Indice 
Testi approvati
Giovedì 15 dicembre 2011 - Strasburgo
Controllo di bilancio dell'assistenza finanziaria dell'UE all'Afghanistan
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2009/019 FR/Renault, Francia)
 Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ***I
 Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I
 Situazione in Siria
 Progetto di quadro di controllo per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici
 Spazio unico europeo dei trasporti
 Condizioni di detenzione nell'UE
 Accordo di partenariato e cooperazione CE-Uzbekistan e commercio bilaterale di tessili
 Libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
 Strategia dell'UE per l'Asia centrale
 Salute e sicurezza sul posto di lavoro
 Azerbaigian, in particolare il caso di Rafiq Tagi
 Situazione delle donne in Afghanistan e Pakistan
 Tunisia: il caso di Zakaria Bouguira
 Giornata internazionale delle ragazze

Controllo di bilancio dell'assistenza finanziaria dell'UE all'Afghanistan
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sul controllo di bilancio sull'assistenza finanziaria dell'Unione europea all'Afghanistan (2011/2014(INI))
P7_TA(2011)0578A7-0388/2011

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan, in particolare le risoluzioni dell'8 luglio 2008 sulla stabilizzazione dell'Afghanistan(1), del 15 gennaio 2009 sul controllo di bilancio dei fondi dell'Unione europea in Afghanistan(2), del 24 aprile 2009 sui diritti della donna in Afghanistan(3) e del 16 dicembre 2010 su una nuova strategia per l'Afghanistan(4),

–  viste la sua risoluzione del 23 aprile 2009 sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007(5) e la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(6),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011sul futuro del sostegno finanziario dell'UE ai paesi in via di sviluppo(7),

–  viste la Conferenza di Kabul del 20 luglio 2010, in occasione della quale i donatori hanno deciso di uniformare meglio i loro programmi e di impegnarsi a rispettare i principi dell'efficacia degli aiuti, e la Conferenza di Londra del 28 gennaio 2010, in occasione della quale i donatori hanno deciso di istituire un organo superiore di controllo indipendente e di erogare una quota maggiore degli aiuti allo sviluppo attraverso il governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan (GIRoA) con il supporto di riforme strutturali e di bilancio,

–  viste le risposte della Commissione alle interrogazioni della commissione per il controllo dei bilanci in data 7 settembre 2010 e 22 giugno 2011,

–  vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 3/2011 dal titolo «L'efficacia e l'efficienza dei contributi dell'UE erogati attraverso gli organismi delle Nazioni Unite nei paesi teatro di conflitti»,

–  viste le relazioni di audit dell'Ispettorato generale per la ricostruzione dell'Afghanistan (SIGAR),

–  viste le relazioni di audit dell'organo investigativo del Congresso degli Stati Uniti (Government Accountability Office – GAO) sull'Afghanistan,

–  viste le relazioni di audit dell'Ispettore generale dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID) sull'Afghanistan,

–  vista la relazione finale presentata dalla Commissione sugli appalti in tempo di guerra in Iraq e in Afghanistan al Congresso USA dal titolo «Transforming Wartime Contracting» (trasformare la gestione degli appalti in tempo di guerra),

–  visto il progetto di legge afghano sull'organo superiore di controllo,

–  vista la dichiarazione del Messico dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI) sull'indipendenza delle istituzioni superiori di controllo,

–  visti il «Piano d'azione dell'UE per l'Afghanistan e il Pakistan», adottato dal Consiglio il 27 ottobre 2009, e le relative relazioni di attuazione semestrali,

–  vista la decisione 2011/23 del consiglio esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione e dell'Ufficio di servizio ai progetti delle Nazioni Unite, adottata in occasione della sua sessione annuale 2011 (6-17 giugno 2011),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A7-0388/2011),

A.  considerando che la risoluzione del Parlamento del 16 dicembre 2010 su una nuova strategia per l'Afghanistan ha individuato una serie di questioni preoccupanti per quanto riguarda il controllo di bilancio sull'assistenza finanziaria dell'Unione europea all'Afghanistan;

B.  considerando che secondo l'organizzazione «Integrity Watch» nel 2009 in Afghanistan sono state pagate tangenti per oltre 1 miliardo di dollari;

C.  considerando che la commissione per il controllo dei bilanci è competente per la valutazione del rapporto costi-efficacia dell'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea;

D.  considerando che i principi di responsabilità e di trasparenza nell'utilizzo del denaro pubblico sono fondamentali per la democrazia;

E.  considerando che l'Afghanistan fa parte dei principali paesi beneficiari degli aiuti civili a titolo del bilancio dell'Unione europea;

F.  considerando che dal 2002 la Commissione europea ha impegnato oltre 2 miliardi di EUR ed erogato oltre 1,8 miliardi di EUR in aiuti umanitari e allo sviluppo a favore dell'Afghanistan;

Vantaggi e svantaggi dei diversi canali di finanziamento per l'erogazione di aiuti all'Afghanistan

1.  ribadisce che la Commissione può utilizzare diversi canali di finanziamento per l'erogazione dei fondi dell'Unione europea a favore dell'Afghanistan; ricorda che il governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan (GIRoA) non riceve un sostegno al bilancio (settoriale) diretto a titolo del bilancio generale dell'Unione europea;

2.  osserva che ciascun canale di finanziamento presenta determinati vantaggi e svantaggi per quanto riguarda gli obiettivi di spesa specifici di cui alla tabella figurante nella motivazione;

3.  è del parere che nessuno di tali canali di finanziamento vada escluso, in quanto tutti presentano determinati vantaggi e svantaggi; ritiene necessario diversificare gli aiuti al fine di rispondere alle singole esigenze mediante il canale di finanziamento idoneo;

4.  invita la Commissione a valutare l'introduzione di un sostegno diretto al bilancio in Afghanistan, subordinato a condizioni precise e rigorose, non appena sarà provata la presenza della stabilità macroeconomica necessaria a tal fine e di una gestione finanziaria sufficientemente affidabile, in quanto tale sostegno costituisce il migliore strumento per potenziare le capacità dell'amministrazione afghana; ritiene che in tal modo sarebbe possibile conseguire risultati sostenibili a lungo termine;

5.  è del parere che la Commissione dovrebbe valutare la capacità dei ministeri del GIRoA e ritiene che il sostegno al bilancio potrebbe consistere, in un primo momento, in importi limitati accordati sulla base di condizioni precise e rigorose; prende atto dell'esempio dato da altri paesi donatori con l'introduzione di un sostegno al bilancio settoriale a favore dei ministeri afghani che rispettano i parametri di riferimento in materia di responsabilità e di trasparenza; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre un sostegno al bilancio, subordinato a condizioni precise e rigorose, non solo a livello centrale ma anche a livello provinciale e locale, non appena vi saranno i presupposti indispensabili a tal fine e saranno soddisfatti i necessari criteri, in quanto ciò potenzierebbe lo sviluppo delle capacità a tutti i livelli di governo; ritiene che una diversificazione coordinata del sostegno al bilancio ai diversi livelli amministrativi rafforzerebbe altresì la posizione della Commissione nei confronti di tali entità e la renderebbe più indipendente nelle sue relazioni con una singola entità; osserva che questa diversificazione non deve pregiudicare il ruolo e le responsabilità del governo centrale e che pertanto essa richiede l'approvazione di quest'ultimo;

6.  invita al tempo stesso la Commissione a subordinare d'ora in poi la potenziale erogazione del sostegno al bilancio a condizioni precise e rigorose che siano chiare e misurabili; è del parere che questi obiettivi debbano mirare a conseguire risultati che possano essere valutati mediante indicatori e parametri di riferimento predefiniti in materia di responsabilità e di trasparenza; sottolinea che occorre definire fin dall'inizio i principi di base per la valutazione dei progressi futuri; ritiene che i meccanismi per contrastare la corruzione e la frode rivestano un'importanza fondamentale in questo contesto; afferma che l'efficacia delle misure di politica dello sviluppo nei paesi partner deve anche essere verificata sulla base di criteri locali; insiste a tale riguardo sull'enorme importanza che riveste la formazione del personale della pubblica amministrazione e soprattutto delle forze di sicurezza e della polizia;

7.  ricorda la funzione di controllo del Parlamento e chiede pertanto alla Commissione di introdurre queste misure in modo trasparente rendendo pubblicamente disponibili:

   gli accordi conclusi con il GIRoA,
   i valori di riferimento, gli indicatori, gli obiettivi, i metodi di calcolo e le fonti di verifica per valutare i progressi e adottare le decisioni di erogazione di tranche del potenziale futuro sostegno al bilancio variabili e basate sui risultati,
   relazioni chiare e standardizzate che valutino, in modo obiettivo e trasparente, i progressi sulla base dei criteri definiti e, se necessario, i motivi per i quali non sono stati realizzati i progressi inizialmente previsti;

Responsabilità e controllo dei fondi dell'Unione europea in Afghanistan
Le carenze individuate negli audit

8.  prende atto della recente relazione di audit della Corte dei conti europea sull'efficacia e l'efficienza dei contributi dell'UE erogati attraverso gli organismi delle Nazioni Unite nei paesi teatro di conflitti, che include anche l'Afghanistan; deplora le carenze nella gestione dei progetti in Afghanistan individuate dalla Corte dei conti europea, e precisamente:

   le carenze nella concezione dei progetti che sono all'origine di progetti insostenibili e inefficaci,
   i ritardi nella trasmissione alla Commissione delle relazioni delle agenzie delle Nazioni Unite, il carattere eccessivamente generale di tali relazioni, il fatto che esse sono incentrate sulle attività più che sui risultati e che non consentono alla Commissione di valutare in modo adeguato l'efficienza di un determinato progetto,
   i frequenti ritardi nei progetti dovuti a tabelle di marcia poco realistiche;

9.  è preoccupato per le relazioni presentate da altre istituzioni di controllo, quali l'Ispettorato generale per la ricostruzione dell'Afghanistan (SIGAR), l'organo investigativo del Congresso degli Stati Uniti (GAO), la Commissione sugli appalti in tempo di guerra e l'Ispettore generale dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID), che hanno rilevato le seguenti carenze:

   un elevato rischio di corruzione e di frode nel paese, recentemente evidenziato dallo scandalo della Banca di Kabul e messo in luce nella relazione finale della Commissione sugli appalti in tempo di guerra, che ha stimato che dal 5 al 9% del totale della spesa USA per gli aiuti in Iraq e in Afghanistan è stato oggetto di frode; inoltre il rapporto di «Integrity Watch» indica che, delle tangenti pari a oltre un miliardo di dollari pagate in Afghanistan nel 2009, un terzo è stato utilizzato per pagare servizi pubblici (documentazione, istruzione, sanità), e che la polizia è il corpo più corrotto,
   l'incapacità della maggior parte dei ministeri afghani di aggiudicare e gestire contratti a causa di un elevato livello di analfabetismo e della scarsa formazione del personale,
   l'inaffidabilità delle banche dati della polizia nazionale afghana, secondo cui il numero degli agenti di polizia varia da 111.774 a 125.218, il che solleva dubbi quanto alla legalità e alla regolarità delle retribuzioni versate alla polizia afghana, che costituiscono il principale obiettivo dell'unico principale progetto finanziato dall'Unione europea, il Fondo fiduciario per l'ordine pubblico in Afghanistan (LOFTA),
   un elevato rischio di spreco di fondi, come messo in luce nella relazione finale della Commissione per gli appalti in tempo di guerra, che ha stimato che dal 10 al 20% del totale della spesa USA per gli aiuti in Iraq e in Afghanistan è andato sprecato,
   subappalti a cascata che comportano ritardi e un accumulo di spese generali, limitano l'esercizio del controllo sul contraente principale e riducono la percentuale della popolazione afghana locale che beneficia di questi progetti,
   il finanziamento di progetti a breve termine con scarse possibilità di risultare sostenibili nel lungo termine,
   la mancanza di una piena indipendenza dell'organo di controllo e di audit dell'Afghanistan dal GIRoA;

10.  è del parere che la Commissione dovrebbe altresì tener conto delle carenze individuate dalle istituzioni di controllo statunitensi ed extraeuropee che indicano anche fattori di rischio per i progetti finanziati dall'Unione europea, in quanto molti di essi sono uguali o almeno simili;

Risolvere le carenze rilevate

11.  prende atto delle difficili condizioni in cui la Commissione deve prestare gli aiuti in un paese che per decenni è stato teatro di conflitti; sottolinea altresì le difficili condizioni di sicurezza in cui devono essere effettuati i controlli in loco; invita la Commissione ad applicare sistemi di audit e di controllo alternativi che possano essere svolti in loco nelle attuali condizioni di sicurezza; invita inoltre la Commissione a risolvere le carenze individuate e a finanziare i progetti che soddisfano i seguenti criteri:

   la sostenibilità finanziaria e operativa a lungo termine,
   la promozione nella misura massima possibile dalla titolarità dei progetti da parte afghana,
   l'eliminazione il più radicale possibile del rischio di frode e di corruzione;

12.  chiede alla Commissione di individuare i fattori di rischio legati alla corruzione, alla frode, alla sostenibilità dei progetti, ai subappalti a cascata e ad altre fonti di spreco e di uso improprio dei fondi; invita inoltre la Commissione a tenere debitamente conto di tali fattori negli accordi di sovvenzione e nei contratti commerciali e a monitorare attentamente l'applicazione di tali norme;

13.  sottolinea che per la democrazia è cruciale disporre di un'istituzione superiore di controllo che sia pienamente indipendente dall'esecutivo sul piano finanziario e operativo e che sia dotata di capacità e di finanziamenti sufficienti per svolgere l'audit finanziario, l'audit di conformità e il controllo di gestione in linea con le norme internazionali di audit;

14.  è preoccupato per le informazioni provenienti da diverse fonti affidabili e indipendenti, secondo cui le autorità afghane ai massimi livelli ostacolano le indagini anticorruzione condotte dai pubblici ministeri afghani nei confronti di funzionari tra cui figurano anche governatori;

15.  deplora il fatto che il nuovo progetto di legge sull'organo di controllo e di audit non garantisce la sua piena indipendenza visto che, ad esempio, il controllore generale e il suo vice sarebbero nominati dall'organo esecutivo e non dall'organo legislativo; sottolinea che ciò non è conforme alla dichiarazione del Messico sull'indipendenza delle istituzioni superiori di controllo; invita pertanto la Commissione a insistere affinché il progetto di legge preveda la piena indipendenza finanziaria e operativa dell'organo di controllo e di audit in Afghanistan e affinché si rafforzino le capacità; ricorda alla Commissione che la piena indipendenza e un livello sufficiente di capacità e di finanziamento di tale organo dovrebbero essere considerati condizioni essenziali per la concessione del sostegno diretto al bilancio;

16.  invita la Commissione a prendere in considerazione l'idea di effettuare visite di controllo congiuntamente all'organo di controllo e di audit afghano; propone a tale riguardo di intensificare lo scambio reciproco di conoscenze e di competenze di formazione in materia di audit tra gli organi competenti; ritiene che ciò rappresenti un'opportunità per migliorare la comprensione reciproca e rafforzare le capacità;

Aumentare la responsabilità nell'erogazione degli aiuti attraverso le agenzie delle Nazioni Unite in Afghanistan

17.  ricorda che alcuni dei più importanti progetti finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione europea in Afghanistan sono gestiti e attuati dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP);

18.  ricorda che a norma dell'articolo 287, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la Corte dei conti ha facoltà, in caso di necessità, di effettuare i propri controlli sul posto nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione;

19.  ricorda inoltre che il Parlamento ha ripetutamente chiesto alla Commissione di migliorare la trasparenza e la responsabilità dei progetti gestiti dalle Nazioni Unite, in particolare i fondi fiduciari multidonatore, ad esempio introducendo una dichiarazione di affidabilità;s

20.  prende atto della recente decisione del consiglio esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) e dell'Ufficio di servizio ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS), adottata in occasione della sua sessione annuale 2011 (6-17 giugno 2011), di concedere alle organizzazioni di donatori intergovernative quali le istituzioni dell'Unione europea lo stesso diritto di accesso alle relazioni di audit interno di cui godono gli Stati membri delle Nazioni Unite; ritiene tuttavia che siano necessari ulteriori progressi per migliorare le informazioni sull'utilizzo dei fondi dell'Unione europea fornendo informazioni incentrate sui risultati piuttosto che sulle azioni; esorta inoltre la Commissione a invitare le altre agenzie delle Nazioni Unite ad adottare la stessa politica dell'UNDP, dell'UNFPA e dell'UNOPS; rileva con soddisfazione che il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) ha deciso di seguire la stessa linea di condotta;

21.  è inoltre del parere che in futuro sarà necessario un metodo più radicale per soddisfare pienamente le ripetute richieste del Parlamento a favore di un miglioramento della trasparenza e della responsabilità associale all'efficacia e all'efficienza; invita la Corte dei conti a trovare un accordo con le agenzie delle Nazioni Unite per definire principi di audit comuni che siano pienamente conformi alle norme internazionali in materia di audit e che conducano a una dichiarazione di affidabilità;

22.  richiama l'attenzione sugli sforzi attualmente compiuti dal gruppo di lavoro sull'obbligo di rendiconto (accountability) e l'audit degli aiuti forniti in seguito a calamità naturali creato nel quadro dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di audit (INTOSAI) e presieduto da un membro della Corte dei conti europea(8); appoggia i suoi due obiettivi principali, e precisamente:

   la definizione di orientamenti e di buone prassi in materia di responsabilità, fornendo informazioni chiare, trasparenti e standardizzate a tutte le parti interessate (donatori, beneficiari, organizzazioni internazionali e ONG), al fine di giungere a un modello di informazione unico integrato;
   la definizione di orientamenti e di buone prassi in materia di audit al fine di giungere a un modello di audit unico, in base al quale ciascun euro è sottoposto a un solo audit da parte di un controllore esterno, che risponda alle esigenze di tutte le parti interessate per quanto riguarda l'affidabilità;

23.  accoglie con favore gli sforzi compiuti dal gruppo di lavoro dell'INTOSAI e lo incoraggia a portare a termine il suo mandato secondo il calendario stabilito; è del parere che i risultati potrebbero essere applicati anche in un contesto più generale, visto che molti dei problemi connessi agli aiuti in caso di calamità naturali riguardano anche gli aiuti allo sviluppo nelle zone colpite da conflitti;

24.  ritiene che questo sia un modo corretto per affrontare problemi riguardanti la responsabilità come quelli constatati in relazione alle agenzie delle Nazioni Unite;

25.  invita pertanto la Corte dei conti europea e gli uffici competenti delle Nazioni Unite ad avviare un dialogo al fine di trovare una soluzione alle questioni in sospeso; sottolinea i vantaggi di un modello di audit unico in questo contesto, in quanto esso aumenterebbe l'efficienza dell'attività di audit; ritiene che il lavoro del gruppo di lavoro dell'INTOSAI rivesta una grande rilevanza a tale riguardo e invita la Corte dei conti a trovare un accordo con gli uffici delle Nazioni Unite su questa base;

26.  ricorda a tale riguardo che il Parlamento ha chiesto a più riprese che venga creato un fondo fiduciario multidonatore e richiama l'attenzione sulla proposta della Commissione secondo cui il regolamento finanziario rivisto (COM(2010)0815) dovrebbe fornire una base giuridica per la creazione di propri fondi fiduciari multidonatore; ritiene che in questo modo sia possibile garantire la responsabilità nella misura massima possibile fino a quando non tutte le agenzie delle Nazioni Unite che gestiscono fondi fiduciari multidonatore rispettano le norme dell'Unione europea in materia di trasparenza e responsabilità;

Coordinamento delle azioni di aiuto da parte della comunità di donatori

27.  osserva che l'efficacia degli aiuti e il coordinamento delle azioni dei donatori in Afghanistan sono strutturalmente ostacolati dal fatto che molti donatori tendono a puntare al conseguimento di risultati a breve termine, senza tenere sufficientemente conto delle esigenze del GIRoA e della popolazione del paese; osserva che la preferenza strettamente geografica collegata alla presenza delle truppe e alla segmentazione regionale da parte dei paesi donatori non favorisce il coordinamento dei donatori e aumenta il rischio di duplicazioni e di utilizzo inefficiente dell'assistenza finanziaria;

28.  prende atto delle conclusioni del Consiglio su «Rafforzare l'azione dell'UE in Afghanistan e in Pakistan» e della relativa relazione semestrale, il Libro blu 2009 della Commissione, che include tutti gli aiuti a titolo del bilancio generale dell'Unione europea e dei bilanci nazionali degli Stati membri, nonché della recente nomina alla duplice funzione di capo della delegazione dell'Unione europea/rappresentante speciale dell'Unione europea; ritiene che si tratti di misure positive verso un migliore coordinamento degli sforzi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

29.  si attende che la creazione del SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna) consenta un migliore coordinamento e una migliore intesa, nonché maggiore trasparenza nell'attuazione dei progetti dell'UE e un impiego più sostenibile ed efficiente dei finanziamenti dell'Unione in Afghanistan; si aspetta inoltre che le responsabilità in seno alla delegazione dell'UE siano stabilite con chiarezza;

30.  invita la Commissione a compiere ulteriori sforzi per coordinare gli aiuti, non sono con gli Stati membri ma anche con altri donatori internazionali, ad esempio adottando approcci settoriali a integrazione dell'approccio geografico; sottolinea l'importante ruolo svolto in questo contesto dalla Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e dal Ministero delle finanze afghano;

31.  sottolinea che gli investimenti realizzati dalla comunità internazionale in Afghanistan devono essere adeguati alle esigenze del GIRoA e della popolazione del paese;

Miglioramento delle informazioni

32.  ricorda alla Commissione che il Parlamento ha invitato la Commissione(9) a trasmettergli una relazione annuale sull'Afghanistan contenente una valutazione dettagliata dell'efficacia e dell'impatto degli aiuti, nonché una dichiarazione di affidabilità che determini la percentuale di aiuti controllati, le carenze individuate e le misure adottate; ribadisce tale invito ed esorta la Commissione ad attuare pienamente la raccomandazione del Parlamento di presentare una relazione annuale sull'esecuzione degli aiuti e sui relativi controlli in Afghanistan;

33.  sottolinea la necessità di aumentare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo dei fondi dell'Unione europea e di aiutare gli Stati membri e gli altri donatori ad evitare di commettere errori comuni; invita pertanto la Commissione a rendere pubbliche le relazioni delle sue missioni di monitoraggio orientate ai risultati, delle missioni di verifica effettuate sui fondi dell'Unione europea erogati attraverso le agenzie delle Nazioni Unite e di altre relazioni di audit e di valutazione;

Le sfide per il futuro

34.  prende atto del recente annuncio da parte del Presidente degli Stati Uniti d'America di ritirare circa un terzo delle truppe americane entro l'estate del 2012 e di passare la responsabilità alle forze di sicurezza afghane entro il 2014; ricorda l'importanza di condizioni di sicurezza stabili per un adeguato controllo sui fondi dell'Unione europea, visto che il deterioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan ha già creato grandi difficoltà per la Commissione e altre organizzazioni nello svolgimento di visite di controllo in loco in Afghanistan;

35.  sottolinea che il ritiro delle truppe potrebbe avere un impatto negativo sull'economia dell'Afghanistan; ricorda che la quota maggiore del bilancio e del prodotto interno lordo dell'Afghanistan proviene da aiuti esteri; osserva che la ripresa economica è cruciale per lo sviluppo globale dell'Afghanistan; ritiene che gli aiuti civili all'Afghanistan acquisiranno una maggiore importanza a seguito della riduzione degli aiuti militari;

36.  ritiene che ciò potrebbe anche offrire l'opportunità di destinare le risorse scarse a quei progetti che hanno maggiori probabilità di ottenere risultati a lungo termine; ribadisce la necessità di una maggiore sostenibilità economica dei progetti e ritiene che ciò eviterebbe le pressioni sui donatori affinché essi eroghino i fondi disponibili in questo momento e sui beneficiari affinché essi attuino i progetti che non hanno una prospettiva a lungo termine;

37.  ritiene che la società civile e i membri dei parlamenti debbano essere coinvolti in tutte le fasi dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei risultati, e che tale requisito debba essere un criterio decisivo per l'ammissibilità al sostegno di bilancio;

38.  ritiene che per il futuro dell'Afghanistan sia essenziale uno sforzo maggiore e costante da parte della comunità internazionale per migliorare la capacità e l'indipendenza del potere giudiziario; invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare i loro sforzi a tale riguardo e ad impegnarsi in un dialogo costruttivo e forte con il GIRoA al fine di garantire che tutti i soggetti che partecipano allo sviluppo dell'Afghanistan perseguano l'obiettivo comune di un potere giudiziario efficiente e indipendente;

39.  sottolinea che le misure intese a combattere la corruzione rappresentano una parte molto importante del processo di pace in Afghanistan, poiché la corruzione provoca uno sviamento di risorse, ostacola l'accesso a servizi pubblici di base come la sanità o l'istruzione e rappresenta un enorme impedimento per lo sviluppo socioeconomico del paese; sottolinea inoltre che la corruzione mina la fiducia nel settore pubblico e nel governo e costituisce perciò una gravissima minaccia per la stabilità nazionale; esorta pertanto l'UE a dedicare un'attenzione particolare alla lotta contro la corruzione nel fornire assistenza al paese;

40.  lamenta il fatto che una quota rilevante degli aiuti internazionali vada perduta lungo la catena di distribuzione e rileva che ciò avviene in quattro modi: sprechi, costi di intermediazione e sicurezza troppo elevati, sovrafatturazione e corruzione; esorta di conseguenza l'UE a monitorare i costi e l'impatto di tutti gli aiuti dell'UE all'Afghanistan, al fine di aumentarne l'efficacia;

41.  ritiene che l'evoluzione della situazione della sicurezza in Afghanistan rappresenti un'importante sfida futura per la ricostruzione dell'Afghanistan e invita la Commissione a elaborare, in collaborazione con la comunità internazionale, una strategia per garantire la sicurezza dell'Afghanistan e promuovere un'economia autosufficiente, in particolare al fine di poter esercitare un adeguato controllo sugli aiuti;

42.  insiste nel ricordare che l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne sono considerati questioni cruciali sia nella strategia nazionale di sviluppo del governo afgano che nel documento di strategia nazionale per il periodo 2007-2013, secondo il quale la dimensione di genere sarà parte integrante della programmazione;

La prospettiva della politica estera

43.  riafferma l'impegno dell'UE di continuare a sostenere l'Afghanistan; mette in rilievo che l'obiettivo generale dell'assistenza dell'UE allo sviluppo dell'Afghanistan dev'essere quello di contribuire a uno sviluppo del paese sostenibile nel lungo termine, fra l'altro innalzando gli standard socioeconomici, facilitando la creazione di occupazione e la proliferazione di PMI, rafforzando il settore dell'istruzione e garantendo l'uguaglianza di genere; sottolinea che gli aiuti devono favorire ulteriormente il potenziamento delle capacità nella pubblica amministrazione, rafforzare lo Stato di diritto e ridurre la corruzione, in modo da agevolare il trasferimento della responsabilità della sicurezza al GIRoA; raccomanda che parte dell'assistenza finanziaria all'Afghanistan sia destinata al piano quinquennale per l'abbandono graduale della coltivazione dell'oppio e la sua sostituzione con colture alternative; sottolinea la necessità di facilitare la cooperazione subregionale fornendo assistenza per i problemi di natura transfrontaliera;

44.  ribadisce l'urgente necessità di aumentare l'efficienza degli aiuti, dal momento che molti indicatori di sviluppo non evidenziano ancora progressi di rilievo e che la corruzione e la lunga catena di distribuzione degli aiuti internazionali continuano a costituire gravi ostacoli per la fornitura di servizi essenziali alla popolazione; invita l'Unione europea e gli Stati membri a utilizzare i provvedimenti finanziari disponibili, compresi i futuri fondi fiduciari dell'UE una volta istituiti, in una maniera efficiente, tale da garantire la fornitura dei servizi essenziali alla popolazione;

45.  osserva che la maggior parte delle risorse per lo sviluppo socioeconomico in Afghanistan viene convogliata attraverso meccanismi internazionali, ma che una quota significativa di questi aiuti non raggiunge i destinatari, ossia il popolo afghano; sottolinea che l'UE, e in particolare la Commissione e il SEAE, devono avere un ruolo guida nel miglioramento del coordinamento fra i donatori, in stretta cooperazione con altri donatori chiave quali gli USA e il Giappone, e chiede che si proceda a valutazioni dettagliate dell'efficienza degli aiuti allo scopo di accrescere la loro trasparenza e la responsabilizzazione dei donatori;

46.  ritiene che l'Unione europea, essendo uno dei principali donatori di aiuti pubblici allo sviluppo e di assistenza umanitaria all'Afghanistan (oltre 2 miliardi di EUR tra il 2002 e la fine del 2010), abbia in modo particolare la responsabilità di valutare se tali fondi raggiungano i destinatari e producano un miglioramento delle loro condizioni di vita;

47.  ribadisce la necessità che il SEAE e la Commissione, quando ricorrono a organizzazioni internazionali per convogliare gli aiuti, vigilino attentamente affinché siano evitati sprechi, costi di intermediazione eccessivi, inefficienze, sovrafatturazioni e fatti corruttivi, e insistano per avere informazioni tempestive e adeguate sui risultati conseguiti e sull'uso che è stato fatto dei fondi;

48.  rinnova l'invito all'UE affinché istituisca una banca dati centralizzata di tutti gli aiuti che fornisce all'Afghanistan ed analizzi i loro costi e il loro impatto, dal momento che la mancanza di dati aggiornati e affidabili compromette l'efficienza e la trasparenza degli aiuti;

49.  è del parere che la Commissione debba valutare la possibilità di introdurre un sostegno settoriale al bilancio; sottolinea tuttavia che tale aiuto dovrà essere subordinato a rigide condizioni, con indicatori d'impatto misurabili, e che il ricorso ad esso dovrà essere possibile unicamente in abbinamento a misure di potenziamento delle capacità e in amministrazioni le cui strutture organizzative e le cui capacità di gestione finanziaria siano state valutate in modo appropriato e siano risultate adeguate e trasparenti;

La prospettiva della politica per lo sviluppo

50.  sottolinea che lo stanziamento di aiuti a favore dei paesi colpiti da conflitti comporta l'accettazione di elevati rischi intrinseci in termini di risultati; mette in evidenza che la collaborazione con le Nazioni Unite ha permesso di conseguire risultati in materia di sviluppo in un contesto operativo estremamente difficile; sottolinea tuttavia la necessità di ulteriori progressi per assicurare maggiore responsabilità e trasparenza nei confronti dell'UE, in quanto essa rappresenta uno dei principali donatori nel sistema delle Nazioni Unite;

51.  sottolinea che l'efficacia dell'aiuto all'Afghanistan sarà migliorata soltanto se si cambia radicalmente l'impostazione del problema della corruzione, che infesta il paese dal 2001, dal livello più alto dello Stato a quello più basso nell'amministrazione; sottolinea che la corruzione al vertice, accettata implicitamente nei primi anni successivi al 2001, mina già in modo quasi irreversibile la legittimità agli occhi dei cittadini afghani e delle istituzioni create dalla costituzione afghana; sottolinea quindi l'urgenza assoluta di interrompere questa accettazione implicita della corruzione e di fare in modo che la giustizia afghana e la corte dei conti afghana possano affrontare questo grave problema e trovino nell'Unione europea un alleato forte, credibile e costante che guiderà questa sfida fondamentale per il futuro del paese;

52.  invita il SEAE e la Commissione a definire una strategia chiara per la fornitura di aiuti in un contesto così fragile e ad alto rischio; rileva che il principio guida della politica di sviluppo dell'Unione è l'obbligo di efficacia degli aiuti; sottolinea che è fondamentale predisporre un'adeguata gestione del rischio e che occorre pertanto garantire la disponibilità di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un attento monitoraggio dei flussi di aiuti e un'accurata valutazione dei risultati;

53.  osserva che i donatori si impegnano a fornire almeno il 50% degli aiuti allo sviluppo attraverso il bilancio centrale del governo afghano nell'arco di due anni; sottolinea tuttavia che il sostegno di bilancio deve andare di pari passo con tangibili miglioramenti della situazione di governance nel paese con una maggiore fiducia dei donatori nei confronti della gestione delle finanze pubbliche dell'Afghanistan, pertanto chiede che siano intraprese urgentemente iniziative di riforma e di miglioramento delle capacità al fine di rafforzare i sistemi di gestione delle finanze pubbliche, ridurre la corruzione e migliorare l'esecuzione del bilancio; invita la Commissione a valutare, tenendo conto della capacità finanziaria delle istituzioni afghane e della velocità di avanzamento delle riforme chiave in materia di gestione delle finanze pubbliche, se determinati ministeri o altre istituzioni dell'Afghanistan, anche a livello decentrato, possano in futuro diventare idonei a beneficiare del sostegno di bilancio settoriale e, in tal caso, a quali condizioni;

54.  sottolinea le responsabilità delle autorità afghane in termini di sviluppo strutturale a lungo termine; esorta il governo ad assicurare un coinvolgimento maggiore negli sforzi di ricostruzione, democratizzazione e riduzione della povertà e nella lotta alla corruzione; invita i donatori dell'UE a prestare particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine dei loro interventi promuovendo la titolarità dell'Afghanistan, investendo sistematicamente nello sviluppo delle capacità ed evitando i progetti isolati volti al raggiungimento di risultati a breve termine; sottolinea in tale contesto il ruolo essenziale di organizzazioni della società civile per garantire la titolarità per il processo di ricostruzione e stare in guardia dal rischio di corruzione;

55.  invita in particolare il governo afghano a concentrarsi sul rafforzamento della capacità istituzionale nel settore pubblico e a sviluppare un programma nazionale unico per la riforma della pubblica amministrazione; invita la Commissione e gli Stati membri a chiedere congiuntamente la riforma della pubblica amministrazione nel dialogo politico con il governo e a sostenere in modo coordinato gli obiettivi del governo in tale ambito;

56.  esorta l'UE a confermare il proprio impegno a favore dello sviluppo sostenibile a lungo termine dell'Afghanistan e a continuare a mettere a disposizione risorse adeguate anche dopo il 2014, quando la responsabilità in materia di sicurezza sarà affidata interamente alle autorità afghane e altri donatori potrebbero iniziare a ridurre i finanziamenti; in tale contesto chiede una forte offerta UE sottolineando l'impegno dell'Unione nello sviluppo di una partnership a lungo termine con l'Afghanistan in vista della Conferenza Internazionale sull'Afghanistan del 5 dicembre 2011 a Bonn; invita l'UE a cercare nuovi partner della società civile e donatori stranieri;

57.  evidenzia il modesto calo delle morti di civili dal 2010; sostiene che senza una maggiore sicurezza interna, regionale e civile si continuerà a soffocare lo sviluppo e a perdere vite umane; invita gli Stati membri a riconoscere in una maggiore sicurezza il requisito fondamentale per lo sviluppo e a formulare le loro politiche di aiuto su questa premessa;

58.  sottolinea che gli aiuti allo sviluppo da parte dell'Unione europea hanno contribuito all'acquisto di potere delle donne in Afghanistan; sostiene che una maggiore partecipazione politica ed economica delle donne migliorerà la loro vita e contribuirà a ridurre il rischio che l'Afghanistan resti impantanato nel conflitto;

59.  sostiene che l'attuale frammentazione dell'assistenza dei donatori ha un impatto negativo sull'efficacia degli aiuti e si traduce in doppioni di strategie; invita la Commissione, gli Stati membri e la comunità internazionale a coordinare meglio il loro impegno negli aiuti;

60.  sostiene che uno dei problemi più importanti per l'Afghanistan sia la riforma del suo esercito e della sua polizia; sottolinea che la valutazione delle prestazioni sia dell'esercito che della polizia non soddisfa gli obiettivi concordati; invita gli Stati membri a migliorare la loro assistenza in questo settore fornendo responsabili della formazione e scambiando migliori prassi;

o
o   o

61.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Afghanistan.

(1) GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 11.
(2) GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 87.
(3) GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 57.
(4) Testi approvati, P7_TA(2010)0490.
(5) GU L 255 del 26.9.2009.
(6) GU L 252 del 25.9.2010.
(7) Testi approvati, P7_TA(2011)0317.
(8) http://eca.europa.eu/portal/page/portal/intosai-aada/home
(9) Paragrafo 40 della risoluzione sopra citata del 15 gennaio 2009 (GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 93).


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2009/019 FR/Renault, Francia)
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/019 FR/Renault presentata dalla Francia) (COM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))
P7_TA(2011)0579A7-0396/2011

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0420 – C7-0193/2011),

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

–  visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),

–  vista la procedura di consultazione a tre quale prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0396/2011),

A.  considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.  considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati in conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale;

C.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.  considerando che la Francia ha chiesto assistenza in relazione a 4 445 licenziamenti, di cui 3 582 ammessi all'assistenza del Fondo, presso l'impresa Renault s.a.s. e sette dei suoi fornitori operanti nel settore dell'industria automobilistica;

E.  considerando che la domanda presentata dalla Francia non riguarda i lavoratori della Renault che hanno scelto il regime di prepensionamento e a cui l'aiuto del FEG non può essere erogato in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1927/2006, ma i cui diritti previdenziali sono stati modificati dalla riforma delle pensioni entrata in vigore nel frattempo; considerando che occorre prendere atto degli sforzi compiuti da tutte le parti coinvolte al fine di individuare una valida soluzione, affinché questi ex lavoratori della Renault possano integrare i propri diritti previdenziali; considerando che, al riguardo, è importante sottolineare gli sforzi compiuti dal governo francese, nonché l'impegno sottoscritto da Renault; considerando che è necessario proseguire il dialogo costruttivo tra tutte le parti coinvolte fino al raggiungimento di una soluzione soddisfacente;

F.  considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.  chiede alle istituzioni coinvolte di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata che la Commissione ha messo in atto, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro della prossima revisione del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo; prende atto tuttavia del lungo periodo di valutazione della presente domanda di mobilitazione del FEG per Renault s.a.s. e sette dei suoi fornitori;

2.  rileva che i primi risultati in merito all'efficacia delle misure destinate ai lavoratori in esubero dovrebbero essere disponibili a breve; rileva che i tassi di successo sono un indicatore significativo dell'efficacia del FEG e invita la Commissione a fornire una guida autorevole e un controllo rigoroso per garantire che la formazione offerta corrisponda alle tendenze economiche locali;

3.  ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori che sono stati licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

4.  sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che le misure finanziate dal FEG dovrebbero portare a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

5.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali;

6.  rileva che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze propri;

7.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8.  incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/019 FR/Renault presentata dalla Francia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2012/16/UE.)

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
P7_TA(2011)0580A7-0426/2011

(Procedura legislativa ordinaria: rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0229),

–  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0184/2008),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41 e 42,

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–  visti l'articolo 87 e l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per le petizioni e della commissione giuridica (A7-0426/2011),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali,

1.  adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  ritiene che la procedura 2011/0073(COD) sia decaduta in seguito all'inclusione nella procedura 2008/0090(COD) del contenuto della proposta della Commissione COM(2011)0137;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i principi generali e le limitazioni applicabili al diritto di relativo all«accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissionedelle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione[Em. 1]

P7_TC1-COD(2008)0090


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  È A seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il diritto di accesso ai documenti riguarda tutte le istituzioni e tutti gli organi e organismi dell'Unione, incluso il Servizio europeo per l'azione esterna, il che rende necessario apportare diverse modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(3), tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione iniziale di detto regolamento nonché della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. [Em. 2]

(2)  L'articolo 1, secondo comma, TUE sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.

(3)  L'apertura amministrativa consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia, quali enunciati agli articoli da 9 a 12 TUE, nonché ile di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UETUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»). [Em. 3]

(3 bis)  La trasparenza dovrebbe altresì rafforzare i principi di buona amministrazione in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come previsto dall'articolo 41 della Carta e dall'articolo 298 TFUE. È opportuno definire di conseguenza le procedure amministrative interne e predisporre adeguate risorse finanziarie e umane per dare attuazione pratica al principio della trasparenza. [Em. 4]

(3 ter)  L'apertura amministrativa rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, in quanto contribuisce alla conoscenza da parte degli stessi del processo decisionale dell'Unione e dei diritti così loro conferiti. L'apertura amministrativa comporta anche maggiore trasparenza nell'attuazione delle procedure amministrative e legislative. [Em. 5]

(3 quater)  Sottolineando l'importanza normativa del principio di trasparenza, il presente regolamento rafforza la cultura dello stato di diritto dell'Unione e contribuisce pertanto alla prevenzione dei reati e delle condotte illecite. [Em. 6]

(4)  I principi generali e i limiti, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso del pubblico ai documenti sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001, entrato in applicazione il 3 dicembre 2001(4). [Em. 7]

(5)  Una prima valutazione dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 figura in una relazione pubblicata il 30 gennaio 2004(5). Il 9 novembre 2005 la Commissione ha deciso di varare il processo di revisione del richiamato regolamento. Con una risoluzione del 4 aprile 2006, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta di modifica del regolamento(6). Il 18 aprile 2007 la Commissione ha pubblicato un libro verde(7) con un esame della situazione e ha avviato una consultazione pubblica. [Em. 8]

(6)  Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali che disciplinano tale accesso e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.le eccezioni a tale diritto motivate da interessi pubblici o privati, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e alle disposizioni sull'apertura amministrativa delle istituzioni e degli organi e organismi dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, ogni altra norma in materia di accesso ai documenti dovrebbe conformarsi al presente regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche applicabili unicamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea e alla Banca europea per gli investimenti allorché esercitano funzioni non amministrative. [Em. 9]

(7)  La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, motivo per cui, come già previsto nella dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, le istituzioni, gli organi e gli organismi dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detto trattato.

(9)  Il 6 settembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale(8). Con riguardo all'accesso ai documenti contenenti informazioni ambientali, è opportuno che il presente regolamento sia compatibile con il regolamento (CE) n. 1367/2006.

(10)  Con riguardo alla comunicazione dei dati personali, deve sussistere una chiara relazione tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(9).Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero trattare i dati personali nel rispetto dei diritti della persona cui afferiscono tali dati, quale definito dall'articolo 16 TFUE, nonché dall'articolo 8 della Carta, dalla pertinente normativa dell'Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. [Em. 10]

(11)  Occorre stabilire norme chiare che disciplinino la divulgazione di documenti provenienti dagli Stati membri e di documenti di terzi usati nell'ambito di procedimenti giudiziari od ottenuti dal istituzioni, organi od organismi in forza degli specifici poteri di indagine riconosciuti dal diritto comunitariodell'Unione. [Em. 11]

(12)  Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, si dovrebbe garantire un accesso più ampiopieno ai documenti nei casi in cui, secondo i trattati, le istituzioni esercitano la loro funzione legislativa, ivi incluso l'esercizio di poteri delegati, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti ai sensi dell'articolo 290 TFUE, e competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE, per l'adozione di misure di portata generale. In linea di principio, i documenti legislativi preparatori e tutte le informazioni connesse, concernenti le varie fasi della procedura interistituzionale, quali i documenti dei gruppi di lavoro del Consiglio, la composizione e le posizioni delle delegazioni degli Stati membri nella loro qualità di membri del Consiglio e i documenti di trilogo in prima lettura, dovrebbero essere resi immediatamente e direttamente accessibili al pubblico su Internet. [Em. 12]

(12 bis)  I testi legislativi dovrebbero essere redatti in modo chiaro e comprensibile ed essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 13]

(12 ter)  È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in conformità dell'articolo 295 TFUE e del presente regolamento, concordino prassi legislative più efficaci nonché modelli e tecniche redazionali condivisi da istituzioni, organi e organismi e li pubblichino nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per rafforzare il principio della trasparenza nella progettazione e quello della chiarezza giuridica dei documenti dell'Unione. [Em. 14]

(12 quater)  I documenti concernenti procedure non legislative, quali misure vincolanti o misure relative all'organizzazione interna, atti amministrativi o di bilancio, ovvero atti di natura politica (come conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni), dovrebbero essere facilmente accessibili, per quanto possibile in modo diretto, conformemente al principio di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta. [Em. 15]

(12 quinquies)  Per ciascuna categoria di documenti, l'istituzione, l'organo o l'organismo responsabile dovrebbe mettere a disposizione dei cittadini informazioni circa l'iter delle procedure interne da seguire, le unità organizzative responsabili, le loro competenze, le scadenze previste e l'ufficio da contattare. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dovrebbero tenere in debito conto le raccomandazioni del Mediatore europeo. Essi dovrebbero concordare linee guida comuni, in conformità dell'articolo 295 TFUE, sul modo in cui ciascuna unità organizzativa dovrebbe registrare i propri documenti interni, classificarli in caso di possibile pregiudizio per gli interessi dell'Unione e archiviarli a fini temporanei o storici, in base ai principi enunciati nel presente regolamento. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dovrebbero informare il pubblico in modo coerente e coordinato in merito alle misure adottate per dare attuazione al presente regolamento e formare il proprio personale affinchè assista i cittadini nell'esercizio dei loro diritti ai sensi del presente regolamento. [Em. 16]

(13)  La trasparenza del processo legislativo è della massima importanza per i cittadini. Per questo, le istituzioni dovrebbero diffondere attivamente i documenti che sono parte del processo legislativo e migliorare la loro comunicazione con i potenziali richiedenti. Le istituzioni, gli organi e organismi dell'Unione dovrebbero rendere accessibili al pubblico sui loro siti internet quante più categorie di documenti possibile. La diffusione attiva dei documenti dovrebbe essere incoraggiata anche in altri settori. [Em. 17]

(13 bis)  Per migliorare la chiarezza e la trasparenza del processo legislativo, è opportuno che le istituzioni, gli organi e gli organismi adottino un registro interistituzionale dei lobbisti e delle altre parti interessate. [Em. 18]

(15)  Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti. [Em. 19]

(16)  Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire degli organi e degli organismi dell'Unione, dovrebbe essere garantito l'accesso non solo ai documenti da essi elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse essi ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che Uno Stato membro possa può chiedere alla Commissione o al Consiglioalle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione di non comunicare a terzi esterni alle istituzioni, agli organi e agli organismi stessi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo. [Em. 20]

(16 bis)  La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato che l'obbligo di consultare gli Stati membri relativamente alle richieste di accesso ai documenti da essi provenienti non conferisce loro un diritto di veto o il diritto di invocare leggi o disposizioni nazionali, e che l'istituzione, l'organo o l'organismo cui la richiesta è rivolta può rifiutare l'accesso solo in base alle eccezioni stabilite dal presente regolamento(10). [Em. 21]

(17)  In linea di principio, Tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia,Per tutelare taluni interessi pubblici e privati è opportuno prevedere eccezioni a tale principio, peraltro assoggettandole a un sistema trasparente di regole e procedure, dal momento che la finalità generale dovrebbe essere l'esercizio da parte dei cittadini del diritto fondamentale di accesso.dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e deliberazioni  interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione. [Em. 22]

(18)  Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.In considerazione del fatto che il presente regolamento attua l'articolo 15 TFUE e all'articolo 42 della Carta, i principi e le limitazioni definiti in materia di accesso ai documenti dovrebbero prevalere su eventuali norme, misure o prassi adottate da un'istituzione, un organo o un organismo, in forza di una base giuridica diversa, e che introducono eccezioni ulteriori o più rigorose rispetto a quelle contemplate dal presente regolamento. [Em. 23]

(19)  Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il Mediatore europeo.

(20)  Ciascuna istituzione, organo o organismo, dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano  i loro diritti  ai sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione organo o organismo, renda accessibile un registro di documenti.

(21)  Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.

(22)  Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi. [Em. 24]

(23)  A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CEdell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dei principi e delle disposizioni di cui al presente regolamento, ciascuna istituzione, organo e organismo dovrebbe definire nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, nonché ai documenti relativi alle proprie funzioni amministrative, [Em. 25]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di:

   a) definire, in conformità dell'articolo 15 TFUE, i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo «le istituzioni») sancito dall'articolo 255 del trattato CEdelle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, in modo tale da garantire  al pubblico  l'accesso più ampio possibile  a quei documenti; [Em. 26]
   b) definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto;
   c) promuovere le buone e trasparenti prassi amministrative sull«al fine di migliorare l»accesso ai documenti, e in particolare la finalità generale di una maggiore trasparenza, responsabilità e democrazia. [Em. 27]

Articolo 2

Destinatari e campo di applicazione

1.  Qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi associazione di persone fisiche o giuridiche ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

2.  Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso  concernenti aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di sua competenza, in  tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

3.  Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.

4.  I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

5.  Il presente regolamento non si applica ai documenti prodotti dinanzi ai giudici comunitari da parti diverse dalle istituzioni.

6.  Fatti salvi gli specifici diritti di accesso delle parti interessate ai sensi del diritto comunitario, non sono accessibili al pubblico i documenti di un fascicolo amministrativo di indagine o di un procedimento riguardante un atto amministrativo di portata individuale, finché l'indagine non sia conclusa o l'atto definitivo. Non sono accessibili al pubblico i documenti contenenti informazioni che un'istituzione abbia raccolto ovvero ottenuto da persone fisiche o giuridiche nell'ambito dell'indagine.

7.  Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione. [Em. 28]

Articolo 2 bis

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, vale a dire i documenti redatti o ricevuti dai medesimi e che si trovino in loro possesso, concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione. Il presente regolamento si applica alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea e alla Banca europea per gli investimenti unicamente quando esse esercitano funzioni amministrative.

2.  I documenti sono resi accessibili al pubblico in formato elettronico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, attraverso un registro ufficiale di un'istituzione, organo od organismo, o in seguito a richiesta scritta. I documenti redatti o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili in conformità dell'articolo 12.

3.  Il presente regolamento non pregiudica i diritti più ampi di accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni, organi o organismi che possono derivare da strumenti di diritto internazionale, da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione o dalla legislazione degli Stati membri.[Em. 29]

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

   a) «documento», qualsiasi contenuto informativodi dati, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) redatto da un'istituzione e ufficialmente trasmesso a uno o più destinatari o altrimenti registrato, ovvero ricevuto da un'istituzioneconcernente una questione che rientri nella sfera di competenza di un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione. I dati contenuti in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati, inclusi i sistemi esterni utilizzati per l'attività dell'istituzione, costituiscono un documento, soprattutto dei documenti se sono estraibili in formato stampa o elettronico usando gli uno degli strumenti ragionevolmente disponibili del sistema operativo interessato. L'istituzione, l'organo o l'organismo che intenda creare un nuovo sistema elettronico di archiviazione, o modificare sostanzialmente un sistema esistente, valuta il probabile impatto sul diritto di accesso, assicura che tale diritto sia garantito quale diritto fondamentale e agisce in modo tale da promuovere l'obiettivo della trasparenza. Le funzioni per il recupero delle informazioni archiviate nei sistemi elettronici di archiviazione sono adattate per rispondere alle richieste del pubblico;
   a bis) «documento classificato», un documento che è stato interamente o parzialmente classificato in conformità dell'articolo 3 bis, paragrafo 1;
   a ter) «atto legislativo», i documenti elaborati o ricevuti nel corso delle procedure legislative per l'adozione di atti legislativi, incluse le misure di portata generale adottate in forza di poteri delegati e di competenze di esecuzione, e di atti di portata generale giuridicamente vincolanti per gli Stati membri nei loro territori;
   a quater) «funzioni amministrative», le misure concernenti le questioni organizzative, amministrative o di bilancio dell'istituzione, organo od organismo interessato;
   a quinquies) «sistema di archiviazione», uno strumento o una procedura delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione per la gestione strutturata della registrazione di tutti i documenti che fanno riferimento a una procedura in corso o conclusa di recente;
   a sexies) «archivi storici», quella parte degli archivi delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione che è stata selezionata, secondo i termini di cui alla lettera a), ai fini di una salvaguardia permanente.
   Un elenco dettagliato di tutte le categorie di atti che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere da a) a a quater) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sui siti Internet delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, che concordano e pubblicano altresì i propri criteri comuni per l'archiviazione;
   b) «terzo», qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi entità esterna all'istituzione, all'organo o all'organismo interessatointeressata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitaridell'Unione o non comunitariesterni a essa, nonché i paesi terzi. [Em. 30]

Articolo 3 bis

Procedure per la classificazione e declassificazione dei documenti

1.  In presenza dei motivi di interesse pubblico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e fatto salvo il controllo a livello di Unione e parlamentare, un'istituzione, un organo o un organismo classifica un documento qualora la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più Stati membri, nella fattispecie in materia di sicurezza pubblica, difesa e questioni militari. Un documento può essere classificato parzialmente o integralmente. I documenti sono classificati come segue:

   a) «EU TOP SECRET/ UE SEGRETISSIMO»: questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare un pregiudizio in casi di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri;
   b) «EU SECRET/ UE SEGRETO»: questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri;
   c) «EU CONFIDENTIAL/ UE RISERVATISSIMO»: questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe nuocere agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri;
   d) «EU RESTRICTED/ UE RISERVATO»: questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe pregiudicare gli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri.

2.  I documenti sono classificati solo se necessario. Nella misura del possibile, l'originatore indica sul documento classificato la data o il periodo entro il quale, o al termine del quale, le informazioni contenute possono essere declassate o declassificate. Diversamente, lo stesso rivede i documenti almeno ogni cinque anni per verificare se la classificazione iniziale è ancora necessaria. La classificazione è indicata in modo chiaro e corretto ed è mantenuta solo per il tempo in cui è necessario proteggere l'informazione. La responsabilità della classificazione dei documenti e di qualsiasi declassamento o declassificazione successivo spetta all'istituzione, all'organo o all'organismo originatore o a quella/quello che ha ricevuto il documento classificato da un terzo o da un'altra istituzione, un altro organo o un altro organismo.

3.  Fatto salvo il diritto di accesso da parte di altre istituzioni e altri organi e organismi dell'Unione, i documenti classificati sono divulgati a terzi con il consenso dell'originatore. Quando più di un'istituzione, organo o organismo partecipa al trattamento di un documento classificato, è assegnato lo stesso livello di classificazione; se la tutela da accordare è valutata in modo diverso, viene avviata una mediazione. I documenti relativi alle procedure legislative non sono classificati; le misure di esecuzione sono classificate prima della loro adozione qualora tale classificazione sia necessaria e finalizzata ad evitare un impatto negativo sulle misure stesse. Gli accordi internazionali relativi alla condivisione di informazioni riservate conclusi a nome dell'Unione non conferiscono a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale il diritto di impedire al Parlamento europeo di avere accesso a dette informazioni riservate.

4.  Le domande di accesso a documenti classificati nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di detti documenti. Tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti classificati nel registro pubblico.

5.  I documenti classificati sono iscritti nel registro dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo in questione o divulgati con il consenso dell'originatore.

6.  La decisione, da parte di un'istituzione, un organo o un organismo, di rifiutare l'accesso a un documento classificato è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati dalle eccezioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.

7.  Fatto salvo il controllo parlamentare nazionale, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che, nel trattamento delle domande concernenti i documenti classificati dell'Unione, siano rispettati i principi definiti nel presente regolamento.

8.  Le norme emanate da istituzioni, organi e organismi riguardo ai documenti classificati sono rese pubbliche. [Em. 31]

Articolo 4

Eccezioni

1.  Le istituzioni, gli organi e organismi rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico, in ordine:

   a) alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza delle persone fisiche o giuridichedell'Unione o di uno o più Stati membri; [Em. 32]
   b) alla difesa e alle questioni militari;
   c) alle relazioni internazionali;
   d) alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunitàdell'Unione o di uno Stato membro; [Em. 33]
   e) all'ambiente, quali i siti di riproduzione delle specie rare.

2.  Le istituzioni, gli organi e gli organismi rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: [Em. 34]

   a) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica;
   b) i diritti di proprietà intellettuale;
   c) la consulenza legale e le relativa a procedure giurisdizionali, di conciliazione e di arbitrato; [Em. 35]
   d) gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile;
   e) l'obiettività e l'imparzialità delle procedure di selezioneappalto pubblico, fintanto che l'istituzione, l'organo o l'organismo contraente in questione non abbia preso una decisione, o delle procedure di una commissione giudicatrice in vista dell'assunzione di personale, fintanto che l'autorità investita del potere di nomina non abbia preso una decisione. [Em. 36]

3.  L'accesso ai seguenti documenti redatti per uso interno o ricevuti da un'istituzione, organo o organismo, e relativi a una questione sulla quale lo stesso non abbia ancora preso una decisione è rifiutato solo nel caso in cui la loro divulgazione pregiudichi gravemente e manifestamente il processo decisionale delle istituzioni, a causa del contenuto stesso dei documenti e delle circostanze oggettive della situazione.

   a) documenti relativi a una questione sulla quale non sia stata presa una decisione;
   b) documenti contenenti riflessioni per uso interno, facenti parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alle istituzioni interessate, anche una volta adottata la decisione. [Em. 37]

4.  Si applicano le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3, salvo sussistaNel valutare l'interesse pubblico alla divulgazione a norma dei paragrafi da 1 a 3, si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora il documento richiesto riguardi la tutela dei diritti fondamentali e dello stato di diritto, la buona gestione dei fondi pubblici o il diritto a vivere in un ambiente sano, comprese le . Con riguardo al paragrafo 2, lettera a), si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente. Un'istituzione, organo od organismo che invoca una di queste eccezioni deve procedere a una valutazione oggettiva e specifica, dimostra che il rischio per l'interesse tutelato è prevedibile e non puramente ipotetico e indica in che modo l'accesso al documento potrebbe specificatamente ed effettivamente pregiudicare l'interesse tutelato. [Em. 38]

4 bis.  I documenti la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alla protezione dell'ambiente, ad esempio quelli relativi ai siti di riproduzione di specie rare, sono divulgati esclusivamente in conformità del regolamento (CE) n. 1367/2006. [Em. 39]

5.  Sono comunicati a terzi i nominativi, le qualifiche e le funzioni dei titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi nell'espletamento delle loro attività professionali salvo se, per circostanze specifiche, tale divulgazione può ripercuotersi negativamente sugli interessati. Altri dati personali sono comunicati in conformità delle condizioni di legalità del trattamento di tali dati, di cui alla normativa comunitaria sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.I dati personali non sono divulgati qualora la loro divulgazione pregiudichi la vita privata o l'integrità dell'interessato. Non si ritiene tale pregiudizio sussistere:

   se i dati si riferiscono esclusivamente alle attività professionali dell'interessato a meno che, per circostanze specifiche, vi sia ragione di presumere che la divulgazione possa ripercuotersi negativamente sull'interessato;
   se i dati si riferiscono esclusivamente a una personalità pubblica a meno che, per circostanze specifiche, vi sia ragione di presumere che la divulgazione possa ripercuotersi negativamente sull'interessato o su altre persone collegate all'interessato;
   se i dati sono già stati pubblicati con il consenso dell'interessato.

I dati personali sono tuttavia comunicati se un interesse pubblico prevalente ne richiede la divulgazione. In tal caso l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione sono tenuti a precisare l'interesse pubblico, fornendo le ragioni per le quali, nella fattispecie, detto interesse prevale sugli interessi della persona interessata.

Qualora rifiutino l'accesso a un documento sulla base del presente paragrafo, l'istituzione, l'organo o l'organismo valutano la possibilità di concedere un accesso parziale a detto documento. [Em. 40]

6.  Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

7.  Le eccezioni di cui al presente articolo per il periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documentonon si applicano ai documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti delegati o misure di esecuzione di portata generale. Le eccezioni non si applicano neanche ai documenti trasmessi alle istituzioni, agli organi e agli organismi dai lobbisti e da altri portatori di interesse allo scopo di influenzarne le politiche. Le eccezioni si applicano unicamente fintantoché siano giustificate dal contenuto dei documenti e comunqueLe eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di trent'anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla protezione dei dati personali agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario. [Em. 41]

  7 bis Un'istituzione, un organo o un organismo possono concedere un accesso privilegiato ai documenti di cui ai paragrafi da 1 a 3 a fini di ricerca. Se l'accesso privilegiato è accordato, le informazioni sono rilasciate solo con precisi vincoli di utilizzo. [Em. 42]

Articolo 5

Consultazione di terzi

1.  Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione consultale istituzioni, gli organi e gli organismi consultano il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui all'articolo 4, a meno che non sia chiaro che il documento  deve  o non deve essere divulgato.

2.  Ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, diverso dai documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativio di atti delegati o di misure di esecuzione di portata generale, sono consultate le autorità di quello Stato membro qualora sussista il dubbio che il documento possa rientrare in una delle eccezioni. L'istituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la segretazione in base alle eccezioni di cui all'articolo 4 o di disposizioni specifiche della propria normativa che ostino alla sua divulgazione. L'istituzione valuta l'idoneità dei motivi addotti dallo Stato membro nella misura in cui siano fondati sulle eccezioni previste dal presente regolamentoe decide con giudizio autonomo se tale documento rientra tra le eccezioni.

3.  Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, un organo o un organismo, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento. In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione, organo o organismo in questione la domanda di accesso. [Em. 43]

Articolo 5 bis

Atti legislativi

1.  Conformemente ai principi democratici di cui agli articoli da 9 a 12 TUE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le istituzioni che esercitano la loro funzione legislativa, anche nell'esercizio di poteri delegati e di competenze di esecuzione, nonché gli Stati membri che agiscono in veste di membri del Consiglio, garantiscono il massimo accesso possibile ai documenti relativi alle loro attività.

2.  I documenti relativi ai programmi legislativi, alle consultazioni preliminari della società civile, alle valutazioni d'impatto, così come ogni altro documento preparatorio collegato a una procedura legislativa come pure i documenti attinenti all'esecuzione del diritto e delle politiche dell'Unione legati a una procedura legislativa, sono accessibili in un sito interistituzionale coordinato di facile consultazione e sono pubblicati in una serie elettronica speciale della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.  Nel corso della procedura legislativa, ogni istituzione, organo od organismo associato al processo decisionale pubblica i propri documenti preparatori e tutte le informazioni collegate, compresi i pareri giuridici, in una serie speciale della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come pure su un sito Internet comune che riproduce il ciclo di vita della procedura in questione.

4.  Una volta adottati, gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 13. [Em. 44]

Articolo 6

Domande

1.  Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 55, paragrafo 1, TUE.e sono formulate in modo sufficientemente preciso da consentire all'istituzione di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda. [Em. 45]

2.  Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa ovvero i documenti richiesti non siano identificabili, l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione chiedono al richiedente entro quindici giorni lavorativi di chiarirla e lo assiste in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti. I termini prescritti a norma degli articoli 7 e 8 decorrono da quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione ha ricevuto i chiarimenti richiesti. [Em. 46]

3.  Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa e pratica.

4.  Le istituzioni, gli organi e gli organismi forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

1.  Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 4.

2.  In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri una sola volta, per un periodo massimo di quindici giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato. [Em. 47]

3.  Nel caso di un rifiuto totale o parziale,L'istituzione, l'organo o organismo in questione, comunica al richiedente se è probabile che un accesso totale o parziale al documento diventi possibile in una fase successiva e, in tal caso, quando ciò potrebbe verificarsi.

Il richiedente può, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, organo o organismo in questione, chiedere allo stesso di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma. [Em. 48]

4.  In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, organo o organismo, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

4 bis.  Ciascuna istituzione, organo o organismo, designa una persona incaricata di verificare che tutti i termini stabiliti nel presente articolo siano debitamente rispettati. [Em. 49]

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

1.  Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro trentaal massimo quindici giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'organo o l'organismo in questione, concede l'accesso al documento richiesto e fornisce fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione, l'organo o l'organismo è tenutoè tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone. [Em. 50]

2.  In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato una sola volta, per un periodo massimo di quindici giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato. [Em. 51]

3.  Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può proporre ricorso presso il Tribunale di primo grado nei confronti dell'istituzione e/o presentare denuncia al Mediatore europeo, a norma degli articoli 263 e 228 TFUE rispettivamente.

4.  In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo, la domanda s'intende definitivamente respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione, organo o organismo, e/o presentare una denuncia al Mediatore europeo a norma dei pertinenti articoli del trattato CEdei trattati. [Em. 52]

Articolo 8 bis

Nuova domanda

Se, dopo aver ricevuto i documenti, il richiedente chiede di ottenerne di altri da un'istituzione, organo o organismo,, la domanda è trattata come una nuova domanda conformemente agli articoli 7 e 8. [Em. 53]

Articolo 9

Trattamento di documenti sensibili

1.  Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» o «CONFIDENTIEL» in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

2.  Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

3.  I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

4.  L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

5.  Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.

6.  Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.

7.  La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni. [Em. 54]

Articolo 10

Accesso a seguito di una domanda

1.  L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente.

2.  Se un documento è  disponibile al pubblico ed è facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione, organo o organismo in questione, può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti spiegando al richiedente le modalità con cui ottenere il documento richiesto.

3.  I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

3 bis.  Il contenuto di un documento è reso disponibile senza creare discriminazioni per motivi di disabilità visiva, lingua di lavoro o piattaforma del sistema operativo. Le istituzioni, organi o organismi, garantiscono al richiedente un accesso effettivo al contenuto dei documenti senza discriminazioni di natura tecnica. [Em. 55]

4.  Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. Tale onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di venticinquanta pagine di formato A4 e l'accesso diretto elettronico o attraverso il registro sono gratuiti. [Em. 56]

5.  Il presente regolamento non deroga alle specifiche modalità d'accesso previste dalla normativa dell'Unione o nazionale, come il pagamento di un diritto.

Articolo 11

Registri

1.  Affinché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione, organo o organismo, rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro.

2.  Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.

3.  Le istituzioni, organi o organismi adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002un'interfaccia comune dei registri delle istituzioni al fine di garantire un coordinamento tra questi ultimi. [Em. 57]

Articolo 12

Accesso diretto ai documenti 

1.  Fatti salvi gli articoli 4 e 9,Le istituzioni, gli organi e gli organismi rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti, in formato elettronico o attraverso i registri, in particolare i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti delegati e di esecuzione di portata generale dell'Unione europea sono resi direttamente accessibili al pubblico. [Em. 58]

2.  Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia, sono resi direttamente accessibili in formato elettronico .

3.  Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si trova il documento.

4.  Ciascuna istituzione, organo o organismo, definisce nel proprio regolamento interno quali altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili al pubblico in modo proattivo. [Em. 59]

Articolo 13

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1.  Fatti salvi gli articoli  4 del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 297, paragrafi 1 e 2, TFUE, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

   a) le proposte della Commissione e le iniziative di un gruppo di Stati membri basate sull'articolo 76 TFUE;
   b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedurela procedura di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CEall'articolo 294 TFUE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure; [Em. 60]
   c) gli atti adottati conformemente all'articolo 25 TUE;
   f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovverodall'Unione europea in base all'articolo 24 del trattato UEall'articolo 37 TUE e agli articoli 207 e 218 TFUE. [Em. 61]

2.  Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

   a) le iniziative presentate da uno Stato membro o dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a norma dell'articolo 30TUE;
   c) gli atti diversi da quelli previsti all'articolo 297, paragrafi 1 e 2, TFUE, le raccomandazioni e i pareri.

3.  Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione, organo o organismo, può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Informazione

1.  Ciascuna istituzione, organo o organismo, adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri cooperano con le istituzioni, gli organi o organismi nel divulgare informazioni ai cittadini.

Articolo 14 bis

Responsabile dell'informazione

1.  Ciascuna unità amministrativa generale di ogni istituzione, organo e organismo nomina un responsabile dell'informazione incaricato di garantire il rispetto del presente regolamento e delle buone prassi amministrative all'interno dell'unità amministrativa.

2.  Il responsabile dell'informazione determina quali informazioni è opportuno fornire al pubblico in materia di:

   a) attuazione del presente regolamento;
   b) buone prassi;
  

e garantisce la diffusione di tali informazioni in forma e maniera adeguate.

3.  Il responsabile dell'informazione valuta se i servizi della propria unità amministrativa generale si attengono alle buone prassi.

4.  Il responsabile dell'informazione può indirizzare il richiedente verso un'altra unità amministrativa generale se le informazioni in questione non rientrano tra le competenze della sua unità, bensì in quelle di un'altra unità in seno alla stessa istituzione o allo stesso organo od organismo, a condizione che l'altra unità in questione sia in possesso di tali informazioni. [Em. 62]

Articolo 14 ter

Principio di buona e trasparente amministrazione

Nel periodo di transizione precedente l'adozione delle norme previste di cui all'articolo 298 TFUE e fondate sugli obblighi di cui all'articolo 41 della Carta, le istituzioni, gli organi e gli organismi adottano e pubblicano, sulla base del codice di buona condotta amministrativa, orientamenti generali sulla portata degli obblighi di riservatezza e di segreto professionale di cui all'articolo 339 TFUE, degli obblighi derivanti da un'amministrazione sana e trasparente e della protezione dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(11). Detti orientamenti definiscono altresì le sanzioni applicabili nei casi di mancato rispetto del presente regolamento conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea, al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e alle disposizioni interne delle istituzioni, organi e organismi. [Em. 63]

Articolo 15

Prassi di trasparenza amministrativa nelle istituzioni, negli organi e negli organismi [Em. 64]

1.  Le istituzioni, gli organi e organismi, mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.

1 bis.  Le istituzioni, gli organi e gli organismi informano i cittadini in modo corretto e trasparente in merito alla propria struttura organizzativa, precisando le competenze dei propri servizi interni, illustrando il flusso di lavoro interno, fornendo scadenze indicative per le procedure che rientrano fra le loro competenze ed indicando a quali servizi i cittadini possono rivolgersi per ottenere assistenza, informazioni o presentare ricorsi amministrativi. [Em. 65]

2.  Le istituzioni, organi e organismi, creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

2 bis.  I documenti relativi al bilancio dell'Unione europea, alla sua esecuzione e ai beneficiari di finanziamenti e sovvenzioni dell'Unione sono pubblici e accessibili ai cittadini.

Tali documenti sono altresì accessibili attraverso un sito internet e una banca di dati specifici, nonché attraverso una banca di dati dedicata alla trasparenza finanziaria all'interno dell'Unione. [Em. 66]

Articolo 16

Riproduzione di documenti

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di ottenere copia di documenti oriprodurre o sfruttare i documenti divulgati. [Em. 67]

Articolo 17

RelazioniDisposizioni finali [Em. 68]

Ciascuna istituzione, organo e organismo, pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui l'accesso ai documenti è stato rifiutato, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro.

1 bis.  Al più tardi entro il ...(12), la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del regolamento rese necessarie da eventuali cambiamenti intervenuti rispetto alla situazione attuale e un programma d'azione contenente le misure da adottare da parte di istituzioni, organi e organismi. [Em. 69]

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 è abrogato con effetto dal [...].

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Tavola di concordanza(13)

Regolamento (CE) n. 1049/2001

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

-

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 4

-

Articolo 2, paragrafo 5

-

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17

Articolo 17, paragrafo 2

-

Articolo 18

-

-

Articolo 18

-

Articolo 19

-

Allegato

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011.
(3) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(4) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(5) COM(2004) 45.
(6) [ …]
(7) COM(2007) 185.
(8) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(10) Sentenza del 18.12.2007, causa C 64/05 P, Regno di Svezia contro Commissione, Racc. 2007, pag. I-11389.
(11) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(12)* Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(13) La tavola di concordanza sarà aggiornata nell'ambito della revisione giuridico-linguistica dell'atto finale.


Agenzia europea per la sicurezza marittima ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))
P7_TA(2011)0581A7-0372/2011

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0611),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0343/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0372/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  sottolinea che il punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo(2), il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe applicarsi per l'estensione delle mansioni dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima; sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale estensione non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

P7_TC1-COD(2010)0303


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), adottato dopo l'incidente della petroliera Erika e il devastante versamento di petrolio da esso causato ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata «l'Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. [Em. 1]

(1 bis)  Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è stato modificato a seguito dell'incidente della petroliera Prestige nel 2002, al fine di ampliare le competenze dell'Agenzia in tema di lotta contro l'inquinamento.[Em. 2]

(2)  Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di questa valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato una serie di raccomandazioni relative a modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, dell'Agenzia, dei suoi settori di competenza e delle sue modalità operative. [Em. 3]

(3)  Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale da esso adottata nel marzo 2010, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. Concentrandosi al contempo sui suoi compiti prioritari in materia di sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe inoltre vedersi attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'Unione. Dati i vincoli del bilancio dell'Unione, sono necessari sforzi considerevoli di analisi e ridistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio ed occorre evitare duplicazioni. Il fabbisogno diGrazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto per i nuovi compiti potrebbedovrebbe essere fornitosoddisfatto, nella misura del possibile, tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia. [Em. 4]

(3 bis)  È necessario che tale riorganizzazione sia coordinata con le agenzie degli Stati membri.[Em. 5]

(3 ter)  L'Agenzia ha già dimostrato che alcuni compiti, quali i sistemi di monitoraggio satellitare, possono essere svolti in modo più efficace a livello europeo. Se tali sistemi possono essere attuati a sostegno di altri obiettivi strategici, ciò consente agli Stati membri un risparmio sui propri bilanci nazionali e rappresenta un reale valore aggiunto europeo.[Em. 6]

(3 quater)  Per espletare in buone condizioni i nuovi compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento, è necessario un aumento anche limitato delle sue risorse. Ciò richiederà particolare attenzione durante la procedura di bilancio.[Em. 7]

(4)  È necessario chiarire alcune disposizioni relative a questioni amministrative specifiche dell'Agenzia. Poiché spetta principalmente alla Commissione mettere in atto le politiche dell'Unione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), essa dovrebbe fornire orientamenti politici all'Agenzia per lo svolgimento dei suoi compiti, rispettando nel contempo pienamente lo status giuridico dell'Agenzia stessa e l'indipendenza del suo direttore esecutivo secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1406/2002.

(4 bis)  Le nomine nell'ambito del consiglio di amministrazione dovrebbero tenere pienamente conto dell'importanza di garantire una rappresentanza di genere equilibrata. L'elezione del presidente e del vicepresidente dovrebbe anch'essa perseguire tali obiettivi così come la scelta dei rappresentanti dei paesi terzi.[Em. 8]

(5)  L'Agenzia dovrebbe agire nell'interesse dell'Unione e seguire le linee guida della Commissione. Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'Unione, promuovendo una politica di sicurezza marittima dell'Unione attraverso una cooperazione tecnica e scientifica con i paesi terzi. [Em. 9]

(5 bis)  Su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia , adotta misure complementari efficaci dal punto di vista dei costi per sostenere la lotta contro l'inquinamento marino, ivi compreso quello provocato da impianti petroliferi e gassosi offshore. In caso di inquinamento marino in un paese terzo, la richiesta dovrebbe essere presentata dalla Commissione europea.[Em. 10]

(6)  L'Agenzia dovrebbe rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione e agli Stati membri con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'Unione esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca. Nell'ampliare i compiti dell'Agenzia, occorre prestare attenzione a garantire che i compiti siano descritti in modo chiaro e preciso, senza doppioni ed evitando qualsiasi confusione.[Em. 11]

(6 bis)  Alla luce dello sviluppo di nuove applicazioni, servizi innovativi e del miglioramento di applicazioni e servizi esistenti, incentrati sull'instaurazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere, l'Agenzia dovrebbe trarre pieno profitto dalle potenzialità offerte dai programmi EGNOS, Galileo e GMES. [Em. 12]

(7)  Successivamente alla scadenza del quadro di cooperazione dell'Unione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, definito dalla decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6), l'Agenzia dovrebbe proseguire alcune delle attività precedentemente condotte nell'ambito del quadro di cooperazione scaduto, attingendo in particolare alle competenze nell'ambito del gruppo tecnico consultivo in materia di preparazione e intervento in caso di inquinamento marino.

(7 bis)  L'Agenzia fornisce agli Stati membri informazioni dettagliate riguardo a casi di inquinamento provocato dalle navi, onde consentire loro di adempiere agli obblighi su di essi incombenti ai sensi della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento(7). Tuttavia l'efficacia dell'applicazione e le sanzioni variano notevolmente benché tale inquinamento possa in teoria finire in altre acque nazionali.[Em. 13]

(8)  Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino. Questo ruolo supplementare che fornirebbe un valore aggiunto europeo sfruttando il know-how e l'esperienza dell'Agenzia dovrebbe essere sostenuto da risorse finanziarie e umane appropriate.[Em. 14]

(8 bis)  In particolare, il sistema CleanSeaNet dell'Agenzia, attualmente utilizzato per fornire prove fotografiche delle fuoriuscite di petrolio dalle navi, dovrebbe essere usato anche per rilevare e registrare le fuoriuscite dagli impianti costieri e offshore.[Em. 15]

(8 ter)  Ai fini della realizzazione del mercato interno, è opportuno utilizzare il più possibile il cabotaggio marittimo e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle navi. Il progetto «fascia blu» contribuirà a ridurre le formalità dichiarative applicabili alle navi commerciali all'entrata e all'uscita dei porti degli Stati membri.[Em. 16]

(9)  L'Unione ha definito una strategia globale per il trasporto marittimo fino al 2018, che include il concetto di navigazione informatizzata (e-maritime). Essa sta inoltre elaborando una rete dell'Unione di sorveglianza marittima. L'Agenzia dispone di sistemi e applicazioni marittime che risultano utili per la realizzazione di queste politiche e, in particolare, per il progetto «fascia blu». Essa dovrebbe pertanto mettere i sistemi e i dati in suo possesso a disposizione dei partner interessati. [Em. 17]

(9 bis)  Al fine di contribuire all'istituzione di uno spazio marittimo europeo unico, alla prevenzione dell'inquinamento marittimo e alla lotta contro l'inquinamento, occorre creare sinergie tra le autorità, ad esempio i servizi di guardia costiera.[Em. 18]

(9 ter)  L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione dell'iniziativa dell'Unione denominata «e-maritime», volta a migliorare l'efficienza del settore marittimo mediante il miglior utilizzo di tecnologie informatiche, senza pregiudicare la responsabilità della autorità competenti.[Em. 19]

(9 quater)  Considerando che è importante che l'Europa continui ad attrarre nuovo personale marittimo altamente qualificato per sostituire la generazione che sta andando in pensione, l'Agenzia dovrebbe sostenere gli Stati membri e la Commissione nel promuovere la formazione marittima. In particolare dovrebbe adoperarsi per condividere le migliori prassi e favorire gli scambi tra gli istituti di formazione marittima sulla base del modello Erasmus.[Em. 20]

(10)  L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'Unione. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinatori, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'Unione con riguardo a talunealle operazioni di prevenzione e lotta contro l'inquinamento marino, favorendo lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i vari servizi di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base ad esempio sulla pirateria e sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore e trasporto di petrolio e di gas. [Em. 21]

(10 bis)  Per lottare contro il crescente rischio di pirateria nel golfo di Aden e nella parte occidentale dell'oceano indiano, occorre che l'Agenzia comunichi all'operazione Atalanta della forza navale dell'Unione europea la posizione esatta delle navi battenti bandiera dell'Unione europea che incrociano in questa zona considerata a elevatissimo rischio. Finora non tutti gli Stati membri hanno dato il loro assenso a tale attività. Il presente regolamento dovrebbe costringerli a farlo per rafforzare il ruolo dell'Agenzia nella lotta contro la pirateria.[Em. 22]

(11)  I sistemi, le applicazioni, le competenze e i dati dell'Agenzia possono inoltre offrire un importante contributo all'obiettivo del conseguimento di un buono status ambientale delle acque marine conformemente alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)(8), in particolare per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione come le acque di zavorra, i rifiuti marini e il rumore subacqueo.

(11 bis)  Nel settore del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, l'Unione sta lavorando in stretta cooperazione con il Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. Ai fini di un'efficienza massima, l'Agenzia ed il Segretariato del Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo dovrebbero cooperare il più strettamente possibile, mentre la Commissione e gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le opzioni per conseguire un'efficienza ancora maggiore.[Em. 23]

(11 ter)  La competenza dell'Agenzia in materia di inquinamento e di risposta agli incidenti nell'ambiente marino sarebbe utile anche per lo sviluppo di orientamenti nella concessione di licenze di attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas. L'Agenzia dovrebbe quindi assistere gli Stati membri e la Commissione in tale ambito.[Em. 24]

(12)  L'Agenzia svolge ispezioni per assistere la Commissione nella valutazione dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione. I ruoli dell'Agenzia, della Commissione, degli Stati membri e del consiglio di amministrazione devono essere chiaramente definiti.

(13)  La Commissione e l'Agenzia dovrebbero operare in stretto contatto per definirepredisporre quanto prima possibile le modalità operative dell'Agenzia in materia di ispezioni. In attesa dell'entrata in vigore di tali modalità, l'Agenzia è tenuta a seguire la prassi esistente per lo svolgimento delle ispezioni. [Em. 25]

(14)  Al fine di adottare i requisiti delle modalità operative dell'Agenzia devono essere adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferiteper l'esecuzione di ispezioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione(9)il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE. [Em. 26]

(14 bis)  Tutte queste misure al pari del contributo dell'Agenzia al coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tendere allo sviluppo di un autentico spazio marittimo europeo.[Em. 27]

(14 ter)  È opportuno tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10) (regolamento finanziario), in particolare dell'articolo 185, e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(11), in particolare del punto 47.[Em. 28]

(15)  È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1406/2002 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è così modificato:

   1) gli articoli da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:"
Articolo 1
Obiettivi
1.  Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (“l'Agenzia”). L'Agenzia agisce nell'interesse dell'Unione.
2.  L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, alla legislazione dell'Unione al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficiente di sicurezza e protezione marittima, utilizzando le loro capacità esistenti nel fornire assistenza, prevenire e combattere l'inquinamento marino, anche quello provocato dagli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, sviluppare uno spazio marittimo europeo senza barriere, monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore. [Em. 29]
3.  L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica nel settore dell'inquinamento marino accidentale o intenzionale e sostiene su richiesta con mezzi supplementari, in un modo efficiente in termini di costi, i meccanismi d'intervento antinquinamento degli Stati membri, fatta salva la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi d'intervento antinquinamento appropriati e nel rispetto della cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. Essa agisce a sostegno del meccanismo di protezione civile dell'Unione istituito con decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell' 8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile(12)*.
Articolo 2
Compiti dell'agenzia
1.  Per garantire che Gli obiettivi indicati all'articolo 1 sianocostituiscono le responsabilità principali dell'Agenzia e devono essere realizzati in modo appropriatovia prioritaria. L“attribuzione all”Agenzia svolge i compiti elencatidelle nuove competenze elencate al paragrafo 2 del presente articolo nei settori dellaè intesa a garantire che non vi sia una duplicazione di sforzi ed è soggetta alla corretta esecuzione dei compiti relativi alla sicurezza marittima e dellae alla protezione marittima, dellaalla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e diall“intervento in caso di inquinamento marino su richiesta degli Stati membri o della Commissione. [Em. 30]
2.  L'Agenzia assiste la Commissione:
   a) nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare la normativa dell'Unione, con particolare riguardo all'evoluzione della relativa normativa internazionale nel settore della sicurezza marittima;
   b) nell'efficace attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare svolgendo ispezioni secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente regolamento e fornendo assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di ispezione ad essa assegnati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali(13)**; essa può fornire suggerimenti alla Commissione per eventuali miglioramenti della pertinente normativa dell'Unione ;
   b bis) nella fornitura di assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di controllo che le sono assegnati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti***;[Em. 31]
   c) fornendole l'assistenza tecnica necessarianell'aggiornamento e nell'elaborazione delle disposizioni necessarie per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti; [Em. 32]
   d) nello sviluppo e attuazione di politiche dell'Unione connesse ai compiti dell'Agenzia come, in particolare quelle nel settore della sicurezza marittima nonché le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, il progetto “fascia blu”, la navigazione informatizzata (e-maritime), le vie d'acqua interne, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i cambiamenti climatici,nonché nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di petrolio e di gas e di petrolionella lotta contro l'inquinamento; [Em. 33]
   d bis) nello scambio di informazioni concernenti qualsiasi altra politica che può rivelarsi opportuna nella misura delle sue competenze e della sua perizia;[Em. 34]
   e) nell'attuazione dei programmi dell'Unione connessi ai compiti dell'Agenzia come il “Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza” (GMES) e i programmi di cooperazione con i paesi destinatari della politica europea di vicinato;
   e bis) nello sviluppo e nell'attuazione di una politica volta a migliorare la qualità della formazione dei marittimi europei e nella promozione delle carriere marittime, tenendo conto della domanda di forza lavoro altamente qualificata nel settore marittimo dell'Unione europea.[Em. 35]
   f) nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti in settori attinenti alle attività dell'Agenzia; ciò include l'identificazione di possibili misure normative con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici nonché l'identificazione di temi e priorità chiave per future attività di ricerca a livello dell'UE; [Em. 36]
   f bis) nello sviluppo di requisiti o eventuali linee guida relative alla concessione di licenze di sondaggio e produzione di petrolio e gas in ambiente marino e, in particolare, i relativi aspetti di protezione ambientale e civile;[Em. 37]
   g) nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnatole per effetto della lnormativa dell'Unione vigente e futura nel settore in questione.

3.  L'Agenzia collabora con gli Stati membri per:
   a) organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza dello Stato di approdo, dello Stato di bandiera e dello Stato costiero;
   b) sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica per l'attuazione della normativa dell'Unione;
   b bis) sostenere il controllo delle organizzazioni riconosciute che eseguono compiti di certificazione per conto degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime****, fatti salvi i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera;[Em. 38]
   b ter) assistere la Commissione nello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi***** e consigliarla nell'applicazione e nell'attuazione dell'articolo 10 del predetto regolamento;[Em. 39]
   c) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo di cooperazione nel settore della protezione civile dell'Unione istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso; a tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento mettendo a disposizione i mezzi tecnici appropriati. [Em. 40]
   c bis) raccogliere ed analizzare i dati relativi alle qualifiche e all'occupazione dei marittimi onde permettere lo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione dei marittimi a livello europeo;[Em. 41]
   c ter) coordinare i programmi degli istituti di formazione onde garantirne l'armonizzazione;[Em. 42]
   c quater) facilitare l'istituzione di un sistema di scambi di tipo Erasmus tra istituti di formazione marittima;[Em. 43]
   c quinquies) fornire competenza tecnica nel settore della costruzione navale o in qualsiasi altra pertinente attività connessa con il traffico marittimo, onde sviluppare l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente e garantire un elevato livello di sicurezza;[Em. 44]

4.  L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nei seguenti ambiti:
   a) nel settore della sorveglianza del traffico, l'Agenzia promuove in particolare la cooperazione fra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate nei settori in cui si applica la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione(14)******, sviluppa e rende operativi i sistemi d'informazione necessari al raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva. Essa contribuisce inoltre allo sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'Unione;
   a bis) appoggiare le azioni da essi intraprese in materia di lotta ai traffici illeciti e gli atti di pirateria, fornendo dati ed informazioni suscettibili di agevolare le operazioni e, in particolare, avvalendosi dei suoi sistemi di identificazione automatica delle navi e immagini satellitari; [Em. 45]
   a ter) sviluppare e attuare una politica macroregionale dell'Unione inerente ai settori di attività dell'Agenzia;[Em. 46]
   b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo(15)*******, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri che lo richiedono nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di conoscenze acquisite. A tale proposito l'Agenzia è invitata ad assistere gli Stati membri nelle indagini relative ad incidenti che interessano gli impianti marittimi (costieri e offshore), tra cui quelli che interessano gli impianti petroliferi e gassiferi, e gli stessi Stati membri sono invitati alla massima e tempestiva collaborazione con l'Agenzia; [Em. 47]
   b bis) per quanto riguarda le fuoriuscite di petrolio dagli impianti, l'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione utilizzando il suo servizio CleanSeaNet per monitorare la portata e l'impatto ambientale di tali fuoriuscite;[Em. 48]
   b ter) in relazione agli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, nel valutare le modalità degli Stati membri in materia di piani di risposta e preparazione all'emergenza e nel coordinare la risposta all'inquinamento da idrocarburi in caso di incidente;[Em. 49]
   b quater) per quanto riguarda gli impianti offshore, nel garantire il controllo da parte di un terzo indipendente degli aspetti marittimi relativi alla sicurezza, alla prevenzione, alla protezione dell'ambiente e alla pianificazione degli imprevisti;[Em. 50]
   c) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, l'Agenzia consente alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi in questo campo e valutare l'efficacia e l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo(16)********. L'Agenzia assiste inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni nel quadro della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento(17)*********. [Em. 51]

4 bis.  L'Agenzia elabora una sintesi annuale degli “incidenti marittimi”, comprendente gli “incidenti pericolosi” e i “quasi incidenti”, sulla base delle informazioni fornite dagli organismi competenti degli Stati membri. Tale sintesi è messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio a scadenza annuale.[Em. 91]
5.  L'Agenzia, su richiesta della Commissione, fornisce assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della pertinente normativa dell'Unione agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato, ove opportuno, e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. [Em. 53]
Su richiesta della Commissione, l'Agenzia fornisce inoltre assistenza in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale che colpisca questi Stati, mediante il meccanismo di protezione civile dell'Unione istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, per analogia con le condizioni applicabili agli Stati membri secondo quanto riferito al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.
Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti e comprendono, se del caso, l'organizzazione di attività di formazione in materia.
Articolo 3
Ispezioni
1.  Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dai trattati, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia coadiuva la Commissione nella revisione delle valutazioni di impatto ambientale ed effettua ispezioni negli Stati membri, su richiesta della Commissione. [Em. 54]
Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.
L'Agenzia svolge inoltre ispezioni nei paesi terzi per conto della Commissione come previsto dal diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009, nonché la formazione e la certificazione della gente di mare conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare(18)**********.
2.  Le modalità operative dell'Agenzia per lo svolgimento delle ispezioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all“articolo 23, paragrafo 2articolo 23. [Em. 55]
3.  Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia e l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri e la rende accessibile al pubblico in un formato di facile accesso, compreso il formato elettronico. [Em. 56]
* GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.
** GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.
*** GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.
**** GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.
***** GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.
****** GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.
******* GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.
******** GU L131 del 28.5.2009, pag. 57.
********* GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.
********** GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33."
   2) all'articolo 5, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"
3.  Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previocon l“accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace, rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali già impegnate in misure di prevenzione, definendo l'esatta portata delle attività del centro regionale ed evitando nel contempo inutili oneri finanziari. [Em. 57]
4.  L'Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può concludere per conto dell'Agenzia accordi amministrativi con altri organismi operanti negli stessi settori dopo averne informato il consiglio di amministrazione."
  3) l'articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:

[Em. 58]
   -a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
   b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;"

[Em. 60]"
   a) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:"
   c) nell'ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
   c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto del pareredei pareri del Parlamento europeo e della Commissione; [Em. 59]
   c ter) adotta il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia;
"
   b) la lettera g) è soppressa;
   b bis) la lettera h) è sostituita dalla seguente:"
   h) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21 e provvede a monitorare e dare adeguato seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di audit e dalle varie valutazioni, sia interne che esterne;
"
   c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:"
   i) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi dipartimento di cui all'articolo 16;
   d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:"
* GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.
   l) riesamina l'esecuzione finanziaria del piano dettagliato di cui alla lettera k) e gli impegni di bilancio previsti dal regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi (19)*.
"
  3 bis) l'articolo 11, è così modificato:

[Em. 62]
[Em. 64]
   a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dai seguenti:"
I membri del Consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza in materia di sicurezza marittima, sicurezza in generale e di reazione all'inquinamento marino. Essi dispongono altresì di esperienza e competenze tecniche nel campo della gestione finanziaria in generale, dell'amministrazione e della gestione del personale.[Em. 61]
I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta indicante ogni interesse diretto o indiretto che potrebbe essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Essi dichiarano, in ciascuna riunione, qualsiasi interesse che possa essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza rispetto ai punti iscritti all'ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni su tali punti."
   b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"
3.  La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.[Em. 63]
4.  Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Tale partecipazione non pregiudica la quota di voti dei rappresentanti della Commissione in seno al Consiglio di amministrazione."
   3 ter) all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:"
1 bis.  Il principio dell'uguaglianza di genere è rispettato anche nell'elezione del presidente e del vicepresidente."
  

[Em. 88]

   3 quater) all'articolo 14, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:"
   2. Il 75 per cento dei voti totali é suddiviso equamente tra i rappresentanti degli Stati membri. Il rimanente 25 per cento dei voti totali é suddiviso equamente tra i rappresentanti della Commissione. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto
"
  

[Em. 65]

  4) l'articolo 15 è così modificato:

[Em. 70]
   a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:"
   a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione europea e della commissione competente del Parlamento europeo almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio; [Em. 66]
   a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione e delle commissioni competenti del Parlamento europeo; [Em. 67]
   a ter) elabora il programma di lavoro annuale, con l'indicazione delle risorse umane e finanziarie che si prevede di assegnare a ciascuna attività, e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. Il direttore esecutivo risponde positivamente a qualsiasi invito della commissione competente del Parlamento europeo a presentare il programma di lavoro annuale e a procedere a uno scambio di opinioni sullo stesso. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c); [Em. 68]
   b) decide dell'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e in linea con i requisiti di cui allo stesso articolo. Opera in stretta collaborazione con la Commissione nell'elaborazione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
"
   b) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"
   d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. A tal fine stabilisce, d'accordo con la Commissione, appositi indicatori di efficacia atti a consentire un'effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;
"
   c) al paragrafo 2, la lettera g) è soppressa;
   d) il paragrafo 3 è soppresso;
   5) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:"
Articolo 16
Nomina del direttore esecutivo e dei capi dipartimento
1.  Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima della nomina formale. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. [Em. 71]
2.  Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre annicinque anni. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima del rinnovo formale del mandato. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore. [Em. 72]
3.  Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi dipartimento. In caso di assenza o impedimento del direttore esecutivo, uno dei capi dipartimento ne fa le veci.
4.  I capi dipartimento sono nominati, nel rispetto del principio dell'uguaglianza di genere, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione."
  

[Em. 73 e 90]

  6) l'articolo 18 è così modificato:

[Em. 74]
[Em. 75]
[Em. 76]
   a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"
   c) diritti e corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'Agenzia.
"
   b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, sulla base della formazione del bilancio per attività, e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico."
   c) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:"
7.  La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito “autorità di bilancio”) insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
8.  Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 314 TFUE, unitamente alla descrizione e giustificazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e la sovvenzione a carico del bilancio generale."
   d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"
10.  Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato di conseguenza, unitamente al programma di lavoro annuale."
   7) all'articolo 22, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"
1.  A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento, facendo il punto sulla sua pertinenza, la sua efficacia e il suo rendimento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione. [Em. 77]
2.  Tale valutazione è volta a esaminare l'utilità, la pertinenza, il valore aggiunto ottenuto e l'efficacia dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. In particolare, essa vaglia l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Agenzia o di porre termine alle sue attività qualora il suo ruolo fosse divenuto superfluo."
  

[Em. 78]

   7 bis) sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 22 bis
Studio di fattibilità
Entro ...(20) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio uno studio di fattibilità relativo a un sistema di coordinamento dei servizi nazionali di guardia costiera, che precisi i costi e i vantaggi di un siffatto sistema.
La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.[Em. 79]
Articolo 22ter
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Entro ...(21)+, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui indica in che modo l'Agenzia ha svolto i compiti supplementari assegnatile dal presente regolamento e se sia il caso di estendere ulteriormente i suoi obiettivi o compiti. La relazione comprende in particolare:

   a) un'analisi degli aumenti di efficacia conseguiti grazie ad un'integrazione più spinta dell'Agenzia e del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo;
   b) informazioni sull'efficacia e la coerenza dell'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2005/35/CE e informazioni statistiche dettagliate sulle sanzioni che sono state applicate.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa."
  

[Em. 80]

   8) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:"
Articolo 23

1.  LaAlla Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(22)conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 bis relativo alle modalità operative dell'Agenzia per l'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1. [Em. 81]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima."
  

[Em. 82]

   8 bis) è inserito il seguente articolo:"
Articolo 23 bis
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  La delega di poteri di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso é stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale temine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
  

[Em. 83]

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68.
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(3) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68.
(4) Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011.
(5) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(6) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.
(7) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.
(8) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(12) GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.
(13) GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.
(14) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.
(15) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.
(16) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.
(17) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.
(18) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.
(19) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.
(20)+ Un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(21)++ Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(22) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.


Situazione in Siria
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla situazione in Siria
P7_TA(2011)0582RC-B7-0721/2011

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, segnatamente quelle del 27 ottobre 2011 sulla situazione in Egitto e in Siria, in particolare per quanto riguarda le comunità cristiane(1), del 15 settembre 2011 sulla situazione in Siria(2), del 27 ottobre 2011(3) sul caso di Rafah Nashed, e del 7 luglio 2011 sulla situazione in Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa(4),

–  viste le conclusioni sulla Siria del Consiglio «Affari esteri» del 10 ottobre 2011, del 14 novembre 2011 e del 1° dicembre 2011, nonché le conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre e del 9 dicembre 2011,

–  vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC(5),

–  viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR) sulla Siria, dell'8 ottobre 2011, del 3 e 28 novembre 2011 e del 2 dicembre 2011, e la dichiarazione del suo portavoce, del 23 novembre 2011,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Siria, del 22 novembre 2011,

–  vista la risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica araba siriana, del 2 dicembre 2011,

–  vista la dichiarazione resa il 2 dicembre 2011 dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, in occasione della 18a sessione straordinaria del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani riunitosi per esaminare la situazione dei diritti umani nella Repubblica araba siriana,

–  vista la relazione della commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulla Repubblica araba siriana, del 23 novembre 2011,

–  vista la risoluzione della terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica araba siriana, del 22 novembre 2011,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e il protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, nonché la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, di cui la Siria è firmataria,

–  visti le dichiarazioni della Lega araba sulla situazione in Siria del 27 agosto 2011, del 16 ottobre 2011 e del 12, 16 e 24 novembre 2011, il suo piano d'azione del 2 novembre 2011 e le sanzioni adottate dalla Lega araba contro la Siria il 27 novembre 2011,

–  vista la decisione del 30 novembre 2011 del governo della Repubblica di Turchia di imporre sanzioni economiche nei confronti della Siria,

–  vista la dichiarazione del 30 novembre 2011 dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, che invita il governo siriano a cessare immediatamente l'uso eccessivo della forza contro i cittadini e a rispettare i diritti umani,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/HR al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento», del 25 maggio 2011,

–  vista la dichiarazione finale della conferenza ministeriale euromediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995 (dichiarazione di Barcellona) e la dichiarazione comune del vertice di Parigi per il Mediterraneo, del 13 luglio 2008, di cui la Siria è firmataria,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, stando alle stime delle Nazioni Unite, dal marzo 2011 più di 5 000 persone, tra cui oltre 300 bambini, sono state uccise, molte altre ferite, oltre 14 000 sarebbero detenute e decine di migliaia avrebbero cercato rifugio nei paesi vicini o sarebbero sfollate internamente a seguito della brutale repressione operata dal regime nei confronti della sua popolazione; che, nonostante l'ampia condanna internazionale, continuano e sono in aumento violente repressioni e gravi violazioni dei diritti umani da parte delle autorità e delle forze armate e di sicurezza contro civili non violenti; che, secondo quanto riferito, paesi e città in tutta la Siria sono sotto l'assedio di forze governative e non hanno accesso a cibo, forniture mediche o mezzi di comunicazione; che la situazione umanitaria di molti siriani si sta deteriorando a seguito delle violenze e degli sfollamenti;

B.  considerando che le riforme e le amnistie annunciate e promesse dal presidente Bashar al-Assad non sono mai state messe in pratica e che il regime ha perso tutta la sua credibilità; che il governo siriano utilizza la Corte suprema per la sicurezza dello Stato, un tribunale speciale che non fa parte del sistema ordinario della giustizia penale, per processare attivisti politici e difensori dei diritti umani; che la violenza è accompagnata da azioni del regime e dei suoi sostenitori volte ad aumentare le tensioni settarie e ad incitare al conflitto interetnico e interconfessionale nel paese;

C.  considerando che il 20 novembre 2011, in un'intervista pubblicata dal Sunday Times, e il 7 dicembre 2011, in un'intervista alla rete statunitense ABC, il presidente Bashar al-Assad ha negato che il suo governo perseguisse una politica vessatoria nei confronti della popolazione e ha dichiarato di non provare rimorso per la repressione della rivolta, che dura ormai da dieci mesi, nonostante le segnalazioni relative alla brutalità delle forze di sicurezza;

D.  considerando che la risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 2 dicembre 2011 ha duramente condannato le diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali – quali le uccisioni, le esecuzioni arbitrarie, le persecuzioni, le detenzioni arbitrarie, le sparizioni forzate, le torture e i maltrattamenti, gli stupri e altri atti di violenza sessuale nei confronti dei civili, inclusi i bambini, nonché il rifiuto di prestare cure mediche ai feriti o l'intralcio all'autorizzazione delle cure – da parte delle autorità siriane e delle forze armate e di sicurezza, e ha proposto di istituire il mandato di un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nel paese;

E.  considerando che, nella relazione della commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulla Repubblica araba siriana sono documentate diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle forze armate e di sicurezza siriane e delle milizie filogovernative; che la commissione d'inchiesta teme fortemente che diverse regioni della Siria siano state teatro di crimini contro l'umanità; che il governo siriano ha rifiutato di collaborare con la commissione d'inchiesta; che, secondo la relazione ONU della commissione d'inchiesta, dall'inizio della repressione si sono verificate numerose diserzioni all'interno delle forze armate e di sicurezza, che sono aumentate negli ultimi mesi;

F.  considerando che, nella sua dichiarazione del 2 dicembre 2011, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, ha segnalato che la continua e brutale repressione messa in atto dal regime siriano nei confronti della popolazione potrebbe condurre il paese a una guerra civile, e ha incoraggiato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a deferire la situazione in Siria alla Corte penale internazionale;

G.  considerando che le autorità siriane continuano a negare l'accesso ai giornalisti e agli osservatori internazionali; che le notizie riportate da profughi siriani e da attivisti dei diritti umani e le immagini caricate da telefoni cellulari sono la principale fonte di informazione e documentazione sulle violazioni sistematiche e diffuse dei diritti umani da parte dell'esercito e delle forze di sicurezza siriani contro i civili e sulla situazione in Siria in generale;

H.  considerando che il 1° dicembre 2011 l'Unione europea ha rafforzato le misure restrittive contro la Siria, includendo divieti commerciali supplementari per le imprese e gli istituti finanziari con sede nell'UE per quanto riguarda il settore petrolifero e finanziario siriano, nuovi congelamenti di beni e divieti di viaggio per 11 persone e 12 entità, un embargo sulle armi, e più in particolare un divieto di esportazione dall'interno dell'UE di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) che il governo può usare per violare i diritti umani dei cittadini in Siria;

I.  considerando che ad oggi il Consiglio/SEAE non è ancora riuscito a definire e pubblicare i dettagli necessari dell'annunciato divieto sulle esportazioni di TIC; che è stato ampiamente riferito che imprese con sede nell'Unione europea hanno fornito al governo siriano tecnologie personalizzate per intercettare, monitorare e catalogare tutto il traffico Internet e le comunicazioni mobili in Siria, intercettando sia il traffico interno che quello internazionale; considerando che, in Siria, imprese con sede nell'Unione europea hanno costruito e gestito centri di monitoraggio in loco e hanno fornito la relativa assistenza tecnica al governo siriano;

J.  considerando che sia l'ambasciatore francese in Siria, Eric Chevallier, sia l'ambasciatore statunitense in Siria, Robert Ford, sono tornati a Damasco, come gesto di dimostrazione di pieno sostegno alla lotta e alle rivendicazioni della popolazione siriana; che entrambi gli ambasciatori erano stati richiamati in ottobre a causa di preoccupazioni per la sicurezza e di violenti attacchi nei confronti degli interessi francesi;

K.  considerando che, nelle sue conclusioni del 1° dicembre 2011, il Consiglio ha nuovamente incoraggiato l'opposizione siriana a istituire una piattaforma unita, ha ribadito che l'Unione europea continuerà a dialogare con membri rappresentativi dell'opposizione siriana che aderiscono ai valori della non violenza, e ha valutato positivamente l'impegno del Consiglio nazionale siriano al riguardo;

L.  considerando che il 22 novembre 2011, il vicepresidente/alto rappresentante Catherine Ashton ha incontrato rappresentanti del Consiglio nazionale siriano e ha sottolineato l'importanza di una piattaforma politica di opposizione inclusiva;

M.  considerando che, negli ultimi mesi, alcuni deputati del Parlamento europeo hanno instaurato un dialogo e tenuto uno scambio di opinioni con diversi rappresenti dell'opposizione siriana in esilio e nel paese;

N.  considerando che la crisi in Siria costituisce una minaccia per la stabilità e la sicurezza di tutta la regione mediorientale;

O.  considerando che il 16 novembre 2011 la Lega araba ha sospeso l'appartenenza della Siria all'organizzazione regionale, dopo che il paese si è dimostrato incapace di onorare i termini di un piano di pace della Lega araba che prevedeva, da parte della Siria, il ritiro dei carri armati dalle città in rivolta, la cessazione degli attacchi contro i manifestanti, l'avvio di un dialogo con l'opposizione e l'ammissione nel paese di 500 osservatori della Lega araba incaricati di valutare la situazione sul campo; che, dopo diversi ultimatum, il 27 novembre 2011 la Lega araba ha approvato sanzioni contro la Siria, comprendenti un congelamento dei beni e un embargo sugli investimenti;

P.  considerando che il 30 novembre 2011 il governo turco ha imposto sanzioni economiche contro la Siria nonché un embargo sulle armi, compresa la fornitura di armi e attrezzature militari e la sospensione di un accordo di cooperazione con la Siria fino all'insediamento di un nuovo governo; che il 22 novembre 2011 il Primo ministro turco aveva invitato il presidente al-Assad a «finalmente dimettersi»; che dal marzo 2011 decine di migliaia di profughi siriani continuano a cercare rifugio in Turchia;

Q.  considerando con preoccupazione la notizia riportata da molte fonti secondo cui le autorità siriane hanno ordinato l'espulsione di Padre Paolo Dall'Oglio, l'abate del Monastero Mar Musa in Siria e vincitore del primo premio Anna Lindh EuroMed 2006 per il dialogo tra le culture, noto per il suo lavoro per l'armonia interreligiosa nel paese negli ultimi tre decenni e per il suo impegno negli sforzi per la riconciliazione interna, basata sulla negoziazione, e per la libertà di espressione; invita le autorità siriane ad astenersi da questo atto che potrebbe indebolire il dialogo in corso fra cristiani e musulmani;

R.  considerando che il 4 dicembre 2011 le autorità siriane hanno arrestato la blogger Razan Gazzawi al confine siro-giordano mentre si stava presumibilmente dirigendo verso la capitale giordana Amman per partecipare a un seminario sulla libertà di stampa organizzato dal suo datore di lavoro, il Centro siriano per i media e la libertà di espressione;

1.  condanna ancora una volta nei termini più aspri la repressione brutale esercitata dal regime siriano contro la propria popolazione, compresi i bambini; esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime; ribadisce la propria solidarietà con il popolo siriano nella sua lotta non-violenta per la libertà, la dignità e la democrazia e plaude al suo coraggio e alla sua determinazione, riferendosi in particolare alle donne, che svolgono un ruolo cruciale in questa lotta;

2.  osserva la mancata osservanza da parte del regime siriano – e in particolare del presidente Bashar al-Assad, che ha la responsabilità finale in quanto capo costituzionale dello Stato siriano – degli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani e chiede nuovamente l'immediata cessazione della repressione violenta contro i dimostranti pacifici e delle vessazioni a danno delle loro famiglie, il rilascio di tutti i manifestanti detenuti, dei prigionieri politici, dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti e il pieno accesso al paese per le organizzazioni internazionali in ambito umanitario e dei diritti umani nonché per i media internazionali;

3.  invita nuovamente il presidente Bashar al-Assad e il suo regime a farsi immediatamente da parte per consentire che nel paese abbia luogo una transizione democratica;

4.  chiede indagini rapide, indipendenti e trasparenti in merito alle diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle autorità siriane e delle forze militari e di sicurezza, così da garantire che tutti gli autori di tali atti, che possono costituire crimini contro l'umanità, ne rispondano dinanzi alla comunità internazionale;

5.  richiama l'attenzione sull'appello dell'opposizione siriana e dei manifestanti ai fini dell'invio di osservatori internazionali onde scoraggiare gli attacchi contro i civili e garantire il pieno accesso al paese per le organizzazioni internazionali in ambito umanitario e dei diritti umani nonché dei media internazionali;

6.  chiede una transizione pacifica e autentica alla democrazia che soddisfi le legittime richieste del popolo siriano e si basi su un processo inclusivo di dialogo politico nazionale con la partecipazione di tutte le forze democratiche e della società civile nel paese; esorta le forze di opposizione a evitare, nel difendere la popolazione, la trappola di un'ulteriore acuirsi della violenza e della militarizzazione della situazione; esprime profonda preoccupazione per il fatto che le intimidazioni da parte delle autorità siriane possano ora estendersi agli attivisti dell'opposizione in esilio e invita gli Stati membri dell'UE a prendere in considerazione la possibilità di espellere i diplomatici siriani stazionati sul suo territorio coinvolti in tali casi o di adottare altre misure adeguate nei loro confronti;

7.  loda e incoraggia gli sforzi in atto da parte dell'opposizione siriana sia all'interno che all'esterno del paese per stabilire una piattaforma unitaria, continuare a impegnarsi con la comunità internazionale, in particolare la Lega araba, e lavorare su una visione condivisa per il futuro della Siria e la transizione verso un sistema democratico; continua a sostenere il Consiglio nazionale siriano e sottolinea che è importante che l'opposizione siriana e il Libero esercito siriano si impegnino per i diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto, garantendo il mantenimento di un approccio pacifico e inclusivo; appoggia le conclusioni del Consiglio del 1° dicembre 2011 e sollecita l'UE e i suoi Stati membri a darvi rapida esecuzione nonché a trovare nuove modalità di rafforzamento della loro assistenza non militare a queste forze di opposizione;

8.  sottolinea ancora una volta che il governo siriano non è riuscito a far fronte alla responsabilità di proteggere la propria popolazione e a porre immediatamente fine a tutte le violazioni dei diritti umani e a qualsiasi attacco contro i civili; ritiene che, alla luce di tale mancanza, la comunità internazionale debba adottare misure urgenti e adeguate;

9.  si compiace dell'impegno dell'UE volto a continuare a sollecitare una più forte pressione internazionale sul regime siriano; sostiene con forza le decisioni del Consiglio del 14 novembre e 1° dicembre 2011 di imporre nuove misure restrittive al regime e chiede l'estensione del congelamento dei beni e del divieto di viaggio alle famiglie e alle imprese che ne sono i principali finanziatori; sottolinea che è necessario che l'UE sia pronta ad adottare ulteriori misure per aiutare il popolo siriano, che si batte per un futuro democratico con mezzi pacifici; chiede a questo proposito ulteriori sanzioni UE che siano mirate al regime siriano ma riducano al minimo gli impatti negativi sulla popolazione, fino a che durerà la repressione, nonché la creazione di meccanismi adeguati per affrontare le emergenze umanitarie attuali e future nel paese; accoglie e sostiene le conclusioni del Consiglio sulla Siria del 1° dicembre 2011, in cui si dichiara altresì che l'UE è pronta a sviluppare un partenariato nuovo e ambizioso con la Siria in tutti i settori di reciproco interesse, anche mediante la mobilitazione di assistenza e il rafforzamento dei legami commerciali ed economici, non appena il presidente Bashar al-Assad si farà da parte e avrà inizio un'autentica transizione democratica;

10.  accoglie con favore e sostiene le risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in Siria, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 novembre 2011, dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani il 2 dicembre 2011 e dalla terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 novembre 2011, nonché la relazione della commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulla Siria del 23 novembre 2011; chiede la sospensione immediata della partecipazione della Siria alla commissione per i diritti umani dell'UNESCO;

11.  deplora il fatto che sinora il Consiglio di sicurezza dell'ONU non sia stato in grado di rispondere adeguatamente ai brutali eventi in atto in Siria; ribadisce il suo appello ai membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, e alla Russia e alla Cina in particolare, affinché si facciano carico delle proprie responsabilità onde garantire che in Siria siano rispettate le norme internazionali in materia di diritti umani; continua a sostenere gli sforzi dell'UE e dei suoi Stati membri in questo campo; incoraggia nel contempo il Consiglio di sicurezza dell'ONU a deferire alla Corte penale internazionale i crimini commessi dal regime siriano contro la propria popolazione;

12.  appoggia risolutamente gli sforzi della Lega araba intesi a porre fine alla violenza e a favorire una soluzione politica in Siria; valuta positivamente la proposta della Lega di inviare una missione di osservazione a protezione dei civili; si dichiara preoccupato per lo scarso impegno dimostrato dalle autorità siriane nell'attuazione del piano d'azione; accoglie positivamente la decisione della Lega araba di decretare sanzioni nei confronti del regime siriano; invita quest'ultimo ad astenersi da qualsiasi tentativo, diretto o indiretto, volto a destabilizzare i paesi vicini;

13.  chiede una maggiore cooperazione tra l'UE e la Turchia per quanto riguarda la situazione in Siria; plaude alla condanna del regime siriano pronunciata dalla Turchia, alle sanzioni economiche da essa imposte al regime e alla sua politica di mantenimento dell'apertura delle frontiere per i rifugiati;

14.  esorta il VP/HR ad adoperarsi al massimo per avviare discussioni con la Turchia, la Lega araba e l'opposizione siriana circa le modalità di creazione di corridoi umanitari al confine turco-siriano al fine di proteggere i rifugiati siriani e tutti i civili che cercano di lasciare il paese per sfuggire alla repressione militare in corso;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese, al governo e al parlamento della Federazione russa, al governo e al parlamento della Repubblica araba siriana e al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0471.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0387.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0476.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0333.
(5) GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


Progetto di quadro di controllo per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici
PDF 108kWORD 35k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sul progetto iniziale relativo al quadro di valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici
P7_TA(2011)0583B7-0690/2011

Il Parlamento europeo,

–  visto il pacchetto legislativo sulla governance economica adottato il 16 novembre 2011 e, in particolare, il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(1) sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 27 ottobre 2011, intitolato «Progetto iniziale relativo al quadro di valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici» (SEC(2011)1361),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1.  ricorda che il principale obiettivo del meccanismo di sorveglianza appena istituito consiste nella prevenzione e nella correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi all'interno dell'Unione europea e, in particolare, dell'area dell'euro; ricorda inoltre che, in base al regolamento (UE) n. 1176/2011, tra gli obiettivi del nuovo meccanismo figurano altresì una convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri e un più stretto coordinamento delle politiche economiche;

2.  sottolinea che, alla luce dell'attuale situazione economica, è fondamentale che il quadro di sorveglianza macroeconomica raggiunga la piena operatività quanto prima;

3.  ritiene che le potenziali ripercussioni negative delle politiche degli Stati membri e dell'Unione dovrebbero essere individuate e discusse fin dalle prime fasi (ad esempio nel quadro dell'analisi annuale della crescita), e in ogni caso sia anteriormente che posteriormente all'adozione di programmi di convergenza/stabilità; chiede alla Commissione di chiarire in che modo intende affrontare il problema di dette ripercussioni negative nell'ambito dell'ultima versione del quadro di valutazione;

4.  è del parere che i governi degli Stati membri debbano essere pronti a intervenire per risolvere i potenziali problemi, in quanto solo così si potrà garantire che il quadro di sorveglianza abbia l'impatto desiderato;

5.  ricorda la dichiarazione, allegata alla risoluzione del Parlamento del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (il cosiddetto «six pack»)(2), in cui la Commissione ha affermato che la sorveglianza macroeconomica riguarda i paesi caratterizzati da disavanzi o avanzi delle partite correnti, con le opportune differenziazioni in termini di urgenza delle risposte politiche e di tipologia delle azioni correttive necessarie; rileva che la citata dichiarazione ha aperto la strada all'accordo finale sul pacchetto in oggetto; invita la Commissione a tenere pienamente fede all'impegno così assunto; ritiene che le conclusioni eventualmente adottate dal Consiglio non possano in nessun caso limitare le prerogative della Commissione al riguardo;

6.  osserva che le soglie indicative per gli indicatori utilizzati nel quadro di valutazione proposto rappresentano, nella maggior parte dei casi, soglie minime o massime, nonostante il regolamento stabilisca espressamente che occorre fissare sia le soglie minime che quelle massime, salvo laddove «non opportuno»; sottolinea, a tale proposito, che il documento di lavoro della Commissione non contiene alcuna delucidazione in merito al significato di «non opportuno» per quanto concerne la fissazione di soglie sia minime che massime per la maggior parte degli indicatori in questione;

7.  rileva che la Commissione non ha tenuto conto di tutti gli elementi per la lettura del quadro di valutazione elencati all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011; chiede alla Commissione di includere tutti gli elementi in oggetto nella lettura del quadro di valutazione, con particolare riferimento all'occupazione, ai fattori della produttività e al ruolo dell'energia;

8.  sottolinea che la soglia indicata per il tasso di disoccupazione non tiene conto delle evoluzioni, ad esempio gli incrementi annuali del tasso stesso;

9.  prende atto dell'intenzione della Commissione di mettere a punto, entro la fine del 2012 e in tempo per il semestre europeo successivo, una nuova serie di indicatori, con relative soglie, applicabili al settore finanziario; chiede alla Commissione di esplicitare la relazione tra i citati indicatori applicabili al settore finanziario e il quadro operativo previsto dal regolamento che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS);

10.  osserva che i futuri quadri di valutazione macroeconomica, che potranno includere una più ampia gamma di indicatori, dovranno essere stabiliti sulla base di statistiche ufficiali, indipendenti e verificabili, elaborate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo delle banche centrali;

11.  rileva che il documento di lavoro della Commissione fa riferimento alla «pertinente letteratura economica» senza alcun rinvio specifico; invita la Commissione a illustrare più dettagliatamente la propria impostazione metodologica, anche per quanto concerne le diverse opzioni considerate, e a fornire una bibliografia completa dei testi di riferimento per il quadro di valutazione;

12.  pone l'accento sul fatto che la commissione per i problemi economici e monetari ha la possibilità di tenere audizioni pubbliche sull'elaborazione del quadro di valutazione prima di esprimersi in merito all'integrazione di nuovi indicatori e alla modifica delle soglie;

13.  sottolinea l'importanza fondamentale di un'attuazione del nuovo strumento politico all'insegna della trasparenza nel corso dell'intera procedura e, a tale proposito, esorta la Commissione ad assicurarsi che tutti i testi o documenti di lavoro sul quadro di valutazione siano espressamente e formalmente trasmessi sia al Parlamento che al Consiglio senza distinzioni;

14.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0424.


Spazio unico europeo dei trasporti
PDF 329kWORD 75k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sul tema «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (2011/2096(INI))
P7_TA(2011)0584A7-0425/2011

Il Parlamento europeo,

–  visto il libro bianco della Commissione dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

–  vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2003 sul Libro bianco della Commissione «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte»(1),

–  vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 su «Mantenere l'Europa in movimento – una mobilità sostenibile per il nostro continente»(2),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 su un futuro sostenibile per i trasporti(3),

–  vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) – valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide(4),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013(5),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla sicurezza dell'aviazione, con particolare riferimento ai body scanner(6),

–  vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011–2020(7),

–   viste le comunicazioni della Commissione intitolate «La rete dei cittadini» (COM(1995)0601) e «Piano d'azione sulla mobilità urbana» (COM(2009)0490),

–  viste la comunicazione della Commissione del 1995, intitolata «Verso una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti» (COM(1995)0691) e quella del 1998, dal titolo «Trasporti e CO2» (COM(1998)0204), e considerando che la Commissione dovrebbe ora ripubblicare quest'ultima comunicazione,

–  vista la strategia Europa 2020,

–  visto l'acquis comunitario nel settore dei trasporti,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0425/2011),

A.  considerando che la politica europea dei trasporti incide direttamente su numerosi aspetti della vita quotidiana dei cittadini dell'UE, i quali trarrebbero notevoli benefici da un autentico spazio unico europeo dei trasporti che elimini tutti gli ostacoli tra i modi di trasporto e i sistemi nazionali e sia libero da distorsioni della concorrenza e dal dumping sociale;

B.  considerando che il settore dei trasporti è della massima importanza per lo sviluppo dell'Unione europea, delle sue regioni e delle sue città, dal momento che genera circa il 5% del prodotto interno lordo e procura circa 10 milioni di posti di lavoro; che è fondamentale mantenere la capacità di sviluppo e di innovazione dell'UE in settori quali la mobilità, i trasporti e la logistica, che sono decisivi per il ruolo dell'Europa come centro industriale ed economico e per la sua posizione competitiva a livello mondiale; che le piccole e medie imprese svolgono un ruolo particolarmente importante nel settore dei trasporti;

C.  considerando che la futura politica europea in materia di trasporti e mobilità dovrebbe integrare gli obiettivi 20-20-20 per il periodo fino al 2020, quale base primaria del processo decisionale in quest'ambito;

D.  considerando che i trasporti possono contribuire notevolmente alla strategia Europa 2020, soprattutto per quanto concerne l'occupazione, la crescita economica sostenibile, la ricerca, l'energia, l'innovazione e l'ambiente, e tenendo presente la necessità di sostenere in modo più coerente la sicurezza e la tutela dell'ambiente, aree in cui occorre un maggiore coordinamento;

E.  considerando che certi obiettivi dell'ultimo Libro bianco non sono stati soddisfatti e che perciò gli obiettivi qui fissati devono essere regolarmente oggetto di verifica e valutazione;

F.  considerando che i diversi modi di trasporto non dovrebbero competere tra loro, ma bensì integrarsi nel quadro di un'efficiente co-modalità e seguendo il principio guida di un'efficace ripartizione modale dei trasporti;

G.  considerando che la sola legislazione non permetterà di conseguire gli obiettivi in fatto di trasferimento modale, che potranno essere realizzati solo sfruttando un'infrastruttura funzionante, vantaggi e punti di forza intrinseci e incentivi;

H.  considerando che è fondamentale garantire il completo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), collegare efficacemente le reti di trasporto di tutte le regioni dell'UE ed eliminare le disparità fra i livelli di sviluppo delle infrastrutture negli Stati membri dell'UE;

I.  considerando che nel settore dei trasporti e nelle infrastrutture transfrontaliere persistono numerosi ostacoli di ordine storico e geografico (il diverso scartamento o le barriere inespugnabili costituite da massicci montuosi come le Alpi, i Pirenei o i Carpazi) che producono «effetti frontiera», ai quali è in parte facile porre rimedio e che devono perciò essere ridotti;

J.  considerando che le differenze tra le regioni europee (situazione periferica, infrastrutture, paesaggio, densità di popolazione, situazione socioeconomica) pongono problemi che differiscono ampiamente tra loro e richiedono soluzioni flessibili;

K.  considerando che l'apertura dei mercati dei trasporti deve essere subordinata alla messa a punto di tutte le salvaguardie normative necessarie a garantire che ne derivi una migliore qualità dei servizi, della formazione e delle condizioni di lavoro;

L.  considerando che l'UE deve fissare norme coerenti per tutti i modi di trasporto, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, la tecnologia, la protezione dell'ambiente e le condizioni di lavoro, tenendo conto che, in settori in cui – de facto – valgono norme mondiali, è possibile ottenere una regolamentazione efficace attraverso le pertinenti sedi internazionali;

M.   considerando che la legislazione adottata nel settore dei trasporti deve essere recepita, attuata e applicata in modo corretto, coerente e rapido;

1.  accoglie favorevolmente il Libro bianco del 2011, ma osserva che importanti obiettivi del Libro bianco del 2001 non sono stati realizzati o lo sono stati solo in parte, e propone:

   che la Commissione presenti entro il 2013, sulla base della relazione sulla sicurezza stradale in Europa 2011-2020 e nel rispetto del principio di sussidiarietà, proposte specifiche per ridurre del 50% entro il 2020 il numero dei morti e dei feriti gravi in incidenti stradali rispetto al 2010; tali proposte dovrebbero prestare una particolare attenzione agli utenti della strada più vulnerabili e indicare, per ciascuno dei casi, i risultati attesi in termini di riduzione degli incidenti;
   che la Commissione presenti entro il 2014 una proposta che preveda l'internalizzazione dei costi esterni di tutti i modi di trasporto delle merci e dei passeggeri conformemente alle loro specificità, evitando duplicazioni degli oneri e distorsioni del mercato; le entrate derivanti da tale internalizzazione dei costi esterni dovrebbero essere utilizzate per finanziare investimenti in settori quali sicurezza, ricerca, nuove tecnologie, protezione del clima e riduzione del rumore nel contesto della mobilità sostenibile, infrastrutture;

2.  invita la Commissione a presentare entro il 2013 una proposta sulle condizioni sociali e di lavoro finalizzata ad agevolare la creazione di un mercato europeo dei trasporti veramente integrato e nel contempo migliorare l'attrattiva del settore per i lavoratori; tale proposta dovrebbe basarsi su un'approfondita analisi della situazione attuale per quanto riguarda le condizioni sociali e di lavoro in tutti i modi di trasporto e il livello di armonizzazione tra le legislazioni degli Stati membri nonché su una valutazione d'impatto dello sviluppo del mercato del lavoro nel settore dei trasporti nel periodo fino al 2020; la proposta dovrebbe incrementare l'occupazione e migliorare la situazione dei lavoratori in tutto il settore dei trasporti nonché tenere conto delle nuove tecnologie e dei servizi logistici che possono essere utilizzati per migliorare i servizi di trasporto in generale, e in particolare per gli utenti disabili;

3.  chiede alla Commissione di presentare entro il 2013, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, un'analisi quantitativa coerente della situazione attuale con riferimento al livello di infrastrutture, alla densità della rete di trasporto e alla qualità dei servizi di trasporto in tutti gli Stati membri dell'UE; osserva che una siffatta analisi fornirà una panoramica della situazione attuale nell'UE-27, metterà in luce le disparità nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto fra gli Stati membri e le loro regioni e delineerà le modalità in cui sono attualmente finanziate le infrastrutture di trasporto nei vari modi di trasporto nonché le priorità future in materia di investimenti;

4.  è consapevole del contributo primario dato dal settore dei trasporti alla politica industriale, alla competitività e alla bilancia commerciale dell'UE; osserva che nel 2009 le esportazioni di macchinari e attrezzature nel settore dei trasporti hanno totalizzato 454,7 miliardi di EUR, pari al 41,5% di tutte le esportazioni provenienti dall'UE-27; rileva inoltre che nel 2009 l'UE ha registrato le maggiori eccedenze della bilancia commerciale nel comparto macchinari e attrezzature del settore dei trasporti (112,6 miliardi di EUR) e nei servizi di trasporto (21,5 miliardi di EUR);

5.  approva i dieci obiettivi per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile e gli obiettivi indicati nel Libro bianco per il 2050 e per il 2030, ma ritiene che occorrano provvedimenti più specifici per il periodo fino al 2020 in relazione al finanziamento – alla luce della situazione economica dei singoli Stati membri – e alle sfide di carattere generale che si pongono per i trasporti in campo energetico e ambientale, e chiede pertanto alla Commissione di elaborare norme giuridiche al fine di conseguire una riduzione del 20% (con riferimento ai valori del 1990) delle emissioni di CO2 e degli altri gas a effetto serra imputabili ai trasporti e di realizzare entro il 2020, in linea con gli obiettivi 20-20-20 e in cooperazione con i partner internazionali, i seguenti obiettivi intermedi (con riferimento ai valori del 2010):

   una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 dei trasporti su strada,
   una riduzione del 20% del rumore e del consumo di energia dei trasporti su rotaia,
   una riduzione del 30% delle emissioni di CO2 dei trasporti aerei nell'insieme dello spazio aereo europeo,
   una riduzione del 30% uniforme in tutta l'UE delle emissioni di CO2 e di inquinanti della navigazione, alla quale contribuiranno gli accordi raggiunti nel quadro dell'IMO relativamente a un indice di efficienza energetica in materia di progettazione e a un piano di gestione per l'efficienza energetica;
  

chiede inoltre che tutti gli obiettivi di cui al presente paragrafo siano considerati prioritari e vengano perciò verificati annualmente;

6.  sottolinea che l'obiettivo da perseguire deve essere il completamento del mercato interno europeo dei trasporti mediante un'ulteriore apertura delle reti e dei mercati dei trasporti, tenendo conto degli aspetti economici, occupazionali, ambientali, sociali e territoriali, e invita la Commissione ad assicurarsi che le sue proposte relative all'apertura dei servizi in tutti i mercati dei trasporti non diano luogo a dumping sociale, a servizi di qualità inferiore, a monopoli od oligopoli; evidenzia che permane la necessità urgente di orientamenti in materia di aiuti di Stato per i porti marittimi;

7.  sottolinea il potenziale dei trasporti, tuttora insufficientemente esplorato in numerosi settori, e insiste sull'importanza di uno spazio unico europeo dei trasporti, dotato di interconnessione e interoperabilità e basato su un'effettiva gestione europea delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto ottenuta eliminando, in tutti i modi di trasporto, gli «effetti frontiera» fra gli Stati membri, in modo da migliorare la competitività e l'attrattiva dell'Unione europea nella sua totalità; sottolinea l'importanza della coesione territoriale e, in particolare, i problemi di accessibilità che interessano le regioni ultraperiferiche, le isole, le regioni prive di sbocco sul mare e le regioni periferiche nonché l'importanza di buoni collegamenti fra gli Stati membri e i paesi vicini;

8.  sottolinea che alla base della futura politica dei trasporti deve esserci l'idea guida di una co-modalità efficiente nella mobilità dei passeggeri e nel trasporto delle merci nell'intera catena di valore del trasporto e della logistica, misurata in termini di efficienza economica, tutela ambientale, sicurezza energetica, condizioni sociali, sanitarie e occupazionali e che tenga conto della coesione territoriale e dell'ambiente geografico nei singoli paesi e nelle singole regioni; ritiene che i modi di trasporto debbano integrarsi e interagire fra loro e che ci si debba riferire ai criteri sopra descritti per stabilire la ripartizione modale attuale e futura nei paesi e nelle regioni, in base alle loro possibilità individuali; reputa inoltre opportuno promuovere sistematicamente il ricorso a mezzi di trasporto sostenibili, anche per coprire brevi e medie distanze;

9.  constata l'elevato grado di dipendenza dell'Unione dalle importazioni di carburanti fossili, i cui approvvigionamenti provenienti da fonti esterne all'UE comportano rischi significativi in termini di sicurezza economica dell'Unione e di flessibilità delle sue opzioni in materia di politica estera e invita la Commissione a definire e misurare con regolarità la sicurezza degli approvvigionamenti energetici esterni dell'Unione;

10.   sottolinea che, al fine di creare uno spazio unico europeo dei trasporti, è importante sviluppare le infrastrutture di trasporto dei nuovi Stati membri, tra cui quelle stradali, e collegare le loro reti di trasporto con quelle degli Stati limitrofi; invita la Commissione a includere nel futuro quadro finanziario pluriennale i fabbisogni in termini di sviluppo relativi alle infrastrutture di trasporto dei nuovi Stati membri, affinché queste ultime possano raggiungere, entro il 2025, il livello delle infrastrutture degli altri Stati membri;

11.  accoglie con favore e sostiene la proposta della Commissione relativa al meccanismo per collegare l'Europa e all'iniziativa sulle obbligazioni collegate a progetti («project bond») e invita gli Stati membri a realizzare la rete centrale, dato che il sistema delle TEN-T deve prevedere un numero limitato di progetti sostenibili che offrano un valore aggiunto europeo e che dispongano di livelli più elevati e realistici di finanziamento; chiede che:

   gli Stati membri si impegnino a eliminare entro il 2020 le principali note strozzature presenti in ciascun modo di trasporto nello spazio europeo dei trasporti e, se del caso, a consentire di aggirarle più agevolmente ponendo un'infrastruttura intermodale all'inizio e alla fine del tratto in questione, a privilegiare i progetti transfrontalieri fra tutti gli Stati membri, senza trascurare i collegamenti con i paesi vicini, e a presentare un piano di finanziamento approvato entro il 2015;
   la Commissione si impegni ad accrescere la stabilità del finanziamento dei progetti TEN-T, in coordinamento con la politica regionale;
   la Commissione si impegni a sostenere modelli e strumenti alternativi di finanziamento, tra cui i project bond, e a prevedere, nelle proposte per l'internalizzazione dei costi esterni, che le entrate da essa derivanti siano utilizzate in maggior misura per il finanziamento dei progetti TEN-T;
   al fine di garantire l'efficacia e la visibilità a lungo termine dell'intervento dell'UE nel quadro delle TEN-T, la fissazione delle priorità vada in stretta correlazione con le condizioni per l'utilizzazione dei fondi strutturali regionali e gli Stati membri siano essere obbligati a garantire il finanziamento di tali progetti al di là della scadenza dei programmi pluriennali dell'UE;
   dopo il 2015 la priorità dei progetti sia mantenuta soltanto se gli Stati membri avranno preso decisioni di bilancio vincolanti che garantiscano la realizzazione dei progetti stessi e il cofinanziamento dell'UE sia basato sul principio «use it or lose it» («usa o perdi»);
   EuroVelo, la rete europea di piste ciclabili a lunga percorrenza, sia inclusa nella rete TEN-T;

12.  sottolinea che la creazione di adeguate infrastrutture di trasporto e di buoni livelli di accesso consentirà a tutte le regioni di diventare economicamente più forti e di attrarre in maggior misura gli investimenti diretti, aumentando così sul lungo periodo la loro competitività e la posizione concorrenziale dell'UE nel complesso e garantendo il corretto sviluppo del mercato interno e il raggiungimento dell'obiettivo della coesione territoriale;

13.  ricorda che le reti di trasporto svolgono un ruolo di primo piano nell'ambito delle politiche di assetto territoriale; sottolinea la particolare importanza delle grandi infrastrutture di trasporto, quali le linee ferroviarie ad alta velocità, per la promozione dello sviluppo locale; ritiene che le macroregioni e le strategie per il loro sviluppo possano svolgere un ruolo più attivo nell'attuazione di una politica dei trasporti coordinata, efficace e sostenibile; ricorda l'importanza di elaborare, pianificare e attuare strategie congiunte in materia di infrastrutture di trasporto, nonché la necessità di diffondere le migliori prassi nel settore dei trasporti; sottolinea che i cittadini e le imprese dell'UE trarranno benefici diretti da uno spazio unico europeo dei trasporti inteso a ridurre il tempo e le risorse necessari per il trasporto di merci e passeggeri e a raggiungere una maggiore integrazione fra i mercati;

14.  osserva che è necessario applicare pari norme di sicurezza adeguate al rischio e armonizzate a livello europeo a tutti i tipi di trasporto di passeggeri e merci e sollecita una proposta di finanziamento che soddisfi questo requisito; ritiene che il coordinamento internazionale debba costituire un requisito preliminare nel caso del trasporto marittimo e aereo e che le norme vigenti debbano essere riesaminate e, se del caso, rivedute entro il 2015 nonché progressivamente integrate negli accordi con i paesi terzi;

15.  sottolinea l'importanza di una strategia coerente per realizzare la transizione alle energie alternative e rinnovabili per i trasporti e pone in rilievo il fatto che gli obiettivi fissati potrebbero essere raggiunti ricorrendo a un mix energetico e alle possibilità di risparmio energetico già esistenti; segnala che tale transizione richiede infrastrutture specifiche e incentivi corrispondenti e che gli obiettivi in materia di riduzione dovrebbero essere formulati in modo neutro sotto il profilo tecnologico;

16.  chiede che sia presentata entro il 2015 una proposta in materia di mobilità urbana in base alla quale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il sostegno ai progetti sia subordinato alla presentazione, da parte delle autorità locali, di piani di mobilità sostenibili che prevedano catene logistiche efficienti per il trasporto di persone e merci nelle aree urbane ed edificate e che contribuiscano a ridurre i volumi di traffico, gli incidenti e l'inquinamento atmosferico e acustico, si attengano alle norme e agli obiettivi della politica europea in materia di trasporti, siano conformi alle esigenze delle città e delle regioni circostanti e non creino nuovi ostacoli per il mercato; suggerisce uno scambio di migliori prassi nel settore dell'innovazione e della ricerca di progetti sostenibili di mobilità urbana;

17.  sottolinea che il comportamento degli utenti dei trasporti è determinante, e chiede la predisposizione di incentivi alla scelta di mezzi di trasporto e di mobilità sostenibili, fisicamente attivi, sicuri e salutari; invita la Commissione e gli Stati membri, compatibilmente con il principio di sussidiarietà, a presentare entro il 2013 proposte volte a elaborare iniziative che promuovano mezzi di trasporto pubblico rispettosi dell'ambiente e gli spostamenti a piedi e in bicicletta, soprattutto nei centri urbani, con l'obiettivo di raddoppiare il numero di utenti; considera perciò importante sviluppare infrastrutture sicure per i pedoni e i ciclisti, soprattutto nei centri urbani, migliorare l'interoperabilità fra i servizi di trasporto, promuovere l'introduzione di un singolo titolo di viaggio e di un sistema integrato di biglietteria elettronica (e-ticket) per il viaggio multimodale che preveda anche collegamenti fra le tratte a lungo raggio e il trasporto locale; ricorda che l'accessibilità, anche in termini di prezzo, dei trasporti è cruciale per la mobilità sociale, e che in sede di pianificazione della futura politica in materia di trasporti occorre prestare una maggiore attenzione alla conciliazione tra gli obiettivi di sostenibilità e le esigenze sociali;

18.  ritiene che le norme di base relative ai diritti dei passeggeri debbano essere sancite in una Carta dei diritti del passeggero che valga per tutte le modalità di trasporto e si attende pertanto dalla Commissione che presenti, al più tardi all'inizio del 2012, una proposta corrispondente che tenga conto sia delle specificità di ciascun modo di trasporto che dell'esperienza acquisita e che contenga un capitolo relativo ai diritti dei passeggeri disabili; chiede, nel contempo, che tali diritti siano interpretati in maniera uniforme, siano applicati, attuati e fatti rispettare in modo coerente, sulla base di chiare definizioni e precisi orientamenti, e siano gestiti con trasparenza; sottolinea inoltre la necessità di una legislazione nel settore dei costi aggiuntivi in tutti i modi di trasporto;

19.   sottolinea la necessità di una politica dei trasporti integrata a livello dell'intera catena di valore dei servizi di trasporto e logistici, per poter affrontare adeguatamente le sfide del settore dei trasporti e della mobilità, in particolare quelle che sorgono nelle zone urbane; chiede un maggiore coordinamento tra i responsabili politici delle istituzioni europee nonché un dialogo e una consultazione permanenti con il settore logistico, i fornitori di servizi di trasporto e i relativi utenti, nell'ambito di un forum europeo sulla logistica e la mobilità;

20.  chiede che sia data priorità alla promozione di sistemi logistici ecologici e a una migliore gestione della mobilità;

21.  afferma che una multimodalità sostenibile per la logistica di passeggeri e merci richiede la creazione di punti e terminali di collegamento intermodali, una pianificazione e una logistica integrate nonché un'istruzione e una formazione professionale integrate;

22.  sottolinea che l'UE deve rimanere all'avanguardia nell'innovazione tecnologica per poter promuovere l'efficienza, la sostenibilità e l'occupazione; chiede che siano destinati finanziamenti a favore di un programma di ricerca e sviluppo espressamente dedicato alla mobilità sostenibile e sicura, che preveda una strategia di attuazione specifica, un calendario e un controllo finanziario efficiente, al fine di:

   mantenere il ruolo guida dell'UE come centro di produzione e ricerca per tutti i tipi di trasporto, ponendo l'accento in particolare sulla decarbonizzazione dei trasporti, la riduzione delle emissioni e del rumore, l'integrità e la sicurezza;
   creare sistemi efficienti, intelligenti, interoperabili e collegati per sostenere SESAR, Galileo, GMES, ERTMS, i servizi di informazione fluviale, SafeSeaNet, i sistemi per l'identificazione e il rintracciamento a lunga distanza (LRIT) e il sistema di trasporto intelligente (ITS);
   trovare soluzioni pragmatiche mediante il coinvolgimento di un gruppo di esperti provenienti dall'economia, dalle scienze, dalla politica e dalla società;
   portare avanti l'iniziativa «e-safety» per migliorare la sicurezza stradale e allestire le infrastrutture necessarie per introdurre il sistema per le chiamate d'emergenza «e-call», nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

23.  reputa necessario ridurre gli ostacoli burocratici in tutte le forme di trasporto e chiede pertanto una maggiore semplificazione e armonizzazione dei documenti relativi al trasporto e alla logistica, in particolare per il trasporto di merci, e la presentazione entro il 2013 di una proposta di standardizzazione dei documenti di spedizione e dei documenti elettronici, anche nell'ottica di promuovere il trasporto multimodale delle merci;

24.  sottolinea la necessità di migliorare e standardizzare i dispositivi di controllo, come i radar per il rilevamento della velocità (autovelox) e le unità di bordo («on-board-unit»), nonché i sistemi di comunicazione e i relativi supporti, e chiede che sia presentata entro il 2013 una proposta per il reciproco riconoscimento e l'interoperabilità di tali dispositivi; sottolinea la necessità di migliorare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità nazionali nei procedimenti giudiziari transfrontalieri e di garantire una maggiore convergenza nell'applicazione delle norme di sicurezza stradali;

25.  sottolinea che le eventuali modifiche e la standardizzazione delle unità di carico, tenendo in considerazione le unità di carico utilizzate per il trasporto globale e le dimensioni dei veicoli da trasporto, devono servire a ottimizzare il trasporto multimodale e ad apportare vantaggi dimostrabili in termini di risparmio di carburante, riduzione delle emissioni e maggiore sicurezza stradale;

26.  suggerisce agli Stati membri di autorizzare l'uso del sistema modulare europeo soltanto per determinate tratte qualora le infrastrutture esistenti e i requisiti di sicurezza lo consentano e di informare la Commissione della concessione dell'autorizzazione;

27.  sottolinea l'importanza delle varie agenzie europee dei trasporti e chiede di rinnovare gli sforzi per potenziare la loro dimensione europea;

28.  invita gli Stati membri a sostenere e ad adoperarsi per stabilire condizioni di parità fra tutti i modi di trasporto in termini di tassazione dell'energia e di imposta sul valore aggiunto (IVA);

29.  chiede, per quanto riguarda il trasporto su strada,

   che si proceda entro il 2013 a un ulteriore riesame del quadro normativo che disciplina i periodi di guida e di riposo nel trasporto di passeggeri e di merci e la relativa applicazione, che venga armonizzata l'interpretazione dell'attuazione e dell'applicazione e che si tenga conto della posizione del Parlamento europeo in merito all'armonizzazione delle sanzioni nell'ambito del trasporto su strada; reputa parimenti necessario armonizzare, in tutta l'Unione europea, le restrizioni sul trasporto di merci;
   che siano realizzati gli obiettivi già stabiliti e venga dato un nuovo impulso ai progetti prioritari delle reti transeuropee di trasporto;
   un incremento del 40% entro il 2020, con riferimento ai valori del 2010, del numero di aree di parcheggio sicure per mezzi pesanti sulla rete stradale transeuropea e un miglioramento della loro qualità (norme igieniche);
   che la Commissione sostenga le iniziative degli Stati membri volte a promuovere, mediante agevolazioni fiscali, la creazione di un parco veicoli sicuro ed ecologico;
   che la Commissione elabori entro la fine del 2013 una relazione sullo stato del mercato del trasporto stradale dell'UE, contenente un'analisi della situazione del mercato in cui figuri una valutazione dell'efficacia dei controlli e dell'evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, e in cui si esamini se l'armonizzazione delle norme in materia, tra l'altro, di attuazione, di oneri relativi all'uso delle strade nonché di legislazione sociale e in materia di sicurezza abbia fatto registrare progressi tali da poter prendere in considerazione l'ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, compresa l'eliminazione delle restrizioni sul cabotaggio;
   un miglioramento della formazione iniziale e successiva delle persone impiegate nel settore dei trasporti, tra cui i prestatori di servizi ai passeggeri connessi al trasporto, e dell'accesso alle professioni in questione, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e le retribuzioni e aumentare l'attrattiva del settore;
   una metodologia UE standardizzata per calcolare l'impronta di carbonio dei trasporti e delle operazioni logistiche, volta a evitare una proliferazione di approcci nazionali, e un sostegno alle iniziative del settore intese a promuovere il calcolo dell'impronta di carbonio, soprattutto per il trasporto di merci su strada;

30.  chiede, per quanto riguarda il trasporto navale,

   che sia presentata entro il 2013 una proposta sulla «cintura blu» volta a semplificare le formalità previste per le navi operanti tra i porti dell'UE e a sviluppare il potenziale delle autostrade del mare, instaurando un vero mercato unico del trasporto marittimo interno all'UE, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale e di conservazione del patrimonio naturale;
   iniziative volte a garantire che la riduzione delle emissioni di zolfo delle navi non si traduca in una transizione modale inversa;
   l'introduzione di una politica europea in materia di trasporto marittimo a corto e medio raggio, per sfruttare la capacità residua disponibile delle vie navigabili interne e realizzare gli obiettivi dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti;
   di continuare a sostenere il programma di azione europeo integrato per il trasporto sulle vie navigabili interne (Naiades), in linea con la legislazione vigente in materia di tutela ambientale e di conservazione del patrimonio naturale, e un programma successivo che garantisca la sua prosecuzione a partire dal 2014;
   una proposta che preveda entro il 2020 un aumento del 20%, con riferimento ai valori del 2010, del numero di collegamenti (piattaforme) multimodali per la navigazione interna, dei porti fluviali e del trasporto su rotaia e il corrispondente sostegno finanziario, nonché l'estensione oltre il 2013 del programma Marco Polo, al fine di sfruttare in modo efficiente le potenzialità della navigazione;
   di destinare, nel prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, almeno il 15% dei finanziamenti stanziati per le TEN-T a progetti volti a migliorare i collegamenti sostenibili e multimodali tra porti marittimi, porti fluviali e piattaforme multimodali, prestando una particolare attenzione ai progetti di trasporto per vie navigabili;
   data la natura internazionale del trasporto marittimo, di pervenire entro il 2012 a un allineamento della formazione nel settore della navigazione secondo uno standard internazionale e segnatamente alla rapida approvazione della proposta della Commissione recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, al fine di integrare nel diritto dell'UE le modifiche del 2010 alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, e di presentare entro la fine del 2013 una proposta sul riconoscimento reciproco delle condizioni generali per la formazione dei lavoratori portuali nonché di elaborare una strategia per il reclutamento di nuove leve per le professioni marittime;

31.  chiede, per quanto riguarda il trasporto aereo,

   che la Commissione e gli Stati membri promuovano l'attuazione del Cielo unico europeo II, nella quale un ruolo importante sarà svolto dall'introduzione del sistema SESAR, e invita la Commissione a presentare entro il 2013 una proposta sul completamento del cielo unico europeo attraverso una riduzione del numero di blocchi funzionali di spazio aereo;
   che la Commissione rafforzi il coordinamento tra i regolamenti in materia di cielo unico, i progetti SESAR e Galileo e le iniziative Clean Sky (cielo pulito), allo scopo di attuare in maniera più efficace le misure di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
   di privilegiare, nelle nuove proposte di apertura dei mercati, la qualità dei servizi e il coordinamento con gli standard internazionali;
   che la Commissione e gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti necessari a garantire, entro il 2012, l'approvazione internazionale del sistema europeo di scambio di certificati di emissione, garantendo così eque condizioni di concorrenza a livello internazionale;
   di adoperarsi attivamente per la predisposizione di un «punto di controllo del futuro» per i controlli di sicurezza dei passeggeri e delle merci;

32.  chiede, per quanto riguarda il trasporto ferroviario,

   che la Commissione tenga conto, in sede di formulazione delle proposte relative all'ulteriore apertura dei mercati, degli impegni assunti dagli Stati membri in materia di trasporto pubblico locale nonché del livello dei servizi già esistenti, al fine di migliorare l'attuale livello dei servizi garantendo nel contempo condizioni di concorrenza più eque ed evitando il dumping sociale;
   un maggiore impegno a favore dell'armonizzazione tecnica e dell'interoperabilità fra gli Stati membri, in particolare che siano armonizzate entro il 2015 le norme relative all'omologazione dei veicoli, affinché tale omologazione non possa richiedere più di due mesi in condizioni finanziarie all'insegna della trasparenza, e che entro il 2012 vengano adeguate di conseguenza le competenze dell'Agenzia ferroviaria europea e le risorse a sua disposizione;
   di dare un nuovo impulso, secondo modalità ben ponderate, alle infrastrutture ferroviarie, alla riduzione del rumore e al piano d'azione ERTMS nel periodo fino al 2020;
   che la Commissione presenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, una proposta di direttiva che preveda disposizioni inerenti alla relazione tra la gestione dell'infrastruttura e le operazioni di trasporto, nonché una proposta per l'apertura del mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri che non infici la qualità dei servizi di trasporto ferroviario e tuteli gli obblighi di servizio pubblico;
   ai fini di una maggiore efficienza delle ferrovie, che le autorità nazionali di regolamentazione godano di indipendenza e competenze rafforzate e cooperino più strettamente in seno a una rete europea e che la Commissione presenti, entro il 2014, una proposta a ulteriore sostegno di questo obiettivo e per l'istituzione di un'autorità di regolamentazione europea;
   che sia prestata maggiore attenzione alla formazione iniziale e successiva, basata su standard elevati, e alla promozione del riconoscimento transfrontaliero dei diplomi e delle qualifiche;
   che la Commissione valuti l'impatto dell'apertura del mercato del trasporto merci per ferrovia sul traffico a carro singolo e che, nel caso in cui rilevi una riduzione del volume di tale traffico, presenti, entro il 31 dicembre 2012, una proposta per permettere agli Stati membri di sostenere questa attività, tenuto conto dei suoi vantaggi economici, sociali e ambientali;

33.  riconosce che l'industria ferroviaria europea subisce sempre più la concorrenza dei fornitori dei paesi terzi sul mercato dell'UE; è preoccupato per i notevoli ostacoli che precludono l'accesso dei fornitori dell'UE al mercato degli appalti pubblici in paesi non appartenenti all'Unione europea;

34.  chiede alla Commissione di identificare, quantificare e valutare, negli studi sull'impatto delle proposte legislative, la possibilità di creare «posti di lavoro ecologici» e le misure per la loro promozione;

35.  invita la Commissione e agli Stati membri a presentare una strategia congiunta per l'informazione, la comunicazione e la consultazione di tutti gli attori coinvolti (compresi, in particolare, i cittadini interessati) sulle necessità, la pianificazione, lo sviluppo e il finanziamento delle infrastrutture necessarie per la crescita, la mobilità, lo sviluppo e l'occupazione, in linea con gli impegni assunti nel quadro della strategia Europa 2020;

36.  reputa fondamentale che gli enti locali e regionali, viste le loro significative competenze nell'ambito della politica dei trasporti, possano partecipare secondo modalità basate sulla governance multilivello;

37.  invita la Commissione a procedere a una valutazione a cadenza annuale degli obiettivi del Libro bianco, dei progressi realizzati e dei risultati ottenuti e di riferire ogni 5 anni al Parlamento in merito all'attuazione del Libro bianco;

38.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 250.
(2) GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 556.
(3) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 13.
(4) Testi approvati, P7_TA(2010)0386.
(5) Testi approvati, P7_TA(2011)0316.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0329.
(7) Testi approvati, P7_TA(2011)0408.


Condizioni di detenzione nell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE (2011/2897(RSP))
P7_TA(2011)0585B7-0687/2011

Il Parlamento europeo,

–  visti gli strumenti dell'Unione europea in materia di protezione dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDF), in particolare gli articoli 4, 19, 47, 48 e 49,

–  visti gli strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo e divieto della tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 5), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 7), la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il protocollo facoltativo a detta convenzione che istituisce un sistema di visite regolari da parte di organismi internazionali e nazionali ai luoghi di detenzione,

–  visti gli strumenti del Consiglio d'Europa in materia di diritti dell'uomo e prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti, in particolare la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (CEDU) (articolo 3), i protocolli alla CEDU e la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, la Convenzione europea del 1987 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, che istituisce il Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) nonché le relazioni del CPT,

–   visti gli strumenti che trattano più specificamente dei diritti delle persone private della libertà, in particolare: a livello di Nazioni Unite, le regole minime standard per il trattamento dei detenuti nonché le dichiarazioni e i principi adottati dall'Assemblea generale; a livello di Consiglio d'Europa, le raccomandazioni del Comitato dei ministri, in particolare la raccomandazione (2006)2 sulle regole penitenziarie europee, la raccomandazione (2006)13 sulla custodia cautelare, le condizioni in cui viene eseguita e l'attuazione di garanzie contro gli abusi, la raccomandazione (2008)11 sulle regole europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure, la raccomandazione (2010)1 sulle regole probatorie del Consiglio d'Europa(1) nonché le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare,

–  viste le sue risoluzioni del 18 gennaio 1996 sulle cattive condizioni di detenzione nelle carceri dell'Unione(2) e del 17 dicembre 1998 sulle condizioni carcerarie nell'Unione europea: ristrutturazione e pene sostitutive(3), nonché i suoi ripetuti inviti alla Commissione e al Consiglio di proporre una decisione quadro sui diritti dei detenuti, di cui ad esempio nella sua raccomandazione del 6 novembre 2003 con una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio su norme minime in materia di garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea(4), nella sua raccomandazione del 9 marzo 2004 al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea(5) nonché nella sua risoluzione del 25 novembre 2009 su un programma pluriennale 2010-2014 in materia di libertà, sicurezza e giustizia (programma di Stoccolma)(6),

–   vista la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri(7),

–   vista la decisione quadro del Consiglio 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea(8),

–   vista la proposta di decisione quadro del Consiglio del 29 agosto 2006 sull'ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari fra gli Stati membri dell'Unione europea (COM(2006)0468),

–   vista la proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto (COM(2011)0326),

–   visto il Libro verde della Commissione, del 14 giugno 2011, sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione – Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo (COM(2011)0327),

–   viste le interrogazioni orali sulle condizioni detentive nell'UE presentate dai gruppi ALDE, GUE/NGL, PPE, Verts/ALE e S&D (O-000252/2011 - B7-0658/2011, O-000253/2011 - B7-0659/2011, O-000265/2011 - B7-0660/2011, O-000266/2011 - B7-0661/2011, O-000283/2011 - B7-0662/2011, O-000284/2011 - B7-0663/2011, O-000286/2011 - B7-0664/2011, O-000287/2011 - B7-0665/2011, O-000296/2011 - B7-0666/2011, O-000297/2011 - B7-0667/2011),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione europea si è prefissa di sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e che, secondo l'articolo 6 del TUE, essa rispetta i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, il che implica obblighi positivi al fine di assicurare effettivamente il rispetto di tale impegno;

B.  considerando che le condizioni di detenzione e la gestione delle carceri spettano principalmente agli Stati membri ma carenze, come il sovraffollamento delle carceri e le asserzioni in merito al cattivo trattamento dei detenuti, possono pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE;

C.  considerando che la cooperazione giudiziaria in materia penale deve basarsi sul rispetto delle regole nel campo dei diritti fondamentali e sul necessario ravvicinamento dei diritti degli indagati e degli imputati nonché dei diritti procedurali in materia penale, il che è indispensabile per garantire la reciproca fiducia fra gli Stati membri nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, considerato soprattutto che il numero di cittadini di Stati membri detenuti in un altro Stato membro potrebbe aumentare a seguito di tale cooperazione;

D.  considerando che, secondo le stime, la popolazione carceraria complessiva dell'UE nel 2009-2010 era pari a 633.909 unità(9); che il Libro verde della Commissione contenente tale dato dipinge un quadro allarmante per quanto riguarda:

   il sovraffollamento delle carceri(10);
   l'aumento della popolazione carceraria;
   l'aumento del numero di cittadini stranieri detenuti(11);
   l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio(12);
   i detenuti con disturbi mentali e psicologici;
   i numerosi casi di decesso e suicidio(13);

E.  considerando che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 3) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri obblighi non solo negativi, proibendo di sottoporre i detenuti a trattamenti inumani e degradanti, ma anche positivi richiedendo loro di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano conformi alla dignità umana e che inchieste approfondite ed efficaci abbiano luogo in caso di violazione di tali diritti;

F.  considerando che in alcuni Stati membri gran parte della popolazione carceraria è composta da detenuti in attesa di giudizio; che la detenzione preventiva è una misura eccezionale e che periodi eccessivamente lunghi di carcerazione preventiva hanno un effetto negativo sull'individuo, possono pregiudicare la cooperazione giudiziaria fra Stati membri e sono in contrasto con i valori dell'UE(14); che un numero considerevole di Stati membri è stato ripetutamente condannato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo per violazioni della CEDU in materia di detenzione preventiva;

G.  considerando che uno dei problemi che gli Stati spesso sollevano è la mancanza di fondi per il miglioramento dei luoghi di detenzione e che potrebbe risultare necessario creare una linea di bilancio per incoraggiarli a rispettare standard elevati;

H.  considerando che il fatto di garantire condizioni di detenzione decenti e l'accesso a strutture di preparazione al reinserimento favoriscono la diminuzione del numero di recidivi;

I.  considerando che il Consiglio ha approvato risoluzioni e raccomandazioni riguardo al problema specifico della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi, in particolare sul trattamento in ambito carcerario o fuori dal carcere, che non sempre sono rispettate dagli Stati membri;

J.  considerando che solo 16 Stati membri hanno ratificato il Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, mentre sette l'hanno siglato ma non ancora ratificato(15);

K.  considerando che alcuni Stati membri prevedono la prerogativa per i parlamentari nazionali ed europei di visitare e ispezionare i luoghi di detenzione e che il Parlamento europeo aveva chiesto di riconoscere questa prerogativa ai deputati europei sul territorio dell'Unione europea(16);

L.  considerando che i minori si trovano in posizione particolarmente vulnerabile per quanto riguarda la detenzione, in particolare la detenzione preventiva;

M.  considerando che il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una tabella di marcia per rafforzare i diritti procedurali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali, che rientra del Programma di Stoccolma e stabilisce le garanzie indispensabili che contribuiranno a garantire il rispetto dei diritti fondamentali nello sforzo per una maggiore cooperazione fra Stati membri nel campo della giustizia penale;

N.  considerando che la Commissione ha pubblicato una comunicazione – a seguito di un'esplicita richiesta del Consiglio e come previsto dal Programma di Stoccolma e ripetutamente chiesto dal Parlamento – dal titolo «Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo – Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione»(17), che lancia un esercizio di consultazione pubblica per i soggetti interessati sull'azione UE volta a migliorare le condizioni detentive onde garantire la reciproca fiducia nella cooperazione giudiziaria, evidenzia i legami tra condizioni detentive e i vari strumenti UE, come il Mandato d'arresto europeo e l'Ordinanza cautelare europea, e chiarisce che le condizioni detentive, la custodia cautelare e la situazione dei minori in carcere sono questioni sulle quali l'UE potrebbe adottare iniziative;

1.  si compiace del Libro verde della Commissione; è preoccupato per l'allarmante situazione in materia di condizioni detentive nell'UE e sollecita gli Stati membri ad adottare urgenti misure per garantire che siano rispettati e tutelati i diritti fondamentali dei detenuti, in particolare i diritti delle persone vulnerabili, e ritiene che dovrebbero essere applicati in tutti gli Stati membri standard minimi comuni di detenzione(18);

2.  ribadisce che le condizioni detentive rivestono importanza fondamentale per l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e ritiene che una base comune di fiducia tra autorità giudiziarie, così come una migliore conoscenza dei sistemi nazionali di giustizia penale, rivestano importanza critica al riguardo;

3.  invita la Commissione e l'Agenzia per i diritti fondamentali a monitorare la situazione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nell'UE, e sostiene gli Stati membri nei loro sforzi volti a garantire che le loro leggi e politiche siano conformi ai massimi standard del settore(19);

4.  invita la Commissione e le istituzioni UE ad avanzare una proposta legislativa sui diritti delle persone private della libertà, comprese quelle identificate dal PE nelle sue risoluzioni e raccomandazioni(20), e a sviluppare ed applicare regole minime per le condizioni carcerarie e di detenzione nonché standard uniformi per il risarcimento delle persone ingiustamente detenute o condannate; esorta la Commissione e gli Stati membri a mantenere la priorità per questa tematica nella loro agenda politica e a dedicare idonee risorse umane e finanziarie per affrontare la situazione;

5.  sottolinea l'importanza di concedere protezione specifica alle detenute madri e ai loro figli, anche attraverso l'uso di misure alternative alla detenzione nel migliore interesse del bambino, e invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere e a sostenere attivamente tali iniziative.

6.  sottolinea l'importanza di garantire che siano rispettati i diritti fondamentali, in particolare il diritto alla difesa e all'accesso a un legale, e che siano garantiti i diritti degli indagati o degli imputati, compreso il diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti; ricorda al riguardo l'importanza della proposta della Commissione relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto;

7.  sottolinea che la percezione di inadeguate condizioni detentive o condizioni che rischiano di non essere all'altezza degli standard previsti dalle Regole penitenziarie europee del Consiglio d'Europa potrebbero costituire un ostacolo al trasferimento di prigionieri;

8.  invita gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri, a tutelare i diritti dei detenuti, a riabilitare e preparare con successo i detenuti per il rilascio e l'integrazione sociale, a fornire alla polizia e al personale carcerario una formazione ispirata alle moderne pratiche di gestione delle carceri e agli standard europei in materia di diritti dell'uomo, a monitorare i prigionieri che soffrono di disturbi mentali e psicologici e a creare una linea specifica nel bilancio UE al fine di incoraggiare tali progetti;

9.  ribadisce l'esigenza di promuovere il miglioramento delle strutture carcerarie negli Stati membri, al fine di dotarle di idonee attrezzature tecniche, ampliare lo spazio disponibile e renderle funzionalmente in grado di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, garantendo comunque un elevato livello di sicurezza;

10.  invita gli Stati membri a garantire che la detenzione preventiva rimanga una misura eccezionale da utilizzare nel rispetto di rigorose condizioni di necessità e proporzionalità e per un limitato periodo di tempo, in ossequio al principio fondamentale della presunzione di innocenza e del diritto di non essere privati della libertà; ricorda che la detenzione preventiva deve essere rivista periodicamente da un'autorità giudiziaria e che in casi transnazionali occorre utilizzare alternative quali l'Ordinanza cautelare europea; invita la Commissione ad avanzare una proposta legislativa sulle norme minime in questo settore, basata sull'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul QCR, sulla CEDU e sulla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo;

11.  ribadisce l'esigenza che gli Stati membri onorino gli impegni, assunti nelle sedi internazionali ed europee, a far maggior ricorso a misure probatorie e sanzioni che offrano un'alternativa all'incarcerazione, comprese le decisioni adottate all'interno del Consiglio d'Europa(21);

12.  esorta gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni formulate dal CPT a seguito delle visite ai loro luoghi di detenzione;

13.  esorta gli Stati membri a lottare contro il suicidio nelle carceri e a svolgere sistematicamente inchieste imparziali allorché un detenuto muore in carcere;

14.  esorta gli Stati membri e quelli aderenti a firmare ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che stabilisce un sistema di visite regolari presso i luoghi di detenzione predisposto da organismi internazionali e nazionali, affidando a questi ultimi anche compiti di ispezione e controllo nonché ricorso per i detenuti e ad elaborare una relazione pubblica annuale per i rispettivi parlamenti; incoraggia l'Unione europea a lanciare un appello a firmare e ratificare il Protocollo facoltativo nell'ambito della sua politica nei confronti dei paesi terzi; invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare appieno e a sostenere tali organismi anche con risorse e finanziamenti adeguati;

15.  ritiene che occorra adottare misure a livello dell'Unione affinché sia garantita ai deputati nazionali la prerogativa di visitare e ispezionare i luoghi di detenzione e affinché questo diritto sia ugualmente riconosciuto ai parlamentari europei sul territorio dell'Unione europea;

16.  invita la Commissione ad esaminare l'impatto delle disparità in materia di diritto penale e diritto procedurale sulle condizioni detentive negli Stati membri UE e ad avanzare raccomandazioni al riguardo, soprattutto in materia di ricorso a misure alternative, politiche di criminalizzazione e decriminalizzazione, detenzione preventiva, amnistia e indulto, segnatamente nei settori della migrazione, del consumo di droga e dei reati compiuti da minori;

17.  ribadisce l'importanza di garantire che i minori siano trattati in modo da tener conto del loro interesse, anche tenendoli separati dagli adulti e dando loro il diritto di mantenere il contatto con le proprie famiglie;

18.  ritiene che ogni minore privato della libertà dovrebbe avere il diritto a un tempestivo accesso al patrocinio giuridico e ad assistenza di altro tipo, nonché al diritto di contestare la legalità della privazione di libertà dinanzi a un tribunale o altra autorità competente;

19.  ritiene che gli Stati membri dovrebbero attuare meccanismi di sorveglianza nazionale efficaci e indipendenti per le carceri e i centri di detenzione;

20.  sostiene il costante lavoro del CPT e del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa nelle visite ai centri detentivi degli Stati membri;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, alla Corte europea per i diritti dell'uomo, al Comitato ONU per i diritti dell'uomo, al Comitato ONU contro la tortura, al Relatore speciale ONU sulla tortura e all'Alto Commissario ONU per i diritti dell'uomo.

(1) Per un elenco completo delle raccomandazioni e risoluzioni del Consiglio d'Europa in campo penale:http://www.coe.int/prison.
(2) GU C 32 del 5.2.1996, pag. 102.
(3) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 299.
(4) GU C 83 E del 2.4.2004, pag. 180; paragrafo 23: «incoraggia il Consiglio e la Commissione ad accelerare l'indagine sulle condizioni dei detenuti e delle carceri nell'UE, allo scopo di adottare una decisione quadro sui diritti dei detenuti e su norme minime comuni per garantire tali diritti sulla base dell'articolo 6 TUE». Cfr. inoltre la risoluzione del Parlamento del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2002) (GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 412), paragrafo 22: «considera, in generale, che in uno spazio europeo della libertà, della sicurezza e della giustizia, sia opportuno anche mobilitare le capacità europee per migliorare il funzionamento delle strutture di polizia e delle carceri, ad esempio ... elaborando una decisione-quadro sugli standard minimi a tutela dei diritti dei detenuti nell'UE».
(5) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 154.
(6) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12. Al paragrafo 112 il Parlamento «chiede la costruzione di uno spazio della giustizia penale dell'Unione europea basato sul rispetto dei diritti fondamentali, sul principio del riconoscimento reciproco e sull'esigenza di mantenere la coerenza degli ordinamenti nazionali di diritto penale da sviluppare attraverso... norme minime relative alle condizioni delle carceri e dei detenuti e una serie di diritti comuni per i detenuti nell'Unione europea...».
(7) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
(8) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.
(9) Dati riferiti dalla Commissione nel suo Libro verde nel settore della detenzione (COM(2011)0327); ulteriori dati disponibili presso il Consiglio d'Europa, Spazio 1: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdpc/Bureau%20documents/PC-CP(2011)3%20E%20-%20SPACE%20I%202009.pdf ; Spazio 2: http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2011/02/Council-of-Europe_SPACE-II-2009-E.pdf
(10) Nell'UE la media è di 107,3; il sovraffollamento riguarda 13 SM, nonché Inghilterra, Galles e Scozia, con il sovraffollamento più elevato in Bulgaria (155,6), Italia (153), Cipro (150,5), Spagna (136,3) e Grecia (129,6).
(11) Media UE 21,7, con le percentuali più elevate in Lussemburgo (69,5), Cipro (59,6), Austria (45,8), Grecia (43,9) e Belgio (41,1).
(12) La media UE è di 24,7, con le percentuali più elevate in Lussemburgo (47,2), Italia (43,6) e Cipro (38,4).
(13) Le relazioni del CPT segnalano la persistenza drammatica di alcuni problemi, come i maltrattamenti e l'inadeguatezza delle strutture carcerarie, delle attività previste e delle cure disponibili.
(14) Tabella di marcia per rafforzare i diritti procedurali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali, 2009/C295/01, 30 novembre 2009.
(15) Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito l'hanno ratificato; Austria, Belgio, Grecia, Finlandia, Irlanda, Italia e Portogallo l'hanno firmato ma non ratificato; Fonte: http://www.apt.ch/npm/OPCAT0911.pdf.
(16) Cfr., ad esempio, la risoluzione del Parlamento del 17 dicembre 1998 sulle condizioni carcerarie nell'Unione europea: ristrutturazioni e pene sostitutive, paragrafo 41: «chiede che i deputati europei dispongano del diritto di visita e di ispezione negli istituti penitenziari e nei centri di ritenzione per i rifugiati situati sul territorio dell'Unione europea».
(17) COM(2011)0327; cfr. http://ec.europa.eu/justice/policies/criminal/procedural/docs/com_2011_327_it.pdf.
(18) Come le regole penitenziarie europee adottate dal Consiglio d'Europa.
(19) Come gli standard stabiliti dal Consiglio d'Europa, dal CPT, dalla Corte europea per i diritti dell'uomo e dalla relativa giurisprudenza, dalle osservazioni del Comitato ONU per i diritti dell'uomo, dal Comitato contro la tortura e dal Relatore speciale sulla tortura.
(20) Cfr. paragrafo 1, lettera c), della raccomandazione del 9 marzo 2004.
(21) Come la raccomandazione CM/Racc(2010)1 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle Regole probatorie del Consiglio d'Europa.


Accordo di partenariato e cooperazione CE-Uzbekistan e commercio bilaterale di tessili
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (16384/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))
P7_TA(2011)0586A7-0427/2011

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (16384/2010),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v) e dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0097/2011),

–  viste le sue precedenti risoluzioni del 15 novembre 2007(1), del 26 ottobre 2006(2), del 27 ottobre 2005(3) e del 9 giugno 2005(4) sull'Uzbekistan, del 12 marzo 1999 sull'accordo di partenariato e cooperazione CE/Uzbekistan (APC)(5), dell'8 giugno 2011 sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese europee(6), e del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(7),

–  visto l'accordo fra la Comunità economica europea e l'Uzbekistan sul commercio di prodotti tessili(8) e la decisione del Consiglio 2000/804/CE, del 4 dicembre 2000, relativa alla conclusione di accordi sul commercio di prodotti tessili con taluni paesi terzi (fra cui l'Uzbekistan)(9),

–  visto l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra(10), in particolare l'articolo 16 il quale dispone che «il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina è contenuta in un accordo a parte siglato il 4 dicembre 1995 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1996»,

–  viste le conclusioni del Consiglio sull'Uzbekistan, come quelle del 25 ottobre 2010(11), del 27 ottobre 2009(12), del 16 dicembre 2008(13), del 27 ottobre 2008(14), del 13 ottobre 2008(15), del 29 aprile 2008(16), in cui è stata espressa preoccupazione circa i diritti umani, la democratizzazione e lo Stato di diritto in Uzbekistan,

–  viste le osservazioni conclusive del Comitato per i diritti umani dell'ONU (2005(17) e 2010(18)), le osservazioni conclusive del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali dell'ONU (2006)(19), le osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (2010)(20), le osservazioni conclusive del Comitato per i diritti del fanciullo dell'ONU (2006)(21), la relazione del gruppo di lavoro sul riesame universale periodico relativo all'Uzbekistan (2009)(22) e la relazione della commissione sull'applicazione delle norme della conferenza dell'OIL (2010(23)), la relazione del comitato di esperti dell'OIL sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni relative alla convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile (2010(24) e 2011(25)) e la relazione del comitato di esperti dell'OIL sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni relative alla convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (2010(26) e 2011(27)), che esprimono tutte preoccupazione per il continuo ricorso al lavoro minorile in Uzbekistan,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti: contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo» (COM(2006)0249),

–  visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE» (COM(2008)0055) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla lotta contro il lavoro minorile (SEC(2010)0037),

–  viste le conclusioni del Consiglio sul lavoro minorile del 14 giugno 2010, in cui «invita la Commissione a studiare le peggiori forme di lavoro minorile e la tratta di minori e a riferire al riguardo prima della fine del 2011, tenendo conto dell'esperienza internazionale e dei pareri delle competenti organizzazioni internazionali»(28),

–  viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare la convenzione relativa all'età minima per l'ammissione al lavoro del 1973 (n. 138)(29) e quella concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione del 1999 (n. 182)(30), ratificate dall'Uzbekistan rispettivamente nel 2009 e nel 2008 e che sono state seguite in tale paese dall'adozione di un piano d'azione nazionale,

–  visti l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011(31) (regolamento SPG) nonché l'articolo 19 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (COM(2011)0241),

–  visti gli appelli lanciati da varie organizzazioni non governative(32) e sindacati(33) affinché siano svolte indagini in merito alle preferenze SPG in Uzbekistan,

–  visto il programma indicativo DCI per l'Asia centrale 2011-2013(34),

–  visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti la relazione interlocutoria della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0427/2011),

A.  considerando che i tessili sono esclusi dall'APC essendo stati oggetto di un accordo bilaterale scaduto nel 2005 e che tale situazione crea incertezza giuridica fra gli esportatori dell'Unione, dato che l'Uzbekistan, non essendo membro dell'OMC, è libero di aumentare i dazi all'importazione mentre l'Unione accorda il trattamento della nazione più favorita (per i dazi) a ogni paese nel mondo;

B.  considerando che il Protocollo mira a includere i tessili nell'APC, il che comporterà per entrambe le parti la concessione reciproca dello status di NPF e implicherà, conseguentemente, la fine dell'incertezza giuridica per gli esportatori tessili dell'Unione;

C.  considerando che l'Unione ha precedentemente rettificato tale situazione di incertezza giuridica per gli esportatori tessili dell'Unione apportando modifiche agli APC con vari paesi (ad esempio Azerbaigian nel 2007 e Kazakistan nel 2008);

D.  considerando che l'articolo 2 dell'APC con l'Uzbekistan recita che «il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo»;

E.  considerando che il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha affermato che «resta profondamente preoccupato per la situazione globale in materia di diritti umani, di democratizzazione e di Stato di diritto in Uzbekistan»;

F.  considerando che il governo dell'Uzbekistan è in procinto di compiere passi importanti volti a conseguire la democrazia;

G.  considerando che il governo dell'Uzbekistan agisce in contrasto con l'esito della riunione ministeriale Unione europea - Asia centrale, tenutasi a Tashkent il 7 aprile 2011, in cui «le parti hanno ribadito che lo sviluppo di una forte società civile costituisce parte integrante dello sviluppo della democrazia»;

H.  considerando che l'Uzbekistan ha ereditato e mantenuto sostanzialmente inalterato un sistema agricolo gestito dallo Stato, mentre altri paesi della stessa regione, come il Kazakistan e in misura minore il Tagikistan, stanno modernizzando la propria agricoltura e affrontando molti dei problemi connessi(35); che un'autentica riforma agraria seguita da una meccanizzazione permetterebbe di limitare notevolmente l'incidenza del lavoro minorile forzato e gli sprechi d'acqua, incrementando la redditività delle imprese agricole;

I.  considerando che gli agricoltori uzbechi, nonostante siano ufficialmente liberi operatori, affittano i loro terreni e acquistano i fertilizzanti dal governo e sono tenuti al rispetto di quote imposte da quest'ultimo; che il governo acquista il loro cotone a un prezzo fisso e realizza forti utili vendendolo ai prezzi, notevolmente superiori, del mercato mondiale;

J.  considerando che nella dichiarazione dell'Unione resa all'OIL nel giugno 2011 la Presidenza del Consiglio ha ricordato le ben documentate denunce e il vasto consenso fra gli organi delle Nazioni Unite, l'UNICEF, le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e le ONG sul fatto che, malgrado gli impegni formali del governo uzbeko volti a eradicare il lavoro minorile forzato, in pratica, ogni anno un numero stimato fra 0,5 e 1,5 milioni di bambini in età scolare è ancora costretto a raccogliere cotone in condizioni di rischio fino a tre mesi l'anno;

K.  considerando che durante il periodo del raccolto autunnale le scuole restano chiuse, con conseguenze negative per l'istruzione;

L.  considerando che i minori, i loro insegnanti e genitori sono punibili in caso di disobbedienza;

M.  considerando che il governo uzbeko ha affermato che, per tradizione, i figli maggiori danno il loro contributo all'impresa familiare e che le accuse secondo cui il lavoro forzato è molto diffuso nel settore agricolo sono destituite di fondamento(36);

N.  considerando che osservatori internazionali indipendenti hanno raccolto prove da cui risulta che il lavoro forzato, e in particolare il lavoro minorile forzato, costituisce una pratica sistematica e organizzata, che comporta pressioni sugli insegnanti e sulle famiglie con la partecipazione della polizia e delle forze di sicurezza;

O.  considerando che finora il governo dell'Uzbekistan ha negato l'accesso alle missioni di monitoraggio indipendenti volte ad accertare i fatti e fornire informazioni per quanto concerne la durata del periodo del raccolto autunnale, le condizioni di salute sul luogo di lavoro degli studenti, la loro età nonché, eventualmente, il rischio di punizioni in caso di disobbedienza;

P.  considerando che secondo la Commissione le esportazioni dell'Unione di prodotti tessili e abbigliamento in Uzbekistan rappresentano lo 0,05% delle esportazioni dell'Unione in questo settore;

Q.  considerando che l'Unione è uno dei maggiori importatori di cotone dall'Uzbekistan, avendo assorbito secondo le stime negli ultimi dieci anni dal 6(37) al 23%(38) del cotone esportato da questo paese;

R.  considerando che, tenuto conto dei principi e degli obiettivi della sua azione esterna, l'Unione, essendo uno dei maggiori partner commerciali e un grande importatore di cotone dall'Uzbekistan, ha la responsabilità morale di esercitare la propria influenza per far cessare il ricorso al lavoro minorile forzato nel paese; che pertanto il protocollo non può essere trattato come accordo meramente tecnico fin quando la preoccupazione espressa in materia di diritti umani, come il lavoro forzato dei minori, riguarderà proprio la raccolta del cotone;

S.  considerando che un commercio internazionale equo e aperto esige una concorrenza a parità di condizioni e che i fattori economici che determinano i prezzi dei prodotti esportati verso l'Unione non devono essere distorti da pratiche contrarie ai principi fondamentali dei diritti umani e dei minori;

T.  considerando che molti rivenditori al dettaglio di prodotti tessili, anche europei, hanno deciso di non acquistare più cotone dall'Uzbekistan e intendono comunicare a tutti i loro fornitori questo impegno(39);

U.  considerando che nelle sue conclusioni sul lavoro minorile del 14 giugno 2010 il Consiglio ha dichiarato di essere pienamente consapevole del ruolo e delle responsabilità dell'Unione nella lotta per la messa al bando del lavoro minorile forzato;

V.  considerando che il Presidente della Commissione Barroso ha sollecitato il Presidente uzbeko Islam Karimov ad autorizzare una missione di monitoraggio dell'OIL nel paese per esaminare la questione delle eventuali pratiche residue di lavoro minorile forzato(40);

W.  considerando che l'assistenza dell'Unione all'Uzbekistan nel quadro della strategia UE per l'Asia centrale ha finora rivolto scarsa attenzione alla riforma agricola;

X.  considerando che la Commissione insiste inoltre fermamente affinché l'OIL sia l'unico organismo abilitato a effettuare missioni di monitoraggio nel quadro delle inchieste per un'eventuale revoca temporanea delle preferenze SPG e accogliendo con favore la proposta della Commissione di abbandonare tale requisito nel quadro della revisione del regolamento SPG;

Y.  considerando che nel XXI secolo l'acqua costituisce una risorsa importante, la cui conservazione deve perciò essere una priorità; che la produzione di cotone in Uzbekistan ha provocato una grave riduzione del volume del lago d'Aral tra il 1990 e il 2008, a causa delle norme ambientali inadeguate e dell'inefficiente infrastruttura d'irrigazione;

1.  chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle seguenti raccomandazioni:

   i) condannare energicamente il ricorso al lavoro minorile forzato in Uzbekistan;
   ii) sostenere con vigore l'invito rivolto dall'OIL al governo uzbeko perché accetti una missione di osservazione tripartita ad alto livello che abbia piena libertà di movimento e accesso tempestivo a tutti i luoghi e a tutti i soggetti pertinenti, anche nelle piantagioni di cotone, al fine di valutare l'attuazione della Convenzione dell'OIL;
   iii) sottolineare l'importanza del monitoraggio, da parte di osservatori internazionali, dell'evoluzione della situazione del lavoro forzato in Uzbekistan, così come in altri paesi della regione;
   iv) esortare il Presidente uzbeko Islam Karimov ad autorizzare una missione di monitoraggio dell'OIL nel paese per affrontare la questione della pratica del lavoro minorile forzato;
   v) sollecitare il governo dell'Uzbekistan ad autorizzare una missione di monitoraggio dell'OIL e ad accertare che il processo di eradicazione della pratica del lavoro forzato e del lavoro minorile forzato a livello nazionale, di viloyat e locale sia effettivamente in corso;
   vi) ricordare alle autorità dell'Uzbekistan che, sebbene i principi dei diritti umani siano inseriti nel testo della Costituzione della Repubblica dell'Uzbekistan e sebbene l'Uzbekistan abbia firmato e ratificato la maggior parte delle convenzioni delle Nazioni Unite riguardanti i diritti umani, i diritti civili e politici e i diritti dei bambini, questo insieme formale di atti giuridici non è ancora stato applicato in modo efficace;
   vii) contribuire, con un dialogo politico e programmi di assistenza, all'attuazione di riforme orientate al mercato nel settore agricolo uzbeko; proporre il sostegno dell'Unione in vista della transizione, a termine, verso la privatizzazione e la liberalizzazione del settore, in linea con le evoluzioni osservate nei paesi vicini dell'Uzbekistan;
   viii) assicurare che la cessazione della pratica del lavoro minorile forzato nella produzione del cotone diventi per la delegazione dell'Unione a Tashkent una priorità nell'ambito della strategia dell'Unione per i diritti umani; insistere sulla necessità che tale obiettivo si rifletta nelle politiche, nell'attività di monitoraggio e di rendicontazione, nella dotazione di personale e nell'assistenza finanziaria;
   ix) chiedere che la Commissione studi, e se opportuno presenti al Parlamento europeo, una proposta legislativa riguardante un efficace dispositivo di tracciabilità dei beni prodotti facendo ricorso al lavoro minorile forzato;
   x) sostenere l'invito rivolto dal Parlamento europeo ai grossisti e dettaglianti di cotone affinché si astengano dall'acquistare dall'Uzbekistan cotone prodotto ricorrendo al lavoro minorile forzato e comunichino ai consumatori e a tutti i loro fornitori tale impegno;
   xi) invitare la Commissione, qualora gli organismi di monitoraggio dell'OIL accertino l'esistenza di violazioni gravi e sistematiche degli obblighi dell'Uzbekistan, a considerare l'avvio di un'inchiesta in vista di una revoca temporanea delle preferenze SPG se tutti gli altri requisiti sono soddisfatti; sottolineare che così facendo la Commissione si limita ad applicare le norme vigenti dell'Unione in materia di SPG ed evidenziare l'importanza di mostrare coerenza nell'applicazione di tali norme;
   xii) sottolineare l'importanza delle relazioni tra l'Unione e l'Uzbekistan, che si basano sull'APC e sui suoi principi democratici e riguardanti i diritti umani; ribadire l'impegno dell'Unione a promuovere e approfondire le relazioni bilaterali, che comprendono il commercio così come tutti i campi connessi con i principi democratici, il rispetto dei diritti umani e fondamentali e lo Stato di diritto;
   xiii) contribuire attivamente al miglioramento della situazione sociale, economica e dei diritti umani della popolazione dell'Uzbekistan, promuovendo un approccio dal basso e sostenendo le organizzazioni della società civile e i media nella prospettiva di giungere a un processo sostenibile di democratizzazione;
   xiv) trasmettere regolarmente al Parlamento europeo importanti informazioni sulla situazione in Uzbekistan, in particolare per quanto riguarda l'eradicazione del lavoro minorile forzato;

2.  conclude che il Parlamento europeo considererà la concessione dell'approvazione solo quando gli osservatori dell'OIL avranno ottenuto dalle autorità dell'Uzbekistan l'autorizzazione a svolgere uno stretto e libero monitoraggio e avranno confermato l'avvenuta attuazione di riforme concrete con risultati sostanziali, che si traducono in un'effettiva graduale eliminazione della pratica del lavoro forzato e del lavoro minorile forzato a livello nazionale, di viloyat e locale;

3.  incarica il suo Presidente di richiedere ulteriori discussioni con la Commissione e il Consiglio;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento dell'Uzbekistan.

(1) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 478.
(2) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 466.
(3) GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 456.
(4) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 422.
(5) GU C 175 E del 21.6.1999, pag. 432.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0260.
(7) Testi approvati, P7_TA(2010)0434.
(8) GU L 123 del 17.5.1994, pag. 745.
(9) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 63.
(10) GU L 229 del 31.8.1999, pag. 3.
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117329.pdf
(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/gena/110783.pdf
(13) http://ec.europa.eu/sport/information-center/doc/timeline/european_council_12-12-2008_conclusions_en.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/gena/110783.pdf
(15) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/103295.pdf
(16) http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/April/0428_GAERC4.pdf
(17) Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, abbreviazione della convenzione: CCPR; Osservazioni conclusive del Comitato per i diritti umani: Uzbekistan. 26/04/2005. (CCPR/CO/83/UZB. (Osservazioni conclusive/Commenti)), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.83.UZB.En?Opendocument
(18) Nazioni Unite, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, Distr. Generale, CCPR/C/UZB/CO/3/UZB 25 marzo 2010, Osservazioni conclusive del Comitato per i diritti umani, Uzbekistan, (www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/Uzbekistan98_AUV.doc)
(19) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/E.C.12.UZB.CO.1.En?Opendocument
(20)Nazioni unite, Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, CEDAW/C/UZB/CO/4, Distr. Generale 5 febbraio 2010, Osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Uzbekistan, (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UZB-CO-4.pdf)
(21)Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, Comitato per i diritti del fanciullo, Osservazioni conclusive: Uzbekistan. 02/06/2006. (CRC/C/UZB/CO/2.), (http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.UZB.CO.2.En?Opendocument)
(22) http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/UZ/A_HRC_10_82_Add1_Uzbekistan_E.pdf
(23)Organizzazione internazionale del lavoro, Relazione 2010 della commissione sull'applicazione delle norme della conferenza, 99ª sessione, Ginevra, 2010, (http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm)
(24)Conferenza internazionale del lavoro, 99ª sessione, 2010, Relazione del comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf)
(25)Conferenza internazionale del lavoro, 100ª sessione, 2011, Relazione del Comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni (CIL. 100/III/1A), (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
(26)http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf
(27)http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf
(28)Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni del Consiglio sul lavoro minorile, 3023ª sessione del Consiglio Affari esteri, Lussemburgo, 14 giugno 2010, (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/IT/foraff/115180.pdf)
(29)Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro (Nota: data di entrata in vigore: 19.6.1976). Convenzione:C138, Ginevra del 26.6.1973, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138)
(30)Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, Convenzione C182 concernente le peggiori forme di lavoro minorile, 1999, Ginevra 17.6.1999, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182).
(31) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.
(32) Business Social Compliance Initiative, C.W.F Children Worldwide Fashion, Anti-Slavery International, Uzbek-German Forum for Human Rights e Ethical Trading Initiative.
(33) Confederazione sindacale internazionale (ITUC) e Confederazione europea dei sindacati (ETUC).
(34)Commissione europea, Direzione generale Relazioni esterne, Direzione Europa orientale, Caucaso meridionale, Repubbliche dell'Asia centrale – Programma indicativo DCI 2011-2013, pag. 54, (http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf)
(35) What has changed? School of Oriental and African Studies, Università di Londra, novembre 2010, (http://www.soas.ac.uk/cccac/centres-publications/file64329.pdf)
(36) 2011 OIL Relazione del comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni, pag. 429, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
(37) Fonte: Commissione europea, DG Commercio
(38) http://unctad.org/infocomm/anglais/cotton/market.htm
(39)International Labor Rights Forum, http://www.laborrights.org/stop-child-forced-labor/cotton-campaign/company-response-to-forced-child-labor-in-uzbek-cotton
(40) Dichiarazione del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso in seguito al suo incontro con il Presidente dell'Uzbekistan Islam Karimov, (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/40&type=HTML)


Libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
P7_TA(2011)0587RC-B7-0727/2011

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea(1),

–  visti gli articoli 21, 45 e 47 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 15, 21, 29, 34 e 45 della Carta dei diritti fondamentali,

–  visto l'articolo 151 del TFUE,

–  visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2007 dal titolo «La mobilità, uno strumento per garantire nuovi e migliori posti di lavoro: Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007–2010) (COM(2007)0773),

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 novembre 2008 dal titolo «Le ripercussioni della libera circolazione dei lavoratori nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea» (COM(2008)0765),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2010 dal titolo «Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi» (COM(2010)0373),

–  vista la sua risoluzione del 5 aprile 2006 sul regime transitorio che limita la libertà di circolazione dei lavoratori sui mercati del lavoro dell'Unione europea(3),

–  vista la relazione della Commissione al Consiglio, dell'11 novembre 2011, sul funzionamento delle disposizioni transitorie in materia di libera circolazione dei lavoratori provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania (COM(2011)0729),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sull'individuazione degli ostacoli residui alla mobilità sul mercato interno del lavoro,

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento,

A.  considerando che, sebbene il diritto di vivere e lavorare in un altro paese dell'Unione europea costituisca una delle libertà fondamentali dell'Unione a garanzia della parità di trattamento e a tutela dalla discriminazione in base alla nazionalità e sia un aspetto fondamentale della cittadinanza dell'Unione riconosciuto dai trattati, i cittadini di due Stati membri incontrano tutt'oggi ostacoli nell'esercizio del loro diritto di svolgere un lavoro sul territorio di un altro Stato membro;

B.  considerando che, secondo la comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2011, i lavoratori mobili di Romania e Bulgaria hanno avuto ricadute positive sull'economia degli Stati membri di accoglienza;

C.  considerando che, sebbene non siano stati riscontrati effetti negativi negli Stati membri che non hanno applicato le misure transitorie riguardanti la libera circolazione dei lavoratori provenienti dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007, diversi Stati membri hanno comunque deciso di continuare ad applicare restrizioni sul mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari e ciò più in ragione di pressioni politiche che nel giusto tentativo di scongiurare eventuali ricadute negative sull'economia e sul mercato del lavoro;

D.  considerando che, stando alle recenti statistiche, alla fine del 2010 i lavoratori mobili provenienti da Romania e Bulgaria residenti sul territorio di un altro Stato membro rappresentavano lo 0,6% del totale della popolazione dell'Unione europea;

E.  considerando che l'afflusso di lavoratori rumeni e bulgari ha avuto ricadute positive sui mercati dei paesi di accoglienza in quanto i lavoratori in questione si sono inseriti in nicchie professionali o settori caratterizzati da carenza di manodopera;

F.  considerando che, nella sua ultima comunicazione, la Commissione ha rilevato una maggiore probabilità che i lavoratori mobili rumeni e bulgari si trovino nella fase economicamente produttiva della loro vita rispetto ai cittadini dei paesi di accoglienza, dal momento che i lavoratori mobili di Romania e Bulgaria al di sotto dei 35 anni di età rappresentano il 65% di tutti i migranti in età lavorativa rispetto al 34% dell'UE-15;

G.  considerando che dai dati forniti di recente da Eurostat si evince che i lavoratori mobili rumeni e bulgari non incidono in maniera significativa sulle retribuzioni né sul tasso di disoccupazione dei paesi di accoglienza;

H.  considerando che i flussi migratori dipendono principalmente dalla domanda di manodopera e che, in periodi di squilibrio tra domanda e offerta a livello europeo, le restrizioni transitorie possono ostacolare lo sviluppo economico delle imprese europee e pregiudicare il diritto di lavorare e risiedere sul territorio di un altro Stato membro;

I.  considerando che i lavoratori rumeni e bulgari subiscono restrizioni totali o parziali della loro libertà fondamentale di circolazione, cui hanno diritto in virtù del principio della parità di trattamento riconosciuto dai trattati; che, nel contempo, la mobilità transfrontaliera dei lavoratori nell'ambito dei «servizi» sta sostituendosi in misura sempre maggiore alla libera circolazione dei lavoratori, il che comporta una concorrenza sleale sul versante delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro;

J.  considerando che la libera circolazione dei lavoratori rappresenta un esempio socioeconomico positivo sia per l'Unione europea che per gli Stati membri, essendo una pietra miliare nel contesto dell'integrazione europea, dello sviluppo economico, della coesione sociale e della crescita individuale a livello professionale, che contrasta gli effetti negativi della crisi economica e rende l'Europa una maggiore potenza economica in grado di far fronte alle sfide del cambiamento globale;

K.  considerando che gli sviluppi recenti nelle nostre società, in particolare in risposta ai mutamenti industriali, alla globalizzazione, alle nuove modalità di lavoro, ai mutamenti demografici e allo sviluppo dei mezzi di trasporto richiedono un maggior grado di mobilità dei lavoratori;

L.  considerando che la mobilità all'interno dell'Unione europea è di fondamentale importanza per garantire che tutti i cittadini europei abbiano gli stessi diritti e le stesse responsabilità;

M.  considerando che, in base a quanto affermato dalla Commissione nella sua ultima comunicazione, le perturbazioni sui mercati del lavoro nazionali sono imputabili a fattori diversi, quali la crisi economica e finanziaria e i problemi strutturali del mercato del lavoro, e non all'afflusso di lavoratori rumeni e bulgari;

N.  considerando che nel 2010 i lavoratori rumeni e bulgari rappresentavano appena l'1% di tutti i disoccupati (di età compresa tra 15 e 64 anni) nell'Unione europea, rispetto al dato del 4,1% per i cittadini di paesi terzi, il che illustra chiaramente che non hanno inciso sulla crisi del mercato del lavoro nei singoli paesi;

O.  considerando che, sullo sfondo dell'attuale flessione economica a livello europeo, le rimesse dei lavoratori mobili ai loro paesi d'origine possono avere un chiaro effetto positivo sulla bilancia dei pagamenti dei loro paesi da cui provengono;

P.  considerando che alcuni Stati membri hanno annunciato l'intenzione di prorogare fino al 2014 le restrizioni in vigore per i lavoratori bulgari e rumeni mentre altri hanno comunicato che procederanno all'apertura del mercato del lavoro a tutti i lavoratori dell'Unione;

1.  è del parere che la mobilità dei lavoratori nell'Unione europea non dovrebbe mai essere considerata una minaccia per i mercati del lavoro nazionali;

2.  invita gli Stati membri ad abolire tutte le misure transitorie in vigore dal momento che non vi sono ragioni economiche valide per limitare il diritto dei cittadini rumeni e bulgari di lavorare e risiedere sul territorio di un altro Stato membro; ritiene che siffatti ostacoli siano controproducenti per i cittadini dell'Unione e chiede l'efficace applicazione della clausola preferenziale nell'intera Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad approvare la recente relazione della Commissione al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni transitorie in materia di libera circolazione dei lavoratori provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania (COM(2011)0729) e a seguirne l'indirizzo in sede di valutazione dell'utilità e della necessità delle restrizioni transitorie;

4.  invita la Commissione a proporre una chiara definizione dell'espressione «gravi perturbazioni del mercato del lavoro o un rischio in tal senso»;

5.  chiede alla Commissione di elaborare un insieme di chiari indicatori e definire una migliore metodologia basata su indicatori economici e sociali, in virtù dei quali è possibile determinare se sussistono validi motivi per prorogare le restrizioni totali o parziali imposte dagli Stati membri allo scopo di contrastare le incidenze negative sui mercati del lavoro nazionali suscettibili di essere provocate dai lavoratori rumeni e bulgari, nonché di adottare il medesimo approccio allorché uno Stato membro chiede di essere autorizzato ad applicare la clausola di salvaguardia;

6.  invita la Commissione a rendere noti con la massima trasparenza i criteri in base ai quali uno Stato membro è autorizzato a mantenere le restrizioni transitorie, tenuto conto degli effetti di una siffatta decisione sull'economia dell'Unione e delle giustificazioni ammesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione all'interpretazione restrittiva delle deroghe alle libertà fondamentali;

7.  è del parere che contravvengano ai trattati gli Stati membri che mantengono le restrizioni in oggetto senza fornire una motivazione socioeconomica chiara e trasparente legata a gravi perturbazioni del mercato del lavoro, conformemente alle pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; chiede alla Commissione, in quanto custode dei trattati, di garantirne il rispetto del principio della libera circolazione;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri ad abrogare le disposizioni restrittive transitorie affinché i cittadini bulgari e rumeni possano fruire della parità di trattamento prevista dai trattati, garantendo in tal modo una concorrenza reale tra le imprese e la prevenzione del dumping sociale ed economico;

9.  rileva che le disposizioni transitorie sono controproducenti ai fini del contrasto del falso lavoro autonomo, del lavoro nero e del lavoro irregolare, dal momento che i lavoratori privi del diritto di accedere liberamente al mercato del lavoro regolare scelgono talvolta il falso lavoro autonomo o il lavoro irregolare, che comporta una violazione dei loro diritti lavorativi;

10.  invita i paesi dell'UE-25 a consultare le organizzazioni datoriali e dei lavoratori prima di decidere se abrogare o prorogare le restrizioni totali o parziali alla libera circolazione dei lavoratori rumeni e bulgari;

11.  invita gli Stati membri che intendono continuare a limitare l'accesso dei lavoratori rumeni e bulgari al mercato del lavoro a fornire, in maniera chiara e trasparente, una motivazione esauriente, conforme ai criteri e alla metodologia elaborata dalla Commissione e suffragata da argomentazioni e dati convincenti, tra cui tutti gli indicatori socioeconomici del caso, delle ragioni che hanno portato alla conclusione che la mobilità geografica perturba gravemente il mercato del lavoro nazionale;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0455.
(2) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.
(3) GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 230.


Strategia dell'UE per l'Asia centrale
PDF 319kWORD 81k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale (2011/2008(INI))
P7_TA(2011)0588A7-0338/2011

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 21,

–  visti gli accordi di partenariato e di cooperazione (APC) conclusi tra l'UE e l'Uzbekistan, la Repubblica del Kirghizistan, il Kazakstan e il Tagikistan, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e il Turkmenistan e l'APC tra l'UE e il Turkmenistan, firmato il 25 maggio 1998, non ancora ratificato,

–  viste la strategia dell'UE per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007(1), e le relazioni congiunte sui progressi compiuti adottate dalla Commissione e dal Consiglio rispettivamente il 24 giugno 2008(2) e il 28 giugno 2010(3),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Asia centrale, in particolare quelle del 20 febbraio 2008 su una strategia dell'UE per l'Asia centrale(4), del 6 maggio 2010(5) e dell'8 luglio 2010(6) sulla situazione in Kirghizistan, dell'11 novembre 2010 sul rafforzamento dell'OSCE – ruolo dell'UE(7), del 25 novembre 2010 dal titolo «Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020»(8), del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2009 e sulla politica dell'Unione europea in materia(9) e del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione(10),

–  vista l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani, lanciata nel 2003 con lo scopo di promuovere i diritti umani e di sostenere la riforma dei sistemi penali, la democrazia, la buona governance, la libertà dei media, lo Stato di diritto, le strutture di sicurezza (polizia/forze armate) e la prevenzione dei conflitti e visto il successivo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (regolamento (CE) n. 1889/2006)(11),

–  viste le riunioni ministeriali semestrali UE-Asia centrale tenutesi dal 2007 e le conferenze ministeriali UE-Asia centrale sulla sicurezza tenutesi nel 2008 e nel 2009,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A7-0338/2011),

A.  considerando che lo sviluppo sostenibile di un paese presuppone che siano garantiti la protezione dei diritti umani, la creazione e lo sviluppo di valori e istituzioni democratici, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché una buona governance e una società civile forte;

B.  considerando che negli Stati dell'Asia centrale si registrano gravi carenze in materia di democrazia, diritti umani, Stato di diritto e libertà fondamentali;

C.  considerando che una cooperazione rafforzata fra l'UE e i cinque paesi dell'Asia centrale riveste un interesse strategico reciproco al fine di diversificare e approfondire le relazioni politiche, sociali ed economiche e sfruttare appieno il potenziale offerto dagli accordi di partenariato;

D.  considerando che l'Asia centrale riveste notevole importanza per l'Unione europea in termini di potenziale commerciale e sicurezza energetica e che la regione è stata colpita dalla recente crisi finanziaria ed economica globale;

E.  considerando che alcuni Stati membri intrattengono forti relazioni bilaterali con gli Stati dell'Asia centrale, poiché costituiscono importanti fonti di investimento e scambi commerciali e che l'UE necessita di un approccio alla regione concertato e coerente onde evitare malintesi, duplicazioni di attività e soprattutto l'invio di segnali contraddittori;

F.  considerando che alcuni Stati dell'Asia centrale hanno compiuto primi passi nel lungo cammino verso la democratizzazione, un processo in cui continui e seri sforzi in materia di governance e di cooperazione regionale sono condizioni necessarie per superare le carenze persistenti che, fino ad oggi, hanno loro impedito di realizzare pienamente il loro potenziale di sviluppo politico, sociale ed economico;

G.  considerando che le PMI sono l'essenza stessa dell'imprenditorialità e dello spirito di libero mercato nonché un potente elemento propulsore per l'istituzione di regimi democratici;

H.  considerando che l'assenza di fiducia reciproca inasprisce le tensioni sulla condivisione delle risorse naturali, mina la cooperazione regionale e intensifica i rischi di scontro; che, tuttavia, i problemi legati alla disponibilità dell'acqua derivano principalmente dalla cattiva gestione e dallo spreco delle risorse idriche anziché da un deficit quantitativo;

I.  considerando che l'UE e i paesi dell'Asia centrale condividono l'interesse di diversificare le rotte di esportazione e di cooperare in tema di energia e sostenibilità ambientale;

J.  considerando che le preoccupazioni circa la sicurezza e stabilità della regione devono riguardare non solo la sicurezza dello Stato, ma anche quella delle popolazioni mediante, fra l'altro, il rispetto dei diritti umani, dei mezzi di sussistenza, dell'ambiente e l'accesso ai servizi pubblici fondamentali,

Impegno dell'UE

1.  sottolinea il forte interesse politico ed economico dell'UE a rafforzare le proprie relazioni bilaterali e multilaterali con i paesi dell'Asia centrale in tutti i settori della cooperazione come stabilità, sicurezza e sviluppo sostenibile della regione, relazioni commerciali ed economiche, energia e vie di trasporto, rafforzamento del dialogo su valori universali quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto, sfide e minacce comuni, fra cui gestione delle frontiere e lotta al traffico di stupefacenti;

2.  segnala che la strategia dell'UE per l'Asia centrale individua sette priorità ma si limita a prevedere un livello di risorse minimo; osserva, pertanto, che i fondi di assistenza sono troppo limitati per consentire all'UE di avere un impatto su tutte le aree d'intervento; esorta l'UE a elaborare una visione collettiva e a meglio definire e articolare le sue priorità; sottolinea che la cooperazione allo sviluppo con gli Stati dell'Asia centrale può portare a risultati solo se tali paesi rispettano le norme internazionali in materia di democrazia, governance, Stato di diritto e diritti umani; evidenzia, allo stesso modo, che la cooperazione allo sviluppo dell'UE non deve essere subordinata a interessi economici, energetici o di sicurezza;

3.  ritiene che l'UE debba mantenere in Asia centrale un elevato livello di impegno, modulando le proprie strategie in funzione dei progressi degli Stati della regione; sottolinea il fatto che il livello e la natura dell'impegno dell'UE devono essere differenziati e subordinati a progressi misurabili nell'ambito della democratizzazione, dei diritti umani, della buona governance, dello sviluppo socioeconomico sostenibile, dello Stato di diritto e della lotta alla corruzione, offrendo laddove necessario la propria assistenza per favorire tali progressi, secondo orientamenti simili ai principi della politica di vicinato dell'UE (per esempio, «più per più»);

4.  rimarca la necessità di illustrare e promuovere il concetto dell'UE di sicurezza e di stabilità qualora differisca da quella degli Stati dell'Asia centrale; sottolinea che l'UE ha il dovere di essere critica nei confronti dei governi che violano i diritti fondamentali dei loro cittadini in nome della sicurezza nazionale;

5.  ritiene che la futura strategia dell'UE per l'Asia centrale debba fondarsi sull'esperienza della riforma della politica europea di vicinato, in termini di differenziazione, contatto tra popoli e una maggiore attenzione alla democrazia e ai diritti umani, nonché tenere in considerazione il più ampio contesto geopolitico;

6.  riconosce l'importanza del lavoro continuo svolto in tale ambito dal Rappresentante speciale dell'UE nel garantire un elevato livello di dialogo politico con gli Stati dell'Asia centrale; rammenta che il suo mandato prevede anche un impegno con la società civile locale, il quale è necessario ai fini di una maggiore visibilità dell'UE; chiede che il dialogo politico si basi su una valutazione del rispetto, da parte degli Stati dell'Asia centrale, degli impegni assunti in qualità di membri dell'OSCE;

7.  ritiene che la revisione della strategia per l'Asia centrale debba tener conto della necessità di supportare i suoi obiettivi con sufficienti risorse finanziarie e di definire schemi di distribuzione appropriati che rispecchino la realtà di ciascun paese della regione; considera che, stanti gli attuali vincoli finanziari, occorre privilegiare i programmi a medio e lungo termine in grado di produrre il massimo impatto sullo sviluppo della regione: gioventù e istruzione, assistenza tecnica allo sviluppo economico e promozione delle piccole e medie imprese, sicurezza idrica e lotta al traffico di stupefacenti;

8.  chiede alla Commissione di integrare visibilmente, o quanto meno conciliare, le sue agende (normativa, tecnica e incentrata sugli interessi) a favore dell'Asia centrale; ricorda altresì gli obblighi di coerenza delle politiche di sviluppo sanciti nell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

9.  sottolinea che è possibile migliorare l'attuazione della strategia intensificando, da un lato, il coordinamento interno all'Unione europea e, dall'altro, l'impegno verso altri donatori internazionali e interlocutori regionali;

10.  suggerisce di razionalizzare l'approccio regionale attraverso relazioni con la Cina e la Russia, che rappresentano i principali attori economici della regione; ritiene che l'approccio relativo all'energia fossile debba essere collegato alla programmazione dell'UE nel Caucaso e nella regione del Mar Nero e con la Turchia;

11.  chiede che la Commissione rispetti rigorosamente la distinzione tra i programmi e le attività idonei ai finanziamenti dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e quelli che sono finanziati da altri strumenti finanziari, quali lo Strumento di stabilità (IfS)e lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), in particolare, relativamente alla gestione dei confini e alla lotta contro la criminalità organizzata, alla migliore applicazione dello Stato di diritto e alla tutela dei diritti umani;

12.  sottolinea la continua necessità di dialoghi regolari sui diritti umani con tutti e cinque i paesi, e constata con rammarico che i progressi complessivi in tale ambito sono stati insufficienti e che in alcuni casi è possibile osservare una regressione; ritiene che l'esistenza di dialoghi sui diritti umani non debba fungere da pretesto per escludere le questioni legate ai diritti umani che sorgono in altri ambiti di cooperazione o per non intraprendere ulteriori azioni; chiede che vengano sistematicamente coinvolti le ONG e gli attori della società civile nella preparazione di tali dialoghi e che i risultati di questi dialoghi siano resi pubblici così da consentire una valutazione della loro efficacia e dell'impegno delle parti;

13.  ribadisce l'importanza di non trascurare i paesi a reddito intermedio, come quelli dell'Asia centrale, nell'ambito della politica complessiva di sviluppo dell'Unione europea e dell'azione per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM), poiché gli sforzi per lo sviluppo s'incentrano spesso sui paesi meno sviluppati a scapito della regione dell'Asia centrale, in particolare nel contesto dei tagli all'assistenza allo sviluppo conseguenti alla crisi economica e finanziaria mondiale;

14.  ritiene che le risorse limitate e le numerose esigenze della regione impongano all'UE di prestare un'assistenza rigorosamente mirata e soggetta a priorità, che tenga anche conto degli effetti della corruzione profonda e dell'insufficiente competenza amministrativa sull'uso efficace dei suoi aiuti; chiede livelli stabili di cooperazione allo sviluppo secondo forme concordate e maggiore flessibilità allocativa, e sostiene l'opportunità di privilegiare l'invio di aiuti al Kirzikistan e al Tagikistan che hanno le maggiori necessità al riguardo;

15.  esprime, tuttavia, dubbi riguardo all'utilizzo del sostegno al bilancio a favore del Kirghizistan e del Tagikistan, soprattutto in considerazione della diffusa corruzione; invita la Commissione a presentare una relazione sull'uso del sostegno al bilancio in questi paesi;

16.  è vivamente favorevole ad aprire delegazioni dell'UE a pieno titolo in tutti i paesi dell'Asia centrale quale strumento per incrementare la presenza e la visibilità dell'UE nella regione, la cooperazione a lungo termine e l'impegno con tutti i settori della società e per promuovere lo sviluppo di una migliore comprensione, la nascita dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani; è convinto che la presenza di dette delegazioni contribuirà in gran misura al conseguimento degli obiettivi della strategia e degli interessi dell'UE nella regione; insiste sulla necessità di dotare tali missioni di adeguate risorse di personale con specialisti nell'ambito degli affari politici, dell'economia e del commercio in modo da raggiungere i migliori risultati e prestare un'assistenza efficace;

17.  raccomanda che, in futuro, gli strumenti TAIEX, Twinning e SIGMA siano aperti ai paesi dell'Asia centrale onde appoggiare il miglioramento delle norme e le riforme necessarie;

18.  osserva con preoccupazione le difficoltà incontrate dall'UE nel dialogare con la società civile indipendente sul tema dei diritti umani e della buona governance e le continue vessazioni subite dalle ONG nella regione; chiede una maggiore trasparenza per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi di cooperazione allo sviluppo dell'UE e degli Stati membri e i suoi beneficiari, e chiede che le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri sostengano i partner non governativi realmente indipendenti, in modo da aiutarli a svolgere un ruolo efficace in termini di sviluppo e di consolidamento della società civile; ritiene che la continua promozione da parte dell'UE di programmi destinati ai paesi dell'Asia centrale rappresenti un importante strumento transfrontaliero per stimolare la comprensione e la cooperazione fra gli Stati della regione;

19.  sottolinea l'importanza che i partiti di opposizione della regione godano di libertà di azione e sollecita i governi di tutti i paesi dell'Asia centrale a garantire la libertà politica;

20.  è favorevole all'organizzazione, su base regolare, di vertici regionali UE-Asia centrale e invita a riflettere sull'eventuale futura creazione di un forum parlamentare ad hoc UE-Asia centrale nel quadro delle attuali commissioni di cooperazione parlamentare e delle riunioni interparlamentari con i paesi dell'Asia centrale quale strumento per valutare e contribuire al contenuto dei relativi colloqui; sottolinea l'importanza di una cooperazione parlamentare bilaterale e multilaterale regolare ; considera gli accordi di partenariato e cooperazione come la base istituzionale per intensificare gli scambi tra parlamentari onde favorire reciproca comprensione e rispetto; sostiene pertanto gli APC con tutti i cinque paesi dell'Asia centrale; sottolinea l'importanza di un impegno più attivo del Parlamento europeo nel monitoraggio dei negoziati per gli accordi di partenariato con i paesi dell'Asia centrale e dell'attuazione di quelli esistenti;

21.  invita l'Unione europea a proseguire il sostegno alla riforma del settore pubblico nei paesi dell'Asia centrale mediante un'idonea assistenza tecnica e finanziaria che permetta di realizzare strutture amministrative stabili, rinnovate e modernizzate in tutti gli Stati interessati;

Democratizzazione, diritti umani e Stato di diritto

22.  osserva che, nonostante si siano registrati alcuni cambiamenti costituzionali o giuridici positivi nella regione (sforzi per l'abolizione della pena di morte, istituzione di difensori civici, alcune riforme delle procedure giudiziarie, ecc.), la situazione globale nel settore dei diritti umani e dello Stato di diritto permane preoccupante;

23.  appoggia le conclusioni del documento dell'OCSE «Central Asia Competitiveness Outlook» (prospettive per la concorrenza nell'Asia centrale) del gennaio 2011 e, in particolare, esprime preoccupazione per quanto concerne la situazione dei diritti umani e dei lavoratori nonché la mancanza di sostegno alla società civile nei paesi dell'Asia centrale, il sistema di istruzione, le PMI, le riforme della proprietà terriera e le politiche d'investimento della regione che necessitano di una maggiore diversificazione economica, attualmente incentrate sui settori dell'energia e dell'estrazione mineraria;

24.  invita a rafforzare i dialoghi sui diritti umani al fine di renderli più efficaci e orientati ai risultati; chiede al riguardo che il Parlamento europeo sia ampiamente coinvolto nel loro monitoraggio; esorta il Consiglio e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a valutare l'impatto dei dialoghi precedenti, tenere presenti, in cooperazione con il Parlamento europeo, parametri relativi ai progressi realizzati dagli Stati della regione per quanto riguarda i diritti umani e lo Stato di diritto e a valutare l'efficacia dei progetti di assistenza negli sforzi a tal fine;

25.  condanna ogni ricorso alla tortura e le severe restrizioni nei confronti dei media e della libertà di espressione, di riunione e di associazione; esorta l'UE e il suo AR/VP a rendere pubblici i casi di prigionieri politici, di difensori dei diritti umani e di giornalisti imprigionati e ne chiede l'immediato rilascio;

26.  esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dalle fondazioni politiche, che offrono cooperazione pratica nel processo di democratizzazione grazie alla loro presenza permanente sul campo;

27.  considera l'iniziativa relativa allo Stato di diritto un elemento chiave di cooperazione con gli Stati dell'Asia centrale e approva l'interazione esemplare tra l'UE e i suoi Stati membri in termini di attuazione dei progetti di assistenza; nota la scarsa interazione fra i progetti e la società civile locale e ritiene che scambi più intensi con la società civile e un migliore accesso all'informazione sull'iniziativa per gli attori della società civile locale accrescerebbero la visibilità, la trasparenza e la responsabilità delle relative attività, in linea con gli obiettivi generali perseguiti dall'UE per il miglioramento della strategia per l'Asia centrale, enunciati nella relazione congiunta di valutazione; sottolinea che è necessario che il progetto Piattaforma dello Stato di diritto includa obiettivi chiari e una valutazione trasparente della sua attuazione e dei suoi risultati evitando il rafforzamento degli elementi repressivi delle forze di sicurezza; sottolinea che un'attuazione adeguata dell'iniziativa deve essere uno dei principali criteri della concessione di aiuti e del sostegno finanziario;

Istruzione, minori e contatti interpersonali

28.  sottolinea il fatto che l'istruzione costituisce il fondamento dello sviluppo democratico della società; chiede, pertanto, il proseguimento degli sforzi atti a modernizzare il settore dell'istruzione pubblica, compresa la formazione imprenditoriale e a renderla gratuita e accessibile a tutti e chiede che sia rafforzata l'iniziativa sull'istruzione, in particolare gli scambi accademici internazionali di studenti e docenti, nel quadro più ampio di un sostegno alla realizzazione di una società civile basata sulla stabilità dei diritti umani e dei lavoratori in tutti i paesi della regione; sottolinea che è altresì essenziale promuovere processi di partecipazione femminile e l'accesso delle donne al mercato del lavoro;

29.  osserva che l'operato dell'UE in materia di istruzione e diritti umani dovrebbe essere integrato da azioni e programmi diretti ai giovani, i quali rappresentano il gruppo più vulnerabile di tali società; chiede, in tale contesto, un maggiore sostegno dell'UE alle iniziative per la gioventù nella regione, in particolare a quelle in grado di attenuare la crescente radicalizzazione e di promuovere la tolleranza fra i giovani di questi paesi;

30.  invita l'UE a continuare a sostenere i contatti fra le popolazioni e i programmi di scambio in campo imprenditoriale ed educativo; rileva, in tale contesto, carenze nell'organizzazione e attuazione dell'iniziativa sull'istruzione UE-Asia centrale e sollecita la Commissione a colmarle in stretta cooperazione con gli esperti del settore e con i partner dell'Asia centrale;

31.  sottolinea la sua costante preoccupazione per la situazione dei minori, in particolare la prevalenza di lavoro forzato minorile di diversi tipi e gradi, e la necessità per tutti i paesi della regione di attuare sul terreno i loro impegni internazionali, in particolare nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Convenzione dell'OIL sull'età minima e la Convenzione dell'OIL sulle forme peggiori di lavoro minorile;

Integrazione economica e sviluppo sostenibile

32.  sottolinea l'interconnessione fra lo Stato di diritto e il progresso economico; riafferma il proprio sostegno alla diversificazione economica dei paesi dell'Asia centrale, allo sviluppo di un settore energetico sostenibile e al miglioramento dei collegamenti di trasporto in modo che le risorse del Mar Caspio possano raggiungere il mercato europeo, come modo di conseguire lo sviluppo economico e una crescita stabile del PIL; invita l'UE a promuovere la creazione di un clima di stabilità economica attraverso un quadro giuridico sicuro e stabile nonché lottando contro la corruzione e il nepotismo, fattori cruciali per attirare gli investimenti esteri, promuovere l'innovazione e stimolare un'autentica imprenditoria privata, compresa la concessione di microcrediti per progetti femminili autonomi, conformemente alle norme sociali, lavorative e ambientali esistenti a livello internazionale;

33.  sottolinea la necessità che i governi dei paesi dell'Asia centrale promuovano e sostengano la diffusione delle PMI in quanto elemento necessario per lo sviluppo dei paesi interessati, e pone in rilievo che l'UE dovrebbe accordare la massima priorità al sostegno delle PMI nell'ambito del mandato della BEI per l'Asia centrale e rendere meno rigorosi i requisiti in materia di visto per i cittadini dell'Asia centrale che viaggino per ragioni di affari o per effettuare studi universitari favorendo, al contempo, l'adozione di norme internazionali in materia di lavoro, di ambiente e di responsabilità sociale delle imprese; ritiene altresì doveroso evitare che esistano pratiche discriminatorie nei confronti di industrie europee, compreso il settore chiave degli appalti pubblici, e invita l'UE ad agevolare la cooperazione fra le PMI dell'UE e quelle dell'Asia centrale;

34.  sostiene un'integrazione più risoluta dei paesi dell'Asia centrale nell'economia mondiale, in particolare attraverso la cooperazione internazionale con l'OMC e l'adesione a questa organizzazione; è convinto che le riforme strutturali orientate all'economia di mercato e all'adesione all'OMC siano essenziali per lo sviluppo economico dei paesi e della regione e per l'integrazione della regione nell'economia mondiale;

35.  sottolinea il fatto che l'integrazione economica internazionale e la cooperazione economica regionale sono approcci complementari e che dovrebbero pertanto essere effettivamente perseguiti in Asia centrale;

36.  è consapevole della ridotta integrazione regionale tra i paesi dell'Asia centrale; invita la Commissione a elaborare strategie commerciali differenziate per ciascuno dei cinque paesi dell'Asia centrale in funzione delle loro necessità specifiche, e a favorire l'integrazione intraregionale;

Energia, acqua e ambiente

37.  rimarca l'importanza della diversificazione delle forniture energetiche e delle materie prime, specialmente le terre rare, per l'UE e dei mercati di esportazione per l'Asia centrale; considera di fondamentale importanza che i progetti in materia di cooperazione energetica includano accordi di fornitura nel lungo termine, garantendo i principi della sostenibilità ambientale e dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive; chiede che l'UE promuova l'EITI e altre iniziative analoghe in tutti gli Stati della regione che dispongono di consistenti risorse estrattive;

38.  sottolinea, nell'ambito dei rapporti con i paesi dell'Asia centrale, l'importanza dell'energia dato che costituisce una fonte primaria di reddito per gli Stati interessati e una fonte potenziale fonte di sicurezza energetica per l'UE;

39.  invita il SEAE e la Commissione a continuare a sostenere i progetti energetici e a promuovere una comunicazione che permetta di concretizzare obiettivi importanti come la direttrice transcaspica; saluta con favore la partecipazione di tutti i paesi dell'Asia centrale all'iniziativa di Baku;

40.  riconosce l'importanza della cooperazione energetica con il Kazakstan e il Turkmenistan, dato che presenta vantaggi sia per questi paesi sia per gli Stati membri dell'Unione europea; accoglie pertanto con favore la firma dei memorandum d'intesa con il Kazakstan e il Turkmenistan che prevedono l'acquisto di metano, nonché le iniziative adottate per lo sviluppo del Corridoio Sud, segnatamente attraverso il Progetto Nabucco; segnala tuttavia che il Turkmenistan non è ancora membro dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI); esorta l'UE, pertanto, attraverso il suo dialogo sulla politica energetica, ad appoggiare l'adesione del Turkmenistan all'EITI, in modo da integrare gli aspetti della buona governance nella programmazione energetica dell'UE;

41.  stante la crescente penuria di elettricità in Asia centrale, sostiene l'opportunità di una sinergia regionale, anche nel promettente settore delle energie rinnovabili; invita l'UE a fornire sostegno politico e assistenza tecnica a iniziative in questo campo;

42.  nota con preoccupazione gli effetti avversi in Asia centrale della crisi finanziaria globale e dei crescenti livelli di povertà; è convinto che il cammino verso una sana vita politica e sociale passi per la prosperità economica e che l'UE debba fare dello sviluppo delle economie dell'Asia centrale il capitolo principale della sua strategia per la regione; chiede un accentuato sostegno per i programmi di riduzione della povertà e nota l'importanza degli investimenti BEI;

43.  sottolinea gli squilibri di alcune economie dell'Asia centrale che dipendono eccessivamente dalle risorse naturali e considera la diversificazione uno dei principali obiettivi a medio e lungo termine per la regione; rileva in tale contesto l'importanza del programma Invest per l'Asia centrale e ne chiede l'attuazione in tutti e cinque i paesi;

44.  è del parere che una politica organica e coerente di reinvestimenti del gettito che le risorse nazionali garantiscono al bilancio nazionale sia di importanza cruciale per lo sviluppo sostenibile e per il conseguimento di uno sviluppo sociale ed economico a tutto campo;

45.  è del parere che la riforma del settore agricolo sia di fondamentale importanza per quanto concerne, in particolare il conseguimento della sicurezza alimentare, la diversificazione della produzione, la gestione sostenibile delle sementi e la riduzione della dipendenza dalla coltivazione del cotone anziché da altre colture; sottolinea inoltre che per conseguire tali obiettivi occorre introdurre pratiche e tecniche avanzate di gestione dell'acqua, di conservazione delle risorse idriche e di irrigazione; invita i governi dell'Asia centrale ad assumere un ruolo leader in tale approccio;

46.  evidenzia che la mancanza di energia (per il riscaldamento e l'elettricità, ad esempio) sta aggravando la situazione delle popolazioni povere nei paesi dell'Asia centrale; esorta l'UE, conformemente ai suoi impegni sul fronte del cambiamento climatico, a intensificare l'aiuto per promuovere l'elaborazione di una politica energetica sostenibile, fondata anche sull'efficienza energetica e sull'uso delle fonti di energia rinnovabili;

47.  sottolinea che nella regione le problematiche legate all'acqua rimangono una delle principali fonti di tensione e di potenziale conflitto e sottolinea l'importanza di un approccio regionale per la protezione e la corretta gestione delle risorse idriche comuni; constata, in particolare, che i progetti per l'energia idroelettrica e le risorse idriche elaborati in Stati a monte come il Kirghizistan e il Tagikistan hanno aumentato le tensioni regionali con i paesi dell'Asia centrale situati a valle; chiede, in tale contesto, che tutti i paesi della regione che non lo abbiano ancora fatto firmino e ratifichino senza ulteriore indugio le convenzioni di Espoo e di Århus e incoraggino la partecipazione degli attori locali nel processo decisionale;

48.  sottolinea la necessità di creare un quadro permanente credibile ed efficace in cui i paesi a valle e a monte possano discutere e decidere insieme le misure da adottare al fine di affrontare e risolvere i problemi idrici nella regione;

49.  accoglie con favore l'accresciuto impegno delle banche europee per lo sviluppo nella regione, e segnatamente l'estensione del mandato della BEI all'Asia centrale, incentrato sulle questioni ambientali e idriche; sollecita le banche per lo sviluppo a difendere i principi stabiliti dalla BERS, evitando di sostenere imprese di proprietà statale nei paesi dove si registrano sistematiche violazioni dei diritti umani;

50.  esorta l'UE, stante la carenza idrica regionale, a intensificare la sua assistenza nel settore della gestione dell'acqua, nel quadro dell'iniziativa Unione europea per l'ambiente e l'acqua, e a esplorare le alternative offerte dall'energia solare ed eolica per risolvere il problema della mancanza di energia nei paesi a monte e aiutare, su piccola scala, le comunità locali rurali; ritiene deplorabile il fatto che, finora, il progetto dell'Unione per la governance dell'acqua si sia concentrato prevalentemente sulla qualità dell'acqua, un tema importante ma meno pertinente alla situazione dell'Asia centrale di questioni quali la condivisione e la distribuzione delle risorse idriche;

51.  ritiene che la sua esperienza nella gestione delle risorse idriche transnazionali e il suo attuale impegno nella cooperazione bilaterale al fine di integrare i piani nazionali di gestione idrica e la cooperazione multilaterale nel progetto regionale in materia di gestione idrica e nel fondo internazionale per il lago d'Aral diano all'UE l'opportunità di fungere da mediatore e da facilitatore in termini di condivisione delle risorse idriche tra i paesi a monte e a valle (incluso l'Afghanistan settentrionale) e di promuovere la creazione di un regime di cooperazione stabile per la governance dell'acqua, fondato su trattati di diritto internazionale, ruolo che nessun altro attore internazionale è disposto o in grado di ricoprire nonostante gli appelli dei paesi interessati;

Sicurezza/gestione delle frontiere

52.  saluta con soddisfazione l'attuale realizzazione da parte delle cinque repubbliche centro-asiatiche della zona denuclearizzata in Asia centrale; ritiene che il trattato, con il suo impegno vincolante al disarmo nucleare per i paesi che hanno in passato detenuto armi nucleari sul proprio territorio e che confinano con Stati che detengono armi nucleari rappresenti un importante contributo agli sforzi per realizzare un mondo denuclearizzato e un cospicuo esempio di cooperazione in materia di non proliferazione;

53.  osserva che l'esclusione dai diritti fondamentali e dalle opportunità di base risultante dall'assenza di democrazia e dallo Stato di diritto, può portare a situazioni di insicurezza;

54.  ribadisce il proprio sostegno a favore di azioni volte a promuovere la cooperazione regionale quale strumento principale per far fronte ai numerosi problemi di sicurezza transfrontaliera, di gestione delle risorse, etnici, ambientali e di sviluppo nonché al problema dell'estremismo religioso violento negli Stati interessati; sostiene la prosecuzione e il rafforzamento dei programmi regionali BOMCA (gestione delle frontiere) e CADAP (azione anti-droga);

55.  sottolinea che i programmi BOMCA e CADAP sono finanziati nel quadro dello strumento della cooperazione allo sviluppo, non già dello strumento di stabilità; rileva che, essendo lo strumento di stabilità concepito per essere flessibile e per rispondere alle crisi a breve termine senza trascurare gli obiettivi di sicurezza transregionale a lungo termine, risulterebbe logico inserire tali programmi nel quadro dello strumento di stabilità;

56.  sottolinea che la sicurezza regionale è nell'interesse sia dell'UE che degli altri attori dell'area, segnatamente la Federazione russa, la Cina e gli Stati Uniti, che condividono le preoccupazioni circa la crescente instabilità e radicalizzazione della regione e la porosità delle frontiere con l'Afghanistan con il problema risultante del traffico di stupefacenti;

57.  prende atto dell'adesione del Kazakstan all'unione doganale con la Russia e la Bielorussia e auspica che lo sviluppo di questo organismo non crei ostacoli alla cooperazione regionale e non sia d'intralcio ai progressi nelle relazioni bilaterali con l'UE;

58.  sottolinea il fatto che l'inclusione strutturale dell'Afghanistan nella cooperazione settoriale, in particolare per quanto riguarda la gestione della sicurezza e delle frontiere, la sicurezza delle persone e la gestione idrica, è di importanza cruciale per assicurare stabilità e sicurezza nella regione; invita a intensificare la cooperazione transfrontaliera con l'Afghanistan e sottolinea la necessità di coerenza fra l'approccio dell'UE verso l'Afghanistan e la strategia per l'Asia centrale, in particolare per quanto riguarda le azioni e i programmi in materia di trasporto, energia, commercio e sviluppo;

59.  invita l'UE a concentrare le sue attività di assistenza verso la lotta contro la droga e il traffico di esseri umani che figurano tra le principali fonti di instabilità in Asia centrale e verso cui possono dirigersi gli sforzi dell'UE; nota con preoccupazione l'evoluzione di tali fenomeni nell'intera regione e chiede proposte e iniziative transfrontaliere dell'UE; sostiene l'organizzazione in Asia centrale di sedi specializzate per la lotta contro il narco-traffico;

60.  esprime preoccupazione per la diffusione di opinioni e movimenti fondamentalisti, nel loro duplice aspetto di effetto diffusivo della situazione in Afghanistan e di reazione alla problematica condotta dei governi della regione in materia di diritti umani e democrazia; nota che la lotta al terrorismo è un elemento importante della strategia dell'UE per l'Asia centrale;

61.  chiede che il sostegno alla riforma del settore della sicurezza (RSS) nei paesi dell'Asia centrale sia inserito nelle agende politiche degli incontri con i leader centro-asiatici e chiede con urgenza che siano individuati gli ambiti di tale riforma che potrebbero ricevere sostegno nella regione a fianco delle attività attualmente condotte in materia di Stato di diritto e gestione delle frontiere;

62.  sottolinea la necessità che le missioni OSCE e ONU possano operare liberamente nei territori dei paesi interessati, trattandosi di organizzazioni che assolvono un ruolo di assistenza vitale e indispensabile per la riforma del settore della sicurezza;

Questioni specifiche per paese

63.  sottolinea che i seguenti paragrafi specifici per ogni paese includono un elenco di una serie di importanti questioni urgenti, ma non cercano di offrire un'analisi completa di ogni paese;

Kazakstan

64.  esorta l'AR/VP a continuare a esercitare pressioni sulle autorità del Kazakstan affinché mantengano appieno la promessa di migliorare la libertà elettorale e dei media fatta durante la fase preparatoria alla loro presidenza OSCE 2010, conformemente agli impegni chiave degli Stati membri dell'OSCE e al piano nazionale per i diritti umani adottato nel 2009 dal governo del Kazakstan;

65.  invita le autorità kazake ad onorare i propri impegni e obblighi internazionali, inclusi quelli contratti nel quadro della Dimensione umana dell'OCSE;

66.  accoglie con favore le aspirazioni del Kazakstan a relazioni più strette e rafforzate con l'UE e il recente avvio di negoziati su un nuovo APC rafforzato UE-Kazakstan e sottolinea che la cooperazione economica deve procedere di pari passo con la cooperazione politica e basarsi sulla volontà politica di mettere in atto e difendere valori comuni; attende con interesse, in tale contesto, progressi tangibili nel settore della libertà dei media, della libertà di espressione, della libertà di associazione e di riunione, e miglioramenti nella gestione del processo elettorale in occasione delle prossime elezioni legislative del 2012;

67.  si rammarica nell'apprendere che la competenza per le strutture carcerarie è stata recentemente trasferita dal ministero della Giustizia al ministero dell'Interno, e invita il governo del Kazakstan a intensificare gli sforzi per prevenire e contrastare la tortura e i trattamenti inumani, crudeli e degradanti;

68.  esorta il Kazakstan a dimostrare un rinnovato impegno verso l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) rimuovendo tutti gli ostacoli giuridici e regolamentari che si frappongono al successo dell'iniziativa;

Kirghizistan

69.  elogia il Kirghizistan per il suo impegno volto a perseguire riforme democratiche e a transitare verso un reale sistema pluripartitico; auspica che si registrino ulteriori progressi nella gestione delle prossime elezioni presidenziali in programma entro la fine dell'anno; sottolinea che è necessario un impegno costante al fine di sviluppare una democrazia pienamente funzionante e, notando che il Kirghizistan è uno dei paesi pilota ai fini del sostegno democratico dell'UE, esorta l'UE ad assistere le autorità del Kirghizistan nell'ambito della costruzione istituzionale, del consolidamento delle prassi democratiche e della lotta alla corruzione e all'infiltrazione della criminalità organizzata all'interno dell'amministrazione del Kirghizistan;

70.  accoglie con favore la decisione del governo del Kirghizistan di istituire una commissione speciale volta ad attuare e a monitorare le raccomandazioni della commissione indipendente internazionale (CII) nell'ambito dell'inchiesta sugli eventi verificatisi nel mese di giugno 2010 nel Kirghizistan meridionale ed esorta le autorità del Kirghizistan ad adottare le misure necessarie per allentare le tensioni interetniche, moderare il nazionalismo etnico e stabilizzare la situazione nonché per promuovere il dialogo culturale, il rispetto dei diritti delle minoranze e la lotta a tutte le forme di discriminazione, varando, tra l'altro, un'autentica riforma dell'apparato giudiziario e di polizia, come condizione preliminare per prevenire le violazioni dei diritti umani come la tortura e altre forme di abuso perpetrate dalla polizia; esorta l'UE a mettere a punto e ad attuare, insieme alle autorità del Kirghizistan e alle ONG, i suoi programmi di aiuto finalizzati alla prevenzione dei conflitti, alla riconciliazione e alla prevenzione dell'impunità;

Tagikistan

71.  manifesta preoccupazione per l'inefficacia dell'aiuto allo sviluppo dell'UE nel paese, dovuta all'elevato livello di corruzione, all'influenza della criminalità organizzata sulla governance e all'imminente frammentazione regionale alimentata dalle tremende condizioni economiche e sociali; invita, pertanto, ad adottare un approccio alternativo basato sulla sicurezza delle persone ricorrendo a canali di aiuto alternativi;

72.  esprime preoccupazione per la segnalazione di casi di tortura in stato di detenzione e per la costante inaccessibilità dei luoghi di pena agli osservatori della società civile; chiede che il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e gli osservatori internazionali ottengano l'accesso agli istituti di pena in modo da aumentare la trasparenza e la supervisione;

73.  raccomanda al governo tagiko, a tal riguardo, di porsi come obiettivo il conseguimento di progressi nei settori summenzionati, permettendo così al paese di conseguire decisi e costanti miglioramenti nelle graduatorie di trasparenza e governance nonché in relazione ad altri pertinenti indici predisposti dalle organizzazioni internazionali; chiede una rigida condizionalità per gli aiuti UE inoltrati dalle amministrazioni statali;

74.  esorta l'UE a promuovere e a contribuire, attraverso studi di fattibilità, esperienza tecnica e, laddove necessario, adeguati prestiti BEI, allo sviluppo di progetti di impianti idroelettrici su piccola scala distribuiti lungo il corso dei fiumi e di energie rinnovabili alternative;

Turkmenistan

75.  accoglie con favore la legislazione adottata in ambito politico, economico, sociale e scolastico, ma sottolinea la necessità di farla seguire da un corredo completo di misure di attuazione; esorta, a tal riguardo, il Consiglio e l'AR/VP a incoraggiare le autorità del Turkmenistan ad attuare interamente la nuova legislazione e a impegnarsi più attivamente con le organizzazioni internazionali e regionali;

76.  chiede che siano completamente soddisfatte le condizioni stabilite dal Parlamento europeo nel febbraio 2008, in particolare l'accesso libero e senza ostacoli da parte del comitato internazionale della Croce Rossa, il rilascio di tutti i prigionieri politici e di coscienza, la soppressione di tutti gli ostacoli governativi agli spostamenti e la possibilità, per tutte le ONG, di operare nel paese; ritiene che, per essere in regola con le norme internazionali che ha ratificato, il Turkmenistan debba soddisfare le predette condizioni;

77.  è particolarmente preoccupato per il fatto che le autorità al potere applichino sistematicamente politiche repressive nei confronti di tutte le forme di opposizione, delle ONG indipendenti e degli attivisti che militano a difesa dei diritti dell'uomo; ritiene particolarmente deplorevole che il dialogo con la società civile nel Turkmenistan si sia rivelato impossibile;

Uzbekistan

78.  prende atto delle conclusioni del Consiglio del mese di ottobre 2009, che hanno messo fine alla totalità delle sanzioni nei confronti dell'Uzbekistan e che hanno confermato la disponibilità dell'UE a rafforzare le relazioni con il paese in maniera globale; ricorda che il livello dell'impegno dipende dai progressi realizzati dall'Uzbekistan nei settori dei diritti umani, della democratizzazione, dello Stato di diritto e della lotta contro il traffico di stupefacenti e auspica che il SEAE e il Consiglio sviluppino una politica di impegno europeo decisivo, condizionato e coerente con l'Uzbekistan;

79.  riafferma la sua preoccupazione per le notizie di persistente ricorso al lavoro minorile forzato specialmente nel settore agricolo; prende atto della preoccupazione dell'OIL, dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle ONG circa il continuo ricorso al lavoro minorile forzato autorizzato dallo Stato nell'industria cotoniera uzbeka; esorta le autorità dell'Uzbekistan a impegnarsi con l'OIL concedendole accesso incondizionato per il monitoraggio del raccolto di cotone sul terreno e ad elaborare, attuare e monitorare efficaci politiche volte a eliminare in modo permanente questa forma di lavoro coatto; invita l'Unione europea a sostenere il governo uzbeko in questa sua azione;

80.  esprime inquietudine per la recente decisione delle autorità dell'Uzbekistan di chiudere l'ufficio di Human Rights Watch di Tashkent, ricorda loro gli obblighi che hanno contratto nei confronti dell'OSCE e le esorta a consentire alle ONG e agli osservatori nazionali e internazionali di avere libero accesso e di operare nell'intero paese;

o
o   o

81.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al SEAE, al Rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale e ai governi e parlamenti di Kazakstan, Kirgizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

(1) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf
(2) http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/progress_report_0609_en.pdf
(3) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st11/st11402.en10.pdf
(4) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 49.
(5) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 80.
(6) Testi approvati, P7_TA(2010)0283.
(7) Testi approvati, P7_TA(2010)0399.
(8) Testi approvati, P7_TA(2010)0441.
(9) Testi approvati, P7_TA(2010)0489.
(10) Testi approvati, P7_TA(2011)0334.
(11) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.


Salute e sicurezza sul posto di lavoro
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2011/2147(INI))
P7_TA(2011)0589A7-0409/2011

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il preambolo e gli articoli 3 e 6,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 3, 6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 e 168,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 27, 31, 32 e 33,

–  vista la Carta sociale europea del 3 maggio 1996, in particolare la parte I e l'articolo 3 della parte II,

–  vista la dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944 sugli scopi e gli obiettivi dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

–  viste le convenzioni e raccomandazioni dell'OIL in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,

–  visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,(1)

–  vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (direttiva-quadro) e le direttive particolari previste da quest'ultima(2),

–  vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro(3),

–  vista la direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le direttive particolari previste da quest'ultima e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica(4),

–  vista la direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario(5),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro – (COM(2007) 0062),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo» (COM(2008)0412),

–  vista la relazione della Commissione sull'attuazione dell'accordo quadro relativo allo stress sul luogo di lavoro approvato dalle parti sociali (SEC(2011)0241),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «EUROPA 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»(COM(2010)2020), il cui obiettivo principale consiste nell'incrementare i livelli di occupazione dell'UE portandoli al 75% entro la fine del decennio,

–  vista la sua risoluzione del 24 febbraio 2005 sulla promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro(6),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi(7),

–  vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti(8),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro(9),

–  vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sulla responsabilità sociale delle imprese subappaltanti nelle catene di produzione(10),

–  vista la sua posizione, del 7 luglio 2011, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo (2012)(11),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 aprile 2011 dal titolo «Mid-term review of the European strategy 2007-2012 on health and safety at work» (SEC(2011)0547),

–  vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sul mobbing sul posto di lavoro(12),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0409/2011),

A.  considerando che il diritto alla salute è un diritto fondamentale e che ogni lavoratore gode della garanzia legale di condizioni di lavoro rispettose della sua salute, della sua sicurezza e della sua dignità;

B.  considerando che la strategia Europa 2020 mira a raggiungere entro il 2020 un tasso di occupazione del 75% per la fascia di popolazione di età compresa fra i 20 e i 64 anni, favorendo l'occupazione di donne, giovani, lavoratori più anziani, persone poco qualificate e immigrati regolari, e a migliorare la coesione sociale;

C.  considerando che gli sviluppi tecnologici e il cambiamento delle condizioni economiche e sociali modificano continuamente i luoghi e le prassi di lavoro e che pertanto risposte politiche, amministrative e tecniche rapide sono fondamentali per garantire un elevato livello di salute e sicurezza sul lavoro;

D.  considerando che la prevenzione dei rischi è indispensabile per ridurre il tasso di infortuni e di malattie professionali; considerando l'impatto positivo di una buona gestione della salute e della sicurezza sul lavoro a livello nazionale, europeo e per le imprese;

E.  considerando che l'adeguata prevenzione dei lavoratori favorisce benessere, qualità del lavoro e produttività; considerando i costi delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro a carico delle imprese e dei sistemi di sicurezza sociale, valutati nell'ordine del 5,9%(13) del PIL;

F.  considerando che nel quadro della carenza di manodopera è auspicabile un prolungamento del periodo di attività lavorativa dei lavoratori più anziani e che le misure a favore della salute e della sicurezza sul lavoro dovrebbero entrare in applicazione in un futuro prossimo;

G.  considerando che la protezione dei giovani lavoratori consente di evitare i problemi di salute connessi al lavoro che potrebbero insorgere in età più avanzata;

H.  considerando che nel settore dei servizi i giovani e le donne non sono adeguatamente considerati dalle politiche in materia di reintegrazione e mantenimento del posto di lavoro(14),

I.  considerando che l'esternalizzazione del lavoro attraverso il subappalto e il lavoro a termine possono implicare l'impiego di manodopera meno qualificata o di irregolari e relazioni di lavoro vaghe, il che rende più difficile l'identificazione della responsabilità riguardo alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

J.  considerando che la direttiva-quadro 89/391/CEE implica la responsabilità dei datori di lavoro nell'attuazione di una politica di prevenzione sistematica e riguarda tutti i rischi a prescindere da quale sia lo status del lavoratore, attribuendo ai datori di lavoro la responsabilità di garantire che i lavoratori dipendenti non soffrano danni per colpa del lavoro, anche come conseguenza del bullismo sul posto di lavoro;

K.  considerando che gli infortuni, le patologie muscolo-scheletriche e lo stress causato dal lavoro rappresentano le principali fonti di preoccupazione per le imprese europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro(15),

L.  considerando che la strategia Europa 2020 mira a raggiungere un tasso di occupazione globale del 75% nella fascia di popolazione di età compresa fra i 20 e i 64 anni e che i lavoratori con malattie croniche o di lunga durata spesso non vengono reintegrati nel loro posto di lavoro, sebbene le loro condizioni di salute lo consentirebbero;

M.  considerando l'impatto crescente dei problemi di salute cronici connessi con il lavoro, come i disturbi muscolo-scheletrici e i rischi psico-sociali;

N.  considerando che per rischi psico-sociali s'intendono i rischi connessi allo stress, alla violenza simbolica e al mobbing; che lo stress è connesso alla precarietà del posto di lavoro, ai conflitti etici, a una cattiva organizzazione del lavoro (ad esempio, la pressione delle scadenze o il sovraccarico di lavoro), a una relazione conflittuale con il cliente, a una mancanza di sostegno al lavoro, all'instabilità delle relazioni di lavoro nonché a uno squilibrio fra la vita professionale e la vita privata;

O.  considerando l'invecchiamento della popolazione nell'UE, la tendenza all'allungamento della vita professionale e la necessità di garantire l'aumento della speranza di vita in buona salute; considerando le disuguaglianze in termini di speranza di vita in relazione alle categorie socio-professionali e alla gravosità delle attività lavorative; considerando che oltre ai disturbi muscolo-scheletrici (DMS), i lavoratori di età superiore ai 55 anni sono particolarmente vulnerabili al cancro, alle cardiopatie, alle difficoltà respiratorie e ai disturbi del sonno(16),

P.  considerando che la mancanza di regolarità nella pianificazione dei turni dei lavoratori impegnati nelle professioni che comportano il lavoro notturno provoca spesso disturbi che possono degenerare in malattie professionali;

Q.  considerando che 168 000 cittadini europei muoiono ogni anno in incidenti o per malattie connesse al lavoro(17) e 7 milioni rimangono feriti a causa di infortuni, e che non si é ancora in grado di valutare con precisione l'incidenza degli infortuni connessi all'utilizzo di nuove tecnologie e alle nuove forme di lavoro;

R.  considerando che non è stata dimostrata nessuna correlazione tra il numero di incidenti e la dimensione aziendale, ma che, invece tale correlazione sussiste rispetto al tipo di lavorazione e di settore in cui l'impresa opera e dove prevale la manualità del lavoro e uno stretto rapporto uomo macchina;

S.  considerando che lo sviluppo tecnologico determina nuovi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che occorre valutare;

T.  considerando che il cancro costituisce la prima causa di mortalità connessa al lavoro, seguito dalle malattie cardiovascolari e respiratorie, mentre gli infortuni sul lavoro costituiscono una scarsa percentuale di decessi(18),

U.  considerando che le donne denunciano un livello più elevato di problemi di salute connessi al lavoro rispetto agli uomini, a prescindere dal genere di attività lavorativa svolta(19), e che pertanto le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiedono un approccio che tenga conto del genere e del ciclo di vita;

V.  considerando che le donne sono colpite in eguale, se non in maggior misura, dalle patologie muscolo-scheletriche, anche quando occupate nel settore dei servizi;

W.  considerando che le donne anziane sono particolarmente vulnerabili alle patologie dell'invecchiamento, che richiedono una risposta adeguata nell'ambito delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

X.  considerando il problema di salute che minaccia la capacità riproduttiva, legato agli effetti che l`inquinamento ambientale e i fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro possono avere sul futuro genitore o sul al nascituro;

Valutazione interlocutoria della strategia

1.  rammenta che il quadro di riferimento europeo in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro non consente, di per sé, di migliorare automaticamente le condizioni di lavoro, in quanto sono cruciali la corretta attuazione in loco, segnatamente attraverso la partecipazione degli addetti, i meccanismi di dialogo tripartito, la raccolta e la diffusione dei dati, le campagne di sensibilizzazione e la messa in rete dei servizi di formazione e di informazione, nonché il controllo dell'applicazione della legislazione negli Stati membri; invita la Commissione ad agire rapidamente allorché constati infrazioni e a inasprire le sanzioni, quando necessario;

2.  ricorda che gli obiettivi principali della strategia europea 2007-2012 consistono sia nel garantire un'adeguata attuazione della legislazione dell'UE, sia nel migliorare e semplificare la legislazione vigente, in particolare tramite l'attuazione di strumenti non vincolanti; ricorda, peraltro, che ai sensi dell'articolo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'UE ha soltanto una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei settori dell'occupazione e della sanità pubblica e che, nella sua comunicazione del 2007, la Commissione pone l'accento sullo sviluppo e l'attuazione di strategie nazionali; sottolinea pertanto la necessità di adattare la legislazione dell'Unione ai cambiamenti sociali in atto in maniera coerente e di non legiferare inutilmente a livello di Unione;

3.  si rammarica del fatto che nel 2009 molti Stati membri non hanno focalizzato le loro strategie nazionali sulle tre priorità della strategia dell'UE: lo stress e il logoramento sul lavoro, i disturbi muscolo-scheletrici nonché la ricerca e la regolare raccolta di dati sui nuovi rischi; è del parere che le strategie nazionali debbano consacrare maggiori sforzi e risorse alla prevenzione;

4.  è del parere che l'adozione, la pianificazione e l'attuazione delle strategie nazionali debbano tenere conto della situazione specifica di ogni Stato membro, rivolgendosi ai settori e alle aziende che registrano il maggior numero di incidenti sul lavoro;

5.  ritiene necessario rendere coerenti e integrate, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, le politiche in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro con altre politiche pubbliche: sanità, occupazione, industria, ricerca, ambiente, trasporti, sicurezza stradale, istruzione, energia, sviluppo regionale, appalti pubblici e mercato interno; nonché integrare la dimensione di genere nelle politiche per tenere in maggior conto i rischi specifici a cui sono esposte le lavoratrici;

6.  ricorda che, oltre alla reputazione dell'impresa e ai fattori economici, i vincoli giuridici e le rivendicazioni dei lavoratori costituiscono due fattori molto importanti che spingono i datori di lavoro ad agire;

7.  invita, nell'assegnazione di appalti pubblici, a tenere in maggiore considerazione i livelli di sicurezza e le pratiche mirate alla prevenzione degli infortuni;

8.  ritiene che la politica europea in materia di rischi chimici, di prevenzione del cancro e di tutela della capacità riproduttiva connesso al lavoro debba essere più ambiziosa e reattiva;

9.  sottolinea l'importanza dell'integrale attuazione di REACH e della necessità di una maggiore sinergia tra quest'ultima e le politiche di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro sia a livello europeo sia nei vari Stati membri;

10.  chiede che la prossima strategia europea fissi un numero maggiore di obiettivi misurabili accompagnati da calendari vincolanti e da una valutazione periodica; auspica che l'obiettivo di un ispettore del lavoro per 10.000 lavoratori, raccomandato dall'OIL, divenga vincolante;

11.  sottolinea che le misure di austerità adottate a causa della crisi economica non possono tradursi in una mancanza di attenzione per la questione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ed evidenzia che le politiche di austerità di bilancio e i tagli alla spesa sociale non dovrebbero compromettere le azioni volte a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro;

12.  ritiene che l'impatto della crisi sull'economia e la gravità della recessione che si osserva in numerosi Stati membri non debbano servire come pretesto per un'applicazione poco scrupolosa della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o contraria alle politiche di prevenzione dei rischi professionali;

13.  ritiene che gli Stati membri e le imprese debbano investire maggiormente nelle politiche di prevenzione dei rischi e garantire la partecipazione dei lavoratori; è d'avviso che un ritorno su tali investimenti sarebbe assicurato dall'aumento della produttività del lavoro, dalla maggiore competitività delle imprese e dalla riduzione delle spese di sicurezza sociale, senza contare la garanzia di sostenibilità del sistema previdenziale;

14.  ritiene che una prevenzione degli infortuni realmente efficace debba iniziare sin dalla fase progettuale in modo che l'innovazione renda più sicuro sia il prodotto che l'intero processo produttivo; invita pertanto la Commissione e gli Stati Membri a sostenere ed incentivare la ricerca in questo campo;

15.  ritiene necessario affrontare il problema della sicurezza sul luogo di lavoro attraverso l'implementazione di una strategia a due livelli, con sforzi specifici diretti contro i rischi ambientali e contemporaneamente miglioramenti apportati all'ambiente di lavoro psicosociale; considera che il coinvolgimento, in tale strategia, dei lavoratori e delle parti sociali a livello nazionale e locale e sul luogo di lavoro sarà cruciale per il suo successo; invita la Commissione a proseguire e intensificare le discussioni e le consultazioni con le parti sociali allo scopo di giungere a un'azione comune e concertata su particolari questioni;

16.  sottolinea che lo stress da lavoro è riconosciuto come notevole ostacolo alla produttività in Europa; si rammarica per il crescente aumento di patologie e infortuni dovuti ai problemi psicosociali dei lavoratori; rammenta l'incidenza dei suicidi sul posto di lavoro e osserva che la precarizzazione del lavoro ha una reale impatto sul fattore stress; deplora l'attuazione diseguale, attraverso l'UE, dell'accordo quadro sullo stress sul luogo di lavoro dell'8 ottobre 2004; esorta la Commissione ad adoperarsi con ogni mezzo per garantire che tale accordo venga applicato in ogni Stato membro e invita le parti sociali a intensificare gli sforzi per migliorare la conoscenza e la comprensione del problema dello stress legato al lavoro fra i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti;

17.  prende atto del proliferare di forme di occupazione non standardizzata (lavoro temporaneo, stagionale, domenicale, a metà tempo, telelavoro) che richiedono un approccio più mirato e specifico ai fini della protezione dei lavoratori;

18.  critica il fatto che la Commissione non abbia riservato un'adeguata attenzione all'integrazione della dimensione di genere quando ha affrontato le questioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro, né nell'ambito della strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro né nella valutazione interlocutoria della stessa; si compiace pertanto dell'iniziativa della Commissione che ha chiesto l'elaborazione di metodi uniformi di valutazione di impatto nell'ambito della sicurezza e della salute sul lavoro, con riferimento alla specificità di genere; invita la Commissione a valutare la disponibilità a livello dell'UE di statistiche disaggregate per genere sulle malattie professionali, mortali e non; esorta gli Stati membri a considerare nelle politiche di prevenzione e nei metodi di valutazione del rischio i particolari rischi a cui sono esposte le lavoratrici;

19.  ricorda che il livello di occupazione nell'Unione europea deve mediamente aumentare dell'1% all'anno circa e pertanto è particolarmente importante tutelare le condizioni di salute dei lavoratori più anziani, invalidi o con disabilità, nonché sviluppare e garantire condizioni di lavoro che si adattino alla nuova situazione;

20.  rileva che né la sfera pubblica né quella privata sono pronte ad affrontare concretamente la situazione demografica e a pensare all'occupazione di un maggior numero di persone disabili o diversamente abili o affette da problemi di salute di lunga durata quali le malattie croniche, o con ridotte capacità lavorative, come ad un'opportunità; considera necessaria una maggiore e puntuale attenzione volta a rendere il posto di lavoro accessibile e sicuro per tali lavoratori;

21.  si rammarica del ritardo della Commissione per quanto concerne la presentazione di una nuova proposta legislativa sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, dopo il rinvio dell'attuazione della direttiva 2004/40/CE, e chiede la tempestiva attuazione della legislazione in materia, una volta adottata;

22.  ritiene che la responsabilità sociale dell'impresa sia uno strumento importante ed efficace anche per garantire condizioni di lavoro più sicure e un migliore ambiente di lavoro, pertanto ritiene debba essere incoraggiata;

23.  ritiene necessario rafforzare la cooperazione tra l'UE, l'OIL e l'OMS per trovare soluzioni al dumping sociale tra i lavoratori europei e quelli dei paesi terzi;

Raccolta di dati statistici

24.  sottolinea che la Commissione dovrebbe dotarsi di mezzi statistici specifici per genere ed età in grado di valutare la prevenzione non solo in termini di infortuni ma anche in termini di patologie e percentuali di lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici o biologici e a situazioni pericolose dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro;

25.  sottolinea l'importanza di misure basate sul genere e di un approccio fondato sul ciclo di vita onde evitare il rischio di pensionamento anticipato a causa di problemi di salute;

26.  sottolinea le difficoltà nella raccolta di dati esistenti in numerosi Stati membri; chiede che i lavori delle agenzie UE-OSHA e Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) siano potenziati e divulgati ampiamente;

27.  chiede che l'Agenzia europea per la sanità e la sicurezza sul luogo di lavoro (UE-OSHA) raccolga gli indicatori nazionali in materia di esposizione al cancro e faccia il punto sulle conoscenze in materia di esposizione dei lavoratori particolarmente vulnerabili;

28.  sottolinea l'importanza della cooperazione fra l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e i comitati speciali della Commissione, quali il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, per conseguire migliori risultati e presentare proposte;

29.  invita l'Unione europea e gli Stati membri a elaborare un programma europeo di sorveglianza dei rischi professionali, con particolare riferimento ai disturbi muscoloscheletrici e psicosociali, che sia basato su indicatori sanitari, definizioni e strumenti epidemiologici comuni ai ventisette Stati membri; insiste sulla necessità di un approccio integrato in materia di sorveglianza che tenga conto, al contempo, del percorso professionale dei lavoratori in attività e dello stato di salute dei dipendenti in pensione;

30.  constata una riduzione del numero di infortuni sul lavoro nell'UE e invita la Commissione a verificare fino a che punto ciò sia dovuto a un minore tasso di attività e alla continua terziarizzazione dell'economia; auspica che gli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale e la valutazione relativa al loro raggiungimento tengano meglio conto di questa dimensione macroeconomica;

31.  prende nota dei risultati del progetto «Scoreboard 2009» della Commissione che illustrano le prestazioni raggiunte dagli Stati membri; sottolinea la necessità che il progetto interessi tutti i campi della strategia europea 2007-2012; deplora il fatto che la correttezza e la completezza di tali dati non vengano sempre verificate in maniera obiettiva e che essi vengano forniti in modo puramente facoltativo; invita la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri forniscano dati affidabili ed esaurienti, sottoposti al controllo di autorità indipendenti a livello nazionale;

32.  critica il fatto che non tutti gli Stati membri definiscono obiettivi quantificabili in relazione alle loro strategie nazionali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e che la maggior parte di essi non ha definito obiettivi riguardo alle malattie professionali, ai problemi di salute e alle patologie connessi al lavoro, ai fattori di rischio professionali o ai settori ad alto rischio; sottolinea che né l'analisi interlocutoria né lo Scoreboard 2009 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro forniscono informazioni concrete sulla situazione degli Stati membri riguardo all'unico obiettivo quantificato della strategia dell'UE, ossia quello relativo a una riduzione del 25% degli infortuni sul lavoro entro il 2012; chiede che le prossime relazioni di analisi valutino meglio fino a che punto gli Stati membri abbiano concretamente rispettato la legislazione UE in materia di salute e sicurezza;

33.  sottolinea l'importanza, in via preliminare, di fornire una definizione chiara di infortunio e di malattia professionale, ivi compreso l'infortunio «in itinere» (dal domicilio al luogo di lavoro), come pure di stress sul lavoro, che deve essere misurabile in funzione di indicatori precisi;

34.  ritiene necessario studiare in modo particolare il nesso esistente tra sofferenza nel luogo di lavoro e organizzazione del lavoro, compreso l'orario di lavoro, e chiede sostanzialmente che nell'analisi dei problemi di salute ci si basi su un approccio globale che comprenda i seguenti fattori: organizzazione del lavoro, dati statistici e fragilità individuali;

35.  invita la Commissione a ricercare e fornire dati statistici circa l'incidenza sulla riduzione degli infortuni della ricerca volta alla prevenzione sin dalla fase progettuale;

36.  sottolinea il problema dell'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con riferimento ai lavoratori impegnati in attività non dichiarate; ritiene che soltanto attraverso controlli più rigorosi e sanzioni appropriate sia possibile prevenire questa ingiustizia ed esorta a intervenire con fermezza sul ricorso al lavoro nero; evidenzia che la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro è un diritto che prescinde dallo status del lavoratore e che va reso effettivo grazie ad una migliore applicazione della legislazione vigente;

37.  sottolinea l'importanza del trasferimento dei dati scientifici alle imprese al fine di anticipare i rischi nuovi o emergenti;

38.  prende atto che i paesi europei che vantano il più basso tasso di infortuni sul lavoro sono anche i più competitivi(20); ritiene che sia necessario raccogliere più dati che valutino l'impatto di una buona prevenzione dei rischi sulla competitività delle imprese;

39.  invita l'EU-OSHA e l'Eurofound ad analizzare le cause del pensionamento anticipato di donne e uomini;

40.  invita l'EU-OSHA a effettuare una ricerca sugli effetti del «doppio lavoro» sulla salute delle lavoratrici, ossia l'obbligo che incombe alle donne di proseguire con il lavoro domestico non retribuito dopo aver svolto la propria regolare e riconosciuta attività lavorativa retribuita;

41.  chiede un miglioramento dello scambio transfrontaliero di informazioni tra le diverse autorità nazionali per poter condurre controlli più efficaci in caso di trasferimento dei lavoratori in un altro Stato membro dell'UE;

Cultura della prevenzione

42.  deplora la mancanza di informazioni relative ai rischi e alle soluzioni tra i lavoratori, i datori di lavoro, le parti sociali e financo i servizi sanitari; ricorda il ruolo positivo svolto dalla partecipazione e dalla rappresentanza dei lavoratori a tal fine;

43.  è del parere che la rappresentanza dei lavoratori abbia un impatto positivo sulla salute e la sicurezza sul lavoro, soprattutto nelle PMI e quando si tratta di una rappresentanza formale; ritiene che la partecipazione dei dipendenti sia un altro fattore chiave di successo per la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro(21);

44.  ricorda che la prevenzione sul lavoro è necessariamente multidisciplinare, poiché comprende, in particolare, la medicina del lavoro, la sicurezza, l'ergonomia, l'epidemiologia, la tossicologia, l'igiene industriale e la psicologia;

45.  ritiene importante migliorare l'attuazione della legislazione vigente tramite strumenti non vincolanti, quali lo scambio di buona pratiche, le campagne di sensibilizzazione e una migliore informazione;

46.  invita gli Stati membri e la Commissione a rendere più semplice l'applicazione concreta delle direttive in materia di tutela dei lavoratori, senza che ciò si traduca in un indebolimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

47.  sottolinea che circa il 50% dei lavoratori dell'UE non ha ancora accesso ai servizi di prevenzione, soprattutto nell'ambito delle PMI e delle catene di subappalto; pone l'accento sul fatto che la maggior parte dei servizi esistenti non ha carattere pienamente multidisciplinare e molti non riflettono adeguatamente la gerarchia di misure preventive previste nella direttiva quadro; ritiene che tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, debbano essere coperti da un dispositivo di prevenzione dei rischi e da politiche efficaci di prevenzione del rischio, che comprendano disposizioni relative all'accessibilità, corsi di formazione e seminari per i lavoratori, e che sia necessario rivolgere una particolare attenzione alla situazione dei lavoratori vulnerabili, fra cui coloro che sono costretti a partecipare ai programmi lavorativi obbligati senza disporre di una formazione preventiva e delle necessarie qualifiche; ritiene inoltre necessario tener conto delle nuove forme di occupazione affinché le misure di prevenzione e controllo coprano tutti i lavoratori, in particolare quelli vulnerabili, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto e dalla forma di occupazione; auspica che sia fissato l'obiettivo di un consulente per la sicurezza per 3 000 dipendenti;

48.  ritiene che la responsabilità sociale delle imprese abbia un ruolo da svolgere in materia di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro;

49.  ritiene che vada garantita l'indipendenza dei servizi di prevenzione dai datori di lavoro; è del parere che per la salute sul luogo di lavoro, la sorveglianza, l'allerta, le competenze specialistiche in ambito sanitario e le valide consulenze che ne derivano possono venire soltanto da professionisti indipendenti del settore sanitario; deplora il fatto che la gestione dei servizi riguardanti la salute sul luogo di lavoro resta affidata, in taluni Stati membri, ad associazioni di datori di lavoro che diventano così giudici e parti, in cui il vero organo decisionale è l'assemblea generale;

50.  sottolinea che in considerazione dei progressi della ricerca nel settore sanitario, della costante evoluzione del contesto socioeconomico, dello sviluppo delle nuove tecnologie e dell'evoluzione del mercato del lavoro, le autorità europee e nazionali devono essere attente all'emergere di nuovi rischi professionali e vigilare sull'aggiornamento, in tempo utile, della legislazione in materia, della sua applicazione e dell'elenco delle professioni gravose e insalubri;

51.  ricorda che l'ispezione del lavoro riveste un ruolo indispensabile, per l'opera d'istruzione, persuasione e incoraggiamento che svolge, ai fini del controllo dell'attuazione della legislazione esistente e quindi della prevenzione, in particolare verificando il rispetto di condizioni di lavoro dignitose per i gruppi di lavoratori vulnerabili o le professioni suscettibili di essere esercitate «in nero»; sottolinea che gli Stati membri devono garantire elevati standard di qualità riguardo alla formazione e al perfezionamento degli ispettori del lavoro; incoraggia gli Stati membri a rafforzare l'organico e le risorse dei rispettivi servizi di ispezione del lavoro al fine di raggiungere l'obiettivo di un ispettore per 10.000 lavoratori, conformemente a quanto raccomandato dall'OIL; esorta ad inasprire le sanzioni nei confronti delle imprese che non rispettano gli obblighi loro incombenti in materia di diritti fondamentali dei lavoratori e ritiene che tali sanzioni debbano essere efficaci, dissuasive e proporzionate;

52.  esorta gli Stati membri a lottare contro gli oneri burocratici e la complessità dei meccanismi nazionali di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure in materia di ispezione del lavoro, rafforzando le loro dinamiche e semplificando le lunghe procedure interne onde poter attuare controlli più numerosi e più efficaci;

53.  chiede agli Stati membri di esercitare un controllo più rigoroso sulla mancata dichiarazione degli infortuni sul lavoro;

54.  chiede alla Commissione di proporre una direttiva che tuteli coloro che allertano legittimamente sui rischi non riconosciuti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mediante la segnalazione al competente ispettorato del lavoro; sottolinea che tali persone devono essere tutelate, onde evitare che su di loro sia esercitata qualsiasi forma di pressione (minacce di licenziamento o altro); a tale riguardo, invita la Commissione a porre fine all'iscrizione di tali lavoratori nelle liste nere, garantendo che queste violazioni di un diritto fondamentale del lavoro siano prevenute grazie a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;

55.  insiste affinché si rivolga la stessa attenzione alla prevenzione dei problemi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia nel settore privato che in quello pubblico; ricorda la natura vincolante del principio di non discriminazione;

56.  si rammarica per la mancanza di coordinamento in molti Stati membri fra le politiche in materia di sanità pubblica e le politiche concernenti la salute sul luogo di lavoro;

57.  chiede agli Stati membri di regolamentare meglio i controlli medici periodici e l'analisi dei risultati in modo da garantire ai lavoratori uno stato di salute compatibile con le esigenze della loro professione;

58.  chiede alla Commissione di elaborare dei manuali sulle buone pratiche in materia; sottolinea la necessità che gli Stati membri organizzino scambi di buona pratiche per aumentare l'efficienza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

59.  ritiene che gli Stati membri possano essere sostenuti nelle attività di ricerca sui nuovi rischi e nell'introduzione di nuove prassi intese a contribuire a un'applicazione più efficace delle norme di sicurezza, tramite il Settimo programma quadro di ricerca e innovazione;

60.  è del parere che la valutazione dei rischi debba essere multidisciplinare e fondarsi sulla partecipazione dei dipendenti;

61.  prende atto che la maggioranza delle imprese effettua una valutazione dei rischi, ma che ciò avviene meno frequentemente nelle piccole imprese e in taluni Stati membri(22);

62.  ritiene che le PMI non siano di per sé meno sicure, ma che i rischi siano piuttosto connessi a una scarsa organizzazione del lavoro e alle minori risorse destinate alla salute e alla sicurezza sul lavoro; considera importante coadiuvare le PMI a porre in essere le loro politiche di prevenzione dei rischi e sottolinea il ruolo positivo di iniziative come Oira e degli incentivi economici; invita gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche;

63.  è del parere che sia importante che l'autorità pubblica a cui compete l'attuazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli Stati membri si impegni al massimo per aiutare a valutare e ridurre al minimo tutti i rischi e per garantire una protezione adeguata ai lavoratori; ritiene importante coadiuvare le PMI nel predisporre le rispettive politiche di prevenzione ai rischi; sottolinea il ruolo positivo svolto da iniziative come OiRA che sono semplici, gratuite e mirate; ritiene che la valutazione dei rischi a livello di impresa debba essere effettuata periodicamente e debba essere progressivamente adattata alle nuove circostanze e rischi emergenti;

64.  ricorda l'importanza dell'informazione e delle campagne di sensibilizzazione affinché le imprese, e soprattutto le PMI, prendano coscienza dei rischi e possano portare a termine adeguate azioni di prevenzione;

65.  è preoccupato per l'impatto del subappalto, ad esempio nel settore degli impianti nucleari civili e militari, e sottolinea che ciascun datore di lavoro, ivi comprese le imprese subappaltanti, è responsabile dei propri addetti, i quali devono essere i destinatari delle azioni preventive;

66.  è del parere che tutti i lavoratori, in particolare i lavoratori temporanei e a tempo parziale e i lavoratori in subappalto, necessitino di una formazione specifica e aggiornata in materia di salute e sicurezza onde aumentare i livelli di sicurezza sul lavoro; esprime preoccupazione per il crescente numero di patologie legate allo stress e prende atto della mancanza di informazioni sulla gestione dello stress lavorativo; chiede azioni di prevenzione destinate a tutti, ma in particolare ai giovani, con la partecipazione delle parti sociali, sottoforma di corsi di formazione sulla gestione dello stress, che contemplino le competenze sociali, incluse la comunicazione interpersonale e la capacità di far fronte a situazioni di conflitto e sottoforma di campagne di sensibilizzazione negli istituti d'istruzione e sul posto di lavoro; invita gli Stati membri a utilizzare in maniera efficiente i contributi provenienti dal fondo sociale europeo per tali fini;

67.  incoraggia gli Stati membri a investire nelle scienze del lavoro; auspica un incremento delle attività di ricerca in materia a livello nazionale e dell'UE;

68.  sottolinea che i principali ostacoli alla presa di coscienza dei rischi psico-sociali sul lavoro sono la sensibilità percepita della questione, la mancanza di consapevolezza, la scarsità delle risorse e la carenza di competenze(23);

69.  invita la Commissione ad agevolare l'elaborazione di norme europee in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; sottolinea, a tale riguardo, la necessità che gli Stati membri cooperino, sia per quanto riguarda le indagini sulle cause degli infortuni sul lavoro, sia per lo scambio delle migliori prassi;

70.  chiede agli Stati membri l'integrazione di salute e sicurezza sul lavoro fin dalla formazione iniziale e in fase successiva tramite la formazione permanente; ritiene che sia auspicabile integrare l'istruzione sui rischi in taluni programmi di formazione tecnologici, scientifici, artistici e sportivi, ma anche nell'ambito della formazione in gestione delle imprese; incoraggia gli Stati membri a integrare le questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'istruzione universitaria, in modo da interessare i futuri ingegneri, architetti, uomini e donne d'affari, responsabili di gestione ecc.;

71.  ritiene che, al fine di ridurre l'intensità dello stress sul lavoro, dovrebbero essere introdotti e diffusi speciali corsi di formazione riguardanti la capacità di lavoro in condizioni di stress, così come seminari riguardanti la capacità di lavorare in squadra e il miglioramento dell'integrazione in un gruppo di lavoratori;

72.  invita gli Stati membri a valutare la qualità della formazione dei loro responsabili in merito alla prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro e sostiene gli scambi di buone pratiche;

73.  sottolinea la necessità di sostenere, mediante un miglior coordinamento delle politiche comunitarie, programmi di formazione, intensificando quelli esistenti, al fine di sviluppare una politica di prevenzione dei rischi, avvalendosi delle esperienze locali, regionali e nazionali;

74.  sottolinea che l'emergere di nuovi tipi di occupazione (ad esempio i «lavori verdi») è fonte di nuove opportunità per la protezione dei lavoratori(24) e l'adeguamento della formazione professionale;

75.  ritiene che per prevenire il rischio di una malattia di lunga durata sia necessario un rigoroso rispetto della legislazione in materia di congedi per malattia e maternità, in quanto le pressioni esercitate dal datore di lavoro durante detto periodo possono comportare il prolungamento di tali congedi;

76.  ricorda che il luogo di lavoro va considerato come una delle principali piattaforme a sostegno delle strategie di prevenzione dell'UE e degli Stati membri riguardanti le malattie trasmissibili e non trasmissibili e che i datori di lavoro, le organizzazioni dei lavoratori e le altre parti sociali devono svolgere un ruolo rilevante nel promuovere stili di vita sani e l'alfabetizzazione sanitaria fra la popolazione attiva;

77.  invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la lotta contro le disparità in ambito sanitario e a ridurre le differenze in relazione alle condizioni di lavoro e all'accesso ai servizi per il miglioramento della salute dei lavoratori, della prevenzione e della salute sul luogo di lavoro;

Lavoratori vulnerabili e rischi specifici

78.  sottolinea che – oltre ai lavoratori che svolgono attività usuranti - i migranti, i giovani, gli anziani, le donne in età riproduttiva, i disabili, i membri delle minoranze etniche, i lavoratori poco qualificati, i lavoratori occasionali, chi si trova in condizioni di lavoro precarie e i disoccupati di lunga durata che rientrano nel mercato del lavoro sono altrettante categorie particolarmente a rischio; evidenzia la necessità di introdurre incentivi ai fini di una più efficace applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per le suddette categorie; è del parere che prima del loro impiego, questi lavoratori abbiano bisogno di una preformazione speciale;

79.  osserva che i giovani lavoratori di età compresa fra i 15 e i 24 anni sono esposti a un rischio di lesioni particolarmente elevato(25) e che le conseguenze a lungo termine di una malattia o di una lesione in giovane età possono essere rilevanti; sottolinea, inoltre, la necessità di integrare il tema della salute e della sicurezza sul lavoro nei programmi UE già esistenti, come, ad esempio, «Gioventù in movimento»;

80.  invita la Commissione e gli Stati membri ad accompagnare il cambiamento demografico adeguando meglio le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle esigenze dei lavoratori anziani; sottolinea gli effetti positivi dell'apprendimento permanente allo scopo di mantenere la motivazione al lavoro, come pure delle misure di prevenzione del declino fisico, ad esempio tramite l'assetto ergonomico della postazione di lavoro; sottolinea che un accordo quadro fra le parti sociali rappresenterebbe uno slancio costruttivo;

81.  ritiene che i lavoratori privi di qualifiche e i disoccupati di lunga durata non dovrebbero essere impiegati senza la necessaria preformazione in materia di rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;

82.  esprime preoccupazione per il diffondersi di forme d'impiego atipiche quali i tempi di lavoro parziali, il telelavoro, gli orari interrotti, il lavoro domenicale e il lavoro notturno, non liberamente scelte; auspica che siano valutati scientificamente i rischi connessi con siffatte forme d'impiego imposte e con la pluriattività, in particolare per le donne, constatando al contempo che, per una parte dei lavoratori, tali forme di occupazione possono essere gradite;

83.  deplora la mancanza di iniziative volte a affrontare la situazione dei lavoratori indipendenti, temporanei, domestici o con contratti di breve durata, affinché anch'essi godano di un diritto al rispetto della loro salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

84.  ricorda che le forme di lavoro temporaneo sono diffuse in settori come l'edilizia e l'agricoltura, dove il numero degli infortuni e delle malattie professionali è elevato, e nel settore dei servizi, dove le conoscenze sono limitate(26);

85.  ritiene che la promozione del lavoro a tempo parziale fra i lavoratori più anziani potrebbe favorire una graduale transizione verso il pensionamento e migliorare il benessere e le capacità di questi lavoratori;

86.  prende atto della raccomandazione della relazione europea HIRES intesa a garantire che i lavoratori temporanei e i dipendenti dell'impresa godano degli stessi diritti in materia di promozione della salute, laddove la natura del loro lavoro sia a lungo termine e si svolga sotto la direzione del datore di lavoro principale;

87.  sottolinea che gli uomini e le donne risentono in modo diverso dei rischi professionali, siano essi di carattere psicosociale o fisico (comprese le patologie muscoloscheletriche); ricorda, peraltro, che è possibile stabilire un nesso fra i contratti precari, soprattutto interinali o a tempo parziale, e l'aumento dei rischi professionali fisici e psicosociali; esorta pertanto gli Stati membri a tenere conto, nelle loro strategie nazionali, della dimensione di genere e dei rischi associati ai diversi contratti di lavoro;

88.  esprime la propria preoccupazione per quanto concerne la valutazione dei rischi a cui sono esposte le lavoratrici gestanti sul lavoro; raccomanda che venga svolto uno studio approfondito sulle conseguenze dell'esposizione delle gestanti a talune condizioni di lavoro (quali, ad esempio, l'esposizione a sostanze chimiche, radiazioni ionizzanti, onde elettromagnetiche, stress, caldo eccessivo nonché il sollevamento di pesi eccessivi ecc.); invita inoltre, a tal proposito, a studiare la correlazione tra le morti in utero, le complicazioni perinatali e i problemi di salute dei neonati da un lato, e le condizioni lavorative che costituiscono un rischio per le gestanti dall'altro;

89.  chiede uno studio d'impatto sui rischi potenziali delle nuove tecnologie, delle sostanze pericolose e dei fattori di rischio, compresa l'organizzazione del lavoro, sul luogo di lavoro; ritiene che intensificando la ricerca, lo scambio di conoscenze e l'applicazione pratica dei risultati si possa contribuire a una migliore identificazione e valutazione dei nuovi potenziali rischi; chiede azioni legislative volte a garantire che i nanomateriali siano pienamente disciplinati dalla normativa europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

90.  è del parere che una durata del lavoro eccessiva, periodi di riposo insufficienti e obblighi di risultato sproporzionati siano fattori determinanti nell'aumento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; sottolinea che siffatte disposizioni violano i principi fondamentali della salute e della sicurezza sul lavoro; si dichiara a favore di un buon equilibrio fra la vita professionale e la vita familiare invita gli Stati membri alla piena attuazione della direttiva 2003/88/CE;

91.  è del parere che sia assolutamente necessario uno studio scientifico definitivo sugli effetti del lavoro domenicale sulla salute dei lavoratori; invita la Commissione a richiedere tempestivamente uno studio imparziale che analizzi tutti i risultati finora acquisiti e giunga a conclusioni scientifiche definitive;

92.  deplora l'assenza a livello europeo di una definizione comune e unica del fenomeno delle vessazioni morali (mobbing); invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre strategie nazionali di lotta alla violenza sul luogo di lavoro che siano efficaci e fondate su una definizione di mobbing comune ai ventisette Stati membri;

93.  ritiene che lo stress, spesso causato da molestie psicologiche, costituisca un fattore di incremento delle patologie muscolo-scheletriche e dei rischi psico-sociali e che sarebbe auspicabile che tali fattori fossero oggetto di uno studio approfondito da parte della Commissione;

94.  auspica che la futura proposta legislativa sui disturbi muscolo-scheletrici copra l'integralità dei lavoratori;

95.  caldeggia, vista l'assenza di una tutela complessiva in materia, un'iniziativa legislativa volta ad assicurare la tutela dei lavoratori dal fumo sul luogo di lavoro;

96.  chiede alla Commissione di presentare nel 2012 una proposta al Parlamento e al Consiglio intesa a vietare il fumo in tutti i luoghi di lavoro, compresi gli interni dei locali adibiti alla ristorazione, e in tutti i trasporti pubblici e negli spazi chiusi degli edifici pubblici dell'UE;

97.  invita la Commissione ad avviare un'ampia consultazione sull'elenco delle malattie professionali con le parti sociali europee, sulla base di analisi scientifiche e mediche approfondite dei principali rischi attualmente riconosciuti (in particolare il profilo delle malattie psichiche e l'amianto); invita la Commissione a valutare approfonditamente i potenziali benefici per la salute dei lavoratori dell'aggiornamento e dell'introduzione dell'obbligatorietà della raccomandazione 2003/670/CE relativa all'elenco europeo delle malattie professionali;

98.  ritiene che vadano approfondite le ricerche sugli effetti che alcune attività producono per la salute anche a lungo termine, prevenendo il più possibile i casi di malattie che si manifestano diverso tempo dopo rispetto all'attività lavorativa; è del parere che occorra tenere conto delle priorità più urgenti delle parti sociali al momento di determinare quali occupazioni richiedano una maggiore ricerca in materia di salute e sicurezza;

99.  invita la Commissione, qualora nuovi studi o prove scientifiche dimostrino che alcune professioni comportano elevati rischi per la salute e la sicurezza, a prendere immediatamente i provvedimenti necessari per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori;

100.  ritiene che la riabilitazione e la reintegrazione dopo una malattia o un infortunio siano essenziali e che vadano pertanto incentivate;

101.  invita gli Stati membri ad applicare al più presto la direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario e ad assicurare ai pazienti e al personale sanitario il massimo livello di protezione possibile contro il rischio di infezioni nell'ambito dell'assistenza sanitaria;

102.  è preoccupato per il numero persistente dei casi di cancri connessi all'esercizio di un'attività professionale; deplora che un gran numero di lavoratori continui ad essere esposto ai pericoli dell'amianto; soprattutto nel settore della manutenzione e della bonifica; reitera il suo invito alla Commissione a proporre un'iniziativa relativa all'amianto, che comprenda l'organizzazione di un'audizione sulla maniera di affrontare gli ingentissimi problemi di salute e di sicurezza sul posto di lavoro legati all'amianto presente negli edifici e in altre costruzioni quali navi, treni e macchinari; invita inoltre gli Stati membri a compiere progressi per la graduale eliminazione dell'amianto, ad esempio rintracciando l'amianto negli edifici e procedendo alla sua rimozione in condizioni di sicurezza;

103.  sottolinea il valore aggiunto della politica UE in materia di sostanze chimiche e il potenziale di miglioramento che andrebbe evidenziato nell'ambito della prevenzione del cancro connesso al lavoro;

104.  sottolinea che i rischi cancerogeni riguardano soprattutto gli operai del settore industriale, artigianale e agricolo e le donne che lavorano nel settore dei servizi che sono soggette a esposizioni multiple(27); chiede una valutazione d'impatto dell'esposizione dei lavoratori agricoli ai prodotti chimici;

105.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di accelerare l'attuazione di REACH in particolare sostituendo le sostanze chimiche più preoccupanti;

106.  ritiene che la nuova strategia UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2013-2020 dovrebbe concentrarsi sull'utilizzo delle potenzialità di REACH per migliorare la protezione dei lavoratori dai rischi chimici, in uno sforzo rinnovato per prevenire le malattie legate al lavoro e migliorare la qualità di vita dei lavoratori sul posto di lavoro, rafforzare le responsabilità di monitoraggio e di esecuzione degli ispettorati del lavoro e la partecipazione dei lavoratori nella progettazione, nel monitoraggio e nell'attuazione delle politiche di prevenzione, migliorando il riconoscimento delle malattie professionali e affrontando la flessibilità, l'insicurezza, i subappalti ecc. come ostacoli a una corretta prevenzione dei rischi;

107.  chiede alla Commissione di presentare una proposta di revisione della direttiva 2004/37/CE sulle sostanze cancerogene e mutagene entro la fine del 2012 onde ampliarne il campo di applicazione alle sostanze reprotossiche in analogia con quelle definite molto preoccupanti da REACH e rafforzare l'applicazione del principio di sostituzione; auspica che sia instaurato un nesso con la salute riproduttiva;

108.  invita la Commissione, negli atti normativi futuri in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a promuovere, ove del caso, l'impiego di tecnologie che possano ridurre il rischio rappresentato dalle sostanze pericolose in caso di incidenti sul lavoro e, se possibile, la sostituzione grazie a queste tecnologie delle sostanze chimiche e radioattive;

109.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre misure per adattare al meglio le condizioni di lavoro di chi è stato colpito da un cancro o da altre patologie professionali e croniche;

110.  ribadisce la propria richiesta alla Commissione affinché, esaminando le possibilità di semplificare la legislazione, eviti di compromettere il livello di protezione raggiunto nelle direttive europee concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro;

o
o   o

111.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi nazionali degli Stati membri.

(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.
(2) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(3) GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
(4) GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21.
(5) GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 66.
(6) GU C 304E dell'1.12.2005, pag. 400.
(7) GU C 303E del 13.12.2006, pag. 754.
(8) GU C 102E del 24.4.2008, pag.321.
(9) GU C 41E del 19.2.2009, pag. 14.
(10) GU C 117E del 6.5.2010, pag. 176.
(11) Testi approvati, P7_TA(2011)0332.
(12) GU C 77E del 28.3.2002, pag. 138.
(13) Australian Government: The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and the Community. Australian Safety and Compensation Council, Commonwealth of Australia 2009, 41 p. March 2009.
(14) Cfr. EU-OSHA, Young workers – Facts and figures (Giovani lavoratori ‐ Fatti e cifre) all'indirizzo (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7606507/view) e la sua scheda informativa (http://osha.europa.eu/it/publications/factsheets/70), 2007; «Fatti e cifre – Patologie muscolo scheletriche», 2010, http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TERO09009ENC/view); e «Fatti e cifre – Settore dei trasporti», 2011.
(15) EU-OSHA, Indagine Esener, 2009, http://osha.europa.eu/sub/esener/it/front-page/document_view?set_language=it
(16) Eurofound, Le condizioni di lavoro di una forza lavoro che invecchia.
(17) Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. Elsevier B.V.
(18) Organizzazione Internazionale del Lavoro, 2005, stima per l'UE-27;http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm.
(19) Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers (Rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro per i lavoratori più vulnerabili), Unità tematica A del Parlamento europeo, Politiche economiche e scientifiche, 2011, pag. 40.
(20) EU-OSHA e Forum economico mondiale 2011.
(21) EU-OSHA, indagine Esener.
(22) EU-OSHA, indagine Esener.
(23) EU-OSHA, indagine Esener.
(24) EU-OSHA, Foresight of new and emerging risks to occupational safety and health associated with new technologies in green jobs by 2020, Phase 1: (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change_TERO11001ENN/view) and Phase 2 (http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view; e NIOSH http://www.cdc.gov/niosh/topics/PtD/greenjobs.html.
(25) Verjans M., de Broeck V., Eckelaert L., OSH in figures Young workers - Facts and figures, European Agency for Safety and Health at work, European Risk Observatory Report, Luxembourg, 2007, pag. 133.
(26) Health and safety at work in Europe (1999-2007) – a statistical portrait (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-09-290/EN/KS-31-09-290-EN.PDF); Causes and circumstances of accidents at work in the EU, European Commission 2008, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-09-063.
(27) ETUI, 2010, http://hesa.etui-rehs.org/uk/publications/pub54.htm.


Azerbaigian, in particolare il caso di Rafiq Tagi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sull'Azerbaigian, segnatamente il caso di Rafig Tagi
P7_TA(2011)0590RC-B7-0701/2011

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Azerbaigian, in particolare quelle riguardanti i diritti umani,

–  viste le conclusioni del secondo vertice sul partenariato orientale, svoltosi il 29-30 settembre 2011,

–  visto l'accordo di partenariato e di cooperazione fra la CE e l'Azerbaigian, entrato in vigore nel 1999,

–  vista la dichiarazione resa il 12 ottobre 2011 dal portavoce dell'alto rappresentante dell'Unione europea, Catherine Ashton,

–  viste le conclusioni della dodicesima riunione del Consiglio di cooperazione UE-Azerbaigian, svoltasi il 25 novembre 2011 a Bruxelles,

–  visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.  considerando che Rafig Tagi, noto scrittore e giornalista azero, è morto il 23 novembre 2011 a Baku per le ferite riportate durante la brutale aggressione all'arma bianca subita quattro giorni prima;

B.  considerando che il governo azero ha avviato un'indagine penale su tale aggressione;

C.  considerando che secondo alcune fonti Rafig Tagi aveva ricevuto minacce di morte nelle settimane precedenti l'aggressione, che si ritiene sia stata perpetrata come rappresaglia a un articolo, fra gli altri, pubblicato sul sito di Radio Azadlyq (Radio libertà) il 10 novembre 2011, nel quale egli criticava l'attuale governo iraniano;

D.  considerando che Rafig Tagi aveva scontato una pena detentiva a seguito della condanna, nel maggio 2007, per istigazione all'odio religioso, sulla base di un suo articolo apparso sul giornale Sanat nel quale aveva esposto la tesi che i valori islamici ostacolavano l'integrazione dell'Azerbaigian nelle strutture europee e intralciavano il progresso democratico del paese;

E.  considerando che una figura religiosa di primo piano dell'Iran, il Grande Ayatollah Fazel Lankarani, aveva pronunciato una fatwa (condanna a morte) nei confronti di Rafig Tagi in seguito alla pubblicazione dell'articolo sopra citato; che la fatwa chiedeva inoltre la morte di Samir Sadagatoglu, l'editore del giornale Sanat;

F.   considerando che le autorità iraniane non hanno mai condannato la fatwa, che sembra essere un'istigazione all'omicidio, né hanno chiarito che chiunque sia sospettato di aver istigato ad attacchi contro Rafig Tagi o Samir Sadagatoglu, di aver pianificato o eseguito tali attacchi o di essersene reso complice dovrebbe essere assicurato alla giustizia;

G.  considerando che il Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, il quale vigila sull'applicazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici di cui l'Iran è uno Stato firmatario, recentemente ha espresso preoccupazione in merito all'articolo 226 del codice penale iraniano, secondo cui un omicidio dà luogo a una rappresaglia, a meno che la persona assassinata non meritasse di morire in base alla legge islamica; che le fatwa sono utilizzate per giustificare il fatto che una persona «meriti di morire»;

H.  considerando che le autorità azere non hanno mai condannato con chiarezza la fatwa e le minacce pubbliche di morte ricevute da Rafig Tagi durante il processo per «diffamazione della religione» cui è stato sottoposto nel 2007; che persino la sua morte ha ricevuto soltanto una copertura minima da parte della televisione controllata dallo Stato e che a tutt'oggi le autorità non l'hanno ancora condannata pubblicamente;

I.  considerando che le autorità azere non brillano per zelo nell'indagare sugli attacchi contro i giornalisti, il che contribuisce ampiamente al clima di paura e di impunità diffusosi nell'ambiente dei media nel corso degli ultimi anni;

J.  considerando che l'Azerbaigian partecipa attivamente alla politica europea di vicinato e al partenariato orientale, è un membro fondatore di Euronest e ha assunto l'impegno di rispettare la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, che sono valori cardine di tali iniziative;

K.  considerando che l'Azerbaigian sarà titolare di un seggio non permanente in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel biennio 2012-1013 e si è impegnato a difendere i valori espressi nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite;

L.  considerando che l'Azerbaigian è membro del Consiglio d'Europa ed è parte della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come pure di una serie di altri trattati internazionali in materia di diritti umani, compreso il Patto internazionale sui diritti civili e politici;

M.  considerando che l'Azerbaigian si è impegnato a rispettare i diritti umani come parte dei valori cardine europei nel quadro della sua adesione al Consiglio d'Europa, all'OSCE, al piano d'azione della politica europea di vicinato e alla dichiarazione congiunta del vertice di Praga per il partenariato orientale;

1.  condanna con forza l'assassinio di Rafig Tagi ed esprime preoccupazione per la sicurezza di Samir Sadagatoglu; manifesta delusione per il fatto che le autorità azere non hanno condannato esplicitamente l'assassinio di Rafig Tagi, né hanno informato l'opinione pubblica dell'indagine sulle circostanze del decesso;

2.  accoglie con favore l'iniziativa del governo azero di istituire uno speciale gruppo di lavoro incaricato di indagare sull'assassinio di Rafig Tagi; invita le autorità azere a garantire che l'indagine sia approfondita ed efficace e che i responsabili siano perseguiti, consegnati alla giustizia e processati secondo le norme internazionali in materia di processo equo;

3.  esorta le autorità azere a fare tutto il possibile per proteggere la vita e la sicurezza di Samir Sadagatoglu;

4.  richiama l'attenzione sul fatto che il Patto internazionale sui diritti civili e politici prevede la libertà di opinione e di espressione, la quale comprende la critica alle religioni e alle credenze; sottolinea che il diritto alla libertà di parola, sia offline che online, è fondamentale per una società libera e democratica nonché per la protezione e promozione di altri diritti; invita le autorità azere a non abusare del diritto penale per soffocare il libero dibattito sulla religione;

5.  ribadisce che l'accesso senza restrizioni all'informazione e alla comunicazione, così come l'accesso libero da censure a Internet (libertà su Internet), sono diritti universali nonché elementi indispensabili per i diritti umani, quali la libertà di espressione e di accesso all'informazione, nonché per garantire la trasparenza e la responsabilità nella vita pubblica;

6.  insiste sul fatto che le minacce e le istigazioni alla violenza nei confronti di persone che esprimono punti di vista considerati «offensivi» da alcuni credenti e da certi sistemi di credenze sono totalmente inaccettabili, che i responsabili di tali minacce e istigazioni devono essere perseguiti e che occorre garantire pienamente la libertà di espressione e la sicurezza delle persone minacciate;

7.  esorta le autorità iraniane a sopprimere il concetto di «persone che meritano di morire» dalla versione riveduta del codice penale attualmente all'esame del parlamento iraniano; teme fortemente che l'esistenza di fatwa che chiedono l'uccisione di una persona possa essere usata come elemento di difesa nei tribunali iraniani dagli imputati in casi di omicidio, sulla base del fatto che la vittima «meritava di morire»; sollecita le autorità iraniane a garantire che chiunque sia sospettato di istigazione, pianificazione, esecuzione o complicità in un omicidio, a prescindere dal fatto che questo avvenga in Iran o altrove, sia assicurato alla giustizia e processato con modalità pienamente conformi alle norme internazionali in materia di processo equo;

8.  invita le autorità iraniane a offrire tutta la cooperazione necessaria alle autorità azere nel corso dell'indagine sull'omicidio di Rafig Tagi e ad assicurarsi che i religiosi iraniani non chiedano l'uccisione di nessuno, né in Iran né in nessun altro paese;

9.  sollecita le autorità azere a dimostrare un vero impegno a favore dei diritti umani a e rispettare i propri obblighi derivanti dal diritto internazionale e dall'adesione a Euronest, al partenariato orientale o a eventuali futuri accordi di associazione con l'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla vita e della libertà di espressione;

10.  deplora che le autorità azere non abbiano concesso il visto al relatore per i prigionieri politici dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; invita il governo dell'Azerbaigian a consentire al relatore di visitare il paese al fine di indagare sulla situazione dei presunti prigionieri politici;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento della Repubblica dell'Azerbaigian, al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Iran, al Servizio europeo per l'azione esterna e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani.


Situazione delle donne in Afghanistan e Pakistan
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla situazione delle donne in Afghanistan e in Pakistan
P7_TA(2011)0591RC-B7-0702/2011

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani e la democrazia in Pakistan, in particolare quelle del 20 gennaio 2011(1), del 20 maggio 2010(2), del 12 luglio 2007(3), del 25 ottobre 2007(4) e del 15 novembre 2007(5),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan, in particolare quelle del 24 aprile 2009 sui diritti della donna in Afghanistan(6) e del 16 dicembre 2010 su una nuova strategia per l'Afghanistan(7),

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo 2009 e sulla politica dell'Unione europea in materia(8),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne(9),

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla libertà di religione o di credo, adottate il 16 novembre 2009, in cui viene sottolineata l'importanza strategica di tale libertà e della lotta all'intolleranza religiosa,

–  viste le conclusioni del Consiglio sull'intolleranza, la discriminazione e la violenza per motivi di religione o convinzione, adottate il 21 febbraio 2011,

–  vista la dichiarazione congiunta UE-Pakistan, del 4 giugno 2010, in cui entrambe le parti hanno ribadito di essere determinate ad affrontare insieme le questioni di sicurezza regionali e globali, a promuovere il rispetto dei diritti umani e a collaborare nell'ottica di un ulteriore rafforzamento del governo e delle istituzioni democratiche del Pakistan,

–  viste le conclusioni del Consiglio sul Pakistan e sull'Afghanistan del 18 luglio 2011 e del 14 novembre 2011,

–  viste le dichiarazioni dell'alto rappresentante dell'UE del 5 dicembre 2011, del 20 febbraio 2011 e del 15 dicembre 2010 sulla proposta legislativa riguardante i rifugi per donne in Afghanistan,

–  viste le conclusioni della Conferenza internazionale tenutasi a Bonn il 5 dicembre 2011,

–  visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 18 dicembre 1979, e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, del 20 dicembre 1993,

–  visto il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici (ICCPR),

–  vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione basate sulla religione e sul credo,

–  viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000) e 1820 (2008) sulle donne, la pace e la sicurezza nonché la risoluzione 1888 (2009) sulla violenza sessuale contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato, che pone l'accento sulla responsabilità, spettante a tutti gli Stati, di mettere fine all'impunità dei responsabili di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, compresi quelli relativi a violenze sessuali o di altra natura perpetrati contro donne e ragazze, perseguendoli penalmente,

–  visto il documento che illustra la posizione della Rete delle donne afghane, emesso il 6 ottobre 2011 in preparazione alla Conferenza di Bonn,

–  visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.  considerando che, nonostante le differenze tra le situazioni in Afghanistan e in Pakistan, ognuna delle quali è di per sé rilevante, in entrambi i paesi le violenze sia fisiche che morali contro le donne restano tra le principali violazioni dei diritti umani, soprattutto in alcune regioni;

B.  considerando che le donne e le ragazze continuano a essere vittima di aggressioni con l'acido, violenze domestiche, tratta, matrimoni forzati (anche quelli che coinvolgono minori) e costituiscono spesso merce di scambio per la risoluzione delle controversie; che la polizia, i tribunali e i vari funzionari del settore della giustizia tengono raramente conto delle denunce di abuso presentate dalle donne, ivi comprese le denunce di percosse, stupri e altre forme di violenza sessuale, e che le donne in fuga da tali situazioni rischiano addirittura il carcere;

C.  considerando che, nella maggior parte dei casi, gli autori di violenze contro le donne rimangono impuniti;

D.  considerando che l'applicazione di alcune leggi, in particolare nell'ambito del diritto di famiglia, comporta violazioni dei diritti umani delle donne;

E.  considerando che, nell'agosto 2009, il governo dell'Afghanistan ha dato attuazione alla legge sull'eliminazione della violenza contro le donne e che, il 5 settembre 2011, il Consiglio dei ministri afghano ha approvato un regolamento sui centri di protezione per le donne;

F.  considerando che, dal 2001, sono stati realizzati progressi in relazione alla situazione delle donne in Afghanistan in vari settori, ad esempio per quanto riguarda la sanità, l'istruzione e il ruolo delle donne in politica, a livello nazionale e regionale, oltre che nella società civile;

G.  considerando che l'Afghanistan è parte di diverse convenzioni internazionali, tra cui in particolare la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, e che l'articolo 22 della Costituzione afghana sancisce la parità di diritti e doveri tra uomini e donne dinanzi alla legge;

H.  considerando tuttavia che la situazione delle donne afghane rimane preoccupante e che nel paese il tasso di mortalità materna durante la gravidanza e il parto e quello di mortalità infantile sono tra i più elevati del mondo;

I.  considerando che in alcune zone dell'Afghanistan controllate da formazioni di insorti vengono addirittura effettuate esecuzioni per lapidazione utilizzando il pretesto della «sharia», come accaduto a una donna e a sua figlia il 12 novembre 2011 a Ghazni;

J.  considerando che il «baad», ossia la vendita di una donna o di una ragazza per riparare a un crimine o quale punizione decisa da una Jirga locale (assemblea di anziani) è ancora diffuso, sebbene tale pratica costituisca reato a norma dell'articolo 517 del Codice penale afghano;

K.  considerando che l'imminente ritiro delle forze occidentali dall'Afghanistan rischia di pregiudicare i progressi realizzati a livello di emancipazione delle donne, in quanto i talebani potrebbero riprendere il controllo di territori in cui le donne esercitano liberamente i loro nuovi diritti;

L.  considerando che, nelle zone controllate dal governo, le donne hanno un maggiore accesso all'istruzione, alla sanità e alle opportunità di lavoro, mentre nelle zone fortemente influenzate dalla presenza di gruppi di insorti subiscono gravi discriminazioni in termini di accesso all'istruzione, sanità e opportunità economiche e culturali;

M.  considerando che, soprattutto in alcune regioni, le autorità pakistane dimostrano a loro volta una preoccupante incapacità di proteggere dall'ingiustizia sociale le minoranze e le donne, come messo in luce da sentenze quali la decisione della Corte suprema del Pakistan del 21 aprile 2011, che ha assolto cinque dei sei uomini accusati di stupro di gruppo ai danni di Mukhtar Mai;

N.  considerando che nel 2002 l'opinione pubblica, tanto in Pakistan quanto nel resto del mondo, è stata sconvolta dal caso di Mukhtar Mai, che è stata vittima di uno stupro di gruppo su ordine del consiglio del villaggio per vendicare la presunta condotta illecita del fratello e che ha successivamente denunciato i suoi aggressori ai tribunali di grado inferiore;

O.  considerando che l'organizzazione non governativa «Asia Human Rights Commission» (AHRC) attira l'attenzione sul preoccupante aumento del numero di donne cristiane violentate in Pakistan, soprattutto nella provincia del Punjab, per costringerle a convertirsi all'Islam, nonché sui numerosi casi di giovani cristiane rapite, stuprate e uccise;

P.  considerando che il tragico esempio di Uzma Ayub, rapita un anno fa, tenuta prigioniera e ripetutamente stuprata da diversi membri delle forze di polizia, mette in luce una preoccupante mancanza di rispetto nei confronti dello Stato di diritto, dato che i familiari dei responsabili arrestati hanno ucciso il fratello della vittima quando la ragazza ha rifiutato un accordo extragiudiziale;

Q.  considerando che, dopo il colpo di Stato militare del 1977 in Pakistan, il diritto fondamentale alla non discriminazione in base al sesso, garantito dalla Costituzione del 1973, è stato sospeso;

R.  considerando che in Pakistan sono state introdotte diverse leggi che codificano lo stato di inferiorità delle donne dinanzi alla legge e in alcuni casi attribuiscono alle loro testimonianze un peso dimezzato rispetto a quelle degli uomini, come ad esempio le ordinanze Hudood e la legge relativa alle prove, che viola lo status e i diritti delle donne;

S.  considerando che in Pakistan esistono numerose altre leggi che discriminano le donne, tra cui l'Ordinanza sul diritto di famiglia musulmano (Muslim Family Law Ordinance), la Legge sul Tribunale della famiglia del Pakistan occidentale (West Pakistan Family Court Act), la Legge sulle limitazioni in materia di matrimoni che coinvolgono minori (Child Marriage Restraint Act), la Legge del Pakistan occidentale sul divieto di esposizione della dote (West Pakistan Dowry Act) e la Legge sulle restrizioni)in materia di dote e nozze (Dowry and Bridal Act);

T.  considerando che l'UE ha ribadito il proprio impegno a costruire un solido partenariato a lungo termine con il Pakistan sulla base di interessi reciproci e valori condivisi, sostenendo le istituzioni democratiche e il governo civile, nonché la società civile del paese;

U.  considerando che, sebbene sia pronta a proseguire la cooperazione, l'UE confida nel rispetto degli impegni internazionali da parte del Pakistan, in particolare in materia di sicurezza e diritti umani, compresi i diritti delle donne;

V.  considerando che l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea sancisce che la promozione della democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà civili sono principi e obiettivi fondamentali dell'Unione europea i quali costituiscono una base comune nelle sue relazioni con i paesi terzi; che il sostegno dell'UE agli scambi e allo sviluppo è subordinato al rispetto dei diritti umani e delle minoranze;

1.  esprime profonda preoccupazione per la situazione delle donne e delle ragazze nonché per le ripetute segnalazioni di brutali violazioni dei diritti delle donne in Afghanistan e in Pakistan; sottolinea che a livello internazionale urge prestare maggiore attenzione alla situazione delle donne e delle ragazze in questi paesi;

2.  esorta la Commissione, il Consiglio e la comunità internazionale ad aumentare in misura significativa i fondi destinati a proteggere le donne dagli stupri, dagli abusi e dalla violenza domestica e a delineare misure pratiche per sostenere i movimenti della società civile contrari alla legislazione discriminatoria;

3.  raccomanda di trattare espressamente i diritti delle donne nei dialoghi in materia di diritti umani, e in particolare la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, comprese tutte le forme di pratiche tradizionali o consuetudinarie dannose, i matrimoni precoci o forzati, la violenza domestica e gli omicidi di donne, e insiste inoltre affinché sia respinta l'invocazione a consuetudini, tradizioni o considerazioni religiose per evitare di assolvere l'obbligo di eliminare tali pratiche brutali;

Afghanistan

4.  rende omaggio alle donne afghane che svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita della nazione; ritiene che i progressi registrati negli ultimi anni in materia di parità tra uomini e donne siano fondamentali per costruire il futuro del paese;

5.  plaude agli sviluppi positivi quali la nomina di donne a ruoli politici e amministrativi di alto livello in Afghanistan, come la nomina di Habiba Sarabi a governatrice del Bamiyan; incoraggia il governo afghano a proseguire gli sforzi intesi ad aumentare il numero delle donne che esercitano responsabilità pubbliche, in particolare nell'amministrazione provinciale;

6.  valuta positivamente la recente decisione del presidente Karzai di concedere la grazia a Gulnaz, vittima di stupro che era stata imprigionata per adulterio; chiede al governo di mettere fine alla pratica della carcerazione delle donne che cercano di sottrarsi a situazioni di abuso e di aumentare invece il numero dei centri di accoglienza per donne e bambini nel paese; esorta inoltre l'Unione europea a garantire assistenza permanente a tali strutture;

7.  riconosce che dopo la caduta del regime dei talebani sono stati realizzati progressi significativi in merito alla situazione delle donne in Afghanistan; prende atto del riemergere della paura di un possibile peggioramento delle condizioni e dei diritti delle donne nel paese in seguito al ritiro delle truppe alleate previsto per il 2014;

8.  sottolinea che il tasso di mortalità materna in Afghanistan resta tra i più elevati del mondo, ma rileva con soddisfazione una tendenza positiva emersa dalla recente indagine sulla mortalità in Afghanistan (Afghanistan Mortality Survey - 2010) effettuata dal ministero della Salute afghano e finanziata e sostenuta da numerose organizzazioni internazionali, secondo la quale il tasso di mortalità materna dell'Afghanistan è sceso a meno di 500 decessi su 100 000 nascite; invita la Commissione, gli Stati membri, i partner internazionali e le ONG a continuare a prestare particolare attenzione alla salute materna e infantile nel contesto dell'attuazione di progetti nel paese;

9.  plaude al rinnovato impegno dell'Afghanistan, espresso nelle conclusioni della seconda conferenza di Bonn, di continuare a costruire una stabile società democratica, fondata sullo Stato di diritto, in cui la Costituzione garantisca i diritti umani e le libertà fondamentali dei cittadini, compresa la parità tra uomini e donne, nonché di rispettare tutti gli obblighi assunti in materia di diritti umani; valuta inoltre positivamente l'impegno della comunità internazionale a sostenere i progressi dell'Afghanistan in tal senso;

10.  invita il parlamento afghano e il ministero afghano della Giustizia ad abrogare tutte le leggi che danno luogo alla discriminazione delle donne, o che contengono elementi che la favoriscono, e che violano i trattati internazionali firmati dall'Afghanistan;

11.  ritiene che l'impegno a favore dei diritti umani e il rispetto degli stessi, in particolare i diritti delle donne, sia fondamentale per lo sviluppo democratico dell'Afghanistan;

12.  è profondamente preoccupato che, nonostante tutti i progressi registrati, le donne e le ragazze afghane continuino a essere vittime di violenze domestiche, tratta, matrimoni forzati, anche quelli che coinvolgono minori, e spesso costituiscano merce di scambio nella risoluzione delle controversie; esorta le autorità afghane a garantire che la polizia, i tribunali e i vari funzionari del settore della giustizia diano seguito alle denunce di abuso presentate dalle donne, tra cui quelle relative a percosse, stupri e altre forme di violenza sessuale;

13.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che nelle aree controllate dai Talebani o da altri gruppi di insorti, le donne continuano a essere lapidate e sfigurate quale pena per la violazione del repressivo codice sociale talebano;

14.  riconosce che il principio dell'uguaglianza delle donne è stato inserito nella nuova Costituzione afghana; chiede la revisione della legge sullo status personale delle donne sciite in Afghanistan che, nonostante alcune modifiche, non è conforme ai principi del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione e della Convenzione sui diritti del fanciullo;

15.  ribadisce che il sostegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per la ricostruzione dell'Afghanistan deve includere misure concrete volte a eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne ai fini di un maggiore rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;

16.  invita le autorità afghane ad abolire la pratica disumana del cosiddetto «baad» e ad adottare misure urgenti per dare piena attuazione alla legge del 2009 che dà rilevanza penale a tale pratica fissando pene fino a dieci anni per i responsabili;

17.  chiede al governo afghano di procedere a una modifica della legislazione attuale e del Codice penale al fine di tutelare meglio i diritti della donna e prevenire le discriminazioni; sottolinea che i colloqui di pace non devono in nessun caso sfociare in una perdita dei diritti acquisiti dalle donne negli ultimi anni;

18.  insiste affinché il fondamentale contributo delle donne in termini di risoluzione dei conflitti all'interno delle famiglie e delle comunità sia sfruttato in senso positivo e il numero di seggi riservati alle donne in seno all'Alto consiglio per la pace e ai consigli provinciali per la pace sia sensibilmente innalzato;

Pakistan

19.  esprime profonda preoccupazione per il trattamento giudiziario riservato ad Asia Bibi, Mukhtar Mai e Uzma Ayub nell'ambito delle rispettive cause; esso potrebbe infatti minare ulteriormente la fiducia nella giustizia pakistana e galvanizzare coloro che tentano di violare i diritti delle donne e degli altri gruppi a rischio;

20.  esorta il governo pakistano a mettere a punto appositi meccanismi che consentano alle amministrazioni locali e regionali di controllare l'operato dei consigli dei villaggi e delle tribù nonché di intervenire nei casi in cui gli stessi pongono in essere comportamenti che trascendono le competenze loro spettanti;

21.  invita il governo pakistano a ripristinare i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione del 1973, ivi incluso il diritto alla non discriminazione in base al sesso;

22.  esorta il governo a rivedere la legislazione sui diritti delle donne introdotta successivamente al colpo di Stato militare, con particolare riferimento alle ordinanze Hudood e alla legge relativa alle prove, che violano la condizione e i diritti delle donne decretandone l'inferiorità dinanzi alla legge;

23.  si compiace della recente presentazione all'Assemblea nazionale di un disegno di legge in virtù del quale la Commissione nazionale sulla condizione della donna sarebbe convertita in un organismo autonomo per l'emancipazione delle donne e l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei loro confronti; sostiene inoltre l'impegno volto a garantire l'approvazione del disegno di legge che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale per i diritti umani;

24.  esprime viva soddisfazione per la recente approvazione, da parte sia del Senato che dell'Assemblea nazionale, di due fondamentali disegni di legge in materia di tutela delle donne, nella fattispecie quello del 2010 sul controllo degli acidi e la prevenzione delle aggressioni con acidi e quello del 2008 sulla prevenzione delle pratiche misogine (modifica del Codice penale); è favorevole all'eventuale istituzione di una commissione di attuazione che vigili sulla rapida applicazione dei citati disegni di legge;

25.  ritiene tuttavia deplorevole che il Senato abbia lasciato decadere il disegno di legge sulla violenza domestica malgrado l'approvazione in seno all'Assemblea nazionale avvenuta nel 2009; è del parere che sia necessario, anche sulla scorta delle leggi favorevoli alle donne recentemente approvate, reintrodurre e adottare rapidamente il disegno di legge in modo da contrastare la violenza domestica;

26.  invita il governo a rivedere una serie di altre leggi discriminatorie nei confronti delle donne, in particolare l'Ordinanza sul diritto di famiglia musulmano (Muslim Family Law Ordinance), la Legge sul Tribunale della famiglia del Pakistan occidentale (West Pakistan Family Court Act), la Legge sulle limitazioni in materia di matrimoni che coinvolgono minori (Child Marriage Restraint Act), la Legge del Pakistan occidentale sul divieto di esposizione della dote (West Pakistan Dowry Act) la Legge sulle restrizioni in materia di dote e nozze (Dowry and Bridal Act), le ordinanze Hudood, la Legge sulla cittadinanza (Citizenship Act) del 1951 e la Legge sulle prove (Law of Evidence) del 1984;

27.  ribadisce il proprio appello al governo affinché effettui un approfondito riesame della legislazione sulla blasfemia e della relativa applicazione nonché, tra l'altro, dell'articolo 295 quater del Codice penale pakistano, che prevede inderogabilmente la pena di morte per chiunque compia atti blasfemi, dando nel contempo attuazione alle modifiche già proposte;

28.  esorta il governo a perseguire penalmente chiunque inciti alla violenza, in particolare coloro che invitano a uccidere singole persone o membri di gruppi con cui sono in contrasto o che addirittura offrono una ricompensa per simili atti, e ad adottare ulteriori provvedimenti per agevolare il dibattito in materia;

29.  insiste affinché le autorità pakistane intervengano in maniera decisa per debellare il fenomeno dei «delitti d'onore»; ritiene che il sistema giudiziario pakistano debba punire i responsabili di simili atti;

30.  invita la Commissione e il Consiglio a proporre e attuare appositi programmi volti a migliorare l'alfabetizzazione e l'istruzione delle donne in Pakistan;

31.  invita le istituzioni dell'UE competenti a inserire la questione della tolleranza religiosa nella società nel proprio dialogo politico con il Pakistan in quanto tema di importanza fondamentale nella lotta a lungo termine contro l'estremismo religioso;

32.  esorta le istituzioni dell'UE competenti a insistere affinché il governo del Pakistan sostenga la clausola sui diritti dell'uomo e la democrazia sancita dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan; ribadisce il proprio appello al Servizio europeo per l'azione esterna affinché presenti una relazione sull'attuazione dell'accordo di cooperazione e della clausola sulla democrazia e i diritti umani;

o
o   o

33.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento di Afghanistan e Pakistan.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0026.
(2) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 147.
(3) GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 583.
(4) GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 666.
(5) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 434.
(6) GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 57.
(7) Testi approvati, P7_TA(2010)0490.
(8) Testi approvati, P7_TA(2010)0489.
(9) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 33.


Tunisia: il caso di Zakaria Bouguira
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla Tunisia: la vicenda di Zacharia Bouguira
P7_TA(2011)0592RC-B7-0712/2011

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue recenti risoluzioni sulla Tunisia, in particolare quella del 3 febbraio 2011(1),

–  vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale(2),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in data 25 maggio 2011, dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303),

–  vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi(3),

–  viste le conclusioni della riunione della task-force Tunisia/UE del 28 e 29 settembre 2011,

–  vista la convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché il relativo protocollo facoltativo,

–  visto il patto internazionale sui diritti civili e politici, in particolare gli articoli 7 e 9,

–  visto l'articolo 122, paragrafo 5 del suo regolamento,

A.  considerando che il 13 novembre 2011, Zacharia Bouguira, studente tunisino di medicina, è stato testimone all'aeroporto di Tunisi-Cartagine di ripetuti atti pubblici di violenza commessi da rappresentanti delle forze dell'ordine contro un gruppo di giovani marocchini che avevano assistito alla finale della Coppa dei campioni d'Africa tra il Wydad Casablanca e l'Esperance Sportive di Tunisi;

B.  considerando che, vista l'estrema violenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine contro i tredici marocchini, che sono stati ammanettati per essere neutralizzati, Zacharia Bouguira ha iniziato a filmare la scena col proprio cellulare con l'intenzione di diffonderla su Internet onde porre fine a questo tipo di impunità, diffusa all'epoca di Ben Ali, e contribuire quindi a costruire una Tunisia democratica basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

C.  considerando che Zacharia Bouguira è stato immediatamente interrotto da un agente di sicurezza e che il giovane è stato violentemente percosso da una ventina di poliziotti e trasferito alla stazione di polizia nelle vicinanze dell'aeroporto insieme al gruppo di giovani marocchini;

D.  considerando che Zacharia Bouguira è stato trattenuto in detenzione arbitraria durante la quale ha subito ripetuti atti di violenza e intimidazione che si possono classificare come trattamenti inumani e degradanti; che, durante la detenzione, il giovane è stato altresì testimone delle condizioni nelle quali sono stati trattenuti gli altri giovani marocchini e del trattamento inumano e degradante cui sono stati altresì sottoposti;

E.  considerando che, dopo l'impiego di una squadra antiterrorismo dinanzi alla stazione della polizia di frontiera, le televisive tunisine Al-Watania, Hannibal e Nesma, inviate sulla scena, hanno diffuso un notiziario lampo nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2011 che motivava l'arresto di un gruppo di giovani tifosi marocchini per aver presumibilmente commesso atti di vandalismo nella sala imbarchi dell'aeroporto;

F.  considerando che Zacharia Bouguira è stato rilasciato in seguito all'intervento della madre e del suo legale giunta sul posto; che nove dei tredici tifosi marocchini sono stati detenuti tra il 13 e il 21 novembre 2011 e successivamente trasferiti al carcere di Bouchoucha e di Morniaga;

G.  considerando che il 17 novembre 2011 Zacharia Bouguira ha presentato presso l'ufficio del procuratore generale una denuncia per tortura contro i membri delle forze di sicurezza coinvolti e il ministero dell'Interno; che Zacharia Bouguira è stato ascoltato l'8 dicembre 2011 dall'ufficio del procuratore;

H.  considerando che avvocati e organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo tunisini segnalano che, nonostante la caduta del regime di Ben Ali, le forze di sicurezza continuano a ricorrere regolarmente a violenze e pratiche brutali nei confronti della popolazione, violando gli impegni internazionali firmati recentemente dalla Tunisia in materia di diritti dell'uomo;

I.  considerando che il corretto funzionamento della giustizia e delle forze dell'ordine nonché la lotta contro la tortura e l'impunità sono elementi essenziali per la costruzione di un paese autenticamente basato sullo Stato di diritto e che il rispetto di questi principi fondamentali deve essere ad un tempo al centro delle preoccupazioni del futuro governo tunisino, nel quadro delle riforme prioritarie da lanciare, e al cuore dei lavori dell'assemblea costituente;

J.  considerando che i simpatizzanti dell'ex RCD continuano a svolgere un ruolo molto attivo a livello di ministeri dell'interno e della giustizia;

K.  considerando che è indispensabile, dopo anni di oppressione, ristabilire la fiducia tra i cittadini e le autorità, in particolare le forze di sicurezza e la magistratura, e che la popolazione tunisina rivendica regolarmente un cambiamento radicale rispetto alle pratiche del passato ed esige il rispetto delle regole di base di uno Stato democratico;

L.  considerando che è essenziale, per la nascita di uno Stato tunisino basato sui diritti dell'uomo e lo Stato di diritto e perché la primavera araba sia fruttuosa e porti un cambiamento duraturo, che questo ed altri casi di tortura, trattamenti o pene inumani e degradanti siano perseguiti in modo equo e trasparente ponendo fine all'impunità per tali reati;

1.  si compiace degli impegni internazionali assunti dalla Tunisia dopo la fine del regime di Ben Ali, soprattutto in termini di cooperazione con i meccanismi e le procedure speciali delle Nazioni Unite nella lotta contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti; esorta quindi le autorità tunisine a garantire a Zacharia Bouguira il diritto ad una procedura giudiziaria conforme alle norme internazionali, al fine di far luce sulle gravi violazioni dei diritti dell'uomo di cui è stato vittima e perseguire i responsabili di tali atti; chiede inoltre che si indaghi sulle violazioni dei diritti dei tredici cittadini marocchini;

2.  si compiace della ratifica da parte della Tunisia, il 29 giugno 2011, del protocollo facoltativo alla convenzione contro la tortura nonché della ratifica della convenzione internazionale sulla protezione dalla scomparsa forzata di persone e del primo protocollo facoltativo al patto internazionale sui diritti civili e politici;

3.  chiede al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza VP/AR e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) di tenerlo informato in merito ai passi intrapresi presso le autorità tunisine e al seguito da darvi;

4.  è consapevole delle sfide cui è confrontata la Tunisia nel suo processo di transizione democratica; chiede al governo tunisino e all'assemblea costituente nonché alle organizzazioni sindacali interessate di impegnarsi senza indugio in un processo di riforme irreversibile focalizzato in particolare sul settore della sicurezza e più in particolare sui servizi di polizia e giustizia, di assicurare l'indipendenza della magistratura e di garantire la libertà e l'indipendenza della stampa e dei media, al fine di stabilire una democrazia solida e durevole;

5.  ritiene che la riforma del settore della sicurezza e la lotta contro l'impunità siano interventi essenziali cui occorre porre mano senza indugio e che solo il loro completamento consentirà di istituire uno Stato di diritto sostenibile e di impegnarsi in un processo di riconciliazione nazionale; ritiene che la trasformazione della polizia da un organo di ordine e controllo pubblici in un organo a protezione delle persone e dei beni sia parte essenziale della transizione democratica; chiede quindi che questa riforma sia condotta in stretta cooperazione con gli organi della società civile operanti in questo settore;

6.  ribadisce il suo sostegno e il suo attaccamento alle legittime aspirazioni del popolo tunisino a favore della democrazia e si compiace del corretto svolgimento delle prime elezioni libere del 23 ottobre 2011, le prime elezioni svoltesi dopo gli eventi della primavera araba, e ritiene che l'assemblea costituente abbia ora il compito storico di porre le fondamenta di un paese fondato sui principi democratici, sullo Stato di diritto e sulle libertà fondamentali;

7.  sottolinea che il diritto alla libertà di parola, sia offline sia online, è fondamentale per una società libera e democratica nonché per la protezione e la promozione di altri diritti; evidenzia che il libero accesso alle informazioni e alle comunicazioni e un accesso senza censure a Internet (libertà di Internet) sono diritti universali e indispensabili per garantire la trasparenza e la responsabilizzazione nella vita pubblica;

8.  chiede al VP/AR, al SEAE e alla Commissione europea di continuare a sostenere la Tunisia durante questo processo di transizione democratica elaborando in via prioritaria, in linea con gli obiettivi della nuova politica europea di vicinato, un programma di sostegno nel settore della sicurezza e in particolare della polizia, nonché un programma di sostegno alla riforma della giustizia nel quadro del processo di riforme condotte dal governo, inserendovi un meccanismo di consultazione e valutazione da parte della società civile; insiste presso il SEAE affinché il Parlamento europeo sia debitamente informato sui negoziati in corso riguardanti il nuovo piano d'azione UE/Tunisia nonché sui lavori della task-force Tunisia/UE;

9.  chiede al governo tunisino e all'assemblea costituente di esaminare l'opportunità di istituire, conformemente agli standard internazionali e in particolare ai principi di Parigi, un consiglio nazionale per i diritti dell'uomo cui siano affidati meccanismi di difesa e protezione dalle violazioni dei diritti dell'uomo e che abbia la facoltà di accogliere singole domande e di effettuare indagini indipendenti;

10.  si compiace della relazione della commissione nazionale di inchiesta sui casi di corruzione e malversazione (CNICM), pubblicata finalmente l'11 novembre 2011, e ritiene che occorra dare seguito alle conclusioni di tale relazione affinché le autorità giudiziarie possano correttamente istruire i trecento fascicoli che hanno ricevuto, metà dei quali interessano membri dell'ex cerchia presidenziale; sottolinea che le conclusioni della CNICM costituiscono inoltre un importante contributo ai lavori dell'assemblea costituente neoeletta, iniziati il 22 novembre 2011, tenendo presente che la nuova costituzione dovrà segnare una vera rottura con l'era di Ben Ali;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione europea e al SEAE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al presidente tunisino nonché al governo e all'assemblea costituente tunisini.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0038.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0154.
(3) GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.


Giornata internazionale delle ragazze
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Dichiarazione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 a sostegno della Giornata internazionale delle ragazze
P7_TA(2011)0593P7_DCL(2011)0039

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.  ricordando il 100° anniversario della Giornata internazionale delle donne, istituita nel 1911 per riconoscere e commemorare i successi ottenuti dalle donne in campo sociale, politico ed economico;

B.  ricordando la decisione delle Nazioni Unite, del 1975, di scegliere l'8 marzo come Giornata internazionale delle donne per celebrare l'operato delle donne in tutto il mondo;

C. considerando che, come dimostrano studi eseguiti a livello mondiale, è più probabile che siano le ragazze a essere soggette a malnutrizione, violenze o intimidazioni; a essere vittime della tratta, vendute o costrette a prostituirsi; a essere costrette a sposarsi precocemente; a contrarre il virus dell'HIV o a trovarsi in pericolo di vita a causa di una gravidanza che non sono state loro a volere;

1.  appoggia la proposta, che sarà presentata dal Canada alla prossima Assemblea generale, relativa a una risoluzione dell'ONU che proclami il 22 settembre Giornata internazionale delle ragazze;

2.  invita l'Unione europea ad appoggiare la risoluzione dell'ONU volta a istituire una Giornata internazionale delle ragazze;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari(1), all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 15 dicembre 2011 (P7_PV(2011)12-15(ANN1)).

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