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Mercoledì 16 dicembre 2015 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modalità di applicazione del regolamento finanziario
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato
 Proroga del mandato del presidente dell'Autorità bancaria europea (ABE)
 Proroga del mandato del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
 Proroga del mandato del presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
 Cooperazione operativa e strategica tra la Bosnia-Erzegovina e Europol *
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda presentata dall'Irlanda - EGF/2015/006 IE/PWA International
 Elenco delle specie esotiche invasive
 Prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603xT25
 Portare trasparenza, coordinamento e convergenza nelle politiche dell'Unione in materia di fiscalità delle imprese
 Relazioni UE-Cina
 Preparativi per il vertice umanitario mondiale: sfide e opportunità dell'assistenza umanitaria
 Sviluppo di un'industria europea sostenibile dei metalli comuni
 La situazione in Ungheria: seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modalità di applicazione del regolamento finanziario
PDF 240kWORD 63k
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 ottobre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ((C(2015)07555) – 2015/2939(DEA))
P8_TA(2015)0448B8-1336/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato (C(2015)07555) della Commissione,

–  vista la lettera in data 12 novembre 2015 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 27 novembre 2015 della commissione per i bilanci al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(1), in particolare l'articolo 210,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(2),

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 15 dicembre 2015,

A.  considerando che le direttive 2014/23/UE(3) e 2014/24/UE(4), che gli Stati membri hanno tempo di recepire nel proprio ordinamento nazionale sino al 18 aprile 2016, rendono necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne le procedure di appalto delle istituzioni dell'UE e i contratti che aggiudicano per proprio conto;

B.  considerando che il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato pertanto modificato, il 28 ottobre 2015, dal regolamento (UE, Euratom) n. 2015/1929, che lo ha allineato con le direttive sopra menzionate ed è entrato in vigore il 30 ottobre 2015;

C.  considerando che il 30 ottobre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (C(2015)07555) al fine di assicurare che il pertinente aggiornamento del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012 possa entrare in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario, assicurando una netta transizione verso le nuove norme sugli appalti pubblici e i contratti di concessione dell'UE;

D.  considerando che, a norma dell'articolo 210 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che conferisce alla Commissione il potere di adottare tali atti delegati, il regolamento delegato (C(2015)07555) può entrare in vigore, in principio, solo al termine del periodo di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio, che consiste in due mesi dalla data di notifica dell'atto (vale a dire sino al 30 dicembre 2015) e può essere prorogato di altri due mesi;

E.  considerando che, tuttavia, la Commissione ha chiesto al Parlamento europeo, il 12 novembre 2015, qualora esso non intendesse sollevare obiezioni all'atto delegato, di notificarle tale decisione entro il 21 dicembre 2015, poiché al fine di assicurare la tempestiva pubblicazione di tale atto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2015, necessaria perché l'atto delegato possa entrare in vigore il 1° gennaio 2016 come previsto, esso deve essere trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni entro il 21 dicembre 2015;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1.
(3) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(4) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato
PDF 241kWORD 66k
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 30 ottobre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2015)07554),

–  vista la lettera in data 12 novembre 2015 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 27 novembre 2015 della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(1), in particolare l’articolo 210,

–  visto il regolamento (UE) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(2),

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 15 dicembre 2015,

A.  considerando che, nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulla procedura di discarico distinta per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario(3), le tre istituzioni hanno dichiarato, in particolare, la loro intenzione di "proporre le pertinenti modifiche all'articolo 209 e all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario in una futura revisione dello stesso";

B.  considerando che il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato modificato il 28 ottobre 2015 dal regolamento (UE, Euratom) n. 2015/1929, il quale, oltre ad allinearlo con le direttive 2014/23/UE(4) e 2014/24/UE(5) e a rafforzare il sistema di protezione del bilancio dell'UE, ne modifica gli articoli 209 e 60, allineando le disposizioni sul discarico, la revisione contabile esterna e la relazione annuale degli organismi di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario a quelle degli organismi di cui all'articolo 208;

C.  considerando che il 30 ottobre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (C(2015)07554) recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (allineandolo alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 che si applicano agli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento finanziario), affinché esso si applichi a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario, assicurando una netta transizione verso le nuove norme;

D.  considerando che, a norma dell'articolo 210 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che conferisce alla Commissione il potere di adottare tali atti delegati, il regolamento delegato (C(2015)07554) può entrare in vigore, in principio, solo al termine del periodo di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio, che consiste in due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso (vale a dire il 30 dicembre 2015) e può essere prorogato di altri due mesi;

E.  considerando che, tuttavia, la Commissione ha chiesto al Parlamento europeo, il 12 novembre 2015, qualora esso non intendesse sollevare obiezioni all'atto delegato, di notificarle tale decisione entro il 21 dicembre 2015, poiché al fine di assicurare la tempestiva pubblicazione di tale atto nella Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre 2015, necessaria perché l'atto delegato possa entrare in vigore il 1° gennaio 2016 come previsto, esso deve essere trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni entro il 21 dicembre 2015;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1.
(3) GU L 163 del 29.5.2014, pag. 21.
(4) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(5) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).


Proroga del mandato del presidente dell'Autorità bancaria europea (ABE)
PDF 234kWORD 60k
Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sul rinnovo del mandato del presidente dell'Autorità bancaria europea (ABE) (C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))
P8_TA(2015)0450A8-0347/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'8 settembre 2015, di rinnovare il mandato del presidente dell'ABE di altri cinque anni (C8-0313/2015),

–  visto l'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione(1),

–  visto il suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0347/2015),

A.  considerando che il primo presidente dell'ABE è stato designato dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE nel 2011, al termine di una procedura di selezione aperta, per un mandato di cinque anni, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010;

B.  considerando che l'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010 stabilisce che il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE, tenuto conto della valutazione di cui a tale disposizione, può rinnovare il mandato del presidente dell'ABE una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo;

C.  considerando che l'8 settembre 2015 il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE ha proposto di rinnovare il mandato di Andrea Enria, presidente in carica dell'ABE, di altri cinque anni, e ne ha informato il Parlamento europeo;

D.  considerando che il 17 novembre 2015 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Andrea Enria, presidente in carica dell'ABE, nel corso della quale questi ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

1.  approva la proposta di rinnovo del mandato di Andrea Enria come presidente dell'ABE per altri cinque anni;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, all'ABE e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.


Proroga del mandato del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
PDF 238kWORD 60k
Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sul rinnovo del mandato del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))
P8_TA(2015)0451A8-0348/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), del 30 settembre 2015, di rinnovare il mandato del presidente dell'EIOPA di altri cinque anni (C8-0314/2015),

–  visto l'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione(1),

–  visto il suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0348/2015),

A.  considerando che il primo presidente dell'EIOPA è stato designato dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'EIOPA nel 2011, al termine di una procedura di selezione aperta, per un mandato di cinque anni, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010;

B.  considerando che l'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1094/2010 stabilisce che il consiglio delle autorità di vigilanza dell'EIOPA, tenuto conto della valutazione di cui a tale disposizione, può rinnovare il mandato del presidente dell'EIOPA una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo;

C.  considerando che il 30 settembre 2015 il consiglio delle autorità di vigilanza dell'EIOPA ha proposto di rinnovare il mandato di Gabriel Bernardino, presidente in carica dell'EIOPA, di altri cinque anni, e ne ha informato il Parlamento europeo;

D.  considerando che il 17 novembre 2015 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Gabriel Bernardino, presidente in carica dell'EIOPA, nel corso della quale questi ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

1.  approva la proposta di rinnovo del mandato di Gabriel Bernardino come presidente dell'EIOPA di altri cinque anni;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, all'EIOPA e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.


Proroga del mandato del presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
PDF 238kWORD 60k
Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sul rinnovo del mandato del presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))
P8_TA(2015)0452A8-0346/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), del 24 settembre 2015, di rinnovare il mandato del presidente dell'ESMA di altri cinque anni (C8-0315/2015),

–  visto l'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(1),

–  visto il suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0346/2015),

A.  considerando che il primo presidente dell'ESMA è stato designato dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA nel 2011, al termine di una procedura di selezione aperta, per un mandato di cinque anni, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

B.  considerando che l'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 stabilisce che il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, tenuto conto della valutazione di cui a tale disposizione, può rinnovare il mandato del presidente dell'ESMA una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo;

C.  considerando che il 24 settembre 2015 il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA ha proposto di rinnovare il mandato di Steven Maijoor, presidente in carica dell'ESMA, di altri cinque anni, e ne ha informato il Parlamento europeo;

D.  considerando che il 17 novembre 2015 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Steven Maijoor, presidente in carica dell'ESMA, nel corso della quale questi ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

1.  approva la proposta di rinnovo del mandato di Steven Maijoor come presidente dell'ESMA per altri cinque anni;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, all'ESMA e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


Cooperazione operativa e strategica tra la Bosnia-Erzegovina e Europol *
PDF 238kWORD 61k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Bosnia-Erzegovina ed Europol (10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))
P8_TA(2015)0453A8-0352/2015

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (10509/2015),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0276/2015),

–  vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)(1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

–  vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate(2), in particolare gli articoli 5 e 6,

–  vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi(3),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0352/2015),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  invita la Commissione a valutare, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento Europol (2013/0091(COD)), le disposizioni contenute nell'accordo di cooperazione, in particolare quelle concernenti la protezione dei dati; invita la Commissione a informare il Parlamento e il Consiglio dell'esito di tale valutazione e, se del caso, formulare una raccomandazione che autorizza ad avviare una rinegoziazione internazionale dell'accordo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché a Europol.

(1) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(2) GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.
(3) GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda presentata dall'Irlanda - EGF/2015/006 IE/PWA International
PDF 262kWORD 76k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/006 - IE/PWA International, presentata dall'Irlanda) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0363/2015),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che l'Irlanda ha presentato la domanda EGF/2015/006 IE/PWA International per un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 108 collocamenti in esubero presso la PWA International Ltd (PWAI), impresa operante nella divisione 33 della NACE Revisione 2 ("Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature")(4) nella regione di livello NUTS 2 Southern and Eastern dell'Irlanda; che, secondo le stime, tutti i lavoratori collocati in esubero dovrebbero beneficiare delle misure;

E.  considerando che la domanda non soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG in termini di numero di collocamenti in esubero ed è presentata a norma dei criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento, che prevedono una deroga in circostanze eccezionali;

1.  conviene con la Commissione che le argomentazioni addotte dall'Irlanda costituiscono "circostanze eccezionali" e che, di conseguenza, l'Irlanda ha diritto a un contributo finanziario pari a 442 293 EUR a norma del regolamento in parola;

2.  osserva che le autorità irlandesi hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 19 giugno 2015 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 6 novembre 2015; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

3.  osserva che la PWAI è stata fondata nel 1989 a Rathcoole, nella contea di Dublino, come joint venture tra la United Technologies Corporation e la Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  constata che negli anni '90 l'Irlanda si è specializzata nel settore della manutenzione, della riparazione e della revisione, che le è stato molto utile in quel periodo, ma l'ha resa particolarmente vulnerabile alla recente tendenza a collocare l'attività di manutenzione, riparazione e revisione in prossimità di centri in espansione del trasporto aereo mondiale, vale a dire l'Asia, e agli effetti negativi degli accordi commerciali mondiali; ritiene che la presenza di altre due domande di intervento del FEG da parte dell'Irlanda nel settore della "riparazione e installazione di macchine e apparecchiature"(5) costituisca la prova di tale vulnerabilità; osserva altresì che le attività di manutenzione, riparazione e revisione sono state duramente colpite in Europa, in particolare in Irlanda, con la chiusura di SR Technics nel 2009 e di Lufthansa Technik Airmotive Ireland nel 2014, il che ha portato alla perdita di circa 1520 posti di lavoro;

5.  constata che, sebbene il tasso di disoccupazione della contea di South Dublin (11,61%) sia solo lievemente superiore alla media nazionale (10,83%), dietro queste cifre si celano notevoli sacche di svantaggio locale, e che la chiusura della PWAI ha avuto gravi ripercussioni sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale, alla luce della difficile situazione che già esisteva nella zona, combinata all'effetto cumulato della chiusura, nello spazio di poco tempo, di tre grandi imprese del settore della manutenzione, riparazione e revisione;

6.  ammette che la difficile situazione che già esisteva in questa zona, combinata all'effetto cumulato della chiusura, nello spazio di poco tempo, di tre grandi imprese del settore della manutenzione, riparazione e revisione, come pure il fatto che non sia rimasto alcun datore di lavoro di questo settore in Irlanda possano giustificare la deroga alla soglia di 500 collocamenti in esubero di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG; ribadisce, in proposito, la raccomandazione rivolta alla Commissione di chiarire i criteri di deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG o di abbassare la soglia dei 500 lavoratori collocati in esubero;

7.  valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità irlandesi abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 22 maggio 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

8.  accoglie inoltre con favore che 108 giovani disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET) di età inferiore a 25 anni alla data di presentazione della domanda avranno accesso ai servizi personalizzati cofinanziati dal FEG;

9.  osserva che l'Irlanda prevede cinque tipologie di azioni destinate ai lavoratori collocati in esubero oggetto della presente domanda: i) orientamento, pianificazione e sviluppo professionali, ii) sussidi del FEG per la formazione, iii) programmi di formazione e di perfezionamento, iv) programmi di istruzione superiore e v) indennità a termine; raccomanda che il presente programma FEG sia simile al programma FEG SR Technics che aveva portato a risultati positivi, dato che circa il 53,45% dei beneficiari aveva ritrovato un'occupazione entro settembre 2012, quasi 12 mesi dopo la conclusione del programma; osserva che le spese relative a tali misure saranno ammissibili ad un contributo finanziario del FEG per il periodo compreso tra il 22 maggio 2014 e il 19 giugno 2017;

10.  accoglie con favore la varietà di misure di formazione che saranno offerte ai beneficiari; osserva che le misure di sostegno all'imprenditorialità e al lavoro autonomo saranno disponibili soltanto per un numero limitato di beneficiari;

11.  osserva che, secondo le stime delle autorità, il 24,81% dei costi sarà utilizzato per indennità a termine, il che rimane ben al di sotto del massimo consentito del 35% dei costi;

12.  osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali;

13.  ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

14.  ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

15.  osserva che le autorità irlandesi confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

16.  apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

17.  invita la Commissione ad assicurare che le decisioni in materia di politica commerciale siano esaminate dal punto di vista del loro potenziale impatto sul mercato del lavoro dell'Unione;

18.  deplora che la mobilitazione del FEG sia proposta per soli 108 lavoratori collocati in esubero, i quali beneficeranno dello strumento, e sottolinea che l'interpretazione più ampia dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG può non essere appropriata;

19.  osserva che la proposta in esame mira a mobilitare il FEG per quello che è effettivamente il numero più basso di lavoratori collocati in esubero proposto finora;

20.  osserva che almeno l'80% dei lavoratori collocati in esubero è di età compresa fra 30 e 54 anni e rappresenta quindi un gruppo altamente occupabile di persone che presentano un rischio ridotto di disoccupazione a lungo termine;

21.  sottolinea che tutti i 108 collocamenti in esubero riguardano il settore economico classificato come "riparazione e installazione di macchine e apparecchiature", nello specifico motori a reazione per l'aviazione, il che rende i lavoratori qualificati e in grado di adattarsi al mercato del lavoro;

22.  sottolinea che gli esuberi si sono verificati a Rathcoole, nelle vicinanze di Dublino, centro economico e industriale dove si osservano un calo della disoccupazione, un aumento delle attività commerciali e una crescita economica generale;

23.  richiama l'attenzione sul fatto che qualsiasi riferimento alla domanda EGF/2009/021 IE/SR Technics è troppo lontano, dal momento che il caso in questione si riferisce al 2009;

24.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

25.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

26.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(domanda presentata dall'Irlanda – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/2458/UE.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) e EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


Elenco delle specie esotiche invasive
PDF 248kWORD 69k
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (D041932/01 – 2015/3010(RSP))
P8_TA(2015)0455B8-1345/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale a norma del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (D041932/01),

–  visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

–  visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che la Commissione adotterà, per mezzo di atti di esecuzione, un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ("elenco dell'Unione") sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sulle specie esotiche invasive") e che tali atti di esecuzione saranno adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2;

B.  considerando che tali progetti di atti di esecuzione devono essere presentati al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento sulle specie esotiche invasive entro il 2 gennaio 2016 ed entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;

C.  considerando che l'elenco dell'Unione sarà vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

D.  considerando che le specie esotiche invasive sono numerose e che pertanto è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale;

E.  considerando che una specie esotica invasiva dovrebbe essere considerata di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure applicabili in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali;

F.  considerando che durante i negoziati informali di trilogo è stata riconosciuta l'importanza fondamentale di garantire che l'identificazione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale rimanga proporzionata e dia preminenza alle specie la cui inclusione nell'elenco dell'Unione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi;

G.  considerando che i criteri per l'inclusione nell'elenco dell'Unione sono lo strumento fondamentale di applicazione del regolamento sulle specie esotiche invasive;

H.  considerando che i criteri per l'inclusione nell'elenco dell'Unione dovrebbero garantire che vi figurino le potenziali specie esotiche invasive che producono gli effetti negativi più significativi, al fine di assicurare un uso efficace delle risorse;

I.  considerando che, secondo il considerando 13 del regolamento sulle specie esotiche invasive, è opportuno stabilire criteri comuni in base ai quali effettuare la valutazione dei rischi per garantire la conformità con la normativa dei pertinenti accordi dell'OMC e assicurare l'applicazione coerente del regolamento;

J.  considerando che il regolamento sulle specie esotiche invasive, al considerando 32, indica che, al fine di tenere conto degli ultimi sviluppi scientifici in campo ambientale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione degli elementi comuni per l'elaborazione della valutazione dei rischi;

K.  considerando che il regolamento sulle specie esotiche invasive, al summenzionato considerando, indica inoltre che è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio;

L.  considerando che il Parlamento non è stato adeguatamente informato riguardo alla definizione degli elementi comuni per l'elaborazione della valutazione dei rischi e che la trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento non è stata contestuale, tempestiva e appropriata;

M.  considerando che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 del regolamento sulle specie esotiche invasive per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche accettabili ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) di tale regolamento, e di fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), e che tale descrizione dettagliata comprende la metodologia da utilizzarsi nella valutazione dei rischi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie esotiche invasive associate a effetti negativi significativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati, nonché, essendo tali effetti negativi ritenuti un fattore aggravante, sulla salute umana e sull'economica o che potrebbero causare tali effetti;

N.  considerando che la Commissione non ha seguito le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulle specie esotiche invasive, non ha precisato ulteriormente il tipo di prove scientifiche accettabili ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) di tale regolamento e non ha fornito una descrizione dettagliata dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), inclusa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione dei rischi;

O.  considerando che la Commissione non ha garantito che la metodologia da utilizzare nella valutazione dei rischi sia applicata nello stesso modo in tutti gli Stati membri nel proporre di includere una specie nell'elenco dell'Unione e che non è possibile garantire che gli Stati membri ricorrano allo stesso tipo di prove e applichino le medesime norme generali;

P.  considerando che le ragioni alla base dell'inserimento di una specie nel progetto di elenco dell'Unione si non si fondano su criteri scientifici, bensì su criteri politici;

Q.  considerando che l'inserimento delle specie nell'elenco non è basato su una valutazione dei rischi e una metodologia standardizzate bensì sulla volontà politica degli Stati membri;

R.  considerando che il progetto di elenco dell'Unione non affronta in maniera esaustiva il problema delle specie esotiche invasive in modo da proteggere la biodiversità autoctona e i servizi ecosistemici e minimizzare gli effetti sulla salute umana o sull'economia che tali specie potrebbero avere;

S.  considerando che il regolamento sulle specie esotiche invasive, in quanto apposito strumento legislativo dell'UE, potrebbe rispondere alle sfide restanti nell'ambito della perdita di biodiversità, garantire risultati e contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia sulla biodiversità, a condizione che sia correttamente attuato e sostenuto dalle autorità locali e dal vasto pubblico;

T.  considerando che il primo elenco della Commissione è stato criticato da varie autorità nazionali competenti, dalle parti interessate e dall'opinione pubblica, tanto che adesso dubitano seriamente della futura efficacia del regolamento sulle specie esotiche invasive, in particolare in ragione del fatto che molte delle specie esotiche invasive più problematiche non figurano nell'elenco mentre vi sono state inserite altre specie non suscettibili di causare effetti negativi significativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici, sulla salute umana o sull'economia o per le quali le misure da adottare comporterebbero costi sproporzionati;

U.  considerando che il primo elenco trascura specie che rientrano tra le specie esotiche invasive più nocive in Europa; che alcune piante terrestri e specie di mammiferi non sono state inserite nell'elenco sebbene siano soddisfatti i criteri pertinenti e sia disponibile una solida valutazione dei rischi; che non figurano nell'elenco alcune specie di mammiferi rientranti tra le specie esotiche che si sono diffuse più rapidamente in Europa negli ultimi anni, così come alcune specie vegetali dalla rapida e diffusa espansione che causano effetti negativi significativi e comprovati sulla salute umana;

1.  ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (UE) n. 1143/2014;

2.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


Prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603xT25
PDF 171kWORD 72k
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2015/3006(RSP))
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(3),

–  visto il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 15 luglio 2015(4),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il 17 maggio 2010 Monsanto Europe S.A. ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di immissione in commercio relativa ad alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco NK603 × T25;

B.  considerando che il granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, quale descritto nella domanda, esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza all'erbicida glifosato, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio, e che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (agenzia dell'Organizzazione mondiale della sanità specializzata in campo oncologico) ha inserito il glifosato nell'elenco dei probabili cancerogeni per l'uomo(5);

C.  considerando che la Commissione, nonostante l'approvazione il 1° dicembre 2015 di una proposta di risoluzione da parte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento con la quale si esprimeva l'obiezione al progetto di decisione di esecuzione che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), ha deciso di non rispettare il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'UE, adottando la decisione di esecuzione il 4 dicembre 2015, ossia 10 giorni prima dell'avvio della prima plenaria del Parlamento, in occasione della quale il Parlamento stesso avrebbe potuto votare la proposta di risoluzione dopo la relativa approvazione in commissione;

D.  considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione ha deplorato, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, il fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione sono adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

E.  considerando che la Commissione è stata nominata sulla base di una serie di orientamenti politici presentati al Parlamento e che, in tali orientamenti, è stato preso l'impegno di sottoporre a revisione la legislazione applicabile all'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM);

F.  considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015(6) per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale "di vendita e utilizzo" proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni;

G.  considerando che l'attuale sistema di approvazione degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati non funziona al meglio, essendo stata autorizzata, come rivelato dal quotidiano francese "Le Monde" il 14 ottobre 2015(7), l'importazione nell'UE di sei varietà di mais geneticamente modificato che presentano modifiche genetiche non inserite nella valutazione al momento dell'autorizzazione delle colture, mentre le altre caratteristiche modificate geneticamente sono state comunicate da Syngenta all'EFSA e alla Commissione nel luglio 2015, nonostante l'importazione di queste varietà fosse stata approvata tra il 2008 e il 2011;

H.  considerando che, nel respingere la proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, il Parlamento ha invitato la Commissione a ritirare la sua proposta e a presentarne una nuova;

1.  ritiene che la decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  ritiene che la decisione della Commissione di procedere all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, nonostante il relativo progetto fosse stato respinto dalla commissione competente per il merito prima della pertinente votazione in Aula, violi l'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea per quanto concerne la leale cooperazione reciproca tra le istituzioni;

3.  ritiene che qualsiasi decisione di esecuzione che autorizzi l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da organismi geneticamente modificati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 nella sua attuale versione non funzionante dovrebbe essere sospesa fino a che non sarà adottato un nuovo regolamento sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  ritiene che la decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con lo scopo del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 396/2005(8), che consiste, in base ai principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002(9), nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

5.  chiede alla Commissione di abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione;

6.  chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modifichi il regolamento (CE) n. 1829/2003 e tenga conto delle preoccupazioni espresse ripetutamente a livello nazionale e che non si riferiscono soltanto alle questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute o l'ambiente;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 58.
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(4) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2015. Parere scientifico sulla domanda (EFSA-GMO-NL-2010-80), presentata dalla Monsanto, relativa all'immissione sul mercato di granturco NK603 × T25 genericamente modificato resistente agli erbicidi destinato all'alimentazione umana e animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003. EFSA Journal 2015; 13(7):4165 [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides (Monografie IARC, Volume 112: Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosfati), 20 marzo 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Testi approvati, P8_TA(2015)0379.
(7) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


Portare trasparenza, coordinamento e convergenza nelle politiche dell'Unione in materia di fiscalità delle imprese
PDF 309kWORD 157k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (2015/2010(INL))
P8_TA(2015)0457A8-0349/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il progetto di relazione della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (2015/2066(INI)) (la commissione speciale TAXE 1)

–  visto la relazione finale sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)/G20 pubblicato il 5 ottobre 2015,

–  visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0349/2015),

Punti principali dello scandalo LuxLeaks

A.  considerando che nel novembre 2014 un consorzio di giornalisti, il consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ), attivo nell'ambito dei ruling fiscali e delle altre pratiche dannose in Lussemburgo (LuxLeaks), ha rivelato che quasi 340 società multinazionali hanno conseguito intese segrete con il Lussemburgo che hanno consentito a molte di loro di abbattere il rispettivo carico tributario globale al minimo, a scapito dell'interesse pubblico dell'Unione, creando nel contempo una scarsa o nessuna attività economica in Lussemburgo;

B.  considerando che secondo le rivelazioni alcuni consulenti fiscali hanno aiutato deliberatamente e in modo mirato le società multinazionali a ottenere almeno 548 ruling fiscali in Lussemburgo tra il 2002 e il 2010; che tali intese segrete contengono strutture finanziarie complesse concepite per realizzare riduzioni d'imposta considerevoli;

C.  considerando che in seguito a tali ruling fiscali numerose società hanno beneficiato di aliquote d'imposta effettive inferiori all'1% sugli utili che hanno trasferito in Lussemburgo; che, pur beneficiando dei vari beni e servizi pubblici del luogo in cui operano, alcune multinazionali non pagano la loro equa quota di imposte; che aliquote d'imposta effettive quasi nulle per gli utili generati da alcune società multinazionali possono ledere l'Unione e altre economie;

D.  considerando che in numerosi casi le società figlie lussemburghesi hanno una presenza esigua e una scarsa attività economica in Lussemburgo, pur gestendo un volume d'affari di centinaia di milioni di euro, e che presso alcuni indirizzi sono presenti oltre 1 600 società;

E.  considerando che le inchieste svolte nell'ambito della commissione speciale TAXE 1 hanno rivelato che la pratica dei ruling fiscali non ha luogo esclusivamente in Lussemburgo, ma è una pratica comune nell'Unione; che la pratica dei ruling fiscali può essere usata legittimamente per fornire la necessaria certezza giuridica alle imprese e ridurre il rischio finanziario per le aziende oneste, pur essendo tuttavia suscettibile di potenziali abusi ed elusione fiscale e potrebbe, nel fornire certezza giuridica solo a soggetti selezionati, creare un certo grado di disuguaglianza tra le società alle quali sono stati accordati i ruling e le società che non utilizzano tali ruling;

F.  considerando che è stato tenuto conto della relazione dell'OCSE pubblicata il 12 febbraio 2013 e intitolata "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" (Affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili), nella quale sono stati proposti nuovi standard internazionali per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS);

G.  considerando che è stato altresì tenuto conto del comunicato rilasciato dopo la riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 svoltasi il 5 ottobre 2015;

H.  considerando che, con qualche lodevole eccezione, i leader politici nazionali non sono stati finora abbastanza pronti nell'affrontare il problema dell'elusione fiscale per quanto riguarda la tassazione delle società;

I.  considerando che l'Unione europea ha compiuto passi importanti verso l'integrazione economica, come l'Unione economica e monetaria nonché l'Unione bancaria, e che un coordinamento delle politiche fiscali a livello di Unione, entro i limiti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è un fattore indispensabile del processo d'integrazione;

Tassazione delle società e pianificazione fiscale aggressiva

J.  considerando che per i 28 Stati membri dell'Unione il gettito dell'imposta sul reddito delle società è ammontato in media al 2,6% del PIL nel 2012(1);

K.  considerando che, in un contesto caratterizzato da carenza di investimenti e di crescita, è importante trattenere o attrarre le società nell'Unione e che, pertanto, è fondamentale per l'Unione promuovere la sua capacità di attrazione nei confronti delle imprese locali ed estere;

L.  considerando che ogni pianificazione fiscale dovrebbe essere effettuata entro i limiti di legge e dei trattati applicabili;

M.  considerando che la pianificazione fiscale aggressiva consiste nel trarre vantaggio dagli aspetti tecnici di un sistema fiscale, dalle asimmetrie fra due o più sistemi fiscali o dalle lacune legali al fine di ridurre il debito d'imposta;

N.  considerando che gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva comportano spesso l'utilizzo di un insieme di asimmetrie fiscali internazionali, norme fiscali nazionali specifiche molto favorevoli e paradisi fiscali;

O.  considerando che, a differenza della pianificazione fiscale aggressiva, la frode fiscale e l'evasione fiscale costituiscono oltretutto un'attività illegale per evadere i debiti d'imposta;

P.  considerando che la risposta più adeguata alla pianificazione fiscale aggressiva sembra essere rappresentata da una buona legislazione, da una sua corretta attuazione e dal coordinamento internazionale riguardo ai risultati desiderati;

Q.  considerando che la perdita complessiva di gettito per lo Stato dovuta all'elusione delle imposte societarie viene generalmente compensata con un innalzamento del livello generale di tassazione, con un taglio dei servizi pubblici o con un maggiore indebitamento nazionale, danneggiando in questo modo gli altri contribuenti e l'economia in generale;

R.  considerando che secondo uno studio(2) le perdite di gettito dovute all'elusione fiscale relativa alla tassazione delle società potrebbero ammontare a circa 50-70 miliardi di euro all'anno per l'Unione, cifra che rappresenta la somma perduta con il trasferimento degli utili, e che in base alle stime dello stesso studio, per l'Unione le perdite di gettito dovute all'elusione fiscale della tassazione delle società potrebbero in realtà ammontare a circa 160-190 miliardi di euro, se si tiene conto delle intese fiscali particolari, delle inefficienze nella riscossione e di altre attività analoghe;

S.  considerando che nello stesso studio l'efficienza dell'imposta sul reddito delle società è stimata al 75%, anche se lo studio conferma che ciò non rappresenta gli importi che potrebbero essere recuperati secondo le autorità tributarie, in quanto una determinata percentuale di tali importi sarebbe eccessivamente dispendiosa o tecnicamente difficile da recuperare; che, secondo lo studio, se nell'Unione fosse disponibile e attuabile una soluzione completa al problema dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (BEPS), l'impatto positivo stimato sui gettiti fiscali per i governi degli Stati membri ammonterebbe allo 0,2% dei gettiti fiscali complessivi;

T.  considerando che le perdite derivanti dall'erosione della base imponibile e dal trasferimento degli utili rappresentano una minaccia per il corretto funzionamento del mercato interno nonché per la credibilità, l'efficienza e l'equità dei sistemi fiscali societari nell'Unione; che lo stesso studio chiarisce anche che i suoi calcoli non includono le stime dell'attività relative all'economia sommersa e che l'opacità di determinate strutture e pagamenti societari rende difficile stimare accuratamente l'impatto sui gettiti fiscali, e pertanto l'impatto potrebbe essere significativamente più ampio di quanto stimato nella relazione;

U.  considerando che la perdita derivante dall'erosione della base imponibile e dal trasferimento degli utili evidenzia chiaramente anche la mancanza di condizioni di parità tra le società che operano in un solo Stato membro, in particolare le PMI, le imprese a conduzione familiare e i lavoratori autonomi, pagandovi le rispettive imposte, e determinate grandi società multinazionali che sono in grado di trasferire gli utili dalle giurisdizioni a elevata fiscalità a specifiche giurisdizioni a bassa fiscalità e di praticare una pianificazione fiscale aggressiva, riducendo in questo modo la rispettiva base imponibile complessiva e mettendo ulteriormente sotto pressione le finanze pubbliche, a scapito dei cittadini e delle PMI dell'Unione;

V.  considerando che il ricorso a pratiche di pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società multinazionali contrasta con il principio della concorrenza leale e della responsabilità delle imprese sancito nella comunicazione COM(2011)0681, in quanto l'elaborazione di strategie di pianificazione fiscale richiede risorse di cui dispongono solo le grandi aziende e quindi ciò si traduce in una mancanza di condizioni di parità tra le PMI e le grandi società, alla quale è urgente porre rimedio;

W.  considerando che, inoltre, la concorrenza fiscale all'interno dell'Unione e nei confronti dei paesi terzi può essere in alcuni casi dannosa e può condurre a una corsa al ribasso in termini di aliquote fiscali, mentre un miglioramento della trasparenza, del coordinamento e della convergenza fornisce un quadro efficace per garantire una concorrenza equa tra le imprese nell'Unione e tutelare i bilanci statali da esiti avversi;

X.  considerando che le misure che consentono di operare una pianificazione fiscale aggressiva sono incompatibili con il principio di leale cooperazione tra gli Stati membri;

Y.  considerando che la pianificazione fiscale aggressiva è agevolata dalla crescente complessità delle attività economiche e, tra gli altri fattori, dalla digitalizzazione e globalizzazione dell'economia, il che conduce a distorsioni della concorrenza a detrimento della crescita e delle società nell'Unione, in particolare delle PMI;

Z.  considerando che la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva non può essere affrontata individualmente dagli Stati membri; che politiche non trasparenti e non coordinate in materia di imposte societarie comportano rischi per la politica di bilancio degli Stati membri, conducendo a esiti improduttivi come l'aumento della tassazione a carico di basi imponibili meno mobili;

AA.  considerando che la mancanza di un'azione coordinata induce molti Stati membri ad adottare misure nazionali unilaterali; che tali misure si sono spesso rivelate inefficaci, insufficienti e in alcuni casi persino dannose rispetto alle finalità perseguite;

AB.  considerando che è necessario pertanto un approccio coordinato e su più fronti, a livello nazionale, unionale e internazionale;

AC.  considerando che l'Unione è pioniere nella lotta globale alla pianificazione fiscale aggressiva, in particolare attraverso la promozione dell'avanzamento del progetto BEPS a livello OCSE; che l'Unione dovrebbe continuare a svolgere un ruolo pionieristico nell'ambito dell'evoluzione del progetto BEPS, cercando di evitare i danni che l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili possono causare sia agli Stati membri sia ai paesi in via di sviluppo di tutto il mondo; anche garantendo interventi a livello di BEPS e su questioni che esulano da quest'ultimo, ma che interessano i paesi in via di sviluppo, come quelle illustrate nella relazione al gruppo di lavoro sullo sviluppo del G20 nel 2014;

AD.  considerando che la Commissione e gli Stati membri garantiscono che il pacchetto di misure globali dell'OCSE in materia di BEPS viene attuato come standard minimo a livello di Unione e resta ambizioso; che è di fondamentale importanza che tutti i paesi membri dell'OCSE attuino il progetto BEPS;

AE.  considerando che, oltre agli ambiti di intervento già menzionati nella presente relazione, la Commissione dovrebbe definire con chiarezza le modalità con cui intende attuare tutti i 15 risultati del progetto BEPS dell'OCSE/G20, proponendo il più rapidamente possibile un piano ambizioso di misure legislative, in modo da incoraggiare altri paesi a seguire gli orientamenti dell'OCSE e l'esempio dell'Unione nell'attuazione del piano d'azione; che la Commissione dovrebbe altresì prendere in considerazione gli ambiti in cui l'Unione dovrebbe superare gli standard minimi raccomandati dall'OCSE;

AF.  considerando che in virtù dei trattati dell'Unione la facoltà di legiferare in materia di imposizione societaria spetta attualmente agli Stati membri, anche se la maggior parte dei problemi legati alla pianificazione fiscale aggressiva è di natura multinazionale;

AG.  considerando che un maggiore coordinamento delle politiche fiscali nazionali rappresenta pertanto l'unico modo attuabile per realizzare condizioni di parità ed evitare misure che favoriscano le grandi società multinazionali a scapito delle PMI;

AH.  considerando che il mancato coordinamento delle politiche fiscali nell'Unione comporta costi e oneri amministrativi significativi per i cittadini e le imprese, e ancora di più per le PMI, che operano in più di uno Stato membro nell'Unione, oltre a condurre a una doppia imposizione involontaria, a una doppia non imposizione, o ad agevolare la pianificazione fiscale aggressiva, e che occorre eliminare tali casi, i quali richiedono pertanto soluzioni più trasparenti e semplici;

AI.  considerando che, in sede di definizione delle norme fiscali e delle procedure amministrative proporzionate, è opportuno prestare un'attenzione particolare alle PMI e alle imprese a conduzione familiare, che sono la spina dorsale dell'economia dell'Unione;

AJ.  considerando che, entro il 26 giugno 2017, deve essere operativo un registro sulla titolarità effettiva a livello di Unione che contribuisca a rintracciare eventuali pratiche di elusione fiscale e trasferimento degli utili;

AK.  considerando che le rivelazioni concernenti lo scandalo LuxLeaks e l'operato svolto dalla commissione speciale TAXE 1 mostrano chiaramente la necessità che le misure legislative dell'Unione migliorino la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nell'ambito delle politiche relative alla tassazione delle società nell'Unione;

AL.  considerando che la tassazione delle società dovrebbe essere guidata dal principio di tassare gli utili nel luogo in cui sono prodotti;

AM.  considerando che la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero continuare a svolgere un ruolo molto attivo sulla scena internazionale al fine di adoperarsi per la realizzazione di standard internazionali basati soprattutto sui principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e dell'eliminazione delle misure fiscali dannose;

AN.  considerando che il principio della "Coerenza delle politiche per lo sviluppo", secondo quanto stabilito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiede che l'Unione garantisca che tutte le fasi del processo decisionale in ogni ambito, anche in relazione alla tassazione delle società, non si ostacolino a vicenda, ma promuovano invece l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

AO.  considerando che un approccio coordinato nei confronti del sistema di tassazione delle società in tutta l'Unione consentirebbe di far fronte alla concorrenza sleale e di rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI;

AP.  considerando che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero ricorrere a ulteriori soluzioni elettroniche nelle procedure connesse alla tassazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare le procedure transfrontaliere;

AQ.  considerando che la Commissione dovrebbe esaminare l'impatto dei benefici fiscali concessi a zone economiche speciali esistenti nell'Unione; incoraggia, a questo proposito, lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità tributarie;

Trasparenza

AR.  considerando che una maggiore trasparenza nel settore della tassazione delle società può migliorare la riscossione delle imposte, rendere più efficiente l'attività delle autorità tributarie oltre ad essere fondamentale per garantire un aumento della fiducia dei cittadini nei confronti dei sistemi fiscali e dei governi e che ciò dovrebbe costituire una priorità importante;

   i) considerando che una maggiore trasparenza riguardo alle attività delle grandi società multinazionali, e in particolare riguardo agli utili realizzati, alle imposte versate sull'utile, alle sovvenzioni ricevute, ai rimborsi fiscali, al numero di dipendenti e alle attività detenute, è fondamentale per garantire che amministrazioni tributarie contrastino efficacemente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili; che occorre stabilire un giusto equilibrio fra trasparenza, protezione dei dati personali e riservatezza commerciale, inoltre è necessario prendere in considerazione l'impatto sulle attività economiche di dimensioni più ridotte; che la comunicazione per paese costituisce una delle modalità essenziali per garantire tale trasparenza; che qualsiasi proposta dell'Unione relativa alla comunicazione per paese dovrebbe basarsi in primo luogo sul modello OCSE; che l'Unione può superare le linee guida dell'OCSE e rendere obbligatoria e pubblica tale comunicazione per paese, e che il Parlamento europeo, nei suoi emendamenti approvati l'8 luglio 2015(3) sulla proposta di revisione della direttiva sui diritti degli azionisti, ha votato a favore di una comunicazione per paese completa e pubblica; che la Commissione europea ha svolto una consultazione in merito tra il 17 giugno e il 9 settembre 2015 allo scopo di esaminare diverse opzioni per l'attuazione delle comunicazioni per paese(4); che l'88% di coloro che hanno risposto pubblicamente a tale consultazione si è espresso a favore della pubblicazione delle informazioni in materia fiscale da parte delle imprese;
   ii) considerando che la pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società è incompatibile con la responsabilità sociale delle imprese; che alcune società all'interno dell'Unione hanno già iniziato a dimostrare il loro pieno adempimento degli obblighi fiscali richiedendo un marchio di "contribuente onesto" e promuovendo l'adozione di tale marchio(5); che tali misure possono avere un forte effetto deterrente e modificare i comportamenti, attraverso i rischi connessi alla reputazione in caso di inadempimento, e che tale marchio dovrebbe essere basato su criteri comuni a livello europeo;
   iii) considerando che è possibile conseguire una maggiore trasparenza se gli Stati membri si informano a vicenda e informano la Commissione in merito a qualsiasi nuova indennità, sgravio, esenzione, incentivo o misura analoga che potrebbe avere un impatto concreta sulla rispettiva aliquota d'imposta effettiva; che tale notifica aiuterebbe gli Stati membri a individuare le pratiche fiscali dannose;
   iv) considerando che nonostante il recente accordo del Consiglio sulla modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio(6) per quanto concerne lo scambio automatico dei ruling fiscali, sussiste ancora il rischio che gli Stati membri non procedano a comunicarsi in maniera sufficiente le informazioni sulle possibili conseguenze che le loro intese fiscali con alcune società possono avere sulla riscossione delle imposte in altri Stati membri; che le autorità fiscali nazionali dovrebbero scambiarsi automaticamente e senza indugio tutti i ruling fiscali una volta emanati; che la Commissione dovrebbe avere accesso ai ruling fiscali, attraverso un repertorio centrale sicuro; che i ruling fiscali sottoscritti dalle autorità fiscali dovrebbero essere soggetti a una maggiore trasparenza, purché siano tutelate le informazioni riservate e quelle sensibili sotto il profilo commerciale;
   v) considerando che i porti franchi sarebbero utilizzati per nascondere le transazioni alle autorità fiscali;
   vi) considerando che i progressi nella lotta contro l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva possono essere monitorati solo tramite una metodologia armonizzata che possa essere utilizzata per stimare l'entità del divario fiscale diretto e indiretto in tutti gli Stati membri e in tutta l'Unione; che una stima del divario fiscale dovrebbe rappresentare soltanto il punto di partenza per la comunicazione di ulteriori informazioni in materia fiscale;
   vii) considerando che l'attuale quadro giuridico a livello di Unione volto a proteggere gli informatori è insufficiente e che esistono notevoli differenze tra i modi in cui i diversi Stati membri forniscono protezione agli informatori; che, in mancanza di tale protezione, i dipendenti che possiedono informazioni fondamentali saranno comprensibilmente restii a farsi avanti e pertanto tali informazioni non saranno messe a disposizione; che, dal momento che gli informatori hanno contribuito a concentrare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla questione della tassazione iniqua, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione misure intese a tutelare tale attività; che sarebbe pertanto opportuno offrire una protezione a livello di Unione agli informatori che denunciano condotte scorrette, irregolarità, frodi o attività illecite sospette presso le autorità nazionali o europee o, in caso di condotte scorrette, irregolarità, frodi o attività illecite che continuano a rimanere irrisolte e che potrebbero incidere sull'interesse pubblico, presso l'opinione pubblica in generale; che tale protezione dovrebbe essere coerente con il sistema giuridico complessivo; che tale protezione dovrebbe essere efficace contro procedimenti giudiziari ingiustificati, sanzioni economiche e discriminazioni;

Coordinamento

AS.  considerando che la facoltà di legiferare in materia di tassazione delle società spetta agli Stati membri, ma che la maggior parte dei problemi legati alla pianificazione fiscale aggressiva è di natura multinazionale; che un maggiore coordinamento delle politiche fiscali nazionali rappresenta pertanto l'unico modo realizzabile per affrontare i problemi dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (BEPS) nonché della pianificazione fiscale aggressiva;

   i) considerando che una base imponibile consolidata comune e obbligatoria per l'imposta sulle società a livello di Unione (CCCTB) costituirebbe un importante passo in avanti per la risoluzione dei problemi connessi alla pianificazione fiscale aggressiva in seno all'Unione e dovrebbe essere introdotta con urgenza; che l'obiettivo finale è una CCCTB completa e obbligatoria, eventualmente con una esenzione temporanea per le PMI che non sono società multinazionali e per le società senza alcuna attività transfrontaliera, e un metodo di ripartizione mediante formula basato su una combinazione di obiettivi variabili; che la Commissione, finché non sarà presente una piena CCCTB, sta valutando la possibilità di introdurre misure temporanee per contrastare le possibilità di trasferimento degli utili; che occorre assicurare che tali misure, ivi compresa la compensazione delle perdite transfrontaliere, non aumentino il rischio di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS); che tali misure non sono un sostituto perfetto del consolidamento e sarebbe necessario del tempo per rendere pienamente operativo questo nuovo regime;
   ii) considerando che, nonostante il lavoro svolto dal gruppo Codice di condotta sulle pratiche dannose in materia di tassazione delle società, le misure di pianificazione fiscale aggressiva continuano a esistere in tutta l'Unione; che non hanno avuto un esito positivo i tentativi passati di rafforzare la governance e il mandato del gruppo, nonché di adeguare e ampliare le metodologie e i criteri di lavoro stabiliti nel Codice, nell'intento di combattere le nuove forme di pratiche fiscali dannose nell'attuale contesto economico; che le attività del gruppo sono caratterizzate da una mancanza generale di trasparenza e responsabilità; che, pertanto, l'efficienza e il funzionamento del gruppo andrebbero fortemente riformati e resi più efficaci e trasparenti, in particolare mediante la pubblicazione di relazioni annuali e processi verbali, ivi inclusa l'indicazione delle posizioni degli Stati membri; che il gruppo dovrebbe poter prendere posizione su questioni che scaturiscono da politiche fiscali che riguardano più di uno Stato membro senza che una piccola minoranza di Stati membri blocchi le raccomandazioni;
   iii) considerando che il principio generale di tassazione delle società nell'Unione dovrebbe consistere nel pagamento delle imposte nei paesi in cui le società svolgono effettivamente la propria attività economica e creano valore; che andrebbero definiti criteri per garantire che ciò avvenga; che qualsiasi ricorso ai regimi di tassazione agevolata in materia di brevetti (patent box) ovvero ad altri regimi fiscali preferenziali deve altresì assicurare il pagamento delle imposte nel luogo in cui si genera il valore, in base ai criteri definiti nell'azione 5 del progetto BEPS, stabilendo nel contempo anche definizioni comuni a livello europeo su cosa rientra e non rientra nel concetto di promozione della R&S nonché per armonizzare l'utilizzo dei regimi di tassazione agevolata in materia di brevetti e innovazione anticipando al 30 giugno 2017 l'abolizione del vecchio regime;
   iv) considerando che alcuni Stati membri hanno introdotto unilateralmente norme sulle società estere controllate (CFC) al fine di garantire opportunamente che gli utili parcheggiati in paesi a bassa o inesistente imposizione fiscale siano effettivamente tassati; che tali norme devono essere coordinate onde evitare che l'eterogeneità delle disposizioni nazionali in materia di CFC in seno all'Unione produca distorsioni al funzionamento del mercato interno;
   v) considerando che la direttiva 2011/16/UE istituisce la cooperazione tra gli Stati membri in materia di ispezioni e verifiche fiscali e incoraggia lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità fiscali; che, tuttavia, gli strumenti indicati nella direttiva non sono sufficientemente efficaci e gli approcci nazionali divergenti in materia di verifiche sulle società contrastano con la sofisticata organizzazione delle tecniche di pianificazione fiscale di alcune società;
   vi) considerando che, ai fini di un efficace scambio automatico di informazioni in generale, e sui ruling fiscali in particolare, è necessario un regime comune in materia di codice di identificazione fiscale europeo; che la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di istituire un registro comune europeo in materia di imprese;
   vii) considerando che la Commissione ha deciso di prorogare il mandato della Piattaforma per la buona governance fiscale, destinato a scadere nel 2016, ampliandone l'ambito di competenza e migliorandone i metodi di lavoro; che la Piattaforma può contribuire a realizzare il nuovo piano d'azione volto a rafforzare la lotta alla frode e all'evasione fiscali, facilitare il dibattito sui ruling fiscali degli Stati membri alla luce delle nuove norme proposte in materia di scambio di informazioni, e fornire feedback sulle nuove iniziative antielusione; che, tuttavia, la Commissione deve aumentare la visibilità, ampliare l'adesione e accrescere l'efficacia della Piattaforma per la buona governance fiscale;
   viii) considerando che la Commissione dovrebbe analizzare e richiedere l'attuazione delle riforme delle amministrazioni fiscali nell'ambito del processo del semestre europeo, al fine di migliorare la capacità di riscossione delle imposte delle amministrazioni fiscali a livello nazionale ed europeo, affinché possano svolgere efficacemente i loro compiti e quindi favorire l'impatto positivo di un'efficace riscossione delle imposte e di azioni efficaci contro la frode e l'evasione fiscali sulle entrate degli Stati membri;

Convergenza

AT.  considerando che un migliore coordinamento da solo non risolverà i problemi fondamentali derivanti dal fatto che nei diversi Stati membri vigono norme differenti in materia di tassazione delle società; che nel quadro della risposta generale alla pianificazione fiscale aggressiva occorre prevedere la convergenza di un numero limitato di pratiche fiscali nazionali; che tale aspetto può essere realizzato mantenendo nel contempo la sovranità degli Stati membri in relazione ad altri elementi dei loro regimi di tassazione delle società;

   i) considerando che le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva possono in alcuni casi essere la conseguenza di benefici cumulativi delle convenzioni in materia di doppia imposizione concluse da diversi Stati membri, che invece portano in modo perverso a una doppia non imposizione; che la proliferazione di convenzioni in materia di doppia imposizione concluse dai singoli Stati membri con i paesi terzi può creare opportunità per nuove scappatoie; che, in linea con l'azione 15 del progetto OCSE/G20 BEPS, è necessario elaborare uno strumento multilaterale per modificare i trattati bilaterali in materia fiscale; che la Commissione dovrebbe ricevere un mandato per la negoziazione di accordi fiscali con i paesi terzi per conto dell'Unione, in luogo della pratica attuale che prevede la conduzione di negoziati bilaterali, i quali producono risultati non ottimali; che la Commissione dovrebbe provvedere affinché tali accordi contengano disposizioni in materia di reciprocità e vietino ogni impatto avverso sui cittadini e le imprese dell'Unione, in particolare sulle PMI, risultante dall'applicazione extraterritoriale della legislazione di paesi terzi all'interno della giurisdizione dell'Unione e dei suoi Stati membri;
   ii) considerando che l'Unione dovrebbe disporre di una propria definizione aggiornata di "paradisi fiscali";
   iii) considerando che l'Unione dovrebbe applicare contromisure nei confronti delle società che utilizzano tali paradisi fiscali; che una richiesta simile è già stata avanzata nella relazione del Parlamento europeo sulla relazione annuale in materia di fiscalità per il 2014(7), in cui era stata chiesta "l'introduzione di sanzioni rigorose per impedire che le società violino o eludano le norme fiscali, rifiutando di concedere finanziamenti dell'UE e l'accesso agli aiuti di Stato o agli appalti pubblici alle imprese fraudolente o situate in paradisi fiscali o paesi che provocano distorsioni della concorrenza attraverso condizioni fiscali favorevoli; esorta gli Stati membri a recuperare ogni genere di sostegno pubblico fornito alle imprese qualora esse siano coinvolte in violazioni delle norme fiscali dell'UE"; che gli Stati membri dovrebbero inoltre essere soggetti a contromisure nel caso si rifiutassero di agire per modificare i propri regimi fiscali preferenziali dannosi che pregiudicano l'esistenza di condizioni paritarie nell'Unione;
   iv) considerando che è necessaria una nuova definizione vincolante di "stabile organizzazione" onde assicurare che l'imposizione fiscale avvenga nel luogo in cui viene esercitata l'attività economica e creato il valore; che tale definizione dovrebbe essere accompagnata da criteri minimi vincolanti volti a determinare se l'attività economica abbia una sostanza sufficiente per essere tassata in uno Stato membro onde evitare il problema delle "società di comodo", con particolare riguardo alle sfide poste dall'economia digitale;
   v) considerando che le indagini in corso della Commissione sulle presunte violazioni delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato hanno rivelato una controproducente mancanza di trasparenza per quanto riguarda le modalità di applicazione di tali norme; che per porre rimedio a tale situazione la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti sugli aiuti di Stato volti a chiarire in che modo determinerà i casi di aiuti di Stato connessi alla fiscalità, fornendo in tal modo una maggiore certezza giuridica sia per le imprese che per gli Stati membri; che, nel quadro della modernizzazione del regime di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe garantire un efficace controllo ex post sulla legittimità degli aiuti di Stato concessi;
   vi) considerando che uno degli effetti indesiderati della direttiva 2003/49/CE(8) del Consiglio è che il reddito transfrontaliero derivante da interessi e canoni può essere esente da imposta (o tassato a un livello molto basso); che sarebbe opportuno introdurre una norma generale antiabuso in tale direttiva come pure nella direttiva 2005/19/CE(9) del Consiglio e in altre pertinenti normative dell'Unione;
   vii) considerando che a livello di Unione una ritenuta alla fonte o una misura di effetto analogo garantirebbe che tutti gli utili generati all'interno dell'Unione e destinati a uscirne siano tassati almeno una volta nell'Unione prima che lascino i confini della stessa;
   viii) considerando che l'attuale quadro dell'Unione sulla risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione tra gli Stati membri non è efficace e trarrebbe beneficio da norme più chiare e tempi più stretti, basandosi sui sistemi già esistenti;
   ix) considerando che i consulenti fiscali svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare la pianificazione fiscale aggressiva, aiutando le società a stabilire strutture giuridiche complesse al fine di sfruttare le asimmetrie e le scappatoie che derivano dall'eterogeneità dei sistemi fiscali; che una revisione approfondita del regime di tassazione delle società non può avere luogo senza un indagine sulle pratiche di dette imprese di consulenza; che tale indagine deve includere un'analisi del conflitto di interessi insito in tali imprese, che forniscono simultaneamente consulenza ai governi nazionali sull'instaurazione di sistemi fiscali e consulenza alle imprese su come ottimizzare al meglio i loro obblighi tributari nel quadro di tali sistemi;

AU.  considerando che l'efficienza complessiva della riscossione delle imposte, il concetto di equità fiscale e la credibilità delle amministrazioni fiscali nazionali non sono messe a repentaglio solo dalla pianificazione fiscale aggressiva e dalle attività di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili; che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni ugualmente decisive per affrontare i problemi dell'evasione fiscale e della frode fiscale nell'ambito della tassazione delle società e delle persone fisiche, come pure i problemi relativi alla riscossione delle imposte diverse dalle imposte sulle società, in particolare l'IVA; che questi altri elementi della riscossione e dell'amministrazione delle imposte rappresentano una componente importante del divario fiscale esistente;

AV.  considerando che la Commissione dovrebbe pertanto prendere in esame anche il modo in cui affronterà tali questioni più generali, in particolare il rispetto delle norme in materia di IVA negli Stati membri e la loro applicazione nei casi transfrontalieri, così come le inefficienze nella riscossione dell'IVA (che in alcuni Stati membri rappresenta una fonte importante di reddito nazionale), le pratiche di elusione dell'IVA e le conseguenze negative di alcune amnistie fiscali o regimi di "condono fiscale" non trasparenti; che ogni misura nuova di questo genere dovrebbe comportare un esame relativo all'equilibrio tra costi e benefici;

1.  chiede alla Commissione di presentargli, entro giugno 2016, una o più proposte legislative, secondo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato;

2.  conferma che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

3.  ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le dettagliate raccomandazioni in allegato alla Commissione, al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

A.  Trasparenza

Raccomandazione A1. Comunicazione per paese obbligatoria e pubblica da parte delle imprese multinazionali in tutti i settori

Il Parlamento europeo invita nuovamente la Commissione europea ad adottare tutte le misure necessarie per introdurre entro il primo trimestre del 2016 l'obbligo di comunicazione per paese per tutte le imprese multinazionali in tutti i settori.

–  La proposta dovrebbe essere elaborata sulla base dei requisiti proposti dall'OCSE nel suo modello di dati relativo alle comunicazioni pubblicato nel settembre 2014 (Azione 13 del progetto OCSE/G20 in materia di BEPS).

–  Nell'elaborazione della proposta, la Commissione dovrebbe altresì prendere in considerazione:

–  i risultati della consultazione della Commissione sulle comunicazioni per paese, condotta tra il 17 giugno e il 9 settembre 2015, che ha esaminato diverse opzioni per la possibile attuazione delle comunicazioni nell'Unione;

–  le proposte per una comunicazione per paese completa delineate nella revisione della direttiva sui diritti degli azionisti votata dal Parlamento europeo l'8 luglio 2015(10) e l'esito dei triloghi in corso riguardanti tale direttiva.

Raccomandazione A2. Un nuovo marchio di "contribuente onesto" per le società che seguono buone pratiche fiscali

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare quanto prima una proposta legislativa su un marchio europeo volontario di "contribuente onesto".

–  La proposta dovrebbe includere un quadro europeo di criteri di ammissibilità in base ai quali gli organismi nazionali possono attribuire il marchio.

–  Tale quadro di criteri di ammissibilità dovrebbe precisare che il marchio di "contribuente onesto" è attribuito solo alle imprese che sono andate ben oltre la lettera di quanto richiesto loro dalla legislazione unionale e nazionale.

–  Le società dovrebbero essere motivate dal marchio di "contribuente onesto" per rendere il pagamento di una parte equa di imposte un elemento fondamentale della loro politica in materia di responsabilità sociale d'impresa e comunicare la loro posizione in merito alle questioni fiscali nelle loro relazioni annuali.

Raccomandazione A3. Notifica obbligatoria delle nuove misure fiscali

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare quanto prima una proposta su un nuovo meccanismo tramite cui gli Stati membri sono tenuti a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione se intendono introdurre nuove indennità, sgravi, esenzioni, incentivi o misure analoghe che potrebbero avere un'incidenza concreta sull'aliquota fiscale effettiva dello Stato membro o sulla base imponibile di un altro Stato membro.

–  Le notifiche da parte degli Stati membri devono contenere analisi di ricaduta dell'impatto concreto delle nuove misure fiscali sugli altri Stati membri e sui paesi in via di sviluppo, allo scopo di sostenere l'azione del gruppo "Codice di condotta" nell'individuazione delle pratiche fiscali dannose.

–  Le nuove misure fiscali dovrebbero inoltre essere incluse nel processo del semestre europeo e a esse dovrebbero far seguito delle raccomandazioni.

–  Il Parlamento europeo dovrebbe ricevere aggiornamenti periodici in merito alle notifiche e alle valutazioni effettuate dalla Commissione europea.

–  Nei confronti degli Stati membri che non rispettano tali requisiti di comunicazione dovrebbero essere previste delle sanzioni.

–  La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'opportunità di imporre alle società di consulenza fiscale di informare le autorità tributarie nazionali quando sviluppano e iniziano a promuovere alcuni regimi fiscali intesi ad aiutare le società a ridurre il loro debito d'imposta complessivo, come avviene attualmente in alcuni Stati membri; essa dovrebbe altresì valutare se la condivisione di tali informazioni tra gli Stati membri mediante il gruppo "Codice di condotta" costituisca uno strumento efficace per apportare miglioramenti nel settore della tassazione delle imprese nell'Unione.

Raccomandazione A4. Estensione a tutti i ruling dello scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali e, entro certi limiti, pubblicazione degli stessi

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a integrare la direttiva 2011/16/UE, che include elementi di scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali, con i seguenti punti:

–  estensione dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai ruling fiscali transfrontalieri allo scopo di includere tutti i ruling fiscali riguardanti la tassazione delle imprese; le informazioni fornite devono essere esaurienti ed essere rese in un formato convenuto reciprocamente, onde assicurare che possa essere utilizzato in maniera efficace dalle autorità tributarie dei paesi pertinenti;

–  aumento significativo della trasparenza dei ruling fiscali a livello dell'Unione, tenendo in debito conto la riservatezza delle informazioni commerciali e i segreti commerciali nonché le attuali pratiche migliori applicabili in alcuni Stati membri, pubblicando con cadenza annuale una relazione che sintetizza i principali casi contenuti nel repertorio centrale sicuro della Commissione, di futura creazione, dei ruling fiscali e degli accordi preventivi sulla determinazione dei prezzi;

–  le informazioni contenute nella relazione devono essere fornite in una forma concordata e standardizzata per consentire al pubblico di utilizzarle in maniera efficace;

–  la garanzia che la Commissione svolga un ruolo pieno e significativo nello scambio obbligatorio di informazioni sui ruling fiscali con la creazione di un repertorio centrale sicuro accessibile agli Stati membri e alla Commissione riguardante tutti i ruling fiscali concordati nell'Unione;

–  garanzia dell'applicazione di sanzioni appropriate agli Stati membri che non provvedono, come dovrebbero, allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali.

Raccomandazione A5. Trasparenza dei porti franchi

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa intesa a:

–  fissare un termine massimo entro cui le merci possono essere vendute nei porti franchi, esenti da dazi doganali, accise e IVA;

–  imporre alle autorità dei porti franchi di informare immediatamente le autorità fiscali degli Stati membri e dei paesi terzi interessati in merito a qualsiasi transazione effettuata nell'area del porto franco da chiunque abbia la residenza fiscale nel paese.

Raccomandazione A6. Stima della Commissione del divario fiscale per le imprese

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a:

–  adottare, sulla base delle migliori pratiche usate dagli Stati membri, una metodologia armonizzata, la quale dovrebbe essere resa pubblica, che possa essere utilizzata dagli Stati membri per stimare il divario fiscale diretto o indiretto per le imprese, ossia la differenza tra le imposte sulle società dovute e versate, in tutti gli Stati membri;

–  lavorare con gli Stati membri per assicurare la disponibilità di tutti i dati necessari da analizzare mediante tale metodologia al fine di produrre cifre il più possibile precise;

–  utilizzare la metodologia concordata e tutti i dati necessari allo scopo di elaborare e pubblicare, con cadenza semestrale, una stima del divario fiscale diretto e indiretto per le imprese in tutta l'Unione.

Raccomandazione A7. Protezione degli informatori

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa che:

–  protegga gli informatori che agiscono nell'esclusivo interesse pubblico (e non anche per denaro o per altri piani personali) allo scopo di denunciare condotte scorrette, irregolarità, frodi o attività illecite relative alla tassazione delle imprese in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea. Gli informatori dovrebbero essere protetti qualora denuncino condotte scorrette, irregolarità, frodi o attività illecite sospette presso le autorità competenti e se, in caso di condotte scorrette, irregolarità, frodi o attività illecite relative alla tassazione delle imprese che continuano a rimanere irrisolte e che potrebbero incidere sull'interesse pubblico, segnalano le loro preoccupazioni a tutti i cittadini;

–  garantisca la tutela nell'Unione europea del diritto alla libertà di espressione e informazione;

–  assicuri che tale protezione sia coerente con il sistema giuridico complessivo ed efficace contro procedimenti giudiziari ingiustificati, sanzioni economiche e discriminazioni;

–  sia basata sul regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(11) e tenga conto di qualsiasi normativa futura dell'Unione in materia;

–  possa prendere in considerazione anche la raccomandazione CM/rec(2014)7(12) del Consiglio d'Europa sulla protezione degli informatori e in particolare la definizione di informatore come "qualsiasi persona che segnala o comunica informazioni in relazione a una minaccia o a un pregiudizio al pubblico interesse nel contesto dei suoi rapporti di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato".

B.  Coordinamento

Raccomandazione B1. Introduzione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare quanto prima una proposta legislativa ai fini dell'introduzione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società:

Il primo passo da intraprendere entro giugno 2016 dovrebbe consistere nell'introduzione di una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB) obbligatoria nell'Unione, possibilmente con un'esenzione temporanea per le piccole e medie imprese che non sono multinazionali e le società che non operano a livello transfrontaliero, di modo che vi sia un unico insieme di norme per il calcolo del reddito imponibile delle società operanti in diversi Stati membri.

In secondo luogo, andrebbe introdotta quanto prima, e comunque al più tardi entro la fine del 2017, una CCCTB obbligatoria, tenendo in debita considerazione le diverse opzioni (ad esempio, il calcolo dei costi per includere le piccole e medie imprese e le società che non operano a livello transfrontaliero).

La CCCTB dovrebbe fondarsi su una formula di ripartizione che rispecchi le attività economiche reali delle società senza avvantaggiare indebitamente determinati Stati membri.

Durante il periodo transitorio compreso tra l'introduzione della CCTB obbligatoria e quello di una piena CCCTB, è opportuno adottare una serie di misure volte a ridurre il trasferimento degli utili (principalmente mediante i prezzi di trasferimento), compresa almeno una proposta legislativa dell'Unione anti-BEPS. Tali misure non dovrebbero prevedere un regime temporaneo di compensazione delle perdite transfrontaliere a meno che la Commissione non sia in grado di assicurare che tale regime è trasparente e non consente un uso improprio delle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva.

La Commissione dovrebbe valutare in che misura occorre elaborare un unico insieme di principi contabili generalmente accettati nell'ottica di preparare i dati contabili di base da utilizzare ai fini della CCCTB.

Qualsiasi proposta relativa all'istituzione di una CCTB o di una CCCTB piena dovrebbe includere una clausola antielusione.

Raccomandazione B2. Rafforzare il mandato e migliorare la trasparenza del gruppo "Codice di condotta" del Consiglio (tassazione delle imprese)

Il Parlamento europeo invita la Commissione a presentare una proposta volta a integrare il gruppo "Codice di condotta" nel metodo comunitario, da considerarsi un gruppo di lavoro del Consiglio, con la partecipazione della Commissione europea e del Parlamento europeo in veste di osservatori.

–  Il gruppo "Codice di condotta" deve diventare più trasparente, più efficiente e più responsabile, anche attraverso:

–  la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione periodici dell'esito delle sue attività di supervisione concernenti il grado di rispetto, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni definite dal gruppo Codice di condotta nella relazione semestrale destinata ai ministri delle Finanze sui progressi compiuti;

–  la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione periodici (ogni due anni) di un elenco di pratiche fiscali dannose;

–  la trasmissione e la pubblicazione periodiche dei processi verbali delle sue riunioni, compresa una maggiore trasparenza nel processo di stesura delle raccomandazioni, segnatamente con un'indicazione dei rappresentanti delle posizioni degli Stati membri;

–  la nomina di un presidente politico da parte dei ministri delle Finanze;

–  la nomina da parte di ogni Stato membro di un rappresentante di alto livello e di un supplente per dare maggiore visibilità a tale organo;

–  Tra le funzioni del gruppo "Codice di condotta" rientrano:

–  l'individuazione delle pratiche fiscali dannose all'interno dell'Unione;

–  la proposta di misure e tempistiche per eliminare le pratiche fiscali dannose nonché il monitoraggio dei risultati delle raccomandazioni/misure proposte;

–  il riesame delle relazioni sugli effetti di ricaduta delle nuove misure fiscali stabilite dagli Stati membri ed enunciate in precedenza e la valutazione della necessità o meno di un intervento;

–  la proposta di altre iniziative incentrate sulle misure fiscali nell'ambito della politica esterna dell'Unione;

–  il miglioramento dei meccanismi di applicazione contro le pratiche che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva.

Raccomandazione B3. Speciali regimi fiscali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent box) e altri regimi fiscali preferenziali: collegamento tra i regimi preferenziali e il luogo in cui si genera il valore

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a continuare a fornire orientamenti agli Stati membri circa le modalità di attuazione degli speciali regimi fiscali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent box), in linea con il "nexus approach" modificato, in modo da assicurare che non risultino dannosi.

–  Gli orientamenti dovrebbero precisare che i regimi preferenziali, quali i patent box, devono fondarsi sul "nexus approach modificato", quale definito dall'azione 5 del progetto dell'OCSE in materia di BEPS, il che significa che deve esistere un legame diretto tra le agevolazioni fiscali e le attività di ricerca e sviluppo sottostanti.

–  Gli ampi regimi di patent box che non presentano collegamenti con l'origine geografica e l"'età" del know-how dovrebbero essere considerati pratiche dannose.

–  Se, entro dodici mesi, gli Stati membri non applicano il nuovo approccio in maniera coerente, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa vincolante.

–  La Commissione dovrebbe presentare proposte di norme e definizioni comuni europee che stabiliscano cosa rientra e non rientra nel concetto di promozione della ricerca e sviluppo nonché proposte di armonizzazione dell'utilizzo dei patent box e degli innovation box anticipando al 30 giugno 2017 l'abolizione del vecchio regime mediante la riduzione del periodo di mantenimento dei diritti acquisiti (grandfathering).

Raccomandazione B4. Società estere controllate

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa intesa a:

–  fornire un quadro coordinato a livello di Unione per le norme in materia di società estere controllate, al fine di garantire che gli utili parcheggiati in paesi a bassa o inesistente imposizione fiscale siano effettivamente tassati ed evitare che l'eterogeneità in seno all'Unione delle disposizioni nazionali in materia produca distorsioni al funzionamento del mercato interno. Tale quadro dovrebbe garantire il pieno uso della normativa in materia di società estere controllate evitando costruzioni di puro artificio. Ciò non deve impedire ai singoli Stati membri di introdurre norme più severe.

Raccomandazione B5. Migliorare il coordinamento degli Stati membri in materia di controlli fiscali

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta di modifica della direttiva 2011/16/UE, al fine di:

–  assicurare controlli e verifiche fiscali simultanee e maggiormente efficaci qualora due o più autorità fiscali nazionali decidano di procedere a controlli di una o più persone che presentano per loro un interesse comune o complementare;

–  garantire che una società madre e le sue controllate situate nell'Unione siano sottoposte a verifica contabile da parte delle rispettive autorità fiscali nel medesimo lasso di tempo, sotto la guida delle autorità fiscali della società madre, al fine di assicurare un efficiente flusso di informazioni tra le autorità fiscali. Nell'ambito di tale processo:

–  le autorità fiscali dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni in merito alle loro indagini affinché i gruppi non traggano vantaggio da incoerenze o lacune nell'insieme dei vari regimi fiscali nazionali,

–  i termini per uno scambio di informazioni sulle verifiche in corso dovrebbero essere ridotti al minimo,

–  le autorità fiscali di una società dovrebbero informare sistematicamente le autorità fiscali delle altre entità appartenenti allo stesso gruppo in merito all'esito di un controllo fiscale,

–  non è opportuno adottare decisioni concernenti l'esito di un controllo fiscale effettuato da un'autorità competente in materia senza aver prima informato le altre autorità interessate.

Raccomandazione B6. Introduzione di un codice comune europeo di identificazione fiscale

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta di un codice di identificazione fiscale europeo.

–  La proposta si deve basare sulla bozza di un codice d'identificazione fiscale europeo contenuta nel piano d'azione 2012 della Commissione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale (azione 22)(13) come pure sull'esito della successiva consultazione del 2013(14).

C.  Convergenza

Raccomandazione C1. Un nuovo approccio agli accordi internazionali in materia fiscale

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa volta a consentire all'Unione di esprimersi all'unisono in relazione agli accordi internazionali in materia fiscale.

–  La Commissione dovrebbe essere incaricata di negoziare accordi fiscali con i paesi terzi per conto dell'Unione, in luogo della pratica attuale che prevede la conduzione di negoziati bilaterali, i quali producono risultati non ottimali, specialmente per i paesi in via di sviluppo.

–  La Commissione deve provvedere affinché tali accordi contengano disposizioni in materia di reciprocità e vietino ogni impatto avverso sui cittadini dell'Unione e le imprese, in particolare le PMI, risultante dall'applicazione extraterritoriale della legislazione di paesi terzi all'interno della giurisdizione dell'Unione e dei suoi Stati membri.

–  Si dovrebbe introdurre una convenzione multilaterale comune a livello di Unione in materia di imposizione per sostituire gli innumerevoli accordi fiscali bilaterali concordati tra gli Stati membri stessi e con i paesi terzi.

–  Tutti i nuovi accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione dovrebbero includere una clausola sulla buona governance fiscale.

–  Tutti gli accordi internazionali in materia fiscale prevedono un meccanismo di applicazione.

Raccomandazione C2. Elaborazione di una definizione comune e stringente di "paradisi fiscali"

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta volta a stabilire, anche in cooperazione con l'OCSE e le Nazioni Unite, criteri stringenti per definire i "paradisi fiscali".

–  Tali criteri dovrebbero essere basati su indicatori globali, trasparenti, solidi, oggettivamente verificabili e comunemente accettati, che sviluppino ulteriormente i principi della buona governance definiti dalla Commissione nella comunicazione del 2009 dal titolo "Promozione della buona governance in materia fiscale",(15) vale a dire: scambio di informazioni e cooperazione amministrativa; leale concorrenza fiscale; trasparenza.

–  Tali criteri dovrebbero contemplare concetti quali il segreto bancario, la registrazione delle proprietà di società, trust e fondazioni, la pubblicazione dei conti societari, la capacità ai fini dello scambio di informazioni, l'efficienza dell'amministrazione fiscale, la promozione dell'evasione fiscale, l'esistenza di strumenti legali dannosi, la prevenzione del riciclaggio di denaro, l'automaticità degli scambi di informazioni, l'esistenza di trattati bilaterali, gli impegni sul piano internazionale in favore della trasparenza nonché la cooperazione giudiziaria.

–  Sulla base di tali criteri la Commissione dovrebbe presentare un elenco rivisto di paradisi fiscali, che andrà a sostituire l'elenco provvisorio presentato nel giugno 2015.

–  Tale elenco di paradisi fiscali dovrebbe essere collegato alla normativa fiscale del caso in quanto punto di riferimento per altre politiche e normative.

–  La Commissione dovrebbe rivedere l'elenco almeno ogni sei mesi o a seguito di una richiesta motivata da parte di una giurisdizione figurante nell'elenco.

Raccomandazione C3. Contromisure nei confronti delle società che si servono di paradisi fiscali

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta relativa a un catalogo di contromisure che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero applicare in quanto azionisti e finanziatori di enti pubblici, banche e programmi di finanziamento, nei confronti di società che ricorrono ai paradisi fiscali per attuare schemi di pianificazione fiscale aggressiva e pertanto non rispettano le norme dell'Unione in materia di buona governance fiscale.

–  Tali contromisure dovrebbero comprendere:

–  il divieto di accedere alle opportunità in materia di aiuti di Stato o appalti pubblici a livello di Unione o nazionale;

–  il divieto di accedere a taluni fondi dell'Unione.

–  Tali risultati dovrebbero essere conseguiti anche mediante:

–  la modifica dello statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) (protocollo n. 5 allegato ai trattati) per garantire che nessun finanziamento della BEI possa essere concesso a beneficiari finali o intermediari finanziari che si servono di paradisi fiscali o pratiche fiscali dannose(16);

–  la modifica del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio(17) onde assicurare che nessun finanziamento a titolo del FEIS possa essere concesso a tali società(18);

–  la modifica dei regolamenti (UE) n. 1305/2013(19), (UE) n. 1306/2013(20), (UE) n. 1307/2013(21) e (UE) 1308/2013(22) del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare che i fondi della PAC non possano essere assegnati a tali società;

–  la prosecuzione del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato per garantire che gli Stati membri non forniscano aiuti di Stato a tali società(23);

–  la modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(24) per assicurare che i finanziamenti a titolo dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) non possano essere assegnati a tali società;

–  la modifica dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per garantire che i finanziamenti erogati dalla BERS non possano essere assegnati a tali società(25);

–  il divieto per l'Unione di concludere accordi commerciali con giurisdizioni che la Commissione ha definito "paradisi fiscali".

La Commissione verifica se sia possibile sospendere o rescindere accordi commerciali vigenti con paesi che sono stati dichiarati paradisi fiscali.

Raccomandazione C4. Stabile organizzazione

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa intesa a:

–  adeguare la definizione di "stabile organizzazione", in modo che le società non possano evitare artificiosamente di essere presenti a fini fiscali negli Stati membri in cui svolgono attività economiche; la definizione dovrebbe inoltre contemplare i casi in cui si ritiene che le società che svolgono attività digitali completamente dematerializzate abbiano una stabile organizzazione in uno Stato membro se mantengono una presenza digitale significativa nell'economia di tale paese;

–  introdurre una definizione a livello di Unione di "sostanza economica" minima che contempli anche l'economia digitale, in modo da garantire che le società creino realmente valore e contribuiscano all'economia dello Stato membro in cui sono soggette a imposta.

Le due suddette definizioni dovrebbero far parte di un divieto concreto delle cosiddette "società di comodo".

Raccomandazione C5. Miglioramento del quadro in materia di prezzi di trasferimento nell'UE

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa intesa a:

–  elaborare, sulla base delle proprie esperienze e dell'analisi dei nuovi principi dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento, orientamenti specifici dell'Unione indicanti le modalità di applicazione dei principi dell'OCSE e l'interpretazione da darvi nel contesto dell'Unione, al fine di:

–  riflettere la realtà economica del mercato interno;

–  fornire certezza, chiarezza ed equità agli Stati membri e alle società operanti all'interno dell'Unione;

–  ridurre il rischio di un utilizzo improprio delle norme finalizzato al trasferimento degli utili.

Raccomandazione C6. Regolazioni ibride da disallineamento fiscale

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa intesa a:

–  armonizzare le definizioni nazionali di debito, capitale, entità opache e trasparenti, armonizzare l'attribuzione delle voci dell'attivo e del passivo alla stabile organizzazione nonché armonizzare l'assegnazione di costi e utili tra le diverse entità all'interno dello stesso gruppo; oppure

–  impedire la doppia non imposizione nel caso di un disallineamento.

Raccomandazione C7. Modifica del regime di aiuti di Stato dell'Unione laddove è connesso alla fiscalità

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare entro la metà del 2017 una proposta intesa a conseguire i seguenti obiettivi:

–  orientamenti in materia di aiuti di Stato volti a chiarire in che modo la Commissione determinerà gli aiuti di Stato connessi alla fiscalità, creando in tal modo maggiore certezza giuridica per le imprese e per gli Stati membri, tenuto conto del fatto che, in altri settori, simili orientamenti si sono confermati molto efficaci ai fini di far cessare e prevenire negli Stati membri prassi in conflitto con la legislazione dell'Uniobe sugli aiuti di Stato e che, per ottenere risultati, occorre un livello di precisione molto elevato negli orientamenti stessi, comprese soglie numeriche;

–  individuazione pubblica delle politiche fiscali che non sono coerenti con la politica in materia di aiuti di Stato, al fine di fornire alle società e agli Stati membri orientamenti e una maggiore certezza giuridica; a tal fine la Commissione riattribuisce le risorse alla DG Concorrenza in modo da intervenire efficacemente sugli eventuali casi di aiuto di Stato illegale (comprese le agevolazioni fiscali selettive).

Il Parlamento europeo invita inoltre la Commissione europea a valutare nel lungo termine la possibilità di modificare le norme esistenti allo scopo di evitare che gli importi recuperati a seguito di una violazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato siano restituiti allo Stato membro che ha concesso l'aiuto illecito di natura fiscale, come avviene attualmente. L'aiuto di Stato recuperato potrebbe essere ad esempio versato nel bilancio dell'Unione o riattribuito allo Stato membro che ha subito un'erosione della sua base imponibile.

Raccomandazione C8. Modifica delle direttive 90/435/CEE(26), 2003/49/CE e 2005/19/CE del Consiglio e di altre pertinenti normative dell'Unione nonché introduzione di una norma generale antiabuso

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta intesa a:

–  a seguito dell'inclusione di una norma generale antiabuso nella direttiva 90/435/CE, procedere quanto prima all'introduzione di tale norma nella direttiva 2003/49/CE e presentare proposte per la sua introduzione nella direttiva 2005/19/CE e in altre pertinenti normative dell'Unione;

–  includere tale norma generale antiabuso in ogni futura normativa dell'Unione riguardante questioni fiscali o avente effetti fiscali;

–  per quanto riguarda la direttiva 2003/49/CE, oltre all'introduzione di una norma generale antiabuso, eliminare altresì l'obbligo per gli Stati membri di riservare un trattamento favorevole ai pagamenti di interessi e canoni in assenza di imposizione effettiva in un altro Stato membro;

–  per quanto riguarda la direttiva 2005/19/CE, oltre all'introduzione di una norma generale antiabuso, introdurre ulteriori obblighi in materia di trasparenza e, qualora tali modifiche si rivelino insufficienti a impedire una pianificazione fiscale aggressiva, introdurre una disposizione relativa a un'imposta minima quale requisito per il ricorso ad "agevolazioni fiscali" (ad esempio nessuna imposizione sui dividendi) o altre misure aventi effetto simile.

Raccomandazione C9. Miglioramento dei meccanismi di composizione delle controversie transfrontaliere in materia di imposizione

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare una proposta entro l'estate 2016.

–  La proposta è intesa a migliorare gli attuali meccanismi di composizione delle controversie transfrontaliere in materia di imposizione nell'Unione, concentrandosi non solo sui casi di doppia imposizione ma anche sui casi di doppia non imposizione. L'obiettivo è definire, a partire dai sistemi esistenti, un approccio coordinato dell'Unione per la composizione delle controversie, con regole più chiare e tempi più stretti.

–  L'attività e le decisioni del meccanismo di composizione delle controversie dovrebbero essere trasparenti in modo da ridurre le incertezze per le imprese in sede di applicazione del diritto tributario.

Raccomandazione C10. Introduzione di una ritenuta d'imposta o di una misura di effetto analogo al fine di evitare che gli utili escano dall'Unione senza essere soggetti a tassazione

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare entro l'estate 2016 una proposta volta a introdurre una ritenuta d'imposta o una misura di effetto analogo allo scopo di garantire che tutti gli utili generati all'interno dell'Unione e destinati a uscirne siano effettivamente tassati nell'Unione prima che lascino i confini della stessa.

D.  Altre misure

Raccomandazione D1. Misure supplementari per affrontare il problema del divario fiscale

Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a considerare, oltre alla pianificazione fiscale aggressiva e all'attività di BEPS, anche altri elementi che contribuiscono al divario fiscale esistente, ad esempio attraverso:

–  l'analisi delle cause della scarsa efficienza in materia di riscossione delle imposte, compresa la riscossione dell'IVA;

–  l'analisi delle cause dell'iniquità fiscale o della scarsa credibilità delle amministrazioni fiscali in ambiti diversi dalla tassazione delle società;

–  la definizione dei principi per le pratiche di amnistia fiscale, comprese le circostanze in cui sarebbero opportune tale pratiche e quelle in cui sarebbero preferibili altre opzioni strategiche, nonché l'obbligo per gli Stati membri di informare in anticipo la Commissione di qualsiasi nuova amnistia fiscale, allo scopo di eliminare le conseguenze negative di queste politiche sulla futura riscossione delle imposte;

–  la proposta di un livello minimo di trasparenza per i regimi di condono fiscale e le agevolazioni fiscali discrezionali adottati dai governi nazionali;

–  la concessione agli Stati membri di maggiore libertà nel considerare il rispetto degli obblighi fiscali da parte delle imprese, e in particolare i casi sistematici di inadempimento, quale fattore per l'aggiudicazione di appalti pubblici;

–  l'accesso pieno e significativo delle autorità fiscali ai registri centrali contenenti informazioni sulla titolarità effettiva di società e fiduciarie nonché adeguati processi di aggiornamento e di verifica di tali registri.

Tale obiettivo può essere raggiunto se gli Stati membri recepiscono rapidamente la quarta direttiva antiriciclaggio, garantendo un accesso ampio e semplificato alle informazioni contenute nei registri centrali dei titolari effettivi, anche per organizzazioni della società civile, giornalisti e cittadini.

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/ economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf
(2) "European added value of legislative report on bringing Transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union" (Valore aggiunto europeo della relazione legislativa sul tema "Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza delle politiche in materia di imposizione delle società nell'Unione europea"), a cura del dott. Benjamin Ferrett, di Daniel Gravino e di Silvia Merler, in attesa di pubblicazione.
(3) Testi approvati dell'8.7.2015, P8_TA(2015)0257.
(4) http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm.
(5) Come il Fair Tax Mark: http://www.fairtaxmark.net/.
(6) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(7) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0040+0+DOC+XML+V0//IT
(8) Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).
(9) Direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 58 del 4.3.2005, pag. 19).
(10) Testi approvati dell'8.7.2015, P8_TA(2015)0257.
(11) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1)
(12) http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/ protecting_whistleblowers_en.asp.
(13) COM(2012)0722.
(14) https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp.
(15) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0201:FIN:IT:PDF.
(16) http://www.eib.org/attachments/general/governance_of_the_eib_en.pdf.
(17) Regolamento (UE) n. 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).
(18) http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/proposal_regulation_efsi_en.pdf.
(19) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(20) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(21) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(22) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(23) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0026+0+DOC+XML+V0//IT.
(24) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)
(25) http://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html.
(26) Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6).


Relazioni UE-Cina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sulle relazioni UE-Cina (2015/2003(INI))
P8_TA(2015)0458A8-0350/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto l’avvio delle relazioni diplomatiche tra l’Unione europea e la Cina del 6 maggio 1975,

–  visto il partenariato strategico UE-Cina, avviato nel 2003,

–  visto il quadro giuridico generale per le relazioni con la Cina, segnatamente l’accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese(1), firmato nel maggio 1985, che riguarda i rapporti commerciali ed economici, nonché il programma di cooperazione UE-Cina,

–  vista l’agenda strategica 2020 UE-Cina per la cooperazione approvata il 21 novembre 2013,

–  visti il dialogo politico strutturato UE-Cina formalmente istituito nel 1994 e il dialogo strategico ad alto livello su questioni strategiche e di politica estera istituito nel 2010, in particolare il 5° dialogo strategico ad alto livello UE-Cina tenutosi a Pechino il 6 maggio 2015,

–  visti i negoziati relativi ad un nuovo accordo di partenariato e cooperazione, in corso dal 2007,

–  visti i negoziati per un accordo bilaterale in materia di investimenti che sono stati avviati nel gennaio 2014,

–  visti il 17° vertice UE-Cina svoltosi a Bruxelles il 29 giugno 2015 e la relativa dichiarazione congiunta conclusiva,

–  visti i commenti rilasciati da Donald Tusk, Presidente del Consiglio europeo, il 29 giugno 2015, in occasione della conferenza stampa congiunta con il primo ministro cinese Li Keqiang a seguito del 17° vertice UE-Cina, in cui esprimeva le preoccupazioni dell'Unione circa la libertà di espressione e di associazione in Cina, compresa la situazione delle persone appartenenti alle minoranze, come i tibetani e gli uiguri, e incoraggiava la Cina a riprendere un dialogo significativo con i rappresentanti del Dalai Lama,

–  visti la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 24 ottobre 2006 intitolata "UE-Cina: maggiori responsabilità nell'ambito di un partenariato più forte" (COM(2006)0631),

–  visti gli orientamenti del Consiglio per la politica nei confronti dell'Asia orientale,

–  viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" dal titolo "Partenariato strategico UE-Cina" del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2006,

–  visti il documento di strategia per la Cina 2007-2013 della Commissione, il programma pluriennale indicativo 2011-2013 e la revisione intermedia 2010 del documento di strategia, nonché la revisione del programma indicativo pluriennale 2011-2013,

–  visto il primo documento programmatico mai elaborato dalla Cina sull'Unione europea, pubblicato il 13 ottobre 2003,

–  viste l'adozione della nuova legge sulla sicurezza nazionale da parte della commissione permanente del Congresso nazionale del popolo cinese il 1° luglio 2015 e la pubblicazione del secondo progetto di una nuova legge sulla gestione delle ONG straniere il 5 maggio 2015,

–  visto il Libro bianco del 26 maggio 2015 sulla strategia militare cinese,

–  visto il dialogo UE-Cina sui diritti umani, avviato nel 1995, e il 32° ciclo tenutosi a Pechino l'8 e il 9 dicembre 2014,

–  visti i 60 dialoghi settoriali in corso tra la Cina e l'UE riguardanti, fra l'altro, l'ambiente, la politica regionale, l'occupazione e gli affari sociali, nonché la società civile,

–  vista l'istituzione, nel febbraio 2012, del dialogo di alto livello UE-Cina "People to people", cui danno capo tutte le iniziative congiunte UE-Cina in tale ambito,

–  visto l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la CE e la Cina, che è entrato in vigore nel 2000(2) e l’accordo di partenariato scientifico e tecnologico firmato il 20 maggio 2009,

–  visti la dichiarazione congiunta UE-Cina sui cambiamenti climatici rilasciata in occasione del 17° vertice UE-Cina del giugno 2015 e i contributi previsti stabiliti a livello nazionale (INDC) presentati dalla Cina in occasione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 30 giugno 2015,

–  vista la dichiarazione congiunta UE-Cina sulla sicurezza energetica rilasciata a Bruxelles il 3 maggio 2012 e il dialogo energetico tra la CE e la Cina,

–  viste le tavole rotonde UE-Cina,

–  visti il XVIII Congresso nazionale del Partito comunista cinese, tenutosi dall'8 al 14 novembre 2012, e i cambiamenti di leadership in seno alla commissione permanente del Politburo decisi nell'ambito di tale congresso,

–  visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

–  visti i risultati della quarta riunione plenaria del 18° Comitato centrale del Partito comunista cinese (Quarto Plenum) tenutasi il 20-23 ottobre 2014,

–  vista la dichiarazione della presidenza in occasione del 26° vertice dell'ASEAN del 27 aprile 2015,

–  vista la dichiarazione della vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la sicurezza del 6 maggio 2015 a seguito del suo incontro con il premier cinese Li Keqiang,

–  vista la più recente riunione interparlamentare PE-Cina, che ha avuto luogo il 26 novembre 2013,

–  viste le sue recenti risoluzioni sulla Cina, in particolare quella del 23 maggio 2012 dal titolo "L'UE e la Cina: uno squilibrio commerciale?"(3), del 2 febbraio 2012 sulla politica estera dell'UE nei confronti dei paesi BRIC e di altre potenze emergenti: obiettivi e strategie(4), del 14 marzo 2013 sulle minacce nucleari e i diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea(5), del 17 aprile 2014 sulla situazione nella Corea del Nord(6), del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030(7), e del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo(8),

–  viste le sue risoluzioni del 7 settembre 2006 sulle relazioni UE-Cina(9), del 5 febbraio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina​(10), del 14 marzo 2013 sul relazioni UE-Cina(11), del 9 ottobre 2013 sui negoziati UE-Cina in vista di un accordo bilaterale in materia di investimenti(12) e del 9 ottobre 2013 sulle relazioni commerciali UE-Taiwan(13),

–  viste le sue risoluzioni sui diritti umani del 26 novembre 2009 sulla Cina: diritti delle minoranze e applicazione della pena di morte(14), del 10 marzo 2011 sulla situazione e il patrimonio culturale a Kashgar (Regione autonoma uigura dello Sinkiang, Cina)​(15), del 5 luglio 2012 sullo scandalo degli aborti forzati in Cina(16), del 12 dicembre 2013 sull'espianto coatto di organi in Cina(17) e del 13 marzo 2014 sulle priorità dell'UE per la 25° sessione del Consiglio delle Nazioni Unite(18),

–  visto l’embargo sulle armi decretato dall’UE dopo la repressione di Tienanmen del giugno 1989, appoggiato dal Parlamento con la risoluzione del 2 febbraio 2006 sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune(19)​,

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2005 sulle relazioni tra l'Unione europea, la Cina e Taiwan e la sicurezza in Estremo Oriente(20),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Tibet, in particolare quelle del 25 novembre 2010 sul Tibet: piani per l'introduzione del cinese quale principale lingua d'insegnamento(21) del 27 ottobre 2011 sul Tibet e in particolare sull'immolazione di suore e monaci(22), e del 14 giugno 2012 sulla situazione dei diritti umani in Tibet(23),

–  visti i nove cicli di colloqui svoltisi dal 2002 al 2010 tra gli autorevoli rappresentanti del governo cinese e il Dalai Lama, visto il libro bianco della Cina sul Tibet dal titolo "Tibet's Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide", pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese il 15 aprile 2015, visti il Memorandum del 2008 e la Nota sull'effettiva autonomia del 2009, entrambi presentati dai rappresentanti del 14° Dalai Lama,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0350/2015),

A.  considerando che nel 2015 ricorre il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche tra l'UE e la Cina; che il partenariato strategico UE-Cina è di fondamentale importanza per le relazioni tra l'UE e la Repubblica popolare cinese (RPC) e per trovare risposte comuni ad una serie di problemi globali e individuare interessi comuni, quali la sicurezza globale e regionale, la lotta al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata, la sicurezza informatica, le armi di distruzione di massa e la non proliferazione nucleare, la sicurezza energetica, la regolamentazione finanziaria e dei mercati a livello globale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile, come pure per istituire un quadro inteso ad affrontare questioni di interesse bilaterale fra l'UE e la Cina;

B.  considerando che la Cina e l'UE hanno avviato i negoziati per trattato bilaterale in materia di investimenti (BIT) nel 2013;

C.  considerando che la Cina è un importante partner commerciale dell'UE, con un mercato vasto e in espansione; che i negoziati in corso per un accordo di investimento rappresentano una delle questioni più importanti nelle relazioni bilaterali economiche e commerciali UE-Cina;

D.  considerando che, sotto l'attuale leadership di Xi Jinping, Segretario generale del Partito comunista cinese (PCC) e Presidente cinese, la Cina ha avviato una serie di iniziative, tra cui un progetto "Nuova via della seta" inteso ad integrare economicamente la Cina con l'Asia centrale e, in seconda battuta, con l'Europa e l'Africa, l'istituzione della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) e un accordo energetico strategicamente importante con la Russia per la fornitura di 38 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno, la costruzione di un oleodotto ed altri progetti comuni di prospezione e sfruttamento petroliferi in Cina; considerando che, negli ultimi anni, la Cina ha perseguito politiche di investimento sempre più attive nell'UE e nei paesi del vicinato orientale;

E.  considerando che il Presidente Xi Jinping ha lanciato l'iniziativa del "sogno cinese", che è stata presentata come un concetto ed una visione miranti a realizzare un ringiovanimento nazionale ed a costruire una società moderatamente prospera attraverso un ampio spettro di dimensioni economiche, sociali, culturali e politiche e a fare della Cina una nazione pienamente sviluppata entro il 2049;

F.  considerando che la Cina ha conosciuto livelli molto elevati di crescita economica negli ultimi vent'anni e che 600 milioni di cittadini cinesi sono usciti dalla povertà;

G.  considerando che il crollo dei mercati azionari cinesi nel 2015 ha avuto un impatto negativo sulla stabilità finanziaria, anche nell'Unione europea;

H.  considerando che la politica di pianificazione familiare cinese ha causato, a partire dagli anni ’80, un rapido processo di invecchiamento della popolazione, con oltre 200 milioni di cittadini ormai più che sessantenni;

I.  considerando che il degrado ambientale in Cina ha assunto proporzioni drammatiche e che si rende necessaria un'azione di governo più che mai urgente, forte e mirata; considerando che, nel recente vertice UE-Cina, si è trattato anche il tema dello sviluppo sostenibile e dei cambiamenti climatici, adottando una dichiarazione congiunta sui cambiamenti climatici;

J.  considerando che è stata riconosciuta da parte cinese la necessità di affrontare la minaccia rappresentata dal cambiamento climatico e che la Cina si è impegnata ad adottare un protocollo, o qualsiasi strumento legale, che faccia giungere ad un accordo complessivo sul tema durante la conferenza sul cambiamento climatico di Parigi;

K.  considerando che la popolare campagna anti-corruzione del presidente Xi Jinping, lanciata nel 2012 con l'obiettivo di risolvere le questioni governative prendendo di mira i funzionari del partito, del governo, dell'esercito e delle società statali sospettati di corruzione, ha fatto una serie di vittime di alto profilo, rendendo pubbliche non solo le "bustarelle", ma anche le enormi fortune accumulate dai leader cinesi e rivelando l'infiltrazione di potenti reti criminali nel sistema politico;

L.  considerando che ONG straniere sono attive e svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo di ONG locali e nell'apertura della Cina alle riforme;

M.  considerando che, nell'interesse della sicurezza nazionale, quest'anno la Cina ha pubblicato tre nuovi progetti di legge che includono disposizioni sulla cibersicurezza e le ONG;

N.  considerando che, nel 2013 e nel 2014, le città di Pechino, Kunming e Urumqi sono state oggetto di importanti e violenti attacchi terroristici, con 72 morti e 356 feriti; che la Cina sta preparando una legge contro il terrorismo, il che sottolinea il fatto che il governo conferisce massima priorità alla lotta al terrorismo;

O.  considerando che nel giugno 2015 il consiglio legislativo di Hong Kong ha votato contro la proposta controversa che avrebbe lasciato agli elettori di votare il capo dell'esecutivo soltanto da una rosa di candidati indicata da un comitato soggetto a Pechino; che precisamente tale proposta ha dato origine al movimento degli ombrelli con 79 giorni di massicce proteste dalla fine di settembre a metà dicembre 2014;

P.  considerando che la nuova leadership cinese considera l'ascesa della RPC come un fatto irreversibile risultante in un passaggio dalla "diplomazia reattiva" alla "diplomazia proattiva";

Q.  considerando che il nuovo Libro bianco sulla strategia militare cinese afferma che la mentalità tradizionale secondo la quale la terra ha maggior peso rispetto al mare deve essere superata e che è necessario attribuire maggiore importanza alla gestione dei mari e alla tutela dei diritti e degli interessi marittimi; considerando che la Cina si rifiuta di riconoscere la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativamente alle controversie nel Mar Cinese meridionale e orientale;

R.  considerando che, in una dichiarazione di condotta del 2002, la Cina e i paesi dell'ASEAN si sono impegnati a creare le condizioni per “una soluzione pacifica e duratura” nel Mar cinese meridionale, tuttavia le tensioni con i paesi limitrofi come Taiwan, Vietnam, Filippine, Malesia e Brunei continuano a crescere;

S.  considerando che la Cina è il principale sostenitore politico e il maggior investitore, donatore di aiuti, di generi alimentari e di energia e partner commerciale della Corea del Nord; che gli esperti cinesi hanno recentemente rivelato che la Corea del Nord potrebbe già disporre di 20 testate nucleari;

T.  considerando che, sulla scia della crisi ucraina, la Russia e la Cina hanno intensificato le loro relazioni in un modo senza precedenti;

U.  considerando che l'8 maggio 2015 la Russia e la Cina hanno firmato un accordo bilaterale sulla sicurezza dell'informazione che definisce le minacce cibernetiche come trasmissione di informazioni atte a mettere a repentaglio i sistemi socio-politici e socio-economici nonché il contesto spirituale, morale e culturale degli Stati;

V.  considerando che, dal 2005, la Cina ha concesso crediti ai paesi latino-americani per un valore complessivo di 100 miliardi di dollari USA circa; che attualmente la Cina è il principale partner commerciale del Brasile e il secondo per Argentina, Venezuela e Cuba;

W.  considerando che il governo cinese riconosce l'importanza e persino l'universalità dei diritti umani, ma non sta ottenendo risultati tangibili in materia di miglioramento degli standard legati ai diritti umani;

X.  considerando che la Cina ha accettato ufficialmente e formalmente l'universalità dei diritti umani e negli ultimi tre anni ha aderito a un quadro internazionale sui diritti umani firmando una vasta serie di trattati in materia ed è quindi diventata parte del quadro giuridico e istituzionale internazionale dei diritti umani;

Y.  considerando che all'inizio del 2015 il presidente Xi ha annunciato pubblicamente l'intenzione di estendere lo Stato di diritto nell'intero paese nella convinzione che una giustizia effettiva è essenziale per una economia e una società moderna in Cina;

Z.  considerando che il PCC riconosce cinque religioni, che sono in ultima analisi controllate dal “Dipartimento del fronte unito per il lavoro” del partito; che l'elenco è esclusivo e pertanto le altre religioni e culti sono discriminati;

AA.  considerando che l'UE e la Cina hanno avviato dialoghi sui diritti umani fin dal 1995;

AB.  considerando che il Mediatore europeo, nel suo progetto di raccomandazione approvato il 26 marzo 2015, ha criticato l'assenza di una valutazione dell'impatto dei diritti umani in relazione al meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato nei negoziati in atto per un accordo commerciale e di investimento con il Vietnam; che ciò rappresenta un importante precedente per i negoziati per l'accordo bilaterale UE-Cina sugli investimenti;

AC.  considerando che i tibetani esprimono la loro identità culturale attraverso il movimento Lhakar (“mercoledì bianco”) indossando solo abiti tibetani, parlando solo tibetano e mangiando solo cibo tibetano ogni mercoledì; che, ad oggi, oltre 140 tibetani si sono suicidati dandosi fuoco per protestare contro la politica del governo cinese nella regione autonoma del Tibet; che la morte in detenzione del monaco Tenzin Delek Rinpoche ha recentemente dato luogo a nuove tensioni; considerando che il Tibet è interessato da politiche di insediamento han; considerando che nel 2015 ricorre il cinquantesimo anniversario dell'istituzione della regione autonoma del Tibet; considerando che negli ultimi anni non sono stati registrati progressi nella soluzione della crisi tibetana dato che l'ultimo ciclo delle conversazioni di pace si è svolto nel 2010;

AD.  considerando che l'UE aderisce alla politica di una "unica Cina" nel contesto delle relazioni tra le due sponde dello Stretto, tra la Repubblica popolare cinese e Taiwan;

Cooperazione e partenariato strategico UE-Cina

1.  accoglie con favore il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche tra l'UE e la Cina come fonte di ispirazione per rafforzare il partenariato strategico, tanto importante in un mondo multipolare e globalizzato, e per accelerare i negoziati in atto su un nuovo accordo di partenariato e cooperazione basato sulla fiducia, sulla trasparenza e sul rispetto dei diritti umani; sottolinea che le due parti, nel recente vertice UE-Cina del 29 giugno 2015, hanno ribadito il loro impegno all'approfondimento del partenariato; segnala che la Cina è una grande potenza internazionale e uno dei principali partner dell'UE; sottolinea che le due parti si sono impegnate a promuovere, nel prossimo decennio, il partenariato strategico globale UE-Cina, che sarà reciprocamente vantaggioso sia per l'UE che per la Cina; esprime il proprio sostegno a favore del dialogo strategico ad alto livello bi/annuale, del dialogo economico e commerciale ad alto livello, del dialogo tra i popoli ad alto livello e degli oltre 60 dialoghi settoriali tra l'UE e la Cina su un'ampia gamma di questioni; auspica che tali dialoghi settoriali determinino fiducia e risultati tangibili;

2.  accoglie con favore l'esito del 17° vertice UE-Cina del 29 giugno 2015, che ha portato le relazione bilaterali a un nuovo livello e ha trasmesso un segnale di una cooperazione politica più stretta che supera le semplici relazioni commerciali e si muove verso un approccio strategico coordinato per far fronte alle sfide e alle minacce comuni globali; osserva che entrambe le parti riconoscono pienamente i progressi compiuti nell'attuazione dell'agenda strategica 2020 per la cooperazione UE-Cina e che sarà istituito un meccanismo bilaterale di revisione a livello di funzionari per monitorarne il seguito; accoglie con favore l'accordo raggiunto da entrambe le parti, al summenzionato vertice, in merito a un insieme di priorità per potenziare la cooperazione bilaterale e migliorare la dimensione globale del partenariato strategico;

3.  sottolinea la necessità che gli Stati membri dell'UE parlino con una sola voce al governo cinese, in particolare in considerazione dell’attuale dinamismo diplomatico di Pechino e dando nuova forma all'architettura della governance mondiale; sottolinea che i negoziati sugli articoli dell'accordo relativi alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)) si sono conclusi e auspica una stretta cooperazione tra l'UE e l'AIIB in futuro; si rammarica della mancanza di un profondo dibattito e di uno stretto coordinamento a livello di UE per quanto riguarda l'adesione degli Stati membri all’AIIB; sottolinea l'importanza della politica commerciale e d'investimento quale ambito più ovvio per esercitare la massima leva nelle relazioni strategiche con la Cina; prende atto della cooperazione recentemente creatasi tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale, nota anche come gruppo 16+1 e comprendente vari Stati membri dell'UE, ma ritiene che essa non dovrebbe dividere l'UE o indebolire la sua posizione nei confronti della Cina e dovrebbe altresì occuparsi delle questioni dei diritti umani; invita il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione a presentare al Parlamento una relazione annuale sullo sviluppo delle relazioni UE-Cina; chiede il potenziamento di scambi e investimenti con la Cina che siano applicabili e regolamentati;

4.  riconosce che la Cina dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nelle istituzioni finanziarie multilaterali che meglio rispecchi la dimensione della sua economia; reputa che l'AIIB recentemente istituita costituisca un'opportunità per la Cina di impegnarsi quale soggetto responsabile nel contesto multilaterale; incoraggia la nuova istituzione a prendere le distanze dagli errori del passato che hanno privilegiato il finanziamento di progetti infrastrutturali grandiosi e a dare invece la priorità all'assistenza tecnica e all'accesso alla conoscenza globale, mantenendo un equilibrio tra le priorità ambientali, sociali e di sviluppo;

5.  reputa di vitale importanza che il contributo europeo alla partecipazione all'AIIB consista di procedure trasparenti per la valutazione dei prestiti, norme chiare in materia di buona governance, responsabilità sociale ed ambiente nonché la garanzia che l'onere del debito rimanga controllabile per dei paesi mutuatari;

6.  accoglie con favore la partecipazione di vari Stati membri all'AIIB; deplora tuttavia la mancanza di un dibattito approfondito, di uno stretto coordinamento e di una risposta e di un approccio coordinati a livello di UE come reazione alle iniziative avviate dal governo cinese per costruire nuove istituzioni multilaterali; esorta le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a considerare questa situazione come un campanello di allarme per evitare una simile mancanza di coordinamento in futuro;

7.  accoglie con favore l'accordo politico di migliorare i collegamenti infrastrutturali strategici tra UE e Cina; plaude pertanto alla decisione di istituire una nuova piattaforma per la connettività allo scopo di creare un ambiente favorevole a reti infrastrutturali transfrontaliere sostenibili e interoperabili nei paesi e nelle regioni tra l'UE e la Cina; plaude in particolare alla disponibilità dell'UE di avviare tale progetto a livello europeo; invita entrambe le parti a cogliere le opportunità offerte dalla stretta interconnessione di entrambi i partner, compresa la cooperazione in investimenti infrastrutturali nei paesi lungo il percorso della Nuova via della seta e della Nuova via della seta marittima;

8.  sottolinea la crescita vigorosa dell'economia cinese negli ultimi venti anni e mette in evidenza che gli Stati membri dell'UE dovrebbero sfruttare maggiormente le opportunità offerte da tale sviluppo economico; prende atto dell'interesse cinese in materia di investimenti infrastrutturali strategici in Europa e sottolinea la necessità di cooperare con la Cina ed altri paesi della regione a questo riguardo su progetti come l'iniziativa cinese "One belt, one road" e il Piano degli investimenti Juncker dell'UE, compresi i collegamenti ferroviari, portuali e aeroportuali; esorta la VP/AR e la Commissione a riflettere sull'impatto della politica di investimento globale della Cina nonché sulle sue attività di investimento nell'UE e nel suo vicinato orientale; sottolinea, in conformità delle posizioni precedentemente adottate del Parlamento e nel pieno rispetto delle competenze INTA, l'importanza dell'accordo bilaterale UE-Cina sugli investimenti in corso di negoziato; chiede l'inclusione di un intero capitolo sullo sviluppo sostenibile nel BIT, che preveda impegni vincolanti relativamente alle norme fondamentali del lavoro dell'OIL e ai principali accordi ambientali multilaterali; sottolinea la crescente tendenza delle imprese europee a denunciare di essere vittime di una regolamentazione e di discriminazioni arbitrarie; sottolinea l'importanza che i negoziati in corso sull'accordo di investimento siano coronati da successo per facilitare ulteriormente gli investimenti e attuare la protezione degli investimenti, l'accesso al mercato, compresi gli appalti pubblici, e un trattamento equo delle imprese sia in Europa che in Cina; chiede ulteriori misure e un follow-up attivo per garantire relazioni commerciali più equilibrate a seguito dell'eliminazione di ostacoli al commercio e agli investimenti per le imprese europee; invita la Cina e l'UE a migliorare ulteriormente la cooperazione, al fine di migliorare l'accesso delle PMI ad entrambi i blocchi di mercato; sottolinea l'impegno di UE e Cina a favore di un'economia globale aperta e un contesto commerciale e di investimento giusto, trasparente e regolamentato, a garanzia di condizioni di parità e contro il protezionismo;

9.  prende atto, a tale proposito, del lancio dell'iniziativa "One Belt, One Road" volta a costruire grandi collegamenti nel settore dell'energia e delle comunicazioni dall'Asia centrale, orientale e meridionale; ritiene che, datane l'importanza geostrategica, suddetta iniziativa dovrebbe essere perseguita a livello multilaterale; ritiene fondamentale che le sinergie e i progetti siano sviluppati in piena trasparenza e con la partecipazione di tutte le parti interessate;

10.  chiede un maggior coordinamento tra l'UE e la Cina in settori di rilevanza strategica, come il G20, la sicurezza e la difesa, la lotta al terrorismo, l'immigrazione clandestina, la criminalità transnazionale, la non proliferazione nucleare, la sicurezza globale e regionale, la sicurezza informatica, le armi di distruzione di massa, la sicurezza energetica, la regolamentazione e la governance finanziarie e dei mercati a livello globale, il cambiamento climatico, nonché l'urbanizzazione, i programmi di sviluppo e di aiuto e lo sviluppo sostenibile; sottolinea l'importanza della cooperazione nel settore dello sviluppo regionale nonché del dialogo e degli scambi nel contesto della strategia Europa 2020 e del tredicesimo piano quinquennale della Cina di prossima pubblicazione;

11.  chiede al SEAE di garantire che i diritti umani occupino un posto di primo piano nell'agenda delle relazioni e dei dialoghi con la Cina;

12.  chiede che l'impegno assunto dal presidente Xi, durante la sua visita a Bruxelles del marzo 2014, di approfondire gli scambi tra UE e Cina sulle questioni relative ai diritti umani sia associato a miglioramenti tangibili della situazione sul campo;

13.  esorta il Consiglio e la Commissione ad impegnarsi maggiormente con la Cina attraverso un dialogo costruttivo inteso a promuoverne la transizione allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e che ne sostenga l'integrazione nell'economia mondiale;

14.  plaude all'intensificazione del partenariato UE-Cina sull'urbanizzazione; chiede una maggiore cooperazione nella pianificazione e progettazione urbane, nei servizi pubblici, nell'edilizia ecologica e nei trasporti intelligenti; incoraggia il lancio di nuovi programmi congiunti cui partecipino città e imprese europee e cinesi;

15.  accoglie con favore la dichiarazione congiunta della terza riunione del dialogo tra i popoli UE-Cina ad alto livello del 15 settembre 2015; sottolinea l'importanza degli scambi interpersonali e di facilitare gli scambi tra i cittadini dell'UE e della Cina; è favorevole al fatto che lo sviluppo del dialogo tra i popoli ad alto livello si concentri su progetti comuni e migliori pratiche condivise e promuova gli scambi interpersonali; sottolinea che occorre promuovere in particolare lo scambio di esperti e di studenti tra le due parti;

16.  esprime preoccupazione in merito alle pratiche di dumping e alla mancata trasparenza delle politiche e delle sovvenzioni del governo cinese mediante crediti d'imposta, concessioni terriere, credito a buon mercato, materie prime sovvenzionate e altre misure;

17.  esprime preoccupazione in merito agli ostacoli che le imprese europee incontrano nel mercato cinese, ad esempio l'obbligo di trasferimenti delle tecnologia, una scarsa applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e un trattamento discriminatorio; sottolinea l'importanza della riforma del mercato in Cina e dell'attuazione dei principi dell'economia di mercato e dell'eliminazione delle discriminazioni e delle restrizioni ingiustificate;

18.  riconosce le opportunità offerte dagli investimenti cinesi in Europa nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); sottolinea che sebbene il Fondo sia aperto agli investimenti di una serie di soggetti, dovrebbe comunque restare sotto la governance dell'UE;

19.  riconosce la sfida di immettere l'economia cinese su un percorso autenticamente sostenibile nel contesto della "nuova normalità"; ritiene che una partecipazione più spiccata della Cina nelle organizzazioni economiche internazionali, come il FMI, potrebbe contribuire positivamente a un'economia più sostenibile ed equilibrata in Cina e nel mondo e alla riforma di tali organizzazioni; esorta le autorità cinesi a fornire statistiche affidabili e a migliorare la trasparenza sullo stato dell'economia;

20.  prende atto con preoccupazione del fatto che negli ultimi mesi gli indici azionari cinesi hanno perso un terzo del loro valore e che sono scattate centinaia di sospensioni dagli scambi per eccessi di ribasso; esprime preoccupazione riguardo all'attuale crisi finanziaria che colpisce la Cina e in particolare i suoi mercati azionari e riconosce che ciò rappresenta una minaccia per l'economia globale, tenuto conto del ruolo di primo piano del paese negli scambi mondiali e nel sistema finanziario globale; esorta le autorità cinesi ad affrontare la sfida della transizione dall'attuale modello economico ad un'economia sostenibile; osserva che le recenti picchiate dei mercati borsistici in la Cina hanno posto la cultura di controllo del governo dinanzi all'intrinseca volatilità dei mercati finanziari;

21.  accoglie favorevolmente il fatto che, nel corso degli ultimi decenni, un ingente numero di cittadini cinesi sia uscito dalla povertà estrema grazie a una crescita economica sostenuta e a una graduale apertura dell'economia cinese; esprime tuttavia preoccupazione poiché tali miglioramenti economici causano spesso problemi ambientali e grandi disparità;

22.  plaude al fatto che, nella recente dichiarazione congiunta dell'UE e della Cina sui cambiamenti climatici, adottata al vertice del 29 giugno 2015, entrambe le parti abbiano espresso il loro impegno a collaborare per raggiungere un accordo ambizioso e giuridicamente vincolante alla conferenza sul clima di Parigi del 2015; esorta tutte le parti della conferenza ad approfittare dello slancio creato dalle dichiarazioni UE-Cina e USA-Cina sui cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di cooperare nel settore energetico per affrontare congiuntamente le molteplici sfide connesse alla sicurezza energetica e all'architettura energetica mondiale;

Situazione interna

23.  rileva che sotto la guida del presidente Xi il governo cinese sta mostrando una crescente assertività sia internamente che esternamente; segnala che gli attivisti dei diritti civili, gli avvocati, i giornalisti, i blogger, i docenti universitari e altri rappresentanti della società civile del paese stanno ora vivendo una limitazione della loro libertà in un modo che non si vedeva da anni; osserva che la situazione dei diritti umani in Cina resta al centro di profonde apprensioni;

24.  esprime profonda preoccupazione per l'imminente adozione del progetto di legge sulla gestione delle ONG straniere, che comporterebbe un'ulteriore riduzione dello spazio di manovra della società civile cinese e limiterebbe notevolmente la libertà di associazione e di espressione nel paese, vietando, tra l'altro, alle "ONG straniere" che non sono registrate presso il ministero cinese della pubblica sicurezza o i dipartimenti di pubblica sicurezza provinciali di finanziare qualsiasi privato o organizzazione cinesi, e impedendo ai gruppi cinesi di svolgere "attività" per conto o con l'autorizzazione di ONG straniere non registrate, comprese quelle basate a Hong Kong e Macao; esorta le autorità cinesi a rivedere sostanzialmente tale legge al fine di conformarla alle norme internazionali in materia di diritti umani;

25.  esprime inoltre particolare preoccupazione per il nuovo progetto di legge sulla cibersicurezza, che rafforzerebbe e istituzionalizzerebbe le pratiche di censura e sorveglianza del ciberspazio e potrebbe costringere le imprese europee a includere backdoor obbligatorie nelle loro infrastrutture informatiche; osserva che gli avvocati riformisti e i difensori dei diritti civili cinesi temono che tale legge limiterà ulteriormente la libertà di espressione e che l'autocensura sia destinata a crescere; pone l'accento sulle conseguenze fortemente negative della legge sulla cibersicurezza e di quella sulle ONG per le attività delle imprese e delle istituzioni europee nella Repubblica popolare cinese e invita pertanto il Consiglio europeo, il SEAE e la Commissione a continuare ad appellarsi con determinazione alle autorità cinesi contro tali misure altamente controverse; esprime preoccupazione per l'ampia definizione di "sicurezza nazionale" e di "gravi minacce" figurante nella nuova legge cinese sulla sicurezza nazionale, che include tra le minacce le "influenze culturali nocive"; conclude che tale nuova legge contiene una formulazione degli interessi della sicurezza nazionale cinese talmente vasta e vaga da conferire alle autorità cinesi un potere d'intervento praticamente assoluto contro azioni, persone o pubblicazioni che non approvano;

26.  esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene la campagna anticorruzione lanciata dalla leadership cinese rappresenti un lodevole sforzo per promuovere la fiducia dei cittadini nel governo, essa è caratterizzata da una mancanza di trasparenza e, nella maggior parte dei casi, dal mancato rispetto dello Stato di diritto; osserva che in alcuni casi la campagna è utilizzata in maniera impropria per lotte interne e per promuovere il ruolo e il potere del PCC; deplora tuttavia che questa campagna sia stata condotta secondo modalità che minano ulteriormente lo Stato di diritto e che, secondo quanto riportato, i funzionari accusati siano stati detenuti nell'ambito di un sistema giuridico privo di legalità, privati delle tutele giuridiche fondamentali e spesso costretti a confessare;

27.  esprime la propria solidarietà alle famiglie e agli amici delle oltre 173 vittime delle devastanti esplosioni nella città portuale di Tianjin avvenute il 12 agosto 2015, che hanno costretto migliaia di residenti allo sfollamento; prende atto del crescente numero di proteste ambientaliste di massa pacifiche in diverse parti del paese; segnala il deposito illegale di migliaia di tonnellate di sostanze chimiche altamente tossiche ad una distanza illegale inferiore a 600 metri dalle zone residenziali; considera decisamente controproducente la politica di informazione ufficiale, lenta e reticente, relativa al disastro di Tianjin, tanto più che è accompagnata dalla censura delle notizie riportate dai social media su questa immane tragedia; sottolinea l'importanza di attuare tutte le norme in materia di sicurezza industriale conformemente alla legislazione cinese e internazionale, e chiede al governo cinese di innalzare gli standard di sicurezza e ambientali delle produzioni pericolose allineandoli, in primo luogo, alla legislazione cinese;

28.  rileva che le esplosioni del 12 agosto 2015 a Tianjin e del 31 agosto 2015 a Dongying richiedono che la Cina affronti seriamente e con urgenza il problema della sicurezza industriale, in particolare in relazione alla corruzione e all'impunità;

29.  sottolinea l'urgenza di ulteriori misure di protezione ambientale, tenendo conto, ad esempio, che nel 2014 solo otto delle 74 città più importanti avevano raggiunto lo standard nazionale di concentrazione di inquinamento dell'aria pari a 2,5 PM e che in Cina 190 milioni di persone si ammalano ogni anno a causa della contaminazione delle acque; avverte che la doppia crisi idrica (inquinamento massiccio combinato con un maggior consumo d'acqua) potrebbe causare grave instabilità politica e sociale; rammenta che il costo del degrado ambientale in Cina si ripercuote anche sui paesi vicini; pone l'accento sui costi del degrado ambientale e auspica che il prossimo piano quinquennale renda prioritario l'ambiente; sottolinea inoltre che la mancanza di protezione ambientale, oltre a causare danni ecologici, è fonte di pratiche di concorrenza sleale; accoglie con favore l'accordo UE-Cina volto a rafforzare la cooperazione per affrontare le principali sfide ambientali, come l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo; si compiace del fatto che, in base alla nuova legge sulla protezione dell'ambiente, i quadri locali siano responsabili, anche con effetto retroattivo, per i danni ambientali causati durante il loro mandato e che tale impegno a favore della protezione ambientale avrà un grande peso nel processo di promozione di tali quadri locali; esorta le autorità nazionali e locali a coinvolgere in modo costruttivo e attivo le organizzazioni ambientaliste e i movimenti di base nell'ambito del monitoraggio, dell'attuazione e dell'applicazione delle politiche e iniziative ambientali della Cina; rammenta che il vertice UE-Cina del giugno 2015 ha stabilito anche misure relative alle politiche ambientali e al rispetto del clima, che dovrebbero vedere la Cina osservare i limiti di emissioni di CO2, in vista del vertice di Parigi del dicembre 2015 e in linea con gli obiettivi dell'agenda strategica 2020 adottata a Pechino nel 2013;

30.  accoglie con favore la maggiore cooperazione tra l'UE e la Cina e lo scambio di esperienze nell'ambito dei diritti e della protezione dei consumatori, come pure il consolidamento delle misure di risposta del governo cinese a tale proposito, che si traducono in norme più rigorose in materia di responsabilità dei venditori al dettaglio nel quadro del codice di condotta professionale per quanto riguarda, tra l'altro, gli obblighi di ritiro e riparazione, le potenziali frodi, la pubblicità ingannevole e fraudolenta, gli accordi di pagamento anticipato e la tutela dei dati personali dei consumatori, soprattutto alla luce della rapida espansione del settore del commercio elettronico in Cina;

31.  osserva che, negli ultimi anni, la politica anti-terrorismo della Cina è evoluta rapidamente da un approccio reattivo "difesa contro il terrore" ad un approccio proattivo "guerra al terrore", insieme ad una "gestione della crisi" permanente che comporta un'azione a livelli senza precedenti nelle regioni colpite e nella società; è preoccupato per il progetto di legge antiterrorismo, che potrebbe portare a ulteriori violazioni delle libertà di espressione, riunione, associazione e religione, soprattutto nelle regioni popolate da minoranze del Tibet e dello Xinjiang;

32.  esprime solidarietà al popolo cinese per gli sforzi compiuti nella lotta contro il terrorismo e l'estremismo; è tuttavia preoccupato per la definizione di "terrorista" inclusa nel progetto di legge antiterrorismo cinese che, se non sarà sostanzialmente rivista, potrebbe dare luogo alla penalizzazione di quasi tutte le espressioni pacifiche della cultura, della religione e dell'identità tibetane che differiscono da quelle statali;

33.  invita la Cina ad aumentare la libertà su Internet e a rispettare la sicurezza informatica di tutti i paesi;

34.  esprime preoccupazione per il fatto che la regione dello Xinjiang si trovi in un circolo vizioso, dato che, da un lato, vi sono violenti gruppi separatisti ed estremisti fra gli uiguri musulmani di lingua turca, che non rappresentano tuttavia la stragrande maggioranza, e che, dall'altro, per il bene della stabilità, Pechino risponde sempre più spesso alle tensioni sociali con la repressione, aumentando la presenza del suo apparato di sicurezza nella regione, allontanando molti uiguri da Pechino e alimentando sentimenti contro i cinesi di etnia han tra la popolazione uigura; deplora la marginalizzazione della cultura uigura nella regione dello Xinjiang, anche attraverso il divieto per i funzionari uiguri di recarsi nelle moschee e, in alcuni luoghi, di osservare il Ramadan; invita le autorità cinesi ad adoperarsi al massimo per sviluppare un dialogo autentico con la comunità uigura e proteggere l'identità culturale della popolazione uigura; guarda con preoccupazione alle restrizioni di viaggio che possono essere imposte, specialmente in Tibet e nello Xinjiang, ai cittadini europei, in particolare nel caso di diplomatici e giornalisti; osserva che non esistono restrizioni analoghe per i cittadini cinesi (compresi i diplomatici e i giornalisti) negli Stati membri dell'UE; esorta quindi vivamente a procedere all'applicazione del principio di reciprocità;

35.  esprime la propria vicinanza e solidarietà alla popolazione di Hong Kong a sostegno delle riforme democratiche; sottolinea che l'autonomia di Hong Kong è garantita dalla Costituzione; ritiene che l'introduzione di un suffragio universale vero e proprio nella regione amministrativa speciale sia del tutto compatibile con il principio "un paese, due sistemi"; deplora che non sia stato possibile portare a termine la riforma della legge elettorale per la nomina del capo dell'esecutivo di Hong Kong; auspica che, in un prossimo futuro, possa essere avviato un nuovo processo di riforma, con l'obiettivo di garantire ai cittadini di Hong Kong nel 2017 il diritto al suffragio universale diretto, con una reale possibilità di scelta tra vari candidati; accoglie con favore la relazione congiunta del Servizio europeo per l'azione esterna e della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, del 24 aprile 2015, dal titolo "Regione amministrativa speciale di Hong Kong: relazione annuale 2014", e sostiene l'impegno dell'Unione a favore del rafforzamento della democrazia, compresi lo Stato di diritto, l'indipendenza del sistema giudiziario, i diritti e le libertà fondamentali, la trasparenza e la libertà di informazione e di espressione a Hong Kong;

36.  sostiene fermamente il principio "un paese, due sistemi" come base per buoni rapporti tra le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao e la Cina continentale;

37.  esprime preoccupazione per le recenti tensioni civili e politiche a Hong Kong e invita la Cina a rispettare i propri obblighi nei confronti della popolazione di Hong Kong di salvaguardare i loro diritti e le loro libertà, conformemente alla dichiarazione congiunta sino-britannica firmata nel 1984;

Situazione esterna

38.  rileva che, sin da quando è stato annunciato, il "sogno cinese" del presidente Xi di un ringiovanimento nazionale prevede un ruolo più forte e proattivo per la Cina nel mondo; incoraggia il VP/AR a esplorare con gli Stati Uniti le possibilità di sviluppare un approccio comune nei confronti della Cina, ove ciò contribuisca a promuovere gli interessi dell'UE; sottolinea che la crescita costante della Cina come potenza globale richiede urgentemente una continua e rapida riconsiderazione delle priorità strategiche dell'Europa nelle sue relazioni con il paese; sottolinea la necessità che una potenza mondiale come la Cina contribuisca, in un contesto globalizzato e interdipendente e in modo maggiormente attivo e costruttivo, ad affrontare le sfide globali e i conflitti regionali e a conseguire un ordine mondiale multilaterale che rispetti il diritto internazionale, i valori universali e la pace; ritiene che la Cina debba appropriarsi in misura crescente del posto che le spetta fra i paesi all'avanguardia nel mondo, rispettando le norme che valgono per tutti;

39.  prende atto della priorità accordata dalla presidenza di Xi alle relazioni con gli Stati Uniti, data la sua proposta di un "nuovo tipo di relazioni tra grandi potenze" tra la Cina, gli Stati Uniti e altri attori regionali; è favorevole a un approccio più costruttivo a un nuovo ordine mondiale che la Cina dovrebbe contribuire a costruire e integrare, basato sui valori universali dei diritti umani, della democrazia e della sicurezza delle persone; invita l'UE ad assumere un ruolo più attivo in Asia e a cooperare con la Cina, con gli Stati Uniti e con altri attori regionali ai fini di una maggiore stabilità nella regione;

40.  sottolinea che il recente Libro bianco sulla strategia militare cinese dichiara le intenzioni di Pechino di ampliare ulteriormente la marina cinese e di estendere la gamma delle sue operazioni, passando dalla "difesa al largo" alla "protezione in mare aperto"; deplora l'istituzione unilaterale di una zona di identificazione della difesa aerea e la conseguente rivendicazione del controllo della navigazione aerea in territorio giapponese e sudcoreano; invita all'adozione di un approccio equilibrato onde evitare di destare le preoccupazioni dei vicini della Cina e di creare maggiori tensioni negli oceani Pacifico e Indiano, nonché garantire l'interesse cruciale dell'Europa in materia di libertà di navigazione nei mari;

41.  ritiene deplorevole che, contrariamente a quanto stabilito nella Dichiarazione di condotta del 2002, varie parti stiano reclamando terre nelle isole Spratly, ed è particolarmente preoccupato per la massiccia intensità degli attuali sforzi della Cina, tra cui la costruzione di strutture militari, porti e almeno una pista di atterraggio; mette in guardia, nello specifico, contro il pericolo incombente di una maggiore presenza di navi da guerra e pattuglie aeree rivali nella zona e di un aumento del livello di scontro, nonché dell'eventuale istituzione di una zona di identificazione della difesa aerea nel Mar cinese meridionale;

42.  continua a essere allarmato per la crescente tensione fra le parti nel Mar cinese meridionale e invita, quindi, tutti i contendenti a evitare azioni unilaterali di provocazione nel Mar cinese meridionale e sottolinea l'importanza di una composizione pacifica delle controversie sulla base del diritto internazionale e con l'aiuto di una mediazione internazionale imparziale come quella della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); si rammarica del fatto che la Cina rifiuti di riconoscere la giurisdizione sia di UNCLOS che della Corte di arbitrato; esorta la Cina a riconsiderare la sua posizione e invita tutte le parti compresa la Cina a rispettare la decisione finale di UNCLOS; ritiene che uno strumento di progresso per un'eventuale risoluzione pacifica della tensione nelle aree del Mar cinese meridionale e orientale sia dato dal negoziato e dall'attuazione congiunta dei codici di condotta per lo sfruttamento pacifico delle zone marittime in questione, inclusa la creazione di rotte commerciali sicure e di quote per la pesca o la ripartizione delle zone per l'esplorazione delle risorse; appoggia la richiesta urgente da parte del 26° vertice ASEAN per una rapida adozione di un Codice di condotta nel Mar cinese meridionale; si compiace dell'accordo recentemente raggiunto fra la Cina e l'ASEAN per accelerare le consultazioni su un codice di condotta in relazione alle dispute nel Mar cinese meridionale; prende atto dell'Iniziativa taiwanese di pace per il Mar cinese meridionale, avente l'obiettivo di raggiungere un consenso su un codice di condotta e di creare un meccanismo che consenta a tutte le parti coinvolte di cooperare allo sfruttamento congiunto delle risorse marine e naturali della regione; sostiene tutte le azioni volte a consentire che il Mar cinese meridionale diventi un "mare della pace e della cooperazione";

43.  invita il VP/AR a individuare, in linea con le priorità enunciate nella strategia di sicurezza marittima europea, quali rischi comporterebbe l'eventuale insorgenza di un conflitto armato nel Mar cinese orientale e meridionale per la pace e la sicurezza a livello non solo regionale, ma anche globale, quali rischi ciò implicherebbe per la libertà e la sicurezza della navigazione nella regione e quali rischi esistono per gli specifici interessi europei; ritiene che, poiché altri attori (in particolare l'Australia) sono già politicamente attivi in modo considerevole nel Pacifico, l'UE dovrebbe avvalersi della cooperazione bilaterale e multilaterale per poter contribuire efficacemente alla sicurezza della regione;

44.  sollecita il governo cinese ad utilizzare tutte le sue leve di influenza per garantire la stabilità nella penisola coreana e indurre la Corea del Nord a riprendere colloqui credibili di denuclearizzazione e ad adottare misure concrete per denuclearizzare; ricorda che la Cina rimane il principale alleato della Corea del Nord e incoraggia pertanto il governo cinese, unitamente alla comunità internazionale, a svolgere un ruolo costruttivo nell'affrontare con urgenza la drammatica situazione dei diritti umani nella Corea del Nord, compreso il problema delle migliaia di rifugiati nordcoreani che, attraverso la frontiera, arrivano in Cina per sfuggire alle condizioni terribili cui sono soggetti in patria; esorta il governo cinese, conformemente ai suoi obblighi in quanto parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati, a non negare a tali rifugiati il diritto di asilo e a non procedere a un loro rimpatrio forzato in Corea del Nord, ma a proteggere i loro diritti umani fondamentali; invita l'UE a esercitare a tal fine pressioni diplomatiche sul governo cinese, in linea con i suoi obiettivi globali di non proliferazione;

45.  sollecita il governo cinese a esercitare la sua influenza sul Pakistan onde convincere tale paese ad astenersi dall'alimentare l'instabilità nella regione;

46.  si compiace della cooperazione in atto fra l'UE e la Cina in materia di sicurezza e di difesa, comprese le operazioni antipirateria nel Golfo di Aden, e chiede ulteriori sforzi congiunti per affrontare problemi di sicurezza e difesa globali, come il terrorismo;

47.  richiama l'attenzione di Pechino sul ruolo indispensabile degli USA e dell'UE per quanto riguarda gli obiettivi di modernizzazione della Cina; ricorda altresì a Pechino, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i suoi obblighi e le sue responsabilità internazionali in termini di contributo alla pace e alla sicurezza globali; si rammarica, a tale proposito, che la Cina, unitamente alla Russia, abbia bloccato in modo persistente l'azione delle Nazioni Unite riguardo alla Siria, un paese dilaniato ‒ ormai da quattro anni ‒ dalla sanguinosa guerra combattuta da Bashar al Assad contro il suo popolo;

48.  sottolinea l'importanza di una fiducia e una cooperazione reciproche tra la Cina e l'Unione europea e gli altri principali soggetti internazionali per affrontare i problemi di sicurezza a livello mondiale; auspica che la Cina offra sostegno alle iniziative dell'Unione europea e degli Stati Uniti volte a porre fine alle violazioni del diritto internazionale che sono all'origine del conflitto nell'Ucraina orientale e a ripristinare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina a seguito dell'aggressione da parte della Russia;

Situazione dei diritti umani

49.  rileva che esiste una forte contraddizione fra l'aspirazione ufficiale cinese all'universalità dei diritti umani e il peggioramento della situazione dei diritti umani; osserva che il recente peggioramento della situazione delle libertà e dei diritti umani in Cina ha avuto inizio nel 2013 e ha intensificato una repressione già esistente sulla popolazione, limitando ulteriormente il margine per l'espressione e per le richieste pacifiche da parte della società civile; è profondamente preoccupato per l'arresto, il processo e la condanna di numerosi attivisti dei diritti civili, difensori dei diritti umani e critici del governo e per il fatto che oltre 100 avvocati e attivisti dei diritti umani sono stati arrestati o interrogati dalla polizia cinese; invita le autorità cinesi a rilasciare gli arrestati e a garantire che possano esercitare la loro professione senza ostacoli;

50.  ritiene che relazioni forti e continue tra l'UE e la Cina debbano costituire una piattaforma efficace per un dialogo maturo, significativo e aperto in materia di diritti umani, basato sul rispetto reciproco; ritiene altresì che il 40° anniversario delle relazioni tra l'UE e la Cina nel 2015 rappresenti un'autentica opportunità di progresso in questo ambito;

51.  esorta l'Unione europea a continuare a fare pressione per un miglioramento della situazione dei diritti umani in Cina ogni volta che si svolgono dialoghi a qualsiasi livello e a inserire clausole sui diritti umani in ogni trattato bilaterale concordato con la Cina;

52.  accoglie con favore il 33° dialogo UE-Cina sui diritti umani dell'8 e 9 dicembre 2014; osserva che il dialogo, assieme alla pressione esercitata da altri partner internazionali, ha contribuito ad alcune azioni concrete; sottolinea che l'Unione europea ha chiarito in numerose occasioni di volere che il dialogo raggiunga miglioramenti più tangibili della situazione dei diritti umani sul campo;

53.  ricorda che l'universalità dei diritti umani è sempre stata al centro dei dialoghi UE-Cina in materia di diritti umani; osserva con preoccupazione che, nella visione ufficiale cinese, il concetto di universalità è messo in discussione sulla base di differenze culturali, il che ha costituito un'importante fonte di differenze concettuali che ha portato all'incomprensione e alla sfiducia nelle relazioni UE-Cina e ha limitato il progresso dei dialoghi UE-Cina in materia di diritti umani; invita pertanto la dirigenza cinese a riconsiderare il modo in cui affronta la questione e a rispettare l'universalità dei diritti umani in linea con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; chiede inoltre che le istituzioni dell'Unione europea collaborino con le autorità cinesi, nei loro dialoghi, al fine di promuovere il rispetto dell'universalità;

54.  permane molto preoccupato per il fatto che la Cina è attualmente il paese che maggiormente ricorre alla pena capitale al mondo e che continua a infliggerla, in segreto, a migliaia di persone ogni anno, senza tenere conto delle norme minime internazionali sul ricorso alla pena di morte; torna a sottolineare che l'abolizione della pena di morte contribuisce alla promozione della dignità umana e al progressivo sviluppo dei diritti umani;

55.  resta preoccupato a fronte del persistere di severe restrizioni alla libertà di espressione, di associazione, di riunione e di religione, nonché alle attività delle organizzazioni per i diritti umani;

56.  deplora il trattamento spesso discriminatorio nei confronti delle minoranze religiose ed etniche in Cina;

57.  critica il fatto che, anche se in Cina la libertà di religione non è un diritto nominalmente garantito dalla Costituzione, in pratica il governo limita l'esercizio delle pratiche religiose a organizzazioni religiose ufficialmente approvate e riconosciute; sostiene la resistenza delle chiese cinesi contro la rinnovata strategia di "cinesizzazione" del cristianesimo attuata dal governo; condanna, in particolare, la campagna anti-cristiana in atto nella provincia di Zhejiang che, nel 2014, ha visto la distruzione di decine di chiese e la rimozione di più di 400 croci; condivide le preoccupazioni delle chiese per le altre province in cui è registrata una forte presenza cristiana; condanna inoltre le campagne anti-buddiste portate avanti tramite l'approccio della "educazione patriottica", che comprendono misure di gestione statale dei monasteri buddisti tibetani; condanna i programmi di "educazione giuridica" per i monaci e le monache buddisti; non può comprendere né accettare la messa al bando delle immagini del Dalai Lama in Cina; esprime preoccupazione circa l'uso che viene fatto del diritto penale cinese per perseguire tibetani e buddisti, le cui attività religiose sono equiparate al "separatismo", e vede le sue preoccupazioni confermate dal fatto che i monaci e le monache costituiscono attualmente circa il 44% dei prigionieri politici in Tibet; deplora il fatto che l'ambiente per la pratica del buddismo in Tibet sia peggiorato in modo significativo dopo le proteste tibetane del marzo 2008, in quanto il governo cinese ha adottato un approccio più invasivo nell'ambito dell'"educazione patriottica", che include misure volte a gestire nel dettaglio gli affari dei monaci buddisti tibetani, ad esempio attraverso l'istituzione di commissioni di gestione non elette in ogni monastero, programmi di "educazione giuridica" per monaci e monache onde garantire che "non partecipino ad attività volte a dividere la patria e a disturbare l'ordine sociale" nonché la messa al bando delle immagini del Dalai Lama;

58.  osserva che il presidente Xi ha formulato alcuni impegni volti a far avanzare considerevolmente le gestione del paese nel rispetto del diritto e a lottare contro la corruzione; esprime tuttavia profonda preoccupazione per la recente retata che ha interessato oltre 200 avvocati, prevalentemente avvocati impegnati in casi di diritti umani, molti dei quali sono stati accusati di disturbo dell'ordine pubblico e di aver cercato di nuocere al partito, e per il fatto che le autorità hanno affermato che tali misure drastiche sono in realtà intese a difendere il sistema giuridico cinese; sottolinea che tali misure contraddicono l'affermazione delle autorità di voler promuovere lo Stato di diritto e indeboliscono gli sforzi lanciati in direzione di riforme politiche;

59.  ricorda che, secondo la visione ufficiale cinese, i diritti socioeconomici continuano ad avere la priorità rispetto ai diritti civili e politici del singolo, mentre la concezione europea considera tali diritti fondamentali e ugualmente importanti e ritiene che lo sviluppo economico e i diritti umani vadano di pari passo, rispecchiando le differenze tra la percezione europea dei diritti umani e quella cinese, che si manifestano nelle posizioni ufficiali; sottolinea inoltre che la protezione integrale dei diritti umani è essenziale affinché la crescita economica possa continuare in Cina e sollecita quindi le autorità cinesi a garantire il rispetto sia dei diritti socioeconomici che di quelli civili e politici;

60.  critica l'ambiente mediatico estremamente restrittivo in Cina e lo stretto controllo sul settore digitale che blocca contenuti web stranieri, anche europei, e sopprime e censura regolarmente i contenuti nazionali ritenuti politicamente pericolosi; protesta con veemenza contro l'alto numero di cittadini cinesi incarcerati per reati legati alla libertà di espressione, in particolare su Internet;

61.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che il governo cinese continui a portare avanti politiche intransigenti contro il popolo tibetano, in particolare rifiutando l'approccio della "via di mezzo" del Dalai Lama, che non persegue né l'indipendenza né la separazione bensì un'effettiva autonomia nel quadro della Costituzione della Repubblica popolare cinese; invita il governo cinese a riprendere il dialogo con i rappresentanti tibetani; protesta contro la marginalizzazione della cultura tibetana da parte del PCC ed esorta le autorità cinesi a rispettare la libertà di espressione, di associazione e di religione del popolo tibetano; si rammarica del deterioramento della situazione umanitaria in Tibet, che ha condotto a un aumento dei casi di immolazione; osserva con preoccupazione le misure di criminalizzazione recentemente approvate in relazione alle immolazioni, volte a punire le persone che si presumono associate a chi si immola; deplora il reinsediamento forzato di nomadi e pastori tibetani, oltre due milioni dal 2006, nel cosiddetto "nuovo villaggio socialista", dove sono esclusi dall'assistenza medica, dall'istruzione e dalla prosperità; è parimenti preoccupato per il continuo trasferimento di persone cinesi di etnia han in Tibet; esprime preoccupazione circa i casi di tortura, sparizioni e detenzioni arbitrarie nonché la negazione dell'accesso all'assistenza medica per i prigionieri, tra cui il monaco Tenzin Delek Rinpoche e altri 10 noti prigionieri tibetani; chiede un'indagine dettagliata in relazione a tutti i casi di decesso nelle carceri; è profondamente preoccupato per il degrado ambientale del Tibet; sottolinea che l'altopiano del Tibet si sta surriscaldando rapidamente e che questo potrebbe causare lo scioglimento dei ghiacciai tibetani, molti dei quali alimentano i principali fiumi asiatici;

62.  esorta le aziende europee che investono in Cina a rispettare le norme internazionali sul lavoro e a impegnarsi ad andare oltre i diritti dei lavoratori stabiliti dalla Cina quando essi non siano conformi alle norme concordate a livello internazionale;

Relazioni tra le due sponde dello Stretto

63.  ritiene che sia la Cina che Taiwan siano importanti partner economici dell'UE in Asia e nel Pacifico; accoglie positivamente tutti i notevoli miglioramenti delle relazioni tra le due sponde dello Stretto; è favorevole a negoziare un accordo bilaterale in materia di investimenti tra l'UE e Taiwan, dato che Taiwan è, a livello regionale, il miglior accesso e trampolino di lancio verso la Cina per le imprese dell'UE e che numerosi Stati, tra cui la Repubblica popolare cinese, hanno concluso accordi (de facto) di questo tipo con Taiwan;

64.  prende atto del fatto che il governo cinese non ha sollevato obiezioni alla partecipazione di Taiwan ad alcune organizzazioni in seno alle Nazioni Unite (OMS, ICAO); esprime preoccupazione per la riaffermazione, da parte del governo cinese, della legge anti-secessione del 2005, che consente il ricorso a mezzi militari nel caso di una dichiarazione di indipendenza da parte di Taiwan; deplora il fatto che vi siano ancora 1 500 missili a lunga gittata puntati verso Taiwan nel Sud della Cina; ritiene che una progressiva demilitarizzazione della regione favorirebbe ulteriormente il riavvicinamento delle parti; sottolinea che tutte le controversie tra le due sponde dello Stretto dovrebbero essere risolte con mezzi pacifici sulla base del diritto internazionale; evidenzia che la riunione tenutasi il 23 maggio 2015 sull'isola di Kinmen tra alti funzionari delle due sponde dello stretto di Taiwan è stata un passo avanti incoraggiante; osserva che si è trattato della terza riunione formale tra i rappresentanti della Cina e di Taiwan responsabili delle relazioni tra le due sponde dello Stretto; sostiene le iniziative volte a sviluppare in modo pacifico le relazioni tra le due parti;

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65.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al SEAE, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi in via di adesione e candidati, al governo della Repubblica popolare cinese, al Congresso nazionale del popolo cinese nonché al governo e al Legislative Yuan (parlamento) taiwanese.

(1) GU L 250 del 19.9.1985, pag. 2.
(2) GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 40.
(3) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 33.
(4) GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 1.
(5) Testi approvati, P7_TA(2013)0096.
(6) Testi approvati, P7_TA(2014)0462.
(7) Testi approvati, P7_TA(2014)0094.
(8) Testi approvati, P8_TA(2015)0075.
(9) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 219.
(10) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 132.
(11) Testi approvati, P7_TA(2013)0097.
(12) Testi approvati, P7_TA(2013)0411.
(13) Testi approvati, P7_TA(2013)0412.
(14) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 80.
(15) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 185.
(16) GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 98.
(17) Testi approvati, P7_TA(2013)0603.
(18) Testi approvati, P7_TA(2014)0252.
(19) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 59.
(20) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 471.
(21) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 118.
(22) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 121.
(23) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 185.


Preparativi per il vertice umanitario mondiale: sfide e opportunità dell'assistenza umanitaria
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sui preparativi per il vertice umanitario mondiale: sfide e opportunità dell'assistenza umanitaria (2015/2051(INI))
P8_TA(2015)0459A8-0332/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la risoluzione n. 46/182 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 19 dicembre 1991, su un maggiore coordinamento degli aiuti umanitari d'emergenza(1),

–  visto il programma di riforme del Comitato permanente inter-agenzie delle Nazioni Unite (Inter-Agency Standing Committee – IASC)(2),

–  visti i "principi di partenariato" (quali approvati dalla Piattaforma umanitaria globale) del 12 luglio 2007(3),

–  vista la risoluzione 64/290 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 luglio 2010, sul diritto all'istruzione nelle situazioni di emergenza(4) e i relativi orientamenti, compresi quelli dell'UNICEF e dell'UNESCO,

–  visti gli orientamenti sull'integrazione degli interventi sulla violenza di genere nell'azione umanitaria (Guidelines for Integrating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Action) dell'IASC(5),

–  visto il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, approvato dalla terza Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi, tenutasi a Sendai (Giappone) dal 14 al 18 marzo 2015(6),

–  vista la risoluzione n. 69/313 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 27 luglio 2015, che stabilisce il Programma d'azione di Addis Abeba della Terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo(7),

–  visti i dibattiti in preparazione della 32ª conferenza internazionale della Croce Rossa e del Movimento della Mezzaluna Rossa che si terrà a Ginevra dall'8 al 10 dicembre 2015,

–  vista la relazione 2015 sull'assistenza umanitaria globale(8),

–  vista la panoramica umanitaria globale del giugno 2015(9),

–  visti i principi e le buone pratiche per l'aiuto umanitario(10),

–  visto il gruppo ad alto livello delle Nazioni Unite sui finanziamenti umanitari,

–  visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario(11),

–  visto il consenso europeo sull'aiuto umanitario del 2007 (di seguito "consenso europeo"), una dichiarazione comune firmata dalla Commissione, dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dagli Stati membri(12), e il relativo piano d'azione da rinnovare,

–  visti il regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario")(13), e la relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa Volontari dell'UE per l'aiuto umanitario nel 2014(14),

–  vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile(15),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla dimensione di genere nell'aiuto umanitario: ad esigenze diverse, aiuto diverso ("Gender in Humanitarian Aid: Different Needs, Adapted Assistance") (SWD(2013)0290)(16),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Relazione annuale sulle politiche di aiuto umanitario e protezione civile dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2014" (COM(2015)0406 final)(17),

–  vista la relazione annuale di attività 2014 della direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (DG ECHO) della Commissione(18),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 22 giugno 2015, sui principi comuni dell'assistenza polivalente in denaro per rispondere ai bisogni umanitari(19),

–  visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo e il relativo protocollo opzionale del 25 maggio 2000 sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; visti gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati (aggiornati nel 2008),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 26 maggio 2015, su un nuovo partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015(20),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 28 maggio 2013, sull'approccio dell'Unione alla resilienza(21),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 5 giugno 2014, sul quadro di azione di Hyogo per il dopo 2015: gestire i rischi per raggiungere la resilienza(22),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 16 dicembre 2014, su un'agenda post 2015 trasformativa(23),

–  vista la comunicazione congiunta del 9 settembre 2015 dal titolo "Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2015)0040)(24),

–  viste le consultazioni regionali, tematiche e globali in preparazione per il vertice umanitario mondiale(25),

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sul finanziamento dello sviluppo(26),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post 2015(27),

–  viste le sue risoluzioni del 9 luglio 2015 sulla situazione nello Yemen(28), dell'11 giugno 2015 sulla situazione in Nepal dopo i terremoti(29), del 30 aprile 2015 sulla situazione nel campo profughi di Yarmouk in Siria(30), del 12 marzo 2015 sul Sud Sudan, compresi i recenti sequestri di minori(31), del 12 febbraio 2015 sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico (IS)(32) e del 15 gennaio 2015 sulla situazione in Libia(33),

–  viste le sue risoluzioni del 10 settembre 2015 sulla migrazione e i rifugiati in Europa(34), e del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo(35),

–  visto l'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che ribadisce che "l'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi",

–  visto l'articolo 208 del TFUE, che sancisce che "l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo",

–  visto l'articolo 214 del TFUE sulle azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario,

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 settembre 2015 dal titolo "Verso il vertice umanitario mondiale: un partenariato globale per un'azione umanitaria efficace e basata sui principi" (COM(2015)0419)(36) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (SWD(2015)0166)(37),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0332/2015),

A.  considerando che, in un mondo molto fragile, si assiste a un aumento della diversità, della frequenza e dell'intensità delle catastrofi naturali e delle carestie, nonché a un'escalation senza precedenti nel numero e nella complessità dei conflitti;

B.  considerando che le crescenti sfide come l'urbanizzazione, la rapida crescita della popolazione, i cambiamenti demografici, la prevalenza e la maggiore violenza delle catastrofi naturali, il degrado ambientale, la desertificazione, il cambiamento climatico, i numerosi conflitti duraturi e simultanei con impatto regionale nonché la scarsità delle risorse, sommati alle conseguenze di povertà, disuguaglianza, migrazione, sfollamento e fragilità, hanno di conseguenza portato ad un drastico aumento della necessità di una risposta umanitaria in tutto il mondo;

C.  considerando che dal 2004 il numero delle persone bisognose è più che raddoppiato, superando i 100 milioni nel 2015; che le crisi umanitarie colpiscono 250 milioni di persone; che il numero di persone costrette a sfollare con la forza ha raggiunto l'apice dalla Seconda guerra mondiale, toccando quasi i 60 milioni, tra cui quasi 40 milioni di sfollati all'interno del proprio paese; che oltre la metà dei rifugiati al mondo sono bambini;

D.  considerando che un miliardo di persone potrebbe essere sfollato entro il 2050 a causa del cambiamento climatico, dato che più del 40% della popolazione mondiale vive in zone soggette a rischio idrico grave; che è possibile che le perdite economiche causate dalle calamità naturali aumentino drammaticamente rispetto ai 300 miliardi di USD che attualmente si perdono ogni anno;

E.  considerando che negli ultimi otto anni le crescenti necessità e sfide, la mancanza di impegni costanti e l'aumento del costo dell'assistenza umanitaria hanno contribuito a far sì che l'attuale sistema umanitario raggiungesse il limite, costringendo diverse organizzazioni a sospendere temporaneamente l'assistenza alimentare e la fornitura di un rifugio, nonché altre operazioni umanitarie fondamentali per la sopravvivenza;

F.  considerando che gli ospedali umanitari sono spesso bersaglio di attacchi perpetrati con l'uso di armi di distruzione di massa; che le minacce e gli attacchi al personale umanitario sono in aumento; che la sicurezza del personale umanitario e delle persone ferite è molto spesso minacciata; e che tali attacchi costituiscono una violazione del diritto umanitario internazionale ed un serio pericolo per il futuro degli aiuti umanitari;

G.  considerando che i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza nonché le norme essenziali del diritto internazionale umanitario e i diritti dell'uomo sanciti dalla convenzione di Ginevra e dai relativi protocolli aggiuntivi devono essere al centro di ogni azione umanitaria; che la protezione degli sfollati deve essere garantita senza condizioni, e che l'indipendenza degli aiuti, vale a dire la libertà da qualsiasi considerazione politica, economica o di sicurezza e da ogni sorta di discriminazione, deve prevalere;

H.  considerando che tutte le parti in un conflitto, comprese le parti governative e non governative armate, devono garantire agli attori umanitari l'accesso necessario ad assistere le popolazioni civili vulnerabili e colpite dai conflitti;

I.  considerando che le donne e i bambini sono non soltanto particolarmente vulnerabili ed esposti in modo sproporzionato a rischi, sia durante le emergenze sia subito dopo di esse, ma devono anche affrontare lo sfruttamento, l'emarginazione, le infezioni, e le violenze sessuali e basate sul genere usate come armi; che le donne e i bambini affrontano rischi maggiori a causa dello sfollamento e del crollo delle normali strutture di protezione e sostegno; che il diritto umanitario internazionale stabilisce che alle donne e alle ragazze violentate in guerra siano garantiti senza discriminazione tutti i trattamenti medici necessari; che gli aborti effettuati in condizioni non sicure sono considerati dall'Organizzazione mondiale della sanità una delle tre principali cause di mortalità materna; che la salute materna, l'assistenza psicologica alle donne vittime di stupri, l'istruzione e la scolarizzazione dei minori sfollati rappresentano sfide importanti nei campi di rifugiati;

J.  considerando che l'appello umanitario consolidato per il 2015 ha raggiunto il livello più elevato nella storia delle Nazioni Unite, toccando quasi i 19 miliardi di euro; che, nonostante i contributi eccezionali dei donatori, solo un quarto dell'appello globale è stato finanziato, e che l'UE ha avuto difficoltà a finanziare gli appelli umanitari globali e gli interventi sostenuti dalla DG ECHO; che ciò rafforza la necessità di finanziamenti coordinati a livello globale, tempestivi, prevedibili e flessibili, adattati a diversi contesti e sostenuti da un nuovo partenariato pubblico-privato per una preparazione innovativa e da metodi di fornitura; che l'UE ha avuto difficoltà a finanziare gli appelli umanitari globali e gli interventi della DG ECHO; che il rinnovato impegno a favore dell'obiettivo dello 0,7% di aiuti e il rispetto tempestivo degli impegni assunti sono quanto mai importanti in tale contesto;

K.  considerando che la maggioranza delle crisi umanitarie è determinata dall'uomo; che l'80% dell'assistenza umanitaria internazionale dell'UE è destinato a crisi causate dall'uomo, le quali richiedono soluzioni essenzialmente politiche e non solo umanitarie; che la povertà e la vulnerabilità alle crisi sono intrinsecamente legate, il che sottolinea la necessità di affrontare le cause profonde delle crisi, aumentare la resilienza, rafforzare la capacità di adattamento alle catastrofi naturali e al cambiamento climatico e rispondere alle esigenze a lungo termine delle persone colpite; che le conseguenze delle crisi umanitarie, quali la migrazione e i rifugiati, saranno sempre più gravi se non si risolveranno le cause profonde e se non si migliorerà il legame tra l'assistenza umanitaria e la cooperazione allo sviluppo;

L.  considerando che gli aiuti umanitari e lo sviluppo sono interconnessi, specie alla luce della necessità di rafforzare la resilienza alle catastrofi mediante l'attenuazione dei rischi e la protezione dagli sconvolgimenti, quale strumento cruciale per ridurre le esigenze umanitarie e combattere la mancanza di servizi sanitari, igiene, istruzione, alimentazione e perfino di un riparo di base;

M.  considerando che il coordinamento a livello internazionale, locale e regionale, la condivisione di informazioni e la programmazione congiunta, la raccolta di dati e le valutazioni contribuiranno a migliorare il processo decisionale, l'efficienza, l'efficacia e la responsabilità nella fornitura di aiuti;

N.  considerando che occorre rafforzare ulteriormente la fiducia e una cooperazione più stretta tra gli attori del settore privato, le ONG, le autorità locali, le organizzazioni internazionali e i governi; che le risorse, le conoscenze, le catene di approvvigionamento, le capacità di ricerca e sviluppo e la logistica a disposizione delle imprese possono offrire una preparazione e un'azione umanitaria più efficaci;

O.  considerando che i finanziamenti a titolo del capitolo sugli aiuti umanitari dell'UE, ossia 909 milioni di euro nel 2015, rappresenta meno dell'1% del totale del bilancio dell'UE; che un collegamento migliore tra soccorso e assistenza a lungo termine potrebbe ridurre l'attuale discrepanza tra esigenze umanitarie straordinarie e risorse disponibili;

P.  considerando che le ONG e le organizzazioni internazionali come la Croce Rossa e le agenzie ONU sono attualmente le principali dispensatrici di assistenza umanitaria, poiché forniscono ogni anno aiuti di primo soccorso e protezione a circa 120 milioni di persone;

Q.  considerando che la prevenzione assieme alla risposta e alle capacità interne svolge un ruolo importante nel soddisfare le esigenze nel miglior modo possibile e nel ridurre la necessità di assistenza internazionale; che, nel 2015, solo il 2% dell'assistenza umanitaria internazionale è andato direttamente alle ONG locali e nazionali dei paesi colpiti, sebbene la loro reattività, conoscenza delle necessità e capacità di raggiungere le persone colpite sia generalmente migliore di quella di altri attori; che si rileva una crescente domanda di garantire la responsabilità nei confronti delle persone e delle comunità colpite dalle crisi;

R.  considerando che l'assistenza umanitaria deve continuare a basarsi sulle necessità stabilite dagli attori umanitari e che i donatori devono evitare di utilizzare gli aiuti come uno strumento di gestione delle crisi;

S.  considerando che la risposta umanitaria e gli strumenti utilizzati dovrebbero adeguarsi alle esigenze valutate congiuntamente e dovrebbero dipendere dai diversi contesti; che è opportuno impegnarsi a fondo per garantire che il rispetto dei diritti umani e, in particolare, delle specifiche esigenze di donne, bambini, anziani, persone con disabilità, minoranze e popolazioni autoctone e altri gruppi vulnerabili sia integrato negli interventi di risposta umanitaria;

T.  considerando che gli attori globali sono incoraggiati a includere le risposte umanitarie nei meccanismi di monitoraggio e di rendicontazione in materia di diritti umani;

U.  considerando che il primo vertice umanitario mondiale (VUM), che si terrà a Istanbul il 23 e il 24 maggio 2016, dovrebbe portare a una ristrutturazione dell'architettura umanitaria per renderla più inclusiva, efficace, trasparente e realmente globale, onde rispondere al previsto aumento delle esigenze umanitarie connesse alle sfide presenti e future, quali la sicurezza alimentare, l'aumento della popolazione, i cambiamenti climatici, la fragilità, la sicurezza degli operatori umanitari, i trasferimenti forzati e lo sviluppo socioeconomico;

V.  considerando che il VUM seguirà una serie di negoziati intergovernativi riguardanti la riduzione del rischio di catastrofi, il finanziamento allo sviluppo, l'agenda per lo sviluppo sostenibile post 2015 e i cambiamenti climatici, che plasmeranno il panorama umanitario e lo sviluppo per gli anni a venire e forniranno quindi un'opportunità unica, decisiva e concreta per allineare obiettivi, principi e azioni, e per affrontare globalmente le necessità dei più vulnerabili, aumentandone la resilienza, in modo più coerente;

W.  considerando che l'UE, in quanto donatore principale, ha sia la responsabilità sia il necessario potere di leva per assumere un ruolo di leadership nella ricerca di modalità più efficienti ed innovative volte a rispondere alle esigenze di milioni di persone colpite da conflitti e catastrofi, fornendo loro soluzioni sostenibili a lungo termine;

X.  considerando che la recente escalation dei tassi globali di malnutrizione acuta nonché gli effetti di ricaduta a livello regionale e internazionale dell'instabilità politica nei paesi classificati di livello 3 hanno ricordato nuovamente la necessità di accelerare, in seno al VUM, la trasformazione del sistema umanitario e di assistere meglio le persone bisognose;

Dalla consultazione globale all'azione globale

1.  accoglie con favore la decisione del Segretario generale dell'ONU di convocare il primo vertice umanitario mondiale (VUM) multipartecipativo e la disponibilità della Turchia ad ospitarlo; invita gli Stati membri dell'UE a sostenere il VUM e a raggiungere solide conclusioni in seno al Consiglio, con impegni precisi e aree prioritarie di intervento, perseguendo contemporaneamente l'efficienza operativa, norme di qualità comuni, un migliore coordinamento e partenariato con i donatori emergenti, sulla base di aiuti non influenzati politicamente, di una visione comune e di un'applicazione uniforme dei principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza nonché del rispetto degli obblighi assunti a norma del diritto umanitario internazionale;

2.  accoglie con favore l'iniziativa dell'ONU di reperire informazioni da tutto il mondo al fine di rilevare le catastrofi naturali e i conflitti e capire in che modo salvare e proteggere più persone dall'impatto di tali crisi; plaude altresì all'organizzazione di otto consultazioni regionali che hanno comportato anche riunioni tematiche e di una consultazione globale – con rappresentanti dei governi, della società civile, delle ONG, delle reti di volontari, delle imprese e religiose – nonché all'iniziativa delle consultazioni online ed all'istituzione di un gruppo ad alto livello sui finanziamenti umanitari, copresieduto dall'UE;

3.  sottolinea che le enormi sfide umanitarie attuali richiedono l'elaborazione di un nuovo sistema umanitario più inclusivo, diverso e realmente globale, che dovrà essere rafforzato in seno al VUM, che riconosca nel contempo la diversità nel sistema attuale di risposta umanitaria e la complementarietà dei ruoli di tutti gli attori; invita l'UE a promuovere un consenso globale in materia di azione umanitaria, che ribadisca i principi dell'aiuto umanitario e gli obblighi e i diritti che discendono dal diritto internazionale umanitario, garantendo risposte di protezione incentrate sulle persone e fondate sui diritti umani, in grado anche di responsabilizzare i governi in merito al loro ruolo e ai loro obblighi di tutelare la popolazione; richiama l'attenzione sulle implicazioni negative della politicizzazione dell'assistenza umanitaria, e ricorda che la difesa dei principi umanitari chiave e il continuo impegno a favore degli stessi sono fondamentali per garantire uno spazio umanitario nelle aree colpite da conflitti e catastrofi naturali;

4.  pone l'accento sul fatto che il documento finale del VUM, per essere significativo, dovrebbe includere una tabella di marcia di cinque anni per sviluppare e rendere operativi i concreti impegni politici assunti, che comprenda un quadro di responsabilità e di monitoraggio intergovernativo, una valutazione delle pratiche delle organizzazioni di aiuti e uno studio di impatto che includa la partecipazione dei soggetti interessati;

5.  invita il VUM a mettere in collegamento l'agenda di sviluppo post 2015, il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi e la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2015 (COP21) ai fini di una maggiore coerenza tra le politiche e le istituzioni per rafforzare la resilienza alle catastrofi, e a chiedere un ruolo più attivo da parte degli attori dello sviluppo nel rafforzamento della resilienza; chiede ai governi donatori di elaborare, per le proprie politiche nazionali, una serie di obiettivi, priorità e indicatori che colleghi i suddetti strumenti;

6.  invita l'UE e gli Stati membri, quali donatori principali e attori operativi chiave, ad assumere un ruolo di guida fornendo un esempio attivo; sottolinea che tutte le azioni umanitarie dell'UE dovrebbero essere guidate da principi di solidarietà e responsabilità e dovrebbero essere volte a garantire una protezione sia fisica sia psicologica alle persone vulnerabili; invita a trovare una soluzione globale, completa e a lungo termine per le persone che fuggono in massa dalle regioni di conflitto; osserva che, nell'ambito della risposta interna all'UE all'attuale crisi, sono in gioco anche il ruolo e la credibilità dell'UE sulla scena umanitaria globale;

7.  invita il VUM ad adottare un approccio sistematico partecipativo e basato sui risultati, fissando indicatori e una metodologia di lavoro specifici, che i donatori e le agenzie di attuazione dovranno applicare e condividere, affinché le persone colpite possano partecipare a tutto il ciclo di azione umanitaria; chiede al VUM di adoperarsi per l'istituzionalizzazione, un monitoraggio migliore e la valutazione del quadro ONU di responsabilità nei confronti delle popolazioni colpite;

8.  sottolinea che il VUM rappresenta anche un'opportunità per tutte le parti interessate di riflettere sulla necessità evidente di riformare l'ONU in direzione di un sistema di coordinamento inclusivo, trasparente ed efficace, con un Comitato permanente inter-agenzie (IASC) più inclusivo e operativo, un coinvolgimento migliore dei partner per potenziare la complementarietà e la piena operatività dell'agenda trasformativa, e di consolidare l'architettura umanitaria multilaterale per tutte le crisi, definendo un sistema affidabile di valutazione delle esigenze, che funga da base per gli appelli congiunti, garantendo un tracciamento finanziario globale, un sistema di comparazione dei costi tra le agenzie e un meccanismo di monitoraggio e valutazione;

9.  ribadisce che senza strumenti completi e sostanziali un'azione globale di questo tipo non avrebbe successo; sottolinea che, per affrontare catastrofi e punti deboli sia nuovi sia cronici, occorre evitare i sistemi paralleli, ampliare la base di finanziamento, reperire investimenti prevedibili a lungo termine e garantire la conformità alla nuova agenda di sviluppo sostenibile, principalmente attraverso la promozione di una valutazione congiunta del rischio e delle esigenze e una pianificazione e un finanziamento comuni tra gli attori impegnati a livello umanitario, di sviluppo e di cambiamento climatico; sottolinea che una maggiore complementarietà tra aiuti umanitari e aiuti allo sviluppo sia necessaria per rafforzare l'efficacia e colmare le lacune finanziarie nel settore umanitario, e debba andare di pari passo con un aumento dei finanziamenti a favore degli aiuti umanitari e degli aiuti allo sviluppo; ricorda, in tale contesto, l'impegno internazionale di lungo corso di conseguire l'obiettivo dello 0,7% del PIL;

10.  esorta l'UE, in quanto principale donatore di aiuti umanitari, ad assumere un ruolo guida nel quadro del VUM, sollecitando l'adozione di metodi più flessibili per l'erogazione degli aiuti umanitari e di misure e strumenti proattivi e coerenti e strumenti efficaci per la prevenzione delle crisi; esorta inoltre l'UE e gli altri donatori a tener fede ai propri impegni finanziari e a elaborare soluzioni per ridurre il tempo necessario a tradurre gli impegni in azioni sul campo; evidenzia, inoltre, l'importanza dell'attività di informazione sui diritti umani, come meccanismo di allerta rapida in caso di crisi e incoraggia il VUM a tenere in considerazione questo elemento nel passaggio da una cultura della reazione a una cultura della prevenzione;

Risposta alle esigenze delle persone in conflitto

11.  invita l'UE a porre la protezione al centro dell'azione umanitaria nel quadro di una risposta basata sulle esigenze creando un sistema di conformità e integrandolo nella programmazione; sottolinea la necessità di istituzionalizzare il ruolo dei responsabili della protezione e di elaborare approcci strategici e integrati dotati di fondi sufficienti per le attività di protezione anche nella prima fase delle emergenze; esorta l'UE a impegnarsi più seriamente a favore di un approccio fondato sui diritti umani nell'azione umanitaria per garantire il rispetto tanto delle esigenze quanto dei diritti di specifici gruppi vulnerabili, specialmente donne, giovani, migranti, persone affette da HIV, persone LGBTI e persone con disabilità;

12.  invita l'UE a promuovere, in occasione del VUM, un accordo globale sulle modalità pratiche per rafforzare il rispetto e la conformità al diritto umanitario internazionale, al diritto internazionale in materia di diritti umani e al diritto sui rifugiati, ad esempio diffondendo le norme del diritto umanitario internazionale presso le amministrazioni regionali e nazionali, le forze di sicurezza, le autorità locali e i capi delle comunità e a sostenere il ruolo del Tribunale penale internazionale nel porre fine all'impunità per le violazioni del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale in materia di diritti umani;

13.  sottolinea la necessità di ampliare la convenzione sui rifugiati e la convenzione di Kampala per proteggere e assistere gli sfollati in tutto il mondo e le popolazioni vittime di cambiamenti climatici nonché per proteggerle da varie forme di violenza, come la tratta di esseri umani, la violenza di genere e la violenza urbana ed economica, perché potrebbero temere fondatamente di subire persecuzioni o essere a rischio di subire grave pregiudizio; sottolinea che ai migranti deve essere offerto lo stesso livello di protezione dei diritti garantito a tutti gli altri gruppi in tempi di crisi; chiede che si presti attenzione ai gruppi particolarmente vulnerabili come i migranti, gli apolidi e i rifugiati, spesso dimenticati nel dibattito umanitario; chiede una nuova generazione di strumenti di protezione dei diritti umani per contribuire a proteggere tali popolazioni;

14.  sottolinea la necessità di un cambiamento fondamentale del sostegno offerto ai rifugiati e ai paesi e alle comunità che li ospitano; approva la relazione di sintesi per la consultazione globale che invita il VUM a esaminare un "accordo globale sull'ospitalità dei rifugiati" che riconosca i contributi dei paesi ospitanti, predisponga pacchetti finanziari prevedibili, sostenibili e a più lungo termine per assisterli, accordi autonomia ai rifugiati mediante l'accesso a opportunità di sostentamento e crei disposizioni più eque per il loro reinsediamento nei paesi terzi;

15.  invita l'UE e gli Stati membri a impegnarsi a favore di una visione globale condivisa e della messa in atto dei principi umanitari in preparazione del VUM, e a elaborare congiuntamente un ampio codice di condotta partecipativo tra gli attuali e i nuovi donatori, al fine di condividere le migliori pratiche, facilitare l'accesso alle persone bisognose e rafforzare gli impegni esistenti per le buone pratiche dei donatori, come i principi del "buon donatore umanitario";

16.  invita l'UE a sostenere l'inclusione della trasparenza e della responsabilità quali principi guida nella dichiarazione del VUM, facendo ricorso a indicatori specifici e dati disaggregati (ad esempio per genere ed età, con variabili specifiche per i bambini) come base per la definizione e la valutazione del programma, e promuovendo un'iniziativa internazionale a favore di norme di trasparenza negli aiuti umanitari, con l'obiettivo di garantire un quadro di responsabilità globale per misurare i progressi;

17.  sottolinea la necessità di fornire nutrimento, acqua, alloggio, servizi igienico-sanitari e cure mediche, diritti fondamentali di ciascun essere umano; è estremamente preoccupato per i rischi di epidemie associati alle disastrose condizioni igienico-sanitarie e all'accesso limitato ad acqua potabile e sicura e per la mancanza di accesso ai farmaci essenziali nelle crisi umanitarie; invita l'UE ad assumere un ruolo guida nel garantire l'adeguata fornitura di farmaci essenziali e di acqua potabile e sicura nel contesto delle crisi umanitarie;

18.  invita l'Unione e tutti gli attori internazionali a migliorare, nei campi profughi, le tecniche di assistenza umanitaria, in particolare fornendo laboratori mobili nel quadro della lotta contro le epidemie di malattie contagiose, il miglioramento dei metodi di distribuzione degli aiuti di emergenza – tenendo conto delle categorie più vulnerabili – e il miglioramento dell'igiene e delle infrastrutture sanitarie d'emergenza;

19.  sottolinea la necessità di includere la protezione dei minori come parte integrante della risposta umanitaria per prevenire e rispondere ad abusi, abbandono, sfruttamento e violenza ai danni dei minori; evidenzia che i minori sono i principali fattori di cambiamento, per cui è importante creare spazi a misura di minore nel quadro della risposta umanitaria;

20.  evidenzia il ruolo centrale svolto dalle donne nelle situazioni belliche e postbelliche in quanto sono le prime a intervenire nelle crisi, per tenere unite le loro famiglie e comunità; invita i donatori e i governi a integrare l'uguaglianza di genere nella programmazione umanitaria e a sostenere l'emancipazione delle donne e delle ragazze;

21.  chiede che la fornitura di aiuto umanitario segua il diritto umanitario internazionale e che l'aiuto umanitario da parte dell'UE non sia soggetto a restrizioni imposte da altri donatori partner; esprime preoccupazione e condanna il ricorso continuo allo stupro e ad altre forme di violenza sessuale e di genere nei confronti delle donne e delle ragazze come arma da guerra nelle emergenze umanitarie; sottolinea che occorre affrontare tale violenza e le relative conseguenze fisiche e psicologiche; invoca un impegno globale per garantire che le donne e le ragazze siano sicure fin dall'inizio di ogni emergenza o crisi, affrontando il rischio della violenza sessuale e di genere, rafforzando la sensibilizzazione, assicurando alla giustizia i colpevoli di tale violenza e garantendo che le donne e le ragazze abbiano accesso all'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compreso l'aborto in condizioni di sicurezza, nelle crisi umanitarie, anziché perpetuare ciò che equivale a un trattamento disumano, come richiesto dal diritto umanitario internazionale e previsto nelle Convenzioni di Ginevra e nei relativi protocolli aggiuntivi;

22.  ritiene che tutto il personale impegnato nelle operazioni di assistenza umanitaria, incluse le forze militari e di polizia, dovrebbe ricevere un'adeguata formazione attenta alla dimensione di genere e che sia necessario adottare un rigoroso codice di condotta al fine di impedire che abusi della propria posizione e di garantire il rispetto dell'uguaglianza di genere;

23.  invita gli attori umanitari a integrare strategie di prevenzione e mitigazione della violenza di genere in tutti i loro specifici interventi settoriali, agevolando l'individuazione di nuovi strumenti di finanziamento UE, e, a tal fine, a tener conto degli orientamenti rivisti sull'integrazione degli interventi sulla violenza di genere nell'azione umanitaria, elaborati dal Global Protection Cluster; ritiene altresì che gli attori umanitari (compresa l'UE) dovrebbero consultare le ragazze e i ragazzi (e in particolare le adolescenti) in tutte le fasi della preparazione e della risposta alle catastrofi;

24.  invita le rispettive agenzie umanitarie a rafforzare il loro coordinamento al fine di individuare e proteggere le vittime e le potenziali vittime dello sfruttamento sessuale e degli abusi;

25.  riconosce il valore dell'approccio globale dell'UE nel coordinamento e nella coerenza della sua vasta gamma di strumenti di politica esterna al fine di investire in soluzioni politiche durevoli; richiama l'attenzione sulle specifiche caratteristiche dell'aiuto umanitario e sottolinea la necessità di differenziare la risposta umanitaria da considerazioni legate alla nazionalità, alla politica, alla sicurezza e all'antiterrorismo mediante l'adozione di salvaguardie; deplora ogni uso improprio dei principi dell'azione umanitaria e il loro mancato rispetto, in quanto tale uso improprio pregiudica sensibilmente la consegna degli aiuti e la sicurezza del personale umanitario; insiste sul fatto che le misure antiterrorismo non dovrebbero minare né ostacolare gli sforzi umanitari e invita il VUM ad affrontare la questione in modo adeguato;

Efficacia umanitaria

26.  condanna il fatto che i tentativi di fornire aiuti umanitari siano stati regolarmente vanificati e ogni azione che violi i principi di tutela dalla "negata assistenza a persone in pericolo" e dal "non respingimento" applicabili ai profughi da parte di qualsiasi soggetto, sia esso membro o meno dell'UE; invita i governi a tener fede alle loro responsabilità primarie di proteggere e assistere i civili e di mettere in atto quadri giuridici e strategici per facilitare l'accesso umanitario e la fornitura di aiuti in conformità del diritto umanitario internazionale; propone che tali quadri comprendano esenzioni fiscali a titolo umanitario, la riduzione dei costi delle operazioni relative ai flussi delle rimesse e procedure doganali semplificate; invita tutti i donatori, i governi ospiti e gli attori coinvolti a rispettare la fornitura di assistenza e aiuti umanitari attraverso tutti i canali possibili, e ad adempiere alla loro responsabilità di garantire che un'assistenza professionale, tempestiva, coordinata, opportuna e di qualità raggiunga tutte le popolazioni bisognose, anche nelle zone remote;

27.  è profondamente preoccupato, nel quadro di una migliore protezione degli operatori umanitari, per gli attacchi ricorrenti contro gli operatori umanitari e le infrastrutture, compresi gli ospedali; sottolinea che è necessario compiere ulteriori sforzi per migliorarne la sicurezza, la protezione e la libertà di circolazione ai sensi del diritto internazionale; sostiene l'inclusione sistematica di clausole specifiche che rafforzino la responsabilità per la protezione degli operatori umanitari nella legislazione e nei piani di azione dei donatori per tutti i paesi, oltre al monitoraggio sistematico e rigoroso degli attacchi contro gli operatori e alla relativa notifica;

28.  sostiene le raccomandazioni della Commissione a favore di un quadro completo a favore dell'efficacia;

29.  sottolinea la necessità di un dialogo costante sui ruoli complementari e i mandati dei vari attori umanitari; ritiene che occorra compiere una chiara distinzione tra operatori civili in ambito umanitario e operatori militari; è del parere che occorra dare precedenza alla risposta civile in materia umanitaria; invita il VUM a esplorare nuovi contesti per un migliore coordinamento tra gli attori come elemento chiave per una risposta umanitaria più efficiente, efficace e appropriata; sottolinea la necessità di una migliore analisi capacità operative locali nonché di migliori valutazioni congiunte delle esigenze e della responsabilità dell'azione umanitaria;

30.  chiede considerevoli sforzi per garantire in modo efficace il diritto all'istruzione, nelle crisi umanitarie prolungate, attraverso le necessarie risorse finanziarie e umane, in quanto la mancanza di istruzione rischia di pregiudicare il futuro dei bambini e l'ulteriore sviluppo della società; sottolinea l'importanza della formazione continua per salvaguardare e promuovere valori condivisi e universali quali la dignità umana, l'uguaglianza, la democrazia e i diritti umani;

31.  accoglie con favore l'impegno della Commissione di incrementare i finanziamenti all'istruzione per i bambini in situazioni di emergenza umanitaria, considerando il numero allarmante dei bambini ai quali è negata l'istruzione e le enormi potenzialità di aumentare la resilienza delle popolazioni che l'istruzione riveste; invita il Consiglio ad approvare la proposta della Commissione di destinare il 4 % del bilancio per l'aiuto umanitario dell'UE a tale scopo; ritiene che questo incremento non dovrebbe comportare una minore considerazione per altre esigenze primarie;

32.  esprime preoccupazione in merito all'istruzione e alla scolarizzazione dei minori nei campi profughi ed esorta l'UE e tutti gli attori internazionali a rafforzare le capacità di assicurare la scolarizzazione nei campi profughi;

33.  riconosce che la prevedibilità, la flessibilità operativa e i contributi pluriennali, rappresentano condizioni preliminari essenziali per un'efficiente ed efficace erogazione degli aiuti; invita l'UE e i suoi Stati membri a dare nuovo impulso ai principi del buon donatore umanitario nell'ambito della dichiarazione del VUM;

34.  sottolinea che è necessaria un'azione globale per affrontare la carenza di finanziamenti; chiede l'istituzione di un fondo globale per l'assistenza umanitaria che sostenga la partecipazione e l'inclusione dei donatori non-DAC e riunisca tutti i fondi messi in comune, le risorse nazionali e i meccanismi finanziari internazionali esistenti (fondi ONU in risposta alle emergenze, fondi CERF, fondi fiduciari, ecc.), che sia integrato da pagamenti finanziari volontari da parte dei governi, del settore privato e delle organizzazioni regionali; propone che i pagamenti possano essere utilizzati per colmare le lacune negli impegni umanitari per le emergenze di livello 3, sostenere la preparazione, fornire un pacchetto di resilienza di protezione sociale ai rifugiati a lungo termine o per far fronte alle emergenze impreviste, come ad esempio il virus Ebola;

35.  sottolinea la necessità che le istituzioni finanziarie internazionali si impegnino appieno e rimodellino i rispettivi obiettivi di prestito agevolato, principalmente attraverso la ridefinizione dei criteri di ammissibilità ai fondi agevolati, onde permettere una risposta istituzionale più flessibile in situazioni delicate e riflettere con più precisione sulle capacità nazionali di aumentare le risorse interne;

36.  esorta i governi, i donatori e gli ambienti che li sostengono a semplificare i requisiti amministrativi per i partner di attuazione attraverso la razionalizzazione delle procedure e la mappatura delle migliori pratiche amministrative, contrattuali e di rendicontazione, garantendo nel contempo la responsabilità e a sostenere iniziative tese a rafforzare continuamente la capacità e il monitoraggio degli attori locali e a potenziare le strutture nazionali di coordinamento;

37.  sottolinea che, per salvaguardare e garantire meglio la vita e la dignità delle popolazioni colpite, le ONG locali devono poter accedere a finanziamenti diretti; esorta gli Stati membri e i donatori a incrementare sostanzialmente i finanziamenti diretti destinati agli attori umanitari locali dotati della capacità, dell'esperienza e delle competenze necessarie per agire sul campo garantendo al contempo la responsabilità;

38.  invita il VUM a istituire un nuovo programma di intervento in paesi fragili e situazioni di crisi prolungata con programmi sostenibili, piani di attuazione e finanziamenti allo sviluppo prevedibili; sottolinea che il programma d'azione di Addis Abeba evidenzia la necessità di investimenti nei sistemi di protezione sociale e in reti di salvataggio per intensificare la risposta in modo più rapido ed efficace in contesti di fragilità;

Riduzione della vulnerabilità e gestione del rischio

39.  sottolinea la necessità di adattare il sistema di risposta umanitaria ai requisiti locali, nazionali e regionali e la necessità di responsabilizzare e coinvolgere regolarmente le popolazioni colpite, fra cui le donne di tutte le età, i bambini e le persone con disabilità, le minoranze e le popolazioni autoctone, riconoscendone il ruolo di agenti di cambiamento garantendo, ogniqualvolta possibile, il loro contributo e una loro consultazione preventiva nella programmazione e attuazione dell'azione umanitaria;

40.  sottolinea che una risposta internazionale dovrebbe basarsi sulle iniziative e sui partenariati locali o nazionali già esistenti, anziché sul perseguimento di azioni parallele; insiste sull'importanza di rafforzare le capacità locali e regionali di fornire assistenza umanitaria e, se possibile, di approntare processi inclusivi in cui le autorità locali, la società civile, il settore privato e le popolazioni interessate siano incluse nel processo di pianificazione;

41.  sottolinea la necessità di un nuovo modello globale di complementarità su cui basare la cooperazione tra gli attori umanitari e gli attori di sviluppo - consentendo loro di costruire società via via più resilienti e autosufficienti - a partire da analisi e programmazione comuni; sottolinea che tale modello dovrebbe comprendere, in primo luogo, le strategie di ingresso per gli attori dello sviluppo per consentire loro di gettare ponti sul campo, in secondo luogo, modificatori di crisi nei programmi di sviluppo e, in terzo luogo, strategie di uscita per le risposte umanitarie, prevedendo un approccio più flessibile, e che tale modello dovrebbe includere un meccanismo di finanziamento pluriennale responsabile e flessibile per rispondere alle crisi prolungate; sottolinea l'importanza della cooperazione con le ONG locali e i leader della società civile per istituire strutture permanenti in zone sensibili ai conflitti;

42.  invita la Commissione a presentare un'iniziativa volta a collegare in modo più sistematico l'aiuto umanitario, la cooperazione allo sviluppo e la resilienza in modo da consentire all'UE di rispondere alle crescenti esigenze con maggiore flessibilità ed efficacia e promuovere una riflessione a riguardo in sede di VUM; invita l'UE ad approfittare della revisione di medio termine dell'attuale quadro finanziario pluriennale per potenziare ulteriormente i legami tra azione umanitaria e sviluppo;

43.  sottolinea l'importanza della riduzione del rischio di catastrofi per la resilienza in quattro settori prioritari: 1) comprendere i rischi delle catastrofi; 2) rafforzare la governance del rischio per gestire il rischio di catastrofi; 3) investire nella riduzione del rischio di catastrofi per la resilienza, in piani di emergenza e sistemi di allarme rapido; e 4) potenziare la preparazione alle catastrofi per una risposta efficace e per una migliore ricostruzione nelle fasi di ripresa, recupero e ricostruzione;

44.  invita gli Stati membri e gli altri donatori a rafforzare e sviluppare i quadri giuridici nazionali in materia di azione umanitaria nonché riduzione e gestione del rischio di catastrofi, sulla base delle leggi, delle norme e dei principi internazionali di risposta alle catastrofi; sottolinea che la preparazione alle catastrofi, la riduzione del rischio e la resilienza dovrebbero essere sistematicamente inserite nei piani di risposta messi a disposizione dalle amministrazioni locali, regionali e nazionali, l'industria e la società civile ed essere ad un tempo sostenute da fondi sufficienti per contribuire all'innovazione in materia di previsione e modellizzazione della gestione del rischio;

45.  invita il VUM a dare forte enfasi alla questione del cambiamento climatico e all'azione umanitaria; ritiene che ciò debba includere la pianificazione e predisposizione della resilienza alle conseguenze del cambiamento climatico, fra cui lo sfollamento e le migrazioni causati dal clima, in tutta l'attività politica e a livello sia regionale che globale; invita l'UE e i suoi Stati membri, a questo proposito, a continuare a prendere decisioni politiche coraggiose per combattere il cambiamento climatico;

Trasformazione grazie all'innovazione

46.  sottolinea che l'innovazione dovrebbe attingere da molteplici fonti e, in particolare, dalle conoscenze delle persone colpite, della società civile e delle comunità locali in prima linea di intervento; ribadisce l'importanza di standard umanitari minimi per dare impulso ai servizi pubblici di base nelle risposte umanitarie, come l'istruzione, la nutrizione, la salute, l'alloggio, l'acqua e la disinfezione; ritiene che i partenariati pubblico-privato e cross-settoriali - settori in cui pubblico e privato condividono i valori e le priorità che allineano gli obiettivi di attività con gli obiettivi di sviluppo dell'UE, e osservano le norme internazionali in materia di efficacia dello sviluppo - possano rappresentare uno strumento per integrare la risposta del pubblico alle crescenti esigenze umanitarie; osserva che l'assistenza in denaro, qualora idoneamente allineata con i principi di efficacia degli aiuti, è un esempio efficiente di innovazione nell'assistenza umanitaria;

47.  accoglie con favore le conclusioni del Consiglio sui principi comuni dell'assistenza polivalente in denaro per rispondere ai bisogni umanitari; riconosce che, sebbene attualmente solo una piccola parte dell'assistenza umanitaria sia in denaro, il suo impiego ha un potenziale importante trattandosi di una modalità innovativa, dignitosa, sicura, sensibile al genere, flessibile ed efficace in termini di costi per rispondere alle esigenze di base dei più vulnerabili; invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere i principi comuni e l'uso dell'assistenza incondizionata in denaro sulla base dell'analisi del contesto e della risposta, sostenendo ad un tempo un meccanismo di monitoraggio in vista del VUM;

48.  invita l'UE a promuovere e sostenere un'alleanza globale per l'innovazione umanitaria, al fine di elaborare approcci etici globalmente condivisi in linea con i principi umanitari e i principi ONU in materia di innovazione e tecnologia nello sviluppo, in modo da garantire che tutti gli investimenti nel campo dell'innovazione umanitaria siano concepiti per migliorare i risultati per le popolazioni colpite; chiede l'istituzione di fondi per l'innovazione umanitaria a livello regionale e nazionale;

49.  riconosce che l'innovazione può svolgere un ruolo di primo piano nel rispondere alle nuove sfide nonché nel miglioramento dei programmi esistenti, integrando i nuovi sviluppi provenienti da altri settori per ricercare, incrementare e sviluppare modelli in grado di compiere importanti progressi per vincere le sfide umanitarie;

50.  evidenzia il ruolo delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali innovativi nell'organizzazione e nell'erogazione degli aiuti umanitari, specialmente per quanto riguarda la consegna e il tracciamento degli aiuti, la vigilanza sulle catastrofi, la condivisione delle informazioni, il coordinamento tra i donatori e l'agevolazione delle relazioni tra le agenzie di aiuto e i governi locali, specialmente nelle zone remote e colpite da calamità; sottolinea che l'Africa, e in particolare la regione sub-sahariana, sta vivendo al momento una rivoluzione della tecnologia digitale mobile con un forte incremento degli abbonamenti di telefonia mobile (e dell'uso di internet su dispositivi mobili), rendendo tali strumenti e servizi fondamentali per l'attuazione di sistemi di allarme rapido e per fornire informazioni veloci su problematiche sanitarie, zone di pericolo e contatti per gli aiuti;

51.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, nel rispetto dei principi umanitari e delle norme etiche, il coinvolgimento delle imprese, specialmente delle PMI, elaborando una guida per il loro intervento e promuovendo piattaforme locali e regionali di partenariato per una partecipazione strutturata, coordinata e sostenibile delle imprese alle emergenze; incoraggia gli Stati membri a integrare meglio le imprese nei propri piani di risposta nazionali alle emergenze e nei meccanismi di responsabilità;

52.  invita l'UE a esplorare e incoraggiare partenariati con startup e con compagnie di assicurazione e imprese del settore tecnologico, a titolo di esempio, al fine di elaborare strumenti per la preparazione e il dispiegamento nelle emergenze; sottolinea la necessità di sostenere e sviluppare ulteriormente il lavoro dell'Ufficio dell'ONU per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) per una mappatura globale delle risposte e delle capacità disponibili del settore privato per rafforzare la cooperazione tecnica negli sforzi di risposta alle catastrofi;

53.  invita l'UE e i suoi partner umanitari a sostenere, in occasione del VUM, un coinvolgimento più attivo dei giovani nei processi umanitari di preparazione e di recupero e a promuovere programmi di volontariato;

54.  sottolinea il ruolo importante che l'iniziativa dei volontari UE per l'aiuto umanitario può svolgere nell'attuazione pratica delle decisioni adottate in occasione del futuro VUM e nel consenso europeo sull'aiuto umanitario rivisto; sottolinea che l'esperienza dei volontari, assieme a quella di altri attivisti umanitari, può svolgere un ruolo essenziale nella definizione delle migliori pratiche e degli strumenti di attuazione;

55.  invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere, in occasione del VUM, l'importante ruolo della promozione dell'azione umanitaria, poiché questa può costituire un mezzo efficace per rafforzare la protezione e l'innovazione;

56.  sottolinea che gli impegni che verranno presi a Istanbul devono essere attuati a livello di UE e dei suoi Stati membri; invita pertanto l'UE e i suoi Stati membri a progettare, assieme agli altri attori umanitari, un'agenda per l'operazionalizzazione dei risultati raggiunti al vertice dopo la sua conclusione; evidenzia la necessità di garantire finanziamenti prevedibili e puntuali per l'assistenza umanitaria attraverso il bilancio dell'Unione, garantendo che gli stanziamenti per gli impegni umanitari dell'UE siano sistematicamente finanziati appieno attraverso importi corrispondenti di stanziamenti di pagamento;

57.  sollecita un nuovo piano d'azione del consenso europeo sull'aiuto umanitario, coerente e affidabile, che assicuri una risposta umanitaria europea imparziale ed efficace, creata appositamente per il contesto locale, a misura dell'età e del genere dei destinatari e che intervenga senza discriminazioni e a seconda delle necessità;

o
o   o

58.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
(2) https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda
(3) https://docs.unocha.org/sites/dms/ROWCA/Coordination/ Principles_of_Partnership_GHP_July2007.pdf
(4) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/290
(5) https://interagencystandingcommittee.org/files/guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action
(6) http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
(7) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313
(8) http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2015/06/GHA-Report-2015_-Interactive_Online.pdf
(9) https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/gho-status_report-final-web.pdf
(10) http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles-good-practice-of-ghd/principles-good-practice-ghd.html
(11) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.
(12) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:ah0009
(13) GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1.
(14) https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-335-IT-F1-1.PDF
(15) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
(16) http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/Gender_SWD_2013.pdf
(17) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-406-IT-F1-1.PDF
(18) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/echo_aar_2014.pdf
(19) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9420-2015-INIT/it/pdf
(20) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9241-2015-INIT/en/pdf
(21) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137319.pdf
(22) http://www.preventionweb.net/files/37783_eccommunicationsdgs.pdf
(23) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/146311.pdf
(24) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2015:0040:FIN:IT:PDF
(25) https://www.worldhumanitariansummit.org/
(26) Testi approvati, P8_TA(2015)0196.
(27) Testi approvati, P8_TA(2014)0059.
(28) Testi approvati, P8_TA(2015)0270.
(29) Testi approvati, P8_TA(2015)0231.
(30) Testi approvati, P8_TA(2015)0187.
(31) Testi approvati, P8_TA(2015)0072.
(32) Testi approvati, P8_TA(2015)0040.
(33) Testi approvati, P8_TA(2015)0010.
(34) Testi approvati, P8_TA(2015)0317.
(35) Testi approvati, P8_TA(2015)0176.
(36) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=comnat:COM_2015_0419_FIN
(37) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441187290883&uri=SWD:2015:166:FIN


Sviluppo di un'industria europea sostenibile dei metalli comuni
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sullo sviluppo di un'industria europea sostenibile dei metalli di base (2014/2211(INI))
P8_TA(2015)0460A8-0309/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 147, 173, 174, 192 e 345,

–  visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(2),

–  vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica(3), che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE,

–   vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)(4),

–  vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE(5),

–  vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale(6), in particolare l'articolo 1 e i considerando corrispondenti,

–  visti la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE(7) del Consiglio e i vari regolamenti di attuazione,

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo pacchetto "Unione dell'energia" (COM(2015)0080),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" (COM(2012)0582),

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 maggio 2014 dal titolo "Strategia europea di sicurezza energetica" (COM(2014)0330),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 giugno 2013 dal titolo "Piano d'azione per l'industria siderurgica competitiva e sostenibile in Europa" (COM(2013)0407) e le dichiarazioni di situazione attuale del "gruppo ad alto livello" collegate ad essa,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse - Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020" (COM(2011)0021),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 dal titolo "Reindustrializzare l'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità"(8)

–  vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050(9),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sul settore siderurgico nell'UE: tutela dei lavoratori e dell'industria(10),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro in materia di politiche dell'energia e del clima all'orizzonte del 2030,

–  vista la relazione del 10 giugno 2013 elaborata su incarico della Commissione dal Centro per gli studi politici europei dal titolo "Assessment of cumulative cost impact for the steel industry" (Valutazione dell'impatto dei costi cumulativi per l'industria siderurgica),

–  vista la relazione del 31 ottobre 2013 elaborata su incarico della Commissione dal Centro per gli studi politici europei dal titolo "Assessment of cumulative cost impact for the aluminium industry" (Valutazione dell'impatto dei costi cumulativi per l'industria siderurgica),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dalla crescita verde" (SWD(2012)0092),

–  visto l'accordo dell'OMC altrimenti denominato "GATT 94", in particolare l'articolo XX,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0309/2015),

A.  considerando che i metalli di base sono costituiti da:

   acciai ordinari, acciai speciali, acciai inossidabili, acciai ad alta resistenza, superleghe;
   metalli non ferrosi il cui prezzo di riferimento è stabilito dalla borsa dei metalli di Londra (LME), vale a dire l'alluminio, il rame, lo stagno, il nichel, il piombo e lo zinco;
   leghe metalliche come il cobalto, il molibdeno, il magnesio, il titanio;
   terre rare;

che provengono tutti da un processo di produzione primario che integra le miniere e la trasformazione metallurgica attraverso metallurgia termica o idrometallurgia; considerando che l'origine secondaria della produzione è il risultato di un processo di recupero e di riciclo;

B.  considerando che il settore europeo dell'acciaio riveste una notevole importanza storica per l'integrazione europea e rappresenta la base del valore aggiunto industriale e delle catene di creazione del valore in Europa; considerando che il settore dei metalli di base svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'intera economia, sia a livello tecnologico sia nel superamento delle difficoltà di fornitura; considerando che il settore dell'acciaio, con la riduzione di più di 40 milioni di tonnellate di capacità di produzione di acciaio a partire dal 2008 e la perdita di oltre 60 000 posti di lavoro diretti e di 100 000 posti di lavoro indiretti, attraversa la più grave crisi della sua storia in tempo di pace, generatrice di una maggiore dipendenza dei settori manifatturieri industriali dalle importazioni da paesi terzi e di perdita di know-how industriali con ricadute immediate su milioni di posti di lavoro; considerando che la sovraccapacità globale è stimata tra i 300 e i 400 milioni di tonnellate, principalmente in Cina;

C.  considerando che l'industria dei metalli di base affronta un calo significativo della domanda e una forte concorrenza globale, principalmente dei paesi terzi che non dispongono degli stessi standard elevati e norme rigorose dell'Europa;

D.  considerando che i prezzi dell'energia in Europa sono più alti rispetto a quelli in altre economie, principalmente a causa dell'insufficiente integrazione del mercato dell'energia, dell'aumento delle imposte, dei prelievi e dei costi di rete e limitano notevolmente la competitività dell'industria europea dei metalli di base nel mercato mondiale;

E.  considerando che l'industria europea dei metalli di base affronta un'importante rilocalizzazione degli investimenti verso paesi terzi, principalmente dettata dai prezzi dell'energia e dal costo delle emissioni di carbonio relativamente elevati;

F.  considerando che le chiusure, una per una, delle elettrolisi europee che lavorano metalli quali alluminio, rame e magnesio dimostrano che l'Europa sta vivendo un momento di forte deindustrializzazione nei confronti di questo settore, non a causa di una diminuzione della domanda europea, ma dovuta soprattutto all'aumento e alla maggiore volatilità del prezzo dell'elettricità in alcuni Stati membri e al dumping da parte di paesi terzi;

G.  considerando che le leghe di metalli quali l'acciaio, l'alluminio, lo zinco, il titanio e il rame (comprese le lamiere zincate) definiti "di base" nella presente risoluzione, sono materiali fondamentali per l'industria elettrotecnica, per la costruzione di macchinari, dispositivi e veicoli a motore, nonché per l'edilizia; considerando che l'industria europea dei metalli di base dovrebbe essere considerata uno strumento strategico per la competitività europea, in particolare per altri settori industriali e per lo sviluppo di nuove infrastrutture e di quelle esistenti;

H.  considerando che dovrebbe essere prioritario affrontare la questione della competitività e il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che occorre evitare eventuali misure protezionistiche;

I.  considerando che dal 2009 il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE ha registrato un aumento delle eccedenze di quote e dei crediti internazionali rispetto alle emissioni che ha notevolmente indebolito il segnale di prezzo del carbonio; considerando che in futuro quando le autorizzazioni di emissione dell'ETS diventeranno più care, potrebbe verificarsi uno choc concorrenziale; considerando che, se non saranno compiuti sforzi analoghi a livello internazionale o nazionale, segnatamente attraverso l'introduzione di un mercato del carbonio simile a quello dell'UE, vari settori e impianti industriali nell'UE perderanno competitività internazionale il che, in certa misura, potrebbe dar luogo a una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; considerando che esistono ancora notevoli potenzialità di risparmio energetico nell'industria dei metalli di base che potrebbero essere sfruttate in modo efficace attraverso investimenti privati e regimi di sostegno per la modernizzazione degli impianti;

J.  considerando che l'industria europea dei metalli di base è alle prese con una corsa contro il tempo per riconquistare la propria competitività a livello mondiale e la propria capacità di investire in Europa e quindi per rispondere alle sfide sociali e ambientali che essa deve sormontare rimanendo il riferimento mondiale in materia di responsabilità sociale e ambientale delle aziende; considerando che, in conseguenza della sovraccapacità a livello globale nonché dei sussidi sleali e del dumping da parte dei paesi terzi, il mercato europeo dei metalli di base è sottoposto a pressioni ancora maggiori; considerando che l'innovazione della produzione ha un effetto positivo sulla crescita dell'occupazione in tutte le fasi del ciclo economico delle industrie; considerando d'altronde che numerose imprese hanno intrapreso strategie incentrate sui rendimenti finanziari a breve termine a danno dell'innovazione, degli investimenti in R&S, dell'occupazione e dell'aggiornamento delle competenze; considerando che il coinvolgimento dei lavoratori nelle misure di innovazione e di definizione delle strategie rappresenta la migliore garanzia di successo economico; considerando che anche un commercio equo di prodotti in acciaio può funzionare solo se sono rispettati i diritti fondamentali dei lavoratori e le norme ambientali;

K.  considerando che la valorizzazione dei metalli secondari (ottenuti da un processo di recupero e di riciclo) è imperativa in un'economia industrializzata ed efficiente sotto il profilo delle risorse e deve essere sviluppata nel quadro di un'economia circolare competitiva e sostenibile, ma che essa non sarà in alcun modo sufficiente, in termini sia qualitativi che quantitativi, per coprire appieno il fabbisogno di metalli di base delle economie europee; considerando che la bilancia del commercio del rottame dell'UE è positiva e che dovrebbero essere compiuti maggiori sforzi per incentivare il riciclaggio dei rottami in Europa; considerando che l'industria dei metalli di base, le sue materie prime e i fornitori ausiliari dovrebbero essere trattati in maniera globale e integrale;

L.  considerando che ciò è particolarmente vero per la transizione energetica, mentre i metalli di base come le terre rare sono al centro delle nuove tecnologie necessarie al suo sviluppo; considerando che l'Unione europea è ancora notevolmente dipendente dalle importazioni di metalli per la produzione delle attrezzature di produzione di energia da fonti rinnovabili che offrono reali opportunità al settore, segnatamente per sormontare le possibili difficoltà di approvvigionamento; considerando che gli investimenti in energie rinnovabili e in efficienza energetica rappresentano un fattore importante degli investimenti nei prodotti industriali, compresi il rame, l'alluminio e l'acciaio; considerando che politiche europee ambiziose in materia di energie rinnovabili e risparmi energetici potrebbero trainare la domanda futura di metalli di base in Europa e, in particolare, fornire un'opportunità per creare prodotti con elevato valore aggiunto; considerando le carenze a livello di responsabilità ambientale delle imprese e che determinati siti industriali sono in palese violazione della normativa europea e altri siti sono abbandonati e costituiscono un pericolo per la salute umana e per l'ambiente; considerando che le norme ambientali e i principi dell'economia circolare dovrebbero essere alla base degli investimenti effettuati nel campo dello sviluppo e dell'innovazione nel settore dell'industria dei metalli di base in Europa; considerando che la tabella di marcia per l'energia 2050 della Commissione indica che la decarbonizzazione del settore energetico e uno scenario che preveda un elevato utilizzo delle energie rinnovabili rappresentano soluzioni meno costose rispetto alla continuazione delle politiche attuali e che nel tempo i prezzi dell'energia derivante da fonti nucleari e combustibili fossili continueranno ad aumentare, mentre il costo delle energie rinnovabili diminuirà;

M.  considerando che il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento sulle raccomandazioni alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (2014/2228(INI)) ha sottolineato l'importanza di un capitolo sull'energia e al contempo ha sottolineato lo svantaggio delle industrie dell'UE ad alta intensità di energia e la necessità di salvaguardarne la competitività;

N.  considerando che solo una politica per l'innovazione ambiziosa, che permetta di offrire prodotti di elevata qualità, efficienti nel consumo energetico e innovativi (per esempio acciai ad alta resistenza ma flessibili) e di sviluppare nuovi processi produttivi, consentirà all'UE di affermarsi di fronte a una concorrenza globale sempre più dura; considerando che il 65% della spesa delle imprese per la R&S è attribuito all'industria manifatturiera e che il rafforzamento della nostra base industriale è pertanto essenziale per mantenere competenze e know-how nell'Unione;

O.  considerando che l'industria europea dei metalli di base sta perdendo la sua competitività, anche a causa degli elevati oneri normativi e amministrativi;

P.  considerando che l'obiettivo del pacchetto "Unione dell'energia" consiste nel creare un mercato dell'energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili al fine di rafforzare la competitività globale dell'economia europea, riducendo e armonizzando i prezzi dell'energia in Europa e tra gli Stati membri;

Q.  considerando che il riconoscimento dello stato di economia di mercato a economie statali o ad altre economie non di mercato senza riferimento al loro effettivo funzionamento minerebbe gli strumenti di difesa commerciale e avrebbe un pesante impatto in termini di competitività e di occupazione sulle industrie europee dei metalli di base, aggravando le conseguenze della guerra dei prezzi condotta dal principale produttore di acciaio al mondo, e della sua notoria sovracapacità;

R.  considerando che la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in questo settore sono fondamentali per l'industria europea e che la chiusura degli impianti spesso genera una perdita irreversibile di tecnologia e know-how e la dequalificazione della manodopera industriale;

L'importanza dei metalli di base per l'industria europea

1.  sottolinea l'importanza che riveste l'industria dei metalli di base per tutta una serie di filiere a valle, tra cui quelle automobilistica e aeronautica, la produzione energetica, l'edilizia o, ancora, il settore degli imballaggi;

2.  ritiene che l'Europa, già fortemente dipendente per quanto riguarda le materie prime, non possa permettersi di lasciare che si crei una nuova dipendenza nei metalli di base, che avrebbe un impatto molto negativo sulle già citate filiere a valle;

3.  segnala che nella siderurgia, l'UE è in una situazione di insufficiente capacità di produzione di prodotti piatti in acciaio a causa delle chiusure massicce di questi ultimi anni e di una ripresa della domanda;

4.  sottolinea che la domanda di metalli non ferrosi come l'alluminio e il rame è in crescita costante nonostante la crisi;

La necessità di un intervento immediato contro i cambiamenti climatici e gli elevati prezzi dell'energia

5.  sottolinea che una riconfigurazione dell'attuale ETS costituisce una delle questioni più urgenti al fine di garantire la competitività dell'industria dei metalli di base; rileva che la Commissione ha formulato proposte che porteranno alla riforma dell'ETS per il quarto periodo 2021-2030 e chiede ai colegislatori, in tale contesto, di assicurare che la riforma comprenda la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e promuova l'innovazione industriale e l'attivizzazione dei rendimenti che tale riforma dovrebbe garantire e che nel contempo prenda in considerazione l'affiancamento all'ETS di altri strumenti e strategie innovative per la riduzione effettiva delle emissioni; invita la Commissione, nel quadro del riesame dell'ETS, a premiare gli operatori dei comparti energivori che hanno ottenuto i risultati migliori in termini di produzione a basse emissioni;

6.  prende atto della realizzazione della riserva stabilizzatrice del mercato nel 2019 e sta esaminando le proposte della Commissione in materia di riforma strutturale post-2020 dell'ETS, che saranno oggetto di un esame specifico e dedicato in Parlamento;

7.  chiede che le industrie ad alta intensità di energia continuino a impegnarsi per ottimizzare le misure di riciclo e per ridurre le emissioni di CO2 al fine di garantire una competitività industriale futura e conseguire gli obiettivi vincolanti di riduzione fissati dall'UE; sottolinea, in tale contesto, che la competitività industriale, l'efficienza delle risorse e la riduzione delle emissioni sono obiettivi complementari, poiché, se la produzione europea diventa carbo-vertueuse, la conservazione delle sue quote sul mercato europeo e mondiale costituisce uno strumento efficace per contribuire a una riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra di origine industriale; aggiunge che ciò varrebbe anche per la produzione importata, che soddisfa le stesse norme in materia di efficienza energetica e di emissioni, analoghe a quelle dei beni prodotti nell'UE; sottolinea che anche le imprese con sede nei paesi terzi che sono integrate nella catena di creazione del valore devono operare anche nel rispetto degli obiettivi climatici ed energetici fissati dall'UE e devono, in particolare, tener in considerazione i progressi nell'efficienza energetica;

L'adeguamento alle frontiere per il carbonio: una misura temporanea e flessibile della dimensione internazionale conforme all'OMC

8.  insiste sul fatto che, sin dalla creazione del comitato negoziale intergovernativo che ha preparato la Convenzione di Rio del 1992, l'Unione europea mira a negoziare con i paesi terzi, un accordo internazionale per la protezione contro il cambiamento climatico, finora però senza successo, nonostante l'urgenza crescente evidenziata da un consenso scientifico pressoché unanime; chiede che l'UE continui a far da guida ed evidenzia l'esigenza fondamentale di garantire la conclusione di un accordo globale vincolante in occasione della Convenzione di Parigi con il pieno impegno di tutte le parti ad evitare in modo efficace pericolosi cambiamenti climatici; sottolinea che tali negoziati devono portare alla conclusione di un accordo giuridicamente vincolante con obiettivi in tutti i settori dell'economia per tutte le parti, rispettando l'obiettivo concordato di limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 °C; sottolinea che un accordo internazionale globale garantirà parità di condizioni per l'industria e ridurrà il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dall'UE;

9.  sottolinea che un'azione internazionale in materia climatica è il modo migliore per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; sottolinea che un accordo internazionale ambizioso sulla lotta contro il cambiamento climatico che crei condizioni omogenee affinché i paesi siano pronti a cooperare a livello multilaterale e istituiscano un regime ambientale globale coerente per ridurre le emissioni di carbonio, rappresenterebbe la migliore soluzione in materia di gestione delle emissioni globali; sottolinea che tale accordo permetterebbe una situazione di concorrenza leale per tutti i produttori di metalli di base e renderebbe inutili le riflessioni sull'adeguamento alle frontiere inutile purché la sua attuazione sia soggetta un controllo efficace e agli adeguamenti che si rendano necessari; sottolinea che tale accordo internazionale deve necessariamente prevedere impegni affidabili dei paesi che sono i principali responsabili delle emissioni; ricorda inoltre la necessità, per livellare la concorrenza, di rispettare le norme in campo sociale e ambientale;

10.  osserva che, tenendo conto ad un tempo delle importazioni e delle esportazioni, il dispositivo di adeguamento alle frontiere per il carbonio integra nella regolamentazione europea un modello di riduzione delle emissioni che comprende anche un approccio territoriale incentrato sul consumo e che tale approccio dal basso verso l'alto ha il vantaggio di essere valido come soluzione universale nel rispetto della valutazione insindacabile di ciascuno Stato del livello di ambizione della propria politica climatica, fatta salva un'attenta valutazione d'impatto delle conseguenze; invita la Commissione a fare in modo che i futuri accordi commerciali prevedano maggiori opportunità di esportazione e un sensibile miglioramento delle possibilità di accesso ai mercati per i prodotti ottenuti utilizzando metalli di base europei; ribadisce che la Commissione deve inserire negli accordi di libero scambio regionali, a livello bilaterale e multilaterale, un divieto delle pratiche distorsive nel settore delle materie prime (doppia tariffazione, restrizioni alle esportazioni);

11.  sottolinea che qualsiasi misura applicabile agli scambi deve rispettare gli accordi commerciali internazionali; sostiene che gli obiettivi della politica climatica di tutela della vita e della salute delle persone, degli animali e dei vegetali, come la conservazione di risorse naturali esauribili, se applicati in maniera non discriminatoria e come come restrizione surrettizia, corrispondono alle eccezioni di cui all'articolo XX del GATT; rileva che il cambiamento climatico, data la sua natura globale, dovrebbe essere oggetto di attenzione giuridica; ritiene che un'atmosfera a basso tenore di carbonio (aria pulita) sia già considerata una risorsa naturale che può essere esaurita e dovrebbe pertanto essere considerata un bene pubblico; precisa peraltro che non è possibile attuare misure di ritorsione in seguito all'adeguamento alle frontiere per il carbonio senza violare le regole del commercio internazionale e senza incorrere nel rischio di una condanna; rammenta che non si tratta in alcun caso di proteggere le industrie europee, ma di porle su un piano di parità rispetto alle loro concorrenti all'estero;

12.  fa presente che sarebbe auspicabile prevedere una parziale riassegnazione dei proventi delle aste a iniziative di protezione ambientale e a misure di lotta contro il cambiamento climatico come, ad esempio, il Fondo verde previsto dagli accordi di Cancún e altri strumenti internazionali di finanziamento a favore del clima;

13.  ritiene che le norme concordate sul calcolo del tenore di carbonio e delle emissioni del ciclo di vita dei prodotti aumentano la trasparenza e possono agevolare la promozione della produzione e del consumo sostenibili, anche nell'industria dei metalli;

La compensazione delle emissioni indirette

14.  si rammarica del fatto che, dal regime di compensazione basato sugli aiuti di Stato per i costi indiretti, sia scaturito un nuovo fattore di concorrenza sleale sul mercato unico dell'UE tra i produttori nei settori ad alta intensità di energia, alcuni dei quali beneficiano del sostegno finanziario delle loro autorità pubbliche; chiede con insistenza che tale compensazione sia armonizzata e, se giustificato, sia concessa a livello europeo al fine di assicurare parità di condizioni con i concorrenti globali e tra produttori europei e garantire un'efficace protezione dalle delocalizzazioni del carbonio; rileva che ciò è vero soprattutto per i sei metalli non ferrosi che vengono scambiati a prezzi determinati da domanda e offerta globali, stabiliti in gran parte della borsa valori di Londra; comprende, pertanto, che i produttori di metalli di base subiscono i prezzi e non sono in grado di trasferire l'aumento dei costi ai loro clienti; ne deduce che è indispensabile mantenere le compensazioni sulle emissioni indirette; fa riferimento all'accordo relativo alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato secondo il quale: "Nel perseguimento dell'obiettivo di garantire condizioni paritarie, tale revisione dovrebbe altresì includere misure armonizzate di compensazione dei costi indiretti a livello di Unione"(11); si richiama a tal riguardo al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(12), nonché agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; invita la Commissione a verificare l'impatto dei vari regimi di sostegno dell'energia sui prezzi al dettaglio dell'energia che influenzano indirettamente la competitività delle industrie ad alta intensità di energia nei singoli Stati membri;

15.  ritiene che l'impatto differenziato del carbonio sul prezzo dell'energia elettrica imputabile al mix energetico di ciascun fornitore sia un fattore di competitività che corrisponde tra l'altro alla scelta di ogni Stato sovrano; accoglie con favore la proposta della Commissione sull'Unione europea dell'energia; ritiene che un mercato interno dell'energia ben funzionante che garantisca una fornitura di energia sicura e sostenibile e assicuri adeguate interconnessioni degli Stati membri contribuirà a ridurre i prezzi dell'energia per l'industria e i consumatori europei; ritiene che il sistema di scambio delle emissioni (ETS) sia una misura armonizzata dell'UE volta a ridurre le emissioni industriali e che, pertanto, i suoi impatti debbano essere affrontati mediante un sistema armonizzato;

Il sostegno agli investimenti nella produzione di metalli a basse emissioni di carbonio

16.  chiede con insistenza che siano assegnate quote gratuite agli impianti più efficienti nel settore della rilocalizzazione delle emissioni in funzione dei programmi di investimento in nuove attrezzature, in R&S (compresi la cattura, lo stoccaggio e l'uso di carbonio) e formazione dei lavoratori il più presto possibile e in ogni caso a partire dal 2018 e durante la quarta fase che copre il periodo 2021-2030, al fine di rispettare standard elevati in materia di tutela del clima e dell'ambiente e diritti dei lavoratori; insiste sull'assoluta necessità di investimenti in ricerca e sviluppo perché l'Europa rimanga un polo di eccellenza nella produzione dei metalli di base; ricorda che le industrie che investono sono quelle che resistono meglio alla crisi; chiede che i proventi delle aste ETS siano utilizzati per finanziare l'azione a favore del clima all'interno dell'UE e nei paesi in via di sviluppo, anche per gli investimenti a favore dei progetti in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica nei settori industriali; sostiene i piani previsti dal quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima volti a creare uno strumento (NER400) per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le energie rinnovabili innovative e l'innovazione a basso tenore di carbonio nei settori industriali, secondo quanto previsto dalle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014; propone che i progetti pilota e di dimostrazione in materia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio facciano parte dei programmi di finanziamento delle tecnologie a basso tenore di carbonio promossi dalla Commissione europea sul modello del NER 300 e del futuro NER 400, con la condivisione del rischio finanziario tra il finanziatore e il gestore; ricorda l'importanza degli investimenti pubblici e, nel contesto europeo, dei fondi di Orizzonte 2020, nel migliorare l'efficienza ambientale ed energetica dell'industria dei metalli di base, ivi compreso il conseguimento di una riduzione delle emissioni di carbonio in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020; ritiene che la formazione dei lavoratori alle tecnologie e alle pratiche a basso consumo di carbonio nell'industria sia un investimento strategico che occorre integrare pienamente nei programmi di finanziamento della transizione verso un'economia a basso consumo di carbonio promossa dalla Commissione;

Contabilità e trasparenza finanziarie

17.  propone che le quote di CO2 siano divulgate in occasione della pubblicazione dei bilanci annuali delle imprese e che l'Unione europea favorisca la ripresa dei lavori su una norma contabile internazionale;

18.  sottolinea l'importanza della trasparenza nell'uso dei proventi dell'assegnazione da parte degli Stati membri; fa riferimento, a tale riguardo, all'obbligo degli Stati membri di informare la Commissione in merito all'uso dei proventi dell'ETS; sottolinea che una maggiore trasparenza consentirebbe ai cittadini di comprendere come siano utilizzati i proventi dell'ETS da parte delle amministrazioni nazionali;

19.  sottolinea che gli impianti e le imprese devono rispettare tutti i requisiti giuridici in materia di responsabilità sociale e rendicontazione al fine di garantire un'attuazione omogenea ed efficace delle norme ambientali e garantire che le autorità competenti e le parti interessate, ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti della società civile e delle comunità locali, abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti; sottolinea il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale stabilito dalla Convenzione di Aarhus e recepito dalla legislazione UE e nazionale, fra cui la direttiva 2003/87/CE; propone che qualsiasi impianto classificato soggetto all'ETS trasmetta ogni anno informazioni complete che integrano la lotta al cambiamento climatico e il rispetto delle direttive dell'UE in materia di ambiente, sicurezza e igiene sul lavoro e siano accessibili ai rappresentanti dei lavoratori nonché ai rappresentanti della società civile provenienti dalla popolazione locale nell'area circostante all'impianto;

La questione dei contratti per la fornitura di elettricità

20.  evidenzia l'importanza per la competitività del settore europeo dei metalli di base di concludere contratti a lungo termine, a determinate condizioni che la Commissione dovrà chiarire, che devono però essere compatibili con un ritorno degli investimenti che non può essere inferiore a quindici anni nel caso delle industrie a forte capitalizzazione; ricorda la necessità che le industrie garantiscano la sicurezza dei loro investimenti attraverso prezzi prevedibili e un chiaro quadro giuridico; sottolinea che alle aste di energia elettrica annuali si dovrebbe preferire la stabilità dei contratti di fornitura di energia a lungo termine; esprime preoccupazione per le regolamentazioni del mercato che consentono, in taluni Stati membri, un divario strutturale tra i prezzi dell'energia elettrica e i costi di generazione; invita la Commissione a lottare contro gli utili a cascata degli oligopoli privati nel mercato dell'energia;

21.  esprime preoccupazione per le regolamentazioni del mercato che consentono un divario strutturale tra i prezzi dell'energia elettrica e i costi di generazione;

Il trasferimento di competenze

22.  chiede che sia organizzato il trasferimento di competenze tra generazioni di lavoratori in tutte le fabbriche che hanno un'insoddisfacente struttura piramidale dell'età per tutti i posti di produzione ad alta qualificazione; è favorevole alla promozione delle competenze dei giovani lavoratori nelle imprese attraverso una politica strutturale di apprendistato che garantisca lo sviluppo delle competenze collettive dei lavoratori; sottolinea l'importanza delle competenze e delle qualifiche dei lavoratori del settore dei metalli di base; chiede l'attuazione di politiche occupazionali e industriali attive in grado di garantire che dette conoscenze siano sviluppate e riconosciute come una risorsa importante dell'industria europea dei metalli di base; chiede che si prenda in considerazione il mantenimento di know-how industriali e di una manodopera qualificata nel valutare la redditività della produzione in un determinato impianto;

Approvvigionamento di materie prime

23.  chiede l'avvio di un'azione diplomatica europea sulle materie prime destinate alla metallurgia che sia basi su partenariati strategici di condivisione del valore aggiunto tra i paesi europei e i paesi produttori di materie prime allo scopo di favorire lo sviluppo dell'occupazione qualificata lungo l'intera catena di valore; chiede alla Commissione di istituire uno strumento di analisi approfondita del mercato siderurgico che possa fornire informazioni precise sull'equilibrio tra domanda e offerta di acciaio a livello europeo e mondiale, distinguendo tra componenti strutturali e ciclici dello sviluppo dei mercati in questione; ritiene che il monitoraggio dei mercati primari e secondari dei metalli di base potrebbe offrire validi contributi alle azioni correttive e proattive che sono inevitabili in virtù della natura ciclica di tali industrie siderurgiche; accoglie con favore la relazione della Rete europea di competenze in materia di terre rare (European Rare Earths Competency Network (ERECON)(13); invita la Commissione a proseguire le sue azioni nell'ambito dell'ERECON al fine di sviluppare una catena di approvvigionamento delle terre rare diversificata e sostenibile per l'Europa e, in particolare, attuare le raccomandazioni strategiche e fornire sostegno a soluzioni di sostituzione e a un maggiore riciclaggio;

Misure europee di protezione degli scambi in materia di metalli di base: prevenzione anziché cura tardiva

24.  esorta il Consiglio a concludere la revisione dei due regolamenti sugli strumenti di difesa commerciale (TDI), al fine di semplificare, rafforzare e accelerare questi strumenti, garantendo che essi non siano indeboliti; propone una fase d'indagine preliminare pari al massimo a un mese per un primo esame delle denunce antidumping e antisovvenzioni che, sulla base dei primi elementi, potrà emettere misure preventive di correzione seguite da un'indagine approfondita; deplora che la proposta legislativa sull'ammodernamento dei TDI sia bloccata al Consiglio, sebbene il Parlamento abbia espresso un forte sostegno a favore di misure più rigorose contro le importazioni sleali da paesi terzi; invita il Consiglio ad approvare rapidamente l'ammodernamento dei (TDI) onde permettere finalmente di rispondere in modo adeguato alle pratiche sleali e proteggere il mercato europeo dal dumping, garantendo quindi parità di condizioni e l'ottimizzazione delle opportunità che scaturiscono dalla transizione energetica;

25.  si prefigge obiettivi di avanzamento rapido in materia di riciclo delle terre rare e dei metalli critici utilizzati nell'Unione;

26.  sottolinea che gli acciai inossidabili e l'alluminio come la totalità dei metalli di base sono oggetto di una concorrenza globale; ritiene urgente che, nella sua analisi e nei suoi raffronti, la Commissione europea adotti come mercato geografico di riferimento il mercato mondiale e non limiti le proprie indagini al solo mercato interno; chiede che, prima delle decisioni adottate dalla DG Concorrenza della Commissione, sia realizzato uno studio d'impatto sulle capacità di produzione che tenga conto, tra l'altro, degli impianti e dei posti di lavoro e che le sue conclusioni siano integrate nella comunicazione finale trasmessa alle parti interessate; chiede una revisione della politica di concorrenza e delle norme in materia di aiuti di Stato al fine di agevolare l'intervento pubblico inteso a mantenere la coesione sociale e regionale, migliorare le norme ambientali e risolvere problemi di sanità pubblica;

27.  si dichiara a favore della creazione di comitati locali di informazione e di concertazione per la prevenzione dei rischi industriali, comprendenti l'insieme delle parti interessate aventi un potere di controllo e di allarme; evidenzia la competenza riconosciuta dei rappresentanti dei lavoratori nelle scelte strategiche e nell'assunzione di decisioni in seno all'azienda;

Il ruolo dei metalli di base nell'economia circolare

28.  sottolinea in tale contesto l'impatto positivo dei metalli secondari, che contribuiscono a ridurre in modo significativo il consumo di energia e di materie prime; invita pertanto la Commissione ad agevolare lo sviluppo e il funzionamento dei mercati dei metalli secondari; incoraggia l'attuazione di un'economia circolare su ogni sito di produzione dei metalli di base per coniugare la valorizzazione dei sottoprodotti e dei metalli riciclati allo scopo di rafforzarne la competitività; chiede l'introduzione dell'obbligo di attuare un'economia circolare su ogni sito di produzione di metalli di base per coniugare la valorizzazione dei sottoprodotti e dei metalli riciclati con lo scopo di accrescerne la competitività; si prefigge obiettivi di avanzamento rapido del riciclo delle terre rare e dei metalli critici utilizzati nell'Unione; chiede lo sviluppo di stretti legami tra il settore del riciclaggio dei metalli di base e altre industrie al fine di rafforzare la dimensione e la resilienza della base industriale, in particolare nelle regioni interessate dalla deindustrializzazione; sottolinea in questo contesto il grande potenziale della sostituzione dei prodotti e dei materiali e l'aumento dell'utilizzo dei rottami metallici tra l'altro nella produzione dell'acciaio e dell'alluminio; sottolinea che la maggior parte dei metalli di base può essere riciclata molte volte per una frazione dell'energia utilizzata per la produzione primaria; esprime preoccupazione per la grande perdita di energia per l'Europa causata dall'esportazione legale e illegale di alluminio e rame verso paesi come Cina e India, paesi che invece hanno introdotto divieti alle esportazioni di alluminio; ritiene che rigorose norme ambientali e i principi dell'economia circolare dovrebbero essere fondamentali per gli investimenti effettuati nel campo dello sviluppo e dell'innovazione nel settore dell'industria dei metalli di base in Europa; chiede alla Commissione di elaborare incentivi economici per il riciclaggio di metalli, comprese le materie prime essenziali attualmente non redditizie, come le terre rare, di esaminare in che modo sia possibile sostenere i mercati dei materiali riciclati, ad esempio mediante certificati ecologici per tali materiali, obblighi in materia di progettazione ecocompatibile e incentivi fiscali, e di garantire che la politica di coesione e i bilanci del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) contribuiscano anch'essi a promuovere il riciclaggio e l'efficienza delle risorse; ritiene che la legislazione in materia di rifiuti debba essere migliorata per sostenere il funzionamento del mercato dei rottami metallici dell'UE mediante, ad esempio, una revisione della direttiva sui veicoli fuori uso e di altre normative sui rifiuti; suggerisce l'adozione di misure per fissare obiettivi di raccolta, rafforzare la responsabilità del produttore ed estendere il campo di applicazione della legislazione sui veicoli fuori uso ad esempio ad autocarri, autobus e motocicli; sottolinea la necessità di personale qualificato e competente per far fronte alla transizione verso prodotti e processi produttivi più sostenibili e chiede una strategia europea in materia di formazione e istruzione a sostegno delle imprese, degli istituti di ricerca e delle parti sociali negli sforzi destinati ad esaminare congiuntamente il fabbisogno di competenze per la sostenibilità ambientale;

o
o   o

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
(4) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(5) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(6) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
(7) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(8) Testi approvati, P7_TA(2014)0032.
(9) GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75.
(10) Testi approvati, P8_TA(2014)0104.
(11) Si veda il considerando 9 della decisione (UE) 2015/1814 (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(12) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(13) http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/erecon/index_en.htm


La situazione in Ungheria: seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sulla situazione in Ungheria (2015/2935(RSP))
P8_TA(2015)0461RC-B8-1351/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo capoverso e i capoversi dal quarto al settimo,

–  visti in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, gli articoli 6 e 7 TUE nonché gli articoli del TUE e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che si riferiscono al rispetto, alla promozione e alla protezione dei diritti fondamentali nell'UE,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,

–  viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  viste le sue risoluzioni del 10 giugno 2015 sulla situazione in Ungheria(1), del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria(2), del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria(3) e del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media(4),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 intitolata "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto" (COM(2014)0158),

–  visto il primo dialogo annuale del Consiglio sullo Stato di diritto, tenutosi il 17 novembre 2015,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 27 novembre 2015 dal Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa in seguito alla sua visita in Ungheria,

–  vista la legge CXL sull'immigrazione di massa, adottata nel 2015 dal parlamento ungherese,

–  vista la legge CXLII sull'efficiente protezione dei confini ungheresi e sull'immigrazione di massa, adottata nel 2015 dal parlamento ungherese,

–  vista la risoluzione 36/2015 del parlamento ungherese sul messaggio ai leader dell'Unione europea, adottata il 22 settembre 2015,

–  vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione, presentata a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, dal titolo "Situazione in Ungheria: seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  vista la risposta fornita dalla Commissione il 5 novembre 2015 a seguito della risoluzione del Parlamento del 10 giugno 2015,

–  vista la dichiarazione rilasciata dalla Commissione durante la discussione in Aula del 2 dicembre 2015 sulla situazione in Ungheria,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che questi valori sono universali e comuni agli Stati membri (articolo 2 TUE); che un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 TUE farebbe scattare la procedura "articolo 7";

B.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è una fonte di diritto primario dell'UE e vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

C.  considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è attuato a livello nazionale riveste un ruolo essenziale nel garantire la fiducia nei confronti dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri; che è essenziale che l'UE dimostri la dovuta intransigenza riguardo ai valori del rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali per mantenere la credibilità al suo interno così come sulla scena internazionale;

D.  considerando che il diritto di asilo è garantito nel debito rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, e in conformità del TUE e del TFUE;

E.  considerando che una sana spesa pubblica e la tutela degli interessi finanziari dell'UE dovrebbero essere elementi fondamentali della politica dell'Unione europea al fine di aumentare la fiducia dei cittadini garantendo che il loro denaro venga utilizzato in modo corretto, efficiente ed efficace;

F.  considerando che i recenti sviluppi come pure le iniziative e le misure adottate negli ultimi anni in Ungheria hanno determinato un grave deterioramento sistemico della situazione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali per quanto riguarda, tra l'altro, la libertà di espressione, inclusa la libertà accademica, i diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, la libertà di riunione e di associazione, le restrizioni e gli ostacoli alle attività delle organizzazioni della società civile, il diritto alla parità di trattamento, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom, gli ebrei e le persone LGBTI, i diritti sociali, il funzionamento del sistema costituzionale, l'indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e molte accuse inquietanti di corruzione e conflitti di interesse;

G.  considerando che, nei mesi di luglio e settembre 2015, il parlamento ungherese ha adottato una serie di emendamenti riguardanti in particolare le norme in materia di asilo, il codice penale, il diritto processuale penale nonché le leggi concernenti le frontiere, la polizia e la difesa nazionale; che la valutazione preliminare svolta dalla Commissione ha messo in luce una serie di gravi preoccupazioni e interrogativi circa la compatibilità con l'acquis in materia di asilo e di frontiere e con la Carta dei diritti fondamentali; che il 6 ottobre 2015 la Commissione ha inviato una lettera amministrativa al governo ungherese; che il governo ungherese ha risposto a tale lettera; che il 10 dicembre 2015 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria;

H.  considerando che la Commissione non ha dato seguito alla richiesta del Parlamento di avviare un approfondito processo di monitoraggio riguardante la situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria; che, nella dichiarazione rilasciata durante la discussione in Aula del 2 dicembre 2015, la Commissione ha affermato di essere pronta a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, inclusa la procedura di infrazione, per garantire che l'Ungheria, al pari di qualsiasi altro Stato membro, adempia agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione e rispetti i valori dell'UE sanciti all'articolo 2 TUE; che, secondo la Commissione, in questa fase non sussistono le condizioni per attivare il quadro sullo Stato di diritto in relazione all'Ungheria;

1.  ribadisce la sua posizione, già espressa nella risoluzione del 10 giugno 2015 sulla situazione in Ungheria;

2.  esprime forte preoccupazione per la serie di misure adottate rapidamente negli ultimi mesi, che hanno reso estremamente difficile l'accesso alla protezione internazionale e portato all'ingiustificabile criminalizzazione dei rifugiati, migranti e richiedenti asilo; sottolinea le proprie preoccupazioni per quanto riguarda il rispetto del principio di non respingimento, il crescente ricorso alla detenzione, anche di minori, nonché l'impiego di una retorica xenofoba che collega i migranti ai problemi sociali o ai rischi per la sicurezza, in particolare attraverso campagne di comunicazione governative e consultazioni nazionali, rendendo in tal modo problematica l'integrazione; esorta il governo ungherese a ripristinare le normali procedure e ad abrogare le misure di emergenza;

3.  ritiene che tutti gli Stati membri siano tenuti a rispettare appieno il diritto dell'UE nelle loro prassi legislative e amministrative e che ogni legislazione debba rispecchiare i valori europei fondamentali, vale a dire la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, ed essere in linea con essi;

4.  sottolinea che il Parlamento ha ripetutamente invitato il Consiglio a reagire di fronte ai preoccupanti sviluppi in Ungheria; esorta il Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio europeo a tenere il prima possibile una discussione e ad adottare conclusioni sulla situazione in Ungheria; ritiene che, omettendo di prestare un'opportuna attenzione o di rispondere in modo adeguato alle preoccupazioni del Parlamento espresse ripetutamente dalla maggior parte dei suoi deputati, il Consiglio e la Commissione compromettano il principio di leale cooperazione tra le istituzioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, TUE;

5.  reputa che la situazione dell'Ungheria rappresenti un banco di prova per quanto concerne la capacità e la volontà politica dell'UE di rispondere alle minacce e alle violazioni dei propri valori fondanti ad opera di uno Stato membro; deplora l'esistenza di fenomeni analoghi in taluni altri Stati membri e ritiene che il mancato intervento da parte dell'Unione potrebbe aver contribuito all'insorgere di tali fenomeni, i quali inviano segnali preoccupanti di erosione dello Stato di diritto, simili a quelli in Ungheria; ritiene che tale situazione desti serie preoccupazioni per quanto concerne la capacità dell'Unione di garantire che gli Stati membri continuino a rispettare i criteri politici di Copenaghen in seguito all'adesione all'Unione europea;

6.  rammenta il ruolo svolto dalla Commissione quale custode dei trattati nel garantire che la legislazione nazionale sia conforme alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali; sottolinea l'importanza di assicurare che le valutazioni e le analisi effettuate dalla Commissione e dal Parlamento in relazione alla situazione nei singoli Stati membri siano obiettive e basate sui fatti; invita il governo ungherese e la Commissione a collaborare strettamente e in modo cooperativo su eventuali questioni che possano a loro giudizio richiedere un'ulteriore valutazione o analisi; prende atto con soddisfazione dell'avvio di una procedura di infrazione a carico dell'Ungheria in relazione all'acquis in materia di asilo;

7.  deplora che l'approccio attualmente adottato dalla Commissione si concentri principalmente su aspetti tecnici e marginali della legislazione, ignorando le tendenze, i modelli e l'effetto combinato delle misure sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali; ritiene in particolare che le procedure di infrazione non abbiano consentito, nella maggior parte dei casi, di produrre reali cambiamenti e di affrontare la situazione in termini più ampi;

8.  rinnova l'appello alla Commissione affinché attivi la prima fase del quadro UE per rafforzare lo Stato di diritto e avvii quindi immediatamente un approfondito processo di monitoraggio riguardante la situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, compreso l'impatto combinato di una serie di misure, valutando inoltre l'insorgenza di una minaccia sistemica in detto Stato membro che potrebbe trasformarsi nel chiaro rischio di una grave violazione ai sensi dell'articolo 7 TUE;

9.  invita la Commissione a proseguire tutte le indagini e a fare pieno uso di tutti gli strumenti legislativi in vigore per assicurare un impiego trasparente e corretto dei fondi dell'UE in Ungheria, sulla base del diritto unionale; prende atto della decisione, adottata dalla Commissione il 14 luglio 2015, di sospendere vari contratti in otto programmi di finanziamento dell'UE a causa dell'applicazione di criteri di selezione eccessivamente restrittivi nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in Ungheria;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al presidente, al governo e al parlamento dell'Ungheria, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio d'Europa nonché all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0227.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0315.
(3) GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 27.
(4) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 154.

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