabilisca un termine minimo per le obiezioni, chiarendo che esso non va interpretato come «una camicia di forza» ma semplicemente come un minimo al di sotto del quale il controllo democratico del Parlamento sarebbe vanificato; ritiene che il termine minimo per le obiezioni dovrebbe essere di due mesi, con possibilità di proroga per altri due mesi su iniziativa del Parlamento o del Consiglio; sottolinea tuttavia che il termine per le obiezioni dovrebbe dipendere dalla natura dell'atto delegato;

14.   afferma, nel contesto di un eventuale futuro accordo, che i vari termini per il controllo degli atti delegati devono decorrere solo dal momento della trasmissione da parte della Commissione di tutte le versioni linguistiche e devono tenere adeguatamente conto dei periodi di interruzione dell'attività parlamentare e dei periodi elettorali;

15.   sottolinea, nel contesto di un eventuale futuro accordo, che gli atti delegati soggetti al diritto di obiezione possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e quindi entrare in vigore solo dopo la scadenza del termine fissato per le obiezioni, tranne nel caso in cui sia rilasciata una non-obiezione anticipata; considera superfluo prevedere in ogni atto di base l'obbligo esplicito per il Parlamento e il Consiglio di pubblicare le decisioni prese in sede di controllo dell'esercizio del potere delegato da parte della Commissione;

Osservazioni finali

16.   invita ciascuna delle proprie commissioni a provvedere allo scambio e al costante aggiornamento delle migliori pratiche nonché a istituire un meccanismo che garantisca la massima coerenza dell'azione del Parlamento a norma dell'articolo 290 TFUE; sottolinea la necessità che ogni commissione del Parlamento organizzi il proprio lavoro in maniera coerente con la propria specifica natura e tragga beneficio dall'esperienza accumulata;

17.   impegna l'amministrazione del Parlamento a istituire mediante una riassegnazione di risorse (priva di impatto sul bilancio) i posti necessari a garantire un sostegno adeguato allo svolgimento delle funzioni connesse all'articolo 290 TFUE; chiede l'adozione di un'impostazione istituzionale per valutare le strutture amministrative e le risorse umane disponibili per sviluppare competenze delegate;

18.   sollecita la Commissione a presentare in via prioritaria le proposte legislative necessarie per adeguare l'acquis alle disposizioni degli articoli 290 e 291 TFUE; ritiene, per quanto riguarda l'articolo 290 TFUE, che tale adeguamento non debba limitarsi alle misure in precedenza trattate con la procedura di regolamentazione con controllo, ma debba estendersi a tutte le pertinenti misure di portata generale, a prescindere dalla procedura decisionale o dalla procedura di comitatologia che si applicavano ad esse prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

19.   esorta ad adeguare, come priorità assoluta, l'acquis relativo alle politiche che, prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non erano soggette alla procedura di codecisione; chiede a tal proposito una valutazione caso per caso in modo tale da assicurare che, in particolare, tutte le pertinenti misure di portata generale precedentemente adottate a norma degli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4), siano definite come atti delegati;

20.   ritiene che, al fine di mantenere intatte le prerogative del legislatore, durante l'allineamento sopracitato o la discussione di proposte secondo la procedura legislativa ordinaria, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ricorso agli articoli 290 e 291 TFUE e alle conseguenze pratiche del ricorso all'uno o all'altro di tali articoli; afferma che i colegislatori hanno il potere di decidere che i provvedimenti precedentemente adottati con la procedura di regolamentazione con controllo possono essere adottati o a norma dell'articolo 290 TFUE oppure nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

o
o   o

21.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 22.
(2) Testi approvati, P6_TA(2009)0373.
(3) Testi approvati, P7_TA(2009)0083.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sugli obiettivi strategici e le raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018 (2009/2095(INI))
P7_TA(2010)0128A7-0114/2010

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2009 sugli obiettivi strategici e le raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018 (COM(2009)0008) («comunicazione sulla politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018»),

–   vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2007 su una politica marittima integrata per l'Unione europea (COM(2007)0575),

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0114/2010),

A.   considerando che la flotta mercantile europea apporta un contributo sostanziale all'economia europea ma che essa deve far fronte alla concorrenza mondiale,

B.   considerando l'importanza di misure strutturali ed integrate per mantenere e sviluppare un settore marittimo sostenibile in Europa, e che tali misure dovrebbero permettere di rafforzare la competitività del trasporto marittimo e dei settori collegati, integrando le esigenze dello sviluppo sostenibile e della concorrenza leale,

C.   considerando che è assolutamente necessario attirare i giovani verso le carriere marittime e mantenerli nella professione, e che, con la prossima revisione della Convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW), occorrerebbe migliorare il livello della formazione seguita per le carriere marittime in Europa,

D.   considerando che il cambiamento climatico rappresenta per tutti i settori della politica europea la più grande sfida del XXI secolo,

E.   considerando che la navigazione marittima è un modo di trasporto relativamente ecologico, che tuttavia dispone di un grande potenziale per divenire ancora più pulito e che, diminuendo gradualmente l'impronta carbonica delle navi e delle strutture portuali, esso deve contribuire all'impegno nella lotta contro il cambiamento climatico,

F.   considerando che la sicurezza è di massima importanza per le aziende portuali, gli armatori e il personale di terra e di mare e che le misure di sicurezza devono prendere in considerazione la protezione dell'ambiente costiero e marino come pure le condizioni di lavoro nei porti e a bordo delle navi,

G.   considerando che continuano gli attacchi criminali contro pescherecci, mercantili e navi passeggeri europee nel Golfo di Aden, sia dinanzi alle coste somale sia in acque internazionali,

H.   considerando che l'industria marittima europea svolge un ruolo guida a livello mondiale, che deve essere preservato nel lungo periodo, e che ciò potrà avvenire soltanto grazie all'innovazione,

I.   considerando che le decisioni vanno prese al giusto livello amministrativo, secondo il principio «misure internazionali ove possibile, misure europee ove necessario»,

In generale

1.   accoglie favorevolmente la comunicazione sulla politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018;

2.   sottolinea l'importanza del settore dei trasporti marittimi per l'economia europea, non soltanto quale vettore di passeggeri, materie prime, merci e prodotti energetici, ma anche quale perno di un più ampio cluster di attività marittime, quali il settore navale, la logistica, la ricerca, il turismo, la pesca, l'acquacoltura e l'istruzione;

3.   sottolinea che la politica marittima dell'UE deve tenere conto del fatto che il settore dei trasporti marittimi non deve solo affrontare la concorrenza all'interno dell'Unione bensì anche, e soprattutto, quella a livello mondiale; rileva inoltre l'importanza della crescita del trasporto marittimo in quanto nucleo di un più ampio polo di attività di trasporto sia all'interno dell'UE che al suo esterno;

4.   auspica che le politiche marittime dell'UE siano d'ora in avanti concepite nella prospettiva di un «Mare unico europeo» e invita conseguentemente la Commissione a sviluppare una politica europea del trasporto marittimo all'interno di uno spazio marittimo comune;

Il mercato

5.   esorta la Commissione a proseguire la sua lotta contro gli abusi rappresentati dalle bandiere di comodo;

6.   invita pertanto gli Stati membri ad incentivare l'utilizzo delle loro bandiere e a sostenere i loro poli marittimi a terra, ad esempio accordando agevolazioni fiscali, quali un regime d'imposta sul tonnellaggio navale, e sgravi fiscali per i marittimi e gli armatori;

7.   ritiene che il settore marittimo, al pari di qualunque settore dell'economia, debba in linea di principio sottostare alla normativa sugli aiuti di Stato; questi possono essere concessi in via eccezionale per casi specifici, a condizione che abbiano carattere temporaneo, trasparente ed esemplare;

8.   ritiene che gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo (che vengono a scadenza nel 2011) debbano essere mantenuti e prorogati, avendo essi contribuito in modo significativo al mantenimento della competitività internazionale del trasporto marittimo europeo e alla sua capacità di fronteggiare la concorrenza, spesso sleale, dei paesi terzi nonché al mantenimento della sua posizione leader in campo internazionale, contribuendo così a sostenere l'economia degli Stati membri;

9.   invita la Commissione a presentare nel 2010 le nuove regole per gli aiuti di Stato per il trasporto marittimo da essa annunciate; ritiene altresì che la Commissione debba quanto prima presentare le linee guida per gli aiuti di Stato ai porti marittimi;

10.   sottolinea al riguardo che gli aiuti di Stato devono sostenere esclusivamente le industrie marittime europee fedeli all'impegno di rispettare le norme sociali, di promuovere l'occupazione e di formare il personale in Europa, nonché di garantire la competitività globale del settore europeo dei trasporti marittimi;

11.   invita gli Stati membri a firmare, ratificare ed applicare rapidamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di trasporto internazionale di merci via mare, più nota sotto il nome di «Regole di Rotterdam», che definisce il nuovo regime di responsabilità marittima;

12.   invita la Commissione, in occasione della prossima revisione degli orientamenti comunitari per lo sviluppo di una rete transeuropea di trasporto, a prestare maggiore attenzione che in passato al trasporto marittimo e alle sue strutture sulla terraferma, in particolare il collegamento multimodale dei porti europei all'hinterland;

13.   accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (COM(2009)0011), che mira a semplificare, ridurre ed eliminare le procedure amministrative attualmente vigenti per il settore marittimo europeo a corto raggio; invita la Commissione a continuare a sostenere il trasporto marittimo a corto raggio onde accrescere sensibilmente l'efficienza del trasporto marittimo nell'Unione;

Aspetti sociali

14.   si compiace delle iniziative assunte dagli Stati membri e dalla Commissione per invogliare i giovani cittadini dell'UE ad abbracciare le professioni marittime; sottolinea la necessità di fornire una formazione permanente e una riqualificazione ai lavoratori marittimi a tutti i livelli, a terra e a bordo, al fine di rafforzare la qualificazione professionale e le competenze della forza lavoro; è inoltre favorevole a una maggiore diffusione di informazioni su tale settore nelle scuole e all'aumento del numero dei tirocini disponibili;

15.   invita gli Stati membri, nel quadro delle convenzioni internazionali come la convenzione STCW e la convenzione dell'OIL del 2006 sul lavoro marittimo, a migliorare e ad ammodernare gli attuali programmi di formazione onde innalzare ulteriormente il livello qualitativo dell'insegnamento negli istituti nautici;

16.   sottolinea che i naviganti cittadini di paesi terzi devono soddisfare criteri di formazione adeguati conformemente alla convenzione STCW e rivolge un appello ai servizi di armamento e d'ispezione nazionali perché sia garantito e controllato il rispetto di tale principio, ove necessario con l'aiuto dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA); ribadisce la sua richiesta di procedere ad una ratifica in tempi brevi della convenzione OIL del 2006 sul lavoro marittimo da parte degli Stati membri e alla rapida adozione della proposta della Commissione fondata sull'accordo con l'industria e finalizzata a recepire i principali elementi della convenzione nel diritto UE;

17.   invita gli Stati membri ad incoraggiare l'impiego di marittimi europei nelle proprie flotte e a creare strutture sufficienti al fine di impedire l'esodo dei marittimi verso Stati extra-UE;

18.   accoglie con favore la proposta della Commissione, che si rivolge agli Stati membri invitandoli a promuovere la cooperazione fra gli istituti nautici europei e incoraggiandoli ad armonizzare i rispettivi programmi teorici e pratici al fine di promuovere e sviluppare qualifiche e competenze di alto livello tra i marittimi dell'UE;

19.   sottolinea che la dimensione sociale e le condizioni di lavoro dei marittimi europei sono strettamente legate alla competitività della flotta europea e che occorre facilitare la mobilità della manodopera nelle industrie marittime europee e garantire il pieno funzionamento del mercato interno senza barriere e senza restrizioni ingiustificate alla prestazione di servizi;

20.   incoraggia lo scambio di buone prassi in materia di condizioni di impiego e di norme sociali, nonché il miglioramento della vita a bordo delle navi, in particolare sviluppando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, migliorando l'accesso alle cure mediche come pure rafforzando le norme di sicurezza e la formazione, onde consentire ai marittimi di far fronte ai rischi del mestiere;

21.   ricorda che i controlli devono essere concreti, devono fondarsi su una valutazione dei rischi e che non devono generare un onere regolamentare inutile nel settore;

22.   auspica che venga realizzato uno studio per determinare in quale misura le nuove tecnologie possano compensare la progressiva carenza di personale marittimo, mettendo tuttavia in guardia dinanzi ai pericoli di un'introduzione affrettata di tecnologie non collaudate;

23.   sollecita le autorità dei porti marittimi a migliorare i servizi e le strutture per i marittimi le cui navi restano all'ancora in rada, in particolare le strutture atte ad agevolare il trasporto dalla nave alla terraferma e viceversa;

Ambiente

24.   riconosce che nel settore marittimo devono ancora essere realizzati progressi notevoli per ridurre le emissioni di ossido di zolfo e di azoto, di particelle fini (PM10) e di CO2, e che ciò è necessario nel quadro degli obiettivi di protezione del clima dell'UE; sottolinea che il settore può contribuire alla lotta contro le emissioni nocive e il cambiamento climatico e che gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e sviluppo saranno di particolare interesse in questo senso;

25.   sottolinea che tali riduzioni delle emissioni debbono essere concordate rapidamente ed attuate con forza vincolante attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) onde limitare le distorsioni di concorrenza, ma che ciò non deve impedire all'Unione di adottare iniziative di ulteriore riduzione applicabili alle flotte degli Stati membri, in modo da incoraggiare gli altri continenti a divenire competitivi in tale settore; segnala in proposito le grandi differenze fra il trasporto marittimo a corto e lungo raggio, che devono essere prese in considerazione negli accordi in seno all'OMI;

26.   invita gli Stati membri ad avvalersi maggiormente, ove possibile di concerto con i paesi vicini, della possibilità di definire zone marittime di controllo delle emissioni, in particolare per gli ossidi di azoto; sottolinea che la creazione di nuove zone marittime di monitoraggio delle emissioni non deve determinare distorsioni della concorrenza a livello intraeuropeo;

27.   appoggia ogni misura che permetta trasferimenti modali a favore del trasporto marittimo in modo da decongestionare gli assi stradali; invita l'Unione e gli Stati membri a creare piattaforme logistiche portuali, indispensabili allo sviluppo dell'intermodalità e al rafforzamento della coesione territoriale; insiste sul fatto che le normative internazionali e dell'UE non devono ostacolare gli sforzi intrapresi in tal senso dalle autorità nazionali; auspica la realizzazione rapida e capillare, nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo, di «autostrade del mare» che consentano di ridurre sia l'inquinamento che la congestione delle reti terrestri;

28.   accoglie favorevolmente in linea di principio la modifica dell'Allegato VI della Convenzione MARPOL per la riduzione delle emissioni di ossido di zolfo e ossido di azoto prodotte dalle navi, adottata nell'ottobre 2008 dall'OMI; esprime tuttavia preoccupazione per un possibile ritorno al trasporto su strada a scapito della navigazione a corto raggio per effetto dell'introduzione, prevista a partire dal 2015, del limite dello 0,1% di zolfo nelle zone di monitoraggio delle emissioni di zolfo del Mare del Nord e del Mar Baltico; invita pertanto la Commissione a presentare al Parlamento al più presto possibile, e comunque entro la fine del 2010, un'analisi delle relative incidenze;

29.   ritiene che tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto marittimo, debbano progressivamente internalizzare i loro costi esterni; è del parere che l'introduzione di tale principio permetterà di costituire fondi che potranno essere destinati in via prioritaria agli sforzi a favore dell'innovazione;

30.   invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare altri strumenti, quale l'introduzione di una tassa sull'olio combustibile bunker, calcolata di preferenza in funzione della sua qualità e del suo impatto sull'ambiente, o la nozione di «porti ecologici» che accorderebbe la precedenza e/o imputerebbe meno tasse portuali alle imbarcazioni pulite;

31.   invita gli Stati membri ad adoperarsi in sede OMI per definire ed attuare norme ambientali appropriate ed applicabili a livello internazionale;

32.   osserva a tale proposito i progressi tecnologici realizzati per le imbarcazioni fluviali che, grazie ai moderni motori, riescono a ridurre sensibilmente le loro emissioni, ed eventualmente ad utilizzare come carburante il gas naturale liquefatto; invita la Commissione a studiare queste tecnologie onde determinare se possano applicarsi alle imbarcazioni marittime e ad esaminare in che modo sia possibile accelerare la loro implementazione;

33.   deplora che il Vertice sul cambiamento climatico di Copenaghen non sia giunto a conclusioni in merito alla riduzione delle emissioni nel settore marittimo, sottolinea nondimeno che, sia nel contesto post-Kyoto che nel quadro dell'OMI, occorre continuare a ricercare soluzioni internazionali per la riduzione delle emissioni; invita gli Stati membri ad adoperarsi per garantire che l'OMI riceva per i prossimi negoziati mondiali sul clima un mandato con obiettivi quantificati di riduzione per il trasporto marittimo;

34.   invita l'Unione a guidare tale processo a livello internazionale, in particolare in seno all'OMI, onde ridurre le emissioni del settore marittimo;

35.   sottolinea l'importanza delle disposizioni tecniche interoperative che permettono ai porti europei di servirsi della rete elettrica del litorale in modo da ridurre sensibilmente la tassa ambientale; invita la Commissione a verificare in quali porti tali disposizioni possano essere sfruttate in modo efficiente;

36.   insiste affinché la Commissione, nel quadro della sua politica di ricerca e di sviluppo, dia la priorità all'innovazione in materia di tecnologie rinnovabili, come il solare e l'eolico, per gli impianti delle navi;

37.   invita la Commissione ad esaminare tutte le potenzialità di ridurre e controllare l'inquinamento mediante tecnologie intelligenti nel settore dei trasporti e in particolare nell'ambito del programma Galileo;

38.   sottolinea la necessità di promuovere operazioni portuali e doganali senza uso di carta e, nel porto, di agevolare la cooperazione fra i vari fornitori di servizi e i consumatori, utilizzando differenti sistemi e reti di trasporto intelligenti, come SafeSeaNet e e-Custom, al fine di accelerare le operazioni portuali e ridurre l'inquinamento;

Sicurezza

39.   si compiace dell'adozione del terzo pacchetto legislativo sulla sicurezza marittima ed invita gli Stati membri a darvi rapidamente attuazione;

40.   chiede un controllo rigoroso sulla cantieristica, in particolare sulla qualità dell'acciaio utilizzato, tanto nella progettazione quanto nella manutenzione delle imbarcazioni, come tra l'altro previsto dalla legislazione modificata sulle società di classificazione;

41.   appoggia la modifica del Memorandum d'intesa di Parigi (controllo da parte dello Stato di approdo), che sostituisce il controllo regolare con un controllo basato sul rischio affinché soltanto le imbarcazioni che presentano una serie di mancanze siano realmente fermate;

42.   invita gli Stati membri e gli armatori ad adoperarsi per essere inclusi nella «lista bianca» del memorandum d'intesa di Parigi; chiede in particolare alla Slovacchia di compiere uno sforzo supplementare in tale direzione;

43.   invita gli ispettorati nazionali e gli altri organismi nazionali a collaborare più strettamente nello scambio di dati sulle imbarcazioni e i loro carichi onde ridurre gli oneri regolamentari accrescendo l'efficacia dei controlli; chiede l'introduzione tempestiva di un sistema integrato di gestione dell'informazione utilizzando e rafforzando le risorse già disponibili, in particolare SafeSeaNet; invita la Commissione ad attuare quanto prima un sistema di vigilanza transfrontaliera e transettoriale su tutto il territorio dell'UE;

44.   prende atto del pericolo rappresentato dalla pirateria in mare, in particolare nella zona del Corno d'Africa e nelle acque al largo della Somalia, e chiede a tutti gli armatori di collaborare con le iniziative pubbliche volte a proteggerli contro la pirateria, sulla falsariga della prima operazione navale di successo dell'UE, Atalanta; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra di loro e con le Nazioni Unite onde proteggere i marittimi, i pescatori, i passeggeri nonché le flotte;

45.   osserva che l'approccio globale alla lotta contro la pirateria non può limitarsi a una forza navale internazionale, ma deve iscriversi in un piano generale volto a promuovere la pace e lo sviluppo nella zona interessata; rileva altresì la necessità che le navi applichino in modo completo ed accurato le misure di autoprotezione adottate dalle organizzazioni del trasporto marittimo, avvalendosi delle buone pratiche di gestione approvate dall'Organizzazione marittima internazionale;

Varie

46.   sottolinea che la navigazione è un settore globalizzato e che gli accordi in materia devono essere conclusi preferibilmente a livello mondiale; rileva che l'OMI rappresenta la sede più appropriata a tal fine; chiede agli Stati membri di compiere maggiori sforzi per ratificare ed applicare rapidamente i trattati dell'OMI da essi firmati;

47.   riconosce inoltre pienamente il ruolo svolto dall'Unione ai fini del recepimento delle regole internazionali nel diritto europeo e dell'applicazione della politica marittima nonché del suo sostegno, ad esempio da parte dell'EMSA;

48.   insiste sulla necessità di accelerare l'ammodernamento e il rafforzamento di capacità delle strutture portuali in vista del previsto incremento del volume di merci trasportate via mare; rammenta che a tal fine dovranno essere realizzati massicci investimenti, che dovranno rispettare le regole del finanziamento equo e trasparente onde garantire una concorrenza leale fra i porti europei; chiede alla Commissione di garantire che il quadro normativo sia coerente a tale riguardo;

49.   invita la Commissione a basare la sua prossima revisione del libro bianco in materia di trasporti sulla sua Comunicazione sulla politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018 nonché sulla presente risoluzione;

50.   chiede una politica che promuova il collegamento tra i porti e l'entroterra (porti a secco e piattaforme logistiche) nelle zone con problemi di congestione, e che la stessa venga integrata nella revisione delle reti RTE-T;

51.   sottolinea l'importanza economica e strategica di un'industria cantieristica capace di sviluppare e utilizzare le nuove tecnologie applicabili alle navi e di conservare l'indispensabile know-how europeo necessario per la costruzione di nuove generazioni di navi; chiede misure di sostegno all'innovazione, alla ricerca & sviluppo e alla formazione, onde dar vita a un settore cantieristico europeo competitivo e innovatore;

52.   chiede che, nei progetti di modernizzazione ed espansione dei porti, i terminal per i passeggeri nonché le nuove navi passeggeri siano obbligatoriamente dotati di strutture per le persone a mobilità ridotta;

53.   si compiace dell'iniziativa di lanciare una campagna per promuovere le migliori prassi tra gli operatori del trasporto di passeggeri e navi da crociera in relazione ai diritti dei passeggeri;

54.   chiede alla Commissione di tenere in considerazione, nell'attuale revisione delle RTE-T, le raccomandazioni per la politica dei trasporti marittimi dell'UE fino al 2018, in particolare per quanto concerne l'efficace integrazione delle «autostrade del mare» e del trasporto sulle vie navigabili interne, nonché la rete dei porti di interesse europeo quali nodi integratori;

55.   invita al Commissione ad elaborare una strategia analoga per la navigazione fluviale europea e a coordinarla con la presente strategia, onde promuovere lo sviluppo di una catena di trasporto ottimizzato che colleghi il trasporto merci marittimo al trasporto merci sulle vie navigabili interne;

56.   invita la Commissione a presentare quanto prima la tabella di marcia annunciata, corredata delle informazioni essenziali a completamento della sua comunicazione;

o
o   o

57.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


Europeana - Le prossime tappe
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 su «Europeana, le prossime tappe» (2009/2158(INI))
P7_TA(2010)0129A7-0028/2010

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione, del 28 agosto 2009, dal titolo «Europeana, le prossime tappe» (COM(2009)0440),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2009, dal titolo «Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza» (COM(2009)0532),

–   viste le conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2008, sulla biblioteca digitale europea EUROPEANA(1),

–   vista la comunicazione della Commissione, dell«11 agosto 2008, dal titolo »Il patrimonio culturale europeo: basta un clic. Progressi in materia di digitalizzazione e accessibilità on line del materiale culturale e della conservazione digitale nell'UE« (COM(2008)0513),

–   vista la relazione finale, del 4 giugno 2008, del gruppo di esperti di alto livello in materia di biblioteche digitali (sottogruppo sul diritto d'autore) sulla conservazione digitale e le opere orfane ed esaurite,

–   vista la relazione finale, del maggio 2008, del gruppo di esperti di alto livello in materia di biblioteche digitali (sottogruppo sui partenariati pubblico-privati) sui partenariati pubblico-privati per la digitalizzazione e l'accessibilità on line del patrimonio culturale europeo,

–   vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 su «i2010: Biblioteche digitali»(2),

–   vista la raccomandazione 2006/585/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale(3),

–   vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione(4),

–   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A7–0028/2010),

A.   considerando che, nel mondo digitale, è fondamentale garantire e semplificare l'accesso universale al patrimonio culturale europeo e provvedere alla sua promozione e conservazione per le generazioni future all'interno e all'esterno dell'Europa,

B.   considerando che, nel contesto della digitalizzazione delle risorse del patrimonio culturale europeo, risulta essenziale una politica europea in campo culturale e che essa esige un forte impegno pubblico a livello sia dell'Unione europea che dei suoi Stati membri, inteso a preservare, rispettare e promuovere la diversità culturale,

C.   considerando che occorre promuovere e rendere accessibile nella misura più ampia possibile, anche al di fuori dell'Europa, la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale comune europeo e che gli Stati membri e le istituzioni culturali, in particolare le biblioteche, sono chiamati a svolgere, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale, un ruolo decisivo in materia,

D.   considerando che il patrimonio culturale europeo è costituito in larga misura da opere di dominio pubblico e che occorre garantire nel mondo digitale l'accesso a tali opere il più possibile in formati di alta qualità,

E.   considerando che l'accesso all'informazione culturale ed educativa deve rappresentare una priorità al fine di migliorare il livello d'istruzione e il tenore di vita,

F.   considerando che occorre stabilire criteri comuni per la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo e che nel patrimonio di varie biblioteche si trova un'enorme quantità di opere digitalizzate che non sono disponibili al pubblico a causa dell'incompatibilità tra formati digitali,

G.   considerando che, grazie al loro personale, le biblioteche sono le istituzioni maggiormente qualificate per occuparsi della gestione e della supervisione del processo di digitalizzazione delle opere,

H.   considerando che la biblioteca digitale europea non dovrebbe limitarsi a una collezione digitalizzata e a strumenti di gestione dell'informazione, ma dovrebbe sviluppare un insieme coeso di risorse e capacità tecniche per creare, cercare e utilizzare l'informazione,

I.   considerando che è necessario tenere conto del rapido sviluppo delle nuove tecnologie che producono cambiamenti nelle pratiche culturali, nonché dei progetti di digitalizzazione esistenti al di fuori dell'Europa,

J.   considerando pertanto urgente che gli Stati membri intensifichino i loro sforzi, si mobilitino e predispongano gli strumenti necessari per mantenere e incoraggiare il loro contributo a Europeana al fine di potenziare la visibilità dell'Europa nel mondo,

K.   considerando che è stata finora digitalizzata solo una minima parte del patrimonio culturale europeo, che gli Stati membri stanno procedendo a velocità differenti e che i finanziamenti pubblici stanziati per la digitalizzazione di massa sono insufficienti; che gli Stati membri dovrebbero intensificare i loro sforzi per accelerare il processo di digitalizzazione delle opere pubbliche e private,

L.   considerando che la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo e dei suoi materiali scientifici gioverà, in particolare, a settori quali l'istruzione, la scienza, la ricerca, il turismo, l'imprenditorialità, l'innovazione e i mezzi d'informazione,

M.  considerando che la tecnologia digitale costituisce inoltre uno strumento formidabile che consente l'accesso al patrimonio culturale europeo delle persone che incontrano ostacoli nell'accesso alla cultura, in particolare dei disabili,

N.   considerando che la legislazione sul diritto d'autore è molto diversa nei vari Stati membri dell'UE e che la situazione relativa al diritto d'autore rimane incerta per un gran numero di opere,

O.   considerando che occorre impegnarsi urgentemente per risolvere la questione del «buco nero digitale» relativo ai contenuti del XX e XXI secolo, che vede lasciate in disuso opere di alto valore culturale; che qualunque soluzione deve tenere debitamente conto degli interessi di tutte le parti interessate,

P.   considerando che va ritenuta orfana un'opera protetta e divulgata, di cui non sia possibile individuare o rintracciare uno o più titolari di diritti d'autore o di diritti affini, nonostante ricerche approfondite e serie,

Q.   considerando che sono necessarie maggiori informazioni sullo stato di avanzamento del progetto svolto dalla Fondazione per la biblioteca digitale europea,

R.   considerando che è necessaria una maggiore trasparenza delle attività dell'Unione europea,

Europeana, una tappa fondamentale per la conservazione e la divulgazione del patrimonio culturale europeo

1.   si compiace dell'apertura e dello sviluppo della biblioteca, del museo e dell'archivio digitali europei di contenuti di alta qualità denominati Europeana, come punto d'accesso unico, diretto e multilingue e portale del patrimonio culturale europeo;

2.   ricorda che il ruolo della biblioteca digitale Europeana dovrebbe essere quello di proteggere il patrimonio culturale europeo al fine di offrire alle generazioni future la possibilità di costituire una memoria collettiva europea e di evitare ai documenti più fragili i danni di una manipolazione ripetuta;

3.   sottolinea che la biblioteca digitale europea costituisce uno strumento di democratizzazione della cultura essendo disponibile a distanza e pertanto dovrà permettere a un pubblico molto ampio l'accesso a documenti del patrimonio europeo rari o antichi, la cui consultazione è difficile per ragioni attinenti alla loro conservazione;

4.   sottolinea l'importanza di sviluppare Europeana per renderla un servizio pienamente operativo, dotandola di un'interfaccia multilingue e di funzionalità tipiche del web semantico che garantiscano l'alta qualità delle opere e dei dati accessibili in ogni parte del mondo;

Finalità e obiettivi

5.   chiede che entro il 2015 Europeana disponga di un patrimonio di almeno 15 milioni di oggetti digitalizzati;

6.   si rammarica profondamente per i contributi disomogenei degli Stati membri ai contenuti di Europeana e incoraggia vivamente detti Stati e altre istituzioni culturali a cooperare strettamente alla digitalizzazione delle opere e a perseverare negli sforzi volti a elaborare progetti di digitalizzazione a tutti i livelli possibili, evitando così la duplicazione degli sforzi, nonché ad accelerare il ritmo di digitalizzazione dei contenuti culturali onde conseguire gli obiettivi quantitativi stabiliti (10 milioni di documenti nel 2010);

7.   insiste sulla necessità di riflettere sui mezzi per spingere le istituzioni culturali, una volta elaborato il piano di digitalizzazione, a concludere con i titolari dei diritti accordi di messa a disposizione delle opere su base multiterritoriale e a promuovere lo sviluppo di un ambiente competitivo con la partecipazione di librerie on line, onde facilitare la diffusione del patrimonio culturale europeo su tutto il continente;

8.   constata che finora la sola Francia ha messo a disposizione il 47% di tutti gli oggetti digitalizzati di Europeana, sicché è necessario sollecitare vieppiù energicamente tutti gli Stati membri a fornire contributi delle loro biblioteche e istituzioni culturali nazionali onde consentire ai cittadini europei il pieno accesso al loro patrimonio culturale;

9.   incoraggia la Commissione a contribuire a trovare modi e strumenti per richiamare l'attenzione degli Stati membri sul fatto che gli utenti di Europeana sono alla ricerca delle principali opere disponibili nelle loro collezioni nazionali ma non in Europeana;

Vantaggi

10.   mette in evidenza i potenziali benefici economici derivanti dalla digitalizzazione, dal momento che il patrimonio culturale digitalizzato ha importanti ricadute economiche, specialmente sui settori legati alla cultura, e rafforza l'economia della conoscenza, tenendo comunque conto del fatto che i beni culturali non sono beni economici come gli altri e che devono essere protetti da una commercializzazione troppo spinta;

11.   sottolinea la necessità che Europeana diventi uno dei principali punti di riferimento per l'istruzione e la ricerca; ritiene che, se integrata in maniera coerente nei sistemi d'istruzione, essa possa avvicinare i giovani europei al loro patrimonio e contenuto culturale, letterario e scientifico e diventare una zona di convergenza contribuendo alla coesione interculturale nell'Unione europea;

Accesso per tutti

12.   sottolinea che la convivialità, in particolare la fruibilità e la facilità di accesso ai contenuti, dovrebbero essere criteri determinanti dell'ingegneria del portale;

13.   sottolinea che, considerati i vantaggi che l'accesso a Europeana comporterà per tutti i cittadini europei, occorre prevederne il prima possibile la disponibilità in tutte le lingue ufficiali;

14.   sottolinea la necessità che il portale tenga conto delle esigenze dei disabili, che devono poter avere pieno accesso alla conoscenza collettiva europea; incoraggia pertanto gli editori a rendere disponibile un maggior numero di opere in formati accessibili ai disabili; raccomanda alla Commissione di garantire l'offerta di versioni digitali speciali per le persone con disabilità, come l'audio lettura, per la maggior quantità possibile di contenuto digitale;

15.   sottolinea l'importanza della parità di accesso al patrimonio culturale europeo comune e invita pertanto gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli intracomunitari all'accesso ad alcune parti del contenuto di Europeana;

16.   sottolinea che l'accesso al portale Europeana e la consultazione di documenti, senza scaricarli, devono essere gratuiti per i singoli cittadini e le istituzioni pubbliche; evidenzia che Europeana dovrebbe avere la possibilità di far pagare gli scaricamenti e le stampe di tutto il materiale soggetto a diritto d'autore e che tali costi dovrebbero essere socialmente accettabili;

17.   sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la creazione di un divario di conoscenza tra l'Europa e i paesi terzi e per garantire ai cittadini europei il pieno accesso al loro patrimonio culturale in tutta la sua diversità e facilitando l'accesso a quello del mondo intero;

18.   chiede alla Commissione di continuare il lavoro avviato dal gruppo di esperti di alto livello, che contribuisce a una visione condivisa delle biblioteche digitali europee e sostiene soluzioni pratiche per le questioni chiave che riguardano l'accessibilità on line dei beni culturali;

19.   sottolinea che Europeana dovrebbe adottare tutte le misure necessarie on line e off line per la propria promozione tra i cittadini europei, in particolare quelli coinvolti in attività culturali nei settori privato, pubblico e dell'istruzione;

Aumentare e migliorare i contenuti di Europeana

20.   incoraggia i fornitori di contenuti ad aumentare la diversità dei tipi di contenuti di Europeana, specialmente quelli audio e video, e a riservare particolare attenzione alle forme di espressione appartenenti a culture orali nonché alle opere che si deteriorano facilmente, rispettando al tempo stesso i diritti di proprietà intellettuale, in particolare i diritti degli autori e degli artisti interpreti o esecutori; sottolinea al riguardo l'importanza di rispettare il diritto morale onde assicurare l'integrità dell'opera ed evitare ogni eventuale deriva (censure, modifiche delle opere, ecc.);

21.   ritiene che l'espressione artistica e libera siano valori fondamentali; è del parere che le istituzioni o gli aggregatori culturali non debbano essere oggetto di controllo o di censura per quanto riguarda il contenuto culturale, letterario o scientifico europeo fornito a Europeana;

Contenuti di dominio pubblico e accesso

22.   è del parere che i contenuti di dominio pubblico nel mondo analogico debbano restare di dominio pubblico nel mondo digitale anche dopo il cambiamento di formato;

23.   ricorda che la politica europea di digitalizzazione deve avere come obiettivo principale la protezione del patrimonio culturale europeo e che al riguardo occorre garantire la non esclusività delle attività di digitalizzazione affinché non siano accompagnate del sorgere di «nuovi diritti» derivati da detto processo di digitalizzazione, per esempio l'obbligo di pagare il riutilizzo di opere di dominio pubblico;

24.   ricorda che Europeana deve poter beneficiare degli accordi conclusi nel quadro di partenariati pubblico-privati con altre biblioteche e pertanto che esse devono ricevere copia fisica dei file già digitalizzati;

25.   ricorda che i file fisici delle opere di dominio pubblico digitalizzate nel quadro di partenariati pubblico-privati devono restare di proprietà dell'istituzione pubblica partner e che, ove per impossibilità materiale istituzioni culturali dipendenti dagli Stati membri fossero indotte, nel contesto di un partenariato pubblico-privato, a stipulare accordi di digitalizzazione del loro patrimonio nazionale con clausole di esclusività, occorre provvedere affinché, prima dell'accesso al portale di Europeana alla scadenza dell'esclusività, i file digitalizzati diventino effettivamente di loro proprietà;

26.   insiste sulla circostanza che la biblioteca digitale deve perseguire il suo principale obiettivo, ovvero non lasciare a imprese private e commerciali la diffusione del sapere tramite Internet onde evitare che la digitalizzazione delle opere si traduca in un'appropriazione del patrimonio pubblico europeo e porti a una nuova privatizzazione del settore pubblico;

27.   raccomanda alla Commissione di chiedere ai fornitori di contenuto digitale di certificare i siti Internet citati da Europeana;

28.   invita le istituzioni culturali europee che eseguono la digitalizzazione dei contenuti delle loro opere di dominio pubblico a renderli disponibili tramite Europeana e a non limitarne la disponibilità al territorio del loro paese;

Questioni relative al diritto d'autore, incluse le opere orfane

29.   sottolinea la necessità di individuare soluzioni affinché Europeana possa offrire anche opere protette dal diritto d'autore, in particolare opere orfane ed esaurite, in base a un approccio settoriale, pur rispettando le norme che disciplinano la proprietà intellettuale e preservando i legittimi interessi degli aventi diritto; ritiene che si potrebbero favorire soluzioni quali le licenze collettive estese o altre pratiche di gestione collettiva;

30.   si compiace dell'avvio da parte della Commissione della discussione sulla legislazione UE in materia di diritti d'autore, che mira a trovare un equilibrio tra titolari dei diritti e diritti dei consumatori in un mondo collegato a livello globale, nel contesto della realtà on line in rapida evoluzione di nuove tecnologie e prassi sociali e culturali;

31.   esorta la Commissione e gli Stati membri, nel quadro del perfezionamento del diritto d'autore in Europa, ad adottare normative quanto più uniformi e articolate miranti ad evitare che i processi di digitalizzazione da soli non producano diritti d'autore «speciali»; ritiene che tali riflessioni dovrebbero estendersi anche alla questione relativa all'eventuale introduzione di deroghe di legge per la digitalizzazione delle opere orfane da parte di istituzioni pubbliche;

32.   sottolinea l'importanza delle opere orfane – ossia opere che sono protette da copyright ma i cui aventi diritto non possono essere rintracciati malgrado una ricerca diligente – e la necessità di determinare con precisione, settore per settore, il numero e il tipo di tali opere, allo scopo di prevedere soluzioni adeguate;

33.   invita la Commissione a presentare, nel contesto del seguito della sua comunicazione sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza del 19 ottobre 2009, una proposta legislativa in materia di digitalizzazione, salvaguardia e diffusione delle opere orfane atta a mettere fine all'attuale incertezza giuridica nel rispetto delle condizioni di ricerca diligente e di remunerazione degli aventi diritto;

34.   appoggia l'intenzione della Commissione di istituire un sistema di gestione dei diritti semplice ed efficace in termini di costi per la digitalizzazione delle opere pubblicate e la loro messa a disposizione su Internet, lavorando in stretta cooperazione con tutte le parti interessate;

35.   valuta pertanto positivamente e sostiene iniziative come il progetto ARROW(5), che coinvolge i titolari dei diritti e i rappresentanti delle biblioteche, considerando in particolare che questi ultimi cercano di rintracciare i titolari dei diritti e di individuarne i diritti, nonché di chiarire la situazione delle opere sotto il profilo dei diritti, stabilendo anche se si tratta di opere orfane o esaurite;

36.   invita la Commissione a mettere a punto una base di dati europea delle opere orfane – considerando come tali le opere protette i cui aventi diritto sono ignoti o non possono essere rintracciati nonostante ricerche serie e comprovate – che consenta lo scambio di informazioni sulla titolarità dei diritti e la razionalizzazione dei costi connessi con la ricerca diligente dei titolari dei diritti;

37.   promuove una soluzione equilibrata a livello europeo per la digitalizzazione e la divulgazione delle opere orfane, innanzitutto attraverso una chiara definizione di tali opere mediante l'elaborazione di criteri comuni (compresa la dovuta diligenza nella ricerca dei loro proprietari) e risolvendo la questione della potenziale violazione del diritto d'autore nell'utilizzo delle opere orfane;

38.   sottolinea l'opportunità di individuare una soluzione per i documenti a carattere privato (corrispondenza, note, foto, film) che fanno parte di collezioni di istituzioni culturali ma non hanno mai formato oggetto di pubblicazioni o comunicazioni al pubblico e pongono problemi connessi con la protezione della vita privata e i diritti morali;

Tecnologie

39.   evidenzia la necessità di sviluppare tecnologie in grado di garantire la conservazione digitale sostenibile e a lungo termine, l'interoperabilità dei sistemi d'accesso ai contenuti, la navigazione e la disponibilità multilingue dei contenuti e una serie di standard di uniformazione; si compiace del continuo uso di software «open source» per costruire la raccolta Europeana;

40.   raccomanda alla Commissione che le copie di backup del materiale digitalizzato fornito da istituzioni nazionali o da partner privati siano conservate su hardware appartenente a tali istituzioni o partner;

41.   raccomanda che la Commissione e le istituzioni associate del settore privato trovino soluzioni IT – come formati di sola lettura e formati di protezione anti-copia – per il materiale digitalizzato disponibile sul sito Europeana soggetto al diritto d'autore, e che la pagina di presentazione del documento in questione contenga un collegamento verso una pagina del sito Internet del fornitore del contenuto dove il documento possa essere scaricato alle condizioni stabilite dal fornitore;

42.   raccomanda alla Commissione di insistere sull'impiego di un formato elettronico standard per le opere digitalizzate, in modo da garantire che i documenti digitalizzati siano compatibili con l'interfaccia on line e la base di dati;

43.   invita il gruppo di esperti ad alto livello ad esaminare la possibilità di utilizzare applicazioni web 2.0 in uno spazio on line separato;

Finanziamento e gestione

44.   mette in evidenza che la creazione di un modello di finanziamento e gestione sostenibile è essenziale per la stabilità di Europeana nel lungo termine e che il ruolo delle parti interessate al processo di definizione di questo modello di governance è fondamentale;

Mecenatismo e partenariati pubblico-privati

45.   sottolinea che, al fine di affrontare gli elevati costi della digitalizzazione e la pressione delle scadenze, occorre sviluppare nuovi metodi di finanziamento, quali i partenariati pubblico-privati, purché essi rispettino le regole della proprietà intellettuale e della concorrenza favorendo nel contempo l'accesso alle opere attraverso le istituzioni culturali, garantendo alle biblioteche la libera disponibilità, senza limiti di tempo, dei file digitalizzati;

46.   sottolinea l'importanza di un approccio concertato a livello europeo sui termini e le condizioni dei partenariati pubblico-privati e la necessità di procedere a un esame approfondito degli accordi di partenariato con soggetti privati su piani di digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda la durata delle clausole di esclusività, l'indicizzazione e il referenziamento mediante il motore di ricerca degli schedari digitali gestiti «in proprio» dalle biblioteche, la continuità del servizio fornito, il carattere non confidenziale di tali accordi e la qualità della digitalizzazione;

47.   sottolinea che la digitalizzazione delle opere delle biblioteche nazionali è il frutto dell'investimento finanziario dei contribuenti tramite il pagamento delle imposte; segnala pertanto che i contratti di partenariato tra i settori pubblico e privato devono prevedere che la copia dell'opera digitalizzata dal settore privato per conto della biblioteca possa figurare nell'indice in tutti i motori di ricerca onde consentire la consultazione sul sito della biblioteca e non soltanto sul sito dell'impresa privata partner;

48.   ricorda che la partecipazione di partner privati nel processo di digitalizzazione non deve portare alla creazione di monopoli privati, i quali minaccerebbero la diversità culturale e il pluralismo, e che il rispetto delle regole della concorrenza è una premessa per la partecipazione delle imprese private;

49.   sottolinea che il mecenatismo è un'alternativa interessante per Europeana nella misura in cui offra l'opportunità di finanziare da un lato attività di digitalizzazione e dall'altro la remunerazione del diritto d'autore attinente a opere esaurite, orfane e soggette a diritti, nonché la loro disponibilità in linea;

Sostegno finanziario pubblico e UE

50.   sottolinea che una parte sostanziale dei finanziamenti deve provenire dai contributi pubblici, ad esempio contributi da organizzazioni dell'UE, degli Stati membri e culturali e propone che il processo di digitalizzazione di Europeana sia inteso quale parte integrante della strategia di Lisbona, creando un'apposita linea di bilancio nel prossimo quadro finanziario pluriennale;

51.   sottolinea che solo un'apposita linea di bilancio potrà creare le premesse perché le risorse finanziarie disponibili siano spese in modo trasparente, efficiente e mirato;

52.   constata che finora nel quadro del programma eContentplus per gli anni 2009-2011 sono stati previsti solo 6,2 milioni di euro per Europeana;

53.   chiede che il prossimo quadro finanziario pluriennale preveda un importo multiplo rispetto agli importi finora messi a disposizione di Europeana;

54.   sottolinea l'esigenza di eliminare gli ostacoli giuridici a livello dell'UE al fine di consentire alle biblioteche di presentare domanda di finanziamenti europei per le operazioni di digitalizzazione;

55.   invita gli Stati membri e la Commissione a presentare al Parlamento europeo una relazione annuale sulla spesa e sui progressi di Europeana;

56.   propone che il Parlamento, insieme alla Commissione, già nel 2011, proceda a un riesame del meccanismo di finanziamento di Europeana per trovare un modello di finanziamento sostenibile per il progetto per il 2013 e oltre; suggerisce che passare a una struttura di finanziamento pubblico-privato massimizzerebbe il potenziale del sito;

Informazione e sensibilizzazione

57.   propone di organizzare una campagna di finanziamento e pubblicitaria dal titolo «Partecipa a Europeana» per sensibilizzare sul problema e sulla sua urgenza, e raccomanda che parte delle risorse stanziate per Europeana siano dedicate a promuovere tale biblioteca, contenente la massima diversità possibile di opere a prescindere dal supporto (testo, audio, video), tra un pubblico quanto più ampio possibile;

58.   propone che «Partecipa a Europeana» sia reclamizzata in modo creativo, rivolgendosi soprattutto ai giovani nel quadro di partenariati pubblico-privati e di sponsorizzazioni, ad esempio in occasione di manifestazioni sportive internazionali, oppure nel quadro di mostre d'arte o di concorsi culturali;

59.   chiede alla Commissione di lanciare una campagna mediatica e on line per pubblicizzare il sito Europeana, dirigendo il traffico dai server europei verso le fonti Europeana, quale principale punto di riferimento per accedere alle informazioni in formato digitale, e di incoraggiare gli Stati membri e le istituzioni culturali a fornire contenuti al sito; chiede nel contempo una speciale campagna mediatica rivolta agli studenti e ai docenti a tutti i livelli di istruzione, incentrata sull'uso delle risorse digitali di Europeana a fini educativi;

60.   ritiene che tale campagna sia molto simile al tipo di azione già individuata come necessaria al fine di colmare il divario digitale che ancora esiste in tutta Europa, garantendo così che ciascuno abbia accesso a Europeana e agli altri contenuti e dati on line nonché ai relativi vantaggi potenziali, a prescindere dal luogo in cui si trova; raccomanda che tale campagna e in particolare l'uso potenziale di Europeana nelle scuole siano basati sulla comprensione del fatto che l'accesso a una maggiore quantità di contenuti e informazioni on line non è fine a se stesso, e deve pertanto essere accompagnato da iniziative volte a stimolare l'analisi critica del contenuto e delle informazioni on line;

61.   invita la Commissione a garantire che le campagne di informazione e analoghe attività di sensibilizzazione concernenti Europeana vengano convogliate attraverso le pertinenti organizzazioni di partenariato negli Stati membri;

Governance

62.   si compiace dell'attuale contributo della Fondazione per la Biblioteca digitale europea nell'agevolare gli accordi formali tra musei, archivi, archivi audiovisivi e biblioteche sulle modalità di cooperazione per la messa a punto e la sostenibilità del portale comune di Europeana;

63.   ritiene che le istituzioni culturali debbano continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione di Europeana, che deve essere il più possibile democratica, e le invita a operare congiuntamente per evitare la duplicazione della digitalizzazione di opere e razionalizzare l'utilizzazione delle risorse;

64.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare la gestione del progetto e di garantire la designazione di un'autorità competente a livello nazionale incaricata di gestire e monitorare il processo di digitalizzazione, di sensibilizzare in merito al progetto Europeana le biblioteche e i fornitori di materiale culturale, e di raccogliere direttamente presso i fornitori il materiale digitale esistente al fine di convertirlo in un unico formato digitale, cosicché i nuovi contenuti possano essere immediatamente inseriti nella base di dati Europeana; è del parere che, nel lungo periodo, occorrerà esaminare la possibilità di dare la priorità alla raccolta del materiale digitale esistente prodotto nell'ambito di progetti cofinanziati dall'Unione europea e inserirlo nella biblioteca digitale Europeana;

65.   suggerisce di pubblicare un bando di gara pubblica al fine di coordinare l'amministrazione di Europeana nel modo più efficace possibile, definendo obiettivi chiari e realistici e rivalutando l'operazione se del caso;

66.   raccomanda alla Commissione di esplorare la possibilità di istituire un organismo europeo incaricato di coordinare la partecipazione delle autorità nazionali al monitoraggio del processo di digitalizzazione, i pagamenti dei diritti d'autore agli autori e le altre questioni connesse al progetto Europeana;

o
o   o

67.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 319 del 13.12.2008, pag. 18.
(2) GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 296.
(3) GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28.
(4) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
(5) Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works.


Valutazione del Piano d'azione per il benessere degli animali 2006–2010
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali 2006-2010 (2009/2202(INI))
P7_TA(2010)0130A7-0053/2010

Il Parlamento europeo,

–   vista la Comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 (COM(2006)0013),

–   vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010(1),

–   vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007–2013)(2),

–   vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento(3),

–   visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale,

–   vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 concernente le opzioni di etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali (COM(2009)0584),

–   vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)0591),

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7–0053/2010),

A.   considerando che le norme in materia di salute animale sono di importanza cruciale nella gestione dell'allevamento europeo, in quanto incidono in misura sempre maggiore sul livello di competitività delle aziende,

B.   considerando che l'armonizzazione della protezione degli animali da reddito in seno all'Unione deve essere accompagnata da una regolamentazione delle importazioni con lo stesso obiettivo, al fine di evitare di mettere i produttori europei in una posizione di svantaggio sul mercato europeo,

C.   considerando che ogni attività inerente alla protezione e al benessere degli animali deve muovere dal principio che gli animali sono esseri senzienti, che occorre tener conto delle loro specifiche esigenze e che, nel ventunesimo secolo il benessere degli animali è un'espressione della nostra umanità e una sfida per la civiltà e la cultura europee,

D.   considerando che lo scopo di una strategia in materia di benessere degli animali deve essere quello di garantire che si tenga adeguatamente conto dei maggiori costi risultanti dal benessere degli animali e che, senza un dialogo in ambito europeo e mondiale e un'incisiva campagna di sensibilizzazione e di informazione dentro e fuori l'Europa sui vantaggi di più elevati livelli di benessere degli animali, vale a dire se sviluppata unilateralmente dall'Unione europea, un'ambiziosa politica in tale settore potrà soltanto conseguire risultati parziali,

E.   considerando che, oltre a maggiori sforzi nel campo della ricerca, un ulteriore sviluppo della protezione degli animali nella Comunità postula l'integrazione di tale aspetto in tutte le relative valutazioni d'impatto, unitamente al coinvolgimento di tutti i gruppi d'interesse nel processo decisionale; considerando che la trasparenza, l'accettazione e l'applicazione uniforme delle disposizioni vigenti nonché il controllo del rispetto delle stesse, a tutti i livelli, costituiscono una premessa ai fini di una strategia europea vincente in materia di protezione degli animali,

F.   considerando che negli ultimi anni l'Europa ha adottato un'ampia serie di leggi in materia di benessere degli animali ed ha raggiunto i massimi livelli mondiali al riguardo,

G.   considerando che, nella sua risoluzione del 2006, il Parlamento aveva chiesto alla Commissione di presentare una relazione sull'evoluzione della politica relativa al benessere animale prima di presentare il successivo programma d'azione, e di includere la tematica del benessere animale in tutti gli ambiti della sua agenda in materia di negoziati internazionali,

H.   considerando che, già nel 2006, il Parlamento aveva sottolineato la necessità di migliorare le informazioni fornite ai cittadini in merito al benessere degli animali e agli sforzi realizzati dai nostri produttori per rispettare la normativa al riguardo,

I.   considerando che il benessere degli animali non deve essere trascurato, in quanto può costituire un vantaggio comparativo per l'Unione europea, a condizione, tuttavia, che quest'ultima garantisca, in un mercato aperto, che tutti gli animali e le carni importati da paesi terzi rispondano agli stessi requisiti di benessere applicabili al suo interno,

J.   considerando che al momento della valutazione e della revisione del programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 l'Unione europea deve impegnarsi a garantire il riconoscimento di norme sul benessere degli animali all'interno del capitolo agricolo del prossimo accordo dell'OMC, prima della conclusione finale di un accordo generale,

K.   considerando che esiste un nesso fra il benessere degli animali, la loro salute e la sicurezza dei prodotti e che un elevato livello di benessere degli animali, dall'allevamento alla macellazione, può incidere positivamente sulla sicurezza e la qualità dei prodotti,

L.   considerando che una determinata categoria di consumatori accetta prezzi più alti per prodotti che soddisfano norme più elevate in materia di benessere degli animali, mentre l'ampia maggioranza dei consumatori sceglie ancora prodotti a prezzo inferiore,

M.   considerando che nella summenzionata risoluzione del 2006 il Parlamento europeo insisteva sulla necessità di adottare norme, standard e indicatori basati sui più recenti progressi tecnici e scientifici, sottolineando che occorre tener conto anche degli aspetti economici in quanto uno standard elevato di benessere animale comporta, in particolare, anche oneri aziendali, finanziari e amministrativi per gli agricoltori dell'UE; considerando che il mancato rispetto del principio di reciprocità pone a rischio la concorrenza leale nei confronti dei produttori non comunitari,

N.   considerando che, in occasione della revisione del programma d'azione comunitario sulla protezione e il benessere degli animali 2006–2010 e alla vigilia delle prime riflessioni sulla PAC per il periodo successivo al 2013, l'Unione europea deve adottare una posizione equilibrata sul benessere, tenendo conto delle conseguenze economiche in termini di costi supplementari per gli allevatori, collegata ad un sostegno sufficiente al loro reddito attraverso una politica dei prezzi e dei mercati e/o aiuti diretti,

O.   considerando che ad una politica europea in materia di protezione degli animali deve tassativamente far riscontro una coerente politica commerciale basata sul fatto che, malgrado gli sforzi dell'UE, né l'accordo quadro del luglio 2004 né altri importanti documenti del round di Doha tengono conto delle preoccupazioni legate al benessere degli animali; considerando, pertanto, che, fino a quando i principali partner commerciali in seno all'OMC non avranno modificato in modo sostanziale il proprio atteggiamento, non sarà possibile introdurre ulteriori norme in materia di benessere degli animali che potrebbero avere ripercussioni negative sulla competitività internazionale dei produttori,

P.   considerando che il benessere degli animale è generalmente considerato il risultato dell'applicazione di standard e norme in materia di benessere e salute degli animali, concepiti per soddisfare esigenze specifiche delle specie nonché esigenze sotto il profilo del benessere a lungo termine; considerando che l'Organizzazione internazionale per la salute animale (OIE) riconosce, tra gli altri, quali requisiti essenziali per il benessere degli animali: cibo e acqua, la possibilità di assumere un comportamento naturale e l'assistenza veterinaria,

Q.   considerando che la comunicazione della Commissione dal titolo «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa», dell'ottobre 2009, sottolinea che «si osservano con frequenza notevoli squilibri nel potere negoziale delle parti contraenti» e che tali squilibri «hanno ripercussioni negative sulla competitività della filiera alimentare, talora obbligando operatori piccoli ma efficienti ad operare con minori margini di beneficio, limitandone così la capacità e gli incentivi ad investire per migliorare la qualità del prodotto e per innovare i processi di produzione»,

R.   considerando che i citati incrementi dei costi possono portare a una delocalizzazione della produzione in zone caratterizzate da un livello inferiore di protezione degli animali,

Programma d'azione per il periodo 2006–2010

1.   accoglie con favore la decisione della Commissione di concentrarsi, in un programma d'azione pluriennale per il benessere degli animali, su alcuni settori principali d'azione in cui intervenire;

2.   accoglie con favore il programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006–2010 che, per la prima volta, ha tradotto il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato d'Amsterdam in un approccio integrato allo sviluppo della protezione degli animali in Europa;

3.   rileva che la maggior parte delle misure contenute nel vigente programma d'azione sono state attuate in modo soddisfacente;

4.   rileva che il benessere degli animali ha registrato sviluppi positivi grazie al programma d'azione 2006–2010, ma nota che gli allevatori europei non hanno beneficiato dei loro sforzi sui mercati e nel commercio internazionale e afferma che questo aspetto dovrebbe essere sottolineato nel prossimo programma d'azione;

5.   apprezza il lavoro svolto per sviluppare metodi alternativi alla sperimentazione animale, ma lamenta l'insufficienza degli sforzi compiuti finora per garantire che ci si avvalga di tali metodi alternativi ogniqualvolta questi sono disponibili, come previsto dalla normativa dell'Unione in materia;

6.   riconosce gli sforzi profusi dalla Commissione al fine di inserire, negli accordi commerciali bilaterali, aspetti di carattere non commerciale, tra cui il benessere degli animali, ma sottolinea che detti aspetti devono essere promossi in modo efficiente nel quadro dell'OMC;

7.   invita la Commissione a illustrare i progressi compiuti nell'ambito dei negoziati dell'OMC in merito al riconoscimento dei cosiddetti aspetti di carattere non commerciale, fra i quali rientra il benessere degli animali nonché in quale misura, nell'ambito del round di Doha dei negoziati dell'OMC, si sia tenuto conto delle questioni e delle norme connesse al benessere degli animali;

8.   rileva con grande soddisfazione i progressi realizzati nell'ambito del progetto «Animal Welfare Quality» per l'acquisizione di nuova scienza e conoscenza in materia di indicatori della salute e del benessere degli animali; rileva, tuttavia, che di fatto tale progetto non ha tenuto appieno conto dell'uso di tali indicatori;

9.   riconosce che vi è la necessità di seguire e garantire la corretta applicazione delle norme esistenti in materia di trasporto degli animali negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento al problema dello sviluppo di un sistema satellitare per monitorare tali trasporti, ed esorta la Commissione, nel tempo che ancora rimane prima della scadenza del programma d'azione, ad adempiere alle proprie responsabilità in questo settore e a presentare lo studio richiesto dal Parlamento cui si fa riferimento all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2005; chiede di realizzare un'analisi dell'impatto economico sui sistemi di allevamento prima dell'applicazione di ogni nuova normativa, che dovrebbe essere basata su indicatori scientificamente provati e oggettivi;

10.   è del parere che sarebbe opportuno incentivare l'allevamento, la commercializzazione e la macellazione degli animali in ambito regionale onde evitare il trasporto di animali a lungo raggio, sia nel caso degli animali da riproduzione che dei capi da macello;

11.   crede che i giardini zoologici svolgano un ruolo importante al fine di informare l'opinione pubblica circa la conservazione e il benessere della fauna selvatica; esprime preoccupazione riguardo alla mancanza di controlli rigorosi in fatto di ottemperanza alla direttiva 1999/22/CE(4) del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici ed esorta la Commissione a avviare uno studio circa l'efficacia e l'attuazione di detta direttiva in tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

12.   accoglie con favore i progressi compiuti in relazione al rispetto dei requisiti per l'allevamento dei suini, anche se si registrano ancora casi di mancata osservanza; è preoccupato, tuttavia, che, nonostante le raccomandazioni della Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a questo proposito, mancano ancora piani realizzabili per quanto riguarda l'attuazione delle singole disposizioni della direttiva 2008/120/CE del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, e chiede, pertanto, alla Commissione, agli Stati membri e ai settori interessati di individuare i casi di non conformità e i motivi di tale comportamento, e di compiere gli sforzi necessari per garantire una maggiore conformità a tale direttiva;

13.   sollecita la Commissione a garantire altresì che il divieto di sistemi che non dispongono di gabbie con nidi per le galline ovaiole, che entrerà in vigore nel 2012, sia pienamente rispettato, e invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre le misure necessarie per assicurare che il settore sia in grado di rispettare tale obbligo e a monitorare il processo di attuazione negli Stati membri; sostiene che l'importazione di uova nell'UE dovrà analogamente rispettare le condizioni di produzione imposte ai produttori europei;

14.   chiede il divieto a livello UE del commercio di uova non conformi alla normativa;

15.   giunge alla conclusione che l'applicazione dell'attuale programma d'azione è lacunosa sotto diversi aspetti e sottolinea la necessità di applicare le norme in vigore prima di elaborarne di nuove; rileva a tal proposito l'importanza della comminazione in tutti gli Stati membri di sanzioni efficaci in caso di mancata ottemperanza;

16.   sottolinea che occorre una valutazione propria della Commissione, da realizzare nel 2010, contenente un'analisi approfondita dei risultati e delle lezioni da trarre da potenziali errori;

17.   lamenta che la Commissione, durante questi anni, non abbia proposto una chiara strategia di comunicazione sul valore dei prodotti conformi alle norme sul benessere degli animali, limitandosi alla relazione presentata nell'ottobre 2009;

18.   riconosce che la Comunità considera tutti gli animali esseri senzienti (articolo 13 del Trattato); ammette che finora gli interventi si sono prevalentemente concentrati sugli animali destinati alla produzione di alimenti, e che occorre inserire altre categorie di animali nel programma d'azione 2011–2015;

Programma d'azione per il periodo 2011–2015

19.   ricorda che già nella sua summenzionata risoluzione del 2006 chiedeva che l'attuale programma d'azione fosse seguito da un nuovo programma, e invita pertanto la Commissione a presentare, sulla base di nuove prove ed esperienze scientifiche, una relazione che valuti l'attuazione del programma vigente e la situazione della politica del benessere degli animali nell'UE, e quindi ad elaborare il programma d'azione per il benessere degli animali per il periodo 2011–2015;

20.   chiede l'adozione di misure volte a garantire l'applicazione senza indugi della normativa esistente, l'armonizzazione delle norme e condizioni paritarie nel mercato interno; raccomanda di valutare qualsiasi proposta di nuova legislazione rispetto all'alternativa di applicare appieno la legislazione esistente, onde evitare inutili doppioni;

21.   suggerisce alla Commissione di analizzare nella sua relazione di valutazione, tra le altre cose, in che misura l'attuale programma d'azione ha risposto alle esigenze della società europea in materia di benessere degli animali, esaminando al contempo la sostenibilità del sistema per i produttori europei e l'impatto dell'applicazione del programma sul funzionamento del mercato interno;

22.   invita la Commissione a illustrare l'impatto delle norme in materia di benessere degli animali e a tenere ampiamente conto delle interazioni tra vari fattori, quali, ad esempio, il benessere degli animali, la sostenibilità, la salute degli animali, l'ambiente, la qualità dei prodotti e la redditività economica;

Una legislazione europea generale sul benessere degli animali

23.   rileva che l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha creato una nuova situazione giuridica in base alla quale, nella formulazione e nell'attuazione della politica dell'Unione europea nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri devono, essendo gli animali esseri senzienti, tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale; ritiene che tale articolo si applichi a tutti gli animali da reddito e in cattività, come gli animali destinati alla produzione di alimenti, gli animali da compagnia, gli animali da circo e gli animali nei giardini zoologici o gli animali randagi, tenendo presente che caratteristiche e condizioni di vita diverse richiedono trattamenti diversi;

24.   invita la Commissione, alla luce dell'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a presentare, entro il 2014 e sulla base di uno studio d'impatto, previa consultazione delle parti interessate, una proposta motivata di legislazione generale per l'UE sul benessere degli animali che, sulla base delle prove scientifiche disponibili e di comprovata esperienza, possa contribuire a una comprensione comune del concetto di benessere degli animali, dei costi ad esso associati e delle condizioni fondamentali applicabili;

25.   ritiene che tale legislazione generale sul benessere degli animali debba includere, in conformità con la normativa in materia di salute animale, linee guida adeguate per un allevamento animale responsabile, per un sistema uniforme di monitoraggio e per la raccolta di dati comparabili, nonché requisiti relativi alla formazione degli addetti agli animali e disposizioni che stabiliscano le responsabilità specifiche di proprietari, allevatori e guardiani; ritiene che tutti questi requisiti dovrebbero andare di pari passo con la messa a disposizione di risorse per i produttori in modo da garantirne un'adeguata realizzazione;

26.   ritiene che la legislazione europea sul benessere degli animali dovrebbe definire un livello comune di base quanto al benessere degli animali nell'Unione europea, che è il presupposto per la libera ed equa concorrenza nel mercato interno sia per i prodotti nazionali che per le importazioni da paesi terzi; ritiene, tuttavia, che gli Stati membri e le regioni dovrebbero avere la possibilità di consentire a singoli produttori o a gruppi di produttori di introdurre sistemi volontari di più ampia portata, evitando distorsioni della concorrenza e tutelando la competitività dell'Unione europea sui mercati internazionali;

27.   ritiene che i prodotti importati debbano rispettare gli stessi requisiti in materia di benessere degli animali di quelli imposti agli operatori europei;

28.   chiede di prevedere compensazioni a favore degli agricoltori europei per l'aumento dei costi di produzione associati a standard più elevati in materia di benessere degli animali; suggerisce di integrare il finanziamento di misure a favore del benessere degli animali nei nuovi regimi di sostegno della politica agricola comune a partire dal 2013;

29.   ritiene altresì che le informazioni fornite ai cittadini in merito all'elevato livello di benessere degli animali nell'UE e agli sforzi realizzati dai diversi settori interessati debbano essere un elemento chiave di tale politica;

30.   ritiene che l'introduzione di requisiti in materia di benessere degli animali negli accordi internazionali sia essenziale per consentire ai nostri produttori di competere in un mercato globalizzato ed evitare la delocalizzazione della produzione in regioni dove i livelli di benessere animale sono inferiori e che, pertanto, esercitano una concorrenza sleale nei confronti del nostro modello;

31.   accoglie con favore il dibattito concernente diverse possibilità di etichettatura relativa al benessere animale figuranti nella summenzionata comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009; ricorda, tuttavia, la necessità di prenderle in considerazione in un quadro più ampio, tenendo conto, in particolare, dei diversi sistemi di etichettatura esistenti in materia di ambiente, di nutrizione e di clima; sottolinea che le informazioni in materia destinate ai consumatori europei dovranno assolutamente poggiare su basi scientifiche, solide e consensuali nonché risultare chiare al consumatore;

32.   raccomanda che le informazioni fornite sull'etichetta dovrebbero essere precise e dirette e fare riferimento agli elevati standard ambientali richiesti dall'UE; rileva che la Commissione ha il compito di far arrivare ai cittadini le informazioni necessarie sul sistema di benessere degli animali, così da garantire un'informazione obiettiva;

33.   raccomanda che si riesamini la coerenza della politica sul benessere animale rispetto al resto delle politiche dell'UE;

34.   esorta la Commissione ad effettuare una attenta valutazione dei possibili problemi di competitività che le norme europee in materia di benessere degli animali comportano per i nostri produttori e a rivedere i meccanismi di sostegno ai produttori relativi all'applicazione di tali norme;

35.   ritiene che, prima di elaborare eventuali nuove disposizioni legislative, le norme vigenti - di carattere generale o specifico - andrebbero adeguatamente applicate; segnala, a titolo di esempio, il divieto di gabbie di batteria per le galline, le norme sui suini e le norme sul trasporto degli animali e l'allevamento di anatre e oche; sottolinea che ulteriori misure relative al benessere degli animali dovrebbero essere in linea con gli altri obiettivi comunitari, quali lo sviluppo sostenibile, in particolare la produzione zootecnica e il consumo sostenibili, la tutela dell'ambiente e della biodiversità, una strategia per migliorare l'applicazione del vigente legislazione e una strategia coerente per accelerare i progressi verso una ricerca che non utilizza gli animali;

Una rete europea di centri di riferimento in materia di benessere degli animali

36.   ritiene che una rete europea coordinata per il benessere degli animali dovrebbe essere istituita nell'ambito delle esistenti istituzioni della Comunità o degli Stati membri, e che il suo lavoro dovrebbe basarsi sulla normativa generale in materia di benessere degli animali sopra proposta; ritiene che una tale rete dovrebbe designare una istituzione come organismo di coordinamento incaricato di svolgere i compiti assegnati all« »Istituto centrale di coordinamento« cui si fa riferimento nella menzionata comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009; ritiene, inoltre, che tale organismo di coordinamento non dovrebbe in alcun modo duplicare i compiti della Commissione o di altre agenzie, ma dovrebbe diventare uno strumento di sostegno atto a fornire assistenza alla Commissione, agli Stati membri, agli attori della catena alimentare e ai cittadini per quanto concerne la formazione e l'istruzione, le migliori pratiche, l'informazione e la comunicazione con i consumatori nonché a valutare e a fornire le proprie opinioni sulle future proposte legislative e politiche e sul loro impatto sul benessere degli animali, a valutare le norme sul benessere degli animali basando sulle più recenti conoscenze disponibili e a coordinare un sistema UE per la sperimentazione di nuove tecniche;

37.   è del parere che, sulla base delle conoscenze scientifiche, le informazioni sui bisogni degli animali ed i modi corretti di trattarli andrebbero trasmesse al pubblico in modo appropriato e responsabile; sottolinea che una rete europea di centri di riferimento dovrebbe essere responsabile dell'attuazione di misure in materia di istruzione e informazione, dal momento che, per evitare posizioni estreme, è essenziale che la trasmissione del sapere avvenga sulla base di criteri di qualità standardizzati;

Migliore controllo del rispetto della legislazione vigente

38.   invita la Commissione a valutare quanto prima possibile il costo, per i produttori europei, delle misure in materia di benessere degli animali, e a proporre, al più tardi nel 2012, raccomandazioni, orientamenti e altre misure necessarie per affrontare la perdita di competitività degli allevatori dell'Unione europea;

39.   invita gli Stati membri ad adottare iniziative adeguate per garantire che l'idea di protezione e benessere degli animali sia diffusa a livello scolastico;

40.   ritiene che l'obiettivo debba consistere in un sistema di controllo mirato, basato su un'analisi del rischio, incentrato su fattori oggettivi e nel cui ambito gli Stati membri nei quali si registrano livelli di infrazione superiori alla media debbano aspettarsi controlli più rigorosi;

41.   sottolinea che gli squilibri presenti nella filiera alimentare, descritti nella comunicazione della Commissione dal titolo «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa», vanno spesso a detrimento dei produttori primari; ricorda che i costi supplementari dovuti a tali squilibri limitano la capacità di investimento degli stessi produttori primari;

42.   sottolinea che il bilancio dell'Unione europea deve includere dotazioni sufficienti per consentire alla Commissione di esercitare i suoi compiti di controllo, di fornire, ove necessario, sostegno ai produttori e di arginare la perdita di competitività dei produttori dovuta all'introduzione di nuove e mutevoli norme sul benessere animale, tenendo conto della necessità che il costo di tali norme non si ripercuota sui ricavi dell'allevatore derivanti dalla vendita dei suoi prodotti;

43.   sottolinea che occorre continuare a migliorare e a rafforzare la competitività del settore dell'allevamento attraverso la promozione e il rispetto delle norme vigenti in materia di benessere degli animali, nonché in conformità dei requisiti di protezione dell'ambiente;

44.   invita gli Stati membri ad assicurare che qualsiasi violazione delle norme dell'Unione sul benessere degli animali sia oggetto di sanzioni efficaci e proporzionate e che in ogni singolo caso tali sanzioni siano accompagnate da una vasta azione d'informazione e di orientamento da parte delle autorità competenti nonché dalle opportune misure correttive;

45.   invita gli Stati membri ad adottare le iniziative adeguate per prevenire future violazioni delle regolamentazioni sul benessere degli animali;

46.   accoglie con favore la notevole riduzione dell'uso di antibiotici per animali negli Stati membri, in quanto il loro uso come promotori di crescita è stato vietato nella UE, mentre è ancora consentito negli Stati Uniti e in altri paesi; si attende, tuttavia, che la Commissione e gli Stati membri affrontino in modo responsabile il crescente problema della resistenza agli antibiotici degli animali; invita la Commissione a raccogliere e analizzare dati sull'uso dei prodotti per la salute degli animali, compresi gli antibiotici, al fine di garantire l'utilizzazione efficace di tali prodotti;

Indicatori e nuove tecniche

47.   chiede che venga valutato e ulteriormente sviluppato il progetto «Animal Welfare Quality», in particolare per quanto riguarda la semplificazione di tale strumento e la sua applicazione pratica;

48.   ritiene che si rivelerà complesso misurare questi indicatori del benessere animale nel caso dei prodotti d'importazione; sottolinea che, senza metterne in dubbio l'utilità o la validità, tali strumenti non dovrebbero tradursi in una distorsione della concorrenza a scapito dei produttori europei;

49.   invita la Commissione, sulla base della relazione finale del progetto «Animal Welfare Quality», a proporre un periodo di prova per la valutazione del benessere degli animali all'interno dell'Unione europea ricorrendo ai metodi sviluppati nel quadro di suddetto progetto;

50.   invita gli Stati membri, in tale contesto, a sfruttare meglio le opportunità di sostegno a favore della ricerca applicata nonché di investimenti nell'innovazione e nella modernizzazione a beneficio del benessere degli animali, offerte nel quadro dei fondi di sviluppo rurale dell'UE e del 7° programma quadro (2007–2013); invita inoltre gli Stati membri e la Commissione ad aumentare gli investimenti finanziari nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e tecniche nel settore del benessere degli animali;

51.   esorta la Commissione e gli Stati membri a fare del proprio meglio affinché gli orientamenti dell'OIE sul benessere degli animali promuovano buoni livelli di benessere che riflettano in modo adeguato l'evidenza scientifica in questo settore;

o
o   o

52.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 170.
(2) GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 89.
(3) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.
(4) GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.


Agricoltura e cambiamenti climatici
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sull'agricoltura dell'Unione e il cambiamento climatico (2009/2157(INI))
P7_TA(2010)0131A7-0060/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Le problematiche dell'adattamento dell'agricoltura e delle zone rurali europee ai cambiamenti climatici» (SEC(2009)0417),

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «The role of European agriculture in climate change mitigation» (SEC(2009)1093),

–   vista la sua risoluzione legislativa del 14 novembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce un quadro per la protezione dei suoli e che modifica la direttiva 2004/35/CE(1),

–   vista la sua risoluzione del 12 marzo 2008 su «L'agricoltura sostenibile e il biogas: necessità di rivedere la legislazione comunitaria»(2),

–   vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2009 su «2050: il futuro comincia oggi - raccomandazioni per la futura politica integrata dell'UE in materia di cambiamento climatico»(3),

–   vista la sua risoluzione del 12 marzo 2009 su «La sfida che impone all'Unione europea il degrado delle terre agricole, soprattutto nell'Europa meridionale: come agire attraverso gli strumenti della politica agricola comune»(4),

–   vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 su «La strategia dell'Unione europea in vista della Conferenza di Copenaghen sul cambiamento climatico (COP 15)(5),

–   visto il rapporto IAASTD (Valutazione internazionale delle scienze e delle tecnologie agricole per lo sviluppo), elaborato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e dalla Banca mondiale, e sottoscritto da 58 paesi,

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0060/2010),

A.   considerando che il cambiamento climatico derivante dall'accumulazione storica di gas con effetto serra (GES) nell'atmosfera è un'evidenza scientifica che può avere gravi conseguenze sugli ecosistemi,

B.   considerando che l'agricoltura è direttamente interessata in quanto è una delle numerose attività economiche che gestiscono le risorse naturali a vantaggio dell'umanità,

C.   considerando che il cambiamento climatico rappresenta una delle più gravi minacce non solo per l'ambiente, ma anche sul piano sociale ed economico, dal momento che la produttività delle colture agricole, essendo notevolmente influenzata dalla variabilità delle condizioni climatiche estreme, presenta fluttuazioni da un anno all'altro e influenza quindi indirettamente tutti i settori dell'economia, benché quello più vulnerabile rimanga l'agricoltura,

D.   considerando che l'agricoltura partecipa alla deregolamentazione climatica in quanto una delle principali fonti di due importanti GES (il protossido di azoto e il metano) che vengono emessi da vari processi biologici della produzione agricola , essendo al contempo molto esposta agli effetti nefasti di tale deregolamentazione,

E.   considerando che le emissioni di gas serra dovute all'agricoltura (compreso l'allevamento) sono diminuite del 20% nell'UE-27 nel periodo tra il 1999 e il 2007 e che la proporzione delle emissioni di gas serra dell'Unione prodotte dall'agricoltura è diminuita dall«11% nel 1990 al 9,3% nel 2007, fra l'altro in seguito ad una maggiore efficienza dell'agricoltura dell'UE, di innovazioni costanti e dell'uso di nuove tecniche, dell'utilizzo di fertilizzanti più efficaci e della recente riforma della PAC,

F.   considerando che l'agricoltura e la foresta sono i principali settori economici in grado di captare il CO2 derivante dalle attività umane, di conservarlo e accumularlo nei suoli grazie alla loro capacità di serbatoio e di fissarlo nei vegetali attraverso la fotosintesi; considerando che tali settori dispongono anche di un importante potenziale in grado di partecipare positivamente agli sforzi di attenuazione del riscaldamento,

G.   considerando che il cambiamento climatico si ripercuote già negativamente sull'agricoltura nell'Unione (fra l'altro, abbassamento delle risorse idriche, salinità e siccità più frequenti, desertificazione, forte aumento della pluviometria invernale e delle inondazioni al nord, minacce per le aree costiere basse dovute all'aumento del livello del mare e al pericolo della salinizzazione, fenomeni temporaleschi ed altri eventi atmosferici estremi, erosione e smottamenti, proliferazione di insetti devastatori e di malattie animali e vegetali), e che l'attesa accelerazione di tali fenomeni potrebbe avere importanti ripercussioni economiche, sociali e ambientali per i settori agricolo, forestale e turistico,

H.   considerando che il settore agricolo ha la capacità tanto di adattarsi quanto di mitigare il cambiamento climatico, facendo leva sullo know how degli agricoltori, su una forte PAC e sullo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, ma che trattandosi di processi naturali difficili da gestire, gli impegni necessari sono considerevoli,

I.   considerando che l'agricoltura europea rappresenta un serbatoio di posti di lavoro da proteggere e da sviluppare,

J.   considerando che l'agricoltura rimane vitale per il mantenimento dell'attività umana nei territori rurali europei, soprattutto vista la vasta gamma di servizi che gli agricoltori possono svolgere per il resto della società,

K.   considerando che l'agricoltura è direttamente interessata dagli obiettivi dell'Unione in materia di sviluppo delle energie rinnovabili, e che questo sviluppo può contribuire in modo sensibile alla riduzione dei GES,

L.   considerando che una delle funzioni primarie dell'agricoltura dell'Unione europea è quella di nutrire la popolazione dell'Unione,

M.   considerando che l'Unione deve essere alla testa della lotta contro il riscaldamento globale,

Contributo dell'agricoltura dell'Unione agli sforzi per l'attenuazione del riscaldamento

1.   afferma che l'agricoltura e la silvicoltura europea possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di attenuazione del cambiamento climatico fissati dall'Unione offrendo soluzioni e sostegno per contribuire a limitare e ridurre le sue emissioni di GES, favorendo l'assorbimento di carbonio nei suoli, sviluppando la produzione di energie rinnovabili sostenibili e massimizzando la funzione di fotosintesi; sottolinea che a tal fine occorre incoraggiare lo sviluppo di un'agricoltura che produca beni scambiabili e non scambiabili che sfrutti le risorse potenziali e naturali di ogni ecosistema nel modo più efficace possibile e concili gli imperativi economici, sociali e ambientali, nonché il benessere animale, in modo da migliorare la propria sostenibilità;

2.   ritiene che, nel caso di partecipazione più attiva dell'agricoltura nel processo globale di riduzione dei cambiamenti climatici, occorra prestare attenzione a non danneggiare la posizione concorrenziale del settore agroalimentare dell'UE nel mercato mondiale;

3.   ritiene che l'agricoltura biologica, il pascolo estensivo e le pratiche di produzione integrata siano delle alternative per una produzione agricola più ecologica; sottolinea tuttavia che occorre trovare soluzioni che consentano all'agricoltura tradizionale, che occupa la maggior parte della superficie agricola europea, di contribuire in modo significativo a una gestione sostenibile dell'ambiente;

4.   riconosce che l'innovazione ha un ruolo fondamentale da svolgere per ridurre l'impatto dell'agricoltura sul cambiamento climatico e per attenuarne l'impatto ambientale;

5.   chiede in particolare che la futura PAC incoraggi, attraverso azioni d'informazione e di formazione e misure di incentivazione, pratiche che contribuiscano a migliorare l'efficacia e la potenziale attenuazione delle emissioni di GES dell'agricoltura nonché la cattura di carbonio come ad esempio:

   le tecniche che combinano un lavoro adeguato e semplificato del suolo in grado di assicurare una copertura vegetale (ad esempio aratura ridotta o non aratura, mantenimento di residui di raccolta sui campi) e di permettere le intercolture e una rotazione delle colture, il che massimizza la fotosintesi e favorisce l'arricchimento dei suoli in materie organiche, come dimostrato dal progetto SoCo lanciato su iniziativa del Parlamento europeo;
   la conservazione e lo sviluppo dell'imboschimento, del rimboschimento e dell'agroforesteria, di siepi, di zone rimboschite sulle parcelle, di sistemi da foraggio ottenuti da pascoli permanenti o temporanei;
   l'introduzione di tecniche di gestione che permettano di prolungare il periodo di stoccaggio del carbonio sequestrato nei boschi;
   la migliore gestione del suolo e dei minerali e la protezione adeguata delle terre ricche di carbonio e delle zone umide (colture adeguate come i canneti al posto dei drenaggi);
   l'ammodernamento delle aziende agricole (isolamento degli edifici, attrezzature che consumano poca energia, utilizzazione delle energie rinnovabili) e cicli di produzione più efficienti,
   tecniche moderne per quanto riguarda la gestione delle deiezioni e la concimazione, la conservazione e l'alimentazione degli animali, che consentano di ridurre in misura significativa le emissioni di metano;
   la valorizzazione energetica della biomassa integrata alla produzione di alimenti, il che non permette soltanto di utilizzare sottoprodotti e scarti, ma contribuisce anche a ridurre le emissioni di CO2;
   la coltivazione di piante energetiche legnose ed erbacee nelle zone di esondazione e nelle zone umide, sulle superfici sabbiose e sulle superfici meno adatte all'agricoltura, per assorbire CO2 e aumentare il sequestro del carbonio;

6.   sottolinea che queste pratiche agricole più rispettose degli ambienti naturali hanno anche effetti positivi sull'arricchimento della biodiversità e della qualità dei suoli, sull'accumulo d'acqua e sulla lotta contro l'erosione e l'inquinamento, mentre l'attenuazione delle ripercussioni delle attività agricole sul cambiamento climatico costituisce un altro dei «beni pubblici'che l'agricoltura offre;

7.   raccomanda l'istituzione di una politica forestale comune europea in grado di promuovere una gestione e una produzione sostenibili delle foreste e di valorizzare meglio gli apporti della filiera del legno e del relativo sviluppo economico, settore questo che contribuisce maggiormente alla ritenzione del carbonio. Ritiene che tale politica debba tener il più possibile conto delle diverse condizioni regionali in materia di silvicoltura, poiché gli ambienti forestali nell'Europa settentrionale e meridionale presentano possibilità e rischi diversi;

8.   richiama l'attenzione sul fatto che le foreste danno anche un contributo significativo alla gestione efficiente delle risorse idriche; sottolinea di conseguenza che Gli Stati membri devono quindi essere incoraggiati a intraprendere una gestione forestale che consenta di ridurre le differenze nel regime delle acque tra i periodi di siccità e quelli in cui sono possibili inondazioni, riducendo così gli effetti negativi della siccità e delle inondazioni sull'agricoltura, sulla produzione di energia e sulla popolazione;

9.   raccomanda il rafforzamento delle politiche per la montagna visto che il settore agropastorale e l'allevamento ricoprono un ruolo di particolare importanza nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nel sostenere l'adattamento e la riduzione della vulnerabilità, in particolar modo attraverso la corretta gestione dei pascoli;

10.   raccomanda di elaborare strategie volte a prevenire e ad attenuare le conseguenze negative sul piano dell'agricoltura nell'Unione europea mediante:

   un piano d'azione per le zone maggiormente colpite: impiego di varietà vegetali resistenti ai nuovi parametri climatici, adeguamento del calendario delle attività agricole alle nuove condizioni, rimboschimenti, costruzione di serre, gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, risanamento ecologico dei terreni inquinati;
   un piano a lungo termine volto ad eliminare le cause che determinano il cambiamento climatico mediante la promozione di un'economia globale basata sulla riduzione delle emissioni di CO2e la promozione della sicurezza energetica;

11.   sottolinea che le emissioni di protossido d'azoto possono essere ridotte attraverso una più efficace utilizzazione dei fertilizzanti azotati (agricoltura di precisione); ritiene inoltre che i fertilizzanti contenenti residui dalla produzione di gas offrono possibilità per la concimazione organica di precisione e, di conseguenza, per la riduzione delle emissioni;

12.   chiede il potenziamento delle ricerche sull'alimentazione del bestiame e la selezione genetica degli animali d'allevamento allo scopo di ridurre le emissioni di metano, fermo restando che siffatte misure di mitigazione non vanno adottate se pongono in pericolo la salute o il benessere degli animali; chiede parallelamente un programma che consenta di ridurre la dipendenza dell'Unione nei confronti delle proteine vegetali importate per l'alimentazione animale, nonché l'attuazione di un programma d'informazione che informi i consumatori delle conseguenze dei loro comportamenti di acquisto e delle loro abitudini alimentari sul clima;

13.   chiede al contempo con insistenza l'adozione di misure volte ad accelerare e a intensificare la ricerca in materia di selezione vegetale per rendere le colture e le piante più resistenti alle nuove condizioni climatiche e per far fronte alle sfide comportate dal cambiamento climatico, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento alimentare, con materie prime in quantità e di qualità sufficienti; reputa che le ricerche debbano innanzitutto riguardare le varietà vegetali resistenti allo stress idrico e alle temperature estremamente elevate e le relative tecniche di coltivazione; sottolinea inoltre che queste varietà e tecniche possono rivelarsi un'alternativa valida ai sistemi d'irrigazione costosi e inefficienti realizzati in determinate zone e presentano inoltre il vantaggio di essere maggiormente accettate dalle comunità locali;

14.   sottolinea che l'ottimizzazione dei sistemi di accumulo e di spandimento delle deiezioni animali e il trattamento di tali deiezioni in impianti anaerobici sono attualmente una delle tecniche più promettenti al fine di ridurre le emissioni di metano (fornendo nel contempo una fonte di energia rinnovabile) e la dipendenza dai concimi chimici azotati, soprattutto nelle regioni a forte densità di allevamento; considera che tale biogas contribuisce a un'agricoltura autosufficiente sotto il profilo energetico;

15.   ricorda a tale riguardo la necessità di utilizzare il digestato ottenuto dai digestori per la produzione di biogas come prodotto sostitutivo dei fertilizzanti artificiali senza farlo rientrare nella categoria «fertilizzanti animali», in modo da ridurre ulteriormente l'uso dei fertilizzanti artificiali;

16.   chiede l'accelerazione della semplificazione amministrativa, nonché degli sforzi di ricerca e di sviluppo per sfruttare e valorizzare la biomassa che si trova nelle aziende agricole (rifiuti agricoli o forestali), il biogas ottenuto dall'allevamento e gli altri agrocarburanti sostenibili, purché non mettano in discussione la sicurezza alimentare;

17.   sottolinea la necessità di rispettare il principio della sostenibilità quando si utilizza la biomassa; di conseguenza, ne va incoraggiato l'uso il più vicino possibile al luogo di produzione delle materie prime agricole. Ciò riduce le perdite di energia nel trasporto;

18.   sottolinea che l'uso della biomassa per il riscaldamento può ridurre significativamente l'impatto negativo dei cambiamenti climatici, e chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di concedere finanziamenti per lo sviluppo rurale a istituzioni pubbliche rurali perché passino a sistemi di riscaldamento basati sulla bioenergia;

19.   richiama l'attenzione sul fatto che un maggiore impiego delle TIC potrebbe migliorare la sorveglianza delle varie fasi di produzione e ottimizzarne la gestione al fine di aumentare la produzione rispetto all'utilizzo dei mezzi di produzione e, al contempo, di ridurre l'emissione dei gas a effetto serra e il consumo energetico; sottolinea allo stesso modo che l'uso più ampio delle TIC, l'integrazione delle politiche volte a promuovere la formazione per gli agricoltori nelle nuove tecnologie e il supporto per l'innovazione e l'imprenditorialità tra i giovani agricoltori in particolare, sono temi chiave per rendere l'agricoltura più sostenibile sul piano ambientale e rendere il settore più competitivo;

20.   sottolinea che l'Unione è il primo importatore di prodotti agricoli, il che rappresenta un costo carbonio superiore a quello delle produzioni europee per via di criteri ambientali spesso meno elevati nei paesi terzi e delle emissioni provenienti dal trasporto sulle lunghe distanze nonché della deforestazione; ritiene in proposito che occorra informare i consumatori per mezzo di una strategia di comunicazione mirata sui benefici di una dieta sana ed equilibrata, composta di alimenti regionali e stagionali di qualità, prodotti di un'agricoltura sostenibile ed efficiente, la cui impronta di carbonio potrebbe essere diversa da quella dei prodotti importati; è altresì del parere che sia necessario compensare equamente gli sforzi intrapresi dagli agricoltori europei per ridurre le loro emissioni e incoraggiare la diversificazione delle produzioni locali (soprattutto lo sviluppo delle proteine vegetali nell'Unione);

21.   si schiera, a tale proposito, a favore di un'etichettatura volontaria «prodotto nell'UE» per i prodotti interamente provenienti dall'Unione europea;

22.   chiede l'adozione di sistemi efficaci di controllo delle importazioni da paesi terzi e sostiene la completa reciprocità tra i requisiti che devono rispettare i produttori europei ai fini della lotta al cambiamento climatico e i criteri richiesti alle importazioni da paesi terzi, con l'obiettivo di evitare una perdita di competitività per le produzioni dell'Unione;

23.   sottolinea che l'Unione deve reinvestire nella politica di sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura onde cooperare alla diffusione di nuove pratiche e favorire lo sviluppo di altre agricolture sostenibili nel mondo;

Misure di adeguamento dell'agricoltura europea alle conseguenze del riscaldamento

24.   sottolinea che l'agricoltura europea si adatta e deve continuare ad adattarsi alle conseguenze delle modificazioni climatiche in corso e prepararsi all'impatto globalmente negativo che tali cambiamenti avranno per numerose regioni dell'Unione;

25.   ritiene che in tale contesto l'Unione dovrà sviluppare una strategia coerente di adattamento dell'agricoltura ai due diversi tipi di perturbazioni climatiche future:

   il riscaldamento climatico medio;
   la maggiore variabilità delle condizioni climatiche che comporta il moltiplicarsi di episodi estremi;

26.   è del parere che la PAC debba concentrarsi sulla gestione delle risorse in un modo più sostenibile ed efficace e che sia necessario tenerne conto nella prossima riforma della PAC, compresi ad esempio:

   la gestione ottimale delle risorse idriche (sistemi d'irrigazione più efficaci, uso di acqua riciclata, pratiche di risparmio dell'acqua nei campi, bacini di ritenuta collinari, ecc.) e la responsabilizzazione degli utenti;
   la scelta di varietà, soprattutto selezionate per la loro robustezza di fronte a fenomeni climatici estremi, e una rotazione delle colture adeguate in funzione della siccità, delle malattie, ecc.;
   la protezione dei suoli (assicurandone la materia organica) dall'erosione idrica e atmosferica;
   la piantumazione di filari di alberi, di siepi o di superfici boschive sul limitare delle parcelle allo scopo di trattenere l'acqua, limitare il ruscellamento e servire da frangivento e da riparo agli ausiliari di colture come gli insetti impollinatori;
   la conservazione dei pascoli e la promozione della produzione animale nei pascoli;
   le misure di sorveglianza e di controllo delle malattie; in tale ambito risulta necessaria la creazione di dispositivi nazionali e quindi europei di controllo delle emergenze e di quelle che si ripresentano;
   le misure di sorveglianza e di controllo degli insetti; in tale ambito devono essere sviluppati il monitoraggio della potenziale invasività e le misure di condizionamento sanitario (controlli rafforzati alle frontiere e nei luoghi esposti, come i vivai e gli aeroporti, misure di biosicurezza);
   il risanamento delle superfici degradate;
   la preservazione di foreste adeguate al cambiamento climatico e la gestione forestale per limitare i rischi di incendi;

27.   sottolinea che potrà rivelarsi necessario ripristinare la gestione delle acque nei terreni golenali originariamente poco adatti all'agricoltura e successivamente prosciugati, ripensando quindi la sistemazione dei fiumi, ricostituendo opportune zone di esondazione e piantando nuovamente su questi terreni la vegetazione golenale originaria;

Implicazioni per il modello agricolo europeo

28.   sottolinea che la PAC dovrà contribuire a una politica agricola più sostenibile, aumentando allo stesso tempo le rese e tenendo conto del fatto che il riscaldamento climatico può rimettere in discussione la capacità di produzione e di alimentazione della popolazione nel mondo, compresa l'Europa;

29.   ritiene parimenti che la PAC debba fornire incentivi finanziari alle autorità locali degli Stati membri affinché adottino misure volte a:

   ripristinare la capacità di produzione e protezione degli ecosistemi naturali, delle colture agricole e delle altre risorse danneggiate dalla siccità e dalla desertificazione o dalle inondazioni;
   migliorare le pratiche di utilizzo delle risorse idriche, del suolo e della vegetazione che si sono rivelate insostenibili nel tempo;
   individuare, migliorare e promuovere le varietà vegetali e le razze animali nelle zone aride e/o soggette a rischio di inaridimento;
   migliorare le azioni di prevenzione;

30.   segnala che le ripercussioni del cambiamento climatico sull'agricoltura sono dirette e sproporzionatamente sfavorevoli e che pertanto l'agricoltura rivendica la priorità nell'elaborazione di misure atte ad attenuare le ripercussioni del cambiamento climatico;

31.   è del parere che le «nuove sfide» di cui nello stato di salute della PAC, ovvero il cambiamento climatico, la gestione delle risorse idriche, le energie rinnovabili e la biodiversità, debbano essere ribadite e integrate dal rispetto e dal miglioramento della qualità dei suoli e delle loro funzioni (cattura del carbonio, capacità di ritenere le acque ed elementi minerali, la vita biologica ...), dal momento che si tratta delle principali questioni riguardanti gli interessi delle generazioni future e che dovrebbero essere ulteriormente prese in considerazione nella PAC futura;

32.   osserva che l'attuale sistema di ecocondizionalità, concepito per far sì che i produttori agricoli ottemperino a norme molto elevate in termini di benessere animale, di salute animale e di protezione dell'ambiente, ha comportato problemi per gli agricoltori e, nella sua forma attuale, forse non costituisce lo strumento migliore per conseguire i risultati auspicati; invita, nel contesto della prossima riforma della PAC, porre maggiore enfasi su modelli di produzione più sostenibili e più efficienti, tenendo conto del fatto che richiedono un finanziamento pubblico per consentire agli agricoltori di far fronte ai costi straordinari comportanti dalla fornitura di «beni pubblici», a vantaggio dell'intera società (come, ad esempio, la conservazione delle aree rurali, della biodiversità, la cattura di carbonio e la sicurezza alimentare);

33.   riconosce che la PAC deve fissare norme d'avanguardia a livello mondiale in materia di protezione ambientale; sottolinea che ciò significherà un livello di costi che non può essere recuperato dal mercato, anche se si può in parte considerare trattarsi di fornitura di beni pubblici, ed è consapevole che i produttori europei necessiteranno di una protezione rispetto alla concorrenza dei paesi terzi che non soddisfano le norme ambientali UE;

34.   è del parere che il cambiamento climatico sta obbligando l'Unione ad adeguare il proprio modello di politica agricola; di conseguenza, invita la Commissione a promuovere, nella sua futura comunicazione sulla riforma della PAC dopo il 2013, un modello agricolo più sostenibile ed efficace, in conformità con tutti gli obiettivi della PAC, inteso a produrre alimenti sufficienti e sicuri e più rispettoso dell'equilibrio ambientale; tale modello deve basarsi su un sistema di sostegno degli agricoltori equo e legittimo, nonché rafforzare il ruolo del mestiere di agricoltore;

35.   ritiene che sia essenziale mantenere una PAC ambiziosa, compresi in particolare il sistema di pagamenti diretti finanziati dal bilancio dell'UE nonché una semplificazione e una maggiore equità dei pagamenti in tutta l'Unione, affinché in futuro l'agricoltura europea contribuisca alla sicurezza alimentare e alla protezione del clima;

36.   sottolinea l'importanza di creare e garantire in permanenza una base per lo sviluppo di alcune attività economiche alternative che riducano il grado di dipendenza delle comunità locali dalle risorse naturali o dalla produzione agricola affetta da siccità; ritiene che l'accesso ai finanziamenti concessi dai fondi europei sia determinante per garantire le condizioni di sviluppo di attività economiche alternative;

37.   sottolinea l'importanza di promuovere pratiche di pianificazione integrata dello sviluppo nelle zone rurali in funzione delle esigenze locali, introducendo principi di ottimizzazione dell'utilizzo dei terreni, in vista dell'adeguamento alle mutevoli condizioni ambientali (siccità prolungata, frane, inondazioni ecc.) e al mercato dei prodotti e dei servizi realizzabili a livello locale;

38.   chiede anche alla Commissione di riflettere su nuovi sistemi d'aiuto a sostegno del contributo che l'agricoltura offre alla riduzione di CO2, quali la fissazione di carbonio nei suoli e la biomassa agricola, e che promuovano lo sfruttamento agricolo delle superfici che forniscono un contributo positivo dinanzi al cambiamento climatico;

39.   rileva la necessità che la Commissione europea effettui una stima corretta dei costi dell'adeguamento dell'agricoltura al cambiamento climatico;

40.   giudica necessario rafforzare e adeguare gli strumenti di gestione dei rischi e delle crisi alla crescente volatilità dei mercati e all'espandersi dei rischi climatici;

41.   sottolinea, alla luce dell'entità della sfida climatica e degli investimenti, che i settori agricolo e silvicolo devono dedicarsi a modalità di produzione più sostenibili, e che è necessario mantenere una PAC forte dotata di un bilancio appropriato al di là del 2013, prevedendo inoltre nuove risorse finanziarie per favorire la diffusione di tecnologie e di sistemi moderni e innovativi in grado di dare concreti risultati di mitigazione e di adattamento nei diversi settori agricoli;

42.   sottolinea che, sebbene la PAC non sia una politica europea incentrata sul clima, può tuttavia rappresentare la base per introdurre strumenti efficaci e un incentivo alla lotta contro i cambiamenti climatici, questione che occorre ricordare anche in fase di discussione sul futuro del bilancio dell'UE;

43.   ritiene che l'Unione europea debba mantenere la propria posizione di guida nella lotta contro il cambiamento climatico, questione che non deve essere relegata in secondo piano a causa delle attuali difficoltà economiche;

44.   sottolinea che l'Unione europea ha bisogno di politiche di sviluppo e di finanziamento per l'agricoltura che garantiscano la sicurezza e l'alta qualità degli alimenti;

o
o   o

45.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 281
(2) GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 29.
(3) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 44.
(4) Testi approvati, P6_TA(2009)0130.
(5) Testi approvati, P7_TA(2009)0089.


Agricoltura in zone caratterizzate da svantaggi naturali: una valutazione specifica
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sull'agricoltura nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali: un controllo speciale (2009/2156(INI))
P7_TA(2010)0132A7-0056/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Rendere più mirati gli aiuti agli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali» ((COM(2009)0161),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione, formulato il 17 dicembre 2009,

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7–0056/2010),

A.   considerando che il 54%, cioè oltre metà delle superfici agricole, è stata qualificata zona svantaggiata nell'Unione europea,

B.   considerando che ciascuno Stato membro ha designato zone svantaggiate, anche se in misura diversa,

C.   considerando che le zone montane (incluse le regioni artiche a nord del 62° parallelo, assimilate a zone montane) costituiscono circa il 16% dei terreni agricoli, ma che oltre il 35% dei terreni agricoli sono designati quali cosiddette «zone svantaggiate intermedie»,

D.   considerando che gli Stati membri hanno designato le «zone svantaggiate intermedie» in base a parametri diversi il che, secondo la Corte dei conti(1), potrebbe costituire fonte di discriminazione,

E.   considerando che solo un piccolo numero di aziende in queste regioni riceve una compensazione e che l'importo dei pagamenti differisce notevolmente tra gli Stati membri(2),

F.   considerando che per le zone montane e le zone caratterizzate da svantaggi specifici definite all'articolo 50, paragrafo 2 (zone montane) e all'articolo 50, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono previsti criteri chiari e incontestabili, per cui la definizione di tali zone non è stata oggetto di critiche da parte della Corte dei conti né della comunicazione della Commissione in esame,

G.   considerando che la particolare situazione delle regioni ultraperiferiche richiede l'attuazione di modalità di trattamento specifiche,

H.   considerando che promuovere le zone svantaggiate costituisce un elemento essenziale del cosiddetto secondo pilastro della politica agricola comune, cioè dello sviluppo rurale e che, pertanto, la discussione non dovrebbe essere incentrata né sugli obiettivi regionali né sulla questione della ridistribuzione degli stanziamenti del FEASR,

I.   considerando che con la riforma della regolamentazione sulla promozione delle zone svantaggiate e l'adozione del regolamento (CE) n. 1698/2005 è stata abolita la preesistente categoria delle «zone svantaggiate intermedie» e le zone ammissibili sono state definite quali zone «caratterizzate da svantaggi naturali»,

J.   considerando che i parametri socioeconomici invocati prima della riforma del 2005 da alcuni Stati membri non possono più essere applicati come criterio principale per delimitare le zone «caratterizzate da svantaggi naturali», ma possono ancora essere impiegati per designare zone caratterizzate da «svantaggi specifici», ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005,

K.   considerando che gli Stati membri dispongono di un ampio margine, nella definizione dei propri programmi nazionali e regionali per lo sviluppo rurale, per presentare pacchetti di iniziative equilibrati e adeguati alla loro specifica situazione regionale, e che spetta loro presentare nei propri programmi offerte idonee alle loro regioni svantaggiate,

L.   considerando che gli otto parametri biofisici potrebbero non dimostrarsi sufficienti e che il valore limite del 66% della superficie proposto potrebbe non essere sempre idoneo a identificare uno svantaggio reale in tutti i casi in un modo che rispetti la grande diversità delle zone rurali dell'UE; che fattori pertinenti per determinare lo svantaggio reale di una certa zona sono anche, fra gli altri, il tipo di coltivazione, la combinazione di tipi di suolo, l'umidità del suolo e il clima,

1.   sottolinea l'importanza di una compensazione adeguata quale strumento indispensabile per la garanzia di beni pubblici di alto valore come la preservazione dell'attività agricola e del paesaggio culturale nelle zone svantaggiate; osserva che spesso proprio le zone svantaggiate sono molto significative in termini di paesaggio culturale, mantenimento della biodiversità e benefici ambientali, nonché in termini di occupazione rurale e vitalità delle comunità rurali;

2.   riconosce che per la loro posizione unica le zone svantaggiate hanno un importante ruolo da svolgere in termini di benefici ambientali e mantenimento del paesaggio e sottolinea che i pagamenti a questo titolo devono mirare alla realizzazione di tali obiettivi;

3.   sottolinea che l'articolo 158 del trattato CE, sulla politica di coesione, quale riformato a Lisbona, presta particolare attenzione alle regioni che presentano svantaggi naturali; sollecita la Commissione a mettere a punto una strategia globale, eliminando le disparità esistenti tra gli Stati membri nel trattamento di queste zone e favorendo una strategia integrata, che tenga conto delle specificità nazionali e regionali;

4.   sottolinea che il sostegno delle zone con svantaggi naturali mira in particolare ad assicurare in modo duraturo e ubiquitario una gestione del territorio efficace e multifunzionale e, in tal modo, a far sì che le zone rurali restino un luogo vitale d'attività economica e d'insediamento abitativo;

5.   sottolinea la necessità di sfruttare queste zone svantaggiate non solo per produrre generi alimentari di alta qualità, ma anche per contribuire allo sviluppo economico complessivo, migliorando la qualità della vita e la stabilità demografica e sociale di queste zone;

6.   invita in tal senso la Commissione a tener conto anche delle implicazioni sociali della nuova classificazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali;

7.   precisa che la compensazione per le zone svantaggiate, a differenza delle misure agroambientali, non deve essere subordinata a impegni specifici supplementari sul metodo di gestione agricola che vadano al di là degli obblighi di condizionalità; ricorda che il regime ZS deve in linea di massima offrire una compensazione ad agricoltori che sono anche gestori del territorio, gravati da svantaggi naturali considerevoli che non sono compensati in quanto tali dal mercato;

8.   sottolinea tuttavia che le indennità ZS devono essere legate all'attiva coltivazione del suolo, cioè alla produzione di alimenti o ad attività a questa intimamente correlate;

9.   ritiene che gli otto parametri biofisici proposti dalla Commissione possano essere idonei in una certa misura per delimitare le zone caratterizzate da svantaggi naturali; sottolinea tuttavia che non sempre tali parametri potranno essere utilizzati per delimitare in modo obiettivo le zone caratterizzate da svantaggi naturali;

10.   riconosce tuttavia che criteri rigidi e puramente biofisici possono non essere idonei per tutte le zone d'Europa e possono comportare conseguenze non volute in termini delle zone che qualificano; raccomanda perciò che venga riesaminata, su base puramente obiettiva, l'opportunità di criteri socioeconomici quali la distanza dai mercati, la mancanza di servizi e lo spopolamento;

11.   sollecita la Commissione a tener conto di tutti i punti di vista che sono stati espressi durante le consultazioni con Stati membri, autorità regionali e locali e organizzazioni agricole riguardo alla definizione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali;

12.   ritiene in particolare che l'inclusione di un criterio geografico indicato come «isolamento» corrisponderebbe allo svantaggio naturale specifico rappresentato dalla distanza dai mercati, dalla grande lontananza e dal limitato accesso ai servizi;

13.   ritiene necessario rivedere la definizione del criterio «Soil Moisture Balance» (bilancio idrico del suolo) in modo da tenere conto delle differenziate condizioni agro-climatiche presenti nei vari paesi dell'Unione;

14.   ritiene che, per riconoscere le limitazioni che comportano i terreni umidi non lavorabili, l'inclusione di un criterio relativo ai «giorni di capacità di campo» consentirebbe di tener conto dell'interazione tra tipi di suolo e clima (ad esempio per riflettere adeguatamente le difficoltà del clima marittimo);

15.   chiede pertanto alla Commissione di proseguire le sue attività di ricerca e la sua analisi ai fini dell'inclusione nel nuovo regime ZS di eventuali criteri aggiuntivi, in modo da adattare meglio le sue proposte alle difficoltà pratiche incontrate dagli agricoltori e costruire un solido complesso di criteri che mantenga a lungo termine la sua validità;

16.   sottolinea ciò nondimeno che è imprescindibile, per un'attuazione pratica di questi criteri e la fissazione di valori limite realistici, che gli Stati membri e le regioni presentino i dati biofisici necessari con sufficiente accuratezza rispetto all'ambiente naturale; si esprime pertanto a favore del test pratico avviato dalla Commissione per i criteri proposti; esige che le carte dettagliate che gli Stati membri presenteranno siano utilizzate, se del caso, per adeguare alla realtà degli spazi naturali i valori limite dei criteri, definendo le zone caratterizzate da svantaggi naturali, e il limite del 66% proposti, a livello regionale o di Stati membri;

17.   sottolinea in particolare che, al fine di affrontare le interazioni tra i molti fattori praticamente determinanti, potrebbe rivelarsi necessario l'uso cumulativo dei criteri adottati; ciò consentirebbe a quelle zone svantaggiate che accumulano due o più svantaggi naturali di piccole o medie dimensioni di essere classificate come ZS anche qualora i singoli criteri non diano luogo a tale classificazione;

18.   sottolinea che la Commissione potrà assumere una posizione definitiva sulle unità territoriali di base prescelte, sui criteri e i valori limite solo quando gli Stati membri avranno presentato carte complete e dettagliate; sottolinea che, in mancanza dei risultati di tale simulazione, il valore limite del 66% proposto, così come i valori limite che definiscono i criteri stessi, devono essere considerati con notevole cautela e possono essere oggettivamente e opportunamente adeguati solo una volta rese disponibili le carte nazionali; invita pertanto la Commissione a esaminare tempestivamente i risultati della simulazione e, su questa base, ad elaborare immediatamente una comunicazione dettagliata sulla delimitazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali;

19.   sottolinea che, quando la mappa delle zone svantaggiate intermedie sarà stabilita, si dovrà tener conto anche dei criteri nazionali oggettivi affinché sia possibile adeguare la definizione delle zone alle specifiche condizioni di ciascun paese; ritiene che tale adeguamento debba essere eseguito in modo trasparente;

20.   considera necessario un certo grado di messa a punto nazionale volontaria dei criteri per il sostegno delle zone con svantaggi naturali per far adeguatamente fronte a situazioni geografiche in cui gli svantaggi naturali sono stati compensati da un intervento umano; sottolinea tuttavia che, quando la qualità delle terre è stata migliorata, si deve tener conto dell'onere di elevati costi di investimento e dei relativi costi di manutenzione, come il drenaggio e l'irrigazione; propone a questo proposito che siano utilizzati anche dati aziendali (ad esempio il reddito operativo e la produttività della terra), ma sottolinea che la decisione sui criteri da impiegare per la messa a punto deve spettare agli Stati membri dal momento che molti Stati membri hanno già sviluppato un sistema adeguato e appropriato di differenziazione che dovrebbe essere mantenuto;

21.   considera che i nuovi criteri potrebbero escludere talune zone con svantaggi naturali attualmente beneficiarie di sostegno; sottolinea che dovrebbe essere definito un adeguato periodo di ritiro progressivo del sostegno, per consentire alle regioni interessate di adeguarsi alla nuova situazione;

22.   sottolinea che le zone che hanno superato gli svantaggi naturali della terra attraverso tecniche agricole non dovrebbero essere definitivamente rimosse, soprattutto se registrano ancora un basso reddito agricolo o alternative di produzione molto scarse, e invita la Commissione ad assicurare una transizione agevole per tali aree;

23.   chiede che, qualora si prevedano procedure tecniche volte a compensare gli svantaggi naturali, non ci si limiti a tenere conto dei vantaggi a breve termine, ma si sottopongano tali procedure alla valutazione dell'impatto sulla sostenibilità;

24.   sottolinea la responsabilità degli Stati membri nell'identificare zone con svantaggi naturali e definire programmi equilibrati per lo sviluppo delle aree rurali; sottolinea la necessità di una piena partecipazione delle autorità regionali e locali in questo processo; sottolinea nel contempo la necessità che tali decisioni a livello nazionale e regionale siano notificate alla Commissione o da questa approvate;

25.   sottolinea che la riforma concernente le zone con svantaggi naturali costituisce una parte essenziale dello sviluppo futuro della politica agricola comune dell'Unione europea;

26.   invita la Commissione ad elaborare, entro un anno, un testo legislativo distinto sull'agricoltura nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali;

27.   chiede che la revisione del regime delle zone svantaggiate abbia luogo di concerto con le discussioni della riforma della PAC nel suo complesso, al fine di garantire la coerenza nella progettazione dei nuovi sistemi di sostegno per gli agricoltori, soprattutto in relazione al nuovo pagamento unico per azienda;

28.   è cosciente delle implicazioni che l'esercizio di ridefinizione delle zone svantaggiate intermedie potrebbe avere per la progettazione futura degli aiuti della PAC ed invita quindi la Commissione a tener conto di tutte le posizioni espresse durante la consultazione pubblica da parte sia degli Stati membri che delle autorità regionali e locali autorità e delle associazioni di agricoltori interessate;

29.   chiede la protezione della parte di bilancio europeo destinata alle zone svantaggiate e sollecita gli Stati membri ad avvalersi pienamente delle opportunità di cofinanziamento per le zone svantaggiate, come uno dei più efficaci e importanti regimi di sviluppo rurale;

30.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

(1) Corte dei conti europea: Relazione speciale n. 4/2003 dell'ECA GU C 151 del 27.6.2003.
(2) Da 16 EUR/ha in Spagna sino a 250 EUR/ha a Malta.


Una nuova agenda digitale per l'Europa: 2015.eu
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu (2009/2225(INI))
P7_TA(2010)0133A7-0066/2010

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Relazione sulla competitività digitale in Europa: Principali risultati della strategia i2010 nel periodo 2005-2009» (COM(2009)0390),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE» (COM(2009)0557),

–   vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione(1),

–   vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 dal titolo «Verso una politica europea sullo spettro radio»(2),

–   vista la sua risoluzione del 19 giugno 2007 sulla creazione di una politica europea per la banda larga(3),

–   vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale(4),

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0066/2010),

A.   considerando che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) permeano praticamente tutti gli aspetti della nostra vita e sono strettamente connesse con il nostro desiderio di un'economia prospera e competitiva, di salvaguardia dell'ambiente e di una società più democratica, aperta e inclusiva,

B.   considerando che l'Europa deve assumere un ruolo di guida nell'applicazione delle TIC, apportando maggiore valore ai propri cittadini e alle proprie imprese; considerando che l'impiego delle TIC contribuisce a far fronte alle attuali sfide strutturali, consentendo una crescita economica sostenibile,

C.   considerando che l'Europa coglierà i frutti di questa rivoluzione digitale solo se tutti i cittadini dell'UE sono mobilitati e hanno la facoltà di partecipare a pieno titolo alla nuova società digitale e solo se l'individuo è posto al centro dell'azione politica; considerando che questa rivoluzione digitale non può più essere intesa come un'evoluzione del passato industriale, bensì come un processo di radicale trasformazione,

D.   considerando che lo sviluppo della società digitale dovrebbe essere inclusivo e accessibile a tutti i cittadini dell'UE e dovrebbe essere supportato da politiche efficaci volte a colmare il divario digitale all'interno dell'UE, consentendo a più cittadini con competenze informatiche di utilizzare appieno le opportunità offerte dalle TIC,

E.   considerando che la banda larga è disponibile per oltre il 90% della popolazione dell'Unione europea, ma è utilizzata soltanto nel 50% delle famiglie,

F.   considerando che dei mercati delle comunicazioni competitivi sono importanti per garantire agli utenti i massimi benefici in termini di scelta, qualità e prezzi accessibili,

G.   considerando che il potenziale dell'Europa è indissolubilmente collegato alle capacità della sua popolazione, della sua forza lavoro e delle sue organizzazioni e che senza qualifiche si può ricavare solo un limitato valore aggiunto economico e sociale dalle tecnologie e dalle infrastrutture TIC,

H.   considerando che le TIC possono svolgere un ruolo determinante nel portare uno sviluppo sostenibile positivo nei paesi in tutto il mondo e nel contrastare la povertà e le diseguaglianze sociali ed economiche,

I.   considerando che i cittadini si asterranno dall'interagire, dall'esprimere liberamente le proprie opinioni e dal partecipare a transazioni se non hanno sufficiente fiducia nel quadro giuridico del nuovo spazio digitale; che la garanzia e l'affermazione dei diritti fondamentali in tale contesto è una condizione essenziale per ottenere la fiducia dei cittadini, che la garanzia della protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e altri diritti è una condizione essenziale per ottenere la fiducia delle imprese,

J.   considerando che i crimini informatici, quali l'incitamento a commettere atti terroristici, i crimini dettati dall'odio e la pedopornografia sono aumentati e mettono in pericolo i singoli, tra cui i minori,

K.   considerando che i settori culturali e creativi europei non svolgono soltanto un ruolo essenziale per la promozione della diversità culturale, il pluralismo dei media e la democrazia partecipativa in Europa, ma costituiscono anche un importante motore della crescita sostenibile e della ripresa economica dell'Unione europea; considerando che occorre prestare particolare attenzione alle specificità culturali e linguistiche nel dibattito sulla creazione di un mercato unico nel settore dei contenuti creativi,

L.   considerando che la società democratica europea, la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico e l'accesso alle informazioni nel mondo digitale dipendono da un settore della stampa dinamico e competitivo quale quarto pilastro della democrazia,

M.   considerando che i progressi insufficienti in materia di creazione, diffusione e utilizzazione delle TIC sono responsabili di un ritardo di crescita e di produttività e che le giovani imprese con un elevato potenziale di crescita, attive nelle innovazioni delle TIC faticano a inserirsi stabilmente sui mercati,

N.   considerando che i settori privato e pubblico devono investire in piattaforme e servizi innovativi, quali, per esempio, «cloud computing», eHealth, contatori intelligenti, mobilità intelligente e così via; che rafforzare il mercato unico europeo accrescerà l'interesse negli investimenti nell'economia e nei mercati europei e porterà a ulteriori economie di scala,

O.   considerando che non abbiamo ancora raggiunto un mercato unico digitale pienamente funzionante per i servizi on line e di comunicazione in Europa; che la libera circolazione dei servizi digitali e del commercio elettronico transfrontaliero è oggi gravemente ostacolata da norme frammentate a livello nazionale, che le società e i servizi pubblici europei ricaveranno benefici economici e sociali dall'uso di servizi e applicazioni avanzati del settore TIC,

P.   considerando che Internet è il canale al dettaglio dalla crescita più rapida, ma il divario tra commercio elettronico nazionale e transfrontaliero nell'UE sta aumentando; che esistono grandi possibilità di notevole risparmio per i cittadini dell'UE grazie al commercio elettronico transfrontaliero, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),

1.   invita la Commissione a presentare una proposta per un'agenda digitale ambiziosa e un piano d'azione globale che consenta all'Europa di progredire verso una società digitale aperta e prospera e offra prospettive economiche, sociali e culturali a tutti i cittadini dell'Unione europea; propone che questa nuova agenda digitale sia denominata «agenda 2015.eu » e si basi sul modello della spirale virtuosa 2015.eu;

2.   sottolinea l'importanza di proseguire gli sforzi per garantire un accesso universale e ad alta velocità alla banda larga fissa e mobile per tutti i cittadini e i consumatori, preservando nel contempo la concorrenza a beneficio di questi ultimi; sottolinea che ciò richiede politiche mirate che promuovano la concorrenza, investimenti efficaci e l'innovazione in infrastrutture d'accesso nuove e migliorate e favoriscano la scelta dei consumatori fornendo un accesso a condizioni eque e a prezzi competitivi per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro ubicazione, garantendo in tal modo che nessun cittadino europeo risulti escluso;

3.   ritiene che, entro il 2013, ogni famiglia dell'UE dovrebbe avere accesso a Internet a banda larga a prezzi competitivi; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere tutti gli strumenti politici disponibili per ottenere la banda larga per tutti i cittadini europei, tra cui il ricorso ai Fondi strutturali europei e al dividendo digitale per estendere la copertura e la qualità della banda larga mobile; invita gli Stati membri a dare nuovo impulso alla strategia europea concernente la banda larga ad alta velocità, segnatamente procedendo a un aggiornamento degli obiettivi nazionali per la copertura a banda larga e ad alta velocità;

4.   osserva che le norme sugli aiuti di Stato presentano alcune ambiguità che potrebbero avere ripercussioni sui servizi a banda larga sostenuti dalla Comunità, in particolare per quanto concerne la capacità delle autorità pubbliche di consolidare la propria domanda di rete quale base per nuovi investimenti; chiede alla Commissione di occuparsi con urgenza di questa problematica;

5.   rammenta la necessità di prestare adeguata attenzione alle zone rurali, alle zone in transizione industriale e alle regioni che soffrono di gravi svantaggi permanenti, naturali o demografici, come le regioni ultraperiferiche; ritiene che la soluzione più appropriata per garantire un'effettiva offerta della copertura a banda larga (e relativo accesso alla stessa) per i cittadini di tali regioni entro una scadenza accettabile e a un costo ragionevole sia rappresentata dalle tecnologie senza fili, quali il satellite, che consentono un'immediata connettività universale alla dorsale Internet;

6.   ricorda che gli obblighi del servizio universale corrispondono a un insieme minimo di servizi di qualità specifica ai quali tutti gli utenti finali dovrebbero avere accesso ad un prezzo accessibile, senza provocare distorsioni della concorrenza e senza imporre un onere aggiuntivo a carico di consumatori e operatori; esorta la Commissione a introdurre senza indugio la revisione del servizio universale attesa da lungo tempo;

7.   sottolinea l'importanza di garantire agli utenti finali disabili un accesso equivalente a quello offerto agli altri utenti finali, come raccomandato dal Parlamento europeo nel quadro della revisione della direttiva sul servizio universale e i diritti degli utenti; chiede alla Commissione di tenere nel massimo conto le esigenze degli utenti disabili nella «agenda 2015.eu»;

8.   invita la Commissione a condurre una valutazione d'impatto per verificare come realizzare la portabilità del numero nell'UE;

9.   sottolinea l'importanza che l'Europa mantenga il primato di «continente mobile» nel mondo e che il 75% degli abbonati alla telefonia mobile diventi utente della banda larga mobile entro il 2015;

10.   rammenta la necessità di accelerare l'introduzione armonizzata dello spettro del dividendo digitale in modo non discriminatorio, senza compromettere i servizi di radiodiffusione esistenti e rafforzati;

11.   invita la Commissione ad affrontare, mediante il comitato sullo spettro radio, i requisiti pratici e tecnici al fine di garantire la disponibilità tempestiva dello spettro, con sufficiente flessibilità, per consentire l'introduzione di nuove tecnologie e servizi tra cui la banda larga mobile; invita la Commissione a elaborare una relazione riguardo alla concorrenza e agli sviluppi del mercato delle frequenze;

12.   sottolinea la necessità di approfondire la valutazione e la ricerca riguardo alla potenziale interferenza tra utenti dello spettro attuali e futuri, al fine di mitigare gli eventuali effetti negativi per i consumatori;

13.   ritiene che, a fronte di un aumento delle percentuali di accesso a Internet, gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire che il 50% delle famiglie dell'UE sia collegato alle reti ad alta velocità entro il 2015 (il 100% entro il 2020), creando per gli utenti finali una situazione affidabile e migliore, in linea con le aspettative e le esigenze dei consumatori; rammenta che un appropriato quadro politico è essenziale per consentire gli investimenti privati, preservare la concorrenza e ampliare la scelta dei consumatori;

14.   invita gli Stati membri a recepire il nuovo quadro normativo concernente le comunicazioni elettroniche entro il termine stabilito, ad attuarlo pienamente e a conferire competenze adeguate ai regolatori nazionali; sottolinea che il nuovo quadro prevede un contesto normativo coerente e prevedibile che stimola gli investimenti e promuove mercati competitivi di reti, prodotti e servizi del settore TIC, contribuendo a un mercato unico rafforzato dei servizi della società dell'informazione; insiste sul fatto che qualsiasi orientamento sull'applicazione del pacchetto telecomunicazioni per le reti NGA (Next Generation Access) deve dare pieno effetto ai concetti introdotti nelle direttive per promuovere la realizzazione di tali reti;

15.   ritiene che occorra rafforzare l'efficacia del coordinamento normativo garantendo la piena operatività dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) quanto prima;

16.   invita le parti interessate ad adottare modelli aperti affinché l'introduzione di reti di comunicazioni contribuisca a stimolare l'innovazione e a guidare la domanda;

17.   rammenta la necessità di una regolamentazione trasparente e prevedibile ed esorta la Commissione a continuare a integrare i principi per legiferare meglio nella preparazione di iniziative legislative e non legislative, in particolare attraverso valutazioni dell'impatto mirate e tempestive;

18.   rammenta che l'interoperabilità e l'accessibilità sono interconnesse e sono le basi su cui sarà costruita un'efficiente società dell'informazione, affinché prodotti, infrastrutture e servizi interagiscano tra loro, consentendo agli europei di accedere a servizi e dati indipendentemente dal software che utilizzano;

19.   insiste sul fatto che le competenze digitali sono di fondamentale importanza per una società digitale inclusiva e che tutti i cittadini dell'Unione europea dovrebbero disporre degli incentivi per sviluppare le apposite competenze digitali; sottolinea che le competenze digitali dovrebbero contribuire all'inclusione nella società delle persone svantaggiate, quali ad esempio anziani e persone a basso reddito; esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le disparità tra gruppi diversi della società in termini di alfabetizzazione digitale e uso di Internet, il cosiddetto secondo divario digitale emergente; ribadisce l'impegno fondamentale di dimezzare il divario relativo all'alfabetizzazione e alla competenza digitale entro il 2015;

20.   chiede che nell'impiego dei sistemi TIC si rispettino la trasparenza, l'accessibilità e le pari opportunità, per migliorare la facilità d'uso di tali tecnologie per il maggior numero di cittadini europei;

21.   sottolinea che tutte le scuole primarie e secondarie devono disporre di connessioni Internet affidabili e di qualità entro il 2013 e di connessioni Internet ad alta velocità entro il 2015, con il sostegno della politica regionale e di coesione ove opportuno; sottolinea che la formazione nel settore delle TIC e l'e-learning dovrebbero diventare parte integrante delle attività di apprendimento permanente, creando programmi di istruzione e formazione migliori e accessibili;

22.   riconosce l'importanza dell'e-learning come metodo di formazione adeguato alle innovazioni TIC, che può rispondere alle esigenze di quanti non abbiano facilmente accesso agli strumenti formativi convenzionali, ma sottolinea che lo scambio di informazioni tra insegnanti, studenti e altre parti interessate è un presupposto essenziale; è del parere che debbano essere inoltre incoraggiati gli scambi internazionali, affinché gli istituti d'insegnamento possano riconquistare il loro importante ruolo nel promuovere la comprensione tra i popoli;

23.   raccomanda di introdurre il concetto di alfabetizzazione digitale nei sistemi di istruzione a partire già dal livello pre-elementare, parallelamente alle lingue straniere, con l'obiettivo di formare utenti esperti il più presto possibile;

24.   sottolinea l'importanza di conferire ai cittadini dell'UE competenze digitali che permettano loro di sfruttare appieno i vantaggi della partecipazione alla società digitale; ribadisce la necessità di garantire che conoscenza, competenze, abilità e creatività della forza lavoro europea rispondano allo standard più elevato a livello mondiale e siano costantemente aggiornate; ritiene che l'alfabetizzazione e le competenze digitali dovrebbero costituire aspetti centrali delle politiche dell'UE in quanto sono i motori principali della società dell'innovazione europea;

25.   propone il lancio di un «piano d'azione per l'alfabetizzazione digitale» a livello dell'UE e degli Stati membri, che comprenda specifiche opportunità di formazione inerenti all'alfabetizzazione digitale per disoccupati e gruppi a rischio di esclusione, incentivi per iniziative del settore privato volte a fornire a tutti i dipendenti una formazione per acquisire competenze digitali, un'iniziativa europea «Be smart on line!» per familiarizzare tutti gli studenti, compresi quelli impegnati nell'apprendimento permanente e nella formazione professionale, con un uso sicuro delle TIC e dei servizi on line, nonché un sistema comune di certificazione delle TIC a livello UE;

26.   esorta gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per indurre i giovani professionisti a scegliere le TIC come carriera; invita gli Stati membri nel frattempo a porre maggiormente l'accento su materie attinenti alle scienze naturali, quali matematica e fisica, nei loro programmi nazionali d'istruzione per gli alunni della scuola primaria; ritiene che, data l'autentica e urgente necessità di azione per rispondere alla domanda di competenze nel settore delle TIC in Europa a breve e medio termine, occorrerà una banca dati più adeguata per verificare le competenze elettroniche; esorta le istituzioni dell'UE a intraprendere azioni al fine di creare tale banca dati;

27.   sottolinea che tutti i cittadini dell'UE dovrebbero essere resi consapevoli dei loro diritti e obblighi digitali fondamentali attraverso una Carta europea dei diritti dei cittadini e dei consumatori in ambito digitale; ritiene che tale carta dovrebbe consolidare l'acquis comunitario e includere in particolare i diritti dei consumatori, relativi alla protezione della vita privata, gli utenti vulnerabili e i contenuti digitali, nonché garantire adeguate prestazioni di interoperabilità; ribadisce che i diritti nel contesto digitale dovrebbero essere considerati nel quadro complessivo dei diritti fondamentali;

28.   è fermamente convinto che la tutela della privacy costituisca un valore fondamentale e che tutti gli utenti debbano avere il controllo dei propri dati personali, compreso il «diritto di essere dimenticati»; sollecita la Commissione a tenere conto non solo degli aspetti di protezione dei dati e di privacy in quanto tali, ma anche, in particolare, delle esigenze specifiche dei minori e dei giovani adulti riguardo a tali aspetti; invita la Commissione a presentare una proposta per l'adeguamento della direttiva sulla protezione dei dati all'attuale contesto digitale;

29.   invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere ulteriori azioni per migliorare la sicurezza digitale, combattere la criminalità informatica e lo spam, rafforzare la fiducia dei consumatori e proteggere lo spazio informatico dell'Unione europea da qualsiasi tipo di reato o infrazione; li invita inoltre ad avviare e promuovere con efficacia la cooperazione internazionale in quest'area; rammenta agli Stati membri che quasi la metà degli stessi non ha ancora ratificato la convenzione sulla cibercriminalità del Consiglio d'Europa e invita tutti gli Stati membri a ratificare e ad attuare tale convenzione;

30.   esorta gli Stati membri ad adottare misure volte a far sì che tutti i cittadini in Europa dispongano di un'identificazione elettronica sicura;

31.   insiste sulla necessità di salvaguardare un Internet aperto, in cui i cittadini abbiano il diritto e l'utenza commerciale sia in grado di accedere all'informazione e di diffonderla o di eseguire le applicazioni e i servizi di loro scelta, come stabilito nel nuovo quadro normativo; invita la Commissione, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorità nazionali di regolamentazione (NRA) a promuovere le disposizioni sulla «neutralità della rete», a seguirne da vicino l'applicazione armonizzata e a riferire al Parlamento europeo entro la fine del 2010; ritiene che la legislazione dell'UE debba salvaguardare la disposizione detta «semplice trasporto» («mere conduit») contenuta nella direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) quale elemento cruciale per consentire una concorrenza libera e aperta sul mercato digitale;

32.   sottolinea che il pluralismo, la libertà di stampa e il rispetto per la diversità culturale sono valori fondamentali e obiettivi finali dell'Unione europea; esorta pertanto la Commissione europea a garantire che tutte le proposte politiche dell'UE siano conformi a questi valori e obiettivi;

33.   accoglie con favore la rapida attuazione della normativa sul roaming; sottolinea l'ulteriore necessità di un monitoraggio costante dei prezzi del roaming sui portatili nell'UE, compresi i prezzi del roaming di dati, invita il BEREC a effettuare un'analisi indipendente per valutare metodologie diverse dalla regolamentazione dei prezzi, che potrebbero essere utilizzate per creare un mercato interno competitivo per il roaming; invita la Commissione, sulla base dell'analisi del BEREC e della sua verifica, a proporre entro il 2013 una soluzione a lungo termine per il problema del roaming per garantire che il mercato interno del roaming funzioni correttamente, sia orientato alle esigenze del consumatore e sia concorrenziale, e possa pertanto portare a un abbassamento delle tariffe;

34.   sottolinea che i servizi digitali possono contribuire a far sì che l'Europa sfrutti pienamente il mercato interno; chiede una politica efficace per un mercato unico digitale che renda i servizi on line in Europa maggiormente competitivi, accessibili, transfrontalieri e trasparenti, offrendo il più alto livello possibile di tutela dei consumatori e mettendo fine alla discriminazione territoriale; invita le istituzioni dell'UE a eliminare, entro il 2013, i principali ostacoli normativi e amministrativi alle transazioni transfrontaliere on line; invita la Commissione a migliorare la sua revisione in corso dell'acquis comunitario che incide sul mercato unico digitale e a proporre provvedimenti legislativi mirati concernenti i principali ostacoli;

35.   chiede che sia realizzato uno studio sull'armonizzazione delle norme all'interno dell'UE al fine di promuovere un mercato comune del cloud computing e dell'e-commerce;

36.   esorta la Commissione a prendere in considerazione misure volte ad accrescere ulteriormente la trasparenza dei termini e delle condizioni del commercio on line e l'efficacia dell'applicazione e del ricorso transfrontalieri; sottolinea che uno sviluppo positivo del commercio on line richiede una distribuzione efficiente di prodotti e merci ed evidenzia pertanto la necessità di una rapida attuazione della terza direttiva postale (2008/6/CE);

37.   ritiene che gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario ambiente digitale alle imprese, in particolare alle PMI; invita gli Stati membri ad istituire uno sportello unico per l'IVA al fine di facilitare l'e-commerce transfrontaliero per PMI e imprenditori e chiede alla Commissione di sostenere un ampio uso delle fatture elettroniche;

38.   esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che, entro il 2015, almeno il 50% degli appalti pubblici sia attuato attraverso strumenti elettronici, come indicato nel piano d'azione stabilito in occasione della conferenza ministeriale sull'e-governement, svoltasi a Manchester nel 2005;

39.   ritiene che, a quasi un decennio dalla loro adozione, le direttive che istituiscono il quadro giuridico per la società dell'informazione appaiano obsolete a causa della maggiore complessità del contesto on line, dell'introduzione di nuove tecnologie e del fatto che i dati dei cittadini dell'Unione europea sono trattati in misura crescente al di fuori dell'UE; ritiene che, mentre le questioni giuridiche derivanti da alcune direttive possono essere risolte con un aggiornamento progressivo, altre direttive hanno bisogno di una revisione più sostanziale ed è necessario adottare un quadro internazionale per la protezione dei dati;

40.   sottolinea l'interesse che il passaggio al digitale dei servizi pubblici (e-government) potrebbe rivestire per i cittadini e le imprese, consentendo un'offerta di servizi pubblici più efficace e personalizzata; invita gli Stati membri a sfruttare gli strumenti delle TIC per migliorare la trasparenza e la responsabilità dell'azione governativa e per contribuire a una democrazia maggiormente partecipativa che coinvolga tutti i gruppi socioeconomici, sensibilizzando i nuovi utenti e rafforzando la fiducia e la sicurezza; invita gli Stati membri a elaborare piani nazionali per il passaggio dei servizi pubblici al digitale, che dovrebbero includere obiettivi e misure affinché entro il 2015 tutti i servizi pubblici siano on line e accessibili ai disabili;

41.   sottolinea l'importanza della banda larga per la salute dei cittadini europei, in quanto consente l'uso di tecnologie dell'informazione efficienti in campo sanitario, aumenta la qualità dell'assistenza, estende la copertura geografica dell'assistenza sanitaria alle zone rurali insulari, di montagna e a bassa densità di popolazione, facilita l'assistenza domiciliare e riduce le cure non necessarie e i trasferimenti costosi dei pazienti; ricorda che la banda larga può altresì contribuire a proteggere i cittadini europei facilitando e promuovendo informazioni e procedure in materia di sicurezza pubblica, risposta ai disastri e recupero;

42.   sottolinea che le TIC assumono particolare importanza per i disabili poiché tali soggetti necessitano, per svolgere le proprie attività quotidiane, di maggiore assistenza tecnologica rispetto agli altri utenti; ritiene che è un diritto dei disabili partecipare, in condizioni di pari opportunità, al rapido sviluppo dei prodotti e dei servizi derivanti dalle nuove tecnologie, poiché ciò consentirà loro di partecipare a una società dell'informazione senza esclusioni né barriere;

43.   sottolinea la necessità di sviluppare una «quinta libertà» che consenta la libera circolazione dei contenuti e delle conoscenze e di conseguire, entro il 2015, un quadro giuridico convergente e rispettoso del consumatore, per l'accesso al contenuto digitale in Europa, che migliorerebbe la sicurezza dei consumatori e permetterebbe di conseguire un giusto equilibrio tra i diritti dei titolari dei diritti e l'accesso del pubblico ai contenuti e alle conoscenze; invita l'UE, per stare al passo con lo sviluppo tecnologico, ad accelerare il dibattito sul diritto d'autore e ad analizzare l'impatto di un titolo sul diritto d'autore UE all'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di fornire una tutela uniforme dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione, sia on line sia off line;

44.   riconosce che le industrie europee del settore creativo e culturale non solo svolgono un ruolo fondamentale promuovendo la diversità culturale, il pluralismo dei media e la democrazia partecipativa in Europa, ma costituiscono anche un importante motore per la crescita sostenibile in Europa e possono svolgere quindi un ruolo decisivo nella ripresa economica dell'Unione europea; prende atto della necessità di promuovere un ambiente che continui a incoraggiare l'industria del settore creativo; esorta la Commissione, a tale riguardo, ad attuare la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali in tutte le iniziative politiche connesse all'agenda del digitale;

45.   sottolinea che un'agenda europea del digitale deve promuovere la produzione e la diffusione di contenuti di alta qualità e culturalmente diversificati nell'UE, al fine di motivare l'insieme dei cittadini europei ad adottare tecnologie digitali quali Internet e di ottimizzare i vantaggi che essi possono trarre da tali tecnologie sul piano culturale e sociale; raccomanda di avviare una campagna di informazione a livello dell'UE, volta a conseguire un più elevato livello di consapevolezza, in particolare mediante lo sviluppo e la diffusione di contenuti culturali digitali; invita la Commissione, nel quadro del suo programma di lavoro legislativo, a valutare l'ipotesi di consentire agli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta alla distribuzione on line dei beni culturali;

46.   sottolinea che Internet, che offre molte nuove opportunità per quanto riguarda la circolazione e l'accesso ai prodotti del lavoro creativo, pone anche nuove sfide in relazione alla protezione dello spazio informatico dell'Unione europea da nuovi tipi di reati o infrazioni; nota che le sanzioni, quale possibile strumento nel settore dell'attuazione dei diritti d'autore, dovrebbero essere dirette, in linea di principio, contro chi ne fa un uso commerciale piuttosto che contro i singoli cittadini;

47.   ritiene che, alla luce delle nuove tecnologie, dei nuovi strumenti di fornitura digitale e del mutato comportamento dei consumatori, l'UE debba promuovere politiche dell'offerta e prendere in considerazione un ulteriore sviluppo delle norme in materia di autorizzazione e concessione in licenza del diritto d'autore; auspica un sistema di autorizzazione e di gestione dei diritti migliore, più efficace, più coerente e trasparente per opere musicali e audiovisive e una maggiore trasparenza e competitività tra società di gestione collettiva;

48.   sottolinea che nella nuova agenda del digitale si dovrà prestare maggiore attenzione alla digitalizzazione dello straordinario patrimonio culturale europeo, nonché a migliorarne l'accesso per i cittadini; sollecita gli Stati membri ad offrire un adeguato sostegno finanziario alla politica di digitalizzazione dell'Unione europea, incoraggiando nel contempo la Commissione e gli Stati membri a trovare soluzioni adeguate per gli attuali ostacoli giuridici;

49.   esprime profonda preoccupazione per il futuro del progetto della biblioteca digitale europea, a meno che non intervengano cambiamenti radicali riguardo a formato digitale della biblioteca, gestione, efficienza, praticabilità, utilità e mediatizzazione su larga scala del progetto;

50.   ritiene che, oltre a una diffusione sistematica delle TIC, sia essenziale promuovere l'eccellenza della ricerca sulle TIC e sostenere gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione collaborativa ad alto rischio nel campo delle TIC; sottolinea che l'Europa dovrebbe essere all'avanguardia nello sviluppo delle tecnologie Internet, del «cloud computing», degli ambienti intelligenti e dei supercomputer e nelle applicazioni TIC a basse emissioni di carbonio; propone che la dotazione finanziaria dell'UE per la ricerca sulle TIC sia raddoppiata e che nelle prossime prospettive finanziarie sia quadruplicata la dotazione finanziaria destinata all'adozione delle TIC;

51.   deplora il fatto che, nell'attrarre, sviluppare e trattenere il talento accademico nelle TIC, l'Europa continui ad essere in ritardo rispetto ad altri importanti mercati e subisca una notevole fuga di cervelli a causa delle migliori condizioni di lavoro offerte negli USA ad accademici e ricercatori; sottolinea che, per affrontare il problema, l'Europa deve collaborare con il mondo accademico e industriale per elaborare un programma dinamico sullo sviluppo delle carriere, che sostenga il ruolo vitale della comunità di ricerca scientifica in una strategia di innovazione ampliata per le TIC di livello mondiale;

52.   ritiene che entro il 2015 tutti gli istituti e tutte le infrastrutture di ricerca europei debbano essere collegati da reti di trasmissione a velocità ultra elevata Gbps, creando un intranet comunitario della ricerca europea;

53.   invita a potenziare gli investimenti nell'uso del software open source nell'UE;

54.   chiede nuovi investimenti nel settore della ricerca al fine di migliorare l'applicazione degli strumenti digitali esistenti e di garantire l'accesso di tutti i cittadini ai prodotti culturali;

55.   è preoccupato per la burocrazia che caratterizza il programma quadro dell'UE; invita la Commissione ad eliminare le pastoie burocratiche ristrutturando le procedure del programma quadro senza pregiudicarlo e creando un comitato degli utenti;

56.   invita la Commissione a valutare insieme agli Stati membri in che modo le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE sugli appalti pubblici e la loro trasposizione sostengano la ricerca e l'innovazione e, se del caso, a individuare le migliori prassi; invita la Commissione e gli Stati membri a riflettere sullo sviluppo di indici relativi all'innovazione negli appalti pubblici;

57.   ricorda che la futura competitività dell'Europa e la sua capacità di ripresa dall'attuale crisi economica dipendono in gran parte dalla sua efficacia nel promuovere una diffusione generale e sistematica delle TIC nelle imprese; rammenta, tuttavia, che il divario tra le grandi imprese e le PMI è tuttora notevole e richiama l'attenzione in particolare sulle garanzie necessarie ad assicurare che le microimprese e le piccole imprese non restino escluse dai benefici connessi all'evoluzione delle TIC; chiede agli Stati membri e alla Commissione di rafforzare le misure di sostegno alle PMI per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti delle TIC al fine di stimolare la loro produttività;

58.   esorta la Commissione a presentare un piano digitale per promuovere opportunità lavorative on line, inteso principalmente a offrire alternative alle persone diventate di recente disoccupate nel contesto della crisi finanziaria; ritiene che il piano dovrebbe rendere disponibili software e hardware accessibili insieme a connessione e a consulenza gratuite relativamente a Internet;

59.   ritiene che l'agenda 2015.eu debba mirare all'integrazione delle TIC per un'economia a basse emissioni di carbonio; chiede che l'uso delle tecnologie TIC consegua gli obiettivi 20-20-20 della strategia per il cambiamento climatico; ritiene che mettere in atto applicazioni quali reti elettriche intelligenti, contatori intelligenti, mobilità intelligente, automobili intelligenti, gestione idrica intelligente e eHealth debba essere considerata l'iniziativa chiave di 2015.eu; rileva inoltre che l'impronta del settore TIC dovrebbe essere ridotta del 50% entro il 2015;

60.   ritiene che il commercio internazionale debba essere guidato dal principio del commercio equo, con l'obiettivo di pervenire a un adeguato equilibrio tra l'apertura di mercati e la legittima protezione dei vari settori economici, prestando particolare attenzione alle condizioni lavorative e sociali;

61.   ritiene che l'appropriazione dell'agenda 2015.eu da parte di tutti i livelli politici e geografici (UE, nazionale e regionale) nello spirito della governance multilivello, nonché la visibilità politica siano assolutamente indispensabili per una sua efficace attuazione; propone al riguardo che siano organizzati periodicamente incontri al vertice sull'agenda digitale per esaminare i progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri e per imprimere un nuovo slancio a livello politico;

62.   richiama l'attenzione della Commissione specificamente sulla necessità di fissare obiettivi e traguardi «smart» (specifici, misurabili, appropriati, realistici e tempestivi) e di adottare un piano d'azione per mobilitare tutti gli strumenti idonei dell'UE: finanziamento, strumenti giuridici non vincolanti, misure esecutive e, se necessario, normative ad hoc in tutti i settori politici pertinenti (ossia le politiche in materia di comunicazioni elettroniche, istruzione, ricerca, innovazione, coesione); invita la Commissione a procedere a un riesame sistematico dei risultati conseguiti dalla strategia 2015.eu sulla base di un'ampia gamma di indicatori che consentano di eseguire un'analisi quantitativa e qualitativa delle conseguenze sociali ed economiche; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire un coordinamento appropriato tra i programmi dell'UE, nazionali e regionali in quest'ambito;

63.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 133.
(2) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 364.
(3) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 87.
(4) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 370.


Discarico 2008: Commissione
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Decisione
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Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))
P7_TA(2010)0134A7-0099/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(2),

–   visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2008» (COM(2009)0256),

–   visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2009)0419) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1102),

–   vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2008 (SEC(2010)0178 e SEC(2010)0196),

–   visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 (COM(2006)0194),

–   visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(3),

–   vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

–   visti il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009), la relazione sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione (SEC(2008)0259),

–   vista la relazione d'impatto relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2009)0043),

–   visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari(4),

–   visti il piano d'azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (COM(2008)0097) e la relazione intermedia sul seguito dato al piano d'azione (SEC(2009)1463),

–   visti la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2009)0402) e il documento giustificativo a corredo di tale relazione (SEC(2009)1074),

–   visti la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2009)0401) e il documento giustificativo a corredo di tale relazione (SEC(2009)1073),

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(5),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(6),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un'interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   viste le norme internazionali di revisione contabile e le norme contabili internazionali, in particolare quelle applicabili al settore pubblico,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7–0099/2010),

A.   considerando che a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.   concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(8),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(9),

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2008,

–   visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2008» (COM(2009)0256),

–   visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2009)0419) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1102),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(10),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(11),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un'interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2008 (5828/2010 – C7–0055/2010),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(12), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

–   visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(13), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–   visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(14), in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

–   vista la decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(15),

–   visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7–0099/2010),

A.   considerando che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione per l'esercizio 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(16),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(17),

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione relativi all'esercizio 2008,

–   visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2008» (COM(2009)0256),

–   vista la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2009)0419) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1102),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(18),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(19),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un'interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(20), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

–   visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(21), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–   visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(22), in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

–   vista la decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(23),

–   vista la decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione(24),

–   visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7–0099/2010),

A.   considerando che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

4.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(25),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(26),

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori relativi all'esercizio 2008,

–   visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2008» (COM(2009)0256),

–   visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2009)0419) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1102),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(27),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(28),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un'interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(29), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

–   visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(30), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–   visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(31), in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

–   vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(32),

–   vista la decisione 2008/544/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» in «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori»(33),

–   visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7–0099/2010),

A.   considerando che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

5.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l'esercizio 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(34),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(35),

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto relativi all'esercizio 2008,

–   visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2008» (COM(2009)0256),

–   visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2009)0419) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1102),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Agenzia(36),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(37),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un'interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(38), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

–   visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(39), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–   visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(40), in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

–   vista la decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006 , che istituisce l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(41),

–   visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7–0099/2010),

A.   considerando che, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

6.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008, sezione III – Commissione (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(42),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(43),

–   visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2008» (COM(2009)0256),

–   vista la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico, (COM(2009)0419) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1102),

–   vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2008 (SEC(2010)0178 e SEC(2010)0196),

–   visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 (COM(2006)0194),

–   visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(44),

–   vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

–   visti il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009), la relazione sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione (SEC(2008)0259),

–   vista la relazione d'impatto relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2009)0043),

–   visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari(45),

–   visti il piano d'azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (COM(2008)0097) e la relazione intermedia sul seguito dato al piano d'azione (SEC(2009)1463),

–   visti la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2009)0402) e il documento giustificativo a corredo di tale relazione (SEC(2009)1074),

–   visti la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2009)0401) e il documento giustificativo a corredo di tale relazione (SEC(2009)1073),

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008, accompagnata dalle risposte delle istituzioni(46), e le sue relazioni speciali,

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(47),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un'interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   viste le norme internazionali di revisione contabile e le norme contabili internazionali, in particolare quelle applicabili al settore pubblico,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(48), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

–   visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(49), in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

–   visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7–0099/2010),

A.   considerando che, a norma dell'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la redazione dei conti annuali compete alla Commissione,

1.   approva la chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008;

2.   espone le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

7.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(50),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(51),

–   visti la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1427),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2008» (COM(2009)0256),

–   visti la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico, (COM(2009)0419) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2009)1102),

–   vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2008 (SEC(2010)0178 e SEC(2010)0196),

–   visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 (COM(2006)0194),

–   visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(52),

–   vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

–   visti il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009), la relazione sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione (SEC(2008)0259),

–   vista la relazione d'impatto relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2009)0043),

–   visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le «dichiarazioni nazionali» degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari(53),

–   visti il piano d'azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (COM(2008)0097) e la relazione intermedia sul seguito dato al piano d'azione (SEC(2009)1463),

–   visti la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2009)0402) e il documento giustificativo a corredo di tale relazione (SEC(2009)1074),

–   visti la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2009)0401) e il documento giustificativo a corredo di tale relazione (SEC(2009)1073),

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(54),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(55),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un'interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)0866) e il documento di lavoro dei suoi servizi a corredo di tale comunicazione (SEC(2008)3054),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   viste le norme internazionali di revisione contabile e le norme contabili internazionali, in particolare quelle applicabili al settore pubblico,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(56), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

–   visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(57), in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

–   visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7–0099/2010),

A.   considerando che l'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'esecuzione del bilancio dell'Unione sia di competenza della Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, che sono chiamati a collaborare con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati in conformità con i principi di sana gestione finanziaria,

B.   considerando che l'articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone alla Corte dei conti di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti aggiungendo che detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per i settori principali dell'attività dell'Unione,

C.   considerando che l'attuazione delle grandi politiche dell'Unione europea si fonda sul principio della «gestione concorrente» del bilancio comunitario da parte della Commissione e degli Stati membri, nell'ambito della quale l«80% delle spese comunitarie è amministrato dagli Stati membri,

D.   considerando la necessità di sostenere il miglioramento della gestione finanziaria nell'Unione attraverso un efficace monitoraggio dei progressi compiuti in seno alla Commissione e agli Stati membri e la necessità che questi ultimi si assumano le proprie responsabilità di gestione dei fondi dell'Unione europea, assicurando il completamento di un quadro di controllo interno integrato a livello di Unione europea, in vista dell'ottenimento di una dichiarazione di affidabilità (in prosieguo «DAS») positiva,

E.   considerando che nelle sue ultime cinque risoluzioni sul discarico annuale, il Parlamento ha richiamato l'attenzione sulla necessità urgente di introdurre dichiarazioni nazionali al livello politico adeguato, che coprano tutti i fondi dell'Unione europea nell'ambito della gestione concorrente, affinché ciascuno Stato membro si assuma la responsabilità della gestione dei fondi dell'Unione europea ricevuti,

F.   considerando che l'attuazione del punto 44 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(58) (AII) e dell'articolo 53 ter, paragrafo 3, del regolamento finanziario, concernente le sintesi annuali delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili, dovrebbe contribuire sostanzialmente al miglioramento della gestione del bilancio dell'Unione europea,

G.   considerando che la Corte dei conti, nel succitato parere n. 6/2007, sottolinea altresì che le dichiarazioni nazionali possono essere considerate un nuovo elemento di controllo interno dei fondi dell'Unione europea, potenzialmente in grado di promuovere un migliore controllo di tali fondi nei settori sottoposti a gestione concorrente,

H.   considerando che l'attività della propria commissione per il controllo dei bilanci, in generale, e la procedura di discarico, in particolare, rientrano in un processo inteso a stabilire la piena rendicontabilità della Commissione in quanto istituzione e dei singoli Commissari, nonché di tutti gli altri soggetti interessati – i più importanti dei quali sono gli Stati membri – per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'Unione europea, in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, creando in tal modo una base decisionale più solida,

I.   considerando la necessità che la propria commissione per i bilanci tenga conto dei risultati e delle raccomandazioni del discarico 2008 nel quadro della prossima procedura di bilancio,

J.   considerando che, per essere costruttiva, la raccomandazione del Consiglio sul discarico dovrebbe essere finalizzata a rafforzare gli sforzi di riforma e la responsabilità degli Stati membri onde ovviare ai problemi individuati dalla Corte e garantire una migliore gestione finanziaria nell'Unione europea,

K.   considerando che il calendario attuale del discarico è decisamente troppo lungo se si considera la necessità di introdurre quanto prima i correttivi e le riforme richiesti dal Parlamento europeo nel quadro del suo potere di controllo, e che i conti annuali devono essere elaborati prima della fine del primo trimestre dell'anno successivo all'esercizio controllato, onde permettere alla Corte dei conti di consegnare la propria relazione prima della fine del secondo trimestre dell'anno successivo all'esercizio controllato,

L.   considerando che l'articolo 83 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità(59) stabilisce che le pensioni sono a carico del bilancio e che gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese; considerando che il personale riversa al bilancio generale una quota del proprio stipendio a titolo di contributo al finanziamento del regime pensionistico,

M.   considerando che l'articolo 83 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 stabilisce che gli Stati membri devono garantire collettivamente le prestazioni pensionistiche, il che significa che tale garanzia potrebbe prendere effetto nel caso di inadempienza di uno o più Stati membri, e permette di ritenere che l'Unione possa vantare un credito nei confronti degli Stati membri che hanno sottoscritto tale impegno,

QUESTIONI ORIZZONTALI
Preoccupazioni di fondo e obiettivi da conseguire

1.   rimane preoccupato, all'inizio del mandato della nuova Commissione, per l'accumulo di problemi derivanti dalla Commissione precedente, in particolare:

   il permanere di livelli elevati di errore nei pagamenti,
   la lentezza nel recupero degli importi indebitamente pagati; e
   i riporti a un livello estremamente elevato;

2.   accoglie con favore i primi segnali che indicano l'adozione, da parte della nuova Commissione, di un approccio collegiale, come dimostrato dall'impegno profuso dai commissari László Andor, Johannes Hahn e Algirdas Šemeta nelle discussioni tenutesi con la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, e si attende una dichiarazione decisa, da parte dei commissari Janusz Lewandowski e Algirdas Šemeta, che annunci interventi nell'ambito delle dichiarazioni di affidabilità degli Stati membri, delle proposte relative al rischio di errore tollerabile, della semplificazione e della trasparenza nonché dei fondi fiduciari a copertura delle azioni esterne; ritiene inoltre necessario contemplare un'ulteriore azione nel settore delle rettifiche e dei recuperi nonché dei sistemi di controllo interno;

3.   ritiene che gli errori nelle spese ostacolino la capacità di perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea e ribadisce che i gruppi tematici con un livello di errore inferiore al 2% rappresentano a tutt'oggi solo il 47% del bilancio dell'Unione europea, a indicare un aumento di appena il 9% dal 2005 al 2008; reputa che tale miglioramento annuo sia ancora insufficiente e precisa che, nonostante i miglioramenti registrati in alcuni ambiti, vi è a tutt'oggi un tasso di errore superiore al 5% nei gruppi tematici che rappresentano il 31% del bilancio e che per un ulteriore 22% il tasso è compreso tra il 2 e il 5%;

4.   invita la Commissione a preparare e presentare al Parlamento una nuova Agenda 2010 e oltre, predisponendo un'accelerazione della riduzione dei tassi di errore affinché un altro 20% del bilancio possa ottenere una classificazione «verde» dalla Corte dei conti entro il 2014, con le rettifiche intermedie auspicate dalla Corte dei conti per una nuova metodologia intesa a segnalare tassi specifici di errore all'interno del capitolo di bilancio della coesione e differenziando tra pagamenti effettuati a titolo della legislazione 2000–2006 e di quella 2007–2013; ritiene che il raggiungimento di tale obiettivo sia un elemento essenziale per valorizzare in pieno le spese dell'Unione europea in futuro e per avanzare verso una DAS positiva;

5.   invita il Presidente della Commissione a comunicargli in che modo la Commissione intenda agire in maniera più coordinata per affrontare le carenze che permangono nei sistemi finanziari e per ridurre significativamente i tassi di errore sopra citati;

Affidabilità dei conti e legittimità delle operazioni sottostanti

6.   constata con soddisfazione il parere positivo della Corte dei conti sull'affidabilità dei conti annuali e la sua affermazione secondo cui i conti rispecchiano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria delle Comunità e i risultati delle operazioni e i flussi di cassa al 31 dicembre 2008;

7.   ritiene anomalo che i conti annuali siano presentati con capitali propri negativi di 51 400 000 000 EUR e si chiede se gli importi da sollecitare presso gli Stati membri non dovrebbero figurare in credito, in quanto la prevista somma di 37 000 000 000 EUR a titolo di pensioni per il personale costituisce chiaramente un impegno; prende atto delle spiegazioni fornite dal contabile della Commissione secondo cui si è fatto ricorso alle norme contabili internazionali applicabili al settore pubblico; propone che si prenda in considerazione la creazione di un fondo pensioni dell'Unione europea al fine di esternalizzare questi impegni finanziari nei confronti del personale;

8.   esprime tuttavia preoccupazione per le osservazioni della Corte riguardo alle carenze riscontrate, presso alcuni organismi e direzioni generali della Commissione, nel sistema contabile riguardo a fatture/dichiarazioni di spesa e pre-finanziamenti, che pregiudicano la qualità delle informazioni finanziarie;

9.   accoglie con favore il giudizio senza riserve espresso dalla Corte in merito alle entrate, agli impegni relativi a tutti i gruppi tematici e ai relativi pagamenti sui conti per i settori tematici «istruzione e cittadinanza» e «spese amministrative e di altra natura», che sono sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari;

10.   chiede alla Corte dei conti, per il prossimo discarico, di fornire la dichiarazione di affidabilità sulla legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti prevista dall'articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, analogamente a quanto avviene per l'affidabilità dei conti;

11.   si compiace dell'impegno profuso dalla Commissione nel promuovere e attuare migliori procedure di controllo e di gestione, che rappresentano un progresso rispetto agli anni precedenti, con una riduzione dei livelli di errore accertati dalla Corte dei conti nelle operazioni sottostanti in certi settori di spesa («Agricoltura e risorse naturali»,«ricerca, energia e trasporti »e «istruzione e cittadinanza»);

12.   deplora che la DAS resti qualificata (negativamente) in settori estremamente importanti delle spese dell'Unione nel bilancio per l'esercizio finanziario 2008 (sviluppo rurale, misure strutturali, ricerca, energia e trasporti, azioni esterne a livello di attuazione, organizzazioni e allargamento), in cui i pagamenti sono stati ancora marcati da errori materiali su vasta scala;

13.   prende atto che, nella sua comunicazione sull'impatto del piano d'azione inteso a rafforzare le sue funzioni di supervisione nel contesto della gestione concorrente delle azioni strutturali, la Commissione indica l'avvenuta realizzazione delle iniziative ivi esposte; constata che i risultati preliminari mostrano, per il periodo 2007–2013, un tasso di errore nella spesa di circa il 5%; attende, tuttavia, i più ampi benefici previsti per la politica di coesione, in cui si riscontrano a tutt'oggi ingenti problemi nonostante i progressi compiuti dalla Commissione verso un impiego più efficiente dei fondi dell'Unione e il contesto generale di controllo;

14.   ritiene altresì, per quanto riguarda i settori ricerca, energia e trasporti, aiuti esterni, sviluppo e allargamento, che il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato dovrebbe fin d'ora comportare vantaggi e che la Commissione dovrebbe essere in grado di fornire una serie di indicatori e descrittori per misurare l'incidenza del piano d'azione in oggetto;

15.   prende atto, tuttavia, dell'osservazione della Corte secondo cui è ancora impossibile stabilire se il piano d'azione abbia avuto incidenze misurabili sui sistemi di supervisione e di controllo e in ultima analisi sulla regolarità delle operazioni (paragrafo 2.28 della relazione annuale 2008) ed esorta la Commissione ad adottare misure adeguate affinché, per il discarico 2009, siano attivati degli indicatori intesi a misurare l'impatto del piano d'azione;

16.   chiede alla Commissione di avanzare delle proposte per abbreviare i tempi legati alla procedura di discarico, affinché il voto in plenaria possa avere luogo nel corso dell'anno successivo a quello dell'esercizio controllato;

Informazione e quadro della dichiarazione di affidabilità (DAS)

17.   plaude al lavoro svolto dalla Corte dei conti per migliorare ulteriormente la chiarezza dell'approccio basato sulla DAS per quanto riguarda i fattori che contribuiscono a una maggiore efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo in ciascun settore e di anno in anno, nonché alla qualità di determinate parti della relazione della Corte, quali ad esempio quelle che trattano delle azioni strutturali, e invita la Corte a continuare a tenere il Parlamento regolarmente informato;

18.   ritiene che la valutazione della Corte, presentata annualmente sin dal trattato di Maastricht, sulle modalità di gestione dei fondi dell'Unione europea da parte della Commissione si sia dimostrata uno strumento utile per migliorare la gestione dei fondi in questione e riconosce che la Commissione ha compiuto sforzi notevoli per migliorarne la gestione; invita, tuttavia, gli Stati membri a mostrare un più forte impegno a favore di un migliore utilizzo dei fondi;

19.   sottolinea i miglioramenti conseguiti dall'entrata in vigore del trattato di Nizza, nella misura in cui la dichiarazione della Corte dei conti attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali di attività dell'Unione (articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

20.   è inoltre del parere, tuttavia, che un'unica valutazione globale e annuale non rifletta la complessità della struttura delle finanze delle Comunità europee e ritiene, peraltro, che continuare ad avere una valutazione annuale negativa per 15 anni consecutivi possa incidere negativamente sull'opinione dei cittadini, i quali non capiscono perché la Corte continui ad emettere un parere negativo;

Revisione dei trattati: riforma della DAS

21.   osserva che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del trattato dell'Unione europea, modificato dal trattato di Lisbona, al Parlamento è attribuito un ruolo di maggiore rilievo nella procedura di revisione dei trattati, essendosi assicurato il diritto di prendere l'iniziativa di sottoporre al Consiglio proposte intese a modificare i trattati, ovvero la dichiarazione di affidabilità;

22.   invita a una riflessione sulla fattibilità, per il futuro, di dichiarazioni di affidabilità per settore/ambito tematico e per programma pluriennale in modo tale da garantire una migliore corrispondenza tra la metodologia della Corte dei conti e il carattere pluriennale e settoriale delle finanze delle Comunità europee;

23.   constata che la Commissione ha costantemente ribadito che la «natura pluriennale» della spesa in questione consente di individuare e correggere la maggior parte degli errori prima della chiusura dei relativi programmi; prende atto peraltro che la Corte ritiene che, attualmente, le informazioni disponibili a sostegno di questa tesi non siano sufficienti;

Gestione di bilancio

24.   manifesta inquietudine per l'incremento di 16,4 miliardi di EUR (11,8%), nel 2008, degli impegni di bilancio non ancora liquidati (impegni inutilizzati riportati da impiegare nei prossimi anni), principalmente nell'ambito di programmi pluriennali, impegni che hanno raggiunto l'importo di 155 miliardi di EUR (punto 3.9 della relazione annuale 2008), pur riconoscendo che ciò è dovuto, in alcuni casi, a ritardi nella fase di avvio dei nuovi programmi, mentre in altri è il riflesso delle lacune nel processo di pianificazione del bilancio; esprime preoccupazione per il fatto che ogni anno i fondi inutilizzati rappresentano un'opportunità sprecata di attuare le politiche e i programmi dell'Unione europea;

25.   constata tuttavia che, sebbene gli impegni non ancora liquidati inerenti agli stanziamenti dissociati restino a un livello alquanto elevato, superiore al totale degli stanziamenti d'impegno per il 2008, la Corte rileva altresì che il grosso degli stanziamenti da liquidare si riferisce ormai al 2007 e al 2008 e rientra pertanto nell'attuale quadro finanziario (punto 3.15 della relazione annuale 2008);

26.   si compiace del fatto che il disimpegno automatico dovrebbe prevenire l'insorgere di problemi durante l'attuale periodo di finanziamento, sebbene sia preoccupato per il fatto che il grosso degli impegni ancora da liquidare ( «RAL») riguardi il settore della coesione e sia legato alla mancanza di qualsiasi procedura di disimpegno per il periodo 2000–2006;

27.   chiede agli Stati membri di trasmettere quanto prima i restanti documenti di valutazione della conformità dei sistemi di gestione e di controllo e di verificare che siano di qualità accettabile, onde evitare ulteriori ritardi nei pagamenti intermedi e un ulteriore incremento degli impegni da liquidare;

28.   invita la Commissione a fornirgli un riepilogo per paese e per finanziamento del sostegno al bilancio accordato per gli anni dal 2005 al 2009;

Recuperi

29.   rileva taluni miglioramenti nei recuperi, tuttavia resta preoccupato per i problemi ancora esistenti per quanto riguarda i fondi dell'Unione erogati in modo irregolare e per la scarsa qualità delle informazioni sui meccanismi di rettifiche finanziarie applicato a livello degli Stati membri; richiama l'attenzione sull'urgente necessità di assicurare un tasso di recupero del 100% per i fondi erroneamente erogati;

30.   si compiace delle informazioni fornite dalla Commissione sulle rettifiche finanziarie per Stato membro fino al settembre 2009 pur temendo che il carattere annuale della relazione della Corte dei conti comporti un disallineamento con i dati cumulativi forniti dalla Commissione, rendendo in tal modo impossibile effettuare una valutazione completa delle prestazioni per l'esercizio in questione, ossia il 2008;

31.   chiede alla Commissione di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di recupero pluriennali, anche a livello degli Stati membri, e di consolidare i dati sugli importi recuperati e le rettifiche finanziarie, onde fornire cifre affidabili e comparabili tra i diversi settori tematici e le modalità di gestione dei fondi; chiede altresì alla Commissione di fargli rapporto nell'ambito delle note ai conti annuali onde ottenere una panoramica globale;

32.   chiede alla Commissione di presentare cifre complete e affidabili in materia di rettifiche finanziarie e, in particolare, di recuperi, specificando gli Stati membri interessati, l'esatta linea di bilancio e l'anno cui si riferiscono i singoli recuperi (come già indicato nella relazione sul discarico 2006(60)), in quanto qualsiasi altro tipo di presentazione rende impossibile un controllo serio;

33.   rinnova la richiesta alla Commissione di stilare una classifica annuale per Stato membro di ciascun fondo, precisando il tasso di errore stabilito - con e senza l'effetto dei meccanismi correttivi - e di trasmettergliela in maniera attiva, trasparente e facilmente accessibile;

34.   invita la Corte dei conti a formulare le sue osservazioni su tale elenco, basandosi sulle proprie risultanze;

Sospensione dei pagamenti

35.   rileva l'importanza delle decisioni e delle misure di rettifica finali al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che non sono state effettuate a norma della legislazione dell'Unione europea e rinnova la richiesta di precisare la linea di bilancio esatta e l'anno al quale fanno riferimento i singoli importi recuperati;

36.   esprime pieno sostegno alla Commissione nell'applicazione rigorosa della legislazione in materia di sospensione dei pagamenti e plaude alle azioni già intraprese per evitare il trasferimento di fondi qualora la Commissione non disponga di una garanzia assoluta in merito all'affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo dello Stato membro beneficiario dei fondi in questione;

37.   richiama l'attenzione sull'esempio della Grecia, dove rettifiche finanziarie significative imputabili a una decisione della Commissione sembrano aver indotto un miglioramento delle prestazioni in taluni settori; invita la Commissione a individuare tali settori e ricorda che, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), non è stato fornito alcun elemento che dimostri che il piano d'azione creato e attuato dalle autorità sia stato efficace (relazione annuale 2008, punto 2.5);

38.   ritiene che, per quanto riguarda le riserve ricorrenti relative a programmi di spesa di un determinato Stato membro, la sospensione dei pagamenti in quanto strumento coercitivo contribuirà a responsabilizzare maggiormente gli Stati membri quanto all'impiego corretto dei fondi dell'Unione europea ricevuti;

39.   invita la Commissione a semplificare le regole e ad applicare la normativa esistente in materia di sospensione dei pagamenti ove necessario, nonché a informare con largo anticipo il Parlamento, il Consiglio e la Corte dei conti delle sospensioni dei pagamenti e delle loro incidenze;

Sintesi annuali

40.   ritiene che le sintesi annuali che devono presentare gli Stati membri riguardo alle revisioni contabili e alle dichiarazioni disponibili, in applicazione dell'articolo 53 ter, paragrafo 3, del regolamento finanziario debbano rappresentare un primo passo verso l'introduzione di dichiarazioni di gestione a livello nazionale in tutti gli Stati membri;

41.   accoglie con favore la dichiarazione della conferenza interparlamentare sul tema «Improving National Accountability of EU funds» (migliorare la rendicontabilità nazionale dei fondi dell'Unione europea), tenutasi all'Aia il 28 e il 29 gennaio 2010, in cui si raccomanda di attuare o rafforzare gli appositi strumenti politici nazionali onde contribuire al miglioramento del controllo e della gestione della spesa dell'Unione europea negli Stati membri e di prevedere negli strumenti utilizzati per la gestione e la rendicontabilità dei finanziamenti dell'Unione europea, come le relazioni annuali, elementi di un quadro comune nell'Unione europea onde operare raffronti e individuare migliori prassi, nonché di compiere un passo in avanti verso l'introduzione delle dichiarazioni nazionali di gestione;

42.   sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo delle sintesi annuali in occasione della prossima revisione del regolamento finanziario e di migliorare la qualità, l'omogeneità e la comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri, onde garantirne il valore aggiunto ai fini dei controlli sui fondi dell'Unione europea;

43.   si compiace delle informazioni fornitegli dalla Commissione sulle sintesi annuali pervenute nel 2009 e la invita a rendere pubbliche tutte le sintesi annuali di tutti gli Stati membri al fine di rafforzare la trasparenza e la rendicontabilità pubblica; la esorta, sulla base di tali sintesi, ad analizzare i punti di forza e di debolezza di ciascuno dei sistemi nazionali utilizzati dagli Stati membri per la gestione e il controllo dei fondi dell'Unione;

44.   ritiene che sia della massima importanza che la Commissione riferisca in merito alla qualità delle predette sintesi annuali e che valorizzi il processo individuando i problemi comuni e le possibili soluzioni o prassi eccellenti e che si avvalga di tali informazioni nel suo ruolo di vigilanza;

45.   ritiene opportuno che sia trasmessa un'analisi comparativa al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti entro la fine del 2010 e che la stessa sia resa pubblica immediatamente dopo la trasmissione;

46.   invita la Commissione a provvedere affinché, per la nota di orientamento generale relativa alle sintesi annuali, tutti gli Stati membri utilizzino una metodologia uniforme e un'impostazione analitica; constata l'intenzione della Commissione di rivedere la sua nota di orientamento, in modo da semplificare gli obblighi di informativa e di fornire maggiori indicazioni sulle prassi corrette; invita la Commissione a cogliere questa occasione per includere nella nota di orientamento un quadro per le dichiarazioni nazionali di gestione per gli Stati membri che decidono di introdurle e svilupparne l'approccio basato sugli incentivi;

Dichiarazioni di gestione nazionali

47.   accoglie con favore le iniziative spontanee di Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito di procedere a dichiarazioni di gestione nazionali; osserva tuttavia le notevoli differenze tra le quattro iniziative nazionali; accoglie con grande favore la lettera dei governi danese e svedese con l'invito alla Commissione affinché elabori orientamenti riguardo alla definizione degli aspetti centrali delle dichiarazioni di gestione nazionali, che potrebbero servire anche da fonte di informazione attendibile per altri Stati membri; deplora però che, nonostante siffatte iniziative, la maggior parte degli altri Stati membri non le abbia ancora introdotte;

48.   rammenta la propria richiesta circa l'introduzione di dichiarazioni di gestione nazionali (paragrafo 32 della sua risoluzione del 23 aprile 2009(61) che accompagna la decisione sul discarico per il 2007);

49.   richiama l'attenzione sul primo comma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 274 del trattato CE), il quale ora dispone che la Commissione «dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri», e resta persuaso che sarà possibile conseguire progressi mediante l'ottenimento di dichiarazioni di gestione nazionali che coprano tutti i fondi dell'Unione europea nell'ambito della gestione concorrente, come richiesto dal Parlamento nelle sue ultime cinque risoluzioni sul discarico annuale;

50.   richiama altresì l'attenzione sul secondo comma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che impone taluni obblighi (tuttora da definire) di controllo e di revisione contabile degli Stati membri e le responsabilità che ne derivano; invita la Commissione ad utilizzare la nuova formulazione dell'articolo 317 per introdurre quanto prima le dichiarazioni di gestione nazionali; fa inoltre riferimento all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che attribuisce alla Commissione nuovi strumenti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione;

51.   invita la Commissione a proporre, nel quadro della revisione del regolamento finanziario, l'obbligo per gli Stati membri di rilasciare dichiarazioni di gestione nazionali, firmate all'opportuno livello politico, e certificate dalla massima istituzione nazionale di controllo, come mezzo di sgravio amministrativo e di migliore gestione amministrativa dei fondi nell'ambito della gestione concorrente;

52.   chiede, ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda i controlli della gestione concorrente, che sia intensificata la cooperazione tra le istituzioni nazionali di controllo e la Corte dei conti;

53.   propone che le istituzioni nazionali di controllo rilascino, in qualità di revisori contabili esterni indipendenti e nel rispetto delle norme internazionali di revisione contabile, attestati nazionali di audit sulla gestione dei fondi dell'Unione europea; invita la Commissione a vagliare la possibilità di modificare e di adeguare il calendario del discarico onde consentire ai revisori contabili esterni (nazionali) di realizzare tempestivamente la verifica delle dichiarazioni di gestione nazionali;

54.   esprime profonda preoccupazione per la comprovata manipolazione delle statistiche finanziarie e l'evasione fiscale in Grecia; rileva la corruzione generalizzata nel settore pubblico nell'intera amministrazione, compreso il settore degli appalti pubblici, come ha riconosciuto il Primo ministro greco; richiama l'attenzione sulla sua rilevante incidenza in termini di costi sul bilancio della Grecia; invita la Commissione a effettuare in via prioritaria indagini sulle circostanze in cui le sono stati trasmessi, e ha effettivamente accettato, dati macroeconomici errati per un lasso di tempo tanto lungo;

Il sistema di controllo interno della Commissione
Piano d'azione per un quadro di controllo interno integrato

55.   esprime preoccupazione per le ripetute critiche sollevate dalla Corte dei conti sulla qualità insufficiente dei controlli negli Stati membri e ritiene dannosa per l'immagine dell'Unione europea la possibilità per i singoli Stati membri di applicare norme di controllo diverse;

56.   manifesta a tutt'oggi inquietudine, nonostante il graduale miglioramento della DAS dal 2003 (il 56% delle spese ha ottenuto pareri di revisione positivi da parte della Corte nel 2008 rispetto al 6% del 2003), per la valutazione della Corte, secondo cui non è ancora possibile determinare se il piano d'azione abbia avuto un impatto misurabile sui sistemi di supervisione e di controllo, e per la mancata capacità della Commissione di dimostrare che le misure da essa adottate per migliorare i sistemi di supervisione e di controllo sono state efficaci nel limitare il rischio di errori in alcuni ambiti del bilancio (punti 2.28 e 2.33 della relazione annuale 2008);

57.   invita la Commissione a presentare regolarmente una valutazione del sistema di controllo interno integrato e chiede che le relazioni annuali di attività e la relazione di sintesi trattino ancor più approfonditamente e in maniera più esplicita del funzionamento dei sistemi dei servizi della Commissione e degli Stati membri per quanto riguarda la gestione concorrente, alla stregua di quanto già avviene nella relazione annuale d'attività della DG politica regionale della stessa Commissione;

Analisi dell'equilibrio esistente tra le spese operative e il costo del sistema di controllo dei fondi dell'Unione europea

58.   richiama l'attenzione, in tale contesto, sull'importanza dell'azione n. 10 del predetto piano d'azione, che propone di effettuare una «analisi del costo dei controlli» in quanto «è necessario raggiungere un equilibrio appropriato tra i costi e i benefici dei controlli» stessi;

59.   chiede alla Commissione di effettuare nel 2010 una valutazione più completa ed esaustiva del costo delle risorse destinate ai sistemi di controllo nei settori della ricerca, dell'energia, dei trasporti, dello sviluppo rurale, degli aiuti esterni e della spesa amministrativa, come richiesto dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni a corredo delle decisioni sul discarico;

60.   ritiene che ciò costituirà uno strumento fondamentale per valutare i miglioramenti che potranno essere conseguiti in futuro e i loro costi, come raccomandato dalla Corte nella sua relazione annuale 2008 (punto 2.35 (a)), e per conseguire progressi sulla questione del rischio tollerabile di errore;

Rischio di errore tollerabile

61.   prende atto della suddetta comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 su un'interpretazione comune del concetto di rischio di errore tollerabile quale solida base metodologica per un'analisi economica del livello di rischio accettabile; ricorda le proprie perplessità riguardo alle cifre fornite dagli Stati membri in merito ai costi di controllo e invita la Commissione ad aggiornare e ad integrare le cifre utilizzate nella comunicazione; invita la Commissione ad affrontare tutte le lacune e le carenze ravvisate dalla Corte dei conti e sottolinea quanto segue:

   la definizione di un eventuale rischio di errore tollerabile è solo una delle diverse componenti da esplorare al fine di migliorare la gestione finanziaria nell'Unione europea; gli altri elementi sono 1) un migliore utilizzo dei sistemi di controllo esistenti, 2) l'aumento dei costi di controllo, in genere assai esigui, 3) la semplificazione e 4) la concentrazione;
   la qualità delle informazioni messe a disposizione dagli Stati membri non è attualmente sufficiente quale base per la definizione e l'approvazione di un rischio di errore tollerabile;
   la posizione del Consiglio sulla questione non è nota;

62.   invita la Commissione a fornire un'analisi particolareggiata delle carenze e delle lacune rilevate dalla Corte dei conti europea(62), in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati messi a disposizione dagli Stati membri;

63.   rammenta l'azione n. 4 del suddetto piano d'azione che, in conformità delle raccomandazioni del Parlamento, propone di «avviare il dialogo interistituzionale sui rischi tollerabili nelle operazioni sottostanti»; constata tuttavia che detta azione è appena stata avviata;

64.   ritiene pertanto necessario che la Commissione, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed efficacia dei costi (rapporto qualità/prezzo) dei sistemi di controllo, proceda a una valutazione del rapporto esistente, da un lato, tra le risorse di cui dispone per ogni determinata politica e, dall'altro, la quota di tali risorse destinata ai sistemi di controllo, suddivisa per settore di spesa;

65.   chiede alla Commissione di individuare gli ambiti di alta «sensibilità» politica (ad alto «rischio di reputazione»), in cui andrebbe adottato un approccio di qualità (piuttosto che un approccio economico) ai tassi di errore;

66.   ritiene opportuno che, in sede di determinazione del tasso di errore tollerabile, si tenga anche conto del volume dei fondi dell'Unione europea a rischio a causa di errori;

67.   ritiene che l'attuale rapporto costi-benefici tra le risorse destinate alle attività di controllo e i risultati di tali attività debba costituire un elemento fondamentale di cui la Corte dei conti deve tenere conto in fase di redazione della DAS;

68.   deplora che gli sforzi della Commissione siano più orientati a convincere il Parlamento dell'esigenza di introdurre un «rischio di errore tollerabile» che non a persuadere gli Stati membri della necessità di prevedere dichiarazioni nazionali di gestione obbligatorie;

Semplificazione

69.   sottolinea che i sistemi di controllo rispecchiano la complessità dei regolamenti e delle norme ai vari livelli, che a volte si sovrappongono; esorta pertanto la Commissione ad accelerare il processo di semplificazione, garantendo nel contempo la piena partecipazione del Parlamento, e chiede agli Stati membri e alle regioni di compiere gli sforzi richiesti a tal fine;

Dibattito interistituzionale sull'attuale procedura di discarico

70.   invita la Commissione ad organizzare una discussione interistituzionale che in una prima fase coinvolga, ai massimi livelli, rappresentanti del Consiglio, della Commissione, della Corte dei conti e del Parlamento e, in una seconda fase, veda la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri, dei parlamenti nazionali e delle massime istituzioni di controllo, al fine di avviare un ampio dibattito sull'attuale sistema della procedura di discarico;

71.   propone di garantire alla Commissione, nel corso della prossima procedura di bilancio, le risorse finanziarie necessarie per organizzare un tale dibattito;

Responsabilità politica e responsabilità amministrativa della Commissione
Relazioni annuali di attività

72.   deplora che, nella relazione annuale 2008, la Corte dei conti rilevi nuovamente che alcune delle relazioni annuali di attività non contengono elementi sufficienti ai fini della dichiarazione di affidabilità; invita la Corte a includere, nei vari capitoli della relazione annuale, un'analisi dettagliata delle corrispondenti relazioni annuali di attività;

73.   manifesta inquietudine per il fatto che la Corte continui a individuare delle carenze nel funzionamento dei sistemi di supervisione e di controllo e nelle relative riserve sulla garanzia fornita nelle dichiarazioni dei direttori generali della Commissione, in particolare per quanto riguarda il loro impatto sulla garanzia relativa alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, e richiama gli Stati membri e la Commissione alle rispettive responsabilità in materia;

Trasparenza ed etica

74.   insiste sulla necessità dell'accesso pubblico alle informazioni su tutti i membri di gruppi di esperti e gruppi di lavoro che collaborano con la Commissione, nonché di trasparenza riguardo a tutti i beneficiari di finanziamenti dell'Unione europea;

75.   insiste altresì sulla necessità che spetti alla Commissione la responsabilità di garantire la completezza, la facilità di ricerca e la comparabilità dei dati forniti sui beneficiari dei fondi dell'Unione europea, inclusi i dettagli dei beneficiari e dei loro progetti;

76.   si compiace del fatto che le informazioni sui beneficiari di finanziamenti dell'Unione europea saranno pubblicate in maniera più diffusa e su un sito Internet facilmente accessibile e conviviale e chiede una standardizzazione della struttura e della presentazione dei siti nazionali, regionali e internazionali accessibili da un portale centrale;

77.   sottolinea ancora una volta la necessità di rivedere l'attuale codice di condotta dei membri della Commissione, al fine di ovviare a carenze, quali: a) l'assenza di una definizione del termine «conflitto di interessi», b) la mancata indicazione di una linea di condotta da seguire in caso di conflitto di interessi, c) mancanza di chiarezza per quanto riguarda l'accettazione di doni e di ospitalità, e d) l'assenza di un organismo incaricato di esaminare i reclami, nonché di dispensare il Presidente dall'obbligo (eventuale) di auto-valutazione;

78.   si attende che la Commissione dia il via al processo di consultazione del Parlamento sulla revisione dell'attuale codice di condotta dei membri della Commissione, in base all'intesa raggiunta il 27 gennaio 2010 tra il Presidente José Manuel Barroso e il gruppo di lavoro del Parlamento sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento e la Commissione e che adotti la versione rivista del codice di condotta dei membri della Commissione al più tardi entro l'agosto 2010, osservando in ogni caso che tale revisione avrebbe dovuto essere effettuata prima della nomina della nuova Commissione;

79.   rammenta l'importanza di garantire piena trasparenza e pubblicità per quanto concerne il personale dei gabinetti dei membri della Commissione che non è stato assunto in conformità dello statuto del personale;

80.   rammenta inoltre che il codice di condotta vincolante dei membri della Commissione dovrebbe includere le necessarie norme etiche e i principi guida che i Commissari sono tenuti a rispettare nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare al momento di designare i rispettivi collaboratori, segnatamente in seno al proprio gabinetto;

81.   invita la Commissione ad assicurare che tutto il personale riceva una buona formazione e informazioni adeguate sui suoi obblighi e diritti ai sensi dell'articolo 22 bis e 22 ter dello Statuto;

Governance e riforma amministrativa

82.   constata la lieve flessione (dal 31,8% nel 2007 al 30,9% nel 2009) del personale assegnato al settore del «supporto amministrativo e del coordinamento», che costituisce solo una parte delle spese generali complessive; rammenta le sue precedenti richieste di misure volte a raggiungere una percentuale del 20% in questo settore (paragrafo 217 della citata risoluzione del 23 aprile 2009);

83.   esorta la Commissione a presentare, unitamente ai documenti preparatori per il bilancio 2011 (in precedenza documenti di lavoro relativi al progetto preliminare di bilancio), un organigramma che preveda una riduzione del 3% in questo ambito, quale primo passo verso il raggiungimento del livello del 20% entro la fine del mandato della Commissione Barroso II;

84.   esorta la Commissione a elaborare e presentare, in vista della revisione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, metodi alternativi per l'adeguamento delle indennità dei funzionari e degli altri agenti, fondati su un quadro giuridico e attuariale completo; in tal senso occorrerebbe prevedere una base di calcolo più ampia per l'adeguamento annuale, nonché un adeguamento più tempestivo delle indennità, in modo da riflettere in maniera adeguata gli sviluppi economici negli Stati membri;

85.   esorta la Commissione a effettuare una valutazione dell'assunzione esclusiva ai gradi di base in relazione all'impiegabilità dei candidati e a presentare proposte per l'assunzione di personale qualificato ai gradi superiori; attende altresì, nel quadro della valutazione, una relazione sull'impiego concreto dei membri di gabinetto dopo le dimissioni e in riferimento al soddisfacimento dei requisiti di ingresso;

86.   invita la Commissione a formulare osservazioni in merito all'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti con la riforma dello statuto del 2004, in particolare in relazione all'aumento dei contributi dei funzionari e degli altri agenti nel quadro del regime pensionistico e di malattia;

87.   propone alla Commissione di dividere il potere gerarchico tra le persone che contabilizzano e quelle che hanno la facoltà di trasferire i fondi in applicazione delle norme abituali di sicurezza in materia di controllo interno nella gestione della tesoreria;

Gestione delle agenzie

88.   rammenta la propria richiesta (paragrafi 254 e 255 della succitata risoluzione del 23 aprile 2009) di sviluppare e dare attuazione a un sistema generale di gestione per le «agenzie di regolamentazione», nonché di introdurre un efficace sistema di controllo operativo per le agenzie dell'Unione;

89.   sottolinea in proposito che, nonostante l'autonomia giuridica di talune agenzie, l'esecuzione del bilancio resta di competenza della Commissione (ai sensi dell'articolo 317, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, degli articoli 54, 55 e 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e degli articoli 37 e 41, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002;

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

90.   esprime preoccupazione per il numero di indagini che si protraggono per oltre nove mesi e per la scarsa attenzione prestata dalle giurisdizioni nazionali ai casi indagati dall'OLAF e ritiene che occorra effettuare una valutazione delle risorse umane dell'OLAF onde determinare se un aumento dell'organico possa garantire miglioramenti in questi due ambiti;

91.   plaude all'impegno assunto dalla nuova Commissione, in data 15 gennaio 2010, di sbloccare le discussioni in seno al Consiglio in merito alla riforma dell'OLAF e di presentare, entro e non oltre il luglio 2010, l'annunciato e ormai da troppo tempo atteso «documento di riflessione» quale fondamento per i negoziati con il Consiglio;

92.   ribadisce l'importanza di tener conto della posizione del Parlamento definita in prima lettura il 20 novembre 2008 relativa a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(63) e desidera ribadire che, per garantire la rilevanza dell'OLAF in futuro, è opportuno che esso resti in seno alla Commissione pur conservando la propria indipendenza; ricorda che l'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce maggiore responsabilità agli Stati membri e, pertanto, sostiene il proprio reiterato invito agli Stati membri affinché rafforzino la loro collaborazione con l'OLAF;

93.   esprime l'auspicio di prendere visione anticipatamente della proposta relativa all'istituzione di una procura europea, come previsto dall'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; desidera essere coinvolto nelle discussioni sull'istituzione di tale procura;

94.   chiede alla Commissione di presentare con urgenza l'annunciato e tanto atteso «documento di riflessione» e ribadisce l'importanza della succitata posizione del Parlamento in materia, definita in prima lettura il 20 novembre 2008; desidera sottolineare nuovamente che, per garantire la forza dell'OLAF in futuro, è opportuno che esso resti in seno alla Commissione pur conservando la propria indipendenza; sottolinea le proprie proposte per quanto riguarda la carica di direttore generale dell'OLAF, contenute nella predetta posizione e chiede che la nomina del candidato selezionato avvenga con estrema celerità; è del parere che la procedura di selezione debba essere effettuata in un quadro interistituzionale, che rispetti pienamente le prerogative del Parlamento;

95.   ribadisce il proprio parere secondo cui la procedura di nomina del direttore generale ad interim dell'OLAF debba obbedire, mutatis mutandis, alle norme contenute nell'atto che costituisce la base giuridica di tale organismo, vale a dire l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(64); contesta l'applicazione generalizzata, da parte della Commissione, dello statuto dei funzionari ed esprime preoccupazione per il fatto che la posizione della Commissione potrebbe pregiudicare l'efficacia dell'OLAF;

QUESTIONI SETTORIALI
Entrate

96.   accoglie positivamente il fatto che la Corte abbia ritenuto che, nel complesso, le dichiarazioni degli Stati membri relative alle risorse proprie tradizionali trasmesse alla Commissione sono affidabili ed esenti da errori rilevanti e che, inoltre, le risorse proprie provenienti dall'IVA e quelle basate sull'RNL sono state calcolate correttamente e correttamente raccolte e iscritte nei conti della Comunità dalla Commissione;

97.   prende atto, con profonda inquietudine, della relazione della Commissione sulle statistiche relative al debito e al deficit della Grecia (COM(2010)0001), che solleva seri dubbi riguardo all'attendibilità dei dati trasmessi dalle autorità greche; invita la Commissione ad accertare mediante indagini proprie la validità dei dati messi a disposizione nel 2008 e a confermare la regolarità e la legittimità del calcolo e del contributo di risorse proprie reso disponibile;

98.   chiede alla Commissione di presentare i piani che intende adottare per la futura gestione delle operazioni con l'amministrazione ellenica; sottolinea la necessità di esentare dalle misure di riduzione dei costi il personale coinvolto nella gestione dei fondi europei, al fine di garantire il mantenimento e l'integrità delle strutture gestionali;

99.   osserva tuttavia, per quanto riguarda le risorse proprie provenienti dall'IVA, che sono tuttora presenti riserve che risalgono addirittura al 1989 e invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a perseverare nei suoi sforzi volti a far sì che le riserve siano revocate in tempi ragionevoli;

100.   chiede alla Commissione, per quanto riguarda le risorse proprie basate sull'RNL, a seguire la raccomandazione espressa dalla Corte al punto 4.36 della sua relazione annuale 2008 e a comunicare al Parlamento i particolari dei progressi compiuti nell'applicazione della verifica diretta e nella valutazione dei sistemi di supervisione e controllo degli istituti statistici nazionali degli Stati membri;

La politica agricola comune

101.   si rallegra della valutazione positiva espressa dalla Corte sulla base del lavoro di audit svolto secondo la quale, ad eccezione dei pagamenti riguardanti il settore dello sviluppo rurale, i pagamenti eseguiti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 per il gruppo di politiche agricoltura e risorse naturali non presentano errori rilevanti; nota con soddisfazione che il tasso di errore medio degli UE-27 è al di sotto della soglia di rilevanza del 2%, tollerata dalla Corte;

102.   rileva con preoccupazione il forte scarto tra gli Stati membri per quanto concerne i tassi di errore in loco nell'attuazione degli aiuti per superficie (Francia 0,20%, Regno Unito 0,24%, Germania 0,3%, Grecia 3,70%, Romania 12,57%, Bulgaria circa 6%) e insiste sul fatto che la credibilità complessiva del sistema non deve essere messa a repentaglio; chiede interventi immediati e ben diretti, volti a fornire uno sgravio amministrativo agli Stati membri altamente efficienti da una parte e contromisure efficaci dall'altra;

103.   si rammarica per i risultati della Corte per quanto riguarda le spese per lo sviluppo rurale, ancora inficiate da un elevato livello di errore, anche se il livello stimato di errore è inferiore a quello degli anni precedenti;

104.   accoglie con favore la valutazione fatta dalla Commissione sulla qualità delle dichiarazioni e delle sintesi annuali presentate dagli Stati membri per la spesa agricola, che ha concluso che, nel 2008, la maggior parte di essi ha ottemperato ai propri obblighi legali e in generale ha seguito gli orientamenti della Commissione;

105.   ribadisce, come per gli esercizi precedenti, che il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) costituisce nell'insieme un sistema di controllo efficace per limitare il rischio di errore o di spese irregolari, ma deplora che la Corte abbia tuttavia constatato notevoli carenze per quanto concerne gli organismi pagatori selezionati in tre Stati membri: Bulgaria, Romania e Regno Unito (Scozia) (punto 5.32 della relazione annuale 2008); riconosce, nondimeno, che sono state intraprese delle misure per affrontarle;

106.   chiede che siano semplificate le norme complesse e definiti in modo più preciso i criteri di ammissibilità, soprattutto per le misure agroambientali, innanzi tutto a livello di Commissione ma anche a livello nazionale, nel contesto dei piani di sviluppo rurale; chiede altresì che tutti gli interessati ricevano istruzioni e orientamenti più completi e più chiari e che siano organizzate azioni di formazione;

107.   si rammarica del fatto che il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) applicato dalle autorità nazionali non sia ancora corretto in alcuni Stati membri, nei quali la Corte ha segnalato carenze sostanziali (Bulgaria, Spagna, Polonia e Regno Unito); rileva che, per affrontarle, sono state adottate diverse misure a livello nazionale;

108.   esprime inoltre preoccupazione riguardo agli errori concernenti la spesa per il programma SAPARD in Bulgaria e Romania, in merito ai quali la DG Agricoltura ha espresso riserve nella sua relazione annuale di attività; prende atto dei piani d'azione già posti in essere in risposta alle raccomandazioni della Commissione;

109.   sottolinea l'importanza di effettuare controlli ex post rapidi e approfonditi al fine di individuare le spese non ammissibili e/o documentazione di supporto inadeguata e consentire di apportare le correzioni necessarie;

110.   esprime preoccupazione quanto alle carenze rilevate dalla Corte relative alla definizione da parte degli Stati membri delle pratiche da applicare per mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, al punto che a certi beneficiari viene corrisposto l'aiuto a titolo dell'RPU o dell'RPUS senza che essi facciano nulla per il terreno in questione (punto 5.49 relazione annuale 2008);

111.   ritiene che la Commissione dovrebbe porre rimedio a queste carenze, compresa la questione dei beneficiari che non rientrano nella definizione di «agricoltori», denunciata dalla Corte nella sua relazione annuale 2008, per offrire un livello di garanzia superiore che può essere ottenuto mediante l'attività degli organismi di certificazione;

112.   prende atto delle conclusioni della Corte e sollecita pertanto la Commissione a migliorare i controlli in quegli Stati membri che non si attengono alla normativa comunitaria assegnando diritti oltre quanto disposto dai regolamenti;

113.   osserva che la Commissione ha evidenziato carenze, relativamente ai conti dei debitori, per un quarto degli organismi pagatori e ha proposto rettifiche finanziarie per un importo di circa 25,3 milioni di EUR; osserva inoltre che tali rettifiche rappresentano l«1,95% circa dei 1 295 milioni di EUR che devono essere recuperati alla fine dell'esercizio 2008; sottolinea che, anche se appena al di sotto della soglia di rilevanza del 2%, esse indicano tuttavia che esiste un rischio di errori rilevanti a livello globale per i conti dei debitori;

114.   chiede alla Commissione di condurre ora una verifica accurata per assicurare che i debiti siano esatti e imputati correttamente al bilancio comunitario;

Coesione

115.   nota che i pagamenti intermedi per il periodo 2007–2013 effettuati nel 2008 rappresentano soltanto il 32% della spesa e che i commenti della Corte dei conti si riferiscono in particolare alla spesa nel corso del periodo di programmazione 2000–2006, che ha rappresentato il 68% dei pagamenti di coesione nel 2008; nota pertanto che gli effetti del potenziamento del quadro giuridico per il periodo 2007–2013 e le misure di semplificazione adottate nel 2008 e nel 2009 non possono ancora essere visibili;

116.   sottolinea la priorità assoluta di ridurre ulteriormente i tassi globali di errore, rimasti elevati in questo settore di spesa nel 2008, e di migliorare la supervisione e il sistema dei recuperi della Commissione;

117.   è preoccupato dal fatto che gli errori nel settore dei fondi di coesione indicano che almeno l«11% dell'importo totale rimborsato non avrebbe dovuto essere erogato e che non vi è alcun miglioramento rispetto al 2007; deplora che le rettifiche e i recuperi finanziari siano solo in parte funzionali; rileva che, per il periodo di programmazione 2000–2006, sono state effettuate le seguenti rettifiche finanziarie: Spagna 1 535,07 milioni di EUR; Grecia 881,24 milioni di EUR; Italia 693,90 milioni di EUR; Francia 248,48 milioni di EUR; Regno Unito 155,94 milioni di EUR; Portogallo 128,24 milioni di EUR; Polonia 88,99 milioni di EUR; Ungheria 40,62 milioni di EUR; Repubblica slovacca 39,16 milioni di EUR; Irlanda 25,55 milioni di EUR; Germania 19,33 milioni di EUR; Svezia 11,30 milioni di EUR;

118.   rileva con preoccupazione le difficoltà incontrate dalle autorità degli Stati membri per quanto riguarda, da un lato, il recepimento delle prescrizioni di legge 2007–2013 (problemi di incompatibilità tra i livelli dell'Unione europea e nazionale, ritardi nella definizione delle norme, scarsa chiarezza delle norme stesse) e, dall'altro, l'istituzione dei nuovi sistemi di gestione e di controllo (assegnazione dei compiti destinati alle nuove istituzioni, ossia le autorità di gestione, di certificazione e di revisione contabile);

119.   deplora il fatto che il sistema di sanzioni per gli Stati membri che hanno totalizzato tassi di errore elevati e che hanno ricevuto quote più consistenti di fondi sia inefficace dato che essi sono tenuti a rifondere solo tra il 3% e il 5% degli stanziamenti complessivi in recuperi; è preoccupato dal fatto che le spese necessarie al mantenimento di adeguati sistemi di controllo superano palesemente questo importo e afferma pertanto che si è in presenza di un incentivo negativo;

120.   ribadisce la richiesta di una maggiore semplificazione delle norme proposte dalla Commissione e, al tempo stesso, dell'introduzione di controlli più efficienti a livello nazionale e dell'Unione, al fine di conseguire un'esecuzione efficace dei fondi strutturali e di coesione; ritiene essenziale una valutazione oggettiva degli effetti delle misure di semplificazione introdotte nel 2008–2009 e invita la Commissione ad effettuare tale valutazione entro la fine del 2010;

121.   prende nota della preoccupazione manifestata dalla Corte dei conti in merito alle difficoltà di fissare in una semplice relazione annuale un quadro definitivo e stabile della realtà mutevole e progressiva determinata dal bilancio della politica di coesione, soggetta a un calendario pluriennale dinamico nel quale percentuali finali di errori, irregolarità con effetti negativi e quantità effettive soggette al recupero possono manifestarsi solo con molto ritardo (la Commissione ha appena chiuso l'esercizio 94-99); a tale proposito chiede alla Commissione che, oltre al piano d'azione in vigore, presenti in collaborazione con la Corte dei conti, una proposta che risolva tali difficoltà dovute al divario tra il quadro finanziario pluriennale e il sistema di controllo annuale; tale proposta aiuterebbe inoltre a garantire un controllo più efficiente dei grandi progetti europei, come il progetto Galileo;

122.   rileva che il piano d'azione per rafforzare la funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali, presentato nel 2008, non è stato pienamente attuato in tale esercizio e non avrebbe risolto il problema principale, vale a dire quello di regole troppo complesse combinate con requisiti di applicazione che differiscono da uno Stato membro all'altro e, talvolta, persino tra le diverse regioni; chiede alla Commissione di provvedere, a tempo debito, alla traduzione delle linee guida per le autorità pubbliche degli Stati membri; sottolinea inoltre che l'impatto di tale piano non può ancora essere valutato, in quanto gli errori impegnati negli esercizi precedenti influiscono ancora sulle spese rimborsate dalla Commissione, come la Corte ha giustamente osservato nella sua relazione annuale (punto 6.34);

123.   ritiene che nonostante il notevole miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo introdotto dal piano di azione del 2008, che ha rafforzato il ruolo di vigilanza della Commissione nelle azioni strutturali, è insoddisfacente l'osservazione fatta dalla Commissione secondo la quale solo il 31% dei sistemi opera bene e che oltre il 60% necessità di miglioramenti; invita pertanto gli Stati membri, le autorità regionali e le autorità di gestione responsabili a collaborare strettamente con la Commissione per operare un'inversione di tendenza di questi dati;

124.   osserva che il risultato dell'audit indica un tasso di errore preliminare del 5%, il che rispecchia il successo della semplificazione introdotta per il periodo di programmazione 2007–2013;

125.   osserva che il piano di azione della Commissione ha consentito ad essa di prendere iniziative conformemente a tutti gli orientamenti raccomandati dalla Corte dei conti; si compiace dell'azione della Commissione per fornire formazione e orientamento alle autorità responsabili dei programmi al fine di migliorare il funzionamento del sistema di gestione condivisa applicato in relazione alla spesa della politica di coesione; incoraggia la Commissione ad aumentare ulteriormente i propri sforzi fornendo orientamenti agli Stati membri e incoraggiandoli a rafforzare le procedure di recupero e le attività di relazione;

126.   nota l'osservazione della Corte dei conti secondo la quale la proporzione dei progetti nel campione statistico rappresentativo a fronte del quale sono stati constatati errori era del 43% e che in gran parte si tratta di rimborsi eccessivi; ritiene tuttavia che questa osservazione debba essere temperata dall'affermazione della Commissione di essere consapevole dell'esistenza di carenze in cinque dei sei programmi e di aver preso delle azioni per porvi rimedio; nota la seconda affermazione della Commissione, sostenuta dall'osservazione della Corte dei conti al punto 6.20 della sua relazione annuale secondo la quale il 58% degli errori riguardano errori di conformità che quindi non avranno effetti sul rimborso della spesa;

127.   nota che la violazione delle norme relative agli appalti pubblici è una delle ragioni più frequenti delle irregolarità; invita la Commissione a verificare l'origine di questa carenza di conformità alle norme comunitarie relative agli appalti pubblici; si compiace al riguardo delle conclusioni della Corte dei conti e delle iniziative adottate dalla Commissione per semplificare la gestione dei fondi strutturali, ed è del parere che tali iniziative apporteranno un contributo alla riduzione del tasso di errore;

128.   incoraggia la Commissione a presentare, entro e non oltre il 2011, una proposta sul rischio di errore tollerabile nel settore della politica di coesione, che è stato il settore più soggetto a errori;

129.   invita la Commissione a effettuare urgentemente una prima analisi del rapporto costi-benefici fra le risorse destinate alle attività di controllo nell'ambito delle DG REGIO e DG EMPL e i risultati ottenuti da tali controlli;

130.   osserva che i primi effetti positivi del rafforzamento dei controlli e del quadro giuridico, nonché del piano d'azione della Commissione, sul tasso di errore per il periodo di programmazione 2007–2013, cominceranno probabilmente a vedersi solo a partire dalla fine del 2010;

131.   teme che, con la scadenza del periodo di programmazione 2000–2006, le autorità nazionali, sotto la pressione di assorbire integralmente i fondi impegnati, possano aver presentato un crescente numero di progetti imprevisti; sottolinea la necessità di garantire che tale situazione non si ripeta nel periodo di programmazione in corso e invita la Commissione ad applicare rigorosamente misure correttive e dissuasive (sospensioni dei pagamenti e rettifiche finanziarie) nei confronti degli Stati membri laddove necessario;

132.   deplora, in tale contesto, il lento avvio dei programmi relativi al periodo di programmazione 2007–2013, dovuto alla tardiva presentazione da parte degli Stati membri delle relazioni di valutazione di conformità e delle strategie di audit; condivide l'opinione della Corte e teme che questo ritardo possa accrescere la probabilità che i sistemi di controllo non siano in grado di prevenire e individuare gli errori nella fase di avvio; invita nuovamente la Commissione a svolgere il suo ruolo di vigilanza con il massimo rigore;

133.   chiede alla Commissione di individuare e diffondere tra gli Stati membri le migliori prassi onde consentire un maggiore assorbimento dei fondi e un migliore flusso di cassa per i beneficiari, attraverso la modifica e la semplificazione dei regolamenti di attuazione dei fondi strutturali a livello nazionale;

134.   nota l'osservazione della Corte dei conti secondo la quale per il periodo di programmazione 2007–2013 le disposizioni di controllo risultano rafforzate e sono chiarite le rispettive responsabilità della Commissione e degli Stati membri; in questo contesto si compiace del valore aggiunto dell'autorità di audit istituita per ogni programma e condivide le aspettative della Commissione nel senso che la relazione annuale di controllo e il parere presentato dall'autorità di audit dovrebbe migliorare la garanzia fornita dai sistemi di controllo nazionali;

135.   invita la Commissione a fornire, nella sua prossima relazione di sintesi e nelle relazioni annuali di attività delle sue direzioni generali, informazioni chiare che consentano di identificare gli Stati membri i cui sistemi di controllo sono meno efficaci e a elaborare una classificazione annuale degli Stati membri per ciascun fondo; invita inoltre la Corte a redigere lo stesso elenco sulla base dei suoi controlli;

136.   richiama l'attenzione sull'osservazione della Corte, analoga a quanto già rilevato per l'esercizio 2007, che l'ambito e la portata delle riserve nelle relazioni annuali d'attività sottovaluta la gravità dei problemi di irregolarità e dell'inefficacia dei sistemi di controllo; conclude pertanto che l'approccio delle direzioni generali dovrebbe essere più prudente e la portata delle riserve conseguentemente più ampia;

137.   segnala il carattere specifico della spesa per la politica di coesione derivante dal sistema di gestione pluriennale e sottolinea che le correzioni finanziarie sono effettuate negli anni successivi ed anche alla chiusura del periodo di programmazione, il che globalmente consente alla Commissione di individuare e correggere un gran numero di irregolarità;

138.   accoglie con favore le relazioni trimestrali che la Commissione sta fornendo sulle rettifiche finanziarie e l'intensificazione di tali rettifiche da parte della Commissione nel 2008 e nel 2009; deplora, tuttavia, il fatto che il sistema delle rettifiche finanziarie ha uno scarso effetto dissuasivo nei confronti degli Stati membri, in quanto tutte le spese non ammissibili individuate dalla Commissione o dalla Corte possono essere sostituite con spese ammissibili da parte di uno Stato membro; ritiene che la Commissione dovrebbe garantire che, in futuro, solo le irregolarità individuate dagli Stati membri stessi possano essere sostituite con altre spese senza comportare alcuna perdita di finanziamenti per lo Stato membro interessato;

139.   deplora la scarsa qualità delle relazioni sui recuperi e le rettifiche finanziarie trasmesse alla Commissione da alcuni Stati membri, che limita l'utilità e la completezza delle relazioni trimestrali della Commissione al Parlamento europeo; invita la Commissione a prendere ulteriori misure per assicurare che gli Stati membri rispettino i propri obblighi, verificando rigorosamente e valutando l'affidabilità e la completezza dei dati riportati, e attende di ricevere la nuova nota di orientamento destinata alle autorità di certificazione, che includerà le raccomandazioni della Commissione per migliorare le procedure di notifica; chiede alla Commissione di specificare, nella sua prossima relazione di sintesi, gli Stati membri che non si conformano pienamente agli obblighi di notifica;

140.   rileva che il numero di irregolarità comunicate dagli Stati membri all'OLAF per l'esercizio 2008 è molto variabile: Italia 802, Spagna 488, Regno Unito 483, Portogallo 403, Germania 372, Polonia 329, Paesi Bassi 262, Svezia 146, Francia 98, Grecia 96, Repubblica ceca 80, Repubblica slovacca 62, Ungheria 39, Austria 37, Belgio 35, Estonia 28, Finlandia 28, Lituania 26, Lettonia 22, Slovenia 13, Cipro 4, Bulgaria 4, Irlanda 2, Malta 1, Romania 0; teme che ciò possa tradursi in un sistema di notifica meno coerente;

141.   nota che non è stato comunicato alcun caso di frode alla Commissione in merito ai progetti controllati e sottolinea che il livello di errori segnalato nella relazione della Corte dei conti non si riferisce necessariamente a frodi;

142.   invita la Commissione a monitorare costantemente la plausibilità dei numeri comunicati e a verificare, sulla base delle proprie indagini, l'efficienza dei sistemi di notifica nei quali il numero riportato di irregolarità risulta essere eccessivamente basso;

143.   invita la Commissione a fornire informazioni dettagliate sulle cifre di esecuzione e sui sistemi di distribuzione dei pagamenti erogati a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, da parte delle autorità greche, in seguito alle devastazioni provocate dagli incendi boschivi; esorta la Commissione a fornire informazioni sui controlli ex post eseguiti e sui relativi risultati;

144.   si compiace della decisione della Corte dei conti di inserire nel programma di lavoro annuale per il 2010 gli audit del FSE e del FESR nei settori del turismo, della formazione professionale per le donne e dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile, che rivestono particolare importanza per lo sviluppo delle comunità locali;

145.   invita la Corte dei conti ad analizzare il modo in cui le autorità di gestione realizzano le valutazioni esterne delle azioni dei Fondi strutturali e di coesione, e a prestare particolare attenzione all'indipendenza della valutazione quando quest'ultima è finanziata dall'ente oggetto della valutazione stessa;

146.   invita la Corte dei conti ad analizzare, in termini di risorse umane, la capacità delle autorità di revisione contabile degli Stati membri di realizzare audit e la loro indipendenza nell'effettuare la valutazione di conformità dei sistemi di controllo di gestione;

Occupazione e affari sociali

147.   rileva con soddisfazione che gli stanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) sono stati impegnati al 100% per i 10,6 miliardi di EURdi stanziamenti d'impegno e al 97,1% per gli 8,8 miliardi di EURdi stanziamenti di pagamento; riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare la gestione finanziaria;

148.   richiama l'attenzione su un tasso di errore generale di almeno l«11% nei fondi strutturali; prende atto di un tasso più basso per il FSE; invita la Commissione a comunicare il proprio tasso di errore e a prendere in considerazione una maggiore autonomia del FSE per il prossimo periodo finanziario;

149.   ricorda che spetta alla direzione generale per l'occupazione, incaricata della gestione delle risorse, adottare misure per la prevenzione delle frodi e della corruzione; si compiace della stretta cooperazione instaurata con l'OLAF; chiede che si assicuri che i casi di frode nell'ambito del FSE siano perseguiti e sanzionati anche dalle autorità giudiziarie nazionali;

150.   rileva che il livello di errori non si riferisce necessariamente alle frodi e chiede pertanto che in futuro si effettui una chiara distinzione fra tassi di frode e di errore;

151.   accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per ottenere da tutti gli Stati membri un rendiconto completo mediante relazioni annuali di controllo degli organismi di verifica e consuntivi annuali; chiede che venga riesaminato l'obbligo di rendicontazione in modo da evitare che le informazioni vengano richieste due volte; ritiene che relazioni di verifica carenti o mancanti da parte delle autorità nazionali di gestione e di controllo e l'inosservanza dei requisiti minimi in materia di bilancio siano inaccettabili e vadano sanzionate; chiede pertanto alla Commissione di mettere a punto proposte per migliorare e ampliare l'attuale obbligo di presentare relazioni introducendo un regime di sanzioni;

152.   constata che nella fase di concessione degli stanziamenti possono verificarsi conflitti d'interesse tra gestori e beneficiari dei fondi; chiede alla Commissione di sostituire le disposizioni volte ad evitare i conflitti d'interesse nell'ambito della concessione degli stanziamenti con corrispondenti dispositivi a livello delle amministrazioni nazionali;

153.   sottolinea le particolari esigenze dei gruppi destinatari e dei promotori di progetti a titolo del FSE; suggerisce di includere nel cofinanziamento dei progetti anche le attività onorarie svolte in organizzazioni d'interesse collettivo e i conferimenti in natura; chiede un'indagine aggiornata sui costi amministrativi del FSE presso i promotori, in base agli Stati membri e ai progetti;

154.   ricorda le recenti modifiche apportate ai regolamenti sui Fondi strutturali (regolamento (CE) n. 1341/2008(65), regolamento (CE) n. 284/2009(66), regolamento (CE) n. 396/2009(67), regolamento (CE) n. 397/2009(68) regolamento (CE) n. 846/2009(69)) ai fini della semplificazione amministrativa; chiede che venga presentata una relazione sugli effetti di tali modifiche;

155.   fa presente che siffatte procedure di semplificazione rivestono un'importanza decisiva ai fini di una riduzione degli oneri amministrativi a livello nazionale, regionale, e locale, ma ribadisce la necessità di garantire che esse non comportino in futuro tassi di errore più elevati.

Politiche interne
Ricerca, energia e trasporti

156.   si rallegra per la leggera riduzione degli errori rispetto agli anni precedenti in questo settore e del miglioramento per quanto riguarda i ritardi nei pagamenti, poiché la Corte ha rilevato che la Commissione ha notevolmente migliorato la propria performance nel 2008 per quanto riguarda l'erogazione tempestiva dei pagamenti ai beneficiari;

157.   esorta la Commissione a fare il massimo per mantenere la tendenza positiva del 2008 in questo settore, che è gestito direttamente, sul piano finanziario, dalla Commissione stessa;

158.   rileva tuttavia con preoccupazione che, in generale, per quanto riguarda le politiche di ricerca, energia e trasporti, ancora una volta l'audit della Corte individua un livello significativo di errori nei pagamenti ai beneficiari e nei sistemi di supervisione e controllo della Commissione, i quali non limitano sufficientemente il rischio intrinseco di rimborsare spese dichiarate in eccesso;

159.   esprime particolare preoccupazione per la riserva lasciata in sospeso dai quattro servizi delle comunità di ricerca a causa del tasso di errori residui che influenzano le dichiarazioni di spesa nell'ambito del sesto programma quadro (6° PQ);

160.   rileva inoltre la disparità sistemica nel trattamento dei beneficiari dei fondi dell'Unione europea in diversi settori, programmi e modalità di gestione;

161.   esprime preoccupazione per il danno che può essere inflitto all'immagine pubblica dell'Unione europea quando gli interessati si rendano conto del fatto che vengono applicati sistemi di controllo più rigorosi al settore agricolo che non all'attuazione della ricerca;

162.   osserva che talune disposizioni giuridiche in materia di finanziamento della ricerca (ad esempio per quanto concerne le sanzioni) non sono state applicate in precedenza e invita la Commissione a porre fine a tale stato di cose e a garantire la piena e coerente applicazione delle disposizioni giuridiche vigenti;

163.   ricorda al contempo le richieste espresse nella sua risoluzione del 23 aprile 2009 (paragrafi 117 et al), in particolare la richiesta di astenersi da qualsiasi modifica con effetto retroattivo e di far fronte alle aspettative legittime dei beneficiari nonché di accelerare l'accettazione dei certificati sulla metodologia applicata in relazione ai costi medi del personale, settore in cui non sono stati registrati progressi apprezzabili; invita la Commissione, ai fini di una buona attività legislativa, a presentare in futuro proposte realistiche in termini sia di obiettivi che di procedure;

164.   rileva con profonda preoccupazione, a tale proposito, che è stato approvato un solo certificato sulla metodologia applicata in relazione ai costi medi del personale;

165.   deplora altresì la mancanza di informazioni chiare sulle attività di Galileo; chiede alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie al fine di elaborare un inventario, verificare i criteri di rilevazione e valutare le attività di Galileo detenute dall'Agenzia spaziale europea; invita la Commissione a inviare tali informazioni al Parlamento entro la fine del 2010;

166.   teme che l'attuale regolamentazione del programma quadro in corso non risponda alle esigenze di un ambiente di ricerca moderno e ritiene che per un nuovo programma quadro sia essenziale avviare un'ulteriore modernizzazione e semplificazione;

167.   ritiene che sia per migliorare la situazione sia necessario semplificare le norme di calcolo per i costi dichiarati e invita la Commissione a perseverare nei suoi sforzi volti a porre in essere norme più facilmente applicabili per i beneficiari; chiede che siano chiaramente definiti i criteri necessari a valutare se i metodi impiegati dai beneficiari per determinare i costi siano conformi alla normativa;

168.   sottolinea che la Commissione deve assicurare la rigorosa applicazione dei controlli, in particolar modo migliorando l'affidabilità dei certificati di audit e attuando in maniera efficace la propria strategia di audit ex post, imponendo sanzioni ove necessario e procedendo tempestivamente a recuperi o aggiustamenti in caso di rimborso ingiustificato delle spese dichiarate, come raccomandato dalla Corte;

169.   invita inoltre la Commissione a riflettere sulla ripartizione delle attività presso le varie DG del settore ricerca la quale, secondo la Corte, combinata con l'assenza di un sistema di gestione dell'informazione integrato, rende più difficile il coordinamento, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio del seguito dato ai risultati di audit;

Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare

170.   ritiene soddisfacenti i tassi globali di esecuzione delle linee di bilancio nei settori dell'ambiente, della sanità pubblica e della sicurezza alimentare;

171.   evidenzia il tasso globale di esecuzione del bilancio del 95,15% nel settore dell'ambiente, l'esecuzione del 99,75% degli stanziamenti d'impegno nel settore della sanità pubblica e l'esecuzione del 98% del capitolo sulla sicurezza alimentare e la salute degli animali, il che rappresenta un risultato soddisfacente;

172.   osserva che, nel quadro del bilancio 2008, sono stati realizzati sei progetti pilota e azioni preparatorie;

173.   si compiace per l'esecuzione del 99,26% del bilancio operativo di LIFE+; osserva che sono stati selezionati 196 progetti; rileva che il 52% dei finanziamenti accordati è stato attribuito a progetti in materia di «natura e biodiversità»; ritiene tuttavia che la gestione della Commissione possa ancora essere migliorata per garantire la sostenibilità dei progetti cofinanziati;

174.   osserva, a tal riguardo, che si potrebbero apportare miglioramenti garantendo l'esistenza di misure di sostegno sin dal momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, migliorando ulteriormente la diffusione delle conoscenze acquisite grazie ai progetti LIFE e rafforzando il controllo sistematico dei progetti dopo la loro conclusione;

175.   invita la Commissione a rafforzare l'assistenza fornita e la formazione specifica per i candidati e ad elaborare orientamenti di semplice utilizzo; sottolinea che si dovrebbe accordare immediata attenzione alle parti del programma il cui livello di esecuzione si è abbassato e agire di conseguenza;

176.   sottolinea l'importanza di fornire un'assistenza maggiore e mirata ai candidati impegnati nell'attuazione di progetti nel quadro del programma di sanità pubblica, onde evitare dichiarazioni di spesa irragionevoli e relazioni finanziarie incomplete, con un conseguente rallentamento delle procedure; chiede inoltre che i bandi di gara siano chiari e di facile comprensione per evitare la presentazione di progetti che non sono chiaramente ammissibili al finanziamento, a causa delle loro dimensioni e degli elevati costi associati, o di scarsa qualità;

177.   osserva con soddisfazione il successo raggiunto nell'attuazione del fondo comunitario per il tabacco ed è convinto dell'importanza di questo strumento;

178.   ricorda alla Commissione la responsabilità che le spetta riguardo all'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori; osserva che tale Agenzia ha gestito 256 progetti in compartecipazione finanziaria, il che rappresenta un totale di 119 milioni di EUR a titolo del bilancio dell'Unione europea, e che ha organizzato incontri di esperti nonché giornate di informazione; ritiene che i risultati dell'Agenzia nel 2008 siano soddisfacenti;

Mercato interno e protezione dei consumatori

179.   deplora che le relazioni annuali d'attività delle Direzioni generali e dei servizi della Commissione siano disponibili on line in un'unica lingua; esorta la Commissione a migliorare la situazione per le relazioni del prossimo anno;

180.   sottolinea che in molti casi gli errori commessi nell'esecuzione del bilancio sono conseguenza di un'eccessiva complessità delle norme e delle procedure in materia di spesa; incoraggia pertanto la Commissione a compiere ulteriori sforzi per la semplificazione del quadro giuridico, in particolare per risolvere i problemi pendenti di alcuni sistemi di controllo;

181.   deplora il fatto che la frequenza dei controlli materiali effettuati dagli Stati membri sulle importazioni sia ancora molto bassa, nonostante le numerose raccomandazioni della Corte dei conti e il fatto che i diritti doganali rappresentino una parte considerevole delle entrate complessive del bilancio 2008; invita pertanto la Commissione a chiedere agli Stati membri di trovare un adeguato equilibrio tra controlli materiali sulle importazioni e i controlli degli operatori successivi allo sdoganamento;

182.   accoglie con favore i progressi in vista del raggiungimento di un tasso di esecuzione del 92% per gli stanziamenti di pagamento relativi all'attuazione e allo sviluppo del mercato interno (linea di bilancio 12  02 01); rileva il tasso di esecuzione del 48% per il programma SOLVIT (linea di bilancio 12 02 02), che è dovuto all'utilizzo di stanziamenti di pagamento solo nel primo anno della creazione di questa linea di bilancio; apprezza pertanto che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di impegno abbia raggiunto il 97%;

183.   riconosce che un tasso di esecuzione del 97% per gli stanziamenti di pagamento nel settore della politica doganale (linee di bilancio 14 04 01 e 14 04 02) rappresenta un considerevole miglioramento in relazione all'esercizio precedente, ottenuto grazie a un migliore metodo di calcolo, e incoraggia la Commissione a continuare su tale via;

184.   apprezza gli sforzi compiuti per raggiungere un tasso di esecuzione del 97% per gli stanziamenti di pagamento relativi al programma per i consumatori (linee di bilancio 17 02 01 e 17 02 02);

Trasporti e turismo

185.   constata che il bilancio 2008, quale adottato in via definitiva e modificato nel corso dell'esercizio in questione, prevedeva specificamente per le politiche nell'ambito di attività della commissione per i trasporti e il turismo complessivamente 2 516 000 000 di EURin stanziamenti d'impegno e 1 703 000 000 di EUR in stanziamenti di pagamento; osserva inoltre che nell'ambito di tali importi:

   969 425 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 892 308 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati alle reti transeuropee di trasporto (RTE-T),
   13 600 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 10 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati alla sicurezza dei trasporti,
   39 080 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 37 958 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati al programma Marco Polo,
   96 160 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 98 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati alle agenzie di trasporto e all'Autorità di vigilanza Galileo,
   468 472 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 345 402 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati ai trasporti, compreso un settore prioritario dedicato alla mobilità urbana sostenibile nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo,
   5 350 000 EUR in stanziamenti d'impegno erano destinati alla sicurezza dei trasporti, inclusa l'azione prioritaria mirante a favorire il movimento transfrontaliero nei punti di passaggio frontaliero del nord-est dell'Unione europea,
   2 500 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 1 500 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati al turismo;

186.   prende atto del fatto che, esaminando l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008, la Corte dei conti ha preferito concentrarsi sulle politiche per la ricerca e l'energia piuttosto che sulla politica dei trasporti;

187.   si compiace del mantenimento dell'elevato tasso di utilizzazione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento destinati ai progetti nel settore delle RTE-T, che raggiungono pressoché il 100%, e invita gli Stati membri a garantire un finanziamento appropriato, dai bilanci nazionali, per sostenere tale impegno dell'Unione; ricorda che il Parlamento ha sostenuto un livello di finanziamento dell'Unione più elevato; osserva che la revisione dei progetti prioritari di RTE-T nel 2010 sarà l'occasione per valutare se tali spese sono state sufficienti ed efficaci;

188.   esprime preoccupazione per lo scarso tasso di utilizzazione degli stanziamenti di pagamento destinati alla sicurezza dei trasporti (79%) per il secondo anno consecutivo; osserva che il tasso di utilizzazione degli stanziamenti di pagamento destinati al programma Marco Polo II era particolarmente basso (40%) e che il tasso di utilizzazione dei pagamenti per l'ottimizzazione dei sistemi di trasporto era solamente del 67%; ricorda che, in ogni caso, l'importo iscritto nel bilancio per l'esercizio 2008 era quello proposto nel progetto preliminare di bilancio della Commissione;

189.   deplora il tasso di utilizzazione eccezionalmente basso degli stanziamenti di pagamento destinati ai diritti dei passeggeri (27%); prende atto del fatto che i pagamenti effettuati rappresentano soltanto il 55% dell'importo proposto dalla Commissione nel suo progetto preliminare di bilancio; sottolinea che gli investimenti tra l'altro nell'informazione ai passeggeri in merito ai loro diritti sono della massima importanza per l'efficace applicazione della normativa;

190.   insiste sull'insufficienza del tasso di utilizzazione degli stanziamenti di pagamento destinati al programma Galileo (50%), data l'importanza di quest'ultimo per i settori della logistica e del trasporto sostenibile;

191.   invita la Commissione a fornire una spiegazione dettagliata sulla mancata utilizzazione di tali stanziamenti nonché sulle misure che essa prevede di adottare per garantire che il problema non si ripresenti in futuro;

192.   prende atto del fatto che i test delle operazioni per campione rivelano un tasso d'errore più probabile fra il 2 e il 5%; invita la Commissione a raddoppiare gli sforzi affinché questo tasso sia inferiore al 2%;

193.   rileva con soddisfazione che la Corte dei conti ha stimato che i conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto sono legali e regolari in tutti i loro aspetti significativi; è preoccupato per i ritardi che si verificano nelle assunzioni e accoglie positivamente l'obiettivo dell'Agenzia di coprire eventuali posti vacanti;

194.   deplora la mancanza di dati relativi alle azioni nel settore del turismo e si compiace del nuovo quadro giuridico ed economico istituito dal trattato di Lisbona, che consente di sviluppare azioni a livello di Unione europea (turismo socio-culturale, destinazioni d'eccellenza ecc.) in questo settore con il supporto di un quadro finanziario pluriennale;

195.   chiede nuovamente alla Commissione di trasmettere ogni anno al Parlamento e al Consiglio una descrizione,per ogni linea di bilancio, delle spese più dettagliata rispetto alle osservazioni relative a tale linea;

Cultura e istruzione

196.   accoglie con favore gli sforzi della Commissione per una maggiore trasparenza ed attenzione alla clientela ed appoggia ulteriori iniziative in tale direzione; richiede, per i prossimi riesami intermedi dei programmi pluriennali, che sia effettuata una valutazione approfondita sull'attuazione e le strutture di gestione; raccomanda l'inclusione di elementi per misurare la soddisfazione del cliente in relazione alle agenzie nazionali; ricorda in questo contesto che quasi il 70% dei finanziamenti dei programmi pluriennali sono attuati tramite le agenzie nazionali;

197.   appoggia le indicazioni fornite dalla Commissione alle autorità nazionali per quanto riguarda la supervisione del lavoro delle agenzie nazionali nella prospettiva di facilitare ulteriormente la gestione del programma negli Stati membri; invita la Commissione a continuare a monitorare attivamente la gestione del programma da parte delle agenzie nazionali, al fine di evitare interruzioni nella realizzazione di parti dei programmi pluriennali; sostiene la linea dura adottata dalla Commissione di sospendere i pagamenti alle agenzie nazionali in caso si rilevino carenze di gestione; invita tutte le parti interessate ad evitare conseguenze negative per i beneficiari causate da tali mancanze; invita la Commissione, nell'interesse della trasparenza e del controllo dei costi, ad operare una distinzione fra costi organizzativi e di personale delle agenzie nazionali e fondi erogati a titolo di sovvenzioni;

198.   richiama l'attenzione sui pericoli connessi a misure di controllo sproporzionate rispetto ai bilanci amministrati; ritiene che gli obblighi di controllo non debbano risolversi in pressioni per un aumento delle dimensioni di scala, che si risolverebbero in un aumento della soglia per i partecipanti;

199.   invita la Commissione, in vista della revisione del regolamento finanziario, ad adoperarsi per l'introduzione di nuove disposizioni che permettano ai beneficiari di acquisire maggiori risorse proprie senza temere una riduzione del sostegno loro accordato nel quadro del cofinanziamento dell'Unione europea;

200.   invita la Commissione ad individuare insieme alle agenzie nazionali una soluzione ragionevole e flessibile al problema degli interessi dovuti sui fondi decentrati non spesi, che negli Stati membri sono gravati da ritenuta sui depositi ma che le agenzie nazionali devono rimborsare per intero;

201.   nota la riduzione significativa degli errori nelle operazioni di pagamento; ritiene tuttavia necessari ulteriori miglioramenti per i pagamenti intermedi e a saldo; invita la Commissione ad esercitare una vigilanza più stretta sulle dichiarazioni annuali ex post relative al programma di apprendimento permanente, mediante visite ispettive ed accertamenti diretti;

202.   invita la Commissione ad analizzare gli ostacoli burocratici che intralciano il programma «Gioventù in azione»; chiede in particolare che le misure nel quadro delle azioni 1.1 e 1.3 del programma siano attivate sotto forma di servizi a bassa soglia; sottolinea che i criteri di selezione devono essere trasparenti e comprensibili per i richiedenti; invita la Commissione a considerare l'introduzione di una nuova forma di assegnazione di fondi nel quadro del programma «Gioventù in azione», onde creare disponibilità finanziarie per i progetti su piccola scala e a favore dei giovani, che nell'attuale situazione non sono in grado di autofinanziarsi;

Libertà civili, giustizia e affari interni

203.   nota un relativo calo nell'esecuzione degli impegni di bilancio per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel 2008 rispetto al 2007 (87,51% nel 2008 contro il 90,29% nel 2007); rileva che 75 000 000 EURsono stati riportati al 2009, ma osserva che, stando alle informazioni trasmesse dai servizi della Commissione, tale importo è stato impegnato prima del 31 marzo 2009; fa notare che il livello di esecuzione dei pagamenti è aumentato rispetto al 2007 (80,88% nel 2008 contro il 60,41% nel 2007); invita la direzione generale Libertà, sicurezza e giustizia a continuare a ottimizzare il livello di esecuzione di impegni e pagamenti per il 2009;

204.   deplora il fatto che, per quanto riguarda il Fondo per le frontiere esterne, i primi pagamenti a titolo di prefinanziamento siano stati corrisposti dalla Commissione agli Stati membri solamente negli ultimi mesi del 2008, in quanto le norme di attuazione sono state adottate solo il 5 marzo 2008 e alcuni Stati membri hanno presentato le versioni iniziali delle descrizioni dei sistemi di gestione e controllo e i documenti di programmazione con notevole ritardo e scarsa attenzione alla qualità;

205.   rileva che, nei prossimi anni, il discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dovrebbe inoltre basarsi sulla valutazione, da parte della commissione competente, del rendimento dell'agenzia durante l'intero esercizio;

Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione

206.   esprime profonda inquietudine per i ritardi nella messa in opera del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione e per le implicazioni di tali ritardi a livello del bilancio dell'Unione europea e dei bilanci degli Stati membri; osserva che il cosiddetto «test di primo livello» sulla stabilità, l'affidabilità e le prestazioni del progetto SIS II, eseguito alla fine del gennaio 2010, non ha avuto esito positivo;

207.   ricorda che, in base al regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)(70) e alla decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS I+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)(71), la Commissione ha l'obbligo di presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione di avanzamento concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, ogni sei mesi e per la prima volta dopo il primo semestre del 2009; constata che la prima relazione di avanzamento, relativa al periodo dal gennaio 2009 al giugno 2009 (COM(2009)0555), pubblicata il 22 ottobre 2009, è ormai obsoleta e che la seconda relazione non è ancora disponibile;

208.   ribadisce la richiesta del Consiglio e del Parlamento – espressa dal Consiglio nelle sue conclusioni sull'ulteriore orientamento del SIS II del 4/5 giugno 2009 e dal Parlamento nella sua risoluzione del 22 ottobre 2009 sullo stato di avanzamento del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione e del sistema di informazione visti(72) – affinché la Commissione garantisca la piena trasparenza per quanto concerne gli aspetti finanziari dello sviluppo del SIS di seconda generazione;

209.   sottolinea che la Commissione dovrebbe ottemperare ai propri obblighi di notifica in modo più tempestivo e trasparente;

210.   invita la Corte dei conti ad eseguire un audit approfondito e a presentare una relazione speciale, in cui venga valutata la gestione del progetto SIS II da parte della Commissione sin dall'inizio del progetto, a partire dal primo bando di gara;

211.   si riserva la facoltà di iscrivere alla riserva i fondi da destinare allo sviluppo del SIS II nel bilancio annuale 2011, onde assicurare il pieno controllo parlamentare e il completo monitoraggio del processo;

Diritti delle donne e pari opportunità

212.   ricorda alla Commissione che, ai sensi dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la promozione della parità tra uomo e donna è un principio fondamentale dell'Unione europea che occorre rispettare in tutte le attività dell'Unione europea, e che dovrebbe quindi anche essere possibile ritrovare nel discarico del bilancio dell'Unione europea;

213.   esprime rammarico per il fatto che l'integrazione della prospettiva di genere nel bilancio non sia ancora stata attuata; reitera pertanto la richiesta alla Commissione di adottare ulteriori misure per garantire che l'integrazione della dimensione di genere diventi realtà nella pianificazione di bilancio;

214.   accoglie con favore lo studio di fattibilità(73) sull'integrazione della prospettiva di genere nel bilancio redatto dalla Commissione e invita tutte le parti coinvolte nella procedura di bilancio dell'Unione europea a prendere in considerazione tale studio al momento di redigere, attuare o controllare il bilancio;

215.   invita la Commissione a compiere ulteriori sforzi intesi a sviluppare dati specifici relativi al genere da poter includere nelle relazioni sul discarico di bilancio, poiché gli esigui dati finora disponibili non forniscono un quadro adeguato della situazione;

216.   invita la Corte dei conti a dedicare una parte separata, nelle sue relazioni sul discarico, agli aspetti relativi all'uguaglianza di genere;

217.   accoglie con favore il fatto che i meccanismi di finanziamento per il periodo 2007–2013 siano stati semplificati, ma esprime rammarico per il fatto che, nonostante tale miglioramento, nel 2008 un gran numero di rimborsi a progetti di coesione (cui fanno capo il Fondo sociale europeo e l'eguaglianza di genere) siano di nuovo stati inficiati da errori; invita quindi la Commissione a garantire una maggiore efficacia dei meccanismi di finanziamento;

Azioni esterne

218.   osserva, in base all'esperienza fatta nel 2007 e nel 2008, che è essenziale garantire un continuo miglioramento della trasparenza per quanto riguarda la spesa in questo settore, in particolare in vista della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);

219.   invita la Commissione a presentare, prima della conclusione della procedura di discarico 2008, piani concreti, dettagliati ed esaustivi per quanto riguarda il personale, la struttura organizzativa e il controllo del SEAE, in particolare mostrando la distribuzione del personale e la sua crescita, le previste implicazioni di bilancio e le modifiche dello statuto e del regolamento finanziario, e ad avviare immediatamente negoziati con l'autorità di bilancio sulla base delle proposte presentate; respinge la possibilità di svolgere negoziati in base a generici accordi quadro;

220.   è fermamente convinto che il diritto di controllo del Parlamento in quanto autorità di discarico non debba in alcun modo diminuire con l'istituzione del SEAE; si attende che la Commissione tenga presente questo aspetto(74) quando presenti la revisione dell'attuale regolamento finanziario; sottolinea che quest'ultima revisione dovrebbe far parte della normale revisione triennale; respinge l'idea di una procedura accelerata come prevista dalla Commissione;

221.   prende atto con grande preoccupazione della valutazione complessiva della Corte secondo la quale i sistemi di supervisione e di controllo di tutte le Direzioni generali interessate (AIDCO, RELEX, ELARG e ECHO) sono ancora solo parzialmente efficaci, così come della conclusione della Corte che i pagamenti in questo settore sono stati oggetto di errori significativi; osserva che, come in precedenza, gli errori si trovano soprattutto a livello di delegazione e di beneficiario;

222.   accoglie con favore i miglioramenti apportati dalla DG AIDCO ai suoi sistemi di supervisione e di controllo; tuttavia, esorta EuropeAid ad apportare i miglioramenti necessari ai propri controlli ex ante, a fare ricorso a audit esterni e a rimediare alle incoerenze e carenze nel programma annuale di audit, nel modulo di audit CRIS e nel monitoraggio complessivo dei risultati degli audit;

223.   esorta la DG RELEX a rafforzare i propri controlli ex post e porre rimedio alle carenze rivelate dalla Corte per quanto riguarda la sua gestione finanziaria e la supervisione dei progetti; accoglie con favore il fatto che la DG RELEX abbia riconosciuto la necessità di prestare maggiore attenzione a questo problema;

224.   richiama l'attenzione sull'alto numero di casi di possibile frode (102 casi) oggetto di indagine da parte dell'OLAF in questo settore, che lo situano subito dopo il settore indagini interne; accoglie con favore il fatto che OLAF concentri la sua attenzione sul settore degli aiuti esterni, sulle attività di indagine e di prevenzione e sulle iniziative di cooperazione intensificata;

225.   deplora i ritardi nel conseguire trasparenza in merito ai fondi dell'Unione gestiti da organizzazioni internazionali e, in particolare, dalle Nazioni Unite (in «gestione congiunta»); deplora le difficoltà cui la Corte ha dovuto far fronte, malgrado le ripetute esortazioni della Commissione al rispetto dell'accordo quadro finanziario e amministrativo, per ottenere dall'ONU relazioni di audit e documenti giustificativi; riconosce i progressi compiuti e li accoglie positivamente, in particolare la conclusione di un accordo sul capitolato per le missioni di verifica nell'aprile 2009 e la firma di orientamenti comuni in materia di notifica;

226.   valuta con favore il fatto che le organizzazioni delle Nazioni Unite siano spesso in possesso di esperienze e competenze specifiche non facilmente rinvenibili altrove; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che la Commissione non dimostri anticipatamente e in modo convincente che la scelta di un'organizzazione delle Nazioni Unite consente maggiore efficacia ed efficienza di altri modi di fornitura degli aiuti(75); invita la Commissione a dare attuazione a un processo più trasparente ed obiettivo di selezione dei canali di attuazione degli aiuti;

227.   prende atto dell'attuale tendenza ad aumentare i contributi a favore dei fondi multilaterali e in particolare delle Nazioni Unite, in conformità dei principi della buona cooperazione tra donatori; esprime tuttavia insoddisfazione per le persistenti difficoltà incontrate dalla Corte dei conti nell'accesso ai documenti finanziari provenienti dalle agenzie delle Nazioni Unite; accoglie con favore le misure adottate dalla Commissione per facilitare le procedure di audit della Corte e chiede che vengano adottate ulteriori misure per tutelare pienamente gli interessi finanziari dell'Unione europea e per aumentare la trasparenza delle procedure, ivi inclusa, se necessario, una modifica all'accordo quadro finanziario e amministrativo;

228.   sottolinea in questo contesto la sua profonda frustrazione e insoddisfazione per il fatto che la Commissione non sia tuttora riuscita a creare un vero e proprio strumento europeo per la gestione delle crisi, come le è stato chiesto in precedenti risoluzioni di discarico; torna a ribadire che ciò dovrebbe essere fatto urgentemente ed esorta la nuova Commissione a prevedere, nella prossima revisione del regolamento finanziario, la possibilità di gestire essa stessa i fondi fiduciari multilaterali;

229.   accoglie con favore gli sviluppi positivi in termini di trasparenza, obiettivi e coordinamento dei donatori internazionali a seguito dell'introduzione del meccanismo PEGASE(76), definito sulla base del TIM(77) ma con un campo di applicazione più ampio in quanto copre sia le spese a titolo del TIM sia le spese relative al rilancio delle attività economiche – sostegno finanziario, finanziamento delle infrastrutture e aspetti sociali – in linea con il piano di riforma e sviluppo palestinese;

230.   prende atto della raccomandazione della Corte secondo cui i documenti di programmazione strategica relativi allo strumento europeo di vicinato e partenariato devono incorporare obiettivi strategici chiari e indicatori di efficienza misurabili; ritiene che vadano adottate misure analoghe anche in relazione ad altri strumenti esterni, che continuano ad avere una portata molto generale;

231.   propone che la Commissione effettui uno studio in cui vengano esaminate le possibilità di rendere flessibili i bilanci nel settore delle politiche esterne; ritiene che, in considerazione degli sforamenti di bilancio finora registrati e del crescente fabbisogno in questo settore, si dovrebbe disporre sin dall'inizio di strumenti di flessibilizzazione, che tuttavia non devono andare a scapito di una gestione e di controlli di bilancio regolari;

Sviluppo e aiuti umanitari

232.   deplora che l'audit della Corte abbia accertato che gli impegni concernenti il sostegno al bilancio palesavano un livello elevato di errori non quantificabili; insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe valutare questi pagamenti in modo ancora più rigoroso; constata con soddisfazione in questo contesto il riesame effettuato nel febbraio 2009 dei circuiti finanziari per questo tipo di pagamenti;

233.   prende atto con soddisfazione del miglioramento della chiarezza e della struttura delle valutazioni di conformità della Commissione con i requisiti dell'accordo relativo al DCI (strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo); deplora tuttavia il fatto che la Corte abbia riscontrato numerosi casi in cui la Commissione non ha dimostrato, in maniera strutturata e formalizzata, il carattere sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace della gestione delle finanze pubbliche o, perlomeno, che fosse in atto un programma credibile e pertinente di riforma;

234.   concorda con la Corte che la Commissione dovrebbe proseguire i suoi sforzi per sostenere le sue decisioni in materia di ammissibilità del sostegno di bilancio e per assicurare che tutte le convenzioni di finanziamento future forniscano una base chiara e completa per valutare il rispetto delle condizioni di pagamento;

235.   invita la Commissione, per quanto riguarda il sostegno di bilancio, a rafforzare i sistemi di supervisione e di controllo per garantire la regolarità dei pagamenti, a monitorare più da vicino le organizzazioni che realizzano progetti finanziati dall'Unione europea, a migliorare l'efficacia delle revisioni contabili, garantendo un seguito più rigoroso, e a mettere a punto orientamenti in materia di sostegno di bilancio più orientati verso i risultati;

236.   esorta la Commissione ad aiutare i paesi partner a sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di revisione, in particolare quando l'aiuto è fornito attraverso il sostegno di bilancio, e invita la Commissione a riferire regolarmente sui progressi conseguiti;

237.   sottolinea che il suo ruolo, per quanto concerne il sostegno al bilancio, è quello di attribuire alla Commissione la responsabilità dei risultati della spesa e che il sostegno al bilancio è uno strumento di aiuto che richiede un cambiamento paradigmatico del modello di controllo e presuppone il passaggio da un controllo sulle risorse assegnate a una verifica dei risultati sulla base di indicatori;

238.   ribadisce la sua richiesta che gli aiuti allo sviluppo in generale e il sostegno al bilancio in particolare debbano essere progressivamente collegati a una dichiarazione di trasparenza ex ante per paese, pubblicata dal governo del paese beneficiario e firmata dal ministro delle finanze, relativa a questioni che toccano la struttura di governance e rendicontazione di un paese beneficiario;

239.   invita la nuova Commissione a prendere l'iniziativa e a presentare tale proposta agli altri donatori internazionali, in particolare alla Banca mondiale, con l'obiettivo di sviluppare e applicare tale strumento d'intesa con gli altri donatori; attende di essere informato dalla Commissione in merito a un possibile calendario per tali negoziati;

240.   esorta la Commissione a definire obiettivi strategici e indicatori di performance idonei a consentire lo svolgimento di una valutazione adeguata dell'impatto delle azioni dell'Unione europea;

241.   invita la Commissione a mettere maggiormente l'accento sulla salute delle donne nei paesi in via di sviluppo in generale e sul miglioramento della salute delle madri in particolare, settore in cui la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio lascia maggiormente a desiderare;

242.   accoglie con favore i progressi per quanto riguarda la ripartizione delle attività tra i donatori, nonché gli altri principi di efficacia dell'aiuto; ritiene tuttavia che la Commissione dovrebbe intensificare gli sforzi per coordinare le attività degli Stati membri al riguardo;

243.   sottolinea la necessità di rafforzare l'efficacia degli aiuti e ridurne la frammentazione; ritiene che il gran numero di progetti (circa 40 000) gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri deve essere ridotto, dando la priorità ai programmi più efficaci e migliorando il coordinamento con i donatori dell'Unione europea, concentrandosi su un numero più limitato di settori prioritari di intervento per ciascun paese beneficiario, senza escludere le ONG piccole ma efficaci operanti nel settore;

244.   rileva che il 63% dei fondi finora impegnati nel quadro dello «strumento alimentare» sono stati incanalati da organizzazioni internazionali e ricorda che il regolamento (CE) n. 1337/2008(78) stabilisce che, per quanto riguarda l'attuazione, la Commissione è tenuta a mantenere un adeguato equilibrio(79) tra organizzazioni internazionali e altri organismi ammissibili;

245.   rinnova l'invito a coinvolgere maggiormente i parlamenti e a consultare la società civile(80) nei paesi partner allorché vengono elaborati e rivisti i documenti di strategia per paese nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo;

246.   esorta la Commissione a garantire una migliore visibilità delle attività finanziate dall'Unione europea all'estero;

Organizzazioni non governative (ONG)

247.   prende atto dei commenti scritti dai Commissari Maroš Šefčovič e Algirdas Šemeta in data 8 marzo 2010 contenenti informazioni dettagliate sul finanziamento di ONG e di organismi analoghi da parte della Commissione e delle agenzie esecutive;

248.   invita la Commissione a predisporre un registro pubblico delle ONG e degli organismi analoghi finanziati dai servizi della Commissione, ad armonizzare le diverse banche dati sui beneficiari che ricevono fondi dal bilancio dell'Unione europea o dal Fondo europeo di sviluppo, a precisare nel suo sistema contabile la natura «non lucrativa» degli organismi destinatari e a sondare la possibilità di estendere il registro dei rappresentanti di interessi comprendendovi informazioni sui finanziamenti da loro ottenuti dall'Unione europea;

Romania e Bulgaria

249.   esprime preoccupazione per le carenze nella gestione dei fondi preadesione da parte delle autorità nazionali in Bulgaria e Romania e accoglie con favore le misure attuate dalla Commissione, tra cui la sospensione dei pagamenti, l'attento monitoraggio e la stretta collaborazione con i due Stati membri che, nell'insieme, hanno portato ad un miglioramento significativo della situazione; permane tuttavia preoccupato per le carenze fondamentali riguardo a potenziali irregolarità nella gestione dei fondi PHARE da parte di due agenzie esecutive in Bulgaria, anche se l'assegnazione dei fondi PHARE è cessata; prende atto del fatto che le autorità attuali si sono impegnate a indagare sulle irregolarità e a riformare la gestione dei finanziamenti dell'Unione europea;

250.   prende atto che le operazioni di disattivazione presso la centrale nucleare di Kosloduj (dal reattore 1 al 4) dovrebbero concludersi entro il 19 ottobre 2035; constata la mancanza di trasparenza circa l'origine delle risorse finanziarie da parte di diverse direzioni generali della Commissione; chiede alla Corte dei conti una verifica dei fondi ivi impiegati;

251.   deplora il fatto che non vi siano stati progressi sostanziali per quanto riguarda le risposte da dare alle carenze individuate (in particolare in relazione al Fondo nazionale per le infrastrutture stradali); appoggia, di conseguenza, l'approccio prudente della Commissione e il suo impegno a seguire da vicino la situazione, tenere sotto controllo i risultati e fornire consulenza e assistenza alle autorità bulgare, al fine di affrontare le carenze individuate; esorta la Commissione ad esercitare la massima vigilanza e rigore in sede di approvazione delle relazioni di valutazione di conformità presentate per i programmi operativi proposti dalle autorità bulgare e prima di iniziare ad erogare i pagamenti intermedi per il periodo di programmazione 2007–2013; prende atto delle misure positive adottate dalla Bulgaria; si compiace dell'esito positivo delle procedure di valutazione di conformità della Commissione per tutti i programmi operativi, pur sottolineando la necessità di una maggiore applicazione di controlli e orientamenti efficaci da parte della Commissione;

252.   prende atto della sospensione, da parte della Commissione, dei pagamenti in Romania a titolo del programma SAPARD nel luglio del 2008 a causa di carenze e irregolarità individuate dai suoi servizi, e accoglie con favore il piano d'azione presentato dalla Romania per far fronte a tali carenze, che ha permesso alla Commissione di revocare la sospensione dei pagamenti nel luglio 2009;

253.   appoggia la sospensione, da parte della Commissione, dei pagamenti in Bulgaria a titolo dei tre programmi di preadesione, PHARE/Strumento di transizione, ISPA e SAPARD, effettuata nel 2008 per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea alla luce di carenze e irregolarità individuate dai suoi servizi nella gestione di tali fondi; accoglie con favore la reazione positiva della Bulgaria nei confronti di tutte le raccomandazioni, che ha permesso alla Commissione di revocare le sospensioni di pagamento nel 2009;

254.   deplora ciò nondimeno le carenze, in particolare il fatto che non siano state individuate domande di sostegno irregolari e che a tali irregolarità non sia stato dato adeguatamente seguito, ed esorta la Bulgaria ad adottare un piano d'azione dettagliato, in stretta collaborazione con la Commissione e sotto stretta sorveglianza da parte di un revisore indipendente;

255.   sottolinea che detto piano d'azione deve conseguire obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine, in particolare, se del caso, la creazione di norme trasparenti in materia di appalti, che siano conformi agli standard internazionali e non pongano limiti alla concorrenza di offerenti internazionali imponendo a questi ultimi oneri amministrativi elevati; ritiene inoltre che gli obiettivi di cui sopra debbano concentrarsi sull'istituzione e il mantenimento di strutture amministrative e giudiziarie pienamente operative;

256.   accoglie favorevolmente le informazioni aggiornate da parte della Commissione sulla situazione riguardante l'esecuzione dei fondi dell'Unione europea in Bulgaria e Romania; constata tuttavia il persistere di incongruenze e irregolarità nelle relazioni di avanzamento presentate; ritiene che i suoi sforzi tesi a valutare i progressi nel sistema giudiziario e amministrativo siano ostacolati dagli attuali modelli delle relazioni di avanzamento; invita la Commissione a continuare a seguire da vicino i sistemi di questi Stati membri e l'attuazione dei piani d'azione concordati e propone che l'OLAF mantenga il sostegno che fornisce a questi Stati membri per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

257.   chiede che le relazioni forniscano indicazioni chiare circa i progressi compiuti nei settori principali della lotta contro la frode e la corruzione; rammenta la sua richiesta di adottare un sistema semaforico (rosso, giallo, verde) basato su indicatori specifici (quantità e qualità delle misure giuridiche e amministrative adottate per prevenire, scoraggiare e punire la frode e la corruzione) affinché sia possibile restituire un quadro chiaro dell'evoluzione dei sistemi esistenti in quei paesi; manifesta stupore per il fatto che l'OLAF non sia stato sistematicamente consultato in sede di compilazione delle relazioni; invita la Commissione a includere i pareri dell'OLAF nelle prossime relazioni di avanzamento;

Allargamento

258.   prende nota delle misure adottate dalla Commissione per migliorare le prestazioni generali di preadesione in Croazia, in stretta collaborazione con le autorità nazionali, e per sorvegliare attentamente le condizioni per il pieno decentramento dei fondi IPA; sottolinea che le lezioni apprese dai problemi emersi con l'esecuzione dei fondi preadesione in Bulgaria e Romania dovrebbero permettere alle autorità croate, con l'assistenza della Commissione, di evitare di incorrere in difficoltà analoghe in sede di esecuzione dei fondi preadesione nel proprio paese; deplora che la Commissione non abbia dato seguito alla richiesta del Parlamento di introdurre, nelle relazioni di avanzamento, un sistema semaforico (verde, giallo, rosso) volto a indicare gli sviluppi intervenuti nei settori di estrema importanza per la lotta antifrode, come ad esempio l'istituzione e il mantenimento di strutture stabili ed efficienti nell'amministrazione e nel settore giudiziario;

259.   esprime disappunto per il fatto che continuano a sussistere le carenze fondamentali (mancanza di preparazione programmatica e prestazioni disuguali tra i vari settori) che hanno reso la performance globale degli aiuti di preadesione in Turchia «moderatamente insoddisfacente»;

260.   rileva le iniziative adottate dalla Commissione nei paesi candidati e in altri paesi dei Balcani occidentali in materia di lotta contro la corruzione e incoraggia l'attuazione di progetti volti a rafforzare l'indipendenza del potere giudiziario, lo sviluppo di forze dell'ordine professionali e il sostegno alla lotta contro la corruzione nell'ambito dell'assistenza regionale e nazionale; ricorda che, nell'ambito dell'Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali, l'Unione europea si è impegnata a collaborare strettamente con i paesi dei Balcani occidentali per consolidare ulteriormente la pace e promuovere la stabilità, la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e di quelli delle minoranze; sottolinea che ciò vale anche per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione nonché per il potenziamento della cooperazione regionale;

261.   ricorda che la Corte dei conti ha rilevato che la Commissione non dispone di una metodologia chiara per misurare i progressi in tali ambiti; invita, in particolare, il segretariato generale della Commissione a fornire al Parlamento una relazione sull'attuazione dell'Agenda di Salonicco che potrebbe servire da base per una valutazione esterna dell'avanzamento dell'Agenda stessa; esorta la Commissione a stabilire un collegamento chiaro tra il pagamento di fondi preadesione e il raggiungimento di risultati dimostrati ed evidenti nei settori contemplati dall'Agenda di Salonicco;

262.   rammenta che la relazione di avanzamento 2009 relativa alla Croazia indica la presenza di lacune nel settore della giustizia, dovute a carenze nella trasparenza e nell'applicazione di criteri uniformi e oggettivi ai fini della selezione di giudici e procuratori; dubita, pertanto, che i fondi versati a titolo del capitolo 23 siano stati spesi in maniera efficace ed efficiente;

263.   constata che il Consiglio di cooperazione regionale è attivo da oltre un anno; invita la Commissione a fornire informazioni al fine di rafforzare la cooperazione regionale nel quadro del sistema di attuazione decentrato e a presentare all'autorità di bilancio le sue considerazioni strategiche in tale ambito;

264.   ricorda che i paesi candidati devono garantire un'attuazione efficace delle nuove disposizioni giuridiche riformate per mezzo di un'amministrazione ambiziosa, trasparente, responsabile, efficace ed efficiente; nota con apprensione che – nonostante la diversa evoluzione nei due paesi – sia in Croazia sia nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) la corruzione è tuttora diffusa e costituisce un problema estremamente grave; deplora il fatto che nei casi di corruzione ad alto livello siano state svolte poche indagini e che, nel complesso, solo un numero esiguo di indagini abbia portato a imputazioni di carattere penale; sottolinea che tutto ciò è indice di gravi carenze nel sistema giudiziario;

265.   invita la Commissione a monitorare costantemente e a riferire all'autorità di bilancio in merito all'arretrato e al numero di nuove imputazioni e sentenze penali nonché in merito all'arretrato e al numero di nuovi procedimenti giudiziari per violazione delle leggi sugli appalti pubblici in Croazia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

266.   conclude che, a tutt'oggi, risulta necessario monitorare i progressi in modo costante, obiettivo e trasparente; invita, a tale proposito, la Commissione, in caso di avvio delle procedure di adesione, a definire un punto di partenza chiaro in settori chiave rilevanti per l'adesione e a utilizzarlo quale riferimento e parametro indicativo per l'intero processo; ritiene che la sostenibilità dei progressi compiuti nel processo di adesione e la conferma degli obiettivi raggiunti nel corso di tale processo siano fondamentali per garantire il proseguimento fruttuoso dell'Unione; chiede pertanto regolari verifiche post-adesione;

Spese amministrative

267.   nota con soddisfazione che l'audit della Corte non ha rilevato alcun errore significativo in merito alla legittimità e regolarità delle spese amministrative;

CONCLUSIONI SULLE RELAZIONI SPECIALI DELLA CORTE DEI CONTI
Parte I:
Relazione speciale n. 10/2008 – L'aiuto allo sviluppo fornito dalla CE ai servizi sanitari nell'Africa subsahariana

268.   invita la Commissione a considerare di aumentare l'aiuto fornito al settore sanitario nel corso della decima revisione intermedia del FES, per sostenere il suo impegno a favore degli obiettivi di sviluppo del millennio nel settore della sanità e per assicurare che tale assistenza sia distribuita nel rispetto delle sue priorità di sostegno ai sistemi sanitari;

269.   ricorda alla Commissione l'impegno assunto nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo di destinare il 20% dei fondi alla salute e all'istruzione di base entro il 2009 in tutta la spesa europea per la politica di sviluppo, e la invita ad informarlo regolarmente sulla percentuale impegnata per l'istruzione di base e secondaria e per la sanità di base rispetto al contributo totale assegnato allo sviluppo dell'Africa sub-sahariana, ripartita per paese;

270.   esorta la Commissione ad assicurarsi che sussistano competenze sanitarie sufficienti per svolgere un ruolo efficace nel dialogo nel settore sanitario, prendendo provvedimenti affinché tutte le delegazioni presso le quali la sanità è un settore centrale dispongano di specialisti sanitari, operando in più stretta collaborazione con i consiglieri sanitari di ECHO nei paesi in situazione di post-conflitto, istituendo partenariati più stretti con le sedi locali dell'Organizzazione mondiale della sanità al fine di beneficiare delle sue competenze e siglando accordi formali con gli Stati membri dell'Unione europea per avvalersi delle loro competenze; chiede alla Commissione di comunicare al Parlamento il numero di esperti di sanità e istruzione a disposizione rispettivamente nella regione, a livello di delegazione e presso la sede principale, nonché un quadro generale che precisi se è riuscita ad aumentare questo numero;

271.   invita la Commissione a continuare ad aumentare il ricorso al sostegno di bilancio settoriale nel settore della sanità, a concentrare il suo sostegno di bilancio generale (SBG) sul miglioramento dei servizi sanitari e a continuare a utilizzare i progetti per sostenere lo sviluppo delle attività e delle capacità;

272.   esorta la Commissione a mettere in atto meccanismi e strumenti di monitoraggio per garantire che una percentuale adeguata degli aiuti SBG sostenga le necessità di base, in particolare nel settore della sanità, a utilizzare obiettivi che misurino direttamente l'esito delle politiche, a fornire sostegno al potenziamento delle capacità e ad informare il Parlamento sui provvedimenti adottati a tal fine;

273.   invita la Commissione a definire orientamenti più chiari per l'uso di ciascuno strumento e delle loro combinazioni, nonché a lavorare a più stretto contatto e più efficacemente con il Fondo mondiale nei paesi beneficiari;

274.   invita la Commissione, in cooperazione con la Corte dei conti, a individuare come possono essere affrontate le carenze rilevate nella relazione della Corte e a riferire al Parlamento sui risultati di queste discussioni;

Parte II:
Relazione speciale n. 12/2008 – Lo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), 2000–2006

275.   sollecita la Commissione a seguire attentamente l'attuazione di progetti ex-ISPA, per esaminare come si possano in futuro evitare o ridurre ritardi nella realizzazione dei progetti durante l'attuazione di strumenti analoghi quali l'IPA, e ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare ritardi nella preparazione dei futuri documenti di orientamento;

276.   chiede una pianificazione più rigorosa e realistica da parte dei richiedenti progetti e modalità per accelerare le procedure, in sede di attuazione di strumenti analoghi in futuro, a livello sia della Commissione che presso le amministrazioni nazionali dei paesi beneficiari;

277.   invita la Commissione a proseguire i suoi sistemi di audit al fine di garantire che siano creati sistemi affidabili per la gestione dei Fondi strutturali e di coesione e per evitare potenziali situazioni ad alto rischio in futuro;

Parte III
Relazione speciale n. 1/2009 – Attività bancarie nel Mediterraneo nel contesto dei programmi MEDA e dei precedenti protocolli

278.   richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di migliorare l'effettivo coordinamento dell'assistenza concessa dall'Unione, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dagli altri partner internazionali e locali, nonché il regolare scambio di informazioni, in particolare a livello locale, per rafforzare la coerenza e la complementarità delle attività;

279.   constata che, anche se il livello di monitoraggio è successivamente migliorato, esso non è stato adeguato durante i primi anni del programma MEDA, in particolare nei casi in cui la Commissione si è basata interamente sul monitoraggio svolto dalla BEI prima del 2005;

280.   sottolinea l'importanza di una convenzione di gestione riguardante le attività bancarie per le quali la BEI ha ricevuto un mandato dalla Commissione, al fine di garantire un monitoraggio appropriato, assicurare idonea copertura agli aspetti ambientali, salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e assicurare che gli intermediari e i promotori adempiano i loro obblighi finanziari e in materia d'informazione;

281.   sottolinea l'importanza di un programma su misura per la valutazione e il monitoraggio delle attività bancarie, da applicare nel contesto dello strumento europeo di vicinato e partenariato;

Parte IV
Relazione speciale n. 2/2009 – Il programma d'azione europeo nel campo della sanità pubblica (periodo 2003–2007): uno strumento efficace per migliorare la salute?

282.   ritiene che il Programma d'azione europeo nel campo della sanità pubblica (PSP) (2003–2007) sia ambizioso ma che gli obiettivi non siano abbastanza chiari e siano in contrasto con i limitati mezzi finanziari; sottolinea che ciò ha fatto sì che il programma avesse troppi settori d'intervento, talvolta neanche recepiti da progetti; rileva che questa frammentazione ha abbassato la qualità del programma, ampliando a dismisura la gamma di progetti, al punto che la Commissione non è pienamente consapevole di tutti i progetti in corso; invita quindi la Commissione a riferire al Parlamento l'esito della sua ricognizione per il PSP in corso e sottolinea che al rischio di frammentazione si dovrebbe ovviare nella valutazione intermedia e ex post del programma;

283.   rileva che la Corte ha opinato l'utilità di parte del PSP e si rammarica che il programma abbia talvolta finanziato progetti (in particolare a titolo del capitolo «determinanti sanitari») con un limitato valore aggiunto europeo;

284.   ritiene quindi che eventuali PSP successivi debbano focalizzarsi sulle reti e sullo scambio di migliori prassi e che si debba utilizzare maggiormente il metodo aperto di coordinamento per promuovere lo scambio di buone prassi;

285.   invita la Commissione a stabilire un'esplicita logica d'intervento per eventuali programmi successivi all'attuale PSP; sottolinea che ciò va fatto nella valutazione di impatto ex ante che deve corredare la proposta della Commissione per il programma;

286.   chiede alla Corte dei conti di presentare un parere formale sulla valutazione di impatto ex ante della Commissione in tempo per la delibera del Parlamento e del Consiglio sulla proposta della Commissione di decisione relativa al programma; ritiene che, nel preparare il parere, la Corte deve tenere conto delle opinioni del Parlamento sopra espresse;

Parte V
Relazione speciale n. 3/2009 – Efficacia della spesa nell'ambito delle azioni strutturali relative al trattamento delle acque reflue per i periodi 1994–1999 e 2000–2006

287.   constata il sottoutilizzo di alcuni impianti di trattamento ed esorta gli impianti che hanno usufruito di finanziamenti dell'Unione europea a mantenere un livello di funzionamento redditizio; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a trovare soluzioni che garantiscano che gli impianti di trattamento finanziati dall'Unione europea siano adeguatamente collegati al sistema fognario; sottolinea la responsabilità degli Stati membri riguardo al funzionamento degli impianti di trattamento e incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per assicurare un'adeguata qualità degli effluenti e il funzionamento a pieno regime;

288.   riconosce gli sforzi profusi dalla Commissione per conseguire una revisione della pertinente direttiva (direttiva 86/278/CEE, del Consiglio(81) - direttiva sui fanghi di depurazione), caldeggia l'accelerazione del processo di revisione in atto al fine di integrare gli sviluppi recenti e armonizzare le diverse prassi degli Stati membri nel settore ed esorta gli Stati membri a garantire che la qualità dei fanghi di depurazione sia conforme ai limiti vigenti nell'Unione europea;

289.   sottolinea la necessità di un esame più rigoroso dei progetti nella fase di domanda, per prevenire inconvenienti riguardo agli effetti attesi; invita pertanto la Commissione a procedere ulteriormente nello sviluppo di orientamenti interni e di liste di controllo da utilizzare nel processo di valutazione al fine di migliorare la coerenza delle domande di finanziamento, nonché ad assicurare un seguito adeguato ove manchino le informazioni o le azioni necessarie;

Parte VI
Relazione speciale n. 4/2009 – «La gestione da parte della Commissione della partecipazione degli attori non statali alla cooperazione comunitaria allo sviluppo»

290.   deplora l'inaccettabile divario esistente tra gli impegni politici dell'Unione europea in materia di partecipazione degli attori non statali (ANS) alla cooperazione allo sviluppo e le effettive prassi esecutive; si aspetta pertanto che il commissario competente dimostri un sostegno politico incondizionato e assuma un ruolo guida per mettere in atto concretamente gli impegni politici nei confronti degli ANS da parte della Commissione, a livello sia direttivo che di delegazioni; si rammarica inoltre del fatto che i criteri di successo siano ridotti al solo «sviluppo economico», in quanto tale approccio non tiene conto del fatto che il divario tra ricchi e poveri si è drammaticamente ampliato; chiede alla Commissione di assicurarsi che ogni delegazione disponga, entro la fine del 2010, di almeno un esperto responsabile che si occupi a tempo pieno di politiche, relazioni e contratti relativi agli ANS;

291.   rileva che i paesi in via di sviluppo che hanno assunto il controllo diretto del proprio processo di sviluppo hanno raggiunto un buon livello di riduzione della povertà; sottolinea il ruolo chiave dello Stato nell'ambito dello sviluppo e invita la Commissione e le delegazioni a migliorare ulteriormente le relazioni con i governi dei paesi partner in modo da agevolare un impegno e una consultazione più efficaci per quanto riguarda gli ANS;

292.   ritiene particolarmente deplorevole la mancanza di dati esaustivi e affidabili e auspica che la Commissione intervenga immediatamente per risolvere il problema, in quanto la disponibilità di dati affidabili è una condizione indispensabile per iniziare a valutare i risultati; chiede quindi alla Commissione di presentare al Parlamento, prima dell'inizio della procedura di bilancio 2011, un prospetto finanziario completo, suddiviso per paese, sui fondi dell'Unione erogati attraverso attori non statali a titolo delle varie linee di bilancio;

293.   è del parere che in materia di aiuti la qualità sia più importante della quantità e invita la Commissione ad assumere un ruolo di primo piano nel far fronte alla situazione di evidente caos che caratterizza gli aiuti allo sviluppo, promuovendo un solido ed efficace coordinamento dei donatori e migliorando l'attuale architettura degli aiuti; alla luce delle osservazioni della Corte, chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di procedere fin d'ora a una revisione dell'intero sistema di (co)finanziamento degli ANS, al fine di garantire che questi ultimi possano contare su norme di partecipazione ai programmi e ai progetti trasparenti ed efficaci;

294.   invita la Commissione a tenere nella dovuta considerazione il fatto che i donatori sono soggetti politici e che, in alcuni casi, potrebbero sussistere conflitti d'interesse tra paesi donatori e paesi beneficiari; sottolinea che l'esistenza di istituzioni democratiche forti a livello nazionale e di una politica ben definita per la distribuzione della ricchezza costituisce un requisito necessario per la sostenibilità; è del parere che, per conseguire maggiore coerenza nella politica di programmazione e, di conseguenza, nei programmi e progetti, oltre che per garantire una valutazione adeguata, sia necessario passare dal cofinanziamento dei progetti per gli ANS a un finanziamento al 100% da parte dell'Unione;

295.   ritiene che vi sia una certa sovrapposizione tra la valutazione degli aiuti dell'Unione europea erogati attraverso organizzazioni della società civile(82) effettuata per conto della Commissione e la relazione speciale della Corte dei conti e invita quindi la Corte e le unità di valutazione della Commissione a scambiarsi le informazioni relative alle attività pianificate e a presentare i relativi risultati al Parlamento;

296.   esorta la Commissione a presentare proposte di modifica del regolamento finanziario che consentano all'Unione europea di assumere una posizione di forza tra i vari donatori sulla scena internazionale;

Parte VII
Relazione speciale n. 5/2009 ‐ La gestione della tesoreria presso la Commissione

297.   è dell'opinione che la Commissione debba migliorare il proprio controllo sulle diverse attività di gestione della tesoreria che svolge e, come raccomandato dalla Corte, organizzare più regolarmente riunioni tra le due DG in causa (DG bilanci (DG BUDG) e DG affari economici e finanziari (DG ECFIN)), affinché queste possano scambiarsi le informazioni sui rischi e mettere in comune le esperienze acquisite e le migliori prassi riguardanti le attività di gestione della tesoreria e degli attivi a livello della Commissione;

298.   ritiene che la Commissione debba continuare a mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire che i principali rischi finanziari siano monitorati in modo efficace e rigoroso nel corso dell'anno; si compiace del fatto che la Commissione, per migliorare ulteriormente la situazione, abbia già proposto e concordato con la Corte dei conti che, a partire dalla chiusura del 2008, sia inviata una circolare ufficiale alle istituzioni finanziarie interessate al fine di ottenere informazioni esatte, complete e standardizzate riguardo ai conti fiduciari;

299.   invita la Commissione a elaborare, in seno alla DG BUDG, un piano di controllo per ciascun periodo di 12 mesi sulla base di un'analisi dei rischi e a eseguire i controlli in corso d'esercizio e successivamente, rendendo conto al Parlamento dei problemi riscontrati entro un termine di tre mesi dopo la fine dell'esercizio in questione;

300.   invita la Commissione a continuare con il quadro dei rischi connessi alle operazioni di tesoreria (DG BUDG) fornito insieme ai conti annuali, che presenta una sintesi chiara e completa del tipo di rischi a cui essa è esposta, del modo in cui tali rischi sono gestiti e delle misure messe in atto per controllarli, ridurli al minimo o neutralizzarli;

301.   ritiene che, per una questione di trasparenza, la Commissione debba documentare in modo più chiaro le sue procedure di trasferimento di fondi tra i conti delle risorse proprie dei diversi Stati membri e migliorare la documentazione della procedura di selezione seguita nei singoli casi;

302.   chiede alla Commissione di migliorare la gestione delle proprie banche dati, di ottimizzare i controlli incrociati e di dare seguito alle osservazioni della Corte in merito alla necessità di migliorare il coordinamento, al fine di tenere conto dell'esposizione generale al rischio della Commissione con ciascuna banca commerciale, quando i limiti dei fondi detenuti sui conti accesi presso le banche commerciali sono fissati dalle DG in causa;

303.   accoglie con favore e sostiene gli sforzi della Commissione intesi a migliorare il sistema attuale di gestione delle ammende incassate in via provvisoria, che è stato sottoposto a revisione nel 2008, e si aspetta che la proposta di decisione della Commissione in materia, presentata all'inizio del 2009 dalla DG BUDG, ne aumenti la sicurezza;

Parte VIII
Relazione speciale n. 6/2009 – Aiuto alimentare dell'Unione europea a favore degli indigenti: valutazione degli obiettivi, dei mezzi e dei metodi impiegati

304.   valuta positivamente l'audit del programma realizzato dalla Corte, come pure la proposta di modifica della Commissione (COM(2008)0563); rinvia alla sua posizione del 26 marzo 2009(83), in cui esprime il suo sostegno a tale proposta di modifica; sottolinea che l'azione dell'Unione europea nell'ambito degli aiuti alimentari è complementare ad altre azioni già esistenti negli Stati membri;

305.   rammenta che le azioni sociali realizzate dalle autorità degli Stati membri sono raramente imperniate sulla disponibilità di derrate alimentari e che le iniziative in tal senso, indirizzate alle fasce emarginate e socialmente escluse della popolazione, sono solitamente promosse da organizzazioni caritative e gestite con l'ausilio di volontari;

306.   ritiene che sia necessario migliorare i criteri di selezione al fine di indirizzare gli aiuti ai paesi e ai destinatari più bisognosi;

307.   reputa opportuno che gli Stati membri che aderiscono al programma mettano in atto misure efficienti per combattere lo spreco alimentare;

308.   rammenta alla Commissione che il principio di sussidiarietà non incide in alcun modo sui suoi obblighi, sanciti dall'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale la Commissione cura l'esecuzione del bilancio «sotto la propria responsabilità» e «in conformità del principio della buona gestione finanziaria»;

309.   si attende che la Commissione metta in pratica le raccomandazioni della Corte, in modo da consentire all'autorità di bilancio di avere informazioni esaustive e oggettive sui risultati del programma;

Parte IX
Relazione speciale n. 7/2009 – La gestione della fase di sviluppo e convalida del programma Galileo

310.   si rammarica per l'inadeguatezza della gestione della fase di sviluppo e convalida del programma Galileo constatata dalla Corte dei conti; nota che per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico i termini si sono allungati di cinque anni rispetto alla programmazione iniziale e che le stime dei costi per la fase di sviluppo e convalida sono quasi raddoppiate, passando da 1 100 000 000 di EUR a 2 100 000 000 di EUR;

311.   chiede alla Commissione di dare seguito, nell'ambito della prossima comunicazione sul futuro di Galileo, alla raccomandazione della Corte dei conti, chiarendo gli obiettivi politici del programma e traducendoli in obiettivi strategici e operativi in modo da fornire a Galileo una solida tabella di marcia che vada sino alla piena operatività;

312.   esprime preoccupazione per il fatto che, secondo quanto rilevato dalla Corte, l'impresa comune Galileo non ha raggiunto gran parte dei suoi obiettivi ed è stata fortemente limitata nelle sue attività da problemi di governance; esorta la Commissione ad assicurare che la struttura di governance delle imprese comuni eventualmente costituite in futuro, così come richiesto da una delle raccomandazioni della Corte dei conti, non ostacoli le attività delle imprese stesse;

313.   è del parere che i contribuenti europei debbano essere informati in merito all'eventuale partecipazione di paesi terzi ai programmi Galileo ed EGNOS; chiede quindi alla Commissione di fornire al Parlamento informazioni dettagliate su ogni eventuale tipo di cooperazione tra l'Unione europeae paesi terzi in relazione ai programmi Galileo ed EGNOS;

314.   invita la Commissione e l'autorità di vigilanza del GNSS europeo da una parte e la Corte dei conti dall'altra a fornire all'autorità di discarico, rispettivamente nei conti e nelle relazioni che presentano, informazioni chiare ed esaustive sulle attività materiali e immateriali di proprietà dell'Unione europea generate nell'ambito dei programmi Galileo ed EGNOS;

315.   esorta la Commissione a predisporre dati aggiornati e analisi costi-benefici relativi al progetto Galileo e a tenere debitamente informato il Parlamento;

Parte X
Relazione speciale n. 8/2009 – Le «reti di eccellenza» ed i «progetti integrati» nel quadro della politica comunitaria in materia di ricerca: gli obiettivi sono stati raggiunti?
Fase iniziale del procedimento

316.   sottolinea l'esistenza di un elevato «divario in termini di aspettative», in quanto meno del 55% di tutti i progetti rivisti ex post ha mantenuto l'iniziale valutazione «eccellente»; chiede alla Commissione di riconsiderare le proprie procedure di valutazione;

317.   rammenta che la stragrande maggioranza delle domande non supera la soglia di «eccellenza» (solo il 15-20% vi riesce), mentre i costi delle domande (che in alcuni casi raggiungono i 300 000 EUR) sono a carico dei richiedenti; a tale proposito sollecita la Commissione ad applicare in modo coerente ed efficiente una ragionevole discrezionalità (ad esempio con procedure articolate in più fasi), per impiegare nel modo più efficiente le risorse disponibili per la ricerca, anziché per l'«amministrazione della ricerca»;

318.   ritiene deplorevole che, a seconda del successo finale nella procedura di domanda, solo tra il 53% e l«86% di tutte le parti interessate abbia compreso appieno la natura degli strumenti applicati nel sesto programma quadro (6° PQ); si rammarica che in alcuni casi emerga come la scelta dello strumento sia stata dettata da considerazioni di natura fiscale, anziché di natura sostanziale; osserva che l'esistenza di un numero elevato di membri nelle reti di eccellenza, nonché l'importanza conferita dalla Commissione all'integrazione giuridica, costituiscono un problema specifico e che il gruppo di esperti sul futuro delle reti di eccellenza ha raccomandato che partenariati di più grandi dimensioni siano costituiti esclusivamente in casi debitamente giustificati(84);

Formazione delle reti di eccellenza

319.   si rammarica che, nonostante il Parlamento abbia chiesto ripetutamente un'attuazione dei programmi di ricerca maggiormente orientata ai servizi e ai clienti, siano stati compiuti solo scarsi progressi nella creazione di «sportelli unici» a copertura dell'intera gamma di Direzioni generali all'interno della famiglia della ricerca, nella standardizzazione delle procedure di domanda, nella documentazione preliminare e nella comunicazione coerente; sottolinea il fatto che l'opinione pubblica considera la Commissione un'entità singola;

320.   richiede, a tale proposito, che la Commissione adotti le misure appropriate per un approccio più attivo in termini di assistenza ai clienti e controllo di qualità interno, compresa la standardizzazione di secondo livello e la gestione coerente; chiede alla Commissione di mettere a disposizione online tutti i testi giuridici su cui sono basati i contratti di sovvenzione compresi, ove opportuno, i riferimenti al diritto belga;

321.   rammenta le ripetute richieste del Parlamento di ridurre gli oneri amministrativi, in particolare nelle procedure di concessione di sovvenzioni(85); deplora il fatto che il periodo che intercorre sino al contratto sia in media di 13 mesi, il che rappresenta un aumento di quattro mesi rispetto al 5° PQ; con riferimento al 7° PQ, richiede che la Commissione si avvalga degli strumenti amministrativi esistenti (ad esempio i PIC (Personal Identification Code) e i LEAR (Legal Entity Appointed Representative));

322.   rileva con insoddisfazione che il 6° PQ non ha raggiunto l'obiettivo di una maggiore partecipazione dei privati, in particolare delle PMI; concorda con la Corte quando afferma che alcune disposizioni hanno scoraggiato attivamente la loro partecipazione; nel complesso, ritiene che le disposizioni e le norme giuridiche (compresi i contratti modello e gli orientamenti) siano eccessivamente complesse e ostacolino l'attuazione efficace ed efficiente delle politiche di ricerca;

323.   osserva che le valutazioni concentrano l'attenzione sulle verifiche «a monte», anziché sull'analisi dei risultati; condivide l'osservazione della Corte che la corretta definizione di obiettivi specifici, misurabili, attuabili, rilevanti e soggetti a scadenza temporale («SMART») all'avvio del progetto costituisce un elemento fondamentale per determinarne i progressi e il successo finale; sottolinea che gli obblighi di rendicontazione devono essere pensati come uno strumento significativo di controllo e valutazione dei progressi sostanziali(86) e dell'avanzamento dell'integrazione, non come un mezzo per sanzionare o interferire con le altre attività manageriali discrezionali del coordinatore, fintanto che queste sono conformi alle disposizioni giuridiche;

Sostenibilità e sviluppo futuro

324.   si rammarica di apprendere che nella maggior parte dei casi l'integrazione sostenibile, andando oltre il periodo di finanziamento iniziale, non è stata raggiunta e che secondo la valutazione della Corte, il periodo di finanziamento iniziale di cinque anni si è dimostrato non realistico; sostiene la proposta di applicare criteri altamente competitivi e selettivi al finanziamento prolungato delle reti di eccellenza che sostengono di essere in grado di raggiungere l'autosostenibilità(87);

325.   rileva con interesse la proposta del gruppo di esperti di valutare la possibilità di bandi coordinati tra ERA-NET e il 7° PQ che combinino fondi nazionali e comunitari(88), oltre a tutte le misure per rafforzare la trasparenza e l'accessibilità della base dati CORDIS, al fine di garantire uno scambio di risultati di ricerca nell'ERA (scambio di esempi di buone prassi);

326.   è profondamente preoccupato dal fatto che l'applicazione della strategia di audit della Commissione al 6° PQ abbia già portato a due cause giudiziarie avviate da precedenti partecipanti; sottolinea che l'affidabilità è la base per qualunque cooperazione di lungo periodo e invita nuovamente la Commissione, per assicurare la certezza del diritto, ad astenersi dal ricalcolare i rendiconti finanziari dei progetti del 6° PQ che sono già stati approvati e decisi, applicando nuove interpretazioni ai criteri di ammissibilità dei costi stabiliti nelle condizioni generali (allegato II) del contratto modello del 6° PQ(89); sollecita la Commissione a intensificare i suoi sforzi per trovare una soluzione, in particolare semplificando le procedure di riscossione attraverso idonee procedure forfettarie e tenendo conto della buona fede e delle legittime aspettative dei beneficiari, ed esprime il suo desiderio di una soluzione fondata sul dialogo;

327.   chiede alla Commissione di trovare soluzioni che garantiscano l'affidabilità e la continuità nell'attuazione e pianificazione dei programmi quadro, segnatamente nell'ottica dell«8° PQ e, in particolare, di applicare in maniera omogenea scadenze fisse e regole di procedura rigorose;

Parte XI
Relazione speciale n. 9/2009 – Efficienza ed efficacia delle attività di selezione del personale svolte dall'Ufficio europeo di selezione del personale

328.   incoraggia l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) a tenere conto delle raccomandazioni della Corte nel suo programma di sviluppo;

329.   ritiene che EPSO e tutte le istituzioni dell'Unione debbano migliorare la loro comunicazione con i cittadini per trasmettere l'idea dell'imparzialità della funzione pubblica europea e migliorare l'immagine dell'Unione europea come datore di lavoro;

330.   sottolinea, al riguardo, che EPSO dovrebbe anche porsi l'obiettivo di migliorare la sua comunicazione con le amministrazioni pubbliche degli Stati membri al fine di realizzare uno scambio delle migliori prassi nei settori dell'informazione e della pubblicità destinate al pubblico e della promozione mirata delle opportunità di lavoro, in modo da metterne al corrente gli operatori professionali; ritiene opportuno che una comunicazione di questo tipo vada avviata anche con determinate organizzazioni internazionali;

331.   è convinto che un miglioramento della cooperazione con le università potrebbe essere proficuo in una prospettiva a lungo termine, in quanto da un lato fornirebbe alle istituzioni dell'Unione europea personale con le competenze richieste e, dall'altro, aiuterebbe i laureati a valorizzare le loro opportunità di carriera;

332.   incoraggia EPSO a continuare ad adoperarsi per individuare gli squilibri geografici tra i candidati e, successivamente, tra i vincitori, e per prevenirli;

333.   deplora che né la Corte nella sua relazione, né EPSO, analizzino sufficientemente il processo di assunzione dei quadri medi e superiori, in particolare gli squilibri geografici in questo ambito; propone alla Corte di analizzare questo aspetto nella sua prossima relazione speciale (o relazione di verifica);

334.   ritiene che EPSO debba migliorare la gestione degli elenchi dei candidati idonei, fornendo a questi ultimi informazioni sui posti vacanti allo scopo di facilitarne l'assunzione definitiva; giudica, al tempo stesso, opportuno che ci si impegni per ridurre il tempo di attesa che intercorre prima che i candidati idonei ottengano un impiego;

335.   non è affatto persuaso del fatto che il distacco di funzionari delle istituzioni dell'Unione europea presso EPSO come membri a tempo pieno delle commissioni di selezione sia un'opzione realistica ed efficiente in termini di costi;

336.   invita «EPSO ad evitare ogni ambiguità nei bandi di concorso e lo incoraggia a rivedere le sue procedure di verifica del rispetto dei requisiti per l'ammissione;

337.   invita inoltre EPSO a migliorare le sue procedure di ricorso, ad esempio nominando commissioni diverse in primo e secondo grado;

338.   osserva che vi sono diverse cause pendenti contro EPSO dinanzi al Tribunale della funzione pubblica relative a carenze nelle procedure di selezione (in particolare riguardanti la questione delle lingue); ritiene che, una volta queste cause concluse, esse dovrebbero fornire insegnamenti dai quali apprendere e da integrare nel programma di sviluppo EPSO;

Parte XII
Relazione speciale n. 10/2009 – Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli

339.   deplora che il sistema in vigore non consenta di valutare l'efficacia della misura e che, anche se l'impatto della politica si dimostra positivo, è molto difficilmente misurabile a causa dell'assenza di obiettivi concreti, di una strategia esplicita e di indicatori adeguati;

340.   esorta la Commissione a precisare gli obiettivi della politica, tenendo presente la necessità di garantire la coerenza tra le ambizioni espresse e le dotazioni finanziarie impegnate, e a formulare tali obiettivi in modo «SMART», consentendo di definire e monitorare indicatori di performance adeguati;

341.   invita la Commissione a proseguire gli sforzi per migliorare la procedura di selezione, in particolare mantenendo la necessità di includere nelle proposte informazioni sull'impatto prevedibile delle azioni e sul modo in cui verrà misurato;

342.   invita gli Stati membri a contribuire a migliorare la procedura di selezione verificando la pertinenza delle proposte e aumentando la selettività; esorta, inoltre, gli Stati membri a trasmettere alla Commissione informazioni sugli aiuti e le azioni di promozione esistenti a livello nazionale;

343.   invita gli Stati membri a migliorare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici utilizzate nella selezione degli organismi di esecuzione, in particolare evitando scadenze molto ravvicinate, applicando sistematicamente procedure formali e garantendo che le organizzazioni proponenti rispettino le modalità di selezione;

Parte XIII
Relazione speciale n. 11/2009 – La sostenibilità dei progetti LIFE-Natura e la loro gestione da parte della Commissione

344.   sottolinea che il controllo e la gestione di LIFE-Natura costituiscono un processo complesso e che entrambi i momenti coinvolgono una varietà di soggetti interessati degli Stati membri; osserva, tuttavia, che l'entità delle risorse finanziarie stanziate impone che siano garantite l'efficienza rispetto ai costi nonché la sostenibilità degli investimenti effettuati;

345.   invita la Commissione a rivedere il proprio modello di selezione affinché sia attribuita priorità alle proposte di progetti LIFE-Natura in grado di garantire la continuità dei risultati e suggerisce inoltre alla stessa Commissione di valutare l'idea di separare la gestione delle componenti «Natura» e «Ambiente»;

346.   esorta la Commissione a cooperare strettamente con l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro tematico europeo per la biodiversità nel definire criteri e indicatori adeguati per la selezione delle proposte sul piano della sostenibilità, nonché a prendere le iniziative necessarie per migliorare il monitoraggio dei progetti in relazione ai risultati raggiunti e sviluppare indicatori e criteri appropriati per monitorare i risultati dei progetti;

347.   invita la Commissione a riesaminare la sua strategia di comunicazione, prestando particolare attenzione alla divulgazione delle informazioni pertinenti e degli insegnamenti tratti e a fare in modo che i beneficiari siano tenuti a fornire maggiori dettagli tecnici circa i metodi impiegati, gli insegnamenti tratti e le migliori prassi individuate;

348.   invita gli Stati membri, in quanto a loro volta responsabili della sostenibilità della conservazione della natura, a cooperare strettamente con la Commissione e con gli altri Stati membri onde attuare uno scambio di migliori prassi ai fini della gestione dei progetti LIFE-Natura;

349.   invita la Commissione a introdurre un sistema di seguito per il finanziamento del periodo post-LIFE, al fine di valutare l'efficacia delle risorse finanziarie dei progetti e garantire l'impatto di sostenibilità del finanziamento comunitario dopo la chiusura dei progetti;

350.   invita la Commissione a mettere a punto iniziative idonee a risolvere le problematiche giuridiche e le difficoltà di attuazione che sussistono in tema di controllo dei progetti nel lungo periodo.

Parte XIV
Relazione speciale n. 12/2009 – L'efficacia dei progetti della Commissione nel settore giustizia e affari interni per i Balcani occidentali

351.   nota con soddisfazione che, a differenza di quanto avveniva nei precedenti programmi di adesione, la Commissione ha tentato di affrontare importanti riforme strutturali nel settore giustizia e affari interni nelle primissime fasi del processo di allargamento e considera estremamente positiva la scelta di tale priorità; in tale contesto insiste affinché la Commissione continui assolutamente a concentrare la propria assistenza per i Balcani occidentali sul settore giustizia e affari interni, in modo da portare avanti gli sforzi descritti;

352.   ricorda che la Commissione assicura la gestione dei progetti nel settore giustizia e affari interni anche a fronte di un ambiente politico e istituzionale difficile; alla luce delle conclusioni contenute nella relazione della Corte, da cui risulta che i progetti di investimento hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelli di consolidamento istituzionale, si aspetta un deciso rafforzamento, da parte della Commissione, del legame tra i progetti finalizzati a migliorare le capacità istituzionali e i progetti di investimento nella regione interessata;

353.   conviene con la Corte che la titolarità delle azioni e dei progetti locali rappresenta un fattore determinante per la riuscita del rafforzamento dello Stato di diritto e ritiene inoltre che la mancanza di coinvolgimento e senso di appropriazione a livello locale indebolisca la sostenibilità dei progetti; invita la Commissione ad accertarsi che l'assistenza fornita sia accompagnata da una ferma volontà dei beneficiari di incoraggiare attivamente le riforme istituzionali e di incrementare il coinvolgimento dei beneficiari nei progetti;

354.   è del parere, come la Corte, che l'aiuto dell'Unione europeanei Balcani occidentali sia generalmente efficace, ma che esistano rischi reali per quanto riguarda la sostenibilità dei progetti; nota con soddisfazione le prospettive di miglioramento della sostenibilità e del senso di appropriazione dei progetti nell'ambito del programma di assistenza preadesione (IPA) grazie all'imposizione di determinate condizioni e al cofinanziamento da parte dei beneficiari; ritiene che anche i piani di manutenzione contribuiscano a migliorare la sostenibilità dei progetti e chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di considerarli un presupposto per la concessione di un contributo finanziario da parte dell'Unione europea;

355.   auspica che la Commissione si impegni scrupolosamente a che gli interventi relativi alle infrastrutture nell'area della gestione integrata delle frontiere siano ora concepiti e attuati in modo tale da promuovere la cooperazione regionale;

356.   esorta la Commissione a fare il possibile per garantire una maggiore cooperazione tra i vari donatori in loco e un coordinamento più efficiente delle relative azioni;

357.   ritiene che la visibilità dell'Unione europeain quanto principale donatore nella regione debba essere sensibilmente migliorata in ragione della quota di contributi versati e si attende una proposta della Commissione in materia;

Parte XV
Relazione speciale n. 13/2009 – La delega di compiti d'esecuzione alle agenzie esecutive: una buona scelta?

358.   sottolinea che, conformemente ai principi di delega, la politica e la supervisione delle attività restano di competenza della Commissione;

359.   si rammarica, tuttavia, del fatto che, stando a quanto emerso dall'audit, il controllo della Commissione sulle attività delle agenzie non è pienamente efficace e sottolinea la necessità di elaborare nuovi indicatori che consentano alle DG incaricate della supervisione di migliorare la misurazione della performance delle agenzie;

360.   ritiene che la creazione di agenzie esecutive dovrebbe essere motivata non solo da situazioni di carenza di personale, ma soprattutto dall'intenzione di migliorare il servizio nell'ambito di programmi in cui una chiara separazione tra la politica e le funzioni esecutive consentirebbe alla Commissione di concentrare i propri sforzi su questioni strategiche;

361.   appoggia l'intenzione della Commissione di non creare nuove agenzie esecutive fino al 2013 a meno di acquisire nuove competenze e di sfruttare piuttosto la possibilità di estendere il mandato delle agenzie esistenti;

362.   constata che, secondo la relazione della Corte, la prassi di assunzione nelle agenzie esecutive consiste nell'assumere ai gradi più bassi per i posti temporanei e di richiedere al personale a contratto più anni di esperienza di quanto avvenga per il personale a contratto che svolge mansioni simili in seno alla Commissione; osserva che ciò potrebbe ridurre l'attrattiva degli impieghi, malgrado l'offerta di contratti rinnovabili (a differenza dei contratti a termine triennali applicabili al personale contrattuale della Commissione), e segnala che ciò potrebbe comportare un indebolimento della qualità del funzionamento delle agenzie esecutive interessate;

363.   chiede alla Commissione di fornire informazioni sui periodi contrattuali applicabili alle diverse mansioni stabilite per contratto e sulla durata dei diversi impieghi contrattuali presso le agenzie esecutive;

364.   ritiene che uno dei maggiori potenziali benefici di un'agenzia esecutiva sia l'assunzione di personale specializzato e, pertanto, chiede alla Commissione di adottare misure volte a migliorare e a semplificare l'assunzione del personale delle agenzie; invita inoltre la Commissione a tenere in considerazione le specifiche esigenze di assunzione delle agenzie esecutive;

365.   chiede alla Commissione di presentare informazioni dettagliate in merito al numero di agenti contrattuali presso le agenzie esecutive, alle mansioni loro assegnate e ai corrispondenti livelli salariali nonché un quadro generale che quantifichi l'esperienza richiesta per ciascun grado lavorativo; chiede inoltre alla Commissione di produrre informazioni sui diversi casi in cui non sia stato possibile reperire velocemente il personale idoneo e sull'entità del ritardo verificatosi nell'assunzione nonché un'analisi dei motivi di tale ritardo;

366.   invita la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte e a:

   a) accogliere ed utilizzare dati affidabili sui carichi di lavoro e sulla produttività relativi all'attuazione dei compiti delegati al fine di ottenere una valutazione d'impatto, sia prima che dopo l'esternalizzazione;
   b) identificare i fattori di successo e le conclusioni che hanno portato a migliori risultati in seno alle agenzie esecutive e applicare gli insegnamenti tratti da tutti i programmi che continuano ad essere gestiti dai servizi della Commissione;
   c) migliorare la supervisione delle agenzie fissando obiettivi orientati e mirati ai risultati, utilizzando un numero limitato di indicatori chiave di performance da riutilizzare poi in fase di definizione degli obiettivi per gli anni successivi;

Parte XVI
Relazione speciale n. 14/2009 – Gli strumenti di gestione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari hanno raggiunto i loro principali obiettivi?

367.   si aspetta che, alla luce delle notevoli oscillazioni e disparità sul mercato mondiale, la Commissione adotti misure precauzionali e compensatorie efficaci a sostegno delle piccole e medie imprese e promuova la sicurezza alimentare nell'Unione europea attraverso una molteplicità di aziende;

368.   rileva che la Corte è particolarmente preoccupata riguardo alle conseguenze nelle aree montuose e in quelle svantaggiate; sottolinea che il Parlamento condivide tale preoccupazione, poiché le aziende agricole efficienti costituiscono una parte integrante dello sviluppo di molte regioni rurali e in vari Stati membri le aziende agricole contribuiscono considerevolmente allo sviluppo, alla stabilità e al mantenimento del paesaggio antropizzato delle zone rurali;

369.   non condivide il fatto che il mercato lattiero-caseario europeo debba innanzitutto concentrarsi sul mercato interno; condivide tuttavia il parere della Corte dei conti che il settore lattiero-caseario europeo debba concentrarsi sulla produzione di prodotti lattiero-caseari con un elevato valore aggiunto per le esportazioni globali; sottolinea altresì che la Commissione dovrebbe dare la massima priorità alla concorrenza equa sul mercato mondiale senza pratiche di dumping, per impedire che si vengano a creare condizioni di svantaggio e contrastare la rovina economica delle aziende a causa delle improvvise oscillazioni del commercio mondiale; chiede che vengano finanziate misure di marketing adeguate e ricerche di mercato in paesi terzi e sottolinea che l'esportazione di prodotti agricoli e le misure di commercializzazione ad essa legate non devono distruggere le strutture agricole o impedire la loro realizzazione nei paesi in via di sviluppo;

370.   concorda con la Corte riguardo alla necessità di continuare a sorvegliare l'evoluzione del mercato lattiero-caseario e chiede che venga dato seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti in modo da riconoscere i problemi che si presentano e da porvi tempestivamente rimedio con misure appropriate;

371.   ricorda, inoltre, che è necessario un dibattito completo e approfondito in merito agli obiettivi della PAC;

Parte XVII
Relazione speciale n. 16/2009 – La gestione da parte della Commissione dell'assistenza preadesione alla Turchia

372.   si compiace dell'accurata valutazione effettuata dalla Corte dei conti della gestione, da parte della Commissione europea, dell'assistenza preadesione alla Turchia;

373.   prende nota della critica espressa dalla Corte dei conti riguardo all'assenza di un chiaro metodo di selezione che garantirebbe la corrispondenza tra i progetti selezionati e le priorità del partenariato per l'adesione; si compiace della conclusione della Corte secondo la quale, malgrado la gestione della Commissione dell'assistenza preadesione alla Turchia nel periodo TPA (regime di assistenza preadesione alla Turchia, 2002-2006) abbia effettivamente presentato talune carenze, la Commissione si è in seguito attivata per migliorare le procedure dell'IPA, anche se l'efficacia dei cambiamenti apportati potrà essere valutata soltanto in futuro;

374.   è sconvolto dalle conclusioni della relazione speciale, nella quale la Corte dei conti critica il fatto che la Commissione non ha garantito un sistema efficace per la valutazione dei singoli progetti nel periodo 2002–2008 e che pertanto non è possibile valutare come sono stati gestiti i fondi, né se vi è stato un uso proficuo;

375.   considera preoccupante il fatto che la pianificazione strategica per il periodo 2002–2004 e le 236 «priorità» del partenariato di adesione del 2006 non prevedessero una gerarchia delle priorità in termini di importanza né prendessero in considerazione il livello/le misure richiesti in materia di progressi verso l'adesione; critica le evidenti carenze nell'uso efficiente degli aiuti finanziari europei; si rammarica del fatto che tra il 2006 e il 2008 non si siano conseguiti progressi significativi in relazione a numerose priorità definite «a breve termine»;

376.   sottolinea la richiesta della Corte di disporre di una solida metodologia attraverso cui determinare gli obiettivi strategici che hanno maggiormente bisogno dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea; reputa necessario che le misure proposte per conseguire i singoli obiettivi strategici siano chiaramente definite; chiede alla Commissione di assicurare che le proposte relative ai diversi progetti contengano obiettivi specifici, quantificabili, realistici e pertinenti, per far sì che il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi sia dimostrabile;

377.   critica il fatto che i fondi preadesione siano stati assegnati alla Turchia nonostante l'assenza di indicatori e malgrado l'impossibilità di misurare i progressi compiuti verso il soddisfacimento dei criteri di adesione; chiede pertanto che i fondi vengano orientati verso progetti pertinenti all'adesione, effettivamente misurabili e attuabili;

378.   ricorda che, pur avendo la Commissione introdotto misure volte a porre rimedio alle numerose carenze del sistema di attuazione decentrata, in particolare dopo l'introduzione del nuovo strumento di assistenza preadesione (IPA 2007–2013), essa non ha ancora affrontato le altre debolezze individuate nella programmazione generale e nella gestione della performance, come raccomandato dalla Corte dei conti; auspica inoltre che la Commissione richiami l'attenzione delle autorità turche su questo punto, affinché siano sviluppate proposte di progetti che consentano di realizzare, entro un lasso di tempo realistico, gli obiettivi strategici attinenti ai finanziamenti dell'Unione europea; ritiene che la Commissione dovrebbe intraprendere nuove iniziative per migliorare la concezione e l'attuazione dei progetti da parte delle istituzioni del sistema di attuazione decentrata (ad esempio mediante valutazioni obbligatorie delle necessità e una migliore programmazione temporale dell'aggiudicazione);

379.   chiede alla Commissione, data l'incapacità di misurare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di adesione, di effettuare un'analisi più precisa degli obiettivi e dell'efficacia dello strumento di assistenza preadesione, basata sulle osservazioni della Corte dei conti europea, e di presentarla entro il 15 settembre 2010;

380.   ribadisce l'importanza di una valutazione, da parte della Commissione, dell'intero programma di assistenza di preadesione alla Turchia.

(1) GU L 71 del 14.3.2008.
(2) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(3) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.
(5) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(6) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(8) GU L 71 del 14.3.2008.
(9) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(10) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 65.
(11) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(12) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(13) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(14) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(15) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.
(16) GU L 71 del 14.3.2008.
(17) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(18) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 77.
(19) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(20) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(21) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(22) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(23) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85.
(24) GU L 140 dell«1.6.2007, pag. 52.
(25) GU L 71 del 14.3.2008.
(26) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(27) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 83.
(28) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(29) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(30) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(31) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(32) GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.
(33) GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27.
(34) GU L 71 del 14.3.2008.
(35) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(36) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 71.
(37) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(38) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(39) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(40) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(41) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88.
(42) GU L 71 del 14.3.2008.
(43) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(44) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
(45) GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.
(46) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(47) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(48) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(49) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(50) GU L 71 del 14.3.2008.
(51) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(52) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
(53) GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.
(54) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(55) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(56) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(57) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(58) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(59) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(60) GU L 88 del 31.3.2009, pag. 25.
(61) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 36.
(62) http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/2410290.PDF
(63) GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 201.
(64) GU L 135 del 31.5.1999, pag. 1.
(65) Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 12).
(66) Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio, del 7 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria (GU L 94 dell«8.4.2009, pag. 10).
(67) Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 1).
(68) Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 3).
(69) Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1° settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 250 del 23.9.2009, pag. 1).
(70) GU L 299 dell«8.11.2008, pag. 1.
(71) GU L 299 dell«8.11.2008, pag. 43.
(72) Testi approvati, P7_TA(2009)0055.
(73) Studio inteso a valutare la fattibilità e le opzioni per l'introduzione di elementi che tengano conto della prospettiva di genere nel bilancio («gender budgeting») nella procedura di bilancio dell'Unione europea (Contratto specifico redatto dalla Commissione europea DG Bilancio ABAC 132007, previsto al contratto quadro BUDG 06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922 - Relazione finale del maggio 2008 A).
(74) Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sugli aspetti istituzionali della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (Testi approvati, P7_TA(2009)0057).
(75) Cfr. relazione speciale n. 15/2009 della Corte dei conti sull'assistenza dell'Unione europea attuata tramite le organizzazioni delle Nazioni Unite: processo decisionale e monitoraggio.
(76) Meccanismo «palestino-europeo di gestione e di aiuto socio-economico».
(77) Temporary International Mechanism – Meccanismo internazionale temporaneo.
(78) Regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62).
(79) Su 837milioni di EUR, 530 milioni di EUR interessavano progetti di gestione congiunta con organizzazioni internazionali.
(80) Relazione speciale n. 4/2009 della Corte dei conti sulla gestione da parte della Commissione della partecipazione degli attori non statali alla cooperazione comunitaria allo sviluppo. L'articolo 19, paragrafo 8, e l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1905/2006 prevedono che la Commissione consulti i rappresentanti della società civile in una fase precoce del processo di programmazione.
(81) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 191 del 15.7.1986, pag. 23).
(82) http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/1259_docs_en.htm
(83) Testi approvati, P6_TA(2009)0188.
(84) Cfr. »Final Report of the expert group on the future of networks of excellence« (settembre 2008 - »ER«) pag. 21.
(85) SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).
(86) ER, pag. 26.
(87) ER, pag. 28.
(88) ER, pag. 27.
(89) Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, sezione III – Commissione e Agenzie esecutive (GU L 255 del 26.9.2009, pag. 36).


Discarico 2008: Settimo, ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo (FES)
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))
P7_TA(2010)0135A7-0063/2010

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione della Commissione sul seguito alle decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il suo allegato (SEC(2009)1427),

–   visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009),

–   vista la relazione sulla gestione finanziaria del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008,

–   viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2009)0310),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008, corredata delle risposte della Commissione(1),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(2),

–   viste le raccomandazioni del Consiglio del 16 febbraio 2010 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2008 (5082/2010 – C7-0056/2010, 5084/2010 – C7-0057/2010, 5085/2010 – C7-0058/2010, 5086/2010 – C7-0059/2010),

–   visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(3) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005(4),

–   vista la decisione del Consiglio 2001/822/CE del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare»)(5), come modificata dalla decisione del Consiglio 2007/249/CE del 19 marzo 2007(6),

–   visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE(7),

–   visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE(8),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE(9),

–   visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo(10),

–   visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo(11),

–   visti l'articolo 76, l'articolo 77, terzo trattino, e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0063/2010),

1.   concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione della Commissione sul seguito alle decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il suo allegato (SEC(2009)1427),

–   visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009),

–   vista la relazione sulla gestione finanziaria del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008,

–   viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2009)0310),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008, corredata delle risposte della Commissione(12),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(13),

–   viste le raccomandazioni del Consiglio del 16 febbraio 2010 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2008 (5082/2010 – C7-0056/2010, 5084/2010 – C7-0057/2010, 5085/2010 – C7-0058/2010, 5086/2010 – C7-0059/2010),

–   visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(14) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005(15),

–   vista la decisione del Consiglio 2001/822/CE del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare»)(16), come modificata dalla decisione del Consiglio 2007/249/CE del 19 marzo 2007(17),

–   visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE(18),

–   visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE(19),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE(20),

–   visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo(21),

–   visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo(22),

–   visti l'articolo 76, l'articolo 77, terzo trattino, e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0063/2010),

1.   constata che i conti annuali definitivi del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo si presentano come figurano nella tabella 1 della relazione annuale della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione della Commissione sul seguito alle decisioni di discarico 2007 (COM(2009)0526) e il suo allegato (SEC(2009)1427),

–   visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009),

–   vista la relazione sulla gestione finanziaria del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008,

–   viste le informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2009)0310),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008, corredata delle risposte della Commissione(23),

–   vista la relazione speciale n. 15/2009 della Corte dei conti sull'assistenza dell'Unione europea attuata tramite le organizzazioni delle Nazioni Unite: processo decisionale e monitoraggio,

–   vista la relazione speciale n. 18/2009 della Corte dei conti sull'efficacia del sostegno del FES all'integrazione economica regionale nell'Africa orientale ed occidentale,

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(24),

–   viste le raccomandazioni del Consiglio del 16 febbraio 2010 concernenti il discarico da concedere alla Commissione in relazione all'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio finanziario 2008 (5082/2010 – C7-0056/2010, 5084/2010 – C7-0057/2010, 5085/2010 – C7-0058/2010, 5086/2010 – C7-0059/2010),

–   visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(25) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005(26),

–   vista la decisione del Consiglio 2001/822/CE del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare»)(27) come modificata dalla decisione del Consiglio 2007/249/CE del 19 marzo 2007(28),

–   visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE(29),

–   visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE(30),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione euroepa,

–   visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE(31),

–   visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo(32),

–   visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo(33),

–   visti l'articolo 76, l'articolo 77, terzo trattino, e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A7–0063/2010),

A.   considerando che il Fondo europeo di sviluppo (FES) è il più importante strumento finanziario dell'Unione europea per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico,

B.   considerando che l'ammontare complessivo degli aiuti erogati tramite il FES aumenterà notevolmente nei prossimi anni, dato che il volume degli aiuti dell'Unione a titolo del 10° FES per il periodo 2008–2013 è stato fissato a 22 682 000 000 EUR, il che rappresenta un aumento del 64% rispetto alla dotazione finanziaria del 9° FES,

C.   considerando che il sostegno al bilancio è uno strumento di aiuto che richiede un cambiamento paradigmatico del controllo parlamentare, che passa da un controllo sulle risorse assegnate a una verifica delle realizzazioni e dei risultati,

D.   considerando che, malgrado le reiterate richieste del Parlamento di iscrivere i Fondi europei di sviluppo in bilancio, i Fondi non rientrano attualmente nel bilancio generale dell'Unione europea e non sono soggetti al regolamento finanziario generale, ma vengono attuati secondo norme finanziarie specifiche,

E.   considerando che è determinato a sviluppare costantemente le proprie capacità di controllo in modo da espletare i propri obblighi di autorità di discarico nel modo più efficace possibile,

1.   si felicita dell'attuazione del trattato di Lisbona, in particolare della creazione della carica di Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); si dichiara preoccupato per il fatto che la gestione frammentaria possa compromettere l'efficacia degli aiuti europei allo sviluppo e sottolinea che i miglioramenti tesi a una più attenta gestione del FES devono essere mantenuti e non essere ostacolati; chiede alla Commissione di fornirgli una descrizione e una spiegazione dettagliate sul funzionamento del nuovo sistema;

2.   ricorda e sostiene l'impegno della Commissione di incorporare il FES nel bilancio dell'Unione durante le discussioni sulle prossime prospettive finanziarie; rinnova la sua richiesta alla Commissione di continuare a informare esaustivamente la commissione per il controllo dei bilanci sui lavori preparatori di tale iniziativa; ritiene che l'integrazione del FES nel bilancio consentirà di rafforzare la coerenza, la trasparenza, l'efficacia e il dispositivo di controllo del FES;

3.   chiede di essere informato sull'esame interlocutorio del 10° FES previsto per il 2010 e insiste affinché la programmazione congiunta sia effettivamente rafforzata nell'intento di ottenere una maggiore concentrazione e un migliore coordinamento nonché una migliore divisione del lavoro; ritiene che la strategia di attuazione del 10° FES dovrebbe imperniarsi su un numero limitato di settori, senza escludere le organizzazioni non governative (ONG), efficaci a livello locale, in quanto rivestono un'importanza cruciale per lo sviluppo sostenibile, al fine di evitare gli effetti perversi della proliferazione; chiede a tale riguardo di verificare anche se la gestione da parte delle rispettive ONG possa essere realmente più efficiente ed economica rispetto a quella della Commissione;

4.   ribadisce il suo invito alla Commissione, al momento dell'adeguamento della sua strategia di controllo, a individuare la soglia al di là della quale una mancanza di risultati e il costo del controllo richiedono un nuovo orientamento; attende di ricevere in tale contesto la relazione della Commissione sui risultati degli studi in materia di rischio tollerabile/costi-efficacia nel settore dell'azione esterna nonché il riesame della strategia di controllo di EuropeAid in tempo utile per l'esercizio 2009;

Dichiarazione di affidabilità

5.   rileva che la Corte dei conti è del parere che i conti riflettano fedelmente le entrate e le spese del 7°, 8°, 9° e 10° FES, ad eccezione del problema del metodo della Commissione per la stima dell'accantonamento per i costi sorti; esorta la Commissione a affinare nel corso dei prossimi mesi il suo metodo per l'esecuzione del discarico dell'esercizio finanziario 2009;

Le operazioni sottostanti

6.   rileva con soddisfazione che, secondo la Corte dei conti, le entrate e gli impegni sono esenti da errori significativi; è tuttavia preoccupato per l'elevato livello di errori non quantificabili che hanno compromesso gli impegni relativi al sostegno al bilancio e per il rilevante livello di errori stimato nei pagamenti;

7.   deplora e trova inaccettabile il fatto che la Corte dei conti non abbia potuto ottenere tutte le informazioni e tutta la documentazione necessaria concernente dieci pagamenti effettuati a favore di organizzazioni internazionali e che, di conseguenza, non sia in grado di esprimere un parere sulla regolarità delle spese, pari a 190 milioni di EUR, ovvero il 6,7% delle spese annue;

8.   chiede alla Commissione di intervenire presso dette organizzazioni internazionali con sufficiente insistenza, definendo un calendario ad hoc che garantisca che le richieste d'informazione siano trattate tempestivamente al fine di sostenere le richieste d'informazione/documentazione della Corte dei conti e far rispettare l'accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA);

Esecuzione finanziaria

9.   constata con soddisfazione che il 7° FES è stato chiuso il 31 agosto 2008 e che sono stati erogati 10 381 000 000 EUR, vale a dire il 98,3% dei 10 559 000 000 EUR assegnati; rileva che il saldo (178 000 000 EUR) è stato trasferito al 9° FES;

10.   rileva che il 10° FES (per il periodo 2008–2013, per un importo totale di 22 682 000 000 EUR) è entrato in vigore il 1° luglio 2008 e si compiace della rapida attuazione del 10° FES e dell'azione generalmente positiva della Commissione, sia a livello degli impegni e dei pagamenti che a livello della gestione degli importi che restano da liquidare; esorta la Commissione a proseguire i propri sforzi per liquidare il resto dei pagamenti vecchi e dormienti;

La gestione finanziaria dei Fondi europei di sviluppo da parte della Commissione

11.   prende atto con soddisfazione del fatto che, secondo la Corte dei conti, la relazione della Commissione sulla gestione finanziaria del 7°, 8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'anno 2008 «descrive in modo accurato il conseguimento degli obiettivi operativi della Commissione per l'esercizio (...), la situazione finanziaria e gli eventi che hanno influito in modo significativo sulle attività svolte nel 2008»(34);

Affidabilità dei conti

12.   osserva che, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 103, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al 9° FES, nonché agli articoli 2, 3, 4 e 125, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 215/2008, la dichiarazione di affidabilità (DAS) non copre la parte delle risorse del 9° e 10° FES gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) (oltre 3 500 000 000 EUR)(35); ritiene che tali risorse non coperte dalla DAS dovrebbero costituire regolarmente oggetto di una relazione della BEI;

13.   si compiace del fatto che la Corte sia del parere che i conti annuali definitivi del 7°, 8°, 9° e 10° FES rappresentano correttamente, sotto tutti gli aspetti significativi, la posizione finanziaria dei Fondi europei di sviluppo al 31 dicembre 2008;

14.   rileva con soddisfazione che il nuovo sistema informatico basato sul principio della contabilità per competenza, adeguato al FES (ABAC FES), ha potuto essere avviato nel febbraio 2009;

Gestione dei progetti e pagamenti

15.   si compiace per il livello record degli impegni raggiunto nel 2008 e per la tempestiva attuazione del 10° FES; sottolinea che l'accelerazione dell'attuazione non deve andare a detrimento della qualità delle operazioni finanziate;

16.   rileva con soddisfazione che la Corte dei conti ritiene che gli anticipi sono stati esenti da errori significativi; deplora tuttavia il fatto che la Corte dei conti abbia individuato un livello significativo di errore circa l'importo dei pagamenti esaminati;

17.   può accettare l'argomentazione secondo la quale una parte degli errori, quelli legati alla realtà delle spese (assenza di fatture o di altri documenti giustificativi) in Angola, possa spiegarsi con le condizioni particolarmente difficili di questo paese oggetto di controllo da parte della Corte; sottolinea tuttavia che il 47% degli errori quantificabili è connesso all'ammissibilità delle spese, e invita di conseguenza la Commissione a migliorare il suo sistema di controllo per ridurre gli errori(36); a tale riguardo richiama l'attenzione della Commissione sulla raccomandazione della Corte dei conti, secondo cui sarebbe opportuno migliorare i controlli ex ante evidenziando i principali rischi;

18.   chiede alla Commissione di individuare, in occasione della revisione del regolamento finanziario, gli eventuali problemi procedurali già incontrati nelle situazioni di crisi e di presentargli, segnatamente in considerazione del finanziamento delle misure d'urgenza da parte degli Stati membri, una procedura di controllo efficace, avente la necessaria flessibilità per non pregiudicare l'erogazione dei fondi e garantire la trasparenza dei progetti realizzati;

Relazione annuale sull'attività

19.   si compiace della constatazione della Corte dei conti secondo cui la qualità della relazione annuale sull'attività è notevolmente migliorata e si felicita con la Commissione in particolare per l'utilizzazione più frequente degli indicatori quantitativi(37);

Monitoraggio degli organismi incaricati dell'attuazione

20.   critica il fatto che sussistano debolezze significative nelle procedure e nei controlli finanziari degli organismi responsabili dell'attuazione, dei supervisori e degli ordinatori nazionali (National Authorising Officers - NAOs); apprezza tuttavia gli sforzi di EuropeAid e delle delegazioni, in particolare nell'intento di attenuare tali debolezze; chiede che tali sforzi siano ulteriormente rafforzati in futuro e auspica che i futuri miglioramenti attesi nell'ambito del CRIS Audit consentano di ottenere un miglior risultato;

21.   sottolinea che la democrazia e il diritto delle persone di vivere in condizioni in cui non siano violati i loro diritti umani debbano essere obiettivi integrati delle istituzioni di esecuzione nei paesi che ricevono aiuti dal FES;

Sostegno al bilancio

22.   rileva il significativo aumento, nelle decisioni cumulate di finanziamento, della parte di sostegno al bilancio e dell'adeguamento strutturale per il 10° FES (oltre il 45%) rispetto all«8° e 9° FES (circa il 15%)(38);

23.   deplora che l'audit della Corte dei conti sugli impegni e i pagamenti concernenti il sostegno al bilancio abbia palesato un livello elevato di errori non quantificabili; insiste affinché la Commissione valuti tali pagamenti con maggiore rigore e inasprisca in futuro le sue modalità di pagamento; in tale contesto prende atto con soddisfazione della revisione dei circuiti finanziari per detti pagamenti, attuata nel febbraio 2009;

24.   rileva con soddisfazione che le valutazioni svolte dalla Commissione sull'ottemperanza delle prescrizioni dell'accordo di Cotonou sono migliorate sotto il profilo della chiarezza e della struttura; deplora tuttavia il fatto che la Corte dei conti abbia ancora rilevato numerosi casi in cui la Commissione non ha dimostrato in maniera sufficientemente strutturata e formalizzata che la gestione delle finanze pubbliche dei paesi beneficiari era sufficientemente trasparente, affidabile ed efficace o, almeno, che tali paesi disponevano di un programma di riforme credibile e pertinente in questo senso;

25.   concorda con la Corte dei conti sul fatto che la Commissione debba proseguire i suoi sforzi per giustificare in maniera adeguata le decisioni relative all'ammissibilità del sostegno al bilancio e fare in modo che tutte le convenzioni di finanziamento costituiscano un quadro di riferimento completo e chiaro che consenta di valutare il rispetto delle condizioni di pagamento(39); attende pertanto informazioni sul risultato della revisione degli orientamenti promessa dalla Commissione per la fine del 2009;

26.   sollecita la Commissione ad aiutare i paesi partner a rafforzare il controllo parlamentare e le capacità di verifica dei conti e a far partecipare i parlamenti nonché la società civile all'elaborazione delle loro strategie nazionali di sviluppo;

27.   ricorda, come l'aveva già sottolineato al paragrafo 79 della risoluzione del 23 aprile 2009 contenente le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2007(40) (in appresso la «risoluzione del 23 aprile 2009»), che il suo ruolo, per quanto concerne il sostegno al bilancio, sia di attribuire alla Commissione la responsabilità dei risultati delle spese e che il sostegno al bilancio sia uno strumento di aiuto che richiede un cambiamento paradigmatico del modello di controllo, passando da un controllo sulle risorse assegnate a una verifica dei risultati sulla base di determinati indicatori, garantendo così che gli aiuti stanziati tornino a vantaggio della popolazione del paese beneficiario;

28.   ribadisce la sua richiesta alla Commissione di identificare, con il massimo rigore, i paesi o gli aspetti in materia di appoggio al bilancio per i quali una speciale attenzione da parte del Parlamento potrebbe rivelarsi utile per migliorare la responsabilità dei donatori(41), oltre agli orientamenti speciali per gestire le operazioni di sostegno al bilancio in paesi in situazione di fragilità, che la Commissione aveva promesso nelle sue risposte del 2 dicembre 2009 alle interrogazioni scritte della commissione per il controllo dei bilanci al Commissario Karel De Gucht;

29.   invita nuovamente la Corte dei conti a fornire informazioni circa la qualità della valutazione e della gestione del rischio da parte della Commissione e auspica un numero maggiore di audit della gestione, intesi a valutare i risultati della spesa destinata allo sviluppo in generale e al sostegno al bilancio in particolare(42);

30.   invita la Commissione a garantire che il sostegno di bilancio sia ridotto o sospeso quando non siano raggiunti obiettivi chiari;

Dichiarazione di trasparenza dei paesi beneficiari

31.   conferma il suo convincimento che gli aiuti allo sviluppo in generale e il sostegno al bilancio in particolare debbano essere subordinati a una dichiarazione di trasparenza ex ante, pubblicata dal governo dei paesi beneficiari e firmata dal loro ministro delle finanze, sul modello delle dichiarazioni nazionali di gestione, relativa a questioni che toccano la struttura di governance e rendicontazione di ogni paese beneficiario; non accetta l'argomentazione della Commissione secondo cui le informazioni concernenti la governance, ottenute mediante analisi realizzate con la cooperazione delle altre parti e delle altre parti interessate, sono sufficienti;

32.   ribadisce la sua richiesta alla Commissione di prendere l'iniziativa e di presentare una proposta in questo senso ad altri donatori internazionali, in particolare alla Banca mondiale, con l'obiettivo di sviluppare e applicare tale strumento d'intesa con gli altri donatori; attende informazioni su un possibile calendario per tali negoziati;

Risorse umane

33.   esprime la sua preoccupazione per il rischio della perdita di memoria storica dei dossier a motivo dei gravi problemi di personale (eccessiva rotazione, percentuale di posti vacanti troppo elevata e tendente all'aumento) segnalati nella relazione annuale sull'attività di EuropeAid(43) ed esprime la sua inquietudine sul fatto che il numero di agenti di EuropeAid continua a ridursi rispetto agli stanziamenti impegnati;

34.   ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che vi sia il rischio che la penuria di personale, una ripartizione insoddisfacente dello stesso o l'assenza di competenze e conoscenze specifiche incidano sull'efficacia delle azioni e sulla qualità dei controlli, delle verifiche e del monitoraggio«(44);

35.   sostiene l'intenzione espressa dalla Commissione di assumere agenti esterni supplementari per rafforzare gli effettivi in sede e nelle delegazioni per il dispositivo di gestione e di controllo del FES ; ritiene che tale rafforzamento degli effettivi sia tanto più necessario a motivo del sostanziale aumento degli impegni nel quadro del 10° FES ;

Commenti sulle conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti

36.   rileva con soddisfazione che la Corte dei conti ha riconosciuto gli sforzi di EuropeAid per migliorare sensibilmente i suoi sistemi di controllo e di vigilanza; sostiene la Commissione nella sua determinazione di continuare a migliorare l'architettura dei sistemi di controllo;

37.   condivide pienamente le raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti al punto 55, lettere da a) a f), e al punto 56, lettere a) e b) della relazione annuale sui Fondi europei di sviluppo;

38.   richiama in particolare l'attenzione, in attesa di soluzioni alla carenza di risorse umane, sulla raccomandazione della Corte dei conti relativa alla necessità che la Commissione analizzi i rischi in maniera strutturata e valuti le risorse disponibili al momento della definizione dei programmi di audit annuali, nonché segua attentamente l'attuazione di detti programmi lungo tutto l'anno;

39.   ricorda che nella sua relazione speciale n. 18/2009 la Corte dei conti ha giudicato solo in parte positiva l'efficacia dell'aiuto del Fondo europeo di sviluppo all'integrazione economica regionale in Africa orientale ed occidentale, che beneficia di una quota notevole - ossia oltre il 50% - delle risorse del Fondo europeo di sviluppo; invita la Commissione a dare seguito alle misure proposte dalla Corte dei conti, in particolare per quanto riguarda il coordinamento e la concertazione con le organizzazioni regionali, la garanzia di una sufficiente dotazione di personale, il coordinamento delle strategie regionali e nazionali nonché una precisa specificazione dei compiti, delle competenze e degli obiettivi;

Priorità di sviluppo e visibilità

40.   chiede che il criterio di riferimento dello strumento di cooperazione allo sviluppo che assegna il 20% degli aiuti all'insegnamento di base e secondario e alla sanità di base, si applichi anche al FES; sollecita la Commissione a porre maggiormente l'accento sulla salute materna, visto che si tratta dell'Obiettivo di Sviluppo del Millennio per il quale i progressi sono stati più deludenti; sollecita la Commissione a garantire una migliore visibilità delle attività finanziate dall'Unione europea all'estero;

41.   ribadisce il suo sostegno all'iscrizione in bilancio del FES, quale modo per rendere le spese più democratiche, più responsabili e più trasparenti;

Il fondo investimenti

42.   osserva che la BEI gestisce il fondo investimenti, uno strumento finanziario di rischio finanziato a carico del FES e finalizzato a favorire gli investimenti privati nel difficile contesto economico e politico dei paesi ACP; ricorda le sue osservazioni contenute nelle risoluzioni del 22 aprile 2008(45) e del 23 aprile 2009 che accompagnano le decisioni concernenti il discarico per l'esecuzione del bilancio dei Fondi di sviluppo per gli esercizi 2006 e 2007, ed esprime preoccupazione per il fatto che la gestione del fondo di investimenti da parte della BEI sia stata esclusa dalla procedura di discarico; ricorda inoltre che le risorse del FES sono costituite da denaro pubblico dei contribuenti europei e non da denaro messo a disposizione dai mercati finanziari;

43.   si rammarica della creazione di due settori distinti di gestione - come ha fatto la Corte dei conti nel parere n. 9/2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante un regolamento finanziario applicabile al decimo Fondo europeo di sviluppo -, poiché ciò limita la portata del discarico, crea ulteriori necessità di coordinamento tra la Commissione e la BEI e rende difficile avere un quadro completo dei risultati ottenuti;

44.   rileva che la relazione annuale della BEI sul fondo investimenti contiene principalmente informazioni finanziarie e pochissime informazioni, se non nessuna, sui risultati dei diversi programmi finanziati;

45.   ricorda che nel paragrafo 24 della succitata sua risoluzione, del 22 aprile 2008, ha proposto che nel corso della procedura di discarico la BEI presenti direttamente alla commissione per il controllo dei bilanci la sua relazione annuale sull'esecuzione del fondo investimenti; propone, a tal riguardo, che la commissione per il controllo dei bilanci inviti quanto prima il presidente della BEI a discutere tale possibilità;

46.   ribadisce l'invito rivolto alla BEI nella sua risoluzione del 23 aprile 2009 di concentrare la propria relazione sui risultati e di presentare informazioni complete, pertinenti e oggettive sull'esito ottenuto, sugli obiettivi previsti, sugli obiettivi raggiunti e sulle ragioni di eventuali scarti nonché sulle valutazioni condotte, unitamente a una sintesi dei risultati di tali valutazioni;

o
o   o

47.   chiede alla Commissione un'informazione più completa di quella che figura nel seguito dato alla risoluzione del 23 aprile 2009 sulle procedure specifiche che essa ha concordato con la BEI per coordinare gli sforzi delle due istituzioni al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo dell'Unione europea, nonché sull'efficienza di tali procedure.

(1) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 257.
(2) GU C 274 del 13.11.2009, pag. 235.
(3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(4) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.
(5) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1, e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.
(6) GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.
(7) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.
(8) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
(9) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.
(10) GU L 83 dell«1.4.2003, pag. 1.
(11) GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.
(12) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 257.
(13) GU C 274 del 13.11.2009, pag. 235.
(14) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(15) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.
(16) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1, e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.
(17) GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.
(18) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.
(19) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
(20) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.
(21) GU L 83 dell«1.4.2003, pag. 1.
(22) GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.
(23) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 257.
(24) GU C 274 del 13.11.2009, pag. 235.
(25) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(26) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.
(27) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1, e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.
(28) GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.
(29) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.
(30) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
(31) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.
(32) GU L 83 dell«1.4.2003, pag. 1.
(33) GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.
(34) Cfr. relazione annuale 2008 della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo, punto 8.
(35) Cfr. relazione annuale 2008 della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo, punto 2.
(36) Cfr. relazione annuale 2008 della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo, punto 22.
(37) Cfr. relazione annuale 2008 della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo, punto 29.
(38) Cfr. relazione annuale 2008 della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo, grafico II, punto 266.
(39) Cfr. relazione annuale 2008 della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo, punto 56.
(40) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 98.
(41) Cfr. paragrafo 43 della risoluzione del 23 aprile 2009.
(42) Cfr. paragrafo 53 della summenzionata risoluzione del 23 aprile 2009.
(43) Cfr. relazione annuale 2008 della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo, punto 30.
(44) Cfr. paragrafo 61 della risoluzione del 23 aprile 2009.
(45) GU L 88 del 31.3.2009, pag. 253.


Discarico 2008: Parlamento europeo
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Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione I – Parlamento europeo (C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC))
P7_TA(2010)0136A7-0095/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0173/2009)(2),

–   vista la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'esercizio 2008 – Sezione I – Parlamento europeo(3),

–   vista la relazione annuale del Revisore interno per il 2008,

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008, corredata dalle risposte delle istituzioni(4),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(5),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10 e l'articolo 275 del trattato CE, l'articolo 314, paragrafo 10 e l'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e l'articolo 179 bis del trattato Euratom,

–  – visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6) (regolamento Finanziario) e in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–   visto l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo(7),

–   visto l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a norma del quale tutte le istituzioni dell'Unione europea sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

–   vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2008 – Sezioni II, IV, V, VI, VII, VIII e IX – e sul progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo (Sezione I) per la procedura di bilancio 2008(8),

–   visti l'articolo 77, l'articolo 80, paragrafo 3, e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0095/2010),

A.   considerando che «i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spese le somme versate al fisco e come gli organi politici gestiscono le competenze loro attribuite»(9),

B.   considerando che il principio dei «checks and balances» (controlli ed equilibri) è di importanza fondamentale nelle istituzioni caratterizzate da gestione finanziaria decentrata e che tale principio deve essere garantito da un livello sufficientemente elevato di responsabilità centrale per l'adeguatezza sistemica del quadro di controllo interno e della struttura di governance,

C.   considerando che una delle condizioni per una significativa ed efficiente rendicontabilità - l'obbligo di spiegare come è stato speso il denaro pubblico - è che i cittadini dell'Unione abbiano accesso ai necessari dati informativi,

1.   concede al suo Presidente il discarico per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 2008,

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione riportata in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione I – Parlamento europeo (C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(10),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0173/2009)(11),

–   vista la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'esercizio 2008 – Sezione I – Parlamento europeo(12),

–   vista la relazione annuale del Revisore interno per il 2008,

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008, corredata dalle risposte delle istituzioni(13),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(14),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e l'articolo 275 del trattato CE, l'articolo 314, paragrafo 10 e l'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e l'articolo 179 bis del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(15) (regolamento Finanziario) e in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–   visto l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo(16),

–   visto l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a norma del quale tutte le istituzioni dell'Unione europea sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

–   vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2008 – Sezioni II, IV, V, VI, VII, VIII e IX – e sul progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo (Sezione I) per la procedura di bilancio 2008(17),

–   visti, l'articolo 77, l'articolo 80, paragrafo 3, e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0095/2010),

A.   considerando che «i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spese le somme versate al fisco e come gli organi politici gestiscono le competenze loro attribuite»(18),

B.   considerando che il principio dei «checks and balances» (controlli ed equilibri) è di importanza fondamentale nelle istituzioni caratterizzate da gestione finanziaria decentrata e che tale principio deve essere garantito da un livello sufficientemente elevato di responsabilità centrale per l'adeguatezza sistemica del quadro di controllo interno e della struttura di governance,

C.   considerando che una delle condizioni per una significativa ed efficiente rendicontabilità - l'obbligo di spiegare come è stato speso il denaro pubblico - è che i cittadini dell'Unione abbiano accesso ai necessari dati informativi,

D.   considerando che, conformemente alla procedura abituale, è stato inviato un questionario all'amministrazione del Parlamento e la commissione per il controllo dei bilanci ha ricevuto le riposte e ne ha discusso in presenza del Vicepresidente responsabile per il bilancio e del Segretario generale,

Gestione del rischio e corporate governance al Parlamento

1.  rileva con la massima soddisfazione che le relazioni di discarico relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento negli ultimi dieci anni, hanno svolto un ruolo importante e condotto a sviluppi decisamente positivi nella gestione finanziaria del Parlamento, come lo statuto dei deputati, lo statuto degli assistenti nonché il processo EMAS; dichiara la sua determinazione a portare avanti tale promettente evoluzione verso l'eccellenza nella gestione delle finanze pubbliche;

2.   nota la nozione generale di «corporate governance» come insieme di processi, usi, politiche e regole che determinano il modo in cui una società o un'istituzione è diretta, amministrata e controllata, allo scopo di ridurre i costi e di migliorare la produttività;

3.   ricorda che il 12 marzo 2009 l'unità tematica Affari finanziari ha pubblicato un progetto di relazione concernente il controllo parlamentare sull'esecuzione del bilancio e raccomanda che il Parlamento adotti una raccolta di buone prassi;

4.   sottolinea che fra gli elementi essenziali di una buona corporate governance vi sono l'apertura e la trasparenza, la responsabilità e la rendicontabilità di coloro ai quali in un'organizzazione la corporate governance viene affidata;

5.   definisce la responsabilità come il riconoscimento e l'assunzione di responsabilità per azioni, decisioni e politiche nonché l'obbligo di riferire, spiegare e rispondere dei risultati;

6.   nota che il Parlamento è un'organizzazione complessa in cui il confine fra decisioni politiche ed amministrative non è sempre chiaro a causa della struttura multilivello dell'istituzione;

7.   è del parere che, in un sistema efficace ed efficiente di corporate governance, sia necessario prestare la debita attenzione al ruolo dei dirigenti; ritiene che i direttori generali, i direttori e i capi unità debbano essere selezionati in base al merito, tenendo conto delle questioni delle pari opportunità e dell'equilibrio geografico, alla loro esperienza e alle loro capacità gestionali;

8.   ritiene che controlli interni e sistemi di gestione del rischio più sofisticati miglioreranno la responsabilità e proteggeranno la leadership politica e i dirigenti amministrativi dai rischi finanziari e non-finanziari;

9.   invita pertanto i servizi competenti a rivedere e, se del caso, rafforzare gli standard minimi di controllo interno, onde far tesoro degli insegnamenti passati e poter seguire gli sviluppi in fatto di gestione del rischio e corporate governance; rammenta che gli Uffici ordinatori che sviluppano sistemi interni di controllo e norme di esecuzione hanno l'obbligo di rispettare gli standard all'uopo previsti; invita i servizi competenti a chiedere il parere della commissione per il controllo dei bilanci prima che gli standard minimi di controllo interno sottoposti a revisione siano trasmessi all'Ufficio di presidenza per esame ed approvazione;

10.   nota gli obiettivi del Segretario generale per il 2008 – 2009, e segnatamente:

   preparativi per l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
   preparativi per le elezioni europee del 2009 per contribuire a un'inversione di tendenza della bassa affluenza alle urne;
   rafforzamento dei servizi ai deputati, e
   riforma e consolidamento del Segretariato generale del Parlamento;

11.   rammenta che le risorse finanziarie del Parlamento provengono dai contribuenti e che ogni istituzione che fa uso di fondi pubblici ha l'obbligo di spiegare come quei fondi sono stati utilizzati e di fornire informazioni complete, obiettive e pertinenti circa il grado di utilizzo dei fondi stessi per le finalità previste, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria (economia, efficienza ed efficacia) e trasparenza;

12.   ricorda che tutte le sovvenzioni devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento, in particolare ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, e dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell'articolo 169 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002(19) della Commissione (modalità d'esecuzione); sottolinea che ciò si applica a tutti i beneficiari di fondi dell'Unione, compresi i membri del personale del Parlamento e i loro familiari che ricevono sovvenzioni per escursioni private (sciistiche o di altra natura); chiede all'amministrazione di dare seguito all'esame di tali pagamenti;

Rischi di reputazione

13.   sottolinea come determinati rischi di reputazione siano molto più pericolosi dei rischi finanziari ed invita il Segretario generale e gli ordinatori a valutare a fondo il profilo di rischio del Parlamento;

14.   si compiace per la creazione di un posto di gestore dei rischi, avvenuta il 24 febbraio 2010, e chiede al neonominato gestore dei rischi di informare quanto prima le commissioni competenti in merito al concetto di approccio al rischio e alla strategia da adottare per il futuro;

15.   nota che la funzione di un gestore dei rischi deve essere quella di assistere gli ordinatori nella gestione dei rischi prestando consulenza e svolgendo un'azione di coordinamento;

16.   sottolinea che l'indipendenza e il ruolo operativo del gestore dei rischi sono importanti; nota che il gestore dei rischi sarà alle dirette dipendenze del gabinetto del Segretario generale ed avalla tale scelta;

17.   invita il Segretario generale, come parte integrante della procedura di discarico, a trasmettere una relazione annuale sulle attività del risk manager alla commissione per il controllo dei bilanci;

18.   sottolinea che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha aumentato i poteri del Parlamento e il carico di lavoro dei deputati e del loro personale ausiliario; ritiene che le condizioni di lavoro in tutte le sedi di lavoro dovrebbero adeguatamente riflettere le accresciute esigenze in termini di personale e materiale;

19.   ricorda, al riguardo, le sue conclusioni riguardo ai lavori di bonifica dall'amianto e chiede al Segretario generale di riferire sui risultati operativi e finanziari dei lavori e sulle possibili esigenze future di successive azioni correttive;

20.   richiama l'attenzione sul fatto che i costi dei lavori di restauro a Strasburgo a seguito del sinistro del 7 agosto 2008 non devono essere sostenuti non già dai contribuenti europei;

21.   propone che la commissione per il controllo dei bilanci riceva il questionario sugli immobili e le relative risposte contestualmente alla commissione per i bilanci;

22.   sottolinea lo scarso valore aggiunto di Parl-TV a causa dell'esiguo numero di telespettatori; è del parere che il finanziamento di Parl-TV e l'intero progetto andrebbero rivisti;

Il processo di discarico

23.   sottolinea che il valore aggiunto della procedura parlamentare e pubblica che sfocia nella decisione di discarico del Parlamento sul proprio bilancio consiste nell'avere un'opportunità in più per esercitare, pubblicamente, un'analisi critica della gestione finanziaria dell'istituzione facilitando in tal modo ai cittadini dell'Unione la comprensione delle specificità del Parlamento in termini di assetto organizzativo, struttura di governance e metodi di lavoro;

24.   richiama l'attenzione sulla necessità di ridurre ulteriormente il rischio nella gestione finanziaria del Parlamento, dove anche carenze non significative possono danneggiare gravemente la reputazione del Parlamento mettendo in ombra le sue conquiste politiche e ricorda ai deputati e al personale operante nell'istituzione la loro responsabilità personale nella corretta gestione finanziaria del Parlamento;

25.   sottolinea che un'opera di analisi esercitata criticamente è necessaria per assicurare che gli attori finanziari del Parlamento siano tenuti a rendere pienamente conto del proprio operato, giacché solo la piena e totale trasparenza offre ai cittadini dell'Unione la possibilità di giudicare la gestione finanziaria del Parlamento e l'uso che esso fa del denaro del contribuente;

Attività della sua commissione per il controllo dei bilanci

26.   sottolinea che il Parlamento, in quanto istituzione, ha tutto l'interesse a praticare la piena trasparenza riguardo alla propria gestione finanziaria; si attende pertanto che la commissione per il controllo dei bilanci assolva pienamente il suo specifico ruolo parlamentare illustrando chiaramente quali miglioramenti possano essere apportati, come fa con le altre istituzioni;

27.   è pienamente consapevole che un'analisi obiettiva, professionale e completa di strutture e procedure decisionali e gestionali complesse è un processo lungo e arduo e raccomanda che la sua commissione per il controllo dei bilanci venga opportunamente equipaggiata per assolvere i suoi sempre più gravosi compiti grazie a un deciso rafforzamento dell'organigramma della sua segreteria;

28.   sottolinea che la formulazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (introdotto dal trattato di Lisbona) affida al Parlamento compiti molto impegnativi in relazione alle sue attività di controllo;

29.   sottolinea che il rafforzamento delle segreterie delle commissioni non può essere operato sulla base di parametri puramente quantitativi ed invita il Segretario generale a prevedere parametri di tipo qualitativo ben definiti;

30.   sottolinea inoltre che le tradizionali attività parlamentari, come il controllo sull'uso del pubblico denaro, devono formare parte integrante delle attività centrali del Parlamento a tutti i livelli;

Miglioramento dei processi amministrativi

31.   nota la prassi tradizionale secondo cui la commissione per il controllo dei bilanci chiede all'amministrazione di fornirle informazioni su varie questioni attinenti al discarico; raccomanda che le relazioni in questione siano trasmesse direttamente al presidente della commissione per il controllo dei bilanci e pubblicate - per informazione dei membri di tale commissione e dei cittadini dell'Unione - sulla pagina web della commissione stessa non appena pervenute al presidente;

32.   apprezzerebbe la disponibilità del Segretario generale ad uno scambio di opinioni con la commissione competente sulle risposte fornite dall'amministrazione alle richieste contenute nelle risoluzioni di discarico, in occasione della riunione ordinaria di tale commissione nel mese di settembre di ogni anno;

Presentazione dei conti del Parlamento europeo

33.   prende atto delle cifre con cui sono stati chiusi i conti del Parlamento europeo per l'esercizio 2008, vale a dire:

a) Stanziamenti disponibili

Stanziamenti per il 2008

1 452 517 167

Riporti non automatici dall'esercizio 2007

43 800 036

Riporti automatici dall'esercizio 2007

225 239 332

Stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2008

47 551 735

Riporti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2007

38 325 182

Totale

1 807 433 452

b) Utilizzo degli stanziamenti nell'esercizio finanziario 2008

Impegni

1 723 369 531

Pagamenti effettuati

1 488 856 868

Pagamenti pendenti e stanziamenti non impegnati provenienti da entrate con destinazione specifica

232 944 667

Stanziamenti riportati automaticamente compresi quelli provenienti da entrate con destinazione specifica

232 944 667

Stanziamenti riportati non automaticamente

8 315 729

Stanziamenti annullati

70 722 045

c) Entrate

riscosse nel 2008

151 054 374

d) Totale bilancio al 31 dicembre 2008

1 782 229 891

34.   nota che il totale dei pagamenti a fronte degli stanziamenti 2008, compresi i riporti automatici e non automatici di questi ultimi al 2009, corrisponde al 94% del totale degli stanziamenti per il 2008;

35.   nota che il bilancio dell'Unione europea per il 2008 è stato pari a 129 150 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, di cui 1 453 milioni di EUR per il bilancio del Parlamento; nota anche che tale cifra corrisponde a poco più dell«1% del bilancio dell'Unione ed è pari al 19,48% dei 7 284 milioni di EUR stanziati per la spesa amministrativa della totalità delle istituzioni dell'Unione europea;

Crediti a breve termine

36.   nota che all'inizio del 2010 il governo belga ha rimborsato al Parlamento 85 896 389 EUR; invita il Segretario generale a informare tempestivamente la commissione per il controllo dei bilanci circa il modo in cui tale somma verrà utilizzata;

Appalti pubblici

37.   nota che il Servizio di audit interno (IAS - International Audit Service) ha condotto nel 2004 e 2005 un audit completo della gestione e del controllo delle procedure di appalto pubblico al Parlamento e che la relazione finale approvata il 31 marzo 2006 prevede 144 interventi specifici da attuare entro il 31 marzo 2008;

38.   prende atto con soddisfazione che l'IAS ha avviato nel 2008 una nuova serie di audit per riesaminare lo stato di avanzamento delle 144 misure specifiche e nota che questi nuovi audit erano in corso a fine 2009;

39.   richiama l'attenzione sul fatto che, in quanto interfaccia fra pubblico e privato, quello degli appalti pubblici è un settore ad alto rischio che richiede costantemente la massima attenzione;

40.   rammenta che ogni fase della procedura di appalto - analisi iniziale delle esigenze, preparazione della gara, redazione dei capitolati, contatti con gli offerenti, apertura delle offerte e loro valutazione, decisione di aggiudicazione, stipula di contratti - comporta seri rischi per il raggiungimento delle summenzionate finalità, a causa della complessità del quadro giuridico e delle necessità di fatto;

41.   invita il Segretario generale ad assicurare che i corsi di formazione specifici in materia di appalti vengano proseguiti e frequentati da tutto il personale che si occupa di appalti, che l'esercizio della funzione appaltante sia riconosciuto come «funzione specialistica» nel registro delle competenze professionali del Parlamento solo per il personale interno, e che i posti nel settore degli appalti siano considerati come «sensibili» e sottoposti conseguentemente ad opportuni avvicendamenti e/o a misure supplementari di controllo interno;

Riforma del regolamento finanziario

42.   invita il Segretario generale a partecipare attivamente alla prossima revisione triennale del regolamento finanziario fornendo consulenza amministrativa nei settori in cui si profila la necessità di una riforma;

Relazioni annuali sui contratti aggiudicati

43.   nota che i servizi centrali trasmettono all'autorità di bilancio il rapporto annuale(20) sui contratti aggiudicati nel 2008 sulla base delle informazioni fornite dagli uffici ordinatori, e rileva che la composizione dei contratti stipulati nel 2008 e 2007 è la seguente:

Tipo di contratto

2008

2007

Numero

Percentuale

Numero

Percentuale

Servizi

Forniture

Lavori

Edifici

240

59

44

15

67%

17%

12%

4%

161

48

28

12

65%

19%

11%

5%

Totale

358

100%

249

100%

Tipo di contratto

2008

2007

Valore (EUR)

Percentuale

Valore (EUR)

Percentuale

Servizi

Forniture

Lavori

Edifici

454 672 969

22 868 680

81 247 056

123 429 315

67%

3%

12%

18%

218 201 103

42 443 126

16 449 758

54 387 707

66%

13%

5%

16%

Totale

682 218 020

100%

331 481 694

100%

(Rapporto annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2008, pag. 4)

44.   nota che la composizione dei contratti stipulati nel 2008 e 2007 per tipologia procedurale è la seguente:

Tipo di procedura

2008

2007

Numero

Percentuale

Numero

Percentuale

Aperta

Ristretta

Negoziata

126

14

218

35%

4%

61%

85

10

154

34%

4%

62%

Totale

358

100%

249

100%

Tipo di procedura

2008

2007

Valore (EUR)

Percentuale

Valore (EUR)

Percentuale

Aperta

Ristretta

Negoziata

345 415 316

139 782 362

197 020 342

51%

20%

29%

162 124 519

59 593 905

109 763 270

49%

18%

33%

Totale

682 218 020

100%

331 481 694

100%

(Rapporto annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2008, pag. 6)

45.   nota che su un totale di 358 contratti aggiudicati nel 2008 140 contratti, per un valore di 485,2 milioni di EUR, erano basati su procedure aperte o ristrette e 218, per un valore di 197 milioni di EUR, su procedure negoziate;

Procedure negoziate a carattere eccezionale

46.   nota in particolare il forte incremento nel 2008 del numero di procedure negoziate a carattere eccezionale, come illustrato nel seguente prospetto:

2008

2007

% DG

% DG

Numero

Totale

Numero

Totale

contratti

contratti

DG PRES (esclusa DIT)

8

44,44%

6

37,50%

DG IPOL

0

0,00%

0

0,00%

DG EXPO

3

75,00%

1

20,00%

DG COMM (esclusa Dir. Biblioteca.)

16

16,00%

9

13,64%

DG PERS

0

0,00%

1

9,09%

DG INLO (esclusa Dir. Interpretazione) Interpreting Dir.)

35

34,31%

19

21,84%

DG INTE (ex Dir. Interpretazione) Interpreting Dir.)

9

56,25%

3

33,33%

DG TRAD (esclusa Dir. Edizione)

0

0,00%

1

25,00%

DG ITEC (ex Dir. Edizione e

9

56,25%

2

33,33%

Informatica)

0

0,00%

0

0,00%

DG FINS

0

0,00%

0

0,00%

Servizio giuridico

Totale Parlamento

80

22,35%

42

16,87%

(Rapporto annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2008, pag. 9)

47.   nota che, per sei ordinatori delegati, la quota di procedure negoziate eccezionali è aumentata in termini sia assoluti che relativi;

Articolo 54 delle norme di esecuzione(21)

48.   rammenta che l'articolo 54 delle norme di esecuzione dispone quanto segue: «Se la proporzione di procedure negoziate rispetto al numero di appalti aggiudicati dal medesimo ordinatore delegato aumenta sensibilmente rispetto agli esercizi precedenti, o se questa proporzione è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell'istituzione, l'ordinatore competente riferisce alla suddetta istituzione, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza»;

49.   ritiene che, stante l'aumento registrato fra il 2007 e 2008, sugli ordinatori gravi il chiaro obbligo di intervenire per «invertire la tendenza»; invita il Segretario generale a riferire alla commissione per il controllo dei bilanci in merito alle misure adottate entro il 1° settembre 2010;

50.   invita gli ordinatori a presentare all'autorità di discarico - per l'esercizio finanziario 2009 e successivi - maggiori informazioni che consentano di esercitare una vigilanza più rigorosa sul ricorso fatto dal Parlamento alle procedure negoziate eccezionali (articoli 126 e 127 delle norme di esecuzione), includendo nella loro relazione annuale di attività un allegato che fornisca informazioni chiare in merito a:

   i motivi per cui si è reso assolutamente necessario stipulare un contratto ex articoli 126 o 127 delle norme di esecuzione,
   i motivi per cui l'ordinatore ha ritenuto che un determinato contratto ricadesse in una delle categorie contemplate all'articolo 126, paragrafo 1, e all'articolo 127, paragrafo 1, (mancata presentazione di offerte adeguate, motivi di natura tecnica o artistica, urgenza, ecc.),
   il numero di candidati con cui sono state condotte procedure negoziate, e
   i criteri adottati per l'accettazione dell'offerta;

51.   invita inoltre l'unità finanziaria centrale ad unificare le informazioni da fornire nel nuovo allegato al «Rapporto annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo»;

Dichiarazioni di gestione al Parlamento

52.   rammenta che l'articolo 8, paragrafi da 9 a 11, delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo prevede che il Segretario generale, in quanto principale ordinatore delegato, emette una dichiarazione da cui si desume se il bilancio del Parlamento sia stato eseguito secondo i principi di sana gestione finanziaria e se il quadro di controllo posto in atto fornisce le necessarie garanzie riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

53.   rammenta inoltre che la dichiarazione emessa dal principale ordinatore delegato si basa su quelle dei Direttori generali agenti nella veste di ordinatori delegati;

54.   nota che, nella sua dichiarazione del 4 marzo 2009(22), l'ex Segretario generale:

   ha notato che nessun ordinatore ha espresso riserve formali nella sua dichiarazione, e
   ha attestato con ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento è stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato fornisce le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

55.   nota inoltre che l'ordinatore delegato principale ha affermato anche che la dichiarazione in questione «è basata sul mio proprio giudizio, sulle relazioni di revisione contabile interna ricevute, sul controllo e il sostegno assicurati centralmente per le attività di gestione finanziaria svolte per mio ordine e conto, e su tutti gli altri elementi d'informazione a mia disposizione»;

Articolo 60, paragrafi 4 e 7, del regolamento finanziario(23)

56.   nota che l'articolo 60, paragrafo 4 del regolamento finanziario prevede che ciascun ordinatore delegato «ponga in atto (…) le procedure interne di gestione e di controllo adeguate all'esecuzione dei suoi compiti» e che l'articolo 60, paragrafo 7, secondo comma, del predetto regolamento dispone che lo stesso responsabile riferisca sulla «efficienza ed efficacia» del sistema da lui predisposto;

Non tutte le relazioni annuali di attività sono risultate conformi al regolamento finanziario

57.   nota inoltre che solo alcuni direttori generali «hanno indicato i rischi connessi con le operazioni di loro competenza o hanno riferito sul funzionamento dei loro sistemi di controlli interno» (risposta alla domanda 4.2.1) quando il regolamento finanziario, all'articolo 60, paragrafo 7, secondo comma dispone chiaramente che l'ordinatore deve indicare nella relazione annuale di attività «l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno»;

Criteri troppo lassisti in merito alle relazioni?

58.   nota che tale carenza «è certamente dovuta al fatto che le istruzioni per la redazione delle relazioni annuali di attività per il 2008 hanno lasciato agli ordinatori delegati una maggiore libertà quanto alla scelta delle modalità, specie sui propri sistemi di controllo interno» (risposta alla domanda n. 4.2); è peraltro lieto di constatare che le istruzioni per le relazioni 2009 sono sotto tale profilo più rigorose e si attende che tutti i direttori generali agiscano di conseguenza;

59.   rammenta che la finalità del sistema di controllo interno è di assicurare la regolarità delle spese in linea con i regolamenti finanziari;

60.   sottolinea che in ogni sistema di gestione finanziaria, quando viene autorizzata la spesa, devono esistere adeguati controlli ed equilibri (checks and balances);

61.   invita pertanto il Segretario generale ad informare l'autorità di discarico al più presto possibile, e comunque entro il 31 dicembre 2010, in merito alle misure che ha adottato o adotterà - indicando il termine di attuazione per esse previsto - per rafforzare il sistema di controllo interno, in particolare con riguardo alla necessità di:

   assicurare che le relazioni di attività di tutti gli ordinatori rispettino appieno l'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario;
   dar vita a relazioni annuali di attività più chiare, concise, pertinenti e professionali che diano all'autorità di discarico le necessarie informazioni sull'uso che il Parlamento ha fatto del denaro pubblico, adottando ogni altra misura necessaria affinché il Segretario generale possa rilasciare una dichiarazione di affidabilità significativa;
   effettuare controlli interni sugli appalti negoziati e ristretti a partire dal 2008 e intensificare detti controlli interni;
   pubblicare un elenco annuale completo di tutte le società che si sono aggiudicate appalti negoziati e ristretti a partire dal 2008;

Relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2008
Fattore di moltiplicazione applicabile agli stipendi

62.   nota che il Parlamento e il Comitato economico e sociale europeo continuano ad applicare le disposizioni dello Statuto del personale sul fattore di moltiplicazione come negli anni precedenti, in attesa della sentenza definitiva della Corte di giustizia nelle cause promosse al riguardo dal loro personale;

Rimborso delle spese di alloggio sostenute durante le missioni

63.   nota che sin dall'esercizio finanziario 2004 la Corte dei conti ha invitato il Parlamento a garantire che il rimborso delle spese di alloggio sostenute durante le missioni sia conforme alle disposizioni dello Statuto del personale; riconosce al riguardo gli sforzi compiuti dalla DG Personale per semplificare e razionalizzare la gestione delle missioni;

64.   nota le risposte dell'amministrazione e richiama l'attenzione sul fatto che non si può invocare la «base finanziaria» per stravolgere la normativa vigente; ritiene che tale questione meriti una speciale attenzione in occasione della prossima revisione dello Statuto del personale;

65.   si attende che i principali responsabili decisionali per tale materia - l'Ufficio di presidenza, il Segretario generale e il direttore generale del personale - adottino in tempi quanto più possibile brevi dopo l'adozione di una decisione, le necessarie misure per garantire che le norme e procedure interne del Parlamento sulle missioni rispettino pienamente e sistematicamente il principio della sana gestione finanziaria e le disposizioni dello Statuto del personale;

Indennità di assistenza parlamentare per i deputati

66.   nota il volume considerevole di lavoro svolto nel quadro dell'esercizio di regolarizzazione delle spese di assistenza parlamentare sostenute negli anni 2004–2008 e si congratula con i servizi competenti;

67.   invita il Segretario generale, il direttore generale per il personale e il direttore generale per l'innovazione e il supporto tecnologico a verificare in quale misura sia possibile utilizzare nuove tecnologie per le videoconferenze al fine di ridurre le spese per le missioni; segnala in particolare la possibilità di ricorrere ai software «open source» per l'organizzazione di videoconferenze meno onerose;

68.   nota inoltre che il nuovo sistema avviato il 14 luglio 2009 dovrebbe, secondo le attese, garantire la piena conformità con i principi e le norme vigenti e fornire la migliore garanzia di trasparenza, legalità e sana gestione finanziaria per l'indennità di assistenza parlamentare;

Il deputato come persona pubblica

69.   sostiene il diritto del contribuente a svolgere attività di sindacato sull'uso che i deputati, in quanto persone pubbliche, fanno del loro denaro ed invita i deputati a prestare particolare attenzione al pubblico interesse quando utilizzano fondi pubblici europei;

70.   tenuto conto del notevole rischio di reputazione insito in questo settore della politica pubblica, invita il suo revisore interno e la Corte dei conti a seguire da presso il modus operandi e l'efficienza del nuovo quadro normativo e ad indicare eventuali carenze e/o possibilità di miglioramento dell'accesso pubblico all'informazione riguardante le somme riconosciute ai deputati, comprese le indennità di assistenza;

Pensione integrativa per i deputati

71.   rammenta le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nelle sue relazioni annuali 2006 e 2007 circa la necessità di stabilire norme chiare che definiscano le obbligazioni e le responsabilità del Parlamento e degli affiliati al Fondo in caso di deficit; invita il Segretario generale a presentare una proposta entro il 31 dicembre 2010 per risolvere la questione, pur rispettando la decisione adottata dall'Aula che prevede di non ricorrere ulteriormente al denaro del contribuente per coprire il deficit;

72.   rileva che al 31 dicembre 2008 il Fondo registrava un deficit attuariale di 121 844 000 EUR e che alla stessa data il Fondo stimava a 276 984 000 EUR e prestazioni ancora da versare agli affiliati al regime (Relazione annuale della Corte dei conti per il 2008, Allegato 11.2);

73.   nota che le passività del Parlamento trovano riscontro nei rendiconti di esercizio al 31 dicembre 2008;

74.   nota la relazione della società di audit indipendente secondo cui «le riserve per le pensioni ed analoghi impegni di spesa sono state calcolate sulla base di una redditività degli investimenti pari al 6,5% l'anno, percentuale che non risulta realistica;

75.   sottolinea la necessità della piena trasparenza delle decisioni assunte dai suoi organi direttivi, e segnatamente il presidente, l'Ufficio di presidenza, i Questori e la Conferenza dei Presidenti;

76.   invita l'Ufficio di presidenza a considerare la possibilità di rendere le informazioni fornite alla commissione per i bilanci relative alle decisioni con forte incidenza finanziaria più facilmente accessibili per la commissione per il controllo dei bilanci, in modo da soddisfare meglio le esigenze informative dell'autorità di discarico e dei contribuenti europei;

77.   è dell'avviso che proprio all'Ufficio di presidenza, in quanto organo parlamentare competente per le decisioni finanziarie ed amministrative che riguardano i deputati e il funzionamento dell'Istituzione, spetti la responsabilità di promuovere la responsabilità democratica;

78.   ritiene che le proposte di modifica al bilancio che riguardano solo il corrente esercizio finanziario, sono uno strumento di gestione inadeguato ed invita l'Ufficio di presidenza a presentare una stima quinquennale delle prevedibili conseguenze delle più importanti decisioni finanziarie;

79.   richiama l'attenzione sul fatto che le questioni attinenti la responsabilità nella politica pubblica e nella gestione dei rischi di reputazione di un'istituzione pubblica non possono e non devono essere ridotte a considerazioni legali;

Relazioni del revisore interno del Parlamento

80.   nota che il servizio di audit interno (IAS) fa capo, fin dalla sua costituzione, alla direzione generale delle finanze, che è responsabile di circa il 30% del bilancio del Parlamento e saluta il fatto che l'IAS, a seguito di una decisione del Segretario generale, risponde ora direttamente a quest'ultimo (dal 1° settembre 2009), un'iniziativa che accrescerà l'efficacia di azione della revisione interna e la percezione della sua obiettività ed indipendenza dai servizi ispezionati;

81.   sottolinea che la sua precedente posizione all'interno dell'organizzazione non ha impedito alla revisione interna di assolvere le proprie funzioni secondo gli standard professionali e normativi; si compiace per la sua nuova posizione e si attende che essa migliori il flusso di dati informativi essenziali sulle questioni a rischio provenienti dal Segretario generale, facilitando in tal modo il ruolo del revisore interno che è appunto quello di assistere il Parlamento nella gestione dei rischi;

Audit del quadro di controllo interno

82.   rileva con soddisfazione che l'IAS ha dato priorità al controllo e alla consulenza in merito all'applicazione dei nuovi sistemi di controllo interno decentrati introdotti dal regolamento finanziario entrato in vigore il 1° gennaio 2003;

83.   nota altresì che la prima revisione del quadro di controllo interno condotta nel 2003 e 2004 ha dato vita a 14 relazioni di audit che hanno coperto tutti i servizi, compresi quelli centrali, e che contenevano 452 azioni concordate;

84.   nota che una serie di audit di follow-up condotti per la prima volta nel 2005 e 2006 ha mostrato che gli organi direttivi avevano attuato 225 delle 452 azioni originariamente previste e che le 227 azioni non completate comprendevano 20 aree giudicate «critiche» in quanto fortemente esposte a rischi e necessitanti di interventi correttivi urgenti da parte dei servizi interessati;

Azioni pendenti residue

85.   nota anche che dopo una seconda serie di audit di follow-up condotti nel 2007 e 2008 la situazione a fine 2008 mostrava che delle 452 azioni originarie, 88 restavano pendenti e che queste si distribuivano fra le varie DG nel modo seguente:

DG PRES: 5
DG TRAD: 1
DG ITEC: 22 + quattro azioni critiche non completate
DG INTE: 5
DG INLO: 10
DG COMM: 6
DG PERS: 9
DG FINS: 12
Segr.Gen.: 18 (azioni centrali)

86.   saluta i miglioramenti nella gestione e nei sistemi di controllo interno delle direzioni generali ma si interroga sul numero di azioni non completate, che corrispondono a un tasso di esecuzione di appena l«80,53% su un periodo relativamente lungo e comunque sufficiente per effettuare interventi correttivi;

87.   è pienamente consapevole del fatto che nel periodo in esame alcuni servizi sono stati trasferiti ad altre direzioni generali; rammenta che ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento finanziario «l'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili» e considera insoddisfacente una situazione in cui raccomandazioni emesse nel 2003 e 2004 rimangono inattuate nel 2008;

88.   sottolinea che le 88 azioni non completate denotano la persistenza di rischi residui in determinate aree e raccomanda caldamente che vengano adottate rapidamente idonee misure per dare attuazione alle raccomandazioni inattuate al più presto possibile; invita il Segretario generale ad informare la commissione competente sui progressi compiuti;

89.   ritiene che occorra procedere alla revisione del servizio di audit interno del Parlamento allo scopo di rafforzarlo e in tal modo migliorare ulteriormente il controllo finanziario; giudica opportuno fornire tutti gli strumenti atti a garantire l'adempimento dei compiti della commissione per il controllo dei bilanci;

90.   chiede che il Parlamento riceva una spiegazione esaustiva e risposte precise entro il 30 settembre 2010 sui motivi per cui il nuovo centro visitatori non è ancora stato aperto;

Premi del Parlamento europeo

91.   ritiene che il premio di giornalismo del Parlamento sia inopportuno, dal momento che quest'ultimo non dovrebbe assegnare premi ai giornalisti, il cui compito è di analizzare criticamente le istituzioni dell'Unione europea e il loro lavoro;

Gruppi politici (voce di bilancio 4 0 0 0)

92.   prende atto che nel 2008 gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 4 0 0 0 sono stati utilizzati nel modo seguente:

(in EUR)

Totale disponibile nel bilancio 2008

81 625 415

Membri non iscritti

1 485 287

Importi disponibili per i gruppi

80 140 128

Gruppo

Stanziamenti concessi dal bilancio del Parlamento

Riasse-gnazione (*)

Dotazione supplementare 2008 (**)

Risorse proprie e stanziamenti riportati dei Gruppi

Spesa nel 2008

Tasso di utilizzo degli stanziamenti disponibili

Massimale dei riporti (***)

Somme riportate al 2009

PPE

19 457 497

-19 262

2 256 382

9 768 471

24 057 411

76,46%

11 985 131

7 405 677

PSE

14 417 268

45 992

1 685 892

7 254 341

16 555 599

70,74%

8 894 526

6 847 894

ALDE

6 685 814

-35 299

768 650

3 008 933

7 409 623

71,05%

4 111 557

3 018 475

VERTS/ALE

2 765 269

45 912

330 540

1 070 615

3 191 911

75,78%

1 713 175

1 020 425

GUE/NGL

2 809 780

-2 357

325 919

971 528

2 627 939

64,02%

1 730 809

1 476 931

UEN

2 764 733

-26 557

315 066

968 265

2 770 796

68,90%

1 697 433

1 250 711

IND/DEM

1 621 041

-51 389

176 408

760 676

1 924 007

76,75%

986 929

582 729

NI

1 226 937

 

141 143

117 207

1 019 401

68,63%

754 612

392 949

Totale

51 748 339

-42 960

6 000 000

23 920 036

59 556 687

72,96%

31 874 170

21 995 791

(*) A causa di modifiche nella composizione dei gruppi e dei non iscritti

(**) Decisione dell'Ufficio di presidenza del 3 dicembre 2008.

(***) Conformemente al punto 2.1.6 della regolamentazione sull'utilizzazione degli stanziamenti della voce 4 0 0 0 del bilancio e per decisione dell'Ufficio di presidenza del 15 dicembre 2008; dotazione supplementare da utilizzare entro il 30 marzo 2009

Stanziamenti addizionali

93.   rammenta che nella riunione del 19 novembre 2008 l'Ufficio di presidenza ha deciso di destinare uno stanziamento supplementare di 6 milioni di EUR alla voce di bilancio 4 0 0 0 per finanziare una campagna di informazione sulle elezioni europee del 2009 D(2009)28076 del 15 giugno 2009);

94.   nota che il 15 dicembre 2008 l'Ufficio di presidenza ha deciso:

   «che il limite del 50% previsto agli articoli 2.1.6 e 2.9.2 della regolamentazione relativa all'utilizzazione degli stanziamenti della voce di bilancio 4 0 0 0 non è applicabile per gli stanziamenti supplementari di 6 milioni di EUR che ha deciso di riassegnare nella sua riunione del 19 novembre 2008 e che, di conseguenza, tale importo supplementare può essere integralmente riportato al 2009;
   tuttavia, che i gruppi devono utilizzare tali stanziamenti supplementari entro la fine del marzo 2009 e che qualsiasi importo inutilizzato deve essere rimborsato al bilancio del Parlamento; e che, pertanto,
   l'utilizzo di tali stanziamenti supplementari dovrebbe essere esaminato alla chiusura dell'esercizio finanziario del primo semestre 2009, in quanto gli anni elettorali si suddividono in due periodi di sei mesi«(D(2009)28076 del 15 giugno 2009);

95.   rammenta che nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 16 giugno 2009 il Presidente ha notato con preoccupazione «che l'affluenza alle urne in occasione di queste elezioni è scesa globalmente al 43,2%, un aspetto su cui (…) il prossimo Ufficio di presidenza dovrà riflettere con attenzione» (PE 426.193/BUR);

Chiusura dei conti: senza dibattito?

96.   nota che conformemente al punto 2.7.3 del regolamento relativo all'utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 4 0 0 0 1(24), il presidente ha trasmesso alla commissione per il controllo dei bilanci in data 8 luglio 2009 (lettera 311812) le relazioni di audit presentate dai gruppi politici;

97.   osserva che nella sua nota ai membri dell'Ufficio di presidenza del 15 giugno 2009 (D(2009)28076) il Segretario generale ha indicato che «in tutte le relazioni i controllori finanziari hanno certificato senza riserve che i conti presentati erano conformi alle disposizioni regolamentari»;

98.   nota che nella sua riunione del 16 giugno 2009 (verbale della riunione di tale data, PE 426.193/BUR):

   in sede di decisione sulla chiusura dell'esercizio 2008 per quanto riguarda i gruppi politici, l'Ufficio di presidenza ha preso atto ed approvato i documenti presentati dai gruppi;
   in sede di decisione sulla chiusura dei conti del gruppo ITS, l'Ufficio di presidenza ha fatto proprie le conclusioni contenute nella nota del Segretario generale sull'argomento;
   l'Ufficio di presidenza ha incaricato il Segretario generale di definire l'importo definitivo del credito a carico di un deputato e di effettuare eventualmente le necessarie regolarizzazioni;

99.   rammenta che secondo il punto 2.2.3 del regolamento relativo all'utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 4 0 0 0, ogni gruppo è tenuto ad applicare un sistema di controllo interno;

Partiti politici europei

100.   prende atto che nel 2008 gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 4 0 2 0 sono stati utilizzati nel modo seguente:

 

 

 

 

(in EUR)

Esecuzione del bilancio 2008 nel quadro della convenzione

Partito

Risorse proprie

Totale sovvenzione PE

Totale delle entrate

Sovvenzione in % della spesa ammissibile (max. 85%)

PPE

1 169 574,08

3 354 754,00

4 524 328,08

79%

PSE

859 853,00

3 027 647,00

3 887 500,00

82%

ELDR

420 721,36

1 115 665,00

1 536 386,36

83%

EFGP

272 909,63

641 534,00

914 443,63

70%

GE

176 454,75

536 539,11

712 993,86

76%

PDE

78 746,17

407 693,22

486 439,39

83%

AEN

36 619,20

206 376,01

242 995,21

85%

ADIE

80 187,00

303 051,35

383 238,35

85%

EFA

65 390,25

226 600,00

291 990,25

83%

EUD

50 094,08

153 821,06

203 915,14

85%

Totale

3 210 549,52

9 973 680,75

13 184 230,27

80%

101.   nota che nella sua riunione del 17 giugno 2009 l'Ufficio di presidenza ha approvato, senza discussione, le relazioni finali sulla realizzazione dei rispettivi programmi di attività e i rendiconti di esercizio di sette partiti politici europei su dieci (verbale della riunione di pari data, PE 426.231/BUR);

102.   osserva inoltre che nella sua nota ai membri dell'Ufficio di presidenza – D(2009)30444 del 15 giugno 2009) il Segretario generale ha fornito le seguenti informazioni:"

8.  Le relazioni di attività dei partiti sono in linea con i programmi di lavoro presentati al momento della domanda di sovvenzione. I partiti hanno apportato modifiche rispetto ai programmi iniziali in particolare per quanto riguarda gli argomenti, le date e i luoghi di riunioni o conferenze. Tuttavia, tali modifiche non toccano la sostanza dei programmi di lavoro e dovrebbero essere accettate come inerenti alla flessibilità necessaria ai partiti per adeguare la loro azione all'ambiente politico mutevole nel corso dell'anno. I partiti hanno inoltre apportato rettifiche alle loro stime di bilancio mediante storni.

...

10.  In tutte le relazioni, i revisori dei conti hanno certificato senza riserve che i conti presentati erano in conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 2004/2003 e presentavano un quadro veritiero e fedele della situazione del partito politico al momento della chiusura dell'esercizio finanziario 2008

"

103.   nota che nella sua riunione del 14 settembre 2009 l'Ufficio di presidenza ha approvato le relazioni finali sulla realizzazione dei rispettivi programmi di attività e i rendiconti di esercizio dei tre partiti politici europei le cui relazioni non erano disponibili alla riunione dell'Ufficio di presidenza del 17 giugno 2009, e segnatamente ADIE (Alleanza dei Democratici Indipendenti in Europa), AEN (Alleanza per l'Europa delle Nazioni) e EUD (EU_Democrats) (Verbale della riunione del 14 settembre 2009, PE 426.393/BUR);

104.   nota che l'Ufficio di presidenza ha deciso che l'ordinatore avrebbe dovuto procedere al recupero di un importo pari a 90 604,58 EUR nei confronti dei tre partiti citati (ADIE, AEN e EUD) tenendo conto dell'importo finale delle sovvenzioni da assegnare a questi partiti;

105.   nota la risposta del Segretario generale al paragrafo 96 della sua risoluzione del 23 aprile 2009(25) concernente il follow-up dato alle conclusioni della relazione del revisore interno sull'attuazione delle norme relative ai contributi ai partiti politici a livello europeo(26) e il riferimento alle tre azioni «abbandonate»;

106.   rammenta che «è necessario assicurare la massima trasparenza e il controllo finanziario dei partiti politici a livello europeo che ricevono finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea», secondo quanto previsto al considerando 11 del regolamento (CE) n. 2004/2003(27);

107.   sottolinea che la «massima trasparenza» non può essere conseguita senza i) la piena attuazione, in particolare, senza introdurre una struttura descrittiva standard per il programma di attività e per la relazione di attività finale e senza ii) un numero sufficiente di controlli in loco ex post sulle predette sovvenzioni da parte dell'ordinatore;

108.   non riesce a comprendere come l'Ufficio di presidenza possa assolvere le sue responsabilità ex articolo 209, paragrafo 2, di decidere «l'eventuale sospensione o riduzione di un finanziamento e l'eventuale recupero delle somme indebitamente riscosse» ed ex paragrafo 3 del regolamento di approvare «la relazione di attività finale e i conteggi finanziari finali del partito politico beneficiario», senza introdurre le summenzionate strutture standard, che sono di importanza cruciale ai fini di una valutazione e di un processo di pagamento trasparente;

Fondazioni politiche europee

109.   prende atto che, nel 2008, gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 4 0 3 0 sono stati utilizzati nel modo seguente:

Voce di bilancio 4030 - Esecuzione esercizio finanziario 2008 (in EUR)

Fondazione

Abbreviazione

Risorse proprie

Sovvenzione finale

Totale delle entrate

Sovvenzione in % della spesa ammissibile (max. 85%)

Centre d'études européennes

CEE

262 293

1 344 892

1 607 184

84%

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

221 835

1 208 436

1 430 271

85%

European Liberal Forum

ELF

39 315

172 187

211 502

81%

Green European Institute

GEI

48 442

270 836

319 278

85%

Transform Europe

TE

23 800

147 090

170 890

85%

Institute of European Democrats

IED

18 079

101 108

119 188

85%

Europa Osservatorio Sulle Politiche dell'Unione

EUROPA

61 901

232 900

294 801

84%

Center Maurits Coppieters

CMC

21 881

106 608

128 489

83%

Fondation Politique Europeenne Pour La Democratie

FPED

16 635

120 501

137 136

85%

Foundation for EU Democracy*

FEUD

 

 

 

 

Totale

 

714 181

3 704 558

4 418 739

84%

*: relazione finale non ancora approvata

110.   nota che nella sua riunione del 17 giugno 2009 l'Ufficio di presidenza ha approvato le relazioni finali sulla realizzazione dei programmi di attività e i rendiconti di esercizio di sei delle dieci fondazioni e ha accertato l'obbligo per l'ordinatore di procedere al recupero di un'eccedenza di 85 437,44 EUR nei confronti dell'Institute of European Democrats e di versare un saldo di 482 544,35 EUR alle altre cinque fondazioni (verbale della riunione del 17 giugno 2009, PE 426.231/BUR);

111.   nota inoltre che nella sua nota ai membri dell'Ufficio di presidenza – (D(2009)31289 del 15 giugno 2009), il Segretario generale ha fornito le seguenti informazioni:"

9.  Nel marzo 2008, poco prima della scadenza della presentazione della richiesta di sovvenzione, la maggior parte delle fondazioni, nel corso di una riunione di informazione con i servizi competenti del segretariato generale, hanno segnalato di essere nell'impossibilità di proporre un programma di lavoro preciso, ad esempio con l'indicazione di luogo, data, tema di una conferenza o argomento esatto di uno studio. Pertanto, non è stato possibile verificare se le attività svolte corrispondessero ai programmi di lavoro presentati al momento della richiesta di sovvenzione. In parecchi casi in cui la richiesta presentata era stata sufficientemente precisa, si è dovuto constatare che sono state apportate modifiche di rilievo, ad esempio sono stati soppressi diversi avvenimenti o sono stati modificati gli argomenti di studio.

10.  Trattandosi del primo esercizio di finanziamento, avvenuto poco dopo la costituzione delle fondazioni beneficiarie, si propone di accettare le relazioni finali. Tuttavia, sembra opportuno che l'Ufficio di presidenza inviti il Presidente a ricordare alle fondazioni, nella sua lettera riguardante la chiusura dell'esercizio 2008, che d'ora in avanti dovrà essere migliorata la programmazione dei lavori e che eventuali modifiche nel corso dell'anno dovranno essere giustificate nelle relazioni finali.

...

12.  In tutte le relazioni, i revisori dei conti hanno certificato senza riserve che i conti presentati erano conformi alle disposizioni regolamentari (regolamento (CE) n. 2004/2003) e presentavano un quadro veritiero e fedele della situazione delle fondazioni politiche alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 (…)

"

112.   nota che nella sua riunione del 14 settembre 2009 l'Ufficio di presidenza ha approvato le relazioni finali sulla realizzazione dei programmi di attività e dei rendiconti di esercizio di tre delle quattro fondazioni politiche europee che non avevano potuto sottoporre le loro relazioni per la riunione dell'Ufficio di presidenza del 17 giugno 2009 (European Liberal Forum - ELF, Transform Europe - TE e Alliance of Indépendants Démocrates in Europe Europe - FPED) (verbale dalla riunione del 14 settembre 2009 e nota ai membri dell'Ufficio di presidenza D(2009)40444 del 9 settembre 2009);

113.   nota inoltre che l'Ufficio di presidenza ha accertato l'obbligo per l'ordinatore di procedere al recupero di un'eccedenza di 15 144,39 EUR nei confronti dell'ELF e di 32 178,58 EUR nei confronti dell'FPED e di versare un saldo di 21 965,56 EUR alla TE, rinviando la propria decisione riguardo la chiusura dell'esercizio finanziario della FEUD a una riunione successiva;

114.   sostiene appieno la costituzione di partiti politici e di fondazioni politiche europee e le loro attività; ritiene che l'assoluta trasparenza circa la gestione finanziaria dei partiti e delle fondazioni e il conseguimento dei risultati programmati sia della massima importanza per i cittadini dell'Unione;

115.   ritiene che le informazioni presentate all'autorità di discarico non provano in modo convincente che i sistemi di gestione e controllo interni funzionano in modo efficace e che le informazioni e la documentazione presentata dai partiti e dalle fondazioni non siano sufficienti per soddisfare le legittime aspettative di trasparenza dei cittadini e dei contribuenti; si attende che l'ordinatore istituisca un piano di controlli ex post, piano che rappresenta una delle principali condizioni ai fini della dichiarazione di affidabilità;

116.   saluta con soddisfazione il fatto che l'IAS abbia avviato un follow-up sull'attuazione delle sue raccomandazioni del 2007 e che la nuova relazione estenderà la sua analisi alle fondazioni politiche europee;

Applicazione dello statuto dei deputati e dello statuto degli assistenti

117.   nota che l'Ufficio di presidenza, con decisione in data 14 settembre 2009, ha istituito un gruppo temporaneo di valutazione dell'attuazione degli statuti dei deputati e degli assistenti, presieduto dalla vicepresidente Dagmar Roth-Behrendt, per esaminare soluzioni ai problemi pratici emersi;

118.   saluta questa iniziativa e richiama l'attenzione sulla necessità di apportare adattamenti alle procedure amministrative e alle norme vigenti, tenendo debitamente conto dei possibili rischi finanziari e di reputazione ed evitando di generare eccessivi sovraccosti;

119.   confida nel fatto che il Segretario generale abbia identificato i rischi connessi ai nuovi progetti e i costi amministrativi e di controllo necessari per contenere tali rischi;

Posti vacanti

120.   si attende che il Segretario generale adotti ogni provvedimento necessario a limitare la vacanza al periodo strettamente necessario (non superiore a tre mesi), per dare un notevole contributo al miglioramento dei servizi resi ai deputati e per consentire al personale di fornire le prestazioni qualitative richieste;

121.   invita il Segretario generale ad assicurare che gli avvisi di posti vacanti di capo unità e di grado superiore siano aperti ai funzionari di altre istituzioni dell'Unione;

Politica immobiliare

122.   rinnova il suo invito a istituire una strategia a lungo termine del Parlamento concernente gli immobili; rammenta l'esortazione di cui al punto 30 della sua risoluzione del 22 ottobre 2009 sul progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione I – Parlamento europeo, sezione II – Consiglio, sezione IV – Corte di giustizia, sezione V – Corte dei conti, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo, sezione VII – Comitato delle regioni, sezione VIII – Mediatore europeo, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati(28); sottolinea in particolare che nel quadro di tale strategia concernente gli immobili occorre tenere conto dell'aumento delle spese di manutenzione dovuto all'acquisto di edifici nonché di un incremento a medio termine delle necessarie ristrutturazioni; evidenzia che la strategia immobiliare deve essere finalizzata a rendere il bilancio del Parlamento sostenibile; sottolinea che occorre tenere conto anche dei requisiti risultanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona e si attende di essere informato sui relativi risultati;

123.   chiede, riguardo agli uffici informazione, che il Parlamento e la Commissione raggiungano un accordo su una strategia immobiliare a medio e lungo termine corredata di una programmazione proiettata verso il futuro, che in particolare definisca chiaramente le modalità d'acquisto, il rispettivo ruolo delle istituzioni e i tempi di rimborso; sottolinea che un accordo di questo tipo è ancor più necessario se considera che attualmente la Commissione e il Parlamento privilegiano forme diverse di finanziamento riguardo agli uffici informazione;

Sistema di ecogestione e audit (EMAS)

124.   rileva con soddisfazione che l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione ha rilasciato al Parlamento un certificato ISO - ISO 14001:2004 - per i sistemi di gestione ambientale adottati nelle tre maggiori sedi di lavoro;

125.   saluta il fatto che il Parlamento:

   sia la prima istituzione dell'Unione europea ad aver ricevuto tale certificazione per tutte le sue attività tecniche e amministrative;
   abbia ridotto, nel corso degli ultimi tre anni, il consumo di gas e carburanti di quasi il 25%;
   abbia deciso di utilizzare elettricità verde al 100% nelle sue tre principali sedi di lavoro, consentendo di ridurre le emissioni di biossido di carbonio (CO2) del 17%; e
   ricicli, riutilizzi e trasformi in compost oltre il 50% di tutti i rifiuti;

126.   invita il Segretario generale ad adottare provvedimenti volti a creare, a tutti i livelli, una maggiore consapevolezza della necessità di evitare l'inutile produzione di rifiuti, con particolare riguardo al numero di dossier cartacei prodotti, ma non utilizzati, per le varie riunioni, in special modo alla luce degli enormi sforzi compiuti a livello economico e finanziario per la messa a punto dell'infrastruttura digitale; suggerisce, pertanto, di migliorare l'uso delle apparecchiature digitali di cui attualmente dispone il Parlamento;

127.   si attende in linea generale che tutti gli organi decisionali diano alta priorità alle esigenze ambientali in tutte le decisioni concernenti, tra l'altro, gli immobili (compresi l'isolamento, l'energia geotermica, i biocombustibili e i pannelli fotovoltaici), i trasporti e il materiale per ufficio;

128.   raccomanda che il Parlamento – conformemente alle prassi in vigore in alcuni Stati membri - partecipi al rimborso delle spese sostenute dal personale per l'uso di mezzi pubblici di trasporto fra la propria abitazione e la sede di servizio, in cambio del loro accordo a rinunciare all'accesso ai parcheggi del Parlamento, un sistema che permetterebbe di ridurre il numero delle autovetture che affluiscono ogni mattina a Bruxelles e le conseguenti emissioni di biossido di carbonio;

129.   sostiene pienamente il principio del multilinguismo e nota la decisione del Parlamento del 24 ottobre 2007(29) di ripristinare la traduzione integrale del resoconto in extenso dei dibattiti in tutte le lingue ufficiali, con una spesa aggiuntiva di 14 840 000 EUR; chiede che si esaminino modalità per analizzare l'uso fatto delle varie versioni linguistiche del resoconto in extenso dei dibattiti;

130.   è del parere che lo staff EMAS debba essere funzionalmente indipendente e disporre di risorse finanziarie sufficienti per svolgere le sue attività; invita il personale EMAS a trasmettere la sua relazione annuale al presidente della commissione per il controllo dei bilanci;

131.   esprime la propria preoccupazione per i continui casi di microcriminalità nelle sedi del Parlamento; chiede al Segretario generale di rivolgere un'attenzione particolare alla questione allo scopo di ridurre il fenomeno;

Trasporti

132.   nota che tutte le autovetture acquistate dal Parlamento nel 2009 avevano un livello di emissioni di CO2 superiore alla media dei veicoli nuovi immessi sul mercato dell'Unione nel corso dello stesso anno; è consapevole del crescente numero di autovetture dalle alte prestazioni, fra cui le auto ibride, attualmente disponibili che rilasciano emissioni inferiori alla media;

133.   invita le autorità competenti a rinnovare l'intero parco delle berline del Parlamento destinato a finalità di protocollo e rappresentanza, sostituendolo entro il 31 dicembre 2010 con autovetture che non producono emissioni di CO2 superiori alla media dell'Unione nel corso dell'ultimo anno per il quale si dispone dei dati della Commissione, e a riservare l'uso di tali autovetture al Presidente, ai presidenti dei gruppi politici e ai visitatori di prestigio, nonché a garantire che entro la stessa data le auto a disposizione dei deputati a Bruxelles e a Strasburgo siano conformi alla norma europea Euro 5;

134.   esprime stupore nell'apprendere che la maggior parte delle autovetture acquistate nel 2008 erano considerate le auto più ecologiche in rapporto alle esigenze degli utenti; esorta il Parlamento a favorire presso i deputati il ricorso ai trasporti pubblici e a riesaminare – al fine di ampliarlo – il servizio biciclette per i trasporti all'interno della città di Bruxelles; inoltre chiede che il Parlamento istituisca un proprio servizio biciclette per le tornate di Strasburgo, mettendo a disposizione un parco di biciclette sufficiente;

Coordinamento degli studi

135.   nota che nel 2008 la DG IPOL ha impegnato 7,1 milioni di EUR e la DG EXPO 499 423 EUR per gli studi esterni (risposta alla domanda 24); invita i servizi responsabili a verificare - prima di commissionare un nuovo studio esterno - se uno studio analogo non sia già disponibile e/o non sia stato condotto da un'altra istituzione dell'Unione europea;

136.   invita il suo Segretario generale a mettersi in contatto con le altre istituzioni per costituire una base dati centrale per gli studi già realizzati, consultabile anche dal vasto pubblico;

Accesso alle basi dati

137.   nota che il costo complessivo degli abbonamenti ai servizi commerciali di informazione elettronica è stato di 804 987 EUR nel 2008 e di 970 484 EUR nel 2009; invita gli uffici competenti, all'atto del rinnovo dei contratti, a migliorare le condizioni di accesso a tali servizi onde permettere a un maggior numero di utenti – compresi i deputati – di beneficiarne;

Rimborso delle spese connesse alle visite dei gruppi patrocinati

138.   chiede che il rimborso al responsabile del gruppo delle spese sostenute nel corso di una visita di un gruppo patrocinato avvenga sempre tramite bonifico bancario e non in contanti; chiede inoltre che presso il Parlamento sia condotto uno studio che esamini se il sistema del rimborso forfetario per le spese di viaggio sostenute dai gruppi ufficiali di visitatori sia adeguato rispetto ai loro differenti luoghi di partenza e destinazione e se non sia invece più adatto per gruppi di questo tipo il sistema di rimborso dei costi reali, entro un determinato massimale.

(1) GU L 71 del 14.3.2008.
(2) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(3) GU C 127 del 5.6.2009, pag. 1.
(4) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(5) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 225.
(9) Iniziativa europea per la trasparenza.
(10) GU L 71 del 14.3.2008.
(11) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(12) GU C 127 del 5.6.2009, pag. 1.
(13) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(14) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(15) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(16) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(17) GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 225.
(18) Iniziativa europea per la trasparenza, su http://ec.europa.eu/commision_barroso/kallas/work/eu_trnsparecy/index_en.htm
(19) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).
(20) Disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091120ATT64961/20091120ATT64961EN.pdf
(21) Cfr. anche: http://ec.europa.eu/budget/library/documents/implement_control/fin_rules/syn_pub_rf_modex_en.pdf
(22) Disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091118ATT64756/20091118ATT64756EN.pdf
(23) Si veda anche: http://ec.europa.eu/budget/library/documents/implement_control/fin_rules/syn_pub_rf_modex_en.pdf
(24) PE 335.475/BUR/Rev.2.
(25) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 3.
(26) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091120ATT64976/20091120ATT64976EN.pdf
(27) Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).
(28) Testi approvati, P7_TA(2009)0052.
(29) Decisione del Parlamento del 24 ottobre 2007 sulla modifica dell'articolo 173 e l'inserimento dell'articolo 173 bis del regolamento del Parlamento europeo concernente il resoconto integrale e la registrazione audiovisiva delle discussioni (GU C 263 E, del 16.10.2008, pag. 409).


Discarico 2008: Comitato economico e sociale europeo
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Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))
P7_TA(2010)0137A7-0080/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (C7-0177/2009)(2),

–   vista la relazione annuale del Comitato economico e sociale europeo riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(3),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(4),

–   visti gli articoli 272, paragrafo 10, 274, 275 e 276 del trattato CE, e gli articoli 314, paragrafo 10, 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0080/2010),

1.   concede il discarico al Segretario generale del Comitato economico e sociale europeo per l'esecuzione del bilancio del Comitato economico e sociale europeo per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(6),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (C7-0177/2009)(7),

–   vista la relazione annuale del Comitato economico e sociale europeo riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(8),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(9),

–   visti gli articoli 272, paragrafo 10, 274, 275 e 276 del trattato CE, e gli articoli 314, paragrafo 10, 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0080/2010),

A.   considerando che «i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spese le somme versate al fisco e come gli organi politici gestiscono le competenze loro attribuite(11)«,

1.   osserva che nel 2008 il Comitato economico e sociale europeo (CESE) disponeva di stanziamenti d'impegno per un totale di 118 milioni di EUR (116 milioni di EUR nel 2007), con un tasso di utilizzo del 95,64%, pari alla media delle altre istituzioni (95,67%);

2.   osserva che la Corte dei conti europea ha indicato nella sua relazione annuale che dalla verifica contabile non sono scaturite osservazioni significative sul CESE;

3.   osserva il minore aumento del numero di posti permanenti (700 posti nel 2008 rispetto a 695 posti nel 2007) assegnati al Comitato, e il fatto che quasi tutti questi posti sono stati coperti (14 posti vacanti nel 2008; 8 posti vacanti nel 2007); accoglie con favore l'adozione e l'attuazione del piano a medio termine (strategia 2008–2013) per la promozione delle pari opportunità e della diversità nel Segretariato generale, che prevede in particolare l'introduzione di un regime generale di orario flessibile e di un piano di formazione a medio termine (2008–2010) e lo sviluppo di una politica di mobilità del personale, e attende con interesse le relazioni sui progressi della politica delle risorse umane;

4.   sottolinea l'osservazione formulata dalla Corte dei conti europea nell'allegato 11.2 della sua relazione annuale in merito al diverso approccio seguito dal CESE (oltre che dal Parlamento europeo) per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dello Statuto concernenti il fattore di moltiplicazione; sottolinea che in tal modo il CESE concede al suo personale un beneficio finanziario che non è stato concesso dalle altre istituzioni, e che si traduce in costi più elevati; ribadisce come le disposizioni dello Statuto concernenti il fattore di moltiplicazione debbano essere interpretate e attuate da tutte le istituzioni allo stesso modo; prende atto dell'intenzione del CESE di adeguare la sua prassi in conformità con l'attesa sentenza del Tribunale della funzione pubblica;

5.   accoglie con favore l'attuazione dell'accordo di cooperazione amministrativa tra il CESE e il Comitato delle regioni (CdR) per il periodo 2008–2014 e invita il CESE e il CdR a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda l'armonizzazione delle loro norme di controllo interno, nonché le procedure finanziarie pertinenti relative ai servizi congiunti; prende atto della soluzione, mutuamente soddisfacente, di assegnare a un comitato o all'altro i servizi di verifica, nell'ambito dei servizi congiunti, in base all'«origine» dell'ordinatore responsabile;

6.   ricorda che il disaccoppiamento derivante dall'accordo di cooperazione amministrativa deve essere neutro sul piano di bilancio e attende con interesse la revisione intermedia dell'accordo, prevista per il 2011 e, nel quadro di quest'ultima, un'analisi congiunta effettuata dal CESE e dal CdR;

7.   accoglie positivamente i risultati della valutazione dei mini-accordi di cooperazione nelle aree interessate dal disaccoppiamento, in quanto effettuata congiuntamente dal CESE e dal CdR e, in particolare le loro conclusioni che la nuova struttura di governance ha migliorato la cooperazione amministrativa tra i comitati, i servizi disaccoppiati hanno mantenuto la qualità e migliorato l'efficienza, e non sono state necessarie risorse di bilancio supplementari; osserva inoltre la conclusione che alcuni aspetti pratici della cooperazione dovrebbero essere migliorati in futuro;

8.   accoglie con favore gli sforzi del CESE in materia di cooperazione interistituzionale nel settore dei sistemi di tecnologia dell'informazione e, in particolare, i negoziati del CESE e del CdR con la Commissione per l'uso del sistema di gestione del personale Sysper2;

9.   prende atto delle assicurazioni del CESE per quanto riguarda i controlli, in particolare il fatto che il regolamento interno del Comitato prevede sistematiche verifiche ex ante, rafforzate da controlli ex post a campione, soprattutto nei settori ad alto volume;

10.   accoglie positivamente il buon funzionamento della commissione di audit del CESE, le verifiche effettuate e il seguito dato ai piani d'azione concordati, nonché l'ulteriore sviluppo degli indicatori chiave delle attività e dei risultati (KAPI) nel 2008, effettuato dal servizio di revisione interno e la disponibilità del Comitato ad assistere altre istituzioni con informazioni sull'esperienza acquisita con lo sviluppo degli indicatori chiave;

11.   ricorda che i membri del CESE non dichiarano i propri interessi finanziari né rendono pubbliche le informazioni pertinenti sulle attività professionali dichiarabili e attività o incarichi remunerati; chiede al CESE di introdurre senza indugio tale obbligo per i suoi membri;

12.   chiede altresì che le spese di viaggio dei membri del Comitato siano basate solo sui costi di viaggio effettivamente sostenuti; propone inoltre che le indennità giornaliere equivalgano a quelle di cui beneficiano i membri del Parlamento europeo; invita il Segretario generale del CESE a riferire alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, entro settembre 2010, sulle opportune nuove norme interne da adottare;

13.   prende atto del fatto che il gruppo ad hoc dell'Ufficio di presidenza del CESE incaricato di elaborare proposte per la revisione dello statuto finanziario dei membri ha concluso i suoi lavori e che la proposta è attualmente in discussione presso gli organi competenti; sollecita il Comitato a comunicare l'esito di tale processo;

14.   ricorda la sua osservazione che le norme in materia di appalti del regolamento finanziario sono eccessivamente gravose per le istituzioni più piccole; ricorda alla Commissione la sua richiesta che il Comitato sia pienamente consultato durante la fase preliminare in vista dell'elaborazione di eventuali future proposte di modifica del regolamento finanziario, al fine di garantire che le preoccupazioni del CESE siano pienamente prese in considerazione;

15.   loda il CESE per la qualità della sua relazione annuale di attività e accoglie con favore l'inclusione esplicita del seguito dato alle decisioni del Parlamento sul discarico precedente.

(1) GU L 71 del 14.3.2008.
(2) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(3) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(4) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 71 del 14.3.2008.
(7) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(8) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(9) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) Iniziativa europea per la trasparenza, su http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm


Discarico 2008: Comitato delle regioni
PDF 208kWORD 48k
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione VII – Comitato delle regioni (C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))
P7_TA(2010)0138A7-0082/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (C7-0178/2009)(2),

–   vista la relazione annuale del Comitato delle regioni sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008, corredata delle risposte delle istituzioni(3),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(4),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, nonché l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0082/2010),

1.   concede il discarico al Segretario generale del Comitato delle regioni per l'esecuzione del bilancio del Comitato delle regioni per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione VII – Comitato delle regioni (C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(6),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I (C7-0178/2009)(7),

–   vista la relazione annuale del Comitato delle regioni sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2008, corredata delle risposte delle istituzioni(8),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, redatta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(9),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, nonché l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0082/2010),

A.   considerando che i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spese le somme versate al fisco e come gli organi politici gestiscono le competenze loro attribuite(11),

1.   osserva che nel 2008 il Comitato delle regioni (CdR) disponeva di stanziamenti d'impegno per un totale di 93 milioni di EUR (68,6 milioni di EUR nel 2007; 74,4 milioni di EUR nel 2006), con un tasso di esecuzione pari all«86,87%(12);

2.   osserva che nella sua relazione annuale la Corte dei conti ha indicato che la revisione contabile non ha dato luogo a osservazioni significative sul CdR;

3.   accoglie con favore l'attuazione dell'accordo di cooperazione amministrativa tra il CdR e il Comitato economico e sociale europeo (CESE) per il periodo 2008-2014 e invita i due Comitati a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda l'armonizzazione delle loro norme di controllo interno, nonché le procedure finanziarie pertinenti relative ai servizi congiunti; prende atto della soluzione, mutuamente soddisfacente, di ripartire la verifica nell'ambito dei servizi congiunti in base all'«origine» dell'ordinatore responsabile, di un Comitato o dell'altro;

4.   ricorda che il disaccoppiamento derivante dall'accordo di cooperazione amministrativa dovrebbe essere neutro sul piano di bilancio e attende con interesse la revisione intermedia dell'accordo, prevista per il 2011 e, nel quadro di quest'ultima, un'analisi congiunta da parte del CdR e del CESE;

5.   accoglie positivamente i risultati della valutazione dei mini-accordi di cooperazione nelle aree interessate dal disaccoppiamento quale effettuata congiuntamente dal CdR e dal CESE e, in particolare, le conclusioni secondo cui la nuova struttura di governance ha migliorato la cooperazione amministrativa tra i comitati, i servizi disaccoppiati hanno mantenuto la qualità e migliorato l'efficienza, e non sono state necessarie risorse di bilancio supplementari; sottolinea inoltre la conclusione in base alla quale alcuni aspetti pratici della cooperazione dovrebbero essere migliorati in futuro;

6.   si compiace degli sforzi intrapresi dal CdR in materia di cooperazione interistituzionale nel settore dei sistemi IT e, in particolare, dei negoziati del CdR e del CESE con la Commissione per l'uso del sistema di gestione del personale Sysper2;

7.   si congratula per i miglioramenti in corso nel contesto del controllo interno del CdR e, in particolare, per l'inventario delle principali procedure amministrative, operative e finanziarie del CdR, l'elaborazione di una nota di orientamento per il personale sulla deontologia e l'integrità, che include una lista di controllo di auto-valutazione per quanto riguarda i conflitti di interessi, il miglioramento del vademecum dei compiti e delle responsabilità del personale del CdR, nonché l'organizzazione di un esercizio di verifica ex-post per il 2008 in tutti i servizi del CdR;

8.   rileva che l'esercizio di valutazione del rischio svolto nel 2008 aveva individuato due settori sensibili: in primo luogo, i problemi derivanti dal cambiamento di organigramma e le conseguenze del nuovo accordo di cooperazione tra il CdR e il CESE, con un periodo di adattamento ancora in corso e, in secondo luogo, le difficoltà connesse al personale causate da un'eccessiva rotazione dei posti di lavoro, procedure di assunzione lunghe e difficili e formazione insufficiente; si aspetta che a tali questioni problematiche sia dato un seguito nella prossima relazione annuale di attività del CdR;

9.   rileva che il servizio di revisione contabile interna ha effettuato audit sul rendimento delle spese relative alle missioni e sul rendimento degli studi esterni, che hanno permesso di testare in modo valido il contesto di controllo interno, e ha svolto inoltre audit di verifica sui trasferimenti delle retribuzioni (seconda verifica), sulle norme di controllo interno (prima verifica) e sull'adeguatezza dei circuiti finanziari;

10.   accoglie con favore il seguito dato alle precedenti decisioni di discarico del Parlamento – in particolare alle osservazioni di tale Istituzione sulla relazione dell'OLAF e all'inchiesta amministrativa sul trasferimento degli emolumenti con coefficiente correttore – in virtù del quale tutti gli importi indebitamente percepiti dai funzionari interessati sono stati rimborsati, le procedure disciplinari sono stata avviate e le raccomandazioni del revisore contabile interno sono state messe in atto o sono in fase di attuazione;

11.   accoglie positivamente anche il seguito dato al sistema di gestione e di controllo all'interno dei servizi, il quale conferma che sono stati effettuati annualmente controlli ex post a campione nell'arco di diversi anni, incluso il 2008, e il seguito della questione dei servizi di gestione e di controllo nell'ambito dei servizi congiunti CESE/CdR, che ha dimostrato che, disaccoppiando più servizi, sono stati migliorati la gestione e il controllo in entrambi i Comitati, assicurando che vi sia sempre un Comitato pienamente responsabile per ogni singola spesa e consentendo così una piena responsabilità finanziaria e operativa;

12.   chiede che i membri del CdR dichiarino i loro interessi finanziari, divulgando le informazioni pertinenti sulle attività professionali dichiarabili e gli incarichi o le attività retribuiti, soprattutto in considerazione del fatto che i membri del CdR sono titolari di un mandato elettivo o sono politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta;

13.   elogia il Comitato delle regioni per la qualità della sua relazione annuale di attività e accoglie con favore il fatto che vi sia stato esplicitamente incluso il seguito dato alle precedenti decisioni di discarico del Parlamento.

(1) GU L 71 del 14.3.2008.
(2) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(3) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(4) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 71 del 14.3.2008.
(7) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.
(8) GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.
(9) GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) Iniziativa europea sulla trasparenza, in http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm.
(12) Tasso di esecuzione aggiustato: 98,1%. I 93 milioni di EUR di stanziamenti del CdR comprendono entrate con destinazione specifica equivalenti a un importo di 10,7 milioni di EUR provenienti dal CESE nel 2008, volte ad assicurare che il CdR potesse pagare la parte CESE delle locazioni immobiliari insieme alla propria, in un'unica soluzione. Le locazioni sono state pagate nel 2009. Gli stanziamenti CdR del 2008 aggiustati a seguito della transazione interistituzionale di 10,7 milioni di EUR sono pari a 82,4 milioni di EUR e il tasso di esecuzione aggiustato del CdR nel 2008 è del 98,1%.


Discarico 2008: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie
PDF 142kWORD 53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico 2008: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE (2010/2007(INI))
P7_TA(2010)0139A7-0074/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo del 15 ottobre 2008 sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006 (COM(2008)0629) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (SEC(2008)2579),

–   vista la comunicazione della Commissione dell«11 marzo 2008 intitolata: »Il futuro delle agenzie europee« (COM(2008)0135),

–   vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 su una strategia per la futura attuazione degli aspetti istituzionali delle agenzie di regolazione(1),

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2),

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(3), in particolare l'articolo 96,

–   vista la relazione speciale n. 5/2008 della Corte dei conti europea intitolata «Agenzie dell'Unione europea: ottenere risultati»,

–   visto il proprio studio del 2009 sull'opportunità e fattibilità della creazione di servizi di sostegno comuni per le agenzie dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0074/2010),

A.   considerando che la presente risoluzione contiene, per ciascun organismo di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, osservazioni orizzontali che accompagnano la decisione di discarico in conformità dell'articolo 96 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 e dell'articolo 3 dell'allegato VI del regolamento del Parlamento,

B.   considerando che il proliferare di agenzie, deciso dal legislatore dell'Unione europea, ha assunto dimensioni senza precedenti nel corso degli ultimi anni e ha consentito di esternalizzare taluni compiti della Commissione e di affidare ulteriori compiti alle agenzie, con il rischio che ciò somigli talvolta a un fenomeno di smembramento dell'amministrazione dell'Unione, pregiudizievole all'esercizio delle sue responsabilità,

C.   considerando che, in seguito all'adozione della suddetta comunicazione della Commissione dell«11 marzo 2008, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno rilanciato il progetto di definire un quadro comune per le agenzie e hanno istituito nel 2009 un gruppo di lavoro interistituzionale,

D.   considerando che tra il 2000 e il 2010 i contributi dell'Unione alle agenzie decentrate - esclusa l'Agenzia europea per la ricostruzione (AER), ora chiusa - sono aumentati del 610% circa, passando da 94 700 000 EUR a 578 874 000 EUR, e il numero dei loro dipendenti è cresciuto circa del 271%, passando da 1 219 a 4 794, mentre il numero delle agenzie decentrate è salito da 11 nel 2000 a 29 nel 2010, per una spesa pari allo 0,102% del totale del bilancio dell'Unione europea nel 2000 e allo 0,477% nel 2010,

I.Problemi comuni in materia di gestione finanziaria
Riporto e annullamento di stanziamenti operativi

1.   constata che per parecchie agenzie la Corte dei conti ha rilevato, per l'esercizio 2008, un elevato livello di riporti e annullamenti di stanziamenti operativi; sottolinea che tale situazione è spesso rivelatrice di carenze nel sistema di pianificazione delle risorse delle agenzie; ritiene pertanto che tali agenzie debbano istituire:

   un sistema efficace di programmazione e controllo delle scadenze contrattuali fissate;
   un processo di valutazione dei rischi riguardante le proprie attività, così da consentirne successivamente un rigoroso controllo;
   un sistema di stanziamenti dissociati nei bilanci futuri per le sovvenzioni, onde evitare annullamenti negli esercizi successivi;

2.   constata inoltre che talune agenzie hanno difficoltà a gestire un considerevole aumento del proprio bilancio; si chiede quindi se non sarebbe più responsabile che le autorità di bilancio facessero in futuro maggiore attenzione nel decidere aumenti dei bilanci di talune agenzie, alla luce del tempo necessario per intraprendere le nuove attività; chiede in tale contesto alle agenzie che incontrano spesso tali difficoltà di fornire all'autorità di bilancio maggiori dettagli sulla fattibilità dei loro impegni futuri;

Giacenze di cassa

3.   prende atto del fatto che molte agenzie registrano in permanenza forti disponibilità di cassa; chiede alla Commissione e alle agenzie di sviluppare metodi per ridurre le giacenze di cassa a un livello accettabile; invita a questo proposito la Commissione a esaminare anche strategie comuni alternative per la gestione efficiente delle giacenze di cassa e a elaborare proposte volte a modificare il quadro strutturale in modo da giungere a una gestione più efficiente di tali giacenze; fa però anche osservare che le agenzie ricevono pagamenti dopo che l'attività autorizzata si è conclusa ed è stata pagata (ad esempio, il lavoro eseguito dai relatori) e quindi una certa disponibilità di cassa è indispensabile in ciascun caso;

Carenze nelle procedure degli appalti

4.   deplora che la Corte dei conti abbia nuovamente riscontrato carenze nelle procedure d'appalto in seno a diverse agenzie; si dichiara particolarmente preoccupato per la constatazione della Corte secondo cui, nel 2008, da un lato non é stata fatta una stima del valore di mercato prima dell'avvio della procedura, e dall'altro vi sono state ricorrenti e gravi lacune in sede di controllo dei contratti e di pianificazione delle relative operazioni; sottolinea che tale situazione è rivelatrice di una grave insufficienza nella collaborazione tra i vari servizi coinvolti in ciascuna agenzia interessata;

Risorse umane

5.   si dichiara preoccupato per il fatto che la Corte dei conti ha nuovamente constatato in talune agenzie insufficienze che riguardano la pianificazione e l'attuazione delle procedure di assunzione del personale; sottolinea in particolare la necessità di ridurre lo scarto tra impieghi coperti e impieghi previsti dall'organigramma delle agenzie; riconosce le difficoltà derivanti dall'applicazione dello statuto del personale dell'Unione europea, in particolare per le agenzie decentrate; chiede tra l'altro alle agenzie di garantire meglio la trasparenza e il carattere non discriminatorio del trattamento dei candidati interni ed esterni;

Accordi sulla sede

6.   constata che gli accordi sulla sede conclusi tra le agenzie e i paesi di accoglienza presentano spesso difetti che diminuiscono l'efficacia delle agenzie (si pensi ad esempio al costo elevato dei trasporti per raggiungere l'agenzia, ai problemi connessi con gli edifici locati da talune agenzie, ai problemi d'integrazione sociale del personale); chiede quindi che in sede di decisione iniziale del Consiglio sull'ubicazione della sede dell'agenzia i paesi di accoglienza forniscano accordi di sede più dettagliati e vantaggiosi per le agenzie; è anche favorevole a prendere in considerazione la possibilità di spostare la sede dell'agenzia qualora l'accordo sulla sede mini seriamente l'efficienza dell'agenzia; chiede al gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie di affrontare la questione e, eventualmente, di definire standard comuni per gli accordi sulla sede;

Audit interno

7.   non è disposto ad accettare che le agenzie assumano personale interinale per svolgere mansioni finanziarie considerate sensibili;

8.   chiede ai consigli di amministrazione delle agenzie di tenere in debito conto e attuare le raccomandazioni del servizio di audit interno della Commissione, al fine di adottare rapidamente le misure necessarie per colmare le carenze individuate;

9.   ritiene che il comitato di audit creato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2006 svolga un ruolo importante nell'assistere il consiglio di amministrazione, assicurando che il lavoro del servizio di audit interno della Commissione e delle strutture di audit interno dell'Autorità sia svolto correttamente e tenuto nella debita considerazione dal consiglio di amministrazione e dal direttore esecutivo; ritiene pertanto che tale comitato di audit di detta Autorità potrebbe servire da esempio per altre agenzie;

II.Governance delle agenzie
Giustificazione logica delle agenzie

10.   constata che gli ambiti di competenza di talune agenzie sono molto simili; chiede quindi al gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie di riflettere sull'opportunità di una stretta collaborazione o anche di una fusione tra talune agenzie;

11.   constata inoltre che le piccole agenzie (con un personale inferiore a 75 unità, come il Collegio europeo di polizia, l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, l'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'Autorità europea di vigilanza GNSS) devono affrontare gravi problemi di efficienza; chiede pertanto al gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie di riflettere sulla possibilità di stabilire una massa critica per l'esistenza di un'agenzia e di valutare la possibilità di organizzare servizi comuni, ad esempio servizi di assistenza per le procedure dei bandi di gara, per le procedure di reperimento delle risorse umane e per il processo del bilancio;

Procedure disciplinari

12.   ricorda che nelle sue risoluzioni sul discarico 2006 e 2007 il Parlamento ha invitato le agenzie a prevedere la creazione di un consiglio di disciplina comune; prende atto delle difficoltà che tuttora si frappongono alla realizzazione di tale progetto, in particolare a causa dei problemi di reperimento del personale avente il grado richiesto per essere membro del consiglio di disciplina; invita nondimeno l'agenzia che coordina la rete delle agenzie di costituire una rete di agenti che abbiano il grado necessario per far parte del consiglio di disciplina;

Consigli di amministrazione delle agenzie

13.   rileva che la maggior parte delle agenzie soggette alla procedura di discarico per l'esercizio 2008 hanno nel proprio consiglio di amministrazione un rappresentante di ciascuno Stato membro; ritiene in particolare che i costi fissi delle strutture direzionali delle piccole agenzie non sia trascurabile, come nel caso dell'Accademia europea di polizia, che conta 27 componenti del consiglio di amministrazione e impiega solo 24 membri del personale (all'inizio dell'esercizio 2008), o in quello dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che ha un consiglio di amministrazione composto di 84 membri e impiega 64 membri del personale (nell'esercizio 2008);

14.   chiede che i consigli di amministrazione delle agenzie dell'Unione pervengano alla massima convergenza tra la pianificazione dei compiti e la pianificazione delle risorse (finanziarie e umane) mediante l'introduzione del bilancio per attività e della gestione per attività (ABB/ABM - Activity Based Budgeting e Activity Based Management), e sottolinea che le agenzie sono soggette al principio di sana gestione finanziaria e alla disciplina di bilancio;

15.   chiede quindi al gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie di riflettere sulla possibilità di conferire alla Commissione una minoranza di blocco nelle votazioni in seno ai consigli di amministrazione, in modo da garantire l'adozione delle decisioni tecniche adeguate per ogni agenzia;

Ruolo dei direttori delle agenzie

16.   chiede al gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie di riflettere sulle qualità e le competenze richieste per esercitare efficacemente la funzione di direttore di agenzia e di assicurare l'accesso alla consulenza di esperti in materia di regolamentazione di bilancio dell'Unione, sin dal momento dell'istituzione dell'agenzia;

Ruolo della Commissione

17.   invita la Commissione ad intensificare il proprio impegno per fornire tutta l'assistenza amministrativa necessaria alle agenzie di dimensioni relativamente ridotte, in particolare a quelle di recente istituzione;

III.Prestazioni

18.   sottolinea che le agenzie devono elaborare programmi di lavoro pluriennali conformemente alla strategia pluriennale del'Unione nel settore; ritiene che il programma di lavoro annuale dovrebbe fissare obiettivi SMART e indicatori RACER nella sua programmazione, ai fini della valutazione dei risultati realizzati; sottolinea che il programma di lavoro di ciascuna agenzia dovrebbe anche rispettare i limiti del bilancio dell'agenzia quale autorizzato dall'autorità di bilancio; invita pertanto le agenzie a prendere in considerazione l'opportunità di introdurre un diagramma di Gantt nella programmazione di ciascuna delle loro attività operative, in modo da indicare sinteticamente il tempo trascorso da ciascun agente su un dato progetto e favorire un approccio orientato all'ottenimento di risultati;

19.   considera positiva l'introduzione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare di un processo di valutazione dei rischi, che già per l'anno 2009 dovrebbe consentire il rafforzamento e lo stretto controllo delle attività scientifiche e amministrative dell'Autorità; chiede quindi che le altre agenzie adottino tale buona prassi introdotta dall'Autorità;

20.   considera una buona prassi l'iniziativa dell'Agenzia europea dell'ambiente che, per pilotare le proprie prestazioni, ha costruito un sistema integrato di controllo di gestione che interconnette varie applicazioni informatiche di gestione che consentono alla direzione dell'Agenzia di monitore lo stato di avanzamento dei progetti e l'utilizzazione delle risorse in tempo reale; precisa che tale sistema integrato di controllo della gestione collega le seguenti applicazioni:

   i) le applicazioni finanziarie che forniscono informazioni sul grado di utilizzo degli stanziamenti d'impegno e di pagamento:
   ii) l'applicazione per la gestione del ciclo delle carriere, che permette di confermare se vi è coerenza tra le descrizioni dei posti, le prestazioni individuali e l'adozione di misure correttive;
   iii) il sistema di registrazione del tempo di lavoro;
   iv) il sistema di gestione delle pubblicazioni, che collega ciascun prodotto a un'azione del programma di lavoro;

21.   considera una buona prassi l'iniziativa della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che ha elaborato un sistema di monitoraggio delle informazioni da essa fornite; sottolinea in particolare che tale sistema serve a valutare l'uso che viene fatto delle informazioni fornite dalla Fondazione agli organismi destinatari e l'impatto di tali informazioni sul processo decisionale a livello di istituzioni dell'Unione e di parti sociali;

22.   sottolinea l'importanza di includere una valutazione delle prestazioni delle agenzie nel processo di discarico, valutazione che sarà messa a disposizione della commissione del Parlamento competente per ciascuna agenzia; invita pertanto la Corte dei conti ad esaminare la questione nelle sue prossime relazioni sulle agenzie;

23.   chiede in tale contesto alle agenzie di presentare, nelle tabelle che allegheranno alle prossime relazioni della Corte dei conti, un quadro comparativo delle loro realizzazioni nell'anno cui si riferisce il discarico e nell'esercizio precedente, in modo da consentire all'autorità di discarico di valutare meglio le loro prestazioni da un anno all'altro;

24.   invita inoltre ciascuna agenzia a fornire all'autorità di discarico il «modello logico» che dovrebbe essere presentato nell'audit delle prestazioni dell'agenzia, onde determinare e collegare tra loro i bisogni socioeconomici che devono essere presi in considerazione per le sue attività, i suoi obiettivi, le sue realizzazioni e il suo impatto, poiché i risultati conseguiti dalle agenzie hanno un'importanza fondamentale ed è necessario renderli più visibili;

IV.Dialogo interistituzionale su un quadro comune per le agenzie

25.   si compiace della creazione di un gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie, che ha lo scopo di analizzare ed eventualmente introdurre norme comuni minime per le agenzie decentrate;

o
o   o

26.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle agenzie soggette alla presente procedura di discarico, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

(1) GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 27.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.


Discarico 2008: Accademia europea di polizia
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Decisione
Decisione
Risoluzione
Allegato
1.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2008 (C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))
P7_TA(2010)0140A7-0075/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Accademia(1),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,

–   vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL)(3), in particolare l'articolo 16,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0075/2010),

1.   rinvia la decisione concernente il discarico al direttore dell'Accademia europea di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia per l'esercizio 2008;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla chiusura dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2008 (C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Accademia(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 185,

–   vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL)(7), in particolare l'articolo 16,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(8), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0075/2010),

1.   rinvia la chiusura dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2008;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2008 (C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2008,

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Accademia(9),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare l'articolo 185,

–   vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL)(11), in particolare l'articolo 16,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(12), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0075/2010),

A.   considerando che l'Accademia è stata istituita nel 2001 e, a decorrere dal 1° gennaio 2006, trasformata in organismo comunitario ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, e che a essa si applica quindi il regolamento finanziario quadro per le agenzie,

B.   considerando che, nella sua relazione sui conti annuali dell'Accademia relativi all'esercizio 2006, la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, in quanto le procedure di aggiudicazione degli appalti non erano conformi alle disposizioni del regolamento finanziario,

C.   considerando che, nella sua relazione sui conti annuali dell'Accademia relativi all'esercizio 2007, la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sia sull'affidabilità dei conti che sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti,

D.   considerando che il 23 aprile 2009 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore dell'Accademia europea di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia per l'esercizio 2007(13) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha tra l'altro:

   espresso viva preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti aveva individuato casi in cui gli stanziamenti erano stati utilizzati per finanziare le spese private del personale dell'Accademia,
   invitato l'Accademia ad adottare norme dettagliate di attuazione, comprese le regole volte ad assicurare la trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti in conformità del regolamento finanziario,
   invitato la Commissione a esercitare una stretta supervisione sull'esecuzione del bilancio dell'Accademia,
   rilevato che l'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) aveva aperto un'inchiesta interna sull'Accademia,

E.   considerando che, nella sua relazione sui conti annuali dell'Accademia relativi all'esercizio 2008, la Corte dei conti ha aggiunto una postilla al suo parere sull'affidabilità dei conti senza tuttavia formulare riserve al riguardo, mentre ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti,

1.   ritiene che, in linea generale, le risposte dell'Accademia alle osservazioni della Corte dei conti siano anche questa volta insufficienti e i suoi propositi troppo vaghi e generici, e che, di conseguenza, l'autorità competente per il discarico non sia in grado di valutare con precisione se l'Accademia potrà effettivamente migliorare in futuro;

Problemi strutturali dell'Accademia

2.   è dell'avviso che le ridotte dimensioni dell'Accademia rimettano in discussione la sua capacità di affrontare in modo efficace le complessità della regolamentazione finanziaria e dello statuto dell'Unione;

3.   fa presente che l'ubicazione del segretariato dell'Accademia a Bramshill, a circa 70 km da Londra, presenta svantaggi soprattutto in termini di assunzione di personale e di carenze nei trasporti pubblici;

4.   si chiede in che modo il nuovo direttore dell'Accademia potrà far fronte a questi problemi strutturali;

5.   si interroga sull'opportunità di un'eventuale integrazione in Europol;

Governo dell'Accademia e trasparenza

6.   considera non trascurabili i costi fissi della governance dell'Accademia, il cui consiglio di amministrazione è composto di 27 membri, quando l'Accademia ha alle sue dipendenze solo 24 persone (dati di inizio 2008);

7.   rileva che l'Accademia non pubblica alcuna informazione relativa al consiglio di amministrazione sul proprio sito web; raccomanda pertanto, ai fini di una maggiore trasparenza, che l'Accademia inserisca sul proprio sito web un elenco dei membri del consiglio di amministrazione, con indicazioni dettagliate che consentano di contattare tutti i membri;

Affidabilità dei conti

8.   si dichiara estremamente preoccupato in relazione al fatto che non tutti gli aggiustamenti relativi al periodo coperto dal sistema contabile manuale, posto in atto nel periodo intercorso tra la chiusura del vecchio sistema contabile (23 maggio 2008) e l'introduzione del nuovo sistema ABAC (14 luglio 2008), sono stati effettuati in tempo utile e che la qualità dell'informativa finanziaria per quanto concerne i riporti dall'esercizio precedente, l'uso delle entrate aventi destinazione specifica e il collegamento con talune cifre del bilancio finanziario 2007 mancavano di chiarezza;

9.   esprime preoccupazione per il fatto che la coesistenza nel 2008 di due sistemi di gestione delle immobilizzazioni abbia determinato, a volte, una doppia registrazione degli attivi dell'Accademia e che non siano stati utilizzati etichette e numeri d'inventario unici;

10.   si rammarica del fatto che, come la Corte dei conti sottolinea nelle sue osservazioni, un controllo ex post da parte di una società esterna non sia stata avviato neanche a metà del 2009 (a seguito delle conclusioni della Corte dei conti nella relazione sull'esercizio finanziario 2007, che denunciava casi di stanziamenti utilizzati per finanziare spese private); chiede all'Accademia di prendere tutte le misure necessarie per la realizzazione del controllo in parola quanto più rapidamente possibile, di modo che detta lacuna non sia più constatata nella relazione sui conti annuali dell'Accademia relativi all'esercizio 2009;

Debolezze nelle procedure di aggiudicazione degli appalti

11.   prende atto di alcune irregolarità nella procedura di aggiudicazione di un contratto a un fornitore per un valore pari al 2% circa delle spese operative; constata, in particolare, che detto contratto si basava su un altro tipo di contratto quadro previsto esclusivamente per i servizi di formazione; osserva inoltre che le clausole contrattuali consentivano all'Accademia di rinnovare o di estendere tale contratto senza alcuna limitazione;

12.   sottolinea, come negli anni precedenti, la necessità che l'Accademia si attenga rigorosamente al regolamento finanziario e alla legislazione dell'Unione in materia di appalti pubblici, e migliori la propria gestione finanziaria;

Inosservanza delle norme applicabili alle spese per l'organizzazione di corsi

13.   considera preoccupante il fatto che la Corte dei conti abbia individuato un elevato numero di casi di inosservanza delle norme amministrative e finanziarie applicabili alle spese per l'organizzazione di corsi e seminari, che rappresentano una quota significativa (64%) delle spese operative dell'Accademia; prende atto che tali irregolarità riguardano principalmente la mancata giustificazione dei costi sostenuti, l'assenza di attestati di partecipazione ai corsi nonché la mancata fornitura delle fatture originali e dei documenti necessari per il rimborso delle spese di alloggio, come anche la mancata richiesta di informazioni concernenti le spese di viaggio degli esperti; ritiene inoltre che le risposte fornite dall'Accademia alle osservazioni della Corte dei conti e al relatore su questo punto siano estremamente vaghe e non possano quindi considerarsi soddisfacenti per l'autorità competente per il discarico; chiede all'Accademia di impegnarsi a migliorare tale situazione;

Riporto di stanziamenti

14.   prende atto della constatazione della Corte dei conti secondo cui oltre 2 700 000 EUR (il 31% del bilancio totale dell'Accademia) hanno dovuto costituire oggetto di riporti; è preoccupato pertanto in relazione a questa situazione contraria al principio dell'annualità e rivelatrice di debolezze nella programmazione e nel monitoraggio dell'esecuzione del bilancio dell'Accademia;

15.   chiede all'Accademia di introdurre, nei futuri bilanci, stanziamenti dissociati destinati alle sovvenzioni, onde evitare possibili annullamenti;

Altre irregolarità

16.   prende atto che la Corte dei conti ha evidenziato la mancanza di:

   un impegno giuridico in tre casi, per un valore complessivo di 39 500 EUR,
   un impegno di bilancio prima dell'impegno giuridico in nove casi, per un totale di 244 200 EUR;
  

chiede pertanto all'Accademia di impegnarsi a migliorare tale situazione e di informare al riguardo l'autorità competente per il discarico;

17.   osserva che nei prossimi anni il discarico relativo all'esecuzione del bilancio dell'Accademia dovrà essere basato maggiormente sui risultati conseguiti dall'Accademia nel corso dell'anno;

Inchiesta dell'OLAF in corso

18.   constata che nel 2008 l'OLAF ha aperto un'inchiesta interna sull'Accademia, dopo che la Corte dei conti e il Servizio di audit interno (SAI) avevano individuato casi di uso di fondi pubblici per scopi privati da parte del personale dell'Accademia; osserva che le informazioni fornite dall'Accademia nel 2009, su richiesta del Parlamento, riguardavano l'utilizzo di telefoni cellulari, la fornitura a favore di quest'ultimo di mobilio per gli alloggi del personale e servizi di trasporto gratuito verso aeroporti e stazioni ferroviarie; rileva che, secondo l'Accademia, gli importi in questione e lo stato di avanzamento della procedura per il loro recupero erano i seguenti:

   utilizzo di telefoni cellulari da parte del personale: 3 405 GBP per il periodo aprile-dicembre 2007; sono stati recuperati tutti i costi,
   uso di vetture di servizio da parte del personale: 1 157 GBP per il periodo luglio-dicembre 2007; sono stati recuperati tutti i costi e le vetture sono state nel frattempo vendute,
   mobilio: 6 625 GBP per l'acquisto di mobilio nel 2007, che è stato nel frattempo venduto,
   servizi di trasporto gratuito verso aeroporti e stazioni ferroviarie a favore del personale: il costo per il 2007 è stato stimato a 9 508 GBP, per il quale sono state avviate le procedure di recupero;

19.   chiede all'Accademia e alla Commissione di informare senza indugio l'autorità competente per il discarico in merito ai risultati dell'inchiesta dell'OLAF;

Risorse umane

20.   è preoccupato in relazione al fatto che per svolgere attività finanziarie sia stato sinora utilizzato personale temporaneo; rileva che solo nel 2009 l'Accademia ha pubblicato un avviso di posto vacante al fine di assumere un coordinatore per le norme di controllo interno e che i colloqui per l'assegnazione di questo posto erano previsti per l'inizio del 2010;

Audit interno

21.   prende atto che, nella sua relazione di audit, il SAI ha formulato 13 raccomandazioni (2 essenziali e 9 molto importanti) che riguardavano principalmente: la conformità con il regolamento finanziario per quanto attiene agli appalti pubblici, l'affidabilità della gestione, le immobilizzazioni (sistema d'inventario), la gestione delle delegazioni (le delegazioni devono essere pienamente documentate e riviste con regolarità), la gestione del bilancio, l'osservanza delle norme e dei principi contabili, le liste di controllo che garantiscono la coerenza e la documentazione dei controlli finanziari;

Piano d'azione che dovrebbe essere adottato dal consiglio di amministrazione e posto in atto dal direttore dell'Accademia entro il 30 giugno 2010

22.   insiste affinché, in un primo tempo, il consiglio di amministrazione adotti rapidamente un piano d'azione volto a realizzare gli obiettivi stabiliti nell'allegato della presente risoluzione; chiede poi che il direttore dell'Accademia, in cooperazione con il SAI e la Direzione generale (DG) cui fa capo, elabori e faccia adottare dal consiglio di amministrazione misure concrete e un calendario per l'attuazione di detto piano; chiede pertanto al SAI e alla DG di riferimento di fornire tutto l'aiuto necessario per determinare indicatori che consentano di valutare, a intervalli regolari, la realizzazione delle misure intraprese dall'Accademia; chiede inoltre che l'Accademia riferisca all'autorità competente per il discarico, entro il 30 giugno 2010, in merito alle misure concrete e agli indicatori adottati;

23.   invita la Corte dei conti a trasmettere tempestivamente all'autorità competente per il discarico il suo parere, sotto forma di lettera, sull'attuazione del piano d'azione dell'Accademia;

o
o   o

24.   rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla propria risoluzione del 5 maggio 2010(14) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

ALLEGATO

Piano d'azione che dovrebbe essere approvato dal consiglio di amministrazione e posto in atto dal direttore dell'Accademia entro il 30 giugno 2010

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1.  Obiettivo:

Migliorare la programmazione e il monitoraggio del bilancio e del funzionamento dell'Accademia.

Azione da intraprendere:

Definizione, da parte del direttore, di un piano pluriennale che copra, per il periodo del suo mandato, i seguenti settori:

   prestazioni previste (risultati e impatto);
   relativo fabbisogno finanziario e previsioni di bilancio annuali;
   risorse umane necessarie per effettuare le prestazioni previste;
   risorse materiali da utilizzare per assicurare le prestazioni previste;

SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

2.  Obiettivo:

Migliorare la gestione finanziaria delle attività dell'Accademia, comprese quelle dei programmi finanziati con entrate aventi destinazione specifica (AGIS, ISEC e MEDA).

Azione da intraprendere:

Revisione del sistema di gestione finanziaria (modifica degli attuali circuiti finanziari) per renderlo più uniforme ed efficace per le diverse attività svolte dall'Accademia. Con questo adeguamento si dovrebbe mirare anche a una migliore qualità delle informazioni fornite dai diversi gestori di programmi.

3.  Obiettivo

Conformemente all'articolo 43 del regolamento finanziario quadro, convalidare formalmente tutte le procedure finanziarie e il nuovo sistema contabile.

Azione da intraprendere:

L'ordinatore e i suoi delegati devono documentare formalmente i sistemi introdotti per fornire le informazioni finanziarie necessarie al contabile. Il contabile deve convalidare queste descrizioni di sistemi per garantire la qualità delle informazioni finanziarie che gli vengono fornite in vista della formazione dei conti annuali.

4.  Obiettivo

Migliorare il sistema di controllo delle spese (punto 14 della relazione della Corte dei conti concernente l'esercizio finanziario 2008).

Azione da intraprendere:

Adottare formalmente e applicare le procedure e/o liste di controllo efficaci per assicurare che le domande di pagamento presentate dalle entità che organizzano corsi a nome dell'Accademia siano conformi alle norme amministrative e finanziarie applicabili.

PERSONALE

5.  Obiettivo

Coprire i posti vacanti in modo da raggiungere un livello «normale» di posti vacanti (ad esempio il 5%).

Azione da intraprendere:

–  Adottare e mettere in atto piani annuali di assunzione durante gli anni coperti dal piano pluriennale di cui al punto 1.

–  Adottare e applicare linee direttrici in materia di assunzione.

6.  Obiettivo

Potenziare il dipartimento delle risorse umane.

Azione da intraprendere:

Coprire nel corso dell'anno tutti i posti attualmente vacanti (o occupati da personale interinale) con agenti temporanei.

APPALTI PUBBLICI

7.  Obiettivo

Migliorare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici.

Azione da intraprendere:

–  Approvare e applicare un manuale di procedure per gli appalti pubblici e liste di controllo, in modo da assicurare la scelta di procedure appropriate e la loro corretta applicazione.

–  Adottare e mettere in atto un piano annuale di acquisizione di beni e servizi.

VARIE

8.  Obiettivo

Chiudere definitivamente la questione degli stanziamenti utilizzati per finanziare spese private.

Azione da intraprendere:

Presentare una relazione finale elaborata da un revisore esterno dei conti che fornisca le seguenti informazioni:

   importo complessivo degli stanziamenti utilizzati per finanziare spese private;
   importi effettivamente recuperati sino ad oggi;
   per gli importi ancora in sospeso, probabilità di recupero e relativo calendario.

(1) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 124.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 256 dell«1.10.2005, pag. 63.
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(5) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 124.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 256 dell«1.10.2005, pag. 63.
(8) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(9) GU C 304 del 15.12.2009, pag. 124.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 256 dell«1.10.2005, pag. 63.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(13) GU L 255 del 26.9.2009, pag. 157.
(14) Testi approvati, P7_TA(2010)0139.


Strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina (2009/2213(INI))
P7_TA(2010)0141A7-0111/2010

Il Parlamento europeo,

–   viste le dichiarazioni dei cinque Vertici dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea e dell'America latina e dei Caraibi finora svoltisi a Rio de Janeiro (28 e 29 giugno 1999), a Madrid (17 e 18 maggio 2002), a Guadalajara (28 e 29 maggio 2004), a Vienna (12 e 13 maggio 2006) e a Lima (16 e 17 maggio 2008),

–   visto il comunicato congiunto della XIV riunione ministeriale fra il Gruppo di Rio e l'Unione europea, svoltasi a Praga il 13 e 14 maggio 2009,

–   visto il comunicato congiunto della riunione ministeriale del dialogo di San José tra la troika dell'Unione europea e i ministri dei paesi dell'America centrale, svoltasi a Praga il 14 maggio 2009,

–   vista la dichiarazione del XIX Vertice iberoamericano dei Capi di Stato e di governo, svoltosi a Estoril (Portogallo) dal 29 novembre al 1° dicembre 2009 (Dichiarazione di Lisbona),

–   vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2009 intitolata «L'Unione europea e l'America latina: attori globali in partenariato» (COM(2009)0495),

–   viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulle relazioni tra l'Unione europea e l'America latina dell«8 dicembre 2009,

–   viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat), in particolare la risoluzione sulle relazioni Unione europea – America latina nella prospettiva del V Vertice di Lima, con particolare riferimento alla governabilità democratica, del 20 dicembre 2007, la risoluzione sulla Carta euro-latinoamericana per la pace e la sicurezza, dell«8 aprile 2009, e la proposta di risoluzione sull'Associazione Unione europea – America latina nella prospettiva del VI Vertice di Madrid di maggio 2010, del 15 ottobre 2009,

–   viste le sue risoluzioni del 15 novembre 2001 su una partnership globale e una strategia comune per le relazioni tra l'Unione europea e l'America latina(1), del 27 aprile 2006, su una cooperazione rafforzata fra Unione europea e America latina(2), del 24 aprile 2008, sul V Vertice ALC-UE di Lima(3),

–   viste le sue risoluzioni del 10 febbraio 2010 sul terremoto a Haiti, dell«11 febbraio 2010 sul Venezuela e dell»11 marzo 2010 sui prigionieri di coscienza a Cuba,

–   vista la sua risoluzione dell«11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno(4),

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7–0111/2010),

A.   considerando il carattere essenziale del partenariato strategico biregionale tra l'Unione europea e l'America Latina e l'importanza per ambedue le regioni di continuare ad approfondirlo e a migliorarlo,

B.   considerando che il rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e l'America latina costituisce una delle priorità della Presidenza spagnola dell'U e delle future Presidenze belga e ungherese,

C.   considerando che detto partenariato strategico biregionale ha compiuto notevoli progressi dal suo primo Vertice nel 1999, in particolare con la creazione, al Vertice di Vienna, dell'Assemblea EuroLat – braccio parlamentare del partenariato strategico biregionale – ma che tuttavia rimangono ancora dei passi da compiere e delle sfide da vincere,

D.   considerando che uno degli obiettivi fondamentali del partenariato strategico biregionale consiste nell'integrazione regionale mediante la conclusione di accordi di partenariato subregionali e bilaterali nonché mediante i partenariati strategici,

E.   considerando che l'Unione delle nazioni sudamericane (UNASUR) – pur essendo un organismo di natura distinta rispetto ai vari processi d'integrazione continentali (CAN, MERCOSUR, SICA) – può imprimere un impulso a detti processi,

F.   considerando che, nell'eventualità di conflitti interamericani presenti o futuri, è opportuno che i governi interessati utilizzino, nell'esercizio del principio di sussidiarietà, le vie di ricorso dinanzi alle giurisdizioni latinoamericane prima di adire giurisdizioni esterne al subcontinente latinoamericano,

G.   considerando che nel corso degli ultimi anni le spese militari sia in America latina che in Europa sono aumentate considerevolmente,

H.   considerando che tale partenariato strategico biregionale ha consolidato ancor più il coordinamento tra le due parti in seno ai forum e alle istituzioni internazionali e che, oltre a stabilire un'agenda comune, le due parti devono continuare a coordinare le posizioni su temi di importanza mondiale, tenendo presenti i rispettivi interessi e le rispettive preoccupazioni,

I.   considerando la svolta storica che costituisce la recente ratifica, da parte dell'Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti dei disabili e ciò che può rappresentare la sua applicazione ai fini dell'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali e della promozione delle pari opportunità per i più di 60 milioni di disabili che vivono nella regione latinoamericana,

J.   considerando l'insediamento della nuova Amministrazione americana foriera di grandi speranze,

K.   considerando che l'America latina costituisce uno spazio in cui vivono oltre 600 milioni di persone, che contribuisce al 10% del prodotto interno lordo mondiale, che possiede il 40% delle specie vegetali del pianeta e che dispone di un capitale umano straordinario,

L.   considerando che le relazioni tra l'Unione europea e l'America latina si fondano su valori comuni e che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce un elemento essenziale del partenariato strategico,

M.   considerando che lo sviluppo delle relazioni con l'America latina presenta un interesse reciproco può portare vantaggi potenziali sia a tutti gli Stati membri dell'Unione europea che all'insieme dei paesi dell'America latina,

N.   considerando che l'integrazione della prospettiva di genere in tutte le politiche può contribuire a rendere più giuste e democratiche le società, in cui sia le donne che gli uomini sono considerati uguali in tutti gli aspetti della vita,

O.   considerando che l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi rappresentano un insieme di oltre un miliardo di persone e un terzo degli Stati membri delle Nazioni Unite,

P.   considerando che l'Unione europea è il principale donatore di aiuti allo sviluppo, il principale investitore e il secondo partner commerciale in America Latina – il primo nel Mercosur e in Cile – e che dalla creazione del partenariato strategico biregionale nel 1999 ha finanziato progetti e programmi per un totale pari a oltre 3 miliardi di euro,

Q.   considerando che la ripresa dalla recessione mondiale sarà ancora lenta nel 2010 e che, sebbene l'America latina abbia sopportato la crisi meglio di altre economie avanzate e per il 2010 si preveda un tasso di crescita media pari quasi al 3%, la ripresa sarà estremamente diseguale e il livello di crescita sarà insufficiente per migliorare significativamente le condizioni sociali della popolazione, che continua a godere di una protezione sociale assai inferiore a quella di cui beneficiano i suoi partner europei,

R.   considerando che il tasso di disoccupazione dei giovani è elevato in numerosi paesi dell'America latina e dell'Unione europea,

S.   considerando che, nonostante i significativi progressi, la regione deve ancora compiere dei progressi sostanziali in termini di mortalità infantile e materna,

T.   considerando che la produzione e il traffico di stupefacenti continuano a costituire un problema gravissimo nella regione; considerando che le coltivazioni di foglie di coca sono aumentate in Sudamerica e che esiste una divergenza politica e culturale tra le convenzioni e le risoluzioni delle Nazioni Unite, che la considerano una coltivazione vietata, e la posizione ufficiale di taluni governi, che rivendicano questa pianta come elemento della cultura indigena,

U.   considerando che i popoli indigeni in molti paesi dell'America latina vivono in condizioni di povertà e sono vittime di disparità e discriminazioni,

V.   considerando che si rivelano necessari miglioramenti notevoli in settori fondamentali quali l'energia, l'acqua, le infrastrutture e le comunicazioni, analoghi a quelli che si sono registrati nel settore delle telecomunicazioni,

W.   considerando che lo sviluppo della regione latinoamericana e la sua capacità di contribuire al processo di integrazione saranno frenati in assenza di un opportuno adattamento delle infrastrutture,

X.   considerando la forte preoccupazione che esiste in America latina per la politica dell'Unione europea in materia d'immigrazione e la necessità di pervenire ad accordi che tengano conto degli interessi legittimi dei partner euro-latinoamericani in merito a un tema così sensibile,

Y.   considerando che la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha iniziato le sue operazioni in America latina nel 1993 e, per il suo attuale mandato (2007-2013), dispone di 2,8 miliardi di euro per finanziare progetti nella regione,

Z.   considerando che l'innovazione e la conoscenza sono strumenti fondamentali per eliminare la povertà, combattere la fame e conseguire uno sviluppo sostenibile – così come ha constatato l'ultimo Vertice iberoamericano,

AA.   considerando che un recente studio effettuato dall'Organizzazione di Stati iberoamericani per l'istruzione, la scienza e la cultura (OEI) e dalla Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (CEPAL) ha stimato a 55 miliardi di euro il bilancio necessario per tradurre in realtà nel giro di 10 anni, ossia tra il 2011 e il 2021, l'obiettivo di raggiungere le «Mete educative 2021» intese a porre fine alle enormi disparità esistenti, ad eliminare l'analfabetismo, a garantire la scolarizzazione di 15 milioni di bambini tra i 3 e i 6 anni ancora non scolarizzati, a creare sistemi solidi ed efficienti di formazione professionale e a migliorare sensibilmente le condizioni di accesso all'università,

1.   accoglie con favore la comunicazione della Commissione intitolata «L'Unione europea e l'America latina: attori globali in partenariato» intesa a individuare, valutare e presentare proposte operative volte a conseguire un pieno partenariato strategico biregionale;

2.   si felicita dell'impulso dato dalla Presidenza spagnola al fine di pervenire alla firma dell'accordo di associazione UE-America centrale e dell'accordo commerciale multipartitico con la Colombia e il Perù, nonché della ferma volontà e dell'interesse a rilanciare i negoziati tra l'Unione europea e il Mercosur;

3.   ribadisce che l'appoggio ai vari processi di integrazione regionale in America latina costituisce un principio fondamentale per il partenariato strategico biregionale e confida nel fatto che tale partenariato strategico biregionale consenta di rafforzare il coordinamento tra le posizioni in merito a situazioni di crisi e a questioni di importanza mondiale sulla base di valori, interessi e preoccupazioni comuni;

4.   prende atto dei cambiamenti politici verificatisi in ambedue le regioni e rileva la necessità di prestare attenzione agli sviluppi della situazione per, se del caso, riorientare e adeguare alle nuove circostanze la politica latinoamericana dell'Unione;

5.   insiste sull'importanza dei principi e dei valori su cui poggia il partenariato strategico biregionale, come la democrazia pluralista e rappresentativa, il rispetto dei diritti umani (politici, economici e sociali) e delle libertà fondamentali, la libertà di espressione, lo Stato di diritto, il primato della legge, il rispetto delle regole del gioco, la sicurezza giuridica e il rifiuto di qualunque forma di dittatura o autoritarismo;

6.   invita tutte le parti del partenariato strategico biregionale ad assumere le proprie responsabilità in termini di governance positiva e di giustizia sociale;

Visione strategica del PE in merito al partenariato strategico biregionale UE-America latina

7.   ribadisce che l'obiettivo ultimo del partenariato strategico biregionale UE-America latina consiste nella creazione di un'area euro-latinoamericana di partenariato globale interregionale intorno al 2015 in ambito politico, economico, commerciale, sociale e culturale, che garantisca uno sviluppo sostenibile per ambedue le regioni;

Strumenti per conseguire gli obiettivi connessi all'area euro-latinoamericana di partenariato globale interregionale
Per quanto riguarda l'ambito politico del partenariato strategico biregionale

8.   chiede che si sfruttino le nuove possibilità offerte dall'applicazione del trattato di Lisbona a vantaggio del partenariato strategico biregionale;

9.   chiede che la Vicepresidente/Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza garantisca l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dell'America latina, con l'appoggio del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e con una partecipazione attiva al prossimo Vertice UE-America latina e Caraibi che si terrà nel maggio 2010 a Madrid;

10.   chiede in particolare alla Vicepresidente/Alto rappresentante e al Consiglio di stabilire orientamenti precisi in ordine al miglior modo per collaborare strettamente e congiuntamente al fine di promuovere l'autentico multilateralismo, conservare l'ambiente e le risorse naturali, lottare contro il cambiamento climatico, rafforzare le capacità di mantenimento e consolidamento della pace delle Nazioni Unite, conseguire gli obiettivi del Millennio, nonché per affrontare, nel quadro del diritto internazionale, le minacce comuni alla pace e alla sicurezza, tra cui il traffico illegale di armi e di stupefacenti, la criminalità organizzata, l'impunità e il terrorismo, come è stato stabilito la Lima;

11.   chiede inoltre l'istituzione di meccanismi adeguati di cooperazione istituzionale tra l'Assemblea EuroLat e i vari organi dell'Unione, così come stabilito nelle conclusioni del Vertice di Lima;

12.   ribadisce che il futuro SEAE dovrà assicurarsi che il Parlamento europeo, in seno alle delegazioni dell'Unione europea e soprattutto in regioni chiave come l'America latina, possa contare su interlocutori validi che consentano di garantire una piena cooperazione con il Parlamento;

13.   raccomanda di adottare una Carta euro-latinoamericana per la pace e la sicurezza che, sulla base della Carta delle Nazioni Unite e della pertinente legislazione internazionale, contenga strategie e linee di azione politica e di sicurezza congiunte per far fronte alle sfide e alle minacce comuni cui sono confrontati i partner del partenariato strategico biregionale;

14.   si congratula con l'Unione delle nazioni sudamericane (UNASUR) per il lavoro svolto e gli esiti diplomatici conseguiti nel continente;

15.   ribadisce la sua convinzione che la stabilità interna di numerosi partner latinoamericani resta subordinata alla riforma dello Stato, la quale deve includere la questione di una piena ed effettiva integrazione nei processi decisionali di tutti i popoli indigeni e di altre minoranze per evitare ogni tipo di discriminazione e sostenere i loro diritti culturali e le tradizioni che consentiranno di arricchire maggiormente la società e di rafforzare la governance democratica;

16.   sottolinea che una giustizia efficiente e indipendente e una politica efficace ma rispettosa dei diritti umani in seno a un'amministrazione responsabile, controllabile e trasparente, danno sicurezza ai cittadini, rafforzano la loro fiducia nel sistema parlamentare rappresentativo e consentono di evitare la loro indifferenza nei confronti dello stesso;

17.   chiede di portare avanti e approfondire un dialogo costruttivo sulle questioni connesse alle migrazioni nell'area euro-latinoamericana, tanto con i paesi di destinazione quanto con quelli di origine e di transito; sostiene, a tale riguardo, il dialogo biregionale strutturato e globale sulle migrazioni tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi, avviato il 30 giugno 2009, imprimendo così un impulso alla realizzazione degli impegni assunti al Vertice di Lima; si compiace altresì della costituzione di un gruppo di lavoro sulle migrazioni, in seno all'Assemblea parlamentare EuroLat, con l'obiettivo di creare uno spazio di dialogo e di proposte in questo settore, tenendo conto della sensibilità di ciascuno dei partecipanti su detto argomento;

18.   raccomanda, con riferimento ai progetti attualmente in corso in Perù, Colombia e Bolivia, l'incremento dei fondi finalizzati al finanziamento di programmi di eliminazione delle colture dei narcotici attraverso lo sviluppo alternativo, cercando soluzioni che permettano l'associazione dei popoli interessati;

19.   deplora che, dinnanzi alla necessità di colmare le enormi carenze derivanti dal sottosviluppo, la povertà, le pandemie, la malnutrizione, la criminalità e le catastrofi naturali, alcuni paesi si siano impegnati finanziariamente per aumentare le spese militari in modo eccessivo;

20.   insiste affinché la lotta contro il cambiamento climatico e il riscaldamento globale costituisca una priorità nell'agenda politica tra l'Unione europea e i paesi dell'America latina e dei Caraibi; raccomanda la concertazione in merito alle posizioni da difendere nei diversi forum di dialogo sull'ambiente e il cambiamento climatico, in particolare nel quadro delle Nazioni Unite, sostenendo nel contempo il prossimo vertice che si terrà in Messico alla fine del 2010; chiede altresì che sia garantita la continuità delle riunioni dei ministri dell'ambiente delle due regioni dopo la prima riunione organizzata a Bruxelles nel marzo 2008; sottolinea, inoltre, che sono i più poveri, e in particolare le popolazioni indigene, le prime vittime degli effetti negativi del cambiamento climatico e del riscaldamento globale; auspica altresì che le attività del Fondo di investimenti per l'America latina (LAIF) siano indirizzate, tra le altre cose, a sostenere i progetti destinati a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, a favorire i trasporti pubblici a breve distanza, i veicoli elettrici, il progetto ITT-Yasuni in Ecuador, ecc.;

Per quanto riguarda l'ambito economico e commerciale del partenariato strategico biregionale

21.   ribadisce la proposta di creare un'Area euro-latinoamericana di Partenariato globale interregionale basata su un modello compatibile «OMC - Regionalismo», in due fasi;

22.   sostiene decisamente, per completare la prima fase, la necessità di riavviare i negoziati dell'Accordo di associazione UE-Mercosur, dato che un accordo di associazione di questo genere, d'importanza capitale e che riguarda 700 milioni di persone, costituirebbe l'accordo biregionale più ambizioso al mondo se venisse concluso rapidamente e di concludere i negoziati dell'Accordo di associazione UE-America Centrale, anteriormente al Vertice di Madrid; rileva inoltre la necessità di rivedere l'Accordo politico e di cooperazione del 2003 con la Comunità andina e di approfondire gli accordi di associazione già esistenti con il Messico e con il Cile; prende atto che i negoziati sull'Accordo commerciale multipartitico tra l'Unione europea e i paesi della Comunità andina siano stati conclusi in modo soddisfacente; si adopera per svolgere con la debita accuratezza la procedura di ratifica parlamentare su tali accordi onde assicurare che esercitino un impatto positivo su tutti gli aspetti di reciproco interesse;

23.   ricorda che i negoziati dell'accordo di associazione UE-America centrale sono stati avviati sulla base di un approccio articolato per regione, e sottolinea che essi dovranno concludersi allo stesso modo, vigilando affinché nessun paese accusi ritardi;

24.   chiede, per completare la seconda fase e allo scopo di raggiungere un Accordo di partenariato globale interregionale intorno al 2015, di fornire un supporto giuridico e istituzionale e una copertura geografica completa alle varie dimensioni del partenariato strategico biregionale e di prevedere disposizioni e norme comuni di portata generale volte ad agevolare l'esercizio delle varie libertà, in modo da configurare un partenariato il più ampio possibile mediante l'approfondimento, da un lato, degli accordi di integrazione all'interno dell'America latina e, dall'altro, del processo di associazione dell'Unione con i diversi paesi e gruppi regionali;

Per quanto riguarda l'ambito sociale del partenariato strategico biregionale

25.   raccomanda, ai fini di un'azione concertata, un coordinamento delle posizioni delle due regioni sul modo per conseguire gli Obiettivi di sviluppo del Millennio in vista della sessione ad alto livello delle Nazioni Unite che si terrà nel settembre 2010, in particolare quelli che riguardano la lotta contro la povertà, la creazione di occupazione stabile e di qualità nonché l'integrazione sociale dei gruppi emarginati, in particolare i gruppi indigeni, i minori, le donne e i disabili;

26.   ritiene che gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) siano tra gli obiettivi più importanti da conseguire entro il 2015, incentrandosi sugli investimenti nei paesi più poveri e sulle popolazioni più vulnerabili, e invita le due regioni a trovare una base comune prima della riunione ad alto livello sugli OSM che si terrà nel settembre 2010;

27.   confida nel fatto che l'apertura di un dialogo serio e rigoroso sui temi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione possa stimolare la creazione di uno spazio euro-latinoamericano di innovazione e conoscenza sul modello dell'accordo sull'innovazione concluso con il Cile;

28.   ribadisce che l'istruzione e gli investimenti nel capitale umano costituiscono la base della coesione sociale e dello sviluppo socioeconomico e chiede un impegno determinante e un finanziamento adeguato per la lotta contro l'analfabetismo, ancora elevato in taluni paesi della regione, in particolare tra le ragazze e le donne; chiede altresì l'accesso a un'istruzione pubblica e gratuita primaria e secondaria, che è limitata a motivo della mancanza di risorse adeguate nel bilancio di taluni paesi; sostiene in tal senso il progetto elaborato dall'OEI intitolato «Mete educative 2021: l'istruzione che vogliamo per la generazione dei bicentenari»;

29.   constata che, in assenza di mutamenti sostanziali della struttura socioeconomica, l'America latina non sarà in grado di accedere alla società della conoscenza, che costituisce l'elemento strategico più importante dello sviluppo;

30.   accoglie con favore le iniziative di promozione e scambio di conoscenze e buone prassi nel mondo del diritto, come la recente creazione di un Centro di ricerca, sviluppo e innovazione giuridica per l'America latina; saluta la costituzione del Gruppo dei 100 e ritiene che tali iniziative possano costituire uno strumento straordinariamente utile per appoggiare gli sforzi compiuti dalla Commissione al fine di costruire il partenariato strategico biregionale;

31.   suggerisce ai paesi dell'America latina confrontati a contenziosi attuali o potenziali con i paesi vicini – si tratti di questioni di confine o di altro tipo – di ricorrere quanto più possibile alle giurisdizioni proprie dei diversi processi d'integrazione o di carattere generale continentale ed evitare di trasferire tali contenziosi a giurisdizioni esterne al subcontinente latinoamericano;

32.   si compiace degli sforzi finora compiuti per quanto riguarda la parità tra gli uomini e le donne e chiede un loro aumento; raccomanda lo sviluppo di politiche di cooperazione UE-America latina che promuovano il rafforzamento dello status giuridico delle donne, la parità di accesso all'istruzione e al lavoro nonché i diritti umani e i diritti sociali; ed esorta i governi e gli organismi di cooperazione interessati ad appoggiare dette iniziative fornendo le opportune risorse umane, finanziare e tecniche;

33.   esorta le pertinenti istituzioni nel quadro del partenariato strategico a sostenere con risorse finanziarie e tecniche adeguate le politiche di prevenzione e di protezione in materia di violenza contro le donne;

34.   accoglie con favore la recente sentenza della Corte interamericana dei diritti umani sui femminicidi di Campo Algodonero in Messico, come precedente per tutta la regione; chiede ai governi dell'Unione europea, dell'America latina e dei Caraibi di utilizzare la sentenza quale orientamento per il loro futuro lavoro e di garantire che la ferma condanna della violenza contro le donne sia affiancata da programmi di protezione, prevenzione, e giustizia riparatrice, adeguatamente finanziati; chiede parimenti un deciso impegno per la lotta contro la violenza di genere a livello generale, nonché adeguati investimenti a favore della salute riproduttiva e di programmi destinati a promuovere l'uguaglianza di genere, l'educazione sessuale e l'accesso ai metodi di pianificazione familiare, conformemente alla piattaforma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) del 1994;

35.   saluta gli sforzi in materia di coesione sociale compiuti in questi ultimi anni dalla Commissione europea, dalla Banca interamericana di sviluppo (BID), dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD), dalla Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (CELAC), dal Fondo monetario internazionale (FMI) e dalla Banca mondiale, e raccomanda di rinnovare e intensificare i programmi EUROsociAL, URB-AL e EUrocLIMA, così come di curare, in futuro, l'adeguata applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti dei disabili, nella prospettiva di promuovere le pari opportunità per più di 60 milioni di persone che, portatrici di una qualche forma di disabilità, corrono gravi rischi di esclusione sociale nella regione latinoamericana;

36.   ribadisce l'importanza dello scambio di esperienze su questioni d'interesse comune, come la coesione sociale, per lottare contro la povertà e ridurre le disparità; sostiene, a tale riguardo, il Forum ministeriale UE-ALC sulla coesione sociale, riunitosi a Lima nei giorni 8, 9 e 10 febbraio 2010 all'insegna del tema «La promozione di un lavoro degno per i giovani: come promuovere la coesione sociale», e si compiace della dichiarazione finale di Bahia, adottata il 25 giugno 2009 al termine del IV incontro internazionale delle reti EUROsociAL;

37.   si compiace dello svolgimento del prossimo incontro UE-ALC tra i ministri e gli alti responsabili della sicurezza sociale incentrato sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in programma il 13 e 14 maggio 2010 a Alcalé de Henares (Madrid) e sostiene parimenti i lavori dell'Organizzazione ibero-americana per la sicurezza sociale (OISS) che incoraggiano il benessere socio-economico grazie al coordinamento e allo scambio di esperienze in materia di sicurezza sociale; auspica che l'incontro ministeriale quanto l'OISS presentino proposte creative per garantire la massima copertura sociale delle popolazioni interessate;

38.   sottolinea che l'auspicata integrazione regionale – cercata da numerosi governi latinoamericani e favorita dall'Unione europea – dovrebbe propiziare un miglioramento delle infrastrutture, un aumento degli scambi interregionali e un approfondimento delle conoscenze esistenti in ogni paese sui diversi attori e soggetti politici, sociali ed economici che operano negli altri paesi;

39.   ribadisce che una strategia per l'instaurazione di azioni concrete e pratiche ai fini dell'integrazione (ad esempio, strade, ferrovie, oleodotti e gasdotti, cooperazione in materia di energie rinnovabili, sviluppo del commercio interregionale) nonché una mediatizzazione dei vari attori che operano nella regione contribuirebbero a dare un impulso all'integrazione e rafforzerebbero il sentimento di appartenenza comunitaria nella regione;

40.   sottolinea che per impedire il ristagno della crescita della regione e evitare il blocco dello sviluppo sostenibile occorrerebbe adottare una strategia coordinata nei settori dell'energia, dell'acqua e delle comunicazioni;

41.   raccomanda ai governi dell'America latina di adottare, forti del massimo sostegno da parte dell'Unione europea in questa opera immane e alla luce di una situazione sociale difficile in un contesto economico relativamente buono, misure risolute e permanenti con investimenti nei lavori pubblici, la promozione del mercato interno, la protezione delle piccole e medie imprese, lo sviluppo del credito, il rafforzamento degli investimenti nei settori della sanità e dell'istruzione, una maggiore attenzione annessa alla disoccupazione giovanile e alla discriminazione professione in base al genere;

42.   ricorda, a questo proposito, che, benché non sia facile ottenere finanziamenti sufficienti per raggiungere gli obiettivi illustrati, occorre costruire una fiscalità giusta, equa e moderna che combatta la frode fiscale, oltre a riesaminare le eccessive spese militari;

43.   esorta l'Unione europea e i paesi dell'America latina che hanno popolazioni autoctone ad attuare, attraverso il rafforzamento della cooperazione, piani efficaci per combattere contro la fame, il sottosviluppo, l'analfabetismo e le malattie croniche;

44.   ritiene che l'obiettivo di coesione sociale del partenariato UE/ALC potrà essere realizzato soltanto se genererà un alto livello di sviluppo e di equità nella distribuzione del reddito e della ricchezza e che tale obiettivo esiga l'assunzione di misure concrete volte alla eradicazione della povertà in consonanza con gli obiettivi del Millennio e al rafforzamento del sistema giudiziario dei paesi ALC;

45.   sottolinea l'importanza della sicurezza alimentare per i paesi ALC nonché di adeguate capacità di immagazzinamento dei prodotti alimentari, al fine di fronteggiare le prossime sfide in materia di approvvigionamento alimentare;

46.   invita l'Unione europea a obbligare le società transnazionali con sede nell'Unione europea ad applicare nei paesi ALC, quali standard minimi, gli standard ecologici e sociali stabiliti da accordi internazionali, come l'agenda per un lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e a non aggirare tali standard;

Meccanismi per verificare gli obiettivi ultimi del partenariato strategico
Meccanismi istituzionali

47.   raccomanda il mantenimento di vertici biennali ma sottolinea che la relazione con l'America latina non deve limitarsi ad una visione biennale, ma deve essere rafforzata mediante una visione a lungo termine;

48.   propone di avviare un dialogo politico biregionale con nuove impostazioni triangolari su temi, ambiti e interessi comuni con UE-ALC-Asia, UE-ALC-Africa e UE-ALC-USA, verso uno spazio euro-atlantico formato dagli Stati Uniti, dall'America latina e dall'Unione europea;

49.   ribadisce la proposta di creare una Fondazione Europa-America latina e Caraibi, i cui obiettivi principali dovrebbero tendere a contribuire a preparare i Vertici, a dare seguito alle decisioni adottate e alle linee di azione politica stabilite in detti Vertici, e a servire da forum di dialogo e di coordinamento negli intervalli tra i Vertici per l'insieme degli attori politici, economici, istituzionali, accademici e della società civile che si dedicano a rafforzare le relazioni euro-latinoamericane, compresa l'Assemblea EuroLat;

50.   propone che la struttura organizzativa di tale Fondazione si ispiri, in termini analoghi, alla struttura della Fondazione Anna Lindh che si compone di un presidente e di un consiglio consultivo e che presenta al suo consiglio di amministrazione, al suo direttore a alle sue reti nazionali raccomandazioni sugli indirizzi strategici della Fondazione che vengono quindi trasmesse a tutti i livelli decisionali interessati;

51.   insiste sul fatto che il bilancio di detta Fondazione deve essere limitato, ma sufficiente per consentirle di eseguire i suoi compiti, e deve derivare da un sistema di finanziamento costituito da contributi provenienti dagli Stati membri dell'Unione partecipanti, dagli Stati latinoamericani membri della Fondazione, dal bilancio dell'Unione euroepa e dalle risorse proprie generate dalla Fondazione stessa o messe a sua disposizione da organismi patrocinatori legati all'area euro-latinoamericana;

52.   propone di creare – con la supervisione e il coordinamento di detta Fondazione – i seguenti organismi: un Osservatorio della migrazione nell'area euro-latinoamericana, incaricato del controllo permanente e approfondito di tutte le questioni connesse ai flussi migratori in detta area; un Centro biregionale di prevenzione dei conflitti, la cui funzione sia di individuare in anticipo le cause di potenziali conflitti violenti e armati e il miglior modo per prevenirli e impedirne un'eventuale escalation; e un Centro biregionale di prevenzione delle catastrofi – in particolare dopo la drammatica situazione creatasi a Haiti e in Cile in seguito, rispettivamente, al devastante terremoto del 12 gennaio 2010 e al terremoto e allo tsunami che hanno colpito la regione il 27 febbraio 2010 – preposto ad elaborare strategie comuni nonché un sistema di allarme di emergenza per ridurre la reciproca vulnerabilità dinanzi alle calamità naturali derivanti dal cambiamento climatico o tecnologico;

53.   insiste affinché si concludano gli accordi di partenariato subregionale attualmente oggetto di negoziati e deplora l'attuale blocco di alcuni di tali accordi dovuto a diversi motivi, ma avverte che, qualora emergano dissensi insanabili, si dovrebbero ricercare soluzioni alternative – senza perdere di vista la visione strategica globale – per non isolare i paesi che desiderano intensificare le loro relazioni sia politiche sia commerciali e sociali con l'Unione europea;

54.   ribadisce il sostegno dato dall'Unione europea ai processi d'integrazione regionale e all'impostazione negoziale «da blocco a blocco» perseguita dall'Unione europea mediante accordi di associazione, come nel caso dell'America centrale; riconosce tuttavia che i paesi che desiderano incrementare le relazioni con l'Unione europea non dovrebbero essere svantaggiati da problemi interni nei processi di integrazione regionale, come avviene con la Comunità andina, né da decisioni sovrane delle loro parti componenti, per quanto legittime possano essere;

Meccanismi finanziari

55.   appoggia il Fondo di investimenti per l'America latina (LAIF) proposto dalla Commissione come espressione tangibile dell'impegno dell'Unione nei confronti del consolidamento dell'integrazione regionale e dell'interconnettività in America latina e auspica che detto fondo contribuisca a diversificare i paesi e i settori beneficiari degli investimenti europei; prende atto dell'importo di 100 milioni di EUR previsto fino all'anno 2013 a carico del bilancio comunitario, fatti salvi altri eventuali contributi supplementari e sussidi da parte degli Stati membri;

56.   accoglie con favore la firma, nel novembre 2009, di un memorandum d'intesa tra la BEI e la Banca interamericana di sviluppo, e appoggia gli sforzi di finanziamento della BEI a favore di progetti in America latina, ma segnala altresì che per poter raggiungere i suoi obiettivi la BEI necessita di maggiori fondi e contributi dell'Unione europea nonché dei suoi Stati membri;

57.   rileva l'importanza dei vari strumenti finanziari dell'Unione europea, ma insiste sulla necessità di superare l'impostazione meramente assistenziale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con l'America latina – passando invece a concentrare le risorse finanziarie dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) sui paesi più poveri e sui gruppi più vulnerabili – nonché di istituire nuove forme di cooperazione con i paesi emergenti e a reddito medio in America latina mediante lo Strumento per i paesi industrializzati (ICI+); sollecita a tal fine l'inserimento nella politica di cooperazione dell'Unione europea in detta regione dei criteri e dei principi di cui all'articolo 32 della Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti dei disabili, con lo scopo di promuovere e incoraggiare politiche attive a favore di un'inclusione sociale effettiva di questa categoria di persone;

58.   sottolinea l'importanza e l'utilità di procedere a un'armonizzazione in materia di regolazione e sorveglianza dei vari sistemi finanziari dell'America latina onde sviluppare passerelle e convergere, nella misura del possibile, con il sistema europeo che ha ottenuto risultati concreti nell'elaborazione di modelli avanzati di sorveglianza delle entità transfrontaliere;

o
o   o

59.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Vicepresidente/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di tutti gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento latinoamericano, al Parlamento centroamericano, al Parlamento andino e al Parlamento del Mercosur.

(1) GU C 140 E del 16.3.2002, pag. 569.
(2) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 123.
(3) GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 64.
(4) GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140.


Vertice UE-Canada
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul prossimo vertice UE-Canada del 5 maggio 2010
P7_TA(2010)0142RC-B7-0233/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti i negoziati per un accordo economico e commerciale globale, avviati nel corso del vertice UE-Canada svoltosi il 6 maggio 2009 a Praga,

–   vista la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura,

–   visto il successo della 32ª riunione interparlamentare della delegazione per le relazioni con il Canada, tenutasi nel novembre 2009 a Bruxelles,

–   vista la procedura di approvazione di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che il partenariato dell'Unione europea con il Canada è uno dei più stretti e di più vecchia data, con relazioni ufficiali che risalgono al 1959,

B.   considerando che i negoziati in corso per un accordo economico e commerciale globale potrebbero rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e il Canada,

C..   considerando che in tutto il mese di marzo 2010 non è stata effettuata nessuna esauriente valutazione d'impatto sugli effetti sociali, ambientali ed economici di un accordo commerciale economico di tale estensione,

D.   considerando che nel 2010 il Canada detiene la presidenza del G8 e che ospiterà il prossimo vertice del G20,

E.   considerando che il prossimo vertice UE-Canada, che si terrà a Bruxelles il 5 maggio 2010, dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento dei già intensi rapporti politici tra i due partner, affrontando in particolare sfide comuni quali i negoziati su un accordo economico e commerciale globale, le sfide nel campo della politica estera e di sicurezza, in particolare in relazione all'Afghanistan e al Pakistan, una strategia comune nei confronti dell'Iran, la non proliferazione nucleare, Haiti e le tappe successive alla conferenza dei donatori di New York, la cooperazione allo sviluppo, una risposta coordinata alla crisi finanziaria ed economica, il cambiamento climatico e l'energia, e i progressi dei negoziati sul commercio mondiale nell'ambito del ciclo di Doha,

F.   considerando che l'Unione europea e il Canada condividono valori comuni e un forte impegno a favore di un'azione multilaterale per far fronte alle grandi sfide,

1.   si compiace della dichiarazione della Commissione, nella quale i progressi dei negoziati su un accordo economico e commerciale globale sono indicati come un aspetto fondamentale delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Canada; ritiene a tale riguardo che il vertice UE-Canada, che si svolgerà il 5 maggio 2010 a Bruxelles, offra una buona occasione per accelerare i negoziati in questione;

2.   constata la solidità dell'economia canadese di fronte alla crisi economica, in particolare del settore bancario; manifesta la sua volontà di collaborare a stretto contatto con il Canada nel quadro del G20, al fine di conseguire, su scala mondiale, un approccio coordinato di stimolo e consolidamento fiscale, in relazione al quale l'introduzione di una tassa sulle banche o di un'imposta sulle transazioni a livello globale rappresenterà una delle priorità del prossimo vertice del G20 che si terrà a Toronto;

3.   osserva che sia il Canada che l'Unione europea sono determinati ad adottare un approccio coordinato, coerente e globale per far fronte ai bisogni immediati e a lungo termine di Haiti e a ricostruire il paese in modo da rispondere alle aspirazioni legittime e di lunga data del popolo haitiano, garantendo nel contempo che il processo di ricostruzione resti nelle mani dello Stato di Haiti;

4.   si compiace dell'intenzione formulata nel recente discorso della Corona dinanzi al parlamento canadese di aprire il settore nazionale delle telecomunicazioni alla concorrenza esterna;

5.   prende atto dell'intenzione di avviare un'importante riforma del sistema canadese di gestione della pesca che includa anche l'Organizzazione della pesca dell'Atlantico nordoccidentale (NAFO); esprime delusione per la posizione espressa dal governo canadese in occasione dell'ultima conferenza delle parti di CITES, per quanto riguarda l'ampliamento dell'appendice I della convenzione sul tonno rosso;

6.   ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che il Canada continua a imporre l'obbligo di visto ai cittadini della Repubblica ceca, della Romania e della Bulgaria e chiede che tale obbligo sia eliminato il prima possibile; fa notare che l'obbligo di visto per i cittadini cechi è stato introdotto dal governo canadese a causa dell'afflusso di Rom in Canada e invita pertanto gli Stati membri ad affrontare adeguatamente la situazione dei Rom in Europa; si compiace a tale riguardo dell'apertura di un ufficio per il rilascio dei visti presso l'Ambasciata canadese a Praga e della costituzione di un gruppo di lavoro di esperti in materia, e auspica che la promessa revisione globale del sistema di asilo canadese porti alla revoca di tale obbligo;

7.   sottolinea che l'Unione europea e il Canada sono impegnati nella realizzazione di un'economia mondiale a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, potenziando nel contempo la capacità di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza di proseguire le discussioni in corso sui temi ambientali nell'ambito del dialogo di alto livello UE-Canada sull'ambiente, comprese la cooperazione in campo ambientale, energetico e marittimo nella regione artica e le prospettive di avviare negoziati per l'adozione di un trattato internazionale per la protezione dell'Artico ; si compiace dell'impegno del Canada, formulato nel recente discorso della Corona, a investire in tecnologie energetiche pulite per assicurarsi un posto tra le potenze «a energia pulita» e garantire la propria leadership nella creazione di posti di lavoro «verdi»;

8.   esprime preoccupazione per l'impatto dell'estrazione della sabbia bituminosa sull'ambiente globale, a causa dell'elevato livello di emissioni di CO2 rilasciato durante il processo di produzione, nonché per la minaccia che essa rappresenta per la biodiversità locale;

9.   ricorda al Consiglio e alla Commissione che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo deve dare la sua approvazione agli accordi internazionali nonché essere pienamente coinvolto in tutte le fasi della procedura, e attende con interesse che la Commissione rilasci quanto prima una dichiarazione sulle modalità con cui intende applicare tale disposizione; ricorda, a tale proposito, che le sue preoccupazioni sull'accordo PNR tra l'Unione europea e il Canada dovranno essere debitamente e congiuntamente discusse prima che possa essere concessa l'approvazione;

10.   spera che il Canada appoggi pienamente la richiesta dell'Unione europea di aprire i negoziati ACTA al pubblico scrutinio come chiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 10 marzo 2010 e di inserire detti negoziati nel quadro di un'organizzazione internazionale, tra le quali la più adatta ad ospitarli è WIPO;

11.   si congratula con il Comitato organizzatore di Vancouver per il successo dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2010;

12.   osserva che la competenza in materia di relazioni UE-Canada risiede unicamente a livello federale, ma si compiace della partecipazione delle province e dei territori ai negoziati su un accordo economico e commerciale globale e per quanto riguarda altri aspetti delle relazioni tra l'Unione europea e il Canada;

13.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Presidenza di turno dell'Unione europea, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al governo canadese.


SWIFT
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'apertura dei negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai fini della messa a disposizione del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento
P7_TA(2010)0143B7-0243/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visto l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America(1),

–   vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'apertura dei negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai fini della messa a disposizione del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento(2),

–   vista la sua risoluzione legislativa dell«11 febbraio 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (05305/1/2010REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))(3),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE (C7-0004/2010),

–   vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sul previsto accordo internazionale sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria al Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento(4),

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0703 e 05305/1/2010 REV 1),

–   visto il testo dell'accordo firmato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (16110/2009),

–   visto il parere del Garante europeo per la protezione dei dati del 12 aprile 2010 (riservato),

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che ha accolto con favore l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e la «Dichiarazione di Washington», adottata in occasione della riunione della troika ministeriale GAI UE-USA del 28 ottobre 2009, sul rafforzamento della cooperazione transatlantica nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza in un contesto di rispetto per i diritti umani e le libertà civili,

B.   considerando che pone fortemente l'accento sulla necessità di una cooperazione transatlantica,

C.   considerando che il 30 novembre 2009 il Consiglio ha firmato un accordo interinale UE-USA sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria (FMDA) ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP), che sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° febbraio 2010 e scadrà al più tardi il 31 ottobre 2010,

D.   considerando che, ai sensi del trattato di Lisbona, la conclusione formale di questo accordo interinale richiede l'approvazione del Parlamento europeo,

E.   considerando che l«11 febbraio 2010 ha deciso di non dare la propria approvazione alla conclusione dell'accordo FMDA,

F.   considerando che ha chiesto alla Commissione di presentare immediatamente raccomandazioni al Consiglio ai fini di un accordo a lungo termine con gli Stati Uniti in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo,

G.   considerando che qualsiasi nuovo accordo in questo settore dovrebbe rispettare il nuovo quadro giuridico stabilito dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ora vincolante,

H.   considerando che ha rinnovato le richieste formulate nella sua risoluzione del 17 settembre 2009, in particolare quelle contenute nei paragrafi da 7 a 13,

I.   considerando che il 24 marzo 2010 la Commissione ha adottato la nuova raccomandazione TFTP e le relative direttive di negoziato,

J.   considerando che si prevede che il 22 aprile 2010 il Consiglio prenderà una decisione sull'adozione delle direttive di negoziato,

K.   considerando che le direttive di negoziato riflettono elementi importanti contenuti nelle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo in materia,

1.   accoglie con favore il nuovo spirito di cooperazione dimostrato dalla Commissione e dal Consiglio e la loro volontà di intrattenere stretti contatti con il Parlamento, considerando l'obbligo imposto loro da trattato di tenere il Parlamento immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura; ribadisce la sua apertura nei confronti di un accordo in grado di aiutare tanto l'Europa quanto gli Stati Uniti a rafforzare la loro lotta contro il terrorismo nell'interesse della sicurezza dei loro cittadini, senza minare lo Stato di diritto;

2.   conta sulla persistenza dell'impegno, dello spirito di cooperazione costruttiva e della correttezza dimostrati dai rappresentanti del governo statunitense prima del voto del Parlamento dell«11 febbraio 2010 e in seguito;

3.   ricorda che è fortemente determinato a combattere il terrorismo e convinto che occorra sviluppare e migliorare ulteriormente il quadro della cooperazione transatlantica in materia di lotta al terrorismo; ritiene al tempo stesso che i requisiti giuridici europei per un trattamento dei dati personali corretto, proporzionato e legittimo siano di massima importanza e debbano essere mantenuti in ogni circostanza;

4.   ribadisce che le norme dell'UE in materia di controllo delle attività di finanziamento del terrorismo si basano sulla segnalazione di operazioni sospette o irregolari da parte di singoli operatori finanziari;

5.   sottolinea che l'UE deve ancora elaborare i principi fondamentali che definiscano come essa intenda in generale cooperare con gli USA a fini antiterroristici e come si possa chiedere ai fornitori di dati di messaggistica finanziaria di contribuire a questa lotta o, più in generale, come i dati ricavati per scopi commerciali possano essere usati ai fini dell'applicazione della legge;

6.   ribadisce nuovamente l'importanza della «limitazione delle finalità» dell'accordo, onde assicurare che qualsiasi scambio di informazioni sia strettamente limitato a quanto necessario ai fini della lotta al terrorismo e sia effettuato in base a una definizione comune di «attività terroristica»;

7.   sottolinea che i principi di proporzionalità e necessità sono fondamentali per l'accordo previsto e segnala che il problema dato dal fatto che i fornitori di dati di messaggistica finanziaria non sono in grado (per motivi tecnici e/o di gestione) di cercare il «contenuto» del messaggi, il che comporta il trasferimento dei dati in massa, non può essere risolto a posteriori mediante meccanismi di vigilanza e controllo, dato che i principi basilari della legislazione sulla protezione dei dati sono già stati compromessi;

8.   ribadisce la propria opinione secondo cui i trasferimenti di dati in massa segnano un allontanamento dai principi su cui si basano la legislazione e la prassi dell'UE e chiede alla Commissione e al Consiglio di affrontare adeguatamente tale questione nei negoziati, tenendo presente che il TFTP è attualmente concepito in modo tale da non consentire lo scambio mirato di dati; ritiene che tra le soluzioni debbano rientrare la restrizione della portata dei dati trasferiti e l'elencazione dei tipi di dati che gli operatori designati sono in grado di filtrare ed estrarre nonché dei tipi di dati che possono essere inclusi in un trasferimento;

9.   ritiene che l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria non sia una base adeguata per richieste di ottenimento di dati ai fini del TFTP, in particolare perché non si applica a trasferimenti bancari tra paesi terzi e perché richiederebbe in ogni caso la previa identificazione di una banca specifica, mentre il TFTP è basato su ricerche mirate di trasferimenti di fondi; ritiene che i negoziati futuri dovrebbero concentrarsi sulla ricerca di una soluzione ai fini della compatibilità tra questi due aspetti;

10.   ritiene che, una volta definito un mandato, sia opportuno designare nell'UE un'autorità giudiziaria pubblica incaricata di ricevere richieste da parte del Dipartimento del Tesoro statunitense; ritiene di importanza cruciale che la natura di tale autorità e le disposizioni in materia di controllo giurisdizionale siano chiaramente definite;

11.   sollecita pertanto il Consiglio e la Commissione a esaminare le modalità per instaurare una procedura trasparente e giuridicamente corretta per l'autorizzazione del trasferimento e dell'estrazione dei dati pertinenti, nonché per effettuare e monitorare gli scambi di dati; sottolinea che tali misure vanno adottate in piena conformità ai principi di necessità e proporzionalità e dello Stato di diritto e nel pieno rispetto dei requisiti in materia di diritti fondamentali ai sensi del diritto dell'UE, attribuendo a un'autorità europea un ruolo che renda possibile la piena applicabilità della legislazione europea pertinente;

12.   insiste, qualora le disposizioni di cui sopra non risultassero attuabili a breve termine, affinché si adotti un duplice approccio che operi una distinzione tra, da un lato, le rigorose salvaguardie da includere nell'accordo UE-USA e, dall'altro, le decisioni politiche fondamentali a più lungo termine che l'UE deve affrontare; sottolinea nuovamente che qualsiasi accordo tra l'UE e gli USA deve includere garanzie rigorose in materia di applicazione e vigilanza, soggette al controllo da parte di un'autorità all'uopo designata dall'UE, per quanto concerne l'estrazione quotidiana dei dati e l'accesso ad essi nonché l'uso da parte delle autorità statunitensi di tutti i dati verso esse trasferiti in virtù di tale accordo;

13.   rileva a tal riguardo che l'opzione che offre il più alto livello di garanzie consisterebbe nel consentire che l'estrazione di dati avvenisse nel territorio dell'UE, presso strutture dell'UE o strutture comuni UE-USA, e chiede alla Commissione e al Consiglio di esaminare in parallelo:

   le modalità di attuazione graduale di una soluzione a medio termine che dia facoltà a un'autorità giudiziaria dell'Unione europea di vigilare sull'estrazione di dati nell'Unione europea, per conto degli Stati membri, dopo una revisione parlamentare intermedia dell'accordo;
   le modalità atte ad assicurare, nel contempo, che personale selezionato dell'UE – proveniente da organismi o organi dell'Unione europea, tra cui, ad esempio, il GEPD, o da squadre investigative congiunte UE-USA – dotato di alti poteri, si associ ai funzionari SWIFT nella vigilanza del processo di estrazione di dati negli USA;

14.   sottolinea che qualsiasi accordo tra l'UE e gli USA, a prescindere dal meccanismo di attuazione prescelto, dovrebbe essere limitato nella durata e prevedere il chiaro impegno del Consiglio e della Commissione di adottare tutte le misure necessarie per pervenire a una soluzione europea durevole e giuridicamente corretta della questione dell'estrazione dei dati richiesti nel territorio europeo; ritiene che l'accordo dovrebbe altresì fornire valutazioni e riesami delle garanzie da parte della Commissione a scadenze prefissate nel corso della sua validità;

15.   chiede che si ponga fine immediata all'accordo in caso di mancato adempimento di uno qualsiasi degli obblighi;

16.   sottolinea che la vera reciprocità richiederebbe che le autorità statunitensi accordassero sia alle autorità dell'UE sia alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere e utilizzare i dati di messaggeria finanziaria e i dati connessi conservati nei server negli USA alle stesse condizioni applicate alle autorità statunitensi;

17.   chiede che tutte le informazioni e i documenti pertinenti, incluse le informazioni di intelligence soggiacenti, siano messi a disposizione per le deliberazioni in seno al Parlamento europeo, in linea con le norme applicabili in materia di riservatezza, onde dimostrare la necessità del sistema rispetto agli strumenti già esistenti; chiede inoltre alla Commissione di riferire con regolarità sul funzionamento dell'accordo e di informare il Parlamento in modo esauriente circa eventuali meccanismi di revisione da istituire in virtù di detto accordo;

18.   chiede di venire informato in modo esauriente e dettagliato sui diritti specifici dei cittadini europei e statunitensi (ad esempio, accesso, rettifica, annullamento, compensazione e ricorso) e sulla questione della tutela o meno, da parte del previsto accordo, dei «diritti» su base non discriminatoria, indipendentemente dalla nazionalità della persona i cui dati sono trattati in virtù di esso, e chiede alla Commissione di presentargli una panoramica dei rispettivi diritti;

19.   esprime preoccupazione circa il fatto che la posizione commerciale di uno specifico fornitore di messaggistica finanziaria sia stata compromessa, e continui ad esserlo, se continuerà ad essere oggetto di trattamento particolare;

20.   sottolinea che l'accordo previsto deve assicurare che i dati personali estratti dalla banca dati TFTP siano conservati sulla base di un'interpretazione rigorosa del principio di necessità e per una durata non più lunga di quanto sia necessario per l'indagine o l'azione penale specifica ai cui fini sono stati consultati nel quadro del TFTP;

21.   sottolinea che il concetto di dati non estratti non è ovvio e andrebbe pertanto chiarito; chiede che sia stabilito un periodo massimo di conservazione, che dovrebbe essere il più breve possibile e in ogni caso non superare i cinque anni;

22.   sottolinea l'importanza dei principi della non divulgazione dei dati a paesi terzi se a sostegno della richiesta non sono addotte ragioni specifiche e della divulgazione di indizi in materia di terrorismo a paesi terzi unicamente se soggetta a condizioni rigorose e garanzie appropriate, tra cui una valutazione di adeguatezza;

23.   ribadisce che un accordo internazionale vincolante tra l'UE e gli USA sulla tutela della vita privata e dei dati personali, nel contesto di uno scambio di informazioni ai fini dell'applicazione della legge, continua a rivestire massima importanza;

24.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Congresso e al governo degli Stati Uniti d'America.

(1) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.
(2) SEC(2010)0315 def.
(3) Testi approvati, P7_TA(2010)0029.
(4) Testi approvati, P7_TA(2009)0016.


Registrazione dei nominativi dei passeggeri (Passenger Name Record - PNR)
PDF 139kWORD 49k
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sull'avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada
P7_TA(2010)0144B7-0244/2010

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 16 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 8 e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare i suoi articoli 6, 8 e 13,

–   visto il diritto fondamentale alla libertà di circolazione, quale garantito dall'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla questione PNR tra Unione europea e Stati Uniti, in particolare quella del 13 marzo 2003 sul trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in caso di voli transatlantici, quella del 9 ottobre 2003 sul trasferimento dei dati da parte delle compagnie aeree in caso di voli transatlantici(1): stato dei negoziati con gli Stati Uniti(2), quella del 31 marzo 2004 sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR ‐ Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti(3), la sua raccomandazione destinata al Consiglio, del 7 settembre 2006, sui negoziati in vista di un accordo con gli Stati Uniti d'America sull'impiego dei dati di identificazione delle pratiche passeggeri (PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale, compresa la criminalità organizzata(4), la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sul SWIFT, l'accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni(5), e la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sull'accordo PNR con gli Stati Uniti d'America(6),

–   vista la sua raccomandazione destinata al Consiglio, del 22 ottobre 2008, sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana(7),

–   vista la sua risoluzione legislativa del 7 luglio 2005 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR)(8),

–   vista la su risoluzione del 20 novembre 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto(9),

–   vista la sentenza del 30 maggio 2006 della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause congiunte C-317/04 e C-318/04,

–   vista la lettera del 27 giugno 2007 del Garante europeo della protezione dei dati al Presidente di turno, sig. Schäuble, riguardo al nuovo accordo PNR con gli Stati Uniti,

–   visto il parere del gruppo di lavoro sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, come previsto dall'articolo 29 della direttiva sulla tutela dei dati (Gruppo dell'articolo 29) sul futuro accordo PNR,

–   visto il parere del proprio servizio giuridico,

–   vista la direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate(10),

–   visto il riesame congiunto 2005 dell'accordo UE-USA,

–   visto riesame congiunto 2010 dell'accordo UE-USA,

–   visti l'accordo UE-Canada del 2009,

–   vista la richiesta di approvare la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS)(11) e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana(12),

–   vista la risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» – Programma di Stoccolma(13),

–   vista la risoluzione del 17 settembre 2009 sul previsto accordo internazionale sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria al dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento(14),

–   vista la Dichiarazione comune UE-USA sulla sicurezza aerea adottata a Toledo il 21 gennaio 2010,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, è entrato in vigore il 1º dicembre 2009,

B.   considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento è chiamato ad approvare gli accordi dell'Unione europea con gli Stati Uniti e con l'Australia sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (dati PNR) ai fini della conclusione di tali accordi,

C.   considerando che l'accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento dei dati PNR non è più valido in ragione della scadenza della decisione sull'adeguatezza della protezione del settembre 2009 e che, successivamente a tale data, il trasferimento dei dati PNR avviene sulla base di impegni bilaterali da parte del Canada nei confronti degli Stati membri,

D.   considerando che altri paesi stanno chiedendo fin d'ora il trasferimento dei dati PNR o hanno annunciato l'intenzione di farlo nel prossimo futuro,

E.   considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta sulla definizione di un regime dell'Unione europea per i dati PNR, cosa che la Commissione ha fatto il 17 novembre 2007,

F.   considerando che, nell'attuale era digitale, la protezione dei dati, il diritto all'autodeterminazione informativa, i diritti personali e il diritto alla privacy sono diventati valori che svolgono un ruolo sempre maggiore e devono pertanto essere tutelati con particolare attenzione,

G.   considerando che, nel mondo attuale, caratterizzato in maniera particolare dalla mobilità, una maggiore sicurezza e una lotta più incisiva alla criminalità devono andare di pari passo con uno scambio di dati più efficace, mirato e più rapido all'interno dell'Europa e a livello mondiale,

1.   rammenta la propria determinazione a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale e; allo stesso tempo, la ferma convinzione della necessità di proteggere le libertà civili e i diritti fondamentali, assicurando al contempo il massimo rispetto della privacy, dell'autodeterminazione informativa e della protezione dei dati; ribadisce che i principi di necessità e di proporzionalità sono fondamentali per condurre con efficacia la lotta al terrorismo;

2.   sottolinea che l'Unione europea è fondata sullo stato di diritto e che qualsiasi trasferimento di dati personali da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri verso paesi terzi a fini di sicurezza deve basarsi su accordi internazionali aventi il rango di atti legislativi, e ciò al fine di offrire le necessarie garanzie ai cittadini dell'Unione, rispettare le garanzie procedurali e i diritti della difesa e ottemperare alla normativa sulla protezione dei dati a livello nazionale ed europeo;

3.   chiede alla Commissione, ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di fornirgli tutte le informazioni pertinenti e i documenti di base, in particolare le informazioni specifiche richieste nella predetta risoluzione sul regime di dati PNR dell'Unione;

4.   decide di rinviare la votazione sulla richiesta di approvazione degli accordi con gli Stati Uniti e l'Australia fintantoché non avrà esaminato le possibili modalità di utilizzo dei dati PNR che siano conformi al diritto dell'Unione e tengano conto delle preoccupazioni espresse dal Parlamento in precedenti risoluzioni sui dati PNR;

5.   ritiene che qualsiasi nuovo strumento legislativo debba essere preceduto da una valutazione d'impatto sulla privacy e da un test di proporzionalità che dimostri l'insufficienza degli strumenti giuridici esistenti; chiede in particolare un'analisi:

   dell'utilizzo dei dati API all'interno dell'Unione e da parte di paesi terzi come eventuale strumento meno invasivo di raccolta e impiego dei dati dei passeggeri,
   dei dati raccolti dagli Stati Uniti e dall'Australia nell'ambito dei loro rispettivi sistemi elettronici di autorizzazione di viaggio e
   dei dati PNR che possono essere disponibili da fonti non contemplate da accordi internazionali, quali i sistemi telematici di prenotazione al di fuori dell'Unione europea; invita la Commissione a consultare tutte le parti interessate, compresi i vettori aerei;

6.   ritiene che eventuali nuovi accordi debbano prevedere opportuni meccanismi di revisione indipendente e di vigilanza giuridica nonché di controllo democratico ;

7.   chiede un approccio coerente all'uso dei dati PNR ai fini delle attività di contrasto e della sicurezza, stabilendo un'unica serie di principi che fungano da base per gli accordi con paesi terzi e invita la Commissione a presentare, entro la metà di luglio 2010, un proposta di siffatto modello unico e un progetto di mandato per i negoziati con i paesi terzi;

8.   chiede alla Commissione di richiedere quanto prima che l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea fornisca un parere circostanziato sulla dimensione dei diritti fondamentali di qualsiasi nuovo accordo PNR;

9.   ritiene che tale modello debba soddisfare i seguenti requisiti minimi:

   a) i dati PNR possono essere utilizzati soltanto ai fini delle attività di contrasto e della sicurezza in caso di grave criminalità organizzata transnazionale o di terrorismo a livello transfrontaliero, sulla base delle definizioni giuridiche stabilite nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo(15) e nella decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo(16);
   b) l'impiego dei dati PNR ai fini delle attività di contrasto e della sicurezza deve essere conforme alle norme europee sulla protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la limitazione delle finalità, la proporzionalità, il meccanismo giuridico di ricorso, la limitazione della quantità di dati da raccogliere e della durata dei periodi di conservazione;
   c) in nessun caso i dati PNR possono essere utilizzati a scopo di estrazione dei dati o di «profiling» (studio dei profili); non può essere adottata nessuna decisione di divieto di volo o di indagare o perseguire un individuo sulla sola base di tali ricerche automatizzate o consultazione di banche di dati; l'uso dei dati deve essere limitato a reati o minacce specifici, caso per caso;
   d) in caso di trasferimento di dati PNR di cittadini UE verso paesi terzi, le condizioni di tale trasferimento sono stabilite in un trattato internazionale vincolante, che garantisca certezza del diritto e parità di trattamento ai cittadini e alle imprese dell'Unione;
   e) il trasferimento successivo di dati da parte del paese destinatario verso paesi terzi deve essere conforme alle norme UE sulla protezione dei dati, che andranno stabilite mediante un accertamento specifico dell'adeguatezza; ciò deve applicarsi altresì a qualsiasi eventuale trasferimento successivo di dati da parte del paese destinatario verso paesi terzi;
   f) i dati PNR possono essere concessi unicamente sulla base del metodo PUSH;
   g) i risultati saranno immediatamente condivisi con le autorità competenti dell'UE e degli Stati membri;

10.   sottolinea l'importanza della certezza del diritto per i cittadini e le compagnie aeree dell'Unione europea, nonché la necessità di norme armonizzate per queste ultime;

11.   chiede alla Commissione e alla Presidenza di garantire al Parlamento un pieno accesso ai documenti e alle direttive negoziali in tutte le fasi della procedura, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e di assicurare che anche i parlamenti nazionali possano accedervi su richiesta;

12.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al governo statunitense e alle due camere del Congresso, al governo australiano e alle due camere del Parlamento, nonché al governo canadese e alle due camere del Parlamento.

(1) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 381.
(2) GU C 81 E del 31.3.2004, pag. 105.
(3) GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 665.
(4) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 250.
(5) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 349.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0347.
(7) Testi approvati, P6_TA(2008)0512.
(8) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 464.
(9) GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 44.
(10) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.
(11) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007) (COM(2009)0702).
(12) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (COM(2009)0701).
(13) Testi approvati, P7_TA(2009)0090.
(14) Testi approvati, P7_TA(2009)0016.
(15) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
(16) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.


Divieto delle tecnologie di estrazione mineraria che prevedono l'uso del cianuro
PDF 116kWORD 39k
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul divieto generale di utilizzo delle tecnologie di estrazione mineraria con il cianuro nell'Unione europea
P7_TA(2010)0145RC-B7-0238/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il principio di precauzione come stabilito nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e nella Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro nel giugno 1992,

–   visti gli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque («direttiva quadro sulle acque»),

–   vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, che prevede l'utilizzo del cianuro nell'estrazione mineraria, stabilendone al contempo i livelli massimi consentiti,

–   vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio (Seveso II) sul controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, che afferma che «talune attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria [...] possono provocare gravissime conseguenze»,

–   vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale, in base alla quale gli Stati membri possono consentire agli operatori di non sostenere i costi derivati da danni ambientali se si dimostra che determinate condizioni sono state soddisfatte,

–   visto il programma dei diciotto mesi delle Presidenze spagnola, belga e ungherese e le relative priorità per quanto riguarda la politica in materia di acque e la biodiversità,

–   viste le misure adottate dalla Repubblica ceca concernenti il divieto generale delle tecnologie con il cianuro, attraverso la modifica della legge sul settore minerario n. 44/1988 nel 2000, nonché la modifica della legge sul settore minerario ungherese n. 48/1993 nel 2009, che introduce il divieto di utilizzare tecnologie di estrazione mineraria basate sul cianuro nel territorio ungherese, e visto il decreto tedesco approvato nel 2002 che proibisce l'estrazione mineraria per lisciviazione con cianuro,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che le Nazioni Unite hanno proclamato il 2010 Anno internazionale della biodiversità, invitando il mondo ad agire per salvaguardare la varietà delle forme di vita sulla terra,

B.   considerando che il cianuro è una sostanza chimica altamente tossica utilizzata nell'industria dell'estrazione dell'oro; che, ai sensi dell'allegato VIII della direttiva quadro sulle acque, è classificato tra i principali agenti inquinanti e può avere conseguenze disastrose e irreversibili sulla salute umana, sull'ambiente e quindi sulla biodiversità,

C.   considerando che, nella posizione comune sull'industria mineraria sostenibile, adottata alla 14a riunione dei ministri dell'ambiente dei paesi del Gruppo di Visegrad svoltasi il 25 maggio 2007 a Praga (Repubblica ceca), i ministri dell'ambiente di Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia hanno espresso la loro preoccupazione per le tecnologie pericolose utilizzate e previste nelle attività estrattive in diverse zone della regione, che comportano rischi ambientali considerevoli con possibili ripercussioni transfrontaliere,

D.   considerando che nel quadro della Convenzione di Sofia sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzo sostenibile del fiume Danubio, le parti hanno convenuto che, oltre ad essere una delle principali sostanze pericolose conformemente alla direttiva quadro sulle acque, il cianuro si qualifica come sostanza altamente pericolosa,

E.   considerando che negli ultimi venticinque anni si sono verificati a livello mondiale oltre trenta incidenti gravi con fuoriuscite di cianuro, il più serio dei quali risale a dieci anni fa, quando più di 100 000 metri cubi di acqua contaminata da cianuro sono fuoriusciti dal serbatoio di una miniera d'oro penetrando nel sistema fluviale Szamos-Tibisco-Danubio e causando il maggiore disastro ecologico dell'Europa centrale dell'epoca, e che non vi è alcuna reale garanzia che simili incidenti non si ripetano, soprattutto tenendo conto della sempre maggiore frequenza di condizioni atmosferiche estreme, tra cui forti e frequenti precipitazioni, come prospettato nella quarta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico,

F.   considerando che vari Stati membri dell'UE hanno ancora all'esame nuovi progetti per grandi miniere d'oro a cielo aperto che utilizzano tecnologie con il cianuro in aree densamente abitate, creando così ulteriori rischi per la salute umana e l'ambiente,

G.   considerando che, ai sensi della direttiva quadro sulle acque, gli Stati membri sono tenuti a raggiungere e a mantenere il «buono stato» delle risorse idriche, nonché a prevenirne l'inquinamento da parte di sostanze pericolose, e che tale buono stato può tuttavia dipendere anche dalla qualità delle acque di un bacino fluviale situato in paesi limitrofi che utilizzano tecnologie di estrazione mineraria con il cianuro,

H.   considerando che le conseguenze transfrontaliere degli incidenti causati dal cianuro, con particolare riguardo all'inquinamento di ampi bacini fluviali e delle falde acquifere, evidenziano la necessità di un'azione dell'Unione europea dinanzi alla grave minaccia ambientale costituita dall'estrazione mineraria con il cianuro,

I.   considerando che mancano ancora norme prudenziali e adeguate garanzie finanziarie e che l'applicazione della normativa vigente in materia di estrazione mineraria con il cianuro dipende anche dalle capacità del potere esecutivo di ciascuno Stato membro, per cui è solo questione di tempo prima che si verifichi un incidente dovuto a negligenza umana,

J.   considerando che la direttiva sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive non è stata pienamente applicata in alcuni Stati membri,

K.   considerando che l'estrazione mineraria con il cianuro offre pochi posti di lavoro e soltanto per un periodo di 8-16 anni, rischiando al contempo di provocare enormi danni ecologici transfrontalieri i cui costi, generalmente, non sono sostenuti dagli operatori responsabili, i quali tendono a scomparire o dichiarare fallimento, bensì dallo Stato, ovvero dai contribuenti,

L.   considerando che gli operatori non dispongono di un'assicurazione a lungo termine che coprirebbe i costi in caso di incidente o cattivo funzionamento che possa verificarsi in futuro,

M.   considerando che occorre estrarre una tonnellata di minerali poveri per produrre due grammi d'oro, lasciando enormi quantità di rifiuti estrattivi nei siti, mentre il 25-50% dell'oro resta infine nei rifiuti; che, inoltre, i grandi progetti di estrazione mineraria con il cianuro utilizzano parecchi milioni di chilogrammi di cianuro di sodio all'anno, il cui trasporto e immagazzinamento possono avere conseguenze catastrofiche in caso di guasto,

N.   considerando che esistono effettivamente alternative all'estrazione mineraria con il cianuro, che potrebbero sostituire le tecnologie basate su tale sostanza,

O.   considerando le vive proteste pubbliche organizzate contro gli attuali progetti di estrazione mineraria con il cianuro in tutta Europa, che vedono coinvolti non soltanto singoli cittadini, comunità locali e ONG, ma anche organizzazioni statali, governi e politici,

1.   ritiene che la conformità con gli obiettivi dell'UE ai sensi della direttiva quadro sulle acque, ossia conseguire un buono stato chimico delle risorse idriche e proteggerle e tutelare la biodiversità, possa essere conseguita soltanto vietando la tecnologia di estrazione mineraria con il cianuro;

2.   invita la Commissione a proporre un divieto assoluto di utilizzo delle tecnologie di estrazione mineraria con il cianuro nell'Unione europea prima della fine del 2011, poiché si tratta dell'unico modo sicuro per proteggere le nostre risorse idriche e i nostri ecosistemi contro l'inquinamento da cianuro causato dalle attività minerarie, e la invita a procedere al contempo a una valutazione d'impatto ordinaria;

3.   prende atto delle iniziative pertinenti in seno al sistema dell'Unione europea e delle Nazioni Unite e incoraggia vivamente lo sviluppo e l'applicazione di alternative più sicure nell'estrazione mineraria, in particolare quelle che non prevedono l'utilizzo di cianuro;

4.   invita la Commissione e gli Stati membri a non sostenere, direttamente o indirettamente, alcun progetto di estrazione mineraria che comporti l'impiego di tecnologie basate sul cianuro nell'Unione europea, fino all'entrata in vigore del divieto generale, e a non sostenere progetti simili in paesi terzi;

5.   invita la Commissione a incoraggiare la riconversione industriale della aree in cui è stata vietata l'estrazione mineraria con il cianuro, attraverso un adeguato sostegno finanziario alle industrie verdi alternative, alle energie rinnovabili e al turismo;

6.   invita la Commissione a proporre una modifica della legislazione vigente sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che esiga che gli operatori siano tenuti a disporre di un'assicurazione per coprire il risarcimento dei danni e tutti i costi di risanamento per ripristinare lo stato ecologico e chimico originale di un sito in caso di incidente o cattivo funzionamento;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


Lotta contro il cancro al seno nell'Unione europea
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Dichiarazione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla lotta contro il cancro al seno nell'Unione europea
P7_TA(2010)0146P7_DCL(2009)0071

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.   considerando che ogni anno a 331 392 donne nell'Unione europea viene diagnosticato un tumore al seno,

B.   considerando che il cancro al seno è la principale causa di morte nelle donne in età compresa tra i 35 ai 59 anni, e che ogni anno 89 674 donne muoiono di cancro al seno nell'Unione europea,

C.   considerando che lo screening mammografico può ridurre anche del 35% la mortalità per cancro al seno nelle donne tra i 50 e i 69 anni,

1.   invita gli Stati membri ad introdurre lo screening mammografico nazionale, in conformità degli orientamenti dell'Unione europea;

2.   chiede alla Commissione una relazione biennale sullo stato di attuazione dello screening mammografico in tutti i paesi dell'UE;

3.   invita la Commissione a sostenere gli studi che verificano se lo screening è utile per le donne oltre i 69 anni e di meno di 50;

4.   invita gli Stati membri a dotarsi di unità mammarie multidisciplinari specializzate in conformità degli orientamenti dell'Unione europea entro il 2016, e la Commissione a fornire una relazione periodica sui progressi compiuti;

5.   invita la Commissione a presentare statistiche aggiornate e affidabili sul cancro al seno e a sostenere la creazione di registri nazionali del cancro;

6.   invita la Commissione ad elaborare un protocollo di certificazione delle unità mammarie specializzate in conformità degli orientamenti dell'UE entro il 2011 e a fornire il relativo finanziamento adeguato;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari(1), ai parlamenti degli Stati membri.

(1) L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato I del processo verbale del 5 maggio 2010 (P7_PV(2010)05-05(ANN1)).

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