Indice 
Testi approvati
Mercoledì 14 dicembre 2011 - Strasburgo
Strumento di assistenza preadesione ***I
 Succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana ***I
 Uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico ***I
 Accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Marocco ***
 Composizione numerica delle commissioni permanenti
 Composizione numerica delle delegazioni
 Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea: Coeuré
 Futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
 Impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa
 Vertice UE-Russia
 Politica europea di vicinato
 Politica antiterrorismo dell'UE

Strumento di assistenza preadesione ***I
PDF 188kWORD 32k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (COM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD))
P7_TA(2011)0566A7-0397/2011

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0446),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0208/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 55 e 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0397/2011),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

P7_TC1-COD(2011)0193


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 153/2012).


Succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana ***I
PDF 189kWORD 35k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))
P7_TA(2011)0567A7-0224/2011

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0490),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0278/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 novembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0224/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre mese 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

P7_TC1-COD(2010)0254


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/12/UE).

(1) GU C 84 del 17.3.2011, pag. 45.


Uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico ***I
PDF 189kWORD 35k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))
P7_TA(2011)0568A7-0246/2011

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0597),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0356/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale del 15 marzo 2011(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 novembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0246/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori

P7_TC1-COD(2010)0298


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 259/2012).

(1) GU C 132 del 3.5.2011, pag. 71.


Accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Marocco ***
PDF 187kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (11226/2011 – C7-0201/2011 – 2011/0139(NLE))
P7_TA(2011)0569A7-0394/2011

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (11226/2011),

–  visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (11225/2011),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0201/2011),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri e della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A7-0394/2011),

1.  rifiuta di dare la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di informare il Consiglio che il protocollo non può essere concluso;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.


Composizione numerica delle commissioni permanenti
PDF 102kWORD 32k
Decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla composizione numerica delle commissioni permanenti (2011/2838(RSO))
P7_TA(2011)0570B7-0619/2011

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

–  vista la sua decisione del 15 luglio 2009 sulla composizione numerica delle commissioni permanenti(1),

–  visto l'articolo 183 del suo regolamento,

A.  considerando che è necessario garantire la continuità dei suoi lavori;

B.  considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del protocollo che modifica il protocollo n. 36 del trattato di Lisbona sulle disposizioni transitorie, i nuovi membri hanno il diritto di sedere con pieni diritti nel Parlamento europeo e nei suoi organi;

1.  decide di modificare come segue il numero dei membri delle commissioni parlamentari:

  

Commissione per gli affari esteri: 76 membri

  

Commissione per lo sviluppo: 30 membri

  

Commissione per il commercio internazionale: 29 membri

  

Commissione per i bilanci: 44 membri

  

Commissione per il controllo dei bilanci: 30 membri

  

Commissione per i problemi economici e monetari: 48 membri

  

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali: 51 membri

  

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: 68 membri

  

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia: 60 membri

  

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori: 41 membri

  

Commissione per i trasporti e il turismo: 46 membri

  

Commissione per lo sviluppo regionale: 50 membri

  

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: 44 membri

  

Commissione per la pesca: 24 membri

  

Commissione per la cultura e l'istruzione: 32 membri

  

Commissione giuridica: 25 membri

  

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: 60 membri

  

Commissione per gli affari costituzionali: 25 membri

  

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere: 35 membri

  

Commissione per le petizioni: 35 membri

  

e di modificare come segue il numero dei membri delle sottocommissioni parlamentari:

  

Sottocommissione per i diritti dell'uomo: 31 membri

  

Sottocommissione per la sicurezza e la difesa: 31 membri

   2. decide, con riferimento alla decisione della Conferenza dei presidenti del 9 luglio 2009 sulla composizione degli uffici di presidenza delle commissioni, che questi ultimi possono consistere di un massimo di quattro vicepresidenti;
   3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 34.


Composizione numerica delle delegazioni
PDF 168kWORD 30k
Decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla composizione numerica delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni parlamentari di cooperazione e alle assemblee parlamentari multilaterali (2011/2839(RSO))
P7_TA(2011)0571B7-0620/2011

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

–  vista la sua decisione del 14 settembre 2009 sulla composizione numerica delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni parlamentari di cooperazione e alle assemblee parlamentari multilaterali(1),

–  visto l'articolo 198 del suo regolamento,

A.  considerando che è necessario garantire la continuità dei suoi lavori;

B.  considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del protocollo che modifica il protocollo n. 36 del trattato di Lisbona sulle disposizioni transitorie, i nuovi membri hanno il diritto di sedere con pieni diritti nel Parlamento europeo e nei suoi organi;

1.  decide di modificare come segue il numero dei membri delle delegazioni interparlamentari:

  

Delegazione per le relazioni con la penisola arabica (18 membri)

  

Delegazione per le relazioni con l'India (28 membri)

  

Delegazione per le relazioni con la penisola coreana (17 membri)

  

Delegazione per le relazioni con il Sudafrica (17 membri)

   2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 36.


Nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea: Coeuré
PDF 185kWORD 30k
Decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (17227/2011 – C7-0459/2011 – 2011/0819(NLE))
P7_TA(2011)0572A7-0443/2011

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la raccomandazione del Consiglio in data 1° dicembre 2011 (17227/2011),

–  visto l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C7-0459/2011),

–  visto l'articolo 109 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0443/2011),

A.  considerando che, con lettera del 1° dicembre 2011, il Consiglio europeo ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Benoît Coeuré alla funzione di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea con un mandato di otto anni;

B.  considerando che la commissione per gli affari economici e monetari ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'imperativo di indipendenza totale della Banca centrale europea quale risultante dall'articolo 130 del TFUE, e che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dal candidato un curriculum vitae nonché le sue risposte al questionario scritto che gli era stato trasmesso;

C.  considerando che la commissione per gli affari economici e monetari ha poi proceduto, il 12 dicembre 2011, a un'audizione del candidato della durata di un'ora e mezza, nel corso della quale egli ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

1.  esprime parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Benoît Coeuré membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.


Futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
PDF 197kWORD 34k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sul futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (2011/2949(RSP))
P7_TA(2011)0573RC-B7-0692/2011

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006(1)),

–  visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (11225/2011),

–  vista la procedura di approvazione a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0201/2011),

–  visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci allegata alla raccomandazioni della commissione sulla pesca (A7-0394/2011),

–  vista la motivazione inclusa nella raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0394/2011) che evidenzia le lacune dell'attuale protocollo annuale,

–  visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, secondo la valutazione ex post esterna disposta dalla Commissione, il rapporto costi-benefici dell'attuale protocollo è palesemente insoddisfacente in virtù del limitato tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca negoziate, del sovrasfruttamento della pesca e delle questioni ecologiche e sociali lasciate in sospeso;

B.  considerando che qualunque protocollo futuro negoziato dalla Commissione dovrà ovviare ai gravi problemi relativi al protocollo precedente e a quello attuale;

C.  considerando che gli accordi di partenariato nel settore della pesca dovrebbero mirare a conseguire obiettivi economici e sociali, basati su una stretta collaborazione scientifica e tecnica, per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

1.  invita la Commissione a proseguire i negoziati per un nuovo protocollo in modo da scongiurare il rischio di un'applicazione provvisoria in attesa dell'approvazione del Parlamento;

2.  chiede alla Commissione di garantire in ogni caso la sostenibilità economica, ecologica e sociale del futuro protocollo, che dovrà altresì risultare vantaggioso per entrambe le parti;

3.  sollecita la Commissione ad assicurare il rispetto, in tutti i protocolli futuri, del principio secondo cui le imbarcazioni dell'UE hanno accesso unicamente agli stock eccedenti; sottolinea, in particolare, che è necessario effettuare una valutazione rigorosa di tutti gli stock;

4.  invita la Commissione a garantire che, nell'ambito del futuro protocollo, le possibilità di pesca siano adeguate sulla base dei pareri scientifici e delle valutazioni degli stock nonché delle esigenze del settore ittico; insiste inoltre sulla necessità che le decisioni relative alle misure tecniche e alle possibilità di pesca siano prese sulla base di pareri scientifici di concerto con i pescatori;

5.  chiede alla Commissione di garantire che qualunque protocollo futuro contribuisca allo sviluppo del sistema di gestione della pesca marocchino, anche in riferimento al controllo e alla sorveglianza, alla ricerca scientifica, allo sviluppo di flotte locali, alla formazione, ecc.;

6.  invita la Commissione a garantire un impiego più efficiente del sostegno settoriale e insiste per una maggiore efficacia dell'azione di monitoraggio; reputa necessario che l'accordo di partenariato nel settore della pesca preveda meccanismi di sorveglianza efficaci onde garantire che i fondi destinati allo sviluppo, e in particolare al miglioramento delle infrastrutture nel settore della pesca, siano utilizzati correttamente;

7.  invita la Commissione ad adottare tutti i provvedimenti del caso per ottenere le necessarie informazioni sull'attuazione del protocollo e quindi dare la massima trasparenza possibile alla procedura legislativa;

8.  richiama la Commissione ad introdurre nell'accordo di partenariato nel settore della pesca, la clausola sul rispetto dei diritti umani, come previsto nella sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(2).

9.  chiede alla Commissione di garantire che il futuro protocollo rispetti appieno il diritto internazionale e sia vantaggioso per tutte le fasce della popolazione locale interessate;

10.  invita la Commissione a presentare al Parlamento una dettagliata relazione scritta che sottolinei in quale misura si è tenuto conto delle istanze del Parlamento nella stesura del futuro protocollo:

11.  invita inoltre la Commissione a rispettare l'accordo quadro interistituzionale e il ruolo del Parlamento, in conformità con le disposizioni del trattato di Lisbona;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, agli Stati membri e al governo del Marocco.

(1) GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0434.


Impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa
PDF 165kWORD 87k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sull'impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa negli Stati membri dell'UE (2011/2177(INI))
P7_TA(2011)0574A7-0428/2011

Il Parlamento europeo,

–  visti il titolo V del trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 42, 45 e 46, nonché il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il relativo protocollo n. 10,

–  viste la Strategia europea per la sicurezza, dal titolo «Un'Europa sicura in un mondo migliore», adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, e la relazione sulla sua attuazione dal titolo «Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», elaborata sotto la responsabilità dell'alto rappresentante dell'Unione europea e approvata dal Consiglio europeo l'11 e 12 dicembre 2008,

–  visti gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo del dicembre 2008 al fine di migliorare le capacità militari europee,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 1° dicembre 2011, del 23 Maggio 2011, del 31 gennaio 2011 e del 9 dicembre 2010, sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) rispettivamente sulla messa in comune e la condivisione delle capacità militari, sulla PSDC e sullo sviluppo delle capacità militari,

–  vista la decisione 2011/411/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga l'azione comune 2004/551/PESC(1),

–  vista la relazione dell'alto rappresentante sulla PSDC, presentata al Consiglio «Affari esteri» del 18 luglio 2011,

–  vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa(2),

–  vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE(3),

–  viste le sue risoluzioni dell'11 maggio 2011, sullo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona(4), del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di capacità civili-militari(5), e del 10 marzo 2010, sull'attuazione della strategia europea per la sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune(6), nonché le precedenti risoluzioni sulla PSDC,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0428/2011),

Osservazioni generali

1.  rileva, con preoccupazione, che la tendenza a tagliare i bilanci della difesa nella maggior parte degli Stati membri ha raggiunto il culmine nel corso degli ultimi anni sulla scia della crisi finanziaria, economica e del debito, e il potenziale impatto negativo di tali misure sulle loro capacità militari e, pertanto, sulla capacità dell'Unione europea di assumersi efficacemente le proprie responsabilità in materia di mantenimento della pace, prevenzione dei conflitti e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, qualora gli Stati membri non riescano a compensare tali perdite con un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento a livello europeo; sottolinea, a tal proposito, che la difesa è un bene pubblico che incide sulla sicurezza di tutti i cittadini europei e che tutti gli Stati membri devono contribuire in uno spirito di collaborazione, condivisione degli oneri e convenienza economica;

2.  ammonisce che i tagli di bilancio non coordinati potrebbero tradursi nella totale scomparsa di talune capacità militari europee; accoglie con favore e sostiene, pertanto, l'invito rivolto dal Consiglio agli Stati membri a scambiarsi informazioni, ove opportuno, e a migliorare la trasparenza degli attuali e futuri tagli alle spese per la difesa, e invita a effettuare una valutazione d'impatto di questi tagli di bilancio in termini di sviluppo delle capacità a sostegno della PSDC; ricorda che l'intervento in Libia ha chiaramente dimostrato che neppure una coalizione di Paesi europei è in grado di condurre un'operazione del genere senza l'appoggio degli Stati Uniti;

3.  constata il perdurare della dipendenza sproporzionata dagli Stati Uniti in materia di difesa, considerato che la quota statunitense nelle spese per la difesa dell'Alleanza atlantica è salita al 75%, ravvisando pertanto la necessità che gli alleati europei assumano una parte maggiore dell'onere della difesa; rileva con preoccupazione che i recenti tagli di bilancio vanno ad aggiungersi alla tendenza, in atto negli Stati membri da oltre un decennio, a ridurre gli investimenti e il livello di spesa nei settori della sicurezza e della difesa;

4.  esorta tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in un contesto sempre più complesso e imprevedibile, a cooperare maggiormente e a coordinare le azioni volte a contrastare le minacce comuni individuate nella Strategia europea per la sicurezza, assumendosi pienamente la propria parte di responsabilità per la pace e la sicurezza in Europa, nei Paesi vicini e nel resto del mondo; rammenta agli Stati membri – pur riconoscendo che non tutte le minacce sono di natura militare e che l'Unione europea dispone di una vasta gamma di strumenti per la prevenzione e la gestione delle crisi – il loro ripetuto impegno, figurante anche nel trattato e nelle conclusioni del Consiglio europeo, a migliorare le loro capacità militari e li invita ad adoperarsi affinché tali impegni siano onorati;

5.  ribadisce la propria posizione secondo cui il rafforzamento della capacità di difesa europea migliorerà l'autonomia strategica dell'Unione, dando un importante contributo alla sicurezza collettiva nel contesto della NATO e di altri partenariati; sottolinea le possibilità offerte dalle disposizioni del trattato di Lisbona a tale riguardo ed esorta gli Stati membri a porre in essere una cooperazione strutturata permanente, a definire le condizioni per l'applicazione delle clausole di solidarietà e di mutua difesa e a sfruttare appieno l'Agenzia europea per la difesa;

6.  sottolinea, senza omettere di considerare i diversi livelli di ambizione, che gli Stati membri, collettivamente, spendono circa 200 miliardi di EUR all'anno per la difesa, un importo pari soltanto a circa un terzo del bilancio della difesa degli Stati Uniti ma che rappresenta comunque una cifra notevole indicativa dei costi di una «non Europa» nel settore della difesa;

7.  deplora il modo in cui viene spesa la maggior parte di tali fondi, sulla base di decisioni di pianificazione della difesa nazionale senza alcun coordinamento, il che comporta non solo persistenti divari di capacità ma anche dispendiose sovraccapacità e duplicazioni, nonché una frammentazione del settore e sui mercati, con il risultato che l'Unione europea non dispone né della visibilità, né delle risorse, né dell'influenza che dovrebbero garantirle una spesa di 200 miliardi di EUR;

8.  ritiene che la crisi economica e finanziaria possa costituire un'opportunità per l'integrazione delle politiche di difesa dell'Unione europea, in quanto può fornire lo slancio per elaborare e attuare finalmente le riforme ambiziose da tempo in fase di gestazione;

9.  esorta gli Stati membri, tenuto conto di quanto suesposto, ad accettare che una maggiore cooperazione costituisce la migliore via percorribile e che, in particolare attraverso (A) un miglior coordinamento nella pianificazione della difesa, che prevede l'armonizzazione delle esigenze e misure militari per potenziare l'interoperabilità, (B) la messa in comune e la condivisione di determinate capacità e strutture di supporto, (C) una cooperazione rafforzata nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, (D) l'agevolazione della collaborazione e del consolidamento industriali e (E) l'ottimizzazione degli appalti e la rimozione degli ostacoli presenti sul mercato, gli Stati membri possono sviluppare le capacità in modo più economicamente conveniente e senza pregiudicare la loro sovranità;

10.  sottolinea che l'Unione europea ha a sua disposizione strumenti e meccanismi in grado di aiutare gli Stati membri a conseguire tali obiettivi, come indicato in appresso, anche attraverso l'individuazione di settori in cui è possibile ottenere maggiori finanziamenti a livello europeo (F);

11.  riconosce che, nonostante quanto sostenuto in precedenza, il mantenimento di una base industriale e tecnologica adeguata e la garanzia di sicurezza nell'approvvigionamento sono elementi fondamentali nella difesa nazionale, che non devono dipendere unicamente da obiettivi economici;

12.  ritiene che tutti gli sforzi in materia di difesa intrapresi dall'Unione europea in reazione alla crisi finanziaria dovrebbero essere convogliati verso l'Agenzia europea per la difesa (AED), che è potenzialmente in grado di esercitare un'ampia gamma di attività di controllo e pianificazione delle politiche, ma che non può farlo nel suo attuale assetto; chiede un aggiornamento dell'assetto dell'AED, considerato che un aumento della sua dotazione di bilancio, del personale, degli ambiti di competenza e dei poteri complessivi risulterebbe economicamente vantaggioso a lungo termine, consentendo all'Agenzia di lavorare meglio all'ottimizzazione del settore europeo della difesa, con l'incarico specifico di evitare costose duplicazioni e politiche di difesa finanziariamente insostenibili;

(A)Miglior coordinamento nella pianificazione della difesa

13.  rinnova il proprio invito agli Stati membri affinché procedano a un riesame sistematico della sicurezza e della difesa in base a criteri comuni e con un calendario armonizzato; propone di trasformarlo eventualmente in un esercizio regolare, collegato alle procedure di bilancio, una sorta di «semestre europeo» delle operazioni di riesame della sicurezza e della difesa;

14.  sottolinea che l'obiettivo di tali operazioni coordinate di revisione sarebbe quello di porre fine alla cultura dell'isolamento nella pianificazione della difesa nazionale e di istituire una piattaforma di discussione strutturata, che permetta agli Stati membri di considerare il quadro più ampio, vale a dire la prospettiva europea, prima di prendere decisioni strategiche fondamentali sulle loro capacità di difesa; sottolinea che l'iniziativa dovrebbe integrare, per gli Stati membri interessati, il loro coordinamento nell'ambito del processo di pianificazione della difesa della NATO;

15.  ribadisce la necessità di un Libro bianco dell'Unione europea in materia di sicurezza e di difesa, inteso a sviluppare e attuare Strategia europea per la sicurezza, definire con maggiore chiarezza gli obiettivi, gli interessi e le esigenze dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa in relazione ai mezzi e alle risorse disponibili, tenendo conto nel contempo anche degli aspetti non tradizionali della sicurezza; sottolinea che tale Libro bianco dovrebbe essere redatto e regolarmente aggiornato sulla base delle operazioni nazionali di revisione, fornendo al contempo un punto di riferimento in materia, collegando la pianificazione della difesa nazionale con una prospettiva di sicurezza e una valutazione delle minacce comuni; rileva che tale Libro bianco, definendo una visione comune delle sfide e delle soluzioni, rafforzerà la fiducia e fornirà un orientamento strategico mirato sulla forma che dovrebbero assumere le forze dell'Unione;

16.  ricorda che il trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa (AED) nel sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare le capacità militari della politica di sicurezza e di difesa comune; suggerisce pertanto che gli Stati membri chiedano all'Agenzia di esaminare le modalità con le quali migliorare il coordinamento della pianificazione della difesa in Europa; rammenta, inoltre, che il trattato conferisce all'AED il compito di valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità e di promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative, e chiede una migliore attuazione di tali compiti; raccomanda che, come primo passo del predetto «semestre europeo», gli Stati membri possano presentare i propri progetti di operazioni di revisione della sicurezza nazionale e della difesa all'AED perché questa possa fornire una consulenza, valutarli segnatamente alla luce delle priorità in materia di capacità stabilite dal comitato direttivo dell'AED nel Piano di sviluppo delle capacità, come pure dei piani degli altri Stati membri e del processo di pianificazione della difesa della NATO; ritiene che, nel brevissimo termine, l'AED debba svolgere altresì un ruolo importante nella definizione di una politica europea in materia di capacità e armamenti;

17.  ritiene che, come passo successivo, gli Stati membri dovrebbero intraprendere un processo di consultazioni reciproche al fine di armonizzare le proprie esigenze militari e di esaminare tutte le opzioni per migliorare il rapporto costo-efficacia mediante accordi a livello di UE, regionali, bilaterali o altro;

18.  esorta inoltre gli Stati membri ad affrontare, all'interno di tale processo, gli esistenti eccessi di capacità, in particolare per quanto riguarda le apparecchiature e il personale di priorità inferiore nelle operazioni;

(B)Messa in comune e condivisione delle capacità

19.  è fermamente convinto che la messa in comune e la condivisione delle capacità non sia più un'opzione, ma una necessità; sostiene gli Stati membri nei loro sforzi volti ad individuare i progetti più promettenti, come parte del processo avviato in occasione della riunione ministeriale del settembre 2010 a Gand e in linea con l'iniziativa tedesco-svedese del novembre 2010, riconoscendo nel contempo che la messa in comune e la condivisione non possono sostituire l'effettiva creazione di capacità, ma possono favorirla e migliorarla; prende atto della prima serie di progetti agevolati dell'AED e approvati dal Consiglio il 1° dicembre 2011, e chiede agli Stati membri e all'AED di presentare dettagliatamente i progressi compiuti in vista di risultati concreti e di definire ulteriori opportunità entro e non oltre la primavera 2012; esorta gli Stati membri, in particolare il Triangolo di Weimar, ma anche la formazione di Weimar Plus, a garantire la riuscita delle azioni di messa in comune e condivisione, agendo in qualità di forza politica trainante;

20.  sottolinea che, soprattutto in settori quali il trasporto strategico e tattico, il supporto logistico, la manutenzione, le capacità spaziali, la difesa dagli attacchi informatici, l'assistenza medica, l'istruzione e la formazione, così come talune capacità di nicchia, gli Stati membri possono trarre grandi benefici dalla messa in comune o dalla condivisione di alcune funzioni e attività senza creare dipendenze significative che ne limiterebbero la sovranità decisionale; incoraggia vigorosamente le iniziative volte ad affrontare i divari di capacità in settori quali, gli elicotteri da trasporto, il rifornimento di carburante in volo, la sorveglianza marittima, i veicoli non pilotati, gli APR, la protezione contro i rischi chimici, biologici, radioattivi e nucleari, il contrasto agli ordigni esplosivi improvvisati (OEI), le comunicazioni satellitari, sistemi di comando e controllo, i sensori e le piattaforme di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), tra cui le alternative ai sistemi satellitari, quali gli APR di tipo HALE (High Altitude Long Endurance) nonché le tecnologie ecologiche necessarie per raggiungere un grado elevato di autonomia operativa e di efficacia dei costi;

21.  sottolinea che la messa in comune delle risorse deve andare di pari passo con una crescente specializzazione, in base alla quale gli Stati membri che rinunciano a determinate capacità possono essere certi che saranno messe a disposizione da altri; riconosce che, a tal fine, sarà necessario un serio impegno politico da parte dei governi nazionali;

22.  invita gli Stati membri a fare un uso creativo dei vari modelli di messa in comune e condivisione che è possibile individuare, come (1) la messa in comune attraverso la proprietà congiunta, (2) la messa in comune dei beni di proprietà nazionale, (3) la messa in comune dell'acquisizione di beni, o (4) la condivisione dei ruoli e dei compiti, nonché delle loro combinazioni a seconda dei casi, e chiede progressi rapidi soprattutto nei settori di cui sopra;

23.  in primo luogo, per quanto riguarda la «proprietà congiunta», invita gli Stati membri ad esaminare la possibilità che talune attrezzature vengano acquistate congiuntamente da consorzi di Paesi o dalla stessa Unione europea, ispirandosi da iniziative come la capacità di trasporto aereo strategico della NATO, i programmi AWACS della NATO o Galileo dell'Unione europea, oppure a cercare possibilità di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'UE di attrezzature acquistate da consorzi di Stati membri; sottolinea il potenziale della proprietà congiunta per le attrezzature più costose, nonché per le capacità spaziali, gli APR o i velivoli da trasporto strategico;

24.  in secondo luogo, per quanto riguarda la «messa in comune dei beni di proprietà nazionale», considera l'iniziativa sul Comando europeo del trasporto aereo (EATC), avviata da quattro Stati membri, come un esempio particolarmente utile, in cui viene ottimizzato l'uso delle capacità esistenti attraverso il trasferimento di alcune competenze ad una struttura comune, pur mantenendo la piena proprietà nazionale dei beni; ritiene che tale modello di capacità messe in comune, ma separabili, sia idonea anche ad altri settori di supporto operativo, come gli elicotteri da trasporto, gli aerei da pattugliamento marittimo e le attività di trasporto strategico marittimo militare; ritiene che ogni delega di competenze ad una struttura integrata debba essere flessibile e non imporre a tutti i partecipanti di delegare lo stesso pacchetto di competenze, per evitare il rischio di assestarsi sul minimo comune denominatore; ritiene opportuno, tuttavia, che gli Stati membri forniscano le capacità nazionali in tutta la gamma dei compiti dell'EATC;

25.  mette in evidenza, in terzo luogo, per quanto riguarda la «messa in comune dell'acquisizione di beni», come nel programma A400M, i potenziali benefici che deriverebbero dall'acquisizione congiunta dei beni in termini di economie di scala, costruzione di una valida base industriale, interoperabilità e successive possibilità di messa in comune e condivisione in materia di assistenza in servizio, manutenzione e formazione; deplora il fatto che questi benefici siano spesso persi a causa delle differenze nei requisiti e negli accordi relativi alla suddivisione del lavoro, come nel caso del programma Eurofighter; sottolinea, al fine di realizzare pienamente il potenziale di risparmio, l'importanza di mantenere una configurazione comune di attrezzature congiuntamente acquisite nel loro intero ciclo di vita al fine di facilitare un'assistenza comune in servizio; invita gli Stati membri a prendere in considerazione anche la messa in comune di servizi esternalizzati;

26.  in quarto luogo, per quanto riguarda «la condivisione dei ruoli e dei compiti», ritiene che esempi positivi siano rappresentati da iniziative quali la cooperazione franco-belga nel campo della formazione per piloti di aerei da caccia, l'accordo franco-britannico sulla condivisione dei vettori aerei, l'iniziativa franco-tedesca in materia di formazione per piloti da elicottero o la cooperazione marina belgo-olandese, nell'ambito della quale una serie di strutture nazionali di supporto viene condivisa tra i partner; evidenzia, soprattutto, le opportunità nel campo dell'istruzione, della formazione e delle esercitazioni, segnatamente nella condivisione delle accademie militari, dei meccanismi di test e di valutazione e nelle strutture per l'addestramento dei piloti; nel caso di alcune capacità di nicchia, considera la condivisione dei ruoli e dei compiti l'unica via percorribile affinché gran parte degli Stati membri possano garantire l'accesso ad alcune capacità rare, come le unità CBRN o gli aeromobili ospedale;

27.  ricorda il ruolo importante svolto dall'AED, come definito dal trattato, nel proporre progetti multilaterali, coordinare i programmi degli Stati membri e gestire i programmi di cooperazione R&T; sottolinea i progetti a conduzione AED che sono già operativi, come il Programma di formazione per piloti di elicottero e il laboratorio di medicina legale mobile per contrastare gli OEI e la sua applicazione in Afghanistan, e chiede ulteriori progressi su altre iniziative, come la Flotta europea di trasporto aereo (EATF); esorta gli Stati membri ad utilizzare il potenziale offerto dall'Agenzia in termini di supporto amministrativo e legale e ad affidarle la gestione delle loro iniziative di cooperazione e sottolinea che l'AED ha bisogno di ricevere i mezzi necessari per far fronte a un aumento delle sue responsabilità;

28.  riconosce che le iniziative bilaterali e regionali, come gli accordi di difesa del 2010 tra il Regno Unito e la Francia, la Cooperazione nordica per la difesa e la Cooperazione baltica per la difesa, rappresentano importanti misure tese a razionalizzare l'uso delle risorse e colmare i divari di capacità a breve termine; prende atto delle proposte per cooperazioni analoghe in altre regioni, come ad esempio tra i Paesi del gruppo di Visegrád; ritiene, tuttavia, che permangano significativi divari strutturali che devono essere affrontati in modo coordinato a livello di Unione e che, pertanto, a un certo punto tali accordi bilaterali o regionali debbano essere integrati nella più ampia prospettiva europea, provvedendo affinché garantiscano allo sviluppo della PSDC e che non lo contrastino in nessun caso; ritiene, in tale contesto, che all'AED debba essere conferito un ruolo nel garantire la coerenza globale degli sforzi profusi nel quadro della PSDC e incoraggia ulteriori riflessioni sul modo in cui le disposizioni del trattato in materia di cooperazione strutturata permanente potrebbero essere utilizzate per fornire un quadro di coordinamento generale;

29.  ritiene che un Quartier generale civile-militare operativo dell'Unione europea, più volte richiesto, non solo migliorerebbe notevolmente la capacità dell'Unione di sostenere la pace e la sicurezza internazionale, ma nel lungo periodo darebbe origine a un risparmio per i bilanci nazionali nella logica della messa in comune e della condivisione; sottolinea la necessità di un indirizzo politico da parte del vicepresidente/alto rappresentante che invita a proseguire le attività sulla base della «iniziativa di Weimar» e a proseguire l'esame delle opzioni giuridiche per l'istituzione, quanto prima, di una capacità autonoma di pianificazione operativa e condotta, articolata in due distinte catene di comando (civile e militare), conformemente al modello presentato al Consiglio nel luglio 2011;

30.  giudica favorevolmente l'iniziativa «Smart Defence» in seno alla NATO e ribadisce l'importanza di un coordinamento continuo e di una prevenzione della conflittualità tra l'UE e la NATO a tutti i livelli, al fine di evitare inutili duplicazioni; sottolinea che l'intensificazione della cooperazione pratica UE-NATO, soprattutto per quanto riguarda le risposte alle sfide poste dalla crisi finanziaria, rappresenta un imperativo; invita in particolare l'AED e il Comando alleato della NATO per la trasformazione a collaborare strettamente per garantire che i progetti di messa in comune e condivisione di entrambe le organizzazioni siano complementari e attuati sempre nel quadro previsto con il massimo valore aggiunto;

31.  prende atto del potenziale di messa in comune delle risorse nel campo della difesa dagli attacchi informatici, data l'integrazione dei sistemi informatici europei, e la necessità di un maggior coordinamento a livello di Unione in tale ambito;

(C)Sostegno alla ricerca e allo sviluppo tecnologico in materia di difesa

32.  rammenta l'importanza della ricerca e dell'innovazione nel settore della sicurezza e della difesa quale fondamento della competitività e della resilienza dell'industria europea della difesa, nonché della loro importanza per il conseguimento dell'obiettivo della crescita sostenibile nell'ambito della strategia Europa 2020; sottolinea che gli attuali sforzi in materia di ricerca e tecnologia (R&T) saranno determinanti per padroneggiare i futuri progressi tecnologici; deplora il fatto che solo l'1% circa della spesa complessiva destinata alla difesa dagli Stati membri dell'Unione europea sia utilizzato per la R&T, mentre oltre il 50% continua ad essere speso in personale e in particolare che per la maggior parte degli Stati membri la percentuale sia ben al di sotto dell'1%; esorta gli Stati membri ad escludere, a titolo prioritario, la R&T dai loro tagli alla spesa;

33.  deplora il fatto che il potenziale delle economie di scala derivante da progetti di collaborazione rimanga in gran parte inutilizzato, con circa l'85% della spesa R&T ancora utilizzata a livello nazionale, e che la maggior parte di ciò che rimane sia spesa a livello bilaterale e non a livello multinazionale, provocando una frammentazione tra gli Stati membri; rammenta che i ministri europei della Difesa hanno stabilito, nel novembre 2007, parametri collettivi per aumentare del 2% la spesa della difesa destinata alla R&T e portare al 20% la spesa per la R&T nel quadro della collaborazione europea nel settore della difesa;

34.  sottolinea il ruolo fondamentale dell'AED nel coordinamento e nella pianificazione delle attività di ricerca congiunte in materia di difesa; sottolinea i vantaggi della cooperazione in materia di ricerca in termini di una migliore interoperabilità e di una maggiore omogeneità tra le attrezzature e le capacità delle forze armate nazionali, dal momento che la ricerca è la prima fase di qualsiasi programma di apparecchiature;

35.  ricorda il numero sempre crescente di tecnologie con applicazioni a duplice uso, da cui l'importanza di maggiori complementarietà e sinergie tra la difesa europea e i programmi civili di ricerca in materia di sicurezza; incoraggia l'AED e la Commissione a portare avanti il loro coordinamento nell'ambito del quadro di cooperazione europea, al fine di massimizzare le sinergie con il tema «Sicurezza» del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, in particolare in settori quali la protezione CBRN, il contrasto agli OEI, i sistemi aerei a pilotaggio remoto, la sorveglianza marittima, la gestione e l'elaborazione delle informazioni e la difesa dagli attacchi informatici;

36.  sottolinea, in particolare, la necessità che la ricerca nel campo della sicurezza sia mantenuta come elemento indipendente nel prossimo programma Horizon 2020; è del parere che occorra ampliare l'ambito del tema «Sicurezza» onde rispecchiare la necessità di innovazione e di trasferimento tecnologico tra l'industria civile e quella della difesa, ma afferma che, pur tenendo debito conto di ogni eventuale esigenza connessa alla difesa nei programmi e nei progetti, il tema dovrebbe continuare ed essere incentrato sul settore civile;

37.  sottolinea che, così come i risultati della ricerca civile hanno spesso applicazioni di difesa, le ricadute della ricerca in materia di difesa presentano spesso benefici per la società nel suo complesso; ricorda, in particolare, gli esempi di Internet e del GPS; è del parere che, sul lungo periodo, potrebbe essere prestata maggiore attenzione alla ricerca nel campo della difesa nell'ambito del prossimo programma quadro, al fine di stimolare una ricerca europea collaborativa e contribuire a riunire fondi nazionali frammentati;

38.  sottolinea, tuttavia, che non devono essere trasferite risorse dalla ricerca in ambito civile e che qualsiasi attività di ricerca nel campo della difesa finanziata dall'Unione europea dovrebbe essere finalizzata in primo luogo a sviluppare le capacità di gestione delle crisi dell'Unione e concentrarsi sulla ricerca con applicazioni duplici;

39.  rammenta che, come specificato nella base giuridica del Settimo programma quadro (7PQ), le attività di ricerca sostenute da tale programma dovrebbero rispettare principi etici fondamentali, tra cui quelli che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; invita la Commissione a migliorare l'applicazione dei principi etici nella valutazione dei criteri di ammissibilità per la partecipazione ai programmi di ricerca del Settimo programma quadro nel campo della sicurezza; invita inoltre la Commissione a effettuare, come elemento standard, una valutazione dell'impatto etico e sociale di ciascun progetto finanziato nell'ambito del 7PQ e dei futuri programmi di ricerca.

40.  pone in rilievo la disposizione di cui all'articolo 185 del TFUE che autorizza l'Unione europea a partecipare ai programmi di ricerca e di sviluppo esistenti intrapresi da un gruppo di Stati membri; considera che si potrebbe valutare la possibilità di ricorrere a tale articolo per accelerare lo sviluppo delle capacità necessarie per le missioni e le operazioni della PSDC;

41.  ricorda, inoltre, le sinergie altrettanto importanti da ricercare con i programmi spaziali europei e incoraggia un ulteriore coordinamento tra l'AED, la Commissione e l'Agenzia spaziale europea nella cooperazione quadro europea, in particolare per quanto riguarda l'osservazione della Terra a partire dallo spazio e la conoscenza dell'ambiente spaziale; chiede uno stretto coordinamento dei programmi MUSIS, GMES e EDRS per l'osservazione della Terra e l'armonizzazione delle norme relative alle infrastrutture civili e militari di dati spaziali; esige che il progetto GMES continui ad essere finanziato dal bilancio dell'Unione europea nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020);

(D)Costruire una base industriale e tecnologica di difesa europea

42.  ricorda la necessità di progredire a livello del consolidamento della base industriale e tecnologica di difesa europea sapendo che dinanzi alla sofisticazione crescente delle tecnologie, al crescendo della concorrenza internazionale e alla riduzione dei bilanci di difesa, l'industria della difesa non può più essere sostenibile su scala strettamente nazionale in nessuno degli Stati membri dell'Unione europea; deplora il fatto che, pur essendo stato raggiunto un certo grado di concentrazione nelle industrie aerospaziali europee, i settori delle attrezzature terrestri e navali sono ancora prevalentemente frammentati a livello nazionale; avverte gli Stati membri della possibilità che le riduzioni degli investimenti nel settore della difesa mettano le industrie della difesa e l'innovazione tecnologica in Europa a rischio di acquisizione e controllo da parte di terze potenze con interessi strategici diversi;

43.  ritiene che un'armonizzazione delle esigenze militari, attraverso un processo di revisioni coordinate di sicurezza e difesa ai sensi di cui al punto (A) dovrebbe portare ad un'armonizzazione dell'acquisizione delle attrezzature tra gli Stati membri dell'Unione europea, il che costituisce il primo presupposto per la creazione di condizioni nell'ambito della domanda per una ristrutturazione transnazionale di successo dell'industria della difesa in Europa;

44.  sottolinea, pur riconoscendo che tra le probabili conseguenze della ristrutturazione vi sarà l'abbandono di alcune capacità industriali nazionali non sostenibili, che qualsiasi piano di ristrutturazione a medio e lungo termine dovrebbe puntare ad avere il minor impatto possibile sull'occupazione; raccomanda, pertanto, maggiori sinergie basate su un grado più elevato di specializzazione, interoperabilità e complementarità; chiede una migliore utilizzazione degli strumenti di finanziamento dell'Unione europea, come il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, per sostenere l'anticipazione e l'adattamento al cambiamento;

45.  sottolinea che, promuovendo una base tecnologica e industriale europea di difesa, è possibile creare posti di lavoro duraturi per i cittadini europei nelle imprese UE del settore;

46.  sottolinea anche l'importanza di garantire, nel contesto della ristrutturazione industriale, che la sicurezza dell'approvvigionamento non sia messa a rischio; invita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare rapidamente un regime europeo globale e ambizioso di sicurezza dell'approvvigionamento, basato su un sistema di garanzie reciproche; esorta gli Stati membri, come primo passo verso questo obiettivo, a sfruttare pienamente il potenziale della direttiva sui trasferimenti e ad accelerare i lavori per rendere operativa l'accordo quadro del 2006 per la sicurezza dell'approvvigionamento in caso di urgenza operativa;

47.  incoraggia l'AED a proseguire il lavoro di sviluppo di una visione europea comune sulle capacità industriali strategiche che è opportuno preservare o sviluppare in Europa; invita l'agenzia, nell'ambito di questo sforzo, ad analizzare la dipendenza nei confronti di tecnologie e fonti di approvvigionamento non europee per un'autonomia strategica dell'Unione e a rivolgere raccomandazioni concrete agli Stati membri, in linea con il lavoro svolto dalla Commissione europea, la quale dispone anch'essa di alcuni programmi volti a ridurre la dipendenza dell'Europa in materia di approvvigionamenti e di energia;

48.  è convinto che i programmi di collaborazione nell'ambito degli armamenti, come quelli lanciati dall'AED e gestiti dall'Organizzazione congiunta di cooperazione in materia di armamento (OCCAR), rappresentino uno strumento cruciale per ridurre i costi di sviluppo, sostenere il consolidamento del settore, promuovere la standardizzazione e l'interoperabilità e stimolare la competitività mondiale; pone in evidenza il ruolo dell'AED nel facilitare la traduzione delle necessità di capacità in programmi cooperativi e nell'identificare le possibilità di cooperazione all'inizio del ciclo di vita; invita l'AED a continuare a lavorare alla banca dati collaborativa per integrare i progetti nazionali come opportunità di cooperazione e incoraggia gli Stati membri ad alimentare questa banca dati; invita l'AED a presentare una guida sulle migliori prassi di cooperazione in materia di armamenti, come previsto dalla strategia europea di cooperazione in materia di armamenti;

49.  esorta gli Stati membri a evitare accordi rigidi di ripartizione del lavoro nei programmi di armamento congiunti, avendo constatato gli effetti negativi del principio della «giusta contropartita» in termini di distribuzione inefficiente del lavoro, che porta ad un'esecuzione più lenta e a costi maggiori; chiede che il principio del «giusto ritorno» sia sostituito da un concetto molto più flessibile di «equilibrio globale», che consente un'efficace concorrenza europea per la selezione dei fornitori, purché si raggiunga un livello di equilibrio adeguato per garantire che le piccole e medie imprese possano competere a pari condizioni con le grandi imprese; si compiace del fatto che l'«equilibrio globale» sia utilizzato nel programma di investimento congiunto dell'AED sulla protezione delle forze, e invita l'agenzia ad applicare questo concetto in tutto lo spettro delle sue attività, con l'obiettivo finale di garantire condizioni di concorrenza eque nel mercato europeo delle attrezzature di difesa come pure di tenere presenti gli interessi delle piccole e medie imprese;

50.  invita gli Stati membri ad avvalersi dell'esperienza dell'OCCAR in materia di gestione per l'attuazione di programmi congiunti, come quelli elaborati dall'AED, ed esorta l'AED e l'OCCAR a concludere un accordo amministrativo riguardo alla loro cooperazione; ricorda che qualsiasi Stato membro dell'UE può aderire all'OCCAR qualora lo desideri e sempreché soddisfi i criteri di adesione;

51.  invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare reciprocamente per garantire la sicurezza informatica come parte integrante del settore della difesa;

52.  constata l'assenza a tutt'oggi, a livello europeo, di una definizione giuridica di base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e invita la Commissione e l'AED ad analizzare i possibili criteri di una tale definizione e il loro impatto; sottolinea a tal proposito che uno dei criteri importanti potrebbe essere quello del valore tecnologico aggiunto apportato dall'ubicazione degli uffici di progettazione sul territorio degli Stati membri dell'Unione; incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione la fissazione di un obiettivo industriale primario nel settore della difesa allo scopo di fornire una chiara visione lungimirante per lo sviluppo dell'EDTIB;

53.  rileva l'importanza, per la competitività dell'industria europea della difesa, della cooperazione industriale transatlantica, che può facilitare l'accesso alle nuove tecnologie, promuovere lo sviluppo di prodotti avanzati e fornire incentivi alla riduzione dei costi e della durata del ciclo di produzione; rileva altresì le possibilità di collaborazione con altri partner esterni;

(E)Creare un mercato europeo delle attrezzature di difesa

54.  ricorda che, per rafforzare la competitività dell'industria europea della difesa e per garantire che gli interessi del contribuente siano adeguatamente salvaguardati, gli Stati membri devono migliorare con urgenza la trasparenza e l'apertura dei mercati della difesa; ritiene che la direttiva 2009/81/CE in materia di appalti in taluni settori sensibili di difesa e di sicurezza rafforzi il mercato interno riducendo la diversità delle norme sugli appalti nel settore della difesa e aprendo i mercati nazionali a una maggiore concorrenza; ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 21 agosto 2011; invita la Commissione a riferire a tempo debito sulle misure di recepimento adottate dagli Stati membri e a prendere tutte le misure necessarie a garantirne un recepimento tempestivo e coerente della direttiva, nonché la sua corretta attuazione;

55.  sottolinea che la direttiva è adattata alle specificità dei contratti di appalto nell'ambito della difesa e della sicurezza e che, di conseguenza, qualsiasi esenzione dei contratti dalla legislazione europea in base all'articolo 346 del TFUE non può essere considerata legale se non in casi eccezionali e debitamente giustificati, tesi a garantire i fondamentali interessi della sicurezza nazionale; invita la Commissione a garantire che la direttiva nonché la deroga di cui all'articolo 346 del TFUE siano correttamente applicate; sottolinea l'opportunità, a tal fine, che la Commissione proceda a una valutazione delle prassi corrette come pure dei casi di errata applicazione delle nuove disposizioni;

56.  sottolinea che, in conformità degli sforzi in corso volti a modernizzare e razionalizzare il quadro generale europeo degli appalti pubblici, gli obiettivi di semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri dovrebbero riflettersi nell'applicazione pratica della direttiva, e che, onde agevolare le gare transfrontaliere, vi è la necessità di riesaminare i requisiti tecnici incompatibili o sproporzionati che costituiscono ostacoli al mercato interno; rammenta inoltre che i potenziali subappaltatori non dovrebbero essere discriminati a motivo della nazionalità;

57.  ricorda che il regime stabilito dal codice di condotta dell'AED sugli appalti pubblici della difesa e dal codice di buone prassi nella catena di approvvigionamento si applica unicamente ai contratti coperti dalla deroga di cui all'articolo 346 del TFUE; invita l'AED e la Commissione a rivalutare la pertinenza di tale regime dopo l'entrata in vigore della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa;

58.  esorta gli Stati membri a porsi come priorità assoluta la lotta alla corruzione negli appalti nel settore della difesa, segnatamente mediante un'adeguata attuazione della direttiva, deplorando gli effetti devastanti della corruzione soprattutto in termini di costi gonfiati, acquisizione di attrezzature non necessarie, inadeguate o non ottimali, ostruzione alle formule di appalti congiunti e ai programmi collaborativi, ostacolo all'apertura dei mercati e forte pressione sui bilanci nazionali; consiglia vivamente, oltre a generalizzare procedure trasparenti e concorrenziali per gli appalti pubblici, di seguire le raccomandazioni del compendio di migliori prassi della NATO/DCAF per rafforzare l'integrità e ridurre la corruzione nella difesa; pone in rilievo esempi positivi come il concetto di «patti per l'integrità nella difesa» conclusi tra il governo e gli offerenti con la partecipazione di osservatori indipendenti o la supervisione parlamentare sistematica di tutte le fasi nelle procedure di appalto che superino un certo limite, messa in pratica in vari Stati membri;

59.  sottolinea che, in linea di principio, i requisiti di compensazione sono giustificabili soltanto se necessari alla tutela di interessi di sicurezza fondamentali ai sensi dell'articolo 346 del TFUE, che dovrebbero essere coerenti con i principi di trasparenza e, soprattutto, che non dovrebbero comportare rischi di corruzione né compromettere il funzionamento del mercato europeo delle attrezzature di difesa;

60.  invita gli Stati membri, l'AED e la Commissione a collaborare per la graduale abolizione dei requisiti di compensazione, promuovendo nel contempo l'integrazione delle imprese degli Stati membri più piccoli nella base industriale e tecnologica di difesa europea ricorrendo a mezzi diversi dalle compensazioni;

61.  chiede alla Commissione e all'AED di studiare soluzioni per ovviare ad altre pratiche di distorsione del mercato, come gli aiuti di Stato e il sostegno all'esportazione, prendendo come base l'iniziativa dell'AED sulle condizioni eque di concorrenza;

62.  ritiene che, nell'attuale situazione di bilancio, il principio della preferenza europea in materia di acquisto di materiali di difesa possa essere considerato una forma di solidarietà europea; invita la Commissione e l'AED a presentare un'analisi costi-benefici di una procedura della preferenza europea per alcune tipologie di attrezzature di difesa, per le quali è importante mantenere un'autonomia strategica e nei casi in cui non esiste una reciprocità di accesso ai mercati della difesa di Paesi terzi; evidenzia l'importanza di garantire ai prodotti di difesa europei un più ampio accesso ai mercati dei Paesi terzi;

63.  ricorda che l'onere amministrativo degli obblighi di licenza nel commercio intraeuropeo dei prodotti della difesa ha un effetto inibitorio sul consolidamento del settore e costituisce un grande ostacolo ai programmi di collaborazione transnazionali per gli armamenti; ricorda che il termine di recepimento della direttiva 2009/43/CE relativa ai trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa è scaduto il 30 giugno 2011 e che gli Stati membri sono tenuti ad applicare le nuove norme a decorrere dal 30 giugno 2012; invita la Commissione a riferire in tempo utile sulle misure di recepimento adottate dagli Stati membri e a prendere tutte le misure necessarie per garantirne la corretta attuazione;

64.  esorta gli Stati membri a sfruttare al meglio le nuove licenze generali di fornitura alle forze armate di altri Stati membri come strumento importante per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento su scala UE;

65.  sottolinea che il successo della direttiva, in particolare per quanto riguarda le licenze di trasferimento tra imprese, dipende in larga misura dalla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi controlli alle esportazioni; esorta gli Stati membri a rispettare rigorosamente gli obblighi di cui alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, e ad assicurare di valutare rigorosamente tutte le domande di licenza in funzione degli otto criteri stabiliti; invita il vicepresidente/alto rappresentante a valutare la conformità degli Stati membri, nel contesto della revisione della posizione comune, alla luce di considerazioni tanto commerciali quanto di politica estera, compreso il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici nei Paesi importatori;

66.  ribadisce l'importanza fondamentale della standardizzazione delle attrezzature di difesa per l'istituzione di un mercato unico europeo della difesa nonché per garantire l'interoperabilità e facilitare la cooperazione a livello dei programmi di armamento, dei progetti di messa in comune e di condivisione delle operazioni; incoraggia l'AED, la Commissione e gli organismi europei di normalizzazione (CEN, CENELEC, ETSI), in cooperazione con le imprese del settore e l'Agenzia di normalizzazione della NATO in particolare, ad accelerare gli sforzi di riduzione delle disparità delle norme nei settori della difesa e della sicurezza e tra le attrezzature civili e militari; promuove l'utilizzazione e l'ulteriore sviluppo del sistema europeo di informazione sulle norme di difesa e del manuale europeo sugli appalti pubblici nel settore delle difesa;

67.  invita gli Stati membri e la Commissione a introdurre una certificazione paneuropea per i prodotti della sicurezza e della difesa per porre fine alla situazione insostenibile per cui si richiedono test separati in ciascuno Stato membro; pone in rilievo che questo processo oneroso e che richiede molto tempo aumenta in modo significativo i costi per i fabbricanti, danneggiando la loro competitività in modo proibitivo, in particolare per le imprese più piccole; sostiene il lavoro dell'AED sull'aeronavigabilità militare ed incoraggia gli Stati membri ad accelerare i lavori sulla creazione di un'organizzazione europea congiunta sull'aeronavigabilità militare come omologo militare dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea;

68.  sottolinea che la standardizzazione e il consolidamento di cui sopra dovrebbero rientrare in un processo guidato dall'Unione e non dalle imprese del settore, al servizio degli interessi europei e delle esigenze reali della società, e che la partecipazione ai programmi comuni e alle sinergie dell'Unione dovrebbe essere – in linea di principio – aperta a tutti gli Stati membri;

(F)Trovare nuove forme di finanziamento a livello dell'Unione europea

69.  esprime la convinzione che, specialmente nel contesto dell'adozione del nuovo quadro finanziario pluriennale, sia necessario riflettere sulla possibilità che il bilancio dell'Unione europea aiuti gli Stati membri a realizzare gli obiettivi della politica di sicurezza e di difesa comune in modo più economicamente conveniente;

70.  chiede, come stabilito al succitato punto (C), l'intensificazione e l'ampliamento della ricerca in materia di sicurezza nell'ambito del programma quadro di ricerca, il ricorso all'articolo 185 del TFUE per cofinanziare programmi di ricerca e di sviluppo esistenti nonché la preparazione di un nuovo tema di ricerca nel settore della difesa avente applicazioni civili e militari in modo da stimolare la ricerca collaborativa in tale settore;

71.  ritiene che i fondi dell'Unione europea dovrebbero essere utilizzati per promuovere la cooperazione a livello di istruzione e di formazione, incoraggiando la creazione di reti tra il settore della difesa, gli istituti di ricerca e il mondo accademico; chiede di adottare le disposizioni necessarie per consentire, a carico del bilancio dell'Unione europea, il pagamento di stipendi agli allievi ufficiali che partecipano al programma «Erasmus militare» in modo da garantir loro un trattamento uguale a quello dato agli studenti delle istituzioni dell'insegnamento superiore civile e facilitare quindi la creazione di una cultura e di un approccio comuni in materia di sicurezza;

72.  raccomanda il finanziamento delle attività dell'Accademia europea di sicurezza e di difesa, incentrate sulla formazione di esperti civili e militari nella gestione di crisi e nella PSDC, e la promozione di una cultura di sicurezza comune nell'Unione europea, attraverso lo strumento di stabilità;

73.  incoraggia l'ulteriore sviluppo del ruolo dell'Accademia quale forum di cooperazione tra le accademie militari nazionali e le istituzioni civili di formazione in materia di sicurezza, anche al fine di identificare e sviluppare progetti congiunti di messa in comune e di scambio che siano efficienti dal punto di vista dei costi; invita gli Stati membri a trasformarlo in una vera istituzione accademica e, dato il suo forte approccio civile-militare, suggerisce che sia finanziato dall'Unione europea nel prossimo quadro finanziario pluriennale;

74.  invita tutti i soggetti interessati a valutare se l'acquisizione di beni di proprietà della stessa Unione secondo il modello Galileo, come stabilito al punto (B), possa costituire un'opzione sostenibile ed efficiente dal punto di vista dei costi, specialmente in ambiti come il trasporto strategico e tattico o la vigilanza;

75.  esorta gli Stati membri ad accrescere il bilancio dell'AED in via prioritaria, riconoscendo il valore aggiunto dell'Agenzia per compensare, attraverso la cooperazione, i tagli decisi a livello nazionale; deplora il fatto che la decisione del Consiglio sull'AED non abbia dotato l'agenzia di un quadro di bilancio pluriennale equiparabile al bilancio generale dell'Unione europea;

76.  osserva che il Centro satellitare dell'Unione europea, che opera con una dotazione di bilancio modesta, ha dimostrato la propria efficienza e il proprio valore aggiunto in svariate operazioni di sicurezza e difesa; ricorda la crescente domanda di immagini satellitari, anche sulla scia dei recenti avvenimenti nell'Africa settentrionale; invita gli Stati membri a dotare il Satellite Centre di un bilancio più consistente e ritiene che, soprattutto alla luce dei suoi impieghi civili-militari, tale centro debba essere finanziato dal bilancio dell'Unione europea;

77.  accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Presidenza polacca del Consiglio nel riesaminare il meccanismo ATHENA; incoraggia gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per trovare un accordo sul finanziamento comune; li invita altresì a prendere in considerazione, nel quadro del riesame del meccanismo ATHENA, la possibilità di ampliarlo onde fornire un finanziamento comune anche alle azioni o acquisizioni che sostengano l'obiettivo di una maggiore efficienza dei costi nel settore europeo della difesa, ma che non possono essere finanziate a titolo del bilancio dell'Unione, segnatamente il finanziamento comune delle attrezzature fornite;

o
o   o

78.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto rappresentante/Vicepresidente, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, all'Assemblea parlamentare della NATO e al Segretario generale della NATO.

(1) GU L 183 del 13.7.2011, pag. 16.
(2) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.
(3) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0228.
(5) Testi approvati, P7_TA(2010)0419.
(6) GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 63.


Vertice UE-Russia
PDF 137kWORD 55k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sul prossimo vertice UE-Russia del 15 dicembre 2011 e sui risultati delle elezioni alla Duma del 4 dicembre 2011
P7_TA(2011)0575RC-B7-0693/2011

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare la risoluzione del 9 giugno 2011(1) sul vertice UE-Russia del 9 e 10 giugno 2011 e quella del 17 giugno 2010 sulle conclusioni del vertice UE-Russia(2),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni UE-Russia, tra cui la risoluzione del 7 luglio 2011 sui preparativi per le elezioni alla Duma di Stato russa del dicembre 2001(3), e quella del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia(4),

–  visti l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Federazione russa(5), dall'altra, e i negoziati avviati nel 2008 in merito a un nuovo accordo UE-Russia, nonché il nuovo partenariato per la modernizzazione iniziato nel 2010,

–  visto l'obiettivo condiviso dall'Unione europea e dalla Russia, espresso nella dichiarazione comune al termine dell'undicesimo vertice UE-Russia svoltosi a San Pietroburgo il 31 maggio 2003, riguardo alla creazione di uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio comune di cooperazione nel settore della sicurezza esterna e uno spazio comune di ricerca e istruzione che comprenda gli aspetti culturali (i «quattro spazi comuni»),

–  viste la dichiarazione finale comune e la raccomandazione in esito alla riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia tenutasi il 19 e 20 settembre 2011 a Varsavia,

–  vista la dichiarazione comune del Consiglio di partenariato permanente UE-Russia nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia adottata l'11 ottobre 2011 a Varsavia,

–  viste le osservazioni formulate dal VP/AR, Catherine Ashton, all'ottavo vertice del Consiglio di partenariato permanente UE-Russia svoltosi il 17 novembre 2011 a Mosca,

–  viste le ultime consultazioni nell'ambito del dialogo UE-Russia sui diritti umani, svoltesi il 29 novembre 2011,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 6 dicembre 2011 dal VP/AR, Catherine Ashton, sulle elezioni alla Duma nella Federazione russa,

–  viste le conclusioni preliminari del 5 dicembre presentate dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR), dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE (OSCE PA) e dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) a seguito della missione internazionale di osservazione elettorale per le elezioni alla Duma di Stato il 4 dicembre 2011,

–  visto il programma del vertice UE-Russia che si terrà a Bruxelles il 15 dicembre 2011,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando l'interdipendenza economica e politica tra l'Unione europea e la Russia e la fondamentale importanza che rivestono di conseguenza una cooperazione rafforzata e relazioni di buon vicinato fra l'Unione e la Russia per la stabilità, la sicurezza e la prosperità in Europa e altrove; considerando che l'Unione continua ad adoperarsi per consolidare e sviluppare ulteriormente le sue relazioni con la Russia, sulla base di un profondo impegno a favore dei principi democratici; che la conclusione di un accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e la Federazione Russa si conferma della massima importanza ai fini della costruzione di un vero e proprio partenariato strategico;

B.  considerando che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è una delle maggiori sfide per l'Unione europea e uno dei principali ambiti di cooperazione con la Russia; che è della massima importanza che l'Unione europea si esprima con una sola voce e dia prova di solidarietà interna;

C.  considerando che la Russia, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, condivide con gli altri membri la responsabilità di mantenere la stabilità mondiale; che numerose sfide a livello internazionale – in particolare quelle nella zona di vicinato comune (Caucaso meridionale e Repubblica moldova), nel Nord Africa, in Siria, nel Medio Oriente e in Iran, nonché quelle rappresentate dal terrorismo, dalla sicurezza energetica, dal cambiamento climatico e dalle crisi finanziarie – possono essere affrontate soltanto mediante un approccio coordinato che coinvolga la Russia;

D.  considerando che la Federazione russa, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si è impegnata a favore dei principi della democrazia e del rispetto dei diritti fondamentali; che permangono motivi di preoccupazione per quanto riguarda la situazione dei diritti umani, lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e le misure repressive adottate contro i giornalisti e l'opposizione;

E.  considerando nel 2011 ricorre il ventesimo anniversario della dissoluzione dell'URSS, un fatto che ha rappresentato un'importante pietra miliare della storia europea; che va riconosciuto il contributo apportato a tale evento da coloro che si sono opposti strenuamente al totalitarismo e hanno lottato per la liberazione;

F.   considerando che il 12 aprile 2011 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha espresso critiche per la farraginosità delle procedure di registrazione dei partiti politici in Russia, che non sono conformi alle norme elettorali definite dal Consiglio d'Europa e dall'OSCE; che permangono gravi preoccupazioni per le difficoltà incontrate dai partiti politici nel partecipare alle elezioni, il che limita di fatto la competizione politica e il pluralismo politico in Russia, pregiudicando la legittimità delle consultazioni elettorali;

G.  considerando le numerose irregolarità segnalate nel corso della giornata elettorale, tra cui casi di votazioni multiple (effettuate trasferendo gli elettori tra i vari seggi con «bus navetta»), ostruzionismo nei confronti degli osservatori dei partiti e inserimento di schede fasulle nelle urne elettorali; considerando che la polizia ha arrestato centinaia di attivisti dell'opposizione che avevano tentato di tenere comizi il 4 dicembre 2011 e nei giorni successivi a Mosca, San Pietroburgo e in altre città russe, per protestare contro lo svolgimento delle elezioni;

H.  considerando che il 10 dicembre 2011 almeno 50 000 persone si sono radunate in piazza Bolotnaya a Mosca, chiedendo l'annullamento delle elezioni del 4 dicembre 2011, lo svolgimento di nuove elezioni, le dimissioni del capo della commissione elettorale, un'inchiesta sui presunti brogli e l'immediato rilascio dei manifestanti arrestati; che si sono svolte manifestazioni simili in altre città russe;

I.  considerando che è trascorso un anno da quando il Parlamento europeo ha invitato il Consiglio, «in assenza di passi concreti compiuti dalle autorità russe per cooperare e indagare sul caso di Sergej Magnitskij, ad insistere affinché dette autorità consegnino i responsabili alla giustizia e ad esaminare l'opportunità di imporre un divieto d'ingresso nell'UE», incoraggiando altresì «le agenzie dell'UE responsabili dell'applicazione della legge a cooperare per congelare i conti bancari e gli altri beni di questi funzionari russi in tutti gli Stati membri dell'UE»(6);

1.  ribadisce il proprio convincimento che la Russia resti uno dei partner più importanti dell'Unione europea per lo sviluppo di una cooperazione strategica, con cui condividere non soltanto interessi economici e commerciali ma anche l'obiettivo di un'azione strettamente concertata sulla scena mondiale;

2.  invita l'Unione europea e la Russia a cogliere l'occasione offerta dal prossimo vertice per accelerare i negoziati volti alla conclusione di un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione; rinnova il proprio sostegno a favore di un accordo globale e giuridicamente vincolante, che abbracci questioni di natura politica, economica e sociale e includa tutti gli ambiti inerenti alla democrazia, allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani; ribadisce la propria opinione che la democrazia e i diritti umani devono essere parte integrante di tale accordo, specialmente per quanto riguarda la definizione e l'inserimento di una clausola efficace e operativa in materia di diritti umani;

3.  invita a intensificare gli sforzi per far avanzare il partenariato di modernizzazione UE-Russia; sottolinea di confidare nel fatto che il partenariato per la modernizzazione promuoverà le riforme e darà un rinnovato impulso alle relazioni UE-Russia e svilupperà la cooperazione reciprocamente vantaggiosa negli ambiti del commercio, dell'economia e della sicurezza energetica, contribuendo al tempo stesso al rilancio dell'economia mondiale; è del parere che il partenariato per la modernizzazione debba andare di pari passo con un ambizioso processo di riforme interne, tra cui il consolidamento delle istituzioni democratiche e un sistema giuridico affidabile; invita a questo proposito l'Unione europea e il governo russo a definire le misure necessarie da adottare per raggiungere tali obiettivi;

4.  si compiace del fatto che siano stati ultimati i negoziati sull'adesione della Russia all'OMC, il che contribuirà a creare condizioni di maggiore parità per i settori imprenditoriali di entrambe le parti, agevolando e liberalizzando nel contempo gli scambi commerciali nell'economia mondiale; sottolinea che tale adesione comporta per la Russia l'obbligo giuridico di rispettare tutte le norme dell'OMC, compresa la rinuncia alle misure protezionistiche; esprime, in tale contesto, la propria preoccupazione in merito all'unione doganale tra Russia, Kazakhstan e Bielorussia, che ha determinato un aumento dei dazi consolidati; esprime la convinzione che l'adesione della Russia all'OMC si rivelerà altresì un importante punto di partenza per l'approfondimento dell'integrazione economica bilaterale, anche attraverso la conclusione dei negoziati in corso sul nuovo accordo;

5.  sottolinea l'importanza di intensificare il partenariato con la Russia nel settore dell'energia; ribadisce che l'approvvigionamento di risorse naturali non deve essere utilizzato come strumento politico; sottolinea l'importanza che riveste la cooperazione in campo energetico tanto per la Russia quanto per l'Unione europea, giacché rappresenta un'occasione per sviluppare ulteriormente la cooperazione economica e commerciale in un mercato aperto e trasparente, nella piena consapevolezza della necessità che l'Unione europea diversifichi i canali di trasporto e i fornitori di energia; mette in evidenza che alla base di una tale cooperazione dovrebbero esservi i principi di interdipendenza e trasparenza, unitamente alla parità di accesso ai mercati, alle infrastrutture e agli investimenti, oltre a un quadro energetico giuridicamente vincolante, che garantisca un approvvigionamento energetico affidabile e sicuro sulla base di norme uniformi per tutti gli Stati membri dell'Unione;

6.  invita il Consiglio e la Commissione a garantire che i principi enunciati nel trattato sulla Carta dell'energia e nel protocollo sul transito ad esso allegato siano inseriti in un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Russia; si compiace della firma, nel febbraio 2011, di un meccanismo aggiornato di allerta precoce volto a migliorare ulteriormente il coordinamento in caso di emergenze sul fronte dell'offerta o della domanda;

7.  sottolinea che l'UE dovrebbe estendere la sua cooperazione con la Russia in ambito energetico ad altri settori quali, ad esempio, l'efficienza energetica e la ricerca in materia di tecnologie delle energie rinnovabili; ribadisce che gli accordi intergovernativi e commerciali in materia di energia tra la Russia ed entità dell'UE devono ottemperare agli obblighi giuridici di ambo le parti;

8.  esorta la Federazione russa a rafforzare il suo contributo per affrontare il cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni interne di gas a effetto serra e la partecipazione ai negoziati internazionali su un quadro globale per la politica climatica post-2012 nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto; sottolinea a tale proposito che, per raggiungere entro il 2020 le necessarie riduzioni rispetto alle emissioni del 1990 per i paesi dell'allegato I, tutti i paesi industrializzati devono impegnarsi a realizzare obiettivi che rappresentino una riduzione significativa delle emissioni rispetto ai livelli attuali e un aumento della cattura del carbonio nelle foreste;

9.   esorta la Russia a ratificare la convenzione dell'UNECE di Espoo e ad attuarla senza indugio e le ricorda l'impegno sottoscritto a elaborare norme unificate per le valutazioni d'impatto ambientale dei progetti transfrontalieri;

10.  prende atto delle conclusioni congiunte dell'11 ottobre 2011, in cui si comunica che è stato perfezionato l'elenco delle misure comuni in vista dell'abolizione dell'obbligo di visto, ed è favorevole alla sua approvazione ufficiale e alla sua successiva attuazione; ricorda l'importanza di garantire la coerenza regionale nell'approccio alla liberalizzazione dei visti con la Russia e con i paesi del partenariato orientale; si compiace della conclusione dei negoziati concernenti le modifiche al vigente accordo UE-Russia del 2006 in materia di facilitazione dei visti, come pure dell'instaurazione del dialogo UE-Russia sulla migrazione; sottolinea l'importanza di attuare efficacemente l'accordo di riammissione tra la Russia e l'UE; chiede una maggiore cooperazione in materia di immigrazione clandestina, il rafforzamento dei controlli ai posti di frontiera e lo scambio di informazioni sul terrorismo e la criminalità organizzata;

11.  accoglie con favore la proposta di semplificare il traffico frontaliero locale nella regione di Kaliningrad e precisa che tale proposta contribuirà a promuovere ulteriormente il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Russia, in linea con le priorità stabilite nella tabella di marcia per lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia;

12.  prende atto del risultato delle elezioni alla Duma del 4 dicembre 2011; sottolinea che le modalità di svolgimento di tali elezioni hanno dimostrato che la Russia non soddisfa le norme elettorali stabilite dall'OCSE; esprime una profonda preoccupazione per le segnalazioni di frodi e per le conclusioni preliminari della relazione OSCE/ODIHR in materia di violazioni procedurali, mancanza di imparzialità dei mezzi di informazione, vessazioni nei confronti degli organi di controllo indipendenti e mancanza di separazione fra partito e Stato;

13.  ribadisce che l'eccessiva complessità delle procedure di registrazione ha portato all'esclusione di diversi partiti dell'opposizione, oltre a compromettere gravemente sin dall'inizio la libertà di associazione, la competizione politica e il pluralismo;

14.  condanna le azioni intraprese dalle autorità russe contro il gruppo russo di osservatori indipendenti Golos in seguito alla creazione, da parte di quest'ultimo, di uno specifico sito web per la registrazione delle frodi e delle irregolarità elettorali;

15.  accoglie con favore le manifestazioni in Russia, quale espressione della volontà del popolo russo che rivendica una maggiore democrazia; condanna la repressione della polizia in occasione di manifestazioni pacifiche di protesta contro le irregolarità e le frodi elettorali di cui hanno riferito osservatori internazionali; esorta le autorità russe a rispettare la libertà di riunione e di espressione, a non nuocere ai manifestanti pacifici e a rilasciare immediatamente e incondizionatamente quanti, tra loro, sono stati arrestati contestualmente alle elezioni; chiede di procedere a un'indagine immediata ed esaustiva su tutte le segnalazioni di frodi e intimidazioni e di sanzionare i responsabili, auspicando altresì che la decisione del Presidente Medvedev di avviare un'indagine in merito si dimostri un gesto sincero e trasparente;

16.  prende atto dei recenti appelli a favore dell'annullamento delle elezioni alla Duma di Stato del 4 dicembre 2011; invita le autorità russe a esaminare approfonditamente tutti i casi di illeciti elettorali, al fine di sanzionare i funzionari coinvolti e di procedere nuovamente al voto nel caso in cui siano state commesse irregolarità;

17.  chiede lo svolgimento di nuove elezioni libere ed eque previa registrazione di tutti i partiti di opposizione;

18.  invita il Presidente del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione e il VP/AR a sollevare con fermezza la questione delle elezioni del 4 dicembre 2011 durante il vertice, sollecitando la Russia a rispettare i propri obblighi internazionali derivanti, in particolare, dalla sua appartenenza al Consiglio d'Europa e all'OSCE; invita il Consiglio d'Europa e l'OSCE a valutare se la Russia osservi gli obblighi che derivano dalla sua adesione a tali organizzazioni;

19.  esorta le autorità russe ad affrontare le conclusioni della relazione di osservazione dell'OSCE/ODIHR, a introdurre una riforma delle leggi elettorali in linea con le norme del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, di concerto con la commissione di Venezia, e a rispettare nella pratica tali norme, al fine di garantire nel 2012 lo svolgimento di elezioni presidenziali libere e democratiche, con pari opportunità per i candidati dell'opposizione; invita la Russia a permettere un adeguato ed efficace monitoraggio delle elezioni secondo le norme stabilite dall'OSCE/ODIHR e dal Consiglio d'Europa;

20.  ribadisce la propria inquietudine per la situazione dei diritti umani in Russia e per l'assenza di uno Stato di diritto e di una magistratura indipendente; manifesta seria preoccupazione soprattutto in relazione al caso di Sergej Magnitskij, anche per il fatto che non sia stata inflitta alcuna pena a quanti sono stati riconosciuti colpevoli della sua morte; prende atto della relazione pubblicata nel luglio 2011 dal Consiglio per i diritti umani del Presidente Medvedev, la quale forniva le prove dell'illegittimità dell'arresto di Sergej Magnitskij e del fatto che, durante la sua detenzione, egli era stato sottoposto a percosse e torture mirate a estorcergli una confessione di colpevolezza; osserva che il Dipartimento di Stato americano, il ministero degli Esteri britannico e il parlamento olandese hanno deciso nel 2011 di imporre un divieto di visto a circa 60 funzionari russi che si ritiene siano coinvolti nella morte di Sergej Magnitskij, come conseguenza del mancato intervento delle autorità russe;

21.  invita la commissione d'inchiesta a condurre un'indagine esaustiva e approfondita senza remore, a presentare tempestivamente conclusioni concrete e a prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare i responsabili alla giustizia; chiede, qualora continui l'inazione delle autorità russe, che il Consiglio prenda in considerazione provvedimenti quali un divieto di viaggio in tutta l'Unione europea e il congelamento dei beni finanziari per coloro che sono stati riconosciuti colpevoli delle torture inflitte a Sergej Magnitskij e della sua morte nonché dell'insabbiamento del caso;

22.  sottolinea l'importanza di un dialogo costante con la Russia in materia di diritti umani nel quadro delle consultazioni UE-Russia sui diritti dell'uomo, come strumento per consolidare l'interoperabilità delle parti in tutti i settori della cooperazione, e chiede un miglioramento della formula di tali riunioni per aumentarne l'efficacia, prestando una particolare attenzione alle azioni congiunte contro il razzismo e la xenofobia e allargando tale processo in modo da consentire un contributo effettivo del Parlamento europeo, della Duma di Stato e delle ONG impegnate a favore dei diritti umani, a prescindere dal fatto che il dialogo si svolga in Russia o in uno degli Stati membri dell'UE;

23.  condanna le recenti proposte di criminalizzare l'informazione pubblica sull'orientamento sessuale e l'identità di genere in varie regioni russe e a livello federale;

24.  invita il vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a portare avanti iniziative congiunte con il governo russo volte a rafforzare la sicurezza e la stabilità nella zona di vicinato comune; invita la Russia a contribuire attivamente alla risoluzione dei «conflitti congelati» nel suo vicinato e a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale di tutti gli Stati coinvolti in tali conflitti;

25.  ribadisce che la Russia ha l'obbligo di dare piena attuazione all'accordo di cessate il fuoco in sei punti, anche in relazione al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia; si compiace della disponibilità russa a progredire verso un accordo quadro in materia di operazioni di gestione delle crisi; esorta a tale proposito le autorità russe a essere coerenti e ad autorizzare pertanto l'accesso della missione di monitoraggio dell'UE in Georgia ai territori occupati dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, in conformità dell'accordo per il cessate il fuoco del 2008;

26.  sostiene il gruppo OSCE di Minsk e il suo copresidente nell'impegno profuso a favore della risoluzione del conflitto in Nagorno-Karabakh;

27.  accoglie con favore la ripresa dei negoziati nella formula «5+2» per quanto concerne il conflitto in Transnistria e prende atto della prima riunione ufficiale, tenutasi il 1° dicembre 2011, che si auspica darà il via al processo di soluzione del conflitto;

28.  ritiene che la Russia, che ha il diritto di veto in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, debba adottare un comportamento all'altezza delle sue responsabilità nelle crisi internazionali; sottolinea che le sfide a livello internazionale, con particolare riferimento alla Siria e all'Iran, non possono essere affrontate con successo senza un approccio coordinato che coinvolga la Russia; invita quest'ultima ad adottare un atteggiamento più costruttivo, soprattutto per quanto riguarda le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; la esorta a partecipare all'azione internazionale volta a bloccare i tentativi di arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran e le altre attività finalizzate alla costruzione di armi nucleari; invita le autorità russe ad aderire alle sanzioni internazionali contro entità iraniane in risposta all'assalto all'ambasciata britannica;

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Federazione russa, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0268.
(2) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 101.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0335.
(4) Testi approvati, P7_TA(2010)0489.
(5) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.
(6) Cfr. la risoluzione del 16 dicembre 2010 sopra citata.


Politica europea di vicinato
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato (2011/2157(INI))
P7_TA(2011)0576A7-0400/2011

Il Parlamento europeo,

–  viste le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 25 maggio 2011 su una risposta nuova ad un vicinato in mutamento (COM(2011)0303) e dell'8 marzo 2011 su un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale (COM(2011)0200),

–  viste le comunicazioni della Commissione dell'11 marzo 2003 dal titolo «Europa ampliata – Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» (COM(2003)0104), del 12 maggio 2004 dal titolo «Politica europea di prossimità – documento di strategia» (COM(2004)0373), del 4 dicembre 2006 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726), del 5 dicembre 2007 su una forte politica europea di vicinato (COM(2007)0774), del 3 dicembre 2008 sul partenariato orientale (COM(2008)0823), del 20 maggio 2008 sul Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo (COM(2008)0319), del 12 maggio 2010 sul bilancio della politica europea di vicinato (COM(2010)0207) e del 24 maggio 2011 sul dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza (COM(2011)0292),

–  visto lo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) dal 2004 in poi, e viste in particolare le relazioni della Commissione sui progressi compiuti nella sua attuazione,

–  visti i piani d'azione adottati congiuntamente con Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Autorità Palestinese e Tunisia, e Armenia, Azerbaigian, Georgia e Moldova, nonché l'agenda di associazione con l'Ucraina,

–  viste le conclusioni sulla PEV del 26 luglio 2010 e del 20 giugno 2011 del Consiglio Affari esteri e viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri/Commercio del 26 settembre 2011,

–  viste le conclusioni della riunione del 13 dicembre 2010 dei ministri degli Esteri del partenariato orientale,

–  viste le dichiarazioni congiunte del vertice di Praga per il partenariato orientale del 7 maggio 2009 e del vertice di Varsavia per il partenariato orientale del 29-30 settembre 2011,

–  vista la dichiarazione di Barcellona che istituisce un partenariato euromediterraneo, adottata alla Conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri tenutasi il 27 e 28 novembre 1995,

–  vista l'approvazione del «Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo» da parte del Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008,

–  vista la dichiarazione del vertice di Parigi per il Mediterraneo tenutosi a Parigi il 13 luglio 2008,

–  viste le conclusioni del Consiglio di associazione UE-Marocco del 13 ottobre 2008, che riconoscono al Marocco lo «status avanzato»,

–  viste le conclusioni del Consiglio di associazione UE-Giordania del 26 ottobre 2010, che riconoscono alla Giordania lo «status avanzato»,

–  visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)(1),

–  vista la sua dichiarazione del 27 settembre 2011 sulla creazione di un programma «Erasmus» e di un programma «Leonardo da Vinci» euromediterranei(2),

–  vista la relazione speciale n. 13/2010 della Corte dei conti europea dal titolo «Il nuovo strumento europeo di vicinato e partenariato è stato felicemente varato e sta producendo risultati nel Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian e Georgia)?»,

–  vista la decisione 2011/424/PESC del Consiglio del 18 luglio 2011 relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione del Mediterraneo meridionale(3) e vista la decisione 2011/518/PESC del Consiglio del 25 agosto 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia(4),

–  viste le sue risoluzioni del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione orientale(5) e sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale(6),

–  viste le sue precedenti risoluzioni del 19 gennaio 2006 sulla politica europea di prossimità(7), del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato(8), del 6 luglio 2006 su uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)(9), del 5 giugno 2008 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC(10), del 19 febbraio 2009 sulla revisione dello «strumento della politica europea di vicinato e partenariato»(11), del 19 febbraio 2009 sul Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo(12), del 17 gennaio 2008 sull'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero(13), del 20 gennaio 2011 su una strategia dell'Unione europea per il Mar Nero(14), del 20 maggio 2010 sull'Unione per il Mediterraneo(15), del 20 maggio 2010 sull'esigenza di una strategia UE per il Caucaso meridionale(16), del 9 settembre 2010 sulla situazione del fiume Giordano, con particolare riferimento alla regione del Basso Giordano(17), del 3 febbraio 2011 sulla situazione in Tunisia(18), del 17 febbraio 2011 sulla situazione in Egitto(19), del 10 marzo 2011 sul vicinato meridionale, e in particolare la Libia, compresi gli aspetti umanitari(20) e del 7 luglio 2011 su Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa, del 15 settembre 2011 e del 20 gennaio 2011 sulla situazione in Bielorussia e tutte le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia, nonché del 15 settembre 2011 sulla situazione in Libia(21) e sulla situazione in Siria(22),

–  viste le raccomandazioni adottate dalle commissioni dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) durante la sua settima sessione plenaria tenutasi a Roma il 3 e 4 marzo 2011,

–  visto l'atto costitutivo dell'assemblea parlamentare UE-Vicinato orientale (EURO-NEST) del 3 maggio 2011,

–  viste le conclusioni della sessione inaugurale dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM), svoltasi a Barcellona il 21 gennaio 2010,

–  vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011sulle dimensioni culturali delle azioni esterne dell'UE(23),

–  vista l'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (COM(2007)0242),

–  visti gli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea,

–  visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0400/2011),

A.  considerando che il rispetto e la promozione della democrazia e dei diritti umani – in particolare i diritti della donna, dei minori e delle minoranze –, della giustizia e dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali – che comprendono la libertà di parola, di coscienza, di religione o di credo, di orientamento sessuale, di associazione e dei mezzi di informazione, compreso l'accesso senza restrizioni all'informazione, alla comunicazione e a internet –, il rafforzamento della sicurezza – incluse la risoluzione pacifica dei conflitti e le relazioni di buon vicinato –, della stabilità democratica e della prosperità, l'equa distribuzione del reddito, della ricchezza e delle opportunità, la coesione sociale, la lotta alla corruzione e la promozione del buon governo e dello sviluppo sostenibile sono principi fondanti e finalità dell'UE che devono costituire valori comuni al centro della revisione della PEV;

B.  considerando che è sommo interesse dell'UE essere ambiziosa nella sfera della cooperazione economica e adottare una strategia ambiziosa, responsabile e flessibile, reciprocamente vantaggiosa e fondata sul sostegno alle transizioni democratiche e alla difesa dei diritti umani, imparando dai fallimenti e dagli errori delle politiche precedenti dell'UE e degli Stati membri, con riferimento, in particolare, alla posizione di compiacenza assunta nei confronti dei regimi autoritari del vicinato meridionale, da cui va tratta la lezione che tutta la politica europea di vicinato dell'UE deve essere fondata sui valori;

C.  considerando che in questo nuovo scenario i rapporti con i suddetti paesi devono entrare in una nuova ottica incentrata sulla cooperazione, che garantisca priorità alla democrazia e alla prosperità sulle due sponde del Mediterraneo, e non solamente sicurezza e controllo dell'immigrazione;

D.  considerando che l'Unione per il Mediterraneo è nata con l'ambizioso obiettivo di fungere da strumento permanente nel rafforzamento delle relazioni con i paesi del vicinato meridionale, sostituendo il vecchio processo di Barcellona per rafforzarlo e renderlo più visibile;

E.  considerando che la cooperazione nel quadro dell'Assemblea parlamentare EURONEST mira a produrre effetti positivi fungendo da piattaforma per lo scambio di opinioni, la ricerca di posizioni comuni sulle sfide globali del nostro tempo in materia di democrazia, politica, economia, sicurezza energetica e affari sociali, e il rafforzamento dei legami tra i paesi della regione e con l'UE;

F.  considerando che, ai sensi dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ogni Stato europeo che rispetti i valori su cui l'Unione si fonda, segnatamente la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e si impegni a promuoverli, può domandare di diventare membro dell'Unione;

G.  considerando che relazioni rafforzate richiedono un impegno chiaro e comprovato per le riforme, finalizzato a compiere progressi tangibili che costituiscano la realizzazione di specifici obiettivi predefiniti,

H.  considerando che per essere all'altezza delle sue ambizioni e degli accadimenti nelle regioni l'UE deve dotarsi di strumenti flessibili e adeguatamente finanziati, privilegiando un utilizzo ottimale degli strumenti finanziari esistenti;

I.  considerando che gli effetti della crisi economica e finanziaria si sono aggiunti alle difficoltà politiche e sociali esistenti nei paesi partner, soprattutto in relazione al problema della disoccupazione; che è nell'interesse comune di tali paesi e dell'UE ridurre i tassi di disoccupazione nella regione e offrire ai suoi abitanti, soprattutto alle donne, ai giovani e alla popolazione rurale, una speranza per il futuro,

J.  considerando il sostegno apportato dal Parlamento europeo alla creazione dei programmi «Erasmus» e «Leonardo da Vinci» euromediterranei attraverso la dichiarazione del 27 settembre 2011;

1.  accoglie con favore le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su una risposta nuova ad un vicinato di mutamento e l'Associazione per la democrazia e la prosperità condivisa tra i paesi del Mediterraneo meridionale, così come l'impostazione in esse presentata, in particolare per quanto riguarda i principi della responsabilità reciproca e dell'impegno comune a favore dei valori universali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, nonché per quanto riguarda la condizionalità e un'impostazione modulata in funzione della situazione dei singoli paesi partner, i progressi sulla via della cooperazione multilaterale e subregionale e il principio di un maggiore coinvolgimento delle società nella politica della PEV;

2.  riconosce le aspirazioni europee nonché la scelta europea di alcuni partner e il loro impegno a dare vita a democrazie a tutti gli effetti e sostenibili, e sottolinea la necessità di definire tra l'UE e i paesi del partenariato orientale un rapporto nuovo e distinto, che sostenga l'opera dei partner volta al consolidamento di democrazie e di economie di mercato sostenibili;

3.  asserisce, tuttavia, che occorre fornire incentivi tangibili e credibili ai paesi del vicinato affinché si impegnino verso l'obiettivo comune di dare vita a una democrazia a tutti gli effetti e che una differenzazione basata sulle realtà politiche, economiche e sociali di ciascun paese e sui risultati e le realizzazioni deve fondarsi su criteri chiaramente definiti e su parametri di riferimento verificabili e oggetto di un regolare monitoraggio per ogni singolo paese; invita a tale proposito la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a considerare i parametri di riferimento definiti nella dichiarazione congiunta quali obiettivi da raggiungere e che, ai fini della valutazione dei progressi compiuti, tali obiettivi richiedono parametri di riferimento più specifici, misurabili, realizzabili e con scadenze più precise; laddove per quelli che interessano la parte meridionale e orientale della PEV il punto di partenza è diverso; ritiene che una politica orientata ai risultati necessiti di una metodologia di parametri più chiara e sottolinea, a tale proposito, l'importanza di istituire adeguati meccanismi di controllo finalizzati alla valutazione dei progressi compiuti dai paesi della PEV; sottolinea che questa impostazione deve essere riflessa nella struttura dei piani d'azione in ambito PEV e nelle relative relazioni annuali sullo stato di avanzamento;

4.  ritiene che la revisione della politica europea di vicinato (PEV) offra all'Unione europea un'opportunità per conseguire efficacemente gli obiettivi che si è prefissa e rispettare i valori che la contraddistinguono in virtù degli articoli 2, 3, 6, 8 e 21 del trattato sull'Unione europea;

5.  sottolinea che se la politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si iscrive nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e, dunque, nel caso di specie, della politica europea di vicinato, l'Unione ha pur sempre l'obbligo costituzionale, sancito dall'articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche suscettibili di interessare i paesi in via di sviluppo; invita pertanto la Commissione e il SEAE a non perdere mai di vista questi obiettivi che sono la riduzione e, a termine, l'eradicazione della povertà, allorché attuano la politica europea di vicinato e ciò sia nei paesi partner del vicinato orientale che in quelli del vicinato meridionale;

6.  appoggia il consolidamento nella PEV di aspetti della politica estera e di assistenza che in precedenza non ne facevano parte; auspica una rete rafforzata di disposizioni istituzionali che sia stabile, dedicata economicamente e in modo mirato allo sviluppo di una più stretta integrazione economica e associazione politica tra tutte le parti interessate, compreso l'allineamento dei valori in seno a tutti i consessi internazionali, in particolare le Nazioni Unite, con quelli dell'Unione europea;

Democrazia a tutti gli effetti e partenariato con le società

7.  sottolinea che, sebbene l'UE non intenda imporre un modello o una formula preconfezionata per le riforme politiche, la PEV si basa su valori condivisi, sulla gestione comune, sulla responsabilità reciproca e sul rispetto e l'impegno per la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione, l'economia di mercato e il buon governo;

8.  sottolinea quanto sia importante, ai fini della democrazia, la presenza di organizzazioni della società civile attive ed indipendenti, comprendenti anche le parti sociali; pone l'accento sull'importanza del dialogo con le organizzazioni della società civile e di un adeguato finanziamento delle stesse a titolo dello strumento europeo di vicinato e sottolinea che il partenariato tra l'UE e i paesi della PEV e le rispettive società civili deve essere rafforzato, al fine di aiutare la costruzione di democrazie funzionanti, promuovere le riforme e la crescita economica sostenibile; evidenzia che tali partenariati con la società civile devono essere inclusivi, e coinvolgere, in particolare, i rappresentanti delle organizzazioni delle donne e delle minoranze; invita il SEAE e la Commissione a sostenere i parlamenti, le autorità locali e regionali e la società civile nella loro ricerca del giusto ruolo da svolgere nella definizione delle strategie della PEV, nel chiedere conto dell'operato dei governi, nel monitorare e valutare l'andamento passato e i risultati raggiunti;

9.  sottolinea l'importanza di costruire un partenariato con le società civili volto a promuovere il cambiamento e la democratizzazione; in tale contesto, prende atto dello stanziamento di 22 milioni di euro a favore dello «strumento della società civile» per il periodo 2011-2013 e auspica che lo stesso strumento sia finanziato in maniera più cospicua nel prossimo quadro finanziario pluriennale; invita il SEAE e la Commissione a spiegare meglio l'ambito e gli obiettivi di un eventuale strumento della società civile e chiede che sia fatta maggiore chiarezza sullo strumento della società civile in termini di complementarietà con l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento di vicinato e partenariato (ENPI); rileva che occorre inoltre individuare strumenti finalizzati a sostenere concretamente le minoranze etniche e religiose nei settori che rientrano nell'ambito dell'iniziativa; raccomanda che tale strumento sia utilizzato per migliorare il lavoro del forum della società civile nell'ambito del partenariato orientale e di creare eventualmente un forum analogo anche per i partner meridionali;

10.  valuta positivamente la proposta di un Fondo europeo per la democrazia, che rappresenta una risposta tempestiva alla grande richiesta di democrazia espressa dalle popolazioni dei paesi nostri vicini; sottolinea che esso dovrà profilarsi come strumento flessibile, rapido e mirato e dovrà integrare gli strumenti dell'UE già esistenti e il lavoro esemplare di fondazioni e organizzazioni della società civile europee politiche o apolitiche operanti da tempo, tenendo presente che un obiettivo di questa iniziativa deve essere il raggiungimento di risultati tangibili; insiste affinché tale Fondo non ostacoli né si sovrapponga alle attività già avviate da tali fondazioni o nel quadro dei programmi europei esistenti, quali lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani; precisa che la sfera d'azione e l'organizzazione di tale Fondo dovranno essere chiaramente definite e le sue strutture e procedure snelle e lineari; esorta il SEAE, la Commissione e la Presidenza (polacca) a presentare una chiara distinzione delle competenze di un futuro Fondo europeo per la democrazia rispetto a detti strumenti e quadri; ribadisce il diritto di controllo e il coinvolgimento del Parlamento europeo nella sua struttura di governance affinché lo stesso concorra a definire in termini generali gli obiettivi, le priorità, i risultati attesi e gli stanziamenti finanziari annuali e partecipi alle attività di monitoraggio; esprime preoccupazione quanto alla possibilità che questo futuro Fondo possa essere finanziato, interamente o in parte, attraverso risorse esterne al bilancio dell'Unione europea e ribadisce il diritto dell'autorità di bilancio di controllarne e verificarne l'attuazione; chiede pertanto che la Commissione e il Consiglio forniscano un chiarimento sulla questione;

11.  invita il SEAE e la Commissione a continuare a promuovere qualsiasi riforma politica, tenendo conto delle esigenze e del livello di sviluppo economico e sociale di ciascun paese partner, nel quadro della nuova impostazione basata sui risultati battezzata «more for more» (più per più); invita inoltre il SEAE e la Commissione a stabilire una metodologia chiara e appropriata nonché parametri di riferimento dettagliati per valutare l'andamento di questi paesi per quanto attiene al rispetto e alla promozione della democrazia e dei diritti umani (inclusi, in particolare, la libertà di parola, di coscienza, di religione, di associazione e dei media) e a presentare regolarmente relazioni ben circostanziate, che costituiscano la base per l'assegnazione dei fondi nel quadro della nuova impostazione basata sui risultati denominata «more for more»; chiede che tali valutazioni siano incluse nelle relazioni sullo stato di avanzamento della PEV e siano presentate annualmente alla commissione per gli affari esteri del Parlamento; insiste sulla necessità di coinvolgere sistematicamente le organizzazioni della società civile in tutte le fasi del processo di revisione; ritiene che questa impostazione basata sui risultati significhi anche «less for less» (meno per meno) e ribadisce la sua richiesta di assicurare un'attuazione efficace della clausola sui diritti umani e sulla democrazia presente negli accordi stipulati tra l'UE e i paesi terzi;

12.  invita il SEAE e la Commissione a fornire maggiori informazioni su come attuare il principio della responsabilità reciproca;

13.  considera necessari un continuo monitoraggio della situazione dei diritti umani – in particolare dei diritti dei minori, delle donne e delle minoranze – e la conduzione di dialoghi sui diritti umani con tutti i paesi partner e ritiene che una valutazione annuale di tale situazione e dei risultati dei dialoghi debba essere inserita nell'allegato alla relazione annuale sui progressi riscontrati in ciascun paese partner, prevedendo un chiaro meccanismo che consenta di riconsiderare e delimitare progressivamente la cooperazione bilaterale ove risultino confermate violazioni dei diritti umani; sottolinea che l'impostazione che viene adottata nei confronti dei vari paesi partner per quanto concerne la situazione dei diritti umani deve essere credibile;

14.  invita l'UE e gli Stati membri a concentrare la loro cooperazione in ambito PEV sul gemellaggio tra gli attori democratici dell'UE (sindacati, ONG, pertinenti organizzazioni dei datori di lavoro, agricoltori, donne, interlocutori del dialogo religioso, consumatori, giovani, giornalisti, insegnanti, amministrazioni locali, università, studenti, attori del cambiamento climatico) e i rispettivi omologhi che stanno emergendo nei paesi della PEV;

15.  sottolinea che la libertà d'espressione, l'indipendenza e il pluralismo dei mezzi d'informazione sono aspetti cardine di una democrazia solida e sostenibile e dei valori comuni; sottolinea l'importanza di disporre di mezzi d'informazione del servizio pubblico indipendenti, sostenibili e responsabili che trasmettano contenuti di qualità, pluralistici e diversificati, ricordando che un servizio pubblico d'informazione libero e indipendente assume sempre un ruolo determinante ai fini del rafforzamento della democrazia, assicurando il massimo coinvolgimento della società civile negli affari pubblici e fornendo ai cittadini gli strumenti necessari per percorrere il cammino verso la democrazia;

16.  sostiene con forza e chiede la libera circolazione delle informazioni, la predisposizione di condizioni che permettano ai giornalisti di operare efficacemente e liberamente senza pressioni di carattere politico, economico o di altro genere, nonché la costruzione di infrastrutture che consentano di sviluppare la moderna tecnologia elettronica; accoglie favorevolmente la dichiarazione dell'ONU del 6 giugno 2011 che definisce l'accesso a Internet un diritto umano; esorta, a tale proposito, il SEAE e la Commissione a istituire strumenti speciali tesi ad aiutare le organizzazioni delle società civili e i singoli cittadini nei paesi della PEV ad avere accesso senza restrizioni a internet e ad altre forme di tecnologie delle comunicazioni elettroniche;

17.  sottolinea che, nei processi di transizione democratica in corso nei paesi della primavera araba, la partecipazione delle donne, dei giovani e della società civile e il funzionamento di mezzi di informazione liberi e indipendenti saranno decisivi ed esorta l'UE a fornire maggiore sostegno per formare e organizzare tali attori, anche invitandoli a osservare le elezioni e il funzionamento delle istituzioni democratiche in seno all'UE;

18.  ritiene prioritaria l'individuazione del pieno ed effettivo rispetto per il diritto alla libertà di religione (nella sua dimensione individuale, collettiva, pubblica, privata e istituzionale), in particolare per tutte le minoranze religiose presenti nella regione, con la conseguente necessità di assistenza concreta per tali gruppi;

19.  sottolinea, in particolare, l'importanza di promuovere i diritti del minore e di assicurare la protezione dei minori, come sancito nel trattato di Lisbona;

20.  sollecita un sostegno alla formazione di partiti politici a orientamento democratico nei paesi vicini che stanno ancora lottando per la democrazia e la creazione di ONG e organizzazioni della società civile;

21.  sottolinea l'importanza che le donne siano adeguatamente rappresentate in parlamento, nei ministeri, nei posti governativi di maggiore responsabilità, nelle posizioni decisionali all'interno dell'amministrazione pubblica e locale e nella gestione delle società pubbliche; incita i paesi partner della PEV ad adottare e a integrare politiche in materia di uguaglianza di genere e a varare piani d'azione a favore dell'uguaglianza di genere;

22.  si compiace del lavoro svolto dal gruppo consultivo di alto livello dell'Unione europea nella Repubblica di Armenia e dell'avvio di un gruppo analogo in Moldova; incoraggia l'Alto rappresentante/vicepresidente e la Commissione a offrire tale assistenza a tutti i partner orientali, assicurandosi, come nel caso dell'Armenia, che sia affrontata la dimensione parlamentare; chiede l'aggiornamento di questo strumento dell'UE e raccomanda al SEAE di occuparsi direttamente del reclutamento e della gestione dei consulenti, al fine di garantire il più adeguato trasferimento delle conoscenze UE ai paesi del partenariato orientale;

23.  invita la Commissione europea a dare più visibilità ai progetti del partenariato orientale e dell'Unione per il Mediterraneo nei paesi partner e a renderli più comprensibili ai loro cittadini, dimostrando il valore aggiunto della cooperazione con l'UE;

24.  ricorda che l'impegno dell'UE nei confronti dei suoi vicini deve essere subordinato al loro avanzamento democratico e al loro rispetto dei diritti umani; chiede pertanto ai paesi della comunità internazionale e alle relative istituzioni finanziarie internazionali di congelare gli aiuti finanziari al regime bielorusso finché tutti i leader dell'opposizione, i giornalisti i candidati presidenziali e i relativi sostenitori detenuti e arrestati non siano liberati, prosciolti e riabilitati;

25.  appoggia l'attuale prassi ufficiale dell'UE di imporre sanzioni alle autorità bielorusse tentando nel contempo di rafforzare i legami con la società civile e la popolazione della Bielorussia; sollecita a tale proposito l'Unione europea a riorientarsi verso la società e a potenziare la sua assistenza alla Bielorussia per far fronte alle esigenze della popolazione e rafforzare il sostegno finanziario e tecnico all'opposizione democratica, ai difensori dei diritti umani e alle organizzazioni della società civile, comprese quelle che non sono registrate, nonché agli studenti e ai mezzi d'informazione liberi;

Sviluppo economico e sociale sostenibile

26.  sottolinea che una democrazia sostenibile, il buon funzionamento e lo snellimento delle istituzioni, lo Stato di diritto e un'istruzione di qualità non solo promuovono la stabilità politica, il benessere sociale e la coesione, ma stimolano anche la crescita economica migliorando il contesto imprenditoriale e attraendo investimenti, consentendo l'emergere di nuove PMI e promuovendo il commercio, l'economia verde e il turismo, tutti fattori che generano nuovi posti di lavoro e nuove opportunità; ribadisce la necessità di creare una situazione favorevole agli investimenti nella quale occupino un posto di primo piano la stabilità e la certezza del diritto, oltre che la lotta alla corruzione; esorta pertanto l'Unione europea a promuovere, nel quadro del sostegno alle transazioni democratiche, riforme strutturali nei consessi economici, sociali e giuridici, insistendo sullo stretto legame tra sviluppo democratico e socioeconomico; accoglie con favore le iniziative faro della Commissione sulle PMI e sui mercati energetici regionali e l'efficienza energetica; ritiene che questi sforzi dovrebbero trovare riscontro nel quadro finanziario pluriennale (QFP);

27.  sottolinea che per alleviare la situazione dei paesi attualmente alle prese con forti crisi socioeconomiche, in particolare i paesi partner ove la transizione democratica acutizza le difficoltà economiche, vanno sollecitamente adottate misure immediate, come il cofinanziamento di progetti faro o progetti pilota già individuati o di altri progetti economici concreti d'importanza strategica, trattandosi di misure che possono essere attuate rapidamente sul campo con risultati tangibili e indiscutibili; sottolinea che tali misure, finanziate dall'UE, possono essere adottate solo a condizione che tutte le parti coinvolte si impegnino in ogni caso concreto al rispetto, verificabile, degli standard di natura sociale, ambientale e lavorativa, validi a livello internazionale ed europeo, e che tali misure consentano di migliorare immediatamente la situazione sociale dei cittadini dei paesi della PEV;

28.  sostiene fortemente la promozione della cooperazione subregionale e dei progetti transfrontalieri e sottolinea l'importanza di sviluppare una cooperazione economica bilaterale e multilaterale complementare tra partner, che apporterebbe benefici tangibili ai cittadini e migliorerebbe il clima politico nella regione; sottolinea che questa cooperazione economica subregionale deve inserirsi in un progetto di integrazione più ampio che favorisca l'attuazione di progetti subregionali in materia di mobilità, di protezione sociale e ambientale, di cultura e di istruzione; insiste in particolare sull'importanza di promuovere lo sviluppo dell'integrazione commerciale ed economica lungo gli assi «Sud-Sud» e «Est-Est» tra i paesi interessati; ritiene che miglioramenti in questo tipo di cooperazione tra partner sarebbero indice di un impegno verso i valori europei legati alle relazioni di buon vicinato e ai partenariati reciprocamente vantaggiosi;

29.  esorta la Commissione a sostenere lo sviluppo delle capacità amministrative nell'occupazione e negli affari sociali, concentrandosi in particolare sul rafforzamento delle capacità dei servizi giuridici, che garantirà una migliore preparazione alla realizzazione delle riforme;

30.  sottolinea l'importanza delle organizzazioni sindacali e del dialogo sociale quali elementi dell'evoluzione democratica dei paesi partner della PEV; esorta tali paesi a rafforzare i diritti lavorativi e sindacali; fa notare l'importante ruolo che il dialogo sociale può assumere in relazione alle sfide socioeconomiche nelle regioni;

31.  ribadisce la necessità di garantire che il salario minimo fissato nel rispetto delle prassi nazionali consenta ai lavoratori e alle rispettive famiglie di vivere in condizioni adeguate e che le trattenute sui salari non privino i dipendenti e le persone a loro carico dei mezzi stessi di sussistenza;

32.  osserva che i preavvisi di licenziamento dovrebbero essere comunicati adeguatamente in anticipo, tenendo conto dell'anzianità di servizio del dipendente;

33.  sottolinea la necessità per l'Unione di impegnarsi in modo particolare nella cooperazione decentralizzata a livello locale, consistente in piccoli progetti che migliorano in maniera immediata e tangibile la qualità della vita dei cittadini dei paesi vicini, agevolando in tal modo il consolidamento dei progressi democratici in tutta l'area di questi paesi;

34.  invita la Commissione a considerare i documenti strategici per la riduzione della povertà quale quadro politico guida per una crescita economica a medio termine a favore dei poveri e l'equa distribuzione della ricchezza secondo le necessità del paese;

Accordi di associazione

35.  sottolinea che i negoziati per gli accordi d'associazione forniscono l'opportunità di dare impulso alle riforme; mette in risalto l'esigenza che tutte le varie componenti siano collegate fra loro, affinché l'UE possa approfondire le proprie relazioni in modo olistico e coerente; ritiene che tali accordi debbano pertanto prevedere condizioni, calendari e parametri di riferimento delle prestazioni ben determinati, da monitorare periodicamente; sottolinea la necessità di includere in tali accordi incentivi concreti e tangibili per i partner al fine di migliorare l'attrattiva del processo di riforma;

36.  afferma che la differenzazione va applicata agli scambi di beni e servizi, invita i paesi partner della PEV ad avanzare nella creazione delle condizioni che consentiranno di istituire «zone di libero scambio globali e approfondite» (DCFTA, Deep and Comprehensive Free Trade Areas) ed esorta l'UE ad assisterli nei loro sforzi riformatori, ad aprire il suo mercato interno a condizione che sia operato il necessario allineamento delle specifiche di sicurezza e qualità alle norme europee e a impegnarsi con i paesi partner in un processo di apertura graduale ed equilibrata dei propri mercati che produca benefici reciproci; sottolinea che l'UE deve anche valutare le circostanze politiche, sociali ed ambientali dei singoli paesi in riferimento alla loro partecipazione alla futura DCFTA e da ultimo definire misure graduali per la sua attuazione, garantendo il monitoraggio delle convenzioni internazionali sul diritto del lavoro e sul lavoro minorile; sottolinea che i legami commerciali, in particolare le DCTFA, devono essere visti, attraverso i relativi requisiti, come un mezzo per rafforzare l'impegno dei paesi della PEV nei confronti dei valori democratici, quale elemento del principio di condizionalità; sostiene parallelamente l'adesione a pieno titolo all'OMC per tutti i paesi del Partenariato orientale;

37.  sottolinea che una prospettiva europea, comprendente l'articolo 8 del trattato sull'Unione europea e le aspirazioni dei paesi del partenariato orientale all'adesione in conformità dell'articolo 49 del TUE, rappresenta il motore delle riforme in tali paesi e rafforza ulteriormente il loro impegno a favore di valori e principi condivisi, quali la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e il buon governo; ritiene che la stipula di accordi di associazione possa essere un passo importante verso un ulteriore impegno politico e una relazione più forte con l'Europa, attraverso lo scambio di buone prassi e il consolidamento del dialogo politico ed economico;

38.  riafferma che, per quanto riguarda il partenariato meridionale, l'obiettivo consiste nell'avvicinare le due sponde del Mediterraneo per costruire uno spazio di pace, democrazia, sicurezza e prosperità per i loro 800 milioni di abitanti e nel fornire un quadro bilaterale e multilaterale efficace all'UE e ai suoi partner per raccogliere le sfide democratiche, sociali ed economiche, promuovere l'integrazione regionale, segnatamente commerciale, e garantire il loro co-sviluppo a vantaggio di tutti, nonché nell'aiutare i partner a costruire Stati democratici, pluralistici e laici, in particolare attraverso programmi di sviluppo della capacità istituzionale, e mettere a punto accordi ambiziosi e reciprocamente vantaggiosi sugli scambi di beni e servizi, previa realizzazione delle corrispondenti valutazioni di impatto, in grado di portare all'istituzione di zone DCFTA che costituirà certamente il primo passo verso un grande «spazio economico euro-mediterraneo» che potrebbe anche contribuire ad alleviare i problemi economici dei nostri partner del vicinato meridionale e facilitare l'integrazione Sud-Sud; esorta la Commissione e il Consiglio ad agevolare l'attuazione dei sei pacchetti di misure presentati nel documento della Commissione sul seguito delle iniziative in materia di commercio e di investimento a favore dei partner del Mediterraneo meridionale del 30 marzo 2011;

39.  auspica che siano definiti criteri obiettivi e vincolanti che consentano la concessione del regime di «status avanzato»; sottolinea che è necessario chiarire i diritti e i doveri risultanti da questo impegno bilaterale sia per i paesi partner che per l'Unione europea;

40.  sottolinea che le relazioni contrattuali con tutti i paesi della PEV includono disposizioni su incontri regolari per affrontare le questioni dei diritti umani, che assumano la forma di un sottocomitato dei diritti umani; chiede al SEAE di approfittare al massimo di tali disposizioni e di coinvolgere i sottocomitati esistenti nei negoziati;

Cooperazione settoriale

41.  sottolinea che l'UE deve favorire sinergie fra le politiche europee esterne e interne, in particolare tramite l'avvicinamento della legislazione mirante a creare posti di lavoro, ridurre la povertà, modernizzare le politiche del lavoro, rafforzare la sicurezza e l'efficienza energetiche, sviluppare le fonti rinnovabili e la sostenibilità ambientale, migliorare la protezione sociale, la creazione di ricchezza e la giustizia, e agevolare gli scambi in conformità del principio di diversificazione;

42.  ritiene che la condivisione di uno spazio comune implichi una ripartizione equa delle responsabilità e invita a una maggiore cooperazione, segnatamente per tutte le politiche e problematiche che hanno una dimensione transfrontaliera; auspica al riguardo che siano rafforzate le dimensioni regionali e transfrontaliere della cooperazione settoriale;

43.  plaude alla maggiore interazione dei paesi partner in seno alle agenzie dell'UE di diversi settori; invita la Commissione a presentare un elenco chiaro e completo di tutte le agenzie e i programmi pertinenti a cui i paesi limitrofi potrebbero partecipare, insieme a una descrizione generale della forma, del contributo finanziario e del metodo di tale partecipazione differenziata;

44.  sostiene un'ulteriore cooperazione in settori quali l'industria, le PMI, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, le TIC nonché la sicurezza dei sistemi informatici, il settore aerospaziale e il turismo e sottolinea i benefici derivanti dall'adozione di iniziative di programmazione congiunta della ricerca da parte dell'UE e dei suoi vicini; si compiace delle proposte della Commissione per lo sviluppo di uno spazio comune di conoscenza e innovazione e per un'economia digitale basata sulle TIC; invita inoltre gli Stati membri e i paesi vicini a riaffermare il loro impegno a realizzare progressi in questo senso; ribadisce l'importanza di efficaci meccanismi di agevolazione degli scambi e degli investimenti tra l'UE e i paesi vicini, al fine di rafforzare i partenariati commerciali e consentire agli operatori economici, in particolare alle PMI, di accedere a informazioni adeguate e attendibili sul commercio e sulle condizioni d'investimento nei paesi partner;

45.  accoglie con favore il consolidamento della dimensione di cooperazione in campo energetico della PEV; sottolinea l'importanza di condividere l'esperienza dell'UE in materia di riforme del settore energetico con i paesi vicini; reputa necessario migliorare l'efficienza energetica e la promozione dell'energia rinnovabile; chiede che sia garantita la sicurezza dell'approvvigionamento energetico grazie alla diversificazione delle fonti e la gestione della domanda, a un approfondimento dei rapporti con i principali fornitori e i paesi di transito e al coordinamento sulle misure in materia di sicurezza nucleare, in particolare in regioni a rischio di forte attività sismica, unitamente a una maggiore trasparenza al fine di garantire che il pieno rispetto degli accordi internazionali in materia di ambiente e di sicurezza nucleare rimanga una priorità per la politica energetica dell'UE e che tanto i vicini orientali quanto quelli meridionali continuino a rivestire un'importanza fondamentale nella politica energetica esterna coordinata dell'UE; chiede inoltre l'adozione di misure efficaci per garantire che in campo energetico sia applicato il principio di solidarietà;

46.  accoglie con favore la proposta relativa alla creazione di una Comunità europea dell'energia e ritiene che possa essere un passo importante verso la cooperazione con i paesi vicini; ribadisce l'importanza del ruolo svolto dai paesi del vicinato meridionale nell'ambito dell'approvvigionamento energetico di vari Stati membri; sottolinea la necessità di incentivare le interconnessioni euro-mediterranee nei settori del gas e dell'elettricità; sottolinea l'importanza strategica del progetto Nabucco e della sua rapida attuazione, come pure del trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) nel quadro del progetto AGRI; chiede alla Commissione di promuovere, anche mediante investimenti, la costruzione, il miglioramento e lo sviluppo delle reti energetiche intelligenti e delle interconnessioni infrastrutturali con i paesi vicini dell'UE;

47.  richiama inoltre l'attenzione sul ruolo di sostegno che l'UE potrebbe svolgere nell'affrontare i problemi ambientali nei paesi vicini, in particolare nello smaltimento delle grandi scorte di «pesticidi obsoleti» che possono causare un inquinamento chimico su larga scala;

48.  sostiene una maggiore cooperazione nel settore dei trasporti, da realizzarsi anche attraverso un più stretto collegamento tra la rete infrastrutturale dell'UE e quella dei paesi partner, al fine di facilitare gli scambi di beni e di persone, obiettivo che può essere raggiunto tramite una maggiore integrazione dei mercati e migliori collegamenti infrastrutturali;

49.  considera essenziale una cooperazione culturale a livello internazionale, regionale e interregionale, fondata su un vero dialogo tra le culture e comprensiva di tutti i settori della società (autorità, istituzioni, organizzazioni e associazioni culturali); invita il SEAE e la Commissione a coordinare l'attuazione strategica degli aspetti culturali delle politiche esterne, contribuendo alla complementarietà con le politiche culturali esterne degli Stati membri;

50.  ribadisce con fermezza il legame esistente per quanto concerne, da un lato, gli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e i paesi della PEV nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport e, dall'altro, lo sviluppo e il rafforzamento di una società civile aperta, della democrazia e dello Sato di diritto, come pure la diffusione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; sottolinea che la cooperazione in questi ambiti costituisce un valore aggiunto tanto per l'Unione quanto per i paesi della PEV;

51.  ritiene che promuovere la partecipazione ai programmi culturali dell'UE possa favorire lo sviluppo materiale e immateriale nei paesi della PEV e sottolinea pertanto l'importanza di programmi quali Media Mundus e dei progetti realizzati sotto l'egida dell'Unione per il Mediterraneo e del Programma Cultura del Partenariato orientale; sottolinea inoltre che i programmi culturali e quelli volti a promuovere la mobilità dovrebbero applicarsi anche alla mobilità di artisti e studenti di belle arti; chiede l'introduzione di un visto culturale per gli artisti e gli altri professionisti del settore culturale provenienti dai paesi della PEV; invita inoltre la Commissione a proporre un'iniziativa sui visti a breve termine, allo scopo di rimuovere gli ostacoli alla mobilità nel campo della cultura;

52.  sottolinea l'importanza di rafforzare, nel quadro della PEV, la cooperazione per lo sviluppo dello sport in detti paesi, in virtù del valore educativo delle attività sportive; chiede alle istituzioni europee e agli Stati membri di adoperarsi per assicurare la libera circolazione degli atleti nel mondo, a cominciare da quelli provenienti dai paesi della PEV;

53.  chiede una valutazione dei programmi esistenti per assicurare che le risorse siano utilizzate in modo efficace ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea; auspica una razionalizzazione delle attività interne della Commissione nel quadro dei vari programmi e progetti esistenti in materia di cultura e istruzione;

54.  ricorda il valore aggiunto apportato dal programma Tempus IV alla promozione della cooperazione e agli sforzi di modernizzazione dei sistemi di istruzione nei paesi del vicinato europeo e invita la Commissione a rafforzare tale programma in vista del prossimo QFP;

55.  auspica una maggiore partecipazione dei paesi partner alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale e dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura;

56.  rileva che il rafforzamento della dimensione giovanile del partenariato orientale e dell'Unione per il Mediterraneo rappresenta un importante investimento nel futuro delle relazioni UE-PEV con grandi potenzialità per gli anni a venire, nella democratizzazione di tali partner e nell'armonizzazione della loro legislazione alle norme europee; ribadisce che il finanziamento supplementare assegnato a Erasmus Mundus e a Gioventù in azione per il 2012, nell'ambito del bilancio 2012 dell'UE, deve promuovere la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore, migliorare gli scambi di personale accademico e studenti e costruire reti che rafforzino la capacità delle ONG nel settore della gioventù in Europa e nei paesi della politica europea di vicinato;

57.  ritiene che l'Università euromediterranea (EMUNI) costituisca una piattaforma e un'opportunità unica per rafforzare la cooperazione con i paesi vicini meridionali nel settore dell'istruzione superiore e della mobilità studentesca, in un momento in cui risulta indispensabile approfondire le relazioni con i paesi del partenariato meridionale, soprattutto con le nuove generazioni; sottolinea, a tale proposito, la necessità di sviluppare al massimo il potenziale dell'EMUNI;

58.  invita la Commissione europea ad accogliere la proposta del Parlamento europeo, avanzata in seguito alla primavera araba, di creare un programma Erasmus euromediterraneo, iniziativa che, in caso di successo, potrebbe essere estesa all'intero vicinato; deplora a questo stadio le carenze delle proposte della Commissione che, a dispetto delle sue dichiarazioni del 27 settembre 2011, prevedono in realtà un aumento estremamente esiguo del numero di borse Erasmus Mundus;

59.  invita la Commissione ad accogliere la proposta del Parlamento europeo, avanzata in seguito alla primavera araba, di creare un programma Leonardo da Vinci euromediterraneo volto a favorire la mobilità dei giovani che desiderano acquisire una formazione professionale all'estero, allo scopo di contribuire alla lotta contro la disoccupazione giovanile endemica nel Mediterraneo meridionale;

60.  ribadisce il forte sostegno a favore del progetto finanziato dall'UE per l'assegnazione nell'ambito della PEV di borse di studio a favore dei laureati provenienti dai paesi della PEV e dell'UE per il Collegio d'Europa; ritiene che tale progetto consentirà la preparazione di futuri interlocutori europei e dei paesi vicini che possiedano un'approfondita conoscenza professionale del contenuto e dello spirito delle politiche, del diritto e delle istituzioni dell'UE per lo svolgimento di incarichi in ambito PEV-UE; esorta i paesi partner i cui cittadini abbiano ricevuto dette borse di studio ad avvalersi della loro conoscenza ed esperienza, impiegandoli nell'amministrazione nazionale e proponendo loro condizioni di lavoro adeguate;

61.  mette in risalto l'importanza del ruolo svolto dalle autorità locali nello sviluppo democratico dei paesi partner; invita pertanto la Commissione a rafforzare e incrementare i programmi TAIEX (Programma di assistenza tecnica e di scambio di informazioni) e i programmi di gemellaggio con le autorità locali nell'UE e nei paesi partner;

Mobilità

62.  ricorda la necessità che l'UE migliori la gestione e massimizzi i vantaggi reciproci delle migrazioni ai fini dello sviluppo, anche attraverso la creazione di condizioni migliori per la sistemazione degli immigrati regolari nell'UE e affrontando alla radice le cause della migrazione irregolare nei paesi partner; ritiene che l'UE debba favorire la migrazione legale dei lavoratori instaurando partenariati per la mobilità che tengano conto degli equilibri demografici, sociologici e professionali da entrambi i lati e stimolando gli scambi di specialisti tra l'UE e i paesi terzi; invita gli Stati membri a considerare il dibattito sulla mobilità quale elemento importante della politica di vicinato che non dovrebbe essere guidato principalmente da preoccupazioni in materia di sicurezza; sottolinea l'importanza di lottare contro l'immigrazione illegale e di perseguire le organizzazioni responsabili della tratta di migranti;

63.  ritiene che l'UE debba portare avanti parallelamente il suo lavoro in materia di accordi di facilitazione dei visti e di riammissione con la massima trasparenza, con l'obiettivo di giungere in modo graduale e caso per caso a un regime di esenzione dal visto, una volta che saranno soddisfatte tutte le condizioni; invita altresì a garantire condizioni materiali di rilascio e di rinnovo dei visti più rispettose dei diritti della persona; pone in evidenza, a tale proposito, la necessità di considerare prioritaria la mobilità dei giovani e degli studenti; sottolinea altresì che i paesi del partenariato orientale dovrebbero beneficiare di un'offerta privilegiata dell'UE sulla liberalizzazione dei visti, in termini di calendario e contenuti; sottolinea che le disposizioni in materia di asilo devono essere pienamente conformi agli obblighi e agli impegni internazionali e alle norme dell'UE, specialmente in materia di diritti umani;

64.  ricorda, a tale proposito, che gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio di non respingimento e a porre in essere tutte le misure necessarie ad agevolare la realizzazione di un regime europeo in materia di asilo che sia accessibile, equo e ispirato alla protezione;

65.  invita gli Stati membri e l'Unione europea a ratificare il Protocollo contro il traffico illecito di migranti per via terrestre, aerea e marittima allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata; è del parere che la revisione della politica europea di vicinato dovrebbe agevolare l'adozione di misure specifiche nei settori in questione; condivide le osservazioni della Commissione circa la situazione delle migrazioni per motivi familiari e si compiace della prossima pubblicazione di un Libro verde in materia;

66.  sottolinea l'importanza di dedicare particolare attenzione ai giovani ed evidenzia la necessità di rafforzare le sinergie tra l'iniziativa Gioventù in movimento e la PEV; sottolinea che l'UE dovrebbe intensificare la cooperazione nel settore dell'istruzione accademica e della formazione professionale, ampliando immediatamente e rafforzando i programmi di borse di studio e la mobilità degli studenti, dei laureati, degli insegnanti e dei docenti universitari, mediante la promozione degli scambi tra gli istituti di istruzione superiore e di formazione professionale e dei partenariati pubblico-privati nel campo della ricerca e dell'imprenditoria; ritiene indispensabile definire procedure più flessibili e accelerate di rilascio dei visti per i beneficiari di questi programmi; pone l'accento sull'esigenza di proseguire il lavoro sul riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei sistemi di istruzione con i paesi partner della PEV, in particolare sull'avvicinamento dei diplomi e degli standard di istruzione superiore a quelli dello Spazio europeo dell'istruzione superiore; sottolinea la forte necessità di una politica strutturata di informazione rivolta ai cittadini dei partner PEV in merito alla possibilità di partecipare ai programmi dell'UE;

67.  invita il Consiglio e la Commissione a istituire un dialogo strutturato con le autorità dei paesi terzi, al fine di elaborare un approccio vantaggioso per tutti in materia di mobilità, snellire le formalità per il rilascio dei visti, sfruttare maggiormente le possibilità offerte dal codice dei visti dell'Unione, migliorandone e armonizzandone al contempo l'applicazione al fine di garantire condizioni eque e paritarie per i richiedenti in tutti gli Stati membri, con particolare riferimento alle conseguenze dell'interindipendenza tra aiuti allo sviluppo e sicurezza nonché immigrazione regolare e clandestina, secondo quanto definito dall'Approccio globale in materia di migrazione; chiede di prestare particolare attenzione alla necessità di evitare una fuga di cervelli dai paesi partner;

68.  invita l'Unione europea a incrementare l'accessibilità e la concessione dei fondi dell'UE per i progetti volti a informare i migranti dei loro diritti e responsabilità e a tutelare detti diritti, con particolare riferimento a quelli dei minori non accompagnati, delle donne e di altre categorie vulnerabili; chiede pertanto alla Commissione di fornire al Parlamento una relazione dettagliata sull'utilizzo dei fondi dell'UE destinati ai paesi vicini, anche a titolo del programma tematico della Commissione per la cooperazione con i paesi terzi nei settori della migrazione e dell'asilo;

Dimensione regionale

69.  ribadisce la ferma convinzione secondo cui la politica europea di vicinato sarà pienamente efficace soltanto in presenza di una sinergia tra la sua dimensione bilaterale e multilaterale; reputa, quindi, indispensabile rafforzare la componente multilaterale della PEV e dedicarvi una parte più sostanziale dei fondi dello strumento europeo di vicinato e di partenariato;

70.  plaude alla proposta di utilizzare il quadro multilaterale in modo più strategico per far progredire le relazioni bilaterali tra i partner, e si attende misure concrete volte a mettere in pratica tale proposta; attende dunque con grande interesse la tabella di marcia con indicazione degli obiettivi, degli strumenti e delle iniziative, annunciata per fine anno dal vicepresidente/alto rappresentante e dalla Commissione;

71.  ritiene che occorra rafforzare e sviluppare ulteriormente la dimensione multilaterale del Partenariato orientale, incluso il Forum della società civile; rileva l'importanza d'intavolare un dialogo costruttivo con la Turchia e la Russia sugli aspetti regionali d'interesse comune e, in particolare, per quanto riguarda le questioni di sicurezza;

72.  richiama l'attenzione sul fatto che il ruolo delle regioni è cruciale per garantire la realizzazione delle riforme sociali ed economiche di lungo termine e lo sviluppo sostenibile; sottolinea che la PEV dovrebbe essere considerata in modo ampio al fine di alimentare lo sviluppo economico delle zone di frontiera; ritiene che i principi della cooperazione territoriale si applichino anche alle frontiere esterne e siano uno strumento chiave per migliorare lo sviluppo economico dell'UE e conseguire gli obiettivi politici generali della PEV; è del parere che il nuovo approccio della PEV debba includere le strategie macroregionali dell'UE e che il potenziale delle macroregioni dell'UE in cui sono compresi i paesi vicini dell'Unione dovrebbe essere sfruttato appieno ai fini di un migliore coordinamento delle priorità e dei progetti di interesse comune per l'UE e i paesi della PEV, in modo tale da raggiungere risultati reciprocamente vantaggiosi e da ottimizzare le risorse investite;

73.  sottolinea il ruolo di rilievo delle euroregioni ai fini della realizzazione degli obiettivi della politica di coesione e incoraggia la Commissione a promuovere e favorire il loro sviluppo, in particolare nelle regioni di frontiera, onde rafforzare il ruolo delle euroregioni nell'ambito della PEV;

74.  sottolinea l'elevato potenziale offerto dai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) ai quali partecipano regioni situate al di là delle frontiere esterne; incoraggia la conclusione di accordi specifici con i paesi terzi limitrofi in merito all'introduzione di leggi nazionali che disciplinino le strutture dei GECT nei rispettivi ordinamenti, e di accordi interstatali che consentano alle autorità locali e regionali dei paesi terzi di partecipare ai GECT;

75.  ritiene che la futura PEV dovrebbe tener conto del ruolo delle regioni ultraperiferiche nella politica di relazioni esterne dell'UE; osserva che tali regioni rappresentano una reale opportunità di influenzare la politica esterna dell'Unione europea, in quanto consentono a quest'ultima, da un lato, di avere relazioni più strette con un grande numero di paesi terzi e, dall'altro, di affrontare problemi complessi come l'immigrazione irregolare; invita la Commissione a garantire una maggiore flessibilità per quanto concerne le opportunità innovative di finanziamento di progetti selezionati nell'ambito della politica di coesione, affinché possano essere realizzati sia nelle regioni europee sia nei paesi terzi, con benefici per entrambi;

76.  pone l'accento sull'importanza di un approccio geografico e strategico più ampio per la PEV in una prospettiva futura, ricordando che, in seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2006 sulla PEV, l'UE ha introdotto, nel novembre 2007, politiche specifiche per i paesi insulari dell'Atlantico vicini a regioni ultraperiferiche dell'UE adiacenti al continente europeo, in cui sono stati ritenuti rilevanti particolari aspetti di vicinanza geografica, affinità culturali e storiche e sicurezza reciproca; plaude all'elevato livello di risultati raggiunti e al dinamismo delle politiche specifiche già attuate, segnatamente il partenariato speciale tra l'UE e Capo Verde, e invita l'UE a rafforzare ulteriormente il dialogo e la convergenza politica con tali paesi e a sostenerne gli sforzi tesi a consolidare le riforme politiche, sociali ed economiche;

77.  è consapevole che la Direzione generale della politica regionale della Commissione possiede una vasta esperienza nella gestione del FESR ed è convinto che sarebbe nell'interesse degli obiettivi dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) beneficiare della consulenza di tale Direzione generale riguardo alla gestione dei fondi; ritiene pertanto che la gestione di questi strumenti finanziari, nel contesto dei programmi di cooperazione transfrontaliera, debba essere restituita alla Direzione generale della politica regionale che li gestiva in passato;

78.  accoglie con favore la dichiarazione congiunta del vertice di Varsavia per il partenariato orientale del 30 settembre 2011 e la dichiarazione sulla situazione in Bielorussia, in particolare per quanto riguarda i principi della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, l'impegno verso un più profondo coinvolgimento bilaterale tanto a livello economico quanto a livello politico, compresa la volontà di compiere progressi nei negoziati sugli accordi di associazione, il rafforzamento della cooperazione multilaterale tra i partner e l'agevolazione della mobilità nonché l'impegno ad accelerarne la realizzazione con evidenti benefici per le società dei paesi partner;

79.  ritiene che il rafforzamento del Partenariato orientale sia essenziale per lo sviluppo delle regioni frontaliere dell'UE; sottolinea che il Partenariato orientale e lo sviluppo regionale devono operare congiuntamente e promuovere una cooperazione bilaterale e multilaterale, come ad esempio gli accordi di libero scambio, nonché progetti congiunti opportunamente finanziati, quali gli scambi nel campo della cultura e della società civile;

80.  sottolinea l'importanza di promuovere maggiormente la cooperazione regionale nell'area del Mar Nero e di sviluppare ulteriormente la strategia UE per il Mar Nero; mette in evidenza la complementarità tra le politiche UE relative al Mar Nero e il partenariato orientale; invita la Commissione e il SEAE a utilizzare in modo positivo gli approcci diversi delle due iniziative e a chiarire, a tutti i livelli, come questo notevole grado di complementarità possa essere utilizzato positivamente;

81.  sottolinea l'importanza dell'Unione per il Mediterraneo come foro permanente di dialogo e cooperazione e strumento di promozione democratica; auspica che la (futura) co-presidenza dell'Unione per il Mediterraneo tenga fede agli ambiziosi obiettivi fissati inizialmente e contribuisca in maniera efficace allo sviluppo della politica europea di vicinato nella zona mediterranea; sostiene che l'UpM debba favorire un auspicabile sviluppo economico, sociale e democratico e creare una solida base comune che favorisca una stretta cooperazione regionale tra l'UE e i suoi vicini del sud; accoglie con favore l'opportunità offerta dall'UpM per rafforzare la complementarità tra politiche bilaterali e politiche regionali, al fine di realizzare più efficacemente gli obiettivi della cooperazione euromediterranea, sulla base del riconoscimento reciproco di valori comuni e della creazione di uno spazio di pace, sicurezza e prosperità; plaude, in particolare, all'impegno del nuovo Segretario generale dell'Unione a favore dell'elaborazione e della presentazione di progetti UpM nei settori della democrazia e della società civile; saluta a questo riguardo fin d'ora l'aumento della dotazione concessa al Fondo d'investimento per la politica di vicinato;

82.  ricorda l'importanza che la PEV, nella sua dimensione multilaterale, sostenga l'avvio efficace e rapido di progetti concreti dell'UpM finalizzati a garantire un processo condiviso di sviluppo e integrazione, segnatamente mediante il cofinanziamento di studi di fattibilità e il sostegno all'aumento dei prestiti concessionali;

83.  invita la Commissione e il SEAE a esaminare la possibilità di un collegamento istituzionale tra la PEV e le politiche di vicinato dei principali attori regionali, soprattutto la Turchia; ricorda l'ambizione di Ankara di stimolare e aiutare le transizioni democratiche e le riforme socioeconomiche nel Vicinato meridionale; osserva che la partecipazione delle istituzioni e delle organizzazioni non governative turche agli strumenti della PEV genererebbe effetti sinergici straordinari, in particolare in settori quali il potenziamento istituzionale e lo sviluppo della società civile; ritiene che la cooperazione pratica debba essere completata da un dialogo strutturato tra l'UE e la Turchia per il coordinamento delle rispettive politiche di vicinato; raccomanda che un'offerta analoga di cooperazione nel quadro della PEV sia presentata, in linea di principio, anche alla Russia e ad altre parti interessate;

L'UE e la risoluzione dei conflitti

84.  ricorda che la risoluzione pacifica dei conflitti militari regionali, compresi i cosiddetti conflitti congelati, costituisce la condizione indispensabile per il consolidamento della democrazia, il rispetto dei diritti umani, la prosperità e la crescita economica e, pertanto, deve essere considerata dall'UE come un aspetto di grandissimo interesse;

85.  rammenta che l'UE dovrebbe essere maggiormente coinvolta e svolgere un ruolo più attivo, coerente e costruttivo nella risoluzione dei conflitti regionali, tra l'altro attraverso il SEAE, sviluppando in misura maggiore azioni per la costruzione della fiducia, la riconciliazione e la mediazione prendendo in considerazione nuovi approcci pragmatici e innovativi, anche lanciando strategie di comunicazione pubblica nei paesi partner, promuovendo un corpo di pace civile europeo e interventi di mediazione locali, sostenendo la cultura civica – in particolare la formazione, l'istruzione e la partecipazione dei giovani e dei bambini – e il dialogo tra e all'interno delle comunità, coinvolgendo le organizzazioni della società civile, elaborando progetti transfrontalieri, e rafforzando le relazioni di buon vicinato; ricorda l'importanza strategica di rafforzare la cooperazione politica in materia di sicurezza e di lotta contro il terrorismo e gli estremismi;

86.  ritiene che il dialogo interculturale e interreligioso sia fondamentale per rafforzare la comprensione, il rispetto, la solidarietà e la tolleranza reciproci con e tra i paesi partner del vicinato; chiede che i nuovi strumenti proposti in ambito PEV prendano in particolare considerazione la sua promozione;

87.  sottolinea, nel contesto post-rivoluzionario in Nord Africa, l'importanza di fornire sostegno alla giustizia transizionale ed esorta tutti i paesi partner a cooperare con la giustizia internazionale, segnatamente il Tribunale penale internazionale (TPI);

88.  insiste sulla necessità di mantenere un'impostazione regionale e plaude alla decisione di nominare sia un rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per il Caucaso meridionale, sia per la regione del Mediterraneo meridionale nonché d'istituire una task force per il Mediterraneo meridionale; ritiene opportuno considerare l'ipotesi di un'analoga task force per il Caucaso meridionale; sottolinea la necessità di assicurare che al ruolo pro-attivo dell'UE nei colloqui 5+2 sulla Transnistria corrispondano risorse adeguate, soprattutto dopo la revoca del mandato del rappresentante speciale dell'UE;

89.  sottolinea che i conflitti regionali non possono essere fermati se non viene preso in considerazione il loro contesto culturale; invita ad applicare una strategia coerente, come quella attuata dallo Scudo blu, che attribuisce alla cultura un ruolo nella prevenzione dei conflitti e nel mantenimento della pace;

90.  si compiace per il lavoro che le organizzazioni internazionali, in particolare l'OSCE e le agenzie delle Nazioni Unite, svolgono sul campo nelle situazioni di conflitto e di post-conflitto e nella promozione dello sviluppo sostenibile in tutto il vicinato, e in particolare per l'impegno di vecchia data dell'UNRWA a favore dei rifugiati palestinesi;

91.  sostiene l'azione umanitaria e a favore dello sviluppo e della pace che l'Unione svolge nei paesi partner del vicinato orientale e, in particolare, l'importante contributo dell'Unione all'UNRWA; deplora nondimeno che questa azione non proceda ancora di pari passo con la crescita in potenza dell'Unione quale attore politico di primo piano nel vicino Oriente; esorta il SEAE e la Commissione a fare tutto il possibile per conferire alla presenza e all'azione dell'Unione nella regione un peso politico pari al suo impegno decisivo sul piano dell'aiuto umanitario e dell'aiuto allo sviluppo;

Dimensione parlamentare

92.  sottolinea che il Parlamento europeo svolge un ruolo importante, attraverso le sue delegazioni parlamentari e le sue delegazioni alle assemblee parlamentari, nel rafforzamento del dialogo politico e nella promozione di libertà piene, delle riforme democratiche e dello Stato di diritto nei paesi partner del vicinato, e sottolinea che questi contatti potrebbero anche servire a valutare il soddisfacimento dei criteri che saranno fissati e ad adattare la cooperazione bilaterale e multilaterale alla luce degli eventi e dei progressi realizzati;

93.  ribadisce che le assemblee parlamentari multilaterali, come EURONEST e l'AP-UpM, sono veicoli fondamentali per la costruzione della fiducia e della coerenza fra l'UE e i paesi partner, nonché tra questi ultimi, e pertanto contribuiscono grandemente alla realizzazione degli obiettivi del Partenariato orientale e dell'Unione per il Mediterraneo; esorta il SEAE e la Commissione ad associare nella maggior misura possibile i membri di EURONEST alle strutture e piattaforme multilaterali del Partenariato orientale; insiste sulla necessità di riconoscere l'AP-UpM quale legittima istituzione parlamentare dell'UpM; sottolinea che dotando EURONEST e l'AP-UpM di un segretariato permanente si favorirà la coerenza dei lavori di EURONEST e dell'AP-UpM con i programmi PEV predisposti per la dimensione regionale orientale e meridionale;

94.  invita la Commissione europea a fornire alle amministrazioni dei parlamenti nazionali dei paesi del partenariato orientale, nell'ambito del programma globale di sviluppo istituzionale, un maggiore sostegno finanziario, tecnico e di consulenza specialistica, al fine di potenziare la loro efficienza, trasparenza e responsabilità, elementi determinanti per consentire ai parlamenti di svolgere il giusto ruolo nei processi decisionali democratici;

95.  conferma la propria disponibilità ad accogliere i rappresentanti del parlamento bielorusso in seno ad EURONEST non appena le elezioni parlamentari in Bielorussia saranno giudicate democratiche dalla comunità internazionale, OSCE inclusa;

Finanziamento

96.  plaude alla proposta del nuovo strumento europeo di vicinato e di un aumento dei finanziamenti alla PEV, come chiesto dal PE nelle sue precedenti risoluzioni; ritiene che la distribuzione dei fondi debba essere flessibile e adeguata per entrambe le regioni e mantenere nel contempo l'equilibrio regionale, con un'impostazione basata sui risultati e orientata agli impegni e ai progressi in termini di riforme nei paesi partner, ma anche alle loro esigenze e capacità; osserva che la maggiore flessibilità e la semplificazione devono rispettare il diritto al controllo democratico ed essere accompagnate da una maggiore vigilanza sulla spesa;

97.  ritiene che sia importante mantenere un equilibrio ragionevole tra le componenti orientale e meridionale, in particolare dal momento che i paesi limitrofi orientali stanno per attuare i programmi e le riforme connessi al partenariato orientale e hanno la prospettiva di aderire all'Unione europea; è convinto, tuttavia, che questo equilibrio non si possa considerare definitivo; sostiene appieno il principio di un'assistenza finanziaria flessibile, differenziata e orientata ai risultati, basata sulle necessità reali, la capacità di assorbimento e gli obiettivi conseguiti;

98.  ritiene che la revisione dell'ENI debba essere realizzata nell'ambito dell'attuale valutazione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e dei negoziati sul periodo post 2013 ed essere coerente con questi, affinché non sia necessario riaprire i negoziati sul finanziamento della politica di vicinato nel corso del 2012 e del 2013;

99.  chiede un cospicuo aumento del massimale della rubrica 4 del bilancio UE per lo strumento europeo di vicinato e di partenariato, considerato che, sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti alcuni progressi nella promozione di una maggiore cooperazione e della progressiva integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner, occorre compiere ulteriori sforzi in quanto si profilano nuove sfide e nuovi ambiti di cooperazione;

100.  sottolinea che il trasferimento di risorse necessario per potenziare il finanziamento della PEV deve basarsi su chiare priorità e non deve pertanto pregiudicare l'unico strumento UE di risposta alle crisi e di consolidamento della pace, ossia lo strumento per la stabilità, come proposto dalla Commissione; evidenzia che il finanziamento della PEV non deve risentire dell'attuale crisi dei debiti sovrani;

101.  deplora il fatto che un'elevata percentuale dei fondi PEV disponibili sia spesa per consulenze anziché essere impiegata per progetti e programmi e chiede, a tale proposito, che nel nuovo strumento si provveda a riequilibrarne rapidamente l'utilizzo;

102.  evidenzia l'importanza, qualora l'UE abbia mobilitato gli aiuti umanitari, di vegliare a un'adeguata transizione dal ritorno alla normalità, alla ricostruzione e allo sviluppo, al fine di contrastare alcune delle conseguenze distruttive delle rivoluzioni;

103.  ritiene che lo «strumento della società civile» possa essere concepito quale parte integrante dello strumento europeo di vicinato; suggerisce di prendere in considerazione l'idea di reindirizzare la gestione dei fondi dello strumento europeo di vicinato verso lo strumento della società civile qualora gli Stati non adempiano le condizioni per il finanziamento a causa di risultati insoddisfacenti;

104.  sottolinea il ruolo fondamentale dell'ENI nel sostenere le strategie macroregionali dell'UE, come la strategia per la regione del Mar Baltico e la strategia per la regione danubiana, mediante la messa a disposizione di finanziamenti per la dimensione esterna di dette strategie, e in particolare per attività che coinvolgono paesi vicini;

105.  sottolinea che l'allocazione delle risorse deve basarsi su un numero limitato di priorità chiaramente definite e obiettivi misurabili, in accordo con i paesi partner, tenendo conto delle loro esigenze e sulla base di una chiara condizionalità e dei progressi già compiuti; sottolinea che il sostegno al bilancio deve essere utilizzato solo se ci sono garanzie di una sana gestione di bilancio e che l'intera gamma di strumenti a disposizione va utilizzata in modo da rispecchiare meglio le priorità; evidenzia, a tale proposito, la necessità di una migliore legislazione in materia di appalti pubblici e di una più adeguata gestione delle finanze pubbliche nei paesi della PEV;

106.  sottolinea la necessità di un approccio coerente nell'assistenza fornita ai paesi vicini dai singoli Stati membri dell'UE e dall'UE in quanto tale nel quadro della PEV; è favorevole ad ogni meccanismo che contribuisca a coordinare e razionalizzare l'azione dei diversi donatori UE nei paesi PEV senza aggiungere inutili complessità burocratiche;

107.  osserva che gli aiuti, per quanto possano produrre un effetto di leva per i paesi della PEV, non sono sufficienti a garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo; invita pertanto i paesi della PEV a rafforzare e mobilitare le loro risorse nazionali, a creare sistemi fiscali trasparenti, a coinvolgere efficacemente il settore privato, i governi locali e la società civile nell'agenda della PEV e a puntare ad una maggiore titolarità dei progetti di tale politica;

108.  si compiace della decisione dei paesi membri del G8 di incrementare i prestiti a favore dei paesi del partenariato meridionale che hanno avviato una transizione democratica; ritiene che gli impegni assunti il 27 maggio 2011 nel quadro del «Partenariato di Deauville» siano volti a incoraggiare la mobilitazione finanziaria a favore della democrazia e dello sviluppo nei paesi partner dell'Unione europea;

109.  chiede, alla luce della «primavera araba» e della retrocessione della democrazia in alcuni paesi del partenariato orientale, una valutazione autocritica specifica degli strumenti finanziari utilizzati in passato nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) per quanto concerne il loro funzionamento in materia di democrazia, diritti umani, governance, lotta alla corruzione, costruzione istituzionale e sostegno alla società civile; ritiene che l'Unione europea debba adottare un approccio più nuovo per rafforzare la cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti;

110.  è fermamente convinto che anche l'assistenza finanziaria all'Autorità palestinese e all'UNRWA debba essere esaminata nel contesto di questa revisione ed essere oggetto di una programmazione a lungo termine in quanto parte integrante della Politica di vicinato; non considera valido l'argomento secondo cui l'instabilità politica della regione e le specificità del processo di pace consentono soltanto una programmazione provvisoria e un rafforzamento caso per caso;

111.  chiede, data l'urgenza delle attuali necessità, specialmente nel vicinato meridionale, un rapido accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proposta di rafforzare lo strumento di vicinato per il periodo 2012-2013; chiede inoltre agli Stati membri di tenere prontamente fede agli impegni bilaterali assunti nei confronti del Mediterraneo meridionale e del partenariato orientale;

112.  insiste affinché il Consiglio adotti senza ulteriori indugi la proposta legislativa di modifica dell'articolo 23 del regolamento sullo strumento europeo di vicinato e partenariato presentata dalla Commissione nel maggio 2008 e approvata dal Parlamento l'8 luglio 2008, che permetterebbe di reinvestire i fondi restituiti in seguito a operazioni precedenti; ricorda che tale misura è già considerata come un dato di fatto e si riflette nella proposta di finanziamento della revisione della PEV nel bilancio 2011-2013; invita la Commissione a riflettere su eventuali modi alternativi per rendere immediatamente disponibili, attraverso la Banca europea per gli investimenti, dei fondi di capitale di rischio supplementari a favore sia della dimensione meridionale sia di quella orientale;

113.  plaude al lavoro svolto dalla Banca europea per gli investimenti, segnatamente attraverso il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato, e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e sottolinea l'importanza e la necessità di maggiori sinergie con le altre istituzioni finanziarie nazionali e internazionali attive in questi paesi; è favorevole a una modifica dello statuto della BERS in modo che anche i partner del vicinato meridionale siano ammissibili alla sua assistenza, garantendo nel contempo che tra la BEI e la BERS, entrambe con capitale a maggioranza europea, si instauri una fruttuosa relazione di cooperazione, e non di competizione;

o
o   o

114.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, al SEAE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi della PEV e al Segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo.

(1) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0413.
(3) GU L 188 del 19.7.2011, pag. 24.
(4) GU L 221 del 27.8.2011, pag. 5.
(5) Testi approvati, P7_TA(2011)0153.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0154.
(7) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 312.
(8) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 443.
(9) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 760.
(10) GU C 285 E del 26.11.2009, pag. 11.
(11) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 83.
(12) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 76.
(13) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 64.
(14) Testi approvati, P7_TA(2011)0025.
(15) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 126.
(16) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 136.
(17) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 81.
(18) Testi approvati, P7_TA(2011)0038.
(19) Testi approvati, P7_TA(2011)0064.
(20) Testi approvati, P7_TA(2011)0095.
(21) Testi approvati, P7_TA(2011)0386.
(22) Testi approvati, P7_TA(2011)0387.
(23) Testi approvati, P7_TA(2011)0239.


Politica antiterrorismo dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future (2010/2311(INI))
P7_TA(2011)0577A7-0286/2011

Il Parlamento europeo,

–  visti la Carta dei diritti fondamentali, gli articoli 2, 3 e 6 del trattato sull'Unione europea e i pertinenti articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  viste la strategia europea per la sicurezza del 2003(1) e la sua relazione di attuazione del 2008(2),

–  vista la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo(3) quale modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI(4), e segnatamente il suo articolo 10 sulla protezione e l'assistenza alle vittime,

–  vista la strategia antiterrorismo dell'UE del 2005(5),

–  vista la strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle fila del terrorismo(6),

–  visti il Programma di Stoccolma, «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini»(7), e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 20 aprile 2010 intitolata «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei: Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (COM(2010)0171),

–  vista la relazione 2011 di Europol sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'UE (TE-SAT 2011),

–  vista la comunicazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 luglio 2010 sulla politica antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future (COM(2010)0386),

–  visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 24 novembre 2010 sulla comunicazione sulla politica antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future(8),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo riguardante la comunicazione sulla politica antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future(9),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura (COM(2010)0673),

–  visti la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (CETS n.116), la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla prevenzione del terrorismo (CETS n. 196), gli orientamenti del Consiglio d'Europa del 2005 sulla protezione delle vittime di attacchi terroristici, la raccomandazione (2006)8 del Consiglio d'Europa del 2006 sull'assistenza alle vittime della criminalità, e la proposta di direttiva del 2011 della Commissione che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)0275),

–  visti la revisione intermedia del 7° programma quadro per la ricerca e il Libro verde intitolato «Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea»,

–  viste le sue varie risoluzioni relative alla lotta al terrorismo,

–  visti il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo(10) e la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo(11),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica (A7-0286/2011),

A.  considerando che, dopo gli efferati attentati dell'11 settembre 2001, il primo decennio del XXI secolo è stato caratterizzato dalla «guerra al terrorismo», in particolare per quanto riguarda l'approccio degli Stati Uniti; considerando che, sebbene questi attentati o altri di simile entità non abbiano avuto luogo sul territorio europeo, essi sono stati in parte pianificati e preparati in Europa e molti europei li hanno percepiti come un attacco ai propri valori e al proprio sistema di vita;

B.  considerando che nel XXI secolo l'Unione europea è stata maggiormente bersaglio e vittima del terrorismo e fa fronte a una minaccia costante;

C.  considerando che i gravi atti terroristici avvenuti sul territorio dell'UE dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, fra cui gli attentati terroristici di Madrid nel 2004 e di Londra nel 2005, hanno avuto un impatto rilevante sul senso di sicurezza comune dei cittadini dell'UE;

D.  considerando che la relazione 2011 di Europol sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'UE (TE-SAT 2011) indica che la minaccia di attacchi terroristici nell'Unione europea resta grave e che i legami tra il terrorismo e la criminalità organizzata sembrano essere in crescita, e rileva che rispetto al 2006 si registra una tendenza alla diminuzione di attacchi terroristici rivendicati da organizzazioni terroristiche separatiste o ad esse attribuiti, sebbene si tratti ancora della maggioranza degli attacchi terroristici complessivi nell'UE;

E.  considerando che il programma di Stoccolma individua due minacce alla sicurezza interna, terrorismo internazionale e criminalità organizzata, che in molti casi operano negli stessi settori di attività, come ad esempio il traffico di armi e di stupefacenti;

F.  considerando che il terrorismo non è un fenomeno recente; che negli ultimi decenni il terrorismo ha assunto nuove forme, quali il terrorismo informatico, e le reti terroristiche sono divenute più elaborate in termini di strutture, mezzi e finanziamenti, rendendo quindi la minaccia terroristica ancora più complessa; che l'antiterrorismo è sempre rientrato nell'ambito di competenza degli Stati membri e nella regolare azione di applicazione della legge; che gli attacchi dell'11 settembre 2001 e quelli di Madrid e di Londra hanno indotto un cambiamento radicale nella percezione del fenomeno terroristico e nelle metodologie e negli strumenti di lotta al terrorismo; che come risultato di questi attentati il terrorismo è divenuto una questione che riguarda la sicurezza dell'intera Unione europea e non solo la sicurezza nazionale degli Stati membri, con un inquadramento giuridico assai diverso;

G.  considerando che, nonostante la mancanza di definizioni internazionali inequivoche di terrorismo, l'UE ha definito i reati di terrorismo nella decisione quadro 2002/475/GAI;

H.  considerando che la cooperazione internazionale è essenziale per privare il terrorismo delle sue basi finanziarie, logistiche e operative;

I.  considerando che, sebbene le esperienze di terrorismo e i livelli di minaccia differiscano tra gli Stati membri dell'Unione, occorre un approccio UE comune, poiché l'attività operativa del terrorismo è spesso paneuropea e i terroristi, nel perpetrare i loro reati, approfittano dell'eterogeneità del diritto e delle capacità antiterrorismo in Europa nonché dell'eliminazione dei controlli alle frontiere;

J.  considerando che anche i cittadini dell'UE e gli altri cittadini vogliono che la loro sicurezza sia garantita all'interno e all'esterno dell'UE e che l'UE ha un ruolo di rilievo da svolgere a tale riguardo;

K.  considerando che gli atti terroristici mettono gravemente in pericolo i diritti umani, minacciano la democrazia, mirano a destabilizzare i governi legittimamente costituiti, indeboliscono le società civili pluralistiche e costituiscono una sfida alle aspirazioni di tutti di condurre un'esistenza senza paure;

L.  considerando che le politiche di lotta al terrorismo devono mirare a combattere gli obiettivi del terrorismo e l'esecuzione di atti terroristici, che cercano di distruggere il tessuto di società libere, aperte e democratiche; che l'obiettivo principale della lotta al terrorismo deve essere quello di proteggere e rafforzare il tessuto delle società democratiche potenziando le libertà civili e il controllo democratico, garantendo la sicurezza e l'incolumità dei cittadini europei, individuando e perseguendo i responsabili di atti terroristici e rispondendo alle conseguenze di un attacco terroristico attraverso politiche di inclusione, cooperazione transfrontaliera giudiziaria e di polizia e una strategia efficace e coordinata a livello UE; che l'efficacia delle politiche antiterrorismo deve essere misurata alla luce di tali obiettivi; che l'approccio alla lotta al terrorismo con più probabilità di successo consiste nel concentrarsi sulla prevenzione dell'estremismo violento e della sua escalation;

M.  considerando che la strategia per la lotta al terrorismo dell'Unione europea deve pertanto occuparsi non solo delle conseguenze del terrorismo ma anche delle sue cause;

N.  considerando che la lotta all'estremismo violento è un elemento essenziale nella prevenzione e repressione del terrorismo;

O.  considerando che antiterrorismo significa contrastare tutte le forme di terrorismo, fra cui il terrorismo informatico, il narcoterrorismo e la capacità di interconnessione dei gruppi terroristici con e all'interno di molteplici attività criminali, nonché le tattiche a cui il terrorismo ricorre per essere operativo, quali i finanziamenti illeciti, le estorsioni finanziarie, il riciclaggio di denaro e la copertura delle operazioni dei gruppi terroristici tramite presunte entità giuridiche o istituzioni;

P.  considerando che il terrorismo è un problema di Stato e che quindi spetta alle istituzioni democratiche elaborare e mantenere gli orientamenti fondamentali della politica antiterroristica cercando al contempo di ottenere il massimo consenso politico e sociale possibile; che la lotta democratica contro il terrorismo, nel contesto imprescindibile dello stato di diritto e della supremazia della legge, è responsabilità di tutti i partiti politici rappresentati nelle istituzioni democratiche, siano essi al governo o all'opposizione; che ciò rende raccomandabile mantenere una definizione della politica antiterrorismo secondo cui in tutte le società democratiche essa è di pertinenza dei governi, risultato del confronto legittimo tra partiti politici e quindi della competizione elettorale;

Q.  considerando che è ragionevole quantificare i costi e i benefici delle politiche antiterrorismo, poiché i decisori politici devono sapere se le loro decisioni producono l'impatto desiderato e i cittadini hanno il diritto di chiamare i propri rappresentanti a rispondere del loro operato;

R.  considerando che, a dieci anni dagli attentati che hanno sconvolto il mondo, è venuto il momento di tracciare un bilancio dei risultati ottenuti nella lotta al terrorismo; considerando che grazie alla valutazione è infatti possibile elaborare politiche più efficienti ed efficaci e che in qualsiasi democrazia moderna le decisioni politiche devono essere oggetto di frequenti valutazioni e revisioni;

S.  considerando che ben poco è stato fatto per valutare fino a che punto le politiche antiterrorismo dell'UE abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati; che il Parlamento europeo ha sollecitato a più riprese una valutazione approfondita delle politiche antiterrorismo dell'UE, poiché la valutazione e la verifica sono presupposti per la trasparenza e l'obbligo di rendere conto dei responsabili politici; che la mancanza di una valutazione adeguata in merito a tali politiche è principalmente dovuta al fatto che gran parte di tale attività si effettua nell'ambito delle politiche di intelligence e sicurezza, ove vige una tradizione di segretezza;

T.  considerando che l'obiettivo ripetutamente perseguito dagli attentati terroristici è quello di provocare un altissimo numero di vittime, sfidando le capacità istituzionali esistenti;

U.  considerando che i terroristi colpiscono civili innocenti al fine di raggiungere l'obiettivo di distruggere la democrazia; che le vittime di lesioni, danni o perdita dei propri cari in attacchi terroristici hanno diritto al nostro sostegno e alla nostra solidarietà, nonché alla riparazione, alla compensazione e all'assistenza;

V.  considerando che è indispensabile che sia fatta giustizia, che i colpevoli siano portati in giudizio e che i reati terroristici non restino impuniti e considerando che la posizione delle vittime come testimoni in procedimenti giudiziari richiede speciale attenzione;

W.  considerando che la responsabilità e l'obbligo di rendere conto sono fattori essenziali per la legittimazione democratica delle politiche antiterrorismo e che gli errori, le azioni illegittime e le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani devono essere indagati e perseguiti a livello giudiziario;

X.  considerando che le misure antiterrorismo devono rispettare i diritti stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che tutte le misure adottate in tale ambito influiscono reciprocamente sulle libertà civili;

Y.  considerando che la sorveglianza di massa è diventata una caratteristica fondamentale delle strategie antiterrorismo e che la raccolta su ampia scala di dati personali, le tecnologie di rilevamento e identificazione, la tracciatura elettronica, l'estrapolazione di dati, la profilazione, la valutazione dei rischi e l'analisi comportamentale sono tutte tecniche usate ai fini della prevenzione del terrorismo; che tali strumenti comportano il rischio di trasferire l'onere della prova sul cittadino; che l'efficacia e le percentuali di successo di questi strumenti di prevenzione del terrorismo sono dubbi e che lo scambio di informazioni tra agenzie è inadeguato,

Z.  considerando che le autorità pubbliche si avvalgono sempre più frequentemente di dati raccolti per scopi commerciali o privati; che le aziende private nell'ambito di diversi settori sono obbligate a conservare e fornire dati sensibili contenuti nelle banche dati relative ai loro clienti; che i costi connessi all'archiviazione e al recupero dei dati (sia a livello di investimenti infrastrutturali che di costi operativi) sono ingenti;

AA.  considerando l'urgente necessità di una definizione giuridica uniforme del concetto di «profilazione» sulla base dei pertinenti diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati, onde ridurre le incertezze su quali siano le attività vietate e quali quelle non vietate;

Osservazioni generali

1.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione e ricorda che deve essere connessa con la futura strategia di sicurezza interna dell'UE; deplora, tuttavia, che il suo campo d'applicazione sia piuttosto ristretto, si limiti all'attuazione delle misure politiche concordate e non copra politiche nazionali di lotta al terrorismo o misure nazionali che traspongono le politiche concordate a livello europeo o internazionale, e lamenta che non sia stato effettuato un esame più approfondito delle possibili carenze giuridiche o della potenziale sovrapposizione o duplicazione delle azioni e degli strumenti di lotta al terrorismo adottati a livello UE; sottolinea l'importanza di un approccio coerente, a livello di UE e di Stati membri, alle iniziative adottate in materia di sicurezza interna, con particolare riferimento al terrorismo e alla criminalità organizzata;

2.  deplora altresì che la comunicazione non tratti sufficientemente e non sviluppi in maggiore dettaglio le misure adottate dalle Direzioni generali diverse dalla DG Giustizia (come TRAN, ENTR o MARKT) e non fornisca un'idea precisa di come tali misure interagiscano e dove si sovrappongano o siano carenti; ritiene che debbano essere considerati anche tutti i succitati livelli, poiché le misure europee, nazionali e internazionali si completano vicendevolmente e la valutazione di singole misure non fornisce un'immagine a tutto tondo dell'impatto delle politiche antiterrorismo in Europa;

3.  deplora che non sia stata colta l'opportunità per illustrare in che modo determinati strumenti antiterrorismo dell'UE, come la conservazione dei dati, l'accordo relativo ai dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) e l'accordo Swift, si iscrivano nella strategia antiterrorismo dell'Unione europea;

4.  è del parere che le politiche dell'UE in tale ambito debbano sempre improntarsi alla Carta dei diritti fondamentali, a cui devono ispirarsi anche gli Stati membri sia nell'attuazione di tali politiche che nella cooperazione con le terze parti e con i paesi terzi;

5.  sottolinea la necessità che l'Unione europea, i suoi Stati membri e i suoi paesi partner fondino la propria strategia per la lotta al terrorismo internazionale sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti fondamentali; sottolinea inoltre che l'azione esterna dell'Unione europea in materia di lotta al terrorismo internazionale deve mirare in primo luogo alla prevenzione ed evidenzia la necessità di promuovere il dialogo, la tolleranza e la comprensione tra le varie culture, civiltà e religioni;

6.  ricorda che le politiche antiterrorismo devono conformarsi ai criteri stabiliti in materia di necessità, efficacia, proporzionalità, libertà civili, stato di diritto, controllo democratico e obbligo di rendere conto che l'Unione si è impegnata a sostenere e sviluppare e che accertare se tali requisiti sono rispettati o meno deve costituire parte integrante di una valutazione di tutti gli sforzi della lotta antiterrorismo dell'UE; ritiene che tali politiche debbano essere elaborate conformemente alle disposizioni del diritto primario dell'UE e, in particolare, debbano attribuire priorità al rispetto dei diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

7.  ribadisce che misure restrittive quali confisca, sequestro e congelamento di beni e capitali riconducibili a persone fisiche o giuridiche e a organizzazioni dedite o implicate in attività terroristiche possono risultare utili quali strumenti antiterrorismo, ma che esse devono conformarsi pienamente all'articolo 75 del TFUE e alla Carta dei diritti fondamentali;

8.  ritiene che la prevenzione, l'investigazione e il perseguimento delle attività terroristiche siano politiche cruciali a livello dell'UE e debbano far parte di un approccio sistematico basato non su norme di emergenza ma su una strategia coerente e fondata sulle necessità, nonché debbano essere efficaci sotto il profilo degli obiettivi e dei costi ed evitare la duplicazione delle misure e gli usi impropri da parte di istituzioni, agenzie e organi di competenza;

9.  sottolinea che la valutazione di un decennio di politiche UE antiterrorismo deve condurre a obiettivi politici chiaramente definiti;

10.  ritiene che il terrorismo sia un fenomeno in costante trasformazione da combattere con una politica di lotta al terrorismo che risponda alla stessa evoluzione;

11.  ritiene buona la decisione di approfondire e sviluppare i quattro aspetti essenziali della strategia antiterrorismo: prevenire, proteggere, perseguire e reagire;

12.  è del parere che la prevenzione, l'investigazione e il perseguimento delle attività terroristiche debbano essere fondati sul rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello dell'UE, unitamente al pieno controllo parlamentare e al totale completamento nei tempi previsti della tabella di marcia per una serie di garanzie procedurali uniformi ad alto livello;

13.  ritiene che la formazione e la sensibilizzazione del personale delle autorità giudiziarie e di polizia vada considerata una priorità per migliorare la preparazione nella lotta al terrorismo in tutta l'Unione europea;

14.  sottolinea a tal riguardo l'importanza della cooperazione degli Stati membri con l'OLAF e con altre agenzie dell'UE quali Europol, Eurojust e CEPOL;

15.  invita la Commissione a valutare integralmente l'insieme delle politiche e delle misure antiterrorismo adottate e a concentrarsi sulle sfide future, tra le quali figurano la riforma di Europol ed Eurojust alla luce delle nuove potenzialità offerte dal trattato di Lisbona, la necessità di norme uniformi per l'ottenimento di prove e lo svolgimento di indagini, la costituzione di squadre investigative comuni, il rafforzamento del quadro UE per la formazione del personale giudiziario e di polizia e adeguate politiche di inclusione e di integrazione;

16.  ritiene che le misure antiterrorismo debbano essere commisurate al livello della minaccia e debbano essere adeguate in risposta tanto a un aumento che a una diminuzione del livello di minaccia; rileva che le misure antiterrorismo, in termini sia di nuove competenze governative che di agenzie, devono essere concepite in modo tale da potere essere tanto intensificate quanto ridotte, a seconda della situazione;

17.  ricorda che la radicalizzazione e il reclutamento rappresentano a lungo termine la minaccia più importante e persistente, come sottolineato nella comunicazione della Commissione, e costituiscono pertanto l'asse su cui l'UE deve concentrare le proprie strategie di prevenzione per contrastare il terrorismo proprio all'inizio della catena; sottolinea che gli investimenti nelle politiche contro il razzismo e la discriminazione costituiscono uno strumento fondamentale per fronteggiare e impedire la radicalizzazione e il reclutamento di potenziali terroristi;

18.  ricorda l'importante contributo offerto da molte ONG e dalla società civile, spesso con il cofinanziamento dell'UE e dei suoi Stati membri, a favore dello sviluppo socioeconomico, del consolidamento della pace, della costruzione della nazione e della democratizzazione, tutti fattori essenziali per contrastare la radicalizzazione e il reclutamento;

19.  chiede l'elaborazione di una strategia globale sull'interconnessione tra criminalità organizzata, traffico di droga e terrorismo a livello internazionale; incoraggia l'analisi continua delle nuove tendenze e caratteristiche osservate nella diversificazione, nella radicalizzazione e nel reclutamento nonché di quelle relative al ruolo delle organizzazioni non governative internazionali nel finanziamento al terrorismo;

20.  invita la Commissione e gli Stati membri a prevenire l'intensificarsi dell'estremismo;

21.  richiama l'attenzione sulla necessità di ampliare gli esistenti partenariati strategici di lotta al terrorismo con paesi al di fuori dell'Europa e di crearne di nuovi, a condizione che tali partenariati rispettino i diritti umani; mette l'accento sulla cooperazione strategica tra l'Unione europea e gli Stati Uniti ed evidenzia la necessità di cooperare con altri partner, ribadendo al contempo l'importanza che l'UE attribuisce alla protezione dei dati personali dei cittadini e dei loro diritti umani e civili;

22.  sottolinea che la lotta al terrorismo è parte integrante delle relazioni dell'Unione con i paesi terzi; chiede un aumento dei finanziamenti a favore di misure di sostegno alla lotta al terrorismo nell'ambito del prossimo strumento per la stabilità, onde evitare il fallimento di Stato; concorda al riguardo nel considerare zone prioritarie l'Asia meridionale, in particolare il Pakistan e l'Afghanistan, la regione del Sahel (Mauritania, Mali, Niger), la Somalia e lo Yemen; valuta positivamente la presentazione della strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo del Sahel, il 21 marzo 2011, e invita il Consiglio ad adottare la strategia di concerto con il Parlamento europeo; valuta positivamente l'inserimento di clausole antiterrorismo negli accordi internazionali;

23.  invita la Commissione, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Consiglio ad applicare rapidamente le disposizioni relative alla clausola di solidarietà introdotta dal trattato di Lisbona;

24.  insiste sull'importanza di definire un insieme uniforme di norme per la tutela e il sostegno specifici delle vittime del terrorismo, inclusi i testimoni, anche nel quadro della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)0275);

Valutazione ed esercizio di mappatura

25.  sottolinea che una valutazione corretta di dieci anni di politiche antiterrorismo dovrebbe esaminare innanzitutto se le misure adottate per prevenire e combattere il terrorismo nell'UE si fondino su dati di fatto (e non su ipotesi), rispondano alle esigenze, siano coerenti e formino parte di una strategia globale dell'UE contro il terrorismo, basata su una valutazione approfondita e completa condotta conformemente all'articolo 70 del TFUE, prevedendo che la Commissione presenti una relazione, in occasione di una riunione parlamentare congiunta del Parlamento europeo e delle commissioni parlamentari nazionali responsabili della supervisione delle attività antiterrorismo, entro sei mesi dalla data in cui lo studio viene commissionato, attingendo alle relazioni che vengono richieste alle organizzazioni e agenzie competenti, quali Europol, Eurojust, l'Agenzia per i diritti fondamentali, il Garante europeo della protezione dei dati, il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite;

26.  promuove un approccio olistico e globale alla politica antiterrorismo mediante l'allineamento della strategia europea in materia di sicurezza e della strategia di sicurezza interna nonché il rafforzamento dei meccanismi di coordinamento esistenti tra le strutture del Consiglio «Giustizia e affari interni», le agenzie e il Servizio europeo per l'azione esterna; sottolinea che un buon servizio di intelligence è cruciale per la lotta al terrorismo e che l'UE si trova in una posizione ottimale per facilitare la condivisione di informazioni di intelligence tra gli Stati membri, purché tale cooperazione poggi su una base giuridica adeguata e sia integrata nelle regolari procedure decisionali, ma che ciò deve essere soggetto agli stessi obblighi di rendere conto vigenti negli Stati membri; rileva di conseguenza che le informazioni di intelligence raccolte e fornite da fonti umane, oltre e più che quelle ottenute mediante tutti i mezzi tecnici disponibili, rimangono indispensabili per contrastare le reti terroristiche e prevenire tempestivamente gli attacchi;

27.  invita la Commissione a presentare una valutazione completa e dettagliata, basata sulle informazioni pubblicamente disponibili e sulle informazioni fornite dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 70 del TFUE, che contenga almeno i seguenti elementi:

   a) un'analisi chiara della risposta alla minaccia terroristica, in base alla definizione di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta al terrorismo, nonché del quadro delle misure antiterrorismo per affrontare questa minaccia, in termini di efficacia, lacune nella sicurezza, prevenzione, azione giudiziaria e rafforzamento della sicurezza in Europa, inclusa l'efficacia delle agenzie dell'Unione europea e la proporzionalità di tali misure;
   b) fatti, dati e tendenze concernenti l'attività terroristica e l'attività antiterroristica;
   c) una panoramica completa dell'impatto cumulativo delle misure antiterroristiche sulle libertà civili e i diritti fondamentali, le misure adottate in paesi terzi aventi impatto diretto nell'UE e tutte le misure prese in tale ambito in connessione con le relazioni esterne, nonché la giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte di giustizia europea e dei tribunali nazionali;

28.  invita la Commissione a indicare quali misure abbiano obiettivi diversi dalla lotta al terrorismo e a quali siano stati aggiunti ulteriori obiettivi rispetto a quello iniziale della lotta al terrorismo (abusi di mandato e slittamento di funzione), quali le attività di contrasto, le politiche d'immigrazione, la sanità pubblica o l'ordine pubblico;

29.  invita la Commissione europea a redigere una mappa completa e dettagliata di tutte le politiche antiterrorismo vigenti in Europa, con particolare riguardo alla legislazione dell'UE e a come essa sia stata recepita e attuata a livello dell'Unione; invita al contempo gli Stati membri a effettuare una valutazione globale delle loro politiche antiterrorismo, concentrandosi in particolare sull'interazione con le politiche dell'UE, le duplicazioni e le lacune, al fine di migliorare la collaborazione nella valutazione delle politiche dell'Unione, anche prevedendo tavole di concordanza che identifichino quali disposizioni del diritto degli Stati membri traspongano le disposizioni degli atti dell'UE e fornendo il proprio contributo entro le scadenze prescritte, come nel caso della direttiva per la conservazione dei dati;

30.  invita la Commissione a presentare una relazione completa e dettagliata, in base alle informazioni pubblicamente disponibili e sulle informazioni fornite dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 70 del TFUE, che verta su tutte le risorse spese dall'Unione europea, dagli Stati membri dell'UE e da aziende private in misure aventi obiettivi di lotta al terrorismo, direttamente o indirettamente, comprese le misure specificamente rivolte alle attività antiterrorismo, le spese concernenti il personale informatico, i sistemi informatici e le banche dati impiegati in tale ambito, la tutela dei diritti fondamentali e la protezione dei dati, la democrazia, lo stato di diritto e il finanziamento della ricerca correlata alla lotta al terrorismo, e verta altresì sullo sviluppo delle relative linee di bilancio dell'Unione europea dal 2001, specificando anche le risorse destinate a questo settore da paesi terzi;

31.  chiede alla Commissione di verificare se suddette misure antiterrorismo sono attuate correttamente e di informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio al riguardo;

32.  invita la Commissione a eseguire un esame dei costi delle politiche antiterrorismo sostenute dal settore privato, nonché a fornire una panoramica generale dei settori che beneficiano di tali politiche;

Controllo democratico e obbligo di rendere conto

33.  invita la Commissione a effettuare uno studio per stabilire se le politiche antiterrorismo siano soggette a un effettivo controllo democratico, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili e delle informazioni fornite dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 70 del TFUE, che contenga almeno i seguenti elementi:

   a) una valutazione dettagliata che stabilisca se i parlamenti nazionali o il Parlamento europeo abbiano avuto pieni diritti e mezzi di controllo, come l'accesso alle informazioni, tempo sufficiente per una procedura esaustiva e il diritto di modificare le proposte relative a misure antiterrorismo, incluse le misure decise a livello di organi internazionali governativi e non governativi, le attività non legislative (che godono del finanziamento) dell'UE, come i programmi di ricerca, e le misure adottate da paesi terzi eventi incidenza extraterritoriale nell'UE;
   b) indicazione della necessità che le misure antiterrorismo contemplino un accurato test di proporzionalità;
   c) una panoramica della classificazione dei documenti, un'illustrazione delle tendenze nell'utilizzo della classificazione nonché dati riguardanti l'accesso accordato a documenti relativi alle politiche antiterrorismo;
   d) una panoramica degli strumenti di controllo democratico della cooperazione transfrontaliera delle agenzie di intelligence, e più specificamente del SitCen, della Capacità di vigilanza, del Centro di Crisi, della Clearing House del Consiglio e del COSI;

34.  chiede inoltre, per quanto riguarda le misure antiterrorismo, che si tenga conto del principio di proporzionalità e vengano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini, fermo restando che tutte le misure di questo tipo devono essere conformi alla legge e allo stato di diritto;

35.  invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità giudiziarie competenti a indagare su qualsiasi atto illecito o violazione dei diritti umani, del diritto internazionale e dell'ordinamento giuridico laddove vi sia qualsiasi prova o sospetto di tale azione o violazione, e chiede agli Stati membri di assicurare che vi venga posto rimedio;

36.  attende con interesse le conclusioni della relazione di follow-up della commissione temporanea TDIP del Parlamento europeo sul presunto trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA, e chiede l'attuazione di tutte le pertinenti raccomandazioni del Parlamento europeo;

37.  sottolinea che l'UE deve aiutare gli USA a trovare opportune soluzioni alla questione della chiusura di Guantánamo e a garantire ai detenuti un processo equo;

38.  sollecita al riguardo il Consiglio e la Commissione, in sede di revisione delle misure concernenti le liste nere e il congelamento dei beni, a considerare in particolare la posizione delle ONG e della società civile, in modo da garantire che le ONG non siano inserite nelle liste nere «per associazione» e non siano indebitamente ostacolate nel loro lavoro con le organizzazioni partner;

39.  è al corrente del ricorso della Commissione avverso la sentenza del Tribunale nella recente causa Kadi/Commissione; invita tutti gli attori a effettuare una revisione approfondita del regime di sanzioni, garantendo che quest'ultimo sia pienamente in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani e con lo stato di diritto, conformemente alla pertinente giurisprudenza; è del parere che chi è colpito da sanzioni dovrebbe ricevere informazioni che sostanzino tale provvedimento e avere diritto a un effettivo ricorso giurisdizionale;

40.  invita la Commissione e il Consiglio a indagare sull'eventuale raccolta di dati personali per finalità di contrasto condotta senza un'adeguata base giuridica o mediante procedure irregolari o addirittura illegali;

Monitoraggio e profilazione

41.  sollecita la Commissione a effettuare un test obbligatorio di proporzionalità e una valutazione d'impatto completa per ogni proposta che comporti la raccolta su ampia scala di dati personali, tecnologie di rilevamento e identificazione, tracciatura elettronica, estrapolazione di dati e profilazione, valutazione dei rischi e analisi comportamentali o tecniche analoghe;

42.  sottolinea la necessità di migliorare l'uso dei dati: la raccolta di dati deve essere autorizzata esclusivamente dopo aver esplicitamente dimostrato il principio della necessità, la mancanza di sovrapposizione con altre misure vigenti e l'assenza di eventuali provvedimenti meno invasivi, e soltanto sulla base della rigorosa limitazione a una finalità specifica, della riduzione al minimo dei dati e laddove si verifichi un radicale miglioramento della condivisione e del trattamento dei dati;

43.  invita il Garante europeo della protezione dei dati e l'Agenzia per i diritti fondamentali a riferire sul livello della protezione dei diritti fondamentali e dei dati di carattere personale nell'ambito della politica contro il terrorismo dell'Unione europea;

44.  esorta la Commissione e il Consiglio a precisare con chiarezza la divisione del lavoro tra il Coordinatore antiterrorismo e l'Alto Rappresentante;

45.  invita il Coordinatore antiterrorismo a elaborare una relazione sull'utilizzo delle informazioni di intelligence raccolte e fornite da fonti umane e sulla sua cooperazione con i servizi di intelligence stranieri nelle strategie europee per la lotta al terrorismo;

46.  invita la Commissione ad avanzare proposte per il rafforzamento della protezione delle libertà civili, della trasparenza e del controllo democratico nell'ambito delle strategie di lotta al terrorismo, migliorando ad esempio l'accesso ai documenti attraverso il varo di una legge UE per la libertà dell'informazione e rafforzando l'agenzia per i diritti fondamentali, il GEPD e il gruppo di lavoro dell'articolo 29;

47.  invita la Commissione a presentare una proposta di modifica della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, da ultimo modificata nel 2008, al fine di rafforzare le norme sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tra l'altro aggiornando la definizione di reati terroristici, e di collegarle più strettamente ai vigenti strumenti UE in materia di diritti umani, in particolare alla Carta dei diritti fondamentali;

48.  invita la Commissione a includere una definizione giuridica uniforme del concetto di «profilazione»;

49.  invita la Commissione a presentare una proposta di quadro legislativo in materia di protezione dei dati che comprenda la politica estera e di sicurezza comune, sulla base dell'articolo 16 del TFUE e fatte salve le norme specifiche stabilite all'articolo 39 del TUE;

o
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50.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Un'Europa sicura in un mondo migliore - Strategia europea in materia di sicurezza, approvata dal Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 12 dicembre 2003 ed elaborata sotto la responsabilità dell'Alto rappresentante dell'UE Javier Solana.
(2) Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza - Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione, S 407/08.
(3) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
(4) GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21.
(5) Documento del Consiglio 14469/4/2005.
(6) Documento del Consiglio 14781/1/2005. La strategia è stata rivista nel novembre 2008. Documento del Consiglio n. 15175/2008.
(7) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(8) GU C 56 del 22.2.2011, pag. 2.
(9) SOC 388 - CESE 800/2011.
(10) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(11) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

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